XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 1° AGOSTO 2023
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 31 luglio 2023.
Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zanella, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 28 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FRATOIANNI ed altri: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (1345);
TENERINI: «Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, in materia di incendio e di incendio boschivo» (1346);
GIOVINE ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza» (1347).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VI Commissione (Finanze)
ONORI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1323) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 64/2023 del 13-21 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Investimenti in fognatura e depurazione».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 65/2023 del 13-21 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi degli studenti».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 66/2023 del 13-21 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 67/2023 del 13-21 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale».
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato e le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0205/I, relativa allo schema di regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, aggiornata al 31 dicembre 2022 (Doc. LXIII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXIV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 459 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 459 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 266 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della direttiva 2014/23/UE relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione e sull'impatto sul mercato interno delle esclusioni di cui all'articolo 12 (COM(2023) 460 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2023) 463 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM(2023) 280 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 26 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 luglio 2023.
Trasmissione dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso una segnalazione – indirizzata al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249 – concernente la revisione della normativa in materia di comunicazione politica e di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Questa segnalazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dall'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente.
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 26 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, riferita all'anno 2022 (Doc. CXLI, n. 1).
Questa relazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 31 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute Spa (13).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera in data 31 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fabio Caiazzo a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (14).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI AGRICOLTURA, DI SPORT, DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 (A.C. 1239-A)
A.C. 1239-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
a seguito della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto Jobs Act), il decreto legislativo n. 149 del 2015 istituiva la prevista Agenzia, denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro» e trasferiva ex lege, quindi coattivamente e senza alcuna partecipazione volontaria, il personale in servizio ovvero gli Ispettori Territoriali del Lavoro nella neocostituita Agenzia INL;
l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 disponeva con inequivocabile chiarezza che «Al personale dirigenziale e non dirigenziale di molo dell'ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri»;
la perfetta equivalenza, sotto il profilo della disciplina lavoristica, fra il personale ministeriale e quello del neo Ispettorato, veniva ribadita anche dall'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, ove si stabiliva che «Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ispettorato»;
in effetti, ai dipendenti INL è sempre stato pacificamente applicato il CCNL 2016/2018 Comparto Ministeri-Funzioni centrali, nonché il successivo omologo CCNL 2019/2021;
è noto, poi, che nella retribuzione dei dipendenti del Comparto Funzioni Centrali è storicamente presente una voce accessoria denominata «indennità di amministrazione», la cui misura è sempre stata assai differente fra i vari Ministeri, dovendo altresì ricordare che agli ispettori del lavoro, sia prima che dopo il trasferimento coattivo all'INL, veniva sempre corrisposta l'indennità in parola nella medesima misura dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
al riguardo, interveniva l'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 («legge di bilancio 2020»), per ridurre la differenza fra i vari Ministeri e introdurre un graduale percorso di perequazione dell'indennità di amministrazione di cui al precedente articolo 87 CCNL 2016/2018, ora articolo 56 CCNL 2019/2021, la cui attuazione sarebbe avvenuta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
veniva, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, in ottemperanza al citato articolo 1, comma 143, legge 160 del 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, che, a mezzo di apposite tabelle, attuava la prevista perequazione per il Comparto Ministeri-Funzioni Centrali, quantificando gli incrementi per le diverse Amministrazioni, a titolo di arretrati per gli anni 2020 e 2021, nonché per il prosieguo del rapporto in continuità lavorativa per l'anno 2022 e successivi;
come già anticipato, nell'ambito del nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021, applicato ex lege anche ai dipendenti INL, sono stati recepiti pure gli incrementi disposti dalla perequazione di cui all'articolo 1, comma 143, legge 160 del 2019;
tuttavia, detti incrementi, benché previsti dal CCNL 2019/2021, applicabile anche all'INL, sono stati corrisposti ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma non ai dipendenti dello stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonostante quest'ultimi svolgessero le medesime e fondamentali attività di ispezione e di controllo a cui erano adibiti quando prestavano servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e benché l'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015 avrebbe dovuto impedire ogni discriminazione verso gli ITL rispetto al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
quindi, nonostante la perfetta equiparazione ex lego tra i dipendenti dell'ispettorato e i dipendenti ministeriali, i primi non hanno mai percepito gli incrementi dovuti a titolo di indennità di amministrazione ex articolo 56 CCNL 2019/2021, per la perequazione di cui alla legge di stabilità 2020 e del CCNL 2019/2021;
finalmente, la legge n. 197 del 2022 («legge di bilancio 2023»), all'articolo 1, comma 334, stabiliva, ovviamente solo per il 2023, allo scopo di porre parziale rimedio all'ingiustizia subita e subenda dai dipendenti INL, la perequazione dell'indennità di amministrazione anche per gli ispettori del lavoro, ribadendo che «al personale dell'ispettorato nazionale del lavoro... appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile» deve essere «riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-comparto Funzioni centrali»;
a sancire la dovuta equiparazione tra i dipendenti INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la voce accessoria della retribuzione in oggetto, è stato altresì il Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, nella sentenza n. 104 del 2023, pubblicata il 5 maggio 2023, ove ha statuito come «dalla lettura del CCNL Comparto Funzioni centrali sia dall'articolo 6 comma 1 decreto legislativo 149 del 2015 emerga che al personale delle aree professionali dell'ispettorato Nazionale del lavoro si applica la stessa contrattazione collettiva dei Ministeri», in quanto l'articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL del comparto funzioni centrali – periodo 2019-2021 prevede che «1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'articolo 3 del CCNQ 13. luglio 2016 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 202» Infatti, proprio l'articolo 3 del citato CCNQ 3.8.21 include l'INL nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, ribadendo quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015;
la medesima pronuncia in commento, dopo aver confermato che, come già anticipato, i dipendenti INL erano stati coattivamente trasferiti dal Ministero nella neonata Agenzia, ha quindi stabilito che «deve dunque concludersi nel senso che la previsione di cui all'articolo 1, comma 143 1. 160 del 2019», che disposto la perequazione dell'indennità di amministrazione, da ultimo di cui all'articolo 56 CCNL, 2019/2021, «debba essere riferita anche al personale appartenente alle aree professionali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in quanto la contrattazione collettiva a tale personale applicabile non lo distingue dai Ministeri»;
pertanto, per gli ispettori del lavoro si veniva a creare la situazione giuslavoristica per cui l'esatta e dovuta equiparazione ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali era certamente stata assicurata fino all'anno 2019 e dall'anno 2023, mentre per i soli anni 2020/2022 essi hanno ricevuto una indennità di amministrazione ridotta e non perequata;
il permanere di tale palese discriminazione è pregiudizievole per la migliore efficienza dello strategico comparto della vigilanza sul lavoro;
tant'è che, sul tema della copertura di tale voce come perequata per i dipendenti INL per gli anni 2020, 2021 e 2022, si sono più volte incontrate le rappresentanze sindacali e il Governo. Da ultimo, all'esito di un incontro sindacati/Governo avvenuto il 13 giugno 2023, è stata sottolineata l'urgenza di un intervento normativo che rimedi alla mancata perequazione dell'indennità di amministrazione in parola anche per gli arretrati 2020, 2021 e 2022, nonché ribadita la centralità e la strategicità del ruolo dell'INL altresì con riferimento agli obiettivi posti dal PNRR, cosicché veniva confermata alle rappresentanze sindacali stesse da parte dei vertici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la volontà di intraprendere un percorso per poter finanziare la mancata perequazione del trattamento accessorio in questione verso gli ispettori del lavoro per gli anni rimasti scoperti;
in effetti, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 in conversione ha previsto un rafforzamento delle capacità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, proprio al fine di garantire nel modo migliore il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
considerato e ribadito il diritto degli ispettori del lavoro a ricevere l'indennità di amministrazione come perequata da ultimo e, fra l'altro, dall'articolo 56 CCNL 2019/2021 Comparto Ministeri-Funzioni Centrali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 21, attesa la particolare importanza della presente questione anche con riferimento alla rilevanza del ruolo e delle attività svolte dai dipendenti dell'ispettorato Nazionale del Lavoro specie rispetto alle straordinarie esigenze del PNRR, come si legge esplicitamente anche all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 75 del 2023 in conversione,
impegna il Governo
affinché vengano senza indugio reperiti i fondi e le risorse necessarie al fine di corrispondere per gli anni 2020, 2021 e 2022 al personale dell'ispettorato Nazionale del Lavoro l'indennità di amministrazione in parola come perequata dal vigente articolo 56 CCNL Comparto Ministeri-Funzioni Centrali e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche allo scopo di perseguire con la migliore efficienza gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in conversione.
9/1239-A/1. Malagola, Mollicone, Amorese, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
a seguito della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto Jobs Act), il decreto legislativo n. 149 del 2015 istituiva la prevista Agenzia, denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro» e trasferiva ex lege, quindi coattivamente e senza alcuna partecipazione volontaria, il personale in servizio ovvero gli Ispettori Territoriali del Lavoro nella neocostituita Agenzia INL;
l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 disponeva con inequivocabile chiarezza che «Al personale dirigenziale e non dirigenziale di molo dell'ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri»;
la perfetta equivalenza, sotto il profilo della disciplina lavoristica, fra il personale ministeriale e quello del neo Ispettorato, veniva ribadita anche dall'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, ove si stabiliva che «Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ispettorato»;
in effetti, ai dipendenti INL è sempre stato pacificamente applicato il CCNL 2016/2018 Comparto Ministeri-Funzioni centrali, nonché il successivo omologo CCNL 2019/2021;
è noto, poi, che nella retribuzione dei dipendenti del Comparto Funzioni Centrali è storicamente presente una voce accessoria denominata «indennità di amministrazione», la cui misura è sempre stata assai differente fra i vari Ministeri, dovendo altresì ricordare che agli ispettori del lavoro, sia prima che dopo il trasferimento coattivo all'INL, veniva sempre corrisposta l'indennità in parola nella medesima misura dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
al riguardo, interveniva l'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 («legge di bilancio 2020»), per ridurre la differenza fra i vari Ministeri e introdurre un graduale percorso di perequazione dell'indennità di amministrazione di cui al precedente articolo 87 CCNL 2016/2018, ora articolo 56 CCNL 2019/2021, la cui attuazione sarebbe avvenuta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
veniva, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, in ottemperanza al citato articolo 1, comma 143, legge 160 del 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, che, a mezzo di apposite tabelle, attuava la prevista perequazione per il Comparto Ministeri-Funzioni Centrali, quantificando gli incrementi per le diverse Amministrazioni, a titolo di arretrati per gli anni 2020 e 2021, nonché per il prosieguo del rapporto in continuità lavorativa per l'anno 2022 e successivi;
come già anticipato, nell'ambito del nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021, applicato ex lege anche ai dipendenti INL, sono stati recepiti pure gli incrementi disposti dalla perequazione di cui all'articolo 1, comma 143, legge 160 del 2019;
tuttavia, detti incrementi, benché previsti dal CCNL 2019/2021, applicabile anche all'INL, sono stati corrisposti ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma non ai dipendenti dello stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonostante quest'ultimi svolgessero le medesime e fondamentali attività di ispezione e di controllo a cui erano adibiti quando prestavano servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e benché l'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015 avrebbe dovuto impedire ogni discriminazione verso gli ITL rispetto al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
quindi, nonostante la perfetta equiparazione ex lego tra i dipendenti dell'ispettorato e i dipendenti ministeriali, i primi non hanno mai percepito gli incrementi dovuti a titolo di indennità di amministrazione ex articolo 56 CCNL 2019/2021, per la perequazione di cui alla legge di stabilità 2020 e del CCNL 2019/2021;
finalmente, la legge n. 197 del 2022 («legge di bilancio 2023»), all'articolo 1, comma 334, stabiliva, ovviamente solo per il 2023, allo scopo di porre parziale rimedio all'ingiustizia subita e subenda dai dipendenti INL, la perequazione dell'indennità di amministrazione anche per gli ispettori del lavoro, ribadendo che «al personale dell'ispettorato nazionale del lavoro... appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile» deve essere «riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-comparto Funzioni centrali»;
a sancire la dovuta equiparazione tra i dipendenti INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la voce accessoria della retribuzione in oggetto, è stato altresì il Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, nella sentenza n. 104 del 2023, pubblicata il 5 maggio 2023, ove ha statuito come «dalla lettura del CCNL Comparto Funzioni centrali sia dall'articolo 6 comma 1 decreto legislativo 149 del 2015 emerga che al personale delle aree professionali dell'ispettorato Nazionale del lavoro si applica la stessa contrattazione collettiva dei Ministeri», in quanto l'articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL del comparto funzioni centrali – periodo 2019-2021 prevede che «1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'articolo 3 del CCNQ 13. luglio 2016 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 202» Infatti, proprio l'articolo 3 del citato CCNQ 3.8.21 include l'INL nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, ribadendo quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015;
la medesima pronuncia in commento, dopo aver confermato che, come già anticipato, i dipendenti INL erano stati coattivamente trasferiti dal Ministero nella neonata Agenzia, ha quindi stabilito che «deve dunque concludersi nel senso che la previsione di cui all'articolo 1, comma 143 1. 160 del 2019», che disposto la perequazione dell'indennità di amministrazione, da ultimo di cui all'articolo 56 CCNL, 2019/2021, «debba essere riferita anche al personale appartenente alle aree professionali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in quanto la contrattazione collettiva a tale personale applicabile non lo distingue dai Ministeri»;
pertanto, per gli ispettori del lavoro si veniva a creare la situazione giuslavoristica per cui l'esatta e dovuta equiparazione ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali era certamente stata assicurata fino all'anno 2019 e dall'anno 2023, mentre per i soli anni 2020/2022 essi hanno ricevuto una indennità di amministrazione ridotta e non perequata;
il permanere di tale palese discriminazione è pregiudizievole per la migliore efficienza dello strategico comparto della vigilanza sul lavoro;
tant'è che, sul tema della copertura di tale voce come perequata per i dipendenti INL per gli anni 2020, 2021 e 2022, si sono più volte incontrate le rappresentanze sindacali e il Governo. Da ultimo, all'esito di un incontro sindacati/Governo avvenuto il 13 giugno 2023, è stata sottolineata l'urgenza di un intervento normativo che rimedi alla mancata perequazione dell'indennità di amministrazione in parola anche per gli arretrati 2020, 2021 e 2022, nonché ribadita la centralità e la strategicità del ruolo dell'INL altresì con riferimento agli obiettivi posti dal PNRR, cosicché veniva confermata alle rappresentanze sindacali stesse da parte dei vertici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la volontà di intraprendere un percorso per poter finanziare la mancata perequazione del trattamento accessorio in questione verso gli ispettori del lavoro per gli anni rimasti scoperti;
in effetti, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 in conversione ha previsto un rafforzamento delle capacità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, proprio al fine di garantire nel modo migliore il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
considerato e ribadito il diritto degli ispettori del lavoro a ricevere l'indennità di amministrazione come perequata da ultimo e, fra l'altro, dall'articolo 56 CCNL 2019/2021 Comparto Ministeri-Funzioni Centrali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 21, attesa la particolare importanza della presente questione anche con riferimento alla rilevanza del ruolo e delle attività svolte dai dipendenti dell'ispettorato Nazionale del Lavoro specie rispetto alle straordinarie esigenze del PNRR, come si legge esplicitamente anche all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 75 del 2023 in conversione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che vengano senza indugio reperiti i fondi e le risorse necessarie al fine di corrispondere per gli anni 2020, 2021 e 2022 al personale dell'ispettorato Nazionale del Lavoro l'indennità di amministrazione in parola come perequata dal vigente articolo 56 CCNL Comparto Ministeri-Funzioni Centrali e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche allo scopo di perseguire con la migliore efficienza gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in conversione.
9/1239-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Malagola, Mollicone, Amorese, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'articolo 43 (Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) in particolare, al comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
tale intervento è necessario per favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali ed ambientali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche: digitalizzazione dei cammini giubilari, totem informativi nel circuito delle Chiese europee, del cammino delle sette chiese di san Filippo, delle donne dottori della Chiesa e Patroni d'Europa, delle Chiese giubilari presenti nella capitale, la realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale, nonché per la creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e social;
il Giubileo della Speranza 2025 sarà con forte probabilità il più partecipato di sempre, una bella opportunità offerta alla città di Roma e alla nostra Nazione come momento qualificante per accogliere i milioni di turisti che giungeranno per vivere un evento di fede e di cultura;
è opportuno che sia garantita la piena partecipazione e la massima capacità di godimento dell'evento a tutti i fedeli, anche a coloro che sono portatori di disabilità fisica o psichica attraverso la fruizione di spazi loro dedicati contenenti informazioni riguardanti i servizi necessari e con la segnalazione turistica interattiva in prossimità dei punti di accesso ai mezzi di trasporto pubblico e privato,
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse stanziate all'articolo 43, a valutare l'opportunità di inserire la segnalazione di servizi dedicati alla migliore e completa definizione dei cammini giubilari da parte di tutti i cittadini, specie per i portatori di disabilità, prevedendo la segnaletica turistica interattiva in prossimità dei punti di accesso ai mezzi di trasporto pubblico e privato.
9/1239-A/2. Caramanna, Mollicone, Amorese, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'articolo 43 (Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) in particolare, al comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
tale intervento è necessario per favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali ed ambientali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche: digitalizzazione dei cammini giubilari, totem informativi nel circuito delle Chiese europee, del cammino delle sette chiese di san Filippo, delle donne dottori della Chiesa e Patroni d'Europa, delle Chiese giubilari presenti nella capitale, la realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale, nonché per la creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e social;
il Giubileo della Speranza 2025 sarà con forte probabilità il più partecipato di sempre, una bella opportunità offerta alla città di Roma e alla nostra Nazione come momento qualificante per accogliere i milioni di turisti che giungeranno per vivere un evento di fede e di cultura;
è opportuno che sia garantita la piena partecipazione e la massima capacità di godimento dell'evento a tutti i fedeli, anche a coloro che sono persone con disabilità fisica o psichica attraverso la fruizione di spazi loro dedicati contenenti informazioni riguardanti i servizi necessari e con la segnalazione turistica interattiva in prossimità dei punti di accesso ai mezzi di trasporto pubblico e privato,
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse stanziate all'articolo 43, a valutare l'opportunità di inserire la segnalazione di servizi dedicati alla migliore e completa definizione dei cammini giubilari da parte di tutti i cittadini, specie per le persone con disabilità, prevedendo la segnaletica turistica interattiva in prossimità dei punti di accesso ai mezzi di trasporto pubblico e privato.
9/1239-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramanna, Mollicone, Amorese, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di un articolo aggiuntivo presentato dalla Lega, è stata introdotta, all'articolo 12-bis, una disposizione che, apportando diffuse modificazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, interviene sullo statuto, sulle finalità, sugli organi della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
appare subito evidente che l'obiettivo primario della disposizione è quello di azzerare i vertici, di cambiare i criteri di nomina del Consiglio di amministrazione del centro e affidare il compito di designare i membri del comitato scientifico a ben 4 ministeri (MIC, MUR, MIM, MEF);
il Comitato scientifico, remunerato, sarà nominato con decreto del Ministro della cultura e sarà composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
dunque, la disposizione di cui all'articolo 12-bis trasforma una istituzione di eccellenza come il centro sperimentale di cinematografia, in un'articolazione del governo sottraendo autonomia e rimettendone la governance alla discrezionalità dei ministri;
le allieve e gli allievi del Centro sperimentale di cinematografia si sono in questi giorni trovati di fronte ad un'operazione che incide in maniera pesante sull'articolazione di tale fondazione e hanno cominciato una legittima manifestazione di dissenso, a tutela dell'autonomia culturale del Centro;
pertanto, gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, sostenuti da tanti protagonisti del cinema italiano, attori e registi, sono in presidio permanente da giorni per protestare contro l'emendamento in questione, chiedendone il ritiro, ma evidentemente la loro voce è rimasta inascoltata;
appare inaccettabile il controllo politico sui luoghi di produzione di immagini e intollerabile limitare la libertà e l'indipendenza dei luoghi della cultura,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa e comunque ad intervenire, con urgenti interventi di carattere normativo, affinché tra i componenti del comitato scientifico della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sia garantita la presenza, a titolo gratuito, di un rappresentante degli studenti.
9/1239-A/3. Riccardo Ricciardi, Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Morfino, Mollicone, Grippo, Roscani, Manzi, Benigni, Scotto, Matone, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di un articolo aggiuntivo presentato dalla Lega, è stata introdotta, all'articolo 12-bis, una disposizione che, apportando diffuse modificazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, interviene sullo statuto, sulle finalità, sugli organi della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
il Comitato scientifico, remunerato, sarà nominato con decreto del Ministro della cultura e sarà composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa e a prevedere, anche in sede di modifica dello statuto, forme adeguate di rappresentanza degli studenti.
9/1239-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Riccardo Ricciardi, Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Morfino, Mollicone, Grippo, Roscani, Manzi, Benigni, Scotto, Matone, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di un articolo aggiuntivo presentato dalla Lega, è stata introdotta, all'articolo 12-bis, una disposizione che, apportando diffuse modificazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, interviene sullo statuto, sulle finalità, sugli organi della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
in particolare si interviene a modificare la governance del Centro Sperimentale di cinematografia, con l'obiettivo di anticipare il ricambio degli attuali organi di Governo e introdurre di fatto nomine politiche e controllo su una importante istituzione culturale e formativa, fondata nel 1935;
in base alla nuova disposizione, il Comitato scientifico, remunerato, sarà nominato con decreto del Ministro della cultura e sarà composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
nella formulazione originaria dell'emendamento i ministri coinvolti erano tre, il Ministro della cultura, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, ma con una riformulazione dell'emendamento si è aggiunto anche il Ministro dell'università e della ricerca, sollevando il dubbio, legittimo, che la riformulazione sia intervenuta per compiere l'operazione di lottizzazione del Centro Sperimentale, da parte di tutti i partiti di maggioranza;
dunque, la disposizione di cui all'articolo 12-bis trasforma una istituzione di eccellenza come il centro sperimentale di cinematografia, in un'articolazione del Governo sottraendo autonomia e rimettendone la governance alla discrezionalità dei ministri;
appare inaccettabile il controllo politico sui luoghi di produzione di immagini e intollerabile limitare la libertà e l'indipendenza dei luoghi della cultura;
sarebbe auspicabile che, qualora si volesse riformare il centro sperimentale di cinematografia, si intervenisse con modi e tempi più consoni ad una istituzione culturale di tale importanza, usando dunque un metodo e un'attenzione diversa e più appropriata a una istituzione culturale e formativa così strategica e rilevante anche sul piano internazionale;
le allieve e gli allievi del Centro sperimentale di cinematografia si sono in questi giorni trovati di fronte ad un'operazione che incide in maniera pesante sull'articolazione di tale fondazione e hanno cominciato una legittima manifestazione di dissenso, a tutela dell'autonomia culturale del Centro,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa e comunque ad intervenire, con urgenti interventi di carattere normativo, affinché tra i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sia garantita la presenza, a titolo gratuito, di un rappresentante degli studenti.
9/1239-A/4. Amato, Riccardo Ricciardi, Orrico, Caso, Cherchi, Morfino, Scotto, Ferrari, Grippo, Mollicone, Roscani.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di un articolo aggiuntivo presentato dalla Lega, è stata introdotta, all'articolo 12-bis, una disposizione che, apportando diffuse modificazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, interviene sullo statuto, sulle finalità, sugli organi della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
in base alla nuova disposizione, il Comitato scientifico, remunerato, sarà nominato con decreto del Ministro della cultura e sarà composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa e a prevedere, anche in sede di modifica dello statuto, forme adeguate di rappresentanza degli studenti.
9/1239-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Riccardo Ricciardi, Orrico, Caso, Cherchi, Morfino, Scotto, Ferrari, Grippo, Mollicone, Roscani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
con riferimento alla ratio del provvedimento in esame, tra gli obiettivi principali, si segnala quello di favorire la riorganizzazione dell'area tecnico amministrativa di alcuni Ministeri, attraverso la separazione degli incarichi e delle attribuzioni, oltre al potenziamento della dotazione organica favorendo l'assunzione di nuove unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità;
a tal fine, per potenziare il corretto funzionamento degli uffici consolari nei paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, con un emendamento a prima firma Caramanna, sottoposto all'attenzione delle Commissioni riunite I e XI, si attribuiva al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la facoltà di effettuare assunzioni di personale amministrativo da destinare esclusivamente in tali sedi, anche potenziando il personale impiegato a contratto in loco;
tale proposta, poi respinta a seguito dell'esame in commissione del provvedimento, nasceva da una impellente necessità ovvero di coprire la sempre più crescente richiesta di visti Schengen per l'Italia, in particolare nelle regioni asiatiche considerato che, nei prossimi anni 2026/2027, entrerà in vigore il visto elettronico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, con il primo provvedimento utile, di autorizzare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nuove assunzioni di personale amministrativo da destinare esclusivamente alle sedi degli uffici consolari, anche potenziando il personale già impiegato a contratto in loco, per favorire il corretto funzionamento degli uffici nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia.
