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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 2 marzo 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 marzo 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Centemero, Ciaburro, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1° marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BICCHIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio cibernetico e sull'attuazione delle strategie e delle misure di sicurezza nazionali» (931);

   NAZARIO PAGANO: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia nonché di assistenza fisioterapica domiciliare» (932);

   TASSINARI: «Disciplina del lavoro nel settore artistico e creativo e dello spettacolo, concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo» (933);

   CANNATA: «Istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche o processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali» (934);

   FOTI ed altri: «Modifica dell'articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili» (935);

   TRANCASSINI: «Agevolazione fiscale per interventi di recupero di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici da destinare all'edilizia sociale» (936).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 1° marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n. 22);

   BONETTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali» (Doc. XXII, n. 23).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 1° marzo 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e agli altri locali assimilati» (937).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una zona franca urbana nel territorio del VI municipio del comune di Roma, capitale della Repubblica» (649) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana» (660) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989» (666) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica» (667) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 90-ter del codice di procedura penale e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato» (668) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge costituzionale RAMPELLI ed altri: «Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale» (736) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (765) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Vietri.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

Trasmissione dal Senato.

  In data 1° marzo 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

   S. 462. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile» (approvato dal Senato) (930);

   S. 379. – Senatori PIROVANO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni» (approvata dal Senato) (938).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri)

  FORMENTINI ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021» (873) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XIV.

   VI Commissione (Finanze)

  L'ABBATE ed altri: «Incentivo per la realizzazione di opere finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche» (860) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

   IX Commissione (Trasporti)

  PITTALIS: «Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernenti l'istituzione delle autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna settentrionale e del Mare di Sardegna meridionale» (612) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   X Commissione (Attività produttive)

  GADDA ed altri: «Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione» (597) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI, XII, XIII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro)

  VARCHI ed altri: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti di automezzi speciali del Ministero della giustizia» (895) Parere delle Commissioni I, II, V, IX e XII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 23/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 24/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 25/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sport e inclusione sociale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 26/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Finanziamento di start-up».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 27/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Investimenti infrastrutturali per le Zone economiche speciali (ZES)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 28/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «La valorizzazione dei beni confiscati alle mafie nel PNRR».

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 29/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Citizen Inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 30/2023 del 7-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Programma innovativo per la qualità dell'abitare».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 31/2023 del 7-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 32/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 28 febbraio 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 1° al 2 febbraio 2023, che sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (Doc. XII, n. 91) – alla V Commissione (Bilancio);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe (Doc. XII, n. 92) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Risoluzione sulla preparazione del vertice UE-Ucraina (Doc. XII, n. 93) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati (COM(2023) 71 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 71 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 36 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 marzo 2023;

  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (COM(2023) 82 final e COM(2023) 87 final), corredate dai rispettivi allegati (da COM(2023) 82 final – Annex 1 a COM(2023) 82 final – Annex 5 e da COM(2023) 87 final – Annex 1 a COM(2023) 87 final – Annex 5), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Concimi) (COM(2023) 95 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 95 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Macedonia del Nord all'accordo sugli appalti pubblici (COM(2023) 105 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 105 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 1° marzo 2023, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Accelerare la transizione verso la neutralità climatica per la sicurezza e la prosperità dell'Europa – Relazione 2022 sui progressi dell'azione dell'Unione europea per il clima (COM(2022) 514 final/2), che sostituisce il documento COM(2022) 514 final, già assegnato, in data 9 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Corte dei conti europea, in data 1° marzo 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 5/2023 – Il paesaggio finanziario dell'Unione europea – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un'ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 1°, 2 e 7 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2022, relativi:

   alla contabilità speciale n. 5699, concernente le attività connesse agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

   alla contabilità speciale n. 5757, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2012, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013;

   alla contabilità speciale n. 6080, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena nei giorni dall'8 al 15 dicembre 2017, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 2018;

   alla contabilità speciale n. 6084, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle province di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 2018 e n. 610 del 2019;

   alla contabilità speciale n. 6097, concernente le attività connesse alle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi in varie aree della Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 533 del 2018 e n. 760 del 2021;

   alla contabilità speciale n. 6110, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nella Regione Emilia-Romagna a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 e n. 840 del 2022;

   alla contabilità speciale n. 6128, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nel mese di febbraio 2019, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 590 del 2019 e n. 782 del 2021;

   alla contabilità speciale n. 6156, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 2019 e n. 795 del 2021;

   alla contabilità speciale n. 6159, concernente le attività connesse agli eventi metereologici di eccezionale intensità verificatisi nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia il giorno 22 giugno 2019, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 605 del 2019 e n. 797 del 2021;

   alla contabilità speciale n. 6177, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nel mese di novembre 2019, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 2019 e n. 822 del 2022;

   alla contabilità speciale n. 6256, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel periodo compreso tra il 1° e il 10 dicembre 2020, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 2020;

   alla contabilità speciale n. 6368, concernente le attività connesse agli interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 2022;

   alla contabilità speciale n. 6385, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 940 del 2022.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 1° e 3 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2022, relativi:

   alla contabilità speciale n. 5615, concernente le misure dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 2011;

   alla contabilità speciale n. 6348, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022.

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 2 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2022, relativo alla contabilità speciale n. 6185, concernente primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 16 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   alla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, l'incarico di capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile;

   al dottor Enrico Maria Pujia, l'incarico di capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 455 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2, RECANTE MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 908)

A.C. 908 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno ai Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;

    è necessaria la definizione di un accordo di programma che stabilisca un piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto, attraverso l'insediamento di un tavolo istituzionale al Ministero delle imprese e del made in Italy con il compito di definire le modalità e i tempi di intervento,

impegna il Governo

a convocare, con urgenza, un tavolo istituzionale composto dalle amministrazioni centrali e locali, aperto al territorio, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti degli operatori economici e delle imprese che arrivi a definire un accordo di programma con relativo piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto.
9/908/1. Peluffo, Orlando, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno ai Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;

    è necessaria la definizione di un accordo di programma che stabilisca un piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto, attraverso l'insediamento di un tavolo istituzionale al Ministero delle imprese e del made in Italy con il compito di definire le modalità e i tempi di intervento,

impegna il Governo

a proseguire i lavori del tavolo istituzionale avviato presso il MIMIT, composto dalle amministrazioni centrali e locali, aperto al territorio, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti degli operatori economici e delle imprese che arrivi a definire un accordo di programma con relativo piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto.
9/908/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo, Orlando, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto; un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia; il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno al Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale,

impegna il Governo

a procedere entro il 31 dicembre 2023 a modificare la governance, provvedendo all'acquisizione della maggioranza azionaria da parte del socio pubblico al fine del rilancio produttivo ed occupazionale del sito, della transizione ecologica degli impianti, del rilancio dei livelli occupazionali e della riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela della salute e del risanamento ambientale.
9/908/2. Orlando, Peluffo, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno al Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;

    manca qualsiasi previsione finalizzata a garantire la prosecuzione del Piano di ambientalizzazione e di attuazione della Valutazione d'impatto sulla salute (VIS): gli articoli da 5 a 7 appaiano critici sul piano giuridico, data l'eccessiva genericità, e sul piano della coerenza generale con la normativa vigente, con il rischio che possano ulteriormente costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

a effettuare, avvalendosi dell'istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, la Valutazione di impatto sanitario (VIS) relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 e a disporre, qualora dagli esiti della valutazione emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.
9/908/3. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno al Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 328, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha prorogato per il 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA,

impegna il Governo

ad incrementare del 10 per cento il trattamento di integrazione salariale dei dipendenti ex Ilva, con riferimento all'imponibile contributivo.
9/908/4. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno al Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 328, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha prorogato per il 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare del 10 per cento il trattamento di integrazione salariale dei dipendenti ex Ilva, con riferimento all'imponibile contributivo.
9/908/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno al Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;

    il decreto, inoltre, interviene anche sulla disciplina del cosiddetto «scudo penale» già previsto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015;

    l'articolo 7 del provvedimento in esame, infatti, reintroduce tale esimente, sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva;

    occorre peraltro rilevare come l'articolo 7 si differenzi per vari aspetti dalla esimente prevista per l'Ilva, poiché tale disposizione non solo non precisa l'ambito soggettivo di applicazione dello scudo (autore della condotta può essere «chiunque») ma non identifica le incriminazioni, rispetto alle quali è esclusa la responsabilità penale (con riguardo all'Ilva, a ben vedere, il decreto-legge del 2015, pur non precisando quali siano i reati rispetto ai quali debba ritenersi esclusa la responsabilità penale, tuttavia identifica le incriminazioni facendo riferimento alla macro materia ambientale);

    lo «scudo penale», in sostanza, è stato esteso tanto negli ambiti oggettivo e soggettivo, tanto nella sua validità temporale, considerato che, a differenza di quanto disposto in passato, la norma del provvedimento in esame non reca un termine di cessazione dei suoi effetti giuridici;

    l'esimente, inoltre, ricalca quanto già dispone l'articolo 51 del codice penale, recante la scriminante dell'adempimento del dovere, ampliandone la portata, evidenziando il chiaro intento del legislatore di estendere, evidentemente senza che ci sia alcuna necessità, una tutela dei soggetti agenti anche a comportamenti che potrebbero non essere correttamente scriminati dall'articolo 51 del codice penale,

impegna il Governo:

  a monitorare l'efficacia del cosiddetto «scudo penale» e valutarne gli effetti applicativi, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

   circoscrivere, come disposto nel recente passato, l'ambito soggettivo della norma, nonché l'ambito oggettivo della stessa, riconducendovi solo le condotte poste in essere per l'adempimento del piano ambientale così da limitare l'esimente ai reati a queste connessi, escludendo quindi quelli concernenti la tutela della salute, dell'incolumità pubblica e della sicurezza sul lavoro;

   prevedere un congruo termine di scadenza al medesimo «scudo penale».
9/908/5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l'altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, fornendo allo Stato strumenti rapidi per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata;

    in questa prospettiva, il decreto-legge provvede, all'articolo 1, al rafforzamento patrimoniale della gestione dell'impianto siderurgico di Taranto, autorizzando l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia) ad apportare finanziamenti al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento di interesse strategico nazionale di Taranto della Società ILVA S.p.A., oggi Acciaierie d'Italia S.p.A.;

