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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 febbraio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 22 FEBBRAIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 febbraio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 febbraio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZUCCONI e CARAMANNA: «Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, nonché disposizioni per favorire la ristrutturazione dei laboratori didattici degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera» (897);

   PICCOLOTTI ed altri: «Introduzione di un congedo per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea nonché disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi ormonali» (898);

   FRIJIA ed altri: «Modifica dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di aggiornamento della misura minima dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime» (899);

   FOSSI: «Modifiche alla disciplina in materia di contrasto della delocalizzazione delle attività produttive, per la salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori» (900);

   ANDREUZZA e MOLINARI: «Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi ai comuni per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di bonifica dei siti inquinati» (901);

   DEBORAH BERGAMINI: «Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane» (902);

   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972» (903).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani» (500) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

  La proposta di legge DE MARIA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dei risvegli, per la ricerca sul coma» (521) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge SCUTELLÀ ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale, nonché agevolazione contributiva per l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità» (609) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

  La proposta di legge VIETRI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 del codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzione della circostanza aggravante comune della tortura» (623) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Schiano di Visconti.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Corato e Iaia.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in materia di organizzazione e funzioni dei consultori familiari» (839) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penza.

Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.

  In data 20 febbraio 2023 il deputato De Corato ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alle proposte di legge:

   DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (498);

   RAMPELLI ed altri: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (600);

   CAIATA ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di istituzione delle giunte provinciale e metropolitana» (601);

   DEIDDA ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate» (644);

   CIABURRO ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale» (706).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche al computo dei votanti per la validità delle elezioni nei comuni sino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista» (826) Parere delle Commissioni III e V;

  ZARATTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi» (879) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), III e V.

   II Commissione (Giustizia):

  D'ORSO ed altri: «Delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di tirocinio ed esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense» (751) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):

  CIABURRO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano» (758) Parere delle Commissioni I, III, V e IX;

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da COVID-19» (825) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XII.

   IX Commissione (Trasporti):

  MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (822) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X, XI, XII e XIV.

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – programmazione 2014-2020, predisposta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (Doc. XXVII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 febbraio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2023/53/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di regolamento recante norma di omologazione delle attrezzature OBD e provagiochi – allegato III al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, di recepimento della direttiva EU 2014/45. Modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2023/62/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di regolamento in materia di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi di sistemi di stoccaggio.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, aggiornata al 30 novembre 2022 (Doc. XCIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, riferita all'anno 2021 (Doc. CXXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2021 (Doc. CLXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022) 540 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022) 541 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Promozione della mobilità elettrica tramite la politica edilizia (COM(2023) 76 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647 (COM(2023) 89 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo (COM(2023) 90 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 90 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei (2) e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto (3).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2023, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PREZZI DEI CARBURANTI E DI RAFFORZAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DEL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI, NONCHÉ DI SOSTEGNO PER LA FRUIZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO (A.C. 771-A)

A.C. 771-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, dispone misure dirette a fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e diffondere il consumo consapevole e informato;

    tra i suddetti interventi il testo in esame prevede all'articolo 4, l'erogazione di buoni per l'acquisto di abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento del buono alle persone che nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro;

    in relazione alle suesposte considerazioni, si evidenzia come in uno scenario di complessità operativa per le aziende e di difficoltà nel reclutamento della manodopera del personale, sia auspicabile un orientamento regolatorio, volto a semplificare le procedure di accesso alle qualifiche e ai requisiti per svolgere una specifica mansione;

    al riguardo, tra i settori più colpiti si segnala quello della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale horeca, che attualmente registra una penuria di personale addetto al trasporto delle merci, in ragione della complessità nel conseguire le patenti e le qualifiche di settore;

    a tal fine, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, ha introdotto il bonus patente destinato ai lavoratori under 35, che intendano conseguire la patente e l'abilitazione alla guida professionale (CQC) accedendo ad un rimborso spese;

    tale misura presenta tuttavia dei limiti, in primis quello afferente all'età, poiché lascerebbe fuori tutta una platea di lavoratori di settore, che non possono accedere ad un upgrade della patente, considerando che i costi arrivano anche a quattromila euro; ed inoltre, si evidenzia come la medesima disposizione, sia rivolta esclusivamente in favore dei cittadini che intendono accedere alla patente ed esclude pertanto le aziende di settore;

    nella prospettiva di superare il limite dell'età e di estendere il contributo alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, si ravvisa pertanto la necessità, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, di un intervento volto a riconsiderare la misura agevolativa nel senso più ampia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei successivi provvedimenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un'estensione del contributo stabilito a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, disposto dall'articolo 1 comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, anche per i cittadini e le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati alle suddette attività.
9/771-A/1. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, dispone misure dirette a fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e diffondere il consumo consapevole e informato;

    tra i suddetti interventi il testo in esame prevede all'articolo 4, l'erogazione di buoni per l'acquisto di abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento del buono alle persone che nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro;

    in relazione alle suesposte considerazioni, si evidenzia come in uno scenario di complessità operativa per le aziende e di difficoltà nel reclutamento della manodopera del personale, sia auspicabile un orientamento regolatorio, volto a semplificare le procedure di accesso alle qualifiche e ai requisiti per svolgere una specifica mansione;

    al riguardo, tra i settori più colpiti si segnala quello della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale horeca, che attualmente registra una penuria di personale addetto al trasporto delle merci, in ragione della complessità nel conseguire le patenti e le qualifiche di settore;

    a tal fine, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, ha introdotto il bonus patente destinato ai lavoratori under 35, che intendano conseguire la patente e l'abilitazione alla guida professionale (CQC) accedendo ad un rimborso spese;

    tale misura presenta tuttavia dei limiti, in primis quello afferente all'età, poiché lascerebbe fuori tutta una platea di lavoratori di settore, che non possono accedere ad un upgrade della patente, considerando che i costi arrivano anche a quattromila euro; ed inoltre, si evidenzia come la medesima disposizione, sia rivolta esclusivamente in favore dei cittadini che intendono accedere alla patente ed esclude pertanto le aziende di settore;

    nella prospettiva di superare il limite dell'età e di estendere il contributo alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, si ravvisa pertanto la necessità, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, di un intervento volto a riconsiderare la misura agevolativa nel senso più ampia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un'estensione del contributo stabilito a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, disposto dall'articolo 1 comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, anche per i cittadini e le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati alle suddette attività.
9/771-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    nello specifico, il decreto in conversione prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso ogni singolo impianto di distribuzione, la media aritmetica – calcolata sia su base regionale e delle province autonome per gli impianti collocati fuori della rete autostradale che su base nazionale per gli esercenti operanti lungo la rete autostradale – dei prezzi dei carburanti;

    tale misura prevede, altresì, una sanzione da euro 200 a euro 2.000 ove la violazione sia riferita sia agli obblighi di comunicazione dei prezzi – già previsti dalla normativa attuale – sia al nuovo obbligo di esposizione dei prezzi medi;

    tuttavia, nonostante la nuova imposizione che arriva unicamente a gravare sui singoli esercenti e le possibili conseguenti sanzioni in caso di violazione dell'obbligo, non vengono previste misure di compensazione per l'adeguamento di tutta la cartellonistica sull'intera rete stradale ed autostradale italiana,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di rimborso, anche parziale, a favore dei soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti per le maggiori spese derivanti dal nuovo obbligo di adeguamento della cartellonistica per l'esposizione dei prezzi medi.
9/771-A/2. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico, il decreto in conversione istituisce un fondo ad hoc con dotazione di 100 milioni di euro per mitigare l'impatto del rincaro energetico sulle famiglie, con particolare riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori pendolari;

    il provvedimento, però, non prevede alcuna misura di ristoro a favore delle aziende di servizi di trasporto pubblico e di trasporto commerciale di linea per i maggiori costi che sono obbligate a sostenere per l'acquisto di carburanti;

    ciò stona con le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame in commissione, il quale prevede l'applicazione di un'aliquota agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante solamente per le imprese del settore del trasporto mediante autobus turistici;

    al contempo, al fine di sostenere realmente studenti, lavoratori e l'intero settore di trasporto pubblico, i bonus per l'acquisto degli abbonamenti dovrebbero essere mirati in via prioritaria agli abbonamenti annuali – o almeno semestrali – e con conseguenti maggiori importi massimali,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di ristoro, anche parziale, a favore delle aziende di servizi di trasporto pubblico e di trasporto commerciale di linea per i maggiori costi derivanti dall'acquisto di carburanti e, contestualmente, maggiori meccanismi di incentivazione all'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico di durata almeno semestrale.
9/771-A/3. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico, il decreto in conversione istituisce un fondo ad hoc con dotazione di 100 milioni di euro per mitigare l'impatto del rincaro energetico sulle famiglie, con particolare riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori pendolari;

    il provvedimento, però, non prevede alcuna misura di ristoro a favore delle aziende di servizi di trasporto pubblico e di trasporto commerciale di linea per i maggiori costi che sono obbligate a sostenere per l'acquisto di carburanti;

    ciò stona con le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame in commissione, il quale prevede l'applicazione di un'aliquota agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante solamente per le imprese del settore del trasporto mediante autobus turistici;

    al contempo, al fine di sostenere realmente studenti, lavoratori e l'intero settore di trasporto pubblico, i bonus per l'acquisto degli abbonamenti dovrebbero essere mirati in via prioritaria agli abbonamenti annuali – o almeno semestrali – e con conseguenti maggiori importi massimali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure di ristoro, anche parziale, a favore delle aziende di servizi di trasporto pubblico e di trasporto commerciale di linea per i maggiori costi derivanti dall'acquisto di carburanti e, contestualmente, maggiori meccanismi di incentivazione all'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico di durata almeno semestrale.
9/771-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    i prezzi dei carburanti sono tra i prodotti più pubblicizzati rispetto ad ogni altro bene di largo e generale consumo, sia sulla rete ordinaria sia su quella autostradale. Nel dettaglio, il prezzo dei carburanti praticato da un distributore è indicato quotidianamente dal fornitore, spesso deciso in relazione ad un monitoraggio dei prezzi della concorrenza, ed è il gestore a comunicare all'Osservatorio prezzi quelli praticati e a pubblicarli sulla sua stazione, già oggi, con cinque diverse modalità;

    l'introduzione sugli impianti di un nuovo cartellone indicatore del prezzo medio nonché di nuove sanzioni a carico dei gestori ha sostanziato l'accusa nei confronti di questi ultimi circa le responsabilità degli aumenti e rischia di ingenerare confusione tra i consumatori, disorientati da una selva di cartelli. Inoltre, la nuova misura comporta un rischio importante di appiattimento del mercato intorno alla media, con una pesante ipoteca sulla capacità competitiva delle imprese e il rischio della cancellazione degli investimenti, che difficilmente potrebbero essere remunerati in una situazione di prezzi piatti;

    peraltro, il prezzo medio dei carburanti cela un grande inganno in quanto non si possono mettere sullo stesso piano punti vendita diversi per tipologia, qualità, servizi, sicurezza, prodotti. I prezzi in autostrada non possono essere equiparati a quelli della rete ordinaria, poiché bisogna inevitabilmente tenere conto dei servizi aggiunti garantiti 24 ore su 24 e sette giorni su sette e dalle royalties che i sub-concessionari petroliferi e della ristorazione corrispondono ai concessionari autostradali;

    sulla questione si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel corso dell'audizione nell'ambito dell'esame del presente decreto-legge n. 5 del 2023 svoltasi il 27 gennaio 2023 presso la Commissione X della Camera dei deputati, ha affermato che «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni»;

    nello specifico, l'Autorità sostiene che «Sul punto, va rilevato infatti che la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera», questo poiché la dimensione regionale risulterebbe «di gran lunga eccedente l'insieme dei distributori di carburanti che effettivamente potrebbero risultare, per i consumatori, alternativi a un dato impianto». Inoltre, come già indicato, secondo l'ente garante «la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori»;

    infine, anche l'Autorità ha denunciato il rischio che il prezzo medio regionale riduca «la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»,

impegna il Governo:

   a considerare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi, di ripensare l'introduzione del meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi introducendo una riforma complessiva del sistema informativo con l'inserimento di nuovi e diversi strumenti come ad esempio un QR-Code, un'applicazione per smartphone o dei dispositivi luminosi a distanza, in modo da sgravare i gestori, già oberati da altri obblighi di comunicazione, agevolare effettivamente i consumatori nella scelta e garantire il mantenimento di prezzi concorrenziali;

   a mettere in atto le iniziative necessarie affinché sia sempre garantito il livello di qualità del servizio sulle autostrade, assicurando il mantenimento dei prezzi in linea con la rete, l'offerta della giusta professionalità, assicurata dalla continuità gestionale, e la corretta concorrenza tra le aree di servizio e nelle aree di servizio sulle attività non oli, affidando ai gestori anche l'erogazione delle nuove energie.
9/771-A/4. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    i prezzi dei carburanti sono tra i prodotti più pubblicizzati rispetto ad ogni altro bene di largo e generale consumo, sia sulla rete ordinaria sia su quella autostradale. Nel dettaglio, il prezzo dei carburanti praticato da un distributore è indicato quotidianamente dal fornitore, spesso deciso in relazione ad un monitoraggio dei prezzi della concorrenza, ed è il gestore a comunicare all'Osservatorio prezzi quelli praticati e a pubblicarli sulla sua stazione, già oggi, con cinque diverse modalità;

