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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 14 dicembre 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 14 dicembre 2022.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Ravetto, Richetti, Rixi, Rizzetto, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Ravetto, Richetti, Rixi, Rizzetto, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CIABURRO ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale» (706);

   CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la promozione della filiera lignicola e per la valorizzazione del patrimonio forestale» (707);

   CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe» (708);

   CIABURRO ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (709);

   BICCHIELLI: «Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» (710);

   SANTILLO: «Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano in Benevento» (711);

   DE LUCA e SERRACCHIANI: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021» (712);

   MORASSUT ed altri: «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» (713);

   PAVANELLI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali» (714).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (497) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

Trasmissione dal Senato.

  In data 13 dicembre 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   S. 13. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva» (approvata, in prima deliberazione, dal Senato) (715).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  RIZZETTO ed altri: «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria ai martiri delle foibe» (610) Parere della III Commissione.

   II Commissione (Giustizia):

  BITONCI ed altri: «Introduzione dell'articolo 48-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di definizione autonoma delle controversie tributarie su istanza del ricorrente» (377) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

  ANDREUZZA ed altri: «Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale, in materia di determinazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari» (431) Parere della I Commissione.

   VII Commissione (Cultura)

  CAVANDOLI ed altri: «Disciplina dell'accreditamento delle scuole di musica e della loro collaborazione con il sistema nazionale di istruzione» (480) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti)

  MOLLICONE: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica» (648) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV.

Trasmissione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 52, l'ordinanza n. 949 del 1° dicembre 2022, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella regione Abruzzo.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 9 dicembre 2022, Sentenza n. 245 del 18 ottobre-9 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 51), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

  alla VI Commissione (Finanze);

   in data 9 dicembre 2022, Sentenza n. 246 del 9 novembre-9 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 52), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente:

  alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza n. 247 del 17 ottobre-9 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 53), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 352 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 13 e 14 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza iscritta al numero 17 del registro ordinanze 2022;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 352 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 13, 14 e 111, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 125, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 13, 14 e 111, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 248 del 19 ottobre-9 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 54), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 61, della legge della regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse, in riferimento agli articoli 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e secondo, lettera s), in relazione agli articoli 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), 5 e 120 della Costituzione, nonché all'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 60, della legge della regione Sardegna n. 17 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), in relazione agli articoli 143 e 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 5 e 120 della Costituzione, e all'articolo 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge della regione Sardegna n. 17 del 2021, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);

   Sentenza n. 249 del 9 novembre-13 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 55), con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento:

  alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero delle imprese
e del
made in Italy.

  Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 25 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2016, recante riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, recante regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-SRC).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (COM(2022) 688 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 dicembre 2022;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022) 721 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2022) 721 final – Annex 1 a COM(2022) 721 final – Annex 7) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 415 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea (COM(2022) 583 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato della preparazione sanitaria (COM(2022) 669 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022) 684 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 (JOIN(2022) 48 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'Unione europea (JOIN(2022) 49 final).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 12 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita all'anno 2021 (Doc. CLXXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 dicembre 2022, a pagina 4, seconda colonna, quattordicesima e quindicesima riga, le parole «alla I Commissione (Affari costituzionali)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)».

DISEGNO DI LEGGE: S. 299 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 2022, N. 169, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE AL POTENZIAMENTO DI INIZIATIVE DELLA NATO, DELLE MISURE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA, NONCHÉ DI COMMISSIONI PRESSO L'AIFA. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 664)

A.C. 664 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 664 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.6 e 3.7 e sugli articoli aggiuntivi 3.03 e 3.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 664 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

   b) all'articolo 9, comma 15, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
DEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)

  1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
  2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)

  1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le medesime procedure di cui all'articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «15 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 664 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali) – 1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “, i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,”;

   b) dopo le parole: “il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare,” è inserita la seguente: “anche”.

  Art. 1-ter. – (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare) – 1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è aggiunto il seguente:

  “Art. 544-bis. – (Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare) – 1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonché alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
  2. Con uno o più provvedimenti del Capo di Stato Maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile”.

  Art. 1-quater.(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza) – 1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  “1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.
  3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età”;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

  4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo», le parole: «con le medesime procedure di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure di cui al medesimo articolo 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: “Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria e” sono inserite le seguenti: “l'Azienda per il governo della sanità della regione Calabria – Azienda Zero, nonché presso”.
  1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: “per le finalità del presente comma e”»;

   al comma 2, le parole: «dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale»;

   al comma 3, le parole: «disposizioni recate dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.
  3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo”».

  All'articolo 3:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è abrogata;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    “b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

  1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: “del direttore generale” sono soppresse.
  1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco».

  Al titolo, dopo le parole: «presso l'AIFA» sono aggiunte le seguenti: «e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato commissariale oggetto di proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.
2.1. Tucci, Scutellà, Orrico, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.3. Stumpo, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 con le seguenti: in caso di valutazione negativa per il non raggiungimento degli obiettivi programmati.
2.4. Stumpo, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
2.50. Orrico, Scutellà, Tucci, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo è trasmessa alle Camere dal Ministro della salute».
2.5. Scutellà, Orrico, Tucci, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo è trasmessa ogni sei mesi alle Camere».
2.6. Scutellà, Orrico, Tucci, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al termine di proroga di sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è trasmessa alle Camere.
2.9. Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di rientro e delle misure di cui al capo I del medesimo decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, con particolare riguardo alle perduranti criticità nonché alla strategia di uscita definitiva dal Commissariamento alla data di cui al comma 1 del presente articolo.
2.8. Zanella.

  Sopprimere il comma 1-ter.
2.7. Tucci, Scutellà, Orrico, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sopprimere il comma 3-ter.
2.10. Orrico, Tucci, Scutellà, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo le parole: «tramite procedura selettiva» sono aggiunte le seguenti: «comunicata attraverso pubblicazione sui siti istituzionali dell'Agenas e della regione Calabria».
2.11. Scutellà, Tucci, Orrico, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 3.
(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco)

  Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco.
*3.1. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco.
*3.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco.
*3.3. Zanella.

  Sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente:

   al comma 1-quinquies, sopprimere la parola: 1-bis;

   alla rubrica, sopprimere le parole: , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco.
**3.4. Bonetti, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente:

   al comma 1-quinquies, sopprimere la parola: 1-bis;

   alla rubrica, sopprimere le parole: , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco.
**3.5. Zanella.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sedici.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: modalità di nomina fino a: nonché con le seguenti: rispettive funzioni del Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, e del direttore generale, nonché le funzioni;

   sopprimere i commi 1-ter e 1-quater;

   al comma 1-quinquies, sostituire le parole: dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con le seguenti: del comma 1-bis.
3.6. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sedici.
3.7. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 1-ter;

   al comma 1-quinquies, sopprimere la parola: , 1-ter.
3.8. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1-ter.

  Conseguentemente, al comma 1-quinquies, sopprimere la parola: , 1-ter.
3.9. Bonetti, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 1-quater.

