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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Violenza contro le donne

L'ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima.

Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo (e conseguentemente non è stato fino a pochi mesi fa censito nelle statistiche giudiziarie). 

Peraltro, la XVII legislatura si è caratterizzata per la ratifica della Convenzione di Istanbul, per l'introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, per l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e per la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime; si segnala, infine, la modifica al codice penale volta ad aumentare la pena ed estendere il campo d'applicazione per il reato di omicidio aggravato da relazioni personali.

 
La ratifica della Convenzione di Istanbul e la sua attuazione
  • 1 dossier,
  • 2 risorse web
09/03/2018

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come ‘Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:

  1. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
  2. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
  3. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
  4. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
  5. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha predisposto un Manuale dei parlamentari per l'applicazione della Convenzione di Istanbul che contiene un'ampia illustrazione dei contenuti dell'Accordo e delinea il ruolo dei parlamentari nella sua attuazione.

Per garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo. L'art. 66 affida, infatti, ad un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. GREVIO) il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti.  Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti  - l'organismo composto dai rappresentanti dei Paesi-Parti della Convenzione - tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

L'11 marzo 2016 il GREVIO ha adottato un questionario, rivolto alle Parti contraenti, come base per redigere il loro rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla Convenzione.

Questionario sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul (traduzione italiana non ufficiale).

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Il decreto-legge n. 93 del 2013
  • 1 rimando
09/03/2018

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge 93/2013, che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. Significativamente, nelle premesse del provvedimento d'urgenza si ritiene «che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».

In particolare, e a seguito dell'esame parlamentare, il provvedimento interviene sul codice penale:

  • introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza;
  • modificando le aggravanti per i delitti di violenza sessuale per prevedere specifiche circostanze relative alla commissione dei delitti nei confronti di familiari;
  • modificando il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La riforma ha inoltre previsto una aggravante quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il decreto-legge interviene anche sul codice di procedura penale, prevedendo, in particolare:

  • la possibilità di procedere ad intercettazioni anche quando si indaga per stalking;
  • a tutela delle vittime, modifiche alle misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. E' stata inoltre introdotta la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
  • prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
  • modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.

Sempre a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, la riforma:

  • introduce la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
  • estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
  • prevede che le forze dell'ordine che ricevono dalla vittima notizia di uno dei reati di sfruttamento sessuale o di violenza sessuale o di maltrattamenti in famiglia abbiano l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, se ne fa richiesta, a metterla in contatto con la vittima;

  • riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
  • stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
  • demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.
Vedi anche
 
Il Piano di azione contro la violenza di genere
09/03/2018

L'art. 5 del citato D.L. 93/2013 ha previsto  l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. Il Piano ha durata biennale ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2017.

Nel dicembre 2017 è stato emanato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.
Quanto alla prevenzione, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo.
Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso !o stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravita, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità.

Il decreto-legge n. 93 del 2013 dispone al riguardo un incremento del predetto Fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4).

Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013).

Un ulteriore finanziamento, di natura permanente, è invece specificamente destinato, nell'ambito del piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il Fondo per le pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015 (art. 5-bis DL n. 93/2013).

Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a ripartire le risorse tra le regioni, tenendo conto di una serie di criteri indicati dalla legge (art. 5-bis, comma 2, DL n. 93/2013).

Tutte le risorse confluiscono, dunque, nel Fondo per le pari opportunità e sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi.

Nell'esercizio finanziario 2017 il Fondo ha subito un significativo incremento dovuto ad un rifinanziamento di circa 49 milioni di euro per il 2017 mediante interventi di sezione I e II della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Nella legge di bilancio 2018 sul capitolo 2108 (Fondo per le pari opportunità), che viene rifinanziato per circa 45 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, risultano i seguenti stanziamenti:

 

Anno

stanziamento

2018

€ 69.216.274

2019

€ 67.306.120

2020

€ 62.306.739

 

Nel bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio - sul cap. 496 (Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne), nel quale sono iscritti sia i fondi destinati al Piano straordinario (art. 5, DL 93/2013) che quelli per i centri antiviolenza e le case rifugio (art. 5-bis, DL 93/2013) - risultano stanziate per il 2017 risorse per 21,7 mln di euro.

 
L'omicidio aggravato dalle relazioni personali
09/03/2018

Negli ultimi giorni della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico (A.S. 2719), che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:

  • il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
  • la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
  • una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

La legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è:

  • il coniuge, anche legalmente separato;
  • l'altra parte dell'unione civile;
  • la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

 
L'applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati di stalking
09/03/2018

Con l'entrata in vigore della recente legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di stalking potranno essere applicate nuove misure di prevenzione.

In particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.

La riforma del Codice consente inoltre l'applicazione agli indiziati di stalking anche delle misure di prevenzione patrimoniali.

 
Esclusione delle condotte riparatorie per lo stalking
09/03/2018

Infine, l'art. 1 della legge n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, ha escluso che il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) possa essere estinto a seguito di condotte riparatorie, come in precedenza previsto dall'art. 162-ter del codice penale.

L'art. 162-ter, introdotto dalla recente legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, prevede infatti che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei reati procedibili a querela soggetta a remissione; in tali casi, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile - le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. All'esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.

Con l'entrata in vigore della legge n.172 del 2017 è stata esclusa l'applicabilità della nuova causa di estinzione dei reati al reato di atti persecutori.

 
Il sostegno economico delle vittime
  • 1 rimando
09/03/2018

Infine, si ricorda che nel corso della legislatura è stata data piena attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che vincola gli Stati membri UE a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Con la legge n. 122 del 2016Legge europea 2015-2016, peraltro recentemente modificata dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale».

