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Speciale Provvedimenti

Diritto e giustizia
Giustizia
D.L. 80/2021 - Disposizioni per il reclutamento del personale per il PNRR e per la giustizia ordinaria
informazioni aggiornate a venerdì, 6 agosto 2021

Il 5 agosto 2021 la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e per la giustizia ordinaria. 

Il testo, modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, reca altresì il contenuto del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 recante disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, di cui il disegno di legge di conversione del decreto n. 80 dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi.

Consulta qui il dossier.

Disposizioni in materia di personale delle PA

In materia di reclutamento e di stabilizzazione del personale il provvedimento introduce disposizioni sia di portata generale, sia collegate all'attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare:

  • reca modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato ed il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali assunzioni devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall'attuazione del PNRR. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato e autonomo per il conferimento di incarichi di collaborazione possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026 (art.1, co.1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17);
  • modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per le assunzioni in oggetto viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della suddetta disciplina transitoria (art. 1, co. 3-bis);
  • proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le PA di bandire procedure concorsuali senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria previsto, in via generale, dalla normativa vigente (art.1, co.14-ter);
  • prevede la possibilità per gli enti locali di organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza, da cui i medesimi enti attingono, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale (art. 3-bis);
  • riconosce agli enti locali in dissesto finanziario, la possibilità di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3-ter);
  • autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro - per il 2021 ed in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - ad assumere 184 unità di personale a tempo indeterminato e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per la lotta al lavoro sommerso (art. 8-bis)
  • autorizza gli enti locali della Regione Sicilia in dissesto finanziario a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente D.L. 80/2021 (art. 3, co. da 3-quater a 3-sexies);
  • dispone che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, co. 17-bis);
  • demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dai loro enti strumentali devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove (art. 3, co. 4-bis).

In materia di formazione del personale il provvedimento:

  • riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di attivare, attraverso contratti di apprendistato, specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dal 2021, è prevista l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 700.000 euro per il 2021 e di 1 milione di euro dal 2022 (art. 2);
  • amplia gli ambiti e le finalità di intervento del FORMEZ-PA al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare il PNRR e consentire il pieno e corretto utilizzo del Next Generation Eu (art. 4).

In materia di mobilità volontaria il provvedimento:

  • limita i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, disponendo (art.3, co.da 7 a 7-ter e 7-quinquies) che l'assenso rimane necessario qualora;
    • si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente;
    • si tratti di personale stato assunto da meno di tre anni;
    • la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Tale percentuale è stabilita al 5 per cento per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 e al 10 per cento per quelli con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500 dipendenti.
  • esclude dall'applicazione di tale istituto il personale degli enti locali con un numero di lavoratori a tempo indeterminato inferiore a 100;
  • per gli enti locali, conferma che l'applicazione dell'istituto in oggetto è esclusa per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente;
  • stabilisce che anche per le procedure di mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire per via telematica.

Per quanto concerne i limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti, si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai uddetti trattamenti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, limite attualmente costituito dal corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 3, co. 2).

Per quanto concerne l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori (art. 3, co. 1):

  • viene introdotta un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della medesima area.
  • nel confermare che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito, ma con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, si dispone che non si applichino più le previsioni secondo cui:
    • la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica;
    • la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca, nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.
  • fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono non più mediante concorso, ma attraverso una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
  • in sede di revisione degli ordinamenti professionali, si attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 la facoltà di definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione della predetta nuova area funzionale, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
Accesso alla dirigenza e incarichi dirigenziali

In materia di reclutamento il decreto-legge introduce modifiche relative alla disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica (art. 3, co. 3-6). In particolare, si prevede:

- che i bandi dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali prevedano, in aggiunta alla conoscenza delle materie, anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine si prescrive che i bandi individuino « aree di competenza » osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate allo loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti (art. 3, comma 3);

- una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale sottostante, per una quota pari al massimo al 30 per cento (art. 3, comma 3, cpv. 1-ter);

- una ulteriore riserva - pari al massimo al 15 per cento - per il personale, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra - ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni - incarichi di livello dirigenziale senza il possesso di qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale); 

