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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 maggio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00103 e abb. - Iniziative volte a ripristinare l'istituto «opzione donna»

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Mozione n. 1-00098 e abb. - Iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all'energia nucleare

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 17 aprile 2023.

Mozione n. 1-00100 e abb. - Iniziative in relazione al Piano RepowerEU e ai relativi investimenti in campo energetico nell'ambito del PNRR

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 26 aprile 2023.

Mozione n. 1-00102 – Iniziative di competenza in relazione alla mancata estradizione di alcuni terroristi dalla Francia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00099 – In materia di fibrosi cistica

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 maggio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Andrea Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 aprile 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CARÈ: «Disposizioni concernenti la gratuità delle cure ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente presenti in Italia» (1125);

   PALOMBI: «Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di reati commessi dai partecipanti a bande criminali minorili» (1126).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare SIMIANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane» (Doc. XXII, n. 18) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mauri.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  DEBORAH BERGAMINI e PAOLO EMILIO RUSSO: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale» (875) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENI Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 79).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 3 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2023/0208/I, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all'avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro, di cui alla delibera n. 76/23/CONS.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 aprile 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (COM(2023) 216 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) (COM(2023) 218 final) e COM(2023) 219 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 218 final – Annexes 1 to 2 e COM(2023) 219 final – Annexes 1 to 3), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle disposizioni in materia di accesso a un'Internet aperta di cui al regolamento (UE) 2015/2120 (COM(2023) 233 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro (COM(2023) 261 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 261 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 13 al 21 aprile 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dalla Fondazione
Ugo Bordoni.

  Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 28 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Fondazione nell'anno 2022 (Doc. CVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di nomine governative.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2022, n. 29, la comunicazione concernente la nomina del dottor Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'ingegnere Mario Nobile, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 591 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2023, N. 20, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE DEI LAVORATORI STRANIERI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1112)

A.C. 1112 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   in sede di discussione del disegno di legge A.C. 1112, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

   premesso che:

    vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali, necessità ed urgenza, per l'uso del decreto-legge;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

    l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

    il provvedimento in esame, con numerose modifiche introdotte durante l'esame in Senato, contiene norme sia in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia in materia di espulsione e di respingimento, con una notevole complessità degli istituti coinvolti e avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    l'articolo 1 prevede che, per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Ciò in deroga, all'articolo 3 del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);

    l'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta, dimenticando che, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 8, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non è richiesta per i soggetti che siano affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza e che intendano assumere, per la propria assistenza, un lavoratore straniero;

    l'articolo 3 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati;

    l'articolo 4 apporta modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti. Nello stesso tempo il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

    l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la durata massima di un anno;

    l'articolo 5-bis, sempre introdotto al Senato, prevede diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (cosiddetti hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza. La disposizione estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente, già previste per i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) dall'articolo 10, alla realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi con facoltà di deroga alla normativa vigente senza specificarne eventuali limiti;

    l'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetti SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Al contempo si prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili. In secondo luogo, è individuata quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato, dimenticando che il SAI, definito con il decreto legislativo n. 142 del 2015 in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE, rappresenta il pilastro della cosiddetta seconda accoglienza;

    l'articolo 7, modificato al Senato, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Viene conseguentemente introdotta una disciplina transitoria che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale. Si dispone, infine, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo, la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, dispone che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. L'allontanamento dal territorio nazionale è ritenuto gravemente lesivo di un radicamento territoriale, sociale e culturale già collegato in sede giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. VI – 1, ordinanza n. 7861 del 2022) al principio di cui all'articolo 8 CEDU, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare;

    si ricorda che il diritto di asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione è attuato e regolato nel nostro ordinamento secondo diverse fattispecie: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e protezione per esigenze umanitarie;

    l'articolo 7-quinquies, sempre introdotto dal Senato, prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Contro il decreto adottato può essere proposto solo ricorso in cassazione;

    l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si rileva come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare condotte illecite come il traffico di esseri umani, sia strutturata con formula ampia e indeterminata così da sollevare dubbi di costituzionalità, in maniera specifica con l'articolo 25 della Costituzione;

    l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero;

    l'articolo 9-ter, sempre introdotto al Senato, modifica le condizioni in base alle quali il rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato, ovvero del godimento della protezione sussidiaria;

    l'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea. A tal fine viene modificato l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017 inserendo un nuovo comma 3-bis che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nello stesso tempo, per la loro realizzazione, si deroga anche alle recenti disposizioni del codice dei contratti pubblici;

    conseguentemente viene soppressa anche la previsione che tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli parentali dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale e culturale in Italia, violando di fatto il diritto fondamentale della tutela privata e familiare ex articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti di diritti incomprimibili e inderogabili;

    l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

    sono diversi i Paesi dell'Unione europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

    bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

    nel recente Documento di economia e finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità, proprio il Governo afferma che: «si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti»;

    sempre nel DEF, si riporta che la transizione demografica è una delle sfide più rilevanti che l'Italia dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni, così viene riportato nel DEF: «Assume particolare importanza valutare distintamente l'impatto delle principali determinanti dell'evoluzione demografica come: a) il graduale aumento della speranza di vita alla nascita; b) la progressiva riduzione del tasso di fertilità del 20 per cento a partire dal 2020; c) riduzione/aumento pari al 33 per cento del flusso netto di immigrati rispetto all'ipotesi di base»;

    infine, il provvedimento non contiene nessuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano nuove tragedie come quella verificata sulle coste di Steccato di Cutro in Calabria,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1112.
N. 1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, con le modifiche apportate al Senato;

    vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    sia le modifiche in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieti di espulsione e di respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere infatti oggetto di un disegno di legge ordinario anche, e soprattutto, al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

   considerato che:

    particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cosiddetta Protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

    tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cosiddetta Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/UE a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

    tale protezione speciale infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che non essendo integralmente tipizzabili, non rientravano nello status di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedite nell'esercizio delle libertà democratiche;

    come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 della Costituzione che sancisce che «lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»;

   rilevato inoltre che:

    l'articolo 1, riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale, al comma 5 prevede che i «decreti flussi» assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, ovvero campagne mediatiche di dissuasione dalle partenze, della cui efficacia è fin troppo facile dubitare, senza tener conto, peraltro, che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;

    l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro, pone a regime una disciplina transitoria che demanda la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro – verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro – ad alcune categorie di professionisti, quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato);

    le verifiche in oggetto dovranno tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa;

    il decreto-legge attribuisce, così, in via definitiva e in modo superficiale, ad alcune «categorie di professionisti» e alle associazioni datoriali di categoria il compito di asseverare la capacità finanziaria del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni, nonostante tale valutazione sia estremamente complessa e debba tener conto di molti fattori;

    poiché tutto ciò avverrà in assenza di parametri precisi cui attenersi, vi è il rischio che tale asseverazione avvenga a seguito di valutazioni non adeguate (nei migliori dei casi) o più o meno compiacenti (nei casi peggiori);

    l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

    di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

    quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, per abrogare tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;

    il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

    l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone «irregolari» che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di «prevenzione e contrasto» dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

    è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

    a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla cosiddetta Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal cosiddetto Codice Visti (regolamento 810/2009);

    l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

    in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al citato testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni;

    il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-bis, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

    tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

    occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formula ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

    applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato» pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la quale si chiarisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato»;

    al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 10 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

    suscita altresì preoccupazione l'articolo 10, laddove prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata, fino al 31 dicembre 2025, «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    la locuzione è talmente vaga e generica che, al di là della specificazione contenuta nella relazione illustrativa, sembrerebbe consentire ogni tipo di deroga, ovvero di scelta legislativa, anche in relazione ad esempio al rispetto dei requisiti, già peraltro del tutto inadeguati e spesso disattesi, relativi alla tutela della salute e della dignità delle persone trattenute;

   considerato infine che:

    l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1112.
N. 2. Bonafè, Schlein, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Fornaro, Casu.