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Il D.M. 31 agosto 2017 ha determinato i seguenti importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti:

Reato di omicidio
7.200 euro
Omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa            
8.200 euro (in favore dei figli della vittima)
Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità
4.800 euro
Altri reati
massimo 3.000 euro a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali
Vedi anche
 
Statistiche
09/03/2018

Il Ministero della Giustizia nel 2014 ha pubblicato Stalking. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado, a cura della Direzione generale di statistica.

Le informazioni rilevate riguardano il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, considerando il fenomeno sotto molteplici aspetti: movente, modalità della condotta, tempi, autori, vittime e relazione tra di loro. Si tratta di un'indagine, di tipo campionario, è basta sull'analisi della documentazione relativa ai procedimenti definiti negli anni 2011-2012 presso 14 sedi di tribunale, rappresentative della realtà nazionale per dimensione e ubicazione territoriale.

Lo studio evidenzia che il 91,1% dei reati di stalking è commesso da maschi, l'età media dell'autore è di 42 anni contro i 38 della vittima e quasi un terzo degli stalker è disoccupato o con lavoro saltuario. Nel 33,2% dei casi, inoltre, vittima e autore hanno figli in comune e il movente più ricorrente che spinge l'imputato alla condotta contestata è quello di "ricomporre il rapporto" (30,4%), seguito dalla "gelosia" (11,1%) e dalla "ossessione sessuale o psicologica" (3,3%).

Per quanto riguarda l'esito delle sentenze, infine, le condanne (42,5%) e i patteggiamenti (14,9%) sono più frequenti delle assoluzioni (11,5%). Una vittima su quattro, comunque, ritira la querela.

 

Nel giugno 2015 l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT ha pubblicato lo studio "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia", con dati aggiornati al 2014.

Lo studio conferma come la violenza contro le donne sia un fenomeno ampio e diffuso: 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri.

3 milioni e 466 mila donne hanno subito stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, 1 milione e 524 mila l'ha subito dall'ex partner, 2 milioni 229 mila da persone diverse dall'ex partner.

I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli sconosciuti sono nella maggior parte dei casi autori di molestie sessuali (76,8%).

Considerando il totale delle violenze subìte da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).

Ciò nonostante, dallo studio emergono anche importanti segnali di miglioramento rispetto all'indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della  violenza.

E' in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%). Il calo è particolarmente accentuato per le studentesse, che passano dal 17,1% all'11,9% nel caso di ex partner, dal 5,3% al 2,4% da partner attuale e dal 26,5% al 22% da non partner.

Di contro, le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014).

Alla maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si affianca anche una maggiore consapevolezza. Più spesso considerano la violenza subita un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze dell'ordine (dal 6,7% all'11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal
2,4% al 4,9%).

Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell'ordine. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%.

Nel marzo 2015, il Ministero dell'Interno ha reso noti i seguenti dati relativi alla violenza contro le donne.

Ulteriori dati, relativi al 2015, sono contenuti nell'ultima relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (DOC XXXVIII, n. 4, presentato il 4 gennaio 2017). Come richiesto dall'art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, infatti, la Relazione contiene uno specifico capitolo dedicato all'analisi criminologica della violenza di genere.

I dati sulle vittime di tutti i delitti tentati e consumati, commessi in Italia, distinti per genere e cittadinanza, mostrano un trend sostanzialmente stabile nell'ultimo triennio.

Prendendo in analisi le vittime dei soli delitti rientranti nell'accezione "violenza di genere" (atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali ecc), si evidenzia una diminuzione dell'incidenza delle vittime di sesso femminile tra l'anno 2013 e 2014, in controtendenza con l'anno 2015, ove si registra un aumento.

Una valutazione a parte, invece, va fatta se le vittime vengono distinte non solo per sesso, ma anche per
nazionalità. Le vittime di sesso femminile italiane confermano un trend in lieve crescita rispetto all'anno 2013 e, comunque, sempre inferiore al 50% della popolazione italiana vittima sia di un delitto non specifico (nel 2015, tra gli italiani, il 40,80% delle vittime è di sesso femminile), sia di uno dei delitti rientranti nella violenza di genere (48,06%).

In particolare, gli omicidi volontari consumati mostrano, negli ultimi anni, un andamento decrescente. Dal 2010 al 2015 si registra una diminuzione del 12%, e del 3% tra il 2014 ed il 2015.  Differente l'andamento del numero di donne uccise. Nel 2010 le vittime di sesso femminile rappresentavano il 29,89% delle persone uccise, nel 2013 tale percentuale raggiunge un picco del 35,71%, per diminuire nell'anno 2014 (31,34%) e nel 2015 (30,06%). Anche l'ambito familiare affettivo, dove l'incidenza percentuale evidenzia il delicato e "debole" ruolo della donna, mostra un significativo "aggravamento". Se nel 2010 le donne uccise in ambito familiare/affettivo rappresentavano il 62,70% le stesse raggiungono nel 2013 il triste primato del 70,22%,per stabilizzarsi nel 2014 al 61,04% e nel 2015 al 64,88%.

Con riferimento agli episodi del 2015, nel 44% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era legata da un rapporto sentimentale con il suo autore. Nel 25% era presente un rapporto di parentela (genitori-figli-altri parenti).

Nel luglio 2016, infine, nell'ambito della campagna informativa "Progetto Camper contro la violenza di genere", il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha reso noti i seguenti ulteriori dati, relativi al primo semestre 2016, che evidenziano una riduzione dei reati contro le donne.

Ministero della giustizia

Il Ministero della Giustizia nel 2017 ha pubblicato Femminicidio in Italia. Inchiesta statistica (2010-2016), a cura della Direzione generale di statistica.

Il documento censisce le uccisioni di donne da parte di uomini nel quinquennio 2012-2016 evidenziando una media di 150 omicidi all'anno [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016] e raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione.

L'indagine rileva che nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più.