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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 10 settembre 2026

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2225 E ABB.

Pdl n. 2225 e abb. – Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

Tempo complessivo: 14 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti 44 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 4 ore e 51 minuti
 Fratelli d'Italia 48 minuti 48 minuti
 Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti 36 minuti
 Lega – Salvini premier 38 minuti 33 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 38 minuti 32 minuti
 MoVimento 5 Stelle 37 minuti 31 minuti
 Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 22 minuti
 Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti 22 minuti
 Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 31 minuti 22 minuti
 Italia Viva – Casa riformista 31 minuti 22 minuti
 Misto: 32 minuti 23 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 17 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti 6 minuti
  +Europa – Stati Uniti D'Europa 6 minuti 5 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 settembre 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 settembre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

   ROSATO: «Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare» (3095).

   ROSATO: «Introduzione dell'articolo 1084-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali di complemento delle Forze armate» (3096).

   GUERINI: «Disposizioni per il sostegno abitativo dei lavoratori dipendenti e per la promozione degli alloggi aziendali» (3097).

   FARAONE: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio» (3098).

   BRUZZONE: «Modifiche agli articoli 415 e 595 del codice penale in materia di istigazione a disobbedire alle leggi e di diffamazione» (3099).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2879, d'iniziativa della deputata MALAVASI, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla governance e alla valutazione dei servizi delle residenze sanitarie assistenziali».

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  In data 9 settembre 2026 i deputati Bof, Furgiuele e Ziello hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   MOLINARI ed altri: «Definizione della nozione di “antisemitismo” e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo» (2383).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2026, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2026-2027 5G della società WindTre Spa (procedimento n. 326/2026).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Ludoil Capital Srl, del 51 percento del capitale sociale di ISAB Srl, attualmente detenuto da GOI Energy Srl (procedimento n. 362/2026).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione all'acquisizione indiretta, da parte di Xenon AIFM SA, per il tramite di una società veicolo (BidCo), dell'intero capitale sociale di DEAS – Difesa e Analisi Sistemi Spa e il successivo reinvestimento da parte del venditore nel capitale sociale di BidCo (procedimento n. 375/2026).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Nuburu Defense LLC, anche attraverso una società italiana di nuova costituzione, controllata direttamente e/o indirettamente da Nuburu Inc, del 70 percento del capitale sociale di Tekne Spa (procedimento n. 381/2026).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 11 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2025.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 3 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 settembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (rifusione) (COM(2026) 308 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 308 final – Annexes 1 to 9) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 166), che è assegnata alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (COM(2026) 366 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 366 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (COM(2026) 367 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 367 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale dell'ottava rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2026) 473 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 570 final – Annexes 1 to 3) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 571), che è assegnata alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 agosto 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Ordinanza della Presidente della Sesta sezione della Corte del 7 luglio 2026, causa C-630/24, Commissione europea, contro Repubblica italiana. Ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Cancellazione dal ruolo (Doc. XIX, n. 130) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 9 luglio 2026, causa C-224/24, Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali contro Ministero dell'interno e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Direttiva 2012/18/UE – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 3, punto 12 – Nozione di «presenza di sostanze pericolose» – Monitoraggio continuo delle sostanze effettivamente presenti in uno stabilimento – Presenza prevista o ragionevolmente prevedibile – Determinazione mediante riferimento alle quantità massime di sostanze indicate nell'autorizzazione all'esercizio (Doc. XIX, n. 131) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Sentenza della Corte (Terza sezione) del 16 luglio 2026, causa C-401/25, Elettronica Industriale Spa contro Ministero delle imprese e del made in Italy. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 9 – Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica – Principio di neutralità dei servizi – Articolo 9 bis – Riesame delle limitazioni ai diritti d'uso delle radiofrequenze esistenti – Misura nazionale che impone a un titolare di diritti d'uso di radiofrequenze di utilizzare tali radiofrequenze conformemente alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e che non consente l'esercizio di attività diverse – Misura nazionale che impone di utilizzare le suddette radiofrequenze esclusivamente per i servizi di trasmissione televisiva digitale terrestre (Doc. XIX, n. 132) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 16 luglio 2026, causa C-421/24, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) contro Google Ireland Ltd. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Ambito di applicazione – Esclusione dei giochi d'azzardo – Pubblicità dei giochi d'azzardo – Hosting di una siffatta pubblicità – Articolo 14 – Regime di responsabilità dei prestatori di servizi di hosting – Ruolo attivo – Accordo commerciale concluso tra un hosting provider e un destinatario del servizio (Doc. XIX, n. 133) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 9 luglio 2026, causa C-856/24, Sad Trasporto Locale Spa contro provincia autonoma di Bolzano. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri a un operatore interno – Condizioni – Regime applicabile – Direttiva 2014/23/UE – Aggiudicazione di contratti di concessione – Articolo 5, punto 1 – Nozione di «concessione di servizi» – Trasferimento di un rischio operativo – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione di appalti pubblici – Articolo 12 – Nozione di «controllo analogo a quello esercitato da un'amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi» – Normativa nazionale che limita l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un operatore interno – Compatibilità con il diritto dell'Unione (Doc. XIX, n. 134) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Ordinanza della Corte (Ottava sezione) del 16 luglio 2026, causa C-67/26, Napag Italia Srl in liquidazione, contro Agenzia delle entrate – Direzione regionale del Lazio. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Mancata attuazione del diritto dell'Unione – Manifesta incompetenza della Corte (Doc. XIX, n. 135) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24, ZD e altro contro Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Sanzioni disciplinari nel settore dello sport – Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un'associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica – Illecito consistente nell'effettuare o nell'approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili – Mercato interno – Articoli 45 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Obiettivo legittimo di interesse generale – Regolarità delle competizioni sportive – Rispetto del principio di proporzionalità – Determinazione delle sanzioni – Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo – Legislazione nazionale che consente al giudice competente a controllare in via incidentale la legittimità di tali sanzioni di concedere un risarcimento alle persone sanzionate, ma non di annullare o sospendere dette sanzioni (Doc. XIX, n. 136) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura);

   Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 10 luglio 2026, causa C-574/25, Balneari Rimini contro comune di Rimini. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Rimini. Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura della Corte – Obbligo relativo all'indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Direttiva 2014/23/UE – Ambito di applicazione – Concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative – Azione risarcitoria – Normativa che prevede la proroga automatica di tali concessioni – Scarsità di risorse naturali – Autorità competente a valutare detta scarsità (Doc. XIX, n. 137) – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

  Il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con lettera in data 11 agosto 2026, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia nell'anno 2025, predisposta ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 agosto e 9 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castel Volturno (Caserta), Frignano (Caserta), Levice (Cuneo), Longano (Isernia), Maltignano (Ascoli Piceno), Marcellina (Roma) e San Donaci (Brindisi).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Comando
generale della guardia di finanza.

  Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzata, in data 1° settembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7, 12, 28 agosto e 4, 7 e 8 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla II Commissione (Giustizia) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:

  alla dottoressa Paola Romana Lodolini, l'incarico di vice capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;

  al dottor Massimiliano Micheletti, l'incarico di direttore della Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia;

   alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

  alla dottoressa Cinzia Simeone, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

  alla dottoressa Nunzia Vecchione, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli affari economici, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

  alla dottoressa Francesca Carbone, l'incarico ad interim di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito;

  alla dottoressa Simona Montesarchio, l'incarico ad interim di direzione dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito;

   alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

  all'ingegnere Tommaso Colabufo, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

  al dottor Luigi Antonio Fazzone, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Puglia e Basilicata, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

  all'ingegnere Andrea Ferrante, l'incarico di presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

  alla dottoressa Carla Alessi, l'incarico di direttore della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;

  al dottor Enrico Finocchi, l'incarico di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

  alla dottoressa Maria Sgariglia, l'incarico di direttore della Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;

   alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

  al dottor Donato Monaco, l'incarico di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 agosto 2026, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito al dottor Luca Proietti, di direttore della Direzione generale economia circolare e bonifiche, nell'ambito del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 8 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (144).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 settembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCHLEIN ED ALTRI; MOLLICONE ED ALTRI; AMATO ED ALTRI; GRIPPO; LATINI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA (A.C. 2360-2578-2731-2794-2969-A)

A.C. 2360-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2360-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   siano approvati gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 8.501, 8.502, 9.500 e 10.500 della Commissione.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.0100, 3.101, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.115, 3.0100, 4.100, 4.110, 4.112, 8.101, 11.101, 11.103 e 12.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 2360-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI, GOVERNANCE E RIFORMA

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge disciplina il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e il rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.
  2. Le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto dei princìpi di libertà di espressione artistica, di trasparenza, di imparzialità, di proporzionalità, di tracciabilità, di concorrenza leale, del pluralismo culturale, della neutralità tecnologica, della tutela della produzione indipendente, della promozione della diversità culturale europea e della valorizzazione della lingua italiana, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno.
  3. L'intervento pubblico garantisce l'equilibrio strutturale tra il sostegno automatico e il sostegno selettivo, tra i meccanismi di incentivazione fiscale e i contributi a fondo perduto, tra le esigenze industriali e gli obiettivi culturali nonché tra la tutela del mercato interno e l'apertura al mercato internazionale, operando nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di concorrenza e di mercati digitali.
  4. Le politiche pubbliche promuovono l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo, assicurando trasparenza nei confronti del pubblico nonché la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti.
  5. La presente legge costituisce il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Oggetto e finalità)

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Le disposizioni contenute nella presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituiscono princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.
1.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale.
1.100. Amorese, Miele, Tassinari, Orfini, Amato, Grippo, Piccolotti.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tutela dei minori nella produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive)

  1. In considerazione della rapida evoluzione del mercato cinematografico e audiovisivo, caratterizzato dalla immediata convergenza digitale, dalla riduzione delle finestre di distribuzione e dalla pervasiva diffusione delle opere attraverso piattaforme di streaming su domanda, servizi web e reti di comunicazione elettronica, è riconosciuta la primaria ed inderogabile esigenza di garantire la protezione dell'infanzia e della gioventù dall'esposizione involontaria, precoce o incontrollata a contenuti audiovisivi.
  2. È fatto divieto di diffondere, trasmettere, proiettare o pubblicizzare opere cinematografiche o audiovisive, programmi televisivi, spot pubblicitari, contenuti digitali e messaggi promozionali intesi a promuovere l'indifferenziazione sessuale, la riassegnazione o fluidità d'identità affettiva e di genere in contrasto con la realtà biologica, o a farne oggetto di condizionamento culturale, in tutti i casi in cui, per i mezzi impiegati, gli orari di programmazione, i contesti di fruizione o altre circostanze di fatto, ai medesimi contenuti possano essere esposti i minori, con espresso riferimento alle fasce d'età dell'infanzia e dell'adolescenza.
  3. Il divieto di cui al comma 2 si applica a qualsiasi canale di diffusione e comunicazione, compresi la televisione in chiaro e a pagamento, i servizi di media audiovisivi su domanda, le piattaforme di streaming, i social media, le sale cinematografiche e gli spazi pubblicitari pubblici o aperti al pubblico.
  4. La concessione di contributi selettivi, crediti d'imposta, agevolazioni fiscali o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico prevista dalla presente legge, è condizionata al rispetto delle prescrizioni del presente articolo. In particolare, per accedere ai benefici pubblici, l'opera o il progetto promozionale deve prevedere vincoli tassativi di classificazione, palinsesto, distribuzione e protezione d'accesso idonei a escludere in modo assoluto l'esposizione dei minori ai contenuti di cui al comma 2.
  5. In ragione dell'accessibilità diretta mediante strumenti digitali domestici e mobili, i fornitori di servizi di media e le piattaforme di streaming operanti sul territorio nazionale sono tenuti ad adottare sistemi vincolanti di verifica dell'età, codici di blocco e restrizioni orarie rigide, tali da garantire che i minori appartenenti alle fasce d'età protette di cui al comma 2 non siano esposti, neppure involontariamente o indirettamente, ai contenuti oggetto del presente articolo.
  6. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni vigila sull'applicazione del presente articolo e segnala tempestivamente al Ministero della cultura e all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo le violazioni accertate ai fini della sospensione e della revoca dei benefici pubblici di cui al comma 4.
1.0100. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

(Inammissibile)

A.C. 2360-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Istituzione del Forum del cinema
e dell'audiovisivo)

  1. È istituito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Forum», quale organo permanente di consultazione, di analisi e di partecipazione dei soggetti appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.
  2. Il Forum svolge compiti di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita ai sensi dell'articolo 3.
  3. Il Forum, in particolare, con riferimento al settore cinematografico e audiovisivo:

   a) svolge attività di analisi del settore e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche;

   b) formula proposte sugli indirizzi generali del settore e sugli strumenti di intervento pubblico;

   c) esprime pareri sugli atti normativi e amministrativi generali;

   d) contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;

   e) organizza consultazioni periodiche con i soggetti della filiera del cinema e dell'audiovisivo e con le associazioni di categoria;

   f) effettua il monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale sul settore.

  4. Il Forum è composto da:

   a) otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, due dei quali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e quattro individuati tra professionisti, studiosi ed esperti all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico;

   b) otto componenti nominati dal Ministro della cultura, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e assicurando la presenza di rappresentanti degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive e del settore videoludico.

  5. Il Ministro della cultura nomina il presidente del Forum, tra gli esperti di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero della cultura comunica i nominativi del presidente e degli altri componenti del Forum alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
  6. I componenti del Forum restano in carica tre anni. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  7. Il Forum adotta un regolamento interno. I pareri di cui al comma 3, lettera c), sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.
  8. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum.
  9. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10. A decorrere dalla data del primo insediamento del Forum l'articolo 11 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Istituzione del Forum del cinema
e dell'audiovisivo)

  Al comma 2, sopprimere le parole: e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita ai sensi dell'articolo 3.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
2.102. Marattin.

  Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in Servizio presso il Ministero della cultura.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche;

   al comma 7, sopprimere il quarto periodo;

   sostituire il comma 9, con il seguente:

  9. Al funzionamento del Forum, ivi comprese le attività della segreteria tecnica di cui al comma 2, si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: produttori indipendenti, aggiungere le seguenti: dei distributori, dei soggetti operanti nel settore della promozione delle opere cinematografiche e audiovisive,.

  Conseguentemente, al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: e, nel testo della medesima legge, le parole: «Consiglio superiore», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «Forum».
2.101. Amorese, Miele, Tassinari, Orfini, Amato, Grippo, Piccolotti.

(Approvato)

A.C. 2360-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Istituzione dell'Agenzia per il cinema
e l'audiovisivo)

  1. Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.
  2. All'Agenzia sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo. Sono escluse dal trasferimento le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura.
  3. Sono attribuiti all'Agenzia compiti e funzioni concernenti:

   a) la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e di audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore;

   b) il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;

   c) la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;

   d) la progettazione e lo sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché all'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini dell'eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

   e) l'organizzazione di incontri e la promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;

   f) la promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

   g) la progettazione e la promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università;

   h) la raccolta e la pubblicazione sistematica dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera del cinema e dell'audiovisivo;

   i) il coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali;

   l) l'istituzione di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale applicata al settore del cinema e dell'audiovisivo;

   m) il coordinamento delle Film Commission, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), della legge 14 novembre 2016, n. 220, mediante l'adozione di linee guida nazionali.

