XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 12 settembre 2023.
Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Fenu, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Fenu, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 11 settembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
ZANELLA ed altri: «Modifica all'articolo 544-bis del codice penale, in materia di uccisione di animali, e istituzione della Giornata nazionale per la convivenza responsabile dell'uomo con gli animali» (1393).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PRETTO ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, in materia di esposizione delle bandiere delle regioni» (1147) Parere delle Commissioni V e VII.
II Commissione (Giustizia):
VARCHI ed altri: «Modifiche agli articoli 585 del codice di procedura penale e 10 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di termini per l'impugnazione» (1211) Parere delle Commissioni I e V;
DE MARIA: «Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente l'elevazione della pena per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (1219) Parere delle Commissioni I, V e XII.
VII Commissione (Cultura):
ORRICO ed altri: «Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e altre disposizioni per la tutela e la promozione della danza nell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche» (1141) Parere delle Commissioni I, V e XI.
VIII Commissione (Ambiente):
FERRARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati» (963) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V.
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
NISINI ed altri: «Modifiche all'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di concessione di contributi previdenziali figurativi ai donatori di sangue e di emocomponenti che si astengono dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, e disposizioni concernenti il limite di età per i donatori» (1142) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X.
Adesione di deputati ad una proposta
di modificazione al Regolamento.
La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 7: «Articoli 88, 88-bis e 122: modifica della disciplina degli ordini del giorno», presentata dal deputato Rosato (annunziata nella seduta del 29 giugno 2023), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Faraone, Pastorella, Benzoni, Carfagna, De Monte, Sottanelli, Marattin, Gruppioni, Ruffino, Castiglione, D'Alessio e Sorte.
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 5 settembre 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 5926 final, recante la risposta della Commissione europea al documento finale della XIII Commissione (Agricoltura) (Doc. XVIII, n. 5) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'Unione europea: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).
Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 settembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere di cui al regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (COM(2023) 518 final);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla delega di poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (COM(2023) 520 final).
La Corte dei conti europea, in data 11 settembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 21/2023 – L'iniziativa Spotlight per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze – Ambiziosa, ma con un impatto finora modesto, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 (79).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 ottobre 2023. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 settembre 2023.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative di competenza, nell'ambito di un programma di rilancio della filiera siderurgica italiana, volte a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Sanac, anche con riferimento alla situazione creditoria nei confronti di Acciaierie d'Italia – 3-00630
A)
FOSSI e FURFARO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
Sanac è un'azienda che dal 2015 è in amministrazione straordinaria e che è impegnata dal 1939 nella lavorazione di materiali refrattari destinati al settore siderurgico con circa 380 dipendenti, con stabilimenti a Vado Ligure-Liguria, Gattinara-Piemonte, Massa-Toscana, Grogatsu-Sardegna;
in particolare lo stabilimento di Massa, che occupa ad oggi circa 120 operai, è attivo nella produzione e nell'assistenza tecnica di refrattari per il sistema di spillaggio denominato «a cassetto» per siviera (sistema brevettato e progettato nello stesso stabilimento);
il gruppo Sanac è stato controllato da sempre dall'ex Ilva a livello produttivo e gestionale: il 70 per cento del prodotto è infatti destinato a Taranto, mentre il restante 30 per cento al mercato terziario. Per tale motivo il futuro dell'azienda è fortemente legato alla vertenza Arcelor Mittal ed alle scelte del Governo nell'ambito del settore siderurgico in Italia;
Acciaierie d'Italia (attuale gestore degli impianti ex Ilva), azienda partecipata dallo Stato con il 38 per cento del capitale attraverso Invitalia, ha deciso, unilateralmente, di non rifornirsi di materiale refrattario dalla Sanac, approvvigionandosi all'estero, sospendendo anche il pagamento delle precedenti forniture, compromettendo così in maniera significativa la tenuta economica del gruppo che vanta un credito con Acciaierie d'Italia di circa 23 milioni di euro, credito che seppur sollecitato da mesi, adesso si somma, purtroppo e nonostante le ingiunzioni dei commissari, ai crediti interessati dalla recente sospensione da parte di Acciaierie d'Italia degli ordinativi e dei pagamenti nei confronti anche di 145 imprese dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto;
nel corso della risposta all'interrogazione n. 5-00142 il 14 dicembre 2022 il Governo ha dichiarato che «considera centrali i temi del recupero dei crediti verso Acciaierie d'Italia, l'esito della gara per la cessione dei complessi aziendali di Sanac e, più in generale, il rilancio della filiera siderurgica italiana su cui si sta lavorando costantemente. Si sottolinea, altresì, l'impegno per la positiva soluzione della vicenda, al fine di garantire la continuità produttiva dell'azienda e tutelare i lavoratori coinvolti»;
si apprende dalla stampa che, nonostante le rassicurazioni del Governo, anche la terza manifestazione di interesse per Sanac sia andata deserta. In particolare il 16 dicembre 2022 i potenziali acquirenti, il gruppo indiano Dalmia e quello italiano Rhi Italia, si sarebbero infatti ritirati; tale decisione ha allarmato ulteriormente i lavoratori coinvolti, le associazioni sindacali territoriali e gli enti locali: «Si prospetta una crisi finanziaria, fino al 2021 la Sanac era in attivo, dal 2022 è andata in perdita e la previsione del 2023 è ancora peggio – hanno comunicato a mezzo stampa i sindacati –. I commissari hanno spedito una lettera l'11 gennaio 2023 al Ministero delle imprese e del made in Italy spiegando che non possono andare avanti perché le perdite sono troppe e hanno optato per tre strade: la sospensione temporanea a fine marzo 2023 di due fabbriche che potrebbe essere Vado e Grogastu e poi la sospensione delle altre due Massa e Gattinara. Oppure ancora peggio la sospensione di tutte e 4 le fabbriche e lo spacchettamento con la vendita singola di ogni asset»;
sono state quindi annunciate, nei prossimi giorni, giornate di mobilitazione in tutti gli stabilimenti produttivi Sanac –:
se quanto espresso in premessa e relativamente alle opzioni ventilate dai commissari corrisponda al vero;
quali iniziative di competenza urgenti il Governo intenda conseguentemente assumere al fine di garantire una soluzione positiva della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;
quali iniziative di competenza urgenti il Governo intenda assumere al fine di rilanciare la filiera siderurgica italiana e garantire gli attuali livelli occupazionali degli stabilimenti Sanac.
(3-00630)
Iniziative a sostegno del comparto automotive e del relativo indotto, con particolare riferimento allo sviluppo produttivo e alla tutela dei livelli occupazionali, nel contesto della transizione tecnologica ed ecologica – 3-00500
B)
CASASCO e SQUERI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il settore automotive, con oltre 274 mila addetti diretti e indiretti e 5.500 imprese, di cui più di 2 mila della componentistica, è strategico per l'economia nazionale;
tale comparto negli ultimi tempi sta affrontando una fase di profonda transizione che sta incidendo in misura significativa sugli equilibri e sui volumi produttivi in Europa;
presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è stato istituito un tavolo dedicato al settore automotive, in considerazione della trasformazione tecnologica e della transizione green in atto, che rappresentano una sfida, non solo in termini di produzione ma anche per gli effetti sociali;
i sindacati hanno recentemente messo in luce l'urgenza di un intervento delle istituzioni italiane per garantire un confronto con tutte le parti interessate – organizzazioni sindacali e Stellantis – per arrivare a un accordo quadro che garantisca prospettive industriali e occupazionali ai lavoratori del gruppo e dell'intera filiera della componentistica;
Stellantis ha di fatto disatteso l'accordo sindacale che garantiva la tenuta occupazionale, sia pure ricorrendo a uscite incentivate, mentre permane elevata l'incertezza sul futuro degli stabilimenti italiani e della componentistica;
per far fronte alle sfide della transizione, è stato inoltre costituito un fondo con una dotazione di 8,7 miliardi di euro fino al 2030, che ha già trovato parziale attuazione sia nelle politiche di sostegno dell'offerta che della domanda;
gli incentivi ai diesel e benzina euro 6 vanno a Stellantis per una quota di mercato pari al 35,2 per cento (marzo 2023). Per la quota restante vanno principalmente a case automobilistiche europee, di cui l'indotto italiano è tra i principali fornitori. Complessivamente si può dire che almeno il 60 per cento degli incentivi rimane in Italia;
sono quasi 11 milioni le auto altamente inquinanti – Euro 3 o inferiori – che circolano nel nostro Paese, oltre un quarto del parco auto circolante;
si ritiene necessario monitorare costantemente le scelte di Stellantis in termini di investimento sugli stabilimenti italiani, sia sotto il profilo del piano industriale, sia sotto il profilo del ruolo ad essi attribuito, nonché richiamare il gruppo agli impegni assunti, al fine di assicurare gli investimenti necessari allo sviluppo produttivo e alla tutela occupazionale –:
se, anche alla luce delle ingenti economie negli incentivi per le fasce 0-20 e 21-60 grammi per chilometro (solo l'8 per cento speso), non ritenga utile spostarne una quota verso la fascia 61-135 grammi per chilometro al fine di sostenere l'automotive italiano e l'ammodernamento del parco auto obsoleto.
