XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La III Commissione,
premesso che:
la brutale aggressione terroristica del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas nel territorio di Israele contro civili inermi, ha provocato un'escalation di violenza che rischia di aggravarsi ogni giorno di più, come dimostra la recente strage di centinaia di persone nell'ospedale Al-Ahli Arabi, gestito dalla Chiesa battista americana a Gaza City, avvenuta il 17 ottobre;
le vittime israeliane sono 1.300 (e 4.562 le persone ferite) e questo numero supera il totale di tutte le vittime israeliane dal 2005, anno in cui l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (OCHA) ha iniziato a raccogliere sistematicamente i dati;
oltre 200 gli ostaggi civili israeliani sono nelle mani di Hamas, diversi dei quali sono morti sotto i bombardamenti;
il Governo israeliano ha reagito a questo attacco cingendo d'assedio e bombardano pesantemente il territorio di Gaza, con conseguenze drammatiche per la popolazione civile;
episodi di grave violenza si sono registrati anche in Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) dove le persone uccise sono 64 e 1.255 quelle ferite;
la situazione umanitaria nella striscia di Gaza sta assumendo le dimensioni allarmanti di una catastrofe che non può essere né ignorata né sottovalutata dalla comunità internazionale;
secondo dati OCHA aggiornati al 19 ottobre 2023 (che escludono le vittime dell'esplosione dell'ospedale al Ahly, il cui numero non è ancora definitivo), si registrano, dal 7 ottobre scorso, 3.478 morti e 12.500 feriti nella Striscia di Gaza, superando il numero di vittime palestinesi (2.251) causato dall'operazione militare israeliana del 2014 denominata «margine protettivo» che durò per 51 giorni;
secondo il Ministero della salute palestinese 47 famiglie sarebbero state completamente cancellate dai registri amministrativi;
secondo l'organizzazione «Save The Children» i bambini morti a causa dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza avrebbero raggiunto la cifra di mille, uno ogni 15 minuti, e quello dei minori morti sarebbe un terzo del totale delle vittime;
centinaia di dispersi, secondo la protezione civile palestinese sarebbero ancora sotto le macerie;
sono più di 1.000.000 le persone sfollate dalla zona nord e centrale alla zona sud (quasi metà della popolazione totale della Striscia), di cui 352.000 in 102 scuole Unrwa, moltissime persone vivono in strada;
la fornitura di benzina ed elettricità è stata interrotta da Israele il 7 ottobre e l'assenza di carburante ha determinato l'11 ottobre lo spegnimento dell'unica centrale elettrica della striscia; medicine e materiale medico sono praticamente esauriti, le riserve di benzina degli ospedali tuttora in funzione sono sufficienti ancora per pochissimi giorni e lo spegnimento dei generatori metterebbe a rischio la vita di migliaia di pazienti;
secondo dati dell'organizzazione mondiale della sanità 24 ospedali hanno ricevuto l'ordine di evacuazione, 26 strutture sanitarie, inclusi 17 ospedali, sono state danneggiate;
mentre erano in servizio, 16 medici sono stati uccisi e 28 feriti, 23 ambulanze sono state danneggiate e risultano inutilizzabili;
almeno 14 membri dello staff Unrwa sono stati uccisi e uno dei palazzi dove sono gli uffici delle Ong – anche Ong italiane – è stato colpito;
secondo i dati diffusi la sera del 19 ottobre 2023, 8.840 abitazioni sono state distrutta 5.434 danneggiate e rese inabitabili, 307 le strutture educative colpite, comprese 20 scuole Unrwa (2 delle quali utilizzate come rifugi temporanei) e 140 scuole amministrate dall'autorità palestinese, 11 moschee risultano distrutte e altre danneggiate insieme a 7 chiese;
danneggiate sei cisterne, 3 stazioni di pompaggio dell'acqua, un serbatoio di acqua e un impianto di desalinizzazione, che in totale forniscono acqua a 1.100.000 persone e non c'è più alcun impianto di desalinizzazione funzionante;
il Ministro dell'interno palestinese ha denunciato l'attacco aereo israeliano che ha colpito due campi profughi densamente popolati nel centro di Gaza provocando numerose vittime;
secondo il Committee to Protect Journalists, almeno 15 giornalisti sono rimasti uccisi nei primi dieci giorni di conflitto tra Israele e Hamas, 11 erano palestinesi, morti sotto i bombardamenti a Gaza, tre israeliani vittime degli attacchi di Hamas;
Israele ha tutto il diritto di reagire all'attacco subìto ma, come ogni Stato, ha il dovere di farlo rispettando le norme del diritto internazionale e del diritto umanitario che impongono ai belligeranti di dirigere la propria azione esclusivamente contro obiettivi militari e combattenti nemici, facendo tutto quanto è in proprio potere per limitare le perdite fra i civili e la distruzione di beni civili con espresso divieto, in particolare, di attaccare beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile, comprese le infrastrutture di approvvigionamento di acqua potabile, così come di far soffrire deliberatamente la fame alla popolazione civile – ad esempio impedendo l'ingresso nella zona assediata di beni di cibo e acqua – per ottenere un vantaggio militare;
ai sensi della IV Convenzione di Ginevra costituisce crimine di guerra da parte di una potenza occupante la violazione di alcuni obblighi quali quello di assicurare l'approvvigionamento di beni di prima necessità, di garantire il funzionamento degli ospedali, di consentire e facilitare l'ingresso di aiuti umanitari;
il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, dopo la strage dell'ospedale Al-Ahli Arabi, dichiarandosi «sconvolto» dall'uccisione di centinaia di civili palestinesi e ricordando che «gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale», ha chiesto «un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari»,
impegna il Governo:
ad agire in tutte le sedi europee ed internazionali affinché venga raccolto l'appello del Segretario generale dell'Onu per un cessate il fuoco umanitario affinché le stesse Nazioni Unite inviino in Medio Oriente una missione di alto livello;
a premere per l'immediata liberazione, senza alcuna condizione, degli ostaggi nelle mani di Hamas;
ad assumere iniziative per garantire la fornitura di aiuti umanitari urgenti all'interno della Striscia e l'apertura immediata di corridoi umanitari per la salvaguardia dei civili, per prevedere «safe zones» per i civili, incluse scuole, ospedali e altre strutture di uso pubblico, nel pieno rispetto dei princìpi del diritto internazionale umanitario;
a favorire ogni iniziativa utile degli organismi internazionali volta a fermare l'escalation militare e promuovere la ripresa del processo di pace in Medio Oriente, in linea con le risoluzioni Onu 242 e 2334, verso la soluzione politica dei «due popoli e due Stati», con il pieno riconoscimento di Israele e Palestina ad esistere e convivere in sicurezza;
a rispettare gli impegni presi dalla nostra cooperazione attraverso il canale bilaterale per i programmi di emergenza e di sviluppo in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, e nella Striscia di Gaza.
(7-00163) «Boldrini, Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Porta».
La VII Commissione,
premesso che:
il Goethe-Institut Turin è stato fondato nel 1954 quale primo istituto di cultura tedesca in Italia e secondo nel mondo dopo Atene. Attraverso il suo operato, nei suoi 70 anni di attività il Goethe-Institut Turin si è proposto, tra le altre cose, di promuovere l'apprendimento della lingua e della cultura tedesca in Italia, stimolando il dialogo culturale e formativo in Europa e favorendo l'incontro tra artisti e intellettuali italiani e tedeschi, fa presentazione della cultura tedesca contemporanea e l'incentivazione della collaborazione italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale;
il 3 ottobre 2023 attraverso una nota stampa riportata sulla pagina web, il Goethe-Institut ha comunicato la chiusura di diverse sedi in Italia e nel mondo;
si riporta integralmente il testo della nota: «Il 27 settembre 2023, il Consiglio Superiore del Goethe-Institut ha deciso un'ampia trasformazione della propria organizzazione globale. La base è una nuova concezione per il futuro che il Consiglio Direttivo del Goethe-Institut ha sviluppato in dialogo strategico con il Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania. Lo sfondo del riallineamento è costituito dai profondi cambiamenti nelle condizioni quadro geostrategiche e finanziarie;
l'obiettivo è potenziare la capacità operativa del Goethe-Institut nei suoi ambiti di azione, cultura, lingua tedesca e informazione, in tutto il mondo. Anche la digitalizzazione e le attività di formazione nel campo dell'immigrazione di manodopera qualificata saranno ampliate. Inoltre, il Goethe-Institut rafforzerà il suo impegno nell'Europa centrale e orientale, nel Caucaso, nel Pacifico meridionale e al centro degli Stati Uniti. Questo riallineamento strategico non può essere realizzato senza tagli alla rete altrove: solo la chiusura di istituti, la riduzione di posti di lavoro e le misure per aumentare l'efficienza porteranno ai risparmi necessari. In questo modo, la principale organizzazione indipendente tedesca per le relazioni culturali internazionali potrà mantenere il proprio impegno nei confronti dei partner a lungo termine e a livello globale;
queste decisioni, che trovano fondamento anche nell'aumento dei costi, nel calo delle entrate e nella riduzione del sostegno finanziario governativo, hanno un forte impatto sul Goethe-Institut in Italia. La densa rete di Goethe-Institut in Italia è espressione di una profonda amicizia tra Germania ed Italia. Nel contesto del processo di trasformazione globale, tuttavia, il Goethe-Institut dovrà ridurre la sua rete anche qui;
i Goethe-Institut di Torino e Genova saranno quindi chiusi entro il 31 gennaio 2024 e l'istituto di Napoli sarà ridimensionato nello stesso periodo (chiusura del dipartimento di lingua, abbandono delle sale di Palazzo Sessa, attività culturale solo presso i partner). Entro il 31 ottobre 2023, sarà completata anche la chiusura della sede di Trieste, priva di personale, dove non è stato possibile finanziare una struttura propria per molti anni. Anche numerosi altri Paesi e regioni del mondo, tra cui la vicina Francia, sono interessati dai cambiamenti. Tra gli altri, saranno chiusi gli istituti di Bordeaux e Lille, Curitiba, Osaka, Rotterdam e Washington;
con gli istituti nelle città di Roma e Milano, l'istituto ridimensionato di Napoli, e l'istituto di Palermo con il "Kultur Ensemble" franco-tedesco, il Goethe-Institut continuerà ad essere presente in Italia da nord a sud. Tutti i corsi di lingua e gli esami già prenotati potranno essere svolti come previsto nonostante le misure di trasformazione;
l'obiettivo della trasformazione è quello di garantire il futuro di una rete ridimensionata che possa adempiere alla missione politico-culturale del Goethe-Institut con i suoi corsi di lingua, gli esami, la formazione continua, i servizi di informazione e gli eventi culturali grazie a un quadro finanziario consolidato;
le attività innovative in partenariato continueranno a promuovere lo scambio culturale tra l'Italia e la Germania. Ci sarà un rinnovato impegno per aumentare l'importanza dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole, per espandere gli scambi giovanili, per promuovere il mercato librario e le traduzioni, e per approfondire l'amicizia tra le società civili dei due Paesi, compresa la gestione costruttiva delle ferite del passato;
anche con una rete ridimensionata del Goethe-Institut, tra l'Italia e la Germania continuerà ad esistere uno scambio particolarmente intenso di collaborazioni nel campo culturale e didattico. In stretta collaborazione con i suoi partner italiani e tedeschi, il lavoro del Goethe-Institut Italia continuerà a sostenere la promozione dell'apprendimento e dell'insegnamento della lingua tedesca, il chiaro impegno per un'Europa unita, la valorizzazione della democrazia, della diversità, della sostenibilità e della giustizia sociale; continuerà inoltre a favorire l'incontro tra le generazioni e a garantire con risorse sufficienti la vitalità di uno scambio culturale»;
il 31 gennaio 2024, dunque, dopo 70 anni di attività e di collaborazione con tutte le più importanti istituzioni e realtà culturali in varie città d'Italia, la prestigiosa sede del Goethe-Institut chiuderà;
la fine delle attività del Goethe-Institut avrebbe conseguenze dirette sui dipendenti. Per quel che riguarda la città di Torino, ad esempio, si tratta di 18 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, oltre che sul personale di segreteria e accoglienza e sui 18 collaboratori (13 docenti e 5 esaminatori);
il Salone del Libro di Torino ha deciso di accogliere quest'anno una lingua ospite per poter approfondire nelle cinque giornate di manifestazione la produzione letteraria e culturale di una lingua e la lingua ospite scelta per l'edizione 2024 del Salone del Libro sarà il tedesco,
impegna il Governo
ad attivarsi per scongiurare, per quanto di competenza, la chiusura delle sedi italiane del Goethe-Institut, anche al fine di tutelarne i lavoratori e le lavoratrici.
(7-00162) «Caso, Appendino, Pavanelli, Onori».
ATTI DI CONTROLLO
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE
Interrogazione a risposta scritta:
GRIMALDI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende da un articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica del 15 ottobre 2023, le impugnazioni di leggi regionali da parte del Consiglio dei ministri nel 2023 sarebbero diminuite del 70 per cento rispetto all'anno scorso;
a fronte di un numero di leggi approvate dai consigli regionali rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno scorso, il numero delle impugnazioni si sarebbe ridotto dalle 48 leggi regionali impugnate nei primi otto mesi del 2022 ad appena 15 impugnate dall'attuale Governo nel corso dei primi mesi del 2023;
come è noto, l'istruttoria di valutazione di legittimità delle leggi regionali è affidata al Ministero per gli affari regionali, il quale, sentiti i pareri dei Ministeri competenti, successivamente, propone l'impugnazione, o meno, al Consiglio dei ministri che, previa delibera, dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale;
secondo l'articolo citato, in alternativa alla procedura di impugnazione delle leggi regionali, sembrerebbe sia aumentato il ricorso al diverso strumento invalso nella prassi della richiesta alle regioni di chiarimenti o l'assunzione di impegno a modificare la legge regionale al fine di evitarne l'impugnazione;
le leggi regionali sulle quali occorre concentrare di più l'attenzione sono ovviamente quelle che prevedono nuovi e maggiori spese e, a tal proposito, secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, su alcune leggi regionali recentemente approvate, il Ministero degli affari regionali non avrebbe proposto l'impugnazione neanche a seguito delle segnalazioni del rischio di un aggravio di spesa avanzate dai Ministeri competenti;
pur comprendendo l'intenzione di voler ridurre il numero dei contenziosi tra lo Stato e le regioni occorre, a parere dell'interrogante, verificare l'efficacia della semplice richiesta di «impegno» a modificare i contenuti di una legge regionale in alternativa all'impugnazione per comprendere in che misura le regioni recepiscano effettivamente le osservazioni avanzate dal Governo modificando di conseguenza le norme regionali varate –:
se il Ministro interrogato non intenda chiarire quale sia l'esito, ad oggi, delle richieste di «impegno» indirizzate alle regioni nel 2023 in merito a leggi regionali soggette a valutazione di impugnazione, con particolare riguardo a quelle che prevedono aumenti di spesa o nuove spese e se, ogni qualvolta tali impegni dovessero essere disattesi, lo stesso proceda con la richiesta di impugnazione nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento.
(4-01758)
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
al fine di impedire la creazione di nuove barriere al mercato interno europeo, ai sensi della procedura – cosiddetta Procedura TRIS – di cui alla direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, gli Stati dell'Unione sono obbligati a notificare, prima della loro adozione, i progetti legislativi concernenti i prodotti e i servizi della società dell'informazione;
ai sensi di tale procedura, lo Stato non può adottare il provvedimento legislativo per un periodo di tre mesi dalla data di recepimento della notifica da parte della Commissione;
laddove emerga che il progetto notificato potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere allo Stato notificante, dal quale deriva una proroga di ulteriori tre mesi del periodo di non adottabilità della legge, al fine di consentire allo Stato la possibilità di risolvere le criticità riscontrate, assicurando così il rispetto del diritto dell'Unione in materia di mercato unico;
relativamente al disegno di legge governativo AC 1324, attualmente all'esame della Camera e rispetto al quale è in corso l'esame nelle sedi consultive, l'Italia aveva fatto pervenire alla Commissione la relativa notifica Tris in data 27 luglio 2023, con conseguente scadenza del periodo di non adottabilità della legge fissata de jure al 30 ottobre;
gli articoli 2 e 3 del suddetto disegno di legge, che introducono rispettivamente il divieto di produzione e commercializzazione della carne coltivata in Italia, ovvero il divieto di usare terminologie legate alle carni animali per la produzione e la commercializzazione delle carni vegetali, infatti riguardano la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e presentano diverse criticità in relazione alla tenuta del mercato unico, nonché rispetto ad altre disposizioni dell'ordinamento europeo;
in particolare, considerato che relativamente ai divieti relativi alle carni coltivate, ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di immissione sul mercato europeo per tali prodotti, e che, come dimostrato anche dalla dedicata consultazione della Fao e del Pam, relativamente ai rischi per la salute umana connessi alle carni coltivate sono stati riscontrati unicamente i rischi potenziali comuni a tutte le produzioni alimentari, le restrizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge, ad avviso degli interpellanti, non rispettano i criteri di necessità e proporzionalità, ovvero di garanzia di provvisorietà, richiesti dal principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002;
a meno di un mese dalla scadenza del periodo di non adottabilità della legge secondo la procedura Tris, e quindi dall'ottenimento dei pareri della Commissione europea e degli altri Stati membri, il Governo italiano ha però deciso di ritirare la già inviata notifica;
secondo quanto potuto apprendere dalla stampa, alla Commissione è stato comunicato che tale decisione è stata presa «alla luce della discussione parlamentare in corso e delle modifiche che il testo potrebbe subire» e quindi che «la notifica ritirata sarà rinotificata all'esito dell'approvazione parlamentare»;
al contempo però, i lavori parlamentari in seconda lettura sono proceduti speditamente nelle Commissioni XII e XIII della Camera, dove la maggioranza, in data 5 ottobre 2023 ha bocciato tutte le proposte emendative al testo, molte delle quali erano finalizzate proprio ad armonizzare il testo al diritto UE;
in occasione di una fiera organizzata da Coldiretti e per mezzo di un comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito ministeriale in data 14 ottobre 2023, il Ministro dell'agricoltura ha esplicitamente dichiarato la volontà di procedere all'adozione finale del testo nel più breve tempo possibile e ha infatti espresso il suo plauso ai presidenti delle commissioni riunite in sede referente per aver velocizzato i lavori, consentendo la calendarizzazione del voto finale in Aula;
la libera circolazione delle merci è la prima delle quattro libertà fondamentali del mercato interno, garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente;
al fine di approvare una legge che appare dannosa per l'economia, la ricerca, lo sviluppo sostenibile del Paese, esprimendo parere contrario a tutte le proposte intese a garantire l'armonizzazione dell'AC 1324 al diritto europeo e ritirando la notifica Tris, che, secondo la direttiva 2015/1535, deve pervenire alla Commissione prima dell'adozione finale del testo e non già successivamente, come si propone di fare il Governo, la maggioranza parlamentare e l'Esecutivo stanno esponendo l'Italia ad un serio rischio di infrazione europea –:
quali urgenti e necessarie iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di scongiurare l'eventuale apertura di una procedura di infrazione europea conseguente a quella che appare agli interpellanti un'illegittima limitazione del mercato interno, comunque assicurando il rispetto della procedura Tris e dei dettami della stessa, che impongono di notificare il testo prima della sua adozione finale.
(2-00248) «Caramiello, Scutellà, Quartini, Scerra, Sportiello, Bruno, Di Lauro, Marianna Ricciardi».
Interrogazione a risposta in Commissione:
FORATTINI, VACCARI, MARINO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il 29 ottobre 2021 il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha firmato il progetto per la rinaturazione dell'area del Po e che coinvolge tutti gli enti interessati di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
il progetto, del valore complessivo di circa 360 milioni di euro, è uno degli importanti impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui il MiTE è responsabile. Si tratta di un investimento che interesserà l'intero bacino del fiume in cui ricadono, fra l'altro, 37 Siti Natura 2000 e la Riserva MAB Po Grande. È un intervento di grande impatto per il miglioramento dell'ecosistema fluviale, della navigazione, della sicurezza e della qualità della vita per chi vive in quelle zone o le visita come turista;
il progetto, con il coinvolgimento dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, prevede, fra le numerose azioni, la rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più altre 7 nel Delta del Po, con 5 tipologie di interventi; riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati; riduzione dell'artificialità dell'alveo e in particolare l'adeguamento dei «pennelli»; riforestazione diffusa naturalistica; contenimento di specie vegetali alloctone invasive;
nella Conferenza di servizio, convocata da Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e finalizzata all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, sono state evidenziate presunte ricadute negative del progetto sull'agricoltura dal punto di vista economico e ambientale;
i punti critici riguarderebbero la mancanza di comunicazione, soprattutto verso le categorie economiche; i tempi strettissimi di interlocuzione attivati da fine agosto, totalmente incompatibili con la portata del progetto; la mancanza di attente valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico, determinanti per gli interventi previsti e il rischio di veder cancellate aree a forte vocazione agricola con un effetto devastante sulla produzione di cibo oltre che su quella di legname garantita dalle attività di coltivazione del pioppo;
con il PNRR l'Italia si è impegnata a raggiungere obiettivi misurabili da rendicontare ogni sei mesi all'Europa, al fine di ottenere il rilascio della rata dovuta semestralmente. Il blocco del più importante progetto per la biodiversità mette a rischio anche gli altri fondi del Piano, a partire dalla rata di 25 miliardi prevista a giugno 2024. Inoltre, l'incapacità di realizzare un progetto così importante pone l'Italia fuori dagli indirizzi dell'Unione europea –:
quali sia lo stato di interlocuzione tra i Ministri interrogati e l'Agenzia interregionale per il fiume Po in seguito alla comunicazione di quest'ultima relativa alla revisione del progetto del PNRR sulla rinaturazione del fiume Po, nonché con quali modalità e quali finalità intendano agire al fine di garantire la piena attuazione dell'investimento 3.3 di rinaturazione del fiume Po previsto dal PNRR.