  Conseguentemente, al comma 1-quinquies, sostituire le parole: , 1-ter e 1-quater con le seguenti: e 1-ter.
3.10. Bonetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».
3.01. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.».
3.03. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse».
3.05. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

(Inammissibile)

A.C. 664 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure a sostegno del sistema sanitario calabrese;

    la sanità nel Mezzogiorno soprattutto a seguito della pandemia evidenzia ancor di più limiti e criticità che si riverberano a danno dei cittadini in particolare di quelli più fragili;

    in Basilicata la situazione per quel che riguarda il sistema sanitario regionale sta assumendo profili di vera e propria emergenza molto accentuata in provincia di Matera;

    i presìdi ospedalieri di Matera e Policoro così come gli ospedali distrettuali di Pisticci, Tricarico e Stigliano evidenziano una situazione di precarietà e destrutturazione organizzativa che sta mortificando il personale in servizio e rendendo difficile l'erogazione delle prestazioni per i cittadini;

    per quanto riguarda il personale in servizio sulla base di quanto riportato dalle organizzazioni sindacati di settore mancherebbero su una pianta organica complessiva di 2600 addetti circa ben 714 unità lavorative afferenti a diversi profili professionali;

    ad aggravare la situazione vi è una condizione di precariato che incide in maniera rilevante sulle criticità di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

    proprio in relazione alla carenza di organico l'ospedale di Matera risulta impossibilitato ad utilizzare buona parte delle sale operatorie presenti;

    questo accentua il fenomeno dei cosiddetti viaggi della speranza da parte di molti pazienti costretti ad emigrare per potersi curare;

    e anche in questo caso le difficoltà non mancano come ad esempio dimostra il caso della sospensione dei ricoveri da parte dell'ospedale «Miulli» di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari proprio perché non garantite più le risorse di rimborso da parte della regione;

    l'aumento delle liste di attesa quindi è una costante fuori controllo;

    questa condizione accentua le diseguaglianze e lede per i cittadini interessati il diritto alla salute costituzionalmente garantito;

    difficoltà si riscontrano anche per quel che riguarda la presenza dei medici di base con molti comuni scoperti di presidio;

    le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali da tempo denunciano questo stato di estrema difficoltà e hanno dato vita ad importanti e partecipate manifestazioni di protesta cui non sono seguite risposte da parte delle istituzioni regionali,

impegna il Governo

ad aprire, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un tavolo istituzionale di confronto sulla sanità lucana con la partecipazione della regione, dei soggetti istituzionali territoriali competenti e delle organizzazioni sindacali al fine di verificare lo stato degli investimenti e la messa a terra delle risorse del PNRR, di programmare interventi per abbattimento liste di attesa, per la piena funzionalità delle strutture sanitarie presenti sul territorio e di garantire per i cittadini lucani ed in particolar modo della provincia di Matera il pieno rispetto del diritto alla salute ponendo fine a questo stato di inerzia che non rende fruibili prestazioni e cure.
9/664/1. Amendola, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame tratta misure riconducibili alla materia «tutela della salute» e nello specifico riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria e le commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'Aifa;

    l'Aifa ottempera alle proprie attribuzioni avvalendosi, oltre che del personale di ruolo, di lavoratori somministrati e a progetto, che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati, stato di cose che si protrae, in numerosi casi, da oltre dieci anni;

    tuttavia, non si è ancora riusciti ad attuare interventi concreti volti a porre rimedio a questo prolungato precariato, che permetterebbe di far tesoro del significativo patrimonio di conoscenze ed esperienze acquisito dal sopracitato personale in tanti anni di servizio presso l'agenzia;

    in particolare, gli ultimi concorsi banditi dall'Agenzia hanno sostanzialmente fallito nell'intento, pur dichiarato nella norma autorizzativa e nei relativi bandi, di valorizzare l'esperienza dei lavoratori a progetto e somministrati. Per di più, occorre evidenziare che i posti messi a concorso sono sempre stati inferiori al numero dei precari esistenti e che i suddetti bandi, non hanno contemplato quote di riserva per chi avesse maturato anni di esperienza di lavoro presso l'Agenzia, né un efficace meccanismo di valorizzazione dell'anzianità di servizio;

    a fronte di questa complessa situazione, è stato possibile esclusivamente grazie a proroghe e rinnovi contrattuali per i lavoratori somministrati e a progetto poter svolgere il proprio lavoro in Aifa;

    si è trattato, tuttavia, di misure tampone, in sé inadatte a risolvere un problema oggettivamente riconosciuto come strutturale da tutti gli attori in causa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria, che permetta una reale tutela della dignità dei lavoratori e delle loro famiglie in un momento di estrema difficoltà, assicurando la possibilità di mettere a regime il lavoro svolto dai 34 precari presso l'Aifa che da 13 anni lavorano con rinnovi annuali o addirittura semestrali in condizione di precarietà.
9/664/2. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022;

    con decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è stato istituito il servizio civile universale, finalizzato tra l'altro alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

    negli ultimi anni nella società civile si sono consolidate esperienze importanti di promozione di attività e iniziative di volontari e operatori di pace nelle aree di conflitto;

    nel 2007 presso il Ministero degli affari esteri ha avuto riconoscimento il Tavolo degli interventi civili di pace (ICP) formato dalle più importanti organizzazioni della società civile italiana con lo scopo di promuovere il coordinamento e l'organizzazione delle attività di prevenzione dei conflitti e di peace building in diversi Paesi;

    il Tavolo degli interventi civili di pace ha avuto un importante ruolo nel sistematizzare le coordinate teoriche, operative e metodologiche delle attività e degli interventi dei Corpi civili di pace;

    la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso un finanziamento di 9 milioni di euro, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governativa nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, ha istituito in via sperimentale i Corpi Civili di Pace;

    attualmente i Corpi Civili di Pace (CCP) rappresentano un progetto interno al programma del Servizio Civile Universale (SCU);

    l'articolo 3 del decreto del 7 maggio 2015, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'organizzazione del contingente dei Civili di Pace in attuazione della sopracitata legge n. 147 del 2013, prevede la presentazione di progetti per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace e la selezione degli stessi ad opera di un'apposita Commissione nominata dal Capo del Dipartimento;

    con decreto n. 1049 del 2022 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 23 novembre 2022 è stato approvato l'esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei 28 progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all'estero presentati dagli enti iscritti all'Albo degli enti di Servizio civile universale per l'anno 2022, con l'impiego di 154 volontari;

    gli interventi Civili di Pace si configurano come azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l'obiettivo di promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale;

    di fronte alle atrocità della guerra in Ucraina, l'idea di rafforzare i Corpi civili di pace acquisisce una straordinaria urgenza, perseguendo l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative all'uso della forza, anche militare, per la risoluzione dei conflitti. A tale scopo si pone l'urgenza di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con una legge specifica che superi la fase sperimentale e sia in grado di dare riconoscimento e sostegno a un'esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per l'attivazione anche per il 2023 di un nuovo bando per la presentazione di progetti per i Corpi Civili di Pace, prevedendo l'aumento dei fondi e del numero di progetti e soggetti coinvolti;

   a promuovere una norma specifica che dia sistematicità alle attività dei Corpi Civili di Pace riconoscendone a pieno il valore di prevenzione e trasformazione dei conflitti, nella difesa non armata e non violenta alternativa all'uso della forza.
9/664/3. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022;

