XIX LEGISLATURA
ATTI DI CONTROLLO
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazione a risposta scritta:
ILARIA FONTANA e MORFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
la zona industriale Aussa-Corno nel comune di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, è stata, recentemente oggetto di interesse per la realizzazione di un insediamento industriale siderurgico;
la giunta regionale ha formalizzato l'interesse per la realizzazione dell'insediamento siderurgico con generalità n. 526 del 1 aprile 2021 a fronte di un potenziale investimento di importanza primaria. A seguito di tale riconoscimento, con successiva nota, il proponente ha comunicato alla regione Friuli, in data 26 aprile 2022, l'interesse a proseguire nella realizzazione dell'intervento in oggetto;
nell'area in oggetto insiste anche la zona speciale di conservazione (Zsc) IT3320037 denominata «Laguna di Marano e Grado», che si estende per 16.364 ettari tra le province di Gorizia e Udine istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013 e facente quindi parte della rete Natura 2000 ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE;
la regione, in merito all'interesse per il progetto, ha sottoscritto un accordo di programma teso allo studio del potenziamento della navigabilità del Corno, più nello specifico alle opere di banchinamento e approfondimento del bacino allo sbocco in laguna dell'Aussa e del Corno e approfondimento ed allargamento del tratto lagunare del canale e del tratto di atterraggio a mare all'esterno delle dighe foranee di Porto Buso;
con deliberazione di giunta regionale n. 718 del 21 marzo 2018 è stato adottato il nuovo piano di gestione per il Zsc/Zps IT3320037 «Laguna di Marano e Grado», contenente le nuove misure di conservazione per l'area Zsc/Zps in oggetto;
le misure di conservazione della Laguna riportano, alla misura REJ08.1 a priorità alta denominata «Profondità del canale Porto Buso – foce Aussa – Corno» e finalizzata al contenimento e controllo di pressioni e minacce da modifica delle condizioni idrauliche, che «il canale Porto Buso foce Aussa-Corno potrà avere una profondità massima di 7,5 metri»;
considerato che la profondità attualmente disponibile nel canale è proprio 7,5 metri, come da limite espresso nelle misure di conservazione, gli studi sul potenziamento della navigabilità nell'area in oggetto potrebbero eccedere i limiti espressi dalla citata misura di conservazione;
l'articolo 41 della Costituzione Italiana recita testualmente che «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»;
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 prevede valutazioni di incidenza per piani e progetti che impattano su zone speciali di conservazione, individuando il ministero dell'ambiente quale soggetto a cui comunicare il rilevante interesse pubblico degli interventi da realizzare, nonché l'adozione di opportune misure compensative. Per quanto concerne l'impatto su habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato soltanto per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica oppure previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della proposta progettuale e delle ricadute ambientali sull'area interessata;
quali iniziative di competenza intenda attuare per garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE circa il progetto riportato in premessa.
(4-01206)
CULTURA
Interrogazione a risposta scritta:
SPORTIELLO, BRUNO, MARIANNA RICCIARDI, CAROTENUTO e SERGIO COSTA. — Al Ministro della cultura, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il Forte di Vigliena è un importante edificio storico della città di Napoli, fu costruito all'inizio del 1700 per opera dell'ultimo viceré spagnolo, il marchese di Villena, e con regio decreto n. 799 del 1910 il sito fu dichiarato «monumento storico di sommo interesse»;
il Forte di Vigliena rientra nella competenza dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, poiché l'area fa parte del demanio portuale;
con decreto del 24 maggio 2023 della Direzione generale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la Direzione generale dell'archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, è stato espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto «Deposito GNL nel porto di Napoli»;
a sostegno del giudizio negativo, nel predetto decreto, si evince l'acquisizione del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio n. 12823 del 6 aprile 2023, assunto al protocollo n. 54691/MASE del 6 aprile 2023, con cui è stato confermato quanto già espresso con il parere n. 25080 del 21 luglio 2021;
nei richiamati e confermati pareri del Ministero della cultura, per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica e in riferimento al sito dove avrebbe dovuto realizzarsi il progetto relativo al «Deposito GNL nel porto di Napoli», rileva l'aver evidenziato come l'area di intervento ricada in prossimità dell'omonimo Forte di Vigliena, dichiarato monumento nazionale fin dal 1891, e pertanto assoggettato alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 e rispetto al quale la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (soprintendenza) a partire dagli anni '90 ha eseguito diversi interventi tesi al recupero, al restauro e alla rifunzionalizzazione dell'architettura militare quale «museo della rivoluzione napoletana del 1799»;
nei predetti pareri si fa riferimento all'impegno formalmente espresso dall'Autorità portuale con nota del 12 ottobre 2007 «a cofinanziare gli interventi di restauro del Fortino di Vigliena ... sulla scorta di un progetto elaborato dalla Soprintendenza con n. 29160 del 09/11/2007 ...»;
si richiama altresì la nota prot. n. 29160 del 9 novembre 2007 della allora Soprintendenza Bapsae di Napoli in cui si fa riferimento ad un «... progetto di riqualificazione urbana dell'area elaborato nel quadro del Programma innovativo in ambito urbano Porti e Stazioni condotto in partenariato tra Amministrazione comunale, Autorità portuale, RFI SpA, particolarmente attento alla riqualificazione e valorizzazione dell'area di Vigliena ...»;
sulla medesima vicenda il 12 gennaio 2021 è stata presentata dal senatore Presutto l'interrogazione a risposta scritta n. 4-04749; al riguardo la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (soprintendenza), con nota prot. n. 8738 del 17 marzo 2021, ha assicurato l'impegno a coordinare e intraprendere tutte le iniziative necessarie per sostenere un progetto di recupero e valorizzazione del Fortino di Vigliena di concerto con i soggetti pubblici competenti;
ad oggi, non risultano agli atti ulteriori provvedimenti né sviluppi del citato procedimento di recupero, né tantomeno interlocuzioni finalizzate alla redazione del progetto di restauro e valorizzazione del bene monumentale del Forte di Vigliena, oggi lasciato in un deprecabile ed insostenibile stato di degrado e abbandono –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa, se abbiano contezza del motivo per il quale il progetto di restauro e valorizzazione del bene monumentale del Forte di Vigliena non sia stato ancora avviato e come intendano intervenire, ciascuno rispetto ai propri ambiti di competenza, per valorizzare e riqualificare il monumento e restituirlo alla città di Napoli e ai suoi abitanti.
(4-01202)
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
ASCARI, PAVANELLI e AMATO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto si apprende da fonti di stampa (www.lanazione.it del 1° giugno 2023), un detenuto con problemi psichiatrici del carcere di Terni è morto dopo che – secondo una prima ricostruzione – avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria cella – posta nella sezione G «accoglienza» – rimanendo intossicato dal fumo; si tratta di un trentacinquenne originario del Nord Africa che doveva rispondere di reati connessi agli stupefacenti; inutili i soccorsi portati dai sanitari, che hanno tentato di salvare la vita all'uomo;
nell'accaduto sarebbero rimasti lievemente intossicati anche altri detenuti;
sulla vicenda ci sono delle indagini in corso da parte della polizia penitenziaria di Terni, con il coordinamento della competente procura della Repubblica;
non si tratta di un episodio isolato: poco tempo prima nel carcere di Terni era avvenuto un altro episodio di violenza: un altro detenuto di origini magrebine aveva infatti colpito con un pugno un'infermiera impegnata a somministrargli la terapia farmacologica. La donna, finita a terra, era stata trasportata al pronto soccorso;
secondo i dati raccolti dall'associazione Antigone riportati dal Sappe – Sindacato autonomo polizia penitenziaria – (www.poliziapenitenziaria.it del 14 aprile 2023), nel carcere di Terni sono presenti 526 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 416 unità, con un tasso di sovraffollamento del 126,4 per cento; rispetto al totale, gli stranieri sono 114 mentre i condannati in via definitiva sono 235;
fra i detenuti, 257 sono ristretti in regime di alta sicurezza mentre quelli in regime di 41-bis, il cosiddetto carcere duro, sono 28;
dal punto di vista del personale, gli agenti di polizia penitenziaria prevista sono 241 ma quelli effettivamente presenti sono 203; di fatto, ci sono due agenti ogni 5 detenuti;
accanto agli uomini in divisa ci sono poi 5 educatori a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe in servizio 7, oltre a 34 volontari: «Si registrano carenze del personale educativo e trattamentale – rileva infatti Antigone – Nonostante di recente siano stati assunti 2 nuovi funzionari giuridico pedagogici, risultano ancora insufficienti rispetto al numero dei detenuti presenti. Il numero degli agenti di polizia è inferiore rispetto a quanto previsto in pianta organica (38 in meno)».
nel 2022 sono stati segnalati 58 casi di autolesionismo, 7 «aggressioni ai danni del personale» e 33 aggressioni fra detenuti; comportamenti che hanno portato a 53 provvedimenti di «isolamento disciplinare» che consistono nell'esclusione dalle attività in comune;
al bilancio dello scorso anno, vanno ora sommati gli «eventi critici» che hanno segnato i primi tre mesi e mezzo di questo 2023 –:
se il Governo sia a conoscenza della situazione del carcere di Terni e dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative intenda adottare per garantire il diritto alla salute dei detenuti con particolare riguardo al loro disagio psichico e il diritto alla sicurezza del personale educativo, addetto all'accoglienza e al trattamento dei detenuti, dei sanitari e degli agenti di polizia penitenziaria che operano nella struttura carceraria di Terni;
quali urgenti iniziative intenda promuovere per far fronte sia alla carenza di personale di polizia penitenziaria sia alle carenze del personale educativo e trattamentale presso la casa circondariale di Terni affinché non si ripetano episodi come quello narrato in premessa.
(4-01201)
ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
si è appreso da organi di stampa della triste vicenda che ha coinvolto una minore e i suoi genitori;
in particolare, a seguito della denuncia sporta dai genitori per gli abusi sessuali commessi sulla loro figlia di soli 10 anni da parte del nonno, il padre è stato indagato per favoreggiamento e definitivamente assolto dalla Corte di appello di Milano e la minore, dal giugno del 2021, è stata allontanata da casa e collocata presso una struttura;
nonostante l'evidenza – come emerso anche da fonti di stampa – dell'errore giudiziario subito dal padre della minore, il tribunale per i minorenni adito ha rigettato la richiesta avanzata dai genitori di far tornare a casa la stessa;
la minore, oltre a essere vittima degli accertati abusi sessuali, dell'allontanamento coatto dagli affetti, sembrerebbe subire una seconda «vittimizzazione» da parte delle Istituzioni, con gravi conseguenze sul piano psicologico;
pervengono all'interrogante sempre più segnalazioni circa episodi di vittimizzazione secondaria determinata da decisioni dell'autorità giudiziaria –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare o intraprendere con la necessaria urgenza per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori, onde scongiurare il rischio che l'adozione di provvedimenti giudiziari, analogamente al caso di specie, arrechi grave pregiudizio ai minori, già vittime di reato, influenzando e compromettendo irrimediabilmente il pieno sviluppo psicofisico del minore stesso.
(4-01207)
DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
il PNRR ha individuato nell'ufficio per il processo la struttura organizzativa deputata a «offrire un concreto ausilio alla giurisdizione così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento, dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali»;
in merito, sono stati sono stati indetti due concorsi pubblici, deliberati dalla commissione Ripam, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 1° aprile 2022, per la copertura a tempo determinato di complessive 5.410 unità di personale non dirigenziale a supporto dell'ufficio per il processo;
il 23 settembre 2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo alla pubblicazione delle graduatorie a seguito delle quali sono stati poi pubblicati successivi avvisi per la convocazione dei vincitori presso la Corte d'appello di ciascun distretto in cui hanno presentato la domanda di partecipazione;
ad oggi in molti distretti risulterebbero presenti numerosi posti scoperti a seguito non solo di diverse rinunce ma anche di successive dimissioni e mancate prese di servizio;
un primo scorrimento è stato previsto ben 6 mesi dopo, ad aprile 2023, disponendo lo scorrimento delle graduatorie ancora capienti ma coinvolgendo tuttavia solamente i posti vacanti a seguito di rinunce, lasciando invece escluse dal computo le scoperture date dai dimissionari;
con un recente provvedimento del 14 giugno 2023 il Ministero della giustizia ha disposto un secondo scorrimento a vantaggio dei profili e i distretti mancanti di graduatoria o con graduatoria incapiente. Tale scorrimento, che si riferisce principalmente alle carenze di organico nelle sedi del Nord, rischia tuttavia di generare numerosi rifiuti da parte degli interessati con la conseguente compromissione del corretto funzionamento degli uffici giudiziari del Sud, già gravemente colpiti dalla carenza di personale;
diversamente dal nuovo, nello scorrimento di aprile 2023, il Ministero ha offerto ai candidati dei distretti capienti la possibilità di prendere servizio nel proprio distretto di origine, un'opportunità che attualmente non è stata riproposta;
in ragione dell'importanza del ruolo dello staff di supporto all'Ufficio per il processo per una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e in considerazione dei tempi stringenti dettati dal PNRR, si ritiene necessaria – come evidenziato a gran voce dai «comitati idonei» istituiti in questi mesi in rappresentanza dei tanti partecipanti al concorso risultati idonei e attualmente in graduatoria – una maggiore flessibilità nella procedura di scorrimento delle graduatorie, concedendo nuovamente lo scorrimento dei distretti capienti: ciò comporterebbe la possibilità di assumere più personale possibile negli uffici del Sud, notoriamente caratterizzati da notevole carenza di personale –:
se i Ministri interrogati intendano effettuare una ricognizione di tutti i posti rimasti scoperti per la figura di personale non dirigenziale a supporto dell'ufficio per il processo e se intendano procedere, per quanto di competenza, con urgenza allo scorrimento integrale delle graduatorie capienti degli idonei del concorso consentendo agli idonei di assumere posizione nel proprio distretto di appartenenza, per coprire i numerosi posti vacanti determinati anche da dimissioni o successive mancate prese di servizio.
