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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 marzo 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Pdl cost. n. 715 – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

Discussione sulle linee generali: 10 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 37 minuti
Gruppi 7 ore e 13 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 50 minuti
Lega – Salvini premier 50 minuti
MoVimento 5 Stelle 49 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 48 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 47 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 46 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 46 minuti
Misto: 45 minuti
  Minoranze Linguistiche 26 minuti
  +Europa 19 minuti

Ddl di ratifica nn. 770, 795 e 873

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 20 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 20 minuti
Fratelli d'Italia 13 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 15 minuti
Lega – Salvini premier 9 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 7 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 4 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

Mozione n. 1-00045 – Iniziative in materia di riconoscimento di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specializzati nelle patologie ambientali

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozioni nn. 1-00079 e abb. – Iniziative in materia di dimensionamento scolastico, nel quadro di interventi per la valorizzazione e il potenziamento del sistema di istruzione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Mozione n. 1-00073 e abb. – Iniziative volte a contrastare il fenomeno della siccità

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Mozione n. 1-00098 e abb. – Iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all'energia nucleare

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Mozione n. 1-00100 – Iniziative in relazione al Piano RepowerEU e ai relativi investimenti in campo energetico nell'ambito del PNRR

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella
seduta del 29 marzo 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FOTI: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente il prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico che trasferiscono la residenza in Italia» (1048);

   SEMENZATO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)» (1049);

   ZANELLA: «Disciplina dello stato di filiazione dei nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo o della surrogazione di maternità, nonché modifiche alle leggi 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di accesso alle tecniche e requisiti soggettivi, e 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori» (1050);

   BICCHIELLI e ALESSANDRO COLUCCI: «Abrogazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, concernenti l'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati alle elezioni» (1051);

   LUCASELLI ed altri: «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale» (1052);

   RICHETTI ed altri: «Istituzione della retribuzione oraria minima» (1053);

   MANZI e MALAVASI: «Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione» (1054).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SCUTELLÀ ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale, nonché agevolazione contributiva per l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità» (609) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Marianna Ricciardi.
  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale» (659) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (814) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.
  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (846) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.
  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (887) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Loperfido.
  La proposta di legge CANGIANO ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l'attribuzione del coordinamento dell'insegnamento dell'educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche» (957) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Loperfido.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia)

  ZINZI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita» (562) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VI Commissione (Finanze)

  DE BERTOLDI: «Agevolazione fiscale per i redditi di capitale derivanti da investimenti delle persone fisiche a sostegno dell'economia reale» (816) Parere delle Commissioni I, V e X.

   XII Commissione (Affari sociali)

  LACARRA e CARÈ: «Delega al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento della medicina territoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (790) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XIV;

  LACARRA ed altri: «Introduzione dell'obbligo di formazione sulle tecniche di primo soccorso a carico del personale scolastico docente e non docente e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado» (791) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XI.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 47 del 7 febbraio-21 marzo 2023 (Doc. VII, n. 105),

  con la quale:

   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana, sezione prima:

  alla VI Commissione ( Finanze);

  Sentenza n. 52 del 20 febbraio-28 marzo 2023 (Doc. VII, n. 109),

  con la quale:

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 39, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro:

  alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 23 marzo 2023, Sentenza n. 48 del 9 febbraio – 23 marzo 2023 (Doc. VII, n. 106),

  con la quale:

   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla legge regionale 6/2022), limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e»;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), della legge della Regione Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», e 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, come convertito, e agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 8 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 8 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi da 2 a 5, della legge della Regione Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

  in data 24 marzo 2023, Sentenza n. 50 del 25 gennaio – 24 marzo 2023 (Doc. VII, n. 107),

  con la quale:

   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022):

  alla VIII Commissione ( Ambiente);

  in data 28 marzo 2023, Sentenza n. 51 dell'8 febbraio – 28 marzo 2023 (Doc. VII, n. 108),

  con la quale:

   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, lettera e), del decreto legislativo 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011»;

   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise n. 4 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla V Commissione (Bilancio e Tesoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 65).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 66).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società ENEL Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 67).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri nell'anno 2022 e il suo bilancio consuntivo per la medesima annualità.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 208, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione concernente l'utilizzo delle quote, destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, riferita all'anno 2022 (Doc. CXCII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (COM(2023) 148 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

  Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2023 – Adeguamenti tecnici derivanti dagli accordi politici raggiunti su diverse proposte legislative, anche per quanto riguarda REPowerEU, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il programma dell'Unione per una connettività sicura (COM(2023) 150 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnati alla competente Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 14 al 20 marzo 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (A.C. 889-A/R)

A.C. 889-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

   all'ultimo periodo, dopo le parole: in relazione alle aggiungere le seguenti: ordinarie;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.

