XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 4 MARZO 2024
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 22 dicembre 2022.
Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mauri, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mauri, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 14 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PELLA ed altri: «Modifica dell'articolo 323 del codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio» (716);
ROTELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri comparti del settore ambientale» (717);
SANTILLO ed altri: «Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità, con riduzione dei limiti massimi per la viabilità urbana secondaria» (718);
MARROCCO e D'ATTIS: «Disposizioni in materia di formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia alla prestazione di interventi di primo soccorso pediatrico» (719).
In data 15 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CALDERONE ed altri: «Introduzione dell'articolo 379-ter e abrogazione dell'articolo 684 del codice penale, in materia di rivelazione di atti di indagine relativi a un procedimento penale non coperti dal segreto» (720);
CAPPELLETTI: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di limiti di emissione di sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche negli scarichi, e al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di limiti della presenza di tali sostanze nelle acque destinate al consumo umano» (721).
In data 16 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARATTIN e RICHETTI: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021» (722);
AMORESE: «Istituzione del Premio biennale Giuseppe Tatarella» (723).
In data 19 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DORI: «Abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 17-octies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, concernenti la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione delle acque nella sponda bresciana del Lago di Garda» (724);
TONI RICCIARDI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo e delle migrazioni italiane» (725).
In data 20 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DELL'OLIO ed altri: «Deleghe al Governo per il riordino dell'Associazione della Croce Rossa italiana» (726);
PITTALIS: «Modifica degli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali in casi di condanna definitiva, e abolizione della sospensione di diritto dalle medesime cariche» (727);
PAVANELLI e ASCARI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'adozione dei minori e dell'accesso alle informazioni sull'identità dei genitori da parte del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita» (728);
CALDERONE ed altri: «Modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite» (729).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.
In data 16 dicembre 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
MORASSUT: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori e l'omicidio di Simonetta Cesaroni» (Doc. XXII, n. 12).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati
a proposte di legge.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (498) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Kelany, Longi e Padovani.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei» (499) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Kelany.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani» (500) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Frijia e Longi.
Ritiro di proposte di legge.
In data 16 dicembre 2022 la deputata Boldrini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
BOLDRINI: «Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale» (260).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Trasmissione dal Senato.
In data 21 dicembre 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 345. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (approvato dal Senato) (730).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MAGI e DELLA VEDOVA: «Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per i referendum da parte degli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza» (88) Parere delle Commissioni V, VII, XI e XIV;
BORDONALI ed altri: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale» (125) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIII;
MORFINO ed altri: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo» (570) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;
S. 13. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva» (approvata, in prima deliberazione, dal Senato) (715) Parere della VII Commissione.
II Commissione (Giustizia):
MAGI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati» (71) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XII e XIV;
BISA ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare» (381) Parere delle Commissioni I, V e XII;
D'ORSO ed altri: «Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati» (594) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV;
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» (636) Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.
V Commissione (Bilancio e Tesoro):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Disposizioni per l'istituzione di nuove zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205» (633) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X e XIV.
VI Commissione (Finanze):
MOLINARI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» (359) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
VII Commissione (Cultura):
CAVANDOLI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma» (155) Parere delle Commissioni I e V;
TOCCALINI ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria» (160) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
D'ORSO ed altri: «Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista» (596) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), III, V, VIII, XI, XII e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Disposizioni per l'ampliamento delle tolleranze costruttive. Modifiche all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» (635) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.
IX Commissione (Trasporti):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini» (634) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
CATTOI ed altri: «Modifica all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente l'istituzione del Dipartimento per la promozione e lo sviluppo della filiera dell'idrogeno presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA» (166) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e IX;
FOSSI: «Modifiche al codice penale, al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione dei prodotti industriali e agroalimentari nonché delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione» (619) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
FOSSI: «Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo in libertà» (621) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
COMAROLI ed altri: «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche» (202) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
XII Commissione (Affari sociali):
VACCARI: «Disciplina delle attività funerarie» (301) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XIV.
XIII Commissione (Agricoltura):
BRUZZONE ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica» (136) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX, XII e XIV;
CARETTA: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive» (568) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX, XII e XIV.
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
MAGI: «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» (251) Parere delle Commissioni I, V e XI.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
BERRUTO ed altri: «Disposizioni volte alla promozione dell'attività fisica adattata per le persone affette da malattie croniche e invalidanti» (476) Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BATTILOCCHIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc XXII, n. 11) – Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
X Commissione (Attività produttive):
BATTILOCCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti» (Doc XXII, n. 10) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
RIZZETTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi» (Doc XXII, n. 7) – Parere delle Commissioni I e V.
Cancellazione dall'ordine del giorno
di un disegno di legge di conversione.
In data 20 dicembre 2022 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti» (422).
Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.
Con lettera pervenuta il 16 dicembre 2022, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il Collegio per reati ministeriali, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento penale nei confronti di Giuseppe Conte, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (decreto del 15-16 dicembre 2022 – procedimento n. 11863/2021 RGNR; n. 3/2022 RG Coll.).
Con lettera pervenuta il 16 dicembre 2022, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il Collegio per reati ministeriali, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento penale nei confronti di Renato Brunetta, nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica pro tempore (decreto del 15-16 dicembre 2022 – procedimento n. 9556/22 RGNR; n. 2/22 RG Coll.).
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 dicembre 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del quadro delle attività e del budget del progetto relativo alla sicurezza alimentare delle famiglie dei comuni di Poa e Thyou – Samer. Burkina Faso.
Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 51/2022 del 3-30 novembre 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente «Interventi per la rigenerazione urbana».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 26).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 27).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 28).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 29).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 30).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 28 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese», autorizzata, in data 1° dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII (Affari sociali).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, autorizzata, in data 12 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 e 9 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2023 (Doc. CCVIII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2021 (Doc. CCIX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2021 (Doc. CCX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2021 (Doc. CCXI, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 19 dicembre 2022, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2023, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0832/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa all'articolo 26-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure sostegno dei produttori e contrasto allo spreco.
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2022/0612/I, relativa al decreto interministeriale recante le caratteristiche e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica.
Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Monte Miravidi, La Thuile (Aosta), il 7 gennaio 2020.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2022, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2022, sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (atto Camera n. 643-bis).
Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2022, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2022, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (atto Camera n. 674).
Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre 2022 (Doc. CLXXXII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2023.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 e 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
Relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (COM(2022) 546 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2022) 595 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021 (COM(2022) 665 final) – alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il seguito del documento finale delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 45, della XVIII legislatura) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021) 556 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022) 459 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è stata trasmessa alla X (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 9 dicembre 2022, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 9 al 10 novembre 2022, che sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (Doc. XII, n. 30) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (Doc. XII, n. 31) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (Doc. XII, n. 32) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 (Doc. XII, n. 33) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (Doc. XII, n. 34) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (Doc. XII, n. 35) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (Doc. XII, n. 36) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021 (Doc. XII, n. 37) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea
La Corte dei conti europea, in data 14 dicembre 2022, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 28/2022 – Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) – I finanziamenti SURE hanno contribuito a mantenere i posti di lavoro durante la crisi dovuta alla COVID-19, ma l'incidenza globale dello strumento non è nota, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 14, 15, 16, 19 e 20 dicembre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
alla I Commissione (Affari costituzionali):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto (COM(2022) 715 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Uno spazio civico prospero per la difesa dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2022) 716 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia dell'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112» (COM(2022) 724 final);
alla II Commissione (Giustizia):
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 695 final – Annexes 1 to 5) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 392 final);
Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (COM(2022) 746 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico di beni culturali (COM(2022) 800 final);
alla III Commissione (Affari esteri):
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei (COM(2022) 725 final e COM(2022) 726 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2022) 725 final – Annex 1 e COM(2022) 726 final – Annex);
alla V Commissione (Bilancio):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (COM(2022) 733 final);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21; ST 10155/21 ADD 1) del Consiglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza per il Lussemburgo (COM(2022) 737 final);
alla VI Commissione (Finanze):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma Fiscalis 2020 (COM(2022) 717 final);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Romania di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 727 final);
alla VII Commissione (Cultura):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla dimensione culturale dello sviluppo sostenibile nelle azioni dell'Unione europea (COM(2022) 709 final);
alla VIII Commissione (Ambiente):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Terze prospettive in materia di aria pulita (COM(2022) 673 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prima relazione sul monitoraggio e sulle prospettive sull'«inquinamento zero» – «Percorsi verso un'aria, un'acqua e un suolo più puliti per l'Europa» (COM(2022) 674 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e alla loro qualità (COM(2022) 719 final);
alla X Commissione (Attività produttive):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2022) 723 final);
alla XII Commissione (Affari sociali):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Strategia globale dell'Unione europea in materia di salute – Una salute migliore per tutti in un mondo che cambia (COM(2022) 675 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione finale del Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (COM(2022) 708 final);
alla XIII Commissione (Agricoltura):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza dei prodotti biologici (COM(2022) 728 final);
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2022) 718 final);
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM(2022) 586 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 586 final – Annexes 1 to 6) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 360 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 dicembre 2022;
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2022 sul raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020 (COM(2022) 639 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2022 sul conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica per il 2020 (COM(2022) 641 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2022 sulle sovvenzioni all'energia nell'Unione europea (COM(2022) 642 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia pulita (COM(2022) 643 final).
La Commissione europea, in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021) 562 final/2), che sostituisce il documento COM(2021) 562 final, già assegnato, nella XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle misure correttive notificate dall'Ungheria a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2022) 687 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (COM(2022) 688 final);
Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (COM(2022) 689 final).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 7 dicembre 2022.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni individuate nella tabella allegata.
Trasmissione dalla Regione Toscana.
Il presidente della regione Toscana, con lettera pervenuta in data 12 dicembre 2022, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale della medesima Regione il 27 settembre 2022, volto a chiedere l'istituzione della Procura nazionale del lavoro.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 dicembre 2022, ha trasmesso la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono trasmessi alle Commissioni sottoindicate:
alla I Commissione (Affari costituzionali), le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
alla dottoressa Laura Menicucci, l'incarico di capo del Dipartimento per le pari opportunità;
al professor Gino Scaccia, l'incarico di capo del Dipartimento per le riforme istituzionali;
alla dottoressa Diana Agosti, l'incarico di capo del Dipartimento per il personale;
al consigliere Elisa Grande, l'incarico di Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
al dottor Angelo Borrelli, l'incarico di capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:
al dottor Michele Palma, l'incarico di capo del Dipartimento per le politiche di coesione;
alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura), le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
al dottor Flavio Siniscalchi, l'incarico di capo del Dipartimento per lo sport;
al dottor Luigi Fiorentino, l'incarico di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:
al dottor Luigi Ferrara, l'incarico di capo del Dipartimento «Casa Italia»;
alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali), le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
al dottor Antonio Caponetto, l'incarico di capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
alla dottoressa Ilaria Antonini, l'incarico di capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;
al dottor Paolo Molinari, l'incarico di capo del Dipartimento per le politiche antidroga;
al dottor Michele Sciscioli, l'incarico di capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:
alla professoressa Fabrizia Lapecorella, l'incarico di capo del Dipartimento per le politiche europee.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 (A.C. 643-BIS-A/R)
A.C. 643-bis-A/R – Testo
PROPOSTE EMENDATIVE*
ART. 1.
Comma 1 (vedi Art. 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica l'importo delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, determinato ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2.».
1.1. (ex 1.02.) Marattin.
ART. 2.
Commi 2-9 (vedi Art. 2)
Al comma 2, sostituire le parole: Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse con le seguenti: Alle imprese e agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diversi.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.2. (ex 2.5.) Gribaudo, Malavasi.
Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese.
Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 25 milioni per l'anno 2023.
1.3. (ex 2.13.) Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.4. (ex 2.25.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.5. (ex 2.27.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle imprese dotate di un numero di almeno 100 contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 2 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. I maggiori oneri sono comprovati mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.6. (ex 2.19.) D'Alfonso.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi del medesimo trimestre del 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 700 milioni per l'anno 2023 si provvede:
per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;
per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.7. (ex 2.9.) Benzoni, Rosato.
Al comma 4, dopo le parole: a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione.
Conseguentemente:
al medesimo comma dopo le parole: per l'acquisto del medesimo gas, consumato aggiungere le seguenti: o erogato;
ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 165 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.8. (ex 2.8.) Rosato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui al comma 4, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.9. (ex 2.26.) Ubaldo Pagano.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
Conseguentemente, al medesimo comma 6, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o possono essere chiesti a rimborso entro la medesima data.
1.10. (ex 2.7.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 70 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.11. (ex 2.2.) Gribaudo, Malavasi.
Al comma 7, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997, inserire le seguenti: nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
1.12. (ex 2.11.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per il superamento della maggior tutela per le microimprese)
1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».
1.13. (ex 2.03.) Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli enti pubblici nazionali di ricerca per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.
2. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
1.14. (ex 2.02.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Energy Release)
1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341.
1.15. (ex 2.08.) Ubaldo Pagano, D'Alfonso.
ART. 3.
Commi 10-11 (vedi Art. 3)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Conseguentemente:
al comma 2:
dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;
sostituire le parole: 963 milioni di euro con le seguenti: 2.017 milioni di euro;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (Gse) sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2023.;
ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, di 300 milioni di euro per l'anno 2023.
1.16. (ex 3.2.) Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
ART. 4.
Commi 12-13-bis (vedi Art. 4)
Al comma 1, dopo le parole: per usi civili e industriali aggiungere le seguenti: , nonché per l'autotrazione,.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, pari a 63 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.17. (ex 4.2.) Rosato.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
1.18. (ex 4.8.) Del Barba.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.19. (ex 4.4.) Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2023 a marzo 2023.
1-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 1-bis, stimati in 25 milioni di euro per il trimestre gennaio-marzo 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 di 25 milioni di euro per l'anno 2023.
1.20. (ex 4.1.) Braga, Peluffo, Roggiani, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nelle regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.21. (ex 4.7.) Lai.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, l'aliquota IVA applicata al pellet è ridotta al 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione, nella misura di 90 milioni di euro, del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.22. (ex 4.01.) Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.
Al comma 13-bis, primo periodo, sostituire le parole: febbraio e marzo, con le seguenti: febbraio, marzo e aprile
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 3 milioni di euro per l'anno 2023
1.23. (ex 0.4.1000.2.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 13-bis, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota Iva del 5 per cento di cui al presente articolo si applica per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole:400 milioni con le parole:390 milioni.
1.24. (ex 0.4.1000.55.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*1.25. (ex 4.010.) Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
*1.26. (ex 4.04.) Marattin, Bonetti.