(3-00500)
DISEGNO DI LEGGE: S. 826 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 2023, N. 98, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1364)
A.C. 1364 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1364 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
Sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.13, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.01, 2.02, 3.1, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 e 4.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
Sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1364 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.
3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 3.
(Linee guida in materia in salute e sicurezza)
1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento)
1. Il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1364 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «articolo 10, lettere m), n), e o)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o)».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «al citato articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457»;
al comma 3, le parole: «sede INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «legge n. 197 del 2022» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nuove misure emergenziali con le seguenti: misure strutturali.
1.11. Scotto, Gribaudo, Laus, Sarracino, Fossi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2023 con le seguenti: 1° giugno 2023.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 11 milioni.
1.4. Mari.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dalle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.;
al comma 2, sostituire le parole: dal comma 1 con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis e le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 17 milioni.
1.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Borrelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È riconosciuta, altresì, una indennità integrativa ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione prevista dal contratto, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui con l'utilizzo di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
Conseguentemente, al comma 2:
sostituire le parole: dal comma 1 con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis;
sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1.6. Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori delle imprese di cui al comma 1, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.14. Aiello, Tucci, Barzotti, Carotenuto, Gribaudo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.
*1.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Barzotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.
*1.1. Mari, Barzotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il ricorso alle integrazioni salariali ordinarie determinate da eventi non evitabili, di cui al comma 1, è valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1.8. Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I lavoratori delle imprese di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi.
1.13. Barzotti, Aiello, Tucci, Carotenuto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
1.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
1.01. Mari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure in favore del lavoro agile)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)
1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature sotto – 6 gradi centigradi e di superamento della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.
1.04. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
ART. 2.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)
Al comma 1, sostituire le parole: nuove misure emergenziali con le seguenti: misure strutturali.
2.9. Scotto, Gribaudo, Laus, Sarracino, Fossi.
Al comma 1, sostituire le parole: compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il con le seguenti: dal 1° luglio 2023 al.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 1,7 milioni.
2.10. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo le parole: agricoli a tempo aggiungere le seguenti: determinato e.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali;
al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.
2.1. Mari.
Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e determinato;
Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola. I periodi di cassa integrazione fruiti sono equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola;
al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 2,8 milioni.
2.7. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2.11. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».
*2.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».
*2.5. Mari.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)
1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.
2.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)
ART. 3.
(Linee guida in materia in salute e sicurezza)
Al comma 1, sostituire le parole: favoriscono e assicurano le convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere con le seguenti: convocano le parti sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di procedere alla sottoscrizione di.
3.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Al comma 1, sostituire le parole: favoriscono e assicurano la convocazione delle con la seguente: convocano le.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: 9 aprile 2008, n. 81 aggiungere le seguenti: valutando anche la correlazione tra l'umidità e la temperatura.
3.6. Aiello, Tucci, Barzotti, Carotenuto.
Al comma 1, sostituire le parole da: e assicurano fino a: apposite con le seguenti: la sottoscrizione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole da: adottare fino a: ventilazione, con le seguenti: l'adozione di;
aggiungere, in fine, le parole: , favorendo l'attivazione delle procedure di lavoro agile e di smart working e tenendo conto dell'applicazione del protocollo Worklimate del Cnr.
3.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:
1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come «fragili» rispetto al rischio da stress termico;
2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;
3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d'acqua, più volte all'ora;
4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;
5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l'orario di lavoro (per permettere l'attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;
6) realizzazione del «sistema del compagno»: organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;
7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l'assistenza necessaria.
3.1. Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, i criteri e le modalità attinenti al divieto di svolgimento delle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole nonché la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.
3.7. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
Al comma 2 sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
*3.3. Mari.
Al comma 2 sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
*3.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche).
3.8. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riconoscimento del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 5, capoverso «313» sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
2) al secondo periodo, le parole: «, prima della scadenza dei sette mesi,» sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: «, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
c) il comma 6 è soppresso;
d) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 422.500.000 per l'anno 2023.».
3.04. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)
1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.07. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)
1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024».
2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.06. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.
*3.01. Mari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.
*3.03. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riconoscimento del Reddito di cittadinanza)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 315, è aggiunto il seguente:
«315-bis. In caso di mancata adozione da parte degli enti preposti di misure di politiche attive, ivi inclusi i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale, non si applica il limite temporale di sette mesi di cui al comma 313.»
3.05. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
(Inammissibile)
ART. 4.
(Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento)
Sopprimere il comma 1.
*4.1. Mari.
Sopprimere il comma 1.
*4.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Sopprimere il comma 1.
*4.3. Appendino, Barzotti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «63 per cento»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 313:
1) al primo periodo, le parole: «sette mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mensilità»;
2) al secondo periodo, le parole: «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi»;
3) al terzo periodo, le parole: «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi» e le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;
4) al quarto periodo, le parole: «31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 314, la parola: «sette» è soppressa.
4.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nelle more fino a: 31 dicembre 2023,.
1.2. Mari.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nuove misure emergenziali con le seguenti: misure di carattere strutturale.
1.3. Mari.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 12 milioni.
1.5. Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti e nei luoghi, anche esterni, di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, in caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi è vietato lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente articolo.
Conseguentemente, al comma 2:
dopo le parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dal comma 1-bis ;
sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 16 milioni.
1.7. Mari.
ART. 2
Al comma 1, dopo le parole: agricoli a tempo aggiungere le seguenti: determinato e.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature;
al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.
2.2. Mari.
Al comma 1, dopo le parole: agricoli a tempo aggiungere le seguenti: determinato e.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.
2.3. Mari.
Al comma 1, sostituire la parola: pari con la seguente: fino.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2.4. Mari.
ART. 3
Al comma 1, dopo le parole: delle parti sociali, aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
3.2. Mari.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo, elabora un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.02. Mari.
A.C. 1364 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge al nostro esame prevede, all'articolo 1, disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
nella regione Valle d'Aosta, nel corso degli ultimi 2-3 anni, in considerazione anche del particolare contesto geografico montano in cui si inserisce la Valle d'Aosta, alle imprese edili viene respinta ogni domanda di cassa integrazione dovuta ad eventi meteo avversi presentata sia per i cantieri pubblici «in quota» sia per i cantieri «privati». Tale situazione comporta problematiche tali da mettere in serio pericolo la sopravvivenza stessa delle imprese edili. Ciò è dovuto ad una interpretazione dell'INPS perché nella suddetta regione le lavorazioni contrattualmente assunte nel caso di eventi imprevedibili costituirebbero un fatto del tutto noto in ragione del quale l'impresa deve organizzarsi preventivamente. In realtà si evidenzia che concretamente la mera facoltà di sospensione prevista nei capitolati speciali di appalto relativi a cantieri pubblici e considerata come un'effettiva sospensione che determina quindi l'obbligo per l'impresa di organizzarsi diversamente. Nella realtà, al contrario, si assiste non ad una sospensione dei lavori per l'intero periodo invernale, quanto piuttosto a diverse sospensioni settimanalmente imposte che, di fatto, impediscono all'impresa qualunque diversa organizzazione;
è necessario evidenziare che, in ragione della normativa di riferimento, quindi del combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, si evince che, per i dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto viene corrisposta l'integrazione salariale ordinaria in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali. In secondo luogo (ex articolo 16 del decreto ministeriale n. 95442 del 2016) si riscontra la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consistente nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Pertanto risulta che l'interpretazione delle suddette disposizioni derivante dalla volontà del legislatore, sia riconducibile alla socializzazione del costo del lavoro in ragione di eventi o circostanze imprevedibili e soprattutto indipendenti dalla sfera di azione dell'imprenditore;
risulta quindi opportuno che la normativa, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, venga modificata nel senso di ricomprendere gli eventi meteo avversi quale condizione sufficiente per la concessione della CIG. Ciò in particolare per tutte le regioni di montagna come ad esempio la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerate le peculiari caratteristiche di questi territori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare la normativa prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 per permettere un'applicazione delle disposizioni normative che consenta l'erogazione della cassa integrazione ordinaria, nel periodo invernale, ai dipendenti delle imprese edili che operano in regioni di montagna, come ad esempio la Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano, in caso di sospensione dei lavori dovuti ad eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali, proprio perché risulta esclusa per l'impresa ed i dipendenti la responsabilità per negligenza o imperizia.
