Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 12 di martedì 22 novembre 2022

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO MULE'

La seduta comincia alle 11.

PRESIDENTE. La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

FILIBERTO ZARATTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 18 novembre 2022.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 45, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Iniziative di competenza volte al riequilibrio delle dotazioni di personale nelle sedi INPS della regione Sardegna, anche in relazione alla situazione delle altre regioni – n. 3-00027)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interrogazione all'ordine del giorno, Ghirra n. 3-00027 (Vedi l'allegato A).

Il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon, ha facoltà di rispondere.

CLAUDIO DURIGON, Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali. Grazie, Presidente. L'onorevole interrogante, premessa la carenza di risorse umane dell'INPS nella regione autonoma della Sardegna, riferisce che l'Istituto previdenziale, nel settembre ultimo scorso, avrebbe aggiornato il proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, prevedendo per l'intera regione sarda solo 41 unità aggiuntive, a fronte di un totale nazionale pari a 4.694. Inoltre, sempre a detta dell'onorevole interrogante, il citato Piano triennale INPS prevedrebbe il sottodimensionamento di alcune direzioni provinciali sarde, mentre per altri uffici isolani non sarebbe prevista alcuna integrazione di personale.

Date queste premesse, si riporta quanto riferito dall'INPS sul tema. Il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 54 del 21 aprile 2021 non è stato predisposto dettagliando la distribuzione del personale delle strutture territoriali dell'Istituto, ma indicando la capacità assunzionale per i vari profili professionali presenti in Istituto e il conseguente programma assunzionale. Detto Piano non è ancora stato aggiornato, in quanto è tutt'ora in corso l'iter approvativo. Il dato di 41 unità assegnate alla regione Sardegna rimanda quindi a una rilevazione effettuata per finalità di pianificazione nell'utilizzo delle risorse per poter avviare i processi di mobilità regionale, quali la ridistribuzione a livello regionale delle risorse già in forza alla stessa regione Sardegna.

A seguito dell'espletamento della predetta procedura, sarà adottato un bando di mobilità nazionale e, a seguire, saranno effettuate le assegnazioni delle risorse neoassunte. L'INPS, inoltre, evidenzia che i criteri di distribuzione tra le diverse strutture delle risorse in questione sono ancora in corso di definizione e che, in ogni caso, si terrà conto degli spostamenti di personale conseguiti all'esito dei diversi bandi di mobilità. L'Istituto, infine, assicura che sta svolgendo tutte le attività necessarie alla gestione delle carenze di organico in atto nei diversi territori regionali, mediante l'utilizzo delle varie leve gestionali a disposizione e che terrà conto delle criticità specificamente segnalate in relazione alla regione Sardegna all'atto delle assunzioni dei vincitori di concorso.

PRESIDENTE. La deputata Ghirra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione, per cinque minuti.

FRANCESCA GHIRRA (AVS). Grazie, Presidente. Ringrazio il signor sottosegretario e posso dirmi parzialmente soddisfatta della risposta. Attenderemo chiaramente l'approvazione, con la conclusione dell'iter di adozione definitiva del Piano triennale del fabbisogno del personale, per valutare poi successive azioni.

Vorrei sottolineare che la Sardegna - come la Ministra ben saprà - vive una situazione di profonda crisi, che riguarda sia il tessuto sociale, che quello economico. I presidi dell'INPS hanno un ruolo essenziale, soprattutto in questo momento, nell'erogazione di prestazioni la cui domanda è in continua crescita. Vorrei anche sottolineare la cronica carenza di risorse umane che caratterizza le sedi territoriali dell'INPS, che sono passate complessivamente, come unità lavorative, da 980 nel 2013 a 658 al 31 dicembre 2021, con una riduzione del 32 per cento che, non solo determina un carico di lavoro dei dipendenti davvero eccessivo, ma soprattutto non consente di garantire adeguati servizi ai cittadini. Nel caso in cui fosse confermata l'assunzione di 41 unità aggiuntive in Sardegna, parleremmo di meno dell'1 per cento dell'intero fabbisogno previsto e non posso che sottolineare che questa consistenza sarebbe davvero del tutto insufficiente, non solo in comparazione con le altre regioni, ma soprattutto con le concrete necessità dei territori della Sardegna.