    con decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è stato istituito il servizio civile universale, finalizzato tra l'altro alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

    negli ultimi anni nella società civile si sono consolidate esperienze importanti di promozione di attività e iniziative di volontari e operatori di pace nelle aree di conflitto;

    nel 2007 presso il Ministero degli affari esteri ha avuto riconoscimento il Tavolo degli interventi civili di pace (ICP) formato dalle più importanti organizzazioni della società civile italiana con lo scopo di promuovere il coordinamento e l'organizzazione delle attività di prevenzione dei conflitti e di peace building in diversi Paesi;

    il Tavolo degli interventi civili di pace ha avuto un importante ruolo nel sistematizzare le coordinate teoriche, operative e metodologiche delle attività e degli interventi dei Corpi civili di pace;

    la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso un finanziamento di 9 milioni di euro, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governativa nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, ha istituito in via sperimentale i Corpi Civili di Pace;

    attualmente i Corpi Civili di Pace (CCP) rappresentano un progetto interno al programma del Servizio Civile Universale (SCU);

    l'articolo 3 del decreto del 7 maggio 2015, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'organizzazione del contingente dei Civili di Pace in attuazione della sopracitata legge n. 147 del 2013, prevede la presentazione di progetti per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace e la selezione degli stessi ad opera di un'apposita Commissione nominata dal Capo del Dipartimento;

    con decreto n. 1049 del 2022 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 23 novembre 2022 è stato approvato l'esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei 28 progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all'estero presentati dagli enti iscritti all'Albo degli enti di Servizio civile universale per l'anno 2022, con l'impiego di 154 volontari;

    gli interventi Civili di Pace si configurano come azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l'obiettivo di promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale;

    di fronte alle atrocità della guerra in Ucraina, l'idea di rafforzare i Corpi civili di pace acquisisce una straordinaria urgenza, perseguendo l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative all'uso della forza, anche militare, per la risoluzione dei conflitti. A tale scopo si pone l'urgenza di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con una legge specifica che superi la fase sperimentale e sia in grado di dare riconoscimento e sostegno a un'esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:

    adottare iniziative per l'attivazione anche per il 2023 di un nuovo bando per la presentazione di progetti per i Corpi Civili di Pace, prevedendo l'aumento dei fondi e del numero di progetti e soggetti coinvolti;

    promuovere una norma specifica che dia sistematicità alle attività dei Corpi Civili di Pace riconoscendone a pieno il valore di prevenzione e trasformazione dei conflitti, nella difesa non armata e non violenta alternativa all'uso della forza.
9/664/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, all'articolo 2, proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022, precisando che la proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    nel corso dell'esame in Senato c stata introdotta la disposizione secondo cui il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria, presso cui può operare il personale non dirigenziale assunto dall'Agenas, è un'articolazione della «Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero»;

    il format Azienda Zero discende dalla regione Veneto che aveva istituito, a decorrere dal 2017, l'ente di governance della sanità regionale denominato '«Azienda Zero: azienda per il governo della sanità della regione del Veneto»: tra i compili affidati ad Azienda Zero dalla legge regionale n. 19 del 2016 del Veneto rientrano anche le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), nonché funzioni di prevenzione, monitoraggio e supporto alle attività sanitarie vere e proprie;

    in Calabria, invece, Azienda Zero è stata istituita con la legge regionale n. 32 del 2021 sulla quale la Corte dei conti, con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria, n. 68/2022, avente ad oggetto «Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri», ha espresso diffuse perplessità come peraltro ebbe occasione di esprimere anche in relazione all'Azienda Zero del Veneto;

    la Corte dei conti, come riportato anche da diversi organi di informazione, ha affermato che, «anche alla luce della risposta istruttoria pervenuta, permangono perplessità sulla legge regionale in parola, in ordine ai criteri di quantificazione dei costi e relative modalità di copertura. Il riportarsi, a sostegno della validità dell'operazione strategica posta in essere, al confronto con analoga esperienza di altre Regioni non appare corretto per giustificare l'elusione di norme e orientamenti giurisprudenziali consolidati, che impongono la previa quantificazione degli oneri e la specifica indicazione delle unità di bilancio cui attingere a copertura. Si evidenzia la mancanza di uno studio dell'impatto finanziario della legge, che indichi e quantifichi puntualmente eventuali “costi sorgenti” ossia ulteriori rispetto a quelli già esistenti e rispetto a quelli determinati dai compensi agli organi neo istituiti e risparmi di spesa per le Aziende, derivanti dall'operazione di razionalizzazione complessiva, in termini di concentrazione delle attività. A tal proposito – scrive la magistratura contabile – si prende atto della quantificazione dei costi e dei criteri adottati per la determinazione dei compensi del direttore generale e per il collegio sindacale, nonché per la mancanza di costi per il collegio di direzione. Si continua a non evincere l'ammontare di altre spese, quali quelle relative al servizio di tesoreria, al personale, laddove se ne afferma la possibilità di reclutamento, qualora mancante, anche attraverso procedure concorsuali»;

    inoltre, per la Corte dei conti sempre con riferimento alla legge istitutiva di inoltre, per la Corte dei conti sempre con riferimento alla legge istitutiva di Azienda Zero «né dalla relazione, né dalla scheda tecnica si rinviene un organigramma definito, con correlata stima del fabbisogno e proiezione dei costi e delle relative coperture almeno decennale, così come disposto dall'articolo 17 comma 7 legge n. 196 del 2009... Nel 2021 il neoistituito ente di governance non graverà sul bilancio regionale, giacché, recita la norma “le spese derivanti dall'attuazione della legge graveranno sul bilancio regionale a decorrere dal 2022”. Sarà dunque oggetto di monitoraggio negli anni a venire – conclude la Corte dei conti – la valutazione della sussistenza delle coperture correlate agli oneri derivanti dall'istituzione di Azienda Zero, in ragione del rinvio operato dalla norma, per il periodo 2022/2024, ad una riduzione degli stanziamenti del fondo sanitario indistinto in futuro assegnato dallo Stato a valere sul finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea»;

    nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Calabria per l'esercizio finanziario 2021, la medesima Corte, in riferimento al servizio sanitario della regione, aveva sottolinealo come la Giunta regionale della Calabria, negli anni, non ha mai approvato il bilancio di esercizio consolidato del SSR in aperta violazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La mancata approvazione del documento contabile non pone alcuna certezza in ordine alla modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti dal servizio sanitario, e viola, tra gli altri, il principio di accountability in ragione del quale gli amministratori che impieghino risorse pubbliche hanno il dovere di rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità dei conti che dell'efficacia della gestione;