- la soppressione dei limiti percentuali previsti dal vigente art. 19, comma 5-bis del d. lgs. 165 del 2001 (TU pubblico impiego) per il conferimento, da parte di una delle p.a. , di incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (di cui all'articolo 23 del d. lgs. n. 165 del 2001) purchè dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti da organi costituzionali (art. 3, commi 3-bis, 3-ter); 

- la modifica della disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso riservata al concorso pubblico nonchè le forme alternative al suddetto concorso;

-  la riduzione del periodo temporale di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto (comma 5);

- la previsione per cui gli interventi normativi sull'accessoa alla dirigenza - di cui ai precedenti commi 3 e 4 - costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione di apposite linee guida.

 

Per quanto riguarda, invece, il PNRR una disposizione del decreto (art. 1, co. 15) autorizza le amministrazioni pubbliche che siano impegnate nell'attuazione del Piano a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. Gli incarichi attribuiti in deroga, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Una disposizione introdotta durante l'esame al Senato (art. 3, co. 7-quater) prevede che i dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di autorità amministrative indipendenti, che ricoprano incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti in alcune amministrazioni, possano transitare (su domanda) nei ruoli di quest'ultima amministrazione come dirigente di prima fascia. Le amministrazioni di destinazione per le quali si può applicare la norma sono costituite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri, dall'Avvocatura generale dello Stato, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

Disposizioni in materia di segretari comunali

L'articolo 3-quater estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.  A tal fine viene modificato l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tale disposizione ha introdotto una norma transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali. La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione (fino al 1° marzo 2023). Le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per al massimo 12 mesi complessivamente (termine raddoppiato dalla disposizione in esame), da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.  Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria e purché sia vacante la sede di segreteria sia singola sia convenzionata.

Una nuova modifica approvata dal Senato, aggiuntiva all'articolo 6, considerata la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR, dispone che le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano  autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. 

Riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione

Nell'ambito delle misure per il rafforzamento della capacità funzionale della PA, il decreto (articolo 5) ridisegna alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) al fine di annoverarvi profili attinenti alla formazione del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Introduce inoltre, nell'organizzazione della Scuola, accanto al presidente e al comitato di gestione la figura del segretario generale, del quale determina le attribuzioni. Conseguentemente è modificata la disciplina del presidente della Scuola in capo al quale sono lasciati i compiti di rappresentanza legale e vertice della Scuola, nonché quelli relativi all'attività didattica e scientifica di cui rimane responsabile. Il segretario generale della Scuola coadiuva il presidente e attua le delibere del comitato di gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. 

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare, si stabilisce che i docenti della Scuola i quali esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, abbiano ridotto "corrispondentemente" il trattamento economico. Agli stessi non si applica fino al 31 dicembre 2026 la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dalla normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la SNA deve adeguare il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni e che fino alla nomina del segretario generale resti in carica il dirigente amministrativo della Scuola per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione.

Piano integrato di attività e organizzazione

Con finalità di semplificazione della pluralità di adempimenti pianificatori previsti dalla normativa vigente, il decreto-legge (articolo 6), come modificato nel corso dell'esame parlamentare, prescrive l'adozione di un unico Piano integrato di attività e di organizzazione per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Il Piano, di durata triennale (ed aggiornato annualmente), è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti. 

Il Piano deve altresì definire la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati, dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione.

Le pubbliche amministrazioni a cui la norma si applica devono pubblicare il Piano sui rispettivi siti istituzionali nonché sul portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Per garantire la piena operatività delle nuove disposizioni si rimanda l'individuazione degli adempimenti assorbiti dal Piano ad uno o più regolamenti di delegificazione e si richiede al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di adottare un Piano tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni destinatarie nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l'adozione del Piano per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. Per entrambi gli adempimenti è stabilito il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto e la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni: in particolare, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Parità di genere

Il provvedimento introducealcune disposizioni volte a garantire la parità di genere. In particolare:

  • introduce il principio secondo cui il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui al provvedimento in esame, ad eccezione di quelle per concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR (art. 17-quater).
  • prevede che per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni invitino almeno quattro professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere (art. 1, co. 8);
  • dispone che, fermo restando l'obbligo per le PA di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso, le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 80/2021 sono composte nel rispetto del principio della parità di genere (art. 1, co. 12);
  • dispone che il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione definisce, tra l'altro, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi (art. 6, co. 2, lett. g)).

