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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 27 settembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00177 e abb. – Iniziative a favore del comparto della scuola e del diritto allo studio

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 18 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 17 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Pdl n. 835 – Modifiche agli articoli 336 e 341- bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 53 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 47 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 46 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 32 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 31 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 28 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 25 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 19 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 16 minuti
Misto: 30 minuti 14 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 8 minuti
  +Europa 13 minuti 6 minuti

Pdl n. 854 – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 45 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 38 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 27 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 26 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 23 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 21 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 14 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 13 minuti
Misto: 30 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

Mozione n. 1-00082 – Iniziative in materia di revisione della governance economica dell'Unione europea e delle relative politiche di bilancio

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 18 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 17 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Doc. XXII, n. 9 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti
Gruppi 5 ore e 2 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Misto: 30 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti
  +Europa 13 minuti

Ddl n. 1295 – Istituzione del Museo della Shoah in Roma

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 45 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 31 minuti 31 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 44 minuti 35 minuti
Lega – Salvini premier 31 minuti 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 40 minuti 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 30 minuti 17 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 34 minuti 19 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 30 minuti 10 minuti
Misto: 30 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

Mozione n. 1-00160 – Iniziative volte a prevenire e contrastare il cosiddetto fenomeno « Hikikomori » relativo all'isolamento sociale volontario, con particolare riguardo alle fasce più giovani della popolazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 18 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 17 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl n. 1275 e abb. – Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 18 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 32 minuti
Fratelli d'Italia 1 ora e 6 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 47 minuti
Lega – Salvini premier 46 minuti
MoVimento 5 Stelle 40 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente - PPE 37 minuti
Azione - Italia Viva – Renew Europe 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 24 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) - MAIE 23 minuti
Misto: 21 minuti
  Minoranze Linguistiche 12 minuti
  +Europa 9 minuti

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 15 minuti.

Governo (in sede di replica) 30 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 21 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 14 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 7 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

Mozione n. 1-00132 e abb. – Iniziative volte alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 18 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 17 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 27 luglio 2023.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 settembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 settembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   ALFONSO COLUCCI ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del fiume Ofanto» (1425).

  In data 25 settembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MALAVASI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare» (1426);

   CANDIANI: «Disciplina dell'attività di avioturismo nonché disposizioni per lo sviluppo delle infrastrutture a essa destinate e per la promozione della cultura aeronautica» (1427).

  In data 26 settembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FENU ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e altre disposizioni concernenti le imprese sociali di comunità» (1428);

   BOF ed altri: «Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica» (1429);

  L'ABBATE: «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, il riuso e la rigenerazione urbana» (1430).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia)

  PRETTO ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 240-bis del codice penale, in materia di applicazione e impugnazione delle misure di prevenzione e dei provvedimenti di sequestro e confisca, nonché di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali» (1152) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  BISA ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato» (1380) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VI Commissione (Finanze)

  CECCHETTI ed altri: «Disposizioni per il contrasto dell'evasione dei tributi locali» (1231) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura)

  S. 403. – ROMEO ed altri: «Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù» (approvata dal Senato) (1424) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti)

  BORDONALI ed altri: «Disposizioni per agevolare l'accesso all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e il suo esercizio» (1226) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura)

  CARETTA: «Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica» (1375) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Bio: boost the income in horticulture – incremento del reddito agricolo biologico e sostegno all'orticoltura per la sopravvivenza delle famiglie contadine del villaggio di Dandatole, nel distretto di Sindhupalchok, Nepal» dell'associazione ASIA – Associazione per la solidarietà internazionale in Asia ETS;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Seminare il futuro: agricoltura e competenze per l'autonomia alimentare nelle aree rurali del Burkina Faso» dell'associazione di promozione sociale Centro internazionale per la pace fra i popoli;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del progetto «RIIBO BF – Sostegno alle produzioni avicole per la sicurezza alimentare in Burkina Faso» dell'associazione Tamat ONG;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2018, di una rimodulazione del budget del progetto «Lotta alla fame nelle comunità rurali della regione di Maroodjeh che vivono in condizioni di insicurezza alimentare attraverso la promozione di un approccio agroecologico – Distretti di Gabiley e Hargeysa – Repubblica del Somaliland» dell'associazione ActionAid international Italia ONLUS.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi verdiani, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 124).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dell'università e della ricerca.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 26 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, riferita all'anno 2023 (Doc. CXXXII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023) 244 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive), alla XII (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22, 23, 25 e 26 settembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (COM(2023) 443 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 443 final – Annexes 1 to 10) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 444 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 settembre 2023;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 294 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 settembre 2023;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Settima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2023) 543 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica di Trinidad e Tobago (COM(2023) 544 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (COM(2023) 546 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte dei conti europea, in data 25 settembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 23/2023 – Misure di ristrutturazione e autorizzazioni all'impianto di vigneti nell'Unione europea – Impatto poco chiaro sulla competitività e modesta ambizione ambientale, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2023) 492 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023) 512 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Pacchetto di aiuti per le PMI (COM(2023) 535 final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 12 al 18 settembre 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Carla Alessi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, nell'ambito del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (17).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (18).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 22 settembre 2023, a pagina 7, prima colonna, trentunesima riga, dopo la parola: «V,» deve intendersi inserita la seguente: «VII,».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE, DI PROCESSO CIVILE, DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, DI RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, DI SALUTE E DI CULTURA, NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE DELLA MAGISTRATURA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (A.C. 1373-A)

A.C. 1373-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1373-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO PENALE

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni)

  1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.
  3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.
  4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.
  5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.
  7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.
  8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.
  9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

   a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3.
(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

  1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26-bis:

    1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»;

   b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi».