  4. L'Agenzia coordina altresì le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché elabora, di concerto con le Film Commission e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema e dell'audiovisivo, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dall'industria del cinema e dell'audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche. Le Film Commission si conformano al suddetto piano triennale, con l'obiettivo di favorire la crescita del settore e il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.
  5. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.
  6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi. Il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza manageriale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta. L'incarico di direttore è incompatibile con altri impieghi pubblici o privati e con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Per i tre anni successivi alla data di cessazione dell'incarico, al direttore è fatto divieto di svolgere attività professionali, di consulenza o di direzione nel settore cinematografico e audiovisivo e di assumere incarichi di governo a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale o locale, ruoli di direzione in partiti o movimenti politici, ovvero incarichi di diretta collaborazione politica.
  7. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui due componenti designati dal Ministro della cultura, un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Film Commission delle regioni, e un componente designato dal Forum del cinema e dell'audiovisivo. Ciascuna proposta di nomina, a eccezione di quella del componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza semplice. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
  8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro della cultura, nonché da due membri supplenti nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero della cultura. I membri del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
  9. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita all'Agenzia una parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Il personale trasferito non può superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 1° giugno 2028 presso la citata Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto al quale appartengono all'atto del trasferimento.
  10. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. Il suddetto personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e merito. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque per un numero non superiore a quaranta unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
  11. Agli oneri relativi al personale di cui ai commi 9 e 10 e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, nonché mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca e mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.
  12. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le modalità di nomina, le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'Agenzia, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani programmatici e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia medesima per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
  13. L'Agenzia opera nel rispetto dei princìpi di legalità e di imparzialità, secondo criteri di efficienza gestionale, di economicità dell'attività e di efficacia dell'azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esenti da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  14. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  16. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Istituzione dell'Agenzia per il cinema
e l'audiovisivo)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione, è istituita l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

  Conseguentemente:

   al comma 3:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e di audiovisivo;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la progettazione e lo sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché all'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e alla rilevazione delle spese e dei risultati degli interventi adottati in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini dell'eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, i dati raccolti e i risultati delle attività condotte ai sensi della presente lettera sono comunicati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in relazione alle competenze attribuite al medesimo Ministero in tema di monitoraggio e valutazione della spesa e dei risultati dell'azione pubblica.

    sopprimere la lettera l);

   al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

   al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

   sostituire il comma 9, con i seguenti:

  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 197 unità, di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale.
  9-bis. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

   a) mediante l'inquadramento di un contingente di personale trasferito dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura di non oltre 84 unità, di cui due con qualifica dirigenziale di livello non generale;

   b) mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) mediante procedure selettive pubbliche nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 15;

   d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

  9-ter. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 9-bis lettera a), sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale dell'area e del comparto Funzioni centrali e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
  9-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9 a 9-ter è autorizzata la spesa di 6.861.650 euro per l'anno 2028, di cui euro 6.066.883 per le assunzioni a tempo indeterminato, euro 300.000 per le spese relative alla procedura concorsuale, euro 494.767 per le spese di funzionamento e la spesa di euro 6.318.974 annui a decorrere dall'anno 2029, di cui euro 6.066.883 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 252.091 per le spese di funzionamento. È altresì autorizzata per il funzionamento degli organi la spesa di 294.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

   sopprimere i commi 10 e 11;

   al comma 12, aggiungere, infine, il seguente periodo: Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia sono adottati dal direttore e approvati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

   sostituire il comma 13 con il seguente:

  Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni eventuale tributo e diritto dovuto per i medesimi atti.

   sostituire il comma 15 con il seguente:

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.155.650 euro per l'anno 2028 e a 6.612.974 euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

   sostituire il comma 16 con il seguente:

  L'Agenzia di cui al presente articolo entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 2028.
3.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: e gli enti di ricerca con le seguenti: , con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti di ricerca.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: e delle università con le seguenti: , delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3.100. Tassinari.

(Approvato)

  Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante l'istituzione e il coordinamento di una procedura amministrativa prioritaria per il rilascio dei visti d'ingresso e dei titoli di soggiorno in favore degli artisti, dei tecnici e delle maestranze impiegati nelle produzioni cinematografiche e audiovisive, comprese le coproduzioni e le produzioni internazionali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'interno.
3.103. Grippo, Ruffino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle competenze delle Regioni,.

  Conseguentemente, al comma 12, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta.
3.112. Amorese, Miele, Tassinari, Orfini, Amato, Grippo, Piccolotti, Latini.

(Approvato)

  Al comma 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La carica di Direttore non può essere conferita a coloro che, nei cinque anni precedenti la nomina abbiano svolto attività professionali, di consulenza o di direzione, ovvero abbiano detenuto, direttamente o indirettamente, partecipazioni societarie o interessi finanziari in imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo e abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive, incarichi di governo a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale o locale, ruoli di vertice o di rappresentanza organizzativa in partiti o movimenti politici.
3.109. Amato, Orrico, Caso, Orfini, Manzi, Piccolotti.

  Al comma 6, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Il Direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità ed esperienza di amministrazione o gestione. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: l'incarico di direttore è incompatibile fino alla fine del comma.
3.109.(Testo modificato nel corso della seduta) Amato, Orrico, Caso, Orfini, Manzi, Piccolotti.

(Approvato)

  Al comma 6, sesto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
3.110. Amato, Orrico, Caso, Orfini, Manzi, Piccolotti.

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza diretta nel mondo del cinema e dell'audiovisivo e che nei cinque anni precedenti la nomina non abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive, incarichi di governo a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale o locale, ruoli di vertice o di rappresentanza organizzativa in partiti o movimenti politici.
3.111. Amato, Orrico, Caso, Orfini, Manzi, Piccolotti.

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza diretta nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
3.111.(Testo modificato nel corso della seduta) Amato, Orrico, Caso, Orfini, Manzi, Piccolotti.

(Approvato)

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: con rapporti di lavoro a aggiungere le seguenti: tempo indeterminato, oppure, qualora le motivate esigenze siano di natura congiunturale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che prevedono un punteggio dedicato che valorizzi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria di cui al precedente periodo, l'anzianità di servizio di coloro che al 31 dicembre 2027 sono impiegati nella Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, pur con formale rapporto di lavoro stipulato con Ales S.p.A. o con agenzie di lavoro in somministrazione.
3.115. Piccolotti.

  Al comma 11, sostituire le parole da: di cui ai commi 9 e 10 fino alla fine del comma, con le seguenti: e alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia si provvede:

   a) mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo;

   b) mediante una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, attribuite direttamente all'Agenzia, in misura tale che, tenuto conto delle risorse di cui alla lettera a), le spese complessive di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia non eccedano l'8 per cento delle entrate annualmente attribuite alla medesima Agenzia ai sensi del predetto articolo 13;

   c) mediante gli introiti derivanti da contratti stipulati con organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

   d) mediante gli introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti pubblici o privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.

  Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Le risorse di cui al comma 11, lettera b) sono destinate prioritariamente alla gestione degli interventi, alle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio, alla digitalizzazione dei procedimenti e al rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia.
  11-ter. Entro il 30 giugno 2027, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo adottano gli atti necessari al trasferimento delle risorse, delle posizioni contabili, dei procedimenti e dei sistemi informativi relativi al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i versamenti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono ripartiti tra il bilancio dello Stato e il conto di tesoreria dell'Agenzia secondo la medesima percentuale prevista al secondo periodo del citato comma 2. Fino alla piena operatività dei sistemi di accreditamento diretto, l'Agenzia delle entrate provvede al riversamento mensile all'Agenzia delle somme a essa spettanti, senza che ciò determini nuovi adempimenti a carico dei soggetti passivi.
  11-quater. La destinazione diretta all'Agenzia di una quota dei versamenti IRES e IVA costituisce una diversa allocazione delle entrate tributarie già previste a legislazione vigente e non determina nuovi o maggiori obblighi tributari a carico dei soggetti passivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e le regolazioni contabili necessarie per il trasferimento del Fondo e delle relative risorse all'Agenzia.
3.104. Grippo, Ruffino.

A.C. 2360-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) costituire un Polo nazionale del cinema e dell'audiovisivo con il coinvolgimento delle amministrazioni statali competenti in materia di cinema e audiovisivo, della società Cinecittà Spa e della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

   b) introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo, adottata dal Ministero della cultura, sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, e aggiornata annualmente, che individui gli obiettivi, le linee di intervento e la ripartizione pluriennale delle risorse disponibili, indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di erogazione dei contributi, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative;

   c) rafforzare la capacità organizzativa e amministrativa delle strutture competenti del Ministero della cultura, la valorizzazione di professionalità specialistiche, il potenziamento delle attività di raccolta e analisi dei dati, di valutazione delle politiche pubbliche e di monitoraggio degli interventi, nonché il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in ambito europeo e internazionale;

   d) potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

   e) prevedere, con riferimento ai contributi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, almeno due finestre temporali predeterminate e fisse per ciascun anno, assicurando l'effettivo rispetto dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le singole linee di intervento;

   f) adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale;

   g) stabilire che la determinazione dei criteri di erogazione e delle modalità di liquidazione e anticipazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, avvenga con decreti del Ministro della cultura non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, garantendo la massima trasparenza;

   h) affidare la gestione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo ad un intermediario bancario sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;

   i) prevedere l'introduzione della figura del «responsabile per i crediti d'imposta», a fini di trasparenza;

   l) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;

   m) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;

   n) introdurre limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere cinematografiche e audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica;

   o) sostenere la filmografia di genere, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico;

   p) introdurre misure finalizzate ad accelerare l'erogazione dei contributi e degli incentivi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili;

   q) favorire l'accesso a strumenti finanziari destinati all'anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, anche attraverso l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato mediante convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa;

   r) potenziare i sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell'efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;

   s) semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri;

   t) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni alle riprese nel territorio nazionale;

   u) semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici;

   v) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale;

   z) garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo;

   aa) promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche nei contesti caratterizzati da disagio sociale;

   bb) promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso l'adozione di politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante lo stanziamento di risorse dedicate all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi;

   cc) prevedere interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze, anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

   dd) promuovere la tutela e la valorizzazione dell'immagine cinematografica come patrimonio culturale immateriale;

   ee) introdurre l'obbligo di restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo;

   ff) favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche regionali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, anche attraverso l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma;

   gg) rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;

   hh) valorizzare la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle sale storiche, alle sale d'essai e alle sale di comunità, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, l'introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi fiscali, nonché l'adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche;

   ii) promuovere partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;

   ll) prevedere l'istituzione di una specifica e autonoma fascia di tutela per le opere cinematografiche e audiovisive destinate alla diffusione televisiva e nella rete internet con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso al credito d'imposta differenziati, semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere;

   mm) prevedere l'estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell'identità culturale italiana già applicabili al settore cinematografico e audiovisivo;

   nn) adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo; a tal fine, prevedere il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenere la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta medesimo concedibile a ciascuna impresa, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di garantire la competitività internazionale delle imprese italiane;

   oo) adottare iniziative volte a uniformare la normativa in materia di Film Commission;

   pp) disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e audiovisive, garantendo la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti;

   qq) rafforzare la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;

   rr) promuovere l'adozione di strumenti dedicati all'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali attraverso misure di semplificazione amministrativa;

   ss) rafforzare la formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie cinematografiche e audiovisive, alla produzione virtuale, agli effetti visivi digitali e all'intelligenza artificiale;

   tt) prevedere l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti incompatibili con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e prevedere l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, concernente la determinazione della misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi, al fine di garantire la libera concorrenza, la buona fede e la trasparenza nella determinazione delle tariffe per i diritti connessi;

   uu) effettuare una ricognizione delle disposizioni abrogate espressamente, tacitamente o implicitamente, provvedendo al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo)

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al comma 4, settimo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
4.102. Grippo, Ruffino.

  Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) favorire forme di cooperazione nell'ambito del settore del cinema e dell'audiovisivo tramite il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia, ivi comprese la società Cinecittà Spa e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

    alla lettera b), sostituire le parole: erogazione dei contributi con le seguenti: tempestiva erogazione dei contributi e incentivi anche fiscali;

    sopprimere la lettera c);

    alla lettera d), sostituire le parole: contributi e incentivi con le seguenti: contributi e incentivi anche fiscali;

    sopprimere la lettera e);

    sopprimere la lettera g);

    sopprimere la lettera h);

    alla lettera i), sostituire le parole: per i crediti d'imposta con le seguenti: per i contributi e incentivi, anche fiscali;

    alla lettera o) sostituire la parola: sostenere con le seguenti: promuovere il sostegno;

    sostituire le lettere p) e q) con la seguente:

   p) introdurre un sistema organico e coordinato di rilevazione e verifica degli oneri derivanti dalle diverse misure di sostegno e incentivazione previste, idoneo a garantire il rispetto dei limiti di spesa e la tempestiva individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e l'adozione delle conseguenti misure correttive;

    sostituire la lettera r) con la seguente:

   r) adottare, nella disciplina dei procedimenti per la concessione delle misure previste strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti rispetto ai parametri di mercato e specifiche misure di prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;

    alla lettera z) sostituire la parola: garantire con la seguente: promuovere;

    alla lettera bb) sopprimere le parole da: attraverso l'adozione fino a: analisi dei consumi;

    alla lettera cc) sostituire la parola: prevedere con le seguenti: promuovere e sopprimere le parole: , anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

    alla lettera ee) sostituire le parole: introdurre l'obbligo di con le seguenti: promuovere il;

    alla lettera gg) sostituire le parole: rafforzare la promozione del con le seguenti: promuovere il;

    alla lettera hh), sostituire le parole: incentivi fiscali con le seguenti: incentivi anche fiscali;

    sostituire la lettera ll), con la seguente: prevedere specifici criteri di accesso ai contributi e agli incentivi, anche fiscali, per opere cinematografiche e audiovisive destinate alla diffusione televisiva e nella rete Internet con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere;

    alla lettera nn) sopprimere le parole da: a tal fine fino alla fine della lettera;

    sopprimere la lettera oo);

    alla lettera qq) sostituire la parola: rafforzare con la seguente: favorire;

    alla lettera ss) sostituire la parola: rafforzare con la seguente: favorire;

    sopprimere la lettera tt);

    sopprimere la lettera uu);

   aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   uu-bis) favorire lo sviluppo del settore cinematografico attraverso la revisione della disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico secondo criteri di proporzionalità e diversificazione, anche mediante contributi diretti destinati, in particolare, al funzionamento, ripristino, ristrutturazione e trasformazione funzionale delle sale cinematografiche;

   uu-ter) favorire il sostegno alla produzione indipendente, come definita ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, attraverso specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

   al comma 4:

    al secondo periodo, sopprimere le parole: che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

    al quinto periodo, sopprimere le parole: di tribunale amministrativo regionale;

   sostituire il comma 5, con i seguenti:

  5. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica mediante utilizzo delle risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

   a) del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

   b) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

  5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, agli adempimenti derivanti dall'attuazione dei suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.
4.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo ai comuni delle regioni del Mezzogiorno caratterizzati da elevati indici di vulnerabilità sociale e materiale;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:

   bb-bis) promuovere il riequilibrio territoriale, lo sviluppo industriale e l'occupazione nel settore cinematografico e audiovisivo nelle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi strategici del piano «Agenda Sud»;

   dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

   cc-bis) promuovere l'istituzione di poli di formazione professionale e accademica decentrati nel Mezzogiorno, dedicati alle professioni tecniche e digitali del cinema, in sinergia con la Scuola Nazionale di Cinema, le università e i distretti dell'innovazione locali;.
4.100. Varchi.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: aiuti pubblici aggiungere la seguente: selettivi.
4.105. Grippo, Ruffino.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: giovani autori, aggiungere le seguenti: delle coproduzioni internazionali,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché le coproduzioni internazionali.
4.107. Grippo, Ruffino.

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera o).
4.109. Grippo, Ruffino.

  Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:

   gg-bis) rafforzare meccanismi di incentivo fiscale volti a far crescere gli investimenti nazionali e internazionali;
4.110. Grippo, Ruffino.

