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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 maggio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Pdl n. 115 e abb. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

Seguito dell'esame: 6 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 55 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti
Lega – Salvini premier 32 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 26 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 20 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 17 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

Pdl n. 596-659-952-991 – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni
pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 5 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 35 minuti
Fratelli d'Italia 55 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 33 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 31 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 23 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 20 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 19 minuti
Misto: 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 10 minuti
  +Europa 7 minuti

Mozione n. 1-00143 e abb. – Iniziative in materia di attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 29 maggio 2023.

Mozione n. 1-00052 e abb. – Iniziative a favore dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali, con particolare riferimento all'importo delle pensioni minime

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Pdl n. 384-446-459 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 10 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore
Fratelli d'Italia 1 ora e 1 minuto
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 42 minuti
Lega – Salvini premier 41 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 33 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 25 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 22 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 21 minuti
Misto: 19 minuti
  Minoranze Linguistiche 11 minuti
  +Europa 8 minuti

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione
del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 21 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 14 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 7 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 31 MAGGIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 maggio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Evi, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Baldino, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Evi, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Paolo Emilio Russo, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 maggio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MOLINARI ed altri: «Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa» (1184);

   CONGEDO ed altri: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione economica e finanziaria e la diffusione di essa presso il pubblico, gli investitori e i risparmiatori» (1185).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 maggio 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'università e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'ambiente e della sicurezza energetica:

    «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» (1183).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni per l'esenzione dall'imposta sui redditi delle società degli esercizi commerciali ubicati nei comuni periferici con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti» (1076) Parere delle Commissioni I, V, IX e X;

   VII Commissione (Cultura):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Disposizioni per l'introduzione delle attività di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Modifica alla legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura» (1100) Parere delle Commissioni I, V e XI;

   VIII Commissione (Ambiente):

  MONTEMAGNI ed altri: «Modifica all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di interventi di silvicoltura non soggetti ad autorizzazione paesaggistica» (1021) Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variante non onerosa del progetto «Recupero funzionale, ripartizione danni sismici, consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria in Caspriano sita in località Caspriano del comune di Pieve Torina (Macerata)» della parrocchia Santi Pietro e Oreste in Casavecchia di Pieve Torina.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 maggio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, la richiesta di rimodulazione del budget del progetto «Il portiere sociale: attivazione socio-economica di rifugiati e titolari di protezione attraverso il rafforzamento delle reti sociali territoriali e di legami di comunità» dell'associazione Centro immigrazione, asilo e cooperazione (CIAC) ONLUS per la realizzazione del progetto denominato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2018, di una rimodulazione del progetto «Consolidamento aree R4 del centro abitato – versante ovest» del comune di Umbriatico (Crotone);

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2017, di una rimodulazione del progetto «Consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale in località centro storico» del comune di Notaresco.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla V (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 91).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ALES – Arte Lavoro e Servizi Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 92).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 93).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia
e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/2029, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 29 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 maggio 2023.

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 25 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Intendimenti del Governo in materia di politiche di integrazione e inclusione delle persone con disabilità, alla luce di un episodio verificatosi in una struttura alberghiera in Trentino-Alto Adige – 3-00437

A) Interrogazione

   PADOVANI e ALMICI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   deve fare riflettere la storia di Tommaso, non vedente affetto dalla sindrome di Norrie, una rara patologia genetica caratterizzata da anomalie dello sviluppo retinico, associate a ritardo dello sviluppo, disabilità cognitiva e/o i disturbi comportamentali, e della sua famiglia;

   come denunciato dalla mamma Cecilia, quella che doveva essere una spensierata settimana bianca presso una struttura alberghiera in Trentino si è conclusa dopo soli tre giorni, perché «Volevano sistemarci in una sala isolata, con i vetri oscurati da un mosaico. Di fronte a una richiesta del genere abbiamo deciso di andarcene, ma voglio anche far sapere cos'è successo. Ci metto la faccia perché nessuno subisca più un'umiliazione così»;

   la donna ha spiegato di aver specificato alla struttura a quattro stelle la situazione del figlio: «Lunedì sera Tommaso si è seduto sul divanetto accanto a me, aveva il bavaglino al collo, ogni tanto lo aiutavo imboccandolo. Nulla di strano, per noi. La mattina successiva l'albergatrice mi ha preso in disparte. Mi ha detto che una famiglia la sera precedente si era lamentata per la presenza di Tommaso. Anzi, ha detto proprio così: per la presenza di un disabile a tavola. Quindi ci ha proposto una saletta lontana, solo per noi. Ero talmente scossa che sono riuscita solo ad abbozzare»;

   quella che doveva essere una spensierata vacanza sulla neve è stata interrotta tristemente solo dopo pochi giorni, seguita da una forte denuncia con la speranza che episodi simili non si ripetano mai più; ma è anche il campanello di allarme di una cultura purtroppo costellata di atti di discriminazione ed esclusione nei confronti di persone con disabilità;

   ancora oggi, le persone con disabilità, infatti, devono lottare per ottenere un posto a scuola, nei campi estivi, nello sport, sul posto di lavoro e nella vita sociale;

   contano poco tutti gli slogan per l'inclusività se poi nel 2023 c'è qualcuno che si «lamenta» per la presenza di una mamma che aiuta un figlio a mangiare e contano ancora di meno di fronte ad una struttura alberghiera che, pur di non avere «problemi», preferisce relegare in un angolo queste situazioni, esattamente come si faceva decine di anni fa; segno che un cambiamento vero in tal senso è ancora ben lontano da arrivare –:

   quali siano gli intendimenti del Governo in materia di politiche di integrazione e inclusione delle persone con disabilità e di tutela delle loro famiglie, affinché casi come quello di Tommaso non si ripetano più.
(3-00437)


Iniziative di competenza per la regolare funzionalità degli uffici del giudice di pace del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – 3-00435

B) Interrogazione

   CERRETO e CANGIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con una pianta organica dimezzata e la mancata informatizzazione, gli uffici del giudice di pace del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rischiano il collasso;

   l'allarme è stato lanciato dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, Angela Del Vecchio, che ha sottolineato l'impossibilità dell'organico di assicurare risposte efficienti ed efficaci all'utenza, a fronte di un flusso degli affari registrato nel suddetto ufficio di 10.645 procedimenti civili e 397 penali nel primo semestre del 2022;

   in una nota indirizzata alle istituzioni competenti, il presidente Del Vecchio ha rappresentato la grave condizione in cui versa l'ufficio del giudice di pace, stigmatizzando, in particolare, il persistere delle criticità «che rallentano il funzionamento dell'ufficio di cui riporto quelle che necessitano di un immediato intervento:

    a) l'arretrato accumulatosi nella pubblicazione delle sentenze, pur rilevando l'impegno posto in essere dal personale addetto (un solo dipendente), che, nell'ultimo periodo, ha evaso oltre 4500 sentenze, con un arretrato, ad oggi, di altri 3.700 provvedimenti, cui si aggiunge la “produzione” mensile di circa 900 sentenze;

    b) la giacenza dei fascicoli per i quali occorre procedere alla pubblicazione delle sentenze determina una problematica di spazi, essendo l'archivio completamente occupato;

    c) la carenza di personale, tenuto conto che la pianta organica prevede 17 dipendenti ed invece ne operano meno della metà, vale a dire otto, evidenzia una particolare criticità;

    d) le difficoltà del personale di cancelleria nell'interloquire e ricevere assistenza dagli uffici del Cisia di Napoli, competente nel fornire supporto per i servizi informatici. Tale problematica, con il processo di informatizzazione in corso, unitamente alle novità introdotte dalla riforma “Cartabia”, costituisce un ulteriore fattore che rischia di portare l'ufficio al collasso»;

   il persistere delle segnalate criticità non può che determinare un notevole pregiudizio per le istanze di giustizia che vengono proposte dinanzi al Giudice di pace del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –:

   accertata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire la regolare funzionalità degli uffici del giudice di pace del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
(3-00435)


Iniziative normative in ordine alle procedure espropriative per reti di comunicazione elettronica – 2-00060

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che:

   da informazioni in possesso dell'interpellante, le società di gestione che operano nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, come la Inwit spa, stanno contattando, attraverso i rappresentanti legali, i locatari dei terreni e degli edifici con i quali hanno stipulato un contratto di locazione a lungo termine, per l'acquisto del diritto di superficie del sito oggetto di locazione ad un prezzo da loro determinato, stabilendo al contempo, che qualora le trattative non vadano a buon fine, sarà possibile esperire un'azione espropriativa del terreno, nei confronti degli stessi locatari;

   l'esplicazione di tale azione è consentita ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, attraverso l'articolo 30-bis, ha modificato l'articolo 51, comma 3 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, stabilendo la possibilità di esproprio degli immobili necessari anche ove l'impianto o l'opera da realizzare siano già esistenti;

   la suesposta novella, a giudizio dell'interpellante, rappresenta una misura evidentemente pericolosa, in quanto di fatto riconosce la possibilità agli operatori delle telecomunicazioni elettroniche di ricorrere direttamente alla procedura espropriativa dei beni senza consultare i comuni territorialmente competenti ad effettuare la procedura espropriativa in loro favore, trasformandoli da beneficiari di un procedimento espropriativo operato dal comune in soggetti direttamente dotati di un potere espropriativo;

   al riguardo, evidenzia ancora l'interpellante, l'applicazione delle suesposte modifiche legislative, si configurano all'interno delle misure rientranti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in particolare all'articolo 3, lettera b), che definisce come autorità espropriante, «l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma»;

   in base al principio di legalità dell'azione amministrativa in materia espropriativa, previsto dall'articolo 2 del suesposto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, le recenti novelle introdotte al codice delle comunicazioni elettroniche fungono, pertanto, da una norma attributiva del potere espropriativo, in favore degli operatori delle telecomunicazioni;

   l'interpellante evidenzia inoltre, ulteriori criticità nei riguardi delle procedure espropriative, non solo per i beni immobili interessati dall'intervento di pubblica utilità, ma anche per i diritti reali che sorgono sugli stessi (in primis quelli di natura superficiaria, ad esempio servitù di sopraelevazioni); la previsione legislativa è tuttavia rafforzata dalla previsione generale del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2021 che all'articolo 1, comma 1, riporta che oggetto della procedura espropriativa possono essere i beni immobili o i diritti relativi ad immobili; in tal caso la procedura espropriativa andrà rivolta non nei confronti del nudo proprietario catastale ma nei confronti del terzo acquirente di iura in re aliena;

   anche le modifiche apportate dal richiamato decreto-legge, n. 50 del 2022, che estendono anche agli impianti e alle opere già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati, evidenziano, a parere dell'interpellante, gravi complessità, considerato che violano il diritto di proprietà, in quanto il servizio di pubblica utilità viene comunque garantito attraverso i contratti di locazione di lunga durata stipulati da anni con la società Telecom e successivamente con l'azienda Inwit;

   a parere dell'interpellante, le suesposte osservazioni configurano un quadro preoccupante nei riguardi dei locatari dei terreni, i quali a causa delle recenti modifiche normative previste dal decreto-legge n. 50 del 2022 (che ha apportato modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche) rischiano di subire azioni di esproprio da operatori di telecomunicazioni elettroniche, come la Inwit, con evidenti ripercussioni economiche e finanziarie ai loro danni;

   risulta conseguentemente necessario, a giudizio dell'interpellante, avviare un'attività di monitoraggio da parte del Ministro interpellato, al fine di verificare quale sia attualmente l'impatto che le disposizioni indicate all'articolo 30-bis del richiamato decreto-legge n. 50 del 2022 hanno determinato sul tessuto socioeconomico nazionale ed intervenire in caso necessario, attraverso modifiche normative volte a riequilibrare il quadro legislativo in materia di telecomunicazioni, al fine di evitare il perpetuarsi di azioni esecutive e di violazione del diritto della proprietà, in grado di cagionare gravi effetti negativi e penalizzanti nei riguardi dei locatari dei terreni e degli edifici, con i quali le società di telecomunicazioni hanno stipulato contratti di locazione e il successivo acquisto del diritto di superficie –:

   quali valutazioni di competenza il Ministro interpellato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

   in particolare, se condivida le criticità in precedenza richiamate e, in caso affermativo, quali iniziative di tipo normativo intenda conseguentemente intraprendere al fine di modificare il quadro normativo in materia di telecomunicazioni, nel senso di quanto riportato in premessa.
(2-00060) «De Bertoldi».


Iniziative normative volte a rivedere la disciplina del codice delle assicurazioni private, con particolare riferimento alle competenze dell'Ivass in materia di obblighi informativi degli intermediari – 3-00436

