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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 18 gennaio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 gennaio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Rixi, Rizzetto, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ORRICO: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di coordinamento delle infrastrutture e delle piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni» (775);

   PITTALIS: «Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile in materia di idoneità delle fatture elettroniche, estratte dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, a costituire prova scritta nei procedimenti di ingiunzione» (776);

   MANZI e TONI RICCIARDI: «Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi» (777);

   ZARATTI e SCOTTO: «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» (778);

   PAVANELLI e CHERCHI: «Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali nonché disposizioni per la loro valorizzazione» (779).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MELONI ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (338) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Morrone.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (669) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.

  La proposta di legge ASCARI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere» (772) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Barzotti, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Donno, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Morfino, Onori, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Santillo, Torto e Tucci.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 18 gennaio 2023 il deputato Morrone ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   MORRONE ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (271).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.

  In data 18 gennaio 2023 i deputati Caretta, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Foti, Lollobrigida, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Schifone, Trancassini, Varchi e Zucconi hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   MELONI ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (338).

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   X Commissione (Attività produttive):

  DEBORAH BERGAMINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione di merci contraffatte o usurpative in ambito commerciale e sulla tutela dei prodotti e dei marchi italiani» (Doc XXII, n. 5) - Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIII.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022) 540 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 540 final – Annexes 1 to 6) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 543 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022) 541 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 541 final – Annexes 1 to 8) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 544 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022) 542 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 542 final – Annexes 1 to 11) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 345 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per l'Unione della sicurezza (COM(2022) 745 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 745 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'iniziativa per il Mediterraneo occidentale (WestMED) (COM(2023) 3 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 dicembre 2022 e 3, 9 e 17 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   al dottor Pasqualino Castaldi, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

  alla VII Commissione (Cultura), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

   al dottor Antonio Natali, l'incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito;

  alla VIII Commissione (Ambiente), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti:

   all'ingegnere Vittorio Rapisarda Federico, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;

  alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy:

   al dottor Antonio Lirosi, l'incarico di studio, consulenza e ricerca e ispettivo, con funzioni di supporto nelle attività di analisi e sviluppo e di proposte per la definizione delle politiche e degli interventi nell'economia sociale e nei settori a rilevanza strategica nonché nei settori connessi a crisi aziendali e riconversione industriale.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il rinnovo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico, conferito al dottor Roberto Luongo, di direttore generale dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2022, N. 186, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ECCEZIONALI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI ISCHIA A PARTIRE DAL 26 NOVEMBRE 2022 (A.C. 674-A)

A.C. 674-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 674-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5-quinquies, comma 1:

   sostituire le parole da: è ampliata fino a: 2 unità di personale dirigenziale con le seguenti: è ampliata, con le modalità di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge, per l'anno 2023 fino a un massimo di: 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale;

   sostituire le parole: , nonché di 2 esperti con le seguenti: ; 2 esperti.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 6.100 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.0100, 1.0101, 1.0102, 1.0110, 1.0111, 1.0112, 1.0113, 1.0114, 1.0115, 1.0116, 2.06, 4.02, 4.05, 4.08, 4.09, 5.04, 5.010, 5.013, 5.014, 5.015, 5.016, 5.018, 5.019, 5.022, 5.023, 5.024, 5.025, 5.027, 5.028, 5.029, 5.030, 5.0104, 5.031, 5.032, 5-quater.0100, 5-quater.0101, 5-quater.0102, 5-quater.0103, 5-quinquies.0100 e 5-quinquies.0101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

Ulteriore parere della V Commissione
sulle proposte emendative presentate.

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative 5.0200, 5-bis.200, 5-quater.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione, nonché sulle proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso nella odierna seduta antimeridiana con riferimento alle proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104.

A.C. 674-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

  2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
  5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.
  6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022.
  2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
  5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

   a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

   b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

    1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

    3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

   c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

  7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
  8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

  1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
  3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Articolo 4.
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 5.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

  1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 674-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, alinea, le parole: «la residenza, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «la residenza ovvero»;

   al comma 4, le parole: «, sono, altresì» sono sostituite dalle seguenti: «sono altresì».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione) – 1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti di cui al primo periodo sono esclusi da quelli del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
  2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente a seguito di eventuali modifiche dei relativi stanziamenti. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo piano, il Commissario straordinario provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, come incrementate dall'articolo 1, commi 734 e 735, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma.
  4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:

   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Art. 5-ter. – (Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia) – 1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.
  2. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.

  Art. 5-quater. – (Progettazione e attuazione degli interventi) – 1. Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all'articolo 5-ter del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, è prorogato al 31 dicembre 2023.

  Art. 5-quinquies. – (Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse) – 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che è ampliata di 5 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge, di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché di 2 esperti, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «e dal comma 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 1 del» e le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028»;

    alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   al comma 5,

    al primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 16 marzo 2024;

    all'ultimo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

   all'articolo 6,

    al comma 1, sostituire le parole da: è incrementato di 3,61 fino alla fine del comma con le seguenti: è incrementato di 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

   al comma 2,

    all'alinea, sostituire le parole da: per l'anno 2023 fino a: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

    alla lettera a) sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

    alla lettera b), sostituire le parole: 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Fede, Morfino, Caramiello, Amato, Pavanelli.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   al comma 5,

    al primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 16 marzo 2024;

    all'ultimo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;

   al comma 7,

    al primo periodo, sostituire le parole da: 1.340.000 euro fino a 469.000 euro con le seguenti: 1.850.000 euro per l'anno 2022 e di 3.700.000 euro per l'anno 2023, di cui 1.300.000 euro nel 2022 e 2.600.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme, e 550.000 euro nel 2022 e 1.100.000 euro;

    al secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;

   all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,63 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,61 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 6,63 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.
1.4. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Amato, Pavanelli.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: 1.340.000 euro fino a: 469.000 euro con le seguenti: 2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 con le seguenti: 7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25;

   alla lettera a), sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 con le seguenti: 7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,71;
1.6. Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di sostenere le attività economiche del territorio del comune di Maratea colpito dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2022, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che alla data del 30 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Maratea. Al fine di assicurare al comune di Maratea il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore del comune di Maratea. Agli oneri di cui al presente comma, pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.7. Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.
1.8. De Luca, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Casu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei fondi di cui al comma 1, da ripartire tra le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.
1.01. Caramiello, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa, Amato, Simiani, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore del territorio del comune di Maratea a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2022)

  1. Al fine di garantire la ripresa economica nel territorio del comune di Maratea interessato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre al 30 novembre 2022, nonché per garantire il ripristino del collegamento viario della strada statale 18 e l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel territorio del medesimo comune, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 15 milioni per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore del territorio del comune di Maratea a seguito degli eventi calamitosi nel mese di novembre 2022)

  1. Al fine di proseguire nell'azione di messa in sicurezza del territorio di Maratea interessato dagli eventi calamitosi del mese di novembre 2022 è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 5 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.0100. Amendola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore del territorio del comune di Maratea per fronteggiare fenomeni di dissesto)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze dei fenomeni di dissesto nell'ambito dei territori di Pisticci, Tursi, Montalbano Jonico in provincia di Matera e Lauria in provincia di Potenza per l'anno 2023 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.0101. Amendola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione della zona franca urbana nei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022)

  1. Nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione dell'ambito territoriale interessato è definita con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per l'anno successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2023.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.0102. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.0110. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilità, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.0114. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilità, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.0113. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione IMU)

  1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.
**1.0111. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione IMU)

  1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.
**1.0112. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione mutui MEF)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2:

   a) all'alinea, sostituire le parole: , valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: e 3-bis, valutati in 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 61,29 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera a) sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 con le seguenti: 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,75.
*1.0115. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione mutui MEF)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2:

   a) all'alinea, sostituire le parole: , valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: e 3-bis, valutati in 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 61,29 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera a) sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 con le seguenti: 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,75.
*1.0116. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

ART. 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2025.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.076.667 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Torto, Fede, Pavanelli.

(Inammissibile)

ART. 4.
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione adempimenti per i comuni coinvolti dagli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche)

  1. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, dopo il comma 862, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862, gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.».

  2. I comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.
*4.05. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione adempimenti per i comuni coinvolti dagli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche)

  1. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, dopo il comma 862, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862, gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.».

  2. I comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.
*4.02. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Supporto psicosociale a vittime di eventi emergenziali)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

   a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

   b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

  2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.08. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

  1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
  2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010 assume la denominazione «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali».
4.09. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

(Inammissibile)

ART. 5.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

  Al comma 1, premettere le parole: In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e quanto all'onere di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l'istituzione di un presidio di protezione civile nelle isole minori.
5.1. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, premettere le parole: In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e, a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e quanto all'onere di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.2. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , per l'anno 2022 fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.
*5.3. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , per l'anno 2022 fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.
*5.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Sergio Costa, Pavanelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2022 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
5.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Sergio Costa, Fede, Morfino, Caramiello, Amato, Pavanelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare in misura non inferiore al 10 per cento all'istituzione dei presidi territoriali (PT) e all'aggiornamento e attuazione dei Piani di protezione civile.
5.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Sergio Costa, Fede, Morfino, Caramiello, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e sull'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».
5.05. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.010. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Rafforzamento Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa, nel limite di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 607 della legge 30 dicembre 2021 n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5.0200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di personale delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Per fronteggiare le rilevanti e molteplici problematiche causate dalla grave emergenza conseguente agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione del personale in servizio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite di spesa di 1 milione di euro con avvio delle relative procedure nell'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.013. Scotto, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

  1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.
  2. Per l'anno 2023 le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate nella misura di 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nell'ambito del territorio dell'isola di Ischia.
5.014. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio dell'Isola di Ischia e aggiornamento del piano di assetto idrogeologico)

  1. Al fine di consentire l'immediato avvio degli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 20 milioni da destinare all'aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico e dei Piani di gestione distrettuale riferiti all'intero territorio dell'Isola e alla programmazione degli interventi strutturali e non strutturali prioritari.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.015. L'Abbate, Ilaria Fontana, Caso, Sergio Costa, Fede, Morfino, Caramiello, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

  1. Al fine di consentire il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da destinare alla realizzazione dei medesimi interventi nel territorio dell'isola di Ischia.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.016. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi)

  1. Al fine di implementare gli strumenti conoscitivi nell'ambito delle politiche di mitigazione del rischio idrogeologico, della pianificazione territoriale, della progettazione preliminare delle infrastrutture e della programmazione degli interventi strutturali di difesa del suolo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2023 da destinare all'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) a cura del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.
  2. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 7 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.018. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure per il completamento della carta geologica di Italia)

  1. Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 al 2035, a legislazione vigente.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
  4. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.019. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)

  1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5.020. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Campagne di informazione e formazione della cittadinanza)

  1. Al fine di sostenere campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sugli scenari di evento e di impatto relativi ai rischi di protezione civile e sulle azioni e i comportamenti da porre in essere nella gestione dell'emergenza per prevenire e ridurre l'esposizione a situazioni di rischio e di danno, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, è finanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.022. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.023. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Caso, Fede, Morfino, Caramiello, Amato, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

  1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.024. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

  1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.025. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Fede, Morfino, Caramiello, Amato, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.027. Carotenuto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.028. Curti, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività didattiche)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.029. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Fede, Sergio Costa, Amato, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)

  1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.030. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Morfino, Caramiello, Sergio Costa, Amato, Ferrari, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure temporanee per il trasporto scolastico dell'Isola d'Ischia)

  1. Al fine di favorire l'attivazione, ovvero il potenziamento, del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'Isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, limitatamente all'anno 2023 ai comuni dell'Isola d'Ischia è attribuito un contributo straordinario pari a 300.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 300.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.0104. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo, De Luca.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Fondo per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.031. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Istituzione di presidi territoriali)

  1. Al fine di garantire la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi franosi d'Ischia, è istituito il Presidio territoriale (PT) necessario per l'attività di monitoraggio del territorio attraverso l'osservazione diretta e in tempo reale, dell'evoluzione dei fenomeni in atto e dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità.
  2. Le informazioni provenienti dal Presidio territoriale concorrono, unitamente ai Bollettini e agli avvisi di criticità emessi dai Centri Funzionali e ai dati provenienti dai sistemi di monitoraggio strumentale, alla decisione sull'eventuale attivazione delle fasi operative previste nella procedura dei Piani di Protezione Civile.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l'aumento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 20 milioni.
5.032. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino, Pavanelli.