(4-01210)
INTERNO
Interrogazione a risposta orale:
BONELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
dal 1 al 17 maggio 2023, con due concentrazioni entrambe straordinarie, su un'area estremamente vasta (7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 kmq), si è riversata una cumulata di precipitazioni pari a 4 miliardi di metri cubi d'acqua. Eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna, che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua e al superamento della soglia più critica di altri 13 fiumi. 541 kmq di aree completamente allagate, con decine di migliaia di edifici invasi dall'acqua e dal fango, di famiglie sfollate, di imprese agricole e produttive colpite;
già dalle prime ore della mattina del 16 maggio 2023 era apparso chiaro che le ingenti piogge riversatesi nel territorio forlivese avrebbero potuto provocare l'esondazione dei fiumi, incapaci di contenere l'enorme quantità di acqua che stava impetuosamente scendendo lungo le vallate;
in precedenza, il giorno 15 maggio, in seguito all'allerta meteo n. 061 del 2023 valida sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento e altri fenomeni emessa dal Centro funzionale regionale e l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, veniva disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
a mezzogiorno dello stesso 16 maggio tutte le istituzioni avevano contezza dell'imminente disastro e la situazione era tale che si sarebbe dovuta disporre l'immediata chiusura di tutti i luoghi di lavoro in tutto il territorio provinciale, in modo che i lavoratori potessero tornare nelle proprie residenze mettendo al sicuro se stessi, le proprie famiglie e i propri beni;
a tal proposito la segreteria provinciale della Cgil alle ore 13,04 emetteva un comunicato stampa indirizzato a tutti gli organi di informazione nel quale, con estrema chiarezza, chiedeva con urgenza che venisse disposta la sospensione di tutte le attività lavorative non ritenute di servizio pubblico essenziale, con la chiusura dei luoghi di lavoro nel pomeriggio della stessa giornata;
nel medesimo comunicato veniva chiesto alla prefettura e ai sindaci di dare indicazioni urgenti in tale senso al sistema delle imprese della provincia;
a quanto risulta, anche alcuni sindaci del territorio, durante una concomitante riunione in prefettura avrebbero rappresentato analoga esigenza;
la Prefettura di Forlì-Cesena non risulta abbia adottato nessun provvedimento in tale direzione, tanto che l'organizzazione sindacale ha deciso di rivolgersi direttamente alle proprie rappresentanze all'interno dei luoghi di lavoro, dando indicazione di scendere in sciopero qualora i datori di lavoro non avessero accolto la richiesta di sospendere le attività lavorative e di chiudere le proprie sedi;
in molti casi i datori di lavoro responsabilmente hanno aderito alla richiesta, in altri casi i delegati sindacali si sono trovati costretti a indire lo sciopero e in talune circostanze, non essendo stati raggiunti i delegati i sindacali, le attività sono proseguite per essere poi colpite dall'evento alluvionale;
l'allagamento di gran parte della rete stradale e le numerosissime frane susseguenti, hanno impedito a numerosi lavoratori di raggiungere le proprie abitazioni costringendoli a restare, anche per molti giorni, all'interno di centri di accoglienza, spesso nell'impossibilità di comunicare con le proprie famiglie, a loro volta colpite gravemente dall'evento –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze richiamate in premessa, se non ritengano fosse necessario e doveroso consentire che i lavoratori potessero tornare a casa per mettere al sicuro sé stessi, le famiglie e i propri beni, disponendo la chiusura di tutti i luoghi di lavoro;
se risponda al vero che taluni sindaci avessero avanzato richieste in tal senso e per quale motivo, nonostante le evidenze, le stesse segnalazioni e le esplicite richieste, la prefettura di Forlì-Cesena non abbia adottato alcun provvedimento.
(3-00486)
Interrogazioni a risposta scritta:
BALDINO, CAFIERO DE RAHO, ORRICO, SCUTELLÀ e TUCCI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 16 giugno 2023 come riportano gli organi di stampa «un incendio di origine dolosa, durante la notte, ha causato seri danni a una parte del villaggio Sybaris, nel comune di Cassano allo Ionio, generando preoccupazione e richiedendo l'evacuazione dell'area a causa della densa nube di fumo che si è diffusa nell'ambiente circostante»;
secondo la stampa il fatto sarebbe da addebitarsi ad un commando giunto a bordo di un Alfa Romeo che avrebbe appiccato il fuoco e sparato contro le vetrate del villaggio Sybaris «sei colpi di fucile calibro 12» incurante della presenza all'interno della struttura di numerosi turisti;
il 25 maggio 2023 un attentato intimidatorio perpetrato attraverso il danneggiamento di un mezzo ha coinvolto il cantiere del terzo megalotto della strada statale 106, oggetto di un nuovo attentato, poi, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno attraverso l'incendio di due mezzi meccanici posti in un cantiere nel comune di Cassano allo Ionio;
tanto rappresenta, come riportano le Oo.ss. del territorio, «segnale della preoccupante attenzione che la criminalità organizzata ha posto su quello che può essere considerato il cantiere più importante, dal punto di vista economico e sociale aperto in Calabria»;
il 15 giugno 2023 un ulteriore grave incendio è divampato nel tardo pomeriggio presso un capannone di Piazza Cina, nell'area urbana di Corigliano Rossano, precisamente in contrada Santa Lucia, facendo registrare ingenti danni, per cui il proprietario già in passato vittima di atti intimidatori in altre strutture di sua proprietà ha affermato alla stampa «Sono stanco di fare l'imprenditore», manifestando tutta la fatica e l'usura che ha dovuto sopportare nel corso degli anni;
il 6 marzo 2023 è andato a fuoco un container sui cantieri Anas della nuova rotatoria di Santa Lucia nel comune di Corigliano Rossano lungo la statale 106;
gli accadimenti sopra detti vanno ad aggiungersi alle centinaia di episodi incendiari di natura dolosa degli ultimi anni e a 11 omicidi nonché 3 tentati omicidi nell'area Sibaritide-Pollino, riconducibili alla 'ndrangheta negli ultimi 4 anni;
l'area della Sibaritide è stata interessata negli ultimi 15 anni da decine di operazioni anti 'ndrangheta;
come riporta a pagina 42 la relazione semestrale della Dia gennaio-giugno 2022, operano nella Sibaritide le cosche Abruzzese, Bevilacqua, Forastefano, Portoraro, Faillace, Galluzzi, Acri, Morfo;
i gravissimi fatti segnalati evidenziano l'insufficienza dell'azione di contrasto ad oggi attuata, pur dovendosi riconoscere i significativi risultati delle operazioni giudiziarie e di polizia conseguiti negli ultimi anni;
occorre pertanto l'istituzione di una sezione della Dia e invio di contingenti di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, oltre al potenziamento degli organici della magistratura dei distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritengano, per quanto di competenza, necessario adottare iniziative volte a:
a) istituire una sezione della Dia nella Sibaritide, con invio di contingenti di polizia di Stato, di carabinieri e guardia di finanza;
b) rimpinguare con urgenza gli organici della magistratura dei distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria.
(4-01203)
FURGIUELE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
il 27 dicembre 2018 è stato pubblicato il bando di concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della polizia di Stato, articolato in due prove scritte, negli accertamenti attitudinali e in una prova orale;
sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 23 luglio 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'interno di approvazione della graduatoria di merito, avverso cui sono stati presentati, per vizi di legittimità, dodici ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio da parte di candidati esclusi a causa dell'insufficiente punteggio ottenuto nella prova orale;
con dodici ordinanze del 13 gennaio 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto le istanze cautelari ammettendo con riserva i ricorrenti alla frequenza del corso di formazione e ha rimandato la trattazione del ricorso nel merito;
dopo cinque mesi, in piena pandemia da COVID-19, il Consiglio di Stato ha annullato, ribaltandole, le dodici ordinanze cautelari rese, precludendo ai dodici ricorrenti di continuare a frequentare il corso di formazione nonostante l'ottimo profitto e nessun giorno di assenza;
con sentenze del 5 novembre 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, disattendendo le risultanze istruttorie favorevoli ai candidati, si è pronunciato definitivamente respingendo i ricorsi dei candidati nel merito;
nondimeno, il Consiglio di Stato, con le recentissime sentenze del 27 aprile 2023, ha accolto gli appelli proposti e, per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate ed in accoglimento dei ricorsi di primo grado, ha annullato gli atti impugnati (fra cui la graduatoria finale di merito del concorso ed i presupposti verbali della commissione esaminatrice) sul presupposto che «La votazione numerica ... in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle svalutazioni effettuate»;
per tale ragione, oggi, gli appellanti vincitori, ispettori della polizia di Stato sono in attesa che il Ministero si conformi al giudicato recato dalle anzidette sentenze del Consiglio di Stato riammettendoli alla frequenza del primo corso utile (pur coi necessari adattamenti a seguito dell'intervenuto riordino delle carriere) per completare il percorso già iniziato ovvero, in mancanza, per la rinnovazione integrale della prova orale del concorso, previa adozione di criteri specifici di valutazione per l'attribuzione dei relativi voti in condizioni di legittimità ed altresì di parità fra tutti i candidati e non solo di alcuni –:
quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare, anche alla luce delle predette sentenze del Consiglio di Stato, al fine di consentire a tutti i candidati ingiustamente esclusi di essere immessi nei ruoli dei funzionari della polizia di Stato, così ponendo fine ad un annoso contenzioso.
(4-01204)
DE CORATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in merito all'episodio che ha coinvolto la polizia locale di Milano nel fermo di una persona transgender, e nella quale il comune di Milano ha avviato un'indagine interna rispetto agli agenti di polizia locale coinvolti nell'episodio, si riporta parte della relazione dell'assessore alla sicurezza di Milano Granelli: «Quanto sappiamo al momento è che gli agenti che erano in servizio, come ogni mattina, alle scuole del Parco Trotter hanno ricevuto una richiesta di aiuto da alcuni genitori perché una persona mostrava atteggiamenti molesti nei confronti dei presenti. Gli agenti intervenivano cercando di interrompere l'azione della stessa, chiamando in ausilio altre pattuglie e anche l'ambulanza per assistere la persona [...] dato che la medesima opponeva resistenza agli agenti, rifiutava le cure dell'ambulanza, oltre ad essere priva di documenti, si rendeva necessario accompagnarla presso l'Ufficio fermi e arresti della Polizia Locale. Durante il tragitto riusciva a fuggire, e da qui l'inseguimento e l'azione di fermo ripresa dal video»;
oltre alla relazione dell'assessore sopracitato è importante ricordare che, stando a quanto riportato dai referti medici, l'unica persona protagonista della vicenda che ha riportato una prognosi medica degna di nota, pari a quindici giorni, è stato uno dei vigili in seguito a un calcio; in merito a ciò è importante sottolineare che è difficile sostenere la non imparzialità di queste due fonti nella vicenda;
appare difficile, sulla base di questi dati, che si possa parlare di un pestaggio, magari a sfondo transfobo, e appare altrettanto strumentale, demagogico e denigrante per l'intero corpo il processo mediatico che si sta celebrando agli agenti di polizia municipale di Milano coinvolti nella vicenda –:
quali valutazioni ritenga di esprimere in merito ai fatti riportati in premessa, e quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare le forze dell'ordine, in futuro, sia da processi mediatici basati sulla pura demagogia sia da infortuni di questo tipo.
(4-01209)
LOMUTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
dal 1° giugno 2023, la provincia di Potenza è priva della figura del questore;
fino a tale data, la suddetta istituzione è stata rappresentata dal dottore Antonino Romeo, successivamente andato in pensione per il raggiungimento del limite di età;
dopo più di 15 giorni non è stato ancora nominato un suo sostituto e, pertanto, la provincia di Potenza oggi è priva dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, con tutti i problemi che conseguono tale assenza;
infatti, oltre ad essere a capo della questura e componente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è responsabile e coordinatore di tutte le forze di polizia impiegate in servizi atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché in servizi di prevenzione e difesa da atti eversivi;
il questore, inoltre, stabilisce le modalità tecnico-operative, utili al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal prefetto e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
sempre al questore competono attività in materia di autorizzazioni di polizia, detenzione di armi, espatrio e immigrazione;
egli è quindi il titolare di tutto il complesso di uffici di questura, ed è il vertice della Polizia di Stato in provincia;
come già anticipato, è autorità provinciale tecnica di pubblica sicurezza, con compiti distinti dal prefetto, che resta l'autorità provinciale «politica» di pubblica sicurezza. Il rapporto fra le due autorità è ora improntato al modello del coordinamento, il cui potere spetta al prefetto nei confronti del questore e dei comandanti provinciali delle forze di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza);
coordinamento, quindi, che oggi non potrebbe esistere;
il questore è anche il titolare della funzione di emanazione delle ordinanze con le quali vengono regolamentate tutte le manifestazioni o gli eventi che possono turbare o interessare l'ordine pubblico. In tale veste e nelle facoltà di autorità provinciale (tecnica) di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere del coordinamento tecnico-operativo di tutte le forze di polizia nazionali e locali, presenti nella provincia, in materia di ordine pubblico;
per liberare le energie della società è indispensabile sottrarre il controllo del territorio alla criminalità organizzata e restituirlo ai cittadini attraverso il ruolo attivo dello Stato;
è necessario, quindi, anche in Basilicata, intensificare l'attività investigativa e garantire la presenza continuativa delle forze dell'ordine nelle aree più sensibili;
la legalità e la sicurezza devono essere percepite dai cittadini in modo da ispirare fiducia e sostegno;
nel comune di Palazzo San Gervasio, è presente un C.p.r. (Centro di permanenza per il rimpatrio), una delle diverse strutture presenti nel territorio italiano in cui i migranti vengono trattenuti in condizioni detentive, al fine di essere rimpatriati. Tale struttura vede impegnata da tempo la Polizia di Stato per garantire la sicurezza al suo interno, ruolo che comporta l'assorbimento di un numero elevato di personale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto evidenziato, quali iniziative intenda adottare per risolvere la situazione, e in quali tempi.
(4-01211)
SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
GIRELLI, FURFARO, MALAVASI e STUMPO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
in questi giorni è stato pubblicato il 2° rapporto sul Sistema sanitario italiano «Il termometro della salute», redatto da Eurispes ed Enpam, dal quale, tra l'altro, si apprende che nel 2022 un quarto delle famiglie italiane denuncia difficoltà economiche relativamente alle prestazioni sanitarie, maggiormente per i cittadini dell'Italia meridionale (28,5 per cento) e delle Isole (30.5 per cento). Inoltre, il 33,3 per cento delle persone intervistate per il rapporto afferma di aver dovuto rinunciare a prestazioni e/o interventi sanitari per indisponibilità delle strutture sanitarie e liste di attesa;
l'andamento sopra esposto si sta confermando, e, come nota ancora il citato rapporto, sta anzi ancora aumentando nella prima parte del 2023;
il rapporto segnala, inoltre, che gli italiani spendono per prestazioni non coperte (o coperte solo parzialmente) dal Ssn una cifra che è vicina ai 40 miliardi di euro, mentre continua a crescere la cosiddetta «mobilità sanitaria», fenomeno dovuto alla necessità di rivolgersi a strutture pubbliche di altre regioni rispetto a quelle di residenza per ottenere prestazioni del Ssn che, di fatto, non sono erogate nei territori dove le persone vivono;
questo fenomeno, oltre ad essere pesantemente disagevole per i cittadini, costretti a spostarsi per ragioni di cura, con inevitabili aggravi di spesa del proprio bilancio famigliare, ha anche pesanti conseguenze per le stesse regioni, dato che quelle che «cedono» pazienti devono versare a quelle che li ricevono delle importanti cifre che, come si legge nel rapporto, «determinano una ulteriore difficoltà in budget sanitari già compressi dai piani di rientro. All'opposto, le regioni che erogano molte prestazioni a cittadini non residenti possono contare su di un over-budget che rende possibile investimenti in strutture e personale, di cui beneficiano in primo luogo i cittadini residenti», con la conseguenza di un ulteriore aumento delle distanze tra parti del nostro Paese;
in generale, è molto significativa e preoccupante l'osservazione del rapporto, secondo la quale se non si interviene in tempo «l'universalità della sanità pubblica continuerà a deperire, si apriranno ulteriori autostrade per la sanità privata e curarsi diverrà una questione di censo» –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere con urgenza il Ministro interrogato, in modo da fronteggiare una situazione tanto grave e, a parere dell'interrogante, inaccettabile e vergognosa, che contraddice con tutta evidenza il principio universalistico del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), evitando che la sanità pubblica italiana si trasformi in un sanità «a censo», dove solo chi può pagare viene curato.
(4-01205)
ASCARI e AMATO. — Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
tra gli investimenti del PNRR italiano una voce è stata dedicata al rafforzamento del sistema sanitario nazionale (Ssn), settore vittima negli ultimi anni di frequenti tagli di budget;
in particolare, è stata prevista l'assegnazione alle regioni di oltre 2 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi presidi sanitari territoriali: 1.350 nuove case della comunità, 400 ospedali di comunità e 600 centrali operative territoriali su tutto il territorio nazionale;
nello specifico, per la regione Emilia-Romagna l'attuazione di tali interventi prevede:
per il comune di Sassuolo, la creazione di un ospedale di comunità nella località Gorzano, in aperta campagna, con necessari interventi sulla viabilità e servizi di rete;
per il comune di Vignola, la creazione di una struttura ai margini della città, con conseguenti problemi sulla viabilità e servizi;
per il comune di Pavullo, la creazione di un nuovo fabbricato in un lotto libero, al centro di un'area densamente abitata, che verrebbe, di conseguenza, privata dell'unico spazio verde esistente;
per il comune di Pievepelago, la costruzione di un nuovo edificio, mediante la demolizione dell'edificio esistente;
per il comune Modena, la costruzione di un nuovo complesso ai limiti dell'abitato, a pochi metri dal nuovo ospedale Baggiovara;
in ciascuno di questi comuni preesistono strutture sanitarie, che non sono state minimamente considerate dalle istituzioni nell'ottica di riutilizzo;
l'Emilia-Romagna presenta uno degli assetti idrogeologici più artificiali e ingegnerizzati del mondo. In ragione di ciò, il territorio dovrebbe essere cementificato pochissimo. Ed invece l'Emilia-Romagna è la terza regione più cementificata d'Italia;
il recente fenomeno dell'alluvione in Romagna ha evidenziato tutte le carenze conseguenti a politiche decennali di sfruttamento del territorio –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative, per quanto di competenza, ritengano opportuno adottare per verificare in base a quali criteri nella regione Emilia-Romagna siano stati approvati progetti di realizzazione di nuovi presidi sanitari territoriali senza alcuna valutazione sul riutilizzo di fabbricati e strutture già esistenti;
se e quali iniziative, per quanto di competenza, ritengano opportuno adottare, alla luce dei gravi e recenti fatti verificatisi in Romagna, per contenere l'impatto di grandi opere di cementificazione sul territorio.
(4-01208)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta orale:
D'ALFONSO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il 21 giugno 2023, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha presentato il rapporto 2023 sul sistema della formazione superiore e della ricerca;
il rapporto dà conto dei cambiamenti particolarmente significativi intercorsi negli ultimi anni, anche a seguito della pandemia da COVID-19, che soprattutto nel biennio 2020-2021 ha strutturalmente modificato – come si legge – il funzionamento e l'organizzazione delle attività di tutte le istituzioni della formazione superiore e della ricerca;
in questo contesto emerge, con preoccupante interesse, il dato relativo alla variazione degli iscritti, regione per regione, nel confronto a dieci anni (a.a. 2021/2022 rispetto all'a.a. 2011/2012), che riguarda la regione Abruzzo: - 19.107 studenti in meno, equivalente al -30,3 per cento il peggior dato nazionale registrato nel periodo in considerazione;
come appare evidente dalla lettura del rapporto e ad avviso dell'interrogante, questo è un dato che, se letto in combinato disposto con il saldo migratorio della regione Abruzzo (immatricolati provenienti da altre regioni, per ogni residente che si iscrive in atenei di altre regioni) dello 0,9, fotografa una emergenza della struttura geografica universitaria regionale, che non dipende solo dal grado di attrattività dei quattro Atenei regionali, ma soprattutto da quanto il territorio abruzzese è in grado di offrire alle nostre università;
a parere dell'interrogante, azioni concrete e mirate per rendere attrattivo il sistema universitario regionale abruzzese non sono più rinviabili –:
se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione esposta in premessa e, per quanto di competenza, non ravvisi l'urgenza di promuovere iniziative al fine di arrestare l'emergenza del sistema universitario della regione Abruzzo e quali iniziative di competenza siano previste per il diritto allo studio;
quali siano i dati aggiornati, aggregati e distinti, relativi al tasso di abbandono dagli studi universitari e le caratteristiche degli immatricolati nella regione Abruzzo.
(3-00487)
Pubblicazione di un testo riformulato.
Si pubblica il testo riformulato dell'interrogazione a risposta scritta Dori n. 4-01196, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 124 del 22 giugno 2023.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel 2021 nasce il progetto «Polis» col dichiarato intento di rendere più agevole ai cittadini la fruibilità di alcuni servizi della PA e di Poste Italiane spa;
il 4 aprile 2023 è stata stipulata una Convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane, a fronte della manifestata esigenza ministeriale di avviare l'erogazione dei servizi anche per il deposito telematico dedicato ai procedimenti civili di volontaria giurisdizione;
con la convenzione è stato dato avvio a un periodo di sperimentazione con l'erogazione di servizi nell'ambito di alcuni «Sportelli Unici» attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, che attualmente riguardano comuni con meno di 15.000 abitanti;
in particolare, il progetto sperimentale prevede che per sei mesi Poste Italiane eroghi il servizio di deposito dell'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno e del deposito di rendiconto periodico con contestuale raccolta di atti e documenti nonché il loro invio al competente ufficio giudiziario;
trascorso il periodo sperimentale, dovrebbe diventare operativo il nuovo «tribunale on line» dedicato al deposito telematico, anche direttamente dai cittadini, dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione;
diverse sono le criticità presenti nella predetta convenzione tra Ministero della giustizia e Poste Italiane, come evidenziate da associazioni forensi come Movimento forense;
in particolare, alcune procedure previste appaiono irrealistiche: non viene data contezza di chi procederà alla verifica che il ricorso compilato dal cittadino e portato agli uffici postali sia redatto a norma di legge; agli operatori delle poste, pur non avendo poteri giurisdizionali sul ricorso, appare riconosciuto il potere di stabilire la competenza del tribunale e anche erogare la sanzione di «irricevibilità del ricorso» qualora ritengano che il ricorso sia presentato al tribunale sbagliato; in caso di invio da parte del personale dell'ufficio postale all'errato ufficio giudiziario da loro individuato, non è previsto alcun tipo di rimedio alla conseguente irricevibilità del ricorso al momento dell'effettivo tentato radicamento del procedimento davanti la cancelleria;
sul progetto Polis l'interrogante già ha presentato le interrogazioni parlamentari n. 4-00837 e n. 4-01042 alle quali il Ministro della giustizia ha tuttavia risposto in due distinti momenti in modo apparentemente contraddittorio: mentre in data 26 maggio 2023 il Ministro ha dichiarato che «la spa Poste Italiane non effettua alcun trattamento dei dati» dei cittadini e che «per quanto concerne poi il progetto tribunale on line [...] non è prevista alcuna delega di funzioni alla spa Poste Italiane», nella successiva risposta ricevuta dall'interrogante in data 13 giugno 2023 il Ministero ha diversamente indicato che «i preposti della spa poste Italiane sono autorizzati dalla legge ad acquisire e trattare dati personali»;
va tenuto in considerazione che il personale di Poste Italiane verrebbe a conoscenza di dati personali e sensibili, come lo stato di incapacità di persone fisiche, le annesse motivazioni che lo determinano, la loro storia clinica nonché i relativi legami famigliari dei beneficiari e la situazione del loro patrimonio e reddito –:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, intenda chiarire gli ambiti di operatività del progetto Tribunale on line, e se intenda dare definitivi e univoci chiarimenti sulle procedure del Progetto Polis, oggetto della intesa raggiunta lo scorso 4 aprile 2023 con Poste Italiane, con particolare riferimento alla delicata questione del trattamento dei dati personali dei cittadini e ai poteri affidati ai dipendenti di Poste Italiane in ordine alla decisione sulla competenza dei tribunali e alla irricevibilità degli atti.
(4-01196)
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
ad oggi non esiste una banca dati nazionale che contenga informazioni dettagliate sul numero di minori in affidamento e minori adottati;
i dati più aggiornati e affidabili si ritrovano nelle raccolte dati sperimentali dell'Autorità garante per infanzia e l'adolescenza elaborate con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché da alcuni quaderni di ricerca sociale elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
la terza e, finora, ultima raccolta dati sperimentale dell'Autorità garante, pubblicata nel novembre 2019, con dati aggiornati al 31 dicembre 2017, indicava 32.185 minori, in aumento rispetto ai 29.692 dell'anno precedente, ospiti delle 4.027 comunità presenti sul territorio italiano, in aumento rispetto alle 3.686 comunità del 2016;
tuttavia, i dati forniti sembrerebbero essere incompleti e non totalmente attendibili: infatti, sono stati raccolti in collaborazione con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i quali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983 ricevono semestralmente dagli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare gli elenchi dei minori accolti;
come dichiarato nel documento stesso, «La raccolta ha fatto emergere l'esistenza di prassi disomogenee sul territorio in ordine all'esercizio del potere di vigilanza dei procuratori. In particolare tale vigilanza comprende, solo in taluni casi, anche le strutture di prima accoglienza. Inoltre, alcune procure hanno inserito nel dato trasmesso anche le cifre relative all'accoglienza nelle comunità di pertinenza del Ministero della giustizia»;
l'assenza di un sistema informativo unico e uniforme su tutto il territorio nazionale, raccomandato dalla stessa Autorità garante, che raccolga in maniera automatica i dati relativi ai minori privi di un ambiente familiare, il numero delle strutture di accoglienza e il numero dei soggetti affidatari, costituisce un serio ostacolo alla comprensione del fenomeno e alla garanzia della continuità degli interventi e del coordinamento tra i diversi livelli di amministrazione coinvolti –:
se il Governo non intenda adottare iniziative al fine di predisporre un sistema informativo unico e uniforme su tutto il territorio nazionale dei dati relativi ai minori privi di un ambiente famigliare, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori famiglia, le tipologie, i tempi e le modalità di uscita del percorso di accoglienza.
(4-00518)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si chiede di sapere se il Governo non intenda adottare iniziative al fine di predisporre un sistema informativo unico e uniforme su tutto il territorio nazionale dei dati relativi ai minori privi di un ambiente famigliare, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori famiglia, le tipologie, i tempi e le modalità di uscita del percorso di accoglienza.
Orbene, in linea generale, la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», detta i princìpi generali del sistema, del suo assetto istituzionale e della sua organizzazione.
L'articolo 6 della legge attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, e prevede che spetti a questi l'attività di «autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale»; spetta poi alle regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi (articolo 8, comma 3, lettera f)), mentre spetta allo Stato la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale nonché la previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni (articolo 9, comma 1, lettere c)).
L'ordinaria attività di vigilanza sulle strutture di accoglienza spetta quindi ai comuni, che la esercitano secondo i criteri definiti dalle regioni.
Per quanta concerne i compiti dell'autorità giudiziaria, l'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, a 184, prevede che gli istituti di assistenza e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso; il procuratore della Repubblica, inoltre, ogni sei mesi effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e trasmette gli atti al tribunale con relazione informativa, e può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
L'articolo 70, comma 2, prevede infine una specifica ipotesi di reato a carico dei rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi.
Analogamente, l'articolo 11-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») pone i medesimi obblighi informativi a carico degli istituti penitenziari e degli istituti a custodia attenuata per detenute madri, e attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni i medesimi poteri ispettivi sopra indicati.
Ciò precisato, il Ministero della giustizia, attraverso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, privo di funzioni amministrative nella materia in discorso, riceve con cadenza periodica, al fine di raccogliere le informazioni che confluiscono nella relazione periodica al Parlamento sullo stato di attuazione della legge sull'adozione prevista dall'articolo 39 della legge n. 149 del 2001, i dati diramati dalla direzione generale di statistica e analisi organizzativa (Dg-stat) del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (Dog) del Ministero della giustizia, i quali vengono estratti dai registri informatici dei tribunali per i minorenni, competenti a disporre gli allontanamenti di minori dalle famiglie di origine in virtù degli istituti contemplati dagli articoli 330 comma 2 codice civile, 333 comma 1 codice civile e 10 comma 2 della legge n. 184 del 1983.
