Nel corso della XVII legislatura sono state apportate modifiche a due statuti speciali concernenti, per la regione Friuli-Venezia Giulia, un nuovo assetto istituzionale e la soppressione delle province e per la regione Trentino-Alto Adige il rafforzamento della tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
Sul versante finanziario sono stati raggiunti accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia con i quali sono state stabilite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali.
La specialità regionale è prevista dalla Carta Costituzionale, all'articolo 116 secondo cui «il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».
L'ordinamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Gli statuti – che hanno forma di legge costituzionale – stabiliscono ambiti e limiti della autonomia, le singole competenze legislative e amministrative e l'ordinamento finanziario di ciascuna regione.
Gli statuti speciali possono attualmente essere modificati secondo la procedura di cui all'art. 138 Cost. per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali con alcune peculiarità introdotte dalla L. Cost. n. 2 del 2001, volte a garantire la partecipazione degli organi della regione nell'iter legislativo. Le norme di attuazione sono emanate dal Governo con decreto legislativo (in precedenza con decreto del Presidente della Repubblica) in forza della competenza loro riservata in via esclusiva dagli statuti speciali e secondo una procedura che ne prevede l'istruttoria ed il parere, o l'intesa, da parte di Commissioni paritetiche, i cui membri sono designati dal Governo e dalla rispettiva regione. A differenza di quanto solitamente avviene per gli atti di legislazione delegata, le norme di attuazione non sono sottoposte al parere parlamentare.
Per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata. Per tale ragione la finanza delle regioni a statuto speciale è connotata dal carattere pattizio delle relazioni di ciascuna autonomia con lo Stato.
Nel corso della XVII legislatura sono giunti a conclusione due iter di modifica di Statuti di regioni ad autonoma speciale: nel 2016 per il Friuli-Venezia Giulia e nel 2017 per il Trentino-Alto Adige. L'articolo 116 della Costituzione individua, infatti, prevede infatti che le regioni c.d. a statuto speciale "dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale".
In particolare, con la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 sono state apportate modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (adottato con legge costituzionale 1 del 1963) delineando un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni, anche nella forma di città metropolitane. In tale regione è disposta dunque la soppressione delle province e le conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale.
Con la Legge costituzionale n. 1 del 4 dicembre 2017 è stato modificato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige con la finalità di rafforzare le tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
Negli ultimi anni il tema delle "problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi" è stato oggetto di una specifica indagine conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni regionali che ha approvato, al termine, un documento finale sul tema. La medesima Commissione ha altresì svolto una relazione all'Assemblea della Camera e del Senato sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
Sotto altro profilo, al volgere della XVII legislatura è stata approvata in via definitiva dal Parlamento la legge 182/2017, ex art. 132, secondo comma, della Costituzione di distacco di un comune (Sappada) dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia. Per la prima volta è così giunto a conclusione il procedimento previsto dalla Costituzione, con riferimento ad una regione a statuto speciale, per il mutamento dei confini regionali attraverso il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad altra regione.
L'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come già ricordato, è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Le norme statutarie stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione, riconoscono la titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione, attribuiscono ad essa la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio. Attraverso gli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia, nel corso della XVII legislatura, sono state stabilite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali.
Per quanto concerne il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici, attuato principalmente attraverso tre azioni:
Riguardo agli accantonamenti, si tratta della misura che è stata più utilizzata ai fini del concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica ed è la misura corrispondente ai tagli dei trasferimenti o alla riduzione di risorse operata nei confronti delle regioni a statuto ordinario, in ragione del fatto che il sistema di finanziamento delle autonomie speciali non prevede trasferimenti di risorse dallo Stato ma è basato su quote di gettito dei tributi erariali (stabilite da norme statutarie) riscossi nella regione. La misura complessiva delle risorse accantonate per ciascun anno, dal 2012 al 2017, è esposta a seguire e illustrata più nel dettaglio nel testo dell'audizione "Le manovre di finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali" (febbraio 2018, si veda in particolare il capitolo 3) Gli obiettivi di finanza pubblica per le Autonomie speciali).
2012
|
1.769,7
|
2013
|
2.500,4
|
2014
|
3.452,6
|
2015
|
3.857,2
|
2016
|
3.702,0
|
2017
|
3.789,0
|
Da ultimo con la legge di bilancio 2018 sono state adottate misure concernenti il contributo alla finanza pubblica di singole regioni, in particolare è stato ridotto il contributo precedentemente pattuito, ovvero ridotti gli accantonamenti (Valle d'Aosta) nelle more di una ridefinizione dei rapporti Stato-Regione e anche a seguito della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017):
Alla regione Sardegna, inoltre, è attribuito un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 851), anche in questo caso in attesa di una ridefinizione dei rapporti finanziari Stato-Regione.