   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

   premesso che:

    maturato in seguito al mancato soccorso e alla conseguente strage di migranti a Steccato di Cutro (KR) all'alba del 24 febbraio 2023 e per ciò stesso denominato «decreto-legge Cutro» – al 18 aprile, 94 i morti, di cui 35 minori, un numero impreciso di dispersi, dal momento che è ignoto quanti passeggeri fossero a bordo del barcone naufragato a ridosso della spiaggia – il provvedimento in titolo non reca misure che possano scongiurare il rischio che tragedie analoghe possano ripetersi né, per i motivi di seguito illustrati, appaiono poter adempiere ai propositi del titolo con riguardo alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione irregolare, in quanto, al contrario, suscettibili di ingrossarne il numero e foriere di contenziosi;

    stupisce l'accanimento, del Governo e della sua maggioranza parlamentare, come vieppiù deflagrato nel corso dell'esame al Senato:

     contro i minori stranieri (articolo 4-bis);

     contro il riconoscimento e l'istituto stesso della protezione speciale (articolo 7) – ad avviso dei sottoscrittori, a prescindere dalla compatibilità delle misure rispetto ai precetti costituzionali e agli obblighi derivanti da accordi internazionali, un vero e proprio atto di inciviltà, nella parte in cui la nega ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare del migrante nonché in ordine alla valutazione della sua integrazione nel nostro Paese –;

     contro le modalità ordinarie e umanitarie dell'accoglienza e dell'assistenza (articoli 6-ter e 7) – in ordine alla quale si stigmatizza, in particolare, la soppressione dell'assistenza psicologica ai migranti, da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture –;

     contro il sistema di accoglienza e integrazione nel suo complesso, l'unico sistema di accoglienza migranti effettivamente pubblico, strutturato, non emergenziale di cui il nostro Paese era dotato;

    in ordine all'articolo 7, come derivante dalle modifiche introdotte al Senato:

     la soppressione del divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in combinato disposto con le altre modifiche che riducono, quando non eliminano, le possibilità di riconoscimento di un titolo di soggiorno per ragioni di salute e per calamità naturali, unitamente all'impossibilità di convertire tutti i predetti titoli di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, comporteranno un fortissimo incremento di stranieri in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, condizioni che a loro volta alimenteranno situazioni di rischio di marginalità sociale e cooptazione nell'ambito del lavoro nero e criminale (comma 1);

    in proposito, preme segnalare, anche in questa sede, che:

     ad onta delle dichiarazioni del Governo, nell'ordinamento europeo il fondamento della protezione speciale è da rinvenirsi, come da costante giurisprudenza, nell'articolo 8 CEDU, quale limite all'allontanamento del cittadino di Paese terzo in base alla tutela che il diritto comunitario riconosce al diritto alla vita privata e familiare in sede di esecuzione di un provvedimento di rimpatrio;

     una corposa e consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, a partire dalla sentenza 4455/2018 per poi affermarsi con le successive 29459, 29460 e 29461 del 2019, facendo riferimento al diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'articolo 8 CEDU, ha riconosciuto rilevanza all'integrazione sociale ai fini dell'accertamento di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, vigente nel nostro ordinamento fino proprio al 2018 e che integrata nel sistema di asilo, si poneva quale forma di protezione di «carattere atipico e residuale» al fine di garantire tutela in quelle situazioni, inevitabilmente non tipizzabili a priori in cui, pur non sussistendo i presupposti per una forma tipica di protezione, si ravvisasse una condizione di vulnerabilità, per cui il rimpatrio avrebbe comportato una violazione dei diritti fondamentali, lesiva della dignità umana, meritevole di tutela in forza del diritto di asilo costituzionale;

    la protezione speciale, non rappresenta un quid unicum del nostro Paese, in quanto 18 Paesi europei su 27 sono dotati di una fattispecie protettiva complementare;

    come informano le associazioni che svolgono attività a tutela dei migranti, la stragrande maggioranza dei richiedenti la protezione speciale sono ex richiedenti asilo o persone che non hanno potuto rinnovare il permesso per lavoro, spesso entrate per il tramite dei decreti flussi annuali, con un radicamento e un'integrazione lavorativa, la quale è il criterio sulla quale si basa la valutazione delle domande, per i quali è stato già investito in termini di accoglienza, corsi di lingua e tirocini professionalizzanti;

    sulla base delle rilevazioni, i principali beneficiari della protezione speciale sono stati, nel 2022, cittadini albanesi e peruviani;

    la disciplina transitoria introdotta dall'articolo 7 (commi 2, 2-bis e 3) determina un'efficacia temporale differenziata delle nuove norme, distinguendone l'applicazione sulla base dello stato dell'iter in cui versano le domande di riconoscimento della protezione speciale presentate; è disposto, altresì, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale; ciò comporterà per forza di cose azioni legali e contenziosi e l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 davanti al giudice e i migranti che non potranno comunque essere espulsi assumeranno uno status indefinito, a tutto svantaggio dell'interesse pubblico e del sistema Paese, anche in termini economici;

    i firmatari apprezzano, all'articolo 7, l'inserimento dei procedimenti per il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), tra quelli per i quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza, oggetto di una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle e, conseguentemente, di emendamento in sede di esame al Senato;

    si deplorano le disposizioni per la realizzazione di (nuovi) punti di crisi, cosiddetti hotspot, di (nuovi) centri governativi di prima accoglienza e di (nuovi) centri per i rimpatri (articoli 5-bis e 10) in deroga «ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», con l'esclusiva salvezza delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, deroga inopportuna e aggravata dal fatto che la vigilanza dell'ANAC è rimessa alla mera volontà di richiederla da parte del soggetto attuatore, in spregio all'obbligo della corretta attività di vigilanza assegnata all'ANAC in occasione di procedure d'urgenza derogatorie rispetto alle ordinarie disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    le disposizioni penali finalizzate alla repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 8), indubbia norma-manifesto e con non pochi profili critici di applicabilità, in particolare in ordine al combinato disposto tra principio di territorialità e condizione di reciprocità per il perseguimento di reati penali – inaspriscono pene già vigenti, del quale è lecito dubitare fortemente in ordine all'efficacia dissuasoria attesa dal Governo – e prevedono la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni quale conseguenza dei delitti in materia di immigrazione;