Assunzioni per l'attuazione del PNRR
Assunzioni e conferimento di incarichi di collaborazione nel Ministero della cultura

L'articolo 1-bis autorizza il Ministero della cultura (MIC) ad assumere personale - e, nelle more, a conferire incarichi di collaborazione - nei limiti delle vigenti dotazioni organiche.
In particolare:
  • per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche (rectius: e bibliografiche), il MIC è autorizzato ad assumere, per il triennio 2021-2023, mediante concorsi pubblici da effettuare con le modalità semplificate di cui all'art. 10 del D.L. 44/2021 (L. 76/2021), 270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1 del Comparto funzioni centrali;
  • nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici di cui si è appena detto, il MIC può conferire incarichi di collaborazione a esperti archivisti, per la durata massima di 24 mesi (con termine massimo al 31 dicembre 2023), per un importo massimo di € 40.000 annui per singolo incarico, nel limite di spesa di € 2 mln per il 2021 e di € 4 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • per il 2021, il MIC è autorizzato, nei limiti di una spesa annua massima di € 1.501.455 e nei limiti del 20% per ciascun profilo professionale, a coprire le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree II e III mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito relative a procedure selettive interne;
  • si estende (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 dicembre 2022 la possibilità per il MIC, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, di conferire – nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale - incarichi dirigenziali non generali per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Al contempo, si prevede che il limite massimo del 15% - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – entro il quale gli incarichi possono essere conferiti può essere incrementato fino ad un terzo.
    Rimane fermo che gli incarichi sono destinati al personale delle aree funzionali del MIC già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti;
  • si prevede che per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR il MIC può avvalersi della società ALES spa, che è qualificata di diritto centrale di committenza. A tal fine, alla stessa è assegnato un contributo di € 5 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
Assunzioni di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti

L'articolo 7 del decreto disciplina l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di queste, 80 sono destinate ad essere inquadrate presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte è ripartita tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l'assunzione del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (art. 8, D.L. n. 77/2021). Una modifica introdotta dal Senato stabilisce che tali amministrazioni possano prevedere per il personale così assunto una riserva di posti (fino al cinquanta per cento) nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, ove si tratti di concorsi pubblici per le qualifiche dell'Area III. 

Si autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale. Si prevede l'istituzione di un Fondo nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di garantire anche alle restanti amministrazioni di potersi avvalere di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR. 

Assunzioni per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR 

L'articolo 9 demanda ad un D.P.C.M. il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 213,5 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

Dette risorse sono destinate al conferimento dei predetti incarichi per la gestione delle "procedure complesse", che non potranno superare il numero massimo complessivo pari a mille unità, come previsto dal PNRR. Il riparto delle predette risorse finanziarie alle regioni e agli enti locali beneficiari è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo riguardo al relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Il D.P.C.M. è adottato: i) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; ii) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale; iii) previa intesa in Conferenza unificata.

Assunzioni in materia di digitalizzazione della p.a. 

L'articolo 10 prevede l'assunzione di un contingente fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026), per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali.   

Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente massimo di 67 unità di personale a tempo determinato (con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026).

Tali reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

PIù nel dettaglio si prevede l'istituzione di un contingente fino a un massimo di 338 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio (nella sua struttura competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale).
Questo contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il contingente è composto da:
  • esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie. Invero non è richiamato dalla disposizione l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli esperti sono nominati per speciali esigenze, "secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio";
  • unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (prevede l'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia).
La composizione del contingente - e la determinazione dei compensi - sono demandati a decreto del Presidente del Consiglio.
 
