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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 7 ottobre 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 ottobre 2026.

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Dell'Olio, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 ottobre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   POLIDORI: «Disposizioni concernenti l'accreditamento di contributi previdenziali figurativi per periodi di interruzione dell'attività lavorativa dedicati alla cura e all'assistenza di figli minori di sei anni» (3128);

   GIRELLI: «Disposizioni per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia renale cronica nella popolazione adulta» (3129);

   ROSSELLO: «Disposizioni concernenti la protezione del diritto all'identità vocale personale e la disciplina della realizzazione di manifestazioni vocali ad essa riconducibili mediante sistemi di intelligenza artificiale» (3130).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 7 ottobre 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2023. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale» (approvato dal Senato) (3131).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):

    DEL BARBA: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle persone dello stesso sesso unite in unione civile, delle persone conviventi di fatto e delle persone singole» (3003) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 154 del 18 maggio – 25 settembre 2026 (Doc. VII, n. 732), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 155 del 24 giugno – 29 settembre 2026 (Doc. VII, n. 733), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) sollevate, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta:

  alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Sentenza n. 156 del 7 luglio – 1° ottobre 2026 (Doc. VII, n. 734), con la quale:

    dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), nonché in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli Allegati A, B, C, D ed E alla legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza;

  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, e dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento (UE) 2018/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e dal regolamento n. 2021/1119/UE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Sentenza n. 159 del 22 giugno – 2 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 737), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 155 del codice penale e degli articoli 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, in via subordinata, dell'articolo 554-ter, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 160 del 7 luglio – 6 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 738), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione), successivamente abrogato dall'articolo 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) e inserito all'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, allegato al medesimo decreto legislativo, con decorrenza, ai sensi dell'articolo 243, dal 1° gennaio 2027, sollevate, in riferimento agli articoli 77, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, sezione prima civile;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, successivamente abrogato dall'articolo 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e inserito all'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, allegato al medesimo decreto legislativo, con decorrenza, ai sensi dell'articolo 243, dal 1° gennaio 2027, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 24, 97, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, sezione prima civile:

  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 161 del 7 luglio – 6 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 739), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8-bis della legge della Regione Puglia 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), in combinato disposto con l'articolo 27, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n.51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 97 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza:

  alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale, in data 2 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 157 del 6 luglio – 2 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 735), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, nei sensi di cui in motivazione;

   Sentenza n. 158 dell'8 luglio – 2 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 736), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al mese di agosto 2026 (Doc. XIII, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita all'anno 2026 (Doc. LXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in materia di «Mercati delle cripto-attività – valutazione del quadro giuridico dell'Unione europea».

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (COM(2026) 183 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, concernente una notifica scritta dell'Ungheria in relazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (COM(2026) 516 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare la portata globale dell'Unione: una nuova visione strategica per le regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2026) 660 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2026) 515 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona di applicazione dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) (COM(2026) 531 final);

  Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi delle parti al Fondo europeo di sviluppo per il 2026, il 2027 e il 2028 e previsioni non vincolanti per gli anni 2029-2030 (COM(2026) 532 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2028, l'importo annuo per il 2027, l'importo della prima quota per il 2027 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030 (COM(2026) 533 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2026 (COM(2026) 534 final);

  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) 2023/1115 e (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/2720 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2026) 661 final);

  Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2021/991 relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (COM(2026) 662 final).

Trasmissione dalla regione Piemonte.

  Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 6 ottobre 2026, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal medesimo Consiglio regionale il 29 settembre 2026, volto a esprimere sostegno al Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e ferma condanna del sessismo mascherato da critica politica.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 7 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione relativa alla proroga della nomina dell'architetto Renato Carullo a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2822-B)

A.C. 2822-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità;

    è stata poi soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento;

    eppure, nel sistema proporzionale che ha disciplinato le elezioni politiche dal 1948 al 1992, pur essendo previsti i capilista, essi erano ugualmente sottoposti al meccanismo delle preferenze allo stesso modo degli altri candidati. Nel sistema previsto dalla proposta di legge in esame, invece, i capilista non sono soggetti a tale meccanismo, con il rischio di determinare un maggiore distacco tra gli eletti e gli elettori,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a stabilire le procedure idonee a far sì che non vengano sacrificati i candidati scelti dagli elettori nonché ad introdurre procedure atte a garantire pienamente l'equilibrio di genere per l'accesso alla carica di parlamentare;

   a riconsiderare la disciplina recata dal provvedimento in esame in materia di sottoscrizione delle liste elettorali, adottando, prima dell'indizione dei comizi elettorali, opportune iniziative normative volte alla diminuzione del numero di sottoscrizioni richieste e a consentire che le stesse possano essere espresse in modalità digitale.
9/2822-B/1. Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    la continua modifica del sistema elettorale – questo, se approvato, sarebbe il quarto sistema elettorale nell'arco degli ultimi vent'anni – non consente di poterne valutare la resa, né permette di orientare i comportamenti degli attori politici secondo le modalità di razionalizzazione che tali sistemi mirano a produrre al fine di ottimizzare rappresentatività e stabilità governativa che non può essere l'obiettivo principale delle elezioni in un sistema democratico parlamentare, dove il valore primario della legge elettorale deve essere invece la rappresentanza parlamentare considerato che l'ordinamento italiano è caratterizzato da un bicameralismo paritario e perfetto, una peculiarità che presuppone la coincidenza delle maggioranze nei due rami del Parlamento ai fini di un corretto funzionamento della forma di governo parlamentare;

    l'anomalia, guardando complessivamente al progetto oggi in discussione, diventa ancor più macroscopica, se si tiene conto che entrambe le leggi precedentemente dichiarate incostituzionali prevedevano un meccanismo di «majority assuring» mediante l'introduzione di un premio di maggioranza;

    inoltre, ai seggi attribuiti alla maggioranza potrebbero aggiungersi diversi seggi esclusi dal computo del premio – segnatamente quelli relativi alla Valle d'Aosta, al Trentino-Alto Adige Südtirol e alla circoscrizione Estero – con il rischio concreto di avvicinarsi alla famosa soglia che consente alla maggioranza di stravolgere la ratio della Costituzione consentendo distorsioni evidenti per le elezioni di giudici costituzionali e componenti del CSM che lo spirito della Carta vuole condivisi tra maggioranza e opposizione, tant'è che la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito come meccanismi premiali eccessivi, in grado di alterare significativamente la rappresentanza, possono risultare incompatibili con i principi costituzionali;

    di fatto, il meccanismo del premio appare incompatibile con un sistema parlamentare a bicameralismo paritario in cui la Costituzione assegna a entrambe le Camere il potere di conferire e revocare la fiducia al governo e sistemi elettorali con premio di maggioranza fisso non esistono in nessuna democrazia al mondo poiché essi spingono a costruire coalizioni disomogenee/forzose, con poca sintonia programmatica, tanto da portare in pancia potenziali rischi di successiva deflagrazione parlamentare;

    la sola motivazione di voler evitare «il pareggio», dichiarata nella relazione di accompagno alla presente legge, appare del tutto inadeguata a sostenere un intervento di tale rilievo costituzionale, che non può essere finalizzato unicamente dall'intento di introdurre meccanismi distorsivi della traduzione in seggi della volontà popolare attraverso l'introduzione delle liste bloccate, con l'eliminazione della quota di collegi uninominali che nel vigente sistema garantivano una pur blanda tutela della riconoscibilità dell'eletto da parte dell'elettore e con essa della personalità del voto. Ora, di fatto ci troviamo di fronte ad una ipotesi di sistema elettorale falsamente proporzionale perché corretto da un meccanismo premiale, incentrato esclusivamente sul premio di governabilità, cui tutto il sistema è servente;

    le disposizioni contenute alla lettera b) comma 1, articolo 2 in materia di elezione del Senato della Repubblica violano palesemente l'articolo 57 della Costituzione, poiché recita che: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». In questo caso il listone unico e il premio assegnato in blocco non è conciliabile con l'elezione «a base regionale» visto che il meccanismo previsto assegna seggi anche a quelle forze politiche che non hanno alcun radicamento elettorale in determinate regioni, ma possono ottenere seggi solo perché alcuni suoi candidati sono inseriti nel listone del premio di maggioranza visto che l'attribuzione del premio dipende esclusivamente da un conteggio nazionale dei voti, senza alcun riguardo al risultato elettorale registrato nelle singole circoscrizioni;

    inoltre, anche per il Senato come per la Camera si viola il principio di personalità del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione: basti ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, al paragrafo 5), precisa che è illegittimo ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti», affidandolo integralmente a chi compila le liste, «è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione». Il parametro centrale individuato dalla Corte è l'impossibilità che la rappresentanza parlamentare sia quasi sostanzialmente sottratta a qualsiasi forma di scelta personale dell'elettore: in sostanza l'elettore, votando una lista, è costretto a scegliere in blocco tutti i candidati in essa inseriti, destinati a essere eletti esclusivamente in ragione della loro posizione in lista;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    è stato introdotto, infine, un meccanismo che consente di assicurare, al Senato, il rispetto del limite massimo di 113 seggi per la lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità, anche nel caso teorico in cui il numero di seggi in eccedenza rispetto a tale tetto sia superiore al numero di seggi assegnati alla lista o coalizione vincente tramite resto;

    è stata poi soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento;

    le modifiche apportate in Senato alla proposta di legge in esame, lungi dall'essere marginali o puntuali, sono in realtà piuttosto strutturali, visto che si è introdotto un appannato sistema, escluso il capolista, di preferenze precedentemente bocciate alla Camera senza ampliare il numero dei collegi plurinominali,

impegna il Governo

a riconsiderare le disposizioni richiamate in premessa adottando iniziative normative, in materia di elezione del Senato della Repubblica, volte a realizzare una profonda rivisitazione dei collegi plurinominali affinché sia rispettato non solo il vincolo derivante dall'articolo 57 della Costituzione ma anche le sentenze della Corte costituzionale con particolare riguardo al paragrafo 5 della sentenza n. 1 del 2014, dove si precisa che è illegittimo ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti».
9/2822-B/2. Bonelli, Zaratti, Zanella, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    esso di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    l'articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, introducendo l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, ciò nella relazione di accompagnamento, viene presentato come non suscettibile di produrre effetti vincolanti, in ossequio al dettato costituzionale, tuttavia essa appare in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, non solo quanto alle prerogative del Capo dello Stato, ma anche al divieto di mandato imperativo;

    se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né i parlamentari si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma priva di forza normativa, di fatto inutiliter data; ma questo è un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, la cui compatibilità si pone in evidente rotta di collisione con le prerogative presidenziali e con l'articolo 92 della Costituzione;

    in una forma di governo parlamentare la formulazione di una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio appartiene, senza alcun dubbio, alla sfera della discrezionalità delle forze politiche parlamentari e non può, in alcun modo, essere rigidamente predeterminata dalla legge elettorale; si pensi solo all'ipotesi che non si assegni il premio di maggioranza, ciò metterà in serio imbarazzo di fronte agli elettori le forze politiche che finiranno col dover offrire la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, rischiando così di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, in termini di disaffezione dal voto e non trasparenza;

    il problema si collega inoltre al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione. La formazione della maggioranza parlamentare dipende infatti dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership;

    l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, soprattutto se collegata a meccanismi premiali che incidono sulla distribuzione dei seggi, altera in via surrettizia l'equilibrio della forma di governo, avvicinandola di fatto a una logica di investitura elettorale del capo dell'esecutivo. Si viene così a configurare, senza revisione costituzionale, una sorta di premierato senza riforma, creando un rapporto diretto tra il corpo elettorale e il leader, che si assume la responsabilità dell'indirizzo politico non più di fronte al Parlamento ma direttamente di fronte al corpo elettorale: la democrazia rappresentativa si trasforma in democrazia plebiscitaria dove la legge elettorale è solo lo strumento per realizzare un premierato di fatto in assenza di modifiche costituzionali;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione,

impegna il Governo

a riconsiderare la disposizione richiamata in premessa adottando le iniziative normative necessarie a non comprimere le prerogative del Capo dello Stato mediante l'introduzione di norme legislative ordinarie in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, trasformando surrettiziamente la democrazia rappresentativa in democrazia plebiscitaria dove la legge elettorale è solo lo strumento per realizzare un premierato di fatto in assenza di modifiche costituzionali.
9/2822-B/3. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    esso di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    al Senato si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità;

    oltre al voto di lista, ogni elettore può inoltre esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale;

    è stata poi soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative volte a disciplinare, nel definire le circoscrizioni elettorali, soprattutto quelle ampie, un sistema che garantisca il più possibile all'elettore la piena conoscibilità di tutti i candidati, affinché la scelta degli eletti non sia rimessa esclusivamente alla volontà dei partiti;

   a valutare l'opportunità, di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre anche la modalità di voto elettronico come nuova modalità di espressione della volontà politica dell'elettore sempre nel pieno rispetto dei princìpi della segretezza, della libertà e dell'eguaglianza.
9/2822-B/4. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    in tema di incostituzionalità non va affatto meglio per le disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di elezione del Senato della Repubblica. Le disposizioni contenute alla lettera b) comma 1, violano palesemente l'articolo 57 della Costituzione, poiché recita che: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». In questo caso il listone unico e il premio assegnato in blocco non è conciliabile con l'elezione «a base regionale» visto che il meccanismo previsto assegna seggi anche a quelle forze politiche che non hanno alcun radicamento elettorale in determinate regioni, ma possono ottenere seggi solo perché alcuni suoi candidati sono inseriti nel listone del premio di maggioranza visto che l'attribuzione del premio dipende esclusivamente da un conteggio nazionale dei voti, senza alcun riguardo al risultato elettorale registrato nelle singole circoscrizioni;

    al Senato si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità;

    oltre al voto di lista, ogni elettore può inoltre esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale;

    ne deriva che, sulla base del nuovo sistema, alla maggior parte dei parlamentari eletti mancherà il sostegno di una indicazione personale degli elettori. In tal modo si consente ai partiti di sostituirsi al corpo elettorale violando, ancora una volta, l'articolo 67 della Costituzione che prescrive che il mandato sia conferito direttamente dagli elettori;