    secondo le intenzioni del Governo le norme penali sono volte a perseguire in tutto l'orbe terracqueo gli «scafisti», con l'illusione di fermare il traffico di essere umani, dei quali sono ritenuti, evidentemente, i principali responsabili;

    secondo il rapporto «Dal mare al carcere», nel 2022 in Italia sono stati fermati circa 350 «scafisti», ma si tratta di persone che, nella gran parte dei casi non hanno nulla a che fare con i gruppi criminali che hanno organizzato il viaggio, come confermato anche dalle autorità giudiziarie che trattano ogni anni decine e decine di arresti di «scafisti»; si legge infatti, nel rapporto: «Si tratta di un fenomeno molto complesso, in cui le persone che guidano le barche lo fanno per un'ampia serie di motivi che sono difficili da semplificare, ma che di base sono l'ultimo anello di una rete molto più grande, i cui vertici rimangono nell'ombra» e, ancora «Lontane dall'essere colpevoli per le morti in mare, sono spesso anche loro migranti ai quali è stato impedito l'ingresso in Europa, e che rischiano le proprie vite per attraversare le frontiere»;

    il fenomeno migratorio non si fermerà finché non cederanno le ragioni – politiche, economiche, sociali – che ne costituiscono il flusso, il complesso delle scelte compiute dal Governo con il provvedimento in titolo confida, evidentemente, nel creare un ambiente ostile a tutti i migranti, in aperta distonia e ad onta del Documento di economia e finanza 2023, stilato e presentato dallo stesso Governo, il quale mostra la correlazione tra debito pubblico e presenza di lavoratori immigrati, segnalando che un aumento di circa il 30 per cento di ingressi di migranti porterebbe a una consistente riduzione del debito pubblico nei prossimi decenni, in particolare per il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, a fronte della denatalità e della prospettiva in ordine alla composizione demografica del nostro Paese – questione disattesa finanche dal recente decreto flussi, che ha previsto l'ingresso di lavoratori pari alla metà delle necessità rispetto al mercato del lavoro e delle richieste avanzate dai datori di lavoro;

    rilevato che il provvedimento non reca alcuna misura che possa definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e considerato che appare, altresì, un tassello ulteriore nella concatenazione di provvedimenti d'urgenza con il quale si affrontano materie che dovrebbero essere oggetto di provvedimenti ordinari ai fini della loro attenta valutazione e discussione nel consesso democratico parlamentare nonché l'ennesima prova dell'ormai ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo in cui le criticità sul pervicace ricorso alla decretazione d'urgenza si aggravano nei casi in cui è coniugata alla posizione della questione di fiducia – coniugio che, ad avviso dei firmatari dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 Cost.;

    l'alterazione dello schema fisiologico del rapporto tra Governo e Parlamento è acuito oltremodo dalla configurazione dell'esame dei provvedimenti d'urgenza, che interessa, alternativamente, solo questo o l'altro ramo del Parlamento, svuotandone, a turno, ruolo e prerogative, trasformando gravemente – senza giustificazione alcuna, in assenza di emergenze vere e proprie e a fronte di una maggioranza schiacciante – l'architettura costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1112.
N. 3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

A.C. 1112 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1112 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1.
(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

  1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
  5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Articolo 2.
(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

  1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 22:

    1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;

    2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione.».

    4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».

    5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».

   b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».

   c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

   «Art. 24-bis (Verifiche). – 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
   2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
   3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.
   4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Articolo 3.
(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;

   b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;

   d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»;

   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.».

  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

   b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

   c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».

Articolo 5.
(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

  1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
  2. L'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

   «4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».

Articolo 6.
(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
  2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
  3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Articolo 7.
(Protezione speciale)

  1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
  2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 8.
(Disposizioni penali)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;

   b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
   2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
   3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
   4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
   5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
   6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

  2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis,».
  3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,».
  4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

  1. All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».
  2. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),».
  3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

Articolo 10.
(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Articolo 11.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1112 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato»;

   al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

   al comma 4, al primo periodo, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Le istanze» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
  5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio”».

  All'articolo 2:

   la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

   al comma 1:

    all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

    alla lettera a):

     al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

     al numero 3), capoverso 5.0.1, le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione.”.» sono sostituite dalle seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo”;»;

     al numero 4), capoverso 5-quater, le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono» e le parole: «permesso di soggiorno.”.» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno”;»;

     al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale.”.» è sostituita dalla seguente: «nazionale”;»;

    alla lettera b), la parola: «6-bis.”.» è sostituita dalla seguente: «6-bis”;»;

    alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

     al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

    alla lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero» sono inserite le seguenti: «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito», al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono»;

    alla lettera e):

     all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

     al capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house», dopo le parole: «intese tecniche» sono inserite le seguenti: «con organizzazioni internazionali o» e le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» sono sostituite dalle seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine»;

     dopo il capoverso 4-bis è aggiunto il seguente:

  «4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso»;

   al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

  All'articolo 4:

   al comma 1, alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati) – 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  “1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» sono inserite le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quatersono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

    al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera) – 1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  3. All'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia”.

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12”.

  5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Alle attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  Art. 5-ter. – (Modifiche al sistema di accoglienza) – 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: “anche i richiedenti protezione internazionale e,” sono soppresse;

   b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)”;

   c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

  “1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della provincia di provenienza del beneficiario”;

   d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: “i richiedenti protezione internazionale” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”.

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 2, le parole: “Le funzioni di prima assistenza sono assicurate” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata”;

    2) il comma 3 è abrogato;

   b) all'articolo 9:

    1) le parole: “di prima accoglienza”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di accoglienza”;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”;

    3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

    4) il comma 4-bis è abrogato;

    5) al comma 4-ter, le parole: “del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis” sono sostituite dalle seguenti: “del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis”;

   c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 5-quater. – (Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza) – 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera e) è abrogata;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

   a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
   b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
   c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefìci economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12”;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale”;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  “4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti”;

   e) al comma 5:

    1) al primo periodo, dopo le parole: “Il provvedimento di” sono inserite le seguenti: “riduzione o”;

    2) al terzo periodo, le parole: “di revoca” sono soppresse;

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza”».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

   al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

   al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa) – 1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana è attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.
  2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.
  3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'INMP a legislazione vigente.

  Art. 6-ter. – (Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza) – 1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: “l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale”».

  All'articolo 7:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate;

   b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: “per taluno dei delitti previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “558-bis,”;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

    2) al comma 1.2:

     2.1) al primo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale trasmette” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,”;

     2.2) il secondo periodo è soppresso;

    3) al comma 2, lettera d-bis):

     3.1) le parole: “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie” sono sostituite dalle seguenti: “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”;

     3.2) le parole: “e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” sono soppresse;

   d) all'articolo 20-bis:

    1) al comma 1, la parola: “grave” è sostituita dalle seguenti: “contingente ed eccezionale”;

    2) al comma 2:

     2.1) dopo la parola: “rinnovabile” sono inserite le seguenti: “per un periodo ulteriore di sei mesi”;

     2.2) la parola: “grave” è sostituita dalla seguente: “eccezionale”;

     2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente»;

   al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali».

  Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera) – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo”;

   b) all'articolo 28-bis:

    1) al comma 2:

     1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

     1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis”;

     1.3) alla lettera c), dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 2-bis” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)”;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda”;

   c) all'articolo 29:

    1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”;

    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  “1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico”;

   d) all'articolo 35-bis:

    1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

  “d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)”;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis”;

   e) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

  “Art. 35-ter. – (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera) –1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.
  2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.
  3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.
  4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili”.

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 2:

     1.1) all'alinea, dopo le parole: “n. 286” sono inserite le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili”;

     1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso”;

    2) al comma 3-bis, dopo le parole: “per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza” sono inserite le seguenti: “, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati”;

   b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  “Art. 6-bis. – (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis del presente decreto, e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
  2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
  3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
  4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

  Art. 6-ter. – (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013) – 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.
  2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

   a) mancanza di un documento di viaggio;

   b) mancanza di un indirizzo affidabile;

   c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;

   d) mancanza di risorse finanziarie;

   e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

  3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5”.

  Art. 7-ter. – (Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale) – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

   b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  “4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto”;

   c) all'articolo 33, comma 3, le parole: “all'articolo 32, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4”;

   d) all'articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1”;

   e) all'articolo 35-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:

  “8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16”.

  Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)–1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

  “5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6”;

   b) all'articolo 14, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6”.

  Art. 7-quinquies. – (Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) – 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.
  2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.
  3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed è immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.
  4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.
  5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese.
  6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.
  7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
  9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattato, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

    alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

    alla lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: «Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o» sono inserite le seguenti: «in qualunque modo»;

   al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 4, le parole: «n. 7-bissono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)».

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

   al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

   al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale) – 1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “all'articolo 10-ter” sono inserite le seguenti: “o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”.

  Art. 9-ter. – (Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale) – 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

  “2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario”;

   b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

  “2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario”».

  All'articolo 10:

   al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio) – 1. All'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, le parole: “prorogabile per altri trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile per altri quarantacinque giorni”;

   b) al sesto periodo, le parole: “prorogabile per altri trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile per altri quarantacinque giorni”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: e per lavoro autonomo aggiungere le seguenti: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
1.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sente aggiungere le seguenti: il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
1.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e acquisito fino alla fine del periodo, con le seguenti: e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni.
1.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro.
1.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali.
1.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.
1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.
*1.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.
*1.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti.
1.14. Giachetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.
1.15. Giachetti.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.
*1.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.
*1.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 5.
**1.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 5.
**1.19. Magi.

  Sopprimere il comma 5.
**1.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento.
1.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da Paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica.
1.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da Paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari.
1.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 5, inserire, il seguente:

  5.1. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
1.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , a tempo indeterminato.
1.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , a tempo determinato.
1.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , annuale per le donne.
1.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , annuale.
1.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
*1.01. Magi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
*1.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
*1.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

  1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.
   2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*2.2. Alfonso Colucci.

  Sopprimere il comma 1.
2.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

  0a) all'articolo 5, comma 3-bis, lettera a), le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;.
2.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

  0a) all'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;.
2.5. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11».
2.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale».
2.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono soppresse.
2.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono soppresse.
2.9. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al di fuori».
2.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 17, dopo la parola: «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30».
2.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, alla lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro.».
2.12. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 1, sostituire le parole da: è demandata fino a: legge 11 gennaio 1979, n. 12 con le seguenti: è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
2.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 2.
2.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli già.
2.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*2.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*2.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*2.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a qualunque titolo».
2.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.».
2.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle».
2.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 29-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero altra forma di protezione»;

    2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «la persona di cui al comma 1».
2.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 30, comma 1:

    1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;

    2) alla lettera c), le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse.
2.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 30, comma 1, lettera b), le parole: «da almeno un anno» sono soppresse.
2.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

   c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
*2.26. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

   c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
*2.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

   c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
*2.28. Giachetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

   1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.01. Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a 49 dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

   1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.».

  2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: «2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
2.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

   1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.».
2.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*3.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente,

   dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

   Dopo l'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-ter.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

   1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.»;

   sopprimere l'articolo 4.
3.3. Magi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22-ter.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

   1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

Art. 22-quater.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale)

   1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di condanne penali in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione sociale dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, il periodo di permanenza in Italia, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con l'Italia.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
3.4. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e, dopo le parole: fino alla fine del comma con le seguenti: e le parole da: «possono essere previste» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistico nei Paesi di origine».
3.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e, dopo le parole: «formazione professionale» sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica».
*3.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e, dopo le parole: «formazione professionale» sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica».
*3.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22»;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis».
3.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: allo straniero residente all'estero che completa con le seguenti: allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano.
3.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, sostituire le parole: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le seguenti: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione e del merito adottano linee guida.
3.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

  4-bis.1 I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.
  4-bis.2 I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-bis.1 anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero.
  4-bis.3 In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma 4-bis.1 i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-bis.2 ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.
  4-bis.4 I soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-bis.2 trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.
  4-bis.5 Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-bis.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.
  4-bis.6 La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.
3.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

   «4-bis.1 Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.
   4-bis.2 Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.
   4-bis.3 I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.
   4-bis.4 La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-bis. 1 consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.
   4-bis.5 In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».
3.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

  4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e, trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1, ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro di cui all'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.;

   b) aggiungere infine i seguenti capoversi:

  4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.
  4-quinquies. I mezzi di sussistenza di cui al precedente comma possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.
  4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-ter consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.
  4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.
3.14. Magi.

  Sopprimere il comma 2.
3.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.».
3.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».
3.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, dopo le parole: n. 286, inserire le seguenti: le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e.
3.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.
3.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle seguenti: «anche dopo la».
3.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.22. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-quater;

   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;

   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.
3.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

  1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

   a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

   b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come «agenti stranieri» o «estremiste»;

   c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione russa;

   d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

   e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

   f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

  2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.
  4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.
  5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.
3.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

   Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale)

   1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di condanne penali in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, il periodo di permanenza in Italia, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con l'Italia.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
3.03. Magi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*4.2. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: «per cure mediche» sono aggiunte le seguenti: «e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,».
**4.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: «per cure mediche» sono aggiunte le seguenti: «e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,».
**4.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

   All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera d), sono soppresse le parole: «senza ritardo»;
  2. alla lettera f), sono soppresse le parole: «né impedito di raggiungere il porto di sbarco».
4.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

   All'articolo 1, comma 2-bis), lettera d) dopo le parole: «senza ritardo» sono inserite le seguenti: «salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita».
4.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

   All'articolo 1, comma 2-bis), lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «, senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto».
4.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.».
4.04. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4 è aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 2 comma 2-bis, lettera f), sono soppresse le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».
4.05. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.
   3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non inscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.
   3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.
   3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».
4.06. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.
(Accesso dei minori stranieri all'assistenza sanitaria)

