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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 12 gennaio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 4 MARZO 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 gennaio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CARETTA e CIABURRO: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale» (754);

   MAGI: «Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia» (755);

   LAZZARINI: «Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore della mammella» (756);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GUSMEROLI: «Modifiche agli articoli 35 e 99 della Costituzione in materia di tutela dei consumatori e di rappresentanza dei medesimi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (757);

   CIABURRO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano» (758);

   KELANY e FILINI: «Norme per la trasparenza e la parità di trattamento nella gestione e diffusione di informazioni e notizie di rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche» (759);

   MARCHETTI ed altri: «Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt» (760).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989» (666) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gaetana Russo.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 622, d'iniziativa del deputato Mulè, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica».

Trasmissione dal Senato.

  In data 12 gennaio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 389. – «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» (approvato dal Senato) (761).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  BOLDRINI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (255) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XII e XIV;

  PROVENZANO e SERRACCHIANI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (387) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;

  FOTI ed altri: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo» (591) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;

  RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989» (666) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   II Commissione (Giustizia)

  BOLDRINI: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di affidamento e ascolto del minore e di protezione da abusi e atti di violenza domestica» (257) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  MORRONE ed altri: «Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari» (265) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;

  ASCARI ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni in condizioni di rischio fisico o psicologico appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendano dissociarsi da tali contesti, nei casi in cui non sussistono i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6» (447) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   IV Commissione (Difesa)

  CIABURRO ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (709) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VI Commissione (Finanze)

  BAGNAI ed altri: «Disposizioni concernenti il regime e i limiti dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore» (467) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;

  UBALDO PAGANO ed altri: «Disposizioni per il potenziamento degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle regioni del Mezzogiorno» (508) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.

   VII Commissione (Cultura)

  BOLDRINI ed altri: «Disposizioni per la promozione della diversità e dell'inclusione nei libri scolastici nonché istituzione di un osservatorio nazionale» (261) Parere delle Commissioni I, V e XI;

  BERRUTO ed altri: «Istituzione del Fondo nazionale per l'inclusione sportiva» (495) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;

  BERRUTO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive» (505) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;

  VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale» (659) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XI, XII e XIV;

  SANTILLO ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano in Benevento» (711) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali)

  UBALDO PAGANO e LACARRA: «Legge quadro per l'istituzione dello sportello unico per le famiglie» (511) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII e XI;

  MULÈ: «Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica» (622) Parere delle Commissioni I e V.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

  VARCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta» (663) Parere della V Commissione.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti)

  BOLDRINI: «Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet» (259) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 269 del 10 novembre-27 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 73),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), quest'ultimo aggiunto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», e 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lucca, in composizione collegiale:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 270 dell'8 novembre-30 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 74),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia;

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento agli articoli 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia:

   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale, in data 12 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 2 del 20 dicembre 2022-12 gennaio 2023 (Doc. VII, n. 75),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 15 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sassari, sezione penale.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Corte dei conti europea, in data 11 gennaio 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 1/2023 – Strumenti per agevolare i viaggi all'interno della Unione europea durante la pandemia di COVID-19, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI (A.C. 750)

A.C. 750 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione, recante misure urgenti per la gestione dei flussi migratori, presenta gravi ed evidenti vizi di legittimità;

    innanzitutto, esso appare completamente carente dei fondamentali requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione affinché il Governo possa legittimamente adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge;

    le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, infatti, tendenti a limitare la legittimità delle operazioni di soccorso in mare al verificarsi contestuale di ulteriori condizioni ora introdotte dall'articolo 1, lettera b), comma 2-bis del decreto-legge in conversione, non rispondono a nessuna esigenza di necessità ed urgenza, ed avrebbero dovuto essere piuttosto l'oggetto di un'attività legislativa ordinaria, essendo il ricorso alla decretazione d'urgenza sottoposto a molteplici limiti sostanziali e procedurali proprio sul presupposto che «esso abbia carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007);

    al contrario, l'introduzione per decreto-legge di alcune ulteriori condizioni che debbono essere contestualmente rispettate affinché l'intervento di soccorso in mare possa essere considerato legittimo, rischia di aggravare e rallentare le operazioni di salvataggio, e di incrementare le perdite di vite umane, determinando così una lesione certa degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare (come le Convenzioni Solas del 1914, Sar del 1979, Unclos del 1982 e Salvage del 1989), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme internazionali ed europee in materia di diritto d'asilo;