Articolo 5.
(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori
dirigenziali dei ruoli EPE e IPM)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.
  2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale)

  1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;

   b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;

   c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

   «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7.
(Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

  1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
  2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8.
(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)

  1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole «scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse»;

   b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Articolo 9.
(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10-ter è abrogato;

   b) all'articolo 13, comma 1, le parole «10-ter, comma 2» sono soppresse.

  2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.».

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

   «Art. 53 (Aree funzionali) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

   a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

   b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

   c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

   d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

   e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

   f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

   g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

   h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

   i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali.»;

   b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

  2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

Capo VIII
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1373-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: “indica” è sostituita dalle seguenti: “espone con autonoma valutazione” e dopo la parola “necessaria” sono inserite le seguenti: “, in concreto,”.
  2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: ‘La conversazione omessa non è utile alle indagini’”;

   b) al comma 2-bis, le parole: “affinché nei verbali” sono sostituite dalle seguenti: “affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi” e le parole: “dati personali definiti sensibili dalla legge” sono sostituite dalle seguenti: “fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori”.

  2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1” sono soppresse.
  2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 2:

   al comma 3, le parole: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «che assicurino»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni»;

    al secondo periodo, dopo la parola: «Fermi» è inserita la seguente: «restando»;

   al comma 5, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

   al comma 6, primo periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;

   al comma 7, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;

   al comma 8, le parole: «infrastrutture digitali cui» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture digitali di cui»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

  “3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280”»;

   al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: «50 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza) – 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

  “4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale”.

  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

   “n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124”.

  3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: “nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”;

   b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”;

   c) all'articolo 724, comma 9, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis”;

   d) all'articolo 727, comma 8, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”.

  4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali”;

    2) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   “b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali”;

   b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”;

   c) al comma 8, secondo periodo, le parole: “all'articolo 51, comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis”.

  5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”.
  6. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2024»;

    al secondo periodo, le parole: «compone il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «fa parte del collegio».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola: «“Possono» è sostituita dalle seguenti: «“5. Possono»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «dall'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3 del»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato»;

   alla rubrica, le parole: «ruoli EPE e IPM» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile».

  Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria) – 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna “Dotazione organica”, la cifra: “45” è sostituita dalla seguente: “70”.
  2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 6:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti: «le parole: “o foreste” sono sostituite dalle seguenti: “, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale” e»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni”.
  1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: “423-bis, primo comma,” sono soppresse»;

   alla rubrica, le parole: «all'articolo 423-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter».

  Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) – 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

   “c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)”.

  Art. 6-ter. – (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) – 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  “1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.

  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: “di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,” sono inserite le seguenti: “353, 353-bis,”;

   b) all'articolo 25-octies.1:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote”;

    2) al comma 3, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”;

    3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché in materia di trasferimento fraudolento di valori”.

  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: “dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies”;

   b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

  “Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”;

   c) all'articolo 452-quater, il terzo comma è sostituito dal seguente:

  “Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”».

  La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 47, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 47 della legge» e dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia» sono sostituite dalle seguenti: «, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

   alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «producono effetti, con riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «producono effetti con riferimento»;

   alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

  All'articolo 9:

   al comma 1, lettera b), le parole: «10-ter, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 10-ter, comma 2,»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «del Ministero della salute.» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della salute»;

    al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 32, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 32, primo comma,».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

  «i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «è fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «continua ad applicarsi»;

    al terzo periodo, le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e dopo le parole: «decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2026,» sono inserite le seguenti: «nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,»;

   al comma 2, le parole: «, dell'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: “I comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Enrico Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.
1.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

  1-bis. All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

   b) al comma 2-bis le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono soppresse.
1.4. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266, commi 1, 2 e 2-bis del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266, commi 2 e 2-bis, del codice di procedura penale».
1.5. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse».
1.7. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2».
1.6. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, al comma 1-bis le parole: «indicati dall'articolo 266, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».
1.9. Enrico Costa, Boschi.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: devono essere interpretate nel senso di applicarsi.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.11. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 452-bis, 452-quater, 452-sexies,.
1.12. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 452-bis,.
1.13. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 452-quater,.
1.14. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 452-sexies,.
1.15. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.17. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.
1.16. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti.
1.18. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

   «f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies».
1.19. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche nei procedimenti in corso alla data con le seguenti: alle intercettazioni autorizzate dopo la data.
1.21. Enrico Costa, Boschi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1.1001. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2-ter.
1.1002. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
1.1003. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2-quinquies.
1.1000. Enrico Costa.

ART. 2.

