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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 19 gennaio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 20 GENNAIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 gennaio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Rixi, Rizzetto, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   IEZZI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (780);

   VARCHI ed altri: «Delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria» (781);

   CAIATA ed altri: «Istituzione della Giornata della lotta contro la mafia» (782);

   SERGIO COSTA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per la prevenzione e la repressione della pesca illecita del dattero di mare, del dattero bianco e di altri organismi marini protetti, nonché disposizioni per il censimento delle aree litoranee interessate da attività illecite di sbancamento o di asportazione del materiale sabbioso e della vegetazione» (783);

   CALDERONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (784).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BALDINO ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di determinazione della data delle elezioni e dei referendum e di semplificazione del procedimento elettorale, per agevolare la partecipazione degli elettori» (302) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fede e Morfino.

  La proposta di legge PROVENZANO e SERRACCHIANI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (387) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zaratti.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei» (499) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (502) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge SANTILLO ed altri: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni» (535) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fede.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (600) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ciancitto.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale» (659) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana» (660) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (669) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo e la disciplina del suo esercizio» (670) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge SANTILLO ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano in Benevento» (711) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fede.

Trasmissione dal Senato.

  In data 19 gennaio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 391. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici» (approvato dal Senato) (785).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 17 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444 del 1998, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti, riferita all'anno 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2023, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta dell'11 gennaio 2023, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione (atto Camera n. 698).

  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 16 gennaio 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 12 al 15 dicembre 2022, che sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (Doc. XII, n. 64) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (Doc. XII, n. 65)alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 89/629/CEE (Doc. XII, n. 66) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (Doc. XII, n. 67) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (Doc. XII, n. 68) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ5-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 69) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 70) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sul divario digitale: le differenze sociali create dalla digitalizzazione (Doc. XII, n. 71) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia (Doc. XII, n. 72) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina (Doc. XII, n. 73) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla repressione delle proteste pacifiche nella Repubblica popolare cinese da parte del governo cinese (Doc. XII, n. 74) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul caso del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrein (Doc. XII, n. 75) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul tema «90 anni dopo l'Holodomor: riconoscere l'uccisione di massa per fame come genocidio» (Doc. XII, n. 76) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sui risultati delle deliberazioni della Commissione per le petizioni nel corso del 2021 (Doc. XII, n. 77) – alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2023) 23 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 11 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per il periodo dal 1° gennaio al 2 dicembre 2022, relativo alla contabilità speciale n. 6251, concernente l'emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro, nonché copia del piano degli interventi e la relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, predisposta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 29, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    le comunicazioni odierne rappresentano un atto di assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della politica in materia di amministrazione della giustizia, alla luce del ruolo cardine che la stessa ricopre per la qualità della democrazia e per la tutela dei diritti dei cittadini;

    l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

    con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;

    il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

    si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione;

    il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 attuativi delle deleghe di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, realizzano un'ampia riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, oltre a introdurre per la prima volta una disciplina organica della giustizia riparativa;

    gli interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale;

    la giustizia civile rappresenta un tema decisivo per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, al riguardo occorre evidenziare come uno dei punti più innovativi della Riforma in materia di giustizia civile vada certamente individuata nell'istituzione dell'ufficio del processo, introdotto grazie ad un emendamento del Partito Democratico, il quale in base ai dati raccolti in un primo monitoraggio sta dando risultati estremante positivi anche in termini di smaltimento dell'arretrato civile;

    anche per tali ragioni appare evidente come il Governo e il Parlamento debbano ora impegnare energie per dare piena attuazione alle riforme approvate verificandone puntualmente gli effetti nel supremo interesse dei cittadini che hanno diritto ad una giustizia veloce, efficiente, nonché efficace nella tutela dei diritti;

    le criticità che possono emergere in fase di attuazione della delega in materia di riforma del processo penale, quali, ad esempio, quelle relative alla modifica del catalogo dei reati perseguibili a querela di parte, debbono essere certamente monitorate, come peraltro previsto dalla riforma stessa, al fine di porre in essere le opportune correzioni, ma senza che le stesse costituiscano lo strumento che surrettiziamente venga utilizzato per un ritorno ad un modello passato che ha mostrato evidenti lacune;

   rilevato che:

    nel discorso di insediamento alle Camere la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha brevemente toccato i temi della giustizia, evidenziando la proposizione di un modello tradizionalista e anacronistico della giustizia, che tende a collegare sicurezza, certezza della pena e carcere, anche sottolineando l'esigenza di interventi e investimenti sul carcere;

    diversamente, il Ministro della Giustizia nel corso delle audizioni sulle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ha affermato che la reclusione sia necessaria solo per i reati di grave allarme sociale e per quanto riguarda i reati minori, sotto l'aspetto preventivo e sotto l'aspetto rieducativo, esistano sanzioni assai più efficaci di una detenzione e che sia meglio la concreta esecuzione di una pena alternativa che faccia comprendere al condannato il disvalore della sua condotta piuttosto che la «platonica» irrogazione di una pena definitiva. Il Ministro ha, inoltre, più volte affermato la necessità di un modello di giustizia che superi la cultura panpenalistica e pancarceraria;

    come noto l'Italia figura da sempre, tra i Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione Europea, la cui situazione gravemente compromessa è testimoniata e confermata, in termini assolutamente drammatici, dal numero allarmante di suicidi in carcere. Il sistema carcerario italiano, infatti, è ancora caratterizzato da una pesante situazione di sovraffollamento: su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento; si tratta di un fenomeno strutturale – stigmatizzato da anni dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – che richiede un serio impegno di spesa a sostegno di risposte altrettanto strutturali;

    tuttavia la legge di bilancio approvata dall'attuale Governo va in direzione esattamente opposta, prevedendo una serie di tagli significativi di risorse in diversi settori, in particolare in quello della Giustizia, dove il taglio più preoccupante riguarda proprio il carcere;

    il Governo, inoltre, ha approvato tra i suoi primi atti un decreto che ha introdotto la nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 633-bis del codice penale in materia di Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, utilizzando lo strumento della decretazione di urgenza, a rischio di incostituzionalità e profondamente asistemico, animato da uno spirito «panpenalistico» che pare confermato dalla volontà espressa di intervenire, sempre mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, anche nei casi di imbrattamento di edifici pubblici recentemente riportati dalle cronache;