A.C. 889-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).»;

   b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

   a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

   b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

   c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

   d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

   e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

   f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

   g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

   h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

   i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

   6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).
   6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

Articolo 2.
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

   a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

   b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

   a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

   b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

   c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 889-A/R – Modificazioni apportate dalla Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1 è premesso il seguente:

  «Art. 01. – (Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche) – 1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023”».

  All'articolo 1, comma 1:

   alla lettera a):

    all'alinea, le parole: «, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

    dopo il capoverso 1-quinquies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma»;

   alla lettera b):

    al capoverso 6-bis:

     all'alinea, le parole: «Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,» e la parola: «dimostrano» è sostituita dalla seguente: «dimostrino»;

     alle lettere a) e b), dopo le parole: «dell'articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento»;

     alla lettera e), le parole: «di congruità» sono sostituite dalle seguenti: «della congruità» e le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di»;

     la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza»;

     la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

    «i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

    i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”;

    i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente»;

    il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente:

   «6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4»;

    al capoverso 6-quater:

     al primo periodo, le parole: «o non gravità» sono sostituite dalle seguenti: «o della non gravità»;

     al terzo periodo, le parole: «comma 1.bis.sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1».

  All'articolo 2:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati»;

   al comma 3:

    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
  3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
  3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
  3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020”;

   b) le parole: “31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”.

  3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente:

  “8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”»;

   al comma 4, le parole: «del 2013, sono» sono sostituite dalle seguenti: «del 2013 sono».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati) – 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
  Art. 2-ter. – (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese) – 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

   a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

   d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

    1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

    2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

    3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

  Art. 2-quater. – (Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) – 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
  Art. 2-quinquies. – (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito) – 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 01.
(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
01.328. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «alla data 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2023».
01.329. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «non superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 35.000 euro».
01.330. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

ART. 1.
(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  Al comma 1,alinea, sostituire le parole: All'articolo 121 del decreto-legge, con le seguenti: Al decreto-legge.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:

   «0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “al 30 giugno 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”;

    2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: “per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026”»;

   alla medesima lettera a), alinea, premettere le parole: all'articolo 121, e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
1.3. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta».
1.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.5. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.6. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-quinquies.
1.302. Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

  1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.
1.7. Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:

  1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente.
1.303. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: non possono con le seguenti: possono.
1.304. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: non possono con le seguenti: compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono.
1.305. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: non possono con le seguenti: nei limiti della relativa capienza fiscale, possono.
1.307. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: non possono con le seguenti: nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono.
1.306. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) di cui al comma 1 dell'articolo 1,.
1.8. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Santillo.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.
1.311. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.
1.308. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.
1.309. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.
1.310. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.
1.315. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.
1.316. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente legge di conversione.
1.317. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
1.10. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale.
1.312. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.
1.313. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.
1.314. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2028 con le seguenti: 1° gennaio 2024.
1.318. Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.
1.319. Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
1.320. De Monte, Del Barba.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:

  6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.
1.301. Guerra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

   «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.40. Donno, Torto, Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis.1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-octies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;

   b) al comma 10-novies le parole: «31 marzo 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
1.22. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*1.27. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*1.28. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*1.321. Pastorino

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge.
  La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.322. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge.
  La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.323. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge.
  La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.324. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge.
  La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.325. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.30. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.31. Dell'Olio, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.32. Dell'Olio, Fenu, Santillo, Alifano, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.33. Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con Abi, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi con il quale rilanciare la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo, sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.
1.326. Fenu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.
1.327. Fenu.

ART. 2.
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)

  Sopprimerlo.
2.1. Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Cappelletti.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.
2.300. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 30 giugno 2023.
2.301. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 30 aprile 2023.
2.3. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: conversione del presente decreto.
2.302. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
2.5. Richetti, Del Barba, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione.
2.303. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi di cui all'articolo 121, comma 2, aggiungere le seguenti: lettera d),.
2.7. Dell'Olio, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.
2.8. Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.13. Fenu, Santillo, Cappelletti, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.
2.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.24. Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 30.000 euro annui.
2.28. Zanella, Evi, Mari, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del citato articolo 121.
2.35. Borrelli, Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.
2.36. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
2.37. Borrelli, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimaste a carico del contribuente in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori.
2.41. Borrelli, Zanella, Evi, Mari, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prima della lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

   «a.0) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.307. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prima della lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

   «a.0) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.308. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prima della lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

   «a.0) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.309. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.49. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.50. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.

  Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023.

  Conseguentemente:

   1) al comma 3, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023;

   2) sopprimere il comma 4.
2.51. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 giugno 2023.
2.304. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023.
2.52. Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu, Alifano.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.306. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: conversione del presente decreto.
2.305. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

  Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.
2.54. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomìni e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.
2.56. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.
2.72. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.
2.73. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.74. Fenu, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 aprile 2023.
2.81. Lovecchio, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Raffa, Fenu, Alifano.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
2.352. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) risulti adottata la delibera condominiale di affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli Autoconsumi Collettivi di energia rinnovabile e delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;.
2.84. Del Barba, Rosato.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;.
2.86. Scutellà, Fenu.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.
  3.2. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE».
2.133. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe “D”»;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali).
2.194. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.
2.140. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
2.151. Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le cessioni dei crediti di cui al presente articolo tra persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, possono essere usufruite in detrazione dai familiari cessionari con la medesima ripartizione in quote annuali previste per la detrazione originaria.».
2.158. Del Barba, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2.161. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2.173. Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

  Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti: nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.
2.351. Sottanelli, Del Barba.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.
2.350. Del Barba, Faraone, Gadda.

  Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
2.353. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
2.354. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.
2.355. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso 8-quinquies con il seguente:

  8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
2.356. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.
2.357. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
2.358. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento.
2.310. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
2.359. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo.
2.311. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari importo.
2.312. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: in quindici quote annuali di pari importo.
2.313. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: periodo d'imposta 2023 con le seguenti: periodo d'imposta 2022.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al terzo periodo, sostituire le parole: periodo d'imposta 2023 con le seguenti: periodo d'imposta 2022;

   sopprimere l'ultimo periodo.
2.317. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, secondo periodo, sopprimere la parola: irrevocabile.
2.314. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le quote di detrazione annue non fruite possono essere fruite cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione.
2.319. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, sostituire il terzo periodo con il seguente: Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
2.315. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.
2.318. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, ultimo periodo, sostituire le parole: a condizione che con le seguenti: anche se.
2.316. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
2.195. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Mari.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
2.197. Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
2.321. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
2.320. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

  Al comma 4 dopo le parole: n. 63 del 2013 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 121, comma 1-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2.198. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona».
2.211. Stefanazzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.
2.323. Donno, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.
2.223. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.
2.224. Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.
2.322. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.
2.326. Donno, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.
2.325. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.
2.324. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate.
2.327. Tucci, Aiello, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.
2.228. Fenu, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

  1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
  3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Tucci, Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
  2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.
  3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
2.07. Fenu.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

  1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. In sede di presentazione della “comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati” alla lettera a) del comma 1-ter del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal “cessionario” al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i “cessionari”, intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.
   1-septies. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo.».
2.08. Fenu.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)

  1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.
  2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.
  3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.
2.018. Simiani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Acquirente unico di ultima istanza)

  1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
2.031. Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

  1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2.034. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

ART. 2-ter.
(Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: rispetto all'obbligo di aggiungere le seguenti: comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di.
2-ter.300. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 2-quater.
(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

  Al comma 1, dopo le parole: ivi prevista può aggiungere la seguente: sempre.
2-quater.300. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: debiti e crediti aggiungere le seguenti: di diversa natura.
2-quater.301. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: impositori diversi aggiungere le seguenti: e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti.
2-quater.302. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

ART. 2-quinquies.
(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  Al comma 1, sopprimere le parole: qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.
2-quinquies.300. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 aprile 2023.
2-quinquies.304. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: se la cessione è eseguita a favore di fino alla fine del comma.
2-quinquies.301. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023.
2-quinquies.302. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.
2-quinquies.303. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

  1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.
  2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.
2-quinquies.0300. Tucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del Governo in ordine a modifiche normative relative ai reati di tortura e di istigazione alla tortura – 3-00285

