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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 13 ottobre 2022

ATTI DI CONTROLLO

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   GHIO, PASTORINO e SERRACCHIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   Ansaldo energia s.p.a., società a maggioranza pubblica, guidata da Cassa depositi e prestiti, attiva nel settore energetico, è tra i maggiori produttori di centrali elettriche al mondo. L'azienda con sede a Genova dà lavoro diretto a circa 2.400 persone, fra operai e impiegati, a cui si aggiungono oltre 500 lavoratori delle ditte esterne e tutto l'indotto ed è fiore all'occhiello del territorio ligure e di tutto il Paese, rappresentando un'eccellenza nel business delle turbine a gas nonché una fondamentale risorsa per le prospettive di sviluppo legate alle energie green;

   tuttavia, da agosto di quest'anno Ansaldo energia vive una situazione di grave crisi che non accenna a risolversi e che in questi giorni ha portato nuovamente in piazza le lavoratrici e i lavoratori per difendere l'azienda e con essa l'occupazione e la produzione. Il 12 ottobre il consiglio comunale di Genova ha votato all'unanimità l'ordine del giorno che «impegna il sindaco e la giunta a richiedere, con il massimo coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, a partire dal Governo nazionale, che sia messa in campo, in accordo con le parti sociali, ogni azione per sostenere Ansaldo Energia mantenendo la capacità produttiva e i livelli occupazionali»;

   appare dunque prioritario che tutti gli attori, istituzionali e sociali, facciano quadrato per salvare e dare prospettive all'azienda tutelando l'occupazione, le capacità produttive e le competenze tecnologiche maturate, scongiurando le ipotesi di ridimensionamento e il rischio di chiusura, nella prospettiva di un piano di rilancio e riqualificazione industriale di lungo respiro –:

   quali iniziative di competenza intendano adottare affinché Cassa depositi e prestiti garantisca un percorso per la ricapitalizzazione di Ansaldo energia, necessaria a salvaguardare la strategicità dello stabilimento, la piena occupazione e la continuità della produzione, e investa le risorse necessarie per il rilancio dell'azienda e per sostenere il suo piano industriale, a garanzia dei lavoratori e nell'interesse del Paese anche in considerazione del ruolo fondamentale che Ansaldo energia riveste nella prospettiva di realizzazione della transizione ecologica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(4-00003)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazione a risposta scritta:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la Pedemontana piemontese, il cui tracciato dovrà collegare il tratto che va da Rollino di Masserano al casello autostradale di Romagnano Sesia-Ghemme sulla A26, toccando le tre province dell'Alto Piemonte di Biella, Vercelli e Novara, resta una delle grandi reti infrastrutturali di cui si parla da cinquant'anni e che risulta inserita nei piani regolatori dei comuni da più di 25 anni;

   l'opera è fondamentale non solo per togliere dall'isolamento infrastrutturale l'intera provincia di Biella, ma anche per rilanciare la competitività del tessuto produttivo;

   il 23 gennaio 2009 venne firmato a Roma il primo atto aggiuntivo all'intesa generale quadro Governo-Regione «Reti e infrastrutture» contenente un lungo elenco di opere strategiche per il Piemonte, il quale comprendeva anche il completamento della variante della SS. 142 tra Rollino di Masserano ed il casello dell'A26 di Romagnano Sesia-Ghemme;

   con legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata finanziata l'opera con 80 milioni di euro e altri 125 vennero determinati dal Cipe con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 utilizzando i Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) 2014-2020;

   i tempi di progettazione da parte di Anas Spa si sono allungati anche per via degli approfondimenti burocratici di ordine ambientale ed archeologico;

   a fine 2020 è stato approvato il progetto definitivo, mentre a fine 2021 è stato deliberato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) il via libera al progetto di costruzione della Pedemontana piemontese;

   la direzione Anas, per effetto del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, ha provveduto al ricalcolo dei prezzi sulla base dei rincari dei materiali e dunque aggiornando il quadro economico dell'opera;

   le tempistiche comunicate fino ad allora da Anas per l'appalto integrato con cui si sarebbe dovuto far partire congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori indicavano la fine del 2022;

   per quanto consta all'interrogante risulterebbe che gli Fsc deliberati nel 2016 sono stati ridotti a soli 10 milioni e che, ad oggi, tra fondi sottratti e fondi necessari per far fronte ai maggiori costi per i rincari dei materiali, servirebbe una somma pari a 208 milioni di euro (di cui 115 milioni sono quelli stralciati verso altre opere e 90 milioni per l'incremento dei prezzi) per far fronte al costo totale di quasi 300 milioni di euro –:

   se il Ministro interrogato intenda dare seguito agli impegni presi negli ultimi dieci anni per finanziare la Pedemontana piemontese;

   con quali e quante risorse definitive si intenda finanziare la Pedemontana piemontese;

   se le tempistiche indicate verranno confermate o se subiranno un nuovo e inopportuno slittamento.
(4-00001)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante ha già ripercorso nell'interrogazione n. 4-12738 del 15 settembre 2022 le informazioni che erano allo stato disponibili in merito alla vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo che il 25 luglio 2022 è precipitato dalla finestra della sua abitazione durante una perquisizione della polizia;

   nelle ore successive alla conferenza stampa con la quale è stata resa pubblica la vicenda, tenutasi alla Camera il 12 settembre 2022, il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha comunicato che in relazione all'intervento effettuato a fine luglio in zona Primavalle dagli agenti del locale distretto di polizia presso l'abitazione della famiglia Omerovic, «il Capo della Polizia Lamberto Giannini segue in prima persona gli accertamenti che la Questura di Roma sta effettuando per far luce su quanto accaduto con la massima trasparenza garantendo una costante collaborazione alla Procura della Repubblica»;

   secondo quanto riportato dall'Ansa il giorno seguente, dai primi accertamenti sarebbe emersa l'assenza di mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma;

   sempre l'Ansa il 19 settembre 2022 riporta che al vaglio dei magistrati ci sarebbero almeno le posizioni di otto persone e che il reato ipotizzato resta quello di tentato omicidio, ma in caso di gravi incongruenze potrebbero essere ipotizzate anche altre fattispecie come il falso in atto pubblico;

   sulla vicenda di Hasib si è tenuta una successiva conferenza stampa il 29 settembre 2022, nella quale l'avvocato della famiglia Arturo Salerni ha menzionato ulteriori punti oscuri, come il fatto che l'ospedale Gemelli, due giorni dopo l'accaduto, abbia restituito in una busta bianca degli indumenti e scarpe diversi da quelli indossati da Hasib il giorno della caduta –:

   se, fatti salvi i profili di competenza dell'autorità giudiziaria, abbia avviato un'indagine interna per fare luce sugli obiettivi e le modalità dell'intervento della polizia di Stato e su eventuali violazioni anche disciplinari poste in essere, se vi sia un rapporto di servizio sull'intervento e quale sia il contenuto dello stesso.
(4-00002)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta orale:


   D'ALFONSO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il caro energia che si sta abbattendo come uno tsunami sulle famiglie, sui lavoratori, sulle micro, piccole e medie imprese, e sul sistema produttivo italiano tutto, in particolare sulla filiera del caldo (forni, lavanderie, acciaierie, vetrerie ecc..) e del freddo (gelaterie, bar, industrie di conservazione e prodotti surgelati, ecc...), sta mostrando in maniera lapalissiana tutta la assoluta inefficacia e l'assoluto anacronismo del sistema indennitario messo in piedi dall'Arera per combattere i comportamenti illegittimi e le pratiche commerciali scorrette da parte delle società che operano nei settori dell'energia elettrica e il gas;

   in virtù della normativa di settore messa in piedi dall'Arera, le società di energia elettrica e gas sono tenute a corrispondere un indennizzo automatico pari a 30 euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora prevista come conditio sine qua non dalla normativa di settore;

   tale indennizzo ammonta a 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, senza il rispetto di uno dei seguenti termini: 1. del termine ultimo di pagamento indicato nella costituzione in mora; 2. del termine di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione di potenza;

   nel particolare momento in cui si sta vivendo, non rispettare i termini della costituzione in mora o addirittura procedere alla sospensione o al distacco delle utenze senza l'invio delle prescritte costituzioni in mora, (in questi giorni sono state staccate utenze elettriche e gas senza l'invio della costituzione in mora anche a scuole, palazzetti dello sport e strutture pubbliche, oltre che numerosissime aziende private), andando incontro semplicemente all'obbligo di corrispondere un indennizzo risibile, sta causando danni rilevantissimi all'intero sistema paese;

   appare in questo quadro necessario, a parere dell'interrogante, procedere all'immediata revisione degli indennizzi che le società che operano nei settori dell'energia elettrica e gas devono corrispondere per comportamenti illegittimi, pratiche commerciali scorrette, o semplicemente mancato rispetto degli standard qualitativi previsti nella carta dei servizi;

   si ritiene altresì necessario garantire, attraverso iniziative specifiche, il diritto degli utenti e dei consumatori che subiscono distacchi ovvero riduzioni di potenza illegittimi di chiedere il risarcimento del maggior danno –:

   quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, intenda assumere per rafforzare e rendere più incisiva la tutela dei consumatori e delle imprese a fronte del contesto particolarmente problematico segnalato in premessa.
(3-00001)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FENU, TODDE e PELLEGRINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   Einstein Telescope sarà un osservatorio sotterraneo, installato all'interno di un tunnel a geometria triangolare, di circa 10 chilometri di lato, collocato a circa 200 metri di profondità, che dovrà eseguire misure di altissima precisione e deve quindi essere costruito in regioni a basso rumore sismico, sia di origine naturale (attività sismica) che antropica (attività umane, industriali, produttive, trasporti);

   il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro;

   in termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo mentre a regime la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off;

   in tutto, il funzionamento di Einstein Telescope genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti;

   il Ministero dell'università e della ricerca supporta la candidatura italiana di Einstein Telescope in Sardegna tramite un protocollo di intesa con Istituto nazionale di fisica nucleare, Regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro;

   con l'affare assegnato n. 1055 «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1)» della Commissione VI al Senato, fu indicato come in ottemperanza degli obblighi e dei prospetti relativi al progetto Next Generation EU e Pnrr, si dovesse sostenere la candidatura del sito di Lula Sos Enattos per l'edificazione del polo di ricerca Einstein Telescope, di matrice comunitaria;

   il Ministero per il sud e la coesione territoriale ha comunicato il supporto per l'infrastruttura di ricerca attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027;

   nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022 è stato approvato definitivamente un progetto di impianto di produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili presentato da Siemens-Gamesa, da collocare nell'altipiano di Gomoretta, tra i comuni di Bitti, Orune e Buddusò;

   il sito è prossimo a quello previsto per l'impianto di Sos Enattos, comportando, nell'eventualità in cui venga effettivamente costruito il progetto di Siemens-Gamesa, un pregiudizio rispetto alla realizzazione del polo di ricerca, in ragione del pregiudizio alla condizione necessaria del basso rumore sismico dell'area circostante;

   da quanto si apprende da notizie di stampa del 12 ottobre 2022, il comune di Bitti ha manifestato la contrarietà al progetto di Siemens-Gamesa, mentre il comune di Orune si è riservato la possibilità di esprimere parere contrario, in relazione all'impossibilità di una coesistenza tra questo progetto e quello relativo ad Einstein Telescope –:

   quali siano gli intendimenti circa le prospettive future in relazione ai diversi scenari che si stanno predisponendo, ossia inerenti alla costruzione o meno del parco eolico progettato da Siemens-Gamesa;

   quali siano gli intendimenti in ordine a quanto indicato nella lettera indirizzata al presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, come comunicato il 27 settembre 2022, specificando il sostegno alla candidatura di Sos Enattos con l'invito a procedere alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia, in raccordo con tutti i partner nazionali e locali, ai fini della scelta definitiva del sito entro il 2025.
(5-00001)

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la signora Giada G. è stata più volte al centro delle cronache giornalistiche negli ultimi mesi per le numerose proteste e manifestazioni fatte, anche davanti a sedi istituzionali, per sensibilizzare le istituzioni stesse e la pubblica opinione sulla propria situazione familiare, denunciando di essere vittima degli assistenti sociali e di un sistema simile a quello di Bibbiano, a causa del quale le è stata tolta la responsabilità genitoriale del proprio figlio, che attualmente risulterebbe affidato in via esclusiva al padre, il quale viene definito dalla stessa signora G. un violento;

   secondo quanto riportato dalla signora G., nel 2010, la stessa decise di separarsi dal marito e, durante la prima udienza, quest'ultimo ha chiesto, senza successo, l'affidamento del figlio; solo al tribunale per i minorenni, dopo aver denunciato la signora G. di abbandono di minore nel circolo sportivo che frequentava (denuncia che poi è stata archiviata), ha ottenuto dai giudici che il figlio fosse trasferito in casa famiglia;

   i giudici della corte d'appello avrebbero disposto una consulenza tecnica per valutare le capacità genitoriali dei genitori: la consulente nominata dal tribunale decise di far valutare il profilo psicologico della madre ad una associazione che, secondo quanto denunciato anche dalla deputata Giannone in un atto di sindacato ispettivo, ha un conflitto di interesse in quanto si tratta di «un'associazione in cui la responsabile figurava nella sua stessa persona e il consulente legale era l'avvocato al quale si era rivolto l'ex marito di Giada»;

   a seguito di ciò, la madre viene giudicata simbiotica, il figlio prelevato da scuola e accompagnato in casa famiglia;

   nel trascorso giudiziario che ha visto parte i protagonisti di questa vicenda, alcune consulenze tecniche d'ufficio e consulenze tecniche di parte avrebbero ritenuto pericoloso e violento il profilo psicologico del padre, mentre il minore avrebbe più volte richiesto di poter tornare a vivere con la madre;

   ciononostante, il minore è stato affidato in via esclusiva al padre;

   alcune prove e testimonianze della situazione familiare, tuttavia, come denunciato dalla donna «non verranno mai prese in considerazione dal Tribunale», come, tra l'altro, si può leggere nella relativa sentenza: «rimane superfluo acquisire tutti i verbali e le videoregistrazioni degli incontri avvenuti presso il servizio sociale tra madre e figlio»;

   sul caso, il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede si è recentemente espresso, rispondendo ad un altro atto di sindacato ispettivo, dichiarando che «Il pieno diritto di ascolto del minore nel caso trattato sembrerebbe essere completamente trascurato ed anche la volontà di quest'ultimo»;

   nonostante le svariate richieste da parte della signora G. e le perizie delle consulenze tecniche d'ufficio, il tribunale non ha mai riesaminato il caso: la donna ha denunciato di non riuscire a vedere il proprio figlio da mesi ed è preoccupata per la sua salute;

   inoltre, la donna avrebbe depositato denunce per maltrattamenti e violenza contro l'ex marito, giudicate infondate: per tale ragione, adesso la signora starebbe subendo un procedimento giudiziario per calunnia, a seguito di denuncia del marito per simulazione di reato –:

   di quali informazioni disponga, per quanto di competenza, con riguardo al caso esposto in premessa e se non intenda promuovere presso i competenti uffici giudiziari romani attività ispettive, anche per l'adozione di eventuali iniziative disciplinari conseguenti.
(4-07121)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante – dopo avere premesso che «...la signora G. G. è stata più volte al centro delle cronache giornalistiche negli ultimi mesi per le numerose proteste e manifestazioni fatte, anche davanti a sedi istituzionali, per sensibilizzare le Istituzioni stesse e la pubblica opinione sulla propria situazione familiare, denunciando di essere vittima degli assistenti sociali e di un sistema simile a quello di Bibbiano, a causa del quale le è stata tolta la responsabilità genitoriale del proprio figlio, che attualmente risulterebbe affidato in via esclusiva al padre, il quale viene definito dalla stessa signora G. G. un violento; secondo quanto riportato dalla signora G. G. nel 2010 la stessa decise di separarsi dal marito e, durante la prima udienza, quest'ultimo ha chiesto, senza successo, l'affidamento del figlio; solo al Tribunale per i Minorenni, dopo avere denunciato la signora G. G. di abbandono di minore nel circolo sportivo che frequentava (denuncia che poi è stata archiviata), ha ottenuto dai giudici che il figlio fosse trasferito in casa famiglia; i giudici della Corte di Appello avrebbero disposto una consulenza tecnica per valutare le capacità genitoriali dei genitori; la consulente nominata...decise di fare valutare il profilo psicologico della madre ad una associazione che...ha un conflitto di interesse in quanto si tratta di un'associazione in cui la responsabile figurava nella sua stessa persona e il consulente legale era l'avvocato al quale si era rivolto l'ex marito della signora G. G.; a seguito di ciò, la madre viene giudicata simbiotica, il figlio prelevato da scuola e accompagnato in casa famiglia; nel trascorso giudiziario che ha visto parte i protagonisti di questa vicenda, alcune consulenze tecniche di ufficio e consulenze tecniche di parte avrebbero ritenuto pericoloso e violento il profilo psicologico del padre mentre il minore avrebbe più volte richiesto di potere tornare a vivere con la madre; ciononostante il minore è stato affidato in via esclusiva al padre; ...nonostante le svariate richieste da parte della signora G. G. e le... consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale non ha mai riesaminato il caso; la donna ha denunciato di non riuscire a vedere il proprio figlio da mesi ed è preoccupata per la sua salute...» – domanda alla Ministra della giustizia «...di quali informazioni disponga...con riguardo al caso esposto in premessa e se non intenda promuovere presso i competenti Uffici giudiziari romani attività ispettive, anche per l'adozione di eventuali iniziative disciplinari conseguenti...»
  Al riguardo occorre immediatamente sottolineare che nella sentenza n. 6670 del 28 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma – sezione persona e famiglia –, pronunciando nel giudizio tra la signora G. G. e il signor C. E. (genitori del minore C. J. classe 2006), ricordava che «...con la sentenza n. 15844/2019...», oggetto del giudizio di appello proposto dalla signora G. G., «...il Tribunale... di Roma respingeva le domande avanzate dalla signora G. G. per la reintegra della sua responsabilità genitoriale nei confronti del figlio C. J. e per la decadenza di quella del padre, confermava l'affido esclusivo del figlio al padre e ne autorizzava il collocamento in Roma presso la sua abitazione; ...disponeva che gli incontri con la madre avvenissero informa protetta... e regolava le modalità delle sue telefonate; incaricava il Servizio Sociale competente per territorio...dell'intervento di sostegno sulla condizione di C. J. oltre che della vigilanza sulle modalità di relazione con la madre e sull'andamento degli incontri protetti; incaricava, la Asl di competenza, in collaborazione con il Servizio Sociale, dell'intervento di sostegno psicologico sul minore...» C. J.
  Più specificamente la Corte di Appello di Roma – sezione persona e famiglia –, nella sentenza n. 6670 del 28 dicembre 2020, rilevava dapprima che il «...corposo compendio...» probatorio acquisito «...è stato valutato già dal Tribunale per i Minorenni che, con suo decreto del 18 settembre 2017, ha dichiarato la decadenza ...dalla potestà genitoriale, decisione poi confermata dalla Corte di Appello con provvedimento del 16 marzo 2018, non sottoposto a ricorso in Cassazione, Pertanto, su tale decisione si è formato il giudicato
rebus sic stantibus...» e quindi confermava integralmente le statuizioni del giudice di prime cure, esplicitamente motivando tra l'altro sulla totale superfluità ed anzi controindicazione di una ulteriore audizione del minore C. J. in sede processuale, in quanto «...il Gruppo Integrato di Lavoro Minori e Famiglie Autorità Giudiziaria del Municipio XIII di Roma ha avuto modo di riscontrare, alla visita domiciliare, la serena condizione ambientale di C. J. presso l'abitazione del padre, in buona armonia con la sua nuova compagna e con il di lei figlio suo coetaneo... La signora G. G. ha persistito nel mostrarsi profondamente contrariata dalla ripresa di tale rapporto del signor C. E. con il figlio...Per tali evidenze la Corte ritiene doveroso, nel primario interesse del minore, confermare il rigetto dell'istanza avanzata dalla signora G. G. per la reintegra nella responsabilità genitoriale, così come dichiarare priva di fondamento l'ulteriore sua richiesta di pronunciare la decadenza del signor C. E. dalla stessa, ...senza che possa avere utilità sottoporre il C. J. ad ulteriore ascolto in quanto ...manifestamente superfluo (articolo 336-bis comma primo seconda parte cc). Tale ascolto, peraltro, si porrebbe in manifesto contrasto con l'interesse del minore... Opportunamente il Tribunale ha disposto per lui un sostegno psicologico al fine di favorire il processo di crescita e di superamento delle criticità, sicché il suo ulteriore coinvolgimento diretto nell'agone processuale, oltre a non apparire di utilità alcuna al fine del decidere..., comporta un rischio molto elevato di sofferenza psicologica e di pregiudizio per l'equilibrio ritrovato...».
  In merito, poi, alle doglianze illustrate nell'atto di sindacato ispettivo sui pareri acquisiti in sede di consulenze tecniche, sul ricorso ad una associazione in asserito conflitto di interessi nella vicenda e sulla mancata valorizzazione di alcuni mezzi di prova, giova rammentare come la scelta di avvalersi di determinate figure professionali (ad esempio per la valutazione della capacità genitoriale) e l'apprezzamento dei dati probatori acquisiti rientrino nelle esclusive prerogative dell'Autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla situazione concreta portata alla sua cognizione, quale espressione del potere istruttorio e del conseguente potere decisionale, l'esercizio dei quali è insindacabile ad opera di questo Dicastero ed è invece possibile oggetto di critica nella giusta sede giurisdizionale.
  Va altresì segnalato – con riferimento alla affermazione per la quale la signora G. G. sarebbe «...vittima degli assistenti sociali...» – che al Ministro della giustizia è attribuita la funzione di vigilare sul funzionamento dei consigli degli ordini di numerose professioni regolamentate. Siffatta funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un consigilo che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione) ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio ovvero ancora quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi imposti, persista nel violarli. In tal senso l'articolo 15 del decreto ministeriale dell'11 ottobre 1994 n. 615 (regolamento recante norme relative alla istituzione delle sedi regionali o interregionali del consiglio dell'ordine degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale) dispone che «...se il Consiglio Nazionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministro di Grazia e Giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti, dandone comunicazione ai Consigli dell'Ordine regionali o interregionali...». L'architettura della funzione di vigilanza attribuita al Ministro della giustizia è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 1968 (relativa all'ordine dei giornalisti), nella quale tra l'altro si legge che «...il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli ...sicché nessuna ingerenza è consentita all'esecutivo sull'attività amministrativa relativa agli iscritti, salva la implicita possibilità di segnalare fatti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare; nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso...». Esula quindi dalla funzione di vigilanza attribuita a questo Dicastero il sindacato sulla correttezza di condotte eventualmente poste in essere da singoli professionisti, rispetto alle quali chiunque può presentare un esposto dinanzi al consiglio territoriale di disciplina.
  Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio consegue che non sembra al momento possibile enucleare nel dipanarsi della articolata vicenda che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati del Tribunale per i minorenni di Roma e della corte di appello di Roma (motivato al fine di presidiare il superiore interesse del minore C. J.) tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero di «...attività ispettive...» e di «...iniziative disciplinari...».

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il carcere di Modena, sotto pressione per le restrizioni imposte per l'emergenza Covid-19, alla vigilia del lockdown totale, ossia l'8 marzo 2020, fu devastato e incendiato dalle azioni di protesta e di distruzione. I ribelli riuscirono a impossessarsi di metadone e psicofarmaci, presenti in gran quantità e finiti nelle mani di un numero imprecisato di compagni e in particolare dei più fragili. Il bilancio fu di nove vittime: cinque stranieri furono trovati senza vita all'interno della struttura, gli altri vennero trasferiti a decine in altri istituti, forse senza nemmeno essere visitati o visitati in modo, probabilmente, veloce e superficiale. Altri tre immigrati e Sasà Piscitelli morirono anche loro prima di arrivare a destinazione o qualche ora dopo (v. http://www.ristretti.org);

   a seguito di ciò, la procura di Modena ha aperto due procedimenti penali, a carico di ignoti, sulle nove morti per omicidio colposo e morte come conseguenza di altro delitto;

   questa tragica vicenda è, tutt'oggi, all'attenzione costante del Garante nazionale dei diritti dei detenuti (dichiaratosi persona offesa nei procedimenti in corso), tanto che il 27 gennaio 2021 uno dei suoi rappresentanti ha visitato il carcere di Sant'Anna e ha incontrato le autorità istituzionali competenti della città di Modena per testimoniare non solo l'attenzione dell'Autorità Garante sulla questione ma per individuare come prioritaria la necessità di ricostruire la struttura, le relazioni e il dialogo con la città e per fare in modo che il carcere sia in relazione con la città e non sia considerato come un corpo estraneo e marginale, oltre che per riportare un po' di serenità anche tra il personale della polizia penitenziaria (vedi https://www.modenatoday.it);

   dalla visione della puntata della trasmissione della Rai, «Report» del 18 gennaio 2021 e dalla lettura di vari articoli di giornale che si sono occupati della vicenda, si è appreso che, secondo le testimonianze di detenuti e di familiari che ricostruiscono quei momenti tragici, ci sarebbero stati pestaggi (probabilmente da parte di agenti della polizia penitenziaria) dopo la rivolta, e anche durante i trasferimenti, all'arrivo nei vari istituti, e nei giorni seguenti, e si racconta anche di soccorsi presumibilmente negati ai detenuti che stavano male per avere ingerito farmaci. Tutto ciò verrebbe confermato anche da alcuni detenuti nei loro racconti (alcuni dei quali avrebbero presentato, in merito, degli esposti alla magistratura);

   è nato, spontaneamente, un Comitato cosiddetto «Verità e Giustizia» che sta lavorando alla raccolta di informazioni sulle vicende verificatesi in quei giorni nelle carceri italiane, tra cui quella di Modena;

   l'interrogante aveva posto la questione, sopra rappresentata, all'attenzione del Ministro interrogato con la presentazione di un'interrogazione a risposta scritta per chiedere se il Ministro interrogato non intendeva attivarsi, per quanto di competenza, al fine di assicurare un corretto ripristino dei livelli di sicurezza strutturale e personale all'interno della casa circondariale di Modena, a seguito delle rivolte che sono ivi avvenute nel marzo del 2020;

   questa drammatica vicenda e lo stato generalizzato di profondo disagio e di sofferenza che si vive nelle carceri, acuita dal coronavirus e dal sovraffollamento (quest'ultima questione ancora insoluta), ha manifestato, con ulteriore evidenza, che gli istituti penitenziari non possono più apparire come deposito di corpi, di disagio, di vite considerate «a perdere»: la vita e l'incolumità di chi è recluso deve essere tutelata e garantita, anche in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, per cui «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