In relazione alla Regione siciliana, infine, sono escluse alcune tipologie di spesa dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la regione si è impegnata con l'accordo del 2016 e sua volta la regione si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti (commi 829 e 830).
Quanto al sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le quote di compartecipazione ai tributi erariali rappresenta sicuramente il connotato più forte dell'autonomia finanziaria di tali enti. Ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.
Nella regione Sicilia tutti i tributi erariali – le quote di compartecipazione ai tributi erariali - sono riscossi direttamente dalla regione stessa; in questo caso la riscossione è disciplinata anche da norme della regione. A decorrere dal 2008 la regione Friuli-Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007) e a decorrere dal 1° gennaio 2011 la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (L. 191/2009, art. 2, comma 108) provvedono anch'esse alla riscossione diretta, vale a dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato. Per la Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione, procedimento non ancora concluso per tutte le entrate tributarie. Per la Regione Valle d'Aosta, invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere' alla regione la quota spettante.
Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.
Di seguito è illustrato in sintesi il quadro delle entrate tributarie spettanti a ciascuna autonomia, nonché le modifiche all'ordinamento finanziario più rilevanti adottate nel corso della XVII legislatura.
Sicilia
Spettano alla regione 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018 del gettito IRPEF (calcolato secondo il criterio del ‘maturato' in luogo del ‘riscosso') a seguito dell'accordo del 2016 (e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 251 del 2016) e i 3,64 decimi del gettito dell'IVA, calcolato anch'esso sulla base del maturato, a decorrere dal 2017 (a seguito dell'accordo del luglio 2017 e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 16 del 2018). Per i restanti tributi, rimane invariata la norma che attribuisce alla regione l'intero gettito di tutte le altre entrate tributarie, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto esplicitamente attribuite allo Stato.
Sardegna
Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale.
Valle d'Aosta
A decorrere dal 2011, è attribuito l'intero gettito delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio (IRPEF, imposta sul reddito delle società, imposta sulle successioni), dell'IVA (compresa quella all'esportazione), dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti energetici, sui tabacchi, sull'energia elettrica; i 9 decimi delle imposte erariali sugli affari (registro, bollo, ipotecarie, concessioni), nonché dei proventi del lotto; con il D.Lgs. 184/2017 sono state adottate norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale e in materia di autonomia impositiva.
Friuli-Venezia Giulia
Con la legge di bilancio 2018, a seguito di intesa con la regione, viene completamente ridisegnato il quadro delle compartecipazioni spettanti alla regione; a seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008.
Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano
Le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste, da ultimo, a seguito dell'accordo con il Governo dell'ottobre 2014. Con la legge di stabilità 2015, che ha dato attuazione all'accordo, è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. La legge di bilancio 2018 ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 13 dello statuto); in particolare la norma statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare funzionamento.
Si segnala infine l'ultima relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni e delle province autonome (riguarda sia le regioni a statuto ordinario che le regioni a statuto speciale), relativa all'esercizio 2015 (Corte dei conti – Sezione delle autonomie Delibera n. 17/SEZAUT/2017/FRG del 12 luglio 2017). Nella prima parte della relazione sono illustrati i vincoli di finanza pubblica delle regioni e analizzate gli equilibri di bilancio, le entrate e le spese regionali, l'indebitamento e la situazione patrimoniale. La seconda parte è interamente dedicata al finanziamento del servizio sanitario nazionale e all'analisi della spesa sanitaria regionale.
In relazione a ciascuna autonomia, inoltre, la sezione competente della Corte dei conti, in occasione della annuale verifica del rendiconto generale della regione o della provincia autonoma, svolge una dettagliata relazione sulla gestione amministrativa del bilancio e del patrimonio regionale. Di seguito sono elencate le ultime relazioni disponibili, relative all'esercizio 2016:
La caratteristica ‘pattizia' dell'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale deriva dalla particolare fonte normativa dello stesso. Le norme statutarie - statuto adottato con legge costituzionale e norme di attuazione adottate con decreto legislativo ma formate nell'ambito di Commissioni paritetiche al di fuori del Parlamento – elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione e stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione e possono essere modificate solo con l'accordo della regione stessa.
Si ricorda infatti che per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione a statuto speciale, gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata. In tal senso sono state interpretate le diverse formulazioni contenute negli statuti, dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale.