    è evidente come il trasferimento di un format di governance da una regione come il Veneto alla Calabria, la cui situazione finanziaria e infrastrutturale c estremamente fragile, rischia di rivelarsi una operazione spregiudicata ed estremamente pericolosa, soprattutto alla luce della predetta assenza di bilanci attendibili e verificati c alla concomitante e reiterata gestione commissariale,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie informazioni circa l'impatto finanziario e gestionale di Azienda Zero sul bilancio della regione Calabria, provvedendo ad una puntuale rendicontazione circa la quantificazione dei costi e le necessarie coperture e, ove necessario, intervenendo per sospendere ogni iniziativa che si riveli oltremodo incauta per la salute dei cittadini calabresi.
9/664/4. Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022. La proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    la straordinarietà della normativa a sostegno del sistema sanitario regionale della Calabria ha lo scopo di superare la fragilità finanziaria e sanitaria della regione, fragilità correlata anche alle condizioni ambientali e infrastrutturali della regione e all'assenza di un'efficacia prevenzione primaria e secondaria;

    secondo l'Oms, nel mondo, circa il 24 per cento di tutte le malattie è dovuto all'esposizione a fattori ambientali;

    tale dato supera il 33 per cento se si prendono in considerazione i bambini al di sotto dei 5 anni;

    con riferimento all'Italia, la percentuale del carico delle malattie attribuibili a cause ambientali è del 14 per cento, per un totale di 91.000 morti all'anno, di cui 8.400 per inquinamento atmosferico. Un dato allarmante che impone l'individuazione delle aree del Paese in cui si manifestano con maggiore frequenza patologie correlate a esposizione ambientale,

impegna il Governo

a promuovere, tramite il Sistema Sanitario Nazionale, l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nella regione Calabria ove sia presente il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 con riferimento alle patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.
9/664/5. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022. La proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    il medesimo articolo 2 dispone, inoltre, la decadenza dei Commissari straordinari ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

    si esprimono diffuse perplessità circa l'opportunità e l'efficacia della disposizione che fa decadere i Commissari straordinari ove non confermati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame; appare infatti di dubbia efficacia la decadenza prevista per l'8 gennaio 2023 dei commissari in carica alla luce della proroga delle misure fino all'11 maggio 2023 (potrebbero quindi essere nominati i nuovi commissari per soli 4 mesi);

    in ogni caso, la decadenza dovrebbe rispondere ad una valutazione negativa nel raggiungimento degli obiettivi e non ad un mero spoil system, rendendo peraltro opportuna e necessaria una adeguata motivazione per la eventuale mancata conferma,

impegna il Governo

a monitorare la gestione commissariale della regione Calabria affinché siano evitati ricambi nella gestione delle ASL e degli enti della sanità calabrese che non siano dettati da adeguate e comprovate motivazioni.
9/664/6. Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022. La proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    in Senato è stata reintrodotta la collaborazione con l'Agenzia delle entrate, inizialmente esclusa unitamente alla Guardia di finanza nonché la disposizione che fa salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario ad acta della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dalle disposizioni sulla dirigenza;

    sempre in Senato è stata introdotta la disposizione con la quale si stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della regione Calabria sono finalizzate anche all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria;

    il medesimo articolo 2 dispone inoltre la decadenza dei Commissari straordinari ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

    all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è previsto che il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure assunte, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari delle ASL e degli enti del SSR;

    il reiterarsi della gestione commissariale richiede la necessità che la predetta relazione del Commissario ad acta sia trasmessa ovvero conosciuta anche ai membri del Parlamento che approvano la proroga della gestione commissariale, affinché siano pienamente conosciuti gli obbiettivi raggiunti o mancati e l'efficacia delle misure straordinarie,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché la relazione sullo stato di attuazione delle misure, citata in premessa, sia trasmessa periodicamente dal Ministro della salute alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
9/664/7. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022. La proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    la straordinarietà della normativa a sostegno del sistema sanitario regionale della Calabria impone senza dubbio una attenta delimitazione del periodo di applicabilità delle misure che, originariamente, era correlato al raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa concernenti i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della Calabria, oltre che l'attuazione dei piani di riorganizzazione previsti per far fronte alle emergenze pandemiche, con l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure e posti letto in terapia semi-intensiva e altri obiettivi legati alla garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione;

    la proroga in esame non è accompagnata da una puntuale disamina degli obbietti posti ovvero di una esaustiva relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti,

impegna il Governo

a prevedere e rendere pubblica una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si è chiesta o si chiederà una eventuale nuova proroga, nonché le indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.
9/664/8. Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022. La proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    al medesimo articolo si prevede che il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria, presso cui può operare il personale non dirigenziale assunto dall'Agenas, è un'articolazione della «Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero»;

    le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della regione Calabria sono finalizzate anche all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria;

    l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo;

    al predetto fine, l'Agenas può avvalersi di personale comandato, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva;

    appare opportuno che le procedure assunzionali di AGENAS o di Azienda Zero siano trasparenti e pubbliche, tenuto conto, tra l'altro, che Agenas e Azienda Zero presentano alcuni collegamenti per il tramite dell'attuale Presidente in carica di Agenas,

impegna il Governo

ad assicurare la pubblicità delle procedure selettive svolte da Agenas ovvero da Azienda Zero, soprattutto alla luce della non chiara commistione tra i due soggetti giuridici.
9/664/9. Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 proroga di 6 mesi la vigenza delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, portandola da 24 a 30 mesi, misure che sono scadute l'11 novembre 2022. La proroga in esame non si applica al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria;

    nel corso dell'esame da parte del Senato, con il comma 3-ter del predetto articolo 2, è stata introdotta la disposizione che interviene sui meccanismi di nomina dei Commissari come disciplinati da decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (cosiddetto sblocca cantieri); l'articolo 4, comma 1 del sopracitato decreto-legge aveva previsto la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari;

    più in particolare, con la predetta novella allo sblocca cantieri, si consente, anche oltre i termini previsti dal citato decreto, di sostituire i Commissari straordinari nominati per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

    la modifica in questione è totalmente avulsa dal decreto in esame e appare oscura nelle finalità,

impegna il Governo

ad assicurare l'adeguata motivazione e pubblicità nella nomina ovvero nella sostituzione dei commissari per gli interventi infrastrutturali, così garantendo adeguata pubblicità alle procedure previste dalla norme richiamate in premessa.
9/664/10. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 proroga al 28 febbraio 2023 – rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre 2022 la permanenza in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica c del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco;

    nel corso dell'esame da parte del Senato, è stata introdotta la disposizione secondo cui, dalla scadenza del termine di proroga della disposizione in esame, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi c le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), costituita da dieci componenti, nominati con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame; con lo stesso decreto di nomina sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico;

    a decorrere dalla nomina del primo presidente dell'AIFA, la figura del direttore generale sarà sostituita dal consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    la modifica succitata incide pesantemente sull'autonomia dell'AIFA con un controllo diretto del Governo su essa, accentrando sulla figura del Presidente dell'AIFA pieni poteri, abolendo la figura del Direttore generale e sopprimendo la Commissione tecnico scientifica (CTS) e quella prezzi e rimborsi (CPR) per unificare tutto nella Commissione scientifica ed economica (CSE): una sorta di riedizione della CUF, Commissione unica del farmaco;

   ricordato che:

    l'Agenzia italiana del farmaco rappresenta «l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia», con un bilancio di circa 110 milioni di euro, 670 dipendenti (dati 2021) e con un volume d'affari nazionale che si aggira attorno ai 30 miliardi di euro;