  1. All'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale».
4-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: o a tempo indeterminato.
4-bis.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: trentasei mesi.
4-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di trenta mesi.
4-bis.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di ventotto mesi.
4-bis.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di ventiquattro mesi.
4-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di venti mesi.
4-bis.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.
4-bis.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: o a tempo determinato.
4-bis.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.
5.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
5.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.
5.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
*5-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*5-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*5-bis.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 1.
**5-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
**5-bis.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
**5-bis.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: Per le finalità di cui al presente comma,.
5-bis.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e.
5-bis.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.
5-bis.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.
5-bis.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*5-bis.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*5-bis.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**5-bis.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**5-bis.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 10 del presente decreto aggiungere, in fine, le seguenti: , ferme restando le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5-bis.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 10 del presente decreto aggiungere, in fine, le seguenti: , nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza.
5-bis.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi e nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi per la gestione dei predetti punti e strutture della Croce Rossa Italiana.;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: per tale tipologia di struttura con le seguenti: per tali tipologie di strutture.
5-bis.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: Fino alla cessazione dello stato di emergenza.
5-bis.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, dopo le parole della Croce Rossa Italiana inserire le seguenti: e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale.
5-bis.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con le facoltà di deroga richiamate al comma 1.
5-bis.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono inserite le seguenti: «Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4 del medesimo decreto».
5-bis.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis.28. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il primo periodo.
5-bis.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, con le parole: Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,.
5-bis.30. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 60 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 70 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 80 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 90 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione particolare di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, inserire le seguenti: se vi acconsentono espressamente,.
5-bis.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ.
5-bis.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ.
5-bis.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ.
5-bis.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ.
5-bis.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTQ.
5-bis.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone LGBTQ.
5-bis.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,.
5-bis.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,.
5-bis.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , in via eccezionale,.
5-bis.47. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.
5-bis.48. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.
5-bis.49. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.
5-bis.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.
5-bis.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.
5-bis.52. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
*5-bis.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
*5-bis.54. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno 87 rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.
5-bis.55. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.
5-bis.56. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.
5-bis.57. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale.
5-bis.58. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali.
5-bis.59. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5-bis.61. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
5-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: effettuata inserire le seguenti: dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato.
5-bis.117. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole «delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.» sono inserite le seguenti: «Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4.».
5-bis.118. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 4.
*5-bis.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 4.
*5-bis.120. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: Nelle more dell'individuazione di con le parole: Nel caso in cui non vi sia.
5-bis.121. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 55 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 60 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 65 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 70 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 75 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 80 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 85 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente.
5-bis.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 90 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di particolare emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 95 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dal prefetto inserire le seguenti: , sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,.
5-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 20 giorni.
5-bis.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 19 giorni.
5-bis.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 18 giorni.
5-bis.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 17 giorni.
5-bis.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 16 giorni
5-bis.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 15 giorni.
5-bis.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 14 giorni.
5-bis.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 13 giorni
5-bis.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 12 giorni.
5-bis.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 11 giorni.
5-bis.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 10 giorni.
5-bis.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 9 giorni.
5-bis.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 8 giorni.
5-bis.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un tempo massimo di 7 giorni.
*5-bis.149. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un tempo massimo di 7 giorni.
*5-bis.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 6 giorni.
5-bis.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 5 giorni.
5-bis.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 4 giorni.
5-bis.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 3 giorni.
5-bis.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 2 giorni.
5-bis.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario, con le seguenti: fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,.
5-bis.156. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: in strutture di accoglienza provvisorie inserire le seguenti: , previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,.
5-bis.157. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le prestazioni con le seguenti: adeguate prestazioni.
5-bis.158. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le prestazioni con le seguenti: adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona.
5-bis.159. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale, l'assistenza sanitaria.
5-bis.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale.
5-bis.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa.
5-bis.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, l'assistenza legale.
5-bis.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, la consulenza educativa, l'assistenza legale.
5-bis.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale, l'assistenza religiosa.
5-bis.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e psicologica.
5-bis.166. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e sociale.
5-bis.167. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e socio-sanitaria.
5-bis.168. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , l'assistenza legale.
5-bis.169. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , l'assistenza psicologica.
5-bis.170. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri.
5-bis.171. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,.
5-bis.172. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.
5-bis.173. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.
5-bis.174. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi.
5-bis.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici.
5-bis.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare.
5-bis.177. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza.
5-bis.178. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.
5-bis.179. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5-bis.180. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.
5-bis.181. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.
5-bis.182. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori.
5-bis.183. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età.
5-bis.184. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
5-bis.187. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 5.
*5-bis.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 5.
*5-bis.190. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

  5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione all'attuazione e alle risultanze delle disposizioni di cui al presente articolo.
5-bis.191. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-ter.

  Sopprimerlo.
*5-ter.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*5-ter.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 1.
5-ter.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5-ter.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
5-ter.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-ter.6. Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-ter.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-ter.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone lesbiche,».
5-ter.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone gay,».
5-ter.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane,».
5-ter.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5-ter.19. Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5-ter.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5-ter.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).».
5-ter.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
5-ter.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
5-ter.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone lesbiche.
5-ter.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone gay.
5-ter.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tortura, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane.
5-ter.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone LGBTI+.
5-ter.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, disabili, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5-ter.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5-ter.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5-ter.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

  1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo nella presentazione.
5-ter.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sopprimere le parole: a-bis);

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno, di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni.
5-ter.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole obiettive e.
*5-ter.43. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole obiettive e.
*5-ter.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: novanta giorni.
5-ter.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: ottanta giorni.
5-ter.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: settanta giorni.
5-ter.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: sessanta giorni.
5-ter.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
5-ter.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quaranta giorni.
5-ter.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
5-ter.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.
5-ter.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
*5-ter.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
*5-ter.54. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
5-ter.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la parola: «decadono» con: «possono decadere»;

    2) dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere la seguente: «sempre espressamente motivata».
5-ter.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5-ter.57. Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5-ter.58. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5-ter.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
**5-ter.60. Giachetti.

  Sopprimere il comma 2.
**5-ter.61. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
5-ter.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5-ter.63. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
5-ter.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurata presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
5-ter.65. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5-ter.66. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5-ter.67. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5-ter.68. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: è sostituito dal seguente: 3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
5-ter.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
5-ter.70. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
5-ter.71. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: di accoglienza aggiungere le seguenti: e inclusione.
5-ter.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).
5-ter.73. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5-ter.74. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5-ter.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

  1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, articolo 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
5-ter.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: può essere accolto con le seguenti: è accolto in via prioritaria.
5-ter.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: specifiche esigenze inserire le seguenti: delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti.
5-ter.78. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e nel limite dei posti disponibili.
5-ter.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
5-ter.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5-ter.81. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5-ter.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
**5-ter.84. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
**5-ter.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).
*5-ter.94. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).
*5-ter.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5-ter.96. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, dopo le parole: al comma 1 sono inserite le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane,.
5-ter.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.
5-ter.98. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.
5-ter.99. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,.
5-ter.100. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5-ter.101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-quater.