Sul reclutamento degli esperti si dispone che siano individuati previa valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta e in un colloquio almeno, effettuabile anche in modalità telematica. La procedura selettiva (o singole sue fasi) può essere effettuata con modalità telematiche, "anche automatizzate".
 Per il complessivo contingente fino a 338 unità è posto (dal comma 1) un limite di spesa, pari a: 9,33 milioni per l'anno 2021; 28 milioni per ciascuno dagli anni dal 2022 al 2025; 18,66 milioni per l'anno 2026.
Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente - aggiunge il comma 3 - è autorizzata la spesa complessiva massima di 1 milione per l'anno 2021; 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 2 milioni per l'anno 2026.
 
A sua volta l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata ad assumere a contratto determinato un contingente massimo di 67 unità di personale (dell'Area III, posizione economica F1).
L'assunzione autorizzata è per un periodo che può essere superiore a trentasei mesi (fatte salve le disposizioni speciali, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti, la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite dei trentasei mesi: cfr. l'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nel testo previgente rispetto alle novelle di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018, testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 87).
L'assunzione non può peraltro eccedere la durata di completamento del PNRR, e comunque il 31 dicembre 2026.
L'assunzione è in deroga alla dotazione organica ed ai limiti di spesa per l'avvalimento di personale a contratto determinato (quali posti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).
Disposizioni in materia di titolo di studio

Disposizioni in materia di titoli di studio sono recate dall'art. 8, commi 8-10-bis.

In particolare:

  • si ampliano le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo. Nello specifico, si dispone che i corsi di dottorato di ricerca universitari forniscono le competenze necessarie (oltre che per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione) anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività; 
  • si modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • si circoscrive la possibilità di richiedere tra i requisiti per l'accesso alla pubblica amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione. Al contempo, si prevede, con riguardo agli stessi profili o livelli di inquadramento, la possibilità di richiedere fra i requisiti anche il possesso di un pertinente titolo di master universitario di secondo livello. Infine, si individua il parametro per la valutazione della pertinenza dei titoli, costituito dalle aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'art. 17, co. 99, della L. 127/1999   (v. Allegato A del DM 4 ottobre 2000); 
  • si elimina la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di ricerca, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso;
  • si attribuisce al Ministero dell'istruzione, che deve procedere di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il compito di avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

Nel titolo II del decreto-legge n. 80/2021, relativo alle misure organizzative per l'attuazione del PNRR, uno specifico Capo è dedicato alle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa (artt. 11-17).

Sulle misure previste dal PNRR per il settore della Giustizia si veda il relativo "tema dell'attività parlamentare".

In particolare, gli articoli 11, 12 e 13 del decreto-legge sono volti a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine, il decreto-legge, anche a seguito dell'esame in Senato:

  • autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali e il trattamento economico; individua altresì i profili professionali per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa;
  • specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l'ufficio del processo costituirà titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivarrà ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali e potrà essere titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria; inoltre, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, il servizio prestato con merito darà diritto a un punteggio aggiuntivo.

Il provvedimento demanda al Ministro della giustizia l'individuazione dei tribunali e delle corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo mentre provvede direttamente per quanto riguarda la collocazione del personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa.

L'individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all'ufficio del processo è demandata ai singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

Oltre a personale di formazione giuridica, l'ufficio del processo potrà beneficiare anche di assunzioni a tempo determinato di 5.410 unità di personale di formazione tecnica, chiamato a supportare gli obiettivi del Ministero individuati dal PNRR anche con riferimento all'edilizia giudiziaria e alla digitalizzazione. A tal fine, il decreto-legge prevede il reclutamento di: 1.660 tecnici senior; 750 tecnici junior; 3.000 operatori di data entry.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e l'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo; ogni forma di mobilità interna potrà riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e il personale assunto non potrà essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. In base all'articolo 16, l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la giustizia amministrativa dovranno assicurare l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto.

L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. Inoltre, a seguito dell'esame in Senato, la disposizione novella sia il codice del processo amministrativo sia le norme di attuazione del medesimo codice, in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto. Detta previsione è tesa a evitare la formazione di nuovo arretrato.