*1.27. (ex 4.03.) Laus.
ART. 5.
Commi 14-16 (vedi Art. 5)
Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: commi 9 e 9-bis,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.
1.28. (ex 5.16.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis,
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.
1.29. (ex 5.18.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis,
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
1.30. (ex 5.19.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis, e aggiungere, in fine, le parole: e 20.000 euro per i nuclei familiari indicati dal comma 9-bis di cui al precedente periodo.
1.31. (ex 5.17.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: fino a 15.000 euro, con le seguenti: fino a 20.000 euro;.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 5:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. con procedure indicate da ARERA sono stabilite le modalità di applicazione del bonus anche ai soggetti che utilizzano il teleriscaldamento;
al comma 2, sostituire le parole: nel limite di 2.400 milioni di euro, con le seguenti: nel limite di 2.775 milioni di euro;
al comma 3, sostituire le parole: pari a 2.515 milioni di euro, con le seguenti: pari a 3.035 milioni di euro;
all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 79,7 milioni di euro per l'anno 2023, 471,9 milioni di euro per l'anno 2024, 432,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.32. (ex 5.7.) Ubaldo Pagano, Braga.
Al comma 1, sostituire le parole: fino a 15.000 euro, con le parole: fino a 20.000 euro e 25.000 per le famiglie con 3 o più figli.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 5, al comma 3, sostituire le parole: 2.515 milioni, con le seguenti: 3.515 milioni;
sopprimere l'articolo 16;
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
1.33. (ex 5.12.) Evi, Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: , comma 9 con le seguenti: , commi 9 e 9-bis.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le parole: La suddetta delibera determina altresì le agevolazioni di cui al primo periodo tenendo conto di una piena progressività del bonus sociale in proporzione al numero dei singoli componenti del nucleo familiare.;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciute anche ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico.
1.34. (ex 5.5.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2023 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 2-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.35. (ex 5.2.) Grippo, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Sono ammessi alle agevolazioni previste dal presente articolo anche i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute che utilizzano il teleriscaldamento.
1.36. (ex 5.3.) Bonetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori comunali di cui al comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 1° marzo 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato nella misura di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.37. (ex 5.01.) Simiani, Bonafè, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Contributo caro energia per gli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.38. (ex 5.02.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)
1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 380 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.39. (ex 5.06.) Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1.40. (ex 5.03.) Bonafè.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali in considerazione dell'emergenza «caro bollette»)
1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» aggiungere le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
1.41. (ex 5.04.) De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)
1. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i maggiori aggravi subiti dagli utenti in questione nel corso del 2022.
2. Agli oneri di cui al presente comma, stimati per il 2022 e il primo trimestre 2023 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
1.42. (ex 5.08.) Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
ART. 6.
Commi 17-20 (vedi Art. 6)
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: criteri di efficienza economica, aggiungere le parole: e di implementazione e accelerazione.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 500 milioni;
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100 milioni di euro.
1.43. (ex 6.3.) Evi, Bonelli, Grimaldi.
ART. 7.
Commi 21-23-bis (vedi Art. 7)
Al comma 21-bis, sostituire le parole: 31 gennaio, con le seguenti: 28 febbraio e le parole: 15 febbraio, con le seguenti: 15 marzo.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 50 milioni di euro per l'anno 2023
1.44. (ex 0.4.1000.3.) Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.
Al comma 23-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 500.000 con la seguente: 1.000.000.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025
1.45. (ex 0.4.1000.5.) Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.46. (ex 7.01.) Di Sanzo, Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Casu, Bonafè.
ART. 8.
Comma 24 (vedi Art. 8)
Al comma 1, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: per il primo trimestre 2023;.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.
1.47. (ex 8.10.) Malavasi, Merola, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 100 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2023.
1.48. (ex 8.13.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai comuni, per la ripartizione del fondo si tiene conto anche della fascia climatica e l'altimetria dei medesimi.
1.49. (ex 8.2.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti sugli enti territoriali, nei casi in cui le società costituite per la gestione di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica abbiano prodotto un risultato negativo negli esercizi 2022 e 2023, tali esercizi non vengono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1.50. (ex 8.3.) Mancini.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizione in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sono costituiti i seguenti Fondi:
a) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito;
b) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;
c) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023, 325 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.51. (ex 8.013.) Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 716 milioni di euro per l'anno 2023 per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.
2. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° marzo 2023.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:
a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore Floating Storage and Regasification Units (FSRU);
b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale n. 398;
e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.
5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
8. Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'articolo 178 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° marzo 2023.
Conseguentemente,
sopprimere l'articolo 38;
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 900.000 euro per l'anno 2023, 787,8 milioni di euro per l'anno 2024, 725,2 milioni di euro per l'anno 2025, 622,4 milioni di euro per l'anno 2026, 539,1 milioni di euro per l'anno 2027, 476,9 milioni di euro per l'anno 2028, 438,5 milioni di euro per l'anno 2029, 378,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
1.52. (ex 8.05.) Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico)
1. Al fine di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;
b) al medesimo articolo 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole: «generatori di calore a condensazione» sono sostituite con le seguenti: «dotati di pompe di calore elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica»;
d) al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a) le parole: «o a gas» sono soppresse.
e) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'articolo 3. Ad eccezione del limite di cui al periodo precedente, per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) l'incentivo può essere erogato nella misura pari al 100 per cento delle spese sostenute».
2. Qualora gli impegni di spesa cumulata eccedessero, anche singolarmente, le soglie di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, come modificati dalla presente legge, lo stanziamento delle relative risorse, nel limite dello stanziamento complessivo, può essere rimodulato con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1.53. (ex 8.09.) Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico)
1. Ai fini di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, di aggiornamento del Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;
b) al medesimo comma 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: «generatori di calore a condensazione» sono aggiunte le seguenti: «e con pompe di calore»;
d) all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: «, in nessun caso,»;
e) al medesimo articolo 7, comma 3, dopo le parole: «il 65 per cento delle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per la trasformazione edifici a energia quasi zero dove può arrivare al 100 per cento,»;
2. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici privati, all'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2), capoverso 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80 per cento.».
1.54. (ex 8.08.) Ruffino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
1.55. (ex 8.011.) Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Casu.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei comuni con più di cinquemila abitanti)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.56. (ex 8.010.) Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.
ART. 9.
Commi 25-33-ter (vedi Art. 9)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) impianti a fonti rinnovabili.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato dal 1° dicembre.
*1.57. (ex 9.7.) Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*1.58. (ex 9.21.) Del Barba.
Al comma 2, sostituire le parole: a qualsiasi ricavo con le seguenti: al 90 per cento dei ricavi.
Conseguentemente,
al comma 8:
alla lettera a), sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 1 MW;
alla lettera e), sopprimere le parole: agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE, nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.59. (ex 9.8.) Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Al comma 3, lettera b) sopprimere le seguenti parole: stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.60. (ex 9.10.) Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al profilo di produzione di energia che, nel medesimo periodo di validità del regolamento, soddisfa il fabbisogno energetico in acquisto del produttore e delle società appartenenti allo stesso gruppo societario.
1.61. (ex 9.6.) Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) agli impianti a fonti rinnovabili che, oltre a produrre energia elettrica, producono energia termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento.
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.62. (ex 9.9.) Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dello scopo mutualistico perseguito, agli impianti nella disponibilità delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, nonché il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
1.63. (ex 9.24.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:
9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».
9-ter. Le somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al comma 7-quater del medesimo articolo, come introdotto dal comma 9-bis, sono restituite agli stessi mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di due quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.64. (ex 9.18.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».
9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis sono valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152:
al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;
al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
1.65. (ex 9.22.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. provvede alla restituzione delle somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al presente comma.».
9-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 9-bis, valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) per 400 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3;
b) per 300 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
1.66. (ex 9.19.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».
9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis sono valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152:
al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;
al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
1.67. (ex 9.23.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, ,3 ,4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:
a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.68. (ex 9.17.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure a supporto delle PMI del settore agroalimentare colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:
a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.69. (ex 9.02.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure a supporto degli enti locali e delle PMI del settore agroalimentare colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:
a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.70. (ex 9.03.) Ubaldo Pagano.
ART. 10.
Commi 34-37 (vedi Art. 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 300 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
1.71. (ex 10.02.) Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope sul territorio nazionale)
1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope e alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi da effettuarsi attraverso i sistemi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, e il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1.
3. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.72. (ex 10.09.) Ghirra, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 11.
Commi 38-43-quater (vedi Art. 11)
Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 313 milioni di euro.
*1.73. (ex 11.12.) Gadda.
*1.74. (ex 11.2.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Al comma 1, dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: per le imprese esercenti attività agricola e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica, e pari al 40 per cento per le imprese della pesca,.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 22 milioni di euro per l'anno 2023.
1.75. (ex 11.4.) Curti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento al contributo di cui ai commi 1 e 2, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per impresa esercente attività agricola si intende anche l'impresa agricola di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con riferimento ai maggiori oneri sopportati per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi non agricoli utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa.
*1.76. (ex 11.10.) Gadda.
*1.77. (ex 11.14.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 375 milioni per l'anno 2025 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.78. (ex 11.029.) Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)
1. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 11, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel primo semestre dell'anno solare 2023, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:
a) fertilizzanti
b) fitosanitari
c) mangimi
d) sementi e piantine
2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*1.79. (ex 11.06.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*1.80. (ex 11.017.) Gadda.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)
1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-sexies) pellet».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.81. (ex 11.016.) Fornaro, Serracchiani, Guerra.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
1.82. (ex 11.047.) Evi, Bonelli, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».
1.83. (ex 11.044.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al quarto comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».
*1.84. (ex 11.07.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*1.85. (ex 11.018.) Gadda.
ART. 12.
Comma 44 (vedi Art. 12)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;
all'articolo 58, comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;
alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;
alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;
alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;
alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;
alla lettera b), numero 5), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori.
all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.86. (ex 12.8.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente,:
sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;
sostituire l'articolo 62 con il seguente:
Art. 62.
(Finanziamento rinnovi contrattuali 2022-2024)
1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.87. (ex 12.10.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 18:
dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:
a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure volte a ridurre il disagio abitativo.
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.88. (ex 12.20.) Braga, Guerra, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 53, comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: un'anzianità contributiva minima di 41 anni aggiungere le seguenti: per gli uomini e 40 anni per le donne;
le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sono ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.89. (ex 12.7.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 56 con il seguente:
Art. 56.
(Opzione donna)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».
le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.90. (ex 12.21.) Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 56 con il seguente:
Art. 56.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni.».
1.91. (ex 12.2.) Gribaudo, Malavasi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Incremento della quattordicesima pensionistica)
1. A decorrere dall'anno 2023, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementata percentualmente entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui. L'INPS, con propria determinazione, provvede all'adeguamento di cui al presente articolo.;
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 230 milioni di euro per l'anno 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.92. (ex 12.22.) Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziati con un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 96, comma 1, del presente disegno di legge che, per il 2023 è incrementato da 2.150 milioni di euro a 3.000 milioni di euro.;
all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
1.93. (ex 12.6.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 66, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo fino a novanta giorni nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni di euro per l'anno 2023, 1.071,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.104,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili».
all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
1.94. (ex 12.14.) Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
1.95. (ex 12.32.) Ubaldo Pagano, De Luca, Provenzano.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 69, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di contenere gli oneri bancari sulle transazioni economiche elettroniche di importo non superiore a 30 euro presso gli esercizi commerciali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della presente disposizione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito.
1.96. (ex 12.9.) Laus.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
all'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 699,7 milioni di euro per l'anno 2023, 771,6 milioni per il 2024 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2025 per la copertura degli interventi relativi ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza, come definiti dalla normativa e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.
1.97. (ex 12.4.) Lai.
Sopprimerlo.
*1.98. (ex 12.5.) Lai, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*1.99. (ex 12.28.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Disposizioni fiscali per i contribuenti che passano dal regime forfetario al regime ordinario)
1. I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 85.000 euro, possono applicare per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per ricavi o compensi fino a 85.000 euro, che accompagni gradualmente il rientro al regime ordinario.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione di 280,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 346,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 378,8 milioni di euro per il 2025, denominato «Fondo per il passaggio progressivo dal regime forfetario al regime ordinario».
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
1.100. (ex 12.16.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Regime fiscale opzionale per i contribuenti che escono dal regime forfetario – Easy tax)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti:
«88-bis. Al fine di agevolare il graduale passaggio al regime ordinario di tassazione dei redditi sulle persone fisiche, i contribuenti che superano il limite di ricavi o compensi pari a euro 65.000 di cui al precedente comma 54 possono optare, in alternativa all'applicazione del regime ordinario, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 64 nella misura del 25 per cento.
88-ter. L'opzione di cui al comma 88-bis è applicabile a condizione che l'ammontare dei ricavi ovvero dei compensi, ragguagliati ad anno, non sia superiore a euro 100.000.
88-quater. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 88-bis, il regime opzionale trova applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 65.000 euro e per il periodo d'imposta successivo a condizione che l'ammontare dei ricavi o compensi non sia inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel primo anno di esercizio dell'opzione.
88-quinquies. Il regime opzionale cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 88-ter o si verifica la condizione di cui al comma 88-quater. È in ogni caso dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di cui al comma 54.».
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.101. (ex 12.24.) Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Calmierazione dei prezzi del servizio di salvaguardia)
1. Nell'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020 e 2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30 euro per megawatt/ora.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.102. (ex 12.15.) Ubaldo Pagano, Barbagallo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Modifiche al regime forfetario di determinazione del reddito)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 54 è abrogato.
1.103. (ex 12.29.) Grimaldi.
ART. 13.
Commi 45-47 (vedi Art. 13)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 28:
al comma 1, premettere il seguente:
01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;
al comma 2, dopo le parole: Il contributo di solidarietà aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 3, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2.
sostituire l'articolo 52 con il seguente:
Art. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.104. (ex 13.9.) Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 28:
al comma 1 premettere il seguente:
01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;
al comma 2, dopo le parole: Il contributo straordinario, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 3, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2.
all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 4.650 milioni di euro per l'anno 2023, 3.100 milioni di euro per l'anno 2024.
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
1.105. (ex 13.4.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 40.
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 153,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2025.
1.106. (ex 13.8.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 7,3 milioni di euro per l'anno 2025.
1.107. (ex 13.7.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Regime fiscale delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater, alle società di cui al comma 3 del presente articolo e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-ter. Ai redditi delle società di cui al comma 9-bis non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Le società di cui al comma 9-bis possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.
9-quinquies. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in società tra professionisti, con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
9-sexies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies non eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:
a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;
b) non si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.