  Sopprimerlo.
*5-quater.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*5-quater.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: «anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza,».
5-quater.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: «, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,».
5-quater.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «trasferimento del richiedente in altra struttura» inserire le seguenti: «, nei casi di condotta particolarmente grave».
5-quater.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: altra struttura aggiungere le seguenti: idonea all'accoglienza.
5-quater.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire la parole: adotta con le seguenti: può adottare, sempre con provvedimento motivato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 2, sopprimere la lettera c).
5-quater.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «, con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,».
5-quater.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera a), dopo le parole: esclusione temporanea aggiungere le seguenti: , per un massimo di sette giorni,.
5-quater.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: esclusione temporanea aggiungere le seguenti: , per un massimo di sette giorni,
5-quater.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sopprimere le parole: o più.
5-quater.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei servizi di orientamento legale e al territorio.
5-quater.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della somministrazione di corsi di lingua italiana
5-quater.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mediazione linguistico-culturale.
5-quater.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza psicologica
5-quater.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza sanitaria.
5-quater.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza sociale.
5-quater.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera c).
5-quater.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, con le seguenti: per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
5-quater.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi con le seguenti: non superiore a un mese.
5-quater.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire la parola: o con le seguenti: ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,
5-quater.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), dopo la parola: o aggiungere le seguenti: , in caso di comportamenti gravemente violenti,
5-quater.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), dopo la parola: revoca aggiungere le seguenti: , anche parziale,
5-quater.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1) lettera c) capoverso 2-bis, dopo le parole: in modo individuale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,
5-quater.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone.
5-quater.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente capoverso:

  2-ter. Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
5-quater.26. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: il gestore richiama formalmente il richiedente e.
5-quater.27. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
5-quater.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5-quater.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*6.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comprovate professionalità., inserire le seguenti: Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.
6.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: né essere soggetto a pignoramento,.
6.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: né essere soggetto a pignoramento, aggiungere le seguenti: ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751-bis del Codice Civile,.
6.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, sostituire le parole da: il prefetto fino a: del contratto con le seguenti: opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento.
6.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate ai sensi del presente decreto-legge e, in particolare, del presente articolo, per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuno dei centri di cui al comma 1 nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 1, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del Dicastero e trasmesse alle Camere.
6.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

  1. All'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,».
6.06. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole: Dalle disposizioni del presente decreto premettere le seguenti: Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge.
6.01. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

   1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, articolo 1-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.

   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione Europea, a favore di persone che manifestano un fondato timore di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché ai coniugi o parenti entro il secondo grado che siano titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve, altresì, indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.
   2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1, il visto di ingresso per motivi umanitari è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, che manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nelle seguenti situazioni:

    1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

    2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro di cui all'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia,

    3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

    4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

    5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

    6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

   3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione, e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.
   4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato, nonché indicare anche le modalità per la sua impugnazione, e, in ogni caso, non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è, altresì, impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari.»
6.03. Magi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.
(Ingressi per richiesta di asilo)

   1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.
   2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti: 1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1; 2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito; 3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
   3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
   4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.
   5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
   6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.
   7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.
   8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.»
6.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.
(Ingressi per richiesta di asilo)

   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative 142 spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
   2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione: 1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen; 2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia; 3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso; 4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito; 5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
   3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.
   4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari.»
6.05. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 6-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
6-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, e di.
6-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: emergenza-urgenza aggiungere le seguenti: e nel trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.
6-bis.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: degli abitanti fino alla fine del periodo con le seguenti: di tutte le persone.
6-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitarie,.
6-bis.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici e di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, oltre che, in ogni caso, personale esperto in mediazione linguistica e culturale.
6-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.
6-bis.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6-ter.

  Sopprimerlo.
6-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7.

  Sopprimerlo
*7.1. Giachetti.

  Sopprimerlo
*7.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimerlo
*7.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo
*7.5. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «558-bis,».
7.6. Ascari, Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
*7.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
*7.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., aggiungere le seguenti parole: «o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente.;

   c) sopprimere il comma 3.
7.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

   «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

   a-bis) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto d'ingresso e il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data d'inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse a una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste d'integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione d'indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto e alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse».

  Conseguentemente:

   1) sopprimere le lettere c) e d);

   2) sostituire la rubrica con la seguente: «Protezione speciale, cure mediche e vittime dei reati di costrizione e induzione al matrimonio».
7.10. Quartini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
7.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero in relazione alla verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4 della Costituzione, nonché dei presupposti per godere del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la valutazione è operata sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana, nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine».
7.13. Magi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1.1 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano in ogni caso una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale».
*7.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1.1 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano in ogni caso una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale».
*7.15. Magi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere la parola: contingente.
7.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire la parola: contingente con la seguente: accidentale.
7.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: contingente con la seguente: transitoria.
7.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: contingente con la seguente: casuale.
7.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con le seguenti: accidentale e insolito.
7.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con le seguenti: senza precedenti.
7.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: straordinario.
7.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: irripetibile.
7.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: accidentale.
7.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: particolare.
7.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: singolare.
7.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: anormale.
7.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: insolito.
7.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: speciale.
7.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: anomalo.
7.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: atipico.
7.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: unico.
7.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), la parola: eccezionale con la seguente: raro.
7.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.
7.35. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
7.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 3.
7.37. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: per una sola volta e.
7.38. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sostituire le parole: per una sola volta con le seguenti: per tre volte.
7.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: biennale.
7.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale.
7.42. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: se ne ricorrono i requisiti di legge.
7.43. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
7.44. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
7.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: «delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.» sono inserite le seguenti: «Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4».
7.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis.Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
7.47. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Procedura semplificata del rilascio del visto d'ingresso)

  1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti d'ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto d'ingresso di cui al presente articolo.
7.01. Onori, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) .

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
7.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
7.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
7.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 maggio 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione».
7.05. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 30 giugno 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione».
7.06. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.07. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.08. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.
7.09. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1.
7.010. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.011. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 7-bis.

  Sopprimerlo.
7-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
7-bis.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7-bis.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a cura dell'Amministrazione medesima con le seguenti: a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
7-bis.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
7-bis.5. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7-bis.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
7-bis.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1.1.) con il seguente:

  1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;».
7-bis.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
*7-bis.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
*7-bis.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire l'alinea con la seguente: dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:;

   b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;».
7-bis.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine.
7-bis.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere.
7-bis.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis),aggiungere in fine le seguenti parole: escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso.
7-bis.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria.
7-bis.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale.
7-bis.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine.
7-bis.28. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza.
7-bis.29. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente sia una persona minore di età.
7-bis.31. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.3).
7-bis.32. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*7-bis.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*7-bis.34. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: , e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,.
7-bis.35. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,.
7-bis.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,.
7-bis.37. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,.
7-bis.38. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,.
7-bis.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,.
7-bis.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,.
7-bis.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
7-bis.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tredici giorni.
7-bis.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dodici giorni.
7-bis.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: undici giorni.
7-bis.46. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
7-bis.47. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: nove giorni.
7-bis.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: otto giorni.
7-bis.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale.
7-bis.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.
7-bis.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7-bis.52. Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7-bis.62. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
7-bis.63. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: o nuove prove.
7-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), dopo la parola: personali aggiungere le seguenti: o familiari.
7-bis.65. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole da: , che rendono fino alla fine del capoverso.
7-bis.66. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le seguenti parole: che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale.
7-bis.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere la parola: significativamente.
7-bis.68. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, con le seguenti: riferisca di essere stato.
7-bis.69. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: alleghi fondatamente con la seguente: riferisca.
7-bis.70. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: , non per sua colpa,.
7-bis.71. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.
7-bis.72. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.
7-bis.74. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*7-bis.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*7-bis.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o sono stati addotti.
7-bis.77. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o nuove prove.
7-bis.78. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.79. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.
7-bis.80. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e che il ritardo fino alla fine del periodo.
7-bis.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , su cui grava l'onere di allegazione specifica.
*7-bis.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , su cui grava l'onere di allegazione specifica.
*7-bis.83. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.
7-bis.84. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