  Al comma 3, dopo le parole: presso le procure della Repubblica aggiungere le seguenti: ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti.
2.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo le parole: presso le procure della Repubblica aggiungere le seguenti: presso le quali pendono i relativi procedimenti.
2.2. Enrico Costa, Boschi.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: , nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche.
2.3. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità con cui, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero deposita il riepilogo delle spese sostenute per le intercettazioni disposte nel corso del procedimento e le voci da considerare in tale calcolo.
2.5. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio.
2.12. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sulle attività di intercettazione aggiungere le seguenti: e di conservazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: in chiaro.
2.13. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: e i requisiti di sicurezza aggiungere le seguenti: e riservatezza.
2.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, in caso di pubblicazione di testi di intercettazioni relative ad atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione.
2.16. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.
2.17. Enrico Costa, Boschi.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 1, volte ad assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione, nonché la corretta gestione del dato informatico, anche a fronte delle possibilità e dei rischi connessi all'uso degli strumenti resi disponibili dall'intelligenza artificiale, le procedure finalizzate all'acquisizione della prova digitale avente ad oggetto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, anche ottenute mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, sono tenute a rispettare procedure tecnico-informatiche conformi allo standard ISO/IEC 27037.
2-bis.1. Enrico Costa.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire le parole: 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies con le seguenti: 326, 615-ter, terzo comma, 635-ter, 635-quinquies e 684.
2-bis.2. Enrico Costa.

  Sopprimere il comma 4.
2-bis.1000. Enrico Costa.

  Al comma 4, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, le parole: Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.
2-bis.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Boschi, Enrico Costa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni.
3.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il giudice, aggiungere le seguenti: ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore,.
3.12. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile.
3.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: anche solo per una porzione del periodo indicato,
4.1. Enrico Costa, Boschi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, dopo le parole periodo indicato aggiungere le seguenti: purché detto periodo sia pari a almeno a 30 mesi e.
4.2. Boschi, Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.
4.3. Boschi, Enrico Costa.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera.
5.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
5.9. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sopprimere il comma 2.
5.6. Boschi, Enrico Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-ter. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2-quater. Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
5.7. Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
5.02. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
5.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di «ufficio del processo» nel processo civile)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5.06. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
5.07. Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 6.

  All'articolo 6, premettere il seguente:

Art. 06.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 423, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al medesimo primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro».
06.01. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al primo comma, aggiungere le seguenti: le parole: «al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto» sono soppresse e.
6.1. Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo comma, aggiungere le seguenti: dopo la parola: «foreste» sono inserite le seguenti: «in tutti gli stati della successione ecologica» e.
*6.9. Dori, Zaratti, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo comma, aggiungere le seguenti: dopo la parola: «foreste» sono inserite le seguenti: «in tutti gli stati della successione ecologica» e.
*6.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: nonché l'interdizione aggiungere la seguente: perpetua.
6.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1-bis aggiungere, in fine, le parole: e la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dalle attività di cui al presente comma.
6.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà» sono soppresse.
6.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6.1.
(Introduzione del reato di Ecocidio)

  1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.
  2. Ai fini della presente disposizione per «ecocidio» si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.
  3. Ai fini della presente disposizione si intendono per:

   a) «atto arbitrario»: un atto che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

   b) «danno grave»: un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche, nonché un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale;

   c) «danno diffuso»: un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o da una specie o da un gran numero di esseri umani;

   d) «danno a lungo termine»: un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole ovvero un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

   e) «ambiente»: la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

   f) «ecosistema»: un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

   g) per «pubblico interessato», le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente disposizione; si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.

  4. Gli atti di cui al presente articolo devono essere commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando l'autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che i medesimi potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

Art. 6.2.
(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

Art. 6.3.
(Sanzione)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, è punito con la reclusione da dodici a venti anni. La pena stabilite dal presente articolo si applica altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.
  2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.
  3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

Art. 6.4.
(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

  1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio decreto stabilisce le misure necessarie per garantire la protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.
6.02. Zaratti, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6.1.
(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

  1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  3. L'effettiva ricostituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 6.2.
(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

  1. Alla data dell'effettiva ricostituzione di cui all'articolo 6-bis, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 6.3.
(Norme transitorie)

  1. Nelle more dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.
  2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

Art. 6.4.
(Disposizioni finali e ulteriori competenze)

  1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 6-bis, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente disposizione.
  3. All'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, degli animali da affezione»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato»
6.01. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.».
6.05. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)

  1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti.
6.06. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni»;

   b) al terzo periodo, le parole: «quindici anni», sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni»;

   c) al quinto periodo, le parole: «dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

   d) al settimo periodo, le parole: «dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

   e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro».
6.09. Bonelli, Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter,» sono inserite le seguenti: «423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II,».
6.015. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è sostituito dal seguente:

   «3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre.».

  2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dalla Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, la parola: «propri» è soppressa;

    2) la lettera d) è soppressa;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso.».
6.03. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre il 1 aprile di ogni anno» sono soppresse;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono contestualmente pubblicati» sono inserite le seguenti: «sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché»;

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano».
6.07. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. All'articolo 30 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri».
6.08. Dori, Zaratti.

