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Temi dell'attività parlamentare

Unione europea e governance economica
L'Italia e l'Unione europea
Il Parlamento italiano e l'Unione europea
 
Premessa
06/03/2018

L'azione del Parlamento italiano in relazione alle attività dell'Unione europea si sviluppa attraverso tre canali:

  • la partecipazione alla formazione delle politiche europee;
  • l'attuazione della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento interno;
  • la cooperazione interparlamentare.

I relativi strumenti e procedure sono disciplinati per alcuni profili direttamente dai Trattati europei e per gli altri dalla legge n. 234/2012 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" da altre leggi (in particolare in materia di contabilità pubblica) e dai regolamenti parlamentari.

La cooperazione interparlamentare è regolata, oltre che da apposite previsioni del Protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona, da linee guida concordate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, nonché in gran parte dalla prassi.

 
Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona
06/03/2018

Il Trattato di Lisbona – entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – contiene disposizioni volte a riconoscere e rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Il ruolo dei Parlamenti nazionali è affermato in via generale nel testo del Trattato e precisato nei due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché in alcune disposizioni specifiche del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).

In particolare, l'articolo 12 del TUE, inserito nel titolo II "Disposizioni relative ai principi democratici", menziona per la prima volta nel testo dei Trattati e non nei soli Protocolli allegati, il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'UE ed enumera le prerogative attraverso cui esso si esplica:

"I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;

b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;

d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;

e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;

f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

 
La partecipazione del Parlamento alla formazione delle politiche europee
06/03/2018
Gli obblighi di informazione da parte del Governo

In base alla legge n. 234/2012, fanno capo al Governo i seguenti obblighi di trasmissione e di informazione nei confronti delle Camere:

  • contestualmente alla loro ricezione, i progetti di atti normativi e di indirizzo delle Istituzioni europee con l'indicazione della data in cui verranno discussi accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota informativa recante una valutazione del progetto stesso e del grado di priorità per la loro trattazione. Il Governo ha, altresì, l'obbligo di predisporre, entro 20 giorni dalla trasmissione dei medesimi progetti, una relazione tecnica che dia conto del rispetto dei principi dell'UE in materia di competenze, delle prospettive negoziali nonché della valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno;
  • i documenti di consultazione della Commissione europea e, qualora vi partecipi, i commenti inviati dal Governo;
  • le relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente presso l'UE con riferimento a riunioni, anche informali, del Consiglio UE e dei suoi organismi preparatori, ai triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ad atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia;
  • ogni tre mesi, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.

 

È previsto, inoltre, che il Governo informi i competenti organi parlamentari:

  • in via preventiva, sulla posizione che intende assumere in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e, su richiesta degli organi parlamentari competenti, delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'UE;
  • sugli esiti delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'UE, entro 15 giorni dal loro svolgimento;
  • su iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, presentate al Consiglio dei ministri dell'UE, dando specifico rilievo a quelle in materia di difesa.

Nel corso della XVII legislatura si è consolidata la prassi per cui il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, comunica alle Camere, prima delle riunioni del Consiglio europeo, la posizione che l'esecutivo intende assumere in occasione del Consiglio stesso. Alle comunicazioni fa seguito un dibattito al termine del quale vengono in genere approvati atti di indirizzo al Governo.

Le relazioni annuali

La legge n. 234/2012 prevede, inoltre, che il Governo presenti al Parlamento:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli orientamenti e le priorità (cosidetta relazione programmatica) che il Governo intende assumere per l'anno successivo; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo della Commissione e il programma del Consiglio dell'UE;
  • entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione in cui sono illustrate, a consuntivo, le attività svolte nell'anno precedente sui sopracitati profili, compreso il seguito dato agli indirizzi definiti dalla Camere; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea (v. oltre).

Alla Camera le relazioni sono esaminate da tutte le Commissioni (per i profili di rispettiva competenza), che approvano un parere, e dalla XIV Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Aula di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Il Semestre europeo

La legge n. 39 del 2011, in materia di contabilità pubblica, prevede, inoltre, che il Governo assicuri, nell'ambito della procedura del Semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, la tempestiva informazione e consultazione delle Camere sulla predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità. Essi costituiscono parte integrante del Documento di economia e finanza, che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.