    l'introduzione sugli impianti di un nuovo cartellone indicatore del prezzo medio nonché di nuove sanzioni a carico dei gestori ha sostanziato l'accusa nei confronti di questi ultimi circa le responsabilità degli aumenti e rischia di ingenerare confusione tra i consumatori, disorientati da una selva di cartelli. Inoltre, la nuova misura comporta un rischio importante di appiattimento del mercato intorno alla media, con una pesante ipoteca sulla capacità competitiva delle imprese e il rischio della cancellazione degli investimenti, che difficilmente potrebbero essere remunerati in una situazione di prezzi piatti;

    peraltro, il prezzo medio dei carburanti cela un grande inganno in quanto non si possono mettere sullo stesso piano punti vendita diversi per tipologia, qualità, servizi, sicurezza, prodotti. I prezzi in autostrada non possono essere equiparati a quelli della rete ordinaria, poiché bisogna inevitabilmente tenere conto dei servizi aggiunti garantiti 24 ore su 24 e sette giorni su sette e dalle royalties che i sub-concessionari petroliferi e della ristorazione corrispondono ai concessionari autostradali;

    sulla questione si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel corso dell'audizione nell'ambito dell'esame del presente decreto-legge n. 5 del 2023 svoltasi il 27 gennaio 2023 presso la Commissione X della Camera dei deputati, ha affermato che «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni»;

    nello specifico, l'Autorità sostiene che «Sul punto, va rilevato infatti che la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera», questo poiché la dimensione regionale risulterebbe «di gran lunga eccedente l'insieme dei distributori di carburanti che effettivamente potrebbero risultare, per i consumatori, alternativi a un dato impianto». Inoltre, come già indicato, secondo l'ente garante «la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori»;

    infine, anche l'Autorità ha denunciato il rischio che il prezzo medio regionale riduca «la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio sull'effettivo utilizzo da parte dei consumatori dell'applicazione informatica prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, anche al fine dell'eventuale introduzione di modalità semplificate e automatizzate di esposizione del prezzo medio.
9/771-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»;

    in particolare, l'articolo 2 interviene sull'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui quali anche il governo Draghi era intervenuto per il taglio delle accise sui carburanti attraverso il decreto-legge n. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

    con il provvedimento in esame sono modificati i presupposti di emanazione del decreto di rideterminazione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato;

    in ragione del mutato contesto macro economico del paese, le ragioni alla base della necessità di contenere il prezzo dei carburanti non dovrebbero più essere soltanto quelle di attenuare l'aumento del prezzo determinato dalla invasione russa in Ucraina e dalla congiuntura economica, ma di una più generalizzata necessità di dare sostegno alle famiglie italiane in una fase nella quale l'inflazione sta erodendo il loro potere d'acquisto;

    in quest'ottica, poiché il meccanismo introdotto non consente di intervenire se non a fronte di un aumento del gettito IVA, esso rischia di non essere mai attuato con grave danno per le famiglie e le imprese italiane, le quali invece continuano ad avere bisogno di una riduzione dei prezzi dei carburanti, esigenza alla quale il Governo dovrebbe andare incontro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare urgenti iniziative legislative che consentano di ridurre le accise a prescindere dall'aumento del prezzo dei combustibili, almeno nella misura equivalente a quella in vigore fino a ottobre dello scorso anno.
9/771-A/5. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito del presente provvedimento l'articolo 4 ripropone la misura istituita nel 2022 dal Governo precedente su iniziativa del Ministro del lavoro Andrea Orlando al fine di attutire l'impatto del caro energia sui costi sostenuti dai lavoratori e dagli studenti pendolari;

    il trasporto pubblico locale rappresenta in molte realtà una evidente criticità sia per la sostenibilità che per la erogazione stessa del servizio;

    in Basilicata il settore occupa complessivamente circa 1.000 lavoratori;

    molte imprese anche storiche del settore in un quadro di contesto già fortemente compromesso con l'ulteriore colpo ricevuto dal caro carburante rischiano la chiusura;

    le organizzazioni sindacali di categoria da tempo sollecitano la necessità di affrontare in maniera organica il futuro del settore che risulta strategico in un territorio dalla particolare orografia e dalla cronica carenza di collegamenti come quello lucano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un apposito tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria, le imprese e con la regione Basilicata al fine di individuare risorse e misure adeguate per sostenere il trasporto pubblico locale a garanzia dei livelli occupazionali e dei servizi erogati ai cittadini in particolare delle aree interne.
9/771-A/6. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito del presente provvedimento l'articolo 4 ripropone la misura istituita nel 2022 dal Governo precedente su iniziativa del Ministro del lavoro Andrea Orlando al fine di attutire l'impatto del caro energia sui costi sostenuti dai lavoratori e dagli studenti pendolari;

    il trasporto pubblico locale rappresenta in molte realtà una evidente criticità sia per la sostenibilità che per la erogazione stessa del servizio;

    in Campania e in particolare nell'area metropolitana di Napoli il tema trasporto pubblico locale è molto avvertito per l'impatto che ha sulla vita quotidiana delle persone;

    i sindacati di categoria e anche le imprese che operano nel settore da tempo segnalano la necessità di affrontare in maniera organica le criticità del settore;

    il caro carburanti e l'innalzamento dei costi energetici complessivi ha inflitto al comparto un ulteriore pesantissimo colpo che rischia di riverberarsi a danno dei lavoratori e dei cittadini che si servono del trasporto pubblico locale;

    la regione Campania ha posto in essere tutte le azioni in base alle proprie prerogative per far fronte all'emergenza ma occorrono maggiori risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un apposito tavolo di confronto sul futuro del trasporto pubblico locale con le organizzazioni di categoria, le imprese e con la regione Campania al fine di individuare maggiori risorse a garanzia dei livelli occupazionali e dei servizi erogati ai cittadini in particolare per quel che concerne l'area metropolitana di Napoli.
9/771-A/7. Sarracino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, introduce disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;

    nel dettaglio, la citata disposizione riconosce ai datori di lavoro privati la possibilità di erogare nei confronti dei propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti;

    la mancata proroga della sterilizzazione delle accise sui carburanti, tuttavia, ha determinato un notevole, improvviso e indiscriminato aumento del costo della vita per tutti i cittadini, con immediate ricadute pratiche sui consumi;

    il contenimento dell'aumento dei costi dei carburanti può essere conseguito anche tramite una riduzione dei consumi. Tale risultato determinerebbe, altresì, un decremento delle emissioni di CO2, vieppiù in coerenza con gli impegni eurounitari in ambito ambientale;

    secondo le stime effettuate, il montaggio di pneumatici di categoria «A» o «B» determinerebbe un minore consumo di carburante compreso tra il 5 e il 7 per cento rispetto alla classe peggiore («E») oltre che un minore spazio di frenata nell'ordine del 30 per cento per quanto afferente alla sicurezza stradale;

   considerato, altresì, che:

    l'acquisto di pneumatici efficienti determinerebbe minori consumi, con immediati vantaggi in termini ambientali, economici e di sicurezza,

impegna il Governo

ad istituire un Fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto e il montaggio di pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.
9/771-A/8. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, introduce disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;

    nel dettaglio, la citata disposizione riconosce ai datori di lavoro privati la possibilità di erogare nei confronti dei propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti;

    il contenimento dell'aumento dei costi dei carburanti può essere conseguito anche tramite una riduzione dei consumi. Tale risultato determinerebbe, altresì, un decremento delle emissioni di CO2, vieppiù in coerenza con gli impegni eurounitari in ambito ambientale;

    secondo le stime effettuate, il montaggio di pneumatici di categoria «A» o «B» determinerebbe un minore consumo di carburante compreso tra il 5 e il 7 per cento rispetto alla classe peggiore («E») oltre che un minore spazio di frenata nell'ordine del 30 per cento per quanto afferente alla sicurezza stradale;

   considerato, altresì, che:

    l'acquisto di pneumatici efficienti determinerebbe minori consumi, con immediati vantaggi in termini ambientali, economici e di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto e il montaggio di pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.
9/771-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Pavanelli.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

   premesso che:

    sebbene la ratio alla base del provvedimento in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, sia quella di contenere l'impatto sociale ed economico derivante dall'aumento del costo dei carburanti mediante disposizioni in materia di detassazione dei buoni benzina, di specifici obblighi di trasparenza dei prezzi per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti attraverso l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale nei vari punti vendita e dell'istituzione di una commissione di allerta rapida per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici sui mercati internazionali, lo stesso non risolve le annose criticità afferenti il comparto del commercio al dettaglio dei carburanti, soprattutto con riferimento alla legalità e alla competitività per le imprese e le micro-imprese che vi operano, con ricadute negative sia sui consumatori (dubbia qualità dei carburanti, possibili implicazioni penali connesse all'acquisto di carburanti derivanti da cessioni fraudolente) che sulle casse dello Stato;

   considerato che:

    il comparto del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione contribuisce, annualmente, al bilancio dello Stato con circa quarantacinque miliardi di euro e fornisce lavoro a circa 80 mila persone suddivise fra titolari, collaboratori e dipendenti, presso più di ventiduemila impianti nella rete ordinaria e circa cinquecento cinque aree di servizio autostradali;

    si tratta di un segmento notevolmente parcellizzato, con una diffusione di impianti di limitate dimensioni, spesso a conduzione familiare, localizzati con estrema capillarità sul territorio nazionale rispetto a quanto avviene nel resto dell'Unione europea;

    come ampiamente denunciato, anche in più occasioni, dalle federazioni di categoria dei gestori, già da alcuni anni il settore presenta numerose problematiche i cui fattori di criticità riguardano, inter alia, la mancata razionalizzazione e il mancato ammodernamento della rete distributiva; il crollo della marginalità dei punti vendita nonché il sottodimensionamento dell'erogato medio; la vetustà della rete con circa 7/8 mila impianti da chiudere per incompatibilità tecnico strutturali e ambientali; la dilagante illecita commercializzazione dei prodotti, sia attraverso l'utilizzo diretto degli stessi in completa evasione dell'accisa e dell'Iva che mediante l'immissione fraudolenta nella rete di distribuzione a prezzi sottocosto in virtù di articolati meccanismi di frode all'Iva; l'elusione sia della normativa specifica di settore che di quella giuslavoristica, previdenziale, assistenziale, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l'ingresso della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e nella commercializzazione dei prodotti,

impegna il Governo

a promuovere un processo di riforma del settore che, anche attraverso il confronto con le organizzazioni dei gestori e con tutta la filiera, consenta di risolvere le numerose e articolate criticità afferenti al comparto, soprattutto incrementando la competitività delle micro e piccole imprese che vi operano.
9/771-A/9. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023;

    l'articolo 4, altresì, ripropone la misura del cosiddetto «Bonus trasporti», istituita dall'articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022, riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

   considerato che:

    nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche al fine di limitare le emissioni climalteranti e di contenere la spesa per il carburante delle famiglie, sarebbe auspicabile incentivare modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, avviando un programma sperimentale, adeguatamente finanziato, finalizzato a riconoscere un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di mobility management, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di sharing mobility limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale;

   valutato, altresì, che:

    l'incremento dei prezzi dei carburanti ha comportato un aggravio annuo, in termini diretti, per ciascun automobilista che effettua un rifornimento di 2 pieni al mese, di 96 euro nel caso della benzina, di 228 euro per il diesel,

impegna il Governo

a favorire soluzioni trasportistiche alternative all'uso dell'automobile, anche mediante programmi sperimentali, adeguatamente finanziati, e ad introdurre ulteriori misure di sostegno al reddito e per il contrasto a un potenziale impoverimento conseguente alla crisi energetica in corso.
9/771-A/10. Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023;

    l'articolo 4, altresì, ripropone la misura del cosiddetto «Bonus trasporti», istituita dall'articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022, riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

   considerato che:

    nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche al fine di limitare le emissioni climalteranti e di contenere la spesa per il carburante delle famiglie, sarebbe auspicabile incentivare modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, avviando un programma sperimentale, adeguatamente finanziato, finalizzato a riconoscere un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di mobility management, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di sharing mobility limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale;

   valutato, altresì, che:

    l'incremento dei prezzi dei carburanti ha comportato un aggravio annuo, in termini diretti, per ciascun automobilista che effettua un rifornimento di 2 pieni al mese, di 96 euro nel caso della benzina, di 228 euro per il diesel,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, compatibilmente con la normativa eurounitaria e con i vincoli di finanza pubblica, soluzioni trasportistiche alternative all'uso dell'automobile, anche mediante programmi sperimentali, adeguatamente finanziati, e di introdurre ulteriori misure di sostegno al reddito e per il contrasto a un potenziale impoverimento conseguente alla crisi energetica in corso.
9/771-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

    come chiaramente segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso dell'audizione presso la X Commissione, lo scorso 27 gennaio 2023, «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al presso di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni»;

    in particolare, rileva evidenziare come, per la stessa Autorità, la media aritmetica del prezzo regionale risulti molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