ART. 5-bis.
(Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici,
5-bis.100. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i compiti di cui al primo periodo sono esclusi da quelli con le seguenti: gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono esclusi dall'ambito di operatività.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Il Piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del predetto Piano, il Commissario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione delle più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario;

   al comma 3, aggiungere in fine, le parole: , dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post sisma e alle attività del piano di cui al presente articolo.
5-bis.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono esclusi aggiungere le seguenti: , limitatamente agli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: ricognizione delle più urgenti necessità aggiungere le seguenti: individuando gli interventi da attuare
5-bis.101. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

ART. 5-ter.
(Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e per garantire la gestione e mitigazione del rischio da frana e da alluvione dell'isola di Ischia, al comma 607-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, una somma pari a 5 milioni di euro per ciascun anno è riservata all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, quale quota incrementale aggiuntiva a quella da ripartizione spettante alla medesima Autorità, per l'assunzione di personale specialistico e tecnico a tempo indeterminato, funzionale al rafforzamento della capacità amministrativa, al monitoraggio continuo e alle attività di mitigazione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo del territorio dell'isola di Ischia.»
5-ter.100. Bof, Patriarca, Mattia, Semenzato, Bicchielli, Iaia.

ART. 5-quater
(Progettazione e attuazione degli interventi)

  Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-quater.1
(Misure di sostegno per la ricollocazione definitiva in sicurezza degli aventi titolo)

  1. In favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva, è previsto il riconoscimento di un'opzione volontaria fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo, secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, all'uopo integrato con le previsioni di fabbisogno rilocalizzativo definite dal Piano straordinario approvato dall'Autorità di bacino;

   b) un contributo per l'acquisto di un immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo di cui alla precedente lettera a), da concedersi secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario delegato.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario delegato per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità definitiva, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.»
5-quater.0100. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-quater.1
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo)

  1. Il Commissario delegato, in prosieguo delle attività già in essere, approva con propria ordinanza un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche riguardanti:

   a) i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso;

   b) i soggetti già occupanti gli immobili con inagibilità temporanea, per i quali è stato disposto lo sgombero.

  2. Il Piano di sistemazione temporanea:

   a) definisce l'anagrafe degli aventi titolo per esigenze abitative e l'anagrafe degli aventi titolo per la ripresa delle attività economiche;

   b) individua, ove possibile, immobili non ricadenti in aree classificate a rischio dal piano di Bacino e relativi stralci funzionali, da destinare a sistemazione temporanea in via sostitutiva per i soggetti aventi titolo;

   c) prevede procedure e parametri per la concessione di contributi per consentire ai soggetti aventi titolo di ottenere un'autonoma sistemazione in immobili non ricadenti in aree classificate a rischio dal piano di Bacino e relativi stralci funzionali.

  3. I proprietari che si obbligano a locare propri immobili per un periodo non inferiore a 12 mesi, per finalità abitative o produttive, in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono esentati dalla tassazione su tali immobili per l'anno 2023, ivi compresa l'imposta in forma di cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche e integrazioni.»
5-quater.0101. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-quater.1
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo in conseguenza delle misure di cui alle presenti disposizioni è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi definito in via forfettaria con ordinanza del Commissario delegato, tenendo conto del fatturato aziendale riferito all'anno 2022 e del periodo di presumibile durata dell'interruzione dell'attività.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»
5-quater.0102. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Articolo 5-quater.1
(Presupposti e modalità di riutilizzo di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e materiale inerte da dissoluzione e colata conseguente all'evento calamitoso, il Commissario delegato esercita i poteri previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1 il Commissario delegato individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo, in deroga all'allegato 4, parte seconda, e all'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. A seguito di caratterizzazione e trattamento, il materiale che risulti compatibile con le vigenti norme ambientali è destinato al riutilizzo in conformità ai progetti approvati in Conferenza di servizi, convocata dal Commissario delegato e partecipata dai rappresentanti della regione Campania, comuni interessati, Autorità di bacino, Arpac, autorità preposte alla gestione dei vincoli che insistono sulle aree interessate dagli interventi.
  4. In deroga all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, le determinazioni assunte a maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza sono definitive anche in presenza di dissensi motivati.
  5. I progetti che prevedono il riutilizzo dei materiali di cui al comma 3 hanno prioritaria finalità di realizzare:

   a) opere d'ingegneria idraulica per la messa in sicurezza dei versanti a rischio idrogeologico nelle aree di prioritaria attenzione, come individuate dal Piano straordinario stralcio di cui all'articolo 5-bis;

   b) interventi di ripascimento della linea di costa del comune di Casamicciola estesi al litorale dei comuni contermini ove richiesto per unitarietà funzionale delle opere;

   c) opere di ampliamento delle infrastrutture portuali nel comune di Casamicciola.»
5-quater.0103. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

  Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.1
(Misure in materia di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Con le ordinanze commissariali di cui al comma 1 è assicurato, altresì, il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-quater.0200. La Commissione.

(Approvato)

ART. 5-quinquies
(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è ampliata fino a: 2 unità di personale dirigenziale con le seguenti: è ampliata, con le modalità di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge, per l'anno 2023 fino a un massimo di: 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: , nonché di 2 esperti con le seguenti: ; 2 esperti.
5-quinquies.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento.)

(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: generale, scelte aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 500.000 con la seguente: 641.000.
5-quinquies.200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere i seguenti:

Art. 5-sexies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al precedente articolo 5-ter;

   b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-septies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-octies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-novies.
(Presupposti e modalità di riutilizzo di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e al trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo, in deroga all'allegato IV della parte seconda e all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. A seguito di caratterizzazione e trattamento, il materiale che risulti compatibile con le vigenti norme ambientali è destinato all'eventuale riutilizzo, in conformità ai progetti approvati in apposita conferenza di servizi e nei limiti di spesa previsti dal seguente quinto comma, convocata dal Commissario straordinario, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione Campania, dei Comuni interessati, dell'Autorità distrettuale di bacino, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (ARPAC), delle autorità preposte alla gestione dei vincoli che insistono sulle aree interessate dagli interventi.
  4. Con le ordinanze commissariali di cui al comma 1 è assicurato, altresì, il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
  2-ter. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5-quinquies.0100. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere i seguenti:

Art. 5-sexies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al precedente articolo 5-ter;

   b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-septies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-octies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-novies.
(Presupposti e modalità di riutilizzo di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e al trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo, in deroga all'allegato IV della parte seconda e all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. A seguito di caratterizzazione e trattamento, il materiale che risulti compatibile con le vigenti norme ambientali è destinato all'eventuale riutilizzo, in conformità ai progetti approvati in apposita conferenza di servizi e nei limiti di spesa previsti dal seguente quinto comma, convocata dal Commissario straordinario, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione Campania, dei Comuni interessati, dell'Autorità distrettuale di bacino, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (ARPAC), delle autorità preposte alla gestione dei vincoli che insistono sulle aree interessate dagli interventi.
  4. Con le ordinanze commissariali di cui al comma 1 è assicurato, altresì, il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.
  2-ter. I commi da 153 a 159, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono abrogati.
5-quinquies.0101. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per le finalità previste dal presente decreto, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al periodo precedente.
6.100. Ruffino, D'Alessio, De Monte, Grippo.

A.C. 674-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    nella notte tra il 25 e 26 novembre 2022 un'ondata di maltempo colpiva l'isola d'Ischia provocando una frana nel comune di Casamicciola Terme, registrando dodici vittime e la devastazione di una porzione del territorio;

    l'eco mediatica ha rappresentato alla opinione pubblica mondiale una situazione di permanente pericolo per l'incolumità delle persone, con effetti devastanti anche per il turismo, da sempre principale attività economica dell'isola;

    l'evento franoso si è verificato in un periodo di parziale ripresa del turismo registrata nell'estate del 2022, provocando immediatamente un'ondata di disdette alberghiere per le festività natalizie e di fine anno;

    l'economia turistica già era stata messa a dura prova dagli eventi sismici dell'agosto del 2017, dalle restrizioni dovute alla pandemia, dalle sanzioni internazionali a seguito al conflitto in Ucraina che hanno interessato i cittadini russi, storici frequentatori di Ischia;

    il 29 dicembre 2022, nel corso di una visita istituzionale nei luoghi della frana, la ministra del turismo annunciava una campagna di corretta informazione sulla reale situazione dell'isola d'Ischia ponendola al centro della promozione turistica dell'Italia,

impegna il Governo

a dar seguito alle dichiarazioni del ministro del turismo attivando tutte le iniziative idonee per il rilancio dell'immagine dell'isola d'Ischia ponendola al centro della promozione turistica dell'Italia.
9/674-A/1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nella notte tra il 25 e 26 novembre 2022 un'ondata di maltempo colpiva l'isola d'Ischia provocando una frana nel comune di Casamicciola Terme, registrando dodici vittime e la devastazione di una porzione del territorio;

    l'eco mediatica ha rappresentato alla opinione pubblica mondiale una situazione di permanente pericolo per l'incolumità delle persone, con effetti devastanti anche per il turismo, da sempre principale attività economica dell'isola;

    l'evento franoso si è verificato in un periodo di parziale ripresa del turismo registrata nell'estate del 2022, provocando immediatamente un'ondata di disdette alberghiere per le festività natalizie e di fine anno;

    l'economia turistica già era stata messa a dura prova dagli eventi sismici dell'agosto del 2017, dalle restrizioni dovute alla pandemia, dalle sanzioni internazionali a seguito al conflitto in Ucraina che hanno interessato i cittadini russi, storici frequentatori di Ischia;