   i fatti sopra rappresentati non possono non attirare l'attenzione delle massime istituzioni per far luce su quello che effettivamente è avvenuto nel carcere di Modena, ed accertare laddove opportuno le eventuali responsabilità che hanno portato a questi tragici eventi –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, e se ritenga opportuno adoperarsi, anche d'intesa con altri soggetti istituzionali competenti nonché attraverso un'eventuale inchiesta amministrativa per accertare, per quanto di competenza, le eventuali responsabilità in relazione a questa rivolta di massa e a questi tragici esenti, ed evitare che tutto ciò possa nuovamente ripetersi, a tutela dei diritti dei detenuti e della loro incolumità fisica e psichica.
(4-08249)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, richiamati gli eventi dell'8 marzo 2020 avvenuti presso il carcere di Modena, in particolare in relazione a presunti pestaggi in danno di alcuni detenuti da parte di appartenenti alla polizia penitenziaria, chiede di sapere sull'eventuale apertura di un'inchiesta amministrativa ed in ordine agli intendimenti volti ad evitare in futuro simili accadimenti.
  1 fatti rappresentati dell'interpellanza formano oggetto di plurime inchieste penali aperte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena.
  In particolare risulta come a seguito della formalizzazione degli esposti inerenti asserite condotte di pestaggio consumate presso la casa circondariale di Modena in occasione dei gravi disordini dell'8 marzo 2021, sono stati iscritti procedimenti penali (distinti e separati rispetto a quelli relativi ai decessi ed alle condotte di devastazione e saccheggio) nei quali l'autorità giudiziaria modenese ha tempestivamente provveduto all'assunzione di sommarie informazioni dai denuncianti ed alla effettuazione di ogni accertamento necessario ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti.
  Ad oggi, come comunicato dalla procura modenese, «sono invece tuttora pendenti in fase di indagini ulteriori procedimenti, iscritti sia a R.G.N.R. mod. 21 sia a RGNR mod. 44 (Ignoti), a seguito della formalizzazione (in epoche temporali differenti) di esposti inerenti asserite condotte di pestaggio, nei quali è in corso articolata attività di indagine, che non consente, allo stato, ulteriori comunicazioni di dettaglio».
  Quanto ai procedimenti aperti e relativi alle presunte torture e lesioni in danno di K.K. e V.O., questi risultano archiviati, rispettivamente in data 23 settembre 2022 e 5 settembre 2022, dal preposto G.I.P. per infondatezza della notizia di reato.
  Premessa dunque la competenza della preposta autorità giudiziaria all'accertamento di quanto effettivamente occorso, va rilevato quanto segue.
  Com'è noto, a seguito della rivolta 9 detenuti hanno perso la vita a causa dell'inappropriata assunzione di farmaci; 5 di questi sono deceduti presso lo stesso istituto di Modena, altri 4, invece, presso gli stabilimenti detentivi ove erano stati trasferiti.
  Fra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria 26 agenti hanno avuto necessità di cure mediche, ricevendo prognosi variabili da tre fino a quaranta giorni.
  I gravi disordini risultano cessati il 9 marzo 2020.
  Relativamente ai presunti pestaggi emerge che l'associazione Yairaiha Onlus, il 12 dicembre 2020, ha inviato un esposto inoltrato alla procura generale della Repubblica di Ancona da cinque detenuti.
  Nell'esposto si attribuiscono gravissime condotte in capo al personale di polizia penitenziaria in servizio in occasione della rivolta e, per altri motivi, a quello di stanza alla casa circondariale di Ascoli Piceno.
  Analoghe accuse venivano mosse, seppur telefonicamente, da presumibili congiunti dei detenuti.
  Il 18 dicembre 2020, infine, la casella postale istituzionale dell'istituto modenese è stata raggiunta da un consistente volume di
e-mail di rimostranza per presunte ulteriori afflizioni subite dai medesimi detenuti.
  Di tutto ciò, veniva tempestivamente informata la procura della Repubblica presso il tribunale di Modena, per le iniziative ritenute opportune.
  In tal senso, occorre puntualizzare che, ad avvenuta assunzione delle dichiarazioni rilasciate dai suddetti detenuti ai sostituti procuratori della Repubblica di Modena, gli stessi sono stati trasferiti verso differenti istituti penitenziari, diversi dalla casa circondariale di provenienza,
  Durante la permanenza nella sede modenese non è stato impedito loro di corrispondere telefonicamente con i familiari o con i propri legali, né di svolgere colloqui visivi, seppur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, ovvero: con i congiunti, attraverso collegamenti audiovisivi, e, in presenza, con i propri difensori di fiducia, laddove richiesti.
  Con particolare riferimento alle accuse di «percosse» subite dai detenuti trasferiti dalla sede modenese a seguito della rivolta, l'autorità dirigente del citato istituto ha riferito che tutte le persone tradotte, come risulta da specifica relazione del responsabile del servizio sanitario penitenziario locale controfirmata da tutti i medici intervenuti nell'occasione, malgrado il contesto emergenziale, sono state comunque visitate prima della partenza, e, se reputati non idonei al trasferimento, trattenuti per ulteriori cure o, nei casi più gravi, inviati al pronto soccorso cittadino.
  Per l'enorme gravità della situazione, infatti, immediatamente i sanitari hanno attivato le procedure operative previste dal protocollo per le maxi-emergenze.
  Gli accertamenti, anche quelli autoptici, sin qui condotti, per come si rileva dalle dichiarazioni rilasciate dai procuratori della Repubblica interessati, individuano nell'overdose da abuso di farmaci e sostanza metadonica la causa della morte di coloro che durante la sommossa o nei tempi immediatamente successivi sono deceduti ed escludono evidenze traumatiche e lesive.
  Si rappresenta, ancora, che allo stato non risulta alcun esercizio dell'azione penale da parte delle autorità giudiziarie competenti per territorio a carico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, né tantomeno alcun procedimento disciplinare promosso nei confronti dello stesso dal competente ufficio della direzione generale del personale e delle risorse.
  Con riferimento ai decessi dei detenuti signori B.M.L, B.A., A.E., C.H. e A.S., il Direttore dell'istituto di Modena provvedeva a darne comunicazione agli organi competenti, ovvero procura della Repubblica, uffici di sorveglianza, consolati, oltre che al D.A.P., inviando i referti rilasciati dal personale medico del 118.
  Relativamente al detenuto signor Piscitelli C. S., inserito nel primo gruppo di 42 detenuti trasferiti dalla casa circondariale di Modena già nella serata dell'8 marzo, questi risulta essere giunto alla casa circondariale di Ascoli Piceno alle ore 00:10 del 9 marzo, ove veniva sottoposto alla prevista visita medica di primo ingresso da parte del medico di turno che ha certificato: «Anamnesi: N.D.R. – A.B.S. esame obiettivo – stato generale: Buono» e, verso le ore 03:00 dello stesso giorno, veniva quindi allocato in camera di pernottamento.
  Nella tarda mattina del 9 marzo 2020, il compagno di cella vedendo che il Piscitelli non si svegliava, chiedeva al personale di Polizia di turno l'intervento del personale sanitario; l'infermiera chiamata dal personale in servizio nella sezione effettuava i primi controlli di competenza, per poi riferire al sanitario di turno, invero già impegnato in un altro caso di overdose da metadone, per i provvedimenti da intraprendere.
  Pertanto, l'infermiera, dopo essersi consultata con il sanitario, rientrava in sezione ed effettuava delle iniezioni al Piscitelli, disteso sul letto, al fine di fargli riprendere conoscenza.
  Verso le ore 13:00, il signor Piscitelli veniva sottoposto a visita sanitaria da parte del medico di guardia all'interno della camera detentiva e quest'ultimo, accertate le condizioni di salute del Piscitelli, richiedeva l'ausilio del personale del 118 per un eventuale e successivo invio urgente al pronto soccorso dell'ospedale civile di Ascoli Piceno, poi concretizzatosi verso le ore 15.15.
  Il sanitario di turno, alle ore 17:25 ne constatava il decesso per «stato di coma avanzato da verosimile intossicazione da farmaci» e per cause in altri atti meglio specificate.
  Si evidenzia, per completezza, che, relativamente a tale decesso, in data 3 giugno 2020, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento disponeva al provveditorato regionale per l'Emilia Romagna e le Marche di avviare gli opportuni accertamenti al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto; tuttavia già in data 7 gennaio 2021, il citato provveditorato comunicava di essere in attesa del rilascio di formale nulla osta richiesto alla procura della Repubblica che sta procedendo alle indagini. Allo stato, non ci sono novità.
  Questa la dettagliata ricostruzione di quanto occorso, naturalmente all'esito delle informazioni allo stato disponibili ed acquisite in particolare dalle relazioni di servizio, anche ispettive, stilate dalle competenti articolazioni dell'amministrazione penitenziaria.
  Tutto ciò premesso mi pregio evidenziare che, come riferito alla Camera dei deputati nell'informativa del 21 luglio 2021 a seguito dei tragici fatti occorso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il successivo 22 luglio, è stata istituita una commissione ispettiva, con precipuo compito di verificare l'origine delle rivolte occorse in varie carceri del Paese, quindi le condotte conseguenti tenute dagli operatori penitenziari finalizzate al ripristino dell'ordine e sicurezza interno, nonché la sussistenza di eventuali condotte irregolari e di ogni altra vicenda connessa, così da poterne valutare la effettiva legittimità e correttezza.
  La commissione, composta da 6 operatori penitenziari di comprovata esperienza e professionalità è presieduta dal dottor Sergio Lari, magistrato in quiescenza, già procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta.
  La scelta è ricaduta su persona di elevato spessore e di oggettiva equidistanza per il ruolo rivestito nella sua carriera di magistrato.
  Gli esiti dei lavori della predetta commissione, compendiati in dettagliata relazione, sono stati doverosamente trasmessi alle competenti commissioni parlamentari nonché caricati sul sito istituzionale del Ministero.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso) ha modificato l'articolo 165 del codice penale, inserendo, dopo il quarto comma, la previsione di cui al quinto comma per cui nei casi di reati che sono concreta manifestazione di violenza familiare e di genere «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati»;

   la novità legislativa introdotta è importante, perché nei confronti di un soggetto ritenuto colpevole di reati gravi quali sono quelli della violenza in ambito familiare, domestico e sessuale, subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici e significativi percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, di assistenza psicologica e di recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, nell'intento di valorizzare la funzione riparatoria e di risocializzazione della pena. Non sempre, infatti, il carcere, soprattutto per chi è incorso per la prima volta nella commissione di un reato, costituisce la soluzione più efficace in termini di rieducazione dello stesso;

   nonostante ciò, la disposizione citata presenta degli aspetti di criticità sotto il profilo della sua concreta attuazione e operatività, perché effettivamente priva di disposizioni di dettaglio presentando, altresì, talune problematiche interpretative. Tali profili di criticità appaiono ancor più rilevanti in considerazione dell'assenza di indirizzi operativi, in fase di prima applicazione, sia per i giudici che per gli uffici di esecuzione penale esterna;

   tra questi profili di criticità (taluni individuati e segnalati dagli operatori del diritto) vi sono i seguenti:

    1) viene fatto il generico riferimento alla «partecipazione» ai percorsi di recupero: a) senza che si fornisca una precisa indicazione sul momento in cui debba essere intrapreso tale percorso rispetto all'emanazione della sentenza; b) senza specificare i requisiti minimi e i contenuti che i percorsi di recupero debbano avere per essere ritenuti adeguati da un giudice e senza indicare i criteri necessari per identificare e valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni abilitate allo svolgimento dei percorsi di recupero;

    2) ci si chiede, inoltre, se: a) l'accesso al beneficio debba funzionare ad istanza di parte o d'ufficio; se il giudice possa emettere sentenza di condanna a pena sospesa solo dopo avere accertato l'effettiva partecipazione dell'imputato al percorso di recupero oppure se sia sufficiente che l'interessato produca documentazione attestante la richiesta rivolta ad uno dei centri specializzati, con relativa accettazione; b) quali altri strumenti necessari occorrerebbe attivare a conclusione del percorso di trattamento e quali nell'ipotesi di una interruzione riferibile alla volontà dell'imputato; c) se la nuova previsione sia applicabile anche alle ipotesi di patteggiamento;

    3) infine, ci si chiede quid iuris per l'imputato che versi in condizioni di disagio economico, visto che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato;

   ad oggi, in assenza di disposizioni di dettaglio e di indicazioni operative ministeriali capaci di colmare le criticità operative e interpretative che tale disposizione presenta, in alcuni tribunali si sta cercando di addivenire alla stesura di protocolli per ovviare a tali lacune normative e interpretative per rendere attuabile siffatto disposto normativo; diversamente, il suo contenuto rimarrebbe svuotato nella sua concreta efficacia;

   la prescrizione legislativa di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, è una norma importante in quanto, in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul, mira a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere tramite una seria ed efficace prevenzione di tale fenomeno che passa necessariamente per una rieducazione dell'autore del reato commesso –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative normative ritenga opportuno adottare al fine di risolvere le problematiche attuative e interpretative che la statuizione di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, presenta, affinché la stessa possa dispiegare, concretamente, i propri effetti.
(4-08654)

  Risposta. — L'onorevole interrogante segnala che l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, inserito dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso) – che ha subordinato, per determinati reati contro la famiglia e la persona la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – , presenta dei profili di criticità di natura operativa, in quanto la disposizione non indica il momento nel quale debba essere intrapreso il percorso, non specifica i requisiti minimi dello stesso, nonché i criteri necessari per identificare e valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni abilitate allo svolgimento dei percorsi di recupero; non precisa se l'accesso al beneficio debba funzionare ad istanza di parte se e quando il giudice debba accertare l'effettiva partecipazione al percorso, nonché se detta previsione debba applicarsi anche alle ipotesi di «patteggiamento». Tra l'altro, nulla è previsto per l'imputato che si trova in condizioni economiche di disagio, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato.
  Pertanto, chiede quali iniziative si intenda intraprendere a fronte delle problematiche interpretative e attuative esposte.
  Va premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011 dispone che sia istituita e sostenuta la creazione di programmi aventi quale obiettivo principale quello di incoraggiare la responsabilizzazione degli autori di violenza contro le donne rispetto alle azioni compiute, riflettendo sulle loro credenze e i loro atteggiamenti verso le donne. In particolare, l'articolo 16 della Convenzione di Istanbul («Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento») richiede che siano sostenuti due diversi tipi di programmi: quelli rivolti agli «autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti» (paragrafo 1) e quelli esplicitamente finalizzati a «prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale» (paragrafo 2).
  Il lavoro di responsabilizzazione e di modifica delle condotte svolto sugli uomini che agiscono con violenza nelle relazioni intime è inserito a pieno titolo nelle strategie di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, come testimoniato dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul.
  Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, peraltro, definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e rivolge una specifica attenzione alla attivazione di programmi di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, con l'obiettivo di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire la recidiva.
  Fatta tale premessa, va rilevato come la
ratio che sorregge la norma della quale si discute è volta a valorizzare l'effetto specialpreventivo immaginato dal legislatore; contestualmente, essa tende a favorire il reinserimento del reo in modo coerente rispetto a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione in relazione allo scopo rieducativo della pena.
  Con riguardo alle modalità operative attraverso le quali realizzare tale obiettivo, deve farsi riferimento all'articolo 6 della legge del 19 luglio 2019, n. 69 che prevede: «Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti». Pertanto, l'applicazione dell'istituto in questione è riservata al potere discrezionale del giudice che può individuare il momento iniziale e finale di tali programmi di trattamento, nonché la durata complessiva.
  Nel caso di indicazione del termine da parte del giudice, il mancato adempimento agli obblighi imposti da parte del condannato, non potrà che comportare la decadenza dal beneficio.
  Quanto alla praticabilità dell'istituto di cui all'articolo 165, comma 5, del codice penale, in caso di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, appare utile segnalare la recente sentenza della Cassazione penale sez. V dell'8 marzo del 2021 n. 9329, nella cui motivazione si evidenzia quanto segue:

   «1. Nei casi di condanna, per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e articolo 577, comma 1, n. 1 e comma 2, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (articolo 165 del codice penale comma 5).
   Tale disposizione si applica anche nei casi di applicazione della pena, che ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura penale, comma 1-
bis, salvo diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna, con la conseguenza che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto subordinare, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale, comma 5, la disposta sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorso di recupero da parte dell'imputato».

   Con riguardo specifico alle difficoltà operative segnalate non è stato possibile effettuare una verifica concreta considerato che nel corpo dell'interrogazione non si rinvengono indicazioni che avrebbero potuto essere approfondite mediante una richiesta istruttoria indirizzata a uffici giudiziari.
   In ogni caso, il Ministero potrà avviare una riflessione sul tema verificando le prassi applicative della norma.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   ASCARI, GRIPPA, MARTINCIGLIO e BARBUTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 216 e seguenti del codice penale, a un soggetto imputabile, dopo aver scontato la pena detentiva, si può applicare, se ritenuto socialmente pericoloso, la misura di sicurezza personale detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro;

   l'assegnazione a tale istituto avviene alla fine della pena detentiva carceraria, quando, una volta scontata per intero la condanna in carcere, la persona, anziché essere rimessa in libertà, è sottoposta ad una misura di sicurezza a discrezione del giudice competente che deve valutare le attitudini del reo;

   l'assegnazione a una casa di lavoro non può essere revocata finché non cessa la pericolosità sociale ed è il magistrato di sorveglianza che provvede al riesame del caso;

   il sistema attuale così previsto dal nostro ordinamento penale e penitenziario ha prodotto, secondo l'interrogante, delle degenerazioni inaccettabili, in quanto la previsione dell'obbligo del lavoro all'interno della casa lavoro come strumento di reinserimento sociale si è rivelato, nella realtà, fittizio, mancando progetti di lavoro effettivo e remunerato;

   le case di lavoro, quali meri contenitori della marginalità sociale privi di reale contenuto trattamentale e senza alcuna prospettiva «rieducativa», si sono trasformate a tutti gli effetti in misure di sicurezza senza certezza del termine finale, tanto che si parla di «ergastoli bianchi». In alcune di queste strutture sarebbe stata riscontrata la totale mancanza di una programmazione delle attività dei detenuti internati praticamente a tempo indeterminato e, di conseguenza, senza alcuna utilità pratica;

   la stessa categoria giuridica della pericolosità sociale, così come è conosciuta dal nostro ordinamento penale, appare all'interrogante in profonda crisi, in quanto non può assommare in sé caratteristiche ibride ed ambivalenti, legate alla diagnosi psichiatrica e ad una aleatoria prognosi sull'eventuale esigenza di neutralizzare il soggetto reo, sovrapponendo confusamente il concetto di pericolosità psichiatrica con quello di pericolosità giudiziaria. Occorrerebbe, pertanto, un ripensamento della stessa cercando di valorizzare i profili di garanzia e superare i meccanismi giudiziali di stigmatizzazione ed esclusione sociale;

   alla luce di quanto esposto, appare, dunque, inaccettabile che tale misura di sicurezza che dovrebbe favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone che hanno saldato il loro conto con la giustizia diventi, nella pratica, un luogo di umiliazione non differenziandosi dalla detenzione e costituendo, anzi, un supplemento di pena;

   urge superare l'esperienza delle case di lavoro, costituite in numero limitato e come tali irrispettose del principio di territorialità dell'esecuzione delle misure di sicurezza, tramite una profonda rivisitazione del sistema del doppio binario sanzionatorio in cui attuare il principio dell'extrema ratio dell'internamento con minor sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità, in casi particolari, della migliore tutela della collettività –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga di adottare le opportune iniziative normative per avviare una profonda rivisitazione del sistema del «doppio binario» sanzionatorio e della categoria giuridica della pericolosità sociale e addivenire al superamento definitivo delle case di lavoro che, allo stato attuale, non paiono conformarsi al principio del finalismo rieducativo di cui all'articolo 27 della Costituzione.
(4-09315)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, riferiti aspetti di forti criticità in ordine all'utilità della misura di sicurezza della casa lavoro, quindi all'attuale compatibilità delle misure di sicurezza in relazione all'articolo 27 della Costituzione, avanzano quesiti in ordine all'eventuale opportunità di una completa rivisitazione del sistema del cosiddetto doppio binario.
  Orbene, in via preliminare va riferito che, allo stato, non vi sono allo studio atti di iniziativa legislativa nella materia, che risulta oggi disciplinata dagli articoli 216, 217 e 218 del codice penale.
  La tassatività dell'elenco dei soggetti destinatari di tale misura – che ha come finalità quella del riadattamento sociale dei delinquenti più pericolosi mediante la loro educazione al lavoro – esclude attualmente il rischio di una sua applicazione generalizzata.
  Tale misura può essere applicata, intatti, esclusivamente ai soggetti, imputabili e pericolosi, dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza (articolo 216, n. 1, del codice penale); a coloro che — essendo stati già dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ma non più sottoposti a misura di sicurezza — commettono un nuovo delitto, purché esso sia una nuova manifestazione dell'abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere 216, n. 2 del codice penale; nonché a coloro per i quali lo prevedano specifiche disposizioni di legge (articolo 216, n. 3 del codice penale), ovvero l'articolo 212 del codice penale; (che ne consente l'applicazione, in alternativa alla libertà vigilata, nei casi in cui sia cessata l'infermità psichica della persona ricoverata per tale motivo in un ospedale psichiatrico), l'articolo 223 del codice penale) (nel caso in cui la misura del ricovero in un riformatorio giudiziario sia applicata o debba essere eseguita dopo il raggiungimento da parte del minore della maggiore età e sempre che il giudice non ritenga di disporre la libertà vigilata), l'articolo 226 del codice penale (per l'ipotesi che abbia compiuto i diciotto anni il minore dichiarato delinquente abituale, delinquente abituale o delinquente per tendenza) e, infine, l'articolo 231 del codice penale (che la prevede come conseguenza della mancata prestazione della cauzione di buona condotta da parte del trasgressore degli obblighi della libertà vigilata, o nei casi in cui la trasgressione ai suddetti obblighi sia particolarmente grave o ripetuta).
  Quanto all'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta legge Gozzini), «tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».
  Pertanto, attualmente tutte le misure di sicurezza personali, e dunque anche quella dell'assegnazione alla casa lavoro o alla colonia agricola, devono essere ordinate dopo l'accertamento, da parte del giudice procedente, che colui il quale ha commesso il fatto di rilevanza penale sia persona socialmente pericolosa,
  A tale valutazione deve fare seguito poi il nuovo accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati, tenendo conto non solo della gravità di quelli già commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato sia durante sia dopo la pena espiata.
  È l'articolo 679 del codice di procedura penale che configura l'accertamento della pericolosità sociale quale adempimento ineludibile, sia in fase applicativa che in fase esecutiva, sicché, pure se la misura sia già stata disposta in sede di cognizione, al momento di darvi corso il magistrato di sorveglianza deve previamente verificare il permanere della pericolosità sociale.
  Stante l'inequivocità del tenore, la norma in questione è stata costantemente interpretata nel senso di imporre la verifica dell'effettiva esistenza della pericolosità sociale di un soggetto, nel momento in cui a costui deve essere applicata una misura di sicurezza, residuando un contrasto giurisprudenziale solo per le misure di sicurezza disposte in sede di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
  Il sistema giurisdizionale di tutela della condizione soggettiva della persona destinataria di misura di sicurezza personale, oggi infatti consente la richiesta di rivalutare la misura di sicurezza disposta dal giudice della cognizione, divenuta definitiva unitamente alla sentenza cui essa inerisce, anche prima che la suddetta persona abbia terminato il periodo di esecuzione della pena detentiva.
  Sulla scorta di quanto affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale va escluso il paventato pericolo della duplicazione della pena.
  Il sistema risulta infatti fondato sulla «chiara distinzione di oggetto e funzione delle pene e delle misure di sicurezza», ciò che esclude la giuridica possibilità di accedere ad ogni prospettazione di duplicazione indebita del sistema sanzionatorio del singolo fatto di reato, tenuto conto che il giudizio di pericolosità sociale che supporta l'applicazione di una misura di sicurezza è quello che investe la pericolosità proiettata nel futuro della persona che ha commesso un reato e non la sua generica capacità criminale, che esiste per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e che costituisce, quindi, un'attitudine soggettiva alla commissione dei reati, alla quale può essere commisurata solo la pena, in virtù della sua funzione retributiva e general-preventiva.
  Passando, ora, alla concreta applicazione della misura di sicurezza in parola, oltre all'istituto di Vasto, che è l'unico sul territorio nazionale a recare la denominazione di casa di lavoro, sono presenti, allo stato, sezioni per internati sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro presso la casa circondariale di Alba (sostitutiva di quella esistente presso il carcere di Biella dismessa con decreto ministeriale 9 giugno 2021), la casa di reclusione di Castelfranco Emilia, la casa circondariale di Tolmezzo, la casa di reclusione di Aversa, la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e, per le internate, presso le casi di reclusione femminili di Venezia Giudecca e Trani.
  Alla data del 6 ottobre, presso la casa lavoro di Vasto, su una capienza di 144 posti, risultano 63 le persone ivi concretamente assegnate; 27 presso il carcere di Alba (su 32 posti); 45 il carcere di Castelfranco Emilia (su 54 posti), 7 presso il carcere di Tolmezzo (su 8 posti), 46 presso il carcere di Aversa (su 42 posti), 32 presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (su 23 posti), 4 presso la casa di reclusione femminile di Trani (su 4 posti) e 4 presso la casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca (su 9 posti).
  Ciò premesso, va evidenziato che l'ordinamento penitenziario prevede espressamente, all'articolo 62, che le misure di sicurezza detentive di cui all'articolo 215, comma secondo, del codice penale, si eseguano in appositi istituti.
  A differenza di quanto avviene per le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le colonie agricole e le case di lavoro sono destinate a ospitare solo i soggetti cui sia stata applicata, con sentenza definitiva, l'omonima misura di sicurezza.
  I soggetti sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro possono essere ammessi al lavoro all'esterno di cui all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario.
  Ciò riferito, merita rammentare che alle misure di sicurezza, a suo tempo, fu dedicato il tavolo 11 degli stati generali dell'esecuzione penale; in tale contesto si auspicò l'abolizione della misura di sicurezza della casa di lavoro e venne evidenziato che, per i soggetti imputabili, dovrebbe preferirsi il ricorso a una misura di sicurezza non detentiva, e cioè a un'inedita versione della libertà vigilata, priva di prescrizioni «punitive» che possano ostacolare il processo di reinserimento sociale e suscettibile, invece, di un'applicazione personalizzata grazie a un catalogo di prescrizioni adattabili alla singola situazione.
  Solo in casi eccezionali, a seguito della reiterazione di gravi violazioni delle prescrizioni, dovrebbe ammettersi la possibilità di sostituire, gradualmente la misura non detentiva con una misura contenitiva.
  La questione fu successivamente sviluppata con il decreto ministeriale 19 luglio 2017, istitutivo di una Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie, presieduta dal professore Marco Pelissero.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   BIGNAMI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in relazione a richieste di appuntamento presso la cancelleria delle successioni del tribunale di Bologna, dovendo le persone recarsi personalmente allo sportello (si pensi alla rinuncia all'eredità per conto di minori), questi, non riuscendo a mettersi in contatto con il centralino telefonico del tribunale (che pure dovrebbe fornire ogni genere di indicazione, essendo stato istituito proprio per queste circostanze), tramite anche legali, procedono con una e-mail di richiesta appuntamenti, ricevendo come prime date di appuntamento il mese di settembre 2021;

   in relazione alla richiesta di copie conformi di decreti ingiuntivi e sentenze presso il giudice di pace di Bologna, è necessario richiedere appuntamento tramite piattaforma Fallco come servizio di prenotazione online – presso lo sportello civile del suddetto ufficio al fine di procedere al ritiro delle copie necessarie alla notifica. Ebbene, nella maggior parte dei casi, a quanto consta all'interrogante, ai legali viene indicata come prima data disponibile, una data tra il 30°/40° giorno dalla data di emissione del titolo, di fatto risultando già preclusa oltre la metà del termine di validità (60 giorni) utile per la notificazione, con ogni connesso rischio di perenzione in caso di insuccesso della notifica –:

   se sia a conoscenza del fatto che lo smart working, soprattutto nelle cancellerie, determini una impossibilità oggettiva all'esercizio corretto, da parte dei cittadini e dei legali, dei loro diritti, determinando in alcuni casi il rischio di perenzione di atti;

   se il Ministro interrogato abbia condotto verifiche utili a comprendere le ragioni e le modalità attuate nei tribunali italiani circa il reale utilizzo dello smart working, soprattutto negli uffici giudiziari aperti al pubblico quali le cancellerie e, in caso affermativo, con quale esito; o viceversa, se tali verifiche non siano state condotte, se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per svolgere opportune verifiche per chiarire in termini di organico come sono gestite le singole cancellerie rispetto ai funzionari ivi ubicati, e quali tempi dell'orario di lavoro siano dedicati ai servizi di sportello e quali allo smart working;

   per quale motivo ogni ufficio di un medesimo tribunale (in questo caso Bologna) attui modalità di prenotazione in maniera differente, e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per evitare che – di fatto – il comparto giustizia sia sostanzialmente sospeso in un limbo;

   se non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per adottare iniziative ispettive presso il tribunale di Bologna per verificare i motivi dei predetti disservizi, anche in relazione al concreto utilizzo dello smart working.
(4-08993)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante domanda alla Ministra della giustizia «...se sia a conoscenza del fatto che lo smart working, soprattutto nelle cancellerie, determini una impossibilità oggettiva all'esercizio corretto, da parte dei cittadini e dei legali, dei loro diritti, determinando in alcuni casi il rischio di perenzione di atti...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto premesso che, ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 2006 recante «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1 comma 1 lettera
a), 2 comma 1 lettere s) e t) e 12 della legge del 25 luglio 2005 n. 150», «...il dirigente amministrativo preposto all'Ufficio Giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'Ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4...».
  Pertanto, in linea generale, l'ammissione al lavoro agile non può che essere rimessa al singolo ufficio giudiziario, tenuto conto delle esigenze di servizio nonché della necessità di svolgimento dell'attività istituzionale con continuità ed efficienza.
  Per quanto concerne, nello specifico, la tematica tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo va rimarcato che, in seguito all'insorgere dell'emergenza pandemica da COVID-19, il notevole sforzo profuso da parte di questo Dicastero nonché degli organi di vertice degli uffici giudiziari ha prodotto un radicale cambiamento nell'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari stessi.
  Devono essere segnalati, in quest'ottica, i seguenti provvedimenti:

   in data 23 settembre 2021 è stato adottato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in forza del quale «...a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 è quella svolta in presenza...» (articolo 1 comma 1);

   quindi il Ministro per la pubblica amministrazione, visto il parere del Comitato tecnico scientifico espresso nella riunione del 5 ottobre 2021 e sentita la conferenza unificata nella riunione del 7 ottobre 2021, ha adottato il decreto dell'8 ottobre 2021 contenente specifiche previsioni per il rientro in presenza nei luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici a far data dal 15 ottobre 2021. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 all'articolo 1 comma 3, nel ribadire che da tale data il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, ha stabilito le condizioni che possono consentire, a legislazione vigente, l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nelle more della definizione degli istituti giuridici connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 comma 2 lettera c) del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113.

  In prossimità della data del 15 ottobre 2021 il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha diramato agli uffici centrali e periferici la circolare del 13 ottobre 2021, nella quale sono stati delineati gli aspetti principali destinati a incidere sull'organizzazione del lavoro dei dipendenti. In particolare, sono state previste specifiche misure organizzative consistenti in:

   organizzazione delle attività degli uffici che preveda il rientro in presenza di tutto il personale entro i 15 giorni successivi al 15 ottobre 2021 e assicuri, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti e all'erogazione dei servizi all'utenza, anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento nonché mediante l'ausilio delle piattaforme digitali già impiegate dalle pubblica amministrazione;

   previsione, anche in relazione alla situazione esistente nello specifico ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale;

   la portata dello smart working viene decisamente limitata dal decreto dell'8 ottobre 2021 secondo il quale, nelle more della specifica regolamentazione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del PIAO, l'accesso a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa potrà essere autorizzato nel rispetto di una serie di condizioni. Si prevede infatti che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non debba mai pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione a favore degli utenti. Inoltre, la pubblica amministrazione dovrà garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza. Infine il decreto dell'8 ottobre 2021 ripristina l'obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore previsto dall'articolo 18 della legge n. 81 del 2017, prescrivendo che tale accordo debba definire, come minimo, gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore e le modalità e i criteri di misurazione della prestazione;

   con la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 gennaio 2022, «Misure per il contenimento, la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus SARS CoV-2, aggiornamento delle disposizioni in tema di lavoro agile», si rileva che la prospettiva è cambiata: il lavoro ordinario rimane quello in presenza, tuttavia si è inteso aprire a delle modalità di smart working al fine di decongestionare, ove occorra, la presenza nei luoghi di lavoro e la mobilità territoriale, introducendo quindi una forma atipica di smart working, in attesa di compiuta regolamentazione, anche in ottica di gestione ordinaria, una volta usciti dalla emergenza pandemica. Non solo, ma l'apertura allo smart working viene operata anche per consentire una gestione del lavoro dei dipendenti che non si trovino in situazione di malattia accertata ma che, a cagione della diffusione dei contagi derivante dalla variante Omicron da COVID-19, debbano tuttavia stare nel loro domicilio in autosorveglianza. Il lavoro agile si applica solo per le attività cosiddette smartabili per le quali, ovviamente, si dovrà verificare la circostanza della delocalizzabilità delle mansioni assegnate secondo il profilo professionale corrispondente. Tale modalità cosiddetta atipica di lavoro agile ha avuto effetto e durata sino alla data del 31 marzo 2022, in coerenza con la durata della proroga dello stato di emergenza in forza del decreto-legge del 24 dicembre 2021 n. 221 e, comunque, nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 nonché della disciplina da enuclearsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dall'articolo 6 del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113;

   con il decreto-legge n. 24 del 2022 coordinato con la legge di conversione del 19 maggio 2022 n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria», si è disposta la cessazione, al 31 marzo 2022, dello stato di emergenza. Il percorso per il graduale ritorno alla normalità prevede la fine del sistema delle zone colorate, il graduale superamento del green pass base e rafforzato e l'eliminazione delle quarantene precauzionali;

   il decreto-legge del 24 marzo 2022 n. 24 ha poi prorogato fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77, ritenendosi opportuno continuare ad adottare tutte le misure ritenute utili a garantire la tutela della salute di questi lavoratori;

   nello stesso periodo l'amministrazione giudiziaria ha avviato un proficuo confronto con le organizzazioni sindacali all'esito del quale è stato formalizzato un atto datoriale, diffuso con la circolare del 29 aprile 2022, per la regolamentazione del lavoro agile ordinario, che recepisce nella sostanza l'impianto da cui muovono le nuove norme contrattuali, declinandolo secondo le specificità degli uffici giudiziari e ministeriali;

   infine la legge del 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del decreto-legge del 9 agosto 2022 n. 115 (cosiddetto decreto «Aiuti bis»), ha esteso al 31 dicembre 2022 il diritto di prestare l'attività in modalità agile per i lavoratori fragili e per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV2 in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104), anche attraverso l'adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di percorsi di formazione professionale, anche da remoto.

