XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 19 MAGGIO 2023
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 17 maggio 2023.
Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 16 maggio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
GIULIANO: «Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di incarichi di consulenza tecnica, di archiviazione e di disciplina dei procedimenti» (1157).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di proposte di
inchiesta parlamentare.
In data 16 maggio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
RICCARDO RICCIARDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”» (Doc. XXII, n. 28).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Benvenuti Gostoli:
CIABURRO ed altri: «Delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli» (539);
DEIDDA ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate» (644);
CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la promozione della filiera lignicola e per la valorizzazione del patrimonio forestale» (707);
CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe» (708);
CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763);
VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (765);
CAIATA ed altri: «Istituzione della Giornata della lotta contro la mafia» (782);
LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803);
DEIDDA ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (808);
CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (813);
MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (822);
VARCHI ed altri: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti di automezzi speciali del Ministero della giustizia» (895).
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VI Commissione (Finanze):
DE BERTOLDI ed altri: «Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica» (837) Parere delle Commissioni I, V, IX e X.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 e 15 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2018, di una rimodulazione del progetto «Miele, pesca e nutrizione: riduzione dell'insicurezza alimentare nelle popolazioni dei distretti di Caia, Luabo e Mopeia – province di Sofala e Zambezia – Mozambico» dell'associazione CEFA ONLUS – Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura;
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Le donne agro-imprenditrici per la sicurezza alimentare: resilienza e sviluppo del sistema alimentare in crisi nella Striscia di Gaza» dell'Associazione italiana donne per lo sviluppo (AIDOS) ONLUS;
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Seminare il futuro: agricoltura e competenze per l'autonomia alimentare nelle aree rurali del Burkina Faso» dell'associazione di promozione sociale Centro internazionale per la pace fra i popoli;
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Progetto di emergenza e lotta alla fame a favore di gruppi più vulnerabili dei villaggi agricoli della contea di Ura-Bhutan per superare la crisi alimentare causata dalle misure preventive per la pandemia di COVID-19 e partecipare al controllo della diffusione del virus» dell'Associazione per la solidarietà internazionale in Asia ONLUS.
Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 maggio 2023, ha trasmesso, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, aggiornata al 30 aprile 2023.
Questa relazione sarà trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione, non appena costituita.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 87).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 88).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 89).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 90).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Annuncio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 16 maggio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione, nonché alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) (COM(2023) 251 final e COM(2023) 253 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 251 final – Annexes 1 to 2 e COM(2023) 253 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) (COM(2023) 252 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 255 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 255 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1) del Consiglio, del 3 novembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia (COM(2023) 265 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 265 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 30 anni di mercato unico (COM(2023) 162 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riforma della legislazione farmaceutica e misure volte a contrastare la resistenza antimicrobica (COM(2023) 190 final).
Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 16 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle tariffe imposte per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XI Commissione (Lavoro).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 e 16 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
alla dottoressa Gabriella De Stradis, l'incarico di direttore della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:
alla dottoressa Paola Passarelli, l'incarico di direttore della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 15 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023 (46).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 giugno 2023.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, NONCHÉ IN MATERIA DI SALUTE E ADEMPIMENTI FISCALI (A.C. 1060-A/R)
A.C. 1060-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 4, comma 10-ter, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal con le seguenti: All'attuazione del.
Sopprimere l'articolo 16-bis.
A.C. 1060-A/R – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 1060-A/R – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE
Articolo 1.
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.
2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34.
Articolo 2.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Articolo 3.
(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Articolo 4.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 6.
(Tassazione agroenergia)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Articolo 8.
(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio Servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per il suo rispetto.
6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 9.
(Iva su payback dispositivi medici)
1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.
2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)
1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.
7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.
Articolo 11.
(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)
1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dopo le parole «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e».
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 12.
(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)
1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
4. L'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».
Articolo 14.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.».
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
5. È abrogato l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.».
Capo III
MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI
Articolo 17.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.
Articolo 18.
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)
1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «e per le quali» sono aggiunte le seguenti: «, alla medesima data,»;
b) alla lettera b), dopo le parole «e per i quali» sono aggiunte le seguenti: «, alla medesima data,».
Articolo 19.
(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 167 le parole «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 174:
1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» è soppressa e le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2023»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;
c) al comma 175, le parole «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 20.
(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.». Al quarto periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023»;
c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «10 ottobre 2023»;
d) al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023»;
e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2024»;
f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023»;
g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».
2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di procedura civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391 del codice di procedura civile».
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 21.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si interpretano nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Articolo 22.
(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)
1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «, nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione.».
Articolo 23.
(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 24.
(Disposizioni finanziarie)
1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del fondo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.
3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2021 e 2022»;
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 25.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati
Tabella A
(Articolo 8, comma 2)
Regione e provincia autonoma |
Quote da erogare |
Piemonte |
104.422.832 |
Valle d'Aosta |
2.314.826 |
Lombardia |
5.483 |
PA Bolzano |
23.782.216 |
PA Trento |
25.698.539 |
Veneto |
120.558.877 |
Friuli Venezia Giulia |
66.555.139 |
Liguria |
26.367.599 |
Emilia Romagna |
88.623.366 |
Toscana |
206.579.792 |
Umbria |
47.755.315 |
Marche |
71.047.095 |
Lazio |
0 |
Abruzzo |
73.317.909 |
Molise |
9.120.621 |
Campania |
0 |
Puglia |
128.363.655 |
Basilicata |
5.075.142 |
Calabria |
2.198.269 |
Sicilia |
17.879.573 |
Sardegna |
65.333.753 |
Totale |
1.085.000.000 |
Tabella B
(Articolo 11, comma 1)
REGIONE |
Quota d'accesso anno 2022 |
Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria |
Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria |
prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza |
prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto servizi emergenza-urgenza |
||
PIEMONTE |
7,33% |
3.665.458 |
1.466.183 |
VALLE D'AOSTA |
0,21% |
105.417 |
42.167 |
LOMBARDIA |
16,79% |
8.397.128 |
3.358.851 |
PA BOLZANO |
0,88% |
440.847 |
176.339 |
PA TRENTO |
0,91% |
454.084 |
181.634 |
VENETO |
8,23% |
4.114.931 |
1.645.973 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
2,07% |
1.034.645 |
413.858 |
LIGURIA |
2,65% |
1.325.305 |
530.122 |
EMILIA-ROMAGNA |
7,53% |
3.766.295 |
1.506.518 |
TOSCANA |
6,33% |
3.163.064 |
1.265.226 |
UMBRIA |
1,49% |
742.643 |
297.057 |
MARCHE |
2,56% |
1.279.708 |
511.883 |
LAZIO |
9,63% |
4.815.859 |
1.926.344 |
ABRUZZO |
2,18% |
1.089.180 |
435.672 |
MOLISE |
0,50% |
251.947 |
100.779 |
CAMPANIA |
9,25% |
4.627.308 |
1.850.923 |
PUGLIA |
6,61% |
3.305.381 |
1.322.152 |
BASILICATA |
0,92% |
461.721 |
184.688 |
CALABRIA |
3,12% |
1.560.210 |
624.084 |
SICILIA |
8,08% |
4.038.740 |
1.615.496 |
SARDEGNA |
2,72% |
1.360.129 |
544.052 |
TOTALE |
100,00% |
50.000.000 |
20.000.000 |
A.C. 1060-A/R – Modificazioni
delle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, al primo periodo, la parola: «CSEA» è sostituita dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)» e, al secondo periodo, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
alla rubrica, le parole: «elettrico e gas» sono sostituite dalle seguenti: «per elettricità e gas».