   «3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile».
7-bis.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7-bis.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7-bis.87. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7-bis.88. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
**7-bis.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
**7-bis.90. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

   a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

   c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

   d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)».
7-bis.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
*7-bis.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
*7-bis.93. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, sopprimere la parola: non.
7-bis.94. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: respinge o.
7-bis.95. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.
7-bis.96. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.97. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.98. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*7-bis.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*7-bis.100. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: trenta;

   b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

   c) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: o, ove possibile con la seguente: e;

   d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: anche non.
7-bis.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattordici giorni con le seguenti: diciotto giorni.
7-bis.102. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, fino alla fine del comma con le seguenti: e si sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7-bis.103. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7-bis.104. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: dieci giorni.
7-bis.105. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: nove giorni.
7-bis.106. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: otto giorni.
7-bis.107. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: sette giorni.
7-bis.108. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: sei giorni.
7-bis.109. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.
*7-bis.110. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.
*7-bis.111. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quattro giorni.
7-bis.112. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: tre giorni.
7-bis.113. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,.
7-bis.114. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, sostituire il comma 3 con il seguente: La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.
7-bis.115. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3, sostituire le parole: non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto con le seguenti: deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.
7-bis.116. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3 sostituire le parole: non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto con le seguenti: non può essere trattenuto.
7-bis.117. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino il trasferimento presso struttura più idonea.
7-bis.118. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7-bis.119. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
7-bis.120. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale.
7-bis.121. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.122. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.123. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie 181 di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286..
7-bis.124. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.
7-bis.125. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.126. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.127. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.
7-bis.128. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.129. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo.
7-bis.130. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: A

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente.
7-bis.131. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.
7-bis.132. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.133. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente.
7-bis.134. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento.
7-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine.
7-bis.136. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 2.
7-bis.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
7-bis.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 1).
7-bis.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.1).
7-bis.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2).
*7-bis.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2).
*7-bis.142. Giachetti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
7-bis.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al 186 fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi.
7-bis.144. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*7-bis.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*7-bis.146. Giachetti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-bis.
**7-bis.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-bis.
**7-bis.148. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 2.
7-bis.149. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.
7-bis.150. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria fino alla fine del comma.
7-bis.151. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7-bis.152. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis. sopprimere il comma 3.
7-bis.153. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il tempo strettamente necessario con le seguenti: due settimane.
7-bis.154. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro settimane con le seguenti: due settimane.
7-bis.155. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 4.
7-bis.156. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.157. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.
7-bis.158. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.159. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione.
7-bis.160. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6.
7-bis.162. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-ter.
7-bis.163. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 1.
7-bis.164. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7.
7-bis.165. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 2.
*7-bis.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 2.
*7-bis.167. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera a).
7-bis.168. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera b).
7-bis.169. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera d).
7-bis.170. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 3.
7-bis.171. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013.
7-bis.172. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei settimane: con le seguenti: quattro settimane.
7-bis.174. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: complessivo di sei settimane aggiungere le seguenti: , entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.
7-bis.175. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane.
7-bis.176. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sei settimane con le seguenti: due settimane.
7-bis.177. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: senza ritardo con la seguente: immediatamente.
7-bis.178. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.
  5. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6.
7-bis.179. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7-bis.180. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
7-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7-ter.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7-ter.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere il primo periodo.
7-ter.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: b-bis) e b-ter).
7-ter.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.
7-ter.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
7-ter.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).
7-ter.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7-ter.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
7-ter.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sopprimere il primo periodo.
7-ter.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: successivamente alla sua notifica con le seguenti: entro cinque giorni dalla sua notifica.
7-ter.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro trentuno.
7-ter.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro trenta.
7-ter.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro dieci.
7-ter.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventinove.
7-ter.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro undici.
7-ter.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventotto.
7-ter.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, le parole: Entro venti con le seguenti: Entro dodici.
7-ter.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventisette.
7-ter.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro tredici.
7-ter.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventisei.
7-ter.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro venticinque.
7-ter.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro quindici.
7-ter.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventiquattro.
7-ter.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro sedici.
7-ter.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventitré.
7-ter.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciassette.
7-ter.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventidue.
7-ter.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciotto.
7-ter.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventuno.
7-ter.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciannove.
7-ter.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sopprimere l'ultimo periodo.
7-ter.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7-ter.35. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-quater.

  Sopprimerlo.
7-quater.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale».
7-quater.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in ordine alle disposizioni di cui al presente articolo.
7-quater.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 21 gennaio 2022.
7-quinquies.1. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 20 gennaio 2022.
7-quinquies.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 19 gennaio 2022.
7-quinquies.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 18 gennaio 2022.
7-quinquies.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 17 gennaio 2022.
7-quinquies.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 16 gennaio 2022.
7-quinquies.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 15 gennaio 2022.
7-quinquies.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 14 gennaio 2022.
7-quinquies.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 13 gennaio 2022.
7-quinquies.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 12 gennaio 2022.
7-quinquies.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 11 gennaio 2022.
7-quinquies.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 10 gennaio 2022.
7-quinquies.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 9 gennaio 2022.
7-quinquies.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 8 gennaio 2022.
7-quinquies.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 7 gennaio 2022.
7-quinquies.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 6 gennaio 2022.
7-quinquies.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 5 gennaio 2022.
7-quinquies.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 4 gennaio 2022.
7-quinquies.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 3 gennaio 2022.
7-quinquies.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 2 gennaio 2022.
7-quinquies.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.
7-quinquies.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale con le seguenti: di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale.
7-quinquies.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: contenente il potere fino alla fine del periodo.
7-quinquies.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 3.
7-quinquies.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire le parole: della protezione speciale con le seguenti: della protezione internazionale o speciale.
7-quinquies.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventitré.
7-quinquies.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventidue.
7-quinquies.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventuno.
7-quinquies.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
7-quinquies.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciannove.
7-quinquies.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciotto.
7-quinquies.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciassette.
7-quinquies.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.
7-quinquies.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 4, dopo le parole: L'istanza inserire le seguenti: di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si procede con la domanda di protezione internazionale.
7-quinquies.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
7-quinquies.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in via preliminare la domanda di protezione speciale con le seguenti: in via principale la domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale.
7-quinquies.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
7-quinquies.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: la accoglie fino alla fine del periodo con le seguenti: se il giudice designato ritiene che manifestamente non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, accoglie la domanda di protezione speciale allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.
7-quinquies.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: preminente.
7-quinquies.41. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: prevalente.
7-quinquies.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: principale.
7-quinquies.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e preminente.
7-quinquies.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevalente.
7-quinquies.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e principale.
7-quinquies.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Magi.