  I numerosi interventi normativi succedutisi nel corso del tempo hanno consentito di analizzare le potenzialità del ricorso al lavoro agile da parte della pubblica amministrazione, nel contesto del processo di sviluppo digitale nel quale le stesse sono coinvolte. Si evidenzia in proposito il rilievo che assumono la cultura manageriale dei dirigenti pubblici, l'innovazione organizzativa, la formazione, lo svolgimento delle competenze nonché un adeguato assetto regolativo anche negoziale.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   BILOTTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la situazione della carenza di organico del Tribunale di Vallo della Lucania in provincia di Salerno è un problema che l'emergenza pandemica ha acuito ma che non è stato mai superato nei suoi aspetti strutturali;

   si apprendono in queste settimane accorate denunce da parte di associazioni di avvocati ma anche del Codacons, che a mezzo stampa hanno evidenziato ancora una volta la mancanza di personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace e la cronica mancanza di magistrati;

   da anni i cittadini del Cilento, area eletta dalla strategia nazionale come territorio a forte deprivazione sociale, chiedono gli stessi diritti, legalità, sicurezza degli altri territori più urbanizzati;

   uno dei fattori più rilevanti del divario di cittadinanza è anche la lunghezza dei tempi della giustizia, che incide sulla capacità del Mezzogiorno di attrarre investimenti ma anche sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato;

   la recente nomina, il 14 maggio 2021, della commissione interministeriale per la giustizia nel Sud, da parte della Ministra Cartabia, di concerto con la Ministra Carfagna, è nata per dare impulso ad una rivisitazione dell'attuale geografia giudiziaria ma anche per attenzionare le lacune del sistema giustizia meridionale nel suo complesso –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, se il Ministro interrogato non ritenga utile adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, per un potenziamento dell'organico e del conseguente funzionamento del tribunale di Vallo della Lucania.
(4-12223)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e nel personale di magistratura del tribunale di Vallo della Lucania (ricompreso nel distretto di corte di appello di Salerno), domanda alla Ministra della giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato, con riferimento ai personale amministrativo, che il tribunale di Vallo della Lucania (il quale ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 5 unità e in particolare di 4 cancellieri esperti e di 1 operatore giudiziario) presenta una dotazione organica di 39 unità, a fronte delle quali prestano servizio 33 risorse umane. La scopertura effettiva è del 15,38 per cento nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 23,50 per cento.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 10 posti in organico, posto reso indisponibile per interpello nazionale), assistente giudiziario (2 su 9), operatore giudiziario (2 su 5), conducente di automezzi (1 su 3) e ausiliario (3 su 5).
  Gli altri profili professionali (direttore amministrativo e cancelliere) appaiono completamente soddisfatti e vi è la presenza di 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che si è concluso con la pubblicazione della graduatoria avvenuta in data 14 giugno 2022 il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Vallo della Lucania sono state così attribuite 21 unità di addetti all'ufficio per il processo, assunte tra il mese di febbraio e il mese di giugno dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo con prove scritte fissate per i giorni 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali a esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il tribunale di Vallo della Lucania presenta scoperture soltanto in 3 degli 11 posti di giudice e in 3 dei 6 posti di giudice onorario di tribunale.
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Vallo della Lucania – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale — individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti — sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di corte di appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del tribunale di Vallo della Lucania –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CAVANDOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in un articolo comparso sul quotidiano la Verità dell'8 agosto 2022 si ricostruisce la vicenda di Margherita, una bambina di 3 anni che l'11 agosto 2020 è stata sottratta a mamma e papà dai servizi sociali a seguito di un'accusa per maltrattamenti pendente sui genitori;

   il quotidiano riferisce che le scintigrafie e le radiografie effettuate sulla bambina portata in ospedale per una caduta dai genitori mostravano «fratture plurime» che avrebbero «provato» un tipico caso di violenza domestica;

   la bambina è, quindi, stata affidata dai servizi sociali a due diverse famiglie;

   il 31 agosto 2021 i genitori, finiti iscritti nel registro degli indagati presso il tribunale di Rovigo, venivano prosciolti dalle accuse a seguito della richiesta del pubblico ministero: le fratture plurime risultavano, infatti, frutto di un errore medico, essendovi una sola frattura causata da un incidente fortuito;

   tuttavia il tribunale per i minorenni di Bologna, competente territorialmente, non ha consentito l'immediato ritorno a casa della bimba, ma ha, anzi, stabilito che questa dovesse essere collocata con la madre in una struttura protetta nella provincia di Bologna;

   risulta che attualmente la famiglia possa riunirsi una sola volta a settimana alla presenza di un sorvegliante;

   l'avvocato dei genitori riferisce che i servizi sociali insistono per ottenere dai genitori un'ammissione dei maltrattamenti, nonostante il proscioglimento in sede penale;

   riferisce ancora che una delle famiglie che avevano ricevuto in affido la bambina ora vive accanto alla comunità in cui Margherita è collocata e che alla coppia sono consentiti incontri con la piccola, che ovviamente non giovano all'equilibrio affettivo di quest'ultima;

   inoltre, sia i nonni che gli zii della bambina si erano resi disponibili ad accoglierla in affidamento, senza tuttavia riuscire a ottenerlo, nonostante il chiaro dettato dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184;

   a ogni istanza dell'avvocato i giudici hanno risposto negativamente: addirittura all'istanza presentata il 18 luglio 2022 i giudici hanno chiesto una nuova memoria dopo la sospensione feriale, cioè il 5 settembre 2022, una decisione che suona per l'interrogante come una beffa, giacché si tratta della salute psicofisica di una bambina di soli 3 anni lontana da casa da oltre un anno;

   infine, i primi di agosto 2022 l'avvocato ha presentato un'istanza urgentissima, denunciando le scarse condizioni igieniche della comunità;

   sono, purtroppo, numerosi i casi riguardanti bambini allontanati dalla famiglia d'origine a motivo di maltrattamenti subiti, senza che poi le accuse di maltrattamento trovino alcun riscontro sul piano processuale penale;

   inoltre, le accuse di violenze, ancorché archiviate in sede penale, vengono spesso interpretate da servizi sociali e magistrati come indice di pericolosità dei genitori nei confronti dei figli, tali da motivare l'assunzione di provvedimenti, a parere dell'interrogante, iniqui e ingiustificati;

   va ricordato che la questione è emersa anche in occasione del dibattito parlamentare che ha portato all'approvazione della legge delega n. 206 del 2021, in materia di riforma del processo civile –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza del caso in questione e se risulti, per quanto di competenza, quanto riportato dall'articolo citato in premessa;

   se intenda assumere iniziative di competenza, in specie di natura normativa, considerata la legge delega richiamata in premessa, per chiarire che, in presenza di accuse per il reato di maltrattamento contro familiari o conviventi ex articolo 572 del codice penale, è necessario stabilire una corrispondenza tra gli elementi assunti in sede civile e quelli accertati in sede penale.
(4-12707)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...in un articolo comparso sul quotidiano La Verità dell'8 agosto 2022 si ricostruisce la vicenda di M. B. M. V., una bambina di 3 anni che l'11 agosto 2020 è stata sottratta alla mamma e al papà dai Servizi Sociali in seguito ad un accusa per maltrattamenti...; il quotidiano riferisce che le scintigrafie e le radiografie effettuate sulla bambina portata in ospedale per una caduta dai genitori mostravano fratture plurime che avrebbero provato un tipico caso di violenza domestica; la bambina è... stata affidata dai Servizi Sociali a 2 diverse famiglie; il 31 agosto 2021 i genitori, finiti iscritti nel registro degli indagati presso il Tribunale di Rovigo, venivano prosciolti dalle accuse a seguito della richiesta del P. M.; le fratture plurime risultavano, infatti, frutto di un errore medico, essendovi una sola frattura causata da un incidente fortuito; tuttavia il Tribunale per i Minorenni di Bologna, competente territorialmente, non ha consentito l'immediato ritorno a casa della bimba, ma ha anzi stabilito che questa dovesse essere collocata con la madre in una struttura protetta nella Provincia di Bologna; risulta che attualmente la famiglia possa riunirsi una sola volta a settimana alla presenza di un sorvegliante...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se...sia a conoscenza del caso in questione e se risulti, per quanto di competenza, quanto riportato dall'articolo citato in premessa; se intenda assumere iniziative di competenza, in specie di natura normativa, ...per chiarire che, in presenza di accuse per il reato di maltrattamento contro familiari o conviventi ex articolo 572 del codice penale, è necessario stabilire una corrispondenza tra gli elementi assunti in sede civile e quelli accertati in sede penale...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che la vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo (che vedeva indagati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 2857/2020 R. G. N. R. l'M. M. e la B. S., rispettivamente padre e madre della minore M. B. M. V. nata nell'anno 2019, con riferimento ai reati di maltrattamenti e di lesioni personali) ha tratto origine dalla segnalazione di un rischio potenziale a carico di minore trasmessa dall'Aussl per via di lesioni sospette refertate in relazione alla minore M. B. M. V., lesioni sulla cui dinamica i genitori nulla sapevano riferire, e sugli approfondimenti condotti allo scopo di acclarare la presenza di traumatismi non accidentali provocati da terzi soggetti.
  Nel decreto di archiviazione del procedimento penale contrassegnato dal n. 2857/2020 R. G. N. R. emesso in data 30/31 agosto 2021 dal Gip del Tribunale di Rovigo si rimarcava in particolare che «...la perizia collegiale medico legale condotta per determinare l'eziopatogenesi delle lesioni riportate dalla piccola M. B. M. V. (soprattutto la frattura al femore destro) pur giungendo a ritenerle, con elevata probabilità, di natura non accidentale e compatibile con un meccanismo traumatico da abuso ha precisato che non è possibile stabilire con assoluta certezza se il predetto meccanismo traumatico sia stato attuato volontariamente o, magari, solo per negligenza nell'accudimento. Tale conclusione, evidentemente, introduce nel compendio accusatorio un elemento di dubbio, non dipanabile neppure all'esito del dibattimento, in merito all'elemento soggettivo doloso del reato di maltrattamenti in famiglia che, peraltro, nel caso di specie si sarebbe estrinsecato in due soli episodi...».
  Il procedimento innanzi al tribunale per i minorenni di Bologna veniva avviato su ricorso del P. M. nell'estate dell'anno 2020 per un intervento sulla responsabilità genitoriale dell'M. M. e della B. S. «...a seguito di riscontrate lesioni nella minore, di tenera età...»; i servizi sociali intervenivano dunque a protezione della M. B. M. V. ai sensi dell'articolo 403 del codice civile e il tribunale per i minorenni di Bologna confermava la collocazione protetta della bambina «...da subito consentendo alla madre di riunirsi alla piccola in comunità, proposta fermamente rifiutata dalla madre per oltre un anno, fino all'autunno 2021...».
  Nelle more veniva avviata una consulenza tecnica di ufficio ad opera della dottoressa Magda Tura sulla capacità genitoriale dell'M. M. e della B. S. e sulla rete familiare, le cui risultanze restituivano una «...situazione senz'altro complessa, ancora in definizione, e fondamentalmente evidenziano un nucleo familiare non privo di fragilità e bisognoso di sostegno...».
  Il procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, come innanzi ricordato, si concludeva con l'emissione del decreto di archiviazione ad opera del Gip essendo rimasta dubbia la sussistenza del reato di maltrattamenti sul piano oggettivo per mancanza di prova del requisito della abitualità e sul piano soggettivo per non essersi potuto escludere l'eventualità di comportamenti frettolosi o maldestri, non dolosi, causa delle fratture riscontrate alla gamba della minore M. B. M. V.
  Tuttavia va in proposito evidenziato che il tribunale per i minorenni opera sul diverso piano (spesso ma non sempre connesso con quello penale) della genitorialità, così che è ben possibile che vengano mantenute situazioni di compressione di tale responsabilità nonostante proscioglimenti in sede penale.
  Deve essere altresì segnalato che, dopo l'esito negativo della valutazione condotta sugli zii patemi in vista di un affidamento, la madre della minore M. B. M. V. accettava di essere collocata in comunità con la stessa (pur serbando un contegno oppositivo rispetto agli interventi del tribunale per i minorenni e dei Servizi Sociali), collocamento in corso sin dal mese di gennaio dell'anno 2022; la consulente tecnica di ufficio ha quindi formulato un progetto di possibile rientro in famiglia della minore, comunque altamente strutturato e monitorato a mezzo di un intervento educativo domiciliare.
  Infine il tribunale per i minorenni di Bologna con decreto emesso in data 8 settembre 2022 disponeva, alla luce degli esiti della relazione parziale depositata dalla consulente tecnica di ufficio nonché delle relazioni dei servizi sociali e del tutore, il rientro della minore M. B. M. V. e della di lei madre B. S. nella casa familiare, fermi restando gli interventi di sostegno e vigilanza sul nucleo, attivati nell'interesse della medesima minore.
  Su di un piano più generale va a questo punto rilevato che, in attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206, in data 28 luglio 2022 è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di «Attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
  L'articolo 3 comma 33 del suddetto schema di decreto legislativo introduce nel libro II del codice di procedura civile il nuovo titolo IV bis, intitolato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». La sezione I del capo III del suddetto titolo è interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere.
  La relazione illustrativa al provvedimento premette che l'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria si realizza quando «...le stesse Autorità chiamate e reprimere il fenomeno delle violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza...» (confronta la relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del Senato della Repubblica).
  Ancora, nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si sottolinea che l'introduzione della sezione intitolata «Della violenza di genere e domestica» si è resa necessaria per disciplinare, in attuazione dei criteri di delega, i procedimenti nei quali una delle parti alleghi di essere vittima di violenza agita dal
partner o dall'ex partner o alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita – o di abuso sia un figlio minore. La scelta normativa intende sottolineare l'importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, creando una sorta di corsia preferenziale per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In particolare, in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera b) del comma 23 dell'articolo 1 della legge n. n. 201 del 2021, è sufficiente che anche solo, in uno degli atti introduttivi (nel ricorso, sia quando proposto dalla parte sia quando proposto dal P. M., ovvero nella comparsa di costituzione) siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica o di abuso per garantire una trattazione più rapida del procedimento, con attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio a compiere un rapido accertamento sulla fondatezza delle allegazioni.
  Pertanto, in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve tendere, già dalle prime fasi processuali, a verificare la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche provvisori, avvenga solo dopo avere accertato, anche solo a livello di
fumus, se le stesse siano fondate o meno. Per conseguire questo risultato è stato previsto un ampio coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie civili, penali e minorili, dinanzi alle quali possono essere pendenti procedimenti relativi alle stesse parti. Fondamentale il ruolo del P. M., che è parte nei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli ed è interveniente necessario nei giudizi di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e che, in ragione del ruolo, può veicolare all'interno dei giudizi civili e minorili le risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito dei procedimenti penali. Qualora emerga, anche a livello di fumus, che condotte violente siano state poste in essere il giudice dovrà adottare i provvedimenti idonei a tutelare la vittima, dando piena applicazione all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul nel quale è previsto che si tenga conto degli episodi di violenza «...al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli...».
  Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell'udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, per esempio costringendo la vittima di violenza a essere presente insieme al presunto autore della stessa senza l'adozione di particolare cautele, prevedendo espressamente che non possa essere compiuto il tentativo di conciliazione (che per essere congruo ed efficace presuppone che le parti siano in posizione di parità e non di subordinazione l'una rispetto all'altra, come accade nelle relazioni contraddistinte da violenza) e che sia inibito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica. Specifiche norme sono dettate per garantire che forme di vittimizzazione secondaria non si realizzino nel corso degli accertamenti demandati ai servizi socio assistenziali o sanitari ovvero delle valutazioni rimesse ai consulenti tecnici di ufficio. Quanto all'ascolto del minore, in presenza di allegazioni di violenza è richiesto che il giudice proceda a tale adempimento senza ritardo e personalmente poiché, ferma la particolare natura dell'ascolto del minore non riconducibile nell'alveo delle prove, tuttavia anche dalle dichiarazioni dello stesso possono emergere elementi a sostegno o meno delle allegazioni di violenza o di abuso, con attenzione a garantire il massimo coordinamento tra le diverse Autorità Giudiziarie chiamate a verificare i medesimi fatti (seppure nei diversi ambiti di competenza) per evitare che reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria.
  

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è ormai notoria la dirompente inchiesta condotta dalla procura di Salerno che ha coinvolto numerosi soggetti, tra cui politici di primo piano, molto vicini al Presidente della regione Campania, De Luca, quali il consigliere regionale Giovanni Savastano, già assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, e l'attuale sindaco Vincenzo Napoli;

   le ipotesi di reato sono gravi e spaziano dall'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente, induzione indebita a dare o promettere utilità, sino ad arrivare al reato di corruzione elettorale;

   l'inchiesta in parola avrebbe disvelato un sistema di corruttela perfettamente consolidato e, come riportato da organi di stampa, operante da circa due lustri, fin da quando l'attuale presidente della regione Campania era sindaco della città salernitana;

   appare davvero incomprensibile come abbia potuto proliferare indisturbato per decenni un sistema di tale portata, e lasciano ancor più sbalorditi le recenti dichiarazioni dell'ex magistrato Michele Russo che, come riportato da organi di stampa, avrebbe affermato: «Questa è un'indagine importante, ma è la minutaglia, serve certamente a dimostrare la vicinanza dei potentati economici alla politica, ma quello che indica questa inchiesta è altro: una certa tregua è definitivamente finita, è chiusa l'epoca della disattenzione»;

   in altri termini, secondo l'ex magistrato, su Salerno, oltre a splendere il sole, come commentato all'indomani degli arresti da De Luca, sembrerebbe aver brillato una tregua tra controllori e controllati e una singolare disattenzione nella misura in cui il «sistema Salerno» era stato già stato denunciato, in modo capillare, addirittura nell'omonimo libro edito nel 2017 e scritto dal giornalista Andrea Pellegrino;

   al di là dei gravi fatti di rilevanza penale che l'autorità giudiziaria accerterà, dall'inchiesta, in ogni caso, emergono singolari quanto inopportuni rapporti tra controllori e controllati, che certamente destano perplessità e disorientamento nell'opinione pubblica e nei cittadini, ponendo anche un problema, di ordine generale, di credibilità delle istituzioni;

   altre singolari anomalie e condotte quantomeno inopportune non sono mancate nel corso degli anni addietro, come la notoria vicenda del dottore Franco Roberti, che, dopo essere stato al vertice della procura di Salerno (dal 2009 al 2013) e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo (dal 2013 al 2017), fu nominato, nel mese di maggio 2018, assessore regionale alla sicurezza (politiche integrate di sicurezza e legalità) dall'attuale presidente della regione Campania ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca; indagato e processato numerose volte in relazione ai suoi incarichi politici a amministrativi a Salerno, e svariate volte proprio dalla procura diretta da Roberti;

   il rapporto fiduciario e di condivisione, alla cui base sono le nomine assessoriali, si consolidava ulteriormente tra i due predetti allorquando De Luca, in prima persona, sostenne pubblicamente la candidatura di Roberti al Parlamento Europeo, dove poi in effetti approdava;

   già allora furono sollevate questioni di opportunità in ordine alla singolarità della vicenda, ponendosi anche quesiti sulle origini del rapporto fiduciario tra l'ex procuratore di Salerno e il presidente De Luca;

   analoghe perplessità, di poi, ha destato la circostanza secondo cui il figlio dell'ex procuratore capo di Salerno (dal 2014 al 2018) Dottor Lembo, si candidava nel 2018 a sindaco di Campagna per il Partito Democratico con il sostegno dell'attuale presidente della regione, Vincenzo De Luca –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, di carattere ispettivo intenda adottare in relazione a quanto esposto in premessa.
(4-10566)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...è ormai notoria la dirompente inchiesta condotta dalla Procura di Salerno che ha coinvolto numerosi soggetti, tra cui politici di primo piano, molto vicini al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, quali il consigliere comunale Giovanni Savastano, già assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, l'attuale sindaco Vincenzo Napoli; le ipotesi di reato sono gravi e spaziano dall'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente, induzione indebita a dare o promettere utilità, sino ad arrivare al reato di corruzione elettorale; l'inchiesta in parola avrebbe disvelato un sistema di corruttela perfettamente consolidato e, come riportato da organi di stampa, operante da circa due lustri, fin da quando l'attuale presidente della regione Campania era sindaco della città salernitana...; al di là dei gravi fatti di rilevanza penale che l'autorità giudiziaria accerterà, dall'inchiesta in ogni caso emergono singolari quanto inopportuni rapporti tra controllori e controllati, che certamente destano perplessità e disorientamento nell'opinione pubblica e nei cittadini, ponendo anche un problema di ordine generale di credibilità delle istituzioni; altre singolari anomalie e condotte quantomeno inopportune non sono mancate nel corso degli anni addietro, come la notoria vicenda del dottor Franco Roberti che, dopo essere stato al vertice della procura di Salerno (dal 2009 al 2013) e della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (dal 2013 al 2017), fu nominato, nel mese di maggio 2018, assessore regionale alla sicurezza (politiche integrate di sicurezza e legalità) dall'attuale presidente della regione Campania ed ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, indagato e processato numerose volte in relazione ai suoi incarichi politici e amministrativi a Salerno e svariate volte proprio dalla Procura diretta da Roberti...; analoghe perplessità, di poi, ha, destato la circostanza secondo cui il figlio dell'ex Procuratore Capo di Salerno (dal 2014 al 2018) dottor Corrado Lembo si candidava nel 2018 a sindaco di Campagna per il Partito Democratico con il sostegno dell'attuale presidente della regione Vincenzo De Luca...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se ... sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di carattere ispettivo intenda adottare in relazione a quanto esposto in premessa...».
  Al riguardo occorre in primo luogo mettere in risalto, con specifico riferimento alla figura del dottor Franco Roberti, che costui è fuoriuscito dall'ordine giudiziario per sopraggiunti limiti di età il 17 novembre 2017 e, pertanto, non risulta più ritualmente suscettibile di valutazioni disciplinari. In ogni caso deve essere rimarcato che il dottor Franco Roberti, sino a quando è rimasto in servizio, è stato sottoposto a reiterate verifiche in termini di professionalità e non risulta essere mai incorso in alcun momento di criticità.
  Per quanto attiene, poi, alla figura del dottor Corrado Lembo, il cui figlio si candidò a sindaco del comune di Campagna in occasione delle elezioni amministrative del 2018, va ricordato che la relativa pratica di incompatibilità fu archiviata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 12 settembre 2018.
  In ogni caso la procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno evidenziava che «... le anomalie segnalate esorbitano della competenza di questa Autorità Giudiziaria che ha, a ogni buon conto, provveduto, previa iscrizione di fascicolo a mod. 45, ad investirne la Procura della Repubblica di Napoli...».
  Ne discende, alla luce di tutto quanto sinora esposto nel dettaglio, che allo stato non pare residuare alcuno spazio per l'esercizio da parte di questo Dicastero del potere di «... adottare... urgenti iniziative di carattere ispettivo...» con riferimento alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dal 2017 l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato indagato e processato per accertare la conformità della gestione dei fondi ottenuti per l'accoglienza dei migranti;

   nel settembre 2021, il tribunale di Locri ha condannato Lucano a tredici anni di reclusione per gravi reati, tra cui truffa, peculato, falso ideologico, abuso d'ufficio, concussione e associazione a delinquere poiché, secondo quando ritenuto dall'organo giudicante, avrebbe «strumentalizzato il sistema dell'accoglienza a beneficio della sua immagine politica» e il «metodo Riace» formalmente ispirato a princìpi solidaristici, di fatto, costituiva un'organizzazione che rispettava regole precise, gestita dal primo cittadino «per poter conseguire illeciti profitti, attraverso i sofisticati meccanismi, collaudati negli anni e che ciascuno eseguiva fornendogli in cambio sostegno elettorale»;

   da recenti organi di stampa si apprende dei rapporti tra Lucano e taluni magistrati, tra cui Emilio Sirianni, giudice del lavoro alla Corte d'appello di Catanzaro nonché esponente di spicco di Magistratura Democratica (Md), Roberto Lucisano, presidente della Corte di appello di Reggio Calabria e Olga Tarzia, presidente della II Sezione penale della Corte di appello di Reggio Calabria, anch'essa di Md che tratterà il processo di secondo grado dell'ex sindaco;

   in particolare, sono state pubblicate le intercettazioni tra Lucano e Sirianni in cui emergerebbe non solo l'interesse di Md a stringere «un cordone sanitario» in favore dell'innocenza del primo cittadino, ma anche affermazioni denigratorie, riferite da Sirianni, nei confronti di giornalisti ritenuti di destra, dell'allora Ministro dell'interno, Marco Minniti, e del Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, accusato di essere fascista per non essersi schierato in favore di Lucano; Sirianni avrebbe anche fornito informazioni ricevute da Roberto Lucisano sulle indagini della procura di Locri ed indicazioni su come affrontare il processo. Il comportamento di Sirianni – che consapevolmente frequenta e dialoga con una persona sottoposta a procedimento penale – non verrà censurato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ritenendo che le sue affermazioni contro altri magistrati e politici non avessero generato un discredito per la magistratura;

   circostanza ancora più grave, tra le intercettazioni pubblicate si rinviene un'affermazione di Sirianni che a giudizio dell'interrogante, evidenzierebbe l'assenza dell'indipendenza e dell'autonomia di una parte della magistratura in violazione dei princìpi costituzionali. Lo stesso, infatti, affermerebbe che «Magistratura Democratica è nata con un cultura della corporazione, dicendo: noi non siamo imparziali, o meglio noi non siamo indifferenti, noi siamo di parte [...]». Orbene anche queste affermazioni che sembrerebbero violare i doveri del magistrato e costituire illeciti disciplinari non sono state severamente censurate dal CSM;

   un'ulteriore circostanza riportata dagli organi di stampa è quella dell'amicizia di Lucano con Olga Tarzia chiamata a giudicare il secondo grado e che già nel corso del procedimento avrebbe manifestato all'ex sindaco il pieno supporto morale;

   ad avviso dell'interrogante, quanto sopra paleserebbe un evidente conflitto di interesse e la non imparzialità dell'organo giudicante che dovrebbero condurre il magistrato de quo ad astenersi dalla trattazione della causa di secondo grado al fine di non incorrere nell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 109 del 2006 che sanziona la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione;

   i princìpi della terzietà e dell'imparzialità del giudice rappresentano un corollario fondamentale del giusto processo sancito sia dall'articolo 111 della Carta costituzionale sia dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

   il codice di rito penale prevede specifiche ipotesi di incompatibilità del giudice e casi determinati in cui lo stesso ha il dovere di astenersi dalla sua funzione quando, tra l'altro, egli possa avere l'interesse nel procedimento o se abbia manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo fuori dall'esercizio delle sue funzioni –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di quali elementi disponga in ordine a quanto segnalato, in particolare se sia a conoscenza di una dichiarazione di astensione da parte della dottoressa Olga Tarzia per il processo in appello nei confronti di Domenico Lucano e, in caso contrario, se intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
(4-12249)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «... dal 2017 l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato indagato e processato per accertare la conformità della gestione dei fondi ottenuti per l'accoglienza dei migranti; nel settembre 2021 il Tribunale di Locri ha condannato Lucano a 13 anni per gravi reati, tra cui truffa, peculato, falso ideologico, abuso di ufficio, concussione e associazione per delinquere...; da recenti organi di stampa si apprende dei rapporti tra Lucano e taluni magistrati, tra cui... Olga Tarzia, presidente della seconda sezione penale della corte di appello di Reggio Calabria..., che tratterà il processo di secondo grado dell'ex sindaco... e che già nel corso del procedimento avrebbe manifestato all'ex sindaco il pieno supporto morale...» – domanda alla Ministra della giustizia se «... sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di quali elementi disponga in ordine a quanto segnalato, in particolare se sia a conoscenza di una dichiarazione di astensione da parte della dottoressa Olga Tarzia per il processo in appello nei confronti di Domenico Lucano...».
  Al riguardo occorre immediatamente mettere in risalto che la dottoressa Olga Tarzia in data 11 aprile 2022 ha presentato dichiarazione di astensione in relazione al procedimento penale contrassegnato dal n. 528/2022 pendente nei confronti del Lucano Domenico (procedimento assegnato alla sezione seconda penale della corte di appello di Reggio Calabria presieduta dal succitato magistrato nel pieno e assoluto rispetto delle regole tabellari), cui ha fatto seguito il decreto di accoglimento emesso il medesimo giorno dal presidente della corte di appello di Reggio Calabria.
  Appare quindi evidente come non vi sia spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico della dottoressa Olga Tarzia con riferimento alla situazione tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non potendosi ravvisare alcuna anomalia nel suo operato, avendo ella presentato tempestiva dichiarazione di astensione in relazione al procedimento penale contrassegnato dal n. 528/2022 pendente nei confronti del Lucano Domenico nel pieno rispetto della disciplina processuale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   organi di stampa riportano della difficile situazione che vive da diversi anni il tribunale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno;

   l'odierna condizione che coinvolge il tribunale de quo è diretta conseguenza delle misure assunte con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che ha previsto una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e con il decreto legislativo n. 156 del 2012 che ha stabilito la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace. In attuazione di questi provvedimenti sono state soppresse le sezioni distaccate di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino con il conseguente accorpamento al tribunale di Nocera Inferiore;

   tra le problematiche del tribunale si segnalano, in particolare, carenze strutturali e di organico, dirigenziale e amministrativo, come denunciato più volte dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, affermando la «necessità di procedere ad una riorganizzazione delle cancellerie dell'Ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore, stante la loro cronica carenza di personale, che vede attualmente la presenza di soli 5 operatori a fronte di 13 previsti in pianta organica, con notevoli ripercussioni per lo svolgimento delle ordinarie attività giudiziarie»;

   le gravi carenze che sussistono da anni si ripercuotono sull'organizzazione degli uffici delle cancellerie e dei magistrati civili e penali, comportando ritardi nella pubblicazione delle sentenze e nel rilascio dei titoli esecutivi, un eccessivo carico di ruolo delle udienze e un gravoso numero di fascicoli da trattare quotidianamente e lunghi rinvii di udienza anche per i processi prossimi alla definizione con un ingiusto prolungamento dei tempi della giustizia a discapito dei cittadini;

   gli accorpamenti attuati con i decreti legislativi richiamati hanno, inoltre, aggravato il carico di lavoro degli uffici del giudice di pace, il cui circondario comprende i territori dei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara, Roccapiemonte e Castel San Giorgio. La grave situazione del Giudice di pace è stata definita «al limite del collasso» dal Presidente del tribunale di Nocera Inferiore, Antonino Sergio Robustella, che per tale ragione avanzò richiesta di ulteriore personale alla Corte di Appello di Salerno, senza tuttavia ottenere alcun ausilio;