Tuttavia la misura di tutela in esame può essere applicata anche dalle autorità locali o di polizia, legittimate a intervenire in via di urgenza ai sensi dell'articolo 403 codice civile, dai Servizi sociali, le cui determinazioni assunte ex articolo 10 comma 1 della legge n. 184 del 1983 sono rese esecutive con decreto del Giudice tutelare, oppure con pronunce emanate dagli Organi giudiziari ordinari nel corso dei giudizi di separazione personale tra coniugi o scioglimento del matrimonio, come stabilito dall'articolo 38 comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Così gli allontanamenti di bambini, fanciulli e adolescenti ordinati dagli Uffici amministrativi o giudiziari appena indicati sfuggono alla ricognizione di questo dipartimento.
Inoltre il sistema statistico generale in uso al Ministero della giustizia, concepito per monitorare il carico di lavoro che grava sugli organi giudiziari, rileva il numero di atti licenziati e non quello delle persone cui questi si riferiscono.
Pertanto, pur essendo presumibile, nella maggior parte dei casi, che a ogni provvedimento di allontanamento emanato dal tribunale per i minorenni corrisponda un unico minore, è però possibile, che una singola decisione riguardi più fratelli o sorelle, oppure che uno stesso minore sia destinatario di una pluralità di pronunce della stessa natura emesse in via successiva.
Infine, quanto agli interventi riconducibili al Ministero del lavoro, sono allo studio precipui interventi funzionali a prevedere un rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione dei minori fuori Famiglia e dei minori in affidamento ed in carico ai servizi sociali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, tese al superamento delle criticità esistenti, finalizzate alla messa a regime del precipuo sistema informativo (Sinba) in essere.
Quest'ultimo garantirebbe una raccolta di dati individuali, con cadenza di raccolta continua, un'altissima tempestività intesa quale differenza tra la data di possibile diffusione dei risultati è la data cui i dati si riferiscono, un buon livello di approfondimento delle variabili considerate nel tracciato di rilevazione, una disaggregazione dei dati di livello comunale.
Inoltre, tale Dicastero ben valuta come opportuna la costituzione, all'interno della rete della protezione e dell'inclusione sociale, di un apposito tavolo di lavoro che, oltre ad avere competenza per il rafforzamento del suddetto sistema informativo, svolgerebbe funzioni di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali, e che sarebbe composto da tutti i soggetti, istituzionali e non, a vario titolo coinvolti nei complessivi percorsi di accompagnamento, presa in carico e sostegno dei minori affidati al servizio sociale.
A tal fine, le preposte articolazioni ministeriali stanno valutando la percorribilità di modifiche normative dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nonché dell'articolo 39 della legge n. 149 del 2001 nei termini che seguono: 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto il seguente comma 11: 11. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito Tavolo di Lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo SINBA. Il Tavolo di Lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia, da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato - Regioni, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da un rappresentante del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell'infanzia, adolescenza e famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati nella tutela e promozione dell'Infanzia e dell'adolescenza nonché della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. La partecipazione al Tavolo di lavoro è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato. 2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, sono abrogate le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» e, dopo le parole: «il Ministro della giustizia e il», è aggiunto «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2: «2. La relazione di cui al comma precedente deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di Lavoro di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147».
Sempre presso il citato Ministero, è in corso di perfezionamento un'indagine campionaria da realizzarsi nel corso del 2023, in riferimento ai dati e alle informazioni dell'anno 2022, ponendo da un punto di vista metodologico, al centro, dell'attenzione, quale unità di analisi, non le comunità di accoglienza ma i servizi sociali territoriali.
In altre parole, si intende realizzare un'indagine campionaria sulla presa in carico tout court dei soggetti di minore età da parte dei servizi sociali territoriali.
Questa diversa strategia permetterà di cogliere l'opportunità di rispondere a più esigenze e scopi: allargare la raccolta dei dati sui soggetti di minore età ad uno spaccato inedito capace di stimare il dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, e fornire informazioni sulle principali caratteristiche organizzative, sul profilo dei minorenni in carico, sulle principali prestazioni erogate, sull'efficacia degli interventi; all'interno della presa in carico complessiva, fotografare poi le questioni emergenti e le evoluzioni dell'accoglienza in affidamento familiare e nei servizi residenziali con una lente più potente e capace di restituire attraverso la raccolta di dati individuali sfumature altrimenti difficilmente sondabili attraverso i dati forniti dalle regioni e province autonome; in ultimo supportare la migliore attuazione di Sinba.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI e MORFINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel nostro ordinamento, vige il diritto alla bigenitorialità con la finalità per ogni figlio di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori in caso di separazione; tale diritto fa capo al minore, ed è previsto proprio per garantire allo stesso una sana e stabile crescita psicofisica;
le ipotesi di affidamento esclusivo rappresentano un'eccezione che può essere disposta esclusivamente in casi gravi e pregiudizievoli per il benessere psico-fisico del minore;
purtroppo, troppo spesso si assiste ad uno stravolgimento della ratio dell'istituto, e a pagarne le conseguenze in prima persona sono proprio i minori;
è stata portata all'attenzione dell'interrogante la vicenda della minore G., di soli 10 anni, la quale, per quanto appreso, starebbe subendo incondizionatamente decisioni improprie che non sembrerebbero essere non supportate da evidenze da quasi due anni; in particolare, sembrerebbe che, a seguito della fine della relazione tra suoi genitori, determinata dalla decisione materna di porre fine ad una situazione di maltrattamenti attraverso varie denunce – che ha originato un procedimento penale pendente presso il Tribunale penale di Napoli – la bambina sia stata inizialmente affidata ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione materna, con garanzia del diritto di visita dell'altro genitore;
tuttavia, attraverso un fiume di ricorsi d'urgenza la cui gestione appare quantomeno anomala, il padre della minore sarebbe riuscito ad ottenere l'affidamento esclusivo della minore con trasferimento a Torino, sua nuova città;
sembrerebbe che il Tribunale di Napoli (Proc. N. RG 3288/2020), dopo aver disposto una consulenza d'ufficio, le cui conclusioni propendevano per la permanenza della minore nel suo paese natio, Napoli, fatte proprie anche dalla Procura, e stravolgendo i provvedimenti presidenziali iniziali, abbia affidato la minore al padre, con immediato trasferimento a Torino; e con lo stesso provvedimento nominato un curatore della minore, pur non previsto nella specifica procedura;
tale decisione avrebbe avuto effetti fortemente traumatici sulla minore, con ben quattro ricoveri in pronto soccorso per attacchi d'ansia, gravi condizioni, forti criticità (dai referti emerge la enorme violenza psicologica cui risulta esposta la minore) e un concreto rischio psico-evolutivo segnalati anche dagli esperti, tra questi anche una psicologa privata, presto dimissionaria (nominata da padre e curatore), presso cui risulterebbe essere stata in cura la minore; infine, a completare il quadro, sarebbe stato nominato anche un neuropsichiatra infantile; la bambina ha consegnato ai servizi sociali due bigliettini «segreti» in cui dichiarava il suo stare male, si è scritta sul corpo e ha chiesto di tornare dalla mamma;
malgrado ciò, nonostante le istanze urgenti della madre per segnalare il grave stato psicofisico della minore, le continue sostituzioni e allontanamenti di professionisti esperti tutti privati, l'esito positivo per la donna di tutte le relazioni, le segnalazioni di urgente necessità del rientro a casa della minore, il Tribunale di Napoli avrebbe confermato l'affidamento esclusivo a favore del padre e il collocamento della minore a Torino con provvedimenti provvisori da oltre 3 anni che non rendono possibilità di ricorso in appello, su un ricorso urgente ex 709-ter;
la gravità dei fatti esposti, il preoccupante stato di salute psicofisica in cui verserebbe la minore, nonché le pericolose evidenze della gestione del procedimento giudiziario richiedono l'intervento immediato e urgente delle istituzioni per il doveroso approfondimento della vicenda –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative di competenza intenda adottare con la necessaria urgenza per verificare l'esistenza di presupposti per l'esercizio di iniziative di carattere ispettivo in ordine alla vicenda di cui in premessa;
se e quali iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, intenda intraprendere per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori onde scongiurare il rischio che, in situazioni quali quelle di cui in premessa, si arrechi grave pregiudizio ai soggetti minori, influenzando e compromettendo irrimediabilmente il loro pieno sviluppo psicofisico.
(4-01009)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che – come emerge dalla nota estesa in data 13 giugno 2023 dal Presidente della corte di appello di Napoli – la vicenda in esame è stata conosciuta dal tribunale di Napoli, da ultimo, nell'ambito del procedimento contrassegnato dal numero 3288/2020 R. G. VG, iscritto in data 9 luglio 2020 su ricorso di T. G., padre della minore T. G. del 2013, e definito con decreto depositato in data 4 giugno 2023.
Tale articolata vicenda può essere così sinteticamente ricostruita:
la responsabilità genitoriale sulla minore T. G. del 2013 veniva inizialmente disciplinata dal decreto emesso in data 18 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli, in forza del quale la stessa veniva affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre M. C.;
successivamente a questo decreto, il tribunale di Napoli in data 22 novembre 2019 emanava un provvedimento di ammonimento a carico di M. C. per il suo continuo atteggiamento ostruzionistico nonché lesivo del diritto della minore T. G. del 2013 alla bigenitorialità e ad una completa frequentazione con il padre T. G.;
analoghe valutazioni negative sui comportamenti materni venivano espresse nell'ambito della procedura di vigilanza dal giudice tutelare, il quale trasmetteva gli atti al tribunale per i minorenni di Napoli affinché valutasse la rispondenza ai buoni canoni di genitorialità delle condotte tenute dalla madre M. C.;
in seguito al perdurare delle condotte tenute dalla madre M. C., rimaste immutate sino a tutto il mese di giugno dell'anno 2020, in data 9 luglio 2020, T. G., padre della minore T. G. del 2013, proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile con il quale chiedeva la sospensione della donna dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e la collocazione della bambina presso il suo domicilio. Essendo stata proposta una domanda de potestate a norma dell'articolo 333 del codice civile, si rendeva necessaria ai sensi dell'articolo 78 del codice civile la nomina di un curatore speciale per la minore T. G. del 2013;
all'esito di istruttoria tecnica a mezzo di Ctu, il tribunale di Napoli con decreto emesso in data 7 giugno 2021 disponeva la collocazione della minore T. G. del 2013 presso il domicilio paterno sito in Torino, evidenziando la piena rispondenza di questa soluzione alla necessità della bambina di sottrarsi alla chiara manipolazione dei suoi eventi di vita operata dalla madre M. C. a vantaggio di una personale visione delle cose e alla costante e nociva attività pressoria esercitata dalla madre M. C., che aveva reso la minore T. G. del 2013 «... costantemente istruita a dire le cose che non le piacevano del padre ...», mediante condotte che, per il Ctu, apparivano pericolose in quanto significative di un potenziale e futuro danno per la minore T. G. del 2013 nel suo sviluppo psicofisico;
si dava atto, nel medesimo provvedimento, del rischio ravvisato dal Ctu del progressivo allontanamento della minore T. G. del 2013 dalla figura paterna, a causa di una inadeguata frequentazione della stessa con il padre T. G., di una graduale demolizione della sua figura operata dalle pressioni materne e dalle condotte denigratorie della M. C. in danno del T. G. e di una non sana centralizzazione della figura materna, ciò che imponeva di interrompere rapidamente le dinamiche relazionali riscontrate;
il controllo sull'evoluzione delle dinamiche familiari e il monitoraggio delle condizioni di vita della minore T. G. del 2013 successive al suo trasferimento a Torino erano attribuiti ai servizi sociali del comune di Torino, delegati a compiere accertamenti socio-ambientali nonché a dirigere percorsi di sostegno per le parti, percorsi psicologici per la minore e interventi di educativa genitoriale, tutte attività puntualmente relazionate al Tribunale di Napoli con costante periodicità e poste a fondamento dei provvedimenti interinali resi nel corso del giudizio, dipanatosi in numerose udienze celebrate alla costante presenza delle parti, dei loro difensori, del curatore speciale della minore T. G. del 2013 e del pubblico ministero per gli affari civili;
con decreto emesso in data 4 giugno 2023, il tribunale di Napoli definiva il procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 R. G. VG, confermando la collocazione della minore T. G. del 2013 in Torino e disponendo il prosieguo dell'attività di supporto psicologico, delegando per la vigilanza ai sensi dell'articolo 337 del codice civile il giudice tutelare del tribunale di Torino competente per territorio.
Va a questo punto sottolineato che:
la nomina del curatore speciale era ed è necessaria secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in caso di proposizione di domande di decadenza o di sospensione della responsabilità genitoriale;
rientra nella prassi abituale del tribunale di Napoli nominare quale curatore speciale un difensore iscritto al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli;
nessuna allegazione di episodi di violenza o di maltrattamenti da parte del T. G. in danno della M. C. veniva effettuata dall'inizio del giudizio sino alla udienza celebrata nel mese di novembre dell'anno 2022, nel corso della quale la donna depositava un avviso di convocazione rivolto a sé stessa nell'ambito di un procedimento penale rubricato in codice rosso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, generato da una denuncia, sporta a distanza di anni dalla cessazione della convivenza con il T. G., in merito alla quale la M. C. ometteva di riferire qualsiasi specifico elemento di conoscenza sia al tribunale di Napoli sia agli operatori sociali cui veniva delegata l'attività di monitoraggio (ivi compreso il coordinatore genitoriale), non producendo mai in giudizio copia della stessa né facendo specifico riferimento a questa in detta sede. Costituisce invero circostanza nota, per quanto emerso durante l'udienza celebrata in data 14 aprile 2023, che a fronte della denuncia sporta dalla M. C. la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli presentava una richiesta di archiviazione all'organo giurisdizionale. A ciò deve aggiungersi che non è mai emerso nel corso del procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 R. G. VG, né è mai stato dedotto da nessuna delle parti o individuato dagli operatori sociali e dal Ctu, alcuno specifico episodio di violenza o maltrattamento o qualsiasi altra condotta penalmente rilevante in danno della M. C. e della minore T. G. del 2013, in forma diretta ovvero in forma eventualmente assistita, non essendo mai stato neanche allegato in forma generica dalla M. C. un riferimento a qualsivoglia ipotesi di violenza domestica.
