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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Riforma del processo penale

I principali interventi sul processo penale hanno riguardato, prima di tutto la previsione di una articolata depenalizzazione, nonché la sospensione del procedimento penale con messa alla prova e il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Inoltre diverse modifiche sono state apportate alle disposizioni del codice di procedura. Alcune deleghe sono state conferite al Governo per la riforma delle impugnazioni penali e delle intercettazioni (quest'ultima già esercitata).

 
Sospensione del procedimento penale con messa alla prova
09/03/2018

Nel primo anno della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 67 del 2014, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

In sintesi, e rinviando per un'analisi più approfondita al dossier 7/2 del Servizio studi, gli articoli da 3 a 8 della legge 67/2014 inseriscono nel codice penale nuovi articoli (da 168-bis a 168-quater), significativamente tra le disposizioni relative alle cause estintive del reato, attraverso i quali si prevede:

  • che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità;
  • la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie;
  • come motivo di revoca della messa alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Vengono inoltre modificati il codice di procedura penale (inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies), le disposizioni di attuazione e il Testo Unico sul casellario giudiziale. Spetta ad un regolamento del Ministro della giustizia disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità.

 
Sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili
09/03/2018

La stessa legge n. 67 del 2014 ha anche (artt. 9-15) disciplinato il procedimento penale nei confronti degli irreperibili, eliminando ogni riferimento all'istituto della contumacia.

Modificando il codice di procedura penale, la legge prevede che a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice debba rinviare l'udienza e disporre che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disporrà nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Se le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza, e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Durante l'irreperibilità dell'imputato, il corso della prescrizione è sospeso.

La legge n. 67 del 2014 non ha dettato una specifica disciplina transitoria per i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma (17 maggio 2014). Per questa ragione è successivamente intervenuta la legge n. 118 del 2014, che ha stabilito (introducendo l'art. 15-bis, legge n. 67 del 2014):

  • come regola generale, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, solo se nei medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
  • che deroghe a tale previsione sono consentite, in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l'imputato sia già stato dichiarato contumace (ex art. 420-quater c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (ex art. 159 c.p.p.); soddisfatte tali condizioni, il procedimento sarà regolato dalle norme previgenti.
 
Non punibilità per particolare tenuità del fatto
  • 1 focus
09/03/2018

La legge n. 67 del 2014 ha inoltre delegato il Governo a escludere la punibilità di condotte punite con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il Governo ha dunque emanato il decreto legislativo n. 28 del 2015, che introduce nell'ordinamento la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che determina l'archiviazione o il proscioglimento di chi abbia commesso illeciti penali caratterizzati da scarsa gravità. L'intento perseguito è la rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una scarsa gravità. Si intende così evitare l'avvio o il proseguimento di giudizi penali - con conseguenti risparmi in termini di economia processuale - laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Per le persone offese dal reato resta ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti.

La nuova disciplina non prevede alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità: spetta comunque al giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione o il proscioglimento.

Focus
 
Misure cautelari personali
09/03/2018

Nella XVII legislatura il Parlamento ha approvato, all'esito di un complesso iter parlamentare, la legge n. 47 del 2015, che delimita l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, circoscrivendo i presupposti per l'applicazione della misura e modificando il procedimento per la sua impugnazione.

Lavori parlamentari. La proposta di legge AC. 631 (On. Ferranti) avvia l'iter in Commissione giustizia alla Camera il 30 maggio 2013 ed è approvata in prima lettura dall'Assemblea di Montecitorio il 9 gennaio 2014. Il Senato (AS.1232) modifica il provvedimento il 2 aprile 2014. Sono necessarie per l'approvazione due ulteriori letture: l'AC. 631-B è approvato con nuove modifiche dalla Camera il 4 dicembre 2014 e definitivamente dal Senato il 9 aprile 2015.

La legge delimita la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari. A tal fine:

  • introduce il requisito dell'attualità - e non solo della concretezza - del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato;
  • esclude che attualità e concretezza del pericolo possano essere desunti esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

La riforma conferma il carattere residuale del ricorso al carcere: tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

La presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Per altri reati gravi – tassativamente individuati – tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale – è possibile applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Il provvedimento elimina l'automatismo del ricorso alla custodia in carcere quando l'indagato abbia già violato gli arresti domiciliari o sia in passato già evaso; inoltre, nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

La legge rafforza gli obblighi di motivazione a carico del giudice che dispone la misura cautelare. Infatti, il giudice, nell'ordinanza con la quale applica la misura, deve spiegare i motivi dell'inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici e, soprattutto, fornire una autonoma valutazione sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva, sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure. Si intendono così evitare motivazioni delle esigenze cautelari "appiattite" su quelle del PM richiedente.

La riforma interviene inoltre sul procedimento per l'applicazione della misura cautelare, in particolare modificando, con più ampie garanzie per l'imputato, il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà.

 
Assistenza giudiziaria penale
09/03/2018

Nel corso della XVII legislatura è stato riformato il Libro XI del codice di procedura penale, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. A ciò ha provveduto il decreto-legislativo n. 149 del 2017, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 149 del 2016, di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

La riforma è finalizzata alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria passiva, ovvero delle ipotesi in cui le autorità straniere chiedono assistenza giudiziaria penale a quelle italiane, e disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale. 

Il nuovo Libro XI del codice distingue i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi. In relazione ai primi, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale deve essere realizzata nel rispetto dei Trattati e degli atti normativi UE; solo in assenza di disposizioni specifiche si possono applicare le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le nuove disposizioni del codice di procedura. Nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si svolge nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale. In entrambi i casi è riconosciuto il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione se lo Stato richiedente assistenza non fornisce idonee garanzie di reciprocità.

La riforma del libro Xi del c.p.p. è destinata. comunque, ad assumere carattere sussidiario rispetto alle norme sovranazionali (di derivazione europea e internazionale): sia nei rapporti con autorità giurisdizionali di Stati membri UE che con Stati extra UE, dovranno, infatti, essere applicate le norme sovranazionali vincolanti i Paesi e solo in via residuale si farà riferimento ai principi espressi dal codice di procedura.

Il decreto muove, in particolare, dal superamento del sistema delle rogatorie da cui deriva il rafforzamento del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie di altro Stato membro; ciò quando non sussistano fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il decreto legislativo inserisce nel codice di procedura disposizioni in tema di acquisizioni probatorie, risoluzione dei conflitti quando gli atti da compiere investano le competenze di distretti giudiziari diversi, presupposti per poter dar corso a richieste di assistenza giudiziaria, impiego della videoconferenza, squadre investigative comuni, trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi, estradizione, riconoscimento di sentenze penali straniere e mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri UE. Tra le modifiche si segnalano quelle introdotte alla disciplina dell'estradizione attiva e passiva volte sostanzialmente, in un'ottica di semplificazione e snellezza del procedimento, a facilitarne l'esecuzione, nonchè le disposizioni sul trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato, comunque impedito da un eventuale avvio dell'azione penale.

 
Le modifiche al processo penale introdotte dalla legge n. 103 del 2017
  • 1 focus
09/03/2018

Con l'entrata in vigore, il 3 agosto 2017, della legge n. 103 del 2017 si è avviato un articolato processo di riforma che intessa molteplici aspetti del codice di procedura penale. La legge, infatti, oltre a intervenire direttamente sull'istituto della prescrizione del reato ed a modificare altre disposizioni del codice penale, contiene numerose deleghe al Governo e apporta puntuali modifiche al processo penale.

Nel rinviare all'approfondimento sui contenuti della legge, si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

Focus
 
La riforma delle impugnazioni
09/03/2018

La legge n 103 del 2017, inoltre, conferisce al Governo deleghe, oltre che per la riforma dell'ordinamento penitenziario, anche per la riforma delle intercettazioni e delle impugnazioni penali. Ulteriori deleghe riguardano la procedibilità dei reati, le misure di sicurezza personali, il casellario giudiziale.

In particolare, la riforma delle impugnazioni penali, introdotta dal decreto legislativo n. 11 del 2018, appare orientata a una loro limitazione.

Il provvedimento punta a deflazionare il numero dei procedimenti che gravano sugli uffici giudiziari e a semplificarne le procedure sia in appello che in Cassazione, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, riducendo la legittimazione all'impugnazione di merito:

  • al pubblico ministero sarà precluso l'appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo in alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l'esistenza di aggravanti ad effetto speciale);
  • all'imputato sarà precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie.
 
La riforma delle intercettazioni
  • 1 focus
09/03/2018

La legge n. 103 del 2017 ha inoltre delegato il Governo a realizzare una riforma dell'istituto delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, tale da contemperare le esigenze di indagine penale con la necessaria tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai soggetti estranei alle indagini e alle conversazioni irrilevanti per le indagini stesse.

Nel focus sulla riforma è descritto il decreto legislativo n. 216 del 2017 con il quale Il Governo ha attuato la delega. Sono tuttora aperti i termini per l'esercizio di un'altra delega, relativa alla razionalizzazione dei costi delle intercettazioni.

Focus
 
Provvedimenti che non hanno concluso l'iter
  • 1 focus
09/03/2018

Nel corso della XVII legislatura Camera e Senato si sono in più occasioni occupati di una riforma del giudizio abbreviato, volta a limitarne l'applicabilità in relazione a reati particolarmente gravi, che destano forte allarme sociale. Da ultimo, la Camera dei deputati, il 28 novembre 2017, ha approvato una proposta di legge che, in particolare, modificava l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il provvedimento, passato all'esame del Senato (A.S. 2989), non ha concluso l'iter legislativo. Peraltro, già nel luglio 2015, la Camera aveva approvato un provvedimento dal contenuto analogo, volto ad escludere l'applicabilità del rito abbreviato per i reati di competenza della corte d'assise (A.S. 2032); il provvedimento è stato abbinato al più ampio disegno di riforma penale (A.S. 2067), risultando assorbito, senza che le disposizioni sul rito abbreviato abbiano trovato uno sbocco legislativo nella legge n. 103 del 2017.

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