9/1364/1. Manes, Steger, Schullian, Gebhard, Ambrosi, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge al nostro esame prevede, all'articolo 1, disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
nella regione Valle d'Aosta, nel corso degli ultimi 2-3 anni, in considerazione anche del particolare contesto geografico montano in cui si inserisce la Valle d'Aosta, alle imprese edili viene respinta ogni domanda di cassa integrazione dovuta ad eventi meteo avversi presentata sia per i cantieri pubblici «in quota» sia per i cantieri «privati». Tale situazione comporta problematiche tali da mettere in serio pericolo la sopravvivenza stessa delle imprese edili. Ciò è dovuto ad una interpretazione dell'INPS perché nella suddetta regione le lavorazioni contrattualmente assunte nel caso di eventi imprevedibili costituirebbero un fatto del tutto noto in ragione del quale l'impresa deve organizzarsi preventivamente. In realtà si evidenzia che concretamente la mera facoltà di sospensione prevista nei capitolati speciali di appalto relativi a cantieri pubblici e considerata come un'effettiva sospensione che determina quindi l'obbligo per l'impresa di organizzarsi diversamente. Nella realtà, al contrario, si assiste non ad una sospensione dei lavori per l'intero periodo invernale, quanto piuttosto a diverse sospensioni settimanalmente imposte che, di fatto, impediscono all'impresa qualunque diversa organizzazione;
è necessario evidenziare che, in ragione della normativa di riferimento, quindi del combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, si evince che, per i dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto viene corrisposta l'integrazione salariale ordinaria in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali. In secondo luogo (ex articolo 16 del decreto ministeriale n. 95442 del 2016) si riscontra la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consistente nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Pertanto risulta che l'interpretazione delle suddette disposizioni derivante dalla volontà del legislatore, sia riconducibile alla socializzazione del costo del lavoro in ragione di eventi o circostanze imprevedibili e soprattutto indipendenti dalla sfera di azione dell'imprenditore;
risulta quindi opportuno che la normativa, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, venga modificata nel senso di ricomprendere gli eventi meteo avversi quale condizione sufficiente per la concessione della CIG. Ciò in particolare per tutte le regioni di montagna come ad esempio la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerate le peculiari caratteristiche di questi territori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative normative volte a modificare la normativa prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 per permettere un'applicazione delle disposizioni normative che consenta l'erogazione della cassa integrazione ordinaria, nel periodo invernale, ai dipendenti delle imprese edili che operano in regioni di montagna, come ad esempio la Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano, in caso di sospensione dei lavori dovuti ad eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali, proprio perché risulta esclusa per l'impresa ed i dipendenti la responsabilità per negligenza o imperizia.
9/1364/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Schullian, Gebhard, Ambrosi, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;
le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico sono costretti ad affrontare;
considerato che:
lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutali dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;
in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;
valutato che:
come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tasso di umidità presente nell'aria;
studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature al di sotto dei 5 gradi centigradi e nel caso di superamento dei 38 gradi centigradi.
9/1364/2. Aiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;
le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico – e non solo quelli cui si riferisce il provvedimento in esame – sono costretti ad affrontare;
considerato che:
lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporla un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;
in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;
valutato che:
come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tipo di attività e mansioni svolte, nonché al tasso di umidità presente nell'aria in cui si svolge l'attività;
studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,
impegna il Governo
a prevedere, quantomeno per i lavoratori di cui al provvedimento in esame, la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di esposizione prolungata al sole con temperature superiori ai 33 gradi centigradi.
9/1364/3. Ascari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;
le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico – e non solo quelli cui si riferisce il provvedimento in esame – sono costretti ad affrontare;
considerato che:
lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;
in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;
valutato che:
come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tipo di attività e mansioni svolte, nonché al tasso di umidità presente nell'aria in cui si svolge l'attività;
studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,
impegna il Governo
a prevedere, quantomeno per i lavoratori di cui al provvedimento in esame, in caso di esposizione prolungata al sole con temperature superiori ai 33 gradi centigradi, la sospensione dell'attività lavorativa nelle ore più calde della giornata.
9/1364/4. Iaria.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 del citato disegno di legge estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;
la detta disposizione non tiene conto dei lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;
i menzionati lavoratori stagionali, dunque, sono posti in una situazione di disparità sia in termini di trattamento, sia di deteriore considerazione. In realtà, tali soggetti sono quelli maggiormente esposti allo stress termico e alle particolari ondate di calore del periodo estivo;
considerato che:
l'agricoltura italiana, vista l'alta vocazione del Paese, si avvale annualmente di ingenti quantità di manodopera stagionale, a cui deve essere accordato un adeguato trattamento in termini di sicurezza e tutela della salute,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.
9/1364/5. Caramiello.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.
9/1364/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, del citato disegno di legge, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;
la detta disposizione, oltre a non includere tra i beneficiari i lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, non tiene conto sempre per il citato comparto, di un'esigenza fortemente segnalata dalle organizzazioni coinvolte, vale a dire quella relativa al divieto di svolgere attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde;
considerato che:
il lavoro agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente alla luce delle attuali contingenze climatiche;
l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che particolari prestazioni lavorative facilitano il verificarsi di situazioni di vulnerabilità;
secondo quanto diffuso dal Ministero della salute, infatti, le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore, i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni;
valutato che:
i lavoratori all'aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori indoor. Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV; infatti, le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Le protezioni individuali sono necessarie per ridurre l'esposizione, in particolare nei casi in cui non sia possibile lavorare sotto ripari o schermi. Spesso, però, nelle fasce orarie più calde le stesse protezioni individuali non sono in grado di garantire sufficiente sicurezza,
impegna il Governo
al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, a introdurre opportune misure volte a vietare, in fasce orarie particolarmente calde, in particolare dalle ore 12:00 alle ore 16:30, lo svolgimento delle connesse attività, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
9/1364/6. Cherchi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;
considerato che:
è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternati nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;
è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane;
valutato che:
anche l'emergenza connessa agli eventi alluvionali del maggio scorso ha reso necessario il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione, eccezion fatta per il periodo pandemico durante il quale, invero, di questi modelli organizzativi di lavoro disciplinati già da tempo nel nostro ordinamento, è stata effettuata una riscoperta dei punti di forza e di debolezza che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso;
se il lavoro agile, durante la fase pandemica, ha fornito un'esperienza a livello nazionale che non può e non deve essere ignorata per buoni risultati ottenuti, ciò deve valere anche oggi, con riguardo all'emergenza climatica affrontata dal provvedimento in esame;
tra i fattori imprescindibili del lavoro agile rivestono un ruolo strategico la «cultura organizzativa» e le «tecnologie digitali» in una logica di «cambio di gestione», ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;
le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare e sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali virtuali, nei quali la comunicazione, la collaborazione e la socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro,
impegna il Governo
anche al fine di rendere più efficaci le misure volte alla salvaguardia e alla tutela dei lavoratori maggiormente esposti ad eventi atmosferici estremi, ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa volta a prevedere, in tutto il territorio nazionale, adeguate misure volte ad estendere il ricorso al lavoro agile nel settore sia pubblico che privato, nonché adeguate risorse da destinare alla promozione dello stesso ed al completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.
9/1364/7. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;
considerato che:
è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternati nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;
è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,
impegna il Governo
a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti alle emergenze climatiche, quali riders, artisti, ambulanti, valutando la correlazione tra tasso di umidità e temperatura.
9/1364/8. Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;
considerato che:
è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternati nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;
è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane;
valutato che:
gli ambulanti, costretti a stare sotto il sole fin dalle prime ore del giorno, sono una delle categorie che più ha sofferto in questa estate di fuoco, il cui caldo torrido ha ucciso i relativi mercati;
la sofferenza dei lavoratori del settore è stata sopportata a fronte di un guadagno giornaliero sempre più misero, proprio in virtù delle alte temperature registrate, per cui i mercati sono stati deserti già dalle 10 del mattino;
nonostante si sia trattato dei mesi economicamente più importanti, il lavoro degli ambulanti a certe temperature è stato così rischioso per l'incolumità fisica da risultare, in alcuni casi, assolutamente impossibile;
quello del commercio ambulante è un settore vivo e dinamico, che fa della presenza su piazze e strade il proprio tratto distintivo e della relazione con il consumatore il punto di forza. Una categoria su cui le scelte del decisore pubblico impattano in modo intenso (si pensi, ad esempio, alla transizione ecologica ed al rinnovo degli automezzi che costituiscono un momento essenziale dell'attività quotidiana degli ambulanti);
come ha di recente dichiarato lo stesso vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, «i mercati all'aperto sono l'anti-inflazione [...] mentre la grande distribuzione aumenta i prezzi ci sono donne e uomini che si svegliano alle 4 di mattina per offrire beni alla portata di tutti»,
impegna il Governo
ad assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, al fine di assicurare agli ambulanti il riconoscimento di un adeguato sostegno economico al fine di compensare le necessitate sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa causate da temperature superiori ai 35 gradi.
9/1364/9. Tucci.
La Camera,
premesso che:
la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi 115-119) ha previsto l'istituzione di un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è stato determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia;
la stessa legge, ai commi 120 e 121, ha previsto altresì una modifica della disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l'anno 2022 introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, regolando gli effetti della variazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022;
l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai sopra richiamati commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
considerato che:
l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, con riguardo ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione ha ridotto la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto Bollette richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;
rilevato che:
dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che il Governo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;
in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'elusione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi;
le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegalo il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;
valutato che:
né il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 (cosiddetto decreto Bollette-bis), confluito nella legge di conversione del decreto Bollette citato attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, né il provvedimento in esame nulla hanno aggiunto a quanto riportato;
al generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche – che resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori – quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario – per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina – si aggiunge oggi lo «scivolo» di un differimento dei termini di versamento della quota parte del contributo stesso,
impegna il Governo
a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 31 agosto 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché a illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.
