XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1038 E ABBINATA
Ddl n. 1038 e abbinata – Delega al Governo per la riforma fiscale
Tempo complessivo: 22 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 10 ore;
• seguito dell'esame: 12 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore |
40 minuti
(complessivamente) |
40 minuti
(complessivamente) |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 1 ora | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 21 minuti |
1 ora e 52 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 7 ore e 29 minuti | 7 ore e 58 minuti |
Fratelli d'Italia | 46 minuti | 1 ora e 16 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 1 ora e 4 minuti | 1 ora e 27 minuti |
Lega – Salvini premier | 45 minuti | 54 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 59 minuti | 1 ora e 13 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 45 minuti | 44 minuti |
Azione – Italia Viva – Renew Europe | 51 minuti | 48 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 48 minuti | 40 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) - MAIE | 45 minuti | 25 minuti |
Misto: | 46 minuti | 31 minuti |
Minoranze Linguistiche | 26 minuti | 18 minuti |
+Europa | 20 minuti | 13 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 6 luglio 2023.
Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CIOCCHETTI: «Modifica dell'articolo 590-sexies e introduzione dell'articolo 590-septies del codice penale in materia di responsabilità colposa e di decorrenza del termine di prescrizione per morte o lesioni personali in ambito sanitario» (1280);
TODDE: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di collegamento tra le liste e di ripartizione dei seggi nell'ambito della circoscrizione Italia insulare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1281).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 5 luglio 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare:
«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023» (1279).
Sarà stampato e distribuito.
Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.
In data 5 luglio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
ANTONIOZZI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1953 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma» (Doc. XXII, n. 33).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (765) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.
La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro» (786) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Benvenuti Gostoli.
La proposta di legge GUSMEROLI ed altri: «Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici mediante l'esecuzione di opere edilizie o l'installazione o sostituzione di impianti» (969) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Crippa.
La proposta di legge CERRETO ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari» (1004) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amorese.
La proposta di legge SEMENZATO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)» (1049) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Montemagni e Zinzi.
La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1099) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colombo.
La proposta di legge CARETTA ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina» (1106) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amorese.
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2023/0392/IT, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante delibera n. 44/23/CONS recante consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.
Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVIII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 5 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023) 228 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 luglio 2023;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 272 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 166 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) del Consiglio (ST 11941/2021; ST 11941/2021 ADD 1), del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta (COM(2023) 372 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 372 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10162 2021 INIT; ST 10162 2021 ADD 1) del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia (COM(2023) 374 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 374 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovacchia (COM(2023) 375 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 375 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Regione Emilia-Romagna.
La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 3 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata il 28 giugno 2023, recante le osservazioni della Regione Emilia-Romagna relative alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022) 540 final) e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022) 541 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 14 aprile 2023, a pagina 3, seconda colonna, decima riga, deve leggersi: «all'articolo 2» e non: «all'articolo 3», come stampato.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI; BIGNAMI ED ALTRI; FARAONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 (A.C. 384-446-459-A)
A.C. 384-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;
c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006;
d) accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente né a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad un'eventuale emergenza pandemica né successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
e) accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, tra cui la task-force istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;
f) accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;
g) verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
h) verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;
i) esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;
l) indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa;
m) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
n) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
o) verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza pandemica;
p) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilità;
q) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità;
r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;
s) approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:
1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali con la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando ove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati «primule», dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2, e la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
t) verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali e valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
u) verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nell'adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;
v) verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza;
z) valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di chiusura delle scuole e di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza, dei relativi software e degli strumenti igienico-sanitari;
aa) valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali;
bb) verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo;
cc) verificare l'eventuale esistenza di conflitti di interessi riguardanti i componenti degli organi tecnici governativi, le associazioni di categoria e le case farmaceutiche;
dd) verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;
ee) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto;
ff) verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2;
gg) stimare e valutare, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, l'incidenza che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post-vacciniche denunciati.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.151. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) verificare l'esistenza di strumenti nazionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica, sia preesistenti al SARS-CoV-2 sia successivi, al fine di verificarne la congruità a contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
3.152. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: accertare le ragioni del mancato aggiornamento con le seguenti: indagare sull'aggiornamento.
3.12. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.
3.13. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto piano pandemico).
Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto piano pandemico).
3.13.(Testo modificato nel corso della seduta) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 ad oggi, compreso il Governo in carica.
3.14. Girelli.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente né con le seguenti: verificare l'adozione delle misure previste nel Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e nei correlati Piani regionali.
3.16. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.18. Stumpo.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) verificare quali siano state le scelte dei diversi livelli istituzionali per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, anche in ordine agli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei al virus SARS-CoV-2;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
3.153. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono con le seguenti: verificare se il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e i Piani regionali correlati e la loro attivazione siano.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: dal Governo con le seguenti: per l'emergenza dal Governo e dalle regioni e dalle province autonome.
3.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: istituiti dal Governo aggiungere le seguenti: , dalle regioni e dagli enti locali.
3.20. Furfaro.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , tra cui la task-force fino alla fine della lettera.
*3.21. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , tra cui la task-force fino alla fine della lettera.
*3.22. Malavasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3.23. Stumpo.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate;
3.154. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza.
3.28. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) effettuare una ricognizione delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, per individuare le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative avvenuto nel corso della pandemia nonché per verificarne l'idoneità futura ad affrontare analoghe pandemie
3.155. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sostituire le lettera i) la seguente:
i) effettuare una ricognizione delle relazioni intercorrenti tra l'Italia e gli organismi europei e internazionali in relazione alla gestione delle emergenze epidemiologiche, verificando come le predette relazioni si siano esplicate in relazione al virus SARS-CoV-2.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
3.156. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
3.32. Furfaro.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati nel corso dell'emergenza pandemica a tutti i livelli istituzionali al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale;.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).
3.157. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto.
3.35. Girelli, Furfaro.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica.
3.37. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale.
3.38. Stumpo.
Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e dalle sue con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e dei servizi sanitari regionali.
3.40. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.
3.41. Malavasi.
Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: sotto il profilo fino alla fine della lettera con le seguenti: , nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica.
3.42. Zanella.
Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) verificare il sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie attivato nel corso dell'emergenza pandemica, a tutti i livelli istituzionali, per il contenimento della diffusione e per la cura della malattia da SARS-CoV-2, appurando l'esistenza di eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità;.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere p), q), r) ed s).
3.158. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: nonché la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
3.44. Ciani.
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera q).
3.45. Girelli.
Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: iniziale della con le seguenti: iniziale e durante la.
3.46. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
(Approvato)
Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture fino alla fine della lettera con le seguenti: delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:
1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;
3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera s).
3.49. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture fino alla fine della lettera con le seguenti: delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera s).
3.50. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture fino alla fine della lettera con le seguenti: e delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.
3.51. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: delle sue strutture con le seguenti: delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture.
3.52. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.
3.53. Stumpo.
Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
al numero 2):
sostituire le parole: , tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale con le seguenti: e delle piattaforme;
sopprimere le parole: fase iniziale della;
al numero 3), sostituire le parole: banchi a rotelle con la seguente: presidi.
3.55. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, lettera s), al numero 1), sostituire le parole da: prodotti in Cina fino alla fine del numero con le seguenti: , i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati;
Conseguentemente, alla medesima lettera:
al numero 2), sopprimere le parole da:, tra cui i centri temporanei fino alla fine del numero;
sopprimere il numero 3).
3.54. Girelli.
Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: da SARS-CoV-2, aggiungere le seguenti: , la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento.
3.56. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, sopprimere la lettera t).
*3.58. Malavasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera t).
*3.165. Faraone, Gadda.
Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente: t) effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe;.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere u) e v).
3.159. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: e valutare fino alla fine della lettera con le seguenti: le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e comparandole con la condotta seguita da altri Stati euro.
3.59. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: nelle fasi iniziali e successive della con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome, durante la.
3.60. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: individuando eventuali obblighi fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).
3.61. Stumpo.
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
*3.64. Ciani.
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
*3.166. Faraone, Gadda.
Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: il rispetto con le seguenti: la tutela della salute umana nonché il giusto bilanciamento del rispetto.
3.65. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sopprimere la lettera v).
*3.67. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sopprimere la lettera v).
*3.68. Stumpo.
Al comma 1, sopprimere la lettera v).
*3.167. Faraone, Gadda.
Al comma 1, lettera z), dopo le parole: misure adottate aggiungere le seguenti: , nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali,.
3.70. Ciani.
Al comma 1, sopprimere la lettera aa).
3.168. Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera bb).
3.71. Stumpo.
Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: istituzionale aggiungere le seguenti: ed extraistituzionale.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia.
3.73. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: organi tecnici governativi aggiungere le seguenti: , regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private.
3.74. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera cc) dopo le parole: organi tecnici governativi aggiungere le seguenti: e degli eventuali organi tecnici regionali e locali.
3.75. Girelli.
Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:
dd) effettuare una ricognizione dei trattamenti sanitari volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e alla cura del Covid-19, verificandone la corrispondenza alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali e della comunità scientifica;.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere ee) e ff).
3.160. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, alla lettera dd), sostituire le parole da: la corrispondenza fino alla fine della lettera con le seguenti: il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.
3.76. Zanella.
Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari.
3.78. Malavasi.
Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:
dd-bis) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili.
3.79. Ciani.
Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole: e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
3.83. Stumpo.
Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
*3.85. Malavasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
*3.169. Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera gg).
3.170. Faraone, Gadda.
Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:
gg) verificare, attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate.