(5-01503)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazione a risposta in Commissione:
BARBAGALLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
da notizie stampa risulta che, dall'ottobre del 2022, il dottor Massimiliano Atelli è stato nominato capo di gabinetto dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi;
tale nomina trova conferma nella pubblicazione sul sito del Governo, nella sezione amministrazione trasparente, in cui, nell'ultimo aggiornamento del 12 ottobre 2023 sulle retribuzioni dei collaboratori dei Ministri e sottosegretari, il dottor Atelli è indicato come capo di gabinetto del Ministro Abodi, percependo come retribuzione il trattamento economico fondamentale che però non viene esplicitato;
contestualmente, il dottor Atelli ricopre anche l'importante ruolo di presidente delle commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispettivamente, da inizio 2021 e inizio 2022;
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione dei pareri sulla base del quale sono emanati i provvedimenti di Via, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali;
la Commissione tecnica per la Via dei progetti Pnrr-Pniec si occupa delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale integrato per energia e il clima (Pniec) e della valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, per i quali viene prevista una cosiddetta Via fast-track;
la scelta di concentrare sul dottor Atelli la presidenza delle due commissioni tecniche è stata, giustamente, perseguita in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra commissione incarichi che, per la delicatezza del compito, impongono una assoluta imparzialità di giudizio;
la nomina del dottor Atelli a capo di gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani fa venir meno la sua posizione di terzietà e determina, ad avviso dell'interrogante, una situazione di imbarazzante conflitto di interessi poiché lo stesso si potrebbe trovare ad essere sia il potere controllante sia il soggetto controllato; infatti, in qualità di presidente delle due commissioni tecniche, ha il delicato compito di riconoscere la conformità delle valutazioni ambientali necessarie per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali e, in quanto capo di gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani, si trova ad avere una posizione di fiducia e di collaborazione con il Governo che propone i progetti da sottoporre a Via;
in tale contesto decade quindi, ad avviso dell'interrogante, ogni presupposto di garanzia dell'imparzialità del giudizio necessaria al soggetto che ricopre il delicato ruolo di presidente delle due commissioni tecniche per la Via, gettando ombre su processi decisionali su cui il Governo sta centrando la propria propaganda politica, come ad esempio la compatibilità ambientale del ponte sullo Stretto –:
quali siano gli orientamenti del Governo sulla questione esposta in premessa e se non si ritenga urgente superare quello che ad avviso dell'interrogante è un imbarazzante conflitto di interessi che si è realizzato e sgombrare il campo da qualsiasi dubbio o perplessità connessa a funzioni di così grande rilievo per il Paese;
quale sia il compenso riconosciuto al dottor Atelli come capo di gabinetto del Ministro Abodi.
(5-01509)
Interrogazioni a risposta scritta:
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:
dagli organi di stampa si apprende dell'incontro tenutosi a settembre a Bruxelles tra funzionari della Commissione europea e Luigi Faccia, consigliere comunale di maggioranza al comune de L'Aquila, riguardante la proposta di riperimetrazione di aree del Gran Sasso incluse in Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps);
come denunciato anche dal WWF, quella della riperimetrazione di aree protette del Gran Sasso è un'ipotesi nefasta promossa da chi sostiene, come le attuali amministrazioni del comune de L'Aquila e della regione Abruzzo, che i vincoli della Rete europea Natura 2000 comprimono lo sviluppo turistico del comprensorio del Gran Sasso;
come evidenziato anche dal WWF, il massiccio del Gran Sasso è interessato da aree protette a livello comunitario perché ospita una biodiversità ricchissima in termini di specie animali e vegetali, nonché di habitat;
gli attuali confini della rete Natura 2000 sul Gran Sasso sono stati istituiti proprio per tutelare le popolazioni delle specie di maggiore interesse conservazionistico, alcune delle quali endemiche dell'Abruzzo o comunque della catena appenninica e le aree interessate dagli habitat di maggior pregio e risultano necessari per mantenere i rapporti ecosistemici tra le varie componenti naturali e assicurare la protezione prevista per legge a specie e habitat tutelati dalla comunità europea;
l'afflusso di turisti nel comprensorio del Gran Sasso ha visto negli ultimi anni un notevole incremento a dimostrazione che i vincoli non creano alcun pregiudizio al settore turistico, e, anzi, hanno contribuito allo sviluppo del cosiddetto «turismo lento» e dunque sostenibile: escursionismo, «nordic walking», ciaspolate, trekking someggiato, attività che, se correttamente gestite, possono essere svolte nel pieno rispetto dei vincoli necessari alla conservazione dei tesori naturalistici delle montagne abruzzesi e nell'arco dell'intero anno;
la tipologia di turismo di massa che sembra celarsi dietro le intenzioni di chi propone la riperimetrazione delle aree protette del Gran Sasso, concentrato nei mesi invernali e legato principalmente alla pratica dello sci da pista e alle connesse attività ricettive, diviene sempre meno sostenibile sia economicamente che ambientalmente, nel contesto di un riscaldamento globale sempre più rapido e che, secondo le previsioni della comunità scientifica, ridurrà drasticamente nei prossimi decenni i periodi di accumulo di neve in Appennino;
le difficoltà economiche incontrate in questi anni dalle società che gestiscono gli impianti di risalita del comprensorio del Gran Sasso dimostrano come tale modello turistico non possa essere quello da privilegiare;
la comunità scientifica internazionale evidenzia come le aree protette attuali non siano sufficienti ad arrestare il drammatico declino della biodiversità e delle relative funzioni ecologiche, di cui noi tutti beneficiamo (suolo fertile, depurazione di acqua e aria, riciclo dei nutrienti e altro);
progetti internazionali come l’«Half-Earth Program», che mira ad avere almeno il 50 per cento della superficie terrestre convertito in aree protette entro i prossimi decenni, o il «post-2020 Global Biodiversity Framework», che mira a una più efficiente integrazione della tutela della biodiversità nei piani di sviluppo dei singoli Stati, dimostrano come la strada da percorrere sia opposta a quella prospettata dall'amministrazione aquilana e regionale abruzzese;
gli attuali livelli di tutela ambientale vanno incrementati e non ridotti, attraverso programmi basati su solide evidenze scientifiche, liberi da interessi personalistici e dalla esclusiva logica del profitto, prestando nel contempo attenzione alle esigenze socio-economiche dei territori;
la normativa europea chiede di aumentare l'estensione del territorio tutelato e l'Abruzzo è una delle poche regioni che ha una superficie protetta ai livelli auspicati dall'Europa, 30 per cento, quindi una riduzione della stessa risulterebbe incomprensibile –:
quali iniziative di competenza si intenda assumere per difendere le aree protette che custodiscono la biodiversità delle nostre montagne, a partire dal caso richiamato in premessa, e per promuovere un modello di sviluppo realmente ecocompatibile.
(4-01759)
DORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il «Piano di Sviluppo 2030» dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è stato oggetto di presentazione e analisi presso la Direzione centrale infrastrutture aeroporti dell'Enac a Roma il 21 gennaio 2016;
con nota prot. n. 8633 del 3 agosto 2018 Enac ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al «Piano di sviluppo aeroportuale 2030» dell'aeroporto «Il Caravaggio» di Bergamo-Orio, elaborato dal gestore Sacbo spa;
il Psa 2030 delinea l'assetto delle infrastrutture aeroportuali rispetto allo sviluppo atteso del traffico aereo negli anni 2016-2030, traffico tuttavia già abbondantemente superato allo stato attuale;
con decreto n. 238 del 16 settembre 2022 della Direzione generale valutazioni ambientali del Mite è stata determinata la compatibilità ambientale del piano di sviluppo, subordinatamente all'ottemperanza di una serie di prescrizioni;
l'articolo 2 del predetto decreto direttoriale prevede che debbano essere «ottemperate le condizioni ambientali di cui al Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 281 del 20 giugno 2022»;
in particolare la condizione ambientale n. 1 del predetto parere stabilisce che: «dovrà entro il 2022 completare uno studio trasversale sulla popolazione esposta nell'area circostante l'aeroporto», e che «lo studio dovrà essere ripetuto a distanza di tre anni»; «stimare il rischio anche per gli inquinanti PM10, PM2.5, NO2»; «stimare specificamente il rischio cancerogeno di PM10/PM2.5 e definire il numero dei casi attribuibili nella popolazione esposti alle specifiche emissioni»; «valutare in fase di esercizio il rischio sulla salute umana associato all'inquinamento acustico»;
in data 13 ottobre 2023, in una conferenza stampa, Sacbo ha annunciato di aver sottoscritto una convenzione con Ats Bergamo per lo svolgimento dell'indagine epidemiologica e che tale studio avrebbe una durata di 24 mesi;
a oggi non risulta reperibile il testo della convenzione;
con nota n. 0157846 del 4 ottobre 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha precisato che «ad oggi Enac non ha avviato alcuna verifica di ottemperanza per le prescrizioni del decreto VIA 238 del 16 settembre 2022, pertanto la compatibilità ambientale potrà essere considerata favorevole subordinatamente all'avvenuta verifica positiva di ottemperanza da parte del Mite delle condizioni»;
l'11 ottobre 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 13928, ha di fatto bocciato il PSA 2030 adottando una determinazione di «conclusione negativa della conferenza di Servizi»;
nello stesso decreto, oltre al parere non favorevole del Comando militare esercito Lombardia, sono riportate anche altre forme di dissenso rispetto al Piano di Sviluppo: parere negativo del comune di Seriate, parere contrario del comune di Orio Al Serio, osservazioni da parte del comune di Bergamo e del comune di Grassobbio, criticità evidenziate da Uniacque spa, da Autostrade per l'Italia e dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo);
ciononostante, da notizie di stampa dell'11 settembre 2023, si apprende che sarebbe in corso un progetto di ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, e che Sacbo avrebbe assegnato due appalti, uno da 34,6 milioni per i lavori di ampliamento del piazzale Nord-Est dell'aerostazione, comprensivo del completamento della via di rullaggio e di nuovi raccordi, e uno da 41 milioni, che porterebbero lo scalo a superare i 90 mila metri quadrati, a fronte degli attuali 76.300 –:
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano porre in essere nei confronti di Enac e di Sacbo spa qualora venissero effettivamente realizzati dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio in pendenza della dichiarazione di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che presuppone la favorevole valutazione degli esiti dell'ottemperanza di specifiche condizioni ambientali, tra cui la completa esecuzione dell'indagine epidemiologica sulla popolazione che vive nelle vicinanze dell'aeroporto di Orio al Serio.
(4-01764)
FORMENTINI, BORDONALI, ZINZI, BENVENUTO, BOF, MONTEMAGNI e PIZZIMENTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
dalla fine dell'ottocento la specie «Coregonus lavarelus», conosciuta come Coregone, è presente nella maggior parte dei laghi italiani ed europei, contribuendo alla pesca e all'economia delle zone adiacenti;
nel 1920-1930 è stata avviata l'immissione annuale di larve di Coregone nei laghi per compensare le esigenze del mercato; nel Garda, da circa un ventennio, vengono annualmente immesse circa 40-50 milioni di tonnellate di larve per una stima di pescato di 15-20 tonnellate annue, che coprono il mercato nazionale e austriaco;
il 1° luglio 2021 la regione Lombardia in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ha chiesto al Ministro pro tempore l'autorizzazione in deroga per l'immissione di larve di Coregone nei laghi Iseo, Como e Garda, presentando lo studio di rischio come previsto dal comma 5 dello stesso articolo, non essendo tale specie autoctona;
lo studio evidenzia le diversità di habitat e i periodi riproduttivi diversificati rispetto alle altre specie presenti nel Garda, tutelate dalla direttiva habitat 92/43/CEE, indicando in particolare le differenze di habitat e preferenze trofiche tra il lavarello e il Carpione del Garda, specie endemica a rischio critico di estinzione;
in seguito ad interlocuzioni intervenute con Ispra, nell'ambito delle integrazioni consegnate nel maggio 2023, la regione Lombardia ha limitato la richiesta ai soli laghi Iseo e Como per il triennio 2023-2025, ottenendo l'autorizzazione con decreto ministeriale prot. 329 del 6 settembre 2023 e riservandosi di condurre uno studio di rischio dedicato al Garda, basato su richieste di ulteriori approfondimenti degli eventuali impatti dell'immissione del Coregone sull'ecosistema lacustre, anche interessando gli altri enti territorialmente competenti, regione Veneto e provincia di Trento;
allo stato si sta redigendo il capitolato, in attesa dell'imminente stipula di un protocollo con Veneto e Trentino-Alto Adige per l'affidamento congiunto dello studio di rischio –:
se il Ministro interrogato intenda rilasciare con urgenza l'autorizzazione in deroga per l'immissione di larve della specie «Coregonus lavarelus» nel lago del Garda, come già avvenuto per i laghi di Iseo e di Como, evitando serie ricadute negative sull'economia del reparto ristorazione del territorio limitrofo, nelle more dell'avvio di un apposito procedimento per il riconoscimento definitivo dell'autoctonia della specie del Coregone, attraverso l'acquisizione con rigore scientifico di conoscenze biologiche volte al recupero di tale specie acquatica, dal cui ripopolamento dipende anche il futuro dell'economia di vasti territori del Centro e del Nord Italia.
(4-01765)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
BILLI, CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e GUSMEROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
tra i principi direttivi contenuti nella legge 9 agosto 2023 n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale) l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni;
con il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 54 del 16 ottobre 2023, il Governo ha informato di aver approvato, in esame preliminare, un primo decreto legislativo al fine di dare attuazione al nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
in particolare, si legge, «che ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza. [...] Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste»;
il regime speciale per i lavoratori impatriati ha visto la sua iniziale formulazione con l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; la disposizione è stata quindi implementata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 che, grazie ad alcune modifiche volute dalla Lega Salvini Premier, ha ampliato dal 50 per cento al 70 per cento l'abbattimento della base imponibile IRPEF, semplificato le condizioni di accesso al regime di favore ed esteso ulteriormente l'agevolazione per coloro che si trasferiscono nelle regioni del Sud; da ultimo, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha previsto talune precisazioni;
indubbiamente, fin dal momento in cui sono state introdotte, tali misure hanno consentito il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate favorendo, al contempo, lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese –:
dalla entrata in vigore della disciplina in esame, quanti siano stati i soggetti beneficiari del regime agevolativo e se, nel complesso, la consolidata esperienza applicativa abbia conseguito gli effetti desiderati; contestualmente, quali siano le tempistiche del regime di prossima attuazione e gli effetti rispetto ad un eventuale periodo di transizione.
(5-01512)
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
FORATTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
come denunciato dall'interrogazione 4-00965, presentata nel corso della seduta del 9 maggio 2023, l'ufficio del Giudice di pace di Mantova era a rischio paralisi per il sottodimensionamento della pianta organica dei dipendenti; tale sottodimensionamento comportava un aumento dei carichi di lavoro per il personale in servizio e dunque il pericolo di non garantire tempi ragionevoli per i processi; come denunciato dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Mantova, Dott. Mauro Pietro Bernardi attraverso organi di stampa, rimane critica la situazione legata alla condizione del personale amministrativo con particolare riferimento ai ruoli dei cancellieri: dieci previsti, solo tre effettivamente presenti; dei funzionari giudiziari, carenti di quasi il 17 per cento; degli assistenti giudiziari: ventuno in organico, solo undici in servizio;
tale sottodimensionamento risulta mettere a rischio l'espletamento dei servizi in Tribunale, rendendo di fatto impossibile il funzionamento minimo dell'ufficio del Giudice di pace già colpito da una riduzione del 50 per cento, a partire dal mese di settembre, delle udienze penali. La continuazione dei lavori del Tribunale viene garantita a fatica solo grazie all'inserimento degli addetti agli uffici del processo (peraltro in numero di undici su trentatré dal Ministero);
gli stipendi del personale amministrativo non risultano adeguati al lavoro svolto e al costo della vita, considerato anche l'aumento e i prezzi degli affitti delle case; questo può essere uno dei motivi per i quali l'accesso ai concorsi per le posizioni indicate sia sempre in calo. Il concorso per l'assunzione del personale amministrativo bandito lo scorso anno, a esempio, vedeva 248 posti a bando e solo 130 idonei, di cui solo 36 assunti. In tanti hanno rifiutato proprio perché lo stipendio risultava essere troppo basso con un termine di scadenza (due anni e sette mesi) troppo breve –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga, per quanto di competenza, di dover intervenire celermente per ovviare a tale situazione;
se non intenda adottare le iniziative di competenza affinché, viste anche le difficoltà logistiche riscontrate dal personale amministrativo, possa essere presa in considerazione la possibilità di costruire convenzioni che coinvolgano presidenti dei tribunali, sindaci, Ance e altri soggetti disponibili per mettere loro a disposizione alloggi a prezzi calmierati.
(4-01756)
ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
tra la sig.ra M.C.A. e il sig. M.R. ha avuto luogo negli anni 2013 e seguenti una relazione sentimentale con brevi periodi di coabitazione e lunghi periodi di separazione, della durata di circa 4 anni, finita per volontà della sig.ra A. a causa dei continui maltrattamenti e percosse da parte del sig. R., agente scelto della polizia di Stato, in servizio presso la procura della Repubblica di Roma;
dalla relazione il 9 maggio 2014 è nato un figlio, M.;
dalla nascita fino al 2020 il minore è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con regime di visita da parte del padre, che però non è stato mai osservato perché il minore ha sempre mostrato ostilità nei confronti del padre;
secondo quanto consta all'interrogante, quest'ultimo, per avere con sé il figlio, per oltre venti volte avrebbe chiamato la forza pubblica ed è intervenuta la polizia di Stato, senza che peraltro venissero raggiunti momenti di pacificazione;
a metà del 2020 la sig.ra A. ha iniziato un giudizio avanti al tribunale di Roma, chiedendo l'affidamento esclusivo del minore con, eventualmente, la disciplina di un regime di visita dello stesso da parte del padre;
il sig. R. si è costituito e si è opposto a tutte le domande della sig.ra A.;
nel corso del giudizio è stata espletata in due fasi una consulenza tecnica affidata alla dottoressa L. che ha depositato due relazioni una il 9 giugno 2021 ed una seconda il 26 novembre 2022 consigliando che tanto il padre che la madre facessero percorsi di sostegno alla genitorialità e il sig. R. di sostegno personale; nel secondo aggiornamento depositato il 26 novembre 2022 ha fatto presente che non vi sono i presupposti per il collocamento del minore in una casa famiglia;
nel corso del giudizio il minore è stato affidato ai servizi sociali e allo stesso è stata nominata una curatrice speciale e infine è stato nominato un tutore provvisorio ed è stato attivato il sostegno Sismif;
secondo quanto consta all'interrogante la sig.ra A. avrebbe chiesto per cinque volte che venisse disposto l'ascolto del minore ma le richieste sarebbero state sempre disattese dal Tribunale il quale si è sempre «adagiato» sulle conclusioni della CTU e non ha mai svolto una indagine sul minore al fine di accertare i motivi di ostilità dello stesso nei confronti del padre;
avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio sono stati proposti due reclami alla corte d'appello di Roma, il primo dei quali è stato deciso negativamente con una motivazione, ad avviso dell'interrogante, meramente apparente che verrà impugnata con ricorso per cassazione, mentre per il secondo è stato previsto uno svolgimento fino al giugno 2024;
a seguito del rifiuto di M. di passare le vacanze dal 10 fino al 22 agosto 2023 con il padre ad istanza del tutore provvisorio è stato attivato un procedimento d'urgenza con udienza collegiale tenuta l'8 settembre 2022, al termine della quale il tutore provvisorio ha chiesto la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale e il collocamento del minore in una casa famiglia, conclusioni che sono state fatte proprie dal pubblico ministero presente in udienza nonché dal sig. R. che ha dichiarato che il collocamento del minore in una casa famiglia è nel suo personale interesse;
non è la prima volta che si è costretti a rilevare che spesso consulenze e processi si svolgono con riferimento alle sole persone dei genitori, mentre non viene riconosciuto alcun ruolo al minore e alle sue esigenze –:
se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo il Ministro interrogato intenda assumere perché si renda non eludibile l'obbligo da parte delle competenti autorità giudiziarie di ascoltare il minore.
(4-01767)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SIMIANI, BONAFÈ e BOLDRINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
in base al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;
l'articolo 106 del Tfue al secondo comma stabilisce che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata»;
la legge regionale toscana n. 66 del 2011 ha qualificato l'aeroporto di Marina di Campo, per la collettività regionale, come un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo del Tfue summenzionato;
il decreto ministeriale n. 346 del 2 agosto 2019 ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e vv, Elba Marina di Campo-Firenze e vv, Elba Marina di Campo-Milano Linate e vv;
in base alla comunicazione di aggiudicazione del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale – contratti pubblici – n. 105 del 6 settembre 2019, i servizi sono stati aggiudicati dal vettore Silver Spol S.R.O., che ha iniziato ad operare in data 1° marzo 2020;
il servizio è stato oggetto di proroga di nove mesi, prevista dal precedente affidamento del servizio, finanziata con le risorse della regione e dei comuni dell'isola, nonostante le segnalazioni della regione e dei comuni elbani nei confronti di Enac e del Ministero competente, il quale per due volte ha rinnovato con bandi triennali il finanziamento della continuità territoriale aerea dell'isola d'Elba, a cui, in entrambi i casi, si è aggiunto il contributo della regione con oneri di servizio per il funzionamento dell'aeroporto;
da quanto si apprende dalla lettera inviata a settembre 2023 dai sindaci dei comuni dell'isola d'Elba al Ministro interrogato, all'Enac e alla regione Toscana, le premesse per la continuità territoriale in riferimento alle esigenze del territorio non sono cambiate rispetto agli oneri di servizio pubblico attuali ed in corso e «le caratteristiche del servizio sono tali per cui l'esigenza di collegamenti invernali su Pisa e Firenze ed estivi anche su Milano Linate, risulta costante e le condizioni del mercato sono stabili»;
in particolare, i collegamenti con gli aeroporti di Pisa e Firenze sono utilizzati da studentesse e studenti dell'isola per le università e da molti cittadini per visite mediche effettuate negli ospedali delle due città toscane e quindi tali collegamenti rivestono un importante valore sociale garantendo di beneficiare di essenziali diritti in tema di istruzione e sanità;
inoltre, la continuità territoriale aerea è indispensabile anche per il mantenimento in funzione dell'aeroporto di Elba, in parte per gli oneri di servizio succitati e in parte perché l'interesse generato dalla Cta nel tempo ha generato una crescente attenzione nei confronti dello scalo elbano di altri gruppi del settore interessati a investire nella rotta da e verso una delle località turistiche più importanti del Paese;
per di più, siffatta situazione potrebbe comportare lo scioglimento della società AlaToscana, attuale gestore dell'aeroporto dell'Elba il cui socio di maggioranza è regione Toscana con tutte le conseguenze in termini economico-sociali ed occupazionali che questo implicherebbe;
allo stato attuale, come si evince dalle comunicazioni ufficiali della Silver Air, il 31 ottobre 2023 si concluderà l'esperienza della continuità territoriale area dell'isola d'Elba, finanziata per la prima volta dal Governo Prodi nel 2006 e operativa dal 2014 –:
se, a seguito di quanto esposto nelle premesse, non ritenga opportuno procedere con urgenza, sulla linea di quanto già fatto per Pantelleria e Lampedusa, alla predisposizione della procedura per un nuovo provvedimento triennale di oneri di servizio pubblico, al fine di garantire la continuità territoriale aerea ai cittadini residenti sull'isola d'Elba, reperendo contestualmente le necessarie risorse.