9/1364/10. Appendino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai sopra richiamati commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
considerato che:
se tecnicamente l'extraprofitto e «l'eccedenza sul profitto normale del profitto effettivamente conseguito dalle imprese non marginali», al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica circostanza, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese, la misura dell'extra profitti) andrebbe replicata anche per il settore farmaceutico che, negli anni più recenti, ha conseguito utili eccezionalmente in rialzo, in virtù dell'emergenza pandemica soprattutto;
secondo i dati più recenti diffusi da IlSole24ore e da altri organi d'informazione di economia e finanza, nel 2022, l'Italia ha raggiunto un valore di produzione farmaceutica di oltre 49 miliardi di euro, un valore aggiunto diretto di 10,7 miliardi di euro che sale a 34,4 se si considerano anche le forniture attivate e i consumi indotti, e investimenti complessivi pari a 3,3 miliardi di euro, di cui 1,4 destinati agli impianti di produzione e 1,9 alla R&S:
come sottolinea il citato organo d'informazione, tra i rettori manifatturieri, il farmaceutico è il primo settore per quanto concerne il peso delle multinazionali a capitale estero sul totale delle imprese in termini di valore aggiunto (49,3 per cento), export (74,4 per cento) e occupati (50,4 per cento);
sarebbe pertanto auspicabile che anche il settore farmaceutico sia adeguatamente tassato sull'eccedenza di profitto, soprattutto per quelle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario;
considerato altresì che:
secondo quanto emerge da un'analisi condotta dalla Fondazione Gimbe in vista della discussione della Legge di Bilancio 2024, la spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022 si attesta al 6,8 per cento del Pil, sotto di 0.3 punti percentuali sia rispetto alla media Ocse del 7,1 per cento che alla media europea del 7,1 per cento. Sono 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del Pil investono più dell'Italia, con un gap che va dai 4,1 punti percentuali della Germania (10,9 per cento del Pil) ai 0,3 dell'Islanda (7,1 per cento);
il gap è forte anche per la spesa sanitaria pro capite: in Italia è pari a 3.255 dollari, rimanendo al di sotto sia della media Ocse (3.899 dollari) con una differenza di 644, sia della media dei paesi europei (4.128) con una differenza di 873. E in Europa sono ben 15 Paesi a investire più di noi in sanità, con un gap che va dai +583 della Repubblica Ceca (3.838) ai +3.675 della Germania (6.930),
impegna il Governo
ad introdurre un'imposta straordinaria sugli extraprofitti dell'industria farmaceutica, soprattutto con riguardo a quelle aziende, cosiddette «multinazionali», che durante l'emergenza pandemica hanno registrato notevoli eccedenze sul normale profitto, al fine di destinare le maggiori entrate derivanti dalla predetta imposta straordinaria al fondo Sanitario Nazionale, così da ridurre il forte gap con gli altri paesi OCSE sulla spesa sanitaria come segnalato dalla Fondazione GIMBE.
9/1364/11. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto concerne la predisposizione di misure di sostegno del reddito dei lavoratori in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa l'attività lavorativa;
una situazione di diversa natura, ma di altrettanta delicatezza occupazionale stanno vivendo moltissimi lavoratori che, con redditi bassi, non riescono ad arginare il peso del caro bollette;
in cima alle emergenze c'è intatti l'aumento dei prezzi della benzina: come noto, l'Arabia Saudita ha deciso di estendere il taglio alla sua produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno
di ulteriori 3 mesi, da ottobre lino alla fine di dicembre; anche la Russia ha annunciato di estendere i suoi tagli alla produzione pari a 300.000 barili al giorno;
sulla notizia il prezzo del petrolio Wti sale di oltre il 2 per cento a 87,23 dollari il barile Il Brent vola sopra la soglia dei 90 dollari. Il greggio del Mare del Nord sale così dell'1,6 per cento a 90,44 dollari al barile toccando i massimi dallo scorso novembre mentre il Wti del Texas avanza del 2 per cento a 87,26;
la riduzione saudita, iniziata a luglio, arriva mentre gli altri produttori OPEC – hanno concordato di estendere i precedenti tagli alla produzione fino al prossimo anno con l'obiettivo di sostenere la stabilità e l'equilibrio dei mercati petroliferi;
considerato che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 (decreto «carburanti») ha modificato il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti (cosiddetta accisa mobile) mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito Iva (disciplinato dalla legge n. 244 del 2007, commi 290 e 291);
a seguito delle modifiche, non è più prevista, quale condizione di emanazione del decreto, una specifica misura di aumento del prezzo del greggio (in precedenza: aumento pari o superiore a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Def;
in particolare, si prevede che il decreto possa essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di programmazione economica, considerando anche l'eventuale diminuzione nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto;
nel Def 2023, il prezzo del petrolio (Brent. USD Barile. futures) è stato stimato in 82,3 dollari per il 2023;
rilevato che:
nei primi 7 mesi dell'anno il prezzo del petrolio greggio ha registrato oscillazioni tra il prezzo massimo di 83,50 e il minimo di 63,74 con una media di 15,02 (74 nell'ultimo quadrimestre); nell'ultimo bimestre la media è stata di 73,10;
la media del brent negli ultimi 7 mesi è stata di 79,72 dollari (78 nell'ultimo quadrimestre);
mentre nell'ultimo bimestre è scesa a 77,73;
i valori sono sempre stati inferiori al prezzo indicato nel Def non facendo mai scattare i presupposti di adozione del decreto;
valutato che:
di contro, nonostante la discesa del prezzo del greggio rispetto al picco del 2022, il valore dei prezzi al distributore non è diminuito;
in tutto il 2022, con una media del petrolio di 9,5 dollari barile, la media nazionale per la benzina è stata di 1.656 euro litro e 1.688 euro litro per il gasolio,
impegna il Governo
ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, uno strumento volto a sostenere la spesa per carburanti dei cittadini con redditi più bassi, anche considerando l'introduzione di un diverso parametro di valutazione dell'aumento di prezzo del carburante, maggiormente rappresentativo delle oscillazioni di prezzo applicato al distributore.
9/1364/12. Torto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai sopra richiamati commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
considerato che:
se tecnicamente l'extraprofitto e «l'eccedenza sul profitto normale del profitto effettivamente conseguito dalle imprese non marginali», al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica circostanza, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese, la misura dell'extra profitto andrebbe replicata anche per il settore assicurativo che, negli anni più recenti, ha conseguito utili eccezionalmente in rialzo, in virtù dell'emergenza pandemica prima, e di quella energetica poi;
già a settembre 2022, il Codacons si è espresso con una simile richiesta verso Governo e Ivass, ricordando gli ampi margini di guadagno che le assicurazioni hanno conseguito e che, secondo
l'associazione, sarebbero pari a 3,9 miliardi di euro conseguiti, con riguardo ai soli incassi delle polizze Rc auto, durante il periodo pandemico Covid-19 ovverosia quando, tra il 2020 e il 2021, in virtù delle misure limitative degli spostamenti dei cittadini, l'incidentalità sulle strade è crollata e di conseguenza anche il numero dei risarcimenti riconosciuti agli assicurati;
la cifra è stata calcolata tenendo conto che in Italia risultano attualmente assicurate circa 39 milioni di automobili e che la Rc auto, durante l'anno del lockdown (2020) è costata in Italia mediamente 404 euro ad assicurato (dato Ivass);
la stima è altresì confermata dai dati ufficiali sulla sicurezza stradale: nel 2020, i morti in incidenti stradali in Italia sono stati 2.395, in calo del 24,5 per cento, e 159.249 i feriti (-34 per cento); gli incidenti sono stati 118.298, in drastica diminuzione rispetto al 2019 (-31,3 per cento); anche i feriti gravi risultano in forte diminuzione rispetto al 2019, per cui ne sono stati registrati 14.102, con un calo del 20 per cento, più contenuto rispetto a quelli delle vittime e dei feriti nel complesso. Nel 2021 l'incidentalità risale un po' ma è sempre inferiore al periodo pre Covid. Gli incidenti sono stati 151.875 (rispetto ai 172.183 del periodo pre Covid, ossia 2019). I morti 2.875 (3.173 nel 2019), i feriti 204.728 (241.384 nel 2019);
si tenga presente inoltre che l'Ivass calcolava, nel 2021, per il comparto Vita un calo del 20 per cento dei profitti, mentre per il comparto Danni, trainati anche dall'Rc Auto, un incremento del 45 per cento. Similmente, Assoutenti ha evidenziato addirittura i profitti «da capogiro» delle assicurazioni accumulati in anni precedenti sulla base dei dati Ania: su una raccolta premi di 116.524 milioni di euro dal 2012 ai 2019, l'utile è stato di 10.430 milioni di euro, pari ad una redditività di quasi il 9 per cento,
impegna il Governo
ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un'imposta straordinaria sugli extraprofitti del settore assicurativo.