    diversamente, il primo intervento del Governo in materia di reati corrottivi si è sostanziato, invece, nell'eliminazione dei reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo di quelli ostativi, senza neanche salvaguardare i reati corrottivi aggravati dal vincolo dell'associazione a delinquere, lanciando così un pericoloso segnale di cedimento nella lotta alla corruzione;

    inoltre, non si può non rilevare come si stia assistendo ad un pericoloso ritorno ad una stagione di scontri che sembrano alimentati più da settarismo ideologico e desiderio di divisione, che all'esigenza di adottare un sistema della giustizia che valorizzi i suoi pregi e limiti i suoi difetti. Si pensi all'utilizzo di questioni fondamentali per la tenuta dell'architrave costituzionale e per il funzionamento dell'ordinamento come simboli e strumenti di polemica politica, basti pensare in tal senso alla riproposizione di temi quali la separazione delle carriere dei magistrati o ancora la prescrizione e l'obbligatorietà dell'azione penale, senza considerare le diverse riforme già approvate negli ultimi anni in tali materie e senza che ne siano stati verificati gli effetti e i risultati prodotti;

    anche in relazione al tema delle intercettazioni, in merito al quale è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica, gli interventi del Ministro della giustizia sono sembrati essere orientati soprattutto alla demolizione dello strumento piuttosto che al contrasto delle violazioni di legge. Il tema appare dunque utilizzato quale terreno di scontro ideologico, quando invece appare necessario verificare gli effetti dalle riforme già approvate in materia, a partire dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, noto anche come riforma Orlando e dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 261 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

    a quanto detto si aggiunga che sebbene vada certamente punito l'utilizzo delle intercettazioni in aperta violazione della privacy, tuttavia non vada mai dimenticato come tale strumento risulti essenziale nelle indagini in materia di reati di particolare allarme sociale, come anche testimoniato dal recentissimo arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro e come non debba mai venire meno il faticoso punto di equilibrio raggiunto negli anni tra tutela della riservatezza e diritto d'informazione;

    inoltre, proprio l'arresto di Messina Denaro non può che ricordarci la necessità di ottimizzare l'applicazione degli strumenti normativi di cui l'Italia si è da tempo dotata, basti pensare al Codice Antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fondamentali per il contrasto della criminalità organizzata, aggiornandoli di volta in volta e, soprattutto, applicandoli nel modo migliore, per combattere le mafie sul loro terreno, sempre più sofisticato e sempre più legato a movimenti finanziari;

   considerato che:

    appare, invece, necessaria una riforma costituzionale che introduca un'Alta Corte per i ricorsi disciplinari e le nomine della magistratura, che eliminerebbe ulteriori elementi di condizionamento e frizione nello svolgimento delle attività giurisdizionali e degli organi di autogoverno;

    inoltre, si evidenzia l'urgenza di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementando a tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    il Ministro della giustizia si è più volte espresso in merito all'abrogazione del delitto di abuso di ufficio, al riguardo occorre evidenziare preliminarmente come lo stesso reato sia stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura, riducendo la portata della fattispecie, e come le ulteriori modifiche normative possano anche passare attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 a partire dai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico;

   considerato, infine, che:

    l'Italia negli ultimi anni, grazie anche ad un lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere adeguato e solido. Tuttavia, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, l'Italia continua ad essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale. Occorre dunque che il Governo, in sinergia e nel rispetto delle prerogative del Parlamento, continui a svolgere un lavoro attento, intervenendo sugli aspetti in cui le tutele approntate non appaiano ancora complete o adeguate, a partire dalle indicazioni fornite nella Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere,

impegna il Governo:

   1) a ripristinare e incrementare le risorse finanziarie relative al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità tagliate con la manovra di bilancio, nonché ad effettuare investimenti sul sistema penitenziario, stanziando risorse maggiori e adeguate;

   2) a dare piena attuazione, investendo le necessarie risorse economiche ed organizzative, alle riforme del processo penale, civile e dell'ordinamento giudiziario;

   3) a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché a prorogare le misure adottate con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio;

   4) a completare la digitalizzazione del servizio giustizia e ad adeguare l'organizzazione e l'impostazione dell'intero comparto, attraverso l'organizzazione digitale degli uffici e la creazione di banche dati, anche sperimentando un unico modello telematico;

   5) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere pienamente efficace e operativo il complesso sistema di strumenti e di tutele di cui il nostro paese si è dotato, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, nonché ad assumere iniziative al fine di investire risorse significative per adeguate campagne d'informazione e sensibilizzazione, per un maggiore e continuo sostegno a tutta la rete antiviolenza a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, nonché per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza degli uomini contro le donne: forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;

   6) a favorire un sempre migliore coordinamento tra processo penale e civile al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei figli minori;

   7) a predisporre un tavolo di confronto con gli operatori del diritto in merito all'entrata in vigore della riforma del processo civile, al fine di monitorarne gli effetti;

   8) ad adottare iniziative normative ridisegnando i poteri e le responsabilità degli amministratori locali, separando più nettamente le responsabilità politiche da quelle amministrative all'interno di un quadro più ampio e sistemico come evidenziato in premessa;

   9) ad assumere iniziative per attuare pienamente la Riforma dell'ordinamento giudiziario adottando il più celermente possibile i decreti attuativi.
(6-00017) «Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Lacarra, Zan».