    la dimensione regionale risulta, pertanto, di gran lunga eccedente l'insieme dei distributori di carburanti che effettivamente potrebbero risultare, per i consumatori, alternativi a un dato impianto. Potrebbe pertanto facilmente verificarsi che, per motivi collegati ai costi e alla logistica, alla densità di distributori, nonché al livello della domanda, il prezzo in una determinata sotto-zona sia diverso da quello medio regionale, che quindi costituirebbe, in questo senso, un indicatore non rappresentativo della situazione locale e, come tale, poco utile per lo stesso consumatore;

   considerato, altresì, che:

    la doppia cartellonistica introdotta dal presente provvedimento, al di là dei possibili oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione i consumatori. Inoltre, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un «prezzo focale» che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una «guerra di sconti» che andrebbe a beneficio ai consumatori,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, concernenti l'obbligo di indicare la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, relazionando periodicamente alle Camere, e conseguentemente ad adottare tempestivi interventi normativi volti a modificarle, prevedendo l'abrogazione delle stesse laddove queste ultime siano inidonee a portare benefici per i consumatori a fronte di prevedibili impatti negativi sul corretto funzionamento della concorrenza tra le imprese.
9/771-A/11. Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

    come chiaramente segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso dell'audizione presso la X Commissione, lo scorso 27 gennaio 2023, «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al presso di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni»;

    in particolare, rileva evidenziare come, per la stessa Autorità, la media aritmetica del prezzo regionale risulti molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

    la dimensione regionale risulta, pertanto, di gran lunga eccedente l'insieme dei distributori di carburanti che effettivamente potrebbero risultare, per i consumatori, alternativi a un dato impianto. Potrebbe pertanto facilmente verificarsi che, per motivi collegati ai costi e alla logistica, alla densità di distributori, nonché al livello della domanda, il prezzo in una determinata sotto-zona sia diverso da quello medio regionale, che quindi costituirebbe, in questo senso, un indicatore non rappresentativo della situazione locale e, come tale, poco utile per lo stesso consumatore;

   considerato, altresì, che:

    la doppia cartellonistica introdotta dal presente provvedimento, al di là dei possibili oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione i consumatori. Inoltre, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un «prezzo focale» che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una «guerra di sconti» che andrebbe a beneficio ai consumatori,

impegna il Governo

a verificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, a mezzo del monitoraggio del Garante dei prezzi, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), l'andamento dei prezzi praticati alla pompa, anche in relazione alla misura di cui all'articolo 1, concernente l'esposizione, all'interno dell'area di vendita, del cartello con la media aritmetica dei prezzi di riferimento.
9/771-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

    in Europa, i trasporti causano un terzo del consumo di energia e un quinto delle emissioni dei gas serra, pertanto la mobilità sostenibile rappresenta una delle più grandi sfide che le città di tutto il mondo sono costrette ad affrontare;

   considerato che:

    la mobilità, soprattutto all'interno delle città metropolitane, risulta una necessità irrinunciabile, che spesso non riesce ad essere soddisfatta esclusivamente attraverso il trasporto pubblico;

    uno degli obiettivi delle agende politiche delle amministrazioni comunali dei grandi centri urbani è la capacità di conciliare l'esigenza di circolazione cittadina con una mobilità sostenibile ovvero un trasporto maggiormente rispettoso dell'ambiente;

    il servizio di sharing mobility rappresenta un fenomeno che ha visto negli ultimi anni una continua crescita, anche in virtù dell'uso e della diffusione di tecnologie sempre più avanzate. Tale forma di mobilità condivisa consente, di fatto, la diminuzione del traffico delle auto private e quindi una sostanziale riduzione dell'inquinamento ambientale, tema particolarmente sentito nei centri urbani;

    in Italia, nove noleggi su dieci riguardano soprattutto biciclette, monopattini e scooter, che rappresentano una soluzione ideale per tragitti brevi in città,

impegna il Governo

a estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto in esame, anche per il noleggio di mezzi di trasporto con modesto impatto ambientale quali biciclette, monopattini e scooter che consentono a molti lavoratori di raggiungere le sedi di lavoro senza l'utilizzo dell'auto privata.
9/771-A/12. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tanto all'articolo 1 che all'articolo 4, disposizioni volte a favorire soluzioni trasportistiche alternative all'uso dell'automobile prevedendo l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati, ai lavoratori dipendenti e riproponendo la misura del cosiddetto «Bonus trasporti»;

    il 13 febbraio 2023 il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all'accordo, raggiunto dallo stesso Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035;

    la nuova legislazione è parte del pacchetto «Fit for 55» e stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035;

   considerato che:

    la lotta ai cambiamenti climatici passa inevitabilmente per la mobilità sostenibile, puntando su alternative ecologiche come le auto elettriche e a idrogeno. Se le prime sono ormai un'opzione sempre più diffusa, i motori a idrogeno costituiscono ancora oggi una vera e propria sfida ingegneristica;

    i veicoli a idrogeno garantiscono alcuni vantaggi importanti, tra cui quello principale legato all'assenza di emissioni. Inoltre, al pari delle auto elettriche, anche queste macchine green sono silenziose, hanno uno spunto elevato già ai bassi regimi e offrono un comfort di guida simile a quello delle vetture elettrificate. A differenza dei veicoli elettrici, però, non risentono delle temperature ambientali, infatti non perdono efficienza con il freddo. Allo stesso modo garantiscono un'autonomia considerevole, vicina a quella delle auto con motore termico, non richiedendo lunghe ricariche alla colonnina, ma pochi minuti per riempie il serbatoio;

    stante ciò, da decenni si tenta di rendere praticabile la mobilità ad idrogeno e tuttavia le caratteristiche di questo elemento chimico rendono piuttosto complesso adattarlo alle esigenze del trasporto privato;

    le macchine a idrogeno presentano, infatti, anche alcuni svantaggi, tra cui quello più importante legato ai costi proibitivi di questi modelli. Un altro problema è l'alto prezzo al chilometro, superiore a quello delle vetture elettriche, oltre alla complessità della produzione di idrogeno puro e alle difficoltà nella creazione di un'infrastruttura di rifornimento estesa e capillare. Problematiche tecniche dovute alla natura chimica ed alle proprietà termodinamiche dell'idrogeno attengono poi alla sua produzione sostenibile: per ottenerlo ad oggi bisogna consumare ingenti quantità di energia col rischio di vanificare i benefìci ecologici, oppure addirittura estrarlo dai combustibili fossili;

   valutato che:

    sebbene attualmente i veicoli elettrici siano un'alternativa ecologica più accessibile, pronta per la diffusione di massa e con minori difficoltà tecniche e chimiche da superare, l'idrogeno verde rimane un'opzione interessante per il lungo termine, considerando non solo le applicazioni nelle auto, ma anche per il trasporto pesante e i cosiddetti settori Hard to Abate;

    nonostante esista un interesse sempre maggiore da parte delle istituzioni – da ultimo europee – ed in molti indicano questa tecnologia come la vera protagonista della trasformazione energetica, per favorire il passaggio alla mobilità green, al momento, le macchine a idrogeno rappresentano appena una piccolissima percentuale del parco auto mondiale;

    per affrontare queste sfide servono investimenti affinché sia possibile trovare sistemi più efficienti per la produzione dell'idrogeno verde, l'unico veramente pulito al 100 per cento poiché creato tramite elettrolisi dell'acqua, processo che richiede grandi quantità di energia, la quale deve essere generata da fonti rinnovabili per garantire un impatto minimo sull'ambiente e proporsi come alternativa realmente valida alle macchine elettriche;

    l'Italia potrebbe quindi giocare un ruolo da protagonista nella partita globale dell'idrogeno. Una partita che porterebbe al Paese grandi vantaggi sul fronte della crescita economica e dell'impegno ad azzerare le emissioni climalteranti in pochi decenni, grazie a quello che viene definito «il vettore della decarbonizzazione»,

impegna il Governo

a favorire la transizione energetica all'idrogeno, adottando ogni iniziativa utile ad incentivare investimenti in ricerca e innovazione a livello nazionale, nonché promuovere la cooperazione europea e internazionale, affinché si creino le condizioni strutturali per una partecipazione del Sistema Italia – mondo industriale, degli enti e centri di ricerca – ai programmi internazionali e comunitari, più incisiva e tale da divenire vero elemento catalizzatore del nuovo paradigma energetico richiesto dalla transizione ecologica.
9/771-A/13. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede una specifica esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore;

   considerato che:

    la crisi climatica in atto impone un ripensamento dei sistemi di mobilità, optando per soluzioni che consentano di accelerare in modo efficace il processo di decarbonizzazione del settore dei trasporti, settore nel quale non sono state ancora ridotte significativamente le emissioni di gas serra in atmosfera;

    ad oggi, su tutto il territorio nazionale, sono ampiamente diffusi servizi di sharing mobility, resi sempre più fruibili grazie anche alle tecnologie digitali;

    secondo il «Rapporto sulla sharing mobility», recentemente presentato a Roma, in Italia nel 2021, tale sistema di mobilità condivisa è in continua crescita, con oltre 35 milioni di persone che hanno scelto di spostarsi con un mezzo in sharing, registrando un +25 per cento rispetto al 2019;

   valutato, altresì, che:

    nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi delle commodities energetiche e delle materie prime sui mercati internazionali, sarebbe fortemente auspicabile introdurre misure che, da un lato, disincentivino l'uso individuale dell'auto privata e, dall'altro, incentivino il ricorso a forme di mobilità sostenibile attraverso l'erogazione di somme o rimborsi dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di sharing mobility, anche al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, contenere le emissioni climalteranti e riequilibrare la sperequazione tra i lavoratori pendolari che si spostano in automobile e quelli che si spostano con altri mezzi di trasporto,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte introdurre ulteriori misure che incentivino il ricorso a forme di mobilità condivisa, anche attraverso l'erogazione di somme o rimborsi ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di sharing mobility, compatibili con il processo di transizione ecologica e il percorso di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico.
9/771-A/14. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene misure finalizzate a contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici;

    l'articolo 1 proroga a tutto il 2023 il bonus carburante del valore di 200 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in forma di buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati;

    l'articolo 1-bis introduce agevolazioni in materia di accisa sul carburante al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici;

    l'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti, previsto dai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, con lo scopo di modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto nonché accelerare i termini per l'emanazione introducendo la media bimestrale;

   rilevato che:

    il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, soprattutto a seguito della mancata proroga della riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

    le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade ove hanno raggiunto nelle scorse settimane quasi i 2,50 euro al litro;

    tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

   considerato che:

    le misure introdotte, seppure finalizzate a contrastare i rincari energetici, sono rivolte ad una platea definita di soggetti mentre sarebbe opportuno estendere le agevolazioni, in particolare la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante, alla generalità dei consumatori, anche in un'ottica di progressiva riduzione del prelievo fiscale e abbassamento del prezzo finale;

    in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, deve essere in ogni caso preservata la possibilità per il Governo di intervenire anche con una cadenza inferiore al bimestre come avvenuto nel corso dell'anno 2021, ove per ben sette volte si è fatto ricorso al decreto ministeriale (con una cadenza addirittura inferiore al mese);

    in attesa di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico dei consumatori finali nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria, si rende opportuna l'istituzione di un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale a tale finalità, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore, una quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

    al fine di perseguire una maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe altresì opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori che hanno realizzato maggiori profitti nell'ultimo biennio rispetto alla media degli anni precedenti,

impegna il Governo:

   ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, come da ultimo disposta con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, valutando l'opportunità di provvedere alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei settori con un indice di redditività maggiore nell'ultimo biennio rispetto alla media delle annualità precedenti;

   a provvedere al coordinamento normativo delle disposizioni di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, al fine di chiarire che il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, possa essere attivato anche con una cadenza inferiore al bimestre, come avvenuto nel corso dell'anno 2021 in applicazione del comma 8 dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

   a valutare, in modifica dei parametri di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med) ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato;

   a introdurre un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale, in apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni nel settore della produzione e commercio del carburante, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore non impiegata per le finalità di cui alla legge n. 244 del 2007 (commi 290 e seguenti), attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

   a monitorare l'impatto della disposizione relativa agli obblighi di pubblicazione da parte degli esercenti del prezzo medio regionale al fine di assicurare la concorrenza nel mercato e tutelare l'interesse dei consumatori.
9/771-A/15. Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene misure finalizzate a contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici;

    l'articolo 1 proroga a tutto il 2023 il bonus carburante del valore di 200 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in forma di buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati;

    l'articolo 1-bis introduce agevolazioni in materia di accisa sul carburante al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici;

    l'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti, previsto dai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, con lo scopo di modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto nonché accelerare i termini per l'emanazione introducendo la media bimestrale;

   rilevato che:

    il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, soprattutto a seguito della mancata proroga della riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

    le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade ove hanno raggiunto nelle scorse settimane quasi i 2,50 euro al litro;

    tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

   considerato che:

    le misure introdotte, seppure finalizzate a contrastare i rincari energetici, sono rivolte ad una platea definita di soggetti mentre sarebbe opportuno estendere le agevolazioni, in particolare la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante, alla generalità dei consumatori, anche in un'ottica di progressiva riduzione del prelievo fiscale e abbassamento del prezzo finale;

    in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, deve essere in ogni caso preservata la possibilità per il Governo di intervenire anche con una cadenza inferiore al bimestre come avvenuto nel corso dell'anno 2021, ove per ben sette volte si è fatto ricorso al decreto ministeriale (con una cadenza addirittura inferiore al mese);

    in attesa di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico dei consumatori finali nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria, si rende opportuna l'istituzione di un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale a tale finalità, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore, una quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

    al fine di perseguire una maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe altresì opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori che hanno realizzato maggiori profitti nell'ultimo biennio rispetto alla media degli anni precedenti,

impegna il Governo:

   ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, come da ultimo disposta con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, valutando l'opportunità di provvedere alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei settori con un indice di redditività maggiore nell'ultimo biennio rispetto alla media delle annualità precedenti;

   a provvedere al coordinamento normativo delle disposizioni di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, al fine di chiarire che il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, possa essere attivato anche con una cadenza inferiore al bimestre, come avvenuto nel corso dell'anno 2021 in applicazione del comma 8 dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

   a valutare, in modifica dei parametri di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med) ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato;

   a introdurre un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale, in apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni nel settore della produzione e commercio del carburante, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore non impiegata per le finalità di cui alla legge n. 244 del 2007 (commi 290 e seguenti), attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa.
9/771-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Fenu.