    il 29 dicembre 2022, nel corso di una visita istituzionale nei luoghi della frana, la ministra del turismo annunciava una campagna di corretta informazione sulla reale situazione dell'isola d'Ischia ponendola al centro della promozione turistica dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar seguito alle dichiarazioni del ministro del turismo attivando tutte le iniziative idonee per il rilancio dell'immagine dell'isola d'Ischia ponendola al centro della promozione turistica dell'Italia.
9/674-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene disposizioni riguardanti Ischia e la sua popolazione anche in conseguenza degli eccezionali eventi franosi avvenuti nella notte tra il 25 e 26 novembre 2022, e che hanno comportato gravissimi danni causando la morte di 12 persone;

    la Giunta municipale del Comune di Casamicciola ferme, con delibera n. 108 del 27 marzo 1986, assegnava un'area sulla quale realizzare una caserma della guardia forestale nel bosco della Maddalena;

    dopo un lungo iter procedurale, nonostante le clamorose difformità urbanistica e gli evidenti vincoli ambientali ed idrogeologici, il parere negativo della Soprintendenza competente, i lavori iniziavano ugualmente a seguito di una gara effettuata dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania, con affidamento a trattativa privata malgrado l'elevato importo della base d'asta;

    centinaia di pini del Bosco della Maddalena venivano abbattuti per far posto ad uno «scheletro» di cemento armato e dopo le denunce e le proteste di associazioni e comitati l'area veniva sequestrata dalla Magistratura;

    negli anni si sono susseguite varie vicende, che a partire dal sequestro giudiziario dell'area;

    passando al rinvio a giudizio di amministratori locali e funzionari statali, terminano nel 2018 con l'assoluzione degli imputati ed il definitivo dissequestro dell'area;

    a distanza di oltre quattro anni dalla conclusione della vicenda giudiziaria i lavori non sono mai ripartiti ed attualmente nel Bosco della Maddalena è presente il cantiere abbandonato con lo scheletro dell'immobile, un vero e proprio scempio ambientale,

impegna il Governo

ad avviare nell'ambito delle proprie competenze – le opportune iniziative volte a individuare soluzioni idonee per sottrarre al degrado e restituire il decoro all'area attualmente impegnato dal cantiere e dallo scheletro della caserma di cui in premessa, valutando prioritariamente il ripristino ambientale dei luoghi con l'abbattimento dell'attuale incompleta costruzione o, in subordine – ove sussistessero i requisiti urbanistici – di concludere l'opera limitando l'impatto ambientale.
9/674-A/2. Evi, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nella notte tra il 25 e 26 novembre 2022 un'ondata di maltempo colpiva l'isola d'Ischia provocando una frana nel comune di Casamicciola Terme registrando dodici vittime e la devastazione di una porzione del territorio;

    l'ultimo Rapporto ISPRA 2021 sul dissesto idrogeologico pone in evidenza come il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio per frane alluvioni o erosione costiera mentre il 18,4 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, con 1,3 milioni di abitanti e oltre 560.000 edifici sottoposti a rischio frane;

    le cause del dissesto idrogeologico vanno ricercate in primo luogo, nelle condizioni fisiche del territorio italiano geologicamente giovane e tettonicamente attivo, costituito per il 75 per cento da colline e montagne. Alle cause naturali quali precipitazioni e terremoti si aggiungono sempre più di frequente quelle antropiche legate a tagli stradali, scavi, costruzioni perdite da acquedotti e reti fognarie, oltre all'abbandono delle aree rurali montane e collinari con il mancato presidio e manutenzione del territorio e dei manufatti antropici. A ciò si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici con un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi, come conseguenza un aumento della frequenza delle frane superficiali e delle colate detritiche;

    con riferimento alle frane sono oltre 620.000 quelle censite, secondo una metodologia standardizzata e condivisa, nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, realizzato dall'ISPRA in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome;

    archiviare le informazioni sui fenomeni franosi è fondamentale, tenuto conto che una buona parte delle frane si riattiva nel tempo, anche dopo lunghi periodi di quiescenza di durata pluriennale o plurisecolare;

    l'assenza di finanziamenti statali dell'inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, dal 2008 ad oggi, ha determinato un mancato aggiornamento dei dati soprattutto nelle regioni del centro-sud, come denunciato dall'ISPRA;

    con riferimento agli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico, l'ISPRA gestisce anche il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), in cui vengono raccolti i dati relativi a tutti gli interventi di difesa del suolo finanziati, dal 1999 ad oggi, con le risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). A partire dai dati del 2019, inoltre sono censiti nel ReNDiS anche gli interventi di difesa del suolo finanziati da Dipartimento DAIT del Ministero dell'interno per i quali non è però previsto nessun obbligo diretto d'invio di informazioni ai ReNDiS da parte degli Enti attuatori;

    un dato significativo è dato dall'alta incidenza (41 per cento) degli interventi per la difesa del suolo finanziati al di fuori delle competenze del Ministero dell'ambiente. L'assenza di previsioni normative per l'acquisizione delle informazioni tecniche su questi interventi così come il fatto che le relative procedure di finanziamento non vedano un coinvolgimento attivo delle Autorità di bacino distrettuale costituisce un oggettivo elemento di disomogeneità nell'azione statale di contrasto al dissesto idrologico;

    la valutazione preventiva degli interventi da parte delle Autorità di bacino distrettuale dovrebbe costituire il presupposto essenziale per la loro ammissibilità in modo da garantire che tutte le azioni poste in essere con ciascuna programmazione abbiano la necessaria coerenza con obiettivi e vincoli definiti dalla panificazione di bacino ed evitando così anche il rischio che un intervento locale possa indurre effetti indiretti sfavorevoli su altre porzioni di territorio;

    gli interventi di difesa del suolo finanziati sul territorio dell'intera Isola d'Ischia e censiti nel ReNDiS sono complessivamente 24, per un totale di oltre 24.5 milioni di euro. Di questi sono un terzo quelli finanziati dal MASE a cui corrisponde però quasi la metà degli importi complessivi stanziati (11,26 milioni);

    per quanto riguarda il comune di Casamicciola Terme in particolare gli interventi finanziati presenti sarebbero quattro per un totale di quasi 5,6 milioni ci cui 3,1 milioni sarebbero stati finanziati con risorse di competenza del MASE su un unico intervento, mentre i restanti 2,5 milioni circa sono relativi a tre interventi finanziati con risorse DAIT del Ministero dell'interno;

    sulla base dei dati resi disponibili sulla piattaforma ReNDiS integrati con ulteriori informazioni acquisite per via indiretta nessuno degli interventi risulterebbe ancora giunto alla fase di lavori avviati e gli stessi non sembrano ricadere su aree significativamente correlate con i dissesti verificatisi il 26 novembre,

impegna il Governo:

   a disporre nel primo provvedimento legislativo utile un adeguato impegno di spesa per il finanziamento dell'inventario dei Fenomeni Franosi in Italia quale strumento fondamentale per l'aggiornamento dei dati sui fenomeno franosi;

   a istituire una Cabina di regia nazionale per il coordinamento degli interventi di difesa del suolo con il coinvolgimento attivo delle Autorità di bacino Distrettuali;

   a porre in essere tutti le azioni di competenza per l'immediato avvio degli interventi di difesa del suolo già finanziati per il comune di Casamicciola Terme.
9/674-A/3. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il territorio della Basilicata è purtroppo interessato da una serie di fenomeni di dissesto idrogeologico che stanno determinando non pochi disagi a interi comprensori e a molti abitanti a cui è necessario dare risposte attraverso interventi e risorse;

    da ultimo è di pochi giorni fa lo smottamento che ha interessato il territorio del Comune di Montalbano Jonico (Matera) con un movimento franoso che ha determinato l'evacuazione di alcune abitazioni;

    recentemente il comune di Pisticci ha sollecitato nuovamente Regione e Governo ad attivarsi per affrontare le criticità che interessano il proprio territorio anche a seguito del vasto incendio che ha colpito il comprensorio nell'estate del 2022;

    per Pisticci, come per Montalbano Jonico, la realtà calanchiva rende molto fragile il territorio ed è stato predisposto un progetto di messa in sicurezza con la previsione di spesa pari a circa 40 milioni di euro;

    altre criticità recenti riguardano i comuni di Tursi in provincia di Matera e Lauria in provincia di Potenza proprio ad evidenziare la estrema fragilità che interessa la quasi totalità del territorio regionale,

impegna il governo

ad attivare presso la Protezione civile nazionale un tavolo permanente di confronto con la Regione Basilicata e i comuni di cui in premessa a partire dai comuni di Pisticci e Montalbano Jonico per affrontare le criticità legate al fenomeno di dissesto e ad individuare tempestivamente le risorse necessarie da inserire nel primo provvedimento utile al fine di offrire adeguate risposte alla messa in sicurezza dei territori e al ristoro dei cittadini e delle categorie economiche interessate.
9/674-A/4. Amendola, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il territorio della Basilicata è purtroppo interessato da una serie di fenomeni di dissesto idrogeologico che stanno determinando non pochi disagi a interi comprensori e a molti abitanti a cui è necessario dare risposte attraverso interventi e risorse;

    da ultimo è di pochi giorni fa lo smottamento che ha interessato il territorio del Comune di Montalbano Jonico (Matera) con un movimento franoso che ha determinato l'evacuazione di alcune abitazioni;

    recentemente il comune di Pisticci ha sollecitato nuovamente Regione e Governo ad attivarsi per affrontare le criticità che interessano il proprio territorio anche a seguito del vasto incendio che ha colpito il comprensorio nell'estate del 2022;

    per Pisticci, come per Montalbano Jonico, la realtà calanchiva rende molto fragile il territorio ed è stato predisposto un progetto di messa in sicurezza con la previsione di spesa pari a circa 40 milioni di euro;

    altre criticità recenti riguardano i comuni di Tursi in provincia di Matera e Lauria in provincia di Potenza proprio ad evidenziare la estrema fragilità che interessa la quasi totalità del territorio regionale,

impegna il governo

a concludere in tempi rapidi l'istruttoria tecnica in corso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della Protezione civile, sulla base delle relazioni trasmesse dalla regione Basilicata relativamente ai movimenti franosi verificatisi sul territorio regionale, ai fini dell'attivazione delle misure e procedure straordinarie previste dal medesimo Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero individuare, in alternativa, ulteriori modalità per assicurare il necessario sostegno alle comunità e ai territori con apposito provvedimento normativo.
9/674-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, reca interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che si sono verificati a partire dal giorno 26 novembre 2022, e in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022;

    con il decreto è stato disposto lo stanziamento delle risorse per l'attuazione dei primi interventi in materia di sospensione dei versamenti tributari, in materia di funzionamento della sezione distaccata del tribunale di Napoli nonché altre disposizioni per garantire gli interventi contro il dissesto idrogeologico;

    nel corso dell'esame in sede referente sono stati assunti ulteriori impegni di spesa per 40 milioni di euro, suddivisi in dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, al fine di finanziare un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, nonché misure di estrema ragionevolezza finalizzate a coordinare gli interventi per il sisma e gli eventi franosi in capo al già istituito Commissario per il sisma del 2017 e altre disposizioni per semplificare e sollecitare l'adozione degli strumenti di programmazione contro il dissesto idrogeologico;

