Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 28 luglio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 2023.

  Albano, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MALAVASI e FURFARO: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (1338);

   BONELLI: «Disposizioni in materia di contrasto del cambiamento climatico e per la definizione e il conseguimento degli obiettivi della neutralità climatica» (1339);

   D'ALFONSO: «Concessione di un contributo per la realizzazione, nel bacino minerario della Maiella, di un polo didattico dedicato alle vittime del disastro di Marcinelle» (1340).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 27 luglio 2023 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

  dai Ministri delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito, della cultura, del turismo, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'ambiente e della sicurezza energetica:

  «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (1341);

  dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR:

  «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (1342).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BOSCHI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» (413) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gadda.

  La proposta di legge ROMANO ed altri: «Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente» (1091) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Semenzato.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare ROMANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'aumento dei prezzi delle materie prime, dei beni di consumo e dei servizi» (Doc. XXII, n. 27) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Semenzato.

  La proposta di inchiesta parlamentare BICCHIELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009» (Doc. XXII, n. 31) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Semenzato.

Trasmissione dal Senato.

  In data 27 luglio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   S. 791. – «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022» (approvato dal Senato) (1343);

   S. 792. – «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023» (approvato dal Senato) (1344).

  Saranno stampati e distribuiti.

Modifica dell'assegnazione di proposta
di legge a Commissioni in sede referente.

  La seguente proposta di legge – già assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) – è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), che ne ha fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con il disegno di legge n. 1324:

   CARLONI ed altri: «Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali» (746) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (INSR), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 110).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 111).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 112).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 113).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 114).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 56/2023 del 13-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Verso un ospedale sicuro e sostenibile».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 57/2023 del 13-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 58/2023 del 13-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 59/2023 del 13-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 60/2023 del 13-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (potenziamento, modello predittivo, SDK)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 61/2023 del 14-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Promozione impianti innovativi (incluso Off-shore)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 62/2023 del 13-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Portale unico del reclutamento».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 63/2023 del 13-21 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud».

  Questo documento è trasmesso alla I (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2022 (Doc. CLXIV, n. 12).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Nucleo ispettivo centrale del Comando logistico dell'Esercito.

  Il capo del Nucleo ispettivo centrale del Comando logistico dell'Esercito, in qualità di ex direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il documento concernente la rendicontazione della gestione amministrativo-contabile della predetta Unità riferito all'andamento della spesa al 30 giugno 2023.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adattamenti settoriali del Liechtenstein – Revisione (COM(2023) 458 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti
connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 18 al 20 luglio 2023

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Canterano (Roma), Chiari (Brescia), Noepoli (Potenza), Sambuci (Roma) e Sant'Antimo (Napoli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI AGRICOLTURA, DI SPORT, DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 (A.C. 1239-A)

A.C. 1239-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto, comprensivo dell'errata corrige:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1239-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.
(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente:

   «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».

  4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.
  5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.
  2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito «INAPP». Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
  3. Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
  5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
  6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

   «Art. 46 – (Aree funzionali).1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

   a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

   b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

   c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

   2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.»;

   b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

  7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.
  8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
  12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
  13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse.
  15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.».
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al libro primo, titolo III, capo II:

    1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;

   b) al libro primo, titolo III, capo III:

    1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;

    2) all'articolo 28:

     2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;

     2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;

    3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;

   c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

    1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;

    2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

   «Art. 40 – (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti) – 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
   2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;

    3) all'articolo 41:

     3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;

     3.2) al comma 1:

    3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

    3.2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;

    3.2.3) la lettera c) è abrogata;

    3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

    4) all'articolo 42:

     4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;

     4.2) al comma 1:

    4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

    4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;

    4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;

    4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;

   d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

    1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;

    2) all'articolo 43:

     2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;

     2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e ricerca tecnologica»;

     2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

    3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

   e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

«Sezione II-bis
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

   Art. 44-bis(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa) – 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
   2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
   Art. 44-ter(Organi di supporto del Segretario generale della difesa)1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

   a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.»;

   f) al libro primo, titolo III, capo V:

    1) all'articolo 47:

     1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

     1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

    2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;

   g) al libro primo, titolo III, capo VI:

    1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

    2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   h) al libro secondo:

    1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

    2) all'articolo 306:

     2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;

     2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

    3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

    4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;

    5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;

   i) al libro terzo:

    1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

   l) al libro quarto:

    1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;

    2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;

    3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

    4) all'articolo 1041:

     4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;

     4.2) al comma 2:

    4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

    4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

    5) all'articolo 1094:

     5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;

     5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;

    6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;

    7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;

    8) all'articolo 1473, comma 1:

     8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;

     8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;

   m) al libro nono:

    1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

    2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

    3) all'articolo 2259-ter:

     3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;

     3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».

  2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
  3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

Articolo 5.
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

  1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

Articolo 6.
(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

  1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI.
  2. Le attività e le passività trasferite a ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.
  3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)

  1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
  2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.
(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto “caro materiali”)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;

   b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».

  2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

  1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per titoli e prova scritta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.
  6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Amministrazione penitenziaria)

  1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

   a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;

   b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;

   c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;

   d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.

  2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.
  5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 euro per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «nei» è sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»;

   b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» è inserita la seguente: «almeno»;

   c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
   1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.»

   d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione» sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;

   e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I criteri per la valutazione delle prove orali»;

   f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;

   g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».

  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;

   b) al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

   c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;

   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.»

  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.
(Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Articolo 17.
(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

  1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».

Articolo 18.
(Misure in materia di giustizia tributaria)

  1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da «, e 68 unità» a «del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.».
  2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»;

    2) al comma 4:

     2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» è aggiunta la seguente: «tributario»;

     2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse;

     2.3 la lettera g) è soppressa;

   b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.»;

   c) all'articolo 4-quater:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

    3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

   d) all'articolo 4-quinquies:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario»;

    2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

   «01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di Comitato ETS – Emission Trading System)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole «ISPRA,» sono inserite le seguenti: «nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;

   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

   c) al comma 12:

    1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;

    2) il secondo periodo è soppresso.

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;

    4) la lettera d-bis) è abrogata;

   b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o più università» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA» e il secondo periodo è abrogato;

   c) il comma 10-ter è abrogato.

  2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse;

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.»;

   c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;

   d) all'articolo 18-bis:

    1) al comma 4:

     1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»;

     1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.»;

     1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;

    2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.»;

   e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
  6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».