La trasmissione diretta di documenti da parte delle istituzioni europee

Il Trattato di Lisbona prevede la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali dei seguenti documenti:

  • i documenti di consultazione della Commissione europea;
  • tutti i progetti legislativi, nonché le loro modifiche nel corso del procedimento;
  • il programma legislativo annuale, la strategia politica annuale e gli altri strumenti di programmazione della Commissione europea;
  • la relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze;
  • la relazione annuale della Corte dei conti;
  • gli ordini del giorno e i risultati dei lavori del Consiglio;
  • le risoluzioni del Parlamento europeo.

Governo e Istituzioni europee trasmettono alle Camere una ingente mole di atti e documenti: nel corso della XVII legislatura sono stati trasmessi alla Camera dei deputati oltre 40 mila atti. Per una più agevole gestione di tale flusso di atti è stata attivata alla Camera l'applicazione web "Fascicolo elettronico Atti Unione Europea" (FAUE) che consente la ricezione e lo scarico automatico di tutti i documenti, con effetti positivi anche ai fini della assegnazione di tali atti alle Commissioni competenti. Grazie all'applicazione FAUE, inoltre, gli atti trasmessi, opportunamente trattati, alimentano la banca dati "Parlamento.it" – condivisa con il Senato – che pubblica tutte le informazioni relative all'iter degli stessi alla Camera e al Senato.

Il controllo di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi dell'UE

Il Trattato di Lisbona prevede che i Parlamenti nazionali possano inviare alle Istituzioni europee pareri motivati in merito alla conformità al principio di sussidiarietà di ciascun progetto di atto legislativo relativo a materie di competenza concorrente dell'UE. In particolare, in base al protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità:

  • ciascun Parlamento nazionale (o camera) può sollevare obiezioni sulla conformità di un progetto legislativo dell'UE con il principio di sussidiarietà mediante un parere motivato, entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione del progetto;
  • qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (un quarto, nel caso di proposte relative allo spazio di libertà sicurezza e giustizia) il progetto deve essere riesaminato e può essere – con una decisione motivata - mantenuto, modificato o ritirato (cosiddetto "cartellino giallo"). A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti (in un sistema bicamerale ciascuna Camera dispone di un voto);
  • qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali rappresentino invece almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, se la Commissione vuole mantenere la proposta, spetta al Parlamento europeo al Consiglio dell'UE (a maggioranza) decidere se la proposta è incompatibile con il principio di sussidiarietà e quindi essere ritirata (cosiddetto "cartellino arancione").

Ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può, inoltre, promuovere (ex post) la presentazione, da parte del rispettivo Governo, di un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

La Giunta per il regolamento della Camera, ha attribuito alla competenza della XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE.

Il parere motivato, eventualmente adottato, della XIV Commissione contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea.

Occorre rilevare che per quanto riguarda la Camera dei deputati, l´esame delle proposte legislative della Commissione europea si è focalizzato sui profili di merito piuttosto che su quelli relativi al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Nella XVII legislatura solo 4 progetti di atti sono stati esaminati sotto il profilo del controllo di sussidiarietà e per nessuno di tali atti l'esame si è concluso con l'approvazione di un parere motivato.

L'esame degli atti dell'UE

Alla Camera gli atti e i progetti di atti normativi dell'Unione europea e i relativi atti preparatori – trasmessi dal Governo o dalle Istituzioni dell'UE - sono assegnati per l'esame alla Commissione competente per materia e, per il parere, alla XIV Commissione politiche dell'UE.

Nell'ambito dell'esame di progetti di atti dell'UE, per le quali sono applicabili le disposizioni regolamentari sull'istruttoria legislativa, le Commissioni parlamentari possono procedere ad audizioni ed indagini conoscitive.

Le Commissioni, in esito all'esame, possono adottare un documento conclusivo, che è trasmesso al Governo nonché al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del c.d. dialogo politico (vedi infra).

Nel corso della XVII legislatura le Commissioni della Camera hanno approvato 102 documenti conclusivi, confermando la costante tendenza alla crescita; nella legislatura precedente erano stati approvati 64 documenti finali.