   per tale ragione, il Presidente con decreto n. 35/2022 dell'11 aprile 2022 – rappresentando di non aver avuto riscontro da parte delle Autorità preposte in merito alla richiesta di implementazione dell'organico dell'ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore – ha disposto la riduzione del numero dei fascicoli da trattare in ogni singola udienza, ed è stato costretto a limitare fino alla data del 31 maggio 2022 l'apertura della cancelleria civile dell'Ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore a sole due ore al giorno;

   di recente, a causa del perdurare della situazione descritta e della impossibilità involontaria di porvi rimedio, il Presidente Robustella ha rassegnato le proprie dimissioni specificando che le ragioni nascono «principalmente dalla constatazione che tutte le mie numerose iniziative, tese ad ottenere migliori e più efficaci condizioni di lavoro al Tribunale di Nocera Inferiore, e soprattutto per l'Ufficio del Giudice di Pace, o sono rimaste inevase, oppure sono state accolte in minima parte, per cui il servizio giustizia offerto non è stato soddisfacente e adeguato alle necessità del territorio circondariale di Nocera Inferiore [...]»;

   tale situazione contribuisce ad ingenerare tra i cittadini un senso di sfiducia nella giustizia, oltre che ad incidere sulla classe forense, in particolar modo sugli avvocati del Foro di Nocera Inferiore che sono penalizzati nella loro attività che, come noto, si realizza attraverso il regolare accesso agli uffici per depositare atti, richiedere copie di provvedimenti o, comunque, per acquisire informazioni in merito ai giudizi pendenti;

   nonostante le continue proteste, solleciti e numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nel corso degli anni, le problematiche che affliggono il tribunale di Nocera Inferiore sembrano non aver ancora trovato una soluzione idonea a garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni giudiziarie;

   il funzionamento di tale tribunale è di assoluta importanza, atteso che si inserisce nell'ambito territoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, area ad alta densità criminale e per tale motivo il palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore resta un presidio di legalità sul territorio e in quanto tale va tutelato e rispettato –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per garantire la massima efficienza ed operatività del tribunale di Nocera Inferiore.
(4-12442)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del tribunale di Nocera Inferiore e dell'ufficio del giudice di Pace di Nocera Inferiore (uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte di appello di Salerno), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato, con riferimento al personale amministrativo, che per il tribunale di Nocera Inferiore (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 9 unità) è prevista una dotazione organica di 98 unità a fronte delle quali prestano servizio 75 risorse umane, con una scopertura del 23,47 per cento) (in linea con quella nazionale). Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), di funzionario giudiziario (10 su 19), di cancelliere (1 su 18), di assistente giudiziario (6 su 30), di operatore giudiziario (1 su 9), di conducente di automezzi (1 su 5) e di ausiliario (5 su 12). Di contro il profilo professionale di contabile è in soprannumero di 1 unità rispetto a quanto previsto nella pianta organica e vi è un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  Per quanto concerne, poi, l'ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore, va segnalato che lo stesso presenta una dotazione organica di 13 unità, a fronte delle quali prestano servizio 8 risorse umane. La scopertura effettiva è del 38,46 per cento.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: cancelliere (1 vacanza, relativa a un posto reso indisponibile per interpello nazionale), assistente giudiziario (1 su 6, con la presenza di 1 unità in distacco da altro ufficio giudiziario) e ausiliario (1 su 2). Il profilo professionale di funzionario giudiziario appare completamente soddisfatto.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario (di cui 9 al Tribunale di Nocera Inferiore).
  Merita poi di essere rimarcato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Nocera Inferiore sono state così attribuite 50 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di maggio dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura (con svolgimento delle prove scritte avvenuto in data 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022) per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al distretto di corte di appello di Salerno risultano assegnate 119 unità, di cui 33 di personale laureato e 86 di personale diplomato. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali a esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il tribunale di Nocera Inferiore presenta scoperture nel posto di presidente del tribunale, in 2 dei 27 posti di giudice e in 5 dei 15 posti di giudice onorario di tribunale, mentre l'ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore presenta scoperture in 8 dei 18 posti di giudice di pace.
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Nocera Inferiore – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale — individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti — sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di corte di appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del tribunale di Nocera Inferiore e dell'ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore – , si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati la proposta di legge «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari» che interviene sulla riforma della cosiddetta «geografia giudiziaria» attuata dalla legge delega n. 148 del 2011 per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica;

   con tale proposta di legge si procederebbe ad una revisione della dislocazione degli uffici giudiziari sul territorio italiano comportando l'accorpamento di molti tribunali in base a criteri che fanno riferimento alla valutazione della specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza ed il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, la presenza o meno di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria;

   un recente articolo stampa riporterebbe la notizia secondo cui si sarebbe previsto l'accorpamento in un'unica sede dei tribunali di Avellino e Benevento;

   tale indiscrezione paventata dalla stampa, ha sollevato la preoccupazione degli operatori del diritto in particolar modo del Presidente nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati, Francesco Perchinunno e del Movimento forense di Avellino e Benevento, consapevoli del fatto che tale situazione non migliorerà il sistema giustizia, ma al contrario comporterà una riduzione dei servizi, in quanto il carico di lavoro accentrato in un'unica sede non potrà essere correttamente sorretto dalle attuali risorse organiche e strutturali;

   l'eventuale accentramento si aggiungerebbe a quello già avvenuto nel 2012 con la soppressione dei tribunali di Sant'Angelo dei Lombardi annesso ad Avellino e quello di Ariano Irpino che fa capo a Benevento, comportando ulteriori disagi per i cittadini, per gli operatori giudiziari, rallentamenti nella gestione dei procedimenti, in un'ottica di mera riduzione e non di risparmio in termini economici;

   a parere dell'interrogante, bisognerebbe evitare l'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino al fine di garantire importanti presidi della giustizia in un territorio molto vasto come quello della città sannita e della città irpina e consentire ai cittadini una celere accessibilità ai servizi giudiziari;

   cosa ancora più grave, l'eventuale soppressione dei tribunali o l'accorpamento degli stessi, comporterebbe altresì la soppressione o, in ogni caso, una diversa dislocazione anche degli Uffici della Procura della Repubblica che rappresentano un importante baluardo di legalità sul territorio per contrastare gli episodi di criminalità che affliggono le due città –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di quali informazioni disponga in relazione agli stessi e, in generale, in relazione ad eventuali ed ulteriori accorpamenti di uffici giudiziari sul territorio nazionale e se non ritenga di procedere alla razionalizzazione della spesa pubblica prescindendo dalla riduzione o soppressione degli Uffici giudiziari, al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario sull'intero territorio nazionale.
(4-12476)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante — dopo avere premesso che «... un recente articolo di stampa riporterebbe la notizia secondo cui si sarebbe previsto l'accorpamento in una unica sede dei Tribunali di Avellino e Benevento...» — domanda alla Ministra della Giustizia «...se ... sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di quali informazioni disponga in relazione agli stessi e, in generale, in relaziona a eventuali e ulteriori accorpamenti di Uffici Giudiziari sul territorio nazionale e se non ritenga di procedere alla razionalizzazione della spesa pubblica prescindendo dalla riduzione o soppressione degli Uffici Giudiziari, al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario sull'intero territorio nazionale...».
  Al riguardo deve essere immediatamente evidenziato che è assente, presso questo Dicastero, qualsiasi progetto relativo alla rimodulazione della geografia giudiziaria, sia in generale sia con specifico riferimento ai tribunali di Avellino e Benevento.
  Per ragioni di completezza, preme ricordare che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, un eventuale intervento riformatore è subordinato a una specifica iniziativa legislativa, anche nella forma della delega al Governo, come è avvenuto con la legge n. 148 del 2011.
  In quest'ottica va segnalato che nei due rami del Parlamento sono stati diversi progetti di riforma della geografia giudiziaria di iniziativa parlamentare o regionale, alcuni dei quali in corso di trattazione da parte della competente Commissione giustizia della Camera e del Senato. Il riferimento, in particolare, è all'A.S. n. 2139 di iniziativa della senatrice Gaudiano Felicia e all'A.C. 2839 di iniziativa della deputata Scutellà Elisa, progetti la cui approvazione è attratta interamente nell'orbita della dialettica parlamentare.
  

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   desta preoccupazione la notizia, riportata da organi di stampa, dell'istanza avanzata dal presidente del Tribunale di Napoli Nord, Pierluigi Picardi, di soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano, in provincia di Napoli;

   si tratta di un ufficio di grande importanza, baluardo di legalità in un territorio complesso e difficile, che comprende i comuni di Marano, Qualiano, Mugnano, Villaricca, Giugliano, Melito, Calvizzano;

   nonostante le grandi difficoltà, l'ufficio è rimasto operativo grazie ad una convenzione stipulata tra i suddetti comuni nel 2014, ma i motivi che ne giustificherebbero oggi la soppressione attengono proprio a problematiche inerenti la suddivisione delle spese tra i comuni che aderiscono alla citata convenzione: il Comune di Marano, infatti, avrebbe lamentato una serie di inadempienze dei comuni di Mugnano, Melito, Qualiano, Calvizzano e Villaricca relativamente agli obblighi assunti di sostenere le proprie quote di spesa, così che le spese per il funzionamento dell'ufficio giudiziario sarebbero state anticipate in questi anni dal Comune di Marano, tra l'altro in dissesto finanziario;

   ulteriori problematiche sarebbero legate alla mancanza di personale e alle carenze strutturali;

   la notizia della richiesta di soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano ha suscitato le proteste, in particolare, dell'avvocatura che ha chiesto un impegno unanime dei comuni coinvolti affinché non si giunga alla definitiva soppressione di questo importante presidio di legalità, la cui soppressione, peraltro, avrebbe conseguenze «nefaste e catastrofiche per tutti gli uffici giudiziari di prossimità del nostro circondario. L'effetto immediato sarebbe sicuramente quello dell'accorpamento del Giudice di Pace di Marano a quello di Aversa, quale ufficio di proprietà e competenza ministeriale. Peccato, però, che su quest'ultimo già gravino pesanti criticità, tra cui quelle relative alla struttura [...] e al personale amministrativo [...], con conseguenziali biblici ritardi nell'assicurare alla cittadinanza una pronta risposta alla tutela dei diritti, che “dovrebbero” essere costituzionalmente garantiti in tempi ragionevoli», come denunciato da numerosi avvocati della zona;

   in un sistema giustizia che ha bisogno di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e di competitività, gli Uffici dei giudici di pace rappresentano una risorsa preziosa ed ineludibile –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di scongiurare la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Marano, ristabilendone le condizioni minime di servizio.
(4-12521)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «... desta preoccupazione la notizia, riportata da organi di stampa, dell'istanza avanzata dal presidente del tribunale di Napoli Nord... di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli...» – domanda alla Ministra della giustizia «... se... sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di scongiurare la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, ristabilendone le condizioni minime di servizio...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che l'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli è ricompreso nel circondario di Napoli Nord e ha competenza sul territorio dei comuni di Marano di Napoli, Calvizzano, Giugliano in Campania, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano e Villaricca, con un bacino di utenza di circa 305.000 abitanti.
  Si tratta di un ufficio giudiziario mantenuto con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 156, disciplinato tramite la convenzione stipulata in data 27 giugno 2014 dal comune di Marano di Napoli, ente capofila, con gli altri comuni interessati.
  In via generale, va osservato che spetta agli enti locali responsabili del mantenimento delle sedi del giudice di pace assicurare senza soluzione di continuità il funzionamento dell'ufficio in piena autonomia, garantendo la disponibilità dei locali e delle risorse strumentali e professionali necessarie all'espletamento della funzione giudiziaria, residuando a carico di questo Dicastero unicamente gli oneri connessi al fabbisogno del personale della magistratura onoraria.
  In questo contesto normativo, la pianta organica del personale amministrativo dell'ufficio del giudice di pace deve necessariamente essere coperta con personale degli enti locali appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria, personale che in ogni caso deve essere commisurato alle necessità dell'ufficio del giudice di pace e deve essere idoneo a consentire un regolare ed efficiente espletamento del servizio giudiziario, venendo all'uopo in rilievo la consistenza numerica della pianta organica preesistente che, con specifico riferimento all'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, prevedeva 7 risorse umane, di cui 1 direttore amministrativo, 1 cancelliere, 2 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario e 2 ausiliari.
  Allo stato l'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli presenta rilevanti criticità organizzative e gestionali, principalmente legate alla insufficiente dotazione di personale amministrativo (operando attualmente solo 4 risorse umane) e di risorse, in ragione della estrema difficoltà dei comuni interessati nel sostenere gli oneri economici connessi al funzionamento del presidio giudiziario.
  Siffatta situazione ha trovato riscontro in numerose note del presidente del tribunale di Napoli Nord a far data dall'anno 2016, con richiesta di adozione di uno specifico provvedimento di chiusura dell'ufficio ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 156 del 2012.
  Da ultimo, con nota del 27 giugno 2022, il presidente del tribunale di Napoli Nord (in qualità di responsabile del coordinamento dell'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli a norma dell'articolo 5 della legge del 28 aprile 2016 n. 57) ritiene che risultino integrati i presupposti previsti dall'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 156 del 2012 «... costituiti dal mancato rispetto da parte degli enti locali richiedenti degli impegni assunti in convenzione relativi al personale amministrativo e alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia per un periodo superiore ad un anno...».
  Con questa nota si evidenziano, in particolare, le attuali difficoltà e le inadempienze dei comuni interessati nel sostenere gli oneri economici connessi al funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli nonché le perduranti criticità del presidio giudiziario dovute alla grave carenza di personale amministrativo.
  In proposito non può che ribadirsi che la volontaria assunzione, da parte degli enti locali richiedenti il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli relativi al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'articolo 3 del decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 156.
  Pertanto nessuna assegnazione, anche in via temporanea, di personale amministrativo all'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli può essere disposta da questo Dicastero.
  Diversamente possono essere assunte da parte degli enti locali interessati tutte le iniziative volte alla modifica e alla integrazione della convenzione in essere nonché all'estensione degli accordi già esistenti ad altri e diversi enti locali per il sostegno congiunto agli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, iniziative che non richiedono il coinvolgimento di questo Dicastero, necessitando unicamente che le stesse siano comunicate a questo e al presidente del tribunale di Napoli Nord al fine del monitoraggio sul funzionamento degli uffici del giudice di pace previsto dalla legge.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CONTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il tribunale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo la riforma delle circoscrizioni giudiziarie attuata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, con l'accorpamento di due sezioni distaccate (Cava de' Tirreni e Mercato San Severino), ha visto passare il mandamento dagli originari 251.137 abitanti agli attuali 397.107, con un incremento del 36,7 per cento;

   il tribunale vive una gravissima situazione di carenza di organico, con una scopertura drammatica nei ruoli dirigenziali e amministrativi;

   in particolare preoccupa la situazione dell'Ufficio del Giudice di pace che in una lettera inviata lo scorso marzo, dai presidente del Tribunale, Robustella, tra gli altri, al presidente della Corte di appello di Salerno e al Ministero della giustizia, viene definita «al limite del collasso»;

   nella stessa si segnala che la pianta organica prevede, per il settore amministrativo, tredici unità mentre sono in servizio appena sei persone, di cui una andrà in pensione il prossimo maggio – e sta già usufruendo di ferie e permessi arretrati – e un'altra è assente per maternità;

   per tutti i servizi che riguardano la gestione dei ruoli civili e penali di dieci Giudici di pace operano, in definitiva, solo cinque dipendenti e un ausiliario;

   per fare fronte a tale situazione, il presidente del Tribunale ha chiesto l'assegnazione di almeno un cancelliere esperto, due assistenti e due operatori per un periodo di almeno sei mesi;

   sono mobilitati, per chiedere maggiore attenzione sul Tribunale, anche le organizzazioni sindacali e di categoria, unitamente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

   intanto, il presidente del Tribunale, con proprio decreto, si è visto costretto a ridurre l'orario di apertura della cancelleria civile e a disporre che i giudici di pace, a ogni udienza civile, tratteranno massimo venti cause, rinviando le altre;

   in data 12 aprile 2022, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha chiesto al Presidente del Tribunale la revoca della disposizione di cui al punto precedente, proclamando uno stato di agitazione in ragione del fatto che le carenze di organico scaricano sull'utenza e sull'avvocatura il peso di un disagio non più tollerabile;

   il sottoscritto, già in data 19 novembre 2019, con l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01128, segnalava la grave situazione di difficoltà, per gravi carenze di organico, presso il Tribunale di Nocera Inferiore; la Ministra, in data 16 giugno 2021, rispondendo a un altro atto di sindacato ispettivo in Senato, segnalava lo sforzo compiuto, anche in ragione delle sollecitazioni del Parlamento, per l'incremento della dotazione organica dei giudici (+10 per cento Nocera Inferiore) mentre nulla si è mosso sul tema del personale amministrativo;

   la zona a nord di Salerno, l'Agro nocerino-sarnese, è quella più popolosa della provincia di Salerno: molto dinamica economicamente ma anche molto esposta agli insediamenti criminali; in tutta l'area il Tribunale è un presidio di legalità e di democrazia irrinunciabile, su cui va concentrata da parte del Governo un'attenzione speciale, come richiesto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, da associazioni come la Libera associazione forense e dai cittadini –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per incrementare l'organico, nei ruoli amministrativi e dirigenziali, del Tribunale di Nocera Inferiore, al fine di consentire allo stesso di svolgere adeguatamente le sue funzioni, garantendo almeno livelli minimi di funzionalità ed efficienza, oggi negati a tutto il territorio.
(4-11839)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del tribunale di Nocera Inferiore (ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte di appello di Salerno), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo, per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che per il tribunale di Nocera Inferiore (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 13 unità) è prevista una dotazione organica di 98 unità a fronte delle quali prestano servizio 76 risorse umane, con una scopertura del 22,45 per cento (in linea con quella nazionale). Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), di funzionario giudiziario (2 su 19), di cancelliere (4 su 18), di assistente giudiziario (6 su 30, con la presenza di 1 unità in posizione di distacco da un altro ufficio giudiziario), di operatore giudiziario (1 su 9), di conducente di automezzi (2 su 5) e di ausiliario (7 su 12). Di contro il profilo professionale di contabile è in soprannumero di 1 unità rispetto a quanto previsto nella pianta organica e vi è un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica. La posizione dirigenziale risulta coperta con incarico di reggenza.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le Corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Nocera Inferiore sono state così attribuite 50 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta nel corso della prima metà dell'anno 2022.
  Inoltre è in via di conclusione la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al tribunale di Nocera Inferiore sono destinate 14 unità di operatore di data
entry e 6 di tecnico di amministrazione. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
  Per quanto riguarda il personale di magistratura, attualmente il tribunale di Nocera Inferiore non presenta scoperture nel ruolo del presidente di sezione di tribunale e presenta invece la scopertura nel ruolo del presidente del tribunale, 2 scoperture nel ruolo di giudice (28 giudici presenti sui 30 della pianta organica) e 5 scoperture nel ruolo di giudice onorario di tribunale (10 giudici presenti sui 15 della pianta organica).
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per il tribunale di Nocera Inferiore – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di corte di appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura al fine di ampliare la pianta organica del tribunale di Nocera Inferiore – , si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CORDA, SPESSOTTO, TESTAMENTO, MANIERO e EHM. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'ultimo caso di cronaca di violenza contro gli animali racconta delle atrocità compiute ai danni di un pony ad Acate, nel ragusano. Il povero animale è stato trascinato per circa tre chilometri da un'auto e poi abbandonato agonizzante sul ciglio della strada. Un atto criminale di una crudeltà inaudita testimoniata dalla lunga scia di sangue rimasta sull'asfalto;

   nell'ordinamento italiano la violenza sugli animali è insufficientemente punita soprattutto a causa dell'esiguità delle sanzioni previste per i reati e gli illeciti in danno degli animali, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la lentezza dei processi che si estinguono con la prescrizione dei reati;

   il titolo IX-bis del codice penale, disciplinante i reati contro il sentimento per gli animali, pone come oggetto della norma penale la tutela non dell'animale, bensì dell'uomo colpito nei sentimenti che prova per l'animale;

   l'animale deve essere qualificato come essere vivente capace di percepire dolore e dotato di una propria sensibilità psicofisica e, pertanto, considerato, in maniera diretta, quale oggetto della tutela penale che preveda una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative;

   la Cassazione Penale, sezione III, con sentenza n. 46291/2003, riconosce come maltrattamento sugli animali non solo la violenza in senso fisico ma anche psichico, in quanto considera gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità;

   negli Stati Uniti è di recente adozione il «Prevent Animal Cruelty and Torture (Pact) Act», una legge che trasforma la violenza contro gli animali in reato federale e che combatte e punisce gli atti di crudeltà verso gli animali con pesanti multe e con pene fino a sette anni di carcere –:

   se non valutino del tutto inadeguate le ripercussioni che possono essere stabilite in via giudiziaria per coloro che commettono reati contro gli animali nel nostro ordinamento;

   se, per quanto di competenza, intendano adottare iniziative per introdurre norme più stringenti e più severe quanto al contrasto della violenza sugli animali.
(4-11784)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti – dopo avere premesso che «... l'ultimo caso di cronaca di violenza contro gli animali racconta delle atrocità compiute ai danni di un pony ad Acate, nel ragusano. Il povero animale è stato trascinato per circa 3 chilometri da un'auto e poi abbandonato agonizzante sul ciglio della strada. Un atto criminale di una crudeltà inaudita testimoniata dalla lunga scia di sangue rimasta sull'asfalto...» – domandano alla Ministra della giustizia e al Ministro della salute «... se non valutino del tutto inadeguate le ripercussioni che possono essere stabilite in via giudiziaria per coloro che commettono reati contro gli animali nel nostro ordinamento; se... intendano adottare iniziative per introdurre norme più stringenti e più severe quanto al contrasto della violenza sugli animali...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto, quanto allo specifico episodio tratteggiato nell'atto di sindacato ispettivo, che nel corso della mattina del 3 aprile 2022 militari appartenenti alla stazione di Acate dei Carabinieri ricevevano la notizia del rinvenimento, in contrada Bosco Grande, di un equino di piccole dimensioni del tipo pony, privo di
microchip, di circa 10 anni di età il quale si trovava riverso sul manto stradale, vivo ma agonizzante, poiché, come accertato dal veterinario, presentava una profonda ferita lacero contusa all'altezza della spalla sinistra che si estendeva fino al tessuto muscolare sottostante. Lungo tutto il lato sinistro del corpo dell'animale era inoltre presente una ulteriore ferita lacero contusa più superficiale, da probabile sfregamento, che si estendeva dalla regione del costato fino alla regione iliaca. Veniva inoltre rilevata l'assenza di riflesso palpebrale e corneale, segno di un forte trauma cranico e di una possibile lesione alle vertebre cervicali. Si constatava poi l'impossibilità da parte dell'animale di mantenere la posizione sternale volontaria o indotta. Rilevate le precarie condizioni di salute del pony, oltre che la gravità dello shock ipovolemico causato dall'imponente emorragia, e ritenuto che l'animale si trovava in uno stato preagonico irreversibile, il veterinario decideva di praticarne l'eutanasia sul posto.
  Le attività di indagine, prontamente avviate sotto la direzione del magistrato di turno della procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa e sviluppate attraverso lo studio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti tra il centro cittadino e il luogo di rinvenimento dell'animale oltre che mediante l'audizione delle persone informate sui fatti e la ricezione della denuncia di furto del cavallo, permettevano di accertare che il
pony, nel corso della notte tra il 2 e il 3 aprile 2022, era stato oggetto di furto da una stalla ubicata in Acate alla via La Farina e che l'autore del furto, dopo avere forzato con un palanchino il lucchetto del cancello di ingresso, aveva portato via l'animale, a rimorchio della propria autovettura, dapprima afferrandone il guinzaglio dal finestrino lato guida quindi, in un secondo momento, assicurando il guinzaglio allo sportello posteriore sinistro della stessa così procedendo, per circa 3 chilometri, al trascinamento dello stesso.
  La protratta sottoposizione alla violenta azione di traino comportava la caduta del cavallo sul manto stradale e il trascinamento dello stesso, con conseguente sfregamento al suolo per un lungo tratto, ciò che cagionava i surriferiti effetti gravemente traumatici. Veniva pertanto iscritto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa il procedimento penale contrassegnato dal n. 1243/2022 R. G. N. R. nei confronti di persone note avente ad oggetto i delitti di cui agli articoli 624, 625 n. 2 e 544-
ter commi 1 e 3 del codice penale.
  In linea generale bisogna a questo punto segnalare che il codice penale, al Titolo IX-
bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) disciplina le ipotesi delittuose volte a preservare l'integrità fisica dell'animale (dall'articolo 544-bis all'articolo 544-quinquies del codice penale stabilendo altresì, all'articolo 544-sexies del codice penale, le ipotesi di confisca e le pene accessorie applicabili in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  Va ricordato, inoltre, che, proprio nell'ottica di implementare la sensibilizzazione verso gli animali, la legge del 30 dicembre 2021 n. 234 all'articolo 1 comma 980 ha stabilito che «... sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura è l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes lagopus o Alopex lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia...».
  Si evidenzia altresì che la Commissione giustizia del Senato avviava, il 13 giugno 2019, l'esame congiunto di una serie di disegni di legge (AA.SS. 76, 81, 298, 360, 845, 1030 e 1078) ai quali sono stati successivamente congiunti anche i disegni di legge n. 1344 e 1356, tutti volti a intervenire sulla complessa materia della tutela degli animali. Il 18 novembre 2021 il disegno di legge n. 1078 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali) è stato adottato dalla Commissione giustizia come testo base e l'esame era ancora in corso nel momento in cui aveva a concludersi la XVIII legislatura.
  Il disegno di legge intendeva apportare una serie di modifiche alle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rendere maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva; voleva integrare, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti.
  Era prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette e l'arresto facoltativo in flagranza.
  Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la proposta si muoveva al fine di inasprire le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e di introdurre nuovi divieti quale, ad esempio, il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell'animale.
  Il disegno di legge si caratterizzava per i seguenti aspetti ulteriori: la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento in via definitiva ad associazioni; l'inserimento di una specifica sezione riguardante i reati perpetrati sugli animali nella banca dati dei reati delle forze di polizia; la tutela della biodiversità.
  Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge intendeva modificare la rubrica del Titolo IX-
bis del codice penale, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da precisare che oggetto della tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale.
  In quest'ottica deve essere infine sottolineato che la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute nella nota estesa in data 26 aprile 2022 rilevava che «... con il Trattato di Lisbona si riconosce agli animali, già dal 2009, la natura di esseri senzienti. La norma del codice penale, articolo 544-
ter, punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Il Ministero della salute ha sempre posto particolare attenzione alla tutela della salute e del benessere animale e al contrasto al maltrattamento, attraverso l'emanazione di numerosi atti legislativi (accordi Stato-regioni, ordinanze, linee guida e altro) volti allo sviluppo della corretta relazione uomo-animale e quindi all'educazione e al possesso responsabile. Sono state emanate inoltre... leggi di tutela del benessere e di contrasto al maltrattamento animale, come la legge n. 281 del 1991, la legge n. 189 del 2004 e la legge n. 201 del 2010. Ciò ha contribuito in modo significativo ad alzare il livello di sensibilità verso il rispetto e la tutela degli animali, fino a portare il legislatore alla modifica della legge costituzionale, che agli articoli 9 e 41 inserisce... la tutela dell'ambiente, degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi. Questo risultato porterà sicuramente ad una revisione del quadro legislativo in favore della tutela degli animali, in quanto soggetti portatori di diritto e non per il sentimento che suscitano nell'uomo e quindi con possibili nuove norme, più severe e più stringenti, per contrastare il maltrattamento animale...».
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la piena attuazione dei progetti e degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza passa, inevitabilmente, anche attraverso misure di sostanziale efficientamento del sistema giudiziario italiano, che consentano di smaltire il lavoro arretrato che grava sui Tribunali;

   in quest'ottica, con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il rafforzamento delle capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», il legislatore ha previsto alcune disposizioni relative agli addetti all'Ufficio del processo;

   nello specifico, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e garantire la piena operatività delle strutture dell'Ufficio predetto, il Ministero della giustizia è stato autorizzato ad avviare procedure di reclutamento straordinario, per il quadriennio 2021-2024 e a tempo determinato, di 16.500 funzionari, che avranno il compito di coadiuvare i Tribunali nello smaltimento dei migliaia di fascicoli rimasti ancora inevasi;

   tra gli uffici giudiziari che avrebbero dovuto beneficiare dell'ingresso di nuove leve figura, nell'ambito della Corte d'appello di Genova, anche il Tribunale di Imperia, presso il quale sarebbero dovuti arrivare 27 nuovi funzionari, risultati vincitori del concorso per addetti all'Ufficio del processo;

   tuttavia, secondo quanto si apprende da fonti stampa, sarebbero stati assegnati – su 27 attesi – appena 9 funzionari, pari a meno del 35 per cento. A questo si aggiunga che, prima di entrare pienamente in servizio, i nuovi funzionari – come fatto notare anche dai rappresentanti locali di Unsa-Confsal – dovranno completare il proprio addestramento;

   le lungaggini dell'iter di reclutamento e l'assoluta incertezza sull'effettiva operatività dei nuovi funzionari aggrava ulteriormente una situazione, come quella del Tribunale di Imperia, divenuta oramai insostenibile; stando alla pianta organica, infatti, a causa dei pensionamenti e dei mancati nuovi ingressi, mancherebbe all'appello circa il 48 per cento dei funzionari, rendendo così difficoltosa la gestione tanto del lavoro ordinario quanto della mole di arretrati accumulatisi nel corso degli anni;

   le condizioni in Procura non sono migliori: tra funzionari amministrativi e cancellieri le lacune raggiungerebbero circa il 30 per cento il che – stante la necessità di assicurare il sollecito ingresso del numero previsto di addetti all'Ufficio del processo – renderebbe assolutamente necessario bandire anche un concorso ordinario per funzionari di ruolo con contratti a tempo indeterminato;

