XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
le decisioni della Banca centrale europea relative ai tassi di interesse di riferimento hanno avuto un effetto positivo sulla redditività complessiva degli intermediari ascrivibile quasi interamente all'aumento degli interessi attivi netti;
la diversa dinamica dei tassi tra depositi e prestiti, infatti, sta ampliando il margine finanziario delle banche e aumentando, pertanto, i loro profitti: secondo i dati della Banca d'Italia (relazione annuale del 31 maggio 2023), nel 2022 il margine di interesse delle banche italiane ha raggiunto i 45,5 miliardi di euro, il valore più alto di sempre, superiore anche al picco del 2008 (44,8 miliardi di euro);
rispetto al 2021, il margine della gestione finanziaria è aumentato di 7,1 miliardi di euro (+19 per cento). Un aumento simile si è verificato anche per gli utili netti, che sono saliti a 21,8 miliardi di euro nel corso dell'anno, un incremento di 7,7 miliardi di euro (+55 per cento);
le relazioni trimestrali dei principali gruppi bancari nel marzo 2023 hanno evidenziato una crescita tendenziale del 38 per cento del margine finanziario e del 48 per cento degli utili rispetto all'intero anno 2022;
al contrario, le famiglie devono fare i conti non solo con l'alta inflazione, ma anche con l'aumento delle rate e degli interessi annuali sui mutui per un totale di 4,2 miliardi (da 7,1 a 11,3 miliardi) su 426 miliardi di euro di mutui in corso per l'acquisto di abitazioni, dato ancor più significativo in considerazione del fatto che i mutui a tasso fisso stipulati negli anni passati abbiano mediamente contenuto l'aumento dal 1,67 per cento al 2,66 per cento; i tassi dei nuovi mutui, invece, hanno superato il 4 per cento, rispetto all'1,2 per cento di dicembre 2021;
nel complesso, le famiglie stanno pagando un aumento degli interessi di 6,5 miliardi di euro sui 679 miliardi di prestiti ottenuti dal sistema bancario, mentre stanno ricevendo un maggior introito di poco più di 4,3 miliardi sui 1.610 miliardi di raccolta diretta (depositi familiari e raccolta da obbligazioni e prodotti strutturati) affidati alle banche;
le imprese stanno pagando persino di più: nonostante abbiano 31 miliardi in meno di finanziamenti (da 674 miliardi di euro a luglio 2022 a 643 miliardi a marzo 2023), l'ammontare degli interessi è più che raddoppiato, passando da 12,1 a 25,3 miliardi; i tassi, principalmente variabili, si sono rapidamente allineati alle nuove condizioni;
come ricordato dal Governatore Visco alla recente assemblea dell'Abi, dal dicembre del 2021 al maggio 2023 i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese e sui nuovi mutui alle famiglie sono cresciuti in Italia rispettivamente di circa 360 e 280 punti base, portandosi al 4,8 e 4,2 per cento, a fronte di rialzi dei tassi ufficiali sui rendimenti dei depositi a vista ancora molto contenuti;
da quando la Bce ha iniziato ad aumentare i tassi a luglio 2022, le imprese pagano alle banche 13,2 miliardi di euro di interessi passivi in più sui prestiti, guadagnando 2,1 miliardi in più di remunerazione sui depositi;
nel complesso, ad aprile 2023 ammontava a quasi 15 miliardi di euro l'aumento annuo netto degli interessi che le banche stanno guadagnando dai loro clienti, rispetto a luglio 2022 (fine dei tassi negativi);
occorre evitare che l'inflazione sia pagata soprattutto dai settori più deboli della società e assumere misure di carattere redistributivo tra chi sta perdendo molto e chi sta guadagnando moltissimo,
impegna il Governo
1) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative urgenti volte a ridurre l'onere gravante su famiglie e imprese determinato dagli incrementi dei tassi di interesse, anche consentendo l'allungamento dei piani di rimborso dei mutui e dei prestiti a tasso variabile, finanziate con il gettito derivante dall'applicazione di un contributo, a carattere redistributivo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano l'attività bancaria, la cui base imponibile sia commisurata all'incremento della differenza tra il tasso medio sui prestiti e il tasso medio sulla raccolta rispetto ai periodi antecedenti alla fine dei tassi negativi.
(1-00169) «Orlando, Cuperlo, Ghio, Provenzano, Sarracino, Speranza, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Carè, Casu, Ciani, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, Di Biase, Fassino, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Gianassi, Girelli, Graziano, Lacarra, Lai, Laus, Malavasi, Manzi, Marino, Orfini, Ubaldo Pagano, Peluffo, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Zingaretti».
Risoluzione in Commissione:
Le Commissioni III e XIV,
premesso che:
la regione dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo), non ultimo alla luce dei molteplici risvolti connessi alla guerra di aggressione russa in Ucraina, risulta essere strategica per gli equilibri dell'intero continente europeo in termini di pace, stabilità e sicurezza;
in tale area l'Italia riveste storicamente un ruolo da protagonista in ragione di molteplici fattori, tra i quali: l'importante apporto della sua cooperazione internazionale sia a livello istituzionale sia in connessione al settore dell'associazionismo e delle organizzazioni non governative (Ong), così come l'intensa e proficua interazione in loco del mondo imprenditoriale italiano;
inoltre, l'Italia figura tra i membri fondatori di alcune tra le più significative iniziative di cooperazione bilaterale, delle quali ospita anche i segretariati permanenti, ossia l'Iniziativa centro europea (InCE) con sede a Trieste e l'Iniziativa adriatico-lonica (IAI) con sede ad Ancona;
come noto, il processo di allargamento dell'Unione europea è volto a integrare nuovi membri non appena questi soddisfino una serie di condizioni politiche ed economiche. Tale processo incoraggia le riforme democratiche ed economiche nei Paesi che desiderano diventare membri dell'Unione europea e, in generale, promuove una maggiore stabilità e prosperità in Europa;
il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha espresso il suo forte impegno in favore della prospettiva di adesione all'Unione europea dei Balcani occidentali e, al contempo, chiesto l'accelerazione del processo di adesione. Nel contesto, il Consiglio europeo ha invitato le altre Istituzioni europee a portare avanti – basandosi sulla metodologia di allargamento riveduta – la graduale integrazione tra l'Unione europea e i Balcani occidentali già durante il processo di allargamento in modo reversibile e basato sul 1 merito;
il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 13 dicembre 2022 delle conclusioni su allargamento e processo di stabilizzazione e di associazione, nelle quali in particolare ribadisce l'impegno a favore della prospettiva europea dei Balcani occidentali e dell'allargamento, che costituisce una priorità strategica nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della nuova realtà geopolitica;
la Commissione europea ha presentato, il 12 ottobre 2022, il cosiddetto «pacchetto allargamento», ossia la comunicazione con la quale annualmente fa il punto sullo stato del processo di allargamento dell'Unione europea. Nelle conclusioni e raccomandazione del citato pacchetto, la Commissione europea rileva che l'invasione russa in Ucraina ha cambiato radicalmente lo scenario geopolitico, mettendo alla prova un sistema internazionale basato sul rispetto delle regole. In tale scenario, viene ribadito che la politica dell'Unione europea per l'allargamento costituisce un investimento a lungo termine di pace, stabilità e sicurezza per l'intero continente europeo e dunque è un elemento prioritario dell'agenda europea;
considerato che:
nel menzionato contesto, si mette in luce come la guerra della Russia contro l'Ucraina abbia evidenziato l'importanza dell'allineamento dei Paesi partner alla Politica di sicurezza e difesa dell'Unione europea (Psdc). A questo proposito la Commissione sottolinea l'allineamento completo alle misure restrittive dell'Unione europea nei confronti della Russia anche da parte di Albania, Montenegro e Macedonia del Nord e i progressi pure compiuti in tale ambito dalla Bosnia-Erzegovina e dal Kosovo. Parallelamente viene rilevato come Serbia e Turchia continuino la loro politica di non allineamento a tali misure;
dal punto di vista generale, per quanto concerne i sei Paesi dei Balcani occidentali: l'Albania è divenuta Paese candidato nel 2014 con relativi negoziati aperti a luglio 2022; la Bosnia-Erzegovina ha conquistato lo status di Paese candidato a dicembre 2022, il Kosovo ha presentato domanda di adesione a dicembre 2022, la Macedonia del Nord è divenuta Paese candidato a dicembre 2005 con negoziati aperti a luglio 2022, il Montenegro è divenuto paese candidato a dicembre 2010 con apertura dei negoziati a giugno 2012 e, infine, la Serbia è divenuta Paese candidato a marzo 2012 con apertura dei negoziati a gennaio 2014;
per quanto concerne il Montenegro, in particolare, la Commissione europea ha rilevato che l'impegno politico delle autorità del Montenegro nei confronti del processo di adesione all'Unione europea appare come la priorità chiave per il Paese e si riflette generalmente nelle decisioni politiche pertinenti. Il Montenegro ha fatto, inoltre, registrare un totale allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea anche se la volatilità e l'instabilità politica hanno bloccato i processi decisionali e l'attuazione delle riforme, portando a un rallentamento dei negoziati;
a seguito delle elezioni parlamentari che si sono svolte l'11 giugno 2023 in Montenegro, l'Alto rappresentante Borrell ed il Commissario per l'allargamento Várhelyi, hanno rilasciato il 14 giugno 2023 una dichiarazione congiunta nella quale esprimono apprezzamento per il corretto svolgimento delle elezioni, indicando che l'Unione europea attende con interesse la costituzione di un nuovo Parlamento e la formazione di un nuovo Governo, che sarà in grado e si impegnerà a portare avanti le riforme relative all'Unione europea, nel più breve tempo possibile;
in base all'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea (Tue), ogni Stato europeo può presentare richiesta di adesione se rispetta i valori di libertà, democrazia, Stato di diritto, uguaglianza, tutela dei diritti umani e della dignità umana valori che sono comuni agli Stati membri;
sempre in base all'articolo 49 del Tue è stabilito che sulla richiesta di adesione il Consiglio si esprime all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. A conclusione di tale procedura, è il Consiglio europeo ad attribuire lo status di paese candidato;
attraverso la raccomandazione del 22 novembre 2022 del Parlamento europeo si chiede di rafforzare la capacità d'azione dell'Unione europea riformando il processo decisionale, in particolare attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in settori legati al processo di adesione, e abolendo, nello specifico, il requisito dell'unanimità per decidere l'avvio del processo di negoziazione, nonché l'apertura e la chiusura dei singoli capitoli e gruppi di capitoli di negoziato;
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, in occasione di un'audizione sulla situazione nei Balcani occidentali, svolta il 26 gennaio 2023 presso le Commissioni riunite affari esteri della Camera e del Senato, ha affermato che i Balcani occidentali rappresentano una priorità del Governo italiano;
in Kosovo si riscontra una crescente spirale di spinte destabilizzanti, in primo luogo riconducibili alle irrisolte tensioni di vicinato che, purtroppo, sono scaturita in violenze anche a danno dei nostri peacekeeper che operano in ambito della missione Nato Kfor, con il compito di mantenere pace e ordine nel Paese. In particolare, il 29 maggio 2023 si è registrato il ferimento di 11 militari italiani durante gli scontri con la minoranza serba in Kosovo del Nord;
ad oggi risulta ancora irrisolto il tema dell'assetto costituzionale bosniaco così come strutturato a seguito degli accordi di Dayton del 1995. La Costituzione del Paese, basata su tali intese, prevede che le cariche nelle due istituzioni cardine, la presidenza a tre membri e la Camera parlamentare dei popoli, siano ripartiti equamente tra bosniaci, croati e serbi. Tale struttura si è rivelata tuttavia inadeguata a garantire le riforme necessarie in vista del percorso di adesione all'Unione europea,
impegnano il Governo:
ad adoperarsi, negli opportuni consessi nazionali, europei e internazionali, al fine di rilanciare fermamente il processo di allargamento dell'Unione europea per quanto concerne i Balcani occidentali, in particolare verso quei Paesi che hanno mostrato un pieno allineamento nel campo della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, dimostrando geopoliticamente maggiore solidarietà e vicinanza nei confronti delle nostre sensibilità;
a sostenere, a livello europeo la necessità strategica di una seria riflessione e conseguente riforma dei meccanismi decisionali e di governance dell'Unione europea, in primis tenendo presente, per quanto concerne il processo di allargamento, la raccomandazione del 22 novembre 2022 del Parlamento europeo che chiede l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in settori legati al processo di adesione;
a valutare l'opportunità di stabilire un meccanismo di coordinamento strutturale tra le ambasciate italiane nei Balcani occidentali, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea;
a profondere ogni sforzo al fine di dare nuovo slancio a iniziative intergovernative a grande impronta italiana quali l'iniziativa Centro-europea (InCE) e l'iniziativa Adriatico-ionica (IAI), mirando ad armonizzare il loro operato con le altre iniziative europee, in linea con i princìpi del «Processo di Berlino», al fine di rendere ancora una volta l'Italia protagonista nei percorsi volti a favorire l'integrazione europea;
ad adoperarsi nelle opportune sedi europee al fine di facilitare le negoziazioni bilaterali tra Kosovo e Serbia, volte a una completa normalizzazione dei rapporti tra i due Stati, nonché a profondere ogni sforzo affinché i rimanenti cinque Stati dell'Unione europea (Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna) che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, provvedano in tal senso quanto prima;
a sostenere la Bosnia-Erzegovina nel suo percorso di riforme, anche costituzionali, nella prospettiva di una celere adesione all'Unione europea.
(7-00123) «Onori, Scutellà, Fede».
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
nell'edizione on line del 22 maggio 2023, il periodico Panorama pubblicava un articolo, a firma di Silvio Leoni, che riferiva il contenuto della documentazione proveniente dal centro Sismi di Beirut, oggetto di recente declassificazione e versamento all'Archivio di Stato;
da tale documentazione – in particolare il documento, oramai desecretato, del 20 maggio 1981, «Appunto per il Direttore del Servizio» che ha per oggetto: «Operazione Strela» – risulterebbe che Abu Anzeh Saleh, l'esponente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, arrestato a Bologna il 13 novembre 1979, perché ritenuto committente del trasporto dei missili Strela sequestrati dai carabinieri a Ortona nei giorni precedenti, sarebbe stato detenuto e percosso da agenti di custodia nel carcere di Pianosa il 30 marzo 1981 fino al punto di provocargli varie contusioni e la possibile frattura della costola;
la notizia della detenzione nel carcere di Pianosa contrasta con le pubbliche dichiarazioni rese dal precitato Saleh il quale, in una intervista al periodico Arab Monitor del marzo 2009, aveva affermato di essere stato detenuto nel penitenziario di Trani e da lì trasferito nel carcere romano di Regina Coeli, in attesa della liberazione avvenuta nell'agosto 1981;
la detenzione nel penitenziario di Trani risulta effettivamente comprovata dall'allarme che l'11 luglio 1980, 22 giorni prima la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, il capo della polizia Coronas inviò al questore di Bari, nella cui provincia all'epoca Trani era ricompresa, per avvisarlo, che una fonte qualificata aveva riferito che la condanna dell'arabo Abu Anzeh Saleh aveva determinato negative reazioni nell'ambiente del Fplp e che non veniva escluso che, da parte della stessa organizzazione, potesse essere tentata, in qualche modo, una ritorsione nei confronti del nostro Paese nonché intraprese azioni dirette anche a liberare il citato straniero;
nulla invece risultava sino alla pubblicazione del menzionato articolo circa il trasferimento di Saleh nel carcere di Pianosa –:
se risulti, sulla base degli elementi nella disponibilità del Governo, quale sia stato l'esatto e completo percorso carcerario di Abu Anzeh Saleh, dal momento dell'arresto a Bologna nel novembre 1979 sino alla scarcerazione avvenuta a Roma nell'agosto 1981, inclusi anche eventuali trattenimenti o detenzioni in strutture carcerarie ed extracarcerarie (caserme o altri uffici istituzionali), se corrisponda al vero la notizia del trasferimento del precitato Saleh dal penitenziario di Trani a quello di Pianosa, nonché, in caso affermativo, in che data sarebbe avvenuto tale trasferimento nel carcere di Pianosa; e da chi, e per quali motivi, fu disposto, se risulti, sempre sulla base degli elementi nella disponibilità del Governo, che nel marzo 1981 Saleh fu percosso nel carcere di Pianosa da agenti del personale ivi operante, in caso affermativo, quale fu la causa delle percosse e se vi furono, eventualmente, conseguenze sia per il detenuto che per gli agenti, infine, se risulti al Governo se, nel corso del suo percorso carcerario, Saleh venne in contatto e/o fu detenuto nella stessa cella con elementi del terrorismo italiano o del terrorismo internazionale e se, inoltre, Saleh ricevette in carcere visite o fu coinvolto in incontri con personale dei Servizi segreti o di altre amministrazioni dello Stato estranee all'amministrazione penitenziaria.
(2-00191) «Mollicone».
Interrogazioni a risposta scritta:
UBALDO PAGANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
l'Agenzia nazionale per giovani è un ente governativo vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Commissione europea;
il 10 gennaio 2023, il Governo ha nominato nuovo direttore generale dell'Ang Federica Celestini Campanari, presidente della Onlus MO.D.A.V.I. dal 2018, ex segretario generale del Consiglio nazionale giovani e, come si apprende da numerosi articoli giornalistici, molto vicina al partito Fratelli d'Italia e particolarmente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni;
come si apprende da alcuni organi di stampa, tale nomina sarebbe stata contestata dalla Corte dei conti, la quale avrebbe eccepito la sussistenza dei requisiti della nuova direttrice richiesti dalla legge, essendo Celestini Campanari sprovvista del titolo di laurea magistrale;
occorre rilevare che il ruolo di direttore generale della citata Agenzia è equiparabile a un dirigente di seconda fascia, con un compenso che si aggira intorno ai 105 mila euro lordi annui;
con un tempismo che non può che suscitare sospetti, il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr e del Pnc, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è intervenuto anche sulla governance dell'Agenzia, malgrado la stessa non abbia alcun legame con i piani e i programmi citati;
l'articolo 55 del suddetto decreto, infatti, istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani, prevedendo al comma 4 che: «Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente», specificando inoltre che tale Presidente dev'essere «dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili»;
quest'ultima specificazione sembra suggerire una curiosa coincidenza tra il requisito previsto dalla disposizione richiamata e il profilo curriculare di Celestini Campanari;
per giunta, allo stesso comma 4 è assicurato che sino all'insediamento dei componenti del CdA la gestione corrente sia affidata a un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili;
puntualmente, con un comunicato sul sito dell'Agenzia il 15 marzo 2023, è stata data notizia della nomina a Commissario straordinario di Celestini Campanari;
allo stato attuale, inoltre, in piena violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 non risultano ancora pubblicati sul sito dell'Agenzia nessuna delle informazioni e documenti previsti dalla legge, ivi compreso il curriculum vitae;
infine, il 30 giugno 2023, sul profilo Instagram ufficiale e certificato dell'Agenzia è stato pubblicata la locandina di un evento svoltosi nella stessa data, dal titolo «Fenix - Lo chiameremo futuro», a organizzato dal Movimento «Gioventù Nazionale» il quale, all'articolo 1 del suo statuto, si riconosce come «organizzazione unica e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità dell'associazione partitica Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale»;
tale iniziativa, non solo secondo l'interrogante, è da ritenersi assolutamente inopportuna, nella misura in cui si è deciso di utilizzare deliberatamente i canali ufficiali di un ente pubblico per pubblicizzare una manifestazione strettamente connessa con l'attività politica di un partito, come mai era successo dall'istituzione dell'Agenzia stessa –:
se risponda al vero che l'attuale Commissario straordinario dell'Agenzia italiana per la gioventù abbia dichiarato, al momento della nomina a direttrice generale della stessa, la sussistenza di requisiti di cui non è in possesso;
se ritengano opportuno che l'Agenzia italiana per la gioventù, quale istituzione pubblica, utilizzi i suoi canali di comunicazione per pubblicizzare iniziative di carattere politico inerenti all'attività di un partito;
se intendano nominare un presidente del CdA che abbia dei titoli di studio compatibili con l'esercizio delle sue funzioni.
(4-01337)
BICCHIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
come rappresentato nell'interrogazione a risposta scritta 4-00745 presentata all'odierno interrogante in data 29 marzo 2023, la situazione debitoria del comune di Salerno presenta serie criticità, e a quanto si apprende parrebbe essersi ulteriormente aggravata;
il comune di Salerno era stato inserito nel gruppo delle città destinatarie del «Decreto Aiuti» per il risanamento finanziario avendo denunciato, per l'anno 2020, un disavanzo di amministrazione pari a 201.893.510,41 euro;
già nei bilanci consuntivi deliberati dal comune negli anni 2020 e 2021 sono state riscontrate criticità che ne pregiudicano l'affidabilità e la veridicità;
nel consuntivo del 2020, ad esempio, il documento contabile risulta aver subìto modifiche prima dell'approvazione definitiva per la dichiarata presenza di una errata quantificazione dei residui passivi;
a seguito della riformulazione il totale dei residui si mostrava scollegato rispetto ai dettagli contabili non recependone le movimentazioni, venendo dunque a configurarsi come un corpo estraneo alle risultanze del periodo nei quadri di dettaglio, con conseguente assoluta inaffidabilità del valore del disavanzo di amministrazione;
il disavanzo consuntivo del 2021 è stato quantificato in euro 169.900.000 dopo riallineamento contabile di euro 78.125.425.32 riconoscendo che quel bilancio era viziato da errori;
in merito all'esercizio 2022 risultano difformi i seguenti residui attivi quantificati come segue: 10.290.328,03 di cui euro 6.815.852,28 per esproprio Ospedale capitolo 401309000, euro 3.474.475.75 per Autorimessa di via F.lli De Mattia capitolo 401309900, euro 6.283.000,00 per alienazione ex Procura di Via Rafastia capitolo 401309000;
la previsione del rientro forzato entro la fine del 2024 di euro 51.402.341,23 euro, pari al terzo del totale, potrebbe indurre a ritenere che la quantificazione sia stata una scelta per usufruire del periodo di salvaguardia di due anni, probabile fonte di gravi conseguenze sui cittadini;
a seguito di una segnalazione da parte di alcuni Consiglieri del comune di Salerno al Collegio dei revisori dei conti, avvenuta in data 31 maggio 2023, relativa al presunto illegittimo accertamento di entrate per l'alienazione di beni del patrimonio disponibile ed al conseguente erroneo riaccertamento dei residui attivi, i revisori dei conti hanno risposto in data 10 luglio 2023, con regolare verbale n. 22, specificando che ai sensi dei princìpi contabili 3.10 e 3.11 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non era possibile iscrivere i residui attivi relativi all'Autorimessa di via F.lli De Mattia e all'alienazione ex Procura di via Rafastia;
nel medesimo verbale, i revisori dei conti hanno invitato i responsabili dei settori competenti del comune di Salerno a provvedere alla rettifica delle scritture contabili operando sulla gestione dei residui con efficacia ex nunc;
il bilancio del comune di Salerno appare dunque essere alterato, a danno dei cittadini salernitani e dei conti dello Stato in quanto queste modifiche possono incidere direttamente sui fondi attinti dal comune di Salerno nel capitolo statale riservato al cosiddetto «Salva Comuni» –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intendano assumere per fare chiarezza su questa vicenda che rischia di arrecare nocumento ai cittadini di Salerno e ai conti dello Stato.
(4-01343)
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
ASCANI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore il 1° giugno 2011, e si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità;
con la ratifica anche in Italia della Convenzione di Faro con la legge n. 133 del 1° ottobre 2020 è emersa, da parte delle associazioni culturali, impegnate nel settore, l'opportunità, quanto l'esigenza, di sostenere il pieno coinvolgimento del mondo educativo e scolastico nei processi di costruzione identitaria e di cittadinanza attiva europea nella dimensione digitale;
l'articolo 3, della legge n. 133 del 1° ottobre 2020, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, ha previsto l'adozione di un decreto ministeriale per l'avvio di un programma triennale di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, tale da assicurare su base pluriennale il perseguimento di tutti gli obiettivi;
come segnalato dall'Associazione internazionale DiCultHer, in piena coerenza con i princìpi della citata Convenzione di Faro, ed in particolare con le finalità dell'articolo 13 della stessa Convenzione e dell'articolo 3 della legge n. 133 del 1° ottobre 2020, sono state avviate una serie di programmazioni, già dal prossimo anno scolastico, proprio con l'obiettivo di sostenere, nell'autonomia delle singole scuole, la promozione e la sperimentazione dei princìpi sottesi nella Convenzione;
in questa direzione, il sostegno alla costituzione di «Reti di Scuole», anche come prospettiva metodologica per l'acquisizione della piena cittadinanza digitale e per la promozione della «Titolarità Culturale e dei processi formativi», rappresenta un impegno sostanziale per la promozione di azioni sperimentali di innovazione didattica e formative, coerenti con il Quadro di Riferimento europeo delle competenze digitali dei docenti e dei formatori, con il Piano d'azione europeo per l'istruzione digitale (2021-2027), il Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale e il Piano nazionale per la scuola digitale;
l'opportunità avanzata è quella di facilitare la disseminazione delle buone pratiche di didattica innovativa e digitale nell'ambito di iniziative territoriali per incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi per l'affermarsi di una cultura digitale consapevole, per sostenere un uso profondo e innovativo della cultura e per produrre un pensiero critico e un impegno responsabile e adeguato per rispondere alle sfide poste dalla Convenzione di Faro;
condividendo tali obiettivi, come dimostrato dalla discussione avviata nella scorsa legislatura in fase di approvazione della legge n. 133 del 1° ottobre 2020, anche al fine di sostenere le attività messe in atto dalle Associazioni culturali e per l'opportunità di offrire alle istituzioni scolastiche un processo di cultura digitale, occorre monitorare la corretta applicazione delle norme in vigore –:
quali iniziative siano state assunte in merito a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 133 del 1° ottobre 2020, sulla Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
(5-01122)
Interrogazione a risposta scritta:
PORTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
in Argentina sono presenti, secondo i dati statistici forniti dal rapporto Italiani nel Mondo del 2022, 903.081 cittadini italiani. Si tratta di un Paese dove è fortemente presente la comunità italiana ed ha contribuito al relativo sviluppo in maniera forte;
la storia dell'emigrazione italiana in Argentina ha radici antiche, tanto che tra il 1870 e il 1925, si stima che quasi 2.5 milioni di italiani siano arrivati in quella terra, e, per effetto del continuo flusso migratorio verso questo Paese, oggi l'Argentina è la Nazione, fuori dall'Italia, con la maggiore presenza di nostri concittadini;
la presenza migratoria italiana in Argentina continua ad aumentare tanto che, come si evince dai dati dell'anagrafe consolare, nel 2021 vi erano 1.043.720 iscritti a tale anagrafe mentre nel 2022 ve ne erano 1.076.770. Un dato che dovrebbe stimolare l'Amministrazione degli affari esteri ad aumentare i servizi per i connazionali piuttosto che a diminuirli;
la rete consolare italiana non è in grado di soddisfare con la capillarità e l'efficienza che la nostra grande collettività richiede la domanda di servizi che proviene dai nostri connazionali. Alcuni consolati meriterebbero di essere elevati di grado, mentre nuove agenzie consolari dovrebbero essere istituite per sopperire alla chiusura di agenzie onorarie o alle estese dimensioni di alcune circoscrizioni;
è il caso del consolato di Mar del Plata, importante porto dell'Argentina e sede dell'unica cattedra universitaria al mondo di studi sull'italicità, che avrebbe tutti i requisiti per essere elevato a consolato generale, così come si sta facendo per Mendoza; è il caso anche dell'ex vice consolato onorario di San Isidro, oggi chiuso e che rispondeva a una estesissima popolazione italiana nel territorio della capitale e che potrebbe essere riaperto con lo status di agenzia consolare di carriera; si ricorda infine il consolato italiano di Bahia Blanca, riferimento di un territorio di enormi dimensioni e che potrebbe sensibilmente essere beneficiato se, come richiedono le autorità locali e la comunità italiana, fosse aperta nella città di Neuquén (a ben 500 chilometri dalla sede del consolato generale) un'agenzia consolare in grado di offrire i servizi consolari ad una buona parte della regione patagonica –:
se non intenda il Ministro interrogato adottare le iniziative di competenza volte ad elevare a consolato generale la rappresentanza italiana a Mar del Plata e rendere operativi due nuove agenzie consolari a San Isidro e Neuquén in modo da rispondere alle effettive esigenze dei connazionali e delle imprese italiane che si trovano sul posto, con beneficio per i nostri connazionali ma anche con l'evidente risultato di alleggerire il pesante carico di lavoro che si riversa sulla rete consolare italiana in Argentina.