    è bene ricordare che nel sistema proporzionale che ha disciplinato le elezioni politiche dal 1948 al 1992, pur essendo previsti i capilista, essi erano ugualmente sottoposti al meccanismo delle preferenze allo stesso modo degli altri candidati. Nel sistema previsto dalla proposta di legge in esame, invece, i capilista non sono soggetti a tale meccanismo, con il rischio di determinare un maggiore distacco tra gli eletti e gli elettori;

    infine, si assiste poi al mantenimento di alcune criticità del vigente sistema, come il cosiddetto effetto flipper, dovuti alle soglie e alle liste bloccate, che per taluni profili vengono aggravati, compromettendo la conoscibilità da parte dell'elettore di quale sarà la «destinazione finale» del proprio voto, a detrimento del canone di personalità;

    a proposito di irragionevolezza interna della normativa è da rilevare come l'imprevedibilità degli esiti può produrre anche una alterazione così incisiva da superare quella del 55 per cento dei seggi, ritenuta indicativamente un massimo costituzionalmente sopportabile dalla sentenza della Corte n. 35 del 2017, superando così quella che è stata definita la «soglia di garanzia» ovvero il quorum necessario per eleggere i componenti della Corte costituzionale e del CSM. In questo caso è ben evidente il rischio di incorrere in quella compressione eccessiva della funzione rappresentativa dell'Assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, che la Corte ha ritenuto incomprimibile in ogni caso, fosse anche per garantire l'obiettivo della stabilità del Governo, poiché «produrrebbe una alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente» sentenza n. 1 del 2014,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari correttivi legislativi, affinché il provvedimento in esame possa evitare di produrre, nella distribuzione dei seggi, una alterazione così incisiva tale da superare la soglia del 55 per cento, ritenuta indicativamente, dalla sentenza della Corte n. 35 del 2017, come soglia massima dal punto di vista costituzionale superando così quella che è stata definita la «soglia di garanzia» ovvero il quorum necessario per eleggere, a colpi di maggioranza, i componenti della Corte costituzionale e del CSM, poiché ciò, come ben esplicitato nella sentenza n. 1 del 2014, «produrrebbe una alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente».
9/2822-B/5. Ghirra, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    le ragioni delle due dichiarazioni d'incostituzionalità – pronunciate con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 – sono molteplici e parzialmente differenti. La principale è, tuttavia, riassumibile in una motivazione comune, la più grave che si possa ipotizzare in un regime democratico: la violazione del principio fondamentale dell'uguaglianza dei voti espressi dagli elettori, voti uguali «in entrata», nelle urne elettorali, ma non «in uscita», nella formula che trasforma i voti in seggi parlamentari in palese contrasto con l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

    il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, nella rituale conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato che «nelle sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato in materia di legge elettorale nel 2014 e nel 2017 sono affermati dei principi che riguardano sia il premio di maggioranza sia le candidature a liste bloccate: ci sono dei principi che la Corte ha affermato che, quindi, non potranno non costituire riferimento per la valutazione di una nuova legge elettorale»;

    nel sistema proporzionale che ha disciplinato le elezioni politiche dal 1948 al 1992, pur essendo previsti i capilista, essi erano ugualmente sottoposti al meccanismo delle preferenze allo stesso modo degli altri candidati. Nel sistema previsto dalla proposta di legge in esame, invece, i capilista non sono soggetti a tale meccanismo, con il rischio di determinare un maggiore distacco tra gli eletti e gli elettori;

    ora, con questo provvedimento, si riduce il tetto massimo dei seggi conseguibili dalla lista o coalizione vincente: alla Camera 220 seggi, al Senato 113 e non cambia la disproporzione che resta pari al 22,25 per cento, ben oltre il 15 per cento di cui parla la Consulta;

    i seggi eccedenti non pregiudicano coloro che sono inseriti nel listone, ma sono sottratti ai seggi assegnati con la formula proporzionale, soluzione in netto contrasto con gli articoli 3 e 48 della Costituzione, poiché sacrifica i candidati scelti dagli elettori con il voto proporzionale a favore di chi è inserito nelle liste di coalizione per l'attribuzione del premio; il voto espresso dall'elettore per un partito può essere di fatto «annullato» a favore dell'elezione di un candidato che potrebbe appartenere ad un diverso partito della coalizione; inoltre ci sono regioni come Valle d'Aosta, Basilicata e Molise che non avranno una lista circoscrizionale e, pertanto, gli elettori di queste regioni determineranno chi vince il premio, ma non avranno eletti in più;

    al Senato si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità;

    oltre al voto di lista, ogni elettore può inoltre esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale,

impegna il Governo

in ottemperanza alla sentenza n. 1 del 2014, ad adottare ulteriori iniziative legislative, volte a disciplinare un sistema che all'interno di circoscrizioni ampie garantisca all'elettore la piena conoscibilità di tutti i candidati, affinché la scelta degli eletti non sia rimessa esclusivamente alla volontà dei partiti.
9/2822-B/6. Mari, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    comunque non è solo alla giurisprudenza costituzionale che occorre guardare per valutare la legittimità costituzionale delle soluzioni individuate, ma anche alla sfera sovranazionale, poiché anche la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo contribuisce a delimitare il perimetro entro cui si deve muovere il legislatore in materia di diritti;

    nello stesso quadro si segnala che la «Commissione Venezia» ha ritenuto preferibile che la fissazione del sistema elettorale avvenga ad un livello sopra-primario, se non costituzionale e nel «Codice di buona condotta in materia elettorale» – adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2002, e recepito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione 2003 –, ha chiaramente affermato che è indice di scarsa qualità democratica la propensione di un ordinamento a troppo frequenti modifiche della legge elettorale, specie qualora esse siano adottate a ridosso delle scadenze elettorali e siano dirette a introdurre correttivi a specifico beneficio dei partiti al governo, in particolare quando essi le promuovono e le approvino contro il volere o comunque senza il concorso o il consenso delle opposizioni;

    in particolare, il codice richiama l'importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un'aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata a convenienze congiunturali;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    per quanto riguarda il regime di presentazione delle liste, il Senato ha introdotto significative modifiche che incidono sia sul numero minimo di circoscrizioni in cui esse devono essere necessariamente presentate alla Camera, sia sul numero di sottoscrizioni da raccogliere. Quanto al primo aspetto, è stato innalzato da un terzo alla metà il numero minimo di circoscrizioni alla Camera in cui è necessario presentare le liste. Quanto al secondo profilo, si è provveduto ad un innalzamento delle sottoscrizioni richieste, dall'attuale ammontare minimo di 1.500 all'ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale;

    seppur siano stati previsti regimi totalmente o parzialmente derogatori a tale regola per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste rimane fissato ad almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale, questo meccanismo surrettizio mina la democraticità delle competizioni elettorali;

    l'innalzamento del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste equivale, come osservato anche dal professor Ainis durante la sua audizione, ad una soglia di sbarramento occulta e irragionevole, che mina la democraticità della competizione elettorale. Infatti, moltiplicando il numero minimo di firme in ogni collegio per il numero totale dei collegi si evince che per la presentazione delle liste siano necessarie, a livello nazionale, non meno di 294 mila firme, ossia più del numero di voti ottenuti nelle elezioni del 2022 da partiti che oggi, grazie alle deroghe concesse dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, avendo potuto costituire un gruppo parlamentare, sarebbero esentati dalla suddetta raccolta delle firme;

    tutto ciò rischia di ripercuotersi anche sulla percentuale di elettori che si recano alle urne, basterebbe ricordare che alle ultime elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le politiche. Solo cinque anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato;

    la notizia preoccupante, dunque, non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui tanti italiani decidono di non votare, e pensare che fino all'inizio degli anni 90 il tasso di partecipazione era poco sotto il 90 per cento (nel 1992 votò il 87,35 per cento), nel 1996 si è scesi all'82,80 per cento, da allora ad ogni tornata elettorale si è aggiunto sempre un nuovo record negativo, fino all'ultimo rinnovo;

    è bene ricordare che il diritto di voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne; nel nostro Paese è sancito dall'articolo 48 della costituzione, è un diritto inviolabile e al tempo stesso un dovere civico, che tutti i cittadini hanno, a prescindere dal luogo ove essi si trovano,

impegna il Governo:

   nel rispetto del «Codice di buona condotta in materia elettorale» – adottato dalla Commissione di Venezia il 19 ottobre 2002, e recepito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione 2003, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, prima dell'indizione dei comizi elettorali, disposizioni normative volte alla diminuzione del numero di sottoscrizioni richieste, autorizzando anche la sottoscrizione in modalità digitale;

   ad adottare disposizioni per potenziare il personale addetto negli uffici comunali affinché sia garantita a tutti la possibilità di sottoscrivere le liste elettorali, ciò anche in considerazione delle varie caratteristiche demografiche del Paese;

   a porre in essere ogni iniziativa atta a scongiurare il rischio, come esplicitato nelle premesse, che meccanismi surrettizi possano minare la democraticità delle competizioni elettorali.
9/2822-B/7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    l'articolo 1, comma 7, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, introducendo l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, ciò nella relazione di accompagnamento, viene presentato come non suscettibile di produrre effetti vincolanti, in ossequio al dettato costituzionale, tuttavia essa appare in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, non solo quanto alle prerogative del Capo dello Stato, ma anche al divieto di mandato imperativo;

    se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né i parlamentari si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma priva di forza normativa, di fatto inutiliter data; ma questo è un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, la cui compatibilità si pone in evidente rotta di collisione con le prerogative presidenziali e con l'articolo 92 della Costituzione;

    in una forma di governo parlamentare la formulazione di una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio appartiene, senza alcun dubbio, alla sfera della discrezionalità delle forze politiche parlamentari e non può, in alcun modo, essere rigidamente predeterminata dalla legge elettorale; si pensi solo all'ipotesi che non si assegni il premio di maggioranza, ciò metterà in serio imbarazzo di fronte agli elettori le forze politiche che finiranno col dover offrire la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, rischiando così di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, in termini di disaffezione dal voto e non trasparenza;

    il problema si collega inoltre al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione poiché la formazione della maggioranza parlamentare dipende dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership;

    l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, soprattutto se collegata a meccanismi premiali che incidono sulla distribuzione dei seggi, altera in via surrettizia l'equilibrio della forma di governo, avvicinandola di fatto a una logica di investitura elettorale del capo dell'esecutivo. Si viene così a configurare, senza revisione costituzionale, una sorta di premierato senza riforma, creando un rapporto diretto tra il corpo elettorale e il leader, che si assume la responsabilità dell'indirizzo politico non più di fronte al Parlamento ma direttamente di fronte al corpo elettorale: la democrazia rappresentativa si trasforma in democrazia plebiscitaria dove la legge elettorale è solo lo strumento per realizzare un premierato di fatto in assenza di modifiche costituzionali;

    in una forma di governo parlamentare la formulazione di una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio appartiene, senza alcun dubbio, alla sfera della discrezionalità delle forze politiche parlamentari e non può, in alcun modo, essere rigidamente predeterminata dalla legge elettorale; si pensi solo all'ipotesi che non si assegni il premio di maggioranza, ciò metterà in serio imbarazzo di fronte agli elettori le forze politiche che finiranno col dover offrire la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, rischiando così di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, in termini di disaffezione dal voto e non trasparenza;

    il problema si collega inoltre al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione, infatti, la formazione della maggioranza parlamentare dipende soprattutto dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità;

    è stata poi soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento;

    le modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge in esame, lungi dall'essere marginali o puntuali, sono in realtà piuttosto strutturali, visto che si è introdotto, tra l'altro, un appannato sistema, escluso il capolista, di preferenze precedentemente bocciato alla Camera dei deputati,

impegna il Governo:

   a rivedere, anche attraverso opportune modifiche legislative, le disposizioni che obbligano i partiti e i gruppi politici di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, al fine di consentire loro, in caso non si assegni il premio di maggioranza, di dare la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, ciò anche in ottemperanza al divieto di vincolo di mandato di cui all'articolo 67 della Costituzione, poiché la formazione della maggioranza parlamentare dipende soprattutto dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership;

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, atte a meglio garantire il pieno l'equilibrio di genere per l'accesso alla carica di parlamentare.
9/2822-B/8. Piccolotti, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    per quanto riguarda il regime di presentazione delle liste, il Senato ha introdotto significative modifiche che incidono sia sul numero minimo di circoscrizioni in cui esse devono essere necessariamente presentate alla Camera, sia sul numero di sottoscrizioni da raccogliere. Quanto al primo aspetto, è stato innalzato da un terzo alla metà il numero minimo di circoscrizioni alla Camera in cui è necessario presentare le liste. Quanto al secondo profilo, si è provveduto ad un innalzamento delle sottoscrizioni richieste, dall'attuale ammontare minimo di 1.500 all'ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale;

    seppur siano stati previsti regimi totalmente o parzialmente derogatori a tale regola per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste rimane fissato ad almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale, questo meccanismo surrettizio mina la democraticità delle competizioni elettorali;

    l'innalzamento del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste equivale, come osservato anche dal professor Ainis durante la sua audizione, ad una soglia di sbarramento occulta e irragionevole, che mina la democraticità della competizione elettorale. Infatti, moltiplicando il numero minimo di firme in ogni collegio per il numero totale dei collegi si evince che per la presentazione delle liste siano necessarie, a livello nazionale, non meno di 294 mila firme, ossia più del numero di voti ottenuti nelle elezioni del 2022 da partiti che oggi, grazie alle deroghe concesse dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, avendo potuto costituire un gruppo parlamentare, sarebbero esentati dalla suddetta raccolta delle firme;

    tutto ciò rischia di ripercuotersi anche sulla percentuale di elettori che si recano alle urne, basterebbe ricordare che alle ultime elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le politiche. Solo cinque anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato;

    la notizia preoccupante, dunque, non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui tanti italiani decidono di non votare, e pensare che fino all'inizio degli anni 90 il tasso di partecipazione era poco sotto il 90 per cento (nel 1992 votò il 87,35 per cento), nel 1996 si è scesi all'82,80 per cento, da allora ad ogni tornata elettorale si è aggiunto sempre un nuovo record negativo, fino all'ultimo rinnovo;

    è bene ricordare che il diritto al voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne, nel nostro Paese è sancito dall'articolo 48 della costituzione, è un diritto inviolabile e al tempo stesso un dovere civico, che tutti i cittadini hanno a prescindere dal luogo ove essi si trovano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative idonee:

  a dare piena attuazione all'articolo 48 della Costituzione rendendo il diritto di voto concretamente accessibile a tutti, in qualsiasi condizione introducendo anche la modalità voto elettronico come nuova modalità di espressione della volontà politica sempre nel pieno rispetto dei princìpi in esso sanciti della segretezza, della libertà e dell'eguaglianza;

  a ridurre, prima dell'indizione dei comizi elettorali, il numero di sottoscrizioni richieste, tenendo, altresì, in considerazione le oggettive differenze delle sottoscrizioni anche in base alle varie caratteristiche demografiche del Paese;

  a porre in essere ogni iniziativa atta a scongiurare il rischio, come esplicitato nelle premesse, che meccanismi surrettizi possano minare la democraticità delle competizioni elettorali.
9/2822-B/9. Borrelli, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

    la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;

    nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

    si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità;