3.161. Furfaro, Stumpo, Ciani, Girelli, Malavasi.
Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) acquisire elementi conoscitivi:
1) sullo stato di attuazione, sull'organizzazione e sul reale funzionamento, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, dei distretti socio-sanitari, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post-acute;
2) sullo stato dei procedimenti di attivazione delle agenzie sanitarie regionali;
3) sull'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
4) sullo sviluppo e sull'incremento dei servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
5) sulle attività di promozione e di supporto all'individuazione e allo sviluppo di terapie innovative da applicare in caso di infezione da COVID-19;
6) sulla produzione e sulla distribuzione nel territorio nazionale delle dosi di vaccino concordate con le imprese secondo i contratti con le medesime stipulati, nonché su eventuali casi di interposizione di intermediari, o sedicenti tali, per l'approvvigionamento di vaccini o di materiale sanitario da parte delle pubbliche amministrazioni.
3.163. Faraone, Gadda.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
hh) accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.
3.88. Zanella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
hh) accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.
3.89. Zanella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
hh) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.
3.90. Girelli.
A.C. 384-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
A.C. 384-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)
1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essa custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
A.C. 384-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
A.C. 384-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo. Essa può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento della spesa di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.
1.1. Zanella.
Al comma 1, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e regionale.
1.154. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, sopprimere le parole: la prontezza e.
1.6. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1.152. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta.
1.9. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: annualmente e.
1.153. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
ART. 2.
(Composizione della Commissione)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da quindici senatori e da quindici deputati con le seguenti: da venti senatori e da venti deputati.
Conseguentemente:
a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due segretari con le seguenti: quattro segretari;
b) al comma 4, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire le parole: due segretari con le seguenti: quattro segretari.
2.1. Zanella.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere.
2.6. Zanella.
Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.
2.7. Zanella.
ART. 3.
(Compiti della Commissione)
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e dei correlati piani regionali.
3.15. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla con le seguenti: della.
3.17. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto.
3.24. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita con le seguenti: riunita.
3.27. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: delle normative aggiungere le seguenti: regionali e dopo le parole: dello Stato italiano aggiungere le seguenti: e delle singole regioni e province autonome.
3.29. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007,.
3.30. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: Stato italiano aggiungere le seguenti: , gli organismi europei.
3.31. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: ritiro del rapporto con le seguenti: rapporto dell'OMS.
3.33. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: valutare con la seguente: verificare.
3.34. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: e come questi ultimi ne abbiano dato attuazione.
3.36. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: valutare con la seguente: verificare.
3.39. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni con le seguenti: in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti.
3.43. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sopprimere la lettera r).
3.47. Zanella.
Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: contrastanti con i principi costituzionali.
3.62. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
3.63. Zanella.
Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: nelle fasi iniziali e successive della pandemia con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia.
3.66. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera z), sostituire la parola: valutare l'adeguatezza con le seguenti: indagare sull'adeguatezza.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera aa), sostituire le parole: valutare la con le seguenti: indagare sulla.
3.69. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: alle linee guida fino alla fine della lettera, con le seguenti: alle indicazioni più aggiornate della comunità scientifica.
3.77. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.
Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*3.81. Quartini.
Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*3.80. Zanella.
Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: destinate all'Italia.
3.82. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
3.84. Quartini.
A.C. 384-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento all'esame è totalmente e incredibilmente assente qualsiasi indagine e valutazione sull'operato delle regioni e degli enti locali;
vi sono elementi o locuzioni che fanno ritenere alcune questioni già accertate e verificate; il termine «valutare», diffusamente impiegato, andrebbe eliminato, sostituendolo con i più appropriati: indagare, verificare, accertare, acquisire informazioni ecc.;
sul Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (che viene sommariamente ed erroneamente chiamato Piano pandemico nazionale) non si attribuisce il compito di verificare l'esistenza o meno dell'aggiornamento o l'attivazione o meno delle misure sia a livello nazionale sia a livello regionale, ma si dà per accertato il mancato aggiornamento e la mancata attivazione di analoghe ed, eventualmente, più appropriate misure;
si forniscono informazioni sommarie e fuorvianti sulla task force e si attribuiscono alla stessa compiti diversi da quelli effettivi (attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus anziché, come evincibile dall'insediamento della task force, il compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità);
si contempla l'esclusivo rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche e non quelle, invece, degli enti territoriali che pure assumono rilievo di non poco conto anche sull'istituzione, ad esempio, delle zone rosse;
sull'acquisto e distribuzione dei dispositivi medici o di altri beni e servizi si pretende di indagare esclusivamente quelli dati alle regioni e non quelli acquistati e distribuiti dalle regioni stesse ed anche sulle procedure di acquisto si fa riferimento esclusivamente a quelle effettuate dal Governo e non anche quelle delle innumerevoli stazioni appaltanti diffuse sul territorio;
si vogliono indagare, con un approccio chiaramente persecutorio, solo l'acquisto di alcuni DPI, i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, l'applicazione «Immuni», la piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi e si predilige di indagare la fase iniziale della campagna di vaccinazione oppure esclusivamente l'acquisto di banchi a rotelle;
si attribuisce il compito di verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza come fosse la Corte costituzionale!
sulle incongruenze, contraddizioni e difetti di trasparenza della comunicazione si fa riferimento esclusivo a quella istituzionale, senza includervi quella extraistituzionale (di politici, sanitari, giornalisti ecc.) che non di rado ha diffuso nella popolazione informazioni del tutto destituite di fondamento scientifico, demagogiche e pericolose;
si vuole verificare l'efficacia di una campagna vaccinale ancora in corso e se quanto accertato nel corso dell'indagine abbia contribuito alla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità e sugli eventi avversi e sindromi post vaccinali,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di indagare responsabilmente sull'emergenza pandemica, al fine di verificare quali siano stati i punti di debolezza e quali, invece, i punti di forza del nostro Servizio sanitario nazionale, nell'ottica di evitare che per il futuro si possano ripetere le incertezze e le fragilità iniziali e con lo scopo di attribuire alla salute la priorità che merita nell'ambito delle politiche future del nostro paese.
9/384-A/1. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
nell'ambito del predetto articolo, come in altri parti dell'articolato, si fa dunque esplicito riferimento «al mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale»;
tale locuzione invero presenta diverse criticità e inesattezze: in primis, si rileva l'ultroneità della stessa nella misura in cui dovrebbe già essere implicita o inclusa nel più ampio compito di indagare «sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2»;
anche volendo riconoscere alla vicenda relativa all'aggiornamento del piano una particolare prevalenza nell'ambito dell'indagine della Commissione, tuttavia, non si comprende la valutazione aprioristica circa l'avvenuto o meno aggiornamento del piano, senza lasciare spazio alla necessità per la Commissione di indagare se effettivamente il Piano sia stato aggiornato o meno e da chi;
la locuzione impiegata presuppone invece che sia stato già accertato il «mancato» aggiornamento del Piano pandemico; in realtà la Commissione dovrà indagare, senza dare nulla per scontato o accertato (come si conviene a qualsiasi indagine o inchiesta!) su cosa effettivamente sia avvenuto in riferimento al compito di aggiornare il Piano;
altresì, si fornisce una denominazione del piano pandemico non corretta e fuorviante; la terminologia usata diffusamente nel provvedimento all'esame non rende giusta chiarezza del documento di cui trattasi e che riguarda non semplicemente il piano pandemico di qualsiasi pandemia ma il piano di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale;
chiamare le cose con il loro nome ci aiuta anche a capire l'oggetto dell'indagine: ad esempio ci suggerisce di verificare se il Piano per una pandemia influenzale fosse idoneo alla gestione del COVID-19 e se il COVID-19 possa effettivamente identificarsi come una pandemia influenzale e cose simili,
impegna il Governo
a veicolare in ogni ambito istituzionale un'informazione corretta sui fatti e sugli atti che hanno riguardato l'emergenza COVID-19, al fine di contenere la diffusione di terminologie inappropriate o fuorvianti.
9/384-A/2. Aiello, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
nell'ambito della predetta istituzione della Commissione, come in altri parti dell'articolato, si fa dunque esplicito riferimento «al mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale»;
anche volendo riconoscere alla vicenda relativa all'aggiornamento del Piano una particolare prevalenza nell'ambito dell'indagine della Commissione, non si comprende la valutazione aprioristica circa l'avvenuto o meno aggiornamento del piano, senza lasciare spazio alla necessità per la Commissione di indagare se effettivamente il Piano sia stato aggiornato o meno e da chi;
la locuzione impiegata presuppone invece che sia stato già accertato il «mancato» aggiornamento del Piano pandemico;
la Commissione dovrebbe invece indagare, senza dare nulla per scontato o accertato (come si conviene a qualsiasi indagine o inchiesta!) su cosa effettivamente sia avvenuto in riferimento al compito di aggiornare il Piano,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di indagare sulle vicende relative al piano pandemico senza dare per scontati fatti o atti, valutando tutte le misure che sono state adottate durante l'emergenza.