Il Piano prevede attualmente un drammatico sottodimensionamento, soprattutto delle direzioni provinciali più grandi, quelle di Cagliari e di Sassari, e per altre sembrerebbe che addirittura non siano previste integrazioni di personale (parlo di Carbonia, Senorbì, Lanusei, Macomer, Siniscola, Sorgono, Ghilarza, Alghero, Ozieri e Tempo Pausania). Questi sono territori, signor Sottosegretario, caratterizzati da profondo isolamento e spopolamento, dove i presìdi dello Stato, quali gli uffici dell'INPS, sono fondamentali per dare risposte ai nostri cittadini.

Quindi, io confido che, attraverso le nuove predisposizioni del Piano e dei bandi di mobilità e con i criteri distributivi che verranno individuati si possano dare risposte a questi presidi, che abbiamo sul territorio e che sono davvero fondamentali per la nostra isola, per i nostri cittadini e per lo sviluppo dei nostri territori (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra).

(Iniziative volte ad ampliare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge n. 36 del 2022, al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio – n. 3-00003)

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Andrea Ostellari, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Dori n. 3-00003 (Vedi l'allegato A).

ANDREA OSTELLARI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante domanda al Ministro della Giustizia se intenda adottare iniziative volte a disporre l'immediata proroga dei contratti in scadenza e quali iniziative intenda porre in essere al fine di ampliare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio. Al riguardo, deve essere immediatamente posto in risalto che questo Dicastero, in forza dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha bandito, in data 15 settembre 2020, un concorso pubblico a 1.000 posti di personale amministrativo non dirigenziale di area II, posizione economica F1, “al fine di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale”. Tale procedura concorsuale si presentava come particolarmente innovativa, per le modalità di reclutamento e per essere espressamente riservata, ferma restando la riserva prevista dal codice dell'ordinamento militare, a chi aveva svolto già positivamente attività di collaborazione e di tirocinio nell'amministrazione della giustizia.Costituivano, infatti, titoli preferenziali per la partecipazione al concorso: avere completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; avere completato il tirocinio formativo, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'ufficio per il processo; avere svolto con esito positivo il tirocinio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; avere svolto, per almeno 1 anno, attività di tirocinio e collaborazione negli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diverse da quelle indicate nei due punti precedenti; essere stati, quali volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma; avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta.

Per le iniziali 1.000 unità (formalizzate in 950 assunzioni) di cui al bando di concorso era prevista l'assunzione a tempo determinato mediante contratto con scadenza a 24 mesi dall'assunzione.

Successivamente sono stati stanziati fondi ulteriori con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020) che, all'articolo 1, comma 925, recita: “(…) al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II, posizione economica F1 (…)”.

Sono state così programmate le assunzioni di 1.080 unità di personale, ripartite in 530 unità nell'anno 2021 e in 550 unità nell'anno 2022.

Il percorso dettato dal legislatore ha visto la sua concreta attuazione in complessive 1.558 assunzioni, definite attraverso consecutivi scorrimenti di graduatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge n. 178 del 2020.

Quindi, l'articolo 17-ter della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha autorizzato il Ministero della Giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale II, posizione economica F1, in possesso di determinati requisiti, con immissione in ruolo in data non anteriore al 1° gennaio 2023.

La direzione generale del personale e della formazione del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha tempestivamente avviato tutte le attività propedeutiche all'indizione dell'autorizzata procedura di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato con la qualifica di operatore giudiziario, area funzionale II, posizione economica F1.

In primo luogo, in base a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 17-ter della legge 29 giugno 2022, n. 79, si è disposta la proroga fino alla data del 31 dicembre 2022 di 345 contratti individuali di lavoro relativi agli operatori giudiziari a tempo determinato assunti nell'anno 2021 mediante scorrimento della graduatoria del concorso.

