XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 4 APRILE 2023
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 3 aprile 2023.
Albano, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 31 marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RUBANO: «Disposizioni in materia di visite dei membri del Parlamento alle strutture sanitarie e socioassistenziali e alle discariche di rifiuti» (1068);
RUBANO: «Modifiche all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alla salute e al benessere tra gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica» (1069);
LACARRA ed altri: «Disposizioni concernenti il riconoscimento delle università della terza età e il finanziamento della loro attività» (1070).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 31 marzo 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
«Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» (1067).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge SPERANZA ed altri: «Abrogazione del comma 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e altre disposizioni in materia di determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» (662) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ferrari.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 956, d'iniziativa dei deputati Toni Ricciardi ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
Ritiro di proposte di legge.
In data 31 marzo 2023 il deputato Di Sanzo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
DI SANZO: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1058).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
TOCCALINI ed altri: «Disposizioni concernenti il valore legale delle scansioni digitali certificate dei documenti d'identità e l'acquisizione dei dati sensibili mediante dispositivi mobili di telecomunicazione» (768) Parere delle Commissioni II, V e IX;
ZARATTI: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani» (821) Parere della V Commissione;
RIZZETTO ed altri: «Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine “Al merito della Repubblica italiana”» (883) Parere della II Commissione;
PAVANELLI: «Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (907) Parere delle Commissioni II, V, VII, X, XI, XII e XIV.
II Commissione (Giustizia):
VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali» (863) Parere delle Commissioni I, V e XI.
VI Commissione (Finanze):
TONI RICCIARDI ed altri: «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (956) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII.
VIII Commissione (Ambiente):
L'ABBATE: «Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria» (449) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettere in data 21 marzo 2023, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 2), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (COM(2022) 688 final) e sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (COM(2022) 689 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 3), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, in data 30 marzo 2023; ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 53 del 20 febbraio – 30 marzo 2023 (Doc. VII, n. 110),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge della regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 74 della legge della Regione Puglia n. 51 del 2021;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge della regione Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della regione Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della regione Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 1, lettera s), della legge della regione Puglia n. 51 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge della regione Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 54 del 10 febbraio 2023 – 30 marzo 2023 (Doc. VII, n. 111),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro.
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 15 marzo 2023, ai fini della ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, aggiornata al mese di dicembre 2022 (Doc. CLIV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 31 marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Allegati della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (COM(2022) 495 final/2 – Annex), che sostituisce il documento COM(2022) 495 final, già assegnato, in data 9 novembre 2022, sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 15ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle qualifiche e all'indipendenza degli enti di valutazione e a un metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, la modifica del regolamento interno del comitato di esperti tecnici e l'aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici della STI TAF elencati nell'appendice I dell'UTP TAF (COM(2023) 179 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 107a sessione in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994), del codice HSC del 2000, del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (codice polare), della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW) e del relativo codice e del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio (LSA) (COM(2023) 181 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 20 al 24 marzo 2023.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Trasmissione dalla Difensora civica
della regione Valle d'Aosta.
La Difensora civica della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 31 marzo 2023, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità nell'anno 2022.
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (A.C. 889-A/R)
A.C. 889-A/R – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in particolare, il provvedimento in titolo ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione volte ad introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, nonché definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;
la disciplina generale delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 per unità immobiliare. La detrazione deve, quindi, essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
in particolare, al comma 8, si prevede che: «In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»;
inoltre, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (cfr. Circolare 10.06.2004 n. 24/E);
pur tuttavia, secondo un'interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, la condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere a chiunque intenda fruire delle rate di detrazione; ne consegue, che la detrazione di competenza degli anni in cui non si detiene direttamente l'immobile – perché concesso in comodato oppure in locazione – sia preclusa al riconoscimento della detrazione medesima (cfr. Circolare 24.04.2015 n. 17/E),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, che le quote di detrazione trasferite ai legittimi eredi, possano essere direttamente disponibili, a prescindere dalla circostanza che abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, ovvero sia stato locato o concesso in comodato d'uso.
9/889-AR/1. Andreuzza.
La Camera,
ricordato che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine – tra l'altro – di sostenere il settore dell'edilizia e favorire la crescita economica dopo il periodo di crisi dovuto anche alla pandemia, ha introdotto il cosiddetto SuperBonus per l'edilizia pari al 110 per cento e, contemporaneamente, disposto la possibilità di cessione dei crediti e/o lo sconto in fattura per tutti gli incentivi edilizi;
evidenziato che la stesura iniziale della norma relativa al SuperBonus, alla cessione del credito e/o allo sconto in fattura ha causato difficoltà applicative ed operative con forti disagi per operatori e famiglie, tanto da rendere necessari continui e numerosi interventi normativi di sistemazione; in particolare, i diversi bonus edilizi, in primis quello facciate, hanno generato truffe per ben 9 miliardi, di cui 3,6 sono stati sequestrati dalla magistratura (cosiddetto «crediti d'imposta irregolari») e prodotto circa 19 miliardi di crediti bloccati nei cassetti fiscali per mancato assorbimento da parte del sistema finanziario, con evidenti criticità per imprese e famiglie;
ritenuto che, comunque, a prescindere dalla corretta formulazione ab inizio della norma, misure come SuperBonus, cessione del credito e/o sconto in fattura avrebbero dovuto protrarsi per un arco temporale limitato a rilanciare l'economia e l'occupazione, individuabile in un biennio massimo triennio;
rilevata, tuttavia, la necessità di efficientare dal punto di vista energetico le prime case degli Italiani e in generale il patrimonio edilizio in larga parte attualmente in classe G;
considerato necessario sostenere da un punto di vista normativo e fiscale, in modo organico e strutturale, le attività di efficientamento degli immobili sia da un punto di vista energetico che sismico; valutato che la cessione del credito e/o lo sconto in fattura diventano, per le persone meno abbienti e per gli incapienti fiscali, uno strumento essenziale per effettuare interventi edilizi importanti; preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, la disciplina ordinaria dei bonus edilizi di cui al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, assumerà la percentuale del 60 per cento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconsiderare integralmente l'impianto normativo del sistema attualmente in vigore per i bonus edilizi, prevedendo dal 2024 e per gli anni a seguire:
a) una riorganizzazione della disciplina generale delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia, in particolare ai fini di efficientamento energetico e sismico, in maniera strutturale e per un periodo temporale certo e definito;
b) l'individuazione di una percentuale unica per le attività di recupero del patrimonio immobiliare, con possibilità di recupero del credito fiscale in dichiarazione dei redditi a scelta del contribuente, da un minimo di cinque a un massimo di venti anni;
c) l'identificazione di una percentuale maggiorata fino alla totalità del costo sostenuto per gli interventi di efficientamento energetico e/o sismico su immobili adibiti a prima casa effettuati dai soggetti meno abbienti al di sotto di una determinata soglia ISEE, contemplando altresì per gli stessi la possibilità della cessione dei crediti e/o dello sconto in fattura.
