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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 13 ottobre 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 ottobre 2026.

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Calderone, Cantone, Cappellacci, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cantone, Cappellacci, Carè, Casasco, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fossi, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 ottobre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SCERRA: «Modifiche all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e altre disposizioni per la compensazione territoriale, sociale e ambientale e per la riduzione del prezzo dei carburanti nei territori in cui hanno sede impianti di raffinazione e stabilimenti petrolchimici» (3137);

   GRIPPO: «Istituzione del Parco archeologico culturale di Tuscolo» (3138);

   L'ABBATE: «Disposizioni per la realizzazione di coperture fotovoltaiche, alberature e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nei parcheggi aperti al pubblico» (3139).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 12 ottobre 2026 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di dichiarazione di equivalenza delle tutele dei contratti collettivi negli appalti pubblici» (3140);

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti di lavoro dei detenuti e degli internati» (3141).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Giubileo 2025 Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 675).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con la deliberazione n. 36/2026 del 12 ottobre 2026, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2026 (Doc. XLVIII, n. 13).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2026/0376/IT, relativa allo schema di decreto ministeriale recante disciplinare di produzione «Carne di suino da allevamento sostenibile» nell'ambito del sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni dell'Austria in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2026/0376/IT, relativa allo schema di decreto ministeriale recante disciplinare di produzione «Carne di suino da allevamento sostenibile» nell'ambito del sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la comunicazione relativa all'accettazione da parte della Commissione europea della richiesta di adozione urgente in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2026/0509/IT, relativa allo schema di decreto finalizzato all'approvazione o all'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità di navigazione dei mezzi che circolano nella laguna di Venezia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0540/IT – S40E, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e di gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana, riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate, riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 12 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della medesima legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2025 (Doc. CXXV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero della cultura, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnova l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2034 al 2047 e che abroga la decisione n. 445/2014/UE (COM(2026) 455 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la semplificazione e il recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca (COM(2026) 498 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 e 12 ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sull'impatto del regolamento (UE) 2017/1939 sulla Procura europea (COM(2026) 491 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2026) 493 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma nonché alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) per quanto riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (COM(2026) 517 final e COM(2026) 518 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2026) 517 final – Annex e COM(2026) 518 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere, nell'ambito della gestione delle frontiere (COM(2026) 519 final e COM(2026) 521 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2026) 519 final – Annex e COM(2026) 521 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori (COM(2026) 970 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 6.10.2026 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di uno spazio digitale europeo (.IA) per la governance dell'intelligenza artificiale sovrana» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (C(2026) 7098 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al professor Raffaele Ciambrone, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 ottobre 2026, a pagina 13, seconda colonna, prima riga, le parole: «dell'articolo 9» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1 e 9».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 ottobre 2026, a pagina 13, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: «dell'articolo 18» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1 e 18».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 ottobre 2026, a pagina 14, prima colonna, le righe dalla terza alla diciassettesima devono intendersi sostituite dalle seguenti:

   «Questa richiesta, in data 9 ottobre 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 novembre 2026».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 ottobre 2026, a pagina 14, prima colonna, ventesima riga, le parole: «dell'articolo 15» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1 e 15».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 ottobre 2026, a pagina 14, seconda colonna, le righe dalla sesta alla ventesima devono intendersi sostituite dalle seguenti:

   «Questa richiesta, in data 9 ottobre 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 novembre 2026».

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA 2026 (DOC. CCXLIV, N. 2)

Risoluzioni sulla relazione di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012

   La Camera,

   esaminata la Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

    in tale Relazione si prevede di ricorrere all'indebitamento – riferito al biennio 2027-2028 – per un valore di 0,3 per cento del PIL (fino a circa 14.4 miliardi) per interventi in materia di energia e per un valore fino allo 0,3 per cento del PIL (fino a circa 14.4 miliardi) per interventi in materia di difesa. In particolare, si prevede il progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO;

    in un contesto economico caratterizzato da una gravissima spirale inflazionistica derivante principalmente dalla componente energetica che incide drasticamente sul potere di acquisto delle famiglie, la Relazione prevede un indebitamento ripartito equamente tra energia e difesa;

    risulta necessario attivarsi per superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento puntando, viceversa, alla costruzione di una vera difesa comune europea e a perseguire una strategia che punti alla sovranità e indipendenza energetica e che metta gli Stati membri al riparo dagli effetti destabilizzanti indotti dalle guerre, nonché riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato e scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato;

    valutata la necessità di prevedere un indebitamento esclusivamente indirizzato al contrasto della povertà assoluta, al finanziamento della sanità pubblica, al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi energetica e alla diminuzione della dipendenza delle importazioni di combustibili fossili, in particolare attraverso fonti pulite, reti e infrastrutture energetiche,

non autorizza

il Governo ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella citata Relazione.
(6-00293) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi».


   La Camera,

   premesso che,

    1) la sessione di bilancio e l'esame dell'autorizzazione allo scostamento si aprono in una fase di acuta incertezza geopolitica ed economica, segnata dal riaccendersi dello shock energetico internazionale, dall'irrigidimento dei tassi di interesse sui mercati del debito e dalla necessità di rafforzare la sicurezza e la sovranità tecnologica del Paese e dell'Unione europea;

    2) la gravità della congiuntura impone alle istituzioni una postura di rigorosa responsabilità finanziaria e di cooperazione istituzionale, che rinunci a trasformare la legge di bilancio in un manifesto elettorale o in un contenitore di bonus temporanei, contributi a pioggia e micromisure privi di selettività ed efficacia sulla crescita;

    3) la Relazione al Parlamento presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, richiede l'autorizzazione a deviare dal percorso programmatico della spesa primaria netta per un importo pari allo 0,6 per cento del PIL in ciascuno degli anni 2027 e 2028 (di cui lo 0,3 per cento del PIL per la difesa e lo 0,3 per cento per la sicurezza energetica), corrispondente a uno scostamento complessivo di circa 14,5 miliardi di euro all'anno e 29 miliardi di euro totali nel biennio;

    4) per effetto dell'impiego di tale flessibilità nell'ambito della National Escape Clause (NEC), l'indebitamento netto programmatico lordo risale al 3,4 per cento del PIL nel 2027 e al 3,2 per cento nei 2028, per poi scendere al 2,3 per cento nel 2029, mentre al netto delle spese coperte dalla clausola il deficit si mantiene al di sotto del limite del 3,0 per cento (2,8 per cento nel 2027, 2,5 per cento nel 2028 e 2,1 per cento nel 2029);

    5) il giudizio favorevole di compliance da parte della Commissione europea e la conseguente chiusura della Procedura per Disavanzi Eccessivi (PDE) nella primavera del 2027 dipendono in modo vincolante dal conseguimento a consuntivo di un deficit 2026 inferiore al 3,0 per cento del PIL (programmato al 2,9 per cento), nonché dal corretto funzionamento del conto di controllo ampliato (control account augmented), che registra separatamente lo scostamento del tasso di spesa netta lorda (pari al 3,3 per cento nel 2027), confermando la piena aderenza dell'indicatore al netto della NEC ai limiti raccomandati dal Consiglio UE (1,9 per cento nel 2027, 1,7 per cento nel 2028 e 1,5 per cento nel 2029);

    6) il quadro tendenziale di finanza pubblica evidenzia che per l'anno 2027 lo spazio di bilancio al di fuori della clausola è nullo (0,0 per cento del PIL), in quanto la spesa spontanea a legislazione vigente, sospinta dall'indicizzazione delle pensioni all'inflazione del 3,0 per cento, cresce esattamente all'1,9 per cento ed esaurisce l'intero margine consentito dalle regole fiscali;

    7) il Documento Programmatico di Finanza Pubblica non fornisce indicazioni trasparenti su come sostenere a regime, a partire dal 2029 e oltre la scadenza temporale della clausola NEC, il livello strutturalmente più elevato della spesa per la difesa e delle riforme energetiche, esponendo i conti pubblici al rischio di dover effettuare correzioni compensative tardive ed elevate al termine del periodo di aggiustamento;

    8) sul versante energetico, l'estensione della clausola NEC concordata in sede europea entro il sub-massimale dello 0,3 per cento del PIL annuo (pari a circa 14,4 miliardi di euro nel biennio) vieta esplicitamente l'impiego delle risorse per interventi congiunturali di calmieramento dei prezzi, sussidi ai combustibili fossili o bonus elettorali, esigendo interventi di natura strutturale volti a ridurre la dipendenza energetica, potenziare le reti e lo stoccaggio, accelerare le rinnovabili ed elettrificare i consumi;

    9) le misure sinora attuate dal Governo, basate prevalentemente sulla proroga della riduzione delle accise e su agevolazioni fiscali temporanee, risultano del tutto inidonee ad abbattere in modo permanente il divario strutturale dei costi energetici per le imprese e le famiglie rispetto ai partner europei;

    10) per garantire la tenuta del sistema produttivo è indispensabile concentrare le risorse della clausola energetica su riforme e investimenti abilitanti: l'azzeramento degli oneri generali di sistema per le imprese manifatturiere che investono in efficienza, il revamping e repowering del fotovoltaico e dell'idroelettrico obsoleto, la promozione dei contratti per differenza bidirezionali (contratti a due vie) e l'alleggerimento dei costi di rete e dei rigassificatori;

    11) sul versante della difesa, l'attivazione della clausola NEC non può ridursi a una mera operazione contabile o a una partita di bilancio finalizzata a coprire spese correnti preesistenti o adeguamenti retributivi del personale, ma deve configurarsi come un effettivo e qualificato piano di investimento in nuove capacità tecnologiche, deterrenza e resilienza strategica comune europea;

    12) a legislazione vigente la spesa militare italiana in classificazione COFOG registra un andamento declinante, passando dall'1,34 per cento del PIL del 2025 all'1,26 per cento nel 2026-2027 e all'1,20 per cento nel 2028, allontanandosi dai target europei e dagli impegni assunti in sede NATO;

    13) la scelta del Governo di limitare la richiesta dei prestiti europei nell'ambito del programma SAFE a 8 miliardi di euro (a fronte dei 14,9 miliardi concessi all'Italia) e di utilizzarli esclusivamente in chiave di sostituzione di cassa per capitoli già stanziati riduce l'onere per interessi ma rinuncia a finanziare nuovi programmi di approvvigionamento congiunto e a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea,

autorizza il Governo ad attuare quanto indicato nella relazione in esame, impegnandolo altresì:

   1) ad adottare una postura di rigorosa responsabilità finanziaria e di selettività nell'impiego delle risorse sbloccate dallo scostamento di bilancio (pari a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028), vincolandole esclusivamente a investimenti ad alto impatto sulla crescita potenziale e sulla produttività, ed escludendo in modo tassativo l'inserimento nella legge di bilancio di interventi a pioggia, bonus congiunturali o nuove forme di flessibilità pensionistica priva di sostenibilità;

   2) a destinare la quota della clausola di salvaguardia nazionale riservata alla sicurezza energetica (pari a circa 14,4 miliardi di euro nel biennio 2027-2028) unicamente a riforme e investimenti capaci di ridurre in modo permanente il costo dell'energia per il sistema produttivo e le famiglie, in rigida conformità con le direttive europee ed escludendo qualsiasi forma di sussidio a breve termine o di mero calmieramento dei prezzi;

   3) a disporre, all'interno delle risorse della clausola energetica, l'azzeramento o la drastica riduzione per la durata di un anno degli oneri generali di sistema per le imprese del comparto manifatturiero che realizzano investimenti in efficienza energetica, decarbonizzazione e autoproduzione da fonti rinnovabili, per un valore pari a circa 4 miliardi di euro, alleggerendo direttamente i costi di produzione dell'industria nazionale;

   4) ad accelerare il rinnovo del parco di generazione da fonti rinnovabili mediante incentivi dedicati al revamping e al repowering degli impianti fotovoltaici ed eolici obsoleti, condizionando l'accesso alle agevolazioni alla stipula di contratti per differenza bidirezionali (contratti a due vie) a prezzi stabiliti, al fine di stabilizzare i prezzi dell'elettricità e restituire ai consumatori gli eventuali extra-profitti da picco delle quotazioni;

   5) a promuovere l'ammodernamento delle concessioni idroelettriche e geotermiche mediante procedure competitive e la remunerazione dell'energia tramite contratti a due vie, a potenziare i sistemi di stoccaggio dell'energia pulita (batterie e pompaggi) e a farsi carico dell'alleggerimento degli oneri e delle tariffe d'accesso ai rigassificatori per circa 200 milioni di euro, riducendo la componente di costo della materia prima gas e migliorando la liquidità dei mercati energetici;

   6) ad assicurare che le risorse della clausola NEC destinate alla difesa (circa 14,6 miliardi di euro nel biennio 2027-2028) non costituiscano un mero artificio contabile di copertura della spesa corrente o del personale, ma si traducano in effettivi investimenti in nuove capacità operative e tecnologiche, con priorità alla difesa aerea, missilistica, anti-drone e alla sicurezza cibernetica;

   7) a richiedere e attivare l'intera quota di prestiti europei messi a disposizione dal programma SAFE (pari a 14,9 miliardi di euro), superando la logica meramente sostitutiva delle coperture esistenti e destinando tali risorse a programmi di approvvigionamento congiunto e di sviluppo dell'industria della difesa comune europea;

   8) ad adottare una programmazione finanziaria e strutturale pluriennale della spesa per la difesa che definisca un percorso credibile e vincolante di allineamento verso gli impegni assunti in sede NATO (dal target del 2 per cento del PIL fino ai requisiti capacità e di sicurezza delle infrastrutture definiti al Vertice de L'Aia del 2025), garantendo sin d'ora le necessarie coperture compensative nel bilancio dello Stato per sostenere stabilmente il livello di spesa militare oltre la scadenza della clausola nel 2028.
(6-00295) «Bonetti, Richetti, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    la Relazione al Parlamento 2026, annessa al Documento programmatico di finanza pubblica 2026, è stata presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

    la Relazione aggiorna gli obiettivi programmatici e, in particolare, il percorso dell'indicatore della spesa netta, alla luce degli effetti conseguenti l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263;

    tenuto conto che, in data 8 ottobre 2026, la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio di autorizzare l'Italia ad avvalersi della clausola nazionale di salvaguardia,

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ad attuare quanto indicato nella citata Relazione, dando adeguato rilievo agli interventi in materia di investimenti e a porre in essere tutte le azioni per consentire il finanziamento di misure volte a tutelare il potere di acquisto delle famiglie, nel rispetto degli obiettivi di crescita della spesa netta delle amministrazioni pubbliche.
(6-00297) «Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano».


Risoluzioni relative al Documento programmatico di finanza pubblica 2026

   La Camera,

   premesso che:

    a quattro anni dall'insediamento del Governo Meloni, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) restituisce un quadro economico allarmante, largamente attribuibile alla mancanza di efficaci politiche a sostegno dello sviluppo e aggravato da un contesto internazionale caratterizzato da elevata incertezza geopolitica, dalle conseguenze della guerra in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz, dal ritorno al protezionismo a causa dei dazi di Trump, dalle persistenti tensioni sui mercati energetici, che manifesta la sua totale mancanza di una visione di politica economica capace di far uscire dalla grave stagnazione economica il nostro Paese e recuperare terreno rispetto alle altre economie avanzate;

    il Governo presenta come risultato positivo la revisione all'1 per cento della crescita del PIL prevista per il 2026, rispetto allo 0,6 per cento precedentemente stimato; tuttavia, lo stesso DPFP programma una crescita dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, confermando una dinamica strutturalmente asfittica e incompatibile con l'esigenza di ridurre in modo significativo il peso del debito pubblico e di sostenere un duraturo aumento del benessere dei cittadini;

    il dato della crescita dell'anno in corso non può pertanto oscurare la sostanziale stagnazione prevista per il triennio successivo: dopo quattro anni di Governo, l'Italia continua a essere affidata a un modello di crescita asfittica, senza che il DPFP individui gli strumenti attraverso i quali innalzare stabilmente il PIL affrontando i nodi strutturali dell'economia italiana: la bassa produttività, il rallentamento degli investimenti privati, la scarsa partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne e il persistente divario territoriale;

    il quadro di finanza pubblica rende ancora più evidente la contraddizione tra la narrazione del Governo e i risultati conseguiti. Il deficit è previsto al 2,9 per cento del PIL nel 2026, ma sale al 3,4 per cento nel 2027 e al 3,2 per cento nel 2028 nello scenario programmatico, per ridursi al 2,3 per cento nel 2029; l'aumento del disavanzo è determinato dall'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per energia e sicurezza, per circa 29 miliardi di euro complessivi nel biennio 2027-2028. Inoltre, il medesimo aumento rischia di determinare la permanenza nella procedura di infrazione per disavanzi eccessivi qualora nelle Previsioni di primavera del 2027 la Commissione europea non confermasse le previsioni del Governo relative al 2026;

    l'incremento delle risorse destinate al settore della difesa, previsto fino a un massimo dello 0,3 per cento del PIL per ciascuno degli anni 2027 e 2028, rappresenta il più grande incremento di sempre del bilancio della difesa;

    risulta necessario attivarsi per superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento puntando, viceversa, alla costruzione di una vera difesa comune europea e a perseguire una strategia che punti alla sovranità e indipendenza energetica e che metta gli Stati membri al riparo dagli effetti destabilizzanti indotti dalle guerre;

    anche il profilo del debito pubblico resta particolarmente preoccupante: il rapporto debito/PIL è previsto al 138,1 per cento nel 2026 e al 138,6 per cento nel 2027, per poi scendere al 137,7 per cento nel 2028 e al 136,3 per cento nel 2029 nel quadro tendenziale indicato dal Governo. La riduzione del debito è dunque rinviata e procede a un ritmo estremamente contenuto, lasciando il Paese esposto alla dinamica dei tassi di interesse e agli shock sui mercati finanziari;

    questo andamento rende particolarmente grave l'assenza, nel DPFP, di una strategia di crescita di medio periodo concreta e finanziariamente sostenibile;

    sul piano europeo, il Governo sostiene che il rispetto del quadro di spesa e l'andamento del deficit nel 2026 possano creare le condizioni per la chiusura della procedura per disavanzo eccessivo sulla base delle previsioni della Commissione europea della primavera 2027. Si tratta tuttavia di un esito condizionato a verifiche future e non di un risultato già acquisito;

    il Governo continua a non affrontare adeguatamente la questione salariale e la perdita di potere d'acquisto: la crescita nominale dei redditi, in presenza di un sistema fiscale non indicizzato all'inflazione, determina un aumento del prelievo effettivo attraverso il drenaggio fiscale; la scelta dell'Italia di non adottare alcun meccanismo di indicizzazione viene riconosciuta dalla Commissione europea come una misura discrezionale di aumento delle entrate, equiparata, in sostanza, a un aumento esplicito delle aliquote medie, con la conseguente creazione di spazi fiscali aggiuntivi attraverso un rallentamento della dinamica della spesa primaria netta: ne deriva l'esigenza di valutare non soltanto la pressione fiscale nominale, ma anche il prelievo reale sostenuto dai contribuenti e la distribuzione del carico fiscale tra lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi e imprese;

    attualmente l'Irpef, ossia l'imposta con la maggiore funzione redistributiva del sistema fiscale italiano, ha una struttura frammentaria e caotica, determinata dalla successione di interventi ad hoc, tale che, a fronte delle tre aliquote marginali legali, le aliquote marginali effettive sono otto, non sempre crescenti con il reddito: è, invece, necessario restituire all'Irpef la sua finalità fondamentale, ossia raccogliere gettito in modo il più possibile non distorsivo ed equo, sia orizzontalmente sia verticalmente, ripartendo il carico fiscale in base alla capacità contributiva di ciascuno, riportando l'imposta sul reddito a una struttura razionale, comprensibile e trasparente e regolarizzando l'andamento delle aliquote effettive;

    sul fronte degli investimenti il Governo ha dimostrato incapacità di trasformare le risorse disponibili in infrastrutture, innovazione, occupazione qualificata e maggiore produttività e non emergono dal DPFP segnali di inversione di tendenza: in questo contesto, l'incompleta realizzazione del PNRR e la qualità della relativa spesa costituiscono una responsabilità politica centrale dell'Esecutivo;

    sul fronte abitativo, il Piano Casa presenta risorse insufficienti e ritardi nell'attuazione, non integra adeguatamente politiche volte a fronteggiare il disagio abitativo e crisi climatica e favorisce operazioni immobiliari da parte degli operatori privati sostenute con risorse pubbliche senza garantire nel tempo l'incremento degli immobili di edilizia residenziale pubblica, la destinazione sociale degli alloggi e l'accessibilità dei canoni; occorre, invece, rafforzare il patrimonio pubblico e il ruolo degli enti pubblici, garantire la permanenza della destinazione sociale degli alloggi e rifinanziare stabilmente Fondo affitti e morosità incolpevole, senza trasferire risorse da una forma di disagio abitativo all'altra;

    l'Italia ha invece bisogno di una svolta nelle priorità della politica economica: crescita dei salari e dei redditi disponibili, rafforzamento della sanità e dei servizi pubblici, investimenti produttivi, innovazione e ricerca, sostegno alle imprese che investono e creano occupazione, politiche industriali, decarbonizzazione dell'economia in grado sia di salvaguardare i livelli occupazionali che di favorire una corretta transizione energetica e contrasto alle disuguaglianze territoriali e sociali;

    è necessario correggere le debolezze del quadro programmatico, utilizzare ogni margine di flessibilità disponibile per investimenti e interventi ad alto moltiplicatore economico e sociale e, al contempo, definire un percorso credibile di riduzione del debito fondato non sulla compressione della spesa sociale, ma sull'aumento della crescita potenziale e della base produttiva del Paese,

impegna il Governo:

   1) a predisporre misure straordinarie per sostenere la crescita e la competitività del nostro sistema economico, per il sostegno dei redditi delle famiglie colpite dalla perdita di potere d'acquisto, per ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e i rischi di impoverimento dei cittadini;

   2) a riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato e scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato;

   3) a destinare le risorse, pari a circa 14,4 miliardi nel biennio 2027-2028, derivanti dall'attivazione della clausola nazionale in materia di energia, al potenziamento delle misure di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e dell'edilizia residenziale pubblica, anche attraverso nuove risorse destinate al Conto Termico, al sostegno delle imprese nella conversione dei processi produttivi, al fine di ridurre il consumo di gas naturale, al rifinanziamento del Fondo unico per reti metropolitane e trasporto rapido di massa, al rafforzamento e all'efficientamento delle reti elettriche, dei sistemi di accumulo, delle batterie e delle infrastrutture di ricarica;

   4) a rafforzare l'autonomia e l'indipendenza energetica del paese, rafforzando il percorso di sviluppo delle fonti rinnovabili e le misure di contrasto alla povertà energetica e di tutela dei clienti vulnerabili mediante la revisione del meccanismo di formazione del prezzo dell'energia loro applicato, nonché a rafforzare i bonus sociali, al fine di migliorarne l'efficacia, l'equità e l'integrazione con interventi strutturali di efficientamento energetico; a rivedere il sistema di tassazione sull'energia elettrica, oggi più elevata rispetto a quella sul gas;

   5) ad adottare iniziative urgenti in sede di europea volte a promuovere una revisione integrale del patto di stabilità che abbia come obiettivo quello di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, senza ricorrere a politiche di austerità, preservando la qualità e il livello di spesa pubblica; a tal fine, a sostenere un piano di investimenti comuni sul modello di NextGenerationEU, anche ricorrendo a debito comune, finalizzato alla crescita economica, nonché a promuovere azioni volte a realizzare lo scorporo dal calcolo degli indicatori sul deficit per gli investimenti nazionali destinati ad interventi di carattere economico sociale a sostegno delle famiglie e imprese (scuola, ricerca, innovazione) evitando pesanti tagli allo Stato sociale e sostenendo una crescita inclusiva e sostenibile di medio e lungo termine;

   6) ad adoperarsi, altresì, per la revisione delle regole fiscali comprese nel Patto di stabilità e crescita, al fine di adattarle alle nuove sfide che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono chiamati ad affrontare, nonché a perseguire politiche di bilancio sostenibili, prevedendo percorsi di rientro dal debito più realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo;

   7) a mettere in campo politiche per la crescita e l'allineamento dei redditi medi italiani a quelli europei, predisponendo, a tal fine, misure per migliorare realmente la condizione economica di milioni di lavoratori, contrastare il precariato e promuovere un'occupazione stabile e di qualità, nonché una strategia a sostegno dei salari, anche attraverso una legge sul salario minimo per contrastare il lavoro povero, garantire retribuzioni dignitose e rafforzare la contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

   8) ad elaborare un piano per il diritto alla casa e per l'edilizia residenziale pubblica volto a contrastare il sempre più dirompente fenomeno del disagio abitativo, attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi, anche tramite la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l'obiettivo di rispondere ai fabbisogni abitativi delle persone e delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di maggior disagio, e con particolare attenzione ai giovani, la predisposizione di programmi di inclusione abitativa e di edilizia sociale, il rifinanziamento congruo e pluriennale, almeno ai livelli del 2022, del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo per la morosità incolpevole;

   9) a introdurre un congedo paritario di maternità e paternità con indennità al 100 per cento;

   10) ad adottare un piano nazionale per garantire il diritto a restare e contrastare il fenomeno dell'emigrazione giovanile, creando opportunità di lavoro qualificato, con prospettive di carriera e adeguata remunerazione, anche prevedendo una più favorevole articolazione dell'imposta sui redditi per i giovani lavoratori (cosiddetta start tax);

   11) a valorizzare la funzione e incrementare le retribuzioni del personale del pubblico impiego, a partire dagli operatori sanitari, dagli insegnanti e dalle forze dell'ordine, in ragione del fondamentale ruolo che sono chiamati a interpretare;

   12) ad introdurre correttivi fiscali in grado di neutralizzare gli effetti del fiscal drag, con particolare riguardo all'introduzione di forme di indicizzazione di tutti i parametri rilevanti che restituiscano ai contribuenti le somme erose a seguito dell'innalzamento del costo della vita; a realizzare una vera riforma tributaria, necessaria ad assicurare il rispetto del principio costituzionale della progressività, l'equità orizzontale, la riduzione e la redistribuzione della pressione fiscale effettiva al fine di preservare il potere di acquisto delle famiglie e incentivare la produttività e l'innovazione; a rimodulare le aliquote IRPEF attualmente vigenti, al fine di superare l'inadeguata progressività del sistema fiscale, applicando aliquote medie crescenti secondo una funzione matematica continua, a ridurre drasticamente i regimi sostitutivi e a prevedere una riforma della tassazione sulle imprese che tenga conto dei profitti straordinari generati da circostanze eccezionali;

   13) a incrementare il livello della spesa sanitaria allineandola progressivamente alla media dell'Unione europea; a garantire un'offerta uniforme su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle prestazioni e a ridurre le interminabili liste d'attesa che costringono i cittadini a ricorrere al privato o a rinunciare alle cure;

   14) a cambiare la traiettoria intrapresa sul percorso di riforma previdenziale adottando una riforma strutturale che renda il sistema pensionistico un reale strumento di giustizia sociale e inclusione che contempli nuove forme di flessibilità in uscita;

   15) a predisporre un piano di rilancio della produzione industriale sul modello del programma Transizione 4.0 attraverso incentivi mirati all'innovazione tecnologica e digitale, alla riconversione ecologica, al sostegno dell'industria manifatturiera e alla riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori; a sostenere in modo adeguato gli investimenti delle imprese, semplificando le regole procedurali per la fruizione degli incentivi;

   16) ad adottare iniziative urgenti per colmare i ritardi nella definizione delle misure necessarie ad affrontare la crisi climatica in atto, approvando una legge nazionale sul clima e istituendo un organismo di coordinamento per integrare le evidenze scientifiche nella gestione dei rischi; nonché a rendere l'adattamento climatico una componente strutturale della programmazione economica garantendo il finanziamento del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e risorse dedicate per i settori più esposti;

   17) a promuovere un piano straordinario per il rilancio della produttività e della domanda interna, attraverso il sostegno agli investimenti pubblici e privati ad alto valore aggiunto, il rafforzamento delle competenze e della formazione continua ed obbligatoria dei lavoratori, anche in materia di sicurezza sul lavoro, l'introduzione di misure mirate a stimolare i consumi delle famiglie, in particolare di quelle a basso e medio reddito;

   18) a rifinanziare in misura adeguata il trasporto pubblico locale;

   19) a incrementare le risorse destinate all'istruzione, all'università e alla ricerca e all'alta formazione portando gradualmente il livello di spesa in rapporto al Pil in linea con la media europea, assicurando al sistema educativo nazionale le risorse umane e finanziarie necessarie a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento all'accesso gratuito all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini all'interno del territorio nazionale, superando ogni forma di discriminazione sociale e territoriale, all'estensione del tempo pieno nelle scuole primarie e del tempo prolungato negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado in tutto il Paese;

   20) a rinunciare all'attuazione dell'autonomia differenziata, al fine di preservare l'unità e la coesione nazionale ed evitare l'ulteriore ampliamento delle disuguaglianze territoriali, nonché a garantire il rafforzamento degli investimenti nel Mezzogiorno, assicurando che la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non determini una riduzione delle risorse pubbliche destinate al contrasto dei divari territoriali e allo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali, e a rifinanziare i principali fondi e misure di incentivazione destinati al Mezzogiorno, a partire dal Fondo perequativo infrastrutturale, assicurandone la piena operatività e l'effettiva aggiuntività rispetto alla spesa ordinaria, con particolare attenzione alle infrastrutture, alla sanità, ai servizi essenziali, all'occupazione e al contrasto dello spopolamento delle aree interne e dei comuni montani;

   21) ad assicurare adeguati spazi finanziari per gli enti territoriali, in assenza dei quali si determinerebbe l'impossibilità di erogare i servizi essenziali.
(6-00294) «Guerra, Torto, Grimaldi, Faraone, Magi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la sessione di bilancio si apre in una fase di emergenza, segnata dallo shock energetico legato all'instabilità in Medio Oriente, dal rialzo dei rendimenti sul debito pubblico e dalla necessità di rafforzare la sicurezza nazionale ed europea. In questo contesto la responsabilità di bilancio è il presupposto per tutelare famiglie e imprese. Essa impone di concentrare le poche risorse disponibili su crescita, costo dell'energia e tenuta sociale, rinunciando a interventi a pioggia e a bonus privi di selettività;

    2) il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 è l'ultimo della legislatura e apre la sessione di bilancio che precede le elezioni politiche, ed il Governo Io presenta come la certificazione di un risanamento compiuto; i numeri descrivono invece un Paese che cresce sotto l'1 per cento, che rinvia di un anno l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi e che lascia a famiglie e pensionati il costo dell'inflazione;

    3) la stima di crescita del PIL reale per il 2026 è portata all'1 per cento, contro lo 0,6 per cento del Documento di finanza pubblica di aprile, soprattutto per effetto della revisione dei conti nazionali operata dall'Istat il 22 settembre 2026, che ha determinato una crescita acquisita dello 0,8 per cento;

    4) la previsione del Governo resta la più ottimistica tra quelle elaborate dalle principali istituzioni: l'Ufficio parlamentare di bilancio e l'OCSE si fermano allo 0,9 per cento, la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale allo 0,5 per cento, scontando una trasmissione più rapida dello shock energetico mediorientale su redditi e costi industriali;

    5) la Raccomandazione della Commissione europea all'Italia del 3 giugno 2026 ha confermato la persistenza di squilibri macroeconomici legati all'elevato debito pubblico, atteso al 139,2 per cento del PIL nel 2027, e a prospettive di crescita inferiori alla media dell'unione: a fronte di questo, il Documento non indica alcuna misura strutturale per invertire la traiettoria del debito, la cui sostenibilità è tanto più esposta in una fase di rialzo dei rendimenti;

    6) negli anni successivi la crescita tendenziale si ferma allo 0,6 per cento nel 2027 e allo 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029, mentre le previsioni programmatiche del governo valgono due decimi nel 2027 e un decimo nel 2028 ottenuti grazie alla maggiore spesa finanziata con la clausola nazionale di salvaguardia, esaurita la quale la crescita programmatica torna a coincidere con quella tendenziale: questo dimostra che quella spesa non è programmata per interventi strutturali e non renderà il Paese più produttivo;

    7) sebbene il Governo rivendichi i massimi storici dell'occupazione, i dati dimostrano la persistenza di una vasta riserva di lavoro inespressa: il labour market slack italiano raggiunge il 14,3 per cento (a fronte dell'11,8 per cento medio UE), coinvolgendo circa 4 milioni di cittadini ed evidenziando un drammatico divario negli inattivi disponibili, che in Italia toccano il 7,2 per cento della forza lavoro estesa contro appena il 2,6 per cento dell'Unione europea;

    8) il deficit 2025 si è chiuso al 3,1 per cento del PIL, sopra la soglia che il Governo aveva indicato come obiettivo: per effetto di questo risultato l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi slitta alla primavera 2027 ed è subordinata al conseguimento di un deficit del 2,9 per cento nel 2026;

    9) con l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia l'indebitamento netto programmatico risale al 3,4 per cento del PIL nel 2027 e al 3,2 per cento nel 2028, per scendere al 2,3 per cento nel 2029. Al netto della clausola il deficit si colloca al 2,8 per cento nel 2027, al 2,5 per cento nel 2028 e al 2,1 per cento nel 2029;

    10) per il 2027 il margine di bilancio al di fuori della clausola è nullo, dato che la spesa tendenziale al netto della difesa, sospinta dall'indicizzazione delle pensioni a un'inflazione del 3 per cento, cresce dell'1,9 per cento ed esaurisce il limite raccomandato: la legge di bilancio per il 2027 nasce dunque senza risorse libere, e ogni intervento dovrà essere coperto con riallocazioni di spesa o nuove entrate che il Governo non indica;

    11) nella seconda metà del 2026 il confronto diretto tra Stati Uniti e Iran e le azioni militari in prossimità degli stretti di Bab el-Mandeb e di Hormuz hanno portato il prezzo del gas al TTF a una media di 63 euro/MWh nel terzo trimestre, il 48 per cento in più della media del primo semestre e con picchi oltre i 75 euro/MWh – e il Brent a 91 dollari al barile, con quote che hanno superato anche i 109 dollari al barile. La stessa Presidente del Consiglio, nella lettera inviata alla Commissione europea, ha indicato che la spesa pubblica direttamente esposta a un'inflazione superiore alle attese vale il 20,4 per cento del PIL;

    12) dallo Stretto di Hormuz transita circa il 20 per cento del consumo mondiale di greggio e oltre un quarto del commercio globale di gas naturale liquefatto. L'instabilità nell'area ha fatto salire i costi assicurativi del trasporto marittimo e ha costretto molti vettori a circumnavigare l'Africa, con tempi di navigazione più lunghi di 10-14 giorni e ritardi lungo le catene di approvvigionamento;

    13) queste dinamiche si scaricano immediatamente sui costi del sistema produttivo, esponendo le imprese manifatturiere italiane, in particolare quelle ad alta intensità energetica, a una perdita di competitività rispetto ai concorrenti extraeuropei: il differenziale dei costi energetici tra l'Italia e i principali partner industriali europei continua a penalizzare pesantemente la competitività della nostra industria manifatturiera, gravata da oneri generali di sistema sproporzionati e dalla volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità, che peraltro in Italia sono manipolati in maniera illecita da alcuni operatori, con trattenimenti di capacità finalizzati a determinarne il rialzo, a fronte di costi di produzione di svariati multipli inferiori;

    14) le misure tampone adottate dal Governo (quali la temporanea riduzione delle accise e l'esenzione dal bollo auto) non affrontano le criticità strutturali del mercato energetico nazionale e risultano del tutto inidonee ad assicurare una riduzione permanente del costo delle bollette per le imprese e le famiglie;