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: «dai commi 1 e 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono confermate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «del RepowerEU» sono sostituite dalle seguenti: «del piano REPowerEU»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 4:
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo) – 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “e di 25 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e di 35 milioni di euro per l'anno 2023” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva”».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «della legge del 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le parole: «del Testo Unico delle Imposte sui Redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» e le parole: «legge del 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «reti ed ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «, reti e ambiente» e le parole: «del DM 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»;
alla rubrica, la parola: «agroenergia» è sostituita dalle seguenti: «dell'agroenergia».
All'articolo 7, comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «risparmio energetico» sono inserite le seguenti: «previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;
alterzo periodo, le parole: «La disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. – (Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici) – 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “collocati a terra” sono inserite le seguenti: “o su coperture piane o falde”;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale”.
Art. 7-ter. – (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 581, dopo le parole: “per l'anno 2022” sono inserite le seguenti: “e di 9 milioni di euro per l'anno 2023”;
b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023”.
Art. 7-quater. – (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità) – 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.
Art. 7-quinquies. – (Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”) – 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto».
All'articolo 8:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «regione provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «regione e provincia autonoma»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato» sono sostituite dalle seguenti: «o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti”» e le parole da: «quarto periodo» fino a: «n. 125,» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del 2015»;
al secondo periodo, le parole: «non rinunciano al contenzioso attivato» sono sostituite dalle seguenti: «non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo»;
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite»;
al comma 5, le parole: «per il suo rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «per la sua attuazione».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «al lordo dell'IVA» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.
1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio»;
alla rubrica, le parole: «Iva su» sono sostituite dalle seguenti: «Imposta sul valore aggiunto sul» e dopo la parola: «payback» sono inserite le seguenti: «relativo ai».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «Sanitario Nazionale (SSN)» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale», dopo le parole: «impossibilità di utilizzare personale già in servizio,» sono inserite le seguenti: «sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore» sono inserite le seguenti: «relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna»;
al comma 2, le parole: «esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri» sono soppresse, dopo le parole: «dodici mesi» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione» ele parole: «Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»;
al comma 3, le parole: «l'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «decisione a contrarre» sono sostituite dalle seguenti: «decisione di contrarre»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presìdi ospedalieri pubblici»;
al comma 6, le parole: «Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti» e, al secondo periodo, la parola: «SSN» è sostituita dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale».
All'articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: «sanitario nazionale SSN», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale», le parole: «emergenza – urgenza» sono sostituite dalla seguente: «emergenza-urgenza», la parola: «CCNL», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale»;
al comma 3, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole:», dopo le parole: «31 dicembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo la parola: «complessivi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «comparto sanità e» sono sostituite dalle seguenti: «comparto sanità, e,»;
al comma 4,le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 3» e dopo le parole: «cui concorre lo Stato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 12:
al comma 1, la parola: «SSN», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale» ele parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;
al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi»;
al comma 3,al primo periodo, le parole: «l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando» sono sostituite dalle seguenti: «il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato» e, al secondo periodo, le parole: «tali attività» sono sostituite dalle seguenti: «tale attività»;
al comma 5, le parole: «nazionale in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale, in possesso»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «a cui applicare il» sono sostituite dalle seguenti: «per l'applicazione del» e le parole: «le Aziende e gli Enti» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende e gli enti».
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “e amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “, amministrativo, tecnico e professionale”».
All'articolo 14:
al comma 1:
allalettera a), le parole: «il primo periodo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo, le parole:»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: “I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo”»;
alla rubrica, dopo le parole: «comma 548-bis,» è inserita la seguente: «della».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «o socio-sanitarie,» e le parole: «o private accreditate, una professione» sono sostituite dalle seguenti: «o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o»;
al comma 2, le parole: «Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
al comma 3, le parole: «Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»,le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;
al comma 4, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «o socio-sanitarie»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. – (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario) – 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
“4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”.
Art. 15-ter. – (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica) – 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”.
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”;
b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera b):
all'alinea, le parole: «il comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo comma»;
al capoverso 2, la parola: «2.» è soppressa e le parole: «dì cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica, le parole: «contrasto agli episodi di violenza» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto degli atti di violenza».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «presentata dal contribuente».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) – 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023».
All'articolo 20:
al comma 1, lettera a), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti», «la parola: «superano» è sostituita dalle seguenti: «superino l'ammontare di» e dopo le parole: «20 dicembre di ciascun anno.» è inserito il seguente periodo: «A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese»;
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera a), le parole: «2022, 197» sono sostituite dalle seguenti: «2022, n. 197»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «all'articolo 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del»;
alla lettera b), le parole: «presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;
alla rubrica, dopo le parole: «e 179» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «all'Agenzia delle entrate-Riscossione.» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate-Riscossione».
All'articolo 24:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «asbesto correlate» sono sostituite dalla seguente: «asbesto-correlate» e dopo le parole: «n. 257» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al terzo periodo, le parole: «a carico del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del Fondo di cui al primo periodo» e le parole: «sul fondo» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo Fondo»;
al comma 3, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 milioni»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «21 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017»;
al secondo periodo, le parole: «delle Imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese» e le parole: «con gli aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la disciplina in materia di aiuti di Stato»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «5, 6» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies» e le parole: «commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 5»;
alla lettera d), le parole: «1,69 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «0,79 milioni» e dopo la parola: «utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Alla tabella A:
le parole: «Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «Emilia-Romagna».
