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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 14 luglio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 16 OTTOBRE 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 luglio 2023.

  Albano, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MAZZETTI ed altri: «Disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, disposizioni relative a procedimenti in materia edilizia nonché delega al Governo per la revisione della normativa riguardante l'adeguamento energetico e sismico degli edifici» (1291);

   FORATTINI ed altri: «Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico» (1292);

   LOIZZO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché di istituzione della funzione di direttore dei servizi digitali presso i medesimi enti» (1293).

  In data 13 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   QUARTINI ed altri: «Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare» (1298);

   FARAONE: «Disposizioni e agevolazioni fiscali per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla ripartizione degli utili dell'impresa nonché norme in materia di informazione e consultazione sulle scelte aziendali» (1299);

   LOIZZO ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (1300);

   PITTALIS: «Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione» (1301);

   GIAGONI: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici» (1302);

   ROSATO: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di repressione dell'evasione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli» (1303).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 12 luglio 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dai Ministri per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, dell'interno e della giustizia:

    «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» (1294).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DI LAURO ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia del territorio e delle cure primarie nonché della figura professionale dello psicologo delle cure primarie» (1228) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carmina.

Trasmissione dal Senato.

  In data 12 luglio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

   S. 614. – «Istituzione del Museo della Shoah in Roma» (approvato dal Senato) (1295);

   S. 282. – Senatori CROATTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza» (approvata dal Senato) (1296);

   S. 693. – «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale» (approvato dal Senato) (1297).

  In data 13 luglio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

   S. 17. – Senatori BERGESIO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura» (approvata dal Senato) (1304);

   S. 226. – Senatori CANTÙ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria» (approvata dal Senato) (1305);

   S. 170-292-312-390-392. – Senatori GASPARRI; PARRINI; MENIA ed altri; BIANCOFIORE e PETRENGA; PUCCIARELLI: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate» (approvata dal Senato) (1306).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Applicazione dell'aliquota agevolata al 10 per cento per l'erogazione di energia elettrica e la fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza collettive quali centri di servizio, case di riposo e residenze sanitarie assistenziali» (1234) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):

  MESSINA ed altri: «Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna» (1007) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XII e XIV;

  MESSINA e CANNATA: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Sicilia Jazz Festival» (1010) Parere delle Commissioni I e V;

  MESSINA e CANNATA: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Bellini International Context» (1011) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):

  ANDREUZZA ed altri: «Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo» (1269) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  BARZOTTI: «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche» (1104) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XII Commissione (Affari sociali)

  QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso in caso di soffocamento per ostruzione o di shock anafilattico in ambito scolastico, sanitario e negli esercizi di ristorazione» (1071) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X e XI.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  La Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 12 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il programma annuale delle attività del medesimo Ufficio, relativo all'anno 2023.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 40/2023 del 19 giugno-5 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente «Esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 41/2023 del 19 giugno-5 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente «Il fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani (FSBA)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 108).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  L'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere pervenute in data 20 e 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i documenti concernenti la rendicontazione della gestione amministrativo-contabile riferiti all'andamento della spesa al 31 marzo 2022, relativo alla struttura commissariale per l'emergenza da COVID-19, nonché all'andamento della spesa al 31 dicembre 2022 e al 30 aprile 2023, relativi alla predetta Unità.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del
Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 11 luglio 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 12 al 15 giugno 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

  Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Macedonia del Nord (Doc. XII, n. 166) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (Doc. XII, n. 167) – alla II Commissione (Giustizia);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (Doc. XII, n. 168) – alla II Commissione (Giustizia);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (Doc. XII, n. 169) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (Doc. XII, n. 170) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 – Adeguamenti tecnici derivanti dagli accordi politici raggiunti su diverse proposte legislative, anche per quanto riguarda REPowerEU, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il programma dell'Unione per una connettività sicura (Doc. XII, n. 171) – alla V Commissione (Bilancio);

  Risoluzione sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2022 (Doc. XII, n. 172) – alla X Commissione (Attività produttive);

  Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra (Doc. XII, n. 173) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra (Doc. XII, n. 174) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra (Doc. XII, n. 175) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra (Doc. XII, n. 176) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa concernente la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (Doc. XII, n. 177) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa sulla composizione del Parlamento europeo (Doc. XII, n. 178) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulla Giornata europea delle vittime della crisi climatica globale (Doc. XII, n. 179) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione sulla ricostruzione sostenibile dell'Ucraina e la sua integrazione nella comunità euroatlantica (Doc. XII, n. 180) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla situazione in Nicaragua (Doc. XII, n. 181) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sugli insegnamenti tratti dai Pandora Papers e da altre rivelazioni (Doc. XII, n. 182) – alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 e 13 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (COM(2023) 364 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (COM(2023) 369 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 369 final – Annexes 1 to 5), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (COM(2023) 378 final e COM(2023) 383 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 378 final – Annex e COM(2023) 383 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (COM(2023) 385 final e COM(2023) 394 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 385 final – Annex e COM(2023) 394 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Bosnia-Erzegovina all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (COM(2023) 398 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 398 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 800 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l'introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali (COM(2023) 259 final);

   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (COM(2023) 262 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023) 335 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023) 338 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023) 348 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023) 402 final).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 27 al 30 giugno 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 10 luglio 2023, ha trasmesso una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center.

  Questa segnalazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine governative.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del prefetto dottoressa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

  Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57, RECANTE MISURE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ PER GARANTIRE LA TEMPESTIVA ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER IL SETTORE ENERGETICO (A.C. 1183-A)

A.C. 1183–A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di enti territoriali)

  1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e la gestione del contenzioso, le procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
  3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
  2. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso.

Articolo 3.
(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
  3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;

   b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;

   c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

   d) dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

   «14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime.».

  4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente:

   «3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1183–A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 3:

   al comma 1, dopo le parole: «dal comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «del medesimo articolo» sono aggiunte le seguenti: «5 del decreto-legge n. 50 del 2022»;

   al comma 2, la parola: «partire» è sostituita dalla seguente: «decorrere»;

   al comma 3:

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  “11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”»;

    lettera c), le parole: «a seguito di ricollocazione» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di ricollocazione,».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale) – 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.
  4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas.

  Art. 3-ter. – (Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa) – 1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

  “8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

   a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;

   b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;

   c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse”.

  Art. 3-quater. – (Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche) – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3.bis.1 è inserito il seguente:

  “3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1”.

  Art. 3-quinquies. – (Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi) – 1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

   “a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione”;

    2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

    “a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

     2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

     3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

     4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate”;

    3) alla lettera b), le parole: “di cui alla lettera a) e a-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);”»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.

  2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

  Art. 3-sexies. – (Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico) – 1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
  2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;

   b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie».

  Art. 3-septies. – (Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali) – 1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  Art. 3-octies. – (Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Al titolo, le parole: «per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  Sopprimerlo.
*3.4. Quartini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto, Cappelletti.

  Sopprimerlo.
*3.6. Zaratti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento rispetto alle previsioni formulate nel 2020 e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.
3.7. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere il comma 1.
3.8. Zaratti.

  Al comma 1, premettere le parole: Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,.
3.9. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: i soggetti interessati aggiungere le seguenti: , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,.
3.10. Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: nuove istanze aggiungere le seguenti: solo per la ricollocazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.
3.11. Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
3.12. Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: , anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 con le seguenti: delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti,.

  Conseguentemente, al comma 3:

   alla lettera a) dopo la parola: ricollocazione, aggiungere le seguenti: delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti;

   alla lettera b) dopo la parola: ricollocazione, aggiungere le seguenti: delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti;

   alla lettera c), dopo le parole: delle infrastrutture aggiungere la seguente: esistenti;

   alla lettera d), sostituire la parola: medesime con la seguente: esistenti.
3.13. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
3.14. Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019,.
3.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole da: duecento giorni fino alla fine del comma con le seguenti: cento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, oltre l'autorizzazione si intende negata.
3.16. Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'istanza aggiungere le seguenti: corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa, decorso il quale l'istanza si intende ritirata.
3.17. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; decorso il termine l'autorizzazione si intende negata.
3.18. Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
3.19. Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
3.20. Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: anche.
3.21. Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 3 è abrogato.
3.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate ai punti ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.».
3.23. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «siti contaminati» sono inserite le seguenti: «, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,».
3.24. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
3.25. Zaratti.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: anche.
3.26. Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b.1) al comma 10, la lettera c) è soppressa.
3.27. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*3.29. Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*3.30. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: sebbene rivolte fino alla fine della lettera.
3.31. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*3.32. Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*3.33. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, lettera d), sostituire il capoverso comma «14-ter» con il seguente:

  14-ter. Al fine di bonificare e ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti di cui al presente articolo, le spese sono sostenute dal soggetto proponente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.34. Zaratti.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «14-ter», sopprimere la parola: anche.
3.35. Zaratti.

  Sopprimere il comma 4.
*3.36. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
*3.37. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 4, capoverso «3.2.1-bis», dopo le parole: di rigassificazione nazionale aggiungere le seguenti: , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,.
3.38. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera.
3.39. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».
3.40. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a realizzare a proprie spese, di concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli istituti scolastici e delle scuole dell'infanzia.
3.41. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a realizzare a proprie spese, di concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli edifici pubblici.
3.42. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 8 e 14 sono abrogati.
3.45. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi»;

   b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.
   2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
*3.01. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi»;

   b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.
   2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
*3.04. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

  1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.
  2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.
  3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

   a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

   b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

   e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

  5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
  9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
  12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2023.
3.012. Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle “Aree Interne”, così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di “impianti fotovoltaici a terra” non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».
3.019. Curti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW» e dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*3.021. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW» e dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*3.024. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c-ter), numero 1), dopo le parole: «e le miniere» sono inserite le seguenti: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.».
3.025. Curti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)

  1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
  2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;

   b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.»;

  4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché»;
  5. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-bis è inserito il seguente:

   «3.2.1-ter. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».
3.010. Lacarra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
3.027. Lacarra, Ubaldo Pagano.

ART. 3-bis.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 settembre 2023.
  3-quater. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
3-bis.1. Cappelletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, un importo pari a 1.915 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 settembre 2023.
  3-quater. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
3-bis.2. Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole: «stabilisce le tariffe di cessione del calore» sono aggiunte le seguenti: «mediante una regolazione cost-reflective dei prezzi del servizio».
3-bis.100. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.
  6-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma 6-ter, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3-bis.15. Peluffo, Ubaldo Pagano, Bonafè, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Simiani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.
  6-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 6-bis.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.18. Bonafè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.19. Simiani, Bonafè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le residenze socio-sanitarie per anziani e le residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo tra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al presente comma.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.21. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».
3-bis.32. Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3-bis.33. Roggiani.