    15) il rafforzamento della sicurezza energetica e la riduzione del costo dell'energia richiedono un piano straordinario di ammodernamento del parco di generazione e delle infrastrutture esistenti, incentrato sul revamping del fotovoltaico obsoleto, sul potenziamento del comparto idroelettrico, attraverso procedure di rinnovo o riassegnazione delle concessioni con remunerazione tramite contratti a due vie, sulla riduzione dei costi dei rigassificatori e sul mantenimento temporaneo in riserva calda delle centrali a carbone quale presidio di sicurezza nei momenti di picco;

    16) l'inflazione colpisce due volte i redditi da lavoro e da pensione: ne erode il potere d'acquisto e, attraverso il drenaggio fiscale, aumenta il prelievo IRPEF a parità di reddito reale. Le misure adottate nel 2026 (proroga del taglio delle accise mobili, contributi straordinari per il bonus sociale elettrico, crediti d'imposta per autotrasporto, agricoltura e pesca) sono temporanee e non incidono su nessuna delle due dinamiche, mentre l'esenzione dal bollo auto per il 2027 per i veicoli fino a 80 kW è priva di qualsiasi selettività rispetto al reddito;

    17) sul piano strutturale il Documento si limita alla diversificazione delle forniture di gas e GNL, al riempimento degli stoccaggi, giunti all'86 per cento al 22 settembre contro il 70 per cento della media UE, e all'attuazione del Critical Raw Materials Act. Non contiene misure per ridurre in modo permanente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese, per sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del gas o per accelerare il ritorno al nucleare;

    18) il Governo ha avviato la procedura di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia solo il 10 settembre – a seguito dell'informativa alle Camere del 5 agosto 2026 – dopo averla a lungo rinviata in attesa dell'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi. La richiesta riguarda lo 0,3 per cento del PIL per la difesa e lo 0,3 per cento per la sicurezza energetica in ciascuno degli anni 2027 e 2028; per la difesa le risorse aggiuntive ammontano a 14,6 miliardi nel biennio e saranno destinate anche a spesa corrente per personale ed esigenze operative, che non si esaurisce con la finestra della clausola;

    19) a fronte di una quota teorica di circa 14,9 miliardi di prestiti SAFE, il Governo ne ha richiesti alla Commissione europea soltanto 8,9 miliardi, da usare esclusivamente in sostituzione di coperture di spesa militare già previste a legislazione vigente: una scelta che riduce il costo degli interessi ma rinuncia a finanziare nuova capacità e a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa;

    20) la Commissione europea, nella Raccomandazione del 3 giugno 2026, ha chiesto all'Italia di potenziare la spesa e la prontezza in materia di difesa, rilevando che la spesa per la difesa delle amministrazioni pubbliche si è fermata all'1,3 per cento del PIL nel 2025 e scenderà all'1,2 per cento nel 2026. Il Documento conferma la tendenza: a legislazione vigente la spesa in classificazione COFOG passa dall'1,34 per cento del PIL del 2025 all'1,26 per cento nel 2026 e nel 2027 e all'1,20 per cento nel 2028;

    21) sebbene al Vertice NATO dell'Aja gli Alleati si sono impegnati a portare entro il 2035 la spesa complessiva per difesa e sicurezza al 5 per cento del PIL, tra requisiti di capacità militare e protezione delle infrastrutture civili e industriali, il Documento non contiene una programmazione pluriennale coerente con questo impegno, nonostante il Ministro della difesa durante le audizioni in Parlamento abbia più volte evidenziato la vulnerabilità dei sistemi di difesa nazionali, soprattutto in riferimento alle operazioni di guerra ibrida e di interferenza come quelle condotte dalla Federazione russa;

    22) la spesa sanitaria pubblica sale a 148,8 miliardi nel 2026, pari al 6,4 per cento del PIL, per effetto del rinnovo contrattuale, ma torna al 6,3 per cento nel triennio 2027-2029, ed in particolare nel 2027 cresce dell'1,9 per cento, arrivando ad una cifra in valori assoluti pari a 151,7 miliardi, un aumento che è inferiore all'inflazione del 3 per cento cui sono indicizzate le pensioni: in termini reali le risorse per il Servizio sanitario nazionale si riducono proprio mentre il Governo annuncia l'espansione dei LEA e la piena operatività del Piano nazionale per le liste d'attesa;

    23) con la conclusione del PNRR la programmazione si trasferisce nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, che conferma l'obiettivo di oltre 153 mila nuovi posti negli asili nido ma non contiene alcuna linea di intervento sulla scuola, sulla condizione dei giovani o sull'occupazione femminile oltre la conciliazione;

    24) la fine del PNRR, finanziato con debito comune, lascia l'Italia senza uno strumento europeo per gli investimenti proprio quando difesa, sicurezza energetica e competitività richiedono risorse che nessun bilancio nazionale è in grado di sostenere da solo, come evidenziato dal rapporto sulla competitività europea dell'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi,

impegna il Governo:

   1) a costruire la manovra su stime di crescita prudenziali allineate a quelle dei principali istituti, destinando i margini di bilancio del 2028 e del 2029 a investimenti strutturali e alla riduzione del debito;

   2) a prevedere nel prossimo disegno di legge di bilancio il finanziamento di interventi strutturali articolati in quattro direttrici; per gli investimenti delle imprese, rendendo strutturale oltre il 2028 l'iperammortamento per beni strumentali e digitalizzazione, ripristinandone l'automaticità ed estendendolo agli investimenti in intelligenza artificiale e cybersicurezza; per il costo dell'energia, adottando interventi strutturali che riducano in modo permanente il prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese e lo rendano meno esposto alla volatilità del gas; per i giovani, introducendo una fiscalità agevolata che ne aumenti le retribuzioni nei primi anni di lavoro e misure che ne rafforzino l'autonomia e la capacità di progettare il proprio percorso di vita, a partire dalle politiche abitative e dal sostegno alla formazione; per la sanità, quale primo presidio della tenuta sociale del Paese, aumentando le risorse del Servizio sanitario nazionale almeno in linea con l'inflazione;

   3) a destinare la quota energetica della clausola nazionale di salvaguardia, circa 14 miliardi nel biennio, agli investimenti delle imprese per ridurre consumi e costi energetici, escludendone l'uso per nuovi bonus di qualsivoglia genere;

   4) a destinare una quota delle risorse della clausola nazionale di salvaguardia agli investimenti delle imprese del comparto manifatturiero in autoproduzione da fonti rinnovabili, accumuli ed elettrificazione dei processi, per ridurne strutturalmente il costo dell'energia;

   5) ad introdurre incentivi dedicati al rinnovamento e al potenziamento (revamping e repowering) degli impianti fotovoltaici obsoleti o inefficienti, subordinando l'accesso all'agevolazione alla stipula di contratti per differenza bidirezionali (contratti a due vie) a prezzi stabiliti, al fine di garantire la stabilità della rete e restituire ai consumatori l'eventuale extra-gettito da picco dei prezzi;

   6) a coprire i costi operativi necessari per la rimessa in funzione e il mantenimento in «riserva calda» delle centrali elettriche a carbone, al fine di renderle prontamente attivabili come riserva strategica di sicurezza qualora le quotazioni del gas naturale superino le soglie di allarme e per calmierare i prezzi di Borsa;

   7) a prevedere idonei incentivi e semplificazioni autorizzative per gli investimenti di ammodernamento e messa in efficienza delle centrali e delle concessioni idroelettriche e geotermiche, prevedendo la remunerazione dell'energia tramite contratti a due vie al fine di ridurre strutturalmente il prezzo medio dell'energia elettrica erogata;

   8) a stabilire misure ex ante e penalizzazioni ex post perché Arera possa effettivamente garantire il regolare funzionamento del mercato elettrico;

   9) a farsi carico dei costi legati all'alleggerimento degli oneri e delle tariffe d'accesso ai rigassificatori per un importo pari a circa 200 milioni di euro, al fine di favorire la liquidità del mercato del GNL e ridurre la componente di costo della materia prima gas sui mercati nazionali;

   10) a farsi promotore presso le istituzioni dell'Unione europea della sospensione temporanea o della revisione delle direttive e dei regolamenti del Green Deal che comportano oneri sproporzionati per il sistema produttivo, al fine di salvaguardare la tenuta del tessuto manifatturiero e subordinare l'applicazione delle norme ambientali al mantenimento della competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti extra-UE;

   11) a impiegare le risorse della clausola per la difesa in investimenti in capacità, con priorità a difesa aerea, missilistica e anti-drone, limitando la spesa corrente che non si esaurisce con la clausola, e accedere all'intera quota di prestiti SAFE, destinandola a nuova capacità e a programmi di approvvigionamento comune europeo, al fine di adottare una programmazione pluriennale vincolante della spesa per la difesa coerente con gli impegni assunti al Vertice NATO dell'Aja;

   12) ad adoperarsi nelle sedi comunitarie affinché, a fronte delle riacutizzate pressioni sui debiti sovrani dei Paesi membri, la gestione e il finanziamento delle grandi priorità strategiche vengano trasferiti dal livello nazionale al piano europeo, sostenendo la costituzione di un fondo di debito comune dell'Unione europea amministrato direttamente dalla Commissione europea e riservato in modo esclusivo a piani strategici sovranazionali in materia di difesa, indipendenza energetica e politica industriale;

   13) a sostenere, quale risorsa propria dell'Unione europea a garanzia e copertura del debito comune, l'introduzione di una tariffa doganale trasversale fino al 10 per cento sulle importazioni di prodotti e merci provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, per contrastare le pratiche di concorrenza sleale e assicurare la sostenibilità finanziaria degli investimenti strategici europei privi di impatto sui bilanci dei singoli Stati membri;

   14) a sostenere in sede europea un sistema stabile di finanziamento comune dei beni pubblici europei, a partire da difesa ed energia, come proposto nel rapporto Draghi.
(6-00296) «Bonetti, Richetti, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    il 2 ottobre il Governo ha trasmesso alle Camere il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (DPFP), che aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica alla luce delle più recenti informazioni disponibili;

    il DPFP è presentato in un contesto internazionale caratterizzato da elevata incertezza, determinata dalle tensioni geopolitiche, dal rialzo dei prezzi energetici e da politiche commerciali progressivamente più restrittive; il conflitto tra Stati Uniti e Iran rappresenta il principale fattore di rischio, avendo compromesso la regolarità dei transiti di merci ed energia attraverso lo stretto di Hormuz e le aree limitrofe;

    nonostante tale contesto, l'economia mondiale ha mostrato resilienza nella prima metà del 2026 e i principali previsori internazionali, che concordano su un lieve rallentamento della crescita nel 2026, prevedono un miglioramento delle prospettive nel 2027; restano tuttavia orientati al ribasso i rischi connessi a un eventuale aggravamento dei conflitti in corso, alle possibili conseguenze sulle catene di approvvigionamento e alla volatilità dei prezzi delle materie prime;

    l'economia italiana ha mostrato, nella prima metà del 2026, una tenuta superiore alle attese, sostenuta dalla domanda interna, dalla favorevole dinamica del mercato del lavoro e dal graduale miglioramento della dinamica del credito bancario, anche per i prestiti alle imprese;

    le più recenti revisioni dei conti economici nazionali, pubblicate dall'Istat il 22 settembre, hanno rivisto al rialzo la crescita del PIL reale sia nel 2024, portata all'1,1 per cento, sia nel 2025, ora valutata nello 0,6 per cento; anche la crescita acquisita per il 2026 è stata rivista al rialzo rispetto alle precedenti stime del Documento di finanza pubblica 2026, attestandosi ora allo 0,8 per cento in termini corretti per i giorni lavorati;

    nel quadro macroeconomico tendenziale, la crescita del PIL reale è prevista all'1,0 per cento nel 2026, allo 0,6 per cento nel 2027 e allo 0,8 per cento sia nel 2028 sia nel 2029; il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 5,7 per cento nel 2026, per poi stabilizzarsi intorno al 5,5- 5,6 per cento negli anni successivi, mentre l'inflazione, misurata dal deflatore dei consumi privati, è prevista decelerare, passando dal 3,0 per cento del 2026 al 2,3 per cento nel 2027, all'1,6 per cento nel 2028 e all'1,8 per cento nel 2029;

    le previsioni macroeconomiche tendenziali contenute nel DPFP sono state validate dall'ufficio parlamentare di bilancio con nota del 29 settembre 2026;

    per quanto riguarda la finanza pubblica, i dati dell'Istat per il 2025 confermano un rapporto tra indebitamento netto e PIL pari al 3,1 per cento e indicano un rapporto debito/PIL pari al 136,7 per cento; l'avanzo primario si è attestato, nello stesso anno, allo 0,8 per cento del PIL;

    lo scenario tendenziale conferma il ritorno dell'indebitamento netto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL nel 2026 e la sua ulteriore riduzione negli anni successivi, fino a raggiungere il 2,2 per cento nel 2029; il rapporto debito/PIL, dopo un incremento nei primi anni legato principalmente all'aggiustamento stock-flussi connesso all'impatto di cassa dei crediti edilizi maturati nel periodo 2020-2024, è previsto avviarsi dal 2028 su un sentiero di discesa, raggiungendo il 136,3 per cento nel 2029;

    lo scenario programmatico sconta l'utilizzo della flessibilità riconosciuta dal quadro eurounitario in materia di difesa e misure addizionali per rafforzare la resilienza energetica, fino a un importo pari complessivamente, in termini percentuali di PIL, allo 0,6 per cento per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

    in rapporto al PIL, l'indebitamento netto programmatico è previsto al 3,4 per cento nel 2027, al 3,2 per cento nel 2028 e al 2,3 per cento nel 2029, mentre il debito pubblico è previsto raggiungere il 138,5 per cento nel 2027, per poi ridursi al 137,9 per cento nel 2028 e al 136,6 per cento nel 2029;

    al netto degli effetti derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, l'indebitamento netto programmatico si manterrebbe stabilmente al di sotto del 3 per cento del PIL lungo l'intero orizzonte di previsione del DPFP;

    la crescita dell'indicatore della spesa netta, in termini programmatici, è prevista al 3,3 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e allo 0,2 per cento nel 2029; escludendo gli incrementi di spesa connessi all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, l'indicatore risulta pari all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029, in linea con la raccomandazione del Consiglio;

    la crescita del PIL reale è prevista, nel quadro programmatico, all'1,0 per cento nel 2026, allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029;

    le previsioni macroeconomiche programmatiche sono state validate dall'UPB con nota del 12 ottobre 2026;

    il DPFP evidenzia i progressi conseguiti nelle sei aree di policy prioritarie, con particolare riferimento all'ambiente imprenditoriale, alla riforma fiscale, alla giustizia, alla pubblica amministrazione, alle politiche per la natalità e le famiglie e al miglioramento della programmazione e del Governo della spesa pubblica,

impegna il Governo:

   1) a conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel Documento e nella Relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012;

   2) a tenere conto, ai fini della predisposizione e della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio di previsione, degli esiti delle interlocuzioni in corso con le Autorità europee finalizzate alla definizione del perimetro e all'individuazione delle misure ammissibili nell'ambito della clausola nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1263;

   3) a individuare nel disegno di legge del bilancio di previsione, in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, coerenti con il tasso di crescita obiettivo della spesa netta delle amministrazioni pubbliche;

   4) a proseguire nell'attuazione delle riforme e degli investimenti pubblici, negli ambiti indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano strutturale di bilancio di medio termine;

   5) a prevedere, con la manovra di bilancio, interventi volti a sostenere il potere di acquisto delle famiglie e, in particolare, di quelle più fragili, a sostenere le imprese, anche mediante il ricorso agli strumenti volti a garantirne la sicurezza energetica e a finanziare gli investimenti, in particolare quelli infrastrutturali, avendo particolare riguardo agli effetti connessi all'aumento del prezzo dei materiali sui quadri economici;

   6) a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026 (DFP), il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (A.C. 3120).
(6-00298) «Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano».