In un secondo momento, è stata richiesta alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati la predisposizione di una piattaforma finalizzata alla acquisizione delle domande di adesione alla procedura sopra indicata da parte del personale interessato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Tale strumento è stato individuato nel sistema già in uso per la gestione del personale (SUP). Infatti in questo, essendo censiti gli operatori giudiziari in servizio, è già presente una parte dei dati necessari, che risulterà precompilata nella domanda di adesione (dati anagrafici, sede di lavoro e anzianità di servizio del dipendente), restando soggetta ad implementazione soltanto la parte relativa all'inserimento, ad opera dell'operatore giudiziario, dei dati relativi all'esperienza pregressa maturata nell'amministrazione giudiziaria.

Inoltre, il sistema per la gestione del personale (SUP) ha facilitato le attività di ricognizione del personale da assumere consentendo, attraverso l'abilitazione alla presentazione della domanda soltanto degli operatori giudiziari effettivamente in servizio, l'esclusione degli operatori giudiziari che, in seguito all'aggiornamento del sistema, non risultano più in servizio per vari motivi (dimissioni, mancata accettazione della proroga del contratto e assunzione in altri profili). Questo sistema è stato, pertanto, implementato nel mese di ottobre con le funzionalità necessarie all'inserimento dei requisiti previsti dalla normativa ed è stato oggetto di verifica prima della sua definitiva messa in opera fissata, all'esito del collaudo, per il 10 novembre 2022.

Quindi, questo Dicastero ha avviato, in data 11 novembre 2022, la procedura con la pubblicazione dell'avviso di stabilizzazione di 1.200 operatori giudiziari da assumere con contratto a tempo indeterminato non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale II, fascia economica F1, nel quale sono stati descritti, oltre ai requisiti di partecipazione, le modalità e il termine di presentazione della domanda (da inoltrarsi entro le ore 15 del 2 dicembre 2022 tramite procedura telematica, accedendo, attraverso l'utilizzo delle credenziali ADN, al sistema di gestione unica del personale nella sezione Gestione Interpelli), i casi di inammissibilità e le fasi in cui è articolata tale stabilizzazione.

In particolare, si è tenuto conto dell'ipotesi in cui l'operatore giudiziario maturi il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 17-ter della legge 29 giugno 2022, n. 79, nel corso dell'anno 2023, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, prevedendone l'assunzione dal giorno successivo alla scadenza, ma comunque entro la fine dell'anno.

L'esame delle domande sarà riservato a una commissione interna che, effettuati i dovuti controlli, formerà l'elenco degli operatori giudiziari da assumere a tempo indeterminato.

Merita di essere segnalato che la struttura procedimentale, disegnata dall'articolo 17-ter della legge 29 giugno 2022, n. 79, ricalca quella delineata a suo tempo dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, la cui conformità ai parametri costituzionali non risulta essere mai stata contestata, anche in virtù del fatto che prende in considerazione solo le posizioni di coloro che hanno svolto per un periodo congruo la propria attività in favore dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Il deputato Dori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione.

DEVIS DORI (AVS). Grazie, Presidente. Con la mia interrogazione ho voluto oggi portare in quest'Aula la voce di centinaia di lavoratori del comparto giustizia, lavoratori che, storicamente, soprattutto nel suddetto comparto, vengono utilizzati spesso proprio dallo Stato secondo la logica dell'usa e getta, cioè ti utilizzo finché mi servi e poi, quando non servi più, ti abbandono al tuo destino. Il fatto, poi, tra l'altro paradossale, è che di questi lavoratori la nostra giustizia avrebbe bisogno, proprio perché il numero dei lavoratori, lo sappiamo, è sempre decisamente inferiore rispetto alle effettive necessità.

Uno Stato saggio sa che deve anzitutto impiegare chi ha già acquisito esperienza sul campo.