9/384-A/3. Alifano, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
assume principale rilievo per tale Commissione d'inchiesta il compito di «valutare la prontezza e l'efficacia» e la finalità di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità, aggiunta in sede referente, rimane tuttavia marginale nell'intero articolato del provvedimento;
nulla si evince, ad esempio, sulla primaria necessità di verificare lo stato di salute del nostro Servizio sanitario nazionale e sulla capacità che lo stesso ha avuto o meno nel fronteggiare l'epidemia; nulla sulla resilienza dello stesso e per la quale sono state reperite con il PNRR le risorse necessarie;
il provvedimento concentra e vincola la Commissione nel compito di valutare o altrimenti giudicare l'operato del Governo (e di un Governo specifico!), in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale;
compito principale delle Commissioni d'inchiesta parlamentare, secondo l'enunciato della Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 1975, non risiede «nel giudicare ma nel raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere», in quanto esse non producono «alcuna modificazione giuridica ma hanno lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione della situazione di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso»;
c'è dunque in questo provvedimento una confusione sui limiti funzionali della Commissione tale che si disconosce la primaria finalità che dovrebbe appartenere ad una Commissione d'inchiesta che non dovrebbe essere quella di trovare presunti colpevoli o responsabili (cosa che compete alla magistratura), ma dovrebbe consentire all'Assemblea di valutare gli elementi emersi consentendogli di intervenire con la funzione che gli è propria: quella di legiferare!,
impegna il Governo
a rafforzare il SSN affinché sia sufficientemente resiliente e capace di affrontare qualsiasi ulteriore e analoga pandemia e, ancor prima, sia capace di garantire in ogni circostanzia il diritto alla salute dei cittadini;
9/384-A/4. Amato, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
assume dunque rilievo per tale Commissione d'inchiesta l'esclusivo compito di «valutare la prontezza e l'efficacia» e la finalità di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità, aggiunta solo in sede referente, rimane tuttavia marginale nell'intero articolato del testo;
il provvedimento concentra e vincola la Commissione nel compito di valutare o altrimenti giudicare l'operato del Governo (e di un Governo specifico!), in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, senza avere alcun riguardo della salvaguardia del SSN,
impegna il Governo:
a rafforzare il SSN mettendolo in condizioni di affrontare sia le ordinarie esigenze di salute dei cittadini sia le eventuali e analoghe pandemie, attraverso:
un investimento massivo sul personale sanitario, programmandone adeguatamente il fabbisogno, rivedendone il tetto della spesa e consentendo alle strutture sanitarie di assumere personale a tempo indeterminato in numero congruo;
risorse certe da destinare al SSN, anche in un contesto economico anticiclico ed emergenziale, definendo una soglia minima del rapporto spesa sanitaria/prodotto interno lordo che si ponga ben al di sopra di quella che viene indicata come «soglia d'allarme» fissata dall'Oms al di sotto della quale si riducono le aspettativa di vita, e dunque una soglia che si aggiri attorno all'8 per cento del PIL e che sia in grado di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione degli interventi necessari in sanità, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo che da 40 anni caratterizzano il Servizio sanitario nazionale;
la ridefinizione del fabbisogno di posti letto che, in armonia con le medie europee, risponda alle diversificate necessità di cura e assistenza, tenuto conto che la Commissione europea ha sempre evidenziato, per l'Italia, l'eccessiva e costante diminuzione del numero di posti letto ospedalieri per abitante, sensibilmente inferiore alla media UE;
un intervento incisivo per l'abbattimento delle liste di attesa.
9/384-A/5. Appendino, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro la fine della XIX legislatura;
considerato che:
è nell'interesse di tutti far luce, al più presto, sugli accadimenti occorsi in relazione all'emergenza pandemica, in primis dei cittadini e di coloro che maggiormente hanno sofferto le conseguenze della pandemia;
ritardare oltremisura, senza un'adeguata motivazione, la necessità di chiarezza e verità per tutti i cittadini appare del tutto ingiustificata e fa sorgere concreti dubbi sulla reale finalità di questa Commissione d'inchiesta che certamente non può essere impiegata come strumento di ricatto o ancor peggio come strumento per conseguire, demagogicamente, benefici elettorali al termine della legislatura;
le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo – su Governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti;
in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di concludere i propri lavori almeno entro la metà della legislatura in corso, sollecitando la maggioranza che lo sostiene ad astenersi dall'utilizzare la Commissione come mezzo di lotta politica.
9/384-A/6. Ascari, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
il medesimo articolo, al comma 3, prevede che la Commissione, entro il termine prefissato, presenti alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta;
si specifica inoltre che la Commissione riferisca alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità;
considerato che:
nel complesso, sorgono dubbi sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare la quale, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembra piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;
si teme dunque l'utilizzo dell'inchiesta come strumento governativo distorto della maggioranza parlamentare finalizzato a far emergere responsabilità penali a carico dello schieramento politico opposto,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di relazionare annualmente sulle attività di indagine svolte, in modo tale da monitorare e prevenire impieghi distorsivi dello strumento d'inchiesta.
9/384-A/7. Auriemma, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
l'articolo 3 definisce i compiti della predetta Commissione, descrivendoli in maniera ridondate fino ad articolare circa 30 compiti che potevano, per la maggior parte, essere riassunti nell'unico compito di indagare la gestione, a tutti i livelli istituzionali, dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
alla lettera a) del predetto articolo 3 si individua il compito di svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
la delimitazione dell'indagine al solo Governo e alle sue strutture di supporto, e non anche agli enti territoriali, caratterizza non solo il compito di cui alla succitata lettera a) ma l'intero articolato;
gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;
nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;
ogni eventuale quadro fattuale ricostruito dalla Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dalla proposta di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di indagine della Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare i ruoli avuti dalle regioni e dagli enti locali durante la pandemia e le misure adottate dagli enti territoriali medesimi.
9/384-A/8. Baldino, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
alla lettera b) dell'articolo 3 si attribuisce il compito di esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;
come noto la diffusione del virus ha avuto un'incidenza macroscopica in alcune regioni piuttosto che in altre, ed in particolare in alcune regioni e territori del nord; questo aspetto rappresenta un elemento dirimente e caratterizzante che si ha il dovere di indagare e comprendere, anche per fornire risposte adeguate a chi in quei territori ha sofferto le conseguenze più nefaste e drammatiche della pandemia e per capire quali criticità siano presenti in quei territori e nella gestione sanitaria degli stessi;
proprio e soprattutto nella fase iniziale della pandemia il ruolo delle Regioni è stato determinante nella diffusione del virus e a tal fine sarebbe necessario esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio delle regioni maggiormente coinvolte e di quelle che, al contrario, hanno avuto una diffusione di contagi e decessi estremamente contenuta;
sarebbe ad esempio necessario indagare la diffusione esponenziale del virus nella regione Lombardia per capire perché proprio in quella regione c'è stato un numero enorme di contagi e decessi,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati in quelle regioni, come ad esempio la Lombardia, che maggiormente hanno avuto una difficoltà palese e macroscopica nella gestione dell'emergenza sanitaria.
9/384-A/9. Barzotti, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
alla lettera c) del predetto articolo 3 si attribuisce il compito di accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006;
la locuzione «accertare le ragioni del mancato aggiornamento» presuppone che sia stato già accertato il mancato aggiornamento del Piano pandemico e invece è opportuno che la Commissione d'inchiesta indaghi effettivamente sui fatti e su cosa sia avvenuto, senza dare per accertato ciò che allo stato attuale sono mere notizie di stampa ovvero di altre indagini in corso;
se compito della Commissione d'inchiesta è quello di indagare sui fatti per poi consentire all'Assemblea di valutarli occorre che nulla sia dato per certo e scontato,
impegna il Governo
nell'ambito dei lavori della Commissione d'inchiesta, per quanto di competenza, ad adoperarsi per favorire, anche attraverso la maggioranza che lo sostiene, un'analisi critica dei fatti allorquando gli stessi siano stati veramente appurati e adeguatamente motivati, supportando la costituenda Commissione, affinché la stessa sia messa in condizioni di lavorare senza alcun approccio pretestuoso e strumentale.
9/384-A/10. Bruno, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
alla lettera c) del predetto articolo 3 si attribuisce il compito di accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006;
come si evince dal Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale del 2006, alla fine del 2003, in relazione all'influenza aviaria da virus A/H5N1, era diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale e per tale motivo l'OMS aveva raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate;
il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, dunque, stilato secondo le indicazioni dell'OMS del 2005, aggiornava e sostituiva il precedente Piano italiano multifase per una pandemia influenzale, pubblicato nel 2002, e rappresentava il riferimento nazionale in base al quale venivano messi a punto i Piani operativi regionali;
il Piano del 2006 si sviluppava secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall'OMS, prevedendo per ogni fase e livello obiettivi e azioni e, come testualmente riportato nel Piano, «in coerenza con i princìpi del Piano, il Ministero della salute si fa carico di individuare e concordare con le Regioni le attività sanitarie, sia di tipo preventivo che assistenziale, da garantire su tutto il territorio nazionale»,
impegna il Governo
ad effettuare e rendere pubblica una ricognizione dei Piani operativi regionali descritti in premessa, adottati ed eventualmente aggiornati prima della pandemia e quelli adottati o aggiornati successivamente alla pandemia, supportando la costituenda Commissione, sulla base delle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di poter valutare anche i predetti piani regionali.
9/384-A/11. Cafiero De Raho, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
l'articolo 3 definisce i compiti della predetta Commissione, descrivendoli peraltro in maniera ridondate fino ad articolarne quasi 30, compiti che potevano, per la maggior parte, essere riassunti nell'unico compito di indagare a tutti i livelli la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
alla lettera d) del predetto articolo 3 si attribuisce il compito di accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;;
rispetto al predetto compito si rileva innanzitutto l'erroneo presupposto che non sia stato attivato il Piano o alcuna misura del Piano; la Commissione d'inchiesta in verità dovrebbe indagare se siano state poste in essere le misure del Piano: quante, quali, in quale modalità e quando ovvero se siano state poste in essere misure analoghe o di un altro Piano e, solo successivamente, la Commissione dovrà e potrà verificarne le ragioni;
quanto ai richiamati atti dell'OMS si fa un confuso richiamo agli stessi senza ricordare ad esempio che solo l'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia e nel medesimo giorno in Italia sono state prese le ulteriori misure più restrittive per evitare il continuo diffondersi del virus (vengono infatti chiusi totalmente bar, ristoranti, ecc.),
impegna il Governo
ad effettuare una sollecita ricognizione da trasmettere al Parlamento per ricordare quale sia stata l'esatta cronologia di fatti e atti relativi ad un'emergenza sanitaria fino a quel momento ignota nella sua origine e nei suoi futuri sviluppi, al fine di consentire all'intera collettività di rendersi conto delle numerose e coordinate azioni che sono state intraprese proprio in concomitanza e in conseguenza degli atti e/o dichiarazione degli organismi internazionali preposti.
