XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
la Costituzione italiana non riconosce espressamente il diritto all'abitazione; il fondamento costituzionale lo si ritrova, da un lato, nell'articolo 47, nella parte in cui afferma che «la Repubblica (...) favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» e, dall'altro, nell'articolo 42, comma 2 , quando si stabilisce che la legge determina in relazione allo statuto della proprietà privata «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.» Pertanto, non si può affermare che la Carta costituzionale non fornisca i riferimenti normativi per considerare il diritto all'abitare come un bene di rilievo costituzionale e come un diritto fondamentale. In questo senso sia l'articolo 2, come espressione del principio personalista, sia l'articolo 3, comma 2, in relazione a quello di eguaglianza sostanziale, garantiscono «un primo significativo fondamento, che non soltanto preclude ogni attività ad ostacolarlo, ma autorizza altresì i pubblici poteri ad agire in conformità al compito di rimuovere i connessi impedimenti di natura socio-economica, “legittimando” interventi di sostegno o promozione che siano volti ad alleviare il disagio abitativo dei soggetti più deboli», come sostenuto da autorevoli costituzionalisti;
la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009);
la Dichiarazione universale dei diritti umani, che venne adottata nel 1948, afferma nel suo articolo 25. 1: «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà»;
il diritto all'abitazione è previsto inoltre dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34, paragrafo 3, nel quale si dichiara che l'Unione «riconosce e rispetta il diritto (...) all'assistenza abitativa», al fine di «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti»;
anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa n. C-34/13 – sentenza del 10 settembre 2014) configura il diritto all'abitazione come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, oggetto di competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;
ad oggi, non sono disponibili stime sedimentate sull'entità complessiva delle forme di disagio abitativo presenti in Italia e, oltretutto, come si osserva anche nel rapporto promosso da Federcasa e curato da Nomisma (2020), non esiste una definizione condivisa del concetto di disagio abitativo;
alcune indagini, tuttavia, consentono di raccogliere annualmente, a livello nazionale, informazioni sulle caratteristiche delle abitazioni di residenza delle famiglie (il titolo di godimento dell'abitazione, la tipologia ed altro), sull'adeguatezza degli spazi abitativi (strutture danneggiate, umidità o mancanza di spazio), sul peso degli oneri per la casa e sulle difficoltà che i cittadini incontrano per far fronte con regolarità a tali spese;
nel nostro Paese quasi 2 milioni e 500 mila famiglie, il 9,9 per cento del totale, spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40 per cento del reddito disponibile. È quanto emerge da un report dell'Istat, dedicato alle emergenze abitative, presentato il 6 settembre 2022 al Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il report offre un quadro sulla distribuzione dei titoli di godimento dell'abitazione e sulle tipologie di abitazioni, confermando sostanzialmente la progressiva contrazione della componente in affitto a favore di quella in proprietà che ha iniziato a caratterizzare il contesto italiano dagli anni '70 in avanti e a consolidarsi a partire dagli anni 2000. Nel 2021, infatti, il 70 per cento circa delle famiglie (18,2 milioni di famiglie) risulta in proprietà, il 20 per cento (5,2 milioni) in affitto e circa il 9 per cento (2,2 milioni) dispone di un'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Tra le famiglie proprietarie di un'abitazione, quelle che pagano un mutuo rappresentano il 12,8 per cento del totale (circa 3,3 milioni di famiglie);
si conferma, inoltre, come l'affitto continui ad essere il titolo di godimento più diffuso tra le famiglie più povere (il 32 per cento dei nuclei famigliari appartenenti al primo quintile), riducendosi progressivamente all'aumentare del reddito (11,3 per cento tra le famiglie più benestanti appartenenti all'ultimo quintile). I nuclei familiari in affitto sono indicativamente le persone sole con meno di 35 anni (47,8 per cento), le famiglie giovani di nuova formazione (il 39,9 per cento), le persone sole di 35-64 anni (33,2 per cento), le famiglie monogenitore con figli minori (30,8 per cento) e quelle con almeno tre minori (33,7 per cento). Quella dell'affitto è una condizione che caratterizza il 35,5 per cento delle famiglie in cui il principale percettore di reddito è disoccupato e il 68,5 per cento delle famiglie con stranieri, mentre quelle composte da soli stranieri riguarda il 73,8 per cento delle famiglie (tra queste poco più di una famiglia su 10 vive in una casa di proprietà);
il 20 per cento delle famiglie che ha il reddito più basso spende in media per la casa il 32,3 per cento delle proprie entrate, mentre il 20 per cento più benestante spende mensilmente per l'abitazione il 6,6 per cento del proprio reddito;
i dati Istat evidenziano come in Italia il tema della casa rappresenti oggi un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e come alcune condizioni sociali o di fragilità siano estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa;
si descrive, infatti, una situazione nella quale sempre più persone faticano a recuperare risorse per mantenere la propria abitazione e molte altre trovano vincoli e ostacoli per accedere a situazioni abitative adeguate; si assiste, inoltre, a divari importanti e accentuati tra diverse fasce di popolazione;
emerge chiaramente come, per alcune fasce sociali, ma anche per alcune categorie di cittadini (famiglie monogenitoriali, famiglie di origine straniera, giovani coppie), sembrano aumentare le difficoltà ad affittare e ad acquistare un'abitazione sul mercato a causa della richiesta di garanzie difficilmente assicurabili, ma anche ad accedere ad abitazioni in affitto a canoni sostenibili, data la scarsità di offerta di edilizia pubblica e di abitazioni a canone concordato/convenzionato o, in generale, agevolato;
l'aumento di situazioni di disagio connesse alla difficoltà economica ad accedere a una migliore condizione abitativa viene documentato anche dal tasso di sovraffollamento e dalla presenza di problemi strutturali nell'abitazione;
rispetto alla condizione di sovraffollamento, nel 2021, essa riguarda il 20,2 per cento delle famiglie. Valori particolarmente elevati si registrano tra le famiglie in affitto (35,6 per cento), nelle coppie con figli minori (38,3 per cento), nelle famiglie monogenitoriali con figli minori (46,3 per cento) e nelle famiglie di origine straniera (48,1 per cento). Considerando il reddito familiare, si verifica, inoltre, come, tra le famiglie più agiate, il tasso di sovraffollamento sia pari al 9,6 per cento, mentre tra quelle meno abbienti riguardi ben il 27,4 per cento delle famiglie. Una condizione che nel corso degli anni è andata aggravandosi, rispetto a una media dell'Unione europea dove invece si è registrata una costante diminuzione del fenomeno;
rispetto invece ai problemi strutturali relativi all'abitazione, viene registrata una maggiore esposizione a queste forme di disagio tra le famiglie più povere dove: il 14,8 per cento lamenta la presenza di strutture danneggiate, il 16,5 per cento problemi di umidità, l'8,8 per cento scarsa luminosità. Le percentuali aumentano tra le famiglie in affitto, quelle residenti nel Mezzogiorno, tra le persone sole con più di 35 anni di età e quelle composte da soli stranieri;
ulteriore conferma delle condizioni di difficoltà osservate per alcuni segmenti della popolazione viene dalla percentuale di famiglie che riferiscono di essersi trovate almeno una volta, nel corso del 2021, in arretrato con il pagamento delle spese per le utenze domestiche, l'affitto o le rate del mutuo (a livello nazionale rispettivamente il 6,2 per cento, il 9,4 per cento e il 2,7 per cento delle famiglie). Il ritardo nei pagamenti delle spese per la casa si associa alla loro incidenza sul reddito disponibile: la quota di famiglie in ritardo coi pagamenti è più elevata nel quinto più povero, dove il 13,5 per cento delle famiglie è in arretrato con le utenze (rispetto al 2 per cento del quinto più ricco), il 16,3 per cento delle famiglie che pagano un affitto è in arretrato con il pagamento e il 9,4 per cento delle famiglie che hanno contratto un mutuo è in difficoltà con la rata;
va, inoltre, considerata la bassissima quota di edilizia sociale: in base alle stime di Federcasa, le case popolari in Italia sono più o meno 800 mila, circa il 3 per cento del mercato abitativo, e ospitano circa due milioni di persone. Si tratta di una caratteristica permanente del sistema abitativo italiano, essendo una quota che negli ultimi 30 anni è rimasta tra il 3 e il 5 per cento;
