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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Istruzione
Interventi per i professori e i ricercatori universitari

Sulla base delle novità intervenute sul finire della XVI legislatura – che hanno introdotto una disciplina che distingue il turn-over previsto per il sistema universitario nel suo complesso dalla misura delle assunzioni consentite per le singole università – l'azione legislativa della XVII legislatura è stata indirizzata ad elevare sempre più le facoltà assunzionali e ad agevolare il ricambio generazionale. Ulteriori novità hanno riguardato la disciplina per la chiamata diretta, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale – presupposto per le assunzioni dei professori – nonché il trattamento stipendiale di professori e ricercatori.

 
Turn over e assunzioni nelle università
  • 8 dossier
08/03/2018

Nel corso della XVI legislatura, l'art. 7 del d.lgs. 49/2012 aveva individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

 

In seguito, l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012.

1. La disciplina del turn-over del sistema universitario

 

Nel corso della XVII legislatura, la normativa in materia di turn-over del sistema universitario nel suo complesso, recata dal co. 13-bis dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), è stata ripetutamente modificata.

Sulla base delle modifiche intervenute con le leggi di stabilità dal 2014 al 2016 (art. 1, co. 460, L. 147/2013, art. 1, co. 346, L. 190/2014, art. 1, co. 251, L. 208/2015), il sistema delle università statali ha potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% per il biennio 2012-2013, al 50% per il biennio 2014-2015, al 60% per il 2016 e all'80% per il 2017 di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. A decorrere dal 2018, tale percentuale è divenuta pari al 100%.

Fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni limitative del turn-over non si sono applicate agli istituti ad ordinamento speciale, al fine di completarne l'istituzione delle attività.

 

2. La misura delle assunzioni consentite alle singole università

 

Sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008, sono stati adottati il DM 22 ottobre 2012, n. 297, il DM 9 agosto 2013, n. 713 e il DM 18 dicembre 2014, n. 907, che hanno definito – utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012 – criteri e contingente assunzionale delle università statali per gli anni 2012, 2013 e 2014, espresso in termini di punti organico.

Il punto organico (PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i Punti Organico si traducono in:
  • 1 professore I fascia = 1 PO;
  • 1 professore II fascia = 0,7 PO;
  • 1 ricercatore tipo b) = 0,5 PO;
  • 1 ricercatore tipo a) = 0,4 PO.
 
L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.

 

Successivamente, sulla base dell'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) – che aveva prorogato il termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio successivo, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo – è intervenuto il DPCM 31 dicembre 2014, che ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017.

Su tale base sono stati adottati il DM 21 luglio 2015, n. 503 e il DM 5 agosto 2016 n. 619 che hanno definito criteri e contingente assunzionale delle università statali, rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016.

 

Il DPCM 31 dicembre 2014 è, poi, stato modificato dall'art. 1, co. 303, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che, in particolare, ha elevato, in misura diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non "virtuosi" (ossia che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei "virtuosi" (ossia che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).

E' stato conseguentemente emanato il DM 10 agosto 2017, n. 614, che ha definito criteri e contingente assunzionale delle università statali per il 2017.

 

Anche altre disposizioni legislative hanno consentito agli atenei "virtuosi" di estendere le proprie facoltà assunzionali in maniera più mirata.

 

In particolare, lo stesso art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 – come modificato dalle leggi di stabilità 2014 (art. 1, co. 460, L. 147/2013), 2015 (art. 1, co. 346, L. 190/2014) e 2016 (art. 1, co. 251, L. 208/2015) – ha consentito alle università aventi un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di procedere, per il 2015, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato, sia di tipo "a" che di tipo "b" (art. 24, L. 240/2010), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario, anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo "a" avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso co. 13-bis, e, a decorrere dal 2016, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo "a", senza soggiacere alle limitazioni da turn-over.

 

Da ultimo, l'art. 1, co. 672, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha consentito alle università che hanno un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata "tensione finanziaria" – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80%.

Gli indicatori cui fa riferimento la disposizione, relativi agli atenei statali, sono consultabili sulla pagina dedicata del sito del MIUR.

A tal fine, ha previsto che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l'ateneo di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

 

3. Misure specifiche per favorire il reclutamento di ricercatori e di professori

 

Vari interventi della XVII legislatura sono stati finalizzati a favorire l'ingresso di giovani ricercatori nelle università.