   GIANASSI, FORNARO, LACARRA, SERRACCHIANI, ZAN, FERRARI, GHIO e CASU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il reato di tortura è stato finalmente istituito con la legge n. 110 del 2017, all'esito di un lungo e complesso iter parlamentare;

   l'approvazione della legge sul reato di tortura e di istigazione alla tortura (articoli 613-bis e 613-ter del codice penale) ha rappresentato un fondamentale passo avanti per la difesa dei diritti e per la civiltà del nostro Paese, fornendo, in questo modo, un segno concreto di civiltà e di allineamento all'Europa;

   il reato di tortura è presente in tutti gli ordinamenti democratici ed è richiesto, infatti, dalle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani;

   l'Italia è stata uno degli ultimi Paesi occidentali ad averlo introdotto;

   sono molte le norme internazionali che affermano che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti, tra le quali: la Convenzione di Ginevra del 1949, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione internazionale contro la tortura del 1984, lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale del 1998;

   si apprende con stupore e preoccupazione che il partito di Fratelli d'Italia ha presentato la proposta di legge Vietri e altri, n. 623, che intende abrogare i reati di cui agli articoli 633-bis e 633-ter del codice penale;

   i proponenti, nella relazione alla proposta di legge, sosterrebbero che l'abrogazione del reato di tortura aiuterebbe le forze dell'ordine nel loro lavoro quotidiano, valutazione estremamente offensiva nei confronti delle forze dell'ordine nazionali che operano nel rispetto delle regole, con straordinaria professionalità e con profondo senso del dovere, delle istituzioni e dei principi;

   al contrario, chi viola i principi democratici commettendo il reato di tortura offende proprio le istituzioni democratiche e il prestigio delle stesse forze dell'ordine e, di fronte a tali fatti, occorre una risposta dello Stato per l'accertamento della verità e per la tutela delle vittime –:

   quali siano gli orientamenti del Governo in ordine ai delitti di tortura e di istigazione alla tortura, di cui agli articoli 633-bis e 633-ter del codice penale, in particolare se intenda assumere iniziative normative al fine di modificarli, depotenziarli o addirittura abrogarli, il che allontanerebbe, una volta di più, l'Italia dagli standard di civiltà e di rispetto dei diritti umani richiesti dalla Costituzione e dalle norme internazionali ed europee.
(3-00285)


Chiarimenti in merito alle politiche del Governo relative al sostegno militare all'Ucraina, con particolare riferimento alla tipologia delle forniture e ai relativi profili economico-finanziari – 3-00286

   PELLEGRINI, BALDINO, GUBITOSA, FRANCESCO SILVESTRI e CONTE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 21 marzo 2023 al Senato della Repubblica si sono tenute le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023. In tale contesto la Presidente Meloni ha definito «puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti in Ucraina sottraendoli di fatto alle tante necessità dei nostri concittadini», sottolineando che: «L'Italia sta inviando all'Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, che, per fortuna, noi non abbiamo necessità di utilizzare e che inviamo agli ucraini anche per prevenire la possibilità di doverli un giorno utilizzare noi»;

   le affermazioni della Presidente del Consiglio dei ministri, ossia che l'invio di armi in Ucraina non sottrarrebbe risorse al bilancio dello Stato, appaiono a giudizio degli interroganti palesemente in contrasto con quanto sostenuto dal Ministro interrogato il 25 gennaio 2023 in audizione presso le Commissioni riunite difesa della Camera dei deputati ed affari esteri e difesa del Senato della Repubblica sulle linee programmatiche del suo dicastero. In tale sede, il Ministro interrogato ha dichiarato che: «L'aiuto che abbiamo dato in questi mesi all'Ucraina è un aiuto che in qualche modo ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale»;

   con il decreto interministeriale del 31 gennaio 2023 è stato disposto l'invio di ulteriori materiali d'armamento, tra cui una batteria del sistema del programma italo-francese Samp-t (Sol-air moyenne-portee/terrestre), per un costo pari a oltre 700 milioni di euro;

   contrariamente a quanto sostenuto dalla Presidente Meloni, non si tratta di armamenti che non vengono utilizzati; basti pensare che fra il 2015 ed il 2016 un'unità Samp-t è stata schierata a Roma per la sorveglianza dei cieli in occasione del Giubileo straordinario della misericordia;

   una possibile escalation militare sembrerebbe dettata da scelte esageratamente interventiste, tra le quali si annoverano quella del Regno Unito di inviare all'Ucraina proiettili con l'uranio impoverito, gli annunci del Presidente Putin circa il completamento della costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia, nonché l'addestramento dei soldati ucraini, per l'uso del Samp-t, nel nostro Paese –:

   stante il conflitto evidenziato in premessa tra le dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro interrogato, quale sia l'indirizzo politico unitario del Governo in materia di difesa e, conseguentemente, se e quali strumenti intenda adottare per farvi fronte, anche rendendo noto il costo delle forniture militari già inviate da marzo 2022 e i relativi limiti stabiliti nella strategia militare, anche sul fronte economico-finanziario.
(3-00286)


