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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 settembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 settembre 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colombo, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Pella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Steger, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 settembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BISA: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato» (1380);

   BORDONALI e BARABOTTI: «Disposizioni concernenti l'istituzione e il funzionamento di strutture di accoglienza dei neonati abbandonati» (1381);

   MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari» (1382);

   IEZZI: «Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati» (1383).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  GIRELLI ed altri: «Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza» (1191) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX e XI.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° agosto 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del budget del progetto «Sostegno all'autonomia socio-economica di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni, richiedenti asilo o con riconosciuto uno status di protezione nella provincia di Siracusa, Catania e nella città metropolitana di Milano» del CESVI Fondazione ONLUS.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predisposta dalla medesima Autorità, aggiornata al 30 aprile 2023 (Doc. CLVII, n. 1).

  Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riferita all'anno 2021 (Doc. LXXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Ferrovie dello Stato italiane Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 121).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 122).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 8 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2023 del 20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale su «Le funzioni di audit di primo livello sulla gestione svolta presso le amministrazioni centrali e regionali con riferimento ai programmi finanziati o cofinanziati nell'ambito della politica agricola UE: collocazione istituzionale della funzione, dotazione di risorse, metodologie, risultati».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2023 del 20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale sul «Ricorso all'assistenza tecnica nella gestione e nel controllo dei progetti a valere sui fondi europei».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 15 febbraio al 20 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 13 e 27 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 20 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

  Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera in data 31 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano del mare, aggiornata al 31 luglio 2023 (Doc. CCXXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 3 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 2 e 9 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2022 (Doc. XXVII, n. 9).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa delle ammende, riferita all'anno 2022, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate, riferita all'anno 2022, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana, riferita all'anno 2022, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno 2022, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, riferita all'anno 2022, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2022 e al primo semestre del 2023 (Doc. CIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 1° settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2022 (Doc. XL, n. 2).

  Questa relazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 settembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 462 final – Annexes 1 to 8) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 270 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 settembre 2023;

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto da parte dell'Autorità bancaria europea dei requisiti relativi all'ubicazione della sua sede (COM (2023) 505 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023) 515 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 settembre 2023.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 7, 10 e 18 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Albi (Catanzaro), Lozza (Varese), Macerata Campania (Caserta), Torricella del Pizzo (Cremona) e Selvazzano Dentro (Padova).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine governative.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 10 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Italo Cucci a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10, 21 e 23 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero della giustizia, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Susanna La Cecilia, l'incarico di direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

   alla dottoressa Aline Pennisi, l'incarico di direttore dell'Unità di missione Next Generation EU, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

  alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

   alla dottoressa Donatella D'Amico, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche;

   alla dottoressa Anna Paola Sabatini, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;

  alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   all'ingegnere Fausto Fedele, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Centro, nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 e 21 agosto 2023, ha trasmesso le seguenti comunicazioni concernenti la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

  alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente la revoca del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   revoca dell'incarico, conferito al dottor Fiorenzo Sirianni, di direttore della Direzione generale della giustizia tributaria, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;

  alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente la revoca del seguente incarico nell'ambito del Ministero del turismo:

   revoca dell'incarico, conferito al dottor Francesco Paolo Schiavo, di direttore della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 3 e 8 del medesimo articolo 19, al dottor Fiorenzo Sirianni, dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti volte a sostenere le famiglie in relazione all'incremento dei costi previsti per l'acquisto di libri scolastici – 3-00612

   CASO, AMATO, CHERCHI e ORRICO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno scolastico, molti genitori stanno affrontando le spese per l'acquisto dei libri di testo e del materiale necessario; quest'anno, in un contesto di forti aumenti generalizzati rientrano anche i materiali tipicamente dedicati alla scuola;

   dal monitoraggio effettuato dall'O.N.F. – Osservatorio nazionale federconsumatori – i costi del materiale scolastico e dei libri registrano rispettivamente un aumento medio del +6,2 per cento e del +4 per cento rispetto al 2022; complessivamente la spesa per il corredo scolastico ammonterà quest'anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno e, per ogni studente, in media si spenderanno 502,10 euro per l'acquisto dei libri, con variazioni a seconda del grado scolastico;

   rispetto all'anno scorso, si registra un incremento del 2 per cento per le scuole superiori e addirittura del 10 per cento per le scuole medie. In generale, per l'anno scolastico 2023/2024, si stima per gli studenti delle superiori, l'acquisto dei libri di testo più quattro dizionari, al netto di zaini e altro materiale, costerà ben 695 euro, che diventano 1.300 euro aggiungendo tutto il resto. Un po' meno per chi va alle medie: 488 euro circa, o 1.095 euro se si aggiunge l'intero corredo per l'anno scolastico;

   si tratta di importi che risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi ancor più onerosi da sostenere per l'acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari per un utilizzo didattico di tale strumento, divenuto ormai indispensabile;

   dallo studio effettuato dall'Osservatorio nazionale federconsumatori emerge, infatti, che tra computer, webcam, microfono, antivirus, programmi base una famiglia, dovendosi dotare di tali dispositivi, arriva a spendere da 393,88 euro a 3.844,90 euro, con un rincaro del +2,3 per cento rispetto al 2022;

   costi così elevati incidono significativamente sul diritto allo studio dei ragazzi e non tutti gli istituti sono in grado di sopperire a tali carenze; inoltre, le misure esistenti per aiutare le famiglie ad affrontare tali spese, a livello comunale e regionale (buoni, agevolazioni o gratuità dei testi scolastici per le famiglie con basso reddito), non sono sufficienti a dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà –:

   a pochissimi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, se non ritenga urgente adottare iniziative, forti e immediate, per sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
(3-00612)


Iniziative di competenza volte al superamento delle criticità emerse a seguito della recente interruzione del traffico nel Traforo del Frejus e dei lavori di manutenzione programmati per il Traforo del Monte Bianco – 3-00613

   ORSINI, BARELLI, BATTILOCCHIO, MARROCCO, DEBORAH BERGAMINI, CAROPPO, SORTE, TOSI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la frana che il 27 agosto 2023 ha colpito il versante francese del Traforo del Frejus, interrompendo la circolazione stradale e ferroviaria, ha reso necessario procedere alla sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria del Traforo del Monte Bianco, da tempo programmati e che sarebbero dovuti iniziare lunedì 4 settembre 2023, con una chiusura totale del traffico fino al 15 dicembre;

   si tratta di una misura inevitabile per scongiurare che il Nord-Ovest si trovasse in buona parte isolato rispetto alle regioni transalpine. Un evento che ha quindi messo in luce la fragilità complessiva del sistema delle infrastrutture di collegamento tra Italia e Francia, particolarmente sensibile dal punto di vista economico e commerciale per il nostro Paese;

   il Ministro interrogato si è già interessato della vicenda avviando le opportune interlocuzioni con le autorità francesi –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative di competenza stia realizzando e abbia intenzione di intraprendere il Ministro interrogato per evitare che la chiusura del Frejus possa comportare penalizzazioni a un regolare flusso di merci e persone attraverso i due valichi alpini e per la valorizzazione complessiva di queste due infrastrutture transfrontaliere che veda il potenziamento anche del Traforo del Monte Bianco quale importante via d'accesso per le imprese italiane sul mercato francese.
(3-00613)


Intendimenti in ordine al Memorandum di intesa tra Unione europea e Tunisia, alla luce dell'incremento degli sbarchi e delle criticità relative al rispetto dei diritti umani in tale Paese – 3-00614

   DELLA VEDOVA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   in occasione del question time del 19 luglio 2023 il gruppo Misto-+Europa si è dichiarato non soddisfatto dalla risposta fornita dal Ministro interrogato sulle riserve sollevate in merito al memorandum d'intesa per un partenariato strategico e globale tra l'Unione europea e la Tunisia firmato il 16 luglio 2023;

   tali riserve riguardavano il rischio di consegnare un pacchetto di aiuti a un autocrate che non dimostrava alcuna volontà di introdurre le misure economiche necessarie per evitare il default, di avviare un dialogo inclusivo con la popolazione, di rilasciare dalle prigioni cittadini arbitrariamente arrestati, di introdurre una gestione dei migranti rispettosa del diritto e della dignità umana per i quali la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha chiesto precise garanzie di protezione;

   a un mese e mezzo dalla firma il numero di sbarchi continua ad aumentare, l'hotspot di Lampedusa è in grande sofferenza, comuni e regioni denunciano un sistema di accoglienza al collasso. L'unica previsione che si è avverata è che «la Tunisia non farà mai da guardia di frontiera» di altri Paesi, come annunciato dal Presidente Kais Saied;

   un numero inaccettabile di casi di discriminazione e violenze contro immigranti sub-sahariani residenti o transitanti in Tunisia continuano a essere segnalati, come pure respingimenti di massa verso la Libia, a dimostrazione di come la Tunisia non può essere considerata un Paese di origine sicuro;

   sul piano interno – in attesa dell'avvio delle riforme economiche e sociali previste dal memorandum – la leadership di Kais Saied conferma la sua impronta autoritaria e refrattaria a qualsiasi elemento di stato di diritto. È notizia di qualche giorno fa che uno storico dirigente del partito Ennahda ed ex Ministro, Abdel Karim Al Harouni, è stato arbitrariamente posto agli arresti domiciliari –:

   posto che l'unica cosa certa finora è che in nome di un «pragmatismo» mal riposto si stanno svendendo alcuni dei nostri valori fondamentali, se ritenga ancora di definire «storico» il memorandum con la Tunisia firmato dall'Unione europea il 16 luglio 2023, al punto da rappresentare un «modello» per accordi con altri Paesi terzi.
(3-00614)


Elementi ed iniziative in ordine alla recente missione in Cina, con particolare riferimento agli scambi commerciali e alla tutela delle imprese italiane, anche con riferimento al Memorandum di intesa sulla «Via della Seta» – 3-00615

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   si è appena conclusa la missione in Cina del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani;

   durante la missione, il Ministro ha avuto incontri bilaterali con il Ministro del Commercio Wang Wentao e con il Ministro degli Esteri Wang Yi ed ha presieduto con quest'ultimo la XI sessione plenaria del Comitato Intergovernativo Italia-Cina;

   dal 2004 i rapporti tra Italia e Cina sono inquadrati nel Partenariato Strategico Globale, a cui si è sovrapposto nel 2019 il Memorandum d'intesa sulla «Via della Seta», previsto scadere nel marzo 2024;

   nei suoi rapporti con alcune minoranze etniche e religiose e verso la popolazione di Hong Kong, la Cina ha messo in atto nel recente passato e persegue tuttora azioni da cui risultano gravi violazioni dei diritti umani;

   la Cina è un interlocutore indispensabile per affrontare le attuali sfide globali – come il cambiamento climatico, l'insicurezza alimentare e la lotta alle pandemie – e gli scenari di crisi, a partire dall'aggressione russa all'Ucraina;

   la Cina è per l'Italia un partner economico-commerciale di primaria importanza, con cui occorre riequilibrare la bilancia commerciale anche attraverso un miglioramento delle condizioni di accesso al mercato cinese, una maggiore promozione e tutela del «Made in Italy» e parità di trattamento alle nostre imprese che operano in Cina –:

   quali siano stati gli esiti della missione a Pechino del Ministro interrogato e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per sviluppare le relazioni bilaterali, riequilibrare la bilancia commerciale e salvaguardare gli importanti interessi delle nostre imprese in Cina, anche con riferimento al Memorandum d'intesa sulla «Via della Seta».
(3-00615)


Chiarimenti in merito al corretto utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione in relazione al definanziamento di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-00616

   UBALDO PAGANO, BRAGA, DE LUCA, BONAFÈ, CIANI, GHIO, TONI RICCIARDI, FERRARI, MORASSUT, ROGGIANI, CASU, FORNARO, DE MARIA, SARRACINO, GUERRA, LAI, MANCINI, AMENDOLA, BARBAGALLO, D'ALFONSO, GRAZIANO, IACONO, LACARRA, MARINO, PROVENZANO, STEFANAZZI e STUMPO. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   il 27 luglio 2023, il Governo ha pubblicato il rapporto intitolato «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU»;

   le proposte di modifica del PNRR contenute nel rapporto corrispondono a 144 tra investimenti e riforme e prevedono ingenti tagli agli interventi previsti, pari a circa 16 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi a danno dei progetti degli enti locali per la gestione del rischio alluvione, per la riduzione del rischio idrogeologico, per la mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno; altrettanto gravi, alla luce dei recenti, drammatici, eventi, sono i tagli relativi alla sicurezza della circolazione ferroviaria;

   secondo quanto in più occasioni dichiarato dal Ministro interrogato, la decisione di stralciare misure di cui gli enti locali sono stati individuati come soggetti attuatori deriva anche dalla considerazione di un'insufficiente capacità di spesa di comuni e regioni;

   tuttavia, confrontando i dati contenuti nella «Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – Programmazione 2014-2020» pubblicati dal medesimo Ministro il 15 febbraio 2013, si evince che i programmi operativi regionali restituiscono una percentuale di spesa certificata al 31 dicembre 2022 di gran lunga maggiore rispetto ai programmi operativi nazionali (67,58 per cento contro il 40,17 per cento) a sostanziale parità di finanziamenti totali (32,7 miliardi per i PON e 32,1 miliardi per i POR);

   in più occasioni, il Ministro interrogato ha espresso l'intenzione di «salvaguardare» gli interventi esclusi dal PNRR utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente, anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare, e ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc);

   tali Fondi hanno, tuttavia, modalità di funzionamento, criteri di ripartizione e tempistiche differenti e, in particolare, i finanziamenti del Fondo di sviluppo e coesione sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e destinati per l'80 per cento al Sud;

   l'utilizzo delle risorse destinate alla politica di coesione a copertura dei progetti definanziati contenuti nel PNRR, oltre a compromettere la programmazione in corso, determina l'ennesima penalizzazione delle aree più svantaggiate del Paese –:

   come il Governo ritenga compatibile l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del PNRR senza pregiudicarne la natura aggiuntiva e il vincolo di destinazione dell'80 per cento in favore del Mezzogiorno.
(3-00616)


Elementi in ordine allo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea in relazione alla proposta di revisione del PNRR, nonché al pagamento della terza e quarta rata – 3-00617

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MANTOVANI, ROTONDI, AMBROSI, CAIATA, DI MAGGIO, DONZELLI, GIORDANO e PIETRELLA. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato approvato a livello europeo il 13 luglio 2021, con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (Cid). La Cid contiene un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si vincola l'assegnazione delle risorse;

   il PNRR italiano prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro, suddivisi tra 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del Piano;

   il regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 ha previsto l'inserimento del capitolo dedicato al piano REPowerEU nel PNRR;

   il Governo ha comunicato di aver avviato, come previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU finalizzate a condividerne preventivamente i contenuti, nonché i tempi e i modi della loro presentazione entro il termine legale del 31 agosto 2023 previsto dai regolamenti europei;

   il Ministro interrogato ha trasmesso in data 27 luglio 2023 al Presidente della Camera dei deputati la proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del capitolo REPowerEU;

   la proposta di revisione del PNRR riguarda 144 misure di investimento e di riforma e si compone di modifiche formali, mirate ad agevolare la rendicontazione di obiettivi e traguardi, e di modifiche sostanziali dovute al mutato contesto internazionale, causa di ostacoli oggettivi al raggiungimento di obiettivi e traguardi, e provvede alla riallocazione delle risorse verso impieghi più efficienti, che conducono allo spostamento di alcune misure dal PNRR ad altre forme di finanziamento;

   con l'approvazione della risoluzione n. 6-00044 alla Camera dei deputati, il Governo si è impegnato a trasmettere la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo REPowerEU, alla Commissione europea;

   in data 4 settembre 2023 si è tenuto un incontro a Bruxelles tra il Ministro interrogato e il capo della Task force europea sul Recovery –:

   quale sia lo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea in relazione alla proposta di revisione del PNRR italiano, nonché alla terza ed alla quarta rata del PNRR.
(3-00617)


Iniziative circa possibili soluzioni alternative al blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e a sostegno del rinnovo del parco auto circolante – 3-00618

   MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 15 settembre 2023 dovrebbe scattare in 76 comuni del Piemonte, compreso il capoluogo Torino, lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5;

   la decisione, devastante per cittadini, lavoratori e imprese, a giudizio degli interroganti è il frutto dell'ennesima forzatura di Bruxelles sui temi green, stante che, nel febbraio 2021, la Commissione europea richiedeva alla regione Piemonte con urgenza di presentare un Piano straordinario per anticipare il rientro delle emissioni nei limiti di legge entro il 31 dicembre 2025, rispetto al 2030, come previsto dal piano originale della qualità dell'aria;

   si ricorda, infatti, che, in data 9 giugno 2017, veniva sottoscritto a Bologna, dal Ministro dell'ambiente e dai presidenti di regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, l'Accordo di bacino padano per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria; tuttavia il 10 novembre 2020 la Corte di giustizia europea condannava la Repubblica italiana per il superamento dei valori di concentrazione di PM10;

   la richiesta della Commissione europea ha, pertanto, indotto la giunta a dover adottare misure pesantissime per centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori, in tanti costretti a cambiare la propria vettura nel giro di un brevissimo periodo;

   dopo il coro di proteste, risulta in corso un confronto tra Governo e regione per individuare una soluzione che garantisca la tutela della salute e il rispetto degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni inquinanti, scongiurando il blocco dei veicoli diesel Euro 5 dal prossimo 15 settembre;

   sarebbe, comunque, opportuno e urgente anche prevedere misure come incentivi e rottamazione per agevolare famiglie e imprese nel cambio del parco auto –:

   quali siano le soluzioni alternative al blocco Euro 5 che il Governo sta valutando e se e quali iniziative di competenza intenda adottare a sostegno del rinnovo del parco auto circolante.
(3-00618)


Iniziative di competenza volte a superare le criticità registrate nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento al rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio taxi – 3-00619

   DE MONTE, BENZONI, PASTORELLA, DEL BARBA, GADDA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, prevede che i comuni possono rilasciare, in via temporanea, licenze taxi aggiuntive in favore dei soggetti già titolari di licenze per la gestione in proprio o l'affidamento anche a titolo oneroso a terzi; si prevede inoltre, per i comuni capoluogo, la possibilità di avvalersi di un meccanismo straordinario per incrementare il numero di licenze in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti;

   oltre al fatto che si tratta di mere facoltà in capo ai comuni, occorre ricordare che la normativa vigente già prevede la possibilità per i comuni di rilasciare licenze temporanee; quanto al concorso straordinario, ci si limita a semplificazioni procedurali rispetto agli ordinari strumenti di programmazione;

   il problema delle licenze è effettivo, ma non è l'unico; le previsioni di aumento del turismo nei prossimi anni richiedono soluzioni flessibili per soddisfare i picchi di domanda, con un approccio che abbracci le diverse tipologie di trasporto non di linea; occorre modernizzare il sistema di trasporto e aggiornare la normativa di riferimento, risalente al 1992, rispetto a un contesto profondamente diverso, anche da un punto di vista tecnologico, mettendo al centro il cittadino;

   in proposito, è opportuno segnalare che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con una sentenza dell'8 giugno 2023, ha ritenuto contraria al diritto europeo la limitazione del numero di licenze per Ncc nell'agglomerato urbano di Barcellona, ricordando che restrizioni alla libertà di stabilimento sono ammesse solo se giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e se rispettano il principio di proporzionalità e affermando che l'obiettivo di garantire la sostenibilità economica del servizio taxi è inidoneo a giustificare misure protezionistiche in danno di utenti e operatori;

   le norme contenute nel decreto-legge n. 104 del 2023 appaiono invece norme-manifesto; effetti concreti per i consumatori possono derivare solo da un'effettiva apertura del mercato alla concorrenza, apertura che il Ministro interrogato pare osteggiare apertamente affermando di voler «frenare le grandi multinazionali, certamente anche Uber»;

   è inoltre necessario che il Governo nell'ambito delle proprie competenze e a tutela della concorrenza – ambito di potestà legislativa esclusiva – operi in raccordo con le regioni al fine di garantire uniformità territoriale nell'offerta di servizi per gli utenti –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere qualora i comuni non rilascino licenze ai sensi delle nuove norme in misura idonea ad incidere sulle evidenti criticità registrate, nonché per garantire omogeneità nell'offerta di servizi di trasporto pubblico non di linea nelle diverse regioni.
(3-00619)


Iniziative per una rapida definizione di un accordo quadro per il rilancio della produzione di auto in Italia, la riconversione ecologica e la garanzia occupazionale negli impianti del gruppo Stellantis e della filiera della componentistica – 3-00620

   GRIMALDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la produzione di auto in Italia mostra scenari preoccupanti: da quasi un milione e mezzo di veicoli prodotti nel 1999 siamo scesi a 473 mila nel 2022;

   con l'ultimo accordo separato di incentivazione all'esodo sottoscritto a febbraio con Stellantis, i posti di lavoro persi in Italia saliranno a 11.500;

   le ore di cassa integrazione nel settore automotive dal 2015 al 2022 sono passate da quasi 36 milioni a più di 53;

   il 3 luglio Stellantis ha comunicato l'intenzione di realizzare a Mirafiori un «Green Campus» che impiegherà diecimila persone, che sono gli attuali dipendenti presenti nelle aree di ricerca e sviluppo e design;

   tale progetto, sicuramente importante e innovativo, non crea però nuova occupazione e andrà monitorato per vedere se realmente porterà una rinnovata attività di ricerca e sviluppo, da molto tempo assente nel nostro Paese;

   attraverso politiche industriali e investimenti pubblici nel settore automotive, il Governo deve assumere un ruolo guida nel rilancio dell'industria dell'auto nella transizione ecologica e all'elettrico, e di una vera trattativa con sindacati e Stellantis per giungere ad un accordo quadro sul piano industriale che rilanci la produzione di auto in Italia, tornando a un milione di auto e 300 mila veicoli commerciali leggeri prodotti, garantendo la progettazione e produzione in Italia di nuovi modelli innovativi e all'avanguardia tecnologica, la piena occupazione in tutti gli stabilimenti del gruppo, nei centri di ricerca e sviluppo e il rafforzamento della capacità produttiva delle aziende della filiera della componentistica;

   disertando gli incontri al Mimit del 24 luglio e dell'8 agosto 2023, Stellantis sta dimostrando nei fatti la volontà di non volersi confrontare realmente su temi fondamentali come l'assenza di prospettive certe e la situazione critica in cui versano gli stabilimenti in Italia e sul peggioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici;

   l'accordo siglato con Governo e sindacati per la produzione di quattro modelli elettrici entro il 2022 sembra essere svanito nel nulla, lasciando incerte le prospettive di realizzazione e, nel frattempo, Stellantis starebbe progettando nuovi stabilimenti produttivi in Africa, avendo già avviato la produzione di alcuni modelli in Algeria –:

   quali ulteriori iniziative intenda assumere affinché si giunga in tempi rapidi alla definizione di un accordo quadro per il rilancio della produzione di auto in Italia, la riconversione ecologica e la garanzia occupazionale nella ricerca, sviluppo e produzione in ogni singolo impianto, garantendo piena e nuova occupazione ai lavoratori del gruppo e della filiera della componentistica.
(3-00620)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: DORI E D'ORSO; PITTALIS ED ALTRI; MASCHIO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (A.C. 536-891-910-A)

A.C. 536-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 536-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), alinea, sostituire le parole: commi da 4 a 7 con le seguenti: commi da 4 a 6.

   Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al numero 4), sopprimere il capoverso comma 7:

    2) aggiungere, in fine, il seguente numero: 5) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

    b) all'articolo 5, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 5).

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e h);

   b) al comma 1, lettera g), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale;

   c) al comma 4, premettere i seguenti periodi: Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'articolo aggiuntivo 3.0100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   sia approvato il subemendamento 0.3.0100.200 delle Commissioni;

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 1.16, 3.101, 4.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative.

A.C. 536-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della presente legge, per “bullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia»;

    2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»;

    3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    4) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.
   5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
   6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.
   7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;

    4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»;

    5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;

   d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

   a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo»;

   e) all'articolo 5:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

    2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;

   f) all'articolo 7, comma 1:

    1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»;

    2) dopo la parola: «commessi,» è aggiunta la seguente: «anche»;

   g) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

   1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono aggiunte le seguenti: «bullismo e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati di concerto dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro con delega in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza e dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza».
1.4. Bonetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), alinea, sostituire le parole: commi da 4 a 7 con le seguenti: commi da 4 a 6.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al numero 4), sopprimere il capoverso comma 7;

    2) aggiungere, in fine, il seguente numero: 5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

   b) all'articolo 5, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 5).
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 4, dopo la parola: altresì, aggiungere le seguenti: , tenendo conto di quanto previsto dal Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,.
1.9. Bonetti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: possono adottare con le seguenti: adottano.
1.16. Bonetti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: servizio di sostegno psicologico aggiungere le seguenti: e legale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: servizio di sostegno psicologico aggiungere le seguenti: e legale.
1.18. Bonetti.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: , anche maggiorenni,.
1.20. Bonetti.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'istituto scolastico che dirige aggiungere le seguenti: , anche fuori dall'orario scolastico.
1.21. Bonetti.

A.C. 536-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
   2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
   3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
   4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentiti il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

    1) dichiarare concluso il procedimento;

    2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

    3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;

    4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

   5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

   b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

   d) all'articolo 28:

    1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

    2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

   e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».

  2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,»

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 1, dopo le parole: procuratore della Repubblica aggiungere le seguenti: presso il Tribunale per i minorenni.
2.100. Zanella.

(Approvato)

A.C. 536-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

   a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   b) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

   c) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

   d) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

   e) prevedere la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socio-assistenziali;

   f) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

   g) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

   h) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.
  3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le lettere a), b), e) e h);

   b) al comma 1, lettera g), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale;

   c) al comma 4, premettere i seguenti periodi: Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: promuovere iniziative tese a prevedere aggiungere le seguenti: , d'intesa con le Regioni,;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: predisporre con le seguenti: disciplinare l'impiego di;

   al comma 2:

    premettere il seguente periodo: I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

    al primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: «, lettere c), d), e), f), g) e h).
3.102. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , e all'educazione alle risorse digitali.
3.8. Bonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.
3.13. Bonetti, Richetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) introdurre un nuovo permesso non retribuito per le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima di 15 ore annue, per agevolare la partecipazione agli incontri ed eventi formativi organizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono iscritti i figli minorenni. Lo stesso permesso è esteso a tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale.
3.101. Zanella.

  Al comma 2, premettere il seguente periodo: I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , lettere c), e), f), g) e h).
3.103. Bonetti, Giachetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito con le seguenti: Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
3.200. Le Commissioni.

(Approvato)

  All'articolo aggiuntivo 3.0100 Montaruli, capoverso art. 3-bis, quarto periodo, sostituire la parola: riservano con le seguenti: possono riservare.

  Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica.
0.3.0100.200. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della «Giornata del Rispetto»)

  1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la «Giornata del rispetto» quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riservano adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3.0100. Montaruli, Palombi, Zurzolo.

(Approvato)

A.C. 536-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

   a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

   b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

   a-ter) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.
4.100. Bonetti, Giachetti.

A.C. 536-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 536-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    come riportato in titolo, l'atto interviene anche sulla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;

    in particolare, l'articolo 3 della proposta di legge contempla, altresì, una delega legislativa al Governo da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti;

    il bullismo è un fenomeno che ha origine prevalentemente in ambito scolastico e rappresenta una fonte non trascurabile di costi per il sistema economico, sociale, educativo, e giudiziario;

    diversi studi indicano una connessione ineluttabile fra essere stato vittima di atti di «bullismo» e abbandono scolastico. Le evidenze disponibili sugli effetti negativi sulla salute, intesa nel senso più ampio del termine, dimostrano quanto lo stesso debba essere considerato alla stregua di un serio problema di salute pubblica;

    la dispersione scolastica è un fenomeno preoccupante e complesso, che riguarda diverse dimensioni della vita sociale della persona di minore età e della comunità in cui vive: dai servizi per la prima infanzia alla formazione professionale, dalle politiche sociali a quelle abitative e del lavoro. I fattori connessi possono dipendere dalla disoccupazione, dalle situazioni di esclusione sociale e di povertà, ma non si possono escludere nemmeno quello motivazioni riconducibili a disagi personali e o familiari, difficoltà nell'apprendimento e, più in generale, il modo in cui il singolo studente reagisce al sistema scolastico;

    per tali motivi le risposte al fenomeno non possono essere unidirezionali, ma molteplici e multidimensionali, rivolte alle politiche educative, sociali, del lavoro e della salute;

    secondo i dati diffusi dall'ISTAT nel dossier Noi Italia 2023, emerge una selezione di oltre 100 indicatori statistici sulla realtà del nostro Paese, fornendo un quadro d'insieme dei diversi aspetti ambientali, demografici, economici e sociali dell'Italia, delle differenze regionali che la caratterizzano e della sua collocazione nel contesto europeo;

    nel 2022, la percentuale di giovani d'età tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato precocemente gli studi e dell'11,5 per cento. Nel Mezzogiorno, l'incidenza raggiunge il 15,1 per cento, l'abbandono precoce degli studi caratterizza più i ragazzi (13,6 per cento) delle ragazze (9,1 per cento);

    sempre nel 2022, i Neet (i giovani che non lavorano e non studiano) sono stimati al 19 per cento della popolazione d'età tra i 15 e i 29 anni. Nel Sud Italia, l'incidenza è doppia rispetto al Centro-Nord;

    il disagio sociale e a maggior ragione, minorile è strettamente connesso al contesto territoriale, alla scarsa presenza di servizi, di occasioni di apprendimento e di socialità del quartiere, alla condizione di povertà;

    le aree geografiche del Paese in cui si registra maggiormente tale fenomeno sono le stesse in cui la capacità dell'amministrazione pubblica di sostenere i bisogni famigliari è più bassa (scarsità di nidi e di servizi per l'infanzia, difficoltà di accesso ai servizi sociali e servizi meno efficienti), in cui si registrano fenomeni di dispersione scolastica e dove minori sono le risorse sociali e culturali del territorio;

    è necessario realizzare azioni sinergiche di prevenzione e di intervento precoce per contrastare la diffusione di tali fenomeni. Il bullismo e il cyberbullismo, infatti, per la complessità che li caratterizza e per la delicatezza dell'ambito di interesse, relativo alla crescita, alla vita quotidiana dei ragazzi e quindi alla loro salute, impone grande attenzione a tutte le persone coinvolte: per tali ragioni, testimoni, genitori, insegnanti, amici, pediatri, svolgono un ruolo potenzialmente decisivo per intercettare, sostenere e interrompere un'azione fisicamente e psicologicamente dolorosa;

    appare opportuno implementare l'attività di monitoraggio della condizione minorile, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche più vicine alle realtà minorili, quali le scuole, le università, gli enti locali, al fine di avviare una proficua sensibilizzazione sui territori più disagiati per circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica e del bullismo e cyberbullismo e se del caso, consentire più puntuali interventi;

    presso la Prefettura della città di Catania e stato istituito l'Osservatorio metropolitano di coordinamento e monitoraggio per la pianificazione degli interventi e delle strategie nei quartieri più disagiati del territorio catanese metropolitano per i minori a rischio, allo scopo di individuare le azioni prioritarie da avviare, come la «mappatura» dei quartieri più a rischio, l'istituzione di tavoli tematici, la previsione di un focus specifico sulla dispersione scolastica;

    l'iniziativa messa in atto presso la Prefettura di Catania rappresenta un esempio virtuoso che dovrebbe essere attuato indistintamente su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, ad introdurre strumenti, anche normativi, per la promozione sull'intero territorio nazionale di tavoli inter-istituzionali per il monitoraggio dei fattori e dei processi della condizione minorile nei luoghi più disagiati, così da circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica e del bullismo e cyberbullismo, sulla scorta dell'esperienza portata avanti nella città di Catania.
9/536-A/1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    come riportato in titolo, l'atto interviene anche sulla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;

    tra le modifiche ed integrazioni apportate alla legge n. 71 del 2017, vi è l'introduzione del nuovo articolo 4-bis, che promuove l'istituzione del servizio di sostegno psicologico agli studenti e del servizio di coordinamento pedagogico presso ogni istituzione scolastica. Segnatamente, si prevede che per l'attuazione delle finalità della legge n. 71 del 2017, le regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito alle scuole di ogni ordine e grado, che lo richiedano, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;

    la proposta di legge in esame, tuttavia, prevede che i suddetti interventi siano consentiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    occorre stanziare, invece, delle risorse specificamente destinate ai su menzionati servizi, affinché siano attuati concretamente su tutto il territorio nazionale;

    il bullismo è un fenomeno che ha origine prevalentemente in ambito scolastico e le evidenze disponibili sugli effetti negativi sulla salute, intesa nel senso più ampio del termine, dimostrano quanto lo stesso debba essere considerato alla stregua di un serio problema di salute pubblica,

impegna il Governo

ad istituire, in sede di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2024, un fondo ad hoc con risorse da trasferire alle regioni, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, per l'istituzione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sia del servizio di sostegno psicologico, che di quello di coordinamento pedagogico, introdotti dalla presente proposta di legge.
9/536-A/2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 3 del provvedimento si prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

    nel dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi anche tesi (alla lettera f)) a prevedere che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete, nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 (cosiddetto regolamento «sui servizi digitali»);

    al fine di prevenire il fenomeno, ma anche di poter individuare con tempestività l'eventuale responsabile di condotte riconducibili al cyberbullismo, sarebbe auspicabile un intervento per prevedere che gli utenti debbano fornire dati personali reali per poter caricare contenuti sulle piattaforme digitali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ulteriori iniziative normative affinché si renda obbligatorio l'accesso tramite Spid o equipollenti per poter pubblicare contenuti sulle piattaforme digitali.
9/536-A/3. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    secondo l'ultima indagine Istat condotta nel 2021- tra maggio e ottobre – tra gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è emerso che il 9,4 per cento degli intervistati ha assistito in prima persona o è venuto a conoscenza durante la pandemia di episodi di cyberbullismo sui suoi compagni di scuola (oltre 350 mila ragazzi) e tra le ragazze, la quota è più alta rispetto ai coetanei maschi; rispettivamente 11,3 per cento contro 7,6 per cento;

    l'indagine ha poi approfondito l'eventuale esperienza personale di episodi di bullismo o cyberbullismo durante il periodo della diffusione del COVID-l9 ed è emerso che tra le ragazze almeno il 12,5 per cento ha vissuto queste situazioni di disagio mentre tra i ragazzi la percentuale è leggermente più bassa pari al 10,3 per cento dei ragazzi;

    riguardo gli specifici comportamenti, il 4,2 per cento degli studenti e il 5,3 per cento delle studentesse delle scuole secondarie dichiara di essere stato offeso (anche on line) con soprannomi, parolacce e insulti. Sono stati presi in giro per l'aspetto fisico e il modo di parlare il 3,0 per cento dei ragazzi e il 3,9 per cento delle ragazze. Sono stati presi di mira raccontando in giro storie diffamatorie (anche online) il 2.3 per cento degli studenti e il 3,9 per cento delle studentesse. Spintoni, botte, calci e pugni hanno riguardato invece più i maschi (1,1 per cento) che le femmine (0,4 per cento);

    il cosiddetto «body shaming» (e, all'interno di esso, la specifica fattispecie del «fat shaming») è una delle forme di bullismo che colpisce l'aspetto fisico delle persone. In tal senso consiste nel fare commenti ed esprimere giudizi malevoli circa il corpo delle persone, in particolare attraverso il web ed i social network, allo scopo di fare provare vergogna;

    il «body shaming» grava fortemente sulla autostima delle persone e incide sull'aumento degli stati d'ansia. Queste dinamiche conducono spesso a problematiche ancora più gravi soprattutto tra gli adolescenti. «Body shaming» e «fat shaming» possono portare alcuni a soffrire di bulimia, di anoressia o di depressione, che possono degenerare e spingere persino al suicidio;

    in particolare, il «fat shaming» può portare a peggiorare situazioni come il cosiddetto «binge eating disorder», l'alimentazione incontrollata, una delle cause dell'obesità;

    il fenomeno del «body shaming» non deve essere sottovalutato risulta evidente anche dall'ultima telecronaca andata in onda su rai Play 22 la mattina del 17 luglio sui mondiali di nuoto dove durante la gara del trampolino femminile sincronizzato i due telecronisti RAI si sono lasciati andare a commenti inappropriati;

    «le olandesi sono grosse». «Come la nostra Vittorioso» (in riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso per arrivare «Tanto a letto sono tutte alte uguali» e proseguire in una telecronaca ancora più scadente con «Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...» «La si tocca?». «La si pizzica». Da qui il dialogo è ancora più scadente. «Si la do». «E questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre. Si La Do». E dove?. «Sol Sol Fa»,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito delle misure di prevenzione e di formazione introdotte dal provvedimento in esame o già previste dalla normativa vigente ad affrontare e approfondire il fenomeno del «body shaming» e del «fat shaming», predisponendo anche un apposito modulo sul tema nella piattaforma Elisa di E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo;

   nonché a prevedere in un'ottica di sempre maggior consapevolezza della gravità delle conseguenze di atti di bullismo e cyberbullismo ed in particolare di body shaming e di fat shaming, politiche integrate che coinvolgano tutti gli attori sociali, istituzionali ed educativi, comprese le associazioni del terzo settore.
9/536-A/4. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, in continuità con la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, privilegia, rispetto ai soli interventi di natura penale azioni preventive aventi carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e della scuola, incentrandosi sui temi della tutela e dell'educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti;

    il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo deve essere affrontato non solo da un punto di vista punitivo nei confronti dei minori che tengono comportamenti bullistici ma anche e soprattutto da un punto di vista socio educativo e formativo assegnando un ruolo centrale sia alla famiglia che alla scuola;

    in particolare per reprimere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario promuovere lo sviluppo di relazioni positive tra pari e la comunicazione non violenta;

    il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è un disturbo delle relazioni sociali che accomuna vittime e persecutori; una manifestazione di disagio che investe non solo i comportamenti degli autori degli atti persecutori, molte volte inconsapevoli delle conseguenze di tali azioni, ma anche degli stessi spettatori che col loro atteggiamento contribuiscono ad incoraggiarli;

    è necessario intervenire innanzitutto in via preventiva, con una educazione finalizzata a far comprendere ai ragazzi la gravità del fenomeno commesso, creando i presupposti sociali e culturali non solo per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ma anche i presupposti per sottrarre i giovani al linguaggio dell'odio e della violenza,

impegna il Governo

a favorire, in un'ottica di educazione e conoscenza del fenomeno nonché di crescita della consapevolezza della gravità delle conseguenze di atti di bullismo e cyberbullismo, politiche integrate che coinvolgano tutti gli attori sociali, istituzionali ed educativi, comprese le associazioni del terzo settore con l'obbiettivo di creare una comunità «educante» come strumento primario di prevenzione e di cura di accompagnamento delle vittime e degli aggressori.
9/536-A/5. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    secondo l'Istat, le nuove tecnologie sono il terreno rispetto al quale cambia più velocemente il comportamento di bambini e ragazzi, l'uso del cellulare, che si trasforma in strumento multimediale e non più per telefonare, l'uso di internet che tra i ragazzi dagli 11 ai 17 anni riguarda l'82 per cento, cresce l'utilizzo di giochi on line anche tra i bambini più piccoli;

    secondo un'indagine condotta da «Save the children» sui dati Istat due ragazze su 5 (44,6 per cento) tra i 15 e i 17 anni, caricano contenuti di propria creazione come testi, fotografie, musica, video su siti web rispetto al 41 per cento dei coetanei maschi;

    anche nella condivisione di foto o video personali sui profili, si registra una maggiore attività da parte delle ragazze. A molte di loro è capitato di leggere commenti violenti sui social o nelle chat che frequentano e di ricevere da individui conosciuti sul web, video o immagini particolarmente violenti che le hanno messe a disagio;

    inoltre, inviare o ricevere messaggi con riferimenti sessuali è ritenuto dalle ragazze, un comportamento diffuso tra gli amici come è frequente e anche l'invio di «video/immagini attivare la webcam seminudi, nudi per ricevere regali, come ad esempio ricariche telefoniche» e questo senza una reale percezione del rischio,

impegna il Governo

a predisporre misure necessarie affinché vi siano campagne d'informazione e di sensibilizzazione rivolte ad un uso consapevole, sicuro c responsabile delle tecnologie digitali in particolare per quanto riguarda i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.
9/536-A/6. Malavasi, Ciani, Furfaro, Girelli, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione dei fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    per raggiungere gli obiettivi della legge per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è di fondamentale importanza l'attività di prevenzione e la tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti»;

    i drammatici fatti di cronaca che ciclicamente vengano alla luce palesano ancor di più che casi di cyberbullismo si manifestano con la riproduzione distorta e amplificata con intenti offensivi e discriminatori di fatti pubblici o privati;

    fra le misure preventive sicuramente vi sono le campagne d'informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media,

impegna il Governo

a prevedere campagne di informazione sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo specificamente nelle fasce orarie e o in prossimità delle trasmissioni che le reti RAI dedicano ai programmi per i ragazzi.
9/536-A/7. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    i minori sia vittime che autori di atti di bullismo e di cyberbullismo necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;

    i responsabili delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono spesso giovani inconsapevoli degli atti che stanno compiendo e della loro illiceità, e spesso sono anche ragazzi che richiedono una tutela specifica e, quindi, un intervento integrato di tutti gli attori coinvolti, ivi inclusi i servizi sociali e scolastici presenti nel territorio;

    i responsabili delle condotte devono quindi essere messi nelle condizioni oggettive di poter rimediare a tali condotte, consentendo agli autori e ai genitori (che spesso non sono a conoscenza degli illeciti posti in essere dai loro figli) di segnalare con finalità riparative il compimento di tali atti e di partecipare a percorsi di recupero ed utilità sociale, in sinergia e collaborazione con le scuole, le famiglie, e i servizi territoriali,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza e in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti territoriali e le associazioni del terzo settore, misure e programmi che includano in maniera specifica precisi progetti riparativi e rieducativi che prevedano anche un percorso educativo attivo degli autori delle condotte di bullismo e cyberbullismo, prevedendo ad esempio che gli stessi autori siano coinvolti e responsabilizzati anche in attività specifiche di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
9/536-A/8. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    il bullismo e il cyberbullismo si combattono sul territorio, nelle istituzioni scolastiche ma anche attraverso lo sport che insieme alla scuola e alla famiglia è da sempre un pilastro della formazione giovanile;

    lo Sport e gli sportivi possono essere uno stimolo positivo per prevenire questi fenomeni, e anche per aiutare le vittime ad aprirsi, ad essere più estroverse e ad avere una maggiore sicurezza in sé stesse;

    l'attività sportiva sana e lontana da interessi economici e obiettivi irraggiungibili è un alleato fondamentale nella lotta al bullismo per il suo indubbio valore sociale ed educativo. La palestra o un campo sportivo rappresentano un ambiente sereno, sincero, leale, una positiva valvola di sfogo per scaricare quelle tensioni che altrimenti esploderebbero in atteggiamenti negativi e denigratori verso i propri coetanei;

    inoltre, educare allo sport significa formare nuovi cittadini consapevoli e responsabili, capaci di scendere in campo contro violenza ed esclusione;

    lo sport quindi come maestro di vita e mezzo di aggregazione per «fare squadra», per puntare sulla crescita personale e l'autostima. Con i suoi principi e le sue regole, lo Sport è uno dei mezzi più efficaci per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo,

impegna il Governo

ad assicurare fin dal primo provvedimento utile adeguati stanziamenti affinché le scuole siano nelle condizioni di poter garantire una permanente attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie, con riguardo ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
9/536-A/9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    i minori sia vittime che autori di atti di bullismo e di cyberbullismo necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;

    i responsabili delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono spesso giovani inconsapevoli degli atti che stanno compiendo e della loro illiceità, e spesso sono anche ragazzi che richiedono una tutela specifica e, quindi, un intervento integrato di tutti gli attori coinvolti, ivi inclusi i servizi sociali e scolastici presenti nel territorio;

    i responsabili delle condotte devono quindi essere messi nelle condizioni oggettive di poter rimediare a tali condotte, consentendo agli autori e ai genitori (che spesso non sono a conoscenza degli illeciti posti in essere dai loro figli) di segnalare con finalità riparativi il compimento di tali atti e di partecipare a percorsi di recupero ed utilità sociale, in sinergia e collaborazione con le scuole, le famiglie, e i servizi territoriali;

    come nel contesto delle istituzioni scolastiche occorre garantire al fine di tutelare i tanti giovani che frequentano gli ambiti sportivi, un percorso di formazione per allenatori e allenatrici orientati alla prevenzione e al riconoscimento di segnali che anticipano comportamenti associabili al bullismo,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza e coinvolgendo le società sportive, in particolare quelle che praticano sport di squadra, percorsi di formazione per allenatori e allenatrici orientati alla prevenzione e al riconoscimento di segnali che anticipano comportamenti associabili al bullismo.
9/536-A/10. Berruto, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 71 del 2017 al fine di rafforzare la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi;

    i minori sia vittime che autori di atti di bullismo e di cyberbullismo necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;

    i responsabili delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono spesso giovani inconsapevoli degli atti che stanno compiendo e della loro illiceità, e spesso sono anche ragazzi che richiedono una tutela specifica e, quindi, un intervento integrato di tutti gli attori coinvolti, ivi inclusi i servizi sociali e scolastici presenti nel territorio;

    i responsabili delle condotte devono quindi essere messi nelle condizioni oggettive di poter rimediare a tali condotte, consentendo agli autori e ai genitori (che spesso non sono a conoscenza degli illeciti posti in essere dai loro figli) di segnalare con finalità riparativi il compimento di tali atti e di partecipare a percorsi di recupero ed utilità sociale, in sinergia e collaborazione con le scuole, le famiglie, e i servizi territoriali;

    come nel contesto delle istituzioni scolastiche occorre garantire al fine di tutelare i tanti giovani che frequentano gli ambiti sportivi, un percorso di formazione per allenatori e allenatrici orientati alla prevenzione e al riconoscimento di segnali che anticipano comportamenti associabili al bullismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza e coinvolgendo le società sportive, in particolare quelle che praticano sport di squadra, percorsi di formazione per allenatori e allenatrici orientati alla prevenzione e al riconoscimento di segnali che anticipano comportamenti associabili al bullismo.
9/536-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge sottoposta al nostro esame reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;

    il provvedimento definisce i due fenomeni con particolare attenzione nei confronti della vittima minore con la finalità di tutelarla da tutti i turbamenti che derivano dall'aggressione e dalla molestia reiterata;

    risultano numerosi i casi di bullismo reiterati nei confronti di bambini a causa di malattie;

    in particolare si sono registrati preoccupanti casi di bullismo verso minori affetti da Alopecia Areata, malattia di origine genetica di base autoimmune che provoca ai soggetti affetti l'indebolimento, la perdita di capelli e peli su tutto il corpo, con risvolti sociali e psicologici spesso devastanti anche a causa degli atti di discriminazione subiti, che spesso sfociano nell'ulteriore fenomeno di bullismo o del cyberbullismo;

    in ambito scolastico onde evitare tali aggressioni o molestie risulterebbe utile un'adeguata formazione del personale docente ed amministrativo circa tale malattia;

    considerate le disposizioni di cui all'articolo 3 rubricato «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo»,

impegna il Governo

nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 3, ad attivare misure di sensibilizzazione del personale della pubblica amministrazione, in particolare presso gli istituti scolastici, al fine di prevenire fenomeni di bullismo ai danni di minori affetti da Alopecia areata e delle loro famiglie.
9/536-A/11. Zurzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese il fenomeno del bullismo ha assunto una consistenza e una frequenza preoccupante. Una recente indagine condotta da «Osservatorio indifesa» di Terre des Hommes, che raccoglie la voce di ragazze e ragazzi in Italia sui temi del bullismo e del cyberbullismo, rivela che un adolescente su due ha subito atti di bullismo;

    dal 2020 la Helpis Onlus ha lanciato l'iniziativa «Panchine gialle contro il bullismo e il cyberbullismo», che ha visto più volte rinnovato il patrocinio da parte del Ministero dell'interno, collocando panchine gialle antibullismo in scuole, parchi, vie e piazze;

    l'iniziativa delle panchine gialle antibullismo ha un alto valore simbolico e ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma del bullismo;

    il 6 febbraio 2023 nel Chiostro del Complesso di Vicolo Valdina, alla Camera dei deputati, è stata inaugurata la cinquantesima panchina gialla, per testimoniare l'impegno dell'Istituzione sul fenomeno di disagio che riguarda il cyberbullismo,

impegna il Governo

a sviluppare e diffondere l'iniziativa delle panchine gialle antibullismo per sensibilizzare, col coinvolgimento in particolare delle Istituzioni scolastiche e dell'Associazione nazionale Comuni italiani.
9/536-A/12. Grimaldi, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati pubblicati il 3 febbraio 2023 dal «Il Sole 24 ore» i minorenni vittime di atti di bullismo sono in continua crescita;

    particolarmente interessante è il progetto promosso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'Adolescenza chiamato «Riparare: conflitti e mediazione a scuola», realizzato in collaborazione con la cooperativa Dike e l'Istituto Don Calabria;

    ad oggi sono 13 gli Istituti scolastici di primo e secondo grado coinvolti nel progetto;

    la mediazione consente di ricostruire le relazioni a seguito di un conflitto interpersonale, offrendo l'opportunità di un confronto in uno spazio protetto di ascolto e di parola, con l'accompagnamento di un mediatore;

    a conclusione della seconda edizione del progetto dell'Autorità garante è stato presentato il «Manifesto per le scuole riparative»: si tratta di un documento in 10 punti, che parte con l'affermazione della prospettiva della riparazione attraverso la mediazione per affrontare i conflitti che nascono nella comunità scolastica e coinvolge studenti, professori, genitori, dirigenti scolastici, personale Ata e personale amministrativo;

    lo strumento della mediazione è particolarmente utile per la gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo perché consente di affrontare i conflitti passi attraverso il dialogo e la comunicazione delle emozioni, trasformandosi in opportunità di cooperazione e crescita,

impegna il Governo

ad adottare iniziative opportune affinché il progetto «Riparare: conflitti e mediazione a scuola» possa essere conosciuto e sperimentato in un numero crescente di Istituti scolastici.
9/536-A/13. Piccolotti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il 7 febbraio di ogni anno si celebra in tutto il mondo il «Safer Internet Day» (SID), un evento organizzato con il supporto della Commissione europea. Il Safer internet Day è stato istituito nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo;

    nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi;

    il Safer Internet Day è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull'uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro;

    gli Istituti scolastici organizzano periodicamente eventi di sensibilizzazione su vari temi, compreso l'uso responsabile del Web, aperti alle famiglie degli iscritti;

    i Dirigenti scolastici evidenziano tuttavia una scarsa partecipazione delle famiglie degli studenti;

    i genitori evidenziano invece la difficoltà a partecipare a tali iniziative in quanto si svolgerebbero durante l'orario di lavoro,

impegna il Governo

a introdurre, dopo le opportune verifiche di compatibilità economica, un nuovo permesso non retribuito per le lavoratrici e i lavoratori, esercenti la responsabilità genitoriale, nella misura massima di 12 ore annue, per agevolare la partecipazione agli incontri ed eventi formativi organizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono iscritti i figli minorenni.
9/536-A/14. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    recentemente si stanno diffondendo su internet e, in modo particolare, su Facebook, immagini e gruppi che inneggiano alla violenza sugli animali;

    particolare sdegno e rabbia hanno destato nell'opinione pubblica le immagini, postate nei giorni scorsi su Facebook, dell'uccisione a calci di una capretta in un agriturismo di Anagni (FR), durante la festa di compleanno: si è trattato una violenza continuata brutale e inumana;

    i carabinieri nel frattempo hanno identificato dodici ragazzi presenti alla festa di compleanno: due minorenni di Fiuggi sono accusati di aver colpito mortalmente l'animale, altri tre minorenni e sette maggiorenni sono sospettati di istigazione a commettere reato, cioè di avere spronato a proseguire sia chi colpiva la capretta sia l'amico che filmava la scena;

    ampia letteratura scientifica dimostra la correlazione tra maltrattamento di animali e pericolosità sociale;

    il collegamento tra maltrattamento su animali e devianza e pericolosità sociale si fonda oggi su basi statistiche e ricerche scientifiche e prende il nome di LINK, che tecnicamente in ambito criminologico, psicologico, psichiatrico e delle scienze investigative sta ad indicare quella «stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale omicidio, stupro, stalking, violenza domestica su donne – minori – anziani, rapina, spaccio, furto, truffa, crimini rituali, crimini predatori, manipolazione mentale, ecc.»;

    un'adeguata risposta sociale agli atti di crudeltà nei confronti degli animali può ridurre, in prospettiva, le possibilità che tale aggressività e violenza possa essere agìta in futuro nei confronti delle persone,

impegna il Governo

a prevedere l'attivazione, a cura dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione, di specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, agli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, su specifici temi relativi alla gestione di episodi di crudeltà su animali commessi da minorenni.
9/536-A/15. Bonelli, Dori, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021 (A.C. 922-A)

A.C. 922-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 922-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

A.C. 922-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 922-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 922-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 922-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.