9-septies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies eserciti l'opzione di cui al comma 9-quater:
a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento;
b) si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;
c) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'associazione professionale trasformata e viene attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi esercizi non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale determinato ai sensi della lettera c), si considerano costituite con utili imputati agli associati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;
e) i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, del medesimo testo unico.
9-octies. Le disposizioni di cui al comma 9-septies si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma 9-quater in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-septies e 9-octies, la società tra professionisti può optare, ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione ovvero a quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del primo periodo deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-quater, le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al medesimo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.
9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-quinquies, per l'associazione professionale incorporata si producono gli effetti di cui al comma 9-sexies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-quater, ovvero gli effetti di cui al comma 9-septies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-quater. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies.
9-undecies. Alle società di cui al comma 9-bis, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, le società di cui al comma 9-bis devono redigere un prospetto di riconciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa».
2. Per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le società di capitali costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-quater dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
1.108. (ex 13.02.) Marattin.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure in favore dei giovani)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle giovani generazioni, è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2023 per:
a) azzeramento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a carico del lavoratore per le persone fisiche di età inferiore ai 25 anni;
b) dimezzamento delle aliquote contributive a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le persone fisiche di età superiore ai 25 e inferiore ai 31 e dimezzamento delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le persone fisiche di età inferiore ai 31 anni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.109. (ex 13.04.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
ART. 14.
Commi 48-52 (vedi Art. 14)
Sopprimerlo.
1.110. (ex 14.3.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 15.
Comma 53 (vedi Art. 15)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla performance organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati a incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
1-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
1-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.
1-quinquies. Il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di euro 200 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.
1.111. (ex 15.4.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Interpretazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.
1.112. (ex 15.022.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.113. (ex 15.019.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di rinnovo e di cambio del contratto collettivo nazionale)
1. Per l'anno 2023, in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e la retribuzione antecedente al medesimo rinnovo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Per l'anno 2023, nel caso in cui il datore di lavoro abbia cambiato il contratto collettivo nazionale applicabile, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal nuovo contratto collettivo nazionale e la retribuzione risultante dal precedente contratto collettivo nazionale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetti ai fini contributivi.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la retribuzione deve essere erogata in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1.114. (ex 15.09.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Premi di risultato e welfare aziendale nei comparti del pubblico impiego)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato di ammontare variabile, corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, fino all'importo complessivo di 3.000 euro lordi e nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione integrativa dalla legge e dalla contrattazione nazionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
3 Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per il settore pubblico e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 60.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al comma 1.
4. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.
6. Ai fini del comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo per la produttività, con uno stanziamento annuo di 520 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
7. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1.
8. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate per l'applicazione del comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono, in sede di contrattazione integrativa, specifici piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento, anche a livello individuale, dell'azione amministrativa, i quali comportino un miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti all'erogazione delle somme di cui al comma 1 e al relativo beneficio fiscale.
9. Le somme e i valori di cui all'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti ivi indicati, non concorrono a formare il reddito anche se fruiti da lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego.
10. Al fine di promuovere l'attribuzione ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, di somme e valori previsti dall'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento annuo di 600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
11. La contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera la distribuzione, distintamente per il personale non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate annualmente all'introduzione delle misure di cui al comma 9 e demanda alla contrattazione integrativa la previsione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.115. (ex 15.025.) Gadda, Bonetti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale a sostegno della genitorialità)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità.»;
b) al comma 2, le parole: «presente articolo» sono sostituite da: «comma 1»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro l'anno che costituiscono tetto di spesa, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.116. (ex 15.020.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Prestiti ai dipendenti)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza successivamente a tale data.
1.117. (ex 15.021.) Ubaldo Pagano.
ART. 16.
Commi 54-54-octies (vedi Art. 16)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in favore dei liberi professionisti)
1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.
2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:
«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.118. (ex 16.02.) Gruppioni, Sottanelli.
Al comma 54-ter, sostituire le parole: 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati con le seguenti:
47.29.1 (Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari)
47.29.2 (Commercio al dettaglio di caffè torrefatto)
47.29.3 (Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici)
47.29.9 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati)
1.119. (ex 0.4.1000.11.) Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano.
Al comma 54-ter, sostituire le parole: 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati con le seguenti: 47.24.1 (Commercio al dettaglio di pane), 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria)
1.120. (ex 0.4.1000.10.) Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Al comma 54-quinquies, sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.
1.121. (ex 0.4.1000.6.) Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 17.
Commi 55-55-bis (vedi Art. 17)
Al comma 55-bis, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.122. (ex 0.4.1000.98.) Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)
1. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articoli 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
a) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 700 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede, quanto a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 300 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
1.123. (ex 17.09.) Roggiani.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Estensione cedolare secca)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».
2. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.124. (ex 17.029.) Zanella, Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Fratoianni.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600» e alla lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200» e alla lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.125. (ex 17.030.) Zanella, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA sul pellet e sul cippato)
1. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:
«1-sexies) pellet e cippato di origine forestale».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 240 milioni.
1.126. (ex 17.05.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA sul pellet e sulla legna da ardere)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:
«e-quinquies) le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di legna da ardere e derivati per un importo complessivo non superiore ad euro 1.000».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 240 milioni.
1.127. (ex 17.06.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
3. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.
2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della Grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.
2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per: a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile; b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria; c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria; d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione; e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.
2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge».
1.128. (ex 17.027.) Zanella, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Aliquota IVA per corsi didattici di nuoto)
1. Per le attività corsistiche sportive impartite alla collettività da parte di Enti, Istituti e/o Società anche di diritto privato, soggetti a controllo analogo da parte di Amministrazioni pubbliche, è previsto un regime aliquota IVA agevolato del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.129. (ex 17.08.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Esenzione IVA sui corsi di educazione continua in medicina)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:
«20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'Educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario.».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.130. (ex 17.031.) Zanella, Borrelli, Grimaldi.
ART. 18.
Commi 56-57-bis (vedi Art. 18)
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) ovunque ricorrano, le parole: «trentasei anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantuno anni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
1.131. (ex 18.8.) Marattin.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, le parole: “trentasei anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “quarant'anni di età”»;
Conseguentemente,
al comma medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
al comma 2, sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 500 milioni.
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.132. (ex 18.12.) Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 6 le parole: «come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e delle relative pertinenze, entrambe come definite ed individuate»;
b-ter) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Agli atti di cui al comma 6 stipulati contestualmente e in comunione anche a favore di soggetti per i quali non ricorrono le condizioni e i requisiti ivi previsti, nonché agli atti di cui al comma 6 aventi ad oggetto anche l'acquisto contestuale di pertinenze dell'abitazione non ammesse all'agevolazione di cui alla Nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applica l'imposta minima prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».
Conseguentemente nella Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2023 -500.000;
2024: -500.000;
2025 -500.000.
1.133. (ex 18.5.) Scotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»;
b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per le domande presentata a far data dal 1° aprile 2023, presente da parte di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, l'accesso è consentito a coloro che hanno un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui e con non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».
1.134. (ex 18.2.) Roggiani, Furfaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Fondo di garanzia per la prima casa opera a favore di richiedenti che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.»
1.135. (ex 18.3.) Roggiani, Furfaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.136. (ex 18.10.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»
b) al comma 01, alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.200» e alla lettera b) le parole «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 600».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
1.137. (ex 18.1.) Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Sopprimere il comma 57-bis.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2034.
1.138. (ex 0.18.01000.6.) Lai, Guerra.
Al comma 57-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché dotate del fascicolo digitale del fabbricato. Il fascicolo digitale del fabbricato è istituito mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, redatte da professionisti abilitati. Il fascicolo concorre mediante la conoscenza dell'edificato alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio. Il fascicolo ha natura esclusivamente digitale, opera secondo i princìpi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale, e rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data ed è implementato in modo indipendente dalle caratteristiche del sistema hardware impiegato per la sua consultazione. Il fascicolo è liberamente consultabile, fatta salva la possibilità di prevedere sezioni a consultazione limitata ed è coerente con i princìpi di rispetto della privacy, rispetto della cyber-security, rispetto dell'economicità del procedimento amministrativo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è approvato il regolamento per la definizione della struttura del fascicolo digitale del fabbricato.
1.139. (ex 0.18.01000.4.) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Al comma 57-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché dotate del fascicolo elettronico del fabbricato, redatto da un tecnico abilitato che contenga tutte le informazioni identificative e i dati relativi agli aspetti strutturali, ambientali, energetici, impiantistici, progettuali, geologici, sismici e di sicurezza.
1.140. (ex 0.18.01000.3.) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Al comma 57-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione spetta altresì in relazione all'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare, per gli acquisti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2023, 375 milioni di euro annui dal 2024 al 2034, e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.
1.141. (ex 0.18.01000.16.) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Rifinanziamento Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
1. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.142. (ex 18.02.) Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2024: -2.600.000;
2025: -1.500.000.
1.143. (ex 18.019.) Scotto.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
*1.144. (ex 18.07.) D'Alfonso.
*1.145. (ex 18.09.) Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia)
1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in misura minima del 10 per cento rispetto al costo di acquisto del fabbricato o porzione di fabbricato, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine e che gli immobili non vengano locati o in ogni caso utilizzati per attività produttive di reddito: 2 per cento».
2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:
«II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui alla nota II-bis), comma 4, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».
3. Con riferimento agli atti di cui al comma 1 si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.146. (ex 18.08.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Estensione cedolare secca al 10 per cento)
1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
2. Di conseguenza sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.147. (ex 18.03.) Simiani.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Eliminazione tassazione canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.148. (ex 18.04.) Simiani.
ART. 19.
Commi 58-59-bis (vedi Art. 19)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI per gli iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: «Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.149. (ex 19.01.) Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
ART. 20.
Comma 60 (vedi Art. 20)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2024: -13.000.000;
2025: -13.000.000;
2026: -13.000.000.
1.150. (ex 20.04.) Ubaldo Pagano.
ART. 21.
Commi 61-62-bis (vedi Art. 21)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)
1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
2. Il ritardo fino a novanta giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.
*1.151. (ex 21.021.) Benzoni.
*1.152. (ex 21.023.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Imposta municipale propria nei comuni montani)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 288, la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, non è dovuta.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.153. (ex 21.028.) Sottanelli, Del Barba, Gruppioni.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.154. (ex 21.026.) Del Barba.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Tassazione dei canoni non percepiti su immobili ad uso non abitativo)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.155. (ex 21.020.) Benzoni, Richetti.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale)
1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».
2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.156. (ex 21.031.) Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Riduzione della Tari per gli iscritti all'Aire)
1. Al comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera e-bis), è aggiunto il seguente capoverso: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.157. (ex 21.010.) Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del testo unico delle imposte sui redditi».
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.158. (ex 21.08.) Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.159. (ex 21.09.) Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure di sostegno per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024)
1. Al fine di supportare l'immagine di «Pesaro Capitale della Cultura 2024», favorire lo sviluppo di nuovi eventi promozionali e sostenere gli oneri relativi allo svolgimento del programma è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge, per l'anno 2023.
1.160. (ex 21.06.) Curti, Manzi.
ART. 22.
Commi 63-65 (vedi Art. 22)
Al comma 1, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1.161. (ex 22.3.) Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1.162. (ex 22.1.) Guerra.
ART. 26.
Commi 84-86-ter (vedi Art. 26)
Al comma 86 sostituire la parola: 16 con la seguente:18.
1.163. (ex 0.4.1000.52.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro (o trentasei) mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;».
3-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:
«2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: -3.590.000;
2024: -7.180.000;
2025: -10.760.000.
1.164. (ex 26.1.) Scotto.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. Sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai trasferimenti di singole unità immobiliari, a favore di imprese di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi tre anni, eseguano, su tali unità immobiliari, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e procedano alla successiva alienazione delle stesse.
3. Nel caso in cui le condizioni di cui ai commi 1 e 2 non siano adempiute nei termini ivi previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto degli immobili di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2023: -38.610.000;
2024: -38.610.000;
2025: -38.610.000.
1.165. (ex 26.01.) Scotto.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazioni per le cessioni immobiliari)
1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 102.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.166. (ex 26.02.) Scotto.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».
b) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
1.167. (ex 26.07.) Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
ART. 27.
Commi 87-88 (vedi Art. 27)
Al comma 87, sostituire le parole: 14 per cento con le seguenti: 26 per cento.
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 388 milioni di euro per l'anno 2023, 394 milioni di euro dal 2024 al 2027, e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
1.168. (ex 0.18.01000.17.) Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
ART. 28.
Commi 87-88 (vedi Art. 27)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Conseguentemente:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contributo di solidarietà inserire le seguenti: di cui al comma 1;
d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
e) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2;
f) all'articolo 65, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di euro per incrementare, limitatamente all'anno 2023, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come individuati della tabella 1, e le relative soglie ISEE.
1.169. (ex 28.14.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 89, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente,
al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000 con le seguenti: nonché dalle medie, piccole e micro imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00, dalle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento identificate dal codice ATECO 47.78.40 e dalle imprese che esercitano attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento identificate dal codice ATECO 46.71.00.;
sopprimere i commi 93-bis e 93-ter,
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.170. (ex 0.18.01000.14.) Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.
Al comma 89, primo periodo sopprimere le parole: , distribuzione e commercio».
Conseguentemente,
al medesimo comma,
sopprimere il terzo periodo.
all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: nonché dalle piccole imprese fino alla fine del periodo.
sopprimere i commi 93-bis e 93-ter,
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.171. (ex 0.18.01000.15.) Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Conseguentemente, all'articolo 152:
al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024;
al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024.
1.172. (ex 28.11.) Braga.
Al comma 2, sostituire le parole: che eccede per almeno il 10 per cento la con le seguenti: eccedente il 20 per cento della;.
Conseguentemente all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
1.173. (ex 28.12.) Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.
Al comma 2, sostituire le parole: che eccede per almeno il 10 per cento, con le seguenti: che eccede per almeno il 5 per cento.
1.174. (ex 28.37.) Orlando.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 2, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: determinato ai sensi del comma 2, inserire le seguenti: e 2-bis;.
b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.175. (ex 28.20.) Del Barba, De Monte.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».
5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di volte escludere gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali ai fini della determinazione delle basi di calcolo, nonché a evitare duplicazioni nella determinazione delle stesse ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.176. (ex 28.19.) Del Barba, Ruffino.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) al comma 7, le parole: «non è deducibile» sono sostituite dalle seguenti «è deducibile».
1.177. (ex 28.04.) Guerra.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario», e, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del cento per cento»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa.»;
c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
1.178. (ex 28.08.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 giugno 2023, presenta un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.
1.179. (ex 28.02.) Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«4-bis. Imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.180. (ex 28.03.) Del Barba.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.181. (ex 28.06.) Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;
b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;
c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;
d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;
e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.
3. Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
8. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2.
9. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.182. (ex 28.07.) Fratoianni, Grimaldi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)
1. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.
2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.183. (ex 28.09.) Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;
2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»
c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
1.184. (ex 28.013.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 29.
Comma 94 (vedi Art. 29)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;
2) al comma 6, le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,92 per cento»;
b) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e al trentotto per cento dal 1° gennaio 2023»;
c) all'articolo 62-quater, al comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;
d) all'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sigarette 60,50 per cento;»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59,50 per cento;».
1.185. (ex 29.1.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma,
alla lettera b), sostituire le parole: , al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: e al 50 per cento dal 1° gennaio 2023
sopprimere la lettera d)
1.186. (ex 29.5.) Rosato.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: in 36 euro fino alla fine della lettera con le seguenti: in 27,17 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a partire dall'anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 sigarette;
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera d), capoverso lettera c), sostituire le parole: 47,50 per cento con le seguenti: 49,99 per cento dal 1° gennaio 2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024 e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 39-octies, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)».
1.187. (ex 29.4.) Rosato, De Monte.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato per l'anno 2023 in 27,17 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a partire dall'anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 sigarette;
Conseguentemente, al medesimo comma 1,
alla lettera d), capoverso lettera c), sostituire le parole: 47,50 per cento con le seguenti: 49,99 per cento dal 1° gennaio 2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024 e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 39-octies comma 5 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1).».
1.188. (ex 29.3.) D'Alfonso.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e suoi derivati.».
1.189. (ex 29.02.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 30.
Commi 95-95-ter (vedi Art. 30)
Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2023 .
Conseguentemente,
al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da: , per quanto dovuto fino alla fine del periodo con le seguenti: in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023;
sopprimere il comma 95-bis.
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.190. (ex 0.4.1000.99.) Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.
Al comma 95, al numero 1), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: fino al 1° gennaio 2024.
Conseguentemente, al comma 95-bis,
all'alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2024.
sopprimere la lettera c).
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.191. (ex 0.4.1000.100.) Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.
ART. 31.
Commi 96-100 (vedi Art. 31)
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-sexies), al primo periodo, sopprimere le parole: non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta.
1.192. (ex 31.2.) Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Le risorse assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine d'incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.
1.193. (ex 31.1.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.
ART. 33.
Commi 103-107 (vedi Art. 33)
Al comma 1, sostituire le parole: 14 per cento con le seguenti: 26 per cento.
1.194. (ex 33.1.) Boschi, Marattin.
ART. 34.
Commi 108-113 (vedi Art. 34)
Al comma 6, dopo le parole: per essere destinate aggiungere le seguenti: al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.
1.195. (ex 34.1.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
ART. 35.
Commi 114-117 (vedi Art. 35)
Al comma 4, dopo le parole: sono destinate aggiungere le seguenti: al Fondo per le periferie inclusive di cui all'articolo 67 del presente provvedimento e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.
1.196. (ex 35.1.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
ART. 36.
Commi 118-120 (vedi Art. 36)
Sopprimere il comma 2.
1.197. (ex 36.1.) Gribaudo, Malavasi.
ART. 37.
Commi 121-121-bis (vedi Art. 37)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Ai fini di una maggiore trasparenza nell'utilizzo ai fini commerciali dei dati personali da parte di operatori economici, in coerenza con gli obiettivi dell'efficace protezione dei dati personali e con gli indirizzi dell'Unione europea, entro il 30 aprile 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le procedure per la realizzazione di un sistema informativo, accessibile a ciascun cittadino, di aggregazione dei dati personali utilizzati ai fini commerciali dagli esercenti attività d'impresa soggetti all'imposta sui servizi digitali ovvero dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto come individuati ai sensi del precedente comma, così da permettere la più ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e uso da parte dei titolari.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della collaborazione della Società INPS Servizi Spa e dell'Agenzia delle entrate, ovvero altri soggetti individuati con il decreto di cui al precedente comma, anche attraverso l'implementazione di piattaforme o sistemi informativi esistenti. Per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo è autorizzata la spesa, fino a un ammontare massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 397 milioni di euro.
1.198. (ex 37.3.) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitative e ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a novanta giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
8. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere come limite massimo sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.199. (ex 37.06.) Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)
1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili sia ad uso abitativo che non abitativo l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione che la prevedano, sia abitativi che ad uso diverso dall'abitazione come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sospesa per l'anno 2023.
1.200. (ex 37.07.) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
ART. 38.
Commi 122-128-septies (vedi Art. 38)
Sopprimerlo.
1.201. (ex 38.4.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 128-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento, a titolo di interessi,.
1.202. (ex 0.4.1000.127.) Guerra.
Al comma 128-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1.203. (ex 0.4.1000.13.) Ubaldo Pagano.
Al comma 128-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 107, comma 3, lettera a), le parole: «31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro» e alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, le parole «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2023»;
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.204. (ex 0.4.1000.72.) Del Barba, Marattin.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Val D'Aosta. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.205. (ex 0.4.1000.35.) Mancini, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Veneto. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.206. (ex 0.4.1000.36.) Guerra, Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alle province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.207. (ex 0.4.1000.37.) Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Toscana. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3..
1.208. (ex 0.4.1000.32.) Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Trentino Alto Adige. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.209. (ex 0.4.1000.33.) Lai, Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Umbria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.210. (ex 0.4.1000.34.) Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Lombardia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.211. (ex 0.4.1000.26.) Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Marche. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.212. (ex 0.4.1000.27.) Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Molise. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.213. (ex 0.4.1000.28.) Lai, Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Piemonte. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.214. (ex 0.4.1000.29.) Guerra, Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Puglia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.215. (ex 0.4.1000.30.) Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Sardegna. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.216. (ex 0.4.1000.31.) Mancini, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Friuli Venezia Giulia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.217. (ex 0.4.1000.23.) Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Lazio. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.218. (ex 0.4.1000.24.) Mancini, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Liguria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.219. (ex 0.4.1000.25.) Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Campania. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.220. (ex 0.4.1000.21.) Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Emilia Romagna. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.221. (ex 0.4.1000.22.) Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Calabria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.222. (ex 0.4.1000.20.) Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Lai, Roggiani.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Basilicata. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.223. (ex 0.4.1000.19.) Mancini, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.
Al comma 128-quater, aggiungere, infine, le parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Abruzzo. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.224. (ex 0.4.1000.18.) Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Al comma 128-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto, quale fondo perequativo per l'anno 2023, alle Regioni che sono state penalizzate, sul piano economico-finanziario, nel riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 che non ha tenuto conto delle condizioni di deprivazione sociale dei territori di riferimento.
1.225. (ex 0.4.1000.104.) Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.
ART. 41.
Commi 142-148 (vedi Art. 41)
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Definizione agevolata delle entrate locali e condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)
1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 41, anche in relazione alle conseguenze che determinano sulle quote di spettanza degli enti locali oggetto della definizione agevolata ivi prevista, gli enti locali possono determinare con propria delibera di natura regolamentare entro il 31 marzo 2023 la definizione agevolata dei crediti in essere al 31 dicembre 2021, relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono quelli che, alla data del 31 dicembre 2021, risultano avviati alla riscossione coattiva in forme diverse dall'affidamento all'agente della riscossione, o oggetto di avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento notificate, comunque denominate. Non si fa luogo alla restituzione di somme versate. Gli enti locali possono consentire la rateazione del pagamento entro un massimo di sessanta mesi con cadenze trimestrali, assistita, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche con importi dovuti non inferiori a 5 mila euro, da garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare, salvo maggiore arco temporale giustificato da condizioni economiche di particolare difficoltà, da regolamentare localmente. In caso di pagamento in unica soluzione il debito, determinato ai sensi del comma 1 viene ridotto del 20 per cento.
3. Gli enti locali che adottano il provvedimento di cui al comma 1 possono ridurre il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2023 al 2027 di un importo pari all'80 per cento del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili.
4. All'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
1.226. (ex 41.01.) Gnassi, De Luca, Malavasi, Fossi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
ART. 42.
Commi 149-167 (vedi Art. 42)
Sopprimere il comma 2.
1.227. (ex 42.2.) Marattin.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o a mezzo posta elettronica certificata».
1.228. (ex 42.1.) Lai.
ART. 45.
Commi 181-183 (vedi Art. 45)
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)
1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.
1.229. (ex 45.1.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Ghio.
ART. 46.
Commi 184-189-quater (vedi Art. 46)
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura di cui al precedente periodo si applica ai crediti degli enti territoriali qualora gli stessi optino formalmente di avvalersene entro il 28 febbraio 2023.
1.230. (ex 46.3.) Mancini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 a carico dei bilanci degli enti territoriali può essere ripianato in quote annuali costanti entro e non oltre l'anno 2045.
1.231. (ex 46.4.) Mancini.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza.
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.232. (ex 46.8.) Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
ART. 47.
Commi 190-211 (vedi Art. 47)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 47.
(Piano straordinario di rateazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022, l'Agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un massimo di centoventi rate mensili, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente entro il 30 marzo 2023 di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
5. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna d'importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, su base mensile a decorrere dall'anno 2024. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;
all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;
all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;
dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.233. (ex 47.8.) Fenu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, dei seguenti importi: 60 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
1.234. (ex 47.3.) Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
1.235. (ex 47.4.) Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Ismea, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a Ismea ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
1.236. (ex 47.2.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
ART. 48.
Commi 212-213 (vedi Art. 48)
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 684-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'Agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente capo:
Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Art. 48-bis.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)
1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:
a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Art. 48-ter.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
1.237. (ex 48.1.) Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:
Art. 48-bis.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)
1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:
a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Art. 48-ter.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
Conseguentemente, dopo il capo III, aggiungere il seguente:
Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
1.238. (ex 48.06.) Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Incremento limite compensazioni dei crediti fiscali)
1. Per l'anno 2023, il limite massimo di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti alle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 5 miliardi per l'anno 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:
all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;
dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
1.239. (ex 48.03.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
ART. 51.
Commi 216-216-septiesdecies (vedi Art. 51)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede presso il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, del convivente o dei figli del debitore, dall'abitazione ove risiede al luogo ove questi ricevono cure per gravi malattie e disturbi psichici».
1-ter. Il debitore, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di incorrere in un reato ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, in caso di fermo amministrativo ricadente su un bene mobile registrato di cui al comma 1-bis, autocertifica l'utilizzo per le finalità di cui al comma precedente.
1.240. (ex 51.11.) D'Alfonso.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1.241. (ex 51.4.) Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
1-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, si provvede per l'anno 2023 nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.242. (ex 51.17.) Grimaldi, Borrelli, Evi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole «ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942,» sono inserite le seguenti: «o ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.243. (ex 51.10.) Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2023».
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 388 milioni.
1.244. (ex 51.9.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento all'articolo 77, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il valore da considerare ai fini della determinazione dell'importo complessivo del credito per cui si procede alla iscrizione di ipoteca immobiliare è quello risultante dall'importo anche cumulato di una o più cartelle di pagamento riferite allo stesso debitore.
1.245. (ex 51.14.) De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità deve attestare la conformità delle sole informazioni in possesso del soggetto cedente il credito d'imposta.».
1.246. (ex 51.5.) Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2025».
1.247. (ex 51.13.) Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e».
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.248. (ex 51.12.) D'Alfonso.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Deducibilità del costo di acquisto delle autovetture per imprenditori e professionisti)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
2. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 60 milioni.
1.249. (ex 51.07.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifica in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro per gli anni 2022 e 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3 della presente legge.
1.250. (ex 51.08.) Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero emissioni)
1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:
a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;
b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.
2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 247 milioni, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.251. (ex 51.019.) Faraone.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)
1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025:
a) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 15 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.
b) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 50 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.
c) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 30 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.
2. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
1.252. (ex 51.033.) Evi, Ghirra, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Non sono applicabili l'articolo 321 e l'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 ai cessionari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche ove abbiano ricavato vantaggi ed utilità dal reato, sempre che tali soggetti abbiano agito in buona fede. Il presente comma si applica anche ai crediti eventualmente già sequestrati.
6-ter. Si presume la buona fede di cui al predetto comma 6-bis qualora le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, optino, con riferimento all'ammontare nominale dei crediti acquistati, per il pagamento del canone annuo di garanzia di cui ai successivi commi. L'esercizio dell'opzione consente ulteriormente ai soggetti sopra elencati di non incorrere nella responsabilità solidale di cui al precedente comma 6.
6-quater. Il canone annuo di garanzia è pari allo 0,25 per cento del valore nominale del totale dei crediti acquistati al termine di ciascun esercizio di riferimento, senza tenere conto di eventuali acquisti e cessioni effettuate all'interno del gruppo bancario di cui al precedente comma.
6-quinquies. Il versamento del canone di cui al comma 6-quater è effettuato da ciascuna società interessata per ciascun esercizio di riferimento entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2032. Tale obbligo permane anche in caso di ulteriori cessioni dei crediti effettuate ai sensi del presente articolo.
6-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2023, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies.
6-septies. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.».
1.253. (ex 51.023.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013)
1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «ai medesimi a titolo di acconto», sono aggiunte le seguenti: «e le restanti somme di cui al comma 6»;
b) al comma 6, le parole: «nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.254. (ex 51.024.) De Maria, Stumpo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013)
1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;
b) all'articolo 12, nella rubrica le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;
c) all'articolo 12, ai commi 1 e 2 le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.255. (ex 51.025.) De Maria, Stumpo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Proroga credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.256. (ex 51.027.) Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES)
1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1.257. (ex 51.032.) Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Bruno, Scutellà, Sportiello, Carotenuto, Morfino, Caramiello, Pellegrini, Orrico.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)
1. All'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: «buoni fruttiferi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «intestati a maggiorenni».
1.258. (ex 51.042.) Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Garanzia livelli occupazionali per fruizione di agevolazioni alle imprese per la transizione 4.0)
1. La fruizione del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto per l'accesso alle incentivazioni richieste.
1.259. (ex 51.047.) Evi, Mari, Grimaldi.
ART. 52.
Commi 217-217-bis (vedi Art. 52)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con le seguenti: A decorrere dal 2023 e sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.260. (ex 52.5.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024 e le parole: 2 punti percentuali con le seguenti: 4 punti percentuali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)
1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi d'imposta d'interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.261. (ex 52.9.) Conte, Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia d'importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici.».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.
1.262. (ex 52.08.) Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
ART. 53.
Commi 218-220-bis (vedi Art. 53)
Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 80 milioni.