Iniziative di competenza volte a tutelare l'infrastruttura strategica di trasmissione dati attualmente detenuta da Tim, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di digitalizzazione – 3-00287

   DEL BARBA, FARAONE, PASTORELLA, ENRICO COSTA, GADDA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede di garantire entro il 2026 una connettività internet a 1 gigabit al secondo per circa 7 milioni di indirizzi (numeri civici) in tutta Italia, con l'obiettivo di colmare il digital divide che affligge l'Italia, in particolare nelle aree più interne e periferiche, anche a favore della competitività delle imprese;

   la rete Tim è la principale infrastruttura nazionale di trasmissione dati della pubblica amministrazione, delle imprese e dei cittadini e per questo è considerata un asset strategico del Paese, rete attualmente in vendita al fine di ridurre il forte indebitamento di Tim;

   il 1° febbraio 2023 il fondo americano Kkr ha fatto un'offerta per l'acquisto della rete Tim, offerta ritenuta insufficiente e dunque respinta dal consiglio di amministrazione di Tim;

   il 5 marzo 2023 Cassa depositi e prestiti, insieme al fondo d'investimento australiano Macquarie, ha presentato un'offerta per l'acquisto della società veicolo della rete di Tim al fine di realizzare una rete unica con la controllata OpenFiber, offerta anch'essa non accettata perché considerata inferiore alle aspettative;

   il respingimento delle due offerte ha lanciato una procedura competitiva tra i due contendenti che scadrà il 18 aprile 2023;

   il 17 marzo 2023, in un articolo apparso sul sito della testata giornalistica L'Espresso, si ipotizza che le due offerte, seppur apparentemente equivalenti, avrebbero significative differenze soprattutto sul punto della valorizzazione e sul futuro della rete in rame;

   secondo la medesima fonte l'offerta di Kkr non prevederebbe nuovi investimenti per lo spegnimento del rame a favore della fibra ottica e l'offerta di Cassa depositi e prestiti-Macquarie garantirebbe una nuova liquidità di circa 2 miliardi di euro rispetto all'offerta concorrente, con effetti positivi anche per l'attuale livello occupazionale;

   il Ministro interrogato è intervenuto in più occasioni sull'argomento –:

   se e quali iniziative di competenza si intenda intraprendere, nel rispetto dei vincoli del golden power e dei limiti antitrust, per tutelare un'infrastruttura strategica per il Paese e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in ambito di digitalizzazione.
(3-00287)


Elementi e iniziative in ordine allo sviluppo infrastrutturale della regione Friuli Venezia Giulia – 3-00288

   PIZZIMENTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   gli investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere una crescita sostenibile e a lungo termine di un territorio, oltre che incrementarne l'attrattività e consolidarne le capacità competitive;

   la regione Friuli Venezia Giulia, per la sua collocazione geografica, è interessata da tempo da un notevole aumento del traffico di persone e, soprattutto, merci legato ai grandi mutamenti geopolitici intervenuti nell'Europa orientale. Tale traffico, in larga parte di attraversamento, si aggiunge a quello, anch'esso con persistenti forti tassi di incremento, legato alla mobilità interna ed alle connessioni regionali e interregionali;

   il porto di Trieste, in particolare, rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo della logistica della regione e del Paese; ulteriori interventi sulla sua capacità infrastrutturale ne accentuerebbero ulteriormente il ruolo di centro nevralgico del commercio marittimo internazionale;

   altri investimenti molto attesi riguardano l'intervento di velocizzazione della tratta ferroviaria tra Trieste e Venezia e quello relativo al nodo ferroviario di Udine, che ha lo scopo, anche eliminando i passaggi a livello all'interno della città di Udine, di eliminare il traffico ferroviario in ambito urbano sulla direttrice per Tarvisio, con correlato effetto positivo sia sulla sicurezza delle aree urbane che sulla possibilità di sviluppo dei porti e degli interporti della regione –:

   quali investimenti siano programmati per le infrastrutture strategiche e per sistemi di trasporto più efficienti per la regione Friuli Venezia Giulia e quali ulteriori iniziative di competenza intenda adottare al fine di incrementarne ulteriormente lo sviluppo e la competitività.
(3-00288)