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020 n. 5, che autorizza Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale sociale ulteriori (rispetto a quelli previsti nei confronti della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.) o a erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, specificando che i finanziamenti devono essere concessi secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e devono contenere una clausola che ne consenta la conversione in aumenti di capitale su richiesta di Invitalia;

    viene altresì modificato il comma 1-quinquies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, che autorizza Invitalia a effettuare ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter, sino ad un importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

    la situazione dell'impianto siderurgico di Taranto è stata oggetto di diversi incontri, nell'ambito dei tavoli di crisi attivati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) con i rappresentanti di Acciaierie d'Italia;

    nel corso dell'incontro del 13 dicembre 2021, il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo Piano di sviluppo sostenibile che si articola in quattro fasi ed ha l'obiettivo decennale di arrivare alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto;

    nell'incontro del 23 giugno 2022 la società ha manifestato le proprie difficoltà nell'accesso al credito, che sono state oggetto del successivo incontro, svoltosi il 3 agosto 2022, nel quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che era in corso un approfondimento con il Ministero dell'economia e delle finanze su come supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, in considerazione dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, a tutela dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, annunciando che a tal fine il Consiglio dei ministri avrebbe discusso di uno specifico intervento/strumento, che si è poi concretizzato nell'articolo 30 del decreto-legge n. 115 del 2022, con cui è stato inserito nell'articolo 1 del decreto-legge 142 del 2019 il comma 1-quinquies, che autorizza Invitalia a sottoscrivere strumenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati;

    nel corso del Consiglio dei ministri del 28 dicembre scorso, giorno in cui è stato varato il decreto-legge in esame, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha tenuto un'informativa sull'accordo di rafforzamento patrimoniale e produttivo di Acciaierie d'Italia che prevede una modifica dei patti parasociali attualmente in vigore e un aumento di capitale da finalizzare in futuro. Il nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d'Italia e Invitalia stabilisce:

     il rilancio del sito produttivo, con garanzie occupazionali e obiettivi di produzione superiori a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio;

     la riconversione industriale dell'impianto, al fine di renderlo sostenibile, e il risanamento ambientale delle aree interessate, con il completamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei tempi previsti;

     investimenti legati allo sviluppo industriale e al porto di Taranto;

    l'ultima riunione del tavolo di crisi si è svolta lo scorso 19 gennaio con la partecipazione delle forze sociali, sindacati e associazione produttive, rappresentanti degli Enti locali, azionisti pubblici e privati, durante la quale l'azienda ha illustrato i piani di sviluppo e gli impegni industriali e occupazionali;

    lo scorso mese di gennaio il Ministero Economia e Finanza ha annunciato con una nota che è stata predisposta l'erogazione di una dotazione finanziaria pari a 680 milioni di euro per Invitalia affinché possa trasferire tali risorse ad Acciaierie d'Italia;

    questo prestito ponte servirà ad Acciaierie d'Italia sia a saldare i debiti con le aziende fornitrici facenti parte dell'indotto tarantino, le forniture energetiche, sia a consolidare lo stato patrimoniale, nonché a far ripartire la produzione e gli investimenti in parte, al momento, sospesi,

impegna il Governo

a convocare al più presto un nuovo tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti, al fine di definire urgentemente, e con chiarezza, un piano industriale definitivo, accompagnato da un piano di investimenti, affinché riprenda con celerità l'attività del sito siderurgico di Taranto e, conseguentemente, i lavori bloccati, avviando contestualmente l'emissione di nuovi ordini necessari per raggiungere livelli produttivi adeguati alla sopravvivenza dello stabilimento e della relativa occupazione diretta e indotto.
9/908/6. De Palma, Caroppo, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l'altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, fornendo allo Stato strumenti rapidi per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata;

    in questa prospettiva, il decreto-legge provvede, all'articolo 1, al rafforzamento patrimoniale della gestione dell'impianto siderurgico di Taranto, autorizzando l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia) ad apportare finanziamenti al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento di interesse strategico nazionale di Taranto della Società ILVA S.p.A., oggi Acciaierie d'Italia S.p.A.;

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020 n. 5, che autorizza Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale sociale ulteriori (rispetto a quelli previsti nei confronti della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.) o a erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, specificando che i finanziamenti devono essere concessi secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e devono contenere una clausola che ne consenta la conversione in aumenti di capitale su richiesta di Invitalia;

    viene altresì modificato il comma 1-quinquies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, che autorizza Invitalia a effettuare ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter, sino ad un importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

    la situazione dell'impianto siderurgico di Taranto è stata oggetto di diversi incontri, nell'ambito dei tavoli di crisi attivati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) con i rappresentanti di Acciaierie d'Italia;

    nel corso dell'incontro del 13 dicembre 2021, il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo Piano di sviluppo sostenibile che si articola in quattro fasi ed ha l'obiettivo decennale di arrivare alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto;

    nell'incontro del 23 giugno 2022 la società ha manifestato le proprie difficoltà nell'accesso al credito, che sono state oggetto del successivo incontro, svoltosi il 3 agosto 2022, nel quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che era in corso un approfondimento con il Ministero dell'economia e delle finanze su come supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, in considerazione dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, a tutela dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, annunciando che a tal fine il Consiglio dei ministri avrebbe discusso di uno specifico intervento/strumento, che si è poi concretizzato nell'articolo 30 del decreto-legge n. 115 del 2022, con cui è stato inserito nell'articolo 1 del decreto-legge 142 del 2019 il comma 1-quinquies, che autorizza Invitalia a sottoscrivere strumenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati;

    nel corso del Consiglio dei ministri del 28 dicembre scorso, giorno in cui è stato varato il decreto-legge in esame, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha tenuto un'informativa sull'accordo di rafforzamento patrimoniale e produttivo di Acciaierie d'Italia che prevede una modifica dei patti parasociali attualmente in vigore e un aumento di capitale da finalizzare in futuro. Il nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d'Italia e Invitalia stabilisce:

     il rilancio del sito produttivo, con garanzie occupazionali e obiettivi di produzione superiori a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio;

     la riconversione industriale dell'impianto, al fine di renderlo sostenibile, e il risanamento ambientale delle aree interessate, con il completamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei tempi previsti;

     investimenti legati allo sviluppo industriale e al porto di Taranto;

    l'ultima riunione del tavolo di crisi si è svolta lo scorso 19 gennaio con la partecipazione delle forze sociali, sindacati e associazione produttive, rappresentanti degli Enti locali, azionisti pubblici e privati, durante la quale l'azienda ha illustrato i piani di sviluppo e gli impegni industriali e occupazionali;

    lo scorso mese di gennaio il Ministero Economia e Finanza ha annunciato con una nota che è stata predisposta l'erogazione di una dotazione finanziaria pari a 680 milioni di euro per Invitalia affinché possa trasferire tali risorse ad Acciaierie d'Italia;

    questo prestito ponte servirà ad Acciaierie d'Italia sia a saldare i debiti con le aziende fornitrici facenti parte dell'indotto tarantino, le forniture energetiche, sia a consolidare lo stato patrimoniale, nonché a far ripartire la produzione e gli investimenti in parte, al momento, sospesi,

impegna il Governo

a proseguire i lavori del tavolo istituzionale avviato presso il MIMIT con tutti i soggetti coinvolti, al fine di definire urgentemente, e con chiarezza, un piano industriale definitivo, accompagnato da un piano di investimenti, affinché riprendano con celerità l'attività del sito siderurgico di Taranto e, conseguentemente, i lavori bloccati, avviando contestualmente l'emissione di nuovi ordini necessari per raggiungere livelli produttivi adeguati alla sopravvivenza dello stabilimento e della relativa occupazione diretta e indotto.
9/908/6. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma, Caroppo, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per impianti di interesse strategico nazionale nonché disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti medesimi;

    nel dettaglio, gli articoli 7 e 8 presentano profili di diritto penale sostanziale, prefigurando un sistema di impunità qualora si verifichino «fatti» vietati dalla legge penale;

    in particolare, con l'articolo 7 il legislatore ha previsto la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, in tal modo introducendo una nuova esimente (cosiddetto «scudo penale»);

    dal punto di vista soggettivo, appare chiaro che dell'esimente possa beneficiare «chiunque», anche a prescindere dalla qualifica rivestita, agisca con il precipuo obiettivo di dare esecuzione al provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività;

    tuttavia, con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo della nuova esimente, va rilevato come la stessa sembri riferibile a tutti i fatti penalmente rilevanti che derivino «dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici»;

    emergono, infatti, rilevanti differenze riferite agli illeciti rispetto ai quali si offre protezione, che rendono ancor più deboli e incerte le garanzie di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre, basti considerare che al presupposto dell'adozione del Piano Ambientale si sostituisce l'esistenza di un qualsiasi provvedimento autorizzatorio alla prosecuzione dell'attività;

    l'articolo 8, dispone, poi, che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati. Tuttavia, nel caso de quo, è palese la poca chiarezza della disposizione transitoria che sembra autorizzare la convivenza, fino al 23 agosto 2023, del vecchio e nuovo scudo sebbene con contenuti differenti e conseguenti difficoltà applicative;

    con norme ambigue e poco chiare, pertanto, si favorisce la continuità produttiva mediante il ricorso ad un regime derogatorio rispetto all'applicazione ordinaria delle sanzioni e del sequestro interdittivo previsto per fattispecie analoghe, senza nessuna garanzia per i lavoratori dal punto di vista occupazionale, sanitario e ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, nel prossimo provvedimento utile, interventi normativi volti a modificare l'ipotesi discriminante (cosiddetto scudo penale) della condotta illecita introdotta dal decreto-legge in esame, ripristinando le garanzie, già previste dall'ordinamento penale vigente, idonee ad impedire la prosecuzione dell'attività potenzialmente inquinante e lesiva dei preminenti interessi di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini dell'area industriale di Taranto.
9/908/7. Donno, Pellegrini, L'Abbate, Pavanelli, Carotenuto, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

    il decreto-legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

   considerato che:

    l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), in un recente studio presentato nel 2022, ha confermato la validità dei rapporti prodotti fin dal 2013 da Arpa, Aress Puglia e Asl Taranto circa la Valutazione del danno sanitario provocato dalle emissioni degli impianti ex Ilva. L'ultima valutazione, prodotta a maggio del 2021, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, conferma la permanenza di un rischio sanitario residuo non accettabile nello scenario di produzione di 6 milioni di tonnellate/anno acciaio ottenuta con gli attuali impianti a caldo, ovvero la produzione attualmente autorizzata. Il Rapporto, in particolare, precisa che «per l'area del quartiere Tamburi, l'esposizione lifetime alle concentrazioni di PM10 di 1,61 µg/ms è associata al rischio di sviluppare 2,7 decessi per tumore polmonare ogni 10.000 abitanti, in eccesso rispetto alla soglia definita di 1:10.000 (1 x 10-4). Analogamente (...) l'esposizione lifetime alle concentrazioni di PM2,5 di 0,77 (µg/m3 è associata al rischio di sviluppare 1,9 decessi per tumore polmonare ogni 10.000 abitanti, in eccesso rispetto alla soglia definita di 1:10.000, anche considerando il limite inferiore dell'intervallo di confidenza del rischio relativo. Pertanto, considerando i criteri di accettabilità US-EPA, (...) per l'area del quartiere Tamburi, è necessario implementare interventi specifici finalizzati a ridurre l'esposizione della popolazione»;

    nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'OMS non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti «air quality guideline level» termine che può essere inteso come «livello raccomandato a cui tendere»: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95 per cento. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in step successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

   considerato, altresì, che:

    la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 58 del 2018 ha affermato che «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce (...) condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»;

    la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha confermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

    l'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i alcuni progetti di competenza statale, quali raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di GNL, centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui ai punti 1) e 2) dell'allegato II alla parte II del medesimo decreto legislativo, prevede che il proponente trasmetta, anche la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,

impegna il Governo:

   ad adottare celermente ogni azione utile volta a prevedere come obbligatoria per lo stabilimento siderurgico di Taranto la valutazione preventiva di impatto sanitario secondo le linee-guida VIS definite dall'ISS, adottate dal Ministero della salute, riferita agli scenari emissivi aggiornati ai massimi livelli di produzione previsti, anche all'esito del completamento del Piano ambientale al 2023;

   ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere la valutazione di impatto sanitario agli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale.
9/908/8. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   in sede di discussione del disegno di legge in titolo – «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale» – all'articolo 8 proroga l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, per l'intero periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consigli dei ministri del 14 marzo 2014;

   il piano summenzionato, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dei soggetti coinvolti;

   inoltre, il decreto collegato appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso l'esclusiva salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto. Infatti, se da un lato gli stabilimenti ex ILVA vengono dichiarati «impianti di interesse strategico nazionale», dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

   considerato che:

    l'ISPRA, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha evidenziato, a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022, una serie di inosservanze, tra queste si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'articolo 29-quattuordecies comma 2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

    è stata promossa, nell'ambito delle attività della regione Puglia, una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la cooperazione del dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia, le cui conclusioni hanno confermato che l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e continua a causare nella popolazione, e fenomeni degenerativi di diversi apparati dell'organismo umano che si traducono in malattie che conducono alla morte;

   evidenziato che:

    la Commissione europea, lo scorso 26 ottobre, ha pubblicato la «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria nell'Unione allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (QMS);

   richiamata:

    la sentenza del 24 gennaio 2019 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area,

impegna il Governo:

   ad adottare celermente interventi finalizzati a ridurre drasticamente l'esposizione della popolazione all'inquinamento dello stabilimento ex Ilva, con particolare riferimento all'area del quartiere Tamburi, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori;

   a provvedere alla sottoscrizione di un accordo di programma avente ad oggetto lo svolgimento di attività che garantiscano la tutela dell'ambiente e l'eliminazione delle fonti di inquinamento, nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali, salvaguardando i livelli di lavoro e sostenendo programmi di investimento e trasformazione industriale delle imprese collegate;

   a stilare un piano industriale nazionale improntato sulla transizione ecologica e la salvaguardia ambientale.
9/908/9. Auriemma, Donno, L'Abbate, Pellegrini, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

    il decreto-legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

   considerato che:

    l'impianto Siderurgico di Taranto, in attività dal 1964, è il più grande in Europa, produce col metodo del ciclo integrale ed è insediato a ridosso del preesistente centro abitato di Taranto;

    l'area è da anni oggetto di attenzione per le possibili ripercussioni sulla salute della popolazione delle emissioni ambientali derivanti dagli impianti industriali presenti;

    nell'ambito delle attività della regione Puglia, è stata promossa una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia;

    in questo studio sono stati valutati gli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla mortalità-morbosità della popolazione residente utilizzando il disegno epidemiologico della coorte residenziale. La coorte di Taranto è stata analizzata nel periodo 2008-2014 per verificare la relazione tra i cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità;

    l'indagine epidemiologica ha confermato i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estendendo l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari. La lettura dei risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e causa, nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 gennaio 2019, si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

   rilevato che:

    il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e alla cui esecuzione sono legate le disposizioni che prevedono la non punibilità dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto vedere piena attuazione entro il 30 marzo 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al 23 agosto 2023;

    a quasi dieci anni dalla sua emanazione, le prescrizioni dettate dal Piano ambientale risultano ancora solo parzialmente attuate;

    l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come noto, effettua le attività di controllo ambientale sugli impianti strategici nazionali, in collaborazione con le ARPA, vigilando sul rispetto delle condizioni degli atti autorizzativi emanati e contribuendo a proporre misure per assicurare la tutela ambientale tramite segnalazioni correlate ai monitoraggi e alle verifiche effettuate. Il predetto Istituto esercita i compiti di legge ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti autorizzate in AIA nazionale, e, in particolare, sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l'obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con decreto ministeriale n. 194 del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente;

    l'ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno un'apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo dell'installazione industriale di rilevanza strategica nazionale in esame. In sede di audizione in 9a Commissione sul provvedimento in esame, l'Ispra, al fine di fornire un quadro di insieme delle attività di vigilanza effettuate, ha lasciato agli atti un documento che mostra lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

    in particolare, ha mostrato un quadro di sintesi di inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022. Tra queste, si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'articolo 29-quattuordecies comma 2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

   considerato, altresì, che:

    la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (QMS);

    nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti «air quality guideline level» termine che può essere inteso come «livello raccomandato a cui tendere»: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95 per cento. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in step successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza interventi specifici finalizzati a ridurre drasticamente, tenuto conto delle evidenze sanitarie negative accertate, l'esposizione della popolazione all'inquinamento dello stabilimento ex Ilva, con particolare riferimento all'area del quartiere Tamburi, al fine di evitare il perdurare del rischio di danni inaccettabili alla salute di lavoratori e cittadini;

   a superare l'approccio normativo previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria «WHO global air quality guidelines» dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.
9/908/10. L'Abbate, Donno, Pellegrini, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

    il decreto-legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

   considerato che:

    l'impianto Siderurgico di Taranto, in attività dal 1964, è il più grande in Europa, produce col metodo del ciclo integrale ed è insediato a ridosso del preesistente centro abitato di Taranto;

    l'area è da anni oggetto di attenzione per le possibili ripercussioni sulla salute della popolazione delle emissioni ambientali derivanti dagli impianti industriali presenti;

    nell'ambito delle attività della regione Puglia, è stata promossa una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia;

    in questo studio sono stati valutati gli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla mortalità-morbosità della popolazione residente utilizzando il disegno epidemiologico della coorte residenziale. La coorte di Taranto è stata analizzata nel periodo 2008-2014 per verificare la relazione tra i cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità;

    l'indagine epidemiologica ha confermato i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estendendo l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari. La lettura dei risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e causa, nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 gennaio 2019, si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

   rilevato che:

    il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e alla cui esecuzione sono legate le disposizioni che prevedono la non punibilità dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto vedere piena attuazione entro il 30 marzo 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al 23 agosto 2023;

    a quasi dieci anni dalla sua emanazione, le prescrizioni dettate dal Piano ambientale risultano ancora solo parzialmente attuate;

    l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come noto, effettua le attività di controllo ambientale sugli impianti strategici nazionali, in collaborazione con le ARPA, vigilando sul rispetto delle condizioni degli atti autorizzativi emanati e contribuendo a proporre misure per assicurare la tutela ambientale tramite segnalazioni correlate ai monitoraggi e alle verifiche effettuate. Il predetto Istituto esercita i compiti di legge ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti autorizzate in AIA nazionale, e, in particolare, sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l'obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con decreto ministeriale n. 194 del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente;

    l'ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno un'apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo dell'installazione industriale di rilevanza strategica nazionale in esame. In sede di audizione in 9a Commissione sul provvedimento in esame, l'Ispra, al fine di fornire un quadro di insieme delle attività di vigilanza effettuate, ha lasciato agli atti un documento che mostra lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

    in particolare, ha mostrato un quadro di sintesi di inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022. Tra queste, si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'articolo 29-quattuordecies comma 2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

   considerato, altresì, che:

    la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (QMS);

    nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti «air quality guideline level» termine che può essere inteso come «livello raccomandato a cui tendere»: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95 per cento. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in step successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

impegna il Governo

a proseguire il tavolo tecnico già avviato, al fine di addivenire ad un accordo di programma improntato alla transizione ecologica e alla salvaguardia industriale.
9/908/10. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Donno, Pellegrini, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

    in particolare, sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

   considerato che:

    il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

    a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione «Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.»;

    nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della governance aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia – che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa – specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, in primis, il dissequestro degli impianti;

    in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA);

   rilevato che:

    nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberi, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esubero di migliaia di lavoratori;

    dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

    nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

    le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la governance aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

   considerato, inoltre, che:

    nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

    gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

    il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

    il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

    inoltre, se da un lato gli stabilimenti ex ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la Valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale (VIA);

   ritenuto che:

    appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

    non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

   ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

   a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.
9/908/11. Todde, Pavanelli, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pellegrini, Donno, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.;

   considerato che:

    il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è leader in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

    nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

    con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

   considerato inoltre che:

    Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto ex-Ilva di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di Sanac che ha determinato una fragilità economica finanziaria di Sanac medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a Sanac;

    attualmente il gruppo Sanac conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai Sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura Commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

   a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo Sanac s.p.a. e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.
9/908/12. Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Appendino, Todde, Pellegrini, Donno, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.;

   considerato che:

    il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è leader in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

    nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

    con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

   considerato inoltre che:

    Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto ex-Ilva di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di Sanac che ha determinato una fragilità economica finanziaria di Sanac medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a Sanac;

    attualmente il gruppo Sanac conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai Sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura Commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva anche degli stabilimenti del gruppo Sanac s.p.a. e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.
9/908/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Appendino, Todde, Pellegrini, Donno, Dell'Olio, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto e agli altri stabilimenti del gruppo, penalizzando altresì tutto il settore siderurgico nazionale;

    un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione ad Acciaierie d'Italia (attuale gestore degli impianti ex-Ilva), per produrre senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini di produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando danni al Paese in termini economici e occupazionali, di mancata disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale, di mancate commesse per tutto l'indotto, come per quanto attiene alla lavorazione di materiali refrattari destinati al settore siderurgico dove va segnalata la situazione del gruppo Sanac con circa 380 dipendenti, con stabilimenti a Vado Ligure-Liguria, Gattinara-Piemonte, Massa-Toscana, Grogatsu-Sardegna, controllato da sempre dall'ex Ilva a livello produttivo e gestionale, che ha venduto finora il 70 per cento del prodotto allo stabilimento di Taranto e che ha denunciato la decisione unilaterale da parte di Acciaierie d'Italia di non rifornirsi di materiale refrattario dalla Sanac, approvvigionandosi all'estero, sospendendo anche il pagamento delle precedenti forniture,

impegna il Governo

ad assicurare il pieno sostegno alle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia attraverso la destinazione di una quota del Fondo di garanzia per le PMI per garantire l'accesso al credito delle imprese fornitrici di beni e servizi che risultino creditrici di Acciaierie d'Italia Spa a seguito del mancato pagamento delle fatture e delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa che abbiano perso commesse.
9/908/13. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto e agli altri stabilimenti del gruppo, penalizzando altresì tutto il settore siderurgico nazionale;

    un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione ad Acciaierie d'Italia (attuale gestore degli impianti ex-Ilva), per produrre senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;

    un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;

    si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini di produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando danni al Paese in termini economici e occupazionali, di mancata disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale, di mancate commesse per tutto l'indotto, come per quanto attiene alla lavorazione di materiali refrattari destinati al settore siderurgico dove va segnalata la situazione del gruppo Sanac con circa 380 dipendenti, con stabilimenti a Vado Ligure-Liguria, Gattinara-Piemonte, Massa-Toscana, Grogatsu-Sardegna, controllato da sempre dall'ex Ilva a livello produttivo e gestionale, che ha venduto finora il 70 per cento del prodotto allo stabilimento di Taranto e che ha denunciato la decisione unilaterale da parte di Acciaierie d'Italia di non rifornirsi di materiale refrattario dalla Sanac, approvvigionandosi all'estero, sospendendo anche il pagamento delle precedenti forniture,

impegna il Governo

a valutare la praticabilità di soluzioni a valere sul Fondo di garanzia al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle aziende dell'indotto creditrici.
9/908/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

   considerato che le attuali difficoltà del predetto sito si riverberano inevitabilmente sulle imprese dell'indotto e, in particolare, anche sul gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari e leader in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC}, Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

   considerato che nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni che, a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto ex-Ilva di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