(5-01502)
CASU, BARBAGALLO, BAKKALI, GHIO e MORASSUT. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
stando a quanto si apprende da fonti di stampa pochi giorni fa si è registrato un nuovo gravissimo episodio ai danni di un operatore delle ferrovie lungo la tratta Roma-Lido, che davvero per un puro caso non si è trasformata in una vera e propria tragedia;
Massimiliano Morgante di 48 anni, operatore di stazione, è stato aggredito da un folto gruppo di avventori della tratta inferociti per il ritardo dei convogli;
a seguito del maltempo che si era abbattuto sul litorale romano, anche la linea in questione ha subito ripercussioni con l'accumulo di ritardi notevoli;
quando ad un certo punto i viaggiatori hanno compreso che era saltata la corsa di un treno hanno iniziato a inveire contro il malcapitato lavoratore;
la folla lo ha inseguito e lo ha aggredito pesantemente;
solo l'arrivo di un vigilante ha scongiurato il peggio;
l'operatore di stazione è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dove gli hanno diagnosticato una prognosi di 5 giorni;
purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere a danno di operatori del trasporto pubblico ferroviario e su gomma, tra l'altro segnalati al Governo anche da altri atti di sindacato ispettivo;
le organizzazioni sindacali da tempo chiedono interventi mirati per affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza e assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per il personale in servizio nello svolgimento del proprio lavoro;
il gruppo parlamentare del PD ha altresì presentato un atto di indirizzo su cui sono in corso le audizioni in IX Commissione trasporti per aumentare i finanziamenti per il trasporto pubblico locale, per andare incontro alle esigenze dell'utenza e fare in modo che si attenuino i disagi quotidiani per i cittadini –:
quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e contrastare ogni forma di violenza, per consentire al personale in servizio di svolgere in sicurezza il proprio lavoro, nonché per potenziare la vigilanza presso le stazioni.
(5-01505)
BAKKALI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nel mese di maggio 2023, nell'arco di quindici giorni, l'alta Valle del Lamone è stata colpita da un'eccezionale ondata di maltempo con piogge torrenziali, intense, devastanti e prolungate, che hanno provocato la rottura dell'argine del fiume Lamone presso la frazione di Boncellino;
la rottura dell'argine ha causato allagamenti, oltre che in una parte della frazione di Boncellino, anche in parte del territorio di Bagnacavallo, Traversara, Villanova, Villa Prati e Glorie;
in data 30 giugno 2023, la sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni, ha inviato una comunicazione all'attenzione di R.F.I., e per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si chiede di valutare:
a) se il ponte ferroviario sul fiume Lamone situato in località Boncellino possa costituire un potenziale pericolo per eventuali eventi alluvionali che possano verificarsi in futuro;
b) se R.F.I., a seguito degli eventi del maggio 2023, ha in programma di sostituire l'infrastruttura ferroviaria esistente o un suo adeguamento che preveda l'eliminazione del pilone centrale e l'innalzamento della quota della rete ferroviaria;
in data 22 agosto 2023 tutti i sindaci della Bassa Romagna hanno firmato una lettera all'attenzione del Commissario straordinario per la ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, con la quale si chiede, relativamente alla sicurezza del territorio, se sia stata avviata la verifica strutturale e la riprogettazione di infrastrutture, quali ad esempio i ponti ferroviari;
il ponte ferroviario può essere stato concausa più o meno diretta del verificarsi della rottura arginale sulla sinistra idraulica per ben due volte e può rappresentare oggettivamente ancora ad oggi una fonte di pericolo in caso di forti piene del fiume Lamone;
in più occasioni la popolazione residente, già funestamente interessata da due consecutive rotture arginali prossime al ponte ferroviario e da due devastanti alluvioni, ha manifestato la propria preoccupazione –:
se non si ritenga opportuno sollecitare Rfi affinché predisponga in tempi rapidi e con la massima urgenza un progetto esecutivo, con lo stanziamento dei relativi fondi, in grado di consentire la sua cantierizzazione in tempi brevi e risolvere in maniera definitiva il problema di sicurezza che il ponte ferroviario di Boncellino rappresenta per la comunità bagnacavallese.
(5-01506)
BARBAGALLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
con «pantouflage» s'intende il passaggio di un manager dal pubblico al privato; dal 2012, una norma regola questo fenomeno ma il caso della Renova Red, azienda nata quattro anni fa e passata da poche decine di migliaia di euro a 2,7 milioni di utili, dimostra che i controlli sono nel nostro Paese ancora molto carenti;
il proprietario è un imprenditore romano titolare effettivo di diverse società in Italia e all'estero. A presiedere il consiglio d'amministrazione, da agosto del 2022, è invece l'ex numero uno di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti;
la presenza del manager avrebbe dovuto impedire a Renova di partecipare a due bandi indetti da una società di cui Ferrovie dello Stato è socia o addirittura controllante, ovvero Ferrovie Nord e Anas. Lo stabilisce la legge Severino del 2012, che ha introdotto il divieto per i dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di lavorare per aziende private nei primi tre anni dall'uscita dalla pubblica amministrazione;
la norma prevede, nel caso di assunzione, che l'impresa per tre anni non possa avere rapporti economici con gli enti presso cui il lavoratore prestava servizio. Un periodo che viene definito di raffreddamento e che serve ad arginare un fenomeno noto con l'espressione «porte girevoli» oppure «pantouflage»;
dipendente di Ferrovie dello Stato dal '98, Gianfranco Battisti, oggi 61 anni, viene collocato a capo della holding nel 2018, nei panni di AD, e tra le prime decisioni prese da Battisti c'è la designazione del nuovo numero uno di Anas, controllata di FS dal gennaio 2018;
le gare di Anas aggiudicate a Renova Red sono state due: una per la manutenzione di ponti e viadotti, l'altra per lavori nelle gallerie. In entrambi i casi si tratta di opere che negli ultimi anni sono finite al centro di inchieste giudiziarie, dal crollo del viadotto Scorciavacche in Sicilia al tragico cedimento del ponte Morandi di Genova, fino alla caduta del ponte sul fiume Magra;
il 26 lugli 2023, poco meno di due mesi dopo la proposta di aggiudicazione, Anas esclude Renova Red dalla gara per motivi legati a problemi con le dichiarazioni relative al subappalto delle opere. Una necessità, si legge nel provvedimento di revoca, che è connessa al fatto che «l'impresa non possiede alcuna qualificazione Soa, società organismo di attestazione, nelle categorie di lavori a base di gara»;
la situazione, tuttavia, si è ribaltata pochi giorni fa quando il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla società di Battisti, che così torna a essere l'aggiudicataria dei lavori. Il pronunciamento del tribunale amministrativo del Lazio rimette al centro dell'attenzione la mancata contestazione del pantouflage, che se riconosciuto, oltre a implicare la perdita dei due affidamenti da circa un centinaio di milioni di euro, impedirebbe a Renova Red di contrattare con Anas per tre anni;
in Italia, da oltre un decennio esiste una legge che cerca di limitare i conflitti d'interessi legati al fenomeno delle porte girevoli ma a quanto pare non è sufficiente –:
alla luce dei fatti esposti, quali iniziative intenda assumere e se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza, anche attraverso l'implementazione di banche dati, volte a rafforzare i controlli amministrativi nel corso di una gara d'appalto.
(5-01507)
Interrogazione a risposta scritta:
LACARRA, SERRACCHIANI e UBALDO PAGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la rete ferroviaria italiana determina, nell'area Nord della città di Bari, una vera e propria cesura urbanistica del territorio e, in particolare, con i quartieri Palese e Santo Spirito, dove risiedono circa 30.000 cittadini;
il passaggio della rete nel suddetto nodo ferroviario è sprovvisto di sottopassaggi e cavalcavia e gli unici attraversamenti esistenti sono rappresentati da sette passaggi a livello;
la tratta è interessata dall'attraversamento di circa 240 convogli al giorno e tale circostanza implica una serie di disagi nella popolazione locale, quali i rischi per le abitazioni costruite lungo il margine della ferrovia, l'inquinamento derivato dalle auto in sosta prolungata durante i periodi di chiusura del passaggio, l'inquinamento acustico prodotto dal transito dei treni, nonché le gravi limitazioni agli spostamenti dei residenti e ai mezzi di soccorso;
nel corso degli anni, anche a causa degli elevati costi dell'opera e dell'oggettiva complessità tecnica e organizzativa (ad esempio alta densità abitativa) delle soluzioni necessarie al superamento del problema, nessuno dei progetti presentati è stato portato a compimento, benché sin dal 2005 il comune di Bari e la regione Puglia abbiano intrapreso iniziative in tal senso e sottoscritto accordi e protocolli d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con Rfi al fine di avviare studi di prefattibilità e fattibilità delle opere;
solo nel 2017, con delibera Cipe n. 66 del 7 agosto 2017 è stata accolta la proposta di Rfi su impulso del comune di Bari e della regione Puglia, di superare le criticità progettuali mediante una variante che aggirasse l'abitato di Palese e Santo Spirito;
nel luglio 2020 è stato ultimato il progetto di fattibilità tecnico-economica di 1a fase «Nodo Di Bari-Bari Nord, Variante Santo Spirito-Palese», che ha portato alla definizione dell'alternativa di tracciato ottimale, con nuovo impianto di Bari S. Spirito/Palese;
il progetto preliminare, di cui ancora si attende l'approvazione, prevede la realizzazione di una sola stazione (nel territorio del quartiere San Pio) in luogo delle due esistenti;
il comune di Bari con nota del 1° marzo 2022 e la regione Puglia in data 16 maggio 2023 hanno espresso un parere analogo verso Rfi nel senso di realizzare una seconda stazione in prossimità del quartiere Palese, nell'area compresa tra il cimitero e la S.S. 16, tra la strada Torre di Brengola e Via Modugno;
resta inoltre l'esigenza, una volta avviati i lavori e per tutta la durata degli stessi, di garantire ai residenti dei quartieri di Palese e Santo Spirito l'utilizzo di un servizio metropolitano di trasporto in ambedue le direzioni Nord/Sud e di evitare, per le medesime necessità, l'interruzione del servizio di trasporto ferroviario in favore dei cittadini di Palese –:
se intenda rendere noto lo stato dell'arte della progettazione e le ipotesi di cronoprogramma dei lavori;
se intenda chiarire gli intendimenti con riguardo alla realizzazione della seconda stazione, come richiesto dal comune di Bari e dalla regione Puglia;
se, allo stato, si riuscirà a rispettare il termine del 31 dicembre 2023 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente rilevanti di cui alle delibere Cipess n. 1 e 35 del 2022;
se intenda chiarire, con riguardo alle scelte inerenti all'iter progettuale delle opere di cui in premessa, quale grado di coinvolgimento e condivisione sarà assicurato al comune di Bari e alla regione Puglia.
(4-01763)
INTERNO
Interrogazioni a risposta in Commissione:
BATTILOCCHIO, D'ATTIS e BARELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nel corso della trasmissione televisiva «Fuori dal coro» dell'11 ottobre 2023 la signora Maricetta Tirrito ha dichiarato di essere stata informata da un collaboratore di giustizia come a Roma, nel quartiere San Basilio, fosse in preparazione un attentato, probabilmente tramite l'uso di materiale esplosivo, per colpire don Antonio Coluccia;
tale rivelazione era stata in precedenza formalmente denunciata da parte della signora Tirrito alle forze dell'ordine in data 20 settembre 2023;
la preparazione di un possibile attentato nei confronti di don Coluccia è, a giudizio degli interroganti, allo stesso tempo preoccupante e, purtroppo, attendibile sia perché alcune delle informazioni riferite alla signora Tirrito dalla sua fonte hanno già trovato riscontro, come ella stessa ha verbalizzato nella denuncia sopra citata, sia perché la preziosa attività di recupero sociale svolta da anni da don Coluccia lo ha più volte reso oggetto di minacce e in alcuni casi veri e propri attentati da parte di organizzazioni criminali, come da ultimo accaduto nel mese di agosto 2023 quando vi fu un tentativo di investimento con uno scooter –:
quali iniziative intenda adottare al fine di accertare i fatti riportati in premessa e per tutelare l'incolumità di don Antonio Coluccia.
(5-01501)
PELUFFO e MAURI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
all'indomani dallo scoppio dell'invasione russa in Ucraina è sorta un'iniziativa promossa all'inizio di marzo 2022 da Caritas, fondazione della Comunità Bergamasca e l'Eco di Bergamo denominata «Un aiuto per l'Ucraina» che ha generato una mobilitazione straordinaria e che ha raccolto più di un milione e mezzo di euro, rapidamente trasformati in azioni concrete a beneficio soprattutto dei bambini accolti nella bergamasca;
ad oggi più di 180 ucraini sono ancora ospitati in provincia di Bergamo con situazioni particolari ed uniche a livello nazionale, come il comune di Rota d'Imagna che ha ospitato 94 minori in una sola struttura, con un costo particolarmente significativo e un arretrato riferito al solo anno 2022 che ha raggiunto oltre 800.000 euro;
in questi 18 mesi questo piccolo comune ha dato accoglienza e integrazione, ha soddisfatto le esigenze primarie come la scuola e le cure sanitarie, ha assicurato vitto e alloggio adeguati e un ambiente di normalità ai minori, ha trovato aiuti materiali e supporti da molte organizzazioni e singoli cittadini, ma ha ricevuto dal Ministero dell'interno un solo rimborso delle spese sostenute riferite al trimestre aprile-giugno 2022;
a Rota d'Imagna oggi sono rimasti 44 ragazzi (41 sono stati rimpatriati e altri 9, una volta portato a termine il percorso di adozione avviato in patria prima dello scoppio della guerra, hanno raggiunto gli Stati Uniti dopo aver compiuto la maggiore età);
risulta evidente che, superata la fase più strettamente emergenziale, è necessario che siano erogati i rimborsi statali necessari «previsti per servizi come mensa trasporto e assistenza educativa e sanitaria fermi ormai da oltre un anno», come ha pubblicamente ricordato Osvaldo Ranica presidente della fondazione della Comunità Bergamasca –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti, se non ritenga necessario adottare iniziative di competenza volte ad assicurare migliori e diverse procedure di sollecito riscontro, controllo e liquidazione delle spese sostenute da un piccolo comune di 900 abitanti, se non sia auspicabile assicurare parziali anticipazioni di spese certe altrimenti gravanti sulle casse comunali con grave rischio di tenuta della contabilità generale dell'ente locale e della sua comunità, in che tempi sia prevista l'erogazione dei fondi spettanti al comune di Rota d'Imagna.
(5-01510)
Interrogazione a risposta scritta:
ZANELLA e DORI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'Italia anche quest'anno registra un triste primato: finora sono state uccise 90 donne, 85 delitti sono avvenuti per mano di un familiare, spesso un congiunto, come nel caso di Concetta Marruocco, uccisa nel corso della notte tra il 13 e il 14 ottobre 2023 all'interno dell'abitazione in cui risiedeva; a compiere l'atroce delitto, anche questa volta, è stato l'ex marito già attenzionato con il braccialetto elettronico, questa volta malfunzionante;
la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, legge n. 77 del 2013;
successivamente la legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso) ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. La riforma, peraltro, nell'aumentare la pena con il carcere da tre a sette anni, la eleva fino alla metà quando siano commessi con l'uso delle armi, contro donne gravide, disabili, minorenni e in presenza di minori ipotesi che si verifica, così come da sentenza n. 18833/2018 della Corte di cassazione, anche se i soprusi non si rivolgono direttamente contro minori ma li coinvolgono come involontari spettatori all'interno delle mura domestiche;
il «codice rosso» per concretizzare la tutela delle vittime accelera l'iter d'indagine per alcuni delitti come lo stupro, i maltrattamenti e lo stalking, le cui notizie di reato devono essere riferite dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero immediatamente;
la legge n. 122 del 2023 interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, prevedendo che, qualora il pubblico ministero non rispetti il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione;
a fronte di circa 27 mila denunce, dato relativo all'ultimo rapporto del Ministero dell'interno, per reati legati al cosiddetto «codice rosso», sono 928 i braccialetti elettronici attivi in Italia. Di questi, secondo i dati forniti dal Viminale, 608 sono stati applicati dai carabinieri e 321 dalla polizia;
nel dettaglio, per quanto riguarda i braccialetti elettronici indossati da persone che si trovano agli arresti domiciliari dopo una condanna, 3.319 sono stati applicati dai carabinieri, 1.121 dalla polizia e 71 dalla Guardia di finanza –:
se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non ritengano di doversi attivare affinché il numero di braccialetti elettronici, messi a disposizione delle forze dell'ordine, venga decisamente aumentato;
quali iniziative di competenza il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di monitorare l'effettivo funzionamento dei braccialetti elettronici.
(4-01761)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
STUMPO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali volte al reclutamento di 30.216 posti di docente per l'anno scolastico 2023/24;
con il decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito con la legge n. 112 del 10 agosto 2023, all'articolo 20 sono stati definiti alcuni criteri per la formazione delle graduatorie del concorso stesso;
restano, tuttavia, irrisolte alcune questioni che riguardano, in particolare, i precari storici della pubblica istruzione per i quali la valutazione dei titoli delle GPS-graduatorie provinciali, ovvero le competenze acquisite nel tempo in oltre tre anni di servizio, non è stata adeguata come abilitazione all'insegnamento e di conseguenza alla stabilizzazione;
anche il sistema automatizzato, cioè l'algoritmo per assegnare le supplenze dei docenti ha prodotto enormi difficoltà alle scuole e ai docenti, producendo un meccanismo farraginoso e confuso che non tiene conto delle necessità dei docenti, molti dei quali si sono trovati a dover indicare «al buio» cattedre sconosciute: la scelta di 150 sedi con l'aggiunta di tipologie poco chiare ha indotto i docenti a scegliere cattedre di cui non avevano presente la situazione logistica e organizzativa e, a quanto indicato dagli organi di informazione, il meccanismo favorirebbe i docenti più giovani e con minore esperienza;
anche lo stragrande numero di immissioni, superiore ai posti messi a disposizione nei concorsi, sta portando diversi disagi. In Calabria, in particolare, ciò ha portato all'esaurimento di determinate cattedre per classi di concorso. Questo metodo ha così lasciato «fuori dalle aule» docenti che hanno garantito per anni la continuità didattica –:
se non ritenga di affrontare le questioni rimaste aperte, in particolare quella dei precari storici che meriterebbero la stabilizzazione in ragione dell'esperienza accumulata e dell'attività che per anni ha garantito il funzionamento del servizio scolastico, anche tenendo conto della loro richiesta di creare una graduatoria di merito da cui attingere e immettere in ruolo, come si è fatto per il sostegno.
(4-01757)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SOUMAHORO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), è stato istituito dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), ed è in vigore dal 1° settembre 2023;
il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale;
in particolare, il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari;
per usufruire della misura, bisogna presentare domanda di SFL all'INPS in via telematica e iscriversi al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
l'iscrizione alla piattaforma informatica è realizzata per: agevolare la ricerca del lavoro; individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari; sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria della domanda; sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato e infine frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa;
il SFL prevede quindi la corresponsione di una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, condizionato all'effettiva partecipazione alle attività sopra indicate;
secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla data del 13 ottobre 2023 sono state 99.349 le domande per il supporto per la formazione e il lavoro già acquisite dal sistema –:
quali siano i corsi ad oggi effettivamente attivati e in particolare quale sia la loro durata media, il loro costo e come siano ripartiti nelle singole regioni.
(5-01504)
SOUMAHORO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il 14 febbraio 2023 con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze è stato revocato il CdA di Anpal Servizi;
l'11 marzo 2023 l'assemblea degli azionisti di Anpal Servizi s.p.a. ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società e il nuovo presidente, nella persona di Massimo Temussi, già consulente dell'attuale Ministra del lavoro e delle politiche sociali;
da notizie di stampa si apprende che la procura di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del governatore della regione Sardegna Christian Solinas e di altri venti indagati, riguardo all'inchiesta sulle nomine in regione, tra cui il dottor Massimo Temussi, in qualità di ex direttore generale del Centro regionale di programmazione;
da recenti notizie di stampa, inoltre, si apprende anche che l'attuale presidente di Anpal Servizi s.p.a. Massimo Temussi sia indagato dalla procura di Cagliari con le accuse di abuso d'ufficio e rivelazione di segreti di ufficio, nell'ambito di una inchiesta condotta dalla Dda di Cagliari che ha portato agli arresti di 31 persone, per le quali si ipotizza che siano componenti di un presunto sodalizio criminale – dal quale Temussi risulta estraneo – dedito a commettere gravi reati quali associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l'utilizzo del metodo mafioso e peculato;
Anpal Servizi è una società per azioni il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su Anpal Servizi s.p.a.;
attualmente Anpal Servizi s.p.a. supporta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anpal e le regioni/province autonome nell'attuazione: a) del Programma GOL e del PN «Giovani, donne e lavoro» nell'ambito della riforma delle politiche attive del lavoro; b) del Piano straordinario di potenziamento dei servizi per l'impiego; c) della gestione del Fondo nuove competenze (Fnc); d) del sistema duale –:
se il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, non intenda procedere urgentemente a porre in essere gli atti di propria competenza diretti alla revoca del consiglio di amministrazione di Anpal Servizi.