   La Camera,

   valutata la novella normativa di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento, che, intervenendo sulla disciplina relativa alle tabelle di pubblicizzazione dei prezzi esposte presso i punti vendita, prevede che l'esposizione presso ciascun punto di vendita del prezzo del carburante, sia in modalità con servizio che in modalità non servita, sia integrata con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento;

   considerata la possibilità di prevedere anche modalità alternative alla cartellonistica, come ad esempio l'esposizione, presso ogni punto vendita, di un QRcode collegato all'osservatorio prezzi carburanti presso il sito del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   considerata che tale possibilità potrebbe essere valutata anche alla luce del grado di diffusione, di utilizzo ed efficacia, ai fini di una puntuale informazione dei consumatori, dell'applicazione informatica prevista dall'articolo 1 comma 3-bis,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio sull'effettivo utilizzo da parte dei consumatori della applicazione informatica prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, anche ai fini dell'eventuale introduzione di modalità semplificate e automatizzate di esposizione del prezzo medio.
9/771-A/16. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti;

    le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

    assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

     a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

     b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

     c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

    pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, provvedendo ad abrogare le disposizioni in materia di obbligo di esposizione del prezzo medio presso gli impianti di distribuzione del carburante qualora le stesse si rivelino inefficaci ai fini della riduzione del prezzo dei carburanti.
9/771-A/17. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione è ai massimi da decenni, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché l'inflazione colpisce le spese incomprimibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

    dal momento che, come ha ricordato il presidente dell'Istat, i carburanti hanno sull'inflazione un effetto «diretto» e uno «indiretto» dovuto ai trasporti e all'intermediazione, se il loro prezzo non dovesse diminuire, la stima sull'inflazione per il 2023 potrebbe essere superata al rialzo con effetti soprattutto sulle famiglie meno abbienti che già nel 2022 hanno dovuto spendere cento euro in più per acquistare pane, pasta e farina oltre a far fronte agli eccezionali rincari delle bollette;

    a fronte di questi andamenti, il provvedimento all'esame si rivela inefficace e potrebbe persino risultare dannoso poiché, come ha sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la diffusione del prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

    è necessario, invece, un intervento incisivo volto a contenere i prezzi dei carburanti come fatto nella precedente legislatura dal Governo Draghi,

impegna il Governo

a intervenire con urgenza per ripristinare la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ai carburanti.
9/771-A/18. De Micheli, Peluffo, Di Biase, Gnassi, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione è ai massimi da decenni, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché gli aumenti dei prezzi colpiscono le spese incomprimibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

    per sostenere studenti e lavoratori a basso reddito, nel 2022 il Governo Draghi aveva istituito il Fondo Bonus Trasporti, progressivamente incrementato fino a raggiungere la dotazione di 190 milioni di euro;

    il bonus consentiva alle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro di ottenere un contributo pari al 100 per cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame ripropone il bonus trasporti per il 2023, tuttavia sono pressoché dimezzati sia le risorse del fondo (da 190 a 100 milioni di euro) sia il limite di reddito per poter richiedere il bonus (da 35.000 a 20.000 euro), rischiando in tal modo di vanificare l'efficacia della misura,

impegna il Governo

a provvedere, nei prossimi provvedimenti, all'incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 4 e all'innalzamento del limite di reddito per l'accesso al bonus.
9/771-A/19. Orlando, Peluffo, Barbagallo, De Micheli, Di Biase, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione è ai massimi da decenni, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché gli aumenti dei prezzi colpiscono le spese incomprimibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

    per sostenere studenti e lavoratori a basso reddito, nel 2022 il Governo Draghi aveva istituito il Fondo Bonus Trasporti, progressivamente incrementato fino a raggiungere la dotazione di 190 milioni di euro;

    il bonus consentiva alle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro di ottenere un contributo pari al 100 per cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame ripropone il bonus trasporti per il 2023, tuttavia sono pressoché dimezzati sia le risorse del fondo (da 190 a 100 milioni di euro) sia il limite di reddito per poter richiedere il bonus (da 35.000 a 20.000 euro), rischiando in tal modo di vanificare l'efficacia della misura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti, all'incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 4 e all'innalzamento del limite di reddito per l'accesso al bonus.
9/771-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Orlando, Peluffo, Barbagallo, De Micheli, Di Biase, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il mercato della distribuzione e della vendita al dettaglio di carburanti, che gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali, presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;

    il progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore, le cui ragioni sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata e inefficiente, oltreché insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti;

    negli ultimi anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta ed un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500 mila litri l'anno, ed un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita: si è infatti stimato che circa 7/8 mila impianti andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che, invece, restano aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica;

    dai dati forniti dalle associazioni di settore si evince inoltre come, in questo settore, sia molto diffusa l'illegalità fiscale: il 30 per cento del venduto sfuggirebbe all'imposizione fiscale per un valore stimato di circa 10-12 miliardi di euro di mancato introito per lo Stato. Il traffico illecito di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa. Anche per quanto attiene alla regolarità contrattuale, si evidenziano comportamenti anti-concorrenziali, violazioni della normativa sul lavoro e pratiche di «caporalato petrolifero», il ricorrente ricorso ad una contrattualistica fuori dalla normativa obbligatoria di settore e la precarizzazione e dequalificazione degli operatori;

    rafforzare il contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, prevenire le frodi IVA, favorire l'uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, introdurre automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore, sono tutte possibili azioni, già individuate, che dovrebbero essere messe in campo all'interno di una misura organica di razionalizzazione ed efficientamento del settore;

    a fronte di quanto esposto finora, il provvedimento all'esame si rivela quindi inefficace e potrebbe persino risultare dannoso, mentre sarebbe stato molto più opportuno contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti assumendo le opportune iniziative per riportare il necessario recupero di efficienza, produttività e, quindi, sostenibilità economica agli operatori tutelando così la trasparenza dei prezzi ed ottenendo quindi la necessaria concorrenza a beneficio dei consumatori,

impegna il Governo:

  ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte:

   a prevedere un piano industriale che consenta la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa su sedimi stradali ed autostradali, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti e inefficienti, accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo loro smantellamento e favorendo, ove possibile, la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché l'ammodernamento della rete distributiva attraverso l'implementazione dei servizi alla mobilità elettrica anche nel rispetto degli obblighi e ai sensi della disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di infrastruttura per i combustibili alternativi o comunque a ridotto impatto ambientale;

   ad elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell'esercizio di impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da inosservanza delle norme ed altresì da ipotesi di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra i titolari degli impianti che sono altresì fornitori in regime di esclusiva e i gestori degli impianti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come previsto dall'attuale disciplina di settore, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle gestioni, nel caso anche di inosservanza della contrattazione;

   a rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative legislative, all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA, prevedendo il divieto dell'utilizzo delle «lettere di intento», l'estensione di misure di potestà investigativa e mediante uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, ed introducendo altresì automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.
9/771-A/20. Casu, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

    le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

    assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

     a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

     b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

     c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

    pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

    inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non distingue le responsabilità dell'esercente, che deve solo utilizzare correttamente le attrezzature necessarie ad assolvere alle prescrizioni della norma, da quelle del titolare del punto vendita, che è il soggetto obbligato a fornire e installare le suddette attrezzature,

impegna il Governo

a distinguere, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, le responsabilità gravanti sull'esercente e sul proprietario dell'impianto di distribuzione, stabilendo altresì l'obbligo per il proprietario dell'impianto di adeguare, entro un determinato lasso di tempo, le attrezzature fornite all'esercente, affinché la comunicazione del prezzo all'Osservatorio ministeriale avvenga in modo elettronico e automatizzato.
9/771-A/21. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

    le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

    assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

     a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

     b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

     c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

    pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

    in particolare, il comma 3 stabilisce che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, espongano, con adeguata evidenza, cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento, mentre il comma 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata;

    inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non chiarisce se il «fatturato» dell'esercente debba essere calcolato, così come disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dal momento che se così non fosse il fatturato del gestore risulterebbe sovrastimato a causa del notevole peso del carico fiscale imposto sui carburanti,

impegna il Governo

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che il fatturato dell'esercente indicato all'articolo 1, comma 4 sia calcolato al netto del prezzo corrisposto al fornitore in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
9/771-A/22. Merola, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

    le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

    assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

     a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

     b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

     c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

    pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

    inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non specifica che l'eventuale accertamento della violazione debba essere contestuale all'ispezione e, di conseguenza, da quel momento decorrano i sessanta giorni per l'eventuale recidiva;

    tale mancata specificazione potrebbe determinare la contestazione di una violazione antecedente alla data in cui avviene l'ispezione, così paradossalmente aprendo alla possibilità di sanzionare in un unico momento il primo accertamento e la recidiva,

impegna il Governo

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che l'accertamento della violazione in tema generale di esposizione dei prezzi debba essere sempre contestuale all'ispezione e che solo da quel momento decorra il termine dei 60 giorni previsto per la recidiva.
9/771-A/23. Barbagallo, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma da 2 a 1, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

    le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

    assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

     a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

     b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

     c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un “prezzo focale” – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una “guerra di sconti” che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

    pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

    l'articolo 1, comma 5-bis, introdotto da un emendamento approvato dalla commissione in sede referente, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati esistenti presso relativamente al settore della distribuzione dei carburanti (l'Anagrafe impianti, con dati sugli impianti autorizzati e l'Osservatorio prezzi che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori); nelle more della piena interoperabilità tra dette banche date, si dispone che ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale sia comunicato all'Osservatorio prezzi;

    viene, pertanto, risolto il piano della «interoperabilità» ma appare necessario dare conseguenza all'allineamento tra le banche dati, prevedendo che siano individuati e segnalati, per le conseguenti sanzioni, alle Autorità di vigilanza gli impianti presenti nell'anagrafe in possesso della Pubblica amministrazione e non iscritti all'Osservatorio prezzi,

impegna il Governo

a utilizzare i dati dell'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017 n. 124, ai fini dell'individuazione degli impianti di distribuzione carburanti non registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e della relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.
9/771-A/24. Di Biase, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, rubricato «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2022, n. 164, ha meritoriamente previsto disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, di rafforzare i poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di dettare norme di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico con finalità di tutela del sistema produttivo nazionale;

    pur apprezzando la portata dell'intervento ulteriore, perché necessario, si segnala che tra le misure da adottare sarebbe necessario prevedere misure temporanee finalizzate a garantire il necessario sostegno alle imprese, in particolare fornendo la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa stessa, a questo fine predisponendo opportune garanzie prestate da SACE S.p.A.;

    si ricorda che in precedenti provvedimenti adottati per sostenere le difficoltà del sistema produttivo derivanti dalla crisi economico energetica in atto è già stato previsto, in particolare dal comma 2-bis dell'articolo 30 della Legge 21 settembre 2022, n. 142, che le imprese del sistema produttivo nazionale possano ricevere sostegni condizionati al verificarsi di fatti oggettivamente rilevabili. Ad esempio prevedendo, tra le tante condizioni necessarie per la concessione delle garanzie SACE S.p.A. a favore delle imprese, che in caso di una riduzione 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali possano avervi accesso. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

    precedentemente, in sede di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali è stato in inserita una norma che così recita: «La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia S.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale»;

    la norma sopra citata rende manifesta e certa la volontà del legislatore di voler comprendere anche la società Sideralloys Italia Spa fra le aziende che possano beneficiare delle garanzie prestate da SACE S.p.A. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni normative precedentemente richiamate nonostante l'attuale condizione di ristrutturazione generale;