ART. 6-ter.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
6-ter.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: anche.
7.1. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari relativi aggiungere le seguenti: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,.

  Conseguentemente, all'articolo 8,

   al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,;

   al comma 2, aggiungere, infine, le parole: , al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119.
7.4. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari relativi aggiungere le seguenti: alla tutela delle vittime di violenze di genere,.

  Conseguentemente, all'articolo 8,:

   al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: e alla tutela delle vittime di violenze di genere.

   al comma 2, aggiungere, infine, le parole: e alla tutela delle vittime di violenze di genere.
7.5. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari relativi aggiungere le seguenti: alla prevenzione e.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: alla prevenzione e al.
7.3. Furfaro, Gianassi, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: e alla prevenzione.

  Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire la parola: recupero con le seguenti: recupero e alla prevenzione.
7.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali.

  Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali.
7.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dipendenze da sostanze.

  Conseguentemente, al comma 2:

   premettere il seguente periodo: Gli interventi finalizzati al recupero delle dipendenze da sostanze sono finalizzati ad attuare progetti, programmi e prassi che mirano, in primo luogo, a ridurre le negative conseguenze sulla salute, sociali ed economiche, derivate dall'uso di droghe legali o illegali avendo come principale obiettivo progetti di assistenza clinica e psicologica dei soggetti affetti da dipendenza o a rischio di dipendenza, tanto nella fase iniziale della presa in carico quanto nella successiva fase del reinserimento lavorativo e sociale;

   al primo periodo, sostituire le parole: tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dipendenze da sostanze.
7.8. Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: dipendenze patologiche aggiungere le seguenti: nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: altre dipendenze patologiche aggiungere le seguenti: nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane.
7.9. Furfaro, Gianassi, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: dagli interessati con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
7.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 ottobre 2023 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
7.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le fake news e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

   b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;

   c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «best buys» della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;

   d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori, concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;

   e) impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di marketing che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;

   f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;

   g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;

   h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.
7.35. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;

   b) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;

   c) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, l'Hikikomori, la nomofobia e il vamping;

   d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;

   e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «binge drinking» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente» che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta.
7.37. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione on the job, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

   b) potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

   c) riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

   d) valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari.
7.38. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

   b) incrementare le attività di testing e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

   c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la de-stigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

   d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il counselling online, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

   e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.
7.39. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) adottare misure tecniche finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

   b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, intervenendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

   c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al gaming e al gambling;

   d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi Amusement with Prizes (AWP) e Videolottery (VLT), nonché i dati sociosanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

   e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo capillare e difficile da controllare e favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro.
7.40. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

   b) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del setting scolastico, di un'informazione evidence-based per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura.
7.41. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

   b) adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

   c) intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello screening «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti.
7.42. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in «Medicina delle Dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione post-laurea della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

   b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità.
7.43. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

   b) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo.
7.44. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.
7.46. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse con le seguenti: secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.
8.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dipendenze da sostanze.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli interventi finalizzati al recupero delle dipendenze da sostanze sono finalizzati ad attuare progetti, programmi e prassi che mirano, in primo luogo, a ridurre le negative conseguenze sulla salute, sociali ed economiche, derivate dall'uso di droghe legali o illegali avendo come principale obiettivo progetti di assistenza clinica e psicologica dei soggetti affetti da dipendenza o a rischio di dipendenza, tanto nella fase iniziale della presa in carico quanto nella successiva fase del reinserimento lavorativo e sociale.
8.5. Magi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Boschi.

  Sopprimere il comma 1;

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con periodicità inserire le seguenti: almeno settimanale.

   al titolo del Capo VI, sopprimere le parole: ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E

   alla rubrica, sopprimere le parole: isolamento e autosorveglianza e.
9.2. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.3. Malavasi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.4. Malavasi.

  Sopprimere il comma 2.
9.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute con le seguenti: settimanalmente.
9.7. Zaratti, Zanella, Dori.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: stabilita con le seguenti: settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito.
9.6. Malavasi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
9.8. Malavasi.

  Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
9.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)

  1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

   b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*9.01. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)

  1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

   b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*9.02. Malavasi, Furfaro, Gianassi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)

  1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**9.03. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)

  1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**9.04. Malavasi, Furfaro, Gianassi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)

  1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
  3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
  5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
  6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis, del codice di procedura civile.
9.05. Malavasi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)

  1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9.06. Malavasi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Dori, Zaratti, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*10.2. Boschi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
10.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

   a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei luoghi di cultura.
10.3. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela dei beni culturali e paesaggistici; aggiungere le seguenti: gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e g).
10.4. Dori, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
10.5. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e il numero delle posizioni fino alla fine del capoverso.
10.8. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trenta.
10.10. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trentuno.
10.9. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
10.11. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
10.13. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, .
*10.16. Scotto.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo,.
*10.17. Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati al restauro e al ripristino dell'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.
10.18. Serracchiani, Gianassi, Scotto, Sarracino, De Luca, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.1. Boschi.