D) Interrogazione

   DE BERTOLDI e FOTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   con una lettera inviata dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (Sna), Claudio Demozzi, al Ministero interrogato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente dello Sna ha chiesto il rinvio delle disposizioni contenute all'interno del regolamento Ivass, n. 51 del 21 giugno 2022, giudicate sproporzionate e contraddistinte da una serie di obblighi irragionevoli, nei confronti degli agenti di assicurazione;

   al riguardo, il rappresentante dello Sna ha evidenziato come le modifiche apportate al suesposto regolamento, da parte dello stesso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con il proprio chiarimento applicativo e gli annullamenti disposti dal Tar Lazio, che con la sentenza del 18 gennaio 2023, n. 896/897 ha annullato l'articolo 11, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento, confermano che il Preventivass (l'applicazione web nata per confrontare online le tariffe del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato), debba continuare a rappresentare uno strumento di carattere consultivo e meramente orientativo per utenti ed intermediari, senza che tuttavia possa configurarsi alcun obbligo per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento degli stessi;

   gli agenti di assicurazione, ha rilevato altresì Demozzi, non si trovano attualmente nella concreta possibilità di adempiere agli obblighi informativi degli intermediari di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private (Cap) e del conseguente regolamento applicativo Ivass in precedenza richiamato, sollecitando pertanto il Ministero interrogato ad intervenire, affinché l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 11 siano differite, anche al fine di consentire agli operatori del mercato di ovviare alle criticità suesposte e con lo scopo peraltro di preservare l'integrità e l'equilibrio del mercato da possibili abusivi ricorsi alle azioni di nullità di cui al medesimo articolo 132-bis, comma 4, del Codice delle assicurazioni private;

   il rinvio dell'entrata in vigore delle misure contenute nel suesposto regolamento n. 51, a giudizio del sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, consentirebbe l'auspicato intervento del legislatore, nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria, in coerenza peraltro con il dettato del Tar Lazio, sezione II-ter di Roma, che con riferimento all'annullamento delle disposizioni in precedenza richiamate ha affermato il principio per cui «la definizione di dette formalità, per contro, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell'eventuale azione di nullità da parte degli assicurati», avvertendo inoltre la «sostanziale oscurità e irragionevolezza» dell'articolo 132-bis, comma 4, del codice delle assicurazioni private –:

   se condivida le criticità in precedenza richiamate da parte del sindacato nazionale agenti di assicurazione, in relazione alla necessità di rinviare l'effettiva introduzione delle misure contenute all'interno dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del regolamento Ivass, n. 51 del 21 giugno 2022, giudicate irragionevoli da parte degli operatori del mercato assicurativo, la cui obbligatorietà rischia di penalizzare in maniera evidente gli agenti di assicurazione e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza di tipo normativo intenda intraprendere al fine di rivedere la disciplina del codice delle assicurazioni private, con particolare riferimento alle competenze di Ivass in materia di obblighi informativi degli intermediari.
(3-00436)


Chiarimenti in ordine alla disciplina delle certificazioni relative al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo – 3-00433

E) Interrogazione

   CAPARVI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 novembre 2022, n. 175, proroga al 31 ottobre 2023 i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo; inoltre, è ammessa la possibilità per le medesime imprese di richiedere la certificazione, già introdotta dal decreto-legge n. 73 del 2022, che ne attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione;

   in particolare, la novella, dispone che la certificazione può essere richiesta solo se non siano state già constatate violazioni sull'utilizzo dei crediti d'imposta e comunque non siano iniziati accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria: ne consegue, che le tutte imprese (si confronti Il Sole 24 ORE, 19 novembre 2022) nei cui confronti sono giunte richieste di documentazione aggiuntive, o che si sono viste contestare violazioni, non potranno avvalersi della predetta certificazione;

   sebbene l'estensione della procedura di certificazione sia risultata necessaria in conseguenza delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato l'utilizzo della misura agevolativa introdotta dalla precedentemente normativa, è altrettanto vero che il procedimento pone ancora alcune questioni operative;

   risulta agli interroganti che l'estensione della nuova certificazione agli investimenti precedenti al decreto-legge n. 144 del 2022 presenta incongruità nella classificazione, ovvero circa il requisito della «novità» in tema di ricerca; come dimostrano infatti numerose sentenze delle commissioni tributarie, non è univoca la tipizzazione del concetto di «novità» che è contestato sistematicamente dalle Ade nel corso dei controlli –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di chiarire le ambiguità applicative di cui in premessa, così da facilitare il rilascio delle certificazioni necessarie.
(3-00433)


Iniziative di competenza per la tutela dei risparmiatori che hanno acquistato prodotti assicurativi dalla compagnia Eurovita s.p.a. – 3-00283; 3-00438

F) Interrogazioni

   TESTA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 31 marzo 2023 scade il termine ultimo entro il quale deve essere definito il futuro di Eurovita, una delle più importanti compagnie assicurative specializzate nel ramo vita per l'elevata diversificazione in termini di canali distributivi e di prodotti offerti;

   l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha, infatti, avanzato al Ministro delle imprese e del made in Italy la richiesta di avviare l'istruttoria per ammettere la compagnia assicurativa all'amministrazione straordinaria, fase che avrà come primo effetto quello dello scioglimento del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione del gruppo;

   l'eventuale passaggio alla gestione straordinaria, che durerà un anno con possibile proroga di ulteriori 365 giorni, è volto a trovare in tempi rapidi una soluzione per la società e i suoi assicurati, ma lo stesso determinerà, di fatto, un sostanziale cambiamento delle prospettive di questi ultimi;

   il 6 febbraio 2023 l'Ivass ha disposto, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, una sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita;

   tale congelamento, che interessava i circa quattrocentomila clienti della società con venti miliardi di risparmi, compresi fondi pensione e fondi previdenziali, investiti, è stato previsto fino al termine del 31 marzo, sia al fine di creare una finestra di tempo più o meno ampia per mettere in sicurezza la società assicurativa sia per evitare una vera e propria corsa agli sportelli, che ne avrebbe drenato del tutto la liquidità;

   le esigenze di cassa sono particolarmente elevate: nonostante i cento milioni di euro apportati recentemente da Cinven, azionista di riferimento di Eurovita, mancherebbero all'appello almeno altri 250-300 milioni di euro; la recente ascesa dei tassi, inoltre, potrebbe innescare nel comparto-vita una corsa ai riscatti che per Eurovita potrebbe rivelarsi fatale;

   i rischi per i risparmiatori sono, dunque, molteplici e gli scenari sono diversi a seconda della tipologia di polizza sottoscritta: le polizze ramo I (anche dette a gestione separata), ad esempio, sono investimenti finanziari con veste assicurativa in cui il portafoglio ha una gestione separata dal capitale della compagnia stessa: in caso di fallimento il patrimonio delle gestioni separate non rientrerebbe nel fallimento medesimo, ma sarebbe liquidato ai prezzi di mercato dei titoli presenti in portafoglio e decadrebbe la garanzia della restituzione del 100 per cento del capitale versato; le polizze ramo III (le cosiddette multiramo), invece, sono formate sia da una gestione separata che da fondi assicurativi interni: per quanto concerne la prima componente, esse si comportano come le polizze ramo I; per la seconda componente, invece, non ci sarebbe alcun tipo di garanzia se non quella di una valutazione di mercato come per un normale fondo di investimento –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda adottare per tutelare gli interessi degli assicurati, al fine di fornire una adeguata protezione ai loro risparmi.
(3-00283)


   ZANELLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del 29 marzo 2023, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha disposto l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Eurovita Holding s.p.a. ed Eurovita s.p.a., compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita, avendo riscontrato che la situazione patrimoniale e i parametri di solvibilità delle stesse non risponderebbero ai requisiti richiesti;

   nel solo mese di febbraio 2023 il margine di solvibilità previsto dalla direttiva «Solvency II» era sceso del 150 per cento sotto i livelli di guardia, prova che le società disponessero di meno fondi propri rispetto a quanto richiesto dalla normativa per coprire i rischi sottostanti al business sviluppato;

   contestualmente l'Ivass, con provvedimento n. 75800 del 30 marzo 2023, ha prorogato fino al 30 giugno 2023 la sospensione dei riscatti dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita s.p.a., disposta con provvedimento n. 29903 del 6 febbraio 2023, fatta eccezione per alcuni casi come i fondi pensione;

   entrambe le suddette disposizioni sono finalizzate ad assicurare un ordinato svolgimento delle attività, ad accompagnare la definizione di una soluzione di mercato da parte degli organi dell'Amministrazione straordinaria ed a scongiurare una corsa agli sportelli che potrebbe ulteriormente compromettere i conti della società;

   per collocare i propri prodotti Eurovita si avvale di una fitta rete costituita da circa 6.500 promotori finanziari e oltre 1.000 sportelli bancari, mentre secondo la Federconsumatori i clienti coinvolti nel default che hanno investito anche somme considerevoli sarebbero 351.000;

   in vista dell'approssimarsi della data imposta dall'Ivass per la sospensione dei riscatti, anche al fine di mettere al sicuro le polizze sottoscritte dai risparmiatori, è allo studio un piano di salvataggio che prevede la divisione di Eurovita in cinque rami d'azienda, tutti della stessa dimensione, che verrebbero successivamente spartiti tra i cinque big assicurativi (Intesa Vita, Generali, Poste, Unipol e Allianz) che si aggiudicherebbero un pacchetto di premi da oltre 1 miliardo di euro ciascuno e si farebbero carico del rischio assicurativo e dei costi connessi all'integrazione del ramo d'azienda, compreso l'assorbimento del personale ad esso correlato;

