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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 5 luglio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 6 NOVEMBRE 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 luglio 2023.

  Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CONTE ed altri: «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo» (1275);

   SCHIFONE ed altri: «Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale» (1276);

   FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di costruzione di nuovi edifici nelle aree circostanti i cimiteri» (1277).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 4 luglio 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (1278).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SASSO ed altri: «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico» (835) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Dalla Chiesa.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura)

  LATINI e BAGNAI: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival» (1127) Parere delle Commissioni I e V.

   XIII Commissione (Agricoltura)

  CARETTA ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina» (1106) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura)

  CARETTA ed altri: «Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del bostrico tipografo» (1130) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 23 giugno 2023 sentenza n. 127 del 19 aprile – 23 giugno 2023 (Doc. VII, n. 170),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali);

    dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della restante parte della legge della Regione Molise n. 10 del 2022:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

   in data 23 giugno 2023 sentenza n. 128 del 9 maggio – 23 giugno 2023 (Doc. VII, n. 171),

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 16, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019)»;

     dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 17, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020»:

  alla V Commissione (Bilancio e Tesoro);

   in data 27 giugno 2023 sentenza n. 132 del 18 aprile – 27 giugno 2023 (Doc. VII, n. 174),

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici):

  alla VIII Commissione (Ambiente);

   in data 4 luglio 2023 sentenza n. 134 del 10 maggio – 4 luglio 2023 (Doc. VII, n. 176),

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica);

     dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

     dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», dal Presidente del Consiglio dei ministri;

     dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

     dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

   in data 4 luglio 2023 sentenza n. 135 del 10 maggio – 4 luglio 2023 (Doc. VII, n. 177),

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;

     dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile:

  alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 126 del 10 maggio – 22 giugno 2023 (Doc. VII, n. 169),

   con la quale:

    dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, non applicare l'articolo 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 30 luglio 1997, nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio 9 febbraio 2000, n. 195;

    annulla, per l'effetto, l'ordinanza di assegnazione del vitalizio emanata dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 22 gennaio 2019, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018, limitatamente all'assegnazione del vitalizio in misura eccedente quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, nella parte in cui esso richiama i limiti di pignorabilità dei crediti di natura previdenziale stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile:

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 129 del 20 aprile – 23 giugno 2023 (Doc. VII, n. 172),

    con la quale:

     dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

   sentenza n. 130 del 19 giugno – 23 giugno 2023 (Doc. VII, n. 173),

    con la quale:

     dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater:

  alla XI Commissione (Lavoro);

   sentenza n. 133 del 10 maggio – 30 giugno 2023 (Doc. VII, n. 175),

    con la quale:

     dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» sollevata, in riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro:

  alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 giugno 2023, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dalla sintesi e dai volumi I, II, III e IV dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (Doc. XIV, n. 1).

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 105).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, la relazione sullo stato di attuazione del piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, aggiornata al mese di giugno 2022 (Doc. CCXXVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 giugno e 3 e 4 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/001 BE LNSA (COM(2023) 210 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XI Commissione (Lavoro);

   relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2023) 224 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023) 256 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 28 giugno 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni e decisione, approvate nella tornata dal 31 maggio al 1° giugno 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

  Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Doc. XII, n. 163) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Decisione sugli accordi sotto forma di scambio di lettere tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulla strutturazione di pratiche di interazione nell'ambito di attività delle banche centrali (Doc. XII, n. 164) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'Unione europea congelati (Doc. XII, n. 165) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (COM(2023) 316 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave (COM(2023) 278 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio (COM(2023) 279 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un quadro della finanza sostenibile che sia efficace sul campo (COM(2023) 317 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2023) 336 final);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l'ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2023) 342 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «strategia europea per la sicurezza economica» (JOIN(2023) 20 final).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 e 4 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite, rispettivamente, al periodo dal 20 al 23 giugno 2023 e dal 23 al 27 giugno 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa.

  La società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, con lettera in data 26 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la relazione sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa, riferita all'anno 2022 (Doc. CXLVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'ORSO ED ALTRI; VARCHI ED ALTRI; PATRIARCA ED ALTRI; MANZI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI (A.C. 596-659-952-991-A)

A.C. 596-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Equipollenza dei titoli)

  1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
  2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Equipollenza dei titoli)

  Sopprimerlo.
*9.1. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Sopprimerlo.
*9.2. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Sopprimere il comma 1.
9.100. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, dopo le parole: istituzioni universitarie aggiungere la seguente: estere.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero.
9.101. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

A.C. 596-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

  1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici.
  2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

  Al comma 1, sostituire la parola: che con le seguenti: , scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio.
10.100. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il commissario provvede, altresì a istituire un registro pubblico e ad emanare il regolamento per l'iscrizione dell'elettorato attivo in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di pedagogista o della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
10.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

A.C. 596-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

   a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari, straordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

   b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

    3) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo, per l'accesso al quale sia richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), svolgendo un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: a partire.
11.102. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della nomina del commissario di cui all'articolo 10 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
11.100. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
11.4. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: , straordinari.
11.103. Amorese, Patriarca.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
11.7. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
11.101. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 596, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
11.10. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
11.10.(Testo modificato nel corso della seduta) Piccolotti.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

    5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica;

    6) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo;

    7) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.13. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.
11.14. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo.
11.15. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.16. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l'iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*11.17. Manzi, Orfini, Malavasi, Ascani, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l'iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*11.18. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11.0100. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11.0300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 596-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 11, reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente proposta di legge;

    in particolare, per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici l'iscrizione è consentita a una indicata serie di educatori, che però rischia di escludere una vasta platea di educatori già in attività;

    in particolare potrebbero ambire all'iscrizione all'albo coloro che sono assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica;

    senz'altro potrebbero ambire all'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici coloro che sono assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo;

    infine appare incomprensibile precludere la possibilità di iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici coloro che sono assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti delle disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, considerando la necessità, proprio per la particolare peculiarità del settore, di estendere la platea di educatori che potranno iscriversi al citato albo professionale, includendo i soggetti in possesso dei requisiti citati in premessa.
9/596-A/1. D'Orso, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo, riteniamo fondamentale, come richiamato nei nostri emendamenti, la funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore socio-pedagogico debbano svolgere;

    queste figure devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica, sociale, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale;

    non si può ignorare la situazione e all'attualità che riguarda la situazione e la condizione degli educatori, in particolar modo, e delle professioni educative;

    circa un anno fa, un periodico, titolava in questo modo: «Educatori, la grande emergenza», proprio perché c'è un problema concreto e reale di fuga – è un termine forte e pesante quello che si adotta in questa situazione – di queste figure professionali, degli educatori, dal loro ambito operativo e di azione, per una situazione complessiva di difficoltà e di fragilità da un punto di vista delle condizioni lavorative, per esempio, delle condizioni contrattuali. Questo, chiaramente, determina un abbandono rispetto alla situazione attuale verso professioni che possano dare maggiore stabilità e sicurezza;

    la carenza degli educatori non vuol dire venire meno dei bisogni che si ricollegano alle azioni e agli interventi che queste figure professionali svolgono, tutt'altro. Proprio l'emergenza legata e seguita al COVID riafferma ancora di più la necessità di un approccio e non fa venire meno il bisogno cui queste figure rispondono in tanti, numerosi ambiti, a sostegno dei minori, degli anziani, delle famiglie, dei senza dimora, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, dei detenuti e delle persone con disabilità, o che soffrono di dipendenze o di problemi di salute mentale;

    è necessario avviare una politica che riguardi il trattamento economico, il trattamento contrattuale e lavorativo, le risorse, soprattutto, che sono stanziate a favore di questo settore e del welfare,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo tecnico, incaricato di affrontare le questioni retributive, contrattuali e lavorative, legate alla professione degli educatori, figura professionale fondamentale, nell'ambito dell'educazione scolastica, a sostenere azioni di contrasto al disagio e di promozione del benessere.
9/596-A/2. Orfini, Manzi, Malavasi, Ascani, Gribaudo, Berruto, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo, riteniamo fondamentale, come richiamato nei nostri emendamenti, la funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore socio-pedagogico debbano svolgere;

    queste figure devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica, sociale, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale;

    non si può ignorare la situazione e all'attualità che riguarda la situazione e la condizione degli educatori, in particolar modo, e delle professioni educative;

    circa un anno fa, un periodico, titolava in questo modo: «Educatori, la grande emergenza», proprio perché c'è un problema concreto e reale di fuga – è un termine forte e pesante quello che si adotta in questa situazione – di queste figure professionali, degli educatori, dal loro ambito operativo e di azione, per una situazione complessiva di difficoltà e di fragilità da un punto di vista delle condizioni lavorative, per esempio, delle condizioni contrattuali. Questo, chiaramente, determina un abbandono rispetto alla situazione attuale verso professioni che possano dare maggiore stabilità e sicurezza;

    la carenza degli educatori non vuol dire venire meno dei bisogni che si ricollegano alle azioni e agli interventi che queste figure professionali svolgono, tutt'altro. Proprio l'emergenza legata e seguita al COVID riafferma ancora di più la necessità di un approccio e non fa venire meno il bisogno cui queste figure rispondono in tanti, numerosi ambiti, a sostegno dei minori, degli anziani, delle famiglie, dei senza dimora, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, dei detenuti e delle persone con disabilità, o che soffrono di dipendenze o di problemi di salute mentale;

    è necessario avviare una politica che riguardi il trattamento economico, il trattamento contrattuale e lavorativo, le risorse, soprattutto, che sono stanziate a favore di questo settore e del welfare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico, al fine di affrontare le questioni retributive, contrattuali e lavorative, legate alla professione degli educatori, figura professionale fondamentale, nell'ambito dell'educazione scolastica, a sostenere azioni di contrasto al disagio e di promozione del benessere.
9/596-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Malavasi, Ascani, Gribaudo, Berruto, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo, riteniamo fondamentale, come richiamato nei nostri emendamenti, la funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore socio-pedagogico debbano svolgere;

    queste figure, devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica, sociale, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale;

    la scuola è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere;

    l'inserimento strutturale di specifiche figure, attraverso l'istituzione di un albo professionale che le qualifichi, consente di chiarire le specifiche connotazioni, rispetto ad altre figure professionali limitrofe e affini;

    il ruolo dell'educatore, in questo caso, e delle professioni pedagogiche è ancora più rilevante in questo ambito;

    come proposto in una proposta di legge del Gruppo Pd, in corso di esame in Commissione al Senato, a sostegno della comunità educante, che opera nel Terzo settore, nella scuola, con le famiglie e gli insegnanti, occorre un sostegno economico,

impegna il Governo

a reperire risorse necessarie a sostegno della comunità educante che opera nel Terzo settore, nella scuola, con le famiglie e con gli insegnanti.
9/596-A/3. Manzi, Malavasi, Orfini, Ascani, Gribaudo, Berruto, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo, riteniamo fondamentale, come richiamato nei nostri emendamenti, la funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore socio-pedagogico debbano svolgere;

    queste figure, devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica, sociale, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale;

    la scuola è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere;

    l'inserimento strutturale di specifiche figure, attraverso l'istituzione di un albo professionale che le qualifichi, consente di chiarire le specifiche connotazioni, rispetto ad altre figure professionali limitrofe e affini;

    il ruolo dell'educatore, in questo caso, e delle professioni pedagogiche è ancora più rilevante in questo ambito;

    come proposto in una proposta di legge del Gruppo Pd, in corso di esame in Commissione al Senato, a sostegno della comunità educante, che opera nel Terzo settore, nella scuola, con le famiglie e gli insegnanti, occorre un sostegno economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse necessarie a sostegno della comunità educante che opera nel Terzo settore, nella scuola, con le famiglie e con gli insegnanti.
9/596-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Malavasi, Orfini, Ascani, Gribaudo, Berruto, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo, riteniamo fondamentale, come richiamato nei nostri emendamenti, la funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore socio-pedagogico debbano svolgere;

    queste figure, devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica, sociale, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale;

    la scuola è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere;

    l'inserimento strutturale di specifiche figure, attraverso l'istituzione, all'articolo 5, di un albo professionale che le qualifichi, consente di chiarire le specifiche connotazioni, rispetto ad altre figure professionali limitrofe e affini;

    la proposta in esame non prevede alcun sostegno finanziario,

impegna il Governo

a garantire che tra le condizioni per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali sociopedagogici, di cui all'articolo 7, non siano previsti ulteriori aggravi di costi a carico di tali figure.
9/596-A/4. Gribaudo, Manzi, Malavasi, Orfini, Ascani, Berruto, Lai, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo, riteniamo fondamentale, come richiamato nei nostri emendamenti, la funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore socio-pedagogico debbano svolgere;

    queste figure, devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica, sociale, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale;

    la scuola è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere;

    l'inserimento strutturale di specifiche figure, attraverso l'istituzione, all'articolo 5, di un albo professionale che le qualifichi, consente di chiarire le specifiche connotazioni, rispetto ad altre figure professionali limitrofe e affini;

    la proposta in esame non prevede alcun sostegno finanziario,

impegna il Governo

ad assicurare che l'iscrizione all'albo dei pedagogisti e all'albo degli educatori professionali sociopedagogici, di cui all'articolo 7, non determini ulteriori aggravi finanziari a carico di tali figure.
9/596-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Manzi, Malavasi, Orfini, Ascani, Berruto, Lai, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    la richiesta di servizi di inclusione scolastica e in costante aumento, con relative difficoltà a rendere esigibile un diritto divenuto soggettivo, nonostante le sentenze della Corte costituzionale, della Magistratura ordinaria e amministrativa che si sono succedute nel tempo;

    l'Assistente Specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione è una figura professionale altamente qualificata che si occupa di supportare gli individui con disabilità nell'apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l'autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione; ha un ruolo fondamentale nel garantire il diritto allo studio e all'inclusione sociale degli studenti con disabilità, lavora in stretta collaborazione con il personale scolastico e le famiglie per individuare le esigenze specifiche degli studenti e sviluppare piani personalizzati per soddisfare tali esigenze;

    tale figura non è ancora regolamentata a livello nazionale e manca una definizione univoca del ruolo, delle funzioni, delle competenze professionali, dei percorsi formativi e della relativa certificazione e riconoscimento legale ed economico;

    tale mancanza di regolamentazione rappresenta una problematica per la tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità e per il riconoscimento professionale;

    il 12 settembre 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

    per quanto attiene alla definizione del profilo professionale, il citato decreto legislativo n. 96 del 2019 ne trasferisce correttamente la competenza dalla Conferenza Stato-regioni alla Conferenza unificata, alla quale partecipano anche i comuni attraverso l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);

    sebbene sia previsto che, con accordo in sede di Conferenza unificata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo siano definiti i profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, tale intesa a tutt'oggi non risulta raggiunta;

    alla luce di questi recenti interventi normativi, non e più rinviabile il pieno riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e la comunicazione,

impegna il Governo

a mettere in atto azioni urgenti al fine di dare seguito alla disposizione di cui al decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 e definire il profilo professionale dell'Assistente Specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione, ruolo da ritenere indispensabile al fine di garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il diritto allo studio degli studenti con disabilità.
9/596-A/5. Quartapelle Procopio, Manzi, Malavasi, Gribaudo, Orfini, Ascani, Berruto, Lai, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme in discussione intervengono sulle figure del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico;

    la richiesta di servizi di inclusione scolastica e in costante aumento, con relative difficoltà a rendere esigibile un diritto divenuto soggettivo, nonostante le sentenze della Corte costituzionale, della Magistratura ordinaria e amministrativa che si sono succedute nel tempo;

    l'Assistente Specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione è una figura professionale altamente qualificata che si occupa di supportare gli individui con disabilità nell'apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l'autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione; ha un ruolo fondamentale nel garantire il diritto allo studio e all'inclusione sociale degli studenti con disabilità, lavora in stretta collaborazione con il personale scolastico e le famiglie per individuare le esigenze specifiche degli studenti e sviluppare piani personalizzati per soddisfare tali esigenze;

    tale figura non è ancora regolamentata a livello nazionale e manca una definizione univoca del ruolo, delle funzioni, delle competenze professionali, dei percorsi formativi e della relativa certificazione e riconoscimento legale ed economico;

    tale mancanza di regolamentazione rappresenta una problematica per la tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità e per il riconoscimento professionale;

    il 12 settembre 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

    per quanto attiene alla definizione del profilo professionale, il citato decreto legislativo n. 96 del 2019 ne trasferisce correttamente la competenza dalla Conferenza Stato-regioni alla Conferenza unificata, alla quale partecipano anche i comuni attraverso l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);

    sebbene sia previsto che, con accordo in sede di Conferenza unificata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo siano definiti i profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, tale intesa a tutt'oggi non risulta raggiunta;

    alla luce di questi recenti interventi normativi, non e più rinviabile il pieno riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e la comunicazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto azioni urgenti al fine di definire il profilo professionale dell'Assistente Specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione, al fine di garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il diritto allo studio degli studenti con disabilità.
9/596-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Quartapelle Procopio, Manzi, Malavasi, Gribaudo, Orfini, Ascani, Berruto, Lai, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

    il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica amministrazione, recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il Pnrr» in attuazione di quanto previsto dal decreto «Reclutamento» (decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021) definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l'assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione;

    sono tre le figure interessate dal decreto: il professionista (in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute, per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale, quanto le professioni non riconosciute, per le quali è necessaria l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4); l'esperto (in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un'attività professionale che non rientra nella definizione di «professionista»); il personale di alta specializzazione (rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto «Reclutamento», i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea. Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti del Pnrr);

    il parlamento ha da poco approvato la legge sull'equo compenso. Si definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo per discutere dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, anche in regime di esternalizzazione e affidati attraverso gara d'appalto, in cui sono impiegate le figure riconosciute dagli albi istituiti attraverso legge «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali», al fine di garantire che, per il futuro, le retribuzioni di queste figure nella PA vengano equiparati almeno al livello dell'equo compenso previsto per la libera professione.
9/596-A/6. Piccolotti, Fornaro, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

    il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica amministrazione, recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il Pnrr» in attuazione di quanto previsto dal decreto «Reclutamento» (decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021) definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l'assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione;

    sono tre le figure interessate dal decreto: il professionista (in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute, per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale, quanto le professioni non riconosciute, per le quali è necessaria l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4); l'esperto (in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un'attività professionale che non rientra nella definizione di «professionista»); il personale di alta specializzazione (rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto «Reclutamento», i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea. Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti del Pnrr);

    il parlamento ha da poco approvato la legge sull'equo compenso. Si definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo per discutere dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, anche in regime di esternalizzazione e affidati attraverso gara d'appalto, in cui sono impiegate le figure riconosciute dagli albi istituiti attraverso legge «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali», al fine di garantire che, per il futuro, le retribuzioni di queste figure nella PA vengano equiparati almeno al livello dell'equo compenso previsto per la libera professione.
9/596-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Fornaro, D'Orso.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 551 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEGRE ED ALTRI: CELEBRAZIONI PER IL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1178)

A.C. 1178 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità)

  1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

A.C. 1178 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Iniziative)

  1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

   a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati, intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

   b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

   c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

   d) la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

   e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

A.C. 1178 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Selezione delle iniziative)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.
  2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

A.C. 1178 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Misure per la Casa Museo Matteotti)

  1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

A.C. 1178 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Risorse finanziarie)

  1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

A.C. 1178 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1178 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1178 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    Giacomo Matteotti, martire della democrazia fu rapito e assassinato ad opera di sicari fascisti dopo che, nell'Aula di Montecitorio, denunciò con coraggio le violenze squadriste e i brogli nelle elezioni del 1924; il suo impegno per i diritti del lavoro e per l'emancipazione del mondo contadino lo spinse, nel Polesine sua terra natale, a una battaglia contro il fascismo sin dalle origini. Quando venne ucciso, era pronto anche a rendere pubbliche denunce sulla corruzione di uomini molto vicini a Mussolini, ma la spietata azione squadrista non gli diede scampo;

    il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 97o anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti, ebbe tra l'altro, a dichiarare: «La Resistenza e la Liberazione, che hanno conquistato libertà e democrazia al Paese, affondano le proprie radici proprio nella testimonianza di personalità come Giacomo Matteotti. I valori che la Costituzione è riuscita a portare nelle nostre vite erano per lui ideali ai quali dedicare ogni impegno ed energia. Questo rende Matteotti un esempio che ancora parla ai giovani, e sprona tutti i cittadini ad avere cura della nostra Repubblica»;

   valutato che:

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, la Commissione 7a, contestualmente all'articolato, ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno (G/551/1/7) che impegna il Governo «affinché il Presidente del Consiglio, nella sua veste di Autorità nazionale per la sicurezza, emani una direttiva vincolante per il versamento all'Archivio centrale dello Stato di tutti i documenti, presenti presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli organismi citati, inerenti alle modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine»;

    la XII disposizione transitoria della Costituzione repubblicana dispone solennemente che «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere, incoraggiare e sostenere la memoria storica della lotta al regime fascista: pilastro della nostra Repubblica, fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista.
9/1178/1. Orrico, Quartini, Amato, Caso, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 disciplina le iniziative celebrative per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti;

    in particolare, si prevede che lo Stato riconosca meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti;

    alla lettera e) viene indicata la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma;

    riteniamo importante celebrare la figura di Matteotti promuovendo iniziative anche nella città di Bologna, nella cui Università nel 1907 conseguì la laurea in Giurisprudenza, con una tesi sulla recidiva nel diritto penale,

impegna il Governo

nel rispetto delle finalità delle norme proposte, a promuovere eventi e iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti anche presso la città di Bologna, nella cui Università nel 1907 Matteotti conseguì la laurea in Giurisprudenza, con una tesi sulla recidiva nel diritto penale.
9/1178/2. Morassut, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» dispone che la «Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale»;

    vengono inoltre individuate alcune località, all'articolo 2, comma 1, lettera e), da considerare prioritarie per l'organizzazione delle iniziative celebrative;

    tali luoghi sono i comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma;

    queste indicazioni non escludono comunque che eventi vengano promossi ed organizzati in altri territori sempre legati al pensiero, alle vicende ed alla tragica morte di Giacomo Matteotti;

    l'assassinio di Giacomo Matteotti ha suscitato infatti emozione, dolore, rabbia e una nazione della coscienza democratica di tanta parte dell'opinione pubblica ed in moltissime zone del paese;

    a Firenze avvenne una delle manifestazioni più importanti di questa presa di coscienza: Carlo Rosselli con Gaetano Salvemini, Manara Valgimigli, Ugo Procacci, ed altri soci del Circolo di Cultura firmarono una dichiarazione di adesione al Partito Socialista Unitario (Psu) di cui Giacomo Matteotti era il segretario motivandola come solidarietà nei confronti del deputato socialista assassinato;

    in conseguenza di questo atto il Circolo di Cultura fu invaso e devastato a Firenze dalle squadre fasciste nella notte dell'ultimo dell'anno 1924 e chiuso di autorità pochi giorni dopo,

impegna il Governo

ad inserire la città di Firenze ed i fatti citati in premessa legati al Circolo della Cultura tra i luoghi considerati prioritari per l'organizzazione delle iniziative celebrative per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.
9/1178/3. Gianassi, Fossi, Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto a celebrare «la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale»;

    in particolare, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 individua i comuni in cui dovranno avere prioritariamente luogo la realizzazione di eventi e altre iniziative per la celebrazione della figura di Matteotti;

    Giacomo Matteotti è stato un politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario;

    Matteotti studiò nella storica Università di Bologna;

    il 10 giugno 1924, intorno alle ore 16:15, Matteotti uscì a piedi della propria residenza di via Pisanelli 40, nel quartiere Flaminio per dirigersi verso Montecitorio;

    secondo le testimonianze di due ragazzini venne fatto salire a forza su un'auto con a bordo alcuni individui, poi in seguito identifica ti come i membri della polizia politica; accoltellato a morte il suo cadavere fu seppellito in un bosco a 25 km da Roma;

    l'assassinio di Matteotti, politico e giornalista, colpi così un esponente di due dei principali ruoli di fondamento di uno Stato,

impegna il Governo

a considerare Bologna al pari degli altri comuni elencati alla citata lettera e) del provvedimento in esame, tra i comuni in cui svolgere prioritariamente la realizzazione di eventi e iniziative in ricordo di Giacomo Matteotti.
9/1178/4.Malaguti, Ambrosi.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2023 a favore delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie per il risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana – 3-00506

   BRUZZONE, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, PIERRO, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la peste suina africana è una malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani, ma che può causare ingenti danni al tessuto economico del territorio sul quale si diffonde;

   se pure efficacemente gestita a livello nazionale e regionale, anche con il contributo delle aziende e delle associazioni coinvolte, il contenimento della diffusione della peste suina non sta funzionando come dovrebbe;

   le regioni attraverso tutti gli istituti di gestione venatoria, in particolare gli ambiti territoriali di caccia, devono operare in modo da attuare caccia, controllo e depopolamento del cinghiale e attuare il piano regionale di interventi urgenti per ottenere il massimo risultato di prelievo possibile, necessitando quindi di risorse;

   le aziende faunistico-venatorie sono istituti privati a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica. Mentre le aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai fini di impresa agricola, sono istituti privati nei quali è consentita l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento;

   le aziende faunistico-venatorie, in particolare, hanno subito enormi danni per le limitazioni imposte dai sistemi di gestione del cinghiale, perché, dovendo comunque risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica, hanno visto un aumento esponenziale dei costi. Alcune di queste aziende hanno personale dipendente che non riescono a remunerare a causa dei mancati introiti;

   gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia hanno avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola e sulle attività economiche site nelle «zone infette» e sottoposte a restrizioni;

   si è in presenza di un aumento incontrollato delle popolazioni di ungulati che devono essere ricondotti a un numero accettabile non solo per il rischio del dilagare della malattia, ma anche per gli ingentissimi danni che arrecano alle coltivazioni;

   con la legge di bilancio per il 2023, alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Governo ha incrementato lo stanziamento del capitolo 7827, recante il fondo nazionale per la suinicoltura, di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   lo stanziamento previsto alla tabella 13 era destinato alle aziende faunistico-venatorie nonché alle aziende agri-turistico-venatorie, site nella regione Piemonte, a fronte del risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana –:

   a che punto sia l'iter di emanazione del decreto di ripartizione delle somme stanziate con la sopra citata tabella 13 della legge di bilancio per il 2023, al fine di dare ristoro alle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
(3-00506)


Iniziative di competenza a tutela delle istituzioni culturali, del Maxxi e dei suoi dipendenti in relazione ad un recente intervento pubblico del Sottosegretario Sgarbi – 3-00507

   MANZI, BRAGA, BERRUTO, ORFINI, ZINGARETTI, GHIO, FERRARI, CASU, FORNARO e BOLDRINI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   venerdì 21 giugno 2023, serata d'apertura dell'Estate al Maxxi, si è tenuto un incontro – moderato dal presidente – con il cantante Morgan e il Sottosegretario al Ministero della cultura, Vittorio Sgarbi, che ha pronunciato parole volgari, offensive e sessiste, in un crescendo che sul finale è culminato in battute di pessimo gusto e aneddoti osceni sulle donne, raccontate come pezzi da collezionare e meri strumenti di piacere;

   un turpiloquio talmente imbarazzante che a un certo punto la videoregistrazione dello spettacolo è stata censurata, come si evince dal taglio netto alla clip pubblicata su Youtube: al minuto 49 e 38 secondi;

   il personale del Maxxi, prevalentemente composto da donne, sentendosi offeso e turbato dalle parole del Sottosegretario, ha inviato una garbata lettera riservata al presidente della Fondazione volta a segnalare il malessere dopo le parole ascoltate e a interrompere una deriva degradante per il Museo dedicato alla creatività contemporanea fra i più importanti d'Europa;

   le parole pronunciate, infatti «in nessun modo collimano con i valori che da sempre hanno contraddistinto il nostro lavoro all'interno di questa istituzione, luogo di cultura libera, inclusiva e critica nei confronti di pregiudizi e luoghi comuni. Siamo certi che la governance saprà individuare le modalità più idonee per esprimere il proprio dissenso e per il futuro evitare di esporre l'istituzione tutta a simili gravi intemperanze»;

   tuttavia, il presidente Giuli non ha ritenuto di pronunciare scuse pubbliche e si è limitato a convocare singolarmente i firmatari della lettera e – a quanto si apprende dagli organi di stampa – avrebbe addirittura chiesto una missiva di rettifica al personale;

   nelle ore successive la diffusione delle immagini dell'intervento, il Sottosegretario Sgarbi, invece di scusarsi, ha pensato bene di utilizzare in due interviste parole, se possibile, ancora più offensive e volgari nei confronti delle dipendenti del Maxxi;

   il Ministro interrogato – dopo la diffusione delle immagini su molti quotidiani e siti on line e le dichiarazioni di biasimo pronunciate da molti componenti del Parlamento, giornalisti e opinione pubblica – ha preso chiaramente e duramente le distanze dal Sottosegretario e dalle sue esternazioni, giudicate volgari e sessiste;

   con colpevole ritardo, il presidente Alessandro Giuli ha preso le distanze dall'episodio e rivolto le sue scuse –:

   quali iniziative di competenza intenda promuovere per tutelare il valore delle istituzioni culturali e delle dipendenti e dei dipendenti del Maxxi offesi dal turpiloquio pronunciato da un componente del Governo, anche rivalutando l'incarico ricoperto dal Sottosegretario Sgarbi.
(3-00507)


Iniziative di competenza volte ad assicurare la parità di genere nelle istituzioni culturali, anche alla luce di recenti esternazioni del Sottosegretario Sgarbi nella sede del Maxxi – 3-00508

   ORRICO, CASO, AMATO e CHERCHI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   recentemente, Celeste Costantino si è dimessa dal ruolo di coordinatrice dell'Osservatorio sulla parità di genere, organismo, istituito nel 2021, che monitora gli squilibri di genere, motivando la decisione in una lettera al Ministro interrogato: «Oggi mi trovo costretta – alla luce della sua totale chiusura nei confronti del lavoro dell'Osservatorio – a prendere atto del fatto che non esistono davvero le condizioni per andare avanti»;

   l'ultimo rapporto annuale dell'Osservatorio avrebbe avuto come tema lo squilibrio di genere nella rete museale, mediante un monitoraggio con la Direzione generale musei del Ministero della cultura in collaborazione con Istat, ma, a detta della coordinatrice dimissionaria, «tutto questo importante lavoro non ha alcun senso e non può avere senso se manca la necessaria interlocuzione istituzionale»;

   sabato 1° luglio 2023, durante l'evento d'apertura della stagione estiva del celebre museo di arte contemporanea di Roma, Maxxi, il Sottosegretario alla cultura Sgarbi si è reso protagonista di una serie di dichiarazioni sessiste alle quali i dipendenti, in maggioranza donne, dello stesso Museo si sono ribellate, scrivendo al direttore Giuli una lettera per chiedergli di tutelare la dignità del Museo delle arti del XXI secolo;

   lo stesso Ministro interrogato ha scritto una lettera al presidente Giuli, in cui spiega che il sessismo e il turpiloquio sono «in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da parte di chi rappresenta le istituzioni»; chiede, altresì, chiarimenti e soprattutto sottolinea che «la libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone»;

   il presidente Giuli ha, in seguito, dichiarato: «Mi sento di sottoscrivere completamente e convintamente le osservazioni di Sangiuliano: il turpiloquio e il sessismo non possono avere diritto di cittadinanza nel discorso pubblico e, in particolare, nei luoghi della cultura. Quindi a posteriori non c'è spazio per alcuna considerazione che ricalchi lo schema che abbiamo visto nell'inaugurazione dell'Estate al Maxxi» e chiede «scusa alle dipendenti e ai dipendenti con cui fin dall'inizio ho condiviso questo disagio» –:

   al di là delle parole, quali iniziative concrete intenda intraprendere, per quanto di competenza, per fare in modo che la parità di genere venga considerata come valore da tutelare sempre, evitando tra l'altro che chi rappresenta la cultura sul piano delle istituzioni adotti comportamenti e linguaggio sessisti, assolutamente contrari ai valori del rispetto e della dignità delle persone.
(3-00508)


Iniziative di competenza in relazione a recenti esternazioni del Sottosegretario Sgarbi, in particolare nell'ottica di perseguire la parità di genere nel mondo della cultura e dello spettacolo – 3-00509

   ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   nel corso dell'inaugurazione della stagione estiva al Maxxi, il Sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, ha sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, come purtroppo sovente gli capita, tra espressioni sessiste e toni misogini;

   al termine della serata, alcuni dipendenti del Maxxi, che ha un personale in prevalenza femminile, hanno scritto al presidente Giuli una lettera riservata per chiedergli di tutelare la dignità del Museo, ottenendo un incontro;

   nel reagire alle critiche sulle sue gravi parole, il Sottosegretario ha offeso diversi esponenti dell'opposizione, accusando, in particolare, l'onorevole Bonelli di aver devastato l'Italia, di essere uno stupratore del paesaggio e di essere «compiaciuto, con il sostegno agli impianti eolici, della sistematica distruzione del paesaggio, condotta con la complicità dei Verdi in perfetta sintonia con gli obiettivi di Matteo Messina Denaro»;

   non è la prima volta che l'Esecutivo si trova in grave imbarazzo a causa dei comportamenti discutibili di propri esponenti. La Presidente del Consiglio dei ministri, che ha nominato Sgarbi Sottosegretario alla cultura, continua a tacere di fronte a parole e comportamenti che ledono la dignità delle istituzioni;

   a ciò si aggiunge che alcune settimane fa la coordinatrice dell'Osservatorio sulla parità di genere del Ministero della cultura ha lasciato il suo incarico in polemica con il Ministro interrogato, denunciando l'assenza di interlocuzione istituzionale con un organismo che ha l'obiettivo di indagare lo squilibrio di genere in ogni settore culturale e di individuare gli strumenti utili per intervenire nella riduzione di questo squilibrio;

   dimissioni che seguono anche il mancato rispetto dell'impegno assunto pubblicamente dal Ministro interrogato di valutare il ritiro di finanziamenti pubblici del Ministero della cultura alle realtà e alle produzioni in cui emergono casi di violenza di genere, come richiesto da numerose associazioni che hanno raccolto le denunce e le testimonianze degli abusi, delle molestie e dei ricatti nel mondo del teatro, del cinema e della televisione –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per impedire che proseguano da parte di esponenti del suo Dicastero esternazioni offensive verso le donne e denigratorie e diffamatorie verso esponenti delle opposizioni, nonché dirette a dare priorità all'obiettivo dell'equilibrio tra donne e uomini nel mondo della cultura e dello spettacolo, anche contrastando attivamente ogni forma di violenza contro le donne.
(3-00509)


Iniziative di competenza in materia di concorrenza, con particolare riferimento alla presentazione del relativo disegno di legge annuale – 3-00510

   GADDA, BENZONI, FARAONE, PASTORELLA, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN, SOTTANELLI e GRUPPIONI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha appena inviato a Governo e Parlamento la segnalazione con gli interventi urgenti da includere nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – mentre il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2022, varato dal Consiglio dei ministri due mesi e mezzo fa, non è ancora approdato in Parlamento;

   stessa sorte ha avuto il disegno di legge Made in Italy, varato oltre un mese fa; si attendono inoltre diversi provvedimenti, a partire dal riordino della rete dei carburanti, un «Chips act» sulla microelettronica, un disegno di legge sui crediti deteriorati e un decreto sugli asset strategici, che dovrebbe prevedere incentivi per il settore delle telecomunicazioni e il riordino della normativa sulle concessioni idroelettriche, nonché misure sui livelli di sicurezza degli impianti di videosorveglianza in siti di livello critico;

   la Commissione europea, infine, attende entro il 31 dicembre 2023 che l'Italia mantenga l'impegno formale assunto in ambito di Piano nazionale di ripresa e resilienza sulle concessioni balneari;

   a quanto si apprende dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2022 si limita a prevedere disposizioni in materia di energia elettrica, gas e teleriscaldamento, norme in materia di concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e disposizioni in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato su operazioni di concentrazione di imprese e in ambito digitale;

   la lista di richieste dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il 2023 è molto più ampia: messa a gara del servizio postale universale e abolizione del regime di agevolazione Iva per Poste italiane; maggiore concorrenza nel settore delle concessioni autostradali; messa a gara delle concessioni delle acque minerali; abrogazione di vincoli per il commercio al dettaglio; elettromagnetismo e regolazione delle «offerte mirate» per gli operatori di telefonia mobile; misura in materia di responsabilità civile auto; pubblicità nel settore delle professioni sanitarie; interventi limitativi sulle competenze delle camere di commercio su prezzi e tariffe;

   anche le imprese richiedono una serie di interventi; nel corso dell'assemblea di Assolombarda di lunedì 3 luglio 2023 si è parlato, tra l'altro, della necessità di svincolare gli investimenti strategici per il Paese, di un taglio strutturale del cuneo fiscale e fiscalità di vantaggio per i giovani, della ricerca di soluzioni al problema dell'approvvigionamento energetico e alla ricerca delle materie prime –:

   quali siano i tempi previsti per ciascuno dei provvedimenti citati in premessa, a partire dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvata dal Consiglio dei ministri il 20 aprile 2023.
(3-00510)


Elementi e iniziative di competenza in merito allo sviluppo industriale e occupazionale di Piaggio Aerospace s.p.a. – 3-00511

   LUPI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Piaggio Aerospace s.p.a., azienda aeronautica strategica italiana, composta dai due asset Piaggio Aero Industries s.p.a. e Piaggio Aviation s.p.a., è una società in amministrazione straordinaria da più di quattro anni;

   le prime due procedure di gara per la vendita della società citata non hanno condotto al risultato auspicato della cessione;

   conseguentemente, la stessa è stata oggetto di un terzo bando di gara con la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il cui primo termine del 12 giugno 2023 è stato prorogato al 19 giugno 2023;

   alla scadenza del suddetto termine, sono finalmente pervenute diverse manifestazioni di interesse funzionali all'acquisizione;

   in considerazione del fatto che la procedura è ancora in via di definizione, è necessario monitorare le attività di cessione per risolvere in tempi celeri una condizione industriale e occupazionale problematica che procede da anni, per un'impresa che è di vitale interesse per il territorio coinvolto;

   risulta fondamentale garantire la continuità produttiva degli stabilimenti Piaggio Aerospace s.p.a. e tutelare i livelli occupazionali dell'azienda, anche alla luce del settore di primaria rilevanza strategica per lo sviluppo economico e tecnologico del territorio;

   il 28 giugno 2023 è stata svolta in Commissione attività produttive, commercio e turismo un'interrogazione a risposta immediata in commissione, a firma dell'onorevole Cavo, e sono stati forniti alcuni primi elementi in merito alla procedura in oggetto, di cui è importante raccogliere gli ulteriori sviluppi odierni –:

   quale sia lo stato del dossier e quali le iniziative, per quanto di competenza, per garantire lo sviluppo industriale e occupazionale di Piaggio Aerospace s.p.a.
(3-00511)


Elementi e iniziative in merito al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia – 3-00512

   BATTILOCCHIO, D'ATTIS, BARELLI, MARROCCO, CAROPPO, DALLA CHIESA, DE PALMA e GATTA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 dispone la convocazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   la finalità è quella di accelerare la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei) per la transizione ecologica del Paese;

   il Fondo Ipcei di cui all'articolo 1, comma 232, della legge di bilancio per il 2020, è dotato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, incrementati di 200 milioni di euro nel 2023 e di 150 milioni di euro nel 2024. Gli Ipcei fanno parte dei programmi di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 4, «Istruzione e ricerca», componente C2, «Dalla ricerca all'impresa» (m4c2-11 investimento 2.1), per un ammontare pari a 1,5 miliardi di euro, e contemplano iniziative di collaborazione industriale su larga scala per evitare che il processo di transizione ecologica determini fallimenti sistemici o crisi sociali (comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02);

   sia pure rallentato dal conflitto in Ucraina, prosegue il processo di dismissione delle centrali a carbone italiane. Terna ha ricevuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la richiesta di proseguire fino al 30 settembre 2023 il programma di massimizzazione delle centrali. Tuttavia, lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha annunciato che l'Italia potrebbe riuscire a spegnere i suoi impianti nel 2024 con un anno di anticipo sulla tabella di marcia fissata nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec);

   gli impatti occupazionali della dismissione delle due centrali riguardano circa 800 addetti diretti, altrettanti indiretti, più l'indotto –:

   quale sia lo stato di attuazione dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 e se non ritenga opportuno individuare una quota dei fondi Ipcei da destinare al processo di riconversione post carbone delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia.
(3-00512)


Iniziative di competenza in relazione al procedimento di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, al fine di contrastare asseriti effetti distorsivi connessi alla durata dell'incarico e alle indennità dei commissari – 3-00513

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, MONTARULI, GARDINI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI e DONDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   al Ministero delle imprese e del made in Italy è affidato, tra le altre cose, il compito di vigilanza su tutte le forme di società cooperative in stato di insolvenza, nonché l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e, per tale ragione, in passato il Ministero delle imprese e del made in Italy è stato identificato come il «Ministero delle crisi»;

   ciononostante, non vi è mai stata completa trasparenza sui numeri, dal momento che non è stato possibile conoscere quanti tavoli di crisi fossero realmente istituiti presso il Ministero;

   in termini procedurali, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta il provvedimento con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, nominando contestualmente il commissario liquidatore tramite una determinata procedura;

   nei casi di cooperativa iscritta all'associazione è proprio quest'ultima ad individuare un numero di soggetti tra cui scegliere il commissario;

   in tale quadro, se è vero che vi sono commissari con molteplici incarichi e che le confederazioni cooperative utilizzano spesso la tecnica di presentare una terna in cui solo uno abbia i requisiti necessari, è altresì vero che nei comitati di sorveglianza vi sono soggetti che da oltre dieci anni ne fanno parte, con alcuni di essi che, peraltro, percepiscono indennità di centinaia di migliaia di euro senza che sia svolta, in realtà, alcuna funzione di sorveglianza;

   anche i commissari liquidatori giudiziali nominati dai tribunali possono percepire milioni di euro l'anno, avendo, di fatto, anch'essi interesse a prolungare l'attività liquidatoria;

   per quello che attiene alle amministrazioni straordinarie, ad avviso degli interroganti la procedura è impostata in modo tale che non risulti, di fatto, nell'interesse dei commissari trovare soluzioni positive, ma, al contrario, talvolta ad essi è più favorevole prolungare l'attività liquidatoria, percependo così retribuzioni anche di milioni di euro –:

   alla luce di quanto esposto in premessa e con l'auspicio di disporre del numero preciso di tavoli di crisi aperti, cosa il Ministro interrogato intenda fare per porre fine a questo sistema di nomine che è maturato nel corso degli anni e che ad avviso degli interroganti appare essere figlio di connivenze.
(3-00513)


PROPOSTA DI LEGGE: DE LUCA E BONAFÈ: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RECANTE MODIFICA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ, FATTO A BRUXELLES IL 27 GENNAIO E L'8 FEBBRAIO 2021 (A.C. 712) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MARATTIN ED ALTRI (A.C. 722)

A.C. 712 – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

   La Camera,

   premesso che:

    il Trattato istitutivo del MES (Meccanismo di Stabilità Europeo), ovvero l'accordo internazionale tra Stati dell'area Euro è stato ratificato dal Parlamento italiano nel 2012;

    in quanto trattato tra Governi, esso si colloca all'esterno del quadro giuridico dell'UE ed è autonomo rispetto alle regole sul funzionamento della stessa Unione europea;

    il Trattato istitutivo del MES nasce nel corso della crisi greca al fine di fronteggiare, con risorse straordinarie, un crollo nella sostenibilità del debito nazionale;

    poiché si trattava di garantire i prestiti erogati, furono stabilite specifiche condizioni che determinavano le riforme da attuare e la necessità di ristrutturare il debito pubblico dello Stato beneficiario;

    osservatori dell'attuazione del piano nel singolo Stato avrebbero dovuto essere i rappresentanti dei «creditori», quindi Banca Centrale Europea, Fondo monetario internazionale e Commissione europea (la cosiddetta Troika);

    il 27 gennaio 2021 è stato firmato (anche dall'Italia) un nuovo Trattato del MES, quindi modificativo del precedente, che interviene sulle condizioni necessarie per la concessione di assistenza finanziaria e sui compiti svolti dal MES in tale ambito;

    a seguito dell'intervento di modifica intervenuto con il nuovo Trattato, la finalità del MES rimane, quindi, quella di prestare assistenza finanziaria agli Stati in difficoltà, attraverso l'erogazione di prestiti e linee di credito: i primi destinati a Stati senza più accesso al mercato finanziario o con un accesso eccessivamente gravoso, mentre le seconde sono mirate a prevenire che uno Stato euro si venga a trovare nella situazione appena descritta;

    tra le modifiche apportate al Trattato istitutivo del MES, è opportuno evidenziare le criticità relative alla linea di credito condizionale precauzionale (PCCL), concessa con la sola firma di una lettera di intenti (e non di un memorandum d'intesa), e limitata ai Paesi in grado di soddisfare criteri più dettagliati rispetto a quanto previsto dal regime vigente;

   tali criteri sono:

    non essere soggetti alla procedura per disavanzi eccessivi;

    rispettare parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria (disavanzo inferiore al 3 per cento del PIL, saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese, rapporto debito/PIL inferiore al 60 per cento del PIL o riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno);

    assenza di squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE (è evidente come la situazione debitoria dell'Italia tenda ad escludere il nostro Paese da tale linea di credito);

    la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL), viene aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL: in tal caso il Paese richiedente è chiamato a firmare un memorandum d'intesa, impegnandosi a intervenire con le necessarie riforme sulle proprie criticità;

    il MES nella sua configurazione attuale rimane, quindi, una organizzazione intergovernativa, dunque non rientrante negli organismi dell'Unione Europea e per questo non soggetto al controllo democratico del Parlamento europeo, né a quello tecnico della Commissione europea, ragion per cui tale componente privatistica può generare conflitti con la gestione pubblica della politica economica;

    l'accordo di utilizzare il MES come barriera di protezione (backstop) per il Fondo unico di risoluzione (FUR) viene percepito come un grande progresso, ma rimane esposto ai veti dei Parlamenti nazionali;

    risulta difficile immaginare che il FUR e la sua barriera di protezione possano essere utilizzati fino a quando non emergerà un quadro appropriato di risoluzione sostenuto da una disciplina genuinamente europea del fallimento;

    al di là delle asserite assicurazioni sulla riduzione dei criteri condizionali e il credito agevolato consentito dal MES a seguito della crisi da pandemia Covid-19, a parte le ambiguità sui criteri ex-ante ed ex-post che persistono, resta il fatto che utilizzare il MES comporta il rischio di stigma e di perdita di potere contrattuale sul piano europeo e internazionale;

    alla luce delle modifiche apportate al trattato istitutivo del MES, a seguito dei recenti cambiamenti del contesto internazionale in cui il MES verrebbe chiamato ad operare e considerato che si è ancora in fase di attesa di quelle che potranno essere le nuove regole del Patto di Stabilità europeo, del completamento dell'Unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria – questioni fondamentali per il futuro della crescita di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e non scindibili dal MES – si ritiene opportuno procedere a maggiori approfondimenti del funzionamento del MES, vista la delicatezza degli argomenti trattati,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 712 ed abb. per un periodo di quattro mesi, alla luce delle modifiche.
N. 1. Foti, Molinari, Barelli, Lupi, Caiata, De Bertoldi, Di Giuseppe, Perissa, Sbardella, Testa, Trancassini, Orsini.

MOZIONI AIELLO ED ALTRI N. 1-00052, CATTANEO, RIZZETTO, GIACCONE, ROMANO ED ALTRI N. 1-00096, SCOTTO ED ALTRI N. 1-00152, MARI ED ALTRI N. 1-00153 E GEBHARD ED ALTRI N. 1-00157 CONCERNENTI INIZIATIVE A FAVORE DELL'ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELLE PENSIONI MINIME

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) a quasi tre anni dall'inizio della pandemia, lo scenario economico è in continua evoluzione. Come ricordato nell'ultima edizione del rapporto annuale di Istat, il Paese è attraversato da elementi di vulnerabilità che si sono ampliati durante la pandemia – benché le misure di policy adottate siano state importanti – e rischiano di aggravarsi ulteriormente con l'accelerazione dell'inflazione, che ha indotto una nuova e altrettanto significativa risposta di politica economica;

    2) l'inflazione in Italia segna +11,6 per cento a dicembre 2022, stando ai dati definitivi sull'indice nazionale dei prezzi al consumo diffusi dall'Istat a dicembre 2022. Il dato su base annua registra un lieve calo rispetto al +11,8 per cento del mese precedente, mentre è in aumento dello 0,3 per cento su base mensile. In media, l'inflazione italiana nel 2022 è cresciuta del +8,1 per cento, un aumento significativo se confrontato con il +1,9 per cento registrato nel 2021. Si tratta della crescita media annua più alta degli ultimi 37 anni: bisogna infatti risalire al 1985, quando si toccò il 9,2 per cento, per trovare un aumento del dato inflazionistico più ampio di quello osservato nell'anno appena concluso;

    3) come rivelato dall'Istat, questo rialzo è dovuto principalmente a causa dell'andamento dei prezzi dei beni energetici (+50,9 per cento in media d'anno nel 2022, a fronte del +14,1 per cento del 2021). Al netto di questi beni, nell'anno che si chiude la crescita dei prezzi al consumo è pari a +4,1 per cento (da +0,8 per cento del 2021); in base alle stime, l'inflazione acquisita per il 2023 è pari al 5,1 per cento, molto più alta di quella osservata per il 2022, quando fu pari a +1,8 per cento;

    4) sebbene nello scenario internazionale di fine anno si sia registrata una decelerazione delle spinte inflazionistiche innescata dall'orientamento restrittivo della politica monetaria nei principali Paesi europei e dalla moderazione dei prezzi dei prodotti energetici, l'inflazione in Italia al +8,1 per cento ha significato un aumento del costo della vita nel 2022 pari a 2.219 euro per una famiglia media, di cui oltre 500 euro solo sul carrello della spesa, ha spiegato di recente l'Unione nazionale consumatori;

    5) nel terzo trimestre 2022, sempre stando ai dati Istat più recenti, il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto ai tre mesi precedenti nonostante l'aumento del livello dei prezzi, mentre i consumi finali delle famiglie sono aumentati del 4,1 per cento, sostenuti anche dal ricorso delle famiglie ai risparmi accumulati. La propensione al risparmio è risultata, infatti, in calo di 1,9 punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti, raggiungendo livelli inferiori al periodo prepandemico;

    6) il «carrello della spesa» di dicembre, che sintetizza i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, ha segnato una marginale decelerazione (12,6 per cento da 12,7 per cento di novembre). Nello stesso mese, l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi è accelerata (+5,8 per cento da 5,6 per cento) confermando la persistenza del fenomeno inflattivo;

    7) il segnale sull'andamento generale dei prezzi per l'anno in corso proviene dall'inflazione acquisita dell'indice generale che, per il 2023, continua a mostrare una dinamica crescente (+5,1 per cento), dando la misura della diffusione del fenomeno inflattivo tra le diverse tipologie di beni al consumo;

    8) come risulta dal report Istat pubblicato il 7 dicembre 2022, al 31 dicembre 2021 sono stati spesi 313 miliardi di euro per 23 milioni di prestazioni a favore di oltre 16 milioni di pensionati. Nel 2021 la spesa pensionistica è aumentata di 1,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente (nel 2020 la variazione annua è stata di +2,3 punti percentuali) e rappresenta il 17,6 per cento del prodotto interno lordo (era il 18,5 per cento nel 2020 e il 16,7 per cento nel 2019). Dal 2000 al 2018 il rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo non ha mai superato il 17 per cento, l'aumento registrato negli ultimi due anni è il risultato della contrazione del prodotto interno lordo come riflesso della pandemia (tavola 1 in allegato);

    9) complessivamente, il 59,1 per cento delle singole prestazioni pensionistiche è di importo inferiore ai 1.000 euro lordi mensili. Considerando che il 32,1 per cento dei pensionati riceve più di una prestazione, il reddito pensionistico complessivo – dato dalla somma degli importi delle singole prestazioni – è comunque inferiore a tale soglia per un terzo dei pensionati (32,8 per cento). Nel 2021, il valore mediano dell'importo annuo delle singole prestazioni pensionistiche è di 8.897 euro, vale a dire che la metà delle pensioni prese singolarmente non supera questo importo;

    10) forti differenze si rilevano con riferimento al genere, al territorio e alla tipologia di prestazione. Le donne sono la maggioranza sia tra i titolari di pensioni (55 per cento) sia tra i beneficiari (52 per cento), ma gli uomini percepiscono il 56 per cento dei redditi pensionistici. In media, l'importo di una pensione di una donna è più basso rispetto a quello riservato agli uomini per lo stesso tipo di pensione (11 mila contro 17 mila) e i redditi mediani percepiti dalle donne sono inferiori del 28 per cento rispetto a quelli degli uomini (14.529 contro 20.106 euro);

    11) in media, per l'anno 2021, secondo la rilevazione sulle forze di lavoro, i pensionati da lavoro che percepiscono anche un reddito da lavoro sono 444 mila, in deciso aumento rispetto al 2020 (+13,3 per cento). Il gruppo è composto principalmente da uomini (in oltre tre casi su quattro), da residenti nelle regioni settentrionali (in due casi su tre) e da lavoratori non dipendenti (l'86,3 per cento) dei casi);

    12) nel 2020, il reddito medio netto (esclusi i fitti figurativi) delle famiglie con pensionati è stimato in 33.543 euro (2.795 euro mensili), in lieve riduzione rispetto al 2019 sia in termini nominali (-0,8 per cento) che reali (-0,7 per cento) e, seppur di poco, superiore a quello delle famiglie senza pensionati (2.683 euro mensili) che subiscono una maggiore contrazione nei due anni (-1 per cento e -0,9 per cento rispettivamente in termini nominali e reali). La metà delle famiglie con pensionati ha un reddito netto inferiore ai 26.412 euro (2.201 euro mensili), valore mediano che scende a 22.995 euro nel Mezzogiorno, mentre si attesta intorno a 30.017 euro nel Centro e a 27.869 euro nel Nord;

    13) le famiglie con pensionati presentano un reddito mediano lievemente più basso rispetto a quello delle famiglie senza pensionati. Tale situazione, però, si inverte se si considera il reddito netto familiare equivalente, cioè includendo l'effetto delle economie di scala e rendendo comparabili i livelli di benessere tra famiglie di diversa composizione. Infatti, il valore mediano in termini equivalenti è pari a 18.885 euro per le famiglie con pensionati contro i 17.025 euro delle restanti famiglie. Il vantaggio comparativo è ulteriormente avvalorato dal rischio di povertà che è pari al 14,6 per cento per le famiglie con pensionati e quindi di 10 punti percentuali e mezzo inferiore a quello delle restanti famiglie. Ciò conferma l'importante ruolo di protezione economico-sociale che i trasferimenti pensionistici rivestono in ambito familiare;

    14) la presenza di un pensionato all'interno di nuclei familiari «vulnerabili» (genitori soli o famiglie in altra tipologia) riduce sensibilmente l'esposizione al rischio di povertà, rispettivamente dal 31,4 per cento al 15 per cento, e dal 33,9 per cento al 12,7 per cento;

    15) in conseguenza delle marcate differenze territoriali nei livelli di reddito medio e mediano, le famiglie di pensionati del Sud e delle isole presentano nel 2020 un'incidenza del rischio di povertà due volte superiore a quella delle famiglie residenti al Centro e più che doppia rispetto a quelle del Nord. Nel 2021, l'indice di grave deprivazione materiale (presenza di almeno quattro su nove segnali di deprivazione riferiti all'indicatore Europa 2020) mostra un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente in linea con il quadro socio-economico fotografato dall'indicatore di rischio di povertà (anno 2020): si attenua la situazione di svantaggio delle famiglie senza pensionati rispetto a quelle in cui sono inclusi;

    16) al fine di contrastare gli effetti negativi delle recenti vieppiù maggiori tensioni inflazionistiche, il Governo ha introdotto misure di revisione del cosiddetto meccanismo di indicizzazione o perequazione delle pensioni, un meccanismo di incremento annuale della rata pensionistica erogata dall'Inps, per adeguare l'importo della prestazione previdenziale all'aumento del costo della vita. L'aumento riconosciuto è basato sull'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e ha l'obiettivo di non rendere i pensionati «più poveri» a causa dall'inflazione;

    17) a tale riguardo, si noti che, fino a prima della più recente cosiddetta riforma Fornero, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva suddiviso – a partire dal 1° gennaio 2001 – la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo del regime generale Inps e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100 per cento per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo; dal 1° gennaio 2012, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come noto, ha introdotto un blocco temporaneo, nel biennio 2012-2013, dell'indicizzazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo di allora (ossia 1.405,11 euro nel 2011), rivisto poi parzialmente dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, per rispondere ai rilievi della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale. In quella sede era stata prevista una rivalutazione parziale anche degli assegni inferiori a sei volte il trattamento minimo, confermando il blocco totale di quelli superiori a tale soglia. La stessa Corte costituzionale, con la successiva sentenza n. 250 del 2017, ha riconosciuto legittimo il decreto-legge n. 65 citato, poiché «ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione»;

    18) dal 1° gennaio 2014, poi, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto un nuovo strumento perequativo che, abbandonando i criteri di progressività, ha optato per una rivalutazione unica applicata direttamente sull'importo complessivo del trattamento pensionistico. Il meccanismo ha previsto altresì indici di perequazione meno favorevoli per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo;

    19) la menzionata disciplina è rimasta in vigore, con limitate modifiche, sino al 31 dicembre 2021, allorché si è tornati ad una rivalutazione per scaglioni d'importo (cioè progressiva), che però, con la legge di bilancio 2023, è già tornata invero a calcolarsi sull'importo complessivo del trattamento per il biennio 2023-2024;

    20) in particolare, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 309, reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale), prevedendo, rispetto alla disciplina a regime, una perequazione in termini più restrittivi per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale Inps (la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita) e confermando, per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime (la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali);

    21) il successivo comma 310 prevede, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) e in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2023 e 2024 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale Inps. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 – ovvero a 6,4 punti (in base alla modifica operata in sede di esame del provvedimento citato presso la Camera dei deputati, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) – e a 2,7 punti per l'anno 2024, e la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento (fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica);

    22) nell'ambito della disciplina generale della perequazione, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo Inps nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima, e gli incrementi a titolo di perequazione si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita, decorrendo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con decreto ministeriale (nel caso più recente, si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 novembre 2022), sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore – definitivamente accertato con il suddetto decreto – della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente;

    23) riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di perequazione, si noti che la Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 70 del 2015 ha stabilito che: «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata»;

    24) la Corte costituzionale ha altresì più volte ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidono sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità: in questa ottica, quindi, non riconoscere la rivalutazione automatica a trattamenti pensionistici superiori di un certo numero di volte il trattamento minimo Inps può tradursi quale misura di bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario;

    25) che sia necessaria «gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale», come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 260 del 1990, appare un principio da tenere in debito conto soprattutto a seguito della riforma dell'articolo 81 della Costituzione e dell'approvazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, sull'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

    26) in tal senso, il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale secondo i quali se è vero che occorre assicurare una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (si confronti Corte costituzionale, sentenze n. 226 del 1993 e n. 42 del 1993), è altrettanto vera l'esclusione di un diritto automatico e totalizzante alla rivalutazione del trattamento pensionistico, soprattutto quando tale diritto possa essere diversamente modulato, per fasce di reddito e limitato temporalmente;

    27) esemplare in questo senso è la sentenza n. 316 del 2010, secondo la quale «dal principio enunciato nell'articolo 38 della Costituzione non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo»;

    28) similmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, facendo riferimento anche a precedenti sentenze della stessa Corte di costituzionale, ha rilevato che il carattere parziale, per alcuni trattamenti pensionistici, della rivalutazione al costo della vita non costituisce, di per sé, una violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (principio di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) e che, nella valutazione del rispetto o meno (da parte di normative che presentino il suddetto effetto) di tale principio, sono fondamentali «la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo», nonché la sussistenza di una «motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative»;

    29) stante sin qui premesso, appare molto grave che, recentissimamente, sui cedolini delle pensioni di luglio 2023, la quattordicesima mensilità si sia come tradotta in un aumento delle pensioni minime, almeno nella percezione di chi scorre le voci. Migliaia di pensionati cui è già arrivato il cedolino contenente un'informazione palesemente sbagliata, infatti, sono stati indotti a pensare che il Governo abbia aumentato l'assegno di centinaia di euro;

    30) in particolare, la «svista» dell'Inps – denunciata dalla Cgil, che ha ricevuto centinaia di segnalazioni da parte dei propri iscritti – è apparsa sui cedolini del mese di luglio 2023, anticipatamente disponibili on line già a fine giugno 2023. Molti pensionati che ricevono il trattamento minimo hanno quindi ricevuto un cedolino che, rispetto a quello dell'anno 2022, riporta la dicitura «aumento pensioni basse 2023» per centinaia di euro e che, invero, come spiegato da una nota richiamata con asterisco nello stesso cedolino, altro non è che la quattordicesima mensilità ex legge 3 agosto 2007, n. 127;

    31) si noti che tale quattordicesima mensilità, pari ad un importo di 437 euro, è esattamente identica a quello dell'anno precedente ed è valida in virtù di una disposizione normativa vigente a favore dei pensionati, a determinate condizioni di reddito e a partire dai 64 anni, sin dal 2007 e non certo dalla legge di bilancio del Governo Meloni;

    32) si noti altresì che, poiché la dicitura «aumento delle pensioni basse 2023» è totalmente erronea, la disinformazione di cui sono stati oggetto molti pensionati è tale non solo per il mese di luglio 2023, ma ragionevolmente produttiva di un'aspettativa infondata per un paventato aumento dell'assegno pensionistico di pari a 437 euro anche per i restanti mesi di tutto l'anno 2023;

    33) l'Inps ha minimizzato l'«errore» e ha dichiarato che correggerà la dicitura,

impegna il Governo:

1) al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, nel pieno ed effettivo rispetto del principio costituzionale di adeguatezza dei trattamenti previdenziali, e in ogni caso sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali:

  a) ad adottare le iniziative di competenza, volte a prevedere che il trattamento minimo del regime generale Inps sia almeno pari a 1.000 euro nella misura netta;

  b) al fine di proseguire nel tentativo di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) da applicare in misura progressiva, fino a determinate soglie, ai redditi derivanti da pensione, ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a riorganizzare e armonizzare le detrazioni per redditi da pensione, estendendo la misura di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

  c) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla definizione di un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati e volto a proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale degli stessi, tenendo conto delle sostanziali differenze che li caratterizzano con riferimento al genere, al territorio e alla tipologia di prestazione;

  d) a definire una revisione del meccanismo di indicizzazione che garantisca nel tempo l'altezza del trattamento pensionistico minimo, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona;

  e) a valutare l'opportunità di separazione contabile tra previdenza e assistenza, tra spesa per le pensioni maturate a fronte di contributi versati e spesa di pura assistenza, a tale scopo anche adottando le opportune iniziative di carattere normativo volte alla ricostituzione della commissione tecnica incaricata dello studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziale, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

  f) ad adottare con solerzia e tempestività ogni provvedimento opportuno affinché sia chiarito l'errore sui cedolini delle pensioni di luglio 2023 come riportato in premessa e sia esplicitato in modo inequivocabile che l'importo effettivo dell'aumento pensionistico 2023, previsto dal Governo Meloni, corrisponde a circa 8 euro per i pensionati sotto ai 75 anni e a poco più di 30 euro per gli over 75, cui al più si sommano gli arretrati dei primi sei mesi del 2023 liquidati nella pensione di luglio.
(1-00052)(Nuova formulazione) «Aiello, Francesco Silvestri, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Baldino, Fenu».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il quadro normativo che regola il sistema previdenziale italiano è ispirato ed adeguato ai principi fondamentali incardinati nella Costituzione italiana;

    2) in particolare, l'articolo 38 della Carta costituzionale stabilisce che: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera», riservando al legislatore l'importante compito di regolare tale materia;

    3) l'Unione europea è intervenuta sulla materia in oggetto relativamente alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva 2016/2341/UE e 2003/41/CE), nonché sui requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (direttiva 2014/50/UE) e ha istituito l'Autorità europea di vigilanza – Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – (regolamento n. 1094/2010/UE);

    4) dal 1992 in poi in Italia si è intervenuti con cadenza annuale sul sistema pensionistico nazionale che attualmente si basa sul criterio della ripartizione, ovvero i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa; per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve finanziarie;

    5) le riforme strutturali sono state finalizzate al progressivo controllo della spesa pubblica per le pensioni in modo che non assuma dimensioni troppo elevate rispetto al prodotto interno lordo, all'istituzione di un sistema di previdenza complementare da affiancare a quello pubblico, all'introduzione di alcuni elementi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro utilizzando anche la previdenza complementare;

    6) il sistema previdenziale è da anni al centro delle attenzioni politiche e di interventi motivati in gran parte dalla necessità di dare attuazione alle prescrizioni europee o per far fronte a necessità di bilancio prodottesi nel corso degli anni a seguito dei cambiamenti della nostra società, come ad esempio la maggiore aspettativa di vita o il calo del flusso delle entrate contributive, quest'ultimo legato ad un aumento della disoccupazione e della denatalità. Denatalità che nel 2021 ha subito un ulteriore calo dell'1,1 per cento rispetto al 2020 e del 30,6 per cento rispetto al 2008;

    7) i dati Istat di dicembre 2022 in materia di previdenza attestano che nel 2021 in Italia risultavano 16.041.202 pensionati per un totale di 22.758.797 prestazioni previdenziali, ovvero una media di 1,4 pro capite. Mediamente il valore di una pensione annua si aggira intorno ai 13.753 euro, ovvero 10.985 euro per le donne e 17.136 euro per gli uomini;

    8) i pensionati al minimo risultano essere circa 3.674.259, dei quali più di 1 milione e mezzo percepiscono un valore pari o inferiore a 500 euro al mese, mentre il restante milione percepisce tra i 500 e i 1.000 euro al mese;

    9) il Governo Berlusconi, con la legge n. 448 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ha elevato gli importi delle pensioni minime a 1 milione di lire per tutte le persone con età superiore a 70 anni e con un reddito allora al di sotto di 13 milioni di lire, con la finalità di prevedere un aiuto concreto in favore delle fasce di popolazione più disagiate;

    10) disagio che oggi, dopo oltre 20 anni da quella riforma, molti pensionati sono tornati a vivere considerato l'aumento del costo della vita media, che, secondo i dati Istat, oggi è pari a circa 2.437 euro mensili, che si traducono per un single tra 1.200 e 1.700 euro al mese, mentre per una famiglia tra 2.200 e 2.700 euro al mese;

    11) la lettura di tali dati dovrebbe indurre ad un'attenta riflessione, perché significa che quasi 4 milioni di pensionati oggi vivono al di sotto della soglia di povertà;

    12) un primo, parziale, passo avanti in tal senso è stato compiuto con la legge di bilancio per l'anno 2023 che per le persone con più di 75 anni ha innalzato, per il medesimo anno, l'importo minimo delle pensioni a 600 euro mensili;

    13) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stati avviati tavoli di confronto con le parti sociali al fine di impostare una riforma di sistema previdenziale;

    14) dal confronto con le associazioni sindacali sono già emersi vari aspetti, quali, ad esempio, l'accesso alla pensione ai 62 anni, colmare i vuoti di contribuzione conseguenti alla precarietà giovanile, valorizzare il lavoro delle donne all'interno delle famiglie con l'anticipo pensionistico per ogni figlio avuto, rendere strutturale «opzione donna» nella sua versione originale e ripristinare la rivalutazione delle pensioni colpite da più di 10 anni di blocco della perequazione;

    15) nella risoluzione al documento di economia e finanza approvata il 28 aprile 2023 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica uno degli impegni prevede di valutare nell'ambito degli eventuali spazi di bilancio che si renderanno disponibili per la prossima manovra di bilancio un intervento in materia di innalzamento delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità,

impegna il Governo:

1) a fornire ogni elemento utile in merito all'attuazione dell'innalzamento a 600 euro mensili dell'importo minimo delle pensioni per le persone ultrasettantacinquenni, previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197);

2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a prevedere, nell'arco della legislatura e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un adeguamento delle pensioni minime, dando priorità ai soggetti ritenuti più deboli;

3) a confermare come priorità del Governo la riforma del sistema pensionistico, con una sostanziale revisione in chiave di maggiore certezza e coordinamento interno fra le gestioni presenti nell'ordinamento vigente, proseguendo le attività dei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare obiettivi programmatici condivisi, tra i quali quello già segnalato di «quota 41» e «opzione donna» quali uscite anticipate dal lavoro;

4) a procedere con la valutazione dell'adozione di un metodo di monitoraggio della spesa pubblica, osservando il principio di separazione tra assistenza e previdenza, anche al fine di fugare voci allarmistiche sulla tenuta del sistema previdenziale italiano, monitorandone in modo oggettivo e scientifico la sostenibilità specie nel lungo periodo.
(1-00096)(Nuova formulazione) «Cattaneo, Rizzetto, Giaccone, Romano, Tenerini, Schifone, Nisini, Barelli, Coppo, Caparvi, Tassinari, Giovine, Giagoni, Arruzzolo, Malagola, Bagnasco, Mascaretti, Battilocchio, Volpi, Battistoni, Zurzolo, Benigni, Deborah Bergamini, Calderone, Cannizzaro, Cappellacci, Caroppo, Casasco, Cortelazzo, Dalla Chiesa, D'Attis, De Palma, Fascina, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Mazzetti, Mulè, Nevi, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pittalis, Polidori, Rossello, Rubano, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Sala, Sorte, Squeri, Tosi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le proiezioni di finanza pubblica per l'anno 2024 indicano un deficit tendenziale del 3,5 per cento e il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del prodotto interno lordo produrrebbe uno «spazio di bilancio» di circa 0,2 punti di prodotto interno lordo, da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette «politiche invariate» a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026 e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente;

    2) sulla base di tali previsioni, i margini per il 2024 si attestano a soli 4,5 miliardi di euro;

    3) il 2022 si è caratterizzato per i marcati aumenti di prezzo, diffusi tra le voci di spesa, tra cui spiccano quelle dei beni energetici. L'inflazione al consumo ha raggiunto nel complesso del 2022 l'8,1 per cento (dall'1,9 del 2021), il valore più alto dal 1985. Nel 2023 l'inflazione dovrebbe ridursi molto gradualmente (al 7,0 per cento contro l'8,7 del 2022), per scendere ulteriormente nel 2024 intorno al 5 per cento. Un valore che rispetto alla media dell'ultimo decennio risulta ancora molto alto, riducendo ulteriormente il valore d'acquisto di salari, stipendi e pensioni;

    4) per i lavoratori e i pensionati le misure portate avanti dal Governo in questi primi mesi di legislatura si caratterizzano per un'accentuazione della precarizzazione del mercato del lavoro – dapprima con la reintroduzione dei «voucher lavoro» nella legge di bilancio per il 2023 e, ora, con il decreto-legge n. 48 del 2023 con una loro ulteriore estensione e con la sostanziale liberalizzazione del ricorso ai contratti a tempo determinato. Strumenti che colpiranno soprattutto i giovani e le donne, contribuendo a rendere sempre più incerto il futuro di tanti lavoratori, precarizzandone non solo la condizione economica, ma anche quella esistenziale e pregiudicandone ulteriormente il loro futuro previdenziale;

    5) sul piano del potere di acquisto di salari e pensioni, erosi dall'inflazione, l'azione del Governo si è caratterizzata per un'aprioristica contrarietà ad ogni forma di introduzione, anche sperimentale, dello strumento del salario minimo legale e dall'inerzia per quanto concerne la messa in campo di interventi per favorire i rinnovi dei contratti collettivi – in alcuni casi scaduti da molti anni –, con la conseguenza che, oltre a ridurre ulteriormente la quota di reddito dei lavoratori italiani, con il mancato adeguamento del montante contributivo generale, si finisce per incidere negativamente anche sulla stessa sostenibilità complessiva del sistema pensionistico;

    6) per quanto attiene più direttamente i temi previdenziali, va rilevato che, sulla base delle richiamate disponibilità finanziarie evidenziate dal documento di economia e finanza, si può considerare del tutto irrealistica la possibilità di interventi che possano portare alla cosiddetta «fuoriuscita dalla Fornero». Una delle principali promesse elettorali di alcune forze che sostengono il Governo. Al contrario, si è quasi azzerato l'istituto di «opzione donna», non solo nel 2023, ma anche per gli anni a venire. Una misura che, introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, è sempre stata prorogata da tutti i Governi sino al 2022;

    7) uno dei profili che maggiormente rendono incerto e squilibrato il sistema previdenziale italiano è determinato dal progressivo invecchiamento della popolazione – conseguenza del costante calo delle nascite – e la contestuale diffusione di rapporti di lavoro precari e discontinui. Condizioni di lavoro che coinvolgono prioritariamente i giovani e le donne e che determineranno, se non si predisporranno gli opportuni interventi correttivi, l'ampliarsi della platea dei pensionati poveri, con trattamenti pensionistici inadeguati a garantire una qualità della vita dignitosa, così come previsto dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione;

    8) a riprova della sostanziale impossibilità di dare corso alla citata promessa elettorale in materia previdenziale, va ricordato il sostanziale stallo del confronto con le parti sociali su questo tema, il cui ultimo tavolo risale al 13 febbraio 2023 e, da ultimo, sostituito con un nuovo organismo tecnico, l'Osservatorio per il monitoraggio, la valutazione dell'impatto della spesa previdenziale e l'analisi delle politiche di revisione del sistema pensionistico;

    9) per di più, non può non essere evidenziato come il Governo in carica abbia utilizzato il settore previdenziale quale fonte di finanziamento di politiche fiscali più che discutibili, come nel caso della mancata indicizzazione delle pensioni medio-alte che, come ammesso dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, ha comportato per il solo triennio 2023-2025 un taglio degli assegni pensionistici pari a 10 miliardi di euro e pari a 35,8 miliardi di euro fino al 2032. Secondo uno studio dello Spi Cgil, è stato calcolato che con il meccanismo di perequazione degli assegni pensionistici introdotto dalla legge di bilancio per il 2023 saranno 4,3 milioni, pari ad oltre un terzo degli 11,2 milioni delle pensioni di vecchiaia, a subire una decurtazione delle pensioni;

    10) le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2021 sono risultate pari a 22.758.797, per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 13.753 euro. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono stati, sempre nell'anno 2021, pari a 16.098.748. Di questi, sebbene le donne rappresentino il 52 per cento, gli uomini percepiscono il 56 per cento dei redditi pensionistici: l'importo medio dei redditi percepiti dalle donne è, infatti, inferiore rispetto a quello degli uomini del 27 per cento (16.501 contro 22.598 euro);

    11) per quanto concerne la distribuzione in base agli importi degli assegni pensionistici si rileva che il 73,5 per cento del totale dei trattamenti ha importi inferiori a 1.500 euro lordi mensili e circa la metà di essi (8,6 milioni) ha importi compresi tra 500 e 1.000 euro mensili; le pensioni fino a 500 euro sono circa 5 milioni e costituiscono il 21,7 per cento del totale, mentre quelle tra 1.000 e 1.500 euro sono 3,3 milioni, pari al 14,3 per cento del totale. I restanti 6 milioni di pensioni (il 26,5 per cento del totale) superano i 1.500 euro lordi mensili;

    12) solo dal 2007, grazie ad una misura varata dall'allora Governo di centro-sinistra, i circa 5 milioni di pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici non superiori a 500 euro mensili hanno potuto beneficiare della cosiddetta «quattordicesima». Un aiuto concreto e strutturale che ha rappresentato un sostegno importante per tanti pensionati con redditi molto bassi. Uno strumento molto importante anche perché tiene conto degli anni di contribuzione e veicola quindi l'importante messaggio per cui i contributi versati vengono comunque valorizzati, sia per determinare la misura della pensione, nel momento della liquidazione, sia successivamente, per determinare la misura del sostegno nel caso si sia maturata una pensione bassa. Uno strumento, quindi, che meriterebbe di essere riproposto aumentandone gli importi e la platea di applicazione;

    13) tra i tanti profili che caratterizzano e spesso condizionano il dibattito sul tema previdenziale vi è la questione della incidenza della spesa pensionistica rispetto al prodotto interno lordo, soprattutto in raffronto con la media dei Paesi dell'Unione europea. A tal proposito andrebbe ricordato come il dato italiano risulti ancora fortemente condizionato dal fatto che, da un lato, l'onere complessivo dei trattamenti pensionistici viene computato al lordo degli oneri fiscali – ovvero una partita di giro per il bilancio dello Stato –, dall'altro, dal fatto che ancora non si sia giunti ad applicare la doverosa distinzione e separazione dei due grandi capitoli della spesa previdenziale e di quella assistenziale;

    14) basti pensare che, secondo autorevoli studi, l'Italia, che viene indicata come avere una spesa pari al 16,5 per cento del prodotto interno lordo, contro una media europea del 12,4 per cento, in realtà, ha una spesa per le pensioni – comprensiva delle integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali e gestione assistenziale per i dipendenti pubblici, che valgono 20,3 miliardi di euro – che è ammontata nel 2019 a 230,25 miliardi di euro, ovvero pari al 12,88 per cento del prodotto interno lordo;

    15) anche per quanto attiene ai profili fiscali, va sottolineato come nell'anno di imposta 2021, circa l'84 per cento della base imponibile dell'Irpef attiene a reddito da lavoro dipendente (e assimilati) e pensioni ed è, pertanto, necessario che eventuali ipotesi di riduzione del carico tributario siano finalizzate prioritariamente ai redditi bassi e medi compresi in tali categorie,

impegna il Governo:

1) ad adottare una nuova impostazione della politica di bilancio che metta al centro il tema del superamento dei divari sociali, avendo a riferimento, in particolare, la condizione di milioni di pensionati con trattamenti pensionistici al di sotto dei mille euro mensili;

2) a riprendere un serio e serrato confronto con le parti sociali, in vista della legge di bilancio per il 2024, per individuare le soluzioni più opportune per superare le attuali rigidità del sistema pensionistico, soprattutto in vista del progressivo e definitivo passaggio al metodo di calcolo contributivo, nonché per prevedere l'introduzione di una pensione di garanzia per i giovani lavoratori;

3) ad individuare le opportune risorse per ampliare gli importi e la platea dei beneficiari della cosiddetta «quattordicesima», introdotta ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

4) ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare l'istituto di «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio per il 2023;

5) a riconsiderare, nell'ambito del citato confronto con le parti sociali, l'esigenza di individuare le soluzioni più appropriate per delineare una puntuale contabilizzazione e separazione della spesa assistenziale e di quella previdenziale;

6) ad adottare le iniziative di competenza volte a ripristinare un meccanismo di perequazione degli assegni pensionistici all'andamento dell'inflazione che non penalizzi ulteriormente i trattamenti dei lavoratori che, avendo sempre contribuito regolarmente al finanziamento del sistema previdenziale, hanno avuto profili professionali o percorsi di carriera in base ai quali hanno maturato pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps;

7) nell'ambito della delega per la riforma del sistema fiscale, a finalizzare eventuali riduzioni del carico tributario prioritariamente ai redditi di pensione e di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli bassi e medi.
(1-00152) «Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Ghio».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il dato preliminare sull'inflazione per il mese di maggio 2023, comunicato dall'Istat, registra un aumento dello 0,3 per cento su base mensile e del 7,6 per cento su base annua, dopo che a dicembre 2022 l'inflazione segnava un +11,6 per cento su base annua;

    2) l'impatto dell'inflazione nel 2022, misurata dall'Ipca, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa +12,1 per cento che per quelle con maggiore capacità di spesa +7,2 per cento;

    3) da un recente studio della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) su dati della Banca d'Italia, riportata da vari organi di stampa, i soli depositi bancari delle famiglie sono passati da 1.163.465 miliardi di euro del dicembre 2021 a 1.149.194 miliardi di euro del marzo 2023, con una diminuzione di 14.271 miliardi euro;

    4) l'elevata inflazione incide pesantemente sul potere di acquisto e sull'accesso a servizi essenziali, in particolare di pensionati e lavoratori con redditi medio-bassi, che vedono consumarsi anche i loro risparmi;

    5) l'Inps ha pubblicato il 22 marzo 2023 il report sulle prestazioni pensionistiche aggiornate a gennaio 2023. Dai dati emerge una spesa complessiva di 231 miliardi di euro per le prestazioni erogate, in prevalenza pensioni di vecchiaia per il Nord Italia, dove si concentra il maggior numero di residenti del Paese. Gli importi arrivano in media 1.400 euro mensili, mentre l'età media dei pensionati è di 71,4 anni per gli uomini;

    6) a gennaio 2023, il pagamento delle pensioni 2023 pesa sulle casse dello Stato per ben 231 miliardi di euro, di cui 206,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 24,4 miliardi da quelle assistenziali. In generale, le prestazioni erogate dall'Inps sono 17 milioni, di cui molte sono pensioni da vecchiaia, maturate da lavoro dipendente; al secondo posto si collocano quelle di tipo assistenziale, in particolare le pensioni di invalidità civile;

    7) il Nord Italia è caratterizzato da un numero di pensioni di vecchiaia e superstiti maggiore, seguito dal Centro e dal Mezzogiorno, mentre l'ordine si inverte per le pensioni di categoria, di invalidità previdenziale e per le prestazioni assistenziali. L'età media dei pensionati è di circa 71 anni, mentre l'assegno medio mensile varia da un minimo di 750 euro ad un massimo di circa 1456,71 euro;

    8) l'importo medio mensile della pensione di vecchiaia è di 1.359,53 euro, con un valore più elevato al Nord Italia (1.456,71 euro). Sempre dai dati emerge una distribuzione delle pensioni concentrata nelle classi basse;

    9) gli assegni vedono una ripartizione geografica: il 55,3 per cento viene erogato in Italia settentrionale (per la vecchiaia la percentuale passa al 60,2 per cento); il 24,3 per cento in Italia meridionale e Isole (per pensioni e assegni sociali la percentuale passa al 55,7 per cento); il 19,7 per cento in Italia centrale; lo 0,7 per cento a soggetti residenti all'estero;

    10) il 46,5 per cento delle pensioni è di natura assistenziale, circa il 6,1 per cento, con un importo complessivo delle pensioni pagate a gennaio 2023 di una spesa di 14,2 miliardi di euro. Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 20,3 per cento da pensioni e assegni sociali, di cui il 37,5 per cento erogate a uomini; il restante 79,7 per cento delle prestazioni sono erogate ad invalidi civili sotto forma di pensione e/o indennità. Di cui: 612.405 sole pensioni; 1.807.182 sole indennità di accompagnamento; 98.193 pensioni e indennità di accompagnamento insieme, per un totale complessivo di 2.817.780 invalidi civili;

    11) nella distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni, una forte concentrazione si riferisce alle classi basse: il 55,8 per cento delle pensioni ha un importo inferiore a 750 euro. Delle 9.883.267 pensioni con importo inferiore a 750 euro, il 43,1 per cento (4.272.173) beneficia di prestazioni legate a bassi redditi, come integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidità civile;

    12) le erogazioni pensionistiche dovrebbero garantire standard di vita adeguati e dignitosi, ma i dati dell'inflazione, gli elevati costi energetici e gli aumenti della spesa alimentare hanno reso evidente l'impossibilità di garantire standard di vita adeguati e dignitosi con gli attuali importi pensionistici minimi e hanno fortemente eroso il potere di acquisto della maggior parte dei pensionati;

    13) studi riferiscono che, per portare a 1.000 euro il reddito pensionistico di tutti i percettori di pensione minima, il costo della riforma sarebbe di circa 19,5 miliardi di euro. Aggiungendo i pensionati con un reddito fino a due volte il minimo (la maggior parte dei quali ha un reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro) il conto sale a 31,2 miliardi di euro, da qui la necessità di prevedere un aumento graduale delle pensioni da portare fino a 1.000 euro netti entro la legislatura;

    14) tale aumento della spesa non considera le maggiori entrate che deriverebbero dal rigoroso contrasto all'evasione fiscale e contributiva, considerando che il tax gap sfiora i 100 miliardi di euro, come emerge dalla «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» del 2022;

    15) se i pensionati, in particolare quelli che percepiscono importi inferiori ai mille euro al mese, sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione e al «caro vita»; si deve sempre rammentare che l'articolo 38 della Costituzione stabilisce l'impegno dello Stato a garantire mezzi adeguati alle loro esigenze di vita e che ad oggi si tratta di un principio costituzionale inattuato, ma che resta un obiettivo prioritario da perseguire,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte a provvedere, già a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2024, all'aumento graduale, comunque entro il termine della legislatura, delle pensioni che risultano sotto la soglia di povertà, attraverso il potenziamento e l'allargamento della cosiddetta quattordicesima, anche prevedendo la riduzione del prelievo fiscale su tali assegni pensionistici, non solo per contrastare gli effetti dell'inflazione ma anche per garantire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione;

2) ad assumere le opportune iniziative al fine della stabilizzazione ed estensione alle persone ultrasessantacinquenni dell'importo minimo recato dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022;

3) ad adottare le necessarie iniziative al fine di prevedere che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo Inps;

4) ad attivarsi, attraverso il massimo coinvolgimento delle parti sociali, per la predisposizione di una riforma organica del sistema previdenziale che garantisca un'adeguata copertura previdenziale ai giovani, oggi preda di bassi stipendi e lavori precari, e che contenga criteri di maggiore equità e solidarietà interna al sistema stesso, anche in riferimento alla separazione contabile tra previdenza e assistenza e anche attraverso l'istituzione di una pensione contributiva di garanzia;

5) a un rigoroso e deciso contrasto all'evasione contributiva e all'adozione di iniziative volte a destinare, nell'ambito dell'eventuale riduzione del carico fiscale, prioritariamente tale riduzione ai redditi da pensione e da lavoro dipendente con redditi medio-bassi, compensando tale intervento tramite i maggiori introiti derivanti dall'introduzione di un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni.
(1-00153) «Mari, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'articolo 38 della Costituzione dispone che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera»;

    2) le prestazioni pensionistiche erogate dallo Stato dovrebbero quindi essere adeguate e garantire ad ogni cittadino un livello di vita dignitoso, che renda possibile almeno il soddisfacimento dei bisogni primari costituzionalmente garantiti;

    3) nel nostro Paese, il sistema pensionistico pubblico è strutturato secondo il criterio della ripartizione; i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa; per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve finanziarie. È evidente che in un sistema così organizzato, il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi) deve essere in equilibrio con l'ammontare delle uscite (le pensioni pagate) ma l'Italia combatte su due fronti una grande battaglia: l'invecchiamento della popolazione e il calo della natalità, che non permettono il raggiungimento di tale equilibrio; per superare queste criticità, nel corso degli ultimi trent'anni il sistema previdenziale italiano è stato interessato da riforme strutturali finalizzate al progressivo controllo della spesa pubblica per pensioni;

    4) la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto, in via sperimentale, «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi entro il 2023). A differenza delle vecchie combinazioni («Quota 100» e «Quota 102») la «Quota 103» è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: il quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

    5) è stata inoltre prorogata al 2023 l'ape sociale, introdotta una nuova rivalutazione con percentuali più alte per le pensioni fino a 4 volte il minimo e percentuali ridotte per gli assegni più alti e, infine, stabilito un incremento transitorio delle pensioni minime a 600 euro nel 2023 solo per gli over 75;

    6) «opzione donna», introdotta dalla legge Maroni nel 2004 e prorogata fino al 2022, è stata modificata nell'ultima legge di bilancio: possono accedervi solo le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, una anzianità contributiva pari a 35 anni di contributi con 60 anni di età (con sconto di 1 anno per 1 figlio, 2 anni con 2 figli o più), ma solo se rientrano in tre specifici profili di tutela: a) caregivers; b) in possesso di una invalidità civile almeno al 74 per cento; c) lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi;

    7) nel biennio 2022-2023 l'età legale per il pensionamento di vecchiaia è di 67 anni e per le pensioni anticipate «standard» di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Sia per le pensioni di vecchiaia sia per quelle anticipate il requisito rimane congelato fino al 2026; per ciò che concerne l'assegno sociale il requisito di età nel biennio 2022-2023 è di 67 anni;

    8) secondo il rapporto Inps «Monitoraggio dei flussi di pensionamento» del 26 aprile 2023, in tutte le gestioni, ad eccezione degli assegni sociali, si registra un numero più basso di liquidazioni di pensioni nel primo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre del 2022: emerge che tra gennaio e marzo 2023 complessivamente sono stati erogati 174.610 trattamenti, meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Dall'analisi degli indicatori statistici si osserva che il rapporto tra le pensioni di invalidità e quelle di vecchiaia nel primo trimestre 2023 è leggermente più basso di quello registrato nell'anno 2022 e pari al 19 per cento; in particolare, tutte le gestioni presentano una diminuzione, eccetto la gestione dei dipendenti pubblici per cui tale rapporto aumenta di 2 punti percentuali; inoltre, le pensioni anticipate rispetto a quelle di vecchiaia per il totale delle gestioni rimangono invariate nel primo trimestre 2023 rispetto all'anno 2022, attestandosi al 21 per cento in più rispetto a quelle di vecchiaia; la percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili presenta nel primo trimestre 2023 un valore inferiore a quello del 2022 attestandosi al 118 per cento (128 per cento nel 2022). Infine, a livello territoriale, il peso percentuale delle pensioni liquidate a residenti nel Nord Italia resta il medesimo (49 per cento nel 2022 e 50 per cento nel primo trimestre 2023);

    9) secondo i dati dell'Osservatorio sulle pensioni dell'Inps del 22 marzo 2023, relativi al 2022, sono 17,7 milioni le pensioni erogate dall'Inps al 1° gennaio 2023: le pensioni di natura assistenziale sono 4.033.210 (il 22,8 per cento, che assorbe il 10,6 per cento della spesa complessiva), mentre quelle strettamente previdenziali sono 13.685.475 (il 77,2 per cento). Il costo complessivo degli assegni liquidati è di 231 miliardi di euro: 206,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 24,4 miliardi riconducibili all'assistenza; più di 9,8 milioni di pensioni, ovvero più della metà dei trattamenti Inps vigenti al 1° gennaio 2023, sono sotto i 750 euro mensili;

    10) il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione sta portando al continuo peggioramento di un indicatore, il cosiddetto «tasso standardizzato di pensionamento». Secondo i rapporti Istat sulle condizioni di vita dei pensionati, nel 2018 c'erano 259 pensionati ogni mille abitanti in Italia, nel 2019 erano 260, nel 2020, 263 e nel 2021, 267. In rapporto alla popolazione dunque ci sono sempre più pensionati, e in base alle previsioni le cose sono destinate a peggiorare nel medio e lungo termine;

    11) nel contesto europeo, l'Italia resta tra i Paesi con la più bassa natalità, soprattutto nell'ultimo decennio, nonostante salga l'aspettativa di vita, che si attesta su una media di oltre ottanta anni. Il saldo naturale, che è il parametro utilizzato dall'Istat per registrare incrementi o decrementi, mette in relazione il numero dei nati con il numero dei morti in Italia ed evidenzia dunque un costante invecchiamento della popolazione italiana. Con sempre più evidenza si dimostra che le cause dell'invecchiamento e del calo delle nascite risiedono nella carenza di misure a sostegno della famiglia e, nello specifico, delle madri lavoratrici: è necessario intervenire in modo consistente per rendere conciliabile il lavoro delle donne, indispensabile per il bilancio familiare, con l'educazione dei figli e gli altri impegni all'interno della famiglia. La dimostrazione che la soluzione del problema siano gli interventi a sostegno delle madri lavoratrici sono i Paesi nordici e la Francia che, con le politiche familiari attuate negli ultimi anni, hanno ora tassi di crescita più alti;

    12) dalla lettura dei dati dell'Osservatorio dell'Inps sui flussi di pensione 2022, pubblicato il 26 gennaio 2023, emerge che ci sono più pensionate donne rispetto agli uomini. 779.791 è il numero delle nuove pensioni erogate nel corso del 2022 dall'Inps, tra cui troviamo 437.596 donne e 342.195 uomini. Tuttavia, non accenna a diminuire il divario di genere, dato che le donne percepiscono mensilmente una media del 30 per cento di meno rispetto agli uomini. Nel 2022 gli uomini, in media, hanno ricevuto 1.381 euro, mentre le donne 976 euro, una differenza del 29,32 per cento; nel primo trimestre 2023 l'importo medio delle pensioni liquidate è di 1.111 euro al mese. Per gli uomini l'assegno risulta in media di 1357 euro mentre per le donne si scende a 904 euro: il 33,38 per cento in meno. Su tale differenza impattano molto alcuni fattori come il gap retributivo, che da sempre penalizza le donne, le carriere lavorative discontinue, con alcuni periodi di interruzione per l'assistenza dei familiari e minori progressioni di carriera;

    13) sempre secondo il monitoraggio Inps, nel 2022 le pensioni che sono state liquidate con «opzione donna» hanno registrato un aumento di oltre il 15 per cento rispetto all'anno precedente, e hanno raggiunto quota 24.451. Sono state 9.538 le donne che hanno deciso di avvalersi della misura prima dei 59 anni; più della metà degli assegni che sono stati liquidati (12.280) alle donne beneficiarie dell'opzione ha un valore inferiore a 1000 euro;

    14) nel mese di dicembre 2022, l'Istat ha stimato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, sia aumentato dello 0,3 per cento su base mensile e dell'11,6 per cento su base annua. Più recentemente, Istat ha comunicato che nel mese di maggio 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (al lordo dei tabacchi) ha registrato un aumento dello 0,3 per cento su base mensile e un incremento del 7,6 per cento su base annua (da +8,2 per cento del mese precedente). I citati dati dell'inflazione, gli elevati costi energetici e gli aumenti della spesa alimentare hanno reso evidente l'impossibilità di garantire standard di vita adeguati e dignitosi con gli attuali importi pensionistici minimi e hanno fortemente eroso il potere di acquisto della maggior parte dei pensionati;

    15) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato avviato un «cantiere pensioni» al fine di impostare una riforma di sistema previdenziale;

    16) dal confronto con le associazioni sindacali sono già emersi vari aspetti quali, ad esempio, l'accesso alla pensione ai 62 anni, colmare i vuoti di contribuzione conseguenti alla precarietà giovanile, valorizzare il lavoro delle donne all'interno delle famiglie con l'anticipo pensionistico per ogni figlio avuto, rendere strutturale «opzione donna» nella sua versione originale e ripristinare la rivalutazione delle pensioni colpite da più di 10 anni di blocco della perequazione,

impegna il Governo:

1) ad adottare, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, iniziative dirette ad aumentare progressivamente l'importo delle pensioni minime;

2) ad individuare eventuali ulteriori risorse economiche che possano prevedere un incremento progressivo delle pensioni minime, considerando prioritariamente i soggetti più deboli sulla base di parametri anagrafici e di reddito;

3) a valutare di adottare iniziative di competenza dirette a riformare organicamente il sistema previdenziale, in accordo con le parti sociali, con lo scopo di favorire le coperture pensionistiche per i più giovani che si trovano ad affrontare un futuro lavorativo incerto, caratterizzato da precarietà, anche tramite il potenziamento delle agevolazioni per accedere a fondi pensione integrativi;

4) a valutare di adottare iniziative normative dirette a contrastare il divario pensionistico di genere con il ripristino del meccanismo «opzione donna» come definito antecedentemente alla legge di bilancio per il 2023;

5) a valutare di adottare iniziative di competenza per le lavoratrici madri, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, al fine di prevedere benefìci previdenziali consistenti in una riduzione dell'età pensionabile pari ad un anno per ogni figlio nato, fino ad un massimo di cinque anni.
(1-00157) «Gebhard, Schullian, Manes, Soumahoro».


   La Camera

impegna il Governo:

1) ad individuare le risorse e le modalità per prevedere un incremento progressivo, da realizzarsi nell'arco della legislatura, dell'importo minimo delle pensioni;

2) ad adottare iniziative di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli, avendo a riferimento, in particolare, la condizione dei pensionati con trattamenti pensionistici minimi;

3) a proseguire il confronto con le parti sociali, in vista della legge di bilancio per il 2024, anche al fine di individuare le soluzioni più opportune per migliorare l'attuale normativa volta ad una razionalizzazione dei sistemi di accesso alla pensione che favoriscano l'ingresso dei giovani;

4) ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, opportune iniziative volte ad ampliare la platea delle beneficiarie della misura «opzione donna» fermo restando il reperimento delle risorse economiche necessarie;

5) a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, volte a razionalizzare i sistemi di accesso alla pensione, con particolare riferimento alle lavoratrici madri.
(1-00157)(Testo modificato nel corso della seduta) «Gebhard, Schullian, Manes, Soumahoro».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE MOLINARI ED ALTRI; BIGNAMI ED ALTRI; FARAONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 (A.C. 384-446-459-A)

A.C. 384-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 384-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 3.161, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 384-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravità.
  2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.
  3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  Al comma 1, sostituire le parole: nel territorio nazionale con le seguenti: a livello nazionale e regionale.
1.4. Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e nelle singole regioni e province autonome.
1.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , sugli aspetti al momento non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria, .
1.3. Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di valutarne la prontezza e l'efficacia con le seguenti: e di valutare la resilienza del Servizio sanitario nazionale.
1.151. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1.8. Furfaro.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali e.
1.10. Girelli.

A.C. 384-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

A.C. 384-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

   b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;

   c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006;

   d) accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente né a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad un'eventuale emergenza pandemica né successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

   e) accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, tra cui la task-force istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;

   f) accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;

   g) verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;

   h) verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;

   i) esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;

   l) indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa;

   m) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

   n) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

   o) verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza pandemica;

   p) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilità;

   q) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità;

   r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;

   s) approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:

    1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali con la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando ove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

    2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati «primule», dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2, e la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;

    3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;

   t) verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali e valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;

   u) verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nell'adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

   v) verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza;

   z) valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di chiusura delle scuole e di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza, dei relativi software e degli strumenti igienico-sanitari;

   aa) valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali;

   bb) verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo;

   cc) verificare l'eventuale esistenza di conflitti di interessi riguardanti i componenti degli organi tecnici governativi, le associazioni di categoria e le case farmaceutiche;

   dd) verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

   ee) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto;

   ff) verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2;

   gg) stimare e valutare, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, l'incidenza che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post-vacciniche denunciati.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 3.
(Compiti della Commissione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere tutte le indagini necessarie per valutare l'efficacia la tempestività e i risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale volte a prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19, individuando le soluzioni organizzative e il coordinamento tra le principali istituzioni nazionali, regionali, locali nell'azione di contrasto all'epidemia di COVID-19;

   b) verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei Piani pandemici nazionali e regionali con l'attuazione di quanto previsto in particolare nelle fasi interpandemiche;

   c) verificare lo stato di attuazione da parte delle regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, allo standard delle condizioni di accesso, in relazione ai livelli essenziali di assistenza nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini sul tutto il territorio nazionale ed individuare soluzioni per un maggiore controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

   d) comprendere le cause per cui si sia registrata inizialmente la mancanza di strumenti indispensabili per il contrasto all'epidemia, quali tamponi, mascherine, dispositivi di protezione individuale, ingressi separati nelle strutture sanitarie per le persone positive al COVID-19, formazione specifica del personale sanitario;

   e) individuare i motivi della diversa capacità di effettuare tamponi che si è registrata nella prima fase dell'epidemia tra regioni di analoga popolazione, evidenziando anche eventuali vincoli burocratici che abbiano impedito la realizzazione di misure emergenziali indispensabili quali i test in autosomministrazione che si sono dimostrati in grado di tracciare i positivi asintomatici.
3.2. Girelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali al fine di contrastare, prevenire, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia di COVID-19;

   b) indagare sulle cause e sulle responsabilità delle scelte strategiche per contrastare l'epidemia di COVID-19, sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare chiarezza sui rapporti tra politica e sanità pubblica e privata;

   c) valutare l'efficacia e i risultati delle attività dell'Istituto superiore di sanità, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto ai decisori politici a ogni livello;

   d) valutare l'efficacia delle indicazioni fornite al Governo italiano da organizzazioni e organismi internazionali e, in particolare, dall'Organizzazione mondiale della sanità e il relativo impatto sul Servizio sanitario nazionale, nonché l'efficacia e la trasparenza della comunicazione istituzionale svolta dal Governo nell'illustrazione delle misure adottate per contrastare la pandemia;

   e) verificare eventuali inadempienze o ritardi nonché comportamenti illeciti o illegittimi da parte delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, e dei soggetti pubblici o privati operanti nei settori scientifico, sanitario, produttivo e commerciale o aventi funzioni di controllo, accertando in particolare il livello di attenzione e la capacità di intervento nelle attività di prevenzione, di cura e di assistenza;

   f) verificare i contratti di appalto e di concessione e le operazioni di acquisto per la realizzazione di strutture sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

   g) svolgere indagini relative alla negoziazione degli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili;

   h) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili;

   i) verificare il corretto funzionamento delle procedure, delle tecnologie e degli strumenti impiegati per la prenotazione dei tamponi e dei vaccini da parte delle strutture sanitarie e delle regioni;

   l) valutare in forma comparativa l'approccio degli Stati esteri nei confronti della pandemia di COVID-19, analizzando le normative e le prassi adottate, con particolare riferimento agli Stati dell'Unione europea;

   m) individuare eventuali incongruità e carenze della normativa vigente al fine di garantire la tempestività e la qualità degli interventi relativi all'epidemia di COVID-19;

   n) verificare lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie nel territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti, l'adeguatezza delle condizioni di accesso, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza, nonché la gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica e il numero dei posti letto per pazienti in fase acuta e subacuta nei reparti di terapia intensiva;

   o) valutare lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della garanzia della continuità assistenziale e ai fini dell'eliminazione o della riduzione dei ricoveri impropri;

   p) valutare la congruità delle misure di chiusura delle scuole, attuate a partire dai primi giorni della pandemia, rispetto ai livelli di rischio effettivamente accertati all'interno degli istituti scolastici, nonché valutare l'adeguatezza degli approvvigionamenti concretamente garantiti alle scuole per quanto attiene ai dispositivi di didattica a distanza e ai relativi software, agli strumenti igienico-sanitari per la prevenzione della diffusione del virus e all'acquisto di banchi e sedie per garantire il distanziamento interpersonale;

   q) verificare la qualificazione dell'assistenza ospedaliera anche in direzione dell'alta specialità;

   r) valutare le motivazioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare una campagna diagnostica completa della popolazione, anche prevedendo la somministrazione di tamponi rapidi gratuiti per tutti i cittadini;

   s) valutare l'applicazione del sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

   t) valutare la qualità delle prestazioni socio-sanitarie nella fase acuta della patologia da parte della rete sanitaria territoriale e di quella ospedaliera;

   u) monitorare l'attività di formazione continua in medicina, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di verificare la sussistenza di livelli di efficienza e di uniformità applicativa del sistema della formazione continua dei professionisti sanitari nell'ambito regionale e nazionale;

   v) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze;

   z) verificare le procedure e i criteri adottati in relazione alla classificazione dei farmaci, prescritti ai pazienti affetti da COVID-19, al di fuori delle condizioni autorizzate (cosiddetta somministrazione «off-label»);

   aa) accertare la corretta corrispondenza dei criteri utilizzati per determinare l'ordine di priorità tra le categorie dei soggetti destinatari della somministrazione delle dosi vaccinali, nonché il rispetto dell'ordine di priorità previsto a livello normativo da parte delle regioni e delle strutture impegnate sul territorio nella somministrazione dei trattamenti vaccinali;

   bb) misurare la qualità e l'efficacia dei trattamenti sanitari e la valutazione dei relativi esiti, anche con riferimento alle differenze di esito in base alla regione, all'azienda sanitaria locale, all'ospedale o al servizio di appartenenza nonché al livello socio-economico dei cittadini;

   cc) valutare l'efficacia del coordinamento tra le principali istituzioni di vertice impegnate nel contrasto dell'epidemia, tra le quali il Governo, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e l'Istituto superiore di sanità;

   dd) monitorare il numero e la qualità degli eventuali errori sanitari compiuti da personale sanitario nelle strutture sanitarie pubbliche e private e misurarne l'incidenza in termini di perdite di vite umane e di altri danni alla salute dei pazienti, individuando le principali categorie alle quali sono riconducibili;

   ee) individuare idonee soluzioni per il miglioramento dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private e ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale;

   ff) verificare eventuali condizionamenti intervenuti da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'epidemia di COVID-19, a livello nazionale, regionale o locale;

   gg) con riferimento al tema dell'edilizia sanitaria, verificare l'impiego dei finanziamenti disponibili, lo stato dei controlli sulle opere incompiute e l'attivazione di interventi di finanziamento dei progetti e acquisire elementi sullo stato di conservazione e sui livelli delle dotazioni tecnologiche delle strutture ospedaliere esistenti nel territorio nazionale, al fine di verificarne il grado di sicurezza, affidabilità, efficienza e conforto nonché di formulare proposte in ordine alle modalità con cui procedere, ove necessario, alla riqualificazione delle strutture esistenti, indicando nuovi modelli di progettazione, realizzazione e gestione anche per renderne omogenee la diffusione e la qualità nel territorio nazionale;

   hh) verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

   ii) verificare l'eventuale esistenza di attività illecite nell'ambito della produzione e del confezionamento di prodotti medicali e dispositivi sanitari, di attività speculative per quanto concerne i prezzi di vendita, di pratiche commerciali sleali e di episodi di aggiotaggio o di abuso di informazioni privilegiate;

   ll) acquisire elementi conoscitivi:

    1) sullo stato di attuazione, sull'organizzazione e sul reale funzionamento, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, dei distretti socio-sanitari, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post-acute;

    2) sullo stato dei procedimenti di attivazione delle agenzie sanitarie regionali;

    3) sull'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

    4) sullo sviluppo e sull'incremento dei servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

    5) sulle attività di promozione e di supporto all'individuazione e allo sviluppo di terapie innovative da applicare in caso di infezione da COVID-19;

    6) sulla produzione e sulla distribuzione nel territorio nazionale delle dosi di vaccino concordate con le imprese secondo i contratti con le medesime stipulati, nonché su eventuali casi di interposizione di intermediari, o sedicenti tali, per l'approvvigionamento di vaccini o di materiale sanitario da parte delle pubbliche amministrazioni.
3.162. Faraone, Gadda, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: sulle misure adottate, nei diversi livelli istituzionali

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
3.150. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal Governo e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: da istituzioni e organismi nazionali e regionali.
3.3. Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal Governo e dalle sue con le seguenti: da enti e da organismi nazionali, regionali e locali e dalle rispettive.
3.164. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dal Governo aggiungere le seguenti: e dalle regioni e dalle province autonome.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: sue con la seguente: loro.
3.5. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere dalla b) alla gg).
3.6. Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto.
3.7. Malavasi, Graziano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: elaborati dal Governo aggiungere le seguenti: e dalle regioni e dalle province autonome.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: sua con la seguente: loro.
3.8. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o comunque sottoposti alla sua attenzione.
3.9. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o comunque sottoposti alla sua attenzione con le seguenti: nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3.10. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelli elaborati o sottoposti all'attenzione delle regioni e degli enti locali.
3.11. Ciani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.151. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) verificare l'esistenza di strumenti nazionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica, sia preesistenti al SARS-CoV-2 sia successivi, al fine di verificarne la congruità a contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
3.152. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: accertare le ragioni del mancato aggiornamento con le seguenti: indagare sull'aggiornamento.
3.12. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

  Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.
3.13. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 ad oggi, compreso il Governo in carica.
3.14. Girelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente né con le seguenti: verificare l'adozione delle misure previste nel Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e nei correlati Piani regionali.
3.16. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.18. Stumpo.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) verificare quali siano state le scelte dei diversi livelli istituzionali per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, anche in ordine agli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei al virus SARS-CoV-2;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
3.153. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono con le seguenti: verificare se il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e i Piani regionali correlati e la loro attivazione siano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: dal Governo con le seguenti: per l'emergenza dal Governo e dalle regioni e dalle province autonome.
3.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: istituiti dal Governo aggiungere le seguenti: , dalle regioni e dagli enti locali.
3.20. Furfaro.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , tra cui la task-force fino alla fine della lettera.
*3.21. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , tra cui la task-force fino alla fine della lettera.
*3.22. Malavasi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3.23. Stumpo.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate;
3.154. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza.
3.28. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) effettuare una ricognizione delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, per individuare le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative avvenuto nel corso della pandemia nonché per verificarne l'idoneità futura ad affrontare analoghe pandemie
3.155. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire le lettera i) la seguente:

   i) effettuare una ricognizione delle relazioni intercorrenti tra l'Italia e gli organismi europei e internazionali in relazione alla gestione delle emergenze epidemiologiche, verificando come le predette relazioni si siano esplicate in relazione al virus SARS-CoV-2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
3.156. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
3.32. Furfaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati nel corso dell'emergenza pandemica a tutti i livelli istituzionali al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).
3.157. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto.
3.35. Girelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica.
3.37. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale.
3.38. Stumpo.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e dalle sue con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e dei servizi sanitari regionali.
3.40. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.
3.41. Malavasi.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: sotto il profilo fino alla fine della lettera con le seguenti: , nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica.
3.42. Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) verificare il sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie attivato nel corso dell'emergenza pandemica, a tutti i livelli istituzionali, per il contenimento della diffusione e per la cura della malattia da SARS-CoV-2, appurando l'esistenza di eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere p), q), r) ed s).
3.158. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: nonché la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
3.44. Ciani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera q).
3.45. Girelli.

  Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: iniziale della con le seguenti: iniziale e durante la.
3.46. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture fino alla fine della lettera con le seguenti: delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:

    1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

    2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;

    3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera s).
3.49. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture fino alla fine della lettera con le seguenti: delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera s).
3.50. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture fino alla fine della lettera con le seguenti: e delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.
3.51. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: delle sue strutture con le seguenti: delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture.
3.52. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.
3.53. Stumpo.

  Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 2):

    sostituire le parole: , tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale con le seguenti: e delle piattaforme;

    sopprimere le parole: fase iniziale della;

    al numero 3), sostituire le parole: banchi a rotelle con la seguente: presidi.
3.55. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera s), al numero 1), sostituire le parole da: prodotti in Cina fino alla fine del numero con le seguenti: , i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:

   al numero 2), sopprimere le parole da:, tra cui i centri temporanei fino alla fine del numero;

   sopprimere il numero 3).
3.54. Girelli.

  Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: da SARS-CoV-2, aggiungere le seguenti: , la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento.
3.56. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera t).
*3.58. Malavasi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera t).
*3.165. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente: t) effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere u) e v).
3.159. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: e valutare fino alla fine della lettera con le seguenti: le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e comparandole con la condotta seguita da altri Stati euro.
3.59. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: nelle fasi iniziali e successive della con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome, durante la.
3.60. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: individuando eventuali obblighi fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).
3.61. Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera u).
*3.64. Ciani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera u).
*3.166. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: il rispetto con le seguenti: la tutela della salute umana nonché il giusto bilanciamento del rispetto.
3.65. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera v).
*3.67. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera v).
*3.68. Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera v).
*3.167. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, lettera z), dopo le parole: misure adottate aggiungere le seguenti: , nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali,.
3.70. Ciani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera aa).
3.168. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere la lettera bb).
3.71. Stumpo.

  Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: istituzionale aggiungere le seguenti: ed extraistituzionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia.
3.73. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: organi tecnici governativi aggiungere le seguenti: , regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private.
3.74. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera cc) dopo le parole: organi tecnici governativi aggiungere le seguenti: e degli eventuali organi tecnici regionali e locali.
3.75. Girelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:

   dd) effettuare una ricognizione dei trattamenti sanitari volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e alla cura del Covid-19, verificandone la corrispondenza alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali e della comunità scientifica;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere ee) e ff).
3.160. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, alla lettera dd), sostituire le parole da: la corrispondenza fino alla fine della lettera con le seguenti: il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.
3.76. Zanella.

  Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari.
3.78. Malavasi.

  Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

   dd-bis) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili.
3.79. Ciani.

  Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole: e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
3.83. Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
*3.85. Malavasi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
*3.169. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere la lettera gg).
3.170. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

   gg) verificare, attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate.
3.161. Furfaro, Stumpo, Ciani, Girelli, Malavasi.

  Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

   gg-bis) acquisire elementi conoscitivi:

    1) sullo stato di attuazione, sull'organizzazione e sul reale funzionamento, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, dei distretti socio-sanitari, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post-acute;

    2) sullo stato dei procedimenti di attivazione delle agenzie sanitarie regionali;

    3) sull'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

    4) sullo sviluppo e sull'incremento dei servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

    5) sulle attività di promozione e di supporto all'individuazione e allo sviluppo di terapie innovative da applicare in caso di infezione da COVID-19;

    6) sulla produzione e sulla distribuzione nel territorio nazionale delle dosi di vaccino concordate con le imprese secondo i contratti con le medesime stipulati, nonché su eventuali casi di interposizione di intermediari, o sedicenti tali, per l'approvvigionamento di vaccini o di materiale sanitario da parte delle pubbliche amministrazioni.
3.163. Faraone, Gadda.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   hh) accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.
3.88. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   hh) accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.
3.89. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   hh) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.
3.90. Girelli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.
1.1. Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e regionale.
1.154. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la prontezza e.
1.6. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1.152. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta.
1.9. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: annualmente e.
1.153. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 2.
(Composizione della Commissione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da quindici senatori e da quindici deputati con le seguenti: da venti senatori e da venti deputati.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due segretari con le seguenti: quattro segretari;

   b) al comma 4, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire le parole: due segretari con le seguenti: quattro segretari.
2.1. Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere.
2.6. Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.
2.7. Zanella.

ART. 3.
(Compiti della Commissione)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e dei correlati piani regionali.
3.15. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla con le seguenti: della.
3.17. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto.
3.24. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita con le seguenti: riunita.
3.27. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: delle normative aggiungere le seguenti: regionali e dopo le parole: dello Stato italiano aggiungere le seguenti: e delle singole regioni e province autonome.
3.29. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007,.
3.30. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: Stato italiano aggiungere le seguenti: , gli organismi europei.
3.31. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: ritiro del rapporto con le seguenti: rapporto dell'OMS.
3.33. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: valutare con la seguente: verificare.
3.34. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: e come questi ultimi ne abbiano dato attuazione.
3.36. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: valutare con la seguente: verificare.
3.39. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni con le seguenti: in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti.
3.43. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera r).
3.47. Zanella.

  Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: contrastanti con i principi costituzionali.
3.62. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera u).
3.63. Zanella.

  Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: nelle fasi iniziali e successive della pandemia con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia.
3.66. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera z), sostituire la parola: valutare l'adeguatezza con le seguenti: indagare sull'adeguatezza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera aa), sostituire le parole: valutare la con le seguenti: indagare sulla.
3.69. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: alle linee guida fino alla fine della lettera, con le seguenti: alle indicazioni più aggiornate della comunità scientifica.
3.77. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*3.81. Quartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*3.80. Zanella.

  Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: destinate all'Italia.
3.82. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
3.84. Quartini.