XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 22 ottobre 2026.
Albano, Amendola, Ascani, Auriemma, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Lampis, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 21 ottobre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FILINI ed altri: «Modifica all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di sanzioni per inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato» (3155);
ZIELLO ed altri: «Modifiche agli articoli 18 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche, 335-quinquies del codice di procedura penale, in materia di attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, 53 del codice penale, in materia di uso legittimo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica, e 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza per delitti contro l'ordine pubblico, e altre disposizioni concernenti l'impiego delle Forze armate, delle unità cinofile e di mezzi di coazione fisica nei casi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica» (3156);
GAETANA RUSSO ed altri: «Disposizioni per la celebrazione, nell'anno 2028, del centoventesimo anniversario della nascita e del sessantesimo anniversario della morte di Giovannino Guareschi» (3157);
ENRICO COSTA ed altri: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, in materia di responsabilità disciplinare e amministrativa dei magistrati, di diritto del cittadino al risarcimento dei danni ingiusti cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria e di equa riparazione per l'applicazione di misure cautelari o l'esercizio palesemente infondato dell'azione penale in caso di proscioglimento» (3158).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo e la disciplina del suo esercizio» (670) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Riapertura del termine per l'accesso ai benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni» (2106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di estensione dei benefìci e delle agevolazioni previsti per i volontari delle Forze armate a coloro che hanno prestato servizio militare quali carabinieri ausiliari» (2391) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cerreto e Lancellotta.
La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi culturali» (2449) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti» (2543) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.
La proposta di legge GIOVINE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle botteghe storiche» (2567) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per investimenti e attività di formazione relativi all'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale» (2691) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge AMICH ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per il personale ferroviario di macchina, il personale viaggiante e il personale addetto alla manovra nei servizi ferroviari» (2815) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole» (2885) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cerreto e Longi.
La proposta di legge MATTEONI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone» (2898) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge AMICH ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse» (2909) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dei bambini» (2943) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di punti per l'accoglienza dei neonati abbandonati, denominati “culle per la vita”» (2970) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.
La proposta di legge MATERA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari» (2999) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cerreto, Lancellotta, Longi e Matteoni.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BALDINO ed altri: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di quorum per la validità del referendum abrogativo» (2454);
II Commissione (Giustizia):
MARROCCO ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte di coppie conviventi e di persone singole» (2381) Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LOMUTI ed altri: «Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata dell'attore nelle controversie per diffamazione commessa con il mezzo della stampa» (2690) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;
XI Commissione (Lavoro):
QUARTINI ed altri: «Disposizioni in materia di applicazione agli invalidi civili degli adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi nonché di accesso dei medesimi al trattamento pensionistico» (2817) Parere delle Commissioni I, V e XII;
Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
CASO ed altri: «Disposizioni per l'erogazione di prestazioni integrative a sostegno dell'istruzione scolastica e universitaria degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e per il finanziamento di progetti educativi promossi dagli enti del Terzo settore» (2677) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Eutalia Srl, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 678).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettere del 21 ottobre 2026, ha trasmesso le note relative all'attuazione data, per le parti di competenza, agli ordini del giorno URZÌ n. 9/3043-A/2 e ZIELLO ed altri n. 9/3043-A /4 (Testo modificato nel corso della seduta), accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 settembre 2026, sull'opportunità di promuovere iniziative di competenza volte al recupero della piena leggibilità storica del Palazzo di giustizia di Bolzano, oggetto di un parziale crollo il 16 luglio 2026, preservandone il valore architettonico e il corretto inserimento nel contesto urbanistico e monumentale.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 16 ottobre 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 7341 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII, n. 32) in merito alla relazione della Commissione – Relazione annuale 2024 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2025) 473 final).
Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (COM(2026) 990 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 21 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 ottobre 2026.
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bisenti (Teramo) e Zambrone (Vibo Valentia).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: GRIBAUDO ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 76 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115, IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DELLE PERSONE OFFESE DA REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, DA CUI CONSEGUA TOTALE INABILITÀ O DECESSO (A.C. 2904)
A.C. 2904 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sull'emendamento 1.200 della Commissione contenuto nel fascicolo.
A.C. 2904 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 1.200 della Commissione.
A.C. 2904 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 1.