  Al comma 2, lettera ii), dopo la parola: università aggiungere le seguenti: , le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4.101. Tassinari.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera pp), aggiungere, in fine, le parole: , anche occupazionali, nonché relativi al riconoscimento del giusto compenso per le prestazioni svolte, degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori.
4.115. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera rr), aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia e degli standard di settore esistenti.
4.111. Grippo, Ruffino.

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera ss) con la seguente:

   ss) rafforzare gli strumenti di sostegno alla distribuzione, alla promozione e alla circolazione delle opere cinematografiche e audiovisive, assicurando un adeguato equilibrio tra le misure destinate alla produzione e quelle rivolte alla successiva valorizzazione e diffusione delle opere e favorendone la diffusione attraverso i diversi canali di distribuzione e fruizione, nonché la presenza nei mercati e nei circuiti nazionali, europei e internazionali, e attuare politiche specifiche per rafforzare la distribuzione indipendente;.
4.112. Grippo, Ruffino.

A.C. 2360-A – Articolo 5* 

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi
all'esercizio cinematografico)

  1. All'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Alle imprese di esercizio cinematografico, a decorrere dall'anno 2028, sono concessi incentivi nella forma di contributi diretti, esenti da imposizione fiscale.
   1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono destinati al sostegno delle attività e alla copertura dei costi concernenti:

   a) il funzionamento delle sale cinematografiche e la realizzazione di nuove sale e nuovi schermi;

   b) il ripristino delle sale cinematografiche inattive;

   c) gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico;

   d) gli interventi di trasformazione funzionale delle sale cinematografiche, in particolare di quelle inattive o in condizioni di crisi, finalizzati all'integrazione di attività culturali ulteriori rispetto alla programmazione cinematografica, con mantenimento della funzione principale della sala.

   1-ter. L'entità dei contributi di cui al comma 1 è definita secondo criteri di proporzionalità e diversificazione tenuto conto della dimensione dell'impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche.
   1-quater. Costituiscono priorità nell'assegnazione dei contributi le domande relative a interventi o progettualità localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente, al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'offerta cinematografica e favorire l'accesso alla fruizione culturale nelle aree meno servite.
   1-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso, i parametri per il calcolo dell'entità dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica»;

   b) al comma 3, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi alle sale cinematografiche e credito d'imposta per le industrie tecniche e di post-produzione».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi
all'esercizio cinematografico)

  Sopprimerlo.
5.500. La Commissione.

A.C. 2360-A – Articolo 6* 

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifica all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di sostegno alla produzione indipendente)

  1. All'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4.1. I decreti di cui al comma 4 prevedono, in sede di riparto delle risorse e di valutazione dei progetti, specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo in favore delle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti, come definite ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. A tal fine, i medesimi decreti introducono criteri di valutazione finalizzati a premiare l'effettiva assunzione del rischio di impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera, potendo altresì disporre l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Modifica all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di sostegno alla produzione indipendente)

  Sopprimerlo.
6.500. La Commissione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno dei nuovi autori, delle nuove forme di scrittura, della sperimentazione cinematografica)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 in materia di imposta sui redditi d'impresa e dall'articolo 55 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 relativamente agli obblighi di programmazione ed investimento, sugli introiti netti annui realizzati dalle imprese fornitrici dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 è applicata un'imposta con aliquota del 5 per cento.
  2. Le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono al «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» per essere destinate al sostegno dei nuovi autori, delle nuove forme di scrittura, della sperimentazione cinematografica.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della cultura da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri di riparto della quota di gettito di cui al comma 2.
6.0101. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di sostegno alla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS)

  1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS.».
6.0102. Piccolotti.

A.C. 2360-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituire uno o più strumenti di accesso al credito specificamente calibrati sui cicli economici del settore, mediante la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, in favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all'attività delle imprese della filiera, comprese le operazioni di anticipazione di contributi e di crediti pubblici e di liquidazione a fronte di cessione dei crediti commerciali;

   b) prevedere che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia riferita a una specifica operazione finanziaria, abbia una durata limitata, di norma pari a trentasei mesi prorogabili, e copra una quota non superiore all'80 per cento di ciascuna esposizione debitoria, escludendo, in ogni caso, dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina dell'Unione europea;

   c) stabilire che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, in coerenza con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, ovvero, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02, del 20 giugno 2008, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, al fine di escludere la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

   d) prevedere per le microimprese e per le piccole e medie imprese l'applicazione di un premio ridotto ovvero la gratuità della garanzia pubblica di cui alla lettera a), nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ovvero nell'ambito di un regime di aiuti previamente notificato e autorizzato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE e della comunicazione della Commissione europea 2013/C 332/01, del 15 novembre 2013, relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, subordinando in tal caso il beneficio al rispetto di criteri di selezione culturale;

   e) definire procedure semplificate di valutazione del merito di credito per l'accesso alle garanzie pubbliche, definite sulla base di modelli economici delle diverse tipologie di imprese della filiera e fondate sulla natura e sulla qualità dei flussi finanziari sottostanti, quali i contributi pubblici, i crediti d'imposta, i minimi garantiti e i proventi dei contratti di pre-vendita e di licenza, anche in deroga ai modelli ordinari di valutazione del rischio;

   f) prevedere, mediante le opportune modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti:

    1) i crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di sostegno pubblico previste dalla legislazione in materia di settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresa la legge 14 novembre 2016, n. 220;

    2) i crediti e i proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive, compresi i contratti di pre-vendita, di distribuzione e di minimo garantito;

   g) disporre che alle cessioni effettuate nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della lettera f) del presente comma si applichi esclusivamente il regime previsto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, con particolare riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi, ai debitori ceduti e alla pubblica amministrazione, nonché alla segregazione patrimoniale, escludendo espressamente l'applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, agli articoli 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 6 dell'allegato II.14 annesso al medesimo codice, alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché all'allegato E annesso alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo)

  Sopprimerlo.
7.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
7.100. Grippo, Ruffino.

  Al comma 4, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
7.101. Grippo, Ruffino.

A.C. 2360-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi)

  1. Presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo è istituita la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, di seguito denominata «Commissione», con il compito di valutare le opere e i progetti cui concedere i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 220 del 2016. La Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle Commissioni di cui ai citati articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.
  2. La Commissione è composta da venti esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Gli esperti sono individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti del settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico e audiovisivo ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, e docenti universitari dei settori disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo.
  3. La composizione della Commissione è stabilita favorendo la partecipazione di entrambi i sessi e l'equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche, tenendo conto altresì dell'assenza di conflitti di interesse.
  4. Gli esperti presentano annualmente la loro candidatura presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo. Le candidature sono esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 2. Il comitato selezionatore redige un elenco di trenta candidati e procede all'estrazione a sorte di venti commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura. La nomina della Commissione è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.
  5. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce per le operazioni di competenza con cadenza almeno bimestrale.
  6. All'atto dell'insediamento, i componenti della Commissione dichiarano:

   a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

   b) l'assenza, a proprio carico, di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi pendenti per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;

   c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere e ai progetti oggetto di esame della Commissione;

   d) di non beneficiare di ulteriori contributi, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione, amministratori soci di enti o società beneficiarie.

  7. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza di rapporti economici di dipendenza o di relazione con i soggetti, i progetti e le attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che versano in tale condizione si astengono dalla relativa valutazione.
  8. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione preliminare sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.
  9. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai contributi.
  10. A ciascun componente della Commissione è riconosciuto un compenso pari a 35.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
  11. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi)

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: critici, aggiungere le seguenti: curatori cinematografici,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: e audiovisivo aggiungere le seguenti: , professionisti della programmazione, organizzazione e selezione di festival, premi, mercati e rassegne;

   sopprimere il comma 8;

   al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. con le seguenti: , al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare e, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, all'impatto economico dello stesso.;

   al comma 11:

    sostituire la parola: trenta con la seguente: centottanta;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo possono essere costituite due sottocommissioni, aventi competenza, rispettivamente, per i contributi selettivi e per i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.;

   dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione sono soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 26 ed è abrogato il comma 2-bis dell'articolo 27 della legge 14 novembre 2016 n. 220 recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
8.101. Amorese, Miele, Tassinari, Orfini, Amato, Grippo, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché docenti dei settori artistico-disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo.
8.100. Tassinari.

  Al comma 3, sostituire le parole da: favorendo la partecipazione fino alla fine del comma, con le seguenti: sul principio dell'esclusivo merito professionale, scientifico e accademico dei componenti, nell'assoluto rispetto dell'imparzialità e dell'assenza di conflitti di interesse. La selezione avviene su base esclusivamente concorsuale e valutativa per titoli e merito professionale, senza riserve di quota o automatismi di preferenza.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce l'applicazione rigorosa del principio di meritocrazia, la trasparenza delle competenze e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura, prescindendo da riserve di quota o automatismi di preferenza, al fine di assicurare l'imparzialità e l'altissima qualificazione della valutazione.
8.103. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2028, l'individuazione degli esperti avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto.
8.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 10, sostituire la parola: 35.000,00 con la seguente: 29.000,00.
8.501. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 631.750 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 451.250 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 2-bis della legge 14 novembre 2016, n. 220 e quanto a euro 180.500 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2-ter della medesima legge.
8.502. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 2360-A – Articolo 9* 

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari)

  1. Alle erogazioni dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefìci economici disposti dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi della presente legge, in quanto destinate alla realizzazione di finalità di interesse pubblico di promozione della cultura, e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, a decorrere dalla relativa data di applicazione, quelle di cui all'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione. Il versamento delle somme all'agente della riscossione non determina, ai fini del presente comma, l'esaurimento del rapporto qualora sia pendente un giudizio avente ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione, la legittimità della verifica o la pignorabilità delle somme.
  3. Nei casi di cui al comma 2, l'agente della riscossione restituisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme ricevute all'amministrazione che ne ha disposto il versamento. L'amministrazione erogante provvede alla liquidazione delle medesime somme in favore del beneficiario entro i successivi trenta giorni.
  4. La restituzione delle somme ai sensi del comma 3 non determina l'estinzione o la riduzione dei crediti affidati all'agente della riscossione, per i quali restano esperibili le ordinarie azioni di riscossione diverse dall'espropriazione dei contributi e dei benefìci economici di cui al comma 1.
  5. Restano fermi i controlli sulla sussistenza dei requisiti per la concessione dei benefìci, sulla destinazione delle somme e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero nei casi di irregolarità o frode.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari)

  Sopprimerlo.
9.500. La Commissione.

A.C. 2360-A – Articolo 10* 

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
TUTELE DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Art. 10.
(Tutele previdenziali e assistenziali
dei lavoratori dello spettacolo)

  1. I lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, operanti nel settore dello spettacolo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente.
  2. Le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie sono garantite a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e dalla tipologia negoziale adottata, in correlazione con l'assolvimento dei rispettivi obblighi contributivi.
  3. Ai fini della determinazione della contribuzione e delle relative prestazioni, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si applicano le disposizioni in materia di minimali e massimali contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.
(Tutele previdenziali e assistenziali
dei lavoratori dello spettacolo)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità, per il riordino degli ammortizzatori sociali del settore dello spettacolo e per l'adozione di misure di sostegno per i lavoratori in condizioni di fragilità socioeconomica)

  1. In ragione del carattere strutturalmente discontinuo e delle specificità del settore dello spettacolo il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la razionalizzazione delle tutele previdenziali e assistenziali per i lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori e per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di particolare fragilità socioeconomica.
  2. Restano fermi, ai fini dell'esercizio della presente delega, i seguenti princìpi e criteri direttivi: iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), istituito presso l'INPS, dei lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, che svolgono le attività artistiche, tecniche e amministrative tassativamente individuate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive integrazioni e modificazioni, come da ultimo aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente, dalla natura del rapporto di lavoro e dalla tipologia contrattuale adottata; eventuale adeguamento dell'elenco delle qualifiche professionali di cui al citato articolo 3 mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; applicazione delle disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3. Fermo quanto previsto dal comma 2, i decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) accesso riservato ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS il cui reddito prevalente derivi da attività svolte nel settore dello spettacolo;

   b) riconoscimento dell'indennità, previa domanda, a chi abbia maturato almeno cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata nei dodici mesi precedenti o nell'anno precedente;

   c) incremento della durata della prestazione rispetto a quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;

   d) revisione del periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera della prestazione rispetto a quello previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;

   e) determinazione dell'indennità giornaliera nella misura massima dell'80 per cento della retribuzione o reddito di riferimento, differenziando la misura in base al numero delle giornate di indennità riconosciute;

   f) definizione del tetto giornaliero non superiore al doppio del minimale contributivo determinato annualmente dall'INPS;

   g) riconoscimento, per le giornate di percezione dell'indennità, della contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

   h) individuazione, per i lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, di criteri di determinazione delle giornate accreditabili e delle relative contribuzioni compatibili con i sistemi di gestione dei flussi di denuncia retributiva e contributiva dell'INPS, evitando il ricorso a criteri fondati sull'appartenenza a categorie non stabilmente individuabili nel tempo in capo al medesimo lavoratore;

   i) divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria;

   l) misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo in condizioni di particolare fragilità socioeconomica.

  4. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 è assicurato anche mediante l'incremento del contributo specifico sulla retribuzione o sui compensi imponibili ai fini previdenziali e del contributo di solidarietà a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 33, per gli iscritti al FPLS, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.
  5. All'attuazione della presente delega si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 e dalle entrate derivanti dalle misure di cui al comma 4.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11 e 12.
10.500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 2360-A – Articolo 11* 

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Deleghe al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, per il riordino dei relativi ammortizzatori sociali e per l'armonizzazione della disciplina degli oneri contributivi)

  1. In ragione del carattere strutturalmente discontinuo e delle specificità del settore dello spettacolo nonché delle prestazioni lavorative svolte nel settore medesimo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) previsione dell'accesso all'indennità per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, il cui reddito prevalente derivi da attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo;

   b) riconoscimento dell'indennità, previa domanda, ai lavoratori subordinati e autonomi che, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa, abbiano maturato almeno cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; ai fini del calcolo concorrono le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché quelle relative alla maternità, alla malattia e all'infortunio; ai lavoratori autonomi sono riconosciute tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata;

   c) riconoscimento dell'indennità per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda; il numero massimo di giornate accreditabili, comprensivo delle giornate di indennità, è pari a trecentododici;

   d) calcolo dell'indennità giornaliera sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda; per i nuovi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo la media è calcolata sui dodici mesi precedenti;

   e) erogazione dell'indennità giornaliera nella misura dell'80 per cento per i lavoratori con almeno cinquantuno giornate accreditate nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e dell'85 per cento per i lavoratori con almeno ottanta giornate accreditate;

   f) limite dell'indennità giornaliera che non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo determinato annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

   g) riconoscimento per le giornate di percezione dell'indennità della contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori;

   h) erogazione dell'indennità anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di contratto di lavoro a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa;

   i) divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per la maternità, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione involontaria; in caso di coincidenza, è riconosciuto il trattamento più favorevole;

   l) finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità assicurato mediante un contributo specifico pari all'1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché mediante un contributo di solidarietà pari allo 0,50 per cento a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   m) determinazione, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni per i lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, appartenenti al gruppo A, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, del numero delle giornate accreditabili considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall'INPS; le retribuzioni eccedenti tale limite danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e, comunque entro il limite massimo di sei giornate figurative per ciascuna prestazione;

   n) modifica, ove necessario, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente articolo;

   o) stanziamento, con riguardo agli ammortizzatori sociali, alle indennità del settore dello spettacolo e agli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, delle risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all'indennità di discontinuità, fino al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo finanziato dalla contribuzione obbligatoria.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Deleghe al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, per il riordino dei relativi ammortizzatori sociali e per l'armonizzazione della disciplina degli oneri contributivi)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
11.100. Grippo, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, con le seguenti: oppure iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria ma i cui contratti siano caratterizzati da strutturale discontinuità e le cui prestazioni/mansioni afferiscano al settore spettacolo, e in entrambi i casi.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.103. Piccolotti.