   La Camera,

   premesso che:

    la cronica inefficienza del sistema giudiziario e dell'amministrazione della giustizia è un dato preoccupante che comporta conseguenze negative non solo sul rispetto dei principi fondamentali di legalità e di certezza del diritto, ma anche sull'assetto economico, considerati i tempi lunghi della giustizia, la farraginosità dell'apparato burocratico e l'inidoneità a contribuire al progresso civile del Paese. Infatti, sia nel settore penale, che nel settore civile, la durata dei processi, nonostante alcuni miglioramenti degli ultimi anni, risulta in netto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e i cittadini percepiscono la giustizia come inadeguata e incapace di assicurare una tutela effettiva alla lesione dei loro diritti e dei loro interessi, con gravi conseguenze di sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso;

    gli interventi legislativi e amministrativi adottati negli anni non si sono rivelati risolutivi e i problemi endemici del sistema giustizia permangono sostanzialmente inalterati;

    con l'intento dichiarato di rispettare gli impegni dettati dal PNRR, il Governo dimostra di muoversi in materia di giustizia in maniera contraddittoria, con emanazione di provvedimenti che evidenziano da un lato la ricerca spasmodica della celerità ma al contempo tradiscono un'idea giustizialista del processo, talvolta in contrasto con i principi costituzionali dettati dall'articolo 111 della Costituzione;

    il 2022 ha registrato in Italia un record negativo assoluto di suicidi presso le strutture carcerarie, pari a 84 detenuti e questo è anche determinato dalla cronica carenza di personale e in particolare dall'insufficiente numero di medici, psichiatri e psicologi nelle strutture penitenziarie. A fronte di 54.841 – dati DAP aggiornati al 30 giugno 2022 persone detenute nei 192 penitenziari italiani sono meno di 600 i psicologi forensi che prestano servizio ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario ex legge 354 del 1975, un numero del tutto inadeguato per offrire, tanto agli operatori che ai detenuti, quel necessario supporto emotivo, cognitivo e comportamentale indispensabile per un reinserimento sociale;

    nel nostro Paese, in controtendenza rispetto al resto d'Europa, è in costante crescita il fenomeno degli eco-reati: sono in media oltre 95 reati ambientali accertati ogni giorno, 4 ogni ora. Crescono nell'ultimo anno tutti i numeri relativi ai fenomeni illegali del ciclo dei rifiuti e agli incendi, che colpiscono in particolare il patrimonio boschivo;

    l'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia come da ultimo modificata, comporta numerose criticità, a partire dai riformati articoli 408 e 425 del codice di procedura penale, in forza dei quali i Giudici delle indagini e delle udienze preliminari possono consentire la prosecuzione dei procedimenti solo quando sono ragionevolmente convinti della previsione di condanna degli indagati. In tal modo è stato introdotto un giudizio prognostico dalla duplice natura, di merito e processuale attinente alla colpevolezza dell'imputato, di talché implicitamente, a partire dagli «elementi acquisiti», il giudice dovrà figurarsi i possibili esiti delle prove dichiarative che potranno essere assunte nella fase dibattimentale, in evidente contrasto con il disposto dell'articolo 111 comma 4, della Costituzione;

    è stato inoltre ridefinito l'elenco dei reati procedibili a querela di parte reintroducendo fra questi le lesioni volontarie, le lesioni personali stradali, il sequestro di persona non aggravato, la violenza privata, la violazione di domicilio, il furto, i reati contro il patrimonio anche in contesti di mafia, la turbativa d'asta, il danneggiamento, la truffa e la frode informatica, anche quando il danno patrimoniale sia di rilevante entità. In tal modo, con il dichiarato intento di conseguire «effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale» si sono accomunati reati di natura e gravità molto diversa;

    segnalazioni di criticità e preoccupazione degli interpreti si evidenziano anche in materia della riformata normativa in tema di notificazioni al difensore e processo all'assente;

    il sistema penale nazionale prevede oltre 6000 fattispecie di reati diversi, alcuni ormai privi di significato, altri diffusi in una serie di norme e balzelli, regio-decreti ed altre norme senza che si sia mai provveduto ad un riordino semplificativo, con l'evidente rischio di comprimere le tutele e le garanzie, soprattutto dell'imputato;

    a due settimane dall'inizio dell'anno sono già 4 i femminicidi avvenuti nel nostro Paese: la piaga della violenza contro le donne sembra inarrestabile e il sistema giudiziario appare ancora inadeguato per contrastare con efficacia questo fenomeno. I dati più recenti evidenziano l'assenza di collaborazione fra i tribunali civili che trattano di separazione giudiziale, di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle sui provvedimenti riguardanti i figli le separazioni e gli affidamenti dei minori e i tribunali penali che si occupano dei reati commessi dai maltrattanti. È scadente la formazione riscontrata negli operatori coinvolti: nel 95 per cento dei casi il magistrato incaricato non è stato in grado di individuare i casi di violenza domestica emersi nelle cause civili; e solo nel 9 per cento dei tribunali si acquisiscono gli atti del procedimento penale quando emergono violenze. Inoltre, nei Tribunali civili risulta diffusa la nomina di consulenti privi di specializzazione nella materia della violenza di genere e domestica ed è irrisorio il numero degli ordini di protezione rispetto all'estensione della violenza. Questo fa concludere per l'invisibilità del fenomeno presso l'Autorità giudiziaria civile;

    il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento una «disciplina organica» della giustizia riparativa. La giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo una dialettica che mette al centro la vittima di reato: la vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto illecito mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;

    nessuna riforma della Giustizia può essere efficace senza un significativo investimento nelle risorse umane, cioè nel personale amministrativo dei Tribunali italiani;

    con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare sono stati finanziati 58 interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria per un importo complessivo di 540 milioni. Tali fondi possono essere utilizzabili anche per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono alle persone con disabilità l'accesso ai Palazzi di Giustizia. Purtroppo, invece, vengano segnalate numerose problematiche, quali ascensori fuori uso nei Tribunali;

    da una recente indagine, resa nota dal Ministero dell'istruzione, il 23 per cento degli studenti e studentesse delle scuole superiori è stato vittima di bullismo da parte dei pari (il 19,4 per cento in modo occasionale e il 2,9 per cento in modo sistematico). Nonostante l'entrata in vigore della legge 71 del 2017, il fenomeno del bullismo non è calato. Nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge anti-bullismo che, però, non ha concluso il suo iter perché non è stata ultimata la sua trattazione al Senato,

impegna il Governo:

   1) a rivedere urgentemente il piano nazionale di prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari, con un forte investimento anche nel supporto psicologico tanto per gli operatori quanto per gli ospiti degli istituti penitenziari;

   2) ad adottare iniziative per potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso con particolare riguardo ai cosiddetti eco-reati;

   3) ad adottare iniziative per rimodulare le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia in tema di indagini e udienza preliminare, procedibilità dei reati e notificazioni al difensore;