Nel corso della XVII legislatura le Commissioni hanno svolto 284 audizioni relative all'attività dell'UE, alle quali hanno partecipato commissari europei, europarlamentari, membri del Governo e dirigenti della P.A.

Il dialogo politico con la Commissione europea

Dal settembre 2006, precedentemente alla firma del Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha avviato il c.d. dialogo politico, trasmettendo in modo sistematico, direttamente ai Parlamenti nazionali, le proprie proposte legislative e i documenti di consultazione invitandoli ed esprimere osservazioni e pareri. Tale procedura, non disciplinata dai Trattati, è stata introdotta dalla Commissione europea allo scopo di accrescere la partecipazione dei Parlamenti nazionali agli affari europei e rafforzare la dimensione parlamentare e democratica dell´UE.

Nel parere adottato il 6 ottobre 2009 la Giunta per il Regolamento della Camera ha previsto che, ai fini del dialogo politico, i Presidenti delle Commissioni competenti possano chiedere alla Presidenza della Camera di trasmettere alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio i documenti conclusivi e gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo.

La Commissione europea risponde alle osservazioni dei Parlamenti nazionali di media entro 2 mesi. Sia i pareri dei Parlamenti nazionali che le risposte della Commissione europea sono pubblicati online in un apposita sezione del sito della Commissione europea.

La Commissione Juncker ha assunto l'impegno a velocizzare i tempi di risposta agli eventuali rilievi e osservazioni espressi dei Parlamenti nazionali ed a migliorare la qualità delle risposte, investendo direttamente la responsabilità del Commissario europeo competente per materia con particolare riguardo ai profili più specificamente politici.

La riserva di esame parlamentare

La legge n. 234/2012 prevede l'istituto della riserva di esame parlamentare, attivabile su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell'UE per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo.

Ove le Camere ne facciano richiesta, il Governo deve apporre in sede di Consiglio la riserva d'esame parlamentare e può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell'esame parlamentare. La seconda ipotesi ha luogo quando il Governo appone di propria iniziativa una riserva d'esame parlamentare su un progetto di atto, dandone comunicazione alle Camere.

Il raccordo con le regioni e le province autonome

La legge 234 del 2012 prevede la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. In particolare, le regioni e le province autonome possono trasmettere alle Camere le osservazioni sui progetti di atti dell'UE, anche ai fini del controllo parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà.

Nel corso della XVII legislatura sono stati trasmessi alle Camere 101 atti da parte di assemblee regionali recanti osservazioni e valutazioni su progetti di atti dell'UE.

Gli altri strumenti conoscitivi, di indirizzo e di controllo

Oltre alle procedure per l'esame dei progetti di atti richiamate in precedenza, il regolamento della Camera prevede ai fini del collegamento con le attività delle istituzioni dell'UE che:

  • la Commissione politiche dell'UE e le Commissioni permanenti possono disporre, in relazione all'ordine del giorno del Consiglio dell'UE, lo svolgimento di un dibattito con l'intervento del Ministro competente;
  • le Commissioni possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni ed all'attività delle Istituzioni dell'Unione europea, nonché componenti della Commissione europea e delle altre Istituzioni dell'UE a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'UE;
  • le sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'UE relative all'Italia sono trasmesse dal Governo e assegnate alle competenti Commissioni ai fini del loro esame che può concludersi con l'adozione di un documento sulla necessità di eventuali iniziative.

La sezione Europa del sito web della Camera dei deputati raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea trasmesse alle Camere. Tale sezione contiene il collegamento al testo delle sentenze e una nota di sintesi redatta a cura dei competenti uffici della Camera.

L'attuazione degli indirizzi parlamentari

La legge n. 234/2012 sancisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio ovvero presso altre istituzioni od organi dell'UE sia coerente con gli indirizzi delle Camere. Ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce ai competenti organi parlamentari, dandone motivazione.

La medesima legge dispone altresì l'obbligo del Governo di:

  • consultare preventivamente le Camere su accordi che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica e di assicurare che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari;
  • attivare, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso, il c.d. "freno di emergenza", chiedendo che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo.

Il Governo, a partire da maggio 2016, invia con regolarità alle Camere una nota, a cura del Ministero competente per materia, che dà conto dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo adottati dalle Camere.