(5-01508)
SCOTTO, MANZI e FORATTINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
la nuova impostazione della tutela assicurativa nelle scuole, istituita dall'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede l'estensione a tutte le attività scolastiche della cosiddetta «assicurazione Inail», un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali istituita negli anni Sessanta, che copriva gli studenti e il personale scolastico per le attività svolte nei laboratori o nelle palestre scolastiche;
è recente la campagna di comunicazione lanciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per far conoscere le suddette disposizioni sulla copertura assicurativa degli studenti a scuola, pubblicizzate così: «Sai che quest'anno le famiglie avranno una spesa in meno? Non dovranno pagare l'assicurazione per la scuola. Lo farà lo Stato»;
si tratta di una campagna ingannevole in quanto non risulta nessuna disposizione che esenterebbe le famiglie dalla spesa assicurativa;
le coperture assicurative, che generalmente tutte le scuole sottoscrivono autonomamente, servono a integrare l'assicurazione Inail per tutelare legalmente e coprire la responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dagli studenti posti sotto la loro tutela. L'assicurazione integrativa copre gli infortuni subìti e causati da un alunno e la responsabilità civile per danni inferti ad altri studenti;
le prestazioni offerte da queste assicurazioni integrative servono quindi a evitare eventuali contenziosi giudiziari per il personale docente e per le famiglie degli studenti, soprattutto quelle meno abbienti che potrebbero avere difficoltà a pagare le spese legali;
la campagna ingannevole comunicata dal Ministero ha, giustamente, causato un po' di confusione tra le famiglie degli studenti e gli istituti scolastici;
proprio in questi giorni, diverse scuole hanno comunicato alle famiglie degli studenti che dovranno completare il pagamento di questa assicurazione aggiuntiva ma, visto il messaggio fuorviante della campagna di comunicazione del Ministero, molti genitori hanno pensato di essere esentati dal pagamento;
in seguito alle diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti a riguardo, la Cgil avrebbe già chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di compilare una nota da mandare alle scuole per chiarire le caratteristiche e i limiti assicurativi, al fine di evitare ulteriori fraintendimenti tra le famiglie degli studenti –:
quali siano state le motivazioni che avrebbero indotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a diffondere una campagna di comunicazione errata e, in ogni caso, come si intenda intervenire al fine di chiarire le caratteristiche e i limiti assicurativi ed evitare ulteriori fraintendimenti tra le famiglie degli studenti e le istituzioni scolastiche.
(5-01511)
Interrogazioni a risposta scritta:
ASCARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
si è appreso da fonti di stampa del rischio imminente di cancellazione dal Registro Unico Nazionale de| Terzo Settore (Runts) delle associazioni di Modena, Ravenna e Ferrara facenti parte dell'UDI - Unione donne in Italia;
sembrerebbe che lo scorso agosto 2023 ufficio Runts dell'Emilia-Romagna abbia comunicato alle suddette di integrare, nel termine di sessanta giorni, lo statuto in ossequio al principio di apertura e non discriminazione, pena l'avvio della procedura di cancellazione dal registro unico Nazionale del terzo settore;
nella comunicazione sarebbe stato fatto riferimento alla nota interpretativa n. 1309 del 6 febbraio 2019, del decreto legislativo 117 del 2017 – contenente la riforma del terzo settore – in materia di requisiti delle Aps, ai fini della loro iscrizione/permanenza nel Runts, secondo cui le norme del codice, «lungi dall'attribuire al terzo un incondizionato diritto all'ammissione, mirano a tutelare l'interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione»; e inoltre «si ritiene più conforme alla ratio legis... che le previsioni statutarie siano volte, più che a individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni (al fine di realizzare artificiali restrizioni della base associativa), a tracciare una sorta di “identità associativa”, un sistema di finalità e valori fondanti, oltre che di attività istituzionali, in cui il potenziale associato possa riconoscersi e che il socio possa essere chiamato a rispettare e condividere, valorizzando così al massimo grado la scelta libera e volontaria alla base della richiesta di adesione e, successivamente, del rapporto associativo»;
l'affiliazione esclusivamente femminile rappresenta il presupposto stesso della costituzione dell'Unione donne in Italia che, da oltre 80 anni, fornisce un contributo fondamentale alla vita democratica del Paese, con l'obiettivo di colmare disparità e diseguaglianze di genere purtroppo persistenti, ed avanzare nel percorso di emancipazione e libertà delle donne ancora oggi incompiuto;
è assolutamente necessario che si intervenga affinché venga fornita una corretta interpretazione della nota in esame in relazione sia agli obiettivi antidiscriminatori delle norme nazionali sia delle finalità costitutive dell'Unione Donne in Italia –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per scongiurare il rischio che, a causa dell'applicazione estensiva di una nota interpretativa, si giunga alla snaturalizzazione delle associazioni come quelle di Modena, Ravenna e Ferrara facenti parte dell'UDI – Unione donne in Italia, o alla loro cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore.
(4-01755)
ZANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
da organi di stampa si apprende che, nel mese di agosto 2023, le associazioni di Modena, Ravenna e Ferrara facenti parte dell'Udi, Unione donne in Italia, hanno ricevuto una comunicazione da parte dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore dell'Emilia-Romagna, con la richiesta di integrazione dello statuto in ossequio al principio antidiscriminatorio, in quanto la limitazione dell'ammissione a tali associazioni alle sole donne sarebbe in contrasto con tale principio, pena la cancellazione dal registro stesso;
secondo la regione Emilia-Romagna, la comunicazione è frutto dell'applicazione di una norma nazionale che impone alle associazioni di non discriminare nelle adesioni. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del terzo settore, prevede, infatti, all'articolo 21 che l'ammissione di nuovi soci debba essere disciplinata dagli statuti degli enti del terzo settore «secondo criteri non discriminatori» ma, al tempo stesso, «coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta»; il successivo articolo 35, al comma 2, prevede, con specifico riferimento alle associazioni di promozione sociale, che debbano essere evitate «discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati»;
secondo l'assessora dell'Emilia-Romagna alle Pari opportunità, Barbara Lori, «l'iscrizione dell'Udi al Registro del terzo settore è attualmente a rischio a causa di un provvedimento disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non certo per volontà di questa Regione»;
il provvedimento a cui fa riferimento l'assessora è la nota interpretativa n. 1309 del 6 febbraio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisce che il riferimento al principio di non discriminazione vada letto congiuntamente al concorrente principio di coerenza dei criteri di ammissione con le «finalità perseguite» dall'associazione, precisando che, da un lato, le disposizioni in esame non attribuiscono a terzi «un incondizionato diritto all'ammissione» ma tendono piuttosto a garantire, pur in assenza di discriminazioni, la necessaria omogeneità della base associativa rispetto agli interessi e alle finalità associative; e che, d'altro canto, è preferibile che «le previsioni statutarie siano volte, più che ad individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni (al fine di realizzare artificiali restrizioni della base associativa), a tracciare una sorta di “identità associativa”, un sistema di finalità e valori fondanti, oltre che di attività istituzionali, in cui il potenziale associato possa riconoscersi e che il socio possa essere chiamato a rispettare e condividere, valorizzando così al massimo grado la scelta libera e volontaria alla base della richiesta di adesione e, successivamente, del rapporto associativo»;
lo scrutinio della coerenza con le finalità associative dell'eventuale esclusione di taluni soggetti dal novero di coloro che possono chiedere di aderire all'associazione è passaggio fondamentale e ineludibile per valutare la ragionevole giustificazione del trattamento differenziato e, dunque, il suo eventuale carattere discriminatorio;
l'Unione donne italiane è una solida e storica istituzione che ha contribuito in modo decisivo all'affermazione della libertà femminile e alla crescita civile e democratica di questo Paese portando il punto di vista delle donne: ad avviso dell'interrogante non è accettabile che sia fuori dal Registro unico nazionale del terzo settore perché esclude gli uomini dal tesseramento –:
se si intenda intervenire urgentemente per modificare la nota interpretativa n. 1309 del 6 febbraio 2019, al fine di rendere più chiaro l'intento del legislatore ed evitare che la storia dell'Udi venga snaturata da un eccessivo formalismo interpretativo e si consenta la prosecuzione della vita associativa dell'Udi come associazione che da sempre ha lavorato strenuamente nel solco dell'articolo 3 della Costituzione per una sua piena applicazione.
(4-01762)
SALUTE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
il dolore acuto e cronico ha un peso enorme, a livello globale e anche in Italia, con un impatto profondo su pazienti, familiari e caregiver. Si tratta infatti di uno dei motivi più comuni per cui le persone cercano assistenza, anche a seguito di interventi chirurgici e diagnostici particolarmente dolorosi, con enormi costi sociali oltre che ingenti oneri economici per il sistema sanitario pubblico. Il dolore cronico è inoltre uno dei motivi più incidenti per cui le persone con problemi di salute lasciano prematuramente il mondo del lavoro e contribuisce in modo significativo al pensionamento per disabilità;
data la prevalenza e gli effetti debilitanti del dolore cronico, questo andrebbe infatti riconosciuto come condizione invalidante a sé stante, che deriva da molteplici patologie, e non più un semplice sintomo, anche per permettere una migliore e adeguata sua gestione volta al benessere dei pazienti affetti da dolore cronico;
dai più recenti studi, tra i quali una survey commissionata da Boston Scientific e condotta nel luglio 2022 da un Istituto di ricerca indipendente in Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, risulta che oltre 100 milioni di persone in Europa, di cui 13 milioni solo in Italia, soffrono di dolore cronico e affrontano la sofferenza quotidiana con terapie farmacologiche, trattamenti manuali, soluzioni specialistiche, interventi chirurgici. Inoltre, su 2000 pazienti affetti da dolore cronico, quelli italiani possono attendere fino a 10 anni prima di avere una diagnosi corretta e impostare terapie adeguate, spesso inascoltati dagli stessi medici. Inoltre, pochissime persone che soffrono di dolore cronico da più di 10 anni trovano facile anche solo dormire o riposare (1 per cento in Italia, 8 per cento nel Regno Unito, 11 per cento in Germania e 5 per cento in Spagna);
i farmaci oppiacei, strumenti terapeutici d'elezione per il trattamento delle patologie dolorose, restano sottoimpiegati in Italia e indebitamente screditati a causa di fenomeni di abuso che si sono verificati in altri Paesi. Infatti, secondo l'ultimo rapporto Osmed nel 2022 gli oppiacei, farmaci che sono indispensabili per il trattamento del dolore severo nelle persone con malattie oncologiche e in particolare nelle fasi avanzate di malattia, hanno fatto registrare in Italia 7,9 dosi giornaliere (DDD, defined daily dose) per 1000 abitanti. Il confronto con altri Paesi europei come Germania e Austria, che si attestano su valori oltre le 20, aiuta a comprendere quanto l'Italia sia poco virtuosa nell'impiego di questi medicinali;
l'8 novembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Ministero della salute del 29 luglio 2022, che ha reinserito, dopo ben 16 anni dalla sua esclusione, a seguito di pareri resi dall'istituto superiore di sanità e dal Consiglio superiore di sanità, il tramadolo nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Tale modifica normativa ne ha reso più difficile l'accesso, avendo reso più complessi i procedimenti di prescrizione di medicinali a base di tramadolo per uso umano, la dispensazione in farmacia di medicinali a base di tramadolo, e le indicazioni per le officine farmaceutiche, i distributori e i laboratori autorizzati, potenzialmente causando un ridotto accesso al farmaco per i pazienti che ormai da anni ne beneficiano –:
quali ulteriori iniziative intenda adottare per assicurare l'opportuno supporto ai milioni di cittadini italiani che soffrono di dolore cronico;
se intenda approfondire e indagare la crescente difficoltà dei pazienti affetti da dolore cronico nell'ottenere la prescrizione di tramadolo e quindi poter continuare ad utilizzare il principio attivo «tramadolo», appurando un eventuale utilizzo di molecole alternative non necessariamente aventi come prima indicazione terapeutica il trattamento del dolore cronico, con conseguente rischio di una diminuzione dell'appropriatezza terapeutica;
se intenda valutare l'adozione delle iniziative di competenza volte a modificare le Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, eliminando il principio attivo «tramadolo» con l'obiettivo di attenuare l'attuale sottoimpiego dei farmaci oppiacei in Italia come comprovati strumenti a supporto delle persone con dolore cronico.
(2-00247) «Ciocchetti».
Interrogazione a risposta scritta:
DORI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
da diversi anni è sotto i riflettori lo spropositato costo dei medicinali veterinari rispetto al medicinale contenente lo stesso principio attivo per uso umano;
in molti casi il prezzo del medicinale a uso veterinario, a parità di principio attivo, è superiore anche dieci volte a quello del farmaco umano;
diverse associazioni, tra cui la LAV-Lega Anti Vivisezione, evidenziano da tempo come tali prezzi rischino di non far ricevere a molti animali le terapie farmacologiche necessarie;
in tal senso era intervenuta la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 introducendo nel decreto legislativo n. 193 del 2006 l'articolo 10-bis relativo all'uso in deroga dei medicinali a uso umano negli animali non destinati alla produzione di alimenti;
nel dettaglio, l'articolo 10-bis prevede che «il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto [...] definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione»;
la misura prevista dalla legge di bilancio 2021 era stata quindi accolta con grande favore da diverse realtà, tra le quali LAV e Legambiente, che ne avevano evidenziato i benefici soprattutto in termini di contrasto all'abbandono animale;
l'uso in deroga del medicinale umano che abbia lo stesso principio attivo del medicinale veterinario permette infatti di rendere maggiormente sostenibili per i possessori di animali le spese farmacologiche e rafforza, in prospettiva, la capacità di sostentamento e cura dell'animale da parte delle diverse fasce della popolazione;
Legambiente aveva definito la modifica normativa «un passo concreto per venire incontro alle difficoltà di milioni di famiglie che hanno animali d'affezione e sono oggi messe ancor più a dura prova dalla crisi economica»;
a causa della crisi economica del Paese, infatti, il potere di acquisto di molte famiglie è diminuito e a farne le spese sono anche gli animali che hanno accolto nelle loro case, animali che spesso, soprattutto per le persone anziane, rappresentano un fondamentale legame affettivo;
la regolamentazione dei medicinali veterinari è ora oggetto di uno schema di decreto legislativo – atto Governo n. 061 – recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
nel testo del nuovo schema di decreto legislativo non si fa tuttavia menzione dell'uso in deroga del medicinale umano e l'importanza della misura non è stata evidenziata neppure nei pareri approvati dalle Commissioni parlamentari competenti dei rispettivi rami del Parlamento chiamate recentemente ad esaminare il testo;
se non dovesse confluire nel testo del nuovo decreto legislativo quanto già previsto dall'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 193 del 2006 si determinerebbe un grave passo indietro nella tutela della salute animale –:
se il Governo non intenda adottare iniziative di carattere normativo volte a confermare l'uso in deroga di medicinali per uso umano con medesimo principio attivo a favore di animali d'affezione, come già previsto dall'articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 193 del 2006, al fine di garantire un migliore accesso per gli animali alle terapie farmacologiche veterinarie.
(4-01766)
TURISMO
Interrogazione a risposta scritta:
BENZONI. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
a fine agosto è tornata online la Venere del progetto «Open to Meraviglia», ideata per promuovere il nostro Paese a livello internazionale per fini turistici;
questo ritorno, dopo oltre due mesi di totale assenza dalle piattaforme social, è coinciso con l'apertura da parte della Corte dei conti, con la procura regionale del Lazio, di un fascicolo relativo proprio alla campagna di comunicazione del Ministero del turismo;
inizialmente, peraltro, tutte le fonti di stampa rilanciavano il fatto che l'intera campagna fosse costata circa 140 mila euro, ma nel frattempo emerge una realtà ben diversa. Infatti, la società Armando Testa spa – la quale prima dell'avvio del progetto non figurava nemmeno sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione – avrebbe ricevuto due affidamenti diretti, rispettivamente per 137 mila euro circa e di 138 mila euro da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Enit, facente capo al Ministero del turismo;
il primo si riferisce a «Servizi creativi di Brand identity per il Ministero del turismo e creazione di una campagna sul brand Italia», mentre il secondo al «Servizio di ideazione e realizzazione di un video promozionale»;
salta subito all'occhio come le cifre siano di poche migliaia di euro inferiori alla soglia europea di 140 mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali;
oltre a ciò, figurano due ulteriori commesse di circa 130 mila euro e 135 mila euro affidate ad altre società per le spese di affissione, anch'esse di poco inferiori alla soglia minima europea;
insomma, si parla di circa 540 mila euro, Iva esclusa, per spese extra rispetto agli 8,5 milioni di euro già previsti per la pianificazione media del video promozionale e per le campagne crossmediali –:
quali motivi abbiano giustificato l'assenza dai social della Venere proprio durante i mesi di luglio e agosto 2023, coincidenti con il maggiore afflusso turistico internazionale;
quali siano i dati in possesso relativi all'efficacia della campagna promozionale con riferimento sia alla valorizzazione dei luoghi del Paese sia alla capacità di attrarre turismo.
(4-01760)
Apposizione di una firma ad una mozione.
La mozione Polidori e altri n. 1-00204, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 ottobre 2023, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Mulè.
Apposizione di una firma ad una interrogazione.
L'interrogazione a risposta scritta Toccalini n. 4-01749, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 18 ottobre 2023, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Ravetto.
Pubblicazione di un testo riformulato.
Si pubblica il testo riformulato dell'interrogazione a risposta scritta Stefanazzi n. 4-01536, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 158 del 7 settembre 2023.
STEFANAZZI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il complesso petrolchimico LyondellBasell di Brindisi produce resine di polipropilene utilizzando due impianti produttivi: uno basato sulla tecnologia Spheripol ed uno sulla tecnologia Spherizone;
i prodotti dell'impianto Spheripol sono utilizzati principalmente per applicazioni nel settore dell'imballaggio (film Bopp) e nel settore tessile, mentre la linea Spherizone produce resine impiegate nella produzione di tubazioni, materiali per l'edilizia, prodotti per l'auto e per la casa;
l'impianto PP2 ha una capacità produttiva di circa 280 mila tonnellate annue di polipropilene;
sebbene l'impianto P9T abbia una capacità produttiva annua pari a 200 mila tonnellate, negli ultimi anni i volumi prodotti non hanno superato le 120 mila t/anno;
la materia prima, il propilene, è fornito dall'impianto di cracking di Brindisi di proprietà di Versalis. Negli ultimi anni tali forniture agli stabilimenti LyondellBasell si sono attestate su valori tra le 250/280 mila tonnellate annue;
il 5 settembre 2023 LyondellBasell ha comunicato la decisione di chiudere uno dei due impianti, denominato P9T;
l'azienda ha motivato tale scelta in una nota pubblica, in cui si legge «che la chiusura di questa unità sia la soluzione più sostenibile dal punto di vista strategico e finanziario», poiché si tratta del «primo impianto del suo genere costruito a livello mondiale ed è purtroppo diventato non competitivo. Il mercato di riferimento per i prodotti realizzati dall'impianto di Brindisi è sempre più difficile, con una prospettiva di miglioramento molto limitata»;
per di più, come si apprende da ambienti sindacali, la LyondellBasell avrebbe addotto quale ulteriore motivazione alla chiusura l'insufficienza di materia prima;
nell'opinione dell'interrogante, la genericità delle giustificazioni fornite sembrano fungere da facile pretesto per un chiaro disimpegno dell'azienda relativamente al necessario percorso di transizione che lo stabilimento deve affrontare;
la città di Brindisi, come poche altre città italiane, ha offerto un contributo enorme in ambito petrolchimico e di produzione energetica negli scorsi decenni, pagandone talvolta un prezzo molto alto in termini ambientali e anche per questa ragione merita di vedere valorizzate le professionalità di alto livello esistenti e, soprattutto, di essere accompagnata in un processo di transizione verso la piena sostenibilità;
inoltre, malgrado nella stessa nota l'azienda si dica pronta a «condividere con i sindacati e con le parti sociali soluzioni che possano sostenere [i 47 lavoratori coinvolti] nel miglior modo possibile durante questa transizione», le modalità e la celerità dei tempi con cui la notizia è stata trasmessa suscita sconcerto e perplessità, visto che la nota è stata pubblicata in contemporanea all'assemblea generale aziendale dei lavoratori alla presenza dell'amministratore delegato;
non si può escludere, poi, il rischio che tale disimpegno possa riverberarsi su altre aziende legale al ciclo produttivo degli impianti brindisini di LyondellBasell, mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro, oltre ai 150 complessivi dell'azienda stessa, tra cui anche quelli (circa 480) legati alle produzioni del cracking di Brindisi;
infine, un ulteriore timore deriva dal fatto che l'esercizio del solo impianto PP2 potrebbe rappresentare, nel medio periodo, un ulteriore fattore di insostenibilità della produzione per l'azienda, sancendo la chiusura definitiva di LyondellBasell a Brindisi, con essa, un durissimo colpo a una filiera ad alto valore strategico come quella della chimica –:
se e quali iniziative intendano intraprendere per scongiurare il rischio di chiusura dell'impianto P9T di Brindisi e tutelare di conseguenza le professionalità coinvolte;
se e quali iniziative intendano intraprendere in tema di politiche industriali per salvaguardare settori strategici per gli interessi economici nazionali come quello chimico.