  Sopprimere il comma 1.
11.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
  1-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
11.3. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ordinari, amministrativi, contabili e tributari diversi da quelli onorari,».
11.4. Boschi.

  Sopprimere il comma 3.
11.6. Enrico Costa, Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all'utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.
11.29. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a prevedere adeguate risorse finanziarie ai fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici – 3-00666

   BOSCHI, BENZONI, GADDA, CARFAGNA, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la manovra di bilancio per il 2023 ha rimandato a data da destinarsi il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, concedendo soltanto un bonus accessorio una tantum che prevede l'erogazione, per il solo anno in corso, di un emolumento da corrispondere in tredici mensilità in misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;

   le risorse stabili per i rinnovi dei contratti 2022-2024 dei settori pubblici sono state quasi azzerate e, sempre in base alla legge di bilancio per il 2023, il nuovo piano gestionale dedicato al contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 – che prevede l'erogazione una tantum di cui si è detto con una dotazione pari a 1 miliardo di euro – non dispone di ulteriori altre risorse per il 2024 e il 2025;

   a ciò si aggiunga che i pagamenti dell'indennità relativi al 2023 sono partiti solamente nel mese di agosto;

   tra i settori in attesa di rinnovo vi sono comparti di importanza strategica per il funzionamento dei servizi del Paese, come quello sanitario e quello della sicurezza;

   solo a titolo di esempio, vale ricordare come si sia in trattativa per il rinnovo del contratto dei medici del Servizio sanitario nazionale 2018/2021, che il contratto per il personale non dirigente della Polizia di Stato sia scaduto da oltre 20 mesi e che anche l'area negoziale della dirigenza della Polizia di Stato per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 sia ancora da rinnovare e che, pur se in parte finanziata, le risorse disponibili appaiano assolutamente inadeguate;

   in attesa dell'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, si parla di una mera riproposizione del bonus una tantum per i dipendenti pubblici anche nel 2024 nella legge di bilancio, anche perché in caso contrario i dipendenti subirebbero nei fatti una decurtazione dello stipendio a fronte di una preoccupante dinamica di crescita dei prezzi –:

   se in sede di redazione del disegno di legge di bilancio intenda prevedere opportuni stanziamenti sulle risorse stabili, tali da consentire di dare celermente seguito alle procedure connesse al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico.
(3-00666)


Iniziative di competenza per contrastare gli effetti del rialzo dei tassi di interesse sul mercato immobiliare e sui prezzi delle materie prime – 3-00667

   LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il 14 settembre 2023 la Banca centrale europea ha dato seguito a quanto già annunciato, procedendo all'aumento dei tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale;

   i tassi di interesse risultano dunque così variati: sui rifinanziamenti principali del 4,50 per cento, sui depositi si registra un massimo storico del 4 per cento, sui prestiti marginali del 4,75 per cento;

   uno dei motivi principali del rialzo è insito nelle proiezioni sull'andamento dell'inflazione rivisto al ribasso, nonché sull'indebitamento della domanda interna dovuto all'aumento dei prezzi e alla crescita di mutui e prestiti;

   un quadro così complesso non può che portare, come già sta succedendo in Germania, alla recessione;

   l'aumento dei tassi di interesse sta già avendo un impatto diretto sul mercato immobiliare, che sta subendo un forte rallentamento;

   l'impatto di politiche monetarie più restrittive, infatti, si traduce facilmente in un rallentamento degli investimenti e in una conseguente contrazione immobiliare;

   il mercato immobiliare italiano, in base ai dati del volume «Gli immobili in Italia 2023», rilasciato in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha un valore di circa 37,7 miliardi di euro;

   l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate segnala, inoltre, per il periodo aprile-giugno 2023 una flessione del 16 per cento delle compravendite, con una crescita dei prezzi a livello congiunturale del 2 per cento e a livello tendenziale dello 0,78 per cento, con rallentamenti più significativi concentrati soprattutto nelle grandi città;

   si riscontra altresì, a causa dell'aumento insostenibile delle rate a tasso variabile, un calo generalizzato nella richiesta dei mutui e, in particolare, dei «mutui prima casa», che sono passati dal 72,9 per cento del 2022 al 56,2 per cento del 2023;

   il risultato in breve tempo si traduce in una maggiore concentrazione di proprietà immobiliari nelle mani di pochi, grandi, investitori stranieri, come sta avvenendo già in città come Roma, Milano o Trieste;

   l'aumento dei tassi di interesse porta, inoltre, ad un innalzamento incontrollato dei prezzi delle materie prime e dei beni di consumo a danno delle imprese;

   dai dati prodotti da Infocamere è possibile riscontrare come in Italia siano fallite 309.480 aziende nel 2021 e 326.372 aziende nel 2022; in particolare, a chiudere sono le aziende più giovani con tasso del 28,3 per cento nel Mezzogiorno d'Italia –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per contrastare gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse che colpiscono il mercato immobiliare e i prezzi delle materie prime, al fine di tutelare i consumatori italiani e le imprese.
(3-00667)


Intendimenti del Governo in merito al contrasto all'evasione fiscale, anche al fine di salvaguardare la funzione sociale del fisco – 3-00668

