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La riforma delle intercettazioni nel decreto legislativo n. 216 del 2017
informazioni aggiornate a mercoledì, 14 febbraio 2018

Dopo un dibattito parlamentare che si è protratto per alcuni anni, nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 103 del 2017, con la quale ha delegato il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Il Governo ha attuato la delega con l'emanazione del decreto legislativo n. 216 del 2017. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, modificato in parte la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata.

La delega al Governo

Le legge n. 103 del 2017 contiene, tra le altre, una importante delega al Governo per la riforma delle intercettazioni, da esercitare entro il 3 novembre 2017.

In particolare, l'art. 1, comma 84, delega il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni attenendosi ai seguenti principi  criteri direttivi (lettere da a) ad e)):

  •  garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'art. 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore;
  • intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere (lett. a):  ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini; che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (art. 268, co. 6) e alla loro trascrizione integrale (art. 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al co. 1 dell'art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti; che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari; che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM - ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini - qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai co. 6 e 7 dell'art. 268 c.p.p., dispone l'avvio della selezione indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall'art. 268, co. 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.
  • introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lett. b);
  • tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lett. c);
  • semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lett. d);
  • disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili (lett. e). Con questo criterio direttivo, si richiede al Governo di prevedere che: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p.); l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, co.1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;  in caso di urgenza, il PM possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.); non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Questa delega è poi integrata dalle previsioni dei successivi commi da 88 a 91 relativi alla revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni (v. ultra).

Il decreto legislativo n. 216 del 2017, di attuazione della delega

In attuazione di questa delega il Governo ha presentato alle Camere l'A.G. 472, sul quale si sono espresse le Commissioni parlamentari. Come previsto dalla norma di delega, non intendendo il Governo conformarsi integralmente le condizioni poste dalle Commissioni, è stato successivamente presentato alle Camere l'A.G. 472-bis, con il quale il Governo ha ulteriormente motivando le proprie scelte legislative.

E' stato infine emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017 che, in estrema sintesi:

  • inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione;
  • a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni;
  • interviene con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili prevedendo che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;
  • in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;
  • prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;
  • prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;
  • per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.
    Dispone poi che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale intercettativo presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;
  • disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica e spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile;
  • semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi).
    Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con trojan in luoghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell'attività criminosa;
  • detta una norma transitoria in base alla quale la riforma potrà applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo il 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Le spese relative alle intercettazioni

In base alla legislazione vigente, i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: remunerazione degli operatori delle comunicazioni; acquisizione dei tabulati telefonici; noleggio dei macchinari.

Gli adempimenti degli operatori delle telecomunicazioni e i relativi costi sono disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in base al quale le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori.

Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse.

Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia. Tale decreto: disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;  definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Su questo quadro normativo è intervenuto l'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017 che ha previsto misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In particolare, la legge ha riscritto il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001.

 Il comma 89 prevede poi che, entro il 4 agosto 2018, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:

  • l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate;
  • la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;
  • la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Il comma 90 stabilisce che il DM vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno (4 agosto 2018), uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
  • individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
  • natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
  • modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

Dopo un dibattito parlamentare che si è protratto per alcuni anni, nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 103 del 2017, con la quale ha delegato il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Il Governo ha attuato la delega con l'emanazione del decreto legislativo n. 216 del 2017. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, modificato in parte la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata.

La delega al Governo

Le legge n. 103 del 2017 contiene, tra le altre, una importante delega al Governo per la riforma delle intercettazioni, da esercitare entro il 3 novembre 2017.

In particolare, l'art. 1, comma 84, delega il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni attenendosi ai seguenti principi  criteri direttivi (lettere da a) ad e)):

  •  garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'art. 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore;
  • intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere (lett. a):  ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini; che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (art. 268, co. 6) e alla loro trascrizione integrale (art. 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al co. 1 dell'art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti; che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari; che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM - ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini - qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai co. 6 e 7 dell'art. 268 c.p.p., dispone l'avvio della selezione indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall'art. 268, co. 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.
  • introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lett. b);
  • tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lett. c);
  • semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lett. d);
  • disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili (lett. e). Con questo criterio direttivo, si richiede al Governo di prevedere che: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p.); l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, co.1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;  in caso di urgenza, il PM possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.); non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Questa delega è poi integrata dalle previsioni dei successivi commi da 88 a 91 relativi alla revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni (v. ultra).

Il decreto legislativo n. 216 del 2017, di attuazione della delega

In attuazione di questa delega il Governo ha presentato alle Camere l'A.G. 472, sul quale si sono espresse le Commissioni parlamentari. Come previsto dalla norma di delega, non intendendo il Governo conformarsi integralmente le condizioni poste dalle Commissioni, è stato successivamente presentato alle Camere l'A.G. 472-bis, con il quale il Governo ha ulteriormente motivando le proprie scelte legislative.

E' stato infine emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017 che, in estrema sintesi:

  • inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione;
  • a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni;
  • interviene con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili prevedendo che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;
  • in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;
  • prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;
  • prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;
  • per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.
    Dispone poi che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale intercettativo presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;
  • disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica e spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile;
  • semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi).
    Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con trojan in luoghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell'attività criminosa;
  • detta una norma transitoria in base alla quale la riforma potrà applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo il 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Le spese relative alle intercettazioni

In base alla legislazione vigente, i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: remunerazione degli operatori delle comunicazioni; acquisizione dei tabulati telefonici; noleggio dei macchinari.

Gli adempimenti degli operatori delle telecomunicazioni e i relativi costi sono disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in base al quale le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori.

Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse.

Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia. Tale decreto: disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;  definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Su questo quadro normativo è intervenuto l'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017 che ha previsto misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In particolare, la legge ha riscritto il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001.

 Il comma 89 prevede poi che, entro il 4 agosto 2018, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:

  • l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate;
  • la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;
  • la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Il comma 90 stabilisce che il DM vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno (4 agosto 2018), uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
  • individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
  • natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
  • modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.