   4) a potenziare gli strumenti diretti a contrastare efficacemente il fenomeno della violenza maschile contro le donne e investire adeguatamente nella formazione specifica degli operatori coinvolti;

   5) a predisporre urgentemente tutti gli atti e le procedure necessarie affinché la disciplina della Giustizia riparativa trovi al più presto completa e immediata attuazione;

   6) a superare le carenze di personale amministrativo del comparto Giustizia, adottando con urgenza i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzino lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali per cancelliere esperto e direttore;

   7) a predisporre una ricognizione generale delle strutture giudiziarie al fine di individuare tutti gli interventi necessari per rimuovere le barriere architettoniche che ne ostacolano la piena fruibilità da parte di tutti i cittadini;

   8) a prevedere un monitoraggio almeno biennale circa la diffusione e le forme che assume il drammatico fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in modo da porre in essere le misure più efficaci per la sua prevenzione e il suo contrasto.
(6-00018) «Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

   premesso che:

    l'amministrazione della giustizia in Italia non può essere solo avvertita o presentata ai cittadini come uno dei freni alla crescita, una macchina burocratica elefantiaca e fuori controllo per plurimi motivi che rappresentano altrettanti e annosi mali del nostro sistema di giustizia;

    i dati forniti con riguardo alle cause pendenti rimangono allarmanti, e fotografano, in termini impietosi, la clamorosa inadeguatezza delle risorse e la conseguente inefficienza del sistema giustizia italiano anche in rapporto ai differenti standard europei. L'irragionevole durata dei processi – particolarmente nel settore civile – e un livello non ottimale di legalità, trasparenza ed etica nella vita pubblica, costituiscono un grande disincentivo all'attività d'imprese e professionisti, come pure agli investimenti esteri nel nostro Paese. Occorre, invece, dotare il sistema giustizia degli strumenti e delle risorse – economiche ed umane – necessarie alla definizione di tutti i procedimenti;

    allo stato sembrerebbe che l'azione politica di codesto dicastero, ai fini della risoluzione delle problematiche passate, presenti e future, dipenda in misura quasi esclusiva dalla decretazione d'urgenza. Il ricorso allo strumento del decreto-legge – i cui requisiti di necessità ed urgenza sono stati ampiamente oggetto di discussione (es. cosiddetto decreto Rave Party) – desta notevoli perplessità, sia in ragione dei contingentati tempi di trattazione, tali da coartare il dibattito parlamentare, che per questioni di opportunità politica, nonché delle problematiche relative alla successione delle norme penali nel tempo, che creano negli interpreti e nella collettività ragionevoli dubbi interpretativi in relazione alla opprimente e incessante stratificazione normativa. La certezza del diritto, soprattutto su di una materia quale il diritto penale che incide sulla carne viva dei cittadini, dovrebbe, inoltre, far desistere il Governo dall'emanazione di normative in tale settore sulla base di pulsioni elettoralistiche. I dati sono evidenti: all'atto dell'insediamento è stato approvato il decreto-legge cosiddetto Rave party ed è stato già annunciato un ulteriore intervento governativo in materia di riforma di abuso d'ufficio e traffico di influenze;

    è pensiero comune dei firmatari della presente risoluzione che gli annosi problemi della giustizia possono essere risolti solo ed esclusivamente in virtù di copiosi investimenti su personale amministrativo e giudiziario al fine di rendere sempre di più la giustizia a servizio del cittadino. Infatti, c'è in questa sede da ricordare che i precedenti Governi Conte I e II si sono distinti, tra le tante, per aver marcato un cambio di passo rispetto alle risorse da destinare al comparto giustizia. In particolare, nel 2019 sono stati previsti per il solo Ministero della giustizia stanziamenti per oltre otto miliardi e mezzo di euro e, per il 2020, la Legge di bilancio ne ha previsti quasi nove miliardi. Nel 2020 è stato portato avanti un piano di assunzioni di oltre 13 mila unità, tra personale amministrativo e uffici di legittimità, in un'ottica di complessivo miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, con l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche, nonché della riqualificazione del personale in servizio;

    per quel che riguarda l'ottemperanza agli obblighi assunti a livello europeo, non può sottacersi come proprio grazie alla legge n. 3 del 2019, cosiddetta legge Spazzacorrotti – proposta dal ministro Bonafede ed approvata nel corso del Governo Conte I – l'Italia abbia ricevuto il plauso da parte del GRECO (il gruppo di Stati contro la Corruzione in seno al Consiglio d'Europa), a margine della sua attività di valutazione di conformità delle legislazioni vigenti degli Stati aderenti agli standard anti-corruzione. La suddetta legge ha introdotto, tra gli altri, nuovi poteri per le autorità inquirenti (agenti sotto copertura, potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione), un incremento delle sanzioni per le persone sia giuridiche sia fisiche, ulteriori adeguamenti dei reati di corruzione privata e traffico di influenze e l'interruzione dei termini di prescrizione dopo la condanna di primo grado. In particolare, il GRECO ha mostrato apprezzamento rispetto all'avvenuto allineamento del reato di traffico di influenze illecite ai requisiti di cui alla Convenzione penale sulla corruzione (articolo 12), colmando, così, una lacuna più volte segnalata dal medesimo organo europeo. In un'ottica di messa a terra del PNRR, nonché di continuazione nel reperimento delle risorse da esso derivate, non sfugge, dunque, l'importanza del mantenimento dello strumento de quo anche al fine di scongiurare ipotetiche attività illecite attirate dall'ingente quantità di afflusso di danaro. Infatti, un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali che potrebbero, di guisa, mettere in discussione anche l'erogazione dei fondi da parte dalla stessa Unione europea;

    le mire dichiarate dal Ministro della giustizia delineano, al contrario, un perimetro di intervento in cui, in generale, tanto la lotta alla corruzione, quanto quella all'evasione fiscale, non assurge più a priorità del governo. Allarmante appare, quindi, la prospettiva che ne deriva: un ritorno al passato, allorquando il nostro Paese si distingueva per essere non già in prima linea, ma fanalino di coda nel contrasto ai fenomeni corruttivi, che – come noto – determinano un costo di circa 60 miliardi l'anno allo Stato, con perspicue implicazioni economiche e sociali;

   considerato che, dall'atto dell'insediamento, tra le politiche portate avanti dal ministero si segnala:

    a) il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali». Tale provvedimento ha visto fortemente contrari i presentatori per le seguenti ragioni:

     1) l'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, rappresenta un grave vulnus alla lotta contro la criminalità organizzata e al malaffare in generale, un passo indietro inconcepibile rispetto a quanto previsto dalla legge 3/2019. Desta assoluto allarme il fatto che sia stata esclusa la previsione anche nei casi commessi in forma associativa;

     2) l'avvenuto ravvedimento, piuttosto che la revisione critica della condotta, sarebbe stato preferibile quale requisito necessario ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, anche in virtù di quanto disposto dalla sentenza del 7 ottobre 2019, che ha qualificato in termini maggiormente significativi il primo percorso interiore piuttosto che il secondo;

     3) la mancata previsione dell'obbligo di fornire una dichiarazione patrimoniale in capo ai soggetti beneficianti delle misure anche nei casi di mancata collaborazione con la giustizia, comporta una disparità di trattamento tra non collaboranti e collaboranti a totale detrimento di quest'ultimi. Secondo tale previsione appare maggiormente conveniente per il condannato scegliere la via della mancata collaborazione piuttosto che la messa a disposizione all'autorità. Viene in tal modo privato di rilevanza il requisito della collaborazione con la giustizia, che l'esperienza ha, invece, dimostrato essere fondamentale per rompere il sodalizio tra gli attori coinvolti;

     4) non sono stati eliminati alcuni problemi di coordinamento normativo nella formulazione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, come risultante per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione. Infatti, la previsione di cui al comma 1-bis.2 stabilisce l'applicazione dei più severi requisiti di cui al precedente comma 1-bis nel caso in cui i delitti indicati al comma 1-bis.1 siano commessi in forma associativa. Il decreto-legge in conversione ha però lasciato inalterata la formulazione del comma 1-ter che prevede per alcune di queste ipotesi associative requisiti meno severi per l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Il problema di coordinamento normativo che si pone si sostanzia quindi nel fatto che per alcune ipotesi di reati associativi (si tratta, tra l'altro, delle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta, e all'acquisto e all'alienazione di schiavi, nonché per le associazioni a delinquere finalizzate all'immigrazione illegale e al traffico di clandestino con riferimento alle ipotesi aggravate) verrebbe contemporaneamente prevista l'applicazione di due distinte procedure per la concessione dei benefici penitenziari, fra loro contraddittorie;

     5) l'istituzione del delitto di «Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica» (cosiddetta norma anti-rave) si pone in totale distonia con le politiche indicate dal Ministro. Anche a tacere dell'originaria formulazione del testo, c'è da segnalare che, se da un lato, obiettivo dichiarato di codesto dicastero appare quello di indebolire il contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, di limitare l'utilizzo di intercettazioni, di depotenziare determinati delitti di rilevante allarme sociale, quali abuso d'ufficio e traffico d'influenze, dall'altro, il medesimo Governo istituisce un'ulteriore previsione di reato dotata di scarsa tassatività, mancata proporzionalità tra l'offensività della condotta e la forbice edittale di pena prevista nonché di scarsissimo allarme sociale;

     6) per quanto concerne le disposizioni transitorie, relativamente al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma del processo penale cosiddetta Legge Cartabia), anche in questo frangente la voce del Movimento 5 Stelle è rimasta inascoltata. Erano, infatti, in più sedi state segnalate le storture relative alla modifica delle condizioni di procedibilità per alcuni gravi delitti (lesioni personali, violenza privata e sequestro di persona su tutti), anche in relazione al termine ivi previsto per sporgere querela, che avrebbero comportato una compressione dei diritti in capo alla vittima nella possibilità di autodeterminarsi. Trattasi infatti, di reati che maggiormente espongono a rischi di intimidazioni sia per il contesto nel quale il delitto è commesso, ovvero per il tipo di delitto in parola, che per quelli di più difficile emersione, o anche solo di comprensione da parte delle vittime. Un ulteriore criticità del testo è rappresentata dal concordato sui motivi in appello, previsto all'articolo 34 del decreto, almeno per quanto concerne i reati di mafia, terrorismo e altri gravissimi delitti, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, quelli commessi in danno di donne e minori. Inoltre, le disposizioni in tema di giustizia riparativa, di patteggiamento in riferimento a pene accessorie e confisca, di messa alla prova, di diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, nonché di lavoro di pubblica utilità, presentano alcune criticità che rischiano di rendere meno efficiente la nostra giustizia penale e di indebolire, di fatto, il contrasto di reati particolarmente gravi nel nostro ordinamento. Ciononostante non si è voluto procedere alle necessarie correzioni. Allo stato, quindi, permangono tali criticità;