   BORRELLI, ZANELLA, GRIMALDI, BONELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati riportati nella memoria depositata dall'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione del 17 luglio 2023 presso la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica relativi al cosiddetto «magazzino dei ruoli», circa 23 milioni di contribuenti italiani devono al fisco la cifra monstre di 1.153 miliardi di euro, di cui solo il 10 per cento (114 miliardi) esigibili, mentre il restante 90 per cento (1.039 miliardi) di difficile recupero e già, peraltro, al netto degli importi annullati a seguito di precedenti edizioni di definizione agevolata;

   a fronte di tale esposizione debitoria gli italiani evasori hanno potuto confidare negli ultimi dodici mesi di Governo del centro-destra su ben tredici misure di clemenza fiscale, tra cui: rottamazione della cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; rottamazione delle multe stradali; condono sui guadagni da criptovalute; sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; rinuncia agevolata alle controversie tributarie; modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; definizione agevolata per liti pendenti; sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; condono per società calcistiche; condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari;

   alle suddette misure condonistiche sembra aggiungersi quella annunciata nelle ultime ore dallo stesso Governo e contenuta nell'emanando decreto-legge «energia», rivolta a commercianti e autonomi titolari di partita Iva che hanno commesso una o più violazioni e che agevolerebbe l'emersione di base imponibile derivante dalle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, dietro il pagamento entro il 15 dicembre 2023 delle maggiori imposte dovute, gli interessi e solo un diciottesimo delle multe previste, con una soglia minima di 2.000 euro;

   la decisione, che sembra ricondursi a giudizio degli interroganti al disperato tentativo del Governo di reperire «tesoretti» in vista della manovra di bilancio per il 2024, rischia di andare ad esacerbare il conflitto sociale tra chi le tasse non può evaderle e chi invece è incoraggiato a farlo –:

   se non ritenga di dover abbandonare per il futuro qualsiasi approccio che preluda a riforme fiscali regressive e a qualsiasi forma di definizione agevolata o di tipo condonistico, manifestando in tal modo una chiara presa di posizione a difesa della funzione sociale del fisco.
(3-00668)


Iniziative per la bonifica del sito di interesse nazionale di Massa-Carrara, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento e alle tempistiche dei relativi interventi – 3-00669

   BARABOTTI, MOLINARI, MONTEMAGNI, NISINI, ZIELLO, BILLI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MORRONE, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 della legge n. 426 del 1998 ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale quello di «Massa-Carrara», attesi l'insostenibile livello di inquinamento, l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e il conseguente pericolo per la salute della collettività;

   con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 è stata definita la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Massa-Carrara per sottoporre l'area ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio;

   con decreto del 29 ottobre 2013 è stato ridefinito il nuovo perimetro del sito di interesse nazionale, limitandolo alle aree a terra, e la nuova area del sito di interesse regionale;

   nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 6 del 2021, è stato finanziato l'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Massa-Carrara sottoscritto in data 7 maggio 2018, con uno stanziamento di 21 milioni di euro;

   la regione Toscana, in qualità di responsabile unico dell'accordo, ha presentato un progetto di bonifica che è stato approvato in data 30 maggio 2022 in conferenza di servizi e formalizzato con decreto del Ministero della transizione ecologica in data 22 giugno 2022;

   il 12 luglio 2022 il Ministero della transizione ecologica ha formalizzato il proprio nullaosta alla sottoscrizione della convenzione da parte della regione per l'avvio delle attività di gara per la definizione e la realizzazione del progetto;

   non essendo stata perfezionata, da parte della regione Toscana, entro il 31 dicembre 2022, l'obbligazione giuridicamente vincolante prevista dalle norme, il Ministero non ha potuto erogare le risorse funzionali alla realizzazione delle bonifiche, ma ha deciso, meritoriamente, di finanziare comunque la progettazione esecutiva;

   in coerenza con l'impegno di finanziare la progettazione esecutiva, il Ministro interrogato e il Viceministro Gava hanno ribadito a mezzo stampa che il Governo farà la propria parte per la realizzazione delle opere di bonifica;

   la mancata bonifica dei siti ricompresi nel sito di interesse nazionale-sito di interesse regionale di Massa-Carrara rappresenterebbe un problema ambientale e sanitario, nonché un pesante ostacolo allo sviluppo economico di quel territorio che, senza adeguato sostegno da parte dello Stato, dopo aver sofferto per decenni gli effetti dell'inquinamento, rischia di vedere compromesse le possibilità di riscatto e di crescita futura –:

   quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intende assumere, a partire dagli interventi statali di bonifica sul territorio provinciale di Massa-Carrara, dalle fonti di finanziamento e dalle tempistiche, a livello di previsione.
(3-00669)


Chiarimenti in merito ai tempi di definizione del cosiddetto «Piano Mattei per l'Africa» e alle relative risorse finanziarie – 3-00665