    è stata poi soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento;

    le modifiche apportate in Senato alla proposta di legge in esame, lungi dall'essere marginali o puntuali, sono in realtà piuttosto strutturali, visto che si è introdotto, tra l'altro, un appannato sistema, escluso il capolista, di preferenze precedentemente bocciato alla Camera dei deputati;

    per quanto riguarda il regime di presentazione delle liste, il Senato ha introdotto significative modifiche che incidono sia sul numero minimo di circoscrizioni in cui esse devono essere necessariamente presentate alla Camera, sia sul numero di sottoscrizioni da raccogliere. Quanto al primo aspetto, è stato innalzato da un terzo alla metà il numero minimo di circoscrizioni alla Camera in cui è necessario presentare le liste. Quanto al secondo profilo, si è provveduto ad un innalzamento delle sottoscrizioni richieste, dall'attuale ammontare minimo di 1.500 all'ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale;

    seppur siano stati previsti regimi totalmente o parzialmente derogatori a tale regola per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste rimane fissato ad almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale, questo meccanismo surrettizio mina la democraticità delle competizioni elettorali;

    l'innalzamento del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste equivale, come osservato anche dal professor Ainis durante la sua audizione, ad una soglia di sbarramento occulta e irragionevole, che mina la democraticità della competizione elettorale. Infatti, moltiplicando il numero minimo di firme in ogni collegio per il numero totale dei collegi si evince che per la presentazione delle liste siano necessarie, a livello nazionale, non meno di 294 mila firme, ossia più del numero di voti ottenuti nelle elezioni del 2022 da partiti che oggi, grazie alle deroghe concesse dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, avendo potuto costituire un gruppo parlamentare, sarebbero esentati dalla suddetta raccolta delle firme;

    tutto ciò rischia di ripercuotersi anche sulla percentuale di elettori che si recano alle urne: basterebbe ricordare che alle ultime elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le politiche. Solo cinque anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato;

    la notizia preoccupante, dunque, non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui tanti italiani decidono di non votare, e pensare che fino all'inizio degli anni Novanta il tasso di partecipazione era poco sotto il 90 per cento (nel 1992 votò il 87,35 per cento), nel 1996 si è scesi all'82,80 per cento, da allora ad ogni tornata elettorale si è aggiunto sempre un nuovo record negativo, fino all'ultimo rinnovo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre anche la modalità di voto elettronico come nuova modalità di espressione della volontà politica, sempre nel pieno rispetto dei princìpi della segretezza, della libertà e dell'eguaglianza;

   a valutare gli effetti applicativi delle norme relative al regime di presentazione delle liste richiamate in premessa, al fine di adottare, prima dell'indizione dei comizi elettorali, disposizioni volte alla diminuzione del numero di sottoscrizioni richieste anche considerazione delle varie caratteristiche demografiche del Paese;

   a porre in essere ogni iniziativa atta a scongiurare il rischio che meccanismi surrettizi possano minare la democraticità delle competizioni elettorali.
9/2822-B/10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    l'articolo 1, comma 6 prevede l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome;

    l'indicazione nel programma elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio ha una funzione di vincolo politico tra forze politiche coalizzate e di impegno nei confronti degli elettori a proporre un determinato candidato per l'incarico di formare il nuovo Governo;

    gli articoli 1, comma 4 e 2, comma 7, hanno introdotto la possibilità per l'elettore di esprimere fino a tre voti di preferenza per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

    la modifica introdotta al Senato reca una rilevante innovazione nelle modalità di elezione dei candidati alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, perché le prossime elezioni politiche saranno le prime dal 1994 nelle quali l'elettore potrà indicare fino a tre preferenze;

    il combinato disposto delle modifiche introdotte nella legge elettorale imporrà presumibilmente una modifica nelle modalità di svolgimento della propaganda elettorale, che non riguarderà solo le liste elettorali nel loro complesso, ma in particolare i leaders delle coalizioni, indicati come candidati alla Presidenza del Consiglio, e i singoli candidati delle liste impegnati ad ottenere il voto di preferenza;

    in una campagna elettorale in cui i singoli candidati saranno protagonisti non si può sottovalutare il rischio di un utilizzo scorretto di contenuti generati con sistemi di Intelligenza Artificiale volti a diffondere contenuti audio, video o immagini alterati atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, che riguardino i candidati stessi, influenzando in maniera rilevante la libera espressione del voto da parte degli elettori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle norme citate in premessa anche promuovendo l'adozione di strumenti di coregolamentazione o autoregolamentazione, anche in collaborazione con le competenti Autorità indipendenti e nel rispetto della loro autonomia, volti a limitare la diffusione o, comunque, la messa a disposizione del pubblico, da parte, a favore o per conto di un attore politico come definito dal Regolamento (UE) 2024/900, di contenuti audio, video o immagini, generati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, che riguardino candidati, rappresentanti istituzionali, soggetti pubblici o partiti politici ovvero circostanze di fatto attinenti ai programmi elettorali, ai quesiti referendari o alle modalità di voto, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto.
9/2822-B/11. Enrico Costa, Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    stigmatizzando, anche in questa sede, la volontà del Governo e della sua maggioranza di confermare, approvandolo definitivamente, l'impianto del sistema elettorale in esame, nonostante i profili problematici e di possibile contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, libertà e personalità del voto, effettività della partecipazione politica e rappresentanza democratica, nonché con i principi di stabilità della legislazione elettorale riconosciuti dagli standard europei in materia che, ad avviso dei firmatari, ancora lo pervadono – in ciò confortati, altresì, dall'avviso dei giuristi ascoltati in audizione, che ne hanno sottolineato le criticità, anche sul piano costituzionale – a partire dalla negata possibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti, preme ai firmatari rappresentare l'improvvido incremento che ha quadruplicato il numero delle sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione di candidature da parte delle sole liste non rappresentate o non collegate a gruppi, o anche solo componenti politiche, già presenti in almeno una delle due Camere;

    il testo in esame, alla vigilia dell'applicazione della nuova legge elettorale, innalza in modo assai significativo l'onere delle sottoscrizioni richieste alle liste non esentate, portandolo, nel minimo, da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per collegio e, nel massimo, a 7.000, rispetto alle attuali 2.000;

    tale incremento non costituisce un mero adeguamento organizzativo, ma incide direttamente sul diritto di elettorato passivo e sulla possibilità per formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare di sottoporre le proprie candidature al corpo elettorale e, pertanto, deve essere valutato alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 2021, che, nel pronunciarsi sulla disciplina delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, ha riconosciuto la rilevanza costituzionale della disciplina dei requisiti di presentazione delle candidature e ha sottoposto le differenziazioni tra forze politiche rappresentate e non rappresentate a scrutinio alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

    la pronuncia n. 48 del 2021 non può essere interpretata nel senso di attribuire al legislatore una discrezionalità illimitata nella determinazione del numero delle sottoscrizioni richieste: la possibilità di prevedere requisiti differenziati e forme di esenzione non esclude, infatti, che l'onere imposto alle forze politiche prive di rappresentanza debba mantenere un rapporto ragionevole e proporzionato con la finalità perseguita;

    l'aumento da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni costituisce un aggravamento di particolare consistenza, che non può essere considerato costituzionalmente neutro né giustificato dalla mera esigenza di prevenire candidature prive di adeguato radicamento;

    la combinazione tra il quadruplicamento dell'onere di sottoscrizione e il mantenimento di condizioni agevolate per soggetti già dotati di rappresentanza parlamentare rischia infatti di produrre un effetto di cristallizzazione della rappresentanza esistente, rendendo oltremodo gravoso per le nuove formazioni politiche l'accesso alla competizione;

    tale effetto deve essere verificato alla luce degli articoli 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, che impongono al legislatore di non trasformare i requisiti posti a presidio della genuinità della competizione elettorale in ostacoli sproporzionati all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo e alla partecipazione dei cittadini, attraverso i partiti, alla determinazione della politica nazionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rivedere l'abnorme incremento introdotto in tema di sottoscrizioni per la presentazione di candidature da parte delle liste non esentate e, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, ad assumere, in occasione dell'adozione del primo provvedimento utile o, a fronte di un precedente già verificatosi, anche in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo ed amministrativo, ad espungerlo tempestivamente dal testo.
9/2822-B/12. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Pellegrini, Dell'Olio, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», interviene in maniera organica sulla disciplina per l'elezione dei due rami del Parlamento e, pertanto, sulle condizioni attraverso le quali cittadine e cittadini accedono alla rappresentanza politica;

    l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese;

    l'articolo 51 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e dispone espressamente che «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;

    il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva che, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi potesse essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento;

    nel corso dell'esame presso il Senato tale previsione è stata soppressa e il testo trasmesso nuovamente alla Camera non contempla più un limite complessivo di genere con riferimento alle posizioni di capolista;

    tale modifica assume particolare rilievo alla luce del sistema delineato dal provvedimento, nel quale il capolista rimane sottratto al meccanismo delle preferenze ed è quindi eletto sulla base della posizione attribuitagli dalla lista, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri candidati;

    ne consegue che l'assenza di una specifica garanzia di equilibrio di genere proprio con riferimento alle posizioni di capolista rischia di rendere insufficienti le altre disposizioni previste in materia di alternanza e rappresentanza di genere e di determinare una significativa disparità nelle concrete possibilità di accesso alla rappresentanza parlamentare;

    le misure dirette alla promozione della parità di genere nelle leggi elettorali non possono limitarsi a garantire una presenza numerica complessiva nelle liste, ma devono incidere anche sulle posizioni che presentano le maggiori possibilità effettive di elezione;

    nel dibattito sviluppatosi intorno alla riforma, associazioni impegnate nella promozione dei diritti e della rappresentanza delle donne, studiose e costituzionaliste hanno evidenziato il rischio che meccanismi formalmente neutrali possano tradursi in una minore presenza femminile nelle assemblee elettive, sottolineando in particolare la necessità di intervenire sulle posizioni di capolista e sulle candidature effettivamente eleggibili;

    già con riferimento alla precedente formulazione, che fissava al 60 per cento il limite massimo per il genere maggiormente rappresentato tra i capilista, era stata evidenziata l'insufficienza di tale soglia rispetto all'obiettivo di una effettiva parità tra donne e uomini;

    la soppressione anche di tale limite costituisce dunque un ulteriore arretramento rispetto alle garanzie precedentemente previste e rischia di determinare una riduzione della rappresentanza femminile proprio nelle posizioni che maggiormente incidono sull'accesso al Parlamento;

    a ottant'anni dal riconoscimento alle donne italiane del diritto di voto, appare necessario consolidare e rafforzare, e non ridurre, gli strumenti volti ad assicurare una partecipazione equilibrata di donne e uomini alle istituzioni rappresentative;

    la parità nella rappresentanza politica non può essere considerata raggiunta attraverso la semplice presenza delle donne nelle liste elettorali, ma richiede che donne e uomini dispongano delle medesime opportunità di essere effettivamente eletti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare la disciplina di cui in premessa e, alla luce delle valutazioni ivi svolte, ad assumere ogni opportuna iniziativa normativa volta a garantire, nella disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'effettiva parità di genere nelle candidature e, in particolare, nelle posizioni di capolista, prevedendo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento del totale dei capilista presentati da ciascuna lista, assicurando altresì che tale principio trovi applicazione secondo criteri idonei a evitare squilibri territoriali e a garantire pari opportunità effettive di accesso alla rappresentanza parlamentare.
9/2822-B/13. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    l'esercizio del diritto di voto costituisce un fondamentale diritto di cittadinanza e rappresenta uno degli strumenti essenziali attraverso i quali si realizza la partecipazione democratica alla vita della Repubblica;

    la disciplina vigente ha progressivamente introdotto forme di esercizio del diritto di voto fuori sede per determinate categorie di elettori e, in occasione delle consultazioni referendarie del 2025, ha previsto la possibilità per gli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, di esercitare il diritto di voto nel luogo di temporaneo domicilio;

    l'articolo 8 del provvedimento in esame, introdotto in prima lettura alla Camera e modificato dal Senato, disciplina il voto degli elettori «fuori sede», ovvero quelli temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, lavoro o salute, in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum abrogativi e costituzionali;

    tali disposizioni hanno rappresentato un primo significativo intervento volto a rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto anche in presenza di temporanei spostamenti dal comune di residenza;

    permangono tuttavia situazioni nelle quali cittadini temporaneamente lontani dal comune di residenza per lo svolgimento di attività sportiva agonistica possono incontrare concrete difficoltà nell'esercizio del diritto di voto, in particolare in occasione di gare, competizioni, trasferte, raduni e ritiri;

    l'attività sportiva agonistica comporta infatti, per sua stessa natura, una significativa mobilità territoriale, spesso programmata con largo anticipo e caratterizzata da permanenze, anche prolungate, in comuni diversi da quello di residenza dell'atleta;

    tale mobilità può riguardare atleti appartenenti a società sportive, federazioni, associazioni e altre realtà sportive, sia nell'ambito di rapporti di lavoro sia nell'ambito di rapporti di collaborazione o di attività sportiva dilettantistica;

    le esigenze connesse alla partecipazione a competizioni, campionati, tornei, gare, raduni e ritiri possono rendere particolarmente difficoltoso, e in alcuni casi concretamente impossibile, il rientro dell'atleta nel comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto secondo le modalità ordinarie;

    tale situazione può determinare una disparità di fatto nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, non dipendente dalla volontà dell'elettore, ma dalle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica svolta e dagli impegni sportivi cui lo stesso è tenuto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede di cui in premessa, prevedendo forme di esercizio del diritto di voto fuori sede anche per gli elettori che, in occasione delle consultazioni elettorali, si trovino temporaneamente in un comune diverso da quello di residenza per comprovate ragioni connesse allo svolgimento di attività sportiva agonistica, comprese gare, competizioni, trasferte, raduni e ritiri, individuando modalità, requisiti e termini idonei a consentire l'effettivo esercizio del diritto di voto.
9/2822-B/14. Berruto, Pavanelli, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dal mancato inserimento di una quota di genere tra i capilista bloccati, gli unici candidati che avranno la certezza di venire eletti, anche in caso di sconfitta della propria coalizione, e che potenzialmente potrebbero anche tutti appartenenti allo stesso genere;

    il vulnus recato all'articolo 51 della Costituzione, soprattutto per la parte in cui si afferma che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, è evidente, come rilevato anche da alcuni professori durante l'esame in commissione;

    tale norma va peraltro collegata al numero delle preferenze introdotte, pari a tre, che potrebbe penalizzare nuovamente la rappresentanza femminile;

    è evidente infatti che non essendo prevista alcuna quota per i capilista bloccati, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti uomini, e potendosi poi esprimere fino a tre preferenze purché di genere alternato, queste ben potrebbero essere costituite da due uomini e una donna;

    il combinato disposto di queste norme favorirà inevitabilmente una riduzione grave e consistente dell'attuale rappresentanza femminile, con evidente lesione del diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso nell'accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e della necessaria promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive sancita dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo

a favorire l'istituzione di un centro di ricerca indipendente per la valutazione dell'impatto delle leggi elettorali sulla rappresentanza femminile, anche al fine di valutare l'entità della riduzione del numero di donne in Parlamento a partire dalla prossima legislatura.
9/2822-B/15. Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dal mancato inserimento di una quota di genere tra i capilista bloccati, gli unici candidati che avranno la certezza di venire eletti, anche in caso di sconfitta della propria coalizione, e che potenzialmente potrebbero anche tutti appartenenti allo stesso genere;

    il vulnus recato all'articolo 51 della Costituzione, soprattutto per la parte in cui si afferma che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, è evidente, come rilevato anche da alcuni professori durante l'esame in commissione;

    tale norma va peraltro collegata al numero delle preferenze introdotte, pari a tre, che potrebbe penalizzare nuovamente la rappresentanza femminile;