9/1364/13. Raffa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica ovverosia buona parte di quelle fasce più povere del nostro Paese la cui condizione, durante il periodo estivo, è altresì peggiorata a causa della mancanza di un sostegno di garanzia contro la soglia di povertà e per condizioni di vita più dignitose come era il Reddito di cittadinanza (RdC);
considerato che:
con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sono state introdotte radicali modifiche alla disciplina del RdC e Pensione di cittadinanza (Pdc), introdotto nel 2019 dal Governo Conte I, quali misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
il Governo ha così di fatto abrogato il RdC, una misura di sostegno alle fasce più povere del nostro Paese che ha garantito, a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà, condizioni di vita più dignitose;
in previsione dell'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'anno 2023 sono state previste molteplici restrizioni alle originarie condizioni di accesso, tra cui l'introduzione del limite massimo di sette mensilità e il termine ultimo di erogazione al 31 dicembre 2023;
con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (cosiddetto «decreto Lavoro»), è stato definito il regime transitorio fino al 31 dicembre 2023, attraverso cui viene ridotta drasticamente la platea dei beneficiari delle misure con strumenti inefficaci per importo e durata nel sostenere la totalità delle persone in povertà assoluta;
la nuova misura di contrasto alla povertà, denominata Assegno di inclusione, è destinata ai soli nuclei familiari con individui in condizioni di fragilità al proprio interno (minorenni, persone con disabilità, persone di almeno 60 anni di età); chi è in condizione di povertà, ma non ha nel suo nucleo soggetti con tali caratteristiche, è escluso dalla misura; non è quindi una misura di contrasto alla povertà, ma un sostegno ad alcune categorie di fragili;
la misura appare inoltre discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri, nonostante le raccomandazioni europee e della giurisprudenza in senso contrario, con la previsione del requisito della residenza in Italia da almeno 5 anni di cui almeno gli ultimi 2 continuativi;
la misura è infine erogata ad intermittenza, con la sospensione di un mese dopo i primi 18 mesi, quindi ogni 12 mesi;
rilevato che secondo le ultime stime di Eurostat, in Italia il rischio di povertà è crescente e di particolare gravità: attualmente ci sono circa 14.9 milioni di individui che si trovano in una situazione di esclusione sociale, ovvero che hanno difficoltà ad accedere all'acquisto di beni primari, tra cui un'abitazione adeguatamente riscaldata e una dieta bilanciata, e tra questi sono 5.6 milioni i poveri assoluti;
la povertà è un fenomeno complesso che necessita di un approccio adeguato e non ideologico, tenendo in debita considerazione tutti gli elementi che concorrono a determinare la situazione sociale in cui una persona o un nucleo familiare si trovano;
il 14esimo principio del Pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che «chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita»;
quest'anno il Consiglio (30 gennaio 2023) e il Parlamento (15 marzo 2023) dell'Unione europea hanno adottato delle raccomandazioni con cui sollecitano gli Stati membri ad istituire tale strumento come «parte integrante di sistemi nazionali di protezione sociale completi e basati sui diritti», prevedendo, tra gli altri: i) che il reddito minimo sia adeguato sia nel suo ammontare che nella platea di beneficiari raggiunta; ii) che i criteri di ammissibilità siano trasparenti e non discriminatori; iii) che sia garantita la continuità dell'accesso al reddito minimo (intanto che sussiste la condizione di necessità che ha dato diritto al beneficio;
il RdC ha rappresentato un cruciale strumento per la lotta contro la povertà nelle sue diverse forme, senza il quale, come attestato da ISTAT, in Italia ci sarebbero stati circa 1 milione di poveri in più;
nondimeno il RdC si è posta quale aiuto per il contrasto al lavoro nero, ma anche strumento sociale di contrasto alla criminalità – che agisce e opera dove trova manovalanza a basso costo per effettuare le operazioni di spaccio, e non solo, posto che le mafie trovano sostegno nel degrado e nella povertà – nonché misura sanitaria ovverosia un investimento (anziché un costo) in termini di salute,
impegna il Governo
a rivedere il proprio orientamento in merito al RdC al fine di ripristinarne l'erogazione.
9/1364/14. Auriemma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;
le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sono costretti ad affrontare in caso di emergenza climatica e che, in alcuni casi più gravi, rende la prestazione lavorativa così rischiosa per l'incolumità fisica da risultare impossibile ovvero causa di gravi infortuni sul lavoro se non addirittura causa di morte: considerato che;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gestisce il «fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro», istituito con la legge n. 296 del 2006 (cosiddetta finanziaria 2007), allo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni;
le risorse, destinate dal Ministero a questo fondo, vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL, come rendita ai superstiti, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il compilo dell'erogazione dei fondi è attribuito all'INAIL, (in cui è confluito l'IPSEMA), previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro;
con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), e col successivo decreto del Ministero del Lavoro n. 75 del 18 maggio 2023, il Governo Meloni ha tagliato le risorse destinate al fondo;
nel concreto, la soglia minima (nel caso di un solo familiare) prima era di 6 mila euro ed è diventata di 4 mila, quella massima (famiglie con più di tre persone) è passata da 22.400 a 14.500 euro. Gli importi da versare alle famiglie vengono decisi tenendo conto anche delle risorse messe da parte nel bilancio statale per questo specifico fondo (si tratta solo di 5.5 milioni di euro per quest'anno, mentre erano 9.8 milioni di euro nel 2022, 8,4 milioni di euro nel 2021, e 6,9 milioni nel 2020);
le discussioni politiche seguite a questa riduzione, però, hanno convinto il Governo a far approvare un emendamento in sede di conversione del cosiddetto decreto lavoro e (decreto-legge 4 maggio 2023. n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) con cui si è rifinanziato il fondo di 5 milioni di euro, riportandolo alle dimensioni precedenti, e che però, ad oggi, abbisogna di un decreto attuativo della Ministra interrogata affinché le risorse siano effettivamente nella disponibilità di Inail e, quindi, erogabili alle famiglie. Secondo notizie di stampa, il decreto arriverà a breve e sarà retroattivo ossia prevederà il conguaglio per tutti coloro che hanno già ricevuto un primo bonifico con cifre più basse;
valutato che:
secondo l'ultimo report dell'Inail, al 30 giugno erano state presentate 450 denunce di infortunio mortale: si tratte del numero delle famiglie che, quest'anno, hanno ricevuto dallo Stato diverse migliaia di euro in meno, nel momento in cui forse ne avevano più bisogno,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a garantire la celere emanazione, con effetto retroattivo di conguaglio, del decreto attuativo citato in premessa, nonché ad adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse del Fondo di sostegno e istituire un meccanismo di patente a punti ai fini della qualificazione delle imprese sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.
9/1364/15. Scutellà, Scotto, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 reca disposizioni in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale ed introduce una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori (edili) e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
la predetta deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023 e per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali;
l'articolo 2 estende, inoltre, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;
infine, l'articolo 3, nel testo modificato al Senato, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni editoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche;
considerato che:
nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;
le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;
le misure introdotte dal provvedimento in esame, poiché momentaneamente derogatorie, sono «misure tampone» che tuttavia non risolvono in maniera incisiva il problema dell'esposizione pericolosa dei lavoratori alle intemperie climatiche;
le misure in esame, oltre ad essere temporaneamente derogatorie, si rivolgono solo ai lavoratori dell'edilizia o dell'agricoltura, lasciando senza tutela tanti altri, come ad esempio i rider che lavorano per strada, i lavoratori della movimentazione merci e della logistica, i lavoratori dell'acquacoltura e della pesca e tanti altri,
impegna il Governo
a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute, la sicurezza o, peggio ancora, la vita stessa.
9/1364/16. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai sopra richiamati commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
considerato che:
se tecnicamente l'extraprofitto è «l'eccedenza sul profitto normale del profitto effettivamente conseguito dalle imprese non marginali», al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica circostanza, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese, la misura dell'extra profitto andrebbe replicata anche per il settore dell'industria della difesa che, negli anni più recenti, ha conseguito utili eccezionalmente in rialzo, visto il trend generale per il quale lo scenario mondiale è diventato più insicuro facendo percepire a molti paesi la necessità di dotarsi di sistemi di deterrenza e difesa sempre maggiori e sofisticati. Situazione deterioratasi ulteriormente a causa del conflitto bellico in atto in Ucraina a seguito dell'aggressione della Federazione Russa, con l'aumento di produzione di armi e munizioni;
quanto descritto ha avuto un forte impatto sui risultati economici e finanziari delle aziende del settore difesa con una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato da un recente studio condotto dall'Area Studi Mediobanca sui conti annuali di oltre 240 multinazionali, con un focus sui principali gruppi della Difesa Emerge, infatti, che le spese per la Difesa raggiungono il massimo storico di 2.113 miliardi di dollari, pari al 2,2 per cento del Pil mondiale, segnando di conseguenza una notevole crescita delle aziende di settore;
in particolare, le trenta multinazionali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) hanno realizzato ricavi complessivi nel core business della Difesa per oltre 315 miliardi di euro, con una capitalizzazione in Borsa di 721 miliardi di euro al marzo 2023, lo 0,8 per cento del valore complessivo delle piazze affari mondiali;
tra le citate aziende, sono presenti le italiane Leonardo e Fipcantieri, con fatturati rispettivamente di 14,7 e 7.3 miliardi di euro, con una netta prevalenza di ricavi derivanti dal settore Difesa;
considerato, altresì, che:
secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria della difesa,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofitti netti da interessi conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in Ucraina.