La nomina di membri italiani alle istituzioni dell'UE

La legge n. 234/2012 prevede che il Governo informi le Camere della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea.

Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'audizione dei membri nominati, dopo l'assunzione delle loro funzioni.

 
L'intervento del Parlamento nell'attuazione della normativa europea
06/03/2018
La legge di delegazione europea e la legge europea

La legge n. 234/2012 prevede che, in luogo del disegno di legge comunitaria annuale previsto dalla normativa previgente, il Governo presenti alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea, volto a conferire al Governo la delega per il recepimento delle direttive, l'attuazione degli altri atti dell'UE o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.

La legge di delegazione europea individua le direttive i cui schemi di decreto legislativo o di regolamento di recepimento, prima della sua adozione, debbano essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso.

Il ddl di delegazione europea dovrebbe essere esaminato, secondo le norme del regolamento riferite alla legge comunitaria, insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno precedente (vedi supra), nell'ambito di una sorta di "sessione europea". L'esame si svolge in sede referente presso la Commissione politiche dell'UE e, per le parti di rispettiva competenza, presso le altre Commissioni.

La legge n. 234/2012 prevede altresì che, ove necessario, il Governo presenti un disegno di legge denominato legge europea con il quale provvedere a dare attuazione agli obblighi normativi dell'UE con normazione diretta. La legge europea contiene, infatti, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea e ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

A partire dall'entrata in vigore della legge n. 234/2012 sono state approvate 5 leggi europee (2013, 2013-bis, 2014, 2015-2016, 2017) e cinque leggi di delegazione europea (2013, 2013 II semestre, 2014, 2015, 2016-2017).

Lo sdoppiamento della precedente legge comunitaria annuale (il cui iter si era rivelato molto lungo e controverso) ha contribuito ad una velocizzazione dei tempi di approvazione e, conseguentemente, ad una considerevole riduzione delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato recepimento di direttive. In particolare, nel periodo 2014 - febbraio 2018 le procedure di infrazione si sono complessivamente ridotte da 121 a 58

Il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione

La legge n. 234/2012, ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sulle procedure di infrazione, prevede che il Governo:

  • trasmetta alle Camere ogni tre mesi gli elenchi delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'UE, relative all'Italia, ed ogni sei mesi informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario di tali atti;
  • informi ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza;
  • nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'UE non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, trasmetta alle Camere una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo nel recepimento;
  • comunichi alle Camere le decisioni della Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura di infrazione;
  • informi le Camere di ogni sviluppo significativo delle procedure di infrazione, avviate per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che possono condurre ad una ulteriore sentenza di condanna dello Stato al pagamento di una somma forfettaria o ad una penalità.
L'esame dei profili di compatibilità comunitaria dei progetti di legge

Il regolamento della Camera dispone che la XIV Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità comunitaria di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea. Anche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito della istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.

 

 
Altre prerogative dei Parlamenti nazionali nei Trattati
06/03/2018
Revisione dei trattati

L'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione ordinaria dei Trattati, stabilendo che:

  • i progetti di modifica del Trattato sono notificati ai parlamenti nazionali;
  • nel caso in cui il Consiglio europeo decida di procedere nell'esame delle modifiche proposte, esso convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei rappresentanti dei Governi, cui spetta di comune accordo di stabilire le modifiche da apportare al Trattato.
Clausole "passerella"

L'articolo 48 del TUE prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare la cosiddetta "clausola passerella" - ovvero ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità - sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata.

Un analogo meccanismo è previsto dall'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), il quale dispone che i Parlamenti nazionali sono informati in merito a proposte della Commissione volte ad applicare la procedura ordinaria (anziché una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità) ad aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.

Adesione dei nuovi Stati membri

L'articolo 49 del TUE prevede che i Parlamenti nazionali siano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione.

Controllo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L'articolo 70 del TFUE stabilisce che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'articolo 71 del TFUE prevede che i Parlamenti nazionali siano tenuti informati dei lavori del Comitato politico istituito in seno al Consiglio dell'UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.

Gli articoli 85 e 88 del TFUE dispongono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol, secondo modalità da stabilire in appositi regolamenti.