1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono ammessi al patrocinio la persona resa totalmente inabile in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dal medesimo reato consegua il decesso, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dal medesimo reato consegua il decesso con le seguenti: del reato di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale e, nel caso di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2.318.400 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1.200. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2904 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica il Testo Unico delle Spese di Giustizia per estendere il diritto al patrocinio a spese dello stato oltre i normali tetti di reddito previsti dalla legge (che l'ultimo decreto ministeriale fissa a 13.659,64 euro);
la modifica normativa si applica a due categorie specifiche colpite da drammatici episodi legati alla sicurezza sul lavoro:
lavoratori con inabilità totale permanente: l'accesso alla difesa gratuita viene garantito a chi ha perso completamente e per sempre la capacità lavorativa a causa di un reato che ha violato le norme sull'antinfortunistica;
familiari e partner delle vittime: lo stesso diritto viene riconosciuto ai parenti più stretti o al convivente legato da una relazione affettiva stabile, nel caso in cui il lavoratore sia deceduto a causa della violazione delle leggi sulla sicurezza;
l'esercizio della professione forense, in particolare per i professionisti appartenenti alla giovane avvocatura, si scontra oggi con gravose criticità operative derivanti dai tempi e dalle modalità di liquidazione dei compensi per le difese d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato;
la recente circolare del Ministero della Giustizia del 27 luglio 2026 (prot. n. DAG.25/07/2026. 0153182. U) ha formalizzato un'interpretazione restrittiva degli effetti della Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149 del 2022) sul Testo Unico delle Spese di Giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);
per effetto di tale stratificazione normativa, la comunicazione di cancelleria non è più ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per proporre opposizione ai decreti di pagamento. Di conseguenza, il decreto diventa definitivo ed esecutivo solo dopo trenta giorni dalla notifica a cura e spese del difensore alle parti processuali (ivi comprese le parti private tramite ufficiale giudiziario) o, in mancanza, dopo il decorso del termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione;
tale meccanismo produce una grave e ingiusta penalizzazione economica per gli avvocati, costretti ad anticipare spese di notifica per riscuotere competenze già liquidate da un magistrato, o a subire un differimento semestrale dei pagamenti che incide drammaticamente sulla stabilità dei loro studi professionali;
il predetto assetto normativo genera evidenti disparità di trattamento tra i diversi uffici giudiziari sul territorio nazionale, frammentando le prassi interpretative tra Tribunali che sospendono i pagamenti in attesa del decorso semestrale e altri che procedono secondo i vecchi schemi, alterando l'omogeneità delle condizioni di esercizio della professione forense,
impegna il Governo
ad accompagnare l'intervento di estensione del patrocinio a spese dello Stato recato dal provvedimento in esame, valutando l'adozione di ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilire espressamente che il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento, richiamato in premessa, decorra anche dalla semplice comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria o dalla sua lettura in udienza, escludendo l'applicazione del termine lungo semestrale, al fine di azzerare i nuovi oneri di notificazione a carico dei difensori e garantire la tempestività e l'uniformità dei pagamenti delle spese di giustizia su tutto il territorio nazionale.
9/2904/1. Morrone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica il Testo Unico delle Spese di Giustizia per estendere il diritto al patrocinio a spese dello stato oltre i normali tetti di reddito previsti dalla legge (che l'ultimo decreto ministeriale fissa a 13.659,64 euro);
la modifica normativa si applica a due categorie specifiche colpite da drammatici episodi legati alla sicurezza sul lavoro:
lavoratori con inabilità totale permanente: l'accesso alla difesa gratuita viene garantito a chi ha perso completamente e per sempre la capacità lavorativa a causa di un reato che ha violato le norme sull'antinfortunistica;
familiari e partner delle vittime: lo stesso diritto viene riconosciuto ai parenti più stretti o al convivente legato da una relazione affettiva stabile, nel caso in cui il lavoratore sia deceduto a causa della violazione delle leggi sulla sicurezza;
l'esercizio della professione forense, in particolare per i professionisti appartenenti alla giovane avvocatura, si scontra oggi con gravose criticità operative derivanti dai tempi e dalle modalità di liquidazione dei compensi per le difese d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato;
per effetto di tale stratificazione normativa, la comunicazione di cancelleria non è più ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per proporre opposizione ai decreti di pagamento. Di conseguenza, il decreto diventa definitivo ed esecutivo solo dopo trenta giorni dalla notifica a cura e spese del difensore alle parti processuali (ivi comprese le parti private tramite ufficiale giudiziario) o, in mancanza, dopo il decorso del termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione;
tale meccanismo produce una grave e ingiusta penalizzazione economica per gli avvocati, costretti ad anticipare spese di notifica per riscuotere competenze già liquidate da un magistrato, o a subire un differimento semestrale dei pagamenti che incide drammaticamente sulla stabilità dei loro studi professionali;
il predetto assetto normativo genera evidenti disparità di trattamento tra i diversi uffici giudiziari sul territorio nazionale, frammentando le prassi interpretative tra Tribunali che sospendono i pagamenti in attesa del decorso semestrale e altri che procedono secondo i vecchi schemi, alterando l'omogeneità delle condizioni di esercizio della professione forense,
impegna il Governo
a valutare di accompagnare l'intervento di estensione del patrocinio a spese dello Stato recato dal provvedimento in esame, valutando l'adozione di ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilire espressamente che il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento, richiamato in premessa, decorra anche dalla semplice comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria o dalla sua lettura in udienza, escludendo l'applicazione del termine lungo semestrale, al fine di azzerare i nuovi oneri di notificazione a carico dei difensori e garantire la tempestività e l'uniformità dei pagamenti delle spese di giustizia su tutto il territorio nazionale.