9/1239-A/5. Pietrella, Caramanna, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
con riferimento alla ratio del provvedimento in esame, tra gli obiettivi principali, si segnala quello di favorire la riorganizzazione dell'area tecnico amministrativa di alcuni Ministeri, attraverso la separazione degli incarichi e delle attribuzioni, oltre al potenziamento della dotazione organica favorendo l'assunzione di nuove unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità;
a tal fine, per potenziare il corretto funzionamento degli uffici consolari nei paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, con un emendamento a prima firma Caramanna, sottoposto all'attenzione delle Commissioni riunite I e XI, si attribuiva al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la facoltà di effettuare assunzioni di personale amministrativo da destinare esclusivamente in tali sedi, anche potenziando il personale impiegato a contratto in loco;
tale proposta, poi respinta a seguito dell'esame in commissione del provvedimento, nasceva da una impellente necessità ovvero di coprire la sempre più crescente richiesta di visti Schengen per l'Italia, in particolare nelle regioni asiatiche considerato che, nei prossimi anni 2026/2027, entrerà in vigore il visto elettronico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, con il primo provvedimento utile, di autorizzare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nuove assunzioni di personale amministrativo da destinare preferibilmente alle sedi degli uffici consolari, anche potenziando il personale già impiegato a contratto in loco.
9/1239-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Pietrella, Caramanna, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra gli altri, anche misure inerenti il lavoro;
la vicenda dei lavoratori ex poligrafici appartenenti a SEAT Pagine gialle è da anni all'attenzione del Parlamento;
in particolare, il gruppo di lavoratori fuoriusciti da «Italia on line», azienda subentrata a SEAT, a seguito di un licenziamento sancito da accordo in data 2 luglio 2018, per le difficoltà di rientrare tutti in Italia on line per l'esiguità dei posti a disposizione, ha chiesto sin da subito di avere la possibilità – principalmente per una parte del personale con anzianità contributiva più alta (intorno ai 30 anni di contributi) e che si trovava in cassa integrazione straordinaria dal 2015 – di fruire di uno scivolo pensionistico tramite la legge 5 agosto 1981, n. 416 dell'editoria al fine di risolvere la situazione ferma ormai da anni;
ad oggi non è stata raggiunta alcuna soluzione che consenta agli stessi di essere riassorbiti in attività lavorative o di accedere alla pensione;
ai sensi della citata legge n. 416 del 1981, i lavoratori poligrafici di aziende editoriali possono accedere anticipatamente al trattamento pensionistico se ricorrono particolari condizioni di crisi aziendale, al maturare delle condizioni di anzianità contributiva di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, di 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Esclusi dall'ambito di applicazione i lavoratori che avessero maturato, entro il 31 dicembre 2013, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente, a condizione che fossero stati allocati in cassa integrazione straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013;
tale regime generale poteva essere derogato nel caso di lavoratori poligrafici che, pur non avendo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, fossero stati collocati in cassa integrazione straordinaria finalizzata al prepensionamento, ex articolo 37 della legge n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti rispettivamente entro il 31 agosto e il 31 dicembre 2013: a tali lavoratori continuava ad applicarsi il regime con i requisiti contributivi previgenti e più favorevoli;
successivamente, con una serie di modifiche introdotte, da ultimo, con l'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio per il 2020, il regime di deroga al requisito contributivo di cui alla citata legge n. 461 del 1981 è stato esteso ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani e di periodici, di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali avevano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa dal 1° gennaio 2020 del 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale in presenza di crisi straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti a partire dal 1° giugno 2015;
tali lavoratori risultano tagliati fuori dall'applicazione della disciplina derogatoria e non possono accedere alla disciplina ordinaria, non avendo maturato l'anzianità richiesta,
impegna il Governo
ad intervenire, a livello normativo, per rivedere i requisiti d'accesso alla pensione per lavoratori ex poligrafici al fine di risolvere la grave problematica degli esodati ex SEAT Pagine gialle, anche riconoscendo la contribuzione figurativa relativa al periodo della Naspi, nonché gli eventuali contributi volontari, come validi ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contributi.
9/1239-A/6. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra gli altri, anche misure inerenti il lavoro;
la vicenda dei lavoratori ex poligrafici appartenenti a SEAT Pagine gialle è da anni all'attenzione del Parlamento;
in particolare, il gruppo di lavoratori fuoriusciti da «Italia on line», azienda subentrata a SEAT, a seguito di un licenziamento sancito da accordo in data 2 luglio 2018, per le difficoltà di rientrare tutti in Italia on line per l'esiguità dei posti a disposizione, ha chiesto sin da subito di avere la possibilità – principalmente per una parte del personale con anzianità contributiva più alta (intorno ai 30 anni di contributi) e che si trovava in cassa integrazione straordinaria dal 2015 – di fruire di uno scivolo pensionistico tramite la legge 5 agosto 1981, n. 416 dell'editoria al fine di risolvere la situazione ferma ormai da anni;
ad oggi non è stata raggiunta alcuna soluzione che consenta agli stessi di essere riassorbiti in attività lavorative o di accedere alla pensione;
ai sensi della citata legge n. 416 del 1981, i lavoratori poligrafici di aziende editoriali possono accedere anticipatamente al trattamento pensionistico se ricorrono particolari condizioni di crisi aziendale, al maturare delle condizioni di anzianità contributiva di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, di 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Esclusi dall'ambito di applicazione i lavoratori che avessero maturato, entro il 31 dicembre 2013, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente, a condizione che fossero stati allocati in cassa integrazione straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013;
tale regime generale poteva essere derogato nel caso di lavoratori poligrafici che, pur non avendo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, fossero stati collocati in cassa integrazione straordinaria finalizzata al prepensionamento, ex articolo 37 della legge n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti rispettivamente entro il 31 agosto e il 31 dicembre 2013: a tali lavoratori continuava ad applicarsi il regime con i requisiti contributivi previgenti e più favorevoli;
successivamente, con una serie di modifiche introdotte, da ultimo, con l'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio per il 2020, il regime di deroga al requisito contributivo di cui alla citata legge n. 461 del 1981 è stato esteso ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani e di periodici, di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali avevano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa dal 1° gennaio 2020 del 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale in presenza di crisi straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti a partire dal 1° giugno 2015;
tali lavoratori risultano tagliati fuori dall'applicazione della disciplina derogatoria e non possono accedere alla disciplina ordinaria, non avendo maturato l'anzianità richiesta,
impegna il Governo
ad intervenire, a livello normativo, per rivedere i requisiti d'accesso alla pensione per i lavoratori ex poligrafici al fine di risolvere la grave problematica degli esodati ex SEAT Pagine gialle, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1239-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'articolo 8 del citato decreto-legge prevede disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale, modificando la disciplina vigente e, segnatamente, la procedura di riparto delle risorse stanziate a livello nazionale per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali;
con riferimento al tema dell'operatività delle reti in questione, si segnala come sempre più spesso associazioni, onlus e, in generale, enti del terzo settore nonché privati, assicurino un contributo importante, donando ai reparti ospedalieri e, in particolare, ai reparti oncologici beni, soprattutto mobili e arredi, per rendere più agevole e confortevole la permanenza dei pazienti in tali reparti,
attualmente, sul valore dei beni donati le industrie o i negozi dove questi vengono acquistati applicano l'IVA al 22 per cento facendo sì che il valore donato diminuisca di pari importo;
in altre parole, anziché acquistare e donare 6 arredi per una sala ospedaliera destinata alla degenza dei pazienti, con la stessa cifra gravata dall'IVA ne vengono acquistati e donati meno di 5;
il nuovo Intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro», ricostituito nella XIX Legislatura con la partecipazione di tutte le forze politiche, con l'obiettivo di recepire i 12 punti del nuovo Accordo di legislatura 2022/2027, siglato dalle Associazioni di pazienti oncologici e oncoematologici del Gruppo «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere», si propone di elaborare istanze, concrete e condivise, da presentare al Governo, tra cui quella di agevolare le donazioni di beni effettuate dagli enti del terzo settore a favore di ospedali e di reparti oncologici; è infatti necessario agevolare il più possibile tali donazioni,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile ad agevolare le donazioni di beni effettuate dagli enti del terzo settore a favore di ospedali e di reparti oncologici, anche prevedendo un contributo sotto forma di sconto in fattura al momento dell'acquisto dei beni medesimi, sul modello di quanto previsto dall'articolo 96, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
9/1239-A/7. Malavasi, Cattoi, Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Furfaro, Zanella, Quartini.
La Camera,
premesso che:
la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, fondata nel 1935, è parte viva del contesto scientifico e culturale contemporaneo e un imprescindibile punto di riferimento per il cinema italiano che in buona parte vi si è formato;
essa è articolata in due principali settori, la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale – che rappresenta uno dei più antichi e importanti archivi cinematografici del mondo –, cui si aggiungono la Biblioteca Luigi Chiarini e il settore editoriale;
il decreto-legge in esame, con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.03 a firma Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Mollicone, muta radicalmente la governance della Fondazione e fa decadere gli organi in carica;
nello specifico, viene cancellata la figura del direttore generale;
il consiglio di amministrazione passa da quattro a sei componenti, dei quali oltre ai tre designati dal Ministro della cultura e a quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, se ne aggiungono uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione e del merito;
il comitato scientifico non è più nominato dal Consiglio di amministrazione ma con decreto del Ministro della cultura, ed è composto dal presidente, indicato dallo stesso Ministro, e da sei componenti dei quali tre designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
il Comitato scientifico così composto formula proposte ed esprime pareri in merito alle modifiche allo Statuto nonché in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca Nazionale nonché dei docenti della Scuola Nazionale di cinema;
alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del Comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore; da quel momento decadono il consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico attualmente in carica;
il consiglio di amministrazione adegua lo Statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento;
la riforma, essendo stata introdotta tramite emendamento parlamentare anziché essere inserita nel testo originario del decreto-legge, non era passibile di emendamenti ed eventuali miglioramenti; inoltre l'emendamento è stato approvato prima dell'incontro previsto con gli studenti, che insieme al corpo docente si sono mobilitati contro la norma,
impegna il Governo
ad avviare immediatamente un tavolo di confronto con il management, il corpo docente, gli studenti del Centro sperimentale di cinematografia, e le associazioni di categoria più rappresentative del mondo dell'audiovisivo anche al fine di valutare gli effetti applicativi della riforma introdotta e modificare nel primo provvedimento utile gli aspetti più controversi.
9/1239-A/8.Grippo, Richetti, Giachetti, D'Alessio, Boschi, Mollicone, Roscani, Ghirra, Manzi, Maiorano, Perissa.
La Camera,
premesso che:
la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, fondata nel 1935, è parte viva del contesto scientifico e culturale contemporaneo e un imprescindibile punto di riferimento per il cinema italiano che in buona parte vi si è formato;
essa è articolata in due principali settori, la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale – che rappresenta uno dei più antichi e importanti archivi cinematografici del mondo –, cui si aggiungono la Biblioteca Luigi Chiarini e il settore editoriale;
il decreto-legge in esame, con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.03 a firma Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Mollicone, muta radicalmente la governance della Fondazione e fa decadere gli organi in carica;
il consiglio di amministrazione passa da quattro a sei componenti, dei quali oltre ai tre designati dal Ministro della cultura e a quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, se ne aggiungono uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione e del merito;
il comitato scientifico non è più nominato dal Consiglio di amministrazione ma con decreto del Ministro della cultura, ed è composto dal presidente, indicato dallo stesso Ministro, e da sei componenti dei quali tre designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
il Comitato scientifico così composto formula proposte ed esprime pareri in merito alle modifiche allo Statuto nonché in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca Nazionale nonché dei docenti della Scuola Nazionale di cinema;
alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del Comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore; da quel momento decadono il consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico attualmente in carica;
il consiglio di amministrazione adegua lo Statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, una volta nominati i nuovi organi, di avviare un tavolo con il management, il corpo docente, gli studenti del Centro sperimentale di cinematografia, e le associazioni di categoria più rappresentative del mondo dell'audiovisivo al fine di presentare nuove linee di indirizzo.
9/1239-A/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Richetti, Giachetti, D'Alessio, Boschi, Mollicone, Roscani, Ghirra, Manzi, Maiorano, Perissa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» prevede il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese attraverso lo sviluppo e la promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED);
nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo, cosiddetto «Armi web», che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;
sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali tengono i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica;
in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da «malattie mentali», facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;
ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;
nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;
tale scambio di informazioni e la previsione di un coordinamento tra la struttura sanitaria che ha in cura il soggetto affetto da disturbi mentali, di personalità o comportamentali e l'autorità di Pubblica sicurezza, permette non solo di intervenire tempestivamente per il sequestro dell'arma nei confronti del soggetto che «medio tempore», per qualsiasi ragione, abbia perso l'idoneità a possederla o detenerla (magari ottenuta in passato quando le sue condizioni lo abilitavano) ma anche, e soprattutto, costituisce uno strumento di prevenzione rispetto agli episodi delittuosi che le nostre cronache oramai riportano quasi giornalmente;
è importante ricordare che già nella passata legislatura, al Senato, nella seduta dell'11 agosto 2020 era stato accolto l'ordine del giorno n. 0/1883/49/0108 a prima firma del senatore Gianluca Ferrara che verteva sul medesimo tema,
impegna il Governo
vista l'urgenza di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici, ad adottare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
9/1239-A/9. Furfaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» prevede il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese attraverso lo sviluppo e la promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED);
nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo, cosiddetto «Armi web», che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;
sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali tengono i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica;
in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da «malattie mentali », facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;
ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;
nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;
tale scambio di informazioni e la previsione di un coordinamento tra la struttura sanitaria che ha in cura il soggetto affetto da disturbi mentali, di personalità o comportamentali e l'autorità di Pubblica sicurezza, permette non solo di intervenire tempestivamente per il sequestro dell'arma nei confronti del soggetto che «medio tempore», per qualsiasi ragione, abbia perso l'idoneità a possederla o detenerla (magari ottenuta in passato quando le sue condizioni lo abilitavano) ma anche, e soprattutto, costituisce uno strumento di prevenzione rispetto agli episodi delittuosi che le nostre cronache oramai riportano quasi giornalmente;
è importante ricordare che già nella passata legislatura, al Senato, nella seduta dell'11 agosto 2020 era stato accolto l'ordine del giorno n. 0/1883/49/0108 a prima firma del senatore Gianluca Ferrara che verteva sul medesimo tema,
impegna il Governo
vista l'urgenza di limitare ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici, ad adottare, nel più breve tempo possibile, il provvedimento attuativo previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
9/1239-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 del decreto-legge in esame autorizza l'assegnazione alla Santa Sede di 7.630.000 euro per l'anno 2023 per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
si stima che il Giubileo possa portare a Roma 32 milioni di pellegrini; in via generale, l'Istat ha stimato un aumento dei viaggiatori con disabilità del 70 per cento entro il 2035, mentre parallelamente cresce la quota di chi viaggia nella fascia di età superiore ai 65 anni;
risultano dunque essenziali gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche con l'adeguamento degli scivoli e la manutenzione dei percorsi sensibili; è importante inoltre che i pellegrini con disabilità abbiano a disposizione ogni informazione utile per poter programmare e gestire i propri spostamenti evitando quanto più possibile i disagi,
impegna il Governo
ad assicurare che l'applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma includa una mappatura dettagliata dei percorsi e delle strutture accessibili alle persone con disabilità.
9/1239-A/10. D'Alessio, Grippo, Boschi, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 del decreto-legge in esame autorizza l'assegnazione alla Santa Sede di 7.630.000 euro per l'anno 2023 per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
si stima che il Giubileo possa portare a Roma 32 milioni di pellegrini; in via generale, l'Istat ha stimato un aumento dei viaggiatori con disabilità del 70 per cento entro il 2035, mentre parallelamente cresce la quota di chi viaggia nella fascia di età superiore ai 65 anni;
risultano dunque essenziali gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche con l'adeguamento degli scivoli e la manutenzione dei percorsi sensibili; è importante inoltre che i pellegrini con disabilità abbiano a disposizione ogni informazione utile per poter programmare e gestire i propri spostamenti evitando quanto più possibile i disagi,
impegna il Governo
ad assicurare, nei limiti delle risorse stanziate, che l'applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma includa una mappatura dettagliata dei percorsi e delle strutture accessibili alle persone con disabilità.
9/1239-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Grippo, Boschi, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 del provvedimento al nostro esame, rubricato «Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», al comma 4, vuole consentire alla società Giubileo 2025 S.p.A. di operare come stazione appaltante e centrale di committenza nella fase di progettazione ed affidamento, nonché esecuzione, dei contratti pubblici inerenti alle funzioni di quest'ultima. Ciò al fine di consentire la migliore e più tempestiva attuazione del Piano medesimo;
tale volontà di semplificazione e agevolazione procedurale relativa alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori potrebbe risultare vana, in quanto tali procedure potrebbero essere rallentate dai ricorsi giurisdizionali connessi ad una interpretazione per la quale i certificati di conformità alle norme UNI EX ISO dell'appaltatore non sarebbero validi laddove rilasciati da un ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento di uno Stato terzo (non dell'Unione europea) e dunque non spendibile per la partecipazione alle gare pubbliche. In particolare, a seguito della cosiddetta Brexit, tale interpretazione non consentirebbe agli operatori economici titolari di un certificato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento del Regno Unito di partecipare alla gara, con ogni prevedibile pregiudizio, da un lato, per la concorrenza e, da un altro lato, per i soggetti attuatori degli interventi de quibus, quali, ad esempio Giubileo 2025 S.p.A., i quali vedrebbero compressa la possibilità di selezionare le offerte migliori;
al fine di evitare le conseguenze di tale interpretazione formalistica — la quale si base esclusivamente sul fatto della uscita del Regno Unito dall'Unione europea e non certo sulla sussistenza dei requisiti per ottenere le certificazioni – si ritiene necessario chiarire la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti e centrali di committenza, al fine di ampliare la platea dei soggetti potenziali esecutori dei lavori, di attribuire rilievo all'accreditamento dell'organismo di certificazione da parte di un ente unico di accreditamento che abbia sottoscritto accordi EA/MLA, a prescindere dalla circostanza che il certificato sia stato rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale di uno Stato non facente più parte dell'Unione europea,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, in via normativa o amministrativa, nel senso indicato in premessa.
9/1239-A/11. Cesa.
La Camera,
premesso che:
la crisi economica e finanziaria scaturita prima dall'emergenza epidemiologica da «COVID-19», poi dalla crisi energetica ha avuto un drammatico impatto sulle associazioni e sulle società dilettantistiche e professionistiche a causa del considerevole aumento dei costi di energia e gas che si traducono – direttamente – in maggiori costi connessi alla gestione degli impianti sportivi e – indirettamente – in maggiori costi che i proprietari degli impianti ove si svolgono le competizioni trasferiscono sulle predette associazioni e società;
l'impatto di tali aumenti è talmente violento da mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle società sportive e, quindi, la regolare continuità dell'attività sportiva;
tali soggetti contribuiscono notevolmente allo sviluppo del nostro Paese e operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale;
considerato che:
l'articolo 37 del presente decreto-legge è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie, prorogando per un ulteriore trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre 2023) il credito d'imposta introdotto dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, come, da ultimo, prorogato per tutto il secondo semestre 2023 dall'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
la suddetta disposizione si applica fra l'altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali;
per la proroga dell'incentivo sopra descritto, anche per le spese pubblicitarie sostenute nel trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, viene stanziata la somma di 1 milione di euro per il 2023, che costituisce limite di spesa;
tale misura di agevolazione fiscale, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia;
secondo una recente analisi, questa tipologia di contributo ha dimostrato di produrre effetti estremamente positivi per il mondo dello sport, contribuendo a garantirne la sopravvivenza in un contesto socio-economico critico e manifestandosi quale esempio virtuoso del concreto operare del principio di sussidiarietà orizzontale, costituzionalmente tutelato;
ritenuto che:
in considerazione degli effetti positivi determinati dalla misura sopra descritta, il reperimento di risorse adeguate consentirebbe alle società sportive professionistiche e alle società e associazioni sportive dilettantistiche e di fare fronte alle difficoltà finanziarie tali da mettere in discussione la loro continuità aziendale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, compatibilmente con l'attuale quadro di finanza pubblica, ulteriori risorse al potenziamento dell'incentivo di natura fiscale, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e applicabile anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche che investono nei settori giovanili.
9/1239-A/12. Semenzato, Perissa, Iezzi, Paolo Emilio Russo.
La Camera,
premesso che:
la materia dei benefici connessi all'esposizione ad amianto consta di un insieme di disposizioni agevolative in termini previdenziali dei lavoratori, che in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovino esposti a fattori di rischio per la propria salute per effetto delle sostanze (polveri di amianto) contenute nei materiali con cui vengono, direttamente o indirettamente, a contatto;
da un lato, la legge tutela l'evento dannoso alla salute per l'insorgenza della malattia professionale causata dalle attività lavorative esposte ai rischi delle polveri di amianto, attraverso l'erogazione di una rendita; dall'altro, assicura trattamenti agevolati (anticipazione dell'età pensionabile, rivalutazione del periodo contributivo in cui vi sia stata esposizione alle sostanze nocive, trattamento di integrazione salariale) finalizzati ad attutire il danno occupazionale derivante dalla totale dismissione dell'amianto e dalla conseguente riconversione industriale delle aziende che lo producevano e a tutela della salute del lavoratore per l'insorgenza di eventi morbosi connessi all'esposizione all'amianto stesso;
un ristretto gruppo di ex lavoratori addetti al sito Pertusola Sud Spa (circa 30), non ha ottenuto i benefici previsti dalla normativa a causa di una contraddittoria interpretazione, nel tempo modificata, dal legislatore e dalla magistratura;
il Governo ha già assunto un impegno in questo senso nel corso della Seduta del 23 dicembre 2022, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/643-bis-AR/132;
da ultimo, il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali ha istituito, per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, con una dotazione di 20 milioni di euro,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a dare seguito all'attuazione dell'ordine del giorno indicato in premessa, quindi prevedere l'accesso ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa nel sito di Pertusola Sud spa e risultati esposti all'amianto, per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, estendendone la tempistica utile alla decade antecedente il 2003.
9/1239-A/13. Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 9 e 10 recano modifiche organizzative nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché degli enti da esso controllati;
l'autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;
sono organi dell'autorità di sistema portuale: il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti;
secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 della legge 84 del 1994, il comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima;
il comma 1-bis del medesimo articolo 9 della legge 84 del 1994 prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato;
alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il comitato di gestione debba prevedere l'inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l'Adsp si incresce, in quanto l'autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse,
impegna il Governo
a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, che il comitato di gestione delle autorità portuali preveda l'inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all'interno del sistema portuale.
9/1239-A/14. Carmina, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 7 si dispone circa l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che dal 1° luglio 2023 si estingua la Siciliana Servizi di Emergenza Spa (SISE), partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI; il trasferimento determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE;
l'Ente Croce Rossa è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022;
più in particolare, il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite alla Associazione e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», che mantiene la natura di ente pubblico non economico con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;
la procedura di liquidazione della Croce Rossa appare ben lontana dal concludersi e il processo di privatizzazione, al di là del merito, è di fatto fallimentare nella misura in cui continua a drenare risorse pubbliche;
la Croce Rossa con i dipendenti e oltre 150 mila volontari svolge un servizio pubblico essenziale, soprattutto il trasporto di pazienti verso gli ospedali,
impegna il Governo
a rivalutare il fallimentare processo di privatizzazione della Croce Rossa considerando di restituire al predetto ente la natura di ente pubblico, tenuto conto soprattutto dell'essenziale servizio pubblico svolto.
9/1239-A/15. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;
più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;
al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;
in riferimento al riparto delle risorse del Piano oncologico nazionale sarebbe auspicabile una finalizzazione specifica che conduca le regioni a potenziare gli interventi finalizzati a:
al contrasto dei determinanti primari dei tumori, come il fumo, l'alimentazione non salutare, l'inattività fisica, il consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro, nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;
alla diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie,
impegna il Governo:
a finalizzare le risorse del Piano oncologico nazionale per potenziare gli interventi volti a:
a) contrastare stili di vita nocivi e pericolosi e ad identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;
b) rafforzare la diagnosi precoce dei tumori attraverso la diffusione capillare degli screening oncologici;
c) consolidare la gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici.
9/1239-A/16. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Marrocco.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;
più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;
al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;
la legge 22 marzo 2019, n. 29 ha previsto l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;
la legge di bilancio 2020 (comma 463, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del decreto ministeriale Salute del 12 agosto 2021;
non è stato ancora emanato il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022),
impegna il Governo
a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del Registro tumori sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
9/1239-A/17. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;
più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;
al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;
con l'articolo 4 della legge 22 marzo 2019, n. 29 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende «il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria»;
la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome – alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto –, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;
dall'entrata in vigore della legge l'unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017,
impegna il Governo
a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.
9/1239-A/18. Ilaria Fontana, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;
più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;
al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;
con l'articolo 4 della legge 22 marzo 2019, n. 29 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende «il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria»;
la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome – alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto –, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;
dall'entrata in vigore della legge l'unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017,
impegna il Governo
nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, a dare attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.
9/1239-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Ilaria Fontana, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;
più in particolare, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023;
nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;
le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;
la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell'INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;
più in particolare si prevede che l'azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;
alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;
nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che – per le sue concrete modalità di svolgimento – in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi;
tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;
i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'INPS, con messaggio n. 28336 del 28 luglio 1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla nebbia, alla foschia ecc.;
anche in riferimento alle temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, si prevede che costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento di CIG, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto; tuttavia la procedura lascia eccessiva discrezionalità al datore di lavoro mentre invece dovrebbe esserci una o più misure più rigide e tutelanti per tutti i lavoratori e che tenga conto dell'esposizione al calore anche nel tragitto casa/lavoro e nelle ore più calde;
anche il Segretario nazionale della GGIL, vista l'ondata di calore estremo, ha chiesto due provvedimenti urgenti: mettere a disposizioni di tutti i lavoratori la cassa integrazione e stabilire il livello di temperatura da cui deve scattare lo stop del lavoro e la CIG,
impegna il Governo:
a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate, anche al di sotto dei 35 gradi se la tipologia di attività lo richiede, nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all'aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;
ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.
9/1239-A/19. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;
più in particolare, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023;
nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;
le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;
la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell'INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;
più in particolare si prevede che l'azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;
alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;
nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che – per le sue concrete modalità di svolgimento – in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi;
tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;
i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'INPS, con messaggio n. 28336 del 28 luglio 1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla nebbia, alla foschia ecc.,
impegna il Governo:
a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all'aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;
ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.
9/1239-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca disposizioni in materia di lavoro e di prestazioni destinate ai lavoratori;
preme ai firmatari segnalare una questione concernente il trattamento di fine servizio, oggetto di una recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 23 giugno 2023);
il Trattamento di fine servizio (Tfs) è un'indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (Tfr), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e viene erogato, a differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi dal rapporto di lavoro;
nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, il Tfs verrà erogato non prima di 12 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro;
la disciplina vigente prevede, altresì, che l'erogazione del Tfs sia corrisposta in una unica soluzione se l'ammontare complessivo è pari o inferiori a euro 50.000 lordi; in due rate annuali se l'ammontare è compreso tra euro 50.001 ed euro 100.000 lordi; in tre rate annuali se è pari o superiore ad euro 100.001 lordi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, le amministrazioni d'appartenenza dei lavoratori interessati, possono sommare, ai predetti termini, tempi ulteriori, necessari ai fini dell'istruttoria e del completamente dell'iter interno;
con succitata sentenza la Corte ribadisce che la legittimità delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999) e il termine dilatorio (minimo) di dodici mesi, riferito alla erogazione del Tfs, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la previsione ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019) e, «pur tenendo conto che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale», si è trasformato da intervento urgente volto, pro tempore, «al contenimento della dinamica della spesa corrente e al riequilibrio della finanza pubblica in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza»;
occorre, altresì, salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'articolo 36 della Costituzione, tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993);
di conseguenza, il predetto termine dilatorio, non essendo neppure controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni,
impegna il Governo
allo scopo di adeguare la disciplina vigente alla sentenza citata in premessa, ad adottare tempestivamente iniziative, anche legislative, ai fini di una consistente riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della rivalutazione, secondo l'indice ISTAT maggio 2010-maggio 2023, delle soglie relative agli importi di 50 mila euro e 100 mila euro di cui alle fasce di erogazione, per l'erogazione del medesimo trattamento nel caso di diritto al Tfs per raggiungimento dei limiti di età.
9/1239-A/20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Mari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 23, l'istituzione dell'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente, nei confronti del personale della Polizia di Stato;
allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere la costituzione di un «polo unico pensionistico», vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti.
9/1239-A/21. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 23, l'istituzione dell'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente, nei confronti del personale della Polizia di Stato;
allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,
impegna il Governo
a verificare la possibilità di procedere con la costituzione, anche in via legislativa, di un «polo unico pensionistico», vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti.
9/1239-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.
9/1239-A/22. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a valutare l'opportunità di prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.
9/1239-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto «caro materiali», con modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;
considerato che:
il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di contribuire a rendere le città sostenibili e contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile;
il nostro Paese è particolarmente vulnerabile rispetto ai pericoli naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici, geochimici). Oltre il 90 per cento dei comuni italiani, che coprono una superficie di circa 50.000 km quadrati, si trova in zone a rischio di frane e alluvioni, e richiede perciò continui investimenti nella prevenzione;
è fondamentale la prevenzione del rischio sismico tramite finanziamenti per la microzonazione sismica, il sisma bonus, interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici pubblici. Occorre dare continuità a tale prevenzione, con particolare riguardo all'edilizia scolastica, gravemente inadeguata rispetto al rischio sismico;
ritenuto che:
appare ormai non più rinviabile una legge finalizzata all'azzeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione delle aree già urbanizzate mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
un piano di investimenti pubblici per la tutela del territorio e dell'ambiente può essere realizzato a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);
i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero; in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni – siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 miliardi di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 miliardi di euro),
impegna il Governo
ad adottare ulteriori misure per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali, al fine di agevolare un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, anche utilizzando le maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.
9/1239-A/23. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori misure per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali.
9/1239-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
La Camera,
premesso che:
con l'emendamento 9.6 è stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada volto, tra l'altro, a sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; alla verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore in oggetto, analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avvia indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche, in raccordo con il Ministero dell'interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;
è già previsto dal 2007, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale – istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – con funzioni tra l'altro di studio e analisi sul settore del trasporto pubblico;
considerato che:
il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea;
considerato inoltre che:
l'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, sia per l'esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, nonché garantire i consumatori dei servizi in oggetto;
l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato è più volte intervenuta sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC. Il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo (A.S. 1354) in cui si sottolinea che il settore dalla mobilità non di linea richiede una riforma complessiva;
per le ragioni esposte, il Ministro Toninelli aveva avviato un percorso virtuoso volto all'aggiornamento della disciplina relativa, dapprima, attraverso la revisione delle norme riguardanti i servizi di noleggio con conducente, introducendo requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio; nonché un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (comma 3 dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La poca chiarezza sui dati relativi ai mezzi in circolazione nelle città rappresenta difatti uno dei problemi che il legislatore si trova ad affrontare ogniqualvolta si occupa del tema;
durante la discussione della «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», l'articolo 10 recava la delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea, il testo depositato in Parlamento necessitava di una serie di modifiche migliorative, volte a calmierare la necessità di aggiornare la normativa con le legittime richieste della categoria;
sul punto, con l'emendamento 10.28, a prima firma Carmela Grippa, si era deciso di affrontare questo tema seppure, si è sempre trattato di un tema divisivo e complesso, non solo per la natura giuridica del servizio ma per tutto le implicazioni lavorative, economiche, sociali che il trasporto pubblico non di linea porta con sé;
in particolare si chiedeva di prevedere finalmente l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già citato;
ai fini della tutela del servizio si proponeva di prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli e ridurre il fenomeno dell'abusivismo;
disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;
garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;
le priorità elettorali della maggior parte dei partiti hanno portato allo stralcio della misura, e un vuoto normativo che si riverbera ancora oggi nei disservizi che il Governo non ha saputo gestire in questi dieci mesi e che ha prevedibilmente provocato inaccettabili disservizi nelle principali città italiane nel pieno della stagione turistica 2023,
impegna il Governo
a dare attuazione al comma 3 dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, volto all'istituzione del registro nazionale e attivare le procedure atte a semplificare l'accesso ai dati del trasporto pubblico non di linea, al fine di proporre soluzioni oggettive, nel prevedere eventuali modifiche volte all'incremento del numero delle licenze, organizzazione turni ed eventuali modifiche delle tariffe minime, solo dopo aver contezza dei numeri reali del fenomeno nonché comprendere le ragioni del sostanziale fallimento delle cosiddette turnazioni integrative dei taxi ovvero la circolazione della stessa vettura con due diversi autisti su più turni, anche al fine di determinare una riduzione significativa dei prezzi e un miglioramento del servizio.
9/1239-A/24. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, del provvedimento in esame, consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;
stante ciò, nell'intero provvedimento non ha però trovato compimento ultimo una questione già nota da tempo ed invero suscettibile di essere oggetto di un intervento di riconoscimento da parte del legislatore;
come noto, infatti, lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha colpito duramente i lavoratori cosiddetti «fragili», per i quali è stata introdotta la tutela prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto decreto «Cura Italia»), ovvero l'assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero da non computare ai fini del periodo di comporto, tutela i cui effetti sono scaduti il 31 marzo 2022;
i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero affetti da immunodepressione, patologia oncologica, in terapia salvavita, con riconosciuta disabilità in gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impossibilitati al lavoro agile per mansione, non essendo più tutelati con l'assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fuori comporto di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, in molti casi continuano ad essere dichiarati dal medico competente temporaneamente inidonei alla mansione, in rapporto alle patologie di base ed allo specifico contesto lavorativo;
tale periodo di inidoneità temporanea assoluta, qualora non coperto da vari istituti contrattuali, come ad esempio ferie o congedi non retribuiti, viene molto spesso coperto con certificazione di malattia ordinaria, la quale va ad erodere, purtroppo, il periodo di comporto;
il periodo di comporto è estremamente variabile, a seconda dei CCNL di appartenenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati,
impegna il Governo
a prevedere specifiche misure strutturali a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla specifica mansione ed incompatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare adottando misure che siano finalizzate a non intaccare il periodo di comporto previsto dal relativo CCNL di appartenenza.
9/1239-A/25. Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);
il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;
i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di pubblica utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;
in Basilicata risultano circa 1.000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;
tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai comuni e dalle pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopperire le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;
premesso, altresì, che:
durante l'esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso la mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo «ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo»;
la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;
considerato che:
il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI- TIS».
9/1239-A/26. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Laus, Speranza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;
l'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame in sede referente attraverso l'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, stabilisce disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1, anch'essi introdotti nel provvedimento in esame in seguito all'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, prevedono disposizioni motivate dalla specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR;
ad aprile 2023, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che, tra i prossimi provvedimenti cui sta lavorando l'Esecutivo, ce n'è uno dal titolo «Lavora nel mondo, vivi in Italia», attraverso cui il Governo vorrebbe attrarre i navigatori digitali nel nostro Paese al fine di ripopolare i borghi italiani;
considerato che:
il co-working è uno stile lavorativo, ormai abbastanza consolidato, caratterizzato dalla condivisione di un ambiente di lavoro con altri professionisti, sia dello stesso settore che di settori totalmente differenti. Pur lavorando in uno spazio condiviso la particolarità del co-working è che ogni singolo individuo mantiene la sua attività indipendente. Contrariamente infatti al tipico ufficio, l'ambiente di co-working ospita soprattutto liberi professionisti o persone che per lavoro viaggiano frequentemente e che quindi non dispongono di un ufficio o di un luogo di lavoro tradizionale. L'obiettivo principale di questi spazi è quello di permettere ai liberi professionisti singolarmente o in gruppo, come nel caso delle start-up, di affittare spazi di lavoro anche per poche ore e servirsi di tutti i servizi e i comfort liberamente ad un costo ridotto;
in Italia esistono numerosi spazi di co-working che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffusi rapidamente. Il primo spazio di co-working, in Italia, è stato inaugurato nel 2008 e ora se ne contano a migliaia, aumentando sempre di più e sempre più velocemente, anche per le crescenti necessità di nuovi liberi professionisti;
si segnala il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e puntare al superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Il Progetto Polis prevede tra le sue principali linee di intervento anche quella cosiddetti «Spazi per l'Italia» che consiste nella realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L'obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder;
la Commissione europea ha di recente approvato, ai sensi delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tale misura disposta in favore di Poste italiane (e con oneri pari a 20 milioni di euro), volta a compensare l'azienda per la creazione di 80 spazi di co-working in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Si noti, tra l'altro, che il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà con risorse nazionali il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi di co-working in quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico ed ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;
l'articolo 28-quinquies del provvedimento in esame istituisce la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,
impegna il Governo
nell'ambito dei progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a prevedere ogni misura utile a garantire un processo di «rivitalizzazione» delle strutture pubbliche presenti nel territorio che consenta che le stesse siano utilizzate come luoghi di aggregazione sociale e svolgimento di lavoro in modalità agile e condivisa, ai fini di una maggiore diffusione e promozione del cosiddetto co-working.
9/1239-A/27. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma 3-bis) e 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto «decreto-legge PA 1»), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;
in particolare, con la modifica all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 44 del 2023, l'originaria modalità superamento di una prova selettiva attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (cosiddetto TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;
con la modifica all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro – che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata – deve avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
considerato che:
stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d'arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell'attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;
al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e tutela all'intero bacino di tirocinanti della regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l'obiettivo è permettere agli oltre 4.000 TIS di continuare a lavorare, garantendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;
in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni azione possibile volta a consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa, anche stanziando ulteriori e importanti risorse volte a finanziare questa operazione, fondamentale per il tessuto occupazionale della Calabria, e per garantire un futuro a migliaia di lavoratori, dopo anni di lavoro in una condizione di precarietà assoluta.
9/1239-A/28. Orrico, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma 3-bis) e 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto «decreto-legge PA 1»), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;
in particolare, con la modifica all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 44 del 2023, l'originaria modalità superamento di una prova selettiva attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (cosiddetto TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;
con la modifica all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro – che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata – deve avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
considerato che:
stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d'arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell'attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;
al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e tutela all'intero bacino di tirocinanti della regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l'obiettivo è permettere agli oltre 4.000 TIS di continuare a lavorare, garantendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;
in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intraprendere ogni azione per consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa.
9/1239-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Orrico, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;
in particolare, il secondo periodo del nuovo comma 6-bis, introdotto per l'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento che, per esigenze di speditezza, possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica;
tale disposizione normativa evidentemente dimentica di includere anche tutte quelle specifiche professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL, tanto più fondamentali e strategici oggi che l'attuazione del PNRR è aggravata da pesanti ritardi e rischi di mancati pagamenti;
inoltre, l'articolo 3, comma 6-bis, al terzo periodo prevede che il bando debba prevedere «in ogni caso, una adeguata valorizzazione» della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale;
a riguardo, la lettera del disposto normativo appare sin d'ora suscettibile di sollevare questioni relative alla effettiva «imparzialità» (ex articolo 97 della Costituzione) della selezione ai fini del reclutamento: va da sé che l'imperatività della norma che, «in ogni caso», impone «una adeguata valorizzazione» si configura quale ricorso a un concetto giuridico a contenuto indeterminato che per nulla descrive il fatto stesso in maniera tassativa ed esaustiva – fissandone direttamente tutti i termini mediante riferimenti determinati ed univoci – ma rinvia, per la sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di un concetto indeterminato che andrà necessariamente completato e specificato con elementi o criteri extragiuridici e, in una certa misura, discrezionali;
sebbene tale disposizione non sorprenda dal punto di vista delle più recenti prassi relative al cosiddetto drafting normativo, dalla stessa derivano ulteriori perplessità se si considera che la norma di favor è stabilita con esclusivo riferimento a soggetti che abbiano svolto presso il Ministero attività inerenti alla comunicazione istituzionale, senza invero considerare tutte le nuove e maggiori necessità che questa pubblica amministrazione dovrà sostenere dopo il previsto trasferimento delle funzioni dell'ANPAL, nonché il combinato disposto dell'articolo 1, comma 313 e successivi, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1 e successivi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha determinato la sostituzione della misura del RdC con il nuovo Assegno di Inclusione (Adi);
considerato che:
l'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizzava ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i cosiddetti navigator, ovvero il personale che operava presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
a decorrere dal 2021, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (articolo 1, comma 3-bis), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle province e alle città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), di assumere 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;
la figura professionale del cosiddetto navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone – delle 3.000 inizialmente assunte – perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;
valutato che:
nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 31 maggio 2023, alla sezione II, investimento 1.1, si specifica che l'obiettivo del potenziamento dei centri per l'impiego (CPI) è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione, in via complementare rispetto alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel Programma GOL «Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori»;
con riferimento al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), entro fine 2022 era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attività rientranti nei Piani regionali di rafforzamento dei CPI in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con decreto ministeriale n. 74 del 2019 successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale n. 59 del 2020 (M5C1-6);
un secondo aggiornamento dei Piani regionali è inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori 200 milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI e sebbene il termine sia scaduto, non se ne ha ancora notizia alcuna;
le attività richiamate, in linea con il Piano centrale di potenziamento e definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate, includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CP1 e l'acquisto di nuove sedi; II) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione;
rilevato che:
il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego;
l'investimento 1.1 sviluppa le previsioni del Piano nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020) e si pone l'obiettivo del rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, evidentemente strumentali anche all'attuazione del nuovo Adi;
è quindi evidente la perdurante necessità di procedere ad un potenziamento dei CPI sia attraverso la crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard europei, sia con l'ammodernamento delle strutture;
a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della pubblica amministrazione, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNRR – e in particolare per l'attuazione del Programma GOL – sarebbe paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità,
impegna il Governo:
nel prossimo provvedimento utile:
a prevedere che nell'ambito del reclutamento previsto dal citato comma 6-bis, sia attribuito un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
ad integrare la disposizione normativa di cui al citato articolo 3, comma 6-bis, di modo che:
1) al secondo periodo, si introduca il riferimento alle professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL;
2) al terzo periodo, sia in ogni caso prevista una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
9/1239-A/29. Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Donno, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;
in particolare, l'articolo 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;
il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;
occorrono specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;
la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;
secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;
il rapporto detenuti per agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;
il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;
la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g), contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;
occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per potenziare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.
9/1239-A/30. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 13, introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;
il comma 2, inoltre, prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR;
in particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale;
siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi – gli unici attualmente in tirocinio – termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;
occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;
a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;
una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.
9/1239-A/31. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;
in particolare, il comma 1 del su citato articolo interviene sull'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
tuttavia, l'atto in esame nulla dice in merito alla eventuale prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere;
invero, l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari – in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);
il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole «in due scaglioni», senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;
è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;
la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;
in particolare, la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le cosiddette riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;
inoltre, tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 per cento nel settore civile e del 25 per cento nel penale, eliminando il 90 per cento dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.
9/1239-A/32. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;
in particolare, l'articolo 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;
il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;
manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;
è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico-pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti;
infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico-pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;
il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;
il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;
tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65;
in relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;
in particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa circondariale di Trani;
nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico-pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204);
tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica funzionario giuridico-pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),
impegna il Governo
a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.
9/1239-A/33. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame interviene con diffuse disposizioni, dall'articolo 13 all'articolo 18, in materia di giustizia, in particolare, in materia di personale del Ministero della giustizia, di accesso alla magistratura e in materia di personale della Scuola superiore della magistratura;
i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148, hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, in modo da ridurre complessivamente gli uffici giudiziari nel territorio italiano. Ciò ha comportato di fatto un «taglio» dei tribunali minori e la soppressione delle sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;
in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace» ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli Uffici del giudice di pace, determinando la soppressione di 664 delle 846 sedi;
lo stesso decreto prevedeva, come da delega, la particolare possibilità per i comuni, anche consorziandosi tra loro, di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, a patto di accollarsi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici. Solo pochi comuni però, in forma singola o associata, sono riusciti a farsi carico dei costi di mantenimento di tali sedi a causa dei tagli imposti dalla cosiddetta «spending review» dello scorso decennio;
il risultato primario del suindicato intervento legislativo è stato quello di privare interi territori di fondamentali e cruciali presidi di legalità, soprattutto nelle regioni del Sud dove è più forte la presenza della criminalità organizzata;
particolarmente sentita è stata la notevole riduzione degli Uffici del giudice di pace. Si ricorda che il giudice di pace ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione oltre a quella civile, divenendo così un giudice sempre più vicino al cittadino capace di soddisfare in tempi relativamente brevi la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali;
i risparmi di spesa relativi agli accorpamenti, tuttavia, non sono stati quelli sperati e spesso l'efficienza è peggiorata a causa sia dell'enorme aumento dei carichi di lavoro sia per un'edilizia giudiziaria che già prima della riforma era completamente insufficiente a gestire affari e personale;
lo stesso Ministro della giustizia, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata, in data 17 maggio 2023, ha dichiarato: «Noi possiamo ribadire che l'obiettivo della legge delega del 2011, che era – nell'ottica di una spending review – di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo Governo e, in particolare, del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di avere gli esiti negativi della sanità durante il COVID, quando, per accentrare la specializzazione in alcuni settori, la sanità di prossimità vicina al cittadino è venuta meno, con effetti funesti.»,
impegna il Governo
nel quadro di una revisione della riforma della geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla cosiddetta giustizia di prossimità, ad adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza volte ad aumentare il numero degli uffici del giudice di pace, secondo criteri e princìpi direttivi che guardino all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza, tenendo conto anche della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata, al fine di garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e colmare le discrepanze ingiustificate tra i diversi distretti di Corti d'appello.
9/1239-A/34. Caso, Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 dell'atto in esame introduce modifiche normative riguardanti soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
in particolare, esso consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;
i soggetti interessati sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana;
il presidente della regione Veneto ha di recente sottoscritto insieme al Ministro della giustizia un protocollo d'intesa volto a condividere le graduatorie dei concorsi regionali, così da cedere al Ministero della giustizia una lista già formata di candidati a ruoli amministrativi, dalla quale, da subito, quest'ultimo potrà attingere per incrementare il personale dipendente presso i tribunali e rendere più efficiente l'intera macchina della giustizia;
allo scopo di affrontare in modo efficace e concreto la problematica relativa alla carenza di personale nel settore pubblico, specie per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, appare opportuno consentire su tutto il territorio nazionale alle articolazioni periferiche delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti locali, di attingere dalle graduatorie vigenti dei concorsi regionali, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa delle strutture periferiche delle predette amministrazioni e degli enti locali,
impegna il Governo
a intervenire per promuovere sull'intero territorio nazionale in maniera omogenea la stipula di convenzioni tra le regioni e le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti locali per attingere risorse umane dalle graduatorie di concorsi regionali vigenti, così da porre rimedio alla carenza di personale, sulla scorta dell'esperienza che sta vedendo già interessati il Ministero della giustizia e la regione Veneto.
9/1239-A/35. Scerra, D'Orso, Morfino, Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione recante «Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa», prevede la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale, a tal fine operando una riorganizzazione attraverso numerose novelle al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l'articolo descritto, nonostante la rubrica, non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa;
considerato che:
il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del Dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;
l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-bis che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;
la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
la ratio della disposizione risponde alle «prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa», come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare
considerato, altresì, che:
si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.
9/1239-A/36. Pellegrini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani, 5.989.234 risultano essere residenti all'estero (AIRE);
come sottolineato dal Rapporto Italiani nel Mondo 2022 della Fondazione Migrantes, mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia. La presenza italiana nel mondo, dunque, risulta in continua crescita;
a fronte di questa realtà così importante sotto molteplici aspetti, non ultimo in termini di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, si avverte la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini italiani residenti oltreconfine attraverso un maggiore coordinamento tra questi ultimi e l'amministrazione competente;
considerato che:
nel corso della scorsa legislatura, in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità la risoluzione in Commissione conclusiva di dibattito 8-00081 che impegnava il Governo: «ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini»;
tale strumento presenterebbe notevoli vantaggi in termini di fruibilità dei dati di interesse, in quanto racchiuderebbe in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all'estero, quali le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché quelle concernenti i servizi consolari disponibili online,
considerato, altresì, che:
il decreto-legge oggetto di conversione reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
ad intraprendere e sostenere le opportune iniziative volte ad istituire il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, in linea con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, al fine di facilitare l'accesso ai servizi offerti ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini rimpatriati.
9/1239-A/37. Onori, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.
La Camera,
premesso che:
con l'emendamento 12.9 presentato dal Governo è stata delineata, in fase di discussione presso le commissioni di merito, la volontà di avviare una riforma della struttura organizzativa del Ministero della cultura;
la proposta emendativa, che risulta ritirata solo per favorire l'approvazione e la conversione del decreto, evidenzia la volontà di procedere ad una riorganizzazione del MiC che sarà portata – come da dichiarazione ufficiale del Ministro – comunque avanti in tempi brevi;
la proposta, per la quale come Gruppo Pd, con un subemendamento presentato in Commissione e con dichiarazioni a mezzo stampa, ci siamo opposti fermamente esprimendo la nostra contrarietà – intende reintrodurre la riforma ministeriale del 2004 dell'allora Ministro Buttiglione;
la proposta emendativa, successivamente ritirata, prevede la decadenza degli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso, con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, intende modificare anche la formulazione dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di aree funzionali del MiC, introducendo, come riportato dalla relazione tecnica allegata, «una più puntuale ricognizione delle funzioni già svolte dal ministero nell'attuale assetto organizzativo finalizzata ad agevolare l'individuazione delle attribuzioni ai singoli dipartimenti»;
riteniamo grave proporre la riorganizzazione di un Ministero con la previsione di far cessare tutti gli attuali dirigenti generali, strutturando nuovi dipartimenti e, di fatto, sottrarre autonomia a un Ministero e sottoporre al controllo politico gli organi tecnici e scientifici,
impegna il Governo
ad astenersi dall'adottare iniziative normative volte a portare avanti la riorganizzazione del Ministero, così come proposta dall'emendamento governativo 12.9, prevedendo, invece, interventi volti a valorizzare il personale presso il Ministero della cultura e a tutelare il lavoro svolto dai direttori generali, dagli organi tecnici e scientifici, nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
9/1239-A/38. Cuperlo, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Boschi, Fornaro, Borrelli, Alfonso Colucci, D'Alessio, Grippo, Pellegrini, L'Abbate, Francesco Silvestri, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
con riferimento alle concessioni demaniali marittime e, in particolare, ai loro canoni, il loro aggiornamento annuale è disciplinato ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, in base al quale «I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso»;
l'articolo 7 del medesimo decreto-legge, stabilisce altresì che «gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso»;
per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni concessori, in applicazione del criterio di calcolo di cui all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993 (basato sulla media della somma degli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), dal 1995, l'incremento dei canoni demaniali marittimi è sempre stato contenuto. Si sono infatti registrati valori massimi non superiori all'8 per cento (7,35 per cento nel 1996, 5,50 per cento nel 2009, 7,95 per cento nel 2022);
a fine 2022, invece, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, ha fissato a +25,15 per cento l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2023. Tale incremento, aggiungendosi al +7,95 per cento del 2022, ha determinato un aumento dei canoni concessori di oltre 1/3 nell'arco temporale di poco più di un anno;
tale scenario è aggravato dalla circostanza per cui l'aggiornamento annuale dei canoni in base agli indici Istat non viene determinato assumendo come base di calcolo solo la parte del canone unitario corrispondente al minimo determinato dal decreto ministeriale per l'anno precedente ma, piuttosto, sul canone complessivo e maggiore, determinato dalle Autorità di sistema portuale (AdSP);
dalla lettura delle norme sopra richiamate, appare evidente che il legislatore abbia inteso applicare l'adeguamento Istat ai soli valori riportati dal decreto interministeriale, ossia ai valori minimi, e non a quelli adottati dalle singole AdSP, alle quali viene unicamente attribuita la facoltà di adottare diversi criteri di determinazione dei canoni, ai sensi del già richiamato articolo 7 del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
per effetto di questa errata applicazione delle norme, aggravata dall'impennata degli indici Istat, si è determinata, e si sta determinando, una seria difficoltà economica e finanziaria per molte imprese di diversi settori strategici tra cui, la cantieristica navale e gli operatori terminalistici, intervenendo, peraltro, in un contesto economico già fortemente critico per il sistema imprenditoriale. Il settore terminalistico, in particolare, è tra i settori più colpiti, versando i canoni maggiormente onerosi, pari in media ad una cifra tra l'8 e il 20 per cento del fatturato annuo;
la descritta situazione, sta comportando l'applicazione di canoni eterogenei tra loro a seconda del territorio di riferimento e questo rischia di minare alla base i principi generali del diritto comunitario – e in particolare del principio di certezza, di non discriminazione, di libero accesso al mercato, di tutela della concorrenza, del legittimo affidamento del concessionario – generando al contempo effetti incoerenti con gli stessi obiettivi di equilibro del sistema economico sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre adeguate misure per la corretta applicazione dell'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, per l'anno 2023 e per le successive annualità, in linea sia con il dato letterale della norma medesima, sia – e soprattutto – con l'effettiva ratio della disciplina complessiva, affinché l'aggiornamento annuale dei canoni demaniali marittimi si applichi assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente con decreto ministeriale ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
9/1239-A/39. Cavo.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, le attuali disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevedono che, a decorrere dall'anno 2021, le spese relative ad assunzioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura non rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;
si tratta di disposizioni volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario e dei comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate;
nell'ambito oggettivo delle sopracitate disposizioni non sono incluse altresì le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali ovvero regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse;
tuttavia, anche tali procedure di stabilizzazione del personale integrano parimenti una modalità assunzionale finalizzata al potenziamento della capacità amministrativa di regioni ed enti locali, cui applicare criteri che diano maggiore flessibilità alle politiche di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, comunque assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni di cui in premessa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle medesime non rilevino ai fini del rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica individuato con decreto a cadenza triennale del Ministro dell'interno né ai fini del rispetto del valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
9/1239-A/40. Carrà, Sudano, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.
La Camera,
premesso che:
nel decreto in esame vi sono diverse norme che riguardano le società sportive e in particolar modo l'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali;
nel 2017 l'Unesco, durante la sesta conferenza internazionale dei Ministri e alti funzionari responsabili per l'educazione fisica e lo sport (Mineps VI), ha reso operativo il piano Kazan, un accordo globale che unisce le politiche sportive e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile;
Amsterdam ha ospitato il «Sustainable Innovation in sport», la manifestazione organizzata dal programma Climate Action dedicata al mondo sportivo, in cui gli stakeholder hanno discusso di come l'industria sportiva possa ispirare e incoraggiare la lotta contro il cambiamento climatico;
l'impatto sull'ambiente delle manifestazioni sportive non può essere più sotto valutato: i mondiali brasiliani del 2014 hanno prodotto 2,7 milioni di tonnellate di CO2; le principali leghe sportive americane generano 35 mila tonnellate di CO2 ogni anno; nel 2011, 73 milioni di fan della Major League di baseball sono andati a più di due mila partite;
il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha sviluppato una strategia di sostenibilità basata su infrastrutture e siti naturali, approvvigionamento e gestione sostenibile delle risorse, mobilità, forza lavoro e clima. La sostenibilità ormai è uno dei tre pilastri su cui si basa l'Agenda Olimpica al 2020;
la Fifa ha comunicato i suoi progetti sostenibili e tutti gli stadi che ospiteranno la manifestazione internazionali dovranno essere certificati secondo uno degli standard di bioedilizia riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Grazie al suo programma di punta, Fifa Forward, «Continua a lavorare su sostenibilità, diversità e anti-discriminazione – dichiara Fatma Samoura, segretario generale – e svolge un ruolo attivo e significativo nel portare il gioco in tutto il mondo, oltre che garantire un continuo contributo allo sviluppo sostenibile, all'istruzione e alla pace»;
sono già tante le strutture sportive che puntano sulla sostenibilità: Amsterdam, Glasgow, Madrid, Doha e Londra sono solo alcuni dei numerosi esempi che si possono citare. Lo stadio olandese grazie al lavoro congiunto di 4 mila pannelli solari, una turbina eolica ed un complesso sistema di accumulo è in grado, oltre che di produrre l'energia necessaria per auto-consumo, di produrre energia elettrica per le abitazioni limitrofe. Lo stadio che ospita le partite della nazionale scozzese, Hampden Park, ha ridotto il consumo di acqua del 35 per cento in 15 mesi dopo aver installato una serie di apparecchiature in grado di monitorare le anomalie e i consumi di picco nell'utilizzo della risorsa idrica. Il training center dei blancos può contare su 11 nuovi campi artificiali che sfruttano manti erbosi di ultima generazione che non necessitano di irrigazione. Nella capitale del Qatar in occasione dei mondiali di calcio 2022 è stato realizzato il primo stadio a emissioni zero, in grado di sfruttare l'energia solare per generare aria fresca. Nel nuovo stadio dei Tottenham Hotspur è bandito l'utilizzo della plastica usa e getta e verrà utilizzata solo plastica biodegradabile;
anche in casa nostra le iniziative non mancano: il Coni sta collaborando con ASviS per implementare nel suo piano programmatico, azioni concrete per contribuire alla sostenibilità. In occasione degli Internazionali di tennis d'Italia a Roma è stata pubblicata online una mappa per arrivare al Foro Italico senza impattare sull'ambiente. Anche il Giro d'Italia mostra il suo lato green grazie ad un progetto di raccolta differenziata dedicato esclusivamente alla corsa rosa;
lo sport rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per ragazzi in condizioni di svantaggio o marginalità socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;
appare necessario modificare la legislazione italiana al fine di trovare strumenti idonei sia a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, sia a incentivare i proprietari di impianti sportivi a realizzare strutture che rispettino gli impegni contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa. Questo particolare modello di governance permette ai tifosi di una determinata società sportiva di entrare nella sfera di proprietà diffusa del club mediante una partecipazione azionaria,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, attraverso opportune iniziative, affinché la realizzazione di nuovi impianti sportivi sia soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale – norme urbanistiche, di sicurezza, norme tecniche di costruzioni, norme specifiche stabilite dagli enti sportivi – e ai principi ASviS e all'Agenda 2030 per io sviluppo sostenibile;
a favorire, attraverso opportune iniziative, l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
9/1239-A/41. Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame presenta disposizioni che intervengono su molti e diversi ambiti che vanno dall'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e del Giubileo, al comparto agricolo, allo sport e al lavoro;
l'articolo 10, anche al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione del PNRR, contiene norme per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con le quali si consente al personale trasferito all'ANSFISA e già inquadrato presso l'amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario, e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di poter essere inquadrato nell'area dei professionisti di I qualifica, posizione economica prima, della medesima ANSFISA;
le suddette disposizioni di legge dovrebbero essere integrate anche al fine di autorizzare procedure di riqualificazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022. Inoltre le modalità di inquadramento del suddetto personale trasferito, dovrebbero tenere conto anche dell'anzianità di servizio,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, al fine di introdurre gli opportuni correttivi volti a prevedere che il personale trasferito nell'ANSFISA di cui in premessa, non venga inquadrato nell'area dei professionisti di I qualifica, ma nelle posizioni economiche che tengano conto delle singole anzianità di servizio;
a prevedere che, sempre al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione del PNRR, vengano autorizzate nei limiti delle posizioni vacanti, procedure di riqualificazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022.
9/1239-A/42. Ghirra.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame contiene procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, procedure per il trasferimento di competenze tra Ministeri, nonché disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa (articoli 1, 3 e 4);
il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, grazie alle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
la soppressione del Corpo forestale dello Stato, la sua poco lungimirante frammentazione tra Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché la militarizzazione coatta dei forestali non hanno portato, dopo sette anni, quei buoni risultati operativi decantati dal Governo Renzi. Inoltre, le spese non sono affatto diminuite ma, al contrario sono aumentate a dismisura per l'incremento dei centri di costo;
a causa della suddetta riforma, dei 36 Canadair presenti nella flotta, ben 17 non possono volare perché fanno parte del Corpo dei Carabinieri, che non ha ancora acquisito le competenze necessarie. A questo si aggiunga che precedentemente erano specificatamente del Corpo forestale i direttori operativi degli spegnimenti, Dos, ovvero coloro che sono in grado di coordinare i lavori in caso di emergenza. Compito che non è stato riassegnato a nessuno, con gravi ripercussioni sugli stessi spegnimenti; infine si è perso il presidio costante del territorio, che veniva eseguito da agenti della forestale autoctoni, mentre ora, a causa della militarizzazione e centralizzazione, vengono assegnati in maniera burocratica e senza corrispondenza con la conoscenza dello stesso territorio;
questi sette anni di attività non hanno portato alcun risultato positivo, né in termini economici, né in termini qualitativi del servizio reso al nostro ecosistema: nelle foreste e nei boschi non c'è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi;
il 2021 si è chiuso con un dato davvero impressionante: 159.437 ettari di superfici boscate e non devastati dalle fiamme, il 154,8 per cento in più di quelli inceneriti nel 2020 (un dato sicuramente sottostimato, visto che il sistema di monitoraggio europeo prende in considerazione solo gli incendi che hanno interessato una superficie superiore ai 30 ettari);
nel 2021 ben 5.385 i reati accertati, il 27,2 per cento in più rispetto al 2020. Sono cresciute anche le persone denunciate – 658, con un aumento del 19,2 per cento. Particolarmente allarmante è il dato che il 20 per cento del totale degli incendi ha interessato siti «Natura 2000», la superficie totale bruciata in queste aree nel 2021 ha raggiunto i 102.598 ettari;
i numeri delle Forze dell'Ordine, del «Rapporto Ecomafia 2022» e l'analisi dei dati satellitari EFFIS ci dicono che nel 2021 sono stati devastati dalle fiamme ben 159.437 ettari di superfici boscate e non (+154,8 per cento rispetto al 2020);
nel 2022, secondo i dati Ispra, il nostro territorio è stato interessato da incendi di medie e grandi estensioni (superiori all'ettaro) per più di 68.500 ettari, superficie pari quasi all'estensione del Parco nazionale del Gran Paradiso. Il dato è superiore al valore medio delle aree bruciate annualmente in Italia negli ultimi 10 anni, tra il 2012 e il 2021 (55.000 ettari). Di quanto bruciato nel 2022, oltre il 20 per cento consisteva in ecosistemi forestali, in particolare latifoglie decidue (querceti e faggete, circa 6.800 ettari), latifoglie sempreverdi (leccete e macchia mediterranea, circa 4.700) e aghifoglie sempreverdi (pinete mediterranee, quasi 2.700);
in questi giorni metà Italia – Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Abruzzo – è sotto la morsa degli incendi: situazione particolarmente critica si registra a Palermo dove, tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, le fiamme non hanno risparmiato vegetazione, case, ospedali, hotel, monumenti e cimiteri, causando la morte di tre persone. A Vieste sono quasi duemila i turisti evacuati da tre strutture ricettive. A Cardeto, comune in provincia di Reggio Calabria, un uomo è morto mentre cercava di spegnere un incendio. Secondo i dati di martedì 25 luglio disponibili alle ore 19.30, sono state ben 34 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 14 dalla Sicilia, 12 dalla Calabria, 4 dalla Sardegna, 3 dalla Puglia e una dall'Abruzzo. Solo in Sicilia, ad oggi, si calcolano oltre 260 milioni di danni;
dopo sette anni possiamo dire che in Italia manca ancora una pianificazione integrata e di settore, insieme all'adozione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
dopo sette anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale;
dopo sette anni continuiamo ad avere un sistema che:
concentra le risorse prevalentemente sulla lotta attiva agli incendi, esercitata ancora con mezzi aerei forniti dai privati anziché puntare sulla prevenzione;
prende in considerazione il periodo di attività di antincendio boschivo dal 15 giugno al 30 settembre quando è evidente che gli incendi durano tutto l'anno a causa dei cambiamenti dei contesti geografici e climatici;
deve basare le sue previsioni, senza strumenti di monitoraggio efficaci e senza statistiche, soltanto con i dati sulle aree percorse dal fuoco forniti da EFFIS (European Forest Fire Information System);
dove le istituzioni, che forniscono con puntualità il numero degli interventi dei vigili del fuoco, non identificano e monitorano i territori dove con continuità si ripetono incendi per mano criminale;
dopo sette anni è tempo di cambiare, di raccontare dei boschi (che coprono oramai il 40 per cento del territorio) anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;
dopo sette anni emerge con chiarezza che servono investimenti veri, ricerca, strumenti e tecnologie, semplificazioni di procedure e competenze all'interno di una strategia complessiva che poggia le solide basi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale;
gli esperti – e tra loro il Nobel Parisi – lanciano l'allarme: «Occorre parlare delle cause della crisi climatica e delle sue soluzioni». Allarme prontamente fatto proprio dal Presidente Mattarella e dal segretario generale dell'Onu Guterres «A livello globale luglio è stato il più caldo da quando si registrano le temperature. L'era del riscaldamento globale è terminata, per lasciare il posto all'era dell'ebollizione globale». «È ancora possibile limitare la crescita delle temperature a 1.5 gradi Celsius ed evitare il peggio. Ma solo con un'azione immediata»,
impegna il Governo
a ripristinare il Corpo forestale dello Stato attribuendogli anche nuove competenze sia in materia di tutela e prevenzione del nostro patrimonio boschivo, sia di contrasto dei delitti contro l'ambiente, implementando contestualmente la flotta dei Canadair e i sistemi di rilevazione degli incendi boschivi, anche attraverso l'utilizzo di droni e altre strumenti tecnologici idonei nonché di personale specializzato.
9/1239-A/43. Bonelli, Zaratti, Zanella, Borrelli, Dori.
La Camera,
premesso che:
è stato approvato l'emendamento dei Relatori che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per la violazione del codice della strada;
l'emendamento è stato riformulato durante i lavori in Commissione e pertanto l'Osservatorio terrà conto anche dei dati relativi agli incidenti stradali e alle relative conseguenze;
l'Osservatorio sarà composto da tre membri, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
secondo i dati pubblicati dall'Istat nel 2022 sono 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia (+9,9 per cento rispetto all'anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2 per cento) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2 per cento), valori tutti in crescita rispetto al 2021. I morti entro le 24 ore dagli incidenti sono 2.651, mentre si contano 508 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall'evento;
dall'inizio del 2023, fino al 19 giugno, sono state 163 le persone investite e uccise e 65 i ciclisti morti per incidenti stradali. Per l'Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale (Asaps), che si occupa di monitorare le condizioni di sicurezza stradale sul territorio nazionale, i numeri però sono parziali, perché nel conteggio non vengono considerati i feriti gravi che perdono la vita negli ospedali dopo il ricovero,
impegna il Governo
ad audire, prima della nomina dei membri dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, le associazioni familiari e vittime della strada.
9/1239-A/44. Zanella, Zaratti, Bonelli.
La Camera,
premesso che:
i parchi nazionali rivestono una importanza strategica per la tutela del paesaggio e dell'ambiente in cui viviamo;
anche in relazione ai cambiamenti climatici e alle crescenti aspettative e domande di natura e biodiversità, i parchi sono sempre più coinvolti in nuovi programmi nazionali ed europei;
negli anni i parchi non hanno potuto beneficiare della facoltà di ampliare le loro dotazioni organiche, genericamente concessa dalla legislazione alla stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche centrali e locali;
alcuni parchi nazionali disponevano storicamente di dotazioni organiche più rilevanti di altri, alcuni hanno potuto beneficiare di specifiche misure per il rafforzamento dei loro personale dipendente – da ultimo il Parco nazionale delle cinque terre –, mentre altri stanno affrontando serie difficoltà per far fronte a obblighi e impegni crescenti;
il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano dispone di una pianta organica ridotta a soli sette posti in totale (di cui quattro in area C e tre in area B con spesa annua pari a euro 213.419), il numero e l'importo di spesa più basso fra tutti i parchi nazionali italiani in termini assoluti e ancor di più in relazione a estensione e territorio;
tale situazione è dovuta soprattutto a una riduzione della dotazione organica adottata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, che ha penalizzato i parchi a più ridotto carico e costo di personale dipendente;
il parco ha fatto fronte alla carenza di personale attivando convenzioni con altri enti pubblici locali (ad esempio con l'Unione montana dell'Appennino reggiano per la gestione del servizio finanziario);
in considerazione dell'aggravio del carico di lavoro dovuto alle nuove normative, nonché agli impegni assunti in materia di educazione ambientale dal Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, quale coordinatore di una Riserva uomo e biosfera dell'UNESCO, comprendente oltre 80 comuni e oltre 500 mila ettari in 6 province e 3 regioni;
in considerazione altresì degli impegni amministrativi e gestionali sempre più ampi e gravosi conseguenti all'attuazione del programma «Parchi per il clima» con la moltiplicazione dei progetti e delle azioni dell'ente,
impegna il Governo
a considerare le richieste avanzate dal parco nazionale medesimo, accogliendo positivamente la richiesta di ampliamento della propria dotazione organica e in particolare a consentire, analogamente a quanto fatto per il Parco nazionale delle Cinque Terre, l'assunzione di 4 unità in aggiunta alla dotazione esistente, anche eventualmente a carico del bilancio dell'ente stesso.
9/1239-A/45. Bonafè, Braga, Malavasi, Vaccari, Rotelli, Borrelli, Zucconi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 e 39 intervengono sull'organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
l'articolo 38, in particolare, prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione «Milano-Cortina 2026», dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti;
come proposto in discussione nelle Commissioni di merito, riteniamo importante che tali assunzioni siano destinate, nel rispetto delle norme vigenti, a persone con disabilità, che rispettino il principio della parità di genere e, considerata l'importanza dell'evento sportivo, includano atleti e atlete che abbiano indossato la maglia azzurra;
i Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» saranno uno straordinario volano economico per l'intero Paese e specialmente per i territori che li hanno fortemente voluti e che li ospiteranno e rappresenteranno una grande occasione di rilancio dei territori del Nord-est;
la manifestazione sportiva, come sempre accade per i grandi eventi di richiamo internazionale, costituisce un'opportunità per far emergere la cultura, le vocazioni e le identità delle città e dei territori coinvolti non solo in un'ottica olimpica, ma anche in chiave economica e di ridisegno funzionale rispetto al resto dell'Italia e del contesto europeo;
l'attenzione che le città e i territori coinvolti riceveranno nei prossimi anni può diventare una leva per il rilancio economico e sociale di aree interne,
impegna il Governo
considerata l'importanza dell'evento sportivo e al fine di agevolare percorsi professionali in un progetto di crescita all'interno della Governance dello sport, a destinare, una quota parte delle assunzioni effettuate dalla Fondazione «Milano-Cortina 2026» ad atleti e atlete che abbiano indossato la maglia azzurra e – altresì – in ogni caso, a prevedere il rispetto delle norme vigenti finalizzate ad assumere persone con disabilità, garantendo la parità per il genere meno rappresentato.
9/1239-A/46. Berruto, Andrea Rossi, Manzi, Orfini, Zingaretti, Amato, Caso, Quartini, Gribaudo, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 75 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'isola di Nisida ospita l'Istituto penale per i minorenni di Napoli, l'unico, insieme a quello di Casal del Marmo di Roma, destinato ad accogliere sia ragazzi sia ragazze detenute;
isolata dal contesto urbano, trovandosi in una piccola isola nel golfo di Napoli collegata alla terraferma da un istmo, si tratta di una struttura che è stata trasformata nel tempo da casa di rieducazione, destinata anche a minori e ragazzi sottoposti a misure amministrative, prima in Istituto di osservazione minorile e, dalla fine degli anni '80, in Istituto penale minorile;
all'interno dell'istituto è presente un teatro, una struttura di grande valore e bellezza, che però è chiusa da tempo per inagibilità, donata e fortemente voluta da Eduardo De Filippo, perché si utilizzasse il teatro, il suo linguaggio e la sua cultura quali strumenti di crescita, di inclusione sociale e di prevenzione della devianza minorile; un presidio dunque, di cultura e di socialità, oggetto a seguire anche dell'impegno del figlio Luca De Filippo e della fondazione De Filippo;
il valore dell'esperienza teatrale negli istituti di pena minorili è riconosciuto quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, per favorire, nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, nonché a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
oltre al Ministero della giustizia, comune e regione, anche una cordata di imprenditori del FAI e l'Università di Napoli si stanno interessando per riportare in vita il teatro, e che uno dei fondamentali ostacoli sia quello dei costi,
impegna il Governo
ad adottare con sollecitudine, sin dal primo provvedimento utile, le iniziative di competenza sia finanziarie sia organizzative necessarie a ripristinare l'agibilità del teatro dell'istituto penale per minorenni di Nisida.
9/1239-A/47. Serracchiani, Gianassi, Sarracino, Scotto, De Luca.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 75 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'isola di Nisida ospita l'Istituto penale per i minorenni di Napoli, l'unico, insieme a quello di Casal del Marmo di Roma, destinato ad accogliere sia ragazzi sia ragazze detenute;
isolata dal contesto urbano, trovandosi in una piccola isola nel golfo di Napoli collegata alla terraferma da un istmo, si tratta di una struttura che è stata trasformata nel tempo da casa di rieducazione, destinata anche a minori e ragazzi sottoposti a misure amministrative, prima in Istituto di osservazione minorile e, dalla fine degli anni '80, in Istituto penale minorile;
all'interno dell'istituto è presente un teatro, una struttura di grande valore e bellezza, che però è chiusa da tempo per inagibilità, donata e fortemente voluta da Eduardo De Filippo, perché si utilizzasse il teatro, il suo linguaggio e la sua cultura quali strumenti di crescita, di inclusione sociale e di prevenzione della devianza minorile; un presidio dunque, di cultura e di socialità, oggetto a seguire anche dell'impegno del figlio Luca De Filippo e della fondazione De Filippo;
il valore dell'esperienza teatrale negli istituti di pena minorili è riconosciuto quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, per favorire, nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, nonché a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
oltre al Ministero della giustizia, comune e regione, anche una cordata di imprenditori del FAI e l'Università di Napoli si stanno interessando per riportare in vita il teatro, e che uno dei fondamentali ostacoli sia quello dei costi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare azioni per ripristinare l'agibilità del teatro dell'istituto penale per minorenni di Nisida.
9/1239-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Gianassi, Sarracino, Scotto, De Luca.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 75 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
l'Ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;
il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;
l'Ufficio per il processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);
le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;
la figura del funzionario addetto all'Ufficio del processo è delineata, in particolare, dall'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'Ufficio per il processo;
nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;
le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri presidenti delle Corti d'appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'Ufficio per il processo, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;
appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare l'eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a prevedere che il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn-over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/1239-A/48. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.
La Camera,
premesso che:
come noto, l'ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l'obbligo di permanervi almeno per il primo triennio;
terminato l'incarico triennale sono comunque ancora moltissimi i dirigenti che non riescono ad ottenere la mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del Centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli;
a questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando,
impegna il Governo
ad applicare con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, per i quali risulta già terminato l'incarico triennale.
9/1239-A/49. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;
con un emendamento presentato nelle Commissioni competenti abbiamo espresso la nostra contrarietà alle norme inserire e proposto delle modifiche a tutela del personale scolastico;
in materia di reclutamento del personale docente delle scuole la nostra proposta emendativa intendeva abrogare le modifiche apportate dal testo in esame, per le quali è previsto che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengano attuati mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, con prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese; inoltre, abbiamo proposto di ripristinare la disposizione secondo la quale i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria rimangano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nelle precedenti graduatorie immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili; abbiamo proposto di abrogare la disposizione che elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla;
nel merito delle norme il corso dell'esame in Commissione, con l'approvazione di un emendamento della maggioranza, non ha portato alcune migliorie;
tra le modifiche risulta una norma che prevede l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;
tale norma non include i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, al fine del raggiungimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA, oltre a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).
9/1239-A/50. Mauri, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;
al riguardo l'articolo 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un nuovo Capo I-bis, riguardante «Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie», composto dagli articoli 2-bis e 2-ter;
l'articolo 2-ter, del suddetto decreto-legge, disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi, e il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e che tali oneri siano posti a carico dei partecipanti;
la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà, appunto, stabilire il contenuto, la struttura dei percorsi di abilitazione per l'insegnamento e indicarne i costi massimi di iscrizione, sembrerebbe prevedere un costo, a carico dei corsisti di circa 2.000 euro;
come Gruppo Pd, abbiamo più volte avanzato la proposta, in fase di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attraverso atti di sindacato ispettivo e con un emendamento depositato al provvedimento in esame, di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della no tax area, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 CFU;
con l'approvazione di tale norma si potrebbe contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,
impegna il Governo
in fase di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno indicati i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio, a riprendere il principio, già previsto per i corsi di studio e per il conseguimento dei 24 CFU, volto a sottoporre la contribuzione al regime della no tax area.
9/1239-A/51. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Caso, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
in fase di discussione presso le commissioni competenti è stato approvato un emendamento della maggioranza che interviene sulla governance del Centro sperimentale cinematografia, prevedendo la soppressione del direttore generale, a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina – che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e del comitato scientifico ma di nomina politica. Tra l'altro, come già successo con il dl Inps – gli organi in vigore cesserebbero entro trenta giorni dalla conversione del decreto;
alla suddetta norma – come Gruppo Pd – con interventi in Commissione e con dichiarazioni a mezzo stampa, ci siamo opposti fermamente esprimendo la nostra contrarietà;
preoccupa la linea politica definita dall'esecutivo, che dalla norma cosiddetta Fuortes, alla proposta sulla riorganizzazione del ministero, solo momentaneamente sospesa per rispettare i tempi tecnici di approvazione del decreto in discussione, al centro sperimentale cinematografico, che intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura, per definizione autonoma;
ci opponiamo, come manifestato dal settore, al controllo sui luoghi di cultura,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 12-bis, al fine di rivedere e modificare la nuova governance del Centro sperimentale cinematografia, così da rispettare gli studenti e un settore, quello cinematografico e della cultura, autonomo per definizione.
9/1239-A/52. Zingaretti, Manzi, Orfini, Scotto, Berruto, Grippo, Borrelli, Fornaro, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di incrementare la dotazione organica delle pubbliche amministrazioni, e nel caso di specie, intervenire sulla riorganizzazione della struttura ministeriale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende attivare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
al riguardo, l'articolo 9 del provvedimento in oggetto, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad incrementare la dotazione organica di n. 1 unità di dirigente di livello generale e di n. 22 unità di dirigenti di livello non generale, ai sensi del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
tale incremento, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, sebbene condivisibile, risulta tuttavia non sufficiente, e necessita di conseguenza, di essere affiancato ad ulteriori interventi volti a fronteggiare le notorie carenze d'organico, in particolare le strutture periferiche del Dipartimento ministeriale dei trasporti, i cosiddetti Uffici e sezioni coordinate di UMC, in considerazione del collocamento in quiescenza di professionalità tecniche che ancora oggi consentono di mantenere il know-how tecnico dell'amministrazione, e che in mancanza di affiancamento e ricambio, è destinato inesorabilmente a perdersi;
in relazione alle suesposte considerazioni, a parere del sottoscrittore del presente atto, risulta pertanto necessario prevedere un piano di assunzione di personale non solo dirigenziale, ma rientrante nei profili contrattuali di cui all'Area 3 e/o Area 2 del comparto dei trasporti, in particolar modo con mansioni tecniche, da adibire all'espletamento di operazioni di revisione sui mezzi pesanti, settore nei confronti del quale oggi i dati forniti dalle associazioni di categoria ci consegnano una situazione impietosa di croniche attese e ritardi;
a tal fine, si evidenzia che i dati ministeriali aggiornati al 31 dicembre 2021, per effetto di pensionamenti, cosiddetta spending review e mancato turn-over, rilevano che il totale dei dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (in nove anni: dal 2012 al 2021) è passato da 8.396 a 6.224 unità e in relazione specifica al personale in organico presso le UMC negli ultimi venti anni si è assistito ad un dimezzamento, con una riduzione da 4.650 dipendenti del 1997 ai 2.525 del 2021 (comprensivo dei dipendenti presso le UMC e CPA, con una riduzione del 45 per cento), e con una età media di oltre 55 anni; su questo segmento, ipotizzando una simulazione fisiologica di fuoriuscita di risorse al 2026 per pensionamento, si rischia di determinare una riduzione di circa il 24 per cento di risorse certificate, con evidenti effetti sulla disponibilità nei singoli uffici di tali competenze, e sulla risposta qualificata all'utenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti utili, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse finanziarie disponibili entro l'anno in corso, l'introduzione di misure finalizzate all'assunzione di almeno cento dipendenti contrattualmente rientranti nelle Area 3 e/o Area 2 del comparto dei trasporti, con profilo tecnico, anche attraverso le modalità di utilizzo in via preferenziale di graduatorie di pubblici concorsi già approvate e in essere presso amministrazioni di enti locali, per lo svolgimento di attività in missione presso le officine autorizzate della legge 1° dicembre 1986, n. 870, espletando operazioni di revisioni tecniche superiori a 3,5 t.
9/1239-A/53. Gaetana Russo, Mollicone, Deidda, Raimondo, Amich, Longi, Frijia, Amorese, Baldelli, Ruspandini, Cangiano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, che prevede disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è stato significativamente migliorato nel corso dell'esame in sede referente, attraverso l'introduzione di numerose misure volte a migliorare il Sistema-Paese, anche nell'ambito della pubblica amministrazione e delle nuove assunzioni di personale;
lo scorso 19 aprile, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (INFR(2014)4231) per abuso di precariato, includendovi i lavoratori del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
il sistema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito dai conservatori statali, dalle accademie di belle arti (statali e non statali), dagli istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli istituti statali superiori per le industrie artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;
la procedura d'infrazione n. 4231 del 2014 ha richiesto allo Stato italiano l'introduzione di misure volte a prevenire l'abuso dei contratti a termine;
le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute, negli ultimi venti anni, esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento;
attualmente circa 400 docenti precari con almeno 3 anni di servizio non hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle suddette graduatorie;
al riguardo si segnala che il decreto ministeriale n. 180 del 2023 ha sancito una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;
a seguito delle modifiche apportate in corso d'esame al Senato al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, all'articolo 11, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, sono state previste procedure di reclutamento straordinarie selettive riservate ai docenti precari AFAM che hanno maturato almeno tre anni di servizio, salvo approvazione del regolamento sul reclutamento;
il suesposto articolo 11 che avrebbe dovuto stabilizzare i 400 docenti precari AFAM con tre anni di servizio, ha invece introdotto una procedura selettiva (il cui esito non è affatto scontato per possibile bocciatura); pertanto la procedura straordinaria di reclutamento è stata rinviata al prossimo anno accademico 2024/25;
l'eventuale assunzione, previo superamento della prova selettiva, avverrebbe soltanto nel 2025/26, quando tutte le cattedre saranno state già coperte dai concorsi di sede previsti dal decreto ministeriale n. 180 a fronte delle facoltà assunzionali già attribuite dal Ministero dell'università e della ricerca alle singole istituzioni;
al riguardo si evidenzia come il suesposto decreto-legge n. 69 del 2023, non affronta, a parere dello scrivente, in maniera esaustiva il problema della precarizzazione dei docenti AFAM, dovuta alla reiterazione dei contratti a termine, per garantire una parità di trattamento, né tuttavia è stato previsto un piano straordinario di stabilizzazione che porti a coprire le immissioni di ruolo;
il medesimo decreto-legge n. 69 del 2023 non assolve peraltro alle indicazioni della Commissione europea per chiudere la procedura d'infrazione suddetta, anzi o causa dell'ennesimo caso di disparità di trattamento in quanto vengono stabilizzati soltanto i volontari dei Vigili del fuoco e nessuna procedura straordinaria è prevista per i docenti precari AFAM;
risulta urgente e necessario prevedere pertanto, anche a decorrere dall'anno accademico 2023/24 una procedura straordinaria riservata finalizzata all'assunzione in ruolo attraverso una «prova orale e per titoli» per i docenti con tre anni di servizio, predisposta sulla base dei titoli di servizio e di studio posseduti e del giudizio di idoneità conseguito in un'apposita prova orale di natura didattica (una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita una procedura straordinaria di stabilizzazione di circa 400 docenti precari che hanno maturato almeno tre anni di servizio nel sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevedendo che a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e lino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possano indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, una procedura concorsuale di reclutamento «riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale», distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui al comma 4-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9/1239-A/54. Congedo, Cangiano, Mollicone, Amorese, Mari.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, che prevede disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è stato significativamente migliorato nel corso dell'esame in sede referente, attraverso l'introduzione di numerose misure volte a migliorare il Sistema-Paese, anche nell'ambito della pubblica amministrazione e delle nuove assunzioni di personale;
lo scorso 19 aprile, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (INFR(2014)4231) per abuso di precariato, includendovi i lavoratori del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
il sistema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito dai conservatori statali, dalle accademie di belle arti (statali e non statali), dagli istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli istituti statali superiori per le industrie artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;
la procedura d'infrazione n. 4231 del 2014 ha richiesto allo Stato italiano l'introduzione di misure volte a prevenire l'abuso dei contratti a termine;
le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute, negli ultimi venti anni, esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento;
attualmente circa 400 docenti precari con almeno 3 anni di servizio non hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle suddette graduatorie;
al riguardo si segnala che il decreto ministeriale n. 180 del 2023 ha sancito una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;
a seguito delle modifiche apportate in corso d'esame al Senato al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, all'articolo 11, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, sono state previste procedure di reclutamento straordinarie selettive riservate ai docenti precari AFAM che hanno maturato almeno tre anni di servizio, salvo approvazione del regolamento sul reclutamento;
il suesposto articolo 11 che avrebbe dovuto stabilizzare i 400 docenti precari AFAM con tre anni di servizio, ha invece introdotto una procedura selettiva (il cui esito non è affatto scontato per possibile bocciatura); pertanto la procedura straordinaria di reclutamento è stata rinviata al prossimo anno accademico 2024/25;
l'eventuale assunzione, previo superamento della prova selettiva, avverrebbe soltanto nel 2025/26, quando tutte le cattedre saranno state già coperte dai concorsi di sede previsti dal decreto ministeriale n. 180 a fronte delle facoltà assunzionali già attribuite dal Ministero dell'università e della ricerca alle singole istituzioni;
al riguardo si evidenzia come il suesposto decreto-legge n. 69 del 2023, non affronta, a parere dello scrivente, in maniera esaustiva il problema della precarizzazione dei docenti AFAM, dovuta alla reiterazione dei contratti a termine, per garantire una parità di trattamento, né tuttavia è stato previsto un piano straordinario di stabilizzazione che porti a coprire le immissioni di ruolo;
il medesimo decreto-legge n. 69 del 2023 non assolve peraltro alle indicazioni della Commissione europea per chiudere la procedura d'infrazione suddetta, anzi o causa dell'ennesimo caso di disparità di trattamento in quanto vengono stabilizzati soltanto i volontari dei Vigili del fuoco e nessuna procedura straordinaria è prevista per i docenti precari AFAM;
risulta urgente e necessario prevedere pertanto, anche a decorrere dall'anno accademico 2023/24 una procedura straordinaria riservata finalizzata all'assunzione in ruolo attraverso una «prova orale e per titoli» per i docenti con tre anni di servizio, predisposta sulla base dei titoli di servizio e di studio posseduti e del giudizio di idoneità conseguito in un'apposita prova orale di natura didattica (una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche a carattere normativo, affinché sia garantita una procedura straordinaria di stabilizzazione dei docenti precari che hanno maturato almeno tre anni di servizio nel sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
9/1239-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Congedo, Cangiano, Mollicone, Amorese, Mari.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;
analoghi interventi sono stati realizzati con: il decreto-legge n. 173 del 2022 – Riorganizzazione dei Ministeri, dell'11 novembre 2022 (C. 547); la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197), al cui interno è stato inserito, tra l'altro, anche l'assunzione di 300 funzionari al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il decreto-legge n. 13 del 2023 – Decreto PNRR, del 24 febbraio 2023 (C. 1089); il decreto-legge n. 44 del 2023 – Decreto PA, del 22 aprile 2023 (C. 1114); il decreto-legge n. 51 del 2023 – Decreto enti Territoriali del 29 maggio 2023 (C. 1183);
il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;
come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn-over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;
il provvedimento in oggetto non il respiro per affrontare nessuno dei suddetti problemi e le assunzioni rese disponibili sono lontane dal recupero del fabbisogno necessario a tutte le pubbliche amministrazioni;
entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della pubblica amministrazione,
impegna il Governo
ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, in grado di adeguare gli organici di dette amministrazioni, in linea con gli standard dei principali Paesi europei e con le esigenze di modernizzazione dei rapporti tra le diverse articolazioni della Repubblica e i cittadini e il sistema delle imprese.
9/1239-A/55. Scotto, Sarracino, Gribaudo, Fossi, Laus, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, né per migliorare la condizione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e rendere in lavoro nella pubblica amministrazione più attrattivo per i tanti giovani che si sono affacciati al mondo del lavoro in questi ultimi anni;
il tema del potere di acquisto dei salari, sotto la spinta inflazionistica che nel dicembre scorso è arrivata all'11,6 per cento, sta diventando un'emergenza sempre più impellente per milioni di lavoratori e le misure contenute nella recente legge di bilancio hanno rappresentato solo una prima, parzialissima e, a volte, contraddittoria risposta;
secondo gli economisti della stessa Banca centrale europea non sarebbe in corso alcuna pericolosa spirale salari-prezzi, tanto più nel caso italiano, ma ad alimentare la corsa dei prezzi innescata da ripresa post COVID e dalla guerra in Ucraina il fattore più incisivo sono i profitti nell'Eurozona, sulla base dei dati Eurostat, tra il primo e l'ultimo trimestre del 2022, sono cresciuti di quasi il 10 per cento, con il dato delle aziende di beni di consumo della zona euro che hanno aumentato i margini operativi (ricavi meno costi) a una media del 10,7 per cento; un'analisi condivisa anche dal membro italiano del board della Bce, che ha affermato come ci sia «molta discussione sulla crescita dei salari ma stiamo probabilmente prestando insufficiente attenzione all'altra componente del reddito, i profitti (...) i costi degli input stanno diminuendo mentre i prezzi al dettaglio stanno aumentando come i profitti. Questo è sufficiente per essere preoccupato, da banchiere centrale, del fatto che potrebbe esserci un aumento dell'inflazione a causa dell'aumento dei profitti»;
nel comparto del pubblico impiego, oltre alla morsa dell'inflazione, ad indebolire il potere di acquisto delle retribuzioni si deve scontare il ritardo nel rinnovo dei contratti che, secondo lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione, è una vera e propria emergenza e vanno individuate le risorse necessarie per consentirlo;
tuttavia, i saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, indicano chiaramente che se non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della pubblica amministrazione, tanto meno potranno esservi margini finanziari per i rinnovi contrattuali di 3,2 milioni di lavoratori pubblici;
anche dalle prime indicazioni sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR emerge chiaramente che c'è una urgente necessità di potenziare il sistema delle pubbliche amministrazioni, con un forte innesto di nuove competenze e di rendere nel suo complesso più attrattivo il lavoro pubblico, in un ambiente occupazionale sempre più competitivo;
anche per tale ultima esigenza appare indispensabile sbloccare il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, sostenendolo con le adeguate risorse finanziarie,
impegna il Governo
ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare i rinnovi dei contratti pubblici per i 3,2 milioni di lavoratori pubblici.
9/1239-A/56. Laus, Scotto, Gribaudo, Fossi, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, né per migliorare la condizione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e rendere in lavoro nella pubblica amministrazione più attrattivo per i tanti giovani che si sono affacciati al mondo del lavoro in questi ultimi anni;
tra i problemi che maggiormente condizionano l'organizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni vi è l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato;
una prassi che, oltre a pregiudicare le legittime aspettative di un lavoro stabile per i dipendenti pubblici interessati, non consente una organizzazione efficiente delle stesse amministrazioni e non favorisce processi virtuosi di qualificazione ed aggiornamento professionale;
la situazione è tanto diffuso e radicato che la Commissione europea ha intimato all'Italia di prevenire l'abuso di contratti a tempo determinato e ad evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. La Commissione europea ha recentemente inviato un parere motivato per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
la condizione di precarietà nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni deve essere rapidamente superata e, tal fine, appare necessario procedere ad una proroga temporale delle disposizioni che prevedono processi di stabilizzazione di detti lavoratori,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di proseguire e rafforzare, con la massima sollecitudine, il processo di stabilizzazione anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, così come disposto ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario.
9/1239-A/57. Gribaudo, Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fossi, Laus, Sarracino, Fornaro.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di proseguire e rafforzare, con la massima sollecitudine, il processo di stabilizzazione anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, così come disposto ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario.
9/1239-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fossi, Laus, Sarracino, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;
analoghi interventi sono stati realizzati con: il decreto-legge n. 173 del 2022 – Riorganizzazione dei Ministeri, dell'11 novembre 2022 (C. 547); la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197), al cui interno è stato inserito, tra l'altro, anche l'assunzione di 300 funzionari al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il decreto-legge n. 13 del 2023 – Decreto PNRR, del 24 febbraio 2023 (C. 1089); il decreto-legge n. 44 del 2023 – Decreto PA, del 22 aprile 2023 (C. 1114); il decreto-legge n. 51 del 2023 – Decreto enti territoriali del 29 maggio 2023 (C. 1183);
il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;
tra i tanti fattori che incidono sulla ordinata organizzazione di molte amministrazioni vi è il fenomeno dei lavoratori distaccati che, anche per diversi anni, si trovano ormai inseriti operativamente in amministrazioni di cui sono organicamente componenti;
un fenomeno che, ovviamente, rappresenta un problema di programmazione e valorizzazione per le amministrazioni utilizzatrici, oltre che di incertezza per i lavoratori interessati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a superare il problema di cui in premessa, prevedendo che, precedentemente all'attivazione delle procedure per le nuove assunzioni, le pubbliche amministrazioni dispongano, previo assenso degli interessati, l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato presso le medesime amministrazioni un congruo periodo di servizio continuativo.
9/1239-A/58. Marino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a superare il problema di cui in premessa, prevedendo che, precedentemente all'attivazione delle procedure per le nuove assunzioni, le pubbliche amministrazioni dispongano, previo assenso degli interessati, l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato presso le medesime amministrazioni un congruo periodo di servizio continuativo.
9/1239-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;
appare necessario favorire il più accelerato ingresso nelle pubbliche amministrazioni di nuove risorse lavorative, mettendole in condizione di assolvere pienamente alle funzioni ordinarie, soprattutto in una fase di straordinario sforzo organizzativo legato all'attuazione del PNRR;
da questo punto di vista le recenti modifiche introdotte all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal precedente decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di limitazione dello scorrimento delle graduatorie per gli idonei e di durata delle medesime ha creato notevoli problemi interpretativi ed applicativi, mettendo in difficoltà le pubbliche amministrazioni e frustrando le legittime aspettative di tanti partecipanti ai concorsi pubblici;
una particolare attenzione merita la peculiare condizione organizzativa dei piccoli comuni, così come degli enti operanti in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
tali problemi risultano solo parzialmente corretti con il provvedimento in oggetto, dopo l'esame in sede referente, con particolare riferimento alla deroga prevista per i piccoli comuni con popolazione sotto i 3.000 abitanti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte rivedere la disciplina in questione, ampliando la citata deroga prevista per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, prendendo a riferimento i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nonché per gli enti situati in aree dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
9/1239-A/59. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il Parlamento ha convertito in legge il disegno di legge n. 747 «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» con il quale con l'articolo 35 comma 5-ter introduce una norma di merito per i concorsi pubblici al fine di considerare idonei i soli candidati che si sono collocati, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi e che in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall'assunzione l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria;
preso atto che:
le Camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese;
singolarmente o in forma associata, le Camere di commercio esercitano le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà;
considerato che:
le Camere di commercio sono enti pubblici a cui si accede attraverso concorso e, con l'introduzione della legge sopra citata, ci sarebbe una moltiplicazione di costi e tempi a carico delle stesse e a discapito di quel tanto auspicato obiettivo di semplificazione richiesto dal legislatore nella selezione e nel reclutamento del personale della pubblica amministrazione, soprattutto in considerazione delle stringenti necessità di approvvigionamento di personale a fronte di tempi e risorse necessari per l'espletamento delle nuove procedure concorsuali,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità, anche alla luce delle disposizioni sopra riportate, di inserire le Camere di commercio tra gli enti da escludere dall'articolo 35 comma 5-ter della legge 21 giugno 2023, n. 74 che impone di considerare idonei i soli candidati che si sono collocati, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.
9/1239-A/60. Giovine, Rizzetto, Volpi, Mollicone, Amorese, Ambrosi, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
il testo contiene previsioni relative alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di alcuni ministeri;
appare necessario e indifferibile garantire una migliore funzionalità delle strutture del Ministero della cultura;
tale obiettivo non può che passare attraverso una revisione dell'assetto organizzativo del Dicastero;
il Governo aveva già, in tal senso, presentato un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto che ha successivamente ritirato;
tale ritiro non presuppone una valutazione circa il superamento delle numerose criticità organizzative esistenti ma rende vieppiù urgente l'esigenza di intervenire sul punto,
impegna il Governo
ad adottare con la massima urgenza, entro il mese di settembre, un provvedimento normativo volto a prevedere che il Ministero della cultura si articoli in non più di cinque dipartimenti con un numero di posizioni di livello dirigenziale generale non superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti medesimi.
9/1239-A/61. Foti, Molinari, Barelli, Lupi, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione del 22 giugno 2023, n. 75 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
il provvedimento in esame appare riconducibile a distinte finalità: prevedere il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, predisporre interventi nel settore agricolo, nel settore dello sport e nelle politiche del lavoro, nonché disporre misure per l'organizzazione del Giubileo del 2025;
la Corte EDU, con la sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893, Casarin/Italia, ha affermato che non è ripetibile l'emolumento – avente carattere retributivo non occasionale – corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo e incolpevole affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la ripetizione di tale emolumento, «(...) benché indebito ai sensi delle disposizioni nazionali), comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione sotto il profilo della mancanza di proporzionalità»;
il legislatore nazionale, a sua volta, è intervenuto in maniera analoga con l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza – urgenza in caso di intervenuta legittimità delle previsioni regionali dello specifico trattamento retributivo;
sarebbe opportuno tutelare quelle categorie di lavoratori pubblici (assegnati agli uffici di diretta collaborazione delle regioni nonché incaricati alla esecuzione di progetti con contratti pubblici conferiti dalle regioni) per le quali, la sopravvenuta carenza o illegittimità del titolo, o delle disposizioni relative allo specifico trattamento retributivo, in alcun modo attribuibile ad errore da parte del lavoratore, produca una richiesta di restituzione degli emolumenti, anche onnicomprensivi, per le prestazioni concretamente rese, che non può gravare sul lavoratore incolpevole che ha fatto legittimo affidamento sulla stabilità del compenso percepito in maniera continuativa;
la richiesta volta alla restituzione degli emolumenti, fermo restando il necessario bilanciamento delle esigenze dell'interesse pubblico da un lato e di quelle del lavoratore dall'altro, si tradurrebbe, dunque, in una lesione dei diritti dei lavoratori costituzionalmente tutelati, in particolar modo del diritto ad un giusto compenso, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la non ripetibilità delle indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione assegnati agli uffici di diretta collaborazione delle regioni nonché a quelli incaricati alla esecuzione di progetti con contratti pubblici conferiti dalle regioni, ai sensi di disposizioni legislative vigenti all'atto della assegnazione all'ufficio, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
9/1239-A/62. Cangiano, Cerreto, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che reca – tra le altre – norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
in particolare, diverse disposizioni del decreto-legge (articoli 5, 6, 14 e 22) dettano misure per la valorizzazione di specifiche categorie di personale della pubblica amministrazione e stanziano risorse finanziarie collegate alla contrattazione collettiva;
in tema di valorizzazione del personale, la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 310, lettere b) e c), ha previsto specifici fondi destinati al personale con qualifica di ricercatore e tecnologo di terzo livello e al personale tecnico ed amministrativo degli enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;
non è stata, invece, prevista un'analoga disponibilità finanziaria per gli EPR non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, quali: ISTAT, ASI, CREA, ENEA, INAIL settore ricerca, INAPP, ISIN, ISPRA, ISS, ANPAL settore ricerca; tali enti, allo stato, non potrebbero quindi attuare gli interventi legati all'ordinamento professionale né per i propri ricercatori né per il personale tecnico e amministrativo;
il personale degli EPR, indipendentemente da quale sia il ministero che vigila l'ente di appartenenza, è ricompreso nello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro (comparto Istruzione e Ricerca); pertanto, la palese discriminazione che comporta una tale asimmetrica disponibilità finanziaria determina un grave vulnus all'unitarietà del sistema,
impegna il Governo
a prevedere, nel disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2024 o in un precedente provvedimento legislativo, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la valorizzazione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo di terzo livello e del personale tecnico ed amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con quanto disposto per il personale delle medesime qualifiche degli EPR vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
9/1239-A/63. Schifone, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra le differenti misure trattate interviene in merito alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e anche specializzato afferente a diverse strutture della pubblica amministrazione e del Ministero della salute;
nello specifico, viene incrementato il Fondo Risorse Decentrate del Ministero della salute destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali, al fine di garantire una adeguata incentivazione a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi;
diverse sono le misure adottate nel provvedimento e volte alla stabilizzazione, o all'assunzione di personale precario, per tutti i ministeri o per agenzie e partecipate statali;
non è stata ancora prevista nessuna disposizione normativa per gli ormai 33 storici precari dell'AIFA che, ottemperano alle proprie attribuzioni avvalendosi, oltre che del personale di ruolo, di lavoratori con contratti a tempo determinato, somministrati e a progetto, che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati;
non si è ancora riusciti ad attuare interventi concreti volti a porre rimedio a questo prolungato precariato, che permetterebbe di far tesoro del significativo patrimonio di conoscenze ed esperienze acquisito dal sopracitato personale in tanti anni di servizio presso l'agenzia;
in particolare, gli ultimi concorsi banditi dall'Agenzia hanno sostanzialmente fallito nell'intento, pur dichiarato nella norma autorizzativa e nei relativi bandi, di valorizzare l'esperienza dei lavoratori a progetto e somministrati. Per di più, occorre evidenziare che i posti messi a concorso sono sempre stati inferiori al numero dei precari esistenti e che i suddetti bandi, non hanno contemplato quote di riserva per chi avesse maturato anni di esperienza di lavoro presso l'Agenzia, né un efficace meccanismo di valorizzazione dell'anzianità di servizio;
a tutto ciò si unisce la precaria situazione dei 5 biologi in attesa di una proroga della graduatoria e della riorganizzazione interna, funzionari idonei in graduatoria per la dirigenza sanitaria di AIFA, che auspicano uno scorrimento della graduatoria, considerata anche la carenza di personale;
a fronte di questa complessa situazione, è stato possibile esclusivamente grazie a proroghe e rinnovi contrattuali per i lavoratori somministrati e a progetto poter svolgere il proprio lavoro in AIFA;
si è trattato, tuttavia, di misure tampone, in sé inadatte a risolvere un problema oggettivamente riconosciuto come strutturale da tutti gli attori in causa,
impegna il Governo
ad adottare nel primo provvedimento utile, le misure necessarie atte a garantire una reale tutela della dignità dei lavoratori, precari AIFA e dei biologi idonei in graduatoria, citati in premessa, assicurando la possibilità di mettere a regime il lavoro svolto dai 33 precari presso l'AIFA che da 13 anni lavorano con rinnovi annuali o addirittura semestrali in condizione di precarietà e valutando la possibilità di uno scorrimento in graduatoria per i biologi risultati idonei nella procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato nelle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'AIFA.
9/1239-A/64. Ciocchetti, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra le differenti misure trattate interviene in merito alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e anche specializzato afferente a diverse strutture della pubblica amministrazione e del Ministero della salute;
nello specifico, viene incrementato il Fondo Risorse Decentrate del Ministero della salute destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali, al fine di garantire una adeguata incentivazione a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi;
diverse sono le misure adottate nel provvedimento e volte alla stabilizzazione, o all'assunzione di personale precario, per tutti i ministeri o per agenzie e partecipate statali;
non è stata ancora prevista nessuna disposizione normativa per gli ormai 33 storici precari dell'AIFA che, ottemperano alle proprie attribuzioni avvalendosi, oltre che del personale di ruolo, di lavoratori con contratti a tempo determinato, somministrati e a progetto, che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati;
non si è ancora riusciti ad attuare interventi concreti volti a porre rimedio a questo prolungato precariato, che permetterebbe di far tesoro del significativo patrimonio di conoscenze ed esperienze acquisito dal sopracitato personale in tanti anni di servizio presso l'agenzia;
in particolare, gli ultimi concorsi banditi dall'Agenzia hanno sostanzialmente fallito nell'intento, pur dichiarato nella norma autorizzativa e nei relativi bandi, di valorizzare l'esperienza dei lavoratori a progetto e somministrati. Per di più, occorre evidenziare che i posti messi a concorso sono sempre stati inferiori al numero dei precari esistenti e che i suddetti bandi, non hanno contemplato quote di riserva per chi avesse maturato anni di esperienza di lavoro presso l'Agenzia, né un efficace meccanismo di valorizzazione dell'anzianità di servizio;
a tutto ciò si unisce la precaria situazione dei 5 biologi in attesa di una proroga della graduatoria e della riorganizzazione interna, funzionari idonei in graduatoria per la dirigenza sanitaria di AIFA, che auspicano uno scorrimento della graduatoria, considerata anche la carenza di personale;
a fronte di questa complessa situazione, è stato possibile esclusivamente grazie a proroghe e rinnovi contrattuali per i lavoratori somministrati e a progetto poter svolgere il proprio lavoro in AIFA;
si è trattato, tuttavia, di misure tampone, in sé inadatte a risolvere un problema oggettivamente riconosciuto come strutturale da tutti gli attori in causa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile, le misure necessarie atte a garantire una reale tutela della dignità dei lavoratori, precari AIFA e dei biologi idonei in graduatoria, citati in premessa, assicurando la possibilità di mettere a regime il lavoro svolto dai 33 precari presso l'AIFA che da 13 anni lavorano con rinnovi annuali o addirittura semestrali in condizione di precarietà e valutando la possibilità di uno scorrimento in graduatoria per i biologi risultati idonei nella procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato nelle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'AIFA.
9/1239-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame, all'articolo 25, introduce disposizioni in materia di personale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale prevedendo la definitiva confluenza in un'apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno;
l'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto che, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia fino al 31 dicembre 2026, sia possibile destinare le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 136 – del 13 giugno 2023, sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse dirette a sostenere i citati oneri, prevedendo che i comuni interessati presentino, in modalità digitale, le istanze di accesso al fondo attraverso il sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. L'importo annuo del sostegno è stato determinato in euro 40.000 per ciascun segretario, sia esso assegnato ad un comune singolo o a più comuni convenzionati;
a normativa vigente, il contributo in oggetto spetta soltanto per gli «incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» ossia per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolato in 18 sezioni regionali;
risultano, quindi, esclusi dal predetto contributo statale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome di Trento e di Bolzano i cui segretari sono iscritti in albi distinti, istituiti e disciplinati dalle disposizioni regionali e provinciali vigenti;
ciò determina una disparità di trattamento nei confronti dei Comuni valdostani e trentini, che non pare giustificata, concorrendo anch'essi alla realizzazione del PNRR,
impegna il Governo
a estendere, nel primo provvedimento utile, l'applicabilità della previsione di cui al comma 828 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai comuni della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti regionali e provinciali, al fine di garantire anche agli stessi la partecipazione alla ripartizione dei fondi connessi all'attuazione del PNRR.
9/1239-A/65. Manes.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 34 del decreto-legge in esame prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi, e a tal fine dispone che il Coni, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti;
con un emendamento del relatore è stato altresì previsto che a decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti che sono nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, è previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione; i criteri di determinazione del rimborso sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
mentre per i magistrati ordinari il CSM, con la circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015, ha vietato gli incarichi di giustizia sportiva, il Regolamento sugli incarichi dei magistrati amministrativi consente le funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'ambito della giustizia sportiva;
i magistrati amministrativi sono meno di 500, ma ben 56 ricoprono anche delicati incarichi di giustizia sportiva del Coni o delle varie Federazioni, con il rischio evidente di conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza;
bisogna inoltre considerare la gravosità degli incarichi in oggetto, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica,
impegna il Governo
a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o in alternativa a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi.
9/1239-A/66. Enrico Costa, D'Alessio, Pittalis, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030;
un emendamento approvato in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (ora articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge come convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 75);
inoltre, durante la discussione sulla conversione del citato decreto-legge n. 44 del 2023 la Camera ha approvato un ordine del giorno con la quale si impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché le amministrazioni centrali e le agenzie provvedano a stipulare, nel più breve lasso di tempo possibile, le convenzioni necessarie per consentire, mediante lo scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità, di rispondere celermente alla carenza di personale nella PA;
durante i lavori in Commissione I e XI è stato approvato un emendamento al presente decreto che consente, al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24, alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
allo stato attuale, nelle pubbliche amministrazioni che stanno procedendo alla convocazione dei vincitori e idonei utilmente collocati nelle graduatorie RIPAM in corso di validità, si registrano significativi ritardi nella copertura dei posti per i quali vi è stata decadenza o rinuncia;
tali condizioni sono determinate, altresì, dal fatto che vi sono numerosi soggetti che rinunciano alla chiamata o perché utilmente collocati in più graduatorie o perché non interessati alla chiamata proveniente da agenzie o amministrazioni non banditrici;
ciò determina, nonostante la copertura finanziaria stanziata per l'assunzione delle già menzionate risorse, il mancato soddisfacimento del fabbisogno delle amministrazioni coinvolte, incidendo gravemente su efficacia, efficienza ed economicità della PA;
a tal riguardo, si segnala che dal momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza della rinuncia dei soggetti chiamati e la successiva convocazione per scorrimento degli ulteriori idonei trascorrono mediante sei mesi, durante i quali le PA interessate sono costrette ad operare in carenza di personale,
impegna il Governo
a valutare tutte le opportune iniziative necessarie a semplificare le procedure e ridurre le tempistiche di scorrimento delle graduatorie.
9/1239-A/67. Casu.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Aula il decreto-legge «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;
tra le varie questioni sollevate durante l'esame del provvedimento vi è quella della norma introdotta dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (cosiddetto «decreto Pubblica amministrazione 1») che ha modificato il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imponendo forti limiti allo scorrimento delle graduatorie con la previsione di un tetto del 20 per cento sui posti banditi, e la possibilità di far scorrere le graduatorie solo per posti per i quali si sia verificata una rinuncia nei sei mesi successivi dallo svolgimento del concorso;
tale norma – oltre a risultare contraddittoria ed equivoca rispetto a quanto previsto dal medesimo articolo 5-ter che prevede comunque una durata generale delle graduatorie di due anni e non di sei mesi – finisce per mettere in difficoltà, tra gli altri, anche i piccoli comuni, o quelli che si trovano in zone in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, costretti a fronteggiare i tempi lunghi dello svolgimento di un concorso e i connessi oneri economici, senza poter scegliere di avvalersi di idonei vincitori di un concorso da poco espletato;
né le norme approvate, volte ad escludere i comuni sotto i 3.000 abitanti o ad escludere dall'applicazione del tetto del 20 per cento e della durata di sei mesi alcune categorie di concorsi, appaiono sufficienti a risolvere tutti i problemi posti da questa disposizione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sopprimere quanto prima questa previsione normativa che, introdotta ad aprile, è stata già oggetto di almeno due modifiche, senza che si sia ancora riusciti a risolvere tutti i problemi posti dalla disposizione in esame.
9/1239-A/68. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il decreto in fase di conversione prevede una serie di misure inerenti il lavoro, le politiche sociali e assunzionali nel settore della pubblica amministrazione;
la manovra di bilancio per il 2023 ha rimandato a data da destinarsi il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, concedendo soltanto un bonus accessorio una tantum che prevede l'erogazione, per il solo anno in corso, di un emolumento da corrispondere in tredici mensilità in misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
le risorse stabili per i rinnovi dei contratti 2022-2024 dei settori pubblici sono quasi azzerate e, stando sempre alla legge di bilancio 2023, il nuovo piano gestionale dedicato al CCNL 2025-2027 che prevede l'erogazione una tantum di cui si è detto, pari a 1 miliardo di euro, non vi sono altre risorse disponibili per il 2024 e il 2025;
anche il nuovo documento di economia e finanza, non prevede nuovi stanziamenti per il rinnovo dei contratti per il settore della pubblica amministrazione, come attesta la relazione presentata dalla Corte dei conti sul coordinamento di finanza pubblica, che sottolinea anche come vi siano elevate stime previste per il recupero dell'inflazione e del persistere della corsa oltre le attese della dinamica dei prezzi;
stando alle previsioni attuali, mancherebbero perfino le risorse, per garantire la conferma dell'erogazione accessoria prevista in bilancio per il 2023;
i dipendenti pubblici in attesa di rinnovo contrattuale ammontano a circa 10 milioni di unità e, per restare alle stime fatte dal Ministro Zangrillo, che sono da ritenere assai prudenti, sarebbero necessari almeno 7 miliardi di euro per garantire il rinnovo a tutti i comparti,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di redazione del disegno di legge di bilancio, opportuni stanziamenti sulle risorse stabili, tali da consentire di dare celermente seguito alle procedure connesse al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico.
9/1239-A/69. Boschi, Gruppioni.
La Camera
impegna il Governo
a prevedere, in sede di redazione del disegno di legge di bilancio, opportuni stanziamenti sulle risorse stabili, tali da consentire di dare celermente seguito alle procedure connesse al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico.
9/1239-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;
opportunamente l'articolo 2 del provvedimento in oggetto consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
molti di tali lavoratori che già sono stati stabilizzati in questi anni si trovano ad essere retribuiti esclusivamente con il contributo nazionale, che ammonta a circa 400 euro mensili, una condizione che, non impegnando ulteriori risorse per le pubbliche amministrazioni e le loro società, appare inaccettabile oltremisura;
è necessario individuare soluzioni strutturali che superino le suddette condizioni di lavoro in tutti gli ambiti e, soprattutto, nelle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a superare il problema di cui in premessa, prevedendo che, ai lavoratori ex Isu stabilizzati nelle amministrazioni pubbliche in questi anni e fruitori del contributo nazionale si possano applicare le procedure di mobilità previste per coprire vuoti di organico nella pubblica amministrazione comprese le società pubbliche, riconoscendo la priorità per coloro sono utilizzati con l'orario minimo.
9/1239-A/70. Sarracino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;
le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517), sanitarie (articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517) e del modello unico (articolo 2, comma 3);
considerato che:
il Legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;
l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo a) sono inquadrati come «Elevate professionalità non dirigenziali» mentre nel settore sanità (AOU tipo b) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato;
per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale.
9/1239-A/71. Tassinari.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;
le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517), sanitarie (articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517) e del modello unico (articolo 2, comma 3);
considerato che:
il Legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;
l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo a) sono inquadrati come «Elevate professionalità non dirigenziali» mentre nel settore sanità (AOU tipo b) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato;
per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale.
9/1239-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali; appare necessario favorire il più accelerato ingresso nelle pubbliche amministrazioni di nuove risorse lavorative, mettendole in condizione di assolvere pienamente alle funzioni ordinarie, soprattutto in una fase di straordinario sforzo organizzativo legato all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
da questo punto di vista la procedura dello scorrimento delle graduatorie di concorso rappresenta la forma più immediata di inserimento di personale per le amministrazioni, già in forte carenza di personale, impegnate nello straordinario sforzo organizzativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027;
in particolare, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, con un'ampia dotazione di tali fondi potrebbero attingere, tramite scorrimento, da graduatorie esistenti, per categorie C e D, per il potenziamento degli uffici regionali e delle strutture periferiche. Per le medesime finalità, anche i comuni dovrebbero essere autorizzati a stipulare accordi con le regioni per l'utilizzo delle medesime graduatorie, anche senza la modifica dei regolamenti comunali, per il potenziamento dei propri uffici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a consentire alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale la possibilità di attingere, tramite scorrimento, alle graduatorie esistenti per categorie C e D, per il potenziamento degli uffici regionali e delle strutture periferiche, nonché ai comuni di stipulare accordi con le regioni per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.
9/1239-A/72. Barbagallo, Casu, Bonafè, Scotto.
La Camera,
premesso che:
la procedura dello scorrimento delle graduatorie di concorso rappresenta la forma più immediata di inserimento di personale per le amministrazioni, già in forte carenza di personale, impegnate nello straordinario sforzo organizzativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027;
in particolare, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, con un'ampia dotazione di tali fondi potrebbero attingere, tramite scorrimento, da graduatorie esistenti, per categorie C e D, per il potenziamento degli uffici regionali e delle strutture periferiche. Per le medesime finalità, anche i comuni dovrebbero essere autorizzati a stipulare accordi con le regioni per l'utilizzo delle medesime graduatorie, anche senza la modifica dei regolamenti comunali, per il potenziamento dei propri uffici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a consentire alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale la possibilità di attingere, tramite scorrimento, alle graduatorie esistenti per categorie C e D, per il potenziamento degli uffici regionali e delle strutture periferiche, nonché ai comuni di stipulare accordi con le regioni per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.
9/1239-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Casu, Bonafè, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
con decorrenza 1° luglio 2023, l'Agenzia delle entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità «fuori servizio», qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni;
con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell'attività superiore ai 12 giorni. Al riguardo, è previsto che «Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile»;
ne conviene, che se il periodo di chiusura o di interruzione è superiore a dodici giorni, l'Agenzia delle entrate procede con l'invio di una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'esercente per chiedere chiarimenti in merito, obbligando il contribuente a comunicare all'ufficio delle entrate il motivo della mancata trasmissione per chiusura o interruzione (ferie, chiusura stagionale malattia e quant'altro);
oltremodo, si tratta di un adempimento superfluo e in contrasto il processo di semplificazione in atto poiché l'utilizzo dei Registratori Telematici per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avviene già in maniera digitalizzata e automatica,
impegna il Governo
nell'ambito delle misure volte a semplificare e rendere più efficace l'azione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al rapporto fra i cittadini e l'Agenzia delle entrate, a valutare l'opportunità di consentire agli utenti di gestire autonomamente e senza ulteriori adempimenti burocratici e/o amministrativi la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura o interruzione, esonerandoli quindi dal comunicare all'Agenzia delle entrate il motivo della mancata trasmissione telematica dei dati.
9/1239-A/73. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 stabilisce la facoltà di assumere giovani laureati, con contratto di apprendistato di durata massima di 36 mesi, nonché studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro attraverso apposite convenzioni non onerose con istituzioni universitarie, già prevista per le pubbliche amministrazioni dalle richiamate disposizioni, debba avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione (comma 1, lettera b));
l'utilizzo del contratto di apprendistato come forma di inserimento dei giovani all'interno delle pubbliche amministrazioni risulta velleitario tenuto conto che oggi i problemi più rilevanti sono relativi alle retribuzioni, ai tetti al salario accessorio e più in generale ai vincoli alla contrattazione integrativa, senza parlare dei carichi di lavoro insopportabili in ragione di una strutturale carenza di organico diffusa di tutte le amministrazioni pubbliche;
non è certo prevedendo come stabilito con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, l'apprendistato nelle pubbliche amministrazioni che si favorisce realmente l'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione dove già è abbondante l'uso di assunzioni a tempo determinato,
impegna il Governo
a prevedere in un prossimo provvedimento la soppressione dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023.
9/1239-A/74. Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
si rende necessario non far andare disperso il patrimonio professionale del personale precario assunto ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mirava a rafforzare gli uffici tecnici dei comuni colpiti degli eventi sismici che hanno interessato l'Area Etnea nel 2018;
una procedura di stabilizzazione che potrebbe essere avviata in analogia con quanto avvenuto con i tecnici precari degli eventi sismici di Abruzzo, Umbria, Marche e Puglia;
è possibile assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nei comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzando questi ad assumere a tempo indeterminato il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni maturati entro il 31 dicembre 2024;
tali professionalità a fronte della drammatica situazione che i comuni della città metropolitana di Catania stanno affrontando in questi giorni, potrebbero anche essere utilizzate per la realizzazione dei necessari e improcrastinabili interventi sulle infrastrutture e di tutela del territorio,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative necessarie, anche individuando le risorse economiche, al fine di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei tecnici precari assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del citato decreto, in coerenza con quanto avvenuto con avvenuto con i tecnici precari degli eventi sismici di Abruzzo, Umbria, Marche e Puglia.
9/1239-A/75. Fratoianni, Zaratti, Mari, Grimaldi, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la creazione di specifiche dotazioni organiche nelle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, relative alle posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio;
il rapporto di lavoro di tale personale sarà disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto;
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di tale personale;
il CCNL 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca è attualmente in fase di definizione,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile affinché, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca il personale di cui in premessa sia inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto, dell'elenco di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
a prevedere, altresì, che nell'ambito del medesimo ruolo e nell'ambito del rinnovo contrattuale possano essere istituite ulteriori aree professionali di supporto diretto alle attività didattiche, di produzione e di ricerca.
9/1239-A/76. Evi, Piccolotti, Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
già in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, contenente una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, è stato posto il tema della necessità di reperire le risorse per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego per gli anni 2022-2024;
il tema del potere di acquisto dei redditi da lavoro dipendente sta diventando un'emergenza per milioni di lavoratori pubblici;
nel comparto del pubblico impiego, oltre alla morsa dell'inflazione, ad indebolire il potere di acquisto delle retribuzioni si aggiunge il ritardo nel rinnovo dei contratti che è diventata una vera e propria emergenza e da qui la necessità improrogabile di individuare le risorse necessarie per consentire i rinnovi dei contratti per il pubblico impiego che interessano 3,2 milioni di lavoratori;
già a partire dalla attuazione degli interventi del PNRR emerge la necessità di potenziare il sistema delle pubbliche amministrazioni, attraverso il superamento del precariato, con un forte innesto di nuove competenze, una più efficace formazione e qualificazione del pubblico impiego nonché di rendere maggiormente attrattivo il pubblico impiego anche con un rinnovo contrattuale che non si fermi solo, nel migliore dei casi, nel parare gli aumenti derivanti dall'impennata dell'inflazione;
appare quindi ineludibile e indispensabile procedere speditamente nel rinnovo dei contratti nel pubblico impiego già oggi in ritardo riguardando gli anni 2022-2024, individuando congrue risorse finanziarie,
impegna il Governo
ad adottare, senza alcuna ulteriore forma dilatoria, ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare i rinnovi dei contratti pubblici, comprendendo anche adeguate risorse da destinare alla formazione dei 3,2 milioni di lavoratori pubblici.
9/1239-A/77. Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
già in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, contenente una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni, dal quale non emerge un disegno organico di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, è stato posto il tema della necessità di reperire le risorse per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego per gli anni 2022-2024;
il tema del potere di acquisto dei redditi da lavoro dipendente sta diventando un'emergenza per milioni di lavoratori pubblici;
nel comparto del pubblico impiego, oltre alla morsa dell'inflazione, ad indebolire il potere di acquisto delle retribuzioni si aggiunge il ritardo nel rinnovo dei contratti che è diventata una vera e propria emergenza e da qui la necessità improrogabile di individuare le risorse necessarie per consentire i rinnovi dei contratti per il pubblico impiego che interessano 3,2 milioni di lavoratori;
già a partire dalla attuazione degli interventi del PNRR emerge la necessità di potenziare il sistema delle pubbliche amministrazioni, attraverso il superamento del precariato, con un forte innesto di nuove competenze, una più efficace formazione e qualificazione del pubblico impiego nonché di rendere maggiormente attrattivo il pubblico impiego anche con un rinnovo contrattuale che non si fermi solo, nel migliore dei casi, nel parare gli aumenti derivanti dall'impennata dell'inflazione;
appare quindi ineludibile e indispensabile procedere speditamente nel rinnovo dei contratti nel pubblico impiego già oggi in ritardo riguardando gli anni 2022-2024, individuando congrue risorse finanziarie,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare i rinnovi dei contratti pubblici.
9/1239-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in Commissione è stato approvato un emendamento, il quale ha introdotto nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 l'articolo 12-bis, il quale modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 18 novembre 1997, 426 «Trasformazione dell'ente pubblico centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»;
le modifiche introdotte destano forte preoccupazione e stupore, sia perché intervengono sulle finalità della Fondazione centro sperimentale di cinematografia, sostituendo la lettera c), comma 1, dell'articolo 3, con l'eliminazione, tra l'altro, del riferimento tra gli scopi quello di supportare i nuovi autori e le professionalità emergenti, sia per la modifica della governance del Centro;
in particolare, oltre a sopprimere la figura del Direttore generale, viene prevista la nomina del Comitato scientifico da parte del Ministro della cultura e non più da parte del Consiglio di amministrazione, il quale indica anche il presidente; Comitato composto, oltre che da questo ultimo, da sei componenti designati dallo stesso Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'economia e finanze;
al Comitato scientifico vengono attribuite rilevanti funzioni consultive sui principali atti di direzione ed indirizzo della Fondazione centro sperimentale di cinematografia;
vi è stata una forte mobilitazione da parte delle studentesse e studenti del Centro per il metodo e il merito attraverso il quale sono state introdotte le modifiche sulla governance della Fondazione, che rischiano di lederne l'autonomia e l'indipendenza, portando sotto il diretto controllo del Governo scelte e indirizzi riguardo i percorsi e gli strumenti formativi, la docenza e la didattica;
la protesta degli studenti è stata sostenuta dai docenti ed ex docenti del Centro, ai quali si sono aggiunte tante voci prestigiose di registe e registi, di attrici e attori italiani e internazionali e del mondo della cultura;
nelle modalità di nomina non è neppure prevista alcuna procedura di evidenza pubblica e ruolo del Parlamento, circostanza ancora più preoccupante rispetto alla tutela dell'autonomia e l'indipendenza della Fondazione centro sperimentale di cinematografia se si considera che al contrario per la nomina del Consiglio di amministrazione il decreto legislativo n. 426 del 1997 l'articolo 6 richiede il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di:
prevedere in un prossimo provvedimento una modifica dell'articolo 12-bis nel testo eventualmente approvato, diretta a preservare l'autonomia e l'indipendenza della Fondazione centro sperimentale di cinematografia;
prevedere, comunque, con urgenza in un prossimo provvedimento che per la nomina del Comitato scientifico sia almeno prevista la procedura di evidenza pubblica e il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
9/1239-A/78. Piccolotti, Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
anche il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 contiene una serie di misure di limitato incremento degli organici di alcune amministrazioni;
appare necessario favorire il più accelerato ingresso nelle pubbliche amministrazioni di nuove risorse lavorative, mettendole in condizione di assolvere pienamente alle funzioni ordinarie, soprattutto in una fase di straordinario sforzo organizzativo legato all'attuazione del PNRR;
in particolare, l'articolo 2 del provvedimento in oggetto dispone, opportunamente, la possibilità per le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
tuttavia, tale facoltà viene condizionata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
nel caso specifico, la Regione Siciliana ha sottoscritto, nel 2021, un accordo con lo Stato che ha previsto un ulteriore contrazione delle proprie facoltà assunzionali, un vincolo che, di fatto, rende del tutto residuale l'efficacia della previsione del richiamato articolo 2,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di individuare le più opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a una sollecita revisione della previsione dell'articolo 2, che autorizzi lo svolgimento delle procedure concorsuali in deroga al citato accordo del 2021 e al limite delle vigenti facoltà assunzionali.
9/1239-A/79. Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano, Porta.
La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge una funzione fondamentale nel garantire la tutela dell'incolumità delle persone ogni volta che si verifica un incidente sia che si tratti di incendi o di fenomeni naturali o climatici;
i preoccupanti eventi che si stanno verificando in queste settimane, con particolare riguardo agli incendi nel meridione d'Italia ed in particolare in Sicilia, rendono evidente, ancora una volta, il prezioso ruolo svolto dal corpo dei vigili del fuoco, l'abnegazione e i rischi con cui queste donne e questi uomini svolgono il proprio lavoro, come la foto scattata a Carlentini ha plasticamente evidenziato;
sono stati 2.232 gli interventi tra Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna affrontati da un totale di 9.846 vigili del fuoco, mentre alla data del 27 luglio sono stati 600 gli interventi nella sola città di Milano che sono stati richiesti a causa dei danni prodotti dal maltempo;
il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, cosiddetto Pubblica amministrazione 1, all'articolo 15 ha previsto una misura di rafforzamento dell'organico del Corpo tramite nuove assunzioni;
per consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare al meglio il servizio di soccorso pubblico, dispiegando a pieno la grande professionalità ed efficienza che da sempre lo caratterizza, sia nell'attività ordinaria che nei momenti di emergenza, è indispensabile che disponga delle risorse umane necessarie e di strumenti e mezzi necessari ed efficienti,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di bilancio, a porre in essere ogni iniziativa che riterrà necessaria al fine di consentire l'ulteriore rafforzamento delle capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia in termini di risorse umane, anche valutando di valorizzare il ruolo dei vigili del fuoco così detti discontinui, sia in termini di dotazioni strumentali.
9/1239-A/80. Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Scotto, Borrelli, Gadda, Laus, Serracchiani, Bonafè.
La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge una funzione fondamentale nel garantire la tutela dell'incolumità delle persone ogni volta che si verifica un incidente sia che si tratti di incendi o di fenomeni naturali o climatici;
i preoccupanti eventi che si stanno verificando in queste settimane, con particolare riguardo agli incendi nel meridione d'Italia ed in particolare in Sicilia, rendono evidente, ancora una volta, il prezioso ruolo svolto dal corpo dei vigili del fuoco, l'abnegazione e i rischi con cui queste donne e questi uomini svolgono il proprio lavoro, come la foto scattata a Carlentini ha plasticamente evidenziato;
sono stati 2.232 gli interventi tra Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna affrontati da un totale di 9.846 vigili del fuoco, mentre alla data del 27 luglio sono stati 600 gli interventi nella sola città di Milano che sono stati richiesti a causa dei danni prodotti dal maltempo;
il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, cosiddetto Pubblica amministrazione 1, all'articolo 15 ha previsto una misura di rafforzamento dell'organico del Corpo tramite nuove assunzioni;
per consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare al meglio il servizio di soccorso pubblico, dispiegando a pieno la grande professionalità ed efficienza che da sempre lo caratterizza, sia nell'attività ordinaria che nei momenti di emergenza, è indispensabile che disponga delle risorse umane necessarie e di strumenti e mezzi necessari ed efficienti,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di bilancio, a porre in essere ogni iniziativa che riterrà necessaria al fine di consentire l'ulteriore rafforzamento delle capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia in termini di risorse umane, anche valutando di valorizzare il ruolo dei vigili del fuoco così detti discontinui, sia in termini di dotazioni strumentali e a valutare l'opportunità di individuare, con successivi provvedimenti normativi, un contributo che consenta la proroga del contratto di lavoro degli agenti del Corpo di Polizia locale di Catania per il terzo quadrimestre del 2023, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza climatica e garantire i servizi essenziali di sostegno alla cittadinanza.
9/1239-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Scotto, Borrelli, Gadda, Laus, Serracchiani, Bonafè.
La Camera,
premesso che:
assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività svolta dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli, anche attraverso l'inserimento di personale a elevata professionalità, non è necessario solo al fine di garantire il buon funzionamento dell'attività amministrativa, ma è uno degli obiettivi fondamentali al fine dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e con il provvedimento in esame sta operando in tal senso, rafforzando ulteriormente ovvero ampliando la portata di interventi normativi in materia di pubblica amministrazione già varati dalle precedenti amministrazioni, come ad esempio le assunzioni previste dall'articolo 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
impegna il Governo
a proseguire nell'azione già intrapresa di efficientamento della pubblica amministrazione e di inserimento di personale ad elevata professionalità, anche valutando l'opportunità di individuare le modalità applicative per consentire l'accesso del personale di cui alla disposizione citata in premessa nell'Area delle elevate professionalità del comparto funzioni centrali.
9/1239-A/81. Deborah Bergamini, Tassinari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del provvedimento contiene disposizioni per il contrasto alla peste suina africana (PSA), in particolare prevedendo un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA;
nell'ambito delle misure disposte per contrastare la diffusione della PSA per quanto riguarda le attività umane il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste già dal 2022 hanno disposto, nelle zone infette, il divieto assoluto per la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking, le gite a cavallo e tutte le attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;
tale divieto ha prodotto di fatto la chiusura prolungata delle attività turistiche di intere aree montane, con gravi ripercussioni anche sulle attività all'aperto e sulla vivibilità delle aree coinvolte, nonché sulla tenuta delle attività alberghiere e di ristorazione sul territorio, già messe a dura prova dalla crisi economica conseguente alla guerra russo-ucraina;
talune aree hanno ottenuto deroghe a tale divieti. Nell'area infetta dei Comuni del Parco del Beigua (Liguria) dove l'emergenza PSA è scattata già nel 2022, sono consentite le attività all'aperto quali: escursionismo, mountain biking, altre attività sportive outdoor, nonché la pesca in acque interne, nel rispetto delle misure di biosicurezza, consistenti soprattutto nel divieto di uscire dal tracciato dei sentieri e dall'obbligo di sanificare le attrezzature utilizzate;
l'11 luglio il Commissario straordinario ha emanato una ordinanza (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2023 n. 163), concernente le misure di contrasto ed eradicazione, nonché le precauzioni per il commercio di carni e prodotti a base carne provenienti da sui di selvatici,
impegna il Governo
al fine di consentire il riavvio del turismo montano e delle attività all'aperto nelle aree infettate dalla PSA, a consentire al Commissario straordinario, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'adozione di specifici indirizzi e prescrizioni di valenza nazionale volte a consentire lo svolgimento in sicurezza di tali attività.
9/1239-A/82. Polidori, Tassinari, Casasco, Squeri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del provvedimento contiene disposizioni per il contrasto alla peste suina africana (PSA), in particolare prevedendo un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA;
nell'ambito delle misure disposte per contrastare la diffusione della PSA per quanto riguarda le attività umane il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste già dal 2022 hanno disposto, nelle zone infette, il divieto assoluto per la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking, le gite a cavallo e tutte le attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;
tale divieto ha prodotto di fatto la chiusura prolungata delle attività turistiche di intere aree montane, con gravi ripercussioni anche sulle attività all'aperto e sulla vivibilità delle aree coinvolte, nonché sulla tenuta delle attività alberghiere e di ristorazione sul territorio, già messe a dura prova dalla crisi economica conseguente alla guerra russo-ucraina;
talune aree hanno ottenuto deroghe a tale divieti. Nell'area infetta dei Comuni del Parco del Beigua (Liguria) dove l'emergenza PSA è scattata già nel 2022, sono consentite le attività all'aperto quali: escursionismo, mountain biking, altre attività sportive outdoor, nonché la pesca in acque interne, nel rispetto delle misure di biosicurezza, consistenti soprattutto nel divieto di uscire dal tracciato dei sentieri e dall'obbligo di sanificare le attrezzature utilizzate;
l'11 luglio il Commissario straordinario ha emanato una ordinanza (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2023 n. 163), concernente le misure di contrasto ed eradicazione, nonché le precauzioni per il commercio di carni e prodotti a base carne provenienti da sui di selvatici,
impegna il Governo
al fine di consentire il riavvio del turismo montano e delle attività all'aperto nelle aree infettate dalla PSA, a chiarire, anche in via amministrativa, che il Commissario straordinario ha già facoltà di adottare specifici indirizzi e prescrizioni volte a consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di turismo montano e delle attività all'aperto nelle aree infettate da PSA.
9/1239-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Polidori, Tassinari, Casasco, Squeri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;
con un emendamento approvato in sede referente, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell'istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;
agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;
è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno tutor,
impegna il Governo
a ripristinare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.
9/1239-A/83. Ascani, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;
con un emendamento approvato in sede referente, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell'istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;
agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;
è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno tutor,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ripristinare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.
9/1239-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ha definito gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 3-quinquies, prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
ai sensi dell'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica del 16 febbraio 2005 i docenti sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza;
con vari decreti ministeriali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le declaratorie e i campi disciplinari relativi;
tra i settori artistico-disciplinari delle varie tipologie di istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono presenti quelli relativi alla lingua straniera comunitaria;
tali settori non prevedono la ripartizione in base alla lingua straniera da insegnare;
è stato attivato dal Ministero dell'università e della ricerca un processo di complessivo riordino dei settori artistico-disciplinari,
impegna il Governo
ad adottare, nelle more del riordino dei settori artistico-disciplinari, ogni iniziativa utile a consentire che le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in fase di istituzione o conversione delle cattedre di lingua straniera comunitaria, determinino l'afferenza di tali cattedre all'insegnamento di una specifica lingua, da impartire nei percorsi di studio ordinamentali attivati.
9/1239-A/84. Lai, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ha definito gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 3-quinquies, prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
ai sensi dell'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica del 16 febbraio 2005 i docenti sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza;
con vari decreti ministeriali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le declaratorie e i campi disciplinari relativi;
tra i settori artistico-disciplinari delle varie tipologie di istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono presenti quelli relativi alla lingua straniera comunitaria;
tali settori non prevedono la ripartizione in base alla lingua straniera da insegnare;
è stato attivato dal Ministero dell'università e della ricerca un processo di complessivo riordino dei settori artistico-disciplinari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel contesto del riordino dei settori artistico-disciplinari e nell'ambito dell'adozione del nuovo regolamento in materia di reclutamento del personale AFAM, ogni iniziativa utile a consentire che le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in fase di istituzione o conversione delle cattedre di lingua straniera comunitaria, determinino l'afferenza di tali cattedre all'insegnamento di una specifica lingua, da impartire nei percorsi di studio ordinamentali attivati.
9/1239-A/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Lai, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, com'è noto, reca disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
tra le disposizioni del provvedimento in esame, c'è quella relativa all'ampliamento delle piante organiche dell'Area Terza del Ministero della giustizia;
con bando pubblicato il 17 novembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per l'assunzione di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore;
il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe») ha prorogato la validità delle graduatorie distrettuali di detto concorso fino al 31 dicembre 2024;
per tale procedura concorsuale, a seguito delle assunzioni degli idonei vincitori, in data 21 settembre 2022, è stato effettuato uno scorrimento di graduatoria per alcuni distretti di Corte d'appello, le cui piante organiche risultavano capienti;
per gli altri distretti di Corte d'appello, non interessati dal suddetto scorrimento, le graduatorie sono rimaste ferme, a causa, appunto, dell'incapienza delle piante organiche dell'Area Terza;
per tutto quanto sopra esposto,
impegna il Governo
a provvedere allo scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso per l'assunzione di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore, a seguito dell'ampliamento delle piante organiche dell'Area Terza citato in premessa.
9/1239-A/85. Donzelli, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, com'è noto, reca disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
è altrettanto noto che, tra le risposte di policy alle principali sfide che il nostro Paese si è posto, rientra quella per la riforma del sistema giudiziario, per la quale sono stati stanziati con il PNRR circa 3 miliardi per diversi interventi, che spaziano dal rafforzamento del capitale umano alla transizione digitale del sistema giudiziario, fino all'efficientamento del patrimonio immobiliare;
tra gli obiettivi esplicitati, vi è anche quello della riduzione della durata del processo civile e penale, rispettivamente del 40 per cento e del 25 per cento nonché l'abbattimento degli arretrati nel processo civile del 90 per cento;
a tal fine, sono stati assunti con contratto a tempo determinato i funzionari addetti all'ufficio per il processo, inquadrati come figure «ibride», di raccordo tra le mansioni di affiancamento al magistrato e il personale amministrativo e di cancelleria;
i funzionari sopra detti sono stati assunti al precipuo fine di abbattere l'arretrato sia in ambito civile che penale, con contratto di durata di 2 anni e 7 mesi, in quanto si trattava di un reclutamento effettuato nell'ambito del PNRR, e le cui finalità, dunque, dovevano esaurirsi entro la durata temporale del piano;
risulta, peraltro, anche dal report effettuato su tali figure dal Ministero della giustizia, che ogni ufficio giudiziario abbia diversamente impiegato i funzionari addetti all'ufficio per il processo, in quanto in alcune sedi essi sono adibiti principalmente a funzioni di assistenza alla magistratura ordinaria e in altre essi ricoprono, invece, il ruolo di funzionari giudiziari propriamente detti;
occorre precisare che tali funzionari non possono ricoprire un ruolo che non era quello previsto neanche agli albori della loro istituzione, di segreteria o di assistenza del magistrato: sono funzionari giuridici e, per tale ragione, anche volendo mantenere la possibilità di redigere bozze di provvedimenti, per raggiungere il prefissato smaltimento dell'arretrato, devono svolgere le funzioni cui sono adibiti gli altri funzionari giuridici già in servizio;
di queste ultime funzioni c'è, peraltro, un fortissimo bisogno, dal momento che queste figure sono sicuramente utili alla velocizzazione del processo di redazione dei provvedimenti giudiziari, connotandosi in tal senso in un utile aiuto ai magistrati che finora se ne sono serviti, ma ciò potrebbe creare un vero e proprio «intasamento»: nel momento in cui si scrivono più sentenze proprio grazie ai funzionari addetti all'ufficio per il processo, c'è bisogno di più personale amministrativo che a queste sentenze dia esecuzione o che si occupi della razionalizzazione e della programmazione delle udienze e della loro verbalizzazione;
tra le disposizioni del provvedimento in esame, peraltro, c'è quella relativa all'ampliamento delle piante organiche dell'Area Terza del Ministero della giustizia, area a cui appartengono i funzionari citati;
per tutto quanto sopra esposto,
impegna il Governo
ad adottare uno o più provvedimenti volti alla stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo, in qualità di funzionari giudiziari, nell'ambito delle procedure concorsuali previste in attuazione dell'ampliamento delle piante organiche di riferimento.
9/1239-A/86. Pozzolo, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
si ritiene necessario adottare iniziative per disciplinare e agevolare le modalità attuative relative all'accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i cittadini residenti all'estero, già assicurati in Italia con l'INPS;
attualmente il vincolo della residenza in Italia rappresenta, un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, nonostante siano assicurate in Italia con l'INPS in ragione di specifici contratti di lavoro che – pur essendo regolati dalla legge del Paese in cui sono residenti – richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano. È questo il caso, a titolo di esempio, degli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in servizio presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero;
si evidenzia, al riguardo, che la legge in questione detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente idonei provvedimenti affinché siano superate le criticità che attualmente ostacolano il godimento dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, per i cittadini italiani residenti all'estero che ne hanno diritto, in modo da garantirne l'accesso con modalità e tempistiche ragionevoli.
9/1239-A/87. Rizzetto, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
si ritiene necessario adottare iniziative per disciplinare e agevolare le modalità attuative relative all'accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i cittadini residenti all'estero, già assicurati in Italia con l'INPS;
attualmente il vincolo della residenza in Italia rappresenta, un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, nonostante siano assicurate in Italia con l'INPS in ragione di specifici contratti di lavoro che – pur essendo regolati dalla legge del Paese in cui sono residenti – richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano. È questo il caso, a titolo di esempio, degli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in servizio presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero;
si evidenzia, al riguardo, che la legge in questione detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di misure, anche normative, utili a superare le criticità che ostacolano il godimento dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, per i cittadini italiani residenti all'estero che ne hanno diritto, in modo da garantirne l'accesso con modalità e tempistiche ragionevoli.
9/1239-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;
per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,
impegna il Governo
a colmare, sin dal primo provvedimento utile, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
9/1239-A/88. Ghio, Ferrari, Forattini, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;
per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,
impegna il Governo
a proseguire nelle iniziative già in atto volte ad assicurare la specifica formazione dei magistrati in riferimento al tema della violenza contro le donne e i minori, nell'ambito delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministero della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
9/1239-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Ferrari, Forattini, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni si è assistito ad un ingente numero di cessazioni dal servizio tra i segretari comunali creando un blocco del turnover, considerate le progressioni di carriera e l'impossibilità di compensare tali carenze di organico solo con l'avvio di nuove procedure concorsuali e, conseguentemente, compromettendo la funzionalità dell'ordinamento degli enti locali;
la spesa del segretario comunale, che è a carico dell'ente locale presso il quale il segretario presta servizio, è da computarsi nel calcolo della spesa di personale dell'ente locale stesso, sottoposta ai vincoli di spesa di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i comuni di piccole dimensioni demografiche si trovano in grande difficoltà nel sostenere la spesa relativa a tale figura; infatti, nei comuni fino a 3.000 abitanti, su 2.422 sedi di segreteria ne risultano coperte con un titolare soltanto 207;
sempre più spesso l'assenza della figura del segretario comunale è sopperita eccezionalmente da quella del vicesegretario comunale, il cui incarico tuttavia non può superare i 24 mesi;
oltretutto, con il decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020 recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale è stato introdotto un nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria secondo cui le convenzioni stipulate a decorrere dal 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto e non più in base alla popolazione del solo ente «capofila»;
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha escluso il trattamento economico del segretario comunale dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio, ma solo per i comuni che ne sono sprovvisti;
è necessario assicurare la funzionalità e capacità amministrativa dei comuni, soprattutto in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi per gli anni dal 2023 al 2026,
impegna il Governo
a prevedere, nei prossimi interventi normativi, misure volte a far fronte all'annosa carenza dei segretari comunali limitando o rivedendo, con riferimento ai comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al tetto di spesa per i segretari comunali.
9/1239-A/89. Bof, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.
La Camera,
premesso che,
lo scorso 4 luglio è stato convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cosiddetto «decreto-legge Lavoro») che ha previsto per i lavoratori fragili, e solo per i genitori con figli under 14 del settore privato, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello smart working, mentre la medesima proroga nel settore pubblico è stata prevista solo per i lavoratori fragili, ma limitatamente fino alla data del 30 settembre 2023;
pertanto, fino al 31 dicembre 2023, quindi, le categorie dei lavoratori considerati fragili e i lavoratori con figli fino ai 14 anni, ma solo del settore privato, potranno svolgere la propria attività da remoto, in modalità «normale» e non straordinaria, ossia mantenendo il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e, nel caso in cui le caratteristiche del loro impiego non lo consentano, potranno essere adibiti a mansioni diverse ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione;
non si comprende dunque la ratio di questa inammissibile discriminazione tra i lavoratori del settore pubblico e del settore privato; in primo luogo per i lavoratori fragili, la cui salute non viene tutelata per lo stesso periodo in cui viene protetta per i lavoratori fragili del settore privato, nonché per i lavoratori pubblici che sono genitori di figli under 14, considerando che quest'ultimi non hanno meno diritti degli altri under 14 figli di lavoratori del settore privato:
non trova fondamento l'assenza di risorse sufficienti per negare detta proroga, in quanto in molti settori del pubblico impiego, l'attività lavorativa da remoto risulta addirittura un risparmio di costi per la pubblica amministrazione e quindi per la collettività, in quanto non sono previsti sia l'erogazione del buono pasto giornaliero riconosciuto solo se si lavora in presenza, sia il rimborso delle spese di consumo elettrico che restano a totale carico del lavoratore,
impegna il Governo
a porre fine a questa inammissibile discriminazione che colpisce i lavoratori fragili ed i minori under 14 figli di lavoratori del settore pubblico, adottando iniziative normative volte ad estendere la suddetta proroga sino al 31 dicembre, e uniformando così lo stesso regime tramite l'identica tipologia di smart work per tutti i lavoratori sia pubblici che privati, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e della tutela della salute di cui all'articolo 32 della Costituzione.
9/1239-A/90. Ferrari, Ghirra, Gribaudo, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;
l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della pubblica amministrazione;
le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;
si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;
per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;
il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati;
il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;
si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,
impegna il Governo
a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale; a potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa.
9/1239-A/91. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan, Alifano, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 75 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;
il rapporto OMS ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'UE dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;
il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «articolazioni per la salute mentale» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione»;
con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24 del 2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG», fino alla svolta avvenuta con la legge 30 maggio 2014, n. 81 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia a quello della sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. – Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza –, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;
in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;
le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,
impegna il Governo
a riconoscere al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
9/1239-A/92. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge che intendano intraprendere interventi urbanistico-edilizi, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti l'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento;
dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione o, su sua delega, la provincia, forme associative e di cooperazione fra enti locali, gli enti parco, ovvero i comuni;
ai sensi della normativa vigente, però, gli enti destinatari della delega devono necessariamente essere in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, condizione che difficilmente i comuni più piccoli riescono ad assicurare data la dimensione ridotta degli uffici di cui dispongono;
la difficoltà nell'assicurare la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia nei comuni con una piccola dimensione demografica fa sì che le province, eventualmente delegate dalla regione, si trovino sempre più spesso in affanno nel dover smaltire tali pratiche autorizzatorie, anche in virtù della messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti locali con popolazione fino a diecimila abitanti possano essere delegati alla funzione autorizzatoria anche mantenendo in capo ad un unico responsabile dell'area l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
9/1239-A/93. Pizzimenti, Bof.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede specifiche disposizioni riguardanti l'agricoltura, quattro articoli che disciplinano diverse circostanze di grande interesse per il settore;
in particolare: l'articolo 29 introduce misure di contrasto alla peste suina africana potenziando il ruolo del Commissario straordinario nel coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e nel definire un piano straordinario per le catture di cinghiali e l'eradicazione della malattia. Il Commissario dovrà monitorare le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, adottando misure sostitutive o affidando il servizio a ditte specializzate in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle autorità regionali competenti;
l'articolo 30 potenzia i sistemi di controllo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2022-2027 introducendo disposizioni riguardanti le attività di Agecontrol S.p.A, l'ente responsabile dei controlli e del contrasto alle frodi agro-alimentari. Le principali attività affidate ad Agecontrol S.p.A. riguardano i controlli di conformità per i prodotti ortofrutticoli freschi e le banane, sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione. Inoltre gestirà la banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e avrà la responsabilità di esercitare la potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi nel settore agroalimentare. Agecontrol S.p.A. diviene responsabile dell'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento europeo n. 2021/2116, nonché delle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2115. L'obiettivo, condivisibile, è quello di rafforzare i controlli e la prevenzione delle frodi nel settore agroalimentare, garantendo la conformità alle norme di commercializzazione e la tutela dei consumatori;
l'articolo 32 riguarda invece l'implementazione della Carta dell'uso dei Suoli nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) autorizzando un incremento di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e di 18 milioni di euro per il 2024 al fine di completare la realizzazione della Carta dell'uso dei suoli;
infine l'articolo 31 autorizza la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. In particolare si stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è assicurata la disponibilità, senza soluzione di continuità, in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario per la prosecuzione del Progetto LEO. Si ricorda che il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 . In particolare l'articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, ma possono essere svolte anche da soggetti terzi in possesso di specifici requisiti per favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. I dati raccolti sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale la quale è realizzata anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
ciò è stato reso possibile grazie all'impulso degli allevatori che hanno messo in condivisione un'enorme mole di dati assumendo l'impegnativo ruolo di capofila di un gruppo di qualificati partner pubblici e privati per la realizzazione del Progetto di grandissima complessità e importanza per realizzare molti rilevanti obiettivi tra i quali la transizione ad una «Zootecnia 4.0», la riduzione e un uso consapevole degli antibiotici, la mitigazione dell'impatto ambientale, la garanzia della qualità delle produzioni e tutela del made in Italy, assicurare il benessere degli animali e salvaguardia delle biodiversità. L'elemento fondamentale del Progetto risiede nella grande disponibilità di dati raccolti e condivisi in un'unica grande banca dati. I numeri raggiunti dal progetto, grazie alla collaborazione degli allevatori, sono eccezionali: le aziende zootecniche coinvolte sono state più di 19 mila e in queste sono stati raccolti i dati di oltre 20 milioni di animali delle varie specie: bovini e bufalini, equini, ovini, caprini, suini e cunicoli, e quelli risultanti da più di 90 milioni di analisi di laboratorio. È utilissimo per la soluzione di molti casi concreti: grazie ai dati facilmente disponibili è possibile avvalersi, solo per fare alcuni esempi concreti, delle informazioni raccolte e validate per fornire report operativi utili per monitorare e applicare efficacemente le strategie di mitigazione dell'impatto ambientale delle stalle, contribuendo ad effettuare delle stime puntuali ed oggettive sulle emissioni degli allevamenti. Grazie alle analisi innovative del progetto, sono state sviluppate applicazioni informatiche semplici ed accessibili, molto utili per ridurre ridurre l'uso di antimicrobici, garantendo al contempo la salute degli animali con la gestione di un'asciutta selettiva. Inoltre, utilizzando innovative centraline per il rilevamento di temperatura e umidità, particolarmente preziose perché non richiedono connessione alla rete elettrica o a internet, si è realizzato un sistema di monitoraggio del rischio Thi in stalla per la gestione ottimale del raffrescamento, con l'obiettivo di mantenere gli animali nelle migliori condizioni di benessere e anche ridurre il consumo di energia. Questo sistema e stato abbinato a un servizio di alert climatico, sviluppato grazie ai dati previsionali forniti dall'Aeronautica militare utilissimo in un momento come quello attuale, connotato da repentini cambi climatici, a volte rovinosi per le attività produttive descritte. Molti altri sono i vantaggi collettivi ottenibili grazie alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) ed è quindi importante l'assunzione degli oneri in capo all'amministrazione pubblica;
si afferma ciò perché la condivisione pubblica dei dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche non sarà non più sostenuta con le tariffe ora dovute e previste a carico degli operatori privati per la copertura delle spese di gestione e di aggiornamento della Banca Dati informatizzata Nazionale (BDN) perché, in corso di esame in commissione, è stato approvato un emendamento che entrerà però in vigore nel 2026. Grazie alla previsione abrogativa, si potrà evitare al sistema produttivo zootecnico un onere gravoso per la gestione di una Banca Dati. Trattandosi di un servizio pubblico, il presidio della sanità animale e la tutela del made in Italy nel settore, appare naturale ricondurlo nell'alveo dei compiti indefettibili imputati alla pubblica amministrazione. Attualmente gli operatori del settore zootecnico, soggetti privati, sono tenuti al pagamento di una di tariffa per garantire un servizio pubblico. Grazie all'emendamento approvato gli operatori, dal 2026, non dovranno più sostenere finanziariamente il mantenimento e la gestione della banca dati pubblica, trasferendo l'onere l'Amministrazione pubblica in considerazione delle finalità di interesse pubblico sanitario perseguite mediante l'implementazione della BDN,
impegna il Governo
a provvedere, con il primo provvedimento utile allo scopo, ad anticipare l'entrata in vigore della norma, ora prevista per l'anno 2026, al fine di sollevare il sistema produttivo zootecnico dal pagamento di una tariffa finalizzata a assicurare un servizio pubblico consistente nella gestione e l'aggiornamento costante della Banca dati informatizzata nazionale (BDN) perché, trattandosi indubitabilmente dell'erogazione di un servizio pubblico, esso rientra tra quelli garantiti e finanziati con risorse pubbliche.
9/1239-A/94. Cerreto, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del decreto-legge introduce disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e mira a precisare che, nelle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni devono assicurare lo svolgimento di procedure concorsuali;
al fine di garantire la piena copertura di organico delle pubbliche amministrazioni si potrebbe prevedere che in caso di vacanze di organico resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime possano sottoscrivere contratti a tempo determinato con personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa;
il personale con contratto a tempo determinato potrebbe essere anche stabilizzato, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente, previa partecipazione a corsi accreditati dalla SNA e previo esperimento di una apposita procedura;
inoltre, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, dal 1° luglio 2023, e della connessa necessità della qualificazione delle stazioni appaltanti, le nostre amministrazioni pubbliche, in particolare i comuni, che si trovano in carenza di personale qualificato, sono obbligate a delegare le proprie funzioni in altre centrali di committenza o esternalizzare alcune funzioni tecniche, con dispendio di tempo e di risorse economiche, anche in considerazione del carico di funzioni amministrative connesse all'attuazione del PNRR;
infatti, la formazione dei RUP e degli altri ruoli tecnici della pubblica amministrazione rappresenta una questione basilare per la capacità amministrativa dell'apparato pubblico, anche per poter rispondere adeguatamente alle necessità connesse allo svolgimento delle gare,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di promuovere corsi di formazione specialistica e avanzata, accreditati dalla SNA, per i dipendenti della pubblica amministrazione, ed in particolare delle qualifiche tecniche e dei RUP, anche prevedendo, in caso di posizioni di organico vacanti a causa della collocazione in aspettativa di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la possibilità della sottoscrizione di contratti a tempo determinato tra la pubblica amministrazione e personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.
9/1239-A/95. Zinzi, Pierro, Giaccone, Iezzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
è indubbio che la crisi economica ed energetica, la pandemia e i conflitti rappresentano per la criminalità organizzata un'occasione ricca di nuove possibilità di infiltrazione e di affari;
lo scorso 12 aprile 2023 è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'interno e relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso del I semestre del 2022, relazione che non fa che confermare la portata del pericolo derivante dalla capacità di infiltrazione delle mafie, una capacità accresciuta nel periodo di pandemia;
il rapporto della DIA conferma che la criminalità organizzata preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la pervasiva infiltrazione del tessuto economico-produttivo e che un'indubbia capacità attrattiva è rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese, tra tutti i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
nella relazione si citano inoltre alcuni profili legati agli illeciti fiscali settore in cui le criticità sono «acuite dalla sempre più evidente connotazione transnazionale delle più raffinate strategie affaristico-criminali», nonché, come d'altronde è evidente, l'emergere di «specifiche vulnerabilità» per quanto attiene al tema degli appalti, fenomeno suscettibile di prospettare non trascurabili profili di rischio per il buon esito degli affidamenti pubblici, oltre che un potenziale pregiudizio all'integrità del mercato e alla libera concorrenza;
la risposta dello Stato deve essere rapida e articolata a partire da una stretta vigilanza sulle risorse del PNRR anche in considerazione della dimensione internazionale della sfida il nostro Paese si trova ad affrontare; è fondamentale vigilare affinché i fondi del PNRR ed in particolare gli appalti ad essi legati siano tenuti al riparo dai rischi di infiltrazione mafiosa e dai rischi corruttivi, come denunciato anche dall'ANAC;
è necessario dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessarie a contrastare le mafie;
il Governo, a parte l'aumento sacrosanto delle risorse alla DNA previsto nella legge di bilancio, e l'approvazione di un nostro emendamento, con risorse che riteniamo comunque insufficienti, che ha destinato risorse al Fondo per gli amministratori locali minacciati, non solo è completamente assente, ma sa solo respingere ogni proposta, costruttiva e ragionevole: ci riferiamo, ad esempio, a quella di aumentare le risorse per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua straordinaria attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza;
la DIA è stata fortemente voluta da Falcone, per centralizzare e specializzare le indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, ed è diventata negli anni lo strumento con il quale meglio si realizza l'intento di Pio La Torre di privare le mafie della loro forza economica e, e, al medesimo fine, abbiamo proposto e sottolineato la necessità di misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità anche al fine di promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, promuovendo l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari, garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, nella aspirazione, concreta, di coniugare al meglio legalità, sviluppo, occupazione, sostenibilità,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative ad incrementare le risorse finanziarie e l'organico per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, a monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni, a vigilare sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, anche al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, nonché ad adottare misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
9/1239-A/96. Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Borrelli, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
è indubbio che la crisi economica ed energetica, la pandemia e i conflitti rappresentano per la criminalità organizzata un'occasione ricca di nuove possibilità di infiltrazione e di affari;
lo scorso 12 aprile 2023 è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'interno e relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso del I semestre del 2022, relazione che non fa che confermare la portata del pericolo derivante dalla capacità di infiltrazione delle mafie, una capacità accresciuta nel periodo di pandemia;
il rapporto della DIA conferma che la criminalità organizzata preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la pervasiva infiltrazione del tessuto economico-produttivo e che un'indubbia capacità attrattiva è rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese, tra tutti i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
nella relazione si citano inoltre alcuni profili legati agli illeciti fiscali settore in cui le criticità sono «acuite dalla sempre più evidente connotazione transnazionale delle più raffinate strategie affaristico-criminali», nonché, come d'altronde è evidente, l'emergere di «specifiche vulnerabilità» per quanto attiene al tema degli appalti, fenomeno suscettibile di prospettare non trascurabili profili di rischio per il buon esito degli affidamenti pubblici, oltre che un potenziale pregiudizio all'integrità del mercato e alla libera concorrenza;
la risposta dello Stato deve essere rapida e articolata a partire da una stretta vigilanza sulle risorse del PNRR anche in considerazione della dimensione internazionale della sfida il nostro Paese si trova ad affrontare; è fondamentale vigilare affinché i fondi del PNRR ed in particolare gli appalti ad essi legati siano tenuti al riparo dai rischi di infiltrazione mafiosa e dai rischi corruttivi, come denunciato anche dall'ANAC;
è necessario dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessarie a contrastare le mafie;
la DIA è stata fortemente voluta da Falcone, per centralizzare e specializzare le indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, ed è diventata negli anni lo strumento con il quale meglio si realizza l'intento di Pio La Torre di privare le mafie della loro forza economica e, e, al medesimo fine, abbiamo proposto e sottolineato la necessità di misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità anche al fine di promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, promuovendo l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari, garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, nella aspirazione, concreta, di coniugare al meglio legalità, sviluppo, occupazione, sostenibilità,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di prevedere risorse finanziarie per la DIA, anche destinate al rafforzamento dell'organico.
9/1239-A/96. (Testo modificato nel corso della seduta)Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Borrelli, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
in particolare, l'articolo 40 del provvedimento dispone misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
la laguna di Orbetello ha da sempre rappresentato, sia in termini ambientali, sia in termini naturalistici una eccellenza non solo della regione Toscana, ma anche dell'Italia intera, ma è stata, purtroppo, nel tempo, troppo spesso abbandonata a se stessa e non adeguatamente tutelata dal punto di vista normativo;
la crisi ambientale verificatasi negli scorsi anni ha, infatti, determinato l'inserimento dell'area della laguna tra quelle definite «ad elevato rischio di crisi ambientale»;
è fatto notorio che la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna orbetellana, è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle «acque di mare» all'interno della laguna stessa, che ha determinato copiose morie di pesce nel 2017 e nel 2022, una situazione di recente aggravatasi anche a causa dell'invasione del cosiddetto granchio blu;
anche la nomina di un Commissario straordinario delegato al risanamento della laguna, avvenuta nel 2002, non ha potuto sanare la difficile situazione in cui versa la laguna, e oggi, nonostante la fine della gestione commissariale permane l'emergenza;
allo stato attuale appare quindi necessario un intervento normativo e gestionale diverso con l'obiettivo di definire, una volta per tutte, la forma di una gestione ordinaria del complesso sistema rappresentato dalla laguna di Orbetello, attraverso la creazione di un organismo di gestione, come tra l'altro indicato dalla conferenza delle varie amministrazioni territoriali, mediante un percorso che tenga conto delle esigenze ambientali, economiche e giuridiche, che sia un soggetto di diritto pubblico, dotato di una propria personalità giuridica, partecipato da Stato, regione Toscana, provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali di Orbetello e di Monte Argentario;
tale organismo di gestione si rende necessario per due ordini di ragioni: in primis perché nonostante i vari interventi di risanamento effettuati nel tempo da parte del Commissario delegato all'emergenza, la laguna di Orbetello, necessita di una serie permanente di interventi di manutenzione e gestionali, atti a conservare e a migliorare gradualmente l'attuale situazione di equilibrio ambientale; in secundis perché le differenti competenze finora esistenti, hanno portato ad uno stato non soddisfacente di operatività, o meglio quasi d'inerzia, la quale ha contribuito al graduale peggioramento della situazione eco-ambientale, e sino al conseguimento dello stato di emergenza: ergo, frammentare le competenze corrisponde a rendere inefficiente l'azione,
impegna il Governo
a istituire un tavolo tecnico presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che inizierà i suoi lavori nel mese di settembre 2023, al fine di creare un consorzio tra enti, ex articolo 31, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di salvaguardare la laguna e gli ecosistemi ad essa connessi.
9/1239-A/97. Fabrizio Rossi, Simiani, Mollicone, Amorese, Bonafè, Rotelli, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
in particolare, l'articolo 40 del provvedimento dispone misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
la laguna di Orbetello ha da sempre rappresentato, sia in termini ambientali, sia in termini naturalistici una eccellenza non solo della regione Toscana, ma anche dell'Italia intera, ma è stata, purtroppo, nel tempo, troppo spesso abbandonata a se stessa e non adeguatamente tutelata dal punto di vista normativo;
la crisi ambientale verificatasi negli scorsi anni ha, infatti, determinato l'inserimento dell'area della laguna tra quelle definite «ad elevato rischio di crisi ambientale»;
è fatto notorio che la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna orbetellana, è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle «acque di mare» all'interno della laguna stessa, che ha determinato copiose morie di pesce nel 2017 e nel 2022, una situazione di recente aggravatasi anche a causa dell'invasione del cosiddetto granchio blu;
anche la nomina di un Commissario straordinario delegato al risanamento della laguna, avvenuta nel 2002, non ha potuto sanare la difficile situazione in cui versa la laguna, e oggi, nonostante la fine della gestione commissariale permane l'emergenza;
allo stato attuale appare quindi necessario un intervento normativo e gestionale diverso con l'obiettivo di definire, una volta per tutte, la forma di una gestione ordinaria del complesso sistema rappresentato dalla laguna di Orbetello, attraverso la creazione di un organismo di gestione, come tra l'altro indicato dalla conferenza delle varie amministrazioni territoriali, mediante un percorso che tenga conto delle esigenze ambientali, economiche e giuridiche, che sia un soggetto di diritto pubblico, dotato di una propria personalità giuridica, partecipato da Stato, regione Toscana, provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali di Orbetello e di Monte Argentario;
tale organismo di gestione si rende necessario per due ordini di ragioni: in primis perché nonostante i vari interventi di risanamento effettuati nel tempo da parte del Commissario delegato all'emergenza, la laguna di Orbetello, necessita di una serie permanente di interventi di manutenzione e gestionali, atti a conservare e a migliorare gradualmente l'attuale situazione di equilibrio ambientale; in secundis perché le differenti competenze finora esistenti, hanno portato ad uno stato non soddisfacente di operatività, o meglio quasi d'inerzia, la quale ha contribuito al graduale peggioramento della situazione eco-ambientale, e sino al conseguimento dello stato di emergenza: ergo, frammentare le competenze corrisponde a rendere inefficiente l'azione,
impegna il Governo
a istituire un tavolo tecnico presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che inizierà i suoi lavori nel mese di settembre 2023, al fine di valutare l'istituzione di un consorzio tra enti, ex articolo 31, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di salvaguardare la laguna e gli ecosistemi ad essa connessi.
9/1239-A/97. (Testo modificato nel corso della seduta)Fabrizio Rossi, Simiani, Mollicone, Amorese, Bonafè, Rotelli, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
si ritiene che debbano essere adottate misure in materia di camere di commercio volte a garantire un'adeguata rappresentatività alle imprese su base territoriale, laddove l'accorpamento disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da ulteriori interventi normativi sia stato particolarmente complesso e abbia riguardato più di tre circoscrizioni territoriali preesistenti,
impegna il Governo:
a valutare l'assunzione di ulteriori iniziative normative finalizzate a:
individuare in trenta consiglieri il numero dei componenti del consiglio del nuovo organo e in nove membri e un presidente la composizione della giunta, facendo salva la possibilità di nominare uno o più vicepresidenti di cui all'articolo 14, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
riconoscere alle camere di commercio accorpate il mantenimento di una sede secondaria, per garantire un adeguato presidio territoriale.
9/1239-A/98. Tremaglia, Schifone, Rizzetto, Mollicone, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;
è stato riconosciuto che nella provincia autonoma di Bolzano la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria potrà avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituti dalla giunta provinciale sulla base dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di definire, in modo condiviso con la provincia autonoma di Bolzano, anche nella modalità della norma di attuazione allo statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in attuazione dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, l'applicazione di modalità di abilitazione anche del personale insegnante per la scuola in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano che preveda l'assorbimento del precariato storico in ambito provinciale e l'esclusivo fabbisogno reale della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano.
9/1239-A/99. Urzì, Mollicone, Amorese, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il potenziamento della capacità e delle risorse delle amministrazioni pubbliche è un tema che riguarda anche gli enti strumentali regionali, ivi inclusa l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), tenuto conto della necessità di realizzare i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli adempimenti ad essi correlati, che si aggiungono alle ordinarie opere idrauliche su tutto il bacino del fiume Po;
la complessità e l'estensione delle attività dell'Agenzia richiedono, infatti, al fine di ridurre il rischio idraulico, una costante e puntuale verifica associata ad interventi costanti di manutenzione, atti a prevenire le potenziali criticità;
nel corso degli anni, l'aumento delle competenze dell'AIPo in materia di difesa idraulica ha interessato molteplici ambiti, tra cui la lunghezza di aste fluviali e arginature, il numero di casse di espansione in esercizio, nonché il numero di abitanti potenzialmente esposti ad allagamento, conseguendone l'esigenza di impiegare nuove risorse per assicurare la sicurezza idraulica del territorio del bacino del Po e la realizzazione e gestione delle opere per la navigazione fluviale;
tuttavia, l'ammontare delle risorse da impiegare per le attività di manutenzione ordinaria di opere idrauliche, immobili, curve di navigazione del fiume Po per l'anno 2023 è pari a euro 11.183.000,00 emergendo così una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti, con una differenza negativa che raggiunge quasi i 9 milioni di euro e un maggiore rischio di non poter garantire anche una completa manutenzione degli alvei;
peraltro, con riferimento alla possibilità di incrementare le risorse in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), già durante l'esame parlamentare del precedente decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Governo, nella seduta n. 114 del 6 giugno scorso, ha assunto un impegno nel merito, accogliendo favorevolmente l'ordine del giorno 9/1114-A/92,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una complessiva rideterminazione delle risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo) sulla base di quanto esposto in premessa.
9/1239-A/100. Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge contiene misure per l'organizzazione e il potenziamento delle pubbliche amministrazioni, comprese norme relative al reclutamento di nuove unità di personale, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali delle varie amministrazioni;
il decreto reca, altresì, interventi finalizzati a rafforzare il comparto sicurezza e l'attività delle forze di polizia;
il comandante generale della Guardia di finanza durante un'audizione in Commissione difesa tenutasi lo scorso marzo ha parlato di una carenza di organico nel corpo della Guardia di finanza di circa seimila unità di personale rispetto alla forza prevista, che determina irrimediabilmente una situazione di difficoltà nell'adempimento dei compili istituzionali del Corpo;
con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022 è stato indetto, per l'anno 2022, un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri, da avviare al conseguimento della specializzazione in diversi ruoli del Corpo;
le prove concorsuali si sono concluse e il 14 luglio scorso sono state pubblicate le graduatorie finali di merito per i vari ruoli messi a concorso;
le graduatorie vedono, a seguito delle liste dei candidati idonei risultati vincitori del concorso, gli elenchi dei candidati comunque idonei, ma risultati non vincitori;
in precedenti casi analoghi si è ritenuto opportuno più volte procedere allo scorrimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori o comunque all'ampliamento dei posti messi a concorso al fine di conseguire un rapido reclutamento di un maggior numero di unità di personale;
tale ipotesi appare preferibile rispetto a quella di indire nuovi concorsi, anche per le finalità di perseguire i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa,
impegna il Governo
fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad assumere iniziative di competenza al fine dello scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022 per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri.
9/1239-A/101. Maiorano, Testa, Rotondi, Messina, Cerreto, Ciocchetti, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Longi, Schiano Di Visconti, Ambrosi, Di Maggio, Coppo, Matteoni, De Corato, Loperfido, Ciancitto, Lancellotta, Giovine, Zucconi, Lampis, Congedo, Cannata, Ruspandini, Polo, De Bertoldi, Roscani, Gaetana Russo, Comba, La Porta, Maullu, Amich, Iaia, Baldelli, Michelotti, Frijia, Matera, Maerna, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge contiene misure per l'organizzazione e il potenziamento delle pubbliche amministrazioni, comprese norme relative al reclutamento di nuove unità di personale, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali delle varie amministrazioni;
il decreto reca, altresì, interventi finalizzati a rafforzare il comparto sicurezza e l'attività delle forze di polizia;
il comandante generale della Guardia di finanza durante un'audizione in Commissione difesa tenutasi lo scorso marzo ha parlato di una carenza di organico nel corpo della Guardia di finanza di circa seimila unità di personale rispetto alla forza prevista, che determina irrimediabilmente una situazione di difficoltà nell'adempimento dei compili istituzionali del Corpo;
con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022 è stato indetto, per l'anno 2022, un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri, da avviare al conseguimento della specializzazione in diversi ruoli del Corpo;
le prove concorsuali si sono concluse e il 14 luglio scorso sono state pubblicate le graduatorie finali di merito per i vari ruoli messi a concorso;
le graduatorie vedono, a seguito delle liste dei candidati idonei risultati vincitori del concorso, gli elenchi dei candidati comunque idonei, ma risultati non vincitori;
in precedenti casi analoghi si è ritenuto opportuno più volte procedere allo scorrimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori o comunque all'ampliamento dei posti messi a concorso al fine di conseguire un rapido reclutamento di un maggior numero di unità di personale;
tale ipotesi appare preferibile rispetto a quella di indire nuovi concorsi, anche per le finalità di perseguire i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa,
impegna il Governo
fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza al fine dello scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022 per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri.
9/1239-A/101. (Testo modificato nel corso della seduta)Maiorano, Testa, Rotondi, Messina, Cerreto, Ciocchetti, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Longi, Schiano Di Visconti, Ambrosi, Di Maggio, Coppo, Matteoni, De Corato, Loperfido, Ciancitto, Lancellotta, Giovine, Zucconi, Lampis, Congedo, Cannata, Ruspandini, Polo, De Bertoldi, Roscani, Gaetana Russo, Comba, La Porta, Maullu, Amich, Iaia, Baldelli, Michelotti, Frijia, Matera, Maerna, Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
sul decreto-legge in esame, la Conferenza unificata ha espresso l'intesa nella seduta del 12 luglio scorso, condizionandola, tra l'altro, ad una modifica dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, volta a chiarire che il trattenimento in servizio, che trova applicazione per il personale in servizio attivo, si applica, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dal predetto comma 4-bis, anche agli incarichi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
la suddetta previsione appare comunque assorbita dall'ambito soggettivo di applicazione già stabilito dal predetto comma 4-bis e la distinzione tra le figure dirigenziali generali delle diverse amministrazioni è solo nominalistica e non sostanziale;
un'interpretazione nel senso auspicato agevola il lavoro delle amministrazioni e chiarisce, soprattutto, i limiti di applicazione della misura del trattenimento in servizio,
impegna il Governo
a chiarire che il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applica, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ivi indicate, esclusivamente alle posizioni dirigenziali generali in servizio di livello corrispondente, secondo il rispettivo ordinamento, a quelle di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/1239-A/102. Ciancitto, Mollicone, Amorese, Urzì.
La Camera,
premesso che:
sul decreto-legge in esame, la Conferenza unificata ha espresso l'intesa nella seduta del 12 luglio scorso, condizionandola, tra l'altro, ad una modifica dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, volta a chiarire che il trattenimento in servizio, che trova applicazione per il personale in servizio attivo, si applica, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dal predetto comma 4-bis, anche agli incarichi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
la suddetta previsione appare comunque assorbita dall'ambito soggettivo di applicazione già stabilito dal predetto comma 4-bis e la distinzione tra le figure dirigenziali generali delle diverse amministrazioni è solo nominalistica e non sostanziale;
un'interpretazione nel senso auspicato agevola il lavoro delle amministrazioni e chiarisce, soprattutto, i limiti di applicazione della misura del trattenimento in servizio,
impegna il Governo:
a chiarire che il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applica, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ivi indicate, esclusivamente alle posizioni dirigenziali generali in servizio di livello corrispondente, secondo il rispettivo ordinamento, a quelle di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a prevedere, con il primo provvedimento normativo utile, che il trattenimento in servizio richiamato in premessa sia circoscritto, sempre fino al 31 dicembre 2026 e nei limiti sopra indicati, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli dipartimenti, o strutture corrispondenti secondo i rispetti ordinamenti, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/1239-A/102. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciancitto, Mollicone, Amorese, Urzì.