(4-01331)
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
CARAMIELLO, PAVANELLI, PENZA e AMATO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta cosiddetto «bonus investimenti Sud» per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Con la legge di bilancio 2020 è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020, e con la legge di bilancio 2021 è stata disposta una ulteriore proroga della misura al 31 dicembre 2022; l'ultima legge di bilancio, infine, ha previsto la proroga del bonus al 31 dicembre 2023;
l'Agenzia delle entrate ha individuato quali destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in base all'articolo 55 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili, precludendo quindi l'accesso all'incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
è bene ricordare che nel comparto agricolo la tipologia imprenditoriale titolare di reddito agrario, costituita da imprese individuali e società semplici agricole non soggette all'articolo 55 del Tuir rappresentano la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;
il secondo periodo dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015 estende il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, con l'unico discrimine che l'incentivo venga riconosciuto «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico»;
in ogni caso, da un articolo apparso su ItaliaOggi il 29 giugno 2023 a firma di Francesco Giuseppe Carucci, si apprende che il sistema di acquisizione delle domande per prenotare il credito di imposta suddetto, basato sul software Sogei, impedisce l'acquisizione anche dei soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca titolari di reddito di impresa;
il sistema, infatti, genererebbe una schermata di errore che non consente di proseguire nella compilazione dell'apposito modello, sia flaggando «Settore agricolo» o «Settore agricolo e della pesca» nei dati relativi all'impresa beneficiaria, sia aggirando tale informazione ed inserendo direttamente il codice Ateco;
la misura in oggetto si è rivelata fondamentale per le imprese delle regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente alle imprese l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;
le criticità riscontrate nel sistema di acquisizione delle richieste del bonus escludono completamente il settore agricolo e della pesca, a prescindere dal regime di reddito, da questa importante possibilità –:
se siano a conoscenza di quanto esposto e se intendano comunque porre in essere delle verifiche sul funzionamento del software Sogei così da evitare che tutte le imprese del settore agricolo restino escluse dall'agevolazione dal cosiddetto «bonus investimenti Sud»;
se intendano adottare iniziative di competenza, attraverso interlocuzioni concrete con gli altri ministeri interessati, affinché le imprese con reddito agrario e dominicale, che rappresentano la gran parte delle realtà agricole in tutto il Paese, vengano incluse tra quelle beneficiarie del predetto bonus, anche eventualmente ipotizzando modalità di indennizzo retroattivo, affinché non sia estromesso da una misura di crescita e sviluppo così importante, un intero comparto produttivo.
(5-01114)
CARAMIELLO, PAVANELLI, PENZA, AMATO e FEDE. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il 13 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole relativo alle disposizioni applicative del catasto frutticolo e olivicolo nazionale; tale decreto dà seguito a quanto previsto dall'articolo 1, ai commi 666 e 667, della legge n. 145 del 2018 che aveva disposto l'istituzione del registro succitato, con lo scopo di contribuire alla competitività e allo sviluppo dei settori, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole e olivicole, distinte a livello delle principali cultivar, autorizzando inoltre la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020;
i ritardi nella realizzazione di tale strumento sono stati individuati anzitutto nelle importanti novità nell'ambito della definizione di una nuova parcella agricola di riferimento nell'ambito del Sipa, con il superamento della «vecchia» particella catastale; tale superamento è avvenuto con l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e attuato attraverso un successivo decreto ministeriale nel marzo 2021;
la nuova parcella è basata sull'evoluzione e lo sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche e trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici;
il catasto frutticolo e olivicolo è uno strumento strategico per la gestione del potenziale produttivo italiano e, in particolare, di quelle colture che per gli elevati volumi di produzione e i calendari di maturazione ridotti o sovrapposti, generano periodiche crisi di mercato e indeboliscono sia la competitività del settore sia la posizione contrattuale dei produttori e delle loro organizzazioni;
con il catasto, si potranno conoscere una serie di informazioni agronomiche sull'impianto, sul tipo di utilizzo, se prevalente o promiscuo, l'attitudine produttiva con l'adesione a sistemi di qualità Dop e Igp o a sistemi volontari per le certificazioni, la presenza di impianti di irrigazione e di strutture di protezione e tutte le altre informazioni utili per la tracciabilità, e si potrà conoscere il potenziale produttivo nazionale e la sua precisa localizzazione, in modo tale da indirizzare in maniera appropriata le politiche di sostegno alla produzione e commercializzazione dei prodotti nazionali;
la realizzazione pratica di tale strumento è in capo ad Agea sulla base del Sipa (sistema di identificazione delle parcelle agricole), dei dati costitutivi del sistema integrato di gestione e controllo e del contenuto dei fascicoli aziendali degli organismi pagatori –:
a che punto sia la concreta realizzazione del catasto succitato, atteso a gran voce dai settori interessati, al fine di avere una chiara fotografia del potenziale produttivo italiano.
(5-01115)
Interrogazione a risposta scritta:
DAVIDE BERGAMINI, ANDREUZZA, CARLONI, BRUZZONE e PIERRO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il granchio reale blu (Callinectes sapidus Rathbun) è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche del continente americano che negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel continente europeo;
la specie è stata accidentalmente introdotta in numerose altre parti del mondo (Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero, Mediterraneo, Mar Giallo) e in Italia è stata segnalata per la prima volta nel 2008 in Basilicata, sulla costa adriatica dell'Abruzzo e della Puglia, e dal 2007 nell'alto adriatico da Goro ai lidi ferraresi;
fino a due o tre anni fa trovare un granchio blu nelle reti e nelle nasse era un evento insolito, per certi versi singolare, date le notevoli dimensioni del crostaceo, ma con il tempo la proliferazione di questo animale è diventata un grande problema anche perché sono complesse le operazioni di liberazione del granchio blu pescato accidentalmente;
la presenza di questa specie nell'Adriatico è uno dei sintomi dei cambiamenti climatici che hanno portato all'aumento della temperatura dell'acqua marina che sta facilitando la migrazione di questa specie aliena facendola diventare una presenza stabile nei nostri mari, dove le acque calme e poco profonde sono l'habitat ideale per la sua riproduzione e crescita;
il granchio blu è una delle 100 specie considerate più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico, si riproduce in modo incontrollato – la femmina depone tra 700 mila e 2.1 milioni di uova a seconda delle dimensioni della femmina – e senza un antagonista marino naturale ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone; è una specie predatoria, voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei nonché di quelle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura, portando queste al declino o addirittura all'estinzione;
dal mese di maggio 2023, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, il granchio blu si sta moltiplicato a dismisura nella sacca di Goro, tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro (provincia di Ferrara), tra i comuni di Goro e Comacchio, dove viene prodotto il 55 per cento delle vongole veraci (Tapes Philippinarum) consumate in Italia e su cui si fonda l'economia della zona – un valore di circa 100 milioni di euro; i danni per il settore della venericoltura e della pesca di questa zona, infatti, sono notevoli;
la notevole siccità della scorsa estate aveva già messo a rischio la produzione di vongole (calo dal 30 al 35 per cento) a causa del proliferare delle alghe che impedivano la circolazione dell'acqua con effetti negativi sulla concentrazione dell'ossigeno. A questo problema, nonostante quest'anno la siccità sia meno grave, si è aggiunta la voracità del granchio blu;
nella sacca di Goro le concessioni per l'allevamento della vongola verace hanno un'estensione di circa 13.000.000 di metri quadrati; la pesca della vongola verace a Goro impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per arginare l'aumento incontrollato del granchio blu, diventato un pericolo per la biodiversità degli habitat marini italiani, con possibili soluzioni di contrasto al crostaceo, ormai indispensabili per preservare gli equilibri dell'ecosistema marino;
se non ravvisino la necessità di adottare iniziative volte a provvedere ad un risarcimento dei danni provocati dal granchio blu ai pescatori e agli acquacoltori e molluschicoltori che operano nella zona o, in alternativa, a prevedere un incentivo economico per gli operatori del settore per tenere sotto controllo la proliferazione di questa specie così invasiva, al fine di tutelare le loro attività e produzioni e contestualmente svolgere un'azione positiva, anche se indiretta, per la salute e la preservazione degli equilibri ambientali.
(4-01339)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:
l'inquinamento da Pfas è un problema che riguarda seriamente l'Italia, considerata il teatro del più grande caso di contaminazione in Europa;
con Pfas si indicano sostanze chimiche o acidi perfluoroacrilici utilizzati dall'industria. I Pfas persistono anche negli organismi viventi, compreso l'uomo, dove risultano essere tossici ad alte concentrazioni. Data la loro capacità di accumularsi negli organismi, la concentrazione di Pfas è bioamplificata man mano che si sale lungo la catena alimentare. È stato dimostrato, infatti, che Pfoa e Pfos sono in grado di causare un'ampia gamma di effetti avversi. I Pfas, in particolare, sono riconosciuti a livello medico come interferenti endocrini, in grado quindi di alterare tutti i processi dell'organismo che coinvolgono gli ormoni, responsabili dello sviluppo; del comportamento; della fertilità e di altre funzioni cellulari essenziali. Le patologie maggiormente riscontrate, la cui causa è attribuita all'esposizione a queste sostanze, sono il tumore ai reni; il cancro ai testicoli; malattie della tiroide; ipertensione in gravidanza; colite ulcerosa, e altro;
nel 2013 uno studio condotto dall'istituto di ricerca sulle acque del Centro nazionale delle ricerche ha rivelato un diffuso caso d'inquinamento ambientale dovuto alla dispersione nelle acque superficiali e sotterranee di Pfas presso uno stabilimento della società chimica Miteni. A oggi si stima che il territorio contaminato si estenda per 200 chilometri quadrati interessando le aree di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo;
una recente inchiesta giornalistica, che ha coinvolto diciassette testate in tutto il continente guidate dalla francese Le Monde, ha rivelato l'esistenza di più di 17 mila siti contaminati da Pfas in Europa di cui più di 1.600 in Italia;
emblematico, nella sua dimensione locale, è il caso recente di due comuni di Corte Palasio e di Crespiatica nel lodigiano. Negli anni 2021 e 2022 sono state rilevate sostanze Pfas nei campioni prelevati dall'Ats nei predetti comuni, superiori ai limiti previsti dalla direttiva UE 2020/2184, all'epoca non ancora recepita dall'Italia. Addirittura nel 2022 l'acqua potabile campionata presso il comune di Crespiatica è risultata non conforme anche rispetto ai limiti di legge all'epoca vigenti. A fronte delle richieste dell'Ats di essere messa a conoscenza di tutte le iniziative adottate dalla società lodigiana che gestisce le acque del territorio, quest'ultima si è limitata a comunicare di aver sostituito dei filtri. Ciò, da un lato, non ha risolto il problema periodico degli sforamenti dei limiti di legge di Pfas rilevate nell'acqua potabile, e, dall'altro, è risultata insufficiente sotto il profilo del monitoraggio e della prevenzione;
recentemente, il decreto legislativo n. 18 del 2023, in tema di Pfas ha recepito – con anni di ritardo – la direttiva UE 2020/2184. L'articolo 6 richiede che la valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile debba essere effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro, il lontanissimo 12 gennaio 2029. A tal fine i gestori idro-potabili devono elaborare di piani di sicurezza dell'acqua (Psa) per ogni sistema di fornitura idro-potabile. L'articolo 17, prevede che le regioni e province autonome adottino le misure necessarie per migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili, promuovendo l'uso di acque di rubinetto;
è chiaro che il rispetto dei nuovi parametri e precetti richiederà il coinvolgimento di numerosi soggetti: i gestori d'acquedotto per distribuire acque conformi, i produttori di impianti per il trattamento dell'acqua, le regioni e le province autonome, e altri –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per implementare la citata normativa verificandone in concreto l'attuazione e monitorandone l'applicazione ovvero le condotte di tutti i soggetti coinvolti;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché su tutto il territorio nazionale sia avviato il monitoraggio di dette sostanze.
(2-00192) «Barzotti».
Interrogazioni a risposta scritta:
PASTORINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dal momento della sua costituzione nel gennaio 2022 ad oggi, mostra gravi ritardi;
a marzo 2023 i progetti presenti in Via statale erano 817 di cui: il 21,3 per cento in fase di verifica della documentazione presentata ed eventuale richiesta di integrazioni, il 67 per cento in fase di analisi dei contenuti progettuali, il 6 per cento in attesa del parere MiBACT, il 3,2 per cento con procedimenti in corso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (procedimento a cui ricorrere in caso di parere contrastante espresso dei Ministeri coinvolti, nello specifico MASE e MiBACT), l'1,5 per cento in fase conclusiva e solo l'1 per cento conclusi in via definitiva (emissione decreto Via) per un totale di 9 progetti su 817;
oggi dei 1061 progetti solo una settantina vedono conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale (PNRR-PNIEC);
fra questi progetti rientrano anche quelli di utility scale di taglia superiore a 20 megawatt, che riguardano impianti che produrranno energia a prezzo di mercato, ossia non graveranno sugli utenti finali, contribuendo anche a realizzare maggior autonomia energetica e maggior concorrenza, a beneficio dei cittadini e delle imprese italiane;
il ritardo accumulato dalla Commissione sta creando negli operatori del settore delle rinnovabili uno scoraggiamento profondo, che porterà a breve a dirottare gli investimenti in altri Stati, proprio a causa dell'operatività, non adeguata alle circostanze, della suddetta Commissione. Gli stessi investitori stranieri che si erano affacciati al nostro mercato, razionalmente, non potendo tenere la liquidità ferma stanno scegliendo opportunità di investimento altrove, abbandonando i relativi progetti;
infatti, sono bloccati investimenti di rapida esecuzione per circa 190 miliardi di euro, che equivalgono a IVA non incassata per 38 miliardi, motivo per cui i fondi di investimento vengono dirottati verso altre aree economicamente più attrattive, come gli USA. Un esempio è la recente scelta di ENEL S.p.A. di costruire uno stabilimento di pannelli fotovoltaici in Oklahoma;
iniziative fotovoltaiche relative a progetti utility scale sono da considerarsi di rilevante importanza e concreta validità, tenuto conto anche della grave crisi energetica che si è manifestata nel recente passato, per cui la Commissione europea ha ritenuto di dover precisare come la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti rinnovabili verranno considerati di «interesse pubblico prioritario» e «a servizio della salute e sicurezza pubblica»;
è da considerare, inoltre, che minori investimenti avrebbero pesanti ricadute sul sistema Italia, producendo circa 200.000 posti di lavoro in meno e minori servizi ausiliari fissi, che equivalgono ad ulteriori 30.000 persone occupate in meno. Non accrescere le rinnovabili significa anche non alimentare aziende italiane produttrici di acciaio, di rame, di alluminio, il mondo dell'elettronica, dei controlli di sicurezza, dei monitoraggi a distanza e della ricerca di nuove tecnologie per rendere sempre più performante la produzione di energia –:
se, stante l'attuale situazione di stallo descritta in premessa, intenda agire tempestivamente valutando un intervento sulla Commissione PNRR-PNIEC, in ordine alla gestione della procedura di Via statale, al fine di accelerarne l'attività semplificando l'attuale iter nonché valutando iniziative per il conferimento di poteri speciali alla stessa Commissione.
(4-01342)
SERGIO COSTA, APPENDINO, IARIA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO e SANTILLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
Casalnoceto, in provincia di Alessandria, è un comune con meno di mille abitanti, situato in un'area a vocazione agroalimentare;
gli abitanti convivono da oltre venti anni con uno stabilimento, situato a breve distanza dal centro abitato, che effettua lavorazioni a caldo di materie plastiche (industria insalubre di I Classe), alternando periodi di chiusura a riaperture, con diversa ragione sociale, accompagnate da ampliamenti di superficie e linee di produzione, e dal quale promanano esalazioni e odori molesti;
dal 2018 le problematiche ambientali, ripetutamente portate all'attenzione delle autorità competenti da parte della popolazione, che denunciava anche un possibile pregresso interramento di sostanze tossiche nell'area, subiscono un aggravamento allorché lo stabilimento viene riaperto dalla Società CTT s.r.l., con un ampliamento della superficie coperta di 12.000 metri quadrati, consentito da una prima variante al PRGC;
una nota dell'ARPA del 9 febbraio 2021, successiva al rilascio dell'AUA e riferita a un controllo effettuato a luglio 2020, «evidenzia la presenza di composti potenzialmente pericolosi per la salute umana che sottolineano la necessità di ridurre l'impatto dell'azienda sia sugli esponenti che sull'aria ambiente» e, in particolare, attesta la presenza di composti tossici e cancerogeni: «per il benzene, gli o,m,p xileni e l'acroleina sono stati rilevati valori superiori a quelli indicati dagli enti di riferimento e dalla normativa italiana (decreto legislativo n. 155 del 2010; RfC-EPA; MLRs-ATSDR) come soglia da non superare per evitare danni alla salute umana»;
nel gennaio 2022, viene approvata una seconda variante al PRGC che prevede una ulteriore espansione dell'area industriale di 5000 metri quadrati; contestualmente viene disposta la riduzione della zona di rispetto di due pozzi idropotabili del comune (da 200 metri a 60 metri) situati in adiacenza del sito industriale, in area «di ricarica dell'acquifero profondo»;
a seguito di una ulteriore istanza di ampliamento della linea produttiva, classificata dalla stessa società proponente come modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica in essere, corredata di certificazione degli ultimi auto-controlli effettuati delle emissioni in atmosfera, con nota della provincia n.p.g. 0050251 del 19 settembre 2022 viene convocata una Conferenza dei Servizi decisoria. Dalla stessa emerge che recenti verifiche ispettive «hanno rilevato non conformità da parte della Ditta CTT s.r.l. del rispetto di specifiche prescrizioni ambientali imposte dal titolo autorizzativo DDAP2 623-41247 del 2 luglio 2021 e successive modificazioni e integrazioni» e che, alla luce del parere Arpa, nonché di altri sopralluoghi effettuati da diverse autorità, le prescrizioni attribuite all'azienda in sede di rilascio del titolo AUA vigente debbano essere rivisitate d'ufficio al fine di conformarle alla situazione fotografata da sopralluoghi e verifiche. Il procedimento veniva pertanto sospeso –:
se, per quanto riportato in premessa, in relazione ai concreti rischi di danno ambientale e alla salute dei cittadini di Casalnoceto, non si intenda promuovere ogni iniziativa di competenza, anche in rapporto a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di scongiurare ogni ulteriore compromissione del contesto ambientale di riferimento che possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e dei corpi idrici e arrecare nocumento alla pubblica incolumità.
(4-01344)
VACCARI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
da notizie apparse sulla stampa locale e sul sito estense.com lo scorso 11 luglio 2023 si evince che la società Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli S.r.l. con sede nel comune di Crevalcore (BO) ha presentato istanza di avvio del procedimento unico di Via per la realizzazione di un impianto per la produzione di ammendante, precisamente «correttivo calcico magnesiaco» da fanghi di depurazione civili, localizzato in via Portoni Bandissolo in località Portoverrara-Portomaggiore (FE) con riqualificazione di corte colonica denominata «Fienil Nuovo» (PG.2022.1220215 del 12 dicembre 2022 – BURERT: n. 164 del 21 giugno 2023);
il progetto è oggetto di procedura di Via, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 4 del 2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a Via (screening), conclusa con atto del dirigente determinazione regionale N. 6115 del 4 aprile 2019;
l'impianto menzionato di cui alla procedura di Via dovrebbe lavorare 60.000 tonnellate/anno di fanghi in entrata, soggetti alle verifiche e controlli ambientali di legge, e produrre 78.000 tonnellate/anno di prodotto, a servizio di una superficie dichiarata di 2.500 ettari di campi agricoli; i fanghi in entrata all'impianto possono provenire dall'intero territorio italiano;
per gli enti locali interessati permangono numerose perplessità sull'impiego degli ammendanti provenienti da fanghi di depurazione in agricoltura, viste le esperienze pregresse fortemente negative su terreni in territori a vocazione agricola ad esempio in Lombardia e Veneto, e la misura dell'impatto ambientale reale necessiterebbe di campagne di monitoraggio sufficientemente lunghe e articolate per monitorare gli effetti di lungo periodo sui terreni dell'impiego di ammendanti provenienti da fanghi di depurazione;
l'impatto dichiarato sulla viabilità circostante nella stagione di maggiore attività è tra i 3,5 e i 4 autocarri/ora, su una rete viaria già fortemente sollecitata da mezzi pesanti al servizio del territorio agricolo, e si attraversano centri abitati;
il prodotto trasportato in ingresso all'impianto è fortemente odorigeno, e nonostante le prescrizioni sulle modalità di trasporto citate nel progetto presentato, il rischio di impatto negativo sulla qualità della vita delle popolazioni residenti in tali centri e nelle immediate vicinanze è molto alto;
l'impianto produttivo, classificato di trattamento rifiuti secondo le normative vigenti, sorgerebbe in area agricola, in contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale dell'Unione dei comuni Valli e Delizie, il Pug approvato con delibera del Consiglio Unione n. 30 del 4 agosto 2022 –:
se non intenda, alla luce di quanto segnalato in premessa, promuovere un attento monitoraggio in ordine all'impatto ambientale della produzione e dell'impiego di sostanze quali gli ammendanti provenienti da fanghi di depurazione, anche al fine dell'adozione di iniziative normative volte a rendere più stringenti ed efficaci verifiche e controlli idonei a tutelare l'ambiente e la popolazione.
(4-01346)
DORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il Centro di recupero per animali selvatici (C.R.A.S.) è una struttura preposta all'accoglienza, degenza, cura, riabilitazione e reinserimento in natura di esemplari di fauna selvatica autoctona;
in particolare, secondo quanto previsto dalla regione Lombardia, l'autorizzazione al fine di istituire Centri per il recupero di animali selvatici (C.R.A.S.) ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 26 del 1993 e delle deliberazioni della giunta regionale n. 3692 del 2020 e n. 3932 del 2020 viene rilasciata a enti ed associazioni ambientali – agricole o venatorie riconosciute;
secondo l'elenco elaborato dalla regione Lombardia aggiornato al 2022, nel territorio regionale esistono ad oggi nove Centri di recupero che coprono solamente 7 province su 12 esistenti;
tra le province prive di C.R.A.S una menzione particolare va alla provincia di Lodi;
fino al 2014 la provincia lodigiana ha beneficiato tramite convenzione dell'attività del Centro fuori provincia del comune di Castelleone (Cremona). Sono ormai 9 anni che, in caso di ritrovamento di animali servatici, i soggetti devono rivolgersi al C.R.A.S. di Venzago che dista ben 60 chilometri da Lodi città;
il territorio lodigiano presenta diverse radure boschive, come Senna, Somaglia, Orio Litta e Guardamiglio, che attirano costantemente diversi esemplari della fauna selvatica, determinando conseguentemente un numero sempre in crescita di segnalazioni e di recupero;
secondo quanto dichiarato dalla Amici animali Odv, si stimano circa 60 chiamate a settimana per recupero di animali selvatici nella provincia, con ritrovamenti sia di giorno sia di notte. Si tratta di un numero in vertiginoso aumento nel corrente periodo estivo;
la totale assenza nella provincia di un Centro di recupero preposto si scontra con le problematiche afferenti al corpo forestale e alla polizia provinciale, che sono attualmente in forte sottorganico;
da tempo le associazioni del territorio a tutela degli animali auspicano l'apertura di un C.R.A.S. provinciale, portando avanti interlocuzioni con i diversi enti preposti;
alle sollecitazioni delle associazioni si affiancano le riflessioni del comandante della polizia provinciale Massimiliano Castellone che accenna a un'apertura del polo universitario veterinario di Lodi circa la possibile dotazione al suo interno di un C.R.A.S. che per il comandante «non solo colmerebbe per la Provincia l'assenza di un Cras che si porta dietro da sempre, ma ne andrebbero a beneficiare anche gli stessi studenti che potrebbero sviluppare così nuove competenze»;
la dotazione all'interno di un istituto universitario di un Centro di recupero di animali selvatici costituirebbe un primo esempio a livello nazionale, contribuendo concretamente a una formazione degli studenti maggiormente efficiente e risolvendo in gran parte l'attuale situazione emergenziale della provincia lodigiana –:
se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non intendano attivarsi, in accordo con la regione Lombardia, dialogando con i diversi enti coinvolti sul territorio, al fine di agevolare il processo di dotazione di un apposito Centro di recupero di animali selvatici da parte del polo universitario veterinario di Lodi.