Alla tabella B:
dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o provincia autonoma»;
le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 fino alla fine del comma con le seguenti: stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel limite di 580 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023.
1.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)
1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.01. Sergio Costa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo bonus elettrico persone con disabilità)
1. Nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2, è riconosciuta una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Grippo, Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.
1.05. Furfaro, Merola, Malavasi, Stumpo, Ciani, Girelli.
ART. 2.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori.
2.2. Berruto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5.1., valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: gas aggiungere le seguenti: e dell'energia elettrica.
2.8. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;
c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
2.01. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».
c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
2.02. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.03. Sergio Costa.
ART. 3.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di misure pluriennali aggiungere le seguenti: aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,.
Conseguentemente, al comma 2:
dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.;
aggiungere, in fine, le parole: nonché dei criteri di cui al presente comma.
*3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di misure pluriennali aggiungere le seguenti: aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,.
Conseguentemente, al comma 2:
dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.;
aggiungere, in fine, le parole: nonché dei criteri di cui al presente comma.
*3.2. Di Sanzo, Simiani, Merola.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: residenti aggiungere le seguenti: , con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40. 000 euro,.
3.5. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.
3.6. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)
1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
3.02. Furfaro, Merola, Malavasi, Stumpo, Ciani, Girelli.
ART. 4.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento.
4.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
4.4. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
4.5. Alifano, Fenu, Giuliano, Lovecchio, Raffa, Scutellà.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
4.6. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: e ai professionisti.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e ai professionisti.
4.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: e agli studi professionali.
4.8. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 3, sostituire le parole: 4,5 kW con le seguenti: 16,5 kW.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
4.14. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;
al comma 9:
sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 3.091 milioni di euro;
aggiungere, in fine, le parole: e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
4.19. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
4.21. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente:
al comma 9, sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 1.398,66 milioni di euro;
all'articolo 24, comma 6:
all'alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 4.992,76 milioni di euro;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.23. Simiani, Bonafè.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
4.27. Berruto.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , su sua richiesta,.
4.28. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024.
4.29. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento.
4.31. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025.
4.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Preso atto dell'esclusiva utilità sociale e pubblica esercitata dagli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 20 per cento delle spese sostenute, nel secondo trimestre 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale. Il credito d'imposta è spettante limitatamente alle ipotesi in cui i prezzi di riferimento dell'energia elettrica e del gas naturale, calcolati sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4.34. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10.1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a novantasei mesi.
10.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
4.35. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10.1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
10.2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4.39. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 si applicano anche alle imprese agricole che rientrano nei parametri previsti.
4.45. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 7, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «del 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
4.50. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270 mila per l'anno 2023.
4.42. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4.53. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Al comma 10-ter, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal con le seguenti: All'attuazione del.
4.400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Fondo energie rinnovabili per le PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati in 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
4.010. Todde, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.
4.022. D'Alfonso.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;
b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;
b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.03. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola –confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.011. D'Alfonso, Merola.
ART. 4-bis.
Sopprimerlo.
4-bis.300. Le Commissioni.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023»;
c) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
«5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia denominato Fondo emergenziale per i costi energetici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»;
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
5.9. Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)
1. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, comma 115, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento».
5.11. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.
5.10. Bonafè.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 15 per cento.
5.13. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, numero 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del patrimonio netto di cui al periodo precedente, non concorrono le riserve derivanti dall'iscrizione dei saldi attivi di rivalutazione derivanti dalla rivalutazione prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.».
5.17. Lai.
ART. 6.
Al comma 1, dopo le parole: relativo alla produzione di energia aggiungere le seguenti: elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'azienda agricola, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie, il comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 266, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti e ferme restando le modalità di tassazione previsti dal predetto comma 423, costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.
6.2. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di favorire la diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, la costituzione di un diritto di superficie da parte di una società qualificata agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per l'installazione di impianti agro-fotovoltaici su porzioni di terreno di proprietà della medesima società ricadenti nelle aree a tal fine definite idonee, è compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile anche per il mantenimento della predetta qualifica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6.01. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC)
1. Al fine di monitorare la disponibilità di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal Pnrr, dal Pnc, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione», sono sostituite dalle seguenti: «ottanta giorni prima della data di esportazione»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
6.04. D'Alfonso.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
6.09. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023»;
b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023».
6.010. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
6.011. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)
1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.».
6.012. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.
6.013. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.».
2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
6.014. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)
1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
6.016. Merola, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Gare gas)
1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
6.017. Merola, Gnassi.
ART. 7.
Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: , nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione.
7.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
7.11. Gadda, Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)
1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*7.022. Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)
1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*7.023. Gnassi, Merola, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Orlando.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)
1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:
a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;
b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».
**7.06. Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)
1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:
a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;
b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».
**7.09. Simiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. Quanto all'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 20 per cento.
7.054. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
7.015. Simiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Aumento detrazioni per i conduttori)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;
d) a comma 1, la lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: nel settore elettrico e del gas naturale con le seguenti: e il contrasto del disagio abitativo.
7.021. Braga, Merola, Furfaro, Ciani, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Girelli, Guerra, Malavasi, Stumpo, Toni Ricciardi, Simiani, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Prestiti ai dipendenti)
1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;
b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.
7.055. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.
ART. 8.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del fondo di cui al comma 1, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativi agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché del calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verranno definite misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal payback.
8.1. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
8.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
8.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
8.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare, nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici, in modo separato il costo del bene e il costo del servizio nonché il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, sono tenute a versare alle regioni a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: dal comma 4 con le seguenti: dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,.
8.8. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 10 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono tenute a versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
8.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che aggiungere le seguenti: , in relazione agli importi spettanti alle regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: non si avvalgono fino a: a loro carico con le seguenti: , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non rinunciano espressamente al predetto contenzioso attivato o futuro, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico entro la data del 23 giugno 2023.
8.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;
b) il secondo periodo del comma 9 è soppresso;
c) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
«9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;».
8.14. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
8.15. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Lacarra.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
6-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:
a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;
b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;
c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;
d) l'efficientamento della governance dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;
e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i device più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA.
8.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
8.18. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico dei rispettivi Servizi sanitari regionali. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Conseguentemente, all'articolo 9:
a) al comma 1, sostituire le parole: effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, con le seguenti: effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis;
b) al comma 3, sostituire le parole: del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, con le seguenti: del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis.
8.20. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:
«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:
a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;
b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;
c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;
d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;
e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;
f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;
g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;
h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;
i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».
8.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
8.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dai ripiani per il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici relativi al 2023, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.
8.23. Pavanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)
1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
8.02. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
8.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
ART. 9.
Sopprimere il comma 1-ter.
9.300. Le Commissioni.
Sopprimere il comma 1-ter.
9.150. Furfaro, Stumpo, Ciani, Girelli, Malavasi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei farmaci)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:
«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.»
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis»;
b) al comma 578, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis».
9.03. Bonetti, Del Barba.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
9.023. D'Alfonso.
ART. 10.
Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 6;
al comma 7:
al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sopprimere le parole: anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;
sopprimere l'ultimo periodo.
10.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 3 a 6;
al comma 7:
al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sopprimere le parole: anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;
sopprimere l'ultimo periodo.
10.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.
Conseguentemente,
sopprimere i commi da 2 a 6;
al comma 7:
al primo periodo dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
sopprimere l'ultimo periodo.
10.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, e dopo le parole: solo in caso di necessità e urgenza, aggiungere le seguenti: per una sola volta,.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici con le seguenti: , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
sopprimere il comma 6;
al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
10.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, e dopo le parole: solo in caso di necessità e urgenza, aggiungere le seguenti: per una sola volta,.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici con le seguenti: , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10.5. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 1, dopo le parole: verificata l'impossibilità aggiungere le seguenti: oggettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e certificata dal direttore delle risorse umane.
10.6. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui al presente comma e ai commi 2 e 4 sono nulli.
10.8. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere le parole: anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione;
dopo le parole: possono essere affidati aggiungere le seguenti: nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia.
10.12. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione.
10.11. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 2, dopo le parole: per un periodo non superiore a dodici mesi, aggiungere le seguenti: nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, pediatria.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
10.154. Mari, Zaratti, Grimaldi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative.
10.16. Laus.
Al comma 3, dopo le parole: sono elaborate linee guida aggiungere le seguenti: vincolanti per i direttori generali delle Aziende sanitarie locali.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: i prezzi di riferimento aggiungere le seguenti: con i relativi tetti di spesa.
10.18. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 4, dopo le parole: nei commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: nonché delle linee guida di cui al comma 3.
10.19. Laus.
Sopprimere il comma 5-ter.
10.150. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 6, dopo le parole: una struttura sanitaria pubblica aggiungere le seguenti: o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
*10.22. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 6, dopo le parole: una struttura sanitaria pubblica aggiungere le seguenti: o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
*10.23. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
10.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;
2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;
3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».
10.28. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
10.300. Furfaro, Stumpo, Ciani, Girelli, Malavasi.
Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture sociosanitarie pubbliche con le seguenti: delle strutture e degli enti, sanitari e sociosanitari, pubblici e privati accreditati, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
10.153. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 7-bis, primo periodo, dopo la parola: enti aggiungere le seguenti: pubblici e privati accreditati.
10.152. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 7-bis, primo periodo, dopo la parola: pubbliche aggiungere le seguenti: e private.
10.151. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni per il personale della ricerca)
1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità rispetto alle esigenze del Ssn, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel Pnrr, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente:
«310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne».
10.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Valorizzazione del personale dell'Istituto superiore di sanità)
1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto superiore di sanità rispetto al Ssn e nella ricerca di settore nel Pnrr e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente:
«310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».
10.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)
1. Per il triennio 2023-2025 le regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del Servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.
10.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».
*10.06. Del Barba, Bonetti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».
*10.07. Simiani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.
2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.
10.013. Simiani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.
13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.
13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste».
10.018. Simiani.
ART. 11.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale medico e infermieristico aggiungere le seguenti: , temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
11.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019 aggiungere le seguenti: e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in deroga alla contrattazione, aggiungere le seguenti: e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione con le seguenti: e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
11.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla tabella B allegata al presente decreto,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi quindici giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;
sopprimere la Tabella B.
11.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Sopprimere il comma 2.
11.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e con le seguenti: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 170 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro;
al comma 5, sostituire le parole: 170 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro;
all'articolo 24:
al comma 6, alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 5.042,76 milioni di euro per l'anno 2023;
al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*11.10. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e con le seguenti: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 170 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro;
al comma 5, sostituire le parole: 170 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro;
all'articolo 24:
al comma 6, alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 5.042,76 milioni di euro;
al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*11.16. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.17. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)
1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*11.010. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)
1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*11.011. Bonetti, Del Barba.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)
1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*11.012. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Premialità per zone disagiate)
1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
11.014. Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)
1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
11.015. Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)
1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.
2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.
3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.
11.016. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Strutture accreditate)
1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
11.017. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.1. Bonetti, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo con le seguenti: negli ultimi tre anni abbia svolto servizio continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e che abbia conseguito l'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , anche non continuative,.
12.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.
1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:
a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.
1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'esito positivo della procedura concorsuale, i medici di cui al presente comma sono collocati in graduatoria separata. Lo scorrimento ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato è subordinato al previo accertamento dell'esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.7. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al personale medico che sia risultato vincitore di un concorso ai sensi del comma 1, viene corrisposta una borsa di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti e per il conseguimento del relativo titolo entro i successivi cinque anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti gli importi e le modalità di assegnazione delle predette borse di studio.
1-ter. L'assunzione a tempo indeterminato del personale medico di cui al precedente comma 1-bis, risultato idoneo e utilmente collocato nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. Le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella pertinente graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
12.8. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
12.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale medico che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, inclusi i servizi del 118, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
12.10. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Al comma 2, sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nei reparti di riferimento della specializzazione che stanno svolgendo o di specializzazioni equipollenti, sotto la supervisione di un medico di ruolo.
sostituire le parole: 8 ore con le seguenti: 10 ore.
12.12. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di otto ore settimanali.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro lordi fino alla fine del comma con le seguenti: alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.
12.14. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: a 40 euro fino alla fine del comma con le seguenti: alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.
12.18. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: lordi comprensivi con le seguenti: al netto.
12.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
*12.21. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: , nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,.
*12.22. Girelli, Malavasi, Stumpo, Furfaro, Ciani.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al medesimo primo periodo con le seguenti: di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12.23. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: al 30 giugno 2032 con le seguenti: al 30 giugno 2040.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.
