Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le petizioni possono essere presentate alla Camera dei deputati:
1) tramite l'apposita piattaforma "Petizioni online", se in possesso di SPID o carta d'identità elettronica; la piattaforma consente di presentare petizioni e di sottoscrivere le petizioni presentate da altri cittadini;
2) oppure per posta ordinaria o elettronica (all'indirizzo tn_assegnazioni@camera.it), o consegnandole a mano presso gli uffici competenti.
In caso di invio per posta o posta elettronica o di consegna a mano, occorre che la petizione sia personalmente sottoscritta dal presentatore (o dai presentatori). In caso di invio tramite posta elettronica è quindi necessario allegare il file scannerizzato della petizione con la firma del presentatore. Nei medesimi casi, al fine di accertare il possesso del requisito della cittadinanza italiana, inoltre, è necessario allegare copia di un documento di identità valido (solo del primo firmatario, in caso di più presentatori).
I documenti presentati sono soggetti alla valutazione di ammissibilità della Presidenza della Camera, sulla base dei princìpi statuiti dalla Giunta per il Regolamento con deliberazione del 19 febbraio 2025.
In base a tale deliberazione, non si possono essere riconosciuti come petizioni, e sono quindi inammissibili, oltre ai documenti che provengono da stranieri, quelli che:
a) si limitano ad esporre unicamente una vicenda personale, priva di consequenziale richiesta di intervento di portata generale da parte delle Camere, o sono diretti a esprimere mere valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica;
b) formulano richieste così confuse da non riuscire comprensibili o eccessivamente generiche, senza individuare l'oggetto specifico dell'intervento;
c) contengono espressioni sconvenienti, ingiuriose o volgari o affermazioni lesive della sfera personale e dell'onorabilità di persone individuate;
d) chiedono interventi di altre istituzioni o poteri dello Stato (Presidenza della Repubblica, magistratura, autorità indipendenti), compreso il Parlamento in seduta comune; ovvero avanzano richieste che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti o della Giunta per il Regolamento;
e) si pongono in contrasto con norme costituzionali non soggette a revisione costituzionale o con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale.
Di seguito è consultabile l'elenco completo delle petizioni presentate alla Camera in questa legislatura, con indicazione del presentatore e della Commissione cui ciascuna di esse è assegnata.
La Commissione può esaminare la petizione, autonomamente o congiuntamente a progetti di legge sulla medesima materia, secondo le norme dell'articolo 109 del Regolamento. All'elenco delle petizioni assegnate a ciascuna Commissione si può accedere dalla pagina relativa all'ordine del giorno generale (Parte II - Altri atti, Sezione I - Altri atti all'ordine del giorno delle Commissioni, Petizioni).