    è di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti delle predette imprese contribuirebbe a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti interessati,

impegna il Governo

a porre in essere ogni azione utile, anche in forza delle linee indicate da questo decreto, per assicurare il pieno rilancio dell'attività produttiva nello stabilimento di Taranto e una ripresa degli ordini commerciali a favore delle imprese dell'indotto, compresa la società SANAC.
9/908/14. Amorese, Deidda, La Salandra.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023,n. 2, è volto a introdurre misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale» previste dall'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., specificando che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima;

    la possibilità che lo stabilimento di Taranto, amministrato da Acciaierie d'Italia S.p.A., riduca la propria attività e le proprie commesse verso terzi rappresenta un rischio per migliaia di dipendenti delle imprese italiane dell'indotto, in una contingenza recessiva e sociale straordinaria che vede particolarmente impegnato il Governo nel favorire sostegno ai settori strategici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative per assicurare la continuità produttiva e la tutela delle imprese responsabili di forniture rivolte allo stabilimento di Taranto amministrato da Acciaierie d'Italia S.p.A.
9/908/15. Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023,n. 2,è volto a introdurre misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale» previste dall'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., specificando che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima;

    Sanac S.p.A. è un'azienda presente sull'intero territorio nazionale che fornisce materiali refrattari fondamentali per i processi di produzione di acciai; la suddetta società è controllata dal Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy, ed è attualmente in amministrazione straordinaria con gestione commissariale; nonostante il suo stato di amministrazione straordinaria non consenta di effettuare investimenti di sviluppo nel lungo periodo, Sanac S.p.A. è una realtà industriale sana che ha chiuso il bilancio 2021 con quattro milioni di euro di utili, un aumento del 20 per cento della propria produzione e del 30 per cento del fatturato;

    Acciaierie d'Italia S.p.A., azienda partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che attualmente gestisce gli impianti siderurgici «ex Ilva» ha una partita debitoria verso Sanac S.p.A. pari a 23 milioni di euro;

    la possibilità che gli stabilimenti amministrati da Acciaierie d'Italia S.p.A. riducano la propria attività e le proprie commesse verso terzi rappresenta un rischio per le imprese italiane dell'indotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori misure volte ad assicurare le attività e le commesse delle imprese fornitrici degli stabilimenti amministrati da Acciaierie d'Italia S.p.A. – e in particolare di Sanac S.p.A. – compresi i crediti che le società dell'indotto vantano nei confronti dell'azienda in oggetto.
9/908/16. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in conversione si muove nel solco del sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale e salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi complessa. Ciò trova conferma nel fatto che gran parte delle risorse stanziate sono poste a copertura dei debiti energetici, soprattutto dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. La cifra di 680 milioni di euro, avrà lo scopo di ripianare i debiti dell'azienda e consentire il proseguimento dell'attività dell'indotto di Taranto;

    dalla lettura del testo emerge con chiarezza la volontà di sostenere e supportare il fondamentale asset nazionale delle acciaierie;

    il rafforzamento di Acciaierie d'Italia passa necessariamente attraverso l'indotto che gravita intorno alla stessa. Acciaierie d'Italia si pone infatti come terminale di una filiera produttiva che, seppur meno nota, risulta fondamentale per il complesso sistema imprenditoriale italiano. Si segnala, in particolare la crisi dell'indotto legato alla lavorazione dei refrattari, dove è leader la SANAC, azienda storicamente legata all'Ilva, oggi in amministrazione straordinaria. La società risulta essere fornitrice di Arcerol Mittal in altri stabilimenti europei, eppure vive lo strano paradosso di non ricevere commesse da Acciaierie d'Italia e dallo stabilimento di Taranto; per la fornitura di refrattari vengono, inspiegabilmente, preferiti stabilimenti esteri;

    risulta evidente, infatti, che riconoscere il ruolo strategico di Acciaierie d'Italia significa riconoscere il valore strategico del contesto in cui la medesima opera. Supportare, mediante legge dello Stato, Acciaierie d'Italia e poi permettere che la stessa utilizzi tale sostegno per foraggiare filiere produttive diverse da quelle italiane equivale a muoversi nella direzione opposta allo spirito della norma;

    Acciaierie d'Italia, proprio per lo specifico ruolo che ricopre, è chiamata a principi di mutua collaborazione con le imprese italiane; ciò si traduce in un aumento delle commesse, nel saldo puntuale dei fornitori, nell'utilizzo, di partner principalmente italiani e nello sviluppo di una rete commerciale che abbia un evidente radicamento territoriale;

    azioni in senso contrario a quello sopra evidenziato comporteranno un impoverimento sia dell'imprenditoria italiana che dei relativi asset strategici;

    pare chiaro vi sia un filo che lega questi diversi attori, che necessita di essere sostenuto e rafforzato nel miglior interesse del paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire affinché venga valorizzata, sulla scorta dei principi di sostegno alle società di interesse strategico, l'intera filiera industriale aumentando la competitività del sistema produttivo, assicurando la continuità di funzionamento degli impianti e realizzando sistemi di coordinamento produttivo ed economico tra le Società di interesse strategico e le industrie o gli artigiani di cui si compone il relativo indotto.
9/908/17. Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame risponde alla ratio unitaria di adottare misure per l'ex-Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, per la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di carattere strategico nazionale;

    l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile utilizzata da più tempo in Italia e per molti anni l'Italia è stata l'avanguardia mondiale nello sviluppo di sistemi idraulici capaci di ricavare energia pulita e ancora oggi è leader nell'industria manifatturiera dell'idroelettrico: nell'anno 2020 il parco idroelettrico italiano ha prodotto 48 TWh di energia, che rappresenta il 18 per cento della generazione nazionale di elettricità e oltre il 40 per cento della produzione rinnovabile, contribuendo in maniera fondamentale al buon posizionamento dell'Italia rispetto ai target climatici europei;

    l'idroelettrico è una risorsa pregiata in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità della rete oltre che una importante produzione considerando che a fine dicembre 2022 la potenza idroelettrica in Italia ammontava a 21.816 MW per un totale di 4.783 impianti e che attualmente sono 339 gli impianti sopra i 10 MW a dare 1'83 per cento della potenza installata (18.129 MW);

    pur rappresentando una risorsa essenziale del sistema Paese per la caratteristica di facilitatore degli usi plurimi della risorsa acqua, in Italia le concessioni statali idroelettriche sono ad oggi incredibilmente «a scadenza» o addirittura già scadute;

    il ruolo strategico dell'idroelettrico per il settore energetico, oltre ad essere stato evidenziato dal PNIEC, che ne ha sottolineato il contributo centrale per il raggiungimento dei target energetici al 2030, è stato confermato dal Copasir che ha definito il settore idroelettrico «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo»;

    Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, infatti, nella «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» presentata durante la scorsa legislatura, ha definito il settore idroelettrico «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo». Il Comitato ha inoltre ha avanzato una critica per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico in questo ambito»;

    in alcuni Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, infatti, i diritti di utilizzo della risorsa idroelettrica non hanno scadenza (ad esempio Svezia, Norvegia e Regno Unito); secondo il Copasir, l'attuale disciplina legislativa italiana nel settore idroelettrico metterebbe a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano;

    in sede di elaborazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 luglio 2021, il precedente Governo, tra le riforme da includere nel disegno di legge sulla concorrenza 2021, ha previsto la revisione del quadro normativo sulle concessioni idroelettriche e con la legge per la concorrenza n. 118 del 2022, ha previsto che le procedure di assegnazione delle concessioni siano effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso; inoltre si dispone che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva; infine si è introdotta una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;

    l'opportunità di giungere alla definizione di una disciplina armonizzata a livello europeo riguardo all'assegnazione delle concessioni è, in questo momento, oggetto di un dibattito molto complesso, non solo nel nostro Paese ma anche in Europa ed è particolarmente avvertito, dal momento che questa fonte di energia, oltre a essere rinnovabile, è anche un asset strategico almeno dei Paesi più grandi, con grandi sorgenti d'acqua;

    anche il pacchetto europeo del «Fit for 55» prevede che gli Stati membri possano perseguire gli obiettivi di tutela e sviluppo del settore idroelettrico in quanto strategico per la transizione e l'indipendenza energetica,

impegna il Governo

in considerazione del ruolo strategico dell'idroelettrico per il settore energetico, a riconoscere ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, il diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, qualora tali concessionari diano vita con oneri a proprio carico ad un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la maggiore efficienza dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.
9/908/18.Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

    il decreto che ci apprestiamo a convertire nasce anche dall'urgenza di provvedere all'area industriale di Taranto, già riconosciuta Area di Crisi Industriale Complessa con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

    l'intera area industriale soffre gravi ritardi nei pagamenti da parte di Acciaierie d'Italia SpA nei confronti delle aziende fornitrici dell'indotto locale;

    detti ritardi determinano una crisi di liquidità che ha già causato la chiusura di numerose società e ha messo ormai le rimanenti nelle condizioni di non poter più operare ma anzi di dover ricorrere a misure estreme quali i licenziamenti della forza lavoro e il blocco dell'operatività;

    occorre garantire flussi di cassa adeguati alle aziende dell'indotto,

impegna il Governo:

  ad assumere iniziative di competenza finalizzate a:

   prevedere una procedura di liquidazione prioritaria degli importi dovuti da Acciaierie d'Italia S.p.A. alle aziende dell'indotto del territorio di Taranto risultanti dalle fatture esigibili emesse alla data del 31.12.2022;

   autorizzare la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ad attivare dalla data del 31.03.2023 un canale di finanziamento garantito da SACE a tassi agevolati per le aziende dell'indotto, anche a fronte di indicatori finanziari e reddituali negativi a causa del protrarsi della crisi dell'indotto, al fine di sostenere le imprese del territorio dell'area di crisi industriale di Taranto;