(4-01536)
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
ASCARI, PAVANELLI e AMATO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto si apprende da fonti di stampa (www.lanazione.it del 1° giugno 2023), un detenuto con problemi psichiatrici del carcere di Terni è morto dopo che – secondo una prima ricostruzione – avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria cella – posta nella sezione G «accoglienza» – rimanendo intossicato dal fumo; si tratta di un trentacinquenne originario del Nord Africa che doveva rispondere di reati connessi agli stupefacenti; inutili i soccorsi portati dai sanitari, che hanno tentato di salvare la vita all'uomo;
nell'accaduto sarebbero rimasti lievemente intossicati anche altri detenuti;
sulla vicenda ci sono delle indagini in corso da parte della polizia penitenziaria di Terni, con il coordinamento della competente procura della Repubblica;
non si tratta di un episodio isolato: poco tempo prima nel carcere di Terni era avvenuto un altro episodio di violenza: un altro detenuto di origini magrebine aveva infatti colpito con un pugno un'infermiera impegnata a somministrargli la terapia farmacologica. La donna, finita a terra, era stata trasportata al pronto soccorso;
secondo i dati raccolti dall'associazione Antigone riportati dal Sappe – Sindacato autonomo polizia penitenziaria – (www.poliziapenitenziaria.it del 14 aprile 2023), nel carcere di Terni sono presenti 526 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 416 unità, con un tasso di sovraffollamento del 126,4 per cento; rispetto al totale, gli stranieri sono 114 mentre i condannati in via definitiva sono 235;
fra i detenuti, 257 sono ristretti in regime di alta sicurezza mentre quelli in regime di 41-bis, il cosiddetto carcere duro, sono 28;
dal punto di vista del personale, gli agenti di polizia penitenziaria prevista sono 241 ma quelli effettivamente presenti sono 203; di fatto, ci sono due agenti ogni 5 detenuti;
accanto agli uomini in divisa ci sono poi 5 educatori a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe in servizio 7, oltre a 34 volontari: «Si registrano carenze del personale educativo e trattamentale – rileva infatti Antigone – Nonostante di recente siano stati assunti 2 nuovi funzionari giuridico pedagogici, risultano ancora insufficienti rispetto al numero dei detenuti presenti. Il numero degli agenti di polizia è inferiore rispetto a quanto previsto in pianta organica (38 in meno)».
nel 2022 sono stati segnalati 58 casi di autolesionismo, 7 «aggressioni ai danni del personale» e 33 aggressioni fra detenuti; comportamenti che hanno portato a 53 provvedimenti di «isolamento disciplinare» che consistono nell'esclusione dalle attività in comune;
al bilancio dello scorso anno, vanno ora sommati gli «eventi critici» che hanno segnato i primi tre mesi e mezzo di questo 2023 –:
se il Governo sia a conoscenza della situazione del carcere di Terni e dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative intenda adottare per garantire il diritto alla salute dei detenuti con particolare riguardo al loro disagio psichico e il diritto alla sicurezza del personale educativo, addetto all'accoglienza e al trattamento dei detenuti, dei sanitari e degli agenti di polizia penitenziaria che operano nella struttura carceraria di Terni;
quali urgenti iniziative intenda promuovere per far fronte sia alla carenza di personale di polizia penitenziaria sia alle carenze del personale educativo e trattamentale presso la casa circondariale di Terni affinché non si ripetano episodi come quello narrato in premessa.
(4-01201)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, riferita la vicenda di un decesso occorso nel carcere di Terni, dovuto presumibilmente ad un'intossicazione dei fumi conseguente ad un incendio appiccato, quindi delle criticità, anche di organico, rilevabili nel carcere di Terni, avanzano quesiti sulle iniziative che si intendano perciò assumere.
In relazione al tragico evento critico occorso, risulta che, in data 30 maggio 2023, l'agente addetto alla vigilanza, giunto dinanzi alla camera di pernottamento occupata dal detenuto A.E.K.A., notava del fumo uscire dallo spioncino.
Avvicinatosi ulteriormente per condurre una verifica visiva sul detenuto, l'agente non riusciva nell'intento, poiché la camera era completamente invasa dal fumo.
Provvedeva, pertanto, a dare l'allarme e a chiamare il personale di sorveglianza generale che, nel frattempo, sopraggiungeva.
Una volta aperta la cella, invasa dal fumo a causa della finestra chiusa, il personale provvedeva ad aprire la porta del bagno, trovando il detenuto riverso a terra, privo di sensi, disteso sul fianco sinistro.
Il ristretto veniva condotto fuori dalla camera e portato in infermeria, dove il medico provvedeva immediatamente ad allertare il 118 e ad avviare, purtroppo inutilmente, tutte le procedure salvavita.
Del decesso veniva subito data informazione, per le vie brevi, al pubblico ministero di turno, al provveditore regionale per la Toscana e l'Umbria, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Il magistrato di sorveglianza raggiungeva l'istituto per un sopralluogo e per conferire con il personale e alcuni detenuti.
La camera di pernottamento occupata dal detenuto deceduto è stata oggetto di accurati rilievi fotografici poi sottoposti a sequestro come disposto dal pubblico ministero.
La salma veniva trasferita all'ospedale civile di Terni per essere custodita nei locali dell'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Il successivo 7 giugno 2023, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento dava disposizione al locale provveditorato regionale di procedere ad approfondita indagine ispettiva, al fine di ricostruire cause e modalità dell'evento.
Allo stato, si è in attesa di riceverne gli esiti.
Come detto, della vicenda risulta pienamente investita la Procura della Repubblica presso il tribunale di Terni, autorità giudiziaria competente, che ha già conferito le più opportune deleghe investigative.
Ciò precisato, l'analisi statistica degli eventi critici riferibili al carcere di Terni, evidenzia che nel corso dell'anno 2022, si sono registrati n. 58 episodi di autolesionismo; n. 7 atti di aggressione fisica perpetrati ai danni del personale di polizia penitenziaria e n. 35 colluttazioni tra detenuti.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 3 luglio 2023 (data dell'ultima comunicazione resa), invece risultano n. 23 atti di autolesionismo, n. 4 aggressioni al personale di polizia penitenziaria e n. 13 colluttazioni tra detenuti.
Quanto al tema degli organici, come ribadito in altre occasioni, si evidenzia che il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace turn over del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
Riduzione, come è noto, operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista, altresì da successivi interventi normativi, che hanno rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del corpo della polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione.
Sul punto, giova rammentare che, allo stato, a fronte di un organico totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonta a n. 35.960 unità.
Va inoltre rammentato che nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al turnover, l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.
Ciò precisato, sempre a fini razionalizzazione ed efficienza nonché adeguamento agli interventi legislativi medio tempore intervenuti, e in via di predisposizione il nuovo decreto ministeriale che andrà a sostituire il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, per la redistribuzione della dotazione organica del corpo.
Merita ancora rammentare che è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
Quanto alla precipua situazione del carcere di Terni si evidenzia che, a fronte di un organico previsto in 241 unità, ne risultano presenti 195, comprese 6 unità distaccate in entrata e 33 in uscita, inferiore, dunque, di n. 46 unità.
Le carenze riguardano il ruolo dei funzionari (-1), degli ispettori (-5), e dei sovrintendenti (-27); di contro, il ruolo agenti/assistenti risulta in esubero di n. 14 unità.
Con riferimento al ruolo dei funzionari, si rappresenta che è in essere la procedura concorsuale per 120 posti, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
Relativamente al ruolo degli ispettori, all'esito del concorso interno, per titoli, a complessivi n. 691 posti l'organico della casa circondariale di Terni è stato incremento di n. 8 unità maschili.
Si evidenzia inoltre, che è in corso ulteriore procedura concorsuale per n. 411 posti al cui esito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria terrà nella massima considerazione le esigenze del penitenziario di Terni, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, è in essere il concorso per titoli, a complessivi n. 583 posti.
Al riguardo, a conclusione della procedura concorsuale e del relativo corso di formazione, è prevista l'assegnazione al carcere di Terni n. 12 unità maschili e n. 1 unità femminile; personale che raggiungerà gradualmente l'istituto pescarese entro la fine del corrente anno.
Infine, con riferimento al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico della casa circondariale di Terni è stato incrementato di n. 6 unità maschili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e del 180° corso, avvenute nei mesi di maggio e luglio 2022.
È, inoltre, in fase di espletamento il 181° corso per la formazione di n. 1.471 allievi agenti e, al termine dello stesso, saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le fattive esigenze della casa circondariale di Terni mediante l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
Con riferimento, invece, alla segnalata carenza organica nei profili appartenenti al Comparto funzioni centrali, si riferisce che con riguardo al profilo di funzionario della professionalità giuridico pedagogica, su complessive n. 6 unità previste ne risultano assegnati n. 7, di cui uno in mobilità verso altra amministrazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI, CARAMIELLO e PAVANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
si è appreso da fonti di stampa dell'ennesimo ed evitabile femminicidio: M. F. aveva 63 anni, era un'infermiera in pensione ed è stata uccisa a Rovereto a colpi di accetta da un vicino di casa, S. Z. I., davanti agli occhi del figlio e dell'anziana madre;
in data 15 marzo 2023, la signora M. F. aveva denunciato per stalking quel vicino, recidivo, che poi l'ha assassinata; aveva, altresì, richiesto l'applicazione di misure cautelari fondamentali per la tutela della propria incolumità e dei suoi familiari;
consta agli interroganti che la procura della Repubblica di Rovereto, in data 22 marzo 2023, a distanza di 7 giorni dal deposito della denuncia, abbia richiesto l'archiviazione del procedimento sull'assunto che «è compromessa l'attendibilità complessiva della F. in quanto la vicenda viene ricondotta in un più ampio teatro di contrasto di vicinato condominiale»;
sembrerebbe che nessuna attività d'indagine sia stata svolta: né l'audizione della querelante, né dei testi indicati nella denuncia, né l'analisi della documentazione depositata, tra cui i certificati del pronto soccorso;
avverso la richiesta di archiviazione è stata presentata opposizione e per il 26 settembre 2023 è stata fissata la relativa udienza;
la signora M. F. ha denunciato, non è stata ascoltata ma è stata ritenuta inattendibile ed è stata uccisa;
quanto verificatosi non è accettabile; è necessario che le autorità competenti facciano rapidamente luce sull'accaduto –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se e quali iniziative, nell'ambito della propria competenza, anche di carattere ispettivo e disciplinare, abbia già intrapreso o intenda intraprendere nei confronti delle autorità interessate, al fine di evitare in futuro che per simili negligenze vengano assassinate altre donne.
(4-01483)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere posto in risalto che, come emerge dalla relazione estesa in data 23 agosto 2023 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, la vicenda relativa all'omicidio di F. M. secondo la tesi di accusa commesso in Rovereto il 28 luglio 2023 ad opera di S. L. Z. si innesta in una situazione di profondo dissidio condominiale tra il nucleo familiare di S. L. Z., proprietario di una abitazione ubicata in una palazzina composta da 6 appartamenti, e la F. M., residente in uno dei 4 appartamenti di sua proprietà siti nella menzionata palazzina.
Siffatto dissidio dava origine nel complesso a 6 procedimenti penali avviati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto:
1) procedimento penale contrassegnato dal n. 126/2021 R. G. N. R. mod. 21 bis a carico di B. F., avente ad oggetto i reati di lesioni, minacce e percosse commessi in data 10 luglio 2021 in danno di S. L. Z. e della di lui consorte S. M. Z. Questo procedimento penale veniva iscritto in data 15 luglio 2021 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto in seguito alla querela sporta da S. L. Z. e da S. M. Z.
L'episodio in questione si realizzava nelle pertinenze della citata palazzina in quanto il B. F. era stato incaricato da F. M. di recarsi presso l'abitazione di S. L. Z. e di S. M. Z. al fine di rimuovere un blocco di marmo. In quel contesto vi sarebbe stato un alterco tra i coniugi S. L. Z. e S. M. Z. è il B. F., il quale ultimo si sarebbe reso responsabile dei reati di lesioni, minacce e percosse in danno dei primi due.
Alla stregua dell'opposto racconto sviluppato da F. M. e dal di lei figlio G.L., i coniugi S. L. Z. e S. M. Z. avrebbero invece in tale evenienza cagionato lesioni a B. F., il quale sporgeva denuncia a carico di costoro; in conseguenza di ciò, la procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto in data 17 luglio 2021 iscriveva il procedimento penale contrassegnato dal n. 856/2021 R. G. N. R. a carico dei coniugi S. L. Z. e S. M. Z.;
2) procedimento penale contrassegnato dal n. 856/2021 R. G. N. R. a carico dei coniugi S. L. Z. e S. M. Z., avente ad oggetto il reato di lesioni in concorso con prognosi superiore a giorni 20 commesso in data 10 luglio 2021 in danno di B. F. (episodio descritto innanzi sub 1)).
In sostanza, in relazione all'episodio avvenuto in data 10 luglio 2021 venivano aperti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto 2 distinti procedimenti penali a parti inverse.
Sulla base dell'attività istruttoria effettuata, la procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto riteneva sussistenti consistenti elementi di reità in danno di B. F. (nei cui confronti veniva pertanto esercitata l'azione penale) per i reati di lesioni, minacce e percosse commessi in danno di S. L. Z. e della di lui consorte S. M. Z., mentre gli elementi raccolti erano considerati carenti con riferimento alle posizioni dei coniugi S. L. Z. e S. M. Z., per le quali veniva avanzata richiesta di archiviazione accolta dal competente Gip in data 2 maggio 2022. Sul punto merita di essere sottolineato che la richiesta di archiviazione veniva avanzata dalla parte pubblica anche sulla scorta degli inequivocabili elementi anche documentali prodotti dalla difesa dei coniugi S. L. Z. e S. M. Z.;
3) procedimento penale contrassegnato dal n. 30/2023 R. G. N. R. iscritto in data 10 gennaio 2023 a carico di S. L. Z., avente ad oggetto i reati di furto con strappo e di lesioni denunciati da F. M., la quale affermava di essere rimasta vittima in data 29 dicembre 2022 di tali condotte ad opera di S. L. Z., che le aveva sottratto il telefono cellulare e l'aveva colpita al volto provocandole lesioni personali. In seguito a questa denuncia la procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto avviava due procedimenti penali nei confronti di S. L. Z., l'uno per il reato di furto di strappo e l'altro (contrassegnato, dal n. 4/2023 R. G. N. R. mod. 21 bis, di competenza dell'ufficio del giudice di pace) per il reato di lesioni personali;
4) procedimento penale contrassegnato dal n. 4/2023 R. G. N. R. mod. 21 bis iscritto in data 11 gennaio 2023, avente ad oggetto le lesioni personali asseritamente patite in data 29 dicembre 2022 da F. M. ad opera di S. L. Z. La procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, al termine dell'attività istruttoria eseguita, riteneva assenti consistenti elementi di reità con riferimento alla posizione di S. L. Z. (ciò che giustificava la presentazione della richiesta di archiviazione) in relazione sia al reato di lesioni personali sia a quello di furto con strappo. Riguardo a quest'ultimo delitto, la richiesta di archiviazione veniva avanzata dalla parte pubblica anche in seguito alla produzione di filmati dalla cui visione inequivocabilmente emergeva che la F. M. si era resa responsabile di condotte di danneggiamento e di provocazione in pregiudizio di S. L. Z. Peraltro i certificati medici prodotti da F. M. apparivano al P. M. procedente non conferenti e incompatibili con il tipo di aggressione denunciata. Le due richieste di archiviazione avanzate in data 8 marzo 2023 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto venivano accolte dal competente Gip il 30 giugno 2023 e il 5 luglio 2023;
5) procedimento penale contrassegnato dal n. 12/2023 R. G. N. R. mod. 21 bis iscritto in data 21 gennaio 2023 a carico di F. M., avente ad oggetto i reati di minacce e lesioni commessi in danno di S. M. Z. (consorte di S. L. Z.) in data 29 dicembre 2022. Si tratta di un procedimento penale a parti inverse rispetto a quelli esaminati ai precedenti numeri 3) e 4). Dall'attività istruttoria eseguita emergeva, a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, che, a fronte della inconsistenza delle accuse mosse da F. M. nei confronti dei coniugi S. M. Z. e S. L. Z., la querela sporta da S. M. Z. in danno di F. M. risultava invece idoneamente provata ai fini dell'esercizio dell'azione penale (vedasi certificato di pronto soccorso per «...distorsione gomito bilaterale con abrasione...» con prognosi di giorni 10);
6) procedimento penale contrassegnato dal n. 353/2003 R. G. N. R. iscritto in data 15 marzo 2023, avente ad oggetto il reato di stalking commesso da S. L. Z. nei confronti di F. M. In questo caso la querela sporta da F. M., a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, richiamava in via esclusiva talune circostanze risalenti e inerenti esclusivamente l'uso delle parti comuni, due aggressioni asseritamente commesse in data 16 settembre 2021 e in data 25 dicembre 2022 carenti di prove documentali e di testimoni oculari, una ingiuria asseritamente commessa nel corso del mese di settembre dell'anno 2022 e l'aggressione asseritamente avvenuta il 29 dicembre 2022. La vicenda relativa a siffatta aggressione rappresentava la parte prevalente della querela, ma risultava di già esaminata nell'ambito dei procedimenti penali contrassegnati dal n. 30/2023 R. G. N. R. e dal n. 4/2023 R. G. N. R. mod. 21 bis entrambi conclusisi con l'accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P. M. presso il tribunale di Rovereto in merito alla posizione di S. L. Z.; al contrario, la querela a parti invertite presentata da S. M. Z. (consorte di S. L. Z.) verso la F. M. aveva portato all'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima F. M. per il reato di lesioni personali commesso in danno di S. M. Z.
Sulla scorta degli elementi sinora passati analiticamente in rassegna, emerge quindi un quadro di linearità e legittimità dell'agire da parte dei magistrati degli uffici giudiziari di Rovereto che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo.
Tutte le decisioni adottate risultano invero corroborate da prove documentali e dichiarative e il contesto in cui siffatta vicenda si è via via dipanata e aggravata, caratterizzato da rapporti di pessimo vicinato, rientra in un ambito di relazioni umane estremamente diffuso che non poteva di certo lasciare presagire un esito così infausto.
Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, appare evidente come non vi sia spazio per iniziative e censure di carattere ispettivo o disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda in esame, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI, SCOTTO, AMATO, CAROTENUTO, GUERRA, CHERCHI, MARIANNA RICCIARDI, CASO, ZARATTI, GRIMALDI, DI LAURO, ORRICO, QUARTINI, CARAMIELLO, BARZOTTI, FRATOIANNI, PELLEGRINI, BRUNO, PICCOLOTTI, DORI, SARRACINO, GIULIANO, AURIEMMA, ALFONSO COLUCCI, D'ORSO, SANTILLO, TORTO, DONNO, LOMUTI, ONORI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
si apprende da fonti di stampa («Italo palestinese arrestato senza accuse da Israele» – il manifesto) che il Sig. Khaled El Qaisi, cittadino italo-palestinese, studente di lingue e civiltà orientali presso l'Università La Sapienza di Roma e fondatore del Centro documentazione palestinese, è stato arrestato dalle autorità israeliane lo scorso 31 agosto 2023;
El Qaisi stava attraversando il valico di frontiera di «Allenby» dopo aver trascorso le vacanze a Betlemme quando, al controllo dei bagagli e dei documenti, è stato tratto in arresto sotto lo sguardo incredulo del figlio e della moglie e messo in isolamento senza un'accusa formale nei suoi confronti e senza la possibilità di parlare con il suo avvocato;
da allora non si hanno notizie né in merito allo stato di salute psicofisica dell'uomo né in merito alle accuse mosse nei suoi confronti;
è doveroso che le autorità italiane competenti facciano rapidamente luce sull'accaduto e si attivino per tutelare i diritti di un proprio cittadino –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti in premessa;
se e quali iniziative intenda adottare per accertare le condizioni di salute del Sig. Khaled El Qaisi e le ragioni della sua custodia, verificando al contempo che al cittadino siano garantiti i diritti all'equo processo e di difesa, onde evitare che diritti umani fondamentali siano violati.
(4-01586)
Risposta. — Il signor Khaled El Qaisi, nato a Gerusalemme il 10 febbraio 1995 e residente a Roma, con doppia cittadinanza italo-palestinese, è stato fermato al valico di frontiera di «Allenby», tra Israele e Giordania, mentre attraversava il confine insieme alla moglie e al figlio.
Il signor El Qaisi sarebbe stato posto in stato di fermo per «ragioni di sicurezza» dalle autorità israeliane durante i controlli al valico, per poi essere condotto dapprima presso l'istituto penitenziario di Petach Tikvah e, successivamente, presso il carcere della città di Ashkelon.
Durante le prime udienze preliminari, il giudice ha convalidato la detenzione di El Qaisi sino alla data del 21 settembre 2023, disponendo il divieto di incontrare il proprio avvocato sino al 14 settembre. Divieto che, in virtù della normativa israeliana per i «security-related crimes», avrebbe potuto essere esteso fino ad un massimo di 30 giorni dell'arresto.
Sin dall'inizio del caso, l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv monitora con dovuta costante attenzione la vicenda, mantenendo i contatti con la famiglia e con i legali del signor Khaled El Qaisi e sensibilizzando le competenti autorità locali affinché sia assicurata la piena ed effettiva tutela del suo diritto alla difesa e manifestando al contempo l'esigenza di un chiarimento sulle imputazioni rivolte al connazionale. Le autorità israeliane hanno confermato la loro massima attenzione al caso.
Il 7 settembre scorso ha avuto luogo la prima visita consolare presso il tribunale nella città di Rishon Lezion, nel sud di Tel Aviv. Nell'occasione, il signor El Qaisi è parso in buona salute e sereno, compatibilmente con le circostanze. Il personale dell'ambasciata d'Italia a Tel Aviv si è accertato che non avesse subito alcun maltrattamento e le condizioni detentive fossero dignitose. Anche grazie alla sensibilizzazione dell'ambasciata, il signor El Qaisi ha potuto incontrare il proprio legale il 13 settembre, quindi prima dello scadere del divieto inizialmente imposto dal giudice.
La seconda visita consolare è avvenuta il 14 settembre scorso presso il penitenziario di Petach Tikvah, dove nel frattempo il connazionale è stato nuovamente trasferito: i funzionari dell'ambasciata d'Italia hanno trovato il signor El Qaisi io uno stato psico-fisico buono e con l'occasione gli sono stati consegnati dei beni di conforto da lui richiesti nel corso della precedente visita. Una ulteriore visita consolare è stata tenuta il 20 settembre e ha confermato le buone condizioni del connazionale.