Clausola di flessibilità

L'articolo 352 del TFUE prevede che se un'azione appare necessaria per realizzare obiettivi stabiliti dal Trattato senza che questa abbia previsto i poteri d'azione da parte dell'Unione, il Consiglio può adottarla deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo (clausola di flessibilità). In questo caso la Commissione europea deve richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà

 
La cooperazione interparlamentare
06/03/2018

Il Parlamento italiano partecipa attivamente alle iniziative di cooperazione interparlamentare nell'ambito dell'Unione europea, e ne ha sempre sostenuto la razionalizzazione e il rafforzamento in tutte le sedi. La cooperazione si svolge attraverso riunioni tra rappresentanti di tutti i Parlamenti dell'Unione (nazionali ed europeo), su temi di comune interesse.

La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea

La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, composta dai Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri dell'Unione e del Parlamento europeo, opera per tutelare e promuovere il ruolo dei Parlamenti e svolge funzioni di supervisione e coordinamento delle forme e degli strumenti della cooperazione interparlamentare. La Conferenza si riunisce annualmente sotto la Presidenza del Parlamento dello Stato membro che ha detenuto la Presidenza dell'UE nel secondo semestre dell'anno precedente e delibera per consenso.

La Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE (COSAC)

La Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) si riunisce ogni sei mesi presso il Parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea. Composta da sei membri delle Commissioni competenti per gli affari UE di ogni Parlamento nazionale e da sei membri in rappresentanza del Parlamento europeo, la COSAC può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione i contributi che ritenga utili, che in ogni caso non vincolano i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

La Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC)

La Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) si riunisce due volte l'anno nel Paese che esercita la Presidenza semestrale del Consiglio o presso il Parlamento europeo a Bruxelles ed è composta da sei membri per ogni Parlamento nazionale (tre per Assemblea nel caso di Parlamenti bicamerali) e 16 membri per il Parlamento europeo, nonché da 4 membri osservatori per ogni Parlamento dei paesi europei appartenenti alla NATO. La Conferenza può adottare per consenso conclusioni non vincolanti.

La Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea

La Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea è organizzata in attuazione dell'art. 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact), al fine di rafforzare la cooperazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e contribuire ad assicurare la trasparenza democratica nell'area della governance economica e delle politiche di bilancio dell'UE. La Conferenza si riunisce due volte l'anno: nel primo semestre presso il Parlamento europeo a Bruxelles, nel secondo presso il Parlamento del Paese che esercita la Presidenza semestrale del Consiglio dell´UE. Ciascun Parlamento determina la composizione e la dimensione della propria delegazione. Il Parlamento della Presidenza può presentare conclusioni non vincolanti.

Il Gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol

Il progetto costitutivo del Gruppo parlamentare di controllo è stato adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE, svoltasi a Bratislava il 23 e il 24 aprile 2017, sulla base dell'art. 51, par. 1, del Regolamento 2016/794 che ha riformato il quadro giuridico di Europol. Il Gruppo è un organismo a composizione mista cui partecipano rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, con il compito di esercitare un monitoraggio politico delle attività di Europol anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Le riunioni di rappresentanti delle omologhe commissioni dei Parlamenti dell'UE

Le riunioni fra i rappresentanti delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali sono promosse dal Parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE o dal Parlamento europeo o, eventualmente, da altri Parlamenti.

La cooperazione interparlamentare a livello amministrativo

La cooperazione tra le amministrazioni parlamentari in ambito UE assicura un costante scambio di informazioni tra i Parlamenti su tutti i temi di comune interesse, sia in preparazione di singole iniziative o eventi interparlamentari, sia al fine di realizzare strumenti e servizi di carattere generale a supporto delle esigenze degli organi parlamentari. Tale cooperazione si esplica regolarmente soprattutto attraverso la rete dei funzionari di collegamento, che operano presso le strutture competenti per gli affari europei dei Parlamenti nazionali, e dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali, attivi presso le sedi delle istituzioni europee.

Nell'ambito della cooperazione amministrativa sono stati avviati, inoltre, specifici progetti comuni, tra i quali assume particolare rilievo l'IPEX (Interparliamentary EU information exchange), volto a realizzare lo scambio elettronico di documenti e informazioni in materia europea tra tutti i Parlamenti dell'UE.