9/889-AR/2. Gusmeroli, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea interviene su due specifici ambiti, riguardanti i crediti d'imposta nel settore edilizio ed energetico, attraverso misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l'impianto normativo, è stato notevolmente ampliato dalla Commissione Finanze, a seguito dell'approvazione di numerose disposizioni che hanno migliorato il testo iniziale, attraverso l'introduzione di 5 nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, a testimonianza dello spirito collaborativo del Parlamento e del Governo, nei riguardi di un provvedimento che coinvolge tantissime imprese e famiglie del Paese;
al riguardo, l'articolo 2-quinquies inserito in sede referente, che dispone norme in materia di comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;
il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può pertanto effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;
la remissione in bonis prevista dalla norma in precedenza richiamata, stabilisce in sostanza, la tempistica per usufruire delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in relazione alle spese sostenute nel 2022;
la formulazione della predetta disposizione, che rinvia al decreto-legge n. 198 del 2022, le comunicazioni predette, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, sembra pertanto riguardare l'insieme delle agevolazioni fiscali edilizie cedibili; il combinato disposto delle interpretazioni della prassi ufficiali e della nuova disposizione contenuta nel suesposto articolo 2-quinquies, crea i presupposti, secondo i sottoscrittori del medesimo atto, affinché di fatto sia possibile: «scavallare» con la remissione in bonis, in termine del 31 marzo 2023, con riguardo, alla generalità delle opzioni di cessione, relative a spese sostenute nel 2022, consentendo pertanto sino al prossimo novembre 2023, per tutti i contribuenti di essere in regola;
al riguardo, si evidenzia inoltre come l'Agenzia delle entrate, audita il 2 marzo 2023 in occasione dell'esame del provvedimento, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della c.d. remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro, precisando che non è pertanto escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;
in relazione alle suesposte osservazioni, a giudizio dei sottoscrittori del presente atto, occorre pertanto definire in maniera più efficace il perimetro della finalità delle misure previste all'articolo 2-quinquies in precedenza richiamato, al fine di consentire ai contribuenti una migliore applicazione di quanto indicato, in relazione alla validità degli accordi tra privati sottoscritti prima del 31 marzo 2021,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di una norma ad hoc o in alternativa, attraverso un intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate, al fine di chiarire che i contratti di cessione sottoscritti anche tra soggetti privati prima del 31 marzo 2023, possono accedere all'istituto della remissione in bonis entro il prossimo 30 novembre 2023.
9/889-AR/3. Matera, Congedo, Testa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus;
la norma riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Tale misura è stata ampliata soprattutto con riferimento a determinate situazioni di rilevante importanza sotto il profilo sociale: interventi realizzati da IACP, barriere architettoniche, Onlus, territori colpiti da eventi sismici e meteorologici;
è nota la difficoltà dei giovani a uscire dall'abitazione dei genitori e a formarsi una famiglia per le difficoltà di acquistare o ristrutturare una propria prima casa. Dai dati Eurostat si apprende che L'età media dei giovani italiani (fra i 18 e i 34 anni) che vanno a vivere da soli, nel 2021, è di 29,9 e secondo i dati dell'ultimo rapporto Istat, oggi i ragazzi che vivono in casa con i genitori sono 7 milioni, pari al 67,6 per cento del totale). Numeri nettamente superiori alle medie europee e in crescita rispetto ai decenni precedenti;
allo stesso modo può essere necessario intervenire nei casi in cui il soggetto promotore dell'intervento sia un pensionato che disponga dei propri risparmi per procedere agli interventi sulla casa di proprietà, ma non abbia un reddito sufficiente a consentirgli la fruizione diretta del beneficio;
le norme vigenti prevedono, per chi non ha capienza, la possibilità di dividere la detrazione con i propri familiari in modo che ciascuno possa recuperare le somme in base all'Irpef pagata. L'opzione è riconosciuta per tutti i familiari conviventi, compresi i partner delle unioni civili e i conviventi di fatto;
si ritiene opportuno ampliare l'esclusione dal blocco delle cessioni dei crediti relativi ai bonus edilizi anche ai familiari non conviventi, nei limiti previsti dal codice civile per i componenti del nucleo tenuti all'obbligo di mantenimento, tenuto conto della necessità di riconoscere il valore sociale della famiglia, costituzionalmente tutelato (articolo 29 della Costituzione),
impegna il Governo
ad adottare ulteriori misure normative per consentire l'esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in favore dei familiari indicati dall'articolo 433 del codice civile.
9/889-AR/4. Tenerini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure per lo sblocco dei crediti relativi ai bonus edilizi incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, circoscrivendo ulteriormente il perimetro della responsabilità solidale dei cessionari, nel caso di agevolazioni indebitamente fruite;
in sede di esame in commissioni sono state aggiunte ulteriori misure di apertura, volte a consentire la cessione di una massa di crediti fiscali detenuti dalle imprese, recentemente valutata in 15 miliardi di euro;
vanno in questo senso:
la previsione di consentire alle banche e agli intermediari finanziari di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, nei casi in cui abbiano esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno e nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta;
la previsione che per le spese sostenute nel 2022 e relative agli interventi agevolati con la maxidetrazione, lo sconto fiscale potrà essere ripartito, su opzione del contribuente, in dieci rate annuali di pari importo, anziché le ordinarie quattro;
oltre a questo, la moral suasion avviata dal MEF in queste ultime settimane nei confronti delle banche sta consentendo la riapertura delle acquisizioni;
gli imprenditori del settore edilizio segnalano tuttora talune difficoltà che rallentano la possibilità di cedere agevolmente i crediti da essi detenuti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: dai tassi di sconto eccessivi, alla lentezza delle pratiche di cessione, alla difficoltà di cedere piccoli crediti o di cedere SAL a banche diverse da quelle che hanno accettato il primo,
impegna il Governo
a favorire la stipula di uno specifico accordo tra il Ministero dell'economia finanze, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità delle acquisizioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dei cedenti necessarie al buon fine delle cessioni.