(4-01347)
DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
PADOVANI. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
come denunciato dal sindacato di categoria Aspmi, già nel maggio 2022, i militari dell'esercito italiano che utilizzano i treni regionali di proprietà di Trenitalia, continuano ad essere multati;
i militari sui treni rappresentano un deterrente contro la criminalità e garantiscono la sicurezza dei cittadini, nonché una tranquillità lavorativa per gli operatori dei mezzi su rotaia, come dimostrano gli indicatori dei cali dei microcrimini e l'aumento degli indici della sicurezza a bordo dei treni;
spesso, infatti, i militari a bordo dei treni, anche non in servizio, intervengono per atti di violenza e intimidatori a danno dei viaggiatori e frequentemente sono chiamati ad intervenire proprio dai capo treno;
nonostante ciò, e nonostante le diverse sollecitazioni a Trenitalia dagli organi preposti dell'Esercito, da tempo i controllori multano i militari che viaggiano sui treni, non rispettando le misure indicate nell'accordo quadro tra il Ministero della difesa e la società, poiché, ingerendosi in valutazioni afferenti al settore della sicurezza nazionale, verificano quando un militare è in servizio o meno, indipendentemente dalla dichiarazione rilasciata dal Comando militare;
il quadro normativo vigente pone, infatti, la facoltà di stabilire se un militare stia viaggiando o meno per motivi di servizio non in capo all'ente regionale, né alle aziende che esercitano il servizio di Tpl, ma in capo agli Enti da cui dipendono i fruitori della libera circolazione, che attestano il motivo di servizio e indicano quali spostamenti, compiuti dai propri dipendenti, sono finalizzati al servizio;
cosa che puntualmente fa ogni Comando militare riguardo ai propri dipendenti attraverso un'apposita dichiarazione;
l'istituto della libera circolazione, previsto da leggi nazionali e ripreso da numerose leggi regionali, si applica proprio alle forze dell'ordine e ai militari in divisa che viaggiano per motivi di servizio –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per affrontare la problematica, valutando l'opportunità di aprire un tavolo di confronto con la società Trenitalia.
(4-01329)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
FORMENTINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in relazione alle modalità di trasferimento delle risorse in favore degli enti locali per i progetti previsti dal PNRR, ad oggi le somme sono anticipate dai comuni, che procedono, solo successivamente al pagamento delle fatture alle imprese esecutrici dei lavori, a rendicontarle sulla piattaforma ReGis ai fini del rimborso delle spese effettuate;
nel merito, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2023, n. 19, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono alla validazione dei rendiconti di spesa caricati sulla piattaforma ReGis da parte dei soggetti attuatori entro quindici giorni dalla ricezione dei medesimi e, verificata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, entro i successivi dieci giorni lavorativi, al pagamento delle spese rendicontate;
tuttavia, per molti comuni già la procedura di validazione dei rendiconti di spesa prodromica al rimborso delle somme anticipate risulta ancora in stato di verifica, pur essendo trascorsi oltre trenta giorni dall'avvio della medesima;
in particolare, sono emerse difficoltà nella capacità della sopracitata piattaforma di raccogliere i dati e riconoscere le credenziali degli utenti, compromettendo soprattutto la rendicontazione di progetti qualificati come piccole e medie opere;
le problematiche sopra descritte rispetto al rimborso delle spese anticipate hanno esposto, soprattutto i comuni di piccole e medie dimensioni, al rischio di gravi carenze di liquidità nei bilanci, con rilevanti difficoltà per gli enti locali ad adempiere anche alle future obbligazioni da assumere con le imprese appaltatrici –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare in merito a quanto esposto in premessa, al fine di sbloccare le procedure di rendicontazione e rimborso ancora in essere sulla piattaforma ReGis, nonché semplificare le modalità di utilizzo della medesima per la rendicontazione delle successive spese sostenute per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR.
(4-01334)
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
LATINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 30 gennaio 2018 veniva uccisa, a Macerata, Pamela Mastropietro, romana di 18 anni, dopo che la stessa si era allontanata il giorno precedente dalla comunità di recupero Pars di Corridonia;
i suoi resti sono stati ritrovati, il giorno successivo, in due trolley abbandonati sulla strada provinciale limitrofa al comune di Pollenza;
nella serata del 31 gennaio i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata fermavano il nigeriano Innocent Oseghale, già noto alle forze dell'ordine per reati di spaccio;
il 2 febbraio 2018 viene indagato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, una seconda persona, il nigeriano Desmond Lucky;
dalle risultanze della seconda autopsia, eseguita dal professor Mariano Cingolani dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Macerata, si evince che: «Ci sono dati a conforto della tesi della morte violenta». Sul corpo di Pamela Mastropietro – spiega il medico legale – ci sono segni di «applicazione di violenza sicuramente in condizioni di vitalità», Quando la ragazza era ancora viva, cioè, «è stata applicata energia» con «un corpo contundente» alla sua tempia. Davanti a tre cronisti, per quasi mezz'ora, il medico legale racconta la «sconvolgente» autopsia eseguita all'obitorio dell'ospedale di Santa Lucia, sconvolgente in quanto «nessun taglio è stato fatto a caso». Sempre dalla stampa si apprende che il corpo era stato scarnificato, disarticolato, lavato nella candeggina, con perizia; risultano sparite anche alcune parti del corpo;
Innocent Oseghale, che abitava nell'appartamento di via Spalato dove è stata uccisa Pamela, è arrestato con l'accusa di vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. Desmond Lucky, chiamato in causa proprio da Oseghale per aver venduto l'eroina alla ragazza, e Lucky Awelima, fermato alla stazione di Milano mentre stava andando in Svizzera, sono invece in carcere anche per l'accusa di concorso in omicidio volontario;
da fonti della procura si apprende che nell'appartamento del delitto sarebbero state trovate le impronte di tutti e tre gli indagati;
il Gip dispone anche la custodia cautelare per i tre indagati ipotizzando anche la violenza sessuale di gruppo;
al termine dei processi Innocent Oseghale è condannato all'ergastolo, risultando il solo responsabile della orribile morte di Pamela Mastropietro; Lucky Awelima, indagato per spaccio, vede cadute le accuse più gravi di concorso in omicidio e vilipendio di cadavere, parimenti a Desmond Lucky;
permane il dubbio che i responsabili del terribile crimine siano più di uno –:
se non si intenda promuovere iniziative normative volte ad incrementare gli strumenti di indagine nella disponibilità dell'autorità giudiziaria per casi di particolare gravità ed efferatezza come quello richiamato in premessa, valutando altresì l'adozione di iniziative volte a rendere ulteriormente rigoroso, per tali casi, il sistema sanzionatorio.
(4-01326)
SERRACCHIANI, GIANASSI, SARRACINO, SCOTTO e DE LUCA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
l'isola di Nisida ospita l'istituto penale per i minorenni di Napoli, l'unico, insieme a quello di Casal del Marmo di Roma, destinato ad accogliere sia ragazzi sia ragazze detenute;
isolata dal contesto urbano, trovandosi in una piccola isola nel golfo di Napoli collegata alla terraferma da un istmo, si tratta di una struttura che è stata trasformata nel tempo da casa di rieducazione, destinata anche a minori e ragazzi sottoposti a misure amministrative, prima in Istituto di osservazione minorile e, dalla fine degli anni '80, in Istituto penale minorile;
all'interno dell'istituto è presente un teatro, una struttura di grande valore e bellezza, che però è chiusa da tempo per inagibilità, donata e fortemente voluta da Eduardo De Filippo, perché si utilizzasse il teatro, il suo linguaggio e la sua cultura quali strumenti di crescita, di inclusione sociale e di prevenzione della devianza minorile; un presidio dunque, di cultura e di socialità, oggetto a seguire anche dell'impegno del figlio Luca De Filippo e della fondazione De Filippo;
il valore dell'esperienza teatrale negli istituti di pena minorili è riconosciuto quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, per favorire, nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, nonché a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
si apprende che, oltre al Ministero della giustizia, comune e regione, anche una cordata di imprenditori del FAI e l'Università di Napoli si stiano interessando per riportare in vita il teatro, e che uno dei fondamentali ostacoli sia quello dei costi –:
se i Ministri interrogati non ritengano di doversi attivare con sollecitudine al fine di adottare le iniziative di competenza sia finanziarie sia organizzative necessarie a ripristinare l'agibilità del teatro dell'Istituto penale per minorenni di Nisida.
(4-01328)
PITTALIS, CALDERONE e PATRIARCA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il quotidiano «La Repubblica» del 13 luglio 2023, in un articolo titolato «Con le stragi del 1993 Cosa nostra puntava a indebolire Ciampi per favorire Berlusconi», riporta i dettagli di una indagine della procura di Firenze sui mandanti delle stragi di mafia del 1993 che avrebbe dato luogo a perquisizioni, ispezioni e sequestri nei confronti di Marcello Dell'Utri;
nell'articolo, inoltre, sono riportati virgolettati brani di conversazioni fra soggetti terzi, estranei all'indagine, il cui contenuto non ha peraltro alcuna attinenza con l'indagine stessa e, men che meno, rilevanza sotto il profilo penale;
la divulgazione a mezzo stampa di atti d'indagine e, in particolare, del contenuto delle intercettazioni costituisce una gravissima violazione di norme del codice di procedura penale e di quelle poste dall'ordinamento a tutela della privacy e dell'onorabilità delle persone, specie con riferimento ai soggetti estranei all'indagine –:
se non intenda assumere iniziative di carattere ispettivo, anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in relazione ai fatti riportati in premessa.
(4-01345)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta orale:
CHERCHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
con l'ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 75 del 28 giugno 2023, recante «Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità», il sindaco Gualtieri ha mosso un primo passo, seppur ad avviso dell'interrogante insufficiente, verso la tutela del benessere degli animali e, in particolare, degli equidi obbligati a trainare carrozze sotto il sole cocente, con temperature che normalmente superano i 30 gradi, al solo scopo di far divertire i turisti in città;
l'ordinanza, oltre a richiamare il divieto fissato dal regolamento per il benessere animale, che impone il divieto dal 1° giugno al 15 settembre di circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette «botticelle», dalle ore 13 alle ore 17, fissa un divieto permanente nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 35 gradi, mentre nelle giornate con forti ondate di calore caratterizzate da livelli di rischio 2 e 3 secondo il bollettino giornaliero emanato dal Ministero della salute e diramato dalla Protezione civile di Roma Capitale il divieto è previsto dalle 11 alle 18;
nel 2022 era stato adottato un provvedimento simile, ma lo stesso era stato successivamente impugnato al Tar del Lazio, così come precedentemente avvenuto per i regolamenti emanati dall'amministrazione Raggi, dai vetturini, contrari alle prescrizioni sovra descritte;
nonostante l'ordinanza del 28 giugno 2023 vada incontro alle richieste presentate dalle numerose associazioni animaliste e dai cittadini che da tempo, non solo a Roma, richiedono un intervento legislativo che metta una volta per tutte la parola fine allo sfruttamento dei cavalli, i fatti di cronaca quotidiana ci ricordano come le prescrizioni siano insufficienti per garantire una vera tutela e dignità a questi esseri senzienti, costretti a trainare pesantissime carrozze sull'asfalto rovente e sotto il sole, con il rischio concreto di stramazzare al suolo per la fatica;
l'articolo 9 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha inserito come principio fondamentale la tutela degli animali;
alla luce delle considerazioni sovraesposte, il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sarebbe da riscrivere, introducendo il divieto di utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale –:
quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri interrogati intendano adottare, per quanto di propria competenza, affinché si vieti una volta per tutte il servizio di trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale, anche alla luce dell'annunciata riforma del codice della strada;
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare affinché si individuino forme di tutela per gli animali dismessi dal servizio, prescrivendo forme di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di altri mezzi ecologici alternativi che non prevedano lo sfruttamento ormai anacronistico degli animali, individuando altresì incentivi economici ed agevolazioni che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare in tempi rapidi il passaggio a una mobilità «non cruenta».
(3-00534)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
LONGI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha l'alta sorveglianza sulle infrastrutture, così come risulta da:
a) articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa avvalersi di una struttura tecnica di missione per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture;
b) decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 31 maggio 2019, n. 226, come modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 ottobre 2021, n. 409, concernente le attività della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, posta alle dipendenze funzionali del Ministro;
c) determina prot. n. 2665 in data 3 settembre 2020, relativa all'istituzione, presso la struttura tecnica di missione, di un apposito gruppo di lavoro incaricato di analizzare le possibili aree di miglioramento dei servizi di trasporto passeggeri, ferroviario e su gomma per l'attraversamento dello Stretto di Messina, e di effettuare analisi e valutazioni circa possibili adeguamenti infrastrutturali nelle stazioni ferroviarie, dei porti e delle navi, anche nell'ottica della riduzione e del miglioramento dell'impatto ambientale, nonché dalla gestione integrata dei sistemi di trasporto e della relativa tariffazione;
da esperienza di viaggio personale dell'interrogante e da segnalazioni dei passeggeri che regolarmente fruiscono del servizio ferroviario da Villa San Giovanni a Messina e viceversa, tramite l'attraversamento marittimo dello Stretto di Messina, si segnalano disagi e ritardi nell'attraversamento ferroviario, per via del protrarsi dei lavori di manutenzione delle navi traghetto in servizio presso la linea di collegamento ferroviario, avvenuti nelle giornate della fine di giugno e nei primi giorni di luglio 2023 –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle iniziative intraprese in periodo estivo da Trenitalia s.p.a. per ridurre i disagi dei passeggeri, dei tempi necessari per la manutenzione delle navi da traghetto e le necessarie sostituzioni per garantire nel pieno della stagione turistica estiva i collegamenti ferroviari tra la Calabria e la Sicilia e viceversa, così come la continuità territoriale per i cittadini italiani residenti in Sicilia richiede.
(5-01117)
GHIO, BRAGA, ORLANDO e BARBAGALLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
domenica 9 luglio 2023 si è verificato un incendio che ha coinvolto un pullman e numerose auto, all'interno della galleria Monte Giugo, sulla A12, in direzione Genova;
da alcuni anni è stato avviato da Aspi un piano di monitoraggio, controllo e manutenzione della rete autostradale ligure;
dall'inizio dell'anno 2023 si registrano tempi di percorrenza sulla A10 e sulla A12 notevolmente superiori alla media e, in particolare, durante le domeniche di giugno si sono verificate code anche superiori ai 10 chilometri;
l'amministratore delegato di Aspi, durante l'audizione nelle commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati, ha presentato un piano di investimenti per 21,5 miliardi di euro da realizzare entro il 2038 per manutenzioni e potenziamento dell'infrastruttura; di questi 5,3 miliardi riguardano la Liguria;
il tratto autostradale ligure, oltre ad essere fortemente trafficato, è caratterizzato da un numero elevatissimo di gallerie che coprono buona parte dei tratti di percorrenza e attualmente è interessato da lavori di adeguamento ex decreto legislativo n. 264 del 2006; dovrebbero essere inoltre previsti anche lavori di ammodernamento per consolidare e «allungare la vita» di ogni opera presente nell'infrastruttura autostradale –:
quali iniziative siano state avviate per monitorare lo stato di attuazione degli investimenti a carico dei concessionari per la messa in sicurezza sulla rete autostradale;
quale sia lo stato di avviamento del monitoraggio in particolare su tunnel, ponti e viadotti, in considerazione anche delle risorse trasferite a questo scopo ai soggetti attuatori dal fondo complementare;
quale sia, in particolare, lo stato di attuazione dei lavori di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 264 del 2006 e di quelli relativi all'ammodernamento delle opere presenti nell'infrastruttura autostradale in questione;
quali iniziative si intenda mettere in campo per attenuare i disagi causati dalle code chilometriche presenti sulla tratta in determinati periodi della settimana e destinati ad incrementarsi in occasione del periodo estivo.
(5-01119)
Interrogazioni a risposta scritta:
MARI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
la seggiovia ad Anacapri è una seggiovia monoposto e rappresenta l'unico mezzo di trasporto pubblico che permette di raggiungere Monte Solaro, luogo di ineguagliabile bellezza e dove si organizzano numerosi eventi;
tale seggiovia però non è accessibile alle persone disabili in carrozzina (cosiddetti sitting) i quali dunque sono impossibilitati a fruirne;
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) è intervenuta sul caso della mancata fruibilità per persone disabili della seggiovia monoposto Anacapri-Monte Solaro, dopo che la questione è stata sollevata dal cittadino anacaprese Christian Durso, già noto per altre battaglie a favore dell'accessibilità;
l'Ansfisa sostiene che rendere la seggiovia fruibile a chi deve spostarsi in carrozzella richiederebbe un progetto di adeguamento tecnico, ma la città metropolitana di Napoli, ente concedente, ha chiesto al concessionario e all'esercente, con una nota del 30 giugno 2023, «di comunicare, nelle more dei lavori di adeguamento, quali soluzioni alternative intendono adottare per assicurare l'utilizzazione dei suddetti spazi da chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta capacità motoria»;
il D.D. 11 maggio 2017 della D.G. Tpl del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» – opera una distinzione tra: «Trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono trasporto pubblico locale», i quali devono essere conformi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e «Trasporto delle persone disabili su impianti a fune che non effettuano trasporto pubblico locale», disponendo che, qualora si preveda il trasporto di persone disabili, l'esercente dovrà effettuare una preliminare pianificazione e predisporre istruzioni e formare il personale sull'utilizzo degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire informazioni alla clientela;
la seggiovia Anacapri-Monte Solaro appartiene a questa seconda tipologia di trasporto e dunque gli obblighi riguardanti l'eventuale trasporto delle diverse categorie di gruppi funzionali di disabili derivano dal rapporto concessorio tra il competente ente locale e il soggetto che gestisce lo specifico impianto;
il regolamento di esercizio dell'impianto prevede e regolamenta il trasporto di due gruppi funzionali di disabili: standing, ovvero persone che riescono ad accedere agli impianti da posizione eretta, sebbene affetti da menomazioni, e blind, persone affette da cecità assoluta e parziale;
al momento non è dunque possibile il trasporto su tale seggiovia del gruppo funzionale di disabili cosiddetti sitting;
a parere dell'interrogante la vigente distinzione tra trasporto pubblico locale e trasporto pubblico di persone produce una discriminazione nel momento in cui non prevede nessun obbligo sull'accessibilità ai disabili, demandando il superamento delle barriere architettoniche al rapporto concessorio tra l'ente locale e il gestore dell'impianto;
non si comprende infatti per quale motivo il trasporto pubblico di persone non debba essere obbligatoriamente accessibile ai disabili come avviene per il trasporto pubblico locale;
tale differenza, a parere dell'interrogante, si pone in contrasto con i principi costituzionali, con le normative a tutela dei disabili e la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intenda assumere per superare la distinzione tra «trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono trasporto pubblico locale» e «trasporto delle persone disabili su impianti che non effettuano trasporto pubblico locale», al fine di rendere obbligatoria la conformità alla vigente normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche anche per gli impianti adibiti al trasporto pubblico di persone che non effettuano trasporto pubblico locale.
(4-01327)
PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
per il 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità è stato fissato, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 30 dicembre 2022, a 3.377,50 euro, ossia più 25,15 per cento rispetto al 2022, determinando un grave impatto sui concessionari, specialmente nei casi in cui il canone è dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative, legate alle tradizioni locali, senza fini di lucro e per finalità di interesse pubblico;
tale aumento è il risultato della media matematica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (8,6 per cento) con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (41,7 per cento) rilevati nel periodo di riferimento settembre 2021 e settembre 2022. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510/2023 (ruolo generale numero 4394/2023) ha sospeso in via cautelare l'efficacia di suddetto decreto mettendo in dubbio proprio la legittimità dell'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in luogo dell'indice dei prezzi all'ingrosso (che l'Istat non diffonde più da gennaio del 1998) espressamente previsto dalle norme di legge in tema di adeguamento dei canoni demaniali;
sull'efficacia erga omnes, trattandosi di un atto generale, o solo per la concessionaria veneta ricorrente non vi è una posizione univoca ma l'ordinanza ha sollevato un importante problema e si prospettano azioni coordinate dei concessionari intenzionati a presentare un ricorso collettivo;
inoltre, sul tema rimane ancora pendente la mancata attuazione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, legge n. 118 del 2022. La delega è scaduta il 28 febbraio 2023 e da circa 5 mesi non è stato fatto alcun passo avanti nonostante, in occasione della risposta all'interrogazione n. 3-00349, ad aprile 2023, il Ministro Giorgetti abbia dichiarato che avrebbe tenuto in adeguata considerazione le concessioni con finalità di carattere culturale, sociale e sportivo –:
quali iniziative si intenda adottare alla luce della citata ordinanza sospensiva del decreto sugli «Aggiornamenti relativi all'anno 2023 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime» e quali iniziative di carattere normativo siano state intraprese per sanare con nuovi strumenti la mancata attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità di tipo turistico, ricreativo e sportivo.
(4-01336)
FRATOIANNI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
le principali organizzazioni sindacali del settore ferroviario come la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie, Fast Confsal e Cub Trasporti hanno proclamato per il 13 luglio, nei modi e nelle forme previste dalla legge, uno sciopero di 24 ore del personale dipendente delle ferrovie;
lo sciopero riguardava il personale dipendente di Trenitalia, Italo-Ntv, Trenitalia TPer, Trenord;
le motivazioni alla base dello sciopero che, come noto, comporta una perdita della retribuzione per chi vi aderisce, riguardano, in particolare, per quanto concerne Italo, la trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2021, che dal maggio scorso è in una fase di stallo negoziale e di distanza tra le parti, a causa dell'atteggiamento di indisponibilità e di netta chiusura da parte dell'azienda nel fornire risposte concrete alle richieste dei sindacati e il rifiuto dell'azienda di applicare il contratto di settore, mentre per quanto riguarda Trenitalia il permanere delle criticità nella vertenza sindacale relativa ad un piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e per una rinnovata centralità della rete vendita e assistenza ai passeggeri e per garantire investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici;
nonostante il Ministero fosse a conoscenza della proclamazione dello sciopero almeno dal 21 giugno, come si evince dall'Ordinanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 193 T del 12 luglio 2023, benché fosse stato annunciato già l'8 giugno, lo stesso non si è attivato in alcun modo per scongiurarlo e favorire il raggiungimento di un accordo tra le controparti;
soltanto il 12 luglio, a ventiquattro ore dallo sciopero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato un tavolo tra le controparti che però non ha prodotto risultati;
il Ministro, preso atto del fallito tentativo di mediazione, ha emanato, nella serata del 12 luglio, un'ordinanza con la quale ha ridotto lo sciopero a 12 ore motivando il provvedimento in relazione ai disagi che lo stesso avrebbe causato ai pendolari e all'utenza in generale anche in visto l'intensificarsi dei flussi dei passeggeri nel periodo estivo;
avendo il Ministro interrogato definito «micro rivendicazioni pretestuose» le serie motivazioni dello sciopero, la convocazione in extremis dei sindacati appare esclusivamente tesa a giustificare l'ordinanza;
l'ordinanza è stata preceduta da una nota della presidente della Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sugli scioperi (insediatasi nello stesso giorno) trasmessa nel pomeriggio del 12 luglio al Ministro dei trasporti con la quale invitava lo stesso sull'eventuale opportunità di adottare un provvedimento ai sensi della legge n. 146 del 1990, anche ai fini di una eventuale riduzione della durata degli scioperi in esame;
secondo le organizzazioni sindacali la precettazione rappresenta un'iniziativa, vergognosa, sbagliata e illegittima che comprime il diritto costituzionale di sciopero che, peraltro, soprattutto nel settore dei trasporti, per garantire anche i diritti dei passeggeri, è regolamentato con norme stringenti –:
se il Ministro interrogato non intenda chiarire per quali motivazioni non si sia immediatamente attivato, una volta venuto a conoscenza della proclamazione dello sciopero di 24 ore indetto da tutte le principali organizzazioni sindacali del settore ferroviario, per il raggiungimento di una intesa condivisa tra le stesse organizzazioni sindacali e le aziende del settore coinvolte che potesse scongiurare la giornata di astensione dal lavoro, adoperandosi soltanto a ventiquattro ore dall'inizio della stessa;
quali iniziative urgenti intenda assumere affinché si raggiunga in breve tempo un'intesa tra le organizzazioni sindacali e le aziende ferroviarie su tutte le questioni poste dai sindacati, a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e dal miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
(4-01340)
INTERNO
Interrogazione a risposta in Commissione:
DE MARIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
i recenti episodi legati allo spaccio di droga in piazza Verdi e nel quartiere Navile, zona Bolognina confermano l'importanza di una iniziativa condivisa di tutti i livelli istituzionali per la sicurezza dei cittadini;
il comune di Bologna e la prefettura hanno sottoscritto il protocollo per la sicurezza, che prevede un'azione condivisa e in sinergia nel contrasto ai fenomeni di criminalità –:
quali iniziative di competenza abbia assunto il Ministro interrogato in applicazione del suddetto protocollo.
(5-01118)
Interrogazioni a risposta scritta:
BENZONI e PASTORELLA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
i 500 mila cittadini italiani residenti nel Regno Unito a seguito della Brexit hanno perso la possibilità di esercitare il loro diritto di voto alle elezioni europee senza dover abbandonare il Paese in cui risiedono;
l'Italia risulta essere uno dei pochi membri dell'Unione europea (assieme alle sole Bulgaria, Cipro, Danimarca e Grecia) a non offrire ai propri cittadini residenti in un Paese extra-UE una modalità di voto alternativa al rientro nel proprio comune d'origine per le elezioni europee;
l'assenza di una soluzione differente al ritorno in Italia per esprimere il proprio voto comporta innegabilmente difficoltà logistiche ed economiche che, di fatto, ostacolano il libero esercizio del diritto di voto per i quasi tre milioni di cittadini italiani che risiedono al di fuori dei confini dell'Unione europea;
inoltre tale modalità risulta in contrasto con la possibilità data, invece, agli italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, i quali possono votare per le elezioni europee nel loro Paese di residenza recandosi presso le sedi della nostra rete diplomatica, così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994;
questo ostacolo potrebbe essere rimosso istituendo la possibilità di esprimere il voto presso le sedi della rete diplomatica anche nei Paesi extra-UE, adottando quindi la stessa modalità già utilizzata per i cittadini AIRE;
alternativamente, si potrebbe estendere l'utilizzo del voto per corrispondenza anche alle elezioni europee, modalità che già viene utilizzata in occasione delle elezioni politiche nazionali –:
quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere al fine di consentire ai cittadini italiani residenti all'estero in Paesi al di fuori dell'Unione europea di votare alle prossime elezioni europee senza dover tornare in Italia.