   La Camera,

   premesso che:

    a) il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2026, trasmesso alla Presidenza il 2 ottobre 2026 (e la relativa richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, inoltrata dal Governo alla Commissione europea in data 10 settembre 2026), costituisce il secondo redatto dal Governo sotto il regime della nuova Governance economica europea e nel pieno della drammatica crisi energetica e inflattiva, illustra l'andamento dei dati macroeconomici e di finanza pubblica del Paese, evidenziando la totale assenza di una visione di politica economica e sociale a distanza di anni dall'insediamento dell'esecutivo;

    b) se l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale viene ipocritamente celebrata come un successo contabile che porta il deficit programmatico al 3,4 per cento nel 2027 e al 3,2 per cento nel 2028, essa si rivela un mero esercizio di flessibilità cartacea che non apporta alcun aiuto a fondo perduto dall'Unione europea, scaricando interamente sui conti pubblici e sui cittadini il peso di un debito crescente;

    c) preso atto, poi, delle analisi tecniche e giuridico-finanziarie che evidenziano come l'attivazione della clausola non cancelli il debito né sterilizzi i costi strutturali sui conti pubblici, imponendo un rigoroso controllo parlamentare sui costi completi, sui tempi certi di attuazione e sulla copertura degli impegni finanziari che eccedono l'orizzonte del 2028;

    d) i dati macroeconomici e le scelte del Governo evidenziano la drammatica situazione in cui versa il Paese in conseguenza dell'immobilismo di fronte al caro bollette, dell'inflazione al 4,1 per cento che devasta il primo quinto delle famiglie, della totale inefficacia delle politiche industriali e della folle insistenza su dogmi ideologici e di riarmo esterno avulsi dai reali bisogni di sopravvivenza del popolo italiano, degli agricoltori e delle imprese ridotti allo stremo;

    e) più specificamente, analizzando il contenuto del DPFP 2026, si evidenzia come il Governo pervenga a quantificare, per il biennio 2027-2028, massimali di flessibilità pari allo 0,3 per cento del PIL annuo per la sicurezza energetica e allo 0,3 per cento del PIL annuo per la difesa (per un totale complessivo di circa 28,8 miliardi di euro nel biennio, ovvero 0,6 p.p. di PIL all'anno), configurandosi esclusivamente quali spazi di flessibilità contabile e non quali trasferimenti finanziari europei o risorse a fondo perduto;

    f) tale meccanismo comporta un conseguente incremento del deficit programmatico al 3,4 per cento del PIL nel 2027 e al 3,2 per cento nel 2028 (rispetto al 2,9 per cento e 2,7 per cento del quadro tendenziale), rilevando, una volta di più, come l'attivazione della NEC non apporti alcun aiuto a fondo perduto dall'UE, generando un unico maggiore indebitamento che richiede la massima rigidità di controllo parlamentare sui costi di lungo periodo e sui tempi di esecuzione;

    g) preso atto che il DPFP 2026 specifica che gli interventi energetici ammissibili alla flessibilità ex articolo 26 Reg. (UE) 2024/1263 riguardino esclusivamente investimenti strutturali (quali efficienza energetica, rinnovabili, reti e infrastrutture di accumulo), mentre escludono espressamente ogni misura di calmieramento corrente dei prezzi o taglio temporaneo delle accise sul carburante, confermando che un taglio delle accise, se privo di effetti strutturali, non sia ammissibile al perimetro della NEC, è altresì evidente che, sul piano normativo e applicativo, l'articolo 26 consenta, in linea di principio, misure di carattere corrente o di calmieramento (quale il taglio delle accise sul carburante o sussidi diretti alle bollette) nella misura in cui esse siano integrate e subordinate ad un piano di riforma o investimento strutturale di lungo periodo che comporti effetti strutturali permanenti di riduzione della dipendenza energetica o di efficientamento;

    h) di conseguenza, un taglio delle accise può rientrare nel perimetro della NEC se strutturalmente compensato da dispositivi normativi che modificano in via permanente l'efficienza dei consumi o la diversificazione del mix, evitando sussidi puramente assistenziali o di breve periodo (che la normativa europea squalifica come spesa corrente non negoziabile), tanto è vero che, per un cittadino che subisce un'inflazione al 4,1 per cento e un caro energia che devasta il potere d'acquisto, un investimento infrastrutturale di lungo periodo non produce certo effetti immediati, poiché a fine mese non si arriva con le reti o i parchi eolici del 2030, o attraverso finanziamenti proiettati alla difesa esterna, volti a salvare i cittadini da un a-storico attacco della federazione russa, salvo poi arrivare a morire di fame nelle proprie case;

    i) in conseguenza, l'unica via d'accesso indiretta consiste nel fatto che un taglio delle accise o un aiuto diretto ai consumatori dovrebbe essere ammesso sotto il cappello della NEC, inserito all'interno di un pacchetto normativo organico in cui la misura contingente è strettamente subordinata e finanziariamente ancillare a un investimento strutturale di efficientamento permanente che riduce la dipendenza;

    j) rilevato che il DPFP 2026 evidenzia come lo shock energetico derivante dalle tensioni geopolitiche internazionali abbia fatto impennare il prezzo del gas al TTF olandese a una media di 63 euro per MWh nel terzo trimestre del 2026 (+48 per cento sulla prima metà dell'anno) e il Brent a 91 dollari al barile, mettendo in ginocchio l'economia reale;

    k) denunciato con forza il dramma economico e sociale in cui versano, oltre che i cittadini, intere categorie produttive strategiche, quali agricoltori, agromeccanici, imprese di autotrasporto, operatori della pesca e dell'acquacoltura, le quali stanno letteralmente morendo per effetto della crescita pazzesca e incontrollata del caro energetico, aggravata da un impianto normativo europeo penalizzante per la competitività e la sovranità nazionale;

    l) sottolineato che il DPFP 2026 attesta come l'inflazione al consumo sia risalita al 4,1 per cento su base annua a settembre 2026, colpendo in misura particolarmente drammatica e asimmetrica le famiglie con minore capacità di spesa (il primo quinto registra un'inflazione al 3,7 per cento a fronte del 2,6 per cento dell'ultimo quinto) a causa del peso degli energetici sul loro paniere (17,1 per cento);

    m) espressa netta e irremovibile contrarietà all'impostazione governativa che intende destinare lo 0,3 per cento annuo del PIL alla sicurezza energetica attraverso i dogmi del Green Deal: tale impostazione non costituisce una soluzione reale per il fabbisogno energetico nazionale, poiché la transizione forzata non solo richiede strutture e infrastrutture complesse e non ancora realizzate, ma fallisce totalmente nel garantire una copertura energetica seria, stabile e a prezzi sostenibili per il sistema Paese;

    n) sottoscritto altresì che, pur riconoscendo la necessità di stanziare risorse per la difesa, che il DPFP 2026 quantifica nello 0,3 per cento del PIL annuo pari a circa 7-8 miliardi di euro fanno per il biennio 2027-2028, a valere sulla divisione COFOG 02 e entro il tetto complessivo dell'1,5 per cento di PIL previsto dalla NEC militare, riteniamo di dover respingere categoricamente qualsiasi impiego di tali fondi per la proiezione esterna, per agende geostrategiche e militari subordinate a interessi stranieri o per il riarmo fine a se stesso; gli stanziamenti devono essere rigorosamente orientati alla sicurezza interna, all'ordine pubblico e alla protezione dei cittadini che oggi vivono in un clima di crescente insicurezza e terrore urbano e sociale;

    o) ritenuto imperativo che ogni risorsa pubblica liberata o negoziata in sede europea debba tradursi in un beneficio diretto e tangibile per i cittadini, finalizzato ad alleggerire drasticamente il carrello della spesa, ad abbattere i costi energetici reali per le famiglie e le imprese e a salvare i settori produttivi a rischio di estinzione;

    p) richiamato, sul piano ordinamentale e giurisprudenziale, il principio costituzionale della salvaguardia dell'interesse nazionale e della sovranità economica (ai sensi degli articoli 1, 3 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana), in forza dei quali l'indirizzo pubblico deve tutelare il lavoro, l'incolumità sociale e la sopravvivenza del tessuto produttivo nazionale contro le distorsioni di mercato e le crisi energetiche straordinarie;

    q) richiamato altresì il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa e di bilancio riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di gestione delle crisi economiche straordinarie e di eccezionalità dei vincoli di finanza pubblica (ex articolo 26 Reg. UE 2024/1263);

    r) ulteriormente preso atto che la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia da parte del governo configura esclusivamente massimali e spazi di flessibilità richiesti, e non stanziamenti già assegnati a progetti né somme di cassa automaticamente disponibili:

    s) preso atto che le analisi di finanza pubblica evidenziano la presenza di ritardi e di quote di autorizzazioni pluriennali non ancora avviate (come il 33,3 per cento degli investimenti energetici e il 12,7 per cento di ritardo nella missione difesa e sicurezza rilevati al 3 luglio 2026), imponendo un controllo parlamentare stringente sull'effettiva capacità di spesa e sull'addizionalità delle risorse rispetto a quanto già deliberato;

    t) considerato il mutamento del quadro geopolitico internazionale e il recente, rilevante accordo intervenuto tra gli Stati Uniti e la Federazione russa in materia di idrocarburi e materie prime energetiche, in forza del quale gli Stati Uniti riceveranno flussi di gas e risorse energetiche dalla Russia, evento che ridisegna radicalmente i mercati globali dell'energia, rendendo anacronistiche e economicamente insostenibili le politiche di rigida imposizione ideologica e di transizione energetica incondizionata,

impegna il Governo:

   1) a rimodulare integralmente e senza esitazioni la destinazione delle risorse connesse ai margini di flessibilità dello 0,3 per cento annuo del PIL per la difesa e dello 0,3 per cento per la sicurezza energetica previsti nel DPFP 2026, escludendo tassativamente qualsiasi utilizzo di tali spazi finanziari per il finanziamento del Green Deal europeo o per programmi di difesa e proiezione militare esterna, in applicazione dei principi di proporzionalità e tutela dell'interesse nazionale sanciti dalla giurisprudenza costituzionale ed europea in materia di bilancio;

   2) a destinare prioritariamente le risorse derivanti dalla sicurezza energetica alla riduzione strutturale dei costi energetici per le famiglie, all'abbattimento immediato del carico fiscale sui beni di prima necessità e alla drastica riduzione del carrello della spesa, come richiesto dall'urgenza sociale di proteggere il primo quinto delle famiglie italiane travolto dall'inflazione al 4,1 per cento, nonché al varo di ristori e interventi compensativi diretti a favore di quelle categorie produttive, agricoltori, agromeccanici, autotrasporti, pesca e acquacoltura, che rischiano la scomparsa definitiva a causa del caro energetico;

   3) a vincolare le risorse nominalmente attribuite alla difesa non già a logiche di riarmo esterno o impegni sovranazionali, bensì esclusivamente al rafforzamento della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della protezione dei confini nazionali e del controllo del territorio, garantendo la protezione e la tranquillità dei cittadini esposti a gravi vulnerabilità sociali e criminali, in linea con i doveri primari di sicurezza dello Stato sociale e di diritto;

   4) ad adottare un approccio di pragmatismo geopolitico ed economico, rinegoziando i canali di approvvigionamento energetico e rigettando i vincoli, autoimposti derivanti da regimi sanzionatori e normativi (quali il Fitfor55) che deprimono l'industria italiana ed europea, aprendo a un mix energetico diversificato che include gas, rinnovabili, nucleare di nuova generazione e valorizzazione delle risorse nazionali, coerente con la sovranità economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;

   5) ad adottare la strategia di pragmatismo geoeconomico condotta dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso il recente accordo intervenuto tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa in materia di idrocarburi e materie prime energetiche, in forza del quale gli Stati Uniti riceveranno flussi di gas e risorse energetiche dalla Russia, evento che ridisegna radicalmente i mercati globali dell'energia, rendendo anacronistiche e economicamente insostenibili le politiche di rigida imposizione ideologica e di transizione energetica incondizionata, e pretendendo di conseguenza una immediata rinegoziazione dei canali di fornitura anche per l'Italia e l'Unione europea;

   6) a presentare alle Camere, contestualmente al disegno di legge di bilancio e in via successiva alla decisione definitiva della Commissione e del Consiglio europeo sull'attivazione della NEC, un rendiconto analitico e trasparente contenente l'elenco dettagliato degli interventi coperti dalla clausola di salvaguardia, con l'indicazione puntuale degli importi annuali, delle amministrazioni responsabili, dei beneficiari finali e della rigorosa coerenza con gli interessi strategici nazionali e i criteri di efficienza della spesa pubblica, esplicitando altresì il raccordo con le autorizzazioni pluriennali già esistenti;

   7) a garantire la piena trasparenza contabile attraverso la pubblicazione di una tavola di raccordo tra il tendenziale di finanza pubblica e il quadro programmatico, esplicitando con chiarezza l'impatto su indebitamento netto (al 3,4 per cento nel 2027), fabbisogno, debito nominale (al 138,5 per cento nel 2027) e sui vincoli connessi alla procedura per i disavanzi eccedenti (PDE), evitando di presentare la flessibilità temporanea della spesa netta come una cancellazione automatica degli obblighi di bilancio e rispettando i principi di correttezza informativa imposti dall'ordinamento europeo e nazionale.
(6-00299) «Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso».


DISEGNO DI LEGGE: RICONOSCIMENTO E TUTELA DELLE PERSONE CHE ASSISTONO E SI PRENDONO CURA DEI PROPRI CARI (A.C. 2789-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PANIZZUT ED ALTRI; SERRACCHIANI; CONTE ED ALTRI; CANDIANI ED ALTRI; FARAONE E GIACHETTI; CIANI ED ALTRI; MALAVASI ED ALTRI; TENERINI E DE PALMA; STEFANI ED ALTRI; GIORGIANNI ED ALTRI; CIOCCHETTI ED ALTRI; ZANELLA ED ALTRI (A.C. 114-159-307-344-443-998-1426-1461-1507-1682-1690-2007)

A.C. 2789-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2789-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 4, comma 10, sopprimere il primo periodo;

   all'articolo 16:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 10, 8, comma 2, e 14, determinati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 194,66 milioni di euro per l'anno 2027, che aumentano a 255,67 milioni di euro in termini di indebitamento netto, e in 259,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:;

    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 206,67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 206,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.;

    sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

  La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge atto Camera 2789 e abb.-A, recante riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, contenuti nel fascicolo;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 7.38 e 7.1021 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 2.37, 2.38, 2.1009, 3.10, 3.17, 4.3, 4.4, 4.55, 4.56, 4.1000, 5.1003, 5.01, 5.02, 5.03, 5.01000, 7.14, 7.19, 7.24, 7.27, 7.28, 7.29, 7.37, 7.44, 7.1004, 7.1008, 7.1011, 7.1020, 7.1024, 7.03, 8.17, 8.28, 8.30, 8.34, 8.1007, 8.1008, 8.1009, 12.6, 12.7, 12.34, 12.1004, 12.1006, 12.01000, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.16, 14.21, 14.23, 14.25, 14.1003, 14.1007, 14.1008, 14.01, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.010, 14.012, 14.01000, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.1000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 7.38 e 7.1021;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2789-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, in conformità ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, tutela, riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare attraverso misure volte a:

   a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico dell'attività prestata;

   b) supportare e valorizzare il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile;

   c) prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver familiare;

   d) riconoscere il caregiver familiare quale parte attiva dell'integrazione tra le reti formali e informali, con il suo coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Finalità)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) riconoscere il ruolo fondamentale del caregiver familiare quale pilastro del welfare italiano, valorizzandone l'attività di cura e assistenza come espressione di solidarietà, responsabilità e impegno, riconoscendone il valore economico e sociale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: riconducendo le tutele ed i sostegni, di cui alla presente legge, nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo modalità e tempi definiti dai provvedimenti attuativi previsti;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con i principi e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere m) e o) e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge 22 dicembre 2021, n. 227 e della legge 23 marzo 2023, n. 33.
*1.5. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
*1.4. Faraone.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) riconoscere il ruolo fondamentale del caregiver familiare quale pilastro del welfare italiano, valorizzandone l'attività di cura e assistenza come espressione di solidarietà, responsabilità e impegno, riconoscendone il valore economico e sociale.
1.9. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) coinvolgere il caregiver familiare quale parte integrante dei servizi alla persona e parte attiva dell'integrazione tra reti formali e informali, con coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita.
1.1002. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico con le seguenti: riconoscendo il valore economico e sociale.
1.14. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: solidarietà e.
1.1005. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: espressione di solidarietà e responsabilità aggiungere le seguenti: all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,.
*1.17. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.
*1.1006. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riconoscere l'attività del caregiver come attività lavorativa a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, nonché quale attività essenziale del sistema di welfare;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) costruire attorno al caregiver familiare una rete efficiente di servizi.
1.18. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole: , riconducendo le tutele ed i sostegni, di cui alla presente legge, nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo modalità e tempi definiti dai provvedimenti attuativi previsti.
*1.20. Zanella.
*1.1008. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.
  3. Il caregiver familiare, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale e del progetto di vita.
1.25. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le disposizioni della presente legge non sostituiscono né riducono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e le altre forme di assistenza e di sostegno garantite alla persona con disabilità o non autosufficiente dalla normativa vigente.
*1.30. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.
*1.1011. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

A.C. 2789-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizione)

  1. Si definisce caregiver familiare la persona maggiore di età che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado, cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

   a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

   c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;

   d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024.

  2. Il caregiver familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l'attività del caregiver familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.
  3. La funzione di caregiver familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
  4. Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più caregiver familiari purché conviventi con la medesima. Entrambi i genitori sono caregiver del figlio anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2.
  5. Sono individuati i seguenti profili di caregiver familiare, come definito ai sensi del comma 1, in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata:

   a) caregiver familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni;

   b) caregiver familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali;

   c) caregiver familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

   d) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali.

  6. Il carico assistenziale di cui al comma 5, lettere a) e b), è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale e le modalità di attestazione e di rivalutazione periodica, nonché gli indicatori di intensità e di complessità assistenziale dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente nonché le amministrazioni competenti ad indicare il carico assistenziale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e sono altresì stabilite le modalità di verifica del computo dei carichi di assistenza di cui al comma 5, anche prevedendo l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso.
  8. Sono destinatari delle misure previste dagli articoli 7, commi 2 e 3, e 12, comma 2, lettera c), anche i minori che convivono con una persona che presenta una delle condizioni di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizione)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Si definisce caregiver familiare fino a: terzo grado, con le seguenti: Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura, in via continuativa e non professionale, di un'altra persona con la quale sussiste un rapporto affettivo duraturo, stabile e significativo.
2.1. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: la persona aggiungere le seguenti: anche non convivente.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: purché conviventi.
2.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: maggiore di età.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di un parente di terzo grado, aggiungere le seguenti: nonché di una persona con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile,.
*2.3. Bonetti, Grippo.
*2.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: maggiore di età.
2.6. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si prende cura aggiungere le seguenti: , in via continuativa e non professionale,.
2.8. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: altro parente aggiungere le seguenti: anche non convivente.
2.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 1 alinea, dopo le parole: dell'unione civile aggiungere le seguenti: tra persone dello stesso sesso.
2.11. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado con le seguenti: ovvero di altra persona con la quale sussiste un rapporto affettivo stabile e significativo.
2.12. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di un parente entro il terzo grado aggiungere le seguenti: nonché di una persona con cui abbia una comprovata relazione affettiva o amicale stabile,.
*2.13. Zanella.
*2.1004. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: cui siano riconosciute aggiungere le seguenti: , anche a causa di una malattia oncologica, cronica o degenerativa,.
2.15. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: segue con le seguenti: supporta, affianca, sostiene;

   al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: novantuno con la seguente: settanta e alle lettere c) e d), sostituire la parola: trenta con la seguente: diciotto;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente.
2.16. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: segue con la seguente: supporta;

   al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: novantuno con la seguente: settanta e alle lettere c) e d), sostituire la parola: trenta con la seguente: diciotto;

   sostituire il comma 7, con il seguente:

  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente.
2.17. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.
*2.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*2.20. Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
**2.1005. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
**2.21. Faraone.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 con le seguenti: del regolamento di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo.
2.1019. Loizzo.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dell'articolo 2, comma 1, lettera c) con le seguenti: dell'articolo 27, comma 11.

  Conseguentemente, medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: del citato decreto legislativo n. 29 del 2024 con le seguenti: della citata disposizione.
2.1020. Loizzo.

