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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 23 dicembre 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 23 dicembre 2022.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mauri, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Richetti, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 dicembre 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   PAVANELLI: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di valutazione dei progetti concernenti l'utilizzazione di infrastrutture ferroviarie di carattere locale per il transito di veicoli ferroviari leggeri destinati al trasporto pubblico e la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autobus e filobus snodati» (731).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   in data 19 dicembre 2022, Sentenza n. 251 del 23 novembre-19 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 56), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021):

  alla VIII Commissione (Ambiente);

   in data 19 dicembre 2022, Sentenza n. 252 del 22 novembre-19 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 57), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo);

    dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 2 della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

   in data 20 dicembre 2022, Sentenza n. 253 del 18 ottobre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 58), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis della legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29);

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29-bis della legge della Regione Molise n. 7 del 1997 sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise:

  alla XI Commissione (Lavoro);

   in data 20 dicembre 2022, Sentenza n. 254 del 23 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 59), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia:

  alla XIII Commissione (Agricoltura);

   in data 20 dicembre 2022, Sentenza n. 255 del 23 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 60), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 19, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 25, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 26, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 29, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 19, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 26, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 32, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021 promosse dal Presidente del Consiglio, in riferimento agli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all'articolo 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna):

  alla XI Commissione (Lavoro);

   in data 22 dicembre 2022, Sentenza n. 262 del 19-22 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 66), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato:

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   in data 22 dicembre 2022, Sentenza n. 263 dell'8 novembre-22 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 67), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile:

  alla VI Commissione (Finanze);

   in data 22 dicembre 2022, Sentenza n. 264 del 9 novembre-22 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 68), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'articolo 271, comma 1, lettera p), della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui prevede che sia il comune, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

   in data 23 dicembre 2022, Sentenza n. 268 del 1°-23 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 72), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettera dd), della legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019) e del relativo Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2019;

    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023):

  alla V Commissione (Bilancio e Tesoro).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza n. 256 del 22 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 61), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza n. 257 del 22 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 62), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina:

  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 258 del 22 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 63), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 30, commi primo, lettera b), e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione lavoro:

  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 259 del 23 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 64), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'articolo 15, comma 2);

    13, comma 1;18;19;20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'articolo 31, comma 1, lettera f), della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ss.mm.ii.», promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Sentenza n. 260 del 24 novembre-20 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 65), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 265 del 10 novembre-22 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 69), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 49 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Sentenza n. 266 del 10 novembre-22 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 70), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 176, comma 22, del codice della strada, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze:

  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 267 del 23 novembre-22 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 71), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'articolo 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta):

  alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con la deliberazione n. 41/2022 del 14 dicembre 2022, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2022 (Doc. XLVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 31).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste italiane Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 32).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 52/2022 del 5-20 dicembre 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente «Il sostegno ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 dicembre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (COM(2022) 753 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 753 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM(2022) 586 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022) 721 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico di beni culturali (COM(2022) 800 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 e 16 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla III Commissione (Affari esteri) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

  al dottor Sergio Ferdinandi, l'incarico di consigliere ministeriale per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

   alla IV Commissione (Difesa), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della difesa:

  alla dottoressa Luisa Riccardi, l'incarico di direttore del V reparto del Segretariato generale della difesa/DNA;

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

  al dottor Salvatore Bilardo, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

  alla dottoressa Lucia Calabrese, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

  al dottor Marco Iuvinale, l'incarico di direttore della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, nell'ambito del Dipartimento delle finanze.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'interno:

   al dottor Roberto Andracchio, l'incarico di direttore della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;

   alla dottoressa Lucia Guerriero, l'incarico di direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie, nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 22 dicembre 2022, a pagina 5, seconda colonna, quarantesima riga, dopo la parola: «XI» deve intendersi inserita la seguente: «, XII».

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 (A.C. 643-BIS-A/R)

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE
DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.
  6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -50.000.000;
    CS: -50.000.000.

   2024:

    CP: -50.000.000;
    CS: -50.000.000.

   2025:

    CP: -50.000.000;
    CS: -50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +50.000.000;
    CS: +50.000.000.

   2024:

    CP: +50.000.000;
    CS: +50.000.000.

   2025:

    CP: +50.000.000;
    CS: +50.000.000.
Tab.2.1. (ex Tab.2.1.) Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -76.000.000;
    CS: -76.000.000.

   2024:

    CP: -76.000.000;
    CS: -76.000.000.

   2025:

    CP: -76.000.000;
    CS: -76.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +76.000.000;
    CS: +76.000.000.

   2024:

    CP: +76.000.000;
    CS: +76.000.000.

   2025:

    CP: +76.000.000;
    CS: +76.000.000.
Tab.2.2. (ex Tab.2.2.) Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.

  2024:

   CP: – 125.000.000;
   CS: – 125.000.000.

  2025:

   CP: + 43.000.000;
   CS: + 43.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare U.d.V. 23.1, sono apportate le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: – 41.144.542;
   CS: – 41.144.542.

  2024:

   CP: – 54.870.000;
   CS: – 54.870.000.

  2025:

   CP: – 5.500.000;
   CS: – 5.500.000.
Tab.2.200. Il Governo.

(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: - 20.400.000;
   CS: - 20.400.000.

  2024:

   CP: - 20.400.000;
   CS: - 20.400.000.

  2025:

   CP. - 20.000.000;
   CS: - 20.000.000.

  A decorrere

  Conseguentemente

Art. 167 (Tabella n. 13)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», U.d.V. 1.3, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2024:

   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

Art. 168 (Tabella n. 14)

  Allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 12 «Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio », U.d.V 1.6, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: + 18.000.000;
   CS: + 18.000.000.

  2024:

   CP: + 18.000.000;
   CS: + 18.000.000.

  2025:

   CP: + 18.000.000;
   CS: + 18.000.000.

  A decorrere

  allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 13 «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale», Ud.V 1.7, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000

  2024:

   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

  2025:

   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

  A decorrere
Tab.2.201. Il Governo.

(Approvato)

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
  3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.
  10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2023, in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 103;

    2) Marina n. 152;

    3) Aeronautica n. 48;

    4) Carabinieri n. 0.

   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 0;

    2) Marina n. 40;

    3) Aeronautica n. 49.

   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 109;

    2) Marina n. 54;

    3) Aeronautica n. 40;

    4) Carabinieri n. 200.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2023, come segue:

    1) Esercito n. 292;

    2) Marina n. 318;

    3) Aeronautica n. 288;

    4) Carabinieri n. 120.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

    1) Esercito n. 274;

    2) Marina n. 300;

    3) Aeronautica n. 309.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

    1) Esercito n. 540;

    2) Marina n. 185;

    3) Aeronautica n. 125.

  6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
  13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
  4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 15

ARTICOLO 15 ED ANNESSA TABELLA 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 386-bis.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSA TABELLA 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
  2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 17

ARTICOLO 17 ED ANNESSA TABELLA 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.623.040.864, in euro 1.120.971.653.203 e in euro 1.124.360.340.670 in termini di competenza, nonché in euro 1.203.414.137.322, in euro 1.128.448.971.610, in euro 1.125.994.668.060 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2022. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
  28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
  30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
  31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

A.C. 643- bis -A/R – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 21.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

A.C. 643- bis -A/R – Quadri generali riassuntivi

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 643-bis.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE


  N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

  1.4

  Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5)

89.136.385.870
(89.210.385.870)

89.136.385.870
(89.210.385.870)

90.160.485.870
(90.159.485.870)

90.160.485.870
(90.159.485.870)

88.809.685.870
(88.941.685.870)

88.809.685.870
(88.941.685.870)

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

  3.2

  Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

669.372.921
(769.540.787)

669.372.921
(769.540.787)

596.686.516
(646.854.382)

596.686.516
(646.854.382)

558.027.682
(608.195.548)

558.027.682
(608.195.548)

  7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)

  7.2

  Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

13.195.612.643
(13.275.612.643)

13.195.612.643
(13.275.612.643)

13.655.579.300
(13.740.579.300)

13.655.579.300
(13.740.579.300)

14.048.064.867
(14.108.064.867)

14.048.064.867
(14.108.064.867)

  11. Ricerca e innovazione (17)

  11.1

  Ricerca di base e applicata (17.15)

1.744.968.625
(1.664.968.625)

1.744.968.625
(1.664.968.625)

1.805.938.625
(1.805.938.625)

1.805.938.625
(1.805.938.625)

1.738.938.625
(1.678.938.625)

1.738.938.625
(1.678.938.625)

  22. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

  22.3

  Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)

825.590.205
(820.590.205)

825.590.205
(820.590.205)

798.886.546
(793.886.546)

798.886.546
(793.886.546)

773.833.932
(768.833.932)

773.833.932
(768.833.932)

Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)

  1.3

  Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

9.156.147.922
(9.161.147.922)

9.156.147.922
(9.161.147.922)

8.161.769.122
(8.160.519.122)

8.161.769.122
(8.160.519.122)

5.908.112.088
(5.906.862.088)

5.908.112.088
(5.906.862.088)

  2. Regolazione dei mercati (12)

  2.1

  Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

93.727.547
(92.727.547)

93.727.547
(92.727.547)

94.165.237
(92.665.237)

94.165.237
(92.665.237)

94.592.425
(93.092.425)

94.592.425
(93.092.425)

Tabella n. 4

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

  3.1

  Terzo settore (associazionismo, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

106.964.362
(104.364.362)

106.964.362
(104.364.362)

105.053.648
(101.853.648)

105.053.648
(101.853.648)

Tabella n. 9

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

  1.5

  Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)

650.586.021
(627.586.021)

650.586.021
(627.586.021)

390.913.006
(368.913.006)

390.913.006
(368.913.006)

Tabella n. 10

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

  2.6

  Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)

7.853.666.643
(7.883.666.643)

7.853.666.643
(7.883.666.643)

7.937.795.746
(7.967.795.746)

7.937.795.746
(7.967.795.746)

7.795.312.153
(7.825.312.153)

7.795.312.153
(7.825.312.153)

Tabella n. 11

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  1. Ricerca e innovazione (17)

  1.1

  Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

2.633.345.158
(2.630.995.158)

2.633.345.158
(2.630.995.158)

2.578.081.724
(2.575.731.724)

2.578.081.724
(2.575.731.724)

2.630.970.021
(2.628.620.021)

2.630.970.021
(2.628.620.021)

  2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

  2.3

  Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

9.534.109.706
(9.504.109.706)

9.441.277.941
(9.411.277.941)

9.547.450.915
(9.517.450.915)

9.284.444.542
(9.254.444.542)

9.513.733.876
(9.483.733.876)

9.250.727.503
(9.220.727.503)

Tabella n. 13

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  1. Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca (9)

  1.1

  Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

699.291.747
(729.291.747)

778.858.947
(808.858.947)

Tabella n. 14

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA CULTURA
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

  1.1

  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

524.709.415
(523.509.415)

526.217.338
(525.017.338)

472.779.722
(471.579.722)

472.779.722
(471.579.722)

471.551.985
(470.351.985)

471.551.985
(470.351.985)

  1.9

  Tutela del patrimonio culturale (21.15)

578.577.941
(808.577.941)

845.022.857
(1.075.022.857)

625.513.652
(665.513.652)

625.513.652
(665.513.652)

663.448.749
(703.448.749)

663.448.749
(703.448.749)

Tabella n. 16

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TURISMO
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Unità
di voto

  Missione
Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

  2. Turismo (31)

  2.3

  Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)

56.958.956
(56.208.956)

56.958.956
(56.208.956)

60.019.103
(59.269.103)

60.019.103
(59.269.103)

55.019.103
(54.269.103)

55.019.103
(54.269.103)

A.C. 643-bis-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo II del disegno di legge di bilancio prevede misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti con interventi anche nei confronti delle imprese. L'articolo 3 poi contiene disposizioni di azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico;

    è fondamentale contrastare l'aumento del costo dell'energia elettrica per gli utenti del servizio ed al contempo razionalizzare la disciplina sui venditori di energia elettrica che, se equiparasse le cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'Allegato A della delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni con gli altri soggetti che praticano la vendita di energia elettrica tout court, produrrebbe effetti iniqui dato il carattere mutualistico e non lucrativo delle medesime cooperative;

    quindi è importante per le ragioni sopra evidenziate ed, anche al fine di ridurre i relativi oneri amministrativi, superare l'obbligo per le cooperative storiche dotate di rete propria di iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Ciò non determinerebbe altresì alcuna distorsione agli scopi prefissi dalla norma che istituisce l'elenco venditori in ambito elettrico ma garantirebbe, per le citate cooperative, lo status di autoproduttori già definito in norma primaria,

impegna il Governo

ad adottare, con successivo provvedimento legislativo, disposizioni dirette a non applicare l'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124 alle cooperative elettriche storiche dotate di rete propria anche per consentire maggiori vantaggi per i soci che autoconsumano energia elettrica.
9/643-bis-AR/1. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame contiene alcune disposizioni inerenti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) sotto vari aspetti: in particolare si prevede l'esenzione IMU per gli immobili occupati; esenzioni riconosciute, giustamente, ad organizzazioni di significativa importanza culturale come l'Accademia dei Lincei; la giusta esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alcuni fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nei patti Lateranensi;

    vi sarebbe tuttavia un ulteriore ambito di intervento in materia di IMU e riguarda il differente trattamento fiscale dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che costituisce una ingiustizia da sanare al più presto;

    oggi, molti cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero hanno conservato un'abitazione di proprietà in Italia anche come simbolo di attaccamento e affetto verso le proprie origini. Il tema connesso al regime fiscale applicabile a tali abitazioni è quindi di particolare rilevanza tra la comunità italiana che vive fuori dai confini nazionali; in particolare, tali connazionali chiedono che venga finalmente superata la perdurante disparità di trattamento fiscale che subiscono rispetto ai residenti in Italia arrivando, il prima possibile, ad una equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'Aire con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale, secondo il principio di cittadinanza, e quindi dell'iscrizione all'Aire, che prevede, di fatto, un doppio indirizzo di residenza: estero ed italiano;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale, stabilendo che, ai fini dell'esenzione per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente», dando, quindi, rilievo alla effettiva sussistenza della dimora ed esentando dal pagamento dell'IMU i coniugi che, per vari motivi, hanno fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto; Viene quindi abrogato l'articolo 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha modificato l'articolo 1, comma 741, lettera, b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) ha subito cambiamenti nel corso degli ultimi anni; con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), vi è stata una riformulazione della normativa fiscale sugli immobili in cui veniva eliminata la possibilità, prevista invece nel 2015, per i pensionati italiani residenti all'estero di assimilare un immobile ad abitazione principale; successivamente, l'articolo 1, comma. 48 della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178) è tornato a modificare la riduzione IMU spettante per i pensionati esteri, prevedendo, a partire dall'anno 2021, per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato proprietari immobili, non locati o dati in comodato d'uso, l'applicazione dell'IMU ridotta alla metà di quanto dovuto; l'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto poi limitatamente al 2022 che la riduzione fosse al 37,5 per cento;

    molti cittadini italiani residenti all'estero sono oggi soggetti ad un trattamento discriminatorio in quanto sottoposti ad una a doppia tassazione: da un lato, l'IMU applicabile sulla seconda casa, e dall'altro la tassazione richiesta dal Paese in cui hanno la residenza fiscale, come ad esempio nel caso della Svizzera, in cui il cespite rientra nella dichiarazione dei redditi nonostante l'accordo sulla doppia imposizione fiscale;

    l'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU degli immobili posseduti in Italia dai cittadini iscritti all'AIRE contribuirebbe a scongiurare l'abbandono definitivo dei piccoli comuni, oltre che a favorire il ritorno in Italia, nel periodo della pensione, permettendo anche l'ingresso sul territorio italiano di pensioni estere che costituiscono, secondo stime, una somma consistente superiore a 10 miliardi di euro annui,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, le necessarie modifiche alla normativa vigente volte ad equiparare all'abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti AIRE hanno la residenza.
9/643-bis-AR/2. Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Porta, Carè, Di Sanzo, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    dalla relazione del MIC al Presidente della Camera, relativa all'atto del Governo n. 415 recante «Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2022», sul quale è stato espresso parere favorevole – dalla VII Commissione cultura della Camera – il 14 settembre 2022, si evince che la Consulta dei Comitati Nazionali, istituita con decreto ministeriale n. 250 del 15 luglio 2021, non ha ritenuto di procedere all'istituzione di alcuni Comitati Nazionali tra i quali il Comitato 150 anni Carnevale Viareggio, per il quale non è stata riscontrata l'eccezionale rilevanza storica;

    tenuto conto dell'articolo 4 comma 1 della circolare del 28 febbraio 2022, n. 5, le motivazioni della Consulta sono state le seguenti: «Ai fini dell'istituzione dei Comitati nazionali sono ammessi alla valutazione esclusivamente Ministero della cultura eventi di cui ricorra, all'interno del triennio di celebrazioni, il primo o i successivi centenari della nascita o della morte del personaggio ovvero dell'accadimento storico, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale», la Consulta decide di non ammettere alla valutazione le istanze dirette a celebrare eventi di cui non ricorra il primo o i successivi centenari, non riscontrando casi di eccezionale rilevanza storica;

    nella relazione illustrativa dell'atto del Governo 415, risulta escluso il Comitato 150 anni Carnevale Viareggio dalla ripartizione della somma di euro 1.100.256,00 (contenuta nel capitolo di bilancio 2551, p.g. 2 per l'anno 2022) per l'istituzione dei suddetti comitati nazionali;

    la Consulta ha inoltre stabilito di escludere il Comitato 150 anni Carnevale di Viareggio anche dagli ulteriori euro 315,000, stanziati per il rifinanziamento dei Comitati nazionali già esistenti;

    in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che riconosce «valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane» e dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, che autorizzava dal 2020 la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale e del successivo decreto del 13 settembre 2022 del Ministro della cultura emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che annoverava tra i soggetti ammessi al contributo per l'organizzazione dei Carnevali storici per l'anno 2022 anche la Fondazione Carnevale di Viareggio;

    come si evince dalle informazioni pubblicamente disponibili, le risorse a disposizione della Fondazione Carnevale di Viareggio per il 2022 sono ammontate a 4,5 milioni di euro, di cui il 75 per cento derivanti dagli oneri di biglietteria ed unicamente il 25 per cento da risorse pubbliche, rendendo la manifestazione tra quelle con il minor peso per la finanza pubblica in tutta Italia;

    l'impatto del Carnevale di Viareggio sulla città e sul territorio coinvolge varie filiere produttive, dagli artigiani a quella turistico-ricettiva, nonché a quella culturale-museale, dando luogo ad un circolo virtuoso di cui beneficia l'intera città e le più disparate attività economiche insistenti sul territorio;

    la mancata istituzione, ai sensi della presente premessa, del Comitato 150 anni Carnevale Viareggio rappresenta, alla luce delle finalità delle misure di promozione degli eventi culturali sul territorio nazionale, e data la storicità e prestigio della manifestazione, il mancato riconoscimento del valore che questa rappresenta nuove al valore culturale che questa riporta sul territorio,

impegna il Governo

a predisporre, anche nei successivi interventi di competenza, risorse sufficienti dirette a provvedere al finanziamento del Carnevale storico di Viareggio, manifestazione culturale e di forte attrattiva turistica, fondamentale per la città, con una storia di 150 anni e riconosciuta a livello internazionale, disponendo l'inserimento nella lista dei Comitati nazionali di nuova istituzione ammessi al finanziamento di cui in premessa.
9/643-bis-AR/3. Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    dalla relazione del MIC al Presidente della Camera, relativa all'atto del Governo n. 415 recante «Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2022», sul quale è stato espresso parere favorevole – dalla VII Commissione cultura della Camera – il 14 settembre 2022, si evince che la Consulta dei Comitati Nazionali, istituita con decreto ministeriale n. 250 del 15 luglio 2021, non ha ritenuto di procedere all'istituzione di alcuni Comitati Nazionali tra i quali il Comitato 150 anni Carnevale Viareggio, per il quale non è stata riscontrata l'eccezionale rilevanza storica;

    tenuto conto dell'articolo 4 comma 1 della circolare del 28 febbraio 2022, n. 5, le motivazioni della Consulta sono state le seguenti: «Ai fini dell'istituzione dei Comitati nazionali sono ammessi alla valutazione esclusivamente Ministero della cultura eventi di cui ricorra, all'interno del triennio di celebrazioni, il primo o i successivi centenari della nascita o della morte del personaggio ovvero dell'accadimento storico, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale», la Consulta decide di non ammettere alla valutazione le istanze dirette a celebrare eventi di cui non ricorra il primo o i successivi centenari, non riscontrando casi di eccezionale rilevanza storica;

    nella relazione illustrativa dell'atto del Governo 415, risulta escluso il Comitato 150 anni Carnevale Viareggio dalla ripartizione della somma di euro 1.100.256,00 (contenuta nel capitolo di bilancio 2551, p.g. 2 per l'anno 2022) per l'istituzione dei suddetti comitati nazionali;

    la Consulta ha inoltre stabilito di escludere il Comitato 150 anni Carnevale di Viareggio anche dagli ulteriori euro 315,000, stanziati per il rifinanziamento dei Comitati nazionali già esistenti;

    in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che riconosce «valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane» e dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, che autorizzava dal 2020 la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale e del successivo decreto del 13 settembre 2022 del Ministro della cultura emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che annoverava tra i soggetti ammessi al contributo per l'organizzazione dei Carnevali storici per l'anno 2022 anche la Fondazione Carnevale di Viareggio;

    come si evince dalle informazioni pubblicamente disponibili, le risorse a disposizione della Fondazione Carnevale di Viareggio per il 2022 sono ammontate a 4,5 milioni di euro, di cui il 75 per cento derivanti dagli oneri di biglietteria ed unicamente il 25 per cento da risorse pubbliche, rendendo la manifestazione tra quelle con il minor peso per la finanza pubblica in tutta Italia;

    l'impatto del Carnevale di Viareggio sulla città e sul territorio coinvolge varie filiere produttive, dagli artigiani a quella turistico-ricettiva, nonché a quella culturale-museale, dando luogo ad un circolo virtuoso di cui beneficia l'intera città e le più disparate attività economiche insistenti sul territorio;

    la mancata istituzione, ai sensi della presente premessa, del Comitato 150 anni Carnevale Viareggio rappresenta, alla luce delle finalità delle misure di promozione degli eventi culturali sul territorio nazionale, e data la storicità e prestigio della manifestazione, il mancato riconoscimento del valore che questa rappresenta nuove al valore culturale che questa riporta sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, anche nei successivi interventi di competenza, risorse sufficienti dirette a provvedere al finanziamento del Carnevale storico di Viareggio, manifestazione culturale e di forte attrattiva turistica, fondamentale per la città, con una storia di 150 anni e riconosciuta a livello internazionale, disponendo l'inserimento nella lista dei Comitati nazionali di nuova istituzione ammessi al finanziamento di cui in premessa.
9/643-bis-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficacia del sistema di riscossione risponde alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione ed è un elemento di garanzia per il raggiungimento del fine ultimo delle imposte che è quello dell'indispensabile finanziamento della spesa pubblica per offrire i servizi rivolti alla pluralità dei cittadini;

    l'articolo 48 del provvedimento in esame rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione con l'obiettivo di evitare la formazione di ulteriori crediti inesigibili, il cosiddetto magazzino fiscale;

    il comma 1, lettera b) del citato articolo, in particolare, introduce nell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il nuovo comma 684-bis, il quale prevede tra i casi in cui l'agente della riscossione possa presentare le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate fino al 31 dicembre 2022, l'assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

    tale formulazione tuttavia permetterebbe di non riaprire i fascicoli delle attività svolte dall'Agente della riscossione anche se risalenti a molti anni prima; inoltre il riferimento ai soli beni del debitore sembra escludere dalle cause di perdita di diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su beni mobiliari, e rischia di non tenere conto dei beni e dei crediti con i quali il debitore potrebbe eventualmente fronteggiare l'onere fiscale;

    per garantire la completezza di visione dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria minimizzando il rischio di parzialità e alterazione del quadro istruttorio complessivo, che lederebbe il principio di capacità contributiva, l'equità sociale e l'equilibrio delle finanze pubbliche, sarebbe invece opportuno che gli agenti della riscossione siano tenuti, in un momento non anteriore a tre mesi dalla comunicazione di inesigibilità e al conseguente discarico, ad effettuare l'accesso alla situazione patrimoniale e ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

    alcune disposizioni del provvedimento in esame rischiano di incidere negativamente sulla riscossione quando invece risulta di estrema necessità un'azione di potenziamento delle attività in funzione antievasione anche in coerenza con quanto previsto in materia dal PNRR (Milestone M1C1-103) e per non screditare le dichiarazioni del Governo dei giorni scorsi sulla prosecuzione dell'azione di contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

   a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

    a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 rafforzando in tal modo l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscali attraverso la previsione di una piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prodromica per una più robusta analisi del rischio fiscale, per attività di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo;

    b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per gli operatori finanziari, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.
9/643-bis-AR/4. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di conversione del cosiddetto Decreto Sostegni (legge n. 41 del 2021) ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle cosiddette «vertical farm»;

    obiettivo principale del vertical farm è migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e dei suoli agricoli, rendendo la produzione alimentare indipendente dalle condizioni climatiche e del territorio;

    al fine di favorire lo sviluppo del vertical farm in Italia, la nuova normativa ha consentito l'immissione sul mercato di quei prodotti ortofrutticoli pronti al consumo che – in presenza di specifiche caratteristiche tecniche – non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura previste per la quarta gamma,

impegna il Governo

ad individuare risorse per accelerare l'industrializzazione dei processi di vertical farm in Italia e ad emanare entro tempi certi il decreto interministeriale per individuare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.
9/643-bis-AR/5. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di conversione del cosiddetto Decreto Sostegni (legge n. 41 del 2021) ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle cosiddette «vertical farm»;

    obiettivo principale del vertical farm è migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e dei suoli agricoli, rendendo la produzione alimentare indipendente dalle condizioni climatiche e del territorio;

    al fine di favorire lo sviluppo del vertical farm in Italia, la nuova normativa ha consentito l'immissione sul mercato di quei prodotti ortofrutticoli pronti al consumo che – in presenza di specifiche caratteristiche tecniche – non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura previste per la quarta gamma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare risorse per accelerare l'industrializzazione dei processi di vertical farm in Italia. Ad emanare entro tempi certi il decreto interministeriale per individuare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.
9/643-bis-AR/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    i servizi agromeccanici sono essenziali per l'efficiente svolgimento delle attività di coltivazione, selvicoltura ed allevamento. L'imprenditore agromeccanico, infatti, svolge un ruolo di indubbia rilevanza nel supportare il pieno svolgimento del ciclo biologico vegetale o animale la cui cura e sviluppo rappresentano le attività caratterizzanti sia l'impresa agricola che l'attività agromeccanica;

    il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura», all'articolo 5 declara la definizione dell'attività agromeccanica ma non fa riferimento al soggetto che la esercita. Si ritiene pertanto opportuno che, dopo la definizione dell'attività, si debba identificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il suo conseguente riconoscimento giuridico nell'ambito agricolo,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse necessarie all'acquisizione di nuove e specifiche competenze nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale e quella di precisione e ad adottare iniziative di carattere normativo equiparino l'imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo professionale.
9/643-bis-AR/6. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    la presenza massiccia di ungulati nelle aree rurali e nei centri urbani è diventato un problema di ordine pubblico e di sicurezza. Tutti i giorni si registrano danni economici alle produzioni agricole, invasioni di vie e piazze da parte dei selvatici che vengono vissute dai cittadini come una vera e propria emergenza, al punto da richiedere interventi mirati e su larga scala;

    in molte regioni la situazione è diventata insostenibile con perdite economiche incalcolabili e con il rischio di vedere compromesso anche l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale;

    l'articolo 1, al comma 292-septiesdecies prevede misure relative al controllo della fauna selvatica e l'adozione di un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Tali misure consentono di prevedere piani ai contenimento e di prelievo a tutte le specie selvatiche nelle aree urbane, nei parchi nazionali, nelle aree naturali tutto l'anno superando qualsiasi divieto per i giorni di silenzio venatorio o per le fasi riproduttive della specie. L'ISPRA, l'istituto nazionale di ricerca viene derubricato ad una mera funzione di espressione di parere senza prevederne l'obbligo al fine di attestare un ruolo vincolante ai fini dell'attuazione dei piani di gestione;

    strumentalizzare i danni causati dai cinghiali e la loro presenza abnorme sulla quale comunque occorre intervenire con urgenza per far estendere lo stesso criterio di contenimento a tutte le altre specie selvatiche, comprese le specie particolarmente protette, è un grave errore anche perché non si evidenziano necessità che richiedono analoghe misure e comunque la norma vigente consente già di intervenire efficacemente; e comunque occorre sempre avere a mente i principi costituzionali di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali prevedendo eventuali forme di controllo che non mettono a rischio la pubblica sicurezza e l'incolumità di tanti cittadini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di fronteggiare l'emergenza presente nel territorio nazionale riferita ai danni da fauna selvatica con particolare riguardo a quelli causati da ungulati a modificare, nel primo provvedimento utile, le summenzionate disposizioni in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica escludendo la caccia nelle aree urbane, escludendo le specie particolarmente protette, prevedendo il parere obbligatorio dell'ISPRA circa l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
9/643-bis-AR/7.Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    la prospettiva del PNRR, la sfida dell'innovazione e delle nuove tecnologie, l'esigenza di far fronte alla competitività globale, i progetti di ammodernamento della filiera agroalimentare costituiscono la nuova frontiera di una nuova imprenditorialità agricola nel mezzogiorno;

    una ritrovata attenzione per la qualità della vita, l'accresciuta sensibilità per le tematiche ambientali, le coltivazioni e le trasformazioni di nuovi prodotti agricoli stanno concorrendo a recuperare il rapporto tra agricoltura e nuove generazioni,

impegna il Governo

a prevedere risorse necessarie per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nel mezzogiorno anche attraverso il finanziamento di servizi anche di natura creditizia e per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
9/643-bis-AR/8.Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi idrica che ha colpito l'Italia nel corso del 2022, protrattasi ben oltre la conclusione della stagione estiva, ha avuto pesanti ripercussioni anche sui bacini lacustri italiani del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica con un elevato abbassamento delle acque;

    in Umbria, nella zona del lago Trasimeno, si sono registrati danni all'intero bacino e all'area palustre oltre a quelli relativi a settori e comparti fondamentali della vita civile, economica e produttiva,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica dei principali bacini lacustri del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica attraverso la realizzazione di interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica.
9/643-bis-AR/9. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» reca significativi e rilevanti interventi in materia di sanità, e specificatamente in termini di incremento del livello del fabbisogno sanitario standard oltre che misure a favore della formazione dei medici e del personale sanitario;

    l'ostetrica è una professionista sanitaria laureata in ostetricia, ovvero professionista sanitaria abilitata a svolgere con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva;

    la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1 commi 409, 411 e 414-415) dispone che la figura professionale dell'ostetrica sia inquadrata nel ruolo tecnico riabilitativo;

    il predetto inquadramento non apparirebbe adeguato a riconoscere e valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dalle ostetriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre interventi normativi volti a prevedere indennità economiche ulteriori in favore della figura professionale dell'ostetrica tali da garantire l'adeguato riconoscimento e la puntuale valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte.
9/643-bis-AR/10. Schifone, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;

    in questo contesto è molto grave la scelta di ignorare le situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica, mancanza di occupazione, emarginazione sociale, povertà alimentare e educativa. Manca infatti una risposta alla domanda di edilizia sociale per categorie sociali che proprio in assenza di un ancoraggio abitativo rischiano di scivolare in un'area di povertà più acuta o di vedersi precluse possibilità di realizzazione;

    occorreva intervenire in modo deciso per il rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole di cui non vi è traccia nel testo e prevedere risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica.
9/643-bis-AR/11. Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame dell'Aula, all'articolo 67 si prevede l'istituzione di uno specifico Fondo per favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

    il fondo, con una dotazione di 10 milioni per il 2023, è destinato tuttavia solo ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile;

    in Italia le persone che, a causa affette da gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono oltre 3 milioni, il 5,2 per cento della popolazione e trovano assistenza in circa 70 mila strutture di cui il 64 per cento sono istituzioni non profit, il 28,7 per cento imprese e il 7,4 per cento istituzioni pubbliche;

    in particolare, i Centri Diurni Disabili (CDD), sull'intero territorio nazionale, offrono un Servizio diurno per persone con gravi disabilità, dipendenti da qualsiasi causa con prestazioni socio sanitarie altamente integrate, predisponendo progetti individualizzati in cui viene data risposta ai bisogni sanitari, assistenziali, riabilitativi ed educativi di ogni ospite;

    il Centro Diurno Disabili «La Casa di Stefano» di Lecco, da anni articola la propria offerta nel quadro della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di servizi alla persona, aderendo al principio ispiratore che pone rilievo alla partecipazione attiva del cittadino ai servizi pubblici, ponendosi come strumento di tutela e protezione sociale delle persone disabili, anche attraverso il lavoro di integrazione e di rete con gli altri Servizi presenti sul territorio;

    «La Casa di Stefano» garantisce il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2009: il Servizio è accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche e le prestazioni vengono erogate in modo regolare e continuativo con personale specializzato. La struttura si avvale da diversi anni del contributo offerto dai volontari storici che operano all'interno del servizio. I volontari supportano gli operatori nelle attività e nelle routine quotidiane, portando spontaneità, gratuità e vivacità nelle relazioni con i diversi ospiti. I volontari offrono un supporto logistico importante grazie alle singole competenze e ai personali interessi: si dedicano a semplici lavori di manutenzione, aiutano ad accompagnare gli ospiti nelle uscite ordinarie e straordinarie, collaborano nelle diverse attività e laboratori proposti, seguono in modo personalizzato alcuni ospiti che presentano particolari necessità di tutela ed attenzione;

    il comune di Lecco, nonostante sia capoluogo di provincia, ha una popolazione inferiore a 300 mila abitanti, pertanto non può accedere ai finanziamenti del Fondo istituto dalla Legge di Bilancio mediante la presentazione di un progetto di ristrutturazione del Centro Diurno Disabili;

    il numero di abitanti fissato per la presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti rischia di fatto di creare una discriminazione nei confronti dei soggetti con disabilità che vivono in Comuni con un numero di abitanti inferiore a 300 mila;

    in Italia solo 10 capoluoghi di provincia hanno un numero di abitanti superiore a 300 mila abitanti;

    il Fondo, come istituito, rischia di risultare una misura simbolica se non incrementato e se non viene ampliata la platea dei Comuni che possono presentare un progetto, includendo almeno i capoluoghi di provincia,

impegna il Governo

a incrementare, con successivi interventi normativi, il «Fondo per le periferie inclusive» e ad ampliare i requisiti per l'accesso ai finanziamenti del Fondo includendo almeno tutti i capoluoghi di provincia a prescindere dal loro numero di abitanti.
9/643-bis-AR/12. Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame dell'Aula, all'articolo 67 si prevede l'istituzione di uno specifico Fondo per favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

    il fondo, con una dotazione di 10 milioni per il 2023, è destinato tuttavia solo ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile;

    in Italia le persone che, a causa affette da gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono oltre 3 milioni, il 5,2 per cento della popolazione e trovano assistenza in circa 70 mila strutture di cui il 64 per cento sono istituzioni non profit, il 28,7 per cento imprese e il 7,4 per cento istituzioni pubbliche;

    in particolare, i Centri Diurni Disabili (CDD), sull'intero territorio nazionale, offrono un Servizio diurno per persone con gravi disabilità, dipendenti da qualsiasi causa con prestazioni socio sanitarie altamente integrate, predisponendo progetti individualizzati in cui viene data risposta ai bisogni sanitari, assistenziali, riabilitativi ed educativi di ogni ospite;

    il Centro Diurno Disabili «La Casa di Stefano» di Lecco, da anni articola la propria offerta nel quadro della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di servizi alla persona, aderendo al principio ispiratore che pone rilievo alla partecipazione attiva del cittadino ai servizi pubblici, ponendosi come strumento di tutela e protezione sociale delle persone disabili, anche attraverso il lavoro di integrazione e di rete con gli altri Servizi presenti sul territorio;

    «La Casa di Stefano» garantisce il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2009: il Servizio è accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche e le prestazioni vengono erogate in modo regolare e continuativo con personale specializzato. La struttura si avvale da diversi anni del contributo offerto dai volontari storici che operano all'interno del servizio. I volontari supportano gli operatori nelle attività e nelle routine quotidiane, portando spontaneità, gratuità e vivacità nelle relazioni con i diversi ospiti. I volontari offrono un supporto logistico importante grazie alle singole competenze e ai personali interessi: si dedicano a semplici lavori di manutenzione, aiutano ad accompagnare gli ospiti nelle uscite ordinarie e straordinarie, collaborano nelle diverse attività e laboratori proposti, seguono in modo personalizzato alcuni ospiti che presentano particolari necessità di tutela ed attenzione;

    il comune di Lecco, nonostante sia capoluogo di provincia, ha una popolazione inferiore a 300 mila abitanti, pertanto non può accedere ai finanziamenti del Fondo istituto dalla Legge di Bilancio mediante la presentazione di un progetto di ristrutturazione del Centro Diurno Disabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con successivi interventi normativi, il «Fondo per le periferie inclusive» e ad ampliare i requisiti per l'accesso ai finanziamenti del Fondo includendo almeno tutti i capoluoghi di provincia a prescindere dal loro numero di abitanti.
9/643-bis-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il completamento del corridoio tirrenico autostradale Livorno-Civitavecchia (denominato «A12») rappresenta un intervento strategico di preminente interesse nazionale e comunitario;

    Sat Società Autostrada Tirrenica è una società costituita nel 1968 a cui è stata affidata in concessione dallo Stato la costruzione e la gestione dell'Autostrada;

    con la legge 531 del 1982, era stata affidata a Sat la concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'asse autostradale tirrenico Livorno-Grosseto-Civitavecchia di circa 242 km (Corridoio Tirrenico) che consente il collegamento, lungo il Corridoio Plurimodale Tirrenico, tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Firenze, Valdarno e Grosseto, l'Argentario, la Sardegna, Roma e il Sud;

    nel 1993 fu completato e aperto al traffico il primo tratto a nord, Livorno-Rosignano (36,6 km). Nel 2009, a seguito dell'emanazione della Legge Obiettivo (2001) che reinserì nei programmi autostradali nazionali il completamento della Livorno-Civitavecchia, fu sottoscritta tra Anas e Sat una convenzione in base alla quale venne sviluppata una nuova progettazione dell'intero corridoio e ripresi i lavori di costruzione;

    nel 2016 viene aperto al traffico il tratto autostradale di 15 chilometri tra Civitavecchia e Tarquinia;

    nel mese di aprile 2017 l'allegato al Documento di Economia e Finanza (Def) 2017, «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» ha previsto per il completamento dell'itinerario Livorno-Civitavecchia, un'attività di «project review»;

    nel mese di aprile 2017 il Cipe ha espresso parere favorevole all'informativa fornita dal Ministero delle infrastrutture relativamente all'iter procedurale per la definizione della nuova ipotesi di completamento del Corridoio Tirrenico;

    il comma 1-ter dell'articolo 35 del decreto-legge numero 162 del 2019 ha disposto l'abrogazione della norma che ha autorizzato la Sat a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e ha previsto che, fino al 31 ottobre 2028, la Sat debba provvedere esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. È stato inoltre previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Sat concordino la revisione della convenzione unica vigente;

    nel mese di giugno 2020 il Governo ha espresso l'intenzione di sostenere la realizzazione del corridoio tirrenico, tra le priorità nazionali; a luglio 2020 il completamento del corridoio tirrenico è stato inserito tra gli interventi del Piano Italia Veloce (Allegato al Def 2020);

    l'articolo 2 del decreto-legge numero 121 del 2021 ha previsto che, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, venga autorizzato l'acquisto da parte della società Anas Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica Spa relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile;

    i commi dal 400 al 402 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234) hanno poi autorizzato la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza;

    è ancora in corso di definizione il passaggio tra Sat ed Anas per la realizzazione dei tratti mancanti dell'autostrada Tirrenica; che il precedente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile avevano quantificato in circa 1020 milioni di euro;

    ad oggi tali ritardi relativi all'assegnazione di tali competenze stanno anche impedendo la designazione ufficiale del Commissario straordinario per la realizzazione dell'autostrada Tirrenica;

    sono presenti nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» norme che finanziano lotti funzionali di nuovi assi viari autostradali;

    nel provvedimento in esame non sono state però inserite risorse per il completamento dell'autostrada Tirrenica, nonostante siano stati presentati emendamenti con tale finalità;

    è oggi necessario prevedere, coerentemente con quanto espresso in premessa, accelerare l'ufficializzazione di Anas nella realizzazione dei lotti mancanti dell'autostrada tirrenica e stanziare risorse adeguate per completare l'opera,

impegna il Governo

a definire in tempi brevi il passaggio ad Anas delle competenze sui tratti da realizzare dell'autostrada A12 ed a stanziare risorse adeguate per il completamento dell'opera.
9/643-bis-AR/13. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è in Europa tra i paesi con il maggior numero di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore dell'area culturale e sebbene vantiamo uno dei patrimoni culturali più importante al mondo, ha una media di occupati nel settore inferiore a quella europea;

    i dati confermano che la cultura è un settore ad alta specializzazione, ma dalle analisi svolte negli ultimi anni, emerge una discrasia tra le competenze richieste dal mercato e la retribuzione;

    il 40 per cento sono imprenditori autonomi con partita Iva o regime forfettario che lavorano in cooperative;

    una recente indagine, avviata dall'Associazione nazionale degli archeologi ANA, evidenzia una particolare inadeguatezza della retribuzione dei professionisti del settore;

    una parte significativa dei lavoratori occupati nel settore culturale svolge un lavoro autonomo o è inquadrato con forme di lavoro atipiche (partita IVA e forme contrattuali a tempo determinato), con tutto ciò che questo comporta in termini di negazione di tutele e diritti: da un lato prelievi fiscali e previdenziali molto elevati, dall'altro nessun diritto ai congedi parentali, alle giornate di malattia retribuite, al sostegno in caso di perdita del lavoro, alla maternità eccetera;

    in particolare, riteniamo urgente sollecitare il ruolo di circa 800 collaboratori del Ministero della cultura, che svolgono funzioni di rilevante responsabilità, sono incaricati con la modalità della partita Iva;

    questi professionisti rappresentano un grande patrimonio di competenze e professionalità per il Paese, assumendo competenze e responsabilità che meriterebbero la stabilizzazione del loro profilo professionale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie ad una stabilizzazione dei collaboratori del Ministero della cultura.
9/643-bis-AR/14. De Maria, Manzi, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio non affronta minimamente il tema dei troppi lavoratori che in Italia non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali e che possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per il livello troppo basso degli stipendi: i cosiddetti «working poors». Anzi la nuova disciplina delle prestazioni occasionali prevista dal provvedimento all'esame aggrava la situazione incentivando fortemente il ricorso nella peggiore delle ipotesi al lavoro nero o grigio, o al limite a lavori che non sono in grado di assicurare la retribuzione dignitosa che la nostra Carta costituzionale ci impone debba essere «proporzionata e sufficiente»;

    è inaccettabile che gli incentivi pubblici, le decontribuzioni, gli sconti fiscali, le semplificazioni normative e burocratiche vadano a beneficio di datori di lavoro che non applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anzi possano addirittura goderne datori che applicano contratti di lavoro «pirata»;

    i dati del CNEL evidenziano come, nel solo settore privato, su 945 contratti nazionali vigenti, applicati a 13.697.850 lavoratori, ben 501 sono scaduti, in alcuni casi da molti anni, rappresentando il 58 per cento del totale e lasciando ben 6 milioni di lavoratori con contratti che non sono mai stati o che non sono più in grado di garantire livelli salariali «proporzionati e sufficienti»;

    al contempo le recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno sancito come la disciplina dei licenziamenti sia in larga parte incostituzionale inadeguata a proteggere il lavoratore,

impegna il Governo:

   ad adottare una normativa:

    a) che definisca la retribuzione minima legale, da far coincidere con il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo in ogni caso che il trattamento economico corrisposto ai lavoratori non possa essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali;

    b) che preveda che l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia condizione per poter intrattenere rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché per accedere ai benefici di legge (incentivi economici, fiscali, semplificazioni amministrative) previsti dal nostro ordinamento;

    c) volta a incentivare il pronto rinnovo dei contratti collettivi scaduti, indicizzando all'IPCA i salari previsti dai contratti scaduti e non ancora rinnovati, prevedendo contestualmente l'indicizzazione delle tabelle di costo del lavoro adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per evitare che le pubbliche amministrazioni nelle loro gare per servizi e opere tollerino che ai lavoratori si applichino CCNL scaduti, anche da lunghi anni, e con livelli retributivi non più accettabili;

    d) volta a recepire pienamente le pronunce della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, a maggior tutela dei lavoratori.
9/643-bis-AR/15. Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, a fronte di uno stato dell'economia che si avvicina alla recessione con un'inflazione quasi al 12 per cento e un tracollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, che aumenta drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione del reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili, non introduce misure volte a rispondere a tale crisi, ma anzi rischia di aggravarla con scelte che vanno a danno delle persone più fragili;

    in particolare, i pochi interventi previsti in ambito sociale sono coperti per la maggior parte con la riduzione delle risorse destinate ad un importante strumento di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza;

    nessuna risorsa è stata aggiunta rispetto a quelle già stanziate dai precedenti governi sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), utili al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla Legge 328 del 2000, sul Fondo per le non autosufficienze, per aumentare le risorse rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali, sul Fondo dopo di noi, per i disabili gravi privi del sostegno familiare, al fine di assicurare alle persone con disabilità gravi la possibilità di decidere del proprio futuro, scegliere dove e con chi vivere all'interno di un percorso che li porti alla massima autonomia possibile quando rimarranno senza la propria rete famigliare, sul riconoscimento della figura del caregiver, sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e questo solo per fare alcuni esempi, certamente non esaustivi;

    il pieno sviluppo della persona disabile riguarda anche la sua sfera emotiva, sentimentale e sessuale e la violazione di tali diritti costituisce violazione dei diritti all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità, alla salute e alla felicità;

    non esistono infatti solo le barriere architettoniche ad impedire una piena socialità delle persone con disabilità ma anche quelle barriere culturali, i pregiudizi;

    visto che di tutto questo nella legge di Bilancio non c'è traccia e, da ciò, si evince come le politiche volte ad una maggiore e reale integrazione delle persone con disabilità nella nostra società non siano una priorità di questo governo, nonostante la piena inclusione sociale di tali persone sia un problema ancora aperto nel nostro Paese e l'Italia abbia ratificato, ormai ben più di dieci anni fa, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 (legge 3 marzo 2009 n. 18);

    in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione dell'ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

   considerato che diritti fondamentali quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo, all'autodeterminazione, malgrado i progressi raggiunti negli ultimi anni, devono ancora essere riconosciuti ad un numero elevato di cittadini ai quali occorre assicurare le stesse possibilità ed opportunità date alle altre persone;

    è necessario proseguire nella direzione già intrapresa dai precedenti governi per una sempre maggiore integrazione delle persone con disabilità all'interno della nostra società,

impegna il Governo:

   a considerare le politiche sulla disabilità quali politiche fondamentali per l'operato del Governo, al fine di assicurare maggiori opportunità di socializzazione, integrazione, autonomia, indipendenza delle persone con disabilità, inserendo quindi, già dal primo provvedimento utile, ulteriori risorse per:

    a) la non autosufficienza fino a integrale copertura del fabbisogno dell'assistenza sociosanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti;

    b) riconoscere l'importanza della figura del caregiver;

    c) assicurare adeguate politiche del durante e dopo di noi e quindi politiche di reale autonomia per i disabili gravissimi;

    d) garantire il diritto al lavoro anche alle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità intellettiva;

   a riconoscere nel primo provvedimento utile, abbattendo così anche le barriere culturali che impediscono la piena socialità delle persone con disabilità, la figura dell'operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone con disabilità.
9/643-bis-AR/16. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute;

    nonostante la pandemia di questi due ultimi anni abbia messo in evidenza la necessità di predisporre maggiori risorse per la sanità ed abbia messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario nazionale sia per quanto attiene alla sanità territoriale che ospedaliera, le risorse aggiuntive sul Fondo sanitario nazionale si limitano a 2 miliardi nel 2023 di cui 1, 4 destinato a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia, e complessivamente di 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025 a fronte dei 10 miliardi extra aggiunti durante la pandemia;

    tra caro energia, inflazione e spese per il Covid, nella sanità si è aperto un disavanzo da 3,4 miliardi di euro che nella attuale legge di bilancio non trova copertura;

    senza le risorse necessarie il SSN non può che andare verso il collasso mettendo a rischio quel principio di universalità che lo contraddistingue e amplificando le disuguaglianze tra chi potrà permettersi la sanità privata e chi invece non troverà un'adeguata assistenza nella sanità pubblica;

    durante la pandemia era stato promesso agli italiani che «mai più» ci saremmo fatti trovare impreparati di fronte al rischio che la vita e la salute degli italiani venissero messe in discussione;

    alle risorse fortemente insufficienti si aggiunge la riconferma del tetto di spesa per il personale e la conseguente non erogabilità dei livelli essenziali d'assistenza, il mantenimento di lunghe liste di attesa e, in definitiva, la ingovernabilità del Servizio Sanitario Nazionale proprio nel momento in cui sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere previste dal PNRR per il cui funzionamento sono necessari nuovi operatori sanitari;

    la carenza di personale assume oggi i contorni di una vera e propria emergenza nazionale, specialmente per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici, tra cui anestesisti e specialisti di emergenza-urgenza. La situazione dei servizi di pronto soccorso è ormai difficilmente sostenibile e, nel caso dei medici, le remunerazioni non adeguate hanno diffuso forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, mediate da cooperative, con aumenti dei costi e un impatto sfavorevole sull'organizzazione dei servizi;

    nonostante gli interventi fatti sino ad oggi permane ancora il limite alla spesa per le assunzioni di personale, limiti non più compatibili con l'attuale fase di gestione dell'emergenza da Covid-19, di recupero delle prestazioni sanitarie rinviate durante la pandemia, di attuazione delle misure di qualificazione e consolidamento del Servizio Sanitario Nazionale;

    non è possibile pensare di avere un sistema sanitario efficiente e di qualità con personale che aumenta di anzianità anagrafica e con sempre maggiori carichi di lavoro;

    è necessario affinché il carattere universalistico del nostro sistema sanitario non venga meno, anche qualora si dovesse andare verso un progetto di autonomia differenziata, assicurare su tutto il territorio nazionale l'erogazione in modo uniforme dei livelli essenziali di assistenza e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

    per quanto riguarda la sanità territoriale c'è una cronica carenza di medici di medicina generale con ambiti scoperti non solo nelle zone remote del Paese ma anche nelle grandi città;

    la medicina territoriale non solo ha bisogno di maggior considerazione economica, ma forse ancor di più di uscire dall'idea che sia un ripiego, una sanità di «serie B» e ottenere quel ruolo centrale che gli spetta all'interno del nostro sistema sanitario tornando ad essere l'avamposto del sistema stesso e punto focale della presa in carico della persona e non un mero burocrate,

impegna il Governo:

   a superare il limite del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro al fine non solo di garantire l'erogazione dei Lea e procedere all'abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie non erogate durante la fase pandemica ma anche per migliorare le condizioni di lavoro all'interno degli ospedali e dei presidi territoriali;

   a prevedere stanziamenti per la realizzazione di campagne d'informazione e di prevenzione per la diffusione di corretti stili di vita in materia di prevenzione, educazione, sicurezza, diagnosi precoce, presa in carico della cronicità, sostegno alla disabilità;

   a prevedere non solo maggiori risorse per aumentare il numero delle borse di studio in formazione per medici di medicina generale ma ulteriori misure che consentano a tutti di poter disporre della necessaria assistenza sanitaria territoriale andando a coprire gli ambiti tutt'ora privi del medico di medicina generale;

   a prevedere misure di carattere finanziario volte a dare centralità alla figura del medico di medicina generale, svilita ormai dalla sola e troppa burocrazia, nella presa in carico del paziente.
9/643-bis-AR/17. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;

    nel settore dello spettacolo operano migliaia di lavoratori con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;

    quasi al termine della scorsa legislatura, l'approvazione della legge n. 106 del 15 luglio 2022 comma 6 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

    tale delega, da esercitare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente;

    in commissione bilancio, nell'assenza totale di norme a sostegno del settore culturale e dello spettacolo, grazie all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo Pd, è stata prevista l'integrazione di 60 milioni di euro del fondo per la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;

    i lavoratori dello spettacolo attendono la conclusione dell'iter del riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali con l'attuazione della delega,

impegna il Governo

a rispettare i tempi di attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 15 luglio 2022 e a prevedere, in tempi brevi, l'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta.
9/643-bis-AR/18. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, il cui impianto normativo, risulta coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2022 (versione rivista e integrata e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari);

    il provvedimento si basa su un approccio prudente e realista, in considerazione dell'attuale situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, in quanto concentra gran parte delle risorse disponibili, sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione;

    la manovra economica al riguardo, contiene una pluralità di disposizioni, peraltro migliorate a seguito dell'approvazione di una serie di proposte emendative in sede referente, finalizzate a fronteggiare i gravissimi effetti determinati dalle tensioni geopolitiche e dall'aumento dei prezzi energetici, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie più fragili e a garantire la competitività delle aziende nazionali;

    a tal fine, nell'ambito delle misure indicate nel Capo I del testo, concernenti lavoro e politiche sociali, si evidenziano numerose disposizioni volte a sostenere l'assistenza per i bisognosi e la valorizzazione della famiglia, come dimostrano in particolare, gli interventi che prevedono l'incremento dell'ammontare dell'assegno soprattutto in favore dei nuclei familiari numerosi e per quelli con figli disabili a carico (articolo 65), e l'istituzione del Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia (articolo 67);

    nella seconda parte del disegno di legge di bilancio per il 2023, (che contiene le misure indicate in materia di politica sociale, nonché i fondi previsti, per il finanziamento nazionale della spesa sociale, la programmazione e l'inclusione attiva) si evidenzia che il capitolo 2090, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, reca una dotazione iniziale ed integrata di 25,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025;

    il medesimo Fondo, originariamente destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività prestata dal caregiver familiare, è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021, che ha destinato le risorse alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare (come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018), ed attualmente viene ripartito annualmente tra le regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati ai caregiver familiari;

    al riguardo, si evidenzia come i caregiver rappresentano in Italia, il perno attorno al quale costruire in maniera partecipata, condivisa e individualizzata, il sistema di assistenza della persona con disabilità, all'interno di una rete integrata di servizi, sebbene lo scorso 3 ottobre, il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, abbia riscontrato una serie di criticità in relazione alla mancanza nell'ordinamento giuridico nazionale, di misure efficaci per il sostegno dei caregiver familiari, rilevando al contempo, l'esistenza di vuoto normativo, che rischia di generare una discriminazione ai danni delle persone con disabilità e delle relative famiglie e una violazione del loro diritto alla vita indipendente;

    la necessità di porre in essere, interventi volti a definire un quadro regolatorio più efficace e rigoroso, in coerenza con le raccomandazioni del Protocollo opzionale della Convenzione ONU, che richiedono all'Italia di uniformarsi alle richieste ricevute, unitamente a misure in grado di incrementare i fondi attualmente previsti, per gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare, risulta ad avviso del proponente del presente atto, urgente e necessario, al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dei caregiver per la famiglia e per l'intera collettività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, misure volte ad incrementare il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, rendendolo possibilmente strutturale, nonché ad introdurre disposizioni volte a rendere più efficaci il riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare, al fine di valorizzarne il suo ruolo e l'attività svolta.
9/643-bis-AR/19. Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

    l'articolo 99, comma 1, introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;

    come si evince dalla relazione tecnica allegata, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato, saranno conferite in reggenza;

    il calcolo che si evince, come denunciato dal settore, è la riduzione, non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche la riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032, quindi parliamo di 3.346 dirigenti scolastici in meno;

    l'articolo 100, al comma 1, del provvedimento in esame, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR;

    tali risorse, solo per l'anno 2023, nulla destinano al rinnovo contrattuale dei docenti, per il quale intervento erano attesi 300 milioni a decorre dall'anno 2023;

    al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo, per impostare il rinnovamento professionale, per definire incarichi e progressione di carriera, il rinnovo contrattuale della scuola deve essere considerato una priorità;

    nel provvedimento, oltre a non trovare nessuna risposta concreta sul tema del precariato dei docenti, nessun riferimento è presente a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

    per l'anno 2023, inoltre, si registrano una serie di definanziamenti che penalizzeranno il settore, uno tra tanti, la riduzione, nell'ambito del programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, di 8,8 milioni di euro, della legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 158, recante «Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative»,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 99, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, riconsiderando, attraverso ulteriori iniziative normative, i criteri di cui alla medesima disposizione;

   a reperire risorse adeguate destinate al rinnovo contrattuale, al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo e definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico;

   a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud e sostenere le famiglie con azioni concrete;

   a riconsiderare, attraverso ulteriori iniziative normative, il taglio ai contributi per la realizzazione delle scuole innovative, contributo finalizzato a riaffermare, attraverso l'edilizia scolastica, il ruolo centrale della scuola, migliorare le competenze di studentesse e studenti e contrastare le diseguaglianze socio-culturali;

   a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.
9/643-bis-AR/20. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Amendola, Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

    nel corso della XVIII Legislatura sono stati raggiunti numerosi e importati risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;

    condividendo tale approccio, appare non più procrastinabile la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;

    si tratta di una legge attesa da decenni da milioni di persone che finalmente vedranno riconosciute alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

    per tali motivazioni, preoccupa l'assenza di un intervento in legge di bilancio, che riteniamo, invece, necessario e che permetterebbe di ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive dovranno sostenere;

    preoccupano, inoltre, le dichiarazioni del ministro, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, sulla necessità di valutare un eventuale rinvio «tecnico» dell'attuazione della riforma;

    decine e decine di sentenze della Corte di cassazione si sono già espresse in maniera univoca sul tema e invitano fortemente a rispettare i tempi stabiliti;

    il 13 dicembre scorso, l'Aula del Senato ha approvato, nella medesima formulazione di un testo depositato alla Camera anche dal Gruppo Pd, la modifica dell'art. 33 della Costituzione che riconosce lo sport quale valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;

    a novembre 2020 l'OMS ha pubblicato le «WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour» – accompagnate dallo slogan Every move counts, Ogni movimento conta – in cui sono stati revisionati e aggiornati i livelli di attività fisica raccomandati per ottenere benefici per la salute, distinguendo sia per fasce di età sia per specifici gruppi di popolazione. Attraverso queste linee guida ogni persona è incoraggiata a limitare la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari (per esempio, il tempo libero trascorso seduti davanti a uno schermo) a favore di uno stile di vita fisicamente più attivo. Chi riesce a superare i livelli di attività fisica raccomandati può ottenere ulteriori benefici per la propria salute;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare;

    l'articolo 15, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica per i bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, configurandosi come una misura di sostegno, aiuto e stimolo alla pratica sportiva in senso lato;

    riteniamo fondamentale prevedere tale detrazione senza limiti di età. È, infatti, riconosciuto un rapporto fra investimento in pratica sportiva e conseguente risparmio del servizio nazionale;

    non è un'opinione ma un dato scientifico: un euro investito ne fa risparmiare almeno tre, nel lungo periodo, al sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

   a dare piena e tempestiva attuazione alla riforma del lavoro sportivo al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori dello sport, a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive necessarie a ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive sostengono;

   al fine di sostenere e stimolare la pratica sportiva, ad estendere la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva senza fissare un limite di età.
9/643-bis-AR/21. Berruto, Manzi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione è suddiviso in due sezioni: la prima contenente le innovazioni legislative recanti le misure per la realizzazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella relativa Nota di aggiornamento (NaDEF); la seconda riportante l'approvazione degli stati di previsione (delle entrate e delle spese di ciascun Ministero) a legislazione vigente, nonché le variazioni non determinate da innovazioni normative;

    il Titolo IX, agli articoli da 111 a 123, reca misure per la difesa e la sicurezza nazionale e, al suo interno, il Capo I reca misure per la difesa nazionale, mentre il Capo II contiene misure per la Sicurezza nazionale;

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all'articolo 1, comma 1023, è stata disposta la prosecuzione, da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia, degli interventi relativi all'operazione denominata «Strade sicure» con una progressiva riduzione del contingente, oggi fissato in 5.000 unità di personale delle Forze armate solo fino al 31 dicembre 2023;

    al successivo comma 1024 è stata assicurata la copertura finanziaria per dispositivo «Strade sicure» fino al 31 dicembre 2022;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) all'articolo 1, comma 620, ha confermato la prosecuzione dell'operazione «Strade sicure» per tutto il 2023, assicurando la relativa copertura finanziaria sia per la parte dispositivo Forze armate che per quello delle Forze di polizia;

   considerato che:

    il perdurare delle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, contestualmente alla riconosciuta efficacia delle misure finora adottate;

    l'instabilità dello scenario internazionale dovuta anche al conflitto in Ucraina e il conseguente innalzamento del livello di attenzione per la sicurezza di siti e persone;

    il parere approvato dalla IV Commissione difesa della Camera nella seduta del 6 dicembre 2022 in sede consultiva alla V Commissione bilancio,

impegna il Governo

a intraprendere tutte le azioni necessarie, anche di carattere legislativo, per garantire la prosecuzione, anche attraverso idonee misure finanziarie, dell'attuale contingente dell'operazione «Strade sicure» anche per il 2024 e il 2025, quale concorso delle Forze armate alla tutela e sicurezza del territorio e alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
9/643-bis-AR/22. Chiesa, Maiorano, Padovani, Malaguti, Bagnasco, Loperfido, Ciaburro, Comba, Polo, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione è suddiviso in due sezioni: la prima contenente le innovazioni legislative recanti le misure per la realizzazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella relativa Nota di aggiornamento (NaDEF); la seconda riportante l'approvazione degli stati di previsione (delle entrate e delle spese di ciascun Ministero) a legislazione vigente, nonché le variazioni non determinate da innovazioni normative;

    il Titolo IX, agli articoli da 111 a 123, reca misure per la difesa e la sicurezza nazionale e, al suo interno, il Capo I reca misure per la difesa nazionale, mentre il Capo II contiene misure per la Sicurezza nazionale;