    a carattere palesemente incostituzionale con le norme sopracitate è in particolare la disposizione che impone che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; tale disposizione infatti di fatto impedisce alle navi che abbiano già effettuato un'operazione di soccorso di poterne effettuare altre se non autorizzate, con l'irrazionale conseguenza sul piano giuridico per cui, qualora la nave si trovasse in presenza di altri profughi mentre è diretta verso il porto assegnatole, sarebbe tenuta a non soccorrerli, e a non effettuare trasbordi, se non con l'assunzione del personale rischio da parte del comandante della nave di violare tale obbligo ed essere poi sottoposto a pesanti sanzioni; oppure, in alternativa, il capitano della nave dovrebbe attendere, magari nel mezzo di condizioni meteorologiche avverse, un'apposita autorizzazione ministeriale prima di poter effettuare le nuove operazioni di soccorso;

    in apparente contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso Governo nella relazione tecnica in merito al fatto che talune delle nuove condizioni siano volte a tutelare l'incolumità dei migranti soccorsi, è poi la mancata previsione di una qualche garanzia sul fatto che il porto di sbarco assegnato alle navi delle ONG sia quello effettivamente più vicino. In assenza di una tale garanzia, infatti, i migranti potrebbero essere costretti a lunghe traversate, magari con improvvisi cambi di rotta come già successo ad esempio alla Ocean Viking, prima indirizzata a La Spezia e successivamente costretta a circumnavigare la penisola per raggiungere Ravenna, con il rischio di ulteriori perdite di vite umane, spesso donne e minori in condizioni di grave fragilità, o persone già molto disidratate, e allo stremo, dopo lunghi giorni di navigazione;

    altrettanto viziata da incostituzionalità appare la norma che dopo aver richiesto che i migranti siano subito informati della possibilità di chiedere la Protezione internazionale dell'Unione europea, impone che, in caso di interesse, siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; un compito amministrativo complesso e gravoso, che dovrebbe essere svolto dai centri di prima accoglienza, e che certo non può essere addossato al comandante di una nave impegnato nelle difficili operazioni di soccorso il cui compito prioritario a fronte di persone in difficoltà in mare, come stabilito dalle norme internazionali generali e pattizie, e da quelle europee, dovrebbe consistere nella salvaguardia della vita umana;

    di assai dubbia costituzionalità appaiono le norme volte a reintrodurre pesanti sanzioni amministrative – da 10.000 a 50.000 euro con in aggiunta la previsione del fermo amministrativo per due mesi della nave e, in caso di reiterazione del reato, la sua confisca –, che saranno irrogate discrezionalmente non da un giudice terzo e imparziale, ma dal prefetto, autorità amministrativa dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno; tale circostanza è aggravata dall'assenza di ogni indicazione, nelle norme in esame, di possibili criteri che possano permettere all'autorità amministrativa, nell'esercizio della sua discrezionalità, di distinguere tra le diverse tipologie di navi, tra le diverse condotte concretamente poste in essere nel caso di specie, oppure sulle differenti ragioni che hanno determinato la presenza di persone accolte a bordo e trasportate; in assenza di tali indicazioni nelle norme di legge, la valutazione di un comportamento tale da determinare sanzioni così gravose, affidato alla discrezionalità di un atto amministrativo, appare lesivo del principio di proporzionalità che deve sussistere tra sanzioni e comportamenti posti in essere, così come ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 2019;

    va infine segnalata la decisa incostituzionalità delle norme in esame con riferimento all'articolo 10 della Costituzione, sia per la parte riguardante il necessario adattamento dell'ordinamento italiano alle norme di internazionale generalmente riconosciute, tra le quali sono senz'altro ricomprese molte delle norme riguardanti il soccorso in mare; sia con riferimento al comma secondo che impone che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali; sia con riferimento al comma terzo, che riconosce il diritto di asilo allo straniero «al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»;

per tutte le sopracitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 750.
N. 1. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, che declina le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare vengono ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare, solleva palesi dubbi di incostituzionalità;