il settore dell'edilizia sociale in Italia ha subito un tracollo dalla fine degli anni '90, quando sono stati eliminati i cosiddetti contributi Gescal (Gestione case per i lavoratori) che ne erano la principale fonte di finanziamento: si trattava di contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (rispettivamente nella misura dello 0,35 e dello 0,70 per cento delle retribuzioni mensili) e dello Stato (4,3 per cento delle somme versate da lavoratori e imprese più un 3,2 per cento del costo di costruzione degli alloggi), il cui gettito veniva appunto utilizzato per finanziare la costruzione e la manutenzione delle case popolari;
contemporaneamente molti alloggi pubblici sono stati venduti a chi li abitava. Federcasa ha stimato in 190 mila gli alloggi pubblici venduti tra il 1993 e il 2011, con un saldo negativo di 56 mila alloggi rispetto a quelli costruiti o recuperati per la locazione sociale;
infine, un'altra grande questione dell'edilizia sociale italiana è che c'è pochissimo turnover. Chi entra in una casa popolare tende a rimanerci tutta la vita, anche se le condizioni che ne avevano garantito l'accesso si modificano. Questo esclude molti nuclei familiari che avrebbero diritto all'accesso ad una casa popolare ed è una situazione che svantaggia, in particolare, giovani e immigrati;
con la riforma operata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono stati introdotti, nell'ambito delle locazioni di immobili ad uso abitativo, in sostituzione di quelli ad equo canone, i contratti a canone concordato. È necessario valutare la possibilità di introdurre l'estensione, a tutti comuni italiani, di stipulare contratti a canone concordato con contestuale diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Ciò permetterebbe di calmierare i canoni a fronte di agevolazioni fiscali;
occorre valutare la possibilità di esentare l'Imu per gli immobili oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria per i quali è stata rilasciata una concessione edilizia. Ciò costituisce un ottimo incentivo per la riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio immobiliare e per ridurre il fenomeno crescente dei ruderi;
accanto alle carenze descritte, nelle città si sono aperti altri fronti. Gli studenti in tenda nei principali atenei sono la fotografia di una situazione ormai insostenibile: in Italia sono 60.000 le residenze pubbliche universitarie a fronte di 500.000 studenti fuori sede; un altro fenomeno che incide sul caro affitti e sulla carenza abitativa sono i cosiddetti affitti brevi che, in particolare nelle maggiori città turistiche, stanno aumentando a dismisura e senza regole;
nella legge di bilancio per il 2023, il Governo ha deciso di non rifinanziare gli unici ammortizzatori sociali rimasti nel settore delle locazioni. Si tratta di due contributi che hanno sostenuto migliaia di famiglie in difficoltà, tamponando l'emergenza abitativa: il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), che ha permesso ad una fascia di popolazione di accedere ad una casa attraverso un'integrazione al canone di locazione, e il Fondo inquilini morosi incolpevoli (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102), che ha sostenuto le famiglie che hanno subito un'ingiunzione di sfratto per morosità dopo aver smesso di pagare l'affitto a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito familiare;
è da rilevare che, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati del 21 marzo 2023 che chiedeva notizie sul piano casa annunciato dal Ministro Salvini, è stata evidenziata, da parte del Sottosegretario Tullio Ferrante, l'importanza di costituire un vero e proprio piano casa a livello nazionale, fondato anche sulla partnership pubblico-privato, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati;
all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza il tema dell'abitare risulta articolato in diverse missioni e con diverse finalità, a riprova del fatto che le politiche abitative sono in stretta relazione, da un lato, con le politiche sociali e, dall'altro, con quelle urbanistiche, che riguardano la trasformazione e la rigenerazione urbana, e che dovrebbero trovare un coordinamento su base territoriale, considerando anche il ruolo rilevante dei comuni nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
ad aprile 2023, undici assessori alla casa di altrettante città italiane (tra cui quelli di Roma e Milano), sostenuti dall'Anci, hanno stilato un manifesto di cinque proposte, emerso al termine del workshop «Un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa», organizzato a Bologna. I cinque punti del manifesto sono i seguenti: una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale; la restituzione gratuita ai comuni degli immobili statali inutilizzati per utilizzo abitativo; il rifinanziamento dei Fondi locazione e morosi incolpevoli; una normativa di regolamentazione per governare gli impatti degli affitti brevi turistici; una misura nazionale che riconosca strutturalmente l'emergenza abitativa come fragilità cui dedicare interventi e risorse,
impegna il Governo:
1) a valutare di adottare iniziative dirette a rifinanziare adeguatamente nella prossima legge di bilancio il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli, considerati fondamentali per sostenere le famiglie a basso reddito e i soggetti in difficoltà economica, introducendo anche modalità agili e tempi certi nell'erogazione delle risorse;
2) a prevedere iniziative, con risorse adeguate, per rilanciare l'edilizia pubblica, adottando un programma nazionale pluriennale, con particolare attenzione all'edilizia sociale;
3) ad adottare iniziative che possano operare in primis una ricognizione del patrimonio edilizio esistente, comprensivo di quello in stato di degrado, dismesso, privo delle funzioni originarie o confiscato alla criminalità organizzata, in coordinamento con le regioni e i comuni, con lo scopo di garantire il recupero e il riuso del patrimonio pubblico e facilitare l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica;
4) a valutare di adottare iniziative di competenza per monitorare periodicamente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
5) ad adottare iniziative volte a verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire progetti di rigenerazione urbana, al fine di recuperare le aree urbane degradate e di ridurre situazioni di degrado sociale e aumentare le condizioni di sicurezza;
6) ad adottare iniziative volte a rafforzare l'edilizia residenziale universitaria pubblica (studentati), con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con lo scopo di garantire condizioni adeguate agli studenti fuori sede e/o distanti dalle sedi universitarie seppur residenti all'interno della regione stessa;
7) a valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione e di prevedere una riduzione dell'Iva applicata sui canoni di locazione di edilizia agevolata, attualmente pari al 10 per cento;
8) a valutare iniziative volte a introdurre l'estensione a tutti i comuni italiani della possibilità di stipulare i contratti a canone concordato, con contestuale possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, ad oggi, per le sole locazioni a canone concordato di fabbricati ubicati unicamente nei comuni ad alta densità abitativa;
9) ad adottare iniziative in materia di regolamentazione delle piattaforme turistiche che gestiscono gli affitti brevi, con l'obiettivo di far emergere il ruolo degli enti locali nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle città e dei borghi delle aree interne e marginali;
10) a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a introdurre una normativa che preveda, anche per le locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, la possibilità di sottoscrivere accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di locazione a canone concordato;
11) a valutare di adottare un nuovo piano casa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, con il coinvolgimento, eventualmente, di capitali pubblici e privati destinati prioritariamente ad invertire la desertificazione demografica dei comuni sotto i 5.000 abitanti;
12) a valutare di adottare iniziative dirette al riordino degli incentivi indirizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio esistente (con una stabilizzazione degli incentivi fiscali anche con misure ridotte rispetto alle attuali), al fine di perseguire il livello ottimale di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, garantendo particolare attenzione a quelle politiche volte a contrastare la desertificazione demografica delle aree interne del nostro Paese, con particolare riguardo ai giovani che devono essere invogliati a ritornare in questi territori;
13) a valutare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso, l'adozione di iniziative volte a permettere che gli immobili inagibili o in ristrutturazione siano esentati dall'Imu qualora oggetto di importanti e sostanziali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro, per i quali è stato rilasciato lo specifico titolo abilitativo, fino alla fine dei lavori.