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all'articolo 1, comma 1023, è stata disposta la prosecuzione, da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia, degli interventi relativi all'operazione denominata «Strade sicure» con una progressiva riduzione del contingente, oggi fissato in 5.000 unità di personale delle Forze armate solo fino al 31 dicembre 2023;

    al successivo comma 1024 è stata assicurata la copertura finanziaria per dispositivo «Strade sicure» fino al 31 dicembre 2022;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) all'articolo 1, comma 620, ha confermato la prosecuzione dell'operazione «Strade sicure» per tutto il 2023, assicurando la relativa copertura finanziaria sia per la parte dispositivo Forze armate che per quello delle Forze di polizia;

   considerato che:

    il perdurare delle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, contestualmente alla riconosciuta efficacia delle misure finora adottate;

    l'instabilità dello scenario internazionale dovuta anche al conflitto in Ucraina e il conseguente innalzamento del livello di attenzione per la sicurezza di siti e persone;

    il parere approvato dalla IV Commissione difesa della Camera nella seduta del 6 dicembre 2022 in sede consultiva alla V Commissione bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le azioni necessarie, anche di carattere legislativo, per garantire la prosecuzione, anche attraverso idonee misure finanziarie, dell'attuale contingente dell'operazione «Strade sicure» anche per il 2024 e il 2025, quale concorso delle Forze armate alla tutela e sicurezza del territorio e alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
9/643-bis-AR/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Chiesa, Maiorano, Padovani, Malaguti, Bagnasco, Loperfido, Ciaburro, Comba, Polo, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca, al titolo VI, una serie di misure riguardanti l'ambito sanitario;

    in questa materia, assumono ormai un rilievo centrale le cosiddette terapie avanzate (Atmp: Advanced therapy medicinal products), quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l'ingegneria tessutale, sviluppate grazie ai progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare;

    la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei medicinali per terapie avanzate si rinvengono nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

    i farmaci impiegati nelle terapie avanzate, a differenza di quelli tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni «one shot», che prevedono un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

    la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi;

    l'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;

    la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla mera stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, pertanto, mal si attaglia alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

    le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;

    entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;

    la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;

    diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i Servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della precedente legislatura;

    già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione»;

    nella medesima prospettiva, l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cfr. anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021);

    più di recente, con gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, si è impegnato il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Product), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo»; e ciò anche al fine di stabilire «l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 200 7, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019»;

    la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021, ha sottolineato l'esigenza di «incrementare le risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili»;

    allo stesso modo, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione), uno specifico impegno per l'inserimento, quale ulteriore obiettivo di rilievo nell'ambito della missione 6, «di nuove forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l'accesso alle terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario», riprendendo quanto approvato dalla Commissione Igiene e sanità al punto 13 del parere relativo allo stesso documento;

    la Commissione Igiene e sanità del Senato ha inserito all'interno del parere reso alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 un'osservazione specifica sulle terapie avanzate, ravvisando la necessità di «sistematizzare soluzioni regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base degli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali»;

    il tema delle terapie avanzate è da sempre al centro dell'attenzione anche delle associazioni dei pazienti, della federazione «la salute un bene da difendere un diritto da promuovere» coinvolte nell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» recentemente ricostituito alla Camera dei deputati;

    ad oggi, gli altri paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti,

impegna il Governo

a istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, le associazioni di pazienti, i clinici di riferimento e gli esperti volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.
9/643-bis-AR/23. Cattoi, Cattaneo, Lucaselli, Quartini, Guerra, Grimaldi, Romano, Serracchiani, Comaroli, Steger, Frassini, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca, al titolo VI, una serie di misure riguardanti l'ambito sanitario;

    in questa materia, assumono ormai un rilievo centrale le cosiddette terapie avanzate (Atmp: Advanced therapy medicinal products), quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l'ingegneria tessutale, sviluppate grazie ai progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare;

    la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei medicinali per terapie avanzate si rinvengono nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

    i farmaci impiegati nelle terapie avanzate, a differenza di quelli tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni «one shot», che prevedono un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

    la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi;

    l'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;

    la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla mera stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, pertanto, mal si attaglia alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

    le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;

    entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;

    la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;

    diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i Servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della precedente legislatura;

    già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione»;

    nella medesima prospettiva, l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cfr. anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021);

    più di recente, con gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, si è impegnato il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Product), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo»; e ciò anche al fine di stabilire «l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 200 7, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019»;

    la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021, ha sottolineato l'esigenza di «incrementare le risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili»;

    allo stesso modo, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione), uno specifico impegno per l'inserimento, quale ulteriore obiettivo di rilievo nell'ambito della missione 6, «di nuove forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l'accesso alle terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario», riprendendo quanto approvato dalla Commissione Igiene e sanità al punto 13 del parere relativo allo stesso documento;

    la Commissione Igiene e sanità del Senato ha inserito all'interno del parere reso alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 un'osservazione specifica sulle terapie avanzate, ravvisando la necessità di «sistematizzare soluzioni regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base degli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali»;

    il tema delle terapie avanzate è da sempre al centro dell'attenzione anche delle associazioni dei pazienti, della federazione «la salute un bene da difendere un diritto da promuovere» coinvolte nell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» recentemente ricostituito alla Camera dei deputati;

    ad oggi, gli altri paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, le associazioni di pazienti, i clinici di riferimento e gli esperti volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.
9/643-bis-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattoi, Cattaneo, Lucaselli, Quartini, Guerra, Grimaldi, Romano, Serracchiani, Comaroli, Steger, Frassini, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene molte misure in materia di infrastrutture e di mobilità sostenibile; il governo ha tra le sue priorità il potenziamento delle infrastrutture in modo sostenibile poiché volano per la crescita economica e lo sviluppo;

    sono previste risorse per finanziare ed incentivare le amministrazioni pubbliche alla lotta al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree urbane trovando sempre un importante equilibrio tra tutela della crescita economica e ambientale;

    il comune di Pisa insieme al comune di San Giuliano Terme (PI) ha presentato al Ministero delle infrastrutture e trasporti un progetto per la realizzazione di un grande sistema tranviario con l'obiettivo di ridurre gradualmente i grandi volumi di traffico veicolare e attuare una sana politica di sostenibilità ambientale e ammodernamento infrastrutturale;

    la città di Pisa segna un costante e forte aumento di presenze turistiche in città basti guardare ai cinque milioni di passeggeri che registra lo scalo aeroportuale, senza contare le altre presenze causate dalla movimentazione dei pendolari che raggiungono ogni giorno la città di Pisa dall'hinterland o da province limitrofe;

    i grandi flussi di persone a cui è sottoposta la città di Pisa generano enormi volumi di traffico che l'amministrazione comunale intende ridurre attraverso la realizzazione di un'infrastruttura capace di dare un'alternativa efficace di mobilità;

    il progetto è corredato da un'attenta analisi costi benefici che potrebbero essere ottenuti dalla realizzazione dell'opera insieme alla redazione del piano economico e finanziario;

    l'infrastruttura mira a rendere il comune di Pisa e di San Giuliano Terme (PI) all'avanguardia in tutto il centro Italia nella mobilità sostenibile;

    il costo del progetto stimato è di circa 130 milioni di euro e prevede la realizzazione di una linea di quasi 8 chilometri di tracciato in grado di collegare l'ospedale di Pisa con la stazione ferroviaria con una durata del cantiere di circa 770 giorni;

    il Ministro Giovannini decise di non finanziare il progetto con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto destinate a progetti nelle grandi città e nelle aree metropolitane;

    tuttavia, la realizzazione di quella transizione ecologica, che viene invocata a gran voce dalle nuove generazioni, passa anche per il sostegno alle città di medie dimensioni per la realizzazione degli interventi inseriti nei Piani urbani della mobilità sostenibile;

    le infrastrutture tranviarie sono opere indispensabili per decongestionare una parte importante delle nostre strade dalle auto, diminuire l'inquinamento e contribuire a costruire città migliori e più verdi,

impegna il Governo

a prevedere che una quota dello stanziamento di risorse per la mobilità sostenibile del presente disegno di legge venga destinata alla realizzazione del progetto della tranvia Stazione-Cisanello di Pisa.
9/643-bis-AR/24. Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene molte misure in materia di infrastrutture e di mobilità sostenibile; il governo ha tra le sue priorità il potenziamento delle infrastrutture in modo sostenibile poiché volano per la crescita economica e lo sviluppo;

    sono previste risorse per finanziare ed incentivare le amministrazioni pubbliche alla lotta al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree urbane trovando sempre un importante equilibrio tra tutela della crescita economica e ambientale;

    il comune di Pisa insieme al comune di San Giuliano Terme (PI) ha presentato al Ministero delle infrastrutture e trasporti un progetto per la realizzazione di un grande sistema tranviario con l'obiettivo di ridurre gradualmente i grandi volumi di traffico veicolare e attuare una sana politica di sostenibilità ambientale e ammodernamento infrastrutturale;

    la città di Pisa segna un costante e forte aumento di presenze turistiche in città basti guardare ai cinque milioni di passeggeri che registra lo scalo aeroportuale, senza contare le altre presenze causate dalla movimentazione dei pendolari che raggiungono ogni giorno la città di Pisa dall'hinterland o da province limitrofe;

    i grandi flussi di persone a cui è sottoposta la città di Pisa generano enormi volumi di traffico che l'amministrazione comunale intende ridurre attraverso la realizzazione di un'infrastruttura capace di dare un'alternativa efficace di mobilità;

    il progetto è corredato da un'attenta analisi costi benefici che potrebbero essere ottenuti dalla realizzazione dell'opera insieme alla redazione del piano economico e finanziario;

    l'infrastruttura mira a rendere il comune di Pisa e di San Giuliano Terme (PI) all'avanguardia in tutto il centro Italia nella mobilità sostenibile;

    il costo del progetto stimato è di circa 130 milioni di euro e prevede la realizzazione di una linea di quasi 8 chilometri di tracciato in grado di collegare l'ospedale di Pisa con la stazione ferroviaria con una durata del cantiere di circa 770 giorni;

    il Ministro Giovannini decise di non finanziare il progetto con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto destinate a progetti nelle grandi città e nelle aree metropolitane;

    tuttavia, la realizzazione di quella transizione ecologica, che viene invocata a gran voce dalle nuove generazioni, passa anche per il sostegno alle città di medie dimensioni per la realizzazione degli interventi inseriti nei Piani urbani della mobilità sostenibile;

    le infrastrutture tranviarie sono opere indispensabili per decongestionare una parte importante delle nostre strade dalle auto, diminuire l'inquinamento e contribuire a costruire città migliori e più verdi,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito del riparto di risorse per la mobilità sostenibile di competenza nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la distinzione di stanziamenti anche per la realizzazione del progetto della tranvia Stazione-Cisanello di Pisa.
9/643-bis-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nonché l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB) ed è composto da una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il sistema-Paese, nell'attuale fase di congiuntura economica particolarmente difficile e complessa;

    l'impianto normativo della manovra economica per il 2023, è basato su un approccio prudente e realista, in considerazione della situazione socioeconomica che il Paese sta attraversando, in relazione allo scenario internazionale e allo stesso tempo appare sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese, per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione;

    nell'ambito delle misure fiscali, il Titolo III del disegno di legge di bilancio per il 2023, è interamente dedicato ad interventi, volti a sostenere il tessuto economico e produttivo nazionale, in particolare le partite IVA, segnatamente colpite dagli effetti negativi e penalizzanti del conflitto bellico in corso in Europa, che ha determinato, come suesposto, l'aumento dei prezzi dell'energia ed una contrazione dei consumi interni;

    con riferimento al canone unico dei mercati, introdotto il 1° gennaio 2021, dall'articolo 1, commi 816 e successivi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) con il quale lo Stato ha voluto andare incontro alla categoria dei commercianti ambulanti, gravemente colpiti dalla crisi economica e dagli effetti della pandemia e della guerra in corso, (per alleggerire il costo della occupazione del suolo pubblico nei mercati e nelle fiere) si evidenzia come nei loro confronti, continuino a gravare una serie di criticità di natura normativa e regolamentare, che penalizzano pesantemente l'andamento dell'attività commerciale;

    al riguardo si evidenzia infatti, come numerose amministrazioni comunali e società concessionarie, tra cui spiccano i casi eclatanti dei comuni di Firenze, Vieste, Amalfi, Maiori, hanno stravolto le tariffe adottate applicando modalità di calcolo, che contrastano con le disposizioni normative vigenti, nonché con le risoluzioni del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6/2021 e n. 1/2022;

    tali comportamenti, stanno determinando di conseguenza, un aumento generalizzato delle tariffe, oltre quelle applicate nelle previgenti norme, ben al di là della possibilità dell'aumento del 25 per cento per le occupazioni nei mercati e nelle fiere stabilite dall'articolo 1, comma 842, della suesposta legge di bilancio 2020;

    a tal fine, le decisioni di numerosi enti locali e società concessionarie nazionali, stanno inducendo nei riguardi di migliaia di ambulanti, all'esborso di maggiori somme, appesantendo enormemente i costi di gestione delle attività, ed acuendo ulteriormente la crisi in cui si dibattono, con il rischio che molti di essi decidano di cessare la loro attività anche per tali ragioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti legislativi, l'introduzione di un intervento normativo ad hoc, volto ad adottare specifiche modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, (legge di bilancio 2020) istitutiva del Canone Unico dei Mercati come previsto dall'articolo 1, commi 816 e successivi, affinché i comuni e le società concessionarie applichino correttamente il Canone in oggetto, senza stravolgimenti ed aumenti delle tariffe;

   a valutare l'opportunità di prevedere altresì adeguate iniziative, volte ad impedire nel prossimo anno, l'aumento delle tariffe del 25 per cento per i mercati e le fiere tenuto conto della persistente crisi economica che ha determinato la chiusura di oltre 6.000 piccole attività ambulanti dal 2020 ad oggi.
9/643-bis-AR/25.Congedo, Iaia, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per il 2023, all'esame dell'Assemblea, prevede fra i diversi interventi al Capo I dedicati alle misure fiscali, il rifinanziamento per ulteriori 430 milioni di euro relativamente all'anno 2023 il Fondo cosiddetto prima casa di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 48, lettera c);

    la medesima disposizione inoltre, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per alcune categorie prioritarie, dal 50 per cento fino all'80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori;

    dal mese di aprile 2023, il citato Fondo prima casa continuerà ad operare nel regime ordinario, rilasciando garanzie fino al 50 per cento della quota capitale ma con possibilità di accesso da parte di tutti i richiedenti, senza alcuna garanzia di destinazione dell'intervento pubblico a favore delle categorie più bisognose di supporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di una misura di tipo normativo, volta a riformare lo strumento Fondo di garanzia mutui prima casa, destinandolo a finalità sociali, come quella di prevedere la possibilità di accesso esclusivamente da parte dei soggetti più fragili, (in relazione all'attuale contesto economico e finanziario di aumento dei tassi d'interesse) intesi quali giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età e in ogni caso prevedendo una soglia ISEE non superiore a 35 mila euro annui e con non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
9/643-bis-AR/26.Iaia, Matera, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni per il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e contiene importanti misure per il rilancio dell'economia italiana, concentrando gran parte delle risorse disponibili, sugli interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione;

    al riguardo, la manovra economica per il 2023 prevede nell'ambito delle disposizioni fiscali, un quadro d'interventi destinati a sostenere, segmenti dell'economia nazionale, indispensabili per la crescita del PIL e la domanda interna, al fine di fronteggiare gli effetti negativi e penalizzanti causati prima dall'emergenza epidemiologica e successivamente dal conflitto bellico in corso in Europa;

    con riferimento al comparto dell'edilizia, in relazione agli ultimi dati forniti dall'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), si segnala come il 2021 sia stato un anno record per il settore costruzioni, con un aumento degli investimenti su base annua pari al 16,4 per cento, un incremento dell'occupazione nel settore pari all'11,8 per cento e, conseguentemente, un aumento del PIL del 6,5 per cento; le previsioni per il 2022 invece, fanno riferimento a percentuali di crescita ancora interessanti, nonostante le criticità rappresentate dall'aumento dei costi dei materiali, dall'inflazione e dalla carenza di manodopera;

    lo stesso Osservatorio dell'Ance ha evidenziato inoltre, come la crescita del settore interessato, sia trainata dalla riqualificazione del patrimonio abitativo, con investimenti in questo ambito cresciuti del 25 per cento;

    in tale ambito si rileva inoltre, come la valorizzazione del parco edilizio italiano, permetterebbe fra l'altro, una riqualificazione energetica e ambientale di interi quartieri, la messa in sicurezza in chiave antisismica di numerosi edifici, (attualmente ancora non a norma o a rischio di cedimento) oltre a minimizzare il consumo di suolo, bene comune e risorsa non rinnovabile, tutelando al contempo, i terreni agricoli come luoghi atti alla produzione di cibo;

    a tal fine, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, si ravvisa l'urgenza e la necessità, d'introdurre una misura di proroga relativa al regime di tassazione agevolata, per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche, al fine di sostenere il settore interessato, particolarmente sfavorito negli ultimi anni dalle decisioni dei precedenti Governi, in merito alla cessione dei crediti fiscali relativamente al cosiddetto superbonus, a causa dei continui cambi normativi e dalle incertezze che si sono ripercosse negli ultimi due anni, non solo sul nostro sistema, ma anche sulle famiglie,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti legislativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a favorire interventi di valorizzazione edilizia, conformi alla normativa antisismica e con il conseguimento di classi energetiche elevate, attraverso il rinnovo dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cosiddetto decreto crescita;

   a valutare altresì l'opportunità di prevedere l'introduzione di misure, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, finalizzate a sostenere il suesposto comparto, tramite trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni esenti da imposta, con agevolazioni sui costi dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
9/643-bis-AR/27.Matera, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea in prima lettura, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e dispone (per ciascun anno del triennio di riferimento) il quadro di riferimento finanziario, provvedendo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2022;

    la manovra economica per il 2023, si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese, per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione, nonché per fronteggiare anche il perdurare degli effetti economici negativi e penalizzanti, determinati dalle scelte inadeguate, dei precedenti Governi della scorsa legislatura;

    nell'ambito delle misure fiscali, il provvedimento in oggetto, estende la cosiddetta flat tax fino a 85.000 euro per gli autonomi e le partite IVA e amplia le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre ad intervenire con una cosiddetta: «tregua fiscale» in favore dei cittadini e delle imprese, che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica, anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impennata dei costi energetici;

    al riguardo, il Capo III intitolato misure di sostegno in favore del contribuente, introduce una serie di norme che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, (in deroga alle regole ordinarie) la pretesa tributaria e si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie; attraverso tali disposizioni è possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del medesimo Capo III;

    nel dettaglio, si consente fra l'altro, di definire con modalità agevolate, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento; di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022; di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e definire con modalità agevolate, gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle controversie tributarie, unitamente ad ulteriori disposizioni di conciliazione agevolata, di rinuncia agevolata alle controversie e di regolarizzazione dei versamenti;

    l'impianto complessivo delle suesposte misure, (che non rappresentano un condono fiscale) importanti e condivisibili ad avviso del sottoscrittore del presente atto, in quanto consentono di difendere le famiglie e le imprese, attraverso il raggiungimento di una «tregua fiscale» sulle cartelle esattoriali, (cercando di azzerare o ridurre le sanzioni) necessitano di essere completate, attraverso l'introduzione della definizione agevolata anche per le sanzioni per violazioni di natura amministrativa classificate, ove iscritte a ruolo, (quali ad esempio i codici tributo da 5191 a 5279) comminate in relazione alle omesse comunicazioni in materia di assunzione e/o cessazione del personale dipendente e all'omessa istituzione dei libri paga e matricola ed all'omessa comunicazione INAIL di inizio rischio;

    le recenti decisioni normative dei Governi precedenti relativamente alle misure introdotte nella scorsa legislatura quali: la cosiddetta «Rottamazione-ter», il «saldo e stralcio» e la «definizione agevolata delle irregolarità formali», non hanno mai contemplato tali tipologie di definizione fiscale, nonostante riguardi un tema delicato, atteso che, (a seguito di quella che è una violazione meramente formale, per le violazioni degli obblighi in tema di assunzione del personale dipendente), attualmente è applicata una duplice sanzione: per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale e per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni;

    risulta pertanto evidente, a parere del sottoscrittore del presente atto, la necessità di applicare a tali sanzioni, identificate, ove iscritte a ruolo, con i codici da 5191 a 5279, lo stesso meccanismo definitorio previsto per le sanzioni per violazioni tributarie, facendo rientrare le suddette fattispecie nell'ambito dell'istituto della «definizione delle irregolarità formali» e, se iscritte a ruolo, nell'ambito dell'istituto del «saldo e stralcio» o della rottamazione dei ruoli, o, in subordine, della «definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione»; senza che vi sia stata alcuna sottrazione di contributi previdenziali agli enti impositori, che restano, per l'effetto, ove omessi, dovuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e i vincoli di bilancio, nel corso dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di una norma ad hoc, volta ad applicare alle sanzioni di natura amministrativa, identificate, ove iscritte a ruolo, con i codici da 5191 a 5279, lo stesso meccanismo definitorio previsto per le sanzioni per violazioni tributarie, facendo rientrare le suddette fattispecie nell'ambito degli istituti in premessa richiamati.
9/643-bis-AR/28.Testa, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    le moderne società, come è noto da tempo, si configurano sempre più alla stregua di società multietniche, nelle quali convivono persone provenienti da diverse nazioni, e il fenomeno migratorio si configura come elemento di pregnante significatività per dimensioni, crescita e struttura generazionale;

    tuttavia, proprio le recenti crisi, sanitaria prima, ed economica poi, hanno messo a dura prova i settori più fragili della popolazione, tra cui i cittadini stranieri, accrescendo la loro marginalità sociale e la loro difficoltà con particolare riferimento a determinate aree come quella dell'accesso all'alloggio, dell'accoglienza degli alunni stranieri, della tutela dei minori stranieri non accompagnati, della valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri, della tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità;

    al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri appare indispensabile la costituzione di un fondo ad hoc che consenta un'adeguata programmazione degli interventi ritenuti prioritari per combattere la marginalità sociale dei cittadini stranieri e garantire così una società complessivamente più coesa e unita,

impegna il Governo

a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie atte a rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri.
9/643-bis-AR/29.Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    ormai venti anni fa è stato istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il primo vero sistema pubblico di accoglienza di qualità per gli stranieri che chiedevano protezione internazionale;

    si è trattato di un significativo passo in avanti per garantire un sostanziale diritto all'asilo e un'accoglienza adeguata, costruito con il protagonismo attivo dei comuni;

    questo sistema non si può dire però che, a distanza di molti anni, si sia completamente consolidato per molteplici ragioni: in parte perché è stato distribuito in modo disomogeneo sul territorio nazionale, a causa anche di pregiudizi di tipo politico; in parte perché servirebbe un investimento economico maggiore;

    nel 2018 si è tra l'altro intervenuto negativamente sugli SPRAR togliendo loro la possibilità di accogliere i richiedenti asilo, e cambiandone perciò la denominazione in SIPRIMI;

    più recentemente, nel 2020, è stato convertito in legge un decreto che ha invece rilanciato il modello di accoglienza diffusa, di qualità, volta all'integrazione e gestita dai comuni e in quell'occasione la denominazione è stata cambiata in SAI Sistema d'Accoglienza e Integrazione;

    nonostante questi ultimi interventi allo stato attuale il SAI continua a rappresentare una parte limitata del totale dei posti in accoglienza in Italia, mentre risulta di gran lunga più ampio il sistema gestito dalle prefetture, i Centri d'accoglienza straordinaria (CAS) che dovrebbero rappresentare la risposta a situazioni appunto straordinarie, e che invece rappresentano spesso la risposta ordinaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, in stretto coordinamento con il sistema degli enti locali e le organizzazioni della società civile impegnate nel settore dell'accoglienza, volta a superare le criticità e a reperire le risorse necessarie per ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria a favore del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
9/643-bis-AR/30. Mauri, Manzi, Toni Ricciardi, Fratoianni, Boldrini, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    le camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 76, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

    le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, che anche nel 2022, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

    essendo negli ultimi anni pari a 5,8 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è infatti collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

    nell'anno 2022, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, contro i 24 del 2021;

    tale ripresa delle attività è stata solo in parte sostenuta dall'incremento del cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE introdotto dalla legge di bilancio 2023, nella misura di 1 milione per il 2023 e 1,5 milioni per il 2024 e 2025, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;

    permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2022 con risorse proprie.
9/643-bis-AR/31. Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    nella legge di bilancio sono contenute misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che concernono i dipendenti a contratto locale che operano presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero;

    presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura operano impiegati a contratto locale che svolgono un ruolo fondamentale per il pieno ed effettivo funzionamento delle strutture, spesso in carenza di organico;

    il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 all'articolo 157, concernente la retribuzione degli impiegati a contratto, afferma: «La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita»;

    le risorse sino ad ora stanziate non sono sufficienti a coprire i fabbisogni come indicati dall'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

    inoltre, l'adeguamento retributivo contenuto nella legge di bilancio, attualmente in discussione, non corrisponde ad un congruo aumento stipendiale collegato all'effettivo costo della vita ed al tasso di cambio in vigore;

    la crisi economica in corso, aggravata dalla guerra in Ucraina, aggiunge ulteriori elementi di disagio per il personale a contratto in servizio presso le nostre sedi diplomatico-consolari determinando un clima di insicurezza che influisce sulla qualità stessa del lavoro;

    la grande Comunità italiana all'estero ha bisogno di servizi efficienti e per garantire questi è fondamentale il ruolo del personale sia di ruolo che a contratto, oltre al lavoro volontario dei consoli onorari;

    in particolare, i consoli onorari svolgono un servizio esclusivamente volontario ricevendo un contributo solo parziale o simbolico per le loro spese, in media circa 3100 euro annui;

    il progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dotare gli Uffici onorari di attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici dei connazionali che chiedono il rinnovo del passaporto, molto apprezzato dalle Comunità italiane all'estero, soprattutto quelle situate in aree lontane dalle sedi consolari, ha determinato un aumento delle spese a carico dei consoli onorari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, un aumento della dotazione finanziaria destinata all'adeguamento stipendiale dei lavoratori a contratto congruo con l'effettivo costo della vita e di disporre un adeguato finanziamento aggiuntivo per le esigenze della rete consolare onoraria evitando ai consoli onorari di anticipare gli oneri connessi al funzionamento degli uffici.
9/643-bis-AR/32. Di Sanzo, Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto denota una riduzione importante dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, che dovrebbero essere considerati invece, parte integrante della politica estera di uno Stato;

    ciò comporta anche l'impossibilità di mantenere l'impegno – richiesto dalla comunità internazionale per attuare l'Agenda di sviluppo 2030 – approvato l'anno passato di un graduale aumento di fondi per arrivare allo 0,70 per cento del «Reddito nazionale lordo entro il 2030»;

    difatti, l'articolo 1 comma 381 lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 aveva sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per ripristinare le risorse mancanti ai fondi per le politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del rispetto della precedente legge di bilancio, tracciando nuovamente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto pubblico allo sviluppo italiano, e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2030.
9/643-bis-AR/33. Quartapelle Procopio, Boldrini, Magi, Grimaldi, Baldino, Tabacci, Guerra, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha intrapreso una guerra nei confronti del popolo ucraino mettendo a rischio, tra l'altro, la vita di milioni di persone, nella maggior parte dei casi della popolazione civile, ed aprendo uno scenario di insicurezza mondiale a cui si è aggiunto lo spettro della minaccia nucleare;

    in seguito a tale aggressione, il 28 febbraio 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato lo stato di emergenza «in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale»;

    in particolare lo stato di emergenze prevedeva, oltre allo stanziamento di 10 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, l'incremento delle risorse del Ministero dell'interno destinate alla attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, per poter fruire di ulteriori 5.000 posti. Per le stesse finalità si autorizzava l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali, destinati soprattutto a nuclei familiari e persone vulnerabili;

    il Governo italiano in carica ha approvato un decreto ad hoc sull'invio di armi a Kiev da parte del Consiglio dei Ministri che prevede l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina con validità fino al 31 dicembre 2023;

    tuttavia, per quanto riguarda lo stato di emergenza citato, il Governo, con l'articolo 166 comma 1 della legge di bilancio attuale ha previsto la proroga – peraltro in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, per cui si è proceduto direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri – solo fino al 3 marzo 2023;

    non è chiara la posizione del Governo che da una parte garantisce l'invio di armi per tutto l'anno 2023 mentre non preveda una proroga per lo stato d'emergenza, a maggior ragione in considerazione delle anticipazioni per le quali l'Unione europea intende prorogare la protezione temporanea a marzo 2024 come riporta l'ANCI sezione Immigrazione e Politiche per l'integrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sino al 31 dicembre 2023.
9/643-bis-AR/34. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito del ricordo e della difesa del sacrificio degli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, con riferimento alle vittime del dovere, sono passati circa diciassette anni dall'ultimo provvedimento a favore delle vittime e dalla promessa di «progressiva» equiparazione sancita nella legge n. 266 del 2005. Il processo di attribuzione ha conosciuto uno sviluppo tale da determinare sperequazioni tra le diverse «figure» di vittime dove la categoria originaria delle «vittime del dovere» (regio decreto-legge n. 261 del 1921) è stata prima affiancata (legge n. 466 del 1980) dalla categoria delle «vittime del terrorismo» e delle «vittime della criminalità organizzata» per poi essere sorpassata in termini di tutela (legge n. 206 del 2004) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, la totale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, per rettificare, almeno con riferimento alle vittime del dovere, le sperequazioni in atto garantendo, con un doveroso atto di giustizia sociale, quanti, per ragioni di tutela della libertà collettiva e di preservazione delle Istituzioni del Paese, hanno subito conseguenze tragiche.
9/643-bis-AR/35Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» sono presenti misure relative allo stanziamento di risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di determinate imprese;

    Istat ed Eurostat certificano che nel periodo più recente esaminato, tra 2018 e il 2020, hanno delocalizzato 594 aziende italiane con più di 50 addetti;

    nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'Istat ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;

    secondo il database Erm (Enterprise Risk Management), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;

    negli ultimi mesi sono stati introdotte norme per contrastare la delocalizzazione delle imprese ed in particolare con i commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234), e con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge numero 144 del 2022;

    appare evidente come norme che disincentivano la delocalizzazione delle imprese possano non solo promuovere il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese ma ridurre i trattamenti di integrazione salariale e quindi portare consistenti benefici alla finanza pubblica;

    sarebbe infatti opportuno, coerentemente con la legislazione vigente ed in relazione a quanto citato in precedenza, impedire alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa per strategie di delocalizzazione, la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino alla completa restituzione degli incentivi pubblici ricevuti;

    esponenti dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza si sono sempre espressi ed in molteplici occasioni a favore di ulteriori norme condivise in grado di disincentivare la delocalizzazione delle imprese,

impegna il Governo

ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, ulteriori norme atte a disincentivare la delocalizzazione delle imprese ed in particolar modo di quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici al fine di promuovere il lavoro, nei termini di cui in premessa, e così salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre conseguentemente gli oneri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.
9/643-bis-AR/36. Fossi, Laus, Gribaudo, Sarracino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    le Olimpiadi di Torino 2006 hanno visto la costruzione di molte infrastrutture, utilizzate durante i giochi, essere successivamente riutilizzate con profitto dalle amministrazioni dei territori interessati per scopi utili alla cittadinanza ed alle comunità;

    una minoranza di queste infrastrutture non hanno purtroppo trovato una collocazione, vuoi per gli alti costi di manutenzione necessari al loro mantenimento, vuoi per la loro destinazione a pratiche sportive scarsamente praticate nel nostro Paese;

    in particolare l'impianto di Cesana Torinese, un tracciato per bob, slittino e skeleton che si trova in località Pariol, nella città metropolitana di Torino, fu costruita nel 2005 e l'impianto completo costò 110 milioni di euro;

    la pista rimase in funzione solo 6 anni, ospitando una ventina di eventi tra cui i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, la Coppa del Mondo di bob 2009 e i Campionati mondiali di slittino 2011;

    al termine della stagione 2011 ne fu annunciata la chiusura a causa dei costi di gestione molto elevati, che ammontavano a circa 1,3 milioni di euro l'anno;

    al fine di avere una pista da bob funzionante per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la regione Veneto ha proposto la costruzione di un impianto nel comune di Cortina, che dalle prime stime costerebbe circa 80 milioni di euro, ma lo stesso presidente della regione ha recentemente confermato che, a causa dell'aumento dei costi di energia e materie prime, la stima è destinata a crescere di molto;

    le obiezioni alla costruzione di una nuova pista sul territorio di Cortina sono molte, analoghe a quelle che avevano preceduto la costruzione della pista in Piemonte, e riguardano questioni ambientali, paesaggistiche ed economiche, soprattutto inerenti all'alto costo di costruzione ed ai costi di gestione futuri;

    gli stessi abitanti di Cortina hanno mostrato contrarietà all'opera, una petizione in merito ha infatti raccolto in breve tempo circa 1.300 firme su 5.000 residenti;

    il direttore esecutivo dei Giochi olimpici ha espresso la chiara posizione del Comitato olimpico internazionale, secondo cui non è necessario realizzare l'impianto a Cortina, ma sarebbe possibile far svolgere le gare altrove;

    la ristrutturazione e la messa in funzione dell'impianto di Cesana Torinese avrebbe un costo di soli 15 milioni di euro, consentendo comunque di far disputare le gare olimpiche sul territorio italiano, senza dover chiedere ospitalità a Paesi esteri così restituendo alla sua funzionalità un impianto già esistente e con un evidente risparmio per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, a partire dai primi provvedimenti legislativi, finalizzata a consentire la rimessa in funzione dell'impianto per bob, slittino e skeleton situato nel comune di Cesana Torinese, con grande risparmio di risorse pubbliche, al fine di poterlo utilizzare per le competizioni olimpiche Milano-Cortina 2026.
9/643-bis-AR/37.Laus, Bonelli, Ruffino, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    nel presente provvedimento sono state introdotte modifiche legislative in materia di amianto in particolar modo concernente l'aumento dell'indennizzo da esposizione;

    si tratta di un risultato importante ma non esaustivo per le complesse e articolate criticità presenti su tutto il territorio nazionale per i lavoratori esposti ad amianto;

    a tutt'oggi, la battaglia contro l'amianto è ancora lunga, nonostante siano passati ormai 30 anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sia per quanto riguarda il censimento e la mappatura dei siti e la loro bonifica, sia per quanto concerne i tanti lavoratori che, purtroppo, risultano esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale;

    uno dei casi più rilevanti è quello degli ex lavoratori MonteFibre di Acerra, un impianto che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento del tessuto industriale campano e della provincia di Napoli, i quali nonostante siano stati esposti per anni alla pericolosità dell'amianto risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente;

    una parte rilevantissima degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con un numero elevato di decessi registrati nel corso del tempo,

impegna il Governo

ad attivare, con la massima sollecitudine, un tavolo tecnico istituzionale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni territoriali interessate, al fine di individuare una soluzione normativa che, così come avvenuto già in passato, possa consentire anche ai suddetti lavoratori di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione all'amianto, secondo uno schema che possa rappresentare un modello anche per le altre situazioni analoghe ancora pendenti.
9/643-bis-AR/38.Sarracino, Laus, Gribaudo, Fossi, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro mercato del lavoro appare ancora «intrappolato nella precarietà»: dei nuovi contratti attivati nel 2021, sette su dieci sono a tempo determinato, il part time involontario coinvolge l'11,3 per cento dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2 per cento) e solo il 35-40 per cento dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili;

    le nuove norme contro la precarietà nel mercato del lavoro che il Governo spagnolo ha introdotto lo scorso marzo, in accordo con industriali e sindacati, stanno generando una fortissima crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un aumento di oltre il 230 per cento;

    anziché affrontare questi nodi che pregiudicano la condizione dei lavoratori e che indeboliscono il nostro sistema economico, la legge di bilancio 2023 ingiustificatamente amplia l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per il lavoro occasionale ed elimina il divieto vigente per il settore agricolo;

    i cosiddetti voucher sono già previsti per i lavoratori agricoli e sono già previsti dal nostro ordinamento, ma con gli opportuni vincoli volti a garantire i diritti dei lavoratori e le imprese sane;

    le modifiche introdotte rischiano, come abbiamo già visto in passato, di offrire maggiori spazi ai caporali o a chi vuole sfruttare i lavoratori;

    nel settore dell'agricoltura la flessibilità è già assicurata da un sistema di leggi e contratti collettivi che consentono assunzioni anche di brevissima durata (perfino di 1 giorno solo). Ampliare la platea di lavoratori che possono essere retribuiti con contratti di prestazione occasionale ed innalzare il limite economico di utilizzo finisce per destrutturare il lavoro in agricoltura, precarizzandolo ulteriormente senza alcun motivo e riducendo i diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili in un settore dove già è forte la presenza di lavoro irregolare e illegalità;

    la sostituzione dei rapporti di lavoro regolari previsti dalla contrattazione collettiva con le prestazioni occasionali in agricoltura significa perdere le tutele in caso di maternità, malattie e infortuni, così come l'indennità di disoccupazione agricola;

    con tali misure si aumenta la precarietà di giovani e di donne, soprattutto nel Mezzogiorno;

    la stessa relazione tecnica alla legge di bilancio evidenzia che «ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale)»,

impegna il Governo:

   ad adottare una strategia per il contrasto della precarietà del lavoro, eliminando le forme che maggiormente riducono le tutele per i lavoratori e pregiudicano una sana competitività del nostro sistema economico, con particolare riguardo ai contratti di prestazione occasionale;

   ad informare periodicamente il Parlamento sugli effetti sull'occupazione conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prestazioni occasionali.
9/643-bis-AR/39.Scotto, Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto prevede diverse disposizioni volte a potenziare gli organici di pubbliche amministrazioni;

    da notizie a mezzo stampa si è appreso che circa 1.200 lavoratrici e lavoratori interinali, impiegati dal marzo 2021 presso il Ministero dell'interno, le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, hanno il contratto in scadenza nel marzo 2023;

    al momento, circa 600 di queste lavoratrici e di questi lavoratori operano tramite l'agenzia Manpower presso le prefetture nell'ambito del progetto Emersione previsto dal decreto-legge n.

    34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, volto a favorire l'emersione del lavoro nero prevedendo la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato; 408 di loro operano invece tramite l'agenzia Gi Group presso la II Sezione Immigrazione delle questure e, infine, 176 di loro operano, sempre tramite l'agenzia Gi Group, presso le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure;

    dal marzo del 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto con professionalità un lavoro delicato nel campo delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, dell'esame delle richieste di permessi di soggiorno, nella messa in atto delle procedure volte a favorire l'emersione del lavoro nero e delle altre pratiche connesse al settore dell'immigrazione, e hanno svolto anche un lavoro di supporto all'attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio, andando spesso a coprire un fabbisogno strutturale dell'amministrazione in materia di immigrazione;

    dal prossimo marzo 2023, con la scadenza di questi contratti, l'operatività delle commissioni, delle prefetture e delle questure, rischia di essere compromessa, soprattutto in un periodo nel quale a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e della povertà le migrazioni sono in costante aumento;

    la suddetta scadenza, inoltre, rappresenterà ovviamente un trauma profondo per le lavoratrici e i lavoratori, che temono di perdere il lavoro, riconosciuto come un diritto dalla nostra Carta Costituzionale, soprattutto in un momento in cui il costo della vita sta diventando sempre di più insostenibile anche per chi ha uno stipendio garantito,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, entro la suddetta scadenza del prossimo marzo 2023, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le prefetture e le questure, negli ambiti sopra citati, così garantendo la continuità operativa di detti uffici, con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure.
9/643-bis-AR/40.Boldrini, Scotto, Fossi, Laus, Gribaudo, Sarracino, Ascari, Zan, Barzotti, Zanella, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale contenute nella legge di bilancio si caratterizzano per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica e per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

    in questa opera demolitoria di distinguono le misure che modificano l'istituto di «Opzione donna». Una misura che, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e che è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

    le modifiche apportate ridurranno drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere a tale forma di uscita flessibile, rispetto alle 17.000 previste dalla legge di bilancio 2022;

    con tali misure si intende far cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa, magari per finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale;

    anche l'ipotesi che la soglia anagrafica per l'accesso ad Opzione donna possa essere modulato in ragione della presenza di figli ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità costituzionale,

impegna il Governo

a rivedere, già a partire dal prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna», secondo le regole che sinora ne hanno disciplinato la fruizione, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive.
9/643-bis-AR/41.Serracchiani, Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e dispone (per ciascun anno di riferimento) il quadro finanziario, provvedendo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2022, versione rivista e integrata del 4 novembre 2022;

    il provvedimento in particolare, contiene una pluralità di misure, finalizzate a sostenere il sistema-Paese, le famiglie e le imprese, nell'attuale fase socioeconomica, difficile e complessa, caratterizzata da una serie di effetti negativi e penalizzanti determinati dal conflitto bellico in corso, nonché dalla persistente esistenza di fattori sfavorevoli sul tessuto economico nazionale, causati dall'emergenza epidemiologica del recente passato, aggravati anche a causa delle decisioni di politica economica da parte dei Governi precedenti, che hanno rallentato ogni tentativo di ripresa;

    la manovra economica per il 2023, si basa su un approccio prudente e realista, che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale come suesposto e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili, sugli interventi per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione, prevedendo al riguardo, importanti disposizioni fiscali anche per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA, al fine di sostenere tali categorie, discriminate negli anni scorsi dalle misure recessive adottate in particolare dai Governi Conte I e II;

    nell'ambito delle misure di sostegno fiscale, il Capo I del testo del disegno di legge, dedica importanti interventi agevolativi e di riduzione fiscale, finalizzati a garantire per le famiglie e il sistema delle imprese, adeguati aiuti per rilanciare il tessuto economico, sociale e produttivo del Paese;

    a fronte degli interventi di natura fiscale in commento, occorre tuttavia affiancare ulteriori misure in grado di alleggerire la pressione fiscale e il numero dei tributi che gravano sui contribuenti, moltissimi di essi, considerati da tempo iniqui ed inefficaci anche nei riguardi dell'amministrazione finanziaria, in termini di riscossione;

    la norma che prevede l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (cosiddetto super bollo) rappresenta al riguardo, una disposizione che nel corso degli anni,(riformata dal Governo Monti nel 2012, con l'abbassamento della soglia d'ingresso a 185 kW (252 CV) e il raddoppio dell'importo da 10 a 20 euro per ogni kW sopra il limite) si è rivelata inutile e controproducente per l'erario, valutato che a fronte di un gettito molto modesto, (circa 113 milioni di euro l'anno) ha danneggiato pesantemente il mercato delle auto sportive e l'intero indotto, che garantiva in precedenza, notevoli introiti allo Stato sotto forma di IVA, IPT, bollo, accise sui carburanti e IVA sulla manutenzione; anche il Parlamento, nel recente passato, ha inserito il superbollo nell'elenco dei cosiddetti microprelievi, ovvero quelli che generano entrate tributarie irrisorie, lasciando intendere al legislatore, che sarebbe meglio abrogarli e sostituirli con imposte più mirate;

    la soppressione della tassa automobilistica cosiddetto superbollo, consentirebbe pertanto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, l'avvio di un'efficace ripartenza del mercato delle auto sportive, generando di conseguenza maggiori entrate tributarie per lo Stato, la cui eliminazione fra l'altro, non costituisce un privilegio, ma una misura di valore economico, fermo restando che con cilindrate maggiori, il bollo risulta comunque altrettanto più importante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti normativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione di una misura ad hoc, volta ad abrogare il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto un'addizionale annuale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 252 CV, in considerazione che gli effetti di tale ulteriore imposta nel corso degli anni, hanno generato, come esposto in premessa, l'effetto contrario, penalizzando fortemente il mercato dell'automobile, oltre che le aspettative d'incasso per l'amministrazione tributaria.
9/643-bis-AR/42.De Bertoldi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'anno 2023 ricorre il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

    tale ricorrenza ci sollecita a un grande impegno comune per riaffermare, quotidianamente, i valori – anche e innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione;

    un anniversario così significativo può rappresentare l'occasione per rilanciare nel Paese le ragioni e gli obiettivi della carta del 1948;

    al fine di perseguire tali obiettivi occorre fornire delle competenze metodologiche, culturali e sociali per costruire una cittadinanza consapevole, dotando i più giovani degli strumenti che occorrono per agire nella società, attraverso iniziative connesse ai valori sanciti dalla Carta costituzionale;

    la Costituzione è costituita da valori e regole, ma è anche «un programma da attuare», diceva Piero Calamandrei, e il 2023 rappresenta l'occasione per promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire una corretta partecipazione alla vita civile,

impegna il Governo:

   a stanziare adeguate risorse:

    1) affinché il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana sia adeguatamente commemorato e celebrato attraverso la promozione di iniziative ufficiali, con la realizzazione di mostre, convegni ed eventi in tutta Italia;

    2) al fine di promuovere la conoscenza del testo della nostra Costituzione nelle sue diverse parti per favorire la diffusione e la socializzazione di principi e valori che compongono l'architettura della carta;

    3) per favorire e sostenere la traduzione del testo stesso in diverse lingue in modo da contribuire alla promozione di nuove strategie di cittadinanza che possano incontrare le presenze diverse che popolano la nostra penisola;

    4) per promuovere una campagna di sensibilizzazione nella direzione di un patriottismo costituzionale radicato nelle scuole di ogni ordine e grado, e finalizzato alla promozione di riferimenti condivisi parte della storia della nostra comunità nazionale;

    5) per lanciare un concorso nazionale per le scuole con l'obiettivo di premiare elaborati, immagini, testi audio o video che possano valorizzare contenuti e articoli della Costituzione della Repubblica.
9/643-bis-AR/43.Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Speranza.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute;

    l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia»;

    in Italia, per la salute mentale si stanzia appena il 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale, rispetto alla media europea pari al 10 per cento, nonostante nel 2021 sia cresciuto il numero di chi è entrato in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di salute mentale (289.871 nel 2020 contro le 253.164 dell'anno precedente) e l'introduzione, durante il Governo Draghi, del «bonus psicologo» con uno stanziamento complessivo di 25 milioni abbia consentito solo ad una persona su nove di poterlo ricevere a causa delle numerosissime richieste inviate, sintomo di un disagio sociale che ormai ha colpito tutte le fasce della popolazione;

    è solo di pochi giorni fa la pubblicazione da parte del Ministero della salute del «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) Anno 2021», da cui si evince una lieve ripresa nel 2021 dei servizi per la salute mentale, anche se rispetto al periodo pre Covid i numeri sono ancora lontani;

    l'aumento di problematiche relative alla sfera mentale portato dalla pandemia ha coinvolto in maniera pesante anche le donne e le fasce più giovani della popolazione, con un aumento del 30 per cento della disregolazione emotivo-affettiva tra gli adolescenti, che porta a conseguenze come autolesionismo, cutting, intenti suicidi, depressione, uso di sostanze, hikikomori e una crescita del 70 per cento di disturbi del comportamento alimentare nei minori;

    secondo i dati raccolti dall'associazione di ascolto e supporto Telefono Amico nei primi sei mesi del 2021 le richieste di aiuto psicologico sono aumentate del 66 per cento e quelle legate a intenti suicidi addirittura triplicate: a chiamare sono stati soprattutto donne (il 51,2 per cento), giovani tra i 19 e 25 anni (21,3 per cento) e tra i 26 e i 35 (19,6 per cento), sintomo di un malessere che ha colpito la società e che ancora non viene debitamente considerato e, a cui in molti casi, è difficile dare una risposta per gli elevati costi di un percorso di assistenza psicologica e psichiatrica;

    la sospensione della scuola in presenza durante la pandemia ha fatto emergere in maniera ancora più drammatica il fenomeno della dispersione scolastica e ha accentuato in molti casi il disagio che i giovani e gli adolescenti vivono;

    la salute mentale deve essere garantita anche nella difficile situazione delle carceri, «luoghi sentinella» della qualità della nostra democrazia, dove nei primi undici mesi del 2022 si è registrato il più alto tasso di suicidi degli ultimi dieci anni (79 persone) e oltre il 40 per cento dei detenuti soffre di disagi legati alla sfera psicologica;

    alla luce anche degli ultimi due anni di crisi pandemica è necessario procedere verso una salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale e mettendo sempre il paziente al centro al fine di poter dare una risposta rapida appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici;

    i Dipartimenti di salute mentale devono diventare parte integrante dell'auspicata definizione delle azioni previste dal PNRR, rendendoli presenti in ogni Casa della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali,

impegna il Governo:

   a) a incrementare le risorse per il potenziamento dei servizi territoriali relativi alla salute mentale, individuando anche nuove misure di carattere universale, con particolare attenzione alle donne e alle fasce più giovani della popolazione, e salvaguardando quelle già esistenti come il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

   b) ad adottare iniziative per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio, sofferenza psicologica e disturbo mentale promuovendo anche campagne volte a sensibilizzare e a divulgare la conoscenza del tema;

   c) a predisporre, per quanto di sua competenza e d'intesa con le regioni un nuovo piano nazionale per la salute mentale per una strategia di intervento volta al rilancio dei servizi per la salute mentale e per il superamento e il riequilibrio dei divari regionali;

   d) a soddisfare il fabbisogno di personale nell'ambito della salute mentale per superare l'attuale carenza di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e infermieri;

   e) a istituire presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, nonché presso le istituzioni universitarie, nell'ambito del processo di rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico e universitario, finalizzato ad assicurare, tramite appositi sportelli composti da un adeguato numero di professionisti, momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta, alla precoce individuazione delle situazioni di disagio e a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico;

   f) ad assicurare la tutela della salute mentale anche in carcere, prevedendo che la cura delle persone affette da grave disturbo mentale avvenga in strutture terapeutiche e non nelle istituzioni detentive, in ottemperanza al principio della pari tutela della salute di chi è libero e di chi è stato condannato a misure restrittive della libertà personale, e rafforzando i servizi di salute mentale in carcere, in modo tale che funzionino come parte integrante dei Dipartimenti di salute mentale e siano capaci di individuare le risorse di rete territoriale per la cura delle patologie gravi al di fuori dal carcere in collaborazione con la magistratura di cognizione e di sorveglianza.
9/643-bis-AR/44.Scarpa, Furfaro, Lai, Manzi, Madia, Gribaudo, Vaccari, Schlein, Ferrari, Malavasi, Roggiani, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni per il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e contiene importanti misure per il rilancio dell'economia italiana, concentrando gran parte delle risorse disponibili, sugli interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione;

    al comma 389 del provvedimento è prevista, testualmente, la proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario;

    le Forze armate hanno messo a disposizione del Servizio sanitario nazionale un cospicuo numero di medici e infermieri militari, normalmente impiegati per il sostegno sanitario del personale della Difesa, a supporto degli operatori civili attivi nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria: in particolare, il sistema difesa ha destinato al Servizio sanitario nazionale, nel periodo di massima emergenza, oltre 350 operatori sanitari, tra medici e infermieri, cui devono aggiungersi altri 139 medici e 271 infermieri impiegati nelle strutture sanitarie militari parimenti messe a disposizione per l'emergenza;

    le ottime capacità logistiche e professionali degli operatori delle Forze armate sono state riconosciute da tutti gli altri attori intervenuti e le stesse stanno risultando decisive per il buon andamento della campagna vaccinale, oltre che, nel recente passato, per la campagna di screening;

    nel marzo 2021 è stato siglato nella sala conferenze della Direzione di Commissariato della Marina Militare, l'accordo di collaborazione tra la Marina Militare e l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (ASL 5) per lo svolgimento di attività per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario della Marina Militare in materia della gestione delle emergenze-urgenze mediche e chirurgiche e del politrauma;

    il documento è stato firmato dall'ammiraglio Riccardo Guarducci, Ispettore della Sanità della Marina Militare e dal dott. Paolo Cavagnaro, Direttore generale della ASL 5 «Spezzino» ed avrà una durata di tre anni;

    in particolare, l'accordo prevede la frequenza dei presidi ospedalieri del Levante Ligure da parte del personale sanitario, medici ed infermieri, della Marina Militare, offrendo la possibilità di consolidare e sviluppare le rispettive competenze professionali specialistiche oltre che incrementare le capacità di gestione e trattamento delle emergenze mediche e chirurgiche e del politrauma sia in eventuali contesti operativi, sia nei casi di assistenza e soccorso alla popolazione in situazioni di emergenza sanitaria;

    tale accordo potrebbe essere da esempio e riproposto in altre Regioni italiane e a perché il medesimo comparto riveste un'importanza fondamentale e diretta anche in favore della cittadinanza e, d'intesa con le regioni, può dare un contributo decisivo all'abbattimento delle liste d'attesa, o supplire alla perdurante assenza di medici di base, come troppo spesso si riscontra in alcuni comuni della Sardegna,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa al fine di confermare le professionalità acquisite nell'ambito della sanità militare, se del caso con la proroga dell'attuale ferma, nonché mediante la stipula di specifici accordi con le regioni, al fine di una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica.
9/643-bis-AR/45. Polo, Deidda, Giagoni, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;

    la portualità è uno dei principali pilastri dell'economia nazionale, con una valenza in grado di attrarre a sé sistemi economici che rappresentano una percentuale importante della produzione di valore della nostra industria, del commercio e dei servizi: il contributo all'economia nazionale del sistema marittimo è pari a circa il 3 per cento del PIL; una centralità che negli ultimi anni è stata fotografata dai significativi e importanti aumenti dei traffici e dei volumi di merce passata per i porti italiani;

    l'Italia vive da anni una fase complicata legata al perdurare delle criticità conseguenti all'emergenza pandemica prima e alle difficoltà di approvvigionamento che hanno fatto impennare i prezzi delle materie prime e dell'energia, come, ad esempio, il combustibile, che stanno spingendo le imprese armatoriali a guardare a soluzioni alternative: rispetto ai prezzi registrati nel 2021 e a parità di consumi, il costo del carburante per le imprese di navigazione è aumentato del 70 per cento;

    l'adeguamento della flotta su larga scala e le problematiche logistiche sono un ostacolo che non può essere superato in tempi brevi e che richiede ingenti investimenti;

    a livello comunitario, invece, preoccupa l'introduzione dell'ETS (Emissions Trading System) per il settore dello shipping, che, secondo gli operatori, potrebbe avere conseguenze pesanti per alcuni comparti del trasporto, come quello delle Autostrade del mare, dato che la loro operatività su base annuale si svolge all'interno di acque nazionali e/o europee;

    a regime ETS pieno, il settore dei traghetti passeggeri e merci avrà la maggiore percentuale di indennità da restituire, con il rischio di chiusura di alcune linee Ro-pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi) essenziali per la continuità territoriale e per le Autostrade del mare, così da assistere a un ritorno alla gomma in tutta Europa e, di conseguenza, un incremento delle emissioni di anidride carbonica;

    in alcuni settori, come quello portuale, l'Italia è chiamata a recuperare un divario infrastrutturale importante per poter continuare a competere con gli altri Paesi avanzati; divario che riguarda sia la qualità delle infrastrutture sia l'innovazione;

    investire nella sostenibilità delle infrastrutture significa sostenere quei progetti che generano un impatto tangibile, per esempio in termini di riduzione di CO2, o trasferimento modale verso mezzi di trasporto meno inquinanti, oppure un uso più efficiente di risorse scarse come l'acqua: nel settore dei porti, ad esempio, una rete logistica moderna e adeguatamente integrata sarebbe sostenibile oltreché strategica nella lotta all'inquinamento c al cambiamento climatico;

    assumere un ruolo da protagonista nelle reti commerciali marittime rappresenta una sfida fondamentale non soltanto dal punto vista commerciale e industriale, ma anche in ottica geopolitica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse economiche per riconoscere agli armatori un congruo contributo per gli acquisti di carburante effettuati nell'anno 2022 per l'alimentazione delle navi da carico e passeggeri da essi operate;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche presso le sedi comunitarie, per garantire un'esenzione dell'ETS per le Autostrade del Mare;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, per velocizzare l'iter di ammodernamento delle infrastrutture portuali e, in particolare, per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing) e la digitalizzazione dei porti;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza per sburocratizzare e semplificare le procedure che governano l'operatività delle navi di bandiera italiana al fine di eliminare il divario amministrativo che continua a permanere nei confronti delle flotte registrate nei registri UE/See.
9/643-bis-AR/46. Frijia, Deidda, Cangiano, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;

    la portualità è uno dei principali pilastri dell'economia nazionale, con una valenza in grado di attrarre a sé sistemi economici che rappresentano una percentuale importante della produzione di valore della nostra industria, del commercio e dei servizi: il contributo all'economia nazionale del sistema marittimo è pari a circa il 3 per cento del PIL; una centralità che negli ultimi anni è stata fotografata dai significativi e importanti aumenti dei traffici e dei volumi di merce passata per i porti italiani;

    l'Italia vive da anni una fase complicata legata al perdurare delle criticità conseguenti all'emergenza pandemica prima e alle difficoltà di approvvigionamento che hanno fatto impennare i prezzi delle materie prime e dell'energia, come, ad esempio, il combustibile, che stanno spingendo le imprese armatoriali a guardare a soluzioni alternative: rispetto ai prezzi registrati nel 2021 e a parità di consumi, il costo del carburante per le imprese di navigazione è aumentato del 70 per cento;

    l'adeguamento della flotta su larga scala e le problematiche logistiche sono un ostacolo che non può essere superato in tempi brevi e che richiede ingenti investimenti;

    a livello comunitario, invece, preoccupa l'introduzione dell'ETS (Emissions Trading System) per il settore dello shipping, che, secondo gli operatori, potrebbe avere conseguenze pesanti per alcuni comparti del trasporto, come quello delle Autostrade del mare, dato che la loro operatività su base annuale si svolge all'interno di acque nazionali e/o europee;

    a regime ETS pieno, il settore dei traghetti passeggeri e merci avrà la maggiore percentuale di indennità da restituire, con il rischio di chiusura di alcune linee Ro-pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi) essenziali per la continuità territoriale e per le Autostrade del mare, così da assistere a un ritorno alla gomma in tutta Europa e, di conseguenza, un incremento delle emissioni di anidride carbonica;

    in alcuni settori, come quello portuale, l'Italia è chiamata a recuperare un divario infrastrutturale importante per poter continuare a competere con gli altri Paesi avanzati; divario che riguarda sia la qualità delle infrastrutture sia l'innovazione;

    investire nella sostenibilità delle infrastrutture significa sostenere quei progetti che generano un impatto tangibile, per esempio in termini di riduzione di CO2, o trasferimento modale verso mezzi di trasporto meno inquinanti, oppure un uso più efficiente di risorse scarse come l'acqua: nel settore dei porti, ad esempio, una rete logistica moderna e adeguatamente integrata sarebbe sostenibile oltreché strategica nella lotta all'inquinamento c al cambiamento climatico;

    assumere un ruolo da protagonista nelle reti commerciali marittime rappresenta una sfida fondamentale non soltanto dal punto vista commerciale e industriale, ma anche in ottica geopolitica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse economiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per riconoscere agli armatori un congruo contributo per gli acquisti di carburante effettuati nell'anno 2022 per l'alimentazione delle navi da carico e passeggeri da essi operate;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche presso le sedi comunitarie, per garantire un'esenzione dell'ETS per le Autostrade del Mare;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, per velocizzare l'iter di ammodernamento delle infrastrutture portuali e, in particolare, per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing) e la digitalizzazione dei porti;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza per sburocratizzare e semplificare le procedure che governano l'operatività delle navi di bandiera italiana al fine di eliminare il divario amministrativo che continua a permanere nei confronti delle flotte registrate nei registri UE/See.
9/643-bis-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Frijia, Deidda, Cangiano, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   I.a Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2023 reca significativi e rilevanti interventi in materia di sport oltre che misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché per il finanziamento di ulteriori opere per la costruzione di impianti sportivi, al fine di incrementare e far ripartire in maniera adeguata un settore duramente colpito dalla pandemia;

    a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il territorio nazionale, da marzo 2020 erano stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi;

    al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati introdotti interventi per il mondo dello sport, nello specifico, una disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Agosto, aveva previsto, per dette associazioni, una proroga fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali;

    si evidenzia la necessità di far riprendere vigore alla disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e inerente la proroga delle concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire, alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che operano su impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, in scadenza entro il 31 dicembre 2021, una proroga delle concessioni, allo scopo di consentire il loro riequilibrio economico-finanziario, così come precedentemente previsto dalla norma citata in premessa.
9/643-bis-AR/47. Ciocchetti, Perissa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, dispone che, dal 1° gennaio 2023, per le microimprese con potenza impegnata inferiore o uguale a 15 kW, cesserà la possibilità di usufruire del servizio di maggior tutela in favore del passaggio al libero mercato dell'energia elettrica;

    come noto, il prezzo dell'energia applicato ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico in Italia è aggiornato dall'Autorità di regolazione, su base trimestrale, in modo tale da trasmettere ai clienti finali il corretto segnale del valore della materia prima e, quindi, dei costi di approvvigionamento sul mercato elettrico. Ad oggi, molte imprese continuano a preferire il mercato tutelato perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura – definito in via amministrata – difronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, negli ultimi mesi;

    secondo l'ultimo Rapporto ARERA sull'andamento dei mercati retail dell'energia (Rapporto n. 342/2022/I/COM del 19 luglio 2022), nei primi sei mesi del 2022, una quota rilevante di offerte disponibili sul libero mercato è risultata non conveniente rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela, con un livello di spesa annua media prevista costantemente superiore alla spesa dei servizi di tutela, sia per le offerte a prezzo fisso che per quelle a prezzo variabile. Il prezzo medio delle offerte nel libero mercato è cresciuto del +78 per cento rispetto a un anno fa, risultando sempre più oneroso rispetto alle tariffe dell'elettricità nel tutelato. Gli ultimi dati dell'Osservatorio energia di Confcommercio evidenziano che, alla fine del mese di ottobre 2022, la maggior tutela presenta valori decisamente più bassi rispetto a quelli del mercato libero; la tariffa elettrica, infatti, è di 0,64 euro/kWh, mentre i prezzi del libero sono abbondantemente superiori a 0,77 euro/kWh;

    da ultimo, l'ARERA, con la recente deliberazione n. 586/2022/R/EEL, ha disposto, di fatto, una proroga della data di superamento della maggior tutela, prevedendo che, fino al 31 marzo 2023, le microimprese con potenza impegnata pari o inferiore a 15 kW – che ancora non avranno scelto, al 1° gennaio 2023, un venditore di energia nel mercato libero – saranno servite «transitoriamente» ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle medesime condizioni già in essere;

    tuttavia, nonostante lo slittamento disposto dall'ARERA, di fronte alla forte preoccupazione per i crescenti costi energetici e al fine di tutelare le imprese da ulteriori aggravi in bolletta, si ritiene necessario posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo – di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017 – fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non sarà rientrata e si siano determinati quei presupposti di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena apertura al libero mercato,

impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per le microimprese a gennaio 2024.
9/643-bis-AR/48. De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2023 reca significativi e rilevanti interventi in materia di ricerca oltre che misure in materia di pianificazione e programmazione infrastrutturale al fine di incrementare e ripartire in maniera adeguata risorse e interagenti;

    l'Einstein Telescope (ET) è il progetto per la realizzazione di un osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, il cui scopo è quello di ascoltare l'Universo attraverso la ricerca di simili onde emesse in fenomeni catastrofici, quali la collisione (coalescenza) di buchi neri o di stelle a neutroni, con un notevole aumento della sensibilità di ascolto, rispetto agli odierni rilevatori (Advanced Virgo e Advanced Ligo), estendendo il raggio di osservazione rispetto agli strumenti attualmente utilizzati e rendendo accessibile l'ascolto anche alle basse frequenze; il progetto prevede la costruzione di un gigantesco interferometro sotterraneo triangolare, da collocare ad una profondità compresa tra i 100 e i 300 metri, per isolarlo dai movimenti delle onde sismiche, su un'area avente un perimetro di circa 30 chilometri: in particolare, l'infrastruttura in esame – la cui realizzazione è sostenuta dalla Commissione europea ed inserita nel VII Programma Quadro, con l'impiego di 200 scienziati provenienti dall'Europa e dal resto del mondo – sarà formata da tre lunghi bracci di 10 chilometri, attraversati da specchi di altissima qualità superficiale; nel nostro Paese, al riguardo, è già in atto un analogo progetto di ricerca che utilizza un gigantesco e sensibilissimo interferometro laser, denominato Virgo, installato nel Comune di Cascina, nella campagna pisana, frutto di una collaborazione italo-francese tra INFN e CNRS: tale infrastruttura, gestita dal consorzio EGO, è un rivelatore di seconda generazione, costituito da due bracci perpendicolari di 3 chilometri ciascuno ed agisce in collaborazione con altri tre interferometri esistenti sulla terra, i due «Ligo» situati negli Stati Uniti e il «Geo600» collocato in Germania;

    tra i siti candidati per l'installazione vi è la località «Sos Enattos», in Sardegna, nell'ambito territoriale del Comune di Lula, individuata in base alle caratteristiche funzionali del progetto: la località in esame, infatti, è classificata come uno dei luoghi più silenziosi della terra, anche in ragione dell'assenza, pressoché totale, di attività sismica, e, il complesso minerario ivi presente, rappresenterebbe la base necessaria per l'allocazione del progetto; appare opportuno sottolineare come l'installazione di tale infrastruttura rappresenterebbe per il citato territorio un'importante opportunità di rinascita, tenuto conto del fatto che il solo investimento iniziale ammonta a 6,184 miliardi di euro, produttivo di una crescita del prodotto interno lordo pari a 2,263 miliardi, con un'indiscutibile ricaduta occupazionale, allo stato stimata, tra effetti diretti e indotto, in 36.085 unità;

    il Governo ha già dato pieno sostegno alla candidatura della citata località sarda, anche con una lettera dell'allora Primo Ministro, prof. Mario Draghi, indirizzata al Presidente dell'INFN, prof. Antonio Zoccoli; parimenti ha fatto la Regione Sardegna, la quale si è impegnata a sostenerne la realizzazione con un investimento di 350 milioni di euro, aggiuntivo rispetto allo stanziamento del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il quale supporterà la realizzazione con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027; allo stato, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e impegnato nella realizzazione del dossier per la candidatura dell'Italia, in vista della scelta definitiva del sito che interverrà entro il 2025, anche se, di fatto, la fase preliminare di realizzazione è già iniziata, con la costruzione del laboratorio SARGRAW (che rappresenta la prima tappa del progetto), grazie anche al supporto della Regione Sardegna e di tutti gli Enti scientifici coinvolti (Università di Sassari e Cagliari, INFN, ING;

    in particolare, le tappe per la realizzazione del progetto dovrebbero essere le seguenti: a) 2020, supporto alla caratterizzazione fisica, geofisica e ambientale del sito in Sardegna (già in corso); b) 2021-2022, progettazione preliminare dell'infrastruttura in Sardegna, realizzazione degli scavi preliminari (sondaggi, carotaggi, ampliamento del laboratorio SARGRAW, attualmente presente a «Sos Enattos»); c) 2022-2024, progettazione definitiva e operativa dell'infrastruttura in Sardegna, progettazione e sviluppo delle maggiori soluzioni tecnologiche. Test in sotterraneo, nel laboratorio SARGRAW di alcune tecnologie abilitanti; d) 2025, realizzazione dei laboratori di superficie. Inizio degli scavi dell'infrastruttura sotterranea; e) 2031-2032, fine della costruzione dell'infrastruttura, inizio dell'istallazione dei detectors; f) dal 2032, installazione, messa in funzione e operatività;

    con riferimento al solo panorama italiano, gli Enti di Ricerca coinvolti sono; INFN, INAF e INGV, a cui devono aggiungersi moltissime Università italiane, già impegnate con il progetto VIRGO, tra le quali hanno evidentemente un ruolo essenziale quelle di Cagliari e Sassari, oltre ad altri 41 istituti italiani ed europei che hanno sostenuto la stessa proposta;

    occorre pertanto garantire un costante ed unitario impegno da parte di tutte le Istituzioni, statali e locali, al fine di ottenere l'attribuzione del progetto all'Italia, con conseguente installazione dell'ET nella località «Sos Enattos», in Sardegna, nell'ambito territoriale del Comune di Lula,

impegna il Governo:

   a confermare e rispettare l'impegno al sostegno della candidatura dell'Italia quale sede per la realizzazione del progetto Einstein Telescope, adottando tutti gli opportuni atti e iniziative, sia di carattere economico che, ove occorra, legislativo, annullando espressamente eventuali, precedenti provvedimenti assunti che possano, per comprovate ragioni tecnico-scientifiche, arrecare un danno alle attuali, idonee condizioni del sito prescelto, se del caso, anche con la convocazione di apposita conferenza di servizi, per il coinvolgimento di tutti gli Enti interessati;

   a patrocinare e diffondere, attraverso ogni mezzo e sistema di comunicazione pubblica e/o privata, sia in Italia e che in ambito internazionale, una campagna di sensibilizzazione a sostegno della candidatura italiana; a valutare l'opportunità di costituire un comitato interistituzionale per predisporre le misure di accompagnamento e le infrastrutture necessarie a sostenere la candidatura.
9/643-bis-AR/49. Deidda, Polo, Lampis, Mura, Pietrella, Vinci, Giagoni, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e ai continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri;

    è necessario garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche;

    è necessario estendere inoltre la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal DL 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti;

    è necessario altresì estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

    infine, sarebbe auspicabile consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022: in caso contrario, i Comuni interessati non potranno procedere a dette assunzioni, seppure già autorizzate, ma dovranno attendere una nuova autorizzazione della COSFEL, che però potranno richiedere solo dopo l'approvazione dei bilanci di previsione 2023,

impegna il Governo:

   ad estendere agli enti locali la deroga al principio che stabilisce che i comandi e i distacchi non possano essere superiori al 25 per cento dei posti non coperti con procedure di mobilità;

   ad applicare la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal DL 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR;

   a procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

   a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, di procedere alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022.
9/643-bis-AR/50. Gnassi, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo gli ultimi dati Istat pubblicati a fine ottobre 2022 nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4 per cento) mentre il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere, valore che sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie che i precedenti Governi hanno messo in atto;

    sempre secondo tali dati il reddito netto medio delle famiglie è stato nel 2020 pari a 32.812 euro annui e con gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) si è limitato il calo di 0,9 per cento in termini nominali e del –0,8 per cento in termini reali;

    in Italia più di 1,9 milioni di famiglie versano in una condizione di povertà assoluta, dati che confermano sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19 mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (da 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020);

    si tratta di dati allarmanti, ancora di più se pensiamo che oltre 1 milione di minori vive in condizioni economiche difficili a cui si aggiunge un'altra povertà, ugualmente grave e drammatica: la povertà educativa, più nascosta e meno evidente, che agisce nel buio e che priva i bambini dell'opportunità di costruirsi un futuro o anche solo di sognarlo;

    negli ultimi due anni la pandemia ha contribuito a peggiorare ulteriormente la condizione infantile colpendo soprattutto quelli già in condizioni di fragilità e questo non solo dal punto di vista materiale ma anche educativo. La sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia, la chiusura delle scuole (totale nella prima fase e a macchia di leopardo nella seconda), quella di molte attività ricreative e di socializzazione (es. cinema, teatri, biblioteche) ha prodotto una condizione di povertà educativa che è destinata ad avere effetti di lungo periodo sull'apprendimento, sulla dispersione scolastica e sulla crescita delle disuguaglianze,

impegna il Governo:

   a) predisporre misure volte all'incentivazione dell'occupazione femminile attraverso l'erogazione di servizi educativi, ricreativi e culturali rivolti a bambini e ragazzi;

   b) ad incrementare le politiche di condivisione consentendo ad entrambi i genitori di poter svolgere sia i compiti di cura che il proprio lavoro, aumentando il reddito familiare e riducendo la povertà materiale ed educativa di bambini e ragazzi;

   c) ad incrementare le risorse destinate alla realizzazione dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia al fine di raggiungere il cosiddetto «Obiettivo Lisbona» ovvero la dotazione di asili nido per il 33 per cento della popolazione nazionale da zero a tre anni;

   d) a prorogare ed incrementare le risorse di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022 destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà.
9/643-bis-AR/51. Schlein, Furfaro, Bonetti, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione italiana, all'articolo 117, comma 2, lettera m), attribuisce potestà legislativa a Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    l'efficace contrasto della povertà alimentare ed educativa minorile passa attraverso la rimozione degli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione e sostenendo le famiglie in difficoltà, secondo l'indagine EuSilc (Indagine sul reddito e le condizioni di vita ISTAT), nel 2021, il 5,2 per cento dei minori tra 1 e 15 anni in Italia non consumava un pasto proteico al giorno, con un'incidenza più elevata nel Mezzogiorno (6,7 per cento) e più contenuta nelle regioni del centro Italia (2,7 per cento);

    nell'anno scolastico 2020/21 in Italia il 53,5 per cento dei bambini e delle bambine alla scuola primaria pubblica mangiava a mensa, ma con enormi differenze fra Nord e Sud e in alcune Regioni con sensibili variazioni interne, date dal fatto che la mensa è un servizio offerto dai Comuni;

    il modo più efficace per azzerare la povertà alimentare dei bambini e delle bambine dai 3 ai 10 anni è garantire un pasto proteico ed equilibrato e di qualità a scuola, cioè avere la possibilità di usufruire di una mensa alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;

    la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

    questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo:

   a fissare, anche nella prospettiva dell'introduzione attraverso ulteriori iniziative finanziarie di un Livello Essenziale delle Prestazioni per il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, un Obiettivo di Servizio per garantire l'accesso gratuito alla mensa scolastica agli alunni e alunne a rischio povertà, in ciascun Comune o Ambito territoriale;

   ad incrementare a tal fine il Fondo di Solidarietà Comunale per un totale di 350 milioni di euro annui a partire dal 2023, con un vincolo di destinazione pari al 40 per cento al Mezzogiorno;

   a prevedere la restituzione delle risorse ottenute dal Fondo di Solidarietà Comunale da parte di quei Comuni che non le utilizzino per garantire la mensa gratuita giornaliera agli alunni a rischio di povertà delle scuole di loro competenza territoriale.
9/643-bis-AR/52. Madia, Boschi, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

    per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, di mitigare per quanto il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

    come ulteriore azione di sostegno alle imprese, sarebbe opportuno agire anche per la capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica, stabilendo che il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possa essere qualificato come onere pluriennale, essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed essere ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo: si tratta di una misura esercitarle dalle imprese a cui si applicano i principi contabili che stanno subendo pesantissime ripercussioni a causa della grave crisi energetica in atto. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere una misura di sostegno come quella in questione che, ferma restando l'eccezionalità dell'evento, possa aiutare le imprese che applicano i principi contabili nazionale ed internazionali a sostenere il proprio patrimonio ripartendo i maggiori oneri sull'energia in più anni,

impegna il Governo

a consentire, in deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, che le imprese, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possano qualificare, come onere pluriennale iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.
9/643-bis-AR/53. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 99 prevede Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica;

    l'Italia è tra i Paesi europei che non sono ancora riusciti a raggiungere l'obiettivo di assicurare i servizi educativi al 33 per cento della fascia d'età 0-2, neppure dodici anni dopo il target stabilito dall'Unione europea (2010). Mettendo assieme offerta pubblica e privata si arriva a malapena a un bambino su quattro. Vi è, inoltre, un enorme divario nella possibilità di accesso ai nidi a seconda di dove la famiglia vive e delle sue condizioni economiche;

    dati Istat ci dicono che alla fine del 2020 erano attivi in Italia 13.542 servizi educativi per la prima infanzia con oltre 350 mila posti autorizzati al funzionamento, di cui il 49,1 per cento in strutture pubbliche. I posti sono in lieve calo (-2,9%) a causa soprattutto delle sospensioni del servizio nell'intero anno educativo 2020/2021. Diminuiscono le iscrizioni, i mesi di frequenza dei bambini e, quindi, l'ammontare delle rette pagate dalle famiglie. Inoltre, la media nazionale nasconde una marcata eterogeneità regionale: mentre le regioni del Centro-Nord e la Sardegna raggiungono in media valori attorno al 30 per cento, e in alcuni casi (Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia) superano l'obiettivo europeo, al Sud il tasso di copertura crolla fino a poco più del 10 per cento;

    una recente raccomandazione della Commissione europea (7 settembre 2022) propone di fissare un nuovo target per il 2030: portare almeno al 50 per cento la quota di bambini sotto i tre anni che frequentano servizi educativi di qualità. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di garantire un adeguato numero di ore settimanali, anche per consentire la partecipazione dei genitori al mercato del lavoro, migliorare le condizioni di lavoro del personale impiegato nei servizi educativi, favorire l'inclusione dei bambini con disabilità e di quelli con background migratori o a rischio di povertà ed esclusione sociale. Molte famiglie infatti non iscrivono i figli al nido perché il servizio non è disponibile o è troppo costoso;

    favorire la frequenza del nido da parte di bambini provenienti da famiglie a basso reddito può spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale e incidere positivamente sulla partecipazione al mondo del lavoro, riducendo anche il divario di genere. In Italia resta ancora molta strada da fare per garantire un'equa accessibilità dei servizi dal punto di vista socio-economico: infatti i tassi di frequenza del nido crescono all'aumentare della fascia di reddito delle famiglie e sono decisamente più alti se la madre lavora e se i genitori hanno un titolo di studio elevato;

    l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L'importo massimo è parametrizzato all'Isee, a copertura di una cifra variabile tra i 1.500 e i 3 mila euro l'anno, che è una somma più bassa della retta che molte famiglie pagano per l'accesso al nido. Soprattutto, però, il limite di spesa per il 2022 è di 553,8 milioni di euro, dunque il bonus garantisce una copertura potenzialmente molto inferiore rispetto al numero di bambini di età 0-36 mesi e alla quota delle famiglie che vorrebbero usufruire del servizio dell'asilo nido;

    il PNRR prevede una spesa di 4,6 miliardi per aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia: di questi, 700 milioni per finalizzare la costruzione di asili nido, già prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 e ulteriori 2,4 miliardi per nuovi posti di asili nido come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione n. 343 del 02/12/2021. L'applicazione di questa previsione significherebbe un bel salto in avanti, ma non sarebbe sufficiente a risolvere i problemi legati alla carenza di servizi educativi nella fascia 0-3 anni e alla crescente denatalità. Ma va sottolineato che c'è stato uno slittamento dei tempi: i quasi 2.500 comuni che hanno partecipato ai bandi potranno affidare i lavori entro il 31 maggio 2023 e non più entro il 31 marzo. Inoltre, ad oggi ancora molti comuni non hanno presentato i progetti, nonostante entro il 30 giugno dovrebbero partire i lavori dei cantieri. Questo ritardo potrebbe mettere a rischio la destinazione dei finanziamenti previsti,

impegna il Governo:

   ad inserire, in prossimi provvedimenti, misure utili ad incrementare le strutture per la prima infanzia e i posti di asili nido pubblici, nonché interventi normativi che permettano alle famiglie con redditi bassi e medi di usufruire gratuitamente dei servizi educativi nella fascia 0-3 anni;

   a programmare interventi normativi per sostenere i comuni ancora [ontani dall'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura nel reperimento di risorse finanziarie per l'assunzione del personale necessario alla gestione degli asili nido.
9/643-bis-AR/54. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame dell'aula all'articolo 127 si prevede uno specifico fondo per il contrasto al consumo del suolo con solo 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano;

    il consumo del suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello comunitario in quanto rappresenta l'impatto dell'attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico;

    l'Europa e le Nazioni Unite ci richiamano alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio, al riconoscimento del valore del capitale naturale e ci chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio entro il 2030;

    l'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo è stato definito a livello europeo già con la strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, che ha sottolineato la necessità di porre in essere buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: l'impermeabilizzazione (soil sealing);

    pertanto, consapevoli dei danni che l'impermeabilizzazione del suolo provoca a livello idrogeologico sia causando l'incapacità dei terreni di alimentare le falde acquifere con conseguente aumento della crisi idrica, sia provocando allagamenti con effetti disastrosi nelle aree urbane, per l'economia e l'incolumità fisica delle persone, riteniamo che con ogni mezzo vada combattuta l'impermeabilizzazione di ogni metro quadro di terreno. Questo, se mantenuto libero da edificazione, non solo assorbe CO2 riducendo l'inquinamento dell'aria, ma consente, sopratutto nei centri urbani spazi destinati alla socialità, al gioco dei bambini che (soprattutto in periodi di pandemia) hanno bisogno di prati, alberi e luoghi per stare all'aperto. La cementificazione dei terreni agricoli inoltre comporta un grave danno all'economia dell'Italia che non gode di un'autosufficienza alimentare;

    a fine 2021 la Commissione europea ha approvato la nuova strategia dell'UE per il suolo per ribadire come la salute del suolo sia essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità del Green Deal europeo. La strategia definisce un quadro e misure concrete per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. Determina una visione e gli obiettivi per i terreni sani entro il 2050, con azioni concrete entro il 2030;

    a livello nazionale il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha fissato l'obiettivo di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2030, ovvero anticipando di vent'anni l'obiettivo europeo e allineandosi alla data fissata dall'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile. L'azzeramento del consumo di suolo, secondo il PTE, dovrà avvenire sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste ed è considerato una misura chiave anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, da normare attraverso un'apposita legge nazionale, come già richiamato anche dal (PNRR);

    con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni, e una velocità che supera i 2 metri quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 km2 di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 km2 di suolo nazionale dei quali 5.400. un territorio grande quanto la Liguria, riguardano i soli edifici che rappresentano il 25 per cento dell'intero suolo consumato;

    le regioni dal 2010, hanno speso circa un quarto dei fondi destinati al dissesto idrogeologico. Dei 5.890 milioni di euro messi a disposizione dagli accordi di programma dal 2010 destinati al dissesto idrogeologico hanno speso ad oggi 1.531 milioni di euro;