    è evidente infatti che non essendo prevista alcuna quota per i capilista bloccati, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti uomini, e potendosi poi esprimere fino a tre preferenze purché di genere alternato, queste ben potrebbero essere costituite da due uomini e una donna;

    il combinato disposto di queste norme favorirà inevitabilmente una riduzione grave e consistente dell'attuale rappresentanza femminile, con evidente lesione del diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso nell'accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e della necessaria promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive sancita dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo

a favorire l'istituzione di un centro di ricerca indipendente per il monitoraggio puntuale degli effetti della nuova legge elettorale sulla rappresentanza di genere, con particolare riferimento al rapporto tra candidature, posizione in lista, preferenze ottenute ed elezione.
9/2822-B/16. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dal mancato inserimento di una quota di genere tra i capilista bloccati, gli unici candidati che avranno la certezza di venire eletti, anche in caso di sconfitta della propria coalizione, e che potenzialmente potrebbero anche tutti appartenenti allo stesso genere;

    il vulnus recato all'articolo 51 della Costituzione, soprattutto per la parte in cui si afferma che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, è evidente, come rilevato anche da alcuni professori durante l'esame in commissione;

    tale norma va peraltro collegata al numero delle preferenze introdotte, pari a tre, che potrebbe penalizzare nuovamente la rappresentanza femminile;

    è evidente infatti che non essendo prevista alcuna quota per i capilista bloccati, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti uomini, e potendosi poi esprimere fino a tre preferenze purché di genere alternato, queste ben potrebbero essere costituite da due uomini e una donna;

    il combinato disposto di queste norme favorirà inevitabilmente una riduzione grave e consistente dell'attuale rappresentanza femminile, con evidente lesione del diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso nell'accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e della necessaria promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive sancita dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative atte a realizzare in materia elettorale la piena attuazione all'articolo 51 della Costituzione, garantendo che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e assicurando non soltanto la parità formale nell'accesso alle candidature, ma anche condizioni effettive di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.
9/2822-B/17. Braga, Roggiani, Dell'Olio, Serracchiani, Romeo, Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalle nuove disposizioni sul numero di sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle liste, che sono state addirittura quadruplicate, passando dalle attuali 1500-2000 alle 6000-7000 ora richieste per tutti i partiti o gruppi politici che intendano concorrere alle elezioni e che non siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere;

    tale disposizione è particolarmente grave perché rischia di trasformare il requisito delle sottoscrizioni, introdotto per verificare una minima effettività di consenso da parte di chi presenta una candidatura, in una vera e propria barriera all'accesso alla competizione elettorale, comprimendo in modo irragionevole il pluralismo politico e l'effettività dei diritti di partecipazione;

    tale disposizione appare irragionevole anche alla luce del fatto che alle liste gravate da tale onere è richiesto di dimostrare preventivamente il possesso di un consenso elettorale superiore a quello dimostrato, alle precedenti elezioni, da molte delle liste che a tale onere non dovranno sottostare, con evidente disparità nelle condizioni di partenza al momento della convocazione dei comizi;

    è evidente che tale normativa comprime in modo irragionevole la legittima aspirazione di gruppi politici organizzati, portatori di un consenso non certo effimero, di misurarsi con il momento elettorale e di chiedere di accedere alla rappresentanza parlamentare, costringendoli all'onere organizzativo pesantissimo di raccogliere in breve tempo un numero di sottoscrizioni abnorme, e del tutto sproporzionato, rispetto alla finalità di accertare un minimo di consistenza e consenso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a consentire la raccolta delle sottoscrizioni a partire dal 1° gennaio 2027.
9/2822-B/18. Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalle nuove disposizioni sul numero di sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle liste, che sono state addirittura quadruplicate, passando dalle attuali 1500-2000 alle 6000-7000 ora richieste per tutti i partiti o gruppi politici che intendano concorrere alle elezioni e che non siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere;

    tale disposizione è particolarmente grave perché rischia di trasformare il requisito delle sottoscrizioni, introdotto per verificare una minima effettività di consenso da parte di chi presenta una candidatura, in una vera e propria barriera all'accesso alla competizione elettorale, comprimendo in modo irragionevole il pluralismo politico e l'effettività dei diritti di partecipazione;

    tale disposizione appare irragionevole anche alla luce del fatto che alle liste gravate da tale onere è richiesto di dimostrare preventivamente il possesso di un consenso elettorale superiore a quello dimostrato, alle precedenti elezioni, da molte delle liste che a tale onere non dovranno sottostare, con evidente disparità nelle condizioni di partenza al momento della convocazione dei comizi;

    è evidente che tale normativa comprime in modo irragionevole la legittima aspirazione di gruppi politici organizzati, portatori di un consenso non certo effimero, di misurarsi con il momento elettorale e di chiedere di accedere alla rappresentanza parlamentare, costringendoli all'onere organizzativo pesantissimo di raccogliere in breve tempo un numero di sottoscrizioni abnorme, e del tutto sproporzionato, rispetto alla finalità di accertare un minimo di consistenza e consenso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a consentire l'inizio della raccolta delle sottoscrizioni non oltre i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.
9/2822-B/19. Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalle nuove disposizioni sul numero di sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle liste, che sono state addirittura quadruplicate, passando dalle attuali 1500-2000 alle 6000-7000 ora richieste per tutti i partiti o gruppi politici che intendano concorrere alle elezioni e che non siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere;

    tale disposizione è particolarmente grave perché rischia di trasformare il requisito delle sottoscrizioni, introdotto per verificare una minima effettività di consenso da parte di chi presenta una candidatura, in una vera e propria barriera all'accesso alla competizione elettorale, comprimendo in modo irragionevole il pluralismo politico e l'effettività dei diritti di partecipazione;

    tale disposizione appare irragionevole anche alla luce del fatto che alle liste gravate da tale onere è richiesto di dimostrare preventivamente il possesso di un consenso elettorale superiore a quello dimostrato, alle precedenti elezioni, da molte delle liste che a tale onere non dovranno sottostare, con evidente disparità nelle condizioni di partenza al momento della convocazione dei comizi;

    è evidente che tale normativa comprime in modo irragionevole la legittima aspirazione di gruppi politici organizzati, portatori di un consenso non certo effimero, di misurarsi con il momento elettorale e di chiedere di accedere alla rappresentanza parlamentare, costringendoli all'onere organizzativo pesantissimo di raccogliere in breve tempo un numero di sottoscrizioni abnorme, e del tutto sproporzionato, rispetto alla finalità di accertare un minimo di consistenza e consenso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a consentire la raccolta delle sottoscrizioni a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.
9/2822-B/20. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalla conoscibilità delle nuove norme introdotte a così poca distanza dallo svolgimento della prossima tornata elettorale;

    se formalmente la scadenza naturale della legislatura sarebbe prevista nel mese di settembre 2027, numerose sono state le dichiarazioni e le indiscrezioni di esponenti del governo che collocherebbero le prossime elezioni nei primi mesi del prossimo anno del prossimo anno;

    la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    se dunque l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse concretizzarsi, i tempi ristretti renderebbero assai difficile per l'elettore conoscere il provvedimento che modifica le modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mettendo così in discussione uno dei principi fondamentali, quello della conoscibilità delle nuove regole elettorali, che costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio del diritto di voto,

impegna il Governo

a promuovere, in occasione della prima applicazione della legge, un'adeguata campagna istituzionale di informazione sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze, assicurandone la massima diffusione e accessibilità.
9/2822-B/21. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalla conoscibilità delle nuove norme introdotte a così poca distanza dallo svolgimento della prossima tornata elettorale;

    se formalmente la scadenza naturale della legislatura sarebbe prevista nel mese di settembre 2027, numerose sono state le dichiarazioni e le indiscrezioni di esponenti del governo che collocherebbero le prossime elezioni nei primi mesi del prossimo anno del prossimo anno;

    la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    se dunque l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse concretizzarsi, i tempi ristretti renderebbero assai difficile per l'elettore conoscere il provvedimento che modifica le modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mettendo così in discussione uno dei principi fondamentali, quello della conoscibilità delle nuove regole elettorali, che costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio del diritto di voto,

impegna il Governo

a promuovere, in occasione della prima applicazione della legge, un'adeguata campagna istituzionale di informazione sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze, assicurandone la massima diffusione e accessibilità, con particolare riguardo alle regioni insulari.
9/2822-B/22. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalla conoscibilità delle nuove norme introdotte a così poca distanza dallo svolgimento della prossima tornata elettorale;

    se formalmente la scadenza naturale della legislatura sarebbe prevista nel mese di settembre 2027, numerose sono state le dichiarazioni e le indiscrezioni di esponenti del governo che collocherebbero le prossime elezioni nei primi mesi del prossimo anno del prossimo anno;

    la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    se dunque l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse concretizzarsi, i tempi ristretti renderebbero assai difficile per l'elettore conoscere il provvedimento che modifica le modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mettendo così in discussione uno dei principi fondamentali, quello della conoscibilità delle nuove regole elettorali, che costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio del diritto di voto;

    tale circostanza finirebbe per aggravare drammaticamente il problema dell'astensionismo, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre più consistenti,

impegna il Governo

a promuovere, in occasione della prima applicazione della legge, un'adeguata campagna istituzionale di informazione sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze, assicurandone la massima diffusione e accessibilità, con particolare riguardo a quelle aree del Paese nelle quali negli ultimi anni si sono concentrati i fenomeni più elevati di astensionismo elettorale.
9/2822-B/23. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalla conoscibilità delle nuove norme introdotte a così poca distanza dallo svolgimento della prossima tornata elettorale;

    se formalmente la scadenza naturale della legislatura sarebbe prevista nel mese di settembre 2027, numerose sono state le dichiarazioni e le indiscrezioni di esponenti del governo che collocherebbero le prossime elezioni nei primi mesi del prossimo anno del prossimo anno;

    la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    se dunque l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse concretizzarsi, i tempi ristretti renderebbero assai difficile per l'elettore conoscere il provvedimento che modifica le modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mettendo così in discussione uno dei principi fondamentali, quello della conoscibilità delle nuove regole elettorali, che costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio del diritto di voto;

    le modifiche introdotte dal provvedimento incidono anche sulle modalità attraverso le quali l'elettore esprime validamente il proprio voto,

impegna il Governo

a promuovere, in occasione della prima applicazione della legge, un'adeguata campagna istituzionale di informazione sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze, anche prevedendo una specifica informazione sulle modalità di valida espressione del voto, al fine di prevenire errori materiali e ridurre il numero delle schede nulle per erronea compilazione.
9/2822-B/24. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalla conoscibilità delle nuove norme introdotte a così poca distanza dallo svolgimento della prossima tornata elettorale;

    se formalmente la scadenza naturale della legislatura sarebbe prevista nel mese di settembre 2027, numerose sono state le dichiarazioni e le indiscrezioni di esponenti del governo che collocherebbero le prossime elezioni nei primi mesi del prossimo anno del prossimo anno;

    la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    se dunque l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse concretizzarsi, i tempi ristretti renderebbero assai difficile per l'elettore conoscere il provvedimento che modifica le modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mettendo così in discussione uno dei principi fondamentali, quello della conoscibilità delle nuove regole elettorali, che costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio del diritto di voto;

    l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di espressione e attribuzione del voto richiederà inoltre agli uffici elettorali di sezione di operare secondo la nuova disciplina introdotta dal provvedimento,

impegna il Governo

ad assicurare tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, la predisposizione e la diffusione di istruzioni chiare e uniformi destinate agli uffici elettorali di sezione, con particolare riferimento alle modalità di espressione, validità e attribuzione dei voti.
9/2822-B/25. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato;

    una delle poche innovazioni positive è rappresentata dalla introduzione, dopo otto anni di campagne e mobilitazioni della società civile e numerosi tentativi compiuti dalle opposizioni in ambito parlamentare, del voto ai fuori sede, nonostante le numerose incongruenze e le barriere d'accesso contenute nella normativa in esame che rischiano di rendere l'esercizio di tale diritto molto difficile, come nel caso della norma che impone di presentare la richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, entro il 31 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative amministrative e organizzative necessarie ad assicurare la piena operatività delle disposizioni concernenti il voto fuori sede sin dalla prima consultazione elettorale successiva alla loro entrata in vigore, garantendo uniformità delle procedure sull'intero territorio nazionale.
9/2822-B/26. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato;

    una delle poche innovazioni positive è rappresentata dalla introduzione, dopo otto anni di campagne e mobilitazioni della società civile e numerosi tentativi compiuti dalle opposizioni in ambito parlamentare, del voto ai fuori sede, nonostante le numerose incongruenze e le barriere d'accesso contenute nella normativa in esame che rischiano di rendere l'esercizio di tale diritto molto difficile, come nel caso della norma che impone di presentare la richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, entro il 31 dicembre di ogni anno;

    l'effettivo esercizio del voto fuori sede presuppone in ogni caso che gli elettori interessati conoscano tempestivamente requisiti, termini e modalità previsti dalla legge,

impegna il Governo

a realizzare, in occasione delle consultazioni interessate dalla nuova disciplina, specifiche iniziative informative rivolte agli elettori fuori sede, assicurando una comunicazione tempestiva e facilmente accessibile in ordine ai requisiti, ai termini e alle procedure necessari per l'esercizio del diritto di voto.
9/2822-B/27. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalla conoscibilità delle nuove norme introdotte a così poca distanza dallo svolgimento della prossima tornata elettorale;

    se formalmente la scadenza naturale della legislatura sarebbe prevista nel mese di settembre 2027, numerose sono state le dichiarazioni e le indiscrezioni di esponenti del governo che collocherebbero le prossime elezioni nei primi mesi del prossimo anno del prossimo anno;

    la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    se dunque l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse concretizzarsi, i tempi ristretti renderebbero assai difficile per l'elettore conoscere il provvedimento che modifica le modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mettendo così in discussione uno dei princìpi fondamentali, quello della conoscibilità delle nuove regole elettorali, che costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio del diritto di voto;

    le nuove disposizioni relative alle modalità di esercizio del voto devono trovare applicazione assicurando a tutti gli elettori l'effettivo esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo

ad assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, che le informazioni e le istruzioni relative alle nuove modalità di esercizio del voto siano rese disponibili anche in forme accessibili alle persone con disabilità e che nell'attuazione delle disposizioni della legge siano eliminate, per quanto di competenza, le barriere che possano ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di voto.
9/2822-B/28. Furfaro, Gnassi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 in materia di elezione del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dalle nuove disposizioni sul numero di sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle liste, che sono state addirittura quadruplicate, passando dalle attuali 1500-2000 alle 6000-7000 ora richieste per tutti i partiti o gruppi politici che intendano concorrere alle elezioni e che non siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere;

    tale disposizione è particolarmente grave perché rischia di trasformare il requisito delle sottoscrizioni, introdotto per verificare una minima effettività di consenso da parte di chi presenta una candidatura, in una vera e propria barriera all'accesso alla competizione elettorale, comprimendo in modo irragionevole il pluralismo politico e l'effettività dei diritti di partecipazione;

    tale disposizione appare irragionevole anche alla luce del fatto che alle liste gravate da tale onere è richiesto di dimostrare preventivamente il possesso di un consenso elettorale superiore a quello dimostrato, alle precedenti elezioni, da molte delle liste che a tale onere non dovranno sottostare, con evidente disparità nelle condizioni di partenza al momento della convocazione dei comizi;