   la suddetta soluzione «di sistema» per quanto necessaria non è stata ben accolta dai sottoscrittori, desiderosi di recuperare quanto prima i capitali investiti. Infatti, in un contesto caratterizzato da estrema incertezza, stante anche la ristrettezza dei tempi e la circostanza che la sola migrazione delle polizze richiederebbe tempistiche ben più lunghe, appare improbabile che l'Authority possa procrastinare ulteriormente il blocco delle polizze se non per un limitato lasso di tempo utile ad ultimare i dettagli tecnici del riassetto, andandosi così a delineare all'orizzonte una situazione che rischia di far scivolare la società verso il fallimento;

   il fallimento della compagnia, per legge, fa venir meno l'obbligo da parte della stessa di restituire il 100 per cento del capitale: di conseguenza, viene rimborsato il controvalore della gestione che, anche in un portafoglio molto conservativo come quello delle polizze vita ramo I, può essere inferiore rispetto al capitale versato;

   a peggiorare lo scenario è intervenuta la recente decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di aumentare la tassa sulle riserve matematiche assicurative, come previsto dall'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 –:

   quali iniziative di competenza intendano intraprendere con urgenza al fine di tutelare tempestivamente i risparmiatori coinvolti nella vicenda riportata in premessa e mettere al sicuro le polizze sottoscritte dagli stessi con Eurovita s.p.a.
(3-00438)


Tempistiche di attuazione delle disposizioni relative ai centri per la giustizia riparativa – 3-00434

G) Interrogazione

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, introduce nel nostro ordinamento una «disciplina organica» della giustizia riparativa;

   la giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo una dialettica che mette al centro la vittima di reato;

   la vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;

   una disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento consente di adempiere alla direttiva 2012/29/UE;

   la disciplina contribuisce a individuare gli standard di formazione degli operatori di giustizia riparativa e di erogazione dei programmi di giustizia riparativa;

   nell'articolo 43 sono elencati i principi generali che governano la giustizia riparativa e gli obiettivi verso cui tende. Essi, tra gli altri, sono: la partecipazione attiva e volontaria; l'eguale considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa; il coinvolgimento della comunità; il consenso alla partecipazione; la riservatezza che, da un lato, è la condizione indispensabile per assicurare la genuinità dei percorsi riparativi e, dall'altro, rende compatibile l'esperimento di un programma anche nella fase della cognizione, facendo salva in primo luogo la presunzione di innocenza che, unita alla inutilizzabilità, assicura la genuina acquisizione della prova sia nella fase delle indagini che nella fase del processo; l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti;

   l'articolo 63 del predetto decreto legislativo prevede inoltre che «i Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali» e che «per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa» –:

   con quali tempistiche il Ministro interrogato ritenga, anche in virtù dell'importante «rivoluzione» introdotta dalla giustizia riparativa nel nostro sistema penale, predisporre urgentemente tutti gli atti e le procedure necessarie affinché le disposizioni di cui all'articolo 63 trovino al più presto completa e immediata attuazione.
(3-00434)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 328 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CRAXI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 912)

A.C. 912 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

A.C. 912 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.

A.C. 912 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 912 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 331 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CRAXI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA, FATTO A LA PAZ IL 3 MARZO 2010 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 915)

A.C. 915 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

A.C. 915 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

A.C. 915 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 915 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausole finanziarie)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 915 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 332 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CRAXI ED ALTRI: ADESIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE SUL DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI AFFARI DELLE COLLETTIVITÀ LOCALI, FATTO A UTRECHT IL 16 NOVEMBRE 2009 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 916)

A.C. 916 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

A.C. 916 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

A.C. 916 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 916 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 329 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CRAXI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI MERCI, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999, FATTO A JEREVAN IL 31 LUGLIO 2018 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 913) E ABBINATO DISEGNO DI LEGGE: D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (A.C. 964)

A.C. 913 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

A.C. 913 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

A.C. 913 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 913 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 330 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CRAXI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 914)

A.C. 914 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

   a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

   b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

A.C. 914 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 914 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 914 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATO, DEL 5 MARZO 2008, FATTO A ROMA IL 27 SETTEMBRE 2021 (A.C. 974) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: FORMENTINI ED ALTRI (A.C. 853)

A.C. 974 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

A.C. 974 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

A.C. 974 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

   b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 974 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.