Articolo 21.
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
  2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
  3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22.
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

  1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23.
(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

  1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.
  3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le seguenti: «dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato;».
  5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.
  6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24.
(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

  2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore al 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio provvedimento il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture–Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
  5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

  1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.
(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
  4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 27.
(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   b) al comma 2, la parola: «centosettanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «duecento»;

   c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.

  2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.
  3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 annui a decorrere dal 2024.
  4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.
(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti»;

   b) all'articolo 3-ter:

    1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «le modalità di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

  2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1,»;

   b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico,».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 29.
(Misure di contrasto alla peste suina africana)

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;

   b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

   c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

   d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;

   e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

   f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

   g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo.».

Articolo 30.
(Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:

   a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

   b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

   c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

   e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

   f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

   g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

  2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogati il comma 1 e il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 e l'articolo 16.

Articolo 31.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)

  1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32.
(Implementazione della carta dell'uso dei suoli)

  1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 33.
(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

  1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportive professionistiche,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.».

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

  1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro sessanta giorni dalla nomina.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro

Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

  1. All'articolo 5-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse.

Articolo 36.
(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Articolo 37.
(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonché per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».

  2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 38.
(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026»)

  1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi.»;

   b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

   «2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.».

Articolo 39.
(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.
  3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 40.
(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

  1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei,» sono inserite le seguenti: «del Ministro per lo sport e i giovani,».

Articolo 41.
(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 42.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

  1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
  2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

Articolo 43.
(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

  1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis è inserito il seguente:

   «427-ter. La società «Giubileo 2025» è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443.».

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1239-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa”»;

   al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: «fino a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero massimo», dopo le parole: «del medesimo Dipartimento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «delle professionalità necessitate» sono sostituite dalle seguenti: «del personale delle professionalità necessarie»;

   al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: «di cui al comma 797,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 797»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico”»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 334, le parole: “e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

   b) al comma 336, le parole: “e i fondi” sono sostituite dalle seguenti: “, i fondi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro”;

   c) al comma 337, le parole: “e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù”.

  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni di interpretazione autentica) – 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e relativo alle medesime unità di missione.

  Art. 1-ter. – (Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali) – 1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

   a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

   b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;

   c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

  2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

   a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

   b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

   c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;

   d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

   e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

  3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.
  4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

  “Art. 5-bis. – (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari)1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi”;

   b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: “nell'ambito degli stanziamenti” fino a: “lo svolgimento dei corsi” sono soppresse;

   c) l'articolo 41 è abrogato.

  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

  Art. 1-quater.(Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) – 1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti».

  All'articolo 2:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa»;

   il comma 2 è soppresso;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2023”».

  All'articolo 3:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «recante regolamento di organizzazione del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «, di seguito “INAPP”» sono sostituite dalle seguenti: «(INAPP)»;

    al quarto periodo, le parole: «è disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati» e le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL»;

    all'ottavo periodo, le parole: «in ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPAL»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   al comma 3, le parole: «di ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL» e le parole: «e trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «, ed è trasmesso»;

   al comma 6:

    alla lettera a), capoverso Art. 46, comma 2, la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

    alla lettera b), capoverso 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   “b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

  6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

   al comma 7, le parole: «di ANPAL, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL, determinata ai sensi del» e le parole: «ad ANPAL Servizi S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANPAL Servizi S.p.a.»;

   al comma 8, la parola: «Sviluppo» è sostituita dalle seguenti: «La società Sviluppo»;

   il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;

   al comma 10, la parola: «incluso» è sostituita dalla seguente: «compreso»;

   al comma 15, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

  «16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: “del personale del comparto ministeri” sono sostituite dalle seguenti: “del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023”».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare) – 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: “del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato ‘Previdenza Italia’, istituito in data 21 febbraio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare”;

    2) al secondo periodo, le parole: “Al predetto Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “All'Assoprevidenza”;

    3) al terzo periodo, le parole: “Al Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “All'Assoprevidenza”;

   b) al comma 5, le parole: “Per il funzionamento del Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza”.

  2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

  Art. 3-ter. – (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy) – 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: “si articola” sono inserite le seguenti: “in non più di quattro dipartimenti e”.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera d), numero 2.2), le parole: «e ricerca tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricerca tecnologica»;

    alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le parole: «ovvero, tra gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero tra gli ufficiali»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa) – 1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: “mondo accademico nazionale e” sono sostituite dalle seguenti: “il sistema universitario nazionale e quello della”;

    2) le parole: “ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza”;

   b) al comma 2:

    1) le parole: “8 febbraio 2013, n. 45” sono sostituite dalle seguenti: “14 dicembre 2021, n. 226”;

    2) le parole: “bandi annuali per corsi di dottorato” sono sostituite dalle seguenti: “annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca”;

    3) la parola: “frequentatori” è sostituita dalla seguente: “partecipanti”;

   c) al comma 5, dopo le parole: “regolamenti interni” sono aggiunte le seguenti: “, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19”;

   d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010”;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  “7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca”.

  2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

  “1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente”.

  Art. 4-ter. – (Corsi di formazione professionale del personale militare) – 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

  “Art. 1013-bis. – (Corsi di formazione professionale) – 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
  2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.
  3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo”.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

  “4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)”».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste.
  3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 6:

   al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica) – 1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  “7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale”».

  All'articolo 7:

   ai commi 1 e 2, le parole: «a ESACRI» sono sostituite dalle seguenti: «all'ESACRI»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «tra ESACRI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ESACRI».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “di monitoraggio delle azioni poste in essere” sono aggiunte le seguenti: “, secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante ‘Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale’, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)”»;

    alla lettera b), le parole: «compartecipazione della spesa sanitaria,» sono sostituite dalle seguenti: «compartecipazione alla spesa sanitaria»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale) – 1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Art. 8-ter. – (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi) – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

   a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

   b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

  2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.
  3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
  4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3».

  All'articolo 9:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «iscritto ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto, ai fini»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

   a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

   b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.
  1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-sexies. L'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.
  1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze) – 1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 10:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «dei professionisti, sono determinati» sono sostituite dalle seguenti: «dei professionisti sono determinati»;

    al secondo periodo, le parole: «di ANSFISA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANSFISA»;

   al comma 3,le parole: «provvede, senza» sono sostituite dalle seguenti: «provvede senza» e le parole: «pubblica, e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica e nei limiti».

  All'articolo 11:

   al comma 1,alle lettere a) e b), le parole: «controlli anche» sono sostituite dalle seguenti: «controlli, anche»;

   al comma 2, le parole: «risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;

   alla rubrica, le parole: «di contrasto “caro materiali”» sono sostituite dalle seguenti: «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione».