7-ter. Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.
12.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.24. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
6-ter. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
12.25. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.
12.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I contratti collettivi nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni di ferie aggiuntive da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza.».
12.31. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2, dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I dipendenti con contratto collettivo nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata, che abbiano compiuto sessanta anni, indipendentemente da quanto previsto dal relativo contratto collettivo, possono richiedere di essere esonerati dal lavoro notturno.».
12.29. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia)
1. Al fine di ridurre le liste d'attesa e favorire il trasferimento di competenze ai nuovi assunti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.
2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
12.02. Bonetti, Del Barba.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*12.04. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*12.05. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.
ART. 13.
Sopprimerlo.
13.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».
2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.
*13.2. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».
2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.
*13.3. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.
13.4. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.
Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la preventiva autorizzazione del vertice dell'amministrazione di appartenenza finalizzata a garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché a verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e a non pregiudicare l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle liste di attesa, anche conseguenti all'emergenza pandemica.
13.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
13.150. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
13.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, si applicano altresì agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, appartenenti al personale del comparto enti locali. L'ente di appartenenza effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse, dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
13.10. Faraone, Bonetti, Del Barba.
ART. 14.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti ai corsi di formazione specialistica»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con precedenza per gli specializzandi iscritti al terzo anno e successivamente a scalare per quelli iscritti al secondo e poi al primo anno».
02. Dopo il comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è inserito il seguente:
«547-bis. I medici fino al terzo anno del corso di formazione specialistica possono prendere in carico solo codici bianchi e verdi e operano sotto la supervisione di un medico di ruolo.».
14.1. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b.1) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Ove non risulti definito l'accordo tra la regione e l'università interessata, è comunque possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi dopo 30 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata.».
14.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-ter) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.».
14.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-ter) dopo il decimo periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo è parimenti riconosciuta anche agli stabilimenti termali accreditati che facciano parte della rete formativa.».
14.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 548-bis aggiungere le parole: e 687.
14.17. Girelli, Ciani, Stumpo, Furfaro, Malavasi.
ART. 15.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)
1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di screening neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di screening neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15.03. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)
1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.
3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli screening neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016. n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
15.05. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:
«687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo con uno specifico budget pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.
687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).».
15.06. Furfaro.
ART. 15-bis.
Sopprimerlo.
15-bis.150. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
ART. 15-ter.
Sopprimere il comma 4.
15-ter.150. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
ART. 16.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al».
16.1. Ascari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende sanitarie locali sono tenute a installare sistemi di videosorveglianza, ove non presenti, presso le sale d'attesa dei pronto soccorso. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti, in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente alla raccolta dei dati, nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy.
1-ter. Al fine di concorrere alla spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui per il biennio 2023-2024.
1-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo accordo raggiunto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.3. Bonetti, Del Barba, Richetti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.
*16.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengono riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.
*16.5. Stumpo, Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;
b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».
1-ter. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e alla medicina difensiva.
16.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«È punito, con la procedibilità d'ufficio, chiunque aggredisca con percosse il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Per tale fattispecie si applica la pena della reclusione da uno a due anni.».
16.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero e alla complessità dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.
16.02. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-bis e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.
16.08. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)
1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.
4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
16.019. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)
1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.
2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023;
3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l'anno 2023, così modificati:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.
16.023. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)
1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.
16.09. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)
1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.
16.017. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)
1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
16.018. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1
(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)
1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.
3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.
16.020. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,».
b) all'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome».
16.021. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.».
16.022. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1
1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
16.024. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1
1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di tutor.
16.025. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
ART. 16-bis.
Sopprimerlo.
16-bis.400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
ART. 17.
Sopprimerlo.
*17.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Sopprimerlo.
*17.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Sopprimerlo.
*18.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.
ART. 19.
Sopprimerlo.
19.1. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
ART. 20.
Sopprimerlo.
*20.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimerlo.
*20.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
g-bis) al comma 232 le parole da: «entro il 31 luglio 2023» fino a: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023»;
g-ter) al comma 233 le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
g-quater) al comma 235 le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;
g-quinquies) al comma 237 le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;
g-sexies) al comma 241 le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
g-septies) al comma 243 le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023»;.
20.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 21.
Sopprimerlo.
21.1. Fratoianni, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
a) al comma 2, sopprimere la lettera b);
b) sopprimere il comma 3.
21.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
21.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)
1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.
2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.
21.01. Del Barba, Bonetti.
ART. 22.
Sopprimerlo.
22.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
ART. 23.
Sopprimerlo.
*23.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio.
Sopprimerlo.
*23.2. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Sopprimerlo.
*23.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.
Al comma 1, sostituire le parole: I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili con le seguenti: Il reato di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile qualora il contribuente dimostri una mancata riscossione dell'IVA a debito per un importo non inferiore al 10 per cento del fatturato annuale nonché.
23.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.
Al comma 1, sostituire le parole: , 10-ter e 10-quater, comma 1, con le seguenti: e 10-ter.
23.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello con le seguenti: della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
23.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.
Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello con le seguenti: della dichiarazione di apertura del dibattimento.
23.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: di appello con le seguenti: di primo grado.
23.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio.
23.9. Fenu, Cafiero De Raho, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.
23.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, sopprimere le parole: o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata.
23.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.
*23.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.
*23.15. Enrico Costa, Marattin, Del Barba, Bonetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.
*23.16. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Durante il periodo di cui al comma 3 al contribuente è fatto divieto di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica.
23.17. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.
Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
Art. 23.1.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)
1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Art. 23.2
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)
1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:
a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;
c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Art. 23.3
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)
1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
23.01. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;
b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;
c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;
d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;
e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;
f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023».
23.036. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
c) il comma 3-bis è abrogato.
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: adempimenti fiscali aggiungere le seguenti: e di antiriciclaggio.
23.015. Rosato, Del Barba.
ART. 23-bis.
Sopprimerlo.
23-bis.300. Le Commissioni.
ART. 24.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro con le seguenti: È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,;
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
24.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.
24.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo con le seguenti: risorse per l'anno 2023 del fondo di cui al presente comma.
24.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.
24.6. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
24.8. D'Alfonso.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.
4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quater. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
4-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
4-sexies. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
24.9. Braga, Furfaro, Merola, Ciani, D'Alfonso, Girelli, Guerra, Malavasi, Stumpo, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative in ordine all'utilizzo delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'aumento dell'offerta di residenze per studenti universitari, con la finalità di realizzare interventi strutturali e pubblici – 3-00404
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
nelle ultime settimane, grazie alla protesta degli studenti accampati con le tende fuori dalle università, è tornato agli onori delle cronache il problema del «caro affitti» per gli studenti universitari fuori sede;
con l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, il Governo disegna un nuovo housing universitario, assegnando 660 milioni di euro (dei complessivi 960 milioni) che il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina all'aumento dell'offerta di residenze studentesche, a vantaggio dei soggetti privati che, anche in convenzione o in partenariato con le università, mettano a disposizione nuovi posti letto per universitari. Il finanziamento si sostanzia in un contributo a fondo perduto per la copertura dei costi di gestione del posto letto nei primi tre anni. Il corrispettivo per la locazione è stabilito dal tavolo tecnico interistituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 1437 del 2022 e si determina con uno sconto del 15 per cento rispetto al prezzo di mercato. A questo esiguo sconto fanno fronte, come stabilito dal decreto ministeriale n. 1437 del 2022, finanziamenti a privati sostanzialmente esentasse;
l'obiettivo è quello di realizzare 52.500 posti letto entro il 2026, da assegnare in via prioritaria ai «capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore»;
i soggetti aggiudicatari, imprese o operatori economici, devono assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità di alloggio o residenza per studenti, con possibilità, però, di destinare ad altre finalità, anche a titolo oneroso, le parti della struttura eventualmente non utilizzate, ma anche gli stessi alloggi o residenze nei periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche;
a parere degli interroganti, il programma del Governo contraddice il senso del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrebbe essere destinato a interventi strutturali e pubblici. In questo modo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di essere una mancata opportunità per la tutela del diritto allo studio e di mettere tra soli tre anni il Parlamento in condizione di dover scegliere tra tagliare di netto 52.000 posti letto o rifinanziare per oltre 300 milioni di euro l'anno società immobiliari private che godranno anche di fortissime agevolazioni fiscali –:
se non si ritenga opportuno adottare iniziative di competenza per rivedere l'utilizzo e la destinazione dei 660 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di residenze studentesche pubbliche nell'ambito di programmi definiti tra università, regioni e comuni, che restino nella disponibilità in maniera strutturale, attraverso un piano di recupero di immobili pubblici inutilizzati.
(3-00404)
Iniziative urgenti volte ad aumentare le risorse del Fondo destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti universitari «fuorisede» – 3-00405
CASO, ORRICO, AMATO, CHERCHI, SCUTELLÀ, MORFINO, BALDINO e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la tematica del «caro affitti», tornata agli onori delle cronache grazie alla studentessa del Politecnico di Milano che si è accampata con una tenda fuori dall'università, ha raggiunto le principali grandi città, con studenti che, da Nord a Sud, rivendicano il proprio diritto allo studio;
secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, in Italia nel 2022 risultano esserci poco meno di seicentomila studenti fuorisede, ovvero quasi un terzo degli studenti universitari complessivi;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato circa 1 miliardo di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
il Governo, con una nota ufficiale dell'11 maggio 2023, ha annunciato la presentazione di un emendamento al decreto-legge «assunzioni pubblica amministrazione» sull'housing universitario per avviare le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che vedono la disponibilità di risorse per 660 milioni di euro da destinare ad alloggi universitari;
sconcerta la notizia che l'emendamento, tanto declamato per giorni, sia stato presentato e subito ritirato dal Governo;
ad oggi risulta sempre più difficile il raggiungimento del target previsto per dicembre 2026;
gli strumenti messi in campo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie;
la scelta di puntare sul settore privato, che ragiona con logiche di mercato, rischia di far disperdere le risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non tutelare in maniera efficace il diritto allo studio;
il MoVimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con la legge di bilancio per il 2021, del Fondo annuale per la copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, con un contributo di 15 milioni di euro; tale fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio per il 2023 con appena 4 milioni di euro, insufficienti a sostenere il diritto allo studio –:
se il Governo non intenda, parallelamente alle misure poste in essere dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottare iniziative per aumentare il finanziamento del «Fondo affitti» per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del «caro affitti» e della penuria di posti letto negli studentati.
(3-00405)
Iniziative di competenza volte alla salvaguardia del principio di riservatezza a tutela del cittadino indagato, anche in relazione alle annunciate proposte di riforma in materia di processo penale – 3-00409
CALDERONE, PITTALIS e PATRIARCA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da un articolo de Il Corriere della Sera del 15 maggio 2023 si apprende che il Ministero della giustizia starebbe lavorando a una serie di riforme nella materia penale e processual-penalistica che dovrebbero essere varate entro il mese di giugno 2023;
nello specifico dell'ambito processual-penalistico le riforme annunziate ribadiscono l'impianto garantista più volte affermato dal Ministro interrogato e di salvaguardia del fondamentale principio di riservatezza del cittadino indagato (articolo 15 della Costituzione);
strettamente connesso a tali istanze, si segnala il tema della pubblicazione degli atti d'indagine, vietata sia per quelli coperti dal segreto istruttorio, sia per quelli non più coperti da tale segreto, ma non «pubblici», a mente dell'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale che reca: «È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;
la pubblicazione di atti di indagine, a prescindere dal venir meno del segreto istruttorio, mina alle radici il principio di riservatezza di cui all'articolo 15 della Costituzione;
si assiste quotidianamente alla violazione del disposto dell'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale tramite la pubblicazione da parte dei diversi media di atti che non potrebbero essere pubblicati e simili pubblicazioni costituiscono un'intollerabile compressione dei diritti dei cittadini indagati;
è da considerare, altresì, l'esigenza di salvaguardare il diritto, di pari rango costituzionale, di cronaca –:
se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di rendere effettivo il precetto di cui all'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale.
(3-00409)
Iniziative di competenza per l'operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle firme degli elettori per la presentazione di referendum e di progetti di legge di iniziativa popolare – 3-00410
MAGI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
in una precedente interpellanza urgente n. 2-00094 rivolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'interrogante chiedeva informazioni circa l'operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, istituita dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
come ricostruito dall'interrogante nella citata interpellanza urgente, l'articolo 1, comma 343, della medesima legge impegnava la Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2021 ad assicurare l'entrata in funzione della piattaforma, nonché ad emanare un proprio decreto che definisse le caratteristiche tecniche, i requisiti di sicurezza e le modalità di funzionamento della stessa, scadenza che risultava superata da circa quattordici mesi;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato infine emanato il 9 settembre 2022 e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2022, nel quale sono state illustrate caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma. Lo stesso decreto ha affidato al Ministero della giustizia e, in particolare, alla Corte di cassazione un ruolo operativo nel funzionamento della stessa;
la Sottosegretaria di Stato all'interno, onorevole Wanda Ferro, delegata a rispondere alla citata interpellanza urgente, ha informato che la piattaforma in oggetto era stata realizzata in una sua prima versione nel 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale, completando, inoltre, le attività di test;
la Sottosegretaria di Stato Ferro, inoltre, in riferimento alle previsioni sulla piena operatività della piattaforma, ha comunicato che «la Presidenza del Consiglio dei ministri, da tempo, ha avviato le necessarie interlocuzioni con il Ministero della giustizia, finalizzate a definire una collaborazione tesa a far sì che sia quest'ultimo a prendere in carico la gestione», nonché, in riferimento ai tempi richiesti per il rilascio, che gli adeguamenti tecnologici necessari richiedono circa 4-5 mesi, attribuendo la responsabilità allo stesso Ministero della giustizia –:
quali siano gli adeguamenti tecnologici necessari per contenere i tempi che hanno già provocato un intollerabile ritardo nella piena operatività della piattaforma, come previsto dalla legge, per non pregiudicare ulteriormente il diritto costituzionale della raccolta delle firme per i referendum nei prossimi mesi, circostanza che avrebbe a parere dell'interrogante il «sapore» del boicottaggio degli strumenti di democrazia diretta.
(3-00410)
Iniziative per favorire un processo di riforma della giustizia che riduca la durata dei procedimenti e limiti il ricorso alla carcerazione preventiva a casi eccezionali – 3-00411
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'amministrazione della giustizia in Italia sconta da decenni ritardi e tempi superiori alla media europea, sia nella durata dei procedimenti sia nello smaltimento dell'arretrato;
una raccomandazione della Commissione europea dell'8 dicembre del 2022 ha ribadito la necessità di ricorrere alla carcerazione preventiva solo in casi eccezionali: «Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo se strettamente necessario e come misura di ultima istanza, tenendo in debita considerazione le circostanze specifiche di ogni singolo caso. A tal fine, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare misure alternative»;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l'introduzione di riforme della giustizia civile, penale, tributaria e dell'insolvenza, nonché investimenti per l'assunzione di personale dei tribunali e la digitalizzazione del sistema giudiziario;
secondo i dati del Ministero della giustizia, nel corso dell'anno 2021 sono state emesse 32.805 misure di custodia cautelare in carcere;
in occasione dell'inaugurazione della terza sede della scuola superiore di magistratura a Castel Capuano, avvenuta il 15 maggio 2023, il Ministro interrogato si è espresso in merito alla presentazione delle prime misure di riforma anticipate in parte nei mesi scorsi: «Un primo pacchetto di provvedimenti – improntati a garantismo e pragmatismo – è pronto per essere sottoposto al Consiglio dei Ministri e poi al dibattito parlamentare» –:
quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per favorire un processo di riforma della giustizia che riduca la durata dei procedimenti e contrasti il ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva.
(3-00411)
Intendimenti del Governo in merito alla riforma della geografia giudiziaria – 3-00412
FOTI, MESSINA, GARDINI, ANTONIOZZI, RUSPANDINI, VARCHI, MASCHIO, BUONGUERRIERI, DONDI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, PULCIANI, VINCI, AMICH, TRANCASSINI e LA SALANDRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio indicati nel Documento di economia e finanzia c'è quello inerente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, dunque, alla riforma dell'intervento sulla geografia giudiziaria del 2012;
con la riforma del 2012 erano state soppresse 31 sedi di tribunale e 220 sezioni distaccate di tribunale, in un'ottica di presunta razionalizzazione delle risorse;
il risultato primario di quell'intervento legislativo, che ha privato interi territori di fondamentali presidi di legalità, non è stato l'efficientamento previsto della spesa, ma la generazione di significativi squilibri nell'ambito dell'erogazione uniforme della giustizia per intere aree della penisola;
inoltre, l'accorpamento dei tribunali minori a quelli siti nei capoluoghi di provincia ha determinato un sovraccarico di lavoro per questi ultimi, sia dal punto di vista del personale amministrativo che per quello di magistratura, il che ha a sua volta generato anche notevoli ritardi nella definizione dei procedimenti;
la riforma del 2012 non ha tenuto conto delle specificità delle realtà territoriali, sotto diversi aspetti come:
a) la presenza di un sistema infrastrutturale che consentisse ai cittadini di raggiungere gli unici presidi giudiziari rimasti operativi – basti pensare alla soppressione degli uffici giudiziari insulari (o a quelli posti in aree montane), che comporta la necessità per gli abitanti di spostarsi sulla terraferma, con un dispiego economico e temporale non irrilevante;
b) la presenza della criminalità organizzata in alcune zone, soprattutto del Sud Italia, e il rischio di infiltrazioni mafiose nei territori contigui;
c) le specificità dell'apparato produttivo e industriale locale, la vocazione produttiva dei territori e i rischi connessi alla criminalità economica;
è necessario un importante intervento normativo che inverta la rotta nella geografia giudiziaria, archiviando la stagione delle soppressioni e delle riduzioni degli uffici giudiziari per ridare ai cittadini una vera ed efficace giustizia di prossimità –:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla riforma della geografia giudiziaria.
(3-00412)
Iniziative di competenza volte a dotare il personale del Corpo forestale delle province autonome di Trento e Bolzano di strumenti di autodifesa in relazione al rischio di possibili aggressioni da parte di plantigradi – 3-00406
CATTOI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
ad aprile 2023 un runner trentino di 26 anni è stato aggredito mortalmente da un orso nei boschi di Caldes, in provincia di Trento, e solo un mese prima, il 5 marzo 2023, un uomo di 38 anni aveva subito un'aggressione da parte di un orso mentre passeggiava con il proprio cane in Val di Rabbi, a pochi chilometri da Caldes, rimanendo ferito alla testa e al braccio;
in particolare, sulle montagne del territorio alpino e prealpino da tempo oramai si sta assistendo ad un proliferare incontrollato di grandi carnivori, come lupi e orsi, che crea non poche difficoltà ai territori medesimi, mettendo a repentaglio l'incolumità di cittadini e turisti;
da tempo le regioni e, in particolare, la provincia di Trento chiedono la possibilità di intervenire con urgenza nei confronti dei grandi carnivori problematici, nell'ottica di predisporre un piano sicurezza;
in diversi Paesi del mondo, in aree con presenza di orsi, sono utilizzati i cosiddetti bear spray, proprio al fine di prevenire possibili rischi di attacco da parte degli animali e di escludere la necessità di utilizzare armi da sparo nel caso di tali aggressioni;
lo spray «anti-orso» è un prodotto a base di capsaicina, impiegato come strumento di autodifesa e/o di rinforzo negativo nei confronti dell'orso, indicato, peraltro, anche dalla Commissione europea nel report tecnico del 2015 in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni specifiche per la gestione di tale mammifero tra le misure efficaci per prevenire o mitigare i conflitti uomo-orso e bloccarne il comportamento offensivo –:
se non ritenga necessario riconoscere al personale del Corpo forestale delle province autonome di Trento e Bolzano l'autorizzazione a portare strumenti di autodifesa da possibili aggressioni da parte di plantigradi durante l'attività istituzionale nelle zone montane, come per l'appunto, il cosiddetto spray anti-orso.
(3-00406)
Iniziative in materia di gestione e riutilizzo degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento allo stanziamento di adeguate risorse per la riqualificazione di tali beni – 3-00407
RUFFINO, GADDA, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il contrasto alla mafia, pur incardinato nell'attività investigativa e giudiziaria, costituisce un ciclo che non può definirsi completo ed efficace se non coronato da una concreta attività di restituzione dei beni oggetto di proprietà mafiosa al territorio, per il previsto riuso sociale degli stessi; è questo l'obiettivo della normativa italiana, che tuttavia si è stratificata nel tempo con cambiamenti frequenti e non sempre lineari;
come affermato il 5 maggio 2023 dalla Corte dei conti nella delibera n. 34/2023/G sulle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i provvedimenti di sequestro o confisca dei beni della criminalità organizzata sono in continuo aumento e superano costantemente i provvedimenti di riutilizzo;
gli ostacoli maggiori nel destinare a nuovo uso i beni sequestrati alle mafie sono legati, oltre che alla lunghezza dei procedimenti, alla ridotta disponibilità finanziaria dei comuni e degli enti del terzo settore, che rende difficoltoso l'avvio dei progetti di reimpiego sociale delle strutture sottratte alle organizzazioni criminali, soprattutto nel caso di immobili in cattivo stato manutentivo o soggetti a spese di gestione;
inoltre, il volume delle informazioni raccolte sui beni sequestrati o confiscati non è ancora confluito in un sistema di dati affidabile, completo e pienamente consultabile; così la scarsa conoscenza dell'esistenza di beni confiscati e delle modalità di acquisizione ostacolano il riutilizzo sociale dei beni;
è sempre la Corte dei conti a chiedersi se – considerato che fra le difficoltà emerse quella che certamente incide maggiormente sui processi di destinazione dei beni è quella della disponibilità finanziaria dei comuni e degli enti del terzo settore, sovente carente ed invece indispensabile ad avviare i progetti di riutilizzo sociale delle strutture immobiliari – non occorra potenziare l'approccio recentemente adottato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (250 milioni di euro, più 50 milioni di euro per la destinazione di almeno 200 interventi sui beni confiscati) con altre risorse pubbliche, anche europee, connotate da certezza e durata pluriennale –:
come intenda superare le criticità esistenti in materia di gestione e riutilizzo degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, anche tramite lo stanziamento di ulteriori e idonee risorse per la riqualificazione e rigenerazione dei beni a favore dei comuni e degli enti del terzo settore.
(3-00407)
Iniziative volte al superamento della questione dei ritardi nelle pratiche di rinnovo dei passaporti, in particolare tramite il potenziamento del personale impiegato e l'implementazione tecnologica – 3-00408
BAKKALI, BONAFÈ, CUPERLO, FORNARO, MAURI, CASU, FERRARI, GHIO e FORATTINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
da notizie a mezzo stampa si è appreso che da diversi mesi si sono registrate code interminabili e tempi lunghissimi – da due a sei mesi – per l'ottenimento del passaporto in diverse questure in varie parti d'Italia, da Milano a Genova, a Bergamo, a Napoli, in Toscana e in Sardegna solo per citare alcuni esempi;
nonostante le ripetute rassicurazioni offerte nei mesi scorsi dal Ministro interrogato e dalla Ministra del turismo Santanchè e il piano straordinario, con una task force dedicata al disbrigo delle pratiche, continuano le segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini e il cosiddetto «caos passaporti» non è ancora stato superato, rischiando di aggravarsi ulteriormente in vista delle vacanze estive;
tale situazione non solo sta impedendo a migliaia di persone di ricevere il documento essenziale per potersi liberamente muovere per lavoro, salute o turismo o per i ricongiungimenti familiari, ma sta aggravando pesantemente anche la situazione di molte imprese addette al settore del turismo, che si sono viste recapitare disdette e mancate prenotazioni o rinvii a data da destinarsi da parte di viaggiatori impossibilitati a rinnovare in tempi congrui il proprio passaporto;
secondo alcune stime riportate sulla stampa i viaggi annullati a causa dei ritardi delle questure, e conseguentemente dei meccanismi di prenotazione, sarebbero stati finora più di 100 mila, corrispondenti a 180 milioni di euro di mancate vendite per il sistema italiano delle agenzie di viaggio, e rischiano di frenare seriamente la ripresa del settore dopo i due anni di pandemia;
tali ritardi sembrerebbero in buona parte imputabili alla carenza di personale e alla lentezza della macchina amministrativa e burocratica e continuano a protrarre i loro effetti, nonostante lo stesso Ministro interrogato abbia già avuto modo di richiamare in questo ramo del Parlamento le best practices messe in campo da alcune questure italiane o la re-ingegnerizzazione in atto dell'applicazione Agenda online, attraverso la quale si prenota l'appuntamento per il rilascio dei passaporti –:
quali iniziative urgenti intenda adottare per risolvere i gravi ritardi in atto sulla questione non più prorogabile del rinnovo dei passaporti, anche prevedendo iniziative straordinarie sia sotto il profilo del potenziamento del personale impiegato in tali rinnovi, sia sotto il profilo dell'implementazione delle tecnologie disponibili per semplificare e accelerare tutte le procedure necessarie.
(3-00408)