   PROVENZANO, AMENDOLA, BOLDRINI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, FERRARI, GHIO, FORNARO e CASU. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:

   nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha nuovamente parlato del «Piano Mattei per l'Africa», quale «alternativa seria al fenomeno della migrazione di massa, un'alternativa fatta di lavoro, (...) e percorsi di migrazione legale e concordata (...) Saremo i primi a dare il buon esempio con il “Piano Mattei per l'Africa”»;

   nella medesima occasione ha affermato che «non consentirò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa», ma nell'ultimo decreto-legge approvato dal Governo, alla luce del precipitare dell'emergenza migratoria e del fallimentare esito dell'accordo – che gli interroganti ritengono inaccettabile sul piano della tutela della democrazia, nonché del rispetto dei diritti umani – con la Tunisia, ha previsto la realizzazione di nuovi 12 centri per il rimpatrio, la cui realizzazione sarà affidata al Ministero della difesa, per un onere di 20 milioni di euro per il 2023;

   ancora, la Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che «condizioni migliori, stabilizzazione politica, crescita in Africa sono gli strumenti che in prospettiva possono contenere le partenze», ma nella legge di bilancio per il 2023 sono stati tagliati i fondi alla cooperazione allo sviluppo, ferma allo 0,31 per cento, allontanando sempre più la possibilità per l'Italia di raggiungere l'obiettivo dello 0,70 per cento entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile;

   una scelta politica confermata dalla lettura degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione relativi al 2023, che registra una riduzione di quasi 50 milioni di euro rispetto a quanto fissato dal Governo Draghi; tutto ciò si ripercuote negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: organizzazioni non governative, imprese ed enti territoriali;

   nel discorso di insediamento alle Camere, il 25 ottobre 2023, la Presidente del Consiglio dei ministri annunciò per la prima volta il citato «Piano Mattei per l'Africa», indicandolo quale «modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione europea e nazioni africane, anche per contrastare il preoccupante dilagare del radicalismo islamista, soprattutto nell'area sub-sahariana»;

   a tutt'oggi, nessuno ha mai potuto verificare i reali contenuti di detto piano, nonostante i reiterati annunci in tutti i consessi internazionali e negli incontri bilaterali con i rappresentanti dei Paesi africani –:

   quali siano i tempi reali di definizione del suddetto «Piano Mattei» – anche adottando le iniziative di competenza per prevedere una concreta discussione dello stesso con il Parlamento –, esplicitando in particolare l'ammontare delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, già a valere sul disegno di legge di bilancio per il 2024.
(3-00665)


Iniziative di competenza volte a garantire la tempestiva liquidazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 a favore delle persone colpite da epatite a seguito di trasfusioni e somministrazione di emoderivati – 3-00670

   GATTA e PAOLO EMILIO RUSSO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'epatite è una patologia causata dal contatto con sangue o emoderivati infetti da virus dell'epatite B, C, D o G che compromette la funzionalità del fegato;

   in passato, la trasmissione di questi virus tramite trasfusioni di sangue o emoderivati era un problema molto diffuso per la mancanza di disponibilità dei test di screening per l'individuazione del virus nel sangue donato: ancora oggi si registra un numero indefinito, ma certamente molto alto, di contagiati-danneggiati da emotrasfusioni infette;

   al fine di riconoscere il danno subito e di offrire un sostegno economico alle persone colpite da questa malattia in seguito a trasfusione di sangue infetto, la legge n. 210 del 1992 ha introdotto un indennizzo economico che viene erogato ai soggetti interessati in base ai criteri stabiliti dalla legge;

   l'iter amministrativo non è sempre lineare e molto spesso le commissioni mediche esprimono pareri negativi che vengono ribaltati in giudizio;

   nel corso degli anni, numerose sentenze di accoglimento della richiesta di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 sono state emesse dalle competenti autorità giudiziarie a seguito di ricorsi presentati dai soggetti interessati;

   nonostante ciò, molti beneficiari dell'indennizzo hanno subito gravi e ingiustificati ritardi nella liquidazione delle somme dovute, ottenute sovente a seguito di costosi contenziosi e, dunque, in tempi certamente non ragionevoli;

   ciò comporta la necessità di mettere in esecuzione le sentenze, con ulteriore aggravio di costi a carico dello Stato, costretto a rifondere non solo le spese legali del giudizio di merito, ma anche a pagare gli oneri imposti da tanti tribunali amministrativi regionali che ordinano l'ottemperanza e finanche i costi dei commissari ad acta nominati dai tribunali amministrativi regionali –:

   quali misure intenda adottare il Ministro interrogato per garantire la tempestiva liquidazione delle somme dovute ai soggetti di cui in premessa con lo stanziamento di risorse adeguate e l'individuazione di adeguati strumenti di controllo e monitoraggio volti a verificare la regolarità delle suddette procedure.
(3-00670)


Iniziative di competenza volte al potenziamento e al monitoraggio del sistema di gestione delle liste d'attesa da parte delle strutture sanitarie, alla luce dei criteri previsti dal relativo Piano nazionale di Governo – 3-00671