    l'AIFA venne istituita nel 2003, sulla base di due elementi fondanti: autonomia tecnico-scientifica (garante il Direttore Generale, nominato dal Ministro della salute, soggetto anche agli indirizzi del MEF) e unitarietà del sistema, in raccordo con le regioni (garante il Presidente, nominato su indicazione della Conferenza Stato-regioni), e dunque nella consapevolezza dell'importanza di un rapporto virtuoso tra politica e scienza nel quale la politica definisce gli indirizzi ed esercita il controllo, mentre la scienza garantisce, sulla base di rigorose metodologie e criteri scientifici e delle evidenze disponibili, gli atti regolatori;

    una riforma di AIFA, rinviata nel tempo con proroghe reiterate, necessita di un confronto ben ponderato fra le parti politiche e quelle tecnico-scientifiche,

impegna il Governo

a ripensare il progetto di riforma dell'Aifa attraverso uno strumento più idoneo ed articolato che consenta una riflessione più ponderata da parte del Governo e del Parlamento ed in collaborazione con la comunità tecnico-scientifica.
9/664/11. Quartini, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 proroga al 28 febbraio 2023 – rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre 2022 la permanenza in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco;

    nel corso dell'esame da parte del Senato, è stata introdotta la disposizione secondo cui, dalla scadenza del termine di proroga della disposizione in esame, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), costituita da dieci componenti, nominati con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame; con lo stesso decreto di nomina sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico;

    a decorrere dalla nomina del primo presidente dell'AIFA, la figura del direttore generale sarà sostituita dal consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   ritenuto più opportuno che:

    in occasione della predetta proroga della permanenza in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, si affrontasse il tema delle carenze di farmaci al fine di:

     riportare la comunicazione di preavviso della carenza da 4 mesi a 2 mesi (garantendo che la normativa italiana sia in linea anche con quanto previsto in tutti gli altri Paesi europei);

     istituire un elenco, periodicamente aggiornato, di medicinali critici, per i quali non esistono alternative terapeutiche e sui quali concentrare gli sforzi di vigilanza, di pronta comunicazione e di sanzione;

     innalzare le sanzioni previste, che andrebbero però a comminarsi solo ed esclusivamente per quei farmaci che davvero possono essere problematici per i pazienti;

     creare un fondo dove far confluire le oblazioni, vincolato allo svolgimento di iniziative di formazione per la gestione delle carenze,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, ad affrontare il problema della carenza dei farmaci rivedendo la disciplina delle comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione, anche ripristinando il termine di preavviso da quattro a due mesi, per consentire all'AIFA un'adeguata gestione degli stati di carenza.
9/664/12. Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la proroga delle misure previste dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2020, per il sostegno alla gestione del Servizio sanitario della regione Calabria;

    in particolare, il periodo di applicabilità delle suddette misure viene esteso – fatta eccezione per alcune disposizioni – da 24 a 30 mesi complessivi, anche al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e proseguire l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

    nell'ultimo anno, dopo oltre un decennio disastroso di commissariamenti, si ravvisano finalmente i primi segnali di miglioramento, grazie all'operato del Presidente della regione che ha giustamente chiesto e ottenuto, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale calabrese;

    in questo contesto, la proroga delle misure dettate per il Servizio sanitario calabrese va sicuramente valutata con favore, così come i poteri aggiuntivi assegnati al Commissario, la possibilità per lo stesso di avvalersi dell'Agenzia delle entrate e le nuove risorse Agenas da destinare al potenziamento delle strutture commissariali;

    per risollevare la sanità regionale dalla crisi è fondamentale che, nei mesi a venire, la volontà del Presidente della Giunta regionale – e assieme ad essa quella dei cittadini e parlamentari calabresi – siano sostenute realmente e non solamente sulla carta come accaduto in passato, anche agevolando assunzioni di medici e migliorie;

    bisogna abbandonare definitivamente l'approccio ostruzionistico e autoreferenziale che ha caratterizzato per troppi anni l'operato delle strutture ministeriali, con risultati fallimentari e drammatici sotto gli occhi di tutti,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie a condurre il Servizio sanitario regionale calabrese fuori dalla crisi, nell'ottica di un percorso basato sul sostegno al Commissario ad acta e sulla leale collaborazione a tutti i livelli istituzionali.
9/664/13. Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, commi da 1-bis a 1-quinquies, introduce norme che recano modifiche strutturali in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni (si dispone la soppressione della Commissione tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci e del Comitato prezzi e rimborso e se ne attribuiscono le funzioni ad un organo unico, la Commissione scientifica ed economica del farmaco, si prevede la soppressione della figura del direttore generale mentre si introduce quella del Presidente quale organo e legale rappresentante dell'agenzia, si modificano la composizione e le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione);

    tali disposizioni pur incidenti in maniera significativa sulla struttura organizzativa dell'agenzia vengono introdotte con decretazione d'urgenza unilateralmente dall'Esecutivo nonostante si tratti di un ente che per le funzioni espletate, di rilevante interesse generale, avrebbe necessitato di una meglio meditata riorganizzazione, con il più ampio coinvolgimento di questo Parlamento e anche delle regioni;

    la scelta operata dal Governo non soltanto è sbagliata nel metodo ma anche nel merito, poiché reca una novella della governance di un ente strategico che rischia di indebolirne la funzionalità senza che vi sia stato alcun confronto con gli esperti del settore;

    l'AIFA, nello svolgimento dei propri compiti, come si legge dal sito istituzionale «assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare»;

    gli investimenti in ricerca biomedica e sanitaria costituiscono la vera sfida per il futuro della sanità pubblica soprattutto nei campi di ricerca meno redditizi per le industrie del farmaco, dalle malattie infettive alle malattie rare, alla ricerca sulla resistenza agli antibiotici;

    appare in tal senso strategica la realizzazione di un centro pubblico europeo per la ricerca biomedica da più parti invocato e in particolare promosso dal Forum disuguaglianze e diversità,

impegna il Governo

che si appresta ad una riforma dell'AIFA non condivisibile, ad avviso del presentatore, né nell'an né nel quomodo, considerato quanto sia cruciale per il Paese investire nella ricerca, visto il menzionato progetto di un centro pubblico europeo per la ricerca biomedica, a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative utili alla sua realizzazione.
9/664/14. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto durante l'esame del provvedimento in oggetto al Senato, dispone il differimento di ulteriori dodici mesi del termine per l'esercizio di alcune deleghe previste dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo»;

    in particolare, la citata disposizione riguarda le deleghe previste dall'articolo 9, commi 15 e 16, e dal 16, lettere a), b) e c), della richiamata legge, n. 46, del 2022, con i quali il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le materie riguardanti le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali (articolo 9, commi 15 e 16), nonché le abrogazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (articolo 16, comma 1, lettera a), la novellazione del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della citata legge 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera b)), e, in fine, le modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera c));

    nella seduta del 23 novembre scorso della Commissione difesa, in sede di esame del decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (Atto Governo n. 6), è stata sottolineata la necessità di procedere celermente con la completa attuazione della delega considerata la imminente scadenza del 27 novembre 2022;

   considerato che:

    l'approvazione della legge 46 del 2022 rappresenta un risultato storico, frutto di un intenso e sinergico lavoro svolto nella precedente legislatura dalla Commissione Difesa della Camera;

    la summenzionata legge interviene a seguito di una rilevante sentenza della Corte costituzionale del 2018 (sentenza n. 120 del 2018) che ha modificato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali militari. La sentenza indicata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, che vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali,

impegna il Governo

alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale citata, ad adottare tempestivamente ogni utile atto normativo volto ad esercitare pienamente le deleghe necessarie alla completa attuazione della legge 28 aprile 2022, n. 46, al fine di garantire celermente l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
9/664/15. Pellegrini.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative, in sede bilaterale e internazionale, per la tutela dei diritti umani in relazione alla violenta repressione delle proteste in atto in Iran – 3-00068

   SERRACCHIANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, BOLDRINI, AMENDOLA, PORTA, BONAFÈ, PROVENZANO, DE LUCA, GHIO, FERRARI, ROGGIANI, DE MARIA, CASU, FORNARO e TONI RICCIARDI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 16 settembre 2022 una ragazza iraniana di 22 anni, Mahsa Amini, è morta in un centro di detenzione dove era stata portata dalla «polizia morale», la Ershad, perché secondo gli agenti non indossava correttamente il velo;

   la famiglia e le organizzazioni per diritti umani iraniane hanno accusato gli agenti della Ershad di aver picchiato la ragazza con tanta forza da ucciderla;

   a seguito della sua morte, in più di 200 città iraniane si è sollevata una serie di proteste che ha visto attivarsi inizialmente gli storici movimenti contro le discriminazioni di genere e, successivamente, un'ampia parte della popolazione che ha riempito pacificamente le piazze, le università, le scuole oltre che diversi impianti produttivi, uniti sotto lo slogan «donna, vita, libertà»; numerosissimi sono stati gli atti dimostrativi di donne iraniane che hanno deciso di togliersi pubblicamente il velo, mettendo a repentaglio la propria incolumità;

   la repressione attuata dalle forze di polizia è stata durissima e, secondo le organizzazioni non governative, ci sarebbero stati finora oltre 550 vittime e 30.000 arresti;

   il 6 novembre 2022, 227 deputati sui 290 che compongono il Parlamento iraniano hanno sottoscritto un documento in cui si invoca la pena di morte per chi osa manifestare contro il regime;

   nei giorni scorsi sono state eseguite le prime condanne a morte di due manifestanti arrestati per le proteste, Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard. Inoltre, per alimentare il clima di terrore nel Paese, sono state annunciate nuove condanne a morte: Amir Nasr-Azadani, di 26 anni, e il coetaneo Hossein Mohammadi;

   come emerge anche dall'ultimo rapporto del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, le migliaia di persone arrestate nelle carceri iraniane a seguito delle proteste, fra le quali anche numerosi cittadini europei ed occidentali, subiscono condizioni di detenzione inumane, sono soggetti a torture e rischiano di essere condannati alla pena capitale, in esito a procedimenti giudiziari sommari svolti in assenza delle più elementari garanzie processuali a tutela del diritto alla difesa –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Governo, nei rapporti bilaterali e nei consessi internazionali, per chiedere l'immediata sospensione di tutte le condanne a morte emesse nei confronti dei partecipanti alle proteste a seguito della morte di Mahsa Amini e lo stop di tutte le misure di repressione e di detenzione contrarie alla normativa internazionale in materia di diritti umani.
(3-00068)


Iniziative per sostenere la competitività del comparto ortofrutticolo – 3-00069

   DAVIDE BERGAMINI, MOLINARI, CARLONI, BRUZZONE e PIERRO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il settore ortofrutticolo italiano in questi ultimi 4 anni ha subito e continua a subire enormi danni a causa della cimice asiatica marmorata, della forte siccità, nonché delle recenti alluvioni;

   gli eventi eccezionali di questi ultimi tempi, in diverse parti d'Italia, hanno messo in evidenza la debolezza del sistema produttivo di fronte ai cambiamenti climatici e l'inadeguatezza di molti strumenti di difesa attiva e passiva;

   le produzioni di ciliegie, pere e albicocche, in particolare in Emilia-Romagna, hanno subito danni ingenti a causa del maltempo, dei parassiti animali e vegetali, della siccità e dell'eccezionale ondata delle alte temperature che ha caratterizzato quest'ultimo periodo;

   la produzione in alcuni territori ha registrato un calo di oltre il 70 per cento, la cui perdita è totale anche a causa della mancata maturazione dei frutti, come, in particolare, le pere;

   il settore ortofrutticolo nazionale ha un fatturato di 15 miliardi di euro all'anno tra fresco e trasformato (25 per cento della produzione agricola totale), con oltre 300 mila aziende agricole su più di 1 milione di ettari coltivati e 113 prodotti ortofrutticoli Dop e Igp;

   oltre al danno economico, emerge la perdita di mercati, domestici ed esteri, per la mancanza di prodotto e l'Italia si viene a trovare in una posizione di svantaggio competitivo, favorendo l'invasione di prodotti provenienti da Paesi extra Unione europea;

   molte zone del Paese, durante l'estate 2022, sono state colpite da venti forti e intense piogge che hanno distrutto intere coltivazioni; in questa situazione è emersa l'inadeguatezza del sistema assicurativo; infatti, il piano di gestione dei rischi 2022 non ha permesso di delimitare i danni agli impianti ortofrutticoli, poiché si è trattato di eventi ritenuti assicurabili; le associazioni rappresentative delle imprese agricole hanno segnalato l'indisponibilità delle compagnie assicurative a stipulare polizze per i danni subiti da questa tipologia di calamità;

   al fine di difendere il comparto ortofrutticolo, in particolare quello dell'Emilia-Romagna, si riterrebbe necessaria una deroga al decreto legislativo n. 102 del 2004;

   da un lato si registra un aumento dei prezzi al dettaglio della frutta (+6,5 per cento), dall'altro i prezzi riconosciuti agli agricoltori spesso non coprono i costi di produzione dei raccolti falcidiati da maltempo e siccità –:

   quali iniziative urgenti e strutturali intenda adottare per salvaguardare e sostenere la competitività del comparto dell'ortofrutta italiana, nonché per sostenere economicamente le imprese ortofrutticole, in grave stato di sofferenza.
(3-00069)


Intendimenti in ordine alla presentazione del disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, anche alla luce del recente pronunciamento della Corte costituzionale tedesca – 3-00070