   prevedere l'applicazione dell'articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 633/72 riguardante l'operazione con scissione dei pagamenti, Split Payment e certificazione del credito, in virtù della partecipazione statale all'interno della società ADI con possibilità successiva di compensazioni previdenziali/assistenziali o, in subordine, la facoltà di cessione dei crediti agli istituiti bancari;

   prevedere la facoltà per tutte le Aziende dell'indotto dell'area di crisi di Taranto di avviare la cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell'INPS indipendentemente dall'indice di liquidità.
9/908/19. Maiorano, Matera, La Salandra, Iaia, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

    il decreto che ci apprestiamo a convertire nasce anche dall'urgenza di provvedere all'area industriale di Taranto, già riconosciuta Area di Crisi Industriale Complessa con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

    l'intera area industriale soffre gravi ritardi nei pagamenti da parte di Acciaierie d'Italia SpA nei confronti delle aziende fornitrici dell'indotto locale;

    detti ritardi determinano una crisi di liquidità che ha già causato la chiusura di numerose società e ha messo ormai le rimanenti nelle condizioni di non poter più operare ma anzi di dover ricorrere a misure estreme quali i licenziamenti della forza lavoro e il blocco dell'operatività;

    occorre garantire flussi di cassa adeguati alle aziende dell'indotto,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di sostegno al fine di tutelare le aziende dell'indotto, anche a fronte del protrarsi della crisi dell'impianto industriale.
9/908/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Maiorano, Matera, La Salandra, Iaia, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, reintroduce l'immunità penale a favore di chi gestisce le attività degli impianti Ilva e modifica la disciplina del sequestro per poter garantire la continuità produttiva, se viene applicato il modello organizzativo che è predisposto dai gestori;

    in definitiva i poteri della magistratura sono ulteriormente limitati dal provvedimento in esame nel caso dell'Ilva. È l'azienda che con propria valutazione decide se ha predisposto modelli organizzativi atti a prevenire reati e a bilanciare valori costituzionali che non sono sullo stesso piano, la continuità dell'attività produttiva non può essere sullo stesso piano della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, come invece prevede la norma. Lo stato di salute degli abitanti desta ancora preoccupazione in base ai recenti dati scientifici;

    i risultati dello studio pubblicato sulla rivista internazionale Environmental Research, della Società italiana di medicina ambientale (Sima) di concerto con il Comune di Taranto e Università di Bari Aldo Moro, rileva che nei tre quartieri a nord di Taranto, Tamburi, Paolo Vi e Città Vecchia-Borgo, i più vicini all'area industriale c'è un eccesso di mortalità maggiore rispetto agli altri quartieri e al resto della regione nel periodo compreso fra il 2001 e il 2020;

    durante l'anno appena concluso, l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato vari picchi di benzene nella centralina Machiavelli ai Tamburi, con un trend in aumento. A gennaio e febbraio 2023 la stessa centralina ha riportato picchi elevati;

    secondo i dati ARPA Puglia aggiornati al 26 febbraio 2023, gennaio e febbraio di quest'anno sono stati i peggiori degli ultimi dieci anni per media di benzene e di PM10 in via Orsini, al popolare quartiere Tamburi di Taranto;

    l'Arpa Puglia ha attribuito questi picchi di benzene alla cokeria Ilva sulla base di apposite indagini. Le centraline dell'ARPA Puglia ai Tamburi e dell'ISPRA negli impianti hanno registrato nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 picchi di benzo(a)pirene mai rilevati nei cinque anni precedenti;

    il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

    tutto questo avviene con una produzione di circa 3,5 milioni di tonnellate di acciaio all'anno negli ultimi anni, di molto inferiore agli 8/10 milioni del passato;

    pochi giorni fa è stato pubblicato, a cura dell'ISS, il Sesto Studio SENTIERI che indaga lo stato di salute delle popolazioni che vivono nei Siti Inquinati italiani di Interesse nazionale per le bonifiche (SIN) e studia in particolare l'emergere, nelle popolazioni esposte, delle malattie collegate agli inquinanti immessi in quel Sito;

    come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2023 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 –2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

    documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da “bilanciare” le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi “sentinella” di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

    lo studio «L'impatto ambientale e sanitario delle emissioni dell'impianto siderurgico di Taranto e della centrale termoelettrica di Brindisi» del 2019, frutto di una collaborazione tra diverse realtà italiane (tra cui ARPA Puglia e ASL Taranto) e pubblicato sulla più importante rivista di epidemiologia, Epidemiologia e Prevenzione, stima un «rischio non accettabile a Tamburi anche per lo scenario 2015, con una produzione di 4,7 milioni di tonnellate di acciaio, inferiore a quella autorizzata dall'AIA (8 milioni di tonnellate acciaio)»;

    la Valutazione dell'impatto sanitario delle attività dell'impianto siderurgico di Taranto è stata effettuata su richiesta della regione Puglia all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È del giugno 2021. Nelle conclusioni si legge: «Gli impatti prevedibili di mortalità sono di 5 morti l'anno nello scenario più favorevole», ossia nel caso di adozione delle migliori tecnologie disponibili prescritte con l'AIA. L'OMS prevede fra le 50 e le 80 morti premature evitabili a Taranto anche in presenza di lavori di adeguamento degli impianti Ilva;

    la Corte europea dei diritti umani (Cedu), dopo aver già condannato nel 2019 l'Italia, ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato Italiano a causa delle emissioni dell'Ilva responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. Le condanne riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell'impianto siderurgico oltre che da oltre 200 abitanti di Taranto e di alcuni comuni vicini;

    il 31 gennaio 2023 si è appreso che Acciaierie d'Italia ha sperimentato a luglio scorso l'utilizzo della plastica al posto del carbon coke negli altiforni, senza che le autorità locali e sanitarie ne fossero informate;

    in data 3 febbraio 2023 si è verificato l'ennesimo infortunio grave ai danni di un operaio impegnato negli impianti Ilva. Le organizzazioni sindacali lamentano da tempo che la mancata manutenzione degli impianti mette a rischio l'incolumità degli operai;

    l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2012 prevedeva che le prescrizioni fossero attuate entro il 2014, ma il Piano Ambientale attuale prevede il completamento entro agosto 2024, a ben dieci anni di distanza;

    Franco Bernabè, Amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, ha dichiarato in audizione al Senato e alla stampa che per implementare la produzione con i forni elettrici occorrono dieci anni;

    gli impianti dell'ex Ilva di Taranto producono solo il 12 per cento della produzione di acciaio italiano, secondo i dati di FederAcciai;

    il lavoro nel settore siderurgico non risulta qualificato come «usurante», ma nei fatti lo è a causa delle condizioni di lavoro in un ambiente altamente inquinato e in impianti con alte temperature e turni di lavoro notturni;

    va ricordato che sono in vigore, dopo oltre dieci anni, le ordinanze del Presidente della regione che prevedono limitazioni significative all'esercizio delle attività di pascolo e di mitilicoltura;

    Taranto è un sito a rischio di incidente rilevante per la presenza di due complessi industriali, gli impianti dell'ex Ilva e la raffineria ENI con l'oleodotto Tempa rossa. Nella rada antistante al porto di Taranto stazionano navi petroliere e portacontainer oltre ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto;

    la recente riforma costituzionale ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'articolo 9 della Costituzione e ha rafforzato la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro anche nel campo delle attività produttive. L'articolo 41 recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.» È evidente che il costituente ha indicato i valori secondo un certo ordine ribadendo che il diritto alla salute è prioritario, essendo al primo posto dell'articolo 41. Il diritto alla salute è anche l'unico definito «fondamentale» dalla Costituzione;

    la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 proprio in materia di sequestro di uno degli impianti Ilva. L'esito dell'analisi della norma denota un'eccessiva sproporzione in favore della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto alla tutela del diritto alla salute, alla vita (articoli 2 e 32 della Costituzione) e del diritto al lavoro in un ambiente sano, sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione). La lesione dei suddetti diritti porta infine anche a una violazione dell'articolo 41 della Costituzione, dovendo l'attività d'impresa non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

    il 13 maggio 2021 l'Eurispes ha presentato un Rapporto: chiudere ex Ilva Taranto, in 30 anni, riconvertire e salvare occupazione, basta reminiscenze autarchiche. Guardare al futuro con lenti nuove;

    il Rapporto Eurispes azzarda anche una previsione sui tempi di riconversione. «Secondo calcoli, sia pure approssimativi (ma l'istituto ha deciso di verificare attraverso un'approfondita analisi i costi e i benefici di una possibile riconversione), occorrerebbero dieci anni circa per la prima fase, smontare gli impianti, altri dieci anni per bonificare il territorio e altri dieci anni per avviare una serie di attività alternative legate al settore del turismo, dei servizi, dell'ambiente, dell'agricoltura mantenendo gli stessi livelli occupazionali se non, addirittura, incrementandoli», spiega sottolineando l'importanza di guardare al futuro dell'ex gruppo Ilva «con nuove lenti»;

    serve, infatti, conclude, «una nuova cultura del lavoro e del territorio per non rimanere appesi ad un passato di politica industriale che non ha più senso né prospettive. Le reminiscenze autarchiche nella produzione dell'acciaio sono compatibili solo con l'antica stagione della “politica delle cannoniere”, di infausta memoria»,

impegna il Governo:

   a informare preventivamente la popolazione e le autorità locali responsabili della salute e dell'ambiente di eventuali ulteriori sperimentazioni volte a modificare il ciclo produttivo, fornendo indicazioni su eventuali precauzioni da rispettare;

   a verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

   a rispettare le sentenze della magistratura disponendo il fermo immediato degli impianti sotto sequestro dell'area a caldo dell'Ilva;

   ad avviare tutte le iniziative, di concerto con la regione Puglia ed il comune di Taranto tese a favorire l'adeguamento del sistema formativo territoriale alle nuove sfide dell'innovazione digitale e ambientale e alle esigenze di bonificare il territorio, formando in loco le maestranze necessarie e riqualificando i lavoratori per le successive opere di bonifiche e di tutela ambientale;

   a predisporre un piano di prepensionamento e incentivi all'esodo per i lavoratori più anziani del comparto siderurgico e riconoscere come lavoro usurante quello della siderurgia e delle fonderie;

   a tutelare il reddito degli operai attraverso un piano di riqualificazione nell'ambito delle bonifiche, della portualità, di manutenzione del territorio e di settori innovativi dell'edilizia e delle energie;

   ad avviare tutte le iniziative al fine di liquidare le ditte dell'indotto che vantano ancora crediti da Acciaierie d'Italia e supportarle in un percorso di diversificazione produttiva;

   a conciliare realmente Salute, Ambiente e Lavoro, valutando di chiudere gli impianti, e a provvedere alla bonifica e decontaminazione dei terreni inquinati attraverso il reimpiego degli stessi operai, compresi quelli in esubero, come riportato anche dallo studio Eurispes;