(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , mediante attività di cura,.
2.30. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività di cura aggiungere le seguenti: , continuativa e non professionale.
2.33. Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: segue con le seguenti: affianca, supporta e sostiene,.
2.35. Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Lo Stato assicura alle regioni, mediante fondo dedicato, risorse per interventi di informazione, orientamento, sollievo, supporto psicologico, formazione e accompagnamento ai caregiver familiari.
2.37. Bonetti, Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Lo Stato assicura alle regioni risorse per interventi di informazione, orientamento, sollievo, supporto psicologico, formazione e accompagnamento al caregiver familiare.
*2.38. Zanella.
*2.1009. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le attività di assistenza familiare svolte dal caregiver sono compatibili con l'esercizio di un'attività assistenziale retribuita nei confronti della stessa persona assistita, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo del lavoro domestico.
2.40. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2.41. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: purché conviventi con la medesima.
*2.43. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*2.44. Bonetti, Grippo.
*2.45. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il carico assistenziale del caregiver familiare è attestato sulla base dei livelli di intensità assistenziale, individuati attraverso indicatori multidimensionali del progetto di vita, nel PAI, ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.;

   al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 5;

   all'articolo 4:

    al comma 3:

     lettera g), sopprimere le parole: , tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5,;

     lettera h), sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

     sopprimere la lettera i);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4, e 5 sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

    al comma 2 sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c),;

   all'articolo 8:

    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 12:

    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a).
**2.47. Zanella.
**2.1011. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sopprimere le parole: di cui al comma 5, lettere a) e b);

   al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 5;

   all'articolo 4:

    al comma 3:

     lettera g), sopprimere le parole: , tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5,

     lettera h), sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

     sopprimere la lettera i);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4, e 5 sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

    al comma 2 sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

   all'articolo 8:

    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 12:

    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a).
2.48. Zanella.

  Sostituire il comma 5, con i seguenti:

  5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il riconoscimento dell'attività di cura e assistenza continuativa prestata dal caregiver familiare e la determinazione dell'intensità dell'assistenza di cui all'articolo 1, comma 4, sono raccordati con gli strumenti di valutazione e di presa in carico previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
  5-bis. Nei casi in cui la persona assistita sia persona con disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto legislativo individuano, ove presente, il caregiver familiare nonché il relativo carico assistenziale, ai fini del riconoscimento e della graduazione del contributo economico di cui all'articolo 14.
  5-ter. Nei casi in cui la persona assistita sia persona anziana non autosufficiente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, la valutazione multidimensionale unificata e il Progetto di assistenza individuale integrato (PAI) di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo individuano, ove presente, il caregiver familiare nonché il relativo carico assistenziale, ai fini del riconoscimento e della graduazione del contributo economico di cui all'articolo 14.
  5-quater. Qualora, alla data di presentazione della domanda del contributo economico di cui all'articolo 14, il progetto di vita o il PAI risultino già adottati ma non rechino l'individuazione del caregiver familiare o del relativo carico assistenziale, si procede alla relativa integrazione nell'ambito dei medesimi strumenti, assicurando il coordinamento tra l'INPS e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari competenti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
  5-quinquies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità nazionali uniformi per l'individuazione del carico assistenziale del caregiver familiare da parte delle unità di valutazione multidimensionale unificate.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 4:

    al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: il caregiver che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più caregiver, nonché;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

    al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c),;

   all'articolo 8:

    al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

    al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

   all'articolo 11, sopprimere le parole: con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

   all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: lettera a);

   all'articolo 17, commi 3 e 4, sopprimere le parole: relativamente al numero di ore.
2.50. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il carico di cura dei caregiver familiare è determinato dalle unità di valutazione multidimensionale unificate in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata ed è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, sulla base di una valutazione che tiene conto del caso specifico e della tipologia dell'assistenza nonché della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità nazionali uniformi per la valutazione di cui al presente comma da parte delle unità di valutazione multidimensionale unificate.

  Conseguentemente,

   al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 4:

    al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: il caregiver che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più caregiver, nonché;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

    al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c),;

   all'articolo 8:

    al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

    al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

   all'articolo 11, sopprimere le parole: con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

   all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: lettera a);

   all'articolo 17, commi 3 e 4, sopprimere le parole: relativamente al numero di ore.
2.51. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'individuazione del caregiver avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri uniformi di valutazione del carico assistenziale e le modalità attuative per il riconoscimento formale del caregiver familiare. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dall'Unità di valutazione multidimensionale, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 4:

    al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

    al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c),;

   all'articolo 8:

    al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

    al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

   all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: lettera a).
2.52. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'individuazione del caregiver avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 14 della presente legge. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dalla Unità di valutazione multidimensionale secondo criteri uniformi definiti con decreto ministeriale sentita la Conferenza delle regioni.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 4:

    al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

    al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c),;

   all'articolo 8:

    al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

    al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

   all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: lettera a).
*2.53. Zanella.
*2.1014. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) caregiver familiare convivente o non convivente che abbia con la persona assistita una comprovata relazione affettiva o amicale stabile;.
**2.1016. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
**2.58. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b).
2.60. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 8, sostituire le parole: dagli articoli 7, commi 2 e 3, e 12, comma 2, lettera c) con le seguenti: dalla presente legge.
2.102. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 8, sostituire le parole: 7, commi 2 e 3, e 12, comma 2, lettera c) con le seguenti: 7 e 12, comma 2,.
2.101. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

A.C. 2789-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO FORMALE DELLA FIGURA DI CAREGIVER FAMILIARE

Art. 3.
(Individuazione del caregiver familiare)

  1. L'individuazione del caregiver familiare è effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.
  2. La persona assistita può indicare fino a un massimo di tre caregiver familiari. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il caregiver familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono caregiver familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è caregiver quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è caregiver il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale caregiver familiare, anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre caregiver familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
  3. La persona assistita ha facoltà di sostituire o revocare ciascun caregiver familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun caregiver familiare è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun caregiver è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Individuazione del caregiver familiare)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino a un massimo di tre con le seguenti: anche più.

  Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, sostituire le parole: fino a tre con la seguente: ulteriori.
3.4. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di tre caregiver familiari con le seguenti: più caregiver familiari purché sia individuato il caregiver principale.
3.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona assistita, nel pieno rispetto della sua dignità.

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona assistita, nel pieno rispetto della sua dignità.
3.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.
3.1001. Loizzo.

(Approvato)

  Al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: fino a tre caregiver con le seguenti: altri caregiver.
*3.8. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*3.1000. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per l'individuazione del caregiver familiare si tiene conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

  Conseguentemente al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, la facoltà di sostituzione o revoca è esercitata tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3.9. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di individuazione di più caregiver per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato individua espressamente il caregiver prevalente, i caregiver di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al caregiver prevalente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità uniformi di subentro, sostituzione temporanea e revoca, garantendo la continuità assistenziale.
*3.12. Faraone.
*3.13. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il caregiver familiare di cui all'articolo 2 ha la facoltà di proporre il nominativo del soggetto sostituto in caso di propria temporanea impossibilità. Tale indicazione è vincolante, previo consenso della persona assistita, al fine di garantire la continuità del modello di cura e il mantenimento delle relazioni fiduciarie già instaurate. Qualora la sostituzione si renda necessaria per accertate condizioni di salute o stato di burnout del caregiver, i servizi sociali e sanitari territoriali attivano procedure d'urgenza per garantire la continuità assistenziale senza interruzione dei sostegni previsti.
3.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

A.C. 2789-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Procedura per il riconoscimento
formale del
caregiver familiare)

  1. Il riconoscimento formale del caregiver familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il 2 gennaio 2027 una piattaforma informatica nel proprio sito internet istituzionale.
  2. La procedura telematica per il riconoscimento formale del caregiver familiare è attivata con istanza presentata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza, la procedura è attivata con istanza della persona con disabilità assistita dall'amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Qualora la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata con istanza presentata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
  3. La persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza per l'attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

   a) le generalità della persona assistita;

   b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

   c) le generalità di ciascun caregiver familiare individuato e il relativo carico assistenziale nonché, nelle more della integrazione o della rivalutazione di cui alla lettera h), secondo periodo, la durata e la continuità temporale dell'impegno di cura prestato;

   d) l'eventuale convivenza tra il caregiver familiare e la persona assistita;

   e) nel caso di caregiver non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune limitrofo o, comunque, sito ad una distanza non superiore a 40 chilometri dal comune di residenza della persona assistita;

   f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;

   g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei caregiver individuati;

   h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, da cui risulta, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Nel caso in cui il progetto di vita o gli altri piani di cui alla presente lettera siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge e non contengano l'individuazione del caregiver familiare e del relativo carico assistenziale, prevalente o meno, si procede alla loro integrazione entro un anno dalla suddetta data ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano. Sino all'integrazione di cui al secondo periodo e sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 7, il carico assistenziale è riconosciuto al caregiver in ragione di quanto attestato nell'istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti;

   i) il carico assistenziale nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d).

  4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza allega la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei caregiver familiari individuati, salva la facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1.
  5. La procedura per il riconoscimento formale del caregiver familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio al richiedente di un certificato che attesta la qualifica di caregiver familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
  6. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento formale del caregiver familiare di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego. L'istanza si intende respinta quando siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato e costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale. La domanda giudiziale non può essere proposta se non sono decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per assolvere alla condizione di proponibilità l'interessato, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento formale del caregiver familiare, può, in alternativa all'istanza di cui al primo periodo, esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'INPS partecipa alla procedura di negoziazione assistita anche con propri funzionari appositamente delegati.
  7. Il riconoscimento formale di caregiver familiare a più di un soggetto per la stessa persona assistita può avvenire anche con più istanze successive.
  8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, sentiti l'INPS e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento formale del caregiver familiare, di revoca o sostituzione del caregiver medesimo e di accettazione o di rinuncia da parte dello stesso.
  9. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'INPS, per il triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con incremento della sua dotazione organica, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali e di due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto, mediante l'indizione di concorsi pubblici o lo scorrimento di graduatorie vigenti o l'indizione di procedure di mobilità volontaria.
  10. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Procedura per il riconoscimento formale del caregiver familiare)

  Al comma 1 , dopo le parole: (INPS) che aggiungere le seguenti: renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e che.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'European accessibility act (Eaa), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , nei casi in qui questa con le seguenti: anche tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità, o, nei casi in cui la persona assistita;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di individuazione di più caregiver per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato, individua espressamente il caregiver prevalente, i caregiver di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al caregiver prevalente;

   al comma 3:

    lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o delle persone assistite;

    lettera e), sopprimere le parole da: o in un comune fino alla fine della lettera;

   al comma 4 sostituire le parole da: presenta l'istanza fino alla fine del comma, con le seguenti: richiede l'attivazione della procedura allega dichiarazione di accettazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sottoscritta e munita di copia del documento d'identità da parte di ciascuna delle eventuali altre persone individuate quali caregiver familiari;

   al comma 5, sostituire le parole: un certificato con le seguenti: una caregiver card;

   al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il medesimo caregiver prenda in carico più persone assistite, dovrà presentare distinte istanze per ciascuna di esse, indicando, per ciascuna domanda, la persona assistita a cui attribuisce prevalenza;

   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS deve altresì consentire che il caregiver nominato possa trasmettere la propria volontà di rinuncia alla dichiarazione di accettazione già presentata.
4.4. Faraone.

  Al comma 1, dopo le parole: (INPS) che aggiungere le seguenti: renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e che.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'European accessibility act (Eaa), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , nei casi in qui questa con le seguenti: anche tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità, o, nei casi in cui la persona assistita;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di individuazione di più caregiver per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato, individua espressamente il caregiver prevalente, i caregiver di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al caregiver prevalente;

   al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o delle persone assistite;

   al comma 4, sostituire le parole: resa da ciascuno dei caregiver familiari individuati con le seguenti: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sottoscritta e munita di copia del documento d'identità;

   al comma 5, sostituire le parole: di un certificato con le seguenti: di una caregiver card;

   al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il caregiver prenda in carico più persone, dovrà proporre più domande indicando la prevalenza tra le persone assistite;

   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS deve consentire che il caregiver nominato possa trasmettere la propria volontà di rinuncia alla dichiarazione di accettazione già presentata.
4.3. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita aggiungere le seguenti: , anche con il supporto delle associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità.
4.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita aggiungere le seguenti: , tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità,
4.1002. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istanza di cui al presente articolo può essere presentata gratuitamente anche attraverso i Centri di assistenza fiscale (Caf) autorizzati ai sensi degli articoli 78 e 79 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ovvero anche tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità.
4.20. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di individuazione di più caregiver per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato, individua espressamente il caregiver principale. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al caregiver principale.
4.18. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di cui la persona assistita può essere beneficiaria, ma li integra e li valorizza come indicato nel piano d'assistenza individualizzato o nel progetto di vita nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, nonché assume il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.
4.22. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le generalità della persona o delle persone assistite;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) le generalità di ciascun caregiver familiare individuato, specificando il caregiver principale;

   sopprimere la lettera e);

   alla lettera f), dopo le parole: o di affinità aggiungere le seguenti: o di carattere affettivo o amicale.

   sopprimere la lettera g);

   alla lettera h) sostituire le parole da: da cui risulta fino alla fine della lettera, con le seguenti: , eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale.
4.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
4.32. Zanella.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) nel caso di caregiver non convivente, documentare la possibilità di garantire l'assistenza, indipendentemente dalla residenza, così come indicato nel PAI o nel progetto di vita;.
4.34. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: o in un comune fino alla fine della lettera.
4.1007. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: la relazione di parentela o di affinità aggiungere le seguenti: , di carattere affettivo o amicale.
4.39. Zanella.

  Al comma 3, sopprimere la lettera g).
4.42. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 3, sopprimere la lettera i).
*4.47. Zanella.
*4.48. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: di un certificato con le seguenti: di una caregiver card.
4.56. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
4.57. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'attività di cura può essere svolta da un caregiver anche a favore di più assistiti.
4.61. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
4.1012. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di più caregiver familiari per la stessa persona deve sempre essere indicato il caregiver principale.
4.64. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire una tempestiva tutela del caregiver, nei casi in cui lo stesso sia individuato per la prima volta nell'ambito del progetto di vita, del Piano assistenziale individualizzato (Pai) o di altro strumento di intervento formalmente adottato, è ammesso il riconoscimento transitorio della relativa figura. Il riconoscimento transitorio decorre dalla data di formale individuazione e consente l'accesso immediato alle tutele essenziali, ivi comprese quelle in materia di non discriminazione e di diritto all'informazione, nelle more del completamento delle procedure di riconoscimento formale previste dalla normativa vigente. Il riconoscimento transitorio cessa di avere efficacia con la conclusione del procedimento di riconoscimento formale.
4.65. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 4, comma 10, sopprimere il primo periodo.

   all'articolo 16:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 10, 8, comma 2, e 14, determinati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 194,66 milioni di euro per l'anno 2027, che aumentano a 255,67 milioni di euro in termini di indebitamento netto, e in 259,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:;

    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 206,67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 206,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.;

    sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 2789-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
TUTELE E SOSTEGNI

Art. 5.
(Partecipazione e informazione
del
caregiver familiare)

  1. Il caregiver familiare partecipa:

   a) all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e alla predisposizione del progetto di vita e del budget di progetto di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;

   b) alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente nonché all'elaborazione del PAI e del relativo budget di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

   c) all'elaborazione di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita, al fine di garantire l'integrazione tra l'attività di cura e assistenza familiare e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

  2. Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del caregiver familiare, l'apporto del caregiver medesimo per l'attuazione degli interventi ivi previsti, e sono altresì indicati il caregiver che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più caregiver, nonché i supporti di cui può disporre, anche tenendo conto della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento.
  3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al caregiver familiare le informazioni sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha diritto nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai caregiver familiari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Partecipazione e informazione
del
caregiver familiare)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 24 con le seguenti: al comma 3 dell'articolo 24;

   al comma 2, dopo le parole: di più caregiver aggiungere le seguenti: o di più assistiti in caso di unico caregiver per più beneficiari;

   al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: integrano ulteriori interventi, programmano e,.
5.3. Faraone.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: più caregiver aggiungere le seguenti: o di più assistiti in caso di unico caregiver per più beneficiari;

   al comma 4, dopo le parole: e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, aggiungere le seguenti: integrano ulteriori interventi, programmano e.
5.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente,.
*5.1000. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
*5.5. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, dopo le parole: più caregiver aggiungere le seguenti: o di più assistiti in caso di unico caregiver per più beneficiari.
5.11. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha con le seguenti: rilevati e sulle cure erogate alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie di cui alla stessa è stato riconosciuto il.
5.1004. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e garantiscono l'effettivo accesso alle prestazioni di cui l'assistito e il caregiver hanno diritto.
*5.17. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*5.1005. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA e LEPS delle prestazioni e i servizi inerenti alla figura del caregiver.
**5.18. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.
**5.1006. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le regioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: individuano con le seguenti: sono individuate.
5.23. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: integrano ulteriori interventi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: n. 29, aggiungere la seguente: e.
5.1008. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 4 dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: possono integrare ulteriori interventi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: n. 29, aggiungere la seguente: e.
5.1009. Filippin, Girelli, Furfaro, Malavasi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Prestazioni essenziali di sostegno
ai
caregiver familiari)

  1. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, lo Stato assicura l'individuazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie essenziali destinate ai caregiver familiari di cui alla presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei vincoli di finanza pubblica.
  2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono finalizzate, in coerenza con i bisogni assistenziali della persona assistita e con la condizione socio-economica del nucleo familiare, a garantire in particolare:

   a) interventi di sollievo e supporto, anche temporanei, in caso di emergenza o impedimento del caregiver;

   b) servizi di assistenza di base e di supporto domiciliare;

   c) misure di informazione, orientamento e formazione sul ruolo e sui compiti del caregiver familiare;

   d) forme di supporto psicologico e di prevenzione del disagio psicofisico;

   e) strumenti di facilitazione nell'accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi;

   f) iniziative di sostegno alla conciliazione tra attività di cura e lavoro;

   g) iniziative di sostegno in favore degli studenti caregiver;

   h) azioni volte a favorire reti di supporto sociale e solidale, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali;

   i) percorsi di accompagnamento e reinserimento lavorativo del caregiver familiare al termine dell'attività di cura;

   l) misure di tutela economica e sociale transitoria in caso di cessazione improvvisa dell'attività di cura per decesso o istituzionalizzazione della persona assistita;

   m) riconoscimento e valorizzazione delle competenze maturate dal caregiver familiare nel periodo di assistenza, anche ai fini formativi e professionali.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle prestazioni di cui al presente articolo e i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
5.01. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Sono comunque garantiti quali livelli essenziali delle prestazioni (LEP) al caregiver le seguenti misure:

   a) interventi di sostegno condivisi nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare stesso, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano assistenziale individuale, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

   b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate dal caregiver, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

   c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi, ove appropriato, anche di assistenti familiari;

   d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018 o di assistenti familiari così come definite dalle linee guida di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 29 del 2024;

   e) percorsi preferenziali per evitare le code agli sportelli per richiedere le prestazioni all'interno delle strutture sanitarie, al fine di ridurre i tempi di attesa per il caregiver familiare e per l'assistito;

   f) consulenza e supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi da stress psicofisico, durante e al termine dell'attività dell'assistenza;

   g) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
5.02. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza in favore dei caregiver familiari)

  1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare e nel verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, le misure volte ad assicurare:

   a) interventi di sostegno condivisi nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare stesso, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano assistenziale individuale, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

   b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate dal caregiver, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

   c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi, ove appropriato, anche di assistenti familiari;

   d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018 o di assistenti familiari così come definite dalle linee guida di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 29 del 2024;

   e) percorsi preferenziali per evitare le code agli sportelli per richiedere le prestazioni all'interno delle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per il caregiver familiare e per l'assistito;

   f) consulenza e supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi da stress psicofisico, durante e al termine dell'attività dell'assistenza;

   g) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.