    il lavoro del Parlamento e del Governo è andato nella direzione di stabilire il più sollecitamente possibile degli interventi a presidio della popolazione, degli enti locali e delle imprese per far fronte alle esigenze dettate dalla calamità senza che tali previsioni adottate nell'emergenza a pochi giorni dall'evento drammatico che ha colpito l'isola debbano esaurire ogni altro intervento che si renderà necessario per la messa in sicurezza e la ricostruzione;

    viene reiteratamente osservato nell'assunzione dei provvedimenti urgenti adottati a seguito di gravi calamità che ad oggi tutti gli interventi per la messa in sicurezza e la ricostruzione sono basati su norme e procedure inevitabilmente differenti sul territorio nazionale che, regolando in modo diverso situazioni di fatto diverse possono in via potenziale suscitare la preoccupazione che i diritti delle persone che abitano quei territori siano tutelate in maniera difforme rispetto ad altri episodi nonché produrre rallentamenti nella previsione e adozione degli interventi;

    una policy stabile e unitaria della ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, ispirata all'obiettivo della semplificazione, accelerazione dei tempi e dello sviluppo può contribuire al recupero del tessuto socioeconomico anche nell'ottica della sostenibilità ambientale, dell'efficienza energetica e della tutela dei beni culturali nella ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare di adottare un quadro normativo uniforme per le attività di ricostruzione post calamità che garantisca certezza, stabilità e velocità attraverso una strategia di pianificazione degli interventi di ricostruzione e pianificazione della ricostruzione.
9/674-A/5. Rotelli, Curti, Ciaburro, Caretta, Messina.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede inter alia, lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al Fondo regionale di protezione civile al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

   considerato che,

    gli eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando numerose vittime e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, a cui si aggiungono danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali, agli edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

    l'isola di Ischia condivide con numerose aree del territorio nazionale, condizioni diffuse di rischio idraulico e idrogeologico, aggravate dall'accrescersi e dal susseguirsi, in tempi sempre più ravvicinati, di eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico in atto che hanno interessato anche aree geografiche non particolarmente esposte rispetto alle conoscenze scientifiche note;

    tali eventi mostrano, nella loro drammatica evoluzione e frequenza, la necessità di approntare adeguati strumenti a presidio del territorio che consentano di far fronte all'urgenza operativa mediante azioni concrete di mitigazione del rischio idrogeologico e un adeguato sistema di osservazione e monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene;

    l'individuazione delle misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico richiedono tuttavia azioni di supporto agli enti locali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e per la istituzione dei Presidi Territoriali;

    dai dati ufficiali della Protezione Civile, aggiornati al 21 luglio 2022, si evince che circa 1.000 comuni, su un totale di 8.051, sono attualmente sprovvisti del Piano di Protezione Civile e molti risultano non aggiornati;

    la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021, recante «Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile ai 7 diversi livelli territoriali» fa rientrare il Presidio territoriale tra gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile;

    il Presidio territoriale (PT) costituisce infatti una delle azioni più efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici in quanto garantisce il monitoraggio osservativo del territorio in tempo reale ed è uno strumento indispensabile a supporto delle fasi operative previste nei piani di emergenza comunali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo volta a promuovere il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali mediante l'istituzione dei Presidi territoriali e nel contempo la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione dei Piani di Protezione Civile.
9/674-A/6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Morfino, Santillo, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità in conseguenza dei quali si sono registrate 12 vittime, oltre a danni alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività produttive e ricettive;

    con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla medesima data, lo stato di emergenza ed ha individuato i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola, volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali;

    tali misure emergenziali, tuttavia, possono non essere sufficienti a consentire alle realtà produttive localizzate nel territorio, soprattutto se di piccole e medie dimensioni, di riprendere e rilanciare la propria attività economica già fortemente compromessa da due anni di pandemia, nonché dal sisma devastante del 2017 che provocò ben 1.700 sfollati e la distruzione totale o parziale di circa mille edifici civili, ancora oggi in attesa di ricostruzione;

    è pertanto indispensabile approntare ogni iniziativa utile volta a ricomporre il tessuto produttivo e turistico dell'isola, gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in questione, favorendo la ripresa e lo sviluppo dell'economia locale, la nuova occupazione, il rilancio delle imprese, delle aziende turistiche e delle attività commerciali e garantendo la complessiva riqualificazione del territorio;

    a tal fine si ritiene opportuno intervenire tempestivamente mediante l'attivazione, per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, delle agevolazioni tributarie e contributive previste per le zone franche urbane che, in casi analoghi, hanno svolto un decisivo ruolo propulsivo nel facilitare la ripresa dei territori,

impegna il Governo

a promuovere idonei programmi di defiscalizzazione e decontribuzione delle imprese localizzate nell'ambito di una zona franca urbana appositamente istituita che comprenda nel proprio ambito territoriale i comuni dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.
9/674-A/7. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità in conseguenza dei quali si sono registrate 12 vittime, oltre a danni alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività produttive e ricettive;

    in particolare il provvedimento, all'articolo 1, dispone, inter alia, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati la disposizione in questione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, prevedendo che tali somme saranno recuperate dall'Agenzia delle entrate in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023 a valere sull'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023;

    tali risorse risultano tuttavia insufficienti rispetto a quello che è previsto essere il mancato introito per i Comuni, basti pensare ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo, con il rischio di ripercussioni negative in termini di capacità per i comuni di garantire ai cittadini i servizi essenziali e di aggravare una situazione già fortemente compromessa da due anni di pandemia e dagli effetti del sisma del 2017;

    è pertanto auspicabile che nel prossimo provvedimento utile vengano introdotte ulteriori misure, anche di carattere finanziario, che garantiscano, a fronte delle minori entrate tributarie, un'adeguata assistenza alla popolazione e la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei comuni interessati dagli eventi calamitosi,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, adeguate misure, anche di carattere finanziario mediante l'incremento dei fondi assegnati ai comuni dell'isola di Ischia, in ristoro delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui in premessa.
9/674-A/8. Sportiello, Caso, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    è quanto mai necessario intervenire per garantire la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi franosi d'Ischia, alla luce dei tragici eventi che si sono verificati nonché promuovere e sostenere campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sugli scenari di evento e di impatto relativi ai rischi di protezione civile e sulle azioni e i comportamenti da porre in essere nella gestione dell'emergenza;

    risulta fondamentale istituire un'attività di monitoraggio osservativo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla gestione dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità.

    in attuazione del punto 5 della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio alluvioni (PGRA) sono specificate le misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato;

    in queste aree, le regioni, le province ed i comuni devono individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tale rischio, nonché promuovere ed organizzare un adeguato sistema di osservazioni e monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto, nonché i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto intervento e prevenzione non strutturale;

   considerato che:

    per realizzare tali obiettivi la Direttiva in esame prevede esplicitamente l'attività di Presidi Territoriali, distinguendo in PT Idrogeologico, per le frane, e PT Idraulico per le alluvioni, le cui attività devono concorrere, insieme al monitoraggio e superamento delle soglie pluviometriche e idrometriche, alla definizione dei livelli di criticità ed alla formulazione degli scenari di rischio specifico e del controllo della loro evoluzione nel tempo reale;

    la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante «indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile a diversi livelli territoriali» fa rientrare il Presidio territoriale tra gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile ovvero tra gli elementi che rappresentano gli aspetti organizzativi e le componenti fisiche necessari all'applicazione del modello di intervento,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte ad istituire il Presidio territoriale (PT) per l'attività di monitoraggio osservativo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla gestione dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità nei territori colpiti dagli eventi franosi d'Ischia nonché a promuovere e sostenere campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sugli scenari di evento e di impatto relativi ai rischi di protezione civile e sulle azioni e i comportamenti da porre in essere nella gestione dell'emergenza.
9/674-A/9. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    gli eventi eccezionali e le perturbazioni che hanno colpito a partire dal 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia, hanno danneggiato violentemente anche la nota ed importante località turistica di Maratea in Basilicata, provocando una imponente frana che ha investito e distrutto per oltre 100 metri la Statale Tirrenica n. 18, arrivando sino al mare interrompendo la viabilità della strada costiera che collega la Basilicata alla Calabria e compromettendo la percorribilità di confine interregionale, con il conseguente isolamento e la paralisi logistica di numerose località;

    il ripristino della statale richiederà molto tempo, con inevitabili disagi per i pendolari dei comuni limitrofi, e danni alle strutture turistiche e ricettive di Maratea e dei comuni limitrofi che concentrano nel settore del turismo la parte preponderante delle proprie attività economiche;

    i gravi effetti riconducibili agli eventi alluvionali, oltre al pregiudizio atteso per la stagione turistica 2023 evidenziano, altresì, l'estrema fragilità dell'intera area in relazione al pericolo di dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni idonea iniziativa volta al sollecito ripristino del collegamento viario della Strada statale 18, a sostenere le attività economiche del territorio del comune di Maratea colpito dagli eventi calamitosi di cui in premessa e a garantire l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel territorio del medesimo comune;

   a dare soluzione alle numerose criticità conseguenti al verificarsi degli eventi di cui in premessa, anche al fine di salvaguardare la prossima stagione turistica, pervenendo quanto prima alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla nomina di un commissario ad acta al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere e degli interventi strutturali necessari per garantire la piena funzionalità del sistema viario e di collegamento in condizioni di sicurezza.
9/674-A/10. Lomuti, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    gli eventi eccezionali e le perturbazioni che hanno colpito a partire dal 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia, hanno danneggiato violentemente anche la nota ed importante località turistica di Maratea in Basilicata, provocando una imponente frana che ha investito e distrutto per oltre 100 metri la Statale Tirrenica n. 18, arrivando sino al mare interrompendo la viabilità della strada costiera che collega la Basilicata alla Calabria e compromettendo la percorribilità di confine interregionale, con il conseguente isolamento e la paralisi logistica di numerose località;

    il ripristino della statale richiederà molto tempo, con inevitabili disagi per i pendolari dei comuni limitrofi, e danni alle strutture turistiche e ricettive di Maratea e dei comuni limitrofi che concentrano nel settore del turismo la parte preponderante delle proprie attività economiche;

    i gravi effetti riconducibili agli eventi alluvionali, oltre al pregiudizio atteso per la stagione turistica 2023 evidenziano, altresì, l'estrema fragilità dell'intera area in relazione al pericolo di dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, finalizzata al sollecito ripristino del collegamento viario della strada statale 18.
9/674-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'isola di Ischia lo scorso 26 novembre, il provvedimento in esame adotta disposizioni concernenti la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia;

    la situazione di difficoltà economica in cui molte famiglie si trovano a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno potrebbe indurre alcuni studenti ad interrompere i propri studi universitari,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di estendere la sospensione dei termini disposta dal provvedimento in titolo anche ai versamenti e agli adempimenti inerenti al pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno in corso, a tal fine individuando adeguate risorse finanziarie di compensazione, in accordo con la Regione competente e scongiurando che la sospensione dei versamenti possa compromettere il sistema di finanziamento del diritto allo studio.
9/674-A/11. Auriemma, Sportiello, Caso, Marianna Ricciardi, Bruno, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    importanti sono le misure adottate con particolare riferimento al sostegno a cittadini e imprese attraverso la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi;