1.263. (ex 53.4.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, a parità di requisiti e condizioni, sono estese anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 risultano iscritti alle forme di gestione assicurativa dell'INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti anche non coincidenti, di cui alla legge n. 228 del 2012, pur se pregressi o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, qualora già avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.264. (ex 53.1.) Graziano.
Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», sopprimere i commi 4, 5 e 6.
Conseguentemente, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1.265. (ex 53.5.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in particolare, le misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 202, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.266. (ex 53.6.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il principio di cui all'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 secondo cui i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione, si applica ai casi di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.267. (ex 53.8.) Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'allegato E annesso alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.268. (ex 53.7.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».
1.269. (ex 53.9.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Rideterminazione dell'importo minimo e dei limiti di reddito dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
2. All'articolo 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, ovunque ricorrono, le parole: «6.713,98 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.818 euro».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.270. (ex 53.03.) Sottanelli, Faraone, Grippo.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione delle persone fisiche per redditi da pensione)
1. All'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta vigente al 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152:
al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sopprimere il comma 4.
1.271. (ex 53.04.) Conte, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
ART. 54.
Commi 221-222 (vedi Art. 54)
Sopprimerlo.
1.272. (ex 54.1.) Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Automaticità delle prestazioni per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.
Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.273. (ex 54.04.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
ART. 55.
Commi 223-226-bis (vedi Art. 55)
Al comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022» sono soppresse.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1.350 milioni fino al 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.274. (ex 55.4.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;
f) ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.;
1-ter. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;
f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.
*1.275. (ex 55.8.) Mari, Zanella, Grimaldi.
*1.276. (ex 55.1.) Lai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2-bis. L'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 si applica anche alle professioni di cui all'articolo 1 comma 179 lettera d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Conseguentemente, sopprimere il riferimento all'allegato C della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
*1.277. (ex 55.9.) Mari, Zanella, Grimaldi.
*1.278. (ex 55.2.) Lai.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il periodo 2023-2024, all'indennità di cui al comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto il meccanismo di rivalutazione automatica stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.279. (ex 55.3.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
ART. 56.
Comma 227 (vedi Art. 56)
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, con le seguenti: si applica nel 2023 nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di cinquantotto anni.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
1.280. (ex 56.6.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, aggiungere le seguenti: ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni,.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 390 milioni.
1.281. (ex 56.7.) Sottanelli, Faraone.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: , e che si trovano in una delle seguenti condizioni: fino a: a prescindere dal numero di figli.
Conseguentemente, le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte dei seguenti importi: 80 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 335 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026, 190 milioni di euro per l'anno 2027, 135 milioni di euro per l'anno 2028 e 120 milioni di euro per l'anno 2029.
1.282. (ex 56.2.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'eventuale opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali non preclude l'accesso alla pensione anticipata di cui al presente articolo».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.283. (ex 56.4.) Serracchiani.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il riscatto di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è riconosciuto ai fini di cui al presente articolo».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.284. (ex 56.5.) Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto infine il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata altresì per la liquidazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
Conseguentemente, il Fondo cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.285. (ex 56.3.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese rientranti nelle aree di crisi complessa che hanno svolto attività a contatto con l'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le domande per l'accesso al trattamento di cui al presente comma devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2026, dei lavoratori di cui al comma 1 o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 12 milioni a decorrere dall'anno 2023.
1.286. (ex 56.02.) Sarracino, Laus, Fossi, Gribaudo, Scotto.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Riscatto contributivo dei periodi formativi)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.287. (ex 56.08.) Serracchiani.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Proroga della fase sperimentale della facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)
1. In via sperimentale, è prorogata, per il triennio 2023-2025, la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione di cui all'articolo 20, del decreto-legge del 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni per il 2023 e in 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1.288. (ex 56.011.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)
1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante la seguente modificazione: dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1.289. (ex 56.012.) Baldino, Conte, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
ART. 57.
Commi 228-234-octies (vedi Art. 57)
Al comma 5, dopo le parole: anche alle nuove assunzioni, aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
1.290. (ex 57.8.) Guerra, Ferrari, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa.
5-ter. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.291. (ex 57.7.) Sottanelli, Grippo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.
1.292. (ex 57.2.) Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Scotto, Malavasi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva ex articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. La medesima agevolazione di cui al comma 2 si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ex articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
1.293. (ex 57.6.) Faraone.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023»>.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 320 milioni di euro.
*1.294. (ex 57.18.) Gadda.
*1.295. (ex 57.1.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Al comma 234-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
1.296. (ex 0.57.01000.18.) Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 234-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 380 milioni di euro.
1.297. (ex 0.57.01000.19.) Forattini, Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 234-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.
1.298. (ex 0.57.01000.20.) Marino, Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Andrea Rossi.
Al comma 234-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
1.299. (ex 0.57.01000.21.) Andrea Rossi, Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini.
Al comma 234-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
1.300. (ex 0.57.01000.3.) Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.
Al comma 234-quater, dopo le parole: al supporto aggiungere le seguenti: del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e, e sostituire la parola: 500.000 con le seguenti: un milione di.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399.500 milioni di euro.
1.301. (ex 0.57.01000.22.) Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.
Al comma 234-quater, sostituire la parola: 500.000 con la seguente: 700.000.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200.000 euro per l'anno 2023.
1.302. (ex 0.57.01000.4.) Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.303. (ex 57.03.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Valorizzazione del personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale, n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla assunzione a tempo indeterminato nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
1.304. (ex 57.09.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Proroga del lavoro in modalità agile per lavoratori fragili)
1. Ai lavoratori del settore pubblico e privato portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile. Il medesimo diritto è riconosciuto ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che adempiano a doveri di assistenza nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente.
2. Al fine di assicurare piena attuazione al comma 1, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.305. (ex 57.010.) Sottanelli, Faraone, Grippo.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.306. (ex 57.011.) Bakkali, Madia, Ascani, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Serracchiani, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)
1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.307. (ex 57.018.) Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
ART. 58.
Commi 235-236-ter (vedi Art. 58)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 200 per cento;
Conseguentemente:
al comma 1, lettera b):
1) al numero 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
2) al numero 2, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
3) al numero 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «90 per cento».
agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)
1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti»;
2) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;
3) all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
1.308. (ex 58.4.) Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
o) all'articolo 58, al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:
al numero 1 le parole: «dell'80 percento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'85 per cento»;
al numero 2 le parole: «del 55 percento» sono sostituite dalle seguenti: «del 53 per cento»;
al numero 3 le parole: «del 50 percento» sono sostituite dalle seguenti: «del 47 per cento»;
al numero 4 le parole: «del 40 percento» sono sostituite dalle seguenti: «del 37 per cento»;
al numero 5 le parole: «del 35 percento» sono sostituite dalle seguenti: «del 32 per cento»»;
Al comma 235 lettera b), numero 1), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 513 aggiungere la seguente:
513.1) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lettera o) entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dell'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, alla salute dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.309. (ex 0.4.1000.86.) Laus, Lai, Roggiani.
Al comma 236, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 con le seguenti: 6,4 punti percentuali.
Conseguentemente, dopo il comma 513 aggiungere la seguente:
513.1) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lettera p) entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, alla salute dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.310. (ex 0.4.1000.85.) Laus, Lai, Roggiani.
Al comma 236-bis, sostituire le parole: il 30 giugno 2023 con le seguenti: nove mesi.
1.311. (ex 0.58.01000.8.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere il comma comma 236-ter
1.312. (ex 0.58.01000.1.) Manzi.
Al comma 236-ter, lettera b) capoverso 116-bis, comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
1.313. (ex 0.58.01000.9.) Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Istituzione del salario minimo legale)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro corrispondono ai soggetti della cui prestazione lavorativa si avvalgono in forza dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, di contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o di contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, complessivamente non inferiore ai minimi stabiliti, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto o, in mancanza, per prestazioni equiparabili a quelle effettivamente svolte, dal contratto collettivo nazionale del settore o della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Qualora il pertinente contratto collettivo nazionale non sia applicabile per scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello previsto dal medesimo contratto, rivalutato automaticamente ad ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma che sarà erogata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, che non saranno dovute per l'anno in corso e per quelli successivi fino a rinnovo del vigente CCNL. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto di salari e stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e dalla spirale inflazionistica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Scala mobile» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui ai successivi commi da 17 a 23 e accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
4. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 non può essere in ogni caso inferiore a 10 euro lordi. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
6. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.
7. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere comunque inferiore a quello stabilito, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
8. Per i rapporti di lavoro non subordinato, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello stabilito nel medesimo settore, per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
9. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici osservano gli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
10. Al personale impiegato nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni sono applicati i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.
11. In caso di ritardato pagamento della retribuzione dovuta ai sensi del presente articolo, il responsabile unico del procedimento diffida per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario dell'appalto o della concessione, ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Ove il soggetto o i soggetti diffidati, entro il medesimo termine, non ottemperino alla richiesta e non ne contestino motivatamente la fondatezza, la stazione appaltante provvede direttamente, anche in corso d'opera, al pagamento delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero, in caso di pagamento diretto, al subappaltatore inadempiente.
12. I contratti collettivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non possono derogare alle disposizioni del presente articolo.
13. Al datore di lavoro o al committente che corrisponde al lavoratore un trattamento economico o un compenso complessivamente inferiore a quello dovuto ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 1.000 euro a 10.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. Resta ferma l'obbligazione al pagamento del trattamento economico dovuto.
14. Al datore di lavoro o al committente che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione.
15. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 13 e 14 comporta altresì l'esclusione, per la durata di due anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;
b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;
c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;
d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;
e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro;
f) 5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 100 milioni di euro.
18. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 16, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. Ai fini di cui al precedente comma 17 le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 18.
21. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
22. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
23. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.314. (ex 58.012.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 59.
Commi 237-244-bis (vedi Art. 59)
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4, lettera c), nonché i commi 5, 6, 7 e 8.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede con le seguenti disposizioni:
dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)
1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.315. (ex 59.41.) Conte, Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2;
al comma 4:
alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
«c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;
0b) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»;
dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»;
a-ter) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ANPAL gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».
dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)
1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».
dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,». Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.;
dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata.
al comma 8, sostituire le parole: dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 con le seguenti: di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva;
dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:
a) quanto alla disposizione di cui al comma 4, lettera b-bis), pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:
1) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;
2) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge;
b) per quanto attiene al Fondo di cui al comma 4-ter, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 61 della presente legge.
1.316. (ex 59.30.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2023.
6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023.
1.317. (ex 59.27.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.
Al comma 237, sostituire le parole: 7 mesi con le seguenti: 18 mesi.
Conseguentemente,
dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) al comma 5, le parole: «1 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2025»;
alla lettera b), aggiungere, infine, le parole: «e le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2023 e 2024”.»
agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 9 miliardi, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente: Art. 28-bis. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo) – 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro: a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020; b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021. 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. 4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024. 7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. 8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;
b) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: Art. 37-bis. (Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica) – 1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.318. (ex 0.4.1000.115.) Tucci, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Al comma 237, sostituire le parole: 7 mesi con le seguenti: 8 mesi.
Conseguentemente,
al comma 242, sostituire le parole: 958 milioni di euro con le seguenti: 743 milioni di euro. .
al comma 243, sostituire le parole: 11 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro. .
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 413 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.319. (ex 0.4.1000.17.) Guerra.
Al comma 2, dopo la parola: minorenni aggiungere la seguente: , nonché studenti regolarmente iscritti ad un corso di scuola superiore di secondo grado, universitario e professionale nei limiti delle risorse disponibili pari a 400 milioni di euro,.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.320. (ex 59.23.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le donne vittima di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti individuati nel precedente periodo sono esenti dagli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.321. (ex 59.13.) Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Scotto, Malavasi.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;.
Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:
a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;
b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.
3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.322. (ex 59.38.) Boschi, Sottanelli.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in cooperative sociali ex articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
1.323. (ex 59.28.) Faraone.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo.
Conseguentemente, le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
1.324. (ex 59.17.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo.
Conseguentemente:
al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;
le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
1.325. (ex 59.16.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della pensione di cittadinanza.».
1.326. (ex 59.32.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
«c-ter) per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni.».
1.327. (ex 59.31.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».
1.328. (ex 59.34.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro».
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
4-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata. Agli oneri, pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, dalla presente legge.
1.329. (ex 59.33.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1.330. (ex 59.20.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
*1.331. (ex 59.39.) De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)
1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede: per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge; per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
1.332. (ex 59.35.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
1.333. (ex 59.18.) Laus.
Al comma 240, lettera a), numero 3), lettera c) dopo le parole: prima offerta aggiungere la seguente: congrua
1.334. Conte, Sportiello, Aiello, Barzotti, Torto, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare».
4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza» sono soppresse;
b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.
4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
1.335. (ex 59.37.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e da 10 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.336. (ex 59.19.) Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione.».
1.337. (ex 59.22.) Simiani.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e comunque fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente, valutati in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8.
1.338. (ex 59.36.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – Iscro)
1. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dale seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.339. (ex 59.01.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di Indennità straordinaria di continuità Reddituale e operativa – Iscro)
1. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.340. (ex 59.02.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)
1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia occupabilità lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:
a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;
b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;
d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.
1.341. (ex 59.011.) Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ets Aps)
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ets Aps, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.342. (ex 59.06.) Guerra.
ART. 61.
Commi 246-251 (vedi Art. 61)
Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni annui con le seguenti: 300 milioni annui.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per il triennio 2023-2025 e le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025;
ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*1.343. (ex 61.11.) Mari, Grimaldi.
*1.344. (ex 61.3.) Lai.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui al comma 1 è finalizzata all'estensione al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni.
1.345. (ex 61.6.) Orlando.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».
b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni di euro per l'anno 2024, 399 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.346. (ex 61.02.) Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
ART. 62.
Commi 252-255-quinquies (vedi Art. 62)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento di cui al comma 3, per il 2023 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 170 milioni di euro da ripartirsi a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni che hanno in carico personale dipendente proprio, nonché delle città metropolitane e delle province, in proporzione del rispettivo numero di personale in servizio e sulla base di eventuali ulteriori criteri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 30 aprile 2023, previa intesa presso la conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.347. (ex 62.4.) Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Ampliamento soggetti destinatari dell'armonizzazione dell'indennità di amministrazione)
1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le agenzie che applicano il contratto funzioni centrali.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni euro anni.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.348. (ex 62.06.) Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Armonizzazione delle indennità di amministrazione per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)
1. Al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in misura corrispondente agli importi dovuti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 37 milioni per il triennio 2020-2022 e pari a euro 21 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.349. (ex 62.07.) Sarracino.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
2. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
4. All'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
5. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
1.350. (ex 62.05.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Stanziamento di ulteriori risorse destinate a finanziare la cosiddetta «area negoziale» del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, calcolati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.1500. (ex 62.013.) Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro.
