Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 aprile 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 338-B E DOC. XXII, N. 6

Pdl n. 338-B – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti 40 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 46 minuti 2 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 35 minuti 34 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti 24 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti 23 minuti
MoVimento 5 Stelle 32 minuti 21 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti 19 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 31 minuti 14 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 30 minuti 12 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 30 minuti 12 minuti
Misto: 30 minuti 11 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 6 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

Doc. XXII, n. 6 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti
Gruppi 4 ore e 46 minuti
Fratelli d'Italia 35 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 32 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 30 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 30 minuti
Misto: 30 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli,
nella seduta del 4 aprile 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 aprile 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso in caso di soffocamento per ostruzione o di shock anafilattico in ambito scolastico, sanitario e negli esercizi di ristorazione» (1071);

   RUBANO: «Istituzione della professione sanitaria di podoiatra e della laurea magistrale in podoiatria» (1072).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE MONTE ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (742) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ghirra.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (765) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Malavasi.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Malaguti.

  La proposta di legge CAFIERO DE RAHO ed altri: «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello» (834) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramiello.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali» (863) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Raimondo.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente» (877) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramiello.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei, e alla legge 3 marzo 1951, n. 178, recante istituzione dell'Ordine “Al merito della Repubblica italiana” e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, al fine di vietare la dedicazione di strade, piazze pubbliche e monumenti nonché di consentire la revoca di onorificenze di Stato a esponenti del partito o dell'ideologia fascista e a coloro che la storia abbia riconosciuto responsabili di azioni efferate, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e, in generale, per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario come Josip Broz Tito» (896) Parere delle Commissioni II e V.

   II Commissione (Giustizia):

  FENU ed altri: «Istituzione del registro pubblico dei dati personali» (864) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X, XI e XIV.

   VI Commissione (Finanze):

  FENU ed altri: «Introduzione dell'articolo 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di protezione dei dati personali del contribuente» (869) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):

  PAVANELLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto di apposizione di bollini o scontrini adesivi non biodegradabili sulle borse di plastica contenenti prodotti ortofrutticoli o sui prodotti stessi» (583) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):

  PAVANELLI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di valutazione dei progetti concernenti l'utilizzazione di infrastrutture ferroviarie di carattere locale per il transito di veicoli ferroviari leggeri destinati al trasporto pubblico e la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autobus e filobus snodati» (731) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):

  PAVANELLI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali» (714) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.

Modifica dell'assegnazione di un disegno di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma dell'articolo 72 del Regolamento, su richiesta della VIII Commissione (Ambiente) e della IX Commissione (Trasporti), il seguente disegno di legge – già assegnato alla VIII Commissione (Ambiente) – è assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

  «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» (1067).

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali)

  BONETTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali» (Doc XXII, n. 23) – Parere delle Commissioni II e V.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, recante l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2022-2023 della società Fastweb Spa relativo agli acquisti di beni, servizi e apparati funzionali alla realizzazione di soluzioni di copertura 5G (procedimento n. 38/2023).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, recante l'approvazione, con raccomandazione, del piano annuale per l'anno 2023 della società Infrastrutture Wireless Italiane Spa – INWIT Spa relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 55/2023).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, recante l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale per l'anno 2023 della società Iliad Italia Spa relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 83/2023).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, recante l'approvazione, con raccomandazione, dell'aggiornamento del piano annuale per l'anno 2023 della società Cellnex Italia Spa relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 90/2023).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la prima relazione annuale, approvata dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti in data 14 febbraio 2023, sull'esito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, riferita all'anno 2022 (Doc. CCXXIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 aprile 2023, ha trasmesso, un nuovo testo del documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (SWD(2023) 60 final/2), che sostituisce il documento COM(2023) SWD 60 final, già assegnato, in data 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 19 ottobre e 29 novembre 2022 e 31 gennaio 2023, le seguenti raccomandazioni e risoluzioni, approvate dall'Assemblea stessa nel corso della quarta parte della Sessione ordinaria 2022, svoltasi a Strasburgo dal 10 al 14 ottobre 2022, nel corso della riunione dalla Commissione permanente, svoltasi a Reykjavik il 25 novembre 2022, e nel corso della prima parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 23 al 27 gennaio 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Raccomandazione n. 2237 – Sostenere una prospettiva europea per i Balcani occidentali (Doc. XII-bis, n. 1) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2238 – Paesi terzi sicuri per i richiedenti asilo (Doc. XII-bis, n. 2) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Raccomandazione n. 2239 – Il futuro del lavoro passa per il riesame dei diritti del lavoro (Doc. XII-bis, n. 3) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Raccomandazione n. 2240 – Prevenire la discriminazione vaccinale (Doc. XII-bis, n. 4) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2456 – Sostenere una prospettiva europea per i Balcani occidentali (Doc. XII-bis, n. 5) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2457 – Sensibilizzazione e lotta contro l'islamofobia, o razzismo anti-musulmano, in Europa (Doc. XII-bis, n. 6) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2458 – Abuso del Sistema di informazione Schengen da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa come sanzione motivata politicamente (Doc. XII-bis, n. 7) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2459 – Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Turchia (Doc. XII-bis, n. 8) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2460 – Il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consiglio d'Europa da parte dell'Ungheria (Doc. XII-bis, n. 9) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2461 – Paesi terzi sicuri per i richiedenti asilo (Doc. XII-bis, n. 10) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2462 – Respingimenti via terra e via mare: misure illegali di gestione della migrazione (Doc. XII-bis, n. 11) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2463 – Ulteriore escalation dell'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina (Doc. XII-bis, n. 12) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2464 – L'impatto della Brexit sui diritti umani nell'isola d'Irlanda (Doc. XII-bis, n. 13) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2465 – Regole di gioco paritarie: mettere fine alla discriminazione contro le donne nel mondo dello sport (Doc. XII-bis, n. 14) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2466 – Il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consiglio d'Europa da parte della Romania (Doc. XII-bis, n. 15) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2467- Il futuro del lavoro passa per il riesame dei diritti del lavoro (Doc. XII-bis, n. 16) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Risoluzione n. 2468 – Prevenire la discriminazione vaccinale (Doc. XII-bis, n. 17) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2241- L'impatto delle restrizioni imposte a causa del COVID-19 sullo spazio e le attività della società civile (Doc. XII-bis, n. 18) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2242 – L'impatto della pandemia di COVID-19 sulla popolazione carceraria in Europa (Doc. XII-bis, n. 19) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2243 – Garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento di forniture mediche (Doc. XII-bis, n. 20) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2469 – Valutazione del partenariato per la democrazia in relazione al Parlamento della Giordania (Doc. XII-bis, n. 21) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2470 – Proteggere i pilastri della democrazia durante le crisi sanitarie (Doc. XII-bis, n. 22) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2471 – L'impatto delle restrizioni imposte a causa del COVID-19 sullo spazio e le attività della società civile (Doc. XII-bis, n. 23) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2472 – L'impatto della pandemia di COVID-19 sulla popolazione carceraria in Europa (Doc. XII-bis, n. 24) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2473 – Rafforzare il ruolo del Consiglio d'Europa come pietra angolare dell'architettura politica europea (Doc. XII-bis, n. 25) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2474 – Garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento di forniture mediche (Doc. XII-bis, n. 26) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2244 – Affrontare la questione dei combattenti stranieri di Daesh e delle loro famiglie che ritornano dalla Siria e da altri Paesi negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 27) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

   Raccomandazione n. 2245 – Il Vertice di Reykjavik del Consiglio d'Europa: uniti sui valori dinanzi a sfide straordinarie (Doc. XII-bis, n. 28) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2246 – L'impatto ambientale dei conflitti armati (Doc. XII-bis, n. 29) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Raccomandazione n. 2247- La Convenzione di Istanbul: progressi e sfide (Doc. XII-bis, n. 30) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2475 – Affrontare la questione dei combattenti stranieri di Daesh e delle loro famiglie che ritornano dalla Siria e da altri Paesi negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 31) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