Considerati poi anche i tempi biblici delle procedure concorsuali, il primo dovere è quello di tenere in servizio e stabilizzare sempre chi ha già prestato o sta prestando il proprio servizio. Nel caso specifico, questa interrogazione pone il focus su una vera e propria discriminazione che è stata creata con l'approvazione dell'articolo 17-ter della legge n. 79 del 2022, opportunamente citata dal Sottosegretario, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

L'articolo 17-ter, introdotto con un emendamento durante la trattazione al Senato, così come è stato formulato, in realtà, di fatto, ha escluso dalla stabilizzazione un numero considerevole di operatori giudiziari rispetto ad altri colleghi che, invece, risultano inclusi, nonostante si stia parlando dello stesso concorso e di medesime mansioni e qualifiche.

Ricordiamo che, tra l'altro, dietro questi lavoratori ci sono le loro legittime aspettative, la loro dignità, le loro famiglie. Per il settore della giustizia, sono varie e diversificate le situazioni da affrontare: oltre a questa che stiamo trattando, degli operatori giudiziari - sui quali tra l'altro, oltre a questa interrogazione, avevo già presentato un'altra interrogazione nella scorsa legislatura, due ordini del giorno approvati da due Governi diversi, uno, in particolare, approvato due settimane fa da questo Governo, che chiedeva la stabilizzazione e la proroga di questi contratti in scadenza -, c'è anche la situazione dei cancellieri esperti, per i quali ho svolto un'interrogazione nel giugno scorso. Pochi giorni fa, ho presentato un'interrogazione per sollecitare l'adozione di provvedimenti che autorizzino lo scorrimento integrale della graduatoria per l'assunzione dei restanti idonei. E poi dovremo anche aprire - non è questa la sede - la questione relativa anche agli addetti dell'ufficio del processo, che vogliono altrettante risposte rispetto al loro futuro; tutto ciò a dimostrazione che questi lavoratori si trovano, in realtà, sempre ad affrontare strade tortuose, con il rischio che, ad ogni curva, arrivi un nuovo ostacolo.

Per quanto riguarda la risposta del Sottosegretario, vedo positivamente alcune aperture. Tuttavia, non vedo tutte le risposte alle domande che avevo formulato nell'interrogazione, anche rispetto alle tempistiche e alla possibilità di dare certezze a questi operatori giudiziari esclusi.

Certamente, adesso, anche nell'ambito della procedura, così come descritta dal Sottosegretario, bisognerà passare dalle parole ai fatti e verificare che questi fatti siano definitivi, perché, come dicevo poco fa, c'è sempre un ostacolo dietro l'angolo, quando sembrava che ormai le cose fossero fatte.

Quindi, andiamo avanti, sicuramente senza tentennamenti. Dobbiamo dare certezze a questi lavoratori, perché, attraverso il lavoro, possano guardare al loro futuro.

Chiedo al Governo gli scorrimenti delle graduatorie, le assunzioni dei vincitori dei concorsi, la trasformazione per tutti questi operatori giudiziari, anche quelli esclusi, da tempo determinato a indeterminato. Infatti, senza la mente e le braccia di questi lavoratori, la macchina della giustizia - lo sappiamo - si blocca. Immettiamo subito energie, che ci sono, perché non c'è alcuna riforma che possa funzionare senza una sufficiente forza lavoro.

Continuiamo e continueremo a sollecitare il Ministero per attuare questi risultati (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra).

(Iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, volte a rafforzare la tutela dei consumatori e delle imprese a fronte di interruzioni del servizio da parte delle società che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas – n. 3-00001)

PRESIDENTE. La Sottosegretaria di Stato per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Vannia Gava, ha facoltà di rispondere all'interrogazione D'Alfonso n. 3-00001 (Vedi l'allegato A).

VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per l'Ambiente e la sicurezza energetica. Grazie, Presidente. Con riferimento alle questioni poste dall'onorevole D'Alfonso, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue. Innanzitutto, si condividono le preoccupazioni espresse riguardo alle conseguenze dell'aumento della materia prima energetica sull'attività delle imprese e sulle famiglie, nonché sulla necessità di arginare eventuali pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore, che vanno ad aggravare le condizioni di difficoltà contingenti.

Per quanto riguarda gli indennizzi automatici citati dall'onorevole interrogante, si specifica che questi sono stati predisposti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, a tutela dei clienti finali che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura attraverso l'introduzione di un sistema di standard di qualità e rimborsi automatici.