    la vocazione dell'isola d'Ischia è prevalentemente turistica tuttavia, sul territorio insistono diverse aziende agricole, in particolare vitivinicole, che contribuiscono ad esaltare l'unicità di questa terra;

    in passato l'agricoltura era la principale fonte di sostentamento dell'isola e la maggior parte dei terreni erano coltivati; negli anni il progressivo abbandono dell'attività agricola a vantaggio di quella turistica e il conseguente abbandono dei terreni, nonché il progressivo consumo di suolo agricolo, hanno cambiato le caratteristiche del territorio; sempre meno terrazzamenti, sempre più aree boschive in abbandono, ciò contribuisce ad una scarsa cura dei terreni, di cui gli agricoltori sono da sempre i primi custodi;

    fondamentale appare quindi il sostegno all'attività agricola ancora presente ad Ischia, ma anche la necessità di promuovere l'importanza dell'agricoltura nell'isola, con il duplice scopo di valorizzare il territorio attraverso prodotti di eccellenza – il suolo molto fertile, permette diverse colture come la vite, olivi e agrumi, oltre che cereali, castagni, ortaggi e frutta – e al contempo proteggerlo da un abbandono che ne compromette, nei fatti, lo stato di salute,

impegna il Governo

ad intervenire attraverso forme dirette di ristoro, a sostegno delle aziende agricole presenti sul territorio ischitano, anche con sedi o unità produttive nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del novembre 2022, nonché ad adottare iniziative, per quanto di competenza e di concerto con gli enti locali dell'isola, finalizzate a promuovere la ripresa delle attività agricole sul territorio d'Ischia, con il duplice scopo di esaltare i prodotti di questa terra nonché, attraverso la custodia degli agricoltori, proteggerla.
9/674-A/12. Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 contiene norme per la Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché sospensione di termini amministrativi;

    l'articolo 5 reca disposizioni per il rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile;

    con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (Napoli), a partire dal 26 novembre 2022: l'intervento normativo disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    questi primi interventi sono volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali;

    tuttavia appare necessario intervenire anche con disposizioni finalizzate ad «ammortizzare» gli effetti e le ricadute economiche della crisi innescata dagli eventi alluvionali in cui potrebbero trovarsi imprese e soprattutto i lavoratori da esse dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare con il primo provvedimento utile – al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 – disposizioni, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzate a riconoscere un trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9/674-A/13. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 contiene norme per la Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché sospensione di termini amministrativi;

    l'articolo 5 reca disposizioni per il rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile;

    con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (Napoli), a partire dal 26 novembre 2022: l'intervento normativo disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    questi primi interventi sono volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali;

    tuttavia appare necessario intervenire anche con disposizioni finalizzate ad «ammortizzare» gli effetti e le ricadute economiche della crisi innescata dagli eventi alluvionali in cui potrebbero trovarsi imprese e soprattutto i lavoratori da esse dipendenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare con il primo provvedimento utile – al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 – disposizioni, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzate a riconoscere un trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9/674-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che verificatisi ad Ischia da fine novembre scorso hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime, e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    l'emergenza in corso rende necessario il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione;

    anche a causa della pandemia da COVID-19, diverse realtà hanno fatto ricorso, in quella fase emergenziale, a modelli organizzativi di lavoro disciplinati già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone tuttavia punti di forza e di debolezza che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso;

    se il lavoro agile, durante la fase pandemica, ha fornito un'esperienza a livello nazionale che non può e non deve essere ignorata per buoni risultati ottenuti, ciò deve valere anche oggi, con riguardo all'emergenza che vivono i lavoratori e le lavoratrici ischitani, in molti casi costretti ad abbandonare le proprie abitazioni e rivedere l'organizzazione di tempi, modi e luoghi di vita/lavoro;

    tra i fattori imprescindibili del lavoro agile rivestono un ruolo strategico la «cultura organizzativa» e le «tecnologie digitali» in una logica di «cambio di gestione», ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;

    le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare, sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali virtuali, nei quali la comunicazione, la collaborazione e la socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa volta a prevedere, nel territorio dell'isola di Ischia, adeguate risorse da destinare alla promozione del lavoro agile, nonché completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.
9/674-A/14. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che verificatisi ad Ischia da fine novembre scorso hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime, e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    l'emergenza in corso rende necessario il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione;

    anche a causa della pandemia da COVID-19, diverse realtà hanno fatto ricorso, in quella fase emergenziale, a modelli organizzativi di lavoro disciplinati già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone tuttavia punti di forza e di debolezza che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso;

    se il lavoro agile, durante la fase pandemica, ha fornito un'esperienza a livello nazionale che non può e non deve essere ignorata per buoni risultati ottenuti, ciò deve valere anche oggi, con riguardo all'emergenza che vivono i lavoratori e le lavoratrici ischitani, in molti casi costretti ad abbandonare le proprie abitazioni e rivedere l'organizzazione di tempi, modi e luoghi di vita/lavoro;

    tra i fattori imprescindibili del lavoro agile rivestono un ruolo strategico la «cultura organizzativa» e le «tecnologie digitali» in una logica di «cambio di gestione», ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;

    le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare, sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali virtuali, nei quali la comunicazione, la collaborazione e la socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa volta a prevedere, nel territorio dell'isola di Ischia, adeguate risorse da destinare alla promozione del lavoro agile, nonché completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.
9/674-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

    la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

    il decreto in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta, prevedendo, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi;

    allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023;

    a seguito delle audizioni svolte in sede di esame in referente in Commissione è stata evidenziata la non adeguatezza delle cifre stanziate per il ristoro per il mancano gettito ai comuni interessati,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate all'integrale ristoro per il mancato gettito ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
9/674-A/15. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'esperienza vissuta nell'isola di Ischia a seguito degli eventi eccezionali verificatesi a partire dal 26 novembre 2022 e, prima, a causa del sisma evidenziano la prioritaria esigenza di garantire con continuità un adeguato servizio di soccorso alla popolazione in caso di incidenti o calamità nei territori delle isole minori;

    questa esigenza è, oltretutto, accresciuta dalla circostanza che le isole minori costituiscono territori ad altissima vocazione turistica e ciò, nella gran parte dei casi, determina un incremento in maniera esponenziale delle presenze durante la stagione estiva,

impegna il Governo

a garantire l'istituzione di presidi di Protezione civile sui territori delle isole minori ove ricorrono particolari condizioni di rischio.
9/674-A/16. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    i drammatici eventi meteorologici che continuano a devastare il nostro Paese dimostrano come sia impellente e imprescindibile l'attivazione di un articolato piano di interventi per la sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico e i danni derivanti dal maltempo;

    le calamità naturali hanno effetti devastanti non solo sul piano umano e sociale, ma anche su quello economico, poiché le spese sostenute per gli interventi nelle situazioni di emergenza sono aumentate progressivamente, attestandosi su una media di 3,5 miliardi di euro all'anno, dal 1946 ad oggi;

    per far fronte alla piaga che affligge il nostro Paese rimane esclusivamente la soluzione della prevenzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, abbandonando l'idea che sia possibile affrontare le calamità naturali esclusivamente a posteriori, intervenendo dopo che i disastri sono avvenuti;

    ma oltre al danno economico c'è quello più importante, che si misura in vite e che vede il nostro Paese registrare decessi del tutto ingiustificati se si considera che siamo nel 2022 e che l'Italia è fra le prime economie del pianeta;

    è quindi assolutamente necessario inaugurare una strategia di prevenzione strutturale, la quale aveva già preso forma nel 2014 con l'istituzione, da parte del Governo Renzi, presso Palazzo Chigi, della struttura di missione «Italiasicura» nonché del dipartimento «Casa Italia», con il precipuo scopo di incrementare e rafforzare la cornice istituzionale delle autorità preposte alla prevenzione delle calamità naturali;

    la lotta al dissesto idrogeologico deve essere in cima alle preoccupazioni di ogni dicastero per le rispettive competenze; le misure messe finora in atto non sono purtroppo sufficienti per tutelare un territorio abbandonato da troppo tempo e la cui tenuta resta quindi non garantita;

    oltre alle attività dell'agricoltura, alla canalizzazione dei rivi, alla manutenzione del territorio e dei versanti montani nell'entroterra, occorrono interventi strutturali di messa in sicurezza: allargamento degli argini e dei letti dei fiumi, creazione di scolmatori, pulizia dei boschi e dei terreni troppo spesso abbandonati,

impegna il Governo

a istituire una cabina di regia nazionale contro il dissesto idrogeologico al fine di garantire il coordinamento tra i diversi livelli di governo e favorire un uso efficiente e tempestivo delle risorse da parte delle amministrazioni interessate.
9/674-A/17. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;

    la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

    occorre prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio dell'isola d'Ischia, mirate anche a salvaguardare le attività economiche, in gran parte legate al turismo;

    in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all'acquisto di immobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in aree non sicure e l'integrazione delle risorse per la ricostruzione;

    sarebbe inoltre utile prevedere, almeno per la durata della fase di ricostruzione, date anche le criticità della viabilità legate agli eventi franosi, l'uso gratuito del trasporto pubblico locale per i residenti sull'isola e per i lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere specifici stanziamenti finalizzati all'azzeramento della tariffa per l'uso del trasporto pubblico locale, per la durata del processo di ricostruzione, per i residenti e per i lavoratori che prestano l'attività lavorativa nell'isola di Ischia.
9/674-A/18. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la «funzione fondamentale» in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato a tal fine;

    in un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell'assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile;

    il piano di protezione civile comunale riporta, infatti, le procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel territorio del Comune. Il piano è lo strumento che consente al Sindaco, prima autorità di protezione civile, di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio;

    secondo quanto riportato da notizie di stampa (Ansa 30 novembre 2022) il Ministro Musumeci ha dichiarato che «non c'è solo il caso di Casamicciola. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comunale di Protezione Civile perché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti. Ma sono tanti i Comuni che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento.»,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate al Fondo regionale di protezione civile, riservandone una quota agli enti locali per l'organizzazione dei servizi comunali e intercomunali di Protezione Civile e a prevedere, per quei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, l'applicazione del potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
9/674-A/19. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la «funzione fondamentale» in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato a tal fine;

    in un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell'assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile;

    il piano di protezione civile comunale riporta, infatti, le procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel territorio del Comune. Il piano è lo strumento che consente al Sindaco, prima autorità di protezione civile, di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio;

    secondo quanto riportato da notizie di stampa (Ansa 30 novembre 2022) il Ministro Musumeci ha dichiarato che «non c'è solo il caso di Casamicciola. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comunale di Protezione Civile perché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti. Ma sono tanti i Comuni che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento.»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare le risorse destinate al Fondo regionale di protezione civile, riservandone una quota agli enti locali per l'organizzazione dei servizi comunali e intercomunali di Protezione Civile e di prevedere, per quei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, l'applicazione del potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
9/674-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati agli effetti dei cambiamenti climatici stanno assumendo un'importanza crescente nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della pianificazione urbana e regionale ed evidenziano la drammatica urgenza di politiche più efficaci sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto, sia sul fronte dell'adattamento agli stessi;