(1-00167) «Manes, Schullian, Gebhard, Steger, Gallo, Soumahoro».
ATTI DI CONTROLLO
AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR
Interrogazione a risposta orale:
RUBANO. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nei lavori di realizzazione della linea ferroviaria alta capacità/alta velocità Napoli-Bari, secondo quanto consta all'interrogante, si sta registrando una disparità di trattamento per quanto riguarda le tempistiche degli espropri da corrispondere ai soggetti privati e delle risorse da assegnare ai comuni per la realizzazione delle opere compensative;
in particolare, per i comuni campani quali Dugenta, Melizzano, Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Torrecuso, Benevento, al momento, non sarebbero stati neppure quantificati gli importi da riconoscere ai territori per la realizzazione delle cosiddette opere compensative del secondo e terzo lotto dell'opera ferroviara, mentre gli omologhi fondi sono stati già tutti trasferiti ai comuni del primo lotto. Tale discrasia è imputabile al mancato riparto, da parte del Governo, della quota dei fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc) spettanti alla regione Campania, pari a circa 5 miliardi di euro, di cui circa 75 milioni saranno destinati a finanziare le opere compensative –:
quale sia la previsione sulla tempistica entro la quale possa avvenire il trasferimento della quota dei fondi Fsc spettante alla regione Campania in modo che la stessa si attivi alla successiva ripartizione e assegnazione ai comuni.
(3-00522)
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE
Interrogazione a risposta scritta:
GHIRRA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 14 dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, stabilisce che «la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo»;
in virtù della disposizione citata, occorre garantire il passaggio dei beni demaniali dello Stato, inclusi quelli del Ministero della difesa, laddove sia cessata la destinazione connessa ai servizi di competenza dello Stato centrale, alla regione Sardegna;
il secondo comma del medesimo articolo introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprietà dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di competenza statale; l'eccezione ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che se viene a cessare, cade il presupposto della medesima eccezione e i beni non più utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioè, la loro proprietà è trasferita ope legis alla regione;
la chiara e univoca statuizione dell'articolo l4, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale (...) restano allo Stato finché duri tale condizione» non può dare luogo a dubbi interpretativi: la congiunzione temporale «finché» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico alla norma, nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello Statuto speciale, non erano più «connessi» a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente;
malgrado il chiaro dettato della norma costituzionale, finora né il Ministero dell'economia e delle finanze, né l'Agenzia del demanio, hanno mai provveduto a trasferire alla regione Sardegna il possesso di tutti i beni dismessi;
nel 2008 un'intesa tra la regione autonoma della Sardegna e il Ministero della difesa aveva individuato un elenco di beni da trasferire alla regione sarda, mai completamente attuata;
l'accordo aveva previsto la dismissione di 350 beni demaniali militari, la cui stima del Demanio riportava un valore di mercato di 200 milioni di euro;
il valore di questo patrimonio, che può essere destinato a implementare politiche di sviluppo e coesione sociale, creare posti di lavoro e riqualificare aree urbane e rurali, rappresenta, nell'attuale fase storica di profonda depressione economica, un valore ben più rilevante di quello strettamente economico;
la sovrabbondanza delle infrastrutture militari in Sardegna, quasi sempre legate a potenze straniere, permane tutt'ora: Cagliari, in particolare, storica roccaforte militare, presenta circa il 3 per cento di aree e immobili cittadini in capo alle Forze armate; una percentuale enorme, se si considera che il Friuli Venezia Giulia, da sempre interessato da una fortissima presenza militare, ha una percentuale dello 0,5 per cento;
fra tutte spicca l'area dell'ex Carcere di Buoncammino, oggi ancora nella disponibilità dell'Agenzia del demanio, sita in pieno centro a Cagliari, in una zona limitrofa al centro storico e all'Università;
risultano essere numerose in Sardegna le strutture immobiliari che possono essere utilmente trasformate in edilizia residenziale pubblica e abitazioni a canone sociale, attività artigianali e commerciali, attività turistiche, sedi culturali e per associazioni, centri per lo sport e il tempo libero;
i beni dismessi potrebbero anche essere inseriti in un progetto di recupero e autorecupero a «volume zero» di riconversione delle città e dei territori –:
se non si ritenga opportuno avviare l'iter necessario per stipulare un'intesa Stato-regione Sardegna finalizzata all'aggiornamento dei beni oggetto di dismissione e alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa;
se non si ritenga opportuno, in particolare, avviare l'iter per il trasferimento al patrimonio del comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino.