    è una testimonianza della necessità di orientarsi verso un approccio pragmatico al tema dell'autonomia differenziata, che serva a verificare quali sono i livelli più adatti alle singole prestazioni per ottenere la maggior efficienza, che faccia funzionare al meglio la macchina istituzionale e di conseguenza assicuri il benessere dei cittadini che per motivi di disinteresse o inefficienza sono spesso privati di servizi fondamentali e della stessa vita come dimostrano gli attuali eventi causati dalla mancata prevenzione e cura del territorio. La distribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, non va fatta su questioni ideologiche ma sulla base di ciò che funziona meglio per la gente. Questo dovrebbe essere l'unico criterio guida, accompagnato dall'obbiettivo di assicurare maggior democrazia e possibilità/facilità di controllo sugli atti e i programmi dell'Ente destinatario delle competenze attribuitegli dalla Costituzione;

    la maggior «Vicinanza ai cittadini» e quindi il raggiungimento di un maggior tasso di democrazia è stato all'origine del processo di assegnazione delle competenze dallo Stato alle Regioni. Ma il meccanismo ne è uscito distorto per l'incapacità dei Comuni di rivendicare la tutela dei loro diritti e delle loro prerogative, mentre le Regioni non sono propense ad estendere agli Enti a loro sottordinati la stessa filosofia riformista di avvicinare le decisioni ai livelli istituzionali più vicini ai cittadini Va rettificata questa distorsione legislativo-amministrativa affinché l'autonomia differenziata non costituisca un ulteriore danno nei confronti dei soggetti istituzionali e ai singoli cittadini meno privilegiati;

    un esempio è rappresentato dall'articolo 127 sull'impermeabilizzazione del suolo nella Legge di Bilancio. Il finanziamento destinato a ridurre il consumo di suolo è una proposta encomiabile, ma non lo è la modalità con la quale verrebbero elargiti i 160 milioni a ciò destinati. Innanzi tutto la «riduzione del consumo di suolo» attraverso la rinaturalizzazione di un suolo precedentemente cementificato non ha la stessa valenza dell'occupazione di un suolo libero, perché il suolo rinaturalizzato impiega oltre 50 anni per riconquistare le caratteristiche organiche di un terreno mai impermeabilizzato. Ma il problema va aggredito anche sotto un'altra angolazione. I Comuni virtuosi che consumano meno suolo degli altri, sono penalizzati dal mancato gettito degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione che costituiscono soprattutto nei piccoli Comuni una parte consistente del bilancio. Di conseguenza, il Comune virtuoso avrà a disposizione una minore disponibilità economica per l'erogazione di servizi da destinare ai propri cittadini. I 160 milioni del Bilancio distribuiti nei prossimi 5 anni, non dovrebbero quindi essere consegnati alle Regioni che rallenterebbero con un'inutile passaggio burocratico l'elargizione ai Comuni fatta con bandi e non si sa quali criteri, ma dovrebbero essere consegnati direttamente a quei Comuni che hanno ridotto dall'anno precedente la quantità di suolo consumato. L'ISPRA con i voli satellitari, anno dopo anno è in grado di stabilire le quantità di suolo consumato e della loro riduzione dall'anno precedente. Comune per Comune e sulla base di queste riduzioni vanno elargiti i finanziamenti;

    è un criterio che andrebbe praticato in tutti i casi nei quali l'elargizione diretta ai Comuni favorisce la snellezza delle procedure e affida direttamente all'organo di spesa ciò che gli è dovuto secondo criteri oggettivi, che favoriscano l'uguaglianza di tutti i cittadini che si trovano nelle medesime condizioni di diritto indipendentemente dal luogo in cui risiedono;

    l'applicazione di questo criterio all'articolo 127, rappresenterebbe non solo un buon esempio di snellimento e «sburocratizzazione» delle procedure, ma solleciterebbe i Comuni a ridurre il consumo di suolo con nuove costruzioni, non sempre necessarie visto l'enorme patrimonio edilizio abbandonato, per rivolgersi piuttosto verso la categoria del riuso senza consumo di suolo e con tecniche costruttive a basso consumo energetico, potendo contare su finanziamenti statali che premino il comportamento virtuoso risarcendoli dei mancati introiti prodotti dalle concessioni a costruire sui terreni inedificati che provocano danni al clima, alla salute, all'economia, alla collettività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di a snellire e sburocratizzare le procedure di trasferimento dei fondi direttamente ai Comuni, senza l'intermediazione economica regionale, iniziando proprio dai fondi previsti all'articolo 127 per il contrasto del consumo del suolo, destinati al finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado;

   a porre in essere tutte le misure necessarie, anche legislative, affinché gli obiettivi dell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN 2015), del Green Deal europeo e a livello nazionale il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha fissato l'obiettivo di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2030 non restino lettera morta.
9/643-bis-AR/55. Zanella, Bonetti, Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute e di politiche sociali;

    la crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese, anche in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana-Fondazione «E. Zancan» e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

    in Italia, quando una persona diventa così povera da non potersi più permettere di pagare un affitto o un mutuo finisce in strada perdendo non solo la residenza anagrafica ma anche una serie di diritti ad essa collegati come il diritto alla salute poiché la cancellazione della residenza comporta il venir meno dell'assistenza sanitaria del medico di base;

    secondo l'indagine ISTAT sulle persone senza dimora, svolte in collaborazione con fio.PSD, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Caritas Italiana nel dicembre 2014, le persone senza dimora erano 50.724 (erano 47.648 nel 2011), rappresentate per la maggior parte da uomini (85,7 per cento), 4 su 10 italiani, e sempre 4 su 10 che vivevano in strada da più di 4 anni prevalentemente nelle regioni del Nord Italia (56 per cento) mentre le donne rappresentano il 14 per cento e seguono dei percorsi di vita particolari e più caratterizzati dalle rotture delle relazioni familiari come causa principale di homelessness;

    «Senza dimora» non è sinonimo di «assistenzialismo» e, infatti, solo il 3 per cento dichiara di ricevere sussidi dal comune o da altri Enti pubblici mentre il 62 per cento ha invece un reddito mensile proveniente da attività lavorativa (anche informale e saltuaria) con un guadagno medio mensile tra le 100 e le 499 euro, mentre il 30 per cento vive di espedienti e collette. Il 17 per cento non ha alcuna fonte di reddito;

    a distanza di 5 anni dalla prima edizione, il nuovo censimento ISTAT della popolazione residente in Italia pubblicato pochi giorni fa indica in quasi 100mila di cui il 62 per cento di nazionalità italiana senza dimora. Una cifra più che raddoppiata;

    lo stesso censimento, nel 2021 identificava per la prima volta, con maggior dettaglio le persone che vivono nelle convivenze anagrafiche e le cosiddette «popolazioni speciali» costituite da persone senza tetto, senza dimora e persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. «Un aggregato secondo i dati ISTAT di poco più di 500 mila persone»;

    i meri dati non possono, comunque, descrivere appieno questa realtà molto complessa e articolata mutevole nel tempo e composta da persone che vivono una condizione di estrema marginalità dal punto di vista relazionale e comunicativo a cui consentire di poter avere un medico sarebbe un atto di solidarietà, di giustizia sociale, di vicinanza dello Stato alle persone più deboli; significherebbe dare la possibilità a chi, per qualsiasi motivo, è stato messo ai margini della società di avere una speranza ed uno stimolo per uscire dalla strada,

impegna il Governo:

   al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale ed universale per ciascun individuo a inserire nel primo provvedimento utile misure normative e finanziarie volte a garantire anche alle persone senza dimora e quindi prive della residenza anagrafica di poter essere iscritte negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali, come già avviene con due leggi regionali in Puglia ed Emilia Romagna, allo scopo di poter effettuare la scelta di un medico di medicina generale e poter così accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza;

   predisporre misure volte a consentire un aggiornamento periodico dei dati ufficiali delle persone senza dimora presenti in Italia e una loro presa in carico attraverso percorsi di inclusione lavorativa, abitativa e sociale.
9/643-bis-AR/56. Furfaro, Vaccari, Scarpa, Dell'Olio, Grimaldi, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame dell'aula l'articolo 143 reca disposizioni per accelerare il processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni — LEP — concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce la determinazione dei suddetti livelli essenziali alla potestà legislativa dello Stato;

    a questo fine si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri competenti per materia, oltre che dai presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'Anci;

    nell'ipotesi, molto concreta, in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabili, si prevede la nomina di un commissario;

    si rammenta che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 in materia di autonomia finanziaria e la legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera;

    meglio ricordare che, allo stato attuale, sono numerose le norme statali che hanno individuato i LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo, oppure in materia di istruzione e di formazione professionale, o del reddito di inclusione, dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in materia sanitaria, per l'assegnazione delle case popolari, poi recentemente, l'articolo 1, comma 159, della legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali — LEPS — per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, eliminazione delle condizioni di svantaggio o vulnerabilità;

    anche la legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali, quali ad esempio gli asilo nido, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote, dando luogo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, a un superamento del vincolo della spesa storica compiendo così un deciso passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni;

    ora istituire poi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP è, ad avviso dei presentatori del presente atto di indirizzo, un vero schiaffo al Parlamento, che denota arroganza e prepotenza perché la definizione dei LEP necessita sicuramente un approfondimento nelle commissioni di merito, una discussione democratica nel paese, non un blitz nella legge di bilancio, perché l'attribuzione di maggiore autonomia può rompere gli equilibri e avvantaggiare alcuni territori a danno di altri, aggravando i divari: non solo tra Nord e Sud, ma tra aree centrali e periferiche del Paese;

    si rischia la coesione nazionale così denunciato da Svimez, l'associazione per lo Sviluppo industriale del Mezzogiorno guidata dal direttore Luca Bianchi e dal presidente Adriano Giannola, che ha consegnato alla Commissione Bilancio della Camera una memoria in cui si segnala il pericolo, oggi più di ieri, della «mancanza di meccanismi di riequilibrio dei divari territoriali»,

impegna il Governo:

   a coinvolgere attivamente le Camere nella definizione dei LEP anche al fine di conoscere l'effettiva erogazione delle prestazioni al cittadino da parte dello Stato e degli Enti territoriali, accertando eventuali difformità nell'erogazione delle prestazioni al fine di disporre le necessarie compensazioni ai territori che ne risultino deficitari, anche in relazione ad eventuali ambiti territoriali omogenei. Questo al fine di elaborare un punto di equilibrio tra esigenze di uniformità territoriale delle prestazioni a dei modelli organizzativi e gestionali proponendo eventualmente interventi normativi e finanziari strutturali, per far sì che ogni cittadino italiano abbia gli stessi livelli essenziali di prestazioni garantite dallo Stato sull'intero territorio italiano identici livelli minimi di prestazioni;

   a valutare l'opportunità di coinvolgere le Camere, nell'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabili, nella nomina del commissario straordinario.
9/643-bis-AR/57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il mutato contesto geopolitico e il fenomeno dei rincari dei prezzi delle materie prime energetiche ha avuto un impatto diretto sui consumi domestici, con aumenti esponenziali in bolletta e gravi conseguenze economiche per i clienti finali;

    secondo i dati ENEA, i consumi elettrici delle abitazioni sono riconducibili per il 58 per cento agli elettrodomestici e, tra i principali prodotti del mercato italiano, poco più del 3 per cento degli apparecchi installati è riconducibile ad apparecchiature con classi elevate previste dal nuovo sistema di etichettatura energetica, mentre la vita media del parco installato è molto alta, abbondantemente superiore ai 12 anni;

    la sostituzione di prodotti obsoleti con nuovi prodotti standard di efficienza energetica più elevati garantirebbe un significativo risparmio di energia con immediata diminuzione dei costi in bolletta per i consumatori;

    l'industria dell'elettrodomestico rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo, con un know-how di alto livello, un'efficiente filiera di componentistica e prodotto finito, nonché importanti investimenti in ricerca e sviluppo;

    il tasso di avvio al trattamento di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche in Italia si attesta su valori sensibilmente distanti dal target UE, 36,8 per cento a fronte di un obiettivo del 65 per cento, con solo un terzo dei rifiuti RAEE gestito in modo corretto ed intercettato dai sistemi ufficiali di raccolta e riciclo,

impegna il Governo

a prevedere una misura agevolativa per incentivare i consumatori alla sostituzione del parco installato con elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica, e contestuale smaltimento delle apparecchiature obsolete, ai fini di ottenere una riduzione dei consumi energetici domestici e dei costi in bolletta, favorire un corretto riciclo dei rifiuti elettronici ed elettrici, e sostenere un'industria eccellenza del Made in Italy e leader a livello internazionale.
9/643-bis-AR/58. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il mutato contesto geopolitico e il fenomeno dei rincari dei prezzi delle materie prime energetiche ha avuto un impatto diretto sui consumi domestici, con aumenti esponenziali in bolletta e gravi conseguenze economiche per i clienti finali;

    secondo i dati ENEA, i consumi elettrici delle abitazioni sono riconducibili per il 58 per cento agli elettrodomestici e, tra i principali prodotti del mercato italiano, poco più del 3 per cento degli apparecchi installati è riconducibile ad apparecchiature con classi elevate previste dal nuovo sistema di etichettatura energetica, mentre la vita media del parco installato è molto alta, abbondantemente superiore ai 12 anni;

    la sostituzione di prodotti obsoleti con nuovi prodotti standard di efficienza energetica più elevati garantirebbe un significativo risparmio di energia con immediata diminuzione dei costi in bolletta per i consumatori;

    l'industria dell'elettrodomestico rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo, con un know-how di alto livello, un'efficiente filiera di componentistica e prodotto finito, nonché importanti investimenti in ricerca e sviluppo;

    il tasso di avvio al trattamento di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche in Italia si attesta su valori sensibilmente distanti dal target UE, 36,8 per cento a fronte di un obiettivo del 65 per cento, con solo un terzo dei rifiuti RAEE gestito in modo corretto ed intercettato dai sistemi ufficiali di raccolta e riciclo,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a prevedere una misura agevolativa per incentivare i consumatori alla sostituzione del parco installato con elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica, e contestuale smaltimento delle apparecchiature obsolete, ai fini di ottenere una riduzione dei consumi energetici domestici e dei costi in bolletta, favorire un corretto riciclo dei rifiuti elettronici ed elettrici, e sostenere un'industria eccellenza del Made in Italy e leader a livello internazionale.
9/643-bis-AR/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scoppio della pandemia e la recessione economica che ne è conseguita, la più grave dai tempi della Grande Depressione, hanno generato impatti devastanti che hanno interessato le fasce più fragili della popolazione, acuendo vulnerabilità e divari preesistenti e facendo affiorare dei nuovi;

    la pandemia da coronavirus si è abbattuta su un'Italia profondamente disuguale infatti alla fine del mese di giugno 2019 la distribuzione della ricchezza nazionale netta vedeva il 20 per cento più ricco degli italiani detenere quasi il 70 per cento della ricchezza nazionale, il successivo 20 per cento (quarto quintile) essere titolare del 16,9 per cento della ricchezza, lasciando al 60 per cento più povero dei nostri concittadini appena il 13,3 per cento della ricchezza nazionale;

    nel suddetto periodo il top-10 per cento (in termini patrimoniali) della popolazione italiana possedeva oltre 6 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione. Confrontando il vertice della piramide della ricchezza con i decili più poveri della popolazione italiana, il risultato appariva ancora più sconfortante. La ricchezza del 5 per cento più ricco degli italiani (titolare del 41 per cento della ricchezza nazionale netta) era superiore a tutta la ricchezza detenuta dall'80 per cento più povero dei nostri connazionali. La posizione patrimoniale netta dell'1 per cento più ricco (che deteneva a fine giugno 2019 il 22 per cento della ricchezza nazionale) valeva 17 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20 per cento più povero della popolazione italiana;

    la ricchezza costituisce una delle dimensioni del benessere economico individuale. Oltre a garantire reddito se «messa a frutto», la ricchezza influenza la possibilità di un individuo di investire sul proprio futuro, condiziona le opportunità d'istruzione, facilita l'accesso al credito, offre la possibilità di rifiutare condizioni di lavoro inique, garantisce la libertà di assumere rischi per realizzare progetti imprenditoriali. La ricchezza determina anche la capacità di influenzare le decisioni pubbliche; è, in particolare, una misura del potere di condizionamento, troppo spesso indebito e volto a tutelare condizioni di privilegio, dei processi decisionali da parte di chi occupa posizioni apicali della piramide distributiva. La ricchezza misura inoltre la resilienza economica delle persone ovvero la loro capacità di resistere a shock di spesa attesi o imprevisti come quelli legati all'insorgere di una malattia o alla perdita dell'impiego che comportano la riduzione finanche l'azzeramento del reddito. Avere informazioni accurate su come la ricchezza sia distribuita tra i cittadini è propedeutico per poter valutare quanto diverse siano le capacità delle persone di investire su sé stessi, resistere a improvvise situazioni di difficoltà o avere più o meno potere d'influenza e quanto tali differenze siano socialmente accettabili o meno;

    nella situazione straordinaria di fronte alla quale ci si è trovati nel mese di febbraio 2020, con l'arrivo dello shock pandemico e l'introduzione da parte del governo di misure restrittive che hanno impattano le opportunità lavorative e la capacità reddituale di ampi strati della popolazione, le famiglie italiane si sono trovate, nella condizione di dover attingere a tutte le risorse economiche a propria disposizione per far fronte alla caduta di reddito e mantenere uno standard di vita adeguato;

    le disparità patrimoniali preesistenti (più marcate nelle poste finanziarie dei bilanci delle famiglie) si sono così tradotte in un rischio estremamente diversificato per i cittadini di veder acuite, senza un adeguato e tempestivo supporto pubblico, le proprie condizioni di vita, a partire dalle fasce in condizione di maggiore disagio economico;

    secondo le stime della Banca d'Italia, poco più del 40 per cento della popolazione italiana versava, all'inizio della pandemia, in condizioni di povertà finanziaria ovvero faceva parte di un nucleo familiare che non disponeva di risparmi accumulati sufficienti per vivere sopra la soglia di povertà relativa per oltre tre mesi;

    la stagione della pandemia ha dunque ulteriormente allargato la forbice fra pochi che erano già ricchi e ha visto crescere sensibilmente il proprio patrimonio e milioni di italiani che hanno attraversato una lunga fase di disoccupazione, cassa integrazione, sospensione o perdita delle proprie attività. Ha inoltre dimostrato quanto i tagli alla spesa pubblica, e in particolare alla scuola, alla sanità e ai trasporti pubblici, abbiano reso vulnerabili una gran parte dei cittadini, mettendo a repentaglio oltre all'economia la loro stessa esistenza;

    l'Italia è pertanto un'economia ricca di patrimonio ma esso si concentra sempre di più nelle mani di pochi e i lasciti ereditari cristallizzano le posizioni di vantaggio relativo in chiave dinastica;

    i suddetti dati suggeriscono non solo che i patrimoni degli italiani sono sempre più concentrati ma anche che cambia sempre di più la loro origine;

    c'è bisogno di misure incisive che riequilibrino l'accesso alle risorse finanziarie e riducano le disuguaglianze estreme di opportunità, affrontando al contempo anche la crisi generazionale che attanaglia il nostro Paese, attuate attraverso un prelievo fiscale sul patrimonio della minoranza più ricca del Paese, per garantire al resto della collettività meno abbiente migliori condizioni di accesso a beni e servizi essenziali e il pieno godimento dei diritti costituzionali,

impegna il Governo:

   ad istituire un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile sia costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

    a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

    b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

    c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

    d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

    e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro;

    f) 5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 100 milioni di euro.
9/643-bis-AR/59. Fratoianni, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 493, è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

    il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori e azionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, è stata istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR;

    con la legge 4 agosto 2022, n. 122, il periodo di attività della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR è stato esteso fino al 31 dicembre 2022,

impegna il Governo

a prorogare il periodo di attività della commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, e a valutare eventuali altre misure volte a garantire a tutti gli aventi diritto un equo rimborso.
9/643-bis-AR/60. Letta.


   La Camera,

   premesso che:

    la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;

    si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;

    per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

    oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;

    in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;

    di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del partito democratico,

impegna il Governo

a destinare, nel prossimo provvedimento utile, non meno di 1000 milioni di euro agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.
9/643-bis-AR/61. Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;

    si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;

    per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

    oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;

    in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;

    di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del partito democratico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.
9/643-bis-AR/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il titolo V del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di crescita e investimenti; in particolare, al Capo I, sono previste ulteriori misure per favorire la crescita e gli investimenti;

    la presente manovra finanziaria si caratterizza per le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese al fine di contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione, assicurando al tempo stesso il profilo di sostenibilità della finanza pubblica;

    in considerazione di quanto testé descritto, diverse amministrazioni comunali che possiedono quote di partecipazione in alcune società pubbliche auspicano una maggiore flessibilità rispetto della normativa vigente;

    la complessità della questione è in gran parte dovuta alla frammentarietà della materia ed alla difficoltà del coordinamento, anche sostanziale, tra alcune norme contenute nelle leggi finanziarie con le norme sopraggiunte negli anni successivi;

    in particolare, per effetto della disciplina di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), del «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è previsto che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo quindi un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nei casi in cui si rilevino società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

    questa condizione – particolarmente stringente – si rivela essere un grande limite per diversi comuni di piccola e media grandezza che dispongono di quote di partecipazione pubblica in alcune società, spesso non rilevanti per l'amministrazione pubblica ma comunque oggetto di prestigio per il territorio: le amministrazioni locali, infatti, si trovano in molti casi a dover chiudere o liquidare le loro società, nonostante quest'ultime forniscano un importante contributo alla collettività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una diminuzione del fatturato medio predetto, indi eventualmente estendere il periodo complessivo preso in considerazione per il calcolo secondo quanto previsto dalla normativa di cui al richiamato articolo 20, comma 2, lettera d), del «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», soprattutto al fine di aiutare le amministrazioni locali a superare l'attuale periodo di difficoltà economica e sociale.
9/643-bis-AR/62. Pretto, Caretta, Ciaburro, Giovine.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede diverse disposizioni in materia di infrastrutture stradali e autostradali quali la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica (articolo 88), gli interventi diretti alla realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (centro-Italia) e per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della strada statale 4 Salaria;

    attualmente sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento a standard autostradale nella tratta immediatamente a nord della A12 Civitavecchia-Roma (Lotto 6A già di competenza SAT), fino all'abitato di Tarquinia;

    la strada statale 1 Aurelia presenta quantitativi di traffico pesante durante l'anno che tendono ad incrementarsi notevolmente durante il periodo estivo ed in particolare durante i giorni del fine settimana;

    tali incrementi di traffico sono legati al territorio costiero attraversato e storicamente frequentato dal turismo estivo; che è stata inserita come priorità nazionale nel libro bianco dalle camere di commercio toscane e da Uniontrasporti anche a causa dell'elevata mortalità riscontrata nel corso degli anni. I picchi di traffico e la presenza di tratte ancora a singola carreggiata con numerosi accessi privati diretti e connessioni a raso, assenza di guard rail, determinano criticità per la sicurezza del deflusso stradale, che rendono particolarmente urgente l'intervento di completamento del corridoio tirrenico;

    è sempre più urgente la messa in sicurezza del suddetto tratto autostradale essendo stati registrati un numero elevato di vittime dovuto all'illuminazione scarsa, alla segnaletica mancante, fattori che hanno determinato numerosi incidenti sull'arteria: 268 di cui 5 mortali con una densità di 1,02 incidenti a chilometro;

    negli anni il progetto del completamento dell'autostrada tirrenica Rosignano-Civitavecchia ha subito un iter approvativo complesso che ha portato a forti modifiche nella definizione del tracciato e delle modalità di pedaggiamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi brevi, anche in successivi provvedimenti di competenza, lo stanziamento di risorse adeguate finalizzate alla realizzazione della messa in sicurezza della strada statale tirrenica (E80) agevolando il passaggio tra SAT ed ANAS per la realizzazione dell'autostrada A12.
9/643-bis-AR/63. Fabrizio Rossi, Zucconi, Donzelli, La Porta, Michelotti, Amorese, Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2023, all'articolo 64 in materia di lavoro occasionale amplia la possibilità di ricorso da parte delle imprese agendo sull'importo massimo per utilizzatore e sulla soglia dimensionale;

    ampliare la possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, riducendo le tutele normative e previdenziali dei lavoratori coinvolti, potrebbe avere effetti, in settori che oggi sono già fragili dal punto di vista occupazionale, dove è presente una forte incidenza di precarietà e di lavoro povero;

    la previsione della legge di bilancio in esame allarga, per tutti i settori, la platea dei datori di lavoro includendo quelli che occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato, determinando un massimo importo, non superiore a 10.000 euro;

    è innegabile che tale intervento determina un ampliamento della platea dei prestatori, che non risponde alla ratio dello strumento originariamente destinato a esigenze occasionali del mercato del lavoro;

    per quanto attiene il settore agricolo si elimina la limitazione per il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente rese da: categorie di studenti con meno 25 anni, disoccupati e percettori di integrazioni salariali e si prevede invece che tutti i lavoratori possano essere assunti con la modalità della prestazione occasionale;

    in realtà nel settore agricolo non erano necessarie «forme semplificate» di prestazioni di lavoro occasionale che ora rischiano di deregolamentare tutto il sistema di tutele e termini del mercato del lavoro agricolo e di sostituire il lavoro tutelato, dal punto di vista degli istituti normativi e assicurativi e previdenziali, con quello non tutelato, tenuto conto che in agricoltura esiste già la possibilità di contratti di una durata anche breve;

    l'impatto dell'articolo 64 della legge di bilancio per il 2023 va analizzato e monitorato attentamente e periodicamente anche per valutare possibili e ulteriori interventi legislativi di modifica o persino di soppressione della norma qualora si verificassero effetti distorsivi nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a inviare una relazione trimestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Camere sugli effetti dell'applicazione delle norme in materia di lavoro occasionale introdotte dall'articolo 64 del disegno di legge in esame, in tutti i settori coinvolti.
9/643-bis-AR/64. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio in esame si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime;

    in tale ottica è necessario perseguire nella direzione del risparmio delle materie prime così come delle nostre risorse idriche;

    al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche è stato istituito con l'articolo 1, dai commi 61 a 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021;

    il predetto fondo era stato costituito al fine di riconoscere alle persone fisiche residenti in Italia, fino ad esaurimento delle risorse, un bonus pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;

    va detto che il richiamato «bonus rubinetti» è servito non solo al risparmio di acqua in termini sia economici che ambientali, ma anche a ridurre il più possibile il ricorso a forme di lavoro in nero;

    l'articolo 124 del disegno di legge in esame prevede lo strumento del credito di imposta in campo ambientale per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata sia al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, in un prossimo provvedimento normativo, un credito di imposta o altre misure agevolative per la tipologia di interventi richiamati in premessa, al fine di assicurare forme di promozione e sostegno degli interventi virtuosi finalizzati al risparmio di risorse idriche.
9/643-bis-AR/65. Rotelli, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'approvazione dell'emendamento 131.03 consente una prima parziale risposta alle emergenze che interessano il territorio di Maratea a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel corso di questo autunno;

    occorre programmare interventi tempestivi e immediati in particolare per quel che concerne la raggiungibilità dell'importante località turistica potentina;

    ad oggi non è stato ancora dichiarato lo stato di emergenza per Maratea;

    gli operatori economici in particolare quelli del settore turistico ricettivo sono molto preoccupati per le conseguenze sulle proprie attività nel medio e lungo periodo;

    quella di Maratea non è la sola emergenza in materia di dissesto idrogeologico;

    molto critica è la situazione che riguarda i comuni di Pisticci e Pomarico solo per fare due esempi,

impegna il Governo

a riconoscere in tempi rapidi lo stato di emergenza per il territorio di Maratea con la previsione di risorse aggiuntive al fine di affrontare le rilevanti criticità di messa in sicurezza delle aree interessate da movimenti franosi, nonché ad attivare entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento un tavolo istituzionale con la regione Basilicata, gli enti locali e tutte le amministrazioni competenti, per affrontare nel complesso le principali emergenze legate al dissesto su tutto il territorio regionale.
9/643-bis-AR/66. Amendola, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene uno specifico Capo (il II) dedicato a famiglia e disabilità. Sul tema della disabilità, l'articolo 67 istituisce uno specifico fondo destinato al contrasto dei fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città favorendo al contempo l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

    secondo i dati dell'Istat, nel nostro Paese le persone con disabilità – ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali – sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni (il 22 per cento della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 1 milione di essi sono donne. Quasi 1/3 di queste persone – il 29 per cento, sempre secondo l'Istat – vive da sola;

    la grave congiuntura economica ingenerata dall'aggressione della Russia a danno dell'Ucraina, come noto, ha portato ad un repentino incremento del costo di energia elettrica e gas: sempre secondo quanto riferito dell'ISTAT, a settembre 2020 – nel mercato italiano – i prezzi di luce e gas sono aumentati, rispettivamente, del 216,4 per cento e del 167,6 per cento;

    tale situazione, già di per sé grave per le famiglie e le imprese italiane, si riverbera ulteriormente e con maggiore forza nei confronti delle persone con disabilità. La reclusione forzata causata dalle misure di lockdown adottate nella fase più acuta della pandemia, prima, e le difficoltà economiche prodotte dall'incremento delle bollette di luce e gas, poi, rischia di aggravare sempre di più la condizione delle persone con disabilità e minare il conseguimento della piena inclusione sociale;

    attualmente, il nostro ordinamento prevede uno specifico bonus-sconto sulla bolletta elettrica – che varia dai 177 ai 639 euro all'anno – per i malati gravi costretti all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali cosiddetti «salvavita», che richiedono un significativo dispendio di energia elettrica;

    pur essendo indispensabile, tuttavia, il bonus previsto a legislazione vigente non è sufficiente. Le persone con disabilità – specialmente coloro che soffrono di forme gravi ed invalidanti di disabilità – sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni in misura maggiore rispetto alla media dei cittadini;

    ciò comporta, come è ovvio, un consumo strutturale e necessario di energia elettrica e gas più elevato rispetto alla media, che prescinde dall'utilizzo di macchinari salvavita. Sarebbe, pertanto, assolutamente necessario intervenire per riconoscere ulteriori sostegni di carattere trasversale alle persone con disabilità (oltreché alla generalità dei cittadini), non essendo assolutamente sufficiente utilizzare come parametro per determinare le misure di sostegno l'utilizzo o meno di macchinari salvavita;

    simili misure, oltre a rappresentare una mano tesa dello Stato dei confronti dei concittadini che si trovino in condizione di maggiore difficoltà, si porrebbero in rapporto di perfetta aderenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, alla Missione 5, Componente 2 «Infrastruttura sociali, famiglie, comunità e terzo settore», riserva ben 1.45 miliardi di euro alla Sottocomponente «Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale»,

impegna il Governo

a intervenire tempestivamente, nel prossimo provvedimento normativo utile destinando le necessarie risorse finanziarie volte ad apprestare ulteriori tutele rispetto all'incremento del costo dell'energia elettrica, con specifico riferimento alle persone con disabilità.
9/643-bis-AR/67. Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca improrogabili misure di sostegno in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l'articolo 2 riconosce, anche nel primo trimestre del 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 finalizzati a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas gravanti sulle imprese, elevandone le percentuali originariamente previste;

    tra i soggetti più colpiti dal repentino incremento del costo dell'energia ingenerato dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina figurano senz'altro i gestori di impianti sciistici. Secondo quanto riferito dalle Associazioni rappresentative del settore, l'aumento ha riguardato sia le bollette (il cui costo è cresciuto di ben cinque volte) che le materie prime, i pezzi di ricambio ed il combustibile;

    per ridurre i costi dell'energia elettrica, divenuti oramai insostenibili, i gestori delle stazioni – in mancanza di un intervento coraggioso da parte del Governo – potrebbero essere costretti a ridurre il numero di impianti aperti, chiudere in alcune giornate feriali ovvero vendere skypass variabili, a secondo del costo dell'energia;

    la situazione si aggrava per quelle imprese che procedono all'innevamento artificiale che, come noto, nel periodo dell'anno che va da aprile a novembre si configurano a tutti gli effetti come imprese energivore: per queste realtà – secondo i dati dell'Associazione nazionale esercenti funiviari – l'aumento delle bollette energetiche rispetto ad agosto si è attestato fino a 6 volte tanto;

    l'energia che serve per alimentare gli impianti di risalita ed i sistemi di innevamento rischia di divenire un costo insostenibile per le imprese, andando così a minare le sorti di un'intera filiera che vive dell'industria della neve e comprende hotel, ristoranti e alberghi;

    il settore dello sci, già gravemente fiaccato dalle chiusure e dalle restrizioni previste durante la fase più acuta della pandemia, è un comparto che nei comuni di montagna tiene in piedi l'intera economia locale, configurandosi come una risorsa turistica irrinunciabile per vaste aree del nostro Paese e creando un indotto, diretto e indiretto, di diversi milioni di euro;

    le imprese non possono affrontare da sole questa difficile congiuntura economica, rendendosi pertanto indispensabile un intervento specifico, puntuale e tempestivo – oltreché assolutamente urgente – che permetta a chi gestisce le ski area di programmare la prossima imminente stagione turistica,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, nel prossimo provvedimento normativo, stanziando apposite risorse per fronteggiare il caro bollette patito dagli impianti sciistici, con specifico riferimento a quelli che provvedono all'innevamento artificiale.
9/643-bis-AR/68. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca improrogabili misure di sostegno in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l'articolo 2 riconosce, anche nel primo trimestre del 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 finalizzati a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas gravanti sulle imprese, elevandone le percentuali originariamente previste;

    tra i soggetti più colpiti dal repentino incremento del costo dell'energia ingenerato dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina figurano senz'altro i gestori di impianti sciistici. Secondo quanto riferito dalle Associazioni rappresentative del settore, l'aumento ha riguardato sia le bollette (il cui costo è cresciuto di ben cinque volte) che le materie prime, i pezzi di ricambio ed il combustibile;

    per ridurre i costi dell'energia elettrica, divenuti oramai insostenibili, i gestori delle stazioni – in mancanza di un intervento coraggioso da parte del Governo – potrebbero essere costretti a ridurre il numero di impianti aperti, chiudere in alcune giornate feriali ovvero vendere skypass variabili, a secondo del costo dell'energia;

    la situazione si aggrava per quelle imprese che procedono all'innevamento artificiale che, come noto, nel periodo dell'anno che va da aprile a novembre si configurano a tutti gli effetti come imprese energivore: per queste realtà – secondo i dati dell'Associazione nazionale esercenti funiviari – l'aumento delle bollette energetiche rispetto ad agosto si è attestato fino a 6 volte tanto;

    l'energia che serve per alimentare gli impianti di risalita ed i sistemi di innevamento rischia di divenire un costo insostenibile per le imprese, andando così a minare le sorti di un'intera filiera che vive dell'industria della neve e comprende hotel, ristoranti e alberghi;

    il settore dello sci, già gravemente fiaccato dalle chiusure e dalle restrizioni previste durante la fase più acuta della pandemia, è un comparto che nei comuni di montagna tiene in piedi l'intera economia locale, configurandosi come una risorsa turistica irrinunciabile per vaste aree del nostro Paese e creando un indotto, diretto e indiretto, di diversi milioni di euro;

    le imprese non possono affrontare da sole questa difficile congiuntura economica, rendendosi pertanto indispensabile un intervento specifico, puntuale e tempestivo – oltreché assolutamente urgente – che permetta a chi gestisce le ski area di programmare la prossima imminente stagione turistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire stanziando apposite risorse per fronteggiare il caro bollette patito dagli impianti sciistici, con specifico riferimento a quelli che provvedono all'innevamento artificiale.
9/643-bis-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati dell'Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, in Italia il lavoro agile riguarda complessivamente quasi 3,6 milioni di persone;

    con la legge n. 142 del 21 settembre 2022 di conversione del decreto-legge n. 115 del 2022, era stato prorogato, al 31 dicembre 2022, il termine per l'utilizzo del lavoro agile in forma semplificata per i lavoratori fragili;

    la legge n. 142 del 2022 aveva, altresì, prorogato, al 31 dicembre 2022, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, e che la modalità fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione;

    con decreto del Ministero della salute sono state individuate le patologie per le quali si rientra nella categoria dei lavoratori fragili, considerando lavoratori fragili i chemioterapici, gli immunodepressi, i portatori di disabilità e le persone che soffrono di patologie degenerative;

    durante l'iter del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» in commissione è stato approvato un emendamento che prevede che possano usufruire dello strumento solo i dipendenti fragili siano essi lavoratori nel pubblico impiego che nel privato ma fino al 31 marzo 2023 e con l'esclusione dei genitori con figli di età inferiore ai 14 anni;

    è previsto inoltre che le lavoratrici e i lavoratori fragili potranno accedere alle modalità di lavoro agile anche esercitando mansioni diverse da quelle eseguite nella tradizionale sede lavorativa, in quanto il datore di lavoro dovrà assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

    appare evidente che la mini proroga della possibilità di accedere a lavoro agile per lavoratrici e lavoratori fragili non può essere giudicata sufficiente, tenuto conto del fatto che dalla proroga sono stati esclusi anche i genitori con figli minori di 14 anni, è auspicabile che tale proroga sia estesa a tutto il 2023 e che la possibilità di lavoro agile sia prevista oltre che alle lavoratrici e lavoratori fragili, anche per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni,

impegna il Governo

a estendere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili e per genitori con figli di età inferiore ai 14, prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2023.
9/643-bis-AR/69. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. La complessità deriva da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;

    Invitalia, su incarico del Ministero delle imprese e del made in Italy, come soggetto attuatore, interviene nelle zone in difficoltà economica, con un'azione congiunta tra Amministrazioni centrali e regioni, con obiettivi che riguardano la ripresa delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di sviluppo, l'attrazione di nuovi investimenti, la riqualificazione e il recupero ambientale;

    ulteriori importanti obiettivi riguardano le politiche del lavoro, e in particolare le politiche attive per il lavoro che mirano a promuovere l'occupazione nell'area di crisi, con particolare attenzione alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori del bacino di riferimento e rendere più attrattive le condizioni per i nuovi investimenti;

    attualmente la ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da specifiche primalità riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, da incentivi per la riqualificazione del personale previsti da normative regionali, da incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL;

    al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti anche sulla politica industriale nazionale che caratterizzano queste aree, sarebbe opportuno che, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, sia prevista la possibilità di impegnare nelle aree di crisi complessa i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a consentire, nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito prevedendo la corresponsione, a favore di tali lavoratori, di una indennità mensile di partecipazione con durata almeno sino a mesi 6 con la possibilità di ulteriore proroga, per un periodo non superiore a sei mesi.
9/643-bis-AR/70. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'innovazione tecnologica ha dimostrato che può diventare un'occasione per migliorare la nostra qualità della vita, ma anche uno strumento per far aumentare i profitti di pochi e la disoccupazione di molti;

    secondo diversi esperimenti condotti in alcuni Paesi europei, la riduzione dell'orario lavorativo porterebbe ad un incremento della produzione poiché i lavoratori avrebbero più tempo da dedicare a loro stessi ed, allo stesso modo, sarebbero più produttivi sul posto di lavoro;

    nel nostro Paese stiamo assistendo a dei cambi di paradigma nel mondo del lavoro, specie tra i giovani, che sono sempre più improntati verso nuovi modi di lavorare, come lo smart-working e il lavoro ibrido. Eppure, secondo dati forniti dall'OCSE, l'Italia è uno dei Paesi europei nei quali si lavora di più e ci sono sempre più persone che sono scontente del loro impiego;

    dal dopoguerra a oggi, le ore di lavoro annuali per lavoratore sono scese in maniera significativa in quasi tutti i paesi Ocse. Se si considerano i paesi Ocse, più una nazione è ricca, minori sono le ore di lavoro, tanto che il paese in cui si lavora di più risulta il Messico, quello in cui si lavora di meno la Germania;

    i risvolti positivi della riduzione dell'orario di lavoro sui dipendenti sono facilmente intuibili ma, soprattutto, suffragati dalla scienza. La crescente percezione di benessere ha diminuito di molto i sintomi da stress nei lavoratori. Avere più tempo libero ha portato ad una migliore cura di se stessi, migliorando l'umore e combattendo la depressione. Inoltre una maggiore presenza tra le mura domestiche ha aiutato di fatto alla vita familiare: salute mentale, famiglia e rapporti sociali sono stati direttamente investiti positivamente da questo tipo di provvedimenti;

    in questo contesto si assiste a una polarizzazione marcata dei tempi di lavoro che vede da un lato, lavoratori a tempo completo il cui orario di lavoro spesso si allunga al di là delle quaranta ore settimanali, dall'altro, un esercito crescente dei part-time. La retorica dominante associa agli impieghi part-time la possibilità di disporre di una maggiore quantità di tempo libero, tuttavia, questa interpretazione si scontra con la realtà di un tessuto lavorativo a bassi salari. Più del 60 per cento dei lavoratori part-time italiani, infatti, preferirebbero un impiego a tempo completo, non avendo altra alternativa (la media europea è del 25 per cento);

    al suddetto aspetto va aggiunto il dato sul totale delle ore lavorate in Italia che è ben al di sopra di quello dei paesi con il PIL pro capite più alto. Mentre in Germania si lavora, in media, 1.356 ore all'anno, in Italia questa cifra è di 1.723 ore. Una fotografia che mostra una situazione ben diversa da quella spesso descritta dalla retorica dominante, che descrive i lavoratori del Sud Europa come scansafatiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro, finalizzato alla erogazione di contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario che comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali e comunque in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi ed ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2023.
9/643-bis-AR/71. Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro e sanità;

    secondo la normativa vigente, gli operatori sono sollevati dall'obbligo di permettere i pagamenti Pos solo e soltanto in caso di impossibilità tecnica, ma dal 30 giugno 2022, nel caso in cui venissero rifiutati i pagamenti con il bancomat o la carta di credito, è prevista una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata;

    l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dispone espressamente che «L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. [...]»;

    è di fondamentale importanza aiutare gli operatori a fronteggiare i maggiori oneri per le commissioni applicate sulle transazioni per i pagamenti effettuati con il bancomat, al fine di stimolare l'uso della moneta elettronica al pari del contante e favorire, da ultimo, i soggetti più deboli, piccoli commercianti e consumatori in primis,

impegna il Governo

a definire regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, attraverso la promozione di una convenzione con la società Poste italiane S.p.a..
9/643-bis-AR/72. Rampelli, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro e sanità;

    secondo la normativa vigente, gli operatori sono sollevati dall'obbligo di permettere i pagamenti Pos solo e soltanto in caso di impossibilità tecnica, ma dal 30 giugno 2022, nel caso in cui venissero rifiutati i pagamenti con il bancomat o la carta di credito, è prevista una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata;

    l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dispone espressamente che «L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. [...]»;

    è di fondamentale importanza aiutare gli operatori a fronteggiare i maggiori oneri per le commissioni applicate sulle transazioni per i pagamenti effettuati con il bancomat, al fine di stimolare l'uso della moneta elettronica al pari del contante e favorire, da ultimo, i soggetti più deboli, piccoli commercianti e consumatori in primis,

impegna il Governo

a definire regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, anche attraverso la promozione di una convenzione con la società Poste italiane S.p.a..
9/643-bis-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro e sanità;

    le disposizioni in materia di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria;

    una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» – com'è stato definito da più parti – con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

    la necessità di ricercare una soluzione alla precarietà del personale della ricerca sanitaria è confermata anche dai dati illustrati da ARSI, Associazione Ricercatori in Sanità Italia: su circa 1.800 ricercatori sanitari e collaboratori alla ricerca assunti, nell'anno 2019, con contratto a tempo determinato 5+5, infatti, solamente 1.290 sono rimasti in servizio, con una fuoriuscita di personale nei primi due anni di applicazione della «piramide» superiore al 25 per cento, assolutamente insostenibile nel lungo periodo; la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative di competenza volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
9/643-bis-AR/73. Caiata, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro e sanità;

    quando si parla di trasporti in Italia non si può non parlare di Alitalia e della sua travagliata storia, che si intreccia, a doppio filo, con la storia d'Italia, fino a diventarne simbolo e paradigma: una storia che ha conosciuto stagioni d'oro, spazzate via dagli ultimi 30 anni di graduale declino, ascrivibile a errori di strategie industriali, a scenari avversi, ma anche alla responsabilità della politica che ha spesso visto nella compagnia di bandiera un terreno da lottizzare;

    Alitalia è stata il simbolo di un'Italia risorta dalle ceneri del dopoguerra prima ed emblema di politiche statali fallimentari dopo, fino all'ultimo volo che giovedì 14 ottobre 2021, alle 23.23, è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino;

    oltre la questione di immagine, preoccupa sul passaggio Alitalia-Ita la mobilitazione dei lavoratori e, in particolare, la necessità che l'organico dal quale attinge e attingerà Ita sia quello del bacino dei lavoratori in cassa integrazione del comparto aereo, ex Alitalia e non solo, una scelta indispensabile per equità e per convenienza dello Stato;

    a nessun livello istituzionale e aziendale può considerarsi archiviata la partita occupazionale e professionale di tutte le lavoratrici e lavoratori Alitalia, posto che ancora tanti sono i nodi aperti e le criticità da affrontare: in primis, occorre rendere oggettive le modalità di reclutamento di Ita perché i lavoratori in CIG siano selezionati solo per ordine di anzianità;

    e non solo, i cassintegrati di Alitalia dovrebbero percepire un supplemento che permette di recuperare fino all'80 per cento del loro stipendio del 2019, un recupero che dal gennaio 2023 si spingerà soltanto fino al 60 per cento del medesimo stipendio, ma il condizionale è d'obbligo perché il supplemento viene pagato ormai con un ritardo di due o tre mesi e, soprattutto, rischia di essere perso per ottobre, novembre e dicembre 2022;

    la sovranità nazionale si esercita anche e soprattutto nel presidio degli asset strategici aggrediti famelicamente da multinazionali straniere e in questa direzione bisogna lavorare per garantire che Alitalia-Ita diventi il terzo vettore europeo con accordi commerciali anche internazionali;

    rinunciare ad Alitalia significherebbe per il nostro Paese essere l'unica tra le sette potenze industrializzate a non avere una compagnia di bandiera,

impegna il Governo:

   a rilanciare Alitalia quale compagnia di bandiera per farla diventare vettore primario nel trasporto aereo europeo e internazionale;

   a garantire la presenza dello Stato nella compagine societaria della compagnia aerea;

   a garantire che per il fabbisogno di personale di Ita si attinga prioritariamente dal bacino delle professionalità oggi in cassa integrazione di Alitalia e delle altre aziende di trasporto aereo nazionale, selezionate per ordine di anzianità;

   a pagare ai cassaintegrati di Alitalia le mensilità dovute e mancanti del supplemento che permette di recuperare fino all'80 per cento del loro stipendio del 2019.
9/643-bis-AR/74. Milani, Rampelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (la legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1 commi da 583 a 587, ha previsto che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

    tale incremento è stato adottato in misura graduale per il 2022 e 2023, e in misura permanente a decorrere dal 2024;

    con la stessa legge di bilancio del 2022 è stato previsto previsto anche l'adeguamento per le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, mentre nessun adeguamento automatico è stato introdotto con riferimento ai consiglieri, né con la legge di bilancio del 2022, né con quella ora all'esame della Camera dei deputati,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per introdurre un adeguamento automatico delle indennità anche per i consiglieri comunali.
9/643-bis-AR/75. Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 al Senato è stato approvato un emendamento che nel prevedere la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, consente alle amministrazioni assegnatarie di poter procedere con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto che per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri emanasse un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. da inquadrare nell'Area III, posizione economica FI, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico-gestionale, delle quali 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali;

    è molto importante che le amministrazioni centrali acquisiscano professionalità elevate che possono ulteriormente qualificare l'attività delle amministrazioni centrali grazie alle attività espletate nell'ambito del Pnrr;

    l'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto l'autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, che gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia potevano procedere alla assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023;

    a seguito delle prove concorsuali di cui alle Gazzette Ufficiali nn. 27 del 6 aprile 2021 e 82 del 15 ottobre 2021 si è proceduto alla assunzione delle 2800 unità. Queste hanno rappresentato e rappresentano una importante risorsa sia per gli interventi di coesione previsti dall'unione europea che ai fini del Pnrr per i quali sarebbe auspicabile procedere alla loro stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere alla stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.
9/643-bis-AR/76. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    la riflessione sulle crisi finanziarie degli enti locali ha avuto una parziale maturazione a seguito dell'emanazione della sentenza 115/2020 della Corte costituzionale, che ha autorevolmente chiarito che le motivazioni delle crisi finanziarie locali non risiedono solo nella cattiva gestione, ma possono essere rintracciate anche nelle «condizioni socioeconomiche dei territori», quindi ricondotte ad effetti strutturali da correggere con strumenti centrali appositi di natura perequativa;

    nel caso dei Comuni capoluoghi di città metropolitana, in condizioni di disavanzo pro capite superiore a euro 700, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), ai commi 567-580, ha stanziato significative risorse su un ventennio (2,7 miliardi di euro fino al 2042), sulla base di piani e cronoprogrammi di dettaglio relativi sia a maggiori prelievi fiscali di natura straordinaria (addizionale le Irpef e tassa di imbarco portuale e aeroportuale), sia a misure di razionalizzazione della spesa, con la contestuale richiesta di compartecipazione ulteriore al risanamento nella misura pari ad almeno il 25 per cento del contributo statale annuo;

    nel caso dei comuni capoluogo di provincia, con disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, ha introdotto all'articolo 43 la possibilità di sottoscrivere accordi con la Presidenza del Consiglio, che impegnano gli enti ad adottare misure analoghe a quelle delle città maggiori, ai finì del ripristino di una condizione di riequilibrio. La misura, tuttavia, non comprende alcun contributo statale;

    nelle more di un più organico intervento di riforma della disciplina delle crisi finanziarie locali (oggi estese a circa 450 enti), per non aggravare gli squilibri di molti Comuni capoluogo di provincia in grave disavanzo o con alto indebitamento, resta necessario un ulteriore intervento finanziario articolato in un decennio prevedendo un ammontare in linea con quello accordato alle città maggiori,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento normativo un intervento per i Comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a euro 500, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto-legge 17 maggio 2022. n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021 n. 234. per gli anni dal 2023 al 2032, di un contributo complessivo in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
9/643-bis-AR/77.Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 101, comma 3, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;

    il PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro;

    nel complesso, la misura si prefigge il duplice obiettivo di aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, e di allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione europea di studenti con una borsa di studio;

    la recente predisposizione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario e le successive graduatorie definitive sinora pubblicate dimostrano come i finanziamenti stanziati all'interno del PNRR e la volontà di non incrementare ulteriormente il Fondo Integrativo Statale per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 stia producendo un elevato numero di idonei non beneficiari, i quali, pur rispettando tutti i requisiti utili ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non possono riceverla a causa della mancanza di liquidità;

    l'importo previsto con l'intervento normativo all'articolo 101, comma 3 non appare sufficiente a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    in un Paese segnato da marcate disuguaglianze (dispersione scolastica e incidenza dei NEET con dieci punti percentuali in più al Sud rispetto alla media nazionale), fortemente impoverito sul piano del diritto all'istruzione, è altresì indispensabile finalizzare tutte le misure per garantire il dettato costituzionale della garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione, assicurando gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate per un ulteriore incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR e di garantire il raggiungimento della copertura totale delle borse di studio agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale.
9/643-bis-AR/78.Speranza, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo IV reca misure in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali. Al suo interno, il Capo I reca misure in materia di lavoro e politiche sociali, mentre il Capo II contiene disposizioni in materia di famiglia e disabilità;

    nel complesso delle misure previste nel disegno di legge in esame, si avverte la necessità di prevedere misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali, poiché la normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. Occorre invece svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni;

    senza una norma di potenziamento che sottragga le spese per questi servizi dai vincoli assunzionali vigenti, sarà estremamente difficile che i comuni possano garantire un livello di personale sufficiente per mantenere i livelli dei servizi; come pure sarà impossibile garantire le supplenze necessarie per sostituire il personale e gli standard nei rapporti numerici tra educatore/insegnante e bambini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento normativo che la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, sia sottratta dai tetti di spesa per il personale previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.
9/643-bis-AR/79.Iacono, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si è inteso stabilizzare il personale assunto a tempo determinato con la qualifica di operatore giudiziario operante all'interno degli uffici giudiziari, al fine di non perdere unità già pienamente formate e ben inserite nell'attività degli stessi;

    i beneficiari di tale stabilizzazione risultano essere tutti quegli operatori giudiziari i quali, a titolo di tirocinanti o di lavoratori, abbiano svolto servizio in favore dell'amministrazione per un periodo pari a tre anni;

    la procedura di stabilizzazione per 1200 operatori giudiziari è stata avviata il 15 novembre 2022. Secondo alcune fonti sindacali, contando le unità attualmente in servizio, pari a 1265, circa 367 unità totali risultano escluse dalla possibilità di procedere a tale stabilizzazione, in quanto non hanno maturato il triennio richiesto e ponendo così in essere la necessità di provvedere con misure atte ad evitare di perdere un tale numero di operatori qualificati;

    a tal fine risulta oltremodo necessario procedere attraverso una proroga dei contratti a tempo determinato per un periodo congruo, con lo scopo di far raggiungere a questi ultimi il triennio richiesto ai fini della stabilizzazione,

impegna il Governo

a prorogare la durata degli attuali contratti a tempo determinato degli operatori giudiziari in servizio e non interessati dalla procedura di stabilizzazione in corso al fine di adottare i provvedimenti idonei per la loro stabilizzazione.
9/643-bis-AR/80.Pozzolo, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro e sanità;

    nello specifico settore dei dispositivi medici, l'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 e l'articolo 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012 hanno introdotto un tetto di spesa a In elio nazionale; successivamente, nel 2015, con il decreto-legge n. 78, è stata prevista la definizione di tetti regionali e, similmente a quanto già disposto per la spesa farmaceutica, il cosiddetto meccanismo di payback a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento del tetto di spesa regionale;

    per effetto di tale meccanismo, le suddette aziende sono state chiamate a versare in favore delle regioni una quota dello scostamento del tetto, pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento all'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017; la restante quota di sforamento rimane a carico dei bilanci delle singole regioni;

    il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, ha certificato lo scostamento per gli anni dal 2015 al 2018 e, di conseguenza, ha individuato la quota di payback che le aziende fornitrici devono corrispondere alle regioni e alle province autonome, pari a 2 miliardi 100 milioni di euro complessivi nel quinquennio indicato;

    in questo particolare momento storico, è importante non gravare le micro-piccole c medie imprese dalla misura del payback, con il rischio di cancellare nell'immediato le imprese di più ridotte dimensioni, che sono, però, quelle a stretto contatto con i territori e più vicine alle Aziende sanitarie ed ospedaliere e, quindi, ai pazienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'emanazione di un apposito decreto del Ministro della salute per la definizione di nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, le disposizioni di cui al comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215 per la sola parte relativa alla quota di ripiano delle mieto, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
9/643-bis-AR/81. Lucaselli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, al capo VI, reca una serie di disposizioni finanziarie in ambito sanitario;

    l'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, al comma 8, prevede che il superamento dei tetti di spesa regionali debba essere certificato con decreto del Ministro della salute entro la data del 30 settembre di ogni anno e, recita ancora la norma, che tale sforamento, con riguardo all'acquisto di dispositivi medici, sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno;

    il successivo comma 9 del citato articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 prevede infatti che ciascuna azienda fornitrice concorra alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;

    successivamente, l'articolo 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha introdotto al citato articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 9-bis, il quale, in deroga alle disposizioni previste dall'ultimo periodo del comma 9 del medesimo articolo, che stabiliscono come le modalità procedurali del ripiano siano definite su proposta del Ministro della salute con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede, retroattivamente, che, per quel che concerne il ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, regioni e province autonome definiscano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che attesta il superamento dei tetti, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno e che le aziende fornitrici assolvono, senz'altro, ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali;

    il Ministro della salute, ha provveduto all'adozione del decreto che attesta il superamento dei tetti di spesa per gli anni dal 2015 al 2018 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, calcolando il ripiano da addebitare alle aziende in misura pari ad euro 416.274.918 per l'anno 2015, 473.793.126 per l'anno 2016, 552.550.000 per l'anno 2017 e 634.322.535 per l'anno 2018;

    la cifra complessiva, addebitata alle aziende sanitarie, per il ripiano dello sforamento dei tetti sanitari da parte delle regioni per gli anni dal 2015 al 2018 risulta superiore ai 2 miliardi di euro, da applicarsi per la fornitura di materiali e apparecchi elettromedicali che non consentono margini così elevati;

    inoltre, da un lato il tempo estremamente limitato per provvedere al pagamento del dovuto, unitamente alla impossibilità delle aziende di fare programmazione e risparmi su pagamenti che si sono presentati a distanza di oltre 8 anni dagli eventi e sui quali il comportamento delle singole aziende non avrebbe avuto alcuna influenza e dall'altro la difficilissima contingenza economica in cui il Paese versa, con un fenomeno inflattivo che trascina in negativo anche i bilanci più floridi e il costo della bolletta energetica che non accenna a diminuire, metteranno in ginocchio, in mancanza di un repentino intervento dell'esecutivo, un intero e fondamentale settore della nostra economia;

    in aggiunta alle considerazioni di cui sopra, preme ricordare come vi sia pendente una quantità di ricorsi e contestazioni su una norma che, con effetto retroattivo, attribuisce l'onere del pagamento del disavanzo sanitario ad aziende che si sono limitate a rifornire la pubblica amministrazione e alle quali nulla si può imputare, tantomeno riguardo ad un periodo non soltanto pregresso, ma perfino così indietro nel tempo e, per giunta a posteriori;

    infine, sono di queste ore gli allarmi lanciati da alcuni ospedali che lamentano una mancanza di forniture indispensabili per le sale operatorie e gli ambulatori, dovuti alla prudenza delle aziende, le quali temono, nel rifornire di materiali e apparecchi medicali, le strutture pubbliche, di incappare nel pagamento del payback degli anni a venire,

impegna il Governo

ad individuare, anche attraverso prossimi provvedimenti legislativi e tramite l'immediata apertura di un tavolo di confronto, da istituirsi presso il Ministero della salute, con le associazioni che rappresentano le imprese interessate, modalità tali da annullare, almeno per i periodi pregressi, quindi fino all'annualità 2022, l'onere finanziario dovuto al superamento dei tetti di spesa sanitari in capo alle aziende fornitrici di dispositivi medici, apparecchi e materiali medicali.
9/643-bis-AR/82. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione italiana, all'articolo 117, comma 2, lettera m), attribuisce potestà legislativa a Stato e regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    un efficace contrasto della povertà alimentare ed educativa minorile passa anche attraverso la rimozione degli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione e sostenendo le famiglie in difficoltà;

    secondo l'indagine EuSilc (Indagine sul reddito e le condizioni di vita ISTAT), nel 2021, il 5,2 per cento dei minori tra 1 e 15 anni in Italia non consumava un pasto proteico al giorno, con un'incidenza più elevata nel Mezzogiorno (6,7 per cento) e più contenuta nelle regioni del centro Italia (2,7 per cento);

    nell'anno scolastico 2020/21, in Italia, il 53,5 per cento dei bambini e delle bambine alla scuola primaria pubblica mangiava a mensa, ma con enormi differenze fra Nord e Sud e, in alcune regioni, anche con sensibili variazioni interne, date dal fatto che la mensa è un servizio offerto dai comuni;

    il modo più efficace per azzerare la povertà alimentare dei bambini e delle bambine dai 3 ai 10 anni è garantire un pasto proteico, equilibrato e di qualità a scuola, godendo della possibilità di usufruire di una mensa alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;

    la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola, infatti, contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

    una buona alimentazione rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale;

    la mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio e una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo:

   a fissare, nella prospettiva dell'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni per il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, un obiettivo di servizio per garantire l'accesso gratuito alla mensa scolastica agli alunni e alunne a rischio povertà, in ciascun comune o ambito territoriale;

   ad incrementare, a tal fine, in modo adeguato, il Fondo di solidarietà comunale, anche introducendo un vincolo di destinazione per il Mezzogiorno;

   a prevedere la restituzione delle risorse ottenute dal Fondo di solidarietà comunale da parte di quei comuni che non le utilizzino per garantire la mensa gratuita giornaliera agli alunni a rischio di povertà delle scuole di loro competenza territoriale.
9/643-bis-AR/83. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il mantenimento di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato ed efficiente rappresenta una strategia importante sia per ridurre le disuguaglianze e garantire il diritto alla mobilità sia per disincentivare l'utilizzo dei veicoli privati nell'ottica di ridurre la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico;

    segnali di grande preoccupazione sono stati lanciati da diversi sindaci sulla sostenibilità economica del trasporto pubblico locale a causa dell'incremento dei prezzi del carburante e delle minori entrate dalla vendita dei biglietti a cui non ha corrisposto un adeguato incremento del relativo Fondo nazionale per il Tpl;

    le grandi città sono in enorme difficoltà e non riescono più a scongiurare gli incrementi del costo del biglietto per gli utenti e a garantire la stabilità delle stesse aziende municipalizzate di Tpl che potrebbero non essere nelle condizioni di raggiungere l'equilibrio economico finanziario;

    appare rilevante il fatto che anche una azienda forte e strutturata come quella di Milano abbia delle criticità tali da dover aumentare il costo del biglietto di 20 centesimi dal prossimo gennaio, a dimostrazione della gravità della questione;

    anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie preoccupazioni a mezzo stampa, da cui si evince la preoccupazione per le sorti delle aziende di trasporto pubblico locale, sia rispetto alle ricadute occupazionali che per il servizio al pubblico;

    le risorse necessarie per far fronte al caro energia, ai minori ricavi da ticket e agli adeguamenti contrattuali del personale ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro, al netto delle risorse già stanziate negli anni precedenti ed in questa manovra che sono pari a 100 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024 e che risultano, quindi, del tutto insufficienti;

    a livello generale nella manovra manca qualsiasi prospettiva di sviluppo per il trasporto pubblico locale sia rispetto alla riconversione ecologica che alla digitalizzazione dei servizi; ne consegue che tutto l'onere di un così importante servizio viene posto sulle spalle degli enti locali che però non hanno i mezzi economici per farvi fronte senza ricadute negative sulle famiglie, con l'aumento dei biglietti, già vessate dalle spinte inflazionistiche del periodo;

    lo scorso 24 ottobre le regioni hanno approvato in sede di Conferenza le priorità in tema di mobilità da sottoporre al Governo, tra le quali, oltre alle suddette misure di sostegno al Tpl, diverse riguardano l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica (PGMC) ai sensi della legge n. 2 del 2018 mediante il superamento delle principali criticità relative al tema della proprietà e gestione della rete ciclabile e l'istituzione di un Fondo di rotazione da destinare alle regioni per la progettazione delle ciclovie nazionali;

    la manovra di bilancio contiene invece l'azzeramento dei fondi per la ciclabilità, circa 100 milioni per il biennio 2023 e 2024, e tale scelta è stata compresa, dai vari osservatori, come effettuata per supportare le aziende di Tpl in difficoltà per il calo di passeggeri, mettendo in competizione due forme di trasporto sostenibile che, al contrario, necessitano entrambe di un deciso sostegno;

    l'esame in commissione bilancio ha determinato il finanziamento di un nuovo fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali con risorse molto limitate pari a 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per il 2024 e il 2025 che, di fatto, riduce drasticamente la dotazione per la realizzazione delle ciclovie,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative urgenti al fine di incrementare il finanziamento del Fondo nazionale del Tpl per evitare un ulteriore aggravio per le famiglie italiane derivante dal rincaro del costo dei biglietti, contenere l'esposizione finanziaria delle aziende del Tpl ed evitare ricadute sui bilanci dei comuni;

   ad adottare una strategia di sviluppo per la riconversione ecologica del Tpl e per la digitalizzazione dei servizi (MAAS);

   a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica attraverso un adeguato finanziamento del «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali» per la realizzazione di nuove ciclovie urbane – con percorsi sicuri di collegamento tra i quartieri – e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
9/643-bis-AR/84. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    gli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici della Sicilia sembrano andare in controtendenza rispetto al resto del Paese a causa di un sovraccosto nel mercato di Salvaguardia del 1000 per cento;

    il mercato di Salvaguardia è un servizio che si riferisce ad una particolare tipologia di utenti pubblici e privati, alimentati in media tensione e aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato superiore a 10 milioni di euro. Sono i consumatori, imprese ed enti pubblici, che non hanno diritto al Servizio di maggior tutela, destinato ai clienti domestici e imprese con fatturato inferiore (connessi in bassa tensione). In Sicilia si tratta di oltre 13 mila clienti, fra cui 200 comuni;

    in questo regime, l'Acquirente Unico ha il compito di mettere a gara il servizio biennale di salvaguardia per ogni singola regione. Quindi i clienti ricevono le bollette della luce dal fornitore scelto a seguito della gara pubblica. I gestori che si aggiudicano l'appalto hanno diritto a una tariffa che, oltre al Pun (Prezzo unico nazionale), fissato nei giorni scorsi in Borsa a 382,67 euro a MWh, ha un sovraccosto che varia da regione a regione. Si chiama «parametro Omega» e serve a tutelare gli operatori del mercato dal rischio di fornire l'energia a potenziali cattivi pagatori. Ovviamente l'oscillazione di questa variabile, diversa da regione a regione, dipende dalla stima sull'affidabilità dei clienti pubblici e privati. Il risultato della gara dello scorso 25 novembre è un'Italia a macchia di leopardo;

    infatti in Sicilia, secondo gli esperti di BenchSmart-Controllabolletta, «si registra il nuovo record mondiale di maggiorazione sulla fornitura di energia elettrica». Perché Enel Energia, che si è aggiudicata il servizio nell'isola (oltre che in altre quattro regioni) ha fissato un «parametro Omega» pari a 202,41 euro a mWh per il biennio 2023/24 con un incremento del 1.037 per cento rispetto al precedente biennio quando il sovraccosto era di 17,80 euro; questo significa che enti pubblici e aziende che in Sicilia sono nel mercato di salvaguardia pagheranno in bolletta 562,4 euro a mWh;

    per capire la gravità della questione basta paragonare la situazione con quanto succede in Lombardia, dove l'azienda che s'è aggiudicata il servizio – la A2A – pratica un «parametro Omega» di appena 15,90 euro, a fronte di una media nazionale salita a 113,11. A conti fatti, un sindaco o un imprenditore lombardo – a parità di regime di mercato, di servizio ricevuto e di Pun – pagheranno nei prossimi due anni 375,9 euro a mWh. Quasi 200 euro in meno che in Sicilia;

    la questione non riguarda soltanto le imprese perché con un parametro Omega a 200 euro a mWh, una Pubblica amministrazione siciliana in Salvaguardia per l'intero biennio 2023-24 – stimano gli esperti – avrà un costo per l'energia elettrica stabilmente superiore a 500 euro a mWh. La bolletta record ricevuta a settembre 2022 per i consumi maturati nel pazzo mese di agosto 2022 sarà la regola, e dal 1° gennaio le amministrazioni siciliane in salvaguardia osserveranno un aumento del 50 per cento sul totale imponibile. Per i Comuni che gestiscono la pubblica illuminazione, con picchi di consumo a gennaio, la bolletta di febbraio farà temere un imminente stato di dissesto,

impegna il Governo

a proporre un apposito intervento normativo al fine di calmierare i suddetti rincari e scongiurare l'incremento del sovraccosto del 1000 per cento, anche ipotizzando per gli esercenti del servizio di salvaguardia per il biennio 2023-2024 l'applicazione dei valori del parametro Omega corrispondenti a quelli del biennio precedente, limitatamente a quelle aree in cui i valori determinati per il prossimo biennio eccedano i 30 euro/kWh e riconoscendo a detti esercenti un incentivo finanziario per coprire parte dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione dei valori del parametro Omega del biennio precedente.
9/643-bis-AR/85. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Iacono, Marino, Morassut, Provenzano, Cantone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'inquinamento derivante dal rumore immesso nell'ambiente urbano dalle attività antropiche costituisce uno dei principali problemi ambientali;

    a partire dal 1995 con la pubblicazione della «Legge Quadro sull'inquinamento acustico» n° 447, dei suoi decreti attuativi e delle varie leggi acustiche regionali, si è assistito ad un fondamentale riordino della normativa in materia;

    la questione si pone soprattutto per quel che riguarda i quartieri cittadini che si trovano nei pressi di ferrovie o di aeroporti urbani che, nonostante la normativa suddetta, risultano spesso ancora privi di barriere antirumore con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e della salute;

    l'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico previsto dal quadro giuridico, nazionale e comunitario è un obiettivo già perseguito dalle istituzioni competenti ma spesso i tempi per adeguarsi ai predetti standard risultano troppo rilevanti se confrontati con il disagio vissuto quotidianamente da migliaia di residenti storditi dal costante passaggio dei treni all'interno della città o dal rumore degli aerei;