Chiarimenti in merito ai lavori di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria relativa alle tratte Palermo-Catania e Palermo-Roma e alle conseguenti ricadute sui tempi di percorrenza – 3-00289

   LUPI, ROMANO, PISANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   in Sicilia, per percorrere il tratto da Palermo a Catania (215 chilometri) tramite il servizio regionale veloce, si impiega una media di 5 ore. Per un tratto di pari distanza e con il medesimo servizio, al Nord Italia si impiegano una media di 3 ore e 30 minuti (tratta presa ad esempio Gorizia-Verona, 245,3 chilometri);

   interi lotti della tratta Palermo-Catania sono ancora in fase di progettazione esecutiva, come i 47 chilometri della Caltanissetta-Lercara che saranno tutti su un nuovo tracciato;

   al 2023 l'Italia risulta collegata da Nord a Sud dalla dorsale e Milano-Roma-Napoli-Salerno tramite l'alta velocità, che, attraverso tecniche che permettono velocità superiori ai 300 chilometri all'ora, consente di andare da Milano Centrale a Salerno in 5 ore e 52 minuti;

   per il 2026, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, si prevede il completamento della linea Milano-Verona-Venezia tramite l'alta velocità, con tecniche che permetteranno di dimezzare i tempi di percorrenza. La linea Milano-Venezia rientra, altresì, tra le linee che costituiscono la parte italiana del «corridoio 5», che attraversa l'Europa sull'asse ovest-est, dal Portogallo all'Ucraina, fondamentale per il trasporto sia di merci che di passeggeri;

   per percorrere la tratta Milano-Palermo vi è un tempo di percorrenza medio di 16 ore effettuato solamente con il servizio intercity;

   nella trasmissione «5 minuti», andata in onda il 22 marzo 2023, il Ministro interrogato ha affermato: «A ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, tra Palermo e Roma ci si metterà cinque ore e mezza rispetto alle 12 ore in treno di oggi»;

   dalla documentazione ufficiale riportata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, invece, possibile ricavare le seguenti tempistiche finali dalla realizzazione delle nuove infrastrutture: 165 minuti per la tratta da Catania a Palermo, più 210 minuti da Roma a Villa San Giovanni, più 18 minuti di percorrenza del ponte, se costruito ad una campata, per un totale di 6 ore e 23 minuti –:

   quali siano i lavori in programma e quali quelli già completati nelle tratte Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, quale sarà l'esatto tempo di percorrenza da Roma a Palermo con il completamento di tutti i lavori e, se per raggiungere il tempo di percorrenza indicato dal Ministro interrogato, si intendano utilizzare le medesime tecniche utilizzate già per tratte quali Milano-Torino e Roma-Napoli, al fine di ottenere tempi di percorrenza simili anche tra Palermo e Catania a parità di lunghezza del percorso.
(3-00289)


Chiarimenti sullo stato di attuazione della disposizione del decreto-legge n. 5 del 2023 relativa all'erogazione di un buono per l'acquisto dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario – 3-00290

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, RUSPANDINI, SCHIFONE, RIZZETTO, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, VOLPI e ZURZOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   al fine di mitigare l'impatto economico del «caro energia» sulle famiglie e dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, il Governo, con l'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 (cosiddetto decreto carburanti), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

   per dare attuazione alla misura, la disposizione prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione delle modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e delle modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell'acquisito degli abbonamenti;

   da parte dei cittadini c'è molta attesa per l'emanazione del citato decreto interministeriale affinché sia consentito a tutti i possibili beneficiari, con particolare riguardo agli studenti, di acquistare o riscattare gli abbonamenti per i servizi di trasporto, gravando il meno possibile sulle proprie risorse –:

   se intenda fornire chiarimenti sullo stato di attuazione della misura, anticipando al Parlamento le modalità operative per l'ottenimento del bonus con la relativa tempistica.
(3-00290)


Iniziative di competenza per contrastare la perdita del potere d'acquisto dei salari, con particolare riferimento al rinnovo dei contratti collettivi scaduti – 3-00291