9/2904/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Morrone.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame modifica la disciplina in materia di gratuito patrocinio regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), modificando, nello specifico, l'articolo 76 del predetto decreto, riguardo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento, che incide sull'articolo 76, comma 4-ter del citato Testo unico, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dai limiti di reddito», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
la ratio sottesa alla suddetta deroga risiede nella circostanza che – come confermato dalla Relazione illustrativa del provvedimento – si tratta di «lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un'offesa...»;
il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, posto che per effetto delle modifiche introdotte, viene esteso altresì a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo;
il medesimo strumento assume particolare rilievo, quindi, non soltanto sotto il profilo della tutela delle vittime e dei loro familiari, in quanto garantisce l'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia (articolo 24 della Costituzione), ma al contempo, assicura adeguate condizioni di sostenibilità e dignità per l'attività professionale svolta dai difensori;
l'intervento normativo in commento rischia, tuttavia, di esplicare effetti in un ambito applicativo circoscritto, in quanto riguarda esclusivamente coloro che abbiano subito sul lavoro una «inabilità totale»;
invero, tale requisito rischia di lasciare prive di tutela persone che, pur non risultando formalmente totalmente inabili, abbiano riportato menomazioni permanenti di eccezionale gravità, con una significativa compromissione dell'autonomia personale e della capacità lavorativa o con necessità di assistenza continuativa;
si consideri che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, il sistema assicurativo valuta le conseguenze permanenti degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con riferimento alla menomazione dell'integrità psicofisica della persona e non soltanto alla perdita della capacità lavorativa. Ne deriva che il riferimento alla sola totale inabilità rischia di lasciare prive di tutela persone che hanno subito menomazioni permanenti gravissime, pur non raggiungendo formalmente una condizione di inabilità totale,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento, con il primo provvedimento utile, ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la platea dei soggetti destinatari del gratuito patrocinio in deroga, individuando un criterio oggettivo che consenta di ricomprendere anche le menomazioni permanenti di eccezionale gravità, sulla base di parametri chiari, uniformi e coerenti con il sistema assicurativo vigente, al fine di evitare che le esigenze di sostenibilità non determinino l'esclusione di persone che, pur non raggiungendo formalmente il cento per cento di inabilità, si trovano in condizioni di fragilità estreme.
9/2904/2. Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame modifica la disciplina in materia di gratuito patrocinio regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), modificando, nello specifico, l'articolo 76 del predetto decreto, riguardo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento, che incide sull'articolo 76, comma 4-ter del citato Testo unico, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dai limiti di reddito», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
la ratio sottesa alla suddetta deroga risiede nella circostanza che – come confermato dalla Relazione illustrativa del provvedimento – si tratta di «lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un'offesa...»;
il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, posto che per effetto delle modifiche introdotte, viene esteso altresì a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo;
il medesimo strumento assume particolare rilievo, quindi, non soltanto sotto il profilo della tutela delle vittime e dei loro familiari, in quanto garantisce l'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia (articolo 24 della Costituzione), ma al contempo, assicura adeguate condizioni di sostenibilità e dignità per l'attività professionale svolta dai difensori;
l'intervento normativo in commento rischia, tuttavia, di esplicare effetti limitati, in quanto il beneficio in deroga è subordinato all'onere in capo alla persona offesa rispetto all'accertamento definitivo della patologia, così come della responsabilità penale dell'autore del reato o della sussistenza del nesso causale;
al contrario, l'ammissione al patrocinio dovrebbe poter essere disposta senza imporre alla persona offesa il suddetto accertamento definitivo, posto che tali elementi saranno poi oggetto dell'accertamento processuale;
ne deriva che, anche in assenza di documentazione attestante la condizione di totale inabilità, sarebbe opportuno prevedere altresì un meccanismo di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, che opera nelle fasi iniziali del procedimento e che sia subordinato alla successiva verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere, anche in via provvisoria, il gratuito patrocinio come modificato dall'atto in esame in presenza di elementi documentali idonei a dimostrare la concreta esistenza del danno subito dalla persona offesa e in pendenza degli accertamenti necessari a determinarne in via definitiva l'entità.