(4-01332)
BENZONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'ordinamento nazionale e dell'Unione europea prevedono una pluralità di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, la condizione dello straniero e sono previste apposite norme concernenti i cosiddetti «minori stranieri non accompagnati» (Msna);
l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è attualmente regolata dal decreto legislativo n. 142 del 2015, integrata dalla legge n. 47 del 2017 in materia di protezione dei Msna;
l'intero sistema di accoglienza si fonda sulla collaborazione tra i diversi livelli di governo e di amministrazione pubblica, l'accoglienza dei minori è di competenza dello Stato;
l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, infatti, stabilisce che i minori siano «accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate» e che solamente «in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture» governative «l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova»;
la natura emergenziale e temporanea di queste disposizioni esclude, quindi, la supplenza cronica degli enti locali rispetto alle competenze statali che restino, in un modo o nell'altro, inadempiute; a riprova del carattere meramente sussidiario ed eccezionale della competenza locale, il comma 3-bis dello stesso articolo 19 aggiunge peraltro che «in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati» viene «disposta dal prefetto [...] l'attivazione di strutture ricettive temporanee»;
l'emergenza legata ai grandi flussi migratori di Msna è nota da tempo, e la normativa è molto chiara nell'attribuire la responsabilità della loro assistenza ed accoglienza allo Stato;
eppure ci sono diversi casi, tra cui quello del comune di Bergamo, che proprio per questa ragione ha presentato un ricorso al TAR Lazio avverso lo stesso Ministero dell'interno nello scorso mese di aprile, in cui gli enti locali si occupano di accogliere i minori oltre la soglia fisiologica, dovendo in alcuni casi ricorrere a strutture al di fuori dei confini comunali, provinciali o addirittura regionali, con le questure che si limitano a consegnare loro nuovi minori, aggravandone ulteriormente la gestione;
spesso, poi, capita che le procedure di evidenza pubblica per il reperimento delle strutture da parte dello Stato vadano deserte, ma il peso non può certo ricadere sugli enti locali né lo Stato può, figurativamente, «lavarsene le mani» con la scusa di aver fatto la propria parte emanando dei bandi;
la mancata effettiva attivazione delle strutture da parte dello Stato e l'esplosione del fenomeno, infatti, comportano per i comuni un aumento esponenziale dei costi destinati alle attività di assistenza sociale, che solo in parte vengono compensati dai contributi statali;
l'attuale situazione non è più sostenibile né per gli enti locali né per i minori che necessitano di essere accolti in modo dignitoso, e non già con soluzioni di rimedio dettate da un'urgenza cronica, la quale invece necessita di un approccio strutturale –:
se non intenda attivare il Tavolo di coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per risolvere le diverse criticità in materia di assistenza e accoglienza dei Msna;
quali iniziative intenda intraprendere per la messa in funzione di un adeguato numero di strutture governative di prima accoglienza per Msna e se non si ritenga necessario adottare iniziative di competenza per rifinanziare ulteriormente il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
(4-01335)
GIRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada con differenti prescrizioni tra autovetture ad uso privato, veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, i taxi e gli altri veicoli, e sui veicoli ad uso privato non è ammessa alcuna pubblicità nell'interesse di terzi;
con l'articolo 5 della legge n. 120 del 2010 era stato previsto che «il Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del Regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano»;
questa disposizione però è rimasta lettera morta e, ciononostante, alcune ditte hanno iniziato ad effettuare proposte di acquisizione di veicoli in comodato d'uso gratuito da destinarsi al trasporto disabili, previa apposizione di pubblicità sulla carrozzeria dei veicoli;
in buona sostanza l'associazione di volontariato eserciterebbe di fatto un trasporto in conto proprio con veicoli pieni di pubblicità, facendo leva sull'innovativo concetto introdotto dalla legge n. 120 del 2010, anche in mancanza del regolamento di attuazione;
alla richiesta di chiarimenti, il Ministero dell'interno con circolare del 3 febbraio 2020, n. 300/A/884/20/105/41 ha chiarito che la pubblicità su questi veicoli non è conforme alla legge;
sono, di fatto, per mancanza del decreto applicativo, fuori legge i veicoli per il trasporto di persone diversamente abili affidati in comodato gratuito alle associazioni di volontariato ma infarciti di pubblicità su tutta la carrozzeria. Manca infatti la prevista modifica al regolamento stradale che ammette la pubblicità conto terzi su questo tipo di veicoli nonostante la norma che la «sdogana» risalga al 2010 –:
se alla luce dei fatti sopraesposti, non ritenga doveroso, dopo quasi tredici anni dall'entrata in vigore della legge 120 del 2010 e oltre tre anni dalla circolare del 3 febbraio 2020 provvedere all'adozione del decreto che disciplina l'apposizione della pubblicità sulla carrozzeria dei veicoli delle associazioni di volontariato che esercitano trasporto in conto proprio.
(4-01338)
BARBAGALLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il Ministro dell'interno Lamorgese, nel dicembre 2019, firma il decreto con cui si dà il via libera all'attivazione della caserma nel comune del Catanese, per il distaccamento dei vigili del Fuoco di Palagonia;
a marzo del 2022, dopo un percorso lungo e travagliato è ufficialmente inaugurato il nuovo distaccamento, intitolato a tre vigili deceduti in servizio, Vincenzo Lima, Dario Ambiamomte e Giorgio Grammatico mentre la sede centrale del comando provinciale di Catania è stata intitolata a Giacomo Amico, che fu comandante provinciale del Corpo;
questo distaccamento è da considerarsi al pari di una più grande caserma del Corpo, grazie all'ubicazione della sede, agevole per i mezzi, che permette tempi di intervento massimi stimati, nel territorio di competenza, non superiori a 20 minuti, garantendo tempestività ed efficienza, in linea con le direttive del Corpo Nazionale;
ad oggi la sede, ha subito varie chiusure e da quel che si apprende le motivazioni pare siano da ricercarsi nella carenza di personale;
per la maggior parte proveniente da Catania, è costretto ad affrontare ogni giorno non poche spese ed imprevisti di viaggio, questo perché in Sicilia le uniche due strade statali la SS417 Catania-Gela e la SS282 Catania-Enna sono un continuo cantiere di lavori che non facilita la viabilità ma anzi raddoppia i tempi di percorrenza e le spese per il personale in servizio nella sede di Palagonia;
tali spese, a parere dell'interrogante, potrebbero essere dimezzate decretando il distaccamento a sede disagiata e aumentando i turni da 12 a 24 ore così da determinare un dimezzamento del costo per il personale operativo;
è di tutta evidenza che la situazione attuale è inaccettabile e che bisogna trovare al più presto una soluzione viste le distanze con gli altri distaccamenti situati nei comuni di Caltagirone, Catania e Paternò;
l'inattività di questo presidio va ad influire sulla celerità degli interventi ed è un fatto gravissimo perché così inevitabilmente viene meno la sicurezza del territorio e di chi risiede in questi luoghi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere affinché la sede dei Vigili del fuoco di Palagonia torni alla sua piena operatività e se non ritenga opportuno adottare una programmazione intesa a garantire adeguate dotazioni di personale per la regione al fine di evitare ripercussioni anche per il distaccamento di Palagonia.
(4-01341)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
SOUMAHORO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
in relazione al trasporto ferroviario (Trenitalia, TrenitaliaTPer, TreNord e Italo-Ntv), era stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalle sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal;
questo avrebbe dovuto tenersi dalle 3.00 del mattino del 13 luglio fino alle 2.00 di venerdì 14 luglio 2023;
il tavolo al Ministero delle infrastrutture e trasporti avviato con i rappresentanti di Trenitalia, di Italo, nonché con i sindacati di categoria, come si evince da notizie stampa, si sarebbe concluso con un nulla di fatto, e le sigle sindacali avrebbero, dunque, confermato lo sciopero dei treni;
a seguito di ciò, il Ministro delle infrastrutture e trasporti avrebbe inviato ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata delle astensioni (ordinanza n. 193 T del 12 luglio 2023), riducendo, dunque, lo sciopero a 12 ore, con durata, intimata, dalle ore 3.00 alle ore 15.00 del 13 luglio 23 –:
di quali elementi disponga in ordine alla vicenda di cui in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali al fine di scongiurare, comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori che legittimamente esercitano il diritto di sciopero, riconosciuto e garantito dall'articolo 40 della Costituzione.
(5-01120)
Interrogazione a risposta scritta:
BARZOTTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la gara per l'appalto di tutti i servizi informatici dell'Inps – che gestisce 385 miliardi di euro di spesa all'anno, la metà dell'intera spesa pubblica nazionale – del valore di 1,9 miliardi di euro risulta bloccata da mesi;
la gara Inps per i «servizi di sviluppo applicativo» dovrebbe avviare il percorso per la prima software house pubblica a servizio del welfare, voluta dall'ex Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, e attuata dal Governo Meloni nel mese di dicembre 2022;
si tratta di un progetto di fondamentale importanza per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore delle amministrazioni centrali;
dopo la nomina della commissaria Micaela Gelera, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 15 giugno 2023, si attende il rapporto annuale Inps, rinviato a metà settembre, così come un nuovo regolamento interno, nonché la nomina del Cda e del direttore generale di Inps da parte del Governo;
in questo frangente, quindi, Vittimberga, direttrice della centrale acquisti dell'Inps, già aderente al Fronte della Gioventù e dirigente ritenuta molto vicina al Sottosegretario alla Presidente del Consiglio dei ministri, Giovanbattista Fazzolari, non ha ratificato la nomina dei tre componenti della commissione interna della gara Inps citata per l'adozione dei bandi e delle assegnazioni già a partire dal mese di ottobre 2023;
su tale procedura di nomina, avviata nei mesi passati, nell'ultimo periodo di presidenza di Pasquale Tridico, è già intervenuta Anac esprimendosi con un parere favorevole –:
stante la strategicità della gara in oggetto, se e quali siano gli indirizzi espressi dalla Ministra interrogata affinché sia garantita, con la massima sollecitudine, la nomina della commissione interna, nonché l'avvio della gara citata in premessa, così come già predisposto e certificato con parere favorevole di Anac.
(4-01330)
SALUTE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
MALAVASI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
nel mese di dicembre 2022 il Ministro della salute Schillaci ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del proprio dicastero, sottolineando in particolar modo l'impegno del Ministero di procedere il prima possibile all'adozione del cosiddetto «decreto tariffe» necessario per superare lo stallo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea);
a marzo 2023 il Ministero della salute ha presentato gli atti di indirizzo per l'anno 2023, in cui lo stesso Ministro ha espresso l'esigenza di assicurare l'esigibilità dei Lea, con la finalità di garantire il consolidamento della natura universalistica del sistema sanitario;
la conferenza Stato-regioni ha approvato il «decreto tariffe» relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017 definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo sei anni di attesa, dunque con un significativo ritardo per l'implementazione delle nuove prestazioni, di cui i pazienti non hanno potuto usufruire;
le disposizioni del decreto prevedono l'entrata in vigore per le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale dal primo gennaio e, per quanto riguarda le tariffe dell'assistenza protesica, dal primo aprile;
si ricordano inoltre le funzioni affidate alla commissione Lea, istituita dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 556, incaricata di raccogliere le istanze pervenute per inserire eventuali nuove prestazioni nel tariffario;
vanno segnalate le numerose richieste che continuano a pervenire alla commissione Lea per la valutazione dell'inserimento di prestazioni tecnologicamente avanzate all'interno dei nomenclatori, di cui i pazienti potrebbero beneficiare –:
quali siano le tempistiche previste per l'ulteriore aggiornamento dei Lea e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per assicurare un costante e tempestivo inserimento delle nuove prestazioni, così come previsto dalle linee di indirizzo condivise dallo stesso Ministero della salute.
(5-01116)
MARINO. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
le organizzazioni sindacali siciliane e i lavoratori interessati denunciano la sostanziale paralisi del processo di stabilizzazione del personale sanitario precario assunto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
come noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e successive modificazioni, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari a condizione che abbiano maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze «di un ente» del Servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione e che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami;
successivamente, con il cosiddetto decreto «mille proroghe» 2023, il diritto alla stabilizzazione è stato esteso anche «al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio»;
nonostante gli incontri del marzo scorso e le aperture che sembravano essere emerse in quella fase, non solo si deve registrare un grave ritardo nell'espletamento di dette procedure di stabilizzazione, ma addirittura, come nel caso dell'Ospedale Cervello/Villa Sofia di Palermo, i 56 operatori socio sanitari assunti durante l'emergenza Covid, i cui contratti erano in scadenza il 30 aprile, non sono stati confermati e, di fatto, licenziati;
solo dopo diverse manifestazioni, l'azienda ospedaliera ha prorogato il contratto per detti lavoratori solo fino al 31 luglio del 2023, riducendone comunque l'orario di lavoro e, conseguentemente, la retribuzione mensile;
uno stallo che appare assolutamente paradossale, anche tenendo conto della cronica mancanza di personale nelle strutture sanitarie siciliane che, inoltre, finisce per aggravare una situazione in cui il diritto alla salute della cittadinanza siciliana e spesso già pregiudicato in tante realtà locali;
il 19 giugno 2023, al contrario ad esempio, la regione Lombardia e le organizzazioni sindacali hanno condiviso e sottoscritto i nuovi accordi per la stabilizzazione del personale sanitario impiegato durante l'emergenza Covid –:
quali iniziative si intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di assicurare il rapido dispiegarsi delle citate norme della legge di bilancio 2022, in materia di stabilizzazione del personale sanitario assunto durante l'emergenza pandemica in Sicilia e, in particolare, per dare una sollecita soluzione al personale dell'Ospedale Cervello/Villa Sofia di Palermo, che rischia di non vedersi riconosciuto il diritto alla menzionata stabilizzazione.
(5-01121)
Interrogazione a risposta scritta:
DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, PIERRO e BRUZZONE. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
in Italia risulta che nel 2022, sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), vi sia stato quasi un allarme alimentare al giorno: sono state ben 317 le notifiche, l'86 per cento delle quali hanno riguardato prodotti importati dall'estero, solo 44 (14 per cento) hanno riguardato prodotti con origine nazionale, 106 provenivano da altri Stati UE (33 per cento) e 167 da Paesi extracomunitari (53 per cento);
i Nas riferiscono che, in un anno, sono state sequestrate oltre 8 mila tonnellate di alimenti irregolari, a causa di ignota provenienza, pessime condizioni igienico-sanitarie, stoccaggio in ambienti non adeguati, presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate, per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro;
sull'intera filiera agroalimentare, su circa 27 mila ispezioni, sono state rilevate irregolarità in oltre 10 mila strutture ispezionate (il 37 per cento), sono emerse 16.118 violazioni alle normative nazionali e comunitarie che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli alimenti, elevate sanzioni amministrative per oltre 126 milioni di euro;
i principali alert provengono dal pesce della Spagna, ad alto contenuto di mercurio, e dai molluschi e bivalvi, per la presenza di norovirus, sulle carni avicole contaminate da salmonella provenienti dalla Polonia, sui pistacchi e i fichi secchi dalla Turchia per l'elevato contenuto di aflatossine cancerogene, presenti anche nei pistacchi dagli Stati Uniti, nonché i pomodorini dall'Egitto e i litchi dalla Cina per la presenza di pesticidi oltre i limiti consentiti;
nel 2022, dall'ultimo rapporto Efsa, che rileva la presenza dei residui di pesticidi su frutta, verdura, cereali, olio e vino analizzati da ciascuno dei Paesi dell'Unione europea sul proprio territorio, il cibo e le bevande stranieri sono oltre sei volte più pericolosi di quelli made in Italy, con il numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari oltre i limiti di legge, che in Italia è stato pari al 6,4 per cento nei prodotti di importazione;
è necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, affinché sia garantito per gli alimenti stranieri, in vendita sugli scaffali, il percorso di trasparenza e qualità che diversamente potrebbe generare un calo di fiducia e un taglio generalizzato dei consumi –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano mettere in atto, in caso di allarme alimentare, affinché siano rintracciati i prodotti a rischio rimuovendoli tempestivamente dal commercio, al fine di tutelare l'attività delle imprese agricole italiane nonché la salute dei consumatori.
(4-01333)
Apposizione di firme ad una interpellanza.
La interpellanza urgente Braga e altri n. 2-00189, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 luglio 2023, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Gribaudo, Fossi.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
BALDINO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative (istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996) è uno dei principali strumenti di interlocuzione con le rappresentanze degli studenti. Esso è composto dall'Unione degli studenti, dalla Rete degli studenti medi, dalla Federazione degli studenti, dal Movimento studenti di Azione cattolica, dal Movimento studenti cattolici, da Studi centro e dal Movimento studentesco nazionale. Il Fast attualmente non viene convocato da oltre tre mesi, ossia da venerdì 2 dicembre 2022. Essendo uno dei pochi luoghi di interlocuzione delle istituzioni scolastiche con la popolazione studentesca, l'assenza prolungata della sua convocazione fa sì che gli studenti non siano rappresentati e non possano portare all'attenzione della politica le loro necessità e le loro proposte. Sono sempre maggiori i dati in cui la povertà educativa e la dispersione scolastica appaiono in aumento, in cui il benessere psicologico figura come elemento emergenziale e in cui l'edilizia scolastica risulta sempre più fatiscente. Alla luce di ciò, l'interlocuzione con gli studenti, che sono i primi a vivere questi problemi, non è più solo utile, ma doverosa. Inoltre, nel corso dell'ultima seduta del Fast, lo stesso Ministro Giuseppe Valditara aveva affermato l'intenzione di avviare un confronto costante con le organizzazioni studentesche, con una convocazione mensile del Fast. Intenzione che, ad oltre tre mesi di distanza, si può dire non essere stata rispettata –:
se il Ministro interrogato non intenda convocare da qui a breve il Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, così da avviare un confronto con la popolazione studentesca su cui ricadono le politiche scolastiche e che perciò ha diritto di esprimersi su di esse.
(4-00728)
Risposta. — In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567 valorizza la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale e prevede il dialogo e il confronto con il mondo studentesco attraverso il Forum nazionale delle associazioni studentesche (noto come FAST).
Il decreto, con le sue successive modifiche, offre, infatti, una risposta alla richiesta degli studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle componenti che in essa operano.
Con il decreto ministeriale n. 79 dell'11 luglio 2002 è stato istituito il primo Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative del territorio nazionale.
La norma prevede che il Forum si riunisca almeno tre volte all'anno e può comunque essere ulteriormente convocato su richiesta del Ministro, della direzione generale competente in materia o di almeno due associazioni.
L'attuale composizione del Forum è stata ridefinita con il decreto ministeriale n. 59 del 21 gennaio 2021 e comprende le seguenti associazioni: Federazioni degli studenti, Movimento studenti cattolici, Movimento studenti di azione cattolica, Rete degli studenti medi, Studicentro e Unione degli studenti.
Tanto premesso, si evidenzia che, tra i primi atti dall'insediamento, il Forum è stato convocato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una prima volta il 2 dicembre 2022. All'incontro, cui hanno preso parte tutte le sei associazioni componenti il FAST, si è manifestato il proposito di voler avviare un dialogo costruttivo, alimentato da un confronto costante. Un secondo incontro si è tenuto il 18 aprile scorso.
È opportuno ricordare che oltre al FAST, sono attive anche altre forme di partecipazione studentesca. A tale proposito, si richiama la consulta provinciale degli studenti, la cui azione si caratterizza per attivismo e capillarità: i rappresentanti eletti dialogano con le istituzioni locali, con le autorità scolastiche e con enti e associazioni del territorio per realizzare progetti e percorsi in diversi campi legati alla realtà scolastica, tra cui l'orientamento, l'educazione alla salute, la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.
Le consulte provinciali, inoltre, danno vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale. Al riguardo, si precisa che i presidenti rappresentanti dei rispettivi coordinamenti regionali delle consulte provinciali studentesche compongono l'ufficio di coordinamento nazionale (UCN), dotato di un regolamento proprio e supportato direttamente dalla direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito.
Le consulte infine, concretizzano, a livello nazionale, la formulazione delle proprie istanze attraverso il Consiglio nazionale dei presidenti di consulta – CNPC.
In ultimo, si rappresenta che in questi ultimi mesi, il Ministero ha incontrato, il 19 dicembre 2022 e il 21 febbraio 2023, alcune delegazioni dei Presidenti coordinatori regionali delle consulte studentesche ed è in corso l'organizzazione di un ulteriore incontro.
Si evidenzia, quindi, che il Ministero è attivamente, e su più fronti, impegnato nel perseguire la strada della consultazione e dell'ascolto della voce degli studenti, nella assoluta convinzione che solo nel dialogo rispettoso e aperto con l'Istituzione possa attuarsi pienamente il processo di crescita dei giovani da un lato e, dall'altro, l'adozione, da parte del Ministero, di decisioni efficaci e calibrate sulle loro effettive necessità formative.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
BORDONALI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
come ampiamente supportato dalla stampa, è stata respinta da parte del giudice dell'udienza preliminare la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a carico di Roberto Zorzi, considerato con Marco Toffaloni (già rinviato a giudizio) esecutore materiale della strage di piazza della Loggia a Brescia; su Zorzi pende l'accusa di aver partecipato alla fase esecutiva della strage del 28 maggio 1974;
motivo dell'esclusione del Governo dal processo, l'istanza di costituzione di parte civile presentata tardivamente rispetto ai termini;
ad aprile una nota ufficiale, annunciava la costituzione di parte civile da parte di Palazzo Chigi «Nel giudizio penale per la strage di piazza della Loggia a carico di Roberto Zorzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha autorizzato la costituzione di parte civile nell'interesse del Governo: l'udienza preliminare si era tenuta il 23 marzo 2023, ma di essa non era stato dato avviso alla Presidenza. Su indicazione di quest'ultima, una volta venuta a conoscenza del giudizio, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia ha presentato istanza di rimessione in termini, che il Tribunale di Brescia ha accolto, e questo ha permesso di integrare il contraddittorio con la costituzione di parte civile»;
risulta che il flash mob di venerdì 12 maggio 2023, lanciato dalle associazioni partigiane e antifasciste ha visto radunate in piazza quasi cinquecento persone con un'unica richiesta: «Le scuse del governo e la spiegazione di questa scelta»;
secondo la giudice di Brescia che ha respinto la costituzione di parte civile, l'avvocatura dello Stato, che rappresenta la Presidenza del Consiglio, avrebbe dovuto sapere della fissazione dell'udienza preliminare. Fonti legali spiegano che c'erano anche degli articoli di giornale che rendevano l'udienza «un fatto notorio». È la prima volta che in tutti i procedimenti sulla strage la Presidenza del Consiglio è fuori;
nella complessa ordinanza con la quale estromette la Presidenza del Consiglio, la Gup spiega, che «non c'è prova che Presidenza del Consiglio e Ministero degli interni rappresentino lo Stato». Lo riferisce all'AGI l'avvocato Federico Sinicato, legale dei familiari delle vittime di piazza dalla Loggia. Da questa considerazione dedurrebbe, secondo quanto dice il legale, che Governo e Ministero «non possano essere considerate inequivocabilmente parti offese ma solo danneggiate e quindi la loro costituzione è tardiva». Un passaggio a cui va aggiunto che la legge prevede che «solo alla parte offesa e non anche alla parte danneggiata spetta l'avviso di fissazione dell'udienza»;
Palazzo Chigi ha replicato con una nota nella quale esprime «sorpresa per la decisione del Gup di Brescia di negare la Costituzione di parte civile proposta dall'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio, per due ragioni:
1. il Gup non aveva dato notizia al Governo dell'udienza antecedente a quella odierna e ciò aveva reso impossibile la costituzione. La Presidenza del Consiglio aveva incaricato l'Avvocatura dello Stato di presentare istanza di rimessione in termini che lo stesso Gup ha accolto. Perché mai l'avrebbe accolta se non per formalizzare la costituzione?
2. Oggi il Gup sostiene che la Presidenza del Consiglio avrebbe dovuto conoscere l'antecedente udienza in quanto "fatto notorio": ciò contraddice la precedente decisione dello stesso Ufficio e il codice di procedura penale che impone di notificare l'udienza a chi ha titolo a intervenirvi.
Alla Presidenza del Consiglio è stato così impedito l'esercizio del potere-dovere di affiancare la difesa delle vittime. L'Avvocatura dello Stato è stata incaricata di proporre ricorso in Cassazione contro un provvedimento così palesemente abnorme» –:
se il Ministro interrogato intenda avviare un'attività ispettiva.
(4-01032)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che – come emerge dalla nota estesa in data 6 giugno 2023 dal Presidente della corte di appello di Brescia – con l'ordinanza emessa in data 11 maggio 2023, della quale veniva data lettura alle parti nel corso dell'udienza, il Gup del Tribunale di Brescia rigettava l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti di Zorzi Roberto in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 110, 285 del codice penale (capo 1 della rubrica) e dagli articoli 110, 575, 577 n. 3 del codice penale (capo 2 della rubrica) della richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla parte pubblica in data 29 settembre 2022 (concernente la cosiddetta strage di piazza della Loggia avvenuta in Brescia in data 28 maggio 1974). In particolare, il Gup del Tribunale di Brescia riteneva che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno dovessero essere qualificati come soggetti danneggiati dai delitti sopra menzionati e non come persone offese dagli stessi, motivo per cui non dovevano essere avvisati della fissazione dell'udienza preliminare; né vi era alcuna ragione per concedere a costoro la domandata restituzione nel termine ai fini del deposito della costituzione di parte civile.
Quindi con ricorso depositato in data 25 maggio 2023 nella cancelleria del Gup del Tribunale di Brescia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato impugnava con ricorso per cassazione l'ordinanza emessa in data 11 maggio 2023; in pari data gli atti all'uopo rilevanti venivano trasmessi alla Corte di cassazione.
Dalla lettura degli atti processuali si desume che gli argomenti addotti dal Gup del Tribunale di Brescia a sostegno dell'ordinanza emessa in data 11 maggio 2023 siano del tutto logicamente coerenti in punto di fatto e pienamente conformi al dettato normativo; né è consentito in sede disciplinare procedere a una rivisitazione dell'attività di interpretazione della legge e delle valutazioni in fatto operate dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni (ove non abbiano dato luogo a un provvedimento abnorme), in considerazione della chiara disposizione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 (a mente della quale «...l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...»).
Invero la materia degli illeciti disciplinari dei magistrati prevede una serie di fattispecie riconducibili al genus della violazione di legge, alcune delle quali involgenti il problema della sindacabilità dell'attività giudiziaria (articolo 2 comma 1 lettere g), h), l), m), cc), ff) e gg) del decreto legislativo n. 109 del 2006), sempre nel rispetto dei princìpi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
Al fine di delineare la portata applicativa delle richiamate fattispecie, secondo quanto in precedenza anticipato, è necessario porle in correlazione con il princìpio affermato dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, che costituisce una vera e propria clausola di salvaguardia in forza della quale non possono dare luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, con l'eccezione della ipotesi della abnormità del provvedimento.