    è necessario fin da subito monitorare e pianificare, in accordo con FS e con Enac, lo stato della programmazione degli interventi previsti per l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'eventuale superamento di situazioni di criticità sollecitando Ferrovie dello Stato ed Enac ad una maggiore e opportuna responsabilità di natura sociale ed economica in merito a tale questione;

    per favorire la realizzazione di tali barriere sarebbe quindi opportuno prevedere specifici piani di intervento realizzati da FS ed Enac approvati poi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata a cui poter indirizzare una fonte dedicata di finanziamento anche prevedendo un contributo di Enac,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare un intervento per la realizzazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari o di aeroporti urbani, anche attraverso la costituzione ed il finanziamento di un apposito fondo per mettere in condizione FS ed Enac di realizzare gli interventi di tutela e salvaguardia dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale.
9/643-bis-AR/86. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale è un obiettivo da perseguire come priorità per il sistema Paese che ha visto nel recente passato importanti interventi per il miglioramento della governance portuale, per la semplificazione, per lo snellimento delle procedure grazie allo sportello unico doganale e dei controlli (SUDoCo) e all'approvazione del documento di programmazione strategica di sistema;

    gli interventi previsti nel PNRR, nel PNC, nella legge di bilancio 2022 e nella ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità, hanno visto l'allocazione di ingenti risorse per «l'ultimo miglio» degli scali nazionali (471 milioni), per l'elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing, 700 milioni), per la gestione rifiuti nei porti (green ports), per il rinnovo del naviglio (800 milioni), per le ZLS e per favorire lo shift modale delle merci attraverso il finanziamento di misure incentivanti quali il Marebonus ed il Ferrobonus che, favorendo il trasporto delle merci via mare, decongestionano il traffico da strade ed autostrade e migliorano anche la qualità dell'aria;

    un importante precedente intervento ha riguardato l'ammodernamento ed il rinnovamento in chiave sostenibile della componente aeronavale ed infrastrutturale delle Capitanerie di porto;

    nella manovra di bilancio 2023 all'esame del Parlamento, si riscontra l'assoluta mancanza di attenzione del Governo per le politiche afferenti ai trasporti risultando assenti misure di sostegno strutturale alla portualità ed al lavoro del settore portuale. Al contrario, tutte le precedenti misure per il settore sono messe a repentaglio rischiando di essere smantellate o rese inefficaci perché non rifinanziate con nuove risorse;

    altro tema assente nell'attuale manovra risulta essere quello a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto, tema delicato che riguarda, purtroppo, una parte rilevante dei lavoratori portuali;

    in una ottica green, non si può non ricordare il grosso problema delle navi abbandonate e quelle militari non più utili che solleva diverse difficoltà in materia ambientale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare un immediato intervento nelle politiche del sistema portuale nazionale stante l'alta rilevanza delle stesse nel più vasto sistema «Impresa Italia», rifinanziando il previsto Fondo per gli interventi strutturali per la portualità necessario anche per mettere in condizione i porti di realizzare interventi di transizione ecologica e digitale richiesti dall'Unione europea;

   a valutare l'opportunità di rifinanziare l'istituto del Marebonus e Ferrobonus, virtuosi strumenti per la blue economy e per l'ambiente;

   a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto ed il rifinanziamento dell'apposita misura tesa a favorire lo smaltimento delle navi abbandonate e quelle militari non più utili.
9/643-bis-AR/87. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di Bilancio in esame, all'articolo 131, reca «misure a favore dei Territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022»;

    nello specifico si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

    l'evento calamitoso, abbattutosi con incredibile violenza sulle Province di Ancona, Pesaro e Macerata, ha causato 12 morti, una donna dispersa, 500 feriti, intere famiglie sfollate e danni stimati ad oggi per circa 2 miliardi di euro. Numeri, cioè, che definiscono l'oggettiva enormità di quanto accaduto e che, allo stesso tempo, confliggono con qualsiasi tentativo di fornirne una lettura riduttiva e persino fatalista;

    le risorse stanziate attraverso l'articolo 131 Legge di Bilancio, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, non sono di fatto sufficienti per far fronte alle ingenti necessita dei Territori colpiti;

    in Territori fragili come quello interessato dall'Alluvione del 15 settembre, infatti la ricaduta degli effetti catastrofici risulta capillare e massiva. Occorrono pertanto risposte importanti ed immediate, a beneficio delle famiglie ma anche delle imprese. Il settore produttivo, infatti, rischia di rimanere schiacciato da una risposta non adeguata e non tempestiva,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse, nel primo provvedimento utile, adeguate sia a far fronte all'emergenza alluvione presso i territori colpiti delle Marche, sia ad estendere il profilo temporale di intervento.
9/643-bis-AR/88. Curti, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti infrastrutture stradali e ferroviarie;

    il completamento dell'Autostrada Tirrenica (A12), da anni in corso di esecuzione, è di importanza strategica per il Paese e apporterà grandi benefici per le aree costiere e per l'economia del sud della regione Toscana che da anni soffre di un grave gap infrastrutturale;

    l'asse viario, seguendo la costa del Mar Tirreno, collega Genova con Roma attraversando la Toscana ed è costituito da una tratta autostradale, che collega Genova e Rosignano (LI), dalla strada statale Aurelia da Rosignano (LI) a Civitavecchia, e di nuovo dalla A12 nel tratto tra Civitavecchia e Roma;

    in Toscana il progetto di SAT per la realizzazione dell'intera tratta autostradale tra Livorno e Civitavecchia, di ben 242 chilometri, è stato completato solo in due tratti: Ira Livorno e Rosignano (37 chilometri) e tra Rosignano e San Pietro in Palazzi (4 chilometri); nel Lazio è stato completato il tratto tra Civitavecchia e Tarquinia (2016 – 15 chilometri), e manca da realizzare il tratto tra San Pietro in Palazzi e Tarquinia (187 chilometri);

    pertanto, si tratta di realizzare ancora circa 200 km di tracciato che oggi è pericoloso e teatro di numerosi incidenti, in particolar modo a sud di Grosseto dove per lunghi tratti la strada è a due corsie con oltre 500 incroci a raso; il progetto, ritenuto di rilevanza nazionale e di importanza prioritaria, si trascina da 50 anni tra stalli, revisioni, riprogettazioni e ridimensionamenti;

    recentemente è stato previsto il trasferimento della concessione, dei progetti e delle autorizzazioni da SAT ad ANAS che deve acquisire formalmente i documenti progettuali;

    occorre concludere la realizzazione dell'opera per porre fine alle devastanti conseguenze cui viene sottoposta la fascia costiera maremmana in termini di sicurezza stradale e di sviluppo economico,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché ANAS possa reperire le risorse necessarie ai fini dell'inserimento nel prossimo contratto di programma il progetto del completamento del tratto mancante dell'Autostrada Tirrenica, in seguito alla risoluzione del contenzioso pendente.
9/643-bis-AR/89. Montemagni, Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Nisini, Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti infrastrutture stradali e ferroviarie;

    il completamento dell'Autostrada Tirrenica (A12), da anni in corso di esecuzione, è di importanza strategica per il Paese e apporterà grandi benefici per le aree costiere e per l'economia del sud della regione Toscana che da anni soffre di un grave gap infrastrutturale;

    l'asse viario, seguendo la costa del Mar Tirreno, collega Genova con Roma attraversando la Toscana ed è costituito da una tratta autostradale, che collega Genova e Rosignano (LI), dalla strada statale Aurelia da Rosignano (LI) a Civitavecchia, e di nuovo dalla A12 nel tratto tra Civitavecchia e Roma;

    in Toscana il progetto di SAT per la realizzazione dell'intera tratta autostradale tra Livorno e Civitavecchia, di ben 242 chilometri, è stato completato solo in due tratti: Ira Livorno e Rosignano (37 chilometri) e tra Rosignano e San Pietro in Palazzi (4 chilometri); nel Lazio è stato completato il tratto tra Civitavecchia e Tarquinia (2016 – 15 chilometri), e manca da realizzare il tratto tra San Pietro in Palazzi e Tarquinia (187 chilometri);

    pertanto, si tratta di realizzare ancora circa 200 km di tracciato che oggi è pericoloso e teatro di numerosi incidenti, in particolar modo a sud di Grosseto dove per lunghi tratti la strada è a due corsie con oltre 500 incroci a raso; il progetto, ritenuto di rilevanza nazionale e di importanza prioritaria, si trascina da 50 anni tra stalli, revisioni, riprogettazioni e ridimensionamenti;

    recentemente è stato previsto il trasferimento della concessione, dei progetti e delle autorizzazioni da SAT ad ANAS che deve acquisire formalmente i documenti progettuali;

    occorre concludere la realizzazione dell'opera per porre fine alle devastanti conseguenze cui viene sottoposta la fascia costiera maremmana in termini di sicurezza stradale e di sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo contratto di programma ANAS il progetto del completamento del tratto mancante dell'Autostrada Tirrenica, in seguito alla risoluzione del contenzioso pendente.
9/643-bis-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Montemagni, Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Nisini, Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti infrastrutture stradali e ferroviarie;

    nell'ambito del temi strategici relativi alle infrastrutture ferroviarie e stradali che interessano il rapporto fra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, occorre accelerare gli investimenti relativi a due interventi importanti e improcrastinabili: il Nodo ferroviario di Udine e l'istituzione di un tavolo tecnico funzionale alle Intese fra RAFVG e MIMS per gli interventi sulle strade statali, di cui la regione ha l'ordinaria e straordinaria manutenzione, anche ai fini della realizzazione degli interventi su ponti, viadotti e gallerie;

    il nodo ferroviario di Udine è Inserito tra le opere prioritarie «Direttrici» del Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di Passeggeri e Merci – 2022 del 29 aprile 2022;

    il progetto relativo al nodo di Udine ha lo scopo di risolvere, anche eliminando i passaggi a livello all'interno della città di Udine, un itinerario merci che convoglia all'interno della città ben 4 assi portanti della mobilità: il Corridoio Adriatico-Baltico, connesso con il Corridoio Mediterraneo e con il porto di Trieste e le infrastrutture interportuali, nonché le linee ferroviarie Udine-Cervignano e Venezia-Pordenone-Udine- Gorizia-Trieste;

    gli interventi mirano alla riorganizzazione della circolazione, eliminando il traffico ferroviario in ambito urbano sulla direttrice per Tarvisio con correlato positivo effetto sia sulla sicurezza delle aree urbane che sulla possibilità di sviluppo dei porti e interporti della regione;

    il costo stimato da RFI dell'intero intervento è pari a 203 milioni di euro e risulta al momento finanziata solo la prima fase per 112,9 milioni di euro; non sono Invece coperti, tra l'altro, l'intervento di raddoppio della linea di circonvallazione e l'intervento di eliminazione del collo di bottiglia costituito dal semplice binario da Udine Parco alla linea di circonvallazione, la cui progettazione definitiva è completata entro l'anno 2022;

    vista l'importanza dell'opera, occorre disporre l'inserimento del completamento dell'intero progetto del nodo di Udine all'interno dell'aggiornamento per l'anno 2023 del Contratto di programma RFI 2022-2026;

    per quanto riguarda la rete stradale, su un totale di 510 chilometri di strade statali che attraversano la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 300 chilometri sono in carico a FVG Strade e sono quindi mantenuti dalla Regione, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con il MIMS che rimanda a specifiche intese la realizzazione di interventi che comportino varianti sostanziali, planimetriche o qualitative;

    per affrontare tali Intese in modo efficace, risulta importante istituire un tavolo tecnico con il MIMS deputato alla redazione delle predette intese, allo scopo di definire puntualmente gli Interventi oggetto di pianificazione e programmazione concorrente, le modalità operative e le relative risorse finanziarie a carico dello Stato. La Regione, dal canto suo, dovrà garantire (anche per tramite della propria società in-house Friuli Venezia Giulia Strade) la corretta esecuzione degli interventi nelle diverse fasi, che non può prescindere da un costante e coerente dialogo con I territori, fino alla messa in esercizio e alla successiva gestione e manutenzione;

    nell'ambito di tali intese occorre garantire risorse statali per la messa in sicurezza e il rifacimento di ponti che, ad oggi, gravano unicamente sul bilancio regionale; In particolare, fino ad oggi, sono state impegnate ingenti risorse per la messa in sicurezza e il rifacimento di ponti appartenenti alla rete stradale nazionale come Rio degli Uccelli 8,2 milioni, Fella 17 milioni, Meduna 30 milioni; vanno inoltre evidenziati i 148 milioni fin qui stanziati e impegnati dalla Regione per la progettazione e realizzazione del II lotto della Tangenziale Sud di Udine, che costituisce il completamento del raccordo della rete ordinaria con il sistema autostradale a Udine in continuazione con il primo lotto che è strada statale a gestione regionale,

impegna il Governo:

  ad adottare le opportune iniziative affinché:

   a) RFI possa disporre ad inizio 2023 – nell'ambito del Contratto di programma 2022-2026 – del finanziamento di circa 90 milioni di euro, che consentirebbe di avviare le procedure di affidamento (appalto integrato progetto esecutivo e lavori) anche della parte di interventi che interessano il nodo di Udine oggi non finanziati e i cui progetti definitivi saranno completati entro il 2022;

   b) sia prevista l'istituzione di un tavolo tecnico funzionale alle intese fra RAFVG e MIMS per gli interventi sulle strade statali presenti sul territorio regionale, al fine di stanziare e assegnare le risorse di competenza dello stato per la realizzazione di interventi che comportano varianti sostanziali, planimetriche o qualitative sulla rete statale di cui la regione autonoma FVG ha la competenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche ai fini dei finanziamenti con riferimento agli interventi su ponti, viadotti e gallerie.
9/643-bis-AR/90. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 80 del disegno di legge istituisce un Fondo, denominato FIAR, per la pianificazione, programmazione e realizzazione di infrastrutture minori ad alto rendimento che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC e non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS;

    il «Ponte Nuovo» sul Volturno nel Comune di Capua (CE), che ha garantito per decenni l'attraversamento sul fiume della Via Appia, all'interno del centro abitato di Capua, presenta condizioni di pericolo per il transito veicolare dovute alle condizioni di grave ammaloramento strutturale in cui versa la struttura di sostegno all'impalcato stradale sita posteriormente alla spalla del ponte, sul lato Sud;

    infatti, il Ponte è stato interdetto al traffico pesante dal 2008 e interdetto al transito per qualsiasi tipo di veicolo dal 7 settembre 2018; dal 26 settembre 2018, si è proceduto al sequestro totale del ponte da parte del GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE);

    da allora la situazione è rimasta immutata;

    la regione Campania ha approvato il finanziamento di circa 500 mila euro per un primo lotto esecutivo delle opere necessarie al risanamento e consolidamento del manufatto e 600 mila euro per il secondo lotto, e manca il finanziamento del terzo lotto per 4,2 milioni di euro;

    è assolutamente necessario per l'economia della zona adottare provvedimenti urgenti e indifferibili per il completamento del finanziamento e l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza statica del «Ponte Nuovo sul Volturno», in quanto la riapertura dell'infrastruttura è essenziale per la circolazione stradale e soprattutto per i mezzi pesanti che ora vengono dirottati sul ponte Annibale, con evidenti gravi perdite economiche e commerciali per la cittadina di Capua;

    pertanto l'opera si presenta ad alto rendimento infrastrutturale ed economico, in termini di potenziamento della viabilità, della sicurezza e della competitività delle imprese, nonché in termini di costi-benefici, come richiesto dal comma 2, dell'articolo 80 del disegno di legge,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento del Ponte Nuovo di Capua sul fiume Volturno tra le infrastrutture da programmare e finanziare attraverso il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 80 del disegno di legge.
9/643-bis-AR/91. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 80 del disegno di legge istituisce un Fondo, denominato FIAR, per la pianificazione, programmazione e realizzazione di infrastrutture minori ad alto rendimento che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC e non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS;

    il «Ponte Nuovo» sul Volturno nel Comune di Capua (CE), che ha garantito per decenni l'attraversamento sul fiume della Via Appia, all'interno del centro abitato di Capua, presenta condizioni di pericolo per il transito veicolare dovute alle condizioni di grave ammaloramento strutturale in cui versa la struttura di sostegno all'impalcato stradale sita posteriormente alla spalla del ponte, sul lato Sud;

    infatti, il Ponte è stato interdetto al traffico pesante dal 2008 e interdetto al transito per qualsiasi tipo di veicolo dal 7 settembre 2018; dal 26 settembre 2018, si è proceduto al sequestro totale del ponte da parte del GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE);

    da allora la situazione è rimasta immutata;

    la regione Campania ha approvato il finanziamento di circa 500 mila euro per un primo lotto esecutivo delle opere necessarie al risanamento e consolidamento del manufatto e 600 mila euro per il secondo lotto, e manca il finanziamento del terzo lotto per 4,2 milioni di euro;

    è assolutamente necessario per l'economia della zona adottare provvedimenti urgenti e indifferibili per il completamento del finanziamento e l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza statica del «Ponte Nuovo sul Volturno», in quanto la riapertura dell'infrastruttura è essenziale per la circolazione stradale e soprattutto per i mezzi pesanti che ora vengono dirottati sul ponte Annibale, con evidenti gravi perdite economiche e commerciali per la cittadina di Capua;

    pertanto l'opera si presenta ad alto rendimento infrastrutturale ed economico, in termini di potenziamento della viabilità, della sicurezza e della competitività delle imprese, nonché in termini di costi-benefici, come richiesto dal comma 2, dell'articolo 80 del disegno di legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dell'inserimento del Ponte Nuovo di Capua sul fiume Volturno tra le infrastrutture da programmare e finanziare attraverso il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 80 del disegno di legge.
9/643-bis-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo II del disegno di legge contiene misure per le imprese e per le famiglie per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, in considerazione del protrarsi della crisi energetica in atto;

    l'Italia attualmente è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

    allo stesso tempo, l'Italia è tra i Paesi più virtuosi in termini di miglioramento dell'autonomia energetica, avendo aumentato il proprio livello di 9 punti percentuali tra il 2000 e il 2019, L'incremento dell'Italia è pari a oltre 2 volte quello della Francia (3,7 per cento) e oltre 4 volte quello della Spagna (1,8 per cento). Questa crescita è riconducibile allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili presenti sul territorio e ulteriormente sfruttabili;

    infatti, la Strategia energetica nazionale considera lo sviluppo delle fonti rinnovabili come funzionale non solo alla riduzione del CO2, nell'ottica della completa decarbonizzazione del sistema energetico al 2050, ma anche al contenimento della dipendenza energetica, prefissando l'obiettivo al 2030 del 30 per cento di consumi da rinnovabili rispetto ai consumi complessivi;

    in diverse occasioni l'Unione europea ha sottolineato l'importanza delle energie rinnovabili, invitando i Paesi membri ad aumentare la quota di energia da fonti pulite;

    la geotermia italiana è considerata a livello internazionale, una best practice per quanto concerne gli aspetti ambientali e la tecnologia del processo;

    l'Italia ha un potenziale di energia geotermica estraibile e sfruttabile che si stima valga tra i 500 milioni e i 10 miliardi di tonnellate di petrolio equivalente, ossia, tra i 5.800 e i 116 mila terawattora di energia, a fronte di un fabbisogno annuo di energia del paese di poco superiore ai 300 terawattora;

    la geotermia, nonostante sia una fonte rinnovabile pulita e di fatto inesauribile, occupa un ruolo ancora relativamente marginale nel paniere italiano dell'energia, fermandosi a qualche punto percentuale appena. Nonostante questo, l'Italia si colloca tra i principali produttori di energia geotermica a livello europeo, oltre che nel contesto mondiale, poiché in diversi punti della penisola si concentrano molte sorgenti naturali di acqua calda, pronte per essere sfruttate come elementi chiave della transizione energetica nazionale verso le fonti green e la decarbonizzazione;

    tuttavia, le leggi attuali, non permettono di sfruttare appieno il calore naturale della terra, poiché prevedono per i titolari di permesso di ricerca di impianto pilota, limiti di potenza installata pari a 5 MWe per ogni impianto, e di energia prodotta per il sistema elettrico di 40.000 MWh annui;

    al fine di accelerare la transizione verso le fonti di energia rinnovabile e il raggiungimento dell'autosufficienza energetica, occorre valorizzare le risorse geotermiche e l'impiego del loro pieno potenziale all'interno del territorio nazionale, eliminando tali limiti della normativa esistente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative verso la valorizzazione delle risorse geotermiche e l'impiego del loro pieno potenziale all'interno del territorio nazionale, attraverso la revisione dei limiti di potenza installata per ogni impianto e di energia annua prodotta, anche eliminando tali limiti nell'attuale periodo di emergenza energetica per poter raggiungere più velocemente possibile l'autosufficienza energetica.
9/643-bis-AR/92. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo II del disegno di legge contiene misure per le imprese e per le famiglie per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, in considerazione del protrarsi della crisi energetica in atto;

    l'Italia attualmente è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

    allo stesso tempo, l'Italia è tra i Paesi più virtuosi in termini di miglioramento dell'autonomia energetica, avendo aumentato il proprio livello di 9 punti percentuali tra il 2000 e il 2019, L'incremento dell'Italia è pari a oltre 2 volte quello della Francia (3,7 per cento) e oltre 4 volte quello della Spagna (1,8 per cento). Questa crescita è riconducibile allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili presenti sul territorio e ulteriormente sfruttabili;

    infatti, la Strategia energetica nazionale considera lo sviluppo delle fonti rinnovabili come funzionale non solo alla riduzione del CO2, nell'ottica della completa decarbonizzazione del sistema energetico al 2050, ma anche al contenimento della dipendenza energetica, prefissando l'obiettivo al 2030 del 30 per cento di consumi da rinnovabili rispetto ai consumi complessivi;

    in diverse occasioni l'Unione europea ha sottolineato l'importanza delle energie rinnovabili, invitando i Paesi membri ad aumentare la quota di energia da fonti pulite;

    la geotermia italiana è considerata a livello internazionale, una best practice per quanto concerne gli aspetti ambientali e la tecnologia del processo;

    l'Italia ha un potenziale di energia geotermica estraibile e sfruttabile che si stima valga tra i 500 milioni e i 10 miliardi di tonnellate di petrolio equivalente, ossia, tra i 5.800 e i 116 mila terawattora di energia, a fronte di un fabbisogno annuo di energia del paese di poco superiore ai 300 terawattora;

    la geotermia, nonostante sia una fonte rinnovabile pulita e di fatto inesauribile, occupa un ruolo ancora relativamente marginale nel paniere italiano dell'energia, fermandosi a qualche punto percentuale appena. Nonostante questo, l'Italia si colloca tra i principali produttori di energia geotermica a livello europeo, oltre che nel contesto mondiale, poiché in diversi punti della penisola si concentrano molte sorgenti naturali di acqua calda, pronte per essere sfruttate come elementi chiave della transizione energetica nazionale verso le fonti green e la decarbonizzazione;

    tuttavia, le leggi attuali, non permettono di sfruttare appieno il calore naturale della terra, poiché prevedono per i titolari di permesso di ricerca di impianto pilota, limiti di potenza installata pari a 5 MWe per ogni impianto, e di energia prodotta per il sistema elettrico di 40.000 MWh annui;

    al fine di accelerare la transizione verso le fonti di energia rinnovabile e il raggiungimento dell'autosufficienza energetica, occorre valorizzare le risorse geotermiche e l'impiego del loro pieno potenziale all'interno del territorio nazionale, eliminando tali limiti della normativa esistente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative verso la valorizzazione delle risorse geotermiche e l'impiego del loro pieno potenziale all'interno del territorio nazionale, attraverso la revisione dei limiti di potenza installata per ogni impianto e di energia annua prodotta, anche eliminando tali limiti nell'attuale periodo di emergenza energetica per poter raggiungere più velocemente possibile l'autosufficienza energetica.
9/643-bis-AR/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali;

    il nuovo ponte tra Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR) rappresenta un'opera strategica di collegamento tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna in quanto quello attuale costruito negli anni 50 ha ormai esaurito la sua funzione dopo gli ultimi importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno richiesto risorse finanziarie ingenti, con interruzioni del traffico tra le due regioni, per quasi 2 anni, gravi conseguenze economiche e perdite commerciali;

    nel ponte esistente è stato anche installato un sistema di monitoraggio indispensabile per tenere sotto controllo le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura che avrà, secondo i tecnici, non più di sette/otto anni di vita; peraltro, i passaggi continui di mezzi pesanti a velocità non supportata dalle condizioni dell'infrastruttura, ne riducono la durata;

    il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 891), per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, ha assegnalo al Ponte di Casalmaggiore risorse pari a 1.500.000 euro per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, rimandando al Contralto di programma ANAS il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione dell'opera. Il Contratto di programma ANAS 2016-2020 ha inserito tale opera nell'elenco nella Sezione A 1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contralto di programma ANAS. La provincia di Parma ha in corso di completamento l'iter della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

    la popolazione attende da anni la realizzazione del nuovo ponte; in seguito al passaggio ad ANAS della strada provinciale 343 Asolana, l'ANAS è il soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione del Nuovo ponte tra Colorno e Casalmaggiore;

    occorre inserire il nuovo ponte di Casalmaggiore nel prossimo contratto di programma ANAS 2022-2025 e accelerare le attività del completamento delle fasi progettuali e della realizzazione dell'opera attraverso la nomina di un Commissario straordinario con i poteri previsti dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è intervenuto sull'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto sblocca cantieri, ed ha previsto la nomina di Commissari straordinari per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per individuare le necessarie risorse ai fini dell'inserimento del nuovo ponte di Casalmaggiore sulla strada statale 343 Asolana, tra i comuni di Casalmaggiore e Colorno, nel prossimo contratto di programma ANAS 2022-2025 e provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, per accelerare l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi di realizzazione del nuovo ponte.
9/643-bis-AR/93. Cavandoli, Dara, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali;

    il nuovo ponte tra Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR) rappresenta un'opera strategica di collegamento tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna in quanto quello attuale costruito negli anni 50 ha ormai esaurito la sua funzione dopo gli ultimi importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno richiesto risorse finanziarie ingenti, con interruzioni del traffico tra le due regioni, per quasi 2 anni, gravi conseguenze economiche e perdite commerciali;

    nel ponte esistente è stato anche installato un sistema di monitoraggio indispensabile per tenere sotto controllo le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura che avrà, secondo i tecnici, non più di sette/otto anni di vita; peraltro, i passaggi continui di mezzi pesanti a velocità non supportata dalle condizioni dell'infrastruttura, ne riducono la durata;

    il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 891), per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, ha assegnalo al Ponte di Casalmaggiore risorse pari a 1.500.000 euro per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, rimandando al Contralto di programma ANAS il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione dell'opera. Il Contratto di programma ANAS 2016-2020 ha inserito tale opera nell'elenco nella Sezione A 1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contralto di programma ANAS. La provincia di Parma ha in corso di completamento l'iter della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

    la popolazione attende da anni la realizzazione del nuovo ponte; in seguito al passaggio ad ANAS della strada provinciale 343 Asolana, l'ANAS è il soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione del Nuovo ponte tra Colorno e Casalmaggiore;

    occorre inserire il nuovo ponte di Casalmaggiore nel prossimo contratto di programma ANAS 2022-2025 e accelerare le attività del completamento delle fasi progettuali e della realizzazione dell'opera attraverso la nomina di un Commissario straordinario con i poteri previsti dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è intervenuto sull'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto sblocca cantieri, ed ha previsto la nomina di Commissari straordinari per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, ove ne ricorrano le condizioni, nel nuovo contratto di programma ANAS 2022-2025 il nuovo ponte di Casalmaggiore sulla strada statale 343 Asolana, tra i comuni di Casalmaggiore e Colorno.
9/643-bis-AR/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Dara, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti infrastrutture stradali e ferroviarie;

    i ponti di attraversamento del bacino del fiume Po e dei suoi affluenti evidenziano numerose criticità; alcune infrastrutture sono interdette al traffico pesante, altre in via di interdizione, e altre ne richiedono la sostituzione integrale con ponti nuovi avendo problemi strutturali importanti non risolvibili;

    dalla ricognizione riportata nel decreto ministeriale n. 1 del 2020 di attuazione dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, risultano essere 183 su 255 i ponti con degrado strutturale alto, 42 i ponti con limitazione di portata, 5 con limitazione del traffico, 4 chiusi totalmente e altri interessati da lavori di manutenzione;

    il citato comma 891, della legge di bilancio per 2019, ha previsto un importante stanziamento pluriennale, dal 2018 al 2023, di 250 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti sul bacino del Po e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali; grazie a tale Finanziamento è iniziato un monitoraggio di tali infrastrutture per poter garantire l'efficienza e la sicurezza dei trasporti anche tenuto conto che attraverso il Po, passa buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano il 60 per cento del prodotto interno lordo italiano e riguardano una parte significativa dell'export e import nazionale;

    in provincia di Piacenza, 9 ponti su 55 hanno un degrado strutturale alto;

    il ponte di Viadana-Boretto, fra le province di Mantova-Reggio Emilia è stato chiuso per parecchi mesi nel 2019 per lavori di manutenzione:

    a Reggio Emilia vi sono criticità anche al ponte Veggia, tra Sassuolo (MO) e Casalgrande (RE);

    in provincia di Parma si riscontrano problemi al ponte di San Daniele Po, soggetto a limitazioni di portata;

    il ponte di Guastalla-Dosolo e stato sottoposto ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza;

    il ponte di Borgoforte (Mantova), costruito nei primi anni '60, presenta ormai uno stato di degrado avanzato;

    il ponte di Ostiglia-Revere vede non risolta la questione del passaggio del sedime ferroviario da Rfi ad Anas;

    per i ponti della Becca, a Pavia, e di Casalmaggiore, fra le province di Cremona e Parma, è stata decisa la sostituzione con nuovi Ponti, in seguito a lunghe e frequenti chiusure per ristrutturazione e rinforzamento dei piloni, e ANAS ha anche assegnato le risorse occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle province competenti;

    sul ponte di San Benedetto Po (Mantova) il traffico pesante è interrotto dal terremoto del 2012 e attualmente non si riesce a concludere velocemente l'ultima parte della nuova infrastruttura, ai fini del collegamento del ponte con la rete viaria, nonostante che le risorse siano a disposizione della provincia a carico dei fondi per la ricostruzione post-terremoto;

    l'efficienza dei 255 ponti del bacino del Po ha un impatto sociale significativo, di coesione ed economico, per la popolazione del Nord che rappresenta il 46,25 per cento della popolazione italiana con un introito fiscale che impatta su tutta l'economia nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a nominare un Commissario straordinario dei ponti sul bacino del Po che possa realizzare in tempi rapidi i lavori necessari per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, il completamento delle opere e anche le nuove infrastrutture in sostituzione di quelle esistenti ove necessario per problemi strutturali insormontabili.
9/643-bis-AR/94. Dara, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del Titolo V del disegno di legge reca misure per la realizzazione di importanti infrastrutture stradali e ferroviarie;

    i ponti di attraversamento del bacino del fiume Po e dei suoi affluenti evidenziano numerose criticità; alcune infrastrutture sono interdette al traffico pesante, altre in via di interdizione, e altre ne richiedono la sostituzione integrale con ponti nuovi avendo problemi strutturali importanti non risolvibili;

    dalla ricognizione riportata nel decreto ministeriale n. 1 del 2020 di attuazione dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, risultano essere 183 su 255 i ponti con degrado strutturale alto, 42 i ponti con limitazione di portata, 5 con limitazione del traffico, 4 chiusi totalmente e altri interessati da lavori di manutenzione;

    il citato comma 891, della legge di bilancio per 2019, ha previsto un importante stanziamento pluriennale, dal 2018 al 2023, di 250 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti sul bacino del Po e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali; grazie a tale Finanziamento è iniziato un monitoraggio di tali infrastrutture per poter garantire l'efficienza e la sicurezza dei trasporti anche tenuto conto che attraverso il Po, passa buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano il 60 per cento del prodotto interno lordo italiano e riguardano una parte significativa dell'export e import nazionale;

    in provincia di Piacenza, 9 ponti su 55 hanno un degrado strutturale alto;

    il ponte di Viadana-Boretto, fra le province di Mantova-Reggio Emilia è stato chiuso per parecchi mesi nel 2019 per lavori di manutenzione:

    a Reggio Emilia vi sono criticità anche al ponte Veggia, tra Sassuolo (MO) e Casalgrande (RE);

    in provincia di Parma si riscontrano problemi al ponte di San Daniele Po, soggetto a limitazioni di portata;

    il ponte di Guastalla-Dosolo e stato sottoposto ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza;

    il ponte di Borgoforte (Mantova), costruito nei primi anni '60, presenta ormai uno stato di degrado avanzato;

    il ponte di Ostiglia-Revere vede non risolta la questione del passaggio del sedime ferroviario da Rfi ad Anas;

    per i ponti della Becca, a Pavia, e di Casalmaggiore, fra le province di Cremona e Parma, è stata decisa la sostituzione con nuovi Ponti, in seguito a lunghe e frequenti chiusure per ristrutturazione e rinforzamento dei piloni, e ANAS ha anche assegnato le risorse occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle province competenti;

    sul ponte di San Benedetto Po (Mantova) il traffico pesante è interrotto dal terremoto del 2012 e attualmente non si riesce a concludere velocemente l'ultima parte della nuova infrastruttura, ai fini del collegamento del ponte con la rete viaria, nonostante che le risorse siano a disposizione della provincia a carico dei fondi per la ricostruzione post-terremoto;

    l'efficienza dei 255 ponti del bacino del Po ha un impatto sociale significativo, di coesione ed economico, per la popolazione del Nord che rappresenta il 46,25 per cento della popolazione italiana con un introito fiscale che impatta su tutta l'economia nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare soluzioni finalizzate alla realizzazione in tempi rapidi dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, completamento delle opere e realizzazione di nuove infrastrutture relative ai ponti sul bacino del Po, ove necessario per problemi strutturali insormontabili anche attraverso la nomina di un Commissario straordinario.
9/643-bis-AR/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Dara, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 38 a 43-ter del provvedimento in esame concerne l'estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti;

    il settore del trasporto occasionale di persone mediante autobus coperti è escluso, diversamente da altri settori, dal beneficio delle aliquote ridotte sulle accise del gasolio, disciplinato dall'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995;

    alla luce dell'attuale rincaro dei carburanti, è palese la necessità di riconoscere al settore del noleggio autobus con conducente l'equiparazione alle altre categorie del trasporto persone dell'aliquota ridotta sulle accise del gasolio;

    il nostro Paese attualmente fissa a 617,40 euro per ogni mille litri (+22 per cento di Iva) l'accisa complessiva prevista per il gasolio usato come propellente;

    solo attraverso la misura auspicata l'Italia riuscirebbe a rendere il proprio turismo concorrenziale, rispetto a quello di altri Paesi europei a vocazione turistica, come, ad esempio, la Spagna che prevede un importo di 379 euro (+21 per cento di Iva) c la Francia, ove si è stabilito un importo di 594 euro (+20 per cento di Iva). Tali Stati, inoltre, riconoscono rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente la sede legale in un diverso Stato membro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'aliquota agevolata dell'accisa di cui in premessa anche in favore dei bus turistici coperti (euro V ed euro VI).
9/643-bis-AR/95. Mantovani, Foti, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    la legge di bilancio, tra le varie, mette a disposizione varie risorse destinate a sostenere e rilanciare il settore agricolo e valorizzare la competitività delle filiere;

    la crisi russo-ucraina ha aggravato i costi in capo a vari settori dell'economia nazionale, incluse le filiere produttive agroalimentari, quali anche la filiera della zootecnia;

    secondo i monitoraggi ISMEA, i costi di produzione agricola sono incrementati di oltre il 18 per cento, a causa anche dell'aumento dei costi dell'energia;

    la dinamica dei prezzi, come indicata dall'istituto, non è in grado di assorbire maggiori costi esponendo gli allevatori all'erosione dei margini;

    l'intero settore zootecnico genera un giro di affari, nel solo comparto della carne, di 30 miliardi di euro, tra produzione e trasformazione, che arriva a 40 miliardi includendo il comparto delle uova;

    la filiera zootecnica italiana è ai primi posti nel mondo per qualità e sostenibilità;

    proprio in tal senso ed alla luce di questi elementi, la produttività delle aziende zootecniche necessità di particolare sostegno anche di fronte alle moderne sfide e criticità affrontate dal comparto e dall'economia italiana,

impegna il Governo

a istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo finalizzato a contribuire alla ristrutturazione del settore delle carni bovine, rilanciarne la competitività, nonché per conseguire il miglioramento della qualità del prodotto ed il perseguimento del benessere animale e della sostenibilità degli allevamenti, da utilizzarsi per sostenere la realizzazione di uno specifico piano di interventi di supporto alla filiera.
9/643-bis-AR/96. Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame in commissione è stata approvata una norma con cui per sopperire alla grave carenza di organico nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, si prevede che il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria, sia autorizzato allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la copertura dei posti vacanti di dirigente presso lo stesso dipartimento;

    secondo l'Anpal il fabbisogno generale di personale della pubblica amministrazione nel quinquennio 2021-2025 è di oltre 740 mila unità;

    da quanto emerge dai Piani integrati di attività e di organizzazione 2022-2024 (PIAO) dei ministeri i posti vacanti ammontano a diverse migliaia, soltanto per citarne alcuni: 5612 sono i posti scoperti del Ministero dell'interno, 2726 quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, 3485 quelli del Ministero dell'istruzione e del merito;

    il fabbisogno dell'amministrazione è soddisfatto in maniera consistente mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti (la cui vigenza, in via di principio, ha una durata di due anni dalla data di approvazione) formatesi all'esito di concorsi pubblici soprattutto in virtù di quanto previsto all'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 160 del 2019 ovvero l'utilizzo per l'approvvigionamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzate delle graduatorie esistenti (anche quelle di altre amministrazioni, tramite accordi);

    le pubbliche amministrazioni impiegano purtroppo tempi eccessivamente lunghi nell'operare lo scorrimento delle graduatorie, anche in presenza di una strutturale carenza di personale. Al riguardo, come esempio particolarmente significativo si considerino le graduatorie dei concorsi Ripam per assistente area II, per la quale vi sono 18.907 idonei, e per funzionario area III, nella quale risultano 21.141 idonei, al netto dei vincitori e dei primi parziali scorrimenti,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure affinché le pubbliche amministrazioni procedano al totale e sollecito scorrimento delle graduatorie esistenti onde da un lato soddisfare le legittime aspettative dei candidati idonei e dall'altro garantire allo Stato di avvalersi pienamente della propria dotazione organica anche al fine del miglior assolvimento degli obiettivi del PNRR.
9/643-bis-AR/97. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni dispone che «Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'organizzazione delle Nazioni Unite “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.»;

    l'esplosione della pandemia, il quadro emergenziale non solo di limitazioni dirette, ma anche l'incertezza nella programmabilità di eventi, iniziative e attività, e altre vicende legate ai tempi della programmazione delle iniziative internazionali sui temi in questione, oltre alle tempistiche resesi necessarie per modificare e adeguare ad una situazione in continuo mutamento la Convenzione regolatrice del finanziamento, hanno impedito al Milan Center di impiegare e quindi rendicontare, alla scadenza del primo triennio 2018/2020, l'intero budget assegnato per quel primo periodo, avendo anche dovuto principalmente rinviare attività ed eventi programmati. Ma le attività e gli eventi sono stati riprogrammati sugli anni successivi in aggiunta a quelli già previsti per il 2020 e 2021. Annualità su cui peraltro ha continuato a pesare la situazione pandemica;

    un ordine del giorno alla legge di bilancio per il 2022 (9/03424/301) accolto dal Governo in data 29 dicembre 2021 aveva già previsto la valutazione della possibilità di impegnare e rendicontare i citati finanziamenti non impiegati (pari ad euro 800.000), ma ad oggi tale possibilità non ha ancora trovato formalizzazione e l'erogazione di detti residui non si è realizzata;

    per queste ragioni, onde consentire effettivamente al Milan Center di svolgere l'intera programmazione prevista per le finalità di cui alla norma, è necessario che le risorse destinate nel quinquennio possano essere concretamente impegnate entro il 31 dicembre 2023 e rendicontate entro il successivo 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

ad aggiornare la Convenzione in essere con il Milano Center for Food Law and Policy, rimodulando le relative autorizzazioni della spesa, già prevista e disposta nel bilancio della Stato, a favore dello stesso, di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018/2022, affinché le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio (2018/2020), nonché quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possano essere impegnate sino al 31 dicembre 2023 e rendicontate entro il 31 dicembre 2024.
9/643-bis-AR/98. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    nella legge di Bilancio sono contenute Misure per la funzionalità del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che interessano la rete diplomatico-consolare e – di conseguenza – i servizi da erogare ai connazionali all'estero;

    le risorse del bilancio pubblico destinate al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresentano una parte poco rilevante del bilancio dello Stato e questo comporta un impatto negativo importante sul funzionamento della rete diplomatica e consolare con la conseguenza di non riuscire a garantire lo svolgimento effettivo delle funzioni e di non rispondere pienamente alle esigenze derivanti dalla crescita esponenziale della Comunità degli italiani all'estero;

    in tale contesto si rileva una carenza di organico della Farnesina e un problema di adeguamento stipendiale al costo della vita degli impiegati a contratto, vista l'esiguità della cifra destinata a tale scopo (500 mila euro) nella legge di bilancio attualmente in discussione;

    il personale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale immesso in ruolo negli ultimi anni non è sufficiente a integrare i posti lasciati liberi dalle collocazioni in quiescenza tanto che, ad oggi, si registra una mancanza di organico di circa 2 mila impiegati rispetto alla pianta organica risalente al periodo antecedente al blocco del turn-over. Inoltre, recentemente solo il 27% dei posti vacanti all'estero sono stati coperti, causando problemi rilevanti alle sedi diplomatico-consolari che si trovano in carenza di personale di ruolo;

    dal 2006 a fine 2019 la riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio alla Farnesina ha portato le unità di personale da 3.006 a 2.465, numeri che sono aumentati successivamente a causa dei pensionamenti sopravvenuti. In effetti, la cessazione dal servizio per raggiunto limite d'età ha conseguenze rilevanti sul funzionamento della rete diplomatica e consolare, che conta unità di personale inferiori alla media riscontrata negli omologhi Paesi dell'Unione europea;

    la Farnesina ha urgente bisogno di nuovo personale di ruolo da inviare il prima possibile presso le sedi estere ed a tal fine si potrebbe procedere con l'immissione nei ruoli organici del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di parte degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, come indicato in un emendamento presentato dallo scrivente alla presente legge di bilancio;

    inoltre, sarebbe opportuno elevare al 60 per cento la quota del trasferimento ai consolati dai proventi dovuti per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da destinare al rafforzamento dei servizi consolari anche tramite l'assunzione di nuovo personale a contratto e all'adeguamento stipendiale di tale tipologia di impiegati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, l'inserimento di parte degli impiegati a contratto locale e di cittadinanza italiana nei ruoli del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite procedura concorsuale riservata, oltre all'incremento, tramite nuove assunzioni, di ulteriore personale a contratto grazie all'aumento del trasferimento ai consolati dei proventi derivanti dalla presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
9/643-bis-AR/99. Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    uno degli interventi a favore del turismo contenuti nel disegno di legge che ci accingiamo a votare prevede la costituzione di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale: la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia, stanno infatti mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani. Tutto condivisibile: il problema è che secondo la Classificazione Istat, la platea di potenziali beneficiari è di ben 4.000 Comuni. Pertanto, il teorico spettante a ciascuno, ammonterebbe a circa 2.500 euro, importo che difficilmente renderà possibile attuare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

    alcune di queste tematiche sono peraltro già state affrontate nel Progetto del Pnrr «Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post COVID-19», che si inserisce nell'investimento per l'«Attrattività dei Borghi» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in circa 80 milioni), prevedendo una dotazione di risorse significativa: con la firma lo scorso febbraio, dell'accordo fra Ministero della Cultura ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si sono poste infatti le basi per il Progetto attraverso il quale le comunità italiane all'estero presenti in tutto il mondo verranno coinvolte nella valorizzazione della nostra offerta turistica, all'interno di in una strategia volto a invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani per sostenere attivamente il rilancio post Covid della nostra cultura, del nostro turismo e della nostra economia, con l'obiettivo di consentire una riscoperta «a tutto tondo» dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia;

    infine, va rilevato il fatto che, istituendo il fondo piccoli comuni a vocazione turistica, in questa legge di bilancio non si sia intervenuti per continuare il percorso intrapreso ormai da qualche anno per la promozione turistica e la valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, un percorso che dal 2016, Anno dei cammini d'Italia, ha avuto grande rilevanza in termini di valorizzazione territoriale integrata delle risorse culturali, paesaggistiche e del turismo, di valorizzazione dell'offerta turistica dei borghi con numerose iniziative intraprese dalle comunità locali per garantire tutela, recupero, valorizzazione e mantenimento del patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti sarebbero andato irrimediabilmente perduto, un percorso che ha visto un'alleanza, inedita, fra tutte le regioni, l'Enit (l'Agenzia nazionale per il turismo) e il Ministero del turismo con l'obiettivo di promuovere la Penisola come un unico grande contenitore di scoperte ed esperienze, al di là delle mete-icone e dei percorsi precostituiti, nel nome dei borghi e delle produzioni locali, del turismo lento,

impegna il Governo:

   ad integrare significativamente le risorse messe a disposizione del fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni;

   a prevedere una dotazione di risorse che permetta all'Enit di continuare il finanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane.
9/643-bis-AR/100. Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    proprio mentre il Paese tentava una lenta ripresa dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e del 2011; il potere d'acquisto delle famiglie, è stato nuovamente messo sotto pressione dalla mancanza di reddito e dallo stress delle reti sociali in conseguenza della crisi economica provocata prima dall'emergenza Covid-19 e poi dalla crisi energetica legata alla Guerra in Ucraina che ha determinato l'incremento dei prezzi delle materie prime;

    l'articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetti Aiuti Bis) ha elevato la soglia di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, in particolare prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di 1.000,00 euro, mentre nella precedente versione era prevista l'impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;

    l'innalzamento del limite minimo di pignorabilità risponde ad una chiara esigenza sociale di stretta derivazione costituzionale ed euro-unitaria: essa è volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita, costituendo il limite in parola il parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria, in base all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione che punta ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita;

    ferma restando l'importanza di un efficace sistema di riscossione, atto a garantire il contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate-riscossione, per assicurare la tutela del credito affidato all'ente, mette in atto procedure cautelari strumentali sia con il fermo amministrativo del veicolo, sia con l'ipoteca sugli immobili;

    il fermo amministrativo dell'automobile rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle misure più penetranti, tanto più quando l'autovettura rappresenta anche il mezzo essenziale grazie al quale poter svolgere la propria attività lavorativa e poter raggiungere il luogo della stessa;

    proprio al fine di tutelare tali esigenze, il legislatore del 2013, attraverso il decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto una previsione di legge in virtù della quale è impedito al Concessionario della Riscossione di poter procedere al fermo del bene mobile registrato quando lo stesso è strumentale per l'attività d'impresa o professionale esercitata dal contribuente;

    in relazione all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, i beni mobili registrati, con cui il contribuente si sposta dalla propria abitazione per arrivare nel luogo di lavoro o nel luogo della cura per un proprio familiare o convivente, diventano diritto da tutelare per far sì che questi garantiscano le esigenze fondamentali per il proprio progetto di vita,

impegna il Governo

a disapplicare le disposizioni relative al fermo di beni mobili registrati, contenute nell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede per raggiungere il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, convivente o dei figli del debitore dall'abitazione dove risiede per arrivare dove questi ricevono cure per gravi malattie e/o disturbi psichici.
9/643-bis-AR/101. D'Alfonso.


   La Camera,

   premesso che:

    il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta un fattore rilevante ai fini della programmazione della spesa e dei servizi sanitari offerti dal Servizio sanitario nazionale:

    l'articolo 15 comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha introdotto nell'ordinamento un tetto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera da erogatori privati accreditati;

    il sopracitato tetto costituisce il principale ostacolo al contributo degli erogatori privati accreditati al Servizio sanitario nazionale in quanto le regioni si trovano impossibilitate a ricorrere al privato accreditato per alleggerire il carico del pubblico;

    tale meccanismo pregiudica grandemente la gestione delle liste di attesa e la facilità di accesso alle cure di eccellenza a un'ampia platea di cittadini;

    tale criticità è già stata oggetto di interventi normativi come testimonia l'articolo 45 comma 1-ter del decreto-legge n. 124 del 2019 cosiddetto «decreto-legge Fiscale» il quale ha allentato i vincoli di spesa ridefinendo il tetto con l'eliminazione della riduzione del 2 per cento di cui all'articolo 15 comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

    attraverso il Patto per la salute 2019-2021, approvato il 18 dicembre 2019 e rimasto sospeso a causa del periodo emergenziale, era stata individuata la necessità di rivedere i tetti mediante un migliore coordinamento tra Stato e regioni al fine di «valutare eventuali esigenze di rimodulazione dei tetti di spesa al fine di renderli coerenti con gli adempimenti previsti dal Piano nazionale di gestione delle liste d'attesa, con le evidenze registrate e le rinnovate modalità di erogazione dell'offerta assistenziale basate sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche»;

    un approccio di questo tipo garantirebbe livelli essenziali di assistenza maggiormente aderenti alla domanda di assistenza sanitaria,

impegna il Governo

a eliminare il tetto della spesa per le offerte dell'ospedalità privata in regime convenzionato al fine di garantire migliori servizi e una più razionale gestione della Sanità pubblica.
9/643-bis-AR/102.Foti, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità e famiglia;

    in questo particolare momento storico, in particolare, non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

    in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginano;

    per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

    nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al Centro-nord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

    compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

    attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi;

   a valutare l'opportunità di finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, i progetti di parchi giochi inclusivi, introducendo i progetti di inclusione per le persone di minore età con disabilità tra i progetti ai quali è destinata parte della quota dell'8x1000 dell'Irpef di diretta gestione statale.
9/643-bis-AR/103.Morgante, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 35 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro e sanità;

    l'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta Spending Review) prevede un limite massimo all'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e ospedaliera da soggetti privati accreditati attualmente pari – per effetto della rideterminazione operata dall'articolo 45 comma 1-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019 – al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011;

    tale limite è stato introdotto dal Governo Monti al fine di fronteggiare la grave crisi economica di quel momento storico e, da norma emergenziale quale doveva essere, ha assunto carattere strutturale, contrariamente a quanto precisato dalla stessa Corte costituzionale (pronuncia n. 43 del 3 marzo 2016) secondo cui «gli interventi statali sull'autonomia di spesa delle regioni sono consentiti purché transitori. In caso contrario (...) trasmoderebbero in direttive strutturali sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la regione è titolare»;

    per effetto di questa disposizione normativa, le regioni si sono viste limitare il potere di programmazione dell'acquisto di prestazioni dalle strutture accreditate; queste ultime, a loro volta, hanno dovuto subire un limite alla loro possibilità di erogare prestazioni, indipendentemente dal fabbisogno regionale;

    durante la pandemia, il legislatore è intervenuto più volte in deroga espressa al suddetto limite di spesa, a dimostrazione che questo meccanismo provoca un blocco di prestazioni a discapito della salute dei cittadini;

    la crisi sanitaria ha avuto e continua ad avere effetti dirompenti sulla salute pubblica e sull'accessibilità alle cure dei pazienti: la ciclica sospensione delle prestazioni considerate differibili e non urgenti ha acuito fenomeni gravi – bassa aderenza terapeutica, liste d'attesa, mobilità passiva non fisiologica, rinuncia alle cure – che già affliggevano il Servizio sanitario nazionale;

    benché negli ultimi anni il Fondo sanitario nazionale sia aumentato in modo consistente, tale aumento non ha prodotto alcun effetto sugli acquisti delle prestazioni da privato accreditato, come invece avvenuto per la spesa farmaceutica per la quale gli incrementi del Fondo, introdotti nel corso dell'emergenza pandemica dai vari decreti legge adottati, ha percentualmente inciso, in aumento, sui tetti per essa previsti; viceversa, il «tetto» imposto alla componente di diritto privato del Servizio sanitario nazionale è ancorato ad un dato storico, rimasto pressoché immutato;

    il superamento del tetto, inoltre, è stato richiesto dalla Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nel documento inviato al Ministero della salute e diffuso a mezzo stampa lunedì 7 novembre 2022, dove si legge: «Questi tetti di spesa sono stati definiti nell'anno 2012 e non sono più compatibili con l'attuale fase di gestione dell'emergenza da COVID-19, di recupero delle prestazioni sanitarie rinviate durante la pandemia, di attuazione delle misure di qualificazione e consolidamento del Servizio sanitario nazionale. Queste attività, infatti, comportano politiche espansive della spesa sanitaria che, stante le difficoltà di poter disporre delle necessarie risorse umane, richiedono il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati»;

    la richiesta di eliminare il tetto di spesa, quindi, muove dalla riconosciuta impossibilità delle strutture sanitarie pubbliche di erogare le prestazioni necessarie e conferma l'esigenza di coinvolgere pienamente la componente di diritto privato per garantire una risposta maggiormente efficiente alla domanda di salute della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abrogare il limite fissato dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), assegnando alle regioni la possibilità di determinare i limiti di spesa a seconda delle proprie esigenze, programmando l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati rispetto al reale fabbisogno e alle disponibilità dei Servizi sanitari regionali (SSR).
9/643-bis-AR/104.Vietri, Lucaselli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce all'articolo 12 e 13 rispettivamente un innalzamento della soglia di accesso al regime forfettario e una tassa piatta incrementale per i redditi da lavoro autonomo creando una profonda sperequazione con i redditi da lavoro subordinato a parità di guadagno;

    ad aggravare tale disparità, l'ISTAT registra a novembre 2022 un aumento su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività del 11,8 per cento e dell'11,5 per cento per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'effetto di ridurre il reddito reale dei lavoratori dipendenti, i quali sono i più suscettibili dell'erosione precedentemente citata, e generare il fenomeno del drenaggio fiscale, il quale non comporta ad un aumento di salario nominale un uguale incremento di salario reale, ma un possibile aumento di peso fiscale;

    è necessario garantire il rispetto del dettato costituzionale dell'articolo 53 di una tassazione che sia progressiva e che faccia contribuire i cittadini tutti in ragione della propria capacità contributiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa applicando a tal fine pienamente le norme contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 al fine di garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale.
9/643-bis-AR/105.Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge all'esame prevede all'articolo 143, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, e all'articolo 143-bis l'istituzione di una segreteria tecnica a supporto della stessa;

    si prevede che la cabina di regia effettui una ricognizione della normativa e della spesa storica nonché le materie o gli ambiti di materie riferibili ai LEP per poi materialmente individuarli entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge; entro ulteriori sei mesi dalla conclusione di tali attività, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard; nell'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l'articolo prevede altresì la nomina di un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate;

    al riguardo, è opportuno utilizzare che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha già svolto un lavoro consistente, in particolare per ciò che attiene alla determinazione dei costi per il finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza sul diritto allo studio universitario;

    importanti previsioni in materia di LEP erano contenute nella legge di Bilancio dell'anno scorso sui livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza, per i servizi rivolti all'infanzia e, infine, per il trasporto degli alunni con disabilità;

    anziché affidarsi a una logica digressiva, sarebbe stato opportuno appostare già nella legge di bilancio le risorse necessarie per il finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza; l'istituzione della Cabina di regia sembra invece voler accelerare su un progetto di autonomia differenziata che si affida a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, non coinvolge il Parlamento e non prevede specifiche risorse per i LEP, con la conseguenza di accrescere i divari tra la diverse aree del Paese,

impegna il Governo

a destinare, nel primo provvedimento utile, le opportune risorse al finanziamento per la parte statale dei livelli essenziali di assistenza sul diritto allo studio universitario, sull'istruzione e la formazione professionale.
9/643-bis-AR/106.Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge all'esame prevede all'articolo 143, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, e all'articolo 143-bis l'istituzione di una segreteria tecnica a supporto della stessa;

    si prevede che la cabina di regia effettui una ricognizione della normativa e della spesa storica nonché le materie o gli ambiti di materie riferibili ai LEP per poi materialmente individuarli entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge; entro ulteriori sei mesi dalla conclusione di tali attività, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard; nell'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l'articolo prevede altresì la nomina di un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate;

    al riguardo, è opportuno utilizzare che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha già svolto un lavoro consistente, in particolare per ciò che attiene alla determinazione dei costi per il finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza sul diritto allo studio universitario;

    importanti previsioni in materia di LEP erano contenute nella legge di Bilancio dell'anno scorso sui livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza, per i servizi rivolti all'infanzia e, infine, per il trasporto degli alunni con disabilità;

    anziché affidarsi a una logica digressiva, sarebbe stato opportuno appostare già nella legge di bilancio le risorse necessarie per il finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza; l'istituzione della Cabina di regia sembra invece voler accelerare su un progetto di autonomia differenziata che si affida a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, non coinvolge il Parlamento e non prevede specifiche risorse per i LEP, con la conseguenza di accrescere i divari tra la diverse aree del Paese,

impegna il Governo

a destinare le opportune risorse al finanziamento per la parte statale dei livelli essenziali di assistenza sul diritto allo studio universitario, sull'istruzione e la formazione professionale.
9/643-bis-AR/106.(Testo modificato nel corso della seduta)Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    in tema di premi di risultato e il welfare aziendale, esistono inspiegabili disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato, dove il Governo Renzi con la legge di bilancio per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 182 e seguenti) ha introdotto la disciplina dei cosiddetti «premi di risultato» in favore dei lavoratori dipendenti privati;

    tale disciplina prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

    in sostituzione del premio di risultato i lavoratori possono optare per la fruizione di fringe benefits (prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di «rilevanza sociale», escluse dal reddito di lavoro dipendente) sui quali non viene applicata l'imposta sostitutiva e che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;

    con gli opportuni adattamenti – ovvero tramite l'individuazione di specifici indicatori idonei a rilevare il raggiungimento incrementale di obiettivi che, nel comportato pubblico, si discostano dalla produttività stricto sensu intesa e si avvicinano, invece, ai concetti di prontezza, speditezza, economicità ed adeguatezza dell'azione amministrativa –, l'introduzione di una disciplina analoga per i lavoratori della Pubblica amministrazione comporterebbe benefici non solo per i lavoratori, ma per la stessa amministrazione in termini di stimolo al buon andamento della stessa;

    troppo spesso ai lavoratori del settore pubblico, che vengono citati come servitori dello Stato nei momenti di difficoltà – pensiamo al personale sanitario, agli insegnanti, alle forze dell'ordine – non viene nei fatti riservata l'attenzione che meriterebbero; accedere a servizi previdenziali, di welfare, di sostegno alle spese educative e sanitarie per sé e la propria famiglia, sarebbe un modo importante per integrare il reddito familiare, soprattutto in un momento di inflazione alta, e con l'adeguamento salariale fermo da anni,

impegna il Governo

a introdurre una disciplina che preveda un regime tributario di favore per gli emolumenti retributivi di ammontare variabile dei lavoratori del pubblico impiego, partendo dalle forze dell'ordine e dal personale sanitario, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa misurabili e verificabili.
9/643-bis-AR/107.Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio reca una serie di interventi normativi in materia di energia, contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11), e finalizzati principalmente a contenere i costi per l'anno 2023;

    tra le misure adottate si ricordano le principali come il riconoscimento, anche nel primo trimestre 2023, di alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022, elevandone le percentuali. È confermato, anche per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt. Si dispone l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento e si conferma, anche per il I trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022. Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA. Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Si autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Infine si riconosce un credito d'imposta anche a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati estendendola, per lo stesso periodo e per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche a quella sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

    le misure descritte sono state meritoriamente adottate per contenere l'acuirsi della crisi energetica ed internazionale mentre, contemporaneamente, altre fonti normative già sostengono l'utilizzo virtuoso di energia rinnovabili perché costituiscono alternative efficienti ai combustibili fossili e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a diversificare l'approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza dai mercati volatili e inaffidabili dei combustibili fossili, favorendo l'adozione di misure volte a potenziare il ricorso alle diverse tipologie di impianti rinnovabili, in modo da rendere il nostro Paese progressivamente autonomo dal punto di vista energetico;

    si consideri che l'Italia è di già uno dei Paesi più virtuosi in Europa e nel mondo per la produzione di energie rinnovabili, di cui 20 Twh sono prodotte ogni anno con il solare. Protagonista indiscusso tra le fonti green è il fotovoltaico poiché determina un quinto del totale dell'energia green prodotta, pari ad una quota compresa tra il 7 per cento e l'8 per cento del fabbisogno energetico complessivo nazionale;

    in tale contesto, il comparto turistico ricettivo è il settore maggiormente colpito dalla crisi pandemica e dalle misure di contenimento straordinarie, precedentemente varate per far fronte all'emergenza sanitaria;

    le strutture turistico ricettive sono attività potenzialmente energivore, perché dotate di sistemi e apparecchiature che consumano grandi quantitativi di elettricità. Nel settore dell'ospitalità e del retail, per alberghi, strutture ricettive, turistiche e termali è fondamentale attrarre nuova clientela. Rispettare l'ambiente, contribuire a ridurre le emissioni nocive, avviare un programma di risparmio energetico, installare un impianto fotovoltaico e dichiarare di operare con energia pulita costituiscono tutti elementi essenziali non soltanto di una buona strategia di marketing aziendale, ma anche per risparmiare sui costi dell'energia, ridurre i consumi e l'impatto ambientale;

    è evidente che sostenere il settore turistico-ricettivo attraverso misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici, significherebbe dotare l'intera filiera di uno strumento utile a fronteggiare la congiuntura economica negativa e la crisi energetica attuale;

    le attuali misure volte a semplificare le procedure autorizzatone per l'installazione di impianti fotovoltaici «a terra» lasciano del tutto invariata la normativa contenuta all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che pur recando disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non fornisce una risposta adeguata alle necessità di tutte le strutture ricettive turistiche che sono costretti ad installare gli impianti «fuori terra» e per i quali permangono condizioni ostative in relazione ai vincoli paesaggistici e agli adempimenti burocratici;

    per molte strutture situate in prossimità di centri storici o di aree protette e soggette a vincoli posti dalle Soprintendenze, dalle regioni e dai comuni, è di fatto preclusa la possibilità di installare impianti e pannelli fotovoltaici «fuori terra» sui tetti delle strutture ricettive;

    consentire alle strutture turistiche e ricettive di operare in deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di mitigare l'emergenza energetica in atto, consentirebbe di sburocratizzare ed efficientare gli iter di autorizzazione, puntando a una riduzione delle tempistiche per la procedura di installazione degli impianti fotovoltaici «fuori terra» per le strutture alberghiere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, una disposizione che autorizzi le strutture turistiche, ricettive o termali ad operare in deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica in atto, e per l'effetto di consentire la realizzazione, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, di nuovi impianti fotovoltaici su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta.
9/643-bis-AR/108.Caramanna, Foti, Messina, Pietrella, Giovine, Schiano Di Visconti, Antoniozzi, Comba, Schifone, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Polidori, Squeri, Mazzetti, Cavo, Colombo, Caretta, Ciaburro, Mollicone, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio reca una serie di interventi normativi in materia di energia, contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11), e finalizzati principalmente a contenere i costi per l'anno 2023;

    tra le misure adottate si ricordano le principali come il riconoscimento, anche nel primo trimestre 2023, di alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022, elevandone le percentuali. È confermato, anche per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt. Si dispone l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento e si conferma, anche per il I trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022. Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA. Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Si autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Infine si riconosce un credito d'imposta anche a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati estendendola, per lo stesso periodo e per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche a quella sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

    le misure descritte sono state meritoriamente adottate per contenere l'acuirsi della crisi energetica ed internazionale mentre, contemporaneamente, altre fonti normative già sostengono l'utilizzo virtuoso di energia rinnovabili perché costituiscono alternative efficienti ai combustibili fossili e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a diversificare l'approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza dai mercati volatili e inaffidabili dei combustibili fossili, favorendo l'adozione di misure volte a potenziare il ricorso alle diverse tipologie di impianti rinnovabili, in modo da rendere il nostro Paese progressivamente autonomo dal punto di vista energetico;

    si consideri che l'Italia è di già uno dei Paesi più virtuosi in Europa e nel mondo per la produzione di energie rinnovabili, di cui 20 Twh sono prodotte ogni anno con il solare. Protagonista indiscusso tra le fonti green è il fotovoltaico poiché determina un quinto del totale dell'energia green prodotta, pari ad una quota compresa tra il 7 per cento e l'8 per cento del fabbisogno energetico complessivo nazionale;

    in tale contesto, il comparto turistico ricettivo è il settore maggiormente colpito dalla crisi pandemica e dalle misure di contenimento straordinarie, precedentemente varate per far fronte all'emergenza sanitaria;

    le strutture turistico ricettive sono attività potenzialmente energivore, perché dotate di sistemi e apparecchiature che consumano grandi quantitativi di elettricità. Nel settore dell'ospitalità e del retail, per alberghi, strutture ricettive, turistiche e termali è fondamentale attrarre nuova clientela. Rispettare l'ambiente, contribuire a ridurre le emissioni nocive, avviare un programma di risparmio energetico, installare un impianto fotovoltaico e dichiarare di operare con energia pulita costituiscono tutti elementi essenziali non soltanto di una buona strategia di marketing aziendale, ma anche per risparmiare sui costi dell'energia, ridurre i consumi e l'impatto ambientale;

    è evidente che sostenere il settore turistico-ricettivo attraverso misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici, significherebbe dotare l'intera filiera di uno strumento utile a fronteggiare la congiuntura economica negativa e la crisi energetica attuale;

    le attuali misure volte a semplificare le procedure autorizzatone per l'installazione di impianti fotovoltaici «a terra» lasciano del tutto invariata la normativa contenuta all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che pur recando disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non fornisce una risposta adeguata alle necessità di tutte le strutture ricettive turistiche che sono costretti ad installare gli impianti «fuori terra» e per i quali permangono condizioni ostative in relazione ai vincoli paesaggistici e agli adempimenti burocratici;

    per molte strutture situate in prossimità di centri storici o di aree protette e soggette a vincoli posti dalle Soprintendenze, dalle regioni e dai comuni, è di fatto preclusa la possibilità di installare impianti e pannelli fotovoltaici «fuori terra» sui tetti delle strutture ricettive;

    consentire alle strutture turistiche e ricettive di operare in deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di mitigare l'emergenza energetica in atto, consentirebbe di sburocratizzare ed efficientare gli iter di autorizzazione, puntando a una riduzione delle tempistiche per la procedura di installazione degli impianti fotovoltaici «fuori terra» per le strutture alberghiere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione che autorizzi le strutture turistiche, ricettive o termali ad operare in deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica in atto, e per l'effetto di consentire la realizzazione, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, di nuovi impianti fotovoltaici su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta.
9/643-bis-AR/108.(Testo modificato nel corso della seduta)Caramanna, Foti, Messina, Pietrella, Giovine, Schiano Di Visconti, Antoniozzi, Comba, Schifone, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Polidori, Squeri, Mazzetti, Cavo, Colombo, Caretta, Ciaburro, Mollicone, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto crescita) ha disposto una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), da parte dell'Agenzia per la coesione, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo, denominato «Piano sviluppo c coesione», in sostituzione dei molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Il Piano sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvalo dal CIPE, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

    in sede di prima approvazione, il comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;

    l'articolo 11-novies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, proroga di un anno, al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti;

    si tratta in particolare di quegli interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, ma che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione e dall'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse del FSC, ai fini del loro inserimento nei «Piani Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma 1 del predetto articolo 44;

    l'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce al citato articolo 44 i commi da 7-bis a 7-quater, volti a disciplinare le modalità di definanziamento degli interventi infrastrutturali finanziati con il FSC 2014- 2020 che non abbiano generato obbligazioni giuridiche vincolanti entro i termini ivi indicati;

    in particolare, il nuovo comma 7-bis prevede che, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) e dall'Agenzia per la coesione territoriale, anche sulla base dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, il CIPESS, con apposita delibera da adottare entro il 30 novembre 2022, individui gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni che al 30 giugno 2022 risultino privi dell'obbligazione giuridicamente vincolante; per tali interventi il CIPESS individua con la medesima delibera gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale; il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi, tuttavia tale definanziamento non viene disposto qualora siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti;

    al fine di colmare la disparità di trattamento degli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore e inferiore a 25 milioni di euro,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo decreto cosiddetto «milleproroghe» l'allineamento dei termini al 30 giugno 2023 prevedendo l'ulteriore rinvio del termine del 31 dicembre 2022 entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.
9/643-bis-AR/109. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    molte disposizioni del provvedimento all'esame rischiano di inasprire i divari già esistenti tra i cittadini e tra i territori, colpendo i ceti sociali più deboli e mettendo in atto una sorta di redistribuzione al contrario;

    vengono in particolare introdotte misure che accentuano l'iniquità e agiscono in profondo contrasto con il principio costituzionale della progressività tributaria previsto dall'articolo 53;

    sarebbe quindi opportuno e urgente un intervento di redistribuzione in favore delle fasce più deboli anche al fine di attenuare le difficoltà delle persone legate allo spropositato incremento dei prezzi dovuto alla crisi energetica degli ultimi mesi;

    il presente provvedimento istituisce un Fondo per la riduzione della pressione fiscale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e tuttavia non disciplina le modalità di utilizzo di tali risorse;

    sarebbe invece auspicabile le risorse del Fondo vengano utilizzate in continuità con quanto già previsto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato alla Camera dei deputati il 22 giugno 2022 che tuttavia, a seguito della conclusione anticipata della legislatura, non ha concluso il suo iter, in particolare prevedendo che tali risorse siano destinate alla riduzione del cuneo fiscale a partire dai redditi bassi e medi e all'incentivazione dell'offerta di lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito solitamente donne,

impegna il Governo

a destinare le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla diminuzione delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.
9/643-bis-AR/110. Tabacci, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 143 del disegno di legge in esame, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) finalizzandolo alla completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che tratta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario;

    a tale scopo si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, la quale determina – anche distintamente – i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mediante uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    si specifica, vieppiù, che i LEP saranno determinati nel rispetto dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di copertura finanziaria delle leggi, e comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo previste a legislazione vigente;

    tali previsioni configurano una procedura che non consente il necessario coinvolgimento delle Camere sia sulla determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard, sia sugli oneri finanziari recati dai provvedimenti che saranno adottati;

    il coinvolgimento parlamentare è essenziale considerato che i LEP costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali;

    in particolare, deve poter essere valutata e verificata a livello parlamentare l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, giacché la determinazione dei LEP, che indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, deve essere accompagnata da un idoneo finanziamento, mediante l'integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, in un'ottica di uniformità e in considerazione dei preesistenti squilibri regionali e del diverso impatto sulle finanze regionali derivante dall'erogazione dei LEP;

    la determinazione dei LEP nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, invece, incrementa di fatto il divario regionale e risulta insostenibile per le regioni del Sud del Paese,

impegna il Governo

a definire rapidamente i fabbisogni standard, individuando le risorse per finanziarli integralmente senza il vincolo dei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, indipendentemente dall'attuazione dell'autonomia differenziata, di cui in ogni caso costituisce un presupposto essenziale, e a consentire dunque la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), prevedendo forme e modalità adeguate ad assicurare il pieno e dovuto coinvolgimento delle Camere.
9/643-bis-AR/111. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente previsto disposizioni in materia di calamità naturali autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 179 del 2022, a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, prorogando, fino al 31 dicembre 2023, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania;

    sono indicati anche i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania;

    per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023. Si autorizza inoltre, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.;

    è prevista, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per determinati immobili inagibili o distrutte utilizzati per lo svolgimento di attività economiche e le prime case autorizzando per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni di euro per la ricostruzione privata e pubblica;

    per i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016 sono previste la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, delle disposizioni in materia di personale e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione, un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione. Vi sono poi disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale, disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione, agevolazioni per le utenze, esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini ISEE;

    a favore dei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, si proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza, la facoltà di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa di 9,505 milioni, la possibilità per i commissari delegati di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e l'esenzione dall'applicazione dell'IMU. Si autorizza inoltre la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi;

    a favore dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, si assegna, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si prorogano, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, i contratti a tempo determinato del comune dell'Aquila, dei due Uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni del cratere sismico;

    infine, nel corso della trattazione nella V Commissione permanente, è stata introdotta una disposizione a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre del 2022, che ha causato frane rovinose come quella verificatasi la notte del 30 novembre, che ha causato il distacco di un costone roccioso che ha travolto e distrutto un tratto della SS18 Tirrena Inferiore, in località Castrocucco, causando l'interruzione della stessa in direzione da e per la Calabria e il riversamento a valle e nel mare di milioni di metri cubi di detriti rocciosi, consentendo di fornire ai danneggiati un primo, parziale sostegno da utilizzare per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e di ristoro delle attività economiche, a cui altri ne dovranno seguire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori disposizioni necessarie a garantire il miglior ristoro alla popolazione residente a Maratea per i danni subiti dai violenti eventi calamitosi, stanziando risorse economiche adeguate anche per assicurare loro, abitanti di una delle più belle e note località turistico balneari della nostra nazione, considerata di particolare pregio e bellezza non solo dagli italiani, l'integrale risarcimento del danno subìto e i fondi sufficienti e necessari per garantire il ripristino del territorio e delle strutture che vi insistono, nonché per prevenire i fattori di rischio per l'ambiente, il paesaggio, la cittadinanza, scongiurando danni economici, in particolare al settore turistico, realizzando gli opportuni interventi di riequilibrio ambientale per evitare il ripetersi di quanto accaduto il 30 novembre 2022.
9/643-bis-AR/112. Mattia, Foti, Caiata, Iaia, Lampis, Fabrizio Rossi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente previsto disposizioni in materia di calamità naturali autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 179 del 2022, a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, prorogando, fino al 31 dicembre 2023, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania;

    sono indicati anche i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania;

    per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023. Si autorizza inoltre, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.;