   a non collocare alcun impianto di rigassificazione in mare e per terra a Taranto in considerazione del rischio di incidente rilevante già dichiarato.
9/908/20. Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, «Recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», nella commissione di merito, è emerso con forza il tema dello «scudo penale», una sorta di non punibilità assoluta degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi;

    infatti, l'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale, o parte di esso, dichiarato di interesse strategico nazionale, per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni;

    la disposizione, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, sancisce una sorta di «presunzione assoluta di diligenza» a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva;

    la disposizione non solo non precisa l'ambito soggettivo di applicazione dello scudo (autore della condotta può essere «chiunque») ma non identifica le incriminazioni, rispetto alle quali è esclusa la responsabilità penale (il decreto-legge del 2015, pur non precisando quali siano i reati rispetto ai quali debba ritenersi esclusa la responsabilità penale, tuttavia identifica le incriminazioni facendo riferimento alla macro materia ambientale);

    l'articolo 7 costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 codice penale (scriminante dell'adempimento del dovere),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di circoscrivere in maniera puntuale tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, escludendo dallo scudo penale qualsiasi violazione delle linee guida per la valutazione d'impatto ambientale e sanitaria – VIIAS – così come definite dal decreto legislativo n. 104 del 2017 di recepimento della Direttiva UE in materia di VIA.
9/908/22. Dori, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, «Recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», nella commissione di merito, è emerso con forza il tema delle problematiche ambientali e sanitarie connesse ai siti di interesse strategico nazionale;

    l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020;

    la norma riconosce l'indennità fino al 31 dicembre 2023, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020;

    in Sicilia sono diverse le aree a rischio ambientale e sanitario come quelle di Gela, il Comprensorio del Mela, in provincia di Messina, e l'area industriale di Siracusa. I dati resi noti dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono numeri impressionanti che le autorità regionali tengono ben nascosti nei cassetti per non creare allarmismo. E per non far sapere che la pressoché totale assenza di prevenzione ha già provocato e continuerà a provocare una crescita dei costi della sanità pubblica nella regione. In queste tre aree i tumori alla laringe presentano un'incidenza del 200 per cento in più rispetto alla media nazionale! Poi ci sono le malattie cerebrovascolari (+25 per cento). Quindi le malattie respiratorie (+35 per cento). E sintomi mal definiti ovvero mal di testa, mal di stomaco e via continuando (+55 per cento);

    le accuse della procura siracusana sono pesanti, fra cui remissione in atmosfera di circa 13 tonnellate l'anno benzene (sostanza cancerogena) e di altre grandi quantità di sostanze nocive;

    il capo di imputazione è di disastro ambientale in quanto secondo l'ipotesi di reato, l'esercizio dell'impianto di Priolo, che non sarebbe in grado di depurare i reflui di raffinerie e aziende di trattamento chimico, avrebbe determinato una compromissione dell'ambiente con gravissimi problemi sanitari;

    secondo la Procura che sta indagando, il sistematico convogliamento di reflui industriali fuori tabella ad un depuratore che non era in grado di trattarli, perciò avrebbe rilasciato in atmosfera circa 77 tonnellate l'anno (tra i quali 13 tonnellate l'anno di cancerogeno benzene) e oltre 2.500 tonnellate nel solo periodo 2016-2020 di idrocarburi finiti a un miglio fuori dalla costa nel golfo di Augusta;

    come dichiarato da Legambiente, il consiglio di amministrazione dello IAS si dovrebbe dimettere e chiedere scusa, per non aver saputo vigilare e amministrare un impianto così importante per la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

   a imporre garanzie affinché la prosecuzione delle attività degli impianti siciliani di cui in premessa, sia vincolata al rispetto delle norme VIIAS – così come definite dal decreto legislativo n. 104 del 2017 di recepimento della Direttiva Unione europea in materia di VIA;

   qualora vi sia un rinvio a giudizio per le evidenti gravissime violazioni delle norme di tutela ambientale esposte in premessa, a costituirsi parte civile nel processo e a verificare l'effettiva dismissione degli impianti.
9/908/23. Zaratti, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    viene inoltre riproposto ancora una volta lo «scudo penale» per coloro che agiscono per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo:

   in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute dei suoi cittadini, e al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini, ad adottare iniziative per stanziare opportune risorse al fine di garantire anche per i prossimi anni, la prosecuzione e l'implementazione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, previsto dall'articolo 2, comma 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare gli opportuni interventi normativi al fine di prevedere perlomeno la non applicabilità delle norme in materia di non punibilità di cui in premessa, qualora a seguito dell'attività dell'impianto siderurgico, vengano superati i limiti dell'OMS sul benzene, i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di diossina, nonché i limiti in materia di polveri sottili.
9/908/24. Zanella, Evi, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

    l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    viene inoltre riproposto ancora una volta lo «scudo penale» per coloro che agiscono per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

    l'intento del Governo è quello di garantire in ogni caso la continuità della produzione e quindi l'interesse economico e commerciale dell'impresa, che viene equiparato al diritto alla salute e all'ambiente, diritti garantiti dalla nostra Carta Costituzionale;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo:

   al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini dell'area di Taranto, ad adottare quanto prima le iniziative di competenza volte a prevedere, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano consentire il potenziamento dell'azienda sanitaria locale di Taranto anche ai fini delle attività di controllo e sorveglianza sanitaria nella popolazione e dell'indispensabile monitoraggio epidemiologico;

   a garantire le risorse necessarie alla piena attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale.
9/908/25. Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    viene inoltre riproposto ancora una volta lo «scudo penale» per coloro che agiscono per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo

a garantire maggiori e adeguate risorse al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti e in particolare PM10, PM 2.5, NOx, benzene, CO, S02.
9/908/26. Ghirra, Evi, Bonelli, Zanella, Fratoianni, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    viene inoltre riproposto ancora una volta lo «scudo penale» per coloro che agiscono per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte ad assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti e in particolare PM10, PM 2.5, NOx, benzene, CO, S02.
9/908/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Evi, Bonelli, Zanella, Fratoianni, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

    l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    viene inoltre riproposto ancora una volta lo «scudo penale» per coloro che agiscono per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza per far sì che si possa procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di personale, presso l'ARPA Puglia, indispensabili per il pieno svolgimento dei relativi importanti compiti istituzionali.
9/908/27. Fratoianni, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

    l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    viene inoltre riproposto ancora una volta lo «scudo penale» per coloro che agiscono per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo

a integrare il comma 2, articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.
9/908/28. Borrelli, Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 in esame, è l'ultimo provvedimento d'urgenza in ordine di tempo che interviene da oltre undici anni sulla perdurante grave crisi industriale e ambientale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto;

    l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

    il provvedimento in esame, interviene tra l'altro, sulle misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico. Si interviene inoltre sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto Superiore della Sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini. Recentemente, a Taranto si sono registrati picchi di benzene e l'Arpa li ha attribuiti agli impianti dell'ex Ilva,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative normative volte a prevedere una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario per gli impianti siderurgici di cui in premessa, al fine di verificare la necessità di una revisione dell'Autorizzazione integrata ambientale.
9/908/30. Piccolotti, Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


MOZIONE BOSCHI, GARDINI, CIANI, LOIZZO, LUPI, PATRIARCA, QUARTINI, SCHULLIAN, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00078 CONCERNENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI MALATTIE RARE

Mozione

   La Camera,

   premesso che:

    nel 1999 l'Italia, contestualmente all'Unione europea, ha identificato nelle malattie rare un'area di priorità in sanità pubblica;

    il 28 febbraio di ogni anno ricorre la Giornata mondiale delle malattie rare, istituita per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle condizioni delle persone affette da queste patologie a bassa prevalenza nella popolazione;

    con «Raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02)» si è convenuto di usare, ai fini dell'elaborazione di politiche a livello comunitario, una definizione comune di malattia rara quale malattia che presenta una «prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone». Nell'ambito di queste patologie, se ne identificano alcune con una frequenza ancora più bassa – un caso su un milione – definite come «ultra-rare»;

    le malattie rare sono patologie debilitanti e fortemente invalidanti, potenzialmente letali, caratterizzate da bassa prevalenza nella popolazione ed elevato grado di complessità, in gran parte di origine genetica, circa nell'80 per cento dei casi, per il restante 20 per cento si tratta di malattie multifattoriali derivate, oltre che da una suscettibilità individuale, anche da altri fattori (ad esempio, alcuni fattori ambientali, alimentari) oppure dall'interazione tra cause genetiche e ambientali;

    secondo le stime esistono attualmente circa 10.000 diverse malattie rare, che colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia, di questi circa 2 su 5 sono bambini o ragazzi sotto i 18 anni di età;

    per la loro bassa prevalenza, la loro specificità e l'elevato numero totale di persone colpite, le malattie rare richiedono un approccio globale basato su interventi specifici e combinati volti a prevenire un'elevata morbilità o, laddove sia evitabile, una mortalità precoce e a migliorare la qualità della vita e il potenziale socio-economico delle persone colpite;

    nonostante le numerose normative rivolte a questo settore, previste a livello europeo e nazionale, le persone affette da queste patologie continuano ad essere penalizzate per la difficoltà della diagnosi, la scarsa disponibilità di terapie efficaci e dei bisogni medici insoddisfatti, la difficoltà di una presa in carico olistica, il «peso» individuale e familiare rilevante;

    la ricerca scientifica, che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, oltre agli stanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, specifici su malattie rare e tumori rari, va quindi ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi alla base delle malattie rare e sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici;

    l'Onu ha approvato, all'unanimità, la risoluzione «Affrontare le sfide delle persone affette da una malattia rara e delle loro famiglie» (Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families) e l'Italia è stata tra i 54 Paesi co-sponsor dell'iniziativa grazie anche al supporto di varie associazioni dei pazienti;

    la risoluzione Onu promuove il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030, cui sia l'Unione europea che i singoli Stati membri si sono impegnati e in Europa questo si tradurrà nello sviluppo di un piano d'azione europeo per le malattie rare all'attenzione della Commissione europea;

    la risoluzione rappresenta, dunque, un tassello fondamentale dell'operazione complessiva di re-inquadramento delle politiche attuali e future in materia di malattie rare per affrontare i bisogni insoddisfatti anche dei 30 milioni di persone che vivono in Europa con una malattia rara;

    in Italia, dal 2001 sono stati istituiti:

     a) Rete nazionale dedicata alla prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare;

     b) Registro nazionale malattie rare presso l'Istituto superiore di sanità;

     c) elenco di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza (decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279. e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017);

     d) nel 2014 (l'Italia è stata la prima in Europa ad approvare un piano del genere) uno specifico Piano nazionale malattie rare, scaduto nel 2016. La bozza del nuovo piano, consegnata al Ministro della salute a maggio 2022, ha ottenuto il visto del Comitato nazionale malattie rare il 21 febbraio 2023;