ART. 63.
Commi 256-257-ter (vedi Art. 63)
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui un milione destinato alla finalità di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.351. (ex 63.5.) Faraone, Sottanelli, Grippo.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: di 30 milioni di euro.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.352. (ex 63.12.) Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
«Art. 105-bis.
1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
1.353. (ex 63.11.) Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono destinate all'erogazione di un contributo economico mensile per le donne vittime di violenza, denominato reddito di libertà, così come ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega per le pari opportunità con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.354. (ex 63.2.) Bonetti, Boschi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono impiegate al fine di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di libertà, istituito con l'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e conseguentemente ripartite alle regioni in base ai dati relativi al numero di donne accolte presso le strutture antiviolenza nell'anno precedente presenti sul territorio, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.355. (ex 63.1.) Gribaudo, Serracchiani, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:
a) quanto a 4 milioni di euro al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.356. (ex 63.3.) Bonetti, Boschi.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Istituzione di un fondo sperimentale per il contrasto dell'emergenza abitativa)
1. Al fine di contrastare le crescenti forme di disagio sociale connesse con fenomeni sempre più rilevanti di emergenza abitativa, particolarmente significativi nelle città italiane con più alta densità abitativa e aggravati dalla attuale congiuntura economica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sperimentale per le annualità 2023 e 2024 di euro 18 milioni per ciascuna annualità, da destinarsi a favore delle città metropolitane italiane per finanziare progettualità di accoglienza in residenza temporanea di adulti e minori in condizioni di fragilità o disagio sociale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.357. (ex 63.01.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Incremento del fondo nazionale politiche sociali)
1. Al fine di adeguare gli stanziamenti del fondo nazionale politiche sociali a causa degli emergenti fenomeni sociali da contrastare, all'articolo 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.358. (ex 63.02.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Istituzione del Fondo unico politiche sociali)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2024.
*1.359. (ex 63.010.) Malavasi, Merola, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*1.360. (ex 63.022.) Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Estensione deroga ai vincoli per assunzioni assistenti sociali in caso di forme associate comunali)
1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni», sono inserite le parole: «e le loro forme associative».
**1.361. (ex 63.06.) Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
**1.362. (ex 63.023.) Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Assunzioni assistenti sociali presso i servizi sociali comunali
1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*1.363. (ex 63.07.) De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
*1.364. (ex 63.024.) Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Ampliamento utilizzi Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti della crisi socioeconomica conseguente all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.».
**1.365. (ex 63.08.) Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
**1.366. (ex 63.025.) Zanella, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.
1.367. (ex 63.017.) Ascari, Sportiello, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Pellegrini, Boldrini, Bakkali, Di Lauro, Appendino, Pavanelli, Zan, Fede, Onori, Benzoni, Pastorella, Scarpa.
ART. 64.
Commi 258-258-quinquiesdecies (vedi Art. 64)
Sopprimerlo.
*1.368. (ex 64.17.) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Giuliano, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*1.369. (ex 64.22.) Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*1.370. (ex 64.7.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro, Guerra, Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto, Speranza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 64.
(Modifiche in senso costituzionalmente orientato alla disciplina dei licenziamenti)
1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
2. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. Quando risulti accertato che il licenziamento è stato intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2. Qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dal giudice in relazione all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Dall'indennità così individuata viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
4. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal comma 1.».
3. Il presente articolo si applica ai licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.371. (ex 64.16.) Orlando, Amendola, Barbagallo, Bakkali, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Girelli, Iacono, Lacarra, Lai, Malavasi, Manzi, Marino, Morassut, Orfini, Provenzano, Toni Ricciardi, Roggiani, Sarracino, Scotto, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Zan, Zingaretti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 10.000 euro aggiungere le seguenti: , elevati a 20.000 euro per i datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune;
Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 8, dopo la lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono computati, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai predetti soggetti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, a favore di datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune”»;
alla lettera d), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «lavoratori subordinati a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori».
1.372. (ex 64.14.) Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fissano il numero massimo di lavoratori da impiegare con tale forma contrattuale, definiscono forme di informazione e formazione su prevenzione, salute e sicurezza, regolamentano eventuale diritto di precedenza in caso di assunzioni operate dall'utilizzatore»;
Conseguentemente,
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), sopprimere il numero 2).
1.373. (ex 64.6.) Lai.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) al comma 17, lettera e), ovunque ricorra, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;
d-ter) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. Al fine di salvaguardare la dignità del prestatore di lavoro e verificare il corretto utilizzo degli strumenti disciplinati dal presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettua ispezioni periodiche sugli utilizzatori dei predetti strumenti. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo e sugli esiti dell'attività ispettiva di cui al periodo precedente.».
1.374. (ex 64.15.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce: «Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo» è inserita la seguente: «Lavori nelle fabbriche di ceramica.».
1.375. (ex 64.0118.) Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga accesso al 5x1000 per le onlus)
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*1.376. (ex 64.019.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*1.377. (ex 64.0113.) Gadda, Bonetti.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di contratto di prestazione occasionale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo. Sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
1.378. (ex 64.08.) Lai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.
3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.
4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.
5. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.
6. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:
a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.
8. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 7 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.
9. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 6, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.379. (ex 64.010.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di salario minimo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
4. La nozione di complessivo trattamento economico di cui al comma 3 è altresì utilizzata per i fini di calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefìci economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 3, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 5, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali composta da:
a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;
d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
7. La commissione di cui al comma 6 ha il compito di favorire l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
9. In ogni caso il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.380. (ex 64.049.) Orlando, Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.381. (ex 64.09.) Lai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di diritto di precedenza e di superamento del precariato in favore dei lavoratori somministrati)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.»;
b) all'articolo 34, comma 2, le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 23».
2. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso.
1.382. (ex 64.029.) Scotto, Guerra.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni a favore dei lavoratori disabili in imprese sociali)
1. Le imprese – residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi – che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disabilità collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disabilità assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2023, 6,69 milioni di euro per l'anno 2024, 8,37 milioni di euro per l'anno 2025, 8,42 milioni di euro per l'anno 2026, 10,85 per l'anno 2027, 11,95 milioni di euro per l'anno 2028, 14,06 milioni di euro per l'anno 2029, 14,16 milioni di euro per l'anno 2030, 14,25 milioni di euro per l'anno 2031 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
1.383. (ex 64.036.) Faraone.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2023-2025 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.
2. Il fondo, per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2023-2025, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.
4. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2023-2025 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.
5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del fondo e nei limiti della dotazione del fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 29-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.384. (ex 64.097.) Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400;
b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;
c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 29-bis della presente legge.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
1.385. (ex 64.099.) Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei centri di servizio per il volontariato – CSV)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62:
1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;
2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS»;
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 2 milioni di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67 milioni di euro per il 2023, 72 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.386. (ex 64.017.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Coordinamento normative – Applicabilità della legge 16 dicembre 1991 n. 398 alle Aps e alle Odv)
1. All'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 35 e all'articolo 32 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualificate quali enti non commerciali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e seguenti del medesimo decreto, possono applicare, anche successivamente al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la legge 16 dicembre 1991 n. 398».
1.387. (ex 64.018.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga termini)
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
**1.388. (ex 64.025.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
**1.389. (ex 64.035.) Gadda, Bonetti.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)
1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 35 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2023, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.390. (ex 64.039.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)
1. È prorogato per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come prorogato dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ulteriori ventiquattro mesi e nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge
1.391. (ex 64.040.) Lacarra.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Innalzamento dei limiti per la non concorrenza delle indennità di trasferta alla determinazione del reddito di lavoro dipendente)
1. All'articolo 51, comma 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 al giorno, elevati ad euro 100».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
1.392. (ex 64.042.) Casu.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Assunzioni a tempo determinato per gli enti locali attuatori di opere PNRR)
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento».
**1.393. (ex 64.052.) Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
**1.394. (ex 64.0102.) Zaratti, Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Assunzioni incarichi per gli enti locali in crisi finanziaria)
1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.
1.395. (ex 64.053.) Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Assunzioni di personale negli enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto)
1. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.
1.396. (ex 64.059.) Malavasi, Merola, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
1.397. (ex 64.047.) D'Alfonso.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)
1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituto dal seguente:
«Art. 119-ter.
(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.».
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.398. (ex 64.048.) D'Alfonso.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
2. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;
b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».
3. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
4. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.399. (ex 64.060.) De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Comandi e distacchi del personale degli enti locali)
1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»
*1.400. (ex 64.057.) De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*1.401. (ex 64.0104.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti» e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;
b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».
2. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.402. (ex 64.058.) De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Stabilizzazione personale sanitario a tempo determinato)
1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione».
1.403. (ex 64.0103.) Zanella, Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 383,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.404. (ex 64.076.) Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo SET)
1. All'articolo 1, comma 352, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1.405. (ex 64.081.) Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 335 milioni di euro per l'anno 2023, di 395 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.406. (ex 64.092.) Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Rifinanziamento del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)
1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.407. (ex 64.098.) Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga smart working fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)
1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 dicembre 2023.».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.408. (ex 64.0101.) Borrelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga smart working fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)
1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.409. (ex 64.0100.) Borrelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per progetti di cohousing)
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.410. (ex 64.0115.) Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 65.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per i figli riguardo ai quali è già stata presentata la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e per i quali non sono sopravvenute modifiche dei requisiti anagrafici o reddituali nel corso dell'anno di riferimento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda ogni anno. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “presentazione” inserire le seguenti parole: “o rinnovo”».
1-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento, l'Inps provvede a redistribuirle pro quota in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto entro il successivo mese di marzo.».
1-quater. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento ed al fine di incrementare la quota universale della misura, l'Inps provvede a redistribuirle aumentando l'importo previsto – attualmente fissato a 50 euro – in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Questo incremento deve attuarsi fino ad esaurire il detto residuo. Tale redistribuzione deve avvenire entro il successivo mese di marzo.».
1.411. (ex 65.4.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2023 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito dal seguente:
«8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.272,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.744,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.».
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.412. (ex 65.7.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Contributi per il superamento delle barriere architettoniche)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
2. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 60 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.413. (ex 65.018.) Zanella, Evi, Grimaldi.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2022» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 180 è sostituito dal seguente:
«180. Il Fondo di cui al comma 179 è ripartito, per l'anno 2022 quota parte di 70 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 quota parte di 105 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per l'anno 2022 per la quota parte di 30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 per la quota parte di 45 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.414. (ex 65.019.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)
1. Per gli anni 2023 e 2024 le regioni e le province autonome adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.415. (ex 65.020.) Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Incremento Fondo caregiver)
1. Al comma 334 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «2022 e» sono aggiunte le seguenti: «di 60 milioni per l'anno».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.416. (ex 65.06.) Ciani.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 300 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.417. (ex 65.07.) Faraone.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
1.418. (ex 65.08.) Guerra, Furfaro.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)
1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.419. (ex *65.010.) De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)
1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.420. (ex *65.015.) Zaratti, Grimaldi, Zanella.
ART. 66.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66.
(Congedo parentale)
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, elevata per ciascun genitore, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento a ciascun genitore che termina il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni di euro per l'anno 2024 e 420 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.421. (ex 66.25.) Grimaldi, Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».
01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.
1.422. (ex 66.10.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Al comma 261, sostituire le parole: elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni, per entrambi i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione.
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3
1.423. (ex 0.4.1000.43.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 261, sostituire le parole: , in alternativa tra i genitori, con le seguenti: per ciascun genitore
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni
1.424. (ex 0.4.1000.53.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 261, dopo le parole: alla misura dell' 80 per cento della retribuzione aggiungere le seguenti: ed elevata di due mesi da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell`articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole :400 milioni con le seguenti: 350 milioni
1.425. (ex 0.4.1000.121.) Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino con le seguenti: per la durata massima di un mese.
1.426. (ex 66.5.) Lai.
Al comma 1 primo periodo dopo le parole: per la madre lavoratrice aggiungere le seguenti: e per il padre lavoratore.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.427. (ex 66.6.) Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la madre lavoratrice aggiungere le seguenti: o alternativamente per il padre lavoratore.
1.428. (ex 66.7.) Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261.1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:» 1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo temporale obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice ed è fruibile secondo le medesime modalità.»
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole «400 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
1.429. (ex 0.4.1000.107.) Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261.1. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «5 mesi». Agli oneri di cui al presente comma pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole «400 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
1.430. (ex 0.4.1000.106.) Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina.
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
260-bis. All'articolo 66, comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>;
b) al comma 2, le parole: <<venti giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quaranta giorni>>.
02. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.»
Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.
1.431. (ex 0.4.1000.78.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. All'articolo 27 bis, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, le parole: «per un periodo lavorativo di dieci giorni» sono sostituite con le seguenti «per un periodo lavorativo di 20 giorni» nonché.
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3
1.432. (ex 0.4.1000.44.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi.».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.433. (ex 66.11.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.434. (ex 66.3.) Gribaudo, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Rifinanziamento della premialità di parità)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, le parole: «Per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2022 e di nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2023».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.435. (ex 66.02.) Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)
1. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel limite delle risorse disponibili di 700 milioni nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge nonché mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 152, comma 4.
1.436. (ex 66.03.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Gribaudo.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)
1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.437. (ex *66.06.) Gadda, Bonetti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)
1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.438. (ex *66.016.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
2. In via sperimentale, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 si applicano anche alle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti e, per tutte le aziende, nella misura del 100 per cento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 85 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di cui al comma 2, pari a 615 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede quanto a 400 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 215 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
1.439. (ex 66.08.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)
1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
3. Al lavoratore di cui ai commi 1 e 2 che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile viene garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche per la prestazione lavorativa resa in modalità agile.
1.440. (ex 66.05.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Gribaudo.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili)
1. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.441. (ex 66.04.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Gribaudo.
ART. 67.
Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e sostituire le parole: con popolazione superiore a 300.000 abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.442. (ex 67.4.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 490 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) quanto a 90 milioni di euro tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.443. (ex 67.7.) Boschi.
Al comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.444. (ex 67.3.) Ciani.
Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: Conferenza Stato-città e autonomie locali.
1.445. (ex *67.8.) Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: Conferenza Stato-città e autonomie locali.
1.446. (ex *67.16.) Zaratti, Grimaldi.
Al comma 3, sostituire le parole: da un rappresentante dell'associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: da due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani.
1.447. (ex 67.2.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità e bisogni educativi speciali in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza educativa nei nidi, le scuole dell'infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025.