    in primo luogo, si richiede che la nave sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione, requisiti non richiesti ad altri natanti in mare per turismo o per motivi commerciali, in contrasto con quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° agosto scorso, secondo cui le navi delle ONG non possono essere costrette a dotarsi di ulteriori certificazioni dello Stato che è obbligato a garantire il porto di sbarco con prescrizioni discriminatorie;

    in secondo luogo, i migranti dovrebbero essere subito identificati e informati della possibilità di chiedere la protezione internazionale nell'Unione europea, con l'intento di obbligare lo Stato di bandiera della nave, quale Stato di «primo ingresso», a farsi carico dell'accoglienza dei migranti;

    si affida dunque al comandante della nave – anziché ai centri di prima accoglienza, come oggi previsto – un compito amministrativo complesso e gravoso, come la presentazione della domanda di protezione internazionale; al contrario, egli dovrebbe appena possibile essere sollevato da tali responsabilità, come previsto dal paragrafo 6.13 delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse (Risoluzione MSC.167-78/2004, allegato 34 alla Convenzione SAR); tali disposizioni si pongono in contrasto con il Regolamento di Dublino (Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013) e con la normativa interna in materia di immigrazione, che stabilisce apposite le procedure per la presentazione delle domande di protezione internazionale;

    il decreto richiede poi «il raggiungimento del porto di sbarco individuato dalle competenti Autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso»; tali disposizioni parrebbero vietare alle navi delle ONG che abbiano già effettuato un'operazione di soccorso di poterne effettuare altre se non autorizzate; dunque in presenza di altri naufraghi in zona la nave non potrebbe intervenire, se non violando l'obbligo di raggiungere senza ritardo il porto di sbarco, o in alternativa dovrebbe restare in attesa dell'autorizzazione ministeriale, con il rischio per il comandante della nave di incorrere nel reato di omissione di soccorso disciplinata dall'articolo 1158 del Codice della navigazione;

    inoltre non viene prevista alcuna garanzia che il porto di sbarco assegnato alle navi delle ONG sia quello più vicino, con lo scopo di allontanarle di fatto dalle zone di soccorso, rallentare i tempi di ritorno in mare dell'imbarcazione e costringere i migranti a bordo a lunghe traversate, come accaduto alla Ocean Viking prima indirizzata a La Spezia e poi costretta a circumnavigare la penisola per raggiungere Ravenna;

    il decreto-legge disciplina inoltre gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale; si prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro, il fermo amministrativo della nave per due mesi e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca della stessa, preceduta dal sequestro cautelare; qualora il comandante e l'armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall'autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest'ultima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000, nonché il fermo della nave per 20 giorni e, in caso di reiterazione della violazione, la confisca;

    si tratta di sanzioni irrogate discrezionalmente non dal giudice, terzo e imparziale, ma dal Prefetto, autorità amministrativa dipendente dal Ministero dell'interno; le sanzioni previste dal decreto appaiono del tutto generiche circa la individuazione dei presupposti e i relativi provvedimenti amministrativi rimangono indefiniti nei contenuti e nelle competenze (ad esempio quanto alla «contestazione della violazione»). I provvedimenti amministrativi che dovrebbero essere assunti prima della adozione delle sanzioni sfuggono così al principio di legalità e non garantiscono un effettivo esercizio dei diritti di difesa previsti, contro tutti gli atti amministrativi, dall'articolo 24 della Costituzione;

    al riguardo, non può non ricordarsi che l'attuale Presidente della Repubblica, nel promulgare l'8 agosto 2019 il cosiddetto Decreto sicurezza-bis, ebbe ad osservare, in riferimento alle analoghe sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste e successivamente abrogate nel 2020, che non era stato «introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate» aggiungendo che non appariva «ragionevole – ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto – fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità», alla luce della necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti ribadita dalla sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale;

    il complesso di disposizioni descritte si pongono chiaramente in contrasto con la Costituzione, nonché con il diritto internazionale e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, che ai sensi degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione non sono derogabili dalla legislazione interna;

    come noto, l'articolo 10 della Costituzione riconosce il diritto d'asilo allo straniero «al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»; inoltre il legislatore, nel regolare la condizione giuridica dello straniero, deve rispettare, oltreché la Costituzione stessa, le norme e i trattati internazionali che riconoscono allo straniero il diritto di rifugio politico se perseguitato, oppure, in alternativa, la protezione sussidiaria se vi sono fondati motivi per ritenere che, tornato nel Paese d'origine, egli correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come la condanna a morte, la tortura o la minaccia alla vita derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

