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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 6 giugno 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 giugno 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bordonali, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bordonali, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bordonali, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 giugno 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   DORI: «Modifiche agli articoli 74, 76 e 78 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno» (1201).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CAIATA ed altri: «Istituzione della Giornata della lotta contro la mafia» (782) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannata.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (814) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannata.

  La proposta di legge CERRETO ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari» (1004) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Kelany.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia» (1065) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Deidda.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1099) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Deidda.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2023, concernente l'approvazione del piano annuale 5G della società Terna – Rete elettrica nazionale Spa, relativo al programma di acquisti di beni e servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologica 5G (procedimento n. 110/2023).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 giugno 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2023) 224 final), corredata al relativo allegato (COM(2023) 224 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 122 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 giugno 2023;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Riforma doganale: fare avanzare l'unione doganale al livello successivo (COM(2023) 257 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sicurezza marittima: al centro di un trasporto marittimo pulito e moderno (COM(2023) 268 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2023) 270 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 146 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione nel 2021, da parte delle istituzioni, dei regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal regolamento n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/2006 (sul servizio continuo o a turni) (COM(2023) 290 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio relativa al programma nazionale di riforma 2023 del Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2023 del Portogallo (COM(2023) 622 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, alla dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, dell'incarico di livello dirigenziale generale di Vice capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (A.C. 1114-A)

A.C. 1114-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    attualmente è in corso il VII ciclo del TFA sostegno, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2023;

    nel provvedimento si prevede, che i docenti che hanno conseguito un titolo di specializzazione all'estero possano ottenere degli incarichi di supplenza, in attesa del riconoscimento del titolo;

    la situazione che ne consegue certamente non può considerarsi equa, in quanto si offre la possibilità di insegnare a quanti non sono ancora in possesso di un titolo di specializzazione valido in Italia (ancora non riconosciuto). Tale situazione si ripercuote non solo sui docenti già specializzati nel nostro Paese ma, anche sui docenti risultati idonei dei cicli precedenti – solo quelli del VII Ciclo, sarebbero circa 14.000 – che, a seguito dell'uscita dell'emanazione del decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 694, possono solo adesso esercitare il loro diritto allo studio, alla formazione e alla specializzazione, ma non il loro diritto al lavoro;

    un duro colpo, dunque, inferto a quanti – seppur specializzati e con anni alle spalle nella cura degli studenti in difficoltà – si vedrebbero scavalcati ingiustamente nella graduatoria;

    è evidente che gli utenti delle strutture educative, ovvero gli alunni e i loro genitori, debbano avere la certezza che i provvedimenti adottati, con particolare riguardo alla figura del docente di sostegno, siano congrui; le misure messe in campo dal Governo al riguardo dovrebbero, quindi, garantire docenti adeguatamente formati, con comprovata validità del titolo conseguito;

    è di estrema rilevanza la sentenza del 29 dicembre 2022, n. 22, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale si è affermato che l'eventuale riconoscimento del titolo estero dovrebbe avvenire caso per caso e dovrebbe corrispondere al titolo specifico italiano (equipollenza);

    l'85 per cento dei titoli esteri sono ottenuti in Paesi nei quali non esiste l'inclusione degli alunni con disabilità. È evidente, dunque, la necessità che sia innanzitutto tutelato il diritto allo studio, pretendendo che chi lavora nel settore abbia una formazione in linea con la nostra Costituzione e la nostra legislazione in materia,

impegna il Governo:

   a provvedere affinché si arrivi ad un eventuale riconoscimento o rigetto in forma equipollente, inserendo, altresì, i docenti che hanno conseguito un titolo di specializzazione all'estero nelle graduatorie di I fascia solo in seguito all'eventuale riconoscimento del titolo di specializzazione e/o abilitazione;

   a prevedere che gli idonei dei cicli precedenti dei vari Tfa possano essere inseriti negli elenchi aggiuntivi I fascia Gps con riserva, da sciogliere successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.
9/1114-A/1. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce nuove disposizioni in merito alla possibilità di dotare le forze di polizia della pistola ad impulsi elettronici;

    con il decreto 20 luglio 2018 veniva autorizzata la sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici, conosciuta comunemente come «taser», in 12 città italiane;

    la suddetta sperimentazione, partita dal 5 settembre 2018, ha previsto l'utilizzo di tale strumento da parte del personale della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza;

    nelle fasi di utilizzo, tali strumenti sono stati impiegati 60 volte in totale, e, nella maggior parte dei casi, gli interventi si sono risolti con la semplice estrazione dell'arma o con l'attivazione del cosiddetto «warning are», ossia il segnale acustico che anticipa l'utilizzo dello strumento;

    il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 cosiddetto «Decreto sicurezza», ha introdotto quindi l'utilizzo di armi ad impulsi elettrici per le forze di Polizia e per le polizie locali e, ad oggi, non risulta essere pervenuta alcuna criticità legata al loro impiego;

    nonostante i risultati positivi ottenuti dalle fasi di sperimentazione sopracitati e al successivo uso del «taser» da parte delle forze di polizia autorizzate, il suo utilizzo, allo stato attuale, non è stato previsto per il Corpo di Polizia Penitenziaria;

    oltre alla sperimentazione della pistola a impulsi elettrici, si ravvisa anche la necessità di procedere con approfonditi test di ulteriori armi cosiddette non letali, nello specifico pistole LBD (launch ball defense), comunemente denominate «flash-ball»;

    le flash-ball sono armi a ridotta capacità offensiva, che rientrano tra l'armamentario in dotazione a molti corpi di polizia esteri, tra cui quello francese, la quale prevede lo sparo in successione di due o più proiettili che possono essere di gomma, coloranti, lacrimogeni o urticanti, con ricarica che può essere eseguita in pochi secondi;

    gli ormai tristemente noti fatti di cronaca legati alle criticità dei vari istituti penitenziari italiani, risultanti sovente in casi di aggressioni anche particolarmente gravi a danno del personale operante, suggeriscono la necessità di procedere con la sperimentazione di tali strumenti anche nell'ambito penitenziario, al duplice fine di dar modo agli agenti di poter garantire ordine e legalità all'interno delle carceri in modo più efficace e di tutelare la propria integrità fisica,

impegna il Governo:

ad avviare una fase di sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici, nota come «taser», e ad effettuare test valutativi circa l'efficacia in ambito operativo dell'arma denominata «flash-ball» per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con le modalità ritenute più opportune dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
9/1114-A/2. La Porta, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 15, reca una pluralità di disposizioni volte a rafforzare l'azione dell'Amministrazione penitenziaria;

    l'Amministrazione penitenziaria e l'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità sono state interessate, negli ultimi anni, da importanti riforme che hanno avuto un rilevante impatto sull'organizzazione, generando anche criticità nell'ambito della gestione delle articolazioni centrali e periferiche di entrambi i Dipartimenti;

    la legge 27 luglio 2005, n. 154 ha istituito la carriera dirigenziale penitenziaria, stabilendo che il rapporto di lavoro del personale appartenente alla predetta carriera è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico;

    in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 154 del 2005, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il quale ha stabilito, tra l'altro, che all'esito della procedura negoziale prevista dagli articoli 20 e seguenti, deve essere disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

    infine, l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha espressamente confermato che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nelle more del perfezionamento del primo contratto per la categoria, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente;

    la dirigenza penitenziaria, dunque, è stata oggetto di interventi normativi ad hoc che l'hanno differenziata da quella delle altre amministrazioni dello Stato, in ragione della specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta che è finalizzata a soddisfare le esigenze della prevenzione, della sicurezza sociale e della rieducazione dei condannati ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    in tale contesto, tuttavia, deve evidenziarsi che ormai sono trascorsi diciotto anni dall'istituzione di tale carriera dirigenziale, ma non si è ancora addivenuti alla stipula del primo Accordo Sindacale;

    tale situazione non consente, quindi, a legislazione vigente, di attribuire ai dirigenti penitenziari né la «retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate», né «la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate», come pure espressamente previste dall'articolo 15, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto legislativo n. 63 del 2006;

    a ciò deve aggiungersi il mancato adeguamento dello stanziamento relativo al lavoro straordinario del personale in questione dall'istituzione della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della legge n. 154 del 2005 e del decreto legislativo n. 63 del 2006;

    alla luce di quanto sopra, risulta necessario compensare i carichi e le responsabilità gestionali, nonché l'impegno sempre sin qui profuso da tale categoria di personale che, in ragione del servizio istituzionale reso nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, è costantemente esposto ai rischi professionali ed alle continue difficoltà che le loro funzioni inevitabilmente comportano;

    nello specifico al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, sarebbe necessario corrispondere, quale accessorio, una indennità annua differenziata in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto;

    la somma corrisposta dovrà essere graduata a seconda se si eserciti la direzione di un ufficio di primo livello con incarico superiore, ovvero di primo, di secondo o di terzo livello;

    l'indennità potrebbe essere quantificata nella misura annua lorda di 17.000 euro per gli incarichi di rilevanza superiore, di 15.000 euro per gli incarichi di primo livello, di 12.000 euro per gli incarichi di secondo livello e di 10.000 euro per gli incarichi di terzo livello;

    per tutto quanto sopra esposto,

impegna il Governo:

   ad avviare le trattative necessarie al fine di stipulare gli Accordi Sindacali previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, stanziando opportune ed adeguate risorse economiche;

   a corrispondere ai dirigenti penitenziari, nell'ambito dei summenzionati Accordi Sindacali, un'indennità di posizione funzionale coperta da differenziarsi in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto, come indicato in premessa.
9/1114-A/3. Donzelli, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 15, reca una pluralità di disposizioni volte a rafforzare l'azione dell'Amministrazione penitenziaria;

    l'Amministrazione penitenziaria e l'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità sono state interessate, negli ultimi anni, da importanti riforme che hanno avuto un rilevante impatto sull'organizzazione, generando anche criticità nell'ambito della gestione delle articolazioni centrali e periferiche di entrambi i Dipartimenti;

    la legge 27 luglio 2005, n. 154 ha istituito la carriera dirigenziale penitenziaria, stabilendo che il rapporto di lavoro del personale appartenente alla predetta carriera è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico;

    in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 154 del 2005, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il quale ha stabilito, tra l'altro, che all'esito della procedura negoziale prevista dagli articoli 20 e seguenti, deve essere disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

    infine, l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha espressamente confermato che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nelle more del perfezionamento del primo contratto per la categoria, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente;

    la dirigenza penitenziaria, dunque, è stata oggetto di interventi normativi ad hoc che l'hanno differenziata da quella delle altre amministrazioni dello Stato, in ragione della specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta che è finalizzata a soddisfare le esigenze della prevenzione, della sicurezza sociale e della rieducazione dei condannati ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    in tale contesto, tuttavia, deve evidenziarsi che ormai sono trascorsi diciotto anni dall'istituzione di tale carriera dirigenziale, ma non si è ancora addivenuti alla stipula del primo Accordo Sindacale;

    tale situazione non consente, quindi, a legislazione vigente, di attribuire ai dirigenti penitenziari né la «retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate», né «la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate», come pure espressamente previste dall'articolo 15, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto legislativo n. 63 del 2006;

    a ciò deve aggiungersi il mancato adeguamento dello stanziamento relativo al lavoro straordinario del personale in questione dall'istituzione della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della legge n. 154 del 2005 e del decreto legislativo n. 63 del 2006;

    alla luce di quanto sopra, risulta necessario compensare i carichi e le responsabilità gestionali, nonché l'impegno sempre sin qui profuso da tale categoria di personale che, in ragione del servizio istituzionale reso nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, è costantemente esposto ai rischi professionali ed alle continue difficoltà che le loro funzioni inevitabilmente comportano;

    nello specifico al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, sarebbe necessario corrispondere, quale accessorio, una indennità annua differenziata in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto;

    la somma corrisposta dovrà essere graduata a seconda se si eserciti la direzione di un ufficio di primo livello con incarico superiore, ovvero di primo, di secondo o di terzo livello;

    l'indennità potrebbe essere quantificata nella misura annua lorda di 17.000 euro per gli incarichi di rilevanza superiore, di 15.000 euro per gli incarichi di primo livello, di 12.000 euro per gli incarichi di secondo livello e di 10.000 euro per gli incarichi di terzo livello;

    per tutto quanto sopra esposto,

impegna il Governo:

   ad avviare, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, le trattative necessarie al fine di stipulare gli Accordi Sindacali previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

   a corrispondere ai dirigenti penitenziari, nell'ambito dei summenzionati Accordi Sindacali, un'indennità di posizione funzionale coperta da differenziarsi in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto, come indicato in premessa.
9/1114-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Donzelli, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Trattamento di Fine Servizio (TFS) consiste in un'indennità erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001;

    a differenza del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), durante il rapporto di lavoro l'ammontare del TFS maturato non può essere concesso a garanzia di un finanziamento, determinando una disparità di trattamento sulle forme di accesso al credito tra il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    uniformare il regime di disponibilità dei due trattamenti non solo non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma determinerebbe un incremento del gettito fiscale nonché effetti macroeconomici positivi sull'erario contribuendo a rilanciare l'economia del Paese;

    le categorie che potrebbero beneficiare di tale novità sono composte da dipendenti nei settori della sicurezza e della difesa, da docenti nonché da dipendenti di altre autorità per un totale di oltre tre milioni di dipendenti pubblici a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, in pendenza del rapporto di lavoro, il Trattamento di Fine Servizio maturato possa essere concesso come garanzia su anticipazioni di credito al pari del Trattamento di Fine Rapporto.
9/1114-A/4. Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 15, in particolare, si occupa delle forze dell'ordine, intervenendo a vario titolo nella ridefinizione degli organici del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della polizia penitenziaria, al precipuo intento di rafforzare la sicurezza nazionale ed i servizi di soccorso pubblico;

    dalle notizie diffuse dai quotidiani locali e nazionali si apprende che nelle principali città italiane vi sono quotidianamente numerosi episodi di microcriminalità: un esempio, nella città di Roma i furti, a danno di turisti, avvengono di giorno in pieno centro storico e non solo nei quartieri periferici o in prossimità della stazione ferroviaria di Roma Termini;

    nelle ultime settimane un turista messicano di soli 29 anni è stato vittima di due rapine nell'arco della stessa giornata, mentre una giovane ventenne di origine spagnola è stata aggredita, molestata e rapinata mentre rientrava al suo hotel;

    stessa situazione interessa anche Milano dove una coppia di turisti è stata derubata in via Montenapoleone, principale via dello shopping milanese, dopo aver acquistato due orologi di lusso;

    questa escalation di violenza e di microcriminalità non va sottovalutata e non può essere ulteriormente tollerata in quanto, oltre a screditare l'immagine della nostra Nazione, scoraggia l'arrivo di turisti da ogni parte del mondo con pesanti ripercussioni economiche per tutto il comparto turistico;

    ogni anno in Italia arrivano milioni di turisti e di visitatori e le previsioni di crescita, entro il 2030, lasciano presagire un ulteriore aumento, è necessario intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica e l'interesse della collettività, specie con l'inizio della stagione estiva e senza dimenticare che il nostro Paese ospiterà il prossimo Giubileo 2025, oltre ad una serie di eventi, concerti, spettacoli e manifestazioni che attireranno un grandissimo numero di turisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la presenza di contingenti delle forze dell'ordine in prossimità di tutte le principali attrazioni turistiche, nelle zone centrali, nelle principali vie dello shopping e sui mezzi di trasporto pubblico, al fine di garantire un maggior livello sicurezza per tutti i turisti.
9/1114-A/5. Caramanna, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia, un elevato numero di Comuni montani non ha più un esercizio commerciale ed i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    aumenta sensibilmente, quindi, il rischio di assistere ad una vera e propria desertificazione commerciale dei piccoli e medi comuni montani;

    risulta essere quanto mai urgente difendere e valorizzare i piccoli negozi, schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e da centri commerciali;

    gli esercizi polifunzionali sono quelli nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

    la presenza di questi esercizi fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento: una funzione sociale importante che, quindi, richiede il sostegno pubblico;

    nei Comuni montani, il negozio è un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare ogni tipo di prodotto;

    a fronte delle dinamiche in atto di chiusure e di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi di nuove scelte di giovani e non solo che decidono di aprire imprese, negozi, avviare start up, newco e partite IVA – in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT – credendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà» e della ricerca;

    al fine di scongiurare ulteriori chiusure servono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte della comunità che vive su un territorio;

    risulta indispensabile attivare misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese che operano in montagna: solo con misure vantaggiose e differenziate sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un divario che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con nuovo abbandono dei territori e aumento della povertà;

    la legge n. 97 del 1994, articolo 16, ancora vigente, prevede, fra gli altri benefici, agevolazioni per chi vuole potenziare una piccola impresa, per chi apre una partita IVA, per i passaggi generazionali e la cessione attività;

    ai sensi della legge vigente, per le piccole e medie imprese e gli esercizi commerciali, viene stabilita un'aliquota unica e fissa, progressiva in rapporto al grado di marginalità del Comune dove è collocata;

    l'individuazione delle «Zone a fiscalità di vantaggio» ovvero le «ZES – Zone economiche speciali montane» è stato un passo importante, che può consentire alle Regioni di intervenire con contributi commisurati all'imposta IRAP, sul modello di quanto previsto dal 2019 dalla Regione Emilia-Romagna,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti, in aggiunta alle misure concernenti i comuni e le comunità montane, nonché a quelle concernenti la materia tributaria e fiscale contenute nel testo, appropriate misure recanti sgravi fiscali e minor carico burocratico per chiunque possieda un negozio in un Comune montano e per chi avvia una nuova attività commerciale;

   ad azzerare, nei Comuni montani classificati ad alta e altissima marginalità socio-economica, le imposte per imprese e per gli esercizi commerciali;

   ad adottare incentivi per la nascita di centri multifunzionali, d'intesa anche con associazioni locali presenti nei piccoli Comuni, come già consentito dalla legge nazionale 158/2017 sui piccoli Comuni, che individua i centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale.
9/1114-A/6. Foti, Amorese, Ciaburro, La Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia, un elevato numero di Comuni montani non ha più un esercizio commerciale ed i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    aumenta sensibilmente, quindi, il rischio di assistere ad una vera e propria desertificazione commerciale dei piccoli e medi comuni montani;

    risulta essere quanto mai urgente difendere e valorizzare i piccoli negozi, schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e da centri commerciali;

    gli esercizi polifunzionali sono quelli nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

    la presenza di questi esercizi fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento: una funzione sociale importante che, quindi, richiede il sostegno pubblico;

    nei Comuni montani, il negozio è un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare ogni tipo di prodotto;

    a fronte delle dinamiche in atto di chiusure e di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi di nuove scelte di giovani e non solo che decidono di aprire imprese, negozi, avviare start up, newco e partite IVA – in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT – credendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà» e della ricerca;

    al fine di scongiurare ulteriori chiusure servono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte della comunità che vive su un territorio;

    risulta indispensabile attivare misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese che operano in montagna: solo con misure vantaggiose e differenziate sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un divario che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con nuovo abbandono dei territori e aumento della povertà;

    la legge n. 97 del 1994, articolo 16, ancora vigente, prevede, fra gli altri benefici, agevolazioni per chi vuole potenziare una piccola impresa, per chi apre una partita IVA, per i passaggi generazionali e la cessione attività;

    ai sensi della legge vigente, per le piccole e medie imprese e gli esercizi commerciali, viene stabilita un'aliquota unica e fissa, progressiva in rapporto al grado di marginalità del Comune dove è collocata;

    l'individuazione delle «Zone a fiscalità di vantaggio» ovvero le «ZES – Zone economiche speciali montane» è stato un passo importante, che può consentire alle Regioni di intervenire con contributi commisurati all'imposta IRAP, sul modello di quanto previsto dal 2019 dalla Regione Emilia-Romagna,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti, in aggiunta alle misure concernenti i comuni e le comunità montane, nonché a quelle concernenti la materia tributaria e fiscale contenute nel testo, appropriate misure recanti sgravi fiscali e minor carico burocratico per chiunque possieda un negozio in un Comune montano e per chi avvia una nuova attività commerciale;

   a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure a sostegno delle imprese e per gli esercizi commerciali siti nei Comuni montani classificati ad alta e altissima marginalità socio-economica;

   a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, incentivi per la nascita di centri multifunzionali.
9/1114-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Amorese, Ciaburro, La Porta.


   la Camera,

   premesso che:

    apprezzata la portata delle misure messe in campo dal governo con decreto-legge 44 del 2023, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

   al fine di rendere sempre più efficiente, integrato e diffuso sul territorio nazionale il dispositivo di Protezione Civile e del soccorso tecnico urgente affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a emanare le necessarie disposizioni affinché tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia nella componente permanente che volontaria, possa disporre di una costante e adeguata programmazione dei necessari corsi di qualificazione e formazione professionale da affidare in via esclusiva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agevolando i processi legati alla progressione in carriera del personale ricoprendo i ruoli vacanti delle due componenti, ognuna per le proprie competenze, all'interno del dispositivo di soccorso tecnico urgenze (corsi autisti, qualifica di capo squadra, ecc.);

   a emanare disposizioni affinché, nell'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente la componente volontaria ed effettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano impiegati con la migliore efficienza, ognuno per le proprie competenze, evitando inutili sovrapposizioni o dannose limitazioni operative per ragioni non connesse all'efficienza e alla massima efficacia del dispositivo di soccorso;

   a dare disposizioni affinché sia effettuato un accurato monitoraggio finalizzato alla prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio ed altre invalidanti, degli appartenenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò al fine di individuare un elenco di malattie professionali e conseguire un'adeguata politica di valorizzazione professionale del personale Corpo nazionale dei vigili del fuoco che non sia solo relativa ad aspetti economici ma anche e soprattutto che tenga conto della qualità del lavoro svolto e della tutela della salute dei vigili del fuoco;

   ad emanare le necessarie disposizioni per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, per la quota riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerando i seguenti criteri:

    l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

    l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

    la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

   quanto al personale in forza dell'Arma dei carabinieri, riconoscendo il valore aggiunto garantito dalla presenza dei «carabinieri cacciatori» provenienti dai reparti operativi in Puglia, Sicilia e Calabria che, nel corso dei mesi di maggio e giugno, hanno straordinariamente operato nel territorio della provincia di Varese, per contrastare il crimine legato al traffico di sostanze stupefacenti:

    a valutare l'opportunità di costituire un nuovo raggruppamento di carabinieri «Cacciatori delle Alpi», adeguato in numero di componenti e mezzi dei suddetti i carabinieri da stanziare in Lombardia per contrastare il crimine organizzato infiltrato nei territori prealpini più impervi;

    nelle more di detta costituzione, a valutare l'opportunità di prorogare l'attività nel territorio delle provincie di Como e Varese dei Carabinieri Cacciatori attualmente in servizio in dette aree di confine, garantendo un costante livello di pressione nel contrasto della criminalità organizzata.
9/1114-A/7. Candiani, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

    il decreto-legge contiene diverse misure per favorire l'ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle per il potenziamento degli organici delle forze di polizia e delle forze armate;

    in particolare, si prevede l'assunzione, anche straordinaria rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di unità di personale di Polizia di Stato, per la finalità dichiarata di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali;

    la polizia di stato soffre una grave carenza di organico, cui si sommerà nel breve periodo il pensionamento di ulteriori 30.000 unità di personale;

    in data 29 settembre 2022 è stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza un concorso pubblico, per esame, a 1188 posti di allievo Agente della Polizia di Stato;

    all'esito delle prove concorsuali, della pubblicazione della graduatoria di merito e di un ulteriore ampliamento dei posti a concorso a 1938 unità, oltre ai soggetti idonei vincitori del concorso, sono risultati idonei non vincitori solo circa 230 candidati;

    in passato, per casi analoghi, si è provveduto diverse volte all'ampliamento dei posti o allo scorrimento della graduatoria, anche nell'ottica di perseguire le finalità di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione rispetto all'ipotesi di indizione di una nuova procedura concorsuale,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile misure e risorse necessarie per lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022, per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato.
9/1114-A/8. Maiorano, Foti, Messina, Gardini, Antoniozzi, Ruspandini, Montaruli, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Caiata, Calovini, Cangiano, Cannata, Caramanna, Caretta, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Ciancitto, Ciocchetti, Colombo, Colosimo, Comba, Congedo, Coppo, De Bertoldi, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi, Donzelli, Filini, Frijia, Giordano, Giorgianni, Giovine, Iaia, Kelany, Lampis, Lancellotta, La Porta, La Salandra, Longi, Loperfido, Lucaselli, Maccari, Maerna, Malagola, Malaguti, Mantovani, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Maschio, Matera, Matteoni, Mattia, Maullu, Michelotti, Milani, Mollicone, Morgante, Mura, Osnato, Padovani, Palombi, Pellicini, Perissa, Pietrella, Polo, Pozzolo, Pulciani, Raimondo, Rampelli, Rizzetto, Roscani, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rosso, Rotelli, Rotondi, Gaetana Russo, Sbardella, Schiano Di Visconti, Schifone, Rachele Silvestri, Testa, Trancassini, Tremaglia, Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri, Vinci, Volpi, Zucconi, Zurzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 del decreto-legge n. 44 del 2023 prevede, disposizioni relative alla Fondazione Ugo Bordoni;

    la Regione Valle d'Aosta ha istituito e detiene il controllo di 3 fondazioni con la qualifica di Onlus che non potranno iscriversi al Registro unico del terzo settore in quanto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice del terzo settore rientrano tra gli enti esclusi dalla perimetrazione soggettiva del terzo settore;

    la perdita della qualifica di Onlus potrebbe determinare una fattispecie di scioglimento degli enti suddetti e l'obbligo della devoluzione del loro patrimonio;

    pertanto è necessario un intervento interpretativo o normativo che chiarisca che le 3 fondazioni della Valle d'Aosta possono continuare la loro attività senza devolvere il loro patrimonio. Ciò diventa fondamentale per l'importanza dell'operatività e della funzione che le 3 fondazioni svolgono in Valle d'Aosta;

    infatti le 3 fondazioni svolgono un ruolo fondamentale a sostegno delle comunità locali. Le 3 fondazioni, Fondazione Fillietroz (che gestisce l'Osservatorio astronomico e il planetario di Lignan a Nus), Fondazione Sapegno (creata per volontà della Regione e della famiglia dell'illustre critico letterario Natalino Sapegno che si occupa di ricerca storico-letteraria e di promozione della lettura, della poesia e della letteratura a livello internazionale) e la Fondazione Sistema Ollignan (che promuove iniziative di utilità sociale e in particolare l'inserimento lavorativo e lo svolgimento di attività occupazionali ed educative per i disabili in ambito agricolo) costituiscono un patrimonio di grande valore per la Valle d'Aosta,

impegna il Governo

ad adottare iniziative interpretative o normative dirette a chiarire che le fondazioni suddette, in quanto enti esclusi dalla riforma del terzo settore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice del terzo settore, possono continuare la loro attività, rimanendo iscritte nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il rispettivo patrimonio.
9/1114-A/9. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese. Tale comparto ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese della popolazione, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane attraverso lo svolgimento di attività di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente cui è preposto per legge;

    negli ultimi anni il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per riuscire, con scarse risorse finanziarie e con carenze di organico, a sopperire alle numerose richieste di intervento per le piccole e grandi emergenze che hanno colpito il nostro Paese;

    articolo 6, comma 3, del decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevede che per i Vigili del Fuoco neoassunti «Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni»;

    tale norma, nel tempo, ha determinato alcune storture, tra cui il favorire personale con minore anzianità di servizio nell'essere assegnato a sedi ambite rispetto al personale più anziano e, ancor peggio, il favorire personale con minore anzianità di servizio nell'essere assegnato a sedi in cui è residente personale con maggiore anzianità di servizio, ancora bloccato in altre sedi dalla norma;

    in molte città, anche del nord Italia, si sta creando un doppio pendolarismo, conseguenza del fatto che le sedi di residenza sono reciprocamente occupate da personale non residente, vincolato ai due anni, che avrebbe potuto trovare reciproco posto presso la propria residenza;

    tale circostanza, potrebbe essere arginata prevedendo una droga al periodo minimo di permanenza di due anni nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una deroga al vincolo dei due anni sulla mobilità volontaria a domanda, nei casi in cui vi siano posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale.
9/1114-A/10. Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è un Ente nazionale senza finalità di lucro che ha per scopo istituzionale lo sviluppo del turismo sociale e internazionale e la promozione del turismo giovanile, attraverso la realizzazione e la gestione degli Ostelli per la Gioventù;

    in particolare, il turismo giovanile è un fenomeno in forte crescita: esso rappresenta, infatti, una parte non trascurabile dell'intero comparto, dal forte impatto economico ma anche sociale, in ragione del ruolo che svolge nel promuovere la comprensione interculturale;

    in Italia, un ruolo cruciale per lo sviluppo di tale settore turistico è stato svolto dall'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) che, grazie alla sua attività, ha agevolato la promozione della cultura, nonché dei siti paesaggistici e archeologici del nostro Paese;

    dunque, vista l'assoluta rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione, appare quanto mai necessario e opportuno intervenire per salvaguardarne il ruolo e le funzioni che, a causa del perdurare della crisi economica che sta attraversando, rischiano di essere irrimediabilmente compromesse;

    a tal proposito, rileva che il Ministro del Turismo, rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, tra cui il n. 4-006050 ha ribadito che intende «individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l'Associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo»;

    analoghe risposte sono state date dal Governo, intervenendo in Aula alla Camera, in risposta alle iniziative n. 2-01285 e n. 3-02654;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il trasferimento delle funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e del personale da essa assunto a tempo indeterminato, nella società ENIT S.p.A., nonché il contestuale trasferimento della titolarità dei residui beni mobili e immobili dell'Associazione al Ministero del turismo.
9/1114-A/11. Deborah Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» prevede il consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese attraverso lo sviluppo e la promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED);

    nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo, cosiddetto «Armi web», che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;

    sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della P.S., di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali terranno i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica;

    in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da «malattie mentali», facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;

    ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;

    nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;

    tale scambio di informazioni e la previsione di un coordinamento tra la struttura sanitaria che ha in cura il soggetto affetto da disturbi mentali, di personalità o comportamentali e l'autorità di Pubblica Sicurezza, permette non solo di intervenire tempestivamente per il sequestro dell'arma nei confronti del soggetto che «medio tempore», per qualsiasi ragione, abbia perso l'idoneità a possederla o detenerla (magari ottenuta in passato quando le sue condizioni lo abilitavano) ma anche, e soprattutto, costituisce uno strumento di prevenzione rispetto agli episodi delittuosi che le nostre cronache oramai riportano quasi giornalmente;

    è importante ricordare che già nella passata legislatura, al Senato, nella seduta del 11 agosto 2020 era stato accolto l'odg n. 0/1883/49/0108 a prima firma del sen. Gianluca Ferrara che verteva sul medesimo tema,

impegna il Governo

vista l'urgenza di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici, ad adottare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
9/1114-A/12. (Versione corretta)Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio 2023 ha previsto la costituzione di un Fondo piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

    l'intervento normativo mira a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani con interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

    alcune di queste tematiche sono peraltro già state affrontate nel Progetto del PNRR «Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post COVID-19», che si inserisce nell'investimento per l'«Attrattività dei Borghi» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in circa 80 milioni);

    è necessario rafforzare il percorso intrapreso ormai da qualche anno per la promozione turistica e la valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, un percorso che dal 2016, anno dei cammini d'Italia, ha avuto grande rilevanza in termini di valorizzazione territoriale integrata delle risorse culturali, paesaggistiche e del turismo, di valorizzazione dell'offerta turistica dei borghi con numerose iniziative intraprese dalle comunità locali per garantire tutela, recupero, valorizzazione e mantenimento del patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti sarebbero andato irrimediabilmente perduto;

    stiamo parlando di un percorso che ha visto un'alleanza, inedita, fra tutte le regioni, l'Enit (l'Agenzia nazionale per il turismo) e il Ministero del turismo con l'obiettivo di promuovere la Penisola come un unico grande contenitore di scoperte ed esperienze, al di là delle mete-icone e dei percorsi precostituiti, nel nome dei borghi e delle produzioni locali, del turismo lento;

    il provvedimento in esame reca norme per il reclutamento di personale per il Ministero del Turismo e disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A,

impegna il Governo

ad assicurare con il primo provvedimento utile le risorse necessarie a consentire al nuovo soggetto ENIT S.p.A.it il sostegno ai progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane.
9/1114-A/13. Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca varie disposizioni che riguardano il personale degli enti locali, tra le quali quella che prevede che gli stessi possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

    In particolare, l'articolo 3, comma 6-bis, intervenendo a modificare l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

    il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a regioni e Ministeri;

    è necessario garantire la continuità amministrativa di comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25 per cento alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche;

    è necessario estendere inoltre la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal decreto-legge n. 152 del 2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti;

    è necessario altresì estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

    infine, sarebbe auspicabile consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022: in caso contrario, i Comuni interessati non potranno procedere a dette assunzioni, seppure già autorizzate, ma dovranno attendere una nuova autorizzazione della COSFEL, che però potranno richiedere solo dopo l'approvazione dei bilanci di previsione 2023,

impegna il Governo:

   ad estendere agli enti locali la deroga al principio che stabilisce che i comandi e i distacchi non possano essere superiori al 25 per cento dei posti non coperti con procedure di mobilità;

   ad applicare la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal decreto-legge n. 152 del 2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione oltre a 15.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR;

   a procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

   a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, di procedere alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022
9/1114-A/14. Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

    gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari esperti nel proprio settore della pubblica amministrazione (centrale, regionale o locale) che hanno la possibilità di effettuare un periodo di distacco presso istituzioni, organi e organismi dell'unione europea;

    la durata del distacco è compresa tra sei mesi e due anni, con possibilità di proroga fino a quattro anni;

    l'istituto dell'END, quindi, da un lato consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare il proprio bagaglio di esperienze professionali da riportare in patria una volta concluso il distacco;

    lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'articolo 32 disciplina l'istituto degli END, stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera;

    tuttavia, non è previsto che tali esperienze costituiscano titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001;

    in aggiunta, non è nemmeno previsto un miglioramento della posizione economica successivamente al termine del distacco –:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure di carattere normativo che garantiscano il riconoscimento dell'esperienza all'estero degli END – di durata almeno biennale – quale titolo preferenziale per i concorsi della pubblica amministrazione e per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziale, e in ogni caso un miglioramento della posizione economica degli END al termine del loro distacco.
9/1114-A/15. De Monte, Castiglione.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

    gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari esperti nel proprio settore della pubblica amministrazione (centrale, regionale o locale) che hanno la possibilità di effettuare un periodo di distacco presso istituzioni, organi e organismi dell'unione europea;

    la durata del distacco è compresa tra sei mesi e due anni, con possibilità di proroga fino a quattro anni;

    l'istituto dell'END, quindi, da un lato consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare il proprio bagaglio di esperienze professionali da riportare in patria una volta concluso il distacco;

    lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'articolo 32 disciplina l'istituto degli END, stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera;

    tuttavia, non è previsto che tali esperienze costituiscano titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001;

    in aggiunta, non è nemmeno previsto un miglioramento della posizione economica successivamente al termine del distacco –:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure di carattere normativo che garantiscano la valorizzazione dell'esperienza all'estero degli END – di durata almeno biennale – nei concorsi della pubblica amministrazione anche ai fini dell'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziale.
9/1114-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)De Monte, Castiglione.


   La Camera,

    premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

    il DPCM 30.12.2022 ha provveduto alla ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale ed in possesso di specifiche professionalità;

    tuttavia, in tali Comuni, non essendo prevista la surrogabilità tra la Categoria D – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – e la Categoria C – area degli istruttori – si ravvisa l'impossibilità di destinare i fondi stanziati per l'assunzione di personale appartenente alla Categoria D del CCNL Enti locali all'assunzione di personale appartenente alla Categoria C –:

impegna il Governo

a prevedere che i comuni beneficiari delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al DPCM 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore al fine di scongiurare il rischio che tali Comuni, senza assunzioni, non riescano ad attuare i progetti PNRR.
9/1114-A/16. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della Pubblica Amministrazione;

    l'articolo 3, al comma 4, consente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di potenziare la loro capacità tecnico amministrativa;

    la previsione di permettere alle ARPA di assumere personale di tutti i profili, compresi quelli altamente qualificati e specializzati, solo a tempo determinato, risulta incomprensibile rispetto alle finalità del decreto-legge di rafforzare le capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche;

    si dovrebbero pertanto autorizzare le ARPA ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, onde valutare le elevate professionalità richieste, anche in ragione degli obblighi

    connessi all'attuazione del PNRR e a prescindere, inoltre, dall'essere interessate o meno dalla realizzazione delle grandi opere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata ad autorizzare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) al fine di potenziarne la capacità tecnico-amministrativa.
9/1114-A/17. Ferrari, Andrea Rossi, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della Pubblica Amministrazione;

    con l'operazione denominata «progetto OPA», Invimit, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha lanciato uno strumento innovativo per acquistare immobili su tutto il territorio nazionale da destinare, in questo primo lancio, alla realizzazione di residenze per studenti;

    tale progetto che si ispira nelle sue caratteristiche principali al meccanismo dell'offerta Pubblica di Acquisto (OPA), consentirà di concentrare in un unico fondo immobiliare un numero consistente di immobili pubblici non utilizzati, superando il tema della frammentazione del patrimonio che ne limita la scalabilità da parte degli investitori istituzionali. Un'unica regia, quindi, che consentirà di strutturare operazioni più appetibili per il mercato e di velocizzarne la valorizzazione;

    la prima asset class target dell'OPA sarà lo studentato, con un obiettivo iniziale di 5.000 posti letto, fermo restando che in base alle adesioni all'OPA il numero di posti letto potrà essere incrementato per soddisfare quante più adesioni perverranno;

    in tale contesto, Invimit SGR ha una struttura sottodotata e sottoposta a spending review,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata a sostenere la crescita di Invimit, così che possa adeguatamente strutturarsi per finalizzare detto progetto e continuare su un percorso virtuoso già intrapreso da diversi anni, anche in considerazione dell'impatto positivo sul territorio che potrebbero avere questi nuovi progetti riguardanti la rilevazione di edifici pubblici non utilizzati da rigenerare e riconvertire in studentati.
9/1114-A/18. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 18 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame: «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA – Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero;

    il presente provvedimento interviene sul potenziamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel caso di specie, nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito;

    la «Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea» è stata ratificata in Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

    l'articolo IX.2 della suddetta Convenzione dispone che ciascuna Parte può istituire o mantenere un centro di informazione per fornire notizie adeguate, precise e aggiornate, e disciplina le funzioni che l'organismo in questione deve svolgere per garantire l'accesso alle informazioni e ai consigli al fine del riconoscimento dei titoli;

    in applicazione dell'articolo IX.2, l'Italia ha affidato al CIMEA – Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale;

    da quasi quarant'anni CIMEA rappresenta il volano per favorire la mobilità in tutti i suoi ambiti, da un lato permette la comprensione degli elementi del sistema italiano e dei sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e dall'altro promuove i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere esplicitamente rinnovabile la convenzione disciplinata al comma 18 dell'articolo 5 del presente provvedimento, per garantire una migliore efficacia e stabilità riguardo le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento in Italia e all'estero.
9/1114-A/19. Malagola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento dì età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEE 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

    in tale contesto, nell'ambito della strategia Recovery italiana, le aree protette svolgono un ruolo importante nella gestione di investimenti anche ambientali che andranno attuati anche a cura o in tali aree;

    occorre pertanto consentire agli enti parco nazionali di poter gestire i nuovi procedimenti e di raggiungere le finalità che, con legge, l'ordinamento loro attribuisce e ciò potrà avvenire in modo efficiente se si consente di poter gestire il bilancio con maggiore autonomia, pur nell'ambito del contributo ordinario ministeriale, conferendo agli enti parco nazionali la possibilità di allocare le risorse economiche in modo da perseguire gli obiettivi operativi discendenti dalle missioni di legge e del PNRR;

    la legge di bilancio n. 160 del 2019 ha infatti previsto la disapplicazione delle norme che limitano l'acquisto di beni e servizi. Le modalità contabili ivi individuate hanno però rappresentato per un biennio un tentativo, non riuscito, di dare spazio operativo agli enti. I parchi nazionali, nel rispetto delle norme legislative, non sono stati messi in grado di gestire in modo agevole neanche le missioni istituzionali loro affidate dalla legge n. 394 del 1991;

    gli enti parco nazionali devono quindi poter provvedere ad assunzioni di personale loro necessari, nel rispetto del piano di fabbisogno triennale e annuale del personale, nonché del principio di sostenibilità economico finanziaria di tale spesa;

    inoltre alcuni enti parco risultano sprovvisti totalmente o parzialmente degli organi direttivi ed è ancora più grave che in alcuni di questi, tra i quali, il Parco dell'Asinara sia stato fatto scadere, dal primo di marzo di quest'anno il mandato commissariale senza procedere alla sua sostituzione ovvero alla nomina degli organi direttivi ordinari previsti dalla legge nazionale n. 394 del 1991. Tale situazione determina il fatto che il Parco in questione sia senza rappresentante legale e in un periodo così importante della stagione non dispone di una guida per assumere decisioni organizzative e strategiche anche ai fini della promozione turistica e della tutela,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a consentire agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, la non applicabilità del secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e a prevedere, conseguentemente, che le risorse finanziarie resesi disponibili possano essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

   ad ottemperare con urgenza alle disposizioni previste dalla legge n. 394 del 1991 in ordine alla nomina degli organi direttivi degli Enti Parco evitando, come nel caso del Parco dell'Asinara, per la grave assenza del concerto con la regione Sardegna, di lasciare un Ente così importante senza una definita rappresentanza legale di assoluta necessità per rispondere alle prerogative e alla missione di una area protetta nazionale.
9/1114-A/20. Lai, Ghirra, Borrelli, Grimaldi, Lacarra, Gribaudo, Simiani, Fenu, Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, comma 4-bis, dispone, con riferimento al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, la riapertura dei termini per l'accesso al Fondo per quegli enti che non hanno completato la procedura di verifica prevista dalla circolare 37 del 2022;

    la disposizione prevede un intervento normativo teso a individuare una soluzione generale che concili le esigenze di speditezza della procedura amministrativa con quelle di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali e dei soggetti attuatori che hanno già avviato le procedure di affidamento dei lavori pur non essendo beneficiari delle risorse del Fondo;

    analoghe esigenze sono oggetto della disciplina di cui all'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, da ultimo modificata dall'articolo 52, comma 5-quinquies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che ha consentito l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 anche alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023;

    in tale quadro normativo, sono state adottate misure volte alla realizzazione di importanti strutture per il rilancio del nostro Paese,

   considerato che:

    l'Università degli studi di Milano ha aggiudicato, per la realizzazione di un nuovo Campus nell'ex sito Expo 2015, una procedura di project financing che, in ragione dell'aumento dei prezzi causato dalla pandemia da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina, a luglio 2019, ha richiesto un aggiornamento dei prezzi tale da produrre un incremento dei costi della concessione;

    sono ravvisabili, da un lato, l'interesse pubblico a non vanificare il pluriennale iter che ha condotto dalla proposta di finanza di progetto all'aggiudicazione della concessione e a non perdere i finanziamenti necessari per la realizzazione di interessi essenziali della comunità universitaria e, dall'altro lato, l'oggettiva e consistente modificazione dell'equilibrio finanziario in pregiudizio dell'aggiudicatario, determinata dalla sopravvenienza di cause del tutto eccezionali e indipendenti dalla volontà delle parti (emergenza sanitaria da Covid-19, aumento dei prezzi del materiale edilizio, conseguenze del conflitto bellico in Ucraina e delle conseguenti misure economiche adottate, tra gli altri, dall'Unione europea);

    permane l'interesse della stazione appaltante ad approvare il progetto definitivo predisposto dall'aggiudicatario e firmare il contratto di concessione, al fine di addivenire al più presto alla fase esecutiva dell'opera, tenuto conto anche della importanza strategica della stessa,

impegna il Governo

a prevedere, sia in sede di ripartizione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, sia con ulteriori specifici provvedimenti normativi, misure volte a consentire l'attuazione dell'intervento programmato, di cui in premessa, in modalità tali da renderlo funzionale alle esigenze di un polo didattico e di ricerca innovativo e attrattivo in campo nazionale e internazionale.
9/1114-A/21. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche al fine di potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

    in materia di professionisti in ambito sanitario, la categoria dei medici fiscali, cioè coloro che svolgono le funzioni di accertamento medico-legale domiciliare sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, è rappresentata da medici che hanno un'età media di 55 anni, con un'anzianità di servizio che si protrae ininterrottamente dal 1996;

    l'incarico di medico fiscale, ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, legge n. 638 del 1983, ha natura libero professionale, ma nel 2013 (legge n. 125 del 2013 e legge di bilancio n. 147 del 2013) le liste nelle quali i medici fiscali erano inseriti sono state trasformate in liste ad esaurimento ponendo l'incarico a tempo indeterminato e assegnando agli iscritti la priorità nello svolgimento del servizio (stesso principio delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti);

    la stipula di un Accordo collettivo nazionale tra alcune organizzazioni sindacali e l'Inps ha trasformato l'incarico dei medici fiscali in un incarico precario triennale, dai contenuti fortemente penalizzanti, sia dal punto di vista normativo che economico: eliminando la lista ad esaurimento, è venuto meno qualsiasi diritto a proseguire l'incarico fino alla permanenza nella lista e, di conseguenza, anche ogni priorità nello svolgimento dell'incarico, sia nella assegnazione delle visite che per lo svolgimento delle attività ambulatoriali;

    i nuovi incarichi verranno conferiti nei limiti dei fabbisogni dell'istituto nell'ambito territoriale di competenza e, a stabilire i fabbisogni, sarà ovviamente l'Inps, ma non sono previsti, come la disciplina vigente, parametri obiettivi e verificabili. Con l'introduzione di un fisso mensile e l'assegnazione di 6/8 visite al giorno operando su tutto il territorio provinciale, la consistenza numerica dei medici dovrà essere necessariamente rivista;

    ad aggravare la situazione c'è anche l'estensione delle incompatibilità, pur essendo l'incarico rimasto libero professionale, anche laddove non vi è pericolo di sovrapposizioni di funzioni tra medico controllore e controllato;

    i medici fiscali rischiano di perdete le tutele che garantiscono loro certezza e continuità lavorativa in piena autonomia di giudizi,

impegna il Governo:

   a riconoscere ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 la facoltà di optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina previgente, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni;

   a prevedere che la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sia integralmente recepita dalle medesime convenzioni, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9/1114-A/22. Vietri, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, reca disposizioni in materia di sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali;

    la norma intende assicurare un adeguato strumento di difesa a tutela degli operatori delle forze di polizia e dei cittadini;

    secondo i dati riportati dalla stampa, la fase sperimentale ha dimostrato che le armi ad impulso elettrico hanno esercitato un forte potere deterrente a beneficio della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

    in particolare, il comma 1 del predetto articolo 19 prevede che, previa adozione di un apposito regolamento comunale, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, in via sperimentale, gli agenti della polizia locale;

    il successivo comma 1-bis dello stesso articolo 19 stabilisce ulteriori condizioni di applicabilità della disciplina connesse alle caratteristiche socio-economiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità dei comuni;

    il tema dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana è di centrale attualità, tanto da rendere urgente il potenziamento delle misure previste dalla norma in esame;

    a tal fine, nell'ambito delle disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 17-bis del provvedimento in discussione sopprime e sostituisce l'attuale formulazione del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la tutela della collettività e la legalità nelle città;

    si prevede, infatti, la possibilità di assegnare alla polizia locale armi ad impulsi elettrici in tutte le città anche con una popolazione tra i ventimila e i centomila abitanti;

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di una strategia di più ampio respiro che considera prioritaria la garanzia dei cittadini sul proprio territorio;

    per questo motivo, appare necessario prevedere, quale ulteriore presupposto per l'utilizzo da parte della polizia locale di armi ad impulsi elettrici, la presenza sul territorio, a prescindere dalla densità della popolazione per indice demografico e su istanza del Sindaco, tanto di strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetto hotspot, definiti punti di crisi dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, Centri di Prima Accoglienza (CPA), ex articolo 9 decreto legislativo n. 142 del 2015, Centri Accoglienza Straordinaria (CAS) ex articolo 11 decreto legislativo n. 142 del 2015, Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ex articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998, quanto il diverso caso di presenza sul territorio, a prescindere dalla densità della popolazione per indice demografico, di Istituti penitenziari, Istituti penali per minorenni, residenze per esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero strutture sanitarie, e ad esse assimilabili, destinate alla cura e all'accoglienza di autori di reato ritenuti «socialmente pericolosi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel prossimo provvedimento normativo utile, una norma che preveda la possibilità di dotare la polizia locale di armi ad impulsi elettrici ove il Sindaco ne faccia istanza, nei casi in cui sul territorio, a prescindere dalla densità della popolazione per indice demografico, siano presenti:

  strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetto hotspot, definiti punti di crisi dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, Centri di Prima Accoglienza (CPA), ex articolo 9 decreto legislativo n. 142 del 2015, Centri Accoglienza Straordinaria (CAS) ex articolo 11 decreto legislativo n. 142 del 2015, Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ex articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998;

  Istituti penitenziari, Istituti penali per minorenni, Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero strutture sanitarie, e ad esse assimilabili, destinate alla cura e all'accoglienza di autori di reato ritenuti socialmente pericolosi di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 – convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9.
9/1114-A/23. Palombi, Angelo Rossi, Volpi, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca norme per il reclutamento di personale per il Ministero del turismo e disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.;

    in particolare, si consente a ENIT S.p.A. la possibilità di stipulare convenzioni con comuni, regioni e province autonome, finalizzate a supportare e promuovere l'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori;

    per favorire tali attività è necessario aumentare le risorse a disposizione degli enti locali ed un modo per farlo sarebbe consentire ai comuni capoluogo di regione di avere maggiori margini di manovrabilità e meno vincoli nell'utilizzo delle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno aiutando così le nostre città, in particolare quelle più votate al turismo, in un momento complicato in cui l'inflazione e il post-pandemia, sommati alla cancellazione da parte del governo di molti sostegni, dal fondo per gli affitti al Reddito di Cittadinanza, mettono a dura prova i bilanci di tanti amministratori,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per dare maggiore flessibilità ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione nella gestione della tassa di soggiorno.
9/1114-A/24. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche al fine di potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

    la misura dell'anticipo del tfs colma, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio: per i dipendenti pubblici si prevedono termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all'importo totale della prestazione, a differenza dei dipendenti privati, che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un'unica soluzione;

    la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in un processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019;

    allo stato attuale, però, nel pubblico impiego, solo una parte del personale può ricevere la liquidazione prima della pensione: ad esempio insegnanti, poliziotti, vigili del fuoco sono tagliati fuori;

    sarebbe importante concedere la possibilità ai circa tre milioni di dipendenti pubblici esclusi di ottenere un prestito in banca garantito dal Tfs, che poi dovranno rimborsare non appena arriva la liquidazione, consentendo loro di poter utilizzare il Tfs come pegno per ottenere un prestito bancario prima di andare in pensione;

    si tratterebbe inoltre di una misura molto vantaggiosa anche sotto il punto di vista degli interessi, posto che, come fanno sapere gli istituti di credito, l'interesse applicato a questo tipo di prestito sarebbe tra il 4 per cento e il 5 per cento, mentre un normale finanziamento oggi ha il tasso tra 1,8 per cento e il 9 per cento,

impegna il Governo

a concedere, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, una garanzia per anticipazioni di credito al personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito.
9/1114-A/25. Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    il Trattamento di Fine Servizio (TFS) consiste in un'indennità erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001;

    a differenza del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), durante il rapporto di lavoro l'ammontare del TFS maturato non può essere concesso a garanzia di un finanziamento, determinando una disparità di trattamento sulle forme di accesso al credito tra il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    uniformare il regime di disponibilità dei due trattamenti non solo non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma determinerebbe un incremento del gettito fiscale nonché effetti macroeconomici positivi sull'erario contribuendo a rilanciare l'economia del Paese;

    le categorie che potrebbero beneficiare di tale novità sono composte da dipendenti nei settori della sicurezza e della difesa, da docenti nonché da dipendenti di altre autorità per un totale di oltre tre milioni di dipendenti pubblici a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, in pendenza del rapporto di lavoro, il Trattamento di Fine Servizio maturato possa essere concesso come garanzia su anticipazioni di credito al pari del Trattamento di Fine Rapporto.
9/1114-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 5, commi da 5 a 19, è prevista una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024 che risponde ad una evidente carenza di personale scolastico specializzato sul sostegno;

    a questa criticità il Governo sta cercando di porre rimedio per colmare il divario esistente tra le cattedre vacanti e il numero di specializzandi sul sostegno;

    il provvedimento citato, prevede, in via straordinaria e solo per l'anno scolastico 2023/2024, l'assunzione con contratto a tempo determinato dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno,

    tenuto conto che:

    è fortemente avvertita la necessità di dare una risposta significativa e tempestiva alle esigenze degli studenti con disabilità, garantendo maggiore qualità dell'insegnamento nonché la continuità didattica, e riducendo, al contempo, il fenomeno del precariato degli insegnanti di sostegno;

    non è sufficiente realizzare un piano straordinario per l'assunzione dei docenti precari, su posto di sostegno, ma occorre, altresì, valorizzare la scelta di chi ha deciso di investire su un percorso delicato che mira a sostenere e a rinforzare il principio di inclusione, conseguendo la relativa specializzazione,

impegna il Governo

ad adottare, in occasione del prossimo aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze, misure volte a valorizzare il servizio prestato dal docente iscritto nelle GPS in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, soggetti che garantiscono un'azione educativa di qualità agli alunni più vulnerabili e fragili anche, auspicabilmente, assicurando loro la continuità del diritto all'istruzione.
9/1114-A/26. Semenzato.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

    in sede referente, grazie ad un emendamento del Partito democratico approvato all'unanimità, le amministrazioni centrali e le agenzie sono state autorizzate a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (articolo 1, comma 4, lettera b-bis));

    si tratta di un tema cruciale che, tra funzionari e assistenti, riguarda oltre 30 mila persone idonee che hanno già vinto il concorso e possono immediatamente entrare nella pubblica amministrazione per rafforzarla e rinnovarla;

    attingere da subito alle graduatorie degli idonei Ripam significa percorrere la strada più rapida, più economica, più giusta e più equa per acquisire le risorse necessarie a raggiungere quegli obiettivi che noi oggi abbiamo come Paese e nel PNRR;

    l'approvazione di tale precetto normativo è un importantissimo passo avanti ma occorre adesso vigilare sulla sua concreta e rapida attuazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché le amministrazioni centrali e le agenzie provvedano a stipulare, nel più breve lasso di tempo possibile, le convenzioni necessarie per consentire, mediante lo scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità, di rispondere celermente alla carenza di personale nella PA, contrariamente a quanto accadrebbe con strumenti diversi.
9/1114-A/27. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il bacino dei lavoratori socialmente utili della Regione Sicilia include i soggetti destinatari del regime transitorio avviati nelle attività socialmente utili ai sensi della seguente normativa: legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex decreto legislativo n. 280 del 1997, Circolare Assessoriale 331/99; legge regionale Sicilia n. 24 del 2000, articolo 4, comma 1, legge regionale Sicilia n. 8 del 2017, articolo 11, commi 3 e 4 e decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 1126 del 2 maggio 2019;

    al 30 aprile 2023 la platea risulta essere costituita da 3866 unità, ad ognuna delle quali viene erogato un assegno mensile pari a euro 656,44;

    attualmente, il capitolo di spesa dedicato, 313728, ha una disponibilità di euro 33.004.609,61. La legge della Regione Sicilia del 22 febbraio 2023, n. 2, all'articolo 8 «Misure di sostegno al reddito» prevede lo stanziamento di euro 48.000.000,00 annui per il triennio 2023-2024-2025;

    tali somme appaiono sufficienti a coprire gli oneri fino al 31 dicembre 2023 in favore dei soggetti utilizzati, tenuto conto della spesa effettuata nell'anno precedente, per le medesime finalità, corrispondente a somme impegnate nell'anno 2022, pari ad euro 39.860.495,84 (media mensile = 3.321.707,98);

    nella valutazione di tale stanziamento si deve considerare che il processo di stabilizzazione costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Ente utilizzatore, in presenza dell'indefettibile presupposto della vacanza di posti in organico e della possibilità di ricorrere, anche in quota parte, alle risorse assunzionali del medesimo Ente;

    la stabilizzazione di tali categorie di lavoratori può essere realizzata in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, tramite variegate forme di contrattualizzazione quali, ad esempio, contratti di lavoro determinato o contratti di collaborazione continuato e continuativo, tipologie che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si può procedere alla contrattualizzazione con le risorse finanziarie sopra descritte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le necessarie iniziative legislative atte a stabilizzare i lavoratori di cui in premessa.
9/1114-A/28. Calderone, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    il comparto giustizia in particolare con la legge di bilancio ha previsto una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia, in particolare al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

    al di là delle dichiarazioni del Ministro della Giustizia sulla centralità del sistema dell'esecuzione penale il Governo fino ad ora ha dimostrato solo di volere interrompere, inserendo, invece, una pericolosa retromarcia, rispetto ad un grande lavoro, non certo scevro da difficoltà, compiuto negli anni, volto a colmare le gravi carenze di personale della giustizia, in particolare nel circuito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna ma ovviamente non solo;

    con le leggi di bilancio 2019 e 2020 e per il 2022 erano state previste infatti le assunzioni di centinaia di unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

    le significative riduzioni di spesa effettuate appaiono dunque suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema già fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato;

    in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di arrestarsi il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

    si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede alcuna altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

    al fine di realizzare veramente la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello sovranazionale, europeo il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

    nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, come dimostrano tutti gli studi. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività –:

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare tutte le misure organizzative e a stanziare risorse adeguate, presso il Ministero della giustizia, per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, anche intervenendo sull'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
9/1114-A/29.Lacarra, Serracchiani, Gianassi, Gribaudo, Lai, Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una pluralità di disposizioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni attraverso l'incremento del relativo personale;

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di singoli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inclusi gli enti territoriali, di imputare all'interno del relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo indeterminato e specificatamente destinato a realizzare progetti di cui le medesime amministrazioni hanno titolarità di assunzione;

    l'articolo 9 del decreto-legge 80 del 2021 ha previsto il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti nel numero di 1.000 unità per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    nell'ultimo le Province, complice anche il Referendum del 2016, hanno visto un notevole calo del personale dello 0.99 per cento;

    circa il 36 per cento delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno affidate a regioni, province, comuni, città metropolitane o altre Amministrazioni locali, per un totale stimato in circa 66 miliardi di euro affidati alla gestione dei territori;

    il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle politiche di coesione nazionali ed europee passeranno in buona parte dalla capacità che le amministrazioni pubbliche dimostreranno nel saper presentare ed attuare i progetti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare con particolare riferimento alle assunzioni di personale altamente specializzato da destinare alle province.
9/1114-A/30. Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 dell'Atto Camera 1114 «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», prevede: «Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

    ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 286 del 2023 «In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES)» e che ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, i COMITES sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari;

    il Capitolo 3103 del decreto di ripartizione in capitoli Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica i Contributi in danaro ai comitati italiani all'estero (COMITES) per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2025 nella cifra di 1.248.138 euro;

    ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 368 del 1989 (modificata da ultimo dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), è istituito il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE); premesso che il CGIE è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero;

    il Capitolo 3131 del decreto di ripartizione in capitoli ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indica il Contributo al Consiglio Generale degli Italiani all'estero per le spese di funzionamento per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2025 nella cifra di 607.500 euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre misure finalizzate a integrare i contributi previsti ai sensi del capitolo 3103 e del capitolo 3131 del decreto di ripartizione in capitoli Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2023.
9/1114-A/31. Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Unione europea. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di «mettere a terra» i duecento miliardi richiesti per il PNRR, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali – soprattutto a livello regionale, locale e al sud –, più volte denunciate;

    sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

    i concorsi veloci e semplificati degli ultimi due anni non hanno consentito di reclutare gli esperti necessari per l'attuazione del PNRR;

    l'incapacità manifesta di sapere spendere bene e subito i fondi del PNRR è la genesi di questo provvedimento che ha messo, ancora una volta, a nudo le problematiche nella gestione complessa dei progetti da parte della nostra amministrazione sia statale, sia regionale e degli enti locali;

    l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

    il censimento aggiornato della piattaforma Regis gestita dal Ministero dell'Economia conta oggi programmi già avviati per 117 miliardi di euro di costi ammessi al finanziamento, di cui il 44,5 per cento delle misure già finanziate si concentra al Nord, mentre il Mezzogiorno registra appena appena il 36,5 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, per l'attuazione dei progetti del PNRR ricadenti nelle regioni del Mezzogiorno, il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione nel limite del 18 per cento delle rispettive dotazioni organiche.
9/1114-A/32. Dori, Zaratti, Mari, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Unione europea. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il cosiddetto spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», questo perché «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione» ai sensi del comma 1 articolo 98 costituzione;

    proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

    ora l'articolo 12 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico – articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 – che detta la disciplina concernente l'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui durata non è nemmeno specificata, questo nonostante la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;

    le modifiche, tra l'altro, stabiliscono che l'inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l'inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

    ruolo finora ricoperto da Alessandro Modiano che ha guidato la delegazione italiana alla COP27 – Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre dello scorso anno,

impegna il Governo

anche in considerazione dell'importanza di tale incarico, visti i recenti effetti del cambiamento climatico sui nostri territori – siccità e alluvioni – a far sì che, ai fini dell'eventuale nuova nomina, l'inviato speciale per il cambiamento climatico sia individuato tra gli esperti internazionali in materia di cambiamenti climatici.
9/1114-A/33. Bonelli, Zaratti, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Unione europea. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il cosiddetto spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», questo perché «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione» ai sensi del comma 1 articolo 98 costituzione;

    spoils system, che con l'approvazione nelle commissioni di merito, del comma 12-quinquies all'articolo 1, del presente decreto, colpisce anche un organo di rilevo costituzionale, come la Corte dei conti che ha funzioni di controllo e giurisdizionali, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana;

    si ricorda che la Corte dei conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare Tatto, se non nei casi eccezionali;

    va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi cosiddetti frugali, inaugurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore «maastrichitiano»;

    la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: «Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare». Più chiaro di così non si può,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché anche i fondi del PNRR siano gestiti secondo le regole, le tempistiche e gli accordi già presi con la Commissione europea, restituendo così alla Corte dei conti anche il cosiddetto controllo concomitante.
9/1114-A/34. Zanella, Zaratti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Unione europea. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e F atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il cosiddetto spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», questo perché «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione» ai sensi del comma 1 articolo 98 costituzione;

    proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

    tra gli organi di rilevo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo figura la Corte dei conti;

    ora con l'approvazione del comma 12-quinquies, all'articolo 1, su proposta del Governo, il ruolo e le competenze della Corte dei conti si sono messi in discussione, perché si evita alla Corte dei conti di esercitare sull'attuazione del PNRR i controlli preventivi e concomitanti, questo mette in evidenza e sotto gli occhi di tutti, anche della Commissione europea, le forti difficoltà e le fatiche del Governo per dare attuazione al Piano;

    si ricorda che la Corte dei conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

    va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi cosiddetti frugali, inaugurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore «maastrichitiano»;

    la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: «Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare». Più chiaro di così non si può,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché il ruolo e le funzioni della Corte dei conti, anche e soprattutto, nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, che fanno gola anche alla criminalità organizzata, non sia affatto sminuito.
9/1114-A/35. Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Unione europea. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di «mettere a terra» i duecento miliardi richiesti per il PNRR, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali – soprattutto a livello regionale, locale e al sud –, più volte denunciate;

    sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

    i concorsi veloci e semplificati degli ultimi due anni non hanno consentito di reclutare gli esperti necessari per l'attuazione del PNRR;

    l'incapacità manifesta di sapere spendere bene e subito i fondi del PNRR è la genesi di questo provvedimento che ha messo, ancora una volta, a nudo le problematiche nella gestione complessa dei progetti da parte della nostra amministrazione sia statale, sia regionale e degli enti locali;

    l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

    la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

    la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammoderna o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65 per cento di riciclo dei rifiuti plastici e il 100 per cento di recupero nel settore tessile;

    per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

    la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

    trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, per l'attuazione dei progetti del PNRR ricadenti nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione nel limite del 18 per cento delle rispettive dotazioni organiche.
9/1114-A/36. Evi, Zaratti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Unione europea. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di «mettere a terra» i duecento miliardi richiesti per il PNRR, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali – soprattutto a livello regionale, locale e al sud –, più volte denunciate;

    sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

    l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

    la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

    la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammoderna o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65 per cento di riciclo dei rifiuti plastici e il 100 per cento di recupero nel settore tessile;

    per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

    la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

    trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

    il 90 per cento dei comuni italiani è classificato a forte rischio idrogeologico, con costi elevatissimi per i singoli cittadini e la collettività. E a quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche della nostra penisola si sommano infatti cementificazione, consumo di suolo e non ultimi gli incendi boschivi. Su ogni 1.000 frane che cadono ogni anno, almeno 100 lasciano danni a persone e cose,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di dare priorità nella «messa a terra» dei progetti del PNRR a quelli della Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica, con un particolare riguardo ai temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici.
9/1114-A/37. Borrelli, Zaratti, Mari, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni il potenziamento delle proprie strutture;

    l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, e in applicazione delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, svolge controlli, verifiche ed indagini con i poteri di polizia tributaria e giudiziaria, anche attraverso la collaborazione con le altre autorità ed organismi nazionali, locali, dell'Unione europea e internazionali istituzionalmente preposti agli specifici ambiti operativi;

    secondo l'ultimo Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 dell'ADM, «l'Agenzia sconta tuttora le stringenti limitazioni alle capacità assunzionali che hanno comportato, negli ultimi anni, una costante e significativa contrazione del personale in servizio. [...] per l'anno 2023 che per l'anno 2024 l'Agenzia perseguirà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'obiettivo di colmare le carenze nella dotazione organica del personale non dirigenziale mediante lo scorrimento di idonei delle proprie graduatorie vigenti e, ove necessario, attraverso l'indizione di nuove procedure concorsuali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili (collegate alle cessazioni di personale relative agli anni 2022 e 2023)»;

    all'uopo, si ricorda, che già le determinazioni n. 192/RI/2012 e n. 1754/RU/2012 del 10 gennaio 2012, avevano autorizzato la stipula del contratto individuale di lavoro tra la medesima Agenzia e i candidati risultati vincitori nelle graduatorie delle procedure selettive interne indette con le determinazioni n. 30205/RI/2010 del 4 novembre 2010 e n. 262/RI/2010 del 6 dicembre 2010;

    inoltre, la disposizione di natura speciale introdotta dall'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disponeva: «L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in linea con le precedenti procedure concorsuali interne già concluse, che anche per l'anno 2023, sia autorizzato lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale interna già bandita con Determina n. 158536/RU del 22 ottobre 2019, nel rispetto dei limiti di reclutamento previsti dalla normativa vigente.
9/1114-A/38. Giaccone, Ziello.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 5, comma 20-ter, introdotto in sede referente, prevede che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b) della legge n. 107 del 2015, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni consistenti nel:

    a) aver superato la prova scritta finale di cui alle citate procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova;

    b) aver prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, almeno 3 anni di servizio con contratti di dirigente scolastico;

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di estendere tale previsione ai dirigenti, successivamente destituiti, che abbiano partecipato al concorso indetto con D.D.G n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24/11/2017 qualora abbiano superato la prova scritta, orale e l'anno di formazione e prova, senza demerito.
9/1114-A/39. Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    l'Ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

    il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di Cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

    l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di Cassazione);

    le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

    la figura del Funzionario addetto all'Uffico del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021- articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

    nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

    le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

    appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a prevedere che il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il Processo — da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico — al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/1114-A/40. Gianassi, Serracchiani, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    fra le misure contenute, numerosi interventi riguardano il personale della pubblica amministrazione;

    l'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 stabilisce che per garantire il diritto allo studio ai dipendenti della pubblica amministrazione «sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali», pari a 25 giorni l'anno; il successivo comma 2 stabilisce che «i permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico»;

    l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, stabilisce che per la preparazione di esami universitari e post-universitari le forze di polizia possano fruire delle ore a disposizione, al massimo, a gruppi di quattro giorni alla volta, prima di ogni esame; ne consegue che, per i corsi universitari, per ogni anno solare, i dipendenti abbiano la possibilità di ricorrere ai permessi straordinari di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1998 per un massimo di sei esami;

    ogni anno accademico si articola in più sessioni di esami e, mediamente, il numero dei corsi previsti dai piani studio — e pertanto dei relativi esami da sostenere — è superiore al numero di sei per anno solare, dunque, per garantire una migliore sovrapposizione fra permessi studio ed esami universitari, l'assegnazione delle centocinquanta ore dovrebbe avvenire per anno accademico;

    il comma 5 del medesimo articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 riconosce «il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza»;

    al fine di incentivare gli studenti dipendenti della pubblica amministrazione in regola con i percorsi universitari a conseguire entro i termini il diploma di laurea, continuando a prestare servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la distribuzione dei permessi straordinari retribuiti ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 anche al fine di prevederne l'assegnazione non più per anno solare, come attualmente previsto, ma per anno accademico garantendo una distribuzione adeguata ai piani di studio universitari.
9/1114-A/41. Urzì, Ambrosi, Cerreto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, recante: «disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», contiene significative misure finalizzate in particolare, a implementare le strutture previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'interno della complessa macchina statale, con l'interno di migliorare l'efficienza e la capacità d'intervento in favore della comunità nazionale;

    al riguardo, l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

    il comma 2 del medesimo articolo in particolare, consente ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capseicina; tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo;

    al riguardo, si evidenzia che all'interno della suesposta disposizione, non rientrano tuttavia gli agenti venatori, (36 operatori nel Trentino e 70 in Alto Adige) in quanto non risultano dipendenti delle province, ma assunti direttamente dalle Associazioni venatorie (che sono i cosiddetti enti gestori in materia di caccia individuati per legge) e sono direttamente coinvolti nel monitoraggio e nel controllo degli spostamenti dei grandi carnivori e pertanto nei loro riguardi, risulta precluso l'utilizzo dei predetti strumenti di difesa;

    il sottoscrittore del presente atto a tal fine, rileva che proprio nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le rispettive leggi provinciali affidano la sorveglianza venatoria, oltre agli agenti forestali ad una figura particolare quale proprio quella degli agenti venatori, i quali operano quotidianamente in ambiente forestale e montano;

    il quadro normativo vigente, dispone infatti che attraverso la legge provinciale n. 14 del 1987 della provincia autonoma di Bolzano, l'articolo 31 stabilisce che la vigilanza sull'osservazione delle norme vigenti in materia di caccia, spetta agli agenti venatori dell'Associazione, così come la legge provinciale n. 24 del 1991 della provincia autonoma di Trento, dispone all'articolo 41, che la vigilanza sull'applicazione della legge (ma anche della normativa che disciplina la pesca, la raccolta funghi, flora e fauna inferiore e viabilità forestale) è affidata oltre agli organi di polizia forestale agli agenti venatori, dipendenti dall'ente gestore;

    in relazione alle suesposte osservazioni, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risulta conseguentemente urgente e condivisibile, estendere anche ai suesposti operatori, quali gli agenti venatori coinvolti nel monitoraggio dei grandi carnivori nelle province autonome di Trento e di Bolzano, l'uso dei nebulizzatori a base di capsaicina durante lo svolgimento del proprio servizio di lavoro, al fine di innalzare i livelli di tutela e di salvaguardia nei loro confronti e a difesa delle comunità locali interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a consentire anche nei riguardi degli agenti venatori delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'utilizzo dei nebulizzatori portati senza licenza a base di capsaicina, previsti dall'articolo 17-bis, comma 2 del decreto-legge citato in premessa, in considerazione delle esigenze di sicurezza in precedenza richiamate, nonché della normativa regionale riportata altresì in premessa.
9/1114-A/42. Ambrosi, Urzì, De Bertoldi, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

   il provvedimento in esame reca molteplici disposizioni volte a incrementare il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, ivi compresa quello coinvolto nell'amministrazione della giustizia;

    appare opportuno risolvere una criticità riscontrata dal parziale intervento normativo della legge 24 febbraio 2023, n. 14 sugli addetti all'ufficio per il processo laddove la norma ha previsto la soppressione esclusivamente delle parole «in due scaglioni» senza chiarire gli effetti che questo avrà sul personale già in servizio presso le amministrazioni;

    sarebbe opportuno chiarire una volta per tutte che gli addetti attualmente in servizio potranno vedere riconosciuto lo straordinario contributo che stanno dando all'amministrazione della giustizia sia ordinaria che amministrativa, prevedendo che i loro contratti possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2026;

    questo potrebbe avvenire senza alcun aggravio per la finanza pubblica intervenendo comunque nei limiti di spesa previsti sia per la giustizia ordinaria che quella amministrativa all'articolo 11, comma 7, lettera a) e b) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

impegna il Governo

a prorogare i contratti degli addetti alla giustizia ordinaria e amministrativa fino al 31 dicembre 2026 nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) e b) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
9/1114-A/43. Piccolotti, Dori, Zaratti, Mari, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il tetto al salario accessorio limita la contrattazione decentrata del personale delle amministrazioni pubbliche;

    l'Aran nel secondo Rapporto semestrale del 2022 sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici segnala che queste sono cresciute nel decennio 2013-2022 del 6,7 per cento, mentre nello stesso periodo le retribuzioni nel privato sono cresciute dell'11.6 per cento;

    negli enti locali ad esempio, gli stessi effetti di contenimento assegnati all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 vengono oggi determinati da altre disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica;

    appare pertanto necessario, al fine di centrare gli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche, oltre che la fase di attuazione del PNRR, rilanciare la capacità attrattiva di una carriera lavorativa adeguata nella pubblica amministrazione e superare il gap salariale che si è allargato tra le retribuzioni medie del settore privato e del settore pubblico, a partire dal valutare di procedere alla abrogazione del vincolo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

impegna il Governo

a definire d'intesa con le organizzazioni sindacali le iniziative da assumere al fine di superare il gap salariale tra le retribuzioni medie del settore privato e quelle del settore pubblico a partire dalla abrogazione del vincolo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9/1114-A/44. Fratoianni, Mari, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    le risorse stanziate a normativa vigente non sono sufficienti a consentire il completamento del processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente in forza alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al nuovo ordinamento professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021;

    le risorse di cui all'articolo 1, comma 612 della legge di bilancio per l'anno 2022, sono state individuate nell'ambito di un limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 del predetto personale, un ammontare, quindi, inadeguato alle finalità;

    è opportuno, quindi che il Ministero dell'economia e delle finanze istituisca un apposito fondo strutturale di risorse aggiuntive, che integri la spesa per gli oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, in modo da garantire la piena riqualificazione del personale in forza e il finanziamento stabile del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021.

impegna il Governo

a individuare risorse aggiuntive ed integrative da destinare ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego atte a garantire la riqualificazione del personale e il finanziamento del sistema di classificazione professionale di cui al CCNL 2019-2021 del pubblico impiego.
9/1114-A/45. Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha istituito l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (Inl), operativa dal 2017;

    la confluenza dei corpi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail in un unico ente non ha tenuto conto delle specifiche professionalità, privilegiando le finalità di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa al riconoscimento delle specifiche competenze acquisite;

    gli ispettori in organico all'Inps sono meno di mille e quelli Inail circa 200 ed eseguirebbero ogni anno 160 mila controlli su altrettante imprese, a fronte di 1,8 milioni di aziende italiane con dipendenti;

    il modello delineato nel decreto legislativo n. 149 del 2015 è profondamente errato poiché mira a rendere le competenze degli ispettori Inl, Inps e Inail perfettamente sovrapponibili e fungibili e prevede il ruolo a esaurimento per gli ispettori previdenziali e assicurativi;

    la suddetta scelta determina l'incapacità degli enti preposti a compiere un efficace accertamento e recupero dei propri crediti e ha già prodotto una riduzione di circa 1000 ispettori previdenziali, con evidenti e ovvie ripercussioni sulla efficienza ed efficacia della lotta all'evasione contributiva e al contrasto all'economia sommersa;

    il 20 marzo 2023 il Ministro dell'interno ha inviato una comunicazione ai prefetti per illustrare i «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie», prospettando di estendere i servizi di vigilanza alle zone a più alto rischio di fenomeni di illegalità;

    il suddetto piano d'azione, per assicurare una immediata visibilità al progetto e accrescere la percezione di sicurezza della cittadinanza, ha previsto la realizzazione di servizi straordinari «ad alto impatto» di controllo del territorio, con impegno di personale di polizia locale, polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza;

    in particolare il Ministro dell'interno chiama in causa anche gli ispettori dell'Inl e i dipendenti delle Asl in quanto «si tratta di servizi che, pur partendo dal ruolo centrale svolto dalle forze di polizia, hanno visto il concorso di dipendenti di enti diversi, quali Asl, Ispettorato del lavoro, aziende municipalizzate, secondo un approccio integrato che ha permesso di affrontare le principali emergenze incidenti sulle cennate stazioni e sulle aree limitrofe, sottoponendo a controllo persone, esercizi pubblici, veicoli, procedendo al sequestro di stupefacenti e accertando illeciti di vario tipo, anche in materia di lavoro e fiscale, nonché situazioni che hanno portato alla irrogazione di divieti di accesso alle aree urbane»;

    la lettera, evidenziando i positivi risultati ottenuti, annuncia la prosecuzione del sistema integrato, che dovrà essere adottato anche dalle altre prefetture;

    vista l'emergenziale carenza di organico negli uffici territoriali, coinvolgere nelle suddette operazioni i pochi ispettori in servizio significa distoglierli dal loro complicato compito di arginare il fenomeno delle morti sul lavoro, contrastare il lavoro nero, lo sfruttamento e il mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza affinché venga attuato un sostanzioso piano di assunzioni che reintegri gli organici degli ispettorati, oggi ridotti al minimo, ripristinando la competenza ispettiva in tutti gli enti interessati, con l'eliminazione del ruolo a esaurimento;

   a rivedere, almeno in questa fase di emergenziale carenza di organico degli ispettori, i contenuti dei «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie» evitando il rischio che i pochi ispettori in servizio vengano coinvolti nelle operazioni previste dai citati piani ed essere così distolti dai loro complessi compiti di contrasto al lavoro nero, sfruttamento e mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro.
9/1114-A/46. Ghirra, Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la continuità didattica nei Conservatori di Musica e nelle Accademie è stata garantita efficacemente attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto. Per accedere a queste graduatorie, venivano emanati dei bandi con norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi erano molto selettive, con la valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali,

   le assunzioni in ruolo dei docenti Afam sono avvenute, prima del decreto Miur n. 180 del 29 marzo 2023, esclusivamente mediante lo scorrimento nelle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento ma il citato decreto non ha tenuto conto di coloro assunti con contratto a tempo determinato, da anni, per cattedre vacanti presso i vari Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti;

   il Ministero dell'università e della ricerca con il decreto n. 180 del 29 marzo 2023 riguardante i requisiti, i criteri e le modalità di partecipazione alle selezioni pubbliche dei docenti AFAM invece di procedere all'aggiornamento delle graduatorie ha sancito una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela per i docenti precari che hanno maturato 3 anni di servizio;

   il nuovo sistema di reclutamento, introdotto dal suddetto decreto, è irrazionale perché non prevede nessuna tutela per i docenti precari con 3 anni di servizio, il citato decreto causa così una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale, docenti precari che hanno visto tutelato il loro diritto ad un lavoro stabile, mentre risulta incomprensibile la ragione per cui il medesimo diritto non debba egualmente essere ora riconosciuto ai fini di una legittima stabilizzazione;

   il decreto n. 180 del 29 marzo 2023 non tiene assolutamente conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'unione Europea che invitano e diffidano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i 3 anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la modifica del decreto n. 180 del 29 marzo 2023 al fine della stabilizzazione del personale precario assunto con contratto a tempo determinato per cattedre vacanti presso i vari Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti con almeno di tre anni servizio, tenendo conto sia delle modifiche in tema di reclutamento previste dall'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale, che delle notevoli responsabilità organizzative attribuite alle singole istituzioni Afam.
9/1114-A/47. Mari, Piccolotti, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.


   La Camera,

   Premesso che:

    Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

    i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»;

    ad oggi risultano stanziati 300 milioni di euro per realizzare i primi 7.500 posti letto;

    in fase di discussione del provvedimento in esame risultava depositato un emendamento del governo (n.9.33) per sbloccare i bandi da 660 milioni di euro per creare ulteriori 52.500 posti letto, subito ritirato per così detti «motivi tecnici»,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.
9/1114-A/48. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Ascani.


   La Camera,

   Premesso che:

    Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

    i posti alloggio fomiti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»;

    ad oggi risultano stanziati 300 milioni di euro per realizzare i primi 7.500 posti letto;

    in fase di discussione del provvedimento in esame risultava depositato un emendamento del governo (n.9.33) per sbloccare i bandi da 660 milioni di euro per creare ulteriori 52.500 posti letto, subito ritirato per così detti «motivi tecnici»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.
9/1114-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'approvazione dell'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) il Governo ha introdotto, decorrere dall'a.s. 2024 e 2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni;

    come si è potuto evincere dalla relazione tecnica allegata, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato, tra un anno, saranno conferite in reggenza;

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, che detta disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito, non prevede alcun intervento di correzione finalizzato a correggere i suddetti criteri del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

    il calcolo che si evince, come denunciato immediatamente dal settore, è la riduzione, non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche la riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della Manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032., quindi parliamo di 3.346 dirigenti scolastici in meno;

    la norma sul dimensionamento è divenuta, soprattutto in questi ultimi giorni, oggetto di scontro politico;

    l'opposizione è stata espressa da UPI e ANCI e dalle Regioni che hanno sollevato preoccupazioni in merito agli effetti devastanti che avrebbe tale riforma che, a loro dire, comporterebbe l'accorpamento di molteplici istituzioni scolastiche con meno di 900 alunni;

    il dissenso si è tradotto nel mancato accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni per la contrarietà di quattro regioni, che tra l'altro hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, a cui si sono aggiunte anche Abruzzo e Sardegna, che hanno considerato la proposta irrispettosa verso le specificità dei territori e lesiva del diritto a un'istruzione di qualità,

impegna il Governo

al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, a riconsiderare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, i criteri di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
9/1114-A/49. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Ghirra, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    Lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    al termine della scorsa legislatura, l'allora esecutivo, ha introdotto, con l'approvazione dell'articolo 1, commi 329 e ss., della legge di Bilancio 2022, a partire dall'anno scolastico 2022/23, per le classi quinte, e a partire dall'a.s. 2023/2024, per le classi quarte, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria;

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, che detta disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito, non prevede alcun intervento finalizzato ad intervenire sulla dotazione organica dei docenti per la primaria;

    in attesa dell'espletamento delle prove concorsuali relative allo specifico concorso per i posti di insegnamento di educazione motoria alla scuola primaria, la copertura di tali posti avverrà attraverso il ricorso a contratti di supplenza a favore del personale iscritto nelle graduatorie provinciali delle classi di concorso A-48 e A-49,

impegna il Governo

in attesa dell'espletamento delle prove concorsuali relative allo specifico concorso per i posti di insegnamento di educazione motoria alla scuola primaria e al fine di conseguire quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla Scuola Primaria, l'assunzione di comportamenti funzionali alla crescita armoniosa, alla salute e al benessere psico-fisico, a prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'incremento della dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia fino a un massimo di 5.000 posti, così da adeguare l'organico di diritto alle situazioni di fatto.
9/1114-A/50. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale, nonché i requisiti per l'accesso all'impiego presso gli enti pubblici territoriali;

    negli ultimi anni, in seguito all'accresciuto ruolo dei sindaci e del conferimento di sempre maggiori poteri agli Enti Locali, si è sempre più affermata la partecipazione attiva dei Comuni alla tutela dell'ordinata e civile convivenza all'interno della comunità di riferimento;

    si è fatta strada l'idea di una sicurezza locale partecipata tra lo Stato e le realtà locali nella corretta convinzione che la sicurezza stessa non possa essere ricondotta al solo ordine pubblico, ma ricomprenda anche tutti gli interventi sociali che soprattutto i Comuni possono assicurare;

    la responsabilità delle autonomie locali, in quest'ambito, è sempre più consolidata in quanto i cittadini si rivolgono sempre più direttamente a questi enti per la tutela dei propri interessi in materia di sicurezza locale;

    ne consegue che anche e soprattutto il Comune, attraverso la sua polizia, deve predisporre un'organizzazione, con precise ed efficaci modalità d'intervento, atta a dare una risposta ai cittadini sempre più bisognosi di serenità, tranquillità e protezione;

    il personale di Polizia municipale, a tale riguardo riveste un ruolo fondamentale ed ineludibile;

    tale operazione di rafforzamento del controllo va garantito soprattutto ai piccoli comuni che presentano una condizione di dissesto finanziario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità per i comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, ad assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale.
9/1114-A/51. Cannata.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, che detta disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito, non prevede alcun intervento a sostegno dei docenti;

    l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, cosiddetto Buona Scuola, ha istituito, con l'obiettivo di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, la «carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione»;

    tale strumento ha consentito ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare, nei limiti di un plafond di spesa fissato in 500 euro annui, un ampio ventaglio di beni e servizi tutti finalizzati all'aggiornamento professionale;

    fra tali beni e servizi rientrano: l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale; l'acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale; l'acquisto di hardware e software; l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione; l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale; l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; l'acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione;

    il diritto all'aggiornamento individuale attraverso l'acquisto di beni di consumo è fondamentale nella valorizzazione del personale e nel miglioramento del sistema-istruzione,

impegna il Governo

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse adeguate da destinare alla carta del docente, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, strumento, che negli ultimi anni, ha sostenuto il diritto all'aggiornamento individuale.
9/1114-A/52. Orfini, Zingaretti, Manzi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, tra gli interventi finalizzati a sostenere i processi di riforma e di innovazione delle amministrazioni pubbliche, un investimento massiccio e massivo per lo sviluppo del capitale umano con l'obiettivo di riconoscere un ruolo rilevante alle risorse quali perno centrale delle politiche pubbliche;

    il coordinamento delle attività di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi essenziali per il rilancio del sistema Paese passa attraverso la valorizzazione del capitale umano e l'ampliamento delle molteplici professionalità acquisite che costituiscono un vantaggio competitivo;

    preso atto del fatto che la crescita economica negli ultimi anni, nella fase di ripresa post pandemica è trainata dal settore terziario dei servizi, costituendo un asset fondamentale per il PIL della Nazione e caratterizzato da esperienze e competenze multisettoriali che consentono l'approntamento di soluzioni concrete e l'elaborazione e definizione di politiche efficaci;

    rilevato che tali coordinate si rinvengono nella previsione dell'articolo 1 comma 6 del decreto-legge 22.4.2023 n. 44 in quanto certamente in questa cornice il settore turistico assolve ad un ruolo chiave, in quanto in grado di mobilitare vaste e diffuse filiere produttive che, attraverso l'apporto dell'indotto, trasferiscono positivi ritorni in termini di crescita economica corrispondentemente distribuita, e che pertanto la funzione regolatoria assolta dalle amministrazioni pubbliche preposte al settore deve essere in grado di garantire una capacità di monitoraggio, analisi, programmazione, intervento e coordinamento sinergico con l'ampiezza e molteplicità dei settori nei quali la funzione amministrativa si esprime;

   considerato che ciascuna amministrazione, per conseguire gli obiettivi assegnati, può avvalersi anche di appositi accordi e protocolli di intesa con altre amministrazioni o enti pubblici che perseguono obiettivi e finalità pienamente confacenti e sinergici alle esigenze strettamente connesse all'esercizio dei compiti istituzionali delle amministrazioni medesime, costituendo questa una modalità dinamica e certamente più efficiente per orientare il funzionamento effettivo degli apparati organizzativi verso il conseguimento degli obiettivi istituzionali assegnati;

    rilevato che uno dei campi nei quali più tipicamente e meglio si esprime questa virtuosa proiezione delle attitudini operative delle amministrazioni è quella che coinvolge l'utilizzo razionale delle risorse umane e strumentali, così da consentirne l'allocazione, la condivisione e l'avvalimento anche in contesti strettamente connessi e funzionali ai compiti istituzionali dell'amministrazione di riferimento, nell'ambito di una cornice amministrativa che consente il conseguimento delle missioni istituzionali attraverso l'apporto di risorse umane formate e qualificate attraverso percorsi professionali trasversali;

    ritenuto che la valorizzazione delle risorse umane funzionalmente corrispondente alla missione delle amministrazioni e degli enti che perseguono le finalità proprie assegnate dall'ordinamento, come previsto dal citato articolo 1 comma 6 del decreto-legge n. 44 del 2023, passa attraverso lo sviluppo professionale di competenze anche distribuito nelle diverse articolazioni che sinergicamente concorrono al conseguimento dei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo un disegno ispirato ad esigenze di efficientamento dinamico delle risorse di competenza;

    ritenuto opportuno che il personale impegnato nella pubblica amministrazione possegga nel proprio patrimonio di competenze e conoscenze anche capacità di analisi e lettura dei molteplici contesti di possibile incidenza dei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, acquisite e perfezionate in contesti anche trasversali ma strettamente connessi a quelli istituzionalmente propri delle amministrazioni di riferimento e che proprio;

   considerato che, pertanto, ai fini di quanto previsto dal citato articolo 1 comma 6 del decreto-legge n. 44 del 2023, le prestazioni professionali realizzate nell'ambito delle diverse articolazioni pubbliche e degli Enti da queste ultime vigilati sono analogamente contemplate e valutate tutte le volte in cui risultino corrispondenti ad attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali delle Amministrazioni di riferimento, particolarmente ove tali connotati siano chiaramente espressi in appositi accordi o protocolli di intesa per il coordinamento delle iniziative funzionali alle finalità date dall'ordinamento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per garantire che in sede attuativa ed interpretativa siano assicurati interventi corrispondenti a quanto indicato in premessa.
9/1114-A/53. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

    i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»;

    ad oggi risultano stanziati 300 milioni di euro per realizzare i primi 7.500 posti letto;

    in fase di discussione del provvedimento in esame risultava depositato un emendamento del governo (n. 9.33) per sbloccare i bandi da 660 milioni di euro per creare ulteriori 52.500 posti letto, subito ritirato per così detti «motivi tecnici»,

impegna il Governo

a adottare iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.
9/1114-A/54. Ascani, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 21-ter, lettera a), dell'articolo 5 – comma introdotto nel corso dell'esame in sede referente – differisce dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni ITS Academy devono aver effettuato almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche per poter conseguire l'accreditamento temporaneo;

    la lettera b) introduce, limitatamente all'anno 2023, ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, le quali possono essere quindi utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

    la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi;

    il problema degli alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.
9/1114-A/55. Bonafè, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in particolare il provvedimento in esame nella stessa relazione introduttiva dichiarava di voler introdurre norme relative ad assunzioni in diversi settori della Pubblica amministrazione, centrali e territoriali, assunzioni che risultano tuttavia del tutto inadeguate ad affrontare le complessive criticità che oggi affliggono la nostra pubblica amministrazione e che più volte sono state denunciate, specie con riferimento a taluni comparti;

    particolarmente grave è stata la bocciatura durante l'esame in commissione di un emendamento che era volto a prevedere un piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni statali e che, dopo decenni, avrebbe potuto sopperire a queste carenze da più parti denunciate;

    solo un deciso incremento della qualità e quantità dei servizi offerti dalla nostra pubblica amministrazione potrebbe infatti assicurare una autentico rilancio del Paese nel suo complesso,

impegna il Governo

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, a presentare una relazione dettagliata sullo stato delle assunzioni previste dal decreto in esame nonché su quali e quante criticità permangono nei diversi settori della pubblica amministrazione.
9/1114-A/56. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in particolare il provvedimento in esame nella stessa relazione introduttiva dichiarava di voler introdurre norme relative ad assunzioni in diversi settori della Pubblica amministrazione, centrali e territoriali, obiettivi che sono stati ampiamente disattesi con assunzioni che risultano del tutto inadeguate ad affrontare le complessive criticità che oggi affliggono la nostra pubblica amministrazione e che più volte sono state denunciate, specie con riferimento a taluni comparti;

    particolarmente grave è stata la bocciatura durante l'esame in commissione di un emendamento che era volto a prevedere un piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni statali e che, dopo decenni, avrebbe potuto sopperire a queste carenze da più parti denunciate;

    altrettanto grave è stata l'abolizione, durante l'esame in commissione e con un emendamento presentato nel cuore della notte, del controllo concomitante della Corte dei conti sugli atti o i piani previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

    tale controllo avrebbe infatti consentito di monitorare il corretto procedere della messa in opera degli atti e dei piani previsti e finanziati dal PNRR e dal Piano complementare, evitando il rischio di scoprire solo alla fine eventuali errori o malfunzionamenti dei procedimenti in atto,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, una relazione dettagliata sugli effetti sui progetti e sui piani previsti e finanziati dal PNRR e dal Piano complementare alla luce del venir meno del controllo concomitante da parte della Corte dei conti.
9/1114-A/57. Mauri, Mancini, Ubaldo Pagano, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23, comma 1 del decreto-legge in esame è finalizzato a implementare gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie e a tal fine dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell'ambito della dotazione organica del CREA;

    al fine di prevenire la crescente diffusione di organismi nocivi e adottare misure fitosanitarie adeguate nelle aree interessate,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, il rifinanziamento del Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
9/1114-A/58. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23, comma 1 del decreto-legge in esame è finalizzato a implementare gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie e a tal fine dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell'ambito della dotazione organica del CREA;

    è stato firmato il decreto che contiene i criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite. Il Fondo, previsto dalla legge di bilancio, ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, con l'obiettivo di erogare contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare il livello di diffusione di questa fitopatia ad assegnare, nel primo provvedimento utile, risorse aggiuntive al Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza
9/1114-A/59. Stefanazzi, Vaccari, Marino, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23, comma 3, introduce disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro;

    secondo i dati Istat, in Italia il 27 per cento delle donne è impiegato in agricoltura e sono oltre 210mila le aziende agricole «rosa» e 8.500 gli agriturismi gestiti da imprenditrici agricole;

    tenuto conto che il PNRR stanzia risorse a sostegno dell'imprenditoria femminile,

impegna il Governo

al fine di favorire le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile a destinare risorse aggiuntive al Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.
9/1114-A/60. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23, comma 3, introduce disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro;

    secondo i dati Istat, in Italia il 27 per cento delle donne è impiegato in agricoltura e sono oltre 210mila le aziende agricole «rosa» e 8.500 gli agriturismi gestiti da imprenditrici agricole;

    tenuto conto che il PNRR stanzia risorse a sostegno dell'imprenditoria femminile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.
9/1114-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    uno degli obiettivi principali legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è la riduzione dei divari territoriali e delle diseconomie che non consentono ai territori più fragili di agganciare la ripresa economica e di promuovere la crescita recuperando ritardi cronici;

    in particolare, questo obiettivo interessa il Mezzogiorno, macroarea del Paese con quasi 20 milioni di abitanti, un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, con tre regioni, Campania, Calabria e Sicilia che risultano tra le dieci regioni europee con il maggiore tasso di non occupati, in particolar modo donne e giovani;

    a questi fenomeni strutturali se ne accompagnano altri, ugualmente preoccupanti, come la carenza di servizi, l'indebolimento della rete di welfare, lo spopolamento delle aree interne;

    la carenza di personale nella PA, le fragilità burocratiche in termini di competenze, unite ai deficit nel campo delle infrastrutturali pubbliche, rischiano di compromettere questa opportunità storica, alimentando paradossalmente il serio rischio di ulteriori divari tra sud e nord del Paese ma anche all'interno dello stesso Mezzogiorno e tra aree interne e aree metropolitane;

    la «clausola del 40 per cento», introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 e all'articolo 2, comma 6-bis della legge n. 108 del 2021 – Allegato parte 1, prevede che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato proprio alle regioni del Mezzogiorno;

    il confuso dibattito che si registra anche all'interno del Governo circa la impossibilità di utilizzare le risorse del PNRR o di realizzarne tutte le misure alimenta la preoccupazione che ad essere penalizzati maggiormente siano proprio i territori e le aree svantaggiate del Mezzogiorno;

    più volte le regioni del Sud e anche i comuni hanno sollecitato l'attivazione di una specifica cabina di regia appositamente per il Mezzogiorno, al fine di migliorare la capacità di spesa per il conseguimento degli obiettivi delle missioni entro i termini stabiliti;

    questa sollecitazione nasce anche dal fatto che per quanto riguarda la capacità di spesa concernente i fondi strutturali, gli enti territoriali hanno mostrato maggiore efficacia nella messa a terra rispetto alle amministrazioni centrali con la conseguente riflessione che il loro coinvolgimento sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

ad attivare tempestivamente una apposita cabina di regia con regioni, rappresentanti degli enti locali del Mezzogiorno, forze economiche e sociali, con l'obiettivo di monitorare l'attuazione dei progetti PNRR, scongiurando il rischio di perdere risorse e assicurare al contempo il pieno rispetto della previsione del 40 per cento destinato proprio al Sud.
9/1114-A/61. Graziano, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    il PNRR include una misura dedicata agli investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali, per un importo totale di 630 milioni di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico del Sud Italia; ulteriori ingenti risorse, pari a 1,2 miliardi di euro, sono state stanziate per i porti al Sud; gli interventi mirano a favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES attraverso urbanizzazioni primarie, recupero ambientale, realizzazione di infrastrutture necessarie nelle aree industriali, il collegamento di tali aree con le reti stradali e ferroviarie, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES;

    sono otto le ZES coinvolte (ZES regione Campania; ZES regione Calabria; ZES Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; ZES Sicilia occidentale; ZES Sicilia orientale; ZES regione Abruzzo; in fase finale l'istituzione della ZES regione Sardegna);

    il PNRR prevede la scadenza del 31 dicembre 2023 per l'inizio degli interventi, tuttavia, allo stato delle cose il numero degli interventi per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione dei lavori è molto esiguo, per la gran parte di quelli previsti ci si trova ancora in fasi preliminari alla stessa indizione della gara, e per i progetti relativi alle ZES Calabria e Sardegna non risultano avanzamenti rispetto al primo semestre del 2022;

    non solo l'obiettivo fissato nel PNRR per la fine dell'anno in corso risulta arduo ma si rischia di non riuscire a concludere i lavori entro il 2026, perdendo la gran parte delle risorse stanziate,

impegna il Governo

ad assicurare la celere e tempestiva attuazione degli interventi previsti, favorendo il fattivo coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nella gestione e attuazione delle misure previste dal PNRR per le ZES, al fine di agevolare nuovi insediamenti produttivi e rilanciare l'economia del Mezzogiorno.
9/1114-A/62. Ubaldo Pagano, Laus, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del NextGenerationEU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023;

    da fonti di stampa si apprende che nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR sarebbero elencate 120 misure a rischio perché hanno accumulato ritardi,

impegna il Governo

a garantire che le modifiche o rimodulazioni del Piano non compromettano in nessun caso il rispetto del vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
9/1114-A/63. Stumpo, Graziano, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del NextGenerationEU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    a seguito delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche e volatilità del mercato energetico derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea, ha presentato il piano REPowerEU, un piano finalizzato ad assicurare rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Ue, in coerenza con il Green Deal europeo, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, la produzione e diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica;

    le riforme e gli investimenti connessi al settore dell'energia devono essere definiti introducendo nei PNRR nazionali un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, recentemente approvato, che modifica del regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    il PNRR in materia di energia include 12 investimenti economici e 4 riforme normative, che sono fortemente incentrati sulla transizione verde, e in particolare, sono previste misure di promozione delle energie rinnovabili, da fonti di stampa si apprende che l'Italia non ha ancora presentato un capitolo REPowerEU ancorché ci siano scambi costanti con la Commissione,

impegna il Governo

a rispettare, nella presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, la coerenza con gli obiettivi da quest'ultimo fissati, e in particolare ad assicurare che le misure del PNRR destinate alla transizione verde rappresentino almeno il 37 per cento della dotazione totale e almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/435.
9/1114-A/64. D'Alfonso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del NextGenerationEU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale dei PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023, da fonti di stampa si apprende che nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR sarebbero elencate 120 misure a rischio perché hanno accumulato ritardi,

impegna il Governo

a garantire, attraverso l'esame nelle commissioni di merito, il pieno coinvolgimento del Parlamento in relazione alle possibili modifiche o rimodulazioni del Piano.
9/1114-A/65. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del NextGenerationEU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023, da fonti di stampa si apprende che nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR sarebbero elencate 120 misure a rischio perché hanno accumulato ritardi,

impegna il Governo

a garantire che le modifiche o rimodulazioni del Piano non compromettano in nessun caso il raggiungimento dell'obiettivo qualitativo e trasversale del miglioramento delle condizioni occupazionali dei giovani.
9/1114-A/66. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del NextGenerationEU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione; la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023, da fonti di stampa si apprende che nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR sarebbero elencate 120 misure a rischio perché hanno accumulato ritardi,

impegna il Governo

a garantire che le modifiche o rimodulazioni del Piano non compromettano in nessun caso il raggiungimento dell'obiettivo qualitativo e trasversale del miglioramento delle condizioni occupazionali delle donne.
9/1114-A/67. Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    i diversi provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimissimi anni non hanno prodotto i risultati sperati né nel velocizzare i processi assunzionali, né nel recupero delle professionalità assenti, né nel superamento della condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della PA,

impegna il Governo

a procedere all'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC soprattutto negli enti locali.
9/1114-A/68. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    i diversi provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimissimi anni non hanno prodotto i risultati sperati né nel velocizzare i processi assunzionali, né nel recupero delle professionalità assenti, né nel superamento della condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della PA,

impegna il Governo

a stanziare le risorse economiche adeguate, in relazione a quanto espresso in premessa, al fine di promuovere una reale ed efficace stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, già assunti a tempo determinato ed impegnati per la realizzazione di progetti legati all'attuazione del PNRR.
9/1114-A/69. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    i diversi provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimissimi anni non hanno prodotto i risultati sperati né nel velocizzare i processi assunzionali, né nel recupero delle professionalità assenti, né nel superamento della condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della P.A.,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, in grado di adeguare gli organici di dette amministrazioni, in linea con gli standard dei principali Paesi europei e con le esigenze di modernizzazione dei rapporti tra le diverse articolazioni della Repubblica e i cittadini e il sistema delle imprese.
9/1114-A/70. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il tema del potere di acquisto dei salari, sotto la spinta inflazionistica che nel dicembre scorso è arrivata all'11,6 per cento, sta diventando un'emergenza sempre più impellente per milioni di lavoratori e le misure contenute nella recente legge di bilancio hanno rappresentato solo una prima, parzialissima e, a volte, contraddittoria risposta;

    secondo gli economisti della stessa Banca centrale europea non sarebbe in corso alcuna pericolosa spirale salari-prezzi, tanto più nel caso italiano, ma ad alimentare la corsa dei prezzi innescata da ripresa post Covid e dalla guerra in Ucraina il fattore più incisivo sono i profitti nell'Eurozona, che sulla base dei dati Eurostat, tra il primo e l'ultimo trimestre del 2022, sono cresciuti di quasi il 10 per cento, con il dato delle aziende di beni di consumo della zona euro che hanno aumentato i margini operativi (ricavi meno costi) a una media del 10,7 per cento; un'analisi condivisa anche dal membro italiano del board della Bce, che ha affermato come ci sia «molta discussione sulla crescita dei salari ma stiamo probabilmente prestando insufficiente attenzione all'altra componente del reddito, i profitti (...) i costi degli input stanno diminuendo mentre i prezzi al dettaglio stanno aumentando come i profitti. Questo è sufficiente per essere preoccupato, da banchiere centrale, del fatto che potrebbe esserci un aumento dell'inflazione a causa dell'aumento dei profitti»;

    nel comparto del pubblico impiego, oltre alla morsa dell'inflazione, ad indebolire il potere di acquisto delle retribuzioni si sconta il ritardo nel rinnovo dei contratti che, secondo lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione, è una vera e propria emergenza e vanno individuate le risorse necessarie per consentirlo;

    tuttavia, i saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, indicano chiaramente che se non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione, tanto meno potranno esservi margini finanziari per i rinnovi contrattuali di 3,2 milioni di lavoratori pubblici;

    anche dalle prime indicazioni sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR emerge chiaramente che c'è una urgente necessità di potenziare il sistema delle pubbliche amministrazioni, con un forte innesto di nuove competenze e di rendere nel suo complesso più attrattivo il lavoro pubblico, in un ambiente occupazionale sempre più competitivo;

    anche per tale ultima esigenza appare indispensabile sbloccare il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, sostenendolo con le adeguate risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare i rinnovi dei contratti pubblici per i 3,2 milioni di lavoratori pubblici.
9/1114-A/71. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    tra i problemi che maggiormente condizionano l'organizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni vi è l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato;

    una prassi che, oltre a pregiudicare le legittime aspettative di un lavoro stabile per i dipendenti pubblici interessati, non consente una organizzazione efficiente delle stesse amministrazioni e non favorisce processi virtuosi di qualificazione ed aggiornamento professionale;

    la situazione è tanto diffuso e radicato che la Commissione europea ha intimato all'Italia di prevenire l'abuso di contratti a tempo determinato e ad evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico;

    in tale ottica, la Commissione europea ha recentemente inviato un parere motivato per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;

    la condizione di precarietà nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni deve essere rapidamente superata e, tal fine, appare necessario procedere ad una proroga temporale delle disposizioni che prevedono processi di stabilizzazione di detti lavoratori;

    l'articolo 3, comma 5 del provvedimento in oggetto consente fino al 31 dicembre 2026, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina – di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la possibilità stabilizzare il personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di proseguire e rafforzare, con la massima sollecitudine, il processo di stabilizzazione anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, così come disposto ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario.
9/1114-A/72. Laus, Cuperlo, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    tra i problemi che maggiormente condizionano l'organizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni vi è l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato;

    l'articolo 3, comma 5 del provvedimento in oggetto modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina – di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017. n. 75, e successive modificazioni – che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. La nuova norma consente tale possibilità ai suddetti enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 – mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 – fermo restando che l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente;

    dalla suddetta facoltà vengono, irragionevolmente escluse le provincie, cui il PNRR assegna un ruolo centrale in qualità di soggetto attuatore ed ente strategico con riferimento ai progetti di stretta competenza provinciale come la manutenzione delle strade interne e dei viadotti e l'edilizia scolastica;

    nonostante questo riconoscimento, per le provincie, non solo viene riconosciuta la possibilità di prorogare il processo di stabilizzazione del proprio personale, ma non altresì viene predisposto alcun intervento specifico di potenziamento del personale a tempo determinato non dirigenziale altamente specializzato per rafforzare le strutture tecniche finalizzate, alla gestione delle stazioni uniche appaltanti anche relativamente all'attuazione della nuova disciplina dei contratti pubblici e alla realizzazione degli investimenti del PNRR e del PNC,

impegna il Governo

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, le opportune iniziative legislative per permettere alle provincie di svolgere adeguatamente il proprio ruolo con riferimento alla attuazione degli investimenti del PNRR e del PNC, nonché per far fronte agli impegni previsti dalla nuova disciplina dei contratti pubblici.
9/1114-A/73. Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il recente bando per i servizi museali in Uffizi, Musei Toscana, Opificio Pietre Dure ha sollevato molte preoccupazioni tra i lavoratori e le lavoratrici di Opera, l'attuale concessionario nella Galleria, con riferimento alla tutela delle prospettive occupazionali, delle attuali condizioni economico-normative e delle alte professionalità maturate;

    alla luce di tali considerazioni sono state già annunciate mobilitazioni dei lavoratori coinvolti;

    il suddetto bando riguarda i servizi di vendita, accoglienza esterna e interna alla visita, di guardaroba e biglietteria, mentre non sono ricompresi i servizi di didattica e allestimento/scenografia e, allo stesso tempo, non sembra assicurare un adeguato rispetto della clausola sociale;

    anche in altre, recenti occasioni diverse amministrazioni pubbliche hanno emanato bandi per beni e servizi che non assicurano un'adeguata tutela della clausola sociale e che pongono condizioni economiche che, di fatto, «impongono» retribuzioni per i lavoratori interessati e orari di lavoro che non assicurano salari dignitosi in linea con i principi costituzionali,

impegna il Governo:

   ad adottare, per quanto di competenza, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, gli opportuni indirizzi affinché sia assicurato un livello delle retribuzioni, anche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa per i lavoratori italiani;

   ad adottare ogni iniziativa utile affinché nell'affidamento dei servizi museali in Uffizi, Musei Toscana, Opificio Pietre Dure sia monitorato la piena tutela dei livelli occupazionali e retributivi in essere, nonché la valorizzazione delle professionalità maturate dai lavoratori in questione.
9/1114-A/74. Fossi, Scotto, Gribaudo, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    un modesto provvedimento che è stato utilizzato dall'esecutivo, in maniera surrettizia e irrituale, per introdurre una misura che inibisce il controllo concomitante della Corte sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

    solo nella passata Legislatura, autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza, alcuni dei quali attualmente ricoprono importanti ruoli governativi, proponevano con un apposito progetto di legge (S. 2185) «il rafforzamento del controllo concomitante, prevedendo che su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicuri l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui al l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

    tale intervento veniva motivato, ribadendo che la nostra Costituzione «assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito» e in considerazione della necessaria «tutela del corretto riavvio del paese a seguito del periodo pandemico che stiamo tutt'oggi vivendo, sulla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    un totale ribaltamento di visione si è realizzato con il provvedimento in oggetto rispetto a giudizi tanto netti, espressi solo nell'aprile 2021;

    come autorevolmente evidenziato, il venir meno del controllo concomitante della Corte dei conti, anziché accelerare le procedure amministrative nell'attuazione dei programmi del PNRR, rischia di accentuare il contenzioso amministrativo rallentando, in alcuni casi, paralizzando l'esecuzione dei progetti previsti dal Next generation Ue entro i termini categorici indicati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile per rivedere la norma che limita il ruolo della Corte dei conti, in linea con le indicazioni espresse dal citato progetto di legge S. 2185 della XVIII Legislatura e, nelle more, ad adoperarsi affinché sia scongiurato un incremento del contenzioso amministrativo relativamente all'esecuzione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
9/1114-A/75. Cuperlo, Scotto, Bonafè, Sarracino, Gribaudo, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta». Tali assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione;

    molti comuni del Mezzogiorno che si trovano in condizione di dissesto o predissesto e non hanno le disponibilità finanziarie per procedere alla stabilizzazione dei suddetti tecnici;

    la situazione all'interno di questi enti è oramai allo stremo, gli uffici si stanno svuotando sempre più di personale e competenze, anche a seguito del turn over e dei prossimi pensionamenti, non riuscendo sempre più spesso a garantire anche solo i livelli essenziali delle prestazioni nei confronti dei cittadini e, a maggior ragione, si trovano nella sostanziale impossibilità di svolgere le attività intense e penetranti come quelle necessarie per l'attuazione del PNRR e delle Politiche di Coesione in generale;

    è sempre più evidente la necessità di investire risorse finalizzate e storicizzate, e di produrre normative in deroga agli attuali vincoli legislativi, affinché si possa rendere davvero possibile la stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e delle Politiche di Coesione, i quali hanno superato una selezione accurata ed estremamente selettiva, e possiedono (e hanno ulteriormente maturato nel tempo) competenze che sarebbe insensato perdere, data la carenza acclarata di professionalità tecniche che ha indebolito la capacità amministrativa degli enti pubblici, soprattutto per la aree del sud,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti, per individuare le risorse finanziarie necessarie per consentire alle amministrazioni comunali, soprattutto del Mezzogiorno, di procedere alla stabilizzazione del personale tecnico assunto a tempo determinato ai sensi del citato articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
9/1114-A/76. Amendola, Marino, Scotto, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    purtroppo risultano pendenti migliaia di pratiche inevase relative non solo al riconoscimento dello status di rifugiato ma anche di migliaia di lavoratori e lavoratrici che si trovano in una sorta di limbo che non gli consente di uscire dalla condizione di sommerso e di precarietà;

    una delle cause principali è la carenza di personale presso le Prefetture in particolare di quelle del Mezzogiorno già storicamente sottodimensionate a causa di turn over e mancata concessione di procedure di mobilità interna per non sguarnire gli uffici pubblici delle regioni del nord;

    nel corso del tempo si sono registrati anche pronunciamenti in sede giudiziaria;

    molte sentenze (tra cui la n. 1811/2022 del TAR per il Veneto) si sono espresse sulla richiesta di parere dell'ispettorato del lavoro ai fini del buon esito delle procedure di emersione;

    secondo i giudici la prefettura, deve comunque procedere alla sua finalizzazione perché il ritardo o il silenzio da parte dell'ispettorato del lavoro non possono pregiudicare l'esito della pratica:

    associazioni e sindacati, da tempo, hanno chiesto al Governo di intervenire con misure di semplificazione delle procedure e di potenziamento del personale al fine di non sottrarlo da altri uffici e comunque provvedere ad accertamenti delle procedure in tempi congrui;

    l'obiettivo deve essere quello di evitare il permanere in condizioni di sommerso di migliaia di lavoratori che finiscono per alimentare comunque canali irregolari dell'economia e quello di procedere in tempi rapidi all'evasione delle domande pendenti;

    questa mancanza di personale ha determinato pesanti ritardi in tutti i comparti del Ministero dell'interno preposti al rilascio dei permessi di soggiorno inerenti all'emersione e non è chiaro come il Ministero riesca a far fronte alle domande di regolarizzazione legate ai decreti flussi. Si tratta dei diritti di centinaia di migliaia di persone che avrebbero la possibilità di regolarizzarsi legalmente e che vedono i propri diritti negati e al contempo di liberare, in particolare le questure, da procedure amministrative che distolgono personale dal compito di assicurare la sicurezza sul territorio,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego e procedere al potenziamento del personale delle Prefetture in particolar modo di quelle ubicate presso le regioni meridionali che registrano strutturali carenze con l'obiettivo di velocizzare le procedure di cui in premessa e contrastare efficacemente lavoro nero e sommerso.
9/1114-A/77. Boldrini, Sarracino, Scotto, Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre 300 Comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    l'attivazione di misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna, nonché per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è ormai una necessità sotto il profilo sociale, culturale, economico e politico-istituzionale;

    la difesa e la valorizzazione dei piccoli negozi, infatti, – schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e centri commerciali, e più recentemente dalle piattaforme di e-commerce e consegna a domicilio di beni – richiede soluzioni al fine di sostenere un modello di commercio che sia sostenibile sotto il profilo economico e sociale;

    particolarmente importanti in questo senso sono gli esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività e le comunità dei territori montani, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati; la presenza di questi esercizi, infatti, fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento; una funzione sociale importante che richiede un sostegno pubblico;

    nei Comuni montani, infatti, il negozio rappresenta un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, e poi tabacchi e giornali; un luogo di incontro, dialogo, condivisione, dove si mantiene viva la comunità;

    a fronte delle dinamiche in atto che stanno determinando sempre più frequenti chiusure fino a dar vita in taluni comuni ad un vero e proprio processo di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi, rappresentati dalle nuove scelte di alcuni giovani, e non solo, che decidono di aprire imprese e negozi, o di avviare start up, newco e partite IVA – in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT – investendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà», della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

    tuttavia, al fine di scongiurare nuove chiusure occorrono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte delle comunità che vivono sui territori;

    particolarmente significativa è l'attivazione di misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite Iva e gli esercenti che operano in montagna poiché solo con misure vantaggiose, peculiari e differenziate per i territori montani sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà;

    il testo reca misure concernenti i comuni e le comunità montane, nonché misure concernenti la materia tributaria e fiscale,

impegna il Governo:

   a introdurre idonee misure di sgravi fiscali per contrastare la desertificazione commerciale in montagna, e per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nonché a prevedere un minor carico burocratico per chi possiede un negozio in un Comune montano, o per chi avvia una nuova attività commerciale, anche ipotizzando «Zone a fiscalità di vantaggio» ovvero delle «ZES – Zone economiche speciali montane» per consentire allo Stato e alle Regioni di intervenire con un'opportuna differenziazione delle imposte, e, con riferimento ai Comuni montani classificati ad alta e altissima marginalità socio-economica, a prevedere l'azzeramento delle imposte per le imprese e gli esercizi commerciali;

   a introdurre incentivi per favorire la nascita di centri multifunzionali, ossia di negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono dei servizi, anche d'intesa con associazioni locali presenti nei piccoli Comuni, conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 158 del 2017 sui piccoli comuni.
9/1114-A/78. Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre 300 Comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    l'attivazione di misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna, nonché per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è ormai una necessità sotto il profilo sociale, culturale, economico e politico-istituzionale;

    la difesa e la valorizzazione dei piccoli negozi, infatti, – schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e centri commerciali, e più recentemente dalle piattaforme di e-commerce e consegna a domicilio di beni – richiede soluzioni al fine di sostenere un modello di commercio che sia sostenibile sotto il profilo economico e sociale;

    particolarmente importanti in questo senso sono gli esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività e le comunità dei territori montani, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati; la presenza di questi esercizi, infatti, fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento; una funzione sociale importante che richiede un sostegno pubblico;

    nei Comuni montani, infatti, il negozio rappresenta un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, e poi tabacchi e giornali; un luogo di incontro, dialogo, condivisione, dove si mantiene viva la comunità;

    fronte delle dinamiche in atto che stanno determinando sempre più frequenti chiusure fino a dar vita in taluni comuni ad un vero e proprio processo di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi, rappresentati dalle nuove scelte di alcuni giovani, e non solo, che decidono di aprire imprese e negozi, o di avviare start up, newco e partite IVA – in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT – investendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà», della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

    tuttavia, al fine di scongiurare nuove chiusure occorrono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte delle comunità che vivono sui territori;

    particolarmente significativa è l'attivazione di misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite Iva e gli esercenti che operano in montagna poiché solo con misure vantaggiose, peculiari e differenziate per i territori montani sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà,

impegna il Governo

a prevedere misure che consentano il trasferimento o l'accorpamento di proprietà di fondi rustici in Comuni classificati montani, o nel caso di cooperative agricole, senza essere assoggettati alle imposte di registro e a quella ipotecaria nella misura fissa, o a quelle catastali.
9/1114-A/79. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre 300 Comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    l'attivazione di misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna, nonché per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è ormai una necessità sotto il profilo sociale, culturale, economico e politico-istituzionale;

    la difesa e la valorizzazione dei piccoli negozi, infatti, – schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e centri commerciali, e più recentemente dalle piattaforme di e-commerce e consegna a domicilio di beni – richiede soluzioni al fine di sostenere un modello di commercio che sia sostenibile sotto il profilo economico e sociale;

    particolarmente importanti in questo senso sono gli esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività e le comunità dei territori montani, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati; la presenza di questi esercizi, infatti, fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento; una funzione sociale importante che richiede un sostegno pubblico;

    nei Comuni montani, infatti, il negozio rappresenta un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, e poi tabacchi e giornali; un luogo di incontro, dialogo, condivisione, dove si mantiene viva la comunità;

    fronte delle dinamiche in atto che stanno determinando sempre più frequenti chiusure fino a dar vita in taluni comuni ad un vero e proprio processo di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi, rappresentati dalle nuove scelte di alcuni giovani, e non solo, che decidono di aprire imprese e negozi, o di avviare start up, newco e partite IVA – in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT – investendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà», della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

    tuttavia, al fine di scongiurare nuove chiusure occorrono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte delle comunità che vivono sui territori;

    particolarmente significativa è l'attivazione di misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite Iva e gli esercenti che operano in montagna poiché solo con misure vantaggiose, peculiari e differenziate per i territori montani sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure che consentano il trasferimento o l'accorpamento di proprietà di fondi rustici in Comuni classificati montani, o nel caso di cooperative agricole.
9/1114-A/79. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre 300 comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    l'attivazione di misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna, nonché per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nei piccoli comuni e nei centri delle aree montane, è ormai una necessità sotto il profilo sociale, culturale, economico e politico-istituzionale;

    la difesa e la valorizzazione dei piccoli negozi, infatti, — schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e centri commerciali, e più recentemente dalle piattaforme di e-commerce e consegna a domicilio di beni — richiede soluzioni al fine di sostenere un modello di commercio che sia sostenibile sotto il profilo economico e sociale;

    particolarmente importanti in questo senso sono gli esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività e le comunità dei territori montani, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

    la presenza di questi esercizi, infatti, fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento; una funzione sociale importante che richiede un sostegno pubblico;

    nei comuni montani, infatti, il negozio rappresenta un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, e poi tabacchi e giornali; un luogo di incontro, dialogo, condivisione, dove si mantiene viva la comunità;

    a fronte delle dinamiche in atto che stanno determinando sempre più frequenti chiusure fino a dar vita in taluni comuni ad un vero e proprio processo di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi, rappresentati dalle nuove scelte di alcuni giovani, e non solo, che decidono di aprire imprese e negozi, o di avviare start up, newco e partite IVA — in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT — investendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà», della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

    tuttavia, al fine di scongiurare nuove chiusure occorrono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte delle comunità che vivono sui territori;

    particolarmente significativa è l'attivazione di misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite Iva e gli esercenti che operano in montagna poiché solo con misure vantaggiose, peculiari e differenziate per i territori montani sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà;

    il testo reca misure concernenti i comuni e le comunità montane, nonché misure concernenti la materia tributaria e fiscale,

impegna il Governo

ad adottare misure per incentivare la nascita di nuove imprese, o di nuovi esercizi commerciali, nuove partite Iva nei Comuni montani con misure a fondo perduto — anche in accordo con Cassa Depositi e Prestiti — e con incentivi finanziari volte a favorire l'avvio di nuove partite IVA.
9/1114-A/80. Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre 300 comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    l'attivazione di misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna, nonché per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nei piccoli comuni e nei centri delle aree montane, è ormai una necessità sotto il profilo sociale, culturale, economico e politico-istituzionale;

    la difesa e la valorizzazione dei piccoli negozi, infatti, — schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e centri commerciali, e più recentemente dalle piattaforme di e-commerce e consegna a domicilio di beni — richiede soluzioni al fine di sostenere un modello di commercio che sia sostenibile sotto il profilo economico e sociale;

    particolarmente importanti in questo senso sono gli esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività e le comunità dei territori montani, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

    la presenza di questi esercizi, infatti, fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento; una funzione sociale importante che richiede un sostegno pubblico;

    nei comuni montani, infatti, il negozio rappresenta un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, e poi tabacchi e giornali; un luogo di incontro, dialogo, condivisione, dove si mantiene viva la comunità;

    a fronte delle dinamiche in atto che stanno determinando sempre più frequenti chiusure fino a dar vita in taluni comuni ad un vero e proprio processo di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi, rappresentati dalle nuove scelte di alcuni giovani, e non solo, che decidono di aprire imprese e negozi, o di avviare start up, newco e partite IVA — in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT — investendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà», della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

    tuttavia, al fine di scongiurare nuove chiusure occorrono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte delle comunità che vivono sui territori;

    particolarmente significativa è l'attivazione di misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite Iva e gli esercenti che operano in montagna poiché solo con misure vantaggiose, peculiari e differenziate per i territori montani sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà;

    il testo reca misure concernenti i comuni e le comunità montane, nonché misure concernenti la materia tributaria e fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure per il sostegno alla nascita di nuove imprese, o di nuove partite Iva nei Comuni montani.
9/1114-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre 300 comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura;

    l'attivazione di misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna;

    nonché per tutelare e valorizzare i negozi e il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è ormai una necessità sotto il profilo sociale, culturale, economico e politico-istituzionale;

    la difesa e la valorizzazione dei piccoli negozi, infatti, — schiacciati negli ultimi due decenni da supermercati e centri commerciali, e più recentemente dalle piattaforme di e-commerce e consegna a domicilio di beni — richiede soluzioni al fine di sostenere un modello di commercio che sia sostenibile sotto il profilo economico e sociale;

    particolarmente importanti in questo senso sono gli esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato anche da altri servizi che sono di interesse per tutta la collettività e le comunità dei territori montani, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

    la presenza di questi esercizi, infatti, fornisce un servizio essenziale per le popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento; una funzione sociale importante che richiede un sostegno pubblico;

    nei comuni montani, infatti, il negozio rappresenta un ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, un punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, e poi tabacchi e giornali; un luogo di incontro, dialogo, condivisione, dove si mantiene viva la comunità;

    a fronte delle dinamiche in atto che stanno determinando sempre più frequenti chiusure fino a dar vita in taluni comuni ad un vero e proprio processo di desertificazione, si rilevano anche segnali positivi, rappresentati dalle nuove scelte di alcuni giovani, e non solo, che decidono di aprire imprese e negozi, o di avviare start up, newco e partite IVA — in particolare nei settori del turismo, della green economy, dei servizi innovativi, dell'ICT — investendo nel rilancio del territorio montano, quale luogo della «libertà», della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

    tuttavia, al fine di scongiurare nuove chiusure occorrono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, incentivando una nuova consapevolezza da parte delle comunità che vivono sui territori;

    particolarmente significativa è l'attivazione di misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite Iva e gli esercenti che operano in montagna poiché solo con misure vantaggiose, peculiari e differenziate per i territori montani sarà possibile compensare la naturale marginalità geografica e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà;

    il testo reca misure concernenti i comuni e le comunità montane, nonché misure concernenti la materia tributaria e fiscale,

impegna il Governo

ad introdurre misure volte a sostenere il commercio di prossimità anche individuando, in accordo con i Paesi europei in ambito di Consiglio, Commissione, Parlamento europeo gettiti di imposte sulle piattaforme logistiche di distribuzione e consegna di beni ordinati tramite portali telematici da destinarsi alle attività economiche nuove ed esistenti nei territori montani e nelle aree interne del Paese.
9/1114-A/81. De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEE 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

    in tale contesto, in base all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, la mancata approvazione del rendiconto da parte degli enti locali nei termini di legge comporta l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

    con il decreto-legge n. 50 del 2022, in deroga a tale disposizione, è stato previsto che la tardiva approvazione e trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto 2021 non incidono sulle restrizioni in materia di assunzioni e sul riconoscimento dell'incentivo per il recupero dell'evasione IMU-TARI per l'anno 2022;

    in assenza di una previsione analoga anche per l'anno in corso, le amministrazioni comunali non potranno assumere nuovo personale e potenziare le dotazioni strumentali degli uffici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire che la tardiva approvazione e trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto 2022 non impedisca l'adozione di programmi di potenziamento della gestione delle entrate, di cui al comma 1091 della legge di bilancio 2019, producendo effetti non coerenti con l'obiettivo di rafforzare le capacità locali di recupero di evasione e ravvicinamento dei tempi di riscossione delle entrate, compromettendo la gestione amministrativa dei comuni, in particolar modo di piccole dimensioni, che hanno già una grave carenza di personale.
9/1114-A/82. Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    il provvedimento in questione non affronta nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEE 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

    in tale contesto, in base all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, la mancata approvazione del rendiconto da parte degli enti locali nei termini di legge comporta l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

    con il decreto-legge n. 50 del 2022, in deroga a tale disposizione, è stato previsto che la tardiva approvazione e trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto 2021 non incidono sulle restrizioni in materia di assunzioni e sul riconoscimento dell'incentivo per il recupero dell'evasione IMU-TARI per l'anno 2022;

    in assenza di una previsione analoga anche per l'anno in corso, le amministrazioni comunali non potranno assumere nuovo personale e potenziare le dotazioni strumentali degli uffici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire che la tardiva approvazione e trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto 2022 non impedisca l'adozione di programmi di potenziamento della gestione delle entrate, di cui al comma 1091 della legge di bilancio 2019, producendo effetti non coerenti con l'obiettivo di rafforzare le capacità locali di recupero di evasione e ravvicinamento dei tempi di riscossione delle entrate, compromettendo la gestione amministrativa dei comuni, in particolar modo di piccole dimensioni, che hanno già una grave carenza di personale.
9/1114-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento reca Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in tale contesto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un presidio statale importante per la tutela della legalità nell'ambito degli scambi commerciali e degli interessi del Paese e dell'unione europea;

    tra le varie attività svolte, quali il contrasto all'evasione fiscale, al riciclaggio, alle frodi nei mercati, alla lotta ai traffici illeciti, l'Agenzia si occupa anche dei controlli doganali finalizzati alla regolamentazione d'ingresso e d'uscita di prodotti soggetti a restrizioni da parte del Governo e quindi la riscossione dei relativi diritti doganali;

    ogni tipo di rallentamento di tali attività e/o ogni interruzione, potenzialmente e realmente, possono generare, conseguentemente, effetti negativi sugli scambi e quindi sull'economia del territorio regionale e del Paese;

    da diversi mesi, i lavoratori e le lavoratrici dell'Agenzia delle Dogane denunciano una grave carenza di personale ed un eccessivo ricorso alle ore di straordinario;

    per tali motivi lo scorso 23 di febbraio, la Direzione Territoriale interregionale dell'Emilia-Romagna e Marche dell'Agenzia ha convocato le sigle sindacali per fare il punto della situazione, comunicando di aver inviato, all'Amministrazione Centrale, i fabbisogni minimi necessari nell'immediato nonché la richiesta di aumentare da subito le unità interessate dalla procedura di mobilità intercompartimentale in corso;

    dal comunicato diramato dalle sigle sindacali, è emerso che rispetto al piano dei fabbisogni 2021/2023, per il solo UD di Ravenna si è registrato il 31,5 per cento di scoperto; per l'ufficio di Rimini il 36 per cento, per Forlì-Cesena il 26 per cento, per Parma il 42 per cento, Ferrara 21 per cento, Piacenza 36 per cento, Reggio-Emilia 30 per cento, Modena 33 per cento;

    se si prolungasse tale criticità, per quanto riguarda ad esempio l'ufficio dogane di Ravenna, che segue le attività del Porto di Ravenna, si potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle pratiche determinate anche dall'incremento dei volumi di traffico futuri visto gli investimenti in corso per il potenziamento dell'hub portuale e del terminal crociere;

    tale situazione deve essere considerata una realtà del tutto non in linea con i dettami del «Patto per il lavoro e per il clima» orientato al lavoro di qualità e ad uno sviluppo economico armonioso che deve necessariamente essere sostenibile in termini di qualità della vita dei lavoratori e lavoratrici,

impegna il Governo

ad individuare, di concerto con le Autorità coinvolte dei territori e dei sindacati, le soluzioni più opportune per superare la carenza di personale salvaguardando elementi importanti dell'economia regionale, a partire dall'hub portuale di Ravenna.
9/1114-A/83. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento reca Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in tale contesto, i porti liguri di Genova, Savona e della Spezia vivono una importante carenza nelle unità numeriche di vigili del fuoco portuali, figure fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri scali;

    a Genova il personale di distaccamento portuale attualmente è rappresentato da una trentina di unità su una pianta organica di 52; infatti, al momento, il distaccamento di Multedo è chiuso e rimane operativo il solo distaccamento di Gadda. A Savona i vigili del fuoco portuali sono 13 e dovrebbero essere 24. Per sopperire si assegnano ore di straordinario. Il personale del distaccamento portuale della Spezia, in base alle piante organiche, dovrebbe essere di 24 unità. È invece attualmente di 19 e rimarrà di 17 entro la fine dell'anno;

    nei porti di Genova-Savona e della Spezia si concentrano decine e decine di attività importanti per il nostro Paese: scali commerciali, cantieri e riparazioni navali, terminal traghetti, i porticcioli della nautica da diporto, solo per fare alcuni esempi. Ed anche presidi particolarmente delicati come l'unico rigassificatore onshore d'Italia, nella baia di Panigaglia, e ben due oleodotti con punto d'entrata in mare, quello di Arcola Petrolifera e quello a servizio della Nato per i carburanti Avio;

    inoltre il Porto di La Spezia, rientra fra i «porti sicuri» per l'ormeggio delle navi ONG operanti nel Mar Mediterraneo per il soccorso dei naufraghi;

    il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dispone di squadre di specialisti «portuali», i Vigili del Fuoco brevettati nautici, impiegati nelle attività di soccorso in mare, a terra, a bordo delle navi e dei galleggianti e presso i porti, da sempre luoghi ad alto rischio per la complessità delle attività commerciali ed industriali in essi svolte. La presenza di personale dei Vigili del Fuoco preso il Porto rappresenta una sicurezza per cittadini e traffici. Nei porti liguri attualmente i distaccamenti dei vigili del Fuoco, hanno subito un depauperamento degli organici, come più volte denunciato anche dalle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure affinché gli organici dei Vigili del Fuoco nelle sedi portuali liguri vengano implementati in quanto elemento di sicurezza imprescindibile per i cittadini e per i traffici.
9/1114-A/84. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    il testo in esame, tra le altre, all'articolo 3, comma 6, prevede che per gli anni 2023-2026, per i Comuni sprovvisti della figura di Segretario Comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla legge la spesa per il Segretario Comunale;

    questa misura è stata saggiamente introdotta al fine di offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli Comuni, in quanto molti iscritti all'Albo dei Segretari Comunali non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale;

    tali difficoltà non riguardano soltanto, e in ogni caso non sempre, la reale disponibilità economica dell'Ente, ma spesse le stesse consistono nell'impossibilità per l'ente di rispettare i vincoli di spesa per il personale;

    tale misura, tuttavia, risponde ad una criticità strutturale con una deroga di natura temporale, valida dall'anno 2023 all'anno 2026, a fronte di una necessità di intervento che si slanci ben oltre suddetto termine, ai fini di potenziare in modo determinante i servizi erogati dalla Pubblica amministrazione a livello locale;

    non sussistendo vincoli per la finanza pubblica legati alla misura in oggetto, una eventuale resa strutturale di tale norma non ravvisa rischi applicativi a livello di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito delle successive misure di attuazione della disposizione in oggetto, l'applicazione della norma in oggetto anche oltre il termine temporale del 2026, rendendola strutturale.
9/1114-A/85. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche sta vivendo una crisi senza precedenti che rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del PNRR;

    anche per questa ragione, la messa a terra dei progetti per costruire la sanità territoriale disegnata dalla missione 6 del PNRR sta accumulando ritardi;

    si tratta di cantieri che cubano 3 miliardi per la realizzazione di 1400 nuove case di comunità e oltre 400 ospedali di comunità;

    in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in commissione su questo tema (n. 5-00624) il Governo ha precisato che «non si rilevano elementi ostativi al raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.»

    da fonti di stampa si apprende invece che nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, la misura M6C1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) sarebbe indicata tra quelle caratterizzate da elementi di debolezza e a rischio di rimodulazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a chiarire l'ambiguità espressa in premessa e, in ogni caso, a realizzare sia tutte le case di comunità che gli ospedali di comunità previste nel PNRR entro il termine stabilito.
9/1114-A/86. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    la violenza degli uomini sulle donne – alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali – rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale, e la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio, senza uno scatto culturale;

    rischia di trasformarsi in un bollettino pressoché quotidiano quello delle vittime di violenza, un orribile esercizio di contabilità, che per assuefazione, rischia di privarle del loro nome, della loro storia, causando un danno non solo individuale, ma alla collettività, con un gravissimo depauperamento del tessuto sociale e culturale; le pandemie e i conflitti hanno come portato aggiuntivo, e come dato pressoché ricorrente, il peggioramento della condizione delle donne e un'esasperazione della violenza di genere;

    nell'ultimo decennio per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, sia a livello nazionale che sovranazionale, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti, a partire dalla ratifica della convenzione di Istanbul;

    il fenomeno della violenza e il femminicidio hanno purtroppo una radice culturale, per affrontare la quale sono necessari percorsi di educazione che insegnino a costruire relazioni affettive corrette e rispettose delle persone e non di possesso. Per questo è particolarmente importante formare e informare anche il corpo docente, non solo a saper riconoscere attraverso gli studenti i segnali di situazioni potenzialmente a rischio nella loro storia, ma soprattutto perché si facciano educatori in grado di contrastare gli stereotipi e promuovere il rispetto;

    appare ogni giorno, però, più stringente la necessità di rendere vivi ed efficaci gli strumenti preventivi accanto a quelli repressivi in dotazione allo Stato, alla pubblica amministrazione per contrastare e prevenire la violenza, anche passando per una adeguata formazione permanente del personale della Pubblica Amministrazione chiamato a confrontarsi ogni giorno con il fenomeno e in generale estendendo la consapevolezza del fenomeno e delle sue caratteristiche a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione in generale, perché possano essere sentinelle dei segnali di rischio,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative, ad assumere le necessarie iniziative organizzative e finanziarie per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale delle forze dell'ordine, della magistratura, della giustizia, del comparto sociale e sanitario, della scuola sulla gestione della violenza di genere, ma anche prevedendo momenti di formazione e informazione per tutti gli operatori pubblici in generale, al fine di far crescere una consapevolezza più largamente diffusa del fenomeno e delle sue caratteristiche, nonché la capacità di cogliere segnali di rischio anche da parte di colleghi sul posto di lavoro in qualsiasi settore della pubblica amministrazione.
9/1114-A/87. Andrea Rossi, Ferrari, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, introduce alcune misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

    nella prospettiva dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione disposta dal provvedimento motivato dalla necessità di dare una risposta e rendere più celere l'interlocuzione con i cittadini, è necessario inquadrare la nuova classe dirigente inserendo figure di alto valore professionale a tal fine prevedendo l'accesso ai concorsi per dirigenti anche al personale assunto con concorso pubblico a tempo indeterminato in possesso del Dottorato di ricerca, anche conseguito all'estero, o di titoli professionali abilitativi,

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo urgente volto a consentire, per i concorsi per dirigenti banditi dalle pubbliche amministrazioni, l'accesso dei dipendenti pubblici assunti con concorso pubblico a tempo indeterminato, per il quale è stato richiesto specificamente, come requisito di ammissione, il possesso del Dottorato di ricerca, anche conseguito all'estero, o di titoli professionali abilitativi.
9/1114-A/88. Toni Ricciardi, D'Alfonso, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, introduce alcune misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

    nella prospettiva dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione disposta dal provvedimento motivato dalla necessità di dare una risposta e rendere più celere l'interlocuzione con i cittadini, è necessario inquadrare la nuova classe dirigente inserendo figure di alto valore professionale a tal fine prevedendo l'accesso ai concorsi per dirigenti anche al personale assunto con concorso pubblico a tempo indeterminato in possesso del Dottorato di ricerca, anche conseguito all'estero, o di titoli professionali abilitativi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un intervento legislativo volto a consentire, per i concorsi per dirigenti banditi dalle pubbliche amministrazioni, l'accesso dei dipendenti pubblici assunti con concorso pubblico a tempo indeterminato, per il quale è stato richiesto specificamente, come requisito di ammissione, il possesso del Dottorato di ricerca, anche conseguito all'estero, o di titoli professionali abilitativi.
9/1114-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, D'Alfonso, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    Il decreto-legge al nostro esame, concernente la «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», contiene, all'articolo 6, disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    vi è la necessità urgente di incrementare il personale in servizio presso le sedi estere del MAECI, soprattutto presso i consolati per garantire servizi più efficienti ed efficaci ai nostri connazionali;

    non sempre è possibile garantire la copertura dei ruoli disponibili nelle liste di mobilità, dovuto al crollo della domanda di trasferimento in sede estera, per cui alcuni posti risultano vacanti per parecchio tempo impedendo il funzionamento pieno delle strutture diplomatico-consolari con evidenti ripercussioni sui servizi erogati ai connazionali e sull'assistenza alla proiezione internazionale del nostro Sistema-Paese;

    il personale a contratto in servizio presso le sedi estere del MAECI rappresenta una risorsa preziosa, già formata, in grado di essere operativa in tempi brevi. Pertanto, si ritiene che nel processo di valorizzazione degli impiegati a contratto sia importante legittimare ed attivare una procedura concorsuale ad essi riservata e che consenta il passaggio nei ruoli del MAECI andando ad incidere in maniera positiva sulla mancanza di personale all'estero e la relativa operatività,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, l'integrazione finanziaria necessaria a garantire il potenziamento della rete diplomatico-consolare anche attraverso un concorso ad hoc riservato agli impiegati a contratto della rete diplomatico-consolare in possesso della cittadinanza italiana.
9/1114-A/89. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 dell'Atto Camera 1114 «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» introduce alcune disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

    il suddetto articolo 5 disciplina alcune disposizioni concernenti i soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto;

    il tema del riconoscimento dei titoli di cui sopra costituisce una situazione che coinvolge moltissimi soggetti che sono ancora in attesa che venga emanato decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito;

    il comma 13 del suddetto articolo 5 reca che «per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso»;

    il comma 14, articolo 5, prevede altresì che «i soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.»;

    al comma 16, articolo 5, si prevede la non applicabilità, per l'anno scolastico 2023/2024, della procedura prevista dal comma 5 del medesimo articolo del medesimo decreto per i soggetti di cui al comma 13,

impegna il Governo:

   a valutare eventuali provvedimenti normativi che possano tutelare i diritti dei soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto in attuazione della normativa comunitaria così come di quella di diritto interno e, in particolare;

   a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 5, comma 13 – laddove la norma prevede la possibilità di non inserire i suddetti soggetti in apposito elenco – al fine di considerare la possibilità che essi rimangano inseriti nella prima fascia delle medesime graduatorie;

   a valutare la possibilità di conferire le supplenze, basandosi sul punteggio e sulla posizione occupata nella stessa fascia in cui sono inseriti non solo in subordine rispetto a chi inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali;

   a prevedere la possibilità di applicare la procedura straordinaria prevista al comma 5 dell'articolo 5 anche ai soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto.
9/1114-A/90. Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame teca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche al fine di potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

    in particolare, l'articolo 5 reca, per il Ministero dell'istruzione e del merito, una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive, disciplina una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione e individua un'unica disciplina applicabile all'immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024;

    ad oggi, le assunzioni dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria seguono un coacervo di canali di reclutamento e ogni cambiamento che subentra rischia di peggiorare irrimediabilmente la situazione;

    ad esempio, le assunzioni da concorso per la scuola dell'infanzia e primaria avvengono nel seguente modo: il 100 per cento dei posti prioritariamente ai vincitori del concorso 2016 (decreto del direttore generale n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute); il 50 per cento dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 è assegnato ai docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) e, in caso di esaurimento, agli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2020; il restante 50° o ai docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020);

    i posti che restano vacanti e disponibili dopo le descritte procedure ordinarie di immissione in ruolo vengono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo che hanno presentato domanda di partecipazione per un'altra regione, indicando una o più province della regione prescelta. In alternativa chi è in graduatoria ed esaurimento può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126);

    e ancora, le assunzioni dei docenti per la scuola secondaria avvengono attualmente nel seguente modo: il 100° o dei posti prioritariamente ai vincitori del concorso ordinario 2016; 60° o dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 vengono assegnati alle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (decreto del direttore generale n. 85 del 1° febbraio 2018) e, in caso di esaurimento, agli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2020; il 20° o dei posti che restano dopo le assunzioni al concorso ordinario 2020 (DD n. 499 del 21 aprile 2020) e 20 per cento al concorso straordinario 2020, compresi gli idonei(DD n. 510 del 23 aprile 2020);

    ancora differenti sono le graduatorie e, di conseguenza, l'ordine di assunzione dei docenti che hanno partecipato alle procedure concorsuali per reclutare insegnanti di matematica, fisica e scienze (STEM);

    in questa giungla di procedure concorsuali e graduatorie differenziate, paradossale è, in particolare, la posizione dei docenti precari che hanno partecipato al concorso straordinario bis e che, pur avendo conseguito il massimo dei voti, non sono rientrati tra i vincitori perché il numero dei posti a bando era davvero esiguo e non hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento, ma sono gli stessi docenti che lavorano da anni nelle scuole e che anche in piena pandemia hanno gestito le classi con professionalità e motivazione;

    è necessario dare delle risposte reali alla continuità didattica, che non può essere continuità del precariato, ma, anzi, valorizzazione e promozione del personale docente,

impegna il Governo:

   a concedere l'opportunità a tutti i partecipanti al concorso straordinario bis di cui al comma 9-bis, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di conseguire l'abilitazione, anche con percorsi a pagamento e a carico degli stessi, integrando le graduatorie di merito con tutti i partecipanti al concorso che si sono sottoposti alla prova orale e utilizzando la stessa per scorrimento fino ad esaurimento;

   uniformare e semplificare i canali di reclutamento da concorso dei docenti, a garanzia della tutela della continuità didattica.
9/1114-A/91. Rampelli, Ciancitto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame teca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche al fine di potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

    in particolare, l'articolo 5 reca, per il Ministero dell'istruzione e del merito, una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive, disciplina una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione e individua un'unica disciplina applicabile all'immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024;

    ad oggi, le assunzioni dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria seguono un coacervo di canali di reclutamento e ogni cambiamento che subentra rischia di peggiorare irrimediabilmente la situazione;

    ad esempio, le assunzioni da concorso per la scuola dell'infanzia e primaria avvengono nel seguente modo: il 100 per cento dei posti prioritariamente ai vincitori del concorso 2016 (decreto del direttore generale n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute); il 50 per cento dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 è assegnato ai docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) e, in caso di esaurimento, agli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2020; il restante 50° o ai docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020);

    i posti che restano vacanti e disponibili dopo le descritte procedure ordinarie di immissione in ruolo vengono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo che hanno presentato domanda di partecipazione per un'altra regione, indicando una o più province della regione prescelta. In alternativa chi è in graduatoria ed esaurimento può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126);

    e ancora, le assunzioni dei docenti per la scuola secondaria avvengono attualmente nel seguente modo: il 100° o dei posti prioritariamente ai vincitori del concorso ordinario 2016; 60° o dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 vengono assegnati alle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (decreto del direttore generale n. 85 del 1° febbraio 2018) e, in caso di esaurimento, agli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2020; il 20° o dei posti che restano dopo le assunzioni al concorso ordinario 2020 (DD n. 499 del 21 aprile 2020) e 20 per cento al concorso straordinario 2020, compresi gli idonei(DD n. 510 del 23 aprile 2020);

    ancora differenti sono le graduatorie e, di conseguenza, l'ordine di assunzione dei docenti che hanno partecipato alle procedure concorsuali per reclutare insegnanti di matematica, fisica e scienze (STEM);

    in questa giungla di procedure concorsuali e graduatorie differenziate, paradossale è, in particolare, la posizione dei docenti precari che hanno partecipato al concorso straordinario bis e che, pur avendo conseguito il massimo dei voti, non sono rientrati tra i vincitori perché il numero dei posti a bando era davvero esiguo e non hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento, ma sono gli stessi docenti che lavorano da anni nelle scuole e che anche in piena pandemia hanno gestito le classi con professionalità e motivazione;

    è necessario dare delle risposte reali alla continuità didattica, che non può essere continuità del precariato, ma, anzi, valorizzazione e promozione del personale docente,

impegna il Governo:

   a concedere l'opportunità a tutti i partecipanti al concorso straordinario bis di cui al comma 9-bis, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di conseguire l'abilitazione, anche con percorsi a pagamento e a carico degli stessi;

   uniformare e semplificare i canali di reclutamento da concorso dei docenti, a garanzia della tutela della continuità didattica.
9/1114-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli, Ciancitto.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca, all'articolo 3, comma 4, disposizioni volte al potenziamento della capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere;

    il rafforzamento della capacità amministrativa propria degli enti strumentali regionali è un tema che riguarda anche l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AlPo), in considerazione della necessità di realizzare i progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli adempimenti ad essi correlati;

    nel PNRR è previsto, infatti, uno specifico progetto denominato «Rinaturazione dell'area Po», all'interno della componente M2C4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica», linea progettuale 3 «Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine», che vede proprio l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AlPo) tra i soggetti coinvolti nella fase attuativa;

    il summenzionato ente strumentale regionale si trova attualmente a dover gestire un aggravio di adempimenti rispetto a quanto previsto dal programma ordinario triennale dei lavori, servizi e forniture, cui si aggiunge un rilevante incremento del carico lavorativo derivante dalle nuove e ulteriori attività assegnate dal PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la facoltà per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AlPo) di incrementare oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, e comunque entro i limiti della spesa complessiva del personale.
9/1114-A/92. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, idoneo a superare criticità e ritardi accumulati nell'attuazione del PNRR;

    ai sensi del regolamento (UE) 2023/435, il PNRR deve essere modificato con l'introduzione di un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU — finalizzato all'indipendenza europea dai combustibili fossili russi — e trasmesso alla Commissione europea, prima del termine legale del 31 agosto 2023, al fine di consentirne la verifica e la valutazione senza ritardi;

    nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, il Governo — affermando di aver intenzione di coinvolgere il Parlamento «in tutte le fasi salienti dell'implementazione del PNRR...» — ha solo genericamente indicato i gruppi di misure che intende proporre in attuazione del piano RePowerEU, «in materia reti di trasmissione e distribuzione», «sulla produzione di energie rinnovabili», «a sostegno delle catene del valore» soprattutto nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari;

    da canali di comunicazione ufficiali, il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR ha annunciato di aver inviato alla Commissione europea una serie di schede descrittive del nuovo Capitolo REPowerEU nazionale, per verificare l'ammissibilità degli interventi, che sarà composto da proposte che rafforzano l'autonomia energetica e la transizione ambientale,

impegna il Governo

ad allegare il contenuto delle schede descrittive sul nuovo Capitolo REPowerEU inviate alla Commissione alla terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in coerenza con la manifestata volontà di coinvolgere il Parlamento sull'implementazione del PNRR.
9/1114-A/93. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    con il provvedimento in esame sono introdotte misure volte a favorire la funzionalità della Pubblica amministrazione nell'attuazione del PNRR;

    in particolare l'articolo 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026;

    Il Ministero della Cultura si trova in una critica situazione di sottodimensionamento degli organici, pur avendo in previsione un importante piano di assunzioni con l'obiettivo di rimpinguare in maniera considerevole le sue forze per il 2024. Le lacune in organico ammontano a un totale di 8.321 unità: 2.462 per la III area, 5.745 per la II area e 80 per la I area; 34 per i dirigenti di II fascia;

    il Ministero della Cultura ha messo in campo un piano di assunzioni, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso;

    con l'articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono state dettate disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del Ministero della cultura mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali;

    il comma 10 del citato articolo 24 prevede una riserva di posti per i dipendenti del MIBACT in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso. Possono frequentarlo i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento;

    coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il MIC, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che, in deroga alla previsione del limite dei posti, per il solo anno 2023, ai fini attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, siano ammessi alla frequenza del corso-concorso tutti i candidati risultati idonei al concorso indetto dalla Scuola Nazione dell'Amministrazione con decreto del 15 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 97 del 7 dicembre 2021.
9/1114-A/94. Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-bis del decreto-legge in corso di conversione, inserito durante l'esame in sede referente, concede ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute, la facoltà di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina;

    la tragica morte di Andrea Papi, deceduto in seguito all'aggressione di un orso nei boschi di Caldes, in Provincia di Trento, il 5 aprile scorso, ha messo in evidenza come una popolazione di oltre 120 orsi, concentrati in una zona limitata, ma diffusamente antropizzata, come il Trentino occidentale, costituisca un rischio non solo per la sopravvivenza dei metodi tradizionali dell'economia montana di quelle zone, ma, in alcuni casi, anche per l'incolumità fisica delle persone;

    la soluzione adottata dal suddetto art. 17-bis, ovvero di dotare i Corpi forestali di strumenti di autodifesa non letali, sembra ragionevole e di buon senso, ma non è sufficiente considerando la presenza umana complessiva di quelle zone. Appare pertanto opportuno estendere tale possibilità anche ad altri corpi regolamentati,

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente iniziative volte ad estendere a tutti i corpi regolamentati, o che vorranno regolamentarsi, la possibilità di utilizzare strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina.
9/1114-A/95. Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    Il decreto-legge al nostro esame, concernente la «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», contiene, all'articolo 6, disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    i lavoratori a contratto in servizio presso le sedi esteri del MAECI svolgono un ruolo prezioso nel garantire l'erogazione dei servizi ai nostri connazionali all'estero ed alle imprese;

    nonostante le funzioni essenziali svolte, tali lavoratori da anni non riescono ad ottenere l'adeguamento della retribuzione al costo della vita, un fatto che incide sulle motivazioni al lavoro con conseguenze sul buon funzionamento dell'Amministrazione nel garantire servizi efficienti ai connazionali;

    l'adeguamento salariale contenuto in questo provvedimento grazie ai correttivi apportati in Commissione è un primo passo avanti ma è importante garantire un meccanismo automatico che permette in maniera indipendente dalla volontà della Pubblica Amministrazione l'adeguamento dello stipendio al costo della vita rendendo il relativo capitolo di spesa obbligatorio nel bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 157, eliminando ogni discrezionalità da parte dell'Amministrazione degli Esteri nell'aggiornamento della retribuzione degli «impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero», nonché a rendere tale capitolo di spesa obbligatorio garantendone il finanziamento annuale.
9/1114-A/96. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetta «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare PNC;

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    i firmatari prendono atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

    nel rispetto della Costituzione, delle prerogative del Parlamento nonché del principio di leale collaborazione tra istituzioni,

impegna il Governo

a far sì che il Tavolo di lavoro indicato in premessa sia convocato con cadenza settimanale e ogni qualvolta sia richiesto dalla Corte dei conti e siano rese al Parlamento comunicazioni e informazioni in ordine agli orientamenti, alle proposte e alle misure allo studio del consesso.
9/1114-A/97. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Amato, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo, trasfuso, nel testo all'esame, nell'articolo 1, comma 12-quinquies, è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto Luna non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con l'articolo 19, comma 1, primo periodo, si prevede, una misura finalizzata all'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale del «comparto ministeri», a tal fine disponendo uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, da utilizzare nell'anno 2023 per il riconoscimento del beneficio al predetto personale, dal quale risultano escluse le amministrazioni che non sono ministeriali, ma a cui, tuttavia, si applica il relativo contratto;

    la disposizione «comparto ministeri» ripropone l'equivoca dizione che ha aperto il dibattito sulla perequazione dell'indennità di amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo, indicata in premessa e di adottare le misure, anche legislative, al fine di considerare, ai fini della predetta disposizione, il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale ministeri.
9/1114-A/98. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo, trasfuso, nel testo all'esame, nell'articolo 1, comma 12-quinquies, è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con riguardo alle amministrazioni locali, preme ai firmatari segnalare l'esigenza degli enti locali che versano in stato di dissesto e si trovano in condizioni di carenza di organico rispetto alle figure professionali cosiddetti infungibili, carenza che pone in rischio l'attuazione stessa della correzione degli equilibri finanziari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, al fine di consentire agli enti locali in condizione di dissesto che si trovino in assoluta carenza di organico di figure infungibili di poter procedere all'assunzione delle predette figure, del servizio finanziario e del servizio tecnico, indispensabili ai fini dell'opera di risanamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dei rispettivi enti.
9/1114-A/99. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata;

    con l'emendamento 1.83 del Governo, trasfuso, nel testo all'esame, nell'articolo 1, comma 12-quinquies, è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con riguardo alle amministrazioni locali, preme ai firmatari segnalare l'esigenza degli enti locali che versano in stato di dissesto e si trovano in condizioni di carenza di organico rispetto alle figure professionali cosiddetti infungibili, carenza che pone in rischio l'attuazione stessa della correzione degli equilibri finanziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche legislative, al fine di consentire agli enti locali in condizione di dissesto che si trovino in assoluta carenza di organico di figure infungibili di poter procedere all'assunzione delle predette figure, del servizio finanziario e del servizio tecnico, indispensabili ai fini dell'opera di risanamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dei rispettivi enti.
9/1114-A/99. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo, trasfuso, nel testo all'esame, nell'articolo 1, comma 12-quinquies, è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    i firmatari prendono atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo

al fine di garantire la regolarità nella gestione delle risorse, la prevenzione rispetto all'eventualità di frodi e conflitti di interessi nonché la tempestiva e opportuna segnalazione in ordini a ritardi e impedimenti nell'attuazione delle opere, dei progetti e delle riforme, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 12-quinquies indicato in premessa e, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare il controllo concomitante della Corte dei conti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.
9/1114-A/100. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    destano forti perplessità, altresì, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione «Forze di Polizia» poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto sicurezza e difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

    ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico cosiddetto «misto») ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo n. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44 per cento per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;

    permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed erogare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997.
9/1114-A/101. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    destano forti perplessità, altresì, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione «Forze di Polizia» poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto sicurezza e difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

    ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico cosiddetto «misto») ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo n. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44 per cento per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;

    permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed erogare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997.
9/1114-A/101. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

ad individuare gli organismi pubblici e gli strumenti più idonei affinché siano garantite e monitorate l'attuazione e le modalità di applicazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, inerente al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR in tema di percentuale incrementale di occupazione giovanile e femminile prevista entro il 2026.
9/1114-A/102. Aiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare PNC;

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    destano forti perplessità, altresì, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.
9/1114-A/103. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Scotto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    destano forti perplessità, altresì, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario NextGenerationEU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno "efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione»;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, l'articolo 15, comma 23, adegua il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, che impediscono la progressione di carriera al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; con l'adeguamento, i predetti reati risultano riferiti a quelli previsti, in tema di incandidabilità, dalle lettere a) e c), dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

    risultano esclusi, pertanto, i reati previsti dalla lettera b) del medesimo decreto legislativo, i quali concernono i reati, consumati o tentati, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) – si tratta di reati gravissimi di carattere associativo, solo in parte ricompresi nella lettera a), e che ricomprendono, tra gli altri, anche il reato di abuso sui minori,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adeguare il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, ostativi alla progressione di carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, anche ai reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
9/1114-A/104. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    destano forti perplessità, altresì, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario NextGenerationEU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno "efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione»;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo, l'articolo 1, comma 8, reca nuove modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione, mentre l'articolo 9 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere che i dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL, disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'istruzione e della ricerca possano liberamente accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza previo consenso delle amministrazioni interessate.
9/1114-A/105. Carotenuto, Barzotti, Aiello, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Sarracino, Fratoianni, Scotto, Zanella, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    destano forti perplessità, altresì, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario NextGenerationEU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno "efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione»;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

    le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, così come introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 2018 e successive modifiche e integrazioni, per i Vigili del Fuoco neoassunti «Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni» – norma che ha determinato non poche storture in ordine all'assegnazione delle sedi, anche rispetto all'anzianità di servizio e ai tempi di attesa e provoca pendolarismi irragionevoli,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere misure, anche legislative, che rendano possibile derogare alla predetta norma nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata al momento dell'assunzione e ove si configuri un correlato avvicendamento di personale
9/1114-A/106. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in particolare, all'articolo 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri – consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente –, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

    manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

    la situazione del personale di polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

    secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

    il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

    il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

    la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

    occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.
9/1114-A/107. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in particolare, all'articolo 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri – consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente –, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

    manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale degli uffici giudiziari;

    siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi – gli unici attualmente in tirocinio – termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

    occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

    a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

    una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegna il Governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.
9/1114-A/108. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari – in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

    il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole «in due scaglioni», senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

    è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

    la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

    tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 per cento nel settore civile e del 25 per cento nel penale, eliminando il 90 per cento dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure, anche legislative, al fine di consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.
9/1114-A/109. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    in particolare, all'articolo 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri – consentendo l'assunzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente –, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

    manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

    è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti;

    infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

    il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

    il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

    tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65;

    in relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

    in particolare, allarmanti sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani;

    nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204);

    tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

impegna il Governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che gli educatori rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.
9/1114-A/110. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

    i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

   considerato che:

    da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;

    si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

    tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella graduatoria 205-bis, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

    dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

   valutato che:

    il summenzionato decreto ministeriale n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

    inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-ter) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.
9/1114-A/111. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

   considerato che:

    per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

    tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

    procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

    secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

   ritenuto che:

    è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

    è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Ngeu, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma.
9/1114-A/112. Fenu, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

   considerato che:

    per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

    tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

    procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

    secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

   ritenuto che:

    è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

    è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo

ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR.
9/1114-A/113. Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

   considerato che:

    per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

    tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

    procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

    secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

   ritenuto che:

    è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

    è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.
9/1114-A/114. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina – di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni – che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione diretta di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione;

    l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente;

    il comma 5-ter ha introdotto altresì la possibilità fino al 31 dicembre 2026, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, di prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica;

   considerato che:

    per le finalità connesse alla ricostruzione dei territori colpiti da sisma, l'articolo 57 del comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (come modificato dal decreto-legge n. 3 del 2023), prevede la possibilità di stabilizzare il personale non dirigenziale e non di ruolo in servizio alla data del 13 marzo 2023, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo (cosiddetta stabilizzazione diretta);

    in assenza dei requisiti per la stabilizzazione diretta, la stessa norma prevede inoltre la possibilità di stabilizzare il personale non in servizio previa procedura concorsuale, garantendo a tal fine la riserva di una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi;

   ritenuto che:

    il costo del personale che ha prestato servizio presso gli uffici sisma è stato sempre una spesa finanziata con trasferimenti regionali, dunque neutra in quanto etero-finanziata;

    nel 2022 le regioni hanno bloccato i trasferimenti, in quanto le unità in servizio presso gli uffici sisma potevano essere assunte mediante stabilizzazione a valere sul fondo ministeriale appositamente istituito;

    per tale motivo, la condizione che il personale da stabilizzare risulti in servizio presso gli uffici sisma alla data di entrata in vigore nella norma (ossia alla data del 12/03/2023) non consente di stabilizzare le unità per le quali, a causa del blocco dei trasferimenti regionali, non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato (e quindi scaduti alla data del 31 dicembre 2022), in quanto i Comuni non potevano far fronte alla relativa spesa con propri fondi di bilancio;

    per la medesima ragione, la previsione della riserva di una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici non è praticabile in quanto presuppone che i comuni abbiano una capacità assunzionale tale da poter assumere, con accesso dall'esterno, un numero di unità pari al numero delle unità di personale che intendono stabilizzare (es. per poter stabilizzare n. 1 istruttore tecnico che ha maturato i requisiti presso l'ufficio sisma del comune, occorrerebbe bandire un concorso per n. 2 istruttori tecnici e garantire l'accesso dall'esterno ad una unità);

    la possibilità di stabilizzare le unità che hanno maturato i requisiti risulta quindi preclusa a quei comuni che non hanno capacità di spesa tale da poter garantire l'accesso dall'esterno al (restante) 50 per cento dei posti da bandire nei concorsi (accesso che deve essere finanziato a valere sulle capacità assunzionali dell'amministrazione che bandisce il concorso);

   ritenuto altresì che:

    con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0022121 del 31 marzo 2023, sono state emanate le disposizioni per la raccolta dati online finalizzate alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione al fine di:

   prevedere la possibilità di stabilizzare, attraverso la procedura diretta, anche il personale non in servizio al 12 marzo 2023 il cui rapporto di lavoro è cessato alla data del 31 dicembre 2022 per carenza delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla relativa spesa;

   prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'introduzione della possibilità, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la stabilizzazione diretta, di bandire una procedura concorsuale interamente riservata al personale da stabilizzare, senza impegnare necessariamente l'intera capacità assunzionale dell'ente.
9/1114-A/115. Lovecchio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Torto, Fede, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

   considerato che:

    l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la tax compliance e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle tax expenditure;

    il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo «Piano della performance 2021-2023», da realizzarsi entro il 2024;

   ritenuto che:

    è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, a garantire il pieno completamento del piano di assunzioni dell'Agenzia delle entrate come indicato nel «Piano della performance 2021-2023», rafforzando altresì la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e all'utilizzo dei big data.
9/1114-A/116. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'asse 5 della componente MICI del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la tax compliance e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle tax expenditure;

    il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo «Piano della performance 2021-2023», da realizzarsi entro il 2024;

    è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, prevedere ulteriori misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.
9/1114-A/117. Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, al Capo I, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; in riferimento al Ministero della Cultura, si incrementa la dotazione organica di personale dirigenziale, rispetto a quella vigente, indicata nelle Tabelle «A» (n. 27 dirigenti di prima fascia) e «B» (n. 192 dirigenti di seconda fascia) allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2019, pari complessivamente a n. 219 dirigenti, di ulteriori cinque (5) unità di livello generale e di ulteriori sei (6) unità di livello non generale;

    in materia di spettacolo, la scorsa legislatura, è stata emanata la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», che delega il Governo ad emanare, tutta una serie di decreti legislativi;

    vero è che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, cosiddetto decreto Milleproroghe ha portato da 9 a 24 mesi dalla pubblicazione della legge il termine entro il quale esercitare la delega, compromettendo di fatto la operatività delle misure, anche perché sono molti e molto importanti gli ambiti sui quali il governo dovrà intervenire;

    in particolare, tra l'altro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310;

    con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei curricula dei partecipanti;

    al momento, ancora non è stato emanato alcun decreto legislativo, né si hanno notizie sullo stato dell'arte degli stessi,

impegna il Governo

   ad emanare i necessari e tanto attesi decreti legislativi di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», con particolare riferimento alla revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso le nuove procedure, che prevedano l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché' da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni, e l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curricula dei partecipanti.
9/1114-A/118. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 5 del provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

    appare auspicabile, al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, che il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, sia prorogato per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

    appare altresì necessario, ai fini dell'attivazione degli incarichi di 15000 docenti della scuola secondaria, che siano utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, mentre per gli ulteriori incarichi si potrebbe ricorrere allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021;

    il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole, che anche nella prospettiva di tagli agli organici che deriveranno dal dimensionamento, risulta assolutamente indispensabile, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi;

    l'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009,

impegna il Governo

a reperire le ulteriori necessarie risorse, che rendano possibile la proroga dell'organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico e consentano il corretto funzionamento delle scuole, anche al fine di poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria.
9/1114-A/119. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

    per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

    tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

    procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

    secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

    è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

    è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione della eventuale proposta di modifica del PNRR, assicurando di informare e chiarire in modo puntuale alle competenti Commissioni parlamentari quali siano i cambiamenti richiesti nonché le conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile.
9/1114-A/120. Gubitosa, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del decreto-legge oggetto di conversione modifica la disciplina della figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

    la disposizione descritta amplia il novero di coloro che possono essere nominati quale «Inviato», estendendo in particolare la nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta;

    in tal caso, la norma comporterebbe dei costi aggiuntivi per la finanza pubblica destinati al compenso per l'inviato, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione;

    la normativa precedente in materia prevedeva che rinviato speciale fosse individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e che per lo svolgimento delle funzioni non spettavano emolumenti o compensi, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione;

    preme ricordare che la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La sua funzione è di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti applicativi della disposizione descritta in premessa in relazione soprattutto agli oneri finanziari, valutando di ripristinare la precedente normativa in materia, considerato che il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e del loro efficientamento.
9/1114-A/121. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1, dispone la possibilità, nelle procedure concorsuali del Ministero suddetto relative all'assunzione di cento unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti, di riservare il cinquanta per cento di posti in favore del personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero;

    la misura descritta è volta a favorire la stabilizzazione del personale a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che fornisce un apporto determinante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione all'estero. Sono a tutti gli effetti parte del personale dell'amministrazione degli affari esteri, che è costituita dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza, dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

    il personale interessato è preposto a ogni genere di attività che afferisce ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari, alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero, di quella commerciale, del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere;

    inoltre, il personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero riveste un ruolo cruciale in vista del pieno conseguimento degli importanti obiettivi in capo al Dicastero, prefissati nell'ambito dell'architettura complessiva relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    l'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio per cui la forma generale ed ordinaria di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla selezione concorsuale, volta a garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio delle funzioni pubbliche. Tale principio è strettamente correlato all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione;

    l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, reca modifiche in materia di modalità di accesso ai concorsi pubblici. In particolare, prevede il rispetto, nell'espletamento delle procedure, dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza e celerità di espletamento, con possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati per la realizzazione di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali;

    in un'ottica di aggiornamento e semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni è necessario proseguire nella direzione dell'efficientamento, della digitalizzazione, della velocizzazione e della razionalizzazione delle procedure concorsuali,

impegna il Governo

a garantire lo svolgimento delle prove concorsuali, di cui in premessa, anche in modalità da remoto, considerata l'eventualità della residenza all'estero dei partecipanti al concorso in oggetto, e/o in servizio presso sedi estere ubicate in aree carenti di funzionali collegamenti con l'Italia.
9/1114-A/122. Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa. In particolare, il comma 2, lettera a), numero 1), prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre;

    il nuovo ufficio centrale sarà dedicato alle attività di promozione e di valorizzazione degli asset della Difesa riferiti al demanio e al patrimonio, specificando, altresì, che la disciplina e le relative funzioni saranno stabilite in via regolamentare;

    il patrimonio immobiliare della Difesa è molto eterogeno, esteso su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche di grande valore storico-artistico. In particolare, ricomprende varie tipologie di siti e infrastrutture come caserme, arsenali, basi, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di materiali, fari, ponti radio, alloggi di servizio e altro;

    uno dei problemi principali con riferimento al suddetto patrimonio è la sua vetustà, atteso che quasi il cinquanta per cento delle strutture risale a prima del 1915 e soltanto il dieci per cento è stato costruito dopo il 1945;

    come sottolineato nel Documento Programmatico e Pluriennale della Difesa 2022-2024, il vasto patrimonio immobiliare in oggetto costituisce un insieme di beni da tutelare favorendone la valorizzazione, considerati anche i risvolti benefici per la collettività;

    inoltre, richiedono attenzione in tal senso tutti i complessi monumentali, gli edifici storici e i forti nonché tutta la parte inerente la sfera logistica e gli alloggi del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a concentrare e rafforzare l'azione del costituendo ufficio centrale nella direzione della valorizzazione, del riuso, del recupero e della tutela del patrimonio immobiliare, nonché a dedicare particolare attenzione agli edifici storici e ai complessi monumentali considerato il loro intrinseco valore artistico e culturale.
9/1114-A/123. Pellegrini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che;

    il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    il provvedimento contiene, altresì, diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

   considerato che:

    il 3 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento «Act in Support of Ammunition Production» (ASAP) volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili;

    il 9 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di regolamento ASAP con 518 voti favorevoli, 59 contrari tra cui i parlamentari del Movimento 5 stelle, e 31 astenuti;

    il Commissario Breton ha dichiarato, in merito alle risorse a disposizione, che stanno liberando finanziamenti dai fondi di coesione e dai fondi del Recovery and Resilience Facility da destinare agli Stati membri che «desiderano co-finanziare la loro industria della Difesa». Stando a quanto affermato dal Commissario il Recovery fund «è stato specificatamente costruito per tre principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Intervenire puntualmente per sostenere progetti di industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro»;

    secondo le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Breton, «l'attuale produzione nel settore della difesa dell'Unione è adattata al tempo di pace», sostenendo che l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina «ha cambiato il paradigma» ed ora per le imprese del settore la sfida è «affrontare un aumento della domanda nel settore delle munizioni e dei missili, che richiede loro di produrre di più e più velocemente». Sostanzialmente, dunque, si sta spostando l'asse dell'azione europea dalla promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi cittadini verso un'economia centrata sulla guerra;

    il 1° giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento con 446 voti favorevoli, 67 contrari e 112 astensioni, che potrebbe ricevere il via libera definitiva nella plenaria di Strasburgo prevista a luglio,

impegna il Governo

a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della Difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad un 'economia di guerra.
9/1114-A/124. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Zanella, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta — unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica — l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è — era — chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è — era — da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'unione»;

    nel PNRR le risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammontano complessivamente a 61,5 miliardi di euro;

    il 55 per cento delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

    il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del PNRR, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)70 , di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo

alla luce dell'esaustiva relazione della Corte dei Conti, a stimolare le attività relative allo sviluppo dell'idrogeno verde nel comparto dei trasporti, l'elettrificazione e la resilienza delle ferrovie con particolare riferimento al Sud Italia, anche rafforzando adeguatamente le capacità delle amministrazioni impegnate e dei soggetti attuatori di tali interventi.
9/1114-A/125. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è — era — chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è — era — da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'unione»;

    nel PNRR le risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammontano complessivamente a 61,5 miliardi di euro;

    il 55 per cento delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

    il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del PNRR, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)70, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo

a non disperdere la capacità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in inutili e costose opere di dubbia fattibilità e pertanto a dare seguito alle già programmate attività, prodromiche alla buona riuscita dei progetti del PNRR.
9/1114-A/126. Traversi, Iaria, Cantone, Fede, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare PNC;

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    i commi da 14-bis e 14-quinquies dell'articolo n. 1, introdotti in sede referente, inseriscono l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto di merci pericolose;

impegna il Governo

a provvedere con maggiori risorse finanziarie all'attività dell'ANSFISA, alla luce delle ulteriori e rilevanti funzioni assegnate dal provvedimento in esame.
9/1114-A/127. Fede, Iaria, Cantone, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare PNC;

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'unione;

    a gennaio 2022 l'ENAC ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Aeroporti, a seguito del mandato ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la revisione del precedente Piano del 2015. La bozza di piano è stata predisposta dall'ENAC e posta in consultazione il 19 ottobre 2022, fino al 21 novembre 2022;

    La bozza del Piano nazionale aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

impegna il Governo

a provvedere con urgenza all'adozione del Piano nazionale aeroporti dando particolare rilievo alle proposte presentate dall'ENAC, al fine di valorizzare le risorse previste dal PNRR.
9/1114-A/128. Cantone, Iaria, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

    più in particolare,

     all'articolo 1, comma 3, tra le diverse assunzioni, vi include anche quelle di Agenas e al comma 5 del medesimo articolo interviene sul reclutamento del personale per il Dipartimento della disabilità;

     all'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento anche all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

     all'articolo 11 interviene per la salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al funzionamento del servizio di pubblica utilità 1500;

     all'articolo 14, ai commi 3, 4 e 4-bis, interviene sull'istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute prevedendo nuove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024 e si autorizza il medesimo Ministero ad incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     all'articolo 18, commi 3 e 4, intervengono sulla definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario, relativamente ai ristori per l'emergenza epidemiologica;

     all'articolo 19, commi 2 e 4, interviene sulla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale Agenas e dispone alcune misure per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

     all'articolo 26 si autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale;

     tuttavia, nulla si rileva riguardo la necessità di incrementare il personale delle strutture ed enti del SSN che pure rappresentano al momento la vera e reale necessità per la tutela della salute;

     particolare sconcerto suscita la disposizione che incrementa sensibilmente le nomine di diretta collaborazione del Ministro, in spregio a qualsiasi buon senso che, dinanzi alla carenza conclamata del personale sanitario, avrebbe dovuto contenere far desistere dalla volontà di occupare posti di potere invece che posti per la salute dei cittadini –:

impegna il Governo

a garantire al SSN le risorse umane di cui necessita, anche consentendo alle regioni, attraverso ulteriori iniziative normative, di derogare al tetto di spesa per il personale sanitario, per un importo pari almeno al 30 per cento (attualmente è al 10 per cento) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
9/1114-A/129. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

    nulla evince invece con riguardo alla stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS che pure il Governo, neanche 20 giorni fa, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto bollette, si era impegnato a voler stabilizzare;

    la Commissione UE, in data 19 aprile 2023, ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR (2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della Direttiva Europea 1999/70, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; secondo la Commissione, la normativa italiana, emblematico è proprio il caso dei ricercatori di IRCCS/IZS, non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico, tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali;

    la Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato;

    l'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE;

    il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS-IZS pubblici ha una media di 13 anni di precariato, con il paradosso che il personale che lavora presso gli stessi IRCCS e IZS con finalità assistenziale (e non di ricerca) accede invece all'assunzione dopo 36 mesi di contratto a termine tramite la cosiddetta legge Madia e anche dopo 18 mesi con le cosiddette assunzioni Covid;

    è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

    la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale e della salute degli individui –:

impegna il Governo

a stabilizzare il personale della ricerca che lavora presso gli IRCCS e IZS, anche intervenendo nei provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento.
9/1114-A/130. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Fornaro, Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 5, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

    dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili.»), l'istituto del «collocamento mirato» per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come «disabili psichici» secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

    una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti;

    si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente «stigma» sociale, riscontrato anche dagli studi effettuati; un insieme di diffidenza e paura, nei confronti delle persone con disabilità psichica;

    l'idea di «progetti personalizzati», con operatori formati a fare da «coach» alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà (principi questi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato, derivate dal decreto legislativo 151/2015, e dalla verifica delle stesse), hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo, e motivati chi in tale processo è coinvolto a diverso titolo;

    il principio cardine è adesso quello del «collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato» con un vero e proprio responsabile del processo a seguirne le tappe, interagendo con chi occorra;

    la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, mostra, con la valutazione degli «accomodamenti ragionevoli», paradossalmente come occorra compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema. Infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge n. 68 del 1999, 1'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge. Tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

proprio nell'ottica della nuova visione del «collocamento mirato» delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che, una volta inquadrate le loro capacità e desideri, massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di «coaching», anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta.
9/1114-A/131. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 5, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

    dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili.»), l'istituto del «collocamento mirato» per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come «disabili psichici» secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

    una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti;

    si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente «stigma» sociale, riscontrato anche dagli studi effettuati; un insieme di diffidenza e paura, nei confronti delle persone con disabilità psichica;

    l'idea di «progetti personalizzati», con operatori formati a fare da «coach» alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà (principi questi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato, derivate dal decreto legislativo 151/2015, e dalla verifica delle stesse), hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo, e motivati chi in tale processo è coinvolto a diverso titolo;

    il principio cardine è adesso quello del «collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato» con un vero e proprio responsabile del processo a seguirne le tappe, interagendo con chi occorra;

    la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, mostra, con la valutazione degli «accomodamenti ragionevoli», paradossalmente come occorra compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema. Infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge n. 68 del 1999, 1'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge. Tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti

    e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

proprio nell'ottica della nuova visione del «collocamento mirato» delle persone con disturbi di neurosviluppo e con disabilità intellettiva, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che, una volta inquadrate le loro capacità e desideri, massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di «coaching», anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a valutare l'opportunità di una riforma che permetta l'assunzione diretta delle predette persone, previa valutazione positiva del percorso di accompagnamento all'inserimento.
9/1114-A/131. (Testo modificato nel corso della seduta)Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con un pacchetto di emendamenti depositato nottetempo dal Governo sono state introdotte misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, la possibilità di ridurre alla sola prova scritta i concorsi per il reclutamento pubblico di tutti i profili, salvo quelli apicali, la riorganizzazione, radicale, delle attribuzioni per le posizioni apicali del Ministero della difesa – proposta, quest'ultima, successivamente ritirata per eccesso di inopportunità, acuita da incompatibilità di metodo;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta — unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica — l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è — era — chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il predetto controllo della Corte dei conti è — era — da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione»;

    con Deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate «Case della Comunità e presa in carico della persona» e «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)» PNRR, M6C1 1.1 e 1.3, accertando talune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo, rispetto alla scadenza del Target Ita e rilevando che «sembrerebbe dunque di cogliere la volontà del Ministero della salute di spostare in avanti la piena integrazione del target Italia relativo all'approvazione dei progetti»; la Corte dei conti ha quindi evidenziato la necessità di un maggiore impulso del Ministero sui Soggetti Attuatori, rammentandone i compiti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e rammentandone la responsabilità del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

    la Corte ha altresì segnalato che non sarebbero state ancora prodotte le rendicontazioni da parte delle regioni che hanno già percepito le rispettive anticipazioni mentre altre regioni non hanno ancora avanzato richiesta di anticipazione;

    è evidente come il contributo della Corte dei conti consenta al Parlamento e alla collettività intera di a non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.),

impegna il Governo:

   a salvaguardare il livello di vigilanza della Corte dei conti al fine di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e per recuperare possibili ritardi accumulati e a vigilare affinché, come richiesto anche dalla Corte dei conti nella delibera indicata in premessa, i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti di personale richiesti, ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse;

   a rafforzare ulteriormente l'attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei Soggetti Attuatori e di Invitalia, anche avvalendosi della Corte dei conti, sollecitando la realizzazione, nei tempi congrui, degli obiettivi sottesi a milestone e target previsti e le relative esaurienti informative.
9/1114-A/132. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con diversi pacchetti emendativi depositati dal Governo durante le sedute notturne dei lavori di commissione, sono state introdotte una serie di misure — che non è chiaro come possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali — che dispongono misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) e, con l'emendamento 22.16, la riorganizzazione nella gestione dei contenziosi e delle procedure di infrazione con l'UE;

    quest'ultimo emendamento, in particolare, è intervenuto al fine di internalizzare nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione — istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2006 e confermata con decreto il 20 gennaio 2023 —, con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

    un cambiamento nella gestione di questo importante aspetto dei rapporti con l'Unione europea che evidentemente comporterà nuovi e maggiori oneri per lo Stato, creando nei fatti un doppione di una struttura già esistente che avrebbe potuto essere certamente rafforzata ma non stravolta;

    attualmente (aprile 2023) le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui 62 per violazione del diritto dell'unione e 21 per mancato recepimento di direttive;

    l'avvio di tali procedure costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'unione e il fatto che il nostro Paese abbia ancora aperti così tanti procedimenti ci espone al serio rischio di sanzioni;

impegna il Governo

    ad attivarsi, al di là delle modifiche nella gestione prospettate dall'emendamento in parola, affinché si chiudano al più presto le procedure di infrazione attualmente gravanti sull'Italia, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni.
9/1114-A/133. Bruno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    con diversi pacchetti emendativi depositati dal Governo durante le sedute notturne dei lavori di commissione, sono state introdotte una serie di misure — che non è chiaro come possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali — che dispongono misure concernenti, tra le altre, la riduzione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per i candidati idonei, l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) e, con l'emendamento 22.16, la riorganizzazione nella gestione dei contenziosi e delle procedure di infrazione con l'UE;

    quest'ultimo emendamento, in particolare, è intervenuto al fine di internalizzare nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione — istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2006 e confermata con decreto il 20 gennaio 2023 —, con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contezioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

    un cambiamento nella gestione di questo importante aspetto dei rapporti con l'Unione europea che evidentemente comporterà nuovi e maggiori oneri per lo Stato, creando nei fatti un doppione di una struttura già esistente che avrebbe potuto essere certamente rafforzata ma non stravolta;

    attualmente (aprile 2023) le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui 62 per violazione del diritto dell'unione e 21 per mancato recepimento di direttive;

    l'avvio di tali procedure costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'unione e il fatto che il nostro Paese abbia ancora aperti così tanti procedimenti ci espone al serio rischio di sanzioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni ulteriore iniziativa finalizzata a favorire la chiusura delle procedure di infrazione attualmente gravanti, nonché a prevenire l'apertura di nuove.
9/1114-A/133. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta — unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica — l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è — era — chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il già menzionato controllo della Corte dei conti è – era – da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'unione;

    come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette milestones: l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modifiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

    nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

    tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

    come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,

impegna il Governo

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma NGEU, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, valutando altresì gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di mantenere il controllo concomitante della Corte dei conti quale strumento che favorisce una corretta gestione in itinere del Piano e che permette di evitare censure successive da parte della Commissione europea, con ovvi aggravi sulla tempistica di erogazione delle risorse.
9/1114-A/134. Scerra, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni per l'attuazione del PNRR;

    secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

    come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette milestones: l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modifiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

    in particolare, nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

    tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

    come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

    dietro i ritardi nella spesa dei fondi del PNRR ci sono anche le carenze di personale e l'assenza di competenze specifiche degli enti locali a cui è stata affidata la gestione di un'importante fetta di risorse, 40 miliardi solo per i Comuni;

    la mancanza di personale ha contribuito a frenare gli investimenti previsti dal cronoprogramma: la questione è particolarmente sentita nel Mezzogiorno, dove la carenza di organico e di professionalità tecniche delle amministrazioni incide negativamente sulla programmazione pluriennale degli enti, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi' previsti in primo luogo dal PNRR;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è — era — chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    il già menzionato controllo della Corte dei conti è — era — da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

    ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'unione»,

impegna il Governo

ad assicurare, tramite il rafforzamento di un quadro di governance efficace e pienamente operativo che passi anche per il reclutamento di personale in possesso di specifiche professionalità, la piena funzionalità e capacità amministrativa degli enti locali nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in linea con le raccomandazioni Paese della Commissione europea all'Italia per realizzare gli impegni del piano, in particolare a livello subnazionale.
9/1114-A/135. Scutellà, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,

   premesso che:

    al fine di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle medesime Agenzie di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato;

    considerato il ruolo centrale attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nelle fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti, la previsione di cui al citato articolo 3 appare insufficiente a rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e a garantire il corretto inquadramento nelle Agenzie di professionalità tecniche altamente qualificate e specializzate,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, consentendo alle stesse di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
9/1114-A/136. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,

   premesso che:

    al fine di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle medesime Agenzie di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato;

    considerato il ruolo centrale attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nelle fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti, la previsione di cui al citato articolo 3 appare insufficiente a rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e a garantire il corretto inquadramento nelle Agenzie di professionalità tecniche altamente qualificate e specializzate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, consentendo alle stesse di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
9/1114-A/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   in sede d'esame del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto Luna non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    dal rapporto dell'Ispra (dati 2021) emerge che in 15 anni, dal 2006 al 2021, le aree edificate sono aumentate nel nostro Paese di oltre 115.271 ettari (1.153 chilometri quadrati). Nel 2006, il suolo italiano «consumato» da strade e costruzioni era pari al 6,75 per cento; alla fine del 2021 è arrivato al 7,13 per cento, a fronte di una media Ue del 4,2 per cento;

    tali dati richiamano all'urgenza di porre in essere ogni misura utile a rigenerare il tessuto urbano in un'ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche ambientale, senza ulteriore consumo di suolo, nel rispetto del principio europeo del DNSH e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050, che, come confermato dai drammatici e nefasti accadimenti degli ultimi giorni, sono imprescindibili in un territorio fragile e vulnerabile come quello italiano,

impegna il Governo

ad assicurare massima priorità nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR finalizzati alla rigenerazione del territorio e alla riduzione del consumo del suolo, a cominciare dall'approvazione di una legge ad hoc che consenta di concorre al raggiungimento dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050.
9/1114-A/137. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Ferrari.


   La Camera,

   in sede d'esame del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto Luna non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico. Tra le misure previste nell'ambito della Missione 2, viene contemplato il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle Autorità di bacino distrettuali anche al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.
9/1114-A/138. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere;

   considerato che:

    il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito con la legge 28 giugno 2016 n. 132, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana;

    il Sistema nazionale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale, nonché di supporto a livello tecnico-scientifico delle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;

    nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA),

impegna il Governo

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 e a stanziare adeguate risorse volte a garantire su tutto il territorio nazionale l'obiettivo prioritario dell'effettivo conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).
9/1114-A/139. Santillo, Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   in sede d'esame del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    la Componente 4 – Misura 3 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è dedicata alla salvaguardia della biodiversità, che rappresenta una priorità assoluta per l'Unione europea al fine del raggiungimento degli obiettivi di protezione al 2030;

    le azioni volte all'estensione delle aree protette Natura 2000, ma anche ad una loro migliore conservazione e al relativo monitoraggio, affinché la superficie totale protetta raggiunga, al 2030, almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, impongono tuttavia lo stanziamento di risorse adeguate anche per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, adeguate misure volte a incrementare le risorse in favore delle aree naturali protette, anche valutando l'estensione agli enti di gestione della facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.
9/1114-A/140. Morfino, Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   in sede d'esame del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    la Componente 4 – Misura 3 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è dedicata alla salvaguardia della biodiversità, che rappresenta una priorità assoluta per l'Unione europea al fine del raggiungimento degli obiettivi di protezione al 2030;

    le azioni volte all'estensione delle aree protette Natura 2000, ma anche ad una loro migliore conservazione e al relativo monitoraggio, affinché la superficie totale protetta raggiunga, al 2030, almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, impongono tuttavia lo stanziamento di risorse adeguate anche per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure volte a favorire la salvaguardia delle aree naturali protette.
9/1114-A/140. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.


   La Camera,

   in sede d'esame del provvedimento in titolo, premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 23, in particolare, dispone alcune misure relative al rafforzamento del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e infine alla garanzia di maggiori risorse per l'imprenditoria giovanile;

    nel contesto di un rafforzamento degli enti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, attenzione particolare merita la situazione del CREA, il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti in Europa;

    il CREA, con oltre 2000 tra dipendenti e ricercatori, 12 centri di ricerca e 40 sedi operative, fornisce all'agroalimentare un contributo chiave per l'innovazione e la competitività, oltre a supportare Ministero e Regioni nella gestione dei 10 miliardi di euro annui della PAC nonché per l'operatività del Piano irriguo nazionale e la progettualità del Recovery Fund;

    a seguito della confluenza nell'Ente di diversi enti e Istituti sperimentali di ricerca, alcune norme hanno autorizzato la stabilizzazione del personale precario, senza affrontare quella degli operai a tempo determinato che lavorano negli oltre 5.000 ettari delle 100 aziende sperimentali;

    la legge di bilancio 2021 ha provveduto a dotare il CREA di maggiori risorse – 2 milioni di euro annui a regime – finalizzate alla stabilizzazione di 100 unità del predetto personale, attualmente regolato dal CCNL privato degli Operai agricoli e florovivaisti; ma nonostante l'onere economico dell'operazione sia già presente nel bilancio CREA, nulla è stato realizzato nella direzione auspicata;

    due i piani di intervento: stabilizzare (vedi Decreto Madia), il personale precario nel profilo di «operatore tecnico» con CCNL pubblico degli Enti di ricerca, facendo sì che ad esso non siano applicati due CCNL differenti, e allo stesso tempo regolare l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, applicando loro il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti,

impegna il Governo a

dare seguito, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione degli operai del CREA a tempo determinato, nel profilo di «operatore tecnico» degli Enti di ricerca, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale, e regolando al contempo l'assunzione di operai a tempo determinato per le attività stagionali attraverso il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti.
9/1114-A/141. Caramiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   in sede d'esame del provvedimento in titolo, premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

    la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

    in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro, riservando circa 2,49 miliardi agli interventi sul dissesto idrogeologico con l'obiettivo della messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone che vivono nelle aree attualmente a rischio idrogeologico. Rispetto al sub-investimento consistente nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici, al fine della completa realizzazione dei predetti interventi entro il 30 marzo 2026, non si è conclusa la relativa procedura;

    come noto, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) l'assenza di un'efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell'inserire la tutela del territorio nelle proprie funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR, alle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, mediante un efficace sistema di governance che consenta la valutazione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione.
9/1114-A/142. Appendino, Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Grimaldi.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

   considerato che:

    il piano per la ripresa e la resilienza deve assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 secondo il principio del «Do No Significant Harm (DNSH)» che impone che le misure e le attività del Piano debbano contribuire al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità senza influenzare negativamente il raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità;

    per l'attuazione del PNRR, i soggetti pubblici hanno incorporato i criteri e gli indicatori di sostenibilità ambientale ESG nei bandi attuativi del Piano di cui sono gestori così allargando ulteriormente la platea di imprese che si devono confrontare con questa nuova regolamentazione;

    nonostante la gestione dei fondi del PNRR, le garanzie Sace e altri bandi regionali e internazionali richiedano un percorso e indicatori su questi fronti, ad oggi sono ancora tantissime le imprese italiane che non hanno sviluppato una strategia di impatto o una gestione basata volontariamente su criteri sostenibili; senza considerare inoltre che la maggior parte di queste risorse verrà erogata tramite i Comuni, chiamati a misurare gli effetti e gli impatti dei progetti finanziati;

   valutato altresì che:

    alla Pubblica Amministrazione, in partnership con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un percorso volto a recuperare il ritardo e costruire un futuro più competitivo. A tal fine, risulta cruciale non solo costruire un'adeguata macchina amministrativa dotata di competenze digitali e capacità d'innovazione ma rafforzare la formazione del personale della PA, con l'obiettivo di sostenere l'engagement delle persone e di favorire il cambiamento culturale verso il richiesto nuovo mindset ESG,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa dei dipendenti degli enti centrali con funzioni di programmazione e controllo e degli enti pubblici territoriali con compiti di attuazione al fine di consentire una pronta ed efficace gestione delle risorse del PNRR ed accompagnare ed assistere tecnicamente le imprese del territorio e quelle che investono in Italia, circa l'evoluzione dei mercati finanziari e dei servizi per il credito, finanza ESG e finanza per lo sviluppo sostenibile.
9/1114-A/143. Todde, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

   considerato che:

    gli impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono la chiave strategica non solo per decarbonizzare il settore energetico ma anche per portare benefici strutturali nei territori, alle imprese e alle famiglie;

    nello specifico del piano REPowerEU, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto Fit far 55 per cento, incrementando dal 40 per cento al 45 per cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentando dal 9 per cento al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007;

    nel nostro Paese, il percorso verso la diffusione dei predetti impianti è rallentato da una serie di fattori, tra i quali rientrano una frammentazione della normativa di settore e gli ostacoli e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali che, de facto, in assenza di sufficiente personale dedicato, non riescono a gestire al meglio i progetti accumulati né a garantire certezza sui tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa tesa a rafforzare la capacità tecnico-amministrativa degli uffici tecnici regionali e delle soprintendenze al fine di migliorare e rafforzare la capacità amministrativa di questi soggetti e pertanto garantire agli operatori del settore certezza sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica e dell'ambiente esistenti.
9/1114-A/144. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

    con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta – unitamente alla proroga del cosiddetto «scudo contabile», adottata nel corso dell'emergenza pandemica – l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

    non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è – era – chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

   considerato che:

    il PNRR ha stanziato un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro per la Missione, Componente 2, Investimento 1.2 inerente la realizzazione entro il 2026 di comunità energetiche rinnovabili (CER), in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile;

    oltre al contributo in termini di aumento di quota di produzione da fonti rinnovabili, le CER rappresentano un nuovo paradigma di sostenibilità e un modello di produzione diffusa e partecipata di energia, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti, e, in tal senso, il PNRR può rappresentare quell'acceleratore che finora è mancato;

    i dati definitivi sui prezzi al consumo dell'Istat per il 2022 mostrano che l'impatto dell'inflazione, determinato prevalentemente dall'incremento del costo dell'energia, è stato più consistente per le famiglie meno abbienti, attestandosi al 12,1 per cento, ben cinque punti percentuali in più rispetto all'effetto sulle famiglie con maggiore capacità di spesa;

    occorre metter in campo interventi più funzionali, capaci di offrire maggiori opportunità a parità di risorse impegnate, come quelli orientati a generare, per i soggetti più vulnerabili, benefici economici e sociali grazie ad una rapida riduzione dei costi della bolletta e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per fare ciò è necessario che vengano emanati i decreti per l'implementazione delle citate CER,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità nell'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo nei piccoli Comuni, al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica.
9/1114-A/145. Cappelletti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Simiani, Dell'Olio, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula contiene disposizioni urgenti per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni e delle relative strutture di supporto, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

    in tali ambiti, si rende necessaria l'adozione di misure straordinarie finalizzate ad arginare la grave carenza di medici che affligge il Servizio sanitario nazionale, assicurando la continuità delle prestazioni e la tenuta del sistema, nelle more della realizzazione delle politiche di potenziamento della formazione universitaria e specialistica che richiedono inevitabilmente un orizzonte di medio termine;

    al fine di «garantire i livelli essenziali di assistenza», l'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha concesso alle aziende del Ssn la possibilità di trattenere in servizio il personale medico in regime di convenzionamento, su richiesta degli interessati, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga agli ordinari limiti previsti per il collocamento in quiescenza;

    la carenza di professionisti e la necessità di garantire i LEA interessano l'assistenza ospedaliera come quella territoriale e giustificherebbero l'estensione della deroga sopra citata nei confronti del personale medico dipendente del SSN, sempre su richiesta degli interessati, in particolare nei casi in cui questi manifestino la disponibilità ad esercitare l'attività professionale presso ambiti poco attrattivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la portata applicativa dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, riconoscendo transitoriamente la possibilità di permanere o rientrare in servizio, su base volontaria, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, anche nei confronti dei medici dipendenti del Ssn, in particolare nei casi in cui questi manifestino la disponibilità ad esercitare l'attività professionale presso ambiti contraddistinti da forte carenza di personale.
9/1114-A/146. Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto ha meritoriamente previsto numerose norme riguardanti il personale del Ministero dell'istruzione e del merito prevedendo una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive;

    prorogano all'anno scolastico 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale nonché delle disposizioni legislative che consentono l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate;

    è stata introdotta una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione;

    c'è poi l'individuazione di una un'unica disciplina applicabile all'immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024;

    il provvedimento, inoltre, interviene sulla disciplina relativa al contingente di esperti di cui si avvale il Ministero dell'istruzione e del merito allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR;

    purtroppo non è stata prevista una normativa dedicata alla continuità didattica per l'anno scolastico 2023/2024 che consenta la conferma dei ruoli del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano superato le prove scritte e orali del Concorso D.D.G. del 2016, assunto a tempo indeterminato, con riserva, dal Ministero dell'istruzione e del merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova previsto come condizione dall'ordinamento giuridico, ovvero i commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto, disponendo il contestuale annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione consentendo il reintegro nei ruoli. In tal modo si verrebbero, giustamente, a sanare tutti i casi in cui, in seguito al superamento delle prove di esame e inserimento con riserva in graduatoria di concorso, con successiva assunzione a tempo indeterminato nelle scuole secondarie a seguito del superamento dell'anno di prova previsto dall'ordinamento possano successivamente a tale procedimento darsi casi di ricorso fondati su bandi contenenti clausole che imponevano il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Si afferma ciò perché appare illogico rendere nulli delle situazioni giuridiche e di fatto ben consolidate che possa stravolgere le conseguenze dell'inserimento in graduatoria, poi dell'assunzione in servizio e infine dell'immissione in ruolo, poiché in tal modo si stravolgono le posizioni giuridiche soggettive dei docenti ed il loro legittimo affidamento sul fatto che l'abilitazione o il titolo per il quale abbiano concorso, superando con profitto le prove, abbiano un effetto irreversibile. Sarebbe opportuno ribadire con apposito provvedimento normativo il principio del consolidamento del titolo in base al quale Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, col primo provvedimento utile allo scopo, una norma dedicata alle situazioni giuridiche soggettive dei docenti indicati in premessa, al fine di proteggere l'affidamento del privato cittadino, il quale abbia superato le prove di esame e avviato in buona fede la relativa attività di docenza, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività di docenza di cui si tratta.
9/1114-A/147. Mattia.


   La Camera,

   in base di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

   premesso che:

    l'articolo 9, del provvedimento in esame, interviene su alcuni aspetti legati alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e al potenziamento dell'attività di ricerca;

    l'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recita che «Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.»;

    il comma 2, della suddetta legge, prevede, inoltre, che «in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità»;

    la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva dell'autonomia delle Università, ha conferito rilievo, nell'ambito delle fonti in materia di stato giuridico del personale docente, agli statuti ed ai regolamenti di ateneo: le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalle discipline relative agli ordinamenti didattici;

    nel suddetto quadro normativo riteniamo opportuno tutelare il ruolo e la figura del professore di prima e seconda fascia coinvolto, anche se non per propria iniziativa, in azioni conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura,

impegna il Governo

a riconoscere – a tutela della figura e del ruolo di professore universitario di prima e seconda fascia – in caso di cessazione dal ruolo conseguente a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo – il diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza.
9/1114-A/148. Serracchiani.


   La Camera,

   in base di Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

   premesso che:

    l'articolo 9, del provvedimento in esame, interviene su alcuni aspetti legati alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e al potenziamento dell'attività di ricerca;

    l'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recita che «Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.»;

    il comma 2, della suddetta legge, prevede, inoltre, che «in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità»;

    la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva dell'autonomia delle Università, ha conferito rilievo, nell'ambito delle fonti in materia di stato giuridico del personale docente, agli statuti ed ai regolamenti di ateneo: le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalle discipline relative agli ordinamenti didattici;

    nel suddetto quadro normativo riteniamo opportuno tutelare il ruolo e la figura del professore di prima e seconda fascia coinvolto, anche se non per propria iniziativa, in azioni conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure di competenza a tutela del ruolo del professore universitario di prima e seconda fascia – in caso di cessazione dal ruolo conseguente a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo – ivi comprese le modalità e le condizioni per il reintegro nell'Ateneo di provenienza.
9/1114-A/148. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023 ha determinato una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione a discapito dei docenti precari del comparto delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), pertanto, prima dell'avvio delle nuove procedure concorsuali previste dal decreto ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023 e i conseguenti successivi atti e regolamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilizzare progressivamente il personale docente precario delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) con almeno tre anni di servizio, tenendo conto da un lato delle modifiche di reclutamento previste dalla istituzione dell'abilitazione artistica nazionale e dall'altro delle notevoli responsabilità organizzative attribuite alle singole Istituzioni AFAM.
9/1114-A/149. Pastorino.