9/384-A/12. Cantone, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera d) si fa una concatenazione di eventi e misure del tutto fuorviante e pretestuosa;
ricordato invece che:
31 dicembre 2019 – l'OMS viene informata dalle autorità cinesi di una serie di casi simili alla polmonite nella città di Wuhan, con origine probabile da un mercato di pesce e animali della città stessa;
9 gennaio 2020 – l'OMS ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019), poi rinominato SARS-CoV-2;
17 gennaio 2020 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) innalza il livello di rischio circa la possibilità che il virus raggiunga l'Europa a «moderato».;
23 gennaio 2020 – Wuhan inizia il lockdown;
26 gennaio 2020 – l'OMS rettifica il proprio documento in merito al virus e, alla luce delle nuove notizie, alza il livello di pericolosità della Cina a «Molto Alto» e al resto del mondo a «Alto»;
30 gennaio 2020 – l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e fornisce direttive alle nazioni sulla corretta gestione del problema;
30 gennaio 2020 in Italia due primi casi di persone infette, si tratta di due turisti cinesi e l'Italia blocca tutti i voli da e verso la Cina e proclama lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi;
1° febbraio 2020, a poco meno di 48 ore dal ricovero dei due turisti cinesi presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, i virologi sono riusciti a isolare la sequenza genomica del virus;
11 Febbraio 2020 Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato un'allerta: «Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno»;
13 febbraio 2020 a Bruxelles si tiene una riunione straordinaria dei Ministri della salute del Consiglio dell'Unione europea;
18 febbraio 2020 l'OMS sembra mettere acqua sul fuoco mettendo in guardia contro inutili allarmismi e misure «sproporzionate»;
21 febbraio 2020: si manifesta un focolaio nel lodigiano in Lombardia (Codogno), originato da un 38enne senza storia recente di viaggi in Cina e la regione Lombardia e il Ministero della salute emettono un'ordinanza congiunta che impone a dieci comuni, tutti in provincia di Lodi, il divieto di eventi pubblici con sospensione di tutte le attività lavorative (ad esclusione di quelle di pubblica utilità), con contestuale divieto per i treni di fermarsi alle stazioni dei comuni interessati. In serata, viene data notizia del primo decesso in Italia a causa del virus, un settantasettenne di Vo';
22 febbraio 2020 si riunisce un vertice del Comitato operativo sul Coronavirus presso il Dipartimento della Protezione Civile italiana; si ha una seconda vittima in Italia; l'OMS esprime forte preoccupazione per l'escalation dei contagi nel mondo;
23 febbraio 2020 l'Italia diventa il paese europeo con più contagiati e vengono sospese le attività universitarie e scolastiche nelle due regioni del settentrionali di Lombardia e Veneto e contestualmente annullati il Carnevale di Venezia e il Carnevale di Ivrea, e vengono rinviate anche 4 partite di Serie A e centinaia di eventi sportivi;
24 febbraio 2020 l'Oms dichiara che «La decisione di usare il termine pandemia è basata su una valutazione in corso che si basa sull'analisi della diffusione e della severità del virus e sull'impatto che ha su tutta la società. Per il momento non stiamo vedendo una diffusione»;
2 marzo 2020 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha annunciato di aver aumentato il livello di rischio da moderato ad alto per le persone nell'Unione europea;
5 marzo 2020 viene sospeso in tutto il territorio nazionale lo svolgimento della didattica in presenza per le scuole di ogni grado e le Università;
8 marzo vengono poi messe in quarantena 26 province del Nord Italia, fra cui tutte quelle lombarde;
9 marzo 2020 l'Italia impone una quarantena a livello nazionale, limitando i viaggi tranne che per necessità, lavoro e circostanze sanitarie, la sospensione delle attività sportive, di manifestazioni ed eventi, la chiusura di musei, luoghi di cultura e centri sportivi;
11 marzo 2020 l'OMS dichiara lo stato di pandemia e in Italia vengono prese delle misure più restrittive per evitare il continuo diffondersi del virus, vengono infatti chiusi totalmente bar, ristoranti, ecc. (che in precedenza potevano lavorare dalle 6:00 alle 18:00);
22 marzo 2020 divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in qualsiasi comune diverso da quello in cui si trovano, e viene pubblicata una lista di altre attività non ritenute necessarie, che devono essere sospese,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di poter operare sulla base di dati oggettivi, che non siano riconducibili a fake news o a informazioni sommarie che rischierebbero di svilire l'importante compito che la Commissione d'inchiesta dove condurre.
9/384-A/13. Cappelletti, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alle lettere c) e d) attribuisce il compito di accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006 e i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020;
rispetto ai predetti compiti occorrerebbe ampliare l'oggetto d'indagine riferendosi all'esistenza di tutti gli strumenti di preparazione e risposta ad un eventuale emergenza pandemica esistenti, sopprimendo quindi il riferimento, per la verità pretestuoso, al solo piano pandemico nazionale redatto nel 2006 rispetto al quale per altro la disposizione in esame assume come verità incontestabili taluni fatti, come ad esempio la mancata attivazione dello stesso o, addirittura, la mancata considerazione della sua attuazione;
inoltre, erroneamente, la predetta disposizione fa dipendere la sua attivazione a non ben identificati provvedimenti dell'OMS antecedenti al 30 gennaio 2020;
a riguardo si ricorda che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e, successivamente, l'11 marzo 2020, è stata riconosciuta, dalla stessa OMS, una «situazione pandemica»;
il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (il giorno dopo!), lo stato di emergenza per sei mesi – fino al 31 luglio 2020 – in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;
la Delibera ha disposto che si provvedesse con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di poter valutare tutti i documenti utili a documentare il reale e veritiero concatenarsi degli eventi e degli atti contraddistinti dal carattere dell'ufficialità.
9/384-A/14. Caramiello, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera e) attribuisce il compito di accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, quali a titolo d'esempio la task force istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;
è evidente come la predetta disposizione dia per scontate cose che invece richiedono di essere accertate dalla Commissione; nel caso in questione si dà per certo che il Piano pandemico non sia stato preso in considerazione da parte del Governo;
si rileva la ridondanza di compiti, tutti riferiti al piano pandemico, che in realtà sono sovrapponibili laddove, ad esempio, prima si attribuisce il compito di accertare le motivazioni della mancata attuazione del piano e poi delle ragioni della mancata «considerazione del medesimo piano», compiti che sarebbe stato più opportuno unificare in unica lettera, descrivendone gli elementi di indagine caratterizzanti;
si prevede di verificare se sia stato preso o meno in considerazione il Piano da parte degli organismi del Governo, senza estendere la medesima indagine anche sulle regioni con riferimento all'adozione dei Piani regionali correlati;
considerato che:
nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure emergenziali di sanità pubblica possono essere adottate progressivamente e a seconda dei territori interessati:
ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a valutare il complesso delle vicende, ivi compreso il ruolo di tutti i livelli istituzionali che la legislazione vigente individua per la gestione delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
9/384-A/15. Carmina, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera e) attribuisce il compito di accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, quali a titolo d'esempio la task force istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;
la disposizione anzidetta perplime nella misura in cui, a titolo di esempio, fa esclusivo riferimento agli organismi istituiti dal Governo che la Commissione dovrà indagare in riferimento all'attivazione o meno delle misure emergenziali;
appare estremamente pretestuosa poiché innanzitutto dà per scontato e accertato che il Piano pandemico non sia stato preso in considerazione; inoltre, fa riferimento ai soli organismi del governo e non anche a quelli delle regioni che pure avrebbero dovuto, teoricamente, «prendere in considerazione» i piani pandemici regionali,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare le scelte effettuate, a tutti i livelli istituzionali, per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, rispetto a tutti gli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei da parte della Comunità scientifica nazionale ed internazionale.
9/384-A/16. Carotenuto, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera e) attribuisce il compito di accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, quali a titolo d'esempio la task force istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;
è fuorviante il richiamo alla «istituzione» della task force: quest'ultima infatti non risulta che sia stata istituita da alcun atto ma rappresentava un gruppo ministeriale di supporto al ministro per monitorare l'evolversi degli eventi e costituito dai massimi dirigenti del Ministero della salute e degli organismi satellitari (ISS, Agenas ecc.);
la cosiddetta task force, come si evince dal sito del Ministero della salute, sarebbe stata operativa per circa un mese, dal 22 gennaio al 21 febbraio 2020;
dal verbale della prima riunione della task force del 22 gennaio, si legge «detta task force, che rimane operativa, in via permanente, e si riunisce quotidianamente, ha il compito di seguire in tempo reale l'evolversi della situazione relativa al coronavirus di cui sopra, e supportare il Ministro nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità»;
alla predetta task force, all'occorrenza, hanno partecipato anche i rappresentati delle regioni e della Lombardia nello specifico che, peraltro, aveva istituito anche una task force regionale con decreto n. 3287 del 12 marzo 2020 della regione Lombardia,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare l'operato della task force istituita dalla regione Lombardia che proprio in quell'arco temporale definito in premessa ha avuto un ruolo fondamentale nella determinazione e individuazione delle misure necessarie per circoscrivere il virus, anche per accertare se la predetta regione abbia preso in considerazione l'attivazione del proprio Piano pandemico regionale ove lo stesso sia stato adottato e puntualmente aggiornato.