    è prevista, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per determinati immobili inagibili o distrutte utilizzati per lo svolgimento di attività economiche e le prime case autorizzando per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni di euro per la ricostruzione privata e pubblica;

    per i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016 sono previste la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, delle disposizioni in materia di personale e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione, un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione. Vi sono poi disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale, disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione, agevolazioni per le utenze, esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini ISEE;

    a favore dei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, si proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza, la facoltà di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa di 9,505 milioni, la possibilità per i commissari delegati di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e l'esenzione dall'applicazione dell'IMU. Si autorizza inoltre la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi;

    a favore dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, si assegna, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si prorogano, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, i contratti a tempo determinato del comune dell'Aquila, dei due Uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni del cratere sismico;

    infine, nel corso della trattazione nella V Commissione permanente, è stata introdotta una disposizione a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre del 2022, che ha causato frane rovinose come quella verificatasi la notte del 30 novembre, che ha causato il distacco di un costone roccioso che ha travolto e distrutto un tratto della SS18 Tirrena Inferiore, in località Castrocucco, causando l'interruzione della stessa in direzione da e per la Calabria e il riversamento a valle e nel mare di milioni di metri cubi di detriti rocciosi, consentendo di fornire ai danneggiati un primo, parziale sostegno da utilizzare per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e di ristoro delle attività economiche, a cui altri ne dovranno seguire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni necessarie a garantire il miglior ristoro alla popolazione residente a Maratea per i danni subiti dai violenti eventi calamitosi, stanziando risorse economiche adeguate anche per assicurare loro, abitanti di una delle più belle e note località turistico balneari della nostra nazione, considerata di particolare pregio e bellezza non solo dagli italiani, l'integrale risarcimento del danno subìto e i fondi sufficienti e necessari per garantire il ripristino del territorio e delle strutture che vi insistono, nonché per prevenire i fattori di rischio per l'ambiente, il paesaggio, la cittadinanza, scongiurando danni economici, in particolare al settore turistico, realizzando gli opportuni interventi di riequilibrio ambientale per evitare il ripetersi di quanto accaduto il 30 novembre 2022.
9/643-bis-AR/112. (Testo modificato nel corso della seduta)Mattia, Foti, Caiata, Iaia, Lampis, Fabrizio Rossi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente previsto disposizioni per l'attuazione piena delle norme contenute nel regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia;

    naturalmente sono previste una serie di esclusioni. In particolare il meccanismo non si applica all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW, all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, limitatamente alla durata di tali contratti, e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto, all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto, agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo;

    è apprezzabile in particolare l'attenzione posta in capo alle comunità energetiche poiché esse sono una particolare forma di organizzazione basata sulla produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica. Si tratta di un sistema che permette a un'intera comunità di beneficiare delle energie rinnovabili prodotte in loco, sia dai singoli cittadini che dalle imprese locali coinvolte nell'iniziativa. In buona sostanza, un'evoluzione del classico autoconsumo dell'energia elettrica prodotta con i pannelli solari installati sul tetto di casa, o dell'azienda. L'energia eccedente potrà essere ceduta direttamente agli altri appartenenti alla comunità energetica. Questo sistema mira a creare delle aree urbane completamente indipendenti dal punto di vista energetico, decentralizzate e realmente ecosostenibili;

    forme idonee per realizzare le comunità energetiche appaiono le cooperative di comunità, impegnate nel soddisfacimento di una molteplicità di bisogni comunitari e dunque caratterizzate da attività multisettoriali, la cui potenzialità è frenata a causa della mancata attribuzione dei codici ATECO con i quali si realizza la classificazione delle attività economiche da parte dall'Istat per finalità statistiche;

    l'utilizzo dei codici ATECO rischia di essere penalizzante se tale uso si traduce in una richiesta di prevalenza o esclusività dell'attività. Infatti, la partecipazione a bandi per la concessione di contributi necessari a sostenere alcune attività economiche, richiede il possesso di specifici codici ATECO, fatto che esclude la possibilità delle cooperative di comunità di accedere a tali provvidenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento considerato idoneo, idonee a normativa che consenta alle Cooperative di comunità di poter partecipare ai bandi per poter avere accesso ai contributi pubblici, superando la disciplina attuale che si fonda su classificazioni che si basano sulla prevalenza o esclusività dei codici ATECO.
9/643-bis-AR/113. Rachele Silvestri, Foti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente previsto disposizioni per l'attuazione piena delle norme contenute nel regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia;

    naturalmente sono previste una serie di esclusioni. In particolare il meccanismo non si applica all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW, all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, limitatamente alla durata di tali contratti, e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto, all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto, agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo;

    è apprezzabile in particolare l'attenzione posta in capo alle comunità energetiche poiché esse sono una particolare forma di organizzazione basata sulla produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica. Si tratta di un sistema che permette a un'intera comunità di beneficiare delle energie rinnovabili prodotte in loco, sia dai singoli cittadini che dalle imprese locali coinvolte nell'iniziativa. In buona sostanza, un'evoluzione del classico autoconsumo dell'energia elettrica prodotta con i pannelli solari installati sul tetto di casa, o dell'azienda. L'energia eccedente potrà essere ceduta direttamente agli altri appartenenti alla comunità energetica. Questo sistema mira a creare delle aree urbane completamente indipendenti dal punto di vista energetico, decentralizzate e realmente ecosostenibili;

    forme idonee per realizzare le comunità energetiche appaiono le cooperative di comunità, impegnate nel soddisfacimento di una molteplicità di bisogni comunitari e dunque caratterizzate da attività multisettoriali, la cui potenzialità è frenata a causa della mancata attribuzione dei codici ATECO con i quali si realizza la classificazione delle attività economiche da parte dall'Istat per finalità statistiche;

    l'utilizzo dei codici ATECO rischia di essere penalizzante se tale uso si traduce in una richiesta di prevalenza o esclusività dell'attività. Infatti, la partecipazione a bandi per la concessione di contributi necessari a sostenere alcune attività economiche, richiede il possesso di specifici codici ATECO, fatto che esclude la possibilità delle cooperative di comunità di accedere a tali provvidenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonea normativa che consenta alle Cooperative di comunità di poter partecipare ai bandi per poter avere accesso ai contributi pubblici, superando la disciplina attuale che si fonda su classificazioni che si basano sulla prevalenza o esclusività dei codici ATECO.
9/643-bis-AR/113. (Testo modificato nel corso della seduta)Rachele Silvestri, Foti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato da ultimo dal comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha previsto per gli anni 2021 e 2022 che le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 34. comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina siano fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento;

    l'intervento, di cui al precedente punto, riguarda il «Regime speciale per i produttori agricoli» e, per gli anni 2021 e 2022, ha consentito alle aziende zootecniche l'innalzamento, nell'ambito delle cessioni produttive, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina portandole, rispettivamente, dal 7,7 per cento e dall'8 per cento previste negli anni 2018, 2019 e 2020 entrambe al 9,5 per cento;

    in concreto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori che adottano il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed implica che la quota di versamento dell'IVA relativa alle cessioni di bovini e suini sia risultante tra la differenza dell'aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa stabilita per legge;

    la misura è attesa dal settore agricolo viste le enormi difficoltà che, ormai da oltre un anno, stanno colpendo la zootecnia nazionale con conseguenze drammatiche e senza precedenti;

    la crisi energetica avviata nell'autunno del 2021 e proseguita durante l'anno in corso ha causato un incremento dei costi di produzione energetici spesso a tre cifre con danni ingenti per le imprese zootecniche dove, tale voce di costo, ha una forte incidenza in termini di redditività;

    le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno colpito fortemente il comparto zootecnico italiano soprattutto sul fronte dell'approvvigionamento mangimistico come nel caso del mais. L'Italia, infatti, in un contesto commerciale che la vede in deficit nei confronti dell'Ucraina con un saldo negativo di oltre 275 milioni di euro nel 2021, nello stesso anno ha importato da Kiev il 16 per cento del mais totale;

    la zootecnia nazionale nell'ultimo anno è stata al centro di crisi sanitarie come accaduto con la peste suina africana le cui conseguenze hanno inciso negativamente sulla marginalità di uno dei simboli del made in Italy agroalimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti utili, l'estensione all'anno 2023 delle percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento, al pari di quanto disposto per gli anni 2021 e 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 modificato, da ultimo, dal comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
9/643-bis-AR/114. Cerreto, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» il legislatore, in seguito all'epidemia da COVID-19, è intervenuto più volte attraverso misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalle gravi conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del virus, così come previsto, in particolare, dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2021 con l'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha tutelato gli imprenditori colpiti da una temporanea carenza di liquidità nei casi di esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;

    come noto, le piccole e medie imprese del comparto turistico, già duramente colpite dalle gravi conseguenze negative connesse alla diffusione del COVID-19 e delle restrizioni applicate per contenere il contagio, continuano a subire ancor oggi grave nocumento alle proprie risorse finanziarie a causa del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

   considerato che, pertanto, appare improcrastinabile un intervento del Governo che miri a garantire la stabilità occupazionale del settore turistico sostenendo finanziariamente le imprese del relativo comparto in crisi di liquidità, attraverso una moratoria sui mutui, sugli altri finanziamenti e sui contratti di leasing fino al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento idoneo allo scopo, misure per riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle micro, piccole e medie imprese del settore turistico in crisi di liquidità al fine di sostenerle finanziariamente con delle misure di sospensione, previa comunicazione, fino al 31 dicembre 2023 del pagamento delle rate con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e il dilazionamento del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, garantendo altresì la facoltà per le imprese del settore turistico di richiedere la sospensione esclusivamente dei rimborsi in conto capitale.
9/643-bis-AR/115. Schiano Di Visconti, Foti, Caramanna, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» il legislatore, in seguito all'epidemia da COVID-19, è intervenuto più volte attraverso misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalle gravi conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del virus, così come previsto, in particolare, dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2021 con l'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha tutelato gli imprenditori colpiti da una temporanea carenza di liquidità nei casi di esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;

    come noto, le piccole e medie imprese del comparto turistico, già duramente colpite dalle gravi conseguenze negative connesse alla diffusione del COVID-19 e delle restrizioni applicate per contenere il contagio, continuano a subire ancor oggi grave nocumento alle proprie risorse finanziarie a causa del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

   considerato che, pertanto, appare improcrastinabile un intervento del Governo che miri a garantire la stabilità occupazionale del settore turistico sostenendo finanziariamente le imprese del relativo comparto in crisi di liquidità, attraverso una moratoria sui mutui, sugli altri finanziamenti e sui contratti di leasing fino al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure per riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle micro, piccole e medie imprese del settore turistico in crisi di liquidità al fine di sostenerle finanziariamente con delle misure di sospensione, previa comunicazione, fino al 31 dicembre 2023 del pagamento delle rate con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e il dilazionamento del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, garantendo altresì la facoltà per le imprese del settore turistico di richiedere la sospensione esclusivamente dei rimborsi in conto capitale.
9/643-bis-AR/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Schiano Di Visconti, Foti, Caramanna, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio, tra le varie, presenta varie disposizioni a tutela dell'ambiente;

    con credito di carbonio si intende genericamente un qualsiasi certificato negoziabile o qualsiasi autorizzazione che rappresenta il diritto di emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità equivalente di un diverso gas serra qualsiasi certificato negoziabile;

    un credito di carbonio corrisponde dunque a una tonnellata di CO2 equivalente immagazzinata, tra le altre, nella biomassa vegetale o nel suolo da attività di gestione imboschimento o rimboschimento;

    scopo dell'utilizzo di questi strumenti è superare il costo sociale delle esternalità negative e i guidare i processi industriali e commerciali nella direzione di basse emissioni o approcci a minore intensità di carbonio rispetto a quelli utilizzati quando non vi è alcun costo per l'emissione di biossido di carbonio e altri gas serra nell'atmosfera;

    la riduzione dei gas serra, delle emissioni climalteranti e più in generale la decarbonizzazione sono elementi fondanti presenti negli obiettivi climatici 2030 dell'Unione europea;

    i citati crediti possono anche essere quantificati e commercializzati in un mercato volontario locale dal fornitore (titolare della gestione) che genera il credito ad un beneficiario acquirente che può compensare le proprie emissioni o la propria impronta carbonica residua dopo aver realizzato un progetto di riduzione;

    il mercato volontario del carbonio rappresenta, ad oggi, una realtà in forte crescita ed uno strumento economico fondamentale per tutti quegli attori che intendono adottare modelli di sviluppo e di economia ad alta sostenibilità;

    tale mercato può riguardare diverse attività, tra cui il rimboschimento, ovvero la messa a dimora di alberi sia in area urbana sia in extraurbane, per le aree in pianura e progetti di gestione forestale sostenibile per le aree montane;

    la mancanza di regolamentazione in materia rende il mercato volatile ed esposto a speculazioni, in quanto i crediti possono essere proposti agli attori sul mercato anche da soggetti improvvisati o che debbono necessariamente basarsi su atti di fiducia, in assenza di trasparenza e di affidabilità nella generazione dei crediti e nelle procedure di compensazione;

    in tal senso è improcrastinabile l'esigenza di istituire un registro finalizzato ad incrementare la fiducia e la tenuta, nonché le potenzialità di questo mercato, anche con le ricadute positive per l'economia dei territori interessati,

impegna il Governo

ad istituire, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, rendendo ammissibile l'iscrizione nel citato Registro per i crediti di carbonio generati e certificati su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali come definiti dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura.
9/643-bis-AR/116. Angelo Rossi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio, tra le varie, presenta varie disposizioni a tutela dell'ambiente;

    con credito di carbonio si intende genericamente un qualsiasi certificato negoziabile o qualsiasi autorizzazione che rappresenta il diritto di emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità equivalente di un diverso gas serra qualsiasi certificato negoziabile;

    un credito di carbonio corrisponde dunque a una tonnellata di CO2 equivalente immagazzinata, tra le altre, nella biomassa vegetale o nel suolo da attività di gestione imboschimento o rimboschimento;

    scopo dell'utilizzo di questi strumenti è superare il costo sociale delle esternalità negative e i guidare i processi industriali e commerciali nella direzione di basse emissioni o approcci a minore intensità di carbonio rispetto a quelli utilizzati quando non vi è alcun costo per l'emissione di biossido di carbonio e altri gas serra nell'atmosfera;

    la riduzione dei gas serra, delle emissioni climalteranti e più in generale la decarbonizzazione sono elementi fondanti presenti negli obiettivi climatici 2030 dell'Unione europea;

    i citati crediti possono anche essere quantificati e commercializzati in un mercato volontario locale dal fornitore (titolare della gestione) che genera il credito ad un beneficiario acquirente che può compensare le proprie emissioni o la propria impronta carbonica residua dopo aver realizzato un progetto di riduzione;

    il mercato volontario del carbonio rappresenta, ad oggi, una realtà in forte crescita ed uno strumento economico fondamentale per tutti quegli attori che intendono adottare modelli di sviluppo e di economia ad alta sostenibilità;

    tale mercato può riguardare diverse attività, tra cui il rimboschimento, ovvero la messa a dimora di alberi sia in area urbana sia in extraurbane, per le aree in pianura e progetti di gestione forestale sostenibile per le aree montane;

    la mancanza di regolamentazione in materia rende il mercato volatile ed esposto a speculazioni, in quanto i crediti possono essere proposti agli attori sul mercato anche da soggetti improvvisati o che debbono necessariamente basarsi su atti di fiducia, in assenza di trasparenza e di affidabilità nella generazione dei crediti e nelle procedure di compensazione;

    in tal senso è improcrastinabile l'esigenza di istituire un registro finalizzato ad incrementare la fiducia e la tenuta, nonché le potenzialità di questo mercato, anche con le ricadute positive per l'economia dei territori interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, rendendo ammissibile l'iscrizione nel citato Registro per i crediti di carbonio generati e certificati su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali come definiti dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, fermo restando che i crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, né alla contabilizzazione ufficiale degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra effettuate da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali ed europei.
9/643-bis-AR/116. (Testo modificato nel corso della seduta)Angelo Rossi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'articolo 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

    l'attuale gestione commissariale risente, come nel passato, nell'appurata carenza di personale consistente ad oggi in 4,5 unità;

    detto contingente risulta essere totalmente inadeguato alle esigenze istituzionali di un Parco che comprende 86 comuni della Sardegna e che nel 1997 è stato riconosciuto come primo parco della rete mondiale dei geositi Unesco fino alla revoca di detto riconoscimento avvenuta nel 2021;

    detto Parco dovrebbe essere autorizzato, per il prossimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    l'attuale gestione commissariale ha elaborato un piano di reclutamento del personale che a regime prevede una spesa di euro 222.695,00 che trovano copertura interamente sul bilancio del Parco senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad attivare ogni utile iniziativa, anche per il tramite dei competenti Ministeri, affinché nel minor tempo possibile sia autorizzato il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nei limiti della dotazione organica così come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/643-bis-AR/117. Lampis, Giagoni, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'articolo 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

    l'attuale gestione commissariale risente, come nel passato, nell'appurata carenza di personale consistente ad oggi in 4,5 unità;

    detto contingente risulta essere totalmente inadeguato alle esigenze istituzionali di un Parco che comprende 86 comuni della Sardegna e che nel 1997 è stato riconosciuto come primo parco della rete mondiale dei geositi Unesco fino alla revoca di detto riconoscimento avvenuta nel 2021;

    detto Parco dovrebbe essere autorizzato, per il prossimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    l'attuale gestione commissariale ha elaborato un piano di reclutamento del personale che a regime prevede una spesa di euro 222.695,00 che trovano copertura interamente sul bilancio del Parco senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare ogni utile iniziativa, anche per il tramite dei competenti Ministeri, affinché nel minor tempo possibile sia autorizzato il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nei limiti della dotazione organica così come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/643-bis-AR/117. (Testo modificato nel corso della seduta)Lampis, Giagoni, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Bilancio in esame ha introdotto all'articolo 1, comma 86-ter, una norma riguardante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie dei territori montani. Questa importante agevolazione che prevede l'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e l'esenzione dalle imposte catastali e di bollo, è da sempre un punto fermo nel mondo agricolo ed ha lo scopo di agevolare i trasferimenti delle proprietà agricole a scopo di arrotondamento o di accorpamento della proprietà contadina;

    l'emendamento governativo che è stato approvato in questa legge di bilancio stravolge peraltro la logica dell'agevolazione cosiddetta territori montani, che prevedeva, nella formulazione vigente, un chiaro riferimento allo scopo di arrotondamento o accorpamento delle proprietà. Con la modifica proposta dal Governo questo riferimento salta, si restringe prima il campo di applicazione ai soli iscritti nella previdenza agricola, (primo periodo) per poi allargarlo (al secondo periodo) a tutti coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per 5 anni;

    questo consente sostanzialmente a tutti, e quindi anche a chi con il mondo agricolo non ha nulla a che fare, di acquistare in maniera agevolata terreni agricoli. La sola limitazione dell'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni non si ritiene sufficiente ad evitare questo, perché se da un lato impedisce che questi fondi possano essere affittati a terzi, la coltivazione «diretta» può comunque essere assicurata tramite persone terze (contoterzisti);

    la criticità di quanto esposto risiede nel fatto che ormai tanti territori a vocazione rurale anche pregiata, con i loro paesaggi coltivati e custoditi da secoli dagli agricoltori, sono diventati oggetto del desiderio di tanti investitori, provenienti anche dall'estero. Sempre più frequentemente si assiste ad acquisti, non solo di singoli terreni, ma di intere aziende agricole da parte di investitori privati esteri che non hanno nessun interesse a proseguire personalmente l'attività agricola, ma che vogliono crearsi una seconda casa, spesso di lusso, in quelle zone;

    tale fenomeno ha comportato l'innalzamento dei prezzi per questi terreni, spesso non più sostenibili da parte degli agricoltori, con l'unico deterrente, per investitori non agricoltori, del trattamento fiscale, favorevole a chi era già proprietario di terreni agricoli (e che, quindi, già faceva parte del mondo agricolo);

    il comma 2 dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito con l'emendamento del Governo, permette ora l'applicazione delle agevolazioni previste anche a favore di chi non ha nessun rapporto con il mondo agricolo, dovendosi l'acquirente unicamente impegnare a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni;

    l'emendamento presentato in Commissione al fine di limitare, nel testo del Governo, la possibilità di usufruire dell'agevolazione sulla base dell'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni ai trasferimenti che siano «fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta» non ha trovato il necessario appoggio;

    si ritiene comunque che sia necessario limitare l'agevolazione per l'acquisto di fondi rurali a favore di chi già si occupa dell'agricoltura, e pertanto a favore degli agricoltori, che, anche se non sono iscritti alla relativa gestione previdenziale, devono avere già una piccola proprietà da arrotondare o accorpare per poter beneficiare di tali agevolazioni,

impegna il Governo

a intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di modificare la normativa vigente per consentire che le agevolazioni previste dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, nella nuova versione, a favore di acquirenti non iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori, siano limitate agli acquisti allo scopo di arrotondamento o di accorpamento della proprietà contadina.
9/643-bis-AR/118. Schullian, Steger, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Bilancio in esame ha introdotto all'articolo 1, comma 86-ter, una norma riguardante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie dei territori montani. Questa importante agevolazione che prevede l'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e l'esenzione dalle imposte catastali e di bollo, è da sempre un punto fermo nel mondo agricolo ed ha lo scopo di agevolare i trasferimenti delle proprietà agricole a scopo di arrotondamento o di accorpamento della proprietà contadina;

    l'emendamento governativo che è stato approvato in questa legge di bilancio stravolge peraltro la logica dell'agevolazione cosiddetta territori montani, che prevedeva, nella formulazione vigente, un chiaro riferimento allo scopo di arrotondamento o accorpamento delle proprietà. Con la modifica proposta dal Governo questo riferimento salta, si restringe prima il campo di applicazione ai soli iscritti nella previdenza agricola, (primo periodo) per poi allargarlo (al secondo periodo) a tutti coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per 5 anni;

    questo consente sostanzialmente a tutti, e quindi anche a chi con il mondo agricolo non ha nulla a che fare, di acquistare in maniera agevolata terreni agricoli. La sola limitazione dell'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni non si ritiene sufficiente ad evitare questo, perché se da un lato impedisce che questi fondi possano essere affittati a terzi, la coltivazione «diretta» può comunque essere assicurata tramite persone terze (contoterzisti);

    la criticità di quanto esposto risiede nel fatto che ormai tanti territori a vocazione rurale anche pregiata, con i loro paesaggi coltivati e custoditi da secoli dagli agricoltori, sono diventati oggetto del desiderio di tanti investitori, provenienti anche dall'estero. Sempre più frequentemente si assiste ad acquisti, non solo di singoli terreni, ma di intere aziende agricole da parte di investitori privati esteri che non hanno nessun interesse a proseguire personalmente l'attività agricola, ma che vogliono crearsi una seconda casa, spesso di lusso, in quelle zone;

    tale fenomeno ha comportato l'innalzamento dei prezzi per questi terreni, spesso non più sostenibili da parte degli agricoltori, con l'unico deterrente, per investitori non agricoltori, del trattamento fiscale, favorevole a chi era già proprietario di terreni agricoli (e che, quindi, già faceva parte del mondo agricolo);

    il comma 2 dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito con l'emendamento del Governo, permette ora l'applicazione delle agevolazioni previste anche a favore di chi non ha nessun rapporto con il mondo agricolo, dovendosi l'acquirente unicamente impegnare a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni;

    l'emendamento presentato in Commissione al fine di limitare, nel testo del Governo, la possibilità di usufruire dell'agevolazione sulla base dell'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni ai trasferimenti che siano «fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta» non ha trovato il necessario appoggio;

    si ritiene comunque che sia necessario limitare l'agevolazione per l'acquisto di fondi rurali a favore di chi già si occupa dell'agricoltura, e pertanto a favore degli agricoltori, che, anche se non sono iscritti alla relativa gestione previdenziale, devono avere già una piccola proprietà da arrotondare o accorpare per poter beneficiare di tali agevolazioni,

impegna il Governo

a intervenire al fine di modificare la normativa vigente per consentire che le agevolazioni previste dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, nella nuova versione, a favore di acquirenti non iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori, siano limitate agli acquisti allo scopo di arrotondamento o di accorpamento della proprietà contadina.
9/643-bis-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Schullian, Steger, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca all'articolo una serie di misure per il personale in servizio all'estero, disponendo che, con decreto interministeriale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-Ministero dell'economia e delle finanze, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità;

    sono inoltre dettate nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura e l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero;

    il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha carenze di organico tanto più gravi se si considera la crescita esponenziale della comunità degli italiani all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il ricorso a prestazioni di lavoro interinale nelle sedi all'estero per accelerare il recupero degli arretrati dei servizi consolari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e anche avvalendosi delle entrate oggetto di provvedimenti di riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/643-bis-AR/119. Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure per la difesa e la sicurezza nazionale;

    durante il dibattito in sede consultiva in Commissione Difesa è stato espresso un forte sostegno all'Operazione Strade Sicure, che impiega dal 2008 i militari per il controllo del territorio;

    l'Operazione Strade Sicure è stata più volte prorogata, da ultimo nella scorsa legislatura, anni in cui il contingente è stato impiegato in particolare e straordinariamente nell'ambito dell'emergenza COVID: nonostante la contrazione numerica subita, il dispositivo ha sempre risposto con efficacia svolgendo un'importante funzione di prevenzione, deterrenza, di monitoraggio del territorio e di presenza capillare nelle città italiane per contrastare episodi di criminalità e per il presidio di luoghi sensibili;

    per l'anno 2023 l'Operazione Strade Sicure è stata prorogata e siamo fermamente convinti che debba proseguire anche negli anni a venire,

impegna il Governo

a valutare, per quanto di competenza, anche con l'individuazione delle eventuali risorse finanziarie necessarie, l'opportunità di assicurare la prosecuzione dell'Operazione Strade Sicure per gli anni 2024 e 2025, quale concorso delle Forze armate alla tutela del territorio e per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
9/643-bis-AR/120. Zoffili, Bossi, Minardo, Carrà, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    la Società Terme di Montecatini SpA sta attraversando un forte momento di crisi, il cui ultimo effetto è l'istanza di fallimento depositata presso il Tribunale di Pistoia da un gruppo di banche creditrici per circa 27 milioni;

    la società già richiamata – partecipata dalla regione Toscana e dal comune di Montecatini Terme, oltre che essere un volano economico possiede un intrinseco valore turistico e sociale, attesa l'importanza culturale e artistica degli immobili di sua proprietà;

    il patrimonio di Terme di Montecatini SpA ha consentito alla città di essere proclamata, nel 2021, sito Unesco Patrimonio mondiale dell'umanità. Si tratta di un riconoscimento di tipo seriale transnazionale denominato «The Great spa Towns of Europe», che riguarda contemporaneamente 11 città termali europee appartenenti a 7 diverse nazioni, a testimonianza del rilievo che le terme di Montecatini hanno assunto a livello globale, oltreché nazionale;

    Montecatini Terme è l'unica città termale italiana iscritta al patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco, circostanza che rende la tutela del patrimonio delle terme di interesse preminente per lo Stato italiano;

    unendo le forze sia il comune di Montecatini Terme che la regione Toscana sono già intervenuti per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle Terme di Montecatini SpA, tramite l'acquisto di una parte del patrimonio immobiliare della società;

    lo sforzo di comune e regione rischia comunque di non essere sufficiente per valorizzare l'intero patrimonio oggetto di riconoscimento UNESCO e al contempo rilanciare compiutamente l'offerta del settore termale. Residuano infatti da reperire almeno 12 milioni di euro per acquistare, restaurare e valorizzare l'immobile denominato «Leopoldine», restaurare e valorizzare l'immobile denominato «Torretta», restaurare e valorizzare l'immobile denominato «Tamerici»;

    in questo processo un contributo dello Stato, stimato in almeno 12 milioni di euro, consentirebbe senza dubbio di raggiungere l'obiettivo di conservare e valorizzare adeguatamente un patrimonio artistico, culturale e architettonico che è stato fondamentale nel riconoscimento, da parte di UNESCO, della città di Montecatini Terme come Patrimonio mondiale dell'Umanità,

impegna il Governo

a intervenire con provvedimenti tempestivi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio della Società Terme di Montecatini spa, supportando il percorso già avviato da regione Toscana e comune di Montecatini Terme, individuando insieme ai soggetti territoriali già menzionati le azioni da porre in essere per destinare le risorse statali nel modo più efficace, al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio architettonico, culturale ed artistico di primaria importanza e rilanciare compiutamente un settore turistico dalle enormi potenzialità.
9/643-bis-AR/121. Barabotti, Montemagni, Nisini, Ziello, Andreuzza, Billi, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    la Società Terme di Montecatini SpA sta attraversando un forte momento di crisi, il cui ultimo effetto è l'istanza di fallimento depositata presso il Tribunale di Pistoia da un gruppo di banche creditrici per circa 27 milioni;

    la società già richiamata – partecipata dalla regione Toscana e dal comune di Montecatini Terme, oltre che essere un volano economico possiede un intrinseco valore turistico e sociale, attesa l'importanza culturale e artistica degli immobili di sua proprietà;

    il patrimonio di Terme di Montecatini SpA ha consentito alla città di essere proclamata, nel 2021, sito Unesco Patrimonio mondiale dell'umanità. Si tratta di un riconoscimento di tipo seriale transnazionale denominato «The Great spa Towns of Europe», che riguarda contemporaneamente 11 città termali europee appartenenti a 7 diverse nazioni, a testimonianza del rilievo che le terme di Montecatini hanno assunto a livello globale, oltreché nazionale;

    Montecatini Terme è l'unica città termale italiana iscritta al patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco, circostanza che rende la tutela del patrimonio delle terme di interesse preminente per lo Stato italiano;

    unendo le forze sia il comune di Montecatini Terme che la regione Toscana sono già intervenuti per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle Terme di Montecatini SpA, tramite l'acquisto di una parte del patrimonio immobiliare della società;

    lo sforzo di comune e regione rischia comunque di non essere sufficiente per valorizzare l'intero patrimonio oggetto di riconoscimento UNESCO e al contempo rilanciare compiutamente l'offerta del settore termale. Residuano infatti da reperire almeno 12 milioni di euro per acquistare, restaurare e valorizzare l'immobile denominato «Leopoldine», restaurare e valorizzare l'immobile denominato «Torretta», restaurare e valorizzare l'immobile denominato «Tamerici»;

    in questo processo un contributo dello Stato, stimato in almeno 12 milioni di euro, consentirebbe senza dubbio di raggiungere l'obiettivo di conservare e valorizzare adeguatamente un patrimonio artistico, culturale e architettonico che è stato fondamentale nel riconoscimento, da parte di UNESCO, della città di Montecatini Terme come Patrimonio mondiale dell'Umanità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con provvedimenti tempestivi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio della Società Terme di Montecatini spa, supportando il percorso già avviato da regione Toscana e comune di Montecatini Terme, individuando insieme ai soggetti territoriali già menzionati le azioni da porre in essere per destinare le risorse statali nel modo più efficace, al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio architettonico, culturale ed artistico di primaria importanza e rilanciare compiutamente un settore turistico dalle enormi potenzialità.
9/643-bis-AR/121. (Testo modificato nel corso della seduta)Barabotti, Montemagni, Nisini, Ziello, Andreuzza, Billi, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo III della presente proposta di legge reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

    l'autostrada A4 Venezia-Trieste nella tratta San Donà di Piave-Portogruaro rappresenta la «porta» del Paese verso l'Europa dell'Est, dove viaggia gran parte del commercio europeo su gomma e una grossa fetta del turismo estivo;

    la tratta in questione, di 24 chilometri di lunghezza, è interessata da un pericoloso restringimento dell'infrastruttura laddove le corsie per ogni senso di marcia passano improvvisamente da tre a due;

    in ragione dell'incessante aumento del traffico leggero e pesante, ormai oltre i livelli del 2019, e del restringimento delle corsie, sull'arteria si registrano con frequenza quotidiana lunghe code di mezzi in entrambi i sensi di marcia ed un preoccupante incremento dei tamponamenti, con un significativo numero di incidenti mortali;

    la situazione di emergenza sul tratto autostradale, determinata dall'ormai insostenibile gestione del traffico e dal crescente numero di morti per incidente, richiede un'accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere di allargamento delle carreggiate autostradali, che non può subire rallentamenti in ragione della strategicità dell'arteria e della tutela dell'incolumità degli utenti a fronte di livelli di sicurezza sempre più a rischio;

    sul tratto autostradale della A4 ricompreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Portogruaro sono stati programmati lavori per la costruzione della terza corsia, la cui realizzazione rimane ad oggi ancora incerta in termini finanziari e temporali;

    ormai da diverso tempo le categorie economiche e le associazioni delle vittime della strada rivolgono appelli affinché i lavori siano completati e una delegazione di sindaci di tutte le 22 Amministrazioni comunali della Venezia Orientale, tra le quali quelle del Sandonatese, è stata ricevuta mercoledì 21 dicembre al Quirinale e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a cui hanno consegnato un dossier sul tratto incompleto dell'A4 per porre al centro dell'attenzione la situazione che non cessa di arrecare dolore, drammi e disagi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative di carattere finanziario, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, volte ad accelerare le procedure di realizzazione della terza corsia della A4 nella tratta San Donà di Piave-Portogruaro.
9/643-bis-AR/122. Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 81 della presente proposta di legge reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa;

    la capacità di garantire un servizio di trasporto pubblico adeguato su tutto il territorio si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale;

    il trasporto pubblico locale, dunque, oltre a configurarsi come attività di tipo economico e come elemento essenziale del «diritto alla mobilità», previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale;

    i criteri di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 presentano tuttavia numerose criticità;

    la ripartizione delle risorse, infatti, in molti casi non tiene sufficientemente conto della densità della popolazione in un territorio provocando delle storture che vanno a ripercuotersi sulla stessa erogazione del servizio;

    la Regione Lombardia riceve dallo Stato solo il 17 per cento del fondo nazionale del trasporto pubblico a fronte del 24 per cento dei servizi erogati, tali risorse non sono sufficienti a garantire una piena continuità dei servizi e a sopperire alla carenza di autisti, a cui contribuisce anche il costo sempre più elevato delle patenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse a disposizione, di aumentare il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico e rivedere i criteri di ripartizione delle risorse alle regioni e agli enti locali.
9/643-bis-AR/123. Bordonali, Formentini, Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo III della presente proposta di legge reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e gli articoli 86 e 87 recano rispettivamente «Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione» e «Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione»;

    il 9 maggio 2022 la società TELT spa, Autorità delegata a Ente espropriale ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2021 e dunque delegata ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività necessarie per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha dato comunicazione ufficiale dell'avvio alle procedure di proroga di anni due del termine di efficacia della dichiarazione della pubblica utilità del progetto definitivo di realizzazione dell'opera, al fine di permettere il completamento delle procedure espropriative riguardanti i beni immobili insistenti sulle zone interessate;

    la proroga è stata motivata dall'impossibilità di completare le procedure di esproprio nel termine di sette anni di cui all'articolo 166, comma 4-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 decorrente dall'intervenuta efficacia della delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015 per giustificate ragioni;

    in particolare, le ragioni sono i tempi tecnici necessari alla ratifica dell'accordo tra i Governi di Italia e Francia per l'avvio dei lavori definitivi nella sezione transfrontaliera della linea, nonché la peculiare delicatezza dell'opera sotto il profilo dell'ordine pubblico, che comporta la necessità di limitare l'acquisizione dei terreni ai soli cantieri interessati nell'immediato dall'avvio dei lavori;

    gli immobili interessati dalle procedure di esproprio sono comunque gravati dal pagamento dell'IMU per tutta la durata della proroga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari dei beni immobili sottoposti a esproprio per tutta la durata della proroga della dichiarazione di pubblica utilità.
9/643-bis-AR/124. Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula e le modifiche allo stesso apportate in sede referente prevedono, al Titolo VI, misure in materia di «sanità»;

    in tale ambito, assume particolare rilievo il problema relativo alla carenza di medici e personale sanitario, le cui dimensioni hanno da tempo oltrepassato i livelli di guardia nel nostro Paese;

    in base alle proiezioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, net prossimi quindici anni il Servizio sanitario nazionale perderà circa 56 mila medici e solo il 75 per cento di essi sarà sostituito da nuovo personale sanitario;

    nelle more dell'emergenza Covid, per fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione della pandemia, il legislatore è intervenuto con misure di carattere eccezionale, anche consentendo il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del comparto sanità e degli operatori sociosanitari, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (in questo senso, si veda l'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprite 2020, n. 27);

    nonostante la chiusura dello stato emergenziale, i numerosi pensionamenti attesi e le difficoltà nella copertura degli ambiti vacanti giustificano lo studio di nuove soluzioni finalizzate ad arginare la carenza di medici e personale sanitario, nelle more della piena realizzazione delle politiche di potenziamento della formazione universitaria e specialistica, il cui orizzonte temporale è inevitabilmente di medio termine;

    in tale ottica, appare opportuno – tra le altre misure – considerare una deroga transitoria all'ordinario limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo del personale medico dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale;

    il rafforzamento degli organici appare indispensabile anche nell'ottica di favorire il recupero delle liste di attesa e l'attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare con riguardo al potenziamento della medicina territoriale,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare iniziative di carattere finanziario volte a fronteggiare la carenza di personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale, dipendente e convenzionato, anche prevedendo una deroga al limite massimo di età per il collocamento d'ufficio a riposo, su base transitoria, volontaria e senza pregiudizio per le nuove assunzioni.
9/643-bis-AR/125. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, fra le altre, misure per incentivare la cultura;

    il Ministero per la cultura, già con decreto 9 gennaio 2019, n. 13, ha ampliato il sistema di gratuità di accesso al patrimonio culturale da parte dei cittadini e in particolare dei giovani. In aggiunta all'iniziativa già in essere delle domeniche gratuite nei beni culturali da ottobre a marzo di ciascun anno, sono state introdotte ulteriori otto giornate gratuite e un'attenzione particolare è riservata ai giovani tra i 18 e i 28 anni con l'introduzione di una tariffa agevolata di due euro per le giornate non gratuite, mentre per i minori di 18 anni l'ingresso è sempre gratuito;

    ciò nonostante, i dati del recente report ISTAT sui consumi culturali dimostrano un calo netto della spesa pro capite per cultura a causa del clima di sospensione e paura che ha caratterizzato il 2020, delle chiusure e limitazioni che hanno colpito l'intero settore, dai musei ai cinema, dai festival al turismo culturale ma anche a causa della crisi economica determinata prima dalla pandemia e poi dalla crisi energetica;

    stimolare il coinvolgimento dei giovani nel sistema culturale non è un fatto secondario bensì un obiettivo cruciale che dovrebbe rientrare, a tutti gli effetti, fra le priorità del nostro Paese poiché in gioco non vi sono solo i benefici derivanti dal «consumo» e dalla «produzione» culturali a livello personale;

    potenziare il rapporto fra giovani e cultura significa contribuire, in modo concreto e fattivo, alla costruzione di una società migliore, più attiva e consapevole, nonché capace di uno sguardo solido verso l'avvenire dal momento che la Cultura è una risorsa preziosa per dotare le giovani generazioni degli strumenti utili ad affrontare le sfide della modernità senza esserne soggiogati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la gratuità per l'ingresso a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato per tutti i cittadini italiani di età inferiore a 24 anni.
9/643-bis-AR/126. Miele, Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia possiede una primazia incontestata e millenaria nell'ambito della Musica d'Arte, la cui cultura e diffusione è stata assicurata, nel corso della storia del secolo ventesimo, da prestigiose istituzioni;

    talune tra queste ultime hanno, per onorare la storicità della propria missione di incremento qualitativo dell'offerta di altissima formazione musicale, onde preservarne l'eccellenza a livello mondiale, dovuto compiere onerose trasformazioni interne, a fronte di una complessiva diminuzione dei contributi pubblici;

    ci si riferisce, in particolare, all'Accademia Internazionale di Imola e all'Accademia Musicale Chigiana di Siena;

    l'Accademia Internazionale di Imola, con decreto ministeriale MIUR 1° marzo 2019, n. 177, ha ottenuto, unico caso in Italia, l'equipollenza alla Laurea triennale L-3 all'esito dei propri Corsi di Studio in otto differenti indirizzi: Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Chitarra, Flauto, Composizione, Musica da Camera, nonché l'equipollenza alla Laurea Magistrale LM-45 all'esito dei propri Corsi di Studio nei medesimi otto indirizzi;

    ciò ha comportato un massivo incremento delle immatricolazioni degli studenti, selezionati in base al merito e alla possibilità di elevare gli stessi alle più alte vette del concertismo internazionale, facendo confluire nella città di Imola giovani talenti, vincitori di Concorsi Internazionali di Musica, da tutti e cinque i Continenti, con le immaginabili ricadute sotto il profilo dell'organigramma docente e della necessità di adeguamento immobiliare e infrastrutturale;

    l'Accademia Musicale Chigiana di Siena, sotto l'Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, ha costituito, ricorrendo nell'anno 2023 il centenario della nascita di «MICAT IN VERTICE» – la leggendaria Stagione Concertistica inaugurata nel 1923 dal Conte Guido Chigi Saracini – un Comitato Nazionale per le celebrazioni di detto centenario, al quale è stato affidato il compito di approntare due differenti speciali programmi concertistici, in terra toscana, e uno nell'ambito di cinque differenti Paesi UE, tutti di assoluto valore;

    le anzidette manifestazioni celebrative del centenario della nascita della più antica e nota nel mondo Stagione Concertistica Italiana recano, quale assai oneroso corollario, la necessità di potenziamento e implementazione dei Corsi di Alto Perfezionamento della Accademia Musicale Chigiana, fondati dal Conte Guido Chigi Saracini nel 1933 nonché di triplicazione delle iniziative denominate «Suono Italiano» – in partnership con l'Accademia Internazionale di Imola e il Comitato Nazionale Italiano Music – CIDIM, attraverso non solo l'attività concertistica internazionale, bensì anche mercé la realizzazione di centoventi produzioni discografiche denominate «i nuovi concertisti e direttori d'orchestra italiani nel mondo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, con successivo provvedimento, l'entità dei contributi da erogare in favore dell'Accademia Internazionale di Imola e dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, ad integrazione di quelli attualmente alle stesse riconosciuti a valere sulle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), nella misura di due milioni di euro, in parti eguali, a decorrere dall'anno 2024, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.
9/643-bis-AR/127. Angelucci, Mollicone, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il complesso storico-architettonico di Villa Buonaccorsi, sito nel comune di Potenza Picena (MC), è sottoposto alla tutela del decreto legislativo n. 42 del 2004 in forza di un duplice vincolo: quello culturale, apposto con decreto ministeriale del 18 aprile 1972 ai sensi della legge n. 1089/1939, Tutela delle cose di interesse artistico e storico, e quello paesaggistico apposto in data 6.01.1983, ai sensi della legge n. 1497/39, Protezione delle bellezze naturali, che ne dichiarano la rilevanza sotto il profilo storico culturale e paesaggistico;

    il Complesso, è stato recentemente acquisito al demanio dello Stato, a seguito di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della Cultura;

    la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Comune di Potenza Picena, preso atto della rilevanza culturale del complesso monumentale di Villa Buonaccorsi sul piano nazionale e, più in particolare, per il territorio regionale marchigiano, in forza dell'unicità dei suoi valori storico artistici e architettonici, hanno condiviso un documento che traccia le linee generali del Programma di valorizzazione culturale che si intende proporre allo scopo di assicurarne la miglior tutela e garantire la fruibilità pubblica, promuovendo, al tempo stesso, i più efficaci strumenti per la sua valorizzazione;

    con nota prot. 0015950 del 11/05/2022, il Segretario Generale del MiC, ha comunicato la disponibilità al trasferimento del bene attraverso il federalismo demaniale culturale, di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 ed è stata inoltrata la richiesta di attivazione del procedimento in oggetto, allegando altresì le «linee generali del Programma di valorizzazione culturale»;

    attualmente il suddetto programma di valorizzazione è oggetto di definizione in stretta sinergia con gli Enti locali interessati (Comune e Provincia), tuttavia è indispensabile che la Regione, alla quale il bene andrà in proprietà, una volta concluso l'iter, in ragione delle imponenti dimensioni che costituiscono il compendio della villa, possa disporre di risorse significative oltre quelle stanziate nel bilancio regionale per l'attuazione integrale del programma di valorizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di erogare un finanziamento specifico in favore della Regione Marche affinché possa attuarsi il programma di valorizzazione di Villa Buonaccorsi in Potenza Picena.
9/643-bis-AR/128. Latini, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 80 del disegno di legge istituisce un Fondo, denominato FIAR, per la pianificazione, programmazione e realizzazione di infrastrutture minori ad alto rendimento che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC e non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS;

    rientra nelle caratteristiche delle infrastrutture finanziate dal FIAR l'opera viaria per l'eliminazione di un passaggio a livello sulla Sp19 nel comune di Vedelago;

    Vedelago, nella provincia di Treviso, è un comune esteso per 62 Kmq di circa 17.000 abitanti, ed è attraversato da cinque strade provinciali (SP 105, SP 101, SP 102, SP 19, SP 5), una Strada Regionale SR 53 e due linee ferroviarie Callalzo-Padova e Vicenza-Treviso;

    è rimasto tra i pochi Comuni con il Municipio e la Chiesa lambite da due strade di alta percorrenza SP 19 e SR 53 che contano il passaggio, in centro, di circa n. 48.000 mezzi al giorno di cui un terzo di mezzi pesanti;

    secondo le segnalazioni di molti automobilisti, non ci sarebbe giorno della settimana in cui si riesca ad attraversare senza problemi il tratto di rete ferroviaria che mette in collegamento Treviso con le città di Padova, Vicenza e Cittadella. Durante i giorni infrasettimanali, i tempi d'attesa per permettere il passaggio di un treno variano dai venti ai quaranta minuti. La situazione non migliora di domenica o nei giorni festivi;

    l'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 46 in data 29 novembre 2017 ha votato all'unanimità la realizzazione di un sottopasso in corrispondenza del passaggio a livello al Km. 41+590 in frazione di Albaredo, che oltre a risolvere la problematica del passaggio a livello in questione consente la soppressione di un ulteriore passaggio a livello ovvero quello al km. 40+765;

    il percorso intrapreso per la realizzazione del passaggio a livello arriva ad oggi alla definizione del progetto di fattibilità che ne quantifica il costo in circa 11 milioni di euro;

    la Regione pertanto, preso atto dell'oggettivo e necessario interessamento di una pluralità di soggetti pubblici ed atteso che la soluzione progettuale e gli impegni proposti dal Comune si profilano vantaggiosi sotto l'aspetto economico, ha confermato la propria disponibilità alla conclusione di un Protocollo di Intesa, che ha fissato le modalità di collaborazione e coordinamento tra le Parti medesime;

    il protocollo di intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Vedelago, avente ad oggetto: «S.F.M.R., II fase, intervento n. 1.19 – Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590 della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco nel Comune di Vedelago» è stato approvato nella sua versione definitiva, dal Comune di Vedelago con delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/04/2018 e dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 835 in data 08.06.2018;

    pertanto l'opera si presenta ad alto rendimento infrastrutturale, in termini di potenziamento della viabilità, della sicurezza e della competitività delle imprese, nonché in termini di costi-benefici, come richiesto dal comma 2, dell'articolo 80 del disegno di legge,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento della realizzazione del sottopasso in corrispondenza dei Passaggio a Livello Km. 41+590 in frazione di Albaredo, Comune di Vedelago (Treviso) tra le infrastrutture da programmare e finanziare attraverso il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 80 del disegno di legge.
9/643-bis-AR/129. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    con la recente riforma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre la legge costituzionale 7 novembre 2022, avente ad oggetto la «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità», è stato inserito nell'ordinamento la previsione: «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». Ossia un elemento che, riconoscendo le peculiarità insulari derivanti dalla condizione geografica ha l'obiettivo di portare le regioni a un punto di partenza «il più possibile paritario»;

    uno degli aspetti più curiosi in negativo di come lo Stato abbia scarsa o nulla attenzione dell'impatto che la condizione di insularità ha sulla vita dei sardi è rinvenibile nella vigente disciplina della proprietà del demanio marittimo;

    la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) all'articolo 14, comma 1, prevede infatti che «La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo». L'esclusione del demanio marittimo dai beni trasferiti alla Regione grava di notevoli limitazioni per la Regione, che si vede privata di un bene identitario fondamentale per il perseguimento delle proprie politiche di sviluppo del lavoro e del progresso economico e sociale;

    la proprietà sul Demanio marittimo deve essere trasferita dallo Stato alla Regione Sardegna, come è già avvenuto per la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia. La Sardegna, è l'unica regione a Statuto speciale a non avere la titolarità sul demanio marittimo e, quindi, nonostante si sobbarca le relative spese per la gestione, il controllo, il mantenimento e la tutela, non gode degli introiti che vengono trasferiti quasi integralmente allo Stato;

    la Regione Sicilia ha visto riconosciuta la piena titolarità e proprietà dei beni del demanio marittimo fin dall'approvazione del proprio Statuto speciale (articolo 32);

    la Sardegna versa allo Stato 9 milioni di euro annui, pari a poco meno di un decimo del totale che lo Stato incassa da tutte le Regioni, che ammonta a 120 milioni di euro circa. Il contributo della Sicilia è invece di appena 80 mila euro su 10 milioni di introiti propri annui;

    con il trasferimento del demanio marittimo alla Regione, oltre a poter garantire maggiori entrate alla Sardegna, si potrà intervenire concretamente per valorizzare il territorio, per lo sviluppo delle zone costiere, dei servizi e del turismo balneare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dirette al trasferimento in capo alla Regione Sardegna del demanio marittimo, anche attraverso la proposta di modifica della legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, allo scopo di sanare definitivamente la situazione di grave svantaggio in cui oggi si trova la Regione Autonoma che non può di certo rinunciare alla proprietà del bene più rilevante del proprio territorio.
9/643-bis-AR/130. Giagoni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della delicata convivenza tra la fauna selvatica e l'economia basata su agricoltura e zootecnica appare di particolare attualità, anche alla luce della rinnovata attenzione della presenza di lupi nel nostro territorio nazionale;

    il lupo è una specie «protetta prioritaria» ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CEE) recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, della Convenzione di Berna, e della legge n. 157 del 1992, e ne è proibita la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione;

    dalle recenti stime dell'Ispra, del 17 maggio 2022, su mandato dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica sono stati rilevati circa 950 esemplari nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola per un numero complessivo di circa 3300 lupi;

    se si calcola l'estensione delle aree di presenza del lupo (41.600 mq nelle regioni alpine e 108.500 mq nelle regioni peninsulari), si può affermare che la specie occupa la quasi totalità degli ambienti idonei nell'Italia peninsulare. Quindi ovunque la popolazione di lupo è cresciuta e sulle alpi si è registrato l'aumento più significativo;

    l'eccesso di tutela da cui consegue la mancata applicazione di interventi concreti non sta creando solo problemi agli allevatori ma si sta paradossalmente ritorcendo contro il lupo stesso, basti pensare all'inquinamento genetico dovuto dall'ibridazione con il cane domestico o al diffondersi di disdicevoli e pericolose iniziative private, per difendersi dagli attacchi predatori, come l'uso di esche avvelenate;

    gli ibridi tra cane e lupo non sono riconosciuti in alcuna normativa nazionale né comunitaria, non esistono per la legge e la loro gestione cade in un pericolosissimo vuoto legislativo. Tecnicamente non sono fauna selvatica e non dovrebbero essere sottoposti alla legge 157/92, e i loro danni al bestiame non dovrebbero rientrare nelle leggi regionali di indennizzo. D'altra parte non sono nemmeno cani e non dovrebbero quindi nemmeno rientrare nella legge 281/91 che prevede la tutela del cane randagio e impone norme precise per il trattamento dei cani vaganti, con rimozione in recinti appositi a seconda della disponibilità;

    il rapido incremento della popolazione di lupi e degli attacchi contro il bestiame, che si sta registrando continuamente, rende difficile per gli amministratori locali e nazionali agire in modo efficace e risoluto con gli strumenti attualmente a loro disposizione;

    un recente studio sulla stima dei danni causati dalle predazioni del lupo nel periodo 2015-2019, a carico dello Stato è di circa 9 milioni di euro di risarcimenti, una media di poco meno di 2 milioni l'anno, per l'esattezza 1.801.367 euro;

    la modalità di gestione adottata dal nostro Paese è, come la definiscono gli esperti, del tipo «benign neglect» (protezione sulla carta ma nessun intervento attivo), fatta eccezione per le leggi di indennizzo dei danni causati alle greggi che vigono in 14 Regioni (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003);

    il Parlamento Europeo ha recentemente adottato una proposta di risoluzione che chiede alla commissione di «prendere in considerazione la modifica delle sue linee guida per gli aiuti di Stato in agricoltura per facilitare il risarcimento dei danni causati agli allevatori dai grandi predatori»;

    attraverso la risoluzione, la plenaria di Strasburgo, mira anche a ridurre lo stato di protezione del lupo per comprimere lo status di protezione dei grandi carnivori;

    modificare lo stato di protezione del lupo, nei confronti di una specie in costante aumento e non più a rischio di estinzione è una logica conseguenza all'evoluzione positiva che la specie ha avuto a livello conservazionistico;

    occorre quindi consentire agli Stati membri di poter intervenire adeguatamente e con efficacia al fine di proteggere i settori più colpiti come quello degli allevamenti di greggi;

    durante una discussione in sede di Conferenza Stato-regioni nel maggio 2018, i Governatori hanno dato parere favorevole ad un decreto del Presidente della Repubblica mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale che modificava un precedente provvedimento attuativo della direttiva Habitat, condizionandolo all'inserimento di un provvedimento che avrebbe consentito alle stesse regioni di abbattere esemplari di orsi e lupi, quando necessario, per l'incolumità pubblica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché il lupo sia declassato da specie «protetta prioritaria» a specie «protetta», nella direzione di un Piano Nazionale di Gestione del Lupo che tuteli la specie ma anche i comparti agrosilvopastorali.
9/643-bis-AR/131. Carloni, Bruzzone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Pierro, Davide Bergamini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della delicata convivenza tra la fauna selvatica e l'economia basata su agricoltura e zootecnica appare di particolare attualità, anche alla luce della rinnovata attenzione della presenza di lupi nel nostro territorio nazionale;

    il lupo è una specie «protetta prioritaria» ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CEE) recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, della Convenzione di Berna, e della legge n. 157 del 1992, e ne è proibita la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione;

    dalle recenti stime dell'Ispra, del 17 maggio 2022, su mandato dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica sono stati rilevati circa 950 esemplari nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola per un numero complessivo di circa 3300 lupi;

    se si calcola l'estensione delle aree di presenza del lupo (41.600 mq nelle regioni alpine e 108.500 mq nelle regioni peninsulari), si può affermare che la specie occupa la quasi totalità degli ambienti idonei nell'Italia peninsulare. Quindi ovunque la popolazione di lupo è cresciuta e sulle alpi si è registrato l'aumento più significativo;

    l'eccesso di tutela da cui consegue la mancata applicazione di interventi concreti non sta creando solo problemi agli allevatori ma si sta paradossalmente ritorcendo contro il lupo stesso, basti pensare all'inquinamento genetico dovuto dall'ibridazione con il cane domestico o al diffondersi di disdicevoli e pericolose iniziative private, per difendersi dagli attacchi predatori, come l'uso di esche avvelenate;

    gli ibridi tra cane e lupo non sono riconosciuti in alcuna normativa nazionale né comunitaria, non esistono per la legge e la loro gestione cade in un pericolosissimo vuoto legislativo. Tecnicamente non sono fauna selvatica e non dovrebbero essere sottoposti alla legge 157/92, e i loro danni al bestiame non dovrebbero rientrare nelle leggi regionali di indennizzo. D'altra parte non sono nemmeno cani e non dovrebbero quindi nemmeno rientrare nella legge 281/91 che prevede la tutela del cane randagio e impone norme precise per il trattamento dei cani vaganti, con rimozione in recinti appositi a seconda della disponibilità;

    il rapido incremento della popolazione di lupi e degli attacchi contro il bestiame, che si sta registrando continuamente, rende difficile per gli amministratori locali e nazionali agire in modo efficace e risoluto con gli strumenti attualmente a loro disposizione;

    un recente studio sulla stima dei danni causati dalle predazioni del lupo nel periodo 2015-2019, a carico dello Stato è di circa 9 milioni di euro di risarcimenti, una media di poco meno di 2 milioni l'anno, per l'esattezza 1.801.367 euro;

    la modalità di gestione adottata dal nostro Paese è, come la definiscono gli esperti, del tipo «benign neglect» (protezione sulla carta ma nessun intervento attivo), fatta eccezione per le leggi di indennizzo dei danni causati alle greggi che vigono in 14 Regioni (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003);

    il Parlamento Europeo ha recentemente adottato una proposta di risoluzione che chiede alla commissione di «prendere in considerazione la modifica delle sue linee guida per gli aiuti di Stato in agricoltura per facilitare il risarcimento dei danni causati agli allevatori dai grandi predatori»;

    attraverso la risoluzione, la plenaria di Strasburgo, mira anche a ridurre lo stato di protezione del lupo per comprimere lo status di protezione dei grandi carnivori;

    modificare lo stato di protezione del lupo, nei confronti di una specie in costante aumento e non più a rischio di estinzione è una logica conseguenza all'evoluzione positiva che la specie ha avuto a livello conservazionistico;

    occorre quindi consentire agli Stati membri di poter intervenire adeguatamente e con efficacia al fine di proteggere i settori più colpiti come quello degli allevamenti di greggi;

    durante una discussione in sede di Conferenza Stato-regioni nel maggio 2018, i Governatori hanno dato parere favorevole ad un decreto del Presidente della Repubblica mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale che modificava un precedente provvedimento attuativo della direttiva Habitat, condizionandolo all'inserimento di un provvedimento che avrebbe consentito alle stesse regioni di abbattere esemplari di orsi e lupi, quando necessario, per l'incolumità pubblica,

impegna il Governo

a valutare lo stato di protezione del lupo, compatibilmente con la disciplina eurocomunitaria, nella direzione di un Piano Nazionale di Gestione del Lupo che tuteli la specie ma anche i comparti agrosilvopastorali.
9/643-bis-AR/131. (Testo modificato nel corso della seduta)Carloni, Bruzzone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Pierro, Davide Bergamini, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 53 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie – denominata pensione anticipata flessibile – di diritto al trattamento pensionistico anticipato;

    la materia dei benefici connessi all'esposizione ad amianto consta di un insieme di disposizioni agevolative in termini previdenziali dei lavoratori, che in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovino esposti a fattori di rischio per la propria salute per effetto delle sostanze (polveri di amianto) contenute nei materiali con cui vengono, direttamente o indirettamente, a contatto;

    da un lato, la legge tutela l'evento dannoso alla salute per l'insorgenza della malattia professionale causata dalle attività lavorative esposte ai rischi delle polveri di amianto, attraverso l'erogazione di una rendita; dall'altro, assicura trattamenti agevolati (anticipazione dell'età pensionabile, rivalutazione del periodo contributivo in cui vi sia stata esposizione alle sostanze nocive, trattamento di integrazione salariale) finalizzati ad attutire il danno occupazionale derivante dalla totale dismissione dell'amianto e dalla conseguente riconversione industriale delle aziende che lo producevano e a tutela della salute del lavoratore per l'insorgenza di eventi morbosi connessi all'esposizione all'amianto stesso;

    un ristretto gruppo di ex lavoratori addetti al sito Pertusola Sud spa (circa 30), non ha ottenuto i benefici previsti dalla normativa a causa di una contraddittoria interpretazione, nel tempo modificata, dal legislatore e dalla magistratura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'accesso ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 257/92 ai lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa nella azienda di cui in premessa e risultati esposti all'amianto, per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, estendendone la tempistica utile alla decade antecedente il 2003.
9/643-bis-AR/132. Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    tra le altre sono previste misure economiche di sostegno per i bilanci delle amministrazioni comunali;

    le attività di sgombero neve, ancorché non predisposte da tutti i Comuni italiani, rappresentano una voce di spesa fondamentale per i Comuni montani, nonché particolarmente onerosa per i piccoli Comuni, in virtù delle ridotte capacità dei propri bilanci;

    tali attività di sgombero, anche se non attuate in modo trasversale da tutti i Comuni italiani per ragioni di condizioni climatiche e posizioni geografiche dei Comuni medesimi, sono imprescindibili per tutti i Comuni montani, rappresentando costi che non possono essere tagliati o contenuti proprio per garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini di quei Comuni;

    il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni, anche con finalità di perequazione, ed è costituito da una dotazione finanziaria in parte alimentata da una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei Comuni stessi;

    tale fondo, la cui dotazione è ripartita ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risponde pertanto anche a caratteri di perequazione;

    in tal senso, i Comuni montani vivono in una condizione di sperequazione rispetto alle altre aree del Paese non solo per le difficoltà amministrative, economiche e sociali attraversate, ma anche per i costi che devono sostenere per garantire vivibilità e sicurezza ai cittadini, derivanti da attività che necessariamente sono legate alle loro caratteristiche climatiche e geografiche;

    è dunque necessario che i criteri di perequazione del Fondo di solidarietà comunale tengano conto anche delle tipicità dei Comuni montani, quali quelle rappresentate dai costi delle attività di sgombero neve,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale una decurtazione strutturale per le attività di sgombero neve nei Comuni montani in modo da tutelarne la tenuta economica e garantirne tali attività, fondamentali per la messa in sicurezza dei territori, anche tramite decurtazione dalle quote economiche derivanti dall'IMU trasmessa dai Comuni montani per l'alimentazione del Fondo medesimo o comunque mediante iniziative finalizzate a indennizzare i costi sostenuti per tali attività.
9/643-bis-AR/133. Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    tra le altre sono previste misure economiche di sostegno per i bilanci delle amministrazioni comunali;

    le attività di sgombero neve, ancorché non predisposte da tutti i Comuni italiani, rappresentano una voce di spesa fondamentale per i Comuni montani, nonché particolarmente onerosa per i piccoli Comuni, in virtù delle ridotte capacità dei propri bilanci;

    tali attività di sgombero, anche se non attuate in modo trasversale da tutti i Comuni italiani per ragioni di condizioni climatiche e posizioni geografiche dei Comuni medesimi, sono imprescindibili per tutti i Comuni montani, rappresentando costi che non possono essere tagliati o contenuti proprio per garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini di quei Comuni;

    il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni, anche con finalità di perequazione, ed è costituito da una dotazione finanziaria in parte alimentata da una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei Comuni stessi;

    tale fondo, la cui dotazione è ripartita ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risponde pertanto anche a caratteri di perequazione;

    in tal senso, i Comuni montani vivono in una condizione di sperequazione rispetto alle altre aree del Paese non solo per le difficoltà amministrative, economiche e sociali attraversate, ma anche per i costi che devono sostenere per garantire vivibilità e sicurezza ai cittadini, derivanti da attività che necessariamente sono legate alle loro caratteristiche climatiche e geografiche;

    è dunque necessario che i criteri di perequazione del Fondo di solidarietà comunale tengano conto anche delle tipicità dei Comuni montani, quali quelle rappresentate dai costi delle attività di sgombero neve,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale una decurtazione strutturale per le attività di sgombero neve nei Comuni montani in modo da tutelarne la tenuta economica e garantirne tali attività, fondamentali per la messa in sicurezza dei territori, anche tramite decurtazione dalle quote economiche derivanti dall'IMU trasmessa dai Comuni montani per l'alimentazione del Fondo medesimo o comunque mediante iniziative finalizzate a indennizzare i costi sostenuti per tali attività.
9/643-bis-AR/133. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che;

    la legge di bilancio stanzia 15 milioni dal 2023 al 2027 per la metropolitana di Milano e 15 per la metropolitana di Napoli;

    in particolare, si stabilisce che, a seguito della presentazione, da parte del comune di Milano di un quadro completo e aggiornato sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 che distingua quello emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

    inoltre si autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché per la fornitura di treni per la linea metropolitana;

    si tratta, in entrambi i casi, di stanziamenti del tutto inadeguati, soprattutto per il comune di Milano che ha incrementato notevolmente la rete del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di due nuove linee metropolitane che si aggiungono alle tre già esistenti;

    in particolare la linea 4 che entrerà a pieno regime nel 2024, collegando l'aeroporto di Linate con il centro cittadino in 14 minuti, rappresenterà un importante biglietto da visita e contribuirà allo sviluppo del territorio ma l'incremento dei costi legato alla crisi economica e l'aumento del numero di chilometri percorsi rischia di pesa gravemente sugli equilibri di parte corrente del comune;

    analogamente per il Comune di Napoli, il collegamento con la stazione dell'alta velocità di Afragola consente il decongestionamento del traffico e lo sviluppo economico dell'area,

impegna il Governo

a destinare, nel primo provvedimento utile, trasferimenti per la gestione delle linee metropolitane in favore del Comune di Milano per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e in favore del comune di Napoli di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 100 milioni di euro per gli anni dal 2029 al 2032.
9/643-bis-AR/134. Roggiani, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'impennata della crisi energetica provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha comportato l'adozione di scelte strategiche a livello nazionale che consentano di arrivare il più rapidamente possibile ad una diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale attualmente in uso, anche a fronte delle criticità derivanti dal dato per cui il 36 per cento di energia totale del nostro Paese deriva dal gas importato, di cui il 40 per cento proviene da un unico fornitore, ovvero la Federazione Russa;

    l'Italia e l'Europa intera sono, infatti, impegnate nella ricerca di fonti di approvvigionamento energetico che consentano loro di rendersi indipendenti dalle forniture di gas russo, sempre meno affidabili nell'attuale scenario geopolitico, con la finalità di garantirsi non solo la sicurezza dell'approvvigionamento ma anche la sostenibilità dei relativi costi;

    nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» sono presenti, norme e contributi a sostegno di famiglie, imprese ed enti locali per l'acquisto di energia elettrica e naturale;

   preso atto che:

    accanto a misure emergenziali per affrontare la crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul phase out dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas, nell'immediato, con le misure contenute nel decreto-legge 50/2022, il Governo ha deciso di aumentare l'azione dei rigassificatori esistenti che riconvertirebbero il gas liquefatto in gas e di installarne di nuovi, scegliendo, tra gli altri, il Porto di Piombino quale sede per un rigassificatore;

    la nave dovrebbe avere una capacità di stoccaggio di 170 mila metri cubi di Gnl in forma liquida (circa 5 miliardi di metri cubi di gas) pari ad oltre il 6,5 per cento del fabbisogno nazionale: appare quindi evidente come tale impianto, pur ricadendo in solo porto, garantirà energia per cittadini ed imprese di tutto il paese;

    il progetto relativo alla collocazione del rigassificatore ha fatto emergere sulla comunità locale comprensibili interrogativi sulla sua compatibilità con lo sviluppo territoriale dell'area portuale e della città di Piombino mentre non sarebbero a oggi definite nel dettaglio le opere compensative previste dal citato decreto-legge numero 50 del 2022 a partire dalle bonifiche e dalla ripresa del settore siderurgico in crisi sul quale si attende da anni una strategia efficace di rilancio;

    perplessità hanno inoltre riguardato, la pubblica sicurezza, la tutela dell'ecosistema marino, la tenuta complessiva del tessuto produttivo e sociale, le eventuali ripercussioni negative su settori

    vitali per l'economia di un territorio a forte vocazione turistica, tra cui la piena funzionalità del porto di Piombino (che conta circa 3 milioni di passeggeri/anno per l'isola d'Elba);

   considerato che:

    la città di Piombino ha vissuto negli anni una profonda trasformazione a seguito della crisi industriale che ha colpito il settore siderurgico. Storicamente tale settore, che era il secondo polo d'Italia, è infatti il più importante e rappresentativo dell'economica dell'area in termini di fatturato, lavoratori diretti e indiretti. In tale contesto, la crisi della principale azienda del settore, la Lucchini spa, ha quindi compromesso l'equilibrio dell'intero sistema economico e sociale dell'area, tanto che il Sistema locale del lavoro di Piombino (Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto) è riconosciuto dal 2013 «area di crisi industriale complessa»;

    negli ultimi anni, per affrontare la crisi, sono stati sottoscritti impegni ed accordi di programma tra le istituzioni interessate. In particolare, tali accordi, che prevedono stanziamenti nazionali, regionali e di fondi europei, interessano le infrastrutture portuali, le bonifiche, oltre ai richiamati interventi per la riconversione e riqualificazione del polo;

    nonostante il lavoro compiuto dalle istituzioni locali e regionali, rimangono però ancora da portare a compimento, da parte del Governo, molti degli impegni siglati negli Accordi. Sulla città pesa quindi ancora una grande incertezza legata alla crisi dello storico impianto siderurgico e ai timori per il futuro;

   valutato che:

    la presenza del rigassificatore di Piombino deve essere accompagnata da una serie strutturata di misure di compensazione (previste dall'articolo 5 del citato decreto-legge numero 50 del 2022), concretamente efficaci e realmente concertate con gli enti locali e la comunità territoriali, includendo tra questi anche i vicini Comuni di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia;

    nello scorso mese di ottobre la giunta regionale della Toscana ha approvato la proposta di memorandum Piombino, ovvero la proposta di intesa sulle opere compensative al rigassificatore di Piombino da inviare al Governo, già definita con i ministri del precedente esecutivo Draghi e presupposto alla realizzazione dell'opera che il presidente Giani, nelle vesti di commissario straordinario, ha autorizzato al termine della conferenza dei servizi in tre sedute che si è conclusa il 21 ottobre. Sul memorandum viene chiesta la costruzione anche di una cabina di regia, di cui facciano parte presidente della Regione, presidenza del Consiglio, ministri competenti e Comune di Piombino;

   il citato memorandum prevede essenzialmente:

    lo sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore;

    la messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (Sin) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

    lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

    nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

    la valorizzazione e la gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

    la realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti;

    l'istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) della Toscana e la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;

    ulteriori interventi e risorse mirate per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, prevedendo accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura;

    per imprese e cittadini del comune di Piombino una riduzione dei costi energetici, pari al 50 per cento del costo di fornitura stabilito dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arerà). In alternativa alla riduzione dei costi cittadini ed imprese possono richiedere incentivi, di pari valore economico, per l'istallazione di fonti energetiche rinnovabili;

   determinato che:

    nel corso della discussione in Commissione Bilancio del provvedimento in esame è stato presentato un emendamento relativo all'attuazione del suddetto memorandum. Tale proposta emendativa non è stata però approvata;

    è stata depositata, nel corso dell'attuale Legislatura una apposita proposta di legge sull'attuazione del memorandum: «Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore degli utenti domestici e delle imprese del territorio» (A.C. 477),

impegna il Governo:

   ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, norme e risorse per la completa attuazione del citato memorandum, prevedendo che l'attuazione delle opere e delle infrastrutture venga affidata al Commissario straordinario per la realizzazione del gassificatore secondo le modalità attuative semplificate e velocizzate stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. Ed in particolare:

   per lo sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore;

   per la messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (Sin) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   per lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   per le nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

   per la valorizzazione e la gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   per la realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti;

   per l'istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) della Toscana e la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;

   per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, prevedendo accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura;

   per la riduzione dei costi energetici di imprese e cittadini del comune di Piombino, pari al 50 per cento del costo di fornitura stabilito dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arerà). In alternativa alla riduzione dei costi cittadini ed imprese possono richiedere incentivi, di pari valore economico, per l'istallazione di fonti energetiche rinnovabili.
9/643-bis-AR/135. Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 62 del disegno di legge di bilancio stabilisce un'assegnazione una tantum al personale delle pubbliche amministrazioni per il 2023, il cui onere viene attribuito, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;

    questa disposizione, per il comparto degli enti locali, determina un peggioramento degli equilibri di parte corrente dei bilanci già duramente colpiti dalla crisi energetica e dall'assoluta inadeguatezza delle risorse (400 milioni di euro) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

    in materia di personale degli enti locali, anche per garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, sarebbero, invece, necessari trasferimenti statali per valorizzare le risorse interne e aumentare la possibilità di effettuare nuove assunzioni, soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni sulla scorta di quanto fatto dal precedente Governo con misure di sostegno finanziario per le assunzioni;

    in particolare, il comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha disposto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, finalizzato del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità;

    questa misura andrebbe resa strutturale ed estesa anche ai comuni in difficoltà finanziarie di dimensioni maggiori e alle province, per consentire un progressivo ricambio del personale all'interno del comparto attraverso l'inserimento di figure altamente qualificate,

impegna il Governo

a prevedere trasferimenti permanenti per gli enti locali da destinare all'incentivazione del personale già assunto e al supporto di piani assunzionali finalizzati ad inserire all'interno delle amministrazioni figure altamente qualificate.
9/643-bis-AR/136. Guerini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 62 del disegno di legge di bilancio stabilisce un'assegnazione una tantum al personale delle pubbliche amministrazioni per il 2023, il cui onere viene attribuito, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;

    questa disposizione, per il comparto degli enti locali, determina un peggioramento degli equilibri di parte corrente dei bilanci già duramente colpiti dalla crisi energetica e dall'assoluta inadeguatezza delle risorse (400 milioni di euro) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

    in materia di personale degli enti locali, anche per garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, sarebbero, invece, necessari trasferimenti statali per valorizzare le risorse interne e aumentare la possibilità di effettuare nuove assunzioni, soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni sulla scorta di quanto fatto dal precedente Governo con misure di sostegno finanziario per le assunzioni;

    in particolare, il comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha disposto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, finalizzato del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità;

    questa misura andrebbe resa strutturale ed estesa anche ai comuni in difficoltà finanziarie di dimensioni maggiori e alle province, per consentire un progressivo ricambio del personale all'interno del comparto attraverso l'inserimento di figure altamente qualificate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere trasferimenti per gli enti locali da destinare all'incentivazione del personale già assunto e al supporto di piani assunzionali finalizzati ad inserire all'interno delle amministrazioni figure altamente qualificate.
9/643-bis-AR/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Guerini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;

    è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

    nel testo non si trova nulla per promuovere l'autoconsumo da energia rinnovabile e le comunità energetiche, un modello innovativo di gestione dell'energia già ampiamente diffuso in altre aree europee che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione dell'energia prodotta, apportando l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità stessa e ai suoi partecipanti;

    il PNRR destina 2.200 milioni di euro al sostegno delle comunità energetiche con l'obiettivo di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energia nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale. Verranno, infatti, individuate pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti, così da sostenere l'economia dei piccoli centri, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzare la coesione sociale. Tali misure risultano ancora da avviare;

    per una loro diffusione tra le piccole e medie imprese, anche in un'ottica di abbattimento del costo dell'energia e autoconsumo, la disciplina vigente mostra, inoltre, delle lacune e criticità laddove, ad esempio, non incentiva sufficientemente l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali, limita i fondi PNRR esclusivamente alle imprese agricole ed a beneficio esclusivo degli impianti realizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; mancano dettagli tecnici quali una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie) e il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica risulta inadeguato per le imprese;

    in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici e per affrontare l'emergenza grazie alla diversificazione delle fonti, si ritiene particolarmente importante e non più rinviabile, l'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 e la pubblicazione dei bandi del PNRR riservati ai piccoli comuni, fondamentali per fornire ai tanti operatori, cittadini, imprese, comunità pronti a realizzare progetti le coordinate di riferimento necessarie per la loro realizzazione;

    si ritiene inoltre fondamentale garantire la destinazione dei fondi già stanziati dal PNRR a favore dei piccoli comuni, prevedendo l'eventuale stanziamento di risorse aggiuntive esclusivamente destinate a finanziare lo sviluppo di impianti da energia rinnovabile per le amministrazioni centrali il cui contributo alla resilienza energetica è già previsto dalla legislazione vigente,

impegna il Governo

a garantire, con la massima urgenza, un quadro autorizzativo omogeneo e rapido che favorisca gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e consenta lo sviluppo delle comunità energetiche, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi citati in premessa e affiancando i fondi PNRR per i piccoli comuni con apposite risorse aggiuntive da destinare anche a comuni superiori ai 5 mila abitanti, alle amministrazioni centrali dello Stato e alle piccole e medie imprese.
9/643-bis-AR/137. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 227 del disegno di legge, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato «Opzione donna» a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni);

    la proroga è limitata però alle lavoratrici che siano in possesso di particolari requisiti, ovvero alle lavoratrici che assistano un familiare con handicap, o abbiano un'invalidità civile uguale o superiore al 74 per cento, o siano state licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (in quest'ultimo caso il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni);

    si tratta pertanto di una previsione che restringe la possibilità di accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, escludendo molte lavoratrici dal beneficio in questione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di assumere iniziative volte a prorogare la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato «Opzione donna» con i requisiti previsti dal suddetto articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2022.
9/643-bis-AR/138. Gebhard, Schullian, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 aveva disposto l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella – Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, per l'anno 2021, anche per le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997;

    tale esenzione è stata prorogata dall'articolo 1, comma 731, della legge n. 234 del 2021 anche per l'anno 2022;

    l'assoggettamento ad imposta di bollo delle suddette convenzioni ostacola la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio, che si sono invece dimostrati uno strumento utile per avvicinare giovani e categorie deboli al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento;

    sarebbe pertanto auspicabile che venga incentivato il ricorso a questi strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, togliendo oneri e costi burocratici,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a rendere strutturale l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
9/643-bis-AR/139. Steger, Gebhard, Schullian.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia, in particolare al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

    in questo modo si interrompe, anzi si inserisce una pericolosa retromarcia, rispetto ad un grande lavoro, non certo scevro da difficoltà, compiuto negli anni, volto a colmare le gravi carenze di personale della giustizia, in particolare nel circuito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna ma ovviamente non solo;

    con le leggi di bilancio 2019 e 2020 e per il 2022 sono state previste infatti le assunzioni di centinaia di unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; le significative riduzioni di spesa appaiono dunque suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema già fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato;

    in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento; e, allo stesso tempo, rischia di arrestarsi il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

    si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede alcuna altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

    per realizzare veramente la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello sovranazionale, europeo il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

    il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale:

    è necessario ripensare profondamente i luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta, di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, come dimostrano tutti gli studi. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse adeguate, presso il Ministero della giustizia, preferibilmente riconducibili ad un fondo, destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti.
9/643-bis-AR/140. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 143 della legge di bilancio per l'anno 2023 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    tale norma, – peraltro a carattere meramente ordinamentale, e quindi del tutto estranea al contenuto proprio della legge di bilancio, tanto che gli unici effetti finanziari stimati sono quelli per le spese di funzionamento derivanti dalle attività (500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) – precisa nella stessa rubrica che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario;

    pur rilevando la necessità di accelerare un processo di definizione dei LEP in attesa di attuazione da molti anni, già la rubrica di questo articolo solleva gravi perplessità, in quanto appare del tutto arbitrario e parziale associare la determinazione dei LEP all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che andrebbero invece definiti per tutti i diritti civili e sociali, a prescindere dall'attuazione dell'autonomia differenziata, così come correttamente previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione;

    il medesimo articolo 143 della legge di bilancio prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautora di fatto il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali;

    l'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione fa rientrare i LEP nella legislazione esclusiva dello Stato, affidare la loro determinazione a norme secondarie del Governo, o addirittura ai provvedimenti di un Commissario governativo, appare in palese contrasto con le previsioni costituzionali;

    la determinazione dei LEP, così come prevista nella legge di bilancio, si discosta con ogni evidenza da un percorso integrale ed equilibrato di attuazione di un modello cooperativo di federalismo fiscale, coerente con l'articolo 119 della Costituzione e con la stessa legge n. 42 del 2009, come del resto è confermato dalla disposizione di cui all'articolo 141 della stessa legge di bilancio, che prevede uno slittamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR, con la proroga dal 2023 al 2027;

    l'articolo 143 della legge di bilancio, inoltre, in assenza del richiamo agli obiettivi di servizio e di qualsiasi forma di finanziamento, rischia di portare ad una determinazione meramente ragionieristica dei livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi a cristallizzare le disparità territoriali esistenti, e rivelandosi del tutto inadeguata a colmare i divari di cittadinanza aperti tra le aree del Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere un pieno coinvolgimento del Parlamento tramite la presentazione alle Camere di uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati distintamente, i LEP, e i correlati costi e fabbisogni standard, non solo nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie atte a garantire una piena realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, in grado di colmare i divari esistenti e di perequare gli squilibri nella tutela e nella garanzia dei diritti civili e sociali, per una piena promozione della cittadinanza in tutto il Paese.
9/643-bis-AR/141. Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

    l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;

    sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;

    si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;

    con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;

    un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.
9/643-bis-AR/142. Fassino, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

    l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;

    sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;

    si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;

    con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;

    un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.
9/643-bis-AR/142. (Testo modificato nel corso della seduta)Fassino, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati di Banca d'Italia sul turismo internazionale, nel 2019 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 44,3 miliardi. Di questi, 7,6 miliardi rappresentano rammentare relativo alla componente di spesa «shopping» (non tax free) (17,1 per cento del totale);

    per ciò che concerne specificatamente i turisti extra-europei, la spesa totale sostenuta in Italia nel 2019 è stata pari a 18,1 miliardi e la quota destinata allo shopping nel 2019 è stimabile in 3,1 miliardi di euro;

    negli anni 2020, 2021 e 2022 si è registrato un drastico calo dei flussi turistici extra-europei, tra il 95 per cento in meno (in piena crisi pandemica) e il 50 per cento in meno (nei momenti turistici migliori) rispetto al 2019. Secondo le previsioni ENIT, per il 2022 si prevede un recupero del 55 per cento di turisti extra-Ue rispetto al 2019, per il 2023 un recupero dell'85 per cento (sempre rispetto al 2019) e per il 2024 del 95 per cento;

    appare opportuno individuare misure che siano in grado di rilanciare a livello internazionale l'attrattiva internazionale del nostro Paese e in tal senso, oltre alle numerose misure già inserite nel disegno di legge di bilancio, potrebbe essere utile valutare una riduzione della soglia attuale di spesa minima per ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti in Italia da parte di soggetti non residenti e non domiciliati nell'unione Europea,

impegna il Governo

al fine di incentivare i flussi di turismo internazionale a valutare l'opportunità di rivedere al ribasso l'attuale soglia di spesa minima per ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti in Italia da parte di soggetti non residenti e non domiciliati nell'unione Europea.
9/643-bis-AR/143. Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca importanti misure in materia di entrate tributarie, prevedendo nello specifico, all'articolo 28, l'istituzione di un contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 per tutti i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1854 adottato dal Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia;

    l'obiettivo di tale misura è offrire uno strumento per il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i cittadini, utilizzando il 50 per cento del maggior reddito conseguito nel 2022, calcolato come eccedenza di almeno al 10 per cento rispetto alla media imponibile ai fini IRES dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi nel settore energetico;

    la misura ha uno scopo solidaristico assolutamente condivisibile, in quanto il reddito eccedente è senza dubbio dovuto in gran parte non a meriti o miglioramenti di natura aziendale, bensì all'aumento del prezzo di vendita al pubblico della componente energia trattata;

    tuttavia, la norma ricompresa all'articolo 28, anziché allinearsi al Regolamento (UE) 2022/1854, crea alcune distorsioni, innalzando la misura del prelievo dal 33 per cento al 50 per cento del reddito imponibile ai fini IRES, abbassando poi la franchigia dal 20 per cento – pensata per garantire che rimanga alle aziende una quota di profitto da utilizzare per ulteriori investimenti – al 10 per cento, prevedendo al contempo che il relativo importo da versare non ecceda il 25 per cento del patrimonio netto determinato al 1° gennaio 2022;

    inoltre, non viene introdotta una disciplina ad hoc per consentire l'applicazione della franchigia alle imprese che hanno registrato un utile medio negativo negli ultimi 4 esercizi, per le quali invece, a maggior ragione, dovrebbe essere prevista una franchigia, dovendo queste far fronte alle perdite dell'ultimo quadriennio con gli utili del 2022;

    la misura, infine, non tiene conto che il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, aveva anticipato il regolamento comunitario prevedendo, all'articolo 37, un contributo straordinario per il 2022 contro il «caro-energia»;

    tale contributo, di natura fiscale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza dello scorso 30 novembre 2022, ha ridistribuito l'incremento dei ricavi del periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022, col medesimo scopo di sostenere famiglie ed imprese;

    da questo deriva che la misura contenuta nella presente legge determina per i primi quattro mesi dell'anno 2022 una duplicazione del calcolo del contributo fiscale, contravvenendo così all'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddove si «dispone che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto»;

    ciò persino alla luce dell'emendamento del Governo sullo stesso articolo 28, il quale, da un lato, prevede un meccanismo di versamento dei residui o di compensazioni di quanto dovuto al 30 novembre 2022 ma, dall'altro, continua ad includere nella base di calcolo del nuovo contributo i primi quattro mesi del 2022,

impegna il Governo

a valutare, a partire dal prossimo provvedimento utile, l'opportunità di apportare le dovute modifiche ai contributi di solidarietà di natura energetica, prevedendo franchigie più elevate per le realtà che hanno registrato perdite negli anni precedenti – e l'esclusione di periodi fiscali già utilizzati con misure precedenti.
9/643-bis-AR/144. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca importanti misure in materia di entrate tributarie, prevedendo nello specifico, all'articolo 28, l'istituzione di un contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 per tutti i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1854 adottato dal Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia;

    l'obiettivo di tale misura è offrire uno strumento per il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i cittadini, utilizzando il 50 per cento del maggior reddito conseguito nel 2022, calcolato come eccedenza di almeno al 10 per cento rispetto alla media imponibile ai fini IRES dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi nel settore energetico;

    la misura ha uno scopo solidaristico assolutamente condivisibile, in quanto il reddito eccedente è senza dubbio dovuto in gran parte non a meriti o miglioramenti di natura aziendale, bensì all'aumento del prezzo di vendita al pubblico della componente energia trattata;

    tuttavia, la norma ricompresa all'articolo 28, anziché allinearsi al Regolamento (UE) 2022/1854, crea alcune distorsioni, innalzando la misura del prelievo dal 33 per cento al 50 per cento del reddito imponibile ai fini IRES, abbassando poi la franchigia dal 20 per cento – pensata per garantire che rimanga alle aziende una quota di profitto da utilizzare per ulteriori investimenti – al 10 per cento, prevedendo al contempo che il relativo importo da versare non ecceda il 25 per cento del patrimonio netto determinato al 1° gennaio 2022;

    inoltre, non viene introdotta una disciplina ad hoc per consentire l'applicazione della franchigia alle imprese che hanno registrato un utile medio negativo negli ultimi 4 esercizi, per le quali invece, a maggior ragione, dovrebbe essere prevista una franchigia, dovendo queste far fronte alle perdite dell'ultimo quadriennio con gli utili del 2022;

    la misura, infine, non tiene conto che il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, aveva anticipato il regolamento comunitario prevedendo, all'articolo 37, un contributo straordinario per il 2022 contro il «caro-energia»;

    tale contributo, di natura fiscale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza dello scorso 30 novembre 2022, ha ridistribuito l'incremento dei ricavi del periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022, col medesimo scopo di sostenere famiglie ed imprese;

    da questo deriva che la misura contenuta nella presente legge determina per i primi quattro mesi dell'anno 2022 una duplicazione del calcolo del contributo fiscale, contravvenendo così all'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddove si «dispone che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto»;

    ciò persino alla luce dell'emendamento del Governo sullo stesso articolo 28, il quale, da un lato, prevede un meccanismo di versamento dei residui o di compensazioni di quanto dovuto al 30 novembre 2022 ma, dall'altro, continua ad includere nella base di calcolo del nuovo contributo i primi quattro mesi del 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare le dovute modifiche ai contributi di solidarietà di natura energetica, prevedendo franchigie più elevate per le realtà che hanno registrato perdite negli anni precedenti – e l'esclusione di periodi fiscali già utilizzati con misure precedenti.
9/643-bis-AR/144. (Testo modificato nel corso della seduta)De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;

    i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;

    tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;

    una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.
9/643-bis-AR/145. Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;

    i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;

    tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;

    una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.
9/643-bis-AR/145. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha avviato il piano «Etic» (acronimo di Einstein Telescope Infrastructure Consortium), finanziato con 50 milioni di euro dal PNRR che punta a costruire in Italia il nuovo grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali, considerato dalla comunità scientifica europea un progetto strategico;

    il 20 gennaio 2021 ha avuto inizio l'installazione della prima rete di sensori sismici su larga scala per una campagna estensiva di misure geofisiche nei pressi della miniera metallifera di Sos Enattos, a Lula, il sito candidato dall'Italia a ospitare l'osservatorio;

    attualmente i siti candidati a ospitarlo sono due, uno è quello sardo di Sos Enattos, l'altro è un sito posizionato ai tre confini tra Germania, Belgio e Olanda, nella regione denominata Limburgo, in relazione al quale sono stati stanziati ingenti finanziamenti da parte del governo olandese;

    la decisione finale dovrebbe essere presa nel 2024 e i risultati di queste misure costituiranno uno degli elementi di valutazione per la scelta finale fra i due siti candidati;

    la realizzazione dell'Einstein Telescope, rappresenta una enorme opportunità per tutta la Sardegna e in particolare per il territorio di Lula, con un volume di investimenti da oltre 4,5 miliardi, 35 mila posti di lavoro in nove anni, ricadute in ambito industriale nei settori della meccanica di precisione, della sicurezza degli impianti e dell'automazione;

    nel 2017 la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy s.p.a. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto denominato «Parco Eolico Gomoretta», che prevede la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori, i quali dovrebbero essere ubicati nel territorio dei comuni di Bitti e Orune (Nuoro);

    nella sua ultima seduta di mandato della XVIII legislatura, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente «in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti», tre progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, tra cui il Parco Eolico di Gomoretta;

    la realizzazione del Parco eolico Gomoretta, oltre a tutte le problematiche rilevate dagli enti competenti e dai portatori di interesse, è incompatibile con la realizzazione dell'Einstein Telescope (Et), che rappresenterebbe in tutta evidenza una straordinaria opportunità di sviluppo per la Sardegna, sia in termini di volume di investimenti che di posti di lavoro, oltre tutte le correlate ricadute in ambito industriale e nei settori connessi;

    il Consiglio regionale della Sardegna, la Giunta regionale, i sindaci del nuorese, il Presidente di Anci Sardegna, la Presidente del Cai Sardegna e il Presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro (Cip) hanno ribadito l'unità nel rivendicare il diritto della Sardegna a ospitare il progetto Einstein Telescope;

    durante l'audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati del 22 novembre 2022 la Ministra Bernini ha ribadito che «il Governo metterà il massimo impegno nel sostenere la candidatura italiana per ospitare un futuro osservatorio di onde gravitazionali in Europa, l'Einstein Telescope, per cui competiamo con i Paesi Bassi»,

impegna il Governo:

   a sostenere in ogni sede la candidatura per l'Italia del sito ubicato nei pressi della miniera metallifera di Sos Enattos, nel territorio comunale di Lula, per la realizzazione dell'Einstein Telescope;

   a finanziare un adeguato piano di investimenti, a supporto del progetto per la realizzazione in Sardegna dell'Einstein Telescope;

   a revocare ogni provvedimento in contrasto con la realizzazione dell'Einstein Telescope nel sito sardo.
9/643-bis-AR/146. Ghirra, Lai, Fenu, Todde, Cherchi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha avviato il piano «Etic» (acronimo di Einstein Telescope Infrastructure Consortium), finanziato con 50 milioni di euro dal PNRR che punta a costruire in Italia il nuovo grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali, considerato dalla comunità scientifica europea un progetto strategico;

    il 20 gennaio 2021 ha avuto inizio l'installazione della prima rete di sensori sismici su larga scala per una campagna estensiva di misure geofisiche nei pressi della miniera metallifera di Sos Enattos, a Lula, il sito candidato dall'Italia a ospitare l'osservatorio;

    attualmente i siti candidati a ospitarlo sono due, uno è quello sardo di Sos Enattos, l'altro è un sito posizionato ai tre confini tra Germania, Belgio e Olanda, nella regione denominata Limburgo, in relazione al quale sono stati stanziati ingenti finanziamenti da parte del governo olandese;

    la decisione finale dovrebbe essere presa nel 2024 e i risultati di queste misure costituiranno uno degli elementi di valutazione per la scelta finale fra i due siti candidati;

    la realizzazione dell'Einstein Telescope, rappresenta una enorme opportunità per tutta la Sardegna e in particolare per il territorio di Lula, con un volume di investimenti da oltre 4,5 miliardi, 35 mila posti di lavoro in nove anni, ricadute in ambito industriale nei settori della meccanica di precisione, della sicurezza degli impianti e dell'automazione;

    nel 2017 la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy s.p.a. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto denominato «Parco Eolico Gomoretta», che prevede la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori, i quali dovrebbero essere ubicati nel territorio dei comuni di Bitti e Orune (Nuoro);

    nella sua ultima seduta di mandato della XVIII legislatura, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente «in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti», tre progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, tra cui il Parco Eolico di Gomoretta;

    la realizzazione del Parco eolico Gomoretta, oltre a tutte le problematiche rilevate dagli enti competenti e dai portatori di interesse, è incompatibile con la realizzazione dell'Einstein Telescope (Et), che rappresenterebbe in tutta evidenza una straordinaria opportunità di sviluppo per la Sardegna, sia in termini di volume di investimenti che di posti di lavoro, oltre tutte le correlate ricadute in ambito industriale e nei settori connessi;

    il Consiglio regionale della Sardegna, la Giunta regionale, i sindaci del nuorese, il Presidente di Anci Sardegna, la Presidente del Cai Sardegna e il Presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro (Cip) hanno ribadito l'unità nel rivendicare il diritto della Sardegna a ospitare il progetto Einstein Telescope;

    durante l'audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati del 22 novembre 2022 la Ministra Bernini ha ribadito che «il Governo metterà il massimo impegno nel sostenere la candidatura italiana per ospitare un futuro osservatorio di onde gravitazionali in Europa, l'Einstein Telescope, per cui competiamo con i Paesi Bassi»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    sostenere in ogni sede la candidatura per l'Italia del sito ubicato nei pressi della miniera metallifera di Sos Enattos, nel territorio comunale di Lula, per la realizzazione dell'Einstein Telescope;

    finanziare un adeguato piano di investimenti, a supporto del progetto per la realizzazione in Sardegna dell'Einstein Telescope;

    revocare ogni provvedimento in contrasto con la realizzazione dell'Einstein Telescope nel sito sardo.
9/643-bis-AR/146. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Lai, Fenu, Todde, Cherchi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, interviene con numerose disposizioni in materia energetica;

    un ambito che è indispensabile favorire e incentivare in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è certamente quello delle comunità energetiche rinnovabili nazionali;

    si ricorda che l'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il decreto legislativo n. 199/2021;

    il decreto legislativo 199 del 2021 ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero della transizione ecologica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

    nonostante l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, indichi in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, ancora non risultano pubblicati i decreti attuativi, risultando quindi largamente superato il suddetto termine di 180 giorni;

    la mancanza dei decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente, il ritardo da parte di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, unite alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, continuano a frenare il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

    delle 100 comunità energetiche mappate su sito web comunirinnovabili.it sino a giugno del 2022, secondo il rapporto di Legambiente «Z blocchi allo sviluppo delle comunità energetiche» 44 sono quelle in fase ancora embrionale, mentre delle 55 che si trovano in uno stadio più maturo dell'iter di realizzazione, soltanto 16 avrebbero dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l'iter di attivazione presso il GSE e dunque operative, mentre solamente 3 avrebbero ricevuto tramite bonifico la prima tranche di incentivi statali;

    per permettere il pieno sviluppo di queste realtà, è necessario e urgente non solo accelerare il processo di pubblicazione delle regole attuative di ARERA, le cui consultazioni si sono chiuse lo scorso 29 settembre, ma occorre accelerare sulla determinazione degli incentivi attraverso i decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021 per superare i problemi e i ritardi sopra descritti, in modo da consentire la facile attivazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo di energia, che rendono possibile lo scambio di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di rendersi protagonisti dell'autonomia energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori;

    l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, essendo modalità di aggregazione di soggetti che condividono gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile auto-organizzando collettivamente produzione, consumo e gestione dell'energia, risponde perfettamente alle esigenze di favorire azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica contribuendo a combattere la povertà energetica e a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,

impegna il Governo:

   a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   a non ritardare ulteriormente l'emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, tenuto conto che il termine di 180 giorni per l'emanazione di detti decreti di aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, risulta già abbondantemente superato.
9/643-bis-AR/147. Evi, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede l'estensione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

    si tratta di un'importante misura di sostegno economico per i cittadini utenti di energia, che incentiva contestualmente un sistema caratterizzato da un minore impatto ambientale;

    la maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica ha interessato anche la continuità dei servizi erogati dagli enti locali: a tal fine, infatti, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha previsto il riconoscimento ai comuni di un contributo straordinario;

    tuttavia, la ripartizione delle risorse relative al sopramenzionato contributo è effettuata in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con esclusione di quella relativa anche al teleriscaldamento;

    nell'attuale contesto di crisi energetica, le amministrazioni locali hanno sostenuto rilevanti costi anche in relazione all'approvvigionamento energetico da teleriscaldamento, che è parimenti essenziale per la salvaguardia della continuità dei servizi erogati dai comuni;

    secondo recenti previsioni economiche, il prezzo di approvvigionamento del gas all'ingrosso resterà elevato almeno fino al prossimo anno, con effetti strutturali sul tessuto economico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere anche le spese per utenze di teleriscaldamento ai fini del riconoscimento del contributo straordinario di cui in premessa previsto per gli enti locali.
9/643-bis-AR/148. Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» reca significativi e rilevanti interventi in materia di sanità, e specificatamente in termini di incremento del livello del fabbisogno sanitario standard oltre che misure a favore della formazione dei medici e del personale sanitario;

    la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, al comma 268, alla lettera b) aveva già disposto, al fine di stabilire rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;

    si evidenzia la necessità di un'estensione di sopraddetta disciplina, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto per gli anni 2022, 2023 e 2024,

impegna il Governo

ad approvare idonea norma che consenta la stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili entro i limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto per gli anni 2022, 2023 e 2024.
9/643-bis-AR/149. Lancellotta, Ciancitto, Cannata, Varchi, Trancassini, Romano, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia e nello specifico e in particolare al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

    il Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ammesso i tagli al comparto giustizia operati con la manovra di bilancio;

    che però il Ministro Nordio nelle linee programmatiche ha richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e l'importanza degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa, strumenti previsti dalla riforma Cartabia rispetto alla quale il Ministro ha assicurato una pronta entrata in vigore;

    tuttavia, le significative riduzioni di spesa operate dalla manovra di bilancio appaiono suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni;

    in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

    si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altre misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

    per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

    il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

    il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

    così come riteniamo assolutamente urgente, fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    inoltre in tutto il disegno di legge di bilancio l'unico intervento, che salutiamo, ovviamente, con favore, che si inserisca in un contesto di misure contro la mafia e la criminalità organizzata, è quello contenuto nell'articolo 147, volto ad attribuire una dotazione finanziaria alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: noi, inserendoci e insistendo nel medesimo solco, che è quello volto a dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie, intendevamo aumentare in modo simmetrico le risorse per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, e, al medesimo fine; proponevamo misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

    in sede referente è stato approvato con riformulazione, l'emendamento Gianassi 148.1, recante l'istituzione del Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse maggiori e adeguate al comparto della giustizia ripristinando le risorse tagliate al Dipartimento della amministrazione penitenziaria con la presente manovra, a potenziare le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, cui è assegnata la previsione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa, nonché ad incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, ad incrementare il Fondo per le detenute madri, a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché ad adottare misure di sostegno all'azione della DIA e dell'Agenzia per i beni confiscati.
9/643-bis-AR/150. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III della presente proposta di legge reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

    l'articolo 100 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in relazione alle concessioni di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi consente la definizione, attraverso il pagamento di una somma pari ad una quota variabile tra il 30 e il 60 per cento dell'importo richiesto dall'amministrazione, dei procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi all'applicazione dei canoni demaniali marittimi;

    il comma 252 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto un nuovo criterio di calcolo dell'ammontare dei canoni demaniali, per le concessioni relative alla costruzione e gestione delle strutture destinate alla nautica da diporto che erano già state rilasciate con un atto formale o un atto di anticipata occupazione del bene demaniale in cui si prevedeva l'applicazione, per l'intera durata del rapporto concessorio, di un canone prefissato ed indicizzato;

    l'articolo 165 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede il principio della preservazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

    il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 04 ha previsto che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 siano aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali;

    dai dati trasmessi dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) in relazione agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il periodo settembre 2021-settembre 2022 ai fini dell'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2023, risulta che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +8,6 per cento e che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +41,7 per cento;

    in considerazione, pertanto, dei dati forniti dall'ISTAT, i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime a decorrere dal 1° gennaio 2023 dovrebbero essere aggiornati applicando l'adeguamento del +25,15 per cento rispetto alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022. Tale adeguamento produrrà rilevanti effetti negativi in tutti i settori dell'economia marittima e portuale, con il conseguente rischio per molti concessionari dell'impossibilità di pagare i canoni così rideterminati, anche in considerazione del fatto che già lo scorso anno si sono manifestate difficoltà dovute all'incremento del +7,95 per cento dei medesimi canoni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere alle concessioni relative alle strutture destinate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 l'applicazione della norma che consente la definizione, attraverso il pagamento di una somma pari ad una quota variabile tra il 30 e il 60 per cento dell'importo richiesto dall'amministrazione, dei procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi all'applicazione dei canoni demaniali marittimi tabellari nonché a adottare le adeguate iniziative affinché, per l'anno 2023, sia sospeso l'aggiornamento annuale dei canoni delle concessioni demaniali marittime, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nell'anno 2022, di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
9/643-bis-AR/151. Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    il Meccanismo europeo di stabilità è un'organizzazione internazionale nata nel 2012 mediante un apposito trattato intergovernativo; la sua funzione è concedere, a precise condizioni, assistenza finanziaria ai Paesi membri che trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato, attenuando i rischi di contagio connessi a eventuali crisi di un Paese dell'area euro. La decisione sulla sua istituzione era stata presa nel 2010 nel pieno della crisi dei debiti sovrani innescata dalla Grecia, e fu ratificata dal Parlamento italiano nel 2012;

    la condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum; è, invece, meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a Paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma colpiti da shock avversi;

    nel giugno 2019 l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo su una revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, che disporrà di strumenti e di un mandato più forti; il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 i Paesi membri del Meccanismo europeo di stabilità hanno sottoscritto l'accordo che riforma il Trattato istitutivo;

    il Meccanismo europeo di stabilità affiancherà la Commissione europea, e le modalità di cooperazione tra le due istituzioni saranno definite in un accordo non appena le modifiche entreranno in vigore; non avrà alcun compito di sorveglianza fiscale ai sensi del Patto di stabilità e crescita e la sua attività sarà vincolata al rispetto della legislazione dell'Unione europea; inoltre, la valutazione complessiva della situazione economica dei Paesi e la loro posizione rispetto alle regole del Patto di stabilità e della procedura per gli squilibri macroeconomici rimarrà responsabilità esclusiva della Commissione europea;

    in diverse occasioni il Governo ha evitato di esprimersi in maniera netta sulla volontà di presentare il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, anche specificando l'intenzione di voler attendere l'esito del pronunciamento della Corte costituzionale tedesca;

    dopo che la Corte costituzionale tedesca, in data 9 dicembre 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso, e aperto quindi alla ratifica del Trattato, l'Italia resta l'unico Paese che non procede a ratificarlo;

    di recente, nella giornata del 14 dicembre 2022, anche Ministro Giorgetti, rispondendo ad un Question Time, ha evitato di assumere una posizione chiara sulla volontà di procedere alla ratifica, definendo il MES una istituzione in crisi, nonché impopolare,

impegna il Governo

a predisporre e presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità.
9/643-bis-AR/152. Magi, Della Vedova, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) è un ente storico e patrimonio del Paese ed è stata costituita con atto pubblico del 19 dicembre 1945 con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale della gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

    l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'Unesco, anche attraverso la medesima rete della International Youth Hostel Federation;

    inoltre, l'Associazione è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

    l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della International Youth Hostel Federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

    tutte le forze politiche, sia alla Camera che al Senato, a più riprese, hanno confermato di essere a conoscenza della difficile situazione in cui versa AIG, presentando emendamenti ed iniziative volte a tutelare il patrimonio e il livello occupazionale dell'Associazione, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo;

    il perdurare della situazione rischia di compromettere, irrimediabilmente, il patrimonio materiale e immateriale dell'Associazione;

    anche la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia a causa del COVID-19 rende necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito;

    tra le misure che andrebbero rese strutturali è certamente da annoverare, la costituzione di AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, come ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Turismo, con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation; gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, al fine della loro massima valorizzazione funzionale, sarebbe opportuno possano avvalersi, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture;

    quanto innanzi contestualmente alla soppressione dell'AIG e alla nomina di un Commissario Straordinario per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, posto che l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre concrete azioni, anche in campo normativo, rivolte alla ripresa delle attività turistiche e alle giovani generazioni, quali quelle richiamate in premessa.
9/643-bis-AR/153. Battistoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame riapre il termine per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese

    quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, a favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni, società sportive professionistiche e dilettantistiche;

    la sospensione dei pagamenti è stata disposta per la prima volta con la legge di bilancio 2022 (legge, 30 dicembre 2021, n. 234) per i versamenti delle imposte dovute nei mesi da gennaio ad aprile 2022, con la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione da concludersi comunque entro l'anno 2022;

    il predetto termine del 30 maggio è stato oggetto di due proroghe nel corso dell'anno e fissato, da ultimo, al 16 dicembre 2022 (articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 450 del 2022);

    con la misura introdotta con l'emendamento del Governo, si proroga ulteriormente la sospensione considerando «tempestivi» i pagamenti effettuati in un'unica soluzione entro il prossimo 29 dicembre 2022;

    in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, viene anche concessa la possibilità di pagare in sessanta rate di pari importo, con il solo aggravio della maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute;

    la relazione tecnica allegata all'emendamento quantifica in ben 889 milioni di euro l'ammontare delle imposte oggetto di sospensione e il cui incasso viene rinviato agli anni successivi;

   considerato che:

    della sospensione dei pagamenti finisce per beneficiarne soprattutto il settore delle società professionistiche e, in particolare, quelle appartenenti al mondo del calcio italiano, dove le difficoltà economiche del settore conseguono spesso ad aggressive gestioni dei bilanci, spesso al limite della legalità (come dimostrano i recenti fatti di cronaca), ovvero ragioni ben lontane dall'emergenza energetica ed economica che sta colpendo la maggioranza delle imprese italiane e che avrebbe pure legittimato la proroga dei pagamenti;

    la sospensione riguarda in particolare le ritenute alla fonte che le società dovrebbero versare in qualità di sostituti d'imposta ovvero somme che vengono trattenute dai pagamenti dovuti a terzi, in particolare di dipendenti e atleti;

    in base ai dati del 2020, l'Italia è risultato il peggior Paese europeo per mancata riscossione dell'imposta sul valore aggiunto con un ammanco di 26 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di assumere iniziative finalizzate a eliminare, con il prossimo provvedimento utile, la prevista sospensione dei termini di pagamento.
9/643-bis-AR/154. Francesco Silvestri, Torto, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in titolo, si annota che «l'articolo 153, comma 4, reca disposizioni finanziarie della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa»; la scarna illustrazione si riferisce al processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese di giustizia e la scelta di decurtare i costi delle intercettazioni;

    il taglio recepito dal disegno di legge di bilancio desta forti perplessità, a fronte delle dichiarazioni programmatiche del Governo circa la volontà di combattere le mafie e l'evasione fiscale;

    le cronache giudiziarie, anche le più recenti, al pari dell'esperienza giudiziaria, confermano, infatti, che le intercettazioni, telefoniche, telematiche e ambientali, sono uno strumento fondamentale in tutte le indagini complesse, in particolare quelle sulla criminalità organizzata e sul sistema della corruzione e la riduzione del loro utilizzo comporta, inevitabilmente, un indebolimento dell'incisività nella lotta alla criminalità e alla corruttela;

    a fronte, in particolare, del momento contingente, che vede affluire le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche,

impegna il Governo

al fine di scongiurare che alla decurtazione dei costi riferiti alle intercettazioni consegua il rischio di impunità, che essa riduca o ostacoli l'esercizio e l'incisività delle indagini a tutela della legalità nel Paese e, in particolare, nella lotta contro la criminalità e il malaffare, a voler adottare iniziative, anche legislative, a salvaguardia del loro utilizzo.
9/643-bis-AR/155. Cafiero De Raho, Torto, D'Orso, Ascari, Giuliano, Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni finalizzate all'esenzione dell'IMU per gli immobili occupati abusivamente;

    in particolare, si prevede l'esenzione per gli immobili interessati da denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

    l'attuale formulazione normativa, in particolare il riferimento alla mera denuncia, rischia di comportare un aggravamento del carico degli uffici giudiziari penali oltre che inasprire la conflittualità sociale,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della disposizione con riferimento agli effetti conseguenti in termini di aggravio del carico degli uffici penali giudiziari e di minori entrate, rendendo illustrazione alle Camere.
9/643-bis-AR/156. Alifano, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di detrazioni fiscali;

    il meccanismo delle detrazioni fiscali, applicato nel nostro ordinamento a molteplici tipologie di spesa, ha lo svantaggio di attendere i tempi lunghi di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione del beneficio;

    grazie all'implementazione delle tecnologie digitale, è oggi possibile ricorrere a strumenti alternativi alla detrazione tra cui il cosiddetto cashback fiscale;

    il meccanismo del cashback fiscale comporterebbe significativi benefici sotto plurimi profili: anticipa la fruizione della detrazione spettante; contribuisce ulteriormente alla digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e Pubblica amministrazione; contrasta l'evasione fiscale, spingendo i contribuenti a effettuare pagamenti tracciabili;

   considerato che:

    il 40 per cento della popolazione possiede almeno uno strumento di pagamento digitale, con una periodicità di utilizzo medio alta;

    la registrata ricorrenza di errori o dimenticanze nella dichiarazione delle detrazioni spettanti, soprattutto nelle fasce della popolazione meno preparate alla gestione degli adempimenti fiscali, necessita di rimedi in grado di garantire a tutti i cittadini le medesime opportunità di accesso alle agevolazioni;

    l'incremento della tracciabilità dei flussi finanziari agevola le attività di verifica in merito alla correttezza dei dati da parte della stessa Amministrazione finanziaria, riducendo il margine di errore nei controlli e nella predisposizione delle dichiarazioni precompilate,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre strumenti di fruizione delle spese detraibili alternativi allo strumento della detrazione d'imposta, come il meccanismo del cashback fiscale, al fine di semplificare e anticipare il momento di finizione del beneficio, stimolare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili nonché garantire ai contribuenti le medesime opportunità di accesso ai benefici fiscali.
9/643-bis-AR/157. Fenu, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo III reca misure su infrastrutture e trasporti, in particolare l'articolo 88 prevede nuove risorse per la strada statale jonica;

    è necessario garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti stradali nazionali e assicurare la piena fruibilità della strada di interesse europeo denominata «E90»;

    tale infrastruttura è una strada di classe A della dorsale ovest-est che si estende da Lisbona in Portogallo fino a Habur in Turchia, ai confini con l'Iraq, attraversa 6 paesi europei e include 4 passaggi attraverso il mare: Barcellona in Spagna, Mazara del Vallo, Messina, Reggio Calabria e Brindisi in Italia, Igoumenitsa in Grecia ed Eceabat e Çanakkale in Turchia;

    per la realizzazione dello stesso, risulta necessaria la sistemazione dello svincolo autostradale lungo il tratto italiano del corridoio europeo est-ovest, all'altezza del comune di Monforte San Giorgio già previsto nella convenzione stipulata in data 27 novembre 2000, con il Consorzio per le Autostrade Siciliane agli articoli 2 e 12 tra le opere di completamento del piano finanziario. L'opera prevede la spesa complessiva di 40.025.682,97 milioni di euro,

impegna il Governo

a finanziare, con prossimo provvedimento, l'infrastruttura in premessa.
9/643-bis-AR/158. Raffa, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    «Opzione donna» è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021;

    presupposto per tale anticipo pensionistico è la maturazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e di 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o di 58 per le autonome, inoltre, per entrambe le categorie, tre mesi per aspettativa di vita dal 2013;

    l'articolo 56 interviene modificando «Opzione donna» e riservando tale misura alle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessant'anni. Tale misura è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

    possono usufruire del predetto beneficio soltanto coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) assistono un parente da almeno sei mesi; b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento; c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per le crisi aziendali;

   considerato che:

    la norma così come inserita appare discriminatoria avuto riguardo alla riduzione delle annualità laddove la donna sia madre e che i requisiti indicati dalla norma, di fatto, tagliano fuori un'enorme porzione di platea,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dai commi 227 e 227-bis al fine di adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a eliminare i requisiti restrittivi di accesso alla misura e riportare l'età anagrafica a 58 anni.
9/643-bis-AR/159. (Versione corretta)Appendino, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure di modifica al piano transizione 4.0 prevedendo l'incremento delle aliquote del credito d'imposta per l'anno 2023 per gli investimenti in beni materiali e immateriali;

    il Ministro delle imprese e del made in Italy ha recentemente confermato la necessità di stimolare maggiormente gli investimenti in beni immateriali annunciando l'avviso di un processo di revisione del piano transizione 4.0 in tale direzione;

    per l'anno 2023, tuttavia, la misura del credito d'imposta per l'acquisto di beni immateriali risulta ridotta rispetto alle percentuali previste da precedenti interventi normativi;

    inoltre, non è stato prorogato uno dei pilastri del piano transizione 4.0 ovvero il credito d'imposta per le spese di formazione in merito alle tecnologie 4.0,

impegna il Governo

in attesa della preannunciata revisione, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre misure finalizzate al potenziamento già per l'anno 2023 degli incentivi fiscali per la formazione 4.0 e per gli investimenti in beni immateriali, permettendo così alle imprese di cogliere i benefici delle tecnologie digitali e favorire l'innovazione dei processi produttivi.
9/643-bis-AR/160. Lovecchio, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca numerose misure fiscali, prevalentemente contenute nel Titolo III;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come novellata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla legge 27/12/2019 n. 160, dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    il predetto fondo, con dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 1.575 milioni di euro, è gestito da Consap Spa;

    ad oggi, tuttavia, risulterebbe che non tutti i risparmiatori che hanno inviato domanda di accesso al Fir abbiano effettivamente ottenuto l'indennizzo, fissato in una somma pari al 30 per cento della somma spesa per l'acquisto delle azioni – e al 95 per cento per le obbligazioni subordinate – emesse dalle banche, poi andate in liquidazione, fino ad un massimo di 100.000 euro. Infatti, delle 144.245 domande di accesso al Fir, circa 4.000 risulterebbero ancora in fase di istruttoria;

    oltre a ciò, risulta che la somma stanziata e pari a 1.575 milioni di euro sia stata utilizzata solo in parte, residuando, ad oggi, la somma di circa 500 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa affinché la somma residua, pari a circa 500 milioni di euro, venga prontamente distribuita agli aventi diritto e non venga destinata ad altri tipi di impiego;

   b) a promuovere la convocazione di un tavolo tecnico, in precedenza istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di affrontare e risolvere i temi in materia di Fir;

   c) ad adottare ogni opportuna iniziativa per velocizzare la definizione delle domande di accesso al Fir, ad oggi eventualmente ancora in fase di istruttoria, e ad intraprendere ogni azione di propria competenza, anche di carattere normativo, volta a dirimere la situazione di quei risparmiatori che, nella propria domanda di accesso al Fir, hanno commesso errori materiali, non venendo, per ciò solo, ammessi alle prestazioni del Fir e/o hanno ottenuto un indennizzo inferiore rispetto a quanto previsto per legge.
9/643-bis-AR/161. Cappelletti, Torto, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    al Capo III del provvedimento in esame, rubricato «Infrastrutture e trasporti», non è prevista alcuna disposizione con riguardo alla Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, di cui invero si attende ancora il completamento dei relativi lavori, fondamentale per la viabilità pugliese;

    il Commissario Straordinario di Governo, Vincenzo Marzi, ha di recente illustrato lo stato di attuazione del procedimento in corso del 1° lotto (compreso tra lo svincolo di Maglie Nord (km 0,000) e lo svincolo nei pressi della zona artigianale di Tricase (km 23,300) che interessa il territorio dei Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase, tutti ricadenti nella provincia di Lecce, per un importo complessivo di oltre 244 milioni di euro (Primo lotto). Lo stesso Commissario ha ribadito il massimo impegno nel perseguimento degli obiettivi prefissati e le azioni che si intendono mettere in campo per giungere ad un celere appalto dei lavori con la partecipazione attiva di tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte. Dopo la chiusura con parere favorevole della Conferenza di Servizi indetta sul Progetto Definitivo del 1° lotto, sarà pubblicato il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori per aprile e comunque entro il primo semestre 2023;

    il progetto per il 2° lotto riguarda l'adeguamento della sede stradale dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S. Maria di Leuca ed ha la finalità di completare l'itinerario eliminando gli attraversamenti dei centri abitati di Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano del Capo, comuni interessati dall'opera oltre quelli di Miggiano, Specchia, Tricase, Castignano del Capo, Corsano e Tiggiano. A seguito di numerosi incontri presso gli Uffici della Regione, la Provincia e i Comuni coinvolti, Anas ha proposto un nuovo tracciato e si stanno pianificando le attività necessarie per lo sviluppo;

    come testimoniato dallo stesso Commissario, stante il compiuto importante passo avanti effettuato per l'approvazione del progetto definitivo del 1° lotto della nuova Strada Statale 275 Maglie-Leuca, per effetto dell'inflazione, il costo dell'opera lieviterà – secondo stime non definitive – dagli attuali 244 a 350 milioni di euro;

    in sostanza, oltre ad assorbire la quota residua (44 milioni) del finanziamento complessivo (288 milioni) riservata al 2° lotto, il 10 lotto necessiterà di un ulteriore stanziamento di circa 70 milioni di euro, necessario per adeguare il costo dell'opera al nuovo Prezzario delle opere pubbliche;

    il Ministro delle infrastrutture e Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nel fare il punto sulla programmazione dell'Anas nella Regione, ha recentemente dichiarato che si prevedono 3,4 miliardi di investimenti di cui 300 milioni di manutenzione straordinaria e 3,1 miliardi di nuove opere e che, in particolare per la Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, ci sono 244,02 milioni necessari per avviare i lavori, mentre l'opera dovrebbe andare in gara d'appalto nella prossima primavera con ruspe in azione nell'estate 2023,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a garantire un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare con riguardo alla citata Strada statale, che indichi, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e le risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario per il completamento dei lavori.
9/643-bis-AR/162. Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame (articolo 153, commi 18-19) reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per efficientamento energetico e sismico (cd. Superbonus 110 per cento);

    come noto, gli articoli 119 e 121 del cd. Decreto Rilancio hanno introdotto la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

    la cessione del credito si è rivelata uno strumento fondamentale per l'accesso agli incentivi fiscali, contribuendo al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

    il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, ha comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

    ad oggi molti istituti di credito e altri intermediari finanziari, risultano aver bloccato o aver messo in stand-by l'acquisto di crediti derivanti da Superbonus nonché da altri bonus minori;

    è del 7 novembre scorso la nota di Poste Italiane dalla quale si apprende, con grande preoccupazione, che il servizio di acquisto dei crediti di imposta «è sospeso per l'apertura di nuove pratiche», con ciò uniformandosi ad una soluzione già adottata dai principali istituti di credito;

    l'indagine condotta dal Centro Studi di CNA ha evidenziato difficoltà nello smaltimento dei crediti per un valore di circa 5 miliardi, con oltre 50 mila imprese coinvolte;

    per il periodo ottobre 2020-novembre 2022, l'ammontare dei crediti è pari complessivamente a 99,4 miliardi di euro, di cui 52,1 miliardi riferibili al Superbonus 52,1,

impegna il Governo

al fine di agevolare le cessioni e lo smaltimento dei crediti incagliati, ad assumere iniziative normative finalizzate all'introduzione di strumenti idonei a garantire la certezza del credito spettante nell'ambito delle cessioni ai sensi dell'articolo 121 del cd. Decreto Rilancio, tra cui la certificazione dei crediti attraverso l'Agenzia delle entrate e/o certificatori accreditati e l'eventuale utilizzo di un sistema informativo (anche già esistente) destinato alla gestione delle procedure di certificazione e lo scambio dei crediti.
9/643-bis-AR/163. Tucci, Torto, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    diverse sono le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame che, in vari modi, affrontano la tematica relativa agli aumenti eccezionali dei prezzi, da quelli del settore energetico e del trasporto, alla sanità, ai materiali da costruzione;

   considerato che:

    l'articolo 29, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha stabilito, «fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid», l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi;

    quanto ai contratti in corso, invece, il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture;

    nonostante le recenti richiamate disposizioni in materia, il provvedimento in esame non sopperisce all'esclusione dalle procedure di revisione prezzi e di rinegoziazione contrattuale, resesi necessarie a seguito delle gravi criticità di approvvigionamento e dei forti aumenti dei prezzi delle materie prime, dei contratti pubblici di servizi e forniture;

   valutato che:

    per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, sono imprescindibili specifiche misure: colmare la lacuna circa un meccanismo di compensazione/revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture è infatti fondamentale per stabilire meccanismi che consentano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, adeguando un aumento dei valori negli appalti per tenere conto dei costi reali. Diversamente, nel prossimo futuro, molte gare potrebbero andare deserte, ovvero vedere la partecipazione solo di chi poi chiederà varianti con aumento dei prezzi;

    dato il momento attuale, non è quindi consentito guardare al risparmio immediato, quanto è invece necessario riconoscere l'importanza di clausole di adeguamento dei prezzi che tengano conto dei costi reali, indicizzando i valori inseriti nel bando di gara, attraverso dei meccanismi trasparenti e sicuri, così da favorire un'autentica libera concorrenza e apertura al mercato,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, specifiche misure volte a garantire, anche nel caso di appalti di servizi e forniture, il principio secondo cui, ove il forte aumento dei prezzi dei vettori energetici o delle materie prime o addirittura la loro indisponibilità, abbia causato o possa causare problemi nell'esecuzione del contratto, ciò venga riconosciuto come oggetto di un obbligo di adeguamento e revisione dei prezzi previsti nelle clausole del contratto.
9/643-bis-AR/164. Dell'Olio, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    diverse sono le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame che, in vari modi, affrontano la tematica relativa agli aumenti eccezionali dei prezzi, da quelli del settore energetico e del trasporto, alla sanità, ai materiali da costruzione;

   considerato che:

    l'articolo 29, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha stabilito, «fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid», l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi;

    quanto ai contratti in corso, invece, il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture;

    nonostante le recenti richiamate disposizioni in materia, il provvedimento in esame non sopperisce all'esclusione dalle procedure di revisione prezzi e di rinegoziazione contrattuale, resesi necessarie a seguito delle gravi criticità di approvvigionamento e dei forti aumenti dei prezzi delle materie prime, dei contratti pubblici di servizi e forniture;

   valutato che:

    per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, sono imprescindibili specifiche misure: colmare la lacuna circa un meccanismo di compensazione/revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture è infatti fondamentale per stabilire meccanismi che consentano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, adeguando un aumento dei valori negli appalti per tenere conto dei costi reali. Diversamente, nel prossimo futuro, molte gare potrebbero andare deserte, ovvero vedere la partecipazione solo di chi poi chiederà varianti con aumento dei prezzi;

    dato il momento attuale, non è quindi consentito guardare al risparmio immediato, quanto è invece necessario riconoscere l'importanza di clausole di adeguamento dei prezzi che tengano conto dei costi reali, indicizzando i valori inseriti nel bando di gara, attraverso dei meccanismi trasparenti e sicuri, così da favorire un'autentica libera concorrenza e apertura al mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a garantire, anche nel caso di appalti di servizi e forniture, il principio secondo cui, ove il forte aumento dei prezzi dei vettori energetici o delle materie prime o addirittura la loro indisponibilità, abbia causato o possa causare problemi nell'esecuzione del contratto, ciò venga riconosciuto come oggetto di un obbligo di adeguamento e revisione dei prezzi previsti nelle clausole del contratto.
9/643-bis-AR/164. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli dal 93 al 97 del provvedimento all'esame intervengono in campo sanitario disponendo l'aumento di 2 miliardi dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria; a ciò si aggiungono misure specifiche riguardanti il personale di pronto soccorso, le farmacie, il finanziamento di interventi per ridurre l'antibiotico resistenza oltre che l'acquisto dei vaccini;

    si destinano 200 milioni ad incrementare, a partire dal 2023, l'indennità per il personale dei pronto soccorso, a valere sul Fondo sanitario nazionale e per la sua Corresponsione viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva; 40 milioni sono riservati dal 2023 all'attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza; alle farmacie è poi riconosciuta una remunerazione aggiuntiva di 150 milioni annui per il rimborso dei farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, rendendo permanente una misura che nel 2021 era stata adottata solo per far fronte all'emergenza pandemica e si incrementa di 650 milioni di euro per il 2023 il fondo presso il Ministero della Salute destinato all'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid;

    con l'incremento anzidetto di 2 miliardi l'importo riconosciuto per la copertura del fabbisogno sanitario nazionale cresce a 128,2 miliardi nel 2023 e a 130,4 e 133,5 nel biennio successivo. La crescita rispetto al 2022 è limitata (2,1 per cento) ed è destinata in gran parte a compensare gli aumenti legati al caro energia e 1,4 miliardi sono, infatti, espressamente vincolati a tale obiettivo;

    secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, la previsione della spesa sanitaria in termini di contabilità economica raggiungerebbe i 133,8 miliardi, ponendosi in tal modo solo poco al di sotto di quella prevista per il 2022 (133,9 miliardi) e dunque il profilo della spesa è confermato in riduzione nel prossimo biennio (-1,1 per cento in media all'anno); il rapporto fra la spesa sanitaria e Pil si colloca su livelli inferiori a quelli precedenti alla crisi sanitaria già dal 2024 (al 6,3 per cento), per ridursi ancora di un decimo di punto nell'anno terminale;

    sempre la Corte dei Conti rileva come, «dopo l'emergenza che ha caratterizzato lo scorso triennio, si ripropone quindi il gap mai risolto tra le risorse dedicate nel nostro Paese al sistema sanitario e quelle dei principali partner europei. Una differenza resa più grave dagli andamenti demografici: già oggi l'Italia è caratterizzata da una quota di popolazione anziana superiore agli altri paesi, quota destinata a crescere in misura significativa nei prossimi anni; elevato è poi il rapporto tra pensionati e occupati: un tasso di dipendenza che si riflette naturalmente anche sulla sostenibilità complessiva del nostro sistema di welfare (e soprattutto su quello pensionistico)»;

    rimangono aperte le gravi vulnerabilità del nostro SSN: la gravissima carenza di personale resa ancora più rilevante in relazione alla prossima riforma dell'assistenza territoriale e il problema delle liste d'attesa cresciute enormemente con la pandemia;

    a tutt'oggi non risulta ancora data effettiva attuazione ai LEA introdotti nel 2017 e permane una odiosa sperequazione nell'assistenza offerta a livello territoriale, proprio su prestazioni inserite nei LEA che invece dovrebbero essere garantite in tutto il territorio nazionale;

    sulla sperequazione territoriale è sempre la Corte dei Conti a rappresentare che sono «ben 14 le Regioni che presentano performance peggiori di quelle del 2019 nel caso degli interventi cardio vascolari caratterizzati da maggiore urgenza (classe A) che dovrebbero essere eseguiti entro 30 giorni. Solo di poco migliore l'andamento per quanto riguarda i tumori maligni: sono 12 le Regioni che hanno peggiorato le loro performance; anche le prestazioni di specialistica ambulatoriale non hanno recuperato i livelli del 2019: nel primo semestre 2022 le prestazioni erogate risultavano in media nazionale inferiori del 12,8 per cento a quelle dello stesso periodo del 2019 e 13 Regioni si collocavano al di sotto della media (di cui 7 segnavano cali superiori di oltre 6 punti percentuali)»;

    è necessario invertire la pericolosa china della spesa corrente affinché non rimanga in percentuale al PIL sui livelli attualmente previsti, a fronte di una popolazione sempre più anziana e dunque esposta a cronicità e non autosufficienza e, dunque, a patologie crescenti;

    il tetto al fabbisogno di personale andrebbe rivisto sia in vista della riforma dell'assistenza territoriale, sia per sopperire la mancanza di personale medico di alcune specializzazioni e di quello non medico, pesantemente sottodimensionato in molte aree del paese e nel confronto con standard europei;

    nel 2010 nell'Unione Europea erano disponibili mediamente 574,1 posti letto ogni 100 mila abitanti nelle strutture ospedaliere, valore che in 10 anni è progressivamente diminuito, fino ad arrivare a 531,9 (con una differenza di oltre 42 letti ogni 100 mila abitanti): in Italia si è passati da 364,3 letti nel 2010 a 316,3 nel 2019 (-48,1). Siamo ben al di sotto della media europea;

    la prevenzione, in termini di risorse assegnate, rappresenta senza dubbio «la cenerentola» della sanità pubblica e mentre la diagnosi e cura assorbono oltre 1'80 per cento della spesa sanitaria, la percentuale del fondo sanitario nazionale da utilizzare per la «Prevenzione collettiva e sanità pubblica» è di circa il 5 per cento, percentuale che, peraltro, non è mai interamente impiegata dalle Regioni a causa di altre e contestuali esigenze: eppure, l'investimento in prevenzione significa abbattere proprio la parte più rilevante della spesa sanitaria destinata alla diagnosi e alla cura delle patologie,

impegna il Governo

  a stanziare adeguate risorse, al fine di:

   investire sul personale sanitario, programmandone adeguatamente il fabbisogno, rivedendone il tetto della spesa e consentendo alle strutture sanitarie di assumere personale in numero congruo ed in relazione alle effettive carenze rilevate;

   intervenire, anche legislativamente, per assicurare risorse certe al SSN, anche in un contesto economico anticiclico ed emergenziale, definendo una soglia minima del rapporto spesa sanitaria/prodotto interno lordo che si ponga ben al di sopra di quella che viene indicata come «soglia d'allarme» fissata dall'Oms al di sotto della quale si riducono le aspettativa di vita, e dunque una soglia che si aggiri attorno all'8 per cento e che sia in grado di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione degli interventi necessari in sanità nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e – universalismo che da 40 anni caratterizzano il Servizio sanitario nazionale;

   incrementare il personale necessario al riordino della medicina territoriale, incrementando l'offerta sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, garantendo una adeguata socialità e prossimità della rete dell'assistenza primaria, attraverso la riorganizzazione della gestione dei servizi di cure domiciliari integrate, lo sviluppo e l'implementazione locale dell'ADI;

   relativamente allo sviluppo delle cure intermedie, ridefinire il fabbisogno di posti letto che, in armonia con le medie europee, risponda alle diversificate necessità di cura e assistenza, tenuto conto che la Commissione europea ha sempre evidenziato, per l'Italia, l'eccessiva e costante diminuzione del numero di posti letto ospedalieri per abitante, sensibilmente inferiore alla media UE;

   adeguare i livelli essenziali di assistenza (LEA) alle nuove emergenze sanitarie assicurando, anche mediante l'adozione del nuovo nomenclatore tariffario, che tutte le prestazioni siano effettivamente esigibili dai cittadini sull'intero territorio nazionale;

   attivarsi affinché, nell'ambito della prescritta Intesa sul riparto delle risorse del fondo sanitario nazionale, siano destinate alle Regioni, per ciascun anno, una quota non inferiore al 10 per cento all'attuazione delle disposizioni del Piano nazionale della prevenzione (PNP) vigente di investire più efficacemente su prevenzione e promozione della salute su ambiente e stili di vita.
9/643-bis-AR/165.Quartini, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame interviene in campo sanitario disponendo l'aumento di 2 miliardi dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria; a ciò si aggiungono misure specifiche riguardanti il personale di pronto soccorso, le farmacie, il finanziamento di interventi per ridurre l'antibiotico resistenza oltre che l'acquisto dei vaccini;

    l'intervento sulla salute mentale appare esiguo e, nello specifico, non è stato integralmente rifinanziato, per l'anno 2023, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto bonus psicologo), una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

    il «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, all'articolo 1-quater, comma 3 e con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state emanate le disposizioni attuative dello stesso ed è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo e che dispongano di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità non superiore a 50 mila euro;

    la domanda per il «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» doveva essere presentata all'INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica e al termine del periodo stabilito sono state redatte le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano) finali per l'assegnazione del beneficio nei limiti di budget di cui alla tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 (articolo 5, comma 6, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022); l'Inps provvederà all'erogazione del beneficio nel limite del citato budget e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l'eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all'istituto;

    il contributo per l'anno 2022 è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso; è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE;

    l'Inps ha emanato le graduatorie di chi può utilizzare il bonus psicologo, e secondo quanto segnalato anche da David Lazzari, presidente dell'Ordine degli psicologi, emergerebbe che solo una domanda su dieci è stata accolta a causa delle risorse esigue insufficienti a soddisfare tutte e 400 mila le domande trasmesse all'Inps e pertanto, riceveranno il contributo fino a 600 euro una tantum solo circa 40 mila persone;

    secondo quanto approvato in sede referente, il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e sembrerebbe che per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024 non sia più parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); inoltre, il tetto di spesa è sensibilmente ridotto, poiché fissato in 5 milioni per l'anno 2023 e in 8 milioni dall'anno 2024;

    la misura, oltre che tamponare una esigenza emergenziale tutt'altro che esaurita, quanto meno nelle conseguenze psicologiche delle componenti più fragili delle collettività, necessitava senza dubbio di essere resa strutturale al fine di garantire una rete di protezione permanente delle fragilità psicologiche; tuttavia le esigue risorse poste con i predetti tetti di spesa, unitamente all'aumento dell'importo massimo a persona, rischia di restringere eccessivamente la platea dei beneficiari,

impegna il Governo:

   a rifinanziare, nel primo provvedimento utile e nel breve termine, ampliandone la platea per l'anno 2023, il cosiddetto Bonus psicologo, al fine di sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

   a finanziare, nel primo provvedimento utile e nel medio termine, un progetto strutturato e permanente per realizzare e consolidare una rete pubblica di protezione della salute psicologica per le famiglie e per i soggetti fragili.
9/643-bis-AR/166.Di Lauro, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame interviene in campo sanitario disponendo l'aumento di 2 miliardi dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria; a ciò si aggiungono misure specifiche riguardanti il personale di pronto soccorso, le farmacie, il finanziamento di interventi per ridurre l'antibiotico resistenza oltre che l'acquisto dei vaccini;

    l'intervento sulla salute mentale appare esiguo e, nello specifico, non è stato integralmente rifinanziato, per l'anno 2023, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto bonus psicologo), una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

    il «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, all'articolo 1-quater, comma 3 e con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state emanate le disposizioni attuative dello stesso ed è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo e che dispongano di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità non superiore a 50 mila euro;

    la domanda per il «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» doveva essere presentata all'INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica e al termine del periodo stabilito sono state redatte le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano) finali per l'assegnazione del beneficio nei limiti di budget di cui alla tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 (articolo 5, comma 6, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022); l'Inps provvederà all'erogazione del beneficio nel limite del citato budget e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l'eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all'istituto;

    il contributo per l'anno 2022 è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso; è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE;

    l'Inps ha emanato le graduatorie di chi può utilizzare il bonus psicologo, e secondo quanto segnalato anche da David Lazzari, presidente dell'Ordine degli psicologi, emergerebbe che solo una domanda su dieci è stata accolta a causa delle risorse esigue insufficienti a soddisfare tutte e 400 mila le domande trasmesse all'Inps e pertanto, riceveranno il contributo fino a 600 euro una tantum solo circa 40 mila persone;

    secondo quanto approvato in sede referente, il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e sembrerebbe che per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024 non sia più parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); inoltre, il tetto di spesa è sensibilmente ridotto, poiché fissato in 5 milioni per l'anno 2023 e in 8 milioni dall'anno 2024;

    la misura, oltre che tamponare una esigenza emergenziale tutt'altro che esaurita, quanto meno nelle conseguenze psicologiche delle componenti più fragili delle collettività, necessitava senza dubbio di essere resa strutturale al fine di garantire una rete di protezione permanente delle fragilità psicologiche; tuttavia le esigue risorse poste con i predetti tetti di spesa, unitamente all'aumento dell'importo massimo a persona, rischia di restringere eccessivamente la platea dei beneficiari,

impegna il Governo:

   a rifinanziare, nel breve termine, ampliandone la platea per l'anno 2023, il cosiddetto Bonus psicologo, al fine di sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

   a finanziare, nel medio termine, un progetto strutturato e permanente per realizzare e consolidare una rete pubblica di protezione della salute psicologica per le famiglie e per i soggetti fragili.
9/643-bis-AR/166.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Lauro, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 63, ai fini del potenziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, a decorrere dall'anno 2023, incrementa di 10 milioni, portandolo da 5 a 15 milioni, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; incrementa inoltre di 13 milioni per il 2023 e di 20 milioni dal 2024 la dotazione del Fondo per le misure anti-tratta per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

    il predetto Piano è adottato dal Governo, con cadenza biennale, è dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 che ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in 4 assi tematici, prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione, secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul;

    con l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», oltre che l'adozione del citato «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», al comma 2, lettera d), si è stabilito di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

    l'articolo 5-bis del predetto decreto-legge n. 93 del 2013 individua le azioni per i centri and violenza e le case rifugio, per i cui requisiti minimi si rinvia ad una Intesa da sancire in sede di Conferenza unificata per garantire criteri omogenei a livello nazionale;

    sulla base di Intesa sancita nel 2015, i Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza e sono promossi da enti locali e da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, anche tra loro consorziati;

    il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli sul territorio, garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana ed un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, adotta la Carta dei servizi, e non può consentire l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti; deve assicurare un'adeguata presenza e formazione di figure professionali specifiche e deve garantire ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

    i Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere,

impegna il Governo:

   ad impiegare parte dell'incremento delle risorse indicate in premessa:

    per potenziare e rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, anche per garantire personale adeguatamente formato, assicurando l'aggiornamento costante della mappatura dei centri anti violenza del Dipartimento per le pari opportunità, e adottando, inoltre, le iniziative di competenza per garantire un costante monitoraggio delle risorse;

    per potenziare i consultori familiari, grazie ai quali è possibile intervenire più efficacemente quanto alle politiche educative sull'uguaglianza e sul rispetto delle differenze.
9/643-bis-AR/167.Marianna Ricciardi, Torto, Pavanelli, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame disciplina, all'articolo 143, il processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce la determinazione dei suddetti livelli essenziali alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

    i LEP costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali e, secondo tale principio, in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, si è voluto attribuire espressamente la potestà legislativa alla competenza esclusiva dello Stato per la loro definizione;

    l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali e la legge in questione, sulla cosiddetta autonomia differenziata, deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la regione interessata;

    la Corte costituzionale ha chiarito che i LEP indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti;

    l'articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) ha stabilito che la legge statale disciplina la determinazione dei LEP e l'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha delineato, inoltre, un procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione dei LEP;

   tenuto conto che:

    più in particolare, il provvedimento all'esame istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni;

    la predetta Cabina di regia entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame effettua una ricognizione della normativa statale, delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni e della spesa storica, individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, e determina i LEP con l'ausilio di diversi organi tecnici tra i quali la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che definisce le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard;

    si inserisce quindi il termine di sei mesi dalla conclusione delle predette attività ricognitive entro il quale la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i conciati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

    qualora entro il termine indicato le attività della Cabina di regia non si concludano viene nominato un Commissario;

   considerato che:

    l'autonomia differenziata deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la regione interessata;

    l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è subordinata alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere determinati con la legge statale;

    la procedura di determinazione dei LEP, come delineata dalla disposizione in esame, esclude da ogni coinvolgimento il Parlamento, paventandone finanche l'attribuzione ad un commissario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere che i LEP siano approvati con disegni di legge di iniziativa governativa anziché con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare la necessaria riserva di legge alla tutela dei diritti civili e sociali.
9/643-bis-AR/168.Sportiello, Torto, Orrico, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo XII reca numerose misure in materia di sisma, in particolare agli articoli 131-136;

   considerato che:

    il 13 dicembre 1990 un sisma ha colpito numerosi comuni delle province di Catania, Siracusa e Ragusa ha causato notevoli danni alla popolazione;

    gli interventi inerenti la tragedia citata si susseguono da decenni. Per quanto riguarda i tributi il primo provvedimento è stato del Ministro per il coordinamento della protezione civile con ordinanza del 21 dicembre 1990, che ha sospeso il pagamento di tributi e contributi per i comuni danneggiati dal sisma. Detto provvedimento fu seguito da numerose altre disposizioni che di volta in volta prorogavano i benefici della suddetta ordinanza;

    le proroghe normalmente arrivavano a ridosso delle scadenze prima prorogate, per cui molti cittadini, nella incertezza, hanno preferito pagare in tutto o in parte i tributi relativi alle dichiarazioni dei redditi, mentre altri hanno ritenuto di attendere;

    questa incertezza su tempi e modi di versare i tributi in parola è stata definitivamente superata con una norma (articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che disponeva che i tributi in parola da versare per gli anni 1990, 1991 e 1992 potevano essere definiti versando il 10 per cento delle somme residue;

    i contribuenti che avevano versato per intero (o in gran parte) detti tributi si sono sentiti discriminati nei confronti di quelli che hanno saldato la loro posizione debitoria pagando solo il 10 per cento del dovuto, per cui si sono rivolti prima agli uffici delle imposte (oggi Agenzia delle entrate) e, dopo il rifiuto degli Uffici a restituire con provvedimenti in autotutela quanto pagato oltre al 10 per cento del dovuto, hanno proposto ricorso alle commissioni tributarie;

    dopo alterne vicende e decisioni con esiti talvolta contrapposti, è intervenuta una decisione della Cassazione (sentenza della Sezione Tributaria del 27 giugno 2007, depositata in Cancelleria il 1° ottobre 2007 n. 20641), che ha riconosciuto il diritto al rimborso ai contribuenti delle somme pagate oltre il 10 per cento di quelle dovute. Così la giurisprudenza si è consolidata in base al principio enunciato dalla Suprema Corte di cassazione;

    infine, con l'articolo 29, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8, che ha modificato l'articolo 9, comma 17, legge n. 282 è stato previsto che: «In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora rammentare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro»;

    il legislatore da una parte ha dunque confermato a limitazione del rimborso al 50 per cento e l'esclusione del residuo all'esaurimento delle risorse; dall'altra ha elevato lo stanziamento da euro 90,000.000 ad euro 160,000.000, senza ripartizione annuale e ascrivendolo agli «ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi»;

    rilevato anche il Provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell'Agenzia delle entrate, prevede che «2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute»;

    tale riduzione del 50 per cento contribuisce ad aumentare la disparità di trattamento fra i contribuenti e cioè fra chi aveva già ottenuto il rimborso per l'intera somma accertata e liquidata dall'ufficio e fra chi è rimasto colpito della sopravvenuta norma di riduzione del rimborso;

   rilevato infine che:

    come risulta evidente da quanto detto in premessa il contribuente, pur avendo diritto al rimborso del 90 per cento delle imposte versate in più del dovuto, in base alla convalida dell'ufficio (o a seguito di sentenza della Commissione tributaria), ha accreditato dalla D.C. dell'Agenzia delle entrate solo il 50 per cento della somma liquidata dall'ufficio, con la motivazione dell'insufficienza dei fondi;

    pertanto il Legislatore da un lato ha riconosciuto che al contribuente fosse restituito il 90 per cento dei tributi pagati in più, con altra norma tuttavia si limita il rimborso al 50 per cento dell'importo liquidato dall'ufficio, senza prevedere un limite di tempo per pagare il saldo e senza alcun impegno di rifinanziare il capitolo di spesa da cui attingere i fondi per il pagamento del saldo,

impegna il Governo

a tutelare il diritto dei contribuenti a ricevere il saldo di cui in premessa, prevedendo al prossimo provvedimento utile di rifinanziare il fondo relativo al capitolo di spesa incidente sulle popolazioni colpite dal sisma delle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
9/643-bis-AR/169. Cantone, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    valutate le misure inserite nel provvedimento in materia fiscale, con particolare riferimento alla proroga del bonus per gli investimenti al Sud; misura inizialmente dimenticata e poi reintrodotta nel provvedimento in esame a seguito di una revisione del Governo durante l'esame in Commissione Bilancio;

    all'esame del Parlamento, prevede l'estensione di tale misura per l'anno 2023, centrale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

   considerato che tale misura, istituita con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede un credito d'imposta cosiddetto «bonus investimenti sud» per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e successivamente estesa Molise e Abruzzo);

    con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020, e successivamente con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2020 n. 178) è stata prevista una ulteriore proroga della misura al 31 dicembre 2022;

    l'ultima modifica del bonus investimenti Sud è stata introdotta dall'articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2022, prevedendo un adeguamento del perimetro geografico di applicazione, in sintonia con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;

    la misura, in vigore dal giugno 2016, si è rivelata fondamentale per le imprese agricole delle regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;

    tale strumento, invero, oltre a contribuire all'incremento e alla crescita del Mezzogiorno ha coadiuvato l'occupazione lavorativa;

    alla luce della centralità di tale misura, da anni se ne chiede, anche in Parlamento, l'estensione alle aziende agricole con reddito agrario e dominicale, ma non di impresa, che non ne risultano beneficiarie, pur costituendo tale tipologia imprenditoriale la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

    in aggiunta, secondo quanto previsto dall'Agenzia delle entrate, inoltre, per i crediti d'imposta Sisma, ZES e ZLS sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura. Tale previsione comporta, dunque, l'esclusione e la penalizzazione di fatto di una vasta fetta di produttori,

impegna il Governo

ad inserire le imprese con reddito agrario e dominicale tra quelle beneficiarie del cosiddetto bonus investimenti Sud.
9/643-bis-AR/170. Caramiello, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di pagamento elettronici e limiti al contante;

    l'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha introdotto il programma di rimborsi in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici;

    il programma Cashback, avviato in via sperimentale 1'8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi, era stato previsto per l'intero anno 2021 (con riferimento ai periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre) e per il primo semestre 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno);

    con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata disposta la sospensione del programma Cashback per il secondo semestre 2021; successivamente, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) è stata prevista la definitiva conclusione dell'iniziativa;

    il programma Cashback è stato operativo per il solo primo semestre 2021, nonostante la programmazione già vigente e la disponibilità di risorse assegnate;

    il progetto, inserito all'interno del più ampio Piano Italia Cashless, è nato con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, favorendo al contempo la crescita della cultura digitale tra cittadini e imprese, oltre a un indiretto contrasto dell'economia sommersa;

    nel solo primo semestre 2021, il programma Cashback ha visto la partecipazione di circa 9 milioni di cittadini, il 18 per cento della popolazione maggiorenne. Il grande interesse verso l'iniziativa ha trovato riscontro positivo anche nel numero del settore delle transazioni digitali, che nello stesso periodo ha segnato un +41 per cento;

    l'effetto cashback si è avuto su tutto il 2021, considerato un anno record per le transazioni digitali in Italia con il superamento, per la prima volta, del mondo dei pagamenti digitali sui contanti;

    nonostante il raggiungimento di tali obiettivi, va ricordato che l'Italia è ancora tra gli ultimi paesi in Europa per numero di transazioni digitali. Secondo il rapporto Cashless 2022 di The European House-Ambrosetti, il nostro Paese si conferma fortemente cash-based, registrando un andamento opposto alla media europea;

    quanto all'utilizzo del contante, invece, l'indagine condotta dalla BCE «Study on the use of cash by households» ha evidenziato come l'Italia sia il paese dell'Area euro in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti (la media europea in contanti si attesta a 1,2 su 1.6 transazioni giornaliere);

    lo studio della Banca d'Italia svolto nell'anno 2021 mette in rilievo come un aumento dell'1 per cento delle transazioni in contanti ha portato ad un aumento tra lo 0,8 e l'1,8 per cento dell'economia sommersa dimostrando, quindi, la correlazione tra innalzamento della soglia dei pagamenti in contanti e l'incremento delle transazioni in nero;

    è di stretta attualità il tema dell'utilizzo del contante come mezzo di pagamento di condotte penalmente rilevanti, soprattutto in ambito di corruzione e traffici illeciti;

   considerato che:

    le politiche di stimolo all'utilizzo di strumenti digitali, come dimostrato dall'iniziativa Cashback, sono in grado di produrre significativi effetti positivi sia in termini di crescita dei consumi sia sotto il profilo del contrasto all'economia sommersa;

    la conoscenza e la diffusione delle tecnologie digitali ha oggi un grado di penetrazione tra la popolazione che consente di perseguire con efficacia politiche rivolte all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in tutte le loro diverse forme;

    iniziative che favoriscono l'utilizzo del contante rischiano di compromettere gravemente il percorso di crescita digitale e di cambiamento nelle abitudini dei cittadini,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative finalizzate ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (come la reintroduzione del programma Cashback), al fine di accrescere i consumi e la cultura digitale dei cittadini;

   ridurre il limite dell'utilizzo del contante, al fine di garantire una maggiore tracciabilità delle transazioni oltre che contrastare più efficacemente le condotte illecite e l'economia sommersa;

   introdurre misure volte a mitigare il costo delle commissioni che gravano a carico degli esercenti e dei professionisti, in attesa della definizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni;

   a monitorare l'andamento delle transazioni digitali in rapporto ai pagamenti in contanti, rendendo illustrazione alle Camere.
9/643-bis-AR/171. Baldino, Conte, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 82 reca disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente;

    il settore ferroviario italiano è caratterizzato da una serie di servizi diversificati, di cui, i servizi di trasporto passeggeri di media e lunga percorrenza rappresentano il vero asse portante che collega il Paese. Questi sono articolati in: servizi a mercato; servizio universale. Il secondo è regolato dal contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico (articolo 38 della legge n. 166 del 2002, modificato dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007). In questo servizio sono compresi i cosiddetti treni Intercity Giorno e Intercity Notte;

    in base alla legge n. 166 del 2002, i contratti di servizio devono avere durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche-quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Sono stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata, sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'amministrazione;

    il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e i Ministeri competenti il nuovo contratto di servizio 2017-2026 di durata decennale, per il trasporto passeggeri di interesse nazionale, che è sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico per garantire il diritto alla mobilità. Il nuovo contratto ha durata decennale, anziché quinquennale come il precedente, scaduto nel 2014 e prorogato negli ultimi due anni, ed è relativo al «servizio ferroviario universale». Il contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte. Il contratto di servizio (CdS) a media e lunga percorrenza 2017-2026 vede tra gli obiettivi principali il mantenimento di tutti collegamenti ferroviari precedentemente in essere con incremento di oltre 1,8 milioni di treni/chilometro, servizi aggiuntivi a bordo treno, rinnovo e sostituzione del vecchio materiale rotabile IC nel corso dei primi tre anni di validità del Cds;

    attraverso l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai commi 681-682, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, si reintroduce il parere parlamentare sui contratti di servizio con società del gruppo Ferrovie dello Stato, abrogando altresì la disposizione che aveva soppresso tale parere parlamentare;

    i treni Intercity Giorno collegano circa 200 città;

    i collegamenti Intercity Notte consentono invece spostamenti su lunghe distanze e offrono al passeggero la sistemazione in cabine letto o cuccette, nonché in posti a sedere per favorire anche gli spostamenti a breve raggio;

    i dati di traffico degli ultimi anni mostrano un interesse particolare da parte dei passeggeri verso questo tipo di mobilità;

   considerato che:

    l'articolo 12 del contratto di servizio passeggeri 2017-2026 disciplina la revisione del contratto stesso. Al comma 12.1 è previsto che entro e non oltre il mese di marzo 2020, le parti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia Spa) avrebbero dovuto avviare le procedure per la revisione dell'offerta, con particolare riferimento al programma degli investimenti per il materiale rotabile e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del contratto per il periodo 2022-2026. Ad oggi, l'aggiornamento del contratto non è stato sottoscritto e si sarebbe dovuto fare entro l'anno 2021,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza al fine di concludere quanto prima l'aggiornamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026, sostenendo l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari su tutto il territorio nazionale attraverso l'incremento delle risorse previste.
9/643-bis-AR/172. Traversi, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 81 reca misure in favore del trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa;

    le metropolitane, i tram a rotaia e in generale le infrastrutture urbane su ferro rappresentato la migliore risposta alla necessità di ridurre l'inquinamento e il congestionamento dei flussi di traffico;

   considerato che:

    la linea 2 della Metropolitana di Torino è un'opera strategica dal punto di vista trasportistico, ambientale, sociale e imprenditoriale. Le ricadute positive si avranno non solo sulla città di Torino ma anche su tutto il territorio metropolitano;

    al fine di completare la tratta si necessita di due attestamenti, uno a Torino Nord e uno a Torino Sud, fondamentali per avere una linea in grado di attrarre utenti sul Tpl che riduca il congestionamento sia a Nord che a Sud delle infrastrutture stradali esistenti, e della tangenziale;

    sotto il profilo sociale, l'asse nord-sud è sicuramente fondamentale per ridurre il divario tra le «periferie» e il centro città e consentirebbe lo sviluppo di nuovi «centri» facilmente raggiungibili oltre a ridurre notevolmente i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro;

    al fine di permettere il completamento della tratta Politecnico-Anselmetti e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta Rebaudengo-Politecnico della Linea 2 della metropolitana di Torino, servono 1.8 miliardi di euro. La città di Torino, in data 28 ottobre 2020, ha stipulato apposita Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che regola le modalità di erogazione del finanziamento, ed è in corso una nuova convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'unificazione dei due finanziamenti, in modo da avere un quadro un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   considerato inoltre che:

    con deliberazione della Giunta comunale di Torino in data 19 giugno 2012 è stato, altresì, approvato in linea tecnica il progetto definitivo inerente alla connessione della ferrovia Torino-Ceres con le gallerie ferroviarie del nodo di Torino lungo la direttrice di corso Grosseto;

    i lavori sono attualmente in corso e, nel 2020 è stato necessario limitare il servizio ferroviario della Torino-Ceres alla stazione di Borgate, per realizzare la connessione fra la galleria ferroviaria esistente e quella di nuova realizzazione lungo corso Grosseto. Con tale disconnessione è stato definitivamente abbandonato anche il tratto di galleria compreso tra largo Grosseto e la stazione Dora, non più utilizzabile per l'esercizio ferroviario. La disponibilità di questa estesa infrastruttura sotterranea ha indotto l'Amministrazione a valutare possibili modalità di riconversione, anche tramite l'utilizzo di fondi statali destinati al trasporto rapido di massa;

    si è ipotizzata la realizzazione di una nuova linea tranviaria che, diramandosi da corso Giulio Cesare, tramite l'utilizzo del tracciato ferroviario dismesso, potesse raggiungere i quartieri a nord-ovest della città e l'Allianz Stadium, dove sono presenti ampi spazi di sosta utilizzati prevalentemente durante le manifestazioni sportive; il tracciato della «nuova Linea 12» affronta anche l'ambizioso tema del recupero della linea storica Torino-Ceres, ripristinando trincea e galleria esistenti anche sotto il profilo della riqualificazione degli spazi urbani afferenti all'infrastruttura trasportistica. La nuova Linea tranviaria interessa la porzione nord-occidentale del territorio comunale di Torino, unendo il centro città con la periferia posta al confine con il territorio comunale di Venaria Reale nei pressi dell'Allianz Stadium ed ha una lunghezza di circa 5,5 km. La linea percorre per grande parte del suo tracciato la linea ferroviaria Torino-Ceres dismessa, staccandosi da essa nei pressi della ex fermata Madonna di Campagna;

    il tracciato risponde ad una riqualificazione sociale, potenziando i collegamenti tra il centro storico e l'area periferica posta all'estremità della città metropolitana;

   considerato infine che:

    la città di Torino, inoltre, ha una posizione geografica che la penalizza per quanto concerne l'inquinamento ambientale. La sua conformazione orografica infatti non consente la dispersione delle polveri sottili pertanto sono necessari interventi strutturali che determinino la riduzione di quest'ultime. Una delle concause della produzione di pm 10 e NOx è proprio il traffico urbano che la realizzazione delle linee metropolitane ridurrebbero drasticamente;

    da ultimo, non per importanza, lo sviluppo imprenditoriale legato sia alla fase di realizzazione che in seguito allo sviluppo economico di nuove imprese anche in quei territori che ora sono ai margini e non hanno possibilità di crescita,

impegna il Governo

a implementare la mobilità urbana sostenibile nella città di Torino destinando prioritariamente le risorse al completamento delle linee della metropolitana e linee tranviarie già in stato avanzato di progettazione.
9/643-bis-AR/173. Iaria, Torto, Grimaldi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 62 prevede l'incremento, per il 2023, di un emolumento una tantum per i lavoratori;

   considerato che:

    l'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 reca, consente la concessione di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2021, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 10 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

    rilevato che le condizioni che sottendono a tale indennità sono le seguenti:

     non siano percettori del reddito di emergenza;

     non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

     non siano percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), né del reddito di cittadinanza;

     non abbiano percepito o stiano percependo l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI);

   considerato inoltre che i lavoratori dell'area di crisi complessa Campania, necessitano ancora del sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, l'indennità di cui in premessa prevista per i lavoratori della regione Campania anche per gli anni 2022 e 2023.
9/643-bis-AR/174. Santillo, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 62 prevede l'incremento, per il 2023, di un emolumento una tantum per i lavoratori;

   considerato che:

    l'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 reca, consente la concessione di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2021, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 10 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

    rilevato che le condizioni che sottendono a tale indennità sono le seguenti:

     non siano percettori del reddito di emergenza;

     non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

     non siano percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), né del reddito di cittadinanza;

     non abbiano percepito o stiano percependo l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI);

   considerato inoltre che i lavoratori dell'area di crisi complessa Campania, necessitano ancora del sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo

a riconoscere l'indennità di cui in premessa prevista per i lavoratori della regione Campania anche per gli anni 2022 e 2023.
9/643-bis-AR/174. (Testo modificato nel corso della seduta)Santillo, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni di interesse specifico in tema di giustizia, tra cui l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, l'ampliamento e realizzazione di cittadelle giudiziarie e poli archivistici, la destinazione ad uffici giudiziari di immobili del patrimonio demaniale;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario. Si tratta, in particolare, della previsione di riforme volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, e di specifici stanziamenti per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali e per l'efficientamento degli edifici giudiziari;

    la riforma della geografia giudiziaria, attuata con i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, è consistita in un «taglio» dei tribunali minori e nella soppressione delle sedi distaccate, a favore nell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

    la chiusura dei suddetti uffici si è rivelata del tutto inefficiente ed ha prodotto ingenti disagi a tutto il sistema giudiziario che si è visto in alcune sedi ingolfato da moli di lavoro sconsiderate e da strutture logisticamente inadeguate ad ospitare un carico giudiziario di siffatta portata. Detta problematica in alcuni territori della penisola è stata poi notevolmente acuita a causa delle difficoltà per i professionisti della giustizia di raggiungere le sedi accorpanti, talvolta molto distanti e raggiungibili unicamente attraverso mezzi privati e strade inadeguate senza alcuna possibilità di poter ricorrere al trasporto pubblico stante l'assoluta assenza di servizi e collegamenti;

    il tutto oggi si è tradotto in un aumento dei costi per i cittadini ed in una accentuata assenza dello Stato in particolar modo in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata la quale, forte di una rinnovata lentezza dei processi dovuti alla concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, ha intensificato le attività illegali,

impegna il Governo

al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad aumentare l'accessibilità degli uffici giudiziari da parte dei cittadini e ad assicurare altresì la riapertura di tali uffici e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata, anche attraverso l'istituzione, a tal fine di un Fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero della giustizia per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.
9/643-bis-AR/175.Scutellà, Torto, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni di interesse specifico in tema di giustizia, tra cui l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, l'ampliamento e realizzazione di cittadelle giudiziarie e poli archivistici, la destinazione ad uffici giudiziari di immobili del patrimonio demaniale;

    il principio rieducativo della pena, sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, costituisce uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale in materia di giustizia;

    tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

    è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    lo scorso 26 ottobre è stato nuovamente presentata alla Camera dei deputati, dopo essere già stata presentata nel corso della XVIII legislatura, la proposta di legge Bruno ed altri, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari» (474), al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative volte a promuovere e sostenere – anche attraverso l'istituzione di un Fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero della giustizia da destinarsi al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti – le attività teatrali negli istituti penitenziari, mediante lo sviluppo di attività formative, laboratoriali e culturali, anche all'esterno degli istituti, che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/643-bis-AR/176.Bruno, Torto, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni di interesse specifico in tema di giustizia, tra cui l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, l'ampliamento e realizzazione di cittadelle giudiziarie e poli archivistici, la destinazione ad uffici giudiziari di immobili del patrimonio demaniale;

    il principio rieducativo della pena, sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, costituisce uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale in materia di giustizia;

    tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

    è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    lo scorso 26 ottobre è stato nuovamente presentata alla Camera dei deputati, dopo essere già stata presentata nel corso della XVIII legislatura, la proposta di legge Bruno ed altri, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari» (474), al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le necessarie iniziative volte a promuovere e sostenere – anche attraverso l'istituzione di un Fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero della giustizia da destinarsi al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti – le attività teatrali negli istituti penitenziari, mediante lo sviluppo di attività formative, laboratoriali e culturali, che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/643-bis-AR/176.(Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Torto, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 65 e 66, in materia rispettivamente di «assegno unico universale» e «congedo parentale» recano disposizioni volte a favorire la conciliazione del mondo del lavoro alle esigenze di vita familiare dei genitori;

    l'obiettivo di accordare l'attività lavorativa con la vita familiare è un tema a cui l'Unione europea ha sempre dedicato ampio spazio, come testimoniato non solo dalla lontana Direttiva 2006/54/CE «sull'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego», ma anche dalla più recente Direttiva 2019/1158/UE «sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza»;

    nell'ambito di una politica volta a promuovere la realizzazione professionale dell'individuo in coerenza con la sua dimensione genitoriale, risulta opportuno sviluppare e potenziare misure collegate al welfare aziendale. In particolare, tra le iniziative da incentivare che assumerebbero un significativo valore sociale, con ampi riflessi sulla produttività, si evidenzia la creazione all'interno dei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, di asili nido e micro-nidi ovvero strutture destinate ai figli (di età compresa tra i tre mesi ai tre anni) delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende;

    la consapevolezza di quanto questa misura incida sul benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e, di conseguenza sul loro rendimento, è ormai patrimonio conoscitivo del mondo imprenditoriale che necessita però per la sua realizzazione, soprattutto in riferimento alle realtà di impresa più piccole, di aiuti statali dedicati. Infatti, dagli ultimi dati Istat disponibili sul tema, risalenti al 2020, i posti utili nei nidi aziendali conteggiati hanno coperto solo lo 0,5 per cento dei bambini, numeri che probabilmente a causa della pandemia e degli effetti economici collegati al conflitto russo-ucraino, saranno con ogni probabilità più bassi;

   atteso che:

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha stanziato importanti risorse per l'ampliamento dei servizi educativi da 0 a sei anni (oltre 5 miliardi);

    il fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dedicato all'istituzione di asili nido anche nei luoghi di lavoro (articolo 70, comma 4) è stato soppresso con legge 30 dicembre 2004, n. 311,

impegna il Governo

in un'ottica di promozione di politiche di sostegno alla famiglia e al fine di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro, a prevedere misure di incentivo alla creazione degli asili nido aziendali, istituendo eventualmente un «Fondo» nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tal scopo destinato.
9/643-bis-AR/177.Scerra, Torto, Sportiello, D'Orso, Barzotti, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 101 reca misure in materia di Università e borse di studio; in particolare, al comma 3, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;

    la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR stanzia l'importo di 500.000.000,00 di euro (250 milioni per il 2022 e 250 milioni per il 2023) al fine di finanziare l'aumento dell'importo e del numero di borse di studio ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, erogate nel rispetto dell'articolo 34 della Costituzione;

    scopo del presente investimento, come dichiarato anche dall'allora Ministra dell'università e della ricerca professoressa Maria Cristina Messa, è l'incremento medio degli importi delle borse di studio per una cifra pari a 700,00 euro (+500,00 euro per studente «in sede»; +700,00 euro per studente «pendolare»; +900,00 euro per studente «fuori sede») e l'aumento del numero di idonei beneficiari di un numero tale da poter raggiungere la cifra di 330.000 borse erogate entro il 2023 e 336.000 entro il 2024, mantenendo tale numero costante almeno fino al 2026;

    per garantire la presente misura, il decreto ministeriale n. 1320 del 2021 è intervenuto, oltre che sulle tempistiche di erogazione, incrementando gli importi minimi di tutte le categorie di borse di studio, prevedendo agevolazioni/premialità legate a particolari attività svolte (e.g. Erasmus+) o status studente rilevanti (e.g. iscrizione a corsi STEM, disabilità, iscrizione a doppia laurea e altro). A seguito del citato decreto ministeriale, la circolare n. 13676 dell'11 maggio 2022 del Ministero dell'università e della ricerca è intervenuta fornendo ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione di quanto previsto all'interno del decreto ministeriale sopracitato;

    per finanziare le 300 mila borse previste per il 2023, con un costo medio di ciascuna pari a 4.079,336 (come riportato nella circolate ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022), occorrerebbero 1.223.799.000 euro. Tenendo conto dei 250 milioni messi a disposizione dal PNRR, dei contributi regionali (40 per cento del FIS.) e degli introiti delle tasse universitarie (227.641.260 euro nel 2021), per coprire il costo totale sarebbe necessario un Fondo integrativo statale pari a circa 540 milioni di euro, contro i circa 307 milioni attualmente previsti (decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021). Dunque relativamente al 2023, per raggiungere il target stabilito nel PNRR occorre un incremento del fondo FIS. di circa 230 milioni di euro;

    seguendo un ragionamento analogo, per finanziare le 336 mila borse entro il 2024 e mantenerle nel 2025, in assenza di risorse PNRR, occorrerebbe invece un fondo integrativo statale pari a circa 820 milioni di euro, contro i 307 milioni a disposizione. L'incremento del fondo previsto in legge di bilancio (articolo 101, comma 3) di 250 milioni per ciascuna annualità 2024/25 copre solo in parte il maggiore fabbisogno. Pertanto il Fondo statale va ulteriormente incrementato di 260 milioni per ciascuna annualità (in totale 510 milioni), al fine di raggiungere il target delle 336 mila borse entro il 2024 e mantenerlo per il 2025;

    occorrono dunque almeno ulteriori 230 milioni di euro per il Fondo integrativo statale per l'annualità 2023 e 260 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul punto. Si evidenzia che in caso di presenza di idonei non beneficiari e del relativo mancato raggiungimento dell'obiettivo, il rischio è la totale perdita dei fondi previsti dal PNRR per l'investimento considerato,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente al fine di reperire le necessarie ulteriori risorse per incrementare adeguatamente il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine soddisfare le legittime aspettative degli idonei nonché scongiurare il rischio della perdita delle risorse previste dal PNRR.
9/643-bis-AR/178.Caso, Torto, Amato, Orrico, Cherchi, Raffa, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 98 del provvedimento all'esame, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere;

    la disposizione citata prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione, in ogni «segmento» nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e fino all'istruzione superiore; riguardo i docenti prevede che, nell'ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM;

    in particolare il comma 3 dell'articolo 98, riguardo agli ITS, rafforza il riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere nell'ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy;

    è poi affidato al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo in materia del 10 giugno 2021 e riguardo alle azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolta alle famiglie, si sottolinea la finalità di incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

    uno studio di recente pubblicazione, realizzato dalla Higher School of Economics di Mosca e condotto dalla professoressa Svetlana Kuptsova del Laboratorio di neurolinguistica presso lo stesso istituto, evidenzia come per le donne potrebbe essere più facile, rispetto agli individui di sesso maschile, spostare l'attenzione da un'attività all'altra e che il loro cervello non ha bisogno di attingere risorse «extra» per far ciò, cosa che invece non accade negli uomini;

    pertanto per quanto apprezzabile l'attenzione al superamento degli stereotipi di genere, sarebbe invece auspicabile che più che favorire l'equilibrio, si sostenga perlomeno l'assoluta parità di genere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative volte a precisare che si debba favorire la parità di genere, anziché più approssimativamente l'equilibrio di genere, nella promozione e nel potenziamento delle competenze e delle discipline STEM, nonché nell'accesso ai relativi percorsi in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione.
9/643-bis-AR/179.Amato, Torto, Cherchi, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 98 del provvedimento all'esame, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere;

    la disposizione citata prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione, in ogni «segmento» nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e fino all'istruzione superiore; riguardo i docenti prevede che, nell'ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM;

    in particolare il comma 3 dell'articolo 98, riguardo agli ITS, rafforza il riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere nell'ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy;

    è poi affidato al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo in materia del 10 giugno 2021 e riguardo alle azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolta alle famiglie, si sottolinea la finalità di incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

    uno studio di recente pubblicazione, realizzato dalla Higher School of Economics di Mosca e condotto dalla professoressa Svetlana Kuptsova del Laboratorio di neurolinguistica presso lo stesso istituto, evidenzia come per le donne potrebbe essere più facile, rispetto agli individui di sesso maschile, spostare l'attenzione da un'attività all'altra e che il loro cervello non ha bisogno di attingere risorse «extra» per far ciò, cosa che invece non accade negli uomini;

    pertanto per quanto apprezzabile l'attenzione al superamento degli stereotipi di genere, sarebbe invece auspicabile che più che favorire l'equilibrio, si sostenga perlomeno l'assoluta parità di genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare gli applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, ed eventualmente quella di adottare iniziative volte a precisare che si debba favorire la parità di genere, anziché più approssimativamente l'equilibrio di genere, nella promozione e nel potenziamento delle competenze e delle discipline STEM, nonché nell'accesso ai relativi percorsi in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione.
9/643-bis-AR/179.(Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Torto, Cherchi, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 168 del disegno di legge di bilancio all'esame autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14); autorizza, altresì, al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, variazioni compensative di bilancio, per il 2023, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo (di cui agli articoli 1 e 2 alla legge n. 163 del 1985);

    nell'ambito delle missioni del Ministero della cultura è da segnalare il programma relativo al sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo;

    la legge 14 novembre 2016, n. 220, che reca la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, nell'ottica del sostegno e della valorizzazione delle sale cinematografiche, prevede finanziamenti a favore del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, nonché benefìci sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, anche tenendo conto delle periferie e zone disagiate;

    uno dei settori più colpiti dalla pandemia da COVID-19 è quello cinematografico, infatti dell'intero comparto, a risentire delle chiusure sono stati soprattutto i cinema, in crisi già prima della pandemia;

    in occasione della premiazione dei David di Donatello, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il «ruolo sociale» delle sale come «centri di aggregazione»; ma anche l'intera filiera dell'industria cinematografica sostiene fermamente l'importanza della «centralità della sala» per l'economia di tutto il comparto;

    appare auspicabile, al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche come presidi sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, destinare adeguate risorse a favore delle aziende dell'esercizio cinematografico;

    sarebbe utile e innovativa l'erogazione di un contributo anche nella forma di voucher, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi e iniziative finalizzate a rilanciare le sale cinematografiche,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse per l'erogazione di un contributo, anche nella forma di voucher, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale dei cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi.
9/643-bis-AR/180.Orrico, Torto, Amato, Caso, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula reca una norma introdotta con un emendamento dichiarato inammissibile in prima istanza e poi riammesso a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dai proponenti;

    la riammissione è una palese violazione sia del Regolamento della Camera dei deputati, sia delle norme che regolano la sessione di bilancio;

    il Regolamento della Camera, all'articolo 89, stabilisce che possa essere negata l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione; con circolare del 10 gennaio 1997 è stata data una più articolata chiave di lettura della disposizione, sottolineando che – nell'ambito dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni parlamentari – essa debba essere applicata nel senso di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi affatto estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione; inoltre, sempre il Regolamento, con riferimento allo specifico iter procedurale della legge di bilancio, reca una serie di disposizioni – Capo XXVII, articoli 118-bis e seguenti – che restringono ulteriormente il perimetro di ammissibilità degli emendamenti alla legge di bilancio;

    l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge di contabilità e finanza pubblica – legge 31 dicembre 2009, n. 196 – disciplina con estrema chiarezza l'ambito di intervento della legge di bilancio; in particolare la norma dispone che «la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge»; giova sottolineare che la disposizione qui richiamata è stata introdotta dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e che una sua non corretta applicazione può concretamente ritenersi lesiva del dettato costituzionale;

    nel merito si evidenzia che la norma in oggetto interviene su un argomento, la disciplina dell'attività venatoria, del tutto estraneo alla manovra di bilancio; in particolare l'articolo introdotto alla legge di bilancio sostituisce l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con due disposizioni che stravolgono completamente l'impianto della normativa che regola la tutela della fauna, consentendo astrattamente l'apertura della caccia senza alcun limite, sia per quanto riguarda l'ambito territoriale, comprendendo aree protette ed aree urbane, sia per quanto riguarda l'ambito temporale, estendendo la possibilità di cacciare anche alle ore notturne, ai giorni di riposo venatorio e al periodo di nidificazione, con gravissime potenziali ripercussioni sulla salvaguardia della biodiversità e sulla sicurezza delle persone;

    giova sottolineare che la normativa che regola l'attività venatoria recepisce sostanzialmente l'articolato quadro normativo eurounitario – nello specifico le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 – e la norma inserita nel provvedimento all'esame di questa aula esporrebbe il nostro Paese ad un concreto rischio di avvio di procedura d'infrazione;

    appare evidente la totale inopportunità di un intervento normativo su un tema così complesso senza un'adeguata istruttoria nelle competenti commissioni parlamentari, soprattutto in considerazione di una tempistica così ridotta dell'esame della legge di bilancio, dovuta all'avvio della legislatura proprio nel periodo in cui si svolge la sessione stessa di bilancio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad espungere – nel primo provvedimento utile – la norma di cui in premessa, in evidente contrasto con la legge di contabilità e finanza pubblica, con le direttive europee di settore e che presenta seri profili di illegittimità costituzionale.
9/643-bis-AR/181.Cherchi, Torto, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame all'articolo 129 reca disposizioni in materia di personale in servizio all'estero. In particolare, il comma 2, lettera d), novella la norma di cui all'articolo 179, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero, prevedendo un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico;

    il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1 aprile 2021, n. 46 recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico con l'obiettivo di semplificare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità e di procedere ad una complessiva riorganizzazione del welfare familiare;

    di fatto l'assegno unico e universale, dunque, sostituisce i benefici che erano previsti per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

    tuttavia, nella scorsa legislatura, in diverse sedi, è stato rilevato un vuoto normativo; in particolare, durante l'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico è universale per i figli a carico (A.G. 333), la XII Commissione della Camera, in sede di parere ha espresso la seguente osservazione: «Sempre in riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, si segnala la condizione di alcuni cittadini italiani residenti all'estero. I cosiddetti “non residenti Schumacher” possono attualmente fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e quindi anche per i figli a carico, in quanto producono più del 75 per cento del loro reddito complessivo in Italia e a patto che non usufruiscano di analoghi benefici dal Paese di residenza. Inoltre, alcuni soggetti residenti all'estero, anche non cittadini italiani, tra i quali anche i lavoratori a contratto operativi presso la rete del MAECI, ottengono oggi prestazioni, come gli assegni al nucleo familiare, in applicazione sia della normativa italiana in materia che di accordi bilaterali e multilaterali (regolamenti comunitari) di sicurezza sociale stipulati dall'Italia, cioè di strumenti giuridici sovranazionali che si impongono sulle legislazioni nazionali. Si ritiene pertanto opportuno prevedere le necessarie disposizioni affinché si salvaguardi anche con l'assegno unico e universale il valore di tali benefici a favore dei soggetti di cui sopra, i quali diversamente non potrebbero fruirne, in assenza del requisito di residenza e domicilio in Italia»;

    sempre durante la scorsa legislatura, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (cosiddetto decreto semplificazioni), la III Commissione della Camera, in sede consultiva, con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, concernente misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, segnalava l'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare da destinare al personale a contratto in servizio presso la rete estera;

    ad oggi tale vulnus normativo, che esclude dal beneficio delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia i figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non risulta colmato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'estensione del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia anche ai figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del MAECI, al fine di garantire e sostenere la genitorialità.
9/643-bis-AR/182. Lomuti, Torto, Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame all'articolo 21 reca disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

    un'importante comunità di italiani vive oltre confine. Al primo gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all'AIRE sono 5.806.068, il 9,8 per cento degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia. In tale contesto, risulta, inoltre, interessante sottolineare che tutte le regioni, senza alcuna eccezione, perdono residenti aumentando, però, la loro presenza all'estero;

    come risulta ai firmatari del presente atto, vi è una profonda percezione di iniquità da parte della maggior parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto ad alcuni tributi: in particolare, l'imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI);

    per quanto concerne la TARI molti residenti all'estero invocano una riduzione improntata al principio della proporzionalità. In merito, si ritiene opportuno evidenziare che già esistono significative sentenze che affrontano la problematica. Vedasi, ad esempio, la recente pronuncia (sentenza n. 26/2022) della Commissione tributaria della Regione Toscana così come quella del Consiglio di Stato (sentenza n. 4223/2017) a sostegno del principio di proporzionalità;

    in passato, il Consiglio di Stato, quinta sezione, attraverso la sentenza n. 4223/2017, ha affermato che il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle tariffe porti a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune;

    successivamente, conformandosi alla menzionata posizione del Consiglio di Stato, la Commissione tributaria della Regione Toscana, attraverso la sentenza n. 26/2022, ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale TARI che non rispetti il principio di proporzionalità in relazione a soggetti residenti e non residenti,

impegna il Governo:

  a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere normativo volta ad operare una revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero che preveda di;

   a) applicare l'IMU nella misura della metà per ciascun anno su una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

   b) applicare l'imposta comunale TARI per ciascun anno in misura ridotta di due terzi su una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
9/643-bis-AR/183. Onori, Torto, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame all'articolo 122 reca disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico – NBCR, in particolare destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per aumentarne la capacità di risposta in merito ad eventuali interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR;

    lo scenario internazionale causato dal conflitto Russia-Ucraina in atto, desta sempre maggiori preoccupazioni e richiede un maggiore livello di attenzione riguardo a possibili eventi incidentali con il coinvolgimento di agenti NBCR, nonché una conseguente maggiore applicazione al fine di potenziare le capacità tecnico-operative in tale ambito;

    il conflitto bellico in atto ormai da dieci mesi è caratterizzato da una perdurante escalation militare, inasprita dallo spettro della minaccia nucleare;

   considerato che:

    la Scuola Interforze per la difesa NBC costituisce il «Polo Interforze per la Difesa NBC» e tra le sue missioni, si segnalano in particolare due funzioni: specializzare nel settore NBCR il personale delle Forze e dei Corpi Armati, il personale dei Dicasteri e delle Organizzazioni civili coinvolte nella materia; partecipare con propri rappresentanti ai Gruppi di Lavoro NATO sul tema;

    la citata Scuola, con sede a Rieti, rappresenta, dunque, un importante strumento per contrastare le minacce chimico, biologiche radiologiche e nucleari, ovvero pericoli connessi ad una guerra non convenzionale;

    nella stessa base di Rieti, è operativa l'Area Control Center (ACC), una sala operativa nazionale di «warning and reporting» per il rischio NBCR e dalla quale si monitora l'Italia e l'Europa, grazie a una serie di centraline sparse su tutto il territorio nazionale, in Portogallo e nell'est Europa;

    l'attuale contesto geopolitico e le gravi minacce sopracitate, rendono necessario attivarsi allo scopo di potenziare gli strumenti volti ad affrontare attacchi di natura nucleare e chimica e di incrementare il livello di prontezza delle nostre Forze armate,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad incrementare la capacità tecnico-operativa della Scuola Interforze per la difesa NBC, nonché potenziare l'attività addestrativa della menzionata Scuola, al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.
9/643-bis-AR/184. Pellegrini, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    Il Capo I del Titolo IV reca norme in materia di Lavoro e di politiche sociali intervenendo su varie tematiche senza però intervenire in favore dei lavoratori dello spettacolo;

    da sempre, e oggi ancor più, il settore dello spettacolo soffre di una sperequazione rispetto ad altre categorie di lavoratori, poiché il regime previdenziale attualmente vigente non è per nulla adeguato a soddisfare le esigenze di tale tipologia di lavoratori. A titolo esemplificativo, secondo dati INPS, i lavoratori dello spettacolo percepiscono una retribuzione media di 10.664 euro annui ma differenziata per genere (cosicché, a fronte degli 11.749 euro per gli uomini, le donne percepiscono circa 9.199 euro); non godono di forme di sostegno al reddito e hanno inoltre un limite per il raggiungimento dei requisiti per la maturazione dell'anzianità assicurativa, che mal si concilia con una tipologia di lavoro non continuativa per sua natura (cosicché, se per gli artisti il limite annuo previsto è di 120 giornate lavorative, in media però ne raggiungono 100);

    secondo dati INPS, il mondo legato a tale settore, attraverso il suo indotto, contribuisce alla formazione del PIL nella misura del 4 per cento, con circa 327.000 lavoratori che includono artisti e tecnici impiegati nei vari settori;

   valutato che:

    il settore dello spettacolo dal vivo merita un'attenzione del tutto diversa rispetto all'opinione comune che lo considera unicamente momento ludico e ricreativo;

    per chi lavora nel settore, la professione rappresenta l'unica fonte di reddito ed è frutto di un percorso di studi;

    per la collettività, lo spettacolo dal vivo può rappresentare fonte di arricchimento e crescita culturale e per l'economia del Paese è un settore produttivo che merita di essere valorizzato,

impegna il Governo

ad aumentare il Fondo per il sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative dei predetti lavoratori.
9/643-bis-AR/185. Aiello, Torto, Orrico, Amato, Ascari, Pavanelli, L'Abbate, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 53 e seguenti reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

    l'articolo 59 reca disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa;

   considerato che:

    «il lavoro non è una merce», come sancisce il primo dei princìpi su cui si fonda l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

    una Repubblica fondata sul lavoro, quale l'Italia, oltre a riconoscere il lavoro come diritto inalienabile dell'uomo, ha il compito di promuovere le condizioni, che rendano effettivo l'esercizio di tale diritto;

    in tale contesto le politiche attive del lavoro devono dedicare grande cura sia ad un'informazione tempestiva e significativa sulla struttura e dinamica della domanda e dell'offerta sia all'orientamento e alla formazione professionale dell'offerta medesima;

    il decreto legislativo n. 150 del 2015 nel riordinare la normativa in materia di Servizi per il lavoro e di politiche attive ha assegnato alla responsabilità delle Regioni la funzionalità dei Centri per l'impiego, chiamati ad erogare nei confronti dei cittadini un complesso di rilevanti misure di politica attiva all'interno di un impianto pubblico unitario in cui sono definiti i ruoli, le funzioni e le responsabilità dei diversi attori (Ministero, Anpal, Regioni e province. Area Vasta, Città Metropolitane, Enti accreditati) della Rete nazionale;

   ritenuto che:

    con l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cosiddetta legge di bilancio 2019, e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato previsto, nell'ambito del piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza (Rdc), un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021;

    il piano di potenziamento ha previsto risorse per il rafforzamento infrastrutturale dei Centri per l'impiego, risorse aggiuntive per l'implementazione delle attività collegate all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché con la legge di bilancio 2019 risorse per il rafforzamento degli organici;

    nei differenziati Sistemi per l'impiego, i singoli Centri costituiscono, per l'appunto, i soggetti in grado di orientare, nelle dinamiche di incontro tra domanda e offerta sul mercato locale del lavoro, il successivo processo di programmazione regionale, collegando alle indicazioni di politica del lavoro le relative misure di attuazione. In particolare, essi provvedono ad incrementare e gestire gli stock ed i flussi di informazioni attraverso la gestione dei dati sull'entità e sulla composizione dell'offerta e della domanda, promuovendo sul territorio il necessario coordinamento tra i servizi offerti, le politiche attive e gli interventi essenziali per l'impiego;

    il lavoro e la difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro sono un problema particolarmente sentito soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno;

    nelle regioni del Mezzogiorno la lotta alla disoccupazione, al lavoro senza tutele, al lavoro nero, agli appalti cosiddetti «non genuini» deve rappresentare, ancora di più che in altre zone del Paese, un obiettivo imprescindibile dell'azione politica, volta a combattere e, in prospettiva, ad eliminare forme di utilizzo della forza lavoro, che costituiscono sfruttamento del lavoro stesso e producono distorsione della concorrenza;

    le dinamiche relative all'emigrazione dal Sud al Nord sono l'effetto più evidente non solo delle difficoltà del sistema produttivo del Mezzogiorno ma anche della debolezza delle infrastrutture sociali come quelle dei Centri per l'impiego;

    se i giovani lasciano le regioni del Sud alimentando il fenomeno dell'emigrazione interna è anche perché il sistema delle infrastrutture sociali deputate alla realizzazione delle politiche attive del lavoro non è in grado di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro in modo ottimale e soprattutto di far incontrare quella forza lavoro altamente qualificata di cui hanno bisogno le imprese e anche le pubbliche amministrazioni;

    occorre proseguire con interventi strutturali e fonti di finanziamento a regime e non una tantum a favore dei Centri per l'impiego in grado di invertire anche tale tendenza;

    da ultimo il PNRR ha previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione» diversi programmi per la partecipazione al mercato del lavoro, per la formazione e il rafforzamento delle politiche attive e dei Centri per l'impiego,

impegna il Governo:

   al fine di garantire il funzionamento dei Centri per l'impiego – soprattutto con riferimento alle regioni del Mezzogiorno ove è più forte il gap infrastrutturale in tema di servizi pubblici per il lavoro –, ad investire le risorse necessarie – con i prossimi provvedimenti normativi – allo scopo di rafforzarne la capacità di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro, individuando fonti di finanziamento a regime e stabili;

   ad avviare tutte le azioni ed iniziative normative idonee al fine di aumentare l'efficienza dei servizi pubblici nelle regioni del Mezzogiorno, con specifico riferimento all'INPS, ai Centri per l'impiego ed agli organi ispettivi per il contrasto del lavoro sommerso e per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro;

   a porre in essere tutti gli interventi necessari – nei prossimi provvedimenti normativi – che favoriscano e incentivino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con la previsione di misure specifiche rivolte al Mezzogiorno;

   ad assumere, nel rispetto delle prerogative delle regioni, iniziative volte all'orientamento della spesa regionale per la formazione professionale affinché sia autenticamente finalizzata all'effettiva qualificazione per l'inserimento nel mondo del lavoro.
9/643-bis-AR/186. Carotenuto, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 82 reca Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, cosiddetto Ponte sullo Stretto;

   considerato che sull'asta del fiume Po e nelle sue prossimità sorgono numerosi ponti ammalorati, in particolare i ponti stradali, che a causa delle numerose criticità risultano già essere interdetti al traffico pesante;

    la maggior parte dei ponti stradali sono gestiti da Anas Spa e per alcuni è previsto a breve il passaggio alla medesima società. Con ripetuti atti ispettivi negli anni sono state messe in evidenza le criticità di numerose strutture, alcune già interdette al traffico pesante, alcune in via di interdizione, alcune da ricostruire;

   considerato inoltre che;

    con la legge di bilancio 2019 è stato effettuato un primo importante stanziamento di 250 milioni di euro per i ponti sul Po, ed è iniziato un monitoraggio di queste e altre infrastrutture nazionali, dal quale emerge un variegato e mobile quadro di gestione che non favorisce l'efficienza e la sicurezza dei trasporti ed il rispetto della concorrenza nelle gare. Attraverso il Po, in particolare sulle strade statali, mancando una infrastrutturazione ferroviaria a capacità dignitosa, passano buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano i due terzi del prodotto interno lordo italiano. Tali infrastrutture sono un importante fattore di coesione territoriale interregionale e interprovinciale per i territori complessivamente interessati, abitati da metà della popolazione italiana,

impegna il Governo

ad incrementare il fondo per la costruzione di nuovi ponti insistenti nel bacino idrografico del fiume Po.
9/643-bis-AR/187. Barzotti, Torto, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 59 reca importanti modifiche alla disciplina attualmente vigente in ordine al reddito di cittadinanza, in particolare le modifiche previste verranno applicate nell'anno 2023, in vista della totale soppressione del predetto istituto così come della pensione di cittadinanza già a decorrere dal 2024;

    il reddito di cittadinanza rappresenta senza dubbio uno strumento che, come ha spiegato l'Istat, ha avuto un ruolo fondamentale nel proteggere le famiglie dalla povertà: solo nel 2020, il reddito di cittadinanza ha evitato che circa un milione di cittadini arrivasse sotto la soglia della povertà assoluta;

    oggi il reddito di cittadinanza interessa 1,6 milioni di nuclei, 3,6 milioni di persone, con un'erogazione media di 552 euro al mese, per una spesa di 8 miliardi l'anno. Il tutto a fronte di 2,1 milioni di famiglie e 5,6 milioni di persone che l'Istat stima in povertà assoluta;

    le modifiche che il provvedimento in esame intende apportare all'istituto spiegheranno quindi i loro effetti, dal 1° gennaio prossimo, su migliaia di famiglie e individui che si trovano già in difficoltà economica: sempre secondo l'Inps, infatti, solo nel mese di ottobre 2022, i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza sono stati 1,04 milioni, con 2,33 milioni di persone coinvolte;

    lungi dal potersi equiparare ad un sussidio di disoccupazione, l'istituto si è caratterizzato quale misura di sostegno al reddito che rimane disponibile una volta terminati gli strumenti ordinari, come la cassa integrazione e il sussidio di disoccupazione. Non a caso, alcuni dei beneficiari hanno anche un lavoro, che però non consente loro di raggiungere una soglia di reddito tale da uscire dalla povertà;

    istituto necessario e prodromico ad un vero e proprio reinserimento del percettore nel mercato del lavoro e nella società, il reddito di cittadinanza appare come unico strumento di contrasto al fenomeno del cosiddetto «lavoro povero», fenomeno sempre più esteso e radicato nel sistema attuale del mercato del lavoro e che, da gennaio 2023, sarà estremamente difficile contrastare se si intende garantire il diritto ad una «vita dignitosa» per le persone;

    a seguito dell'approvazione del «Pilastro europeo dei diritti sociali» da parte del Parlamento europeo e dalla Commissione europea, in tutti i Paesi europei è stato introdotto un reddito minimo garantito. In particolare, nel documento si statuisce che «chiunque non disponga di risorse sufficienti, ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro»;

   considerato che:

    il Titolo V del provvedimento in esame, prevede misure dedicate al mondo delle imprese e segnatamente per il profilo degli investimenti e della crescita, che tuttavia non agevolano, né tutelano i soggetti più fragili, il ceto medio ed il tessuto produttivo ed imprenditoriale;

    l'articolo 3, del provvedimento in esame, ad esempio, non proroga, per il primo trimestre del 2023, l'azzeramento degli oneri di sistema anche per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW ovvero il comparto piccolo-manifatturiero, nel quale rientrano migliaia di piccole imprese, fiore all'occhiello del made in Italy, che pertanto saranno esposte agli aumenti dei prezzi energetici, in ulteriore crescita secondo le previsioni relative al prossimo anno;

    ancora, sull'agevolazione fiscale cosiddetto Superbonus 110 per cento, il provvedimento in esame modifica la disciplina, ma invero solo disorientando le imprese del settore e delegittimando i benefici generati sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, occupazione aggiuntiva, risparmio energetico assicurato e gettito fiscale prodotto. Rimangono, altresì, irrisolti il cosiddetto blocco dei crediti fiscali e i problemi di liquidità, soprattutto per le imprese che hanno ancora cantieri aperti, con inevitabili riverberi nella qualità delle esposizioni che le banche hanno nei confronti delle imprese stesse;

   ritenuto che:

    l'abolizione del reddito di cittadinanza comporterà notevoli difficoltà per chi, seppur alla ricerca di un impiego o addirittura parte di un nucleo con un soggetto lavoratore, rischia di vivere sotto la soglia di povertà assoluta;

    anche nell'ottica dell'abolizione totale della misura, aver previsto solo 7 mensilità per il 2023, con immediata decadenza qualora un componente del nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua, appare totalmente inopportuno e assolutamente non sufficiente a consentire il reinserimento lavorativo del percettore che, nella totalità dei casi, coincide con la persona più indigente e dunque bisognosa di un supporto;

    l'abolizione del principio della congruità dell'offerta comporta una regressione totale rispetto alla tutela della dignità del lavoro, principio fondamentale della nostra Carta costituzionale, così come la subordinazione all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, per tutti i giovani sotto i trent'anni che non hanno assolto l'obbligo scolastico, si traduce in una lacuna costituzionale laddove, di fatto, non riconosce il beneficio del reddito di cittadinanza, garanzia contro la povertà assoluta, proprio a tutte quelle persone più indigenti e bisognose che, pertanto, resteranno prive di qualsiasi forma di sussidio per un vita dignitosa;

    sarebbe stato opportuno stabilire almeno una disciplina transitoria più lunga e più ampia, non prevedendo la decadenza dal beneficio al rifiuto della prima offerta di lavoro: solo così si può infatti consentire al percettore di accettare una proposta lavorativa calibrata sulle proprie attitudini e competenze;

   valutato che:

    il tessuto produttivo italiano è tuttora in difficoltà, segnatamente per quanto riguarda le competenze inerenti alla digitalizzazione e alla transizione ecologica, che le aziende stesse ritengono tra i valori aggiunti più importanti e che, si stima, saranno cruciali nei prossimi anni per la competitività e la resilienza delle imprese e per allineare la domanda e l'offerta del lavoro, al fine di ridurre il tasso di disoccupazione,

impegna il Governo:

  a) a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziativa normative volte a:

    ripristinare l'istituto del reddito di cittadinanza così come originariamente previsto;

    prevedere una proroga dello stesso istituto fino al 31 dicembre 2024, garantendo 18 mensilità nel periodo di vigenza;

  b) continuare a garantire la congruità dell'offerta a tutela della dignità costituzionale del lavoro;

  c) reintrodurre misure cruciali per la resilienza, gli investimenti e la crescita delle imprese, nonché ulteriori strumenti mirati al sostegno economico e occupazionale del tessuto produttivo italiano, oggi così duramente colpito dall'aumento dei prezzi energetici e dall'inflazione.
9/643-bis-AR/188. Conte, Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (cosiddetto collegato ambientale), ha incaricato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di predisporre, con cadenza annuale, un «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli»;

    l'ultima edizione del Catalogo, pubblicata a settembre 2021, stima a 17,6 miliardi di euro i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) nel 2019 e a 18,9 nel 2020, mentre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) sono stimati a 24,5 miliardi di euro nel 2019 e a 21,6 nel 2020;

    la citata legge n. 68 del 2015 ha stabilito che «i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente», questa definizione converge con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica;

    fra i sussidi dannosi, i sussidi alle fonti fossili (FFS) sono stimati a 15,0 miliardi di euro per il 2019 e a 13,1 per il 2020; i sussidi alle fonti fossili rivestono un ruolo particolarmente significativo in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede internazionale, a cominciare dall'Accordo di Parigi sul clima;

    nella quarta edizione del Catalogo sono stati fatti alcuni aggiornamenti che hanno permesso l'individuazione di 27 nuovi sussidi distribuiti nei settori Agricoltura e Pesca, Energia, Trasporti e Altri Sussidi, che hanno portato il numero totale dei sussidi a 193;

    come evidenziato nella relazione introduttiva del Catalogo, la transizione ecologica non può basarsi solo su strumenti regolamentari e su divieti, o contare esclusivamente su approcci volontari e buona educazione; ma è necessario il ricorso a strumenti economici che coprano le esternalità ambientali, segnalino la scarsità delle risorse, orientino consumi e produzioni, contrastando la perdita di biodiversità, tutelando mari e oceani, arricchendo il capitale naturale, bloccando i cambiamenti climatici;

    in molti casi economia e ambiente comportano delle scelte alternative in contrasto fra loro; ma molte altre scelte possono muoverli nella stessa direzione;

    il catalogo rappresenta uno straordinario strumento di analisi e valutazione per il decisore pubblico, a cui è affidato il compito di decidere sulla possibilità e opportunità di una rimozione dei SAD, su una loro riforma e trasformazione in SAF, o su un rafforzamento dell'efficacia dei SAF, avviando così una irrinunciabile riforma fiscale ambientale;

    nel 2021 l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e l'OCSE hanno pubblicato lo studio «Update on recent progress in reform of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption» da cui è emerso che l'ammontare annuo dei sussidi alle fonti fossili nei paesi G20 è di circa 160 miliardi di dollari;

    con il comunicato finale del G20 del 23 luglio 2021 di Napoli dedicato alla sessione ministeriale su energia e clima, sono stati rinnovati gli impegni di Pittsburgh (2009) e di San Pietroburgo (2013) tesi a monitorare e di eliminare gli inefficienti sussidi alle fonti fossili,

impegna il Governo:

   ad individuare adeguate risorse da destinare ad uno specifico Fondo per la trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi in sussidi ambientalmente favorevoli, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

    realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

    realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

    la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

    definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

    realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

   sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

    revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

    riduzione della tassazione sul lavoro.
9/643-bis-AR/189. Ilaria Fontana, Torto, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 rappresentano un'opportunità unica per il nostro Paese, in particolare per il Mezzogiorno, trattandosi di evento di carattere internazionale in grado di impattare positivamente sotto il profilo economico, sociale e culturale;

    è quanto mai necessario intervenire per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto, identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, e necessarie per lo svolgimento dei giochi del mediterraneo di Taranto 2026;

   considerato che, le risorse finanziarie fino ad oggi stanziate non risultano sufficienti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative volte ad individuare le adeguate risorse finanziarie da destinare al territorio al fine di assicurare la dotazione finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, anche in considerazione dell'approssimarsi della manifestazione.
9/643-bis-AR/190. L'Abbate, Torto, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Berruto, Piccolotti, Ubaldo Pagano, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    già nel 2017 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel «Rapporto BES 2017: il benessere equo e sostenibile in Italia», evidenziava come l'indice di abusivismo edilizio si attesti sul valore di 19,6 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, in sostanza una casa su cinque presenta irregolarità urbanistiche;

    gli indici di abusivismo sono, poi, particolarmente elevati in Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, risultandovi ampiamente superiori alla media del Mezzogiorno. Si tratta quindi di un valore inaccettabile, che si distacca nettamente da quello medio degli Stati dell'Unione europea e che conferma l'incapacità di restituire la piena legalità al comparto edilizio;

    l'impatto dell'abusivismo sul tessuto urbanistico e sulla sicurezza idrogeologica e sismica si conferma devastante anche perché efficaci politiche di contrasto faticano a imporsi. L'abusivismo edilizio è un fenomeno che non risparmia purtroppo i luoghi più belli del Paese, da Nord a Sud, cospargendolo di manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri, oppure di villette e alberghi che privatizzano aree di spiaggia o sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree esposte al rischio idrogeologico. Tali abusi si legano a doppio filo con le cave illegali, con la movimentazione di terra e la produzione di calcestruzzo e con l'attività delle imprese gestite dalla criminalità organizzata;

    il tema dell'abusivismo è intrinsecamente connesso al problema della sicurezza del territorio, considerato che il 14 per cento della popolazione vive in aree a rischio idrogeologico e che, per le caratteristiche geomorfologiche del nostro Paese, il rischio idrogeologico causato da frane ed eventi alluvionali è diffuso in modo capillare lungo il territorio, con variazioni locali, anche in termini di pericolosità per la vita umana;

    il combinato disposto della crescente frequenza di eventi climatici estremi, e in particolare di precipitazioni intense e localizzate, dell'ampliamento delle condizioni di vulnerabilità del territorio dovute alla cementificazione ed alla impermeabilizzazione dei suoli nonché agli effetti dell'abusivismo edilizio aumenta esponenzialmente la probabilità che si verifichino danni enormi e rischi per l'incolumità delle persone;

    l'abusivismo e un fenomeno «antico», troppo spesso tollerato e che ha dato vita ad una serie di interventi legislativi che, ben lungi dal garantire un effetto dissuasivo, ne hanno invece troppo spesso alimentato la proliferazione; in particolare i tre grandi condoni edilizi del 1985 (Craxi), 1994 e 2003 (Berlusconi) hanno determinato una situazione di incertezza ancora irrisolta, soprattutto per le notevoli difficoltà di gestione delle pratiche amministrative da parte degli enti locali; ancora adesso il fenomeno dell'abusivismo è purtroppo largamente diffuso e l'azione per contrastarlo non sembra adeguata;

    secondo un'indagine di Legambiente l'attività degli enti locali contro l'abusivismo appare insufficiente. In base ai numeri forniti dagli uffici tecnici dei Comuni, dal 2004 al 2020 è stato abbattuto solo il 32,9 per cento degli immobili colpiti da un provvedimento amministrativo, con profonde ed evidenti differenze, appunto, tra Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte e regioni come la Campania, la Sicilia, la Puglia e la Calabria, quelle più segnate dalla presenza mafiosa e dove non a caso si concentra il 43,4 per cento degli illeciti nel ciclo del cemento registrati in Italia nel 2019. In queste quattro regioni sono state emesse 14.485 ordinanze di demolizione (con la Campania a guidare la classifica nazionale con 6.996 provvedimenti di abbattimento) e ne sono state eseguite appena 2.517, pari al 17,4 per cento. In altri termini, cinque volte su sei l'abusivo ha la quasi matematica certezza di farla franca. Può andargli ancora meglio se l'immobile è stato realizzato lungo le coste: se si considerano solo i comuni litoranei, infatti, la percentuale nazionale di abbattimenti scende a 24,3 per cento;

    il quadro sopra descritto induce alla riflessione sull'opportunità di avocare allo Stato il compito di riportare la legalità dove le amministrazioni locali non sono riuscite a farlo per decenni; per questo, recentemente è stata approvata una norma – inserita nella legge n. 120 del 2020, cosiddetto decreto-legge Semplificazioni – che assegna alle prefetture, l'avamposto dello Stato centrale sul territorio, la responsabilità di demolire stante l'inerzia prolungata dei Comuni. Purtroppo neanche questa norma sembra aver prodotto i risultati sperati,

impegna il Governo

nelle more di una revisione del quadro normativo finalizzata ad individuare il soggetto istituzionale idoneo a garantire il rispetto della legalità nell'ambito del governo del territorio, ad individuare adeguate risorse da destinare al fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/643-bis-AR/191. Fede, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    lo Stato italiano è tuttora sottoposto a procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifiuti per la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE su quelli pericolosi e 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti;

    la presenza sul territorio del nostro Paese di discariche di rifiuti non conformi alla disciplina vigente continua a rappresentare un'emergenza che richiede misure e interventi finanziari adeguati, tanto più laddove ai costi ambientali e sanitari si aggiungono le penalità inflitte dalla Corte di giustizia;

    tra le cinque procedure riguardanti i rifiuti e le discariche, tre hanno comportato una sentenza di condanna (procedure di infrazione 2003/2077, 2011/2215 e 2004/2034) e due il pagamento di sanzioni, per un valore che ha superato i 275 milioni di euro;

    il lavoro svolto dal Commissario straordinario, in collaborazione con tutti i soggetti del settore bonifiche in ambito nazionale, ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di oltre 50 discariche abusive, con un risparmio a giugno 2021 di euro 21.200.000;

    a fronte di tale considerevole risparmio di risorse, la legge di bilancio 2022 ha previsto un rifinanziamento esiguo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'Ue, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

    il disegno di legge di bilancio istituisce un «Fondo per il contrasto del consumo di suolo», finalizzato a consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, mentre non prevede ulteriori stanziamenti per gli interventi di bonifica delle discariche abusive, che rappresentano una evidente fonte di degrado e contaminazione del territorio;

   considerato che, il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali rappresenta un fenomeno diffuso e in aumento nel nostro Paese e, come tale, richiede lo stanziamento di risorse adeguate per garantire il proseguimento delle attività di bonifica e la messa in sicurezza del territorio,

impegna il Governo

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui in premessa al fine di consentire di portare a compimento gli interventi di bonifica delle discariche abusive su tutto il territorio nazionale.
9/643-bis-AR/192. Morfino, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    lo Stato italiano è tuttora sottoposto a procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifiuti per la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE su quelli pericolosi e 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti;

    la presenza sul territorio del nostro Paese di discariche di rifiuti non conformi alla disciplina vigente continua a rappresentare un'emergenza che richiede misure e interventi finanziari adeguati, tanto più laddove ai costi ambientali e sanitari si aggiungono le penalità inflitte dalla Corte di giustizia;

    tra le cinque procedure riguardanti i rifiuti e le discariche, tre hanno comportato una sentenza di condanna (procedure di infrazione 2003/2077, 2011/2215 e 2004/2034) e due il pagamento di sanzioni, per un valore che ha superato i 275 milioni di euro;

    il lavoro svolto dal Commissario straordinario, in collaborazione con tutti i soggetti del settore bonifiche in ambito nazionale, ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di oltre 50 discariche abusive, con un risparmio a giugno 2021 di euro 21.200.000;

    a fronte di tale considerevole risparmio di risorse, la legge di bilancio 2022 ha previsto un rifinanziamento esiguo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'Ue, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

    il disegno di legge di bilancio istituisce un «Fondo per il contrasto del consumo di suolo», finalizzato a consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, mentre non prevede ulteriori stanziamenti per gli interventi di bonifica delle discariche abusive, che rappresentano una evidente fonte di degrado e contaminazione del territorio;

   considerato che, il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali rappresenta un fenomeno diffuso e in aumento nel nostro Paese e, come tale, richiede lo stanziamento di risorse adeguate per garantire il proseguimento delle attività di bonifica e la messa in sicurezza del territorio,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui in premessa al fine di consentire di portare a compimento gli interventi di bonifica delle discariche abusive su tutto il territorio nazionale.
9/643-bis-AR/192. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio prevede consistenti interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11). Si tratta di misure finalizzate a contenere i costi dell'energia per una spesa di circa 21 miliardi di euro;

    tuttavia, tali misure mancano di selettività rispetto all'effettivo stato di difficoltà dei consumatori finali e delle aziende. I trasferimenti, infatti, non sono subordinati ad alcuna azione di risparmio o efficientamento energetico e pertanto, secondo la classificazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si configurano verosimilmente come sussidi ambientalmente dannosi;

    a fronte dell'emergenza climatica in atto, e dei suoi ingenti costi economici e sociali, nel disegno di legge di bilancio in esame sono del tutto assenti misure per la decarbonizzazione e per il clima. In particolare, gli aiuti sono completamente slegati da corrispondenti misure di incentivazione degli investimenti in decarbonizzazione, come ad esempio lo sviluppo di fonti rinnovabili;

    per essere efficaci e ripartiti equamente tra i consumatori, gli aiuti dovrebbero applicarsi solo a una quantità di consumo predefinita oltre la quale si viene esposti al prezzo intero dell'energia e dei suoi oneri indiretti. In tal modo si favorirebbero i comportamenti individuali virtuosi e le fasce di popolazione più svantaggiate;

    così come definite, soprattutto in assenza di collegati investimenti in rinnovabili, efficienza energetica e risparmio, le misure di aiuto si configurano come un cospicuo quanto inefficiente trasferimento di risorse dalla fiscalità generale al consumo di energia da fonti fossili, contribuendo in tal modo a protrarre in via indefinita la dipendenza energetica dall'estero e a minare la sicurezza energetica della nazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, relativamente alle misure di contenimento dei costi dell'energia, criteri di selettività parametrati a corrispondenti incentivi per gli investimenti in fonti rinnovabili ed efficienza energetica e alla riduzione dei consumi da parte di famiglie e imprese.
9/643-bis-AR/193. Sergio Costa, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 58 interviene in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo;

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 58 reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli di natura assistenziale. Tali norme transitorie prevedono una perequazione in termini più restrittivi, rispetto a quella posta dalla disciplina a regime, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS e confermano, per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime;

    la succitata norma al comma 2 prevede, in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, un incremento transitorio con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e a 2,7 punti per l'anno 2024 e la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica;

    valutato che lo schema per gli anni 2023-24 è molto meno favorevole di quello in vigore nel 2022, soprattutto per le pensioni superiori a cinque volte il minimo;

    rispetto alle persone in età attiva, i pensionati hanno molte meno possibilità di difendersi dall'inflazione, e pertanto il mantenimento del loro potere di acquisto è affidato quasi esclusivamente all'indicizzazione;

   considerato che le modifiche sulle regole relative alla indicizzazione delle pensioni sono utilizzate a copertura di altre misure normative,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni normative in premessa al fine di prevedere nel prossimo provvedimento utile, una rivalutazione automatica che garantisca maggiormente le fasce deboli, sostenendo soprattutto coloro che hanno un trattamento pensionistico inferiore al trattamento minimo INPS. In particolare l'aumento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti tre scaglioni:

    1) 200 per cento per tutti coloro che percepiscono un trattamento pensionistico pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS;

    2) 100 per cento per tutti coloro che percepiscono un trattamento pensionistico pari o inferiore a cinque volte fino ad un massimo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS;

    3) 90 per cento per tutti coloro che percepiscono un trattamento pensionistico pari o inferiore a sei volte fino ad un massimo pari o inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS.
9/643-bis-AR/194. Gubitosa, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo VI del disegno di legge è dedicato specificatamente alla sanità;

    tra le diverse misure, si incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, stabilendo che, per l'anno 2023;

    parte del predetto finanziamento, come incrementato dal provvedimento all'esame, è finalizzato anche all'attuazione delle misure di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria;

    secondo l'Oms, nel mondo, circa il 24 per cento di tutte le malattie è dovuto all'esposizione a fattori ambientali;

    tale dato supera il 33 per cento se si prendono in considerazione i bambini al di sotto dei 5 anni;

    con riferimento all'Italia, la percentuale del carico delle malattie attribuibili a cause ambientali è del 14 per cento, per un totale di 91.000 morti all'anno, di cui 8.400 per inquinamento atmosferico. Un dato allarmante che impone l'individuazione delle aree del Paese in cui si manifestano con maggiore frequenza patologie correlate a esposizione ambientale;

    il medesimo analogo impegno è stato assunto dal Governo tramite l'accoglimento di un analogo ordine del giorno in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, sebbene, per ragioni di coerenza normativa, limitatamente alla sola regione Calabria;

    di recente è stato reso noto il dato delle diagnosi tumorali, patologia fortemente correlata a esposizione ambientale, in netto aumento nell'anno in corso rispetto al 2020;

    anche in tale ipotesi si rende necessario contrastare il ritardo diagnostico,

impegna il Governo

a promuovere, tramite il Sistema Sanitario Nazionale, l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentino il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 con riferimento alle patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.
9/643-bis-AR/195. Pavanelli, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede numerosi interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11), volti a contenere i costi energetici per famiglie ed imprese;

    lo scorso 13 dicembre, l'autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato sette procedimenti istruttori, e adottato altrettanti provvedimenti cautelari, nei confronti delle principali società operanti nel settore della fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero;

    in particolare, si tratta di Acea Energia S.p.A., Hera Comm S.p.A., Eni Plenitude S.p.A., Enel Energia S.p.A., Edison Energia S.p.A., ENGIE Italia S.p.A. e A2A Energia S.p.a. Tali società, oltre che rappresentare l'80 per cento del mercato, sono state oggetto dei suddetti provvedimenti in seguito alla comunicazione, ai propri clienti, di proposte di modificazioni unilaterali del prezzo di fornitura delle relative componenti energetiche, in violazione dell'articolo 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetto DL Aiuti-bis);

    non è la prima volta che si palesa tale situazione; a tali provvedimenti, infatti, si debbono aggiungere quattro procedimenti istruttori, e altrettanti provvedimenti cautelari, volti a censurare la medesima violazione da parte delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola, rei di aver violato la medesima disposizione legislativa;

    ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge, fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte e, fino alla medesima data, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate;

    i provvedimenti cautelari disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del Mercato dispongono, per le società notificate, la sospensione dell'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati al 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del sopracitato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nonché la comunicazione delle misure che verranno adottate in merito;

    secondo quanto riportato dall'autorità garante medesima, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessate dalle comunicazioni di variazione unilaterali delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento del prezzo,

impegna il Governo:

   a) ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche in via legislativa, nell'ambito delle proprie competenze, per vigilare affinché sia garantito il pieno rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché a prorogare il termine di sospensione delle modifiche unilaterali alle condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo del medesimo articolo 3;

   b) ad accertare, con gli strumenti più idonei, nell'ambito delle proprie competenze, se le modifiche contrattuali unilaterali già applicate dalle società di vendita citate in premessa rientrino nel novero delle legittime prerogative di queste ultime ovvero costituiscano una modifica unilaterale in violazione delle disposizioni contrattuali, al fine di assicurare il risarcimento nei confronti dei consumatori lesi dal comportamento illegittimo delle medesime.
9/643-bis-AR/196.Todde, Torto, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del Titolo IV reca norme in materia di lavoro e di politiche sociali intervenendo su varie tematiche senza però intervenire in favore dei lavoratori che vivono una condizione salariale disagiata;

    in Italia il fenomeno dei working poors – lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, dovuto anche al lavoro a tempo parziale, pur essendo regolarmente occupati – è in crescita, così come, secondo quanto riferito dal rapporto Eurostat «In-work poverty in the EU» del 16 marzo 2018, è in crescita la distanza che li separa dal resto dei lavoratori;

    la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (gender pay gap);

    come dimostrato da illustri economisti, la misura che più è idonea a contrastare il fenomeno della povertà lavorativa è la fissazione legislativa dei minimi salariali;

    la necessità di interventi nazionali sul salario minimo in un contesto di garanzia europea di adeguatezza delle retribuzioni è avvertita con maggior urgenza anche alla luce della crisi prodotta dalla emergenza epidemiologica, energetica e relativa all'inflazione economica conseguente alla guerra in corso, che ha colpito in modo particolare proprio i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario, quali, a titolo esemplificativo, quello del commercio al dettaglio, dei servizi, del turismo e agricolo;

    l'introduzione di una disciplina sul salario minimo che valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva deve però tenere conto di alcuni ostacoli. In particolare i contratti collettivi non sono dotati di una efficacia erga omnes, attesa la mancata attuazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione, ma la giurisprudenza utilizza, nella stragrande maggioranza dei casi, i trattamenti minimi fissati dal contratto collettivo quale parametro per l'individuazione della retribuzione sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione;

    tuttavia, proprio in virtù del pluralismo sindacale che caratterizza il nostro sistema, attualmente si contano nel nostro ordinamento oltre 900 contratti collettivi. Pertanto, nella piena consapevolezza della massiccia presenza dei contratti cosiddetti al ribasso appare opportuno introdurre nella nostra legislazione soluzioni più idonee a circoscrivere la cerchia dei contratti collettivi che possano fungere da parametro per la determinazione del salario minimo,

impegna il Governo:

   ferma restando l'applicazione generalizzata del CCNL, a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, ad introdurre una soglia minima inderogabile, non inferiore a 9 euro all'ora, in linea con i parametri di adeguatezza indicati dalla Commissione europea, ossia il 50 per cento del salario medio lordo, tenuto conto che l'applicabilità di tale «soglia» è del tutto eventuale e riguarda i soli «minimi retributivi» ai fini del raggiungimento del parametro dell'adeguatezza e della sufficienza della retribuzione alla luce dell'articolo 36 della Costituzione e che i contratti collettivi sarebbero in tal modo rafforzati in quanto la soglia opererebbe solo sulle clausole relative ai «minimi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;

   a valorizzare i contratti collettivi «leader», ossia quelli siglati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che presentino maggiore connessione, in senso qualitativo, all'attività esercitata dal datore;

   a definire specifici criteri atti a «pesare» il grado di rappresentatività sia delle organizzazioni sindacali che datoriali, valorizzando i criteri autoprodotti dall'ordinamento intersindacale negli accordi interconfederali stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative;

   a sancire il principio secondo il quale le parti sociali sono abilitate a stabilire il trattamento minimo complessivo e il trattamento economico minimo;

   a istituire una Commissione tripartita composta dalle parti sociali maggiormente rappresentative che avrà il compito di aggiornamento e controllo dell'osservanza del trattamento economico proporzionato e sufficiente, così da garantire effettivamente ai lavoratori una giusta retribuzione, che si conservi tale nel tempo;

   a introdurre un'apposita procedura giudiziale, di matrice collettiva, volta a garantire l'effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso.
9/643-bis-AR/197.Carmina, Conte, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    la diminuzione del potere di acquisto conseguente alla crisi economica, aggravatasi con la pandemia e, da ultimo, con il conflitto in atto in Ucraina, ha acuito il problema dell'affordability, ossia della sostenibilità delle spese per l'accesso all'abitazione che, diventando sempre più onerose, pesano gravemente sui bilanci familiari;

    una famiglia su quattro ha avuto, negli ultimi anni, difficoltà a pagare l'affitto (si tratta in prevalenza di nuclei familiari fragili con figli, di età compresa tra i 45 e i 64 anni) e più del 40 per cento di esse prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi dodici mesi (anche in questo caso sono le famiglie con figli a manifestare una maggiore fragilità, in particolare coppie nella fascia di età tra i 45 e i 64 anni);

    l'indagine straordinaria sulle famiglie italiane (ISF) condotta dalla Banca d'Italia, pubblicata nel 2021, conferma che quasi il 40 per cento degli affittuari e oltre il 30 per cento delle famiglie indebitate hanno dichiarato di avere difficoltà nel sostenere il pagamento dell'affitto o delle rate del debito;

    uno dei fattori principali che concorre a determinare il disagio abitativo è rappresentato dal costo dell'abitazione: il canone di locazione rappresenta la voce di spesa più rilevante;

    il disagio abitativo, nel nostro Paese, riguarda circa 1.475.000 famiglie italiane (dati di Federcasa e della società Nomisma Spa) cioè il 5,7 per cento delle famiglie italiane, delle quali 783.000 in condizioni di disagio acuto e 692.000 in condizioni di disagio grave;

    la Corte costituzionale, a partire dalla fine degli anni '80, ha riconosciuto l'esistenza del diritto alla casa, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenze n. 404 del 7 aprile 1988, n. 166 del 23 maggio 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009). Essa, tuttavia, ha sottolineato che il diritto all'abitazione, come tutti i diritti sociali, è «finanziariamente condizionato» e dunque tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettività (sentenza n. 252 del 18 maggio 1959). In quest'ottica, dunque, il diritto all'abitazione, nel nostro Paese, sarebbe da considerare un diritto inviolabile e, al contempo, un diritto sociale e precisamente un «diritto sociale condizionato»;

    i comuni devono oggi far fronte ad una domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale che non sono in grado di soddisfare per garantire il passaggio da casa a casa alle famiglie con sfratto;

    di fronte a una situazione così grave adeguate misure di sostegno al reddito in favore di soggetti e delle famiglie che vivono una condizione di fragilità economica, per consentire loro di accedere più facilmente alla locazione abitativa nonché di mantenerla, rivestono un ruolo fondamentale in termini di risposte al disagio abitativo,

impegna il Governo:

   a istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale ai nuclei familiari economicamente più fragili che non hanno garanzie da offrire ai locatori;

   a prevedere, con il primo provvedimento utile, il rifinanziamento del Fondo per la morosità incolpevole istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, individuando altresì modalità procedurali atte a rendere più agevole l'erogazione dei contributi nei confronti dei soggetti aventi diritto (prevedendo anche l'erogazione diretta in favore dei proprietari degli immobili dati in locazione) prevedendo tempi contenuti e certi e criteri omogenei che assicurino su tutto il territorio nazionale livelli essenziali e uniformi di prestazioni;

   ad effettuare una ricognizione delle somme stanziate con le leggi disposte in materia di edilizia residenziale pubblica, e rimaste ad oggi inutilizzate, accertando le cause dell'eventuale mancata utilizzazione e ad adottare le iniziative di competenza per il reimpiego immediato delle risorse eventualmente residuate per far fronte alla carenza di alloggi a canone sociale nel nostro Paese;

   a prevedere degli interventi sostitutivi (anche tramite la nomina di commissari ad acta) per tutti i programmi che abbiano ad oggetto interventi finalizzati all'edilizia sociale, in caso di conclamata inadempienza degli accordi di programma o intese da parte di qualsiasi ente tenuto a rispettarlo, al fine di rimuovere le inerzie accertate e quindi dare nuovo e definitivo impulso ai procedimenti in corso per definirli e per riutilizzare le risorse ancora disponibili ed essere utilmente destinate a nuovi programmi.
9/643-bis-AR/198.D'Orso, Torto, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 63 del disegno di legge in titolo reca «Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta»:

    con riferimento alla violenza di genere, preme ai firmatari del presente atto rappresentare che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risorse pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, assegnate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, sono state riservate al finanziamento delle politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, nonché al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

    in attuazione di detta normativa, con Decreto del Ministro delegato alle pari opportunità del 17 dicembre 2020 è stato istituito il «Programma per la prevenzione ed il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere» prevedendo che i suddetti centri, che possono essere promossi dagli enti locali nonché dalle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto dei destinatari dell'intervento, siano realizzati su tutto il territorio nazionale;

    il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) ha indetto il 10 marzo 2021 un avviso pubblico per l'assegnazione delle relative risorse all'anno 2020 ai Centri contro le discriminazioni;

    le risorse finanziarie relative agli anni 2021 e 2022 corrispondenti ad 8 milioni di euro non sono ancora state allocate,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché le risorse finanziarie previste dall'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, siano pienamente utilizzate al fine di dare attuazione a quanto previsto in premessa.
9/643-bis-AR/199.Ascari, Torto, Sportiello, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Boldrini, Bakkali, Di Lauro, Appendino, Pavanelli, Zan, Fede, Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio (A.C. n. 643-bis) amplia le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex articolo 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ovvero dei pagamenti che lo Stato dispone in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato, ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;

    gli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici, che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, sono stabiliti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e sono corrisposti su domanda degli interessati presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 inerente l'adeguamento periodico degli onorari stabilisce che: «La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»;

    malgrado l'obbligo di rivalutazione monetaria di tali onorari, la misura dei compensi fissi, variabili e a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori non ha più formato oggetto di alcuna rivalutazione;

    anche la Corte costituzionale ha rilevato il ritardo nell'aggiornamento di cui si tratta;

    nella sentenza n. 89 del 2020, la Consulta ha chiarito che «spettando all'amministrazione la competenza per la determinazione degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare, preliminarmente, se procedere attraverso l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell'inflazione, o invece a più consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica, in base a ciò che consente l'art. 50 del medesimo testo unico»;

    le sentenze della Corte costituzionale n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015 hanno, inoltre, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 106-bis del Testo Unico spese di giustizia nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi, rispettivamente spettanti all'ausiliario del magistrato e ai consulenti tecnici di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

   considerato che occorre con urgenza adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che svolgono una imprescindibile funzione di supporto all'attività del Giudice,

impegna il Governo

a prevedere il congruo adeguamento delle tariffe professionali dei C.T.U. attraverso l'urgente emanazione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo altresì un congruo aumento delle tariffe medesime.
9/643-bis-AR/200.Giuliano, Torto, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 112 del provvedimento in titolo reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    ai firmatari del presente atto preme rappresentare che le procedure concorsuali svoltesi, negli anni dal 2006 al 2015, ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, del predetto Codice, abrogato a decorrere dal 28 agosto 2022, sono maturati uno sfasamento temporale e, più iniquo, un disallineamento giuridico rispetto all'immissione in ruolo e alle relative qualifiche, tra vincitori di identici bandi di concorso;

    la disparità di trattamento si è verificata verso i concorrenti assunti, ai sensi del comma 4), lettera a), dell'articolo 2199, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie delle predette procedure concorsuali, rispetto agli omologhi concorrenti assunti, ma disciplinati ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo articolo 2199, in quanto prestati a supporto delle Forze armate per un periodo di quattro anni,

impegna il Governo

all'adozione di iniziative, anche legislative, al fine di individuare misure e modalità per il ripristino dell'equità nel trattamento e nella decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dei concorrenti assunti ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 2199, come esposto in premessa.
9/643-bis-AR/201. Penza, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari del presente atto rappresentare la distorsione e l'iniquità conseguenti alle disposizioni introdotte dagli articoli 26 e 27 del provvedimento in titolo;

    l'articolo 26, estende la possibilità, per la prima volta rispetto alle consuete misure introdotte in tema con le leggi di bilancio, di rivalutare – con un'aliquota ridotta al 14 per cento, dunque quasi dimezzata rispetto al vigente 26 per cento – anche le azioni negoziate sui mercati regolamentati, vale a dire azioni, obbligazioni o altri titoli sui mercati finanziari;

    l'articolo 27, altrettanto innovativo e favorevole rispetto all'ordinamento giuridico ed alla tassazione vigenti, riduce l'aliquota dal 26 al 14 per cento sulle quote o sulle azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, vale a dire sull'entità dei risparmi e dei patrimoni detenuti in fondi o in determinate polizze assicurative;

    in entrambi i casi, il privilegio riconosciuto ai detentori di redditi da capitale è condizionato alla sola volontà di coglierlo da parte del fortunato contribuente e ad assolvere al più favorevole obbligo fiscale entro un termine determinato fissato dai medesimi articoli 26 e 27;

    in ordine alle agevolazioni introdotte dagli articoli 26 e 27, i firmatari del presente atto di indirizzo sottolineano che, su un totale di circa 7 miliardi di investimenti finanziari, il disegno di legge di bilancio ascrive introiti complessivi per il bilancio dello Stato pari a soli 12 milioni di euro;

    le disposizioni illustrate, frutto di una deliberata scelta politica, premiano e privilegiano, dunque, le rendite finanziarie, i redditi da capitale, con ciò accrescendo l'iniquità rispetto alla tassazione sui redditi da lavoro e cancellando i criteri di progressività che, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, devono informare il sistema tributario,

impegna il Governo

ai fini del perseguimento del principio di equità e del criterio della progressività del prelievo tributario, in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a rivedere la vigenza dell'articolo 27 e delle disposizioni concernenti la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati di cui all'articolo 26 nel nostro ordinamento giuridico.
9/643-bis-AR/202. Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca iniziative volte alla promozione delle attività sportive nonché misure di sostegno allo sport italiano ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 80, comma 9, lettera c), punto 1), e dell'articolo 107;

    secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

    scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che «al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37.5 per cento»;

    emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani;

    l'attività motoria e la pratica di discipline sportive sono da considerarsi strumenti formativi ed educativi, elementi e momenti in grado di contribuire al miglioramento dello stato di salute e di qualità della vita nonché idonei a favorire la socialità e a costruire integrazione,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate all'incremento delle opportunità di accesso alla attività motoria e alla pratica sportiva, tramite un programma nazionale di potenziamento delle strutture e degli impianti pubblici, in particolare nelle aree del territorio nazionale che ne risultano carenti, prevedendo anche protocolli specifici affinché siano realizzati percorsi, con educatori adeguati, che ne agevolino la fruizione da parte delle persone con disabilità;

   al fine di scongiurare la rinuncia alla pratica sportiva da parte delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio economico, ad individuare misure di supporto o di riduzione dei costi.
9/643-bis-AR/203. Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca iniziative volte alla promozione delle attività sportive nonché misure di sostegno allo sport italiano ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 80, comma 9, lettera c), punto 1), e dell'articolo 107;

    secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

    scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che «al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37.5 per cento»;

    emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani;

    l'attività motoria e la pratica di discipline sportive sono da considerarsi strumenti formativi ed educativi, elementi e momenti in grado di contribuire al miglioramento dello stato di salute e di qualità della vita nonché idonei a favorire la socialità e a costruire integrazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    adottare iniziative, anche legislative, finalizzate all'incremento delle opportunità di accesso alla attività motoria e alla pratica sportiva, tramite un programma nazionale di potenziamento delle strutture e degli impianti pubblici, in particolare nelle aree del territorio nazionale che ne risultano carenti, prevedendo anche protocolli specifici affinché siano realizzati percorsi, con educatori adeguati, che ne agevolino la fruizione da parte delle persone con disabilità;

    al fine di scongiurare la rinuncia alla pratica sportiva da parte delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio economico, individuare misure di supporto o di riduzione dei costi.
9/643-bis-AR/203. (Testo modificato nel corso della seduta)Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    in ordine alle misure e agli interventi a sostegno dei lavoratori nelle aree di crisi industriale, preme ai firmatari del presente atto rappresentare la situazione dei lavoratori dello stabilimento ex-Montefibre di Acerra;

    le note, annose e controverse vicissitudini che hanno interessato l'azienda, fiore all'occhiello del tessuto industriale campano e della provincia di Napoli, occorsa in un'attività dismissiva lenta, ineluttabile e costante, risultano ancora irrisolte; la sorte dell'azienda si è rovesciata, inevitabilmente, sui lavoratori e sulle loro famiglie, con conseguenze infauste anche per l'indotto e per tutto il tessuto sociale del comune di Acerra e delle aree limitrofe;

    per questi lavoratori, alla crisi occupazionale, all'estromissione dal mondo del lavoro si somma il dramma dell'esposizione all'amianto e, in particolare, il riconoscimento dei rischi conseguenti, riconoscimento che appare discriminante nella sua applicazione,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di prevedere, anche per i lavoratori di cui alla premessa, il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico;

   alla convocazione di un Tavolo, con la partecipazione delle amministrazioni competenti e dei rappresentanti dei lavoratori interessati, con il fine di individuare le misure più idonee per la salvaguardia dei lavoratori e dei livelli occupazionali dell'area di Acerra e delle zone limitrofe, onde evitarne il declino, nonché per la messa in sicurezza dei siti ove si è fatto largo uso di amianto.
9/643-bis-AR/204. Auriemma, Torto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli dal 93 al 97 del provvedimento all'esame intervengono in campo sanitario disponendo l'aumento di 2 miliardi dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria; a ciò si aggiungono misure specifiche riguardanti il personale di pronto soccorso, le farmacie, il finanziamento di interventi per ridurre l'antibiotico resistenza oltre che l'acquisto dei vaccini;

    più nello specifico, si destinano 200 milioni ad incrementare, a partire dal 2023, l'indennità per il personale dei pronto soccorso, a valere sul Fondo sanitario nazionale e per la sua corresponsione viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva;

    l'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, prevede che nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sia definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

    sulla indennità sopra descritta il Presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118 ha espresso più volte un accorato appello affinché si trovassero le risorse utili per garantire il medesimo incentivo a medici, infermieri ed autisti-soccorritori del Sistema di Emergenza Territoriale 118 nazionale che rappresenta «la prima linea del Sistema dell'Emergenza Sanitaria nazionale»;

    nel sistema 118 i ritmi di lavoro sono insostenibili e l'altissimo livello di stress psicofisico deve portare ad avere particolare attenzione anche nei confronti del personale che ci lavora, che gestisce l'emergenza-urgenza pandemica sul territorio e che nel periodo dell'emergenza pandemica ha rappresentato il primo contatto filtro con i pazienti affetti da Covid-19,

impegna il Governo

a riconoscere anche agli operatori del 118 l'indennità di rischio già riconosciuta ai medici ed agli infermieri operanti nei servizi di Pronto Soccorso.
9/643-bis-AR/205. Torto, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli dal 93 al 97 del provvedimento all'esame intervengono in campo sanitario disponendo l'aumento di 2 miliardi dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria; a ciò si aggiungono misure specifiche riguardanti il personale di pronto soccorso, le farmacie, il finanziamento di interventi per ridurre l'antibiotico resistenza oltre che l'acquisto dei vaccini;

    più nello specifico, si destinano 200 milioni ad incrementare, a partire dal 2023, l'indennità per il personale dei pronto soccorso, a valere sul Fondo sanitario nazionale e per la sua corresponsione viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva;

    l'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, prevede che nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sia definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

    sulla indennità sopra descritta il Presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118 ha espresso più volte un accorato appello affinché si trovassero le risorse utili per garantire il medesimo incentivo a medici, infermieri ed autisti-soccorritori del Sistema di Emergenza Territoriale 118 nazionale che rappresenta «la prima linea del Sistema dell'Emergenza Sanitaria nazionale»;

    nel sistema 118 i ritmi di lavoro sono insostenibili e l'altissimo livello di stress psicofisico deve portare ad avere particolare attenzione anche nei confronti del personale che ci lavora, che gestisce l'emergenza-urgenza pandemica sul territorio e che nel periodo dell'emergenza pandemica ha rappresentato il primo contatto filtro con i pazienti affetti da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere anche agli operatori del 118 l'indennità di rischio già riconosciuta ai medici ed agli infermieri operanti nei servizi di Pronto Soccorso.
9/643-bis-AR/205. (Testo modificato nel corso della seduta)Torto, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    Montecatini Terme è una delle Grandi città termali d'Europa riconosciute Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2021 insieme ad altre 10 città, situate in sette paesi europei, che sono state scelte perché rappresentative dell'importante fenomeno del termalismo europeo, sviluppatosi tra il 1700 e il 1930. Sebbene ognuna di queste città termali sia diversa, tutte si sono sviluppate intorno alle fonti di acqua minerale naturale, che furono da catalizzatore per un modello di organizzazione spaziale volto alle funzioni curative, terapeutiche, ricreative e sociali;

    famosa in tutto il mondo per le sue ricche sorgenti termali sfruttate già in epoca romana, Montecatini Terme è oggi una delle città termali più apprezzate e visitate d'Italia, forte degli interventi architettonici eseguiti all'inizio del Novecento, che l'hanno arricchita di eleganti palazzi in stile liberty e neogotico che fanno da cornice al Parco Termale;

    nonostante lo stabilimento termale sia stato dichiarato Patrimonio dell'Unesco, la società Terme di Montecatini Spa (società partecipata per il 67 per cento della Regione Toscana e per il 33 per cento del comune di Montecatini) ha accumulato negli anni debiti per un ammontare di circa 38 milioni, di cui 27 milioni con le banche;

    nei mesi scorsi la società ha ricevuto la comunicazione da parte del Tribunale di Pistoia dell'istanza di liquidazione giudiziale presentata dal pool di banche creditrici;

    la situazione di criticità in cui versa la società, nonostante sia nota da tempo, è stata aggravata nell'ultimo periodo dalla crisi pandemica che ha messo in ginocchio il settore turistico, e in particolare quello termale, nonché dai recenti aumenti dei costi energetici;

    la regione Toscana e il comune di Montecatini, monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione, si stanno impegnando a trovare una soluzione per evitare il fallimento della società e assicurare la salvaguardia della storica vocazione termale del territorio. I due soci pubblici, dopo aver tentato una mediazione con le banche, hanno presentato una proposta di concordato che possa garantire la continuità dell'attività termale e la tutela dei lavoratori e del patrimonio pubblico, con conseguente piano di rientro;

    un mancato accordo con i creditori condurrebbe ad una chiusura della storica attività, ad un depauperamento degli immobili e ad una perdita di molti posti di lavoro. Al tempo stesso, la mancata manutenzione e/o riqualificazione degli immobili, oggi più che mai necessarie ai fini della conservazione e valorizzazione degli stessi, potrebbe portare ad una probabile perdita dell'iscrizione al patrimonio Unesco;

    la Regione Toscana ha deliberato nei giorni scorsi l'acquisto di tre stabilimenti termali nel portafoglio immobiliare della società pubblica (il tempio dell'architettura Liberty «Tettuccio», le vicine Terme «Regina» e le Terme «Excelsior») per un importo totale di 16,4 milioni di euro; il comune di Montecatini ha invece stanziato circa 2 milioni di euro per l'acquisto dello stabilimento Torretta (che necessita però di essere ristrutturato attraverso investimenti per ipotizzabili 5 milioni di euro),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, tenuto conto del recente riconoscimento di Montecatini quale unica città termale italiana Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2021, di contribuire con uno stanziamento straordinario al completamento del risanamento debitorio della società Terme di Montecatini SpA e al restauro e valorizzazione degli immobili, al fine di garantire l'operatività di questo storico centro termale e la continuità nell'erogazione dei servizi.
9/643-bis-AR/206. Deborah Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 72 del provvedimento in esame reca la proroga dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI: il comma 1 interviene sull'operatività transitoria e speciale del Fondo di Garanzia, disposta dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 55 e 55-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234) prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023; il comma 2, per le Finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2023;

    il Fondo di Garanzia per le PMI ha come principali obiettivi l'inclusione, attraverso il sostegno alle imprese più piccole, e la sostenibilità del sistema bancario; in Italia le imprese fino a 10 milioni di fatturato (per la classificazione comunitaria «piccole imprese») costituiscono il 95 per cento dell'imprenditoria nazionale e occupano il 50 per cento della forza lavoro; di queste circa il 50 per cento sono costituite sotto forma di società di persone e ditte individuali non inquadrabili in un sistema di rating;

    le imprese micro e piccole sono prevalentemente gestite in modo famigliare, spesso sottocapitalizzate: non fanno pianificazione e gestiscono la finanza senza una vera strategia. Sono considerate dalle banche imprese a maggiore rischio di credito. Oggi presentano il 95,7 per cento (circa 2,3 milioni) delle domande di accesso al fondo di garanzia e occupano il 75 per cento delle risorse del Fondo di garanzia;

    negli anni di pandemia, il Fondo ha rappresentato uno strumento essenziale di sostegno alle piccole e medie imprese; nel corso di quest'anno, lo scenario si è ulteriormente aggravato con la guerra in Ucraina e il caro energia: il forte incremento dei costi energetici ha di fatto messo le imprese, soprattutto più piccole, di fronte ad una sola possibilità di sopravvivere: scaricare questo aumento sui propri clienti per non perdere la liquidità accumulata negli anni precedenti e rischiare di fallire;

    negli ultimi mesi, l'innalzamento dei tassi da parte della BCE ha avuto due riflessi importanti: le imprese, in primis, hanno subito un aumento dei costi per gli interessi, ovvero, un incremento delle rate dei finanziamenti; le banche di converso, hanno incrementano i propri margini senza avere necessità di concedere nuovi prestiti, a fronte della riduzione della percentuale delle garanzie pubbliche;

    appare evidente una correlazione tra il calo di domande al Fondo di Garanzia e l'incremento dei tassi: la BCE ha alzato i tassi a luglio dello 0,50 cui corrisponde un calo del numero di domande al Fondo di Garanzia del –79,5 per cento e a settembre dello 0,75 con un calo del numero di domande del –88,9 per cento;

    ciò è avvenuto in un contesto in cui la curva di andamento delle domande di accesso al Fondo di garanzia mostrava già un sensibile calo: nel 2021 il numero di domande è stato di poco inferiore a 1 milione; nel 2022 si attesta a poco meno di 300.000. nel 2019, prima dei decreti-legge legati alla pandemia, sono state presentate circa 120.000;

    è fondamentale intervenire per potenziare il Fondo, che rappresenta la chiave per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese italiane, tenendo conto di tutti i fattori che, nel corso di questo anno, hanno determinato una forte riduzione delle domande al Fondo e, di conseguenza, una maggiore difficoltà per le imprese di piccole dimensioni di accedere a strumenti di sostegno alla liquidità;

    è essenziale superare il sistema di rating che rischia di limitare l'accesso al 50 per cento delle imprese più piccole, che sono anche quelle che hanno maggior difficoltà di accesso al Fondo e innalzare la garanzia pubblica al 90 per cento per le micro-piccole imprese senza distinzioni tra investimenti ed esigenze di liquidità e all'80 per cento per le medie imprese, in quanto queste ultime hanno maggiori capacità manageriali e possibilità di accedere a forme di garanzie integrative o alternative,

impegna il Governo:

   a eliminare, anche per il 2023, il sistema di rating, come sistema di sbarramento all'accesso delle garanzie pubbliche, in favore di un modello di accesso che privilegi la dimensione delle imprese come mezzo di selezione, nel senso di stabilire che più piccola è l'impresa e maggiore è l'intensità della garanzia pubblica;

   ad aumentare, per lo stesso periodo, la garanzia pubblica al 90 per cento per tutte le micro e piccole imprese (secondo la classificazione comunitaria);

   a portare la garanzia pubblica al 80 per cento per le medie imprese.
9/643-bis-AR/207. Casasco, Squeri, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 50-bis del provvedimento in esame prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione debba trasferire entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda. Dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività trasferite sono erogate da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni;

    la disposizione disciplina anche il regime del personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, che viene trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai Contratti collettivi nazionali del lavoro applicati prima e dopo la cessione;

    con un comunicato congiunto i sindacati di settore hanno rilevato che tale decisione è stata adottata senza il necessario confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, chiedendo un immediato confronto sul tema, con l'obiettivo di trovare soluzioni che salvaguardino i diritti del personale,

impegna il Governo:

   in sede di attuazione della previsione dell'articolo 50-bis a garantire:

    a) che il personale interessato dalla cessione del ramo d'azienda venga trasferito senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data della cessione;

    b) che i lavoratori interessati abbiano riconosciuto il diritto di richiedere di essere trasferiti ad altri uffici dell'Agenzia delle entrate-Riscossione prima che avvenga la cessione.
9/643-bis-AR/208. D'Attis.


   La Camera,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   accolte con favore le misure introdotte a sostegno e sviluppo del comparto primario che costituisce una parte significativa del prodotto interno lordo nazionale e che registra una crescita continua sia nel numero di occupati che nel valore aggiunto della produzione;

   considerato tuttavia che alcuni settori, in particolare quello suinicolo, evidenziano difficoltà legate a diversi e concomitanti fattori quali la sovrasaturazione del mercato interno dell'Unione europea dovuta all'interruzione delle esportazioni a seguito di continui focolai di peste suina africana, gli elevatissimi prezzi dell'energia e dei mangimi nonché il perdurare degli effetti negativi legati al COVID-19 e necessitano pertanto di interventi di sostegno eccezionale,

impegna il Governo

al fine di sostenere l'innovazione e favorire il rilancio della filiera suinicola nazionale, anche a seguito dell'insorgenza della PSA, a riservare una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 77 al settore suinicolo.
9/643-bis-AR/209. Nevi.


   La Camera,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   accolte con favore le misure introdotte a sostegno e sviluppo del comparto primario che costituisce una parte significativa del prodotto interno lordo nazionale e che registra una crescita continua sia nel numero di occupati che nel valore aggiunto della produzione;

   considerato tuttavia che alcuni settori, in particolare quello suinicolo, evidenziano difficoltà legate a diversi e concomitanti fattori quali la sovrasaturazione del mercato interno dell'Unione europea dovuta all'interruzione delle esportazioni a seguito di continui focolai di peste suina africana, gli elevatissimi prezzi dell'energia e dei mangimi nonché il perdurare degli effetti negativi legati al COVID-19 e necessitano pertanto di interventi di sostegno eccezionale,

impegna il Governo

al fine di sostenere l'innovazione e favorire il rilancio della filiera suinicola nazionale, anche a seguito dell'insorgenza della PSA, a valutare l'opportunità di riservare una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 77 al settore suinicolo.
9/643-bis-AR/209. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E/2005, tuttora vigente, ha affermato l'esenzione delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica poiché «ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona»;

    tale inequivoca indicazione di prassi è stata fatta propria dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi (FNOMCeO), la quale, con Comunicazione n. 8 dell'8 febbraio 2005 avente ad oggetto la «Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle entrate – Prestazioni mediche esenti IVA – sentenze della Corte di Giustizia europea», nel dare diffusione della medesima Circolare agli Ordini locali, ha appunto dato atto che «Le prestazioni di medicina estetica sono esenti IVA in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della persona»;

    i medici non hanno pertanto mai applicato l'IVA alle prestazioni di cui trattasi, non rivalendosi di conseguenza sui pazienti, i quali rappresentano i veri soggetti passivi che manifestano la relativa capacità contributiva;

    è sopravvenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2013, C-91/12, ritenendo che tale tipologia di prestazioni sanitarie, per beneficiare dell'esenzione, deve avere natura «terapeutica», dovendosi tuttavia tale natura intendere in senso «non particolarmente rigoroso» e comprendendo essa anche i problemi di natura meramente psicologica;

    per effetto di tale pronunzia, si è sviluppato negli ultimi un contenzioso «a macchia di leopardo» tra Agenzia delle entrate e medici, i quali hanno primariamente eccepito che, indipendentemente dal merito, la mancata applicazione dell'IVA è dipesa dalle inequivoche indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, né rendendosi peraltro tecnicamente possibile, in considerazione della tipologia dei pazienti, recuperare in via di rivalsa l'eventuale IVA versata all'Erario;

    è altresì sopravvenuto il nuovo all'articolo 7, comma 5-bis, decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, di riforma della giustizia e del processo tributari, norma di immediata applicazione, che ha posto l'onere probatorio della pretesa tributaria in capo all'Amministrazione finanziaria, la quale è tuttavia priva delle competenze tecniche necessarie per procedere all'accertamento della sussistenza degli indicati problemi psicologici;

    si rende, conseguentemente, necessario risolvere la questione sia per i comportamenti passati, sia per i comportamenti futuri, al fine di ristabilire un contesto di certezza del diritto per gli operatori interessati, per i pazienti e per la stessa Amministrazione finanziaria;

    per i comportamenti passati, occorre in particolare tenere conto che secondo la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il principio del legittimo affidamento e il principio della certezza del diritto ostano, in presenza di univoche indicazioni dell'Amministrazione finanziaria cui il contribuente si sia attenuto, alla richiesta di tributo, sanzioni ed interessi (CGUE, 14 settembre 2006, C-l81/04, Elmeka; CGUE, 9 luglio 2015. C-l83/14, Salomie e Oltcan, CGUE, 9 luglio 2015, C-l44/14, Cabinet Medical Veterinar);

    per i comportamenti futuri, anche al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria l'assolvimento dell'onere probatorio di cui al menzionato articolo 7, comma 5-bis, si rende necessario valutare l'introduzione di un obbligo di predisporre, anche da parte dello stesso esecutore delle prestazioni, un'attestazione della presenza di disturbi nevrotici e della personalità o altri disturbi psichici non psicotici di cui al sistema di classificazione internazionale IDC-9-CM, da redigere su modello di scheda di valutazione da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in mancanza della quale prevedere che l'onere probatorio sulla sussistenza dei problemi di natura psicologica si inverta,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere la questione rappresentata sia per i comportamenti passati, sia per i comportamenti futuri, al fine di ristabilire un contesto di certezza del diritto per gli operatori del settore, per i pazienti e per la stessa Amministrazione finanziaria.
9/643-bis-AR/210. Polidori, Sbardella, Vietri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento dispone in materia di spesa sanitaria a farmaceutica, ivi comprese le modalità di ripiano della spesa regionale sanitaria (cosiddetto payback);

    nelle attività di analisi, controllo ed indirizzo della spesa farmaceutica pubblica, grande rilevanza assumono le informazioni che scaturiscono dal sistema di tracciatura dei farmaci adottato a decorrere dal 2001 grazie all'articolo 40 della legge del 1° marzo 2002 n. 39, che ha introdotto un articolo specifico nel decreto legislativo n. 540 del 1992 sull'etichettatura dei medicinali;

    il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 (ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

    di questa attività, il punto centrale delle rilevazioni ai fini della tracciabilità integrale dei farmaci e del controllo della spesa è il codice identificativo in abbinamento con il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, come stabilito dal Ministero della salute, poi riportato sul bollino ottico farmaceutico, che contrassegna ogni confezione di medicinali;

    attualmente il suddetto bollino ha una vigenza garantita fino al 2025, allorché entrerà obbligatoriamente in funzione il codice europeo previsto dal regolamento UE 2016/161, rispetto al quale l'Italia ha ottenuto una deroga, proprio in forza della migliore qualità dei suoi controlli;

    tale passaggio potrebbe creare problemi nel processo informativo sui flussi dei consumi dei farmaci in Italia. Molte specifiche del sistema attuale di tracciabilità sarebbero perdute in quanto la codifica europea non prevede l'uso di elementi anticontraffazione e antimanomissione specifici e non realizza la tracciabilità completa nella filiera del farmaco. Tali elementi, oggi ampiamente collaudati, hanno dato all'Italia l'invidiabile primato di essere il Paese con la minor quota di farmaci contraffatti al Mondo. Oltre ad essere degli strumenti in più;

    sotto il profilo del controllo fiscale e della spesa farmaceutica la garanzia del monitoraggio dei medicinali fornita dal bollino e dalla banca dati è assoluta. Lo stesso payback sarebbe più complesso da applicare in assenza degli elementi oggi disponibili in automatico;

    un recente studio dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ha evidenziato la possibilità di trovare delle soluzioni, con un sistema di tipo ibrido che, senza perdere il valore di accertamento dei flussi per qualità e valore, non infrangerebbe sostanzialmente il necessario adeguamento anche alla normativa europea;

    sarebbe opportuno che l'Italia mantenesse l'invidiabile primato di essere il Paese con minor quantità di farmaci contraffatti in circolazione, oltre a una elevata capacità di contrasto rispetto ai furti di farmaci e rispetto alla lotta al mercato dei farmaci contraffatti, la cui crescita on line desta preoccupazione nelle Autorità sanitarie internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative in sede europea al fine di salvaguardare gli elementi essenziali dell'attuale sistema di tracciabilità della filiera del farmaco e della spesa farmaceutica e nel contempo rispettare gli indirizzi proposti dall'Unione europea di ottenere specifici flussi informativi e ridurre gli oneri della filiera del farmaco.
9/643-bis-AR/211. Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento dispone in materia di spesa sanitaria a farmaceutica, ivi comprese le modalità di ripiano della spesa regionale sanitaria (cosiddetto payback);

    nelle attività di analisi, controllo ed indirizzo della spesa farmaceutica pubblica, grande rilevanza assumono le informazioni che scaturiscono dal sistema di tracciatura dei farmaci adottato a decorrere dal 2001 grazie all'articolo 40 della legge del 1° marzo 2002 n. 39, che ha introdotto un articolo specifico nel decreto legislativo n. 540 del 1992 sull'etichettatura dei medicinali;

    il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 (ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

    di questa attività, il punto centrale delle rilevazioni ai fini della tracciabilità integrale dei farmaci e del controllo della spesa è il codice identificativo in abbinamento con il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, come stabilito dal Ministero della salute, poi riportato sul bollino ottico farmaceutico, che contrassegna ogni confezione di medicinali;

    attualmente il suddetto bollino ha una vigenza garantita fino al 2025, allorché entrerà obbligatoriamente in funzione il codice europeo previsto dal regolamento UE 2016/161, rispetto al quale l'Italia ha ottenuto una deroga, proprio in forza della migliore qualità dei suoi controlli;

    tale passaggio potrebbe creare problemi nel processo informativo sui flussi dei consumi dei farmaci in Italia. Molte specifiche del sistema attuale di tracciabilità sarebbero perdute in quanto la codifica europea non prevede l'uso di elementi anticontraffazione e antimanomissione specifici e non realizza la tracciabilità completa nella filiera del farmaco. Tali elementi, oggi ampiamente collaudati, hanno dato all'Italia l'invidiabile primato di essere il Paese con la minor quota di farmaci contraffatti al Mondo. Oltre ad essere degli strumenti in più;

    sotto il profilo del controllo fiscale e della spesa farmaceutica la garanzia del monitoraggio dei medicinali fornita dal bollino e dalla banca dati è assoluta. Lo stesso payback sarebbe più complesso da applicare in assenza degli elementi oggi disponibili in automatico;

    un recente studio dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ha evidenziato la possibilità di trovare delle soluzioni, con un sistema di tipo ibrido che, senza perdere il valore di accertamento dei flussi per qualità e valore, non infrangerebbe sostanzialmente il necessario adeguamento anche alla normativa europea;

    sarebbe opportuno che l'Italia mantenesse l'invidiabile primato di essere il Paese con minor quantità di farmaci contraffatti in circolazione, oltre a una elevata capacità di contrasto rispetto ai furti di farmaci e rispetto alla lotta al mercato dei farmaci contraffatti, la cui crescita on line desta preoccupazione nelle Autorità sanitarie internazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative in sede europea al fine di salvaguardare gli elementi essenziali dell'attuale sistema di tracciabilità della filiera del farmaco e della spesa farmaceutica e nel contempo rispettare gli indirizzi proposti dall'Unione europea di ottenere specifici flussi informativi e ridurre gli oneri della filiera del farmaco.
9/643-bis-AR/211. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 528, così modificato dall'articolo 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a favore della filiera delle carni bianche;

    le risorse di cui sopra sono state impiegate, prioritariamente, per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022 così come sancito dal decreto ministeriale 12 maggio 2022 del MIPAF dove si prevede, ai sensi dell'articolo 1, un «... intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre-31 dicembre 2021»;

    l'intervento era diretto, ai sensi del successivo articolo 3 del decreto ministeriale in parola, a compensare le aziende agricole in ordine ai cosiddetti «danni indiretti», cioè alle perdite dovute al mancato accasamento; distruzione di uova, soppressione dei pulcini, soppressione pollastre; macellazione anticipata riproduttori, perdita di valore per vendita di animali fuori standard, riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova, e altro;

    l'evoluzione della situazione epidemiologica relativa al contagio del virus da aviaria (HPAI) ha portato, a partire dalla metà di ottobre 2022, a rilevare numerosi focolai sul territorio nazionale e alla conseguente adozione, in alcune regioni, di misure restrittive;

    nello specifico, la regione Lombardia ha prorogato con successivi decreti, n. 15079 del 2022 e 15772 del 2022, specifiche misure sanitarie e ha stabilito di prorogare la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) sino al 31 gennaio 2023;

    simile provvedimento è stato adottato dalla regione Veneto dove, con ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 112 del 30 novembre 2022, si prevede la proroga delle disposizioni di prevenzione dell'influenza Aviaria, incluso il divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) fino al 31 gennaio 2023;

    le aziende del settore si ritrovano, dunque, a distanza di pochi mesi, a dover nuovamente affrontare una recrudescenza dell'epidemia che determina il fermo dell'allevamento con i conseguenti danni economico-finanziari che vanno ad aggiungersi a quelli dovuti alla precedente ondata e allo stato generale di crisi che sta investendo tutti i settori produttivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in uno dei prossimi provvedimenti, uno stanziamento a valere sul Fondo di cui articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2023, per interventi destinati in via esclusiva a favore delle aziende agricole danneggiate dall'ultima ondata di influenza aviaria indotta da HPAI a partire dal mese di ottobre 2022.
9/643-bis-AR/212. Tosi.


   La Camera,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   accolte con favore le misure introdotte a sostegno e sviluppo del comparto primario che costituisce una parte significativa del prodotto interno lordo nazionale e che registra una crescita continua sia nel numero di occupati che nel valore aggiunto della produzione;

   ritenuto tuttavia necessario intervenire ulteriormente a sostegno delle produzioni agroalimentari di qualità considerato che il nostro è il Paese che vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto peraltro di continui tentativi di contraffazione, e visto che i prodotti DOP e IGP rappresentano l'eccellenza dell'agroalimentare nazionale ed europeo grazie al valore unico apportato da fattori umani ed ambientali specifici delle nostre regioni;

   considerato che l'alto valore aggiunto dei prodotti DOP e IGP si trasferisce anche ai prodotti trasformati di cui sempre più spesso sono ingredienti principali e caratterizzanti e che questo genera un prezioso effetto leva di sviluppo dei territori di origine specie delle aree più marginali,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di riservare una parte rilevante delle risorse del Fondo di cui all'articolo 76 al sostegno delle filiere agroalimentari di prodotti DOP e IGP, anche attraverso il finanziamento di progetti strategici volti a promuovere la conoscenza delle produzioni certificate e incrementare la competitività delle imprese.
9/643-bis-AR/213. Arruzzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato il «Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2017, che prevede la costituzione di un Centro Nazionale di Crittografìa impegnato nella progettazione di cifrari, nella realizzazione di un algoritmo e di una blockchain nazionali e in valutazioni di sicurezza;

    il decreto-legge 14 giugno 2021,82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», ha istituito l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) attribuendo tra le funzioni quella di assumere iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza;

    la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 prevede la promozione dell'uso della crittografia come strumento di cybersicurezza e nelle misure n. 22 e n. 23 del Piano di Implementazione della citata strategia è specificato l'ambito «non classificato» quale settore applicativo;

   considerato che:

    la crittografia non trova applicazione solo come strumento di cybarsicurezza, ma in senso più ampio nella protezione delle comunicazioni in ambito governativo, pubblico, economico-finanziario, nonché in tutti i casi nei quali occorra garantire un idoneo livello di confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati;

    la maturità tecnologica del Quantum Computing (QC) è prossima a rappresentare una minaccia per la maggior parte degli algoritmi crittografici attuali, a causa della potenza di calcolo che tale tecnologia renderà presto disponibile;

    quale possibile forma di mitigazione, organizzazioni di standardizzazione nazionali estere hanno avviato da tempo processi finalizzati a determinare nuovi algoritmi di cifratura in grado di resistere alla possibile decrittazione tramite QC,

impegna il Governo

in coerenza con quanto stabilito dal Piano Nazionale in premessa e con l'ulteriore fine di rafforzare la sovranità tecnologica nazionale nel settore crittogafico inteso di rilevanza strategica, a valutare l'opportunità di costituire un Centro Nazionale di Crittografia che espleti le seguenti funzioni:

   a) contribuisce a ideare algoritmi e protocolli crittografici, adottando una rigorosa metodologia scientifica e rilasciando documentazione tecnica esaustiva;

   b) studia e valuta le tecnologie operanti nel settore crittografico in ragione del loro possibile impiego, anche su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni e previa stipula di apposito accordo

   c) instaura rapporti di collaborazione con l'ambito accademico, della ricerca, del comparto industriale e con analoghe organizzazioni estere, utili all'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
9/643-bis-AR/214. Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene norme in materia di sostegno al turismo;

    appare fondamentale nel mondo globalizzato incentivare e sostenere in particolar modo il turismo giovanile;

    l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata riconosciuta nel 1995 come ente culturale ed è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

    l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio Unesco, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation;

    dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG si trova attualmente in procedure concorsuale e rischia la definitiva chiusura;

    tale situazione sta determinando ricadute in termini occupazionali e sull'indotto in seguito alla liquidazione dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante «brand» nazionale ed internazionale;

    la situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19 ed anche per questo un intervento si rende ancora più urgente, al fine di non depauperare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;

    a causa dell'attuale gravissima crisi economica sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, prevedendo la costituzione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù quale ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Turismo e inserito nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» al punto III – «Enti di promozione economica» anche provvedendo alla nomina di un commissario straordinario per provvedere alla ricognizione dei beni residui ai fini della loro valorizzazione, nonché per bandire un concorso finalizzato all'assunzione sino a 25 unità di personale per dare continuità all'attività dell'Associazione.
9/643-bis-AR/215. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    numerose Pubbliche Amministrazioni hanno investito, con lungimiranza e nell'ottica della prudente gestione in impianti dedicati alle energie rinnovabili;

    si stima che la retrocessione del cosiddetto «extragettito» possa impattare su un totale di circa 1200 comuni di varie dimensioni;

    tali comuni che hanno già destinato i proventi derivanti da tali impianti a compensare gli aumenti dei costi dell'energia utilizzata per finalità pubbliche quali riscaldamento, illuminazione e sicurezza;

    la compensazione dei ricavi prevista nella proposta di legge in oggetto potrebbe portare tali enti, specialmente quelli di minore dimensione, in condizione di grave squilibrio finanziario, agendo su bilanci previsionali in larga parte, oltretutto, già elaborati;

    trattandosi di ricavi di natura pubblicistica, si ritiene non possano essere in alcun modo assimilati a quelli di natura privatistica di cui alla ratio dell'approvando dettato normativo;

    essendo tali ricavi, comunque destinati, al cittadino per tramite dell'Ente pubblico si ritiene debbano essere quindi esclusi dal meccanismo di retrocessione a GSE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assoggettare i comuni e gli enti pubblici all'obbligo di versamento dell'extra gettito, unicamente per la parte di energia eccedente rispetto ai consumi.
9/643-bis-AR/216. Colombo, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame dell'aula recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica in cui si inserisce il disegno di legge è quello delineato il 24 novembre nel Documento Programmatico di Bilancio dove l'indebitamento netto (o deficit) è stimato ai 5,6 per cento per quest'anno: anche quest'anno la manovra è decisamente regressiva e si «strizza l'occhio» ai soliti furbetti;

    quest'anno nella legge di bilancio non si trova nessuno riscontro su un tema importantissimo come il demanio marittimo, nonostante nel decreto-legge di riordino dei Ministeri, ne sia stato creato, uno più o meno ad hoc;

    eppure le concessioni balneari sono 12,166, con canoni risibili, per non dir stracciati, che in alcune località turistiche di lusso come la Costa Smeralda o la Versilia risultano vergognosi a fronte di guadagni milionari. Intanto, le concessioni sono prorogate per tutto il 2023;

    complessivamente si può stimare che meno della metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile. In alcune regioni troviamo dei veri e propri record, come la Liguria, Emilia-Romagna e Campania, dove quasi il 70 per cento delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari;

    quindi nella totale latitanza di qualsiasi attenzione da parte dei Ministeri competenti continua a crescere il numero di spiagge in concessione, tanto che in molti comuni è ormai impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi e prendere il sole, anzi c'è chi nel governo, concessionaria di demanio marittimo, vorrebbe privatizzare le ultime spiagge libere affermando che «sono ricovero di tossicodipendenti e di rifiuti»;

    siamo palesemente di fronte ad un conflitto d'interessi perché si vorrebbe regalare anche le ultime le spiagge libere, perché con esse si fanno profitti elevati grazie ai bassi canoni: per un metro quadro di spiaggia si paga allo stato 1,20 euro l'anno. Mentre lo Stato incassa complessivamente dalle concessioni 107 milioni di euro anno, con un'evasione erariale del 50 per cento, gli stabilimenti balneari fatturano oltre 7 miliardi di euro anno: un regalo fatto ai privati con il demanio Marittimo, un patrimonio dello Stato, quindi di noi cittadini;

    inoltre, la linea di costa italiana misura circa 8300 chilometri, di cui il 13 per cento è occupato da opere artificiali come porti, opere di difesa costiera, opere idrauliche di impianti industriali, strutture artificiali a supporto della balneazione. Negli ultimi vent'anni, la costa artificializzata è aumentata complessivamente di oltre 100 chilometri. L'artificializzazione è ancora più rilevante nelle zone retrostanti le spiagge, nelle quali ogni anno dune costiere, terreno coltivato, vegetazione e formazioni naturali vengono sostituite da oltre 10 chilometri di opere antropiche. Nell'insieme, la linea di retrospiaggia misura circa 4000 chilometri, di cui solo metà restano naturali, mentre oltre il 20 per cento è completamente occupato da opere artificiali, come infrastrutture viarie, abitazioni, lidi, siti produttivi. L'incremento in questo caso è stato di oltre 200 chilometri negli ultimi vent'anni. Il restante 30 per cento si caratterizza come urbano sparso, occupato quindi in maniera parziale e discontinua da opere antropiche;

    è chiaro che le coste italiane sono sempre più aggredite e privatizzate, sfruttate per il profitto a discapito dell'ambiente;

    continua a mancare, a differenza degli altri paesi europei, una norma nazionale che fissi regole per garantire il diritto di accedere e fruire liberamente della costa, insieme a criteri per la progettazione e gestione delle strutture, per evitare che si continui a distruggere dune ed ecosistemi attraverso strutture in cemento armato e pavimentazioni;

    inoltre, il cambiamento climatico ha un impatto distruttivo sulle coste non solo per l'innalzamento dei mari, ma anche per gli eventi estremi sempre più frequenti, per le trombe d'aria, le alluvioni, le ondate di calore. Cementificare le zone costiere non fa quindi che amplificare i rischi, con il conseguente sperpero di denaro pubblico per ripristinare i danni,

impegna il Governo:

   a introdurre provvedimenti affinché una parte del canone rimanga ai comuni, creando un fondo nazionale per interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area costiera;

   ad adottare tutte le opportune iniziative, in collaborazione con le regioni, volte a incrementare le aree di costa libere, favorendo laddove necessario interventi di rinaturalizzazione e di recupero e laddove si sia in presenza di una consistente cementificazione e demolendo gli edifici abusivi;

   ad avviare un'azione di recupero e incremento delle spiagge libere, prevedendo che i canoni delle concessioni demaniali, attualmente in gran parte irrisori rispetto ai fatturati annui, siano aggiornati come previsto dalle direttive europee con un sensibile aumento, prevedendo anche un riequilibrio a favore di spiagge libere con fondi da destinare ai Comuni per garantire manutenzione e pulizia.
9/643-bis-AR/217. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 643-bis prevede misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    il Capo IV del suddetto provvedimento prevede misure in favore del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali;

    l'articolo 57 reca «Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli» con disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura;

    l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47);

    l'avviamento al lavoro delle nuove generazioni, la maturazione di nuove competenze e l'occupazione giovanile rivestono un'importanza capitale nel contesto socio-economico del nostro Paese, riconosciuto anche dal PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a riconoscere, ai datori di lavoro che assumono a proprio carico nuovi dipendenti con contratto di lavoro di apprendistato, nuove agevolazioni e sgravi contributivi con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/643-bis-AR/218. Cavo, Lupi, Bicchielli, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 643-bis prevede misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    il Capo IV del suddetto provvedimento prevede misure in favore del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali;

    l'articolo 57 reca «Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli» con disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura;

    l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47);

    l'avviamento al lavoro delle nuove generazioni, la maturazione di nuove competenze e l'occupazione giovanile rivestono un'importanza capitale nel contesto socio-economico del nostro Paese, riconosciuto anche dal PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a riconoscere, ai datori di lavoro che assumono a proprio carico nuovi dipendenti con contratto di lavoro di apprendistato, nuove agevolazioni e sgravi contributivi con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/643-bis-AR/218. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavo, Lupi, Bicchielli, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 643-bis prevede misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    l'articolo 57 reca disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti, tra cui anche agevolazioni per l'assunzione di giovani al di sotto di 36 anni;

    anche il PNRR comprende tra i propri obiettivi fondamentali il contrasto alla disoccupazione giovanile e al fenomeno dei NEET;

    l'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e l'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno introdotto sgravi contributivi in favore dell'assunzione dei giovani;

    in data 2 agosto 2021 l'Inps con la Circolare n. 115, in riferimento alla cumulabilità dall'esonero contributivo previsto dal «contratto di rioccupazione», al punto 7) della predetta circolare afferma: «Ai sensi dell'articolo 41, comma 8, del decreto Sostegni bis, l'esonero contributivo in trattazione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente»;

    l'interpretazione delle due norme citate risulta non omogenea a livello nazionale, intervenendo disposizioni differenti mediante pronunciamenti differenti a seconda delle sedi territoriali Inps interpellate, e richiederebbe un intervento da parte del legislatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire l'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel senso che esse risultano cumulabili in sequenza con le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/643-bis-AR/219. Alessandro Colucci, Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 643-bis prevede misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    il Capo VII del suddetto provvedimento prevede misure in favore della scuola, dell'università e della ricerca;

    l'articolo 100 reca «Misure in materia di istruzione e merito» Istituendo, nello stato di previsione del Ministero competente, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR, oltre a stabilire che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori del conti delle istituzioni scolastiche;

    il presidente del Consiglio dei ministri onorevole Giorgia Meloni, nel discorso sulle linee programmatiche del Governo pronunciato il 25 ottobre scorso, ha affermato che «la scuola e l'università torneranno centrali nell'azione di Governo, perché rappresentano una risorsa strategica fondamentale per l'Italia, per il suo futuro e per i suoi giovani»;

    il finanziamento delle istituzioni scolastiche statali e non statali rappresenta un investimento nello sviluppo economico e sociale del Paese, da favorire anche con iniziative legislative dedicate;

    secondo l'Istituto Eurispes, «nelle pagine del Rapporto Italia 1999 segnalavamo che in Italia veniva destinato all'istruzione solo il 5,5 per cento del Pil e alla ricerca appena lo 0,7 per cento [...] oggi l'Italia spende ancora meno per l'istruzione: il 4 per cento circa del Pil. E l'investimento in ricerca arriva a sfiorare lo 0,5 per cento»;

    chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali) contribuisce all'educazione delle nuove generazioni e allo sviluppo economico e sociale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a introdurre agevolazioni fiscali per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, in particolare per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
9/643-bis-AR/220. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 643-bis prevede misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    il Capo VII del suddetto provvedimento prevede misure in favore della scuola, dell'università e della ricerca;

    l'articolo 100 reca «Misure in materia di istruzione e merito» Istituendo, nello stato di previsione del Ministero competente, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR, oltre a stabilire che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori del conti delle istituzioni scolastiche;

    il presidente del Consiglio dei ministri onorevole Giorgia Meloni, nel discorso sulle linee programmatiche del Governo pronunciato il 25 ottobre scorso, ha affermato che «la scuola e l'università torneranno centrali nell'azione di Governo, perché rappresentano una risorsa strategica fondamentale per l'Italia, per il suo futuro e per i suoi giovani»;

    il finanziamento delle istituzioni scolastiche statali e non statali rappresenta un investimento nello sviluppo economico e sociale del Paese, da favorire anche con iniziative legislative dedicate;

    secondo l'Istituto Eurispes, «nelle pagine del Rapporto Italia 1999 segnalavamo che in Italia veniva destinato all'istruzione solo il 5,5 per cento del Pil e alla ricerca appena lo 0,7 per cento [...] oggi l'Italia spende ancora meno per l'istruzione: il 4 per cento circa del Pil. E l'investimento in ricerca arriva a sfiorare lo 0,5 per cento»;

    chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali) contribuisce all'educazione delle nuove generazioni e allo sviluppo economico e sociale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a introdurre agevolazioni fiscali per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, in particolare per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
9/643-bis-AR/220. (Testo modificato nel corso della seduta)Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa per conseguire nel medio periodo l'obiettivo per i contribuenti che abbiano percepito nell'anno un reddito da lavoro dipendente prestato a soggetti privati fino a 35mila euro, di esentare dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e relative addizionali le maggiorazioni di retribuzione fino a 2.400 euro annui non considerando per il calcolo del reddito fino a 35mila euro la predetta maggiorazione fino a 2.400 euro annui e non considerandola nel computo della retribuzione ai fini contributivi e previdenziali e non assoggettandola a trattenute per la quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
9/643-bis-AR/221. Romano, Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa per conseguire nel medio periodo l'obiettivo per i contribuenti che abbiano percepito nell'anno un reddito da lavoro dipendente prestato a soggetti privati fino a 35mila euro, di esentare dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e relative addizionali le maggiorazioni di retribuzione fino a 2.400 euro annui non considerando per il calcolo del reddito fino a 35mila euro la predetta maggiorazione fino a 2.400 euro annui e non considerandola nel computo della retribuzione ai fini contributivi e previdenziali e non assoggettandola a trattenute per la quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
9/643-bis-AR/221. (Testo modificato nel corso della seduta)Romano, Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 643-bis prevede misure in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    l'articolo 66 del provvedimento citato interviene sulla misura del cosiddetto congedo parentale ed in particolare sul trattamento economico ex articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, introducendo un aumento della misura per la madre lavoratrice dipendente pari ad una indennità dell'ottanta per cento della retribuzione per un periodo non superiore ad un mese, entro il sesto anno di vita del bambino o entro sei anni dal momento in cui un minore ha fatto ingresso nella famiglia a seguito di affidamento o di adozione;

    la misura del congedo parentale costituisce una misura importante per la promozione di una politica di conciliazione famiglia-lavoro soprattutto alla luce del suo alto valore sociale;

    l'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, prevede per ogni genitore la possibilità di astenersi in maniera facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi, elevato a 11 nei casi individuati dalla legge;

    l'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, stabilisce che durante il periodo in cui si utilizza la misura del congedo parentale, si prevede un corrispettivo pari al 30 per cento della retribuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a potenziare la misura del congedo parentale, valutando la possibilità di aumentare l'indennità della misura della retribuzione per un periodo superiore al mese, anche allineandosi con le misure maggiormente virtuose previste in altri Stati membri dell'Unione europea.
9/643-bis-AR/222. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviari Napoli-Bari, uno dei primi progetti ferroviari ad essere stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento previsto di almeno 1,4 miliardi di euro (406 milioni per il nodo di Bari) sono stati bloccati, nei mesi scorsi, dal Tar della Puglia che ha sospeso l'autorizzazione paesaggistica data dalla regione per il progetto della nuova linea ferroviaria nella zona di Lama San Giorgio, a sud di Bari;

    l'opera, che prevede il raddoppio dei binari per 10 chilometri e la successiva variante di un tratto della strada statale 16, rientra nell'ambito del più ampio progetto del Nodo ferroviario di Bari, finanziato anche coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Tar ha accolto il ricorso presentato da comitati ambientalisti e cittadini proprietari di terreni interessati dall'opera. Secondo il Tar il via libera dato dalla regione Puglia e da tutti gli organi preposti non hanno tenuto conto di possibili percorsi alternativi;

    l'opera in questione, «Infrastruttura strategica Nodo di Bari: Bari Sud», ha un valore di 406 milioni di euro;

    questo ulteriore caso di rallentamento nella realizzazione di Opere importanti per il nostro Paese rimarca ancora una volta le problematiche che investono la realizzazione di infrastrutture in Italia Infatti, nel passaggio tra assegnazione e utilizzazione delle risorse la rigidità delle regole e la mancanza di semplificazione determinano ritardi e arretratezze che pagano cittadini ed imprese nel nostro paese;

    allo scopo di accelerare l'apertura dei cantieri, per le opere finanziate in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, una disposizione nella quale si preveda che a fronte di verbali conclusivi della conferenza dei servizi comunque indette con esito favorevole all'approvazione dei progetti e per i quali sia intervenuto successivamente un ricorso al Tar, questi costituiscono titolo equivalente alla preassegnazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 comma 2 della legge di bilancio 2023 e alla realizzazione dei lavori, e che l'amministrazione che ha autorizzato il ricorso ha l'obbligo di giungere alla sua risoluzione entro i termini indicati dall'ottavo periodo del comma 2 dell'articolo 68 della legge di bilancio 2023, per consentire alla stazione appaltante le conseguenti attività ivi previste.
9/643-bis-AR/223. Bicchielli, Lupi, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviari Napoli-Bari, uno dei primi progetti ferroviari ad essere stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento previsto di almeno 1,4 miliardi di euro (406 milioni per il nodo di Bari) sono stati bloccati, nei mesi scorsi, dal Tar della Puglia che ha sospeso l'autorizzazione paesaggistica data dalla regione per il progetto della nuova linea ferroviaria nella zona di Lama San Giorgio, a sud di Bari;

    l'opera, che prevede il raddoppio dei binari per 10 chilometri e la successiva variante di un tratto della strada statale 16, rientra nell'ambito del più ampio progetto del Nodo ferroviario di Bari, finanziato anche coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Tar ha accolto il ricorso presentato da comitati ambientalisti e cittadini proprietari di terreni interessati dall'opera. Secondo il Tar il via libera dato dalla regione Puglia e da tutti gli organi preposti non hanno tenuto conto di possibili percorsi alternativi;

    l'opera in questione, «Infrastruttura strategica Nodo di Bari: Bari Sud», ha un valore di 406 milioni di euro;

    questo ulteriore caso di rallentamento nella realizzazione di Opere importanti per il nostro Paese rimarca ancora una volta le problematiche che investono la realizzazione di infrastrutture in Italia Infatti, nel passaggio tra assegnazione e utilizzazione delle risorse la rigidità delle regole e la mancanza di semplificazione determinano ritardi e arretratezze che pagano cittadini ed imprese nel nostro paese;

    allo scopo di accelerare l'apertura dei cantieri, per le opere finanziate in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare una disposizione nella quale si preveda che a fronte di verbali conclusivi della conferenza dei servizi comunque indette con esito favorevole all'approvazione dei progetti e per i quali sia intervenuto successivamente un ricorso al Tar, questi costituiscono titolo equivalente alla preassegnazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 comma 2 della legge di bilancio 2023 e alla realizzazione dei lavori, e che l'amministrazione che ha autorizzato il ricorso ha l'obbligo di giungere alla sua risoluzione entro i termini indicati dall'ottavo periodo del comma 2 dell'articolo 68 della legge di bilancio 2023, per consentire alla stazione appaltante le conseguenti attività ivi previste.
9/643-bis-AR/223. (Testo modificato nel corso della seduta)Bicchielli, Lupi, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

    lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

    all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

    la misura in questione può contribuire a risollevare le condizioni delle associazioni culturali le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;

    la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;

    tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.
9/643-bis-AR/224. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per il 2023, contiene numerose disposizioni in materia fiscale e di rilancio delle attività economiche:

    nella scorsa Legislatura (18a), in data 7 settembre 2021 la Commissione Permanente 14a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica approvava con voto unanime di tutte le forze politiche rappresentate in quella sede, Risoluzione in materia di regime doganale del Porto di Trieste in conseguenza del Trattato di Pace di Parigi dei 10 febbraio 1947 e del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e che su tale Risoluzione, in sede di Commissione, era stato espresso il parere dell'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

   tenuto conto che la Risoluzione approvata si contraddistingueva per il seguente testo:

    l'affare assegnato relativo a «Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea» (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla 14a Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro;

    in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

    anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste;

    tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetta Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale deh Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, svolte l'8 giugno 2021;

   considerato che:

    l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, delinea i confini del territorio doganale dell'UE, in cui vi rientra «il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno», in seguito alla modifica apportata dal regolamento (UE) 2019 4 74 che ha abrogato l'eccezione del comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

    l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

    l'articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l'esclusione dal codice doganale dell'Unione di quei territori già regolati doganalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

    in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con patente dell'Imperatore Carlo VI D'Asburgo, trae origine, nel suo status attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si dispone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco doganale (Allegato Vili), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 351 del TFUE, che consente l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione;

    lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di Trieste era, peraltro, già stato riconosciuto, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, in base all'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vigente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comunitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, secondo cui: «Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'articolo 234 del Trattato, che: Il porto franco di Trieste è stato istituito dall'allegato Vili del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;

    rilevato che l'eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esenzione dal dazio e dall'IVA, e quindi la produzione di beni con origine “europea” o “made in Italy”, in base alla regola doganale del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo sviluppo dell'economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per l'intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l'area dell'Europa centrale;

   rilevato, inoltre, che:

    il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell'Unione europea, né minori dazi o IVA all'importazione per lo Stato, in quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio limonale nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all'ottenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse destinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

    qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territorio doganale dell'Unione europea, le materie prime immesse in produzione o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di altri prodotti importati da Paesi terzi, così come il prodotto finito di una lavorazione effettuata sul territorio doganale limonale con perfezionamento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

    ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

    dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012»;

    l'esclusione dell'attuale Zona Franca del Porto di Trieste trova giustificazione in precisi impegni derivanti da trattati internazionali che coinvolgono il nostro Paese;

    la Risoluzione veniva inviata dal Senato della Repubblica alla Commissione europea e che, nel novembre 2021, la Commissione europea rispondeva a firma del Commissario on. Paolo Gentiloni che «Le considerazioni di cui sopra lasciano impregiudicata la valutazione giuridica dei motivi addotti dal Senato della Repubblica per giustificare un'eventuale esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea. Tale valutazione giuridica sarà effettuata se il governo italiano decidesse di presentare alla Commissione una richiesta di escludere la zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione» e che pertanto, a parere della Commissione stessa, competente a formulare la richiesta è il Governo Italiano e non il Parlamento,

impegna il Governo

ad inoltrare alla Commissione europea la richiesta, condivisa la scorsa legislatura da tutte le forze politiche presenti in Aula, di escludere la zona franca del Porto di Trieste dal Territorio Doganale dell'Unione sulla base delle considerazioni sopra svolte
9/643-bis-AR/225. Matteoni, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

    il provvedimento prevede all'articolo 56 la proroga del regime sperimentale di pensionamento anticipato cosiddetto Opzione donna – istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 – che consente, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico;

    tale istituto ha subito alcune modifiche consentendo il riconoscimento del diritto alla pensione, anche tenendo conto di particolari condizioni di difficoltà in cui si trovi la lavoratrice;

    si ritiene che Opzione donna sia uno strumento che debba essere ulteriormente sostenuto, mettendo al centro le motivazioni che hanno condotto alla sua istituzione, ossia il prezioso ruolo di cura e assistenza riconosciuto socialmente a tutte le donne nell'ambito della famiglia quale presupposto per un'uscita flessibile dal mondo del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di iniziative normative affinché venga ampliata la platea di accesso attraverso il sistema pensionistico Opzione donna per garantire l'accesso anticipato alla pensione a quelle donne che scelgono di accedere ad un trattamento previdenziale calcolato con il sistema contributivo, valorizzando i requisiti e la ratio previsti in relazione a questo istituto.
9/643-bis-AR/226. Rizzetto, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

    il provvedimento prevede all'articolo 56 la proroga del regime sperimentale di pensionamento anticipato cosiddetto Opzione donna – istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 – che consente, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico;

    tale istituto ha subito alcune modifiche consentendo il riconoscimento del diritto alla pensione, anche tenendo conto di particolari condizioni di difficoltà in cui si trovi la lavoratrice;

    si ritiene che Opzione donna sia uno strumento che debba essere ulteriormente sostenuto, mettendo al centro le motivazioni che hanno condotto alla sua istituzione, ossia il prezioso ruolo di cura e assistenza riconosciuto socialmente a tutte le donne nell'ambito della famiglia quale presupposto per un'uscita flessibile dal mondo del lavoro,

impegna il Governo

ad introdurre iniziative normative affinché venga ampliata la platea di accesso attraverso il sistema pensionistico Opzione donna per garantire l'accesso anticipato alla pensione a quelle donne che scelgono di accedere ad un trattamento previdenziale calcolato con il sistema contributivo, nel quadro di sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale, valorizzando i requisiti e la ratio previsti in relazione alla misura.
9/643-bis-AR/226. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2023 reca significativi e rilevanti interventi in materia ambientale;

    le risorse per rimuovere gli alberi infestati dal bostrico tipografo al fine del contenimento dell'infezione sono assolutamente insufficienti a livello – nazionale. La situazione di degenerazione dello stato di salute dei boschi dell'arco alpino colpito dalla tempesta Vaja colpisce a diversi livelli: ambientale, selviculturale e turistico;

    la diffusione massiccia dell'infestazione impone un intervento adeguato e proporzionato a compensare il danno anche economico dovuto alla perdita di intere porzioni di selva come risorsa naturale ed economica che impone il ricorso del mercato nazionale a quello estero, con progressiva limitazione dell'autosufficienza italiana di fornitura di legname;

    la infestazione è connessa anche alla tempesta Vaja che ha creato (unitamente allo schianto degli alberi per la neve) una condizione ambientale ideale alla diffusione del parassita;

    la selvicoltura nazionale rischia nella progressione dell'infestazione di pagare un prezzo di gran lunga superiore a quello che sarebbe connesso al ripristino di condizioni di salute delle foreste;

    la rimozione degli alberi in zone disagiate e spesso non servite di alta montagna impone peraltro sforzi anche economici cui non posso fare fronte solo i proprietari e gli enti locali;

    la legge di Bilancio del 2021 ha in realtà già previsto previste misure di intervento reiterate in questa manovra e al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus, di seguito denominato «bostrico», in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti;

    si ravvisa la necessità, anche in questa manovra finanziare di potenziare le misure già previste e se il caso introdurre di nuove a tutela di un settore gravemente danneggiato-,

impegna il Governo

considerata l'esigenza di contenimento dell'attacco parassitario al patrimonio naturale nazionale, visto sul piano economico e ambientale, ad attivare una concertazione con regioni e province autonome per la redazione e il finanziamento di un piano nazionale di contrasto alla diffusione del parassita.
9/643-bis-AR/227. Urzì, Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nel testo della legge di bilancio, all'articolo 76, è prevista l'istituzione del «Fondo per la sovranità alimentare», destinato a sostenere interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, nonché alla riduzione dei prezzi di produzione di imprese e filiere agricole e alla gestione delle crisi di mercato;

    l'istituzione del richiamato Fondo costituisce un asse importante per il sostegno e la tutela delle produzioni nazionali, anche in un'ottica di valorizzazione piena del Made in Italy;

    nella definizione delle politiche di intervento nel settore agro alimentare, l'attuale formulazione di cui al comma 1 limita l'individuazione delle componenti di filiera alla sola filiera agricola rispetto a quanto già previsto dalla legge 17 maggio 2022, n. 61 «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»;

    si ritiene opportuno estendere la definizione anche alla trasformazione da parte delle aziende manifatturiere agro-alimentari, soprattutto in una logica di prossimità e di chilometri 0;

    in Italia nel settore alimentare operano più di 80.000 piccole imprese e imprese artigiane, con oltre 240.000 addetti, che possiedono competenze e capacità organizzative che possono essere opportunamente valorizzate consentendo un rilancio importante del nostro sistema produttivo agroalimentare per mantenere posizioni competitive sia sul mercato domestico sia su quello mondiale;

    le suddette imprese operano da sempre nel solco di una costante ricerca della qualità affrontando oneri di applicazione e gestione, ingenti per la loro ridotta dimensione, e riescono comunque ad offrire ai consumatori garanzie di qualità, sicurezza, naturalità e valenza culturale;

    la mancata estensione escluderebbe dagli interventi previsti dal «Fondo per la Sovranità alimentare» il mondo della trasformazione e produzione dell'artigianato alimentare e delle piccole imprese di prossimità,

impegna il Governo

ad estendere il perimetro di intervento del «Fondo per la sovranità alimentare» anche alle aziende manifatturiere di trasformazione agro-alimentari, in coerenza con quanto già previsto dalla legge 17 maggio 2022, n. 61, recante «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta».
9/643-bis-AR/228. Sbardella, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» reca significativi e rilevanti interventi in materia di sanità, e specificatamente in termini di incremento del livello del fabbisogno sanitario standard oltre che misure a favore della formazione dei medici e del personale sanitario;

    l'odontoiatria italiana è diventata un modello di eccellenza sia per la grande professionalità dei medici che per le strumentazioni all'avanguardia, un modello di eccellenza a livello nazionale ed internazionale. È necessario continuare a fare informazione sull'importanza della prevenzione e del trattamento odontoiatrico da parte di specialisti seri e formati che lavorano in strutture di alto livello;

    costituirebbe un'opportunità a livello nazionale, fare in modo che l'attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso sia svolta anche dai medici odontoiatri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere risorse economiche, anche mediante l'istituzione di fondo in favore della figura professionale dei medici odontoiatri, ai fini della prevenzione, oltre che della formazione di un settore che rappresenta un'eccellenza.
9/643-bis-AR/229. Rosso, Schifone, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 108 prevede che, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023,34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

    che, secondo la medesima previsione, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo;

    l'articolo 9 della Costituzione italiana stabilisce il principio della tutela dei beni culturali materiali e immateriali, in relazione diretta con la ricerca e lo sviluppo culturale della Nazione,

impegna il Governo

a prevedere che nella definizione dei criteri di riparto del Fondo siano garantiti interventi volti a sostenere la filiera editoriale con un apposito Fondo del libro; incrementare il tax credit cinema, raddoppiare i contributi per le dimore storiche, i carnevali e le rievocazioni storiche, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e la qualità degli interventi; incentivare l'attività delle sale cinematografiche; provvedere all'assunzione di nuovo personale per i beni culturali; incrementare le risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo.
9/643-bis-AR/230. Mollicone, Sasso, Dalla Chiesa, Caretta, Ciaburro, Latini.


PRIMA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 (A.C. 643-BIS/I)

A.C. 643- bis /I – Prima Nota di variazioni

  La presente Nota aggiorna i valori contabili dell'ex articolo 171 «(Totale generale della spesa)» del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2023-2025 in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 16) e, conseguentemente, ai relativi allegati tecnici per capitoli.
  Per le suddette modifiche si veda lo stampato A.C. 643-bis/I.