Nello specifico, tali indennizzi sono previsti dalla regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di morosità (Testo integrato morosità elettrica – TIMOE – e Testo Integrato morosità gas - TIMG), che disciplina, tra l'altro, le procedure che devono essere seguite per la limitazione e/o sospensione della fornitura nei casi di inadempimento da parte del cliente finale delle obbligazioni di pagamento nei confronti del proprio fornitore, ponendo, al contempo, specifici obblighi in capo al medesimo fornitore, proprio a tutela del cliente finale.

Difatti, se la regolazione riconosce al cliente finale un indennizzo automatico forfettario nell'ipotesi di mancato rispetto delle diverse procedure di prestazione puntualmente disciplinate, ciò non incide sul diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni subiti, restando ferme le norme generali in materia di responsabilità civilistica. L'indennizzo costituisce, infatti, misura aggiuntiva e non preclusiva rispetto a quella risarcitoria del danno eventualmente cagionato dal comportamento illegittimo dell'operatore di vendita. Inoltre, la stessa disciplina dell'Autorità stabilisce, all'articolo 3.6.b del TIMOE, che il cliente debba essere informato individualmente, in sede di versamento dell'indennizzo, del fatto che - cito espressamente il testo dell'articolo in questione - la corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere, nelle opportune sedi, il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

Si specifica, altresì, che l'ammontare degli indennizzi e il meccanismo di incremento dell'importo degli stessi è, ad ogni modo, aggiornato dall'autorità ARERA, sulla base di adeguate valutazioni tecniche, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze e delle proprie prerogative di indipendenza sancite dalla normativa eurounitaria e nazionale.

Con riguardo, invece, alle pratiche commerciali scorrette a cui fa riferimento l'interrogante, si evidenzia che l'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo attribuisce la competenza esclusiva ad intervenire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche nei settori regolati.

Vieppiù, il Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore del 23 ottobre 2014 mira ad assicurare una tutela rafforzata dei consumatori nei settori regolati, individuando strumenti volti a consentire la cooperazione dell'ARERA e dell'AGCM nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, prevedendo. in particolare. che ciascuna delle due Autorità segnali all'altra i casi in cui emergano violazioni da parte degli operatori delle disposizioni normative e/o regolamentari che, rispettivamente, integrino e non integrino fattispecie di pratiche commerciali scorrette. Si ribadisce che il tema dei diritti dei consumatori, soprattutto nell'attuale contesto congiunturale di difficoltà, che colpisce i mercati energetici, è all'attenzione dell'attività del Governo.

Al riguardo, sono state adottate diverse misure, tra le quali si annovera quella relativa alla sospensione dell'efficacia delle modifiche contrattuali unilaterali, anche di prezzo, da parte del venditore, fino al 30 aprile 2023, così come previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, su cui è in corso un monitoraggio anche in sinergia con le autorità competenti al fine di evitare elusioni da parte degli operatori interessati.

Si osserva, infine, che l'ARERA, per quanto di competenza, ha avviato una serie di procedimenti in materia di rafforzamento dei diritti contrattuali dei consumatori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 210 del 2021, di recepimento della direttiva UE 944/2019, relativa a norme per il mercato interno dell'energia elettrica. Tutto ciò premesso, si conferma l'impegno del Governo nell'assicurare la massima protezione dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, nonché delle imprese, anche nell'ottica di un rafforzamento degli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori stessi, alla luce della situazione di emergenza energetica.

PRESIDENTE. Il deputato D'Alfonso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione.

LUCIANO D'ALFONSO (PD-IDP). Grazie, Presidente. Ringrazio anche il rappresentante del Governo, l'onorevole Gava, e dico subito che mi soddisfa l'impegno profuso.

Si tratta di un impegno che ha fatto emergere la questione e descrive anche serietà di approccio e, si direbbe oggi, serietà di postura. Invece, chiedo che si produca di più per quanto riguarda il merito contenutistico dell'impegno che si assume come Governo poiché il problema è reale, come è stato riconosciuto.