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «di personale non dirigenziale,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere,»;

    al secondo periodo,dopo le parole: «è autorizzato ad assumere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo si provvede»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 12-bis. – (Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia) – 1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: “sono adottati” sono inserite le seguenti: “, acquisito il parere del comitato scientifico,”;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) all'alinea, dopo le parole: “nel campo della cinematografia” sono inserite le seguenti: “e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali”;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   “c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni”;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: “il direttore generale,” sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole: “, e il direttore generale,” sono soppresse;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   “3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

    4) al comma 4, le parole: “, nonché i compiti del direttore generale” sono soppresse;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole: “tre dal Ministro per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito”;

    2) al comma 2:

     2.1) la lettera d) è abrogata;

     2.2) alla lettera f), dopo le parole: “su proposta del presidente,” sono inserite le seguenti: “sentito il comitato scientifico,”;

     2.3) alla lettera g), le parole: “sentito il preside” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il comitato scientifico e il preside”;

     2.4) alla lettera h), le parole: “determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura” e le parole: “le indennità” sono sostituite dalle seguenti: “concernente i compensi”;

   e) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive”;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   “c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2”;

    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema”;

   f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento”.

  Art. 12-ter. – (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali) – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”».

  All'articolo 13:

   al comma 7, le parole: «a provvedere, con propri decreti, alle» sono sostituite dalle seguenti: «ad apportare, con propri decreti, le»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) – 1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.
  2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «dal primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre»;

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020»;

   al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8»;

   al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6,»;

   al comma 10, le parole: «euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».

  All'articolo 15:

   al comma 2:

    alla lettera c), le parole: «contenente il numero» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale sono riportati il numero»;

    alla lettera d), capoverso 8-bis:

     al primo periodo, le parole: «non risultano rispettate» sono sostituite dalle seguenti: «risulti che non sono state rispettate» e dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis. – (Disposizioni riguardanti i magistrati onorari) – 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”.
  2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.
  4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
  7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «dopo le parole “a carico dalla Scuola” sono aggiunte le seguenti: “e,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “è a carico dalla Scuola” sono sostituite dalle seguenti: “è a carico della Scuola e,», dopo le parole: «da corrispondersi mensilmente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «assegnato alla Scuola superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alla Scuola”»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023 e a regime» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023,»;

   al comma 3, le parole: «riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) – 1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «All'articolo 94, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 94 del», le parole: «Per le impugnazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2. Per le impugnazioni» e dopo le parole: «dell'articolo 87» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 18:

   al comma 2:

    alla lettera a), numero 2.3, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

    alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la parola: «, telematicamente,» è sostituita dalle seguenti: «per via telematica» e, al secondo periodo, le parole: «Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

    alla lettera c):

     al numero 1), capoverso 2, le parole: «di cui uno titolare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due titolari»;

     al numero 3), capoverso 8, le parole: «se istituite» sono sostituite dalle seguenti: «, se istituite,»;

   al comma 3, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Fondo per gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. – (Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa) – 1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI – Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.
  2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
  3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.
  4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.
  6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI – Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), le parole: «dopo le parole “ISPRA,” sono inserite le seguenti: “nonché di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “di ISPRA,” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)»;

    alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo, le parole: «da ISPRA», «da ENAC» e «da Unioncamere» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'ISPRA», «dall'ENAC» e «dall'Unioncamere»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “dieci”.
  1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “e la transizione ecologica” sono sostituite dalle seguenti: “e la sicurezza energetica”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 19-bis. – (Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali) – 1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”.
  2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

  Art. 19-ter. – (Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) – 1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

   a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

   c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

   2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
   3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 19-quater. – (Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC) – 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 20:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 2), capoverso b), le parole: «sulla disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «nella disciplina»;

     al numero 3), le parole: «fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria,»;

    alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»;

   al comma 3:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: “senza che, in generale” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “. Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito”»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2”»;

    alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

   «01) al comma 2, le parole: “della riserva di posti stabilita” sono sostituite dalle seguenti: “della riserva di posti e con le modalità stabilite”»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “38 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “45 per cento”.
  3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
  3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

   b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

  “4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «ed ATA» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario», le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «nelle tempistiche stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini stabiliti»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
  6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-quinquies:

    1) alla lettera a), le parole: “ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato” sono soppresse;

    2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato”;

   b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:

  «11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
  11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

  6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.
  6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto”;

   b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso”».

  All'articolo 21:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «In ragione» fino a: «periferica del Ministero dell'istruzione e del merito,» sono soppresse;

    al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.571.133» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.783.937» è inserita la seguente: «annui»;

    al terzo periodo, le parole: «dei posti di dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti dirigenziali»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 3», le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede» e dopo la parola: «iscritto» sono inserite le seguenti: «, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma “Famiglie e studenti”, come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
  4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “Ministro dell'istruzione e del merito,” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
  4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4-novies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: “da 121 a 124” sono inserite le seguenti: “, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,”».

  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

  «Art. 22-bis. – (Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze) – 1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: “, per il triennio 2022-2024,” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2022 al 2026”».

  All'articolo 23:

   al comma 1, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «della pubblica sicurezza cui è preposto» sono sostituite dalle seguenti: «della pubblica sicurezza, cui è preposto»;

   al comma 2, le parole: «ai summenzionati compiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai compiti indicati al medesimo comma 1»;

   al comma 4, le parole: «di Ispettorato della» sono sostituite dalle seguenti: «di ispettorato della»;

   al comma 5, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e le parole: «al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento di cui al decreto».

  All'articolo 24:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «, e comunque non superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non eccedente il»;

    al terzo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

   al comma 4, dopo le parole: «la spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

  “i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano”;

   b) al comma 1-ter, le parole: “lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c) e i-bis)”.

  5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro»;

  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri».

  All'articolo 25:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 26:

   al comma 1, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;

   al comma 2, terzo periodo, le parole: «lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74».

  All'articolo 27:

   al comma 1, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo»;

   al comma 3, la parola: «annui» è sostituita dalle seguenti: «euro annui»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi» e le parole: «a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario”;

   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”»;

   alla rubrica, la parola: «Nazionale» è sostituita dalla seguente: «nazionale».

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

  «Art. 27-bis. – (Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive) – 1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”».

  All'articolo 28:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: “dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale”»;

    alla lettera a), dopo le parole: «dei predetti tirocinanti» sono aggiunte le seguenti: «. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni”»;

    alla lettera b):

     al numero 2), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «le parole: “aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane” sono sostituite dalle seguenti: “legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia” e»;

     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

    «2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei princìpi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: “interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali”»; .

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
  
1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: “15.000” è sostituita dalla seguente: “25.000”»;

   al comma 2, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;

   alla rubrica, le parole: «n. 44 recante disposizioni urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. 44, e altre disposizioni».

  Nel capo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 28-bis. – (Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo) – 1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

  Art. 28-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: “i bandi” sono inserite le seguenti: “, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,”;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa”;

   c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.

  2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

  Art. 28-quater. – (Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) – 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2020 al 2025”;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.

  Art. 28-quinquies. – (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) – 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata “Cabina di regia”. Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

   a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i princìpi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

   b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);

   c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

  3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Art. 28-sexies. – (Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione Siciliana e della Sardegna) – 1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

  Art. 28-septies. – (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero) – 1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.
  2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.
  3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 29:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «All'articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2 del»;

    alla lettera b), capoverso 2:

     alla lettera a), la parola: «eradicative» è sostituita dalle seguenti: «dell'eradicamento» e le parole: «ed il» sono sostituite dalle seguenti: «e per il»;

     alla lettera b), le parole: «con tempistica,» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei tempi e degli» e le parole: «sentita ISPRA,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito l'ISPRA, di»;

     alla lettera g), le parole: «utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  “9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

   a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

   b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

   c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

  9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8”»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo”;

   b) alla rubrica, dopo le parole: “settore suinicolo” sono aggiunte le seguenti: “e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio”»;

   alla rubrica, le parole: «di contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto della».

  L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

  «Art. 30. – (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

   a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

   b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

   c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

   e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

   f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

   g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

  2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

   b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

   c) le parole: “Titolo II – Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.” sono soppresse;

   d) l'articolo 16 è abrogato.

  4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato”».

  All'articolo 31:

   al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: “delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché” sono sostituite dalle seguenti: “delle tariffe dovute al Ministero della salute” e le parole da: “, tenuto conto” fino alla fine del comma sono soppresse;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto”;

   c) al comma 6, le parole: “ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN” sono sostituite dalle seguenti: “per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5”.

  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 32:

   al comma 1, dopo la parola: «(SIAN)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «Implementazione» è sostituita dalla seguente: «Completamento».

  Nel capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

  «Art. 32-bis. – (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre) – 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

   All'articolo 33:

   al comma 1, alinea, le parole: «sul reddito» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

   al comma 3, le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e di»;

   al comma 4, la parola: «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e», le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalla seguente: «Fondo».

  All'articolo 34:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «associate, adeguano» sono sostituite dalle seguenti: «associate adeguano»;

    al quarto periodo, le parole: «In difetto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine»;

    al quinto periodo, le parole: «vi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'adeguamento»;

    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   al comma 2, le parole: «e contributi riferiti ai rapporti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.».

  All'articolo 35:

   alla rubrica, le parole: «in materia razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di razionalizzazione».

  Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

  «Art. 36-bis. – (Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica) – 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
  2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  All'articolo 37:

   al comma 1, lettera a), le parole: «per contrastare l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «per contrastare gli effetti dell'aumento»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «Fondo per gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 38:

   al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

   alla rubrica, le parole: «Giochi di “Milano-Cortina 2026”» sono sostituite dalle seguenti: «XXV Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”».

  All'articolo 39:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «procedere a procedure selettive» sono sostituite dalle seguenti: «indire procedure selettive».

  Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

  «Art. 39-bis. – (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche) – 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, la parola: “non” e le parole: “di tre” sono soppresse;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi”;

   c) al terzo periodo, le parole: “in numero comunque non superiore a cinque” sono sostituite dalle seguenti: “le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore”;

   d) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ne riferisce all'autorità vigilante”;

   e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: “I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo”.

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al secondo periodo, la parola: “non” e le parole: “di tre” sono soppresse;

    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi”;

   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “dalla data della nomina” sono aggiunte le seguenti: “e ne riferisce all'autorità vigilante.”;

   c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo”».

  All'articolo 40:

   al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,» e le parole: «dopo le parole: “Ministro per gli affari europei,” sono inserite le seguenti: “del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “e del Ministro per gli affari europei,” sono sostituite dalle seguenti: “, del Ministro per gli affari europei e del Ministro».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «1° luglio 2023,» è inserita la seguente: «anche» e le parole: «praticanti discipline sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica»;

    al secondo periodo, le parole: «e le discipline sportive associate» sono sostituite dalle seguenti: «e delle discipline sportive associate» e le parole: «gli eventuali premi» sono sostituite dalle seguenti: «i premi».

  All'articolo 42:

   al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «per occupazione».

  All'articolo 43:

   al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 3, primo periodo, la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «derivanti» e le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;

   al comma 4, capoverso 427-ter, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo» e le parole: «dall'articolo 1, commi da 420 a 443.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 420 a 443 del presente articolo»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presìdi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

   b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Fondo per il finanziamento del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare seguito alle procedure connesse al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico, è istituito un Fondo con dotazione pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
01.03. Boschi, D'Alessio.

  Al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi del numero massimo di due esperti con le seguenti: si avvale di quattro esperti.
1.7. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024. Eventuali ulteriori termini per l'avvio degli interventi di cui al presente comma sono differiti al 10 settembre 2024.
1.10. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2022, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.
1.11. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.
1.12. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
*1.01. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
*1.02. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1.03. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1.04. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1.05. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1.06. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**1.07. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**1.08. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**1.09. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

  1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».
1.011. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure di accelerazione degli interventi del CIS Brindisi Lecce – Costa Adriatica)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce costa Adriatica siglato il 28 giugno 2022, il Presidente della giunta della Regione Puglia, su proposta dei Presidenti delle province di Lecce e di Brindisi, nomina un Commissario straordinario che presiede e coordina il tavolo istituzionale di cui all'articolo 4 del contratto istituzionale di sviluppo. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture del soggetto attuatore individuato ai sensi dell'articolo 7 del suddetto contratto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.012. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.013. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1.014. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

    2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

   b) al comma 2,:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
1.015. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Interventi di prevenzione e formazione e aggiornamento del personale operante nel settore)

  1. Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I, U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza.
  2. Per cogliere gli obiettivi sopra richiamati è necessario che la formazione del personale di cui al comma precedente sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
1.016. Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione)

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:

   a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza sulle donne;

   b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne.
1.017. Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.020. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1.021. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.022. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1-ter.1. Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter.2. Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1-ter.3. Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.
1-ter.4. Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso pubblico.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: corsi-concorsi con le seguenti: concorsi pubblici;

   al comma 2:

   alla lettera a), sostituire le parole: al corso concorso con le seguenti: alla procedura di concorso;

   alla lettera d), sostituire le parole: del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 con le seguenti: del concorso;

   alla lettera e), sostituire le parole: del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare con le seguenti: riguardanti le prove del concorso, tesi a testare la formazione complementare;

   al comma 3:

   primo periodo, sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso;

   secondo periodo, sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso;

   sopprimere l'ultimo periodo;

   sopprimere il comma 4;

   al comma 7, secondo periodo:

   sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso;

   sostituire le parole: corsi-concorsi con le seguenti: concorsi.
1-ter.5. Boschi, D'Alessio.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
2.2. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2-ter a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  4-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis.
  4-quater. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 2-bis, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.4. Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C – Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro – Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 – Rafforzamento Centri per l'Impiego della Regione Sicilia» in corso di validità.
  4-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.
2.5. D'Orso, Aiello, Scerra, Cantone, Carmina, Morfino, Raffa, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche,
  4-ter. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 2-bis, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.
2.6. D'Orso, Aiello, Scerra, Cantone, Carmina, Morfino, Raffa, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Boschi, D'Alessio.

  Sopprimere i commi da 1 a 14.
3.2. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;

  Conseguentemente:

   al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;

   al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.
3.4. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;

  Conseguentemente:

   al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;
3.5. Mari, Zaratti.

  Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.
3.6. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.
3.19. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti : analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.
3.17. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.
3.18. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo: sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.
3.15. Scotto, Bonafè.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.
3.23. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso.
*3.16. Scotto, Bonafè.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso.
*3.20. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3.21. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3.22. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.
*3.8. Mari, Zaratti.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.
*3.9. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui al periodo precedente si provvede anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
3.10. Casu.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.
  15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.
3.11. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

  16-ter. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.
3.12. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di statistica)

  1. Le sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, riferite all'accertamento di violazioni commesse negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, non si applicano.
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.
3.03. Stefanazzi.

ART. 3-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei content creator al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
3-ter.2. Barzotti, Caso, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Iaria.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.2. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Sopprimerlo.
*4.3. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimerlo.
*4.4. Zaratti, Mari.

  Sopprimerlo.
*4.5. Richetti, Boschi, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.
4.6. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:

  3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».
4.7. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

  3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
4.8. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

  3-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella

(articolo 4, comma 3-bis)

   LAVORATORE

   LIVELLO/AREA

   STIPENDIO

   LORDO

   MENSILE

   X 14

   MENSILITÀ

   X 13

   MENSILITÀ

   STIP

   LORDO

   ANNUO

   DIFFERENZA

OPERAIO

IV LIVELLO

   € 1.814,00

   € 25.396,00

   € 25.396,00

   - € 60,00

PERSONALE
CIVILE MIN

   AREA 2 – F5

   € 1.948,91

   € 25.335,83

   € 25.335,83

OPERAIO

III LIVELLO

   € 1.700,88

   € 23.812,32

   € 23.812,32

   € 857,26

PERSONALE
CIVILE MIN

   AREA 2 – F4

   € 1.897,66

   € 24.669,58

   € 24.669,58

OPERAIO

   II LIVELLO bis

   € 1.591,21

   € 22.276,94

   € 22.276,94

   € 939,11

PERSONALE
CIVILE MIN

   AREA 2 – F3

   € 1.785,85

   € 23.216,05

   € 23.216,05

OPERAIO

II LIVELLO

   € 1.535,84

   € 21.501,76

   € 21.501,76

   € 326,15

PERSONALE
CIVILE MIN

   AREA 2 – F2

   € 1.679,07

   € 21.827,91

   € 21.827,91

4.9. Sergio Costa, Tucci, Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Orrico, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».
*4.13. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».
*4.14. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».
*4.15. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
5.3. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: del 50 per cento;

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, medesima capoverso, medesimo periodo:

   sopprimere le parole da: in ragione della partecipazione fino a: della terza missione;

   sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.
5.2. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: del 50 per cento;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.
5.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 possono utilizzare, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, le procedure selettive interne riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: degli atenei aggiungere le seguenti: e del personale dei ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
5.7. Casu.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente: alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.
5.8. Malavasi, Bonafè, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
5.9. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
5.01. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
5.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*5.03. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*5.04. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».
  2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.
**5.05. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».
  2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.
**5.06. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è abrogato;

   b) al terzo periodo:

    1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

    2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
*5.07. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è abrogato;

   b) al terzo periodo:

    1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

    2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
*5.08. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)

  1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

   «568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.010. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 5-bis.

  All'articolo aggiuntivo 5.012 del Governo, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
5-bis.1. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 con le seguenti: euro 10.000.000 per l'anno 2023 e di euro 12.000.000.
6.1. Boschi, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

  1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.
*6.2. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

  1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.
*6.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  1-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.9. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
6.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Premialità per zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.05. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

   «1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

  2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

   «2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di tutor e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.
   2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».
6.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all'interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L'esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le Regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l'anno d'iscrizione e delle attività di tirocinio previste.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge il Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l'esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.
  3. In attuazione del comma 2, all'interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.
  4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.
  5. Le Regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:

   a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell'organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;

   b) la revisione dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.

  6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
6.03. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.04. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

  1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.07. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali.
  2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituire dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
  3. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della Giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
  4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
  5. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.
  6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione
  7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
  8. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  9. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.
  10. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

   b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

   c) la composizione dei consigli;

   d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

   e) la pari opportunità;

   f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

   g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

   h) l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

  11. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a).
6.08. Furfaro, Scotto, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni in materia di strutture accreditate)

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, possono provvedere entro il 31 dicembre 2024 a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
6.019. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Aziende ospedaliere universitarie)

  1. All'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell'Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità».
6.022. Mari, Zaratti, Zanella.

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è ridefinito il modello organizzativo di base del Sistema di Emergenza Territoriale 118 nazionale al fine di assicurare l'integrazione funzionale del SET-118 con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA), nel cui ambito devono attuarsi collegamenti del sistema informatizzato 118 con i sistemi informatizzati ospedalieri per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.
  3-ter. Con il decreto di cui al comma 3-bis sono definite le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno standard comprensivo del sistema sanitario di emergenza e urgenza e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici degli operatori del SET 118 medici, infermieri ed autisti-soccorritori al fine di garantirne un impiego uniforme sull'intero territorio nazionale e specifiche indennità di rischio biologico ed ambientale, garantendo una formazione adeguata che consenta al personale medico e infermieristico una efficace integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura.
7.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

   a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

   b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
7.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono inserite le seguenti: «secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere delle Associazioni dei malati oncologici»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'ultimo periodo, le parole: «pari a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni» e dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, capitolo 2999, e quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027».
8.1. Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Boschi, Furfaro, Malavasi, Zanella, Quartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
8.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.
8.6. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio.
8.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

    «20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Malavasi, Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Furfaro, Zanella, Quartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-ter. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.
8.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-ter. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.
8.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

  1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in “Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica” e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.04. Quartini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 9.

  Al comma 1-bis, alinea dopo le parole: da codice della strada aggiungere le seguenti: e sugli incidenti stradali.

  Conseguentemente al medesimo comma:

   lettera a), dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 141,

   lettera b), dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: e delle vittime da incidenti stradali.
9.13. Zaratti, Mari.

  Al comma 1-bis, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.
9.10. Scotto, Bonafè.

  Sostituire il comma 1-quater, con il seguente:

  1-quater. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
9.7. Bonafè, Scotto.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività degli enti multi-livello regionali in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti multi-livello regionali, istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
10.01. Rosato, Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

  1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
10.02. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1.1. Al fine di migliorare la governance dell'autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all'allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»
10.03. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale».
10.04. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al trenta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
11.01000. L'Abbate, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: cento unità sono sostituite dalle seguenti: duecento unità.
12.1. Boschi, D'Alessio, Giachetti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: previo il confronto con le organizzazioni sindacali, e sopprimere le parole: , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.
12.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di provvedere alle assunzioni di cui al presente comma, il Ministero della cultura può provvedere, anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
12.4. Casu.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera c), sostituire le parole: circensi, dello spettacolo viaggiante con le seguenti: circensi senza animali, dello spettacolo viaggiante senza animali.
0.12.9.1. Evi, Zaratti.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera i), sostituire le parole: promozione delle imprese culturali e creative con le seguenti: promozione delle attività culturali e creative anche attraverso soggetti ed enti privati;

   b) alla lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
*0.12.9.28. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera i), sostituire le parole: promozione delle imprese culturali e creative con le seguenti: promozione delle attività culturali e creative anche attraverso soggetti ed enti privati;

   b) alla lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
*0.12.9.29. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

   a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);

   b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);

   c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);

   d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);

   e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);

   f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);

   g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);

   h) Lauree Magistrali in Storia dell'Arte (classe LM-89).
12.5. Orrico, Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

ART. 12-bis.

  Sopprimerlo
*12-bis.1002. Riccardo Ricciardi, Amato, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Sopprimerlo
*12-bis.1003. Grippo.

  Sopprimerlo
12-bis.1005. Piccolotti, Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).
12-bis.1004. Grippo.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Fa parte del consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, un ulteriore componente, in rappresentanza degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»
12-bis.1000. Amato, Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il periodo seguente: Fa parte del comitato scientifico, a titolo gratuito, un rappresentante degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.
12-bis.1001. Riccardo Ricciardi, Amato, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
  1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
*13.1. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
  1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
*13.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
  1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
*13.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non rinnovabile», ovunque ricorrono, sono soppresse;

   b) le parole: «massima di», ovunque ricorrono, sono sostituite con «pari a».
13.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
13.6. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,.
13.7. Casu.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
13.04. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
13.06. Dori, Zaratti.

ART. 13-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche con le seguenti: , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
13-bis.1. Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, sostituire le parole: è aumentata di 1.947 unità con le seguenti: è aumentata di 3.000 unità.
13-bis.2. Dori, Zaratti, Mari.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.
*14.1. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.
*14.2. Giuliano, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.
*14.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
14.4. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: anche in deroga alle e la parola: sette con la seguente: venti.
14.5. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia – Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
14.7. Casu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la vigente dotazione organica è aumentata di 300 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 300 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 100 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  2-ter. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità è aumentata di 500 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità il Ministero della giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale, del comparto funzioni centrali, pari a 500 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, e 200 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  2-quater. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dell'articolo, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della Giustizia»;

   b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «procedure selettive» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni»;

   c) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico».

  2-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari la dotazione organica del personale di Polizia Penitenziaria è aumentata di 4500 unità. Per le medesime finalità si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.500 unità di personale di Polizia Penitenziaria, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente per un numero di 1500 unità per l'anno 2023, 1500 unità per l'anno 2024 e 1500 unità per l'anno 2025.
  2-sexies. È autorizzata, per l'avvio delle procedure per la stipula dell'accordo negoziale dei Dirigenti Penitenziari, la spesa di euro 25 milioni comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, che sono da ritenersi aggiuntivi all'attuale spesa relativa alle componenti fisse e continuative corrisposte al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della Polizia di Stato.
14.8. Ciani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2004 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma.
14.9. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14.10. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell'esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati a ripristinare l'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.
14.11. Serracchiani, Gianassi, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
14.13. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all'esterno degli istituiti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Bruno, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Tucci, Orrico.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.
15.1. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Assunzione di magistrati ordinari)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.
15.01. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
15.02. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
15.03. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «450 unità».
15.04. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo»)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turnover, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
15.05. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

ART. 15-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni.
15-bis.1. D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

ART. 18.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.
18.2. Lacarra.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
19.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: sei membri;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: sei membri e dopo le parole: uno da Unioncamere aggiungere le seguenti: e un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349.
19.2. Zaratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
*19.01. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
*19.010. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
*19.011. Mari, Zaratti.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   lettera b), sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

   sopprimere la lettera c);

   al comma 3:

   sopprimere la lettera a);

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

   b-ter) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

   a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

   b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-ter) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera c) le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-quater) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera e) le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   alla lettera d), sopprimere il numero 2);

   sopprimere la lettera e);

   al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.
20.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

   sopprimere la lettera c);

   al comma 3:

   sopprimere la lettera a);

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

   alla lettera d), sopprimere il numero 2);

   sopprimere la lettera e).
20.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese»;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4);

   al comma 3:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

   alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
  6-ter. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
20.3. Boschi, D'Alessio, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese».
20.4. Boschi, Giachetti, D'Alessio, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
20.5. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-ter) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera c), le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-quater) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera e), le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono sostituite dalle seguenti: «e tale che in ogni regione si determini l'attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio».
20.11. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   le parole: «i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

   le parole: «della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di una riserva pari al 60 per cento dei posti per l'anno scolastico 2023/24 e al 50 per cento per l'anno scolastico 2024/25».
20.12. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università».
20.13. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

  Conseguentemente al medesimo comma ,lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.
20.10. Boschi, D'Alessio, Giachetti, Grippo.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo».
20.14. Amato, Caso, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   b-ter) all'articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio»;.
20.18. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   b-ter) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

   a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

   b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre».
20.19. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).
*20.21. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).
*20.22. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.
20.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di colmare le gravi carenze di organico delle amministrazioni pubbliche, la validità delle graduatorie finali di merito relative al concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.736 (duemilasettecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati delle amministrazioni di cui al bando di concorso, è prorogata al 31 dicembre 2026.
20.24. Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  5-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
20.25. Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.
20.40. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.
20.42. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. I partecipanti al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano superato le prove concorsuali, ma che abbiano rinunciato alla stipula del contratto, sono inseriti, su richiesta, in coda alla graduatoria di merito del citato concorso.
20.44. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-sexies. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.
  6-septies. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-bis è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
  6-octies. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.
  6-novies. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
  6-decies. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
20.29. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-sexies. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
*20.32. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-sexies. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
*20.33. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-sexies. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
20.36. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1 All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 – Investimento 1.1», sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3»;

   b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro»;

   c) dopo le parole: «per il noleggio di strutture modulari», sono inserite le seguenti: «nonché il trasloco dei relativi arredi».
20.37. De Maria.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
20.38. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter:

   le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

   le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

   b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*20.01. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter:

   le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

   le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

   b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*20.02. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter:

   le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

   le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

   b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*20.03. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione contrattuale delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo)

  1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto» è aggiunto il seguente periodo: «Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica».
20.04. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
20.05. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione della rete scolastica)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-quater, 5-quinquies, e primo e secondo periodo del capoverso 5-sexies della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
20.06. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero)

  1. All'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine».
20.07. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21.3. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,.
21.4. Zaratti, Mari.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Laddove la procedura di cui al presente comma non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
21.5. Casu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

  1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
*21.01. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

  1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
*21.02. Mari, Zaratti, Piccolotti.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 13 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, si applica la maggiorazione dell'indennità di amministrazione già riconosciuta dalla medesima disposizione al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
22.2. Serracchiani, Scotto, Bonafè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 4 ottobre 2022, per l'assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1.938 unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzioni previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22.3. Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
22.4. Gianassi, Serracchiani, Provenzano, Zan, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'Interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno.
22.01. Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.

ART. 23.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale, al fine di evitare criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio dei costi di gestione, è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.
23.1. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 24.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 30 unità di personale non dirigenziale, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,.
24.1. Zaratti, Mari.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per la medesima Area professionale. aggiungere le seguenti: , nonché con la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74.
24.2. Casu.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  5.3.Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*24.6. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*24.7. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*24.8. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.
  5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.9. Ascari, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 26.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*26.1. Mari, Zaratti.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*26.2. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*26.3. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
26.5. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
26.6. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
26.01. Carmina, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali in dissesto)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.02. Carmina, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

  1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*27.01. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

  1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*27.02. Baldino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

  1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*27.03. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
  3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
**27.04. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
  3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
**27.05. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
  3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
**27.06. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.01. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etnea)

  1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.
  3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
28.019. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Comandi e distacchi di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
*28.020. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Comandi e distacchi di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
*28.021. Roggiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

  1. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».
28.026. Toni Ricciardi, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.
28.027. Marino, Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «di specifiche professionalità» sono inserite le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».
*28.4. Roggiani, Guerra.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «di specifiche professionalità» sono inserite le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».
*28.3. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.
**28.8. Scotto, Bonafè, Casu, De Luca.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.
**28.9. Boschi, Carfagna, D'Alessio, Benzoni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: “riferita” è inserita la seguente: “anche”.».
*28.12. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: “riferita” è inserita la seguente: “anche”.».
*28.13. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: “riferita” è inserita la seguente: “anche”.».
*28.14. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: comma 3-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «amministrazioni comunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
28.15. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;

    2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.
*28.20. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;

    2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.
*28.21. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.
**28.24. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.
**28.25. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.
**28.26. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

   «6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».
*28.29. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

   «6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».
*28.30. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

   «6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».
*28.31. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.
28.47. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali, all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».
28.48. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: dell'accesso dall'esterno aggiungere le seguenti: mediante corso-concorso pubblico.
28.68. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
28.50. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) l'articolo 3-ter è abrogato.
*28.34. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) l'articolo 3-ter è abrogato.
*28.35. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023».
28.43. Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.
  2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  2-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis del presente articolo.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.51. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.54. De Maria.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 562, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono inserite le seguenti: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma».
28.58. De Maria.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
28.60. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
28.62. Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
28.63. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-bis è abrogato.
28.64. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

  1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.
*28.016. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

  1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.
*28.018. Roggiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

  1. I comuni beneficiari delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.
28.024. Simiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

  1. Per gli anni 2022 e 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2021 e 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
28.025. Simiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Disposizioni concernenti l'estensione dei poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Green Public Procurement)

  1. All'articolo 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza della quota minima del 30 per cento di acquisto di pneumatici ricostruiti, di cui al primo periodo, si applica ai soggetti inadempienti una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 300 euro per ogni veicolo interessato dall'obbligo. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste della legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».
28.039. Vaccari.

  Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole:i bandi sono inserite le seguenti: , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ed adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa;

   c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.
28.056. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.

ART. 29.

  All'articolo 29, premettere il seguente:

Art. 029.
(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

  1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera s), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.
  2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.
  3. Le Regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle Regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
  4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

   a) caccia e pesca nelle acque interne;

   b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;

   c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;

   e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;

   g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;

   h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

  5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), del predetto Codice.
  6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.
  7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della Regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.
  8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.
  9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.
  10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.
  11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

   a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

   b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome;

   c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

   d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

   f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

   g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di green communities, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

  12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle Regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.
  13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.
  14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il «Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio», di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.
  16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata la presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.
  17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.
  18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.
  19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.
  20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

(articolo 029, comma 17)

   Qualifica

   Posti di funzione o qualifica

   Prospetto A – Dirigenti:

   Dirigente generale ...........................................

  1 Ispettore gen. capo.

   Dirigente Superiore .........................................

  2

   Primo dirigente ...............................................

  26

   Prospetto B – Carriera direttiva:

   VII e VIII qualifica funzionale ........................

  298

   Prospetto C – Carriera di concetto:

   VI e VII qualifica funzionale ...........................

  225

   Prospetto D – Carriera esecutiva:

   IV e V qualifica funzionale ..............................

  300

   Prospetto E – Carriera ausiliaria:

   II e III qualifica funzionale .............................

  125

   Totale (prospetti A B C D E) ............................

  977

029.01. Baldino, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere la lettera d).
29.1. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera c).
29.2. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera f).
29.4. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/Ue relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la Regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.
29.5. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera g).
29.6. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, alla lettera g), sopprimere le parole: , oppure affida a ditte specializzate il servizio.
29.7. Zaratti.

ART. 30.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi.
30.2. Evi, Zaratti.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.
30.4. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.
30.7. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.
30.8. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.
30.9. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.
30.10. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.
30.11. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.
30.12. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.
30.13. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.
30.14. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.
30.5. Scotto, Bonafè.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
30.6. Scotto, Bonafè.

ART. 31.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
31.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni, con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni, con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni.
32.1. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

  1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026».
  2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
32.01000. L'Abbate, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

   <<Art. 32.1 (Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono abrogati.>
32.01001. Lomuti.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. D'Alessio, Boschi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; nell'adeguare gli statuti e i regolamenti, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
34.2. Enrico Costa, D'Alessio.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli statuti e i regolamenti adeguati ai sensi del periodo precedente prevedono il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
34.3. Enrico Costa, D'Alessio.

  Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.
34.8. Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.
34.9. Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: adeguato.
34.6. Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: equo.
34.7. Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare potenziali conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza e considerata la gravosità degli incarichi di cui al presente comma, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica, i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi.
34.10. Enrico Costa, D'Alessio.

ART. 36.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, dopo le parole: «società per azioni» sono inserite le seguenti: «, di società per azioni ad azionariato popolare».
36.1. Zaratti.

ART. 37.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 30 settembre 2023 con le seguenti: al 31 dicembre 2023;

  Conseguentemente,

   al medesimo comma,

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al terzo periodo, le parole: «35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro per il primo trimestre 2023»;

   alla lettera c), sostituire le parole: per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 con le seguenti: per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso».
37.1. Andrea Rossi, Berruto.

  Al comma 3, dopo le parole: attività sportive giovanile aggiungere le seguenti: e attività sportiva paralimpica.
37.6. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

ART. 38.

  Al comma 1, lettera a) capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al precedente periodo, devono essere destinate, nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone con disabilità e, in una quota non inferiore al 30 per cento ad atleti e atlete che hanno hanno partecipato a competizioni indossando la maglia della nazionale italiana e devono essere, altresì, effettuate tenendo conto del principio della parità di genere, nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.
38.1. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.
38.2. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

ART. 39.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: valutazione dei titoli e un colloquio aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere.
39.2. Zaratti, Mari.

ART. 40.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro per lo sport e i giovani, aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
40.1. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro per lo sport e i giovani, aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349.
40.2. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio è stabilita nello statuto di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione e alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

   a) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   b) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   c) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   d) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   e) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   f) manutenzione delle sponde e dei canali;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

  6. Le attività di cui al comma 5 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e in straordinarie.
  7. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui al comma 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
  8. Nel corso dell'anno di riferimento l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.
  9. L'amministratore unico presenta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  11. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità del raccordo operativo tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  12. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  13. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  14. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  15. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  16. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia.
  17. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti. Le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  18. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

   a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

   d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

   e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  19. Il comitato tecnico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  20. Il comitato tecnico è formato da sei membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

   b) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) da un membro designato dalla regione Toscana;

   d) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   e) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   f) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  21. Ai membri del comitato tecnico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto.
  22. Alle riunioni del comitato tecnico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  23. Ogni amministrazione di cui al comma 20 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  24. Il comitato tecnico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  25. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  26. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno.
  27. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  28. Il presidente del comitato tecnico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

  29. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  30. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

  31. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  32. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  33. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  34. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  35. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  36. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  37. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  38. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  39. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  40. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  41. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  42. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  43. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  44. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  45. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  46. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  47. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  48. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  49. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  50. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  51. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  52. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  53. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  54. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  55. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  56. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  57. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.01. Simiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
40.03. Simiani.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41.1. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

ART. 42.

  Sopprimere il comma 2.
*42.2. Mari, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
*42.3. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Sopprimere il comma 2.
*42.4. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
42.5. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro».
42.06. Alfonso Colucci, Amato, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di accesso anticipato alla pensione)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stiano svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  2. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 1. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.
42.02. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La NASpI di cui al comma 2 è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part-time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

  2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.03. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Permessi non retribuiti)

  1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.
  2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.
42.04. Tucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

  1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro)

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.».
42.05. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151)

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro)

   1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.
   2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.».
42.07. Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)

  1. All'articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».
42.08. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla disciplina del supporto per la formazione e il lavoro)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «l'interessato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 6-bis,».

   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. L'interessato già in possesso di titoli di studio universitari, attestati di partecipazione a corsi di formazione riconosciuti o valide certificazioni di specifiche competenze, individua autonomamente progetti di formazione cui partecipare, anche in ragione dell'aderenza con il percorso di studi intrapreso e le competenze acquisite, dandone immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.».
42.09. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.2. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

  1. Per la realizzazione di investimenti tesi all'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 che sono assegnati al comune di Roma Capitale.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati dal comune di Roma Capitale sulla base di un piano degli interventi e delle opere necessarie, redatto dal comune di Roma Capitale e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.01. Grippo, D'Alessio, Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018,» sono inserite le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
43.02. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Acquirente unico di ultima istanza)

  1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti SpA è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA.
43.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste italiane possono utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o della società Poste italiane si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
43.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroghe dei termini dei bonus per efficientamento energetico degli edifici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-bis.1 è aggiunto il seguente:

   «8-bis.1-bis. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-bis cui si applica la detrazione nella misura del 110 per cento e del 90 per cento, la detrazione spetta anche per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 31 dicembre 2024, a condizione che alla data del 30 giugno 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».
43.05. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di persone fisiche, imprese e professionisti)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, alle imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano validità sino al 30 settembre 2023;

   b) i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti;

   c) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

   d) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

    1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;

    2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;

    3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 è sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà del soggetto interessato richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. In relazione alle sospensioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
43.06. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

  1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
43.07. Ubaldo Pagano.