     e) gli screening neonatali estesi: grazie alla legge 19 agosto 2016, n. 167, l'Italia si è posizionata al primo posto in Europa per numero di patologie screenate alla nascita: ben 49;

    con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 544), che ha modificato la legge 19 agosto 2016 n. 167, tra le patologie da considerare ai fini dello screening neonatale sono state inserite anche le patologie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale;

    nonostante il parere positivo espresso dal gruppo di lavoro «Screening neonatale esteso», istituito presso il Ministero della salute, in merito all'introduzione dell'atrofia muscolare spinale nel panel dello screening neonatale, non è stato ancora emanato alcun decreto da parte del Ministero della salute per rendere ufficiale l'inserimento di questa patologia all'interno della lista e dunque garantire questo diritto a tutti i bambini e alle loro famiglie nati sul territorio nazionale;

    in Italia il 12 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani», approvata all'unanimità, con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire l'uniformità sul territorio nazionale nell'erogazione delle prestazioni e delle terapie, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare e il sostegno della ricerca;

    ad oggi solo uno dei decreti attuativi previsti dalla norma è stato emanato: il decreto del Ministero della salute per l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare;

    l'ultimo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza risale a più di cinque anni fa;

    nonostante il lungo tempo trascorso, il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 manca di una sua parte fondamentale: il decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale, che contiene anche il nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi;

    la mancata approvazione del cosiddetto «decreto tariffe», oltre ad ostacolare l'aggiornamento delle prestazioni sanitarie del panel delle patologie da sottoporre a screening neonatale esteso e dell'elenco delle malattie rare contenute nell'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, non consente l'applicazione effettiva dei cosiddetti nuovi livelli essenziali di assistenza;

    nel comma 3 dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 2021, n. 175, i tumori rari, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo, nonché all'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017, n. 158/CS, «rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla legge»;

    il comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2021, n. 175, per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, stabilisce che nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphancode presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare;

    il portale Orphanet attribuisce alle malattie rare senza diagnosi dopo indagini approfondite il codice Orpha616874, ricomprendendo tra queste le «malattie rare per la quali gli esperti di malattie rare hanno compiuto ogni ragionevole sforzo per giungere a una diagnosi, sulla base delle conoscenze e dei mezzi diagnostici più avanzati attualmente disponibili, senza tuttavia giungere all'individuazione di alcun concetto clinicamente noto»;

    la Commissione europea ha annunciato nella sua strategia farmaceutica, adottata il 25 novembre 2020, la necessità di procedere con una revisione della legislazione dell'Unione europea in materia di medicinali per malattie rare e medicinali orfani – regolamento (CE) n. 141/2000 sui medicinali orfani – con l'obiettivo di migliorare il panorama terapeutico e affrontare le esigenze insoddisfatte attraverso incentivi più personalizzati;

    nel Piano europeo di lotta contro il cancro, al punto 5.3, per garantire l'accesso ai farmaci essenziali e all'innovazione, nell'ambito della strategia farmaceutica, è previsto l'avvio di iniziative finalizzate a «testare rapidamente le molecole esistenti, iniziando dai tumori con prognosi infausta e dai tumori rari»;

    ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti dai livelli essenziali di assistenza o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti ad alcune categorie, tra cui, testualmente le «terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici e le formulazioni galeniche e magistrali preparate presso le farmacie ospedaliere e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda queste ultime nel rispetto di specifici protocolli adottati dalle regioni»; tuttavia, risultano escluse le terapie orphhan drug classificate in fascia C (in particolare i farmaci in classe C osp.): di conseguenza, tali terapie vengono escluse dalla nota Aifa del 30 novembre 2022, che definisce i «Criteri di accesso al fondo Aifa 5 per cento»;

    in particolare, dette terapie in classe C osp. sono dispensate solamente dalle farmacie ospedaliere, ricadendo dunque sulle scelte e sulla sostenibilità di bilancio delle singole regioni, e non possono essere acquistati (pur volendo) dai pazienti nelle farmacie al pubblico; tale «stortura» amplifica maggiormente le differenze regionali e l'iniquità di accesso, in contrasto con la normativa vigente che intende garantire gli orphan drug a tutti i malati rari. Pertanto, al fine di poter rendere accessibile, e a carico del Servizio sanitario nazionale, tutti i farmaci orfani a prescindere dalla classe di rimborsabilità, occorre modificare l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, includendo le terapie orphan drug classificate in fascia C, ad esclusione della classe di farmaci CNN;

    in particolare, con la lettera «C» si indica che il farmaco non è rimborsabile, «NN» sta per «Non Negoziato»,

impegna il Governo:

1) a dare concreta attuazione, in tempi brevi, ai restanti decreti attuativi previsti dalla legge 10 novembre 2021, n. 175, citata in premessa, con particolare riferimento all'urgenza dell'ampliamento dell'elenco delle patologie rare e relative prestazioni, all'immediata disponibilità dei farmaci, per quanto di competenza, alla stesura dei piani diagnostico-terapeutico assistenziali personalizzati, e soprattutto a rendere uniforme sull'intero territorio nazionale la presa in carico delle persone con malattia rara, al fine di evitare discriminazioni legate al luogo di residenza delle stesse;

2) in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 10 novembre 2021, n. 175, a favorire la presenza anche delle federazioni/associazioni di persone con tumori rari più rappresentative nell'ambito del Comitato nazionale per le malattie rare istituito presso il Ministero della salute;

3) ad accelerare l'adozione del cosiddetto «decreto tariffe», al fine di rendere completamente operativi i livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e a procedere contestualmente all'aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza, includendo ulteriori prestazioni per i malati oncologici (come i test genomici per il carcinoma alla mammella in stadio iniziale ormonoresponsivo) e per la presa in carico delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, assicurando altresì l'adozione del relativo nomenclatore tariffario;

4) ad attuare velocemente quanto previsto nel piano nazionale licenziato il 21 febbraio 2023 dal Comitato nazionale, con specifico riguardo all'introduzione nei livelli essenziali di assistenza di trattamenti e terapie già erogate in «extra lea» (molti dei quali in fascia C) da molte regioni e all'integrazione della rete Ern;

5) ad adottare iniziative volte a stanziare fondi dedicati al Piano nazionale malattie rare;

6) ad adottare le iniziative di competenza per assicurare l'integrazione ospedale-territorio, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

7) a coinvolgere e ascoltare continuativamente i rappresentanti delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative sin dalle prime fasi dei processi decisionali: dalle sperimentazioni alle gare, ai comitati etici, alla programmazione sanitaria (così come previsto anche dalla riforma del terzo settore e ribadito anche dalle linee guida recentemente emanate dal Ministero della salute);

8) a favorire il coinvolgimento da parte di Aifa delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative ai fini dell'articolo 5 della legge 10 novembre 2021, n. 175;

9) a favorire la formazione e la stabilizzazione dei professionisti che si dedicano alle malattie rare e ai tumori rari;

10) a prevedere lo stanziamento di specifici fondi per l'attuazione dei programmi di assistenza a malattie rare ai fini di una remunerazione basata sui costi standard;

11) a sollecitare un più omogeneo riconoscimento del peso della malattia rara e dei tumori rari a livello di prestazioni assistenziali, con la realizzazione di progetti pilota e prevedendo tutele specifiche con particolare riguardo anche alle esigenze lavorative;

12) considerato che la ricerca clinica deve essere «patient centred», a prevedere nei bandi di ricerca nazionali quanto già previsto dalla Commissione europea, ossia considerare valore aggiunto la collaborazione delle associazioni dei pazienti alla co-progettazione e gestione dei progetti;

13) ad aggiornare l'elenco delle patologie da sottoporre a screening neonatale esteso e ad attivare la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2021, n. 175, e dunque procedere, attraverso decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphancode presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare;

14) a riconoscere sul territorio nazionale il codice Orpha616874 per malattie rare senza diagnosi dopo indagini approfondite e ad associare ad esso, in regime di esenzione, tutte le prestazioni sanitarie e terapeutiche per la presa in carico di queste persone, tenendo conto della complessità e delle esigenze delle diverse patologie;

15) a favorire ed estendere, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata durante il periodo Covid, la cura, l'assistenza e la somministrazione di terapie a domicilio per le persone con malattia rara;

16) ad adottare iniziative a livello legislativo al fine di modificare l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, includendo le terapie orphan drug classificate in fascia C, ad esclusione della classe di farmaci CNN (in particolare, con la lettera 'C' si indica che il farmaco non è rimborsabile, 'NN' sta per 'Non Negoziato'), al fine di poter rendere accessibile, e a carico del Servizio sanitario nazionale, tutti i farmaci orfani a prescindere dalla classe di rimborsabilità.
(1-00078) «Boschi, Gardini, Ciani, Loizzo, Lupi, Patriarca, Quartini, Schullian, Zanella, Benigni, Bonetti, Cappellacci, Casasco, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Rosato, Colosimo, Mangialavori, Schifone, Ciocchetti, Vietri, Morgante, Rosso, Maccari, Lancellotta, Grippo, De Corato, D'Alessio, Malavasi, De Monte, Castiglione, Comba».


   La Camera,

   premesso che:

    nel 1999 l'Italia, contestualmente all'Unione europea, ha identificato nelle malattie rare un'area di priorità in sanità pubblica;

    il 28 febbraio di ogni anno ricorre la Giornata mondiale delle malattie rare, istituita per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle condizioni delle persone affette da queste patologie a bassa prevalenza nella popolazione;

    con «Raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02)» si è convenuto di usare, ai fini dell'elaborazione di politiche a livello comunitario, una definizione comune di malattia rara quale malattia che presenta una «prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone». Nell'ambito di queste patologie, se ne identificano alcune con una frequenza ancora più bassa – un caso su un milione – definite come «ultra-rare»;

    le malattie rare sono patologie debilitanti e fortemente invalidanti, potenzialmente letali, caratterizzate da bassa prevalenza nella popolazione ed elevato grado di complessità, in gran parte di origine genetica, circa nell'80 per cento dei casi, per il restante 20 per cento si tratta di malattie multifattoriali derivate, oltre che da una suscettibilità individuale, anche da altri fattori (ad esempio, alcuni fattori ambientali, alimentari) oppure dall'interazione tra cause genetiche e ambientali;

    secondo le stime esistono attualmente circa 10.000 diverse malattie rare, che colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia, di questi circa 2 su 5 sono bambini o ragazzi sotto i 18 anni di età;

    per la loro bassa prevalenza, la loro specificità e l'elevato numero totale di persone colpite, le malattie rare richiedono un approccio globale basato su interventi specifici e combinati volti a prevenire un'elevata morbilità o, laddove sia evitabile, una mortalità precoce e a migliorare la qualità della vita e il potenziale socio-economico delle persone colpite;