A.C. 2360-A – Articolo 12* 

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica)

  1. Al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di solidarietà con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative, la platea dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 3.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: stanziate nel bilancio dello Stato inserire le seguenti: , ivi incluse quelle afferenti al Fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220,.
3.102. Grippo.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 milioni con le seguenti: 9 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:

   dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027,

   aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.105. Grippo.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 30 giugno 2027, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo adottano gli atti necessari al trasferimento delle risorse, delle posizioni contabili, dei procedimenti e dei sistemi informativi relativi al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i versamenti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono ripartiti tra il bilancio dello Stato e il conto di tesoreria dell'Agenzia secondo la medesima percentuale prevista al secondo periodo del citato comma 2. Fino alla piena operatività dei sistemi di accreditamento diretto, l'Agenzia delle entrate provvede al riversamento mensile all'Agenzia delle somme a essa spettanti, senza che ciò determini nuovi adempimenti a carico dei soggetti passivi.
3.107. Grippo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  17. La destinazione diretta all'Agenzia di una quota dei versamenti IRES e IVA costituisce una diversa allocazione delle entrate tributarie già previste a legislazione vigente e non determina nuovi o maggiori obblighi tributari a carico dei soggetti passivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e le regolazioni contabili necessarie per il trasferimento del Fondo e delle relative risorse all'Agenzia.
3.106. Grippo.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

  1. L'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”. Il Fondo costituisce una gestione contabile separata nell'ambito del bilancio dell'Agenzia ed è dotato di autonomia contabile e finanziaria. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e, nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva dell'Agenzia, alle spese necessarie per la loro gestione, istruttoria, erogazione, monitoraggio e controllo.
   2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il Fondo è alimentato mediante l'attribuzione diretta all'Agenzia di una quota pari all'11 per cento dei versamenti effettuati ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto nei seguenti settori di attività:

   a) produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva;

   b) distribuzione di video e di programmi televisivi;

   c) esercizio e proiezione cinematografica;

   d) programmazione e trasmissione televisiva;

   e) fornitura di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta, come definiti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

   f) fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video, come definiti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

   g) distribuzione, commercializzazione e intermediazione digitale di opere e contenuti cinematografici e audiovisivi;

   h) vendita e intermediazione di pubblicità diffusa mediante servizi di media audiovisivi, piattaforme per la condivisione di video o servizi di accesso a contenuti audiovisivi;

   i) erogazione di servizi di accesso a internet;

   l) telecomunicazioni fisse e mobili;

   m) fornitura di interfacce online che consentono l'accesso, la condivisione, la distribuzione o la monetizzazione di contenuti cinematografici e audiovisivi destinati al pubblico situato nel territorio dello Stato.

   3. La quota di cui al comma 2, secondo periodo, costituisce destinazione di una parte delle imposte già dovute dai soggetti operanti nei settori indicati e non determina l'applicazione di una nuova imposta, l'incremento delle aliquote vigenti o nuovi e maggiori obblighi tributari a carico dei medesimi soggetti. Il versamento della quota attribuita all'Agenzia è effettuato con le medesime scadenze e secondo le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto. Il pagamento della predetta quota estingue, per il corrispondente importo, il debito relativo all'imposta sul reddito delle società o all'imposta sul valore aggiunto.
   4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono istituiti appositi codici tributo e flussi contabili, al fine di assicurare l'accreditamento diretto della quota sul conto di tesoreria intestato all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo. Per i soggetti che esercitano una pluralità di attività, la quota è determinata in proporzione ai ricavi riconducibili ai settori indicati nel presente comma. Per i soggetti stabiliti fuori dal territorio dello Stato, sono considerati i versamenti relativi ai ricavi e alle operazioni imponibili riferibili a servizi prestati o a contenuti destinati al pubblico situato nel territorio dello Stato, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il complessivo livello annuale di finanziamento del Fondo non può essere inferiore a 500 milioni di euro. Qualora le entrate attribuite direttamente all'Agenzia risultino inferiori a tale importo, la differenza è trasferita all'Agenzia a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura. Le entrate eccedenti il predetto importo restano integralmente acquisite al Fondo e non comportano una corrispondente riduzione dei finanziamenti a esso destinati.
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti: le modalità di gestione contabile del Fondo, i criteri di individuazione dei versamenti riferibili ai settori di cui al comma 2, le modalità di accreditamento diretto delle entrate al conto di tesoreria dell'Agenzia, le modalità di determinazione e attribuzione delle entrate riferibili ai soggetti stabiliti fuori dal territorio dello Stato, le modalità di conguaglio e rendicontazione delle somme attribuite, le quote da destinare agli incentivi fiscali di cui alla sezione II del presente capo e le modalità del loro trasferimento al programma “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di scambio dei dati tra l'Agenzia delle entrate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministero della cultura e l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.
   6. Con decreto del Ministro della cultura, adottato su proposta dell'Agenzia e sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, si provvede annualmente al riparto del Fondo tra le tipologie di intervento previste dalla presente legge. Il decreto determina distintamente: le risorse destinate agli incentivi fiscali, le risorse destinate ai contributi automatici e selettivi, le risorse destinate alla promozione, alla conservazione, alla formazione e all'internazionalizzazione, la quota destinata alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, nel rispetto del limite previsto dalla legge istitutiva della medesima. Il decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari prima della sua adozione definitiva.
   7. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
   8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, nonché i trasferimenti e le regolazioni contabili necessari tra il bilancio dello Stato, il conto di tesoreria dell'Agenzia e il Fondo per il cinema e l'audiovisivo, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
   9. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia trasmette alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione recante:

   a) l'ammontare delle entrate tributarie attribuite al Fondo;

   b) la loro ripartizione per settore economico;

   c) le risorse destinate agli interventi e quelle destinate al funzionamento dell'Agenzia;

   d) i costi amministrativi sostenuti;

   e) i tempi medi di istruttoria e di erogazione;

   f) i risultati economici, culturali, occupazionali e territoriali degli interventi finanziati.».

  2. Nei riferimenti contenuti nella legge 14 novembre 2016, n. 220, relativi alla gestione, all'istruttoria, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi finanziati dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le parole: «Ministero» e «Direzione generale cinema e audiovisivo» si intendono riferite, a decorrere dal 1° gennaio 2028, all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, fatte salve le competenze del Ministro della cultura in materia di indirizzo politico, regolazione e vigilanza.
3.0100. Grippo.

ART. 4.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: caratteristiche dimensionali aggiungere le seguenti: e al grado di indipendenza.
4.104. Grippo.

  Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) rafforzare la produzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane favorendo il mantenimento di una quota significativa dei diritti sulle opere in capo alle imprese indipendenti che le hanno originate, per favorire la loro patrimonializzazione e competitività;.
4.106. Grippo.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo l'applicazione di tali limiti al credito d'imposta, che non è assoggettato a tetti di spesa o contingenti annuali.
4.108. Grippo.

  Al comma 2, lettera hh), sopprimere la parola: prioritariamente.
4.103. Grippo.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: finalizzati a premiare aggiungere le seguenti: il grado di indipendenza e.
6.100. Grippo.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:

   dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti con il seguente: , quanto a 10 milioni di euro annui dal 2027 al 2030,

   aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 10 milioni di euro annui dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.100. Grippo.

A.C. 2360-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di cinema e nello specifico si istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo con la finalità di rafforzare e sviluppare il settore cinematografico e audiovisivo nazionale, ampliando la fruizione delle opere e promuovendo il patrimonio culturale rappresentato dal cinema italiano;

    tra i compiti attribuiti all'Agenzia rientrano la progettazione di iniziative volte ad accrescere la domanda e la fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle università e degli altri soggetti operanti nel settore culturale;

    di particolare rilevanza per il settore, l'organizzazione di proiezioni gratuite di opere cinematografiche di particolare interesse storico, artistico e culturale da parte di fondazioni, musei, cineteche, biblioteche, università, istituzioni scolastiche ed enti del Terzo settore, che, ad oggi, incontra alcune difficoltà dovute alla mancanza di procedure certe per l'individuazione dei titolari dei diritti e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, pur in assenza di finalità lucrative;

    la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio cinematografico costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, e devono essere perseguiti nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di diritto d'autore e dei diritti degli autori, dei produttori e degli altri aventi diritto;

    la possibilità di organizzare proiezioni gratuite di opere cinematografiche di particolare valore storico, artistico e culturale contribuisce a rendere effettivo il diritto di accesso alla cultura, consentendo anche ai cittadini meno abbienti, agli studenti, agli anziani e alle comunità prive di sale cinematografiche di fruire di un patrimonio che costituisce parte integrante dell'identità nazionale, senza arrecare pregiudizio ai diritti degli autori e degli altri aventi diritto, ove la proiezione avvenga senza finalità lucrative e nel rispetto della normativa vigente;

    si evidenzia, inoltre, che il testo in esame contiene anche la Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo che prevede tra i principi e criteri direttivi il potenziamento dell'efficienza, della trasparenza, della semplificazione, oltre che l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo garantendo una estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

    numerose opere cinematografiche, pur avendo ormai esaurito il proprio ordinario ciclo di sfruttamento commerciale e rivestendo un indiscusso interesse culturale, risultano di fatto difficilmente accessibili alle istituzioni culturali, alle fondazioni, ai musei, alle università, alle biblioteche, alle cineteche e agli enti del Terzo settore;

    le difficoltà non derivano, nella maggior parte dei casi, da un espresso diniego dei titolari dei diritti, bensì dall'assenza di un procedimento certo attraverso il quale gli organizzatori possano richiedere l'autorizzazione, conoscere il soggetto effettivamente legittimato a concederla ed ottenere una risposta entro termini compatibili con l'organizzazione dell'evento culturale;

    si rileva l'opportunità di introdurre una disciplina speciale del procedimento autorizzativo relativo alle proiezioni culturali, che rispetti e non modifichi la disciplina sostanziale del diritto d'autore e che non incida sulla titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche;

    l'articolo 4, comma 2, lettera d), del provvedimento in esame reca, quale principio e criterio direttivo, quello di «potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a prevedere, in linea con i principi e criteri direttivi di trasparenza e di semplificazione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del provvedimento in esame, nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, un procedimento uniforme e trasparente per il rilascio delle autorizzazioni relative alle proiezioni di opere cinematografiche promosse da fondazioni, musei, biblioteche, cineteche, università, istituzioni scolastiche ed enti del Terzo settore nell'ambito di iniziative senza scopo di lucro, al fine di favorire la più ampia diffusione del patrimonio cinematografico nazionale e internazionale, promuovere l'effettivo accesso alla cultura, anche da parte delle fasce economicamente più deboli della popolazione.
9/2360-A/1. Di Maggio , Amorese , Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di cinema e nello specifico si istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo con la finalità di rafforzare e sviluppare il settore cinematografico e audiovisivo nazionale, ampliando la fruizione delle opere e promuovendo il patrimonio culturale rappresentato dal cinema italiano;

    tra i compiti attribuiti all'Agenzia rientrano la progettazione di iniziative volte ad accrescere la domanda e la fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle università e degli altri soggetti operanti nel settore culturale;

    la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio cinematografico costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, e devono essere perseguiti nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di diritto d'autore e dei diritti degli autori, dei produttori e degli altri aventi diritto;

    la possibilità di organizzare proiezioni gratuite di opere cinematografiche di particolare valore storico, artistico e culturale contribuisce a rendere effettivo il diritto di accesso alla cultura, consentendo anche ai cittadini meno abbienti, agli studenti, agli anziani e alle comunità prive di sale cinematografiche di fruire di un patrimonio che costituisce parte integrante dell'identità nazionale, senza arrecare pregiudizio ai diritti degli autori e degli altri aventi diritto, ove la proiezione avvenga senza finalità lucrative e nel rispetto della normativa vigente;

    si evidenzia, inoltre, che il testo in esame contiene anche la Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo che prevede tra i principi e criteri direttivi il potenziamento dell'efficienza, della trasparenza, della semplificazione, oltre che l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo garantendo una estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

    si rileva l'opportunità di introdurre una disciplina speciale del procedimento autorizzativo relativo alle proiezioni culturali, che rispetti e non modifichi la disciplina sostanziale del diritto d'autore e che non incida sulla titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche;

    l'articolo 4, comma 2, lettera d), del provvedimento in esame reca, quale principio e criterio direttivo, quello di «potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a prevedere, in linea con i principi e criteri direttivi di trasparenza e di semplificazione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del provvedimento in esame, nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, un procedimento uniforme e trasparente per il rilascio delle autorizzazioni relative alle proiezioni di opere cinematografiche promosse da fondazioni, musei, biblioteche, cineteche, università, istituzioni scolastiche ed enti del Terzo settore nell'ambito di iniziative senza scopo di lucro, al fine di favorire la più ampia diffusione del patrimonio cinematografico nazionale e internazionale, promuovere l'effettivo accesso alla cultura, anche da parte delle fasce economicamente più deboli della popolazione.
9/2360-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Maggio , Amorese , Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 comma 1 del testo unificato in esame dispone che la finalità della stessa è quella di disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana;

    in particolare, l'articolo 3 istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo con numerosi compiti di progettazione e gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;

    si prevede inoltre, all'articolo 4, una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo che contempli, tra gli altri, la promozione e il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese nonché la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi, l'integrazione e l'inclusione sociale;

    molto di frequente, l'organizzazione dei più noti festival cinematografici avviene grazie all'opera meritoria di Associazioni ed Enti del Terzo Settore composte spesso da gruppi di giovani desiderosi di portare un messaggio di cultura ed entusiasmo nella loro comunità e che, unendo la cultura e l'impegno sociale, valorizzano il cinema come strumento di inclusione sociale, crescita dei territori e momenti di educazione e formazione. Esempi chiave includono, l'Outdoor Film Festival, il Sàff, il TERRAE Film Fest e il Napoli Social Action Film Festival;

    l'organizzazione di eventi particolarmente impegnativi come i festival cinematografici richiede enorme impegno e risorse certe, talvolta poco corrispondente alla disciplina prevista dall'ordinamento per associazioni o enti del terzo settore,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della revisione strutturale del settore cinematografico e audiovisivo e della relativa delega, forme di valorizzazione del merito per l'attività associativa e del terzo settore giovanile e il potenziamento della trasparenza, una maggiore attenzione alla corretta programmazione e alla tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi in modo da poter garantire tempi e risorse certe nell'organizzazione delle attività.
9/2360-A/2. Bicchielli .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 comma 1 del testo unificato in esame dispone che la finalità della stessa è quella di disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana;

    in particolare, l'articolo 3 istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo con numerosi compiti di progettazione e gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;

    si prevede inoltre, all'articolo 4, una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo che contempli, tra gli altri, la promozione e il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese nonché la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi, l'integrazione e l'inclusione sociale;

    molto di frequente, l'organizzazione dei più noti festival cinematografici avviene grazie all'opera meritoria di Associazioni ed Enti del Terzo Settore composte spesso da gruppi di giovani desiderosi di portare un messaggio di cultura ed entusiasmo nella loro comunità e che, unendo la cultura e l'impegno sociale, valorizzano il cinema come strumento di inclusione sociale, crescita dei territori e momenti di educazione e formazione. Esempi chiave includono, l'Outdoor Film Festival, il Sàff, il TERRAE Film Fest e il Napoli Social Action Film Festival,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della revisione strutturale del settore cinematografico e audiovisivo e della relativa delega, forme di valorizzazione del merito per l'attività associativa e del terzo settore giovanile e il potenziamento della trasparenza, una maggiore attenzione alla corretta programmazione e alla tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi in modo da poter garantire tempi e risorse certe nell'organizzazione delle attività.
9/2360-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Bicchielli .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, adottato in un testo unificato dalla Commissione Cultura, composto da due capi e dodici articoli, reca una complessiva revisione della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo, con l'obiettivo di rafforzarne la competitività, sostenere gli investimenti, promuovere l'innovazione e consolidare l'intera filiera nazionale del cinema e dell'audiovisivo;

    a tal fine, si evidenzia come il settore cinematografico e audiovisivo costituisce una filiera industriale strategica per il sistema economico nazionale, capace di generare occupazione qualificata, attrarre investimenti, valorizzare il patrimonio culturale italiano, favorire lo sviluppo economico dei territori e contribuire alla promozione internazionale dell'Italia;

    la crescente competizione tra i principali sistemi audiovisivi europei rende necessario rafforzare l'attrattività del sistema Italia attraverso politiche orientate allo sviluppo delle imprese, alla crescita degli investimenti, alla stabilità del quadro regolatorio e alla valorizzazione delle professionalità del comparto;

    il ricambio generazionale rappresenta una condizione essenziale per assicurare lo sviluppo della filiera, favorendo la nascita di nuove imprese, l'ingresso di giovani imprenditori e professionisti, la crescita delle competenze e l'adozione di modelli organizzativi e produttivi innovativi;

    nelle fasi di costituzione e di avvio dell'attività, le imprese e i professionisti del settore sostengono rilevanti costi iniziali di investimento, organizzazione e sviluppo, cui si accompagnano oneri fiscali e contributivi che possono incidere negativamente sulla sostenibilità economico-finanziaria delle nuove iniziative;

    sostenere la fase di start-up delle imprese culturali e creative, favorirne la capitalizzazione, agevolarne l'accesso agli strumenti finanziari e creare un contesto regolatorio stabile e competitivo rappresenta, a parere dello scrivente, una leva strategica per rafforzare la capacità di investimento dell'intera filiera e consolidarne la competitività a livello nazionale e internazionale;

    in tale ambito, la crescita dimensionale delle imprese del settore, la capacità di attrarre capitali privati e di pianificare investimenti di medio-lungo periodo, rappresentano, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, condizioni essenziali per consolidare la competitività dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e per incrementarne la capacità di competere nei mercati internazionali;

    il settore cinematografico e audiovisivo costituiscono inoltre un comparto ad alta intensità di capitale umano e di competenze specialistiche; in ragione di quanto esposto si evidenzia pertanto l'esigenza di sostenere la nascita di nuove imprese e l'inserimento di giovani professionalità che rappresentano una leva strategica per incrementarne la capacità competitiva, favorire l'innovazione e generare effetti positivi sull'occupazione qualificata nei riguardi del settore in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  prevedere misure di agevolazione fiscale finalizzate a sostenere la costituzione, l'avvio e il consolidamento di nuove imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, con particolare riguardo ai giovani imprenditori e alle start-up anche mediante l'introduzione di strumenti agevolativi temporanei per i primi anni di attività, volti a favorire la capitalizzazione iniziale delle imprese, la sostenibilità economico-finanziaria dei nuovi investimenti, il consolidamento delle iniziative imprenditoriali;

  chiarire meglio la cosiddetta «cronologia dei media» con particolare riguardo alla definizione degli intervalli temporali tra l'uscita delle opere nelle sale cinematografiche e la successiva diffusione attraverso le piattaforme di streaming, i servizi televisivi a pagamento e la televisione in chiaro, in grado di contemperare le esigenze dei diversi operatori della filiera cinematografica e audiovisiva.
9/2360-A/3. Ambrosi , Schiano di Visconti , Giovine .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contenente le Disposizioni in materia di cinema, nel Capo II, articolo 10, affronta il tema delle tutele previdenziali per i lavoratori dello spettacolo;

    come appreso dagli organi di stampa lo scorso maggio, un centinaio tra artisti e maestranze del cinema, alcuni dei quali molto noti (Stefania Sandrelli, Laura Morante, Fabrizio Bentivoglio, ecc.), hanno scritto al Presidente della Repubblica per dare conto del contenzioso intrapreso con INPS e relativo al corretto calcolo delle spettanze previdenziali. Tale contenzioso, a seguito delle sentenze della Corte di cassazione a partire dall'anno 2022, si è tradotto in una richiesta da parte di INPS della restituzione di importanti cifre che, in precedenza e sulla base di sentenze confermate in appello, INPS aveva riconosciuto ai ricorrenti;

    il contenzioso riguarda circa 400 tra artisti e maestranze e, più nello specifico, riguarda la «quota B» dell'assegno previdenziale, quella cioè da questi maturata dopo l'anno 1992. Secondo i ricorrenti, la riforma del 1997 non avrebbe mantenuto per la «quota B» il vecchio limite delle 315 mila lire al giorno, poi rivalutate. Quel tetto, sostengono, doveva valere solo per la «quota A», cioè per la parte di pensione legata ai contributi precedenti al 1993. Averlo applicato anche alla «quota B» avrebbe ridotto gli assegni e spezzato il rapporto tra contributi versati e pensione riconosciuta;

    secondo la citata lettera, sono state 250 le sentenze emesse dal Tribunale di Roma e confermate in appello, oltre 50 quelle passate in giudicato e altre decine di sentenze emesse in diversi altri fori. Sulla base delle citate sentenze, e delle loro conferme, sono dunque arrivati aumenti mensili e arretrati. A partire dal dicembre 2022 con la sentenza della Corte di cassazione del 29 dicembre 2022, n. 38018, l'orientamento è stato rovesciato e l'INPS ha chiesto la restituzione degli aumenti e degli arretrati, spesso cifre molto rilevanti. L'INPS, tra l'altro, impone piani di rientro in 72 rate che, per molti ricorrenti, coincidono con un quinto dell'assegno mensile;

    il costituzionalista Michele Ainis, intervistato sul caso, ha dichiarato: «è lo Stato che ha determinato un'aspettativa economica nei loro [lavoratori dello spettacolo] confronti e l'ha poi delusa. È la macchina burocratica dello Stato che si è rivelata [...] inefficiente, in questo caso nella gestione dei contributi previdenziali»,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le ulteriori iniziative di competenza, anche normative, anche alla luce della risoluzione 7-00083 approvata dalle Commissioni riunite Cultura, scienza e istruzione e Lavoro pubblico e privato della Camera, volte a rendere sostenibile il piano di rientro, con una rateizzazione temporalmente più estesa, e altresì prevedendo l'istituzione di un fondo di solidarietà che aiuti soprattutto coloro, tra le circa 400 persone, che hanno assegni mensili già esigui.
9/2360-A/4. Zanella , Piccolotti , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contenente le Disposizioni in materia di cinema, nel Capo II, articolo 10, affronta il tema delle tutele previdenziali per i lavoratori dello spettacolo;

    come appreso dagli organi di stampa lo scorso maggio, un centinaio tra artisti e maestranze del cinema, alcuni dei quali molto noti (Stefania Sandrelli, Laura Morante, Fabrizio Bentivoglio, ecc.), hanno scritto al Presidente della Repubblica per dare conto del contenzioso intrapreso con INPS e relativo al corretto calcolo delle spettanze previdenziali. Tale contenzioso, a seguito delle sentenze della Corte di cassazione a partire dall'anno 2022, si è tradotto in una richiesta da parte di INPS della restituzione di importanti cifre che, in precedenza e sulla base di sentenze confermate in appello, INPS aveva riconosciuto ai ricorrenti;

    il contenzioso riguarda circa 400 tra artisti e maestranze e, più nello specifico, riguarda la «quota B» dell'assegno previdenziale, quella cioè da questi maturata dopo l'anno 1992. Secondo i ricorrenti, la riforma del 1997 non avrebbe mantenuto per la «quota B» il vecchio limite delle 315 mila lire al giorno, poi rivalutate. Quel tetto, sostengono, doveva valere solo per la «quota A», cioè per la parte di pensione legata ai contributi precedenti al 1993. Averlo applicato anche alla «quota B» avrebbe ridotto gli assegni e spezzato il rapporto tra contributi versati e pensione riconosciuta;

    secondo la citata lettera, sono state 250 le sentenze emesse dal Tribunale di Roma e confermate in appello, oltre 50 quelle passate in giudicato e altre decine di sentenze emesse in diversi altri fori. Sulla base delle citate sentenze, e delle loro conferme, sono dunque arrivati aumenti mensili e arretrati. A partire dal dicembre 2022 con la sentenza della Corte di cassazione del 29 dicembre 2022, n. 38018, l'orientamento è stato rovesciato e l'INPS ha chiesto la restituzione degli aumenti e degli arretrati, spesso cifre molto rilevanti. L'INPS, tra l'altro, impone piani di rientro in 72 rate che, per molti ricorrenti, coincidono con un quinto dell'assegno mensile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, volte a rendere sostenibile il piano di rientro e altresì a valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà che aiuti soprattutto coloro che si trovino in condizione di fragilità socioeconomica.
9/2360-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella , Piccolotti , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    il rafforzamento della formazione e delle competenze professionali nel settore cinematografico e audiovisivo e la diffusione della cultura cinematografia costituiscono obiettivi cardine del provvedimento;

    la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, eroga, tramite la Scuola nazionale di cinema, attività di alta formazione, di ricerca e di sperimentazione nel campo della cinematografia e dell'audiovisivo, con metodi didattici avanzati;

    i corsi e le attività proposte dal Centro permettono di conseguire una formazione altamente specializzata, contribuendo alla formazione dei giovani talenti, allo sviluppo di produzioni all'avanguardia e alla crescita del settore cinematografico e audiovisivo;

    il Centro è altresì impegnato, tramite la Cineteca nazionale, in attività di conservazione, di restauro e di promozione del patrimonio culturale cinematografico in Italia, svolgendo un ruolo centrale per la crescita culturale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad inserire la Scuola nazionale di cinema nel sistema della formazione superiore, al fine di potenziare l'eccellenza della formazione artistica e di assicurare maggiore qualità e innovazione nella produzione cinematografica italiana.
9/2360-A/5. Tassinari , Dalla Chiesa .


   La Camera,

   premesso che:

    il testo unificato in esame reca una delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico nazionale;

    una parte significativa del patrimonio audiovisivo italiano versa in condizioni di degrado conservativo o risulta di fatto sottratta alla fruizione del pubblico, pur rivestendo un rilevante interesse storico, culturale ed educativo;

    numerose opere cinematografiche e audiovisive, pur non essendo formalmente prive di tutela, risultano di fatto indisponibili a causa della frammentazione della titolarità dei diritti patrimoniali, della successione nel tempo degli aventi diritto o dell'impossibilità di individuare i soggetti titolari dei diritti di sfruttamento economico;

    tali circostanze determinano, in molti casi, l'impossibilità di procedere al restauro, alla digitalizzazione, alla conservazione e alla redistribuzione delle opere, con il rischio concreto della perdita irreversibile di una parte rilevante del patrimonio culturale nazionale;

    appare pertanto opportuno individuare strumenti normativi che, nel pieno rispetto della disciplina del diritto d'autore e dei diritti dei titolari, consentano di superare le situazioni di stallo che impediscono il recupero e la valorizzazione delle opere fuori commercio o comunque non più sfruttate;

    l'articolo 4, comma 2, lettera ee) prevede, quale principio e criterio direttivo, quello di introdurre l'obbligo di restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4 del provvedimento, ulteriori iniziative volte a:

  rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, promuovendo il restauro delle opere nei casi di accertata emergenza conservativa;

  favorire il recupero, la conservazione, la digitalizzazione e la più ampia diffusione al pubblico delle opere appartenenti al patrimonio culturale italiano;

  individuare, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, strumenti idonei a superare le criticità derivanti dalla frammentazione della titolarità dei diritti patrimoniali, dalla successione nel tempo degli aventi diritto e dall'irreperibilità dei titolari dei diritti di sfruttamento economico, al fine di consentire la rimessa in circolazione delle opere cinematografiche e audiovisive non più disponibili al pubblico e scongiurarne la definitiva dispersione.
9/2360-A/6. Amorese , Mollicone .


   La Camera,

   premesso che:

    il testo unificato in esame reca una delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico nazionale;

    appare pertanto opportuno individuare strumenti normativi che, nel pieno rispetto della disciplina del diritto d'autore e dei diritti dei titolari, consentano di superare le situazioni di stallo che impediscono il recupero e la valorizzazione delle opere fuori commercio o comunque non più sfruttate;

    l'articolo 4, comma 2, lettera ee) prevede, quale principio e criterio direttivo, quello di introdurre l'obbligo di restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4 del provvedimento, ulteriori iniziative volte a:

  rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, promuovendo il restauro delle opere nei casi di accertata emergenza conservativa;

  favorire il recupero, la conservazione, la digitalizzazione e la più ampia diffusione al pubblico delle opere appartenenti al patrimonio culturale italiano;

  individuare, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, strumenti idonei a superare le criticità derivanti dalla frammentazione della titolarità dei diritti patrimoniali, dalla successione nel tempo degli aventi diritto e dall'irreperibilità dei titolari dei diritti di sfruttamento economico, al fine di consentire la rimessa in circolazione delle opere cinematografiche e audiovisive non più disponibili al pubblico e scongiurarne la definitiva dispersione.
9/2360-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Amorese , Mollicone .


   La Camera,

   premesso che:

    il produttore indipendente è una figura chiave del settore audiovisivo, tutelata dall'ordinamento comunitario ai sensi della Direttiva Servizi Media Audiovisivi 2010/13/UE, tra i cui criteri figurava la riformulazione della sua definizione in quanto attinente direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti alla promozione delle opere europee e italiane;

    la ratio di tale previsione europea risiede nell'esigenza di riconoscere l'indipendenza in relazione allo sfruttamento dei diritti delle opere audiovisive, elemento distintivo della capacità di operare in autonomia;

    tra i principi fondamentali della legge 14 novembre 2016 n. 220 rientrano la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva italiana, di cui il produttore indipendente è elemento di grande rilievo;

    il decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 204 riformula la definizione di produttore indipendente, inserendo tra i requisiti la titolarità dei diritti secondari sullo sfruttamento delle opere;

    il testo unificato in esame prevede, all'articolo 6, misure di sostegno alla categoria dei produttori indipendenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

    nella previsione normativa l'indipendenza di un produttore è legata solo alla verifica dell'assenza di controllo degli operatori della comunicazione da parte di servizi media audiovisivi o di collegamento con questi, nonché della titolarità di diritti secondari o della destinazione fino al 90 per cento del volume totale della produzione ad un solo fornitore di servizi media per tre anni;

    tale definizione non valorizza adeguatamente il riconoscimento dell'effettiva indipendenza del produttore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, ed in particolare quelle previste dall'articolo 6, con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere ulteriori criteri di riconoscimento dell'effettiva indipendenza del produttore, tra cui l'autonomia societaria, l'assunzione diretta del rischio imprenditoriale, la capacità del produttore di conservare la totalità di almeno uno dei principali diritti di sfruttamento delle opere, l'effettiva partecipazione economica alla produzione e il mantenimento dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria partecipazione.
9/2360-A/7. Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano, promuovendone, tra gli altri, l'internazionalizzazione, nonché l'attrazione di investimenti e produzioni estere;

    nello specifico, l'articolo 3 istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, alla quale è attribuita, tra le altre, la funzione di favorire la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché competenze in materia di coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali;

    l'articolo 4 reca, altresì, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio, da parte del Governo, della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Tra questi, viene prevista anche la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano mediante la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;

    la crescente competizione internazionale tra i Paesi impone la necessità di assicurare procedure amministrative rapide, coordinate, trasparenti e prevedibili per la realizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

    la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, nonché il coordinamento tra le amministrazioni competenti e le Film Commission, rappresentano fattori determinanti per accrescere l'attrattività del sistema Paese nei confronti degli investimenti e delle produzioni audiovisive internazionali;