(4-01306)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
LAI e MEROLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di alcune aree del Paese, l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto la possibilità di istituire le zone economiche speciali (Zes), all'interno delle quali le imprese già operanti, nonché le nuove imprese, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del medesimo decreto;
il comma 2 del citato articolo 5, fino al 30 aprile 2022, disponeva l'applicazione, agli investimenti effettuati nelle Zes, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed estendeva il beneficio anche all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti;
per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il credito di imposta è esteso, dal 1° maggio 2022, all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; inoltre l'articolo 1, comma 267, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso il beneficio in argomento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023;
particolare incertezza starebbe generando la risposta n. 310 del 2023 dell'Agenzia delle entrate, nella quale si specifica che anche per l'acquisto di beni immobili strumentali sia necessario che gli stessi possiedano il requisito della «novità», nozione invece prevista per gli investimenti in impianti attrezzature e macchinari ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, la quale tuttavia non annovera fra i beni agevolabili gli immobili, risultando evidente, a parere degli interroganti, che non possa applicarsi a quest'ultimi, il requisito della novità;
se la ratio delle Zes è quella di incentivare gli investimenti in determinate zone svantaggiate del Paese, al fine di creare posti di lavoro e supportarne la crescita economica, appare del tutto illogica la previsione di un'agevolazione dei soli immobili di nuova costruzione per il fatto che nelle aree delimitate Zes le superfici libere sono praticamente ridottissime; tale interpretazione creerebbe una situazione forse ancor più di degrado che porterebbe all'abbandono di immobili già presenti e inutilizzati;
occorre inoltre evidenziare quanto riportato dal comma 4 del citato articolo 5 il quale prevede che l'agevolazione sia concessa nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 e l'articolo 14 di tale regolamento, al comma 6, esplicita in maniera chiara ed evidente, che il requisito della novità non sussiste per l'acquisizione di uno stabilimento;
il credito d'imposta rappresenta la prima e più importante leva per gli investimenti nelle Zes; è quindi importante dare certezza applicativa a questo strumento –:
se intenda chiarire, per quanto di competenza, che il requisito della «novità» si applica solamente alle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 dando così piena operatività a quanto disposto dall'articolo 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 36 del 2022 che ha esteso il credito di imposta all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
se intenda adottare le iniziative di conseguenza volte ad estendere il termine di efficacia delle disposizioni agevolative al fine di garantire una adeguata pianificazione degli investimenti e quindi un concreto sostegno alla crescita di dette aree Zes che hanno un impatto propulsivo su tutti i territori interessati.
(5-01090)
Interrogazione a risposta scritta:
MORFINO, D'ORSO, CARAMIELLO, AMATO e AIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Comando generale della guardia di finanza, con determinazione formalizzata e recante il numero protocollo 0177367/2023 dello scorso 13 giugno 2023, ha disposto la soppressione della tenenza della guardia di finanza di stanza a Petralia Soprana (Palermo);
la tenenza è un punto di riferimento strategico per il territorio della provincia di Palermo ed esercita la propria competenza su un comprensorio molto vasto che comprende ben nove comuni;
la tenenza della guardia di finanza rappresenta un decentramento dei poteri dello Stato sul territorio, e ha una funzione dissuasiva contro le attività illecite e delittuose;
la sua soppressione dunque farebbe venir meno la presenza dello Stato su quella parte madonita del territorio della provincia di Palermo quale presidio decentrato dello Stato a garanzia del principio di legalità e sicurezza territoriale;
la determina adottata dal Comando generale provocherebbe una carenza di presidio per più di 100 chilometri di percorrenza necessari a raggiungere quello più vicino;
diverse comunità territoriali, tra cui il comune di Petralia Soprana, si sono rese disponibili per soluzioni più immediate volte alla salvaguardia del presidio medesimo, offrendo edifici e strutture in cui ospitare gli uffici della tenenza –:
se il Ministro interrogato sia conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
quali opportune iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di preservare la tenenza della guardia di finanza a Petralia Soprana, nonché al fine di garantire la presenza di un presidio di legalità e controllo su un territorio caratterizzato da particolari complessità e fragilità.
(4-01304)
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta orale:
GIULIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la provincia di Foggia, come anche il Ministro Piantedosi ha constatato e dichiarato nella sua recente visita nel capoluogo, è funestata dalla presenza di una criminalità organizzata violenta e pervasiva, riconosciuta come emergenza nazionale; ne sono prova lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei comuni di Monte Sant'Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia e, da ultimo, del comune di Foggia, nonché i plurimi attentati dinamitardi e gli omicidi di stampo mafioso che stanno insanguinando il territorio foggiano;
il deputato ed ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, quando era in carica, ha più volte affermato che la «Mafia Foggiana» è divenuta il primo nemico dello Stato;
ugualmente il dottor Rossi, appena è stato nominato a capo della direzione distrettuale antimafia di Bari, ha dichiarato che la mafia foggiana è in cima all'elenco delle emergenze;
il perpetrarsi di episodi gravissimi, nonostante l'incessante lavoro di magistratura e forze di polizia, impone di intervenire urgentemente con strumenti di contrasto alla criminalità organizzata più incisivi;
la provincia di Foggia, tra le più vaste d'Italia, non ha la Corte d'appello; infatti, la direzione distrettuale antimafia è attualmente sita a Bari, città che dista circa 150 chilometri da Foggia e più di tre ore di auto dal Gargano;
i pubblici ministeri baresi addetti al territorio foggiano sono costituiti in un pool, che, se fosse fisicamente presente presso il palazzo di giustizia di Foggia, anche come ufficio distaccato della direzione distrettuale antimafia di Bari, lavorerebbe ancor più proficuamente;
vi sono state nella XVIII legislatura proposte di legge del Movimento 5 Stelle per l'istituzione a Foggia della sezione distaccata della Corte d'appello e della direzione distrettuale antimafia di Bari, per la riattivazione di presìdi giudiziari in provincia, nonché per un finanziamento per la realizzazione della cittadella giudiziaria di Foggia –:
considerata l'emergenza nazionale della criminalità organizzata foggiana, se il Ministro interrogato stia provvedendo ad adottare le iniziative di competenza per accelerare e rendere effettiva la istituzione dell'ufficio/sede distaccata della direzione distrettuale antimafia di Bari a Foggia, già prevista dalla Ministra Cartabia con la sottoscrizione dell'accordo del 2022 tra l'Università di Foggia, la regione Puglia ed il Ministero della giustizia, a seguito del lavoro svolto in tal senso dall'interrogante e dall'ex Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, Onorevole Anna Macina, nonché la riattivazione di alcuni uffici giudiziari soppressi, al fine di garantire ai cittadini della Capitanata una pronta ed efficace risposta di giustizia.