9/1364/17. Pellegrini.
La Camera,
premesso che:
il cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello globale, comportando, allo stesso tempo, variazioni nel mercato del lavoro;
è quanto mai necessario introdurre misure volle a fronteggiare le principali sfide relative al cambiamento climatico anche in relazione ai contesti lavorativi e produttivi e all'impatto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di riflesso sul territorio;
è noto che tra le conseguenze indirette del cambiamento climatico c'è anche quella del rischio per la salute dovuto al l'aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di caldo, per cui la protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio connessi alle temperature deve essere una priorità;
il grande caldo è un'insidia pericolosa per molti lavoratori e l'esecuzione di mansioni all'aperto, soprattutto durante i periodi di alte temperature, comporta un aumento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che i datori di lavoro devono valutare attentamente e che noi abbiamo il dovere di garantire attraverso interventi legislativi specifici;
considerato che:
il provvedimento in esame introduce, in particolare con gli articoli 1 e 2, norme volte a fronteggiare l'emergenza caldo nei settori lavorativi più esposti, come l'edilizia e l'agricoltura con specifico riferimento al periodo 1 luglio-31 dicembre 2023;
le misure di rafforzamento degli interventi di integrazione salariale ordinaria sono rivolte ai settori maggiormente più a rischio di una prolungata esposizione alle temperature nel periodo estivo, ad esclusione di molteplici figure lavorative e tra cui gli operai agricoli a tempo determinato, gli stagionali e i cosiddetti rider;
rilevato che:
nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, ed occorre garantire misure di tutela paritarie, sia in termini economici che di salvaguardia della salute e della sicurezza, tramite le categorie di lavoratori e lavoratrici interessate,
impegna il Governo
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, misure volte ad estendere la tutela di cui al presente decreto-legge, anche ai lavoratori a tempo determinato dell'agricoltura o altre categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati che, come gli altri a tempo indeterminato, sono comunque esposti agenti atmosferici.
9/1364/18. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento de quo contiene disposizioni volte a fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatesi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il nostro Paese;
come documentato dall'ultimo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale, la frequenza, la durata e l'intensità delle ondate di calore e di altri eventi climatici estremi sono aumentate drasticamente negli ultimi 15 anni (Zhongming ... 2021). Anche la crisi climatica e gli eventi meteorologici estremi che questa porta con sé, infatti, impattano duramente sulle economie di famiglie ed imprese tramite l'incremento della spesa legata alla fornitura di acqua, gas ed elettricità;
considerato che:
in questo avvio di settembre malgrado i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale non possano paragonarsi a quelli dell'estate scorsa, il comparto energetico internazionale e sotto stretta osservazione tenuto altresì conto del recente fermento, a seguito delle tensioni sindacali in Australia tra i lavoratori degli impianti di liquefazione del metano, dei listini gas al TTF di Amsterdam;
secondo le rilevazioni del Gestore dei mercati energetici Gme, tra lunedì 21 e domenica 27 agosto, il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) registrato è stato pari a 137,67 euro a MWH, in rialzo del 29,9 per cento rispetto ai 106 euro circa della settimana precedente. Un incremento che, laddove costante nel corso delle prossime settimane, si tradurrebbe in un aumento delle bollette per i consumatori finali;
valutato altresì che:
il prossimo 30 settembre decadono le misure contro il caro energia e, segnatamente, il potenziamento dei bonus luce e gas per disagio economico e fisico, l'IVA ridotta al 5 per cento sulle somministrazioni di gas metano, per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano nonché l'azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas naturale;
ai rincari energetici e alla spesa ad essi correlata, si affiancano anche gli esosi esborsi per i generi alimentari e i carburanti;
in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi posti e delle spese legate alle commodities energetiche;
sarebbe auspicabile, pertanto, elaborare un piano di recupero delle risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo, al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dai summenzionati operatori,
impegna il Governo
ad adottare urgenti iniziative volte a prorogare o introdurre ex novo, per i prossimi trimestri o comunque fino a tutto il permanere della situazione di grave emergenza prezzi, misure tese ad attenuare l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo.
9/1364/19. Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto concerne la predisposizione di misure di sostegno del reddito dei lavoratori in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa l'attività lavorativa;
una situazione di diversa natura, ma di altrettanta delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area «ex Whirlpool» della zona Napoli Nord;
come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto ITALIAN GREEN FACTORY SPA per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;
alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;
medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidevano gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;
i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;
è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;
nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,
impegna il Governo
a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area «ex Whirlpool» della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.
9/1364/20. Scotto, Schifone, Barzotti, Tenerini, Giaccone, D'Alessio, Mari, Rizzetto, Sarracino, Graziano, De Luca, Speranza, Amendola, Zinzi, Schiano Di Visconti, Cerreto, Vietri, Tassinari, Patriarca, Carotenuto, Caso, Auriemma, Bruno, Borrelli, Soumahoro, Battilocchio, Caramiello, Penza, Aiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede una proroga dei termine di versamento del contributo di solidarietà da parte di soggetti che operano nel settore energetico;
in particolare detto articolo 4 differisce quindi al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà, come previsto dall'articolo 1, commi da 115 a 119 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
si rammenta che il citato articolo 1, comma 115 della legge n. 197 del 2022, aveva istituito un contributo di solidarietà straordinario nella forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori:
il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia;
in realtà, dati a consuntivo ci dicono che circa 8,7 miliardi di euro del contributo di solidarietà non sono stati riscossi,
impegna il Governo
a prevedere, a scadenza dei termini, i necessari accertamenti fiscali al fine di verificare che tutti i soggetti passivi interessati abbiano versato il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 115 della legge n. 197 del 2022, e all'articolo 4 del provvedimento in esame.
9/1364/21. Bonelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede una proroga dei termine di versamento del contributo di solidarietà da parte di soggetti che operano nel settore energetico;
in particolare detto articolo 4 differisce quindi al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà, come previsto dall'articolo 1, commi da 115 a 119 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
si rammenta che il citato articolo 1, comma 115 della legge n. 197 del 2022, aveva istituito un contributo di solidarietà straordinario nella forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori:
il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia;
in realtà, dati a consuntivo ci dicono che circa 8,7 miliardi di euro del contributo di solidarietà non sono stati riscossi,
impegna il Governo
a continuare a prevedere i necessari accertamenti fiscali.
9/1364/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame (a.c. 1364) prevede, nel preambolo, il riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'articolo 3 del decreto-legge stabilisce, inoltre, misure sulle linee guida in materia di salute e sicurezza;
il grave problema delle morti sul lavoro rappresenta da tempo un'emergenza per il nostro Paese. Varie sono le cause che determinano gli infortuni e le morti di lavoratori. Quindi è fondamentale introdurre nel nostro ordinamento misure che possano, in funzione preventiva, ma anche di controlli successivi superare le diverse criticità oggi presenti negli ambienti di lavoro. L'incidente ferroviario di Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai, dimostra, ad esempio, come nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, esista un pericolo imminente e costante del verificarsi di altri infortuni sul lavoro;
prevenzione e formazione nei luoghi di lavoro, quindi, devono necessariamente diventare obiettivi fondamentali da realizzare per l'attuale Governo anche con l'impiego di maggiori risorse economiche per mettere in sicurezza i processi produttivi, garantire un'adeguata formazione professionale per i lavoratori ed effettuare con maggior continuità e capillarità i dovuti controlli;
tra le cause delle morti sul lavoro c'è il ricorso all'aggiudicazione in subappalto da parte delle aziende (il tragico caso di Brandizzo né costituisce un esempio). Infatti l'esternalizzazione dei lavori per ridurre i costi e per velocizzare le procedure dirette all'effettuazione dei lavori è una pratica che dovrebbe essere rivista con misure adeguate che permettano di ridurre i rischi per i lavoratori impiegati;
il tema della sicurezza del lavoro, pertanto, diventa fondamentale per il nostro Paese che, riconosce, nell'articolo 41 della Costituzione, che la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto anche con la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
è quindi evidente educare alla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso iniziative specifiche che coinvolgano le imprese ed i lavoratori,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative dirette ad implementare e rafforzare l'organico degli enti preposti alla tutela della sicurezza del lavoro e rafforzare, al contempo, i controlli ispettivi;
a rivedere il sistema di aggiudicazione dei subappalti che, come evidenziato in premessa, può comportare gravi criticità per i lavoratori al fine di ridurre i rischi per i medesimi lavoratori;
a garantire, per quanto di competenza, l'innalzamento dei livelli di formazione dei lavoratori anche con costanti corsi di aggiornamento che permettano una maggiore qualità, competenza, efficacia ed efficienza alla formazione;
ad agevolare le imprese, anche con benefìci fiscali, che permettano di aumentare la formazione costante del personale ed anche per garantire che i processi produttivi siano realizzati con macchinari nuovi e sicuri in modo da superare le criticità relative alla sicurezza del lavoro di macchinari troppo obsoleti;
ad istituire una patente etica al fine di agevolare le imprese virtuose rispettose della cultura della prevenzione e della sicurezza.