 

In particolare, l'art. 1, co. 347, della L. 190/2014 ha previsto che nel triennio 2015/2017 il numero dei ricercatori a tempo determinato di tipo "b" reclutati non poteva essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:2).

Per consentire l'assunzione di ricercatori di tipo "b", il co. 348 ha stanziato € 5 mln per ciascun anno del triennio.

Il conseguente piano di reclutamento è stato disciplinato con Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015, n. 924.

 

Sempre finalizzandolo all'assunzione di ricercatori di tipo "b", e al conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, l'art. 1, co. 247-250, della L. 208/2015 ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln a decorrere dal 2017.

E', conseguentemente intervenuto il DM 18 febbraio 2016, n. 78, che ha previsto 861 assunzioni.

Tale misura è stata riproposta con l'art. 1, co. 633, della L. 205/2017 che, a tal fine, ha disposto un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019.

E', conseguentemente intervenuto il DM 28 febbraio 2018, n. 168, che ha previsto 1.305 assunzioni.
 

Altri interventi hanno riguardato i contratti per ricercatore di tipo "b".

In particolare, l'art. 1, co. 10-octies, primo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – come modificato dall'art. 4, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha autorizzato le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b" in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non avevano partecipato alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

A sua volta, l'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 ha soppresso la previsione di non rinnovabilità dei contratti di ricercatore di tipo "b", recata dall'art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010.

 

Per quanto concerne il reclutamento dei professori, l'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) – come modificato dall'art. 4, co. 5-quinquies, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha esteso complessivamente (da 5) a 9 anni la validità dell'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la L. 240/2010 (L. 210/1998). Ciò, evidentemente, al fine di consentire agli interessati di poter ancora essere chiamati dalle università.

 

A sua volta, l'art. 6, co. 2, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) ha prorogato al 31 ottobre 2015 il termine – già differito (dal 31 ottobre 2014) al 30 giugno 2015 con l'art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – per le chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010, mentre l'art. 1, co. 206, della L. 208/2015 ha previsto un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, al quale hanno potuto partecipare anche coloro che avevano ottenuto l'idoneità ai sensi della L. 210/1998. A tal fine, ha disposto un incremento del FFO di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

Il piano straordinario è stato avviato con Decreto Interministeriale 8 aprile 2016, n. 242 che, in particolare, ha disposto che le chiamate dovevano essere effettuate non prima di giugno 2016 e comunque non oltre dicembre 2016.

L'art. 1, co. 314-338, della stessa L. 232/2016, istituendo il Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza, ha disposto, in particolare, che non più del 70% dell'importo complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80% dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori.

 

Infine, l'art. 4, co. 3-bis, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, utilizzando fino alla metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo.

Conseguentemente, ha prorogato (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo b", che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Dossier
 
Mobilità dei professori e ricercatori universitari
  • 1 dossier
08/03/2018

L'art. 1, co. 461, della L. 147/2013 ha reintrodotto la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti, allo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria.

Tale previsione, introdotta dall'art. 7, co. 3, della L. 240/2010, era stata revocata dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Il vigente art. 7, co. 3, inoltre, prevede che possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.
Dossier
 
Le modifiche alla disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale
  • 5 dossier
08/03/2018

Nella XVII legislatura, la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello".

Nello specifico, l'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ha modificato innanzitutto la disciplina recata dagli artt. 15 e 16 della stessa L. 240/2010, prevedendo, in particolare:

  • la sostituzione della indizione annuale delle procedure con la previsione che le domande di partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate;
  • l'eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero;
  • il coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione (da differenziare per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) e la previsione che la prima verifica della adeguatezza degli stessi criteri dovesse essere effettuata dopo il primo biennio;
  • la definizione del periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione;
  • l'obbligatorietà del parere pro-veritate nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico disciplinare non rappresentato nella commissione;
  • l'aumento (da 4) a 6 anni della durata dell'abilitazione, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013;
  • la riduzione (da 30) a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire a ciascun settore concorsuale;
  • la previsione che i candidati che non avevano conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 potevano ripresentare la domanda (dal 1° marzo 2015).