   le croniche scoperture di organico, dai cancellieri ai funzionari amministrativi, negli uffici giudiziari costituiscono una delle cause principali della inefficienza della giustizia nel nostro Paese –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per porre rimedio alla situazione di grave criticità del Tribunale di Imperia, garantendo il tempestivo ingresso di tutti gli addetti all'Ufficio del processo originariamente previsti e la loro piena operatività in tempi brevi e ragionevoli.
(4-12022)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi in esame, l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del tribunale di Imperia e della procura della Repubblica presso il tribunale di Imperia (uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte di appello di Genova), chiedono alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo, per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che per il tribunale di Imperia (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 4 unità) è prevista una dotazione organica di 83 unità a fronte delle quali prestano servizio 53 risorse umane, con una scopertura del 36,14 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 5 posti in organico), di funzionario giudiziario (11 su 21, di cui 10 posti già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale), di cancelliere (4 su 12), di assistente giudiziario (5 su 24), di operatore giudiziario (4 su 9), di conducente di automezzi (3 su 5) e di ausiliario (2 su 6). Di contro vi sono 2 centralinisti telefonici non previsti nella pianta organica.
  Invece per la procura della Repubblica presso il tribunale di Imperia (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 1 unità) è prevista una dotazione organica di 43 unità a fronte delle quali prestano servizio 29 risorse umane, con una scopertura del 32,56 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di funzionario giudiziario (2 vacanze su 7 posti in organico), di cancelliere (2 su 10), di assistente giudiziario (3 su 9), di operatore giudiziario (2 su 6), di conducente di automezzi (3 su 5) e di ausiliario (3 su 5). Di contro il profilo professionale di direttore amministrativo è integralmente soddisfatto e vi è 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso con la pubblicazione della graduatoria il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Genova è pari a 125 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Imperia sono state così attribuite dapprima 9 e poi altre 17 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di giugno dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo con prove scritte svoltesi il 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali a esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
  Per quanto riguarda il personale di magistratura, attualmente il tribunale di Imperia non presenta scoperture nel ruolo del presidente di tribunale e del presidente di sezione di tribunale e presenta invece 1 scopertura nel ruolo di giudice (18 giudici presenti sui 19 della pianta organica) e 4 scoperture nel ruolo di giudice onorario di tribunale (7 giudici presenti sugli 11 della pianta organica) mentre la procura della Repubblica presso il tribunale di Imperia non presenta scoperture nel ruolo del procuratore della Repubblica e del procuratore aggiunto della Repubblica e presenta invece 1 scopertura nel ruolo di sostituto procuratore della Repubblica (9 sostituti procuratore della Repubblica presenti sui 10 della pianta organica) e 2 scoperture nel ruolo di vice procuratore onorario (10 vice procuratori onorari presenti sui 12 della pianta organica).
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per il tribunale di Imperia e per la procura della Repubblica presso il tribunale di Imperia – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Genova è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di corte di appello di Genova, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Genova 3 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del tribunale di Imperia e della procura della Repubblica presso il tribunale di Imperia –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   una nota congiunta di tre diverse sigle sindacali, Osapp, Uilpa e Sinappe, mette in luce nuove problematiche riguardanti la gestione totalmente inefficace delle nostre carceri;

   nella nota in questione, le organizzazioni sopracitate chiedono, a buona ragione, le motivazioni per cui il Comandante dell'istituto penitenziario fiorentino Sollicciano risulti ancora distaccato presso gli uffici del provveditorato Toscana Umbria, dove l'organico risulta essere addirittura in sovrannumero rispetto a quanto previsto dalla legge;

   piuttosto che riportare il comando presso il luogo di sua competenza, incredibilmente l'amministrazione regionale sembrerebbe voler applicare l'istituto contrattuale del servizio di missione al fine di porre rimedio alla carenza di personale, comportando, oltretutto, considerevoli costi ulteriori a carico dei contribuenti grazie all'impiego di altri dirigenti dalle sedi del distretto. Nella sostanza, in un sistema di gestione delle carceri in cronica carenza di personale penitenziario come quello italiano, si riesce addirittura a trasferire parte del personale da una casa circondariale, la quale rimane in tal modo sguarnita dello stesso, ad altri istituti che si ritrovano in sovrannumero rispetto a quanto necessario e, soprattutto, a quanto previsto dalla legge;

   la decisione presa dalla regione ha come logica conseguenza quella di rendere ulteriormente difficoltosa la gestione della casa circondariale di Firenze e della sua popolazione detentiva, creando in tal modo seri problemi di sicurezza e martoriando ulteriormente il Corpo di polizia penitenziaria, già duramente colpito dalle diverse aggressioni registrate a danno dei propri appartenenti e dalle innumerevoli mancanze legate alla gestione delle carceri così come già fatto presente in passato dall'interrogante;

   nella stessa nota, viene inoltre posta l'attenzione su come anche altri istituti nel distretto siano privi di comandante di reparto e, in alcuni casi, addirittura del direttore;

   appare chiaro come i tentativi dell'amministrazione regionale di risolvere tale grave problematica risultino essere ben poca cosa rispetto alla reale esigenza di misure atte a garantire la normale e necessaria gestione delle carceri e tali da garantire che il Corpo di polizia penitenziaria possa ricevere un reale supporto da parte dello Stato –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto indicato in premessa;

   se intenda chiarire le motivazioni per le quali il Comandante titolare del carcere di Firenze Sollicciano risulti essere ancora distaccato presso la sede del Prap Toscana Umbria;

   se intenda chiarire motivazioni per le quali anche altri istituti del distretto risultino essere privi di comandante di reparto o del direttore data la presenza di personale in sovrannumero in taluni uffici come quello del Prap Toscana Umbria;

   quali iniziative intenda adottare il Ministro al fine di garantire la normale e necessaria gestione degli istituti penitenziari fiorentini.
(4-11630)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, riferito del protrarsi del distacco del comandante titolare della casa circondariale di Firenze Sollicciano presso il locale provveditorato regionale, ove risultano operare altresì funzionari in soprannumero nonostante la carenza di figure apicali presso altre carceri toscane, avanza quesiti in ordine agli intendimenti che si intendano adottare per superare dette criticità.
  In via preliminare merita rammentare che la tabella organica degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria relativa alla casa circondariale di Firenze, istituto di primo livello e sede di incarico superiore, prevede l'assegnazione di cinque unità, delle quali una con funzioni di comandante di reparto, una di comandante del nucleo traduzioni e piantonamenti di livello provinciale ivi istituito e le restanti tre con funzioni di vice comandante di reparto.
  Attualmente, delle cinque unità previste e assegnate, ne risultano presenti due, una delle quali, l'attuale comandante di reparto
pro tempore, in situazione di distacco, essendo formalmente incardinata presso la casa circondariale di Pistoia.
  Il comandante di reparto titolare, invece, risulta attualmente distaccato presso la sede del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria.
  Infine, le restanti tre unità non risultano presenti poiché legittimamente, seppur provvisoriamente, assegnate presso altre sedi di servizio.
  Ciò precisato va riferito che dal 3 marzo 2017 veniva nominato il comandante di reparto
pro tempore del carcere fiorentino in regime di missione, e dal 20 febbraio 2018 ed in atto, in posizione di distacco, quindi senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione e conseguente ingiustificato dispendio di risorse pubbliche.
  Quanto poi alla generale carenza di figure apicali presso altri istituti penitenziari toscani, pur in presenza di personale in soprannumero operante presso il locale provveditorato, va precisato che vi risultano assegnati solo due funzionari del corpo di polizia penitenziaria, peraltro conformemente alla relativa dotazione organica.
  Si tratta, pertanto, di funzionari la cui presenza non va a depauperare gli organici degli istituti penitenziari ricompresi nel medesimo distretto.
  Inoltre, merita evidenziare che sui diciannove istituti penitenziari presenti nel provveditorato regionale Toscana-Umbria, solo le case circondariali di Arezzo e di Porto Azzurro risultano privi della figura del comandante di reparto, ossia mentre presso i restanti istituti tale figura è formalmente incardinata ed effettivamente operante, salvo Pistoia, il cui comandante di reparto, come detto, è distaccato da anni presso la casa circondariale di Firenze.
  Infine, merita evidenziare che è in atto la procedura concorsuale volta al reclutamento di 120 allievo commissario, al cui esito il D.A.P. provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale e, quindi, anche in Toscana in ragione delle precipue vacanze organiche.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   FERRAIOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni si sono susseguiti vari concorsi banditi dal Ministero della giustizia per cercare di arginare la carenza di personale all'interno degli uffici giudiziari;

   tra i concorsi più recenti vi è quello, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta (Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 59 del 26 luglio 2019);

   altro concorso è quello per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi per il profilo di operatore giudiziario, area II – fascia economica F1 nei ruoli del personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale «Concorsi ed Esami» – n. 72 del 15 settembre 2020);

   e ancora, è stato bandito il concorso per 2700 posti per il profilo di cancelliere esperto. Il concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale, concorsi ed esami n. 96 dell'11 dicembre 2020;

   nel distretto di Salerno sono stati in 82 gli idonei con 62 vincitori di cui 8 destinati al tribunale di Nocera Inferiore, 50 al tribunale di Salerno e 4 al tribunale di Vallo della Lucania;

   questa ripartizione non appare all'interrogante rispondente all'esigenza, sempre più avvertita sui territori di rafforzare gli organici degli uffici giudiziari che abbiano sede lontano dai tribunali distrettuali. Un esempio di questa errata ripartizione avviene presso il tribunale di Nocera Inferiore e quello di Vallo della Lucania, dove, nonostante vari scorrimenti nella graduatoria, i posti banditi risultano essere pochi –:

   se il Ministro interrogato non ritenga utile, al fine di assicurare una copertura soddisfacente degli organici, verificare e valutare nel dettaglio le piante organiche degli uffici giudiziari, utilizzando le graduatorie dei concorsi già svolti per procedere all'assunzione di partecipanti ai concorsi risultati idonei ma non vincitori.
(4-12294)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo del tribunale di Nocera Inferiore e del tribunale di Vallo della Lucania (uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte di appello di Salerno), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato che per il tribunale di Nocera Inferiore (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 9 unità) è prevista una dotazione organica di 98 unità a fronte delle quali prestano servizio 76 risorse umane, con una scopertura del 22,45 per cento (in linea con quella nazionale). Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), di funzionario giudiziario (10 su 19, posti già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale), di cancelliere (1 su 18, posto già accantonato e reso indisponibile per interpello nazionale), di assistente giudiziario (6 su 30, con la presenza di 1 unità in posizione di distacco da un altro ufficio giudiziario), di operatore giudiziario (1 su 9), di conducente di automezzi (1 su 5) e di ausiliario (5 su 12). Di contro il profilo professionale di contabile è in soprannumero di 1 unità rispetto a quanto previsto nella pianta organica e vi è un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  Per quanto concerne, poi, il tribunale di Vallo della Lucania (il quale ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 7 unità), va segnalato che lo stesso presenta una dotazione organica di 39 unità, a fronte delle quali prestano servizio 33 risorse umane. La scopertura effettiva è del 15,38 per cento, inferiore rispetto alla media nazionale.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 10 posti in organico), assistente giudiziario (2 su 9), operatore giudiziario (2 su 5), conducente di automezzi (1 su 2) e ausiliario (3 su 5).
  Gli altri profili professionali (direttore amministrativo e cancelliere) appaiono completamente soddisfatti e vi è la presenza di 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario (di cui 9 al tribunale di Nocera Inferiore e 3 al tribunale di Vallo della Lucania).
  Merita poi di essere rimarcato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.
  Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Nocera Inferiore sono state così attribuite 49 unità di addetti all'ufficio per il processo mentre al tribunale di Vallo della Lucania sono state attribuite 20 unità di tali addetti.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di maggio dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura (con svolgimento delle prove scritte avvenuto in data 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022) per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al distretto di corte di appello di Salerno risultano assegnate 119 unità, di cui 33 di personale laureato e 86 di personale diplomato. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   FERRAIOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la carenza di personale amministrativo afferente all'ufficio del giudice di pace di Pisciotta si è riversata sull'organico dell'ufficio del giudice di pace di Vallo della Lucania, dotato da 11 giudici di Pace (5 per Vallo della Lucania; 4 per Agropoli e 2 per Pisciotta);

   la soppressione dell'ufficio di Pisciotta lascia, dunque, in servizio 2 giudici di pace nel settore civile e 2 giudici nel settore penale, destinati a far fronte e a gestire n. 4.167 fascicoli pendenti: 1.900 presso l'ufficio di Vallo della Lucania e n. 2267 presso l'Ufficio di Agropoli;

   anche il carico di lavoro della sezione lavoro e previdenza risulta essere, incomprensibilmente, affidato al Tribunale di Vallo della Lucania e ad altri Tribunali del distretto (tra questi, i nove magistrati addetti al settore lavoro, in servizio presso il Tribunale di Salerno): c'è un rapporto, tra il Tribunale di Vallo della Lucania e il Tribunale di Salerno, di 1: 2,5 per le cause di lavoro e di 1: 4,26 per le Atp previdenziali con un totale di 280 cause di lavoro per ogni magistrato del Tribunale di Salerno, 698 cause per il Tribunale di Vallo della Lucania, 875 fascicoli afferenti alle Atp previdenziali, da discutere presso il Tribunale di Salerno e 3.727 cause sul ruolo affidato ad un unico magistrato togato assegnato al settore presso il Tribunale di Vallo della Lucania;

   in assenza di interventi immediati, il Tribunale di Vallo della Lucania sarà totalmente paralizzato nell'arco di poco più di un mese;

   vi sono 2267 procedimenti civili oggi pendente e 190 procedimenti penali bloccati. Unico rimedio a cui ricorrere sarebbe stato, secondo il suggerimento della Corte d'appello di Salerno e del Ministero della giustizia, l'attivazione di strumenti correttivi previsti dal Csm, e cioè il ricorso ad applicazioni e a supplenze, anche temporanee, con motivazioni del tutto rivedibili;

   al momento si sono attivati, in argomento, l'Aiga di Vallo della Lucania ed il Coa con richieste di applicazione dei magistrati in pianta flessibile (come da decreto ministeriale 27 dicembre 2021 e da legge n. 160 del 27 dicembre 2019) utili a dar luogo all'assegnazione di nuove risorse, con durata minima (un anno). E di qui, una pianta flessibile distrettuale utile: alla sostituzione, nei casi di assenza dal servizio; alla assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento –:

   quali immediate iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, per sanare la grave situazione in cui versa la macchina della giustizia campana.
(4-12295)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e nel personale di magistratura del tribunale di Vallo della Lucania (ricompreso nel distretto di corte di appello di Salerno), domanda alla Ministra della giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato, con riferimento al personale amministrativo, che il tribunale di Vallo della Lucania (il quale ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 7 unità), presenta una dotazione organica di 39 unità, a fronte delle quali prestano servizio 33 risorse umane. La scopertura effettiva è del 15,38 per cento, inferiore rispetto alla media nazionale.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 10 posti in organico), assistente giudiziario (2 su 9), operatore giudiziario (2 su 5), conducente di automezzi (1 su 2) e ausiliario (3 su 5).
  Gli altri profili professionali (direttore amministrativo e cancelliere) appaiono completamente soddisfatti e vi è la presenza di 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario (di cui 3 al tribunale di Vallo della Lucania).
  Merita poi di essere rimarcato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa, La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate a di corte di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al tribunale di Vallo della Lucania sono state così attribuite 21 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di maggio dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura (con svolgimento delle prove scritte avvenuto in data 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022) per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al distretto di corte di appello di Salerno risultano assegnate 119 unità, di cui 33 di personale laureato e 86 di personale diplomato. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il tribunale di Vallo della Lucania presenta scoperture soltanto in 3 degli 11 posti di giudice e in 3 dei 6 posti di giudice onorario di tribunale (mentre l'ufficio del giudice di pace di Vallo della Lucania presenta scoperture in 3 dei 5 posti di giudice e l'ufficio del giudice di pace di Agropoli presenta scoperture in 3 dei 4 posti di giudice).
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Vallo della Lucania – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di corte di appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio (disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato adottato su proposta del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello) ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento (disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato adottato anche su proposta del presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, sentito il consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia).
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del tribunale di Vallo della Lucania –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   FERRO e VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   all'indomani dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, unanime è il grido di allarme sulle croniche carenze di personale, anche amministrativo, negli uffici giudiziari, una delle cause principali dell'inefficienza della giustizia italiana, che accomuna Nord e Sud;

   a Trieste, come spiegato a margine della sua relazione dal presidente facente funzioni della locale corte d'appello, De Rosa, sul fronte del personale mancano profili di funzionario giudiziario (28,57 per cento) e contabile (25 per cento), di cancelliere esperto (16,67 per cento), di operatore giudiziario (15,38 per cento) e di ausiliario (71,43 per cento); sconfortante è anche la situazione del tribunale di Aosta, come denunciato dal presidente Gramola: «su 35 posti in organico sono 21 quelli coperti e nei prossimi mesi dovrebbero venire a mancare un direttore amministrativo (che ha chiesto il pensionamento dall'agosto 2022) e due cancellieri. Con queste assenze non so in quale modo potrò gestire il tribunale se non cercando di tappare i buchi delle urgenze e di non produrre ritardi nelle attività che riguardano la libertà personale dei cittadini. L'attuale efficienza del tribunale di Aosta non potrà più durare»;

   analoga situazione si riscontra a Bologna, dove il presidente della corte d'appello, Drigani, ha sottolineato che mancano almeno nove magistrati e 25 operatori negli uffici amministrativi del tribunale; dati preoccupanti, aggravati dalla pandemia, che pregiudicano la regolarità del servizio e che costringono a ricorrere a soluzioni spesso precarie e inadeguate nella prospettiva di una programmazione dell'organizzazione lavorativa di lungo periodo;

   tante sono le carenze di personale a livello giudiziario che pesano su tutto il territorio ionico: a Taranto manca la dirigente amministrativa dal 1° febbraio 2021, quando la stessa ha assunto un nuovo incarico presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia ed è rimasto vacante anche il ruolo di dirigente amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Taranto, che la stessa svolgeva a titolo di reggenza; la pianta organica prevede n. 180 unità di personale amministrativo, la dotazione «di diritto» al 30 giugno 2021 era di n. 130 unità, di cui, però, 14 unità sono in distacco presso altri uffici;

   «Veramente allarmante» è stata definita dal presidente del tribunale di Catanzaro, Palermo, la situazione del suo ufficio nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare antimafia; si tratta di un quadro che provoca ripercussioni sul lavoro della Direzione distrettuale antimafia, così ha dichiarato Palermo: «Il nostro ufficio può contare su un organico di 52 unità, che sono pochi [...]. Al momento, nel Tribunale di Catanzaro sono vacanti 11 posti. E la situazione potrebbe andare a peggiorare perché di recente è stato pubblicato un bando per i trasferimenti di giudici di primo grado. E da Catanzaro sono state presentate ben 9 domande di trasferimento. Quindi, entro breve tempo se dovessero andare in porto tutte e nove le domande di trasferimento, ci troveremmo di fronte ad una scopertura complessiva di 20 posti su 52»;

   a tali parole fanno eco le parole del presidente della corte d'appello Introcaso che ha evidenziato una scopertura del 25 per cento dei consiglieri, accentuata da un'applicazione extra-distrettuale prorogata e da un indice di alternanza dei giudici del 42 per cento;

   giustizia significa rapidità nella definizione dei processi, tutela dei diritti in tempi certi e ragionevoli, e questo risultato non si può ottenere solo con le riforme del rito, ma rendendo più efficiente la macchina della giustizia, dotandola di strumenti adeguati e degli organici necessari, sia di magistrati, che di personale amministrativo –:

   se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere, anche normative, per sanare la grave situazione in cui versa la macchina della giustizia italiana, con particolare riguardo alla necessita di copertura degli organici e di incentivare la permanenza dei magistrati in sedi disagiate, come quelle degli uffici giudiziari calabresi.
(4-11330)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, le interroganti, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e nel personale di magistratura dei distretti di corte di appello di Trieste, di Catanzaro, di Bologna, di Torino e della sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce, domandano alla Ministra della giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione. Al riguardo deve essere segnalato, in relazione al personale amministrativo, che:

   il distretto di corte di appello di Trieste, in cui nel periodo 2020-2022 sono state effettuate assunzioni per 190 unità, presenta una scopertura effettiva è del 32,23 per cento;

   il distretto di corte di appello di Catanzaro, in cui nel periodo 2020-2022 sono state effettuate assunzioni per 555 unità, presenta una scopertura effettiva è del 13,14 per cento;

   il distretto di corte di appello di Bologna, in cui nel periodo 2020-2022 sono state effettuate assunzioni per 780 unità, presenta una scopertura effettiva è del 27,34 per cento;

   il distretto di corte di appello di Torino, in cui nel periodo 2020-2022 sono state effettuate assunzioni per 721 unità, presenta una scopertura effettiva è del 27,83 per cento;

   la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce, in cui nel periodo 2020-2022 sono state effettuate assunzioni per 466 unità, presenta una scopertura effettiva è del 22,22 per cento;

   il distretto di corte di appello di Lecce, in cui nel periodo 2020-2022 sono state effettuate assunzioni per 466 unità, presenta una scopertura effettiva è del 12,19 per cento.

  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che si è concluso il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione dei Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050. unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Trieste è pari a 141 unità, al distretto di corte di appello di Catanzaro è pari a 304 unità, al distretto di corte di appello di Bologna è pari a 422 unità e al distretto di corte di appello di Torino è pari a 401 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta nel corso della prima metà dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500. Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
  Per quanto riguarda il personale di magistratura, attualmente la corte di appello di Trieste non presenta scoperture nel ruolo del presidente di corte di appello, di presidente di sezione di corte di appello e di consigliere della sezione di lavoro e presenta invece 4 scoperture nel ruolo di consigliere di corte di appello (12 giudici presenti sui 16 della pianta organica), la corte di appello di Bologna non presenta scoperture nel ruolo del presidente di corte di appello, di presidente della sezione lavoro di corte di appello e di consigliere della sezione lavoro e presenta invece 13 scoperture nel ruolo di consigliere di corte di appello (38 giudici presenti sui 51 della pianta organica) e 2 scoperture nel ruolo di presidente di sezione di corte di appello (6 Presidenti presenti sugli 8 della pianta organica), la Corte di Appello di Torino non presenta scoperture nel ruolo del presidente di corte di appello, di presidente della sezione lavoro di corte di appello e di consigliere della sezione lavoro e presenta invece 7 scoperture nel ruolo di consigliere di corte di Appello (46 giudici presenti sui 53 della pianta organica) e 2 scoperture nel ruolo di presidente di sezione di corte di appello (11 presidenti presenti sui 13 della pianta organica), la corte di appello di Catanzaro non presenta scoperture nel ruolo del presidente di corte di appello, di presidente della sezione lavoro di corte di appello e di consigliere della sezione lavoro e presenta invece 6 scoperture nel ruolo di Consigliere di corte di appello (26 giudici presenti sui 32 della pianta organica) e 2 scoperture nel ruolo di presidente di sezione di corte di appello (4 presidenti presenti sui 6 della pianta organica) e la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce non presenta scoperture nel ruolo di presidente di sezione di corte di appello e di consigliere della sezione lavoro e presenta invece 4 scoperture nel ruolo di consigliere di corte di appello (6 giudici presenti sui 10 della pianta organica). In relazione agli ulteriori «... Uffici Giudiziari calabresi...» cui è operato un riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, occorre rimarcare che la corte di appello di Reggio Calabria non presenta scoperture nel ruolo del presidente di corte di appello e di presidente della sezione lavoro di corte di appello e presenta invece 1 scopertura nel ruolo di consigliere della sezione lavoro (4 giudici presenti sui 5 della pianta organica), 14 scoperture nel ruolo di consigliere di corte di appello (13 giudici presenti sui 27 della pianta organica) e 1 scopertura nel ruolo di presidente di sezione di corte di appello (4 presidenti presenti sui 5 della pianta organica).
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per quelli innanzi indicati – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Bologna è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 9 unità, di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti, al distretto di corte di appello di Catanzaro è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 9 unità, di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti, al distretto di corte di appello di Trieste è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 3 unità, di cui 2 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti, al distretto di corte di Appello di Torino è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 9 unità, di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti, al distretto di corte di appello di Reggio Calabria è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 6 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti, e al distretto di corte di appello di Lecce è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Bologna 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, al distretto di corte di appello di Catanzaro 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, al distretto di corte di appello di Reggio Calabria 4 magistrati giudicanti e 2 requirenti, al distretto di corte di appello di Trieste 2 magistrati giudicanti e 1 requirente, al distretto di corte di appello di Torino 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti e al distretto di Corte di appello di Lecce 4 magistrati giudicanti e 1 requirente.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica dei menzionati uffici giudiziari – , si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari presenti sull'intero territorio nazionale.
  Va infine ricordato, con specifico riferimento agli uffici giudiziari che si trovano nell'Italia del Sud, che in data 5 agosto 2021 si è insediata, presso il Ministero della giustizia, la Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud e nelle Isole, istituita con il decreto interministeriale del 16 giugno 2021 sottoscritto dalla Ministra per il sud e la coesione territoriale e dalla Ministra della giustizia, con l'obiettivo di effettuare una ricognizione delle criticità e delle buone pratiche organizzative negli uffici giudiziari del Sud Italia e delle Isole e di proporre interventi e linee progettuali coerenti con le priorità indicate dal Governo nel PNRR, finalizzati ad assicurare una giustizia più efficace sul presupposto che la crescita e l'innovazione delle aree del Mezzogiorno non possano prescindere da un sistema giudiziario che garantisca condizioni di legalità, sicurezza ed effettività di tutela.
  Nonostante il tasso di smaltimento degli uffici giudiziari del Sud e delle Isole sia paragonabile alla media nazionale, e anzi in alcuni uffici giudiziari sia superiore a tale media, la durata dei procedimenti risente della maggiore quantità delle pendenze, dovuta soprattutto alle gravi carenze di organico e al continuo
turn over dei magistrati. È invero emerso che il turn over è un problema che affligge gli uffici giudiziari del Sud e delle Isole e in particolare quelli più piccoli e ubicati in aree di per sé già svantaggiate in quanto prive di servizi adeguati, motivo per il quale appare necessario elaborare una politica della mobilità per il personale amministrativo e per il personale di magistratura che garantisca livelli di stabilità adeguati e che sia tarata sulle esigenze del servizio, in tal modo consentendo di progettare e programmare le attività, in particolare contenendo la mobilità nelle sedi più disagiate. In siffatta prospettiva potrebbe essere utile un intervento sull'articolo 10-bis dell'ordinamento giudiziario (regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12) – il quale prevede che, qualora il trasferimento deliberato determini (o renda più grave) nel posto di provenienza una scopertura del 35 per cento il Consiglio superiore della magistratura sospenda l'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che l'ufficio giudiziario di destinazione non abbia una scopertura uguale o superiore a quella dell'ufficio giudiziario di provenienza –, stabilendo una riduzione della percentuale di scopertura in corrispondenza della quale scatta automaticamente la sospensione del trasferimento (portandola orientativamente al 20 o al 25 per cento al fine di ridurre gli inconvenienti per gli uffici giudiziari più disagiati, diminuendo sensibilmente il lasso di tempo durante il quale il posto è destinato a rimanere scoperto.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato in diversi articoli sul quotidiano Il Riformista, nell'ambito dell'indagine della procura di Perugia nei confronti dell'ex magistrato Luca Palamara, l'onorevole Cosimo Ferri, insieme all'onorevole Luca Lotti e ad altri cinque consiglieri del CSM, durante una cena avvenuta l'8 maggio del 2019, furono intercettati mediante il trojan inserito nel cellulare di Palamara;

   sempre secondo le notizie riportate, il giorno successivo, 9 maggio 2019, al ristorante «Mamma Angelina» di Roma si sarebbe tenuta una cena fra Palamara, il capo della Procura di Roma Pignatone e altri importanti magistrati romani; secondo quanto dichiarato dai finanzieri del reparto Gico, incaricati dalla Procura di Perugia di effettuare le intercettazioni, sebbene Palamara avesse con sé il cellulare col trojan, le conversazioni non vennero registrate poiché per errore il trojan fu spento;

   infatti alla luce di quanto risulta dalla relazione del 29 luglio 2019 della società Rcs, azienda milanese produttrice del software utilizzato per le intercettazioni, in data 8 maggio il maresciallo D'Acunto avrebbe effettuato la programmazione del trojan per il giorno successivo; la fascia oraria in cui doveva accendersi era dalle «6:00:00 PM» alle successive «11:59:59 PM». Il giorno dopo, 9 maggio, il collega Gianluca Orrea, alle ore «11:45:13 AM» avrebbe modificato la programmazione, inserendo un nuovo orario: «2:00:00 AM». Si trattava di un orario antecedente al momento in cui Orrea stava effettuando l'operazione. Tale modifica, di circa dieci ore prima avrebbe quindi fatto «impazzire» il software, cancellando l'inserimento fatto dal collega D'Acunto con la conseguenza che le conversazioni dell'intera serata non sarebbero stati registrate;

   quindi agli atti della procura di Perugia non risulta depositato il file audio relativo alla serata del 9 maggio;

   secondo una consulenza di 360 pagine (più allegati) depositata nei giorni scorsi al Csm, redatta da 1 due consulenti tecnici altamente specializzati su incarico della difesa dell'on. Ferri, invece il trojan quella sera del 9 maggio sarebbe stato acceso essendo impossibile un cambio di programmazione con l'inserimento di un orario antecedente al momento in cui si effettuava tale operazione; tale circostanza apparirebbe confermata anche dai tabulati forniti dalla società Rcs in cui si legge chiaramente che la sera del 9 maggio il trojan rimase acceso fino alle ore 22:53;