9/1364/22. Soumahoro.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile a garantire la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro sul fronte dei controlli, sul fronte della formazione dei lavoratori e sul fronte delle imprese.
9/1364/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.
La camera,
premesso che:
il decreto oggetto di conversione si occupa di emergenze climatiche e, in connessione ad esse, di tutela dei lavoratori e di definizione e differimento di termini di versamento;
il territorio della regione Lombardia nel periodo intercorrente tra il 4 e il 31 luglio 2023 è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e cagionato consistenti danni al patrimonio pubblico e privato;
i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, esondazioni, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive insistenti sui territori interessati;
in data 8 agosto 2023, con la delibera di giunta regionale n. 885, la regione Lombardia, nel reperire i fondi destinati alle somme urgenze negli edifici scolastici, in relazione agli eventi descritti, approvava anche l'elenco dei Comuni che, attraverso la piattaforma RASDA (Raccolta Schede danni), avevano segnalato di aver subito danni e risultavano essere, salvo successivi invii, nel numero di 401;
successivamente, in data 25 agosto 2023, con delibera di Giunta regionale n. 886, il medesimo Ente regione impegnava la somma di euro 3.284.623,72 e approvava i criteri e le modalità di attuazione per gli interventi in somma urgenza nelle scuole, riducendo così la platea dei beneficiari a 49 dei comuni interessati e di conseguenza anche la tipologia di interventi; risultano ad oggi esclusi dai ristori, ad esempio, interventi riguardanti i municipi, gli altri edifici comunali o i cimiteri;
nonostante gli impegni di spesa posti in essere dalla regione Lombardia, tali stanziamenti non sono ancora nelle disponibilità degli enti locali;
in data 28 agosto ultimo scorso, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della regione Lombardia;
per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi citati, si è provveduto a stanziare la somma di euro 9.430.000,00;
i danni, per restare agli edifici pubblici, sono assai più ingenti rispetto alle previsioni stanziate nella delibera del Consiglio dei ministri e riguardano, oltre agli edifici scolastici, i palazzi comunali, le strutture dedicate a servizi pubblici, e i cimiteri e tali immobili presentano gravi deterioramenti prevalentemente agli intonaci esterni, ai tetti, alle coperture e agli impianti fotovoltaici installati su di esse;
molti veicoli della Polizia Locale, della Protezione Civile e di enti del terzo settore che svolgono servizi di pubblica utilità come ad esempio il trasporto di persone con disabilità o la distribuzione di beni di prima necessità, risultano danneggiati e non in grado di circolare, mentre le compagnie di assicurazione tardano ad erogare i dovuti risarcimenti;
gli enti locali interessati hanno, in massima parte, già impegnato i fondi disponibili e deliberato le somme urgenze, ma, nella maggioranza dei casi, soprattutto i piccoli comuni, hanno esaurito gli spazi di bilancio e sono nell'impossibilità di assumere ulteriori impegni di spesa;
per quel che riguarda gli immobili di edilizia popolare di proprietà e in gestione da parte di ALER, poi, non risultano attivati interventi, mentre risulterebbero danni importanti anche sugli immobili di edilizia residenziale;
in merito ai danni ai privati, questi risulterebbero essere ingentissimi e, in taluni casi, impatterebbero anche sui servizi ai cittadini, infatti, ad esempio, molte scuole paritarie, asili nido e scuole dell'infanzia sono gestiti da enti del terzo settore e non risultano ad oggi emanati provvedimenti che consentano di erogare le risorse necessarie, questo alla vigilia della ripresa dell'anno scolastico e con l'autunno e i fenomeni piovosi alle porte,
impegna il Governo:
a garantire un maggiore coordinamento tra la regione Lombardia e il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di consentire un più efficace monitoraggio dei danni e delle esigenze e un più veloce utilizzo delle risorse disponibili sul territorio;
a provvedere in tempi rapidi, e all'esito di una più compiuta e completa valutazione dei danni che hanno interessato il patrimonio pubblico e privato, allo stanziamento di risorse aggiuntive che siano adeguate alle esigenze di ristoro dei danni e a garantire misure, anche attraverso specifiche norme primarie, che consentano agli enti locali di trattenere il gettito IMU, ovvero all'adozione di disposizioni in materia di gettito IRPEF e IRES;
ad istituire e convocare urgentemente un tavolo tra le compagnie assicurative gli istituti bancari e gli enti interessati al fine di snellire e accelerare le procedure di liquidazione dei danni e verificare ulteriori misure di sostegno;
a prevedere che le misure di sostegno che verranno eventualmente stanziate, includano anche gli enti non commerciali.
9/1364/23. Gadda.
La camera
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di:
garantire un maggiore coordinamento tra la regione Lombardia e il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di consentire un più efficace monitoraggio dei danni e delle esigenze e un più veloce utilizzo delle risorse disponibili sul territorio;
provvedere in tempi rapidi, e all'esito di una più compiuta e completa valutazione dei danni che hanno interessato il patrimonio pubblico e privato, allo stanziamento di risorse aggiuntive che siano adeguate alle esigenze di ristoro dei danni e a garantire misure, anche attraverso specifiche norme primarie, che consentano agli enti locali di trattenere il gettito IMU, ovvero all'adozione di disposizioni in materia di gettito IRPEF e IRES;
istituire e convocare urgentemente un tavolo tra le compagnie assicurative gli istituti bancari e gli enti interessati al fine di snellire e accelerare le procedure di liquidazione dei danni e verificare ulteriori misure di sostegno;
prevedere che le misure di sostegno che verranno eventualmente stanziate, includano anche gli enti non commerciali.
9/1364/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto concernente misure di sostegno del reddito dei lavoratori in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa l'attività lavorativa, rappresenta una prima e parziale risposta ai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e che rischiano di acuirsi nel prossimo futuro;
le soluzioni prospettate hanno un carattere solo temporaneo, con validità fino al 31 dicembre 2023, come riconosciuto dallo stesso decreto: «nelle more della definizione di nuove misure emergenziali» e interessano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore edile, lapideo e delle escavazioni;
tuttavia, com'è di tutta evidenza, il tema della compatibilità delle attività lavorative con i fenomeni climatici estremi non riguarda solo i suddetti settori, ma investe anche una pluralità di attività per le quali il provvedimento in oggetto non offre alcuna soluzione;
una citazione a parte merita la condizione dei rider, ovvero di coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali;
da pochi giorni sono state diffuse le immagini di un rider che sulla bicicletta, durante un nubifragio, tentava di sfidare la pioggia per completare la sua consegna nella città di Genova;
se c'è una categoria che dovrebbe poter godere di una specifica tutela rispetto ai fenomeni climatici estremi è proprio quella dei rider, ma è del tutto ignorata dal presente decreto,
impegna il Governo
a prevedere nella definizione di nuove misure, che si auspica vengano assunte in forma strutturale una volta terminata la fase provvisoria del presente provvedimento, finalizzate alla tutela dei lavoratori in caso di eventi climatici estremi, anche una specifica indennità per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
9/1364/24. Fossi, Scotto, Gribaudo, Laus, Sarracino, Barzotti, Furfaro.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in oggetto concernente misure di sostegno del reddito dei lavoratori in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa l'attività lavorativa, rappresenta una prima e parziale risposta ai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e che rischiano di acuirsi nel prossimo futuro;
le soluzioni prospettate hanno un carattere solo temporaneo, con validità fino al 31 dicembre 2023, come riconosciuto dallo stesso decreto: «nelle more della definizione di nuove misure emergenziali» e interessano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore edile, lapideo e delle escavazioni, gli operai agricoli a tempo indeterminato;
con riferimento allo specifico settore agricolo non può non rilevarsi come, secondo i dati dell'ufficio di Statistica del Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nel 2020 si contavano 1.038.462 operai agricoli, di cui 105.898 a tempo indeterminato e 932.564 a tempo determinato;
ovvero, per come è stato definito dal presente provvedimento, il trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eventi climatici estremi riguarderà solo un lavoratore su dieci, lasciando fuori i lavoratori stagionali a tempo determinato;
peraltro, che vi sia una stretta correlazione tra la stagionalità e i fenomeni climatici estremi risulta difficilmente contestabili e, quindi, appare del tutto irragionevolmente parziale l'intervento predisposto,
impegna il Governo
a prevedere nella definizione di nuove misure, che si auspica vengano assunte in forma strutturale una volta terminata la fase provvisoria del presente provvedimento, finalizzate alla tutela dei lavoratori in caso di eventi climatici estremi, la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione salariale anche per gli operai agricoli a tempo determinato
9/1364/25. Gribaudo, Guerra, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in oggetto concernente misure di sostegno del reddito dei lavoratori in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa l'attività lavorativa, rappresenta una prima e parziale risposta ai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e che rischiano di acuirsi nel prossimo futuro;
le cronache di questi giorni hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni la drammatica urgenza del tema della salute e della sicurezza sul lavoro e ogni occasione deve essere utilizzata per conseguire tale obiettivo;