    appare pertanto opportuno promuovere un confronto stabile tra le amministrazioni competenti, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo e le Film Commission, al fine di individuare misure di semplificazione e deburocratizzazione delle procedure amministrative che incidono sulla realizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Italia,

impegna il Governo

a convocare quanto prima, e comunque entro la fine dell'attuale legislatura, un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero della cultura, dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, delle Film Commission e delle principali associazioni rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo, al fine di individuare misure volte a semplificare e deburocratizzare le procedure amministrative che incidono sulla realizzazione in Italia di produzioni cinematografiche e audiovisive, favorendo il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti e l'adozione di linee guida operative condivise, così da rafforzare l'attrattività del Paese nei confronti degli investimenti e delle produzioni estere.
9/2360-A/8. Onori , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano, promuovendone, tra gli altri, l'internazionalizzazione, nonché l'attrazione di investimenti e produzioni estere;

    nello specifico, l'articolo 3 istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, alla quale è attribuita, tra le altre, la funzione di favorire la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché competenze in materia di coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali;

    l'articolo 4 reca, altresì, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio, da parte del Governo, della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Tra questi, viene prevista anche la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano mediante la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;

    la crescente competizione internazionale tra i Paesi impone la necessità di assicurare procedure amministrative rapide, coordinate, trasparenti e prevedibili per la realizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

    la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, nonché il coordinamento tra le amministrazioni competenti e le Film Commission, rappresentano fattori determinanti per accrescere l'attrattività del sistema Paese nei confronti degli investimenti e delle produzioni audiovisive internazionali;

    appare pertanto opportuno promuovere un confronto stabile tra le amministrazioni competenti, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo e le Film Commission, al fine di individuare misure di semplificazione e deburocratizzazione delle procedure amministrative che incidono sulla realizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di convocare un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero della cultura, dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, delle Film Commission e delle principali associazioni rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo, al fine di individuare misure volte a semplificare e deburocratizzare le procedure amministrative che incidono sulla realizzazione in Italia di produzioni cinematografiche e audiovisive, favorendo il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti e l'adozione di linee guida operative condivise, così da rafforzare l'attrattività del Paese nei confronti degli investimenti e delle produzioni estere.
9/2360-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene numerosi principi di delega in materia di cinema e audiovisivo, con l'obiettivo di procedere a un riordino organico della disciplina del settore, rafforzandone la competitività, la capacità di attrarre investimenti e l'efficienza degli strumenti di sostegno;

    il settore del cinema e dell'audiovisivo rappresenta un comparto strategico per il sistema culturale ed economico nazionale, in grado di generare rilevanti ricadute in termini di occupazione, innovazione, promozione del patrimonio culturale e attrattività internazionale del Paese;

    la piena efficacia della riforma dipenderà dalla tempestiva adozione dei decreti legislativi attuativi, dai quali discenderanno la concreta definizione del nuovo assetto normativo e l'operatività di numerosi strumenti destinati alle imprese e ai lavoratori del settore;

    nello specifico, l'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, fissando un ampio numero di principi e criteri direttivi;

    l'articolo 7 delega, altresì, il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti;

    l'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, attenendosi a determinati principi e criteri direttivi;

    sebbene i termini previsti per l'esercizio delle deleghe siano coerenti con la complessità delle materie oggetto di riforma, il loro integrale decorso rischia di prolungare una fase di incertezza normativa che potrebbe incidere negativamente sulla programmazione delle imprese, sugli investimenti e sulla stabilità dell'intero comparto;

    appare pertanto opportuno assicurare un'attuazione quanto più tempestiva possibile delle deleghe legislative, così da garantire in tempi rapidi un quadro regolatorio chiaro, organico e stabile,

impegna il Governo

ad attuare i principi di delega contenuti nel provvedimento in esame di cui agli articoli 4, 7 e 11 in premessa, nel minor tempo possibile e, comunque, entro il termine della legislatura in corso, al fine di assicurare la stabilità del settore del cinema e dell'audiovisivo attraverso la definizione di regole chiare e certe.
9/2360-A/9. D'Alessio , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene numerosi principi di delega in materia di cinema e audiovisivo, con l'obiettivo di procedere a un riordino organico della disciplina del settore, rafforzandone la competitività, la capacità di attrarre investimenti e l'efficienza degli strumenti di sostegno;

    il settore del cinema e dell'audiovisivo rappresenta un comparto strategico per il sistema culturale ed economico nazionale, in grado di generare rilevanti ricadute in termini di occupazione, innovazione, promozione del patrimonio culturale e attrattività internazionale del Paese;

    la piena efficacia della riforma dipenderà dalla tempestiva adozione dei decreti legislativi attuativi, dai quali discenderanno la concreta definizione del nuovo assetto normativo e l'operatività di numerosi strumenti destinati alle imprese e ai lavoratori del settore;

    nello specifico, l'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, fissando un ampio numero di principi e criteri direttivi;

    l'articolo 7 delega, altresì, il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti;

    l'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, attenendosi a determinati principi e criteri direttivi;

    sebbene i termini previsti per l'esercizio delle deleghe siano coerenti con la complessità delle materie oggetto di riforma, il loro integrale decorso rischia di prolungare una fase di incertezza normativa che potrebbe incidere negativamente sulla programmazione delle imprese, sugli investimenti e sulla stabilità dell'intero comparto;

    appare pertanto opportuno assicurare un'attuazione quanto più tempestiva possibile delle deleghe legislative, così da garantire in tempi rapidi un quadro regolatorio chiaro, organico e stabile,

impegna il Governo

ad attuare i principi di delega contenuti nel provvedimento in esame di cui agli articoli 4, 7 e 11 in premessa, nel minor tempo possibile.
9/2360-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano;

    nello specifico, l'articolo 4 contiene una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina in materia di cinema e audiovisivo, individuando i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'adozione dei decreti legislativi;

    tra i principi di delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera pp), è prevista l'introduzione di disposizioni concernenti l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo;

    la disciplina dell'intelligenza artificiale è oggi oggetto di un articolato quadro normativo dell'Unione europea che, a partire dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), mira a promuovere lo sviluppo e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale affidabili, sicuri e antropocentrici, nel rispetto dei diritti fondamentali, della trasparenza, della responsabilità e dell'innovazione;

    tale disciplina si coordina con ulteriori atti normativi dell'Unione europea, tra cui quelli in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, servizi di media audiovisivi e servizi digitali, delineando un quadro regolatorio organico destinato a incidere anche sul settore cinematografico e audiovisivo;

    appare pertanto opportuno che l'esercizio della delega tenga conto del quadro normativo europeo vigente e della sua evoluzione applicativa, nonché degli standard tecnici e delle migliori pratiche già consolidate nel settore, al fine di garantire la coerenza dell'ordinamento nazionale, la certezza giuridica per gli operatori, l'armonizzazione della disciplina ed evitare duplicazioni normative o possibili disallineamenti rispetto al diritto dell'Unione europea,

impegna il Governo

a prevedere che in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera pp) del provvedimento in esame, la disciplina concernente l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo sia definita in piena coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia e con gli standard di settore esistenti, assicurando un efficace coordinamento tra la normativa nazionale e quella europea.
9/2360-A/10. Pastorella , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano;

    nello specifico, l'articolo 4 contiene una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina in materia di cinema e audiovisivo, individuando i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'adozione dei decreti legislativi;

    tra i principi di delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera pp), è prevista l'introduzione di disposizioni concernenti l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo;

    la disciplina dell'intelligenza artificiale è oggi oggetto di un articolato quadro normativo dell'Unione europea che, a partire dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), mira a promuovere lo sviluppo e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale affidabili, sicuri e antropocentrici, nel rispetto dei diritti fondamentali, della trasparenza, della responsabilità e dell'innovazione;

    tale disciplina si coordina con ulteriori atti normativi dell'Unione europea, tra cui quelli in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, servizi di media audiovisivi e servizi digitali, delineando un quadro regolatorio organico destinato a incidere anche sul settore cinematografico e audiovisivo;

    appare pertanto opportuno che l'esercizio della delega tenga conto del quadro normativo europeo vigente e della sua evoluzione applicativa, nonché degli standard tecnici e delle migliori pratiche già consolidate nel settore, al fine di garantire la coerenza dell'ordinamento nazionale, la certezza giuridica per gli operatori, l'armonizzazione della disciplina ed evitare duplicazioni normative o possibili disallineamenti rispetto al diritto dell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera pp) del provvedimento in esame, la disciplina concernente l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo sia definita in piena coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia e con gli standard di settore esistenti, assicurando un efficace coordinamento tra la normativa nazionale e quella europea.
9/2360-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano, promuovendone, tra gli altri, l'internazionalizzazione, nonché l'attrazione di investimenti e produzioni estere;

    l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo, tra l'altro, misure volte a favorire la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese italiane ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti (articolo 4, comma 2, lettera gg);

    il settore audiovisivo è caratterizzato da una crescente competizione internazionale tra ordinamenti, nella quale la disponibilità di strumenti fiscali competitivi, la stabilità del quadro normativo e la certezza dei tempi di accesso agli incentivi rappresentano fattori determinanti nella scelta dei Paesi nei quali localizzare gli investimenti e realizzare le produzioni;

    numerosi Paesi europei ed extraeuropei hanno sviluppato negli ultimi anni politiche pubbliche fortemente attrattive: la Spagna ha varato un piano pluriennale integrato, con incentivi fiscali che raggiungono il 50 per cento in alcune aree e iter rapidi, dichiarando l'obiettivo di divenire hub europeo dell'audiovisivo; la Francia coniuga stabilità normativa e finanziaria e un interlocutore pubblico consolidato per il settore; il Regno Unito ha rafforzato gli incentivi per le opere a budget contenuto e per il cinema indipendente; la Germania ha innalzato l'intensità degli aiuti e i massimali per riattrarre le produzioni; Malta ha costruito un sistema snello e competitivo per le produzioni medio grandi, mentre la Turchia e i Paesi del Golfo adottano pacchetti fiscali e logistici particolarmente aggressivi;

    la competitività del sistema audiovisivo nazionale dipende anche dalla capacità di offrire un quadro di incentivi fiscali stabile, efficace, prevedibile e competitivo rispetto ai principali Paesi concorrenti, così da sostenere gli investimenti delle imprese italiane, favorire la crescita dell'intera filiera e attrarre nuovi capitali e produzioni estere;

    il rafforzamento degli strumenti di incentivazione fiscale può contribuire ad aumentare il numero delle produzioni realizzate sul territorio nazionale, con effetti positivi sull'occupazione, sull'indotto economico, sulla valorizzazione delle professionalità italiane, sul trasferimento di competenze e sull'attrattività internazionale del sistema produttivo e culturale del Paese;

    appare pertanto opportuno promuovere un sistema di incentivi fiscali che coniughi competitività, stabilità, certezza delle regole e semplificazione amministrativa, in modo da consentire alle imprese una più efficace programmazione degli investimenti e rafforzare la capacità dell'Italia di competere con i principali hub audiovisivi europei e internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a rafforzare e stabilizzare il sistema degli incentivi fiscali destinati al settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso misure idonee a favorire gli investimenti delle imprese italiane e ad accrescere l'attrattività del mercato nazionale nei confronti degli investitori e delle produzioni estere, promuovendo un quadro regolatorio stabile, prevedibile e coerente con le migliori esperienze internazionali.
9/2360-A/11. Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano, promuovendone, tra gli altri, l'internazionalizzazione, nonché l'attrazione di investimenti e produzioni estere;

    l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo, tra l'altro, misure volte a favorire la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese italiane ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti (articolo 4, comma 2, lettera gg);

    il settore audiovisivo è caratterizzato da una crescente competizione internazionale tra ordinamenti, nella quale la disponibilità di strumenti fiscali competitivi, la stabilità del quadro normativo e la certezza dei tempi di accesso agli incentivi rappresentano fattori determinanti nella scelta dei Paesi nei quali localizzare gli investimenti e realizzare le produzioni;

    appare pertanto opportuno promuovere un sistema di incentivi fiscali che coniughi competitività, stabilità, certezza delle regole e semplificazione amministrativa, in modo da consentire alle imprese una più efficace programmazione degli investimenti e rafforzare la capacità dell'Italia di competere con i principali hub audiovisivi europei e internazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a rafforzare e stabilizzare il sistema degli incentivi fiscali destinati al settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso misure idonee a favorire gli investimenti delle imprese italiane e ad accrescere l'attrattività del mercato nazionale nei confronti degli investitori e delle produzioni estere, promuovendo un quadro regolatorio stabile, prevedibile e coerente con le migliori esperienze internazionali.
9/2360-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore, promuoverne la crescita e favorirne l'internazionalizzazione;

    l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure volte a sostenere lo sviluppo dell'intera filiera nazionale, a favorire gli investimenti e ad accrescere la competitività del sistema audiovisivo italiano;

    in particolare al comma 2, tra i principi e criteri direttivi, la lettera qq) prevede quello di rafforzare la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;

    il quadro normativo dell'Unione europea, a partire dalla direttiva 2010/13/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 e recepita dal testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, riconosce un ruolo essenziale ai produttori indipendenti, individuandoli quali operatori autonomi rispetto ai fornitori di servizi di media audiovisivi e valorizzandone il contributo al pluralismo culturale, alla diversità delle opere, allo sviluppo della creatività europea e al corretto funzionamento del mercato audiovisivo;

    le produzioni indipendenti costituiscono un elemento fondamentale della filiera cinematografica e audiovisiva italiana: favoriscono la sperimentazione creativa, l'emersione di nuovi autori e nuove professionalità, la crescita delle piccole e medie imprese e l'ampliamento dell'offerta culturale, e hanno storicamente accompagnato la nascita delle opere prime e seconde e di gran parte del cinema d'autore che ha costruito il prestigio internazionale del Paese;

    il sostegno ai produttori indipendenti rappresenta una leva strategica per promuovere l'innovazione, la qualità delle produzioni e la presenza delle opere italiane sui mercati internazionali, anche attraverso le coproduzioni,

impegna il Governo

ad adottare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera qq) e nei provvedimenti attuativi, ulteriori iniziative, anche normative, volte a riconoscere e valorizzare il ruolo dei produttori indipendenti e a rafforzare il sostegno alle produzioni da essi realizzate, secondo la definizione prevista dal quadro normativo dell'Unione europea.
9/2360-A/12. Bonetti , Richetti , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore, promuoverne la crescita e favorirne l'internazionalizzazione;

    l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure volte a sostenere lo sviluppo dell'intera filiera nazionale, a favorire gli investimenti e ad accrescere la competitività del sistema audiovisivo italiano;

    in particolare al comma 2, tra i principi e criteri direttivi, la lettera qq) prevede quello di rafforzare la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;

    il quadro normativo dell'Unione europea, a partire dalla direttiva 2010/13/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 e recepita dal testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, riconosce un ruolo essenziale ai produttori indipendenti, individuandoli quali operatori autonomi rispetto ai fornitori di servizi di media audiovisivi e valorizzandone il contributo al pluralismo culturale, alla diversità delle opere, allo sviluppo della creatività europea e al corretto funzionamento del mercato audiovisivo;

    le produzioni indipendenti costituiscono un elemento fondamentale della filiera cinematografica e audiovisiva italiana: favoriscono la sperimentazione creativa, l'emersione di nuovi autori e nuove professionalità, la crescita delle piccole e medie imprese e l'ampliamento dell'offerta culturale, e hanno storicamente accompagnato la nascita delle opere prime e seconde e di gran parte del cinema d'autore che ha costruito il prestigio internazionale del Paese;

    il sostegno ai produttori indipendenti rappresenta una leva strategica per promuovere l'innovazione, la qualità delle produzioni e la presenza delle opere italiane sui mercati internazionali, anche attraverso le coproduzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera qq) e nei provvedimenti attuativi, ulteriori iniziative, anche normative, volte a riconoscere e valorizzare il ruolo dei produttori indipendenti e a rafforzare il sostegno alle produzioni da essi realizzate, secondo la definizione prevista dal quadro normativo dell'Unione europea.
9/2360-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti , Richetti , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore, promuoverne la crescita e favorirne l'internazionalizzazione;

    l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure volte a sostenere lo sviluppo dell'intera filiera, a favorire gli investimenti e ad accrescere l'attrattività del sistema italiano;

    il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo rappresenta il principale strumento di sostegno pubblico al settore, concorrendo a favorire la realizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, la crescita delle imprese, lo sviluppo delle professionalità e la competitività dell'industria nazionale anche nei mercati internazionali;

    la disponibilità di risorse adeguate, stabili e prevedibili costituisce un presupposto essenziale affinché il Fondo possa perseguire efficacemente le finalità individuate dalla normativa vigente, assicurando continuità agli investimenti, certezza nella programmazione industriale e sostenibilità economica delle produzioni;

    il settore cinematografico e audiovisivo è caratterizzato da cicli produttivi di medio-lungo periodo, che richiedono un quadro di finanziamento affidabile e una programmazione pluriennale degli strumenti di sostegno, elementi indispensabili per consentire alle imprese di pianificare gli investimenti, sviluppare coproduzioni e competere efficacemente nei mercati internazionali;

    la progressiva riduzione delle risorse destinate agli strumenti di sostegno al comparto e l'incertezza nella tempistica di accesso e di erogazione delle misure incentivanti hanno inciso negativamente sulla capacità di pianificazione delle imprese, sulla continuità produttiva e occupazionale, sulla fiducia degli investitori e sull'attrattività del sistema audiovisivo italiano nei confronti delle produzioni nazionali e internazionali;

    appare pertanto opportuno ripristinare un livello di risorse coerente con gli obiettivi di sviluppo, innovazione e competitività perseguiti dalla legge, così da rafforzare la capacità del settore di generare crescita economica, occupazione qualificata e valore culturale,

impegna il Governo

in linea con le finalità sottese al provvedimento in esame ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a incrementare le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, riportandole a livelli almeno corrispondenti a quelli antecedenti all'attuale legislatura, assicurando un quadro di finanziamento stabile, certo e adeguato a sostenere gli investimenti, la capacità produttiva e la competitività internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana.
9/2360-A/13. Sottanelli , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore, promuoverne la crescita e favorirne l'internazionalizzazione;

    l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma, coordinamento e riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure volte a sostenere lo sviluppo dell'intera filiera, a favorire gli investimenti e ad accrescere l'attrattività del sistema italiano;

    il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo rappresenta il principale strumento di sostegno pubblico al settore, concorrendo a favorire la realizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, la crescita delle imprese, lo sviluppo delle professionalità e la competitività dell'industria nazionale anche nei mercati internazionali;

    la disponibilità di risorse adeguate, stabili e prevedibili costituisce un presupposto essenziale affinché il Fondo possa perseguire efficacemente le finalità individuate dalla normativa vigente, assicurando continuità agli investimenti, certezza nella programmazione industriale e sostenibilità economica delle produzioni;

    la progressiva riduzione delle risorse destinate agli strumenti di sostegno al comparto e l'incertezza nella tempistica di accesso e di erogazione delle misure incentivanti hanno inciso negativamente sulla capacità di pianificazione delle imprese, sulla continuità produttiva e occupazionale, sulla fiducia degli investitori e sull'attrattività del sistema audiovisivo italiano nei confronti delle produzioni nazionali e internazionali;

    appare pertanto opportuno ripristinare un livello di risorse coerente con gli obiettivi di sviluppo, innovazione e competitività perseguiti dalla legge, così da rafforzare la capacità del settore di generare crescita economica, occupazione qualificata e valore culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a incrementare le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, assicurando un quadro di finanziamento stabile, certo e adeguato a sostenere gli investimenti, la capacità produttiva e la competitività internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, in linea con le finalità sottese al provvedimento in esame.
9/2360-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, al fine di rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano, promuovendone la crescita e lo sviluppo;

    l'articolo 12 del provvedimento istituisce il Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, destinato a finanziare misure di sostegno in favore dei lavoratori del settore che versano in situazioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, e 2030;

    il settore dello spettacolo e dell'audiovisivo è caratterizzato da una diffusa discontinuità lavorativa, da rapporti di lavoro spesso temporanei o intermittenti e da una significativa variabilità dei redditi, circostanze che rendono particolarmente rilevante la predisposizione di strumenti di sostegno adeguati ed efficaci;

    la valorizzazione del capitale umano rappresenta una condizione imprescindibile per assicurare la crescita e la competitività del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso misure che favoriscano la permanenza delle professionalità e la continuità dei percorsi lavorativi;

    appare pertanto opportuno rafforzare la dotazione del Fondo, al fine di garantirne una maggiore efficacia e di ampliare la capacità di risposta nei confronti dei lavoratori dello spettacolo che versano in condizioni di fragilità socioeconomica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a incrementare la prevista dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, destinato al sostegno dei lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, al fine di rafforzarne la capacità di intervento e di assicurare una tutela più efficace delle professionalità del settore, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2360-A/14. Ruffino , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, settori che, oltre a rappresentare una componente essenziale dell'industria culturale nazionale, costituiscono strumenti di conoscenza, espressione personale, formazione e partecipazione;

    tra i criteri di delega di cui all'articolo 4, relativi alla riforma, al coordinamento e al riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, si prevedono interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze, nonché partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;

    l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, mentre l'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, include l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro e le attività culturali tra gli elementi del trattamento penitenziario;

    la visione consapevole delle opere cinematografiche, l'educazione all'immagine e la realizzazione di prodotti audiovisivi possono contribuire a favorire l'elaborazione delle esperienze, il dialogo, l'acquisizione di competenze e il mantenimento di una relazione positiva con la società esterna;

    i laboratori di scrittura, ripresa, montaggio, produzione e post-produzione possono inoltre offrire competenze professionali effettivamente spendibili al termine della pena, rafforzando le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo e concorrendo alla riduzione della recidiva;

    esperienze di questo tipo risultano tuttora frammentarie e dipendenti dalla disponibilità di singoli istituti, associazioni o operatori culturali, mentre sarebbe utile favorirne la diffusione e la continuità sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

in linea con le finalità sottese agli interventi previsti dal provvedimento in esame, a promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma nazionale per la diffusione negli istituti penitenziari dell'educazione all'immagine, delle proiezioni cinematografiche e dei laboratori di formazione e produzione audiovisiva, anche attraverso accordi con scuole di cinema, istituzioni culturali, Film Commission, enti del Terzo settore e imprese del comparto, favorendo la certificazione delle competenze acquisite e il raccordo con percorsi di inserimento lavorativo successivi alla pena.
9/2360-A/15. Benzoni , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, settori che, oltre a rappresentare una componente essenziale dell'industria culturale nazionale, costituiscono strumenti di conoscenza, espressione personale, formazione e partecipazione;

    tra i criteri di delega di cui all'articolo 4, relativi alla riforma, al coordinamento e al riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, si prevedono interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze, nonché partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;

    l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, mentre l'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, include l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro e le attività culturali tra gli elementi del trattamento penitenziario;

    la visione consapevole delle opere cinematografiche, l'educazione all'immagine e la realizzazione di prodotti audiovisivi possono contribuire a favorire l'elaborazione delle esperienze, il dialogo, l'acquisizione di competenze e il mantenimento di una relazione positiva con la società esterna;

    i laboratori di scrittura, ripresa, montaggio, produzione e post-produzione possono inoltre offrire competenze professionali effettivamente spendibili al termine della pena, rafforzando le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo e concorrendo alla riduzione della recidiva;

    esperienze di questo tipo risultano tuttora frammentarie e dipendenti dalla disponibilità di singoli istituti, associazioni o operatori culturali, mentre sarebbe utile favorirne la diffusione e la continuità sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

in linea con le finalità sottese agli interventi previsti dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma nazionale per la diffusione negli istituti penitenziari dell'educazione all'immagine, delle proiezioni cinematografiche e dei laboratori di formazione e produzione audiovisiva, anche attraverso accordi con scuole di cinema, istituzioni culturali, Film Commission, enti del Terzo settore e imprese del comparto, favorendo la certificazione delle competenze acquisite e il raccordo con percorsi di inserimento lavorativo successivi alla pena.
9/2360-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo, individua tra le proprie finalità la tutela delle professionalità coinvolte e stabilisce che le politiche pubbliche siano adottate nel rispetto, tra gli altri, dei princìpi di trasparenza e di concorrenza leale;

    l'articolo 1, comma 4, prevede inoltre espressamente la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti;

    l'articolo 4 reca una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo e, al comma 3, prevede l'abrogazione delle disposizioni oggetto di riordino o incompatibili con la nuova disciplina, nonché l'adozione delle opportune disposizioni di coordinamento;

    il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in attuazione della direttiva 2014/26/UE, ha ridefinito il quadro normativo sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi secondo princìpi di trasparenza, buona fede e libera negoziazione;

    a seguito di un EU Pilot avviato dalla Commissione europea, unitamente ad alcune segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2015 è stato superato e rivisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di compensi spettanti ad artisti e imprese musicali per l'utilizzazione di fonogrammi da parte di utilizzatori privati, proprio al fine di adeguare la disciplina ai princìpi europei e concorrenziali;

    permane tuttavia l'esigenza di chiarire il coordinamento tra tale evoluzione normativa e le disposizioni antecedenti ancora applicabili, con particolare riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, concernente la determinazione del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi;

    appare pertanto necessario assicurare certezza applicativa e un quadro coerente con i princìpi di tutela dei titolari dei diritti, trasparenza e concorrenza leale richiamati dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'urgenza di chiarire, tramite atto interpretativo delle amministrazioni competenti, il quadro normativo e regolamentare vigente in materia di libera negoziazione dei compensi dovuti dall'ente concessionario del servizio pubblico per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi.
9/2360-A/16. Amich , Mollicone , Amorese , Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo, individua tra le proprie finalità la tutela delle professionalità coinvolte e stabilisce che le politiche pubbliche siano adottate nel rispetto, tra gli altri, dei princìpi di trasparenza e di concorrenza leale;

    l'articolo 1, comma 4, prevede inoltre espressamente la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti;

    l'articolo 4 reca una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo e, al comma 3, prevede l'abrogazione delle disposizioni oggetto di riordino o incompatibili con la nuova disciplina, nonché l'adozione delle opportune disposizioni di coordinamento;

    il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in attuazione della direttiva 2014/26/UE, ha ridefinito il quadro normativo sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi secondo princìpi di trasparenza, buona fede e libera negoziazione;

    a seguito di un EU Pilot avviato dalla Commissione europea, unitamente ad alcune segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2015 è stato superato e rivisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di compensi spettanti ad artisti e imprese musicali per l'utilizzazione di fonogrammi da parte di utilizzatori privati, proprio al fine di adeguare la disciplina ai princìpi europei e concorrenziali;

    permane tuttavia l'esigenza di chiarire il coordinamento tra tale evoluzione normativa e le disposizioni antecedenti ancora applicabili, con particolare riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, concernente la determinazione del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi;

    appare pertanto necessario assicurare certezza applicativa e un quadro coerente con i princìpi di tutela dei titolari dei diritti, trasparenza e concorrenza leale richiamati dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, tramite atto interpretativo delle amministrazioni competenti, il quadro normativo e regolamentare vigente in materia di libera negoziazione dei compensi dovuti dall'ente concessionario del servizio pubblico per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi.
9/2360-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Amich , Mollicone , Amorese , Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, anche al fine di rafforzare la competitività, l'internazionalizzazione e l'attrattività del settore;

    in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera gg), individua, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, anche attraverso l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività dell'industria culturale nazionale;

    il medesimo articolo 4, comma 2, alla lettera rr), prevede inoltre di promuovere l'adozione di strumenti dedicati all'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali attraverso misure di semplificazione amministrativa;

    il perseguimento di tali obiettivi richiede procedure di ingresso e soggiorno semplici, coordinate e tempestive, idonee a favorire la mobilità internazionale dei lavoratori e delle professionalità del cinema e dello spettacolo;

    analoghe esigenze di tempestività e semplificazione delle procedure di ingresso e soggiorno interessano anche il settore sportivo, caratterizzato da un'elevata mobilità internazionale dei relativi professionisti;

    la tempestività e la prevedibilità di tali procedure costituiscono un fattore rilevante per la competitività e l'attrattività internazionale del Paese;

    appare pertanto opportuno rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni competenti e definire procedure uniformi e semplificate che, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, agevolino la mobilità internazionale dei lavoratori del cinema e dello spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno, il Ministero della cultura e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto a definire procedure coordinate, uniformi e semplificate in materia di ingresso e soggiorno, al fine di favorire la mobilità internazionale dei lavoratori del cinema e dello spettacolo.
9/2360-A/17. Colombo , Mollicone , Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene organicamente per disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo, riconoscendolo come componente fondamentale del patrimonio nazionale e strumento essenziale per lo sviluppo dell'intera filiera;

    l'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino dell'intera disciplina del cinema e dell'audiovisivo, sulla base di princìpi e criteri direttivi che investono ogni segmento della filiera – dal sistema dei contributi e degli incentivi anche fiscali alla governance del settore, dalla centralità della sala cinematografica alla distribuzione in rete;

    la lettera a) del medesimo comma 2 richiama inoltre, tra i soggetti competenti da coinvolgere nelle forme di cooperazione settoriale, la società Cinecittà Spa e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

    l'articolo 2 istituisce, presso il Ministero della cultura e in raccordo con la costituenda Agenzia per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 3, il Forum del cinema e dell'audiovisivo quale organo permanente di consultazione della filiera, assegnandogli il compito di organizzare consultazioni periodiche con i soggetti della filiera e con le associazioni di categoria e assicurando nella sua composizione, per designazione delle associazioni di settore, la presenza anche di rappresentanti degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive e del settore videoludico;

    la procedura di adozione dei decreti legislativi disciplinata dall'articolo 4, comma 4, individua puntualmente il concerto tra i Ministeri competenti, l'intesa in sede di Conferenza unificata, il parere del Consiglio di Stato e il successivo parere delle Commissioni parlamentari;

    appare necessario che nell'esercizio della delega vi sia un confronto preventivo e strutturato con i corpi intermedi rappresentativi del settore,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, volte alla costituzione di un tavolo permanente di confronto e consultazione con le associazioni di categoria del settore del cinema e dell'audiovisivo e a garantire che tale consultazione sia pienamente rappresentativa dell'intera filiera, assicurando la partecipazione anche dei rappresentanti degli autori, degli interpreti, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, degli esercenti, dei distributori, dei soggetti operanti nel settore della promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, delle piattaforme audiovisive e del comparto videoludico.
9/2360-A/18. Mollicone , Orfini , Amato , Grippo , Piccolotti , Amorese , Cangiano .