    secondo l'ultimo rapporto SNPA, il consumo di suolo in Italia, non solo non rallenta, ma nel 2021 riprende a correre con maggiore forza, superando la soglia dei 2 metri quadrati al secondo e sfiorando i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un anno, un ritmo non sostenibile che dipende anche dall'assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

    difendere il suolo significa anche proteggere il Paese dalla minaccia del dissesto idrogeologico che, purtroppo, spesso ha conseguenze gravissime, anche in termini di perdita di vite umane, a causa dell'uso dissennato del territorio. Complessivamente, sono infatti il 93,9 per cento i comuni a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera;

    nell'isola di Ischia il consumo di suolo è stato di 15 ettari in 15 anni: in media, 10.000 m2 all'anno di nuove costruzioni, quasi 1/3 in aree a rischio frana (Fonte Ispra);

    la tragedia che sta vivendo la popolazione dell'isola conferma l'esigenza, da un lato, di contrastare ogni forma di condono edilizio, dall'altro di procedere agli abbattimenti delle opere abusive;

    si ricorda, infatti, che il rischio di dissesto idrogeologico è amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio e procedere con gli abbattimenti è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi;

    grazie ad una norma del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) è stata introdotta la funzione sostitutiva dei Prefetti i quali possono intervenire procedendo con le demolizioni in caso di inerzia da parte dei comuni;

    tale norma purtroppo è stata resa poco efficace in quanto interpretata in senso restrittivo solo sugli interventi di demolizioni riguardanti abusi accertati solo successivamente alla entrata in vigore della normativa, quindi successivamente a settembre 2020;

    occorre invece renderla più efficace consentendone l'applicazione anche in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato prima dell'entrata in vigore del decreto 76/2020;

    si ricorda infatti che la norma è finalizzata proprio ad affrontare e risolvere un grave deficit di legalità: solo il 19,6 per cento delle ordinanze di demolizione emesse dai comuni, secondo un'indagine svolta da Legambiente, è stata eseguita ed è del tutto evidente che, a seguito di una sua interpretazione restrittiva, decine di migliaia di manufatti continuano a rimanere esattamente dove sono; le prefetture, infatti, non hanno il compito di occuparsene, essendo i provvedimenti dei comuni precedenti alla legge del 2020,

impegna il Governo

ad escludere categoricamente la riproposizione di nuovi condoni edilizi e ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo che resiste alle demolizioni intervenendo da un lato sulla mancanza di risorse e dall'altro su un'interpretazione estensiva del potere sostitutivo dei Prefetti, richiamato in premessa, anche in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della norma del decreto semplificazioni richiamata in premessa.
9/674-A/20. Braga, Ferrari, Bonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;

    la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

    Ischia ha subito inoltre un danno di immagine che rischia di compromettere la stagione turistica,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di apposite risorse volte a dimezzare il costo dell'energia elettrica e del gas per i cittadini e le imprese residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, anche in vista dell'avvio della prossima stagione turistica.
9/674-A/21. Toni Ricciardi, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

    la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

    occorrono prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio dell'isola d'Ischia, mirate anche a salvaguardare le attività economiche, in gran parte legate al turismo;

    in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all'acquisto di immobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in aree non sicure e l'integrazione delle risorse per la ricostruzione;

    il decreto in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate al completamento del processo di ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio e dei cittadini dell'isola di Ischia.
9/674-A/22. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per le popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi alluvionali del 26 novembre 2022, che si vanno ad aggiungere ad un'altra alluvione e a un terremoto avvenuti solamente negli ultimi 13 anni;

    il decreto contiene alcuni primi interventi urgenti volti alla sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali e predispone gli atti consequenziali per l'erogazione dei primi contributi; grazie alla riformulazione di un nostro emendamento, sono state inserite modifiche significative nel corso dell'esame in VIII Commissione in merito alla definizione del piano di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico;

    tuttavia, le risorse stanziate non sono sufficienti;

    non bisogna dimenticare come l'economia dell'isola ruoti in grossa parte attorno ai flussi turistici estivi, e già quindi tra pochissimi mesi gli esercizi commerciali e turistici dovranno farsi trovare pronti;

    alla luce dei gravi danni subiti, sarà per molti un'impresa pressoché impossibile riaprire i propri esercizi o ripristinare le attività site in immobili dichiarati inagibili, anche solo temporaneamente,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di ristoro a favore dei titolari di attività economiche situate in immobili inagibili come indennizzo per i mancati ricavi e l'interruzione delle attività lavorative, nonché per i loro dipendenti, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e balneari.
9/674-A/23. Carfagna, Ruffino, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per le popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi alluvionali del 26 novembre 2022, che si vanno ad aggiungere ad un'altra alluvione e a un terremoto avvenuti solamente negli ultimi 13 anni;

    il decreto contiene alcuni primi interventi urgenti volti alla sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali e predispone gli atti consequenziali per l'erogazione dei primi contributi; grazie alla riformulazione di un nostro emendamento, sono state inserite modifiche significative nel corso dell'esame in VIII Commissione in merito alla definizione del piano di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico;

    tuttavia, le risorse stanziate non sono sufficienti;

    non bisogna dimenticare come l'economia dell'isola ruoti in grossa parte attorno ai flussi turistici estivi, e già quindi tra pochissimi mesi gli esercizi commerciali e turistici dovranno farsi trovare pronti;

    alla luce dei gravi danni subiti, sarà per molti un'impresa pressoché impossibile riaprire i propri esercizi o ripristinare le attività site in immobili dichiarati inagibili, anche solo temporaneamente;

    durante i periodi di alta stagione, tutti gli arenili dell'isola e le varie zone di costa attrezzate alla balneazione non sono sufficienti a soddisfare l'elevata richiesta da parte del turismo e della popolazione residente, anche a causa dell'avanzata fase di erosione che vede protagoniste le spiagge dell'isola, causato in parte dalla sempre minor presenza delle spiagge sommerse destinate ad attenuare l'energia delle onde del mare;

    a questa criticità si sono, purtroppo, aggiunte le centinaia di tonnellate di fango scese a valle a seguito dei recenti eventi alluvionali,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di rifacimento dei litorali e delle spiagge attrezzate alla balneazione dell'isola d'Ischia, con l'ausilio di progetti di studio e valutazione del fenomeno erosivo e l'implementazione di misure sostenibili e a lungo termine che tengano in considerazione la fragilità del luogo e l'economia turistica dell'intera Isola.
9/674-A/24. D'Alessio, Carfagna, Ruffino, Benzoni, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per le popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022;

    il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 5, comma 9, proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia;

    alcune strade dell'isola continuano ad essere chiuse e l'ultima allerta meteo, cui è seguita la decisione di chiudere nuovamente le scuole, è di pochi giorni fa;

    in questa difficile fase, è necessario supportare gli enti locali anche affinché possano garantire un servizio di trasporto pubblico scolastico efficiente e supportare in tal modo le famiglie, già alle prese con pressanti difficoltà,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile un contributo straordinario per i comuni dell'isola d'Ischia al fine di garantire l'attivazione ovvero il potenziamento, del servizio del trasporto pubblico scolastico.
9/674-A/25. Ruffino, Carfagna, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Gadda, Sottanelli, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5-quinquies, incrementa le unità di personale della struttura a supporto del Commissario per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 attraverso 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 2 esperti, nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario;

    occorre individuare i contributi per le delocalizzazioni e l'acquisto di immobili sostitutivi dei fabbricati inagibili, danneggiati dalle colate di fango;

    si potrebbe individuare una iniziale copertura finanziaria con le risorse esistenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ad oggi presenta una disponibilità finanziaria complessiva di euro 117.504.949,85;

    tali risorse potranno essere destinate fino a 25 milioni di euro per l'anno 2023 alla copertura degli oneri previsti nell'emendamento, considerando che si tratta di contributi alternativi alla ricostruzione. La suindicata disponibilità della contabilità speciale consente di affrontare gli oneri per l'assistenza alla popolazione, quelli per il funzionamento della struttura e per un primo programma di opere pubbliche in via di definizione, con una residua disponibilità superiore al suindicato importo di 25 milioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare una iniziale copertura finanziaria per le delocalizzazioni e l'acquisto di immobili sostitutivi dei fabbricati inagibili, danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, dalle risorse esistenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
9/674-A/26.Patriarca, Schiano Di Visconti, Zinzi, Semenzato, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo le piogge intense e gli allagamenti delle scorse ore, una forte perturbazione interessa ancora diverse regioni italiane, soprattutto al Centro e al Sud. Allerta arancione in Calabria, e ancora disagi a Ischia per gli oltre 450 sfollati di Casamicciola fortemente colpiti da questa nuova ondata temporalesca;

    in Calabria gli eventi atmosferici stanno assumendo una fenomenologia sempre più violenta e l'essere collocati in mezzo a due mari, oltre alle caratteristiche orografiche della regione, espongono il territorio ad eventi meteorologici improvvisi e di una intensità assai pericolosa;

    il maltempo e le forti precipitazioni abbattutesi sul territorio Calabrese nei giorni scorsi hanno acutizzato i problemi del territorio con smottamenti, frane, forte erosione costiera, allagamenti e crolli di infrastrutture viarie;

    danni e disagi si sono registrati a Falerna, in provincia di Catanzaro, causati da una forte mareggiata che ha provocato il crollo di un tratto di un passaggio pedonale che costeggia la strada statale 18. L'area è stata recintata e sul posto sono in corso i lavori d'intervento da parte dei tecnici dell'Anas;

    occorre, pertanto, intervenire tempestivamente al fine di permettere l'immediato avvio dei lavori diretti a stoppare l'erosione costiera e porre in essere ogni attività diretta a salvaguardare il patrimonio ambientale;

    sull'erosione costiera bisogna investire subito ed in maniera definitiva, altrimenti negli anni a venire faremo i conti con danni sempre maggiori su tutta la costa Calabrese;

    non c'è mareggiata, ormai, che non arrivi a lambire pericolosamente i centri abitati dei paesi rivieraschi, i quali attendono da anni che si faccia qualcosa di concreto per arginare l'inarrestabile incedere della erosione costiera;