9/384-A/17. Caso, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera f) attribuisce il compito di accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;
è evidente come il predetto compito non solo sembri alludere a qualcosa di non ben definito, configurandosi come una sorta di «caccia alle streghe», ma soprattutto sembra fare riferimento ad un «piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2» che è impossibile che esistesse prima di allora, stante l'assoluta novità di questo virus;
la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 ha sancito l'accordo sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); il Piano aggiorna e sostituisce i precedenti Piani pandemici Influenzali ed è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale del gennaio 2017;
questo piano, pur facendo tesoro di quanto appreso dalla pandemia COVID-19, si focalizza, nel suo testo principale e nelle sue appendici, sulla preparazione rispetto a scenari pandemici da virus influenzali;
il Piano pandemico influenzale 2021-2023 identifica, per diverse dimensioni operative, le azioni chiave da attuare nell'arco di tre anni e definisce i ruoli e le responsabilità del Servizio sanitario nazionale nella preparazione e risposta ad una pandemia influenzale,
impegna il Governo:
a chiarire nelle sedi opportune, anche a beneficio della Commissione d'inchiesta indicata in premessa, se e in che maniera nell'ambito del PanFlu 2021-2023, siano stati definiti ruoli e responsabilità dei diversi soggetti a livello nazionale e regionale per l'attuazione delle misure previste dalla pianificazione e se per la redazione del predetto piano siano state coinvolte le regioni che pure nella Commissione d'inchiesta sono state irragionevolmente escluse da qualsiasi campo d'indagine;
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, ad analizzare il ruolo avuto dalle regioni e dagli enti locali nella pandemia.
9/384-A/18. Cherchi, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera g) attribuisce il compito di verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task force incaricata di «coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2», costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020 e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
è evidente come la disposizione in esame sia nel complesso pretestuosa e come faccia emergere legittimi dubbi sugli intenti reali dell'attuale maggioranza parlamentare la quale, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembra piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;
peraltro, si attribuiscono alla cosiddetta task force del Ministero della salute compiti completamente diversi da quelli effettivi, menzionandosi «attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus» in luogo del «compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità», come si evince dall'atto relativo al suo spontaneo insediamento;
sarebbe stato opportuno invece attribuire alla Commissione d'inchiesta il compito di effettuare una ricognizione dei diversi organismi (e non solo taluni!) istituiti per l'emergenza, a tutti i livelli istituzionali (e non solo quelli del Governo!), al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate anche nelle regioni,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di consentire una più puntale verifica delle azioni intraprese e delle misure adottate anche dalle regioni e dagli enti locali, anche al fine di verificare e comprendere il diverso diffondersi del virus nelle singole regioni.
9/384-A/19. Alfonso Colucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera g) attribuisce il compito di verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task force «incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2», costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020;
in verità, non risulterebbe che alla task force, costituitasi informalmente presso il Ministero della salute, sia stato attribuito il compito di «coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2»;
dal verbale della prima riunione emerge infatti che la task force aveva il compito, nelle prime fasi di diffusione del virus, di «seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità»;
era una sorta di riunione «permanente» con i massimi referenti del ministero per comprendere e monitorare l'evolversi di una situazione i cui connotati erano ancora incerti e confusi e rispetto alla quale ci si doveva attenere alle necessarie indicazioni da parte delle autorità sanitarie anche internazionali,
impegna il Governo
per quanto di competenza, a documentare se effettivamente la task force di cui in premessa fosse stata incaricata di coordinare «ogni iniziativa» relativa al virus SARS-CoV-2 e, in caso negativo, a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di proporre gli opportuni correttivi al suo campo di indagine.
9/384-A/20. Sergio Costa, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera g) attribuisce il compito di verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020 e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
con decreto n. 3287 del 12/03/2020 della regione Lombardia è stata costituita «l'Unità di crisi emergenza sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa task force»;
nel predetto decreto si fa menzione al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 n. 574 «Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
si fa altresì menzione delle Ordinanze che, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020, sono state emanate da Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Lombardia e concernenti indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con il predetto decreto la regione Lombardia ha ravvisato «la necessità di formalizzare la costituzione dell'Unità di Crisi di Emergenza Sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in raccordo con l'Unità di Crisi Regionale di cui al decreto n. 18045 del 10.12.2019, ha operato dall'avvio dell'emergenza e opererà per tutta la durata dell'emergenza in forma ristretta con i soli componenti regionali ed allargata con anche componenti degli enti del sistema Regionale e del sistema sanitario, con i seguenti obiettivi:
raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Ministeri competenti e le Autorità Sanitarie nazionali per la gestione dell'emergenza sanitaria e la predisposizione dei necessari indirizzi da fornire al sistema sanitario per l'attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali;
proposte, sulla base delle evidenze epidemiologiche e delle proiezioni disponibili, per l'adozione di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica;
predisposizione di ulteriori indirizzi da fornire al sistema sanitario e alle società del sistema regionale;
coordinamento degli interventi sul sistema sanitario finalizzati ad affrontare la fase emergenziale;
coordinamento per la raccolta, l'aggiornamento e la comunicazione ufficiale dei dati secondo le modalità previste;
gestione degli aspetti connessi alla funzionalità dell'ente regionale sotto i profili amministrativi, anche mediante il supporto alla struttura del Presidente, logistici e organizzativi.»
è di tutta evidenza come la regione Lombardia abbia avuto un rilevante ruolo nella gestione della pandemia a livello regionale e conseguentemente sull'intero territorio nazionale,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare l'operato della regione Lombardia, quale regione che più di ogni altra ha avuto un ruolo caratterizzante nella diffusione del virus e nella gestione dell'emergenza, soprattutto nelle fasi iniziale, tanto da richiedere come necessaria la costituzione dell'Unità di Crisi di Emergenza Sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/384-A/21. Dell'Olio, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera g) attribuisce il compito di verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020 e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
con decreto n. 3287 del 12/03/2020 della Regione Lombardia è stata costituita «l'Unità di crisi emergenza sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa task force»;
nel decreto si fa menzione al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 n. 574 «Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
con il predetto decreto della Regione Lombardia si è formalizza l'istituzione della task force della Lombardia che, in raccordo con l'Unità di Crisi di emergenza sanitaria, ha operato dall'avvio dell'emergenza in stretto contatto con l'Unità di Crisi regionale,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a valutare l'operato della task force della regione Lombardia e conseguentemente l'efficacia delle misure adottate dalla Regione medesima per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.
9/384-A/22. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera g) attribuisce il compito di verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020 e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
con decreto n. 3287 del 12/03/2020 della Regione Lombardia è stata costituita «l'Unità di crisi emergenza sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa task force»;
la Regione del Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 3 del 30 gennaio 2020 ha immediatamente attivato la task force regionale per la definizione di misure di prevenzione e controllo dell'epidemia di Coronavirus «2019 – nCov», nell'ambito del Gruppo Operativo Risposta Rapida Regionale (GORR) per l'emergenza in sanità pubblica;
quasi tutte le regioni, giustamente, hanno istituito delle unità di crisi regionali e delle task force per coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2,
impegna il Governo
a supportare, nell'ambito delle proprie competenze, l'attività della costituenda Commissione parlamentare, effettuando, parallelamente ai lavori della Commissione stessa, una ricognizione di tutti gli organi, commissioni o comitati di supporto regionali, costituiti per far fronte all'emergenza.
9/384-A/23. Donno, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera h) attribuisce il compito di verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;
nella regione Lombardia, solo dal mese di febbraio al mese di dicembre dell'anno 2020, sono state emanate circa 40 ordinanze regionali;
tra di esse, una delle prime, è l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanata ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;
tra le norme e i considerata richiamati dall'ordinanza della regione Lombardia si legge:
tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 13 marzo 2020 (ndr 11 marzo) ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (ndr pandemia);
visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l'articolo 48 che prevede per le regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;
ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale;
considerato che: l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della regione Lombardia; si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale;
dalla predetta ordinanza si evince dunque con chiarezza come la Lombardia in primis ritenga fondamentale il ruolo delle regioni nel contenimento del virus, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, tanto da esprimere la necessità di adottare necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo, ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa «con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale»,
impegna il Governo
ad effettuare una scelta di coerenza volta a ripensare totalmente il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia differenziata per le regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sottraendo, attraverso idonee iniziative normative, alla predetta autonomia, in primis, soprattutto la materia di salute, tenuto conto della totale esclusione delle regioni da una indagine così importante e delicata che riguarda la salute dei cittadini.
9/384-A/24. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera h) attribuisce il compito di verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;
l'ordinanza n. 514 del 21/03/2020 della regione Lombardia, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanata ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ha previsto limitazioni più restrittive agli spostamenti su tutto il territorio regionale;
l'ordinanza, come si evince testo della medesima, è scaturita:
dall'evolversi della situazione epidemiologica e dal carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale;
dalla necessità di misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale,
impegna il Governo
per quanto di competenza a volere effettuare una ricognizione delle normative regionali emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 così da consentire di comprendere le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative, informandone la Commissione stessa.
9/384-A/25. D'Orso, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera h) attribuisce il compito di verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;
è evidente come la disposizione in esame sia pretestuosa indicando documenti specifici (peraltro anche datati nel tempo) ed escludendo invece le normative regionali;
gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;
nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi,
impegna il Governo
a supportare, nell'ambito delle proprie competenze, l'attività della costituenda commissione parlamentare, valutando, parallelamente ai lavori della Commissione stessa, l'attuazione da parte delle singole regioni delle normative nazionali relative all'emergenza pandemica, verificando se e in quale misura vi siano state delle conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale.
9/384-A/26. Fede, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera i) attribuisce il compito di esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;
è noto alla generalità come l'Unione europea e gli Stati membri abbiano lavorato congiuntamente per rafforzare i sistemi sanitari nazionali e limitare la diffusione del virus;
un ruolo particolarmente rilevante dell'UE ha riguardato la risposta tesa ad attenuare l'impatto socioeconomico del COVID-19 e a sostenere la ripresa dei paesi dell'UE;
fin dal mese di marzo 2020, infatti, i leader dell'UE hanno concordato quattro priorità al fine di orientare la risposta di emergenza dell'UE alla pandemia di COVID-19:
limitare la diffusione del virus;
garantire la fornitura di attrezzature mediche;
promuovere la ricerca su terapie e vaccini;
sostenere l'occupazione, le imprese e l'economia;
nel periodo più critico della crisi COVID-19 i leader dell'UE si sono riuniti regolarmente in videoconferenza per discutere della situazione, valutarla e coordinare gli interventi;
azioni coordinate degli Stati membri hanno riguardato: lo sviluppo, produzione e diffusione dei vaccini contro la COVID-19; le strategie di test e riconoscimento reciproco dei test tracciamento transfrontaliero dei contatti (green pass); norme di quarantena; certificati digitali di vaccinazione interoperabili,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di esaminare anche i rapporti tra le autorità dello Stato italiano e gli organismi europei tenuto conto dell'importanza che gli stessi hanno avuto nel corso della pandemia e nella gestione coordinata dell'emergenza da parte degli Stati membri.