    è evidente che tale normativa comprime in modo irragionevole la legittima aspirazione di gruppi politici organizzati, portatori di un consenso non certo effimero, di misurarsi con il momento elettorale e di chiedere di accedere alla rappresentanza parlamentare, costringendoli all'onere organizzativo pesantissimo di raccogliere in breve tempo un numero di sottoscrizioni abnorme, e del tutto sproporzionato, rispetto alla finalità di accertare un minimo di consistenza e consenso;

    la prima applicazione della nuova disciplina consentirà di verificare l'incidenza concreta degli adempimenti richiesti sulla partecipazione delle diverse formazioni politiche alla competizione elettorale,

impegna il Governo

a effettuare, in occasione della prima applicazione della legge, un monitoraggio sul numero delle liste presentate e di quelle non ammesse alla competizione elettorale, con specifica indicazione delle cause di esclusione riconducibili alla disciplina delle sottoscrizioni, e a trasmettere alle Camere i relativi esiti.
9/2822-B/29. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo l'esame del Senato, a partire dalla nuova disciplina del procedimento elettorale relativo alla circoscrizione Estero;

    del tutto irragionevoli e contrarie al principio di rappresentatività appaiono infatti le disposizioni sui collegi e sulle modalità del voto degli italiani all'estero;

    tale riforma, del tutto estranea ai testi unici di Camera e Senato, ha ridotto le circoscrizioni estere da 4 a 2 per la Camera, e addirittura da 4 a 1 per il Senato, dando vita a quella che ironicamente è stata ribattezzata come la «circoscrizione mondo», di fatto eliminando qualunque possibilità di instaurare un rapporto tra eletto e elettore, in aperta violazione anche qui con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

    la particolare modalità di esercizio del voto rende ora necessario assicurare quanto meno elevati livelli di sicurezza, regolarità e verificabilità delle operazioni elettorali,

impegna il Governo

a promuovere, in occasione delle consultazioni elettorali, specifiche iniziative di informazione e assistenza rivolte ai cittadini italiani residenti all'estero, anche mediante la rete diplomatico-consolare, volte a garantire la piena conoscibilità delle modalità e dei termini per l'esercizio del diritto di voto, nonché a rafforzare gli strumenti di segnalazione e verifica di eventuali irregolarità, nel rispetto dei principi di libertà, personalità e segretezza del voto.
9/2822-B/30. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame interviene in modo significativo sulla disciplina relativa alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni politiche, modificando l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

    in particolare, a seguito delle modificazioni introdotte dal Senato, il numero ordinario delle sottoscrizioni richieste per ciascun collegio plurinominale viene quadruplicato, passando dalle attuali 1.500-2.000 ad almeno 6.000 e non più di 7.000 firme;

    il medesimo testo introduce, al contempo, regimi fortemente differenziati tra le forze politiche, prevedendo l'esenzione totale dalla raccolta per taluni soggetti, un regime ridotto di 1.500-2.000 sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere e il regime ordinario di 6.000-7.000 sottoscrizioni per le altre formazioni;

    nella prima applicazione della nuova disciplina assumono inoltre rilievo diversi riferimenti temporali, anche retroattivi, relativi alla costituzione dei gruppi e delle componenti parlamentari, tra i quali quello del 31 dicembre 2025 previsto dall'articolo 5 per l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni, con la conseguenza di attribuire trattamenti differenti a forze politiche sulla base della loro collocazione parlamentare e del momento nel quale essa si è determinata;

    tali criteri prescindono in larga misura dal consenso elettorale effettivamente ottenuto dalle diverse forze politiche nelle precedenti consultazioni e possono pertanto determinare che soggetti che abbiano già dimostrato una rilevante consistenza elettorale siano assoggettati a oneri assai più gravosi rispetto a formazioni che abbiano ottenuto un consenso inferiore, sulla sola base della diversa organizzazione assunta all'interno delle Camere;

    l'aumento a 6.000-7.000 sottoscrizioni per collegio produce inoltre effetti molto differenti in relazione alla consistenza demografica dei diversi territori: assumendo come riferimento il numero degli elettori delle elezioni politiche del 2022, 6.000 sottoscrizioni corrispondono a circa l'1,34 per cento degli elettori della Basilicata e a circa il 2,46 per cento degli elettori del Molise;

    il Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, nella parte relativa alla presentazione delle candidature, afferma che la legge non dovrebbe richiedere la raccolta delle sottoscrizioni di oltre l'1 per cento degli elettori della circoscrizione interessata, precisando nella relazione esplicativa che tale limite è volto anche a evitare che le regole sulla raccolta delle firme possano trasformarsi in uno strumento per impedire la presentazione delle candidature;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione del 26 maggio 2015 resa nel caso Soberanía de la Razón e altri c. Spagna, ricorso n. 30537/12, ha ritenuto compatibile con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione il requisito previsto dalla legislazione spagnola per i partiti privi di precedente rappresentanza parlamentare, pari allo 0,1 per cento degli elettori iscritti nella circoscrizione, rilevando espressamente come tale percentuale fosse considerevolmente inferiore al limite massimo dell'1 per cento indicato dalla Commissione di Venezia;

    la stessa Corte europea ha costantemente affermato che le limitazioni all'esercizio dei diritti elettorali non possono comprimere tali diritti fino a comprometterne la sostanza e l'effettività e che i mezzi utilizzati devono rispettare un rapporto di proporzionalità con la finalità perseguita;

    l'aggravamento quantitativo dell'obbligo di raccolta risulta particolarmente rilevante considerando che, per una forza politica che intendesse presentare proprie liste in tutti i 49 collegi plurinominali della Camera e nei 26 del Senato, il numero minimo complessivo delle sottoscrizioni richieste arriverebbe a 450.000 firme; tale aggravamento rende ancora più rilevanti le modalità attraverso le quali tali sottoscrizioni possono essere acquisite, considerati i tempi del procedimento elettorale, la necessità di raccogliere le firme collegio per collegio, la presenza degli autenticatori e gli ulteriori adempimenti relativi alla certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali;

    l'ordinamento italiano aveva già previsto, con l'articolo 3, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, la possibilità di introdurre in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste elettorali, anche mediante firma digitale e firma elettronica qualificata, demandandone l'attuazione a un decreto interministeriale che non è stato successivamente adottato;

    un'evoluzione assai significativa si è invece realizzata per gli strumenti costituzionali di partecipazione popolare: l'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la realizzazione di una piattaforma pubblica per la raccolta delle sottoscrizioni relative ai referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e ai progetti di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione;

    nelle more dell'entrata in funzione della piattaforma, l'articolo 38-quater del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha consentito la raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata e riferimento temporale opponibile ai terzi, escludendo per tali sottoscrizioni la necessità dell'ulteriore autenticazione prevista per le firme autografe;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024 è stata attestata l'operatività della piattaforma pubblica, entrata in funzione il 25 luglio 2024 e da allora utilizzata per la raccolta delle firme relative a referendum e proposte di legge di iniziativa popolare;

    la piattaforma utilizza l'interoperabilità con i dati elettorali presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, consentendo di verificare in tempo reale la posizione elettorale del sottoscrittore e superando così anche la necessità delle richieste massive ai comuni dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2025, ha affrontato espressamente il tema dell'utilizzo della firma elettronica qualificata per la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni, riconducendo il diritto di sottoscrivere una lista di candidati ai diritti politici garantiti dagli articoli 48 e 49 della Costituzione e sottolineando l'esigenza di favorire la modernizzazione della disciplina elettorale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali;

    nella medesima sentenza la Corte ha affermato che le esigenze di certezza della provenienza delle sottoscrizioni possono essere adeguatamente tutelate mediante la firma elettronica qualificata, in ragione del riferimento temporale opponibile ai terzi e degli obblighi di custodia e utilizzo personale del dispositivo di firma, richiamando espressamente il sistema già adottato per referendum e progetti di legge di iniziativa popolare;

    alla luce dell'aumento considerevole del numero delle sottoscrizioni richieste dalla proposta di legge in esame, del nuovo sistema differenziato di esenzioni e riduzioni e dell'esistenza di una infrastruttura pubblica già operativa e in grado di garantire l'identificazione del sottoscrittore, la verifica della sua qualità di elettore, la certezza e la genuinità della sottoscrizione, appare quindi urgente completare il processo di digitalizzazione estendendolo anche alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni politiche,

impegna il Governo

ad adottare, con il primo provvedimento utile, le iniziative normative e i conseguenti provvedimenti attuativi necessari ad adeguare ed estendere la piattaforma pubblica per la raccolta digitale delle sottoscrizioni, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a predisporre altra modalità idonea a consentire la raccolta delle sottoscrizioni con modalità elettronica, assicurando equivalenti garanzie, affinché tali modalità possano essere utilizzate anche per la raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando l'identificazione certa del sottoscrittore, la verifica automatizzata della sua iscrizione nelle liste elettorali e della relativa appartenenza territoriale, l'unicità e la genuinità della sottoscrizione e ogni ulteriore garanzia necessaria alla regolarità del procedimento elettorale, in modo da rendere tali modalità disponibili già in occasione delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della presente legge.
9/2822-B/31. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    ad onta delle dichiarazioni del Governo e della sua maggioranza, il sistema elettorale proposto dal provvedimento in titolo non introduce né si fonda sull'espressione del voto di preferenza, in quanto mantiene, per la loro gran parte, un meccanismo di candidature predeterminate, attraverso la previsione di capilista bloccati e un «listone» nazionale di 105 candidati che scattano in blocco in qualità di parlamentari-premio, sottraendo la gran parte dei seggi alla scelta diretta degli elettori;

    il sistema attuale consentiva agli elettori, tramite i collegi uninominali, di incidere sulla scelta di almeno il 37 per cento della complessiva rappresentanza parlamentare, mentre con il sistema di preferenze con il capolista bloccato, introdotte al Senato, la possibilità di scelta dei cittadini si riduce ad una parte minima della complessiva rappresentanza parlamentare – così, anche secondo le stime fatte da taluni esperti e giuristi auditi – relegando la selezione della rimanente rappresentanza ad un sistema fondato sulla predeterminazione degli eletti da parte delle forze politiche che presenteranno liste bloccate preconfezionate;

    come è stato sottolineato in altre sedi, infatti, verosimilmente solo gli elettori dei partiti maggiori potranno concretamente incidere con l'espressione del proprio voto di preferenza sull'elezione di alcuni dei propri rappresentanti, a differenza degli elettori dei partiti minori per i quali l'espressione del voto di preferenza è assolutamente formale, potendo essi eleggere il solo capolista bloccato;

    l'articolo 49 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, attribuendo pertanto ai partiti una funzione essenziale nel sistema democratico, ma senza trasformare tale funzione in una sostituzione della volontà dell'elettore nella scelta dei rappresentanti;

    la previsione di candidature bloccate può inoltre assumere un'incidenza particolarmente significativa qualora, per effetto della struttura delle liste, della loro dimensione, delle pluricandidature o dei meccanismi di attribuzione dei seggi, la componente dei candidati effettivamente selezionabili attraverso il voto di preferenza risulti quantitativamente o sostanzialmente recessiva rispetto alla componente predeterminata dai partiti, quale è il caso in parola;

    la facoltà di esprimere una preferenza risulta, nel testo in titolo, quale mero artificio letterario e una truffa legislativa, in quanto essa è surclassata, nella pratica del sistema, dal numero di candidature sottratte alla competizione elettorale;

    una disciplina elettorale rispettosa dei principi di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione dovrebbe pertanto perseguire un equilibrio nel quale la necessaria funzione dei partiti nella selezione delle candidature non si traduca nella sostanziale predeterminazione degli eletti e nel quale il voto espresso dall'elettore possa produrre un'effettiva incidenza sulla composizione delle assemblee rappresentative,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare la disciplina delle candidature e delle preferenze di cui in premessa e, alla luce delle valutazioni ivi svolte, a proporre, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, sotto il profilo legislativo e amministrativo, iniziative che assicurino la piena effettività del voto personale ed eguale, rafforzino il rapporto diretto tra elettori ed eletti, rendano il sistema delle preferenze effettivo per tutti i candidati e non si prevedano capilista bloccati né altre forme di predeterminazione degli eletti
9/2822-B/32. Morfino, Pellegrini, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    in particolare, il testo in esame non ha previsto alcuna misura atta a contrastare l'uso manipolativo o ingannevole, di contenuti audio o video durante una campagna elettorale o al fine di alterarne i risultati;

    dalle notizie a mezzo stampa nazionali e internazionali si apprende continuamente di quanto e come contenuti ingannevoli o manipolati realizzati con strumenti di Intelligenza artificiale come nel caso dei bot (ossia account fasulli gestiti dall'IA), l'uso distorto di piattaforme social, tramite l'acquisizione con denaro di influencer, falsi follower, finti account e likes costruiti ad arte possano influenzare l'esito della tornata elettorale e stiano diventando un problema per la tenuta delle moderne democrazie;

    l'alto grado di manipolazione dell'informazione diffusa dalle piattaforme social consentito dalle moderne tecnologie può infatti arrivare oggi fino al punto di alterare la formazione del libero consenso dei cittadini, e dunque la loro libertà di voto;