    si richiama una particolare attenzione del Governo che dovrebbe considerare la sicura strategicità nazionale dell'unico polo industriale per la produzione di alluminio primaria sito in Sardegna, nel territorio del Sulcis Iglesiente ricadente nella giurisdizione territoriale del Comune di Portoscuso, fornendo effettivamente le garanzie astrattamente previste nell'ordinamento giuridico, anche in considerazione dell'ingente impatto sociale e occupazionale che ad essa consegue,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare immediata attuazione a quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 21 settembre 2022, n. 142, che così recita: «La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia S.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale» conseguentemente garantendo all'impresa strategica nazionale citata la garanzia SACE SpA necessaria per ottenere le indispensabili garanzie di liquidità non inferiori all'80 per cento di cui alla Legge 15 luglio 2022, n. 91 senza l'applicazione della condizione del 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultate dai relativi bilanci o dichiarazioni fiscali essendo in fase di revamping generale il sito industriale produttivo della Sideralloys Italia Spa stessa.
9/771-A/25. Lampis, Deidda, Mura, Polo, Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la conoscibilità dei prezzi praticati dal distributore è una condizione essenziale ai fini di una scelta consapevole e informata da parte dei consumatori nonché elemento idoneo a sostenere e stimolare la dinamica concorrenziale tra gli impianti di distribuzione attraverso la selezione delle diverse offerte presenti sul mercato da parte degli stessi consumatori;

    il decreto-legge n. 5 del 2023 ha introdotto, oltre all'obbligo già vigente di esposizione dei prezzi presso ciascun punto vendita e di comunicazione degli stessi all'Osservatorio, l'ulteriore obbligo dell'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento calcolata dal MIMIT su base regionale e sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti;

    la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale potrebbe essere recepito dal mercato, anche ad avviso dell'AGCM, come una sorta di «prezzo consigliato» verso il quale tendere (al ribasso, per chi è sopra alla media, ma anche al rialzo per chi ne è al di sotto) con conseguenti effetti anticorrenziali a danno dei consumatori;

    occorre scongiurare il rischio paventato dall'AGCM di «una riduzione degli stimoli competitivi»: in un sistema ideale dal punto di vista concorrenziale, i prezzi praticati dovrebbero essere il più possibile trasparenti per i consumatori (affinché questi possano scegliere in modo avveduto e premiare i fornitori più competitivi) e, al contempo, il meno possibile conoscibili dai concorrenti,

impegna il Governo

a verificare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, a mezzo del monitoraggio del Garante prezzi, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), l'andamento dei prezzi praticati alla pompa anche in relazione alla misura di cui all'articolo 1 concernente l'esposizione, all'interno dell'area di vendita, del cartello con la media aritmetica dei prezzi di riferimento.
9/771-A/26. Benigni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    il comma 1, articolo 1, prevede per il solo anno 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di poter cedere al proprio dipendente un buono carburante fino ad un importo pari a 200 euro per ciascun lavoratore;

    la suddetta norma per l'acquisto di carburanti riprende un'analoga disposizione prevista per il 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Si ricorda in proposito che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 aveva ritenuto che «l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a chiarire, e se necessario integrare, la suddetta norma relativa al «bonus carburante» per i lavoratori del settore privato, al fine di far rientrare nel medesimo beneficio, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate di cui in premessa, anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, anche per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
9/771-A/27. Zaratti, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    il comma 1, articolo 1, prevede per il solo anno 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di poter cedere al proprio dipendente un buono carburante fino ad un importo pari a 200 euro per ciascun lavoratore;

    la suddetta norma per l'acquisto di carburanti riprende un'analoga disposizione prevista per il 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Si ricorda in proposito che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 aveva ritenuto che «l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a chiarire, e se necessario integrare, la suddetta norma relativa al «bonus carburante» per i lavoratori del settore privato, al fine di far rientrare nel medesimo beneficio, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate di cui in premessa, anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, anche per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
9/771-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    il comma 1, articolo 1, prevede per il solo anno 2023, la possibilità per il datore di lavoro privato di poter cedere al proprio dipendente un buono carburante fino ad un importo pari a 200 euro per ciascun lavoratore,

impegna il Governo

  ad adottare iniziative normative volte a:

   integrare la suddetta disposizione, al fine di estendere il beneficio erogato al dipendente dal datore di lavoro, anche per il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing);

   favorire, anche attraverso una opportuna fiscalità di vantaggio, le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante con specifico riferimento alle auto elettriche, al fine di ridurre il costo di noleggio e di acquisto delle auto aziendali anche usate.
9/771-A/28. Zanella, Evi, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    il comma 1, articolo 1, prevede per il solo anno 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di poter cedere al proprio dipendente un buono carburante fino ad un importo pari a 200 euro per ciascun lavoratore;

    la suddetta norma per l'acquisto di carburanti riprende un'analoga disposizione prevista per il 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Si ricorda in proposito che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 aveva ritenuto che detto «buono carburante», per i soli lavoratori dipendenti da datori privati dovesse essere esteso anche agli pubblici economici,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a chiarire, e se necessario integrare, la suddetta norma relativa al «bonus carburante» per i lavoratori del settore privato, al fine di far rientrare nel medesimo beneficio, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate di cui in premessa, anche gli enti pubblici economici.
9/771-A/29. Mari, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    il comma 1, articolo 1, prevede per il solo anno 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di poter cedere al proprio dipendente un buono carburante fino ad un importo pari a 200 euro per ciascun lavoratore;

    la suddetta norma per l'acquisto di carburanti riprende un'analoga disposizione prevista per il 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Si ricorda in proposito che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 aveva ritenuto che detto «buono carburante», per i soli lavoratori dipendenti da datori privati dovesse essere esteso anche agli pubblici economici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a chiarire, e se necessario integrare, la suddetta norma relativa al «bonus carburante» per i lavoratori del settore privato, al fine di far rientrare nel medesimo beneficio, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate di cui in premessa, anche gli enti pubblici economici.
9/771-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a incrementare, nel primo provvedimento utile, le risorse complessive stanziate per il Fondo volto a finanziare il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di aumentare la platea dei beneficiari.
9/771-A/30. Dori, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con la normativa eurounitaria e con i vincoli di finanza pubblica, iniziative normative volte a incrementare, nel primo provvedimento utile, le risorse complessive stanziate per il Fondo volto a finanziare il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di aumentare la platea dei beneficiari.
9/771-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

    il suddetto limite massimo di 60 euro per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico è del tutto insufficiente. Basta pensare che a Roma il costo dell'abbonamento annuale è di 250 euro/anno e a Milano di 330 euro/anno,

impegna il Governo:

   a prevedere, al primo provvedimento utile, un innalzamento del tetto ora previsto di 60 euro del valore del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di sostenere maggiormente le famiglie nella fruizione del trasporto pubblico;

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locale ai ragazzi di età inferiore a 30 anni.
9/771-A/31. Piccolotti, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

    il suddetto limite massimo di 60 euro per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico è del tutto insufficiente. Basta pensare che a Roma il costo dell'abbonamento annuale è di 250 euro/anno e a Milano di 330 euro/anno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con la normativa eurounitaria e con i vincoli di finanza pubblica:

    di prevedere, al primo provvedimento utile, un innalzamento del tetto ora previsto di 60 euro del valore del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di sostenere maggiormente le famiglie nella fruizione del trasporto pubblico;

    di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locale ai ragazzi di età inferiore a 30 anni.
9/771-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie volte ad agevolare prioritariamente, nell'ambito del previsto buono per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, gli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico su ferro;

   ad avviare le opportune iniziative, di concerto con gli enti territoriali interessati, al fine di garantire la realizzazione degli interventi minimali di messa in sicurezza della metrotranvia Milano-Limbiate, e la riqualificazione della medesima tratta.
9/771-A/32. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; a copertura del suddetto «bonus trasporti» si utilizza infatti una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all'anno 2022;

    si rammenta che i proventi delle citate aste vengono destinati al finanziamento di interventi e progetti a valenza ambientale, a favore della transizione ecologica, nonché per il fondo ammortamento titoli di Stato. È quindi necessario scongiurare l'ipotesi che i 100 milioni ora destinati al Fondo non compromettano progetti e programmi avviati o già programmati,

impegna il Governo

a verificare e monitorare con attenzione affinché i 100 milioni per il «bonus trasporti», ora distolti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, finalizzati al finanziamento di interventi e progetti a valenza ambientale, e a favore della transizione ecologica, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, non compromettano la piena attuazione di progetti e interventi già programmati.
9/771-A/33. Fratoianni, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; a copertura del suddetto «bonus trasporti» si utilizza infatti una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all'anno 2022;

    si rammenta che i proventi delle citate aste vengono destinati al finanziamento di interventi e progetti a valenza ambientale, a favore della transizione ecologica, nonché per il fondo ammortamento titoli di Stato. È quindi necessario scongiurare l'ipotesi che i 100 milioni ora destinati al Fondo non compromettano progetti e programmi avviati o già programmati,

impegna il Governo

a verificare se i suddetti 100 milioni destinati al «bonus trasporti», e ora distolti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, mettono a repentaglio l'attuazione di interventi e progetti a valenza ambientale avviati o già programmati, provvedendo, in caso affermativo, al pieno reintegro delle medesime risorse.
9/771-A/34. Grimaldi, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; a copertura del suddetto «bonus trasporti» si utilizza infatti una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all'anno 2022;

    si rammenta che i proventi delle citate aste vengono destinati al finanziamento di interventi e progetti a valenza ambientale, a favore della transizione ecologica, nonché per il fondo ammortamento titoli di Stato. È quindi necessario scongiurare l'ipotesi che i 100 milioni ora destinati al Fondo non compromettano progetti e programmi avviati o già programmati,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi derivanti dall'articolo 4 del decreto-legge in esame.
9/771-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    per contribuire a contenere l'impatto negativo sulle famiglie legato all'aumento del prezzo dei carburanti, e contestualmente accelerare la transizione energetica, è indispensabile favorire e incentivare con più convinzione il mercato dell'auto elettrica. Sotto questo aspetto il nostro Paese è in ritardo rispetto ad altri Paesi, così come è carente e in deciso ritardo con l'istallazione delle infrastrutture e dei punti di ricarica,

impegna il Governo:

   ad adottare quanto prima tutte le iniziative utili ad aumentare il numero e la capillarità delle infrastrutture di ricarica, soprattutto lungo le autostrade, quale condizione necessaria per favorire e accelerare la crescita dell'auto elettrica;

   a sostenere, anche con specifici incentivi fiscali e adeguati investimenti, la crescita del mercato dell'auto elettrica e del relativo indotto, anche in considerazione del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia.
9/771-A/35. Borrelli, Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    l'articolo 4 ripropone una misura già introdotta nel 2022 solo per il medesimo anno, e istituisce un fondo per il riconoscimento, per l'anno 2023, alle persone che hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20 mila euro, di un buono nel limite massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

    per contribuire a contenere l'impatto negativo sulle famiglie connesso all'aumento del prezzo dei carburanti, e sostenere contemporaneamente forme di trasporto collettivo e più sostenibile, è indispensabile puntare con maggiore convinzione sul trasporto condiviso e sul trasporto pubblico nelle sue varie forme. Sotto questo aspetto è quindi necessario sostenere in questa direzione gli enti territoriali,

impegna il Governo

al fine di stimolare il trasporto pubblico locale e il rafforzamento dell'offerta, ad incrementare gli investimenti per il potenziamento del trasporto pubblico locale, prevedendo a tal fine misure premianti per gli enti territoriali o regolatori più virtuosi nella realizzazione di infrastrutture relative al Trasporto pubblico locale e al Trasporto rapido di massa e nella gestione di servizio; a sostenere le aziende di trasporto pubblico locali che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e che rischiano, anche a causa dell'andamento crescente del costo del carburante, perdite che si ripercuotono sui bilanci degli enti locali interessati.
9/771-A/36. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza prezzi, nonché misure per la fruizione del trasporto pubblico;

    il provvedimento d'urgenza è stato varato dal Governo per attutire gli effetti negativi prodotti da un rialzo dei prezzi dei carburanti in conseguenza della sua decisione di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise introdotto dal precedente Governo Draghi, e cessato il 31 dicembre 2022;

    si introducono quindi misure per la trasparenza dei prezzi del carburante e relativi obblighi a carico dei benzinai, misure che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbero aiutare a non far lievitare immotivatamente i prezzi alla pompa ma che come è stato da tempo e da più parti evidenziato, rischiano di produrre l'effetto esattamente opposto, ossia di far aumentare i prezzi dei carburanti e di produrre ulteriore confusione;

    la necessità di tenere sotto controllo i prezzi, deve riguardare più in generale tutto il settore dell'energia se si vuole realmente sostenere le famiglie;

    l'articolo 2, comma 6, della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) svolga attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza. Il decreto legislativo n. 102 del 2014 ha inoltre attribuito ad ARERA specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento;

    l'articolo 10, comma 17, lettera e), del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, prevede che ARERA definisca le tariffe di cessione del calore esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento, qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da comuni o regioni;

    in ambito nazionale, non vi sono ad oggi reti di teleriscaldamento caratterizzate dall'obbligo di allacciamento degli utenti e, pertanto, i prezzi non sono soggetti a regolamentazione da parte di ARERA;

    a partire dall'ultimo trimestre del 2021, si è verificata una crescita significativa dei prezzi del servizio di teleriscaldamento per effetto dell'incremento delle quotazioni del gas naturale anche laddove una quota rilevante del calore è prodotta da impianti di generazione alternativi a costo minore; a fronte di questa situazione, ARERA con delibera del 1° marzo 2022 (80/2022/R/TLR), ha avviato una indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento,

impegna il Governo

a recepire le proposte di intervento contenute nel documento «Esiti dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento», approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione del 2 novembre 2022 547/2022/R/TLR, attraverso l'adozione di un opportuno intervento legislativo finalizzato a regolare le tariffe dei servizi di teleriscaldamento sulla base di un sistema cost-reflective dei prezzi del servizio dando mandato alla stessa Autorità di definire i criteri generali per la determinazione delle tariffe, comprensivi delle modalità di recupero dei costi di capitale e dei costi operativi, nonché dei criteri di separazione contabile per l'attribuzione dei costi comuni a più attività.
9/771-A/37. Bonelli, Evi, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 è volto a introdurre disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione»;

    la rete di distribuzione e vendita dei carburanti rappresenta un mercato importante per l'intero Paese, che necessita da lunghi anni di una riforma complessiva che ne favorisca efficacia ed efficienza in termini economici e ambientali;

    prendendo in esame i dati forniti dall'unione Energie per la Mobilità, appare evidente come la rete di punti vendita carburanti italiana, se messa a confronto con quelle dei paesi più similari per estensione geografica e densità abitativa, come Francia, Spagna e Germania, risulti quasi doppia;

    si ritiene necessaria una riforma al fine sia di uniformare la rete distributiva italiana a quella europea, sia per intervenire su un ribasso fattuale dei prezzi del carburante in quanto ampiamente compensato dalla possibilità di vendita di beni merceologici,

impegna il Governo

a promuovere iniziative per riorganizzare la rete dei punti vendita dei carburanti, per mezzo di una riforma complessiva che preveda, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, la riorganizzazione della rete distributiva, al fine di conseguire un livello di erogato medio per punto di vendita almeno pari a quello europeo, e per favorire l'evoluzione commerciale delle strutture di vendita verso una più ampia e differenziata gamma merceologica dell'offerta all'utente.
9/771-A/38. Cavo, Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 è volto a introdurre disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione»;

    la rete di distribuzione e vendita dei carburanti rappresenta un mercato importante per l'intero Paese, che necessita da lunghi anni di una riforma complessiva che ne favorisca efficacia ed efficienza in termini economici e ambientali;

    prendendo in esame i dati forniti dall'unione Energie per la Mobilità, appare evidente come la rete di punti vendita carburanti italiana, se messa a confronto con quelle dei paesi più similari per estensione geografica e densità abitativa, come Francia, Spagna e Germania, risulti quasi doppia;

    si ritiene necessaria una riforma al fine sia di uniformare la rete distributiva italiana a quella europea, sia per intervenire su un ribasso fattuale dei prezzi del carburante in quanto ampiamente compensato dalla possibilità di vendita di beni merceologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire il confronto già avviato con il tavolo tecnico con le associazioni di categoria per affrontare tutte le problematiche che afferiscono alla rete di distribuzione carburanti.
9/771-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavo, Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 è volto a introdurre disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione»;

    la previsione del cosiddetto «bonus benzina» del valore di 200 euro rappresenta un contributo fondamentale per ridurre l'aumento dei prezzi dei carburanti, che tuttavia rappresenta ancora un fenomeno in grado di erodere significativamente il reddito dei cittadini e i bilanci delle imprese, con effetti indiretti sui prezzi di acquisto di numerosi beni, anche di prima necessità,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative per sostenere i redditi dei cittadini e i bilanci delle imprese, prevedendo ulteriori stanziamenti per innalzare l'importo del cosiddetto «bonus benzina» al fine di scongiurare maggiori aumenti dei prezzi di beni di largo consumo e di prima necessità.
9/771-A/39. Alessandro Colucci, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 è volto a introdurre disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame reca «misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico»;

    il rifinanziamento del cosiddetto «bonus trasporti» costituisce una misura rilevante in grado di mitigare l'effetto sui redditi dei cittadini dell'aumento dei prezzi dei carburanti, facilitando anche l'accesso a sistemi di trasporto sostenibili;

    incentivare la fruizione dei servizi di trasporto pubblico presenta benefici soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, che accedono con meno facilità a mezzi di trasporto privati,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative per sostenere i redditi dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, rafforzando la misura del cosiddetto «bonus trasporti» per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico.
9/771-A/40. Lupi, Cavo.


DISEGNO DI LEGGE: S. 452 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI. PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 888)

A.C. 888 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati come, tra l'altro, giustizia, previdenza e assistenza sociale, terzo settore, lavoro, scuola, sanità, agricoltura, concessioni autostradali e demaniali;

    il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, mentre in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni, oppure, come questa volta, ci appare come un vero e proprio inganno nei confronti dei cittadini e degli utenti di beni pubblici;

    appare scontato che l'aspettativa del decreto milleproroghe, anzi la certezza della sua emanazione di fine anno, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

    l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione dell'articolo 77 della Costituzione, poiché in base alla citata disposizione i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati;

    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dal citato articolo 77 della Costituzione; in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte ha ritenuto tout court illegittima la decretazione d'urgenza qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;

    come si legge nella sentenza, quest'ultima disposizione, laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte – costituisce esplicitazione della ratio sottesa al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità ed urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte delle Camere;

    il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi che, anche nel breve corso della presente legislatura, stanno assumendo in maniera preoccupante la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;

    appare evidente che il provvedimento in esame interviene nel disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale – tra le altre, la citata sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del provvedimento in esame confliggono in maniera palese con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei decreti-legge;

    emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili e urgenti o con semplici proroghe e differimenti di termine, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

    a ciò si aggiunga che all'articolo 1, commi 8 e 9, del disegno di legge di conversione del presente decreto, nonché agli articoli 10-ter e 10-quater del medesimo decreto, con un blitz dell'ultimo momento, la maggioranza al Senato ha introdotto una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in palese violazione con l'articolo 117 della Costituzione, con l'articolo 49 del TFUE e con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein;

    l'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario e costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;

    come già affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 e C-67/15 e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 – richiamate anche nelle recentissime sentenze pronunciate dalla VII Sezione sul tema, come nella sentenza n. 3899 del 17 maggio 2022 – «il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità di qualsiasi disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege» come si intende fare con l'articolo 1, commi 8 e 9, del disegno di legge di conversione e con il disposto degli articoli 10-ter e 10-quater del decreto-legge in esame;

    occorre qui ricordare che l'Adunanza plenaria concluse nel senso che «l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che proroga ex lege le concessioni demaniali produce come effetto, anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna»;

    tuttavia, l'Adunanza plenaria nella consapevolezza dell'impatto, anche sociale ed economico, che avrebbe avuto l'immediata applicazione della normativa interna, ritenne di modulare gli effetti temporali della propria decisione, individuando precisamente la data del 31 dicembre 2023 quale termine congruo per consentire l'adeguamento degli operatori e dell'ordinamento interno. Pertanto, scaduto tale termine, le concessioni devono considerarsi prive di effetto, così come eventuali proroghe legislative del termine così come individuato devono considerarsi elusive e in contrasto con il diritto unionale e dunque non applicabili ad opera non solo del giudice, ma da qualsiasi organo amministrativo;

    pertanto, è più che mai evidente come il provvedimento in esame sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile ed è quantomeno doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 888.
N. 1. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

A.C. 888 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.
  3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio 2023,».
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».
  6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «nove mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
  7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

  8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;

   b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».

  9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;

   b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».

  5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.».

  9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 è differito al triennio 2022-2024.
  10. All'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
  11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
  12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  15. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
  16. Le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.
  17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
  18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  19. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023».
  22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

  3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;

   b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023».

  8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».
  2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
  5. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
  6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
  7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023».

  5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».
  6. Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.
  7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;

   b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;

   c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e protoni».

  8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
  9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

  1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
  2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
  4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».
  5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».

  6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;

   b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.

  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».

  8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno scolastico 2023/2024».
  9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;

   c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024»;

   d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

   «b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».

  10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4–Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
  11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

  1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine».

  2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
  4. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025».

  5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)

  1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse.
  2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.».

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  6. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;

   b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024.
  7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
  9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
  10. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico è prorogata sino al 28 febbraio 2023 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
  3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, comma 7-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

   b) all'articolo 27, comma 4-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

   c) all'articolo 30, comma 1-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

   d) all'articolo 40, comma 1-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

   e) all'articolo 44, il comma 11-quater è abrogato.

  4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse.
  2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»;

   c) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 30 aprile 2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto ai sensi del presente comma è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalità di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025».
  6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.
  9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato:

   a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

   b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

  10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023.
  2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024.
  3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.
  4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
  6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;

    3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data».

  7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2024.
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».

Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023.
  3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34 è estesa alle annualità 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.
  6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024».
  2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».

Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

  1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 30 settembre 2023.

Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

  1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza.».

  3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di sport)

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;

   b) all'articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;

   c) all'articolo 52, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023».

  2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti» e, all'ultimo periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo».
  3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
  4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 17.
(Proroga di termini in materia di editoria)

  1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.
  4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, così come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario con delega all'editoria, è tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50 del 2016.

Articolo 18.
(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.

Articolo 19.
(Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

  1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.
(Proroga di termini in materia di politiche per il mare)

  1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, è prorogato al 31 luglio 2023.

Articolo 21.
(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».

Articolo 22.
(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)

  1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  2. All'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

    3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

   «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

   b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».

Articolo 23.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 888 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 2, lettera b), le parole: «, ovunque ricorrono,» sono soppresse;

   al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» è premessa la seguente: «al»;

   al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: «articoli 13, comma 5,» è inserita la seguente: «e»;

   al comma 10, dopo le parole: «comma 917,» è inserita la seguente: «alinea,»;

   al comma 15, le parole: «per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022»;

   dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

  «18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
  18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

   dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

  «20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro”.
  20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità»;

   dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

  «22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
  22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.
  22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2023”.
  22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza) – 1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

   a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di “coordinatore” dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

   b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera c-bis), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

  3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:

   a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: “2027” è sostituita dalla seguente: “2028” e le parole: “ciascuno per 1.200” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente per 1.800 e 2.400”.
  5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.
  6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

   a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

   b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;

   d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

   e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies è inserito il seguente:

  “15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianità assoluta”.

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  Art. 1-ter. – (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) – 1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 2:

   al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 2, comma 3, le parole: “di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore”»;

   al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025”.
  4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: “di 2,5 milioni di euro” sono aggiunte le seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3, le parole: “5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni di euro”.

  4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni di euro”»;

   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  «7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.
  7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: “Per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2022 e 2023”»;

   al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

   b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

   c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

   d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

  9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024 e 2025”.
  9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione) – 1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
  2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:

   a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando nonché nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
  6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.
  7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.
  8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  All'articolo 3:

   al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «all'acquisizione dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresì valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

   al comma 10, secondo periodo, le parole: «emolumenti ovvero compensi» sono sostituite dalle seguenti: «agli emolumenti e ai compensi»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “31 marzo 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
  10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “30 novembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
  10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 marzo 2023”.
  10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.
  10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: “quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta mesi”.
  10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
  10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.
  10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2023”».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) – 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

   b) ai commi 206 e 213, le parole: “da 186 a 205” sono sostituite dalle seguenti: “da 186 a 204”;

   c) dopo il comma 221 è inserito il seguente:

  “221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

   d) al comma 222, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023” e le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”;

   e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:

  “229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
  229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
  229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

   f) al comma 230, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Art. 3-ter.(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche) – 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2025”.
  2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

  Art. 3-quater.(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) – 1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.

  Art. 3-quinquies.(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico) – 1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  All'articolo 4:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per l'anno 2023 la suddetta quota è pari allo 0,5 per cento”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “anche per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “anche per gli anni 2022 e 2023” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  “1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
  1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”»;

   al comma 6, le parole: «sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica»;

   al comma 7:

    alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità rese dai predetti Istituti in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

  «8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2023”.
  8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: “Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023” e le parole: “quattro ore” sono sostituite dalle seguenti: “otto ore”.
  8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero della salute”»;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.
  9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  9-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  9-quinquies. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
  9-septies. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge n. 234 del 2021.
  9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.
  9-novies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “28 febbraio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
  9-decies. All'articolo 4, comma 8-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: “comma 8-septies” sono inserite le seguenti: “, lettera b),”.
  9-undecies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: “due designati dal Ministro della salute” sono sostituite dalle seguenti: “uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze”.
  9-duodecies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

  “13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.

  9-terdecies. Dall'attuazione del comma 9-duodecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9-quaterdecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: “degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni 2021, 2022 e 2023”.
  9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.
  9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (NADO Italia) – 1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-doping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale anti-doping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle attività di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

  Art. 4-ter. – (Proroga di termini in materia di personale sanitario) – 1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:

   a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2025”;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili”».

  All'articolo 5:

   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”;

   b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”;

   c) al comma 2-ter, dopo le parole: “per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,” sono inserite le seguenti: “nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,”»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “Per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2023”.
  5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  “2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233”.

  5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2024”»;

   al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno»;

   al comma 9:

    alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;

    alla lettera d), capoverso b-septies), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;

   al comma 10, alle parole: «31 dicembre 2023» è premessa la seguente: «al».

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

  «11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire” sono inserite le seguenti: “a decorrere dal 1° giugno 2023” e le parole: “per il reclutamento” sono sostituite dalle seguenti: “per l'assunzione a tempo indeterminato”.
  11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79”.
  11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

   b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

  11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
  11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
  11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.
  11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

  All'articolo 6:

   al comma 4:

    all'alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) al comma 1, le parole: “a decorrere dall'anno accademico 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno accademico 2024/2025” e le parole: “entro il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in ‘Tecniche di traduzione e interpretazione’ o di ‘Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)’ rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato ”»;

   al comma 8, dopo le parole: «decreto direttoriale» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021.
  8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
  8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026”.

  8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “del decimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “del quattordicesimo anno”.
  8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”».

  All'articolo 7:

   al comma 3, lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi delle spese»;

   al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,» sono inserite le seguenti: «le parole: “dal 24 agosto 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 6 aprile 2009” e» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023” e le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro”;

   b) al comma 5-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro”»;

   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

  «7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023”;

   b) al secondo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2023” e la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.

  7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.
  7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”, dopo le parole: “che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical” sono inserite le seguenti: “nonché le proiezioni cinematografiche” e le parole: “che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23” sono sostituite dalle seguenti: “che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente”;

   b) alla rubrica, dopo le parole: “dal vivo” sono aggiunte le seguenti: “e proiezioni cinematografiche”.

  7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
  7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “30 settembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2024” e le parole: “29 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “29 settembre 2024”».

  All'articolo 8:

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”;

   b) all'articolo 49, comma 1, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”»;

   al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

   al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e» e le parole: «e alle camere di consiglio» sono soppresse;

   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

  «8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
  8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

   al comma 9, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei»;

   al comma 10, le parole: «sino al 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2025» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  «10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” e la parola: “1.200” è sostituita dalla seguente: “1.251”»;

   il comma 11 è sostituito dal seguente:

  «11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

  «11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.
  11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-quater. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
  11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-quater è autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 9:

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”.
  4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

   c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

   al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole: «milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e, al quarto periodo, alle parole: «pari a» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “al periodo 2018-2023” sono sostituite dalle seguenti: “al periodo 2018-2026”.
  5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità) – 1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: “biennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”».

  All'articolo 10:

   al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione”»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi”. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

   al comma 8, le parole: «in caso operatori» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di operatori»;

   al comma 9, alinea, le parole: «termine dei versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»;

   dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

  «10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “dell'area identificata nella convenzione” sono aggiunte le seguenti: “. A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio”.
  10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 è prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalità di cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.
  10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   al comma 11, le parole: «entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»;

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

  «11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.
  11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”.
  11-quater. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “fino al 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”.
  11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: “per un periodo di tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo di cinque anni”.
  11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni.
  11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “31 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
  11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.
  11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: “sono prorogati di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati di due anni”;

   b) alla lettera a), primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”;

   c) alla lettera b), primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

  11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “Fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”.
  11-terdecies. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
  11-sexiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
  11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari”».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 10-bis. – (Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori) – 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

  Art. 10-ter. – (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo) – 1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

  Art. 10-quater. – (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali) – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
  3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: “31 dicembre 2024”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori».

  All'articolo 11:

   al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dicembre 2022”» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

   al comma 7, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale”.
  8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.
  8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023”.
  8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “al 31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”.
  8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
  8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2023” e le parole: “di origine non biologica” sono sostituite dalle seguenti: “, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato”.
  8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: “esclusivamente durante il periodo emergenziale” sono inserite le seguenti: “e comunque almeno fino al 31 marzo 2024”.
  8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “dell'esercizio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “degli esercizi 2022 e 2023”.
  8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma».

  All'articolo 12:

   al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023”» sono aggiunte le seguenti: «e dopo la parola: “Stato” sono aggiunte le seguenti: “, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea”»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”.
  1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate»;

   al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022,» e le parole: «4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
  6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “Ministro dell'economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,”.
  6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “all'obbligo di notifica di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni”;

   b) al comma 4, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

  6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater, lettera a), del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.
  6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

  «Art. 12-bis. – (Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive) – 1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023”.

  2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

   a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

   b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;

   c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

   d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

   e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

  3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026»;

   i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  «2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole da: “negli ultimi tre bilanci” fino a: “totale” sono sostituite dalle seguenti: “nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale”;

   b) al comma 3, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

  3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: “per fare fronte” fino a: “approvvigionamenti” sono sostituite dalle seguenti: “, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera”;

   b) al comma 2, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”».

  All'articolo 14:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».

  All'articolo 15:

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: “per il biennio 2021-2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021, 2022 e 2023” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali”.
  1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.
  1-quater. È prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti,” sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

  1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “31 marzo 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

  “1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

  1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,” sono inserite le seguenti: “e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023,”;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: “con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2” sono aggiunte le seguenti: “e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)”.

  1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”.
  1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
  1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  “2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.
  2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

  1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499»;

   al comma 2, lettera b), al secondo periodo, le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi» e le parole: «Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “del medesimo articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5”.
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 è prorogato al 31 dicembre 2024.
  3-quater. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;

   al comma 4, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis.(Disposizioni in materia di accisa sulla birra) – 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”;

   b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: “Limitatamente all'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023”.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

  “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato”.

  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
  5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 51, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2023” e dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono aggiunte le seguenti: “e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024”»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000”»;

    alla lettera b), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «a decorrere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere»;

    la lettera c) è soppressa;

   al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti”»;

   al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La società Sport e salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi».

  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 16-bis. – (Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali) – 1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”;

   b) al comma 2, le parole: “entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024”.

  Art. 16-ter.(Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali) – 1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   “c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente”».

  All'articolo 17:

   al comma 2, dopo le parole: «articolo 63, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore», al secondo periodo, le parole: «Sottosegretario con delega all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria», dopo le parole: «di ruolo» sono inserite le seguenti: «, anche in quiescenza,» e dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis. – (Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale) – 1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per gli anni di contribuzione 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

  All'articolo 18:

   al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: “sette unità” sono sostituite dalle seguenti: “dieci unità”;

   b) al comma 4, le parole: “, previa intesa,” sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024”;

   c) al comma 10, dopo le parole: “eventualmente destinate” sono aggiunte le seguenti: “, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi”.

  2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 20:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 173,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis. – (Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate) – 1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All'articolo 21:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «alinea,».

  All'articolo 22:

   al comma 2, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1: 1) alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le parole: «2) alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera b)» e le parole: «3) dopo la lettera b), sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «c) dopo la lettera b) sono aggiunte».

  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 22-bis. – (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) – 1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.

  Art. 22-ter. – (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224) – 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: “per i dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “per gli undici anni”.

  Art. 22-quater. – (Proroga in materia di Fondo nuove competenze) – 1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023”».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 446, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2024»;

   b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:

   «446-bis. Anche in considerazione dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato di cui al comma 446 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Le amministrazioni interessate ai processi di cui al comma 446 utilizzano per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato lo stanziamento di cui al periodo precedente, nonché gli eventuali risparmi e residui del fondo di cui al comma 496 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1. Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ascari, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatesi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.2. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici, di far fronte alle carenze di organico, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prorogata, sino a conclusione del periodo di prova degli assunti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022, la durata dei contratti individuali di collaborazione, di lavoro a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
1.3. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 680 le parole: «fino al 27 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 681 le parole: «pari a 2.272.418,14» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.089.672».

  15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.7. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 18-ter, inserire il seguente:

  18-quater. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1.9. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   e) al comma 3, alinea, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.11. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».
1.12. Ubaldo Pagano, Laus, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Simiani.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2015 al 2025».
1.13. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 20.
1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:

  20. L'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

   «1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti delle giunte e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.».
1.16. Provenzano.

  Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo: Per il medesimo periodo di cui al presente comma e per le medesime finalità di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.100. Rosato.

  Dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente:

  20-ter. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
1.17. Guerra.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

   21-bis. Al primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «due anni dalla data di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di approvazione».
1.101. Castiglione.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22.1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.18. Ubaldo Pagano, Laus, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della Pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 22-quater con il seguente:

  22-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «cessano alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «cessano alla data del 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
1.14. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere i seguenti:

  22-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 680, le parole: «27 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 681, le parole: «pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023».

  22-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-sexies, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  22-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1, con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
1.20. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua a essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.21. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».
1.23. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso, in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole: «di centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2023».
1.24. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, all'articolo 10, al comma 5-bis le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo».
1.25. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 1, comma 308, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: “alla detenzione e al lavoro” sono aggiunte le seguenti: “alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie”.».
1.27. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
1.30. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «successivo al 2022-2024».
1.31. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».
1.32. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
1.33. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

   «22-quinquies.1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in scadenza nel 2023, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo massimo previsto dal comma 9 del medesimo articolo 16-ter
1.102. Faraone.

ART. 1-bis.

  Sopprimere il comma 3.
1-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo sono prorogate o rinnovate, ove già scadute, fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro per l'anno in corso.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.1. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2023».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.2. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
2.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.»;

   d) dopo il comma 796, è inserito il seguente:

   «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

   e) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».
2.4. Donno, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   c) dopo il comma 796 è inserito il seguente:

   «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

   d) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».
2.5. Alfonso Colucci, Donno, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

  7-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
  2. al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione»;
  3. il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022.».
2.6. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

  7-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2.8. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

  9-quinquies. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.
2.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

  9-quinquies. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024.».
2.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
2-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di sviluppo e coesione, all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.1. Scutellà, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023 e comunque fino al completamento delle attività del Fondo, ivi inclusa la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo al 30 giugno 2023, l'istruttoria sulle domande di indennizzo pendenti, le attività di rideterminazione della percentuale ai fini dell'incremento di cui ai commi 496 e 497 della predetta legge, nel pieno rispetto della dotazione finanziaria residua del Fondo e fino al completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto al comma 499 della predetta legge».
3.2. Cappelletti, Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019, le parole: «entro il termine del 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2023».
  8-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» sono sostituite dalle seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) la lettera c) è soppressa;

    4) alla lettera d), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

  9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-quater, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3.5. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» con le seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) sopprimere la lettera c);

    4) alla lettera d) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.7. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
3.9. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»
3.10. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:

  10-decies.1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10-decies.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.11. Fenu, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuati dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144».

   b) al comma 34, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023».
3.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:

  10-decies.1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024»;

   c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  10-decies.2. Agli oneri derivanti dal comma 10-septies.1, valutati in 73,2 milioni di euro per l'anno 2023, 77,2 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 36,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.14. Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.15. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «limitatamente agli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.16. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies aggiungere il seguente:

  10-decies.1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2023»;

   b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3.18. L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

  10-undecies.1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, all'articolo 1, comma 137, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
3.100. Bonetti.

  Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

  10-undecies.1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «sono interamente deducibili».
3.101. Bonetti.

  Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

  10-undecies.1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, ultimo periodo:

  1) le parole «lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono sostituite dalle seguenti: «solo l'eccedenza concorre a formare il reddito»;
  2) le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 600»;

   b) al comma 4, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-bis.1) ai fini del calcolo dell'importo indicato al comma 3 si ricomprende anche la fattispecie dei buoni carburante e il rimborso delle bollette delle utenze domestiche».
3.102. Bonetti.

  Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

  10-undecies.1. Al fine di rendere uniforme le norme di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 3:

    1) dopo le parole: «13 agosto 2010, n. 141,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2023,»;

    2) le parole «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   al comma 3-bis:

    1) il primo periodo è abrogato;

    2) al secondo periodo, la parola «predetto» è soppressa.
3.103. Rosato.

ART. 3-ter.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3-ter.1. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3-quinquies.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Proroga delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

    5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023.
  3. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) quanto agli oneri per l'anno 2023, all'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono sostituite le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

   b) quanto agli oneri per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quinquies.01. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Proroga del credito d'imposta sulle spese connesse all'utilizzo del POS)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1-ter le parole: «dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quinquies.02. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 4.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Dall'anno 2023 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».
4.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: il 31 dicembre 2024 con le seguenti: il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

   a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

   b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
4.3. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, alle parole: comma 3 premettere le seguenti: comma 1, lettera a) e b) e.
4.4. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rafforzare i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2023, di medici specializzandi.
4.5. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.7. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione specialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le medesime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.
4.9. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il medesimo importo annuo, per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.12. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:

  8-quinquies. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «gli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2023 e 2024 e la parola: “1969” è sostituita con la seguente: “1948”»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2024».

  8-sexies. Per la finalità di cui al comma 8-quinquies è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 41,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.14. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

  8-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale».
4.16. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

  8-quater.1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022».
4.100. Faraone.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

  9-quater.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2021» e fino a: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  9-quater.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9-quater.1, valutati in 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.18. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

  9-quater.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2021» fino a: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  9-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater.1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.19. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 9-sexies.
4.20. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: sanitario, socio-sanitario e amministrativo con le seguenti: del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo e dei profili di assistente informatico e collaboratore tecnico professionale.
4.21. Provenzano.

  Al comma 9-octiesdecies, sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: settantesimo.
4.22. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:

  9-noviesdecies. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «finanziamento dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «finanziamento dell'anno 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle parole: «dall'anno 2027».
4.23. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:

  9-noviesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario» sono inserite le seguenti: «nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale».
4.24. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro».;

   c) al comma 4, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023».
4.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1
(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)

  1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 1, le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

  2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.02. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 4-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2024 la graduatoria, formata in seguito allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professioni sanitarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 5 del 17 gennaio 2020, per i ruoli di dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
4-ter.100. Castiglione.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 4-ter.1.
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

   1. All'articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché, ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private».
4-ter.0100. Faraone.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 4-ter.1.
(Proroga delle disposizioni per favorire la riduzione delle liste di attesa sanitarie)

  1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui all'art. 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  4. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'articolo 1 comma 535 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4-ter.0101. Faraone.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 4-ter.1.
(Trattamento economico medici in formazione specialistica)

  1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 39 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter.0102. Faraone.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
5.2. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 59, commi 17, 10, lettera d), e 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è estesa fino al 31 dicembre 2025, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997.
5.5. Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
5.6. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
5.7. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

  5-quinquies. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, e comunque non oltre il 15 giugno 2023, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
5.10. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 9.
5.11. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sostituire i commi da 11-quinquies a 11-novies con i seguenti:

  11-quinquies. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 11-sexies nei ruoli dei dirigenti scolastici.
  11-sexies. Il decreto di cui al comma 11-quinquies riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
  11-septies. Per l'attuazione dei commi 11-quinquies e 11-sexies si procede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.12. Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 11-quinquies, lettera a), sopprimere le seguenti parole: abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero.

  Conseguentemente:

   al comma 11-quinquies sopprimere la lettera b);

   al comma 11-sexies sopprimere le seguenti parole: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
5.13. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 11-sexies aggiungere infine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), che abbiano anche superato il periodo di formazione e prova di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 accedono direttamente al corso intensivo senza dover svolgere la prova di cui al medesimo periodo.
5.100. Boschi.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere i seguenti:

  11-decies. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024».
  11-undecies. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
  11-duodecies. Agli oneri derivanti dai commi 11-decies e 11-undecies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.14. Manzi, Furfaro, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-decies. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:

   «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-decies.
   18-decies. I posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18-novies sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno».
5.15. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-decies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».
5.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-novies.1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato del personale dirigente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
5.101. Castiglione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici)

  1. In considerazione delle difficoltà riscontrate dagli enti locali durante la fase della pandemia da COVID-19, in deroga a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione 11 novembre 2020, n. 158, gli enti locali beneficiari delle risorse relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, che si siano trovati nella necessità di richiedere una delocalizzazione dell'intervento di realizzazione, accedono ai contributi e ai finanziamenti previsti dalla normativa citata anche qualora la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021, prorogando il precedente termine del 31 gennaio 2021.
5.01. Caso, Santillo, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , primo periodo,.

  Conseguentemente:

   alla lettera a), sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027».
6.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 3 le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2022/2023 incluso».
6.5. Torto, Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 4-ter.
*6.6. Orrico, Torto, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 4-ter.
*6.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

  4-quater. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» con le seguenti «fino all'anno accademico 2022/2023».
  4-quinquies. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del citato decreto le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
  4-sexies. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso.
6.8. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6.12. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

  8-septies. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della ricerca e dell'università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».

  8-octies. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, le disposizioni dei commi precedenti per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

   «15-bis. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, le disposizioni del comma precedente sono prorogate al 31 dicembre 2023 tenendo conto del decreto legislativo n. 81 del 2021».
6.13. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

  8-septies. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.14. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, così destinati:

   a) 40 milioni di euro destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

   b) 20 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 7.

  Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:

  7-novies. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023».
  7-decies. Agli oneri derivanti dal comma 7-novies, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 8.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dello snellimento dei procedimenti giudiziari pendenti nonché di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari in servizio alla data del 31 gennaio 2023. Le disposizioni del presente comma cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2025.
8.1. Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma,dopo le parole: alle udienze aggiungere le seguenti: e alle camere di consiglio.

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023».
8.2. D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, sostituire le parole: 28 febbraio 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente,

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   al comma 9, sostituire le parole: 31 maggio 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
8.5. D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023».
8.6. D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».
8.7. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11.1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

  11.2. Agli oneri derivanti dal comma 11.1, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11.1. Al fine di salvaguardare le capacità assunzionali stabilite dal piano di fabbisogno del personale del Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzi lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali, le graduatorie in scadenza nel corso dell'anno 2023 vengono prorogate al 31 dicembre 2023, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8.9. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere i seguenti:

  11-sexies. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026».

  11-septies. Agli oneri derivanti dal comma 11-sexies, pari a euro 1.076.667 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.11. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

  11-sexies. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18), relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19), relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20), relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*8.12. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

  11-sexies. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18), relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19), relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20), relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*8.13. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

   1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»;

   b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.»;

   c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

   d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».
8.02. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 10-bis, le parole: «afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017» sono soppresse e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
9.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.
  1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate negli anni 2023 e 2024.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.2. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «2 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «4 punti percentuali».
  1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono valutati nel massimo di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  1-quater. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 119, sono inseriti i seguenti:

   «119-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   119-ter. I soggetti di cui al comma 119-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   119-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 119-bis trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di cui al comma 119-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   119-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 119-quater.
   119-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 119-ter e 119-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 119-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   119-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   119-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 119-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   119-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 119-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti».
9.3. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Sopprimere il comma 4-bis.
9.4. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.5. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire il comma 4-ter, con il seguente:

  4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo le parole: «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
9.6. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

  4-quinquies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
9.7. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5.1, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.10. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  5-bis.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9.11. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  5-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis.1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.12. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-bis.1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 313 è sostituito dal seguente:

   «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

   b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

  Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9.13. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 5-ter, con i seguenti:

  5-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5-quater. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 5-ter e 5-quater, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.14. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

  5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2023» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» dalle seguenti: «a partire dall'anno 2023».
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9.15. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «All'articolo 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 20 commi 1 e 2».
9.16. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 446, le parole: «Negli anni 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2024»;

   b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:

   «446-bis. Ai fini dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle amministrazioni interessate ai processi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato, è destinato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine possono essere utilizzati anche eventuali risparmi e residui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
9.17. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;

    2) le parole: «nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi 1° giugno – 31 dicembre 2022 e 1° giugno – 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023.»
9.100. Bonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

  1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.01. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1
10.1. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini di cui al primo periodo, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 30 novembre 2023, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.»
10.100. Pastorella.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-quater. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.2. Braga, Guerra, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.3. Cantone, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
10.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
10.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 292, alla lettera a), il capoverso comma 1-bis è sostituito con il seguente: «1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
10.6. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

  6-quater. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del predetto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani d'investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.
10.8. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 7, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
10.9. Amendola.

  Al comma 10-ter, sostituire le parole: al comune di Lampedusa e Linosa con le seguenti: a ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.

  Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: pari a 2,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 22,5 milioni di euro.
10.10. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 10-ter, dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni della regione Sicilia sono destinati contributi di natura corrente di 10 milioni di euro complessivi per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 12,5 milioni.
10.11. Provenzano.

  Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere i seguenti:

  11-octiesdecies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  11-noviesdecies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
*10.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere i seguenti:

  11-octiesdecies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  11-noviesdecies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
*10.13. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere il seguente:

  11-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.
10.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 10-ter.

  Sopprimerlo.
10-ter.1. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 200 metri dalla battigia.
10-ter.2. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 150 metri dalla battigia.
10-ter.3. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 100 metri dalla battigia,
10-ter.4. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: in legno.
10-ter.5. Grimaldi, Zaratti.

ART. 10-quater.

  Sopprimerlo.
*10-quater.1. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimerlo.
*10-quater.2. Pavanelli, Caso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle associazioni ambientaliste.
10-quater.3. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 6-sexies.
10-quater.100. Benzoni.

  Sopprimere il comma 3.
10-quater.4. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

   b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
*10-quater.02. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

   b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
*10-quater.101. Bonetti.

ART. 11.

  Al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 18 mesi.
11.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
11.2. Quartini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modifiche:

   a) le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti.».

  8.1. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
11.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
11.4. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8,sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma,sostituire le parole: Il primo periodo non si applica con le seguenti: Il primo periodo si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, anche.
11.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
11.6. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
11.7. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8-ter, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è abrogata.
11.100. Ruffino.

  Sopprimere i commi 8-septies e 8-novies.
11.8. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 8-decies.
11.101. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 8-decies, inserire i seguenti:

  8-decies.1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1087, dopo le parole: «attività d'impresa, arti e professioni» sono inserite le seguenti: «, alle amministrazioni condominiali» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  8-decies.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.9. Dell'Olio, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 8-undecies.
11.102. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

  8-duodecies. All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023».
  8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.10. Roggiani, Braga, Laus, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. Dopo l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunti i seguenti:

   «775-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
   775-ter. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto all'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).
   775-quater. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
11.11. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
11.12. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024.
11.13. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-bis e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.14. Merola, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-duodecies. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
11.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 12.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   b) al comma 1055, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   c) al comma 1056, le parole: «a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   d) al comma 1057, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore».
12.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 1056, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 1057, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.3. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 1-ter, con i seguenti:

  1-ter. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
  1-quater. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
12.4. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2023 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023.
12.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-ter.1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025».
  1.ter. 2. All'articolo 1, comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026».
12.102. Gadda, Pastorella.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. All'articolo 21 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, quantificati in 272 milioni di euro per l'anno 2023, in 340 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e in 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.10. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 30 aprile 2023.
12.11. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto, sono ridotte rispettivamente di 40 milioni di euro.
12.12. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «Entro il 16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 aprile 2023» e le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito» sono soppresse.
12.13. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.14. Appendino, Pavanelli, Todde, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
12.15. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-bis.1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023».
12.100. Gadda.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
12.16. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

   6-quinquies.1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
12.101. Gadda.

  Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere i seguenti:

   «6-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 210, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   b) al comma 210-bis, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

  6-quinquies.2. Ai fini della proroga di cui al comma 10-bis, all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”»
12.103. Rosato.

  Sopprimere il comma 6-sexies.
12.17. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

  6-septies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

   b) le parole: «e il Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità».

  6-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.18. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere i seguenti:

  6-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa autorizzazione ai sensi del Titolo VII, Capo I, Sezione I, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-octies. Nelle more dell'autorizzazione di cui al comma 6-septies, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, istituisce un tavolo tecnico di lavoro ove è garantita la presenza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di approfondire le problematiche e le esigenze della distribuzione automobilistica.
12.19. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere i seguenti:

  6-sexies.1. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  6-sexies.2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1057-bis è sostituito dai seguenti:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
   1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
12.104. Faraone.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:

  6-septies. All'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».
12.21. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 716, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «500.000 euro», sono sostituite con le seguenti: «1.000.000 di euro».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.2. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 647, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 648, le parole: «5.726.703 euro» sono sostituite con le seguenti: «11.453.406 euro».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.1. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e le parole da: «che assicurano» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».
15.1. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere i seguenti:

   «1-decies.1. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: “operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.” sono aggiunte le seguenti: “La misura si applica anche per il 2023”;

   b) dopo le parole: “la propria qualifica”, sono aggiunte le seguenti: “, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,”.»
15.106. Gadda.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere il seguente:

   «1-decies.1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “Per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022 e 2023”.»
15.100. Gadda.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere il seguente:

   «1-decies.1. All'articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “entro il 31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2023”.»
15.101. Gadda.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere il seguente:

   «1-decies.1. Le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, si applicano a partire dal 1° luglio 2023.»
15.102. Gadda.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere il seguente:

   «1-decies.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole “per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2023”.»
15.103. Gadda.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere il seguente:

   «1-decies.1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “per l'anno 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2023”.»
15.104. Gadda.

  Dopo il comma 1-decies, aggiungere il seguente:

   «1-decies.1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “per l'anno 2022” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2023”.»
15.105. Gadda.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

  3-quinquies. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023»;
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.2. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2023».
15.3. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine della lettera.
16.1. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 4, sostituire le parole da: in attesa di rinnovo fino alla fine del comma, con le seguenti: in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque prorogate di 4 anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
16.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023 e le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
16.4. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

ART. 16-bis.

  Dopo l'articolo 16-bis, inserire il seguente:

Art. 16-bis.1.
(Proroga di termini in materia di erogazione di dispositivi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

  1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e» sono sostituite dalla seguente: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-bis.0100. Faraone.

ART. 16-ter.

  Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

Art. 16-quater.

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».
  2. Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
16-ter.01. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 17.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.
  5-ter. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il primo periodo è soppresso.
  5-quater. Il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è riconosciuto altresì per le spese sostenute fino al giugno 2023, nel limite di 12 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.
  5-quinquies. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma 5-quater.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17.3. Orrico, Caso, Cherchi, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 17-bis.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Proroga dei termini in materia di trattamenti pensionistici in favore di lavoratori INPGI)

  1. All'articolo 1, comma 154, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ai dipendenti» sono inserite le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti INPGI»;
  2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, si applicano ai giornalisti di cui al comma 1, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato siano stati maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non è riconosciuto ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1, è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'INPS competente.
  4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17-bis.01. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 18.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
18.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 22-bis.

  Sopprimerlo.
22-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 22-quater.

  Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:

Art. 22-quinquies.
(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
22-quater.03. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:

Art. 22-quinquies.
(Proroga in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023».
22-quater.04. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

DIS. 1.

  Sopprimere il comma 8.
Dis.1.1. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
Dis.1.2. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 9.
Dis.1.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.