9/384-A/27. Fenu, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera m) attribuisce il compito di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;
ogni eventuale quadro fattuale ricostruito dalla Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dalla proposta di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;
istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare le modalità con cui le regioni e gli enti locali abbiano dato attuazione agli strumenti e/o indicazioni nazionali nonché le modalità con cui sia stata data attuazione agli strumenti e/o indicazioni regionali nei territori da parte degli enti e delle strutture coinvolte a livello territoriale.
9/384-A/28. Ilaria Fontana, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alle lettere m) ed n) attribuisce il compito di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
è evidente come l'indagine sia irrazionalmente circoscritta alla valutazione sulla tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il solo Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
sarebbe invece necessario verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati, nel corso dell'emergenza pandemica «a tutti i livelli istituzionali», al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo
a supportare, nell'ambito delle proprie competenze, l'attività della costituenda Commissione parlamentare, affinché essa sia messa in condizioni di rilevare le misure più idonee a rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale, nonché, parallelamente ai lavori della Commissione stessa, ad analizzare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le Regioni e province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
9/384-A/29. Giuliano, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera o) attribuisce il compito di verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni nel corso dell'emergenza pandemica;
durante l'emergenza sono state introdotte diverse norme in materia di contratti pubblici, finalizzate a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica;
è stata resa nota dagli organi di informazione la vicenda giudiziaria della regione Lombardia relativa «alla commessa da 7 milioni di euro per mascherine mai arrivate a destinazione, per la quale la stazione appaltante della regione Lombardia (Aria spa) aveva presentato una segnalazione in procura»;
dalla sentenza emessa dal tribunale di Milano il 13 dicembre 2022 si evince che «In sostanza appare evidente che il comportamento di ARIA, pur in un momento di esasperata concitazione, è stato del tutto disordinato. Infatti ha ritenuto concluso un contratto che non lo era, soprattutto non lo era alle condizioni inattuabili proposte dalla stessa ARIA, ha effettuato frettolosamente il bonifico, poi, verosimilmente per tamponare la situazione di confusione, già il 29 febbraio ha presentato precipitosamente la “segnalazione” alla Procura e solo dopo questa, l'1 marzo, ha inviato a Fitolux la contestazione di inadempimento. Gli inquirenti hanno poi seguito inutilmente, sposandola, l'iniziativa di ARIA del 29 febbraio disponendo il 4 marzo il sequestro preventivo di urgenza di una somma di cui era già stata disposta da parte di FITOLUX la restituzione.»;
queste ed altre situazioni sono rinvenibili nei migliaia di appalti effettuati dalle innumerevoli stazioni appalti di ciascuna regione e che hanno provveduto ad acquistare per proprio conto dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari necessari ad affrontare l'emergenza,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica nelle strutture sanitarie delle regioni e poi acquistate dalle regioni medesime e dalle loro strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza pandemica.
9/384-A/30. Gubitosa, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera o) attribuisce il compito di verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza pandemica;
alla lettera q), invece, prevede il compito di indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi «nella fase iniziale» della pandemia, individuandone le cause ed eventuali responsabilità;
durante l'emergenza sono state introdotte diverse norme in materia di contratti pubblici, finalizzate a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica;
nella vigenza dello stato di emergenza nazionale, per l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora la spesa fosse finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, era consentito l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice e a condizione che l'affidamento fosse conforme al motivo delle liberalità,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi durante l'intera durata della pandemia.
9/384-A/31. Iaria, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera r) attribuisce il compito di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;
è evidente come la disposizione in esame, in maniera del tutto persecutoria, voglia circoscrivere il campo di indagine al solo Governo e al solo Commissario straordinario nominato il 18 marzo 2020 ossia il Commissario Arcuri, ignorando il ruolo di altri commissari nominati successivamente o figure analoghe o simili nominate da strutture regionali;
l'emergenza, inevitabilmente, è stata caratterizzata da affidamenti di forniture avviate in somma urgenza per acquisti connessi all'emergenza Covid-19: il primo semestre del 2020 era stato caratterizzato soprattutto dagli acquisti di mascherine e dispositivi individuali di protezione, nel 2021 rilevano soprattutto gli acquisti per vaccini anti COVID-19 e test diagnostici per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2;
l'emergenza pandemica è stata posta alla base delle scelte di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando anche per contratti di importo molto elevato, in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi relativi a procedure di acquisto e gestione di risorse da parte anche delle regioni e delle loro strutture di supporto.
9/384-A/32. L'Abbate, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera r) attribuisce il compito di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;
è evidente come la disposizione in esame, in maniera del tutto persecutoria, voglia circoscrivere il campo di indagine al solo Governo e al solo Commissario straordinario nominato il 18 marzo 2020 ossia il Commissario Arcuri, ignorando il ruolo ci altri commissari nominati successivamente o nominati da strutture regionali,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare l'operato di tutti i commissari straordinari, anche regionali, ovvero figure analoghe, ove nominati.
9/384-A/33. Lomuti, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
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La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera r) attribuisce il compito di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi;
il medesimo articolo, alla successiva lettera s), attribuisce il compiti di approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:
1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, quali a titolo di esempio 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, quali ad esempio i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
è con tutta evidenza imbarazzante ed incommentabile la natura persecutoria di questa specifica disposizione per la quale sarebbe auspicabile un intervento di garanzia onde dimensionare integralmente questo approccio inquisitorio di tragica memoria,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, a verificare eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte delle regioni e province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.
9/384-A/34. Lovecchio, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera r) attribuisce il compito di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi;
il medesimo articolo, alla successiva lettera s), attribuisce il compiti di approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:
1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, quali a titolo di esempio 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, quali ad esempio i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
la disposizione all'esame, con tutta evidenza, limita la predetta indagine alle procedure di acquisto e alla gestione delle risorse di un solo Governo, escludendo incredibilmente le regioni e, cosa ancora più assurda, limitando l'indagine ad un solo Commissario e solo per taluni acquisti di DPI (quelli prodotti in Cina), solo la fase iniziale della campagna di vaccinazione, oppure solo su banchi a rotelle!,
impegna il Governo:
parallelamente ai lavori della Commissione, a condurre, avvalendosi delle iniziative di tipo ispettivo di cui dispone, verifiche estese:
alle regioni e alle loro strutture di supporto;
a tutti i commissari straordinari, anche regionali, ovvero a figure analoghe (laddove il testo in esame, in maniera incomprensibile, sembra che voglia concentrare l'indagine della Commissione parlamentare esclusivamente sul Commissario Arcuri);
all'acquisto di tutti DPI;
a tutti i contratti di appalto e concessione per la progettazione e realizzazione di covid hotel, di hub vaccinali e di piattaforme per il tracciamento;
a tutti i presidi per le istituzioni scolastiche (e non solo i banchi a rotelle).
9/384-A/35. Morfino, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera r) attribuisce il compito di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi;
il medesimo articolo, alla successiva lettera s), attribuisce il compiti di approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:
1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, quali a titolo di esempio 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, quali ad esempio i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
appare del tutto pretestuosa, se non addirittura persecutoria, l'indicazione di fatti, oggetti o eventi specifici (come il riferimento ai DPI della Cina, alla piattaforma Immuni o ai Banchi a rotelle),
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di estendere l'indagine a tutti i contratti di appalto e concessione per la progettazione e realizzazione di covid hotel, di hub vaccinali e di piattaforme per il tracciamento nonché per l'acquisizione di presidi per le istituzioni scolastiche
9/384-A/36. Onori, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera t) attribuisce il compito di verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
in sostanza alla Commissione d'inchiesta si attribuisce il compito di verificare la costituzionalità delle misure di contenimento e il loro fondamento scientifico;
ricordato che:
sono ormai diverse le pronunce della Corte che hanno riguardato l'impatto della legislazione «pandemica» sul sistema costituzionale, tanto in riferimento ai rapporti Stato-regioni e al sistema delle fonti, quanto alla limitazione dei diritti costituzionali;
le predette pronunce costituzionali hanno sostanzialmente ritenuto che il legislatore statale sia intervenuto in armonia con la cornice costituzionale e che l'impianto normativo previsto per fronteggiare l'emergenza è stato solido e conforme a Costituzione;
sia sull'impiego dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia sull'impiego della decretazione d'urgenza il Governo, secondo quanto sancito dal Giudice delle leggi, ha agito in ossequio ai principi costituzionali;
la diffusa e frequente decretazione d'urgenza è stata peraltro puntualmente convertita in legge,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di verificare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale.
9/384-A/37. Orrico, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera t) attribuisce il compito di verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
in sostanza alla Commissione d'inchiesta si attribuisce il compito di verificare la costituzionalità delle misure di contenimento e il loro fondamento scientifico;
ricordato che:
con riferimento alla misura della quarantena, rispetto alla quale non è stata configurata alcune forma di coercizione fisica, la Corte costituzionale, con la sentenza 26 maggio 2022, n. 127, ha sottolineato l'assenza di alcuna degradazione giuridica poiché applicata a soggetti colpiti da un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in modo ubiquo nel mondo e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali;
la misura predisposta dal legislatore, pertanto, secondo la Corte, non comporta alcuna stigma morale e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea;
da ciò deriva che il provvedimento di quarantena non restringe la libertà personale, ma deve essere qualificato come misura restrittiva della libertà di circolazione per motivi di sanità. Si resta, dunque, nel campo della riserva di legge di cui all'articolo 16 della Costituzione, riserva relativa, a cui può adattarsi il modello decreto-legge/decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla ricordata legislazione statale,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di accertare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, con particolare riferimento alle misure in materia di quarantena.