3-ter. Il fondo di cui al comma 3-bis è ripartito tra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 16 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter pari a 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.448. (ex 67.1.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» è incrementato di 400 milioni a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
1.449. (ex 67.6.) Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.450. (ex 67.01.) Lai.
Al comma 264-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti è incrementato di 40 milioni di euro;
b) al secondo periodo, dopo le parole: in favore di anziani aggiungere le seguenti nonché in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.
1.451. (ex 0.4.1000.47.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 264-ter, sostituire le parole è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.
1.452. (ex 0.4.1000.46.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 264-ter, sostituire le parole « è incrementato di 5 milioni di euro» con le seguenti «è incrementato di 30 milioni di euro»
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3
1.453. (ex 0.4.1000.45.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 264-quater, dopo le parole del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Treno e Bolzano.
1.454. (ex 0.4.1000.90.) Laus, Lai, Roggiani.
Al comma 264-quinquies, sostituire le parole al comma 264-ter, con le seguenti ai commi 264-ter e 264-quater.
1.455. (ex 0.4.1000.126. parte ammissibile) Faraone, Marattin.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.456. (ex 67.034.) Sottanelli, Faraone, Grippo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente pari a 3 milioni di euro decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.457. (ex 67.023.) Faraone.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziate e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge 22 giugno 2016, n. 112;
b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 327.192.900 euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.458. (ex 67.046.) Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 123,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della preente legge.
1.459. (ex 67.02.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.460. (ex 67.062.) Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.461. (ex *67.03.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.462. (ex *67.022.) Faraone.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.463. (ex 67.060.) Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
1.464. (ex 67.04.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;
al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1.465. (ex 67.040.) Conte, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello, L'Abbate.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Contributo in favore di Anffas Nazionale APS ETS)
1. Al fine di contribuire a sostenere le attività associative di interesse generale nonché quelle poste in essere per promuovere la conoscenza e l'attuazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, legati al contrasto di ogni forma di discriminazione, posta in essere nei confronti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e loro familiari, è riconosciuto ad Anffas Nazionale APS ETS un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.466. (ex *67.05.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Contributo a favore della Fondazione nazionale Anffas «Durante e dopo di noi»)
1. Al fine di promuovere campagne informative atte a diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge 22 giugno 2016, n. 112, sul «Durante e dopo di noi» e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave e dei genitori anziani delle stesse, anch'essi meritevoli di ricevere adeguati supporti e sostegni, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorirne l'inclusione sociale è riconosciuto alla Fondazione nazionale «Durante e Dopo di noi» Anffas Onlus un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.467. (ex 67.06.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Istituzione della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili)
1. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili con ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorre dal 2023 destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili.
2. Il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.468. (ex 67.07.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Fondo per l'acquisto di protesi sportive per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale)
1. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, è istituito a decorrere dal 2023 presso il Ministero della salute un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo comma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.469. (ex 67.08.) Furfaro, Berruto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)
1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalla seguente: «annui».
2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.470. (ex 67.033.) Sottanelli, Faraone, Grippo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Sostegno al costo delle assistenti familiari)
1. Nelle more della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2023, l'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è incrementato di 271 euro per i nuovi percettori con almeno 65 anni di età, che possano provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro con una assistente familiare.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda dell'interessato, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
1.471. (ex 67.09.) Serracchiani, Furfaro.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Strutture residenziali per anziani)
1. Per l'anno 2023 è riconosciuto alle strutture residenziali per anziani un contributo straordinario pari a 3 euro die per ogni posto con oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 228 milioni di euro a carico del Servizio sanitario nazionale, attraverso una quota delle risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario standard destinata a fare fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui concorre lo Stato; quanto a 88 milioni di euro a carico di un apposito fondo da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 316 milioni di euro per l'anno 2023.
1.472. (ex 67.010.) Serracchiani.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e modalità di impiego degli eventuali recuperi per mancato utilizzo)
1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-sexies) sostituire le parole: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» con le seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;
b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33 per cento, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti»;
c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;
d) alla lettera d-octies) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
1.473. (ex *67.038.) Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e modalità di impiego degli eventuali recuperi per mancato utilizzo)
1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-sexies) sostituire le parole: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» con le seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;
b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33 per cento, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti»;
c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;
d) alla lettera d-octies) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
1.474. (ex *67.048.) Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)
1. Il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.
Conseguentemente la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023.
1.475. (ex 67.011.) Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento Fondo caregiver)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.476. (ex 67.012.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento borse di studio per le scuole di specializzazione medica)
1. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.477. (ex 67.028.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro».
2. All'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
3. All'articolo 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 0,26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 398,39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.478. (ex 67.066.) Faraone.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Sostegno ai servizi e attività educative formali e non formali)
1. Al fine di incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minorenni, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero in altre modalità definite nella co-progettazione. I comuni beneficiari devono utilizzare almeno il 50 per cento delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui al periodo precedente.
2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. In sede di prima applicazione i predetti termini sono fissati, rispettivamente, in sessanta e trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti inoltre gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e destinando almeno il 40 per cento delle risorse ai comuni beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.480. (ex 67.031.) Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Proroga delle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche)
1. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.481. (ex 67.032.) Sottanelli, Benzoni, Faraone, Gruppioni.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)
1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.482. (ex 67.035.) Sottanelli, Faraone, Gruppioni, Grippo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)
1. Il Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli è incrementato di 60 milioni di euro per il finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.483. (ex 67.054.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro autistico)
1. Al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il supporto socio-assistenziale e abilitativo alle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro per le disabilità, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.484. (ex 67.055.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale)
1. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.485. (ex 67.056.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.486. (ex 67.057.) Zanella, Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Accesso all'offerta turistica delle persone con disabilità)
1. Il Fondo istituito ai sensi del comma 176 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità per gli anni 2023 e 2024 è incrementato di 10 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.487. (ex 67.061.) Evi, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo distribuzione derrate alimentari per gli indigenti)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.488. (ex 67.065.) Zanella, Grimaldi.
ART. 68.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1.489. (ex 68.3.) Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Disposizioni in favore del settore della ristorazione collettiva)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica ai contratti di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2024. Le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, con cadenza trimestrale, altresì a tutti i contratti in essere di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai fini di cui al comma 1, le stazioni appaltanti hanno, altresì, la facoltà di procedere con deroghe, temporanee e circoscritte, anche con riferimento ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente norma, alla sospensione delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi e dei criteri premianti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 previa presentazione da parte dell'azienda aggiudicatrice di una relazione tecnica comprovante il grave disequilibrio economico derivante dalla perdurante instabilità dei mercati e l'insostenibilità dei costi rispetto ai valori di mercato esistenti al momento della presentazione dell'offerta di gara, senza alterare la natura generale del contratto e fermo restando i livelli qualitativi e di sicurezza.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante corrispondente riduzione di 200 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra le stazioni appaltanti.
1.490. (ex *68.01.) Benzoni.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)
1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I del titolo V con la seguente:Capo I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR.
1.491. (ex 68.07.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Incentivi per gli investimenti nelle Zone economiche speciali)
1. Il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come disciplinato dall'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.492. (ex 68.02.) Carfagna.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Incentivi per gli investimenti produttivi al Sud)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.053,9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.493. (ex 68.03.) Carfagna.
Sopprimere il comma 275-ter.
1.494. Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 69.
(COMMI 276 -277-quater)
Sopprimere il comma 1.
*1.495. (ex *69.8.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè.
Sopprimere il comma 1.
*1.496. (ex *0.58.01000.34.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 276, sopprimere la lettera b).
*1.497. (ex **69.17.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 276, sopprimere la lettera b).
*1.498. (ex *69.3.) Lai.
Al comma 276, sopprimere la lettera b).
*1.499. Conte, Torto, Fenu, Donno, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 69.
(Graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro contante)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è avviata la graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro contante, fissandola, secondo il seguente calendario: fino al 31 dicembre 2023 pari a 800; a decorre dal 1° gennaio 2024 pari a 500 euro.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy avviano accordi con il sistema bancario e postale che prevedano a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) il rilascio senza oneri e la completa gratuità all'utilizzo da parte di consumatori di bancomat e/o carte di debito, e l'azzeramento per gli esercenti delle relative commissioni bancarie sulle transazioni e dei canoni dei point of sale (POS);
b) l'abilitazione di tutte le carte di debito ai pagamenti su circuiti internazionali e ai pagamenti on line;
c) l'autorizzazione all'apertura a zero spese di un conto corrente base su cui sia possibile far transitare accrediti di stipendi e/o pensioni o a cui semplicemente collegare una carta di debito.
3. La ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 2, avviene, previ accordi, fra istituzioni pubbliche e sistema bancario, sulla base delle proporzioni connesse all'attuale uso del contante, così come determinato dalla Banca d'Italia.
4. Con provvedimento del Garante della privacy di concerto con la Banca d'Italia viene definita la disciplina di rafforzamento della tutela della privacy dei consumatori che garantisca, al contempo, la piena tracciabilità di ogni strumento di pagamento elettronico.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le modalità e i tempi per attuare la finalità di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.500. (ex 69.16.) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 69.
(Disposizioni in materia di mezzi di pagamento)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.501. (ex 69.7.) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè, Furfaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) il comma 3-bis è abrogato.
1.502. (ex *69.4.) Rosato.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1567, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 196 milioni di euro all'anno per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2-quater. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 dicembre 2023, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti attività di impresa, arte o professioni in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
2-quinquies. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 3. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 4, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1.503. (ex 69.2.) Simiani, Serracchiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo si intende assolto quando il bollo riporta una data compresa entro giorni trenta dalla data dell'atto o in caso d'uso».
1.504. (ex 69.6.) Del Barba.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro – Cashback)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:
a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;
c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.
3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui al presente articolo, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. Ai fini del comma 3, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
5. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 2 gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.
Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)
1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.505. (ex 69.02.) Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, L'Abbate.
ART. 70.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.053,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e in 617 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 45,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.506. (ex 70.05.) Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.507. (ex 70.02.) De Luca, Ubaldo Pagano, Provenzano.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito di imposta ricerca e sviluppo potenziato nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2024, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 52 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.508. (ex 70.03.) Ubaldo Pagano, De Luca, Provenzano.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Al fine d'incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 52 milioni per l'anno 2023, a euro 104 milioni per gli anni 2024 e 2025 ed euro 52 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.509. (ex 70.04.) Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)
1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.
2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al Ministero delle imprese e del made in Italy, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.
3. Nei novanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'impresa, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.
4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinare al Fondo di cui al comma 7.
5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.
6. Al fine di contrastare il dilagare di scelte aziendali opportunistiche, alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo rotativo denominato «Fondo rotativo WBO» con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea n. 1407 del 2013 o n. 1408 del 2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.
9. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini delle concessioni e delle erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.510. (ex 70.09.) Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
ART. 72.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei sei mesi precedenti la richiesta della stessa, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa all'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici.
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 830 milioni.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
1.511. (ex 72.8.) Ubaldo Pagano.
Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200 milioni di euro per l'anno 2023.
1.512. (ex 72.3.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «180 mesi».
1.513. (ex *72.2.) Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «180 mesi».
1.514. (ex *72.7.) Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: 387 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.515. (ex 72.12.) Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui ai commi 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6».
1.516. (ex *72.03.) Benzoni.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'importo di 516.000 euro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed è riferito ai lavori affidati alla singola impresa appaltatrice o subappaltatrice».
1.517. (ex 72.02.) Fassino.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013, così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.518. (ex 72.05.) Sottanelli, Gruppioni.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dallo Stato)
1. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: «deve dimostrare» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.519. (ex 72.06.) Sottanelli.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)
1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.520. (ex 72.07.) Sottanelli.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Garanzia interventi PNRR)
1. SACE può concedere, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.521. (ex 72.08.) Sottanelli, Gruppioni.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Garanzia SACE)
1. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.522. (ex 72.09.) Sottanelli, Gruppioni.
ART. 73.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi».
1-ter. Il comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
1.523. (ex *73.2.) Benzoni.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Estensione del credito d'imposta formazione 4.0 ai lavoratori autonomi)
1. Al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
2. Al comma 213 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Istituti tecnici superiori» aggiungere le seguenti: «, nonché commissionate ai liberi professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione. Il credito di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.524. (ex 73.01.) Gribaudo, Malavasi.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga termini consegna investimenti in beni strumentali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023 per ciascuna delle lettere a) e b) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.525. (ex 73.02.) Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, ovvero 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
1.526. (ex 73.05.) Faraone, De Monte.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Credito d'imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:
«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.»;
c) al comma 1058:
1) le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
3) le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;
d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;
e) al comma 1059, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali»;
f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole: «a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «a 1058»;
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.527. (ex 73.07.) Richetti, Marattin, Sottanelli, Pastorella, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Rosato, Ruffino.
ART. 74.
Al comma 285-quater, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.528. (ex 0.58.01000.11.) Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.
Al comma 285-novies, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
1.529. (ex 0.58.01000.12.) Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.
Al comma 285-novies, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
1.530. (ex 0.58.01000.13.) Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Al comma 285-duodecies, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 35 milioni.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
1.531. (ex 0.58.01000.14.) Ubaldo Pagano, Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.
Al comma 285-duodecies, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 45 milioni.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
1.532. (ex 0.58.01000.15.) Ubaldo Pagano, Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)
1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:
a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 370 milioni di euro.
1.533. (ex 74.02.) Fossi, Laus, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;
b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.534. (ex 74.03.) Faraone.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;
b) sostituire le parole da: «2022», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.535. (ex 74.026.) Bonelli, Evi, Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)
1. All'articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;
b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
«3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'Allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri».
2. Nell'Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 12.126.343 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.536. (ex 74.04.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Credito d'imposta beni strumentali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:
«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
2. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 30 per cento.
3. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «software gestionali».
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora il tiraggio delle disposizioni di cui al presente articolo ai fini della valutazione dell'impatto finanziario.
Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti dalle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 1,2 miliardi per anni dal 2023 al 2028, si provvede:
dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 30 marzo 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 maggio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorre dal 2029;
all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
1.537. (ex 74.021.) Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e le energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. La dotazione del fondo rotativo di cui al comma precedente potrà essere integrata, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono definite le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito ed il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
1.538. (ex 74.025.) Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.
ART. 75.