Inoltre, aveva previsto che la procedura di abilitazione relativa al 2014 doveva essere indetta entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con DPR 222/2011. La procedura di abilitazione relativa al 2014 non è, però, stata mai avviata.

 

Sulla base dell'art. 1, co. 10-sexies, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – che ha differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento di modifica del DPR 222/2011 – è stato dunque emanato il DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.

Il co. 4 dello stesso art. 3 ha disposto che il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.

L'art. 6 ha stabilito che con decreto direttoriale, con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, è avviato il procedimento per la formazione di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da 5 membri.

L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura (su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016-L. 19/2017, estendendo il termine di 30 giorni).

 

Successivamente, sempre sulla base dell'art. 1, co. 10-sexies, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – che ha fissato alla medesima data del 31 dicembre 2016 il termine per la riemanazione del decreto ministeriale volto a ridefinire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione – è stato emanato il DM 120/2016.

 

Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, è stata poi definita la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento della stessa.
In base all'art. 2 del D.D. 1532/2016, la domanda di partecipazione è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DPR 95/2016, durante tutto l'anno, con modalità telematiche e secondo i seguenti termini:
  1. I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale (GU 4a Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016) ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;
  2. II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3 aprile 2017;
  3. III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4 agosto 2017;
  4. IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5 dicembre 2017;
  5. V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6 aprile 2018.
Inoltre, con DM 29 luglio 2016, n. 602, sono stati determinati i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti dai candidati per conseguire l'abilitazione, nonché quelli che devono essere raggiunti dagli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione (di cui agli allegati C, D ed E del DM 120/2016).
 
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.
Qui, in particolare, gli esiti dell'ASN secondo le nuove procedure.
Dossier
 
Le modifiche alla disciplina per la chiamata diretta nelle università
  • 6 dossier
08/03/2018

Nel corso della XVII legislatura è stata più volte modificata la disciplina per la chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato (art. 1, co. 9, della L. 230/2005).

 

In particolare, con l'art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) è stata introdotta la possibilità di procedere alla chiamata diretta anche nei confronti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, selezionati mediante procedure nazionali (da definire con un DPCM che sarebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare).

Al fine di procedere al reclutamento per chiamata diretta di tali soggetti, è stato istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del MIUR, il "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017.

Il DPCM non è stato trasmesso al Parlamento entro la fine della XVII legislatura.

Peraltro, l'art. 1, co. 629, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha destinato € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019 del Fondo Natta alla corresponsione ai professori e ricercatori universitari di un importo parzialmente compensativo del blocco degli scatti stabilito per il periodo 2011-2015. Ulteriori € 8 mln per il 2019 sono stati destinati dal co. 637 all'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

 

L'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 prevede anche che possono essere destinatari di chiamata diretta: studiosi di chiara fama; studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del "programma di rientro dei cervelli", un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata; studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR.
 

Con riguardo alla procedura, per tutte le ipotesi di chiamata diretta presenti prima dell'intervento della L. 208/2015 era prevista la concessione o il rifiuto del nulla osta da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle proposte formulate dalle università, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN), composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale era proposta al chiamata.

Nella XVII legislatura, l'art. 58, co. 3, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ha escluso la necessità del parere nel caso di chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, e l'art. 14, co. 3-quater, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ha sostituito il parere della commissione nominata dal CUN con il parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica per il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata. Da ultimo, l'art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 ha escluso la necessità del previo parere anche per la chiamata di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico reclutati in base alle procedure di cui al Fondo Natta.

Dossier
 
Scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari
  • 1 dossier
08/03/2018

L'art. 1, commi 629 e 631, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari è trasformato da triennale in biennale.

In tal modo, si ritornerà alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR 232/2011.

Inoltre, ha previsto un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge.

Per consentire la trasformazione del regime di progressione stipendiale, ha previsto un incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022. Per corrispondere la parziale compensazione del blocco degli scatti, ha previsto, invece, un incremento dello stesso FFO di € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019.

Il 2 marzo 2018 sul sito del MIUR è stata resa nota la firma del decreto relativo al riparto delle risorse per la parziale compensazione del blocco degli scatti. Qui il testo.
Dossier