9/889-AR/5. Mazzetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure per lo sblocco dei crediti relativi ai bonus edilizi incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, circoscrivendo ulteriormente il perimetro della responsabilità solidale dei cessionari, nel caso di agevolazioni indebitamente fruite;
in sede di esame in commissioni sono state aggiunte ulteriori misure di apertura, volte a consentire la cessione di una massa di crediti fiscali detenuti dalle imprese, recentemente valutata in 15 miliardi di euro;
vanno in questo senso:
la previsione di consentire alle banche e agli intermediari finanziari di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, nei casi in cui abbiano esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno e nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta;
la previsione che per le spese sostenute nel 2022 e relative agli interventi agevolati con la maxidetrazione, lo sconto fiscale potrà essere ripartito, su opzione del contribuente, in dieci rate annuali di pari importo, anziché le ordinarie quattro;
oltre a questo, la moral suasion avviata dal MEF in queste ultime settimane nei confronti delle banche sta consentendo la riapertura delle acquisizioni;
gli imprenditori del settore edilizio segnalano tuttora talune difficoltà che rallentano la possibilità di cedere agevolmente i crediti da essi detenuti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: dai tassi di sconto eccessivi, alla lentezza delle pratiche di cessione, alla difficoltà di cedere piccoli crediti o di cedere SAL a banche diverse da quelle che hanno accettato il primo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere adeguate iniziative volte a sensibilizzare ABI, CDP e le società a partecipazione pubblica affinché individuino soluzioni finanziariamente sostenibili per accelerare la circolazione dei crediti d'imposta.
9/889-AR/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame in Commissione finanze, al fine di migliorare l'impianto normativo e consentire alle famiglie e alle imprese interessate dagli incentivi fiscali legati all'edilizia, un sostegno responsabile da parte del legislatore, nella consapevolezza delle oggettive difficoltà esistenti, generate dai Governi della scorsa legislatura;
il provvedimento in particolare, contiene importanti disposizioni in grado di continuare a esercitare le opzioni di sconto e cessione per tutti gli interventi, per i quali risultano già presentate le richieste di titolo edilizio abilitativo, proprio per tutelare il principio di legittimo affidamento di coloro i quali, (pur non avendo ancora avviato i lavori), erano interessati dalla data di blocco delle cessioni, già in una fase avanzata di progettazione degli interventi;
in tale ambito, le linee d'indirizzo del Governo, cui sono seguiti gli interventi anche della Banca d'Italia, delineano un'ottica del quadro regolatorio futuro, legato alle misure fiscali in favore dell'edilizia sostenibile, ad avviso del sottoscrittore del presente atto responsabili e condivisibili, al fine di consentire, (in presenza di determinate condizioni quali il disagio economico e sociale) l'introduzione di prossime iniziative legislative legate all'efficienza energetica, in grado di sostenere il settore dell'edilizia, ed in particolare le categorie più bisognose e finanziariamente sostenibili; la necessità di stabilire pertanto nuove misure, volte a stimolare la crescita economica e gli investimenti stabili nel lungo periodo e sostenibili per le finanze pubbliche, risulta ad avviso del sottoscrittore del presente atto, un'esigenza necessaria e strategica per il sistema-Paese, al fine di garantire una crescita del patrimonio immobiliare ed efficace anche in termini di produttività e di occupazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere, nel corso della legislatura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, all'introduzione di incentivi volti a sostenere le famiglie e le imprese, attraverso una perimetrazione di interventi sostenibili, in grado da un lato di massimizzare la quota di investimenti «aggiuntivi» e dall'altro avere un impatto significativo su una quota ampia del patrimonio immobiliare in maniera equa, in modo da concentrare le risorse sulle famiglie più bisognose.
9/889-AR/6. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);
il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obbiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.
9/889-AR/7. Ubaldo Pagano, Merola, Peluffo, Roggiani, Manzi, Simiani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);
il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obbiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;
come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;
il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;
i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;
il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
9/889-AR/8. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Roggiani, Manzi, Simiani, De Maria, Casu.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);
il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obbiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.
9/889-AR/9. Mancini, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
9/889-AR/10. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, De Maria, Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti all'AIRE hanno residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
9/889-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, De Maria, Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento» alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;
le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;
l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono,
impegna il Governo
a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.
9/889-AR/11. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Ubaldo Pagano, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il comma 3-quater dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;
il comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/889-AR/12. Ascani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;
l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;
dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;
entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;
preso atto che:
il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;
l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;
il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;
le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;
la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici,
impegna il Governo
a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.
9/889-AR/13. Simiani, Bonafè, De Maria.
La Camera,
premesso che:
tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al general contractor di Treviso Gruppo Zero;
i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;
nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;
centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;
le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;
il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;
la figura del general contractor è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il general contractor, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;
il contribuente, che si è affidato al general contractor proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;
le vittime non erano consapevoli che il citato general contractor avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale,
impegna il Governo
a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:
a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;
b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;
c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;
e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.
9/889-AR/14. Serracchiani, Guerra, Ubaldo Pagano, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 al comma 3 del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;
in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;
in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurne il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;
la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.
9/889-AR/15. Ferrari, Forattini, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;
in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agenzia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.
9/889-AR/16. Lacarra, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la possibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.
9/889-AR/17. Furfaro, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.
9/889-AR/18. Guerra, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.
9/889-AR/19. Roggiani, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapienza fiscale;
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.
9/889-AR/20. Provenzano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;
stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;
la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;
in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;
considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/889-AR/21. D'Alfonso, Merola, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;
stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;
per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;
la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese,
impegna il Governo
ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di «acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».
9/889-AR/22. Tabacci, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali – come evidenziato anche dal Direttore generale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 – vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie;
in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione – pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate – ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;
in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili,
impegna il Governo
a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.
9/889-AR/23. Peluffo, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);
secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;
è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del Superbonus per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.
9/889-AR/24. Morassut, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto;
senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;
il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;
il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;
è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.