   MARI, EVI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, GHIRRA, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel 2022 l'inflazione si era attestata all'8,7 per cento (indice armonizzato Ipca a livello europeo), un record dal 1985;

   secondo i dati di Banca d'Italia di gennaio 2023, nel 2023 l'inflazione resterà alta: la previsione è di un tasso del 6,5 per cento, anche se nel mese di febbraio 2023 il dato Istat registra un aumento dello 0,2 per cento su base mensile e del 9,1 per cento su base annua;

   al contrario, i salari sono rimasti stagnanti: quelli contrattuali, ha appena rilevato l'Istat, sono cresciuti solo dell'1,1 per cento; la differenza tra i due ritmi nel 2022 è stata del 7,6 per cento: non si vedeva dal 2001;

   già il Global wage report 2022-2023 dell'Organizzazione internazionale del lavoro vedeva il nostro Paese «maglia nera» tra i 20 dell'Ocse, essendo i salari italiani più bassi del 12 per cento rispetto al 2008;

   sempre secondo la Banca d'Italia, i salari continueranno a crescere pochissimo, mentre il 67 per cento dei lavoratori dipendenti nel privato è in attesa di rinnovare il proprio contratto;

   in Italia un quarto dei lavoratori ha una retribuzione individuale bassa, inferiore al 60 per cento della mediana e più di un lavoratore su dieci si trova in situazione di povertà;

   l'8,7 per cento dei lavoratori, subordinati e autonomi, percepisce una retribuzione annua lorda di meno di 10 mila euro, mentre solo il 26 per cento dichiara redditi annui superiori a 30 mila euro;

   tra il 40 per cento dei lavoratori con reddito più basso, il 12 per cento non è in grado di provvedere autonomamente ad una spesa improvvisa, il 20 per cento riesce a fronteggiare spese fino a 300 euro e il 28 per cento spese fino a 800 euro; uno su tre ha dovuto posticipare cure mediche;

   oggi è rilevante l'effetto inflazionistico su stipendi e pensioni che non vedono, da una parte, nessuna indicizzazione e, dall'altra, vedono un ritardo dei rinnovi contrattuali e spesso si assiste a rinnovi contrattuali che prevedono adeguamenti non in linea con l'aumento dei prezzi –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato e il Governo intendano adottare per contrastare la grave perdita del potere d'acquisto dei salari e se, in particolare, non ritengano necessario attivarsi urgentemente, per quanto di competenza, verso tutte le parte sociali per il rinnovo dei contratti collettivi non rinnovati, nonché per introdurre meccanismi similari a quello introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, dove è previsto un meccanismo che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario.
(3-00291)


Iniziative volte a monitorare la spesa previdenziale, in relazione a prospettive di riforma del sistema pensionistico – 3-00292

   TENERINI e TASSINARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il sistema pensionistico italiano, a valle di numerosi interventi che negli ultimi anni si sono susseguiti, modificando costantemente la normativa vigente, necessita di un complessivo riordino e di una razionalizzazione che consenta un dialogo semplificato per tutti gli assicurati fra le rispettive gestioni assicurative;

   qualsiasi iniziativa di riforma in campo previdenziale necessita di un'attenta analisi degli incrementi della spesa pubblica, mantenendo un equilibrio fra la necessità di favorire il ricambio generazionale e il contenimento dei costi generati da nuovi anticipi pensionistici;

   si parte dal presupposto che qualsiasi intervento in ambito pensionistico debba tenere in considerazione gli scenari demografici odierni, i cambiamenti nei modelli organizzativi delle imprese e la congiuntura economica attuale;

   si deve tenere conto dell'oggettiva necessità di rilanciare il ruolo della previdenza complementare, che, con l'incremento delle pensioni calcolate con il sistema contributivo, svolge un ruolo cruciale di potenziamento del reddito pensionistico rispetto agli assegni erogati dal primo pilastro;

   particolare importanza rivestono i meccanismi di staffetta generazionale, al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro senza disperdere il patrimonio di competenze dei più anziani, con una cooperazione virtuosa fra Stato e imprese per favorire il ricambio generazionale –:

   quali iniziative intenda assumere per monitorare la spesa previdenziale presente e futura ed analizzare i vari scenari possibili di intervento nel sistema pensionistico, anche tenendo conto dei trend demografici e occupazionali nel medio e nel lungo periodo.
(3-00292)