   Risoluzione n. 2476 – Violenza sessuale connessa ai conflitti (Doc. XII-bis, n. 32) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2477- L'impatto ambientale dei conflitti armati (Doc. XII-bis, n. 33) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Risoluzione n. 2478 – Le applicazioni per il tracciamento dei contatti: sfide etiche, culturali ed educative (Doc. XII-bis, n. 34) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2479 – La Convenzione di Istanbul: progressi e sfide (Doc. XII-bis, n. 35) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2480 – Il ruolo e la responsabilità di uomini e ragazzi nel porre fine alla violenza di genere nei confronti di donne e ragazze (Doc. XII-bis, n. 36) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2481- Trovare soluzioni alla prigionia coniugale (Doc. XII-bis, n. 37) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2482- Aspetti giuridici e violazioni dei diritti umani legati all'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione russa (Doc. XII-bis, n. 38) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2483 – L'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio-dicembre 2022) (Doc. XII-bis, n. 39) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2484 – Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Repubblica di Moldova (Doc. XII-bis, n. 40) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2485 – I sistemi d'arma autonomi letali (LAWS) e il loro necessario inquadramento nel diritto europeo dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 41) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2486 – Costruire le reti accademiche aperte del Consiglio d'Europa (OCEAN) (Doc. XII-bis, n. 42) alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Difensore civico
della regione Lazio.

  Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2022 (Doc. CXXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'istruzione e del merito, con lettera in data 29 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Francesco Manfredi a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Ritiro di richiesta di parere
parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 4 aprile 2023, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Anna Aurelio a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (6).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato «U212 NFS», per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale (37).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 maggio 2023. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 aprile 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 febbraio 2023, a pagina 3, seconda colonna, prima riga, deve leggersi: «Incentivi per» e non: «Incentivi fiscali per», come stampato.

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 aprile 2023, a pagina 4, seconda colonna, nona riga, la parola: «XIV» deve intendersi sostituita dalla seguente: «IX».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (A.C. 889-A/R)

A.C. 889-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al general contractor di Treviso Gruppo Zero;

    i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;

    nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;

    centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;

    le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;

    il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;

    la figura del general contractor è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il general contractor, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;

    il contribuente, che si è affidato al general contractor proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;

    le vittime non erano consapevoli che il citato general contractor avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale,

impegna il Governo

a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:

   a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;

   b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;

   c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

   d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;

   e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.
9/889-AR/14. Serracchiani, Guerra, Ubaldo Pagano, De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 01 del provvedimento all'esame dell'Assemblea introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023, per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

    nello specifico, la disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023, rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

    occorre considerare anche le richieste di proroga del superbonus 110 per cento per i lavori sui condomìni e al riguardo, si ricorda che, secondo la normativa vigente, se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022, i lavori in condominio sono agevolati fino al 31 dicembre 2023;

    un allungamento dei termini anche per i condomini, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, risponderebbe all'esigenza di compensare al rallentamento dei lavori dovuto a diverse difficoltà legate alla situazione geopolitica attuale;

    alcuni dei problemi che incombono sui committenti di lavori condominiali che hanno avviato un intervento agevolato sono dovuti nei fatti, sia ai rallentamenti per la mancanza di materie prime che ai cambiamenti della normativa, che stanno compromettendo il rispetto delle tempistiche normative stabilite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei prossimi provvedimenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse finanziarie disponibili, l'introduzione di una norma volta a stabilire che, per tutti gli interventi dei condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia consentito al 30 giugno 2024 quale termine ultimo per l'applicazione della detrazione prevista nella misura del 110 per cento.
9/889-AR/33. Cannata.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   premesso che:

    l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

    in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

    a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

    il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

    considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

    nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo

a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.
9/889-AR/62. Fede, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   premesso che:

    l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

    in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

    a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

    il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

    considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

    nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus

    e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

   a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;

   a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.
9/889-AR/63. Cantone, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   premesso che:

    l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

    in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

    a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

    il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

    considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

    in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,

impegna il Governo

a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.
9/889-AR/64. Traversi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

   ritenuto che:

    nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,

impegna i Governo

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.
9/889-AR/65. Ascari, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

   ritenuto che:

    i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli in vestimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;

    è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti,

impegna il Governo

ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.
9/889-AR/66. Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto Superbonus 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i bonus cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione tout court, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al sismabonus-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

   considerato che:

    il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

    nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

    la misura agevolativa del Superbonus e i bonus ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

    approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

    de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

   valutato, altresì, che:

    alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

    una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

    lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i bonus edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
9/889-AR/67. Sergio Costa, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «Superbonus», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

    in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;

    l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;

    la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti bonus si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;

    molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere

    una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefìci ambientali, economici e sociali;

   rilevato che:

    con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

    la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;

    una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti win win per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

    dal dossier n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il dossier, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

    in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «win win», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;

    in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

    secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul Sole 24 Ore, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;

   tenuto conto che:

    il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD – cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;

    il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;

    ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;

    gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette win win, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.
9/889-AR/68. Cappelletti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;

    inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

   considerato che:

    la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

    il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

   valutato altresì che:

    alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

    in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).
9/889-AR/69. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;

    inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

   considerato che:

    la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

    il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

   valutato altresì che:

    alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

    in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, inverter, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'export e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.
9/889-AR/70. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;

    inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

   considerato che:

    la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

    il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

   valutato altresì che:

    alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

    in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, inverter, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.
9/889-AR/71. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;

    inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

   considerato che:

    la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

    il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

   valutato altresì che:

    alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

    in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.
9/889-AR/72. Morfino, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;

    inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

   considerato che:

    la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

    il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

   valutato altresì che:

    alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

    in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di energy manager, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,

impegna il Governo

a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.
9/889-AR/73. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

    in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

    a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

    il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

   considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

    l'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

    le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.
9/889-AR/74. Iaria, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

   considerato che:

    durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-quater del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

    a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;

    ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito – come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 –; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;

    è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;

   ritenuto che:

    a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo a:

   prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-quater del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;

   a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.
9/889-AR/75. Auriemma, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

   ritenuto che:

    a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo

a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.
9/889-AR/76. Cafiero De Raho, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

   ritenuto che:

    a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo

a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.
9/889-AR/77. Barzotti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

   ritenuto che:

    a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo

ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.
9/889-AR/78. Bruno, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   ritenuto che:

    al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

    l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

    inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

    in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.
9/889-AR/79. Riccardo Ricciardi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

   considerato che:

    al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

    l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

    inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

    in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.
9/889-AR/80. Lomuti, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
9/889-AR/81. Pellegrini, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

   considerato che:

    la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

    i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.
9/889-AR/82. Onori, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino, Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

   considerato che:

    l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

    il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

   ritenuto che:

    il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

    per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo

a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.
9/889-AR/83. Penza, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

   premesso che:

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

   considerato che:

    l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

    il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

   ritenuto che:

    il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

    per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.
9/889-AR/84. Quartini, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

   premesso che:

    il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

    in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

   ritenuto che:

    la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;

    oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;

    l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,

impegna il Governo

a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.
9/889-AR/85. Lovecchio, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

   premesso che:

    il comma 3-quinquies dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;

    il successivo comma 3-sexies, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

   ritenuto che:

    le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapienza ampliando il termine di fruizione della misura,

impegna il Governo

a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapienza.
9/889-AR/86. Marianna Ricciardi, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

   premesso che:

    l'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus;

    l'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

    il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;

    va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;

    l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;

   ritenuto che:

    la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;

    la possibilità di avvalersi della remissione in bonis andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione in bonis a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.
9/889-AR/87. Sportiello, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino, Auriemma.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui al l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

   premesso che:

    al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

    l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.
9/889-AR/88. Scutellà, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino.


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 13 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA (APPROVATA IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 715) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI: BERRUTO ED ALTRI; PRISCO ED ALTRI; GRIPPO; CATTANEO ED ALTRI (A.C. 212-337-423-904)

A.C. 715 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

A.C. 715 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   in sede di discussione del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    l'inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione è frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

    ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

    preme al firmatario del presente atto, sottolineare che lo sport sia da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree «periferiche», con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

    in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

    secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

    scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che «al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento»;

    emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità.
9/715/1. Alfonso Colucci.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE, FATTO A ROMA IL 24 MAGGIO 2022 (A.C. 770-A)

A.C. 770-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

A.C. 770-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

A.C. 770-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 770-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE VERBALI CONCERNENTE IL RINNOVO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO DEL 21 GIUGNO 2004, FATTO A BEIRUT IL 3 AGOSTO 2021 E IL 21 APRILE 2022 (A.C. 795)

A.C. 795 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

A.C. 795 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

A.C. 795 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 795 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: FORMENTINI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 18 GIUGNO 2021 (A.C. 873)

A.C. 873 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 873 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

A.C. 873 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.0100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 873 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 3.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.