Di seguito sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e ciascuna autonomia.
L'accordo sottoscritto con la Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015, riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e regione. I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. 78/2015. In particolare il comma 1 stabilisce l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione per il 2015 (in riduzione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente) e il comma 2 stabilisce il subentro della regione Valle d'Aosta allo Stato nei rapporti con il gestore dei servizi di trasporto ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.), di cui la regione medesima assume in via definitiva gli oneri a far data dal 1° gennaio 2011; a tal fine viene corrisposto alla regione un contributo aggiuntivo per il 2015 di circa 120 milioni, anche a compensazione di minori entrate derivanti da modifiche di aliquote di gettiti ad essa spettanti.
La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, comma 518) ha provveduto (ancora in attuazione dell'accordo) a compensare definitivamente la regione Valle d'Aosta della perdita di gettito subita dalla regione negli anni 2011-2014 causata dalla diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (imposte che spettano alla regione rispettivamente per l'intero gettito e per i 9 decimi) e, in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce l'applicazione, anche alla regione Valle d'Aosta delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2017 (comma 484). La legge di bilancio 2017 ha altresì stabilito (comma 517) la restituzione alla regione Valle d'Aosta delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso della regione stessa alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015, sulla base di norme censurate dalla Corte costituzionale.
La procedura pattizia ha portato successivamente all'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale, con il D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184, esplicitamente adottato - oltre che in considerazione della normativa nazionale, statutaria ed europea – «tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti del territorio montano». La norma disciplina la capacità impositiva della regione in relazione all'istituzione di tributi propri e nuovi tributi locali e la capacità di manovra sui tributi locali istituiti con legge statale e sui tributi erariali devoluti, in special modo su quei tributi afferenti alle attività più strettamente connesse con l'agricoltura montana.
In relazione all'ordinamento finanziario della regione, l'articolo 6 della norma di attuazione stabilisce che gli effetti finanziari della norma contenuta nella legge di stabilità 2015 - che attribuisce alla regione un trasferimento di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a compensazione della perdita di gettito subita nella determinazione della accisa sull'energia elettrica (L. 190/2014, comma 525) - sono modificabili esclusivamente con la procedura per la formazione delle norme di attuazione (art. 48-bis statuto) e non invece con la procedura ‘semplificata' prevista dallo statuto (art. 50, comma 5) per l'emanazione e la modifica dell'ordinamento finanziario della regione (legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale).
Con la legge di bilancio 2018 (comma 841), infine, sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017.
L'ultimo accordo con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato siglato il 15 ottobre 2014 ed è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 406 a 413). Il precedente accordo in materia finanziaria, sottoscritto in data 30 novembre 2009, è stato recepito dalla legge finanziaria 2010 (legge 191/2010, art. 2, commi da 106 a 125), con esso si è esplicitamente adeguato l'ordinamento finanziario dei tre enti agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale.
L'accordo del 2014 modifica l'ordinamento finanziario dei tre enti (le norme dello statuto speciale che lo disciplinano, indicate tra parentesi a seguire) secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972) ed interviene nei medesimi ambiti dell'accordo precedente: entrate tributarie, riserva all'erario e concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica.
In relazione alle entrate tributarie spettanti alla regione e alle province sono apportate le seguenti modifiche:
Per quanto attiene alla riserva all'erario viene integrata la disciplina generale (comma 3-bis, art. 75-bis, statuto) e quantificata la restituzione della specifica riserva all'erario di cui al comma 508 della legge di stabilità 2014 nella misura di 20 milioni annui a decorrere dal 2019 (L. 190/2014, comma 412).
L'accordo del 2014, come detto, interviene nella disciplina e nella quantificazione del concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, integrando l'articolo 79 dello statuto (già riscritto a seguito dell'accordo del 2009), al fine di specificare funzioni e limiti della regione e delle province ed inserire la definizione della quantità e modalità del contributo dei tre enti alla finanza pubblica. In particolare la norma definisce il sistema territoriale regionale integrato, elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. La norma stabilisce inoltre il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio in via definitiva a decorrere dal 2018, determina il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e detta disposizioni sulle modalità di modifica del contributo stesso e sulle modalità di definizione del contributo a decorrere dal 2023.
Successivamente la legge di bilancio 2017 (commi 502–505) ha apportato ulteriori modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province.
Il contributo alla finanza pubblico dovuto dalle province autonome è stato ridotto, infine, con la legge di bilancio 2018 (comma 831) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per un importo pari a 10,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e 12,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano.
La legge di stabilità 2018 (commi da 832 a 834), ha modificato (secondo le procedura dell'art. 104 dello statuto) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 dello statuto. La nuova disciplina (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018) indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province e viene previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Con la Regione Friuli-Venezia Giulia è stato siglato un Protocollo di intesa il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione e definire il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2014 al 2017. L'accordo è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 512 a 523) e modifica la precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010, art. 1, commi 151-159).
In particolare i commi 513 - 516 e 522 - 523 della legge di stabilità 2015, determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale già stabilito dalla citata legge di stabilità 2011.
I commi da 517 - 521 riguardano il patto di stabilità interno della regione e degli enti locali del proprio territorio, basato sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile; sono infatti definiti gli obiettivi programmatici, vale a dire il limite alle spese, per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Successivamente la legge di bilancio 2017 interviene nel contenzioso tra lo Stato e la regione sulla quantificazione delle spettanze inerenti le modifiche dell'IMU, in attuazione della sentenza n. 188 del 2016 della Corte costituzionale. I commi 519 e 520, stabiliscono infatti la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme (comma 519), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento. Nelle more della definizione dell'intesa, inoltre, la norma quantifica ‘provvisoriamente' e ‘salvo conguaglio' le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 520).
A seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, inoltre, la legge di bilancio 2017 (comma 534) attribuisce alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.
La legge di bilancio 2018 (commi da 815 a 826), a seguito di intesa con la regione, successivamente definita e formalizzata in data 30 gennaio 2018, interviene in ambiti importanti dell'ordinamento finanziario della regione.
In relazione al concorso alla finanza pubblica, viene innanzitutto sancito il passaggio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 (comma 815). Al fine di dare seguito all'accordo del 2014, inoltre, viene in sostanza ridotto il contributo alla finanza pubblica richiesto alla regione per le annualità 2018 e 2019, di un importo pari a 120 milioni di euro per ciascun anno (comma 816).
Con riguardo alle entrate tributarie della regione, la legge di bilancio 2018 (commi 817-820) apporta le modifiche più rilevanti. Le norme, infatti, ridefiniscono il quadro delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla regione e, conseguentemente, riscrivono l'articolo 49 dello statuto (Legge cost. 1/1963) che elenca, appunto, i tributi erariali che spettano in tutto o in parte alla regione. A seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Oltre alla definizione di aspetti contabili, viene specificato che la modifica dell'art. 49 segue la procedura stabilita dallo statuto per le norme finanziarie (con legge ordinaria sentita la regione) e rinvia alle norme di attuazione per la definizione dei criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali.
Altri interventi sulle entrate riguardano:
L'accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana risponde alla necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell'accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'accordo, inoltre, risolve il contenzioso costituzionale pendente in materia finanziaria tra Stato e regione. Precedentemente, con la Regione siciliana era stato sottoscritto un accordo il 9 giugno 2014 con il quale si stabilivano gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità per gli anni dal 2014 al 2017 e veniva definito il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la regione.
L'accordo del 20 giugno 2016 è stato recepito dal decreto legge 113/2016 (art. 11 comma 4) e dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 509-516), in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce l'applicazione, anche alla Regione siciliana, della normativa sul pareggio di bilancio. Per gli esercizi 2016 e 2017, tuttavia, per bilanciare le maggiori entrate attribuite con l'accordo, il saldo obiettivo dovrà essere pari rispettivamente a 227,88 e 577,51 milioni di euro. A decorrere dal 2018, invece, la regione è tenuta a garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.
Altro punto importante dell'accordo riguarda le misure per la riduzione della spesa corrente regionale. La regione si impegna ad attuare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi di razionalizzazione delle spese (anche in recepimento della legislazione nazionale) concernente i servizi pubblici locali, il pubblico impiego regionale, la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, gli spazi occupati dagli uffici pubblici, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze, la dirigenza pubblica, la semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), la semplificazione del procedimento amministrativo e la riduzione dei costi della politica in recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, incentivazione alle unioni di comuni. Sono escluse dall'obbligo di riduzione alcune voci di spesa tra cui la spesa sanitaria, il concorso alla finanza pubblica, gli oneri per i rinnovi contrattuali. In caso di non raggiungimento dell'obiettivo annuale di risparmio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
La rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito della persone fisiche è altro fondamentale contenuto dell'accordo. Le parti convengono che il gettito dell'IRPEF di spettanza regionale venga calcolato sulla base del ‘maturato' e non del riscosso come avvenuto fino ad oggi. La differenza sostanziale delle due modalità di calcolo fa sì che la misura della compartecipazione possa essere rideterminata a ribasso rispetto ai 10 decimi spettanti prima della modifica e portare comunque alla regione un maggiore introito. La quota della compartecipazione è così fissata in 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018.
Come già ricordato, la legge di bilancio del 2017 (art. 1, commi da 509 a 516), da applicazione normativa ai contenuti dell'accordo: viene definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 509); sono disciplinate la verifica e le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 510-512); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 513); viene attribuito alla regione, un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'IRPEF, determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale (commi 514 e 515); viene determinato in quota fissa quanto dovuto dalla regione allo Stato per il regime IVA cd. "split payment" nel caso questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 516).
Successivamente è intervenuta la norma di attuazione dello statuto speciale, emanata con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, che ha provveduto ha modificare la norma statutaria che disciplina l'ordinamento finanziario della regione (D.P.R. 1074/1965). Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, a decorrere dal 2018 sono attribuiti alla regione i 7/10 dell'IRPEF afferente al territorio regionale, compresa quella affluita ad uffici situati fuori della territorio regionale.
Con il successivo accordo del 12 luglio 2017 è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA, stabilito il contributo della regione ai liberi consorzi di comuni (enti che hanno sostituito le province siciliane) e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016. La regione si è impegnata inoltre a dare seguito al calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali siciliani, tema già presente nell'accordo del 20 giugno 2016 e recepito dalla legge di bilancio 2017 (comma 513).
In relazione alla compartecipazione regionale all'IVA, l'accordo è stato successivamente formalizzato con la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 che va a modificare l'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965, norma di attuazione che disciplina l'ordinamento finanziario della Regione siciliana. Il modificato articolo 2 stabilisce ora che alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA afferente al territorio regionale e che le spettanze regionali, come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso); in particolare il gettito spettante alla regione deve essere determinato «applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'esportazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile».
Per quanto concerne i liberi consorzi di comuni la regione si impegna a destinare a tali enti un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Nell'accordo si precisa l'esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, nonché l'esclusione delle spese sostenute per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti (esclusioni recepite dalla legge di bilancio 2018, art. 1, comma 829).
L'accordo con la Regione Sardegna, sottoscritto il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013, oltre a definire la misura del concorso alla finanza pubblica della regione, stabilisce per essa il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2015. Con quell'accordo, inoltre, è stata avviata la definizione della cosiddetta ‘vertenza entrate', il contenzioso esistente tra lo Stato e la regione concernente la quantificazione di entrate tributarie dovute alla regione sulla base delle norme statutarie.
La procedura ‘concordataria' ha portato successivamente all'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, con il D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con le quali è stata definita la vertenza entrate e dato piena attuazione a quanto stabilito all'art. 8 dello statuto (riscritto con la legge finanziaria 2007 e in vigore dal 2010) dove sono elencate le quote dei tributi erariali di spettanza regionale. Le norme disciplinano, infatti, le modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali, nonché la determinazione delle quote di gettito per ciascuna tipologia di tributo: tasse automobilistiche, IRPEF, IRES, IVA, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale accise, entrate derivanti dalla raccolta del gioco, imposte e tasse sugli affari, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche. La norma di attuazione stabilisce inoltre le competenze della regione in materia di agevolazioni fiscali e definisce in quali casi sono legittime riserve all'erario di gettito in relazione alle compartecipazioni ad essa spettanti.
In via generale le entrate spettanti alla regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale (riferito allo stesso territorio) e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale. Le suddette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento del tributo ma non includono le sanzioni amministrative. La norma inoltre (art. 2) rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione, per stabilire tempi, procedure e modalità per arrivare alla riscossione diretta da parte della regione, delle quote erariali spettanti (vale a dire il riversamento diretto sul conto infruttifero intestato alla regione istituito presso la tesoreria centrale dello Stato). L'articolo 18 stabilisce infine che le norme del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e dunque alla regione dovranno essere ricalcolate le spettanze sulla base delle norme suddette.
Con la legge di bilancio 2018, infine, sono stati attribuiti alla regione due contributi. Il primo riguarda le province e la città metropolitana di Cagliari (comma 840) viene infatti aumentato, di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019, il contributo già attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari dall'art.15 del decreto legge 50/2017 (pari a 20 milioni a decorrere dal 2018)
Il secondo (comma 851) è un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017 (sulle quali si rinvia a quanto scritto in relazione alla regione Valle d'Aosta).