Dunque, non poteva essere presa in considerazione dal tribunale di Napoli un'allegazione di violenza o di maltrattamenti mai avvenuta.
Il tribunale di Napoli valutava le risultanze dell'elaborato del Ctu, osservando che nella parte motiva si erano rimarcate ed evidenziate le gravi anomalie delle condotte genitoriali della madre M. C. in danno della minore T. G. del 2013, per poi concludere immotivatamente e contraddittoriamente per la conferma della collocazione della bambina presso la genitrice.
In relazione poi alle conclusioni rese dal pubblico ministero presso il tribunale di Napoli all'esito della Ctu, l'affermazione secondo cui il parere sarebbe addirittura «... sparito e ritrovato tempo dopo dai legali in cancelleria ...» appare priva di fondamento poiché, trattandosi di un fascicolo telematico, il parere è ovviamente depositato all'interno dello stesso.
Deve essere quindi chiarito che:
l'ascolto della minore T. G. del 2013 non era obbligatorio essendo ella di età inferiore ai 12 anni, tuttavia nel provvedimento si dava ampiamente conto delle ragioni per le quali lo stesso veniva ritenuto inopportuno: da un lato perché la minore T. G. del 2013 veniva ascoltata più volte dai vari soggetti coinvolti (ad esempio Ctu, curatore speciale ecc.), dall'altro lato per l'elevata probabilità che le risposte non fossero genuine, essendo emerso nel corso del procedimento il perdurante tentativo di condizionamento da parte della madre M. C.;
la non breve durata del procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 R. G. VG, protrattosi dal mese di luglio dell'anno 2020 al mese di aprile dell'anno 2023, è dipesa dalla complessità della istruttoria in relazione alle domande de potestate formulate sia dal ricorrente T.G. sia dal curatore speciale, dai tempi necessari per lo svolgimento della Ctu e per le successive attività di monitoraggio nonché per lo svolgimento dei percorsi individuati. L'affermazione secondo la quale la durata del giudizio sarebbe dipesa dalla volontà di sottrarre alla corte di appello il potere di valutare l'attività del tribunale di Napoli, stante la non reclamabilità degli atti endoprocessuali, non solo appare del tutto arbitraria ma è anche smentita dal fatto che non appena è stata completata la complessa istruttoria il giudizio è stato definito.
Quanto alla condizione della minore T. G. del 2013 a Torino, dalle relazioni versate in atti si apprende che la bambina dimora ormai stabilmente presso il padre T. G. da circa 2 anni ed è costantemente inserita nel contesto piemontese in modo completo e funzionale al suo sereno sviluppo psicofisico; ella ha sin da subito mostrato grandi capacità di interazione e ottime risorse relazionali in ambito sia scolastico sia extrascolastico e grazie al suo trasferimento, oltre ad avere costruito e consolidato un rapporto con la figura patema di buona qualità, mantiene con la madre M. C. contatti quotidiani e plurime occasioni di incontro secondo un puntuale calendario elaborato dal tribunale di Napoli e costantemente attuato anche per l'osservanza che il genitore collocatario ne garantisce; nessuna segnalazione di malessere fisico e di disturbi psicosomatici della minore T. G. del 2013 è stata mai fatta dal personale scolastico e dagli operatori sociali coinvolti nel monitoraggio delle condizioni di vita della bambina; il sostegno di psicoterapia garantito e il progetto di educativa domiciliare hanno evidenziato alcune condotte della minore T. G. del 2013 legate al tema emotivo della nostalgia, talvolta esplicitate dalla stessa con pensieri ed espressioni riferibili al contesto materno, ma senza che in occasione di questi accenni la bambina abbia mai sottolineato criticità nella relazione con il padre T. G. o specifici motivi di malessere legati alla sua permanenza in Torino; dei suddetti elementi, e di ogni loro rappresentazione da parte della minore T. G. del 2013, il tribunale di Napoli è stato costantemente informato e ha proceduto a una compiuta valutazione degli stessi nell'ambito di una articolata valutazione complessiva delle relazioni della bambina, delle condotte genitoriali dei due adulti e della evoluzione delle sue condizioni di vita.
Sulla scorta degli atti sinora passati analiticamente in rassegna emerge un quadro di assoluta linearità e legittimità dell'agire dei magistrati del tribunale di Napoli, i quali sono pervenuti alle loro decisioni all'esito di una lunga istruttoria, tenuto conto altresì dell'assenza, in tutte le fasi del procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 R. G. VG, di qualsivoglia segnalazione formale ovvero ufficiosa di situazioni riconducibili a violenze ovvero maltrattamenti da parte del T. G. in danno della M. C.
Ne consegue, quindi, l'assoluta correttezza dell'iter procedimentale seguito e della decisione adottata dal tribunale di Napoli.
Risulta pertanto evidente che non vi è spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati del tribunale di Napoli con riferimento alla vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato.
Non appare, di conseguenza, al momento ravvisabile alcun comportamento di rilievo disciplinare nell'operato dei magistrati del tribunale di Napoli che si sono sino a questo momento occupati della vicenda in esame. Sono pertanto del tutto insussistenti gli elementi necessari «... per l'esercizio di iniziative di carattere ispettivo ...» di competenza di questo Ministro.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
BOSCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 155 del 2012, che reca disposizioni relative alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, ha portato alla soppressione di numerose sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica;
con tale provvedimento vennero soppresse numerose sedi di tribunali, sedi distaccate e uffici del giudice di pace nell'ottica della revisione e dell'ottimizzazione della spesa pubblica, nonché di efficientamento della giustizia;
i territori interessati, che da tempo chiedono di rivedere quella decisione, sostengono che il risparmio ipotizzato non sia stato conseguito e che numerosi siano stati i disagi dei cittadini e il peggioramento nella amministrazione della giustizia, in particolare nelle aree del Mezzogiorno d'Italia;
tra i tribunali interessati dal citato provvedimento, c'è quello di Sala Consilina che è stato accorpato al tribunale di Lagonegro, più piccolo per dotazione strutturale e per competenza territoriale, nonché, caso unico in Italia, con il trasferimento di uffici giudiziari in una regione diversa;
tale scelta ha reso estremamente gravoso e dispendioso l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini, registrando, già prima della emergenza sanitaria, lungaggini nei procedimenti giudiziari, dovute per lo più ad obiettive carenze strutturali, agevolmente superabili attraverso il ripristino del presidio di Sala Consilina;
la soppressione della struttura giudiziaria a Sala Consilina ha determinato altresì la successiva chiusura della casa circondariale con ulteriore depauperamento di servizi di prossimità per i residenti e con conseguente ulteriori riflessi negativi sulle condizioni socioeconomiche del territorio, afflitto da preoccupante spopolamento ed abbandono;
non a caso sono numerosi i disegni di legge di iniziativa regionale presentati alle Camere che prevedono una revisione del citato decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare introducendo la possibilità per le regioni di richiedere al Ministero della giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei Tribunali circondariali e delle Procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012;
il Ministro interrogato, rispondendo a un atto di sindacato ispettivo nel mese di aprile 2023 ha già avuto modo di manifestare perplessità sull'esito della citata spending review, senza però chiarire quali effetti abbia sortito rispetto ai risultati sperati e sulle ripercussioni per i tempi e l'efficienza della amministrazione della giustizia;
nella stessa occasione ha genericamente fatto cenno alla «intenzione di questo Ministero e anche di questo Governo di riconsiderare tutta questa serie di riduzioni che sono state fatte», aggiungendo di ritenere «giustificata la preoccupazione di questa riduzione della giustizia di prossimità» e di aderire all'idea di rivedere queste circoscrizioni –:
se negli anni siano state condotte valutazioni degli effetti che la nuova geografia giudiziaria introdotta con il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha avuto sia sul piano dell'effettivo contenimento della spesa sia dell'efficientamento auspicato e quali risultati abbia dato questa valutazione;
come il Governo intenda procedere per l'annunciata revisione degli accorpamenti al fine di ripristinare una «giustizia di prossimità», con particolare e specifico riguardo anche alla rapida riapertura del tribunale di Sala Consilina.
(4-01028)
Risposta. — Deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148 del 2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 tribunali, e delle relative procure della Repubblica, in ogni distretto di corte di appello. L'auspicato obiettivo era all'evidenza di spending review, riducendosi il numero degli uffici giudiziari con l'allocazione delle risorse disponibili in finzione dei carichi di lavoro.
Il tema rimane anche politicamente sensibile, perché ogni qualvolta si ipotizza la soppressione di una struttura giudiziaria emergono inevitabili critiche e contrapposizioni tra chi vuole mantenere lo status quo e chi, invece, ritiene che sia più razionale e più efficiente accorpare gli uffici giudiziari.
In ogni caso si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.
Stiamo affrontando siffatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dal 1° settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari, circostanza che ha accresciuto in misura considerevole gli oneri economici ministeriali relativi al mantenimento dei presidi stessi.
Di recente, sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario – mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione – con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate (giustizia di prossimità non compiutamente e sufficientemente assicurata dal solo progetto Polis). In tale direzione, questo Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo (articolo 8 comma 8-ter del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023) e ha all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali.
La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2023 e quindi nel documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri.
Per quanto specificamente attiene al distretto di corte di appello di Salerno, va ricordato che la riforma della geografia giudiziaria ha in particolare determinato la soppressione del tribunale di Sala Consilina, con accorpamento del relativo circondario a quello del tribunale di Lagonegro (ricompreso nel distretto di corte di appello di Potenza).
Il tribunale di Sala Consilina infatti, unico tribunale subprovinciale astrattamente sopprimibile nel distretto di corte di appello di Salerno, presentava dati dimensionali, nettamente al di sotto degli standard sia per numero di abitanti (87.622, dato inferiore persino alla soglia scelta per il mantenimento degli uffici del giudice di pace) sia per estensione territoriale (1.106 chilometri quadrati).
Anche sotto il profilo delle sopravvenienze e dei carichi di lavoro l'analisi evidenziava deficit assai marcati del tribunale di Sala Consilina rispetto ai parametri individuati (4.147 procedimenti trattati e carico di lavoro per magistrato pari a 377).
In tal modo il tribunale di Lagonegro, con l'accorpamento del territorio del circondario di Sala Consilina, ha conseguito un bacino di utenza pari a 177.501 abitanti e una estensione territoriale di 3.176 chilometri quadrati.
Si è così realizzato un intervento deflattivo per il distretto di corte di appello di Salerno, che ha visto ridotta la popolazione di competenza a complessivi 1.005.288 abitanti e la relativa estensione territoriale a 3.812 chilometri quadrati, mentre il distretto di corte di appello di Potenza assurgeva a un bacino di 666.873 abitanti per una superficie di 11.100 chilometri quadrati.
I decreti ministeriali emanati nel corso degli anni successivi hanno considerato il maggiore afflusso di affari presso il tribunale di Lagonegro e hanno inteso rafforzare gli organici sia dei magistrati sia del personale amministrativo, di talché la pianta organica di questo ufficio giudiziario – con specifico riferimento al personale di magistratura – è stata ampliata e portata da ultimo (decreto ministeriale del 14 settembre 2020) a 17 giudici e a 10 giudici onorari di tribunale, cui vanno aggiunti il presidente del tribunale e il presidente di sezione del tribunale.
Sempre in relazione all'organico del personale di magistratura, indubbi benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per il tribunale di Lagonegro e per la procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro – potranno derivare dalla introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello che presentino condizioni critiche di rendimento.
In questo modo si è voluto dotare i distretti di corte di appello di una vera e propria task force da destinare a supporto degli organici esistenti per rispondere, con maggiore efficacia, alle peculiari esigenze in tema di smaltimento dell'arretrato e per fare fronte ad eventi di carattere eccezionale.
Con il decreto ministeriale del 23 marzo 2022 si è provveduto alla istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, stabilendo sia il contingente nazionale complessivo di tali piante organiche, individuato in 179 unità – di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia i contingenti destinati ai singoli distretti di corte di appello.
Siffatto provvedimento ha individuato per il distretto di corte di appello di Potenza i posti sia per le funzioni giudicanti (4 unità) sia per le funzioni requirenti (1 unità), di talché la pianta organica flessibile distrettuale è stata determinata in complessive 5 unità.
Per quanto concerne l'andamento nel quinquennio 2017-2021 si rilevano, quanto al tribunale di Lagonegro, le seguenti percentuali: nel settore penale, -33 per cento per le iscrizioni e -12 per cento per le pendenze; nel settore civile, +10 per cento per le iscrizioni e -3 per cento per le pendenze.
Dall'ultimo monitoraggio statistico degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 1 componente 1 (M1c1), si evince del pari un trend di miglioramento per l'anno 2022 del tribunale di Lagonegro sia nel settore civile sia in quello penale (variazione 2019-2022: rispettivamente, -13,2 per cento e -32,4 per cento per le pendenze).
Deve essere infine evidenziato che, al momento, il tribunale di Lagonegro presenta la scopertura di 1 posto di giudice (su 17 in organico) e di 5 posti di giudice onorario di tribunale (su 10 in organico), mentre la procura della Repubblica presso tribunale di Lagonegro presenta la scopertura di 1 posto di sostituto procuratore della Repubblica (su 4 in organico) e di 3 posti di vice procuratore onorario (su 10 in organico).
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
CAVANDOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da numerose notizie di stampa degli ultimi giorni si apprende con sgomento della decisione del tribunale di Pisa di allontanare due sorelle, di 16 e 12 anni, dalla madre che vive a Torino per collocarle in una comunità in Toscana, in seguito al rifiuto delle stesse di vedere il padre dopo la separazione dei genitori: la causa della decisione sarebbe che le due adolescenti sarebbero state condizionate dalla mamma «malevola» e «ostativa» al rapporto delle figlie col papà;
decisione, stando a quanto raccontato da «La Repubblica», accolta con perplessità non solo da chi conosce la famiglia ma anche da operatori e servizi sociali. Proprio questi ultimi in una relazione avevano espresso «preoccupazione in merito all'allontanamento delle ragazze per l'inserimento in comunità, ritenendolo oltre che dannoso, anche inefficace», nonostante fossero condivise «le valutazioni in merito alle criticità della situazione e all'importanza della bigenitorialità»;
nessun maltrattamento nei confronti delle due figlie ma, secondo la consulente sulla cui relazione si è poi basata la decisione del giudice, la madre ha «demonizzato agli occhi delle figlie ogni riferimento paterno» e «ha assunto un ruolo ostruzionistico nel mantenimento dei rapporti con la loro figura paterna». Secondo l'avvocata che assiste la donna, la decisione danneggerebbe «ulteriormente le ragazze, che a Torino frequentano la scuola, vanno agli scout, sono pienamente inserite e hanno una rete di amicizie solida»;
inoltre la relazione della consulente sarebbe «basata su tre incontri di soli 20 minuti, l'ultimo nel gennaio 2022, mentre i servizi sociali erano di altro avviso». Dopo il divorzio dal marito, la donna ha lasciato la Toscana alla volta di Torino dove si è rifatta una vita, ha conosciuto un uomo dal quale ha avuto un altro bambino. I rapporti tra il padre e le due figlie però col tempo hanno iniziato a sgretolarsi, fino alla decisione, avanzata proprio dalle due sorelle, di non volerlo più vedere;
occorre rilevare che ancora una volta non è stata ascoltata «la volontà dei minori» e nonostante negli ultimi decenni si sia fatta sentire sempre più impellente la necessità di porre l'attenzione sulla concreta attuazione dei diritti del minore che porta ad una progressiva e sempre più spiccata rilevanza della sua posizione nel bilanciamento dei diritti delle parti nelle vicende processuali, promuovendo l'interesse del minore, vale a dire «the best interest of the child» quale prioritaria finalità nei sistemi giuridici internazionali;
a riprova di ciò, con la riforma Cartabia si è voluta imprimere ancora più cogenza al diritto all'ascolto del minore nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, dedicandovi ben tre articoli: l'articolo 473-bis 4 del codice di procedura civile, l'articolo 473-bis 5 del codice di procedura civile e l'articolo 473-bis 6 del codice di procedura civile;
a giudizio dell'interrogante, si è in presenza di palese violazione del superiore interesse delle minori, nonché del diritto di quest'ultime ad essere ascoltate e tutelate, imponendo l'allontanamento immotivato da una genitrice che non si è macchiata di nessun reato, non si è mai dimostrata pericolosa verso terzi, o incapace di provvedere più che adeguatamente alle figlie, costrette ad un cambio di vita traumatico e lesivo dell'equilibrio psicofisico –:
se, considerata l'estrema urgenza e gravità della vicenda, ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere un'iniziativa ispettiva sia in relazione al procedimento che ha comportato l'allontanamento improvviso delle minori dalla madre e dal contesto familiare, che in relazione all'operato degli uffici giudiziari che si sono occupati del caso;
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda intraprendere perché sia data piena applicazione al diritto all'ascolto dei minori nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che li riguardano.
(4-01033)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che – come emerge dalla nota estesa in data 1° giugno 2023 dal tribunale di Pisa – il provvedimento in questione veniva emesso il 14 febbraio 2023 dal tribunale di Pisa nell'ambito del procedimento civile contrassegnato dal n. 1691/2018 r. g., introdotto in data 12 marzo 2018 da G. G. I. onde ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con P. L., unione da cui nascevano le figlie P. C. (nata nell'anno 2007) e P. N. (nata nell'anno 2011).
Il collocamento delle due menzionate minori in comunità giungeva al termine di un'articolata procedura, che vedeva l'intervento dei servizi sociali nonché di un Ctu e di un curatore speciale nominati dal tribunale di Pisa.
Invero sin dalla fase presidenziale emergeva l'aspra conflittualità tra le parti G. G. I. e P. L., tanto che il Ctu inizialmente nominato dal tribunale di Pisa, dopo avere rappresentato la necessità di incontrare personalmente le due minori P. C. e P. N. ed avere segnalato l'insanabile contrasto esistente tra le parti, rinunziava all'incarico. All'esito dell'udienza celebrata in data 4 maggio 2020 il tribunale di Pisa, accogliendo la richiesta della madre G. G. I., autorizzava la collocazione delle due minori P. C. e P. N. presso la donna a Torino, al contempo disciplinando il regime di frequentazione delle stesse con il padre P. L., residente in Pontedera.
In fase istruttoria si procedeva all'audizione delle due minori P. C. e P. N., le quali manifestavano entrambe un netto rifiuto ad incontrare il padre P. L., nei cui confronti dichiaravano di non provare alcun sentimento, affermando di non desiderare la presenza di costui nella loro vita.
Il tribunale di Pisa verbalizzava la condizione di turbamento emotivo in cui versavano le due minori P. C. e P. N., le cui lacrime apparivano in stridente contrasto con la proclamata indifferenza nei confronti della figura paterna.
Nel corso della medesima udienza il tribunale di Pisa altresì conferiva ad un Ctu l'incarico di accertare la capacità genitoriale delle parti G. G. I. e P. L. e ordinava ai servizi sociali di relazionare sulle condizioni di vita sociale e familiare del P. L.
Con atto titolato «anticipazioni», il Ctu nominato dal tribunale di Pisa riferiva circa l'esistenza di una situazione molto complessa in cui le due minori P. C. e P. N. mostravano di essere entrambe fortemente dipendenti dal contesto materno nel quale vi era stata una sostituzione della figura paterna, atteso che le stesse chiamavano papà il nuovo compagno della madre G. G. I.
Il risvolto di tale sostituzione era costituito da un deciso rifiuto delle due minori P. C. e P. N. di avere un qualsiasi contatto con il padre P. L., tanto da essere stati interrotti gli incontri e i contatti telefonici con il genitore e anche con il nucleo familiare di costui (nonna paterna e zii).
Il Ctu suggeriva, pertanto, di assumere con urgenza i provvedimenti necessari per la ripresa dei rapporti tra il padre P. L. e le due figlie minori P. C. e P. N.
Immediatamente il tribunale di Pisa nominava un curatore speciale alle due minori P. C. e P. N. disponendo, al contempo, l'intervento dei servizi sociali presso il nucleo familiare della madre G. G. I. per lo svolgimento di un'attività di rieducazione tesa al superamento delle criticità relazionali delle due minori con il padre P. L. e la calendarizzazione degli incontri tra queste e il genitore, esortando le parti G. G. I. e P. L. ad accedere a un percorso di supporto della genitorialità e ammonendole di evitare l'assunzione di atteggiamenti reciprocamente svalutanti.
Ciononostante, alla successiva udienza celebrata in data 7 giugno 2022 si dava atto del peggioramento della situazione e del perdurante rifiuto delle due minori P. C. e P. N. ad avere qualsiasi contatto con il padre P. L., rifiuto nel quale il Ctu nominato intravedeva la volontà delle stesse di compiacere la madre G. G. I., e, al contempo, del malcelato tentativo di costoro di nascondere il dolore conseguente a tale scelta.
Di analogo tenore erano le valutazioni del curatore speciale, il quale evidenziava la necessità di intervenire senza indugi allo scopo di riequilibrare la situazione.
In data 5 agosto 2022 il P. L. presentava ricorso ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura civile, con il quale chiedeva disporsi l'allontanamento immediato delle due minori P. C. e P. N. dall'abitazione materna, con collocazione delle stesse presso di lui, e ordinarsi alla G. G. I. di comunicare immediatamente il luogo dove si era recata con le due minori durante le ferie estive.
Queste richieste derivavano dalla condotta tenuta dalla G. G. I. che (come documentato nella nota estesa dal curatore speciale in data 3 agosto 2022) non aveva voluto comunicare dove si trovavano le due minori P. C. e P. N. né al P. L. né al medesimo curatore speciale, risultando altresì che le minori venivano impegnate anche in campi scout senza che il P. L. fosse mai stato informato al riguardo.
Con provvedimento emesso dal tribunale di Pisa in data 12 agosto 2022, si disponeva che la G. G. I. comunicasse, entro 3 giorni, al P. L., al tribunale e al curatore speciale il luogo in cui stava trascorrendo le vacanze con le due minori P. C. e P. N.
In questo provvedimento il tribunale di Pisa sottolineava l'importanza del fatto che le parti G. G. I. e P. L. tenessero comportamenti conciliativi e non manipolativi che consentissero alle due minori P. C. e P. N. di scegliere liberamente con quale genitore convivere o almeno con chi instaurare un rapporto affettivo.
All'udienza celebrata in data 7 settembre 2022 la G. G. I. chiariva che il distacco delle due minori P. C. e P. N. dal padre P. L. era stato determinato dalla violenza psicologica perpetrata dallo stesso nei loro confronti, precisando che ella, dopo avere tentato di opporsi a tale rifiuto, non aveva più forze per farlo.
Sulla scorta delle indicazioni del Ctu, che suggeriva il collocamento delle due minori P. C. e P. N. separatamente in strutture adeguate, e tenuto conto della condotta della G. G. I., ritenuta la causa della radicalizzazione della rinnegazione della figura paterna da parte delle minori stesse, il tribunale di Pisa, con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022, pur confermando il collocamento delle due minori presso la madre ne limitava la potestà genitoriale, conferendo espressi poteri decisionali al curatore speciale già nominato.
In data 24 ottobre 2022 il Ctu descriveva con preoccupazione l'ulteriore deterioramento dei rapporti tra le parti G. G. I. e P. L. e la negativizzazione assoluta della figura paterna, cui faceva da contraltare una esaltazione immotivata della figura materna, verso la quale le due minori P. C. e P. N. avevano ormai elaborato vincoli di dipendenza ideativa, tali da non sentirsi libere di instaurare un rapporto autonomo, sano e sereno, con il padre P. L.
Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2023, pertanto, il tribunale di Pisa disponeva il collocamento in comunità delle due minori P. C. e P. N. a far data dal 1° luglio 2023 (il differimento dell'entrata in comunità veniva stabilito al fine di consentire alla madre G. G. I. e anche al padre P. L. un reale cambio di atteggiamento). La situazione, tuttavia, peggiorava poiché gli incontri con il P. L., che già prima si svolgevano con le due minori P. C. e P. N. girate di spalle per evitare di vedere il padre, si facevano ancora più sporadici; le due minori rifiutavano ogni incontro o contatto con il P. L., che pure si recava puntualmente da Pontedera a Torino anche 2 volte alla settimana, essendo diversa la data di incontro stabilita per ciascuna figlia.
Il curatore speciale avanzava, pertanto, un'istanza urgente di esecuzione anticipata del collocamento in comunità delle due minori P. C. e P. N., ritenendo pregiudizievole per le stesse restare con la G. G. I. sino al mese di luglio dell'anno 2023.
Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2023, previa acquisizione di un'ulteriore relazione del Ctu, il tribunale di Pisa disponeva il collocamento delle due minori P. C. e P. N. nella medesima comunità, ove costoro facevano ingresso all'inizio del mese di maggio dell'anno 2023.
In occasione dell'udienza celebrata in data 24 maggio 2023 il tribunale di Pisa si recava personalmente in tale comunità ove incontrava le due minori P. C. e P. N., le quali manifestavano la volontà di fare rientro a casa. Costoro avevano assunto nella comunità un atteggiamento ostile, rifiutandosi di mangiare e di seguire le lezioni a distanza (Dad).
Su richiesta del tribunale di Pisa, all'esito dell'udienza, la madre G. G. I. tentava di tranquillizzare le due minori P. C. e P. N. e lo stesso tribunale le incontrava nuovamente sollecitandole a riprendere le attività della comunità, a seguire le lezioni a distanza e a mangiare (al momento solo quest'ultimo risultato sembra essere stato raggiunto).
Il provvedimento di collocamento in comunità delle due minori P. C. e P. N. veniva confermato all'esito dell'udienza dal tribunale di Pisa, che invece provvedeva in data 25 maggio 2023 a sostituire il curatore speciale, onerando il nuovo curatore speciale di individuare un medico pediatra incaricato di seguire le due minori durante la loro permanenza in comunità, eseguendo delle visite anche quotidiane.
Il tribunale di Pisa, infine, fissava udienza per il 13 luglio 2023 al fine di verificare l'andamento della situazione e adottare i provvedimenti del caso.
Pertanto, alla stregua della compiuta ricostruzione dell'articolata vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, emerge con evidenza come il tribunale di Pisa abbia, in primo luogo, condotto una puntuale e approfondita attività istruttoria, avvalendosi sia di un Ctu che verificasse la capacità genitoriale di G. G. I. e di P. L. sia di un curatore speciale, entrambi concordi nel ritenere necessaria la misura, poi effettivamente adottata, del collocamento in comunità delle due minori P. C. e P. N.
Del pari è stato garantito l'ascolto delle due minori P. C. e P. N. sia in udienza sia attraverso colloqui informali con lo stesso tribunale di Pisa (come avvenuto in occasione dell'udienza celebrata in data 24 maggio 2023) sia da parte dei servizi sociali e degli assistenti operanti nella struttura in cui le medesime minori sono state collocate (motivo per il quale non appaiono necessarie «...iniziative...di carattere normativo...» da parte di questo Dicastero volte a dare «...piena applicazione al diritto all'ascolto dei minori nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che li riguardano...»).
Nel corso di queste audizioni le due minori P. C. e P. N. sono apparse emotivamente molto provate e le affermazioni di assoluta indifferenza nei confronti del padre P. L. sono risultate contraddette dalle manifestazioni di fortissimo coinvolgimento emotivo registrate e verbalizzate dal tribunale di Pisa.
Il tribunale di Pisa ha inoltre ampiamente motivato i provvedimenti con cui, individuando nella figura materna la causa dell'atteggiamento di rifiuto assunto dalle due minori P. C. e P. N. nei confronti del padre P. L., ha inteso porre rimedio a una situazione in cui le medesime minori stavano subendo una (seppur inconsapevole) manipolazione emotiva, tale da condurle alla negazione della figura paterna e alla sostituzione con il nuovo compagno della madre G. G. I.
Il tribunale di Pisa ha, invero, applicato correttamente un istituto delicato previsto dall'ordinamento a tutela dei minori, addivenendo alla estrema decisione del collocamento in comunità delle due minori P. C. e P. N. solo all'esito di svariati tentativi di mediazione, posti in essere con l'ausilio dei servizi sociali e del Ctu, quale unica via ancora percorribile a tutela del sano ed equilibrato sviluppo psico-emotivo di costoro e finalizzate a sottrarle alla manipolazione affettiva operata dalla madre G. G.I.
Non risultano dunque enucleabili, nel comportamento tenuto dal tribunale di Pisa, condotte integranti alcuno degli illeciti disciplinari tipizzati dalla legge; invero le censure formulate afferiscono al merito dei provvedimenti adottati, pacificamente espressivi dell'esercizio della funzione giurisdizionale e, come tali, intangibili da interferenze extraprocessuali, atteso il chiaro disposto dell'articolo 2 comma secondo del decreto legislativo n. 109 del 2006 a mente del quale «...l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...».
Si reputano, quindi, del tutto insussistenti nella fattispecie in esame i presupposti per l'attivazione di una «...iniziativa ispettiva...» di competenza di questo Ministro.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel marzo 2019 i risultati del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2019), ci dicono che solo 339 candidati sono risultati idonei alle prove, lasciando quindi 21 posti scoperti;
nel maggio 2022 sono usciti i dati del penultimo concorso per l'accesso alla magistratura che riportano di oltre il 95 per cento di candidati risultati non idonei, in particolare su 3800 candidati sono risultati idonei solo in 220, lasciando 90 posti scoperti;
con decreto ministeriale del 18 ottobre 2022 sono stati messi a concorso 400 posti per l'accesso alla magistratura, i partecipanti sono risultati 7374 dei quali solo 3147 hanno consegnato al terzo giorno delle prove scritte;
risulta inoltre che durante la terza prova scritta sono stati riscontrati degli errori gravi in una delle tracce della prova (non sorteggiata) in uno dei tre temi di diritto penale preparati dalla commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura;
anche il tema di diritto amministrativo è stato contestato, poiché era previsto un caso sul quale le ultime sentenze risalgono agli anni settanta;
risulta ormai evidente l'inadeguatezza del percorso universitario che non prepara i candidati a cimentarsi nella trattazione scritta di istituti giuridici e casi concreti, come pure è evidente l'inadeguatezza delle tipologie di prove scritte sottoposte ai candidati;
secondo alcuni esponenti della dottrina inoltre questo tipo di prove premia chi impara a memoria le sentenze, mentre è assolutamente inidoneo a verificare la preparazione e soprattutto le capacità di ragionamento, di rigore logico e valutazione critica del candidato;
ciò accade mentre la scopertura dell'organico della magistratura negli uffici giudiziari è di circa 1.500 unità su 10.900 –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per risolvere i problemi descritti in premessa al fine di consentire che la selezione dei futuri magistrati avvenga con modalità che garantiscano reale meritocrazia, nonché al fine di sopperire alla grave scopertura di organico della magistratura negli uffici giudiziari.
(4-01132)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che la dotazione organica della magistratura ordinaria, prevista dalla tabella B della legge del 5 marzo 1991 n. 71 come modificata da ultimo dalla legge del 20 dicembre 2021 n. 234, è pari complessivamente a 10.853 unità.
Al momento sono in servizio 9.843 magistrati, con una vacanza pari a 1.370 unità. In ossequio alle politiche e alla programmazione assunzionali previste nell'ultimo triennio, con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2021 è stato bandito un concorso a 500 posti di magistrato ordinario, le cui prove scritte sono state espletate nel mese di luglio dell'anno 2022, in esito alle quali 3.606 candidati hanno consegnato tutti e 3 gli elaborati, attualmente in fase di correzione (allo stato sono risultati idonei 430 candidati su 2.366 scrutinati).
Con il decreto ministeriale del 18 ottobre 2022 è stato bandito un concorso a 400 posti di magistrato ordinario; in data 17, 18 e 19 maggio 2023 si sono svolte le prove scritte e la commissione esaminatrice ha iniziato le operazioni di correzione il 5 giugno 2023.
Con il decreto ministeriale del 9 maggio 2023 è stato indetto un concorso a 12 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, riservati interamente a candidati di lingua tedesca; sono attualmente pendenti i termini per la presentazione delle domande, alla scadenza dei quali si provvederà alla pubblicazione del diario delle prove di esame.
Infine, entro i primi mesi dell'anno 2024 è programmato lo svolgimento di una ulteriore procedura concorsuale a 400 posti di magistrato ordinario, già deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 aprile 2023.
Va rilevato, dunque, che è perfettamente conosciuta da questo Dicastero la situazione delle vacanze di organico e che sono in corso tutte le attività previste dalla legge per risolverla.
A questo punto devono essere forniti dei chiarimenti in merito alle critiche elevate avverso le procedure concorsuali in generale e avverso quella relativa al concorso indetto con il decreto ministeriale del 18 ottobre 2022 in particolare.
Il decreto legislativo del 5 aprile 2006 n. 160, recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, regola all'articolo 5 la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e detta le disposizioni relative alla correzione degli elaborati scritti.
La nomina della commissione esaminatrice è preceduta da una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale viene indetto un interpello volto ad acquisire la disponibilità dei magistrati in servizio che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità nonché dei magistrati a riposo – che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina – da non più di 2 anni rispetto alla data di pubblicazione dell'interpello stesso a manifestare il proprio assenso ad essere nominati componenti della commissione.
La nomina avviene poi tramite sorteggio tra coloro che hanno manifestato la disponibilità, che siano in possesso dei requisiti prescritti e in relazione ai quali non sussistano cause di esclusione.
L'articolo 6 del regio decreto del 15 ottobre 1925 n. 1860 stabilisce che «...la commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore. Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal Presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali...».
Emerge, dunque, con evidenza come il Ministero della giustizia non abbia alcun ruolo nella nomina della commissione esaminatrice né sulla elaborazione delle tracce, che è prerogativa esclusiva della commissione stessa.
Non può tacersi però che, con riferimento al concorso indetto con il decreto ministeriale del 18 ottobre 2022, sono stati sottolineati degli errori asseritamente commessi dalla commissione esaminatrice in una delle tracce non estratte della prova di diritto penale.
In particolare si è stigmatizzato l'uso nella traccia «Abolitio criminis, abolitio sine abrogatione e trasformazione di fattispecie circostanziate in fattispecie autonome di reato» della locuzione abolitio sine abrogatione in luogo di quella abrogatio sine abolitione.
Deve essere tuttavia in proposito rimarcato che la locuzione abolitio sine abrogatione di norme incriminatrici può essere rinvenuta sia in svariate sentenze della Corte di cassazione per definire il fenomeno della successione di leggi che lascino inalterata la rilevanza penale di una condotta (confronta Cass., sez. III, n. 19378 del 15 marzo 2002; Cass., sez. III, n. 17746 del 12 gennaio 2006; Cass., sez. III, n. 35136 del 2007 e Cass., sez. III, n. 24082 del 2008) sia in dottrina.
Nell'atto di sindacato ispettivo si sostiene altresì che «...il tema di amministrativo è stato contestato, poiché era previsto un caso sul quale le ultime sentenze risalgono agli anni settanta...», dato questo che anche laddove fosse corrispondente al vero avrebbe determinato un indiscutibile ausilio per tutti i candidati, chiamati a confrontarsi con principi ormai consolidati da uh amplissimo lasso cronologico.
Inoltre l'affermazione alla stregua della quale per «...alcuni esponenti della dottrina... questo tipo di prove premia chi impara a memoria le sentenze, mentre è assolutamente inidoneo a verificare la preparazione e soprattutto le capacità di ragionamento, di rigore logico e di valutazione critica del candidato...» sembra smentita dal tenore delle tracce, sorteggiate e non, almeno degli ultimi 3 concorsi banditi che hanno avuto ad oggetto argomenti di ampio respiro, tali da consentire una valutazione della preparazione dei candidati svincolata dalla conoscenza di sentenze specifiche e da premiare «...le capacità di ragionamento, di rigore logico e di valutazione critica...» dei candidati stessi.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
FARAONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
dalla recente inchiesta denominata «Alcatraz» della Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Catania, è emerso un quadro allarmante di traffico di stupefacenti all'interno della Casa di reclusione di Augusta (SR), con introduzione e cessione ad altri detenuti non solo di droga, ma anche di apparecchi telefonici da parte di detenuti al rientro da permessi premio, ovvero visitatori;
nel medesimo istituto penitenziario, di recente, due detenuti sarebbero deceduti, a distanza di un mese l'uno dall'altro, per le conseguenze di uno sciopero della fame;
già nel settembre 2021, l'interrogante, nell'esercizio delle proprie prerogative, ha avuto modo di constatare personalmente e denunciare le pessime condizioni della struttura carceraria in questione, registrando sovraffollamento, carenze igienico sanitarie, carenza di personale di polizia penitenziaria con conseguenti turni di lavoro massacranti per gli operatori e ridotte condizioni di sicurezza;
la situazione descritta è assai grave e necessita di essere affrontata con la massima urgenza –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle circostanze riferite in premessa, quali iniziative intenda promuovere al fine di accertarne la dimensione e le cause e di assumere i provvedimenti necessari ad assicurare le dovute condizioni di sicurezza e condizioni di vita per i detenuti e gli operatori all'interno della Casa di reclusione in questione.
(4-00987)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, preso spunto dalla recente inchiesta giudiziaria, dalle cui investigazioni svolte sarebbe emersa l'introduzione e cessione di sostanze stupefacenti e l'illecita introduzione di telefoni cellulari all'interno della casa di reclusione di Augusta (SR), da parte di detenuti al rientro da permessi premio, o di visitatori, quindi evidenziate le pessime condizioni della struttura carceraria, e sottolineato come la gravità della situazione renda necessario assicurare con urgenza le debite condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria e di vita dei detenuti nonché le doverose condizioni di sicurezza dell'istituto, si avanzano quesiti in ordine a quanto riferito ed alle iniziative volte al superamento delle criticità indicate.
Orbene, quanto all'indagine giudiziaria citata, la procura distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Catania-direzione distrettuale antimafia, competente sulla vicenda, ha riferito che «(...) Le investigazioni — svolte principalmente dall'agosto al dicembre 2021 anche mediante attività tecniche e servizi di pedinamento, osservazione e controllo — hanno consentito di individuare un'associazione criminale, composta da non meno di 8 soggetti, dedita in particolare all'approvvigionamento, al trasporto e all'introduzione clandestina dello stupefacente, principalmente hashish, all'interno del richiamato istituto di pena.
Il sodalizio sarebbe stato promosso, organizzato e coordinato da due soggetti all'epoca detenuti presso la casa di reclusione di Augusta, che impartivano dalla predetta struttura carceraria direttive ai propri sodali a piede libero su quantitativi, tipologia, prezzi e modalità di pagamento della droga, coordinando le successive fasi di introduzione clandestina e cessione ad altri detenuti. I sei sodali a piede libero si occupavano delle attività di approvvigionamento, confezionamento, trasporto e ingresso dello stupefacente all'interno del medesimo istituto di pena. L'attività criminosa sarebbe stata resa possibile dall'utilizzo di telefoni cellulari illegalmente introdotti, dotati di schede sim intestate a soggetti inesistenti, i quali costituivano lo strumento fondamentale per le quotidiane comunicazioni con l'esterno.
Per l'ingresso della sostanza stupefacente e dei citati telefoni cellulari all'interno della struttura carceraria, sarebbero state utilizzate due consolidate strategie operative: la fruizione di permessi premio da parte dei detenuti, e i colloqui visivi di questi ultimi con i propri familiari. Nel primo caso il detenuto di rientro nella struttura penitenziaria avrebbe, in più occasioni, abilmente occultato la sostanza stupefacente sulla persona in modo da superare i relativi controlli di rito; nel secondo caso sarebbero state utilizzate diverse modalità che prevedevano il trasporto e l'occultamento ad opera dei "visitatori" dei panetti o dei cellulari all'interno, di involucri di prodotti alimentari che venivano poi cestinati in specifici contenitori dell'immondizia all'interno dell'istituto di pena, previamente individuati da uno dei detenuti indagati, il quale, approfittando della sua mansione di addetto alle pulizie, avrebbe poi provveduto al recupero, per le successive attività di cessione.
La sostanza stupefacente avrebbe alimentato un mercato interno a favore dei "clienti-detenuti" interessati al relativo acquisto, con tanto di tariffario completo e aggiornato che variava a seconda della qualità della droga e del grado di conoscenza dell'acquirente.
Il pagamento della sostanza stupefacente acquistata dai detenuti assuntori sarebbe stato assicurato attraverso accreditamenti da parte dei parenti degli assuntori su diverse carte Postepay nella disponibilità di alcuni sodali a piede libero, addetti alla gestione dei flussi di denaro ed alla tenuta della contabilità.
Nel corso dell'attività d'indagine, a riscontro dell'operatività del descritto sodalizio, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, 3 soggetti per detenzione ai fini della cessione di sostanze stupefacenti e si è proceduto al sequestro, in più momenti, di 15 panetti di hashish e apparecchi cellulari. Sono state inoltre individuate specifiche responsabilità a carico degli altri indagati, non organici al sodalizio criminale, che avrebbero, in singoli episodi, svolto ruolo attivo nell'attività criminosa posta in essere dal predetto sodalizio ponendo in essere alcune condotte di acquisto, trasporto o cessione dello stupefacente.
Alla luce di quanto emerso, su richiesta di quest'ufficio, il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 soggetti e gli arresti domiciliari per ulteriori 2 indagati.
Sono attualmente pendenti le richieste di riesame da parte delle difese».
Pertanto, in sintesi, si evidenzia che dei fatti oggetto dell'interrogazione risulta pienamente investita l'autorità giudiziaria, che ha disposto «la custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 soggetti e gli arresti domiciliari per ulteriori 2 indagati» come emerge dalla relazione della procura distrettuale antimafia di Catania; lo scrutinio e la valutazione giuridica, sub specie iuris, dell'evento in parola restano naturalmente demandati alle competenze della magistratura.
Ciò precisato, trattando delle criticità evidenziate, quanto ai due suicidi, ossia i due detenuti purtroppo deceduti in ospedale in conseguenza del deterioramento delle condizioni generali dell'organismo dovute, presumibilmente, all'intrapreso sciopero della fame, si ribadisce quanto di recente riferito in sede di risposta ad interrogazione a risposta immediata.
E pertanto, premesso che sono in essere le doverose attività ispettive da parte del competente provveditorato, proprio finalizzate alla esatta verifica di tutto quanto occorso nel periodo di detenzione e sino al ricovero in nosocomio, allo stato posso riferire che non emergono deficit dei doveri cui è tenuta l'amministrazione penitenziaria.
L'assistenza sanitaria, che ricordo spetta alla preposta autorità regionale, una volta non più efficacemente erogabile all'interno del carcere, è stata affidata all'ospedale locale e delle situazioni in essere erano state informate le preposte Autorità.
In particolare, il detenuto signor Z.L.D. ha iniziato lo sciopero della fame in data 27 febbraio 2023, ritenendo di essere detenuto ingiustamente; il successivo 24 aprile è stato ricoverato presso l'ospedale di Augusta, ove poi è avvenuto il decesso.
Dagli atti emergono problematiche di natura psichiatrica, tanto che con provvedimento 6 aprile 2023 il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva richiesto precipua osservazione ed il successivo 17 aprile ne era stato disposto il trasferimento temporaneo presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto poiché dotato di sezione A.t.s.m. (Articolazione tutela salute mentale) e si era in attesa di posto letto.
Il detenuto P.V., invece, aveva intrapreso la protesta dello sciopero della fame dal 26 marzo 2023 per «motivi di giustizia» legati alla sua procedura di estradizione.
Il 2 maggio era stato ricoverato presso l'ospedale di Siracusa, ove poi, decedeva il successivo 9 maggio.
In precedente 6 aprile risulta stilato verbale dello staff multidisciplinare ed anche per lui, era stato poi richiesto il trasferimento presso istituto dotato di Atsm per osservazione sanitaria e psichiatrica.
Va ulteriormente ribadito, quanto alla tematica dei suicidi, che l'attenzione alla «sanità penitenziaria» è e sarà massima, non nascondendo però la complessità della problematica in ragione della generale titolarità in capo alle regioni della competenza ad organizzare ed erogare i concreti servizi.
L'amministrazione continuerà ad implementare il coordinamento con autorità sanitarie locali, enti locali e comunità terapeutiche.
L'obiettivo primario perseguito resta quello di individuare, possibilmente fin dall'ingresso, le persone con problematiche da dipendenza o con patologia psichiatrica o con rischio suicidario, per attivare immediate azioni di sostegno e per promuovere i necessari interventi sanitari, sociali e psicologici.
Trattando dell'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Augusta, l'organico di polizia penitenziaria registra una differenza di 71 unità tra la dotazione organica prevista, pari a 251 unità e quella concretamente presente, pari a 180, tenuto conto delle 39 unità distaccate in uscita e di una in entrata.
L'analisi della situazione rileva una carenza nei ruoli dei funzionari (-2 unità), degli ispettori (-7 unità), dei sovrintendenti (-4 unità) e degli agenti/assistenti 8-20 unità).
Con riferimento alla carenza del ruolo dei funzionari, degli ispettori e dei sovrintendenti, si rappresenta che sono in essere, rispettivamente, il concorso per 120 posti, per 411 posti e per n. 583 posti, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
Quanto al ruolo dei sovrintendenti, peraltro, si comunica che l'amministrazione ha recentemente assegnato presso la casa di reclusione di Augusta n. 4 unità maschili, di cui due hanno assunto servizio il mese di aprile 2023 e le restanti due saranno assegnate entro la fine del corrente anno, a conclusione del previsto corso di formazione.
Per quanto riguarda il ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Augusta è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 11 unità maschili e n. 2 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e del 180° corso.
È, inoltre, in fase di espletamento il 181° corso di formazione per n. 1.471 allievi agenti, al termine del quale saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le esigenze fattive della casa di reclusione di Augusta, mediante l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
Quanto al riferito sovraffollamento, alla data del 1° giugno 2023, presso la casa di reclusione di Augusta si rileva la presenza di complessivi n. 480 detenuti, di cui n. 463 effettivamente presenti in istituto, rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi n. 364 posti, di cui n. 24 non disponibili a vario titolo, registrandosi un indice percentuale medio di affollamento pari al 141,18 per cento.
Nonostante l'elevato tasso di presenze, non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte Edu, atteso che ogni detenuto risulta avere a disposizione uno spazio di vivibilità superiore ai tre metri quadri.
Passando alle segnalate carenze strutturali, con particolare riferimento al l'adeguamento delle camere di pernottamento, il locale Provveditorato ha evidenziato che, dall'analisi dei dati inerenti all'ultimo quinquennio, l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00 è sempre stata una delle linee d'azione prioritaria.
In tale contesto, si inquadrano gli interventi di ristrutturazione eseguiti in vari istituti della regione, sulla base delle criticità manifestate e dei finanziamenti assicurati dalla competente direzione generale del personale e delle risorse.
In particolare, per quanto riguarda l'istituto penitenziario di Augusta, considerata l'estensione dell'istituto e la necessità di adeguare le camere di pernottamento, limitando al massimo il numero di camere indisponibili, si è intervenuto procedendo per lotti funzionali, sulla base delle risorse umane e dei fondi disponibili.
Con tale modalità operativa, è stato possibile, sulla base dei finanziamenti ricevuti, ristrutturare e adeguare le sezioni 7a, 9a e 11a.
Inoltre, nell'ambito della programmazione triennale prodotta dal locale Provveditorato, è stato inserito, con priorità urgente, l'adeguamento delle camere di pernottamento delle restanti sezioni che, tuttavia, non è stato previsto per l'annualità corrente dalla competente direzione generale.
Pertanto, è intendimento del competente ufficio provveditoriale rinnovare la richiesta di finanziamento per l'annualità 2022.
Considerato che tale complesso intervento di ristrutturazione richiede comunque una tempistica certamente non breve, nelle more, al fine di garantire un livello accettabile delle condizioni di salubrità al personale ristretto, è intendimento del locale provveditorato procedere alla ristrutturazione delle docce comuni, con una spesa preventivabile di circa 60.000 euro, la cui copertura può avvenire con i fondi attualmente disponibili.
Per quanto concerne l'acqua sanitaria, si rappresenta che tale criticità dipende dall'insufficiente approvvigionamento comunale, che non permette il pieno riempimento dei serbatoi esistenti al servizio dell'istituto di Augusta.
Tali serbatoi, se fossero regolarmente riempiti in tutta la loro capacità, sarebbero senz'altro sufficienti alle esigenze della struttura.
Tale problematica, pertanto, non è riconducibile a carenze strutturali dell'istituto.
Infine, quanto, alla mancanza dei servizi igienici all'interno di alcuni posti di servizio, si rappresenta che si è appreso dal comandante di reparto che il personale, allo stato, fruisce di servizi igienici attigui facilmente raggiungibili.
L'ufficio tecnico del locale provveditorato, nondimeno, al fine di agevolare l'attività di servizio del personale impiegato nei posti di servizio che presentano tale carenza, valuterà la possibilità di installare opportuni sistemi di video sorveglianza con comandi riportati da remoto presso postazioni sempre presidiate, al fine di ovviare alla necessità di richiedere personale che sostituisca temporaneamente colui che deve usufruire dei servizi igienici.
Per completezza, si evidenzia che, relativamente all'attività di contrasto all'uso dei mezzi di comunicazione tecnologica non autorizzati nella casa di reclusione di Augusta, il D.a.p. ha provveduto a dotare l'istituto di apparecchiature utili per la rilevazione, altresì di apparecchi telefonici.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
FRATOIANNI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi la Gip del tribunale di Modena ha disposto nuove indagini sulle minacce subite da don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, chiedendo alla Procura di identificare gli autori e i gestori dei due profili Twitter da cui, nel 2021, partirono diversi messaggi di minacce che finirono al centro della denuncia querela presentata dal sacerdote;
la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, che conteneva passaggi come quello in cui il pm asseriva che l'esposizione sui social provoca reazioni, specie se «chi porta il suo impegno umanitario (e latamente politico) sul terreno dei social o comunque del pubblico palco – ben diverso dagli ambiti tradizionali – riservati e silenziosi – di estrinsecazione del mandato pastorale», non è stata accolta dal giudice;
secondo il Gip infatti non possono essere considerate legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero espressioni gravemente offensive e lesive dell'onore e della reputazione che «attraverso maligni parallelismi rappresentino espressioni di hate speeches»;
per il Gip, quelle contro don Mattia Ferrari sono espressioni che «certamente travalicano i limiti della continenza» e il legittimo dissenso rispetto alle idee si trasforma così «in un attacco personale, un'aggressione alla dimensione morale, denigratoria della dignità della vittima – di cui viene anche riportata l'immagine fotografica – e oggettivamente tale da esporla al pubblico e generale disprezzo»;
si rammenta che, come denunciato da più fonti, le pesanti minacce ricevute da don Ferrari a causa del suo impegno in favore degli ultimi e dei più fragili, provengono, in particolare, da un personaggio oscuro appartenente alle milizie libiche, conosciuto come il «portavoce della mafia libica», autore di minacce anche nei confronti di giornalisti e di chi si occupa di salvare migranti dal mare e di denunciare il traffico indisturbato di esseri umani che avviene nel Mediterraneo e le condizioni inumane dei campi libici legato peraltro – come attestano inchieste giornalistiche e atti parlamentari – ai servizi segreti di diversi Paesi;
a causa delle suddette minacce don Mattia Ferrari è da tempo sottoposto a forme di protezione;
inoltre, l'account in questione da anni è in grado di pubblicare materiale contenente foto di velivoli militari europei e documenti secretati anche di apparati militari italiani;
ad avviso dell'interrogante la decisione della Gip di Modena di non accogliere la richiesta della medesima Procura di archiviare le indagini su coloro che minacciano il don Mattia Ferrari è una buona notizia e auspicio dell'interrogante è che le nuove e rinnovate indagini della magistratura riescano ad individuare gli autori e gestori dei suddetti account social;
nel rispondere ad una precedente interrogazione a risposta scritta presentata nel dicembre 2022 dall'interrogante, il Ministro interrogato, riportando le tesi a supporto della richiesta di archiviazione avanzate dalla Procura di Modena, riteneva non sussistessero i presupposti per l'avvio di iniziative ispettive ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 ultimo comma del decreto legislativo n. 109 del 2006 –:
se il Ministro, anche alla luce del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione e della disposizione della Gip di Modena di nuove indagini in merito alle minacce subite da don Mattia Ferrari, non intenda acquisire nuovi elementi sulla base dei quali riconsiderare la sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive di propria competenza.
(4-01048)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto – in aggiunta a quanto di già rilevato in occasione della interrogazione a risposta scritta n. 4-00195 presentata dal medesimo deputato in data 22 dicembre 2022 – che, come emerge dalle note estese in data 5 giugno 2023 e in data 8 giugno 2023 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena, in seguito alla opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 3248/44/21 R. G. N. R. P. M. tribunale di Modena dalla persona offesa don Mattia Ferrari, il giudice per le indagini preliminari fissava l'udienza prevista dall'articolo 409 del codice di procedura penale per la data 31 marzo 2023.
All'esito di tale udienza l'organo giurisdizionale depositava il successivo 3 maggio un'ordinanza con la quale assegnava alla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena il termine di mesi 6 per il compimento delle «...indagini che... riterrà necessarie all'identificazione degli autori e dei gestori dei profili a partire da quelle proposte dalla polizia giudiziaria e valutando anche quelle indicate in atto di opposizione che non appaiono irragionevoli...».
Di conseguenza, la procura della Repubblica presso il tribunale di Modena in data 12 maggio 2023 provvedeva a rilasciare delega al comando provinciale di Modena dei carabinieri con la quale si chiedeva il compimento di specifiche indagini.
Veniva così avviata la procedura per l'acquisizione dei dati relativi ai due account Twitter di rilievo «Migrants Rescue Watch @rgowans» e «Caroline Frampton @UpYours Haftar», acquisizione che richiede l'inoltro di una rogatoria internazionale.
Nelle more dello svolgimento della procedura rogatoriale, il comando provinciale di Modena dei carabinieri procedeva a trasmettere alla società che gestisce la piattaforma Twitter una richiesta di congelamento dei dati relativi ai suindicati account.
La persona offesa, inoltre, depositava una memoria alla quale era allegata una relazione predisposta da JL Project, struttura interna all'organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, alla stregua della quale il titolare dell'account Twitter «Migrants Rescue Watch @rgowans» si sarebbe dovuto identificare nel Robert Brytan, soggetto del quale non erano forniti ulteriori dati.
L'informazione sarebbe stata ricavata dall'analisi del materiale reperibile online che, a dire degli analisti di JL Project, avrebbe consentito di risalire, a tale identità.
Il profilo di identità «virtuale» Robert Brytan risulterebbe quello di un cittadino canadese poliglotta, con trascorsi giovanili nella guardia costiera della marina canadese, appassionato di tematiche legate alla migrazione per mare, che ha vissuto in una città della Germania orientale, che ha parenti in Polonia, che ha avuto un pregresso periodo di impiego quale assistente di un europarlamentare polacco e che attualmente lavorerebbe per una società polacca che sviluppa software.
La procura della Repubblica presso il tribunale di Modena è attualmente impegnata in un approfondimento investigativo anche in relazione a tale aspetto.
Sulla scorta degli elementi di fatto sinora passati analiticamente in rassegna, emerge con evidenza che la procura della Repubblica presso il tribunale di Modena ha dato immediata e completa esecuzione all'ordinanza depositata in data 3 maggio 2023 dal giudice per le indagini preliminari, con la quale si ordinavano ulteriori approfondimenti investigativi sulla vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo.
In relazione, poi, alle valutazioni operate dalla parte pubblica in merito all'esercizio dell'azione penale, all'opportunità di approfondimenti investigativi o alla presentazione della richiesta di archiviazione deve essere chiarito che le stesse, ove adeguatamente motivate (come nel caso di specie), rientrano a pieno titolo nella discrezionalità tecnica dell'organo inquirente, costituiscono espressione della funzione giudiziaria e sono, in quanto tali, intangibili da interferenze extraprocessuali in considerazione della inequivocabile disposizione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, a mente del quale «...l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...».
Non, appare, quindi, al momento ravvisabile alcun comportamento di rilievo disciplinare nell'operato dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Modena che si sono sino a questo momento occupati della vicenda in esame. Sono pertanto del tutto insussistenti i «...presupposti per l'avvio di iniziative ispettive...» di competenza di questo Ministro.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.