9/384-A/38. Pavanelli, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera t) attribuisce il compito di verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
in sostanza la Commissione ha il compito di indagare sulle misure di contenimento adottate dal solo Governo;
eppure è innegabile il ruolo che le regioni hanno avuto nel contesto emergenziale del COVID-19, con inevitabili e ben note conseguenze sul rapporto centro-periferia e sul coordinamento necessario;
fin da subito, l'emergenza ha messo in evidenza la necessità di operare un difficile e delicato contemperamento dei principi di unità e differenziazione territoriale;
nel corso dell'emergenza, a seconda dell'aggravarsi dei contagi e delle restrizioni, sono state emanate numerosissime ordinanze regionali sostanzialmente recettive delle misure adottate dal Governo ma tuttavia non sempre omogenee;
uno scontro significativo si è verificato, ad esempio, tra il Governo e la Regione Lombardia a seguito dell'emanazione da parte del Presidente del Consiglio di un ulteriore decreto del 22 marzo con cui veniva disposta la sospensione di tutte le attività produttive e l'ulteriore limitazione della libertà di circolazione dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
il 21 marzo il Presidente della regione Lombardia aveva emanato un'ordinanza con cui disponeva la limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale non condividendo le misure adottate dal Governo, considerate troppo riduttive a fronte dell'emergenza;
sono note poi le differenti scelte dei singoli Presidenti di regione, nei diversi territori, sul tracciamento dei contagi e sulle modalità attraverso cui eseguire i tamponi,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo, effettuando una ricognizione delle leggi e delle ordinanze regionali adottate con riguardo all'emergenza.
9/384-A/39. Pellegrini, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera u) attribuisce il compito di verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nella adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;
ricordato che:
con riferimento alle misure della quarantena e all'obbligatorietà dei vaccini la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'infondatezza della violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
con specifico riferimento alle misure della quarantena, ad esempio, la Corte ha sottolineato l'assenza di alcuna degradazione giuridica poiché applicata a soggetti colpiti da un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in modo ubiquo nel mondo e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali;
la misura predisposta dal legislatore, pertanto, secondo la Corte, non comporta alcuna stigma morale e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea;
da ciò deriva che il provvedimento di quarantena non restringe la libertà personale, ma deve essere qualificato come misura restrittiva della libertà di circolazione per motivi di sanità. Si resta, dunque, nel campo della riserva di legge di cui all'articolo 16 della Costituzione, riserva relativa, a cui può adattarsi il modello decreto-legge/decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla ricordata legislazione statale,
è evidente come gli estensori del provvedimento in esame non pongano in giusta considerazione il diritto fondamentale alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e come ad esso soccombano talvolta anche le libertà fondamentali,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di accertare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, con particolare riferimento al rispetto della tutela della salute umana quale diritto fondamentale degli individui.
9/384-A/40. Penza, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alle lettere t), u) e v) circoscrive il compito di verificare e valutare le misure di contenimento a quelle adottate esclusivamente dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, addirittura «contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico», anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
alle predette lettere si attribuisce il compito di verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite o la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza;
in sostanza si attribuiscono compiti che la nostra Costituzione riserva ad altri organi: al Presidente della Repubblica in primis che ha firmato i decreti leggi e alla Corte costituzionale che con più sentenze ha ribadito la legittimità costituzionale degli interventi normativi adottati durante la pandemia;
sarebbe invece più opportuno che alla Commissione fosse attribuito il compito di effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali, al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro Paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe.
9/384-A/41. Raffa, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera v) attribuisce il compito di verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza;
ricordato che:
sono ormai diverse le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato l'impatto della legislazione «pandemica» sul sistema costituzionale, tanto in riferimento ai rapporti Stato-regioni e al sistema delle fonti, quanto alla limitazione dei diritti costituzionali; le predette pronunce hanno sostanzialmente ritenuto che il legislatore statale sia intervenuto in armonia con la cornice costituzionale e che l'impianto normativo previsto per fronteggiare l'emergenza sia stato solido e conforme a Costituzione;
sia sull'impiego dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia sull'impiego della decretazione d'urgenza il Governo, secondo quanto sancito dal Giudice delle leggi, ha agito in ossequio ai principi costituzionali;
ragioni logiche prima ancora che giuridiche, per usare parole care alla medesima Corte, avrebbero dovuto indurre questa maggioranza a ritenere legittima, senza dubbio alcuno, la dichiarazione dello stato di emergenza e le relative proroghe dinanzi ad una pandemia che ha sconvolto il mondo e ha procurato milioni di morti;
preoccupa che né la dichiarazione di emergenza internazionale o di pandemia dell'OMS né il moltiplicarsi di contagi e decessi, non siano ritenuti dalla maggioranza che sostiene il Governo motivi sufficienti e idonei a far dichiarare lo stato di emergenza;
imbarazza dover ricordare che i decreti-legge in questione sono stati convertiti in legge anche con il voto di chi oggi vorrebbe processarne la legittimità e parimenti imbarazza il dover ricordare che tale compito non può certamente appartenere alla Commissione d'inchiesta che in tal maniera si porrebbe ben al di sopra della Corte costituzionale,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di accertare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, con particolare riferimento alla legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe e dello strumento della decretazione d'urgenza.
9/384-A/42. Riccardo Ricciardi, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera bb) prevede il compito di verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo;
sarebbe stato opportuno includere in tale tipo di indagine anche la comunicazione extraistituzionale che proprio nella pandemia ha avuto un ruolo preponderante e assai spesso confondente arrivando ad alimentare fake news e infodemia (si pensi alle diffuse dichiarazioni di taluni parlamentari, di virologi, giornalisti ecc.) e, talvolta, anche situazioni pericolose per la salute dei cittadini;
sono bene note alcune campagne di comunicazione, veicolate da interessi economici e avvallate da alcuni partiti politici, che nella fase iniziale dell'emergenza fornivano informazioni del tutto destituite di fondamento e antiscientifiche e sollecitavano a riaprire le attività economiche e ad esporsi al virus,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di indagare anche la comunicazione extraistituzionale che proprio nella pandemia ha avuto un ruolo preponderante e assai spesso confondente, alimentando fake news e infodemia e talvolta, anche situazioni pericolose per la salute dei cittadini.
9/384-A/43. Santillo, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera cc) prevede il compito di verificare l'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria e case farmaceutiche;
considerato che:
il predetto compito appare condivisibile nella misura in cui includa nell'indagine anche il conflitto d'interesse relativo agli organi tecnici delle regioni e poi delle strutture sanitarie pubbliche e private, come peraltro era presente nella prima stesura del testo base e poi «inspiegabilmente» fatto sparire,
impegna il Governo
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente ad essa, verificare il conflitto d'interesse eventualmente sussistente in capo agli organi tecnici delle regioni e poi delle strutture sanitarie pubbliche e private.
9/384-A/44. Scerra, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alle lettere dd), ee) e ff) prevede il compito di:
verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;
svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto;
verificare gli atti della rolling review sui vaccini anti SARS-CoV-2 le decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2;
è evidente come dai predetti compiti si evinca la volontà di caldeggiare tesi no vax e non si voglia fare riferimento invece alle indicazioni della comunità scientifica nazionale ed internazionale,
impegna il Governo
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle indicazioni più aggiornate della comunità scientifica nazionale ed internazionale.
9/384-A/45. Scutellà, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
il provvedimento concentra e vincola la Commissione nel compito di valutare o altrimenti giudicare l'operato del Governo, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale;
c'è dunque in questo provvedimento una confusione sui limiti funzionali della Commissione tale che si disconosce la primaria finalità che dovrebbe appartenere ad una Commissione d'inchiesta che non dovrebbe essere quella di trovare presunti colpevoli o responsabili (cosa che compete alla magistratura), ma dovrebbe consentire all'Assemblea di valutare gli elementi emersi consentendogli di intervenire con la funzione che gli è propria: quella di legiferare!;
considerato che:
non si evince dal provvedimento l'esame la finalità ultima che dovrebbe appartenere a questa Commissione d'inchiesta ovverosia la tutela e salvaguardia del nostro SSN affinché sia messo in grado per il futuro di fronteggiare qualsiasi nuova emergenza sanitaria,
impegna il Governo
ad assicurare, fin dal primo provvedimento utile, un investimento straordinario sul personale sanitario, ridefinendone adeguatamente il fabbisogno, eliminando il tetto della spesa e consentendo alle strutture sanitarie di assumere personale a tempo indeterminato al fine di assicurare che in futuro, ove si dovessero verificare nuove emergenze o pandemie, il nostro SSN sia in grado di farvi fronte con tutto il personale necessario e adeguatamente formato.
9/384-A/46. Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine, secondo la modifica introdotta in sede referente, di fronteggiare una possibile e nuova pandemia di questa portata e gravità;
c'è dunque in questo provvedimento una confusione sui limiti funzionali della Commissione tale che si disconosce la primaria finalità che dovrebbe appartenere ad una Commissione d'inchiesta che non dovrebbe essere quella di trovare presunti colpevoli o responsabili (cosa che compete alla magistratura), ma dovrebbe consentire all'Assemblea di valutare gli elementi emersi consentendogli di intervenire con la funzione che gli è propria: quella di legiferare!,
impegna il Governo
a destinare, nel primo provvedimento utile, risorse certe da destinare al SSN che siano in grado di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione degli interventi necessari in sanità, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo che da 40 anni caratterizzano il Servizio sanitario nazionale.