   è del tutto evidente che se il file contenente la registrazione di tale intercettazione realmente non esistesse, non si comprenderebbe la ragione per cui la società fornitrice del servizio abbia prodotto un tabulato alterato;

   allo stesso modo qualora invece il file esistesse e per motivi ignoti non risultasse agli atti, ciò rappresenterebbe un fatto di estrema gravità che solleva molti interrogativi sull'operato della magistratura inquirente e sulla polizia giudiziaria –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se, alla luce di quanto emergerebbe dai tabulati forniti dalla società Rcs in merito all'esistenza della registrazione della serata del 9 maggio 2019, non intenda promuovere un'ispezione al fine di verificare eventuali deficienze e/o irregolarità da parte degli uffici giudiziari.
(4-08549)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...secondo quanto riportato in diversi articoli sul quotidiano Il Riformista... il giorno... 9 maggio 2019 al ristorante Mamma Angelina di Roma si sarebbe tenuta una cena tra Luca Palamara, il capo della Procura di Roma Pignatone e altri importanti magistrati romani; secondo quanto dichiarato dai finanzieri del reparto Gico, incaricati dalla Procura di Perugia di effettuare le intercettazioni sebbene Palamara avesse con sé il cellulare col trojan le conversazioni non vennero registrate perché per errore il trojan fu spento; infatti alla luce di quanto risulta dalla relazione del 29 luglio 2019 della società Rcs, azienda milanese produttrice del software utilizzato per le intercettazioni, in data 8 maggio 2019 il maresciallo D'Acunto avrebbe effettuato la programmazione del trojan per il giorno successivo; la fascia oraria in cui doveva accendersi era dalle 6 p. m. alle successive 11,59 p. m.; il giorno dopo, 9 maggio 2019, il collega Gianluca Orrea, alle ore 11,45 a. m., avrebbe modificato la programmazione inserendo un nuovo orario, 2 a. m.; si trattava di un orario antecedente al momento in cui Orrea stava effettuando l'operazione; tale modifica, di circa dieci ore prima, avrebbe quindi fatto impazzire il software, cancellando l'inserimento fatto dal collega D'Acunto con la conseguenza che le conversazioni dell'intera serata non sarebbero state registrate; quindi agli atti della Procura di Perugia non risulta depositato il file audio relativo alla serata del 9 maggio 2019; secondo una consulenza di trecentosessanta pagine (più allegati) depositata nei giorni scorsi al Consiglio Superiore della Magistratura, redatta dai due consulenti tecnici altamente specializzati su incarico della difesa dell'onorevole Cosimo Ferri, invece il trojan quella sera del 9 maggio 2019 sarebbe stato acceso...; qualora... il file esistesse e per motivi ignoti non risultasse agli atti, ciò rappresenterebbe un fatto di estrema gravità...» – domanda alla Ministra della giustizia «... se... sia a conoscenza dei fatti esposti...; se...non intenda promuovere una ispezione al fine di verificare eventuali deficienze e/o irregolarità da parte degli Uffici Giudiziari...».
  Al riguardo occorre immediatamente mettere in risalto che le questioni sollevate nella interrogazione in esame esulano del tutto dalle competenze di questo Dicastero in quanto inerenti, nella sostanza, soltanto ed esclusivamente alle modalità di esecuzione di atti di indagine da parte del personale di polizia giudiziaria all'uopo delegato e ad eventuali errori dallo stesso commessi in questo ambito.
  Va da sé che, al di là dei meri sospetti avanzati in merito ad ipotetici coinvolgimenti di non meglio individuati appartenenti all'autorità giudiziaria in una infedele documentazione degli esiti investigativi, si rimane nel caso di specie del tutto al di fuori dal campo della responsabilità disciplinare dei magistrati, la quale sarebbe stata astrattamente idonea a giustificare l'esercizio dei poteri ispettivi attribuiti a questo Dicastero.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   GRIMOLDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   sul quotidiano Libero dell'11 luglio 2022 è comparsa la notizia del caso di un padre di 4 figli residente in Brianza che, mentre era in corso il processo di separazione dalla moglie, iniziato nel gennaio del 2020, si è visto destinatario di una querela per maltrattamenti (il cosiddetto «codice rosso»);

   nelle scorse settimane il pubblico ministero ha chiesto di non procedere contro l'imputato perché il fatto non sussiste;

   nondimeno la querela negli ultimi due anni e mezzo ha avuto un peso negativo sulla posizione del padre nel processo civile di separazione, che è ancora in corso;

   in particolare, a detta del padre, la querela avrebbe influito sulle valutazioni svolte dai servizi sociali preposti (il cui personale è fornito da una Coop locale), i quali, nonostante la ferma volontà dei figli di andare a vivere con il padre, fanno di tutto per allontanarlo;

   invero il più grande dei figli rischia addirittura di finire in una comunità, nonostante vanti dei brillanti risultati in ambito scolastico;

   il padre riferisce inoltre che la psicologa nominata dal giudice non ha incontrato i minori neanche una volta in 16 mesi;

   nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori sono emersi diversi casi riguardanti bambini allontanati dalla famiglia d'origine a motivo di maltrattamenti subiti, senza che poi le accuse di maltrattamento trovassero alcun riscontro sul piano processuale penale;

   le medesime dinamiche di false accuse nei confronti dei genitori si sono potute riscontrare in diverse vicende relative al sistema degli affidi in Val d'Enza da cui è scaturita l'inchiesta Angeli e Demoni e il relativo processo;

   detti fenomeni sono stati oggetto di dibattito in ambito parlamentare anche nel corso della discussione del disegno di legge di riforma del processo civile, tanto che nella delega è stata inserita la specifica previsione che nelle relazioni redatte dai servizi sociali debbano essere tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori;

   nondimeno ancora troppe volte le accuse di violenze, ancorché archiviate o comunque prive di riscontro in ambito penale, vengono assunte da servizi sociali e magistrati come indice di pericolosità dei genitori nei confronti dei figli, tali da giustificare provvedimenti che hanno ricadute gravi, oltreché inique, sulle parti in causa –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative di competenza per ribadire e chiarire che le accuse per il reato di maltrattamento contro familiari o conviventi ex articolo 572 c.p., quando queste si dimostrino manifestamente infondate, non possono pesare negativamente sulla posizione del destinatario nei procedimenti riguardanti minori e famiglia che lo vedono coinvolto in ambito civile; se il Ministro intenda valutare iniziative normative, in particolare alla luce della delega richiamata in premessa, volte a pervenire ad un'armonizzazione della disciplina per stabilire una corrispondenza tra gli elementi assunti in sede civile e quelli accertati in sede penale, ovvero nel corso delle indagini.
(4-12673)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferita una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un genitore di minori la cui posizione nel giudizio di separazione avrebbe risentito della denuncia per maltrattamenti sporta nei suoi confronti dal coniuge, nonostante questa si sia rivelata priva di fondamento, chiede di eventuali iniziative legislative tese ad evitare tal tipologia di interferenze negative nel procedimento civile laddove le accuse per il reato di maltrattamento contro familiari o conviventi ex articolo 572 del codice penale si dimostrino palesemente infondate.
  Orbene, l'autorità giudiziaria interessata alla vicenda di cronaca riportata, ovvero la procura della Repubblica c/o il tribunale di Monza, ha riferito di non poter fornire elementi utili sul caso rappresentato, viste «le limitate informazioni fornite con l'interrogazione e l'elevato numero di iscrizioni per il reato di maltrattamenti esistenti presso questa Procura».
  Ciò premesso e precisato, preme evidenziare che per costante giurisprudenza di legittimità, «Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione
ex articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale» (Cassazione, sezione 2 civile, Ordinanza n. 42028 del 30 dicembre 2021).
  Di conseguenza, il giudice civile non ha l'obbligo, anche in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (così, ancora, Cassazione n. 42028 del 2021); tuttavia, egli «ben può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico» (Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza n. 12164 del 7 maggio 2021).
  Del resto, proprio in quanto responsabilità penale e responsabilità civile operano su piani diversi e sono fondate su diversi presupposti, comportamenti che pure non costituiscono reato possono, ciò nonostante, essere fonte di responsabilità civile o, nella materia della famiglia e dei minori, essere valutati negativamente dal giudice nell'adozione dei provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'ambito del processo civile, quindi, possono assumere rilevanza anche fatti e comportamenti emersi nell'ambito delle indagini preliminari, anche nel caso in cui la denuncia sporta nei confronti del genitore si sia rivelata infondata.
  In maniera coerente con il sistema che si è sinteticamente delineato, il recente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 settembre 2022 all'esito dei prescritti pareri delle Camere, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 206 del 2021 richiamata dallo stesso interrogante, contempla una serie di norme volte a garantire il costante scambio di informazioni tra tutte le autorità giudiziarie a vario titolo investite della vicenda concernente i minori.
  In particolare, si prevede che qualora nell'ambito del procedimento civile in materia di famiglia e minori vengano allegati o emergano comportamenti violenti o abusi familiari: 1) negli atti introduttivi debbano essere indicati gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze, e debbano essere allegati copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità; 2) già con il decreto di fissazione della prima udienza, il giudice debba chiedere al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale; il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto; 3) nello svolgimento dell'attività istruttoria il giudice può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.
  Parallelamente, lo schema di decreto legislativo prevede la modifica dell'articolo 64-
bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel senso che quando risulta la pendenza di un procedimento civile in materia di famiglia o minori il pubblico ministero che procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva o di minori ne dà notizia al giudice civile, e gli trasmette copia dei provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento penale.
  In questo modo, si vuole garantire il coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie coinvolte e la reciproca conoscenza degli elementi di prova raccolti, affinché quelli emersi nell'ambito di un procedimento possano essere valutati anche dagli altri giudici chiamati ad occuparsi della medesima vicenda, favorendo la più ampia conoscenza dei fatti e al tempo stesso l'economia dei mezzi processuali.
  Preme comunque ricordare che è il giudice del merito a dovere decidere, in concreto, sull'affidamento del minore e sul suo collocamento, anche eterofamiliare, e, più in generale, a dover adottare, anche d'ufficio, ogni provvedimento relativo alla prole, che consenta ai figli di trovare tanto la sicurezza, sia psicologica, sia nei rapporti intersoggettivi, quanto la stabilità affettiva.
  L'articolo 337
-quater, comma 2 del codice civile, contempla inoltre la possibilità per il giudice di valutare la condotta di un genitore che chiede di escludere l'altro dall'esercizio della responsabilità genitoriale, accusandolo falsamente di arrecare pregiudizio al figlio. La norma prevede, infatti, espressamente che «se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile», norma quest'ultima che prevede la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
  Anche i provvedimenti assunti dal giudice minorile sono sempre suscettibili di revisione sulla scorta di sopravvenienze allegate dalle parti interessate, onde consentire al minore di essere costantemente oggetto di misure più congrue, se così valutate dal giudice del procedimento; i provvedimenti emessi con riguardo ai minori, infatti, hanno natura cosiddetta «determinativa», nel senso che conservano i loro effetti preclusivi fino a quando, per eventi successivi, non si registri un mutamento obiettivo dello stato di fatto già accertato in precedenza, e tale mutamento non risulti acclarato da una nuova decisione.
  Dunque, nel caso in cui un minore affidato presso un ambiente terzo (ai sensi degli articoli 337-
ter del codice civile, e della legge n. 183 del 1984) abbisogni, in seguito, di un diverso contesto protettivo, è sempre consentito il ricorso al giudice per la revisione (a processo pendente o definito: v. articolo 337-quinquies del codice civile, articolo 710 del codice di procedura civile, articolo 9 legge n. 898 del 1970; nonché articolo 333, comma secondo, del codice civile), per l'assunzione determinazione diversa da quella che si stimi non «attualmente» adeguata.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   IOVINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con decreto interministeriale (Ministro della giustizia-Ministro dell'economia e delle finanze) del 30 dicembre 2019, si è disposta la determinazione annuale delle risorse destinate all'erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'anno 2019, individuando i requisiti di attribuzione;

   con decreto interministeriale (Ministro della giustizia-Ministro dell'economia e delle finanze) dell'11 dicembre 2020, si è intervenuti a correggere il decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 su indicato, con l'apporto di istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli uffici della giustizia amministrativa;

   il 17 marzo 2021, sul sito del Ministero della giustizia, viene pubblicata la graduatoria definitiva delle borse di studio per i tirocini formativi ex articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, svolti nell'anno 2019 presso gli uffici giudiziari italiani della giustizia ordinaria e amministrativa;

   alla data di oggi non vi è traccia né del bando per le borse di studio relative ai tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'anno 2020, né del decreto interministeriale per la determinazione annuale delle risorse destinate all'erogazione di tali borse di studio relative sempre al 2020;

   va sottolineata l'importanza di tale contributo per i tirocinanti che svolgono servizio presso gli uffici giudiziari, nonché l'importanza che tali borse vengano erogate e ricevute in tempi rapidi, specialmente in questa situazione di emergenza socio-sanitaria –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per porre rimedio alla problematica sopra descritta, riguardante i tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'anno 2020, sia ai fini della determinazione annuale delle risorse sia ai fini della pubblicazione del bando per le borse di studio.
(4-08651)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «... alla data di oggi non vi è traccia né del bando per le borse di studio relative ai tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 per l'anno 2020 né del decreto interministeriale per la determinazione annuale delle risorse destinate alla erogazione di tali borse di studio relative sempre al 2020...» – domanda alla Ministra della giustizia «...quali iniziative di competenza... intenda adottare per porre rimedio alla problematica sopra descritta, riguardante i tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 per l'anno 2020, sia ai fini della determinazione annuale delle risorse sia ai fini della pubblicazione del bando per le borse di studio...».
  In proposito deve essere innanzitutto posto in risalto, in linea generale, che in favore di coloro che svolgono i tirocini formativi negli uffici giudiziari disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, è riconosciuta una borsa di studio determinata in misura non superiore a euro 400 mensili. Secondo quanto previsto dal comma 8-
ter dell'articolo 73 sopra richiamato «... il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili... e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica...». Va a questo punto rimarcato, con specifico riferimento al contenuto dell'atto di sindacato ispettivo in esame, che la pubblicazione del bando per le borse di studio relative ai tirocini formativi svolti negli uffici giudiziari nel corso dell'anno 2020 interveniva con la circolare del 26 marzo 2021 della direzione generale dei magistrati del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo dicastero, che fissava nel lasso di tempo compreso tra il 7 maggio 2021 e il 5 giugno 2021 il termine per il deposito delle domande (con pubblicazione della graduatoria finale entro il mese di luglio dell'anno 2021). In particolare, il decreto del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 (attuato con la suindicata circolare del 26 marzo 2021), riguardante l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2020 per i tirocini formativi svolti negli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, indicava i requisiti della domanda di partecipazione al bando e prevedeva lo stanziamento di complessivi euro 11.566.006,00 ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, per i tirocini formativi svolti nel corso dell'anno 2020. Il ritardo nella pubblicazione è da imputarsi alle difficoltà connesse alla procedura per la assegnazione delle borse di studio relative all'anno 2019, oggetto di sospensione per l'emergenza pandemica intervenuta nel marzo 2020 e di successiva riattivazione e integrazione con le istanze dei tirocini svolti presso gli uffici della giustizia amministrativa, e alla conseguente necessità di esaurimento, definizione e attuazione della graduatoria per l'anno 2019. La graduatoria per le borse di studio relative all'anno 2019 veniva pubblicata in data 17 marzo 2021; a fronte di 3.752 domande pervenute ne sono state accolte 3.506, pari quindi al 93,44 per cento.
  La graduatoria per l'anno 2020 degli aventi diritto alla attribuzione della borsa di studio relativa ai tirocini di cui all'articolo 73 del n. 69 del 2013 è stata poi approvata e pubblicata il 15 luglio 2021, con termine ultimo fissato al 25 agosto 2021 per la trasmissione, da parte degli uffici giudiziari, di documentate richieste di integrazione o di correzione delle domande omesse o erroneamente inserite. L'importo complessivo a questo fine liquidabile veniva individuato in complessivi euro 10.659.913,00; a fronte di 3.537 domande inserite nel
software ministeriale, ne venivano accolte 3.512, pari al 99,29 per cento delle domande ricevute.
  All'esito della pubblicazione della graduatoria, la direzione bilancio e contabilità inviava in data 12 novembre 2021 ai delegati degli uffici giudiziari (corti di appello e procure generali) gli ordini di accreditamento delle somme spettanti, a titolo di borsa di studio, ai tirocinanti ammessi al beneficio di cui al comma 8-
bis dell'articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013. La medesima direzione bilancio e contabilità, ultimate le operazioni di integrazione e correzione richieste dagli uffici giudiziari entro il termine del 25 agosto 2021, inoltrava ai delegati degli uffici giudiziari, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2022 e il 2 maggio 2022, 18 ulteriori ordini di accreditamento di maggiori somme spettanti ad alcuni tirocinanti.
  Per quanto concerne, infine, le iniziative volte alla ottimizzazione e alla semplificazione delle procedure di richiesta e assegnazione delle borse di studio deve essere segnalato che è stata creata la nuova piattaforma digitale per la gestione informatizzata della procedura. Tale piattaforma è stata definita nell'ambito del gruppo di lavoro costituito in questo dicastero tra l'Unità di staff innovazione tecnologica e tirocini formativi della direzione generale dei magistrati del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e i referenti della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. L'implementazione del sistema informatico «Tirocini Formativi» si caratterizza per la trasformazione dell'attuale sistema in sistema gestionale non delle sole domande di elargizione di borse di studio ma anche, e prima, delle domande di tirocinio formativo, onde consentire il monitoraggio costante e la gestione integralmente informatizzata e digitalizzata del flusso dei tirocinanti. Il nuovo sistema è in grado di gestire il flusso delle domande di elargizione di borse di studio dei tirocinanti in base alla seguente logica e
work-flow: tirocinante, accesso a mezzo SPID e deposito a mezzo portale/form online della domanda e della documentazione relativa alla borsa di studio; direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, elaborazione e verifica informatica delle domande e della graduatoria; direzione generale dei magistrati, pubblicazione della graduatoria definitiva. La nuova piattaforma consente di ottimizzare e modernizzare i tempi e le modalità di immissione dei dati e di erogazione delle borse di studio e le modalità di gestione dei tirocini formativi da parte degli uffici giudiziari e della amministrazione centrale. Questa attività è in linea con quelle relative alla implementazione e al rafforzamento dell'ufficio per il processo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In proposito va segnalata la previsione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia». La richiamata disposizione ha previsto che: «1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla commissione interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11 comma 1 e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13 comma 2 lettere a), c), e), g), h) e i); c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13 comma 2 lettere c), d), e), f) e h); d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11; e) il servizio prestato presso le sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'UE, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13 comma 2 lettera h)».
  Sulla scorta degli elementi innanzi passati analiticamente in rassegna appare evidente e incontestabile come il Ministero della giustizia abbia adottato tutte le «... iniziative di competenza... per porre rimedio alla problematica...» illustrata nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   LOLLOBRIGIDA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito l'Ufficio del giudice di pace, ricoperto da un magistrato onorario, per l'esercizio della giurisdizione in materia civile e penale secondo le previsioni dettate dalla stessa legge, con l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro della magistratura ordinaria, almeno per i giudizi di minore importanza;

   l'Ufficio del giudice di pace di Tivoli versa ormai da anni in una condizione di gravissima sofferenza, a causa soprattutto dell'inadeguatezza «ab origine» delle dotazioni organiche, che non sono state adeguate neanche al momento dell'accorpamento all'ufficio di Tivoli degli uffici del giudice di pace di Palombara Sabina, Palestrina e Castelnuovo di Porto;

   attualmente l'organico comprende otto unità di personale amministrativo e sei giudici ma quelli in servizio sono appena la metà, rispettivamente, quattro e tre, per un circondario che comprende 74 comuni e circa 600.000 abitanti;

   egualmente sottodimensionato è l'organico dell'Ufficio del giudice di pace di Subiaco, competente per circa 40.000 abitanti;

   nonostante le reiterate segnalazioni e richieste di audizione avanzate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tivoli e dal Presidente del Tribunale, a quanto consta all'interrogante non si è avuto alcun riscontro concreto da parte delle istituzioni, fatta eccezione per una nota di risposta del Consiglio superiore della magistratura certamente non esaustiva;

   il 7 aprile gli Uffici del giudice di pace del Tribunale di Tivoli sono rimasti chiusi a causa della carenza di personale, il dato più significativo e di maggior allarme a dimostrazione della gravità della situazione: il personale amministrativo a causa di pensionamenti e trasferimenti si è ridotto a quattro unità su otto e manca la figura del direttore amministrativo, per cui tutti i servizi sono in paralisi e la stessa attività giurisdizionale subirà decisi rallentamenti, con effetti esiziali per i diritti dei cittadini;

   l'articolo 24 della Costituzione garantisce a tutti di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e l'inefficienza dell'Ufficio del giudice di pace di Tivoli impedisce ai cittadini del circondario di riferimento l'adeguata tutela giurisdizionale;

   in tutte le sedi si discute della necessità che il cittadino torni ad avere fiducia nelle istituzioni e nella giustizia, e a tal fine occorre in ogni caso garantire la funzionalità dei giudici di pace, nati proprio per agevolare il rapporto dei cittadini con la giustizia;

   l'Ufficio del giudice di pace di Tivoli, per parte sua, vive con grande preoccupazione l'evolversi dello scenario perché consapevole che causerà una contrazione nel calendario delle udienze, con gravissima ripercussione sull'esercizio della giurisdizione e ulteriore rallentamento nella celebrazione dei processi penali e civili;

   il tema della ragionevole durata del processo è oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo, e l'articolo 6, paragrafo 1, Cedu, in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

   quella che l'interrogante giudica l'indifferenza da parte del Ministero verso gli uffici del giudice di Pace denota una scarsa sensibilità ed attenzione per le questioni che incidono significativamente sulla vita dei cittadini e sulla fiducia che gli stessi ripongono nella giustizia –:

   se non ritenga di assumere iniziative immediate, per quanto di competenza, volte a colmare la grave carenza della pianta organica del giudice di pace di Tivoli, permettendo allo stesso di recuperare la sua piena operatività, a tutto vantaggio dei cittadini.
(4-11858)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Tivoli (Ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte di appello di Roma), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato che il circondario di Tivoli ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 26 unità di personale amministrativo.
  Con specifico riferimento all'ufficio del giudice di pace di Tivoli, occorre segnalare che per lo stesso è prevista una dotazione organica di 8 unità a fronte delle quali prestano servizio 7 risorse umane.
  Merita altresì di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.
  Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte di appello di Roma è pari a 703 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al circondario di Tivoli sono state così attribuite 44 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta nel corso della prima metà dell'anno 2022.
  Inoltre è in via di conclusione la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, di cui sono destinate al circondario di Tivoli 14 unità di operatore di
data entry e 6 unità di tecnico di amministrazione. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali a esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo – al fine di ampliare la pianta organica dell'Ufficio del giudice di pace di Tivoli –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.
  Quanto infine alla affermazione contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, per la quale l'organico del personale amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Subiaco sarebbe «...sottodimensionato...», bisogna segnalare che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, come modificato dall'articolo 2 comma 1
-bis del decreto-legge del 31 dicembre 2014 n. 192 convertito dalla legge del 27 febbraio 2015 n. 11, ha ripristinato, tra gli altri, l'ufficio del giudice di pace di Subiaco, precedentemente soppresso nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, ponendo a carico dell'Ente territoriale richiedente gli oneri di gestione dell'ufficio, compresi quelli relativi al personale che ivi presta la propria attività lavorativa. Per questo motivo non si rilevano, in proposito, competenze in capo a questo Dicastero, non essendo il personale in servizio nell'Ufficio del giudice di Pace di Subiaco inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.
  

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   MAGGIONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 10 gennaio 2022, all'interno della casa di reclusione di Vigevano, un detenuto, di origini sudamericane e già protagonista in passato di episodi simili, si è reso nuovamente responsabile dell'ennesima aggressione in danno di un agente della polizia penitenziaria: un pugno in pieno volto, un gesto compiuto senza una precisa ragione, attraverso il cancello della cella, mentre erano in corso delle normali operazioni di servizio;

   l'Unione sindacati polizia penitenziaria parla di «un episodio che si aggiunge agli altri, troppi, registrati a Vigevano»;

   l'agente della polizia penitenziaria risulta soccorso dai colleghi e accompagnato al pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, con una prognosi di dieci giorni;

   pur essendo lapalissiano che un soggetto responsabile di diversi episodi nella stessa struttura debba essere allontanato, si continua a non agire per attenuare gli atti violenti in carcere, troppo spesso ai danni di uomini e donne dello Stato che garantiscono sicurezza e legalità all'interno delle strutture –:

   considerate le numerose aggressioni avvenute in tutte le carceri italiane, se il Ministro interrogato non ritenga indifferibile ed urgente adottare iniziative normative volte all'inasprimento delle pene per chi si macchi di reati violenti contro la polizia penitenziaria all'interno delle carceri.
(4-11215)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, riferendo dell'aggressione occorsa in data 10 gennaio 2020 in danno di un agente della polizia penitenziaria operanti presso il carcere di Vigevano, avanza quesito circa gli intendimenti volti a tutelare l'incolumità degli agenti della polizia penitenziaria, anche in termini di interventi normativi volti ad inasprire le pene nei casi di condotte violente in danno della polizia penitenziaria all'interno delle carceri.
  Va subito ribadito come la tutela psicofisica degli agenti della polizia penitenziaria, unitamente a quella degli operatori tutti e, naturalmente, dei ristretti in carcere, è dovere primario dell'Amministrazione, perseguito costantemente con impegno.
  V'è piena consapevolezza degli allarmanti dati relativi alle aggressioni in danno degli operatori, ed incessante è l'impegno nel consolidamento delle migliori soluzioni per prevenire e contrastare in carcere queste aggressioni.
  Unitamente ai vertici del DAP, varie sono state le interlocuzioni con i sindacati della polizia penitenziaria che ben hanno indicato la tipologia di interventi, dal potenziamento degli strumenti di videosorveglianza e
bodycam al potenziamento del personale, della formazione iniziale e permanente degli operatori di polizia, soprattutto con riferimento agli eventi critici e agli agiti violenti.
  L'amministrazione è pertanto impegnata su tali fronti.
  Venendo all'episodio oggetto dell'atto ispettivo, questo è riconducibile a un detenuto di nazionalità peruviana, il quale, in data 10 gennaio 2022, presso la sezione ove era allocato in isolamento precauzionale (a seguito di aggressione perpetrata il 3 gennaio 2022 ai danni di personale di polizia penitenziaria), iniziava a sbattere violentemente il blindo della propria camera di pernottamento.
  Intervenuti sul posto, uno degli agenti veniva colpito con un pugno al volto dal detenuto che estraeva, altresì, una lametta minacciando di fare del male a se stesso e a chiunque si sarebbe avvicinato.
  Interrotta la condotta violenta, il detenuto veniva poi allocato presso altra camera di pernottamento in attesa di visita medica, mentre il preposto veniva inviato presso il locale nosocomio per le cure del caso, riportando una prognosi di dieci giorni per contusioni al volto, trauma cranico e contusione mano e polso destro.
  Il detenuto aggressore veniva sottoposto a provvedimento di grande sorveglianza dall'area sanitaria e veniva disposto nei suoi confronti l'avvio del procedimento disciplinare con informativa alla procura competente; il giorno successivo, il detenuto veniva sanzionato con quindici giorni di esclusione dalle attività in comune.
  Infine, il 15 gennaio 2022, ne veniva disposto il trasferimento, per ragioni di ordine e sicurezza, presso la casa di reclusione di Milano
Opera.
  Ricostruita la vicenda, si ribadisce quanto già riferito in risposta a precedenti interrogazioni di analogo tenore.
  Il DAP, già con circolare 26 maggio 2015 ha dato disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, vengano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
  L'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, ma a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
  Come evidenziato nella circolare DAP recante: «Aggressioni al personale-linee di intervento» vi è la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia del profilo della prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione di atti di violenza per mano detenuta.
  A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
  Sarà molto importante evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
  La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che un'infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il citato rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
  Fermo il dovuto avvio dell'iter disciplinare, nei casi di aggressioni consumate ai danni del personale che in considerazione delle modalità di esecuzione, dell'eventuale esistenza di precedenti specifici del comportamento complessivo del detenuto e di altri fattori valutati caso per caso, appaiano rilevanti sotto il profilo della sicurezza, la direzione dell'istituto penitenziario procederà, tempestivamente, a trasmettere richiesta di trasferimento per motivi di sicurezza, ai sensi dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, dei detenuti coinvolti, al provveditorato regionale, inoltrando la richiesta anche alla direzione generale dei detenuti e del trattamento per i provvedimenti di rispettiva competenza.
  Nei casi da considerarsi di particolare rilevanza, le direzioni degli istituti valuteranno di avanzare proposta di attivazione della procedura volta all'applicazione del regime di sorveglianza particolare
ex articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario.
  Si evidenzia, altresì, che, stante la permanenza di comportamenti violenti e antidoverosi da parte della popolazione detenuta nei confronti del personale di polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria e del personale medico e infermieristico, il DAP ha sensibilizzato provveditori regionali, i direttori di istituto e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della citata circolare e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
  Per completezza di informazione, si riferisce del numero di aggressioni al personale penitenziario nell'ultimo quadriennio: n. 827 nel 2019, n. 837 nel 2020, 986 nel 2021 e n. 966 al 3 ottobre 2022.
  Ciò riferito, quanto al versante normativo, ferma l'attuale disciplina di cui all'ordinamento penitenziario in materia di detenuti pericolosi, in caso di condotte violente tenuto all'interno delle carceri sovvengono altresì le fattispecie delittuose previste dall'articolo 336 codice penale «Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale», dall'articolo 337 codice penale «Resistenza a un pubblico ufficiale» e dall'articolo. 341-
bis «Oltraggio a pubblico ufficiale». Inoltre, nei confronti di coloro che all'interno degli istituti penitenziari recano offesa ad appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, mentre compiono un atto del loro ufficio, e a causa o nell'esercizio delle funzioni che costoro espletano, sarà sempre ravvisabile, qualora il fatto avvenga in presenza di più persone, il delitto di oltraggio di cui all'articolo 341-bis codice penale.
  Ancora, a corredo della risposta sanzionatoria, nell'ipotesi in cui ad essere persona offesa di un reato sia un appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, ben possono operare le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, comma 1, n. 10 codice penale, per il caso in cui il fatto di reato sia commesso «contro il pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio» e quella, ad effetto speciale, stabilita per il delitto di omicidio, al n. 5-
bis nel primo comma dell'articolo 576 codice penale, per effetto della lettera b-sexies) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  Analogamente, anche il trattamento sanzionatorio edittale stabilito per i delitti di lesioni personali di cui all'articolo 582 codice penale, di lesioni personali aggravate
ex articolo 583 codice penale nonché di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ex articolo 583-quinquies codice penale, subisce un marcato aumento, qualora il fatto sia commesso contro il predetto personale, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio: a disporlo, l'articolo 585, comma primo, codice penale, che, appunto, correla un inasprimento «da un terzo alla metà» del regime sanzionatorio comminato dalle suddette fattispecie incriminatrici, al ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 576 codice penale e, dunque, anche di quella prevista dal primo comma, n. 5-bis, di detto articolo.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   PATELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in data 27 maggio 2022, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Biella ha inviato agli organi di competenza e al Ministro della giustizia, la segnalazione di gravi carenze di organico presso la procura della Repubblica di Biella con invito alla pronta soluzione delle criticità descritte;

   desta particolare preoccupazione l'organico dei magistrati, ad oggi ridotto alla sola persona del Procuratore e di due sostituti, stante il recente immediato trasferimento disposto nei confronti del terzo sostituto. Inoltre, si segnalano anche le intervenute dimissioni di due vice procuratori onorari, a seguito della loro nomina a direttori amministrativi, quali vincitori delle relative procedure concorsuali;

   tutto ciò richiede un immediato aumento di organico anche in considerazione del fatto che lo stesso si è da tempo rivelato insufficiente a far fronte alla mole, per numero e complessità, dei procedimenti da affrontare, come documentato con statistiche periodiche e corrispondenza dedicata alla procura della Repubblica di Biella;

   in particolare si rende non più procrastinabile l'applicazione urgente di un magistrato sostituto procuratore: in via breve è stato individuato un magistrato in provenienza dalla Procura di Vercelli e già positivamente valutato in fieri dalla settima commissione del Consiglio superiore della magistratura, ma non ancora attuato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

   infine, anche per quanto concerne l'organico del personale amministrativo della procura della Repubblica di Biella si segnala che lo stesso risulterà, a breve, in sofferenza in ragione e per effetto dei già previsti pensionamenti, esiti di concorso e progressioni di carriera –:

   se il Ministro interrogato, in seguito a quanto esposto nelle premesse, intenda quanto prima assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di assicurare un efficace e fattivo rimedio alle gravi problematiche segnalate.
(4-12277)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e nel personale di magistratura della procura della Repubblica presso il tribunale di Biella (ricompresa nel distretto di corte di appello di Torino), domanda alla Ministra della giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato, con riferimento al personale amministrativo, che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella (la quale ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 4 unità e in particolare di 1 cancelliere esperto, di 1 direttore, di 1 assistente giudiziario e di 1 operatore giudiziario) presenta una dotazione organica di 17 unità, a fronte delle quali prestano servizio 16 risorse umane. La scopertura effettiva è del 5,88 per cento nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 23,73 per cento.
  Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: cancelliere (1 vacanza su 3 posti in organico), operatore giudiziario (1 su 3) e conducente di automezzi.
  Gli altri profili professionali (direttore amministrativo, assistente giudiziario e ausiliario) appaiono completamente soddisfatti e vi è la presenza di 1 funzionario giudiziario in sovrannumero rispetto a quanto previsto dalla pianta organica.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario.
  Ovviamente, resta la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali a esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
  Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che la procura della Repubblica presso il tribunale di Biella presenta scoperture soltanto in 1 dei 3 posti di sostituto procuratore della Repubblica.
  Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Biella – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di Corte di appello di Torino è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 9 unità, di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di porte di appello di Torino, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Torino 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti.
  In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica della procura della Repubblica presso il tribunale di Biella –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.
  

