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Legge di delegazione europea 2016-2017

Il 17 ottobre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163).

 
La legge di delegazione europea
06/03/2018

La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno.

 
Contenuto della legge
06/03/2018

La legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620), approvata in via definitiva con 235 voti favorevoli, 63 voti contrari e 63 astenuti, consta di 15 articoli e di un allegato A.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28 inserite in Allegato, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. Si tratta, prevalentemente, di direttive emanate nell'anno 2016 (23); le restanti direttive risultano emanate negli anni 2015 (3) e 2017 (3).

Con riferimento a 6 direttive europee, sono inoltre previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

I principi e criteri direttivi specifici di delega riguardano le seguenti direttive: 2015/2436 in materia di marchi d'impresa (art. 3); 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (all. A); 2016/680 sul trattamento dei dati personali (all. A); 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione - PNR (all. A); 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (all. A); 2016/943 sui segreti commerciali (all. A).

Il provvedimento reca inoltre disposizioni di delega riguardanti l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Gli articoli 1 e 2 della legge recano disposizioni per il conferimento della delega legislativa al Governo. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano le 28 direttive europee inserite nell'allegato A. I termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di delega sono fissati in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 2 conferisce invece al Governo la delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 3, modificato durante l'esame presso il Senato,conferisce al Governo una delega legislativa per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE. I decreti legislativi devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

L'articolo 5, modificato durante l'esame presso il Senato, reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/UE (direttiva sulla intermediazione assicurativa) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018). L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale. Inoltre si rende necessario coordinare e armonizzazione la disciplina vigente con le nuove norme.

L'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.

L'articolo 7, modificato durante l'esame presso il Senato, conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/UE. Segue una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 8, modificato durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega (comma 3) si segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente.

L'articolo 9 contiene una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/UE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

L'articolo 10, modificato durante l'esame presso il Senato, reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni della direttiva 2009/65/UE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA. Tali disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, Securities Financing Transactions) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico disciplinante 1a creazione, la gestione e la commercializzazione degli OICVM.

L'articolo 11 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (termine di recepimento: 6 maggio 2018).

L'articolo 12 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018).

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in Senato,delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, contenuta nell'allegato A del provvedimento in esame (termine di recepimento: 23 settembre 2018).

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Senato, introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia (termine di recepimento: 9 giugno 2018).

L'Allegato A del disegno di legge elenca 28 direttive, di cui è disposto il recepimento in via legislativa, ai sensi dell'articolo 1:     

  • Direttiva (UE) 2015/1794 sui marittimi (10 ottobre 2017)
  • Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (1° gennaio 2018)
  • Direttva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (23 febbraio 2018)
  • Direttva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (1° aprile 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (6 maggio 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione - PNR (25 maggio 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (16 giugno 2019)
  • Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (16 giugno 2019)
  • Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (11 giugno 2019)
  • Direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (23 maggio 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/844 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1° luglio 2017)
  • Direttiva (UE) 2016/881 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (4 giugno 2017)
  • Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali (9 giugno 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/1034 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento)
  • Direttiva (UE) 2016/1065 che riguarda il trattamento dei buoni (31 dicembre 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (9 maggio 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (31 dicembre 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/1214 riguardante le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (15 febbraio 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/1629 sui requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (7 ottobre 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (5 maggio 2019)
  • Direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (23 settembre 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/2258 che riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (31 dicembre 2017)
  • Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (1° luglio 2018)
  • Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali - EPAP (13 gennaio 2019)
  • Direttiva (UE) 2016/2370 sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (25 dicembre 2018)
  • Direttiva (UE)  2017/541 sulla lotta contro il terrorismo (8 settembre 2018)
  • Direttiva (UE) 2017/828 che riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (10 giugno 2019)
  • Direttiva (UE) 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (14 settembre 2018)
Nel corso dell'esame al Senato, il disegno di legge originario è stato modificato in più parti. Al titolo del provvedimento è stato aggiunto l'anno di riferimento 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Sono state inoltre apportate modificazioni testuali agli articoli 3, 5, 7, 8 e 10 ed il testo originario si è arricchito di 4 nuovi articoli (art. 4 relativo alla tutela brevettuale unitaria e al tribunale unificato dei brevetti; art. 13 in materia di privacy; art. 14 sui criteri di delega in tema di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; art. 15 sulla protezione dei segreti commerciali e il contrasto degli illeciti in materia). È stato soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (ex articolo 12 del disegno di legge originario). Infine, nell'allegato A sono state inserite 4 nuove direttive (dir. 2016/2258 sull'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio; dir. 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; dir. 2017/828 riguardante l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; dir. 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).