La Farnesina, anche attraverso l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, continua a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della questione e lo stato del connazionale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
CALDERONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con deliberazione della giunta comunale n. 133 del 13 giugno 2023 è stato approvato uno schema di protocollo d'intesa con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto a mente del quale l'Ordine, anche per il tramite della propria fondazione, si è impegnato a espletare a titolo gratuito in favore del comune una serie di attività professionali, quali: rilasciare pareri pro-veritate su argomenti d'interesse generale, partecipare a tavoli di studio e ai lavori delle commissioni consiliari;
l'articolo 3 della legge del 21 aprile 2023 n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» ha sancito la nullità delle clausole che prevedono compensi non equi dei professionisti che prestino la propria attività professionale in favore, fra gli altri soggetti, di pubbliche amministrazioni;
un ruolo di controllo sul rispetto delle disposizioni della legge è attribuito proprio agli ordini o collegi professionali (articolo 5, commi 4 e 5);
è palese, ad avviso dell'interrogante, la illiceità dell'accordo intercorso fra il comune e l'Ordine dei dottori commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto, soggetto deputato, come detto, al rispetto della nuova normativa sull'equo compenso in favore dei professionisti –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e se non intenda attivare i propri poteri di vigilanza e controllo sull'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.
(4-01189)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito che comune di Barcellona Pozzo di Gotto con deliberazione di giunta n. 133 del 13 giugno 2023 ha approvato uno schema di protocollo d'intesa con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto a mente del quale l'ordine, anche per il tramite della propria fondazione, si è impegnato a espletare a titolo gratuito in favore del comune una serie di attività professionali, quali: rilasciare pareri pro-veritate su argomenti d'interesse generale, partecipare a tavoli di studio e ai lavori delle commissioni consiliari, e ritenuto che l'articolo 3 della legge del 21 aprile 2023 n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» sancisce la nullità delle clausole che prevedono compensi non equi dei professionisti che prestino la propria attività professionale in favore, fra gli altri soggetti, di pubbliche amministrazioni, quindi che un ruolo di controllo sul rispetto delle disposizioni della legge è attribuito proprio agli ordini o collegi professionali, si avanzano quesiti circa la conoscenza della vicenda e circa l'eventuale attivazione dei poteri di vigilanza e controllo sull'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.
Orbene, richiesto di interloquire, l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto oltre ad allegare copia del citato protocollo, ha negato la ricorrenza di eventuali profili di conflittualità con le recenti disposizioni in materia di equo compenso, sul cui rispetto ha dichiarato peraltro di operare un costante controllo, conformemente ai poteri attribuitigli ex lege.
Naturalmente sarà cura della preposta articolazione ministeriale, nell'esercizio dei poteri di vigilanza previsti per legge, di esaminare il protocollo d'intesa, riservandosi di valutare la sussistenza di eventuali elementi di contrasto con la legge 21 aprile 2023, n. 49, ed avviando, se del caso, l'apposito procedimento di vigilanza.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
dallo scorso 20 maggio 2023 è in vigore la legge 21 aprile 2023, n. 49 sul cosiddetto «Equo compenso», destinata a cambiare radicalmente i rapporti tra le imprese e gli appartenenti alle professioni ordinistiche;
il provvedimento definisce tale «un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale» da determinarsi sulla base dei valori tariffari individuati con decreto ministeriale;
viene archiviato così un periodo di liberalizzazione dei compensi professionali per decretare, da un lato, il ritorno ad un sistema di compensi vincolati, i quali dovranno essere obbligatoriamente riparametrati ai valori tariffari minimi stabiliti con decreto ministeriale e, dall'altro, l'automatica nullità delle clausole che non prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti con decreto ministeriale per le diverse categorie interessate;
tali decreti, già vigenti per avvocati e professionisti ordinistici, dovranno essere adottati, per tutti gli altri professionisti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge – pertanto entro e non oltre il mese di agosto 2023 – e saranno aggiornati ogni due anni su proposta degli ordini e dei collegi professionali competenti;
tale previsione normativa comporta inevitabilmente la necessità di aggiornare le previsioni di spesa per oneri professionali in ragione del progressivo adeguamento dei compensi ai parametri tariffari ministeriali;
allo stato dei fatti, però, non risulta che il Ministero interrogato si sia attivato per intavolare un confronto con le diverse categorie professionali al fine di stabilire, di concerto con queste ultime, dei parametri che siano ritenuti accettabili e adeguati per chi svolge le professioni –:
se il Ministro interrogato, dando seguito a quanto previsto nella sopraindicata legge, intenda adottare iniziative per la convocazione di un tavolo di confronto con le categorie professionali al fine di concordare, di concerto con queste ultime, i nuovi valori tariffari minimi.
(4-01238)
Risposta. — Con l'interrogazione parlamentare in esame, focalizzata l'attenzione sull'entrata in vigore, della legge 21 aprile 2023, n. 49 sul cosiddetto «Equo compenso», destinata a cambiare radicalmente i rapporti tra le imprese e gli appartenenti alle professioni ordinistiche, si avanzano quesiti circa eventuali iniziative volte «alla convocazione di un tavolo di confronto con le categorie professionali al fine di concordare, di concerto con queste ultime, i nuovi valori tariffari minimi».
Come correttamente indicato, la materia del diritto a un equo compenso per l'attività lavorativa espletata è stata di recente novellata dalla legge n. 49 del 2023, con la quale, nell'ottica di una rivisitazione organica, è stato esteso il regime di tutela del professionista anche nei confronti della committenza pubblica.
La normativa in questione, in particolare, secondo le previsioni dell'articolo 2, si applica ai rapporti professionali relativi alla prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; essa si applica, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Le disposizioni della legge n. 49 del 2023 non si applicano, invece, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, i quali garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
Le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 stabiliscono, poi, la nullità delle clausole che prevedano un compenso non equo – definendone i parametri sotto plurime sfaccettature –, nonché dettano gli strumenti di tutela in favore del professionista per l'adeguamento a equità del trattamento economico ricevuto, compresa la possibilità di ottenere, in via giudiziale, non soltanto le differenze sui compensi percepiti, ma anche un indennizzo.
Di particolare rilevanza, inoltre, è il disposto di cui all'articolo 5, comma 5, in base al quale «gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge».
La disposizione, invero, nel prevedere l'obbligo degli ordini professionali di adottare disposizioni deontologiche, per sanzionare le violazioni commesse dai propri iscritti, assume una funzione centrale al fine di prevenire fenomeni elusivi, a scapito non soltanto dell'immagine della categoria professionale, ma anche di quei professionisti che, alla stregua del dettato normativo, rifiutino di sottostare a una logica di sfruttamento retributivo.
Quanto sopra precisato, effettivamente, ai sensi del primo comma del sopra richiamato articolo 3 la valutazione sull'equità del compenso è effettuata alla stregua degli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti, agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 49 del 2023.
Sul punto il Ministero, su richiesta di taluni organismi rappresentativi di categorie potenzialmente interessate al tema delle applicazioni delle (nuove) disposizioni della legge 49 del 2023 in materia di equo compenso, quali l'Abi, Ania, Assonime, aveva celermente organizzato apposita riunione, così da consentire le invocate interlocuzioni.
Tuttavia, la prima ed iniziale convocazione, anche sulla base di precipue richieste di partecipazione da parte di ulteriori categorie professionali quali l'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, il Consiglio nazionale degli ingegneri, l'organismo congressuale forense, la ConfProfessioni, il Consiglio nazionale del notariato, nonché in accordo con il co-interessato Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata rinviata a data da individuarsi ma certamente prossima, tale da consentire un'efficace organizzazione di riunioni che coinvolgano i rappresentanti delle professioni vigilate e così acquisirne il relativo ed imprescindibile apporto conoscitivo.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
in data 1° luglio 2023 è prevista l'entrata in vigore della riforma della mediazione di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile) che ha inciso sull'articolo 16, comma 1-bis, punto b) del decreto legislativo n. 28 del 2010, introducendo l'obbligo dello svolgimento in via esclusiva dei servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
tale obbligo sta recando disagio a tantissimi organismi, che per assolvere alla nuova prescrizione dovranno apportare modifiche importanti ed onerose all'atto costitutivo dell'ente, in taluni casi dovrà essere eretto addirittura un nuovo soggetto giuridico con nuovi elementi identificativi (codice fiscale/partita Iva/codice univoco/registrazioni camerali);
ne consegue peraltro che il Ministero verrà letteralmente travolto da un nuovo rilevante carico di lavoro, consistente nella verifica dei nuovi requisiti per ogni organismo iscritto o che intenda iscriversi al relativo registro, il funzionamento delle procedure di mediazione verrà inesorabilmente ritardato, paralizzato e compromesso, e sorgeranno numerose controversie amministrative conseguenti ai provvedimenti ministeriali di cancellazione degli organismi stessi;
la previsione dell'esclusività dello scopo istituzionale rischia dunque di apportare più disagi che benefici –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di adottare le iniziative di competenza al fine di rivedere l'intervento normativo di cui in premessa o, in via subordinata, garantire che gli organismi già costituiti non siano obbligati all'esclusività dello scopo istituzionale, ma siano piuttosto obbligati ad assicurare una gestione separata ed un'autonomia finanziaria e funzionale riservata ai servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti.
(4-01263)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, riferite delle criticità che si verranno a creare con l'entrata in vigore della riforma della mediazione di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma del processo civile), in ragione dell'introdotto obbligo dello svolgimento in via esclusiva dei servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, con conseguenti ricadute in tema di incombenze burocratiche, si avanzano quesiti in ordine ai provvedimenti che si intendano adottare per la risoluzione delle problematiche.
Orbene, va preliminarmente osservato che l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora rubricato «Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori» è stato significativamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con l'aggiunta dei commi 1-bis ed 1-ter, volti a specificare, il primo, la «garanzia di serietà» e, il secondo, «la garanzia di efficienza», già previsti per gli organismi di mediazione dal comma 1 del medesimo articolo 16, ma sinora disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa di rango regolamentare.
In particolare, il comma 1-bis individua, come comprovanti in modo specifico la serietà dell'organismo di mediazione, i requisiti: a) della «onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi»; b) della «previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti»; c) dell'«impegno dell'organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie» in tutti i casi nei quali l'organismo stesso «ha un interesse nella lite».
Il comma 1-ter dell'articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza dell'organismo nei requisiti di «adeguatezza dell'organizzazione, ... capacità finanziaria, ... qualità del servizio, ... trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché ... qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e ... dei mediatori».
L'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, lettera c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito al comma 1 – per quanto qui interessa – che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere v) e z) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, precisando tuttavia ai successivi commi 2 e 3 che organismi di mediazione ed enti di formazione in materia di mediazione, se intendono mantenere l'iscrizione nel rispettivo registro ed elenco, «sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare ... istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti» rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 16-bis, come modificati dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Per entrambe le tipologie di enti, inoltre, l'articolo 41 ha stabilito che «Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro», prevedendo per i soli organismi di mediazione che «Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti».
Va poi rammentato che lo scorso 28 febbraio, in virtù dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono entrati in vigore l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 8-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo rispettivamente modificato e introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1) e i) del decreto legislativo n. 149 citato.
L'articolo 3, comma 4 citato prevede in particolare che «La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis», il quale a sua volta dispone: «1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005».
Si tratta, pertanto, di un intervento normativo complessivo volto a modificare in modo consistente i requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere per mantenere l'iscrizione nel registro, a fronte di cui la maggior parte di loro hanno già presentato la relativa domanda entro il previsto termine del 30 aprile 2023 – ai sensi del citato all'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 – e provveduto ad adoperarsi per realizzare il prescritto adeguamento.
L'ufficio che si occupa della mediazione è certamente onerato dalla necessità di valutare l'adeguamento degli organismi agli altri requisiti di legge – oltre a quello dell'esclusività dell'oggetto sociale –, senza considerare che un eventuale ripensamento sul punto determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a scapito di quanti abbiamo già apportato le modifiche statutarie necessarie per garantire l'esclusività dell'oggetto sociale.
A ciò va aggiunto che la previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo associativo esclusivo rappresenta una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
La ratio di tale innovazione va rinvenuta nella volontà legislativa di migliorare la qualità del servizio di mediazione offerto all'utenza, assicurando agli organismi un maggior grado di specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e associazioni che istituiscono organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare profili di incompatibilità con l'attività di mediazione.
Quanto sopra precisato, attualmente non emerge l'esigenza di una repentina modifica del nuovo impianto normativo, la cui introduzione è stata a lungo vagliata nell'ottica di riforma del processo civile e del rafforzamento dei correlati strumenti di definizione stragiudiziale delle liti.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il 19 maggio 2023 a Varenna, in provincia di Lecco, nel tratto compreso tra Fiumelatte e la località Coira, si è verificato un importante distaccamento di sassi, terra e detriti che ha causato il crollo parziale della volta di una galleria lungo la strada provinciale 72;
con la frana sarebbe andato in larga parte compromesso anche il sentiero del Viandante, un percorso escursionistico che costeggia tutta la sponda lecchese del lago di Como, considerato tra i percorsi più belli e maggiormente frequentati del territorio;
il tratto stradale e la tratta ferroviaria sono stati chiusi alla circolazione e il versante viene monitorato da provincia di Lecco, prefettura di Lecco, Rfi e Trenord per definire tempistiche e risorse necessarie, coinvolgendo nel recente sopralluogo tecnico anche la regione Lombardia;
secondo quanto appreso dalle fonti stampa, dalle riunioni che si sono tenute nel corso di questi giorni, presiedute dal prefetto Sergio Pomponio, è emersa la necessità di un nuovo piano per la gestione delle emergenze viabilistiche volto a prevedere nel dettaglio il coordinamento e la definizione di una risposta di sistema alle criticità sulla mobilità automobilistica e ferroviaria;
in particolare, secondo quanto riportato da leccotoday.it, il comitato operativo di viabilità, presieduto dal prefetto, ha approvato un documento speditivo elaborato dalla polizia stradale finalizzato a fronteggiare eventuali criticità del flusso veicolare sulla strada statale 36 che, attualmente, rappresenta l'unica alternativa dell'interruzione della strada provinciale 72, attraverso la previsione di possibili percorsi alternativi e di un preallertamento di tutte le componenti interessate nel piano di emergenza sull'infrastruttura viabilistica;
quanto all'ipotesi di riapertura stradale, in una nota diramata dal capo di gabinetto della prefettura di Lecco, Paola Cavalcanti, si legge che «le condizioni sono piuttosto critiche per la presenza di ingenti quantità di detriti e massi di grossa dimensione, che si sono spostati a seguito dello smottamento». «Gli interventi necessari verranno effettuati secondo un ordine di priorità», ne consegue che «i tempi di ultimazione dei lavori non sono ancora definiti»;
nel frattempo continua la situazione di disagio per pendolari e turisti, che affrontano giornalmente problemi anche con il servizio bus sostitutivi: mancano pullman sufficienti per tutti i viaggiatori, che sono migliaia, e scarseggiano anche gli autisti da coinvolgere –:
quali risorse e quali iniziative, per quanto di competenza e in accordo con gli enti territoriali interessati, i Ministri interrogati intendano mettere in campo per definire in modo concreto le tempistiche di intervento sui tratti interessati dalla frana di Varenna, al fine di risolvere i disagi dei pendolari e dei residenti nel territorio lecchese coinvolto.
(4-01081)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
Nella mattinata di venerdì 19 maggio 2923, una frana di notevoli dimensioni ha interessato la strada provinciale 72 in direzione Varenna-Lecco, in corrispondenza della galleria artificiale in località Fiumelatte e la sovrastante linea ferroviaria Tirano-Lecco, causando l'interruzione della circolazione stradale e ferroviaria.
Nei primi 10 giorni dall'evento, la prefettura di Lecco ha tenuto diversi incontri per seguire quotidianamente l'evolversi della situazione e per monitorare gli interventi che gli enti e gli organi competenti hanno posto in essere per la messa in sicurezza del versante roccioso e per la ripresa della circolazione.
Contestualmente la stessa prefettura ha coordinato le azioni finalizzate ad assicurare ogni possibile alternativa al traffico ferroviario e stradale per ridurre al minimo i disagi e, soprattutto, per garantire la sicurezza della circolazione.
In particolare, per quel che attiene la circolazione ferroviaria, è stato previsto un dispositivo sostitutivo dei treni utilizzando autobus e battelli, nonché un piano speditivo per la viabilità ordinaria da parte della protezione civile.
A seguito della messa in sicurezza del versante della frana e dei consolidamento strutturale della galleria, il traffico ferroviario è ripreso regolarmente a partire da domenica 11 giugno.
Per quel che attiene invece la circolazione stradale, l'interruzione della strada provinciale 72 ha comportato l'utilizzo della strada statale 36 anche per la viabilità locale del lungolago.
A tal proposito, nell'ottica di valorizzare il momento preventivo della pianificazione dell'emergenza, è stato elaborato dalla polizia stradale, e approvato dalla prefettura, un documento di viabilità alternativa, operante anche nell'ipotesi di chiusura dei tratti critici della strada statale 36.
I lavori per la messa in sicurezza della galleria, sono stati effettuati dopo quelli ferroviari e la circolazione stradale è ripresa regolarmente in entrambi i sensi di marcia il 20 giugno scorso.
In via generale, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, interpellata sulla vicenda dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha comunicato che i gestori delle reti dovranno programmare e adottare tutti gli interventi necessari al fine della gestione in sicurezza della rete stradale e ferroviaria.
Da quanto sopra emerge che anche nel contesto di un grave evento franoso come quello di Fiumelatte, grazie all'efficienza del sistema multilivello della Protezione civile, tutti gli interventi posti in essere sin dall'immediatezza dell'evento hanno contributo alla sicurezza viabilistica, riducendo al minimo i disagi e garantendo la sicurezza della circolazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Emanuele Prisco.
FRATOIANNI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
da una segnalazione ricevuta si apprende che, ormai da parecchio tempo, gli appartenenti alla comunità ghanese presente in Italia e i loro parenti che vivono in Ghana lamentano gravi difficoltà nei servizi forniti dalla nostra ambasciata d'Italia presente a Accra;
il più grave risulta essere quello dell'eccessivo tempo di attesa cui bisogna sottostare una volta presentato alla suddetta ambasciata qualsiasi tipo di documento da omologare in Italia, come ad esempio: atti di nascita, casellario giudiziario, certificati di matrimonio;
in alcuni casi, quando la validità del documento è limitata nel tempo, come nel caso del casellario giudiziario, obbligatorio per la richiesta della cittadinanza italiana, il rischio più evidente è di impiegare tempo e risorse economiche per tradurre, omologare e spedire con corriere espresso in Italia un documento già scaduto o prossimo alla scadenza;
disagi anche peggiori si verificherebbero nel caso delle richieste di ricongiungimento familiare, in cui il diritto alla unità familiare verrebbe compromesso dai lunghi tempi di rilascio del visto;
infatti, da quando i ghanesi riescono ad ottenere il nulla osta al ricongiungimento dalla prefettura, hanno sei mesi di tempo per presentarli all'ambasciata di Accra per ottenere il visto di ingresso per i loro parenti;
purtroppo, questi sei mesi risultano essere ormai insufficienti dal momento che spesso, in questo arco di tempo, i parenti che vivono in Ghana non riescono nemmeno ad ottenere un appuntamento presso l'ambasciata, con la conseguenza che il periodo di validità del nulla osta scade e il congiunto in Italia è costretto a ricominciare da capo l'intero iter, chiedendo un nuovo nulla osta;
anche le missive inviate via PEC dai legali dei congiunti presenti in Italia sembrerebbe non ottengano risposte dall'ambasciata –:
se il Ministro interrogato non intenda verificare la veridicità dei fatti segnalati in premessa e, in caso venissero confermate le criticità esposte, quali iniziative di competenza intenda assumere per superare i gravi ritardi con cui l'ambasciata italiana in Ghana riscontra le richieste dei cittadini ghanesi residenti in Italia e dei loro congiunti.
(4-01321)
Risposta. — Il Ghana è tra i Paesi che si caratterizzano per un elevato rischio migratorio. È particolarmente diffuso il fenomeno del falso documentale e del falso ideologico. Per questa ragione, l'ambasciata d'Italia ad Accra svolge sistematicamente istruttorie approfondite per ciascuna delle pratiche di visto trattate.
In merito alle domande di visto per ricongiungimento familiare, il decorrere dei termini di validità del «nulla osta» rilasciato dalla competente prefettura (durata di sei mesi) è sospeso dal momento in cui viene richiesto l'appuntamento presso l'ambasciata (o presso la società esterna che opera per conto della sede diplomatica); la sospensione del decorrere dei termini vige fino alla fine della trattazione della domanda di visto. Non vi è dunque alcun rischio che tali «nulla osta» scadano durante il periodo di trattazione delle istanze.
Infine, per la verifica di autenticità delle documentazioni di stato civile presentate dall'utenza, la sede deve affidarsi ai controlli delle autorità ghanesi, il cui sistema di stato civile è di recente organizzazione e conseguentemente presenta tuttora talune criticità e lentezze nei riscontri forniti.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
FRIJIA. — Al Ministro della difesa, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
il Museo tecnico navale di La Spezia è il più importante in Italia nel suo genere e tra i più antichi al mondo; erede della tradizione marittima e navale sabauda, da sempre impegnato nella tutela e valorizzazione di cimeli e reperti testimonianza di navigazioni, esplorazioni, battaglie, esperienze scientifiche e invenzioni di estremo rilievo, che concorrono a preservare una parte fondamentale della memoria della comunità nazionale;
mentre si attende a giorni l'emissione del bando di Difesa servizi spa teso ad individuare un operatore economico per la gestione del museo, già oggetto di due manifestazioni di interesse, è arrivata inaspettata la notizia, certamente positiva, che si starebbero profilando occasioni di sviluppo della struttura per effetto di nuove risorse finanziarie pubbliche;
solo a inizio anno era arrivato un fermo diniego dalle rappresentanze sindacali all'ipotesi di cessione ai privati della gestione dell'importante museo, fiore all'occhiello della Marina e della stessa città di La Spezia: da almeno due anni, infatti, Difesa servizi, società in house del Ministero della difesa che si occupa di gestire e valorizzare gli asset patrimoniali, stava lavorando a un bando per affidare la gestione della struttura a società esterne, con preoccupanti ricadute anche sul piano occupazionale;
è notizia di questi giorni, invece, che il Ministro Sangiuliano avrebbe manifestato l'intenzione di inserire il museo tra gli interventi strategici del Piano strategico grandi progetti culturali;
se tale intendimento fosse confermato, si aprirebbero prospettive rilevanti per il museo con la destinazione di finanziamenti specifici fondamentali per la tutela, riqualificazione e promozione culturale della struttura, con ricadute positive non solo per la conservazione del patrimonio museale ma per tutto il territorio;
da tempo si parla del progetto di espansione logistica del museo, della possibilità di dare degna allocazione a reperti conservati nei magazzini e della importante musealizzazione del primo sommergibile che uscirà dai ranghi della flotta per limiti di età –:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito al Museo tecnico navale di La Spezia, al fine di garantirne il funzionamento, la riqualificazione e promozione culturale.