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   RAMPELLI, MOLLICONE e BELLUCCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel maggio del 2019, comune di Roma, regione Lazio e Ministero della giustizia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a favorire la costruzione di un nuovo edificio del Tribunale nell'area di piazzale Clodio, all'interno della «Riserva naturale di Monte Mario», protetta e soggetta a vincolo, compresa tra via Teulada, via Faravelli, via Falcone e Borsellino e il piazzale stesso;

   l'area su cui incombe il progetto della nuova città giudiziaria costituisce un polmone verde essenziale, come testimoniato dalle numerose manifestazioni, presidi di protesta e sit-in di cittadini organizzatisi in coordinamenti civici per difendere la Riserva naturale regionale di Monte Mario, in allerta da qualche tempo per alcune trivellazioni iniziate nell'area pubblica;

   l'11 novembre 2020, a un anno e mezzo dalla firma dell'accordo, l'allora Ministro Bonafede, in un incontro con l'ordine nazionale degli avvocati, sembrava aver fatto un passo indietro rispetto al citato protocollo d'intesa, affermando che tutte le problematiche inerenti agli edifici dei tribunali italiani non sarebbero state risolte con nuove strutture, bensì con il restauro e il riutilizzo di quelle già esistenti; ma appena un mese dopo, all'interno del parco, sono comparsi dei mezzi pesanti che hanno effettuato alcuni carotaggi del suolo;

   secondo la denuncia dei comitati e delle associazioni dei quartieri Prati, Della Vittoria e Trionfale «Si tratta di un progetto di cementificazione calato dall'alto, senza mai ascoltare organizzazioni di volontariato e gli abitanti di zona, e che da anni grava sull'area verde di Via Teulada, parte integrante della Riserva Naturale di Monte Mario. Che, con i suoi 238 ettari protetti dal 1997, rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi di Roma. Su quella che sembrava essere soltanto una prospettiva lontana nel tempo si sono invece riaccesi di colpo i riflettori: in Via Teulada, infatti, in sordina e senza neanche esporre un cartello che segnalasse i lavori, sono iniziate le attività di carotaggio per le prospezioni geologiche, analisi necessarie al fine di conoscere la tipologia di terreno presente nel sottosuolo in vista della realizzazione delle fondamenta delle strutture in progettazione»;

   come hanno spiegato gli attivisti delle associazioni del coordinamento civico «Insieme 17», «Chiediamo di conoscere le ragioni di queste attività e ribadiamo il nostro impegno perché l'area diventi finalmente un vero parco a disposizione della cittadinanza. Chiediamo che il “caso” del Parco di Monte Mario entri con la giusta rilevanza nel dibattito sul verde pubblico da sottoporre ai vari candidati in Campidoglio. La richiesta [...] è di riportare quest'area alla funzione di verde pubblico per la quale è stata creata, libera dal cemento e fruibile da tutti i cittadini»;

   permettere l'ampliamento della città giudiziaria con un progetto di cementificazione, che fagociterebbe l'unico spazio verde presente nel quartiere capitolino, ad avviso degli interroganti, non configura soltanto un pregiudizio alla qualità della vita dei residenti della zona, ma un pericoloso precedente che darebbe adito a simili azioni in altre aree protette –:

   se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per ripensare il progetto di ampliamento della cittadella giudiziaria all'interno della Riserva naturale di Monte Mario, come ipotizzato nel citato protocollo del 2019, destinando a struttura giudiziaria uno degli edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati già presenti in zona.
(4-09456)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti – dopo avere premesso che «... nel maggio del 2019 il comune di Roma, la regione Lazio e il Ministero della giustizia hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto a favorire la costruzione di un nuovo edificio del Tribunale nell'area di piazzale Clodio all'interno della riserva naturale di Monte Mario, protetta e soggetta a vincolo, compresa tra la via Teulada, la via Faravelli, la via G. Falcone e P. Borsellino e il piazzale stesso...» – domandano alla Ministra della giustizia «... se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per ripensare il progetto di ampliamento della cittadella giudiziaria all'interno della riserva naturale di Monte Mario, come ipotizzato nel citato protocollo del 2019, destinando a struttura giudiziaria uno degli edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati già presenti in zona...».
  Al riguardo deve essere posto in evidenza quanto segue:

   in data 16 maggio 2019 è stato sottoscritto un protocollo che prevede sia la ristrutturazione delle palazzine già esistenti (palazzine A, B e C) site in Roma nel piazzale Clodio, i cui lavori sono stati inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica;

   il provveditorato alle opere pubbliche è stato incaricato della esecuzione di tutte le opere in forza della convenzione con il Ministero della giustizia sottoscritta in data 4 ottobre 2019;

   tale convenzione prevede l'affidamento al provveditorato alle opere pubbliche dello svolgimento dei seguenti compiti concernenti: le funzioni di centrale di committenza; la progettazione; la redazione del documento preliminare alla progettazione; lo sviluppo dello studio di fattibilità tecnico-economica; l'esecuzione di indagini, accertamenti, analisi e sondaggi; l'attivazione dei procedimenti autorizzativi ai fini della approvazione del progetto e delle varianti; la direzione e la contabilità dei lavori; la redazione delle varianti; il collaudo statico e tecnico-amministrativo;

   la convenzione prevede altresì che «... il provveditorato alle Opere Pubbliche avrà cura di predisporre quadri economici e corrispondenti cronoprogrammi/piani finanziari dei pagamenti tali da consentire l'impegno contabile dell'intera somma posta a disposizione per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale in argomento...»;

   con nota del 21 giugno 2021 il presidente del tribunale di Roma e il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma hanno prospettato due soluzioni alternative per la individuazione degli uffici giudiziari da collocare nel corpo di fabbrica di nuova costruzione: 1) tutti gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma (occupati da magistrati, personale, uffici amministrativi e sezioni di polizia giudiziaria), con conseguente necessità di realizzare (in una delle palazzine già esistenti – A, B o C –) una sala da adibire a supporto logistico per i sostituti procuratori impegnati nelle attività di udienza; 2) o, in alternativa, alcune articolazioni del tribunale penale di Roma (da individuare), con conseguente sistemazione degli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nella palazzina C e nei piani superiori della palazzina B;

   con nota del 28 giugno 2021, il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia osservava che «... la scelta tra l'una e l'altra soluzione non può prescindere dalla acquisizione di concreti elementi fattuali, quali: a) differenze in termini di superficie occorrenti; b) relativi costi; c) conseguenze sui tempi di realizzazione; d) effetti (in termini di agevolazione o complicazione) dell'iter burocratico necessario per la riperimetrazione del parco (o, comunque, per ottenere dagli enti pubblici competenti le autorizzazioni necessarie)...» e invitava il provveditorato alle opere pubbliche a fornire i suddetti elementi e quelli ulteriori che dovessero apparire necessari o opportuni;

   in data 20 luglio 2021 il provveditorato alle opere pubbliche ha prospettato la necessità di scegliere tra 2 soluzioni alternative per la individuazione degli uffici giudiziari da collocare nel palazzo di nuova costruzione. In particolare la soluzione 1 prevede l'allocazione di tutti gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma; la soluzione 2, invece, prevede di rifunzionalizzare gli spazi ad uso degli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nell'ambito degli edifici B e C esistenti. «... La differenza, in termini di superfici fuori terra, è la seguente: SOLUZIONE 1 – 33.320 metri quadrati, SOLUZIONE 2 – 24.400 metri quadrati. Per la SOLUZIONE 1 è necessario incrementare il costo del 35 per cento, ovvero di euro 20.000.000 ipotizzando un costo unitario pari ad euro 2.200 per metro quadrato. Il tempo di realizzazione resta invariato nell'ipotesi di un cronoprogramma che preveda maggiore produttività di cantiere per la realizzazione della SOLUZIONE 1. Non si ipotizzano effetti procedurali negativi dell'una rispetto all'altra soluzione in quanto l'iter necessario per la riperimetrazione del parco e/o il conseguimento delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione resta invariato...»;

   con provvedimento del 29 luglio 2021 il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia così disponeva: «... rilevato che la soluzione 1 (cioè l'allocazione di tutti gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'edificio da realizzare) comporta un costo notevolmente più elevato rispetto alla soluzione alternativa (che consiste nella rifunzionalizzazione degli spazi nell'ambito degli edifici B e C già esistenti) e cioè euro 20.000.000 in più, pari al 35 per cento del costo previsto per la soluzione 2; ritenuto altresì che la soluzione 1 non consenta neanche di conseguire alcun risparmio in termini di tempo e di difficoltà burocratico-amministrative, atteso che il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha evidenziato che l'iter necessario per la riperimetrazione del parco e/o il conseguimento delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione resta invariato; tanto premesso, ritengo che il criterio della sana gestione della cosa pubblica imponga la scelta della soluzione 2, cioè della rifunzionalizzazione degli edifici B e C già occupati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, con conseguente allocazione nell'edificio di nuova costruzione di alcune articolazioni del tribunale penale (che saranno individuate in seguito)...».

  Per quanto concerne, infine, lo stato di avanzamento del progetto deve essere ricordato che «... con disciplinare sottoscritto in data 6 marzo 2020 è stato dato incarico dal provveditorato alle Opere Pubbliche a professionisti esterni della redazione di un DPP (Documento Programmatico Preliminare) da porre a base di gara per il concorso di progettazione per la cittadella giudiziaria. Allo stato attuale il DPP è stato trasmesso agli Uffici Giudiziari e condiviso e approvato in Conferenza Permanente dagli Uffici stessi. A conclusione della fase di redazione del DPP, e in seguito all'approvazione da parte dell'Amministrazione Giudiziaria, questo è stato inviato alla regione Lazio ai fini della riperimetrazione dell'area vincolata. Con nota del 5 maggio 2022 è stato reso noto a questo Ministero che la richiesta inviata in Regione non ha attualmente avuto esito...».
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   RIBOLLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da numerose notizie di stampa che a Bergamo, da maggio, l'impianto di condizionamento, ma anche di riciclo dell'aria, del palazzo del tribunale sia fermo per un guasto. Risulta essere necessaria la sostituzione di alcuni pezzi degli impianti ma, pare sia impossibile risolvere in tempi ragionevoli in quanto occorrono le autorizzazioni del Ministero della giustizia;

   la situazione in cui si lavora è estremamente dannosa per la salute tanto che, nei giorni scorsi, con i termometri delle aule che registravano 35 gradi, un magistrato ha avuto un malore ed è stato portato in ambulanza in pronto soccorso;

   con un giugno torrido e un edificio progettato con tante vetrate quasi ovunque senza aperture, il risultato è una situazione diventata per tutti insopportabile; più volte sono state effettuate segnalazioni sia al presidente sia al responsabile dell'Economato circa la situazione di insalubrità delle aule d'udienza perché oltre al caldo insopportabile, il problema è che non funziona neanche il circolo dell'aria;

   inoltre, tra temperature roventi e casi di Covid di nuovo in salita, si pone il tema della salute di chi in tribunale ci lavora (52 giudici, 19 giudici onorari, 130 dipendenti del personale amministrativo) e di chi lo frequenta: avvocati, imputati, parti offese;

   il 23 giugno, è giunta la relazione tecnica, dei lavori da effettuare e dei tempi previsti e il presidente del tribunale ha comunicato al Ministero della giustizia, tutto quanto di dovere in quanto la normativa prevede che, per spese sopra i 5 mila euro serva l'autorizzazione dello stesso Ministero –:

   se il Ministro intenda, con la massima urgenza, attivarsi, per quanto di competenza, al fine di risolvere, senza ulteriori lungaggini, la drammatica situazione descritta in premessa.
(4-12449)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante — dopo avere premesso che «...si apprende da numerose notizie di stampa che a Bergamo, da maggio, l'impianto di condizionamento, ma anche di riciclo dell'aria, del Palazzo del Tribunale sia fermo per un guasto; risulta essere necessaria la sostituzione di alcuni pezzi degli impianti, ma pare sia impossibile risolvere in tempi ragionevoli in quanto occorrono le autorizzazioni del Ministero della Giustizia; ... il 23 giugno è giunta la relazione tecnica dei lavori da effettuare e dei tempi previsti e il Presidente del Tribunale ha comunicato al Ministero della Giustizia tutto quanto di dovere in quanto la normativa prevede che, per spese sopra i 5.000 euro, serve l'autorizzazione dello stesso Ministero..». — domanda alla Ministra della giustizia «... se... intenda, con la massima, urgenza, attivarsi... al fine di risolvere, senza ulteriori lungaggini, la drammatica situazione di cui in premessa...».
  In relazione alla tematica tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo occorre mettere in risalto che la direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero in data 29 giugno 2022 ha emanato una determina avente a oggetto l'autorizzazione alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera
a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 concernente l'acquisto di condizionatori portatili e ventilatori a servizio del palazzo di giustizia di Bergamo per un importo complessivo di euro 12.000,00, iva esclusa.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   RUFFINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la casa circondariale «Lorusso e Cotugno» conta una popolazione carceraria, al 27 aprile 2021, di 1343 detenuti, che corrisponde ad oltre il 30 per cento delle persone detenute nelle carceri della regione Piemonte;

   in seguito ai noti fatti che hanno portato alla rimozione, nel mese di luglio 2020, del direttore titolare, la responsabilità della casa circondariale è attualmente attribuita, in via provvisoria e con, funzioni di reggente, alla dottoressa Rosalia Marino, che riveste altresì l'incarico di direttrice del carcere di Novara;

   dall'inizio della pandemia, 146 agenti di servizio presso casa circondariale «Lorusso e Cotugno» e 214 detenuti sono risultati positivi al Covid-19;

   solo circa la metà degli agenti e del personale amministrativo della casa circondariale ha ricevuto la prima dose del vaccino. Risulta all'interrogante che a nessuno sia stato ancora somministrato il richiamo,

   garante dei diritti dei detenuti sottolinea la necessità, nell'attuale contesto storico segnato dalla pandemia, che l'incarico di direttore della casa circondariale «Lorusso e Cotugno» venga attribuito a titolo definitivo ed esclusivo, al fine di rafforzarne l'azione ed affrontare con la necessaria attenzione le problematiche specifiche di una struttura senz'altro molto complessa –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica relativa alla reggenza della casa circondariale «Lorusso e Cotugno» di Torino –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative affinché si giunga in tempi brevi alla nomina definitiva del nuovo direttore della casa circondariale «Lorusso e Cotugno» di Torino.
(4-09188)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante evidenziate criticità conseguenti all'assenza di un direttore titolare della casa circondariale di Torino, solleva specifici quesiti in ordine agli intendimenti volti a dare soluzione al problema.
  Orbene, in effetti, attualmente, la casa circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, è priva della figura del direttore, e la reggenza è stata affidata, a far data dal 28 luglio 2020, al direttore della casa circondariale di Novara.
  È stata altresì attivata specifica procedura amministrativa volta all'individuazione dei vice-direttori ma, all'esito della prima e seconda fase degli interpelli per il conferimento degli incarichi dirigenziali cosiddetti «ordinari», non è stato possibile conferire i due posti vacanti.
  La vice direzione della struttura penitenziaria è stata comunque garantita dalla presenza, per due giorni a settimana, del direttore della casa di reclusione di Fossano.
  Ciò precisato, (anche) allo scopo di procedere all'attribuzione definitiva dell'incarico di direttore titolare del carcere torinese, trattandosi di istituto di primo livello a incarico superiore, con provvedimento 22 febbraio 2021, è stata bandita specifica procedura nazionale per l'assegnazione di numero 21 posti di funzione a incarico superiore utili alla copertura di alcune sedi territoriali prive di direttori titolari, ivi compresa la casa circondariale di Torino «Lorusso e Cotugno» pertanto, all'esito delle suddette procedure, la vacanza in questione potrebbe trovare soluzione definitiva, compatibilmente con le complessive carenze di organico dirigenziale.
  Più in generale, a livello nazionale, la copertura delle carenze di organico dei dirigenti penitenziari potrà essere risolta solo all'esito della procedura concorsuale per complessivi 45 posti di dirigente penitenziario, conclusosi di recente e il cui corso di preparazione, di durata pari a dodici mesi ha avuto inizio in data 20 settembre 2022.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   SIANI, VERINI e BAZOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 322 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino;

   il successivo comma 323 prevede che il riparto di detta dotazione tra le regioni sia effettuato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

   l'accoglienza in case-famiglia protette delle detenute madri e della loro prole è, tra le modalità di detenzione alternativa dei genitori con bambini al seguito e sussistendone i presupposti, quella in grado di assicurare la miglior qualità di vita dei minori coinvolti nella detenzione del genitore;

   in particolare, tale modalità alternativa di detenzione si differenzia dall'assegnazione a istituti di custodia attenuata per detenute madri (cosiddetto Icam) in quanto non presenta alcun tipo di somiglianza con la detenzione in carcere e, dunque, è idonea ad assicurare ai minori una condizione di vita il più possibile analoga a quella che vivrebbero ove il genitore non fosse sottoposto a regime di detenzione;

   inoltre, l'assegnazione a case-famiglia protette appare altresì maggiormente idonea al coinvolgimento delle persone in regime di detenzione in percorsi di reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;

   secondo il XVII rapporto sulla condizione di detenzione: «Donne-bambini» al 31 gennaio 2021 erano 29 i bambini, 13 dei quali stranieri, in carcere con le proprie 26 madri, alloggiati nell'Icam di Lauro (8), nell'Icam affiliato al carcere di Torino (6), nel carcere femminile di Rebibbia (5), nelle carceri di Salerno e Venezia (3), nel carcere di Milano Bollate (2), e nelle carceri di Foggia e Lecce (un unico bambino per ciascuna delle due strutture) e al 28 febbraio 2021 i bambini erano scesi ulteriormente a 27;

   pur essendo una realtà che riguarda piccoli numeri, la detenzione di bambini innocenti con le loro mamme, anche se in istituti a custodia attenuata, è comunque una realtà che non può più essere accettata poiché le conseguenze della detenzione sul piano psicologico, emotivo e fisico di un bambino piccolo hanno comunque una portata devastante e inaccettabile;

   la legge n. 62 del 2011, nonostante le premesse e i princìpi che l'hanno positivamente ispirata, non elimina la carcerazione dei bambini poiché frequentemente si fa ricorso agli Istituti a custodia attenuata per le madri, dimenticando che si tratta comunque di una forma di detenzione all'interno di una struttura carceraria non adeguata non solo a rispondere alle esigenze di un bambino, ma allungando anche l'età della sua detenzione fino a 6 anni –:

   quali iniziative intenda assumere la Ministra interrogata al fine di assicurare la più rapida adozione del decreto in questione e gli adempimenti conseguenti, finalizzati all'impiego delle risorse al fine di rendere operativa la possibilità per le madri detenute di scontare la propria pena all'interno di case-famiglia o di case alloggio insieme ai propri figli piccoli, non più costretti, così, a subire le conseguenze psicologiche ed emotive di una detenzione carceraria;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di promuovere e valorizzare l'assegnazione delle detenute madri a case-famiglia protette, anche in luogo della loro assegnazione a istituti a custodia attenuata.
(4-09496)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo gli interroganti sollevano precisi quesiti in ordine ai tempi di attuazione di quanto previsto dalla legge n. 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di case-famiglia, quindi circa eventuali intendimenti volti a consentire alle detenute-madri di esservi assegnate anche in alternativa agli istituti a custodia attenuata.
  Orbene, in effetti con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 («legge di bilancio»), all'articolo 1, commi 322 e 323, è stato per la prima volta finanziato il sistema dell'accoglienza di madri e minori, introducendo nuovi oneri per la finanza pubblica con la creazione di un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  Sul punto mi pregio segnalare che la destinazione delle risorse e le procedure di utilizzo dei fondi sono state definite con decreto ministeriale 15 settembre 2021, recante: «Ripartizione tra le Regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino», in attuazione del quale sono stati emessi dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP ordini di pagamento a favore di tutte le regioni, secondo lo schema di ripartizione individuato nel decreto medesimo.
  Circa l'assegnazione delle detenute madri a case famiglia protette, pare opportuno premettere che essa avviene in base a specifici provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria al ricorrere dei presupposti richiesti per l'adozione della misura alternativa della detenzione domiciliare – ordinaria, in surroga o speciale – nei confronti della persona che debba espiare la pena, quando costei abbia figli in età infantile, o all'operare della preclusione, prevista dall'articolo 275, comma 4, codice di procedura penale, dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della donna e, in determinati casi anche dell'uomo, che abbia prole di età inferiore ai sei anni.
  L'attuale quadro normativo consente, infetti, il ricorso alla misura alternativa della detenzione domiciliare solo quando tale modalità di espiazione della pena sia ritenuta compatibile con la pericolosità sociale della persona condannata, pur se madre (comma 1-
ter legge n. 354 del 1975 quando il minore ha un'età inferiore all'anno; anche l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, nel precludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre (o del padre) di prole di età inferiore ai sei anni, fa salvi i casi in cui nei confronti del genitore siano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel qual caso il giudice, anziché disporre la misura degli arresti domiciliari in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, primo comma, codice di procedura penale, (abitazione, luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura e assistenza, casa famiglia protetta), potrà optare per la restrizione del genitore in Icam o in una ordinaria struttura penitenziaria.
  Quanto alle case-famiglia protette, esse sono strutture con le quali il legislatore ha inteso sopperire all'impossibilità della persona condannata o raggiunta dalla misura cautelare custodiale, di fruire, rispettivamente, della misura alternativa della detenzione domiciliare o della misura cautelare degli arresti domiciliari, solo perché priva di idonea struttura abitativa.
  All'inequivoco tenore della disposizione dell'articolo 47-
quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riguardo alla detenzione domiciliare speciale, stabilisce «In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle, case famiglia protette, ove istituite», si affianca la disposizione dell'articolo 47-ter, comma 1, che prevede, per la detenzione domiciliare «ordinaria» e per quella in surroga, che le pene della reclusione o dell'arresto «<possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, ovvero [...] in case famiglia protette», nonché la previsione dell'articolo 284, comma 1, codice di procedura penale, che, per la misura degli arresti domiciliari, stabilisce che il provvedimento con la quale essa è disposta impone all'imputato di non allontanarsi «dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da luogo pubblico di cura o di assistente ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta». Del resto, è indubitabile che qualora la persona sia ammessa alla detenzione domiciliare o sia sottoposta alla misura degli arresti domiciliare in funzione dell'interesse dei propri figli minori, la permanenza del genitore nella propria abitazione, anziché in una casa famiglia protetta, permette al minore di mantenere intatta la propria quotidianità di vita e di affetti, così come è altrettanto pacifico che, nel caso in cui, a causa delle condizioni di marginalità sociale, il genitore non disponga di un luogo utile in cui scontare la paia in regime di detenzione domiciliare o in cui essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la casa famiglia protetta eviti al minore il ben più traumatico ingresso in un Icam o in una struttura penitenziaria ordinaria.
  Infine, va rammentato che in data 30 maggio 2022 la Camera dei deputati aveva approvato, all'unanimità, la proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2298), concernente «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori».
  Tuttavia, l'anticipato scioglimento delle Camere ha interrotto il procedimento legislativo che, ove portato a termine, avrebbe certamente consentito di azzerare la presenza nelle carceri dei bambini in tenera età al seguito delle madri ristrette.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   VARCHI e MASCHIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in una nota del 2 agosto 2021, le organizzazioni sindacali hanno denunciato «il pessimo comportamento dei vertici di codesto Ministero, questa volta in tema di pagamento del salario accessorio. I lavoratori della Giustizia percepiscono un salario accessorio gravemente sottodimensionato rispetto alla quantità ed alla qualità dei carichi di lavoro evasi e delle responsabilità sopportate. Lo stesso, inoltre, è tra i più bassi tra quelli corrisposti nelle pubbliche amministrazioni»;

   in particolare, come si legge nella nota, i criteri di pagamento del salario accessorio per le prestazioni rese nell'anno 2019, con gravissimo ed ingiustificato ritardo, sono stati definiti solo il 29 luglio 2020 con una ipotesi di accordo, oggetto di rilievi degli organi di controllo comunicati al solo Ministero lo scorso gennaio, in violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione delle organizzazioni sindacali previsti per legge;

   dopo la firma dell'accordo, che probabilmente avverrà in autunno, occorrerà definire i criteri per il pagamento delle somme presso gli uffici, sede di rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) presenti sul territorio nazionale e, all'esito delle procedure di controllo dei singoli accordi e degli ulteriori adempimenti contabili previsti, il pagamento delle spettanze avverrà nell'estate del 2022, ossia con tre anni di ritardo;

   a tale inaccettabile ritardo si aggiungono ulteriori inadempienze: dalla mancata attuazione dell'accordo del 26 aprile 2017, recepito nel decreto ministeriale 9 novembre 2017, che prevedeva le progressioni giuridiche tra le aree e nelle aree attraverso l'istituto della flessibilità, alla mancata applicazione dell'articolo 21-quater della legge n. 132 del 2015 nella parte in cui dispone il transito dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici in area terza; dalla mancata attuazione dell'articolo 492-bis cpc per un effettivo ed efficiente recupero crediti e dalla applicazione solo parziale dell'articolo 149-bis cpc sulle notifiche telematiche alla violazione dell'accordo di mobilità;

   e ancora, i sindacati lamentano la mancanza di informazioni sulle dotazioni organiche indispensabili per verificare la corretta applicazione degli istituti di mobilità, il mancato avvio della terza procedura di progressione economica, nonostante il relativo impegno di spesa sia stato concordato nell'ambito dell'accordo FUA 2019; la mancata istituzione del Comitato unico di garanzia (articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dell'Organismo paritetico per l'innovazione (articolo 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro 2016/2018); la mancata emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (incentivo riconosciuto alle figure tecniche ed amministrative che rivestono i ruoli previsti dal codice dei contratti pubblici); nonché la mancata definizione delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche della Dgsia;

   anche nell'amministrazione penitenziaria e nella giustizia minorile e di comunità le carenze di personale, la inadeguatezza delle dotazioni organiche, la cronica carenza di risorse materiali, il mancato riconoscimento di percorsi agevolati di transito in area terza hanno reso molto più difficoltoso lo svolgimento della prestazione lavorativa e tali lavoratori che hanno, comunque, assicurato il funzionamento delle strutture penitenziarie, anche minorili, riceveranno con tre anni di ritardo il salario accessorio;

   non certo migliore è la situazione degli archivi notarili che, nonostante le attribuzioni di rilievo, soffrono di un grave sottodimensionamento dell'organico: su un organico già esiguo di 502 unità (cui si aggiungono 17 dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia), il personale attualmente in servizio è ben al di sotto delle 400 unità e devono coprire oltre 100 uffici presenti sul territorio nazionale, compreso l'Ufficio centrale di Roma –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, verificata la fondatezza degli stessi, quali immediate iniziative di competenza intenda assumere al riguardo, per sanare la grave situazione denunciata.
(4-10170)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, muovendo da una doglianza delle rappresentanze sindacali formulata in una nota del 2 agosto 2021, pongono una serie di quesiti che interessano vari aspetti dell'organizzazione del personale giudiziario, che verranno specificamente trattati nella presente risposta.
  Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che questo Dicastero ha sempre mantenuto un attivo confronto con tutte le sigle sindacali in attuazione dei principi di correttezza, buona fede e imparzialità della pubblica amministrazione.
  I punti trattati nell'atto di sindacato ispettivo sono i seguenti:

   Fondo risorse decentrate.

  Per quanto concerne la doglianza relativa al sottodimensionamento e al ritardo nell'erogazione del salario accessorio, si evidenzia che in data 16 luglio 2021 si è tenuta una riunione esplicativa sul ritardo della contrattazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 che, conseguentemente, ha comportato un ritardo nella contrattazione del Fondo per gli anni successivi. Come spiegato nell'ambito di detta riunione dal direttore generale e del bilancio e della contabilità, questo ritardo è imputabile ai rilievi sollevati dagli organi di controllo.
  Le risorse disponibili per la contrattazione per l'anno 2019 sono pari ad euro 60.646.330,00. Le predette risorse sono state suddivise tra l'Amministrazione giudiziaria (euro 52.449.611,00), l'Amministrazione penitenziaria (euro 5.918.449,00) e la giustizia minorile e di comunità (euro 3.776.306,00) e destinate ai diversi impieghi e modalità di erogazione in considerazione delle specificità delle diverse articolazioni.
  Il Capo di gabinetto ha convocato in data 29 settembre 2021 le organizzazioni sindacali per un confronto sull'accordo relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019.
  In data 18 ottobre 2021 le parti hanno provveduto alla sottoscrizione di tale accordo.
  Per quanto concerne il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (pari ad euro 47.739.850,00) e per l'anno 2021 (pari ad euro 79.104.675,00, di cui euro 15.178.334,00
una tantum), le ipotesi di accordo sono state sottoscritte in data 22 dicembre 2021 e a breve verranno corrisposti i relativi emolumenti.

   Progressioni economiche e giuridiche – riqualificazione ai sensi dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 convertito dalla legge n. 132 del 2015.