    b) la legge di bilancio avrebbe dovuto offrire risposta alla situazione congiunturale in cui versa l'economia italiana, ovvero la recessione ed incidere sulle risorse dedicate alla giustizia. Purtroppo la marcata politicizzazione dei temi trattati, unitamente ad un'inusitata brama nel voler eliminare le politiche poste in essere dai governi precedenti, per mezzo di scelte falsamente ideologiche, ma al contempo fortemente elettoralistiche, hanno realizzato una visione di un Paese miope volto a assicurare gli interessi solo di una piccola cerchia di società, ovvero di quella già garantita. Sul punto, infatti, si segnala l'intervento relativo alla definizione agevolata delle controversie. Se da un lato è corretto perseguire politiche volte alla tutela del contribuente che per necessità sia incappato in procedimenti con il fisco o con gli altri enti impositori, dall'altro, è impossibile anche solo la valutazione di norme che prevedono una depenalizzazione dell'evasione fiscale. Oltre a quanto effettivamente contenuto nel testo presentato alle Camere, quanto era in procinto di depositare il Governo sul tema sarebbe stato uno smacco nei confronti dei tanti onesti contribuenti italiani che pur con tanti sacrifici riescono ad arrivare alla fine del mese adempiendo anche all'obbligo del pagamento delle tasse. Venivano, in buona sostanza, depenalizzate le condotte di: dichiarazione infedele (punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi), omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento Iva (punito con la reclusione da sei mesi a due anni) e indebita compensazione (punito con la reclusione da sei mesi a due anni). L'emendamento non è poi stato presentato, ma, a detta del Governo, potrebbe essere ripreso e vedere la luce in un prossimo provvedimento. In legge di bilancio è stata anche disposta l'anticipazione dal 30 giugno al 28 febbraio 2023 dell'applicabilità di alcune disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (decreto legislativo di riforma del processo civile). Una scelta, questa, che non convince nella maniera più assoluta le principali sigle dell'avvocatura e della magistratura associata. Ci si trova, infatti, di fronte ad innovazioni di forte impatto, come la nuova fase introduttiva del giudizio di cognizione, che richiedono negli operatori il giusto livello di approfondimento e consolidamento che non sarà possibile con un'anticipazione di quattro mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore. Vi potrebbero essere per di più anche risvolti negativi sul diritto di difesa e sul principio costituzionalmente garantito del giusto processo nella misura in cui ad alcuni importanti settori della giurisdizione mancano persino i requisiti tecnici per garantire il corretto funzionamento degli uffici. L'aumento complessivo dei costi ed oneri per il cittadino, l'inutile compressione degli spazi di difesa, l'estensione della competenza del giudice di pace prima che venga implementato e messo a regime il processo telematico, avrebbero dovuto far desistere il Governo dal prevedere un'anticipazione della riforma, sarebbe stato più logico invece prevedere, al contrario, un supplemento di riflessione e un rinvio, anche di breve durata, affinché si potessero concertare scelte legislative maggiormente rispondenti agli interessi della collettività. Oltre a ciò la legge di bilancio è stata caratterizzata in generale da una politica recessiva in contraddizione a quanto disposto dai governi precedenti; nello specifico i tagli hanno interessato diversi settori tra i quali si evidenzia:

     1) la giustizia minorile, ovvero un settore nevralgico ai fini della rieducazione e restituzione alla società – nel più breve tempo e con il minor sacrificio possibile – del minore o del giovane adulto. Sarebbe stato, al contrario, necessario implementare le risorse spettanti a tale settore perché il recupero del minore rappresenta uno dei principali interessi dell'intera società, e della società futura che si intende costruire, anche in relazione alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno degli istituti quali rivolte ed evasioni. La giustizia minorile è in fondo un compito di educazione e rieducazione continua. Per far ciò però occorre investire al fine di evitare che lo Stato rinunci ab origine ad assumersi tali responsabilità;

     2) le intercettazioni telefoniche. Il tema delle intercettazioni appare centrale nell'azione del dicastero. Purtroppo non nella direzione sperata. Con la legge di bilancio, da un lato si è operata una stretta insensata al comparto intercettizio più garantito, ovvero quello delle intercettazioni giudiziarie e, dall'altro, si è intervenuto sulla disciplina delle intercettazioni preventive dei Servizi di informazione per la sicurezza (peraltro in contrasto con quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della legge 243/2012 che esclude la presentazione di emendamenti di carattere ordinamentale in legge di bilancio). Il Ministro ha più volte motivato una generale ritrosia verso lo strumento giustificandola con l'eccessiva onerosità dello stesso. Vi è sul punto da segnalare, a confutazione di quanto da Egli affermato, la valenza anche economica dello strumento in parola. Infatti, uno spunto di riflessione sul tema lo offre la Relazione semestrale sui beni sottoposti a confisca o sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione (dati aggiornati al 30 giugno 2022), le quali seppur rappresentando una limitata parte delle misure ablatorie patrimoniali, offrono dati che risultano importanti ai fini della comprensione del reale volume complessivo di tali operazioni. Come previsto dal Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), i dati raccolti sono trasmessi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e confluiscono in un sistema informativo (Banca dati centrale) gestito dalla Direzione Generale per gli Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia. Dalle tabelle statistiche inserite nella Relazione risulta che i procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniali – al 30 giugno 2022 – ammontano a 10.933, con un incremento di 433 unità rispetto ai 10.500 rilevati al 30 giugno 2021. Sempre al 30 giugno 2022 i beni interessati da procedimenti di prevenzione registrati in Bdc risultano complessivamente pari a 230.517, con un incremento complessivo di 9.579 unità rispetto alla rilevazione effettuata un anno prima, al 30 giugno 2021. Nel biennio 2020-2021 risultano complessivamente registrati 21.785 beni, di cui 11.407 nel primo anno e 10.378 nel secondo. Quanto alla tipologia dei beni in discorso, viene confermata una prevalenza dei beni immobili (che costituiscono quasi la metà del totale), rispetto ai beni mobili e mobili registrati (complessivamente pari al 34 per cento circa), ai beni finanziari (12 per cento circa) e alle aziende (7 per cento circa). Al 30 giugno 2022, i beni in sequestro presenti in Bdc risultano pari a 6.934 e rappresentano comunque una percentuale molto limitata, il 3 per cento, del totale complessivo. Nell'ultimo triennio, 2020-2022, le registrazioni dei beni in stato di sequestro sono leggermente superiori alla percentuale complessiva: il loro numero ammonta a 2.011, il 4 per cento del totale dei 50.205 beni interessati da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al termine della rilevazione, i beni confiscati sono complessivamente 96.768 e rappresentano il 42 per cento del totale dei beni censiti nel database. Al netto dei beni oggetto di decreto di destinazione da parte di ANBSC, i beni confiscati risultano essere 88.303, pari al 38,3 per cento del totale dei beni registrati nella Banca dati centrale. Privare (o limitare) lo Stato dell'uso dello strumento delle intercettazioni può comportare una perdita di efficienza nella lotta alla delinquenza e la riduzione della possibilità di sottrazione di quest'ingente quantità di beni dalla disponibilità della criminalità;

     3) le carceri. Il sistema carcerario italiano è ancora caratterizzato da un grave sovraffollamento, con strutture ed operatori quasi al collasso. Stando a quanto previsto dall'ultima relazione presentata al Parlamento, su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento. I numeri sono sicuramente allarmanti e trattasi di un fenomeno strutturale, che imporrebbe adeguate risposte sia in termini finanziari che di investimenti – anch'essi strutturali – in personale e strutture. Sul punto si segnala il numero di 82 suicidi nell'anno appena concluso. Mai così alto da oltre 20 anni: tra suicidi e decessi sono 195 le vittime in totale. Oltre al valore in termini assoluti, l'indicatore principale per valutare l'andamento del fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la relazione tra il numero dei casi e la media delle persone detenute nel corso dell'anno. Con un numero di presenze medie pari a 54.920 detenuti e 82 decessi, il tasso di suicidi è oggi pari circa a 13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero. Inoltre, in generale, si segnala che le condizioni dei detenuti sono per lo più indegne e incompatibili con il principio rieducativo dettato dalla Costituzione. Al fine di invertire questo drammatico trend, nonché di alleggerire la condizione di privazione della libertà, sul punto si segnala un emendamento del Movimento approvato che dispone l'assunzione di 100 unità di personale da destinare al DAP con posizione di funzionario giuridico pedagogico e di mediatore culturale;

   considerato ancora che:

    tra le politiche che questo dicastero ha posto alla base della propria attività riformatrice, quelle che destano maggiore preoccupazione sono:

     1) l'ipotetica riforma delle intercettazioni. L'eliminazione dell'utilizzo del trojan horse per i reati contro la pubblica amministrazione rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale. Il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti atti ad interrompere sul nascere il pactum sceleris tra corrotto e corruttore. Proprio ora che, anche in virtù dell'attività riformatrice data dall'impianto della Legge Spazzacorrotti, la legislazione italiana era finalmente in linea con gli standard europei nella lotta alla corruzione, ci si appresta ad una retromarcia;

     2) l'ipotetica riforma dell'abuso d'ufficio e traffico di influenze. Per quanto concerne il primo, vi è da segnalare che lo stesso è stato già novellato durante il Governo Conte II attraverso un intervento di specificazione della fattispecie che ne ha eliminato gli aspetti di maggiore incertezza interpretativa, rendendo di fatto superflua un'ulteriore modifica normativa. In particolare, l'articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 ha inciso sulla disposizione del codice penale sostituendo le parole «di norme di legge o di regolamento,» con le seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Ne consegue che il delitto di abuso d'ufficio è ora integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero attraverso la violazione del dovere di astensione o la violazione di norme che dovranno essere: specifiche; espressamente ed esclusivamente previste da fonti primarie del diritto, con esclusione, quindi, di fonti secondarie; a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di discrezionalità. Il secondo delitto in questione piuttosto che essere soppresso dovrebbe, invero, essere aggiornato anche da una normativa di regolamentazione delle lobbies in quanto i due temi sono strettamente interconnessi;

     3) nell'ambito della custodia cautelare il paventato spostamento della competenza dal GIP ad una sezione costituita presso la corte di appello può comportare uno snaturamento del principio del giudice naturale, a detrimento dei diritti della persona oggetto di indagine, la quale può anche fruire dello strumento del riesame ai fini di una ipotetica rivalutazione;

     4) in sede di esposizione delle linee programmatiche del dicastero e in ulteriori circostanze, è stata più volte annunciata la volontà di intervenire sulla separazione delle carriere dei magistrati. Tale tentativo di riforma non troverà mai l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Un simile intervento è già naufragato nel corso della scorsa legislatura in virtù della presentazione di un referendum che non aveva ragion d'essere, tant'è che il quesito proposto non ha raggiunto il quorum di cui all'articolo 75 della Costituzione;

   ciò premesso e considerato, preso atto delle comunicazioni del Ministro della giustizia,

impegna il Governo:

   1) a tornare ad investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, giustizia e garanzia dei diritti – a cominciare dai diritti civili – giustizia e valorizzazione degli operatori del diritto (magistrati, avvocati e personale dell'amministrazione), colmando le scoperture negli uffici giudiziari e negli istituti penitenziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale, in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018-2020;

   2) a rispettare integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove si prevede che la giustizia sia amministrata in nome del popolo, in piena indipendenza da parte della magistratura, nonché ad astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione della obbligatorietà dell'azione penale sancita dall'articolo 112 della Costituzione;

   3) a ripensare integralmente – rafforzandolo e ponendolo al centro dell'azione pubblica – il modo in cui si intende combattere le mafie e la corruzione, avendo quale bussola riformatrice quanto disposto dalla legge n. 3 del 2019, al fine di non disperdere le best practices in materia;

   4) a porre al centro dell'azione di Governo tutte le ulteriori politiche necessarie alla predisposizione di un adeguato sistema di controlli, prevenzione e trasparenza delle somme di denaro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di repressione degli eventuali reati conseguenti all'utilizzo delle ingenti somme relative ai progetti del PNRR, monitorando ed eventualmente modificando le norme dei decreti legge di attuazione del PNRR attualmente in vigore per una efficace gestione delle stesse risorse;

   5) ad astenersi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini peggiorativi rispetto a quella attuale, ovvero depotenziando uno strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione;

   6) ad adottare iniziative normative volte a ripristinare la precedente formulazione dell'articolo 4-bis Ord. Pen. – modificato in sede di conversione del decreto n. 162 del 2022 cosiddetto Anti-Rave – così da ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi, anche quelli contro la pubblica amministrazione, restituendo rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia ai fini dell'ottenimento dei benefici penitenziari;

   7) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte ad inasprire il contrasto ai reati ambientali, a rafforzare la tutela giurisdizionale del diritto alla salute dei cittadini e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché il contrasto alle agromafie e agli illeciti alimentari, combattendo le infiltrazioni criminali nell'economia legale;

   8) ad adottare iniziative normative volte a rivalutare i decreti legislativi di riforma del processo civile e penale sulla base di quanto testé illustrato in sede di considerata, a partire dal disegno di legge Scarpinato depositato al Senato sul ripristino della procedibilità d'ufficio per taluni reati nei casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 270-bis.1 (reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e 416-bis.1 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni di tipo mafioso); nonché in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello ex articolo 599-bis c.p.p., per ripristinare l'esclusione dell'applicazione di detto istituto agli imputati per reati di particolare gravità come mafia, terrorismo e reati di violenza sessuale;

   9) ad adottare iniziative volte a rivalutare la normativa prevista nel decreto-legge n. 162 del 2022, al fine di coordinare il testo relativo al regime ostativo agli emendamenti presentati in sede di esame in Parlamento, nonché alla soppressione del delitto di cui all'articolo 633-bis del codice penale;

   10) a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis Ord. Pen., adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno; a potenziare il GOM mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento;

   11) in tema di giustizia riparativa assumere iniziative affinché la scelta di tale istituto sia sempre frutto di una libera e consapevole volontà della vittima e che la stessa non sia esposta neanche in via indiretta alla vittimizzazione secondaria;

   12) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e al contempo adottare iniziative normative volte a prevedere un potenziamento del delitto di traffico di influenze, in combinato disposto ad una normativa sulla regolamentazione delle lobbies, sul conflitto di interessi e sul traffico di influenze;

   13) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile;

   14) ad intervenire con la massima determinazione con misure volte al contrasto alla violenza contro le donne, al fine di ridurre sensibilmente il numero dei femminicidi. Sul tema occorre riprendere il percorso segnato dal Codice Rosso e proseguito dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio, la quale ha predisposto nella relazione conclusiva molteplici misure volte ad intervenire sul piano preventivo, di protezione nonché punitivo e rieducativo (e di azzeramento dei tassi di recidiva) nei confronti rispettivamente delle vittime e degli autori del reato, ivi inclusa l'introduzione del reato di molestie sessuali; nonché a sostenere le iniziative legislative parlamentari sul tema;

   15) a sostenere iniziative legislative, in conformità alle diverse pronunce della Corte costituzionale, in materia di: morte volontaria medicalmente assistita; possibilità di coltivazione di cannabis; modifica del delitto di diffamazione a mezzo stampa con l'esclusione del carcere per i giornalisti;

   16) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la disciplina degli affidi al fine di addivenire al superiore interesse del minore;

   17) ad astenersi dall'introdurre, in materia di reati tributari, qualsiasi forma di condono, al fine di non indebolire gli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;

   18) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali per mezzo della previsione di un apposito titolo nel codice penale affinché gli stessi, considerati quali esseri senzienti, possano usufruire di una tutela adeguata all'interno dell'ordinamento;

   19) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la geografia giudiziaria secondo il principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, per mezzo della riapertura delle sedi accorpate e di quelle soppresse dai decreti legislativi in attuazione della legge delega n. 148 del 2011, in relazione a criteri oggettivi e qualificati;

   20) ad astenersi da qualunque intervento, anche normativo, volto a modificare quanto previsto dal decreto Severino (decreto legislativo n. 235 del 2012) in merito all'incandidabilità e al divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma della legge n. 190 del 2012, così da garantire il corretto funzionamento della democrazia e dell'amministrazione pubblica;

   21) ad adottare iniziative volte a riformare il TU sulle spese di giustizia per contenere i costi di accesso alla giustizia;

   22) a sostenere le iniziative legislative parlamentari in tema di accesso alla professione forense e al regime di monocommittenza;

   23) ad adottare iniziative volte a superare l'istituto della improcedibilità in secondo grado previsto dall'articolo 344-bis c.p.p., mantenendo ferma la disciplina della prescrizione dei reati come introdotta dalla legge n. 3 del 2019, cosiddetta Spazzacorrotti;

   24) a eliminare attraverso atti normativi l'individuazione, da parte del Parlamento, dei criteri di priorità di trattazione delle notizie di reato e, conseguentemente, nell'esercizio dell'azione penale, lasciando integra l'autonomia della magistratura costituzionalmente garantita; nonché ad adottare iniziative volte ad eliminare il potere attribuito al Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi delle Procure della Repubblica;

   25) ad adottare iniziative normative volte a modificare i criteri di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura per consentire l'efficace contrasto delle derive correntizie;

   26) a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, nonché la sicurezza all'interno delle carceri nel rispetto del corretto bilanciamento dei principi di rieducazione del detenuto e di certezza della pena.
(6-00019) «Francesco Silvestri, Conte, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Baldino, Santillo, Auriemma, Cappelletti, Fenu, Lomuti».


   La Camera,

   udita la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la approva.
(6-00020) «Foti, Molinari, Cattaneo, Lupi».


   La Camera,

   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

   premesso che:

    il sistema italiano della giustizia è in crisi e oramai da decenni tutte le rilevazioni sono negative: dai tempi della giustizia, tra i peggiori del mondo occidentale, al livello di fiducia dei cittadini, che è bassissimo. Da molti anni le raccomandazioni dell'Europa chiedono un cambio di passo, e la riforma della giustizia è diventata condizione per l'accesso ai fondi del PNRR;

    sono necessarie riforme che vadano oltre l'arco temporale del PNRR, per rinnovare radicalmente il nostro sistema della giustizia, avendo quattro obiettivi: restituire autorevolezza e autonomia della magistratura, rafforzare lo stato di diritto, promuovere il merito e l'efficienza, accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;

    occorre l'implementazione di riforme procedurali e ordinamentali per ridurre i tempi dei processi, modernizzare strutture e procedure della nostra giustizia e aumentare la produttività dei tribunali. Ma non è solo una questione di efficienza; per risanare il rapporto tra cittadini e giustizia, occorre recuperare a pieno i valori costituzionali, che troppe volte in questi anni sono parsi indeboliti. Per questo è necessario ripristinare la necessaria separazione fra poteri e dunque l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici di ogni ordine, garantire l'equo processo, la parità delle armi tra difesa e accusa, far sì che il merito e la responsabilità siano i criteri che determinano le carriere dei magistrati;

    abbiamo condiviso le linee programmatiche illustrate dal Ministro della Giustizia il 6 dicembre scorso presso la Commissione Giustizia del Senato e il 7 dicembre scorso presso l'analoga Commissione di questa Camera,

impegna il Governo

1) a intraprendere le iniziative normative finalizzate all'attuazione delle linee programmatiche illustrate dal Ministro Nordio alle Camere, garantendo un confronto costante con le forze di opposizione che condividono l'obiettivo di un'azione riformatrice di matrice liberale e garantista, in conformità con i princìpi della Carta Costituzionale.
(6-00021) «Enrico Costa, Richetti, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Marattin, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli».