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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 7 giugno 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 giugno 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bordonali, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bordonali, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Dara, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Frijia, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghirra, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 giugno 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FABRIZIO ROSSI ed altri: «Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello» (1202);

   CALDERONE ed altri: «Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di legittimo impedimento del difensore, nonché agli articoli 585 del medesimo codice e 10 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di termini per le impugnazioni» (1203);

   MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Modifiche all'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» (1204);

   ZUCCONI e DEIDDA: «Disposizioni in favore delle imprese che svolgono attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per le strutture ricettive e gli esercizi commerciali del settore della ristorazione» (1205).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano» (758) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabrizio Rossi.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabrizio Rossi.

  La proposta di legge CAIATA ed altri: «Istituzione della Giornata della lotta contro la mafia» (782) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Michelotti.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (813) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabrizio Rossi.

  La proposta di legge ILARIA FONTANA ed altri: «Legge quadro in materia di vigilanza ecologica volontaria» (858) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sergio Costa.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine “Al merito della Repubblica italiana”» (886) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabrizio Rossi.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (887) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fabrizio Rossi e Pellicini.

  La proposta di legge FOSSI ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di contrasto della delocalizzazione delle attività produttive, per la salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori» (900) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Roggiani.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità» (1044) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pellicini.

  La proposta di legge FENU ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche montane in Sardegna» (1083) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cherchi.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare SIMIANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane» (Doc. XXII, n. 18) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caramiello e Roggiani.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  SPORTIELLO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)» (1078) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XI e XIV;

  PANIZZUT ed altri: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» (1182) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 105 del 6 aprile - 26 maggio 2023 (Doc. VII, n. 150),

   con la quale:

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 107 dell'11 maggio-1° giugno 2023 (Doc. VII, n. 151),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Bologna, sezione terza civile:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 108 del 5 aprile - 1° giugno 2023 (Doc. VII, n. 152),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella versione originaria, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'articolo. 4, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda:

   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 109 del 5 aprile - 1° giugno 2023 (Doc. VII, n. 153),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013), promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla V Commissione (Bilancio e Tesoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  in data 5 giugno 2023, Sentenza n. 154 del 18 aprile - 5 giugno 2023 (Doc. VII, n. 154),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi da 5 a 14, della legge della Regione Molise n. 8 del 2022;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 18, della legge della Regione Molise n. 8 del 2022;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Molise n. 8 del 2022:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 5 giugno 2023, Sentenza n. 111 del 6 aprile - 5 giugno 2023 (Doc. VII, n. 155)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'articolo 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'articolo 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale, abbiano reso false dichiarazioni;

    dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo 495 del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale:

  alla II Commissione (Giustizia);

  in data 6 giugno 2023, Sentenza n. 112 del 23 marzo - 6 giugno 2023 (Doc. VII, n. 156),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 27 maggio 2022, n. 12 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali);

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 12 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 12 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 12 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 6 giugno 2023, Sentenza n. 113 del 6 aprile - 6 giugno 2023 (Doc. VII, n. 157),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132;

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'articolo 93 del codice della strada, introdotti dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, come convertito:

  alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (ex INSMLI), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 94).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 95).

  Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 96).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/2022, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/4001, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta violazione della direttiva 2011/7/UE concernente i pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023) 161 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annuncio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 giugno 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2023/001 BE LNSA (COM(2023) 210 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo stato di Schengen 2023 (COM(2023) 274 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza marittima: al centro di un trasporto marittimo pulito e moderno (COM(2023) 268 final);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2023) 599 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 6 giugno 2023, a pagina 8, seconda colonna, nona riga, le parole: «24 febbraio 2013» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «24 febbraio 2023».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57, RECANTE MISURE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ PER GARANTIRE LA TEMPESTIVA ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER IL SETTORE ENERGETICO (A.C. 1183)

A.C. 1183 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante «misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico»;

    si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza, di dubbia legittimità formale, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna e dunque carenti del requisito di omogeneità materiale e teleologica richiesto dall'articolo 77 della Costituzione. Vengono infatti contemplate misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria unitamente a disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario, per la tempestiva attuazione del PNRR relativamente all'housing universitario, per la certificazione della parità di genere, nonché per la realizzazione di opere e infrastrutture funzionali ad incrementare la capacità di rigassificazione nazionale;

    continua, pertanto, da parte del Governo un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti sopra richiamati, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;

    è opportuno rammentare, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 2007, ha riaffermato come «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza di ragioni di necessità e di urgenza»;

    tanto emerge dalla disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame e, segnatamente, dalla possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «decreto-legge Energia»);

    come si evince dalla relazione illustrativa, nella fattispecie, l'urgenza è motivata in ragione dell'importanza «di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese», fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano;

    quanto rappresentato appare, tuttavia, in evidente contraddizione con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, presentate a fine dicembre scorso, presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, secondo cui «l'aumento della produzione di gas nazionale, gas release, il potenziamento delle infrastrutture esistenti (Panigaglia-La Spezia, Livorno e Porto Viro Rovigo) e l'entrata in esercizio dei rigassificatori di Piombino e Ravenna» avrebbero garantito energia alle famiglie e alle imprese;

    appare pertanto palese che la ratio della norma sia piuttosto quella di agevolare l'installazione di nuovi terminali flottanti e garantirne, anche in futuro, la facile ricollocazione lungo le coste italiane, applicando un regime ampiamente derogatorio delle principali disposizioni poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, consentendo il permanere delle infrastrutture non più utilizzate, con l'obiettivo di evitare un aggravio di costi per lo smantellamento delle stesse, senza, tuttavia, prevedere tempi e modalità degli interventi di bonifica e risanamento, e senza una chiara pianificazione di quelli che possono essere gli effettivi impatti sul sistema energetico e produttivo;

    come noto, la politica energetica dell'Unione europea, la cui base giuridica è rinvenibile nell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» che ricomprende un ambizioso piano d'azione per trasformare l'Unione in un'economia competitiva, con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e di azzerare le emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo;

    il nuovo bilancio rafforzato dell'Unione, definito dal Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, impone agli Stati membri di rispettare i vincoli di spesa minima a sostegno della transizione energetica: in particolare almeno il 37 per cento della spesa finanziata dal QFP e da NGEU dovrà essere dedicata al perseguimento degli obiettivi climatici e le iniziative previste dai Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), devono essere coerenti con il principio «do not significant harm», sancito negli accordi di Parigi;

    il combinato disposto degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione, considerate anche le recenti modifiche apportate dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, conferisce rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», e stabilisce che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»;

    la finalità, sottesa alla disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento in questione, di facilitare la presentazione di nuove istanze, nonché di semplificare l'iter autorizzativo per l'esercizio o per la ricollocazione di unità di rigassificazione galleggianti, al contrario, appare dettata da considerazioni difficilmente ascrivibili al dettato costituzionale in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Ne è prova la possibilità di esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale che, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedimentali mutuate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che – in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) – il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

    si aggiunga che l'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; la verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal Codice dei contratti pubblici e, ove necessario, la concessione demaniale. I tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di tali opere;

    l'articolo 3 del provvedimento in esame, inoltre, novellando l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserisce le «Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione» tra le opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), ovvero lo strumento con cui gli Stati membri identificano politiche e misure per il raggiungimento degli obiettivi energia e clima al 2030;

    tale modifica normativa, che qualifica le opere in oggetto di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

    le predette disposizioni appaiono, pertanto, allontanarsi dai predetti obiettivi, condivisi a livello internazionale e unionale, e si presentano costituzionalmente inconciliabili con il valore rafforzato attribuito alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, principio fondamentale del nostro ordinamento a seguito della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione;

    in ordine alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2:

     con la legge di Bilancio per l'anno 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate fino al 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e contratti; con le disposizioni di cui al comma 2, le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorarle dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di «eventuali» sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID;

     oltre a rappresentare un vantaggio verso la sanità privata a scapito di quella pubblica, la formulazione appare riconoscere un beneficio a quelle strutture sanitarie che non hanno potuto usufruirne in quanto carenti dei requisiti pro tempore richiesti – il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza dell'emergenza pandemica, questione che non appare conseguentemente affrontata dalle disposizioni in parola;

    infine, in ordine al disposto di cui all'articolo 1, comma 3 – in base al quale, le regioni che presentano un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianarlo, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei dieci esercizi successivi, a decorrere dall'anno in corso, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio – si evidenziano criticità, già rilevate in passate pronunce della Corte costituzionale, in ordine ai rinvii irragionevolmente lunghi, sotto il profilo dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, con riguardo ai principi di copertura pluriennale della spesa e alla responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo, nonché sotto il profilo del buon andamento dei servizi e delle buone pratiche delle amministrazioni pubbliche;

    infine, preme ai firmatari segnalare che il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si rivela, nel caso del provvedimento in titolo, ulteriormente viziato ab origine, a fronte della confluenza del suo contenuto, preannunciata dal Governo in sede di Conferenza dei Capigruppo contestualmente alla sua presentazione, in altro provvedimento d'urgenza già all'esame in sede referente presso questo ramo del Parlamento;

    tale «costume» è stato oggetto di costante richiamo, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, sia in sede di parere da parte del Comitato per la legislazione che in occasione della presentazione di (pregressi e numerosi) ordini del giorno, ed è specifico oggetto di una lettera del Presidente della Repubblica trasmessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri il 23 luglio 2021; la lettera, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» rilevava che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali»;

    si rammenta, altresì, che i limiti di contenuto previsti dalla legge ordinamentale n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili dal Comitato per la legislazione anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare e «ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 8 e 245 del 2022 in base alle quali “la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge [...] essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto” (sentenza n. 247 del 2019, considerato in diritto 5.2)»,

    per tutte le succitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1183.
N. 1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Quartini, Alfonso Colucci, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri.

   La Camera,

   premesso che:

    con il disegno di legge A.C. 1183, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante «misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico», il Governo, ricorrendovi per la cinquantasettesima volta dall'inizio dell'anno, continua a far ricorso in maniera del tutto ingiustificabile ed arbitraria alla decretazione d'urgenza;

    ciò comporta un eccesso di interventismo normativo tale da far assumere a quest'ultimo istituto un ruolo quasi esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria, con il solo scopo di voler alterare, a suo esclusivo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale;

    nessuna disposizione del provvedimento presenta un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto nessuna di esse rispetta la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione che subordina l'esercizio del suddetto potere al presupposto imprescindibile, previsto dai costituenti per limitare il rischio di possibili abusi da parte del Governo, della preesistenza di una situazione di fatto straordinaria, che permette e consente, esclusivamente in caso di necessità e urgenza, di utilizzare uno strumento eccezionale, come la decretazione d'urgenza, che produce immediatamente effetti normativi. Pertanto, soltanto entro i suddetti limiti, l'esecutivo sarebbe autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento;

    infatti, la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzionale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

    l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

    a tal proposito la Corte costituzionale ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando, come già ricordato, che: «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» (Sentenza n. 171 del 2007). Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile che identica e rigorosa vigilanza debba essere esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso;

    giova ricordare che la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 e 41 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

    tale tutela viene assicurata «anche nell'interesse delle future generazioni». Le scelte pubbliche, politiche ed economiche, devono dunque essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche: un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

    la modifica di cui alla legge costituzionale 1/2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

    nel corso degli ultimi 30 anni numerose convenzioni e accordi internazionali hanno più volte ribadito la necessità di un cambio di paradigma in materia di scelte energetiche, tale da garantire mediante obiettivi scadenzati l'abbandono di risorse climalteranti come i combustibili fossili. Tali fonti energetiche sono infatti responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, i cui innegabili effetti sono già oggi drammatici e compromettono la stessa sopravvivenza delle future generazioni;

    l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, il primo giuridicamente vincolante in materia a livello globale, ha richiesto alle parti contraenti di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per non superare un innalzamento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Fondamentale in tal senso è il contributo di tutti gli Stati, che devono proseguire in modo netto verso la carbon neutrality entro il 2050, obiettivo a cui sta lavorando anche l'Unione europea con il pacchetto Fit for 55;

    l'articolo 1 reca disposizioni che tengono conto di diverse proposte emendative formulate in sede parlamentare nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione di precedenti decreti-legge, ma poi non convertiti. La conseguenza di ciò, avverte il Comitato per la legislazione, e che: «Sorgono gravi antinomie di difficile soluzione nel sistema delle fonti e dubbi sull'oggetto e sugli effetti delle deliberazioni parlamentari»;

    il comma 2, dell'articolo 2, attraverso la soppressione del comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dà immediata operatività alle misure di sostegno per alloggi universitari (cosiddetto «nuovo housing universitario») previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR, che destinano 660 milioni di euro all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti anche tramite convenzioni con privati;

    ricordiamo che le suddette risorse originariamente destinate agli atenei per residenze universitarie pubbliche sono state dirottate, con il placet della Commissione europea che ha consentito di escludere la natura di aiuti di Stato, verso un vero e proprio business delle residenze per studenti fuorisede, con il reale rischio che i fondi pubblici del PNRR, oltre a rappresentare un grosso affare per i privati che ospitano nelle loro residenze studenti fuorisede a prezzi superiori ai canoni medi di locazione, si tramuti in un'occasione persa per rispondere all'emergenza abitativa dei cosiddetti «ragazzi in tenda»;

    per le succitate ragioni, sopra esposte, appaiono costituzionalmente stigmatizzabili le norme di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, ove si prevede di realizzare un significativo ampliamento della capacità di rigassificazione anche attraverso la realizzazione di nuovi siti e strutture ad essi connessi;

    per i nuovi siti, tra l'altro, si applica la normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale in forma abbreviata dal punto di vista temporale, rilasciata dal Commissario straordinario a seguito di procedimento unico;

    tali norme sono in palese contrasto con i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale;

    particolarmente grave è la previsione, sempre all'articolo 3, comma 3, secondo la quale, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti;

    infine, preoccupanti sono le disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 3, dove si dispone che le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sono opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

    non si ravvisano dunque nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della Costituzione che, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) e come già ricordato, devono essere motivate in modo oggettivo senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto;

    la scelta di rilanciare una risorsa non rinnovabile e climalterante come il gas rischia di essere un grave pregiudizio allo sviluppo di un programma di investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, che coniugherebbe autonomia energetica, sostenibilità ambientale e sociale nel rispetto dei principi costituzionali di cui sopra;

    infine, è da segnalare come sia attualmente pendente alla Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso da parte di alcuni cittadini, che hanno citato in giudizio lo Stato norvegese per aver autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel Mar Artico, in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte Edu ha riconosciuto la questione come un impact case, ossia di elevata importanza per il ricorrente e per lo Stato convenuto o per l'evoluzione del sistema convenzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1183.
N. 2. Bonelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in merito all'utilizzo dei rilevatori automatici di velocità, nonché per potenziare gli strumenti di sicurezza stradale – 3-00450

   MACCANTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il numero degli incidenti automobilistici che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane del nostro Paese, malgrado i diversi tentativi di ridurne la portata, non accenna a diminuire in misura significativa;

   i dati contenuti nel recente rapporto sull'incidentalità nei trasporti stradali fanno emergere la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta promuovendo una serie di misure volte ad affrontare in modo organico la questione;

   in particolare, è già stato firmato un decreto, dopo un vertice sulla sicurezza stradale con i Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito con il Capo della Polizia di Stato, che stanzia 13,5 milioni di euro per la sicurezza stradale, in particolare per tutelare i pedoni;

   è stato già annunciato che si tratta di un preliminare tassello di una più ampia strategia di contenimento che prevede ulteriori interventi per potenziare gli strumenti di sicurezza stradale e ridurre il drammatico numero degli incidenti;

   i dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox), ad esempio, sono strumenti utili per cercare di limitare i danni e gli incidenti; tuttavia, anche rispetto a quanto emerso dagli organi di stampa nelle ultime settimane, occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, che spesso, oltre alle buche, alle strade dissestate, alla mancanza di cartelli, incorrono in pesanti contravvenzioni e sanzioni a causa di sistemi di controllo disseminati nei punti meno opportuni;

   ormai da 13 anni si attende il decreto attuativo che disciplini l'uso di tali dispositivi e ne impedisca un utilizzo distorto –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per regolare l'utilizzo degli autovelox nonché per potenziare gli strumenti di sicurezza stradale e arginare il drammatico aumento degli incidenti e delle vittime della strada.
(3-00450)


Iniziative di competenza, anche in sede di revisione del codice della strada, volte a scongiurare un utilizzo distorto dei rilevatori automatici di velocità a danno dei cittadini – 3-00451

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 3 giugno 2023 il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) ha pubblicato un'analisi dei dati comunicati dai comuni italiani, secondo cui nell'anno 2022 si è registrato un aumento del 37 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute a violazioni del codice della strada;

   ancora il 3 giugno 2023, il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha dichiarato: «La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l'uso degli autovelox»;

   il comune di Milano è risultato essere il primo comune per incassi da sanzioni amministrative pecuniarie dovute a violazioni del codice della strada, per un totale di 151,5 milioni di euro. Il secondo comune per volume di incassi è stato il comune di Roma, per un totale di 133 milioni di euro;

   il capoluogo della Lombardia è risultato anche il secondo comune per incassi dovuti a sanzioni amministrative pecuniarie dovute a violazioni registrate tramite rilevatori automatici di velocità, comunemente denominati autovelox, per un totale di 12,9 milioni di euro, un importo inferiore solo a quello del comune di Firenze, che ha incassato 23,2 milioni di euro;

   secondo quanto stabilito dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, il comune di Milano dovrà destinare almeno 17,3 milioni di euro del totale incassato «al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale»;

   il 19 aprile 2023, in sede di risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, il Ministro interrogato ha dichiarato alla Camera dei deputati: «stiamo lavorando per un pacchetto organico di revisione di un codice della strada, che risale a più di 30 anni fa, compresi i dispositivi autovelox, photored e simili. In materia, il 25 ottobre 2022 si è tenuta una riunione tecnica della Conferenza Stato-città e autonomie locali per l'esame del provvedimento, del decreto interministeriale (...) i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con quelli del Ministero dell'interno, stanno predisponendo gli adeguamenti conseguenti alle richieste dei comuni italiani» –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, anche con riferimento alla modifica del codice della strada, per scongiurare comportamenti ad avviso degli interroganti sostanzialmente vessatori da parte dei comuni italiani nei confronti dei cittadini, anche con riguardo all'utilizzo dei rilevatori automatici di velocità.
(3-00451)


Strategia del Governo in relazione all'adozione del Piano nazionale aeroporti – 3-00452

   BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, GHIO, MORASSUT, FERRARI e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il sistema aeroportuale è un anello fondamentale per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica dei territori e dell'intero Paese, garantendo la mobilità dei cittadini e delle merci;

   con il Piano nazionale aeroporti il Governo deve realizzare una strategia integrata di merci e persone in grado di potenziare efficacemente la competitività del sistema economico nazionale;

   tuttavia la bozza del Piano nazionale aeroporti in consultazione propone ad avviso degli interroganti una visione «piatta», che non coglie i divari territoriali e le difficoltà di accessibilità dei territori periferici e non si configura come perno di sviluppo dell'offerta per creare sviluppo e nuova occupazione in tutti i settori produttivi legati o agevolati da una migliore connettività, attraverso la realizzazione di un piano di integrazione della logistica di tipo intermodale e di una visione che renda l'Italia hub di collegamento tra Europa e Mediterraneo;

   il Piano nazionale aeroporti sviluppa un'idea di aeroporti come monadi funzionali esclusivamente al trasporto, quasi prevalentemente con ottica turistica, senza pianificare una strategia di sviluppo della logistica integrata in cui effettivamente si muovono persone e merci, ignorando che in un sistema di mobilità integrato l'aeroporto è uno snodo fondamentale di una visione economica di sviluppo al servizio anche delle altre filiere produttive;

   inoltre, il Piano nazionale aeroporti non affronta il tema dell'incidenza sulle comunità e sugli obiettivi di transizione ecologica degli aeroporti ubicati a ridosso dei perimetri urbani;

   non sono, quindi, indicate le risorse messe a disposizione per la sua implementazione e non viene chiarito il tema della privatizzazione degli scali che rendono servizi di quasi «pubblica utilità», come può essere la mobilità da e verso le Isole che non hanno come alternativa una capacità su gomma e su ferro tale da rendere il trasporto aereo un'opzione. Con le note conseguenze sul «caro voli» che grava sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese, sui cittadini tutto l'anno, non solo nei periodi festivi e crea una netta frattura di competitività tra il Sud e il Nord del Paese, a cui il Governo deve dare una risposta attraverso il Piano nazionale aeroporti –:

   quale strategia il Governo intenda sviluppare con il Piano nazionale aeroporti relativamente ai processi di privatizzazione degli scali e in che modo intenda esercitare il proprio controllo pubblico sui costi e sulle procedure, adottando iniziative di competenza per regolare i rapporti tra enti gestori degli scali, le società di handling, vettori commerciali di trasporto aereo ed ente regolatore del sistema (Enac), tenendo adeguatamente conto delle direttive europee in tema di concorrenza ed aiuti di Stato.
(3-00452)


Iniziative per la stabilizzazione dei docenti precari Afam e per la valorizzazione dell'esperienza pregressa ai fini della valutazione nelle prove concorsuali – 3-00453

   PASTORINO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   da circa 20 anni le assunzioni in ruolo dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Afam) sono avvenute mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento;

   i precari Afam rappresentano una fetta importante dei docenti del settore e, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale 29 marzo 2023, n. 180, larga parte di loro aveva maturato i requisiti per quella che sembrava, in base alle norme vigenti e alla legittima aspettativa, una logica e naturale immissione in ruolo, dopo una carriera di studio, impegno e spirito di abnegazione;

   tuttavia, suddetto decreto ha sancito una nuova procedura di reclutamento dei docenti Afam attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc per i docenti precari che hanno maturato tre anni di servizio, facendo, dunque, saltare la stabilizzazione di personale precario in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito la costituzione negli scorsi anni di più graduatorie nazionali;

   una scelta che sancisce, peraltro, un profilo di autonomia radicale che viene data alle diverse sedi e ipoteca il futuro dell'alta formazione artistica e musicale nella direzione della creazione di divari territoriali;

   nonostante fosse necessario stabilire regole di reclutamento certe per assicurare un apparato snello e garante dei diritti e dei doveri di tutti i lavoratori del settore, la risposta data con il decreto ministeriale 29 marzo 2023, n. 180, ha creato un «prima» e un «dopo» per i docenti precari Afam, determinando a giudizio dell'interrogante una grave disparità di trattamento a discapito di coloro che oggi si trovano privati di un diritto che ritenevano acquisito;

   le attuali disposizioni, se mantenute, creeranno una fetta di lavoratori perentoriamente discriminati, nonostante la dedizione dimostrata e le difficoltà sostenute derivanti dalla precarietà lavorativa. Appare necessario agire prontamente affinché l'azzeramento del precariato sia accompagnato dalla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal docente e dalla garanzia del diritto maturato con gli anni di servizio, come già avvenuto per altre categorie di insegnamento –:

   se, alla luce di quanto premesso e delle disparità di trattamento evidenziate, intenda adottare una procedura di stabilizzazione per i docenti precari Afam che abbiano maturato tre anni di insegnamento, nonché i legittimi requisiti prima dell'avvio delle nuove procedure concorsuali, e approntare, per coloro che ancora non li abbiano raggiunti, un regolamento concorsuale che tenga adeguatamente conto dello storico di ogni candidato.
(3-00453)


Chiarimenti in merito alle tempistiche previste per la piena operatività del cosiddetto «Erasmus italiano» – 3-00454

   TASSINARI, BENIGNI, DALLA CHIESA, MULÈ e BATTILOCCHIO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla missione 4, componente 1, riforma 1.5, «Riforma delle classi di laurea», sono previsti il rafforzamento dell'interdisciplinarità e la maggiore flessibilità dell'offerta formativa universitaria;

   il 17 aprile 2023 è stato presentato al Parlamento l'atto Governo n. 40, recante modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, che consentirà, tra l'altro, l'istituzione di un programma di «Erasmus italiano»;

   tale regolamento, al fine di garantire una più ampia flessibilità nella costruzione del percorso formativo individuale, riconosce, infatti, allo studente la possibilità di conseguire il titolo secondo un piano di studi comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché coerenti con il corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione;

   i percorsi formativi ai quali concorrono più atenei italiani possono essere integrati sulla base di accordi tra questi, sul modello dei programmi di mobilità internazionale;

   l'obiettivo dell'intervento è fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, promuovendo una progettualità di mobilità interna tra atenei capace non solo di salvaguardare le specificità dei percorsi di formazione delle università italiane, ma anche di arricchire i percorsi formativi dei laureati;

   si tratta di un obiettivo ambizioso e che può essere di importanza strategica sia per arginare il movimento «migratorio» per fini di studio – che colpisce sempre di più soprattutto le università del Mezzogiorno – sia per migliorare la capacità didattica degli atenei italiani grazie ad un rinnovato confronto tra di essi –:

   quali siano i tempi fissati per l'adozione del regolamento, al fine di dare seguito ad un importante intervento di innovazione dei percorsi formativi, e quali siano le ulteriori tappe che il Ministro interrogato ritenga necessarie per garantire la piena operatività dell'«Erasmus italiano».
(3-00454)


Chiarimenti in merito alla compatibilità tra il progetto di attuazione dell'autonomia differenziata e le ipotesi di revisione costituzionale relative alla forma di governo – 3-00455

   ZARATTI. — Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. — Per sapere – premesso che:

   il 9 maggio 2023 la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha incontrato i rappresentanti delle opposizioni sul tema delle riforme costituzionali al fine «di elaborare una nostra proposta che possa tenere in considerazione le valutazioni che sono state fatte»;

   il luogo deputato alle revisioni costituzionali è il Parlamento, come stabilito dall'articolo 138 della Costituzione: «Le leggi di revisione della Costituzione (...) sono adottate da ciascuna Camera (...) e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna (...)»;

   va considerata con attenzione la previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 138, previsione che suona, nello spirito voluto dai Padri Costituenti; un invito a valutare con ampia maggioranza la necessità e l'opportunità della revisione;

   l'elevato astensionismo alle ultime elezioni politiche va combinato con una legge elettorale di fatto sbilenca, che ha prodotto, nella sua applicazione, maggioranze parlamentari che non rappresentano la maggioranza del popolo italiano, perché pensata per un sistema politico bipolare non più rispondente alla realtà;

   i Costituenti hanno plasmato la Costituzione sull'elemento fondamentale della democrazia parlamentare: una forma di Governo in cui la rappresentanza democratica della volontà popolare è affidata, tramite le elezioni politiche, al Parlamento, che, in quanto tale, esprime la fiducia al Governo ed elegge il Presidente della Repubblica;

   negli ultimi giorni si sono susseguiti interventi e proposte, tra le più disparate, sui mezzi di comunicazione riguardo a varie ipotesi di riforme, senza avere una chiara indicazione da parte della maggioranza di Governo;

   sembra comunque evidente che le proposte prese in esame siano prevalentemente presidenzialismo o premierato, entrambe nettamente in contrasto sia con i principi costituzionali poco prima ricordati, sia con la «proposta Calderoli» di autonomia differenziata;

   il progetto di regionalismo differenziato portato avanti dalla Lega, di fatto un modello federalista spinto, ha già provocato molte significative opposizioni e autorevoli critiche;

   a parere degli interroganti non si può dubitare che gli effetti del «progetto Calderoli» avrebbero sui cittadini un'incidenza negativa, a seconda di dove vivono, sui loro diritti sociali ed economici: si pensi a materie delicatissime, come la salute e la scuola. Conseguenze rilevantissime, tanto da far temere una seria spaccatura insanabile tra regioni ricche e regioni povere: di fatto, sarebbe la secessione dei ricchi –:

   come intenda il Governo far coesistere due idee così profondamente diverse e contrastanti come l'autonomia differenziata e l'accentramento dei poteri in capo al Governo centrale, presentando di fatto, a parere degli interroganti, una nuova Costituzione piuttosto che un progetto di revisione.
(3-00455)


Iniziative normative in relazione al fenomeno dei femminicidi, con particolare riferimento alla previsione di provvedimenti restrittivi della libertà personale in caso di urgenza – 3-00456

   ASCARI, D'ORSO, CAFIERO DE RAHO, GIULIANO e SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel 2013 il Parlamento ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica;

   nella XVIII legislatura, durante i «Governi Conte», la legge n. 69 del 2019, cosiddetto «codice rosso», ha modificato il codice penale e di procedura penale, per inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere. Dal punto di vista finanziario, è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con ingenti stanziamenti a tal fine;

   il codice rosso ha avuto un significativo impatto sull'organizzazione degli uffici giudiziari del Paese. Secondo il Grevio, questo ha «contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido e in linea con i requisiti della Convenzione in termini di rimedi di diritto civile e penale a disposizione delle vittime di violenza»;

   occorre fare un passo ulteriore rispetto alla riforma del 2019, per rendere più efficiente e funzionale il contrasto alla violenza di genere;

   i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione maggiore da parte di questo Governo, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;

   nel 2022 sono aumentati i casi di omicidio: su 319, 125 sono donne (+12 per cento rispetto al 2019), 68 uccise da un partner o ex partner;

   il gruppo MoVimento 5 Stelle ha proposto un intervento normativo (atto Camera n. 603, Ascari) che, introducendo, all'articolo 384 del codice di procedura penale, il comma 1-bis, contempla un nuovo strumento a disposizione del pubblico ministero: il fermo di indiziato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per atti persecutori, disposto anche al di fuori dei casi di flagranza con decreto motivato, quando vi sia il concreto rischio di reiterazione delle violenze, che pone in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice;

   la gravità di cui sono espressione le condotte di violenza consumate all'interno dell'ambiente familiare, nonché il pericolo di reiterazione, giustificano l'eccezionalità di un tale strumento, necessario per arginare un comportamento dal rilevante disvalore sociale –:

   quali interventi, anche normativi, il Governo intenda assumere per porre un argine concreto al dilagante e preoccupante fenomeno dei femminicidi, attribuendo all'autorità giudiziaria strumenti più incisivi di contrasto e ulteriori rispetto a quelli già previsti, come la possibilità di adottare provvedimenti restrittivi della libertà in casi di urgenza, da attivare al primo segnale di allerta proveniente da fattori sintomatici di pericolo.
(3-00456)


Chiarimenti in merito ai tempi e ai contenuti delle iniziative del Governo in materia di riforma della giustizia – 3-00457

   ENRICO COSTA, D'ALESSIO, DEL BARBA, GADDA, GRIPPO e MARATTIN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   a fine aprile 2023 il Vice Ministro Sisto ha annunciato la presentazione di un disegno di legge governativo sulla separazione delle carriere «nella seconda parte del 2023, probabilmente dopo l'estate»; da allora, il tema non è stato più inserito all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati;

   si attendono ancora i decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 71 del 2022 sul Consiglio superiore della magistratura; in sede di risposta a un'interrogazione a risposta immediata svoltasi in Aula presso la Camera dei deputati a fine febbraio 2023 il Ministro interrogato aveva annunciato di voler adottare dei correttivi e anticipato di non poter assicurare il rispetto del termine di giugno 2023, termine che è stato poi effettivamente spostato a dicembre 2023 con un emendamento al «decreto-legge PNRR»;

   se ancora non si ha contezza dei correttivi che il Ministero intende proporre, le bozze di emendamento in materia di «fuori ruolo» al Ministero della giustizia che il Governo aveva predisposto (ma non presentato) al decreto-legge sulle assunzioni nella pubblica amministrazione lasciano supporre che la direzione verso cui si intende procedere sia opposta rispetto ai principi che ispirano la «delega Cartabia», nonché alle stesse linee programmatiche illustrate dal Ministro interrogato al Parlamento;

   da mesi si rincorrono le anticipazioni sulla stampa sui contenuti del disegno di legge che dovrebbe toccare diversi temi di particolare importanza per il sistema giustizia (abuso d'ufficio, traffico di influenze, intercettazioni, custodia cautelare, impugnazioni, avviso di garanzia); le Commissioni parlamentari competenti attendono da tempo l'iniziativa legislativa del Governo al fine di coordinarla con l'iniziativa parlamentare;

   il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo in materia di giustizia, fondato su pilastri essenziali, quali, tra gli altri, la riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere, la piena attuazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura – in particolare su temi quali la valutazione delle toghe, la riduzione dei «fuori ruolo» e i limiti alle porte girevoli tra politica e magistratura – il ripristino della prescrizione sostanziale –:

   quali siano i tempi e i temi specifici che verranno toccati dall'iniziativa legislativa del Ministro interrogato, con particolare riferimento alla separazione delle carriere, all'esercizio della delega in materia di Consiglio superiore della magistratura e al disegno di legge di prossima presentazione.
(3-00457)


Iniziative in relazione alla carenza di personale amministrativo negli uffici giudiziari – 3-00458

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MASCHIO, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, PULCIANI e VINCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni non vi è apertura di anno giudiziario che non faccia riferimento alla carenza di personale amministrativo all'interno delle procure della Repubblica e dei tribunali italiani, una mancanza ormai cronica con cui gli uffici giudiziari di tutta la nazione convivono da diverso tempo;

   il personale amministrativo svolge un ruolo fondamentale all'interno degli uffici giudiziari, occupandosi della gestione delle pratiche, dell'organizzazione degli archivi e della preparazione delle udienze, configurandosi a tutti gli effetti come un vero e proprio strumento di supporto al lavoro compiuto dai magistrati;

   secondo i dati a disposizione, in alcune aree l'assenza di coperture negli uffici giudiziari tocca persino il 60 per cento, numeri in negativo che hanno un impatto fortissimo sull'efficienza e sulla qualità dei servizi offerti dalla giustizia e che contribuiscono a rallentare in maniera significativa l'intera macchina giudiziaria;

   a tal proposito, emblematico è quanto accaduto nel mese di agosto 2022 in alcune procure della Repubblica, ad esempio in quelle di Piacenza e di Nocera Inferiore, dove la mancanza di personale ha addirittura costretto i procuratori a disporre la chiusura di alcuni uffici;

   la carenza di personale amministrativo all'interno degli uffici giudiziari, dunque, è un problema che interessa senza distinzioni tutto il territorio nazionale e che necessita di un rapido intervento: a causa di tali mancanze, gli uffici giudiziari rischiano davvero una grave paralisi, con ripercussioni che ricadono in primis sui cittadini, i quali, vista la gravità della situazione in atto, molto spesso scelgono di rinunciare ad esercitare il loro diritto alla giustizia, perdendo sempre più fiducia nel sistema in questione –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di arginare il problema della carenza di personale amministrativo all'interno delle procure della Repubblica e dei tribunali, garantendo ai cittadini e agli avvocati il pieno esercizio del diritto alla giustizia e ottimali condizioni di lavoro al personale amministrativo.
(3-00458)


DISEGNO DI LEGGE: S. 660 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1195)

A.C. 1195 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1195 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Cabina di regia per la crisi idrica)

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.
  2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
  4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
  5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
  6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.
  8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

   a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni;

   b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

   d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

   e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

  9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2.
(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Articolo 3.
(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

  1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
  3. Il Commissario, inoltre:

   a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;

   b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;

   d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;

   f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

   g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

   h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

  4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.
  5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.
  6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

  1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.
  2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.
  3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3.
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
  5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Articolo 5.
(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

  1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
  3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Articolo 6.
(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) è aggiunta la seguente:

   «e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato».

Articolo 7.
(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

  1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.
  4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

  1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere» sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;

   b) alla lettera c):

    1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonché fitofarmaci,».

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

  1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo».

Articolo 10.
(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

  1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA» e il secondo periodo è soppresso;

   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;

   d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.

  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte seconda:

    1) all'Allegato II, il punto 17-ter è soppresso;

    2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

   «s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;»;

   b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

   «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
   (1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a ΔSalmax<5%.
   (2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.
   (3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.».

Articolo 11.
(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;

   b) dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

   «Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). – 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche “osservatorio permanente”, che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
   2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
   3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.
   4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.».

Articolo 12.
(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

  1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»;

    2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.».

  2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».

Articolo 13.
(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
  2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(all'articolo 7)

PARTE A

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1
Utilizzi irrigui in agricoltura

Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

  Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
  Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
  Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);
  • Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).

Sezione 2
Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli

Tabella 1. Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2)

Classe di qualità
delle acque affinate

Categoria di coltura (*)

Tecniche di irrigazione

A

  Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude.

  Tutte.

B

  Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture per alimentazione animale (pascolo e colture da foraggio); colture non alimentari.

  Tutte

C

  Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture alimentari non trasformate, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne.

  Irrigazione a goccia (**) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura

D

  Colture industriali, da energia e da sementi

  Tutte le tecniche di irrigazione (***)

(*) Se lo stesso tipo di coltura rientra in più categorie della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.
(**) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori»
(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate misure preventive.

(a) Prescrizioni di qualità

  Tabella 2. Classi di qualità e prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità (3)

Obiettivo Tecnologico indicativo(3)

Prescrizioni di qualità

E. coli §
(numero/100 mL)(3)

BOD5
(mg/L O2)

(3)

TSS (mg/L) (3)

Torbidità (NTU) (3)

Legionella
spp. § (ufc/L) (*)(3)

Nematodi
intestinali § (**)(3)

Ntot (mg/L)

Ptot (mg/L)

Salinità
(psu)***

Salmonella spp.

A

Trattamento secondario, terziario, filtrazione e disinfezione

≤ 10

≤10

≤10

≤5

≤ 1000

≤ 1 uovo /L

In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)

In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)

≤10

assente

B

Trattamento secondario, terziario e disinfezione

≤ 100

In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)

In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)

-

≤ 1000

≤ 1 uovo /L

≤10

assente

C

Trattamento secondario, terziario e disinfezione

≤ 1000

-

≤ 1000

≤ 1 uovo /L

≤10

assente

D

Trattamento secondario, terziario e disinfezione

≤10.000

_

≤ 1000

≤ 1 uovo /L

≤10

assente

  *Legionella spp.: se vi è rischio di diffusione per via aerea;
**Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;
§ I valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;
°Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;
***Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;
Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10 mg/l per Ntot e 1 mg/L per Ptot: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi

(b) Monitoraggio e controllo

Tabella 3. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque

Frequenze di monitoraggio

E. coli(4)

BOD5(4)

TSS(4)

Torbidità(4)

Legionella spp. (ove applicabile) *(4)

Nematodi intestinali(4)

Ntot

Ptot

Salinità

Salmonella spp.

A

Una volta alla settimana

Una volta alla settimana

Una volta alla settimana

Continuativo

Due volte al mese

Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento in base al numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento

Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE

Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE

Due volte al mese

Due volte al mese

B

Una volta alla settimana

In conformità alla direttiva 91/271/CE

In conformità alla direttiva 91/271/CE

-

Due volte al mese

Due volte al mese

C

Due volte al mese

-

Due volte al mese

Due volte al mese

D

Due volte al mese

-

Due volte al mese

Due volte al mese

  *In funzione della tecnica di irrigazione

PARTE B

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI
AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA

Sezione 1
Principali elementi della gestione dei rischi

  La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:

  A)

  Descrizione del sistema di riutilizzo delle acque

  Una descrizione dettagliata del sistema è il punto di partenza per la caratterizzazione completa dell'intero sistema di riutilizzo delle acque ed ha inizio con l'individuazione del confine di sistema che deve includere il punto di ingresso delle acque reflue urbane e/o industriali nell'impianto di trattamento delle acque reflue e/o nell'impianto di affinamento e gli usi finali delle acque affinate. Deve prevedere una descrizione dettagliata dell'impianto di trattamento e/o affinamento e di qualsiasi infrastruttura relativa a pompaggio, stoccaggio e distribuzione entro il confine di sistema individuato. Per raccogliere i dati necessari per la valutazione del rischio, la descrizione del sistema deve comprendere anche una caratterizzazione della qualità dell'acqua per le sorgenti di acque reflue in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue e/o all'impianto di affinamento, le fasi di trattamento e/o affinamento e le relative tecnologie utilizzate presso l'impianto di affinamento, l'utilizzo finale previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare(6). A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi).

  B)

  Attori e ruoli

  Tutti gli attori coinvolti e i loro ruoli e responsabilità devono essere identificati per ciascun elemento del sistema di riutilizzo dell'acqua. Ciò deve includere gli attori responsabili della (i) gestione dell'impianto di affinamento, (ii) del trasporto e dello stoccaggio, se del caso, e (iii) dell'utilizzo finale. Devono includere anche eventuali autorità o organismi pertinenti (ad esempio autorità idriche, autorità sanitarie pubbliche, autorità ambientali) o altri soggetti come associazioni di agricoltori e consorzi di irrigatori.

  C)

  Identificazione dei pericoli e ambienti e popolazioni a rischio

  Devono essere individuati tutti gli eventuali pericoli (inquinanti e patogeni) o eventi pericolosi (mancati trattamenti, fuoriuscite accidentali, contaminazioni) che hanno origine dal sistema di riutilizzo dell'acqua e possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e/o l'ambiente. Devono essere caratterizzate le potenziali vie di esposizione per ciascun pericolo per i recettori umani, animali o ambientali identificati (popolazioni e ambienti esposti). Questi elementi sono necessari per poter valutare successivamente i rischi per la salute e l'ambiente.

  D)

  Metodi di valutazione del rischio sanitario e ambientale

  La valutazione del rischio ambientale e sanitario deve essere condotta tenendo conto dei pericoli precedentemente identificati (individualmente o in gruppi) e degli eventi pericolosi, delle potenziali vie di esposizione e dei recettori identificati all'interno del sistema di riutilizzo dell'acqua. La valutazione del rischio può essere condotta con metodi qualitativi o semiquantitativi. La valutazione qualitativa del rischio è suggerita come la metodologia più appropriata ed economicamente fattibile. La valutazione quantitativa del rischio potrebbe essere utilizzata per progetti ad alto rischio e quando sono disponibili dati sufficienti per la loro attuazione. La valutazione del rischio per la salute valuta qualsiasi rischio per la salute umana e animale, mentre la valutazione del rischio ambientale mira a determinare se i contaminanti identificati nell'acqua affinata influiscono sullo stato di qualità delle matrici ambientali.

  1(7)

  La valutazione dei rischi ambientali comprende tutti gli aspetti seguenti:

  a) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;
  b) la valutazione del grado potenziale di esposizione;
  c) la caratterizzazione dei rischi.

  2(7)

  La valutazione dei rischi per la salute umana e animale comprende tutti gli aspetti seguenti:

  a) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;
  b) la valutazione del grado potenziale di esposizione;
  c) la caratterizzazione del rischio.

  3(7)

  Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

  a) la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
  b) l'obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 2020/2184;
  c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;
  d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;
  e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;
  f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE;
  g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;
  h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;
  i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;
  j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;
  k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;
  l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;
  m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;
  n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.

  4(8)

  L'autorità competente può decidere di prendere in considerazione ulteriori prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell'acqua, che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti.

  In base all'esito della valutazione del rischio di cui alla lettera d) del presente allegato, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:
  a) i metalli pesanti;
  b) gli antiparassitari;
  c) i sottoprodotti di disinfezione;
  d) i medicinali;
  e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;
  f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

Sezione 2
Misure preventive

  All'interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, è necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. A tal fine il piano di gestione dei rischi deve comprendere gli elementi seguenti.

  E)

  Misure preventive

  Devono essere individuate le misure preventive e le barriere applicabili al sistema di riutilizzo dell'acqua, per rimuovere o ridurre a un livello accettabile i rischi derivanti dai pericoli identificati nel piano di gestione dei rischi.
  Le misure preventive sono trattamenti, azioni o procedure, già attuate o individuate durante la valutazione del rischio, che possono essere applicate in diverse parti del sistema di riutilizzo delle acque. Tali misure di prevenzione possono comprendere: (9)
  a) il controllo dell'accesso;
  b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;
  c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);
  d) prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);
  e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);
  f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;
  g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);
  h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua affinata e non potabile.

  F)

  Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale

  I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale. I programmi di monitoraggio operativo e ambientale forniscono garanzie di adeguate prestazioni del sistema ai lavoratori, al pubblico e alle autorità. Devono includere protocolli, programmi e procedure almeno per le prescrizioni di qualità e per i requisiti sul monitoraggio per le acque affinate a fini irrigui in agricoltura, per le acque affinate a fini industriali, per le acque affinate a fini civili, per le acque affinate a fini ambientali.

  G)

  Gestione e coordinamento delle emergenze

  La gestione e il coordinamento delle emergenze comprendono protocolli gestionali, di emergenza e di comunicazione. Questi programmi costituiscono la base per una comunicazione efficace tra la parte o le parti responsabili di un piano di gestione del rischio e gli attori coinvolti. In particolare, il coordinamento deve includere i protocolli su come le informazioni saranno comunicate tra gli attori, le procedure per la segnalazione di incidenti ed emergenze, le procedure di notifica, le fonti di informazione e i processi di consultazione.

Sezione 3
Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi

  Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR)

  La gestione del rischio relativa alla produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo delle acque affinate si attua attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema; individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi e le relative misure di prevenzione e barriere ed individua altresì in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali.

Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi

  Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della gestione del rischio (Key Risk Management) così ripartiti:

Elementi chiave:

  • KRM1: descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dal punto di ingresso nell'impianto di affinamento fino all'utilizzo finale;

  • KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi i loro ruoli e responsabilità;

  • KRM3: identificazione dei potenziali pericoli (es. patogeni e inquinanti) e dei potenziali eventi pericolosi (es. errori di affinamento) associati sistema di riutilizzo dell'acqua;

  • KRM4: Identificazione degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle vie di esposizione per ciascun pericolo ed evento pericoloso precedentemente individuato al fine di poter valutare i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

  • KRM5: valutazione del rischio ambientale e sanitario tenendo conto dei pericoli e degli eventi pericolosi, degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle potenziali vie di esposizione precedentemente identificati.

Prescrizioni supplementari:

  • KRM6: possibilità di identificare ulteriori requisiti di monitoraggio e di qualità dell'acqua per le sostanze individuate nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche).

Misure preventive:

  • KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive o già in atto) che devono essere applicate a parti del sistema di riutilizzo dell'acqua, per mitigare i rischi precedentemente identificati;

  • KRM8: Identificazione delle misure di controllo della qualità, compresi i protocolli per il monitoraggio dell'acqua affinata e i programmi di manutenzione delle apparecchiature, per garantire l'efficacia dei processi di affinamento e le misure preventive adottate;

  • KRM9: predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale per controllare il rilascio degli inquinanti identificati negli ambienti a rischio precedentemente individuati;

  • KRM10: impostazione di protocolli per gestire incidenti ed emergenze;

  • KRM11: impostazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua.

A.C. 1195 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «su delega di questi» sono sostituite dalle seguenti: «su sua delega», le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti: «il Sud» e dopo le parole: «delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato», il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

   al comma 3, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le predette risorse» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «previa rimodulazione delle stesse» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 5»;

   al comma 5, le parole: «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» e dopo le parole: «finanza pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 7, le parole: «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»;

   al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

   al comma 9, le parole: «dei predetti interventi» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8»;

   al comma 10, al secondo periodo, le parole: «n. 303 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 1999, n. 303», dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «cui di» sono soppresse.

  All'articolo 3:

   al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «per gli utilizzi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «sugli utilizzi idrici» e le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»;

   al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione»;

   al comma 4, dopo le parole: «su richiesta delle regioni» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente»;

   al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «in via d'urgenza» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «il provvedimento incide» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti»;

   al comma 6, al primo periodo, le parole: «unità di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale dirigenziale di livello non generale» e le parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario», al quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 303 del 1999,» sono inserite le seguenti: «scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,» e, all'ottavo periodo, dopo le parole: «la spesa di» è inserita la seguente: «euro»;

   al comma 7, al primo periodo, le parole: «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo», dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,» sono inserite le seguenti: «del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» e dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 141,» sono inserite le seguenti: «nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «24, commi 1 e 3, del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «comma 3, e comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 8», dopo le parole: «all'articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», dopo le parole: «all'articolo 5 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso»;

   al comma 3:

    il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi»;

    al secondo periodo, dopo la parola: «individuano» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e dopo le parole: «suddetti interventi,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

  “Art. 9-ter. – (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti) – 1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.
  2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.
  3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino, nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584”»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: “nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto,” sono inserite le seguenti: “e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto”;

   b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto”.

  5-quater. Alle attività previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.
  5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, “Rinaturazione dell'area del Po”, di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico) – 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

    a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

    b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

    c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

    d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

   2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione».

  All'articolo 5:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

   al comma 2, le parole: «inerenti la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla sicurezza», le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014», la parola: «, statale» è soppressa e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   “3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario”».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al»;

    al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, realizzabili anche mediante un unico bacino»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia».

  All'articolo 7:

   al comma 2, quinto periodo, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto periodo».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica) – 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria) – 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
  3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
  4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
  5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) il comma 3 è abrogato»;

    alla lettera d), le parole: «di intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

    dopo la lettera d) è inserita la seguente:

    «d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   “4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39”»;

   al comma 2:

    alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: “con valori superiori ai valori-limite di emissione” sono inserite le seguenti: “o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione” e, al secondo periodo, dopo le parole: “non peggiori di quelle prelevate” sono inserite le seguenti: “o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione”;

     0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”»;

    alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

     al punto (1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore»;

     al punto (2) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,» e le parole: «di cui all'articolo 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 101»;

     al punto (3), dopo le parole: «procedimenti di dissalazione» sono inserite le seguenti: «, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia,»;

     dopo il punto (3) è aggiunto il seguente:

    «(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

    «b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: “solidi speciali totali” sono sostituite dalle seguenti: “solidi sospesi totali”»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera b):

    all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 63,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63»;

    al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176».

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto»;

    alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) al primo periodo, le parole: “da 4.000 euro a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio”;

     2) al secondo periodo, le parole: “da 400 euro a 2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio”»;

    alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

   al comma 2, le parole: «od ente» sono sostituite dalle seguenti: «o un ente», dopo le parole: «con personalità giuridica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «un piano di comunicazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «Il piano di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «le amministrazioni centrali» sono inserite le seguenti: «e le Autorità di bacino».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis.(Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dal Presidente dell'ANCI o uno o più sindaci da lui delegati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
1.1. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dal Presidente dell'ANCI o suo delegato.
1.2. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: partecipano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Quando si trattano materie che interessano gli enti locali partecipano il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.
1.3. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Cabina di regia aggiungere le seguenti: , con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,.

  Conseguentemente, al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;.
1.5. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel breve termine con le seguenti: entro il 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , già entro il 31 dicembre 2023.
1.6. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali.
1.7. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, al comma 10 aggiungere, in fine, le parole: , nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia.
1.8. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.
1.10. Bonelli, Zanella.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevede quale parametro di primalità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace e alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.
1.11. Bonelli, Zanella.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato.
1.12. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 5, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1.13. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;.
1.14. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e.
1.15. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: la realizzazione delle con le seguenti: la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le.
1.16. Bonelli, Zanella.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: all'articolo 114 aggiungere le seguenti: e all'articolo 117, comma 2-quater.
1.17. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni con le seguenti: , da rendere entro il termine di 30 giorni.
1.19. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: per i profili finanziari con le seguenti: per materia.
1.20. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 8, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, altresì, meccanismi premiali per gli enti e gestori che si caratterizzano per l'efficacia e l'efficienza del proprio ambito.
1.21. Ruffino, Gadda.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25%, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari.
1.22. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) promuove l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale che tenga in considerazione le specificità degli utilizzi agricoli, industriali, civili e turistici dell'acqua, con il fine di evitare conflittualità tra questi usi e di ottenere una più oculata gestione delle risorse idriche nazionali;.
1.23. Ruffino, Gadda.

  Al comma 8, lettera d) sostituire le parole da: dissenso fino a: dei medesimi con le seguenti: ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.24. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il machine learning e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica.
1.25. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 11, dopo le parole: Cabina di regia ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1.27. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: commi 1, 5, 5-bis e 6, aggiungere le seguenti: terzo e.
2.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica.
3.2. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: previa intesa con i presidenti di regione e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra;

   al comma 3:

    lettera c), sostituire la parola: provvede con le seguenti: acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi;

    dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;.
3.4. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: dei dati degli osservatori distrettuali permanenti fino alla fine del periodo, con le seguenti: delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni.
3.5. Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo la parola: giuridico aggiungere le seguenti: , di ogni disposizione di legge.
3.6. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: secondo aggiungere le seguenti: e terzo.
3.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: inoltre aggiungere le seguenti: , anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere, la seguente:

   b-bis) istituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, delle portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica;.
3.10. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica;.
3.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
3.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera c), premettere le parole: previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,.
3.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera c), dopo la parola: invasi aggiungere le seguenti: e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso.
3.14. Ruffino, Gadda.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) decide, nel caso emergano esigenze contrapposte tra diverse amministrazioni regionali che insistano sul medesimo invaso, valutati i diversi interessi coinvolti, sulla regolazione del livello degli stessi, concordando, con le amministrazioni regionali competenti, l'eventuale concessione di specifici ristori o indennizzi a favore dei concessionari o di altri soggetti coinvolti;.
3.15. Ruffino, Gadda.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione;.
3.17. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e adotta le immediate ed opportune azioni correttive.
3.18. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 3, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino;.

  Conseguentemente, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico.
3.19. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) redige, sentite le regioni competenti e in accordo con la cabina di regia di cui all'articolo 1, un programma per la realizzazione di almeno sette impianti di desalinizzazione di nuova generazione e alimentati da energie rinnovabili su tutto il territorio nazionale, fornendo al Governo un piano complessivo delle eventuali soluzioni disponibili, dei relativi costi e dei possibili siti di realizzazione degli impianti;.
3.20. Ruffino, Gadda.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;.
3.21. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera h) sostituire le parole: le supporta con le seguenti: con Ispra al fine di supportarle.
3.22. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati.
3.23. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione.
*3.24. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione.
*3.25. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le concessioni di cui al comma 3, lettera b) rilasciate negli ultimi dieci anni e le domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in apposita sezione costantemente aggiornata.
3.26. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa ad esso connessa.
3.27. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: anche su richiesta delle regioni aggiungere le seguenti: e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario.
3.28. Ruffino, Gadda.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.
  5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano può essere rilasciata in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di deficit idrico delle acque destinate all'uso potabile.
3.29. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole da: cinque esperti fino a: compete con le seguenti: sette esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ciascuno responsabile di uno dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciascun esperto o consulente di cui al precedente periodo definisce entro il 31 dicembre 2023 un piano di bilancio idrico per il proprio distretto idrografico di competenza. A tali soggetti compete.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, ottavo periodo, sostituire le parole: 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 con le seguenti: 933.591 per l'anno 2023 e di euro 1.597.584.
3.30. Ruffino, Gadda.

  Al comma 6, quinto periodo, sopprimere le parole: , scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,
3.31. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

  1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologia di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.
  2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), aggiungere le seguenti: e all'articolo 10.
4.1. Ruffino, Gadda.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo sostituire le parole: sentite con le seguenti: di concerto con.
4.2. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.
*4.3. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.
*4.4. Ruffino, Gadda.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere le seguenti: nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici,.
4.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità.
4.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente e sostenibile l'utilizzo della risorsa idrica nel settore agricolo, nonché di favorire la transizione verso un'agricoltura più sostenibile e innovativa, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli, che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei prodotti. La dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è conseguentemente incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2023.
4.9. Ruffino, Gadda.

  Sopprimere il comma 5-quinquies.
4.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:

  5-septies. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  5-octies. Agli oneri di cui al comma 5-septies, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

   f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

   h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.
4-bis.04. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

   a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

   b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

   c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

   d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

   e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

   f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.
4-bis.05. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

  1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

   c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.
4-bis.02. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

  1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

   a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;

   b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;

   c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;

   d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-bis.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

  1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4-bis.03. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 5.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1,

   al primo periodo, sostituire la parola: provvede con le seguenti: monitora le attività preposte;

   al secondo periodo, sostituire le parole: Per le attività con le seguenti: Per il monitoraggio delle attività;

   al comma 2 sostituire le parole: può altresì autorizzare la con le seguenti: monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla.
5.1. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario con le seguenti: Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente,

   sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire l'efficiente utilizzo della risorsa idrica contenuta in invasi.
5.2. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sopprimere il comma 2.
5.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può fissare un con le seguenti: vigila sul rispetto del.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sentito l'ente concedente, può aggiungere le seguenti: prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può.
5.5. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può fissare con le seguenti: fissa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo:

   sostituire le parole: può attivare con la seguente: attiva;

   sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.
5.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. Al fine di garantire ulteriormente il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5.8. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

  1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.03. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimerlo.
*6.2. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, capoverso lettera e-sexies), premettere le parole: fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
6.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, capoverso lettera e-sexies), sostituire le parole: 50 metri con le seguenti: 100 metri.
6.5. Gadda, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso lettera e-sexies), sostituire le parole: realizzabili anche mediante un unico bacino con le seguenti; fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il set-aside.
6.6. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, capoverso lettera e-sexies), aggiungere, in fine le seguenti parole: realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.
6.7. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per incentivare il risparmio idrico in un'ottica di economia circolare)

  1. Al fine di perseguire il risparmio della risorsa idrica in un'ottica di economia circolare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo denominato «Programma sperimentale per il risparmio idrico e l'economia circolare dell'acqua», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per progetti sperimentali pilota volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane per uso irriguo e lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione, nonché a promuovere, mediante protocolli d'intesa tra gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche, con il coinvolgimento delle Università e degli enti di ricerca, la realizzazione di progetti innovativi nel campo della sostenibilità del ciclo integrato delle acque finalizzati al riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura e per uso industriale. Al relativo onere, pari a euro 2 milioni per l'anno 2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per incentivare il risparmio idrico)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo denominato «Programma sperimentale per il risparmio idrico», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per progetti sperimentali pilota volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico e lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

  1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.03. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

  1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.04. Gadda, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Iperammortamento per investimenti in materia di efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

   «1057-bis.1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di contrasto della scarsità idrica e di un uso più efficiente delle risorse idriche in campo agricolo, quali gli investimenti in strumenti di irrigazione di precisione, di agricoltura 2.0, impianti di irrigazione di ultima generazione, interventi di recupero e riuso di acque piovane e depurate e interventi agronomici e infrastrutturali, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150 per cento per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.
6.05. Ruffino, Gadda.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2023.
7.1. Gadda, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025.
7.2. Gadda, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: , e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,.
7.3. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A.
7.4. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 3 sostituire le parole da: il piano fino a: collaborazione con i con le seguenti: la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai.
7.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3 dopo le parole: è predisposto, aggiungere le seguenti: , entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza,.
7.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.
7.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.
  2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.02. Ruffino, Gadda.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

  1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.
7.03. Ruffino, Gadda.

ART. 7-bis.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-bis.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-bis.03. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 8.

  All'articolo 8 premettere il seguente:

Art. 08.
(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

  1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.1. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato in pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2023, n. 7».
8.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
  1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

   a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

   b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

   c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

  1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1-bis definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.
  1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma 1-bis è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.
  1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.4. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.
8.5. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro».
8.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

  1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

   e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.
8.01. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Sopprimerlo.
*9.2. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «nell'impianto di depurazione» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore».
9.7. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «nell'impianto di depurazione» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'impianto per il trattamento dei fanghi per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore».
9.3. Ruffino, Gadda.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «nell'impianto di depurazione» sono inserite le seguenti: «e purché sia garantita la gestione dei rischi correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».
9.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1-bis, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.
  1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.6. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.1. Bonelli, Zanella.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimerlo.
*10.2. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

  1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

   1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

    1) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

    2) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale;

   b) all'articolo 12, comma 3:

    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento";

    2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

   "a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica;

   a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica.".

   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
10.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 1.
10.5. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le seguenti: tutti gli impianti di desalinizzazione.
10.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis», numero (1), premettere le parole: Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,.
10.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, lettera b) capoverso «1.2.3-bis», numero (1), sostituire ovunque ricorra, la parola: 50 con la seguente: 25.
10.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis», dopo il numero (1), aggiungere il seguente:

  (1-bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino sia sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino-costieri.
10.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, , secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
10.11. Ruffino, Gadda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
10.12. Ruffino, Gadda.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. All'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, comma 3, le parole: «non intendono» sono sostituite dalle seguenti: «non necessitano di»;
  2-quater. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4 dello stesso decreto.
  2-quinquies. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei.
10.13. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Risparmio idrico)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.01. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: diffusione aggiungere la seguente: pubblica.
11.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma non possono derogare alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ovvero alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
11.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8 con le seguenti: le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 63-bis»:

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dai rappresentanti con le seguenti: da rappresentanti, adeguatamente delegati,;

   dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
  5-quater. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
  5-quinquies. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
  5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.
11.4. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti: L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.
11.5. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: può essere integrato con le seguenti: deve essere integrato.
11.6. Ruffino, Gadda.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Autorità di bacino aggiungere le seguenti: e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia,.
11.7. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
11.8. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

   a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;

   b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;

   c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.
11.9. Simiani, Vaccari, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

  1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.
11.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: altresì.
12.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua.
13.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.