   MARATTIN, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GADDA, RUFFINO, SOTTANELLI e DE MONTE. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il Meccanismo europeo di stabilità è un'organizzazione internazionale nata nel 2012 mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico dell'Unione europea; la sua funzione è concedere, a precise condizioni, assistenza finanziaria ai Paesi membri che trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato, attenuando i rischi di contagio connessi a eventuali crisi di un Paese dell'area euro;

   la condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum; è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a Paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma colpiti da shock avversi;

   nel giugno 2019 l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo su una revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, che disporrà di strumenti e di un mandato più forti; il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 i Paesi membri del Meccanismo europeo di stabilità hanno sottoscritto l'accordo che riforma il Trattato istitutivo;

   il Meccanismo europeo di stabilità affiancherà, senza affatto sostituirla, la Commissione europea e le modalità di cooperazione tra le due istituzioni saranno definite in un accordo non appena le modifiche entreranno in vigore; non avrà alcun compito di sorveglianza fiscale ai sensi del Patto di stabilità e crescita e la sua attività sarà vincolata al rispetto della legislazione dell'Unione europea; inoltre, la valutazione complessiva della situazione economica dei Paesi e la loro posizione rispetto alle regole del Patto di stabilità e della procedura per gli squilibri macroeconomici rimarrà responsabilità esclusiva della Commissione europea;

   il Trattato riformato non è ancora entrato in vigore perché allo stato attuale mancano le ratifiche di Italia e Germania;

   in più occasioni, nonché durante la discussione svoltasi presso l'Assemblea della Camera dei deputati il 29 e il 30 novembre 2022, il Governo ha sostanzialmente affermato di voler attendere l'esito del pronunciamento della Corte costituzionale tedesca, la quale il 9 dicembre 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso aprendo la strada alla ratifica del Trattato –:

   se e quando si intenda presentare in Consiglio dei ministri il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, dando finalmente seguito ad un impegno assunto in sede internazionale quasi due anni fa, anche al fine di evitare possibili contenziosi con gli altri Paesi che già hanno portato a compimento i loro rispettivi iter di ratifica.
(3-00070)


Elementi in merito all'operatività del meccanismo della cessione del credito relativo alle agevolazioni fiscali in materia edilizia e iniziative di competenza volte a riavviare e consolidare il processo di acquisto e cessione dei medesimi crediti da parte degli operatori finanziari – 3-00071

   SANTILLO, FENU, ALIFANO, LOVECCHIO e RAFFA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 121 del cosiddetto «decreto rilancio», con riferimento al cosiddetto superbonus, ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il credito a un soggetto terzo che diviene titolare del credito di imposta, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle disposizioni sulla cedibilità dei crediti;

   la cessione del credito nei termini indicati si è rivelato uno strumento fondamentale per consentire il rilancio del settore edilizio, in linea con l'esigenza di scongiurare un ulteriore consumo di suolo e di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, anche in considerazione degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   i dati sul superbonus forniti da Ance registrano un investimento nel settore superiore al 20 per cento nel 2021 e al 12 per cento nel 2022. Purtroppo, gli stessi dati mostrano, per il 2023, un decremento degli investimenti, imputabile anche all'incertezza normativa dovuta ai numerosi provvedimenti medio tempore intervenuti sul meccanismo della cessione del credito, rallentandone la portata applicativa;

   in tale contesto, suscita particolare preoccupazione la nota di Poste italiane del 7 novembre 2022, dalla quale si apprende che il servizio di acquisto dei crediti di imposta «è sospeso per l'apertura di nuove pratiche», con ciò uniformandosi ad una soluzione già adottata dai principali istituti di credito;

   dall'analisi del centro studi di Cna oltre 50 mila imprese risulterebbero attualmente in difficoltà nello smaltimento dei crediti fiscali acquisiti, per un valore di circa 5 miliardi di euro;

   considerata la gravità della situazione, è di questi giorni la richiesta al Governo, avanzata anche da Abi e Ance, di una misura tempestiva e di carattere straordinario volta a consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto, compensando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24 con i crediti da bonus edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dagli intermediari –:

   quale sia l'ammontare dei crediti fiscali «incagliati» e quali iniziative urgenti intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso alla detrazione fiscale del cosiddetto superbonus nella forma della cessione del credito, anche per i profili inerenti alla responsabilità del cessionario, avviando un'interlocuzione con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nonché le società controllate o partecipate dallo Stato, al fine di pervenire ad una soluzione che consenta di riavviare e consolidare il processo di acquisto e cessione dei crediti fiscali.
(3-00071)


Iniziative del Governo volte alla riduzione del cuneo fiscale – 3-00072

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, RUSPANDINI, LUCASELLI, CANNATA, GIORGIANNI, MASCARETTI, RAMPELLI, ANGELO ROSSI, TRANCASSINI, TREMAGLIA, OSNATO, CONGEDO, DE BERTOLDI, FILINI, MATERA, MATTEONI, MAULLU, TESTA e TREMONTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, illustrando gli interventi di politica economica e fiscale, contenuti all'interno del disegno di legge di bilancio per il 2023, in corso d'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che, nell'ambito delle misure previste per la riduzione del cuneo fiscale, il Governo è impegnato a ridurre il più possibile la differenza tra quanto costa un lavoratore per chi lo assume e quanto effettivamente riceve lo stesso lavoratore in busta paga, al netto di tutte le imposte che deve pagare;

   al riguardo, gli interventi previsti dalla manovra economica per il 2023 rappresentano, com'è noto, decisioni dettate dall'emergenza, determinata sia dalle risorse attualmente limitate che dalla ristrettezza dei tempi previsti per la sua approvazione entro il 31 dicembre 2022, al fine di evitare l'esercizio provvisorio;

   anche il Vice Ministro Maurizio Leo, intervenendo a proposito della riduzione del cuneo fiscale, ha evidenziato come si è solo all'inizio, aggiungendo, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, a tal proposito, sia fortemente impegnato nel corso della legislatura a ridurlo il più possibile, anche lavorando sulla componente fiscale e non meramente contributiva, come confermano peraltro le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2023 per i redditi più bassi;

   uno dei punti cardine del programma di governo di Fratelli d'Italia, che si è certi si realizzerà, rappresenta, com'è noto, il messaggio alle imprese del Paese: «più assumi, meno paghi», realizzando tale intervento attraverso la riduzione del carico fiscale in capo alle imprese e alleggerendo, al contempo, la pressione fiscale sui lavoratori, intervenendo, in sede di riforma, sulle aliquote Irpef;

   il cuneo fiscale, ovvero la somma delle imposte dirette, indirette e dei contributi previdenziali, in Italia è ancora molto alto com'è noto (nel 2021 è stato il quinto nei Paesi Ocse con il 46,5 per cento) e penalizza fortemente sia le aziende, che i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti e la sua riduzione rappresenta una priorità del Governo Meloni, da realizzare anche gradualmente nel corso della legislatura, rispettando i principi del bilancio pubblico, con l'obiettivo di arrivare a una riduzione di almeno cinque punti –:

   se il Ministro interrogato condivida le osservazioni in premessa e quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere in occasione dei prossimi provvedimenti, al fine di ridurre il cuneo fiscale, la cui misura permetterebbe di incentivare l'occupazione e rilanciare le imprese nazionali.
(3-00072)


Iniziative a favore delle attività sportive e ricreative, nonché a favore delle attività con fini di interesse pubblico deliberate dagli enti locali, espletate sul demanio marittimo e senza finalità lucrative, in relazione all'impatto dell'innalzamento della soglia del canone minimo demaniale marittimo – 3-00073