9/889-AR/25. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilendo in particolare con l'articolo 2, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti foto voltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
tra le deroghe, un segnale particolarmente importante, non solo dal punto di vista economico, deriverebbe dall'esclusione dallo stop per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi edilizi legati al cosiddetto Superbonus effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale;
secondo i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al 29 giugno 2022 erano 25.076 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati ingestione, dei quali 9731 solo in Sicilia;
sostenere la ristrutturazione edilizia, permettendone il recupero e la valorizzazione, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore per realizzare attività socio-assistenziale, culturali, turistico-sociali e/o di promozione della legalità significherebbe restituire tali beni alla cittadinanza e dare un forte segnale di presenza dello Stato;
molto spesso si tratta di beni che richiederebbero manutenzioni straordinarie e sicuramente notevoli risorse per la loro ristrutturazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di un intervento normativo, volto ad escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
9/889-AR/26. Varchi, Maschio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilendo in particolare con l'articolo 2, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti foto voltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
tra le deroghe, un segnale particolarmente importante, non solo dal punto di vista economico, deriverebbe dall'esclusione dallo stop per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi edilizi legati al cosiddetto Superbonus effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale;
secondo i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al 29 giugno 2022 erano 25.076 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati ingestione, dei quali 9731 solo in Sicilia;
sostenere la ristrutturazione edilizia, permettendone il recupero e la valorizzazione, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore per realizzare attività socio-assistenziale, culturali, turistico-sociali e/o di promozione della legalità significherebbe restituire tali beni alla cittadinanza e dare un forte segnale di presenza dello Stato;
molto spesso si tratta di beni che richiederebbero manutenzioni straordinarie e sicuramente notevoli risorse per la loro ristrutturazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'introduzione di misure incentivanti per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
9/889-AR/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi, Maschio.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»
premesso che:
il decreto prevede, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, pur riconoscendo una serie di particolari condizioni e fattispecie in presenza delle quali, non si applica la nuova disciplina;
di fronte agli obblighi attesi dalla direttiva UE sulle case green (entro il 2033 classe minima D) e agli impegni sulla neutralità climatica assunti in sede europea (emissioni zero al 2050), per sostenere la domanda di famiglie eterogenee sotto il profilo reddituale e fiscale, il meccanismo della cessione dei crediti con lo sconto in fattura risulta insostituibile, specialmente per interventi sui condomini, che rappresentano una quota significativa degli immobili meritevoli di ristrutturazione e di opere di efficientamento energetico;
con quasi il 45 per cento dei consumi finali, quello degli edifici è il primo settore in Italia per consumi di energia, con oltre i due terzi derivanti da abitazioni residenziali, settore che nel corso degli anni ha aumentato più di tutti gli altri la propria fame di energia: dal 1990 al 2019, escludendo la riduzione congiunturale dell'anno della pandemia, è passato da 34 a quasi 50 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep) con un incremento del 44 per cento;
per soddisfare il fabbisogno energetico delle abitazioni, nel 2021 in Italia sono state consumate 33 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), di cui oltre il 50 per cento rappresentato da gas (circa 22 miliardi di me) e poco meno del 20 per cento di energia elettrica, immettendo in atmosfera circa 70 milioni di tonnellate di gas serra;
l'ultimo rapporto «110 per cento Monitor» divulgato il 21 febbraio da Nomisma, sulla base del patrimonio informativo proprietario e dall'analisi di fonte terze, ha posto in evidenza come risulta particolarmente rilevante la riduzione totale delle emissioni di CO2 in atmosfera per effetto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente attivati con il Superbonus, con una percentuale media del 40 per cento del totale e con punte fino al 70 per cento nelle grandi città, con una stima in 1,42 milioni di tonnellate di CO2 in meno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre nel primo provvedimento legislativo utile la reintroduzione del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, per le spese relative agli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili.
9/889-AR/27. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»
premesso che:
il decreto prevede, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, pur riconoscendo una serie di particolari condizioni e fattispecie in presenza delle quali, non si applica la nuova disciplina;
tale nuovo regime determina come unica opzione per fruire delle detrazioni quella dello sconto dall'Irpef in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, spalmata su 10 anni contributivi per le sole spese sostenute nel 2022, di una somma di pari importo al contributo Irpef dovuto;
per poter beneficiare di detrazioni molto alte, stante l'ammontare della spesa media degli interventi di efficentamento delle case unifamiliari pari a 113mila euro (dati ENEA), è necessario avere un reddito lordo elevato per portare in detrazione l'intera somma spettante, pena la perdita della parte eccedente che non si riesce detrarre, nell'anno contributivo;
stando così le cose, la maggior parte dei contribuenti, a partire da quelli con redditi bassi e incapienti, risulterebbero fortemente penalizzati e potrebbero limitarsi ad interventi minori e a basso costo per poter ammortizzare la detrazione in base al reddito annuo, lasciando di fatto l'agevolazione del superbonus solo ai più abbienti, in contrasto con il principio costituzionale della progressività fiscale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di disporre nel primo provvedimento legislativo utile che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia prevista, per i soggetti a basso reddito e incapienti la possibilità, in luogo della fruizione diretta della detrazione che deve essere prevista a regime in 10 annualità, di poter ancora optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.
9/889-AR/28. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»
premesso che:
il decreto prevede, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, pur riconoscendo una serie di particolari condizioni e fattispecie in presenza delle quali, non si applica la nuova disciplina;
tale nuovo regime determina come unica opzione per fruire delle detrazioni quella dello sconto dall'Irpef in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, spalmata su 10 anni contributivi per le sole spese sostenute nel 2022, di una somma di pari importo al contributo Irpef dovuto;
per poter beneficiare di detrazioni molto alte, stante l'ammontare della spesa media degli interventi di efficentamento delle case unifamiliari pari a 113mila euro (dati ENEA), è necessario avere un reddito lordo elevato per portare in detrazione l'intera somma spettante, pena la perdita della parte eccedente che non si riesce detrarre, nell'anno contributivo;
stando così le cose, la maggior parte dei contribuenti, a partire da quelli con redditi bassi e incapienti, risulterebbero fortemente penalizzati e potrebbero limitarsi ad interventi minori e a basso costo per poter ammortizzare la detrazione in base al reddito annuo, lasciando di fatto l'agevolazione del superbonus solo ai più abbienti, in contrasto con il principio costituzionale della progressività fiscale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per le famiglie con redditi bassi limitatamente agli interventi sull'abitazione principale.
9/889-AR/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»
premesso che:
il decreto prevede, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, pur riconoscendo una serie di particolari condizioni e fattispecie in presenza delle quali, non si applica la nuova disciplina;
l'ultimo rapporto «110 per cento Monitor» divulgato il 21 febbraio da Nomisma, sulla base del patrimonio informativo proprietario e dall'analisi di fonte terze, pone in evidenza che – in uno scenario in cui si stima che in Italia il settore delle costruzioni consumi oltre il 30 per cento dell'energia primaria e sia responsabile di circa un terzo delle emissioni di gas serra – risulta particolarmente rilevante la riduzione totale delle emissioni di CO2 in atmosfera per effetto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente attivati con il Superbonus, con una percentuale media del 40 per cento del totale e con punte fino al 70 per cento nelle grandi città, con una stima in 1,42 milioni di tonnellate in meno;
la riduzione dei consumi energetici per effetto degli interventi attivati tramite il superbonus, ha avuto un impatto diretto anche sul bilancio delle famiglie italiane, con risparmi complessivi pari a circa 29 miliardi di euro, considerando che per quanti hanno beneficiato della misura, il risparmio medio in bolletta, anche tenuto conto del periodo straordinario di aumento dei costi dell'energia dovuti alla crisi internazionale, è risultato pari a 964 euro l'anno;
sempre secondo Nomisma, in caso di conferma del provvedimento anche per l'anno in corso sarebbero state 10,3 milioni le famiglie ancora interessate a un intervento finalizzato all'efficientamento energetico di un immobile di proprietà e di queste, 4,6 milioni di nuclei dichiaravano di aver già deciso o di avere intenzione di usufruire del Superbonus;
eliminando la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito si circoscrive la possibilità di giovarsi della misura ai soli contribuenti cosiddetti capienti e con redditi alti, precludendo di fatto ad incapienti e a coloro che hanno redditi bassi la possibilità di scontare le proprie spese e quindi a beneficiare delle diverse agevolazioni previste dai bonus edilizi;
di fronte agli obblighi attesi dalla direttiva UE sulle case green (entro il 2033 classe minima D) e agli impegni sulla neutralità climatica assunti in sede europea (emissioni zero al 2050), per sostenere la domanda di famiglie eterogenee sotto il profilo reddituale e fiscale, il meccanismo della cessione dei crediti con lo sconto in fattura – che ha rappresentato un importante sblocco del mercato anche in presenza di bonus – risulta insostituibile specialmente per interventi sui condomini, che rappresentano una quota significativa degli immobili meritevoli di ristrutturazione e opere di efficientamento energetico,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a procedere con una riforma dei diversi bonus edilizi fiscali stabilizzando la misura con un sistema di agevolazione di carattere strutturale nell'arco di almeno un decennio per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, confermando il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, con un meccanismo semplificato e legato in modo più stringente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e prevedendo percentuali di detrazione differenziate secondo le fasce di reddito, con la massima detrazione destinata alle fasce più deboli e ai proprietari di immobili destinati alla prima casa.