In particolare, al riguardo si osserva che deve configurarsi l'abnormità del provvedimento quando esso si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale ovvero quando sia stato comunque emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti; ipotesi queste in cui, peraltro, viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (confronta Sezioni unite civili, sentenza n. 20159 del 2010).
Al di fuori di questa ipotesi, non è consentito in sede disciplinare alcun sindacato dei provvedimenti giudiziari.
Più specificamente, va osservato che la violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa dalla violazione di legge che può giustificare una vittoriosa impugnazione; la contestazione disciplinare dell'errore non ha né la finalità di attuare la legge nel caso concreto né una finalità di nomofilachia. L'erroneità o l'inesattezza tecnico giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere, invece, individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell'attività del giudice e della corrispondente opinabilità della stessa, così che non si devono considerare erronee tutte le soluzioni che rientrano nell'ambito del «...giuridicamente discutibile...».
Sul punto emblematico è quanto stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione secondo cui l'errore disciplinarmente rilevante è da individuarsi nella «...incontrovertibile difformità da già prospettate o ragionevolmente possibili interpretazioni della norma...» e, quindi, nella soluzione che «...non riesca a trovare aggancio nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'epoca od anche successiva né, in mancanza od in contrasto con quei referenti, una plausibile giustificazione sul piano logico...» (confronta Sezioni unite civili, sentenza numeri 1119 e 1161 del 2000).
Ancora, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno da ultimo rilevato che «...non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice che, nell'operare il computo dei termini stabiliti dall'articolo 304 comma 6 codice di procedura penale, aderisca ad una interpretazione non implausibile di cui dà atto nella motivazione del provvedimento, in quanto si tratta di attività interpretativa di norme di diritto che non è censurabile sotto il profilo disciplinare se non nei casi in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario...» (confronta Sezioni unite civili, sentenza n. 108 del 2021).
In altri termini, la violazione di legge disciplinarmente rilevante non è neppure quella accertata dal giudice dell'impugnazione ma è quella ritenuta tale dagli operatori del diritto e che dà, quindi, luogo a una soluzione radicalmente implausibile dal punto di vista fattuale ovvero normativo, «...rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario...».
Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio discende che, nel caso di specie, non vi è spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico del Gup del Tribunale di Brescia, non ravvisandosi alcuna effettiva anomalia nel suo operato, che non si concretizzava nell'adozione di soluzioni radicalmente implausibili in diritto.
Sono pertanto del tutto insussistenti i presupposti per l'avvio di «...un'attività ispettiva...» di competenza di questo Ministro.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
FURFARO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
ad inizio di questo anno scolastico i genitori che intendevano iscrivere i figli alla costituenda classe prima della Scuola Primaria Gello San Giorgio Capostrada hanno ricevuto notifica dalla segreteria dell'istituto che tale classe, per decisione dell'Ufficio scolastico regionale sezione di Pistoia, non sarebbe stata formata per difetto nel numero minimo di iscritti;
tale decisione è stata presa senza un preventivo confronto con i genitori che, come hanno avuto modo di esprimere in una lettera pubblica inviata alla stampa locale, all'Ufficio scolastico regionale – sezione di Pistoia – al Sindaco del comune di Pistoia e con successiva raccolta firme, avrebbe consentito sia di meglio individuare le problematiche, sia di ipotizzare conseguentemente le soluzioni atte a garantire il mantenimento della classe;
inoltre, se tale scelta diventasse definitiva, ciò comporterebbe di fatto, come conseguenza indiretta, la possibile e futura soppressione della stessa realtà scolastica poiché, qualora, non fosse ricostituita la nuova classe prima al termine del presente anno scolastico, con il passaggio alla scuola secondaria di primo grado della attuale classe quinta, rimarrebbero solo due classi della Scuola Gello San Giorgio Capostrada, cosa che potrebbe nei fatti essere un preludio alla sua definitiva chiusura;
si tratterebbe di una perdita per l'intera comunità che fa riferimento al plesso scolastico, il quale funge da scuola primaria di prossimità di tutte le realtà abitative della periferia nord ovest della città in aperto contrasto con gli attuali obiettivi di decongestione del centro cittadino dal traffico veicolare e di rivitalizzazione delle realtà periferiche;
peraltro, la perdita del plesso comporterebbe altresì un impoverimento dell'offerta formativa e didattica del panorama pistoiese, considerato che la scuola di Gello San Giorgio Capostrada è l'unica ad offrire il modulo con unico rientro pomeridiano settimanale e sabato libero, con la conseguenza che i genitori si troverebbero privati di una formula che, insieme alla qualità didattica della scuola, ha attratto molti alunni negli anni passati e che avrebbe continuato ad attrarre se la scuola di fatto non fosse stata, in questi ultimi quattro anni scolastici, forzatamente nascosta all'interno di altri istituti;
infatti, dopo la chiusura nell'anno 2019 del plesso di Capostrada, per problematiche di staticità, la scuola è stata spostata, all'epoca si diceva temporaneamente, all'interno della struttura dell'Istituto Cino Galilei (per un anno addirittura suddivisa in due plessi), in attesa dei lavori di ripristino dell'originaria sede facendo sì che la scuola non avesse più all'esterno la propria naturale visibilità –:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione e se non ritenga, per i motivi espressi in premessa anche se non si è raggiunto il numero minimo di alunni per classe, fissato in 15 unità, comunque derogabili, adottare ogni iniziativa di competenza al fine di rendere possibile una revisione della decisione circa la soppressione della futura classe prima della Scuola Primaria Gello San Giorgio Capostrada consentendo così la continuità dell'offerta didattica anche negli anni a venire.
(4-00673)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'ufficio scolastico regionale per la Toscana ha comunicato che il plesso «Gello-San Giorgio» di Capostrada è inagibile dal 2019 e, pertanto, le relative classi sono state da allora sempre collocate nel plesso «Cino da Pistoia-G. Galilei».
L'ordinanza comunale n. 587 del 2 luglio 2019 dispose infatti la chiusura della scuola primaria di Capostrada, per motivi di incolumità pubblica, considerate le carenze strutturali di tipo statico e sismico.
Le classi del plesso di Capostrada collocate nella sede Galilei nell'anno scolastico in corso sono 3: una prima con 13 alunni, una quarta con 18 alunni ed una quinta con 15 alunni.
Tanto premesso, per l'anno scolastico 2023/2024, al termine delle iscrizioni, per il plesso «Gello-San Giorgio» di Capostrada risultavano sette iscritti, ridotti successivamente a sei, a seguito di diversa scelta effettuata da una famiglia.
Sempre secondo quanto riferito dall'ufficio scolastico regionale competente, a fronte di tale numero esiguo, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo soprarichiamato ha prontamente avviato interlocuzioni sia con i docenti del plesso «Gello-San Giorgio», per verificare l'eventualità di un incremento delle iscrizioni, sia con le famiglie interessate, in modo di comunicare loro della possibilità di non istituire la futura classe prima.
Giova, difatti, ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 richiede, per la costituzione della classe prima della scuola primaria un numero minimo di allievi pari a 15 al quale è consentito derogare in misura non superiore al 10 per cento.
Con nota prot. n. 2390 del 17 febbraio 2023 la dirigente scolastica ha formalizzato per iscritto agli interessati la non costituzione della classe prima per il plesso «Gello-San Giorgio» e li ha invitati a formulare una scelta alternativa, in tempo utile per non pregiudicare la libera scelta delle famiglie o far perdere la relativa priorità nella ricollocazione in altri plessi dell'Istituto.
I genitori interessati hanno fornito riscontro a tale invito, formalizzando la scelta alternativa.
A seguito di tali comunicazioni non sono giunte alla dirigente scolastica richieste di chiarimento o integrazione di iscrizioni da parte delle famiglie o, comunque, iniziative tali da lasciar prevedere una mutata situazione numerica rispetto alle evidenze pervenute alla scuola.
I sei iscritti al plesso di Capostrada, in base alle preferenze espresse dagli interessati, sono stati quindi redistribuiti come di seguito riportato:
quattro nell'ambito dello stesso istituto comprensivo «Cino da Pistoia-G. Galilei»;
due presso il plesso «Civinini-Arrighi» dell'istituto comprensivo «G.Marconi-A. Frosini».
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
GHIRRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si è appreso della rocambolesca evasione del boss Marco Raduano il 24 febbraio 2023 dal carcere di Badu 'e Carros di Nuoro;
da recenti notizie di stampa si è appreso di altri gravi fatti di cronaca avvenuti all'interno del medesimo istituto penitenziario, riguardanti questa volta un incendio verificatosi lo scorso 25 aprile 2023 e un'aggressione ai danni di un agente avvenuta solo pochi giorni dopo, il 28 aprile;
in seguito alla diffusione del comunicato diramato il 24 febbraio u.s. dall'UILPA e delle numerose notizie di stampa nelle quali i rappresentanti sindacali denunciavano le condizioni di «inadeguatezza dei livelli di sicurezza dell'Istituto nuorese dove strumenti e mezzi sono inadeguati e dove persiste una carenza organica di Polizia Penitenziaria importante» l'interrogante aveva presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-00563 domandando quali urgenti iniziative intendesse assumere il Ministro interrogato per risolvere la carenza di organico e strumentazione negli istituti penitenziari in generale e in particolare nel carcere di Badu 'e Carros e quali altre iniziative intendesse porre in essere per far fronte alla drammatica situazione delle carceri italiane in tema di sovraffollamento, edilizia carceraria e attività dirette alla rieducazione e al reinserimento dei carcerati;
in data 28 marzo 2023 il Ministro interrogato aveva risposto evidenziando che «considerata l'estrema gravità di quanto accaduto, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto opportuno affidare temporaneamente (il provvedimento ha decorrenza 6 marzo 2023, per la durata di mesi tre) ad altro dirigente (già comandante di reparto della casa circondariale di Milano Opera), di Polizia penitenziaria di comprovata esperienza e capacità, il comando del reparto dell'istituto penitenziario in esame, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa» e parimenti fossero state avviate le procedure di reclutamento utili a vario titolo per colmare la carenze di organico effettivamente presenti a Badu 'e Carros;
ciononostante, la situazione continua a peggiorare: le condizioni di lavoro all'interno del carcere nuorese risultano particolarmente gravose, tanto che i sindacati di categoria hanno diramato comunicati nei quali evidenziano la situazione emergenziale nella quale il personale in forza, già in esiguo numero, è costretto a turni di servizio che si protraggono ben oltre quanto stabilito dalle normative e a intervenire in caso di eventi critici come quello del 25 aprile 2023, quando un detenuto sottoposto a regime ex articolo 14-bis Ordinamento penitenziario ha appiccato un incendio, dando fuoco alle suppellettili presenti nella propria camera di pernottamento, mettendo a rischio tutta la popolazione detenuta e il personale in servizio. «Il caos generato dal facinoroso ha messo in subbuglio l'intero Istituto, costringendo la Direzione a chiedere l'ausilio del personale che alloggia nella caserma, il quale pur avendo già espletato il proprio turno di servizio, è prontamente intervenuto ripristinando l'ordine e la sicurezza. La situazione è al limite; sono troppi gli episodi di violenza e aggressioni che quotidianamente vengono registrati ai danni dei poliziotti penitenziari, che nonostante tutto continuano ad elargire impegno, disponibilità, professionalità e spirito di sacrificio pur non avendo i mezzi per farlo in sicurezza»;
sebbene la dotazione organica prevista per l'istituto, come da decreto del Capo del Dipartimento, consti di 205 unità, attualmente la forza effettivamente operativa sarebbe di sole 140 unità, delle quali 18 in uscita a vario titolo e 2 prossime al pensionamento, numero che non consente un corretto svolgimento dei turni senza che posti chiave per la sicurezza siano costantemente coperti;
in data 12 maggio 2023 le organizzazioni sindacali manifesteranno davanti alla Casa circondariale di Nuoro per le gravi condizioni in cui il personale di Polizia penitenziaria è costretto a lavorare –:
se il Ministro interrogato non intenda intraprendere iniziative straordinarie e urgenti al fine di garantire la sicurezza di detenuti e personale e la piena operatività della struttura penitenziaria di Badu 'e Carros.
(4-00973)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, ripercorse le molteplici criticità relative al carcere nuorese di Badu e Carros, in termini di carenze di personale, strutturali e di sicurezza, si avanzano quesiti in ordine alle attività intraprese per il superamento di queste.
Orbene, trattandosi di quesiti che sostanzialmente riportano plurime criticità già veicolate, anche dallo stesso interrogante, in atti di sindacato ispettivo di analogo tenore, si richiama quanto già indicato in sede di risposta, con gli opportuni aggiornamenti.
Quanto alle presenze detentive, alla data del 14 giugno u.s., presso la casa circondariale di Nuoro risultano presenti un totale di n. 206 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi n. 378 posti, di cui n. 99 non disponibili a causa di lavori di manutenzione straordinaria che interessano la sezione circondariale ordinaria.
Pertanto, non si registra una situazione di sovraffollamento, essendo il rapporto presenti/posti regolamentari disponibili pari al 73,84 per cento.
Alla medesima data, i detenuti 41-bis ivi presenti sono n. 6, quelli appartenenti al circuito alta sicurezza n. 119, mentre i detenuti media sicurezza erano n. 81.
Per completezza, si evidenzia che la competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento, a seguito di specifica richiesta di allontanamento avanzata dalla direzione nuorese, ha recentemente disposto il trasferimento di n. 34 detenuti AS3 verso altre sedi extra distretto; tale richiesta era motivata dalla necessità di prevenire il compimento di attività illecite fra detenuti appartenenti alla medesima consorteria criminale e sradicare pericolosi sodalizi.
In relazione ai recenti eventi critici, questi riguardano due detenuti allocati presso la seconda sezione alta sicurezza 3.
Il primo evento data 20 aprile 2023 vede il detenuto M.G., sottoposto a sorveglianza particolare ex articolo 14-bis ordinamento penitenziario, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 5 aprile 2023 (il relativo decreto applicativo prevede che la camera sia priva di armadi con ante, specchi, televisore e ogni altro soprammobile), dare fuoco al materasso in dotazione.
Il detenuto M.G. veniva sottoposto a visita da parte del sanitario di turno e riallocato nella camera, di appartenenza.
Sentito successivamente dal comandante di reparto facente funzione, lo stesso dichiarava in prima battuta che l'incendio era avvenuto accidentalmente; si appurava, tuttavia, dai fatti occorsi, che il ristretto aveva causato volontariamente l'incendio servendosi dell'accendino di cui era in possesso, poiché fumatore, come forma di protesta dovuta all'assenza del tv color all'interno della camera di pernottamento occupata.
Naturalmente, per quanto accaduto, veniva redatta informativa di reato e, in data 9 maggio 2023, veniva applicata nei confronti del detenuto la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di quindici giorni(articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00).
Purtroppo, l'agente addetto alla vigilanza della sezione, durante le operazioni di spegnimento, riportava una lieve ustione alla mano destra, per cui veniva visitato dal sanitario di turno.
Il secondo evento data 29 aprile 2023, allorquando il detenuto D.P., nel rientrare in sezione dopo la videochiamata con i familiari non ottemperava alle indicazioni impartitegli dal preposto agente di polizia penitenziaria ed anzi gli si scagliava contro, minacciandolo, per poi prenderlo a schiaffi sulla guancia sinistra.
L'agente veniva visitato dal medico di turno ed esonerato dal servizio per quella giornata, causa edema ed eritema sulla guancia sinistra e forte stato di agitazione.
Il detenuto veniva posto in isolamento precauzionale e, il 15 maggio 2023, veniva sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per la durata di quindici giorni.
Dei fatti veniva informato il pubblico ministero di turno, il quale disponeva il deferimento del ristretto all'autorità giudiziaria.
Ciò precisato, in linea generale, dati statistici relativi all'anno 2022 evidenziano n. 1.263 episodi di aggressione fisica in danno al personale di Polizia penitenziaria compiute da persone detenute; nell'anno 2023, invece, fino alla data del 15 maggio (ultima comunicazione resa), i medesimi risultano essere n. 537.
Con riferimento specifico all'istituto penitenziario di Nuoro, alla stessa data, risultano verificatisi n. 2 episodi di aggressione fisica in danno al personale di Polizia penitenziaria.
Trattando dell'annosa tematica delle carenze di organico si rammenta che, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Nuoro, l'organico di polizia penitenziaria registra una differenza di 59 unità tra la dotazione organica prevista, pari a 205 unità e quella concretamente presente, pari a 146, tenuto conto delle 18 unità distaccate in uscita e 5 in entrata.
Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), degli ispettori (-19 unità), dei sovrintendenti (-20 unità) e degli agenti/assistenti (-6 unità).
Con riferimento alla carenza di personale del ruolo dei funzionari, si rammenta che, all'indomani dell'evasione del detenuto Raduano Marco, si è ritenuto opportuno affidare temporaneamente al dottor Amerigo FUSCO (Comandante di reparto della Casa circondariale di Milano Opera), dirigente di polizia penitenziaria di comprovata esperienza e capacità, il comando del Reparto dell'istituto penitenziario in esame, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa.
Il provvedimento, con decorrenza 6 marzo 2023, per la durata di mesi tre, è stato prorogato il 9 giugno 2023, per ulteriori tre mesi.
A ogni modo, all'esito del relativo concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
Relativamente alla carenza nel ruolo degli ispettori, si comunica che, il 16 novembre 2022 si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore, relativo al concorso interno, per titoli, a complessivi n. 691 posti.
A conclusione del citato corso, l'organico della casa circondariale di Nuoro è stato incrementato di n. 2 unità femminili.
È, inoltre, in essere ulteriore concorso pubblico per n. 411 posti di ispettore del Corpo, al cui esito si terrà nella massima considerazione la situazione del penitenziario nuorese.
Ancora, per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, è in essere il concorso interno, per titoli, a complessivi n. 583 posti.
Al riguardo si comunica che l'amministrazione ha previsto l'assegnazione presso la casa circondariale di Nuoro n. 8 unità maschili e n. 1 unità femminile, che saranno gradualmente assegnate entro la fine del corrente anno, a conclusione della procedura concorsuale e del previsto corso di formazione, articolato in tre edizioni.
Da ultimo, per quanto riguarda, il ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 7 unità maschili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.
È, inoltre, in fase di espletamento il 181° corso per la formazione di n. 1.471 allievi agenti e, al termine dello stesso, saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le fattive esigenze della casa circondariale di Nuoro, mediante l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
Passando alle tematiche inerenti la sicurezza e le carenze strutturali dell'istituto nuorese, quanto alla lamentata inadeguatezza dei livelli di sicurezza, si ribadisce che è in corso il procedimento per il risanamento del muro di cinta e l'adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza.
Il progetto esecutivo, redatto da un progettista esterno, è stato trasmesso all'amministrazione penitenziaria 15 dicembre 2022.
Poiché sono state richieste alcune modifiche e miglioramenti per meglio rispondere, alle esigenze dell'amministrazione (con particolare riferimento alle soluzioni e previsioni progettuali inerenti agli impianti elettrici e ai sistemi tecnologici e di sicurezza, apparsi non sufficienti e rispondenti alle esigenze operative dell'istituto), non appena recepite tale esigenze e apportate le necessarie revisioni di progetto, nonché ultimato il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori (decreto legislativo n. 81 del 2008) predisposto a cura dell'amministrazione, il progetto sarà trasmesso al verificatore (già individuato). Si auspica di poter mandare in gara il lavoro entro il primo semestre del 2023.
In ogni caso, al fine di assicurare una prima risposta ad alcune criticità inerenti agli impianti di sorveglianza esterna e antiscavalcamento, unitamente a quelle relative agli impianti di sicurezza e videosorveglianza interni, sono stati espletati negli anni scorsi, e comunque prima dell'evento critico in argomento, i seguenti interventi: 1) sostituzione Tvcc videoconferenza: sostituzione n. 1 telecamere; 2) Sistema Tvcc «Piccola rotonda»: intervento di sostituzione Nvr e parte delle telecamere con ripristino complessivo del sistema di 15 telecamere; 3) Sistema Tvcc «V sezione»: sostituzione vecchio server con Nvr 128 canali e 11 telecamere, revisione postazioni di controllo, con ripristino della totale funzionalità del sistema dotato di 104 telecamere; 4) Sistema Tvcc «II sezione»: sostituzione di swich Poe con ripristino piena funzionalità del sistema dotato di 67 telecamere; 5) sistema Tvcc «VI Sezione»: sostituzione di sistema di videoregistrazione del sistema tvcc che gestisce 27 telecamere; 6) Tvcc del muro di cinta: lavori di manutenzione e installazione degli apparati.
Inoltre, nell'ambito dei lavori di ampliamento del settore videoconferenza è previsto il rifacimento totale del sistema Tvcc con nuovo sistema di 36 telecamere Ip.
Per quanto attiene, poi, alle condizioni della struttura, effettivamente alcuni settori dell'istituto sono interessati da problemi di infiltrazioni di acqua piovana e necessitano di manutenzione degli edifici.
Risulta altresì la presenza di diffuse infiltrazioni soprattutto presso i vani adiacenti alle murature esterne dell'istituto (costituite da blocchi di granito alternati a ricorsi in mattoni), presso i solai in corrispondenza dell'unione dei vari corpi di fabbrica, nonché sulle coperture (prevalentemente a falde) dei diversi edifici dell'istituto.
Dovendosi programmare gli interventi da realizzarsi, è stata data priorità, con progettazione a cura dell'ufficio tecnico del Dap, agli interventi di risoluzione della predetta problematica legata alle infiltrazioni del reparto 41-bis (ex femminile), caserma agenti e presso i punti di attacco dei padiglioni relativi alla III Sezione (cucina) e infezione (biblioteca) con la cosiddetta «rotondina».
Entro l'anno si auspica l'affidamento e il completamento di tali lavori.
Peraltro, l'istituto presenta alcune problematiche relative a fenomeni di «sfondellamento» dei solai (sia di copertura che intermedi), maggiormente presenti in alcune zone dell'istituto: palestra detenuti; locale bar/spaccio; portineria; locali sanitari reparto 41-ter etc.
A tal fine, il locale provveditorato sta avviando un procedimento per effettuare dei «sondaggi diffusi» su tutti i solai al fine di conoscere lo stato generale di diffusione del fenomeno.
Le indagini in questione (affidate a società specializzate, previa indagine specifica su mercato elettronico), prevedono un'analisi termografica completa; un'analisi costruttiva dei solai tramite micro-demolizioni al fine di determinarne l'attuale stato di consistenza nonché la battitura manuale, degli stessi solai, e di redigere il «Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai».
Con l'occasione sarà avviato anche un nuovo procedimento per conoscere e valutare lo stato di vulnerabilità sismica dell'istituto.
Nell'immediato, la direzione dell'istituto ha affidato a ditta specializzata un intervento per il ripristino dei solai del settore infermeria.
Per completezza di informazione, si rappresenta che il Dap nell'ultimo triennio, ha comunque assicurato, sulla base di specifiche richieste: nel 2020, il rifacimento impianto illuminazione del viale di ingresso, nel 2021, la messa, in sicurezza strutture carcerarie - sostituzione proiettori interni ed esterni al muro di cinta; nel 2022, lavori di manutenzione e installazione degli apparati Tvcc del muro di cinta.
Saranno, altresì inseriti nella prossima programmazione interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli impianti idrici esistenti interni alle sezioni con miglioramento e adeguamento alla normativa antincendio di tutte le attività a rischio specifico, interventi di efficientamento energetico e predisposizione di locali da destinare al reparto sanitario.
Inoltre, si evidenzia che presso l'istituto in esame è stato di recente attivato un nuovo padiglione detentivo da n. 97 posti – i cui lavori sono stati ultimati nel 2017, con certificato di collaudo 30 novembre 2017 – dotato di sistemi di videosorveglianza e allarme funzionanti.
Da ultimo, si riferisce che presso l'istituto di Nuoro risulta essere chiusa la I sezione (99 posti), poiché in attesa di ristrutturazione con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
Il relativo procedimento, di competenza della direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi è degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del Dap, registra, allo stato, la conclusione della progettazione definitiva.
Il progetto è attualmente oggetto di revisione in seguito alle osservazioni formulate dal soggetto preposto alla verifica (importo totale dei lavori euro 4.029,456 + Iva).
Il completamento dei lavori è previsto per marzo 2024. Dopo l'esecuzione dei predetti lavori la capienza del reparto sarà ridotta a n. 76 detenuti.
Infine, quanto alla riferita inadeguatezza delle strumentazioni tecnologiche in dotazione all'istituto, si evidenzia che all'interno della casa circondariale di Nuoro, per vero, ben si trovano presenti dotazioni finalizzate proprio al contrasto dell'illecita introduzione e dell'indebito possesso di oggetti e/o apparati elettronici non consentiti all'interno dell'istituto; ed in particolare si tratta di n. 1 metal detector a portale rileva metalli; n. 5 metal detector a portale rileva metalli e cellulari; n. 6 metal detector a paletta rileva metalli e cellulari; n. 12 metal detector a paletta rileva metalli; n. 3 rilevatori di metallo e cellulari ad asta (Ceia); n. 2 rilevatori radio manuali (minitasso); n. 2 rilevatori di trasmissione radio (polinet) e n. 3 rilevatore pacchi macchina raggi.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GHIRRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si è appreso che nella casa circondariale di Sassari-Bancali «Giovanni Bacchiddu» mancherebbero il direttore e cento agenti;
l'ultimo direttore assegnato, effettivo a Napoli e inviato a Sassari solo per qualche giorno a settimana, ha lasciato la Sardegna rientrando definitivamente nella penisola;
ciò secondo il comunicato diramato il 23 maggio 2023 dalla UIL PA polizia penitenziaria della Sardegna comporterebbe che «i tre direttori effettivi in Sardegna dovranno alternarsi alla guida impossibile dell'istituto di Bancali»;
ancora secondo quanto dichiarato «c'è una carenza organica nei vari ruoli, con 5 ispettori presenti 35 previsti, 9 sovrintendenti su 45 necessari, 280 agenti e assistenti in servizio su 315 previsti»;
nel comunicato della UIL si sottolinea inoltre che la casa circondariale di Sassari-Bancali, individuata per la gestione di quasi cento detenuti appartenenti al circuito 41-bis e alla gestione dei detenuti alta sicurezza e media sicurezza, «vista la sua complessità, con la tipologia di detenuti presente, dovrebbe essere riconosciuta come sede di incarichi superiori» –:
se il Ministro interrogato non intenda intraprendere iniziative urgenti al fine di garantire la piena operatività della struttura penitenziaria di Bancali, l'assegnazione di un direttore effettivo e del personale necessario;
se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza volte a riconoscere la casa circondariale di Sassari-Bancali come sede di incarichi superiori.
(4-01059)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito delle criticità rilevabili nella casa circondariale di Sassari Bancali, e riconducibili in particolare all'assenza di un direttore titolare, oltre che alle carenze di personale, si avanzano quesiti in ordine alle attività intraprese per il superamento di queste.
Orbene, relativamente alla dirigenza penitenziaria, si evidenzia che con provvedimento 25 maggio 2023 del competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna, la reggenza dell'istituto penitenziario in questione, sede di un posto di funzione dirigenziale, è stata affidata al dottor Marco Porcu, direttore titolare della casa circondariale di Cagliari, a decorrere dal 31 maggio 2023 e fino al 29 luglio 2023.
Ciò precisato, si evidenzia che la scopertura del suddetto posto di funzione dirigenziale va contestualizzata nell'ambito della più ampia carenza nazionale e, in particolare, di tutto il provveditorato della Sardegna; criticità, questa, da tempo all'attenzione del DAP che, nel tempo, ha attivato svariate procedure concorsuali proprio al fine di trovare adeguata soluzione alla problematica.
Il primo interpello di cui al bando 15 giugno 2022, relativo alla copertura di n. 104 posti di funzione, è andato deserto.
Anche la seconda procedura di interpello straordinario, diramata l'11 maggio 2023, in forma esclusiva per la Casa circondariale di Sassari, è andata deserta.
Naturalmente il DAP darà avvio a un'ulteriore procedura per la copertura dei posti di funzione rimasti vacanti.
Ulteriore soluzione potrà essere offerta dalle previste prossime assunzioni concorsuali relative, in particolare, ai n. 57 consiglieri penitenziari vincitori di concorso, allo stato impegnati nello svolgimento del corso di formazione.
Trattando dell'annosa tematica delle carenze di organico si rammenta che, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere sassarese, l'organico di Polizia penitenziaria registra una differenza di 108 unità tra la dotazione organica prevista, pari a 400 unità e quella concretamente presente, pari a 292, tenuto conto delle 27 unità distaccate in uscita e 4 in entrata.
Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-5 unità), degli ispettori (- 28 unità), dei sovrintendenti (-36 unità) e degli agenti/assistenti (-16 unità).
Con riferimento alla carenza nel ruolo dei funzionari, in particolare all'assenza della figura del titolare di comando, la competente direzione generale del personale, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa dell'istituto di cui trattasi, ha ritenuto opportuno assegnare temporaneamente, a far data dal 3 maggio 2023, le funzioni di comandante di reparto a un dirigente di polizia penitenziaria di comprovata esperienza e capacità, proveniente da altro istituto penitenziario.
Si rappresenta, inoltre, che in data 18 aprile 2023 sono stati indicati i posti disponibili per l'incarico di comandante di reparto di istituti penitenziari di incarico superiore, tra i quali, appunto, la Casa circondariale di Sassari che, pertanto, avrà a breve una figura titolare del comando.
Inoltre, è in essere il concorso pubblico per 120 posti, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, il 16 novembre 2022 si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore al cui esito l'organico della casa circondariale di Sassari è stato incrementato di n. 2 unità maschili.
Inoltre, è in essere il concorso pubblico per n. 411 posti, al cui esito il DAP terrà nella massima considerazione la situazione del carcere sassarese.
Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, è in essere il concorso interno, per titoli, a complessivi n. 583.
Al riguardo, si comunica che il DAP ha recentemente assegnato presso la casa circondariale di Sassari n. 2 unità maschili e che, con i successivi scorrimenti di graduatorie, a conclusione del previsto corso di formazione, dovrebbero essere assegnate ulteriori n. 14 unità maschili e n. 2 unità femminili.
Per quanto riguarda il ruolo agenti/assistenti, l'organico dell'istituto in questione, nell'anno 2022, è stato incrementato di n. 9 unità maschili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.
Inoltre, è in fase di espletamento il 181° corso per la formazione di n. 1.471 allievi agenti e, al termine dello stesso, saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le fattive esigenze della casa circondariale di Sassari, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GRIMALDI e DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
le associazioni Ristretti Orizzonti, la Conferenza nazionale volontariato giustizia, Sbarre di zucchero insieme ad altre 149 associazioni che si occupano del mondo carcerario hanno dato avvio ad una campagna volta a consentire ai detenuti ristretti nelle carceri italiane di poter continuare ad avere contatti a distanza tramite video chiamate e telefonate con i propri affetti così come disposto durante il periodo dell'emergenza Covid;
nel 2022 negli istituti penitenziari italiani si sono suicidati 84 detenuti: è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati;
il tema dei suicidi in carcere è ormai una emergenza su cui occorre intervenire immediatamente e l'individuazione di forme di comunicazione che consentano ai detenuti di aumentare le connessioni con l'esterno del carcere può rappresentare un deterrente, come peraltro sostiene anche lo psichiatra Diego De Leo, studioso di suicidologia, il quale, come riporta un articolo del 4 maggio 2023 pubblicato sul sito «ristretti.org», ha affermato che: «Aumentare le opportunità di comunicazione e le connessioni con il mondo “di fuori” non solo renderebbe più tollerabile la vita all'interno dell'istituto di detenzione, ma sicuramente aiuterebbe nel prevenire almeno alcuni dei troppi suicidi che avvengono ancora nelle carceri italiane»;
secondo l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario il trattamento del condannato e dell'internato è svolto anche «agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia»;
come riporta il già citato articolo pubblicato sul sito «ristretti.org», il 4 maggio 2023, un detenuto ha scritto: «Poter telefonare ogni giorno a casa aveva aiutato la mia famiglia a ritrovarsi. Ora ritornare da una telefonata al giorno a una telefonata a settimana di dieci minuti significa riperdersi. Questo periodo lo ricorderemo con i miei cari per esserci persi di nuovo»;
durante l'emergenza Covid è stata adottata una buona soluzione che ha contribuito a mantenere i detenuti più sereni grazie al rafforzamento dei loro affetti, introducendo la possibilità di effettuare videochiamate e telefonate quotidiane così da permettere alle persone detenute di chiamare casa molto più spesso, in alcune carceri anche ogni giorno, e, attraverso le videochiamate rivedere le loro case e le famiglie lontane;
le regole pre-pandemia prevedono 10 minuti di telefonata a settimana e 6 ore di colloquio al mese, il che vuol dire, ad esempio, che un genitore detenuto può dedicare al figlio al massimo tre giorni all'anno –:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro interrogato al fine di contrastare il numero elevato di suicidi negli istituti penitenziari italiani, tra cui il mantenimento della possibilità di effettuare videochiamate e telefonate quotidiane, così come avvenuto durante il periodo di emergenza sanitaria, senza tornare alle regole pre-pandemia, al fine di garantire per tutte le persone detenute un effettivo esercizio del diritto all'affettività in carcere;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché sia pienamente garantito il diritto alla salute, anche psicologica, delle persone ristrette.
(4-01171)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, evidenziata l'importanza dei contatti tra i detenuti ed i propri affetti all'esterno, anche in chiave di prevenzione di atti suicidari, avanzano quesiti in ordine alla possibilità di ripristinare le disposizioni in materia di colloqui telefonici dei detenuti adottate nel corso dell'emergenza pandemica, nonché in ordine alle iniziative volte a contrastare il numero elevato di suicidi.
Orbene, come già indicato in sede di risposta ad interrogazione di analogo tenore, in effetti la disciplina emergenziale stilata nel periodo pandemico (decreto-legge 34 del 2020), è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2022 e prevedeva oggettivi ampliamenti in tema di colloqui telefonici tra detenuti e famigliari.
Tuttavia, già con precipua circolare del 26 settembre 2022 il DAP ha evidenziato, quanto alle videochiamate equiparate ai colloqui visivi di cui all'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, che queste debbono essere favorite, poiché oltre ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari, evitano altresì trasferte costose, insostenibili fisicamente per anziani e malati e psicologicamente stressanti per i figli minori, nonché rendono non necessarie le lunghe e defatiganti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in istituto in occasione dei colloqui in presenza.
Inoltre, le videochiamate, applicate inizialmente in via sperimentale ai soli detenuti del circuito media sicurezza, in base alle modalità dettate con precedente circolare DAP del 30 gennaio 2019 devono essere estese anche ai detenuti di alta sicurezza, tenuto conto degli effetti positivi che il loro ricorso ha comportato sul piano trattamentale.
Quanto alle conversazioni telefoniche, invece, la citata circolare ha ben fornito indicazioni operative valide anche per il prossimo futuro, stabilendo che, in linea generale, le telefonate possono essere autorizzate anche una volta al giorno, ove riguardino figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, una persona stabilmente convivente o legata da relazione stabilmente affettiva, il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato, qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere.
Da tali indicazioni sono escluse le persone detenute o internate sottoposte al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario – per le quali si applicano le prescrizioni dettate dalla normativa (Il detenuto o internato può essere autorizzato a fruire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo) – mentre è previsto che, nel caso di soggetti non sottoposti a tale regime ma comunque detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla comunicazione telefonica, non sostitutiva del colloquio in presenza, non può essere concessa più di una volta a settimana.
In conclusione, già in attuazione della recentissima circolare sopra richiamata, le direzioni degli istituti, laddove ne venga in rilievo la competenza e compatibilmente con le esigenze organizzative delle singole strutture penitenziarie, accordano le autorizzazioni in maniera consapevolmente ampia, specie in presenza, oltre che per le situazioni già tipizzate dalle norme, anche in caso di difficoltà dei visitatori a raggiungere gli istituti in ragione delle distanze dal luogo di residenza o di concorrenti impegni lavorativi o familiari.
Quanto al tragico tema dei suicidi in carcere, come evidenziato in più occasioni, anche in sede di esposizione delle linee programmatiche dell'azione del Ministero della giustizia, si assicura che l'attenzione al tema suicidi in carcere è massima, e continuo sarà l'impegno che sarà profuso dall'Amministrazione a mezzo del preposto DAP.
L'obbiettivo primario perseguito, va da se, resta quello di individuare, possibilmente fin dall'ingresso, le persone con problematiche da dipendenza o con patologia psichiatrica o con rischio suicidario, per attivare immediate azioni di sostegno e per promuovere i necessari interventi sanitari, sociali e psicologici.
L'Amministrazione continuerà ad implementare il coordinamento con autorità sanitarie locali, enti locali e comunità terapeutiche.
Va comunque sottolineata la complessità della problematica, anche, in ragione della generale titolarità in capo alle regioni della competenza ad organizzare ed erogare i concreti servizi sanitari.
Ciò precisato, la sequenza storica dei casi occorsi dal 2009 ad oggi ne conteggia: n. 58 nel 2009, n. 63 nel 2010 e nel 2011, n. 57 nel 2012, n. 42 nel 2013, n. 43 nel 2014, n. 39 nel 2015 e nel 2016, n. 48 nel 2017, n. 62 nel 2018, n. 53 nel 2019, n. 62 nel 2020, n. 57 nel 2021, n. 84 nel 2002 e n. 30 al 19 giugno 2023.
Non può che ribadirsi che siffatti numeri destano impressione e spingono vieppiù nell'individuazione e messa in opera di doverose soluzioni.
Il DAP, proprio allo scopo di prevenzione del suicidio in carcere, nel tempo ha messo in atto azioni finalizzate all'accoglienza, in particolare dei detenuti alla prima esperienza detentiva.
A tal riguardo risultano emanate varie circolari tra cui, citando le più significative negli ultimi 20 anni, in data 12 maggio 2000 recante: «Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario: linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri»; in data 6 giugno 2007 recante: «I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza. Linee di indirizzo»; quindi in data 25 gennaio 2010 recante: «emergenza suicidi – Istituzione unità di ascolto di Polizia penitenziaria».
Nell'ultimo decennio, inoltre, tale attenzione si è maggiormente consolidata ed è stata condivisa con l'Amministrazione della salute, tanto che il 19 gennaio 2012, in seno alla Conferenza unificata Stato-regioni, è stato sancito l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» (Repertorio Atti n.: 5/CU del 19/01/2012; Allegato A) e nel 2017 è stato sottoscritto il «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti», con lo scopo di fornire linee guida ai livelli regionali al fine di consentire la successiva redazione dei protocolli locali, con la più ampia condivisione e concretezza tra le parti, sanitaria e penitenziaria.
Ancora, in data 11 ottobre 2017, sono state divulgate ai provveditorati regionali e a tutte le direzioni degli istituti penitenziari le indicazioni fornite dall'accordo della Conferenza unificata del 27 luglio 2017, con il quale, sinteticamente, viene dato impulso a una fattiva collaborazione tra il DAP e le aziende sanitarie territorialmente competenti, al fine di creare i presupposti per alleviare, in via preventiva, l'eventuale disagio sofferto dalla persona privata della libertà personale e, in secondo luogo, delineare ambiti di intervento.
In sostanza, è stato promosso il congiunto impegno di tutte le figure professionali che operano all'interno degli istituti penitenziari.
A tale fine, nell'accordo vengono previsti, tra l'altro, il modello di lavoro interdisciplinare e la presa in carico congiunta, attraverso cui si sviluppa una collaborazione sinergica tra le varie figure professionali coinvolte, con l'obiettivo di lenire il disagio della persona offrendo vicinanza e supporto sociale.
Successivamente, i concetti di cui sopra sono stati altresì ribaditi con circolare 3 maggio 2019 recante: «Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico».
Infine, merita menzionare la recente nota 2 luglio 2020 a firma del direttore generale dei detenuti e del trattamento, con la quale si raccomanda massima prudenza e attenzione nella percezione di possibili segni di disagio psichico o comunque di alterazione comportamentale dei ristretti, prevedendo un'assistenza psicologica più ampia.
Inoltre, in considerazione dell'aumento dei decessi dei suicidi nel corrente anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori d'istituto del territorio nazionale, il DAP, con nota circolare 8 agosto 2022, n. 3695/6145, ha ribadito a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate, in particolare, dal 2016 in poi, rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute, avviando sollecitamente un percorso nazionale di «intervento continuo» sul tema, attraverso il quale il dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari, siano tutti coinvolti, in una prospettiva di rete, nella prevenzione di tali drammatici eventi.
In particolare, è stato chiesto ai provveditori regionali di verificare se, nei distretti di competenza, siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione.
E ciò, ove gli stessi manchino, al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso l'interlocuzione con le rispettive autorità sanitarie.
È stata ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale all'uopo svolto dallo staff multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui cosiddetti «casi silenti», riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare. Su questo versante, dunque, è necessario che ogni direzione, unitamente ai componenti dello staff, abbia un'adeguata strategia per intercettare i soggetti che rischiano di rimanere «invisibili».
Sono stati definiti, altresì, gli ambiti potenzialmente critici verso i quali tutti gli operatori addetti alla gestione della persona detenuta devono essere adeguatamente indirizzati per cogliere eventuali segnali di pericolo (ingresso e accoglienza, colloqui con i familiari, flusso di corrispondenza, fasi pre e post processuali, comunicazioni di eventi traumatici, comportamenti anomali, tendenza all'isolamento, prossima dismissione, e altro).
È stata evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con l'ordine degli avvocati – al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto nel caso emergano situazioni di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti – nonché, a livello locale, con la magistratura e i garanti.
È stata sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei peer supporters, modalità di chiusura della procedura.
Inoltre, in un'ottica di oculata gestione complessiva delle situazioni di disagio delle persone detenute, è necessario che particolare attenzione sia riservata al momento delle assegnazioni definitive in istituto e alle richieste di trasferimento, privilegiando le strutture penitenziarie che, per l'adeguata offerta sanitaria e trattamentale, siano in grado di soddisfare meglio le esigenze di presa in carico delle problematiche di disagio personale dei soggetti ristretti.
Da ultimo, è stata sollecitata l'attivazione di giornate di studio e confronto collettivo sul tema della prevenzione suicidaria, a tutti i livelli dell'organizzazione, onde favorire un coinvolgimento il più possibile esteso e favorendo anche la partecipazione del personale dell'area sanitaria in servizio negli istituti.
Per completezza, si evidenzia, altresì, che il budget relativo al capitolo 1766 pagina 2 «Onorari degli esperti ex art. 80 o.p.» è stato arricchito da un finanziamento pari a 2.700.000 euro, da impegnare entro il 31 dicembre 2022.
Ciò consentirà di incrementare la presenza e l'operatività degli esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario all'interno degli istituti di pena e, in special modo, di dare attuazione alle vigenti direttive concernenti la prevenzione delle condotte suicidarie delle persone detenute.
Tali risorse, che si aggiungono a quelle già assegnate per il corrente anno nei mesi scorsi, sono state ripartite tra i provveditorati regionali, con l'invito, rivolto a questi ultimi, di procedere alla successiva ripartizione tra gli istituti del distretto di competenza, impegnando tutti i fondi disponibili, elevando sino al limite delle 64 vacazioni orarie le convenzioni già stipulate per un numero inferiore e stipulando nuove convenzioni con i professionisti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 132 del regolamento di esecuzione.
Quale ulteriore strumento di aiuto, a breve sarà operativa una precipua mailing list presso la cosiddetta sala situazioni del DAP, così che (anche) l'ufficio del Garante nazionale sarà tempestivamente reso edotto, pressoché in tempo reale, dei fatti di particolare rilevanza che si verificheranno all'interno degli istituti penitenziari.
Avrà pertanto contezza di tutti gli eventi critici rilevanti, così da agevolarne il miglior adempimento del proprio mandato istituzionale.
Naturalmente si tratta di informazioni cui, di per sé, ha già diritto di accedere e comunicate nel pieno rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati sensibili.
Infine, atteso l'andamento degli eventi suicidari con ordine di servizio 14 marzo 2023, n. 7, il capo del DAP ha istituito un gruppo di lavoro sul rischio suicidario, coordinato dal direttore generale dei detenuti e del trattamento e composto da varie professionalità qualificate dell'Amministrazione, affiancate, a seguito di apposito accordo convenzionale, dal Capo del dipartimento di psicologia dell'Università La Sapienza di Roma e da due esperte del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. L'attività di tale gruppo, che già ha tenuto vari incontri, sarà orientata all'analisi sistemica del fenomeno suicidario, al fine di definire protocolli operativi e attività formative che saranno di supporto agli operatori penitenziari, oltre che all'approfondimento delle dinamiche dei vari eventi anche dal punto di vista psicologico.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
NISINI, GIACCONE, CAPARVI e GIAGONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sodali di concerto con Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione della legge di bilancio 2023, riconosce un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima e ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di una sospensione temporanea dell'attività lavorativa obbligatoria e non, deciso dalle autorità pubbliche;
le indennità verranno erogate a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione dello stesso Ministero del lavoro, il quale provvede all'istruttoria delle domande, all'autorizzazione delle prestazioni ed ai trasferimenti delle risorse in favore dei funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di direzione marittima;
l'articolo 4 del suddetto decreto interministeriale prevede, da parte delle imprese beneficiarie, l'invio di una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda entro il 15 marzo 2023 in modalità telematica sul portale CIGSonline e all'istanza, tra gli altri documenti, dovrà essere allegata la «scheda 9» ovvero la dichiarazione dell'avvenuto fermo comprensiva dell'attestazione dell'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea;
risultano all'interrogante segnalazioni circa le difficoltà di acquisire in tempo utile dalle autorità marittime le suddette «schede 9» comprensive del prescritto visto dell'autorità marittima;
nel 2022, risulta che sia stato concesso alle imprese beneficiarie di inviare la sola «scheda 9» entro i successivi 30 giorni rispetto alla scadenza prevista dal decreto interministeriale –:
se, per quanto di competenza, non ritenga opportuno prevedere, anche per le domande del 2023, di inviare la sola «scheda 9» priva dell'attestazione dell'autorità marittima competente per territorio, ovvero prorogare il termine per la presentazione delle domande, in scadenza il 16 maggio 2023, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla fruizione dei beneficiari della relativa indennità giornaliera onnicomprensiva.
(4-01007)
Risposta. — Con il presente atto di sindacato ispettivo, l'onorevole interrogante rappresenta delle difficoltà di natura tecnico-informatica relative l'invio delle singole istanze per il riconoscimento dell'indennità nel caso di sospensione temporanea dell'attività lavorativa obbligatoria e non in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese adibite alla pesca marittima.
In via preliminare, si ricorda che in data 7 marzo 2023, in adempimento a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo alle modalità di presentazione e liquidazione delle domande di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in favore dei lavoratori impiegati nel settore della pesca marittima.
L'articolo 4 del relativo decreto ministeriale prevedeva inizialmente che la relativa domanda di accesso all'indennità doveva essere presentata entro e non oltre il 15 marzo 2023 esclusivamente tramite il sistema denominato «CIGSonline», non essendo ammesse altre forme di presentazione.
Tenuto conto della data di restituzione del decreto corredato delle firme dei Ministri competenti e della necessaria registrazione a cura della Corte dei conti, si è ritenuto opportuno prevedere la proroga del suddetto termine di ulteriori 30 giorni a far data dalla pubblicazione del citato decreto e concedere, pertanto, un lasso di tempo ragionevole per la presentazione delle istanze.
La competente direzione generale degli ammortizzatori sociali ha precisato che sono pervenute 4.194 istanze entro i termini di legge, con un incremento di circa 400 pratiche rispetto all'anno precedente, e che non è possibile un'ulteriore proroga del termine di presentazione delle istanze perché l'esigenza primaria è garantire, entro il prossimo mese di settembre, il trasferimento delle risorse economiche dal Fondo sociale occupazione e formazione ai funzionari delegati delle direzioni marittime del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché la relativa liquidazione dell'indennità entro l'anno in corso.
Per quanto riguarda le riferite difficoltà di natura telematica di acquisire in tempo utile la cosiddetta «scheda 9», preciso che nel corso dell'anno 2022 non è stata concessa alcuna proroga ma ciononostante, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sempre assicurato e continua ad assicurare la più ampia e completa attività di soccorso istruttorio, al fine di salvaguardare l'interesse dei lavoratori del settore, anche nell'ipotesi di istanze trasmesse nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, seppure corredate da documentazione erronea o incompleta.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.
ORLANDO, SERRACCHIANI e GIANASSI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel novembre del 2022 la Corte d'assise d'appello di Palermo ha dichiarato la nullità di una sentenza e dell'intero procedimento di primo grado ex articolo 178, lettera a), codice di procedura penale, per la presenza nel collegio di un giudice popolare che, legittimamente immesso nelle funzioni, nel corso del dibattimento, aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
i giudici popolari integrano la composizione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise e di appello, ovvero gli organi giurisdizionali che giudicano sui reati di maggior gravità e allarme sociale: l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 287 del 1951 stabilisce che tra i requisiti per la nomina dei giudici popolari per le Corti di assise vi sia quello di avere un'età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
i lavori parlamentari preparatori della legge n. 287 del 1951 chiariscono che «il requisito della età è richiesto per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e non per l'iscrizione nelle liste», che deve, dunque, sussistere al momento della nomina, restando irrilevante che, successivamente, in corso di sessione, il giudice popolare raggiunga e superi il sessantacinquesimo anno di età;
il Ministro della giustizia, nel rispondere il 16 febbraio 2023 ad un question time al Senato della Repubblica che esprimeva grave preoccupazione rispetto alla citata decisione della Corte di assise d'appello di Palermo, che, anche secondo quanto riportato dai mezzi di informazione, ha avuto come conseguenza, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, la scarcerazione di imputati pericolosi condannati in primo grado a lunghe pene detentive per gravissimi reati, sosteneva che tale giurisprudenza sarebbe stata del tutto coerente con quella di legittimità, la quale, sempre secondo le parole del Ministro, si sarebbe espressa nel tempo in modo costante, anche a Sezioni Unite, e si dichiarava, al contempo, testualmente «propenso a una rimodulazione totale della legge»;
una disamina delle decisioni della Corte di cassazione dimostra secondo gli interroganti invece come la stessa non abbia mai espresso l'univoco e costante orientamento riferito dal Ministro interrogato, oltre a non essersi mai pronunciata in materia a Sezioni Unite –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover fornire immediate rassicurazioni in merito ad una revisione del proprio orientamento richiamato in premessa rispetto ad un'interpretazione della legge n. 287 del 1951 basata su presupposti, a parere degli interroganti, manifestamente infondati, nonché sulla preoccupante ricaduta su processi particolarmente importanti e delicati che avrebbe una revisione della legge in questione, prospettata dal medesimo Ministro.
(4-00957)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante prende spunto dalle notizie di cronaca giudiziaria relative a due processi per omicidio, tenutisi innanzi alle Corti d'assise di Palermo e Messina, ed entrambi esitati nell'annullamento della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice, essendosi rilevato – in sede d'impugnazione – che uno dei giudici popolari avesse superato, nel corso di entrambi i processi, i sessantacinque anni di età.
Evidenzia poi che l'articolo 9, legge n. 287 del 1951 (istitutiva delle corti di assise), ove correttamente interpretato, anche alla luce dei «lavori parlamentari preparatori della legge n. 287 del 1957», non avrebbe dovuto condurre all'invalidazione delle sentenze, non essendo espressamente richiesto al giudice popolare di conservare il requisito richiesto ai fini della nomina (età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni).
Avanza quindi quesiti in ordine alla posizione del Ministro sul tema.
Orbene, precisato che non consta che la corte di nomofilachia si sia pronunciata, sul tema del requisito dell'età anche a sezioni unite, e rammentato che il Ministero non può interferire su interpretazioni giuridiche legittimamente assunte dagli organi giurisdizionali, sicché qualora si intenda ovviare alle oggettive disfunzioni determinate dal raggiungimento del limite di età di un giudice popolare, sarebbe necessaria una norma di legge che consenta la continuazione dell'attività del giudice popolare, limitatamente al processo per il quale è stato nominato, fino alla conclusione del processo, si riferisce che, proprio sul punto, in data 15 giugno 2023 è stato presentato al vaglio del Consiglio dei ministri, per la successiva valutazione del Parlamento, un opportuno intervento di interpretazione autentica che prevede che l'articolo 9, primo comma lettera c) della Legge 10 aprile 1951 n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PAVANELLI. — Al Ministro della cultura.— Per sapere – premesso che:
in data 14 novembre 2022 l'interrogante ha appreso, per mezzo di un articolo pubblicato nella rivista online umbria24.it, del ritrovamento di un importante sito archeologico affiorato durante gli scavi per la realizzazione di un maneggio tra Sant'Egidio e Collestrada;
secondo quanto noto, si tratterebbe di una villa romana di notevole importanza, risalente al primo secolo d.C., come confermato dalle figure geometriche ritratte da un pregevole mosaico, parimenti rinvenuto;
l'importanza della scoperta emerge anche dalla decisione di sottoporre il sito a vincolo archeologico, in ragione del fatto che la stessa è stata qualificata dalla Soprintendenza perugina importante dal punto di vista storico e culturale, permette di comprendere molte cose dell'epoca e del luogo;
dal medesimo articolo di stampa sembrerebbe emergere la volontà di procedere al rinterramento del suddetto sito archeologico –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questo importante ritrovamento e se corrisponda al vero la volontà di rinterrare il sito archeologico;
se non intenda adottare iniziative volte a stanziare sufficienti risorse al fine di valorizzare l'area in ragione del grande interesse nazionale della stessa e dell'importante potenziale indotto per l'intera regione.
(4-00066)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
L'interrogante ha richiesto informazioni relative al rinvenimento di resti archeologici tra le località di Sant'Egidio e Collestrada (Perugia) e alle iniziative previste per la tutela e la valorizzazione degli stessi.
Sulla questione, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (Sabap) dell'Umbria ha riferito che il sito archeologico è stato individuato nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di un immobile finalizzati alla realizzazione di un maneggio per cavalli e attività agricola-agrituristica.
Alla segnalazione del rinvenimento hanno fatto seguito un sopralluogo da parte di un funzionario archeologo della soprintendenza e un incontro presso gli uffici Sabap dell'Umbria con la proprietà dell'immobile e con la direzione lavori, nel corso del quale, considerata la necessità di assicurare la tutela e la documentazione di quanto già in luce ed effettuare le opportune verifiche e indagini di quanto altro presente nel sottosuolo, si è preso atto della disponibilità manifestata dalla proprietà ad assumersi gli oneri delle attività di scavo, anche nell'ottica di una successiva valutazione e modifica del progetto in funzione e a tutela dei rinvenimenti archeologici sopravvenuti.
All'esito dell'incontro, la soprintendenza ha autorizzato la ripresa dei lavori ai soli fini della verifica del deposito archeologico, fornendo al contempo le necessarie indicazioni operative, riservandosi la direzione scientifica delle attività in avvio e richiedendo che queste fossero eseguite con la costante presenza e supervisione in cantiere di un soggetto professionale specializzato in ambito archeologico.
I lavori di scavo sono stati avviati alla fine del mese di ottobre 2021 e si sono protratti fino al mese di maggio 2022.
Tali indagini, risultate assai più ampie di quanto inizialmente preventivato, non hanno esaurito lo scavo del giacimento archeologico, il quale è stato pertanto rinterrato a miglior tutela delle strutture rinvenute.
Parallelamente alle attività di scavo e verifica archeologica, e in attesa della redazione di una nuova proposta progettuale da parte della proprietà, la villa di età romana venuta alla luce tra le località di Sant'Egidio e Collestrada, è stata dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto n. 75 del 1o giugno 2022.
Infine, per quanto attiene a eventuali interventi di valorizzazione del sito, essi potranno essere valutati unitamente alla nuova proposta progettuale e alle prescrizioni e indicazioni cui la stessa sarà assoggettata al fine di garantire le preminenti esigenze di tutela del bene culturale.
Il Sottosegretario di Stato per la cultura: Vittorio Sgarbi.
PAVANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto denunciato dal Sappe – Sindacato autonomo polizia penitenziaria, nella giornata di martedì 4 aprile 2023, il medico di guardia presso il carcere di Terni è rimasto vittima di un'aggressione da parte di un detenuto cui ha fatto seguito una minaccia di morte;
al verificarsi dell'episodio, è intervenuto l'agente di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza della locale infermeria che ha riportato l'ordine e la sicurezza all'interno del presidio sanitario;
nei giorni precedenti lo stesso detenuto si era reso protagonista di ulteriori atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale medico e paramedico;
tali accadimenti non sono infrequenti negli istituti circondariali umbri. Anche presso il carcere di Capanne di Perugia negli ultimi anni si sono ripetuti con preoccupante frequenza episodi di violenza e minacce nei confronti di personale medico e sanitario –:
se non intenda incrementare i presidi di sicurezza volti a garantire l'incolumità del personale sanitario che presta servizio all'interno degli istituti penitenziari;
se non intenda attivarsi per richiedere un incremento numerico del personale medico-sanitario destinato ai presidi sanitari delle strutture carcerarie.
(4-00818)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferito di un episodio di aggressione per mano detenuta ai danni di un medico di guardia in servizio presso la casa circondariale di Terni, ritenuto che tal tipologia di eventi siano non infrequenti nelle carceri umbre, avanza quesiti circa la garanzia di sicurezza per il personale medico sanitario impiegato all'interno dei penitenziari in genere, oltre che un incremento numerico dello stesso.
Orbene, in via preliminare, merita evidenziare che con la riforma della medicina penitenziaria, attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, è stato sancito il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.
Con l'accordo approvato dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015 recante: «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», si sono fornite indicazioni alle regioni e alle Asl per organizzare i servizi sanitari negli istituti penitenziari secondo modalità uniformi sul territorio nazionale.
L'interazione tra le direzioni penitenziarie e le Asl è fondamentale per rendere l'istituto penitenziario un luogo di promozione della salute intesa come benessere della persona e non solo come assenza di malattia, secondo le indicazioni dell'OMS.
Le regioni e le aziende sanitarie assicurano, altresì, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di screening e diagnosi precoce previsti dalla normativa, l'assistenza medica di base, specialistica, infermieristica, farmaceutica e integrativa.
Il ruolo dell'Amministrazione penitenziaria delineato nell'accordo si esprime attraverso un'intensa attività di collaborazione con le regioni e le Asl diretta a facilitare la costruzione di reti di presidi sanitari interni ed esterni agli istituti penitenziari adeguati ai bisogni di salute dei detenuti.
Ciò premesso, indubbiamente sussistono le carenze evidenziate, posto che in molti istituti penitenziari si registra l'assenza di importanti presidi sanitari quali, per esempio, l'assistenza medica h24 e l'assistenza psichiatrica per un congruo numero di ore settimanali, nonostante l'incidenza del disagio psichiatrico in ambito penitenziario.
Notevoli sono le ripercussioni sul sistema penitenziario: dalla necessità di implementare il ricorso a strutture sanitarie esterne, ai numerosi trasferimenti di detenuti e internati ad altre sedi penitenziarie ove siano presenti maggiori presidi sanitari a cui, di conseguenza, vengono richiesti maggiori sforzi sia sul piano gestionale che sanitario.
Tali carenze, inoltre, presentano implicazioni in relazione alla sicurezza e alla necessità di contenimento della spesa, che aumenta in proporzione alla movimentazione dei ristretti.
Nella consapevolezza della carenza di personale sanitario in tutti gli istituti penitenziari della Repubblica e al fine di tutelare il diritto alla salute di ogni persona, molteplici sono gli interventi posti in essere, attraverso la costante opera di sensibilizzazione anche da parte delle articolazioni dipendenti, verso le autorità sanitarie competenti, in virtù della fattiva collaborazione auspicata dalla normativa in premessa.
Per completezza, si rappresenta che, in tema di personale medico-sanitario, con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», è stata disposta l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo la dotazione organica in complessive n. 102 unità, suddivise in varie qualifiche, secondo la seguente previsione assunzionale: non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità; non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità; non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità; non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità.
Relativamente all'aggressione verificatasi presso la casa circondariale di Terni, questa riguarda il detenuto C.F., di nazionalità rumena, ristretto presso la sezione circondariale a custodia aperta che, invero sin dal suo ingresso in carcere (27 febbraio 2023), ha posto in essere una serie di comportamenti autolesivi, oltre, che minacciosi e violenti, verso il personale dell'area sanitaria e della sicurezza.
Condotte autolesive ed aggressive occorse nelle date del 7, 16, 26 e 27 marzo 2023; 1, 2 e 4 aprile 2023, allorquando, terminata la medicazione (causa autolesionismo, mentre usciva dall'infermeria, incrociava il sanitario di turno con il quale già aveva avuto precedenti diverbi e, sebbene il dottore non proferisse parola, iniziava a minacciarlo verbalmente, per poi violentemente strappargli gli occhiali da vista dal volto.
Interveniva l'assistente di Polizia penitenziaria di turno alla vigilanza infermeria, frapponendosi fra il dottore e il detenuto che, però, riusciva a mettere le mani addosso al dottore.
Il successivo 5 aprile 2023, il detenuto veniva accompagnato in infermeria poiché era in sciopero della fame; una volta giuntovi, iniziava a inveire contro il sanitario di turno, pretendendo una visita più accurata; al diniego del sanitario, alzava la voce e minacciava i presenti, estraeva due lamette dalla tasca, ne ingeriva una mentre con l'altra si autolesionava; il detenuto minacciava di morte anche il sanitario, appena fosse uscito dal carcere; per tali fatti, veniva deferito all'autorità giudiziaria competente.
Rientrato in sezione, si conficcava due viti sulla fronte e, solo dopo un estenuante colloquio, si convinceva a farsi medicare dall'infermiere.
Il 6 aprile 2023, si riuniva l'équipe multidisciplinare, ritenendo necessario il trasferimento del detenuto presso altra sede, essendo ormai ridotto o nullo il margine di compliance al trattamento nonché compromessi i rapporti con l'area sanitaria e il personale di Polizia penitenziaria.
Il 7 aprile 2023, su disposizione dal provveditorato regionale veniva trasferito per motivi di ordine e sicurezza presso la casa circondariale di Livorno, ove allo stato è allocato presso il reparto nuovi giunti.
Si evidenza che con nota del 12 aprile 2023 la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha dato disposizioni alla direzione della casa circondariale di Livorno di predisporre ogni misura trattamentale e di vigilanza atta a impedire e prevenire eventuali comportamenti di nocumento del ristretto sulla sua persona, sensibilizzando lo specialista psichiatra e il restante personale ivi operante e richiamando l'osservanza delle diverse circolari vigenti in materia di prevenzione delle condotte suicidarie e dei fenomeni autoaggressivi delle persone detenute.
Per quanto concerne, invece, i riferimenti alla casa circondariale di Perugia, si specifica che i detenuti resisi protagonisti di recente di comportamenti minacciosi verso il personale sanitario e/o di aggressioni ai danni del personale di Polizia penitenziaria sono stati trasferiti presso altre sedi a cura del competente provveditorato regionale o dell'Autorità giudiziaria competente.
Quanto ai dati statistici inerenti le aggressioni, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 2 maggio 2023, presso la casa circondariale di Terni risultano verificatisi n. 4 episodi di aggressione fisica ai danni del personale del Corpo; relativamente, invece, all'istituto di Perugia, risultano essersene verificati n. 14.
Tutto ciò riferito, quanto alle attività volte a prevenire le aggressioni, come indicato in risposta ad interrogazioni di analogo tenore, il DAP, nel tempo, ha adottato una serie di direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dalla popolazione detenuta.
Sul punto merita rammentare la circolare 26 maggio 2015, n. 186697 con cui è stata data disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
L'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle Direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
Si menziona, inoltre, la nota 10 ottobre 2018 del capo dipartimento recante: «Trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza», nella quale viene specificato che le richieste delle Direzioni relative all'allontanamento di detenuti per motivi di ordine e sicurezza dovranno riguardare quei soggetti responsabili di: aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico e di quello del volontariato; le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti; i danneggiamenti dei beni dell'Amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza.
Il provvedimento dovrà essere adottato dai provveditorati regionali che disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto.
Nei casi da considerarsi più gravi, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra-distretto.
Si ricorda, inoltre, la circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139, recante: «Aggressioni al personale – linee di intervento», in cui viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione.
A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della Polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il citato rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
Peraltro, in ragione della persistenza di comportamenti violenti e antidoverosi da parte della popolazione detenuta nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, dell'Amministrazione penitenziaria e del personale medico e infermieristico, con circolare 31 marzo 2021, n. 3691/6141, il DAP ha ravvisato la necessità di sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139 e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
Il 18 luglio 2022 è stata emanata la circolare n. 3693/6143 recante: «Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario».
L'intervento che si propone di attuare è una riorganizzazione del circuito della media sicurezza attraverso la quale «affrontare le esigenze che, quotidianamente, si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette, al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale». Tale finalità sarà perseguita anche attraverso il superamento del dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa, preferendo impostare le nuove direttive in ragione delle previsioni che regolano il trattamento individualizzato previsto dall'articolo 13 ordinamento penitenziario, pur con le differenze dettate dalle specifiche esigenze trattamentali.
In tal senso, è stata disposta la definizione, presso ogni istituto, di un'articolazione strutturata in sezioni/reparti diversamente organizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento finalizzata a rendere concreti i principi direttivi cui è dedicato il Capo I dell'ordinamento penitenziario, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute.
Per quanto attiene alle sezioni ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 destinate «ai detenuti che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele anche per la tutela di compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, nonché ai detenuti per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni», ai sensi della suddetta circolare, sono stati definiti criteri più precisi sui quali improntare il percorso di valutazione, che dovrà essere esplicitato nel relativo provvedimento di assegnazione. È previsto, inoltre, che, se da un lato in tali sezioni dovrà essere assicurata una disciplina secondo criteri implicanti una maggiore sorveglianza rispetto al modello detentivo ordinario, dall'altro ai detenuti ivi allocati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, comma 1, dovrà essere garantito quantomeno il tempo di permanenza all'aperto nei limiti ordinamentali previsti dall'articolo 10 ordinamento penitenziario e, in nessun caso, dovrà aversi commistione tra le persone allocate sulla base del citato articolo e i soggetti destinati a provvedimenti di isolamento disciplinare, non potendo condividersi alcuna assimilazione tra il regime di tali reparti e quello disciplinare.
Sul piano del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti assegnati alle sezioni ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, la circolare prevede la predisposizione di tutti gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento penitenziario, con una presa in carico multidisciplinare da attuarsi attraverso una intensificazione della presenza degli operatori del trattamento e delle professionalità sanitarie, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche e delle difficoltà relazionali e/o comportamentali e individuare, congiuntamente, un programma di intervento personalizzato, che tenga conto delle peculiarità del soggetto. In tale prospettiva, è prevista la ricerca di modalità di intervento integrato attivo, quali la graduale partecipazione alle attività presenti in istituto, soprattutto di carattere pratico, anche unitamente alle persone appartenenti alle sezioni ordinarie e alla sezione ordinarie a trattamento intensificato, secondo le valutazioni del gruppo interdisciplinare e le previsioni di progressività contenute nel programma di trattamento individualizzato.
Infine, nell'ottica di rimarcare il carattere temporaneo e rivedibile dell'inserimento presso tali sezioni, la circolare prevede che il termine semestrale per la valutazione, previsto dal regolamento di esecuzione, deve ritenersi quale limite massimo e che, pertanto, le équipe avranno cura di procedere con valutazioni aventi almeno cadenza bimestrale.
Si evidenzia, per completezza, che con provvedimento del 10 marzo 2023 è stata disposta l'integrazione degli equipaggiamenti in uso al Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2014 recante: «Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso» con il kit di protezione passiva e da ordine pubblico.
Nello stesso provvedimento si conferisce mandato al direttore generale del personale e al direttore generale della formazione relativamente alla formazione del personale e alle modalità d'uso dei nuovi equipaggiamenti.
Il costante incremento di fenomeni di comportamento violento all'interno degli istituti penitenziari da parte della popolazione detenuta, soprattutto indirizzati al personale del Corpo di polizia penitenziaria ivi operante, ha indotto ad emanare la recentissima circolare 3 aprile 2023, n. 3701/6151 recante: «Aggressioni al personale: ulteriori linee di intervento in materia di gestione della procedura disciplinare a carico del responsabile».
Pertanto, nel ribadire le indicazioni contenute nella circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139, si è rinnovato l'auspicio di un approccio integrato alla questione delle aggressioni violente, quale unica possibilità di azione di contrasto al fenomeno.
In tal senso, resta fondamentale tener conto sia della necessità di prevenire tutti i fattori che possono incrementare il numero degli episodi di aggressioni, sia delle conseguenze che possono scaturire dalla consumazione degli stessi.
Quindi, pur rilevando come fondamentale la funzione dissuasiva che deve essere esercitata dal personale di Polizia penitenziaria nella prevenzione delle condotte aggressive, si è ritenuto utile soffermarsi sull'espletamento obbligatorio e sollecito delle procedure amministrativo-disciplinari. Ciò, nell'ottica più generale che il principio di rieducazione della pena non può prescindere, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dall'ordine e dalla disciplina negli istituti penitenziari.
È di tutta evidenza che l'azione disciplinare costituisce una risposta non solo doverosa, ma concreta e immediata ai comportamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale.
Occorre, quindi, assumere rapidamente e in maniera incisiva le idonee determinazioni in ambito disciplinare conseguenti all'evento critico. Pertanto, in attuazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, non solo il personale di Polizia penitenziaria, ma tutti gli operatori penitenziari, allorquando venga verificata la commissione dell'infrazione disciplinare, devono redigere nell'immediatezza il rapporto disciplinare e devono istruirlo prontamente e inviarlo nel più breve tempo possibile, per la via gerarchica, al direttore.
Il direttore dell'istituto, pur in presenza delle previsioni di cui agli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, da esercitare in via residuale, una volta ricevuto un rapporto per una condotta disciplinarmente rilevante, avvierà il procedimento disciplinare, specie se trattasi di aggressione violenta (verbale o fisica) nei confronti di un operatore penitenziario, non sussistendo, in tal senso, alcuna discrezionalità.
Nel contempo, si è reputato opportuno rammentare che i direttori degli istituti penitenziari, considerato il carattere perentorio del termine di contestazione dell'addebito disciplinare previsto dall'articolo 81, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dovranno adottare ogni precauzione per prevenirne l'eventuale decadenza.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
da numerosi articoli di stampa si apprende che quest'anno, a causa dei rincari generalizzati, della crisi economica, dell'inflazione e del caro vita, anche le gite scolastiche sono diventando troppo costose per molte famiglie;
i costi per i viaggi d'istruzione sono aumentati così tanto da creare una vera e propria spaccatura all'interno delle classi tra studenti che possono permettersi di partecipare e studenti che sono costretti a rinunciarvi;
il quotidiano La Repubblica ha ad esempio segnalato come alcune scuole di Roma e Latina abbiano chiesto alle famiglie degli studenti e delle studentesse 650 euro per un viaggio a Madrid, molte altre scuole hanno deciso di individuare mete nazionali così da poter contenere i costi, con l'intento di provare a non escludere nessun alunno dal viaggio di istruzione mentre altri istituti per ovviare al rincaro dei prezzi hanno deciso di ridurre i giorni di soggiorno;
alcuni licei, infine, hanno messo a disposizione delle famiglie un «fondo di solidarietà» per sostenere la partecipazione degli studenti alle iniziative didattiche;
nonostante gli sforzi degli istituti, aiutare tutti diventa impossibile senza un intervento del Ministero a supporto delle famiglie che garantisca a tutte e tutti il diritto allo studio anche attraverso la partecipazione al viaggio di istruzione;
come riporta Fanpage addirittura un genitore su due sarebbe impossibilitato ad affrontare la spesa per il viaggio di istruzione, i cui costi sono aumentati mediamente del 20 per cento, con la conseguenza che una tale esperienza culturale, formativa, di aggregazione e di crescita, si sta trasformando di fatto in un lusso appannaggio di poche famiglie, dal momento che per i nuclei familiari a medio e basso reddito quella per il viaggio di istruzione è diventata una spesa proibitiva;
secondo l'Anp Lazio, un viaggio di istruzione della durata tra i 3 e i 5 giorni può costare dai 350 ai 650 euro, a seconda che la meta sia italiana o estera;
a incidere sul costo finale sono in particolare l'aumento dei prezzi degli aerei, dei trasporti in generale e degli hotel;
a parere dell'interrogante negare a chi non ha sufficienti mezzi economici un'attività che è parte del percorso formativo rappresenta una insopportabile ingiustizia, come se avere modeste possibilità economiche sia una colpa di cui i ragazzi debbano farsi carico persino dentro le aule scolastiche, rimanendo esclusi dall'esperienza più bella del gruppo classe;
i viaggi di istruzione rappresentano per molti la prima esperienza all'estero, il primo viaggio in autonomia dalla famiglia –:
quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intende assumere affinché venga prevista l'istituzione di un fondo destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi per i viaggi di istruzione e le gite.
(4-00723)
Risposta. — In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, corre l'obbligo precisare che la difesa del diritto allo studio è una priorità per il Ministero dell'istruzione e del merito e che tale diritto presuppone la partecipazione di ogni giovane, senza che sia di pregiudizio la propria condizione sociale, a tutte le esperienze formative offerte dalla scuola.
Tra queste vi rientrano i viaggi d'istruzione e le visite didattiche, importanti occasioni di apprendimento e di crescita umana e civica, nonché di completo recupero della socialità dei ragazzi dopo le limitazioni imposte dalla pandemia.
È questa la ragione per la quale il Ministero ha voluto sostenere, concretamente e da subito, il ritorno al loro pieno utilizzo, attraverso lo stanziamento di 50 milioni di euro proprio al fine di garantire la massima partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche a studentesse e studenti appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio.
È la prima volta che delle risorse vengono stanziate per questa finalità, consentendo, in tal modo, il coinvolgimento del più ampio numero possibile di studenti a tali iniziative.
Nel dettaglio, con un avviso pubblico di prossima adozione, il Ministero individuerà le scuole a cui attribuire le risorse reperite nell'ambito dello stanziamento del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» istituito dalla legge n. 440 del 1997.
L'individuazione degli istituti e la quantificazione del finanziamento avverranno sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, utili a individuare le reali situazioni di svantaggio economico. Sarà poi cura delle istituzioni scolastiche effettuare la puntuale ricognizione dei fabbisogni delle famiglie che beneficeranno del contributo.
In un'ottica di semplificazione amministrativa, verranno, inoltre, fornite indicazioni operative per consentire alle scuole una gestione dei finanziamenti ricevuti quanto più snella ed efficace.
Le scuole potranno, quindi, disporre delle risorse in tempo utile per effettuare un'attenta pianificazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche per l'anno scolastico 2023/2024, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.
In più, si evidenzia che anche le risorse dei programmi europei offrono importanti opportunità di crescita attraverso esperienze internazionali e di multilinguismo per studentesse e studenti, con particolare riferimento a quelli in situazioni di svantaggio.
Infatti, al fine di potenziare il programma Erasmus e incentivare scambi ed esperienze formative all'estero per studenti, docenti e personale scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha destinato 150 milioni del Pnrr per 3 anni, raddoppiando così le attuali risorse annue previste per Erasmus, pari a circa 39 milioni per le azioni di mobilità.
A questo proposito, si rammenta che già in sede europea si è sollecitato lo stanziamento di maggiori risorse comunitarie, per favorire gli scambi di docenti e studenti su tutto il territorio dell'Unione europea.
Quanto fin qui illustrato dimostra l'impegno del Ministero a voler garantire la massima partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche a studentesse e studenti appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio, al fine di favorirne la socialità e la crescita culturale anche al di fuori delle «mura scolastiche» e contrastare gli effetti derivanti dal recente aumento dei prezzi e del costo della vita.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
SCHIFONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la cura e l'assistenza dei soggetti non autosufficienti costituisce una priorità per tutte le istituzioni che operano sul territorio nazionale, la cui garanzia va assicurata sia a livello sanitario che sociale;
con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) è stato istituito il «Fondo nazionale per la non autosufficienza», al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti;
il sistema delineato dal legislatore prevede, a fronte del finanziamento del suddetto fondo a livello nazionale, la successiva erogazione delle risorse alle regioni secondo modalità e criteri di riparto definiti, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 (Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024);
a tal riguardo è necessario evidenziare che sono emerse criticità relative al trasferimento alle regioni delle risorse del Fondo, iscritte al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ciò, peraltro, anche con riferimento alle somme relative all'annualità 2021 del fondo per la non autosufficienza, il cui mancato trasferimento ha determinato l'interruzione dell'erogazione delle risorse destinate agli utenti sulla base dei programmi regionali finanziati dal Fondo nazionale per la non autosufficienza –:
se il Ministro interrogato sia in possesso di ulteriori elementi che possano chiarire meglio le problematiche illustrate in premessa e quali iniziative intenda intraprendere o abbia già intrapreso allo scopo di garantire l'efficace funzionamento del sistema di assistenza per le persone non autosufficienti.
(4-01113)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si sottolinea l'importanza del tema dell'assistenza alle persone non autosufficienti sul quale il Governo pone la massima attenzione.
Al riguardo, si rammenta la legge delega sulle politiche per le persone anziane approvata in Parlamento il 22 marzo 2023 che darà vita ad un processo riformatore del sistema di welfare statale.
Un provvedimento, fortemente voluto dal Governo che prende le mosse dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso, pertanto, rafforzare in maniera significativa la programmazione e la realizzazione delle politiche a favore della non autosufficienza, con particolare riguardo all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Come è noto, il fondo nazionale per la non autosufficienza ha l'obiettivo di finanziare l'attività ordinaria posta in essere dalle regioni in materia prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Le regioni utilizzano le risorse del Fondo al fine di garantire interventi a favore di persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e a persone con disabilità gravissima.
Relativamente alla questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo, concernente il trasferimento alle regioni delle risorse del Fondo per la non autosufficienza, anche con riferimento alle somme relative all'annualità 2021, si rappresenta che il Dpcm 3 ottobre 2022, con cui è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, all'articolo 2, comma 2 stabilisce che ai fini della erogazione delle risorse di ciascuna annualità è elemento condizionante la rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75 per cento, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente.
Tali informazioni devono essere inserite e «validate» all'interno della specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (Sioss), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, in cui si adotta quale unità di rilevazione l'ambito territoriale (Ats).
Giova sottolineare che eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. Nondimeno, le programmazioni regionali, munite di relativa delibera regionale di approvazione, devono anch'esse essere inserite e «finalizzate» all'interno della apposita sezione del citato Sistema Sioss.
La sussistenza di queste condizioni viene verificata da un'apposita Commissione ministeriale, appositamente istituita, che una volta verificata la coerenza delle programmazioni regionali con quanto indicato nel nuovo Piano nazionale, può dare il proprio positivo assenso alla erogazione delle relative risorse.
Nello specifico, per ciò che attiene l'annualità 2021, si è potuto procedere ad erogare le risorse a dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto e, allo stato attuale, sono in corso la attività istruttorie relative alle posizioni amministrativo/contabili delle restanti regioni, sulla base della documentazione pervenuta e delle informazioni inserite a sistema.
Per ciò che attiene, invece, alle criticità mosse dall'interrogante circa il trasferimento alle regioni delle risorse del Fondo iscritte al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, si rileva che risultano allo stato inserite e finalizzate nel sistema Sioss le programmazioni delle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.
Tuttavia, di esse solo due regioni hanno provveduto a validare la rendicontazione della seconda annualità precedente (operazione che, si ribadisce, costituisce condizione necessaria al trasferimento delle risorse).
A ogni buon conto, per completezza di informazione, si segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio ai principi di efficienza e buon andamento, tenendo in debita considerazione il maggior vantaggio delle persone con disabilità e anziane non autosufficienti, offre continua e costante assistenza agli enti territoriali coinvolti, sostenendoli anche per mezzo di incontri bilaterali nelle difficoltà inerenti all'attuazione della misura.
L'obiettivo del Governo è quello di assicurare omogeneità agli interventi che realizzano le regioni a favore delle persone in condizione di limitata autonomia, e di costruire un sistema di assistenza, anche attraverso l'integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie.
Nell'ottica di facilitare l'inserimento dei dati e di risolvere problemi emersi a livello territoriale, l'intento sinergico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è quello di favorire l'effettivo trasferimento delle risorse attraverso una più intensa attività di sollecito e di supporto alle regioni.
Si assicura, pertanto, l'impegno costante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché le risorse destinate alle regioni siano pienamente utilizzabili per consentire l'erogazione di servizi sociali su tutto il territorio nazionale, contribuendo a garantire alle persone non autosufficienti una maggiore autonomia e una migliore qualità di vita.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Marina Elvira Calderone.
VIETRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il piano attuativo regionale connesso al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2019, n. 74 è attualmente in una fase di stallo in quanto sarebbero emerse problematiche relative all'impatto che tale piano avrebbe sulle capacità assunzionali complessive dell'ente e alla sua capacità di garantire il trattamento economico complessivamente in godimento dei neoassunti, con particolare riferimento al salario accessorio;
a parere dell'interrogante, tali problematiche sono il frutto di una lettura del citato decreto difforme rispetto a quella data da altre regioni e che potrebbero essere facilmente superabili qualora la regione Campania decidesse di uniformarsi;
in particolare, in relazione al rafforzamento degli organici, il piano assegna, a valere su fonti statali, uno stanziamento atto a garantire l'assunzione di un contingente di personale fino alla concorrenza di 11.600 nuove unità di personale;
tutto ruota intorno al significato dato all'espressione fino a 11.600 (a livello regionale, per la Campania, 1.840 come desumibile dalle tabelle di riparto) e alla sua relazione con il budget assegnato; ovvero, se questo valore numerico, 1.840, sia fisso o vada messo in relazione al budget assegnato a ciascuna regione, budget che assume così il significato di tetto di spesa massima da rispettare per definire, sulla base dei costi omnicomprensivi del personale da assumere, l'incremento numerico della relativa dotazione organica;
in tale ultimo approccio il numero di assunzioni da realizzare non si traduce automaticamente in un numero fisso di personale da assumere, ma in quel numero dato dal rapporto fra limite di spesa (lo stanziamento statale assegnato) e il costo medio unitario omnicomprensivo dei profili professionali afferenti alle differenti categorie di inquadramento contrattuale individuate al fine di implementare il proprio piano di potenziamento;
su questo orientamento, infatti, sì sono mosse alcune regioni, come ad esempio la regione Lazio, ed è tra l'altro l'unica strada percorribile affinché le assunzioni autorizzate, con aumento della rispettiva dotazione organica, dalle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in particolare articolo 12), non rilevino in relazione alle capacità assunzionali ordinarie e il costo delle nuove assunzioni, compresa la spesa dovuta all'incremento del fondo per il trattamento accessorio, sia totalmente coperto dalle risorse stanziate dai fondi destinati al potenziamento dei centri per l'impiego;
come si legge nella DGR n. 398/2019, la regione Lazio è partita dal considerare il budget ad essa assegnato come tetto di spesa massima corrispondente al limite di spesa sulla cui base definire l'incremento della propria dotazione organica in riferimento al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego –:
di quali informazioni disponga il Governo in merito ai fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere in merito, con particolare riguardo alla necessità di fornire un'interpretazione univoca del decreto ministeriale 28 giugno 2019, n. 74 che ne garantisca un'applicazione uniforme da parte delle regioni in materia di potenziamento dei centri per l'impiego.
(4-00626)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alle iniziative di competenza che si intendono assumere in relazione all'esatta portata interpretativa del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e, più in generale, quali interventi si intendono adottare al fine di non pregiudicare la possibilità di portare a compimento i relativi piani di rafforzamento dei centri per l'impiego per la regione Campania.
In via preliminare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che la direzione generale delle politiche attive del lavoro ha comunicato che – alla data del 31 marzo 2023 – la regione Campania ha comunicato di aver effettuato 563 assunzioni a tempo indeterminato (a valere su risorse statali), a fronte di un contingente pari a 1840 unità.
Si rappresenta inoltre che il recente decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 13, comma 4, dispone espressamente che «all'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter”».
Pertanto, al fine di fornire un positivo riscontro al presente atto di sindacato ispettivo, si evidenzia che, attraverso la disposizione appena citata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto concretamente in ordine a quanto disposto dall'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2024 continui ad avere effetto la misura di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, rispondendo, in tal modo, alla necessità di dare copertura normativa alla prosecuzione del piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego.
Infine, in merito alle problematiche sollevate dall'interrogante relativamente al decreto ministeriale n. 74 del 2019, si fa presente che la direzione generale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto del quadro normativo complessivo vigente sui limiti della spesa del personale, ha fornito chiarimenti a tutte le regioni, specificando che «le risorse stanziate a valere sul bilancio dello Stato per il potenziamento del personale da destinare ai centri per l'impiego sono da considerarsi tetto massimo di spesa, quindi limite di spesa assegnato a ciascuna Regione».
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.
ZINZI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
l'interrogante conosce personalmente le vicende della signora C.M. che vive a Napoli, mamma di G., bambina di 9 anni. Con decreto 18 marzo 2019, a seguito di procedimento ex articolo 709-ter codice civile, la minore viene affidata condivisamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, a Napoli;
a seguito di continui ed immotivati ricorsi del padre, con decreto 7 giugno 2021 NRG 3288/2020, il Collegio nomina un curatore della minore (sebbene non previsto), ed in via provvisoria, modificando immotivatamente il precedente assetto, dispone l'affido esclusivo temporaneo della minore al padre con collocazione in Torino dov'era in procinto di trasferirsi;
il Collegio decreta per la bambina un percorso psicologico, padre e curatore dovranno individuare un professionista in Torino cui affidare la minore. Nonostante per la minore fosse già predisposto trasferimento, cambio di residenza, e iscrizione a scuola a Torino, il curatore nominato è residente e lavora a Napoli;
l'interrogante, che segue le varie fasi del procedimento ritiene che in questa vicenda, si registrino gravi e preoccupanti anomalie:
1) la madre ha denunciato violenze subite (codice rosso) dall'ex compagno, e interrogata dal pubblico ministero, ma nulla di ciò viene preso in considerazione;
2) non aver condiviso le conclusioni della CTU ma aver assunto quelle della CTP del padre, non verificando la veridicità di quanto affermato in essa; mai considerate le richieste di ascolto della minore e ignorata persino la relazione della psicologa che dopo mesi di osservazione scrive che «la bambina sta male e ha bisogno di più quotidianità con la madre»;
3) pubblico ministero e consulente tecnico d'ufficio favorevoli all'affido condiviso, con residenza presso la madre ma il parere del pubblico ministero risulta sparito dal fascicolo e ritrovato dai legali in cancelleria diverso tempo dopo la decisione del giudice sezione civile;
4) i provvedimenti sono sempre provvisori da 3 anni (su ricorso padre ex 709-ter – d'urgenza) per evitare la reclamabilità in corte di Appello;
5) G. iscritta a gennaio 2023 alle scuole medie a Torino, con provvedimento del tribunale e senza che la madre ne fosse informata;
6) da diversi mesi G. sta male, se lo scrive addosso con i pennarelli, ha attacchi di ansia, disturbi psicosomatici, gli insegnanti chiamano allarmati dalla scuola, tanto da essere affidata dal tribunale ad un neuropsichiatra infantile a giugno 2022 e ad oggi ancora non nominato;
7) la minore ha consegnato a due educatrici biglietti sui quali scrive di stare male e voler tornare dalla mamma chiedendo che gli stessi siano letti lontano dalla casa del padre e nessuno ne fa menzione sebbene confermato dalle stesse e dall'assistente sociale con evidenze sostanziali;
a giudizio dell'interrogante, si è in presenza di palese violazione del superiore interesse della minore, nonché del diritto di quest'ultima ad essere ascoltata e tutelata, imponendole l'allontanamento immotivato da una genitrice che non si è macchiata di nessun reato, non si è mai dimostrata pericolosa verso terzi, o incapace di provvedere più che adeguatamente alla figlia, costringendo la minore ad un cambio di vita traumatico e lesivo del suo equilibrio psicofisico ed inficiandone una crescita sana e serena –:
se, considerata l'estrema urgenza e gravità della vicenda, si ritenga opportuno promuovere un'iniziativa ispettiva sia in relazione al procedimento che ha comportato l'allontanamento improvviso della minore dalla madre e dal contesto familiare, che in relazione all'operato degli uffici giudiziari che si sono occupati del caso;
quali iniziative si intenda intraprendere per dare piena applicazione al principio dell'affido condiviso realizzato attraverso provvedimenti graduali e fattibili che non ledano l'equilibrio psicofisico del minore.
(4-00967)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che – come emerge dalla nota estesa in data 13 giugno 2023 dal presidente della Corte di appello di Napoli – la vicenda in esame è stata conosciuta dal Tribunale di Napoli, da ultimo, nell'ambito del procedimento contrassegnato dal n. 3288 del 2020 R. G. VG, iscritto in data 9 luglio 2020 su ricorso di T. G., padre della minore T. G. del 2013, e definito con decreto depositato in data 4 giugno 2023.
Tale articolata vicenda può essere così sinteticamente ricostruita:
la responsabilità genitoriale sulla minore T. G. del 2013 veniva inizialmente disciplinata dal decreto emesso in data 18 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli, in forza del quale la stessa veniva affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre M. C.;
successivamente a questo decreto, il Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2019 emanava un provvedimento di ammonimento a carico di M. C. per il suo continuo atteggiamento ostruzionistico nonché lesivo del diritto della minore T. G. del 2013 alla bigenitorialità e ad una completa frequentazione con il padre T. G.;
analoghe valutazioni negative sui comportamenti materni venivano espresse nell'ambito della procedura di vigilanza dal giudice tutelare, il quale trasmetteva gli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli affinché valutasse la rispondenza ai buoni canoni di genitorialità delle condotte tenute dalla madre M. C.;
in seguito al perdurare delle condotte tenute dalla madre M. C., rimaste immutate sino a tutto il mese di giugno dell'anno 2020, in data 9 luglio 2020, T. G., padre della minore T. G. del 2013, proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile con il quale chiedeva la sospensione della donna dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e la collocazione della bambina presso il suo domicilio. Essendo stata proposta una domanda de potestate a norma dell'articolo 333 del codice civile, si rendeva necessaria ai sensi dell'articolo 78 del codice civile la nomina di un curatore speciale per la minore T. G. del 2013;
all'esito di istruttoria tecnica a mezzo di consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale di Napoli con decreto emesso in data 7 giugno 2021 disponeva la collocazione della minore T.G. del 2013 presso il domicilio paterno sito in Torino, evidenziando la piena rispondenza di questa soluzione alla necessità della bambina di sottrarsi alla chiara manipolazione dei suoi eventi di vita operata dalla madre M. C. a vantaggio di una personale visione delle cose e alla costante e nociva attività pressoria esercitata dalla madre M. C., che aveva reso la minore T. G. del 2013 «...costantemente istruita a dire le cose che non le piacevano del padre...», mediante condotte che, per il consulente tecnico d'ufficio, apparivano pericolose in quanto significative di un potenziale e futuro danno per la minore T. G. del 2013 nel suo sviluppo psicofisico;
si dava atto, nel medesimo provvedimento, del rischio ravvisato dal consulente tecnico d'ufficio del progressivo allontanamento della minore T. G. del 2013 dalla figura paterna, a causa di una inadeguata frequentazione della stessa con il padre T. G., di una graduale demolizione della sua figura operata dalle pressioni materne e dalle condotte denigratorie della M. C. in danno del T. G. e di una non sana centralizzazione della figura materna, ciò che imponeva di interrompere rapidamente le dinamiche relazionali riscontrate;
il controllo sull'evoluzione delle dinamiche familiari e il monitoraggio delle condizioni di vita della minore T. G. del 2013 successive al suo trasferimento a Torino erano attribuiti ai servizi sociali del comune di Torino, delegati a compiere accertamenti socio ambientali nonché a dirigere percorsi di sostegno per le parti, percorsi psicologici per la minore e interventi di educativa genitoriale, tutte attività puntualmente relazionate al Tribunale di Napoli con costante periodicità e poste a fondamento dei provvedimenti interinali resi nel corso del giudizio, dipanatosi in numerose udienze celebrate alla costante presenza delle parti, dei loro difensori, del curatore speciale della minore T. G. del 2013 e del Pubblico ministero per gli affari civili;
con decreto emesso in data 4 giugno 2023, il Tribunale di Napoli definiva il procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 ruolo generale volontaria giurisdizione, confermando la collocazione della minore T. G. del 2013 in Torino e disponendo il prosieguo dell'attività di supporto psicologico, delegando per la vigilanza ai sensi dell'articolo 337 del codice civile il Giudice tutelare del Tribunale di Torino competente per territorio.
Va a questo punto sottolineato che:
la nomina del curatore speciale era ed è necessaria secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in caso di proposizione di domande di decadenza o di sospensione della responsabilità genitoriale;
rientra nella prassi abituale del Tribunale di Napoli nominare quale curatore speciale un difensore iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli;
nessuna allegazione di episodi di violenza o di maltrattamenti da parte del T. G. in danno della M. C. veniva effettuata dall'inizio del giudizio sino alla udienza celebrata nel mese di novembre dell'anno 2022, nel corso della quale la donna depositava un avviso di convocazione rivolto a sé stessa nell'ambito di un procedimento penale rubricato in codice rosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, generato da una denuncia, sporta a distanza di anni dalla cessazione della convivenza con il T. G., in merito alla quale la M. C. ometteva di riferire qualsiasi specifico elemento di conoscenza sia al Tribunale di Napoli sia agli operatori sociali cui veniva delegata l'attività di monitoraggio (ivi compreso il coordinatore genitoriale), non producendo mai in giudizio copia della stessa ne facendo specifico riferimento a questa in detta sede. Costituisce invero circostanza nota, per quanto emerso durante l'udienza celebrata in data 14 aprile 2023, che a fronte della denuncia sporta dalla M. C. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presentava una richiesta di archiviazione all'organo giurisdizionale. A ciò deve aggiungersi che non è mai emerso nel corso del procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 ruolo generale volontari giurisdizione, né è mai stato dedotto da nessuna delle parti o individuato dagli operatori sociali e dal consulente tecnico d'ufficio, alcuno specifico episodio di violenza o maltrattamento o qualsiasi altra condotta penalmente rilevante in danno della M. C. e della minore T. G. del 2013, in forma diretta ovvero in forma eventualmente assistita, non essendo mai stato neanche allegato in forma generica dalla M. C. un riferimento a qualsivoglia ipotesi di violenza domestica. Dunque, non poteva essere presa in considerazione dal Tribunale di Napoli un'allegazione di violenza o di maltrattamenti mai avvenuta.
Il Tribunale di Napoli valutava le risultanze dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, osservando che nella parte motiva si erano rimarcate ed evidenziate le gravi anomalie delle condotte genitoriali della madre M. C. in danno della minore T. G. del 2013, per poi concludere immotivatamente e contraddittoriamente per la conferma della collocazione della bambina presso la genitrice.
In relazione poi alle conclusioni rese dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, l'affermazione secondo cui il parere sarebbe addirittura «...sparito e ritrovato tempo dopo dai legali in cancelleria...» appare priva di fondamento poiché, trattandosi di un fascicolo telematico, il parere è ovviamente depositato all'interno dello stesso.
Deve essere quindi chiarito che:
l'ascolto della minore T. G. del 2013 non era obbligatorio essendo ella di età inferiore ai 12 anni, tuttavia nel provvedimento si dava ampiamente conto delle ragioni per le quali lo stesso veniva ritenuto inopportuno: da un lato perché la minore T.G. del 2013 veniva ascoltata più volte dai vari soggetti coinvolti (ad esempio consulente tecnico d'ufficio, curatore speciale e altri), dall'altro lato per l'elevata probabilità che le risposte non fossero genuine, essendo emerso nel corso del procedimento il perdurante tentativo di condizionamento da parte della madre M. C.;
la non breve durata del procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 ruolo generale volontaria giurisdizione, protrattosi dal mese di luglio dell'anno 2020 al mese di aprile dell'anno 2023, è dipesa dalla complessità della istruttoria in relazione alle domande de potestate formulate sia dal ricorrente T. G. sia dal curatore speciale, dai tempi necessari per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e per le successive attività di monitoraggio nonché per lo svolgimento dei percorsi individuati. L'affermazione secondo la quale la durata del giudizio sarebbe dipesa dalla volontà di sottrarre alla Corte di appello il potere di valutare l'attività del Tribunale di Napoli, stante la non reclamabilità degli atti endoprocessuali, non solo appare del tutto arbitraria ma è anche smentita dal fatto che non appena è stata completata la complessa istruttoria il giudizio è stato definito.
Quanto alla condizione della minore T. G. del 2013 a Torino, dalle relazioni versate in atti si apprende che la bambina dimora ormai stabilmente presso il padre T. G. da circa 2 anni ed è costantemente inserita nel contesto piemontese in modo completo e funzionale al suo sereno sviluppo psicofisico; ella ha sin da subito mostrato grandi capacità di interazione e ottime risorse relazionali in ambito sia scolastico sia extrascolastico e grazie al suo trasferimento, oltre ad avere costruito e consolidato un rapporto con la figura paterna di buona qualità, mantiene con la madre M. C. contatti quotidiani e plurime occasioni di incontro secondo un puntuale calendario elaborato dal Tribunale di Napoli e costantemente attuato anche per l'osservanza che il genitore collocatario ne garantisce; nessuna segnalazione di malessere fisico e di disturbi psicosomatici della minore T. G. del 2013 è stata mai fatta dal personale scolastico e dagli operatori sociali coinvolti nel monitoraggio delle condizioni di vita della bambina; il sostegno di psicoterapia garantito e il progetto di educativa domiciliare hanno evidenziato alcune condotte della minore T. G. del 2013 legate al tema emotivo della nostalgia, talvolta esplicitate dalla stessa con pensieri ed espressioni riferibili al contesto materno, ma senza che in occasione di questi accenni la bambina abbia mai sottolineato criticità nella relazione con il padre T. G. o specifici motivi di malessere legati alla sua permanenza in Torino; dei suddetti elementi, e di ogni loro rappresentazione da parte della minore T. G. del 2013, il Tribunale di Napoli è stato, costantemente informato e ha proceduto, a una compiuta valutazione degli stessi nell'ambito di una articolata valutazione complessiva delle relazioni della bambina, delle condotte genitoriali dei due adulti e della evoluzione delle sue condizioni di vita. Sulla scorta degli atti sinora passati analiticamente in rassegna emerge un quadro di assoluta linearità e legittimità dell'agire dei magistrati del Tribunale di Napoli, i quali sono pervenuti alle loro decisioni all'esito di una lunga istruttoria, tenuto conto altresì dell'assenza, in tutte le fasi del procedimento contrassegnato dal n. 3288/2020 ruolo generale volontaria giurisdizione di qualsivoglia segnalazione formale ovvero ufficiosa di situazioni riconducibili a violenze ovvero maltrattamenti da parte del T. G. in danno della M. C..
Ne consegue, quindi, l'assoluta correttezza dell'iter procedimentale seguito e della decisione adottata dal Tribunale di Napoli.
Risulta pertanto evidente che non vi è spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati del Tribunale di Napoli con riferimento alla vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato.
Non appare, di conseguenza, al momento ravvisabile alcun comportamento di rilievo disciplinare nell'operato dei magistrati del Tribunale di Napoli che si sono sino a questo momento occupati della vicenda in esame. Sono pertanto del tutto insussistenti gli elementi necessari per «...promuovere un'iniziativa ispettiva...» di competenza di questo Ministro.
In linea più generale il Ministro della famiglia, nella nota estesa in data 5 giugno 2023, poneva in evidenza «...che anche sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della riunioni dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità in attuazione della legge di bilancio per il 2022, si sta operando per pervenire all'adozione di un pacchetto normativo avente ad oggetto alcune misure ritenute particolarmente urgenti e che riguardano, tra l'altro, la distanza minima di avvicinamento della persona violenta a quella offesa, l'obbligatorietà del braccialetto elettronico, nonché la tematica della giustizia riparativa e, nello specifico, della sua applicazione ai reati di violenza di genere, anche in ragione del rischio di una vittimizzazione secondaria. Particolare attenzione è riservata ai fenomeni di violenza fondati sulla vis compulsiva nonché alla strumentalizzazione dei figli minori nelle cause di separazione e divorzio, anche in ragione del disposto dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul che – come noto – impone di prendere in debita considerazione gli episodi di violenza vissuti dai minori al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli. Nello specifico, il Governo sta lavorando alla modifica del comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, prevedendo l'ampliamento delle fattispecie delittuose per le quali, qualora commesse in danno dei prossimi congiunti o del convivente (e, dunque, anche dei minori), è consentita l'applicazione della misura dell'allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale. E ancora, sempre in relazione alle fattispecie delittuose di cui al predetto comma 6, è allo studio un'ulteriore modifica normativa affinché il giudice, con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico possa prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura cautelare più grave. Inoltre, quanto dell'ammonimento del questore previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 (recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”), si sta lavorando a una modifica normativa tesa ad estendere l'applicabilità dell'istituto in parola a ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive. In tale prospettiva, si segnala la volontà di ampliare la definizione di violenza domestica (attualmente prevista in uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima), col precipuo intento di ricomprendervi anche la commissione di tali atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo a integrare il requisito della violenza domestica...».
A ciò si aggiunga che il Ministero del lavoro, nella nota estesa in data 15 giugno 2023, deduceva che, «...nell'ambito delle politiche rivolte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, col precipuo scopo di costruire un sistema omogeneo e di offrire servizi più equi e appropriati nei confronti dei bambini e dei ragazzi appartenenti a nuclei familiari vulnerabili, questo Ministero ha elaborato uno strumento di soft law consistente in apposite linee di indirizzo nazionali in materia di intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. In particolare, in coerenza con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini e di migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge n. 149 del 28 marzo 2001, a partire dall'anno 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'Università di Padova ha promosso l'attuazione di un programma di intervento (P. I. P. P. I.) nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti, al fine di ridurre il rischio di maltrattamenti e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente tra loro i vari ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a quesiti bisogni. L'attuazione del citato programma propone linee d'azione innovative nel campo del sostegno alla genitorialità vulnerabile, scommettendo su un'ipotesi di contaminazione tra l'ambito della tutela dei minori e quello del sostegno alla genitorialità. In questo senso, essa si iscrive all'interno delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020, per quanto riguarda l'innovazione e la sperimentazione sociale come mezzo per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale. L'implementazione della sperimentazione è partita...nel 2011-2012 nelle città italiane riservatarie della legge n. 285 del 1997, passando dal 2014-2015 alla estensione agli ambiti territoriali appartenenti alle regioni e alle province autonome, con somme a valere sul Fondo per le politiche sociali. L'estensione è stata progressiva e, man mano, ha permesso la diffusione e il consolidamento di una metodologia che ha favorito un sapere condiviso e diffuso. I processi di messa a sistema e di consolidamento hanno rafforzato il radicamento del metodo sui territori e ciò è stato istituzionalmente e definitivamente sancito dall'approvazione il 21 dicembre 2017, in Conferenza unificata, delle precitate linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità: l'approvazione di tale documento rappresenta un punto di svolta che ha messo a frutto e dato senso all'attuazione pluriennale del Programma P. I. P. P. I. e che, allo stesso tempo, ha dato un nuovo impulso e una nuova legittimazione istituzionale all'applicazione del metodo – sancito dal documento di indirizzo – nell'ordinarietà del lavoro dei servizi con le famiglie negligenti. Tale atto di indirizzo capitalizza l'esperienza sui territori dell'attuazione del programma P. I. P. P. I. e persegue la finalità di favorire un diffuso investimento nell'infanzia e nella genitorialità, promuovendo innovazioni nell'intervento con le famiglie vulnerabili da parte del sistema dei servizi titolari di questa funzione, garantendone armonizzazione nelle diverse aree geografiche e nei diversi assetti organizzativi dei servizi presenti nel Paese. Il documento di indirizzo affronta il tema degli interventi di cura e protezione dei bambini nel loro ambiente familiare, ponendo una attenzione particolare agli interventi finalizzati a prevenire l'allontanamento, in continuità e integrazione con i contenuti delle linee di indirizzo affido e di quelle sulle comunità di accoglienza. Le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità intendono delineare una visione condivisa dell'area dell'accompagnamento, identificando obiettivi trasversali e azioni che ne permettono il raggiungimento, fornendo orientamenti rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di vulnerabilità sul nostro territorio, migliorando l'organizzazione e il funzionamento dei percorsi di accompagnamento, definendo la governance nazionale e locale con l'obiettivo di sviluppare un sistema di interventi realmente ed efficacemente integrato. L'attuazione delle linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità è sostenuta a valere sulle risorse del fondo nazionale politiche sociali attraverso: la programmazione del piano sociale nazionale 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale il 15 ottobre 2018 e oggetto di intesa in Conferenza unificata il 31 ottobre 2018; la programmazione del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 che riconosce il metodo di P. I. P. P. I. sancito dalle linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità come livello Essenziale delle prestazioni sociali (LEPS); le risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) che, tra le sublinee di investimento della missione 5 componente 2, finanzia gli interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità, prevedendo il finanziamento di P. I. P. P. I. per 400 ambiti territoriali sociali per il periodo 2022-2026...».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.