    è evidente che siamo di fronte ad un problema estremamente complesso, del quale non è semplice definire i confini e che nel prossimo futuro riguarderà tutti i paesi, a partire da quelli europei, rendendo sempre più necessario che gli strumenti di IA, proprio per la loro tecnologia estremamente avanzata, siano giuridicamente regolamentati, se si vuole evitare la creazione di informazioni manipolate o ingannevoli tali da arrivare ad alterare persino la libertà di voto dei cittadini;

    il nostro ordinamento non prevede al momento alcuna disciplina efficace atta a tutelare un sereno svolgimento delle campagne elettorali e un uso non distorto delle moderne tecnologie, né il Governo in carica ha voluto esprimere un parere positivo sull'A.C. 2212 che offriva istituti giuridici e soluzioni per affrontare questo problema, determinandone l'irrimediabile affossamento in Assemblea lo scorso giugno:-,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti, con particolare riguardo allo svolgimento delle prossime elezioni politiche e alle numerose e significative tornate amministrative previste nel 2027, per assicurare una regolamentazione efficace ed un uso non distorto delle moderne tecnologie durante lo svolgimento delle campagne elettorali, così da garantire la libera formazione del consenso e la libertà di voto per tutti i cittadini.
9/2822-B/33. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2822-B);

    l'introduzione del voto di preferenza rappresenta uno snodo cruciale per la piena attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il quale qualifica il voto come personale, eguale, libero e segreto. Il superamento delle liste bloccate restituirebbe centralità al corpo elettorale, garantendo ai cittadini un diritto di voto pieno, effettivo e non mediato da scelte verticistiche;

    nelle disposizioni del disegno di legge l'introduzione del voto di preferenza prevede un meccanismo in cui i capilista sono espressamente esclusi dalla possibilità di essere votati tramite preferenza, venendo di fatto proclamati per primi in modo automatico e bloccato;

    un sistema che preclude la selezione diretta e generalizzata dei candidati comprime la sovranità popolare sancita costituzionalmente, riducendo l'elettore a mero ratificatore di decisioni assunte dalle segreterie di partito;

    in conseguenza, è necessaria l'introduzione della tracciatura delle linee per le preferenze, estesa anche ai capilista, configurandosi come un modello pienamente rispondente al dettato costituzionale, in grado di ristabilire un legame organico tra eletto e territorio, sanando la frattura democratica alimentata dall'astensionismo e valorizzando il merito e il consenso reale rispetto alle logiche di cooptazione oligarchica;

    tale impostazione discende direttamente dagli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che hanno censurato i meccanismi di blocco delle liste ogniqualvolta essi privino l'elettore di margini di scelta dei propri rappresentanti, ferendo l'essenza stessa della democrazia rappresentativa;

    il recupero della preferenza, intesa in senso generalizzato ed estesa quindi anche ai capilista, non è dunque una mera opzione tecnica, ma un obbligo derivante dal combinato disposto degli articoli 1 e 48 della nostra Costituzione, necessario a preservare la genuinità del rapporto di delegazione politica;

    sotto il profilo formale, in questo modo, si garantisce la declinazione pratica dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini nell'elettorato passivo, assicurando che l'accesso alla carica parlamentare sia governato dal principio meritocratico del consenso territoriale e non da dinamiche di cooptazione che sottraggono surrettiziamente al popolo la titolarità del potere sovrano, introducendo limiti alla libertà di scelta dello strumento di voto;

    la validità del voto espresso deve essere preservata configurando la preferenza come estensione automatica del voto di lista, tutelando così il principio del favor voti, espressione del massimo rispetto per l'espressione della volontà popolare e principio cardine del nostro ordinamento elettorale, volto a valorizzare l'effettiva volontà dell'elettore originario;

    si ravvisa quindi la strumentale necessità di superare tale limitazione, garantendo all'elettore la possibilità di esprimere fino a tre preferenze che includano totalmente e senza alcuna esclusione tutti i candidati della lista, compresi i capilista, al fine di conferire piena ed effettiva centralità al consenso popolare diretto,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative normative e i conseguenti provvedimenti amministrativi volti ad agevolare l'espressione diretta dei voti di preferenza estesa a tutti i candidati della lista, compresi i capilista;

   a predisporre, tramite i competenti uffici del Ministero dell'interno, campagne informative istituzionali volte a illustrare capillarmente ai cittadini le modalità di espressione scritta del voto preferenziale;

   ad emanare apposite circolari esplicative destinate ai presidenti di seggio per uniformare i criteri di valutazione delle schede, in funzione della volontà dell'elettore.
9/2822-B/34. Pierro, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    con riferimento al rispetto della rappresentanza di genere, la disciplina proposta presenta profili di intrinseca contraddittorietà:

    l'articolo 1, comma 8, lettera g), del disegno di legge (che modifica l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) impone, a pena di inammissibilità, che i candidati nelle liste nei collegi plurinominali siano collocati secondo un ordine alternato di genere;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4 (nonché l'articolo 1, comma 16 e l'articolo 2, comma 2), nell'introdurre il voto di preferenza facoltativo, escludono espressamente i capilista dal meccanismo di preferenza espressa e, contestualmente, l'articolo 1, comma 10, lettera d) (modificativa dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) consente la pluri-candidatura dei capilista fino a un massimo di cinque collegi plurinominali;

    il combinato disposto di tali disposizioni normative determina, sul piano pratico, un'effettiva monopolizzazione e saturazione delle posizioni apicali nei listini e tale risultato viene perseguito attraverso l'uso strategico di candidature multiple inserite in posizioni bloccate e predeterminate;

    ne deriva che la tanto conclamata garanzia dell'alternanza di genere si riduce a un adempimento puramente procedurale e facciale, del tutto privo di efficacia sostanziale e piuttosto che promuovere una reale parità, questo impianto regolatorio costituisce una formula apparentemente orientata alla tutela dell'equilibrio di genere che, nei fatti, disattende la ratio istituzionale della norma e ne neutralizza la portata;

    si ritiene dunque fondamentale giungere a un impianto normativo trasparente che metta al centro la valorizzazione del merito, delle competenze e del libero consenso dell'elettorato;

    la promozione dell'uguaglianza non deve tradursi in tutele assistenziali o vincoli di alternanza: le donne non necessitano di alcuna corsia preferenziale, poiché la loro affermazione risiede unicamente nel valore individuale ed emerge con forza in ogni contesto democratico;

    peraltro, si ritiene che un punto di equilibrio tra l'autonomia organizzativa delle forze politiche e la tutela costituzionale del pluralismo sia da rintracciare nell'introduzione di un tetto massimo di rappresentanza fissato al 65 per cento per ciascun genere;

    l'articolo 51, primo comma, della Costituzione promuove le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e, in tale quadro, la fissazione della soglia massima del 65 per cento per ciascun genere e l'obbligo di inserire almeno un candidato di genere diverso limitatamente alle liste con tre o più componenti integrano una misura positiva proporzionata, non discriminatoria e priva di automatismi rigidi, idonea a salvaguardare la libertà di associazione politica prevista dalla Carta costituzionale;

    più specificamente, l'eliminazione dell'ordine alternato vincolante restituisce ai partiti la facoltà di stabilire l'ordine di presentazione dei candidati, contemperando la garanzia dell'uguaglianza sostanziale (articolo 3, secondo comma, della Costituzione) con il principio democratico di selezione della rappresentanza;

    la giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente chiarito che le azioni positive in materia elettorale sono legittime ove conformate quali misure promozionali delle condizioni di partenza e non quali predeterminazioni rigide dei risultati elettorali;

    la sostituzione dell'obbligo di alternanza sequenziale con un tetto percentuale flessibile realizza un corretto bilanciamento tra il dettato dell'articolo 51 e l'articolo 49 della Costituzione, salvaguardando il metodo democratico ed evitando il vincolo artificiale della volontà degli elettori,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere le regole di composizione delle liste elettorali sulla base di una soglia di rappresentanza di ciascun genere non superiore al 65 per cento, garantendo la libera determinazione dei partiti nella definizione della sequenza dei candidati;

   a promuovere l'attivazione di un sistema di monitoraggio e raccolta dati statistici volto ad analizzare l'impatto di tale flessibilità organizzativa sulla rappresentanza di genere, in combinato disposto con l'applicazione del voto di preferenza libera.
9/2822-B/35. Ravetto, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    l'introduzione della modalità digitale per la sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature, in alternativa alla modalità cartacea, attraverso una piattaforma pubblica o analoghe piattaforme private certificate, costituirebbe un obiettivo strategico per semplificare l'esercizio dei diritti politici;

    appare indilazionabile l'esigenza di superare le gravose complessità della burocrazia tradizionale e di ricorrere in via ordinaria alla raccolta digitale delle sottoscrizioni. Le vecchie procedure cartacee, imperniate sull'autenticazione fisica dei moduli da parte di pubblici ufficiali, fungono spesso da barriera escludente o da ingiustificato fattore di rallentamento per le nuove formazioni politiche, congestionando al contempo gli uffici comunali;

    la democrazia partecipativa ed elettronica deve avvalersi dei moderni standard di sicurezza digitale, offrendo pari opportunità di accesso all'elettorato passivo a tutti i movimenti civici;

    la semplificazione amministrativa derivante dall'uso di credenziali qualificate non solo azzera i margini di falsificazione materiale delle firme, ma garantisce tempi certi di verifica, riducendo l'impatto economico delle campagne di mobilitazione e allineando l'Italia alle migliori pratiche dell'Unione europea;

    l'autenticazione tramite SPID, CIE o sistemi conformi al regolamento europeo garantisce la certezza giuridica dell'autenticazione, equiparando a tutti gli effetti di legge la firma digitale alla firma cartacea autenticata, senza necessità di ulteriore vidimazione;

    questa estensione digitale trova il suo fondamento primario nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, configurandosi come un intervento volto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive (articolo 51 della Costituzione);

    la digitalizzazione delle sottoscrizioni attua l'uguaglianza dei punti di partenza tra le forze politiche storiche e i movimenti di nuova formazione, abbattendo barriere burocratiche asimmetriche. Inoltre, essa si ispira al principio di efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione, riducendo i costi a carico degli enti locali per la verifica cartacea e l'autenticazione fisica;

    il ricorso alle identità digitali certificate garantisce la piena tutela della fede pubblica e la genuinità delle espressioni di consenso, offrendo una copertura costituzionale integrale al diritto dei cittadini di partecipare, su basi di parità istituzionale, alla determinazione della politica nazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la predisposizione e implementazione di una e piattaforma informatica pubblica per la sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature in modalità digitale, assicurando l'adozione del relativo regolamento tecnico di attuazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   a definire i requisiti tecnici e i protocolli di sicurezza per le piattaforme private certificate affinché operino in piena conformità ai medesimi standard della piattaforma pubblica;

   a garantire la piena interoperabilità tra le piattaforme digitali di raccolta e le banche dati dell'anagrafe nazionale della popolazione residente per la verifica automatica della qualità di elettore dei sottoscrittori.
9/2822-B/36. Sasso, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica profondamente le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, incidendo sull'accesso stesso alla competizione democratica;

    l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni è una deroga eccezionale, che trova la sua unica giustificazione nel radicamento e nella rappresentatività conferiti dal voto popolare: non è un privilegio da distribuire, ma un riconoscimento da meritare nelle urne;

    la raccolta delle firme tra i cittadini è il banco di prova autentico del legame tra una forza politica e il corpo elettorale; estendere l'esonero a realtà nate dopo il voto contrasterebbe con l'articolo 3 della Costituzione, penalizzando i movimenti civici e le forze politiche esterne al Parlamento, chiamati invece a sostenere per intero l'onere della raccolta;

    è pertanto necessario circoscrivere l'esonero ai soli gruppi parlamentari costituiti in modo autonomo presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica all'avvio della legislatura, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera e alle corrispondenti disposizioni del Regolamento del Senato;

    occorre di conseguenza superare l'articolo 1, comma 8, lettera b), che, modificando l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introduce soglie ridotte di sottoscrizioni per gruppi e componenti sorti successivamente, aprendo una corsia preferenziale priva di qualsiasi fondamento;

    la serietà istituzionale non è un ornamento retorico, ma il presupposto stesso della credibilità delle istituzioni: un Parlamento che concedesse vantaggi elettorali a gruppi di nuova formazione, sorti nel corso della legislatura senza alcuna investitura popolare, o autorizzati in deroga ai requisiti numerici dei regolamenti, finirebbe per svilire il valore del voto e per tradire la fiducia dei cittadini;

    per questa ragione l'esonero non deve in alcun caso applicarsi ai gruppi autorizzati in deroga, e lo stesso rigore deve guidare anche la disciplina transitoria per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge;

    tale limitazione, in armonia con l'articolo 67 della Costituzione e con i principi di parità tra i competitori e di libero accesso alle cariche elettive sanciti dagli articoli 49 e 51, impedisce che tatticismi e convenienze di Palazzo si trasformino in rendite elettorali;

    regole certe, oggettive e uguali per tutti costituiscono un presidio irrinunciabile della tenuta democratica e la legittimità del sistema repubblicano si misura proprio sulla serietà con cui le istituzioni rispettano la volontà espressa dagli elettori,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera b) del provvedimento in esame, richiamate in premessa, al fine di adottare con sollecitudine ogni iniziativa normativa necessaria affinché l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni, al pari di ogni riduzione del numero di firme richiesto, sia riservata ai soli gruppi parlamentari costituiti all'avvio della legislatura nel rispetto dei termini e dei requisiti numerici ordinari, escludendo senza eccezioni i gruppi di nuova formazione costituiti nel corso della legislatura o autorizzati in deroga;

   a vigilare affinché la disciplina transitoria e le norme di coordinamento, comprese quelle relative alla circoscrizione Estero, siano applicate con rigore, oggettività e imparzialità, senza disparità di trattamento tra le circoscrizioni;

   a fornire, per il tramite del Ministero dell'interno, indicazioni chiare e uniformi agli uffici elettorali, a garanzia della piena trasparenza e regolarità del procedimento elettorale.
9/2822-B/37. Furgiuele, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge A.C. 2822-B reca disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    l'ordinamento vigente disciplina le cause di ineleggibilità alla Camera dei deputati attraverso l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

    con la sentenza n. 5 del 1978, la Consulta è stata chiamata a deliberare in ordine alla fondatezza di una questione afferente illeggibilità dei consiglieri regionali ed ha allora affermato che l'intento perseguito dal legislatore dovesse essere quello di impedire che i titolari di determinati uffici pubblici possano valersi dei poteri connessi alla loro carica per influire indebitamente sulla competizione elettorale, nel senso di alterare la par condicio fra i vari concorrenti attraverso la possibilità di esercitare una captatio benevolentiae nei confronti degli elettori;

    peraltro, com'è noto, la medesima Consulta, a partire dalla sentenza n. 46 del 1969, ha costantemente sottolineato come l'eleggibilità sia la norma e l'ineleggibilità sia l'eccezione (sent. n. 388 e 310 del 1991; 539 del 1990; 510 del 1989; 1020 e 235 del 1988), nondimeno pervenendo ad affermare che, ove la giustificazione dell'eccezione si rivelasse ragionevolmente connessa con l'esigenza di assicurare una corretta e libera concorrenza elettorale, non possa che seguirne la legittimità costituzionale della disposizione che la prevede;

    in questo senso, si sottolinea come, in una successiva sentenza del 1993, la numero 344, la Corte costituzionale abbia affermato che il legislatore possa prevedere l'ineleggibilità a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali che, diversamente dai consiglieri regionali, sono individualmente investiti di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva;

    in conseguenza, si deve ritenere che, relativamente a siffatte cariche, siano presenti quei caratteri di decisività e di gestione attiva della cosa pubblica che sono requisiti essenziali al fine di configurare ragionevolmente il pericolo che una determinata carica pubblica, in particolare, laddove i titolari delle suddette cariche intendano presentare la propria candidatura in un collegio elettorale ricompreso nel territorio dove esercitano il proprio mandato, potendosi, in tal caso, presumere l'esistenza di un possibile fattore di turbativa della par condicio che in campagna elettorale dev'essere assicurata a tutti i candidati;

    i rilevanti poteri individuali di natura gestoria, politica e amministrativa propri dei presidenti di regione e degli assessori, tra cui la gestione diretta di budget di spesa ingenti, la concessione di contributi, sussidi o finanziamenti pubblici e l'adozione di atti di programmazione straordinaria, generano il concreto rischio di alterare la parità delle condizioni della contesa elettorale;

    peraltro, l'esercizio di tali poteri nel corso della campagna elettorale, unitamente alla disponibilità e all'utilizzo dell'apparato amministrativo e comunicativo regionale, consente ai titolari di cariche esecutive regionali di disporre di un'impropria e sproporzionata rendita di posizione, idonea a condizionare la libera formazione del consenso e ad alterare l'equità del confronto con gli altri candidati privi di analoghe leve gestorie e di pari visibilità istituzionale;

    è quindi opportuno e indifferibile uniformare la disciplina delle cariche elettive e di governo per prevenire condizionamenti sul mandato parlamentare e garantire un'equa contesa elettorale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta a prevedere che i presidenti delle giunte regionali e gli assessori regionali siano ricompresi tra le cause di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore, mediante l'inserimento di tali cariche nell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, estendendone l'efficacia anche per l'elezione del Senato della Repubblica.
9/2822-B/38. Pozzolo, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame introduce un nuovo sistema elettorale caratterizzato dall'introduzione delle preferenze, che comporteranno un forte aumento dei costi economici delle campagne elettorali e la necessità di una visibilità mediatica capillare e costante per ciascun candidato;

    nel contesto socio-culturale ed economico del nostro Paese, le donne affrontano tuttora divari strutturali (in termini di divario retributivo, sovraccarico dei carichi di cura e minor presenza nelle posizioni apicali dei partiti e delle istituzioni) che spesso si riflettono in una minore disponibilità di reti di relazioni a supporto della propria candidatura;

    la presenza nei media e, nello specifico, nelle trasmissioni di approfondimento politico, nei talk show e nei contenitori pubblici e privati d'informazione televisiva rappresenterà uno strumento decisivo e imprescindibile per la conoscibilità delle candidate e per la parità delle condizioni di partenza nella competizione elettorale;

    la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha integrato la disciplina della par condicio introducendo il principio secondo cui i mezzi di informazione sono tenuti a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni di comunicazione politica ed informazione elettorale;

    tuttavia, l'assenza di stringenti criteri quantitativi e sanzionatori nell'accesso agli spazi d'antenna determinerà, nei fatti, una permanente e vistosa sottorappresentazione delle donne nei dibattiti e nei programmi d'informazione politica durante la campagna elettorale, relegandole spesso a ruoli marginali o a presenze meramente simboliche;

    l'articolo 51 della Costituzione sancisce espressamente che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive,

impegna il Governo:

   ad adottare opportuni interventi volti a rafforzare l'effettività del principio di pari opportunità nell'accesso ai mezzi di informazione radiotelevisivi durante le campagne elettorali;

   ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, e in raccordo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), affinché nelle delibere di attuazione della par condicio siano introdotti monitoraggi tempestivi e stringenti sui tempi di parola e d'antenna riservati alle donne candidate nei programmi d'informazione e di approfondimento politico nonché a prevedere meccanismi di riequilibrio di genere nell'invito ai confronti televisivi e ai dibattiti diretti tra candidati nei collegi, evitando che la maggiore visibilità mediatica vada a esclusivo vantaggio delle candidature maschili;

   a promuovere, nel prossimo Contratto nazionale di servizio della RAI, specifiche clausole che vincolino la concessionaria pubblica a garantire una rappresentanza paritaria dei generi in tutte le trasmissioni dedicate alla campagna elettorale e alla comunicazione politica.
9/2822-B/39. Forattini, Ghio, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 51 della Costituzione stabilisce chiaramente che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive;

    il rispetto di tale principio costituzionale richiede la previsione di meccanismi efficaci e vincolanti, in grado di rimuovere concretamente gli ostacoli sociali e culturali che impediscono un'equa rappresentanza di genere nelle istituzioni;

    le modifiche introdotte al testo originario della legge elettorale – in particolare con la soppressione della soglia limite alla presenza del genere più rappresentato nella posizione di capolista nei listini bloccati – compromettono gravemente l'effettiva rappresentanza femminile, rischiando di relegare sistematicamente le candidate in posizioni marginali o subalterne;

    il meccanismo delle tre preferenze alternate per genere, diversamente da quello della doppia preferenza (paritaria) non garantisce un riequilibrio e rischia, nei fatti, di riprodurre e consolidare il vantaggio storico delle candidature maschili all'interno delle dinamiche di preferenza,

impegna il Governo

a promuovere, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, idonee ed efficaci campagne d'informazione e comunicazione istituzionale volte a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del voto alle candidate donne, al fine di mitigare gli effetti distorsivi dell'introduzione di tre preferenze e favorire la parità di genere nelle cariche elettive.
9/2822-B/40. Ferrari, Ghio, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, a partire dal mancato inserimento di una quota di genere tra i capilista bloccati, gli unici candidati che avranno la certezza di venire eletti, anche in caso di sconfitta della propria coalizione, e che potenzialmente potrebbero anche tutti appartenenti allo stesso genere;

    il vulnus recato all'articolo 51 della Costituzione, soprattutto per la parte in cui si afferma che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, è evidente, come rilevato anche da alcuni professori durante l'esame in commissione;

    tale norma va peraltro collegata al numero delle preferenze introdotte, pari a tre, che potrebbe penalizzare nuovamente la rappresentanza femminile;

    è evidente infatti che non essendo prevista alcuna quota per i capilista bloccati, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti uomini, e potendosi poi esprimere fino a tre preferenze purché di genere alternato, queste ben potrebbero essere costituite da due uomini e una donna;

    il combinato disposto di queste norme favorirà inevitabilmente una riduzione grave e consistente dell'attuale rappresentanza femminile, con evidente lesione del diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso nell'accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e della necessaria promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive sancita dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo

ad affidare ad enti indipendenti che si occupano di ricerca su questioni di genere il monitoraggio puntuale degli effetti della nuova legge elettorale sulla rappresentanza di genere, anche al fine di valutare i possibili squilibri nella rappresentanza tra donne e uomini e adottare le opportune modifiche normative volte a rimuoverne le cause.
9/2822-B/41. Ghio, Ferrari, Forattini.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine all'individuazione del concessionario per la gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena – 3-02924

   FERRARI, VACCARI, FORATTINI, ANDREA ROSSI, MALAVASI, SIMIANI, BRAGA, CURTI, EVI, BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, GHIO, MORASSUT e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la concessione per la gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena è scaduta il 30 aprile 2014 e, ad oggi, non si è ancora giunti a un nuovo affidamento;

   si tratta di una vicenda caratterizzata da ritardi e incertezze causati dalla scelta, dell'attuale Governo, di avviare una procedura di gara segnata da ripetuti rinvii e dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha imposto il superamento del diritto di prelazione previsto dal bando;

   il 20 marzo 2026 il Ministero ha annunciato la volontà di concludere l'iter della gara già avviata, senza diritto di prelazione, rendendo noto che gli esiti della valutazione delle candidature garantivano, per numero di soggetti ammessi, «un'effettiva competizione» e indicando come obiettivo quello di individuare entro la fine del 2026 il nuovo concessionario;

   l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 32 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2026, ha nel frattempo previsto che lo schema di convenzione e i relativi allegati siano sottoposti al Cipess, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

   l'Autorità di regolazione dei trasporti, con il parere n. 60 del 2026, ha formulato rilievi significativi sulla documentazione trasmessa dal Ministero, chiedendone una complessiva e organica riformulazione e segnalando, in particolare, criticità relative allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, alla sostenibilità e all'equilibrio della concessione, alla remunerazione del capitale, nonché alla dinamica dei pedaggi, caratterizzata da aumenti discontinui nel tempo, e al trattamento dei ricavi derivanti dalle attività accessorie, con possibili effetti sul calcolo degli extra profitti;

   da notizie di stampa si apprende che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe già risposto a tali rilievi, circostanza che potrebbe consentire la prosecuzione dell'iter verso l'esame del Cipess;

   le medesime fonti riferiscono, inoltre, che gli operatori ammessi alla seconda fase sarebbero Autostrada del Brennero s.p.a., Abertis, Astm del gruppo Gavio e Sis, consorzio partecipato da Fininc e dalla spagnola Sacyr;

   alla luce dei passaggi ancora necessari e dei rilievi formulati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, appare pertanto necessario chiarire l'effettivo stato di avanzamento della procedura e l'attualità dell'obiettivo, indicato dal Ministero nel marzo 2026, di individuare il nuovo concessionario entro la fine del 2026 –:

   se confermi l'obiettivo, annunciato il 20 marzo 2026, di individuare il nuovo concessionario entro la fine del 2026, precisando i tempi della gara, i riscontri ai rilievi dell'Autorità di regolazione dei trasporti e gli operatori ammessi.
(3-02924)


Iniziative di competenza a sostegno dell'autotrasporto al fine di contrastare l'aumento del costo del gasolio – 3-02925

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'aumento del costo del gasolio sta compromettendo drammaticamente il settore dell'autotrasporto e delle imprese, in particolare agricole: tra febbraio e settembre 2026 il prezzo del gasolio industriale è aumentato del 54,3 per cento, con oltre 11 mila euro di costi aggiuntivi per ogni mezzo pesante;

   in Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata si rendono evidenti i primi effetti dei suddetti aumenti sulla tenuta dei settori produttivi, con effetti gravissimi su famiglie e imprese;

   il tetto di 2,19 euro al litro sul gasolio applicato da Eni e Ip appare un palliativo, che interviene su soglie di prezzo che rimangono insostenibili: il 16 settembre 2026 il gasolio ha superato il record storico del 2022 e il 27 settembre 2026 ha raggiunto 2,377 euro al litro;

   alla mezzanotte del 5 ottobre 2026 è scaduto lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e in Gazzetta Ufficiale non è stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto attivare, con l'extragettito Iva, le cosiddette accise mobili, nonostante le rassicurazioni della Presidente del Consiglio dei ministri;

   allo stesso modo, ad oggi l'impegno di destinare parte dell'extragettito Iva, per un valore di circa 80 milioni di euro, al finanziamento di credito d'imposta gasolio dell'autotrasporto appare disatteso, nonostante detta cifra rimanga del tutto inconsistente rispetto alla portata dei rincari –:

   quali iniziative di competenza urgenti intenda assumere a sostegno dell'autotrasporto al fine di contrastare l'aumento del costo del gasolio industriale e non.
(3-02925)


Iniziative di competenza in merito alla recente proposta della Commissione europea in materia di locazioni brevi, al fine di scongiurare limitazioni al diritto dei proprietari di disporre dei propri immobili – 3-02926

   MONTEMAGNI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle diverse misure messe in campo dal Governo, ed in particolare dal Ministro interrogato, merita attenzione il «Piano casa» che ha inteso rafforzare le politiche abitative attraverso interventi volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e alla rigenerazione urbana, nella consapevolezza che rendere la casa più accessibile significhi innanzitutto aumentare l'offerta abitativa e sostenere i territori, le famiglie e i giovani;

   il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento Affordable housing Act, volta a consentire alle autorità nazionali, regionali e locali di intervenire nelle aree caratterizzate da maggiore pressione abitativa;

   desta preoccupazione l'insieme delle condizionalità che potrebbero derivare dal nuovo quadro europeo, soprattutto qualora incidessero sulle competenze degli Stati membri e delle autorità territoriali o sulla libertà dei proprietari di disporre dei propri immobili;

   tra gli ambiti interessati dalla proposta figurano anche le locazioni di breve durata, rispetto alle quali la Commissione europea evidenzia come, in determinate città e località turistiche, l'utilizzo degli immobili per finalità diverse dalla residenza principale possa incidere sulla disponibilità e sull'accessibilità economica delle abitazioni;

   le condizioni dei mercati immobiliari e le dinamiche turistiche sono tuttavia diverse da territorio a territorio e richiedono risposte specifiche alle realtà locali, evitando automatismi e restrizioni generalizzate che rischierebbero di comprimere ingiustificatamente il diritto di proprietà –:

   quali iniziative di competenza intenda promuovere affinché, nell'ambito del negoziato europeo sull'Affordable housing Act, l'obiettivo di una maggiore disponibilità di abitazioni sia perseguito attraverso l'incremento dell'offerta e il recupero del patrimonio immobiliare esistente, senza introdurre ingiustificate limitazioni al diritto dei proprietari di disporre dei propri immobili.
(3-02926)


Iniziative volte a promuovere l'utilizzo della micromobilità elettrica – 3-02927

   BORRELLI, ZANELLA, BONELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il monopattino elettrico rappresenta una soluzione ideale per il problema del cosiddetto «ultimo miglio». Molto diffuso nell'ambito della mobilità condivisa, questo mezzo permette di colmare la distanza tra le fermate del trasporto pubblico e le destinazioni finali (come università o posti di lavoro), riducendo la dipendenza dall'auto e contrastando congestione e inquinamento;

   la legge n. 177 del 2024 prevede una serie di disposizioni circa la regolamentazione della circolazione dei monopattini elettrici, tra cui l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile;

   dalle ricerche, diffuse anche dagli organi di stampa, è emerso che le compagnie assicurative stanno proponendo premi annui che superano frequentemente i 250 euro per singolo veicolo, arrivando a eguagliare o superare il costo di un'assicurazione per un ciclomotore;

   un'indagine effettuata da Altroconsumo ha svelato un quadro preoccupante: i prodotti assicurativi conformi alla nuova legge sono pochi e presentano prezzi sproporzionati, che talvolta superano il valore d'acquisto del veicolo stesso;

   dalle prime notizie in merito emergerebbe, anche in questo settore, una forte disparità territoriale con riferimento alle tariffe, che riflette quanto accade con la copertura assicurativa per responsabilità civile per gli autoveicoli e per i ciclomotori. Al Sud, in particolare nelle province di Napoli e Caserta, i premi assicurativi per i monopattini risulterebbero in alcuni casi fino a cinque volte superiori rispetto a quelli praticati nel Nord Italia;

   è evidente che la conseguenza del costo sproporzionato della copertura assicurativa per responsabilità civile rispetto al valore stesso del veicolo consista nel disincentivarne l'utilizzo;

   il trasporto pubblico e la micromobilità nelle città svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione dell'inquinamento e nel miglioramento della qualità dell'aria. I trasporti sono infatti responsabili del 25 per cento delle emissioni di gas serra dell'Unione europea e del consumo di quasi il 70 per cento di tutto il petrolio utilizzato nell'Unione europea. Incentivare il trasporto pubblico e la micromobilità è pertanto fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra e la domanda di petrolio;

   anche con la legge n. 177 del 2024, il Governo ha confermato una visione della sicurezza stradale prevalentemente sanzionatoria, senza affrontare in modo strutturale le criticità, né promuovere la decarbonizzazione e la riduzione dell'uso dell'auto –:

   quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda porre in essere per promuovere l'utilizzo della micromobilità elettrica, anche alla luce delle elevate tariffe, che in alcuni casi superano il valore del mezzo stesso, e delle significative disparità territoriali, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e contribuire al processo di decarbonizzazione.
(3-02927)


Misure a favore di agricoltori, allevatori e pescatori in relazione all'incremento dei costi di produzione e agli effetti della crisi climatica – 3-02928

   CARAMIELLO, ILARIA FONTANA, MORFINO e CARMINA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   in questi giorni in tutta Italia si susseguono proteste di agricoltori, allevatori e pescatori contro la situazione di crisi che sta caratterizzando il comparto primario: caro carburanti, crisi dei redditi agricoli, costi di produzione sempre più elevati, nonché difficoltà di mercato ed effetti, innegabili, del cambiamento climatico;

   le mobilitazioni stanno interessando indistintamente tutte le regioni italiane, da Nord a Sud, e tutti i settori;

   è del 30 settembre 2026 il blocco stradale da parte degli allevatori a nord di Roma, con cartelli esposti sulle cabine e centinaia di litri di latte versati direttamente sull'asfalto;

   in Sicilia i pescherecci restano fermi all'ancora e gli striscioni esposti in banchina contro il caro gasolio, bloccando una parte importante dell'economia delle comunità costiere e dell'intera filiera ittica;

   il 5 ottobre 2026 a Roma, come in altre piazze di Italia, Coldiretti ha indetto manifestazioni per denunciare tali gravi situazioni; tra le misure richieste un contributo sul gasolio agricolo e interventi mirati per le filiere strategiche in crisi: grano duro, comparto ovicaprino e bufalino, ma anche settore olivicolo;

   l'obiettivo è quello di garantire un reddito adeguato alle imprese, mantenere operative le produzioni e scongiurare l'abbandono delle campagne, aggravando la fragilità economica dei territori, in particolar modo meridionali e delle aree interne;

   dalle analisi delle associazioni di categoria è emerso che il costo del gasolio agricolo è praticamente raddoppiato nel corso del 2026, passando dai circa 0,85 euro al litro di fine febbraio 2026 a picchi superiori a 1,60-1,70 euro al litro a settembre 2026, mettendo a dura prova i margini delle aziende agricole e della pesca;

   le regioni annunciano interventi e risorse, ma è necessaria una politica centrale e strutturale che intervenga su una tale situazione di crisi per porre al centro dell'economia italiana il settore primario, poiché la sovranità alimentare, senza le necessarie tutele per agricoltori e mondo dell'allevamento e della pesca, rischia di essere uno slogan vuoto –:

   a fronte delle crescenti difficoltà di agricoltori, allevatori e pescatori, dovute all'aumento del costo del gasolio, al conseguente incremento dei costi di produzione e agli effetti della crisi climatica, quali ulteriori iniziative di competenza urgenti e strutturali intenda adottare per rendere effettiva la sovranità alimentare del Paese, garantendo la redditività e la continuità delle imprese del settore primario, anche attraverso il contenimento dell'impatto dei costi di produzione, il sostegno alla liquidità e al credito e il rafforzamento del contrasto alle pratiche commerciali sleali.
(3-02928)


Iniziative di competenza a tutela del settore agricolo e della pesca, con particolare riferimento all'aumento dei costi di produzione, alla protezione del reddito e alla salvaguardia delle filiere strategiche nazionali – 3-02929

   BIGNAMI, LA SALANDRA, ALMICI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, CARETTA, CIABURRO, GORI, MALAGUTI e MARCHETTO ALIPRANDI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale congiuntura economica internazionale sta incidendo in maniera sensibile sul sistema agroalimentare italiano, aumentando i costi di produzione e minacciando la redditività delle imprese;

   i costi di produzione delle aziende italiane sono drasticamente aumentati con il gasolio agricolo in crescita del 38 per cento su base annua e l'urea, nello stesso periodo, del 40 per cento;

   alcune filiere strategiche per il made in Italy e per la sovranità alimentare nazionale risultano particolarmente colpite, come i cereali, i semi oleosi, l'olivo e il nocciolo;

   l'attuale situazione economica e l'incertezza geopolitica hanno determinato un'ulteriore pressione anche sul settore della pesca a causa dell'aumento dei costi di carburante ed energia, che stanno condizionando il numero delle uscite in mare dei pescatori italiani;

   negli ultimi dieci anni le marinerie italiane hanno perso oltre il 20 per cento dei battelli attivi, con un calo della produzione pari al 38 per cento in volume e al 25 per cento in valore, mentre il numero degli occupati è passato da 26.000 a 19.000 unità;

   tale andamento, se prolungato, potrebbe ripercuotersi sul reddito agricolo italiano che negli ultimi due anni è risultato primo a livello europeo;

   l'attuale situazione ha reso, tra l'altro, ancor più evidente la necessità di un intervento comune a livello europeo, sia sul piano emergenziale che sul piano programmatico, nel quadro della futura politica agricola dell'Unione europea;

   in più occasioni, da ultimo nel recente Agrifish del 29 settembre 2026, il Ministro interrogato ha richiesto alla Commissione europea un concreto cambio di passo sugli strumenti di intervento per il settore dell'agricoltura e della pesca –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere a tutela del settore agricolo e della pesca, con particolare riferimento all'aumento dei costi di produzione e alla protezione del reddito degli agricoltori italiani, nonché a salvaguardia delle filiere strategiche nazionali.
(3-02929)


Risultati della carta «Dedicata a te» e ulteriori iniziative per rafforzare il sostegno ai consumi delle fasce più deboli della popolazione – 3-02930

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale situazione di politica internazionale ha provocato un aumento generalizzato dei prezzi e dei costi per l'intero sistema economico e sociale del Paese;

   ad essere penalizzati sono anche le famiglie e le fasce più deboli della popolazione italiana, che rischiano di vedere ridotti i consumi per i generi alimentari di prima necessità;

   l'ultimo Rapporto annuale dell'Istat rileva che la quota di persone della generazione nata tra il 1980 e il 1994 che oggi occupa una posizione sociale più bassa rispetto a quella del padre alla stessa età ha raggiunto una percentuale del 27,1 per cento;

   sempre secondo i dati Istat, la spesa media mensile delle famiglie italiane per gli alimentari e bevande è 532,85 euro, a fronte di una spesa media mensile per tutti i consumi pari a 2.755,09 euro;

   è stata annunciato l'avvio della quarta edizione della carta «Dedicata a te», la misura che prevede un contributo di 1.000 euro per oltre un milione di famiglie italiane tra la fine del 2026 e il primo semestre del 2027;

   la misura citata in questi anni ha garantito risorse pari a 2,7 miliardi di euro a sostegno dei nuclei familiari fragili e in maggiore stato di bisogno del Paese, supportando anche il consumo delle produzioni nazionali di maggiore qualità –:

   quali siano stati in questi quattro anni i principali risultati della carta «Dedicata a te» e quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per rafforzare ulteriormente il sostegno ai consumi delle fasce più deboli della popolazione.
(3-02930)


Iniziative di competenza volte a proseguire nell'azione di rafforzamento delle politiche per il diritto allo studio – 3-02931

   TASSINARI e BICCHIELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il Fondo integrativo statale costituisce il principale strumento nazionale destinato al finanziamento delle borse di studio in favore delle studentesse e degli studenti capaci e meritevoli che non dispongano di risorse economiche sufficienti per proseguire gli studi;

   il significativo potenziamento, realizzato negli ultimi anni, delle misure e delle risorse destinate al sostegno del diritto allo studio, attraverso un sistema di interventi sempre più articolato, che comprende il sostegno economico, le politiche abitative e i servizi rivolti agli studenti, anche sul piano del benessere e del supporto psicologico, rende oggi necessario dare continuità agli interventi avviati e consolidare i risultati conseguiti anche grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientando progressivamente il sistema verso un assetto stabile e strutturale;

   tale esigenza assume particolare rilevanza anche in considerazione dell'aumento del costo della vita, che incide sulle condizioni economiche delle famiglie e degli studenti e può rendere più oneroso l'accesso e la permanenza nel sistema universitario, rendendo necessario guardare all'insieme dei fattori economici e sociali che possono condizionare la possibilità di frequentare e proseguire con regolarità gli studi;

   in tale prospettiva, il diritto allo studio deve tradursi nella concreta possibilità, per ogni studentessa e ogni studente, a prescindere dalle condizioni economiche e dal territorio di provenienza, di accedere all'università e completare il proprio percorso formativo, senza che la propria condizione economica possa costituire un ostacolo al conseguimento del titolo di studio –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato abbia assunto o intenda assumere per proseguire nell'azione di rafforzamento delle politiche per il diritto allo studio, consolidando i risultati conseguiti e assicurando un sistema stabile ed efficace, in grado di garantire nel tempo l'adeguatezza delle borse di studio e, al contempo, di intervenire sulle condizioni economiche e materiali che incidono sulla vita universitaria, assicurando agli studenti condizioni di accesso e di sostegno quanto più possibile omogenee sull'intero territorio nazionale.
(3-02931)


Iniziative di competenza al fine di garantire agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo le medesime opportunità riconosciute agli altri atleti con disabilità – 3-02932

   RUFFINO, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   la Costituzione, all'articolo 33, stabilisce che «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme», riconoscendo pertanto allo sport una funzione che va oltre la dimensione agonistica e ricreativa, quale strumento di partecipazione sociale, inclusione e piena realizzazione della persona;

   tale principio assume particolare rilievo con riferimento alle persone con disabilità, per le quali la pratica sportiva può rappresentare un percorso di acquisizione di autonomia personale e, anche attraverso l'esperienza agonistica, di accesso a successive opportunità formative e lavorative;

   in attuazione di tale principio, l'ordinamento italiano ha progressivamente rafforzato il riconoscimento dello sport paralimpico di alto livello, prevedendo, per gli atleti con disabilità, specifiche opportunità di accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, nonché forme di continuità professionale;

   nello specifico, il decreto legislativo n. 36 del 2021 ha previsto, tra l'altro, che l'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso i gruppi sportivi per almeno tre anni costituisca titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie, riconoscendo ulteriori forme di tutela per la prosecuzione della vita professionale al termine della carriera agonistica;

   tali opportunità non risultano tuttavia uniformemente accessibili agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, categoria che comprende condizioni caratterizzate da limitazioni significative del funzionamento intellettivo e del comportamento adattivo, insorte nel periodo dello sviluppo;

   questi ultimi rappresentano sempre più l'Italia a livello internazionale, competendo, in particolare, nelle competizioni europee e mondiali del circuito Virtus – organizzazione internazionale riconosciuta quale riferimento per lo sport degli atleti con disabilità intellettiva –, quali i Virtus global games;

   nonostante l'elevato livello agonistico raggiunto permane il rischio che, nell'accesso ai gruppi sportivi dello Stato e alle opportunità professionali ad essi connesse, la condizione che consente all'atleta con disabilità intellettive e del neurosviluppo di essere riconosciuto e classificato nel proprio circuito agonistico possa trasformarsi, paradossalmente, in un fattore di esclusione, qualora l'inidoneità venga fatta discendere dalla sola diagnosi, anziché da una valutazione delle effettive capacità –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, affinché agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo siano garantite le medesime opportunità riconosciute agli altri atleti con disabilità, con particolare riferimento all'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle relative forme di tutela, riconoscendo, nelle politiche italiane per lo sport di alto livello, il circuito internazionale Virtus e dei Virtus global games.
(3-02932)


Iniziative di competenza volte all'aggiornamento delle disposizioni relative ai posti in piedi negli stadi di calcio – 3-02933

   PASTORINO. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   in Europa, dopo un periodo di sperimentazione, con l'avvio della stagione calcistica 2026/2027 le standing areas, già presenti negli stadi di molti Paesi europei, sono ufficialmente autorizzate nelle partite di Champions, Europa e Conference league per tutti i club affiliati all'Uefa e dove la legislazione nazionale lo consente. Tuttavia, in Italia il decreto ministeriale del 18 marzo 1996, all'articolo 6, che regolamenta gli spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva all'interno degli impianti sportivi, stabilisce che negli stadi di calcio non possano esserci standing zones, aree sviluppate appositamente per gli spettatori in modo che possano assistere alla partita in piedi;

   il tema è tornato di attualità in vista degli imminenti lavori di ammodernamento dello stadio Luigi Ferraris, che porteranno a una diminuzione dei posti a sedere. La tifoseria del Genoa, sostenuta da quella sampdoriana, ha promosso la reintroduzione delle zone in piedi, ottenendo l'approvazione del consiglio comunale di due ordini del giorno volti in tale direzione e raccogliendo l'appoggio della sindaca Salis. I rossoblù sono divenuti capofila di una battaglia nazionale per la reintroduzione in Italia delle standing zones, fondamentali per salvaguardare le cosiddette «curve» dove notoriamente si assiste alle partite in piedi e per migliorare l'inclusione e rendere gli impianti sportivi più accessibili;

   infatti, nella realizzazione di queste aree, per garantire la sicurezza, possono essere impiegate transenne, ma il modello più diffuso prevede un sistema di rail seat, permettendo di risparmiare spazio in totale sicurezza. Tali sistemi di safe standing impediscono i crolli a catena grazie alle barriere integrate ogni fila, la gestione dei flussi risulta più fluida rispetto ai settori dove i tifosi assistono in piedi irregolarmente davanti ai seggiolini classici e, infine, i posti in piedi permettono una politica di prezzi più popolari, riportando anche i giovani allo stadio e contrastando la trasformazione del calcio in puro intrattenimento passivo –:

   se intenda promuovere, per quanto di competenza, un tavolo di confronto con il Comitato olimpico nazionale italiano, la Federazione italiana giuoco calcio e gli altri organismi responsabili della sicurezza degli impianti sportivi, al fine di giungere a una soluzione che, mediante una modifica normativa dell'ormai datato decreto ministeriale del 18 marzo 1996, porti a un aggiornamento delle disposizioni relative ai posti in piedi negli stadi calcistici italiani con l'introduzione di standing zones, nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza previsti a livello europeo.
(3-02933)