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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 agosto 2023

TESTO AGGIORNATO AL 4 AGOSTO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 agosto 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 agosto 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ONORI ed altri: «Introduzione del comma 659-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione della tassa sui rifiuti per gli immobili a uso abitativo di proprietà di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1353);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSCHI ed altri: «Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri» (1354);

   CUPERLO e CIANI: «Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione, al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e l'abolizione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione» (1355);

   MALAVASI e FORATTINI: «Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nonché disposizioni per la loro diagnosi e cura» (1356);

   CARAMANNA ed altri: «Disposizioni concernenti l'integrazione dei servizi di mobilità condivisa mediante veicoli adattati per la guida da parte delle persone con disabilità» (1357).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARATTIN ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di princìpi generali del sistema tributario per la garanzia dei diritti del contribuente» (1233) Parere della VI Commissione.

   XI Commissione (Lavoro):

  CANGIANO ed altri: «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (1161) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV.

  Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

   MOLLICONE ed altri: «Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione» (1310) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII e XIV.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 luglio 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di assegni straordinari vitalizi, con indicazione dei relativi importi, al signor Fausto Delle Chiaie, artista, al signor Francesco Guarino, cameraman, reporter ed esploratore, e al signor Edoardo Torricella, regista e attore teatrale.
  Queste comunicazioni sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 115).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Val di Fua, in comune di Borgorose (Rieti), l'8 agosto 2021.
  Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla mozione FOTI ed altri n. 1/00102, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 2023, concernente iniziative di competenza in relazione alla mancata estradizione di alcuni terroristi dalla Francia.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (COM(2023) 426 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 6 marzo, 28 aprile e 6 luglio 2023, le seguenti raccomandazioni e risoluzioni, approvate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione dalla Commissione permanente, svoltasi a L'Aja il 2 e il 3 marzo 2023, nel corso della seconda parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 24 al 28 aprile 2023, e nel corso della terza parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 19 al 23 giugno 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   raccomandazione n. 2248 – La solidarietà europea nel contesto dell'asilo e della protezione internazionale (Doc. XII-bis, n. 43) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   raccomandazione n. 2249 – Gli itinerari culturali: una piattaforma per il dialogo interculturale (Doc. XII-bis, n. 44) – alla VII Commissione (Cultura);

   raccomandazione n. 2250 – Promuovere l'educazione e la ricerca online oltre le frontiere nazionali (Doc. XII-bis, n. 45) – alla VII Commissione (Cultura);

   risoluzione n. 2487 – La solidarietà europea nel contesto dell'asilo e della protezione internazionale (Doc. XII-bis, n. 46) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione n. 2488 – Gli itinerari culturali: una piattaforma per il dialogo interculturale (Doc. XII-bis, n. 47) – alla VII Commissione (Cultura);

   risoluzione n. 2489 – Promuovere l'educazione e la ricerca online oltre le frontiere nazionali (Doc. XII-bis, n. 48) – alla VII Commissione (Cultura);

   risoluzione n. 2490 – Strategie innovative in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi (Doc. XII-bis, n. 49) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   raccomandazione n. 2251 – Strategie politiche che consentono di prevenire le catastrofi naturali, di prepararsi e affrontarle (Doc. XII-bis, n. 50) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   raccomandazione n. 2252 – Attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Doc. XII-bis, n. 51) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2253 – Deportazioni e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili verso la Federazione russa o verso i territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per un ritorno sicuro, mettere fine a questi crimini e punire gli autori (Doc. XII-bis, n. 52) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2254 – Salvaguardare la democrazia, i diritti e l'ambiente nel commercio internazionale (Doc. XII-bis, n. 53) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   risoluzione n. 2491 – Convenzione europea dei diritti dell'uomo e costituzioni nazionali (Doc. XII-bis, n. 54) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   risoluzione n. 2492 – Valutare il funzionamento del partenariato per la democrazia (Doc. XII-bis, n. 55) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2493 – Strategie politiche che consentono di prevenire le catastrofi naturali, di prepararsi e affrontarle (Doc. XII-bis, n. 56) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   risoluzione n. 2494 – Attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Doc. XII-bis, n. 57) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2495 – Deportazioni e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili verso la Federazione Russa o verso i territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per un ritorno sicuro, mettere fine a questi crimini e punire gli autori (Doc. XII-bis, n. 58) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2496 – Salvaguardare la democrazia, i diritti e l'ambiente nel commercio internazionale (Doc. XII-bis, n. 59) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   risoluzione n. 2497 – Il rispetto da parte di San Marino degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 60) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2498 – Giovani e media (Doc. XII-bis, n. 61) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);

   raccomandazione n. 2255 – Protezione sanitaria e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori senza documenti o in situazione irregolare (Doc. XII-bis, n. 62) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   raccomandazione n. 2256 – Assicurare un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio di Lachin (Doc. XII-bis, n. 63) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2257 – La repressione transnazionale, una minaccia crescente allo stato di diritto e ai diritti umani (Doc. XII-bis, n. 64) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2499 – Affrontare i problemi specifici con cui si scontrano i Bielorussi in esilio (Doc. XII-bis, n. 65) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2500 – Emergenza sanitaria pubblica: la necessità di un approccio esaustivo al multilateralismo e alla sanità pubblica (Doc. XII-bis, n. 66) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   risoluzione n. 2501 – Le spese dell'Assemblea parlamentare nel biennio 2024 2025 (Doc. XII-bis, n. 67) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2502 – Integrazione di migranti e rifugiati: vantaggi per tutte le parti coinvolte (Doc. XII-bis, n. 68) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione n. 2503 – L'inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati interni attraverso lo sport (Doc. XII-bis, n. 69) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura);

   risoluzione n. 2504 – Protezione sanitaria e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori senza documenti o in situazione irregolare (Doc. XII-bis, n. 70) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   raccomandazione n. 2505 – La riforma della legislazione britannica in materia di diritti umani: conseguenze per la tutela dei diritti umani a livello nazionale ed europeo (Doc. XII-bis, n. 71) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2506 – Le conseguenze politiche della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina (Doc. XII-bis, n. 72) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2507 – Guerra di aggressione contro l'Ucraina – Partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi del 2024? (Doc. XII-bis, n. 73) – alla VII Commissione (Cultura);

   raccomandazione n. 2508 – Assicurare un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio di Lachin (Doc. XII-bis, n. 74) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2509 – La repressione transnazionale, una minaccia crescente allo stato di diritto e ai diritti umani (Doc. XII-bis, n. 75) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2510 – Colmare il divario digitale: promuovere un accesso equo alle tecnologie digitali (Doc. XII-bis, n. 76) – alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CONTE ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DEL SALARIO MINIMO (A.C. 1275) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRATOIANNI E MARI; SERRACCHIANI ED ALTRI; LAUS; CONTE ED ALTRI; ORLANDO; RICHETTI ED ALTRI (A.C. 141-210-216-306-432-1053)

A.C. 1275 – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

   La Camera,

   premesso che:

    il lavoro povero è sovente l'esito di rapporti lavorativi irregolari, attività di breve durata o intermittente e di orario ridotto, oltre che di accordi definiti – non a caso – «pirata»;

    nel corso della scorsa legislatura nei due rami del Parlamento sono state depositate, in larghissima parte da esponenti di partiti della maggioranza di Governo, tredici proposte di legge relative al tema dell'introduzione del salario minimo, cinque delle quali discusse congiuntamente presso la Commissione 11ª Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica, ma alcuna delle quali mai giunta all'esame dell'Assemblea;

    nel corso della presente legislatura sono sette le proposte di legge abbinate in corso di esame presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, l'ultima delle quali, in ordine di presentazione, frutto della sintesi tra i gruppi parlamentari d'opposizione e che è stata adottata come testo base per la discussione, è stata depositata solo in data 4 luglio 2023 e assegnata in Commissione il successivo 7 luglio;

    in data 25 luglio la medesima Commissione Lavoro ha concluso l'esame del provvedimento avendo l'Ufficio di presidenza «convenuto all'unanimità che non sussistono le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge, la cui calendarizzazione in Assemblea (...) è stata anticipata a giovedì 27 luglio, né per procedere alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice»;

    al riguardo, la detta proposta demanda alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi, ponendo, quindi, un ingente onere a carico della finanza pubblica, per il quale non è prevista alcuna copertura finanziaria;

    risulta, inoltre, contraddittoria la scelta di escludere dall'applicazione di una norma che richiama esplicitamente un diritto costituzionale un intero settore, quale quello del lavoro domestico;

    la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 14 novembre 2024, prevede l'obbligatorietà del salario minimo soltanto per quegli Stati che non hanno almeno l'ottanta per cento della contrattazione collettiva, requisito soddisfatto, invece, dall'Italia, ritenendo il salario minimo per legge una soluzione secondaria rispetto alla via contrattuale da adottarsi solo quando questa è debole;

    nel nostro ordinamento, infatti, la determinazione della retribuzione minima da riconoscere ai lavoratori dipendenti è rimessa alla contrattazione collettiva, e nel corso degli anni una consolidata giurisprudenza ha costantemente ritenuto che i minimi tabellari stabiliti nei CCNL siano applicabili anche alle imprese e ai lavoratori cui non si applica alcun contratto collettivo, interpretando, quindi, in maniera estensiva il sistema di tutele previste dai CCNL;

    questo ha determinato sin qui, come evidenziato da numerosi studi, un adeguato livello di tutele per i lavoratori, tanto che anche dal raffronto con gli altri stati europei emerge come in Italia sia del 3,5 la percentuale dei lavoratori che hanno una remunerazione oraria inferiore al sessanta per cento del salario mediano, fissata dalla citata direttiva come obiettivo minimo per un trattamento salariale equo;

    da più parti sono stati messi in luce i rischi legati alla determinazione per legge della paga minima oraria da riconoscere ai lavoratori per quanto riguarda il potenziale aumento del ricorso al lavoro nero, che si verificherebbe, peraltro, proprio nei settori in cui sono attualmente più bassi i salari e nei quali l'introduzione del salario minimo obbligatorio rischierebbe di mettere «fuori mercato» alcune categorie di lavoratori;

    a questo si aggiungerebbe il rischio di un blocco della dinamica naturalmente espansiva della contrattazione collettiva, che tenderebbe ad appiattire i valori mediani verso il minimo stabilito dalla legge;

    inoltre, l'introduzione di un salario minimo per legge dimentica la varietà ed eterogeneità di tutele contenute nei CCNL, riducendoli solamente agli aspetti tariffari e tabellari, tralasciando istituti come le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto, il welfare contrattuale e aziendale;

    pur tuttavia, atteso che da un confronto parlamentare più approfondito e scevro da strumentalizzazioni ideologiche potrebbe consolidarsi l'opportunità di un intervento normativo volto al superamento dell'attuale situazione in cui versano alcuni settori del mercato del lavoro,

delibera

ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento della Camera, di sospendere l'esame dell'A.C. 1275 e abb. per un periodo di sessanta giorni.
N. 1. Foti, Molinari, Barelli, Lupi, Malagola, Schifone, Coppo, Giovine, Mascaretti, Volpi, Zurzolo, Zucconi, Vinci.

PROPOSTA DI LEGGE: LUPI E ALESSANDRO COLUCCI: INTRODUZIONE DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE E TRASVERSALI NEI PERCORSI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NONCHÉ NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (A.C. 418-A)

A.C. 418-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 418-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

    all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: Piano straordinario di azioni formative aggiungere le seguenti: di durata triennale;

    all'articolo 4 comma 5, dopo le parole: è costituito inserire le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

    all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Clausola d'invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 3.1000, 4.11, 4.1000, 4.02, 4.03, 4.04 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 418-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

  Al comma 1, sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

   alla rubrica sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

   all'articolo 3:

    comma 1, sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

    alla rubrica, sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

   all'articolo 4:

    comma 1, sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

    comma 3:

     lettera a), sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

     lettera b), sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

     lettera d), sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

   alla rubrica, sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

   all'articolo 5, alla rubrica sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive;

   al Titolo sostituire le parole: non cognitive e trasversali con le seguenti: sociali ed emotive.
1.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
1.7. Piccolotti.

A.C. 418-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

A.C. 418-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

  Al comma 1, dopo le parole: Piano straordinario di azioni formative aggiungere le seguenti: di durata triennale.
3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: accreditati per la formazione con le seguenti: iscritti alla Piattaforma S.O.F.I.A., all'Albo delle Eccellenze o accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito per la formazione esperienziale di qualità.
3.15. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono incrementate di 5 milioni di euro, da destinare alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1.
3.1000. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ferrari.

A.C. 418-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.
  3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

   b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;

   c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

   d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

  4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.
  6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.
  7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.
  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

  Al comma 5, dopo le parole: è costituito aggiungere le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
4.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4.501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 8 sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: senza la con le seguenti: Al fine di rendere efficace la sperimentazione di cui alla presente legge, in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quota parte delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, pari a 2 milioni di euro per ciascuno dei tre anni di sperimentazione previsti, è finalizzata all'incremento di organico del personale scolastico e all'eventuale.
4.11. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Al comma 8, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche fino alla fine del comma, con le seguenti: le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 da destinare alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
4.1000. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di formazione delle classi)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, per migliorare il processo di formazione degli alunni e delle alunne, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il successo formativo, nonché per evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto.
4.02. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo degli alunni e delle alunne, è istituito il tempo prolungato pomeridiano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale.
4.03. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi, sono istituite le zone di educazione prioritaria e solidale, denominate ZEP.
  2. Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi nelle ZEP sono garantiti l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA esistenti cui viene fornita una specifica attività di formazione, la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.
4.04. Piccolotti.

A.C. 418-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

  1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Scuola, Famiglia e Comunità educante)

  1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche possono promuovere, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta dagli enti del Terzo Settore, Università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio in grado di contribuire efficacemente alla sperimentazione delle competenze socio emozionali nella metodologia didattica.
5.0100. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Scuola, Famiglia e Comunità educante)

  1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta dagli enti del Terzo Settore, Università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio in grado di contribuire efficacemente alla sperimentazione delle competenze socio emozionali nella metodologia didattica.
5.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola d'invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5.0500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 418-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta in esame mira a riportare l'attenzione sulla necessità di sviluppare negli studenti e nelle studentesse le competenze non cognitive fin dai primi gradi di istruzione in virtù dei benefici che sembrano arrivare dal punto di vista sia educativo sia relazionale;

    quanto è accaduto negli ultimi anni, in seguito all'emergenza sanitaria, non ha fatto altro, da un lato, che esasperare e far emergere, in maniera ancora più ampia, tutta una serie di disuguaglianze, di gap e di problemi che già erano presenti e, dall'altro, rendere chiaro ed importante come aspetti e tratti comportamentali, che diventavano anche educativi, quindi, relazionali, stessero acquisendo centralità ed importanza;

    la finalità primaria è quella di abilitare l'utilizzo e la valorizzazione delle competenze non cognitive nella scuola attraverso una sperimentazione strutturata e inclusiva, che parta dalla scuola primaria e che punti a incentivare, sperimentare, verificare e migliorare quello che di fatto è un modo nuovo di guardare alla didattica e agli studenti, attraverso un approccio educativo che intende valorizzare le competenze extradisciplinari promuovendo una metodologia che si basi sull'utilizzo di didattiche e di approccio alla didattica in relazione con gli studenti;

    per le medesime finalità riteniamo urgente un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione della pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica,

impegna il Governo

a prevedere un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/418-A/1. Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    l'Educatore Professionale che opera nei servizi socio-educativi progetta, organizza e gestisce progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà: minori, famiglie, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani;

    l'Educatore Professionale lavora in équipe collaborando con altre figure professionali, promuove i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento e/o reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e socio-sanitari in rete con altre agenzie educative;

    la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che l'Educatore socio-sanitario può operare sia all'interno di strutture che in cooperative e comunità. Mentre l'Educatore socio-pedagogico può lavorare nei servizi educativi e sociali delle organizzazioni pubbliche e del Terzo Settore;

    una categoria sempre più sotto pressione, alle prese con una miriade di attività e percorsi (si pensi al reintegro di soggetti con problematiche psico sociali, specie nel mondo della scuola e l'intervento domiciliare presso tanti nuclei familiari). Un comparto che supporta una crescita continua della domanda di assistenza e di sociale che emerge a tutti i livelli e che richiede ampie c qualificate professionalità;

    ma le cose per gli educatori professionali non vanno per niente bene. Secondo i sindacati, sono sempre di più gli educatori professionali che decidono di lasciare il lavoro a causa delle condizioni cui sono sottoposti. La conseguenza è che mancano educatori. Ci sono comunità che chiudono perché mancano gli operatori, si perdono competenze e peggiora la qualità dei servizi;

    gli educatori professionali chiedono semplicemente che vengano riconosciuti dei diritti basici: un riconoscimento economico adeguato al titolo ed alla formazione continua, il pagamento delle ore in cui l'utente è assente, il riconoscimento del lavoro indiretto, cioè del tempo impiegato ad elaborare materiale per gli utenti, il riconoscimento come tempo lavoro degli spostamenti dai diversi luoghi,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, il riconoscimento delle ore lavorative dell'educatore professionale anche quando la persona che necessita dell'intervento educativo risulta assente per malattia; il riconoscimento degli spostamenti da un luogo all'altro di lavoro come tempo lavoro e rimborsi chilometrici, soprattutto di fronte al fatto che sono gli stessi enti a chiedere che l'intervento educativo venga spalmato su più passaggi tra scuola e casa; il riconoscimento del lavoro intellettuale indiretto per la progettazione del percorso educativo e per la preparazione dei materiali e degli incontri.
9/418-A/2. Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    nelle scuole italiane è in crescita la richiesta di figure specialistiche di supporto all'insegnamento, quale ad esempio l'assistente per l'autonomia e la comunicazione. Si tratta di un assistente personale, che facilita la comunicazione della/o studente con disabilità con le persone che interagiscono con lei/lui. Ha un ruolo e una funzione diversa da quella dell'assistente igienico-personale, di competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli), e da quella dell'insegnante di sostegno. Infatti, nonostante fornisca assistenza specialistica e collabori con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici del Piano educativo individualizzato (PEI), è una figura distinta e necessaria in ambiti specifici e mai intercambiabili. Si tratta di un operatore-educatore, mediatore che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lei/lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allieva/o con disabilità e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, la/o supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa ai gruppi di lavoro per l'inclusione a livello di scuola, in vista di progetti di intervento. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un tecnico fondamentale per l'inclusione;

    per far fronte alla richiesta di servizi di inclusione scolastica sono state spesso trovate soluzioni parziali e frammentate, che non garantiscono un servizio efficace ed efficiente, oltre a creare situazioni lavorative estremamente incerte e precarie;

    è necessario il riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e la comunicazione, anche al fine di superare la forma mentis che confina insegnanti di sostegno e assistenti scolastici degli alunni con disabilità in un concetto di figure «speciali» a cui demandare in maniera esclusiva il peso dell'azione educativa. Bisogna invece raggiungere una «speciale normalità» per cui tutti gli attori della scuola siano in grado di portare avanti un'azione educativa su misura per ogni individuo. L'obiettivo da raggiungere è che l'esperto di didattica speciale (insegnante di sostegno) e quello dell'autonomia e della comunicazione diventino, pur nella diversità delle loro funzioni, «abilitatori» di contesti, trasferendo le competenze specifiche all'intera platea degli educatori che, a vario titolo, collaborano all'interno del sistema scolastico, evitando così ogni sorta di esclusione,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, ad istituire il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione con le misure di tutela e stabilizzazione di tutte/i le/i professioniste/i che in questi anni si sono dedicati all'assistenza delle/degli studenti più fragili e bisognosi.
9/418-A/3. Ghirra, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. Ciò implica che deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità. Tra queste di sicuro vanno comprese anche le uscite didattiche. Ma questi viaggi spesso non sono per tutti, soprattutto a causa dei loro costi. Eppure i viaggi di istruzione o visite didattiche non sono un momento di svago, sono parte dell'offerta formativa, essendo un momento di istruzione ed educazione;

    la dispersione scolastica, o la mancata acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari o l'ingresso nel mondo del lavoro, sono fenomeni largamente diffusi nel nostro Paese. Dipendono in larga parte dalla condizione socioeconomica e culturale delle famiglie e dei territori dove i bambini nascono e crescono;

    la scuola rappresenta un presidio essenziale nella lotta alle disuguaglianze. Una scuola di qualità, che offra quindi spazi sicuri, infrastrutture e servizi adeguati, può dare opportunità eguali di apprendimento a tutti gli studenti e le studentesse, anche, e soprattutto, a quelli che sono maggiormente svantaggiati;

    un requisito particolarmente efficace per combattere le disuguaglianze educative è il tempo pieno. Restare a scuola per tempi prolungati contribuisce allo sviluppo delle competenze non cognitive, sociali ed emozionali, fondamentali per crescere ed avere una vita attiva in un mondo sempre più «connesso» ed in costante mutamento. Il tempo pieno, soprattutto se garantito ai minori più svantaggiati, risulta quindi essere una delle misure più efficaci per combattere la dispersione scolastica;

    dai dati, però, come sottolinea Save the children, nel report «Alla ricerca del tempo perduto – Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana», il tempo pieno risulta garantito in meno della metà delle scuole primarie, ed una percentuale ancor più limitata di scuole secondarie offre il tempo prolungato. Inoltre, è spesso il risultato di iniziative individuali, la cui esistenza e sopravvivenza è strettamente legata alla volontà dei dirigenti e dei docenti;

    il tempo pieno, unitamente all'introduzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni riguardanti il servizio mensa, al fine di garantire un pasto gratuito ed equilibrato al giorno per i bambini e le bambine della scuola primaria, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella scuola italiana, contribuendo ad aumentare significativamente i livelli di apprendimento di tutti gli alunni del nostro paese, anche quelli che provengono da famiglie più economicamente e socialmente svantaggiate, riducendo in modo drastico la dispersione scolastica esplicita e implicita. È ora che tutti i bambini che vanno a scuola in Italia abbiano diritto, come elemento essenziale della propria istruzione, a un pranzo. Universale: tutti assieme, di qualità, e gratuito. L'accesso alla mensa scolastica va visto infatti come parte integrante dell'istruzione. E l'istruzione deve essere orientata a ogni singolo bambino o bambina, indipendentemente dalla sua origine sociale. Per questo motivo, il pranzo alla mensa scolastica, durante l'istruzione obbligatoria e il periodo pre-scolare andrebbe finanziato attraverso la fiscalità generale, insieme alle altre spese scolastiche, come i libri di testo e i trasporti;

    poiché si ritiene necessario superare i divari e le disuguaglianze tra studenti, appare fondamentale adottare misure omogenee per l'accesso alla gratuità dei libri di testo, per assicurare a tutti l'utilizzo dei mezzi pubblici e per garantire a tutti i giovani il diritto allo studio;

    per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, per migliorare il processo di formazione degli alunni e delle alunne, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il successo formativo degli studenti,

impegna il Governo

a garantire, nel prossimo provvedimento utile, la gratuità delle mense scolastiche, dei libri di testo, dei trasporti pubblici e dei viaggi di istruzione per tutti gli studenti che frequentano fino all'ultimo anno di obbligo scolastico e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro.
9/418-A/4. Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    secondo il rapporto «Alla ricerca del tempo perduto – Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana» prodotto da Save the Children, già prima del conflitto in Ucraina, nel 2021, la povertà assoluta riguardava 1 milione e 382 mila minori nel nostro Paese, il 14,2 per cento, in crescita rispetto al 2020 (13,5 per cento). Le conseguenze della crisi energetica e dell'impennata dell'inflazione, che ha un impatto maggiore sulle famiglie meno abbienti e con minore capacità di spesa (+9,8 per cento, contro il +6,1 per cento delle famiglie con livelli di spesa più elevati), sono una grave minaccia e potrebbero sospingere rapidamente un numero ancora maggiore di minori nella povertà. Ma l'impoverimento materiale di bambini, bambine e adolescenti, in crescita nonostante gli sforzi compensativi attuati per proteggere categorie e famiglie più esposte, non è che la cornice di un quadro ancora più preoccupante, se possibile, per il loro futuro: l'impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e DAD, soprattutto tra i minori già in svantaggio socioeconomico. Il 9,7 per cento degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si ritrova in condizioni di dispersione «implicita», cioè senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell'università, mentre il 12,7 per cento dei minori non arriva neanche al diploma delle superiori, perché abbandona precocemente gli studi. Il confronto con l'Europa è pesante, visto che l'incidenza della dispersione scolastica, nonostante i progressi compiuti, in Italia resta tra le più elevate in assoluto dopo quella della Romania (15,3 per cento) e della Spagna (13,3 per cento), ed è ben lontana dall'obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dalla UE. Il numero dei NEET nel nostro Paese, i 15-29enni che si trovano in un limbo fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione, raggiunge il 23,1 per cento ed è addirittura il più alto rispetto ai paesi UE (media 13,1 per cento), segnando quasi 10 punti in più rispetto a Spagna (14,1 per cento) e Polonia (13,4 per cento), e più del doppio se si considerano Germania e Francia (9,2 per cento);

    in Italia, le disuguaglianze territoriali si configurano come un filo rosso in negativo che attraversa le diverse dimensioni della povertà educativa in Italia. Guardando in dettaglio i dati sulla dispersione «implicita» al termine del ciclo scolastico della scuola superiore, che a livello nazionale si attesta al 9,7 per cento, emerge infatti una forte disparità geografica. Nelle regioni meridionali, nonostante una riduzione consistente avvenuta nell'ultimo anno in particolare in Puglia (-4,3 per cento) e in Calabria (-3,8 per cento), permangono percentuali di «dispersi» alla fine del percorso di istruzione più elevate rispetto alla media nazionale, con una punta del 19,8 per cento in Campania. Se guardiamo poi alle competenze nelle singole materie, in Campania, Calabria e Sicilia più del 60 per cento degli studenti non raggiungono il livello base delle competenze in italiano, mentre quelle in matematica sono disattese dal 70 per cento degli studenti in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel caso della dispersione esplicita, l'abbandono scolastico nella maggior parte delle regioni del sud va ben oltre la media nazionale (12,7 per cento), con le punte di Sicilia (21,1 per cento) e Puglia (17,6 per cento), e valori decisamente più alti rispetto a Centro e Nord anche in Campania (16,4 per cento) e Calabria (14 per cento). Anche prendendo in esame la percentuale dei NEET, che in Italia è del 23,1 per cento, in regioni come Sicilia, Campania, Calabria e Puglia i 15-29enni nel limbo hanno addirittura superato i coetanei che lavorano (3 giovani NEET ogni 2 giovani occupati);

    è fondamentale quindi aumentare significativamente le risorse per l'istruzione, portandole al pari della media europea (5 per cento del PIL). È evidente, infatti, che i fondi attualmente previsti sono già oggi insufficienti a garantire un'offerta educativa di qualità, con spazi e servizi adeguati in tutti i territori, nonostante i minori costi dovuti al calo demografico;

    con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolar modo con la sezione investimento 1.4 «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica», le scuole secondarie, hanno avuto la possibilità di prevedere interventi straordinari finalizzati alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica;

    il Ministero dell'istruzione e del Merito ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per il capitolo «Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica» del PNRR, finanziate con 500 milioni di euro;

    per far sì che nessuno resti indietro bisogna aumentare il tempo scuola e costruire le condizioni affinché in tutto il territorio nazionale siano garantite le stesse opportunità e gli stessi diritti. E per farlo servono innanzitutto organici adeguati. Per combattere la dispersione scolastica e gli abbandoni è indispensabile la realizzazione del tempo pieno nelle regioni del sud e la generalizzazione della scuola dell'infanzia. Serve quindi un investimento straordinario da subito che contrasti lo spopolamento delle regioni del mezzogiorno e delle aree intere. Senza organici adeguati si pongono in un'assurda competizione territorio con territorio e ordine di scuola con ordine di scuola, per dividere risorse assolutamente inadeguate. Senza un incremento degli organici al nord si mettono a rischio le funzioni fondamentali della scuola e al sud si asseconda lo spopolamento del mezzogiorno e delle aree interne e si indeboliscono ancora di più territori resi ancora più fragili dalla crisi economica,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, ad aumentare l'organico scolastico nelle zone del Paese in cui c'è maggiore dispersione scolastica e ad utilizzarlo per superare la logica dei progetti di breve durata su un tema cruciale per il Paese, e a dare continuità al lavoro avviato con gli investimenti PNRR contro la dispersione scolastica.
9/418-A/5. Bonelli, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    secondo il rapporto «Alla ricerca del tempo perduto – Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana» prodotto da Save the Children, già prima del conflitto in Ucraina, nel 2021, la povertà assoluta riguardava 1 milione e 382 mila minori nel nostro Paese, il 14,2 per cento, in crescita rispetto al 2020 (13,5 per cento). Le conseguenze della crisi energetica e dell'impennata dell'inflazione, che ha un impatto maggiore sulle famiglie meno abbienti e con minore capacità di spesa (+9,8 per cento, contro il +6,1 per cento delle famiglie con livelli di spesa più elevati), sono una grave minaccia e potrebbero sospingere rapidamente un numero ancora maggiore di minori nella povertà. Ma l'impoverimento materiale di bambini, bambine e adolescenti, in crescita nonostante gli sforzi compensativi attuati per proteggere categorie e famiglie più esposte, non è che la cornice di un quadro ancora più preoccupante, se possibile, per il loro futuro: l'impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e DAD, soprattutto tra i minori già in svantaggio socioeconomico. Il 9,7 per cento degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si ritrova in condizioni di dispersione «implicita», cioè senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell'università, mentre il 12,7 per cento dei minori non arriva neanche al diploma delle superiori, perché abbandona precocemente gli studi. Il confronto con l'Europa è pesante, visto che l'incidenza della dispersione scolastica, nonostante i progressi compiuti, in Italia resta tra le più elevate in assoluto dopo quella della Romania (15,3 per cento) e della Spagna (13,3 per cento), ed è ben lontana dall'obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dalla UE. Il numero dei NEET nel nostro Paese, i 15-29enni che si trovano in un limbo fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione, raggiunge il 23,1 per cento ed è addirittura il più alto rispetto ai paesi UE (media 13,1 per cento), segnando quasi 10 punti in più rispetto a Spagna (14,1 per cento) e Polonia (13,4 per cento), e più del doppio se si considerano Germania e Francia (9,2 per cento);

    in Italia, le disuguaglianze territoriali si configurano come un filo rosso in negativo che attraversa le diverse dimensioni della povertà educativa in Italia. Guardando in dettaglio i dati sulla dispersione «implicita» al termine del ciclo scolastico della scuola superiore, che a livello nazionale si attesta al 9,7 per cento, emerge infatti una forte disparità geografica. Nelle regioni meridionali, nonostante una riduzione consistente avvenuta nell'ultimo anno in particolare in Puglia (-4,3 per cento) e in Calabria (-3,8 per cento), permangono percentuali di «dispersi» alla fine del percorso di istruzione più elevate rispetto alla media nazionale, con una punta del 19,8 per cento in Campania. Se guardiamo poi alle competenze nelle singole materie, in Campania, Calabria e Sicilia più del 60 per cento degli studenti non raggiungono il livello base delle competenze in italiano, mentre quelle in matematica sono disattese dal 70 per cento degli studenti in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel caso della dispersione esplicita, l'abbandono scolastico nella maggior parte delle regioni del sud va ben oltre la media nazionale (12,7 per cento), con le punte di Sicilia (21,1 per cento) e Puglia (17,6 per cento), e valori decisamente più alti rispetto a Centro e Nord anche in Campania (16,4 per cento) e Calabria (14 per cento). Anche prendendo in esame la percentuale dei NEET, che in Italia è del 23,1 per cento, in regioni come Sicilia, Campania, Calabria e Puglia i 15-29enni nel limbo hanno addirittura superato i coetanei che lavorano (3 giovani NEET ogni 2 giovani occupati);

    è fondamentale quindi aumentare significativamente le risorse per l'istruzione, portandole al pari della media europea (5 per cento del PIL). È evidente, infatti, che i fondi attualmente previsti sono già oggi insufficienti a garantire un'offerta educativa di qualità, con spazi e servizi adeguati in tutti i territori, nonostante i minori costi dovuti al calo demografico;

    con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolar modo con la sezione investimento 1.4 «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica», le scuole secondarie, hanno avuto la possibilità di prevedere interventi straordinari finalizzati alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica;

    il Ministero dell'istruzione e del Merito ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per il capitolo «Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica» del PNRR, finanziate con 500 milioni di euro;

    per far sì che nessuno resti indietro bisogna aumentare il tempo scuola e costruire le condizioni affinché in tutto il territorio nazionale siano garantite le stesse opportunità e gli stessi diritti. E per farlo servono innanzitutto organici adeguati. Per combattere la dispersione scolastica e gli abbandoni è indispensabile la realizzazione del tempo pieno nelle regioni del sud e la generalizzazione della scuola dell'infanzia. Serve quindi un investimento straordinario da subito che contrasti lo spopolamento delle regioni del mezzogiorno e delle aree intere. Senza organici adeguati si pongono in un'assurda competizione territorio con territorio e ordine di scuola con ordine di scuola, per dividere risorse assolutamente inadeguate. Senza un incremento degli organici al nord si mettono a rischio le funzioni fondamentali della scuola e al sud si asseconda lo spopolamento del mezzogiorno e delle aree interne e si indeboliscono ancora di più territori resi ancora più fragili dalla crisi economica,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, a valutare l'opportunità di aumentare l'organico scolastico nelle zone del Paese in cui c'è maggiore dispersione scolastica e di utilizzarlo per superare la logica dei progetti di breve durata su un tema cruciale per il Paese, e di dare continuità al lavoro avviato con gli investimenti PNRR contro la dispersione scolastica.
9/418-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    garantire un'educazione di qualità a partire dalla prima infanzia costituisce un fattore di prevenzione e contrasto a dispersione scolastica e povertà educativa. Rendere obbligatorio il ciclo di istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia sino al compimento dei 18 anni permetterebbe di accrescere le competenze cognitive e non cognitive sin da piccoli, consentendo agli studenti di ottenere migliori performance nei successivi ordini di scuola, limitando perdite di apprendimento e abbandono scolastico, e interrompendo la trasmissione intergenerazionale della povertà educativa. Diversi studi indicano che frequentare, o non frequentare, la scuola dell'infanzia può fare la differenza sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze nei successivi ordini di scuola (OECD, 2018; Unicef, 2019);

    l'educazione degli adolescenti rappresenta forse il più importante fattore di sviluppo umano e di resilienza per il futuro di un Paese. Ma è proprio in questa fase delicata che le differenze territoriali ed economico-sociali rischiano di accentuarsi maggiormente. Non acquisire le competenze adeguate, o terminare gli studi precocemente, influisce sulla possibilità dei giovani di proseguire con percorsi di istruzione terziaria o di accedere al mondo del lavoro, con il rischio di accrescere le fila dei NEET. Per questo motivo è necessario investire sulla qualità del sistema educativo e investire sugli adolescenti, fornendo loro gli strumenti adeguati per coltivare le loro capacità e realizzarsi secondo le loro aspirazioni;

    il fatto che in Italia obbligo formativo (che termina a 18 anni) e obbligo scolastico (che termina a 16 anni) non coincidano significa che in ogni caso lo studente che lascerà la scuola al momento di assolvimento dell'obbligo non potrà ottenere un diploma di istruzione secondaria superiore;

    abbandonare la scuola o non acquisire le competenze adeguate ha effetti diretti sul futuro dei giovani, riscontrabili nel basso tasso di partecipazione al sistema di educazione terziaria e nell'alto tasso di disoccupazione giovanile. Basti pensare che, secondo dati Eurostat 2021, in Italia il 64 per cento di coloro che non hanno completato gli studi non trova un lavoro. Nel 2020 solo il 27,6 per cento dei giovani possedeva una laurea o un titolo di istruzione terziaria (Istat, 2021), un dato tra i peggiori d'Europa (in cui la media è del 29 per cento). Il tasso di disoccupazione della fascia tra i 15 e i 24 anni è del 29,4 per cento con picchi di ausi il 50 per cento in Sicilia, Calabria e Campania, tutte regioni con tasso altrettanto elevato di abbandono scolastico, contro una media europea del 16,8 per cento,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, il progressivo ampliamento dell'obbligo scolastico dai 3 ai 18 anni di età dello studente.
9/418-A/6. Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    negli ultimi anni molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della violenza di genere, usufruendo dell'autonomia scolastica, hanno avviato progetti didattici incentrati, oltre che sull'educazione sessuale, sulla scoperta della consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli studenti;

    l'emotività ricopre una parte consistente nello sviluppo della persona e questo dato è ancora più vero nelle fasi dell'adolescenza, quando va formandosi il carattere e si iniziano a fissare i comportamenti sociali. Conoscere le proprie emozioni, comprenderle e saperne parlare consente, inoltre, di ottimizzare le proprie risorse e un aumento delle capacità di comunicare e porta anche a un potenziamento dell'apprendimento cognitivo;

    la scuola è luogo di apprendimento e di conoscenza, ma è, allo stesso tempo, anche il luogo in cui si imparano a costruire relazioni perché è nella relazione che si sviluppano le competenze emotive e cognitive di ogni essere umano e perché è su questo che si fonda la società del futuro. Si può e si deve credere nel potere dell'educazione emotiva come arma contro l'ostilità, la discriminazione, l'esclusione. È quindi importante che scuole e famiglie si assumano il dovere di curare l'aspetto affettivo dei bambini, stimolando la propensione all'ascolto, all'aiuto reciproco, alla comprensione dei sentimenti, all'accoglienza delle differenze;

    fare scuola significa soprattutto ascoltare, amare, educare al rispetto di sé e degli altri e accompagnare il bambino alla conoscenza di sé stesso e del mondo, dandogli gli strumenti per affrontare il futuro;

    le competenze non cognitive possono essere insite nell'individuo, ma si possono anche rinforzare o sviluppare, ed è qui che interviene il contesto scolastico: una scuola che insegna l'educazione sentimentale è una scuola che fornisce gli strumenti per una lettura paritaria del genere,

impegna il Governo

ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, nelle scuole del primo e del secondo ciclo, l'insegnamento dell'educazione sentimentale, finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
9/418-A/7. Zanella, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    la dispersione scolastica, o la mancata acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari o l'ingresso nel mondo del lavoro, sono fenomeni largamente diffusi nel nostro Paese. Dipendono in larga parte dalla condizione socioeconomica e culturale delle famiglie e dei territori dove i bambini nascono e crescono;

    la scuola rappresenta un presidio essenziale nella lotta alle disuguaglianze. Una scuola di qualità, che offra quindi spazi sicuri, infrastrutture e servizi adeguati, può dare opportunità eguali di apprendimento a tutti gli studenti e le studentesse, anche, e soprattutto, a quelli che sono maggiormente svantaggiati;

    in Italia la dispersione scolastica «esplicita», ossia l'abbandono degli studi prima del diploma delle scuole superiori, è al 12.7 per cento, una delle percentuali più alte in Europa dopo Romania (15,3 per cento) e Spagna (13,3 per cento). La maggior parte degli abbandoni sono nelle regioni del Sud, con le punte di Sicilia (21,1 per cento) e Puglia (17,6 per cento). È quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the children «Alla ricerca del tempo perduto» sulle disparità di apprendimento e disuguaglianze di servizi (mense, palestre, tempo pieno, adeguatezza degli edifici) nel mondo della scuola in Italia. L'impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e Dad, soprattutto tra i minori già in svantaggio socioeconomico. Il 9,7 per cento degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si ritrova in condizioni di dispersione «implicita», cioè senza le competenze minime necessarie (secondo gli standard Invalsi) per entrare nel mondo del lavoro o dell'università. Il numero dei Neet nel nostro Paese, i 15-29enni che si trovano in un limbo fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione, raggiunge il 23,1 per cento ed è addirittura il più alto rispetto ai Paesi Ue (media 13,1 per cento), segnando quasi 10 punti in più rispetto a Spagna (14,1 per cento) e Polonia (13,4 per cento), e più del doppio se si considerano Germania e Francia (9,2 per cento);

    in regioni come Sicilia, Campania, Calabria e Puglia i 15-29enni nel limbo hanno addirittura superato i coetanei che lavorano (3 giovani Neet ogni 2 giovani occupati). Secondo il rapporto la dispersione «implicita» risulta inferiore in quelle province dove almeno la metà degli alunni della scuola primaria frequentano il tempo pieno e almeno la metà delle scuole ha la mensa (10 punti percentuali in meno di dispersione rispetto alle province dove meno di 1 alunno su 4 frequenta il tempo pieno alla primaria o dove meno di 1 scuola primaria su 4 ha la mensa). In Italia, le classi a tempo pieno (40 ore) nella scuola primaria superano di poco il 50 per cento solo in Lazio (55,7 per cento), Toscana (52,8 per cento), Basilicata (52,4 per cento) e Lombardia (52,3 per cento), ma sono una rarità in Molise (7,5 per cento), Sicilia (11,5 per cento), Puglia (18,7 per cento), Campania (18,8 per cento) e Abruzzo (19,6 per cento), mentre la media nazionale è del 37,3 per cento;

    In Italia 1'1 per cento più abbiente possiede il 25 per cento della ricchezza complessiva, mentre il 60 per cento più povero si deve accontentare del 15 per cento. Si tratta di una differenza abissale nel rapporto con la proprietà, che si riflette in una Società scissa fra chi gode di privilegi e opportunità senza precedenti, e chi invece non riesce nemmeno a godere di quelli che dovrebbero essere i beni costituzionalmente garantiti;

    ridurre le diseguaglianze che sempre più stanno lacerando la società italiana deve essere una priorità. Mentre quasi un quarto dei residenti in Italia versa in condizioni di povertà assoluta (cinque milioni di persone) o relativa (otto milioni di persone) tre singoli individui posseggono tanta ricchezza quanto il 10 per cento più povero della popolazione. Una polarizzazione spaventosa, un'ingiustizia odiosa e intollerabile: tanto più perché ingiustificabile anche alla luce della retorica dominante. L'accumulo di patrimoni ammontanti a decine e decine di miliardi di euro non è, infatti, frutto del merito dei loro titolari (semplicemente, non può esserlo), bensì della crescente ingiustizia di un sistema tributario che, da decenni, in aperta violazione del disegno costituzionale, sposta di anno in anno il peso del carico fiscale dai più forti ai più deboli;

    ma c'è anche un'altra esigenza, ed è quella di intervenire a concreto sostegno delle giovani generazioni, non tramite bonus e agevolazioni elargite a titolo privato, bensì grazie all'intervento pubblico a potenziamento di tutto il percorso di educazione e d'istruzione dei bambini e dei ragazzi; dall'asilo nido all'università, in modo che l'intero ciclo d'istruzione risulti garantito gratuitamente a tutti (libri di testo e trasporti inclusi);

    l'introduzione della next generation tax, che colpirebbe i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro, ottenuti considerando il complesso, in Italia e all'estero, delle proprietà immobiliari (valutate sulla base dei valori catastali, non di quelli – ben più elevati – di mercato), degli investimenti finanziari, delle giacenze bancarie e dei beni mobili di lusso e, nello stesso tempo, l'eliminazione di ogni ulteriore forma di tassazione di tali cespiti (Imu, imposte sui conti correnti e sui depositi titoli, imposte di bollo) porterebbe ad un gettito stimato di dieci miliardi di euro,

impegna il Governo

per reperire risorse per combattere la dispersione scolastica implicita ed esplicita ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, una next generation tax per assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'università, in modo completamente gratuito.
9/418-A/8. Fratoianni, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    la dispersione scolastica, o la mancata acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari o l'ingresso nel mondo del lavoro, sono fenomeni largamente diffusi nel nostro Paese. Dipendono in larga parte dalla condizione socioeconomica e culturale delle famiglie e dei territori dove i bambini nascono e crescono;

    la scuola rappresenta un presidio essenziale nella lotta alle disuguaglianze. Una scuola di qualità, che offra quindi spazi sicuri, infrastrutture e servizi adeguati, può dare opportunità eguali di apprendimento a tutti gli studenti e le studentesse, anche, e soprattutto, a quelli che sono maggiormente svantaggiati;

    in Italia la dispersione scolastica «esplicita», ossia l'abbandono degli studi prima del diploma delle scuole superiori, è al 12.7 per cento, una delle percentuali più alte in Europa dopo Romania (15,3 per cento) e Spagna (13,3 per cento). La maggior parte degli abbandoni sono nelle regioni del Sud, con le punte di Sicilia (21,1 per cento) e Puglia (17,6 per cento). È quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the children «Alla ricerca del tempo perduto» sulle disparità di apprendimento e disuguaglianze di servizi (mense, palestre, tempo pieno, adeguatezza degli edifici) nel mondo della scuola in Italia. L'impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e Dad, soprattutto tra i minori già in svantaggio socioeconomico. Il 9,7 per cento degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si ritrova in condizioni di dispersione «implicita», cioè senza le competenze minime necessarie (secondo gli standard Invalsi) per entrare nel mondo del lavoro o dell'università. Il numero dei Neet nel nostro Paese, i 15-29enni che si trovano in un limbo fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione, raggiunge il 23,1 per cento ed è addirittura il più alto rispetto ai Paesi Ue (media 13,1 per cento), segnando quasi 10 punti in più rispetto a Spagna (14,1 per cento) e Polonia (13,4 per cento), e più del doppio se si considerano Germania e Francia (9,2 per cento);

    in regioni come Sicilia, Campania, Calabria e Puglia i 15-29enni nel limbo hanno addirittura superato i coetanei che lavorano (3 giovani Neet ogni 2 giovani occupati). Secondo il rapporto la dispersione «implicita» risulta inferiore in quelle province dove almeno la metà degli alunni della scuola primaria frequentano il tempo pieno e almeno la metà delle scuole ha la mensa (10 punti percentuali in meno di dispersione rispetto alle province dove meno di 1 alunno su 4 frequenta il tempo pieno alla primaria o dove meno di 1 scuola primaria su 4 ha la mensa). In Italia, le classi a tempo pieno (40 ore) nella scuola primaria superano di poco il 50 per cento solo in Lazio (55,7 per cento), Toscana (52,8 per cento), Basilicata (52,4 per cento) e Lombardia (52,3 per cento), ma sono una rarità in Molise (7,5 per cento), Sicilia (11,5 per cento), Puglia (18,7 per cento), Campania (18,8 per cento) e Abruzzo (19,6 per cento), mentre la media nazionale è del 37,3 per cento;

    In Italia 1'1 per cento più abbiente possiede il 25 per cento della ricchezza complessiva, mentre il 60 per cento più povero si deve accontentare del 15 per cento. Si tratta di una differenza abissale nel rapporto con la proprietà, che si riflette in una Società scissa fra chi gode di privilegi e opportunità senza precedenti, e chi invece non riesce nemmeno a godere di quelli che dovrebbero essere i beni costituzionalmente garantiti;

    ridurre le diseguaglianze che sempre più stanno lacerando la società italiana deve essere una priorità. Mentre quasi un quarto dei residenti in Italia versa in condizioni di povertà assoluta (cinque milioni di persone) o relativa (otto milioni di persone) tre singoli individui posseggono tanta ricchezza quanto il 10 per cento più povero della popolazione. Una polarizzazione spaventosa, un'ingiustizia odiosa e intollerabile: tanto più perché ingiustificabile anche alla luce della retorica dominante. L'accumulo di patrimoni ammontanti a decine e decine di miliardi di euro non è, infatti, frutto del merito dei loro titolari (semplicemente, non può esserlo), bensì della crescente ingiustizia di un sistema tributario che, da decenni, in aperta violazione del disegno costituzionale, sposta di anno in anno il peso del carico fiscale dai più forti ai più deboli;

    ma c'è anche un'altra esigenza, ed è quella di intervenire a concreto sostegno delle giovani generazioni, non tramite bonus e agevolazioni elargite a titolo privato, bensì grazie all'intervento pubblico a potenziamento di tutto il percorso di educazione e d'istruzione dei bambini e dei ragazzi; dall'asilo nido all'università, in modo che l'intero ciclo d'istruzione risulti garantito gratuitamente a tutti (libri di testo e trasporti inclusi);

    l'introduzione della next generation tax, che colpirebbe i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro, ottenuti considerando il complesso, in Italia e all'estero, delle proprietà immobiliari (valutate sulla base dei valori catastali, non di quelli – ben più elevati – di mercato), degli investimenti finanziari, delle giacenze bancarie e dei beni mobili di lusso e, nello stesso tempo, l'eliminazione di ogni ulteriore forma di tassazione di tali cespiti (Imu, imposte sui conti correnti e sui depositi titoli, imposte di bollo) porterebbe ad un gettito stimato di dieci miliardi di euro,

impegna il Governo

per reperire risorse per combattere la dispersione scolastica implicita ed esplicita a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, una next generation tax per assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'università, in modo completamente gratuito.
9/418-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Fratoianni, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità;

    le competenze non cognitive aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione e sono utili per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    il 20 giugno 2023 si è svolto, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un incontro con i sindacati sul dimensionamento della rete scolastica, previsto dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) e che dovrebbe avvenire, tramite il decreto interministeriale che definirà gli organici di dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) atteso entro fine agosto 2023, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;

    secondo la Cgil, il piano di dimensionamento della rete scolastica che il Ministero dell'istruzione e del merito si appresta a varare con effetti a partire dall'anno scolastico 2024-2025, prevede che al termine del prossimo triennio le 8.007 istituzioni scolastiche attuali, attraverso smembramenti e accorpamenti di plessi e sedi, dovrebbero diventare 7309. Verrebbe dunque soppresso 1'8,8 per cento delle sedi esistenti, pari a 698 unità di direzione amministrativa, con pesantissime perdite di organico tra il personale ATA, aumento della complessità organizzativa, aumento del numero di sedi e comuni a cui le istituzioni scolastiche dovranno rapportarsi e prevedibili difficoltà di gestione dell'offerta formativa, soprattutto nelle regioni del Sud. Nel Mezzogiorno infatti, la percentuale dei tagli raggiungerebbe punte del 16 per cento in Campania, 18 per cento in Sardegna e 22 per cento in Calabria;

    le conseguenze di questa scelta politica colpiranno in modo differenziato i territori aumentando i divari. I comuni di piccole dimensioni, cioè fino a 7-8.000 abitanti, non sono in grado di avere una popolazione scolastica di almeno 900 alunni e sono destinati, quindi, a diventare «comuni senza scuola» e a contendersi la sede principale dell'istituzione scolastica con i comuni vicini per fermare la riduzione del numero degli abitanti. Le scuole dei grandi comuni, d'altro canto, sono già in sofferenza perché hanno numeri superiori ai mille alunni e molti plessi;

    invece di tagliare le scuole autonome e le unità di personale che vi lavorano bisognerebbe sdoppiare le classi, ridurre il numero alunni per classe e aumentare gli organici di insegnanti e Ata;

    nel predisporre i criteri del dimensionamento si dovrebbe tener conto delle caratteristiche dei territori, con regole e criteri diversificati: realtà con una presenza elevata di comuni montani e la mancanza di efficienti reti di trasporto necessitano un'attenzione specifica,

impegna il Governo

ad inserire, nel piano di dimensionamento della rete scolastica, il criterio più favorevole per le scuole delle aree interne (montane e insulari) e, soprattutto, per le zone ad alta dispersione scolastica.
9/418-A/9. Evi, Piccolotti.


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MARROCCO ED ALTRI; BOSCHI ED ALTRI; RIZZETTO ED ALTRI; BICCHIELLI ED ALTRI; FURFARO ED ALTRI; SPORTIELLO; GARDINI ED ALTRI; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; PANIZZUT ED ALTRI; ZANELLA: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE (A.C. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A)

A.C. 249-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 249-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 249-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto, finalità e definizione)

  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
  2. Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

A.C. 249-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

  1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
  2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.
  4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.
  5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.
  6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai princìpi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di investimento e assicurativi, aggiungere le seguenti: nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, alla stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di investimento e assicurativi, aggiungere le seguenti: nonché negli altri contratti di cui al comma 1,.
2.1000. Cappellacci, Rossello, Benigni, Vietri, Rizzetto.

(Approvato)

A.C. 249-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

   «Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età»;

   b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo,»;

   c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e».

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

A.C. 249-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale)

  1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: e selettive, pubbliche e private.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: concorsuali aggiungere le seguenti: e selettive.
*4.1000. Benigni, Cappellacci, Rossello, Vietri, Rizzetto.

(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: e selettive, pubbliche e private.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: concorsuali aggiungere le seguenti: e selettive.
*4.1001. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

(Approvato)

A.C. 249-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.
  3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.