Al comma 286-bis, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «5,5 milioni»;
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro l'anno 2023
1.539. (ex 0.4.1000.7.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 286-bis, sostituire le parole: sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «7 milioni»;
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
1.540. (ex 0.4.1000.8.) Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive)
1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito la fondazione Centro italiano di ricerca per automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, è autorizzata, a decorrere dal 2023, la spesa annua di 20 milioni di euro già originariamente attribuita, con decorrenza dal 2021, dal comma 8 del medesimo articolo 62-bis.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
1.541. (ex 75.040.) Appendino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.542. (ex 75.04.) Fassino, Scarpa.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:
a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;
b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:
a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;
b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;
c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:
a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti 21 per cento;
dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.543. (ex 75.018.) Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Fenu, Dell'Olio, Pellegrini, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.544. (ex 75.05.) Fassino, Scarpa.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)
1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 201 6, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aventi la sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.545. (ex 75.038.) Grimaldi, Evi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
ART. 76.
Al comma 1, sostituire le parole: il sistema agricolo e agroalimentare con le seguenti: il sistema agricolo, agroalimentare e della produzione e trasformazione alimentare.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole con le seguenti: imprese agricole e alimentari, al sostegno delle filiere agricole e alimentari.
1.546. (ex 76.1.) Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
Al comma 1, dopo le parole: del cibo italiano di qualità, aggiungere le seguenti: dei prodotti agricoli e alimentari biologici, a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta,.
1.547. (ex 76.8.) Evi, Grimaldi.
Al comma 1, dopo le parole: al sostegno delle filiere agricole, aggiungere le seguenti: al rafforzamento dei distretti del cibo,.
1.548. (ex 76.2.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Al comma 1, dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e biologiche.
1.549. (ex 76.6.) Evi, Grimaldi.
Al comma 1, dopo le parole: e degli approvvigionamenti alimentari, aggiungere le seguenti: anche mediante misure per ridurre gli spechi alimentari,.
1.550. (ex 76.7.) Bonelli, Evi, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle reti di imprese finalizzate agli accordi di filiera che aggregano aziende di produzione primaria, trasformazione, commercializzazione e altri soggetti della filiera agroalimentare ed enogastronomica, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta per gli anni 2023, 2024 e 2025.
1-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere in fine, le parole: , nonché le modalità del riconoscimento del contributo di cui al comma 1-bis, tenuto conto del limite di spesa di cui al comma 1-ter.
1.551. (ex 76.4.) Gadda.
ART. 77.
(COMMI 289-292-undevicies)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura e della funzionalità ecologica dei terreni agrari, attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua, la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche e l'adozione di pratiche colturali che implementino il contenuto di sostanza organica nei suoli e la loro capacità di trattenere e assorbire le acque meteoriche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.552. (ex 77.17.) Evi, Grimaldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'assegnazione delle risorse del Fondo vengono privilegiate le aziende agricole che utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili.
1.553. (ex 77.19.) Evi, Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
1.554. (ex 77.8.) Gadda.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 23 del 9 marzo 2022 è abrogato.
1.555. (ex 77.7.) Gadda.
Sopprimere i commi 292-septiesdecies e 292-duodevicies.
*1.556. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere i commi 292-septiesdecies, e 292-duodevicies.
*1.557. Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino, Sergio Costa.
Sopprimere il comma 292-septiesdecies.
1.558. Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino, Sergio Costa.
Al comma 292-septesdecies, capoverso, comma 2, sopprimere le parole comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
1.559. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino.
Al comma 292-septesdecies, capoverso, comma 2, sostituire le parole comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto con le seguenti . È in ogni caso vietata ogni tipo di attività venatoria nei periodi di nidificazione.
1.560. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino.
Al comma 292-septesdecies, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri».
1.561. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino.
Sopprimere il comma 292-duodevicies.
1.562. Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino, Sergio Costa.
Al comma 292-duodevicies, capoverso, comma 1, capoverso art. 19-ter, sostituire le parole: sentito, per quanto di competenza con le seguenti d'intesa.
1.563. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino.
Al comma 292-duodevicies, capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dal Ministero delle politiche agricole d'intesa con il Ministero dell'ambiente che possono avvalersi esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
1.564. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, L'Abbate, Fede, Morfino.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)
1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.565. (ex *77.011.) Gadda.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)
1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.566. (ex *77.03.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)
1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.567. (ex *77.017.) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Istituzione del Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella)
1. Al fine di salvaguardare la fertilità dei suoli e contrastare la desertificazione dei territori duramente colpiti dalla Xylella, è istituito un «Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa» con dotazione iniziale pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore dei territori del Salento colpiti dal batterio.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione di progetti volti alla piantumazione di varietà di olivo resistenti/tolleranti al batterio, al recupero della biodiversità, alla lotta alla desertificazione, all'incremento delle superfici boscate o a macchia mediterranea.
3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.568. (ex 77.021.) Donno, Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla cura e al recupero della fauna selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) il comma 4 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 167, sopprimere il comma 3.
1.569. (ex 77.023.) Evi, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)
1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023, 2024 e 2025.
2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2023: -2.000.000;
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000.
1.570. (ex 77.029.) Evi, Bonelli, Grimaldi, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2024.
1.571. (ex 77.04.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
1.572. (ex *77.02.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
1.573. (ex *77.012.) Gadda.
ART. 78.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.
1.574. (ex *78.17.) De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
Al comma 1, dopo le parole: di prima necessità aggiungere le seguenti: nonché per il pagamento di altri generi di prima necessità.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.
1.575. (ex *78.22.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di monitorare l'impatto del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, gli Uffici territoriali del Governo provvedono a raccogliere entro il dicembre 2024 i dati e le informazioni circa l'utilizzo del Fondo da parte dei comuni; è inoltre istituito un osservatorio per il contrasto della povertà alimentare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo i comuni capoluogo di regione ed enti del terzo settore capofila dei programmi FEAD.
1.576. (ex 78.8.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Al comma 294-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, dopo le parole prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, aggiungere le seguenti e la valorizzazione del sistema agroalimentare attraverso i Distretti del cibo,
2. al quinto periodo, sostituire le parole 136.000 con le seguenti 500.000
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399.636.000,00 milioni di euro.
1.577. (ex 0.4.1000.68.) Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.
Al comma 294-bis, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'avvalimento, con le seguenti: prioritariamente attraverso l'avvalimento
1.578. (ex 0.4.1000.95.) Ubaldo Pagano, Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.
Sopprimere i commi 294-ter e 294-quater.
1.579. (ex 0.58.01000.71.) Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.
Al comma 294-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con le seguenti: previo parere della Conferenza permanente;
b) al medesimo periodo, sopprimere le parole: e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati e le parole : e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti;
Conseguentemente sopprimere il comma 294-quater.
1.580. (ex 0.58.01000.69.) Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.
Al comma 294-sexies, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
1.581. (ex 0.58.01000.16.) Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Per il sostegno ai piani di gestione e di abbattimento selettivo degli ungulati adottati dalle regioni è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse per finalità di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023».
1.582. (ex 78.5.) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
37. I castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:
a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;
b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
d) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;
e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati.
38. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.
39. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 387,5 milioni di euro.
1.583. (ex 78.01. parte ammissibile) Simiani, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Casu, Sarracino, Graziano, Berruto, De Luca, Gianassi, Fossi, Bonafè, Furfaro.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)
1 Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 3-bis, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «e per il solo anno» fino alla fine del comma sono soppresse.
2) al comma 3-quater, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono soppresse.
b) nell'Allegato I l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 è ridotto di 12.126.343 milioni.
1.584. (ex 78.012.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati per la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari)
1. Al fine di favorire e migliorare il recupero e la distribuzione capillare sul territorio nazionale delle eccedenze alimentari nel rispetto dei principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati da adibire alla raccolta e alla distribuzione di tali eccedenze.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso al contributo per l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di agevolare l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati da parte dei soggetti di cui al comma 1, può stipulare convenzioni con le case automobilistiche, in particolare per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati elettrici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.585. (ex 78.041.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
ART. 79.
Sostituire l'articolo 79 con il seguente:
Art. 79.
(Disposizioni in materia di revisioni dei prezzi)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «lavorazioni effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni effettuate o contabilizzate»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;
d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
e) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti accedono al riparto del fondo di cui al comma 6-quater nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo, è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.»;
g) al comma 8, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;
h) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.».
1.586. (ex *79.3.) Di Sanzo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
1.587. (ex 79.7.) De Maria, Malavasi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;.
1.588. (ex 79.6.) De Maria, Malavasi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
1.589. (ex *79.04.) Peluffo, Casu.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
1.590. (ex *79.06.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Piattaforma ReGis)
1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS».
1.591. (ex 79.08.) De Maria, Malavasi.
ART. 80.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto stabilito al comma 5 e alla lettera a) dopo le parole: miglioramento della qualità della vita inserire le seguenti: di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale;
b) al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno;
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
d) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale;
e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ammissibili al finanziamento, aggiungere le seguenti: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.
1.592. (ex 80.1.) Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.
Al comma 2, lettera a),dopo le parole: miglioramento della qualità della vita aggiungere le seguenti: di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.
1.593. (ex 0.58.01000.5.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.
1.594. (ex 0.58.01000.4.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 4,, aggiungere, in fine, le parole: Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.
Conseguentemente,
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari
al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ammissibili al finanziamento aggiungere le seguenti: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.
1.595. (ex 0.58.01000.3.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse FIAR è destinata alla realizzazione di aree di sosta e parcheggio adeguatamente attrezzate lungo tutte le autostrade e le strade extraurbane principali, da riservare con priorità a veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
1.596. (ex 80.2.) Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per opere di urbanizzazione e infrastrutturazione nelle Zes)
1. Al fine di incentivare gli investimenti produttivi nel Sud è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato a finanziare opere di urbanizzazione, infrastrutturazione e recupero ambientale nelle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, covertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. I soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1 sono quelli individuati dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 3 dicembre 2021, n. 492, con riferimento agli interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura M5C3-11 – investimento 4 «Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)».
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse e i tempi e le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti del fondo da parte dei soggetti attuatori.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.597. (ex 80.01.) Carfagna.
ART. 81.
Sostituire il comma 309-septies con i seguenti:
«2-ter Al fine di permettere l'estensione della rete di TRM relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031, 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il Comune di Napoli e la Regione Campania. Il Comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.»
1.598. (ex 0.81.44.1.) Sportiello.
Al comma 309-septies, sopprimere il secondo periodo.
1.599. (ex 0.81.44.2.) Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e aggiungere in fine le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS);
b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane, ora in liquidazione, continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.
c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente:
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2025 per quanto riguarda l'onere di cui alla lettera a);
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025 in relazione all'onere recato dalla lettera c).
1.600. (ex 81.22.) Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Furfaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS).
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1.601. (ex 81.13.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni per il 2025 e il 2026, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2027.
1.602. (ex 81.39.) Ghirra, Grimaldi, Evi, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro per l'anno 2024.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
1.603. (ex 81.12.) Ruffino.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.
1.604. (ex *81.5.) Laus.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.
1.605. (ex *81.20.) Ubaldo Pagano, Guerra.
Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) Segretariato generale, Azione 6 – Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare, apportare le seguenti variazioni:
2023:
CP: -450.900.000;
CS: -450.900.000.
2024:
CP: -500.000.000;
CS: -500.000.000.
2025:
CP: -650.000.000;
CS: -650.000.000.
1.606. (ex 81.28.) Francesco Silvestri, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane ora in liquidazione continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.
1.607. (ex 81.14.) Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di permettere l'estensione della rete di Trasporto rapido di massa (TRM) relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.608. (ex *81.23.) Sarracino, Borrelli, Mari, Carfagna, D'Alessio, Serracchiani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di permettere l'estensione della rete di Trasporto rapido di massa (TRM) relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.609. (ex *81.34.) Sportiello, Amato, Auriemma, Bruno, Caramiello, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Carotenuto, Caso, Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
1.610. (ex 81.16.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dal 2023 viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.
2-ter. In relazione all'incremento dei costi dell'energia elettrica, è costituito un fondo di 200 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 finalizzato a un contributo straordinario destinato alle aziende titolari di contratti di servizi per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, comprendenti almeno una tra le modalità metropolitana, tranviaria, filoviaria o di bus; il contributo è erogato pro-quota in ragione delle vetture-km erogate nel corrispondente anno prevedendo un anticipo pari al 80 per cento basato sulle vetture-km effettuate nel 2022.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del dei commi 2-bis e 2-quater, pari a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.611. (ex 81.7.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza ha visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.612. (ex 81.10.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.613. (ex 81.24.) Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 370 milioni.
1.614. (ex 81.41.) Grimaldi, Ghirra, Guerra, Berruto, Laus, Fassino, Fornaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1.615. (ex 81.40.) Ghirra, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'incremento dei costi legato all'aumento dei prezzi delle materie prime e alla crisi energetica nonché in virtù dell'aumento del numero di chilometri da realizzarsi a seguito dell'avvio dell'esercizio della linea 4 della metropolitana di Milano, è autorizzata la spesa in favore del comune di Milano per la gestione della linea M4 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.616. (ex 81.6.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di riqualificare l'infrastruttura esistente e le linea ferroviaria Torino-Ceres, ricucire il tessuto urbano e realizzare un sistema tranviario veloce ed ecologico per la città di Torino è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, per la nuova linea tranviaria denominata «Linea 12: prolungamento e recupero della ferrovia Torino-Ceres».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.617. (ex 81.29.) Iaria, Appendino, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, Torto, Traversi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a RFI per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
1.618. (ex 81.18.) Lai, Casu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2023 è istituito un fondo di 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre 2021, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.619. (ex 81.8.) Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali rese disponibili per l'anno 2022 e successivi dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024 sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, secondo la rispettiva quota di riparto, all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
1.620. (ex 81.17.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Fondi rotativi per il settore del TPL)
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1060, del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 100 milioni di euro, di eventuali residui delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di individuazione e di utilizzo dei residui di cui al comma precedente.
4. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
5. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici, ad idrogeno e ibridi e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
1.621. (ex *81.04.) Faraone.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure per il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, Euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
b) all'articolo 3, comma 7, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Ai fini di garantire la manutenzione dei mezzi in esercizio straordinario, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione alle aziende che si occupano di trasporto pubblico locale del Fondo di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.622. (ex 81.07.) Pastorella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)
1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.623. (ex 81.09.) Del Barba, Sottanelli, Benzoni.
Dopo l'articolo 81, è aggiunto il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;
b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.624. (ex 81.02.) Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Proroga circolazione autobus)
1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, Euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
b) all'articolo 3, comma 7, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.625. (ex 81.03.) Faraone.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)
1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma Autotrasporto ed intermodalità (13.2), apportare le seguenti variazioni:
2023:
CP: -100.000.000;
CS: –.
2024:
CP: -100.000.000;
CS: –.
2025:
CP: -100.000.000;
CS: –.
1.626. (ex *81.06.) Pastorella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)
1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
1.627. (ex 81.08.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)
1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
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