    Lamezia, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese hanno bisogno di una attenzione speciale prima che sia troppo tardi per la viabilità e le attività commerciali che insistono sul litorale a fronte dei danni che si registrano in ogni ondata temporalesca;

    a Nocera Terinese la situazione è particolarmente disastrosa con continui allagamenti dell'abitato che non possono essere più tollerati, data anche la facilità con cui si ripetono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sentite le autorità competenti, di dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza a livello nazionale per i territori interessati dall'ondata di maltempo in Calabria dei giorni scorsi, nonché di attivare un tavolo istituzionale con i rappresentanti dei territori e le organizzazioni di categoria per individuare opportuni strumenti di sostegno a favore degli operatori delle filiere danneggiate dall'evento calamitoso e attivare un piano di gestione per l'emergenza dell'erosione costiera in Calabria.
9/674-A/27. Furgiuele, Zinzi, Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo le piogge intense e gli allagamenti delle scorse ore, una forte perturbazione interessa ancora diverse regioni italiane, soprattutto al Centro e al Sud. Allerta arancione in Calabria, e ancora disagi a Ischia per gli oltre 450 sfollati di Casamicciola fortemente colpiti da questa nuova ondata temporalesca;

    in Calabria gli eventi atmosferici stanno assumendo una fenomenologia sempre più violenta e l'essere collocati in mezzo a due mari, oltre alle caratteristiche orografiche della regione, espongono il territorio ad eventi meteorologici improvvisi e di una intensità assai pericolosa;

    il maltempo e le forti precipitazioni abbattutesi sul territorio Calabrese nei giorni scorsi hanno acutizzato i problemi del territorio con smottamenti, frane, forte erosione costiera, allagamenti e crolli di infrastrutture viarie;

    danni e disagi si sono registrati a Falerna, in provincia di Catanzaro, causati da una forte mareggiata che ha provocato il crollo di un tratto di un passaggio pedonale che costeggia la strada statale 18. L'area è stata recintata e sul posto sono in corso i lavori d'intervento da parte dei tecnici dell'Anas;

    occorre, pertanto, intervenire tempestivamente al fine di permettere l'immediato avvio dei lavori diretti a stoppare l'erosione costiera e porre in essere ogni attività diretta a salvaguardare il patrimonio ambientale;

    sull'erosione costiera bisogna investire subito ed in maniera definitiva, altrimenti negli anni a venire faremo i conti con danni sempre maggiori su tutta la costa Calabrese;

    non c'è mareggiata, ormai, che non arrivi a lambire pericolosamente i centri abitati dei paesi rivieraschi, i quali attendono da anni che si faccia qualcosa di concreto per arginare l'inarrestabile incedere della erosione costiera;

    Lamezia, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese hanno bisogno di una attenzione speciale prima che sia troppo tardi per la viabilità e le attività commerciali che insistono sul litorale a fronte dei danni che si registrano in ogni ondata temporalesca;

    a Nocera Terinese la situazione è particolarmente disastrosa con continui allagamenti dell'abitato che non possono essere più tollerati, data anche la facilità con cui si ripetono,

impegna il Governo

a concludere in tempi rapidi l'istruttoria tecnica in corso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile, sulla base delle relazioni trasmesse dalla Regione Calabria, ai fini dell'attivazione delle misure e procedure straordinarie previste dal medesimo Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero ad individuare, in alternativa, ulteriori modalità per assicurare il necessario sostegno alle comunità e ai territori con apposito provvedimento normativo.
9/674-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Furgiuele, Zinzi, Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Pierro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza, a presidio della trasparenza e del rispetto della legalità, in relazione alle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 – 3-00101

   FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, ALFONSO COLUCCI, D'ORSO, AURIEMMA, PENZA, RICCARDO RICCIARDI, ASCARI, CAFIERO DE RAHO e GIULIANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 14 e il 16 dicembre 2022 sono stati emanati i decreti di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione, rispettivamente, dei presidenti e dei consigli delle regioni Lazio e Lombardia;

   le elezioni si svolgeranno nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2023;

   risultano parzialmente compromesse le tempestive procedure inerenti alle verifiche sulla formazione delle liste elettorali e sulle candidature presentate dai partiti, in considerazione del fatto che tali procedure sono solitamente svolte anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali (cosiddetta «Commissione Antimafia»), ad oggi non costituita per la legislatura in corso;

   ove costituita, la «Commissione Antimafia», infatti, in stretto raccordo con le prefetture, la procura nazionale antimafia e antiterrorismo e le corti d'appello, avrebbe monitorato le liste elettorali e verificato eventuali condizioni di ostatività dei candidati ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, nonché alla luce del Codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali – sottoscritto da tutte le forze politiche, adottato il 23 settembre 2014 e volto a far sì che dalla formazione delle liste elettorali siano esclusi soggetti imputati o condannati anche in via non definitiva nel caso di specifici gravi reati – e avrebbe successivamente provveduto alla pubblicazione dei risultati delle verifiche, al fine di informare l'opinione pubblica e, in particolare, i cittadini elettori;

   in proposito, agli interroganti preme rammentare, altresì, che, in forza del procedimento facoltativo introdotto nel Codice di autoregolamentazione, i partiti e i candidati alla carica di presidente di regione avrebbero potuto sottoporre alla «Commissione Antimafia», ove costituita, le liste elettorali, con anticipo rispetto al termine per il loro deposito, ai fini di un controllo preventivo del rispetto del Codice e in modo da consentire la sostituzione di candidati eventualmente ritenuti «impresentabili» ai sensi del Codice medesimo –:

   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda adottare, limitatamente alle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023, a presidio della trasparenza e della legalità, in relazione a quanto segnalato in premessa.
(3-00101)


Iniziative di competenza, in sede europea, in ordine all'esame di una nuova disciplina sull'efficientamento energetico degli edifici, al fine di tutelare il patrimonio immobiliare italiano – 3-00102

   MOLINARI, CANDIANI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva europea che vorrebbe imporre la ristrutturazione in chiave green del patrimonio immobiliare degli Stati membri sta creando non poco allarmismo; il 9 febbraio 2023 il testo arriverà in Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (Itre);

   il testo della direttiva, tuttora in discussione, sembrerebbe prevedere che entro il 1° gennaio 2030 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere realizzati ad emissioni zero, mentre gli immobili già esistenti dovranno raggiungere almeno la classe energetica E; successivamente, dopo altri tre anni, nel 2033, dovranno arrivare alla classe D, ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 e il 2050;

   sembra possano essere previste anche sanzioni ai singoli Stati che non adempiono all'obbligo; tra le iniziali proposte, poi saltate, c'è anche l'ipotesi di impedimento della vendita o dell'affitto dell'immobile;

   secondo la Commissione europea, ridurre queste emissioni è un passo fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; la revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici fa parte del pacchetto «Fit to 55%» e mira ad adottare politiche più green per l'edilizia in Europa;

   indubbiamente una transizione del genere e con questi tempi rappresenterebbe una vera e propria «stangata» per i cittadini italiani; secondo i dati dell'Associazione dei costruttori, oltre 9 milioni di edifici su 12,2 milioni diventerebbero «fuori legge» con la nuova normativa dell'Unione europea;

   si deve considerare, peraltro, che l'Italia vanta una complessa rete di borghi e piccole frazioni caratterizzate da immobili secolari sia pure non qualificati come edifici di interesse storico, gran parte dei quali adibiti ad abitazioni principali;

   le conseguenze certe di tale direttiva sarebbero, dunque, che in moltissimi casi gli interventi richiesti rischiano di essere concretamente irrealizzabili, per via delle particolari caratteristiche degli immobili interessati o, in alternativa, potrebbero esserlo alla sola condizione di deturparli; inoltre tali interventi comporterebbero una svalutazione inaccettabile degli immobili esistenti e, al contempo, una tensione sul mercato, con aumenti spropositati dei prezzi delle materie prime, di manodopera qualificata e altro –:

   se e in che termini il Governo intenda opporsi alla direttiva di cui in premessa, al fine di tutelare la specificità degli Stati membri, e nello specifico dell'Italia, e perseguire l'efficientamento energetico senza conseguenze drammatiche per il nostro patrimonio immobiliare.
(3-00102)


Iniziative di competenza volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con particolare riferimento alla mancata rendicontazione da parte di numerose regioni sull'effettiva attribuzione delle risorse trasferite – 3-00103

   FARAONE, GADDA, RICHETTI, ENRICO COSTA, DEL BARBA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   la legge 22 giugno 2016, n. 112, (cosiddetta «legge sul dopo di noi»), approvata durante il Governo Renzi, ha rappresentato un primo storico traguardo per le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico già durante l'esistenza in vita dei genitori;

   tuttavia, a distanza di sei anni, la relazione della Corte dei conti del 23 dicembre 2022 in merito alla sua attuazione desta grande preoccupazione;

   il raffronto tra il numero dei beneficiari delle prestazioni erogate (8.424 soggetti) con i destinatari potenziali (tra i 100.000 e i 150.000) evidenzia come solo in minima parte siano state soddisfatte le esigenze di cui la legge si era fatta carico;

   molti progetti sono partiti grazie all'impegno del terzo settore, ma talvolta è mancata l'iniziativa pubblica in capo alle regioni in un'ottica di co-programmazione e co-progettazione, nonché un'adeguata informazione rivolta ai potenziali destinatari;

   come riporta la relazione, i dati acquisiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, generici ed eterogenei, riflettono l'eterogeneità nella diffusione dei servizi sociali sul territorio ed evidenziano, ancora una volta, le difficoltà proprie delle regioni del Mezzogiorno;

   il decreto attuativo della legge prevede che «a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima»; tuttavia non tutte le regioni hanno trasmesso la rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o l'hanno fatto con notevole ritardo; di conseguenza, a fronte di 390 milioni di euro assegnati con i decreti di riparto dal 2016 al 2021, i trasferimenti alle regioni sono stati pari soltanto a 240 milioni di euro;

   ben tredici regioni non hanno ricevuto le quote delle risorse assegnate per il 2020 a causa della mancata rendicontazione prevista per legge;

   inoltre le risorse stanziate dalla legge dovevano essere aggiuntive a quelle regionali, ma in molti casi sono diventate esclusive visto che raramente le regioni hanno stanziato risorse proprie sul «dopo di noi»;

   le famiglie chiedono una prospettiva di vita diversa dall'istituzionalizzazione che garantisca il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le criticità esposte in premessa al fine di garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 e tutelare i diritti delle persone disabili.
(3-00103)


Iniziative di competenza volte ad evitare il ricorso sistematico ai cosiddetti «medici a gettone», al fine di garantire la continuità di cura e la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione – 3-00104

   ZANELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   ogni giorno in Italia sette medici abbandonano gli ospedali pubblici (+39 per cento nel 2021) a causa delle condizioni di lavoro insostenibili, per gravosità, carico di responsabilità e stipendi nettamente più bassi rispetto alla media europea;

   le strutture sanitarie, in difficoltà a reperire e ad assumere medici, ricorrono ai «medici a gettone», ovvero medici pagati a ore per tamponare le carenze di personale negli ospedali, in particolare nei pronto soccorso; si tratta di professionisti che non garantiscono continuità di cura;

   i «medici a gettone» sono liberi professionisti che danno disponibilità lavorativa solo per qualche giorno a settimana, o mese; tra questi a volte figurano anche dipendenti del Servizio sanitario nazionale che si licenziano dal pubblico per ripresentarsi in questa veste più vantaggiosa;

   in molte regioni d'Italia ci sono cooperative che fungono da intermediarie con le aziende ospedaliere, gestendo e fornendo medici su cui il pubblico non ha alcuna forma di controllo;

   secondo un sondaggio di Cimo-Fesmed i medici pronti a lasciare il posto fisso in ospedale per lavorare come «gettonisti» sono 4 su 10, un quadro indicativo del disagio vissuto dai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

   la vicenda dei «medici gettonisti» si verifica mentre i tempi di attesa nel pronto soccorso sono interminabili e questo non può non creare preoccupazione per il futuro della sanità. Una sanità sempre più orientata verso un modello semi-privatistico delle cure;

   il ricorso ai «medici a gettone» assume una rilevanza sociale, in quanto incide su servizi fondamentali, indispensabili per l'intera comunità, di grande impatto economico sulla spesa pubblica, per gli elevati costi sostenuti dalle aziende sanitarie;

   la vicenda dei «medici a gettone», oltre che per i costi sul Servizio sanitario nazionale e per l'inadeguatezza del servizio offerto, deregolamenta i contratti di durata breve con elusione di qualsiasi principio di programmazione e concorrenza;

   questo avviene mentre, come confermato dall'ultima legge di bilancio, la spesa sanitaria rimane invariata e il rapporto spesa sanitaria/prodotto interno lordo scenderà al 6 per cento nel 2026, una percentuale inferiore ai livelli pre-Covid che pone l'Italia tra i Paesi europei che spendono meno per la sanità –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza del numero dei «medici a gettone» che operano nelle aziende ospedaliere e, in tale contesto, se non ritenga necessario e improrogabile assumere le iniziative di competenza necessarie per impedire il ricorso sistematico a «medici a gettone» al fine di garantire la continuità di cura e la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione.
(3-00104)


Iniziative urgenti volte a superare le attuali criticità relative all'approvvigionamento dei farmaci – 3-00106

   MALAVASI, GIRELLI, FURFARO, CIANI, STUMPO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   attualmente, secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco, sono circa 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia, tra cui antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l'aerosol, prodotti per la tosse, ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici, anche se per alcuni di questi è possibile richiedere in farmacia il farmaco con il principio equivalente;

   scorrendo la lista pubblicata dall'Aifa, che segnala anche la motivazione della carenza, emergono tra le principali cause, oltre alla «cessata commercializzazione» sia «temporanea» che «definitiva», anche altre due motivazioni molto frequenti e cioè «l'elevata richiesta» e i «problemi produttivi»;

   in particolare l'elevata richiesta riguarda proprio alcuni farmaci più utilizzati in questa stagione per la cura del Covid e dell'influenza come gli antinfiammatori brufen, nurofen e moment, mucolitici come fluimucil, antifebbrili come la tachipirina, la carenza di alcuni antibiotici, tipo quelli a base di cefalosporine come cefixoral dovuta ad un problema di approvvigionamento di principi attivi dalla Cina, Paese ora in grande difficoltà per via della diffusione del Covid;

   i problemi produttivi legati alla crisi energetica e alla scarsità di materiali per il packaging, come vetro e alluminio, il picco della stagione influenzale e l'onda lunga del Covid che sta interessando anche i Paesi asiatici produttori di principi attivi, rendono la situazione sempre più preoccupante in particolar modo per quanto riguarda farmaci e principi attivi che provengono dalla Cina e dall'India;

   a fronte di tale situazione il Ministro interrogato ha previsto l'insediamento di un tavolo permanente sull'approvvigionamento dei farmaci che dovrebbe essere allargato anche ai Nas e ai medici di famiglia, per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive;

   gli obiettivi del tavolo permanente sono molteplici: si va dall'individuazione dei farmaci che registrano una reale carenza agli interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini, fino alla definizione di attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di evitare allarmismi e conseguenti ingiustificate corse all'acquisto –:

   alla luce dei fatti sopra esposti quali iniziative urgenti, oltre all'insediamento del tavolo permanente sull'approvvigionamento dei farmaci, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di contrastare la preoccupante carenza di farmaci, in una stagione come quella attuale dove l'influenza e il Covid si sovrappongono.
(3-00106)


Iniziative volte a garantire l'accesso ai medicinali sul territorio nazionale e a risolvere le difficoltà relative all'approvvigionamento dei farmaci – 3-00105

   FOTI, MESSINA, GARDINI, ANTONIOZZI, RUSPANDINI, SCHIFONE, CIOCCHETTI, VIETRI, CIANCITTO, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE e ROSSO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   dai dati emersi attraverso il monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco, aggiornato al 10 gennaio 2023, sono 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia, tra cui antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l'aerosol, prodotti per la tosse, ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici;

   sembrerebbe che dei 3.200 farmaci per i quali viene segnalata una carenza, la metà siano cessati di produzione e sostituiti o sostituibili con altri farmaci;

   la difficoltà nell'approvvigionamento di alcuni farmaci è cresciuta in tutta l'Unione europea a causa della riduzione della produzione dovuta alla pandemia da Covid-19, alla crisi energetica, alla guerra in Ucraina e alla riduzione del processo produttivo nei Paesi in cui si trovano le materie prime;

   si tratta di un problema che persiste da diversi mesi in molti Stati membri dell'Unione europea e affligge milioni di cittadini a causa di varie motivazioni tra cui i costi di produzione i costi di materie prime e del packaging e, non ultimo il problema distributivo;

   nel 2015 su iniziativa dell'Aifa è stato istituito il tavolo tecnico indisponibilità (tti), coinvolgendo il Ministero della salute, la regione Lazio e il comando carabinieri Nas, con l'iniziale obiettivo di sviluppare un progetto pilota finalizzato a condividere e intensificare le attività di vigilanza sulla concreta applicazione delle norme vigenti in materia di distribuzione dei medicinali attraverso controlli sul territorio;

   l'istituzione del tavolo ha rappresentato il punto di partenza per la realizzazione di iniziative condivise sulle problematiche che determinano difficoltà o criticità di accesso ai medicinali sul territorio nazionale, coinvolgendo le istituzioni, gli enti locali e le associazioni rappresentative delle categorie di operatori che, a diverso titolo, svolgono una funzione chiave nel settore del farmaco;

   gli interroganti considerano di fondamentale importanza la decisione del Ministro interrogato di istituire un tavolo di lavoro permanente sull'approvvigionamento dei farmaci, per definirne l'effettiva carenza e indicare proposte risolutive per il problema –:

   quali iniziative intenda adottare per garantire la continuità della dispensazione del farmaco, la qualità della cura e il diritto alla salute.
(3-00105)


Iniziative di competenza volte a fornire adeguate risposte alla crescente domanda di cure per la salute mentale, anche tramite l'introduzione della figura dello «psicologo di base» – 3-00107

   LUPI, BICCHIELLI, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le patologie e i disturbi mentali sono ormai riconosciuti come una preoccupazione di carattere nazionale in continua evoluzione, causa di danni e conseguenze non meno invalidanti delle patologie fisiche;

   l'intesa sul documento «Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio Sanitario Nazionale», raggiunta il 21 dicembre 2022 dalla Conferenza Stato-regioni, ha riconosciuto la necessità di includere la salute mentale nel disegno di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, diversamente da quanto stabilito in precedenza;

   la pandemia ha provocato un aumento significativo dell'accesso alle cure mentali, soprattutto nei giovani adolescenti, come dimostrato nel 2022 da uno studio pubblicato dall'Italian Journal of Pediatrics, a cura della Società italiana di pediatria: tra marzo 2020 e marzo 2021, sono aumentati soprattutto i casi di ideazione suicidaria (+147 per cento), depressione (+115 per cento), disturbi alimentari (+78,4 per cento) e psicosi (+17,2 per cento);

   secondo gli ultimi dati riportati a dicembre 2022 dalla stampa nazionale, il numero di richieste di sostegno economico per prestazioni di supporto psicologico nel 2022, a valere sulla dotazione del cosiddetto «bonus psicologo», è stato di 395.604, di cui solamente 41.657 sono state accettate;

   l'11 gennaio 2023, 91 direttori di dipartimenti di salute mentale hanno inviato una lettera alle più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il Ministro interrogato, «a fronte dell'aumento del disagio mentale nel nostro Paese, in particolare degli adolescenti, senza più possibilità di adeguate risposte da parte dei dipartimenti di salute mentale»;

   da tempo numerose associazioni di cittadini auspicano l'introduzione del cosiddetto «psicologo di base», una figura riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale che possa rispondere al crescente bisogno di supporto psicologico, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per offrire una risposta adeguata alla crescente domanda di cure mentali, prevedendo eventualmente anche l'introduzione della figura dello «psicologo di base».
(3-00107)


Iniziative di competenza volte a superare le gravi criticità del sistema sanitario della regione Puglia, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e infermieristico – 3-00108

   D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA e CAROPPO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la generale carenza di personale medico in tutta Italia, in particolare al Sud, determina, tra l'altro, il sovraffollamento dei pronto soccorso a causa della mancata capacità di ricovero da parte delle strutture ospedaliere che dovrebbero garantire ai cittadini un'assistenza sicura, di qualità e affidabile;

   il sovraffollamento dei dipartimenti di emergenza aumenta la mortalità di circa il 30 per cento, influenza un terzo degli eventi sentinella (morti inattese, incidenti, errori) e rende più frequenti i ritardi nella valutazione, nel riconoscimento e trattamento di condizioni a elevato rischio evolutivo e nel controllo dei sintomi;

   una situazione limite si sta presentando da mesi in Puglia e riguarda tutte le asl e diversi ospedali delle sei province pugliesi;

   la asl di Brindisi, a causa della carenza di personale medico, nel mese di dicembre 2022 ha chiesto, paradossalmente alla regione stessa, e ottenuto, la dichiarazione dello stato di emergenza per impossibilità a proseguire nell'erogazione del servizio di emergenza nei tre pronto soccorso della provincia;

   all'ospedale Perrino di Brindisi il 16 novembre 2022, mentre i due medici in servizio richiedevano l'intervento dei carabinieri affinché segnalassero alla procura l'impossibilità di garantire l'assistenza a tutti i pazienti in attesa, un'anziana donna è morta in astanteria in attesa di essere visitata;

   al Vito Fazzi di Lecce e all'ospedale di Copertino i malati restano giorni al pronto soccorso in attesa di ricovero perché gli operatori hanno difficoltà a «sbarellare» i pazienti e a liberare i mezzi di soccorso; a Taranto per la pressione sul pronto soccorso e sul personale sanitario è stato chiesto l'intervento del prefetto a tutela dei lavoratori e dei cittadini; a Foggia è capitato che l'ambulanza intervenisse senza infermiere e medico a bordo;

   in alcuni casi si è disposto il distacco temporaneo presso i pronto soccorso di medici provenienti da altri reparti, con conseguenti ricadute sulla corretta funzionalità di questi ultimi e sulla possibilità di garantire le prestazioni anche quando non sarebbero procrastinabili;

   dai fatti riportati emerge un quadro drammaticamente preoccupante per la gestione della sanità pugliese: carenza di posti letto per accogliere i pazienti, pronto soccorso definiti «gironi infernali», liste di attesa interminabili, ospedali chiusi, reparti in sovraffollamento irrazionale, ambulanze in coda per ore, in una situazione eufemisticamente definibile «emergenziale» –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, anche valutando la sussistenza dei presupposti per iniziative di carattere ispettivo, alla luce dei gravi fatti riportati in premessa, il Governo intenda intraprendere per porre fine alla mala gestione della sanità pugliese.
(3-00108)