Infine, gli articoli 17-bis e 17-ter, introdotti nel corso dell'esame in Senato riguardano, rispettivamente:

  • misure di potenziamento della Scuola superiore della magistratura;
  • il differimento, al 31 dicembre 2021, dell'applicabilità della nuova disciplina sull'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio (introdotta dal d.lgs. n. 116 del 2017) e, al 31 ottobre 2025, dell'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.
Disposizioni in materia di sport

L'articolo 17-duodecies, che riprende quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 92/2021, modifica la disciplina sulla Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa" (art. 3, D.L. 16/2020), a cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. Le modifiche incidono sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata allo sport, entro il 31 ottobre 2021.

Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione.

Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

Nel corso dell'esame al Senato, all'art. 17-duodecies sono state introdotte le lettere c-bis) e c-ter), che - rispetto al testo dell'articolo 8 del citato D.L. 92/2021 -  aggiungono due commi all'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, finalizzati alla applicazione, rispettivamente, della direttiva "habitat" (direttiva 92/43) e della disciplina processuale amministrativa per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 del decreto legislativo n. 104 del 2010).  

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L'articolo 17- terdecies riprende quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 92/2021, in materia di dotazione organica e personale del CONI.

In particolare:

  • demanda al CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica (costituita, in base all'art. 1 del D.L. 5/2021-L.43/2021, da 165 unità di personale);
  • dispone in ordine all'inquadramento del personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. 5/2021 (L. 43/2021). In particolare, prevede che, ai fini di tale inquadramento, si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Viene dunque meno la necessità di una tabella di corrispondenza da adottare con DPCM;
  • prevede i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della  pianta organica. In particolare, dispone che a ciò si provvede  mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, consistenti in una valutazione per titoli coerenti  e nell'espletamento di almeno una prova. Le procedure di reclutamento devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.

Norme in materia ambientale

L'articolo 17-octies, introdotto al Senato, che riproduce quanto contenuto all'art. 4 del D.L. 92/2021, novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 91/2014), relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5). Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6) nonché prevista l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (commi 7 e 8).

L'articolo 17-undecies, introdotto al Senato, riproduce, integrandole, le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.L. 92/2021. In particolare, il comma 1 è finalizzato a differire l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal D.L. 77/2021), stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. Il successivo comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla nomina dei membri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al caso in cui gli stessi siano collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Viene altresì stabilito che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale volto a stabilire i compensi dei membri della Commissione PNRR-PNIEC, per i componenti di quest'ultima si applicano i compensi già previsti per i membri della Commissione VIA-VAS.

Norme per il Ministero della transizione ecologica

L'articolo 17-quinquiesintrodotto dal Senato, che contiene disposizioni identiche all'art. 1 del D.L. 92/2021, prevede misure per l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE).

In particolare, si autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso - in base ad una modifica introdotta al Senato - di laurea specialistica o magistrale. E' prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso l'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Allo scopo di perseguire le predette finalità, si prevede un incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale. Si posticipa poi di quattro anni l'obiettivo della riduzione progressiva delle convenzioni del MITE, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, con azzeramento di tali convenzioni all'anno 2030. Si prevede altresì che le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura prevista. 

L'articolo 17-sexiesintrodotto al Senato, che dispone in modo identico a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1-3 del D.L. 92/2021, interviene sulla articolazione della Struttura di missione del MITE per l'attuazione del PNRR, prevista dall'art. 8, comma 1, del D.L. 77/2021. In particolare, si stabilisce che tale struttura di missione, fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. 

Conseguentemente, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Si proroga, inoltre, al 31 luglio 2021, per il MITE, il termine indicato dall'art. 10 del D.L. 22/2021 per l'adozione del regolamento di riorganizzazione ministeriale attraverso un D.P.C.M., anziché con regolamento governativo. Il termine è, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2021, ma solo per l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero alle disposizioni riguardanti la prevista struttura di missione.

L'articolo 17-septiesintrodotto dal Senato, che riproduce le disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 92/2021, dispone che il MITE può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, fino a un contingente massimo per ciascun ente di 30 unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demanda l'individuazione delle unità di personale e delle modalità dell'avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il MITE e tali soggetti. Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio.