Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 6 luglio 2023

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione (ex articolo 115, comma 3, del regolamento):


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la senatrice Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo;

    sulla base dell'articolo 93 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nonché di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e «di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»;

    sono ormai noti i contenuti delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto la Ministra Santanchè già dal novembre 2022;

    nel 2011 la Ministra, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di sottosegretario, partecipa all'acquisizione del gruppo Ki Group spa, attivo nella distribuzione dell'alimentare biologico;

    nel 2017 il vecchio amministratore delegato, rimasto in carica anche a seguito della citata acquisizione e negli anni in cui il gruppo registra fatturati altissimi, fino a toccare i 55 milioni di euro, abbandona il suo ruolo e la gestione diretta del gruppo passa alla Ministra, all'allora compagno Canio Mazzaro e ad alcuni dei loro familiari;

    secondo quanto riportato nelle inchieste, da quel momento per Ki Gruop inizia il declino: già nel 2018 il gruppo accumula 8 milioni di euro di debito nei confronti dei fornitori, che oltre a grandi marchi del biologico includono anche decine di piccole e medie imprese del made in Italy del settore. Le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti del programma Report dai diretti interessati testimoniano un coinvolgimento diretto della Ministra nell'assicurare il pagamento delle forniture;

    dal 2019 i bilanci della società vengono sistematicamente bocciati dalla società di revisione, mentre i crediti dei fornitori vengono trasferiti alla neonata Ki Group s.r.l. Alla chiusura del bilancio del 2021, dopo soli 2 anni di attività, il debito nei confronti dei fornitori ammonta già a oltre 3 milioni di euro;

    rispetto al momento della quotazione in borsa la società passa in 9 anni da un valore di 35 milioni a 469 mila euro. Di contro, secondo quanto evidenziato nell'inchiesta, la Ministra ha incassato per le cariche sociali 2 milioni e mezzo di euro e il suo socio, Canio Mazzaro, circa 6 milioni di euro;

    le testimonianze degli ex dipendenti di Ki Gruop sono desolanti: l'ammontare complessivo delle liquidazioni che devono essere ancora pagate è di circa 800 mila euro e sono centinaia i dipendenti che aspettano ancora il versamento del trattamento di fine rapporto;

    nelle inchieste si dà conto anche di alcune chat tra la Ministra e uno degli ultimi dipendenti rimasti, che dimostrano il suo diretto coinvolgimento nella direzione della società fino a buona parte del 2022 e quindi anche nel periodo in cui sono avvenuti i licenziamenti e i mancati versamenti dei trattamenti di fine rapporto;

    sarebbero emerse irregolarità e operazioni finanziarie fumose anche nella gestione di un'altra delle società di cui è socia la Ministra, la Visibilia Editore s.p.a., proprietaria di numerose riviste;

    anche in questo caso, i bilanci sono in costante passivo e anche in questo caso viene sottolineata la prassi già adottata di celare le perdite mediante la costituzione di nuove società, con operazioni finanziarie spregiudicate e artifizi contabili;

    nel 2017 vengono licenziati tutti i dipendenti dei giornali che fanno capo a Visibilia Editore che, nel 2019, per far fronte a una grave crisi di liquidità, ottiene un prestito di circa 3 milioni di euro da una società di investimento degli Emirati Arabi, la Negma. Emerge dalle inchieste giornalistiche che si tratterebbe di un prestito obbligazionario convertibile che ha consentito al fondo che lo ha erogato di decidere liberamente quando convertire le obbligazioni in azioni e che, attraverso quella che viene definita una vera e propria manipolazione del mercato azionario, ha portato al crollo per il 98 per cento del valore delle azioni di Visibilia. Al contrario le plusvalenze ottenute da Negma sono sproporzionate rispetto al prestito erogato;

    a seguito della denuncia da parte di un'azionista di minoranza, diversi tra i maggiori quotidiani nazionali hanno pubblicato articoli nei quali si riferisce delle relazioni tecniche depositate alla procura di Milano dai consulenti dei pubblici ministeri che indagano per falso in bilancio e bancarotta: «ingiustificate sopravvalutazioni degli avviamenti societari (...) mancate o tardive svalutazioni di crediti infragruppo e verso clienti insolventi, cessioni di rami d'azienda finalizzate alla creazione di plusvalenze fittizie»;

    risulta inoltre che già lo scorso novembre 2022 era stato chiesto il fallimento dell'azienda, evitato da parte della Ministra con il pagamento in extremis di una parte dei debiti, e per i quali si apprende che i suoi legali abbiano proposto all'Agenzia delle entrate un piano di restituzione del debito che prevede il versamento del 66,41 per cento di quanto preteso fra imposte non saldate, irregolarità, interessi e sanzioni, in dieci anni attraverso rate semestrali;

    la società Ki Group risulterebbe essere stata destinataria di un credito di imposta di 600 mila euro e di un finanziamento da parte del fondo «Patrimonio PMI» di Invitalia di 2,7 milioni di euro, nel quadro temporaneo di aiuti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzato al pagamento di fornitori e dipendenti;

    sarebbe emerso che un ex dipendente Visibilia con ruoli di responsabilità sia stato posto in cassa integrazione a zero ore a sua insaputa avvalendosi delle misure straordinarie messe in capo dal Governo per sostenere imprenditori e lavoratori durante l'emergenza pandemica e che avrebbe invece continuato a svolgere il proprio lavoro;

    appare utile ricordare che la Ministra, che raramente perde occasione di evidenziare il suo ruolo di imprenditrice, ha più volte pubblicamente dichiarato, smentita dalle testimonianze dei dipendenti delle sue società, di aver anticipato la cassa integrazione;

    giova in merito ricordare che nella seduta n. 128 di mercoledì 28 giugno 2023 della Camera dei deputati il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/1238/10 a prima firma dell'onorevole Gribaudo del Partito Democratico che, facendo esplicito riferimento alla vicenda Visibilia, impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria Covid e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolenta, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti;

    risulta evidente che, indipendentemente da quelle che sono state le dichiarazioni – a tratti scomposte – dei vari rappresentati della maggioranza, il Governo ha voluto dare un segnale, o almeno così è parso, di intransigenza nei confronti di chi si è approfittato di un momento di così grande fragilità per il Paese e per il suo settore produttivo;

    le circostanze emerse sono assolutamente incompatibili con il ruolo di Ministro della Repubblica, tanto più incompatibili per un Ministro che vanta un ruolo attivo nell'imprenditoria del Paese e che riveste una funzione pubblica così rilevante nel tessuto produttivo;

    l'industria turistica ha un peso molto rilevante per l'economia italiana, superiore alla media dei Paesi Ocse, tanto che il calo dell'attività turistica nel biennio 2020-2022 ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia;

    sebbene la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, abbia reso il turismo una materia di competenza residuale per le regioni a statuto ordinario, così come già previsto per le regioni a statuto speciale, è necessario evidenziare che per numerosi e rilevanti profili il riferimento alla legislazione statale nella disciplina del turismo è tuttora molto consistente. Sono infatti molto rilevanti i condizionamenti che possono derivare dall'intervento del legislatore statale nelle materie affidategli, in modo esclusivo o concorrente, e che presentano profili di interconnessione e sovrapposizione con la materia del turismo, come ad esempio: la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'Ue; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, le competenze concorrenti in materia di professioni; governo del territorio – comprendente l'urbanistica e l'edilizia – grandi reti di trasporto e di navigazione;

    la Ministra Santanchè è stata chiamata a riferire in Senato nella seduta del 5 luglio 2023 dopo giorni di richieste da parte delle opposizioni e le forti pressioni della sua stessa maggioranza;

    in merito all'informativa tenuta dalla Ministra occorre rilevare che i chiarimenti resi non forniscono spiegazioni sufficienti a fugare le forti perplessità sull'opportunità della sua permanenza al Governo;

    circa la paventata estraneità ai fatti contestati, appare utile sottolineare che nella dichiarazione patrimoniale depositata dalla Ministra presso gli uffici del Senato nel 2022, la stessa risulta proprietaria del 95 per cento, delle azioni di Visibilia s.r.l. e di Immobiliare Dani s.r.l. Nel corso della XVIII legislatura la dichiarazione patrimoniale è stata depositata come invariata per tutti gli anni dal 2018 al 2022 ed evidenzia come la Ministra fosse amministratore unico di Visibilia s.r.l., amministratore delegato di Visibilia Editore s.p.a. e presidente del consiglio di amministrazione di Ki Group s.p.a.;

    dalle inchieste giornalistiche emerge una tendenza a considerare le regole del mercato e le regole sindacali e previdenziali come orpelli di impaccio alla libertà imprenditoriale, condotte spregiudicate che non possono essere proprie di un Ministro;

    ferme restando le eventuali responsabilità che verranno in caso accertate nelle sedi opportune, i fatti esposti minano fortemente la credibilità della Ministra e pongono un grave pregiudizio sulle sue capacità di svolgere le delicate funzioni alle quali è chiamata, nonché sull'opportunità della sua permanenza a ricoprire una carica governativa di primo piano e di piena rappresentanza politica;

    l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Tale disposizione individua una sorta di «dovere di fedeltà qualificata» gravante sui pubblici ufficiali, rispetto a quella generalmente prevista al primo comma per la generalità dei cittadini. Una fedeltà poi ulteriormente rafforzata dall'obbligo di prestare giuramento, che non è però esteso a tutti coloro cui sono affidate funzioni pubbliche, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Trattasi di giuramento avente natura promissoria, cioè di una promessa per il futuro mediante la quale il giurante, con un'apposita dichiarazione unilaterale di volontà espressa mediante un'apposita formula rituale, si impegna a vincolare il proprio comportamento al rispetto dei doveri derivanti dalla Costituzione e dalle leggi. Il giuramento, soprattutto in relazione ai titolari di organi politici e costituzionali, introdurrebbe un vincolo ulteriore e diverso dall'obbligo di osservanza della Costituzione e delle leggi e comunque dai doveri di disciplina ed onore sopra richiamati; tale vincolo concernerebbe il rispetto di quelle regole di correttezza costituzionale che non sono facilmente riproducibili in specifiche definizioni legislative, ed opererebbe proprio nella sfera morale, quella cioè di fronte alla quale l'operatività dei precetti giuridici normalmente si arresta;

    la situazione soggettiva del Ministro del turismo, alla luce dei fatti emersi, risulterebbe sempre più incompatibile con la delicatezza degli incarichi ricoperti, non potendo l'Italia proseguire ad avere un Governo i cui membri espongano il sistema Paese a situazioni perniciose derivanti dalla commistione di interessi pubblici e privati;

    è imprescindibile che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche. Ne consegue la responsabilità politica anche del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del Governo;

     visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati,

     esprime la propria sfiducia al Ministro del turismo, senatrice Daniela Garnero Santanchè, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00164) «Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Fenu, Cappelletti, Auriemma, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, D'Orso, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Fede, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Lovecchio, Morfino, Onori, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Sportiello, Todde, Torto, Traversi, Tucci».

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    storicamente la Sardegna si colloca ai primi posti fra le regioni più colpite dal fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali;

    i dati resi noti dall'Osservatorio nazionale sul fenomeno, relativi ai primi 9 mesi del 2022, registrano sul territorio nazionale 460 atti intimidatori, con una diminuzione del 16,4 per cento rispetto ai 550 censiti l'anno precedente. In totale controtendenza la Sardegna, passata dai 18 attentati censiti nei primi 9 mesi del 2021 ai 27 dei primi 9 mesi del 2022 (+50 per cento);

    dall'analisi del citato report relativo all'anno 2022, emerge che, tra i 460 episodi sul territorio nazionale, 97 sono riconducibili a dinamiche di natura privata (21,1 per cento), 52 a questioni politiche (11,3 per cento), 49 a tensioni sociali (10,7 per cento), 38 a criminalità comune (8,3 per cento) e 1 alla criminalità organizzata (0,2 per cento). In 223 casi (48,5 per cento) sono ancora in corso le indagini per accertarne la riconducibilità. Tenendo conto dell'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione la Sardegna si colloca al terzo posto, dopo Calabria e Abruzzo;

    Nuoro, con 14 attentati nei primi 9 mesi del 2022, si colloca al sesto posto per numeri assoluti fra le province italiane, dietro città con un numero di abitanti ben più rilevante. La provincia con il maggior numero di attentati risulta essere infatti quella di Napoli – 26 attentati su oltre 3 milioni di abitanti –, contro la provincia di Nuoro che conta 14 attentati su una popolazione di circa 155 mila abitanti;

    i primi cittadini si confermano come gli amministratori locali maggiormente investiti dal fenomeno in argomento, avendo subito il 53,3 per cento del totale degli atti intimidatori, ma parimenti colpiti risultano essere consiglieri comunali e metropolitani, oltre a componenti delle giunte comunali;

    in particolare, in Sardegna ogni anno, senza sosta, amministratori locali onesti, sindaci di piccoli comuni, impegnati consiglieri comunali, subiscono attentati che pongono a rischio la partecipazione democratica: come evidenziato da più osservatori, la Sardegna è un caso particolare del fenomeno per la presenza di un numero costante molto alto di minacce annuali, pur in mancanza di un locale crimine organizzato di stampo mafioso;

    la questione degli attentati e delle intimidazioni agli amministratori locali sardi non può che essere letta all'interno di uno scenario connesso all'andamento del quadro istituzionale, politico, sociale ed economico: si tratta infatti di un fenomeno strettamente influenzato da altri fattori particolarmente gravi, legati non, come detto, alla diffusa presenza della criminalità organizzata, quanto semmai da ragioni di natura sociale e culturale, che richiamano non tanto la responsabilità del singolo amministratore, ma evidenziano soprattutto una difficoltà dello Stato e dei suoi organi a essere percepiti dalla comunità locale come punto di riferimento per la discussione, l'esame e la soluzione di problemi che riguardano le persone e le stesse comunità locali;

    i dati del fenomeno degli attentati ai sindaci e agli amministratori della Sardegna pare avere un andamento costante negli ultimi decenni anni tale da farlo percepire come «endemismo»;

    anche il 2023 è stato già segnato da dati preoccupanti sul fenomeno degli attentati agli amministratori locali: il 1° febbraio 2023 è stata data alle fiamme nel corso della notte l'automobile del sindaco di Bono, in provincia di Sassari, e dalle prime indagini svolte si tratterebbe di un rogo doloso riferibile all'attività dell'amministratore in questione; la notte del 3 aprile 2023 è stata data alle fiamme l'auto del sindaco di Mogoro; la notte del 29 aprile 2023 un episodio analogo si è verificato ai danni del sindaco di Serdiana, territorio a oggi mai colpito da gravi atti di questo tipo;

    con il fine di indagare il fenomeno, conoscerne dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali, nel corso della XVII legislatura è stata istituita presso il Senato la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015 con la pubblicazione di una relazione conclusiva;

    dall'attività di indagine è emerso come, pur nella molteplicità dei contesti di esecuzione e delle modalità di realizzazione dei singoli atti (dalle aggressioni alle minacce con lettere, via telefono o attraverso i social media, dagli incendi di autovetture ai danneggiamenti di cose di proprietà privata o anche pubblica, dal recapito di proiettili all'uccisione di animali domestici), il fenomeno intimidatorio vada affrontato e valutato con una visione unitaria, cogliendo gli elementi comuni che lo caratterizzano, ovvero la qualità soggettiva della vittima, che riveste il ruolo di amministratore locale, ma anche e soprattutto la finalità dell'azione intimidatoria: la volontà di intimorire l'amministratore locale, condizionandone l'attività e arrecando quindi un'offesa al regolare funzionamento del sistema democratico e al buon andamento della pubblica amministrazione;

    complessivamente, i lavori dell'inchiesta hanno confermato la sostanziale sottovalutazione del fenomeno, al quale corrispondono, fra le altre, una del tutto inadeguata risposta del legislatore in termini di politica criminale e l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione utilizzabili con la necessità quindi di rafforzare gli strumenti penali per fronteggiare questo fenomeno di grave allarme sociale che negli ultimi decenni ha assunto dimensioni preoccupanti;

    sulla base degli esiti dei lavori svolti, venne approvata nel corso della XVII legislatura la legge 3 luglio 2017 n. 105, la quale ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, a tutela dei corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. In particolare venne modificata la disciplina di cui all'articolo 338 del codice penale (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario); l'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza), estendendo l'obbligatorietà dell'arresto anche ai reati di cui all'articolo 338 del codice penale; l'articolo 339-bis del codice penale con la previsione di nuove circostanze aggravanti; è stato inoltre modificato l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1990 (atti di intimidazione nei confronti dei candidati alle elezioni), al fine di garantire una tutela specifica anche per agli aspiranti amministratori locali: si decise infatti di estendere le sanzioni previste per la turbativa del diritto di voto (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni di lire) anche a coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative;

    venne inoltre regolata la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, con il compito di effettuare il monitoraggio degli atti di intimidazione anche mediante utilizzo di una banca dati, di effettuare studi e analisi su iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni e di promuovere iniziative di formazione degli amministratori locali e di promozione della legalità;

    nonostante l'intenso impegno legislativo, i dati degli ultimi anni evidenziano come il fenomeno continui a essere presente soprattutto in alcune regioni del Sud e nelle Isole maggiori, al punto tale da rappresentare non solo un problema sociale, ma un fenomeno che condiziona la vita democratica di quei territori;

    appare evidente la connessione con lo stato di sviluppo economico e sociale ridotto, con la diffusa povertà, con la mancanza di occasioni di lavoro e di crescita, con i numeri spaventosi relativi ad abbandono e dispersione scolastica, con la generale e conseguente diffusa perdita di fiducia nelle istituzioni, che pone gli unici loro rappresentanti nel «centro del mirino» e rischia pertanto di condizionare in modo rilevante il governo del territorio;

    a contribuire, il progressivo smantellamento della presenza di presidi dello Stato, la chiusura delle scuole, delle caserme, degli uffici postali, degli istituti di credito, che rendono isolate le zone più periferiche e marginali del territorio sardo, e spesso lasciano che l'unica istituzione riconoscibile sia il «comune», che diventa facilmente quindi il capro espiatorio di ogni problema che attanaglia sia il singolo che la comunità,

impegna il Governo:

1) ad avviare un piano di interventi strutturali diretto a contrastare lo spopolamento delle zone interne della Sardegna e ad apportare interventi strutturali che possano colmare le gravi carenze di organico presenti in tutti i presidi amministrativi statali, quali la magistratura (requirente e giudicante), le forze dell'ordine, il personale scolastico, e altro attraverso operazioni di riorganizzazione degli uffici e nuove assunzioni;

2) ad avviare un piano straordinario contro l'abbandono e la dispersione scolastica, anche in deroga alle normative riguardanti il dimensionamento;

3) ad adottare iniziative volte a implementare i sistemi di videosorveglianza degli edifici municipali, anche in ragione del potere deterrente di tali strumenti;

4) a potenziare, in relazione a quanto rappresentato in premessa, gli strumenti di raccordo e di scambio di informazioni fra le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la magistratura e gli enti territoriali, favorendo anche una maggiore procedimentalizzazione degli iter amministrativi, la promozione di protocolli operativi interistituzionali e di buone prassi;

5) ad adottare iniziative volte ad aumentare i presidi sociali di promozione della legalità, anche attraverso progetti in raccordo con la Regione Sardegna;

6) ad attivare un piano straordinario per la tutela ambientale, la riconversione industriale, la bonifica dei territori inquinati, il recupero delle terre incolte e silenti, il sostegno del settore primario in ambito agropastorale.
(1-00165) «Ghirra, Casu, Cherchi, Fenu, Grimaldi, Lai, Todde, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Di Biase».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   GIRELLI e MALAVASI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   da organi di stampa si apprende la notizia che, in data 26 giugno 2023, quattro componenti del comitato tecnico per l'individualizzazione dei Livelli essenziali di prestazione, Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo, Alessandro Pajno, con lettera al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica italiana e al presidente Sabino Cassese, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal predetto comitato, che era stato istituito dallo stesso Ministro per trovare delle «coperture» bipartisan al suo disegno di legge sull'autonomia differenziata;

   in precedenza avevano rassegnato le proprie dimissioni anche Luciano Violante e Anna Finocchiaro;

   secondo i firmatari della lettera, infatti, «prima della attribuzione di nuove specifici compiti e funzioni ad alcune regioni con le corrispondenti risorse finanziarie», è necessaria «la determinazione di tutti i Lep attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali e la definizione del loro finanziamento, secondo i princìpi e le procedure dell'articolo 119 della Costituzione»;

   secondo i quattro esperti infatti non è sufficiente basarsi sui precedenti, ma occorre che vengano individuati «i nuovi Lep necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. Vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare Lep e molte altre nelle quali questa determinazione è stata parziale. E non è mai stato fatto il lavoro di comparazione complessiva dei Lep con le risorse finanziarie, volta a definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti, senza discriminare nessuno o creare insostenibili oneri per la finanza pubblica»;

   proseguono i quattro firmatari sostenendo che «la contraddizione fra il dettato costituzionale (116, 117 e 119) e il primo periodo del comma 791, da un lato, e le altre disposizioni della legge di bilancio per il 2023, dall'altro, si potrebbe risolvere modificando queste ultime mediante appositi emendamenti al disegno di legge Calderoli», ma che «questa proposta non è condivisa» né dal Ministro Calderoli né dal presidente del comitato Cassese così come non è stata accettata «la proposta di consentire al Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge» sull'autonomia differenziata «di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali per esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto (autostrade, ferrovie, grandi porti e aeroporti), le reti di telecomunicazione e le infrastrutture nazionali di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas» –:

   quali iniziative urgenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare al fine di risolvere le criticità evidenziate da Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo, Alessandro Pajno, nella loro lettera di dimissioni dal comitato tecnico per «l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni».
(4-01292)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:


   GATTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   le dinamiche legate alla cosiddetta globalizzazione hanno portato negli ultimi decenni milioni di persone a spostarsi per ragioni di lavoro, di studio e di turismo in Paesi diversi da quelli di cittadinanza e di abituale residenza per soggiorni all'estero spesso anche per lunghi periodi di tempo, superiori a un anno;

   anche nel nostro Paese, superata la pandemia, è tornato ad aumentare il numero degli stranieri residenti. Secondo il report Indicatori demografici, anno 2022, pubblicato da Istat la popolazione di cittadinanza straniera in Italia al 1° gennaio 2023 è di 5 milioni e 50 mila unità, in aumento di 20 mila individui (+3,9 per cento) rispetto all'anno precedente;

   il riconoscimento della validità delle patenti di guida in Paesi stranieri è normalmente affidato ad accordi bilaterali di reciprocità (nel 2023, a esempio, entrerà in vigore l'accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione), mentre nelle situazioni che esulano dagli accordi le normative esistenti in materia dettano le condizioni per usufruire temporaneamente dei titoli posseduti e per acquisire quelli che hanno validità nei Paesi di residenza;

   in tale contesto, di particolare rilevanza risulta la problematica riguardante il riconoscimento delle patenti di guida statunitensi sul territorio italiano;

   gli Stati Uniti sono certamente uno dei Paesi rispetto al quale è più alto l'interesse per un accordo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida, sia per il costante flusso di persone che si spostano dall'uno all'altro Paese, sia per il vantaggio che l'Italia trae dal turismo proveniente dal Paese nordamericano;

   con gli USA non è stato siglato un accordo in questo senso, pertanto per i cittadini statunitensi residenti in Italia, decorso un anno di validità della patente straniera in loro possesso, non c'è altra possibilità che sottoporsi a nuovi esami per ottenere ex novo la patente italiana;

   tale situazione pone numerosi ostacoli, creando disagi e limitazioni alla mobilità e libertà di movimento, considerando l'importanza della patente di guida come strumento fondamentale per la mobilità e l'integrazione dei cittadini stranieri in un nuovo Paese;

   in generale, per gli stranieri residenti in Italia per più di un anno vale l'obbligo di farsi convertire la patente qualora esistano accordi bilaterali di reciprocità; oppure, per i titolari di patente non convertibile rifare gli esami per farsene rilasciare una italiana;

   dal 2011 con l'introduzione dei quiz informatizzati per la patente A e B non esistono più le traduzioni multilingue e, oltre all'italiano, sono state rilasciate solo le traduzioni in francese e in tedesco per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Valle d'Aosta;

   va rilevato che dopo un anno di permanenza in Italia, di norma, non è possibile acquisire una padronanza linguistica tale da consentire la sicura comprensione di quesiti aventi un complesso contenuto tecnico –:

   quali contatti siano stati finora stabiliti con le autorità degli Stati Uniti e dei singoli Stati americani (a cominciare da Texas, Florida, New York ed Arizona, da cui proviene la maggior parte dei cittadini americani che risiedono in Italia) al fine di verificare la disponibilità a stipulare un accordo di reciproco riconoscimento della validità delle patenti di guida;

   se non si ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a ripristinare le traduzioni dei test di esame quantomeno nella lingua internazionale per eccellenza, l'inglese, anche in considerazione del fatto che le nuove tecnologie possono consentire il contenimento dei costi connessi.
(4-01285)

AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR

Interrogazione a risposta scritta:


   PICCOLOTTI. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si apprende da un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa del 30 giugno 2023 l'ostacolo più grande alla concessione della terza rata del PNRR, scaduta a dicembre 2022, riguarda l'obiettivo dei nuovi alloggi per gli studenti universitari;

   il suddetto articolo riporta che le stime in possesso della Commissione europea all'inizio del Piano dicono che in Italia vive fuori dalla provincia di residenza solo un terzo degli studenti universitari, prova di scarsa disponibilità di posti e opportunità, soprattutto per i meno abbienti;

   il PNRR prevede una serie di obiettivi intermedi per giungere entro il 2026 a sessantamila nuove stanze, tredicimila in più delle quarantasettemila calcolate nel 2022;

   per realizzare il suddetto obiettivo, tra fondi nazionali e comunitari vi sarebbe a disposizione un miliardo di euro;

   entro dicembre 2022 l'Italia avrebbe dovuto realizzare 7.500 posti, ma finora, secondo quanto riportato dall'articolo di stampa citato, le tabelle fornite dal Governo alla Commissione europea non avrebbero convinto i funzionari della Commissione –:

   se quanto riportato in premessa risponda al vero e se non intenda chiarire quali siano, nello specifico, le contestazioni della Commissione europea sulle tabelle fornite dal Governo italiano.
(4-01286)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta orale:


   BONELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Bronte (Catania), con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 19 aprile 2023 ha riapprovato il «Progetto di collegamento della S.S. n. 284 al Viale J. Kennedy – Via di fuga di protezione civile» in variante al vigente Prg della città;

   il progetto esecutivo aggiornato dell'opera risulta precedentemente approvato con delibera di Giunta comunale n. 76 del 10 agosto 2017, mentre il parere di compatibilità ambientale dell'opera, rilasciato dalla Regione Siciliana nel settembre del 2012, condiziona la validità dello stesso alla realizzazione degli interventi entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

   il paesaggio a monte del tracciato è caratterizzato dalla presenza di lembi boschivi di particolare interesse naturalistico a dominanza di Quercus Virgiliana, Pistacia terebinthus e Celtis tournefortii aetnensis, che verrebbero compromessi;

   l'asse stradale risulterebbe incluso nel perimetro del Parco regionale dell'Etna, dove sono ricompresi numerosi siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna;

   l'infrastruttura viaria, il cui progetto era nato prima che venisse realizzata la nuova strada statale n. 284 con lo scopo di far transitare i mezzi pesanti nella zona artigianale, nel tratto centrale comporterebbe la distruzione di parecchie coltivazioni di pistacchio – il famoso pistacchio di Bronte Dop –, mentre nella parte iniziale determinerebbe la copertura di colate laviche (in particolare quella del 1843);

   il progetto avviato alla fine degli anni '80, oltre che dei nuovi vincoli ambientali, non sembra tener conto delle attuali fragilità idrogeologiche del territorio e dei rischi connessi agli effetti dei cambiamenti climatici in atto;

   l'unica motivazione addotta dal sindaco e dalla Giunta comunale per la realizzazione dell'opera è di scongiurare la perdita del finanziamento di 13,4 milioni di euro da parte della Giunta regionale siciliana del 2016 relativo al «Patto per lo sviluppo della Sicilia», che ne prevedeva l'obiettivo di apertura del cantiere nel 2017 –:

   di quali elementi disponga, per quanto di competenza, il Ministro interrogato circa la compatibilità del progetto di collegamento della strada statale n. 284 al Viale J. Kennedy – Via di fuga di protezione civile nel comune di Bronte con il quadro delle misure di conservazione e tutela degli habitat dei diversi siti della Rete Natura 2000 presenti nella zona e più in generale con il sistema paesaggistico e ambientale del Parco dell'Etna e se risulti compatibile o piuttosto in conflitto con i più recenti obiettivi di prevenzione del rischio idrogeologico del territorio.
(3-00519)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SIMIANI, BRAGA, CURTI, DI SANZO e FERRARI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   in data 30 giugno 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di aver trasmesso a Bruxelles la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima;

   «Il Pniec – continua il comunicato – centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030. Inizia così, nei tempi previsti, l'iter di aggiornamento del Piano che condurrà alla approvazione definitiva del nuovo testo entro giugno del 2024.»;

   il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua nota, sottolinea quindi che la sua proposta è un'indicazione per una «transizione energetica realistica e non velleitaria», posizione ormai ricorrente di questo Governo su tutte le questioni che riguardano l'energia, come edilizia, veicoli e ovviamente rinnovabili;

   al di là di questo comunicato, che riporta pochi «numeri», dati in forma aggregata, e che appaiono inoltre gravemente deludenti rispetto agli impegni internazionali presi e, più in generale, alla sfida della decarbonizzazione, permane la scarsa trasparenza e disponibilità al confronto su un testo che rappresenta il piano industriale, economico, sociale e di posizionamento internazionale del Paese, dal quale dipenderanno investimenti per intere filiere produttive, posti di lavoro, competitività dei prossimi decenni;

   il nuovo Pniec è stato messo in consultazione a maggio 2023 con le organizzazioni e istituzioni di settore tramite un questionario e per meno di tre settimane, in assenza, quindi, di un confronto serio e approfondito con il tessuto imprenditoriale e industriale nazionale;

   nei primi commenti apparsi sui quotidiani di settore (testata online quale Energia) si osserva che, contrariamente a quanto si legge nel comunicato, il Paese dovrebbe avere un Piano ben più strutturato, organico e ambizioso, che punti a un cambiamento il più possibile rapido del mix energetico. Invece, le posizioni espresse fino ad ora appaiono in contrasto con un serio e veloce processo di transizione energetica considerato che si parla di un piano energetico e climatico che dovrà essere aggiornato e approvato definitivamente entro il giugno del 2024, con appena cinque-sei anni davanti per raggiungere gli obiettivi del 2030;

   il Ministro ha inoltre dichiarato pubblicamente che quello inviato a Bruxelles è solo la sintesi di presentazione del Pniec, mentre il documento è in una fase di drafting e sarebbe in dirittura d'arrivo;

   tale dichiarazione è intervenuta solo dopo che alcune testate hanno reso pubblico che non esiste alcun testo di proposta di aggiornamento del Pniec inviato alla Commissione, diversamente da quanto lasciava intendere il comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 30 giugno 2023;

   si tratta di una modalità che denota una scarsa trasparenza e l'assenza di condivisione e partecipazione nella stesura del testo;

   in tal senso un compiuto e puntuale dibattito in Parlamento è fondamentale per un'elaborazione realmente trasparente di quello che sarà lo strumento chiave per la definizione di politiche e misure utili al raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030 –:

   se intenda trasmettere senza indugi al Parlamento, per una sua compiuta analisi e valutazione, il testo integrale della proposta di aggiornamento del Pniec, anche in considerazione del fatto che il Piano rappresenta il piano industriale, economico, sociale e di posizionamento internazionale del Paese, dal quale dipenderanno investimenti per intere filiere produttive, posti di lavoro, competitività dei prossimi decenni.
(5-01071)

Interrogazione a risposta scritta:


   PAVANELLI, CARAMIELLO, AMATO, FEDE e MORFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 5° rapporto sull'economia circolare in Italia del 2023 conferma il trend positivo del nostro Paese in termini di circolarità. L'Italia si trova, infatti, tra i primi posti in Europa con riferimento al tasso di riciclo dei rifiuti (pari al 72 per cento rispetto alla media europea del 53 per cento);

   per converso, dal rapporto emerge un trend opposto per quanto afferente all'attività di riparazione dei beni;

   il prolungamento della durata del ciclo di vita dei prodotti rappresenta uno degli aspetti centrali nell'ambito dell'economia circolare, nell'ottica di uso efficiente delle risorse e di riduzione della produzione di rifiuti;

   secondo i dati Eurostat, nel 2020 in Italia operavano circa 24.000 aziende impegnate nell'attività di riparazione di beni elettronici, ma anche di altri beni personali (vestiario, calzature, gioielli, mobilia, e altro) che hanno contribuito a collocare il nostro Paese, al terzo posto in Europa, alle spalle di Francia (circa 35.300) e Spagna (circa 29.100);

   l'andamento negli ultimi dieci anni, tuttavia, è negativo con 2.622 aziende in meno operative sul territorio italiano;

   un altro settore problematico per il nostro Paese afferisce al riutilizzo delle apparecchiature sia elettriche che elettroniche. A riguardo, si stima che le emissioni prodotte dal settore potrebbero dimezzarsi se aumentasse il riutilizzo. Infatti, l'avvio di rifiuti di imballaggio a riciclo ha consentito di evitare l'utilizzo di circa 4,6 tonnellate metriche di materie prime vergini e l'emissione in atmosfera di 4,4 tonnellate metriche di anidride carbonica;

   al fine di realizzare un sistema virtuoso di preparazione al riutilizzo di intere apparecchiature occorrerebbe affrontare, in primis, i problemi riguardanti la responsabilità estesa del produttore, nonché i requisiti operativi attinenti ai processi di preparazione per il riutilizzo, azioni indispensabili anche per contrastare il fenomeno del «free riding»;

   il Pnrr, missione 2, componente 1, destina 2,1 miliardi di euro alla gestione del ciclo dei rifiuti. La realizzazione di un'economia circolare necessita di investimenti riguardanti la filiera del riciclo, con l'obiettivo di intervenire per consentire il recupero delle materie prime seconde al fine di ridurre il ricorso alle materie prime, di cui l'Italia è carente;

   il piano di azione per l'economia circolare approvato dal Parlamento europeo il 9 febbraio 2021 persegue l'obiettivo di favorire e accelerare la transizione verso un'economia circolare e rigenerativa che contempli anche la produzione di prodotti sostenibili, la circolarità nei processi produttivi in quei settori con notevole intensità di risorse e aventi per tal motivo un notevole impatto ambientale. Si pensi ai distretti quali la plastica, il tessile, le costruzioni, le produzioni alimentari, le batterie e i veicoli;

   gli obiettivi del Piano possono essere perseguiti anche investendo sulla durabilità e riutilizzabilità dei prodotti, ma anche sulla bioeconomia rigenerativa, promuovendo l'uso delle tecnologie digitali per la tracciabilità dei rifiuti e revisionando la direttiva sulle emissioni industriali. In considerazione di questi fattori, è possibile favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano per la transizione ecologica, ossia di raggiungere entro il 2030 un tasso di utilizzo circolare dei materiali pari almeno al 30 per cento e ridurre del 50 per cento la produzione di rifiuti entro il 2040;

   a tal fine sono necessarie politiche di investimento idonee a rendere l'Italia maggiormente competitiva al pari degli altri partner europei come la Germania –:

   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare per realizzare un sistema virtuoso di gestione del ciclo dei rifiuti per colmare il divario tra l'Italia e gli altri Paesi europei, con particolare riferimento al settore della riparazione e del riutilizzo di prodotti elettrici ed elettronici.
(4-01283)

CULTURA

Interrogazione a risposta scritta:


   PAVANELLI, CARAMIELLO e AMATO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il progetto di impianto eolico cosiddetto «Phobos», proposto dalla RWE Renewables Italia, prevede la realizzazione di n. 7 aerogeneratori e relative opere connesse, nel territorio dei comuni di Castel Giorgio (TR) e Orvieto (TR);

   ciascun aerogeneratore avrà un'altezza complessiva di circa 200 metri fuori terra e genererà una potenza nominale pari a 6 MW per un totale complessivo pari a 42 MW;

   connessa al predetto impianto, è la realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per collegare le singole pale, attraverso il quale l'energia prodotta verrà trasmessa alla cabina di trasformazione ubicata nelle immediate vicinanze della futura stazione elettrica della RTN di proprietà Terna s.p.a.;

   tra le opere connesse all'impianto eolico, il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova stazione elettrica di trasformazione, interventi di adeguamento in alcuni tratti di viabilità esistente, nuovi tratti stradali interni all'impianto; n. 7 piazzole destinate allo stoccaggio e al montaggio degli aerogeneratori, una rete di cavidotti interrati di media tensione, una sottostazione elettrica di trasformazione;

   come da documentazione rinvenibile presso l'indirizzo web dedicato al procedimento autorizzatorio Via, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 del MASE alcune associazioni hanno palesato il proprio parere contrario alla realizzazione di tale impianto;

   con nota prot. 6857-P del 13 dicembre 2022, la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha espresso il proprio parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 142 del 2006;

   nel dettaglio il parere è stato reso in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, caratteristiche che determinano una incompatibilità del progetto con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata;

   in data 27 giugno 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al procedimento di Via riguardante il progetto Phobos –:

   quali siano le motivazioni sottese alla valutazione di compatibilità ambientale effettuata dal Consiglio dei Ministri sull'opera descritta in premessa alla luce del parere contrario espresso dalla Soprintendenza.
(4-01294)

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:


   MAIORANO. — Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   nel novembre 2022 è stato bandito dal Ministero della difesa un concorso a 315 posti per l'assunzione, a tempo indeterminato e con fascia retributiva F2, di nuove unità di personale non dirigenziale da impiegare presso l'arsenale militare di Taranto;

   tutti i profili erano aperti ai diplomati e riguardavano diversi settori inerenti discipline tecniche come l'informatica, la grafica e l'elettrotecnica;

   il concorso era atteso da quasi quattro anni per rimediare alle importanti carenze di personale dell'arsenale militare di Taranto;

   all'esito della prova scritta, tenutasi nel giugno 2023, sono risultati idonei soltanto 160 candidati a fronte di 5.200 partecipanti e dei 315 posti banditi;

   in molti hanno lamentato una eccessiva tecnicità dei quesiti proposti ai fini di una selezione che sarebbe stata comunque seguita da un corso di formazione di diversi mesi, atto a impartire agli idonei i requisiti tecnici necessari;

   risulta addirittura che, su 900 partecipanti alla prova per 90 posti di motoristi, soltanto 3 candidati siano risultati idonei ad accedere al corso di formazione;

   in molti hanno, inoltre, criticato la scelta di prevedere il conseguimento di un voto pari o superiore ai ventuno trentesimi come soglia per il superamento della prova preliminare;

   sul tema sono poi intervenute diverse sigle sindacali, come Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa, che hanno evidenziato anche alcune carenze procedurali del concorso, come la mancata previsione della pubblicazione di una banca dati dedicata ai candidati o l'assenza di professionalità civili qualificate all'interno delle commissioni giudicanti;

   per tali ragioni, è indubbio il danno che l'amministrazione rischia di subire a motivo dell'esito della procedura concorsuale, comunque inadeguata a soddisfarne le esigenze –:

   se i Ministri interrogati intendano, per quanto di competenza, assumere iniziative affinché i posti banditi non restino vacanti, o mediante una riapertura della graduatoria finalizzata alla ricomprensione dei primi candidati non idonei o mediante l'indizione di una nuova procedura concorsuale.
(4-01290)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   SPORTIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   dall'anno 2022, in diverse regioni italiane sono stati effettuati migliaia di accertamenti per ticket sanitari non pagati, anche relativi all'anno 2014, per un'esenzione di cui non si aveva diritto e sono stati inviati migliaia di verbali che, oltre al pagamento del ticket dovuto, richiedono anche il pagamento di interessi, sanzioni e spese di notifica;

   i predetti accertamenti conseguono ai controlli effettuati dalle aziende sanitarie dai quali emergerebbero incongruenze tra quanto dichiarato nell'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e i dati raccolti dalle altre amministrazioni;

   i controlli attuali, infatti, consentono di incrociare diversi dati (Sistema tessera sanitaria, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze) e, conseguentemente, la congruità delle informazioni e dei requisiti dichiarati tramite autocertificazione sul diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;

   se dai controlli emergono dunque incongruenze, vengono inviati verbali di accertamento ai cittadini interessati che, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, devono procedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero contestare il verbale di accertamento ricevuto entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

   coloro che ritengono di possedere i requisiti per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario devono inviare memorie difensive, unitamente alla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare e, a seconda del tipo di esenzione, anche la documentazione utile a rilevare lo stato occupazionale, l'estratto conto contributivo Inps e i redditi del nucleo familiare;

   i codici di esenzione sono diversi: il codice E01 per bambini di età inferiore ai sei anni e adulti di età superiore ai 65 anni con reddito entro i 38.500 euro; il codice E04, per titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio; il codice E02 per disoccupati e loro familiari a carico;

   in riferimento alle modalità relative alla dichiarazione del diritto all'esenzione da parte del cittadino, si rileva che quasi sempre la stessa viene acquisita verbalmente o informalmente senza la necessaria consapevolezza da parte del cittadino e, per tali modalità, il cittadino è spesso ignaro dell'errore o comunque dell'importanza della dichiarazione;

   la predetta superficialità nell'acquisizione della dichiarazione spesso porta i cittadini a confondere anche le diverse esenzioni di cui possono avere diritto: non di rado accade che i medici prescrittori o il personale amministrativo delle strutture sanitarie che raccoglie i pagamenti per le visite specialistiche usano un'esenzione per reddito (cui l'utente non aveva diritto) al posto di una per patologia o viceversa;

   all'interrogante, per quel che riguarda la regione Campania, sono state segnalate numerose anomalie sugli accertamenti notificati in questi ultimi anni: vi sono casi incredibili di cartelle esattoriali notificate a nuclei familiari in cui vi sono anche tre o quattro minori disabili, gravi o gravissimi, che in realtà avrebbero avuto diritto all'esenzione per via delle patologie; nella Asl Napoli 1 Centro, ad esempio, coloro i quali hanno anche una o più esenzioni per patologia sono circa il 67 per cento degli esenti per reddito e in regione Campania poco più del 51 per cento –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano a conoscenza dei fatti illustrati in premessa;

   quali iniziative di competenza intendano porre in essere al fine di rendere certa e responsabilizzante l'acquisizione della dichiarazione di esenzione da parte dell'interessato ovvero dell'attribuzione del codice di esenzione da parte del medico prescrittore;

   se la condivisione dei dati tra le diverse banche dati consenta anche di rilevare il diritto all'esenzione per patologia e se quest'ultima possa essere utilmente considerata dall'amministrazione finanziaria ove l'esenzione per reddito sia ritenuta non valida.
(3-00517)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   GIORDANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 ha introdotto per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), a partire dall'esercizio 2014, un credito d'imposta utile a supportare il processo innovativo delle aziende;

   detta norma ha subito reiterate modifiche, che in una prima fase (2015-2017) hanno progressivamente esteso l'ambito soggettivo e oggettivo dell'intervento, mentre successivamente (dal 2018), per una serie di altri provvedimenti, combinati con interventi di natura interpretativa emanati dal Ministero dello sviluppo economico, poi recepiti e avvalorati dall'Agenzia delle entrate, hanno teso a restringere l'ambito oggettivo della misura, creando non poche incertezze a livello interpretativo e applicativo alle imprese che nel frattempo avevano già utilizzato lo strumento;

   la prima criticità riguarda le istruzioni e i pareri forniti dal MISE nel corso del triennio 2020-2022, particolarmente rigidi nell'individuazione delle attività eleggibili a tale credito d'imposta, asseritamente basati «sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE», ma che in realtà risultano ingiustificatamente restrittivi rispetto alla formulazione letterale della normativa ed ignorano le più ampie previsioni del manuale di Oslo;

   nella circolare n. 31/E del 23/12/2020, l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha accolto una nozione piuttosto ampia di «credito inesistente», ritenendo che esso si configuri ogniqualvolta «sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo»;

   tale posizione ha portato l'Agenzia, dopo aver effettuato i controlli sulle attività di R&S, ad identificare – nella grande maggioranza dei casi – i crediti come inesistenti, equiparando le ipotesi di incertezza interpretativa riguardanti progetti realmente svolti e correttamente messi a consuntivo a quelle di veri e propri comportamenti fraudolenti;

   tale prassi, inoltre, comporta non pochi problemi soprattutto nel caso di compensazione del credito: qualora, infatti, gli uffici procedano al controllo sull'esistenza di un credito d'imposta utilizzato in compensazione e dichiarino che il credito utilizzato è «inesistente» per mancanza dei presupposti costitutivi, piuttosto che «non spettante», potrebbe configurarsi per il contribuente, in caso di importi superiori a cinquantamila euro/anno, il reato ex articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, con conseguente potenziale applicazione della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;

   tale atteggiamento dell'ente è stato già censurato da tre sentenze della Corte di cassazione del 2022 e l'effettiva distinzione tra crediti «inesistenti» e «non spettanti» è stata rimessa, nel dicembre 2022, alla valutazione delle Sezioni unite;

   infine, è anche da segnalare che l'attuale normativa e la prassi riguardanti il recupero dei crediti per R&S portati a compensazione sono eccessivamente penalizzanti e discriminatorie per il contribuente poiché non solo mettono il contribuente in una posizione di soggezione che rende molto gravoso l'esercizio del diritto alla difesa, scoraggiando di fatto l'instaurazione di contenzioso, ma anche perché la normativa speciale di riversamento (articolo 5 commi 7-12 del decreto-legge n. 146 del 2021), se da un lato consente al contribuente di poter restituire gli importi oggetto di compensazione senza sanzioni e interessi, dall'altro consente di spalmare gli importi dovuti al massimo su tre anni ed è applicabile ai soli crediti di R&S registrati nei periodi 2014-2019 ed utilizzati entro il 22 ottobre 2021, nulla prevedendo per i crediti registrati ed utilizzati oltre tali limiti temporali –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda adottare al fine di pervenire ad una chiara distinzione tra crediti «non spettanti» e «inesistenti», a una valutazione delle attività di R&S anche alla luce del manuale di Oslo, e alla possibilità, per il contribuente cui siano contestati i presupposti per l'accesso al credito d'imposta per R&S, di poter accedere al riversamento anche per i crediti d'imposta registrati successivamente al 2019.
(5-01075)


   SERRACCHIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   a quanto si apprende dalle notizie di stampa che parlano di «assalto a Generali», la Delfin, società lussemburghese e holding finanziaria della famiglia Del Vecchio, è stata autorizzata dall'Ivass, l'authority di vigilanza sulle assicurazioni, a salire oltre il 10 per cento del capitale di Generali Ass fino alla quota del 20 per cento;

   tali notizie hanno avuto un impatto rilevante sulla quotazione del titolo di Assicurazioni Generali, senza che il mercato fosse informato di quanto deliberato dall'Ivass;

   con una successiva nota, la società Delfin ha affermato che l'aumento della partecipazione sia avvenuto «in conseguenza del piano di acquisto di azioni proprie avviato» dalla compagnia «nell'agosto del 2022 e implementato nei mesi successivi, piano che ha determinato il superamento involontario, da parte di Delfin, della soglia»;

   tale richiesta, secondo la società, non sottintende dunque alcuna particolare strategia di Delfin, se non quella di agire in conformità alle regole rispetto alla propria posizione quale azionista della compagnia assicurativa triestina;

   il ruolo di Generali è centrale come custode di una quota importante del risparmio italiano e, di conseguenza, per l'economia del Paese;

   a parere dell'interrogante sarebbe opportuno chiarire quanto segue:

    a) quali procedure siano state seguite dal regolatore del settore assicurativo, Ivass, nel gestire la richiesta di Delfin;

    b) se detta richiesta sia pervenuta oltre due mesi fa e se, nell'ambito delle suddette procedure, sia stata contattata anche Assicurazioni Generali;

    c) se l'autorizzazione richiesta per sanare un fatto tecnico sia stata concessa in forma incondizionata e illimitata e, nel caso, quali considerazioni l'Ivass abbia svolto a tutela del settore assicurativo e dei clienti per giungere a siffatta conclusione –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, per quanto di competenza, di quali elementi dispongano in ordine alla decisione di Ivass e ai relativi presupposti e quali effetti ritengano prefigurarsi nel mercato assicurativo e più in generale in rapporto alla situazione economica del Paese, considerata l'esigenza di tutelare il risparmio italiano.
(5-01077)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si è appreso da fonti di stampa della pronuncia della Corte di assise di Appello di Venezia che ha riformato la sentenza di condanna all'ergastolo emessa nei confronti di un uomo imputato di omicidio ai danni della moglie;

   il drammatico episodio si è verificato nell'aprile 2021 a Pove del Grappa, dove D.A., è stata barbaramente uccisa a martellate dal marito nella stessa casa in cui i figli minori della coppia, spaventati dalle forti urla, si erano per paura nascosti sotto il letto della loro camera;

   nel procedimento di primo grado, nei confronti dell'imputato, condannato all'ergastolo, era stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale;

   nel giudizio di secondo grado, la Corte di assise di appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado disponendo, oltre alla riduzione della condanna alla pena di 24 anni di reclusione, la revoca della misura della decadenza della responsabilità genitoriale;

   la decisione relativa alla revoca della decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dell'imputato appare all'interrogante grave e incomprensibile, oltre che lesiva della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n. 77 del 2013, e dei principi giuridici posti a tutela delle vittime, anche indirette, della violenza domestica una volta che questa sia accertata, come nel caso di specie;

   la ratio dell'istituto risiede nell'esigenza di tutelare l'incolumità dei minori, messa a rischio dai comportamenti pregiudizievoli del genitore e nell'esigenza di garantirne una corretta crescita, nonché un corretto sviluppo fisico e psicologico; il provvedimento di decadenza ha carattere sanzionatorio ma anche preventivo, in quanto mira a evitare il ripetersi di situazioni lesive già verificatesi e a evitarne la protrazione degli effetti;

   anche la giurisprudenza di legittimità e di merito più volte si è espressa nel ritenere che in presenza di abusi di potere e di comportamenti ripetutamente violenti e aggressivi da parte di un genitore nei confronti dei minore o anche solo del partner, in ragione delle negative ripercussioni dal punto di vista dell'equilibrio psicologico del bambino, l'unica misura efficace sia la decadenza volta a reprimere e a evitare la ripetizione dei danni provocati da tali gravi atti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   se e quali iniziative intenda adottare per verificare l'esistenza di presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti delle autorità coinvolte nella vicenda;

   se e quali iniziative, anche di carattere normativo, ritenga opportuno adottare al fine di garantire la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, nonché il rispetto di principi posti a tutela delle vittime, anche indirette, della violenza domestica, al fine di scongiurare il rischio che, pur in presenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli verso i minori, venga riconosciuto l'esercizio della potestà genitoriale.
(4-01291)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BRAGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il progetto preliminare ed il finanziamento per la variante alla ex SP 639 nel territorio della provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, è stato approvato nel novembre 2009 dal Cipe. Nel luglio successivo lo stesso ente approvava anche il progetto definitivo del relativo lotto funzionale «S. Gerolamo», a carico sia del Cipe che della provincia di Lecco;

   come già rappresentato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con l'interrogazione n. 5-00904, la variante è stata inserita tra gli interventi previsti per le prossime Olimpiadi invernali di «Milano-Cortina 2026», affidati alla responsabilità del commissario straordinario Sant'Andrea, incaricato di seguire l'avanzamento delle opere;

   allo stato attuale sono già ampiamente scaduti i termini previsti dalla convenzione per la progettazione esecutiva – necessaria ad aggiornare il progetto per riappaltare l'opera – con la quale sarà possibile quantificare le eventuali risorse finanziarie aggiuntive per il completamento dell'opera, anche a seguito dell'aumento del costo delle materie prime e dell'incidenza dei costi energetici;

   i ritardi accumulati negli anni e la presenza di un cantiere bloccato stanno causando notevoli disagi ai cittadini, oltre a mettere in discussione la tempistica di completamento di un'opera fondamentale, inserita tra gli interventi previsti per le prossime Olimpiadi invernali di «Milano-Cortina 2026»;

   nella risposta all'interrogazione sopra citata il 25 maggio 2023 il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze così chiariva: «lo scorso 6 aprile 2023, Anas ha trasmesso alla Simico la documentazione progettuale e il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali. Esaminata tale documentazione, alla fine del mese di aprile, la Simico ha richiesto ulteriori approfondimenti che Anas prevede di completare entro il corrente mese di maggio ai fini dell'avvio della Conferenza dei Servizi Preliminare»;

   risulta all'interrogante che, ad oggi, Anas non abbia trasmesso ufficialmente agli enti territoriali alcuna risposta in merito –:

   se l'Anas abbia trasmesso o meno gli approfondimenti richiesti dalla Simico;

   quali siano le alternative progettuali previste e i relativi costi e quali siano le tempistiche per l'avvio della conferenza dei servizi.
(5-01073)

Interrogazione a risposta scritta:


   MALAVASI, ANDREA ROSSI, GHIO, FORATTINI e BAKKALI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la stazione Mediopadana di Reggio Emilia resterà chiusa dal 7 al 18 agosto 2023 compresi – ovvero proprio nel periodo dell'anno in cui si registra il numero maggiore di partenze – per lavori di manutenzione straordinaria;

   in particolare, l'intervento di manutenzione consiste nella sostituzione di quattro deviatoi con dispositivi di ultima generazione più efficienti e affidabili;

   si tratta della principale e più rapida infrastruttura di collegamento da e per Reggio – e tra le più importanti nel bacino mediopadano;

   la chiusura della stazione arrecherà evidenti disagi per i cittadini reggiani e mediopadani in viaggio per le vacanze e per eventuali turisti intenzionati a visitare le città di Reggio Emilia e Parma;

   dal 7 al 18 agosto saranno infatti soppresse le fermate dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Italo che percorrono la linea ad alta velocità, mentre altri lavori sulla linea Milano-Bologna potrebbero modificare la circolazione di regionali e Intercity, rendendo ancora più complessi gli spostamenti dei viaggiatori;

   Rfi (Rete ferroviaria Italia, gruppo Ferrovie dello Stato) ha reso noto l'avvio dei lavori nei giorni scorsi, sostenendo di aver proceduto a questa programmazione per ridurre al massimo il disagio dei viaggiatori in quanto «la domanda di mobilità per studio e lavoro tende naturalmente a diminuire»;

   a parere degli interroganti tale comunicazione non tiene conto della significativa mobilità dei giorni di Ferragosto e dell'impatto che tale scelta avrà sugli utenti del servizio;

   se è comprensibile decidere che per una stazione ad alta velocità come la Mediopadana i cantieri vadano aperti preferibilmente d'estate, quando le persone non vanno a scuola, al lavoro e in vacanza, non lo è chiudere una stazione AV – che serve ai cittadini anche per andare in ferie nei giorni dell'esodo;

   tale scelta appare agli interroganti irrazionale e non in linea con la tutela dei consumatori –:

   se non si intenda adottare iniziative di competenza volte a valutare un'altra programmazione dei lavori di manutenzione che non paralizzi completamente il territorio reggiano, andando a eliminare tutte le fermate nel pieno delle partenze estive e che, dunque, non arrechi gravi disagi ai cittadini.
(4-01284)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   PASTORINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la normativa vigente, con riferimento ai rimborsi spettanti ai comuni per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum, risponde a due esigenze che trovano riscontro nello stesso dettato costituzionale: l'interesse del rimborso integrale per l'esercizio da parte di comuni di funzioni delegate dallo Stato in occasione delle consultazioni e la contestuale necessità di contenere le spese complessive. Specificatamente, le disposizioni di riferimento prevedono, da un lato, che tutte le spese elettorali sostenute dai comuni siano rimborsate (articolo 17, comma 1, legge n. 13 del 1976) e, dall'altro, alla luce delle modifiche introdotte con la legge n. 147 del 2013, che ciò abbia luogo nei limiti di spesa fissati con decreto ministeriale, conformemente alle assegnazioni di bilancio;

   appare chiaro che il bilanciamento dei due principi non può prescindere dalla determinazione del budget a disposizione di ciascun comune prima dello svolgimento delle consultazioni. Ciononostante, in diverse occasioni l'ammontare massimo dell'importo del rimborso è stato comunicato a elezioni già svolte, violando il principio costituzionale di autonomia finanziaria degli enti locali, dal momento che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si sono visti costretti a finanziare con proprie risorse funzioni amministrative loro delegate dallo Stato;

   la suddetta violazione ha avuto luogo anche in occasione delle consultazioni referendarie svoltesi il 12 giugno 2022. In data 20 maggio 2022, il Ministero dell'interno diramava la circolare Dait n. 54 del 2022, in cui riferiva di essere in attesa di conoscere l'importo delle risorse che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe stanziato come rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Quanto al riparto delle risorse, in assenza di stanziamento, il Ministero si limitava a citare il dettato normativo vigente, senza fornire indicazioni specifiche sulle somme a disposizione, richiamandosi a un generico invito a limitare le spese. All'esito delle elezioni, veniva diramata la circolare Dait n. 80 del 2022, che confermava la data del 12 ottobre 2022 quale termine entro il quale i comuni erano tenuti a inviare la rendicontazione delle spese sostenute;

   da allora nessun'altra comunicazione per circa un anno, fino a quando i comuni hanno ricevuto dalle rispettive prefetture il decreto con cui si indicava l'importo del rimborso delle spese sostenute, con una forte e ingiustificata decurtazione di circa il 50 per cento degli esborsi sostenuti dagli enti locali. Dunque, come anticipato in termini generali, anche in questo caso la mancata previa indicazione del budget assegnato ha comportato l'illegittima compressione dell'autonomia finanziaria degli enti, chiamati a finanziare con proprie risorse ampia parte delle spese sostenute per garantire elezioni di carattere nazionale;

   inoltre, i provvedimenti prefettizi inviati non recano indicazione delle somme complessivamente stanziate, alcun riferimento ai criteri generali posti alla base della decurtazione, alcun riferimento ai calcoli effettuati e alle spese oggetto del taglio. A parte l'importo e il nome del comune, secondo quanto consta all'interrogante, il documento appare identico per tutte le amministrazioni riceventi. Infine, tali provvedimenti non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, disapplicando le garanzie partecipative al procedimento di quantificazione delle somme dovute ai comuni a titolo di rimborso elettorale e impedendo agli stessi di esplicitare le ragioni delle spese sostenute;

   tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, il taglio delle spese per poter essere legittimo e conforme ai principi costituzionali deve essere: comunicato prima delle elezioni, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento e, in ogni caso, motivato –:

   se siano a conoscenza della situazione esposta in premessa e quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di corrispondere ai comuni l'integrale rimborso delle spese sostenute in occasione della consultazione elettorale svoltasi il 12 giugno 2022, avente a oggetto cinque quesiti referendari ex articolo 75 della Costituzione.
(4-01287)


   GIRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Corte Franca, in provincia di Brescia, praticamente ogni sabato sera, come riportato da notizie di stampa, la cosiddetta «movida» causa situazioni di costante pericolo per i cittadini, oltre che per gli stessi giovani, in maggioranza minorenni, che accorrono anche da fuori regione, per recarsi in una famosa discoteca della zona;

   le situazioni critiche, già presenti lo scorso anno, si evidenziano a partire dalla stazione ferroviaria di Rovato, dove centinaia di ragazzi e ragazze convergono ogni sabato sera per recarsi poi alla discoteca, con assembramenti che spesso sfociano in gravi episodi di violenza, con risse che hanno coinvolto anche oltre 200 persone, e che costringono le forze dell'ordine ad intervenire più volte;

   anche la stazione di Borgonato, ubicata in prossimità di abitazioni private della frazione del comune di Corte Franca, è stata in passato teatro di gravi episodi di vandalismo, più volte riportati dalla stampa e da Rai 3;

   nonostante la soppressione di un treno per ordinanza del questore, alcuni giovani si recano tuttora a piedi presso la stazione di Borgonato in attesa del treno successivo, causando danni, schiamazzi e sporcizia di ogni genere;

   sempre nei luoghi adiacenti la discoteca non sono mancati, purtroppo, pestaggi e rapine, che hanno portato all'arresto di alcuni dei responsabili;

   gli interventi delle forze dell'ordine sono costanti e puntuali ma non sembra riescano a frenare un caos che costringe gli abitanti dei comuni vicini a chiudersi in casa praticamente tutti i sabati nel timore di essere coinvolti negli scontri tra quelle che possono essere considerate vere e proprie bande criminali;

   nonostante i vertici per l'ordine pubblico, sollecitati dai sindaci di Corte Franca e Rovato, la situazione continua a restare gravemente a rischio, e, come sostiene il sindaco di Rovato, «rischia di sfuggire di mano», con avvenimenti sempre più gravi che fanno temere per la pubblica incolumità, che per esser garantita deve vedere ogni sabato impiegati decine di operatori delle forze dell'ordine, tra polfer, carabinieri, polizia e polizia locale, con un dispendio di qualche migliaia di euro e la inevitabile riduzione del controllo su tutto il resto del territorio;

   a ciò si aggiungano le emissioni acustiche più volte segnalate dai cittadini, specie nella stagione estiva in cui la discoteca utilizza gli spazi esterni; il traffico difficilmente controllabile che si viene a creare nei pressi dell'ingresso, posto su una Sp, ogni sabato, ma soprattutto in occasione di eventi di particolare rilievo che attirano migliaia di utenti provenienti da ogni regione; l'utilizzo improprio di tutti i parcheggi adiacenti, compresi vigneti e campi; il fatto che le migliaia di persone presenti ogni sabato notte lasciano rifiuti ovunque;

   da tutto ciò emerge la pessima qualità della vita dei cittadini di tutta la zona interessata –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto, e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per dare supporto alle amministrazioni comunali coinvolte, al fine di risolvere in maniera definitiva una situazione che è ormai del tutto insostenibile per i cittadini residenti e che potrebbe, comunque, sfociare presto o tardi in tragedia.
(4-01288)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:


   GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla dismissione dell'estrazione e dell'utilizzazione dell'amianto, ha riconosciuto, tra le altre cose, benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti a tale sostanza patogena;

   la legge n. 247 del 2007 è intervenuta in tale ambito, all'articolo 1, commi 20 e 21, prevedendo, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, l'estensione dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

   il successivo comma 22 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto interministeriale attuativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, che detta le modalità di attuazione dei commi 20 e 21, precisando l'ambito di applicazione della legge;

   nella tabella di rilevazione dei siti produttivi interessati dalla applicazione della legge n. 247 del 2007, allegata alla circolare Inail n. 14 del 2009 è stato inserito il sito di Michelin Torino, ma non quello di Michel Cuneo;

   l'assenza della Michelin Cuneo nella tabella ha comportato che diversi lavoratori di quel sito, pur svolgendo le medesime mansioni dei lavoratori dello stabilimento della Michelin di Torino, non hanno potuto usufruire dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto secondo le norme del 1992;

   occorre precisare che le caratteristiche relative al processo produttivo sono le medesime per entrambe le unità produttive e che in entrambi casi alcune figure professionali, come elettrici e manutentori, sono state esposte all'amianto per periodi lavorativi successivi al 1992 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa differenza di trattamento e come intenda porvi rimedio in tempi brevi.
(3-00518)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   ROGGIANI, GUERRA, SCOTTO e SARRACINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata contro la norma che consente il differimento del pagamento del Tfr/Tfs dei dipendenti statali, come previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto 79 del 1997 che ha introdotto un termine dilatorio di un anno per il versamento della liquidazione;

   nella sentenza la Corte afferma che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (Tfs) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione;

   la disciplina di erogazione del Tfr o del Tfs modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti citati rappresenti oggi, nella realtà dei fatti, un elemento di oggettiva disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato;

   l'attuale disciplina obblighi i lavoratori del settore pubblico ad attendere anche anni per ricevere la liquidazione, dopo la cessazione del servizio;

   la Corte nella sentenza sottolinea che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, tenuto conto del monito che la stessa Corte aveva rivolto al legislatore nella sentenza n. 159 del 2019, dove si segnalava la problematicità della normativa esistente –:

   quali urgenti iniziative di carattere normativo si intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale citata in premessa, al fine di ridurre l'inaccettabile disparità rispetto alla disciplina riguardante i dipendenti del settore privato.
(5-01074)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   AMENDOLA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la Asl di Matera sta adottando, ad avviso dell'interrogante, una molteplicità di atti illegittimi sul piano amministrativo che vengono o annullati in autotutela o annullati dalla magistratura locale;

   l'Azienda sanitaria è priva di direttore amministrativo perché revocato dal direttore generale per averlo egli stesso nominato pur in mancanza dei requisiti di legge;

   la Asl ha adottato il 30 giugno 2023 una delibera senza il parere del direttore amministrativo (assente perché destituito) e di un dirigente, con la quale indice un avviso a tempo determinato per 9 dirigenti amministrativi, stravolgendo ogni regola sui concorsi nella Pa, con una riserva per gli interni prevista solo per i concorsi e non gli avvisi;

   l'articolo 36 del testo unico del pubblico impiego, decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che le Ppaa espletino solo concorsi a tempo indeterminato da cui eventualmente attingere a tempo determinato e ciò allo scopo di evitare situazione di precariato nella Pa e selezionare i profili migliori secondo l'articolo 97 della Costituzione;

   la regione Basilicata ha dato come indirizzo la disposizione all'Asp di Potenza perché espleti il previsto concorso unico regionale per dirigenti a tempo indeterminato;

   il bando adottato, contrariamente a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1997, prevede 60 punti di cui 40 per il colloquio, al solo fine, a giudizio dell'interrogante, di impedire che esperienza professionale e titoli di livello accademico possano rendere oggettiva la selezione invece di affidarla a discrezionalità;

   tale modalità alimenta i sospetti di opacità sulla stessa prova concorsuale –:

   se siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non intendano valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di competenza, soprattutto alla luce dell'articolo 60 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
(5-01072)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BOLDRINI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la medicina di genere viene definita dall'Organizzazione mondiale della sanità come lo studio dell'influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socioeconomiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona;

   con il documento Roadmap For Actions (2014-2019) «Integrating equity, gender, human rights and social determinants into the work of WHO» l'Organizzazione mondiale della sanità identifica il «genere» come tema imprescindibile della programmazione sanitaria;

   l'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, stabilisce che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina»;

   è stata predisposta, da un gruppo di lavoro appositamente costituito, la bozza del piano formativo nazionale per la medicina di genere, previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 3 del 2018;

   tale bozza di piano è stata sottoposta al Consiglio superiore di sanità, che ha espresso nella seduta del 12 dicembre 2022 parere favorevole;

   il piano formativo nazionale per la medicina di genere è stato quindi adottato con decreto dell'attuale Ministro della salute di concerto con l'attuale Ministra dell'università e della ricerca in data 11 aprile 2023;

   il decreto firmato dai due Ministri è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute in data 5 maggio 2023, pubblicazione dimostrata dall'esistenza di «screenshot» del sito istituzionale del Ministero;

   dall'8 maggio 2023 il decreto non è più raggiungibile on line sul sito del Ministero della salute;

   il decreto non risulta pubblicato nemmeno sul sito del Ministero dell'università e della ricerca;

   la pubblicazione del piano è obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –:

   se l'assenza del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca dell'11 aprile 2023 che approva il piano formativo sulla medicina di genere dal sito del Ministero della salute derivi da un problema tecnico e, in tal caso, quale sia il problema tecnico che ha rimosso esclusivamente quel decreto dal sito del Ministero;

   se l'assenza del decreto dal sito del Ministero dell'università e della ricerca derivi da un problema tecnico e, in tal caso, quale sia il problema tecnico che ha rimosso esclusivamente quel decreto dal sito di ben due Ministeri;

   se i responsabili della trasparenza dei Ministeri coinvolti si siano adoperati per la risoluzione del problema e per garantire il rispetto del decreto legislativo n. 33 del 2013;

   se l'assenza del decreto dal sito del Ministero della salute non derivi invece da una scelta di natura politica, e in tal caso chi abbia assunto tale scelta e perché si sia deciso di nascondere un decreto firmato dal Ministro Schillaci e dalla Ministra Bernini, violando la legge sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione;

   se l'assenza del decreto dal sito del Ministero dell'università e della ricerca non derivi anch'esso da una scelta di natura politica, e in tal caso chi abbia assunto tale scelta e perché si sia deciso di nascondere un decreto firmato dal Ministro Schillaci e dalla Ministra Bernini, violando la legge sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione;

   quali iniziative i Ministri interrogati abbiano messo in campo per dare seguito, attuazione e diffusione al piano formativo in materia di medicina di genere.
(5-01076)

Interrogazioni a risposta scritta:


   VIETRI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   desta preoccupazione la situazione in cui versa l'azienda ospedaliera universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» di Salerno, come denunciato direttamente dal tribunale per i diritti del Malato: in chirurgia d'urgenza si corre il rischio che si trovino ad operare dottori che non hanno la necessaria esperienza, facendo dei turni che fanno scomparire i chirurghi di urgenza dal reparto e dalla sala operatoria;

   stando a quanto emerge da fonti di stampa, la direzione strategica avrebbe ritenuto di risolvere le carenze del pronto soccorso, ed in particolare dell'ambulatorio chirurgico di pronto soccorso, attraverso una «unione funzionale» delle unità operative di chirurgia;

   tale nuovo assetto sarebbe consistito finora nella partecipazione di alcuni chirurghi afferenti alle unità operative di chirurgia dei trapianti e di chirurgia generale ai turni di pronto soccorso, nonché nella copertura, da parte degli stessi, di alcuni turni vacanti in chirurgia d'urgenza;

   il grave risultato di questa organizzazione, se confermata, è che, in più occasioni, si è trovato un chirurgo d'urgenza a coprire una guardia di pronto soccorso, e contemporaneamente la guardia chirurgica è stata coperta da un chirurgo esperto in trapianti di rene anziché in chirurgia oncologica;

   quanto evidenziato comporta una forte preoccupazione per le inevitabili conseguenze che la suddetta organizzazione sta avendo sulla qualità dell'assistenza del paziente acuto;

   alle criticità descritte, dalle segnalazioni di pazienti e familiari emergerebbero incresciose carenze di tipo strutturale e di natura igienico-sanitaria del principale nosocomio cittadino che meriterebbero di essere adeguatamente e immediatamente attenzionate e che preoccupano oltremodo pazienti e familiari e mortificano, altresì, l'impegno encomiabile del personale sanitario;

   il diritto alla salute è un principio costituzionalmente garantito a tutti e, con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 1, comma 7), è stata sancita l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza, aggiornati con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, nel definire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, considera tali anche l'assistenza ospedaliera –:

   accertata la veridicità e gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali immediate iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere in ordine all'incresciosa situazione in cui versa l'azienda ospedaliera universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» di Salerno, anche al fine di assicurare l'uniforme attuazione dei Lea relativi all'assistenza ospedaliera.
(4-01289)


   D'ALFONSO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   nella giornata del 29 giugno 2023 scorso si è riunito il comitato ristretto dei sindaci della Asl 2 Abruzzo-Lanciano, Vasto, Chieti;

   a quanto si apprende dagli organi di stampa locali, durante la riunione del comitato, i sette primari della Asl 2 Abruzzo, Umberto Benedetto (cardiochirurgia), Roberto Buda (ortopedia e traumatologia), Adelchi Croce (otorinolaringoiatria), Massimo Caulo (diagnostica per immagini), Salvatore Maurizio Maggiore (anestesia e rianimazione), Felice Mucilli (dipartimento chirurgico) e Luigi Schips (urologia), ascoltati in audizione per l'occasione, hanno lanciato un ennesimo allarme circa la pesante emergenza organizzativa della sanità locale;

   a precedere questo richiamo, in una lettera del 15 maggio 2023, i sette direttori avevano chiamato in causa il Direttore generale della Asl 2 Abruzzo, Ingegnere Thomas Schael, contestando il suo operato in quanto – come si legge – «ha operato sul modello di una quasi inesistente condivisione di scelte strategiche con la dirigenza medica dell'Ospedale di Chieti, soprattutto con la parte universitaria. L'atteggiamento, a tratti sprezzante, del Direttore generale ha reso vano qualsiasi tentativo di confronto, portando a decisioni frammentate, non integrate nella dimensione aziendale e non rispondenti alle reali esigenze assistenziali ed universitarie»;

   secondo quanto emerge dalla nota dei sette direttori della Asl di Chieti, l'Azienda ospedaliera risulterebbe in carenza cronica di personale, con approvvigionamenti effettuati saltuariamente ed incompleto, con sedute operatorie insufficienti e sale operatorie inadeguate;

   ad aggravare il quadro drammatico e preoccupante, sono le parole del Rettore dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» che avverte, data la situazione di disinteresse della Direzione aziendale rispetto alle esigenze delle Università e dei processi e requisiti di accreditamento delle Scuole di specializzazione, se si dovesse continuare di questo passo «nel 2027 l'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) potrebbe far chiudere la Scuola di Medicina dell'Università di Chieti»;

   per quanto su richiamato, secondo l'interrogante, non sono più rinviabili risposte e azioni volte alla tutela della salute pubblica e della formazione dei medici specialisti del futuro, in un'ottica di pluralità di competenze e di vedute –:

   se i Ministri interrogati siano al corrente della situazione esposta in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere per ripristinare il dialogo collaborativo, improntato ai principi di condivisione, di ascolto, di risoluzione dei problemi tipici di una sana dialettica istituzionale;

   quali siano i dati aggiornati, aggregati e distinti, relativi alle liste di attesa della Asl 2 Abruzzo, dei ritardi diagnostici e terapeutici di malattie gravi.
(4-01293)

ERRATA CORRIGE

  Interrogazione a risposta immediata in Commissione Cortelazzo e altri n. 5-01064 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della Seduta n. 133 del 5 luglio 2023. Alla pagina 3968, prima colonna, dalla riga 36 alla riga 37, deve leggersi «BATTISTONI, CORTELAZZO e MAZZETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e», e non come stampato.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ASCARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 19 luglio 2019 è stata approvata la legge n. 69, cosiddetta «codice rosso», recante norme volte a contrastare la violenza di genere, tra cui il nuovo reato di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», comunemente noto come «revenge porn», il quale punisce «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000»;

   il fenomeno del revenge porn è relativamente recente, sviluppatosi soprattutto con l'avanzare della tecnologia digitale: viene perpetrato soprattutto da uomini, di ogni età, in danno soprattutto delle ex partner, anche se, nei canali di diffusione di questi materiali, sono spesso presenti materiali pedopornografici;

   il report di Amnesty International sull'Italia parla chiaramente: almeno una donna su cinque ha subito molestie e minacce online, con un gravissimo impatto psicologico, anche di lunga durata;

   dopo l'inchiesta di Wired di inizio aprile 2020, il giornale Fanpage.it ha smascherato un'altra rete online di pedofili e revenge porn di un gruppo Telegram con oltre 53 mila iscritti, molti dei quali costantemente impegnati nel condividere e richiedere materiale pornografico, sia di adulti che di minorenni, coperti dall'anonimato garantito da nickname;

   gli amministratori del gruppo, inoltre, indicano anche un «gruppo di riserva» nel quale migrare; si tratta di un sistema collaudato: il gruppo nasce, raggiunge il picco di utenti e viene infine chiuso da Telegram o a seguito dell'intervento della polizia postale; tuttavia, il «gruppo di riserva», da ripopolare in caso di cancellazione, consente di tramandare un'eredità condivisa fatta di foto e video privati;

   le conseguenze sociali, umane ed economiche per le vittime del revenge porn nel mondo reale sono a volte anche tragiche, inclusa la morte di qualche innocente vittima;

   nel gruppo Telegram le donne sono nient'altro che pezzi di carne esposti in una vetrina virtuale, si incita allo stupro e alla pedofilia, il femminicidio viene rappresentato come «una forma d'arte»;

   le richieste di materiale pedopornografico, anche relativo a minori nati nel 2017, sono migliaia ogni giorno ed avvengono nel più assoluto disinteresse degli amministratori;

   gli scambi riguardano anche materiale foto e video di ex partner, ma anche di famigliari, come sorelle, cugine o madri, naturalmente senza il consenso delle dirette interessate, configurando il reato di revenge porn;

   Telegram non è l'unico strumento utilizzato per perpetrare il revenge porn ed altre App di messaggistica e social sarebbero coinvolte;

   il fenomeno ha raggiunto livelli allarmanti e tutte le iniziative adottate dalle istituzioni e dai gestori delle piattaforme online si sono rivelati inutili –:

   quali iniziative di competenza, anche normative, intendano intraprendere al fine di contrastare in maniera più efficace il fenomeno del revenge porn, anche tramite l'inasprimento delle pene, la creazione o il rafforzamento di strumenti di tutela psicologica ed economica per le vittime e l'organizzazione di campagne informative volte a sensibilizzare la popolazione sul revenge porn e sulle sue conseguenze;

   se il Governo non intenda adottare le iniziative di competenza al fine di concertare con gli amministratori di Telegram, nonché di altre piattaforme di messaggistica e social, soluzioni al fine di pervenire a una strategia condivisa di contrasto al «revenge porn», nonché valutare l'adozione di iniziative per l'introduzione di norme vincolanti per responsabilizzare le piattaforme social e di messaggistica nel contrasto al fenomeno del revenge porn, prevedendo la possibilità di comminare sanzioni in caso di mancato pronto intervento di rimozione dei contenuti lesivi.
(4-00514)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che la disposizione incriminatrice di cui all'articolo 612-ter del codice penale (cosiddetto revenge porn), introdotta dalla legge del 19 luglio 2019 n. 69, al comma 1 punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro non solo chi pubblica immagini o video privati aventi contenuto sessualmente esplicito ma anche chi li diffonde, prevedendo delle ipotesi aggravate in ragione del rapporto esistente tra autore del reato e persona offesa, ovvero quando il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici e telematici o quando il fatto sia commesso in danno di un soggetto in condizione di inferiorità psichica o fisica o in pregiudizio di una donna in stato di gravidanza.
  Inoltre anche in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 612-
ter del codice penale il legislatore ha previsto, in linea di perfetta continuità con i delitti connotati da violenza di genere, una tutela rafforzata, caratterizzata da specifici adempimenti processuali.
  In particolare, viene stabilito:

   l'obbligo di immediata informazione alla persona offesa sui diritti e le facoltà inerenti al procedimento penale, sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia e i centri antiviolenza, nonché sull'assistenza alle vittime di reato (secondo le previsioni contenute negli articoli 90-bis e 101 del codice di procedura penale);

   l'obbligo di informare immediatamente la competente Procura della Repubblica anche nel caso in cui la polizia giudiziaria si trovi ad affrontare condotte di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti previste dall'articolo 612-ter del codice penale, con l'introduzione della nuova fattispecie nel novero dei reati elencati dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

   l'obbligo di immediata comunicazione alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato ovvero di scarcerazione o di cessazione della misura di sicurezza detentiva e di comunicazione delle condotte di evasione del condannato o dell'imputato in stato di custodia cautelare, a mente degli articoli 90-ter e 299 comma 2-bis del codice di procedura penale;

   l'obbligo del giudice penale di trasmettere, senza ritardo, al giudice civile la copia delle ordinanze relative alle misure cautelari personali applicate, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento di archiviazione o della sentenza (articolo 64-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale), quando vi siano procedimenti civili pendenti relativi alla separazione dei coniugi, all'esercizio della potestà genitoriale o, comunque, cause inerenti ai figli minori;

   in sede di applicazione nei confronti dell'indagato o dell'imputato delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento, l'obbligo di comunicare tale provvedimento anche alla persona offesa e al suo difensore (articolo 282-quater del codice di procedura penale).

  Peraltro, quanto alla tutela delle vittime del cosiddetto revenge porn non è prevista espressamente una norma che consenta loro di richiedere al service provider l'immediato oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato ritenuto offensivo (come invece stabilito in materia di cyberbullismo dall'articolo 2 della legge n. 71 del 2017 e in materia di contrasto alla pedopornografia on line dall'articolo 14 comma 2 della legge n. 269 del 1998), ferma restando la possibilità di rivolgersi con reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 140-bis del codice della privacy, in caso di divulgazione illecita dei propri dati.
  Il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nella nota estesa in data 25 maggio 2023, ha al riguardo sottolineato che «... la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone interessate, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, è uno dei reati previsti dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, meglio conosciuta come Codice Rosso. Il suddetto atto normativo ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-
ter, che sanziona la condotta denominata revenge porn, consistente nel vendicarsi – spesso dell'ex partner – diffondendo, solitamente via Internet, materiale pornografico che lo ritrae ... A seguito dell'entrata in vigore di tale specifica disposizione normativa, la Polizia di Stato ha posto particolare attenzione al fenomeno in parola, atteso l'elevato allarme sociale che lo stesso genera. Sotto il profilo organizzativo, a livello centrale, il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine si avvale di un'apposita sezione con specifica competenza in materia di violenza sulle donne e sui minori, anche in forma di maltrattamenti psicologici. Detta sezione, che è stata rafforzata con la stabile assegnazione di uno psicologo della Polizia di Stato, ha funzione di monitoraggio dei citati fenomeni sul territorio nazionale e di coordinamento delle indagini condotte dagli Uffici territoriali. A livello territoriale, in linea generale, per il contrasto in materia di violenza di genere presso tutte le Questure sono operative sezioni investigative ad hoc, istituite nell'ambito delle Squadre Mobili e delle Divisioni Anticrimine. Più precipuamente, in relazione al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di questo Dipartimento ha da tempo avviato, sull'intero territorio nazionale, strategie operative funzionali sia all'individuazione delle piattaforme web utilizzate per la veicolazione di tali contenuti multimediali sia all'identificazione dei soggetti che illecitamente operano tale veicolazione. In tale contesto operativo, l'esperienza investigativa ha permesso di riscontrare come la maggior parte delle vittime siano donne che vivono le conseguenze della diffusione di immagini intime come una vera e propria violenza sessuale, ciò anche perché nella maggior parte dei casi, nel momento in cui viene sporta la denuncia, i contenuti pubblicati online sono già divenuti virali, con un importante impatto psicologico sulla vittima stessa. Contestualmente all'acquisizione della denuncia, gli specialisti della Polizia Postale e delle Comunicazioni procedono immediatamente a rilevare le immagini e i video segnalati dalla vittima, per poter procedere, una volta informata l'Autorità Giudiziaria, all'acquisizione dei dati telematici necessari alla individuazione dell'origine dell'upload dei file da parte del responsabile. A questa prima ricerca dei contenuti illecitamente diffusi ne segue una seconda più approfondita, volta all'individuazione di eventuali repliche dei predetti contenuti su altri spazi web (ad esempio siti, blog, social network), allo scopo di rilevare il reale grado di diffusione dei contenuti intimi. Vengono quindi coinvolti i gestori degli spazi web interessati, per l'acquisizione dei dati telematici e la rimozione dei contenuti stessi, al fine di interrompere, laddove possibile, gli effetti pregiudizievoli legati alla loro ulteriore esposizione pubblica. Infatti, considerato il cosiddetto effetto tam tam della rete che determina la diffusione dei contenuti pubblicati online in tempi rapidissimi e in modo pervasivo – e a volte virale –, risulta spesso difficile riuscire a eliminare in maniera definitiva il materiale video fotografico oggetto delle denunce in quanto, anche qualora si riesca a ottenerne la cancellazione dal social – sito che l'ha ospitato, è verosimile che, nel frattempo, in virtù di una rapida condivisione il contenuto multimediale oggetto di investigazione abbia iniziato a girare su altre piattaforme del web (preme sottolineare che la persona offesa dal reato può ricorrere all'esercizio del cosiddetto diritto all'oblio...mediante dedicata richiesta all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ciò comporta che il materiale condiviso, foto e/o video, seppur non eliminato dalla rete viene rimosso dai motori di ricerca con la conseguenza che, qualora non si conosca la url esatta del contenuto, questo non sarà raggiungibile dalla mera ricerca delle parole chiave). Si evidenzia, peraltro, che le principali compagnie che operano online, quali Google, Facebook, Twitter, etc., in relazione agli obblighi previsti ex lege in capo ai fornitori dei servizi sorvegliano attivamente la rete e hanno adottato, di iniziativa, interventi di rimozione del materiale che viene considerato non rispettoso delle policy della società (concernente, tra l'altro, anche immagini di nudo e altri contenuti di natura sessuale). Ad oggi, i principali social network consentono, in applicazione delle rispettive policy di sicurezza, la rimozione dei contenuti non conformi attraverso uno spazio dedicato presente nella piattaforma. La società Facebook ha adottato di recente dei codici di condotta con i quali si impegna, ad esempio, ad esaminare le segnalazioni ricevute dagli utenti entro 24 ore dalla ricezione ed, eventualmente, a rimuovere in tempi brevi i contenuti ritenuti inadeguati. Nondimeno, la costante attenzione al fenomeno in argomento ha permesso di riscontrare l'ampio utilizzo, per il perfezionamento delle condotte delittuose in esame, di cosiddette applicazioni di messaggistica istantanea, che si connotano per gli elevati livelli di riservatezza offerti ai propri utenti, tra le quali la piattaforma Telegram. Nonostante tali difficoltà, l'incisiva azione di contrasto assicurata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell'anno 2022, ha consentito di indagare 72 persone, nel contesto dei 245 casi complessivamente trattati sull'intero territorio nazionale. Anche nel tentativo di contenere tali modalità delittuose, nella consapevolezza dell'importanza strategica dell'azione preventiva, la Polizia Postale organizza campagne informative e di sensibilizzazione, al fine di veicolare consigli su come prevenire il fenomeno del cosiddetto revenge porn raccomandando, ad esempio, di evitare qualsiasi forma di documentazione della propria intimità. L'invio di foto e filmati intimi anche al solo partner rappresenta, infatti, un anello debole nella catena di custodia di tali contenuti ed espone a eventuali ricatti o diffamazioni. In tale contesto di azione preventiva, poiché l'analisi degli eventi criminali ha fatto emergere anche la sussistenza di condotte delittuose attribuibili o poste in essere in danno di soggetti di minore età (che, sovente, non hanno la piena percezione del disvalore di tali comportamenti), le richiamate campagne di informazione sono indirizzate anche agli adolescenti, nel tentativo di sensibilizzarli in merito alla gravità di azioni che, oltre a provocare danni talora irreparabili in capo alle vittime, sono altresì foriere di conseguenze penalmente rilevanti per i loro autori ...».
  A ciò si aggiunga che il Ministero delle imprese e del
made in Italy, nella nota estesa in data 17 marzo 2023, ha segnalato che «... l'articolo 1 comma 360 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha stanziato un fondo per l'alfabetizzazione mediatica e digitale e per progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video. In tale quadro il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Dipartimento della Trasformazione Digitale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del Dipartimento delle Politiche Giovanili, intendono affrontare anche il tema degli abusi digitali ...».
  Va infine ricordato che, allo stato, non sono in elaborazione interventi normativi nella materia tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, attualmente regolata dalla legge del 19 luglio 2019 n. 69, che, come innanzi evidenziato, ha introdotto il reato di cui all'articolo 612-
ter del codice penale.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ASCARI, AMATO e PAVANELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   l'ascolto della persona minore di età è un diritto previsto e riconosciuto da tempo, ma ancora non pienamente rispettato; la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al secondo comma dell'articolo 12, prevede che «si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;

   il diritto all'ascolto rappresenta, quindi, un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3 della Convenzione, che ne costituisce il perno, finalità e insieme strumento di tutela delle persone di minore età;

   l'ascolto del minorenne è un diritto espressamente disciplinato anche nell'ordinamento interno e deve essere obbligatoriamente garantito in tutti i procedimenti civili finalizzati all'emissione di provvedimenti relativi all'affidamento ai genitori e alla responsabilità genitoriale, e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo status del minore, compresi i procedimenti di tutela;

   ascoltare i bambini e i ragazzi è dare attuazione a un diritto. E non un diritto qualsiasi. Bensì un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989;

   sembrerebbero tutt'oggi inascoltate le richieste del minore J.C., figlio della signora Giada G., nonostante anche il Ministero della giustizia, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo, abbia rilevato che «Il pieno diritto di ascolto del minore nel caso trattato sembrerebbe essere completamente trascurato ed anche la volontà di quest'ultimo»;

   ed invero, in spregio alla normativa vigente in materia, nonché alla consolidata giurisprudenza, nella vicenda in parola la magistratura avrebbe ritenuto «superflua» l'acquisizione del compendio probatorio relativo agli incontri con il minore e alle sue richieste, adottando provvedimenti fortemente e drasticamente incidenti sulle sue condizioni di vita materiale e relazionali;

   secondo quanto consta all'interrogante, oramai dal 2015, il minore sarebbe, inoltre, limitato anche nella pratica sportiva: sarebbe ostacolato il suo talento, nonché vietato l'accesso a tornei e al circolo dove dalla tenera età ha sviluppato la sua passione per il tennis, senza trascurare lo studio scolastico;

   il gioco è un diritto, come indicato e sancito nell'articolo 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

   appare doveroso e urgente un intervento delle Istituzioni per far luce sulle gravi omissioni e negligenze sopra evidenziate –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se e quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare con la necessaria urgenza per valutare l'esistenza di presupposti per l'eventuale esercizio di azioni di carattere disciplinare e ispettivo nei confronti delle autorità coinvolte nella vicenda;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori onde scongiurare il rischio che, come nel caso di specie, si arrechi grave pregiudizio ai soggetti minori, influenzando e compromettendo irrimediabilmente il loro pieno sviluppo psicofisico.
(4-00862)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che – come emerge dalle note trasmesse dal presidente della Corte di appello di Roma – il procedimento contrassegnato dal n. 6230/2019, avente ad oggetto le domande proposte da G. G. per la reintegra della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio J. e per la decadenza di quella del padre cui il minore era stato affidato in via esclusiva, veniva definito con la sentenza emessa in data 28 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Roma, che confermava l'infondatezza delle domande avanzate da G. G.
  Secondo quanto si apprende dal contenuto di tale sentenza, il minore J. (allora di anni 14 e oggi di anni 17), dopo essere stato affidato in via esclusiva al padre come dal medesimo minore richiesto, risulta condurre una vita del tutto serena e adeguata alla sua età «...come attestato dal costante monitoraggio del Servizio Sociale e dal curatore speciale che rappresentava il minore nel procedimento...».
  Il procedimento proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma (contrassegnato dal n. 1952/21/VG), volto a verificare le ragioni della mancata attuazione degli incontri della madre G. G. con il figlio J., veniva invece definito con decreto di rigetto emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 10 settembre 2020.
  Il Tribunale per i minorenni di Roma non procedeva all'ascolto del minore J. e respingeva il ricorso proposto dalla madre G. G. senza svolgere alcuna attività istruttoria a causa della sopravvenuta irreperibilità di costei, come precisato nella relazione del servizio sociale estesa in data 12 agosto 2021.
  Non appaiono quindi configurabili specifici illeciti disciplinari a carico dei magistrati della Corte di appello di Roma, del Tribunale per i minorenni di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo.
  Dalla lettura della sentenza emessa in data 28 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Roma si evince, infatti, che i magistrati hanno sempre ritualmente incaricato il servizio sociale e l'Asl di competenza di incentivare gli incontri madre-figlio e di fornire un idoneo sostegno psicologico al minore J., al fine di favorirne il processo di crescita e di superamento delle criticità, e che il suddetto minore «...ha mostrato, in diverse occasioni, di trovare nel padre un valido punto di riferimento cui confidare gli incontri avuti da ultimo con la madre, nonostante costei gli avesse chiesto di mantenere il segreto...».
  Nella sentenza si dà altresì conto del fatto che il minore J. nell'anno 2018 riferiva agli assistenti sociali «...di volersi trasferire dal padre a Roma, lasciando la pur amata nonna materna...».
  All'ascolto avvenuto nel suo domicilio (vedi relazione estesa nel mese di febbraio dell'anno 2020) il minore J.«...si è definito stanco a doversi raccontare ancora dopo tanto tempo...».
  Come ritenuto in maniera del tutto condivisibile dai giudici della Corte di appello di Roma, l'ulteriore coinvolgimento diretto del minore J. «...nell'agone processuale, oltre a non apparire di utilità alcuna al fine del decidere, comporta un rischio molto elevato di sofferenza psicologica e di pregiudizio per l'equilibrio ritrovato...».
  Non risultano quindi ravvisabili, in capo ai magistrati che si sono occupati della vicenda in esame, specifiche violazioni della convenzione di New York sul diritto di ascolto dei minori posto che il minore J. è stato più volte sentito dal servizio sociale e da esperti consulenti, dimostrando insofferenza nel «...doversi raccontare ancora dopo tanto tempo...».
  Non si rilevano pertanto «...inascoltate...richieste del minore né risultano adottati, nei suoi confronti, ...provvedimenti fortemente e drasticamente incidenti sulle sue condizioni di vita materiale e relazionale...», emergendo anzi una sua raggiunta serenità di vita.
  A ciò si aggiunga che il minore J., nell'ambito del procedimento contrassegnato dal n. 1952/21/VG di competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, non veniva sentito solo a cagione della constatata impossibilità di attuare eventuali incontri madre-figlio dovuta alla irreperibilità di G. G.
  Non risulta, infine, che il minore J. sia stato concretamente ostacolato nello svolgimento di attività sportive.
  Pertanto, non rilevandosi anomalie nell'operato dei magistrati occupatisi dei procedimenti innanzi indicati, non si ravvisa la sussistenza delle condizioni per l'esercizio di «...azioni di carattere disciplinare e ispettivo...» di competenza di questo Ministro.
  Dal suo canto il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella nota estesa in data 7 giugno 2023, sottolineava su di un piano più generale che «...per dare attuazione al diritto all'ascolto, sancito dall'articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre del 1989, lo scrivente Dipartimento ha intrapreso le seguenti iniziative: il Quinto Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza che opera presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia (adottato con D.P.R. del 25 gennaio 2022), individua nella partecipazione un meccanismo chiave per ogni azione strategica di promozione e attuazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Il Quinto Piano, i cui contenuti sono stati definiti con i ragazzi, contiene 3 specifiche azioni che mirano a fare acquisire al tema della partecipazione una maggiore diffusione pratica, con azioni di impulso e di formazione che hanno come punto di arrivo la determinazione di un livello essenziale di prestazione (azione 25, animare e sostenere esperienze e buone pratiche di partecipazione; azione 26, formare sul tema della partecipazione; azione 27, normare e monitorare il tema della partecipazione). In attuazione delle previsioni del Quinto Piano, con decreto ministeriale del 12 luglio 2022, sono state adottate le Linee Guida per la partecipazione di bambine, bambini, ragazze e, ragazzi, elaborate dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Le Linee Guida nascono con lo scopo di diffondere l'educazione all'ascolto dei bambini e dei ragazzi e alla loro partecipazione al fine di renderla un elemento intrinseco dei processi decisionali che li riguardano. Esse prevedono che la partecipazione debba potersi esplicare in tutti i vari ambiti della loro vita quotidiana, tra i quali individuano alcune macro-aree come famiglia, scuola, città-mondo, individuati in generale come contesti di accoglienza. Indicano un metodo, un nuovo modello di partecipazione: per un esercizio consapevole della cittadinanza. Nella stessa direzione si muove anche il Piano di Azione Nazionale sulla Garanzia dell'Infanzia (PANGI), trasmesso alla Commissione europea nel rispetto dei tempi previsti dalla...Raccomandazione (Ue) 2021/1004 del 14 giugno 2021 del Consiglio dell'Unione europea che istituisce una Garanzia Europea per l'Infanzia (30 marzo 2022), e diventato operativo dal mese di luglio dell'anno 2022. In tale ambito è stato costituito lo Youth Advisory Board, un organismo composto da ragazzi e ragazze che partecipa al processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del PANGI. Numerose esperienze sono state promosse e realizzate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia per garantire la partecipazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi nei processi decisionali delle istituzioni su questioni che li riguardano, quali ad esempio: la partecipazione di ragazze e ragazzi al processo di elaborazione del Quinto Piano di Azione Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza; l'attivazione di un processo partecipativo di consultazione per la redazione della nuova Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (2022-2027), che ha coinvolto un gruppo di 20 ragazze e di ragazzi dai 13 ai 17 anni; l'attivazione di un percorso partecipato che ha coinvolto 24 ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni per fornire un contributo alla stesura del Piano di Azione Nazionale Dipendenze promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga. In data 5 maggio 2022, in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia, riunito in seduta plenaria, ha approvato il Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile 2022-2023. Ai fini della elaborazione del Piano, in seno all'Osservatorio sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro tematici: 1) iniziative di sensibilizzazione e formazione; 2) interventi in favore di vittime e autori; 3) sicurezza nel mondo digitale; 4) sviluppo e condivisione banche dati. Alla stesura del Piano ha partecipato, inoltre, un gruppo di circa 70 ragazzi e ragazze provenienti da istituti scolastici, strutture di accoglienza per minori e associazionismo ricreativo e sportivo, che hanno formulato le proprie raccomandazioni sui temi dei gruppi di lavoro. L'obiettivo della consultazione è stato quello di raccogliere il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi sulle diverse tematiche oggetto di attenzione da parte dell'Osservatorio, ovvero le attività di prevenzione, tutela e contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, attuato
offline e online. Le azioni previste nel Piano, peraltro, includono – ove pertinente – l'ascolto e la partecipazione delle persone di minore età...».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ASCARI e AMATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da organi di stampa (La Stampa del 1° maggio 2023) della grave situazione in cui versa il tribunale di Spoleto a causa soprattutto della carenza di organico che ne compromette il regolare funzionamento;

   secondo il quotidiano torinese, a seguito della revisione della geografia giudiziaria, il tribunale di Spoleto «assorbì le competenze di Todi e Foligno. Da 80 mila a 217 mila cittadini serviti. Peccato che contestualmente non abbiano adeguato le piante organiche, però. Chi lavorava a Todi e Foligno fu spostato a Perugia»;

   «Su 19 assistenti previsti in pianta organica, ce ne sono 8 in servizio. Su 7 ausiliari previsti, sono appena in due» e secondo la testimonianza di un Pubblico ministero raccolta dal quotidiano: «Nel vecchio ufficio, ognuno di noi aveva una piccola squadra a disposizione. Qui facciamo noi magistrati il loro lavoro, per dare una mano» (La Stampa del 1° maggio 2023);

   mancano i cancellieri e secondo Felicia Russo, che coordina l'area giustizia per la Cgil, «È tutto clamorosamente fermo. Le assunzioni dei nuovi cancellieri e direttori sono ancora bloccate. Ci dicono che si è in attesa di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Funzione pubblica» e così si accumulano ritardi nel trasferimento dei fascicoli dal primo grado all'Appello perché «mancano le braccia»;

   secondo il presidente dell'Ordine degli avvocati di Spoleto avvocato Pietro Morichelli «Per di più a fronte di una pianta organica sbagliata in partenza, sono subentrati gravissimi vuoti tra il personale amministrativo. Per molti anni chi è andato in pensione non è stato sostituito» e così aumenta l'arretrato del tribunale mettendo in seria difficoltà la cittadinanza, le imprese, l'avvocatura e la magistratura;

   il Tribunale di Spoleto svolge un ruolo indispensabile e un servizio essenziale alla cittadinanza dell'intera area, in considerazione del suo posizionamento nel centro della regione, della superficie e del numero dei cittadini e delle imprese rientranti nella giurisdizione-competenza del tribunale –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di potenziare e adeguare gli organici presso il tribunale di Spoleto in modo da garantire le esigenze di giustizia dei cittadini e delle imprese, abbattere l'arretrato e migliorare l'efficienza operativa della struttura giudiziaria spoletina.
(4-01004)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 24,79 per cento in relazione alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.
  Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per fare fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 8.625 risorse umane nell'intero territorio nazionale.

  Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può definirsi per difetto in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli addetti all'ufficio per il processo e il personale a supporto dell'ufficio per il processo.
  Di conseguenza, alle citate 8.625 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 11.879 unità relative ai profili di addetto all'ufficio per il processo e di personale a supporto dell'ufficio per il processo, giungendo così a un totale di 20.504 assunzioni.
  In proposito giova rammentare che tra gli scopi dell'ufficio per il processo vi è,
in primis, quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale a un più concreto efficientamento del comparto giustizia.
  L'obiettivo auspicato, pur trattandosi di assunzioni a tempo determinato, è quello di riuscire a raggiungere – nell'arco temporale considerato – una
performance degli uffici giudiziari idonea a consentire una più ottimale gestione dei carichi di lavoro anche per il futuro.
  Venendo adesso alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nel Tribunale di Spoleto (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 15 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 49 unità, prestano servizio 34 risorse umane, registrandosi una scopertura del 33 per cento.
  Nelle risorse umane non sono considerati i 21 addetti all'ufficio per il processo e le 4 unità di personale a supporto dell'ufficio per il processo, il cui computo renderebbe addirittura negativa la percentuale di scopertura.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: assistente giudiziario (9 vacanze su 19 posti in organico), operatore giudiziario (1 su 4), ausiliario (5 su 7) è conducente di automezzi (1 su 2).
  Si segnala, inoltre, che risulta scoperta la figura professionale di cancelliere mentre è completamente soddisfatta quella di direttore. La figura professionale di funzionario giudiziario risulta in sovrannumero e si registrano, altresì, unità di personale non previste in organico nei profili di cancelliere esperto e di centralinista telefonico.
  Si sottolinea poi che dal piano triennale, dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo, ciò che di certo determinerà effetti positivi anche in relazione all'organico del Tribunale di Spoleto.
  Non solo, la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato allo scopo di non disperdere le competenze acquisite nonché la previsione, in deroga alla normativa vigente, della validità delle graduatorie dei concorsi svolti in periodo pandemico consentono di meglio finalizzare l'attività di reclutamento.
  Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 concernono complessivamente 1.051 unità dell'area funzionari, 6.624 dell'area assistenti e 179 dell'area dirigenti, per un totale di ben 7.854 risorse umane.
  A ciò vi è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti.
  Giova poi segnalare che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione) presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022 degli operatori giudiziari che, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, matureranno il suddetto requisito alle nuove scadenze contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo a tale scadenza (decorrenza stabilizzazione).
  Si evidenzia, infine, che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia e altro), l'organico del personale amministrativo del Tribunale di Spoleto potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'Accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020.
  Passando adesso al personale di magistratura, deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148 del 2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 tribunali, e delle relative procure della Repubblica, in ogni distretto di corte di appello.
  L'auspicato obiettivo era all'evidenza di
spending review, riducendosi il numero degli uffici giudiziari con l'allocazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro.
  Il tema rimane anche politicamente sensibile, perché ogni qualvolta si ipotizza la soppressione di una struttura giudiziaria emergono inevitabili critiche e contrapposizioni tra chi vuole mantenere lo
status quo e chi, invece, ritiene che sia più razionale e più efficiente accorpare gli uffici giudiziari.
  In ogni caso si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.
  Stiamo affrontando siffatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dal 1° settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari, circostanza che ha accresciuto in misura considerevole gli oneri economici ministeriali relativi al mantenimento dei presidi stessi.
  Di recente, sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario – mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione – con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate (giustizia di prossimità non compiutamente e sufficientemente assicurata dal solo progetto Polis).
  In tale direzione, questo Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei Tribunali dell'Abruzzo (articolo 8, comma 8-
ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023) e ha all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali.
  La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2023 e quindi nel documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri.
  Va a questo punto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria ha comportato l'attribuzione al Tribunale di Spoleto della competenza sul territorio delle due soppresse sezioni distaccate del tribunale di Perugia, specificamente di Foligno e di Todi.
  In tale contesto la pianta organica del Tribunale di Spoleto è stata ampliata di 5 posti di giudice.
  Successivamente le esigenze degli uffici giudiziari sono state riconsiderate nell'ambito del complessivo progetto di ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura, perfezionatosi, per gli uffici di primo grado, con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016, con il quale si è disposto l'ampliamento di 3 posti di giudice del Tribunale di Spoleto.
  Più di recente, con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 la pianta organica del Tribunale di Spoleto è stata ulteriormente incrementata di 2 unità.
  Indubbi benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per il Tribunale di Spoleto – potranno derivare dall'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello che presentino condizioni critiche di rendimento.
  In questo modo si è voluto dotare i distretti di corte di appello di una vera e propria
task force da destinare a supporto agli organici esistenti per rispondere, con maggiore efficacia, alle peculiari esigenze in tema di smaltimento dell'arretrato e per fare fronte a eventi di carattere eccezionale.
  Con il decreto ministeriale del 23 marzo 2022, che ha istituito le piante organiche flessibili distrettuali, si è individuato sia il contingente nazionale complessivo di siffatte piante organiche, fissato in 179 unità – di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia i contingenti destinati ai singoli distretti di corte di appello.
  Il menzionato provvedimento ha stabilito per il distretto di corte di appello di Perugia i posti sia per le funzioni giudicanti (3 unità) sia per le funzioni requirenti (1 unità), di talché la pianta organica flessibile del distretto è stata determinata in complessive 4 unità.
  Al momento il Tribunale di Spoleto presenta scoperture in 1 posto di giudice (sui 15 in organico) e in 2 posti di giudice onorario di tribunale (sui 6 in organico).

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la cosiddetta «riforma Cartabia» assicura, a partire dal 30 giugno 2023, il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 se è raggiunto l'accordo di conciliazione;

   l'istanza per l'ammissione anticipata deve essere presentata dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione;

   ai sensi dell'articolo 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, si prevede che l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento;

   lì si richiama l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l'ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all'articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente. La norma ex articolo 15-sexies appare incongruente, disciplinando l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito;

   l'errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente; peraltro, è erroneamente individuato anche il giudice competente per decidere sull'impugnativa, cioè il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto;

   alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell'articolo 126, appare mancante l'individuazione esatta del provvedimento impugnato cioè la delibera di ammissione al beneficio del consiglio dell'ordine degli avvocati – e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato, che qui è assente;

   da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre oggi esso è sostituito dal nuovo rito semplificato;

   l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato ha lo scopo di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione;

   le predette incongruenze normative rischiano pertanto di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio –:

   quali iniziative normative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le predette criticità.
(4-01103)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito sull'introduzione, ad opera della cosiddetta «riforma Cartabia», del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione nei casi in cui è raggiunto l'accordo di conciliazione e segnalate alcune «incongruenze normative» che «rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio», l'interrogante chiede di sapere «quali iniziative normative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le predette criticità».
  Orbene, in effetti l'articolo 15-
sexies del decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dalla già menzionata riforma, prevede che avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata al beneficio da parte del consiglio dell'ordine l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento.
  Ad avviso dell'interrogante il richiamo operato da tale norma all'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sarebbe errato, trattandosi di disciplina afferente al solo processo penale, mentre avrebbe dovuto operarsi il richiamo all'articolo 126 del medesimo Testo unico che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto dell'ammissione al beneficio deliberato dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente.
  Inoltre, in virtù dell'improprio richiamo all'articolo 99 citato, sarebbe erroneamente individuato anche il giudice competente a decidere sull'impugnativa, dal momento che tale ultima norma lo individua nel «presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto», nonché il rito applicabile, posto che quello speciale previsto sempre da tale norma per gli onorari di avvocato è oggi sostituito dal nuovo rito semplificato.
  Tanto premesso, e precisato che, allo stato, non risultano ipotesi di interventi normativi sul punto, è opportuno rilevare che, proprio in attuazione dello specifico principio di delega in tal senso, è stato previsto l'inserimento nel decreto legislativo n. 28 del 2010 del capo II-
bis, i cui articoli da 15-bis a 15-duodecies contengono la speciale disciplina del patrocinio a spese dello Stato per le controversie per le quali: i) l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità ex lege, ai sensi dell'articolo 5, comma 1; ii) l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria; iii) la procedura si conclude con la conciliazione senza ricorso al giudice.
  La relazione illustrativa della riforma di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 pone innanzitutto in risalto gli «aspetti di asistematicità rispetto al vigente sistema della liquidazione giudiziale», dal momento che nel sistema del Testo unico sulle spese di giustizia all'ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio da parte consiglio dell'ordine segue la conferma e la liquidazione del compenso del difensore del non abbiente da parte del magistrato, mentre, in sede di mediazione, l'ammissione definitiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell'accordo di conciliazione (articolo 15-
bis).
  Il legislatore dà atto, inoltre, che vengono riprodotte nell'ambito delle nuove disposizioni solo le norme del Testo unico sulle spese di giustizia «che costituiscono espressione dei princìpi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa».
  La norma oggetto del quesito ispettivo (articolo 15-
sexies del decreto legislativo n. 28 del 2010), «nell'ottica della tutela effettiva del diritto al patrocinio» (si confronti la già menzionata relazione illustrativa), individua il rimedio giudiziale esperibile in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione.
  Dalla lettura sistematica delle norme del nuovo capo può desumersi che il giudice competente è «il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento» e che il provvedimento oggetto di impugnazione è la delibera emessa dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Quanto al rito applicabile, quello previsto per gli onorari di avvocato citato nell'articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è confluito nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che prevede appunto il rito semplificato di cognizione.
  Stando a quanto riportato nella relazione illustrativa della riforma, il mancato richiamo delle norme del Testo unico spese di giustizia che regolano il patrocinio a spese dello Stato in sede civile si giustificherebbe poiché «si tiene conto del fatto che, nelle ipotesi regolate, non è previsto l'esperimento della domanda davanti al giudice».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   MARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il tratto costiero che va da capo Palinuro a Sapri è caratterizzato da un susseguirsi di cale e spiagge delimitate da alte pareti rocciose che, oltre ad ospitare particolari endemismi e specie protette, hanno un elevatissimo valore identitario;

   per tali peculiarità l'area è interamente sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (decreto ministeriale 13 febbraio 1959), rientra nel Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, è classificata sito di importanza comunitaria SIC «Pareti rocciose di Cala del Cefalo» (IT8050038) ed è compresa nella lista dei patrimoni dell'Unesco dal 1998;

   a far data dal dicembre 2022 il sindaco del comune di Camerota, invocando impropriamente le procedure di somma urgenza, ha avviato la demolizione della falesia che prospetta sulla strada provinciale 562 che collega Marina di Camerota a Palinuro, nel tratto compreso tra cala Finocchiara e spiaggia la vela, all'altezza del km 5+500 e il km 5+700, in assenza delle autorizzazioni che pure sarebbero state necessarie per qualsiasi attività (autorizzazione paesaggistica, parere dell'Ente Parco, valutazione di incidenza ex direttiva 92/43/CEE «Habitat»);

   a nulla sono valsi gli ordini di sospensione dei lavori impartiti dalla Soprintendenza Abap di Salerno e dall'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

   la demolizione, avvenuta a far data dal febbraio 2023 e in essere tuttora, è stata effettuata, in dispregio delle sospensioni disposte, anche a mezzo di plurime e devastanti esplosioni che potrebbero aver creato ulteriori e ancora non quantificabili dissesti;

   da quanto si apprende da notizie di stampa, anche la Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania è da tempo informata delle possibili violazioni in atto, ma da quanto risulta all'interrogante, ad oggi si è astenuta dall'adottare provvedimenti volti ad impedire la prosecuzione delle attività, condotte in violazione di legge, visto anche il contenuto della diffida inviata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino il 12 maggio 2023 al comune di Camerota e trasmessa anche alla stessa Procura;

   a parere dell'interrogante un tempestivo intervento della Procura della Repubblica avrebbe potuto evitare che si proseguisse con la demolizione della falesia nei modi e nelle forme adottate dal comune di Camerota, il quale ha costantemente ignorato i richiami e le diffide della Sovrintendenza all'adempimento degli iter autorizzativi previsti e quindi violato palesemente le norme che li prevedono –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti narrati e se non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per intraprendere iniziative ispettive, con riferimento a eventuali omissioni e/o ritardi degli uffici giudiziari del tribunale di Vallo della Lucania a seguito degli esposti ricevuti sulla vicenda di cui in premessa.
(4-01072)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che – come evidenziato nella nota estesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania – la magistratura requirente non è competente a procedere all'annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
  Ed invero le ordinanze emanate dal sindaco del comune di Camerota, in veste di ufficiale del Governo ai sensi dell'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di fronteggiare lo stato di dissesto presente sulla strada provinciale 562 e il conseguente pericolo di crolli e distacchi di blocchi rocciosi, anche di rilevanti dimensioni, sono sottoposte in primo luogo al controllo del prefetto della provincia di Salerno, cui compete una preventiva verifica di legittimità e un successivo ed eventuale potere di annullamento di ufficio delle ordinanze contingibili e urgenti emanate dall'indicata autorità comunale.
  D'altra parte l'autorità giudiziaria non ha neppure il potere di sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'adozione delle modalità esecutive degli interventi di volta in volta deliberati dagli organi pubblici ed è invece competente a verificare l'eventuale sussistenza di specifiche ipotesi di reato.
  Nel caso di specie il quadro probatorio relativo alla vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo non consente, allo stato, di configurare specifiche ipotesi di reato in capo al sindaco del comune di Camerota e agli altri soggetti istituzionali in questa coinvolti.
  Va infatti ricordato che il comandante dei vigili del fuoco di Salerno riteneva che «...il costone che incombe sulla Strada Provinciale 562...» determinasse «...un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità...», il prefetto della provincia di Salerno raccomandava l'adozione di ogni provvedimento utile a salvaguardare l'incolumità stessa e la questura di Salerno autorizzava l'utilizzo di esplosivi per mettere in sicurezza il menzionato tratto di strada.
  La competente soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (APAB), pur intimando «...l'immediata sospensione delle attività programmate...», faceva salvi «...eventuali lavori necessari e urgenti ad assicurare la pubblica incolumità da pericolo imminente e non procrastinabile...» omettendo peraltro di fornire alcuna concreta indicazione sulla tipologia e sulle modalità dei lavori da eseguirsi. Nel corso della riunione tenutasi in data 22 marzo 2023 nella prefettura della provincia di Salerno, il commissario dell'ente parco, pur contestando l'operato del sindaco del comune di Camerota, condivideva l'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e suggeriva al medesimo sindaco di adottare una «...nuova ordinanza di somma urgenza...».
  Pertanto in data 27 marzo 2023 veniva emessa una nuova ordinanza dal sindaco del comune di Camerota per l'esecuzione, sul tratto stradale in esame, degli interventi urgenti e indifferibili al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
  Intervenivano quindi nuovi ordini di sospensione dei lavori da parte della competente soprintendenza APAB e dell'ente parco del Cilento che facevano comunque salvi non meglio precisati interventi necessari e indifferibili «...per scongiurare i pericoli derivanti dall'intervento
in itinere...».
  A questo punto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania incaricava in data 4 aprile 2023 la polizia giudiziaria di eseguire un provvedimento di ispezione dei luoghi con l'ausilio dei funzionari della competente soprintendenza APAB e dell'ente parco del Cilento.
  In data 12 aprile 2023 perveniva all'ufficio requirente una relazione a firma del responsabile dell'area tutela e sviluppo dell'ente parco del Cilento che, pur dando atto della contrarietà dell'intervento disposto dal sindaco del comune di Camerota alle previsioni del piano del parco del Cilento e alle misure di conservazione della zona speciale di conservazione coinvolta, riteneva che non si potesse affermare con certezza la sussistenza di un danno ambientale, rilevante ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non essendo «...possibile sostenere che il deterioramento dell'ambiente naturale causato dall'intervento sia stato significativo in ordine alla sua misurabilità...».
  Anche la relazione pervenuta dalla competente soprintendenza APAB in data 13 aprile 2023 ammetteva che non era «...semplice verificare in quale misura si...» fosse «...modificata la morfologia preesistente né quali ulteriori modifiche il costone roccioso...» dovesse «...subire in conseguenza della rimozione degli ulteriori elementi resi instabili dalle esplosioni...».
  Sulla scorta di tutti gli elementi sinora passati analiticamente in rassegna, l'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania non pare essere stato né negligente né omissivo, tenuto conto dei poteri attribuiti in materia all'autorità giudiziaria, della particolare incertezza del quadro probatorio acquisito con riferimento alla vicenda in esame e degli accertamenti istruttori – ancora in corso – tempestivamente delegati dall'ufficio requirente alla polizia giudiziaria, ciò che allo stato, a fronte dell'incontestata sussistenza di un grave e imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità, non consente di configurare in maniera fondata alcuna ipotesi di reato in capo al sindaco del comune di Camerota e agli altri soggetti istituzionali coinvolti.
  Ne consegue che non sussistono, al momento, i presupposti per l'esercizio delle «...iniziative ispettive...» di competenza di questo Ministro.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   MURA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   Marcello Vinci di anni 29, dopo essersi laureato a Roma in «Interpretariato e Traduzione» si era trasferito in Cina definitivamente nel 2019 e risiedeva a Chengdu ove lavorava come insegnante di italiano da ormai diversi anni;

   il 7 marzo 2023, alle 9.45, la famiglia Vinci ha ricevuto una chiamata da parte del comando dei Carabinieri della stazione di Pezze di Greco di Fasano (BR) con la quale veniva notificato il decesso del figlio, risalente alle ore 6.00 circa del giorno precedente, ora locale: Vinci si sarebbe suicidato lanciandosi dal 35° piano del proprio appartamento;

   dai tabulati telefonici del giovane italiano si evincerebbe che, tre giorni prima della data del decesso, avvenuta esattamente il 3 marzo, egli avrebbe conosciuto sui social cinesi un uomo di 45 anni che risulterebbe essere lo stesso che, la notte della tragedia, avrebbe chiamato i soccorsi dopo aver ripulito l'appartamento dagli effetti personali del nostro connazionale ed essersi nascosto all'interno di un armadio, secondo le informazioni giunte dalla Cina;

   circa dieci giorni dopo la drammatica chiamata, alla famiglia è stata notificata la notizia del presunto suicidio che si sarebbe però verificato dall'appartamento del sedicente uomo cinese, di cui si ignora l'identità ancora oggi e che sarebbe stato arrestato ma poi rilasciato dopo quindici giorni dall'evento;

   a oltre quaranta giorni dalla morte, avvenuta in circostanze misteriose, alla famiglia viene ancora negata la possibilità di piangere il corpo del loro unico figlio, salvo il pagamento di oltre trentamila euro e la consegna della salma nella città di Milano, circostanze che rappresenterebbero un ulteriore immotivato dolore in una situazione già di per sé drammatica;

   il malessere di una madre che chiede incessantemente informazioni limpide e il ritorno dell'amato figlio da una terra lontana, andrebbero ascoltati ancor di più in una situazione torbida in cui le informazioni risultano essere contraddittorie e frammentarie –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda portare avanti per fare chiarezza sulla vicenda, favorendo il rientro in patria del nostro connazionale senza spese aggiuntive per la famiglia del giovane defunto.
(4-00885)

  Risposta. — Come richiamato, il connazionale Marcello Vinci, dipendente presso la scuola Chengdu Yuqiao Education Consulting Co. LTD di Chengdu (provincia del Sichuan), è deceduto il 6 marzo scorso.
  Il Consolato generale d'Italia a Chongqing, informato il 7 marzo dalle autorità locali, si è immediatamente attivato con la questura di Brindisi (comando carabinieri della stazione di Pezze di Greco di Fasano) per informare i familiari del tragico avvenimento, così come con le autorità cinesi per ottenere ogni informazione sulla vicenda. Contestualmente, la sede ha preso contatto con l'agenzia di pompe funebri al fine di richiedere preventivi per il rimpatrio delle spoglie.
  Il Console generale ha stabilito un contatto diretto con la famiglia Vinci, assicurando la vicinanza delle istituzioni e rinnovando la massima disponibilità a fornire ogni assistenza nonché ogni informazione relativa al decesso del proprio congiunto. Dal canto loro, i familiari hanno incaricato un legale in loco di seguire le indagini sul decesso del connazionale, dando indicazioni di raccordarsi costantemente con il Consolato generale.
  Secondo le informazioni condivise dalle autorità cinesi, il connazionale sarebbe deceduto in seguito a una caduta nel distretto di Jinjiang nella città di Chengdu. Sin dal 7 marzo il Consolato generale ha stabilito e mantenuto contatti diretti con le autorità locali, attraverso passi formali e incontri tra il Console e i rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza e dell'ufficio affari esteri della provincia del Sichuan.
  In seguito all'esclusione dell'apertura di un procedimento penale da parte delle autorità locali (confermata nel corso di un incontro svoltosi il 20 aprile scorso tra i legali della famiglia e i rappresentanti dell'ufficio di pubblica sicurezza presso la questura di Shahe a Chengdu, cui ha partecipato anche il Console italiano), il Consolato generale, in stretto coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Pechino e la Farnesina, ha coadiuvato l'azione dei legali designati dalla famiglia Vinci, che il 21 aprile scorso hanno presentato richiesta di autopsia, eseguita il 27 aprile (per i cui risultati saranno necessari dai 40 ai 60 giorni lavorativi). Contestualmente alle azioni svolte dal Consolato generale, l'Ambasciata d'Italia a Pechino ha effettuato un passo formale di sensibilizzazione presso le autorità locali.
  Riguardo agli adempimenti amministrativi previsti per il rimpatrio della salma di Marcello Vinci, il Consolato generale ha legalizzato il certificato di morte, ha revocato il passaporto del connazionale e ha trasmesso la richiesta di nulla osta all'ingresso della salma al comune italiano di tumulazione indicato dai familiari.
  Con riferimento alle spese di traslazione della salma, il Consolato generale ha condotto una indagine di mercato in loco e ha fornito ai legali della famiglia Vinci diversi preventivi. Riguardo alla copertura dei costi, l'Associazione insegnanti italiani di lingua italiana in Cina ha avviato una raccolta di donazioni, aperta sino al prossimo 31 maggio, che sarà interamente versata alla famiglia Vinci.
  Il Consolato generale è ora in attesa di ricevere indicazioni da parte dei legali della famiglia Vinci sulla scelta dell'Agenzia di pompe funebri e si adopererà di conseguenza affinché le operazioni si svolgano con la massima celerità, tenuto conto che i tempi di rimpatrio della salma rimangono comunque legati agli esiti dell'autopsia.
  Il Consolato generale a Chongqing, in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Pechino e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, continuerà a prestare ogni assistenza alla famiglia Vinci.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


   PISANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il «Nuovo Sindacato Carabinieri» è una associazione professionale a carattere sindacale militare, regolarmente autorizzata e asseverata già dal 29 luglio 2019, iscritta successivamente all'Albo Ministeriale alla posizione n. 9 che opera regolarmente e capillarmente su tutto il territorio nazionale;

   il segretario generale del «Nuovo Sindacato Carabinieri» Massimiliano Zetti luogotenente in servizio alla 1 Compagnia del 6° Battaglione Carabinieri «Toscana» di Firenze, negli ultimi mesi è stato fatto oggetto di numerose «attenzioni disciplinari» sfociate in tre sanzioni disciplinari di corpo così specificate: 9 febbraio 2022: 7 giorni di consegna, 15 luglio 2022: 7 giorni di consegna di rigore, 24 gennaio 2023: 7 giorni di consegna di rigore;

   dall'esame della documentazione acquisita e dagli articoli di stampa sulla vicenda, si evince che i fatti sono accaduti durante l'esercizio delle funzioni e la libera attività sindacale di segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri, e quindi svolti dall'ispettore dell'Arma mentre era libero dal servizio e mentre utilizzava i propri giorni di ferie e di riposo non essendo ancora stato emanato il decreto sulla ripartizione dei distacchi sindacali;

   il segretario generale Massimiliano Zetti ha impugnato in via giurisdizionale i primi due provvedimenti disciplinari lamentando condotte antisindacali da parte dell'ufficiale responsabile dei procedimenti, mentre il terzo appena concluso sarà impugnato;

   dall'esame dei comunicati incriminati diramati sui social network, emerge chiaramente che Massimiliano Zetti ha reso tali dichiarazioni fuori dal servizio e nella sua veste di dirigente sindacale, rappresentando esclusivamente le migliaia di iscritti dell'associazione sindacale di riferimento, operando quindi in regime di natura privatistica;

   la legge 28 aprile 2022 n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110, all'articolo 14 prevede una serie di tutele e guarentigie nei confronti dei militari che ricoprono cariche elettive nell'ambito delle associazioni sindacali, seppur con le opportune e ragionevoli limitazioni, nonostante ciò, sembra che questa attività continui a trovare notevoli ostacoli;

   si ritiene deleterio e che non giovi a nessuno il muro contro muro scatenato da parte di chi è meno predisposto, sotto il profilo culturale, ad accogliere la novità delle associazioni sindacali, ed ancora più grave che ciò accentui il malessere all'interno delle Forze Armate e dell'Ordine atteso l'elevato numero di suicidi di cui ogni anno dobbiamo fare una triste conta –:

   se il Governo, nelle more dei pronunciamenti delle Autorità giudiziarie amministrative e penali interessate, che stabiliranno nel merito l'esatta dinamica dei fatti verificando l'eventuale sussistenza di atti vessatori, persecutori e mobbizzanti nei confronti del segretario generale del Senato Massimiliano Zetti, sia informato dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, sul piano normativo e amministrativo, affinché sia impedita la violazione dei diritti sindacali, nonché dei diritti costituzionalmente garantiti quale l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero di cui devono godere i cittadini in divisa, ed in questo caso cittadini che operano per conto di un'associazione sindacale a carattere privato, al fine di non lasciarli alla mercé di scelte amministrative arbitrarie.
(4-00766)

  Risposta. — La legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», ha attribuito ai dirigenti e ai titolari di cariche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) determinate facoltà, in ordine alle interlocuzioni con le amministrazioni dello Stato, anche di vertice, nonché alla possibilità di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni, in ogni caso con riferimento alle materie di propria competenza.
  Ad oggi sono iscritte all'albo ministeriale 27 associazioni, tra cui il «Nuovo Sindacato Carabinieri» (NSC), che conseguiranno la piena operatività, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della citata legge, quando con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, saranno riconosciute rappresentative a livello nazionale.
  Al momento nessuna associazione è stata dichiarata rappresentativa a livello nazionale ed inoltre, in base al principio della elettività delle cariche sindacali, è ancora in atto l'
iter interno che porterà le stesse a dotarsi di proprie strutture e provvedere alla nomina dei dirigenti sindacali.
  In questa fase ancora transitoria, quindi, i rappresentanti dei sodalizi si identificano con gli stessi promotori o soci fondatori.
  Tanto premesso, con specifico riferimento alle questioni citate nell'atto si evidenzia che il luogotenente carica speciale Massimiliano Zetti riveste l'incarico di segretario generale del «Nuovo Sindacato Carabinieri», il quale, tuttavia, non risulta di natura elettiva, essendo stato attribuito in sede di costituzione della menzionata APCSM, nel 2019.
  Si evidenzia, altresì, che alcune condotte oggetto di contestazione disciplinare (e di conseguente irrogazione dei discendenti provvedimenti sanzionatori di corpo) non rientrano nelle competenze delle associazioni e che nel caso in esame non può trovare applicazione l'articolo 14 della citata legge n. 46 del 2022, in tema di «guarentigie», in quanto, come in premessa evidenziato, il Sottufficiale non risulta titolare di carica elettiva e il «Nuovo Sindacato Carabinieri», al momento, non è un'associazione riconosciuta rappresentativa a livello nazionale.
  In relazione a quanto precede, gli episodi richiamati nell'atto sono, allo stato, questioni
sub judice, sia presso l'autorità giudiziaria amministrativa, che presso quella penale, nonché, in un caso, risulta pendente un ricorso amministrativo, di tipo gerarchico.
  In tale contesto, nell'attesa del pronunciamento degli organi giudiziari aditi, è il caso di assicurare l'interrogante sul fatto che l'amministrazione vigilerà costantemente affinché sia impedita la violazione dei diritti sindacali, nonché dei diritti costituzionalmente garantiti quale l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero di cui devono godere i cittadini in divisa.

Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.