9/384-A/47. Todde, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera f) attribuisce il compito di accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;
la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 ha sancito l'accordo sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); il Piano aggiorna e sostituisce i precedenti Piani pandemici Influenzali ed è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale del gennaio 2017;
questo piano, pur facendo tesoro di quanto appreso dalla pandemia COVID-19, si focalizza, nel suo testo principale e nelle sue appendici, sulla preparazione rispetto a scenari pandemici da virus influenzali;
il Piano pandemico influenzale 2021-2023 identifica, per diverse dimensioni operative, le azioni chiave da attuare nell'arco di tre anni e definisce i ruoli e le responsabilità del Servizio sanitario nazionale nella preparazione e risposta ad una pandemia influenzale;
nel Piano si prevede che nei 6 mesi successivi alla sua approvazione ciascuna regione/PA approvi un piano strategico-operativo regionale attuativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale in linea con il Piano Nazionale impegnandosi a darne attuazione nei 120 giorni successivi, definendo i piani di potenziamento e flessibilità dei servizi territoriali e ospedalieri, piani operativi aziendali, piani di formazione per il personale, criteri di approvvigionamento e accantonamento di DPI, criteri per l'accesso diversificato ai Pronto Soccorso (PS) in caso di emergenze infettive, criteri per rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito assistenziale (es. nelle RSA) ecc.;
il Piano nazionale prevede inoltre che sia effettuata una stima delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dei piani pandemici regionali, da finanziarsi con fondi specifici vincolati alla pandemia e aggiuntivi rispetto al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e dei relativi riparti nel Fondo Sanitario Regionale,
impegna il Governo
entro il prossimo mese di giugno, ad effettuare una rilevazione e renderla pubblica volta a rilevare se siano stati adottati i Piani pandemici regionali indicati in premessa e se siano state realizzate, come indicato nel piano nazionale, le stime sulle risorse economiche necessarie e se le risorse necessarie per la realizzazione dei piani pandemici regionali siano state finanziate con fondi specifici vincolati alla pandemia e aggiuntivi rispetto al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e dei relativi riparti nel Fondo Sanitario Regionale.
9/384-A/48. Torto, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 ha sancito l'accordo sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); il Piano aggiorna e sostituisce i precedenti Piani pandemici Influenzali ed è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale del gennaio 2017;
nel Piano si prevede che nei 6 mesi successivi alla sua approvazione ciascuna regione/PA approvi un piano strategico-operativo regionale attuativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale in linea con il Piano Nazionale impegnandosi a darne attuazione nei 120 giorni successivi – piani di potenziamento e flessibilità dei servizi territoriali e ospedalieri, piani operativi aziendali, piani di formazione per il personale, criteri di approvvigionamento e accantonamento di DPI, criteri per l'accesso diversificato ai Pronto Soccorso (PS) in caso di emergenze infettive, criteri per rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito assistenziale (es. nelle RSA) ecc.;
il Piano nazionale prevede inoltre che sia effettuata una stima delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dei piani pandemici regionali, da finanziarsi con fondi specifici vincolati alla pandemia e aggiuntivi rispetto al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e dei relativi riparti nel Fondo Sanitario Regionale,
impegna il Governo
a finanziare, nel primo provvedimento utile, i fondi specifici vincolati alla pandemia e aggiuntivi rispetto al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e dei relativi riparti nel Fondo Sanitario Regionale che ciascuna regione deve istituire in attuazione del Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.
9/384-A/49. Traversi, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 ha sancito l'accordo sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); il Piano aggiorna e sostituisce i precedenti Piani pandemici Influenzali ed è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale del gennaio 2017;
il Piano si propone di attuare i seguenti obiettivi specifici:
pianificare le attività in caso di pandemia influenzale;
definire ruoli e responsabilità dei diversi soggetti a livello nazionale e regionale per l'attuazione delle misure previste dalla pianificazione e altre eventualmente decise;
fornire strumenti per una pianificazione armonizzata regionale per definire ruoli e responsabilità dei diversi soggetti a livello regionale e locale per l'attuazione delle misure previste dalla pianificazione nazionale e da esigenze specifiche del territorio di riferimento;
sviluppare un ciclo di formazione, monitoraggio e aggiornamento continuo del piano per favorire l'implementazione dello stesso e monitorare l'efficienza degli interventi intrapresi,
impegna il Governo
a rivedere, nel primo provvedimento utile, il Piano di cui in premessa per ridefinire ruoli e responsabilità dei diversi soggetti a livello nazionale e regionale, ridimensionando nello specifico il ruolo delle regioni alla luce del fatto che nel provvedimento in esame non si ritengono le regioni medesime attori fondamentali nella gestione di una emergenza sanitaria; conseguentemente di ripensare l'autonomia differenziata, sottraendo alla stessa la materia della salute.
9/384-A/50. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Girelli.
La Camera,
premesso che:
durante la fase iniziale della pandemia da COVID-19, nei primi mesi del 2020, l'Italia ha registrato il più elevato numero di casi di contagio in Europa, in particolare, uno dei settori che ha particolarmente subito l'impatto della pandemia è stato quello delle strutture residenziali, sociosanitarie e socio-assistenziali per persone anziane;
nel corso dell'emergenza, operatrici e operatori sanitari e sociosanitari che hanno denunciato le inadeguate condizioni di lavoro e di sicurezza sono stati/e spesso sottoposti/e a procedimenti disciplinari, con il rischio di subire ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro;
come riportato anche da Amnesty International, il COVID-19 ha mietuto un'enorme quantità di vittime tra le persone anziane ospiti di strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali;
alcune stime indicano che l'8,5 per cento degli anziani ospiti di strutture residenziali in Italia sarebbe deceduto durante i primi mesi della pandemia, mentre in alcune regioni il tasso di mortalità è stato più alto, con un picco del 12,9 per cento, come nel caso della Lombardia,
impegna il Governo:
a supportare la costituenda Commissione, aderendo alle richieste che la stessa potrà formulare in proposito, affinché essa sia messa in condizioni di indagare sul rilevante numero di contagi e decessi verificatosi nelle RSA;
ad intervenire nel primo provvedimento utile per:
a) ridurre il gap contrattuale e il dumping salariale che sussiste tra i soggetti che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assitenziali private convenzionate e accreditate e i soggetti che operano invece nelle strutture sanitarie pubbliche, affinché, al medesimo lavoro svolto in un contesto sanitario pubblico o privato, il salario, i diritti e le tutele siano le stesse;
b) a rivedere il sistema dell'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per gli anziani e per i soggetti fragili, per garantire la presenza di personale in numero congruo, adeguatamente formato e che sia in grado di garantire l'assistenza appropriata agli ospiti delle strutture;
a realizzare, entro il prossimo mese di giugno, il censimento delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali sul territorio nazionale e a istituire un'anagrafe delle residenze socio-assistenziali, recante il numero delle strutture operative, la rispettiva capacità recettiva e le modalità organizzative e il personale in dotazione.
9/384-A/51. Tucci, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 384 e abbinati reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura e di grave impatto di una nuova pandemia;
l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute e alla efficacia e la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
in particolare tra i compiti si prevede quello di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
impegna il Governo:
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:
in relazione a eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ad accertare, anche attraverso le iniziative di tipo ispettivo di cui dispone, se tali fenomeni e comportamenti abbiano anche interessato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le strutture di supporto da queste istituite durante l'epidemia da SARS-CoV-2, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, comunicando le risultanze alle competenti commissioni parlamentari.
9/384-A/52. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 384 e abbinati reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura e di grave impatto di una nuova pandemia;
l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute e alla efficacia e la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
tra i compiti della Commissione rientra la verifica delle procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19,
impegna il Governo:
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:
a relazionare alle competenti commissioni parlamentari in merito all'attuale capacità di approvvigionamento, distribuzione dei beni e servizi sanitari e realizzazione di presidi e strutture sanitarie in caso di una nuova emergenza pandemica, da parte delle strutture nazionali e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
9/384-A/53. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 384 e abbinati reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura e di grave impatto di una nuova pandemia;
l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute e alla efficacia e la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
la lettera n) dell'articolo 3 indica tra i compiti quello di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica,
impegna il Governo:
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:
a verificare, anche attraverso le iniziative di tipo ispettivo di cui dispone, quali siano state nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle aziende sanitarie locali le attività di potenziamento del Servizio sanitario e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica e, a seguito di tali interventi, quali siano i livelli di potenziamento raggiunti dal Sistema sanitario.
9/384-A/54. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 384 e abbinati reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura e di grave impatto di una nuova pandemia;
l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute e alla efficacia e la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
in particolare la lettera dd) dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili,
impegna il Governo:
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:
ad accertare e a relazionare alle competenti commissioni parlamentari sul reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico ed in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.
9/384-A/55. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 384 e abbinati reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura e di grave impatto di una nuova pandemia;
l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute e alla efficacia e la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
in particolare la lettera dd) dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili,
impegna il Governo:
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:
ad accertare e relazionare alle competenti commissioni parlamentari in merito agli obiettivi raggiunti dalla riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare e la ricaduta, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, della riduzione dei ricoveri ospedalieri e quindi all'aumento di numero di posti letto attivabili in caso di pandemia, indicando altresì le eventuali criticità che possano limitare un uniforme livello di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare in tutto il territorio nazionale.
9/384-A/56. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 384 e abbinati reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura e di grave impatto di una nuova pandemia;
l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute e alla efficacia e la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2,
impegna il Governo:
sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:
ad accertare e relazionare alle competenti commissioni parlamentari quale sia, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuale disponibilità di posti letto attivati nelle terapie intensive e semi intensive e attivabili in caso di eventuali eventi pandemici.
9/384-A/57. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.