    le norme e i trattati internazionali impongono inoltre l'obbligo di prestare soccorso alle persone in pericolo o in difficoltà in mare (v. le Convenzioni Solas del 1914, Sar del 1979, Unclos del 1982 e Salvage del 1989, tutte ratificate dall'Italia); in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982, prevede espressamente all'articolo 98, par. 2 che «Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima (...)»;

    l'Unione europea, nel controllare le frontiere esterne marittime, deve «assistere gli Stati membri nello svolgimento delle operazioni di ricerca e soccorso al fine di proteggere e salvare vite, ogniqualvolta e ovunque ciò sia richiesto» (47° considerando reg. (UE) 2016/1624); già il Regolamento n. 656 del 2014 richiamava espressamente gli obblighi di soccorso a carico degli Stati previsti dal diritto internazionale nonché il principio di non respingimento previsto dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare già citato, al par. 1, configura in capo al comandante di una nave l'obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, essendo altresì tenuto a procedere con tutta rapidità all'assistenza di persone in pericolo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1158 del Codice della Navigazione già citato; un decreto-legge non può modificare gli obblighi di ricerca e soccorso previsti a carico dei comandanti e degli Stati costieri, e se in contrasto con quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e dal Regolamento europeo n. 656 del 2014, risulta di conseguenza incostituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione italiana;

    la Convenzione SAR, al punto 3.1.9, prevede che «La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall'Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile»;

    sul punto si è inoltre pronunciata la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass., III Sez. Pen., sentenza n. 6626 del 16 gennaio 2020), statuendo che le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC.167-78 del 2004) – allegate alla predetta Convenzione SAR – «dispongono che il Governo responsabile per la regione SAR in cui sia avvenuto il recupero, sia tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che esso sia fornito»; le citate linee guida definiscono altresì cosa debba intendersi per «luogo sicuro», configurato come «(...) una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale» (par. 6.12), specificando, al par. 6.13, che «Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative»;

    né, sempre nelle considerazioni della Suprema Corte, può essere qualificato come «luogo sicuro» – per evidente mancanza di tale presupposto – una nave in mare, che non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Si aggiunga che non può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il «salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave» (cfr. Corte Cass. cit.);

    l'accoglienza in un porto sicuro – definito nei termini di cui si è detto – costituisce l'irrinunciabile presupposto per verificare se le persone posseggano i requisiti per essere accolti o meno;

    tali navi possono essere sottoposte a controlli e a eventuale fermo da parte dello Stato di approdo in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute e l'ambiente ma solo dopo lo sbarco dei migranti (Corte di giustizia UE 1° agosto 2022 Sea Watch) ed è illegittimo negare l'attracco e lo sbarco da tali navi (anche della marina militare) cariche di migranti soccorsi in mare al fine di indurre gli altri Stati dell'Ue a farsi carico del loro ricollocamento;

    l'articolo 18, comma 2, della Convenzione UNCLOS, ammette espressamente il passaggio inoffensivo di una nave nelle acque territoriali di uno Stato in una serie di casi, tra i quali quello in cui vi sia la necessità di «prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo»; il richiamo fuorviante ai divieti di ingresso nelle acque territoriali previsto dall'articolo 19 della stessa Convenzione, sui quali si sono basati i precedenti Decreti sicurezza nonché il decreto-legge in esame, non può essere utilizzato per svuotare di contenuto, a discrezione dell'autorità politica, una norma che è volta al salvataggio della vita umana ed allo sbarco in un porto sicuro, nel tempo più breve ragionevolmente possibile, come è stabilito dalla Convenzione SAR di Amburgo e dal suo Annesso;

    infine giova ricordare in questa sede il principio di non respingimento, principio fondamentale del diritto internazionale statuito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra; per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il divieto di refoulement, che consiste in qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un paese non sicuro, si applica indipendentemente dal fatto che la persona sia stata riconosciuta rifugiata e/o dall'aver quest'ultima formalizzato o meno una domanda diretta ad ottenere tale riconoscimento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 750.
N. 2. Richetti, Giachetti, Carfagna, Pastorella, Faraone, Enrico Costa, Del Barba, Gadda, Sottanelli.