  Un altro profilo trattato nell'interrogazione riguarda la «...mancata attuazione dell'accordo del 26 aprile 2017, recepito nel decreto ministeriale del 9 novembre 2017, che prevedeva le progressioni giuridiche nelle aree e tra le aree attraverso l'istituto della flessibilità...» nonché la «...mancata applicazione dell'articolo 21-quater della legge n. 132 del 2015 nella parte in cui dispone il transito dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici in area terza...».
  Con riferimento alle progressioni giuridiche, si fa presente che l'accordo del 26 aprile 2017 menziona tra le finalità «...la promozione e la progressiva attuazione di un sistema di flessibilità tra profili all'interno delle aree e l'attuazione delle progressioni all'interno del sistema classificatorio e degli sviluppi economici...» e non l'applicazione
sic et simpliciter dell'istituto della flessibilità.
  Ad ogni buon conto, per quanto concerne la flessibilità nelle aree (cambio di profilo all'interno della medesima area), si fa presente che la stessa presuppone, allo stato, l'osservanza di requisiti e
iter specifici, in assenza dei quali non è prospettabile alcuna concreta applicazione dell'istituto specificamente richiamato nell'articolo 20 del CCNL 2006/2009 «Flessibilità tra i profili all'interno delle aree». Questa disposizione, oltre a dettare una specifica e dettagliata procedura da seguire, precisa che il passaggio in questione è possibile «...solo tra profili diversi, a parità di livello di accesso e a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo in base all'Allegato A del CCNL 2006/2009...».
  Orbene, dall'esame dei nuovi profili professionali (accettati dalle stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 26 aprile 2017), il passaggio non è possibile allorquando vi siano differenze relative ai punti di accesso, ivi compresa la parte denominata «...accesso dall'esterno...».
  Per meglio comprendere, a titolo esemplificativo, un assistente giudiziario, per il quale è previsto
ab origine un accesso dall'esterno area seconda, F2, non potrebbe passare all'attuale profilo di cancelliere esperto area seconda, F3, attraverso l'istituto in esame, essendo i relativi punti di accesso differenti. Diversamente, l'attribuzione di un profilo diverso determinerebbe una progressione non conforme al vigente quadro normativo di riferimento. Pertanto, non è chiaro il motivo per cui vi sarebbe stata violazione dell'accordo del 26 aprile 2017.
  In ogni caso, va segnalato che in data 11 luglio 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2022, che destina a dette progressioni quasi euro 20.000.000.000 e che è attualmente sottoposto a verifica da parte dei competenti organi di controllo.
  Quanto alla riqualificazione ai sensi dell'articolo 21-
quater del decreto-legge n. 83 del 2015 convertito dalla legge n. 132 del 2015, corre l'obbligo di evidenziare che:

   l'articolo 21-quater prevede quali soggetti beneficiari della procedura esclusivamente i profili professionali di cancelliere e di ufficiale giudiziario secondo il seguente dettato «...il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento...»;

   i profili di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico sono stati introdotti solo in un secondo momento, in seguito alla modifica dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, per effetto della legge n. 205 del 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018;

   la procedura di riqualificazione per cancellieri e ufficiali giudiziari è stata indetta con due separati avvisi in data 19 settembre 2016, ossia un anno prima rispetto alla legge che ha introdotto gli ulteriori profili beneficiari. Ne consegue che questo Dicastero ha operato conformemente al dettato legislativo allora vigente.

  Tuttavia giova precisare che le materia sarà certamente oggetto di ulteriore disamina all'esito del procedimento di approvazione del nuovo CCNL, nel quale è stato inserito un titolo ad hoc dedicato all'ordinamento professionale (titolo III).

   Mancata attuazione dell'articolo 492-bis codice di procedura civile.

  Muovendo dal rilievo per cui non si sarebbe ovviato alla «...mancata attuazione dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile per un effettivo ed efficiente recupero dei crediti e alla applicazione solo parziale dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile sulle notifiche telematiche...», si rappresenta che l'attuazione dell'anzidetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui sono titolari secondo quanto stabilito dall'articolo 58 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale. Dal disposto dell'articolo 55-quater del codice di procedura civile, che disciplina le modalità di accesso alle banche dati, si evince che «...sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'Amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali...».
  È di tutta evidenza la complessità di tale argomento, se non altro in considerazione del diritto alla riservatezza dei dati personali, che comporta il coinvolgimento di più realtà istituzionali, nella specie l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali nonché le articolazioni dell'Amministrazione della giustizia.
  Sotto il profilo puramente tecnico operativo, la Direzione generale dei servizi informativi automatizzati di questo Dicastero ha avviato i necessari rapporti di interlocuzione con le competenti Autorità.
  In relazione all'articolo 492-
bis del codice di procedura civile (sistemi di ricerca telematica dei beni da pignorare, con interrogazione delle banche dati dell'Agenzia delle entrate): in data 29 ottobre 2021 è stata approvata l'ultima versione delle specifiche di integrazione con i sistemi dell'Agenzia delle entrate; l'analisi con il gruppo di lavoro, incentrata sulla fruibilità dei dati ricevuti dall'Agenzia delle entrate sul sistema informativo ad uso degli uffici NEP, è stata dichiarata conclusa in data 23 novembre 2021; sono in corso le attività di sviluppo delle nuove funzionalità, per potere poi eseguire le successive fasi di sperimentazione e avvio di produzione.
  Con riferimento all'articolo 149-
bis del codice di procedura civile è in corso di perfezionamento l'attività di diffusione di GSU Oracle, prodromica all'attivazione del flusso di richiesta telematica delle notifiche all'Ufficio NEP ai sensi dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.
  Nelle more della articolata procedura attuativa, qualora l'ufficiale giudiziario non disponesse della strumentazione idonea a consentire l'accesso diretto alle banche dati o gli strumenti non siano funzionanti, il creditore può essere autorizzato a consultare personalmente le banche dati telematiche (anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico e banche dati degli enti di previdenza) sempre dietro esibizione del titolo esecutivo e del decreto di autorizzazione del giudice (articolo 155 disp. att. cpc); in questo modo potrà vedere l'elenco dei beni da pignorare e valutare se proseguire o meno nell'esecuzione.
  Per quanto riguarda i flussi di pagamento in forma telematica relativi alla integrazione di pagamenti per insufficienza fondi di spese (da parte degli avvocati) e alla restituzione di somme per esubero fondi spese (nei confronti degli avvocati), sono in corso attività di valutazione tecnica atteso che, in particolare per il flusso di restituzione di somme, la richiesta costituisce una novità nell'ambito dei tipi di pagamento gestiti dal Ministero della giustizia.

  Istituzione del comitato unico di garanzia (Cug) e dell'organismo paritetico per l'innovazione (Opi).

  In relazione al profilo della «...mancata istituzione del Comitato Unico di Garanzia (articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dell'Organismo Paritetico per l'innovazione (articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018)...», va rilevato la procedura di istituzione del Comitato unico di garanzia è stata regolarmente avviata. Al riguardo, i sindacati hanno provveduto a inviare i nominativi dei propri componenti. È stato altresì pubblicato in data 13 gennaio 2022 l'interpello avente a oggetto la selezione per la designazione del Presidente del comitato unico di garanzia e degli ulteriori componenti di parte pubblica. Pertanto sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche alla istituzione del comitato unico di garanzia, fermi restando i tempi fisiologicamente necessari per l'esecuzione degli ultimi e indispensabili adempimenti.
  Quanto all'organismo paritetico per l'innovazione, si evidenzia che in data 29 dicembre 2020 questo Dicastero ha provveduto ad inoltrare alle organizzazioni sindacali una nota avente ad oggetto la modifica del decreto di istituzione dell'organismo paritetico per l'innovazione.

   Mancata emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  In merito alla affermazione inerente la mancata emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si fa presente che lo stesso è stato emanato con il decreto n. 124 del 4 agosto 2021.

   Personale dell'ufficio centrale degli archivi notarili.

  In proposito deve essere sottolineato che nel corso degli ultimi 3 anni l'ufficio centrale degli archivi notarili ha assunto 3 dirigenti amministrativi vincitori del corso-concorso SNA, 10 conservatori attraverso lo scorrimento della graduatoria del 2007, 1 assistente amministrativo attingendo agli idonei di concorso dell'organizzazione giudiziaria, 11 assistenti amministrativi nell'anno 2020 mediante bandi di mobilità riservati a personale comandato, 11 assistenti amministrativi nell'anno 2021 ed è in corso analoga procedura per l'assunzione di 19 assistenti amministrativi, di 1 operatore e di 1 ausiliario, parte dei quali in applicazione della legge n. 56 del 2019 che consente di operare in deroga al previsto decreto di autorizzazione del dipartimento della funzione pubblica, ad oggi non intervenuto. Sono stati, inoltre, assunti nell'anno 2021 2 assistenti amministrativi in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 16 del 2017 ed è in corso l'assunzione di 1 ausiliario in esito a procedure di ricollocazione di personale in disponibilità attivate dal dipartimento della funzione pubblica.
  Inoltre è in fase di progettazione un intervento finalizzato a un incremento della pianta organica dell'ufficio centrale degli archivi notarili dall'attuale dotazione di 520 unità a 640 (con maggiorazione di 30 unità in area terza e di 90 unità in area seconda) con copertura dei relativi posti e, comunque, delle attuali vacanze anche attraverso un piano di assunzioni straordinarie, ciò che non comporterebbe alcun aggravio sul bilancio dello Stato essendo l'ufficio centrale degli archivi notarili dotato di un bilancio autonomo che si alimenta con entrate che scaturiscono dai servizi che rende e che, da sempre, risulta largamente attivo.
  Siffatto intervento di incremento della pianta organica è stato recepito nel documento conclusivo del tavolo tecnico per la riforma del notariato e degli archivi notarili, presieduto dal Capo del dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, consegnatomi in data 6 ottobre 2022.

   Personale del dipartimento giustizia minorile e di comunità.

  Deve essere innanzitutto posto in risalto, con riferimento alla problematica relativa alla carenza di personale del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, che con decreto ministeriale del 19 novembre 2020 in materia di «Dotazione organica del personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente alle aree funzionali e ai profili professionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità», si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del comparto funzioni centrali appartenente alla I, II e III area funzionale.
  Nella predisposizione delle nuove dotazioni organiche e nella ripartizione del contingente complessivo dei singoli profili professionali questo Dicastero ha inteso garantire la piena attuazione della riforma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 e successive disposizioni normative.
  Si rileva che l'attuale dotazione organica è stata incrementata dal decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla legge n. 79 del 2022, che all'articolo 7, inerente «Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la Giustizia Minorile e di Comunità nonché autorizzazione all'assunzione», ha aumentato di 11 unità la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e di 1.092 unità la dotazione organica del personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'area III, posizione economica F1, e 197 unità dell'area II, posizione economica F2.
  Si rappresenta inoltre che: in data 9 marzo 2022, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, si è conclusa la procedura del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale; in data 25 marzo 2022, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, si è conclusa la procedura del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 dirigenti, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale. In data 12 maggio 2022, per effetto del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, è stato adottato un provvedimento di scorrimento della predetta graduatoria di ulteriori 11 unità. Si è provveduto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2022 di autorizzazione all'assunzione, ad un ulteriore scorrimento di 2 unità della graduatoria per complessivi 18 dirigenti, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna.
  I vincitori dei succitati concorsi devono frequentare un corso di formazione della durata di mesi 12 che ha avuto inizio in data 5 settembre 2022.

   Assunzione di personale del comparto funzioni centrali.

  Assunzioni di funzionari della professionalità di servizio sociale.
  Espletamento di un concorso pubblico, per esami, a 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale (III area funzionale, fascia retributiva F1), autorizzato con decreto del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del 12 gennaio 2018.
  Al momento il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha provveduto all'assunzione di 381 unità totali di funzionari della professionalità di servizio sociale (III area funzionale, fascia retributiva F1) tra i vincitori e gli idonei del summenzionato concorso utilizzando le autorizzazioni intervenute nel corso degli anni.
  Inoltre nel piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, presentato al dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, è stata prevista l'assunzione di ulteriori 18 unità di idonei della citata graduatoria, per i quali in data 29 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'assunzione. La procedura di assunzione di queste ultime unità si è conclusa in data 29 settembre 2022 con l'immissione in servizio di 18 funzionari della professionalità di servizio sociale area III F1.

   Assunzione di funzionari dell'organizzazione e funzionari amministrativi.

  Concorso pubblico Ripam per il reclutamento di 28 funzionari dell'organizzazione nei ruoli del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di 39 funzionari amministrativi (area funzionale III, fascia retributiva F1).
  Il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha assunto, in data 21 aprile 2021, 27 funzionari dell'organizzazione. Tali unità sono state ripartite, in base alle vigenti dotazioni organiche, nel modo che segue: 7 unità nei centri per la giustizia minorile; 20 unità negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
  La restante unità è stata assunta nell'anno 2021 tramite scorrimento della graduatoria del citato concorso.
  A ciò si aggiunga che il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, congiuntamente agli altri dipartimenti di questo Dicastero, ha aderito al progetto Ripam delegando alla commissione interministeriale per l'attuazione di tale progetto – che si avvale di Formez PA – l'incarico della gestione di apposite procedure ottemperanti alla disciplina generale sui procedimenti selettivi pubblici di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha incaricato la commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, previa stipula di apposita convenzione, di provvedere alla selezione di 39 funzionari amministrativi (area funzionale III, fascia retributiva FI). Le prove orali di questo concorso sono state ultimate e l'assunzione dei 39 funzionari amministrativi è prevista entro l'anno in corso.

   Assunzione di assistenti amministrativi.

  Con accordo del 14 marzo 2022 tra l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) e il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato sancito l'utilizzo delle graduatorie degli idonei al concorso pubblico, per esami, per la copertura di 45 posti di assistente amministrativo (area funzionale II, livello retributivo F2), a tempo pieno e indeterminato. In data 9 maggio 2022 si è proceduto all'assunzione dei primi 9 assistenti amministrativi e in data 5 settembre 2022 vi è stata l'assunzione di altri 3 assistenti amministrativi.

   Mobilità interna del personale appartenente al profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale.

  Il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prima di procedere alla assunzione di unità dalla graduatoria di funzionario della professionalità di servizio sociale, ha attivato procedure di mobilità interna riservate a tale profilo ai sensi dell'accordo di mobilità interna per il personale del comparto funzioni centrali del 10 maggio 2019.
  Le procedure attivate nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 sono state complessivamente 3 e hanno offerto l'opportunità di trasferimento a 221 unità totali, di cui 57 + 11 + 21 ai Servizi Minorili, 91 + 18 + 14 agli uffici esecuzione penale esterna e 9 alla sede centrale del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

   Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

  Siffatte procedure, già autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 agosto 2019 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, riguardano la progressione tra le aree per 17 unità di funzionario amministrativo, 5 unità di funzionario della professionalità pedagogica e 5 unità di operatore. Nel mese di settembre 2022 sono state avviate le procedure selettive, che termineranno nel mese di dicembre 2022.

   Procedure selettive «flessibilità tra profili all'interno delle aree» riservata al personale di ruolo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

  È stato emanato in data 13 ottobre 2021 un bando di flessibilità tra i profili all'interno delle aree ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 20 del CCNI del 29 luglio 2010 riservato al personale appartenente all'area funzionale II. Per tale procedura sono pervenute 63 istanze e questo Dicastero ha predisposto 38 provvedimenti di flessibilità all'interno delle aree relativi ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente informatico, assistente tecnico, conducente di automezzi, contabile e operatore. Tale procedura si è definita nel corso del mese di luglio 2022.

   Personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  In proposito si evidenziano queste procedure concorsuali:

   concorsi pubblici:

    concorso pubblico per 1.758 allievi agenti, indetto con PDG del 31 marzo 2022. L'assunzione avverrà entro l'anno 2023;

    concorso pubblico per 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con PDG del 24 giugno 2021. L'assunzione avverrà entro l'anno 2023;

    concorso per allievi agenti per complessivi 1.479 posti (di cui 887 posti riservati ai volontari in ferma prefissata e 592 posti aperti ai cittadini italiani), indetto con PDG del 28 ottobre 2021. Sono in corso le visite mediche e attitudinali e l'assunzione avverrà entro l'anno in corso;

    concorso pubblico per 411 vice ispettori (378 uomini e 33 donne), indetto con PDG del 25 novembre 2021. L'assunzione avverrà entro l'anno 2023;

   concorsi interni:

    concorso interno per titoli a complessivi 691 posti (606 uomini e 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con PDG del 12 maggio 2020. Con PDG del 4 ottobre 2021 sono state approvate le graduatorie definitive di fine concorso e con PDG dell'11 novembre 2021 sono stati dichiarati i vincitori, avviati al corso di formazione della durata di 6 mesi, iniziato in data 16 maggio 2022;

    con PDG del 18 giugno 2021 è stato indetto il concorso interno per titoli a 583 posti (515 uomini e 68 donne) per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria. Con PDG del 13 luglio 2022 sono state approvate le graduatorie definitive di fine concorso;

    dotazione organica del personale del comparto funzioni centrali del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

  La legge n. 79 del 29 giugno 2022, «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», ha previsto un incremento della dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria e contestuale autorizzazione ad assunzioni straordinarie di 270 unità del ruolo agenti-assistenti dal 2022 al 2032.

   Risorse materiali in dotazione al personale dell'Amministrazione penitenziaria.

  Con riferimento alle risorse materiali in dotazione al personale dell'Amministrazione penitenziaria, si sottolinea che è stata avviata ogni azione utile ad aggiornare e definire le caratteristiche tecniche finalizzate all'avvio di procedure, peraltro complesse, per l'ammodernamento sia del parco armi sia degli equipaggiamenti, la cui acquisizione è già programmata in bilancio e seguirà anche per il biennio successivo, considerate le notevoli quantità da approvvigionare e gli stanziamenti assegnati che costringono ad acquisizioni scaglionate.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   ZANETTIN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Corriere del Veneto e altri quotidiani locali riportano in data 4 agosto 2022 la grave notizia del rilascio, per un errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare, del quindicenne che, nel marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano Veneto, aggredì una studentessa 26 anni, riducendola in fin di vita con 23 coltellate: per tali fatti questi era stato condannato in sede di appello alla pena di cinque anni di reclusione;

   risulta all'interrogante che, nel frattempo, il minore sarebbe volato a Londra con la madre, così eludendo un successivo ordine di inserimento in comunità;

   la notizia crea evidente sconcerto e preoccupazione nella opinione pubblica e, in particolare, nella comunità veneta, in quanto sembra tanto inverosimile quanto inaccettabile che tale soggetto, la cui pericolosità sociale è evidente, sia a piede libero appena sedici mesi dopo aver quasi ucciso, con particolare ferocia, una incolpevole vittima –:

   se non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di attività ispettive in relazione alla scarcerazione del minore di cui in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare alla giustizia italiana il colpevole di un così grave reato.
(4-12702)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «... Il Corriere del Veneto e altri quotidiani locali riportano in data 4 agosto 2022 la grave notizia del rilascio, per un errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare, del quindicenne che, nel marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano Veneto, aggredì una studentessa di 26 anni, riducendola in fin di vita con 23 coltellate; per tali fatti questi era stato condannato in sede di appello alla pena di 5 anni di reclusione; ...nel frattempo, il minore sarebbe volato a Londra con la madre, così eludendo un successivo ordine di inserimento in comunità; la notizia crea evidente sconcerto e preoccupazione nella opinione pubblica...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di attività ispettive in relazione alla scarcerazione del minore di cui in premessa...».
  Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che nei confronti del T.J. (nato a Venezia in data 8 novembre 2005) veniva elevata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia imputazione in relazione ai delitti di tentato omicidio pluriaggravato e di tentata rapina propria aggravata entrambi commessi in danno della N.M. in data 22 marzo 2021 allorquando costui, allo scopo di impossessarsi del danaro o dei beni detenuti dalla vittima, l'aggrediva da tergo con un coltello infliggendole circa 20 colpi al volto, al torace e all'addome, così compiendo atti univoci diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte.

  Il T.J. veniva tratto in arresto in data 22 marzo 2021.
  Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 il Gup del tribunale per i minorenni di Venezia riteneva il T.J. colpevole di entrambi i reati a lui ascritti e lo condannava, previo riconoscimento del vizio parziale di mente, alla pena di anni 6, mesi 8 e giorni 4 di reclusione.
  Con sentenza emessa in data 1° aprile 2022 la corte di appello di Venezia – sezione minori – riduceva la pena irrogata in primo grado al T.J. ad anni 5 di reclusione.
  La corte di appello di Venezia – sezione minori – provvedeva altresì a redigere l'ordine di scarcerazione provvisorio del T.J. indirizzato al direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Treviso, struttura ove all'epoca l'imputato si trovava ristretto. In tale ordine di scarcerazione provvisorio si calcolava, in applicazione dell'articolo 303 comma quarto codice di procedura penale, la scadenza del termine di durata massima della misura cautelare della custodia in carcere alla data del 21 luglio 2022. Il calcolo suddetto rispettava il disposto dell'articolo 23 comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 a mente del quale «...i termini previsti dall'articolo 303 codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento...».
  Avverso la sentenza emessa in data 1° aprile 2022 dalla corte di appello di Venezia – sezione minori – la difesa del T.J. proponeva ricorso per cassazione, la cui trattazione veniva fissata per l'udienza del 17 novembre 2022.
  Infine con provvedimento emesso in data 19 luglio 2022 il tribunale per i minorenni di Venezia accoglieva la richiesta avanzata dal P.M.M. volta ad ottenere ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'applicazione nei confronti del T.J. della misura «... del collocamento ... in una struttura idonea con adozione di provvedimenti provvisori al fine di evitare la reiterazione di gravi condotte illecite...».
  Sulla scorta di tutto quanto sinora esposto nel dettaglio emerge l'insussistenza del denunciato «... errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare...» commesso dai magistrati della corte di appello di Venezia – sezione minori – nonché di una eventuale responsabilità di costoro nell'elusione da parte del T.J. del provvedimento di collocamento in comunità. E invero siffatto provvedimento era di per sé immediatamente esecutivo ed era stato correttamente inoltrato dall'Autorità giudiziaria al servizio sociale della ULSS2 Marca Trevigiana ai fini della applicazione dello stesso.
  Ne deriva quindi che, nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non si può riconoscere alcun mancato rispetto dei termini processuali ovvero altri profili di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati della corte di appello di Venezia – sezione minori – in ipotesi idonei a giustificare «... l'esercizio di attività ispettive...» di competenza di questo Dicastero.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   ZUCCONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la situazione di scopertura d'organico, in particolare nel settore della giustizia, si protrae oramai da anni ed è divenuta intollerante sia per il personale sia per i fruitori dei vari servizi relativi;

   anche il tribunale di Massa si trova a operare in una costante situazione di carenza d'organico;

   tale disagio è acclarato anche dalla relazione Ispettiva relativa al periodo 1° ottobre 2014-30 settembre 2019, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa il 28 dicembre 2020;

   la suddetta scopertura negli anni passati, e non più tardi all'inizio dell'anno corrente, è stata segnalata al Ministero della Giustizia ed alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, ma una risposta non è mai arrivata;

   per effetto dei collocamenti a riposo avvenuti nell'anno 2021, il quadro situazionale è ulteriormente peggiorato. L'attuale pianta organica del personale del Tribunale di Massa dovrebbe prevedere 29 unità, così suddiviso per profili professionali: 2 direttori amministrativi, 4 funzionari, 4 cancellieri, 5 assistenti giudiziari, 8 operatori giudiziari, 3 conducenti automezzi e 3 ausiliari;

   a gennaio 2022 erano vacanti entrambi i posti di direttore amministrativo, di un funzionario, di tre assistenti, di un operatore giudiziario, di un ausiliario, di tutti i conducenti automezzi;

   nell'anno corrente la situazione si aggraverà ulteriormente in quanto un funzionario verrà a brevissimo trasferito ad altra sede per interpello. Inoltre dal prossimo maggio a novembre saranno collocati a riposo per raggiunti limiti di età tre operatori giudiziari ed un funzionario giudiziario;

   al netto del personale precariamente presente, in quanto temporaneamente distaccato a vario titolo da altri enti, l'organico del personale amministrativo è scoperto nella misura del 37,9 per cento e la percentuale aumenterà raggiungendo il 55 per cento in mancanza di nuovi arrivi;

   anche presso il Tribunale Civile e Penale le cose non vanno meglio. L'attuale pianta organica del personale amministrativo nel settore civile e penale dovrebbe prevedere 70 addetti, così suddiviso per profili professionali: 1 dirigente, 5 direttori, 16 funzionari, 8 cancellieri esperti, 18 assistenti giudiziari, 10 operatori giudiziari, 4 conducenti, 7 ausiliari e 1 centralinista;

   attualmente sono presenti tre direttori, tre funzionari, sette cancellieri esperti, sei operatori giudiziari, un conducente, cinque ausiliari ed un centralinista;

   entro il mese di giugno del corrente anno andranno a riposo per raggiunti limiti di età: due operatori ed un cancelliere;

   il posto di dirigente amministrativo è stato coperto fino al 31 dicembre 2021 in regime di supplenza, pertanto ad oggi risulta scoperto;

   attualmente la «scopertura» media dell'organico è del 32,85 per cento con tendenza al peggioramento dal mese di giugno dell'anno corrente in mancanza di nuovi arrivi;

   risulta essere molto pesante, inoltre, l'assenza di un tecnico informatico: l'Ufficio non è assegnatario di alcun funzionario Cisia, e tale situazione incide decisamente sulla funzionalità del tribunale, stante la sempre più penetrante informatizzazione dei servizi;

   è di rilevante gravità la vacanza del posto di dirigente amministrativo, coperto solo in regime di reggenza e solo fino al 31 dicembre 2021. Poiché come è noto in caso di assenza del dirigente amministrativo le sue attribuzioni sono assunte dal presidente del tribunale, questa situazione – perdurante nel tempo – è tale da incidere anche sul lavoro giurisdizionale del predetto magistrato, con ovvie ricadute sulla durata dei processi e sullo smaltimento dell'arretrato;

   è stato altresì comunicato che a causa del grave «scoperto» non potranno essere garantiti sia il regolare servizio al pubblico nel settore civile che i livelli di efficienza delle liquidazioni dei patrocini a spese dello Stato –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sovraesposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di sopperire alle scoperture d'organico presenti nel settore della giustizia, con particolare riferimento al Tribunale di Massa.
(4-12209)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del tribunale di Massa e della procura della Repubblica presso il tribunale di Massa (uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte di appello di Genova), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo, per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che per il tribunale di Massa (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 4 unità) è prevista una dotazione organica di 69 unità a fronte delle quali prestano servizio 46 risorse umane, con una scopertura del 33,33 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (2 vacanze su 5 posti in organico), di funzionario giudiziario (13 su 16, di cui 10 posti già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale), di assistente giudiziario (1 su 18), di operatore giudiziario (3 su 10), di conducente di automezzi (3 su 4) e di ausiliario (1 su 7). Di contro il profilo professionale di cancelliere è integralmente soddisfatto e vi è 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.
  Invece per la procura della Repubblica presso il tribunale di Massa (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 4 unità) è prevista una dotazione organica di 29 unità a fronte delle quali prestano servizio 18 risorse umane, con una scopertura del 39,93 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di funzionario giudiziario (1 vacanza su 4 posti in organico), di assistente giudiziario (3 su 5), di operatore giudiziario (2 su 8) e di ausiliario (1 su 3). Di contro il profilo professionale di cancelliere è integralmente soddisfatto e vi è 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica. Si rileva la scopertura dei profili professionali di direttore amministrativo e di conducente di automezzi.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso con la pubblicazione della graduatoria il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario. Con riferimento a tale concorso sono stati resi indisponibili 12 posti al tribunale di Massa e 2 posti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Massa.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri
team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo-laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Genova è pari a 125 unità. Al tribunale di Massa sono state attribuite dapprima 8 e poi altre 15 unità di addetti all'ufficio per il processo.
  L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di giugno dell'anno 2022.
  Inoltre è stata avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo con prove scritte fissate per il 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità
medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Per quanto riguarda il personale di magistratura, attualmente il tribunale di Massa non presenta scoperture nel ruolo del presidente di tribunale, del presidente di sezione di tribunale e di giudice e presenta invece 2 scoperture nel ruolo di giudice onorario di tribunale (10 giudici presenti sui 12 della pianta organica) mentre la procura della Repubblica presso il tribunale di Massa non presenta alcuna scopertura.
  Effetti positivi per gli uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per il tribunale di Massa e per la procura della Repubblica presso il tribunale di Massa – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di corte di appello di Genova è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di corte di appello di Genova, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di corte di appello di Genova 3 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del tribunale di Massa e della procura della Repubblica presso il tribunale di Massa –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.
  Sotto questo profilo appare opportuno ricordare, con specifico riferimento al tribunale di Massa, che la richiesta di aumento di 1 unità dell'organico del personale di magistratura formulata dal Consiglio superiore della magistratura in occasione della procedura di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito (procedura conclusasi con l'emanazione del decreto ministeriale del 14 settembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2020) è stata ritenuta non suscettibile di accoglimento atteso che, sebbene il numero delle iscrizioni
pro capite fosse lievemente superiore rispetto alla media nazionale, il dato delle pendenze (709 pro capite, a fronte di una media nazionale di 745) delineasse una situazione che non poteva definirsi critica. Medesima indicazione si rinviene con riferimento all'indice utilizzato a livello europeo per misurare i tempi di definizione dei procedimenti, il cosiddetto disposition time, che fornisce una stima prospettica della durata media dei procedimenti, mettendo a confronto il numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo e quello dei procedimenti definiti nel periodo. In dettaglio, nella procedura in questione tale indicatore è stato calcolato come rapporto tra il numero di procedimenti pendenti al 31 dicembre 2018 e la media dei procedimenti definiti nel triennio 2016-2018. Dall'esame delle schede distrettuali allegate alla relazione tecnica trasmessa in data 16 dicembre 2019 al Consiglio superiore della magistratura emerge che il Tribunale di Massa presenta valori inferiori alla media nazionale sia per il disposition time civile (305 giorni a fronte di una media nazionale di 369) sia per il disposition time penale (323 giorni a fronte di una media nazionale di 367), confermando per questo ufficio l'insussistenza di una situazione critica. Anche il dato dell'arretrato civile è in linea con la media nazionale (21 per cento) e in genere tutti gli indicatori considerati si pongono al di sotto della media nazionale, ad eccezione del dato delle iscrizioni pro capite il cui lieve scostamento dalla media nazionale (748 a fronte di 662, soprattutto ove si consideri il dato delle pendenze pro capite inferiori alla media) induce a ritenere adeguata la pianta organica di questo ufficio giudiziario rispetto alla domanda di giustizia proveniente dal territorio. Tali elementi e criteri orientativi, sinteticamente descritti ma analiticamente riportati nelle due relazioni tecniche richiamate nel suddetto decreto ministeriale del 14 settembre 2020, rendono ragione della coerenza dell'impianto metodologico di fondo che ha presieduto l'intervento di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito in generale e degli uffici del distretto di corte di appello di Genova in particolare.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.