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel nostro Paese moltissime attività di interesse pubblico vengono espletate sul demanio marittimo e senza finalità lucrative. Si pensi agli impegni delle associazioni sportive e ricreative, spesso depositarie di tradizioni millenarie legate al mare, che svolgono una funzione educativa e sociale assolutamente insostituibile per le nostre comunità;

   inoltre, va tenuto conto delle peculiarità della nostra penisola con territori costieri fortemente frastagliati, come le coste liguri e campane, ma anche quelle calabresi e marchigiane, nei quali esistono moltissime concessioni di piccole dimensioni (inferiori ai 1.000 metri quadri), proprio in ragione delle sopra menzionate caratteristiche geomorfologiche. Ed è proprio in queste aree che si sviluppa una parte rilevante del parco nautico italiano, ossia la piccola nautica da diporto, in cui risiedono le radici delle tradizioni marinare nostrane;

   si aggiunga poi che spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro); in tali casi sono ovviamente i comuni a farsi carico degli oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità senza, tuttavia, averne alcun ritorno economico –:

   alla luce di quanto premesso e valutato il grave impatto determinato dall'innalzamento della soglia del canone minimo demaniale marittimo (da 362,90 a 2.500 euro) per tutte le attività senza distinzione di finalità, stabilito all'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come il Governo intenda intervenire a tutela e salvaguardia delle sopra citate attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, nonché a sostegno delle attività con fini di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
(3-00073)


Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso dei cittadini al sistema bancario, con particolare riferimento alla distribuzione delle filiali sul territorio nazionale – 3-00074

   ROMANO, LUPI, BICCHIELLI, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'accesso al sistema del credito e del risparmio costituisce per i cittadini italiani un valore riconosciuto e tutelato anche dall'articolo 47 della Costituzione: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;

   la presenza capillare di filiali degli istituti di credito sul territorio e la possibilità per i cittadini di aprire un conto corrente rappresentano due dei pilastri dell'architettura del sistema bancario;

   un report della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), pubblicato nel mese di agosto 2022, ha quantificato in 4.131.416 il numero di cittadini italiani residenti in comuni dove non sono presenti filiali bancarie;

   lo studio citato riporta anche l'evoluzione storica degli ultimi dieci anni della presenza di agenzie bancarie sul territorio, registrando una diminuzione del 34 per cento da 32.881 filiali a 21.650;

   sempre secondo la Federazione autonoma bancari italiani, la distribuzione geografica delle filiali colpisce spesso territori già caratterizzati da difficoltà nell'erogazione di servizi pubblici e privati ai cittadini, come la Calabria, dove il 28,8 per cento dei cittadini vive in comuni che non sono coperti da agenzie bancarie, oppure il Molise, dove la percentuale arriva a toccare il 37,3 per cento;

   l'accesso al credito per molti cittadini è limitato anche da quella che agli interroganti appare l'arbitrarietà con cui alcuni istituti di credito escludono dalla possibilità di apertura dei conti correnti persone che hanno ricevuto in passato un avviso di garanzia, oppure soggetti segnalati attraverso i sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, come i sistemi di informazioni creditizie –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per favorire l'accesso di tutti i cittadini al sistema bancario, in particolar modo con riguardo alla distribuzione e alla presenza delle filiali sul territorio italiano e alla possibilità di introdurre un obbligo per gli istituti di credito di aprire un conto corrente su richiesta, similmente a quanto avviene per i servizi assicurativi.
(3-00074)


Elementi e iniziative in merito alla riscossione del contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, istituito dal decreto-legge n. 21 del 2002 – 3-00075

   BONELLI, GRIMALDI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della crisi internazionale scaturita dal conflitto ucraino, i prezzi dell'energia primaria hanno subito ulteriori accelerazioni, con rincari delle bollette del gas e dell'energia elettrica di almeno 5 volte rispetto alla situazione pre-crisi;

   il Governo, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

   tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo fosse superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

   l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

   il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

   con un provvedimento ad hoc dell'Agenzia delle entrate sono stati definiti gli adempimenti e le modalità di versamento del contributo;

   nel mese di ottobre 2022 il gettito del contributo, in termini di cassa, risultava pari a 1.208,5 milioni di euro, come riportato nella memoria della Corte dei conti al disegno di legge di bilancio per il 2023;

   il 13 settembre 2022 la procura della Repubblica di Roma, a seguito di un esposto presentato dagli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, avrebbe aperto un fascicolo d'indagine per evasione e frode fiscale con riferimento al mancato pagamento del contributo di solidarietà da parte di molti suoi soggetti passivi;

   il tribunale amministrativo regionale del Lazio il 16 novembre 2022 ha dichiarato inammissibili, per difetto assoluto di giurisdizione, i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro gli atti dell'Agenzia delle entrate con cui sono stati definiti adempimenti e modalità di versamento del contributo straordinario –:

   a quanto ammonti il gettito del contributo, in termini di cassa, alla data del 30 novembre 2022 e quali misure intenda assumere il Governo per garantire l'effettivo incasso del gettito contributivo da parte dei soggetti obbligati al versamento, anche valutando eventuali provvedimenti di carattere esecutivo per il recupero delle somme evase.
(3-00075)


Iniziative di competenza a favore delle aziende fornitrici di dispositivi medici, a seguito della recente introduzione di una disciplina transitoria sulle modalità di ripiano della spesa regionale per i medesimi dispositivi – 3-00076

   SALA e CATTANEO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 18 del decreto-legge «aiuti ter», n. 115 del 2022, ha introdotto una disciplina transitoria sulle modalità di ripiano della spesa regionale per dispositivi medici (cosiddetto payback). La previsione riguarda l'accertamento del superamento dei limiti di spesa sanitaria regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Sulla base di linee guida stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, le regioni individuano l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno;

   nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo di restituzione, si provvede alla compensazione a valere su quanto dovuto dagli enti sanitari per l'acquisto di tali dispositivi, fino a concorrenza dell'intero ammontare;

   come altri comparti dell'economia nazionale, il settore dei dispositivi medici è messo a dura prova dalla crisi energetica e dall'esplosione dei costi delle materie prime. Si parla di oltre 4.500 imprese italiane che danno lavoro a 112.500 addetti, sulle quali è stata caricata una contribuzione del 50 per cento dello sforamento della spesa regionale, di cui non hanno responsabilità, per un onere di oltre 2 miliardi di euro, da pagare entro il mese di gennaio 2023 sulla base delle scadenze temporali fissate dai decreti;

   le rappresentanze del settore hanno fatto presente che aggiungere ulteriori voci di spesa significherebbe rallentare la produzione e mettere a rischio le forniture per il settore sanitario; molte aziende, soprattutto le più piccole, rischiano di chiudere;

   le imprese evidenziano che l'«effetto payback» rischia di abbattersi anche sulle cure e sulle prestazioni offerte ai cittadini e sui prodotti anche salvavita, quali stent, protesi vascolari, i sistemi per l'ossigenazione della circolazione extracorporea;

   secondo le stime sui debiti delle regioni 2019-2020 il payback complessivo potrebbe salire a 3,6 miliardi di euro –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a individuare altre forme di finanziamento degli sforamenti della spesa sanitaria, anche in considerazione del fatto che le imprese di fornitura del servizio sanitario sono quelle che maggiormente subiscono i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione.
(3-00076)