Noi abbiamo, come ordinamento, quattro attività: c'è l'attività della legislazione, che riguarda esclusivamente il compito di questo Parlamento e dell'altra Camera; abbiamo l'attività riguardante la giurisdizione, che chiama in causa i magistrati; abbiamo l'attività dell'amministrazione, che chiama in causa la téchne; e poi abbiamo l'attività di regolazione. La regolazione è nata per riempire il vuoto tra la generalità della norma e la particolarità delle fattispecie, quando sono in corso attività contrattuali, per esempio, da parte di erogatori di servizi pubblici a domanda individuale e collettiva. Nella fattispecie dell'erogazione del gas e dell'energia elettrica noi abbiamo dei veri e propri contratti, che si perfezionano nel momento in cui si chiede e nel momento in cui si soddisfa la domanda.

Non può accadere che - in un tempo come quello che stiamo vivendo, qualificato da tutti come un tempo segnato da rotture di civiltà per l'alto costo dell'energia e per l'influenza di fattori anche internazionali - la morosità involontaria venga trattata con arbitrio e prepotenza. Quando c'è la morosità in un rapporto contrattuale ci sono atti tipici da porre in essere. Quali sono le tipicità degli atti da porre in essere da parte dei distributori verso il cliente finale, verso il consumatore? Intanto la messa in mora con i tempi previsti e prestabiliti per la messa in mora, poiché quest'ultima ha un valore: consentire il recupero della situazione contrattuale. Allora, non va bene che colui - soggetto giuridico - il quale eroga la prestazione tratti come zolla di carne sociale colui il quale ha difficoltà di adempiere all'impegno contrattuale.

Allora, la delibera di ARERA va nutrita con i fatti nuovi accaduti in questa realtà sociale, economica e internazionale. Se abbiamo, da una parte, il Consiglio dei Ministri che concepisce misure per aiutare l'acquisto dell'erogazione di energia elettrica e di gas, poi non possiamo non rivedere le modalità attraverso le quali si indennizza e si risarcisce colui il quale è stato strapazzato dal soggetto erogatore di quella prestazione.

Venti euro come indennizzo per un'utenza domestica fanno sorridere: assomiglia - direbbe D'Annunzio - a saliva, alla saliva e non all'indennizzo; così come 30 euro per un'utenza domestica che è stata interrotta o ridotta in ragione di una morosità involontaria, che non è stata interloquita da attività tipiche di quel soggetto incaricato di erogare per conto sia di domande collettive sia di domande private. Anche la pubblica amministrazione dei piccoli comuni è stata trattata così!

Allora, che cosa chiedo al rappresentante del Governo, rispetto a cui, devo dire, c'è stato un impegno nello scarnificare ciò che non va (perché c'è molto che non va)? Adeguiamo gli indennizzi! Un indennizzo dev'essere capace di indennizzare e non di fare ipocrisia. Io dico sempre che in Italia ormai la distinzione è così, tra chi fa e chi fa finta. Noi non dobbiamo fare finta di indennizzare. Dunque, portiamo gli indennizzi da 20 a 200 euro per coloro i quali ricevono servizio come utenza domestica e a 1.000 euro per coloro i quali ricevono servizio come utenza economica. È possibile fare questo. Continuiamo con la serietà evidenziata oggi (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 23 novembre 2022 - Ore 10:

1. Discussione sulle linee generali delle mozioni Ascari ed altri n. 1-00004, Polidori, Varchi, Bisa, Lupi ed altri n. 1-00005, Richetti ed altri n. 1-00015, Zanella ed altri n. 1-00017 e Serracchiani ed altri n. 1-00018 concernenti iniziative per l'eliminazione della violenza contro le donne .

(ore 15)

2. Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata .

(ore 16)

3. Seguito della discussione delle mozioni Ascari ed altri n. 1-00004, Polidori, Varchi, Bisa, Lupi ed altri n. 1-00005, Richetti ed altri n. 1-00015, Zanella ed altri n. 1-00017 e Serracchiani ed altri n. 1-00018 concernenti iniziative per l'eliminazione della violenza contro le donne .