   QUARTINI, SPORTIELLO, MARIANNA RICCIARDI, DI LAURO e BARZOTTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   si apprende che nei mesi di luglio e agosto 2023, i carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanità, di concerto con il Ministero della salute, hanno effettuato controlli su tutto il territorio nazionale per verificare la gestione delle liste di attesa. Oggetto delle verifiche è stato il sistema che interfaccia il cittadino con il sistema sanitario per erogare le prestazioni ambulatoriali, riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici, afferenti al Servizio sanitario nazionale;

   i controlli, presso 1.364 strutture sanitarie (ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ambulatori e cliniche, sia pubblici che privati in convenzione con il Servizio sanitario nazionale), hanno consentito di analizzare 3.884 liste e agende di prenotazione per prestazioni relative a svariate tipologie di visite mediche specialistiche e di esami diagnostici;

   in relazione al rispetto dei criteri previsti dal Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla), che dovrebbero assicurare il corretto accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale attraverso un'equa e tempestiva erogazione dei servizi sanitari a favore dei cittadini, lo scenario emerso è stato impressionante;

   nonostante la sistematica negazione del problema, anche a fronte della segnalazione dei cittadini, la gestione delle liste di attesa, con superamento delle tempistiche previste dalle linee guida del Piano nazionale e con il mancato rispetto delle classi di priorità (urgente, breve e differibile), è stata riscontrata nel 29 per cento dei casi esaminati;

   non si tratta solo di violazioni, ma anche di condotte penalmente rilevanti, come la falsità ideologica e materiale, la truffa aggravata, il peculato e l'interruzione di pubblico servizio, con favoritismi e mancata adesione di cliniche e ambulatori privati, già convenzionati, nel sistema di prenotazione unico delle aziende sanitarie o chiusure arbitrarie di agende di prenotazione;

   tutto ciò, unito all'inazione delle aziende sanitarie locali che dovrebbero, secondo il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa, attivarsi per trovare una soluzione, costringe molti cittadini a pagare di tasca propria le prestazioni o, assai più spesso, a non curarsi –:

   quale sistema di monitoraggio informatico a livello nazionale intenda attivare in modo che tutte le strutture sanitarie partecipino obbligatoriamente alla gestione delle liste di attesa secondo le indicazioni del Piano nazionale di Governo delle liste di attesa, per verificare che le agende non siano chiuse e i tempi siano rispettati, con alert e attivazione delle procedure previste, compresa la ricerca automatizzata di posti liberi.
(3-00671)


Iniziative per il potenziamento del sistema sanitario, con particolare riferimento alle misure di contrasto alla carenza di personale al fine di assicurare sia la medicina di prossimità che l'assistenza ospedaliera – 3-00672

   FOTI, SCHIFONE, MESSINA, ANTONIOZZI, CARAMANNA, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e VIETRI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   la pandemia da COVID-19 ha messo in luce le criticità e le carenze assistenziali che affliggono sia la medicina di prossimità che quella ospedaliera in Italia;

   gli interventi in materia di politica sanitaria effettuati negli scorsi decenni, quasi sempre ispirati solo dall'esigenza di contenimento della spesa, hanno determinato una drastica riduzione dei posti letto e del personale medico e in molti casi controverse chiusure di intere strutture ospedaliere;

   nel settembre 2019, il rapporto della fondazione Gimbe sul definanziamento del sistema sanitario nazionale nel periodo 2010-2019 ha rilevato che: «Il finanziamento pubblico è stato decurtato di oltre 37 miliardi di euro, di cui circa 25 miliardi di euro nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie manovre finanziarie ed oltre 12 miliardi di euro nel 2015-2019, quando alla sanità sono state destinate meno risorse di quelle programmate per esigenze di finanza pubblica»;

   in anni più recenti la strutturale carenza di personale causata dai tagli ai finanziamenti e dal blocco delle assunzioni è aggravata dalla scarsa attrattività della professione sanitaria, che sta facendo sì che si verifichi con sempre maggiore frequenza la mancata copertura dei posti nelle procedure concorsuali per mancanza di candidati, specie nel settore della emergenza-urgenza;

   sin dal suo insediamento il Governo in carica ha agito per invertire la tendenza, aumentando i fondi destinati al Servizio sanitario nazionale e all'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito di un complessivo progetto di efficientamento e riorganizzazione del servizio sanitario, che possa garantire la difesa del diritto alla salute e l'accesso alle cure di tutti i cittadini;

   inoltre, con la legge di bilancio per il 2023 e con il successivo decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, sono state incrementate le risorse per i professionisti sanitari che operano nei settori dell'emergenza-urgenza, sono state adottate iniziative per scoraggiare il fenomeno dei cosiddetti medici a gettone, è intervenuta l'abolizione del vincolo per esercitare la libera professione e sono stati rifinanziati i piani di abbattimento delle liste d'attesa;

   in numerose dichiarazioni rilasciate, il Ministro interrogato ha espresso l'intenzione di voler procedere sulla strada del reperimento in senso strutturale delle fonti di finanziamento per migliorare i trattamenti economici del personale sanitario, in un'ottica di valorizzazione economica e professionale dell'intero comparto, e rendere quindi più attrattivo per i giovani il servizio sanitario pubblico –:

   quali iniziative intenda adottare per il potenziamento del sistema sanitario, con particolare riguardo alle misure di contrasto alla carenza di personale, nonché al fine di garantire l'assistenza medica per tutti i cittadini, nei presidi territoriali come in ambito ospedaliero.
(3-00672)