9/889-AR/29. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 889-A recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 772»,
premesso che:
il provvedimento, incidendo direttamente o indirettamente sull'operatività degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, se da un lato risulta essere «solo» incompatibile con la tempistica dei cantieri, contiene altre disposizioni che dimenticano completamente i diversi regimi a cui sono sottoposti i relativi interventi, previsti da precedenti provvedimenti come il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetti Aiuti-quater) e la legge di Bilancio per l'anno 2023 che rimodulano l'utilizzo del superbonus 110 per cento, ha previsto il divieto di utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura) pur prevedendo alcune deroghe;
tutti i suddetti provvedimenti, entrati a gamba tesa sugli interventi in corso, hanno completamente trascurato un importantissimo aspetto, ossia quello legato al titolo abilitativo (la cosiddetta CILA-S), obbligatorio dal 1° giugno 2021, che autorizza l'esecuzione dei lavori;
tutti gli interventi antecedenti a quella data potrebbero essere stati avviati dietro presentazione o della CILA ordinaria o della SCIA, anche perché molti degli stessi non le richiedevano e molti di questi potrebbero essere ancora in corso;
nessuna delle modifiche al testo originario del provvedimento è intervenuta per rimuovere il suddetto «limbo» normativo chiarendo se per tutti gli interventi avviati in data antecedente al 1° giugno 2021 ed ancora in corso nel 2023 si potrà utilizzare il bonus 110 per cento anziché il bonus 90 per cento e se si potrà ricorrere al meccanismo delle opzioni alternative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre in un prossimo provvedimento una norma d'interpretazione al fine di chiarire a quale regime, in tema di percentuale di detrazione riconosciuta, si devono intendere sottoposti gli interventi avviati in data antecedente al 1° giugno 2021 ed ancora in corso nel 2023.
9/889-AR/30. Dori, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 889-A recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 772»,
premesso che:
il provvedimento, incidendo direttamente o indirettamente sull'operatività degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, se da un lato risulta essere «solo» incompatibile con la tempistica dei cantieri, contiene altre disposizioni che dimenticano completamente i diversi regimi a cui sono sottoposti i relativi interventi, previsti da precedenti provvedimenti come il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetti Aiuti-quater) e la legge di Bilancio per l'anno 2023 che rimodulano l'utilizzo del superbonus 110 per cento, ha previsto il divieto di utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura) pur prevedendo alcune deroghe;
tutti i suddetti provvedimenti, entrati a gamba tesa sugli interventi in corso, hanno completamente trascurato un importantissimo aspetto, ossia quello legato al titolo abilitativo (la cosiddetta CILA-S), obbligatorio dal 1° giugno 2021, che autorizza l'esecuzione dei lavori;
tutti gli interventi antecedenti a quella data potrebbero essere stati avviati dietro presentazione o della CILA ordinaria o della SCIA, anche perché molti degli stessi non le richiedevano e molti di questi potrebbero essere ancora in corso;
nessuna delle modifiche al testo originario del provvedimento è intervenuta per rimuovere il suddetto «limbo» normativo chiarendo se per tutti gli interventi avviati in data antecedente al 1° giugno 2021 ed ancora in corso nel 2023 si potrà utilizzare il bonus 110 per cento anziché il bonus 90 per cento e se si potrà ricorrere al meccanismo delle opzioni alternative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre in un prossimo provvedimento una norma d'interpretazione al fine di chiarire che, con riguardo agli interventi superbonus, i riferimenti alla CILA superbonus valgono anche per quegli interventi per i quali, in luogo della CILA superbonus, sia stato presentato un titolo abilitativo diverso, purché conforme alla ordinaria disciplina edilizia, in ragione della tipologia di intervento effettuato.
9/889-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 889-A recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 772»,
premesso che:
la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, a fine giugno 2022, ha accertato che nel solo biennio 2020-2022, gli istituti di credito hanno assunto impegni per crediti fiscali pari complessivamente a 76.989.096.317 di euro, saturando in tal modo la loro capacità fiscale;
l'articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Tale esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce, infine, che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario;
il suddetto intervento sulla responsabilità solidale non risolve il problema in quanto non interviene sul problema principale, ossia quello di individuare i soggetti che possono monetizzare i crediti pregressi, anche se, nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla fruizione dei bonus edilizi, può contribuire a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta ma con tempi che non sono compatibili con la crisi di liquidità delle tante imprese che non riescono a cedere i crediti fiscali maturati e che sta seriamente compromettendo la loro stessa sopravvivenza;
il provvedimento lascia pertanto irrisolto il problema dei circa 15 miliardi di euro di crediti incagliati delle imprese rivenienti dai bonus edilizi. Non bastano, infatti, gli acquisti e gli impegni ad acquistare già assunti dalle banche, ma occorre adottare una misura tempestiva che consenta immediatamente al sistema creditizio ed a Poste Spa di ampliare la loro capacità di acquisto utilizzando anche una parte dei debiti fiscali compensandoli con gli importi dei pagamenti fatti dai clienti con i modelli F24 ai propri sportelli;
la suddetta misura oltre a risolvere il problema dei crediti incagliati, ne limiterebbe tra l'altro ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre in un prossimo provvedimento la possibilità per il sistema bancario e Poste Spa di compensare le somme relative agli F24 che la clientela è tenuta a versare all'Erario con i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.