  Sopprimerlo.
*8.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*8.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

  1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 3-septies, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse;

    2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

   b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

   c) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

    2) al comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse.

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
8.4. Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;

    3) al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni».
8.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da quattordici.
8.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da tredici.
8.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dodici.
8.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da undici.
8.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da uno.
8.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dieci.
8.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da sei con le seguenti: da due.
8.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da nove.
8.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da tre.
8.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da otto.
8.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da sette.
8.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da cinque.
8.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a trenta.
8.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a sette.
8.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a otto
8.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a nove.
8.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a dieci.
8.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a ventidue
8.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a undici.
8.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a ventuno.
8.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a dodici.
8.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a venti.
8.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a tredici.
8.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciannove
8.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciotto.
8.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a quindici.
8.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciassette.
8.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».
8.34. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.
8.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.36. Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: promuove, dirige.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1:

   a) sopprimere le seguenti parole: o in qualunque modo effettua;

   b) sopprimere le seguenti parole: ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,.
8.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: promuove.
8.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: incoraggia.
8.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: patrocina.
8.40. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.
8.41. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: incentiva.
8.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: appoggia.
8.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: protegge.
8.44. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: sostiene.
8.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: stimola.
8.46. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: supporta.
8.47. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: dirige
8.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: favorisce.
8.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: indirizza.
8.50. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: tende.
8.51. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: volge.
8.52. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: organizza
8.53. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: mette a punto.
8.54. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: predispone.
8.55. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: costruisce.
8.56. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: favorisce.
8.57. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: orchestra.
8.58. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: pianifica.
8.59. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: appronta.
8.60. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: congegna.
8.61. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: mette su.
8.62. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: prepara.
8.63. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: allestisce.
8.64. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: combina.
8.65. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: da vita.
8.66. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente monta.
8.67. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: ordisce.
8.68. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: finanzia
8.69. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sovvenziona.
8.70. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sponsorizza.
8.71. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: favorisce.
8.72. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: patrocina.
8.73. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: foraggia.
8.74. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sostiene.
8.75. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1 sostituire le parole: o sottoponendole con le seguenti: e sottoponendole.
8.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1 sostituire le parole: da venti a trenta anni con le seguenti: da quindici a ventiquattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, al comma 2, sostituire le parole: da quindici a ventiquattro con le seguenti: da dieci a diciotto e le parole: da dieci a venti con le seguenti: da otto a quindici.
8.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire le parole: da venti a trenta anni con le seguenti: da quindici a trenta anni.
8.78. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
*8.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
*8.80. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da quindici a ventiquattro con le seguenti: da dieci a diciotto.
8.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parole: dieci con la seguente: otto.
8.82. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno otto.
8.83. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno sette.
8.84. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno sei.
8.85. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno cinque.
8.86. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno quattro.
8.87. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno tre.
8.88. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
8.89. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione «SOLAS – Safety of Life at Sea» – adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la Legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – «Convenzione SAR» – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 147 del 1989 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla Legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.
8.90. Carotenuto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

  1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 3-septies, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse;

    2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

   b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

   c) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

    2) al comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse.

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
*8.01. Magi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

  1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 3-septies, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse;

    2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

   b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

   c) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

    2) al comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse.

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
*8.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
9.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 2.
9.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 3.
*9.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*9.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 3.
*9.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al comma 2, dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti».
9.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso;»
*9.9. Magi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso;»
*9.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 11 giorni.
9-bis.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 10 giorni.
9-bis.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 9 giorni.
9-bis.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 8 giorni.
9-bis.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 7 giorni.
9-bis.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 6 giorni.
9-bis.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 9-ter.

  Sopprimerlo.
9-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: è rilevante con le seguenti: è irrilevante.
9-ter.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche di breve durata,.
9-ter.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 38 giorni.
9-ter.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 37 giorni.
9-ter.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 36 giorni.
9-ter.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 35 giorni.
9-ter.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 34 giorni.
9-ter.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 33 giorni.
9-ter.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 32 giorni.
9-ter.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 31 giorni.
9-ter.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 30 giorni.
9-ter.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 29 giorni.
9-ter.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 28 giorni.
9-ter.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 27 giorni.
9-ter.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 26 giorni.
9-ter.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 25 giorni.
9-ter.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 24 giorni.
9-ter.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 23 giorni.
9-ter.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 22 giorni.
9-ter.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 21 giorni.
9-ter.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 20 giorni.
9-ter.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: e per il periodo strettamente necessario.
9-ter.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 2-ter, sopprimere la parola: strettamente.
9-ter.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: è rilevante con le seguenti: è irrilevante.
9-ter.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche di breve durata,.
9-ter.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 33 giorni.
9-ter.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 30 giorni.
9-ter.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 29 giorni.
9-ter.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 28 giorni.
9-ter.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 27 giorni.
9-ter.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 26 giorni.
9-ter.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 25 giorni.
9-ter.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 24 giorni.
9-ter.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 23 giorni.
9-ter.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 22 giorni.
9-ter.36. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 21 giorni.
9-ter.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 20 giorni.
9-ter.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*10.2. Magi.

  Sopprimerlo.
*10.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*10.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma, 1, capoverso 3-bis, sopprimere il primo periodo.
**10.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma, 1, capoverso 3-bis, sopprimere il primo periodo.
**10.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
10.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2023.
10.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2023.
10.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2023.
10.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2023.
10.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2023.
10.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: termine dello stato di emergenza.
10.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2023.
10.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 dicembre 2023.
10.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
10.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 gennaio 2024.
10.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 28 febbraio 2024.
10.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 marzo 2024.
10.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 aprile 2024.
10.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2024.
10.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2024.
10.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2024.
10.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2024.
10.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2024.
10.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 ottobre 2024.
10.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2024.
10.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 dicembre 2024.
10.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 gennaio 2025.
10.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 28 febbraio 2025.
10.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 marzo 2025.
10.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 aprile 2025.
10.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2025.
10.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025.
10.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2025.
10.36. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2025.
10.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.
10.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 ottobre 2025.
10.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2025.
10.40. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo con le seguenti: nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
10.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto.
10.42. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aggiungere le seguenti: i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza.
10.43. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: e delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
10.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.
10.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.
10.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per l'ampliamento della rete dei con le seguenti: inerenti ai e sopprimere le parole: ove richiesto.
10.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del periodo, con le seguenti: vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
10.48. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: ove richiesto.
10.49. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
10.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.
10.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.
10.52. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 10-bis.

  Sopprimerlo.
*10-bis.1. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Sopprimerlo.
*10-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10-bis.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantacinque giorni.
10-bis.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
10-bis.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
10-bis.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
10-bis.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.
10-bis.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10-bis.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
10-bis.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
10-bis.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
10-bis.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
10-bis.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
10-bis.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10-bis.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: settanta giorni.
10-bis.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10-bis.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
10-bis.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: quaranta giorni.
10-bis.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 11.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge.
11.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

 
 
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