  3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA e LEPS delle prestazioni e i servizi di cui al primo periodo.
  4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*5.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*5.01000. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

A.C. 2789-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale)

  1. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità alla programmazione sociale nazionale, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, organizza la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
  2. Le regioni stabiliscono i criteri di individuazione delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale)

  Al comma 1, dopo le parole: rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie aggiungere le seguenti: , delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6.5. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
6.6. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nucleo familiare sono presenti con le seguenti: nucleo sono presenti familiari o.
6.7. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Sopprimere il comma 2.
6.9. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

A.C. 2789-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare)

  1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso, l'esperienza maturata dai caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento o è riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 è raccordata con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine della registrazione d'ufficio dei caregiver familiari nel medesimo SIISL.
  2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), le competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
  3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.
  4. I centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dai caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c).
  5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurriculari per le conoscenze e le abilità professionali certificate acquisite, durante l'attività di cura, dal caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), iscritto a un corso di laurea, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), può essere riconosciuto lo status di studente lavoratore.
  6. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento dell'esperienza e delle competenze maturate dal caregiver familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorirne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
  7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, adottano, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: nonché per le qualificazioni professionali e competenze trasversali riconosciute dall'Atlante del lavoro;

   al secondo periodo, sostituire le parole: della registrazione d'ufficio dei caregiver familiari nel medesimo SIISL con le seguenti: di garantire ai caregiver familiari un accesso preferenziale ai servizi SIISL, al percorso di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
7.4. Bonetti, Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c).
7.5. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: e socioassistenziale.
7.8. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: e nell'area del disability management.
7.9. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'eventuale riconoscimento di crediti formativi ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente ed è comunque subordinato alla frequenza e al completamento di percorsi formativi strutturati, integrativi e certificati, idonei a garantire il pieno rispetto degli standard formativi e professionali previsti.
7.10. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esperienza maturata di cui al primo periodo costituisce, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, titolo preferenziale nell'ambito delle procedure concorsuali presso la Pubblica amministrazione per gli operatori sociosanitari nell'area socioassistenziale e per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.
7.1003. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
7.12. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: della registrazione d'ufficio dei caregiver familiari nel medesimo SIISL con le seguenti: di garantire ai caregiver familiari un accesso preferenziale ai servizi SIISL, al percorso di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
7.13. Girelli, Filippin, Furfaro, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti che abbiano svolto attività di cura in qualità di caregiver familiari e che, per tale ragione, siano stati costretti ad abbandonare la propria occupazione, sono previsti specifici interventi di accompagnamento al lavoro. In particolare, sono attivati percorsi di formazione e aggiornamento professionale, ai quali il soggetto interessato può accedere previa manifestazione espressa di volontà, finalizzati al rientro nei settori di provenienza, con valorizzazione delle competenze ed esperienze maturate anteriormente all'interruzione dell'attività lavorativa. È altresì istituito un sistema organico di incentivi alle imprese, sotto forma di agevolazioni contributive e fiscali, volto a promuovere l'assunzione o il reinserimento lavorativo dei medesimi soggetti. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione degli interventi, i criteri di accesso ai percorsi formativi e agli incentivi, nonché la misura e la durata degli stessi.
*7.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.
*7.1004. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: possono essere riconosciute con le seguenti: sono riconosciute.
**7.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.
**7.1006. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2 sostituire le parole: possono essere riconosciute con le seguenti: sono riconosciute.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano;

   al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano;

   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono;

   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: possono, altresì, prevedere con le seguenti: prevedono;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
7.19. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i caregiver familiari anche minorenni inseriti in percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione e del merito emana direttive tese a favorirne la conciliazione con l'attività di cura. Il riconoscimento delle competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura come caregiver contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche e per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
7.21. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c),.

  Conseguentemente, sostituire le parole da: possono individuare fino alla fine del comma con le seguenti: promuovono iniziative educative e formative da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), finalizzate alla valorizzazione della dimensione sociale della cura nonché alla prevenzione dello stigma e del bullismo nei confronti degli studenti caregiver.
*7.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*7.1008. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Morfino.

  Al comma 3, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).
7.25. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, sostituire le parole: possono individuare con le seguenti: individuano.
*7.28. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.
*7.1011. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*7.29. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , comma 5, lettere a), b) e c).
**7.30. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.
**7.1013. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.

  Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: possono altresì prevedere con la seguente: prevedono.
*7.32. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
*7.33. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività formative aggiungere le seguenti: per gli studenti riconosciuti come caregiver.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , adottando politiche volte alla conciliazione tra il percorso di studi intrapreso e la responsabilità di cura.
7.35. Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: può essere riconosciuto con le seguenti: è riconosciuto.
*7.36. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.
*7.1019. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'università e della ricerca promuove e sostiene attività di studio e di ricerca nell'ambito del caregiver, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno e favorire l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche.
7.37. Filippin, Girelli, Furfaro, Malavasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai caregiver familiari iscritti a corsi di laurea universitari, tenuto conto dell'impossibilità di mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:

   a) ulteriore riduzione dei contributi universitari di iscrizione e frequenza rispetto a quella riservata ai cosiddetti «fuori corso»;

   b) esonero dalla frequenza obbligatoria, ove prevista, dai corsi di laurea.

  Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7.38. Zanella.
*7.1021. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Come previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per i volontari del servizio civile, anche coloro che hanno svolto attività con acquisizione di competenze specifiche potranno beneficiare di una quota di riserva nei concorsi pubblici.
7.42. Faraone.

  Al comma 6, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
*7.44. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
*7.1024. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 6, dopo le parole: rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: ad integrazione delle risorse nazionali.
7.46. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 6, sopprimere le parole: nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
7.47. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 6, sostituire le parole: figli minori con le seguenti: conviventi, familiari o figli minori ovvero ai caregiver più fragili.
7.49. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero ai caregiver più fragili.
7.50. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7.52. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Premi assicurativi agevolati e detrazioni per carichi di famiglia)

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione per la previsione di premi agevolati per i rischi connessi all'attività prestata dal caregiver familiare nell'ambito del piano assistenziale individuale o del progetto di vita per la copertura assicurativa degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.
  2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 12.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera i-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Alle persone beneficiarie di assegni di cura erogati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, la detrazione di cui al comma 2 è riconosciuta anche nel caso in cui l'assistenza domiciliare sia prestata da un caregiver familiare.
7.03. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

A.C. 2789-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

  1. Il caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), se presta attività di lavoro subordinato, può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, se necessario per l'assolvimento delle attività di assistenza e di cura da lui prestata, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. È altresì riconosciuta, per i soggetti di cui al primo periodo, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
  2. A decorrere dall'anno 2027, per i genitori caregiver di minori con disabilità, il congedo parentale di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita.
  3. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), possono cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e delle ferie ceduti al caregiver familiare sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.
8.1. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Gribaudo.

  Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e b),.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: può chiedere la modifica con le seguenti: ha diritto a richiedere la modifica e sostituire le parole: può chiedere di svolgere con le seguenti ha diritto a richiedere di svolgere;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai caregiver familiari è riconosciuta priorità nell'accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa previste dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal welfare aziendale.
8.2. Bonetti, Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e b),.
8.3. Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può chiedere la modifica con le seguenti: ha diritto a richiedere la modifica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: può chiedere di svolgere con le seguenti ha diritto a richiedere di svolgere.
8.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro aggiungere le seguenti: anche mediante ricorso a modalità di lavoro agile e ad accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

  Conseguentemente:

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, avendo rinunciato o avendo terminato il ruolo di caregiver;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso esclusivamente per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di caregiver familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.
8.7. Faraone.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in modalità di lavoro agile aggiungere le seguenti: e ad accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo. Il datore di lavoro, pubblico o privato è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di caregiver familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.

   al comma 3, sostituire le parole: articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) con le seguenti: articolo 2, comma 5, lettere a), b), c) e d).
8.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in modalità di lavoro agile aggiungere le seguenti: e ad accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,.
8.10. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
8.12. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il caregiver familiare lavoratore ha il diritto alla scelta prioritaria della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza della persona assistita.
*8.1003. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
*8.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la priorità nella con le seguenti: ove richiesta, la.
8.15. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza.
8.17. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di caregiver familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.
8.21. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.
8.22. Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È altresì riconosciuto al caregiver familiare che presta attività di lavoro subordinato il diritto a richiedere accomodamenti ragionevoli. In attuazione degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 2000/78/CE, nonché dei princìpi affermati dalla sentenza C-38/24 dell'11 settembre 2025 della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali accomodamenti consistono in modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non comportino un onere sproporzionato o eccessivo, al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto al lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Il datore di lavoro valuta la richiesta secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità organizzativa, anche alla luce delle risorse disponibili e delle dimensioni dell'impresa, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto. Costituisce discriminazione indiretta, ai sensi della presente legge e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il rifiuto ingiustificato di adottare accomodamenti ragionevoli.
8.23. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai caregiver familiari è riconosciuta priorità nell'accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal welfare aziendale.
8.26. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2027 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la parola: minori con la seguente: figli;

   sostituire le parole da: sino al compimento della maggiore età fino alla fine del comma con le seguenti: anche oltre il compimento della maggiore età della persona assistita.
8.28. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura del caregiver familiare, i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i benefìci di cui all'articolo 33 della medesima legge n. 104 del 1992, sono concessi anche al caregiver familiare. I medesimi benefìci, limitatamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 33 della legge n. 104 del 1992, si applicano a un ulteriore familiare dell'assistito, nella sola ipotesi in cui il caregiver familiare non sia un lavoratore dipendente, solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 33.
*8.30. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.
*8.1009. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Sopprimere il comma 3.
8.32. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c),.
8.33. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
8.34. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

A.C. 2789-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Tutela antidiscriminatoria)

  1. Il caregiver familiare è legittimato ad agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita.
  2. La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nonché alle associazioni e agli enti legittimati ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Tutela antidiscriminatoria)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9.8. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

A.C. 2789-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Servizio civile universale)

  1. Nei programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti che prevedono la partecipazione di giovani con minori opportunità, per le categorie dei caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, l'articolazione dell'orario di servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, deve garantire la necessaria flessibilità tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei medesimi progetti.

A.C. 2789-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) studenti che siano caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

  Al comma 1, capoverso «lettera a-bis)», sopprimere le parole: con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali.
11.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1,capoverso «lettera a-bis)», sostituire le parole: uguale o superiore a trenta ore settimanali con le seguenti: documentato all'interno del Progetto di vita e nel PAI.
*11.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*11.1000. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

A.C. 2789-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Tutela del benessere psicofisico
del
caregiver familiare)

  1. I sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono definiti in un'apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.
  2. I sostegni e le misure di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, degli interventi a sostegno del caregiver familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il caregiver di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b):

   a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;

   b) di essere sostituito nell'attività assistenziale, secondo le previsioni inserite nel PAI, nel progetto di vita o negli altri piani di interventi;

   c) di accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento delle attività di cura e assistenza attivati dalle regioni, nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, anche con la presenza di figure che vivono le medesime condizioni di disabilità della persona assistita o le medesime condizioni del caregiver familiare;

   d) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;

   e) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio;

   f) di richiedere televisite e teleconsulti;

   g) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute;

   h) di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

  3. I sostegni e le misure di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul budget di progetto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, o sul budget di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente.
  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare)

  Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.

  Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole: piani di intervento aggiungere le seguenti: e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tali misure devono essere garantite ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, assicurando adeguati interventi di assistenza in loro favore.
12.2. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.
12.3. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 5, lettere a) e b), con le seguenti: costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e.
12.4. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b),.
12.5. Zanella.

  Al comma 2, alinea, premettere il seguente periodo: Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, gli interventi indicati dall'Allegato A della presente legge costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire ai caregiver familiari, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, ferme restando le risorse ordinarie già destinate dalle regioni e dagli enti locali.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A
(Articolo 12, comma 2)

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DEL CAREGIVER FAMILIARE

  1. Soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria;

  2. interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;

  3. supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

  4. consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

  5. percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;

  6. rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;

  7. informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

  8. formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;

  9. opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

  10. supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;

  11. supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

  12. supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
12.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b).
12.11. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: lettere a) e b).
12.13. Zanella.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: garantendo il diritto al sollievo e prevenendo situazioni di isolamento e stress psicofisico.
12.16. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: nonché di altri servizi di sollievo temporaneo e interventi flessibili di prossimità.
12.17. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: sanitari e sociosanitari aggiungere le seguenti: nonché agli adempimenti connessi all'attività di cura.
12.22. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) di beneficiare di misure di formazione finalizzate alla prevenzione dei rischi correlati all'attività prestata, con particolare riferimento all'ambito muscoloscheletrico, attraverso interventi mirati all'ergonomia, alla corretta postura e alla riduzione dei carichi biomeccanici, nonché alla prevenzione del fenomeno del burnout attraverso strategie volte ad una migliore organizzazione del lavoro, anche con il supporto emotivo e professionale degli operatori.
12.23. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) di accedere ad eventuali altri interventi di sostegno programmati da parte delle regioni.
12.27. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) di accedere gratuitamente o a prezzo agevolato ai mezzi di trasporto pubblico.
12.24. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: come livelli essenziali delle prestazioni.
*12.29. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
*12.30. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*12.33. Faraone.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: e le risorse.
12.34. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 26 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) le attività e i sostegni, delineati per quantità, qualità e intensità, assicurati dai caregiver familiari»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e i caregiver familiari»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «anche informali» sono aggiunte le seguenti: «inclusi quelli di caregiver familiari».
12.36. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Congedo per i familiari caregiver di pazienti oncologici)

  1. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto al congedo retribuito e coperto dai contributi ai fini previdenziali di cui al presente comma, per un periodo fino a dodici mesi, spetta al lavoratore anche non residente con il paziente, che si prende cura del paziente che si trova in una fase di acutizzazione della malattia oncologica che porta al fine vita, risultante dalla certificazione dell'ospedale di riferimento ovvero della ASL competente per territorio».
  2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12.01000. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

A.C. 2789-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Disposizioni in materia di rendicontazione al giudice tutelare per il caregiver familiare convivente)

  1. Qualora il caregiver familiare convivente sia il tutore o l'amministratore di sostegno della persona assistita, il giudice tutelare, tenuto conto delle esigenze di tutela del patrimonio dell'assistito e della sua condizione personale, può disporre che la contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile sia presentata in forma semplificata con l'indicazione delle entrate del beneficiario e delle spese sostenute nel suo interesse, articolate per categorie. Il giudice può chiedere chiarimenti e revocare o modificare il provvedimento adottato ai sensi del primo periodo.
  2. In ogni caso, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, il caregiver familiare convivente non è tenuto a depositare i giustificativi di spesa quando dalla contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile risulta che le spese sostenute non superano, per ciascun mese, un importo pari a quello dell'assegno sociale previsto dalla legge, riferito alla medesima mensilità. Il giudice tutelare può chiedere chiarimenti.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 2789-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Misura di sostegno economico)

  1. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del caregiver familiare rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), per ciascun assistito fino al numero massimo di due, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4, che non svolga attività lavorativa, ovvero la svolga percependo da essa un reddito non superiore a 3.000 euro lordi annui, e abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro, un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata ai sensi del comma 4, che non concorre alla formazione del reddito né al calcolo della componente reddituale dell'ISEE.
  2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali caregiver familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.
  3. L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro. Il contributo spettante ai caregiver con valore dell'ISEE fino a 15.000 euro è determinato per ogni trimestre in misura indipendente dall'ISEE. Quello spettante ai caregiver con valore dell'ISEE superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 25.000 euro è pari a quello determinato per i valori dell'ISEE fino a 15.000 euro moltiplicato per la differenza tra 25.000 e il valore dell'ISEE del caregiver e diviso per 10.000. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al secondo e al terzo periodo, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto e il numero dei giorni per i quali è stato maturato il diritto nel trimestre di riferimento. Il contributo non è dovuto ai soggetti con ISEE di valore superiore a 15.000 euro quando, a seguito della determinazione eseguita ai sensi dei periodi precedenti, esso risulti pari o inferiore a 30 euro nel trimestre.
  4. Il contributo decorre dalla data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 ed è erogato dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

   a) decesso della persona assistita;

   b) sostituzione o revoca del caregiver familiare;

   c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;

   d) rinuncia da parte del caregiver familiare.

  5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a 186,08 milioni di euro per l'anno 2027, 251,41 milioni di euro per l'anno 2028, 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Misura di sostegno economico)

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 14.
(Reddito di cura)

  1. A decorrere dall'anno 2027, per ciascun assistito, è attribuito a favore del lavoro di cura svolto dal o dai caregiver familiare, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, un contributo mensile, denominato «reddito di cura», che non concorre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali caregiver familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.
  3. L'importo del reddito di cura è determinato nella misura mensile compresa tra euro 600 ed euro 1.200, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'intensità dell'assistenza prestata e alla situazione economica del caregiver familiare. Il decreto di cui al primo periodo assicura che il contributo sia riconosciuto nella misura piena, pari a 1.200 euro, ai soggetti con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La misura del contributo è progressivamente ridotta al crescere del valore dell'ISEE, secondo criteri di gradualità e proporzionalità. In caso di più caregiver il contributo è ripartito proporzionalmente, tenendo conto del carico di cura di cui all'articolo 2, comma 5, e dell'ISEE di ciascun caregiver.
  4. Il diritto al contributo per il caregiver familiare decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

   a) decesso della persona assistita;

   b) sostituzione o revoca del caregiver;

   c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;

   d) rinuncia da parte del caregiver.

  5. Tenuto conto che il reddito di cura di cui al presente articolo costituisce il riconoscimento economico dell'attività di assistenza svolta e non una misura di sostegno al reddito, il contributo medesimo è compatibile:

   a) con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché con ogni altra prestazione economica riconosciuta alla persona con disabilità in ragione della sua condizione di non autosufficienza;

   b) con i permessi e i congedi previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   c) con l'Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito o di inclusione e tirocinio sociale di carattere nazionale, regionale o locale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto in materia di esclusione ai fini della formazione del reddito imponibile e del calcolo dell'Isee.

  6. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a 496,10 milioni di euro per l'anno 2027, 502,74 milioni di euro per l'anno 2028, 502,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 501,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

Art. 14-bis.
(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

  1. Ai caregiver familiari è riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione di cui all'articolo 14, una copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, in considerazione del carattere continuativo e usurante dell'attività di cura svolta.
  2. I contributi figurativi di cui al comma 1 sono accreditati dall'INPS nella misura corrispondente al minimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, rapportato ai mesi di effettiva fruizione del Reddito di cura.
  3. Il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del comma 1 è subordinato:

   a) alla prestazione continuativa dell'attività di cura e assistenza, attestata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

   b) all'assenza di attività lavorativa a tempo pieno incompatibile con l'assistenza continuativa.

  4. I periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi del presente articolo:

   a) non sono cumulabili con altra contribuzione figurativa riconosciuta a qualunque titolo per i medesimi periodi;

   b) sono cumulabili con periodi di lavoro a tempo parziale compatibili con l'attività di assistenza.

  5. La contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi del presente articolo non dà luogo a prestazioni previdenziali autonome, ma rileva esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico obbligatorio.
  6. I periodi di contribuzione figurativa di cui al presente articolo concorrono prioritariamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dall'ordinamento, anche ai fini dell'accesso a eventuali misure di pensionamento anticipato.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa;

   b) i criteri di verifica della continuità dell'assistenza;

   c) le ipotesi di sospensione o revoca della tutela previdenziale.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14-ter.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui alla presente legge, complessivamente pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 7.
  2. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  3. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028 è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore a 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al primo periodo trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini del presente comma, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche di dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  4. A decorrere dall'anno 2026 sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale nonché, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative dell'Unione europea e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 2.150 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  6. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  7. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2028, l'aliquota di cui al precedente periodo è incrementata al 28 per cento».
14.1. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Reddito di cura)

  1. A decorrere dall'anno 2027, per ciascun assistito, è attribuito a favore del lavoro di cura svolto dal o dai caregiver familiare, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, un contributo mensile, denominato «reddito di cura», che non concorre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali caregiver familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.
  3. L'importo del reddito di cura è determinato nella misura mensile compresa tra 600 euro e 1.200 euro, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'intensità dell'assistenza prestata e alla situazione economica del caregiver familiare. Il decreto di cui al primo periodo assicura che il contributo sia riconosciuto nella misura piena, pari a 1.200 euro, ai soggetti con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La misura del contributo è progressivamente ridotta al crescere del valore dell'ISEE, secondo criteri di gradualità e proporzionalità. In caso di più caregiver il contributo è ripartito proporzionalmente, tenendo conto del carico di cura di cui all'articolo 2, comma 5, e dell'ISEE di ciascun caregiver.
  4. Il diritto al contributo per il caregiver familiare decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

   a) decesso della persona assistita;

   b) sostituzione o revoca del caregiver;

   c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;

   d) rinuncia da parte del caregiver.

  5. Tenuto conto che il reddito di cura di cui al presente articolo costituisce il riconoscimento economico dell'attività di assistenza svolta e non una misura di sostegno al reddito, il contributo medesimo è compatibile:

   a) con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché con ogni altra prestazione economica riconosciuta alla persona con disabilità in ragione della sua condizione di non autosufficienza;

   b) con i permessi e i congedi previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   c) con l'Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito o di inclusione e tirocinio sociale di carattere nazionale, regionale o locale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto in materia di esclusione ai fini della formazione del reddito imponibile e del calcolo dell'ISEE.

  6. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse pari a 496,10 milioni di euro per l'anno 2027, 502,74 milioni di euro per l'anno 2028, 502,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 501,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

  Conseguentemente all'articolo 16, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 14, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 514 milioni di euro per l'anno 2027 e in 520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e quanto agli ulteriori oneri, a decorrere dall'anno 2027 e dall'anno 2028, tramite corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.2. Conte, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorarne la qualità della vita e l'inclusione nel contesto sociale, al caregiver familiare avente i requisiti di elevato carico assistenziale documentato nell'ambito del PAI e del progetto di vita e con un ISEE non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo di natura economica commisurato all'impegno di cura e assistenza definito nel progetto di vita o nel PAI erogato con cadenza mensile, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini della componente reddituale e patrimoniale dell'ISEE.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: di cui ai commi 5 e 5-bis e sostituire le parole: massimo trimestrale di 1.200 con le seguenti: minimo trimestrale di 1.500;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 940 milioni di euro annui;

   all'articolo 16, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 24,00 per cento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e nel 26,00 per cento a decorrere dal 1° luglio 2026».
14.4. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorarne la qualità della vita e l'inclusione nel contesto sociale, al caregiver familiare avente i requisiti di elevato carico assistenziale documentato nell'ambito del PAI e del progetto di vita e con un ISEE non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo di natura economica commisurato all'impegno di cura e assistenza definito nel progetto di vita o nel PAI erogato con cadenza mensile, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini della componente reddituale e patrimoniale dell'ISEE.
14.5. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 1 sostituire le parole: dall'anno 2027 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1 sostituire le parole: dall'anno 2027 con le seguenti: dal 1° gennaio 2027.
14.7. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettera a).
14.8. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga percependo da essa un reddito non superiore a 3.000 euro lordi annui.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 44.000 euro.
14.1001. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga percependo da essa un reddito non superiore a 3.000 euro lordi annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
14.13. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga percependo da essa un reddito non superiore a 3.000 euro lordi annui.
*14.14. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
*14.1002. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo le parole: attività lavorativa aggiungere le seguenti: qualora in sede di Valutazione multidimensionale per il progetto di vita e PAI emerga un carico assistenziale tale da non consentire il mantenimento di una attività lavorativa.
14.15. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero la svolga fino alla fine del comma, con le seguenti: che superi, su base annua, l'importo lordo previsto per le attività di prestazione occasionale, con ISEE non superiore a alla soglia prevista per il riconoscimento dell'Assegno unico e universale (Auu), un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE. Il richiedente ha la facoltà di scegliere tra ISEE ordinario e ristretto, optando per quello più favorevole.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le risorse affluite al Fondo integrativo volontario di cui all'articolo 14-bis concorrono, nei limiti della relativa disponibilità, al finanziamento di una quota integrativa del contributo di cui al comma 1 ovvero all'estensione della platea secondo quanto previsto dal comma 3-ter, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3-ter. In via integrativa e subordinatamente alla disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14-bis, il contributo può essere riconosciuto anche al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), secondo modalità e criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, ferma restando la priorità degli aventi diritto di cui al comma 1.
  3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, l'INPS comunica al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, oltre al numero degli aventi diritto di cui al comma 1, anche il numero delle domande ammissibili ai sensi del comma 3-ter e l'ammontare delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 13-bis.;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Resta fermo che il beneficio di cui al comma 1 è da intendersi quale aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore dei caregiver familiari da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali, unitamente ad ulteriori ed eventuali misure ed agevolazioni;

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo integrativo volontario per il contributo ai caregiver familiari)

  1. È istituito presso l'Inps un Fondo integrativo volontario destinato a concorrere al finanziamento, in via aggiuntiva rispetto alle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del contributo di cui all'articolo 14, secondo i criteri stabiliti dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo.
  2. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi volontari:

   a) dei lavoratori dipendenti, attivati su base di adesione individuale espressa, mediante delega alla trattenuta in busta paga;

   b) dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ivi inclusi gli iscritti alle Casse privatizzate, mediante versamenti facoltativi secondo modalità compatibili con i rispettivi ordinamenti;

   c) da donazioni e contribuzioni liberali di soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

  3. Le risorse del Fondo sono vincolate prioritariamente:

   a) al finanziamento dell'estensione di cui all'articolo 14, comma 3-ter;

   b) in subordine, all'integrazione dell'importo del contributo di cui all'articolo 14, comma 1, nei limiti e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 14, comma 3.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

   a) le modalità di adesione, variazione e revoca della contribuzione volontaria;

   b) gli importi minimi e massimi della contribuzione e le modalità di versamento;

   c) la contabilità separata, la rendicontazione e la pubblicità dei dati aggregati;

   d) le modalità tecniche di impiego del Fondo in coerenza con l'articolo 14.

  5. I contributi di cui al presente articolo hanno natura facoltativa e non costituiscono prelievo obbligatorio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.17. Faraone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero la svolga fino alla fine del comma con le seguenti: o che non superi, su base annua, l'importo lordo previsto per le attività di prestazione occasionale, con ISEE non superiore alla soglia prevista per il riconoscimento dell'Assegno unico e universale (Auu), un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE. Il richiedente ha la facoltà di scegliere tra ISEE ordinario e ristretto, optando per quello più favorevole.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire le parole: pari a 186,08 milioni di euro per l'anno 2027, 251,41 milioni di euro per l'anno 2028, 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, con le seguenti: pari a 748,05 milioni di euro per l'anno 2027, 751,37 milioni di euro per l'anno 2028, 751,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 750,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

   all'articolo 16:

    al comma 2, alinea, sostituire le parole: in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: in 757 milioni di euro per l'anno 2027, e in 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

    al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.16. Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: ovvero la svolga percependo da essa un reddito non superiore a 3.000 euro lordi annui con le seguenti: o che svolga un'attività lavorativa che non superi, su base annua, l'importo lordo previsto per le attività di prestazione occasionale.
14.18. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
14.20. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, sostituire le parole: trimestrale posticipata con la seguente: mensile.
*14.21. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
*14.1003. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro con le seguenti: individuato nel limite pro capite minimo trimestrale di 1.200 euro, al fine di assicurare maggiore equità nell'accesso alla misura e garantire un sostegno economico certo, stabile e adeguato ai caregiver familiari.
14.23. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro con le seguenti: nel limite pro capite massimo di 3.600 euro.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire le parole: pari a 186,08 milioni di euro per l'anno 2027, 251,41 milioni di euro per l'anno 2028, 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, con le seguenti: pari a 748,05 milioni di euro per l'anno 2027, 751,37 milioni di euro per l'anno 2028, 751,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 750,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

   all'articolo 16, comma 2:

    all'alinea, sostituire le parole: in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: in 757 milioni di euro per l'anno 2027, e in 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.25. Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro con le seguenti: nel limite pro capite massimo di 3.600 euro.
14.1005. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: massimo trimestrale con le seguenti: minimo trimestrale.
14.27. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.
14.1010. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento con le seguenti: dal mese successivo.
14.1008. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In deroga ai requisiti di cui al comma 1 relativi al profilo di caregiver familiare, al limite di reddito derivante da attività lavorativa e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al caregiver familiare di una persona assistita a domicilio nell'ambito della rete delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, è riconosciuto un contributo economico pari a 500 euro mensili per ciascun mese nel quale la persona assistita è presa in carico mediante cure palliative domiciliari. Il contributo non concorre alla formazione del reddito né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE.
  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è riconosciuto a un solo caregiver familiare per ciascuna persona assistita. La presa in carico della persona nell'ambito delle cure palliative domiciliari e la relativa durata sono attestate dall'unità di cure palliative domiciliari competente e risultano dal piano assistenziale individuale. Il diritto al contributo decorre dalla data di presa in carico nell'ambito delle cure palliative domiciliari e cessa alla data di conclusione della presa in carico medesima, nonché nei casi di decesso della persona assistita, di sostituzione o revoca del caregiver o di rinuncia da parte dello stesso.
  4-quater. Il contributo di cui al comma 4-bis è erogato dall'INPS secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 5. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di comunicazione all'INPS, da parte delle amministrazioni competenti, dei dati necessari alla verifica della presa in carico e della permanenza dei relativi requisiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo di cui al comma 4-bis, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2:

   sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 14, nonché dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 322 milioni di euro per l'anno 2027 e in 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:;

   aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) quanto a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14.1007. Cesa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del caregiver familiare avente i requisiti di elevato carico assistenziale documentato nell'ambito del Progetto di vita o del PAI, nonché ISEE familiare e reddito personale conformi a quanto previsto per l'assegno di inclusione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, priorità di accesso nell'assegno di inclusione.
14.30. Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Resta fermo che il beneficio di cui al comma 1 è da intendersi quale aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore dei caregiver familiari da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali, unitamente ad ulteriori ed eventuali misure ed agevolazioni.
14.34. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636)

  1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Il diritto alla pensione di reversibilità o al trattamento indiretto spetta altresì al figlio unico, celibe o nubile, maggiorenne, che alla data della morte del genitore pensionato o assicurato risulti con esso convivente e che abbia svolto, in via esclusiva o prevalente, attività domestica di cura e di assistenza nei confronti del genitore medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il diritto è riconosciuto a condizione che il beneficiario sia privo di qualsiasi reddito da lavoro o da altra forma previdenziale o assistenziale.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutele previdenziali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini le tutele previdenziali riconosciute al caregiver familiare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) attribuire al caregiver familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, a vari fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento del riconoscimento;

   b) in alternativa, alla tutela prevista dalla lettera a), dare facoltà al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge di optare per un'indennità da corrispondere secondo criteri, modalità ed entità determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

   c) prevedere che la copertura dei contributi figurativi di cui alla lettera a) sia riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

   d) prevedere che i contributi figurativi di cui alle lettere precedenti, se superiori alle sei annualità, si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi;

   e) prevedere che se durante il periodo di svolgimento dell'attività di cura ed assistenza, il caregiver familiare matura altri contributi, questi deve scegliere quali contributi far valere per il periodo in questione, al fine del raggiungimento dei trenta anni di contributi totali di cui ai fini della precedente lettera. In ogni caso, i contributi non sono cumulabili se riferiti al medesimo periodo temporale;

   f) prevedere che i genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefìci:

    1) contributi figurativi, ai fini dei benefici di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;

    2) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, fino ad un limite di sessanta mesi;

   g) prevedere che, in ogni caso, i genitori di figli con disabilità in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e titolari dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui alle precedenti lettere, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico INPS maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di assistenza svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico INPS nel caso di attività di assistenza svolta per un periodo superiore ai quindici anni;

   h) prevedere che il riconoscimento di caregiver familiare costituisce condizione di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14.03. Faraone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutele previdenziali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini le tutele previdenziali riconosciute al caregiver familiare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) attribuire al caregiver familiare, di cui all'articolo 2 della presente legge, a fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento del riconoscimento;

   b) prevedere che la copertura dei contributi figurativi di cui alla lettera a) sia riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

   c) prevedere che i contributi figurativi di cui alla lettera a), se superiori alle sei annualità, si sommino a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi;

   d) prevedere che se durante il periodo di svolgimento dell'attività di cura ed assistenza, il caregiver familiare matura altri contributi, questi deve scegliere quali contributi far valere per il periodo in questione, al fine del raggiungimento dei trenta anni di contributi totali di cui ai fini della lettera c). In ogni caso, i contributi non sono cumulabili se riferiti al medesimo periodo temporale;

   e) prevedere che i genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefìci:

    1) contributi figurativi, ai fini dei benefici di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;

    2) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, fino ad un limite di sessanta mesi;

   f) prevedere che, in ogni caso, i genitori di figli con disabilità in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e titolari dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui alle precedenti lettere, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico INPS maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di assistenza svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico INPS nel caso di attività di assistenza svolta per un periodo superiore ai quindici anni;

   g) prevedere che il riconoscimento di caregiver familiare costituisce condizione di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14.05. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

  1. Ai caregiver familiari è riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione di cui all'articolo 14, una copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, in considerazione del carattere continuativo e usurante dell'attività di cura svolta.
  2. I contributi figurativi di cui al comma 1 sono accreditati dall'INPS nella misura corrispondente al minimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, rapportato ai mesi di effettiva fruizione del Reddito di cura.
  3. Il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del comma 1 è subordinato:

   a) alla prestazione continuativa dell'attività di cura e assistenza, attestata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

   b) all'assenza di attività lavorativa a tempo pieno incompatibile con l'assistenza continuativa.

  4. I periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi del presente articolo:

   a) non sono cumulabili con altra contribuzione figurativa riconosciuta a qualunque titolo per i medesimi periodi;

   b) sono cumulabili con periodi di lavoro a tempo parziale compatibili con l'attività di assistenza.