9/889-AR/31. Grimaldi, Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, lettera c) del provvedimento, con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli immobili ubicati alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 a condizione che le relative spese siano relative ad interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati che devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti;
le suddette condizioni subordinano l'applicabilità della disposizione, limitandone l'efficacia, oltre che a determinate categorie di zone sismiche anche alla corrispondenza dei suddetti interventi a piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana che alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle rispettive amministrazioni comunali;
l'adozione delle misure contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che hanno elevato al 110 per cento la detraibilità delle spese per interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici, hanno rappresentato una grande opportunità per territori come quelli ricadenti nell'area Flegrea quotidianamente interessati da movimenti bradisismici, misure che nell'ultimo biennio si sono viste affievolire il loro regime;
com'è noto l'area dei Campi Flegrei, che comprende tra l'altro i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Precida e Quarto, è stata classificata zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, essendo quotidianamente interessata dal cosiddetto «bradisismo» (o respiro vulcanico), un fenomeno ciclico di origine vulcanica consistente nel periodico sollevamento e abbassamento del suolo dell'area calderica, a cui si associa, nella fase di ascesa, una debole ma frequente attività sismica;
in epoca recente sono state rilevate due violente crisi bradisismiche: nel 1969-72 e nel 1983-84. La prima, secondo i dati della Protezione Civile, causò un sollevamento del suolo di circa 1,70 m, seguito poi da una lenta subsidenza fino al 1982. La seconda crisi, iniziata nel 1982 e conclusa nel 1984, causò un ulteriore sollevamento del suolo di 1,80 m e complessivamente si verificarono circa 10 mila terremoti, il maggiore dei quali avvenne il 4 ottobre 1983 con una magnitudo pari a 4.2. Durante questa seconda crisi bradisismica 30 mila puteolani furono costretti ad evacuare a causa dell'elevato rischio di crolli per attività sismica. Dal 1985 il suolo ha ripreso ad abbassarsi (poco meno di 100 cm), fino ad una nuova fase di sollevamento iniziata nel 2006 e che incessantemente continua ancora oggi causando serie lesioni agli edifici;
sarebbe opportuno, al fine di consentire ai contribuenti che abitano le zone interessate dall'attività bradisismica dell'area puteolana di mantenere costantemente in sicurezza i propri immobili, di introdurre nella normativa, senza alcuna condizione, una deroga al divieto di opzione di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli costantemente interessati da fenomeni bradisismici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre in un prossimo provvedimento una deroga generale al divieto di opzione di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, al fine di consentire ai contribuenti interessati di mantenere costantemente in sicurezza gli edifici.
9/889-AR/32. Borrelli, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, lettera c) del provvedimento, con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli immobili ubicati alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 a condizione che le relative spese siano relative ad interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati che devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti;
le suddette condizioni subordinano l'applicabilità della disposizione, limitandone l'efficacia, oltre che a determinate categorie di zone sismiche anche alla corrispondenza dei suddetti interventi a piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana che alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle rispettive amministrazioni comunali;
l'adozione delle misure contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che hanno elevato al 110 per cento la detraibilità delle spese per interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici, hanno rappresentato una grande opportunità per territori come quelli ricadenti nell'area Flegrea quotidianamente interessati da movimenti bradisismici, misure che nell'ultimo biennio si sono viste affievolire il loro regime;
com'è noto l'area dei Campi Flegrei, che comprende tra l'altro i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Precida e Quarto, è stata classificata zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, essendo quotidianamente interessata dal cosiddetto «bradisismo» (o respiro vulcanico), un fenomeno ciclico di origine vulcanica consistente nel periodico sollevamento e abbassamento del suolo dell'area calderica, a cui si associa, nella fase di ascesa, una debole ma frequente attività sismica;
in epoca recente sono state rilevate due violente crisi bradisismiche: nel 1969-72 e nel 1983-84. La prima, secondo i dati della Protezione Civile, causò un sollevamento del suolo di circa 1,70 m, seguito poi da una lenta subsidenza fino al 1982. La seconda crisi, iniziata nel 1982 e conclusa nel 1984, causò un ulteriore sollevamento del suolo di 1,80 m e complessivamente si verificarono circa 10 mila terremoti, il maggiore dei quali avvenne il 4 ottobre 1983 con una magnitudo pari a 4.2. Durante questa seconda crisi bradisismica 30 mila puteolani furono costretti ad evacuare a causa dell'elevato rischio di crolli per attività sismica. Dal 1985 il suolo ha ripreso ad abbassarsi (poco meno di 100 cm), fino ad una nuova fase di sollevamento iniziata nel 2006 e che incessantemente continua ancora oggi causando serie lesioni agli edifici;
sarebbe opportuno, al fine di consentire ai contribuenti che abitano le zone interessate dall'attività bradisismica dell'area puteolana di mantenere costantemente in sicurezza i propri immobili, di introdurre nella normativa, senza alcuna condizione, una deroga al divieto di opzione di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli costantemente interessati da fenomeni bradisismici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre normative adeguate, anche occorrendo in deroga al divieto di opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli edifici in aree interessate da fenomeni bradisismici.
9/889-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 01 del provvedimento all'esame dell'Assemblea introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023, per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;
nello specifico, la disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023, rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
occorre considerare anche le richieste di proroga del superbonus 110 per cento per i lavori sui condomìni e al riguardo, si ricorda che, secondo la normativa vigente, se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022, i lavori in condominio sono agevolati fino al 31 dicembre 2023;
un allungamento dei termini anche per i condomini, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, risponderebbe all'esigenza di compensare al rallentamento dei lavori dovuto a diverse difficoltà legate alla situazione geopolitica attuale;
alcuni dei problemi che incombono sui committenti di lavori condominiali che hanno avviato un intervento agevolato sono dovuti nei fatti, sia ai rallentamenti per la mancanza di materie prime che ai cambiamenti della normativa, che stanno compromettendo il rispetto delle tempistiche normative stabilite,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei prossimi provvedimenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse finanziarie disponibili, l'introduzione di una norma volta a stabilire che, per tutti gli interventi dei condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia consentito al 30 giugno 2024 quale termine ultimo per l'applicazione della detrazione prevista nella misura del 110 per cento.