(3-00520)
LA SALANDRA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
è di questi giorni il tema che nel territorio di Foggia sia cresciuta in modo esponenziale la criminalità organizzata, e ciò con difficoltà d'azione della cosiddetta squadra Stato per un'insufficienza di investimenti nel sistema degli Uffici giudiziari;
dall'ultima riforma della geografia giudiziaria del 2013, la provincia di Foggia è stata penalizzata con la chiusura del Tribunale di Lucera, dalla cancellazione delle sedi distaccate ed il trasferimento al Tribunale di Foggia di tutti i processi. Oggi il solo Tribunale Penale di Foggia sopporta più di 13 mila processi; peso particolarmente significativo ove si considera che nella sola provincia di Foggia sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose importanti centri (https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/27/foggia-omicidi-clan-intervista-procuratore-vaccaro);
da recenti notizie di stampa (www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1397380/a-foggia-61-magistrati-su-69-per-una-sentenza-occorrono-1200-giorni.html), si legge che il Tribunale di Foggia è stato qualificato come «Grande» nelle tabelle ministeriali (dopo l'accorpamento), avendo acquisito un bacino di utenza di 600 mila persone, segnando un giudice togato ogni 10.523 abitanti. Nel settore civile, risultano 4.012 procedimenti iscritti ogni mille abitanti, a fronte di una media di 3.555, precisandosi che, se ogni magistrato in Italia si occupa mediamente di 863 cause, chi lavora a Foggia ne tratta il quadruplo: 3316 procedimenti;
risulta che il Csm sia intervenuto più volte per coprire le vacanze, tenendo conto che pochi scelgono come destinazione Foggia: a ottobre 2017, assegnò 12 magistrati in tirocinio per far fronte a scoperture nell'ordine del 30 per cento; altri 6 arrivarono nell'autunno 2020. La fotografia più recente è datata novembre 2022: a fronte di 69 magistrati togati previsti, ne erano in servizio 61, compresi 21 Pm su 28 previsti; 26 Got (giudici onorari) su 32; 24 vice procuratori onorari su 25; 17 giudici di pace onorari su 49;
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha evidenziato come l'Ufficio giudiziario versi in una profonda sofferenza nell'organico, riferendo che il CSM, nell'indicare le sedi vacanti, abbia sempre considerato il detto Ufficio in costante scopertura (oggi di cinque magistrati), con i magistrati di prima nomina che, dopo aver svolto il periodo previsto, sovente tornano alle loro terre d'origine;
il Procuratore della Repubblica di Bari evidenziando il diffuso problema degli organici anche con riguardo al Tribunale di Foggia, ha aggiunto che il CSM «deve avere il coraggio di fare scelte strategiche, è un tema sul quale bisogna avere la massima attenzione» (www.foggiatoday.it/cronaca/carenza-magistrati-procura-repubblica-foggia-vaccaro.html);
da ultimo, l'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo (www.foggiatoday.it/cronaca/cancelli-giudice-pace-san-giovanni-rotondo-chiusi-avvocati.html), nonostante le udienze in calendario, ha tenuto chiusi i cancelli, prefigurando un'interruzione di pubblico servizio, per una non ben chiara «mancanza di personale»; all'oggi il personale dei GdP grava sugli enti locali che già di loro sopportano insufficienze nel personale –:
se, per quanto di competenza e di concerto con il CSM, vi sia la possibilità di adottare iniziative per il superamento della condizione di sofferenza delle piante organiche degli Uffici giudiziari di Foggia, per l'organizzazione dei ruoli dei magistrati ed il migliore funzionamento dei servizi relativi alla giustizia del Tribunale di Foggia, magari attraverso interventi straordinari, anche in una possibile ottica di riforma della geografia giudiziaria del territorio con il ripristino dei Tribunali soppressi o la possibile riapertura di specifiche sezioni distaccate del Tribunale di Foggia.
(3-00521)
Interrogazioni a risposta scritta:
DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
in data 27 giugno 2023 il Ministero della giustizia e la regione Veneto hanno sottoscritto un accordo quadro che dispone, tra le altre, forme di «collaborazioni in tema di selezione e di reclutamento di personale, attraverso il possibile perfezionamento di procedure concorsuali uniche per i reciproci coincidenti fabbisogni — in termini di inquadramento e profilo professionale — della regione del Veneto e degli Uffici Giudiziari operanti nel Veneto e/o il convenzionamento per l'utilizzo reciproco delle graduatorie in relazione ai concorsi direttamente espletati da ciascuna delle parti firmatarie»;
in data 30 giugno 2023 il Ministero della giustizia ha stipulato con la regione Veneto una convenzione che autorizza il Ministero «ad utilizzare la graduatoria finale, approvata con decreto della Direzione Organizzazione e Personale della regione del Veneto n. 127 del 14 giugno 2022 così come di seguito modificata con decreto n. 193 del 25 agosto 2022, relativa al bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 30 posti di Collaboratore professionale amministrativo, categoria B, posizione economica B3»;
il 5 luglio 2023 il Ministero ha annunciato che, in forza della convenzione del 30 giugno, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dalla regione Veneto per il reclutamento di trenta unità di personale nel profilo di collaboratore professionale amministrativo, categoria B, posizione economica B3, per la copertura fino a 100 posti nel profilo di assistente giudiziario già Area II, F2, nel distretto di Corte d'appello di Venezia;
il Ministero ha precisato che «agli idonei non vincitori, utilmente collocati in detta graduatoria, nel limite massimo dei cento posti resi disponibili e fino ad esaurimento degli stessi, sarà proposta l'assunzione nei ruoli del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, nel profilo professionale di Assistente giudiziario già area II, F2, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato»;
in merito alla predetta convenzione, il Ministro Nordio avrebbe dichiarato mezzo stampa: «questo è un modello che intendiamo riprendere ed estendere a livello nazionale»;
si rileva che, ovviamente, i soggetti presenti nelle graduatorie regionali prescelte sono stati esaminati secondo procedure e valutazioni d'esame che differiscono da quelle utilizzate nei concorsi pubblici indetti dal Ministero della giustizia per i profili di assistente giudiziario;
un reclutamento che non tenga conto delle effettive e necessarie competenze per i profili da ricoprire rischia di pregiudicare il generale principio del buon andamento che deve orientare l'attività della pubblica amministrazione, aumentando i tempi di formazione del personale e rallentando ancor più l'attività delle strutture coinvolte –:
se i Ministri interrogati intendano spiegare quale percorso formativo è previsto per coloro che, pur avendo sostenuto e superato un concorso regionale per il profilo di collaboratore professionale amministrativo, andrebbero a rivestire le funzioni di assistente giudiziario nella Corte di appello di Venezia;
se non si intenda indire un nuovo concorso pubblico statale per la figura professionale di assistente giudiziario o procedere alle opportune progressioni giuridiche dentro e fra le aree professionali per i profili professionali del personale già in servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria.
(4-01302)
GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il sito online www.tp24.it del 4 luglio 2023 riporta la notizia della denuncia presentata dall'avvocato marsalese Vito Cimiotta relativa alla limitazione del diritto di difesa di un suo assistito al quale è stato imposto di specificare i motivi specifici che lo hanno indotto ad avanzare la richiesta di colloquio telefonico con il suo difensore;
in pratica – si legge nell'articolo – se il detenuto vuole parlare al telefono con l'avvocato, deve anche dire di che cosa parleranno. L'avvocato – si legge ancora – ha inviato una segnalazione anche alla Ong «Nessuno tocchi Caino», parlando di «grave violazione del diritto di difesa e del diritto di privacy che si sta palesando al carcere Pagliarelli di Palermo»;
secondo quanto riferito all'interrogante dalla presidente di «Nessuno tocchi Caino», Rita Bernardini, la prassi di dover motivare la richiesta di colloquio telefonico con il difensore è diffusa in molti istituti penitenziari, soprattutto per i detenuti condannati a pena definitiva;
anche il dirigente penitenziario, dottor Sergio La Montagna, sostiene che è «prassi ampiamente consolidata in molti istituti penitenziari subordinare l'effettuazione delle telefonate dei detenuti al proprio legale alla preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230» –:
se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se corrisponda al vero che in molti istituti penitenziari lo svolgimento delle telefonate dei detenuti al proprio legale siano subordinate alla preventiva autorizzazione dell'istituto penitenziario;
se la prassi di cui sopra trovi corrispondenza in specifica circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
quali iniziative intenda intraprendere per garantire pienamente alle persone detenute il diritto di difesa.
(4-01303)
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazione a risposta scritta:
CIOCCHETTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la legge fallimentare (articolo 108) e oggi il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 217) consentono la sospensione della vendita forzata persino dopo l'avvenuta conclusione della procedura competitiva e in esito ad aggiudicazione definitiva del bene. In particolare, si concede al giudice di «impedire il perfezionamento della vendita» – già conclusa – entro dieci giorni dal deposito degli atti del procedimento da parte del curatore, «quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto»;
un tale quadro normativo è suscettibile, ad avviso dell'interpellante, di applicazioni lesive del principio di stabilità delle vendite sancito dalla giurisprudenza di legittimità;
a questo proposito si segnala la vicenda relativa alla vendita della casa di cura «Villa dei Pini» in Anzio: una clinica medico-chirurgica, autorizzata dalla regione Lazio e regolarmente accreditata, che riveste un ruolo centrale sia sotto il profilo dell'assistenza territoriale sia occupazionale, dando lavoro a 127 dipendenti e decine di medici in regime libero-professionale; secondo quanto appreso dall'interpellante, dal 2018 la struttura è gestita dalla Anzio Servizi Assistenziali Srl (ASA) tramite un contratto di affitto d'azienda stipulato con l'intestataria del bene, Merinvest Srl; una volta dichiarato il fallimento della Merinvest e aperta da parte della curatela fallimentare la procedura di vendita della casa di cura, ASA avrebbe esercitato il diritto di prelazione ad essa spettante ai sensi del disciplinare di gara; l'offerta di ASA sarebbe poi stata superata da HD Hospital Device Srl (che nel frattempo aveva rilevato le quote della fallita Merinvest), che avrebbe presentato una controfferta che, ad avviso di ASA e della curatela stessa, era da ritenersi tardiva, in contrasto col disciplinare di vendita e con un miglioramento economico meramente strumentale. Il giudice fallimentare avrebbe tuttavia deciso di accogliere l'istanza della HD, ritenendo sussistenti gli estremi per disporre la sospensione della vendita, valutando il prezzo offerto da ASA «inferiore a quello giusto di mercato» e disponendo di non procedersi ulteriormente con le operazioni di vendita in favore di ASA;
ad avviso dell'interpellante l'anomalia appena descritta – oltre alla sua incidenza nella fattispecie appena segnalata, nella quale sono in gioco interessi di centinaia di lavoratori e un patrimonio di know-how nel settore medico-chirurgico da non disperdere – è passibile di ripetersi in altre procedure concorsuali a causa di un quadro normativo che sostanzialmente permette che nuove offerte vengano presentate dal medesimo soggetto già partecipante all'asta, a parere dell'interpellante con evidenti effetti distorsivi del procedimento –:
se si intendano adottare iniziative normative volte a modificare la previsione che consente di «impedire il perfezionamento della vendita», quando questa sia di fatto già conclusa, se «il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto».
(4-01298)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
FERRARI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 121 del 2021, all'articolo 2, comma 1-bis, prevede che «(...) l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena possa avvenire anche facendo ricorso alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022, termine poi differito al 30 novembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto “Milleproroghe”)»;
il secondo periodo della medesima norma dispone che, in caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero s.p.a. provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018-2021, a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera Cipe 1° agosto 2019;
con il decreto n. 198 del 2022, in aggiunta ai previsti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni dal 2018 al 2021, è stata inclusa la previsione di un versamento di pari importo relativo all'anno 2022, da effettuarsi entro il 15 novembre 2023. Tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo la finanza di progetto;
il 7 marzo 2023, in risposta ad un'interrogazione del consigliere della provincia autonoma di Trento (Pat) Giorgio Tonini, il vicepresidente della provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, a nome della Giunta provinciale, dopo aver ricordato che la società «Autostrada del Brennero SpA, insieme alla Provincia autonoma di Trento (ed altri soci pubblici) ha presentato ricorso al TAR Lazio contro tale richiesta» (delibera Cipe del 1° agosto 2019), dichiarava che «(...) la somma da corrispondere a titolo di acconto sugli extraprofitti prende a riferimento il valore della concessione pressoché integralmente, in modo del tutto sproporzionato ed irragionevole», e che «appare impropria, sotto il profilo costituzionale della tutela giurisdizionale dei propri diritti, la pretesa di sanzionare il mancato versamento ai fini della procedura della finanza di progetto, anche perché lo Stato, da un lato, non può unilateralmente disporre in merito ai benefici maturati dopo la scadenza della concessione, dall'altra parte, non può coartare l'esercizio dei diritti di un operatore economico in presenza di un giudizio ancora pendente»;
in un'intervista al quotidiano trentino «ilT», il 4 giugno 2023, il Ministro Salvini ha affermato: «Stiamo comunque facendo il possibile per rispettare il termine del 30 novembre, anche se mancano ancora alcuni passaggi importanti, tra cui i pareri obbligatori di autorità di regolazione dei trasporti e Cipess. Quanto alle questioni relative alla corresponsione degli extraprofitti, è tutto definito direttamente da norme di legge ed è seguito direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'auspicio è trovare una sintesi tra tutte le posizioni. È bene ricordare che è una questione nota da tempo» –:
se ritenga possibile portare a conclusione la procedura di affidamento della concessione della tratta autostradale A22, alla società Autostrada del Brennero, in pendenza di un contenzioso tra le parti (Governo e società Autobrennero) di tale rilievo finanziario;
se, a distanza di più di sei mesi dal varo del cosiddetto «decreto Milleproroghe» e a quattro dalla data prevista per la conclusione della procedura di affidamento, la ricerca di «una sintesi tra tutte le posizioni», auspicata dal Ministro interrogato, abbia fin qui prodotto risultati apprezzabili;
quali siano i tempi previsti per la trasmissione dei pareri obbligatori dell'autorità di regolazione dei trasporti (Art) e del Cipess e se si prevede che siano rispettati;
se sia ragionevole aspettarsi una conclusione positiva della procedura entro i termini fissati dalla normativa vigente, ovvero sia più realistico prevedere uno sforamento oltre il 30 novembre 2023 e in questo caso quali saranno le determinazioni del Governo.
(5-01088)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
SERRACCHIANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
a quanto risulta all'interrogante, nel giugno 2021 il consorzio regionale Operatori Filiera Carni dell'Umbria – società consortile a partecipazione pubblico/privato – decise di assumere a tempo indeterminato un giovane lavoratore under 36, usufruendo del previsto bonus occupazione giovani;
il riconoscimento del suddetto sgravio contributivo ha iniziato a produrre i suoi effetti solo a decorrere dal sedicesimo mese successivo alla avvenuta assunzione;
il ritardo in questione sarebbe stato originato dalla mancanza delle relative norme attuative e, concretamente, ha comportato l'onere per l'impresa di dover provvedere al pagamento dell'intero costo previdenziale per tutto il periodo antecedente il riconoscimento dello sgravio contributivo;
con riferimento al medesimo rapporto di lavoro, per un disguido amministrativo, l'azienda in questione ha provveduto a versare la somma dovuta, senza il relativo sgravio contributivo, relativa alla 13a mensilità, con un ritardo di 13 giorni;
in ragione di tale ritardo, l'Inps ha comminato la sanzione dell'annullamento totale del previsto bonus occupazione, con richiesta di restituzione delle agevolazioni per le sette mensilità riconosciute, nonché l'applicazione degli interessi;
appare di tutta evidenza la sperequazione delle conseguenze tra i ritardi della pubblica amministrazione e quelli del soggetto privato, con una irragionevole sproporzione a tutto danno di quest'ultimo –:
quali iniziative intenda adottare al fine di far luce sui fatti sommariamente esposti in premessa, nonché per disporre, per quanto di competenza, le opportune iniziative per rivedere il sistema delle sanzioni nei casi di lievi infrazioni, con riferimento all'accesso alle agevolazioni contributive.
(5-01089)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
DORI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con bando pubblicato l'11 dicembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per l'assunzione di 2.700 cancellieri esperti;
all'esito della procedura concorsuale in alcuni distretti il numero dei vincitori è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso mentre in altri distretti la graduatoria è composta da un numero di candidati, risultati idonei al termine delle prove, superiore al numero dei posti messi a bando;
ad ottobre 2021, conclusa la procedura di assunzione dei vincitori, si è provveduto ad effettuare un primo scorrimento delle graduatorie capienti, al fine di coprire le vacanze determinatesi a seguito di rinunce alla sottoscrizione del contratto;
ad oggi sono state immesse in servizio 2.381 unità;
alla pagina 21 del Piano triennale dei fabbisogni del personale (2022-2024) si afferma: «stante la sussistenza di graduatorie vigenti formatesi al termine di concorsi specifici banditi dal Ministero della giustizia, nella qualifica di direttori e cancellieri esperti, si chiede di portare a compimento, per l'anno in corso e fino ad esaurimento del budget in parola, l'assunzione di 340 unità di direttori, area III, F3, mediante scorrimento ad esaurimento della graduatoria citata, a completa copertura del fabbisogno esposto nella qualifica, nonché l'assunzione di 686 unità di cancellieri esperti... mediante scorrimento ad esaurimento della graduatoria citata, a copertura parziale del fabbisogno nella qualifica, pari a 1.047 unità richieste. L'assunzione di 340 unità di direttori, area III, F3 e 686 unità di cancellieri esperti, area II, F3, ha un costo complessivo a gravare sul budget residuo 2019-2020, pari a 33.827.544,51 euro»;
dalla tabella delle facoltà assunzionali allegata al Piano triennale risulta evidente la sussistenza di fondi volti ad assumere integralmente le 686 unità di cancellieri esperti;
in risposta all'interrogazione a risposta orale 3-02870 dell'interrogante, il 14 giugno 2022 il Ministero della giustizia rispondeva che: «Va infine ricordato che con nota formale inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica... questo Dicastero ha richiesto di procedere, per l'anno in corso, alla assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle dette graduatorie, 345 idonei quanto a direttori e 686 idonei quanto ai cancellieri esperti»;
secondo il Piano triennale, l'assunzione di 340 unità di direttori e 686 unità di cancellieri esperti ha un costo complessivo a gravare sul budget residuo 2019-2020 pari a 33.827.544,51;
con decreto del 30 giugno 2022, n. 132, il Ministro per la pubblica amministrazione ha autorizzato il Ministero della giustizia ad effettuare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 11, quindi solo 319 assunzioni residue;
dal Piano triennale risulta la sussistenza di sufficienti fondi per procedere, come chiesto dal Ministero della giustizia, allo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso per cancellieri esperti, nella misura di 686 idonei;
con bando pubblicato il 17 novembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per l'assunzione di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore;
a oggi è stato disposto un unico scorrimento per soli 34 direttori in data 21 settembre 2022 per i Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Trieste e Venezia –:
quali informazioni i Ministri interrogati intendano fornire relativamente all'adozione dei provvedimenti che autorizzino lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali per la qualifica di direttore e di cancelliere esperto al fine di rispettare il termine del 31 dicembre 2022.
(4-01299)
DORI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con bando pubblicato il 17 novembre 2020 il Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico su base distrettuale per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore;
alla pagina 21 del piano triennale dei fabbisogni del personale (2022-2024) il Ministero della giustizia afferma: «stante la sussistenza di graduatorie vigenti formatesi al termine di concorsi specifici banditi dal Ministero della giustizia, nella qualifica di direttori e cancellieri esperti, si chiede di portare a compimento, per l'anno in corso e fino ad esaurimento del budget in parola, l'assunzione di 340 unità di direttori, area III, F3, mediante scorrimento ad esaurimento della graduatoria citata, a completa copertura del fabbisogno»;
in risposta all'interrogazione a risposta orale 3-02870 dell'interrogante, il 14 giugno 2022 il Ministero della giustizia rispondeva che: «va infine ricordato che con nota formale inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica... il dicastero ha richiesto di procedere, per l'anno in corso, alla assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle dette graduatorie, 345 idonei quanto a direttori e 686 idonei quanto ai cancellieri esperti»;
ad oggi è stato disposto un unico scorrimento per soli 34 direttori in data 21 settembre 2022 per i distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Trieste e Venezia;
la scopertura dei posti per il profilo di direttore, sulla scorta delle attuali e inadeguate piante organiche, non solo è di gran lunga superiore agli idonei collocati nella vigente graduatoria, ma è resa ancor più critica dall'elevato numero di pensionamenti che non ha trovato di contro un'immissione di personale in numero adeguato e proporzionale;
il Dipartimento della funzione pubblica non ha ancora adottato il provvedimento che dispone le nuove assunzioni nel Ministero della giustizia;
il Dipartimento della funzione pubblica ha così motivato il ritardo nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: «Al riguardo, si rappresenta, preliminarmente, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri raccoglie la totalità delle amministrazioni richiedenti e che, nell'attuale circostanza, sconta una lavorazione più onerosa derivante dall'introduzione del PIAO, posto che solo poche amministrazioni hanno provveduto tempestivamente alla sua adozione entro il termine del 30 giugno. Pertanto, a causa della sua particolare complessità, l'iter di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avviato dal Dipartimento della funzione pubblica già dal mese di settembre, è tuttora in corso»;
in attuazione dei commi 147-149 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è stato così modificato: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione»;
sul sito del Ministero della giustizia risulta che le prime graduatorie pubblicate siano state quelle dei distretti delle Corti di appello di Caltanissetta, di Campobasso e di Salerno, per le quali il relativo decreto è stato pubblicato il 4 febbraio 2021, con conseguente scadenza a far data dal 4 febbraio 2023 in assenza di ulteriori provvedimenti –:
se il Governo intenda adottare con urgenza il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzi lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali per la qualifica di direttore o se intenda almeno prevedere un'immediata proroga delle graduatorie in scadenza.
(4-01300)
DORI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con bando pubblicato l'11 dicembre 2020 il Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico su base distrettuale per il reclutamento di 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto;
all'esito della procedura concorsuale in alcuni distretti il numero dei vincitori è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso mentre in altri distretti la graduatoria è composta da un numero di candidati, risultati idonei al termine delle prove, superiore al numero dei posti messi a bando;
ad ottobre 2021, conclusa la procedura di assunzione dei vincitori, si è provveduto ad effettuare un primo scorrimento delle graduatorie capienti;
alla pagina 21 del piano triennale dei fabbisogni del personale (2022-2024) si afferma: «stante la sussistenza di graduatorie vigenti formatesi al termine di concorsi specifici banditi dal Ministero della giustizia, nella qualifica di direttori e cancellieri esperti, si chiede di portare a compimento, per l'anno in corso e fino ad esaurimento del budget in parola, l'assunzione di 340 unità di direttori, area III, F3, mediante scorrimento ad esaurimento della graduatoria citata, a completa copertura del fabbisogno esposto nella qualifica, nonché l'assunzione di 686 unità di cancellieri esperti... mediante scorrimento ad esaurimento della graduatoria citata, a copertura parziale del fabbisogno nella qualifica, pari a 1.047 unità richieste»;
in risposta all'interrogazione a risposta orale 3-02870 dell'interrogante, il 14 giugno 2022 il Ministero della giustizia rispondeva che: «va infine ricordato che con nota formale inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica... il dicastero ha richiesto di procedere, per l'anno in corso, alla assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle dette graduatorie, 345 idonei quanto a direttori e 686 idonei quanto ai cancellieri esperti»;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2022, il Ministero della giustizia è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 319 unità di personale, mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 2.700 posti per cancelliere esperto;
il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha di fatto escluso i restanti 367 idonei, avendo autorizzato l'assunzione soltanto di 319 unità delle 686 totali;
il Dipartimento della funzione pubblica non ha ancora adottato i provvedimenti che dispongono le nuove assunzioni nel Ministero della giustizia;
il Dipartimento della funzione pubblica ha così motivato il ritardo nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: «Al riguardo, si rappresenta, preliminarmente, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri raccoglie la totalità delle amministrazioni richiedenti e che, nell'attuale circostanza, sconta una lavorazione più onerosa derivante dall'introduzione del PIAO, posto che solo poche amministrazioni hanno provveduto tempestivamente alla sua adozione entro il termine del 30 giugno. Pertanto, a causa della sua particolare complessità, l'iter di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avviato dal Dipartimento della funzione pubblica già dal mese di settembre, è tuttora in corso»;
in attuazione dei commi 147-149 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è stato così modificato: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione»;
sul sito del Ministero della giustizia la prima graduatoria pubblicata risulta essere quella del distretto della Corte di appello di Trieste, il 14 maggio 2021, e poi dei distretti di Ancona, Perugia e Venezia, il 20 maggio 2021;
in assenza di ulteriori provvedimenti, considerata la validità biennale, dal maggio 2023 le graduatorie andranno progressivamente a scadenza –:
se il Governo intenda adottare con urgenza i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzino lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali per cancelliere esperto o se intenda almeno prevedere un'immediata proroga delle graduatorie in scadenza.
(4-01301)
SALUTE
Interrogazione a risposta scritta:
DAVIDE BERGAMINI e CAVANDOLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
fonti di stampa riportano che lo scorso mercoledì 29 giugno 2023 si è riunita presso Copparo, comune della provincia di Ferrara, la commissione straordinaria del consiglio comunale sulla sanità, per far luce sulla vicenda relativa allo spostamento dell'automedica di Copparo presso Cona, rimanendo così attivo nel comune di Copparo un solo mezzo di soccorso, ossia un'ambulanza infermieristica;
secondo quanto adduce l'Azienda sanitaria sul punto, le valutazioni che avrebbero condotto alla decisione di ricollocare l'ambulanza medicalizzata di Copparo presso l'Ospedale di Cona sono state effettuate sulla scorta di dati e parametri che tengono in considerazione anche le caratteristiche territoriali e socio-anagrafiche del territorio. A questo proposito, afferma l'amministrazione sanitaria, la normativa e le linee di indirizzo Agenas prevedono che la definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio preveda, applicando un necessario correttivo specifico per la copertura ottimale nelle zone di particolare difficoltà di accesso, un mezzo di soccorso avanzato ogni 60 mila abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 chilometri quadrati. A seguito della riorganizzazione proposta nel Ferrarese vi sarebbe, così, un mezzo ogni 24 mila abitanti con la copertura di un territorio di 185,7 chilometri quadrati. Sempre tenendo conto dei criteri Agenas, per un territorio con le caratteristiche oro-geografiche del ferrarese, sarebbero necessari 6,6 mezzi a soccorso avanzato, dopo la riorganizzazione ve ne saranno 14;
tale giustificazione addotta dai vertici dell'azienda, però, non convince, ed invero si apprende che il primo cittadino di Copparo e l'intera comunità starebbero procedendo a delle proteste avverso tale, discutibile, misura;
a ben vedere, tale iniziativa si pone sulla scia di una serie di misure che denotano un taglio alla sanità nella regione Emilia-Romagna e, in particolare, la presente comporterebbe un grave limite alla sicurezza dei cittadini di Copparo e delle zone limitrofe;
invero, Copparo si pone come area interna della regione, ossia un'area caratterizzate da evidenti e gravi problemi in considerazione del forte invecchiamento della popolazione e di una assoluta scarsità e inadeguatezza di vie di collegamento con l'hub provinciale di riferimento; tutto ciò dovrebbe portare all'individuazione di servizi sanitari maggiormente consistenti e non di certo a misure decurtative;
sulla questione è intervenuta, tra l'altro, anche la sezione regionale del Snami (Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani) che ha eccepito l'erroneità del calcolo riportato dalla Azienda sanitaria in ordine ai mezzi di soccorso: invero secondo i sindacato il calcolo dei mezzi di emergenza dovrebbe essere posto in essere computando solo quelli che sono realmente capaci di garantire un soccorso avanzato con équipe completa, medico ed infermiere, diversamente ragionando si comporterebbe un soccorso depauperato di risorse professionali mediche –:
alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale vicenda, e in particolare del reale numero di mezzi di soccorso presenti nella provincia di Ferrara, e quali iniziative, per quanto di competenza e in raccordo con le amministrazioni locali interessate, intenda adottare per evitare pericoli per la salute dei cittadini ivi residenti, in particolare in ordine alle conseguenze dello spostamento dell'ambulanza medicalizzata sulla comunità del comune di Copparo.
(4-01305)
Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.
Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Ciocchetti n. 2-00106 del 20 marzo 2023.
Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:
interrogazione a risposta orale Dori n. 3-00026 del 18 novembre 2022 in interrogazione a risposta scritta n. 4-01299;
interrogazione a risposta orale Dori n. 3-00081 del 9 gennaio 2023 in interrogazione a risposta scritta n. 4-01300;
interrogazione a risposta orale Dori n. 3-00082 del 9 gennaio 2023 in interrogazione a risposta scritta n. 4-01301;
interrogazione a risposta in Commissione La Salandra n. 5-00837 del 15 maggio 2023 in interrogazione a risposta orale n. 3-00521;
interrogazione a risposta in Commissione Giuliano n. 5-00872 del 16 maggio 2023 in interrogazione a risposta orale n. 3-00520.