9/2904/3. D'Orso, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame modifica la disciplina in materia di gratuito patrocinio regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), modificando, nello specifico, l'articolo 76 del predetto decreto, riguardo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento, che incide sull'articolo 76, comma 4-ter del citato Testo unico, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dai limiti di reddito», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
la ratio sottesa alla suddetta deroga risiede nella circostanza che – come confermato dalla Relazione illustrativa del provvedimento – si tratta di «lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un'offesa...»;
il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, posto che per effetto delle modifiche introdotte, viene esteso altresì a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo;
il medesimo strumento assume particolare rilievo, quindi, non soltanto sotto il profilo della tutela delle vittime e dei loro familiari, in quanto garantisce l'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia (articolo 24 della Costituzione), ma al contempo, assicura adeguate condizioni di sostenibilità e dignità per l'attività professionale svolta dai difensori;
tuttavia, l'intervento normativo in commento è destinato ad applicarsi solo a coloro che siano vittime sul lavoro di un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
le spese legali per il lavoratore si traducono spesso in un onere economico afflittivo che, soprattutto per le famiglie monoreddito, pesa notevolmente sull'intero contesto esistenziale;
sarebbe opportuno estendere espressamente le tutele riconosciute in deroga dall'atto in esame a determinate categorie di persone offese. Al riguardo, invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 1 del 2021, ha ritenuto legittima una simile scelta legislativa, laddove risponda all'esigenza di offrire particolare tutela a determinate categorie di vittime,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, in occasione del primo provvedimento utile, volte a riconoscere espressamente il gratuito patrocino in deroga ai limiti reddituali a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, che siano persone offese da un reato commesso in occasione o a causa dell'espletamento del servizio.
9/2904/4. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame modifica la disciplina in materia di gratuito patrocinio regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), modificando, nello specifico, l'articolo 76 del predetto decreto, riguardo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento, che incide sull'articolo 76, comma 4-ter del citato Testo unico, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dai limiti di reddito», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
la ratio sottesa alla suddetta deroga risiede nella circostanza che – come confermato dalla Relazione illustrativa del provvedimento – si tratta di «lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un'offesa...»;
il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, posto che per effetto delle modifiche introdotte, viene esteso altresì a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo;
il medesimo strumento assume particolare rilievo, quindi, non soltanto sotto il profilo della tutela delle vittime e dei loro familiari, in quanto garantisce l'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia (articolo 24 della Costituzione), ma al contempo, assicura adeguate condizioni di sostenibilità e dignità per l'attività professionale svolta dai difensori;
tuttavia, l'intervento normativo in commento è destinato ad applicarsi solo a coloro che siano vittime sul lavoro di un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
le spese legali per il lavoratore si traducono spesso in un onere economico afflittivo che, soprattutto per le famiglie monoreddito, pesa notevolmente sull'intero contesto esistenziale;
sarebbe opportuno estendere espressamente le tutele riconosciute in deroga dall'atto in esame a determinate categorie di persone offese. Al riguardo, invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 1 del 2021, ha ritenuto legittima una simile scelta legislativa, laddove risponda all'esigenza di offrire particolare tutela a determinate categorie di vittime,
impegna il Governo
a continuare con l'azione tesa a coltivare ulteriori iniziative legislative volte a garantire la tutela legale per tutte le forze dell'ordine.