(4-00823)
Risposta. — Per gli aspetti di più stretta competenza della Difesa, si rende noto che il 21 aprile 2023 è stato pubblicato il bando per l'affidamento a terzi della gestione economica del Museo tecnico navale (Mu.te.na.) di La Spezia, ai sensi della Convenzione, in data 23 dicembre 2019, tra lo Stato Maggiore della Marina, la direzione dei lavori e del demanio e difesa servizi S.p.A.
Il programma di gestione del Mu.te.na. riguarda la riorganizzazione e il potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi museali mediante la ridefinizione degli spazi espositivi – prevedendo anche una migliore fruizione e valorizzazione delle collezioni esistenti – e la progressiva implementazione di apparati tecnologici e multimediali, in modo da realizzare un assetto in grado di coinvolgere emotivamente il visitatore e rendere fruibile il museo e i suoi contenuti anche da remoto.
Al fine di migliorare l'offerta espositiva del museo, è al vaglio un'ipotesi di ampliamento della struttura ed è in corso una ricognizione di oggetti di rilevanza storico-tecnologica e archeologico-industriale presenti nell'area arsenalizia e un'attività conoscitiva e di ricerca per la musealizzazione di mezzi navali minori e di un sommergibile di prossima radiazione dal novero di quelli in servizio.
Con riferimento, invece, alla possibilità di inserire il museo tra gli interventi del piano strategico grandi progetti culturali, rendo noto che il Ministero della cultura, sentito al riguardo, ha comunicato che, nell'ambito della propria programmazione strategica, i luoghi appartenuti alla storia militare del nostro Paese sono oggetto di primaria attenzione poiché rivestono interesse di natura culturale e identitaria.
In tale ottica, la prospettiva è quella di stanziare finanziamenti specifici per la loro tutela, riqualificazione e promozione a beneficio non solo del patrimonio culturale in sé, ma, di riflesso, di tutto il territorio interessato alla valorizzazione anche di ulteriori reperti conservati nei magazzini o da musealizzare.
Per quanto precede in premessa, si potrà valutare, in futuro, l'opportunità di un investimento sul Museo tecnico navale di La Spezia a valere sulla programmazione del piano strategico grandi progetti beni culturali, anche in considerazione del fatto che il programma si pone l'obiettivo di rilanciare beni e siti di notevole interesse e importanza nazionale per i quali si rende necessario realizzare progetti organici di tutela e riqualificazione.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.
GHIRRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si apprende che nella Casa di reclusione di Isili un detenuto, affetto da problemi psichiatrici, avrebbe attaccato un poliziotto con calci e pugni, tentando poi di strangolarlo;
la causa scatenante della furia aggressiva del detenuto sarebbe stata la necessità di assumere la terapia e l'impazienza nell'attesa del proprio turno davanti all'infermeria;
nonostante il tentativo del responsabile della sorveglianza di calmarlo, il detenuto avrebbe reagito improvvisamente aggredendo violentemente il poliziotto;
l'agente penitenziario, gravemente ferito all'orecchio e riportante contusioni in varie parti del corpo, avrebbe avuto difficoltà a respirare a causa dello strangolamento subito e sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale;
sembrerebbe, inoltre, che senza l'immediato e provvidenziale intervento dell'ispettore di polizia penitenziaria presente e degli altri poliziotti penitenziari accorsi in aiuto, l'aggressione avrebbe potuto avere conseguenze tragiche;
questo episodio evidenzia ancora una volta i rischi e le sfide che i poliziotti penitenziari affrontano quotidianamente nella gestione di detenuti con problemi psichiatrici;
peraltro, questa situazione mette nuovamente in luce la carenza di personale all'interno delle strutture carcerarie: nella Casa di reclusione di Isili, infatti, al 31 marzo 2023 vi erano 64 effettivi di polizia penitenziaria a fronte di 81 previsti, 13 amministrativi effettivi a fronte di 20 previsti e 3 educatori effettivi su 5 previsti –:
se e come si intenda garantire l'assegnazione del personale necessario al buon funzionamento della Casa di reclusione di Isili;
se si intenda adottare iniziative urgenti, di concerto con i sindacati di Polizia e con i responsabili delle strutture, per la stesura di adeguati protocolli e lo stanziamento di risorse per garantire la sicurezza sia per il personale penitenziario che per i detenuti stessi.
(4-01239)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito di un aggressione in danno di un appartenente alla polizia penitenziaria, occorsa nel carcere sardo di Isili, e riconducibile a un detenuto affetto da problematiche psicologiche, quindi di altre criticità, in particolare di organico, e di sovraffollamento, con conseguenziali ricadute anche in tema di sicurezza e di ambienti lavorativi nonché sulla concreta opera di rieducazione dei condannati, si avanzano quesiti sulle iniziative che si intendano perciò assumere.
Con riferimento all'evento critico, questo è ascrivibile al detenuto di media sicurezza M.g.v allocato presso la sezione reclusione a custodia aperta della casa di reclusione di Isili, il quale, il 17 giugno 2023, verso le ore 8:30 circa, rientrava dal lavoro per assumere là terapia farmacologica prescrittagli.
Tuttavia, una volta riferitogli che avrebbe dovuto attendere i sanitari, il detenuto si rifiutava e iniziava a insultare e minacciare il personale presente, per poi colpire con calci e pugni il sovrintendente di sorveglianza generale, stringendogli con forza il collo come per strangolarlo.
Per quanto accaduto, il detenuto veniva spostato presso la sezione ex articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e nei suoi confronti, previo nulla osta del sanitario, veniva disposto l'isolamento precauzionale.
Il successivo 21 giugno 2023 veniva trasferito per motivi di ordine e sicurezza presso la casa circondariale di Cagliari, ove faceva ingresso in data 22 giugno e dove veniva allocato presso la sezione ex articolo decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 2000.
Naturalmente veniva altresì deferito all'Autorità giudiziaria competente per gli aspetti penalmente rilevanti.
Infine, in data 3 luglio 2023, il Consiglio di disciplina della direzione della casa circondariale di Cagliari applicava nei suoi confronti la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di quindici giorni.
Ciò precisato, in tema di organici, come ribadito in altre occasioni, si evidenzia che il Ministero della giustizia a mezzo del preposto D.a.p., pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace turn over del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
Come è noto, la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione.
Sul punto, giova evidenziare che, allo stato, a fronte di un organico totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione organica di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonta a n. 35.960 unità.
Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al turn over, l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.
In particolare, quanto al carcere di Isili, il personale presente è pari, attualmente, a n. 67 unità, inferiore di n. 14 unità, rispetto alla dotazione organica prevista in n. 81 unità.
Relativamente al profilo di funzionario giuridico pedagogico, è attualmente in corso di svolgimento la procedura concorsuale relativa all'assunzione di complessive n. 214 unità.
Le prove orali si concluderanno nel mese di novembre 2023 e le relative assunzioni avverranno, presumibilmente, a partire da gennaio 2024.
Attraverso tali procedure assunzionali, il Dap punta a completare l'organico e, di conseguenza, a sanare tutte le carenze oggi esistenti nel relativo profilo.
Si evidenzia, altresì, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, è stata concessa autorizzazione ad assumere complessive n. 282 unità di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al Comparto funzioni centrali, tra cui le figure di funzionario dell'organizzazione e delle relazioni e di assistente amministrativo, entrambe mediante procedure di scorrimento di graduatorie di concorsi espletati da altre amministrazioni.
Mediante l'assunzione delle unità programmate si proverà a colmare le carenze segnalate.
Relativamente, poi, ai profili di funzionario contabile, funzionario tecnico, contabile area II e assistente tecnico area II sono previste nuove procedure concorsuali, per le quali, allo stato, si è in attesa di autorizzazione da parte della Funzione pubblica a svolgere i concorsi localmente.
Da ultimo, con decreto ministeriale 29 marzo 2023, è stato approvato il Piao 2023-2025 del Ministero della giustizia, che contiene il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Amministrazione penitenziaria e si è in attesa che gli organi competenti (funzione pubblica e ragioneria generale dello Stato-Igop) emanino il provvedimento, autorizzativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per effetto del quale l'Amministrazione penitenziaria sarà autorizzata all'assunzione di ulteriori n. 242 unità di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali a al (Comparto funzioni centrali.
Quanto al tema delle iniziative atte a fronteggiare il fenomeno delle aggressioni, va ribadito, preliminarmente, che la tutela degli agenti della polizia penitenziaria, unitamente a quella degli operatori tutti e, naturalmente, dei ristretti in carcere, è dovere primario dell'amministrazione, perseguito costantemente con impegno.
Il Dap, nel tempo, ha adottato una serie di direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dalla popolazione detenuta.
E allora, già con circolare 26 maggio 2015, è stata data disposizione ai Provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
La norma suindicata prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
L'individuazione, di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle Direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
Sul piano del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti assegnati alle sezioni ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, la circolare prevede la predisposizione di tutti gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento penitenziario, con una presa in carico multidisciplinare da attuarsi attraverso una intensificazione della presenza.
A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
Nei casi da considerarsi di particolare rilevanza, le Direzioni degli istituti valuteranno di avanzare proposta di attivazione della procedura volta all'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario.
La disciplina della sorveglianza particolare si configura alla stregua di una forma di trattamento individualizzato; tale regime, infatti, si applica a condannati, internati e imputati sulla base di determinati comportamenti, i quali evidenziano una specifica pericolosità per l'ordine e la sicurezza penitenziaria.
Il legislatore ha introdotto questo regime differenziato per affrontare problemi di sicurezza e ordine all'interno degli istituti penitenziari; si tratta di un regime che si applica individualmente a quei detenuti che presentino specifiche caratteristiche di pericolosità idonee a minare l'ordine e la sicurezza interni.
Vi è poi l'impiego della forza fisica disciplinato dall'articolo 41 dell'ordinamento penitenziario consentito solo in casi eccezionali ed esclusivamente di fronte a situazioni che hanno il carattere della straordinarietà; situazioni espressamente disciplinate dal legislatore, quali: commissione o semplice minaccia di atti di violenza da parte dei detenuti e degli internati, tentativo di evasione in atto o comunque già iniziato, resistenza anche passiva all'esecuzione di ordini.
Peraltro, il costante incremento di fenomeni di comportamento violento all'interno degli istituti penitenziari da parte della popolazione detenuta, soprattutto indirizzati al personale del Corpo di polizia penitenziaria ivi operante, ha indotto, poi, il Dap ha emanare la recentissima circolare 3 aprile 2023, recante: «Aggressioni al personale: ulteriori linee di intervento in materia di gestione della procedura disciplinare a carico del responsabile», nella quale, ribadite le indicazioni contenute in precedenti circolari, si è rinnovato l'auspicio di un approccio integrato alla questione delle aggressioni violente, quale unica possibilità di azione di contrasto al fenomeno.
In tal senso, resta fondamentale tener conto sia della necessità di prevenire tutti i fattori che possono incrementare il numero degli episodi di aggressioni, sia delle conseguenze che possono scaturire dalla consumazione degli stessi.
È di tutta evidenza che l'azione disciplinare costituisce una risposta non solo doverosa, ma concreta e immediata ai comportamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il sito online www.tp24.it del 4 luglio 2023 riporta la notizia della denuncia presentata dall'avvocato marsalese Vito Cimiotta relativa alla limitazione del diritto di difesa di un suo assistito al quale è stato imposto di specificare i motivi specifici che lo hanno indotto ad avanzare la richiesta di colloquio telefonico con il suo difensore;
in pratica – si legge nell'articolo – se il detenuto vuole parlare al telefono con l'avvocato, deve anche dire di che cosa parleranno. L'avvocato – si legge ancora – ha inviato una segnalazione anche alla Ong «Nessuno tocchi Caino», parlando di «grave violazione del diritto di difesa e del diritto di privacy che si sta palesando al carcere Pagliarelli di Palermo»;
secondo quanto riferito all'interrogante dalla presidente di «Nessuno tocchi Caino», Rita Bernardini, la prassi di dover motivare la richiesta di colloquio telefonico con il difensore è diffusa in molti istituti penitenziari, soprattutto per i detenuti condannati a pena definitiva;
anche il dirigente penitenziario, dottor Sergio La Montagna, sostiene che è «prassi ampiamente consolidata in molti istituti penitenziari subordinare l'effettuazione delle telefonate dei detenuti al proprio legale alla preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230» –:
se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se corrisponda al vero che in molti istituti penitenziari lo svolgimento delle telefonate dei detenuti al proprio legale siano subordinate alla preventiva autorizzazione dell'istituto penitenziario;
se la prassi di cui sopra trovi corrispondenza in specifica circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
quali iniziative intenda intraprendere per garantire pienamente alle persone detenute il diritto di difesa.
(4-01303)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante avanza quesiti in ordine alle modalità organizzative adottate dalla direzione dell'istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo tese a regolamentare lo svolgimento delle telefonate dei detenuti con i rispettivi difensori.
Orbene, sul punto risulta che la direzione del carcere palermitano interessato ha ben disciplinato le modalità esecutive della stessa con diverse disposizioni di servizio e conseguenti avvisi alla popolazione detenuta.
I criteri organizzativi fissati nelle disposizioni interne non sono stati determinati da ragioni che hanno o possano in qualche modo creare limitazioni o interferenze all'esercizio del diritto di difesa, ma sono stati dettati dalla necessità di razionalizzare le carenti risorse umane disponibili, snellire i processi lavorativi e, soprattutto, garantire equamente alla popolazione ristretta quanto previsto dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione in materia di colloqui telefonici con i difensori.
Ciò precisato, merita evidenziare che la casa circondariale di Palermo Pagliarelli costituisce una realtà penitenziaria particolarmente complessa e variegata, con una popolazione detenuta che si attesta mediamente intorno ai 1.300 detenuti con le più disparate posizioni giuridiche, appartenenti a diversi circuiti penitenziari e con differenti situazioni personali, le cui richieste, come riferito ed assicurato dalla direzione del carcere stessa, vengono esaminate ed evase nel rispetto del principio di equità, seppure contemperato alla necessaria e fondamentale individualizzazione e differenziazione del trattamento inframurario.
Con il cessare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19, la direzione ha provveduto a ripristinare l'organizzazione della corrispondenza telefonica con i familiari e/o con i difensori.
In conformità con la mutata situazione generale, il 30 marzo 2023, la direzione ha quindi emanato un nuovo ordine di servizio e conseguente avviso alla popolazione detenuta, in cui, atteso l'elevato numero di detenuti ivi ristretti e al fine di non pregiudicare l'altrettanto fondamentale diritto alla corrispondenza telefonica, è stato stabilito che i detenuti presentassero la relativa istanza (Mod. 393) in caso di necessità di contattare il proprio difensore.
Attesa la necessità di fissare un criterio che, in un primo momento post-pandemico, regolasse la fruizione delle telefonate con i difensori, è stato previsto che: 1) i detenuti con posizione giuridica di imputati potessero intrattenere corrispondenza telefonica con i propri legali senza alcuna limitazione, fatti salvi i casi di espressa decisione contraria dell'autorità giudiziaria procedente; 2) per i detenuti appellanti e ricorrenti, l'autorizzazione alla corrispondenza fosse subordinata alla ricorrenza di determinati motivi, quali: attività processuale/udienza in corso o di imminente svolgimento; ultimo colloquio visivo effettuato da più di 15 giorni; foro di appartenenza del legale (se fuori provincia o regione, si consideravano dette condizioni quali oggettive difficoltà di svolgimento del colloquio visivo); 3) per i detenuti definitivi, l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica è stata autorizzata in relazione a specifica motivazione espressa in istanza, solitamente consistente nell'imminenza di attività processuale.
Ciò posto, a seguito di rimostranze da parte dei ristretti, è stata rivalutata l'intera procedura, con una rimodulazione dei criteri autorizzativi, prevedendo il solo filtro delle telefonate dei detenuti con posizione giuridica definitiva, per i quali la corrispondenza telefonica sarà autorizzata previa richiesta espressa, che dovrà indicare sinteticamente le ragioni a sostegno (ad esempio: udienza di trattazione ai fini dell'ammissione a misure alternative, predisposizione della documentazione necessaria per l'accesso ai benefìci di legge in generale, eccetera).
Si ritiene utile sottolineare che, presso il carcere di Palermo Pagliarelli, le telefonate con i difensori non sono mai state annoverate nel numero dei colloqui telefonici spettanti a ciascun detenuto con i propri familiari (ossia, sono sempre state espunte dai limiti numerici previsti dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, comma secondo) né sono state mai valutate (ai fini autorizzativi) quali telefonate a terze persone; per cui, le stesse sono state sempre consentite senza limiti quantitativi.
Richiedere ai ristretti di precisare i motivi processuali o valutare la vicinanza temporale del colloquio visivo con il difensore, non risponde per la direzione penitenziaria a un rigetto in senso assoluto, bensì all'applicazione più autentica del principio di equità che, nel caso di specie, si traduce nella valutazione differenziata dei casi pratici di volta in volta posti all'attenzione dell'autorità competente a decidere, proprio in virtù delle differenze oggettive che li caratterizzano.
Il detenuto, la cui vicenda è citata nell'atto di sindacato ispettivo, riguarda il caso di un detenuto in espiazione di un provvedimento di cumulo con fine pena previsto nel mese di ottobre del 2026 che, con notevole frequenza, richiede di telefonare al proprio legale e, nella maggior parte dei casi, è stato puntualmente autorizzato.
Il 29 giugno 2023, risulta che il detenuto ha svolto colloquio visivo con il proprio difensore e, in pari data, ha chiesto di effettuare anche la telefonata al difensore, senza precisare i motivi; avendo, posizione giuridica di definitivo e avendo già effettuato il colloquio visivo nella medesima giornata, la sua istanza è stata l'unica a essere rigettata; tale valutazione ha consentito di evadere le incalzanti e prioritarie esigenze degli altri ristretti giudicabili, dovute ad attività processuale imminente o che, semplicemente, non avevano mai effettuato, o non lo avevano effettuato di recente, il colloquio visivo con il difensore.
Per quel che concerne, invece, le modalità con cui è organizzato lo svolgimento delle telefonate dei detenuti con i difensori nei restanti istituti penitenziari del territorio nazionale, si rappresenta che tale materia è disciplinata dai regolamenti interni d'istituto (articolo 16, ordinamento penitenziario) e che ogni direzione penitenziaria adotta disposizioni interne che tengono conto della tipologia e del numero dei detenuti ivi ristretti, delle tecnologie presenti (ad esempio, vi sono istituti dove i detenuti possono fruire di video colloqui con il difensore su richiesta di quest'ultimo in alternativa al colloquio in presenza), dei mezzi a disposizione (telefonate tramite centralino o tramite schede prepagate).
Da verifiche effettuate a campione, sono emerse modalità organizzative differenti: vi sono infatti istituti penitenziari dove i detenuti, sia comuni che alta sicurezza, possono contattare i difensori tutti i giorni senza alcun limite quantitativo e vi sono istituti dove invece i detenuti possono fruire di un numero limitato di telefonate ordinarie, per cui, se chiedono di effettuare ulteriori telefonate, queste vengono conteggiate come straordinarie e devono presentare apposita istanza autorizzata dal direttore.
Peraltro, già con circolare del 26 aprile 2010, recante: «Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi», veniva già specificato che l'articolo 39, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 facoltizza il direttore ad autorizzare telefonate oltre i limiti numerici previsti dal regolamento in tre ordini di casi: 1) quando vi siano motivi di urgenza o di particolare rilevanza; 2) in presenza di prole di età inferiore a dieci anni; 3) in caso di trasferimento del detenuto.
Le circostanze di cui al primo e secondo caso possono giustificare, compatibilmente con le possibilità organizzative e gestionali dell'istituto, anche l'autorizzazione a effettuare conversazioni telefoniche con il difensore senza che queste vengano considerate ai fini del rispetto dei limiti numerici previsti dal comma secondo dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
Tenuto conto della rilevanza che riveste l'assistenza difensiva nell'equilibrio individuale complessivo della persona detenuta, si invitavano le direzioni a fare un utilizzo ampio di questo loro potere discrezionale, consentendo telefonate con i difensori ulteriori rispetto ai limiti ordinari a quei detenuti che non abbiano possibilità di svolgere incontri, oppure necessitino di effettuare comunicazioni urgenti all'avvocato dovute a incombenti processuali.
Allo stato, l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, intitolato: «Colloqui, corrispondenza e informazione», nella cui versione originaria non vi era alcun accenno ai colloqui con i difensori, è stato modificato e integrato per effetto del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 3 (cosiddetta riforma Orlando) e, prevede, al secondo comma, che «i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena».
In virtù di tale norma, è stato recepito dal legislatore quanto già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 212 del 1997, nella quale viene evidenziato che il diritto di difesa è diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento.
Esso comprende il diritto alla difesa tecnica e, dunque, anche il diritto – a esso strumentale – di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive e, ancor prima, allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli ed evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti.
Deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione a un procedimento già instaurato, ma anche in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite; dunque, anche in relazione alla necessità di preventiva conoscenza e valutazione – tecnicamente assistita – degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento.
Il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad esempio, attraverso temporanee e limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale: confronta sentenza n. 216, del 1996) e salva evidentemente la disciplina delle modalità di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo.
In conclusione, l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario deve ritenersi la base giuridica di un vero e proprio diritto al colloquio col difensore, che non può ritenersi equiparato a quello con persone diverse da terze persone.
Il diritto al colloquio col difensore – sia esso visivo o telefonico – non può dunque ritenersi suscettibile di compressione; nel suo concreto esercizio, tuttavia, e ragionevolmente, esso potrà essere modulato – e non bilanciato – rispetto agli altri interessi in gioco e segnatamente alle esigenze tecnico-materiali e organizzative dell'istituto di pena.
