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Il Piano nazionale di riparto
informazioni aggiornate a mercoledì, 28 giugno 2017

Nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, Governo, regioni ed enti locali hanno raggiunto un accordo sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, che rappresenta il tentativo di mettere a punto un sistema di programmazione, organizzazione e gestione nazionale dell'accoglienza dei migranti e dei profughi. L'aspetto fondamentale su cui si basa l'attuazione del Piano è quello del progressivo superamento della logica emergenziale che aveva caratterizzato fino ad allora il sistema di accoglienza italiano.

In particolare, l'intesa raggiunta in Conferenza unificata afferma la centralità del Sistema SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati), considerato perno del sistema di accoglienza di secondo livello sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati. In questo contesto, eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza dovrebbero avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR.

Il Piano nazionale riconosce la necessità di programmare la distribuzione dei migranti giunti nelle coste italiane e stabilisce che tale ripartizione avvenga su base regionale sulla base dei seguenti criteri concordati:

  1. percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali;
  2. esclusione sia dei comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia dei comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza;
  3. quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.

In base all'accordo raggiunto, spetta al Tavolo di coordinamento nazionale provvedere alla elaborazione delle ipotesi di ripartizione, mentre la successiva assegnazione nell'ambito di ciascuna regione deve essere concordata nell'ambito dei tavoli di coordinamento presieduti dal prefetto del comune capoluogo e nello specifico con gli enti locali ove siano individuate strutture destinare all'accoglienza temporanea. L'adozione di tali criteri dovrebbe evitare una eccessiva concentrazione di migranti in accoglienza su uno stesso territorio e a favorire, al contrario, una loro dislocazione su territori diversi.

Muovendo dal sistema delle quote regionali fissato nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, il Ministero dell'interno ha elaborato insieme con l'ANCI un Piano operativo che consente, all'interno delle regioni, una distribuzione dei migranti più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, grazie alla definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente nel Comune. Il piano è imperniato sul potenziamento del sistema SPRAR, assunto a modello di riferimento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Due sono i vantaggi di un sistema così concepito:

  • la significativa riduzione dell'impatto sul territorio derivante dall'arrivo dei migranti;
  • la maggiore efficacia dei percorsi di integrazione e inclusione sociale, puntando sui progetti SPRAR.

All'esito di tale lavoro, il 14 dicembre 2016 il Tavolo di coordinamento nazionale previsto dal D.Lgs. n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza), alla presenza dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni, dell'UNHCR, dell'OIM e delle organizzazioni non governative impegnate sui temi delle migrazioni e dei rifugiati, ha concordato l'avvio del Piano nazionale di riparto.

Il Piano, a cui i comuni aderiscono su base volontaria, si fonda su due principi cardine:

  1. la proporzionalità dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popolazione residente che, in linea di massima, si attesta su circa 2,5 posti di accoglienza ogni 1.000 residenti, con i necessari correttivi per il piccoli Comuni e i Comuni capoluogo sedi delle città metropolitane e le zone terremotate;
  2. il coinvolgimento dei prefetti e delle istituzioni locali affinché i territori che accolgono siano esclusi da gare finalizzate ad acquisire strutture nei medesimi territori.

Per favorire l'avvio del sistema di ripartizione, la direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016  ha inoltre previsto una clausola in base alla quale i Comuni che appartengono alla rete SPRAR, o che intendano aderirvi, sono esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun comune (c.d. clausola di salvaguardia).

La  clausola di salvaguardia preserva il carattere di "volontarietà" che caratterizza il sistema SPRAR. Nella pratica applicazione, essa comporta che i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della quota di posti spettante in base al piano nazionale di riparto.

I Comuni che aderiscono alla rete SPRAR sono, come da direttiva del Ministro, salvaguardati da ulteriori invii; il progetto è fondato sulla volontaria adesione delle amministrazioni e presuppone il coinvolgimento delle Regioni; a disposizione dei Comuni che aderiscono sono previsti incentivi di natura economica e la garanzia di una proporzionalità delle presenze rispetto alla popolazione residente.

Una ulteriore tappa di riorganizzazione del sistema di gestione nazionale dell'accoglienza dei migranti è rappresentata dalla riforma delle regole di funzionamento dello SPRAR.
La strategia di governo considera la riforma parte essenziale di un disegno organico più ampio che mira alla diffusione in tutti i comuni del modello SPRAR, superando l'attuale sistema di accoglienza duale (basato sulle strutture temporanee, da una parte, e sui centri SPRAR dall'altra).
Si parte infatti dalla constatazione che la maggior parte dei migranti sono accolti nel cd. circuito straordinario, a diretta gestione delle prefetture (tipo CAS e strutture temporanee). In molti casi, queste accoglienze "emergenziali" non sono concordate con i territori, dando luogo a concentrazioni non equilibrate e a forti tensioni sui territori. Si tratta pertanto di un sistema di accoglienza con caratteristiche "emergenziali", dove il Sistema di protezione (SPRAR) vede coinvolto ancora un numero non sufficiente di comuni.
In questa cornice, con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016 sono state definite sia le nuove modalità di accesso da parte degli Enti Locali alla rete dei progetti per i servizi di accoglienza dello SPRAR, sia le nuove linee guida per il funzionamento dello SPRAR.

Nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, Governo, regioni ed enti locali hanno raggiunto un accordo sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, che rappresenta il tentativo di mettere a punto un sistema di programmazione, organizzazione e gestione nazionale dell'accoglienza dei migranti e dei profughi. L'aspetto fondamentale su cui si basa l'attuazione del Piano è quello del progressivo superamento della logica emergenziale che aveva caratterizzato fino ad allora il sistema di accoglienza italiano.

In particolare, l'intesa raggiunta in Conferenza unificata afferma la centralità del Sistema SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati), considerato perno del sistema di accoglienza di secondo livello sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati. In questo contesto, eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza dovrebbero avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR.

Il Piano nazionale riconosce la necessità di programmare la distribuzione dei migranti giunti nelle coste italiane e stabilisce che tale ripartizione avvenga su base regionale sulla base dei seguenti criteri concordati:

  1. percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali;
  2. esclusione sia dei comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia dei comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza;
  3. quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.

In base all'accordo raggiunto, spetta al Tavolo di coordinamento nazionale provvedere alla elaborazione delle ipotesi di ripartizione, mentre la successiva assegnazione nell'ambito di ciascuna regione deve essere concordata nell'ambito dei tavoli di coordinamento presieduti dal prefetto del comune capoluogo e nello specifico con gli enti locali ove siano individuate strutture destinare all'accoglienza temporanea. L'adozione di tali criteri dovrebbe evitare una eccessiva concentrazione di migranti in accoglienza su uno stesso territorio e a favorire, al contrario, una loro dislocazione su territori diversi.

Muovendo dal sistema delle quote regionali fissato nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, il Ministero dell'interno ha elaborato insieme con l'ANCI un Piano operativo che consente, all'interno delle regioni, una distribuzione dei migranti più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, grazie alla definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente nel Comune. Il piano è imperniato sul potenziamento del sistema SPRAR, assunto a modello di riferimento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Due sono i vantaggi di un sistema così concepito:

  • la significativa riduzione dell'impatto sul territorio derivante dall'arrivo dei migranti;
  • la maggiore efficacia dei percorsi di integrazione e inclusione sociale, puntando sui progetti SPRAR.

All'esito di tale lavoro, il 14 dicembre 2016 il Tavolo di coordinamento nazionale previsto dal D.Lgs. n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza), alla presenza dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni, dell'UNHCR, dell'OIM e delle organizzazioni non governative impegnate sui temi delle migrazioni e dei rifugiati, ha concordato l'avvio del Piano nazionale di riparto.

Il Piano, a cui i comuni aderiscono su base volontaria, si fonda su due principi cardine:

  1. la proporzionalità dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popolazione residente che, in linea di massima, si attesta su circa 2,5 posti di accoglienza ogni 1.000 residenti, con i necessari correttivi per il piccoli Comuni e i Comuni capoluogo sedi delle città metropolitane e le zone terremotate;
  2. il coinvolgimento dei prefetti e delle istituzioni locali affinché i territori che accolgono siano esclusi da gare finalizzate ad acquisire strutture nei medesimi territori.

Per favorire l'avvio del sistema di ripartizione, la direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016  ha inoltre previsto una clausola in base alla quale i Comuni che appartengono alla rete SPRAR, o che intendano aderirvi, sono esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun comune (c.d. clausola di salvaguardia).

La  clausola di salvaguardia preserva il carattere di "volontarietà" che caratterizza il sistema SPRAR. Nella pratica applicazione, essa comporta che i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della quota di posti spettante in base al piano nazionale di riparto.

I Comuni che aderiscono alla rete SPRAR sono, come da direttiva del Ministro, salvaguardati da ulteriori invii; il progetto è fondato sulla volontaria adesione delle amministrazioni e presuppone il coinvolgimento delle Regioni; a disposizione dei Comuni che aderiscono sono previsti incentivi di natura economica e la garanzia di una proporzionalità delle presenze rispetto alla popolazione residente.

Una ulteriore tappa di riorganizzazione del sistema di gestione nazionale dell'accoglienza dei migranti è rappresentata dalla riforma delle regole di funzionamento dello SPRAR.
La strategia di governo considera la riforma parte essenziale di un disegno organico più ampio che mira alla diffusione in tutti i comuni del modello SPRAR, superando l'attuale sistema di accoglienza duale (basato sulle strutture temporanee, da una parte, e sui centri SPRAR dall'altra).
Si parte infatti dalla constatazione che la maggior parte dei migranti sono accolti nel cd. circuito straordinario, a diretta gestione delle prefetture (tipo CAS e strutture temporanee). In molti casi, queste accoglienze "emergenziali" non sono concordate con i territori, dando luogo a concentrazioni non equilibrate e a forti tensioni sui territori. Si tratta pertanto di un sistema di accoglienza con caratteristiche "emergenziali", dove il Sistema di protezione (SPRAR) vede coinvolto ancora un numero non sufficiente di comuni.
In questa cornice, con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016 sono state definite sia le nuove modalità di accesso da parte degli Enti Locali alla rete dei progetti per i servizi di accoglienza dello SPRAR, sia le nuove linee guida per il funzionamento dello SPRAR.