    nonostante le numerose normative rivolte a questo settore, previste a livello europeo e nazionale, le persone affette da queste patologie continuano ad essere penalizzate per la difficoltà della diagnosi, la scarsa disponibilità di terapie efficaci e dei bisogni medici insoddisfatti, la difficoltà di una presa in carico olistica, il «peso» individuale e familiare rilevante;

    la ricerca scientifica, che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, oltre agli stanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, specifici su malattie rare e tumori rari, va quindi ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi alla base delle malattie rare e sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici;

    l'Onu ha approvato, all'unanimità, la risoluzione «Affrontare le sfide delle persone affette da una malattia rara e delle loro famiglie» (Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families) e l'Italia è stata tra i 54 Paesi co-sponsor dell'iniziativa grazie anche al supporto di varie associazioni dei pazienti;

    la risoluzione Onu promuove il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030, cui sia l'Unione europea che i singoli Stati membri si sono impegnati e in Europa questo si tradurrà nello sviluppo di un piano d'azione europeo per le malattie rare all'attenzione della Commissione europea;

    la risoluzione rappresenta, dunque, un tassello fondamentale dell'operazione complessiva di re-inquadramento delle politiche attuali e future in materia di malattie rare per affrontare i bisogni insoddisfatti anche dei 30 milioni di persone che vivono in Europa con una malattia rara;

    in Italia, dal 2001 sono stati istituiti:

     a) Rete nazionale dedicata alla prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare;

     b) Registro nazionale malattie rare presso l'Istituto superiore di sanità;

     c) elenco di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza (decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279. e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017);

     d) nel 2014 (l'Italia è stata la prima in Europa ad approvare un piano del genere) uno specifico Piano nazionale malattie rare, scaduto nel 2016. La bozza del nuovo piano, consegnata al Ministro della salute a maggio 2022, ha ottenuto il visto del Comitato nazionale malattie rare il 21 febbraio 2023;

     e) gli screening neonatali estesi: grazie alla legge 19 agosto 2016, n. 167, l'Italia si è posizionata al primo posto in Europa per numero di patologie screenate alla nascita: ben 49;

    con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 544), che ha modificato la legge 19 agosto 2016 n. 167, tra le patologie da considerare ai fini dello screening neonatale sono state inserite anche le patologie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale;

    nonostante il parere positivo espresso dal gruppo di lavoro «Screening neonatale esteso», istituito presso il Ministero della salute, in merito all'introduzione dell'atrofia muscolare spinale nel panel dello screening neonatale, non è stato ancora emanato alcun decreto da parte del Ministero della salute per rendere ufficiale l'inserimento di questa patologia all'interno della lista e dunque garantire questo diritto a tutti i bambini e alle loro famiglie nati sul territorio nazionale;

    in Italia il 12 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani», approvata all'unanimità, con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire l'uniformità sul territorio nazionale nell'erogazione delle prestazioni e delle terapie, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare e il sostegno della ricerca;

    ad oggi solo uno dei decreti attuativi previsti dalla norma è stato emanato: il decreto del Ministero della salute per l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare;

    l'ultimo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza risale a più di cinque anni fa;

    nonostante il lungo tempo trascorso, il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 manca di una sua parte fondamentale: il decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale, che contiene anche il nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi;

    la mancata approvazione del cosiddetto «decreto tariffe», oltre ad ostacolare l'aggiornamento delle prestazioni sanitarie del panel delle patologie da sottoporre a screening neonatale esteso e dell'elenco delle malattie rare contenute nell'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, non consente l'applicazione effettiva dei cosiddetti nuovi livelli essenziali di assistenza;

    nel comma 3 dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 2021, n. 175, i tumori rari, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo, nonché all'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017, n. 158/CS, «rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla legge»;

    il comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2021, n. 175, per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, stabilisce che nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphancode presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare;

    il portale Orphanet attribuisce alle malattie rare senza diagnosi dopo indagini approfondite il codice Orpha616874, ricomprendendo tra queste le «malattie rare per la quali gli esperti di malattie rare hanno compiuto ogni ragionevole sforzo per giungere a una diagnosi, sulla base delle conoscenze e dei mezzi diagnostici più avanzati attualmente disponibili, senza tuttavia giungere all'individuazione di alcun concetto clinicamente noto»;

    la Commissione europea ha annunciato nella sua strategia farmaceutica, adottata il 25 novembre 2020, la necessità di procedere con una revisione della legislazione dell'Unione europea in materia di medicinali per malattie rare e medicinali orfani – regolamento (CE) n. 141/2000 sui medicinali orfani – con l'obiettivo di migliorare il panorama terapeutico e affrontare le esigenze insoddisfatte attraverso incentivi più personalizzati;

    nel Piano europeo di lotta contro il cancro, al punto 5.3, per garantire l'accesso ai farmaci essenziali e all'innovazione, nell'ambito della strategia farmaceutica, è previsto l'avvio di iniziative finalizzate a «testare rapidamente le molecole esistenti, iniziando dai tumori con prognosi infausta e dai tumori rari»;

    ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti dai livelli essenziali di assistenza o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti ad alcune categorie, tra cui, testualmente le «terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici e le formulazioni galeniche e magistrali preparate presso le farmacie ospedaliere e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda queste ultime nel rispetto di specifici protocolli adottati dalle regioni»; tuttavia, risultano escluse le terapie orphhan drug classificate in fascia C (in particolare i farmaci in classe C osp.): di conseguenza, tali terapie vengono escluse dalla nota Aifa del 30 novembre 2022, che definisce i «Criteri di accesso al fondo Aifa 5 per cento»;

    in particolare, dette terapie in classe C osp. sono dispensate solamente dalle farmacie ospedaliere, ricadendo dunque sulle scelte e sulla sostenibilità di bilancio delle singole regioni, e non possono essere acquistati (pur volendo) dai pazienti nelle farmacie al pubblico; tale «stortura» amplifica maggiormente le differenze regionali e l'iniquità di accesso, in contrasto con la normativa vigente che intende garantire gli orphan drug a tutti i malati rari. Pertanto, al fine di poter rendere accessibile, e a carico del Servizio sanitario nazionale, tutti i farmaci orfani a prescindere dalla classe di rimborsabilità, occorre modificare l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, includendo le terapie orphan drug classificate in fascia C, ad esclusione della classe di farmaci CNN;

    in particolare, con la lettera «C» si indica che il farmaco non è rimborsabile, «NN» sta per «Non Negoziato»,

impegna il Governo:

1) a dare concreta attuazione, in tempi brevi, ai restanti decreti attuativi previsti dalla legge 10 novembre 2021, n. 175, citata in premessa, con particolare riferimento all'urgenza dell'ampliamento dell'elenco delle patologie rare e relative prestazioni, all'immediata disponibilità dei farmaci, per quanto di competenza, alla stesura dei piani diagnostico-terapeutico assistenziali personalizzati, e soprattutto a rendere uniforme sull'intero territorio nazionale la presa in carico delle persone con malattia rara, al fine di evitare discriminazioni legate al luogo di residenza delle stesse;

2) in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 10 novembre 2021, n. 175, a favorire la presenza anche delle federazioni/associazioni di persone con tumori rari più rappresentative nell'ambito del Comitato nazionale per le malattie rare istituito presso il Ministero della salute;

3) ad accelerare l'adozione del cosiddetto «decreto tariffe», al fine di rendere completamente operativi i livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e a procedere contestualmente, nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza, includendo ulteriori prestazioni per i malati oncologici (come i test genomici per il carcinoma alla mammella in stadio iniziale ormonoresponsivo) e per la presa in carico delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, assicurando altresì l'adozione del relativo nomenclatore tariffario;

4) a valutare la possibilità di attuare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, velocemente quanto previsto nel piano nazionale licenziato il 21 febbraio 2023 dal Comitato nazionale, con specifico riguardo all'introduzione nei livelli essenziali di assistenza di trattamenti e terapie già erogate in «extra lea» (molti dei quali in fascia C) da molte regioni e all'integrazione della rete Ern;

5) a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative volte a stanziare fondi dedicati al Piano nazionale malattie rare;

6) ad adottare le iniziative di competenza per assicurare l'integrazione ospedale-territorio, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

7) a valutare la possibilità di coinvolgere e ascoltare i rappresentanti delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative sin dalle prime fasi dei processi decisionali: dalle sperimentazioni alle gare, ai comitati etici, alla programmazione sanitaria (così come previsto anche dalla riforma del terzo settore e ribadito anche dalle linee guida recentemente emanate dal Ministero della salute);

8) a favorire il coinvolgimento da parte di Aifa delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative ai fini dell'articolo 5 della legge 10 novembre 2021, n. 175;

9) a favorire la formazione e la stabilizzazione dei professionisti che si dedicano alle malattie rare e ai tumori rari;

10) a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, lo stanziamento di specifici fondi per l'attuazione dei programmi di assistenza a malattie rare ai fini di una remunerazione basata sui costi standard;

11) nei limiti dei profili di competenza del Ministero della salute, a sollecitare un più omogeneo riconoscimento del peso della malattia rara e dei tumori rari a livello di prestazioni assistenziali, con la realizzazione di progetti pilota e prevedendo tutele specifiche con particolare riguardo anche alle esigenze lavorative;

12) a valutare, nel rispetto dei profili di competenza, ogni misura idonea a promuovere la possibilità della collaborazione delle associazioni dei pazienti alla co-progettazione e gestione dei progetti;

13) ad aggiornare l'elenco delle patologie da sottoporre a screening neonatale esteso e ad attivare la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2021, n. 175, e dunque procedere, attraverso decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphancode presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare;

14) a valutare la possibilità di riconoscere, nel rispetto di evidenze scientifiche, sul territorio nazionale il codice Orpha616874 per malattie rare senza diagnosi dopo indagini approfondite e di associare ad esso, in regime di esenzione, tutte le prestazioni sanitarie e terapeutiche per la presa in carico di queste persone, tenendo conto della complessità e delle esigenze delle diverse patologie;

15) per i profili di competenze, favorire ed estendere, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata durante il periodo Covid, la cura, l'assistenza e la somministrazione di terapie a domicilio per le persone con malattia rara;

16) a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative a livello legislativo al fine di modificare l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, includendo le terapie orphan drug classificate in fascia C, ad esclusione della classe di farmaci CNN (in particolare, con la lettera 'C' si indica che il farmaco non è rimborsabile, 'NN' sta per 'Non Negoziato'), al fine di poter rendere accessibile, e a carico del Servizio sanitario nazionale, tutti i farmaci orfani a prescindere dalla classe di rimborsabilità.
(1-00078) (Testo modificato nel corso della seduta) «Boschi, Gardini, Ciani, Loizzo, Lupi, Patriarca, Quartini, Schullian, Zanella, Benigni, Bonetti, Cappellacci, Casasco, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Rosato, Colosimo, Mangialavori, Schifone, Ciocchetti, Vietri, Morgante, Rosso, Maccari, Lancellotta, Grippo, De Corato, D'Alessio, Malavasi, De Monte, Castiglione, Comba».