  5. La contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi del presente articolo non dà luogo a prestazioni previdenziali autonome, ma rileva esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico obbligatorio.
  6. I periodi di contribuzione figurativa di cui al presente articolo concorrono prioritariamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dall'ordinamento, anche ai fini dell'accesso a eventuali misure di pensionamento anticipato.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa;

   b) i criteri di verifica della continuità dell'assistenza;

   c) le ipotesi di sospensione o revoca della tutela previdenziale.
14.06. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela previdenziale)

  1. Al caregiver familiare di cui all'articolo 2 sono riconosciuti contributi figurativi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, commisurati al ruolo svolto e all'impegno assistenziale risultante dal piano assistenziale individuale e dai suoi successivi aggiornamenti, come accertato dai servizi competenti. Tali contributi sono cumulabili con quelli derivanti da eventuali attività lavorative, a prescindere dalla loro natura.
  2. Al caregiver familiare è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato, considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di cura che determinano un'aspettativa di vita ridotta.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
14.07. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

  1. Ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività di caregiver familiare, considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di caregiver familiare che determinano un'aspettativa di vita ridotta.
14.010. Serracchiani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

  1. Lo Stato promuove campagne d'informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, anche al fine di sostenere una applicazione unitaria, uniforme e integrata nell'intero territorio nazionale.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14.012. Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Relazione alle Camere, valutazione di impatto normativo e rilevazioni statistiche)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
  2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.
  3. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura svolta dai caregiver familiari, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono inseriti specifici quesiti nel campo di osservazione del censimento generale della popolazione e l'Istituto nazionale di statistica effettua rilevazioni quantitative e qualitative mirate ad approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento della normativa in materia di caregiver familiari.
14.014. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

A.C. 2789-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, concernente i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

  1. All'articolo 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei caregiver familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente».

A.C. 2789-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 62.010.000 euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 14 nonché dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   c) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Disposizioni finanziarie)

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
  4. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 940 milioni di euro annui, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.
16.1. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante le risorse derivanti dal comma 2-bis.
  4. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 24 per cento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e nel 26 per cento a decorrere dal 1° luglio 2026».
16.2. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, retribuzioni, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvedimenti che assicurino minori spese pari a 940 milioni di euro.
16.3. Malavasi, Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante ulteriori misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale pari a 940 milioni di euro annui.
16.4. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.

A.C. 2789-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Disposizioni finali)

  1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella materia e la possibilità per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la normativa statale.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

   a) l'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

   b) l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  3. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore».

  4. All'articolo 27, comma 17, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È individuato, altresì, il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 17.
(Disposizioni finali)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Restano ferme le disposizioni regionali che prevedono condizioni di sostegno per il caregiver familiare. Le misure della presente legge sono da intendersi integrative alle misure previste dalle normative regionali.
17.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

A.C. 2789-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) riconoscere il ruolo fondamentale del caregiver familiare quale pilastro del welfare italiano, valorizzandone l'attività di cura e assistenza come espressione di solidarietà, responsabilità e impegno, riconoscendone il valore economico e sociale dell'attività prestata, all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
*1.6. Zanella.
*1.1000. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, delle prestazioni informali volontariamente prestate dal caregiver all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;.
**1.10. Zanella.
**1.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare con le seguenti: delle prestazioni volontariamente prestate dal caregiver al familiare non autosufficiente, con la presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,.
1.1003. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e assistenza.
1.1004. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: espressione di solidarietà e responsabilità aggiungere le seguenti: all'interno della presa in carico garantita dai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,.
1.16. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: allo stesso la aggiungere le seguenti: propria sussistenza autonoma e la.
1.1007. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) realizzare una rete efficiente di servizi per il caregiver familiare attraverso il suo coinvolgimento.
1.24. Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.
1.1009. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il caregiver familiare, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale e del progetto di vita.
1.1010. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: la persona aggiungere le seguenti: anche non convivente.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: purché conviventi.
2.1000. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: maggiore di età.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: caregiver familiare aggiungere la seguente: maggiorenne.
2.1002. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: altro parente aggiungere le seguenti: anche non convivente.
2.1003. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività di cura aggiungere le seguenti: continuativa e non professionale,.
2.1008. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: se non conviventi aggiungere le seguenti: ovvero in regime di separazione.
2.1010. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sopprimere le parole: di cui al comma 5, lettere a) e b);

   al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 5;

   all'articolo 4:

    al comma 3:

     sopprimere la lettera lettera g);

     lettera h), sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

     sopprimere la lettera i);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4, e 5 sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

    al comma 2 sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

   all'articolo 8,

    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c);

   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 12,

    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

   all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a).
2.1012. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'individuazione del caregiver avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 13. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri uniformi di valutazione del carico assistenziale e le modalità attuative per il riconoscimento formale del caregiver familiare. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dall'Unità di valutazione multidimensionale, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b)

   all'articolo 4:

    al comma 3, sopprimere le lettere g) e i) e alla lettera h) sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

    al comma 5 sopprimere le parole: e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

   all'articolo 7:

    ai commi 1, 3, 4 e 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

    al comma 2, sopprimere le parole: e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c),;

   all'articolo 8:

    al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b);

    al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c);

   all'articolo 12, commi 1 e 2, sopprimere le parole: lettere a) e b);

   all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: lettere a);.
2.1013. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: novantuno ore settimanali con le seguenti: settanta ore settimanali.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b) sostituire le parole: novantuno ore settimanali con le seguenti: settanta ore settimanali;

   alla lettera c) sostituire le parole: trenta ore settimanali con le seguenti: diciotto ore settimanali;

   alla lettera d) sostituire le parole: dieci ore settimanali con le seguenti: diciotto ore settimanali.
2.56. Zanella.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: di assistenza.

  Conseguentemente, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: di assistenza.
2.1015. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettere a) e b).
2.1017. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 6, sostituire la parola: attestato con la seguente: indicato.
2.1018. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale settimanale, le modalità di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e complessità assistenziale e la documentazione minima necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente.
2.63. Zanella.

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituito, presso l'INPS, il Registro Nazionale dei caregiver, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, contenente dati al fine di poter valutare gli effetti economici di politiche di sostegno agli stessi e garantire un monitoraggio continuo anche rispetto ai benefici concessi dalla presente legge.
3.10. Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di individuazione di più caregiver per la medesima persona assistita, il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato ovvero il piano assistenziale individualizzato individua espressamente il caregiver prevalente, i caregiver di supporto, i rispettivi compiti e i tempi di sostituzione. È fatto divieto di cumulo, per il medesimo periodo e per la medesima funzione, dei benefici economici riconosciuti al caregiver prevalente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità uniformi di subentro, sostituzione temporanea e revoca, garantendo la continuità assistenziale.
3.11. Zanella.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Registro nazionale dei caregiver familiari. Il Registro è costituito e gestito attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 1 e assicura l'iscrizione di tutti i soggetti riconosciuti ai sensi della presente legge.
4.1000. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il riconoscimento del caregiver familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica sul proprio sito internet istituzionale pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'European accessibility act (Eaa), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.
4.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1 , dopo le parole: (INPS) che aggiungere le seguenti: renderà accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e che.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: pienamente accessibile e rispondente ai requisiti della normativa europea sull'accessibilità digitale di cui all'European accessibility act (Eaa), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.
4.5. Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita aggiungere le seguenti: , anche con il supporto delle associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità.
4.1003. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla persona assistita aggiungere le seguenti: , tramite associazioni di persone con disabilità riconosciute ovvero con il supporto dei Pua presso le Case di comunità,.
4.16. Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La procedura telematica può essere attivata da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo anche attraverso i patronati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS definisce le modalità attraverso le quali i patronati quali soggetti abilitati svolgono le attività di gestione delle domande e di assistenza agli utenti gratuita.
*4.21. Zanella.
*4.1004. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
4.1005. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) nel caso di caregiver non convivente, documentare la possibilità di garantire l'assistenza, indipendentemente dalla residenza, così come indicato nel PAI o nel progetto di vita;.
4.1006. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: o in un comune fino alla fine della lettera.
4.36. Zanella.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: la relazione di parentela o di affinità aggiungere le seguenti: , di carattere affettivo o amicale.
4.1008. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera g).
*4.41. Zanella.
*4.1009. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).
**4.44. Zanella.
**4.1010. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera i).
4.1011. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 4, dopo le parole: allega la dichiarazione di accettazione aggiungere le seguenti: , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sottoscritta e munita di copia del documento d'identità,.
4.50. Zanella.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: una settimana.
4.53. Zanella.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
4.52. Zanella.

  Al comma 5, sostituire le parole: di un certificato con le seguenti: di una caregiver card.
4.55. Zanella.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando il caregiver con carico prevalente.
4.63. Zanella.

ART. 5.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il caregiver familiare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la persona con disabilità o con la persona anziana non autosufficiente,.
5.4. Zanella.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: partecipa aggiungere le seguenti: , di diritto e con parere vincolante,.
5.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 24 con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 24.
5.7. Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) alla redazione di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita, al fine di garantire l'integrazione dell'attività di cura e assistenza familiare con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
5.1002. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 3, sostituire le parole da: le informazioni sui bisogni fino alla fine del comma, con le seguenti:

   a) un'informazione puntuale e completa sulle problematiche della persona assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché un'informazione e un orientamento sulle diverse opportunità, servizi e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno alla cura e all'assistenza;

   b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività, anche mediante l'accesso a elementi conoscitivi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

   c) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare, di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione della persona assistita e di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

   d) il supporto di gruppi di auto e mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
5.1003. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: integrano ulteriori interventi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: del riordino e dell'unificazione fino a: individuano le attività e i con le seguenti: della programmazione e individuazione delle attività e dei.
*5.19. Zanella.
*5.1007. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie aggiungere le seguenti: , delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire le parole: organizza la loro consultazione con le seguenti: promuove con i soggetti indicati l'intesa;

   dopo le parole: delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente nazionale e regionale.
6.4. Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: nucleo familiare sono presenti con le seguenti: nucleo sono presenti familiari o.
6.8. Zanella.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) e c).
7.1000. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altre figure professionali dell'area sociosanitaria aggiungere le seguenti: e socioassistenziale.
7.1002. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, sostituire le parole: possono essere riconosciute con le seguenti: sono riconosciute.
7.1007. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).
7.1009. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: lettere a), b) e c).
*7.26. Zanella.
*7.1010. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sostituire le parole da: secondarie di secondo grado fino alla fine del comma con le seguenti: del secondo ciclo promuovono percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione della dimensione sociale della cura e alla prevenzione di stigma e bullismo nei confronti degli studenti caregiver.
7.27. Zanella.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.
7.1012. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: assicurano l'adozione di.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesimo periodo, dopo le parole: a un corso di laurea aggiungere le seguenti: triennale o magistrale, anche a ciclo unico, riconosciuto dall'ordinamento italiano,.

   al secondo periodo, sostituire le parole: possono, altresì, prevedere con la seguente: prevedono;

   al terzo periodo, sostituire le parole: può essere riconosciuto lo con le seguenti: sono assicurate forme di equiparazione allo;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le università disciplinano le modalità attuative di cui al presente comma nei propri regolamenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
7.1014. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.

  Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: possono altresì prevedere con la seguente: prevedono.
7.1015. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettera a), b) e c).

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c).
7.1016. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: iscritto a un corso di laurea aggiungere le seguenti: triennale, magistrale, master di I e di II livello.

  Conseguentemente, dopo le parole: obiettivi formativi del corso sopprimere le parole: di laurea.
7.1017. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività formative aggiungere le seguenti: per gli studenti riconosciuti come caregiver.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , adottando politiche volte alla conciliazione tra il percorso di studi intrapreso e la responsabilità di cura.
7.1018. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'università e della ricerca promuove e sostiene attività di studio e di ricerca nell'ambito del caregiver, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno e favorire l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche.
7.1020. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Come previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per i volontari del servizio civile, anche coloro che hanno svolto attività con acquisizione di competenze specifiche potranno beneficiare di una quota di riserva nei concorsi pubblici.
7.43. Zanella.

  Al comma 6, dopo le parole: rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: ad integrazione delle risorse nazionali.
7.1025. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 6, dopo le parole: sono presenti aggiungere le seguenti: ulteriori familiari o.
7.48. Zanella.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.
8.1000. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e b),.
8.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può chiedere la modifica con le seguenti: ha diritto a richiedere la modifica e sostituire le parole: può chiedere di svolgere con le seguenti ha diritto a richiedere di svolgere.
*8.5. Zanella.
*8.1002. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in modalità di lavoro agile aggiungere le seguenti: e ad accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,.
8.11. Zanella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la richiesta, salvo motivato diniego mediante risposta scritta.
8.13. Zanella.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da tempo pieno a tempo parziale, aggiungere le seguenti: o viceversa.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
8.1004. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a seguito di rinuncia o di termine del ruolo di caregiver.
8.20. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto e in forma motivata alle richieste di rimodulazione dell'orario o della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa entro trenta giorni dalla domanda. Il diniego è ammesso per comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili. È nullo ogni atto o patto, anche organizzativo, che determini un trattamento meno favorevole o ritorsivo in ragione della qualità di caregiver familiare. Si applicano, in quanto compatibili, le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria vigente.
8.1005. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le modalità per la modifica dello svolgimento della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro di cui al comma 1 sono stabilite nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8.24. Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai caregiver familiari è riconosciuta priorità nell'accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal welfare aziendale.
*8.25. Zanella.
*8.1006. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2027 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la parola: minori con la seguente: figli;

   sostituire le parole da: sino al compimento della maggiore età fino alla fine del comma con le seguenti: anche oltre il compimento della maggiore età della persona assistita.
8.1007. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sino al compimento della maggiore età della persona assistita con le seguenti: senza limiti di età della persona con disabilità.
8.1008. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: comma 5, lettere a), b) e c),.
8.1010. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

ART. 12.

  Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.

  Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole: piani di intervento aggiungere le seguenti: e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tali misure devono essere garantite ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, assicurando adeguati interventi di assistenza in loro favore.
12.1000. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b),.
12.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 5, lettere a) e b), con le seguenti: costituiscono Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e.
12.1002. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lettere a) e b),.
12.1003. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, alinea, premettere il seguente periodo: Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, gli interventi indicati dall'Allegato A della presente legge costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire ai caregiver familiari, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, ferme restando le risorse ordinarie già destinate dalle regioni e dagli enti locali.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A
(Articolo 12, comma 2)

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DEL CAREGIVER FAMILIARE

  1. Soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria;
  2. interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;
  3. supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
  4. consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
  5. percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;
  6. rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
  7. informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
  8. formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;
  9. opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
  10. supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
  11. supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
  12. supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
*12.7. Zanella.
*12.1004. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: degli specifici bisogni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 2.
**12.9. Zanella.
**12.1005. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: facoltà con la seguente: diritto.
12.1006. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: comma 5, lettere a) e b).
12.1007. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: lettere a) e b).
12.1008. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) di accesso prioritario a percorsi di supporto psicologico, individuale o di gruppo;.
12.1009. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere la seguente: continuativo.
12.19. Zanella.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: garantendo il diritto al sollievo e prevenendo situazioni di isolamento e stress psicofisico.
12.1010. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: nonché di altri servizi di sollievo temporaneo e interventi flessibili di prossimità.
12.1011. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere la seguente: continuativo.
12.1012. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2 lettera g), dopo le parole: gli interventi di aggiungere la seguente: prevenzione,.
*12.20. Zanella.
*12.1013. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli adempimenti connessi all'attività di cura.
12.21. Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) di accedere ad eventuali altri interventi di sostegno programmati da parte delle regioni.
*12.25. Zanella.
*12.1014. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: come livelli essenziali delle prestazioni.
12.28. Zanella.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le parole: comma 5, lettera a).
14.1000. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro.
14.1004. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Resta fermo che il beneficio di cui al comma 1 è da intendersi quale aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore dei caregiver familiari da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali, unitamente ad ulteriori ed eventuali misure ed agevolazioni.
14.1006. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutele previdenziali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini le tutele previdenziali riconosciute al caregiver familiare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) attribuire al caregiver familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, a vari fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento del riconoscimento;

   b) in alternativa, alla tutela prevista dalla lettera a), dare facoltà al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge di optare per un'indennità da corrispondere secondo criteri, modalità ed entità determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

   c) prevedere che la copertura dei contributi figurativi di cui alla lettera a) sia riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

   d) prevedere che i contributi figurativi di cui alle lettere precedenti, se superiori alle sei annualità, si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi;

   e) prevedere che se durante il periodo di svolgimento dell'attività di cura ed assistenza, il caregiver familiare matura altri contributi, questi deve scegliere quali contributi far valere per il periodo in questione, al fine del raggiungimento dei trenta anni di contributi totali di cui ai fini della precedente lettera. In ogni caso, i contributi non sono cumulabili se riferiti al medesimo periodo temporale;

   f) prevedere che i genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefìci:

    1) contributi figurativi, ai fini dei benefici di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;

    2) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della titolarità dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, fino ad un limite di sessanta mesi;

   g) prevedere che, in ogni caso, i genitori di figli con disabilità in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e titolari dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui alle precedenti lettere, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico INPS maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di assistenza svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico INPS nel caso di attività di assistenza svolta per un periodo superiore ai quindici anni;

   h) prevedere che il riconoscimento di caregiver familiare costituisce condizione di accesso ai benefìci previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14.04. Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

  1. Ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività di caregiver familiare, considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di caregiver familiare che determinano un'aspettativa di vita ridotta.
14.01000. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Relazione)

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
  2. Il Governo, ogni due anni, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, verifica gli effetti e le criticità derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge e l'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della medesima legge.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14.013. Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Relazione alle Camere, valutazione di impatto normativo e rilevazioni statistiche)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
  2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.
  3. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura svolta dai caregiver familiari, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono inseriti specifici quesiti nel campo di osservazione del censimento generale della popolazione e l'Istituto nazionale di statistica effettua rilevazioni quantitative e qualitative mirate ad approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento della normativa in materia di caregiver familiari.
14.01001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 16.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 940 milioni di euro annui, cui si provvede mediante le risorse derivanti dal comma 2-bis.
  4. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 24 per cento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e nel 26 per cento a decorrere dal 1° luglio 2026».
16.1000. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.