9/889-AR/33. Cannata.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in fase di conversione elimina definitivamente la possibilità di fruizione di tutti i bonus edilizi mediante cessione del credito e sconto in fattura per le iniziative che verranno avviate dopo il 17 febbraio, data di entrata in vigore del decreto;
a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta il tema del blocco dei crediti «incagliati» riguardo alle detrazioni riferite ai periodi precedenti, che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese che non sono riuscite a cedere i loro crediti e rischiano di non poterli portare in detrazione o in compensazione, anche per totale o parziale incapienza;
tale impostazione, che nel provvedimento in esame cancella, per il futuro, l'opzione della cessione, segue una serie di interventi normativi, che hanno già fortemente limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, infatti molti sono i crediti acquisiti dalle imprese per il tramite dello sconto in fattura o ancora in capo agli stessi cittadini, i quali non riescono a cederli anche per effetto della quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori;
ad oggi, infatti si stimano circa 18 miliardi di euro di crediti incagliati che risultano ancora in capo a cittadini ed aziende e che non potranno, se non in minima parte, essere portati in detrazione o in compensazione, a seguito della limitata disponibilità dei residui rispettivi spazi fiscali dei beneficiari;
è di primaria importanza introdurre una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «Decreto Rilancio»), acquistati da banche o da Poste SpA, la quale garantisca, da un lato, la limitazione della circolazione dei crediti, al fine di ottemperare all'esigenza di contrasto alle frodi e dall'altro di risolvere il problema dei crediti incagliati, determinando nuova capacità fiscale per gli istituti di credito;
appare pertanto opportuno prevedere la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela — che sono tenute a versare all'Erario — con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 citato, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere, stabilendo altresì, a tutela dei contratti in corso, la vigenza del medesimo meccanismo di compensazione per i crediti d'imposta relativi ad interventi già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
trattandosi di una misura di carattere straordinario volta ad evitare la crisi di numerose imprese che hanno praticato lo «sconto in fattura» e dei condomìni/persone fisiche che, per effettuare i lavori, hanno fatto ricorso a ingenti finanziamenti, confidando nella possibilità di poter monetizzare il credito mediante il meccanismo della cessione, la possibilità accordata dalla nuova disposizione potrà essere consentita per i periodi di imposta dal 2023 al 2027 e limitatamente a quei crediti la cui acquisizione da parte della banca si perfezioni in data successiva a quella di entrata in vigore decreto-legge e ai crediti relativi a spese sostenute anche dopo il 2022, ma solo se inerenti a interventi già avviati alla data di entrata in vigore delle disposizioni in fase di conversione e per i quali operino le condizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento all'esame, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti che hanno già stipulato i contratti ed iniziato i lavori;
al fine di evitare il rischio di concentrazione delle compensazioni in determinati periodi dell'anno e le conseguenti possibili criticità nei flussi di cassa, la disposizione potrà, se del caso, limitare quantitativamente ad una determinata e minima percentuale l'entità delle compensazioni che le banche potranno effettuare, rispetto agli importi degli F24 corrisposti all'Erario nel mese precedente;
in considerazione del fatto che il totale della raccolta via F24 è stata valutata nel 2021 in circa 520 miliardi di euro, applicando la percentuale massima di compensazione con crediti fiscali pari al 2 per cento, si otterrebbe un limite massimo annuo all'utilizzo del nuovo meccanismo di compensazione pari a 10,4 miliardi di euro,
impegna il Governo
a consentire, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle banche e alla società Poste Italiane SpA di utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario e che la compensazione sia effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme e non ecceda il 2 per cento delle stesse in riferimento a quanto versato dall'istituto nel mese precedente.
9/889-AR/34. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3-quater, introdotto in sede referente, prevede un'ulteriore deroga all'applicazione del divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura, disponendo che essa non si applichi agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;
l'articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento;
le modalità di applicazione della detrazione prevedono che il cosiddetto superbonus possa essere fruito per coprire le quote di accollo a carico dei proprietari, quando l'indennizzo pubblico corrisposto non sia sufficiente a coprire le spese necessarie al raggiungimento del 60 per cento di sicurezza sismica dell'edificio, come richiesto dalla norma;
inoltre la fruizione del superbonus 110 per cento è consentita per aumentare la sicurezza sismica raggiunta al 60 per cento con l'indennizzo pubblico ma che, su iniziativa dei proprietari, in accollo, può essere maggiorata;
infine è possibile fruire del superbonus in alternativa all'indennizzo pubblico, rinunciandovi e optando per il cosiddetto «superbonus rafforzato» che consente l'intervento con una aliquota maggiorata del 50 per cento oltre il 110 per cento;
tali modalità possono essere applicate sugli edifici singoli e sugli edifici condominiali oltre che sugli aggregati edilizi, (infatti è così definita la maggior parte degli edifici esistenti all'interno dei centri storici dei comuni interessati dal sisma);
l'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione, n. 8/E del 15 febbraio 2022 ha di fatto limitato la generale applicazione del citato comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilendo che contributi sono ammessi per i soli immobili residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, escludendo i casi in cui il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o per cui non sussista il nesso di causalità diretta e quelli nei quali il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F);
il citato articolo 2, comma 3-quater del provvedimento in esame che prevede il ripristino della cessione del credito per gli immobili siti nei territori dei comuni del cratere del sisma del centro Italia del 2009, non scongiura il rischio che la maggior parte dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma possa non essere ricostruito adeguatamente a causa della difficoltà di applicazione della normativa sopra descritta, integrata con l'applicazione delle restrizioni di cui alla risoluzione n. 8/E dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022;
infatti nei centri storici del cosiddetto Cratere 2009, insiste una forte presenza di aggregati edilizi (definiti dai piani di ricostruzione) costituiti da unità immobiliari singole, con diversi gradi di agibilità, contigui fra loro, con forte presenza di immobili con destinazione non residenziale,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile o con norma interpretativa, che nell'ambito di applicazione dei bonus edilizi esistenti rientrino tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati nell'area del cratere 2009, indipendentemente dal livello di inagibilità.
9/889-AR/35. Sottanelli, Del Barba, Gadda.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame, al comma 1, dispone, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
con il comma 3-bis, introdotto in sede referente al citato articolo 2, si dispone, in aggiunta alle altre esclusioni previste, la non applicabilità del divieto, di cui al comma 1, ai beneficiari della detrazione di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
tuttavia, con riferimento al menzionato comma 3-bis, esso, al secondo periodo, precisa che la fruizione della cessione del credito ovvero dell'istituto dello sconto in fattura, per gli enti di cui alla citata lettera d-bis, sia subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 10-bis, i quali devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione;
tali requisiti consistono, tra gli altri, nello svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e nella gratuità degli incarichi di membro del Consiglio di Amministrazione;
tale formulazione appare fortemente aleatoria, anche in considerazione dell'ampio arco temporale durante il quale si sviluppa la disposizione, la quale, soprattutto, va ad incidere su crediti ormai ceduti a terzi e non più in capo all'ente interessato;
tale disposizione, inevitabilmente comporterà una freddezza, ove non una ritrosia da parte del sistema bancario, assicurativo e finanziario ad acquistare i crediti da parte delle onlus, le quali, per definizione, preme ricordare, non possono detrarli direttamente,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in esame, prevedendo, nel prossimo provvedimento utile, ai fini delle esclusione nei confronti di soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di limitare la sussistenza dei requisisti di cui comma 10-bis, lettere a) e b), del medesimo articolo, al momento della effettiva fruizione dello sconto in fattura, ovvero dell'esercizio dell'opzione di cessione del credito.
9/889-AR/36. Faraone, Gadda, Del Barba.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame elimina la possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura non solo al così detto Superbonus 110 per cento ma a tutti i bonus edili minori;
le modifiche apportate in sede di conversione introducono la possibilità per i così detti lavori in edilizia libera per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo la possibilità di presentare, nel caso sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, una autodichiarazione che deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di reintrodurre nel primo provvedimento utile, lo sconto in fattura e la cessione dei credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per i lavori così detti in Edilizia Libera finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dell'immobile oggetto dei lavori secondo l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
9/889-AR/37. De Palma.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei bonus edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al superbonus 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;
il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul superbonus in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero state frodi per circa 9 miliardi di euro;
inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;
ritenuto che:
nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;
con riferimento al superbonus, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il superbonus copre una quota del 55,5 per cento;
la quota dei crediti superbonus acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su
base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;
quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al superbonus (ovvero 450 milioni di euro);
in merito all'impatto finanziario dei bonus edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il Superbonus 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al bonus facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato – si legge nel documento – la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti superbonus e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;
le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del superbonus (e del bonus facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti bonus edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;
con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;
emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;
già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registrazione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;
al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente), determina la formazione di debito pubblico;
più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;
la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;
al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti – si legge nel documento – essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti “non pagabili” anziché come crediti “pagabili”, evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;
con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/20203 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,
impegna il Governo
a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.
9/889-AR/38. Francesco Silvestri, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
considerato che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, introduce il comma 1-quinquies,
la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;
con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;
il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;
tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;
appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;
si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro imputato.
9/889-AR/39. Torto, Carmina, Dell'Olio, Fenu, Santillo, Cappelletti, Donno, Raffa, Alifano, Lovecchio, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
rilevato che:
il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «superbonus 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;
posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;
in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «bonus verde», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);
la finalità del «bonus verde» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;
tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del tal quale per ridurre trasporti e consumi di carburante;
in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attraverso il bonus; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine mulching o biotrituratori,
impegna il Governo
nell'ottica di confermare il «bonus verde» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.
9/889-AR/40. Caramiello, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capienza fiscale.
9/889-AR/41. Aiello, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
9/889-AR/42. Scerra, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
ritenuto che:
al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;
con il comma 3-sexies, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;
sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine
di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì
di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.
9/889-AR/43. Raffa, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
ritenuto che:
al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;
con il comma 3-sexies, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;
sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.
9/889-AR/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Raffa, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
ritenuto che:
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei bonus edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.
9/889-AR/44. Alifano, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
ritenuto che:
il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;
è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;
l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,
impegna il Governo
a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni ex post a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.
9/889-AR/45. Tucci, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.
9/889-AR/46. Gubitosa, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.
9/889-AR/47. Orrico, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.
9/889-AR/48. Donno, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei bonus edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di programmazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.
9/889-AR/49. Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,
impegna il Governo
a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il crowdfunding e il direct lending e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni fintech, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
9/889-AR/50. Alfonso Colucci, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando 1'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.
9/889-AR/51. Carmina, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;
è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;
l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,
impegna il Governo
istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.
9/889-AR/52. Carotenuto, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;
è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,
impegna il Governo
introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.
9/889-AR/53. Cherchi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
ritenuto che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.
9/889-AR/54. Caso, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati,
impegna il Governo
ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.
9/889-AR/55. Di Lauro, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.
9/889-AR/56. Baldino, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.
9/889-AR/57. Amato, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge cosiddetto Aiuti quater è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;
tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;
gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,
impegna il Governo
a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.
9/889-AR/58. D'Orso, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;
non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti quater;
il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coerenza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti quater.
9/889-AR/59. Appendino, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
considerato che:
con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);
considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli inventivi (programmati fino al 2025 a legislazione vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i bonus edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione
del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.
9/889-AR/60. Giuliano, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;
l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;
altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;
di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incagliati, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.
9/889-AR/61. Dell'Olio, Fenu, Santillo, Torto, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,
impegna il Governo
a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.
9/889-AR/62. Fede, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus
e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,
impegna il Governo:
a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;
a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.
9/889-AR/63. Cantone, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,
impegna il Governo
a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.
9/889-AR/64. Traversi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,
impegna i Governo
a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.
9/889-AR/65. Ascari, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli in vestimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;
è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti,
impegna il Governo
ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.
9/889-AR/66. Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento de quo interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto Superbonus 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i bonus cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione tout court, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al sismabonus-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;
considerato che:
il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;
la misura agevolativa del Superbonus e i bonus ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato
approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;
de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;
valutato, altresì, che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;
lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i bonus edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
9/889-AR/67. Sergio Costa, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «Superbonus», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;
l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;
la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti bonus si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;
molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere
una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefìci ambientali, economici e sociali;
rilevato che:
con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;
una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti win win per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;
dal dossier n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il dossier, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;
in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «win win», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;
in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;
secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul Sole 24 Ore, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;
tenuto conto che:
il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD – cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;
il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;
ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;
gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette win win, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.
9/889-AR/68. Cappelletti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).
9/889-AR/69. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, inverter, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'export e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.
9/889-AR/70. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, inverter, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.
9/889-AR/71. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.
9/889-AR/72. Morfino, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di energy manager, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,
impegna il Governo
a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.
9/889-AR/73. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
l'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;
le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.
9/889-AR/74. Iaria, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;
considerato che:
durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-quater del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;
a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;
ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito – come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 –; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;
è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo a:
prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-quater del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;
a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.
9/889-AR/75. Auriemma, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo
a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.
9/889-AR/76. Cafiero De Raho, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo
a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.
9/889-AR/77. Barzotti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo
ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.
9/889-AR/78. Bruno, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
ritenuto che:
al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.
9/889-AR/79. Riccardo Ricciardi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.
9/889-AR/80. Lomuti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
9/889-AR/81. Pellegrini, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.
9/889-AR/82. Onori, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;
il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
ritenuto che:
il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;
per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,
impegna il Governo
a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.
9/889-AR/83. Penza, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;
il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
ritenuto che:
il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;
per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.
9/889-AR/84. Quartini, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
ritenuto che:
la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;
oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;
l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,
impegna il Governo
a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.
9/889-AR/85. Lovecchio, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il comma 3-quinquies dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;
il successivo comma 3-sexies, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
ritenuto che:
le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapienza ampliando il termine di fruizione della misura,
impegna il Governo
a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapienza.
9/889-AR/86. Marianna Ricciardi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
l'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus;
l'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;
il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;
va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;
l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;
ritenuto che:
la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;
la possibilità di avvalersi della remissione in bonis andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione in bonis a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.
9/889-AR/87. Sportiello, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui al l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.
9/889-AR/88. Scutellà, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.