in tale contesto, non può essere ignorata la peculiare condizione dei cosiddetti lavoratori fragili alla luce della ripresa dei casi di contagio Covid-19 delle ultime settimane, a causa dell'emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva,
come è noto, le misure di tutela per questa specifica categoria di lavoratori scadranno il prossimo 30 settembre ed è necessario assicurare la massima attenzione sull'evoluzione dei contagi, al fine di poter predisporre in maniera tempestiva le opportune misure di tutela per la loro salute, anche prevedendo specifiche soluzioni per quelle mansioni che non possono accedere al lavoro agile;
impegna il Governo
nell'ambito delle misure volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ad assicurare la massima vigilanza sul fenomeno della diffusione dei contagi da COVID-19, al fine di prorogare le misure che riconoscono il ricorso allo smart working per i lavoratori fragili del pubblico e del privato, nonché prevedendo specifiche soluzioni per quelle mansioni che non possono accedere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
9/1364/26. Laus, Scotto, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Guerra.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in oggetto concernente misure di estensione del trattamento di integrazione salariale in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa l'attività lavorativa, rappresenta una prima e parziale risposta ai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e che rischiano di acuirsi nel prossimo futuro; durante la drammatica fase della pandemia lo Stato ha dovuto predisporre un'ampia gamma di misure straordinarie di sostegno dell'economia, in larga parte paralizzata dall'esigenza di prevenire la diffusione del Covid-19, con il dispiegamento di ingenti risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico;
come emerse anche nelle prime fasi di attuazione di tali misure straordinarie, non mancarono deplorevoli casi di utilizzo improprio, se non addirittura fraudolento, di dette provvidenze; in particolare, molte segnalazioni riguardarono il beneficio della cassa straordinaria Covid, ovvero quello strumento che consentì di tutelare in parte i redditi dei lavoratori delle imprese costrette a sospendere le attività, scongiurando il rischio di disastrosi licenziamenti ed assicurando, altresì, quel patrimonio di professionalità che consentì alle imprese di essere pronte alla ripresa delle attività e che ha prodotto un importantissimo rimbalzo del nostro PIL nel 2022;
diverse imprese utilizzarono la cassa straordinaria Covid anche senza aver avuto contrazioni delle attività e altre, addirittura, utilizzarono la cassa continuando ad impiegare i propri dipendenti nello svolgimento ordinario delle loro prestazioni lavorative;
secondo quanto riportato in alcuni articoli di giornale dello scorso novembre e secondo quanto emerso dalla recente inchiesta giornalistica realizzata dal programma televisivo Report, tra le imprese che avrebbero impropriamente percepito la cassa straordinaria Covid, senza averne diritto e continuando a far lavorare il proprio personale, rientrerebbe anche la «Visibilia Editore», società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla Senatrice Santanchè; secondo le notizie degli ultimi giorni, l'improprio ricorso alla cassa integrazione non riguardò solo una lavoratrice, ma risulterebbe accertato almeno un altro caso, elemento che sarebbe risultato a conoscenza di Dimitri Kuntz, compagno della Senatrice Santanchè e, all'epoca dei fatti, componente del consiglio di amministrazione della società;
per di più, l'INPS avrebbe smentito la dichiarazione della Senatrice Santanchè in base alla quale sarebbe stata regolarizzata dalla lavoratrice indicata nelle indagini, non risultando alcuna richiesta di regolarizzazione o approvazione di autorizzazioni alla regolarizzazione;
qualora confermate, tali vicende evidenzierebbero condotte gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e un sostanziale uso illegittimo degli strumenti straordinari di sostegno del reddito dei lavoratori durante la pandemia;
secondo uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'anno 2020 la percentuale di ore utilizzate per Covid, senza cali di fatturato, era stimato pari al 27 per cento, corrispondenti a circa 2,7 miliardi di euro di spesa che si sarebbe potuta risparmiare in presenza di comportamenti corretti,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato delle risorse previste dal decreto-legge all'esame, al fine di scongiurare che si ripetano i fatti descritti in premessa.
9/1364/27. Casu, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in oggetto concernente misure di sostegno del reddito dei lavoratori in costanza di straordinarie situazioni climatiche, in ragione delle quali deve essere sospesa Fattività lavorativa, rappresenta una prima e parziale risposta ai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e che rischiano di acuirsi nel prossimo futuro;
di contenuto del tutto eterogeneo risultano le misure contenute nell'articolo 4, finalizzate a riconoscere il differimento dei termini per alcuni versamenti a carico di imprese nel settore energetico e per le aziende fornitrici di dispositivi medici;
la scorsa legge di bilancio (legge n. 197 del 2022) ha previsto, all'articolo 1, comma 115, l'istituzione di un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori;
l'articolo 4, comma 1 del provvedimento in oggetto differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del suddetto contributo di solidarietà;
un beneficio di cui non si comprende la necessità, stante il protrarsi di alti prezzi e tariffe e, conseguentemente, di condizioni di particolare favore per tali soggetti imprenditoriali che già hanno potuto godere di entrate straordinarie,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure affinché il differimento in questione non determini un ingiustificato beneficio per le imprese del settore energetico che hanno registrato extra profitti, nonché eventuali effetti finanziari per il bilancio dello Stato.
9/1364/28. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;
si dispone solo riguardo gli operai agricoli a tempo indeterminato, non provvedendo, dunque, rispetto anche a quelli a tempo determinato, ma non si prevede l'applicabilità dell'integrazione anche in relazione ad altre tipologie di lavoratori, pure soggette all'emergenza climatica, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, quali ad esempio i cosiddetti «riders», ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipidi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali,
impegna il Governo
ad includere nel primo provvedimento utile successivo a quello in esame, tra i beneficiari della previsione dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli operai agricoli a tempo determinato, nonché i cosiddetti «riders».
9/1364/29. Grimaldi, Zanella, Mari.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame si afferma che l'intento del decreto-legge in esame sia quello di fronteggiare «eccezionali situazioni climatiche, nonché quelle relative a straordinarie ondate di calore», sottolineando che si intende intervenire con il decreto-legge in esame «nelle more della definizione di nuove misure emergenziali», per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa;
purtroppo come dimostrato dalle eccezionali ondate di calore e dai gravi eventi calamitosi che hanno colpito nel 2023 il nostro Paese non siamo di fronte ad eccezionali situazioni climatiche né l'approccio può essere quello di definire ulteriori «nuove misure emergenziali»;
i cambiamenti climatici al contrario vanno affrontati con azioni e misure strutturali che vanno oltre l'intervento contingente e d'urgenza;
vi è quindi la necessità di procedere per quanto attiene ai lavoratori esposti alle emergenze climatiche di definire un Piano nazionale apposito;
impegna il Governo
a sostenere e favorire per la parte di propria competenza la definizione di un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche da parte del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
9/1364/30. Mari, Zanella, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame si afferma che l'intento del decreto-legge in esame sia quello di fronteggiare «eccezionali situazioni climatiche, nonché quelle relative a straordinarie ondate di calore», sottolineando che si intende intervenire con il decreto-legge in esame «nelle more della definizione di nuove misure emergenziali», per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa;
purtroppo come dimostrato dalle eccezionali ondate di calore e dai gravi eventi calamitosi che hanno colpito nel 2023 il nostro Paese non siamo di fronte ad eccezionali situazioni climatiche né l'approccio può essere quello di definire ulteriori «nuove misure emergenziali»;
i cambiamenti climatici al contrario vanno affrontati con azioni e misure strutturali che vanno oltre l'intervento contingente e d'urgenza;
vi è quindi la necessità di procedere per quanto attiene ai lavoratori esposti alle emergenze climatiche di definire un Piano nazionale apposito;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di definire un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche da parte del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
9/1364/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Zanella, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 3, comma 1 si dispone che i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese adottando linee guida per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche;
il comma 2 dell'articolo 3 prevede che le intese di cui al comma 1 possano essere recepite con decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
la tutela della salute dei lavoratori non deve solo prevedere la convocazione delle parti sociali da parte dei ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ma anche un rafforzamento delle intese e delle linee guida unitamente anche ad una assunzione di responsabilità da parte del Governo che non può esimersi dall'avere anch'esso un ruolo nel monitoraggio e garanzia dell'attuazione di quelle che saranno le linee guida,
impegna il Governo
a recepire con appositi decreti da parte dei Ministri competenti le intese raggiunte dalle parti sociali e le conseguenti linee guida finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.
9/1364/31. Zanella, Mari, Grimaldi.