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, prevedendo, tra l'altro, una delega al Governo per la riforma della disciplina di settore, finalizzata anche alla valorizzazione delle sale cinematografiche quali presìdi culturali e sociali, con particolare riguardo alle sale d'essai, anche attraverso l'introduzione di specifici strumenti di sostegno (articolo 4, comma 2, lettera hh)), nonché all'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali mediante misure di semplificazione amministrativa (articolo 4, comma 2, lettera rr));

    la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», definisce i «film d'essai» o «film di ricerca e sperimentazione» come «i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi» e prevede, all'articolo 27, misure di sostegno alla programmazione di tali opere cinematografiche;

    il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 304, recante la disciplina dei criteri per l'attribuzione della qualifica di film d'essai e di sala d'essai, adottato in attuazione della legge n. 220 del 2016, stabilisce che la qualifica di film d'essai sia attribuita con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, su istanza delle società di produttori o distributori dell'opera, e prevedendo, tra i requisiti soggettivi dei richiedenti, la sede legale nel territorio italiano e la residenza fiscale in Italia;

    il medesimo decreto prevede, ai fini dell'attribuzione della qualifica di «sala d'essai» e dell'accesso al contributo annuale per la programmazione, il rispetto di una determinata percentuale minima annua di proiezioni di film d'essai, differenziata in relazione al numero di abitanti del comune nel quale è ubicata la sala e al numero di schermi attivi;

    tale disciplina presenta particolari criticità nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, caratterizzato dalla presenza di una significativa minoranza linguistica di lingua tedesca e da una conseguente domanda di offerta cinematografica in lingua tedesca;

    in particolare, le sale d'essai della provincia autonoma di Bolzano che intendono offrire una programmazione significativa di opere cinematografiche in lingua tedesca incontrano rilevanti difficoltà nel reperimento di film d'essai in tale lingua che siano stati formalmente qualificati ai sensi della disciplina nazionale, in considerazione degli stringenti requisiti secondo cui la richiesta di attribuzione della qualifica deve essere presentata da società di produttori o distributori aventi sede legale e residenza fiscale in Italia e delle dimensioni contenute del mercato italiano per le opere in lingua tedesca;

    ne consegue che per le sale d'essai della provincia autonoma di Bolzano orientate alla programmazione di opere in lingua tedesca può essere difficile raggiungere le percentuali minime annuali di programmazione richieste dalla normativa vigente per l'accesso ai contributi, nonostante la loro attività risponda pienamente alla funzione culturale e sociale attribuita alle sale d'essai;

    l'articolo 9 della legge n. 220 del 2016 stabilisce espressamente che, nell'attuazione della disciplina in materia di cinema e audiovisivo, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e la disciplina di sostegno alle sale d'essai dovrebbe pertanto essere coerente con il principio di tutela delle minoranze linguistiche, tenendo conto delle specificità territoriali e linguistiche delle aree nelle quali la domanda di opere cinematografiche in una lingua diversa dall'italiano costituisce una componente strutturale dell'offerta culturale;

    sarebbe pertanto opportuno prevedere, nell'ambito della disciplina relativa alla qualifica di «film d'essai», la possibilità per gli esercenti delle sale d'essai di richiedere tale qualifica per opere cinematografiche in lingua di una minoranza linguistica riconosciuta che intendano inserire nella propria programmazione o, in alternativa, prevedere, per le sale d'essai che assicurino una significativa programmazione di opere in tale lingua, una riduzione delle percentuali minime annuali richieste per l'accesso ai relativi sostegni,

impegna il Governo

a completamento dell'esercizio della delega recata dall'articolo 4, comma 2, lettere hh) e rr), ad assumere iniziative, anche normative, volte a superare le criticità che ostacolano l'accesso delle opere cinematografiche in lingua tedesca alla qualifica di «film d'essai», prevedendo, in particolare, la possibilità per gli esercenti delle sale d'essai di richiedere tale qualifica per opere cinematografiche in lingua di una minoranza linguistica riconosciuta che intendano inserire nella propria programmazione, ovvero prevedendo, per le sale d'essai che assicurino una significativa programmazione di opere in tale lingua, una riduzione delle percentuali minime annuali richieste per l'accesso ai relativi sostegni.
9/2360-A/19. Schullian , Gebhard , Steger .


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, prevedendo, tra l'altro, una delega al Governo per la riforma della disciplina di settore, finalizzata anche alla valorizzazione delle sale cinematografiche quali presìdi culturali e sociali, con particolare riguardo alle sale d'essai, anche attraverso l'introduzione di specifici strumenti di sostegno (articolo 4, comma 2, lettera hh)), nonché all'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali mediante misure di semplificazione amministrativa (articolo 4, comma 2, lettera rr));

    la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», definisce i «film d'essai» o «film di ricerca e sperimentazione» come «i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi» e prevede, all'articolo 27, misure di sostegno alla programmazione di tali opere cinematografiche;

    il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 304, recante la disciplina dei criteri per l'attribuzione della qualifica di film d'essai e di sala d'essai, adottato in attuazione della legge n. 220 del 2016, stabilisce che la qualifica di film d'essai sia attribuita con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, su istanza delle società di produttori o distributori dell'opera, e prevedendo, tra i requisiti soggettivi dei richiedenti, la sede legale nel territorio italiano e la residenza fiscale in Italia;

    il medesimo decreto prevede, ai fini dell'attribuzione della qualifica di «sala d'essai» e dell'accesso al contributo annuale per la programmazione, il rispetto di una determinata percentuale minima annua di proiezioni di film d'essai, differenziata in relazione al numero di abitanti del comune nel quale è ubicata la sala e al numero di schermi attivi;

    tale disciplina presenta particolari criticità nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, caratterizzato dalla presenza di una significativa minoranza linguistica di lingua tedesca e da una conseguente domanda di offerta cinematografica in lingua tedesca;

    in particolare, le sale d'essai della provincia autonoma di Bolzano che intendono offrire una programmazione significativa di opere cinematografiche in lingua tedesca incontrano rilevanti difficoltà nel reperimento di film d'essai in tale lingua che siano stati formalmente qualificati ai sensi della disciplina nazionale, in considerazione degli stringenti requisiti secondo cui la richiesta di attribuzione della qualifica deve essere presentata da società di produttori o distributori aventi sede legale e residenza fiscale in Italia e delle dimensioni contenute del mercato italiano per le opere in lingua tedesca;

    ne consegue che per le sale d'essai della provincia autonoma di Bolzano orientate alla programmazione di opere in lingua tedesca può essere difficile raggiungere le percentuali minime annuali di programmazione richieste dalla normativa vigente per l'accesso ai contributi, nonostante la loro attività risponda pienamente alla funzione culturale e sociale attribuita alle sale d'essai;

    l'articolo 9 della legge n. 220 del 2016 stabilisce espressamente che, nell'attuazione della disciplina in materia di cinema e audiovisivo, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e la disciplina di sostegno alle sale d'essai dovrebbe pertanto essere coerente con il principio di tutela delle minoranze linguistiche, tenendo conto delle specificità territoriali e linguistiche delle aree nelle quali la domanda di opere cinematografiche in una lingua diversa dall'italiano costituisce una componente strutturale dell'offerta culturale;

    sarebbe pertanto opportuno prevedere, nell'ambito della disciplina relativa alla qualifica di «film d'essai», la possibilità per gli esercenti delle sale d'essai di richiedere tale qualifica per opere cinematografiche in lingua di una minoranza linguistica riconosciuta che intendano inserire nella propria programmazione o, in alternativa, prevedere, per le sale d'essai che assicurino una significativa programmazione di opere in tale lingua, una riduzione delle percentuali minime annuali richieste per l'accesso ai relativi sostegni,

impegna il Governo

a completamento dell'esercizio della delega recata dall'articolo 4, comma 2, lettere hh) e rr), a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche normative, volte a superare le criticità che ostacolano l'accesso delle opere cinematografiche in lingua tedesca alla qualifica di «film d'essai», prevedendo, in particolare, la possibilità per gli esercenti delle sale d'essai di richiedere tale qualifica per opere cinematografiche in lingua di una minoranza linguistica riconosciuta che intendano inserire nella propria programmazione, ovvero prevedendo, per le sale d'essai che assicurino una significativa programmazione di opere in tale lingua, una riduzione delle percentuali minime annuali richieste per l'accesso ai relativi sostegni.
9/2360-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Schullian , Gebhard , Steger .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula, recante Disposizioni in materia di cinema, all'articolo 1, comma 4, dispone che le politiche pubbliche debbano promuovere l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo;

    nel 2023, a partire dalla primavera e per circa 150 giorni, autrici/autori e attrici/attori di Hollywood hanno scioperato contro l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale per sostituire il loro lavoro o ridurne significativamente sia la necessità che i compensi. Lo sciopero, organizzato dalla Writers Guild of America e a seguire anche dalla Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, aveva inizialmente obiettivi eterogenei: da una parte, gli sceneggiatori volevano assicurarsi che l'intelligenza artificiale non potesse essere addestrata sul loro lavoro o manipolarlo senza il loro consenso; dall'altra, gli attori volevano introdurre dei paletti per limitare i modi in cui la tecnologia potesse essere usata per ricreare le loro performance. Entrambe le organizzazioni sindacali, però, hanno indicato con nettezza i problemi drammatici che lavoratrici e lavoratori creativi, della conoscenza, altamente qualificati, sempre di più oggi devono fronteggiare;

    secondo una ricerca condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in collaborazione con l'Oak Ridge National Laboratory, e pubblicata nel novembre dello scorso anno, l'intelligenza artificiale è già oggi in grado di svolgere le mansioni equivalenti a quelle di circa l'11,7 per cento della forza-lavoro americana, corrispondenti a circa 1,2 trilioni di dollari in salari. Tra le funzioni maggiormente a rischio figurano compiti routinari in ambiti quali l'amministrazione, la logistica, la finanza e la gestione delle risorse umane;

    un report dello scorso maggio di Anthropic, la benefit corporation statunitense di intelligenza artificiale diretta dagli italiani Daniela e Dario Amodeo, afferma invece che sono altresì esposti al rischio di sostituzione lavoratrici e lavoratori qualificate/i, cognitivi, ecc. Lo studio, dal titolo Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence, ribalta le previsioni consolidate, chiarendo che il rischio non riguarda tanto i robot nei magazzini, né i camion a guida autonoma, ma chi scrive, analizza, programma al computer. Anche il lavoro creativo e autoriale, come segnalato dagli scioperi del 2023 suindicati, è quindi fortemente vulnerabile;

    secondo quanto si apprende dalla stampa, Amazon MGM Studios ha già approvato lo sviluppo di tre serie animate per bambini realizzate interamente tramite l'intelligenza artificiale generativa, mentre Paramount Studios sta valutando attivamente l'adozione di contenuti prodotti artificialmente, e Netflix ha acquisito di recente la società di filmmaking basato sull'intelligenza artificiale fondata da Ben Affleck per una cifra stimata intorno ai seicento milioni di dollari. Fatti che segnalano con chiarezza quale sia la direzione strategica dei principali attori del mercato globale dello streaming;

    durante una lunga conversazione avvenuta nel podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, pubblicata il 27 maggio 2026, Steven Spielberg, tre volte vincitore del Premio Oscar, ha espresso con grande determinazione la propria visione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ha proposto di immaginare una stanza con sei sceneggiatori seduti attorno a un tavolo, e una settima sedia rimasta deliberatamente vuota, davanti alla quale è posizionato un computer che, secondo il modello produttivo emergente, dovrebbe contribuire alla stesura della sceneggiatura esattamente come farebbe un essere umano in carne e ossa. Il regista ha dunque dichiarato: «Non sono disposto ad accettare una simile sostituzione [...] Se l'AI vuole aiutarmi a trovare le location giuste per le riprese, ben venga, ci fa risparmiare un'enorme quantità di tempo e fatica a tutti quanti [...] Non dite alla macchina di scegliere l'antagonista del mio film, non lasciate che riscriva i dialoghi dei miei personaggi, non permettete che decida dove posizionare la macchina da presa»;

    l'allarme di Spielberg rafforza le istanze che, a partire dallo sciopero di Hollywood del 2023, sono state sviluppate dai maggiori sindacati che tutelano gli sceneggiatori. Vale la pena ricordare, in proposito, la risoluzione del 2024 (aprile) approvata da due sindacati che difendono gli interessi di 67 mila sceneggiatori e autori in tutto il mondo (facenti capo a 46 associazioni): la Federation of Screenwriters in Europe e l'International Affiliation of Writers Guilds,

impegna il Governo

a prevedere espressamente, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera pp), volta a regolamentare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche, che l'intelligenza artificiale generativa non possa sostituire il lavoro di autori, artisti, interpreti ed esecutori.
9/2360-A/20. Piccolotti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo: settori che rappresentano una componente essenziale dell'industria culturale nazionale;

    l'articolo 4 del provvedimento prevede una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina dei due settori;

    un ruolo centrale nella promozione del cinema e dell'audiovisivo è assunto dagli incentivi fiscali, in particolare dal credito d'imposta (cosiddetto tax credit), che non costituisce un trasferimento di denaro pubblico, ma credito maturato ex post a fronte di spesa privata reale ed eleggibile sostenuta in Italia, attivando risorse aggiuntive e garantendo un ritorno netto in termini di occupazione, gettito e sviluppo di filiera; va ribadito che il credito d'imposta non rappresenta un sussidio a pioggia, ma uno strumento tecnico e misurabile che stimola investimenti addizionali;

    i dati storici, infatti, hanno più volte mostrato una chiara correlazione positiva fra l'intensità di tale sostegno e i volumi di produzione;

    la funzione principale degli strumenti di incentivazione fiscale è, infatti, quella di stimolare gli investimenti, favorire l'innovazione e consolidare l'intera filiera, in un equilibrio che sostenga i più fragili senza ostacolare la crescita complessiva del settore,

impegna il Governo

a consolidare, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, l'importanza degli strumenti di incentivazione fiscale nell'ottica di sostenere la crescita degli investimenti nazionali e internazionali.
9/2360-A/21. Richetti , Grippo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante «Disposizioni in materia di cinema», reca una riforma organica della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo, riconoscendone il ruolo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale e quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della filiera produttiva e della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro;

    l'articolo 4 dispone una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, individuando specifici princìpi e criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega;

    in particolare, il comma 2, lettera f), del medesimo articolo prevede l'adozione di un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale cinematografiche;

    la lettera bb) del medesimo comma prevede la promozione della crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche attraverso risorse dedicate all'incremento della partecipazione culturale, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi;

    la successiva lettera cc) contempla interventi educativi, formativi e culturali e percorsi scolastici, universitari e di alta formazione volti a favorire la conoscenza e la diffusione della cultura cinematografica, anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

    il rafforzamento della presenza dell'industria cinematografica e audiovisiva nelle regioni del Mezzogiorno può concorrere alla valorizzazione delle specificità territoriali, alla crescita delle competenze, alla creazione di nuove opportunità occupazionali e allo sviluppo di attività produttive caratterizzate da un elevato contenuto culturale, creativo e tecnologico;

    appare pertanto opportuno assicurare, nell'attuazione della riforma, una particolare attenzione ai comuni delle regioni del Mezzogiorno maggiormente caratterizzati da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale, favorendo una più equilibrata distribuzione territoriale delle opportunità connesse alla filiera cinematografica e audiovisiva;

    risulta altresì strategico rafforzare nel Mezzogiorno l'offerta formativa relativa alle professionalità tecniche e digitali sempre più richieste dal settore, favorendo forme di collaborazione tra la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema, le università, gli enti di formazione e gli ecosistemi territoriali dell'innovazione;

    in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4 e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riservare, nell'ambito del piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale cinematografiche, una specifica attenzione agli interventi da realizzare nei comuni delle regioni del Mezzogiorno caratterizzati da più elevati indici di vulnerabilità sociale e materiale;

   a promuovere iniziative finalizzate al riequilibrio territoriale, al rafforzamento della filiera industriale e alla crescita dell'occupazione nel settore cinematografico e audiovisivo nelle regioni del Mezzogiorno, anche in coerenza, per quanto di competenza, con gli obiettivi di contrasto ai divari territoriali perseguiti nell'ambito del piano «Agenda Sud»;

   a valutare l'adozione di iniziative volte a favorire l'istituzione e lo sviluppo nel Mezzogiorno di poli decentrati di formazione professionale, universitaria e di alta formazione dedicati, in particolare, alle professioni tecniche e digitali del cinema e dell'audiovisivo, promuovendo la collaborazione con la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema, le università, gli enti di formazione e i distretti e gli ecosistemi dell'innovazione presenti nei territori interessati.
9/2360-A/22. Bignami , Varchi .