9/2904/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame modifica la disciplina in materia di gratuito patrocinio regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), modificando, nello specifico, l'articolo 76 del predetto decreto, riguardo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento, che incide sull'articolo 76, comma 4-ter del citato Testo unico, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dai limiti di reddito», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, posto che per effetto delle modifiche introdotte, viene esteso altresì a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo;
tuttavia, l'intervento normativo in commento rischia di esplicare effetti in un ambito applicativo circoscritto, in quanto dall'interpretazione letterale dell'intervento normativo si desume che lo stesso riguarderebbe esclusivamente coloro che abbiano subìto una «inabilità totale» derivante dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, ma limitatamente ai procedimenti penali, considerando la modifica normativa proposta dall'atto in esame che riguarda, per l'appunto, solo l'articolo 4-ter dell'articolo 76 del Testo Unico citato;
il comma 4-ter, invero, si riferisce alla sola «persona offesa», che notoriamente è propria del processo penale; così come la relazione illustrativa circoscrive la finalità della proposta ai «procedimenti penali connessi»;
tale aspetto rischia di lasciare prive di tutela le persone che abbiano agito in sede civile per ottenere il risarcimento del danno ed in mancanza di un chiarimento del legislatore, la vittima che deve agire in sede civile rischia di vedersi opporre proprio quei limiti di reddito che la legge intende superare;
in altre parole, lo Stato garantisce loro la difesa nel processo che accerta il reato, ma le lascia sole nel giudizio che dovrebbe ristorarle;
non si può trascurare, tra l'altro, che è in sede civile che si decide il risarcimento, posto che nei processi penali il giudice penale si limita spesso alla condanna generica e a una provvisionale, mentre la liquidazione integrale del danno è rimessa al giudice civile;
inoltre, si consideri altresì che l'articolo 75 del codice di procedura penale consente al danneggiato di agire in sede civile anziché costituirsi parte civile nel processo penale. Pertanto, se la deroga fosse limitata solo alla sede penale, quella scelta sarebbe imposta da ragioni economiche, con una disparità di trattamento difficilmente compatibile con l'articolo 3 della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la portata dell'intervento in esame, al fine di ricomprendere l'applicazione della disciplina in deroga anche al processo civile, così da evitare lacune normative che possano inficiare il diritto di difesa e di accesso alla giustizia, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
9/2904/5. Ascari.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame modifica la disciplina in materia di gratuito patrocinio regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), modificando, nello specifico, l'articolo 76 del predetto decreto, riguardo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento, che incide sull'articolo 76, comma 4-ter del citato Testo unico, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dai limiti di reddito», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali;
il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, posto che per effetto delle modifiche introdotte, viene esteso altresì a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo;
tuttavia, l'intervento normativo in commento rischia di esplicare effetti in un ambito applicativo circoscritto, in quanto dall'interpretazione letterale dell'intervento normativo si desume che lo stesso riguarderebbe esclusivamente coloro che abbiano subìto una «inabilità totale» derivante dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, ma limitatamente ai procedimenti penali, considerando la modifica normativa proposta dall'atto in esame che riguarda, per l'appunto, solo l'articolo 4-ter dell'articolo 76 del Testo Unico citato;
il comma 4-ter, invero, si riferisce alla sola «persona offesa», che notoriamente è propria del processo penale; così come la relazione illustrativa circoscrive la finalità della proposta ai «procedimenti penali connessi»;
tale aspetto rischia di lasciare prive di tutela le persone che abbiano agito in sede civile per ottenere il risarcimento del danno ed in mancanza di un chiarimento del legislatore, la vittima che deve agire in sede civile rischia di vedersi opporre proprio quei limiti di reddito che la legge intende superare;
in altre parole, lo Stato garantisce loro la difesa nel processo che accerta il reato, ma le lascia sole nel giudizio che dovrebbe ristorarle;
non si può trascurare, tra l'altro, che è in sede civile che si decide il risarcimento, posto che nei processi penali il giudice penale si limita spesso alla condanna generica e a una provvisionale, mentre la liquidazione integrale del danno è rimessa al giudice civile;
inoltre, si consideri altresì che l'articolo 75 del codice di procedura penale consente al danneggiato di agire in sede civile anziché costituirsi parte civile nel processo penale. Pertanto, se la deroga fosse limitata solo alla sede penale, quella scelta sarebbe imposta da ragioni economiche, con una disparità di trattamento difficilmente compatibile con l'articolo 3 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la portata dell'intervento in esame, per l'applicazione della disciplina in deroga anche al processo civile al fine di attuare compiutamente il diritto di difesa.
9/2904/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari.