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Temi dell'attività parlamentare

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Ambiente, territorio e protezione civile
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque

La proposta di legge reca norme in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo
nazionale di solidarietà internazionale. Nel corso dell'esame in Commissione, il testo originario è stato oggetto di diverse modifiche, che tra l'altro hanno determinato la modifica del titolo della proposta di legge.

Il provvedimento, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera, nella seduta del 20 aprile 2016, con ulteriori modificazioni rispetto al testo della Commissione di merito, passa all'esame del Senato.

 
Le finalità
21/04/2016

Le finalità enunciate dall'articolo 1 della proposta di legge in esame consistono nel dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché nel favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

 
I princìpi generali
21/04/2016

Il comma 1 dell'articolo 2 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010

Il comma 3 dell'art. 2 stabilisce che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa su un quantitativo minimo vitale, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 7, che ne demandano l'esatta individuazione ad un apposito D.P.C.M. stabilendo che il valore, che dovrà essere garantito anche in caso di morosità, dovrà essere individuato nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro-capite.

In base al comma 2 dell'articolo in esame, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili. Nel comma 2 vengono altresì indicati numerosi criteri che devono informare la gestione delle acque:

  • solidarietà (integrato, nel corso dell'esame in sede referente, con i criteri di responsabilità, efficienza e sostenibilità);
  • salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro;
  • risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

Ulteriori criteri e priorità sono contenuti nel comma 4, che prevede:

  • priorità per il consumo umano rispetto agli "altri usi" del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo;
  • ammissibilità degli altri usi dell'acqua solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano;
  • uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa, al fine di garantire gli usi prioritari summenzionati;
  • priorità, tra gli "altri usi" succitati, per l'agricoltura e per l'alimentazione animale;
  • di favorire, per gli altri usi, l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia, compatibilmente con le caratteristiche dell'acqua stessa (sulla base di una modifica approvata dall'Assemblea).

 
Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione
21/04/2016

L'articolo 3 detta princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, norme atte a disciplinare le concessioni di prelievo di acque, nonché una norma in tema di monitoraggio.

Princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione

Il  testo del comma 3, modificato rispetto all'originale, prevede una modifica alla disciplina vigente contenuta nell'art. 147 del cd. Codice dell'ambiente, che consente - qualora l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza - l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali di dimensioni inferiori a quelle definite dalle regioni.

A differenza del testo vigente del comma 2-bis del citato art. 147, secondo cui le dimensioni risultanti non possono comunque essere inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, il comma in esame si limita a stabilire che tali nuovi ambiti dovranno comunque essere definiti sulla base dei criteri generali previsti dal comma 2 dell'art. 147 medesimo (unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; unicità della gestione; adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici).

Disciplina delle concessioni di prelievo di acque

In sostituzione delle disposizioni dettate dai commi 5-8 e 10-11 del testo iniziale, che dettavano disposizioni direttamente applicabili in tema di rilascio e rinnovo di concessioni di prelievo di acque, il nuovo comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2016, per l'emanazione un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acqueivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, rispettando le priorità stabilite dall'articolo 2 (sulla base di una modifica approvata dall'Assemblea).

Lo stesso comma precisa che l'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe per il recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici e concessioni e il riordino della relativa normativa).

Ulteriori criteri sono dettati per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico. Il decreto legislativo dovrà, infatti, definire altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo prioritariamente l'obbligo di valutare gli interventi che offrono un miglioramento e un risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché una compensazione ambientale per gli enti locali interessati e considerando il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga" (sulla base di una modiica approvata dall'Assemblea).

Monitoraggio

Il comma 5 reca disposizioni, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che prevedono l'obbligo, in capo all'autorità di distretto di realizzare e aggiornare almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi, nonché gli impianti di depurazione pubblici e privati.

 

 
Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico
21/04/2016

L'articolo 4, comma 1 riguarda la qualificazione del servizio idrico integrato che, a differenza del testo iniziale, viene considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

I commi 2 e 3, da un lato rinviano, per la disciplina dell'affidamento del servizio idrico integrato alle norme dell'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006, dall'altro apportano al medesimo articolo 149-bis alcune modifiche principalmente volte, sulla base delle modifiche approvate nel corso dell'esame in Assemblea, a stabilire che l'affidamento del SII può avvenire anche in via diretta n favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ATO.

Un'ulteriore modifica apportata alla vigente disciplina contenuta nell'art. 149-bis è l'introduzione di un nuovo comma 1-bis che prevede che l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provveda:

  • alla verifica periodica dell'attuazione del piano d'ambito;
  • almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del SII, previa consultazione pubblica (tramite il sito web istituzionale) della durata di 30 giorni.
 
Funzioni del Ministero e dell'AEEGSI
21/04/2016

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, per quanto riguarda le competenze del Ministero dell'Ambiente, prevede l'assegnazione al Ministero dell'Ambiente di una funzione di controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche  e della salvaguardia ambientale.

Il comma 2 prevede l'esercizio di funzioni di regolazione e controllo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente ai servizi idrici ad essa trasferite. Tale Autorità assicura inoltre la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.

Il comma 3 stabilisce la pubblicità della banca dati sul servizio idrico integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a favore della collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.

 
Finanziamento del servizio idrico integrato
21/04/2016

L'articolo 6 interviene sulle modalità di finanziamento del servizio idrico integrato, già contenute nell'articolo 8 originario e modificate in sede referente.

Il comma 1 indica per il finanziamento del servizio idrico integrato le seguenti fonti di finanziamento: 

tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente);

risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del D.L. n. 133 del 2014;

risorse europee appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

Si prevede, inoltre, l'utilizzo di:

 risorse nazionali  ed europee a favore dell'adeguamento dei sistemi di collettamentofognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione a livello europeo;

-  risorse del Fondo per interventi nel settore idrico a favore delle infrastrutture del piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito ferme restando le finalità del Fondo di garanzia delle opere idriche (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Assemblea);

finanziamenti erogati da CDP S.p.A. in materia ambientale, da destinare  in via prioritaria agli interventi sulla rete del servizio idrico integrato (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Assemblea).

Da ultimo, il comma 5 prevede una nuova fonte di finanziamento per il Fondo per interventi nel settore idrico (articolo 7, comma 6 del D.L. n. 133 del 2014). In particolare, la norma in esame, che sostituisce l'articolo 136 del cd. Codice dell'Ambiente, prevede l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico
21/04/2016

Riprendendo il principio già sancito dall'articolo 2, i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 in esame disciplinano l'individuazione del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, la cui erogazione deve essere assicurata in modo gratuito, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, e garantita anche in caso di morosità.

La predetta individuazione viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Quali criteri orientativi cui dovrà attenersi il citato D.P.C.M., il comma in esame prevede che l'individuazione avvenga nel limite massimo di 50 litri giornalieri per personatenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro-capite.

Il terzo periodo del comma 1 prevede che l'AEEGSI, nella predisposizione del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

Il comma 2 stabilisce che, ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale prevista dal comma 1,  l'AEEGSI (nell'ambito della definizione delle procedure per la morosità disciplinate dal comma 2 dell'art. 61 della L. 221/2015, cd. Collegato Ambientale) determina criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Il comma 3 detta norme finalizzate al monitoraggio dell'obbligo - previsto, in capo alle regioni, dall'art. 146, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006 - di installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

A tal fine viene disposto che, sullo stato di attuazione di tale obbligo:

  • le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, relazionano all'AEEGSI e al Ministero dell'ambiente;
  • il Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, relaziona alle competenti Commissioni parlamentari . La norma precisa che tale relazione del Ministero deve essere "suddivisa per regioni".
 
Misurazione e fatturazione consumi energetici, idrici e del gas
21/04/2016

L'articolo 8 dispone – attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-bis all'articolo 9 del D.Lgs. n. 102/2014 sulla misurazione e fatturazione dei consumi energetici – che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) individui misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7 della proposta di legge.

 
Misure per il ricorso all’acqua potabile negli esercizi commerciali
21/04/2016

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.

 
Trasparenza della bolletta
21/04/2016

L'articolo 10 disciplina specifici obblighi per favorire la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato.

Si prevede al comma 1, l'obbligo, a partire dal 2017, per tutti i gestori del servizio idrico integrato, di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi:

- agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese,

- al livello di copertura dei citati settori.

 Il comma 1 specifica inoltre che il suddetto obbligo di comunicazione integra le informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici e che, al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.

Il comma 2 prevede una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico per la determinazione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che nella delibera di cui al comma 2  siano definite altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

 
Governo partecipativo del servizio idrico integrato
21/04/2016

L'articolo 11 interviene sulle disposizioni del governo partecipativo del servizio idrico integrato, già contenute nell'articolo 10 originario e modificate in sede referente.

  Il comma 1 prevede, per favorire la partecipazione democratica, che lo Stato e gli enti locali applichino, nella redazione degli strumenti di pianificazione, il disposto dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

Il comma 2 attribuisce agli enti locali il compito di adottare (sulla base di norme regionali di indirizzo) forme di democrazia partecipativa in merito agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni definiscono le forme e le modalità più idonee, con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.  

Il comma 3 prevede norme finalizzate a garantire la pubblicità:

- delle sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

- di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa.

Il comma 3 interviene, inoltre, in ordine alla pubblicità dei daticon cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:

- sulla qualità delle acque ad uso umano;

- sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;

- sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare.

 
Fondo nazionale di solidarietà internazionale
21/04/2016

L'articolo 12, che ha innovato in sede referente il contenuto dell'articolo 11 originario, interviene sulla normativa prevista all'art. 1 della legge 296/2006, apportando modifiche ai commi 1284 e 1284-ter ed aggiungendo il comma 1284-quater, al fine di:

- prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari;

- aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico;

- istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI. 

In particolare, l'articolo 12 prevede che il Fondo nazionale di solidarietà internazionale venga alimentato attraverso il suddetto contributo sul prezzo di vendita per ogni bottiglia di plastica per acqua minerale o da tavola nel limite di un decimo del totale delle entrate, e attraverso il citato prelievo tariffario sull'erogazione di acqua.

La gestione del Fondo è assegnata all'Agenzia nazionale per la cooperazione internazionale.  

 
Clausola di salvaguardia
21/04/2016

L'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.