Sul punto la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che spetta pur sempre all'amministrazione penitenziaria individuare gli orari (non la durata), i locali, i modi di identificazione del difensore, eccetera.
Risulta perciò ragionevole dare priorità assoluta alle situazioni di maggiore urgenza connesse al rappresentato approssimarsi di una udienza ravvicinata o di altre esigenze che richiedano l'effettuazione del colloquio senza ritardo.
La direzione generale dei detenuti e del trattamento, laddove da parte delle direzioni locali vengano segnalate delle questioni dubbie circa le modalità di svolgimento dei colloqui visivi e/o delle telefonate dei detenuti con i propri difensori, interviene fornendo le direttive del caso.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GRIMALDI, ZANELLA, FRATOIANNI, BONELLI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
in Turchia, come documentato anche da organizzazioni indipendenti, tra cui Amnesty International, esistono violazioni dei diritti umani e si perpetua uno stato di pressione e repressione nei confronti dell'informazione libera, di giornalisti, avvocati e attivisti;
Abdullah Öcalan ha trascorso ormai 24 anni in prigione e da 29 mesi non ci sono notizie sul suo stato di salute e su quello degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş e Hamili Yildirim detenuti sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;
le visite degli avvocati verrebbero impedite con motivazioni futili, tra cui continue sanzioni disciplinari applicate arbitrariamente ad Öcalan e presunti problemi tecnici che impedirebbero l'accesso all'isola, in aperta violazione delle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri (Mandela Rules) che garantiscono ai detenuti il rispetto dei loro diritti fondamentali da parte degli Stati, a prescindere dalla loro identità o dalla natura della condanna;
tra il 2021 e il 2023 centinaia di richieste di visite presentate dagli avvocati e dai familiari all'ufficio del procuratore capo di Bursa e alla Direzione del carcere dell'isola di Imrali non hanno avuto alcun esito e tale condizione prosegue anche nel corso del 2023;
il 25 marzo 2021, in seguito ad un'ondata di preoccupazione dell'opinione pubblica è stata concessa una telefonata ad Abdullah Öcalan da parte di suo fratello Mehmet Öcalan, interrotta dopo appena quattro minuti. Prima di allora l'ultima visita da parte dei familiari risale al marzo 2020 e l'ultimo colloquio con i suoi avvocati all'agosto 2019;
quanto sta avvenendo viola il diritto alla difesa e svilisce il ruolo degli avvocati;
durante le passeggiate quotidiane nel piccolo cortile della prigione ad Öcalan è vietato comunicare con gli altri detenuti, potendo incorrere, come accaduto, in provvedimenti disciplinari discutibili, arbitrari e contrari allo stesso codice penale turco che vieta tale tipo di isolamento per i detenuti;
la reclusione in totale isolamento ha lo scopo di distruggere psicologicamente e fisicamente i detenuti, attraverso, tra l'altro, la privazione dei sensi. Tali condizioni di detenzione sono definite «tortura bianca»;
il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (Cpt) non ha mai reso pubblici i dettagli della sua ultima visita alla prigione di Imrali effettuata tra il 20 e il 29 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli degli avvocati di Öcalan, lo studio legale Asrin, e di molte altre organizzazioni politiche e legali;
nonostante la pubblicità degli esiti delle ispezioni del Cpt spetti allo Stato di riferimento, a parere dell'interrogante, il CPT potrebbe fornire informazioni sulle condizioni di detenzione e di salute di detenuti dei quali mancano notizie da 29 mesi;
nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha abilito che la sentenza inflitta a Öcalan viola l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo –:
quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo affinché venga garantito ad Öcalan e agli altri prigionieri politici il rispetto dei diritti umani, previsto dalle norme internazionali e siano rese note le informazioni circa le condizioni psicofisiche dei prigionieri politici detenuti a Imrali, anche richiedendo al Cpt notizie circa l'ultima visita effettuata in Turchia, evidenziando allo stesso organismo la necessità di effettuare una nuova visita urgente per verificare lo stato di salute dei quattro detenuti;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché trovi attuazione la sentenza Öcalan contro Turchia della Corte europea dei Diritti dell'uomo del 18 marzo 2014, che ha decretato come la sentenza inflitta ad Öcalan violi l'articolo 3 della Convenzione (proibizione della tortura).
(4-01567)
Risposta. — Onorevole deputato Grimaldi, rispondo alla Sua interrogazione n. 4-01567.
Abdullah Öcalan è leader del PKK, organizzazione sottoposta a sanzioni dell'Unione europea nel quadro delle misure per combattere il terrorismo, da ultimo rinnovate nel luglio 2023.
Le autorità turche hanno sempre sottolineato come Öcalan sia cittadino turco, condannato da un tribunale turco per crimini ritenuti gravissimi e per i quali sta scontando la pena comminatagli, tramutata da pena di morte ad ergastolo dopo l'abolizione nel Paese della pena capitale nel 2002.
Il rispetto dei diritti dei detenuti, compreso lo stesso Öcalan, è per la Turchia un obbligo vincolante, assunto nell'ambito del Consiglio d'Europa di cui è Stato membro.
Come fatto dagli altri partner dell'Unione europea e dai Paesi che condividono la nostra posizione, l'Italia ha in ogni occasione ricordato l'importanza per la Turchia di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, in linea con gli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consiglio d'Europa e in virtù dello status di Paese candidato all'Unione europea.
L'Italia continua a collaborare con i partner europei e internazionali, invitando Ankara a proteggere e promuovere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto. Segnalo la dichiarazione adottata dall'Unione europea in occasione del dibattito generale del Consiglio dei diritti umani del 26 settembre 2022, con cui si esorta la Turchia ad attuare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e a rilasciare le persone detenute arbitrariamente.
I meccanismi del Consiglio d'Europa svolgono un prezioso lavoro di controllo sulle condizioni dei detenuti in Turchia, incluso il caso di Öcalan. In particolare, la situazione dei detenuti è oggetto di monitoraggio da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa.
Il CPT ha visitato a più riprese, da ultimo nel settembre 2022, la prigione di Imrali, dove è detenuto Öcalan. Nel rapporto pubblicato il 5 agosto 2020, relativo a una visita nel 2019 il CPT ha rilevato progressi rispetto a precedenti visite e comunque reiterato l'invito alle Autorità turche a rendere «più accettabile» il trattamento dei detenuti nella prigione, prevedendo nello specifico la possibilità di visite regolari da parte di familiari e dei legali, nonché maggiori possibilità di interazione tra i prigionieri.
Quanto alla possibile pubblicazione da parte del CPT del rapporto relativo alla sua visita del 2020, si ricorda che i rapporti del CPT sono in linea di principio riservati e la loro pubblicazione avviene d'intesa con il Paese oggetto di monitoraggio. Solo in via eccezionale, il CPT può rilasciare dichiarazioni pubbliche in maniera autonoma. Si tratta in questi casi di una decisione che compete al solo CPT.
Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa sulla vicenda con la sentenza Öcalan vs Turchia del 18 marzo 2014. In tale sentenza viene accertata la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativamente al fatto che il ricorrente sia stato condannato ad un ergastolo senza possibilità di «libertà condizionale». La Corte ha anche accertato la commissione di trattamenti inumani e degradanti a danno del ricorrente, fino al novembre 2009, mentre non ha più rilevato tale violazione per il periodo successivo.
La Corte ha invece respinto integralmente il ricorso per le violazioni relative agli articoli 7 (nulla poena sine lege) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
L'esecuzione della sentenza è costantemente monitorata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nell'ambito del gruppo di «casi Gurban», relativi alla situazione di detenuti in Turchia. Nella riunione svoltasi dal 30 novembre al 2 dicembre 2021, il Comitato dei Ministri ha ricordato come la Corte non abbia rilevato una perdurante violazione da parte delle autorità turche del divieto di tortura o trattamento disumano o degradante e come il CPT nel quadro delle sue visite periodiche Öcalan non abbia ritenuto di richiedere «misure individuali» a favore dell'istante.
Tutto ciò premesso, l'Italia continua a monitorare il rispetto dei diritti umani, con speciale riguardo alla condizione dei detenuti in Turchia, in particolare attraverso le organizzazioni internazionali deputate.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
GRIMALDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
in data 13 settembre 2023 il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, ha denunciato pubblicamente, sugli organi di stampa locali, la drammatica situazione in cui versa la procura di Ivrea fin dalla sua istituzione, risalente a dieci anni fa;
la procura è sorta infatti nel 2013 e divenuta assegnataria di un territorio vastissimo, che nel tempo si è ingrandito fino a toccare i confini metropolitani di Torino, senza tuttavia un'adeguata dotazione di risorse, proporzionata alle nuove competenze, al territorio, alla popolazione e ai procedimenti pendenti;
recentemente, la procura ha dato l'avvio a una delle più delicate inchieste della storia del Nord Ovest, ossia quella relativa alla strage di Brandizzo avvenuta nella notte fra il 30 e il 31 agosto 2023, che è costata la vita a cinque operai;
gli investigatori della polizia giudiziaria – agenti, carabinieri e finanzieri – dovrebbero essere venti (due per ogni pm) ma sono solo 8;
i pm al momento sono 9, sui 10 previsti, per un bacino d'utenza di più di mezzo milione di abitanti;
per ogni pubblico ministero risultano circa 2000 fascicoli di «debito» di partenza, mentre di norma sono meno di mille per i magistrati di altre strutture;
il personale amministrativo conta 18 unità anziché le 32 previste, il che ha costretto la procura a ricorrere al volontariato svolto da ex carabinieri in congedo iscritti all'Associazione nazionale carabinieri;
le dotazioni del tutto inferiori ai numeri previsti per legge pongono, quanto alla polizia giudiziaria, la procura di Ivrea nella posizione di operare in condizioni di vera e propria «illegalità» come affermato dal procuratore generale di Torino in una lunga nota stampa;
eppure, il territorio di competenza è interessato da una forte penetrazione e ormai da un vero e proprio radicamento della criminalità organizzata, nello specifico della 'ndrangheta, oltre a ospitare realtà produttive rilevanti e agglomerati urbani da più di 50 mila abitanti;
di conseguenza, negli anni si sono svolti indagini e processi per fatti di enorme rilievo nazionale e mediatico, nonché di straordinaria gravità e rilevanza;
il peso dell'inchiesta in corso – con un corollario di centinaia di denunce per inosservanza delle previsioni antinfortunistiche – rischia di gravare in modo inesorabile sulla struttura, portandola al tracollo;
secondo la denuncia del procuratore, le numerose richieste di sostegno da parte della procura alle istituzioni competenti sono state finora ignorate;
la situazione descritta rischia di lasciare inevasa la domanda di giustizia e di compromettere la fiducia di cittadini e cittadine nell'istituzione, in particolare per chi è in attesa di un processo, di una sentenza, di un pronunciamento –:
se il Ministro sia a conoscenza delle condizioni altamente precarie in cui versa la procura di Ivrea e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per porvi rimedio dotandola delle risorse necessarie per garantirne il buon funzionamento.
(4-01600)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 25,70 per cento, in relazione alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.
Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per fare fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 9.379 risorse umane nell'intero territorio nazionale.
Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può definirsi per difetto in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli addetti all'ufficio per il processo e il personale a supporto dell'ufficio per il processo.
Di conseguenza, alle citate 9.379 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 12.273 unità relative ai profili di addetto all'ufficio per il processo e di personale a supporto dell'ufficio per il processo, giungendo così a un totale di 21.652 assunzioni. In proposito giova rammentare che tra gli scopi dell'ufficio per il processo vi è, in primis, quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale a un più concreto efficientamento del comparto giustizia.
L'obiettivo auspicato, pur trattandosi di assunzioni a tempo determinato, è quello di riuscire a raggiungere – nell'arco temporale considerato – una performance degli uffici giudiziari idonea a consentire una più ottimale gestione dei carichi di lavoro anche per il futuro.
Venendo adesso alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nella procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 6 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 29 unità, prestano servizio 19 risorse umane, registrandosi una scopertura del 34 per cento.
Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: cancelliere (3 vacanze su 5 posti in organico), assistente giudiziario (1 su 8) e operatore giudiziario (2 su 5).
Si segnala, inoltre, la totale copertura dei profili di ausiliario e di funzionario giudiziario e la scopertura di quelli di direttore e di conducente di automezzi.
Va poi evidenziato che 9 dei posti vacanti all'ufficio requirente eporediese sono stati pubblicati e resi disponibili nell'ambito della procedura di interpello nazionale. Invero, con avviso del 28 luglio 2023, è stato pubblicato il bando per l'interpello ordinario nazionale ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 22 comma 2 dell'accordo del 15 luglio 2020 per la copertura di 9.739 posti vacanti relativi ai profili professionali e agli uffici giudiziari nello stesso indicati. Il termine ultimo per partecipare a detta procedura è stato fissato al 20 settembre 2023 e nel distretto di Corte di appello di Torino sono stati resi disponibili 741 posti.
Si sottolinea altresì che dal piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo.
Non solo, la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato allo scopo di non disperdere le competenze acquisite nonché la previsione, in deroga alla normativa vigente, della validità delle graduatorie dei concorsi svolti in periodo pandemico consentono di meglio finalizzare l'attività di reclutamento.
Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 concernono complessivamente 1.051 unità dell'area funzionari, 6.624 dell'area assistenti e 179 dell'area dirigenti, per un totale di ben 7.854 risorse umane.
A ciò vi è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti.
Giova poi segnalare che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione) presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022 degli operatori giudiziari che, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, matureranno il suddetto requisito alle nuove scadenze contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo a tale scadenza (decorrenza stabilizzazione).
Si evidenzia infine che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia eccetera), l'organico del personale amministrativo della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020, come successivamente modificato.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
LATINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 30 gennaio 2018 veniva uccisa, a Macerata, Pamela Mastropietro, romana di 18 anni, dopo che la stessa si era allontanata il giorno precedente dalla comunità di recupero Pars di Corridonia;
i suoi resti sono stati ritrovati, il giorno successivo, in due trolley abbandonati sulla strada provinciale limitrofa al comune di Pollenza;
nella serata del 31 gennaio i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata fermavano il nigeriano Innocent Oseghale, già noto alle forze dell'ordine per reati di spaccio;
il 2 febbraio 2018 viene indagato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, una seconda persona, il nigeriano Desmond Lucky;
dalle risultanze della seconda autopsia, eseguita dal professor Mariano Cingolani dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Macerata, si evince che: «Ci sono dati a conforto della tesi della morte violenta». Sul corpo di Pamela Mastropietro – spiega il medico legale – ci sono segni di «applicazione di violenza sicuramente in condizioni di vitalità», Quando la ragazza era ancora viva, cioè, «è stata applicata energia» con «un corpo contundente» alla sua tempia. Davanti a tre cronisti, per quasi mezz'ora, il medico legale racconta la «sconvolgente» autopsia eseguita all'obitorio dell'ospedale di Santa Lucia, sconvolgente in quanto «nessun taglio è stato fatto a caso». Sempre dalla stampa si apprende che il corpo era stato scarnificato, disarticolato, lavato nella candeggina, con perizia; risultano sparite anche alcune parti del corpo;
Innocent Oseghale, che abitava nell'appartamento di via Spalato dove è stata uccisa Pamela, è arrestato con l'accusa di vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. Desmond Lucky, chiamato in causa proprio da Oseghale per aver venduto l'eroina alla ragazza, e Lucky Awelima, fermato alla stazione di Milano mentre stava andando in Svizzera, sono invece in carcere anche per l'accusa di concorso in omicidio volontario;
da fonti della procura si apprende che nell'appartamento del delitto sarebbero state trovate le impronte di tutti e tre gli indagati;
il Gip dispone anche la custodia cautelare per i tre indagati ipotizzando anche la violenza sessuale di gruppo;
al termine dei processi Innocent Oseghale è condannato all'ergastolo, risultando il solo responsabile della orribile morte di Pamela Mastropietro; Lucky Awelima, indagato per spaccio, vede cadute le accuse più gravi di concorso in omicidio e vilipendio di cadavere, parimenti a Desmond Lucky;
permane il dubbio che i responsabili del terribile crimine siano più di uno –:
se non si intenda promuovere iniziative normative volte ad incrementare gli strumenti di indagine nella disponibilità dell'autorità giudiziaria per casi di particolare gravità ed efferatezza come quello richiamato in premessa, valutando altresì l'adozione di iniziative volte a rendere ulteriormente rigoroso, per tali casi, il sistema sanzionatorio.
(4-01326)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, ripercorsa la tragica vicenda relativa all'omicidio della giovane Pamela Mastropietro, occorso il 30 gennaio 2018 a Macerata, ed evidenziato che permane «il dubbio» che vi siano più responsabili del «terribile crimine» si chiede se non si intenda promuovere iniziative normative volte a incrementare gli strumenti di indagine nella disponibilità dell'autorità giudiziaria per casi di particolare gravità ed efferatezza come quello richiamato in premessa, valutando altresì l'adozione di iniziative volte a rendere ulteriormente rigoroso, per tali casi, il sistema sanzionatorio.
Orbene, al fine di ricostruire gli esatti contorni della vicenda giudiziaria sono state richieste e acquisite dettagliate relazioni informative da parte della Corte di appello di Ancona e dalla procura generale presso la citata Corte.
L'autorità giudiziaria inquirente ha così riferito: «Il procedimento penale di questo Ufficio per l'omicidio di Mastropietro Pamela, iscritto al n. 539/18 R.G.N.R. mod. 21, come è noto, è stato definito con sentenza di condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi 18, dell'imputato Oseghale Innocent, emessa dalla Corte di Assise di Macerata in data 29 maggio 2019, confermata in appello e divenuta irrevocabile quanto ai delitti di omicidio volontario, vilipendio, soppressione e occultamento di cadavere; rimane attualmente sub iudice il capo d'accusa di violenza sessuale per il quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, è stata riconfermata sentenza di condanna dalla Corte d'appello di Perugia a carico di Oseghale Innocent, per cui si attende ora eventuale nuovo giudizio in Cassazione.
Per il suddetto omicidio, come è noto, vennero sottoposti a indagine da questo Ufficio anche altri tre cittadini nigeriani, e cioè Lucky Desmond, Awelima Lucky, Anyanwu Anthony, le cui posizioni, al termine dell'inchiesta, furono stralciate e per esse chiesta, e disposta dal Gip, l'archiviazione.
Si evidenzia, inoltre, che quanto ai possibili coinvolgimenti dell'Oseghale in contesti criminali di tipo organizzato, come in più sedi paventato dalla difesa delle persone offese, e soprattutto per quanto concerne, i traffici di sostanze stupefacenti, questo Ufficio iscriveva il p.p. n. (...) Ignoti trasmesso per competenza alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, il p.p. n. (...) Ignoti trasmesso per competenza alla Procura di Padova, e inoltre vennero anche trasmessi gli atti per le valutazioni di competenza alla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona.
Questo Ufficio, contestualmente, avviava nuove indagini a carico di ignoti per concorso nell'omicidio di Mastropietro Pamela, iscrivendo il proc. pen. n. (...)/19 R.G.N.R. mod. 44, in cui venivano disposti ed eseguiti accertamenti tecnici per la ricerca di altre impronte e tracce biologiche all'interno dell'appartamento teatro del delitto (rimasto nel frattempo sotto sequestro) su taluni reperti non presi in esame nell'indagine precedente – anche perché poco significativi — il cui esito negativo dava luogo a richiesta di archiviazione.
A seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalle PP.OO., nelle more dell'udienza ex articolo 409 del codice di procedura penale, già fissata dal GIP, interveniva in data 6 settembre 2020 provvedimento di avocazione delle indagini da parte del Procuratore Generale di Ancona... Anche tale procedimento, dopo ampie e articolate indagini svolte dal P.G. di Ancona, è stato definito con richiesta di archiviazione depositata il 1o febbraio 2022, accolta dal GIP in Sede con ordinanza emessa il 26 ottobre 2022.
Il Gip in sede, con la suddetta ordinanza di archiviazione, disponeva anche la trasmissione a questo Ufficio di copia dell'atto di opposizione della P.O., per le valutazioni di competenza in ordine ad “... eventuali iscrizioni a carico di soggetti da identificare...”, questo Ufficio apriva nuovo fascicolo a carico di ignoti iscritto al n. (...)/22 mod. 44 per il delitto di cui agli articoli 110, 575 del codice penale, al fine di svolgere approfondimenti investigativi su taluni elementi di novità emersi nel contesto delle indagini avocate, suscettibili di sviluppi al fine di individuare possibili concorrenti nell'omicidio Mastropietro; anche tale indagine non dava esiti positivi per cui in data 16 maggio 2023 è stata formulata richiesta di archiviazione in relazione alla quale, a oggi, non risulta presentata opposizione delle PP. OO.
L'ufficio del procuratore della Repubblica precisa poi che, non risultano esatte talune circostanze evidenziate nell'interrogazione, poiché (...): 1) MAI è stata ipotizzata, e tanto meno formalizzata nel p.p. n. 539/18 R.G.N.R, l'accusa di violenza sessuale a carico di Lucky Desmond e Awelima Lucky, e quindi non è vero che il GIP abbia disposto nei confronti degli indagati la misura cautelare custodiale per violenza sessuale di gruppo; 2) Le accurate indagini dattiloscopiche che vennero condotte dal RIS CC. di Roma all'interno dell'abitazione di Oseghale Innocent nel p.p. n. 539/18 Mod. 21 permettevano di rilevare la presenza di numerose impronte papillari di mani e piedi appartenenti a Oseghale, ma nessuna impronta riconducibile, invece, al Lucky o l'Awelima, e lo stesso dicasi per gli ulteriori accertamenti dattiloscopici disposti dalla Procura Generale di Ancona nelle indagini avocate (...).
Quanto alla relazione stilata dalla procura generale di Ancona, da questa risulta che: “...La Procura della Repubblica di Macerata disponeva altresì l'apertura di un procedimento a carico di ignoti (procedimento nr. (...) Mod. 44) per il reato di cui agli articoli 110 e 575 del codice penale (concorso in omicidio), al fine di verificare eventuali complicità di terze persone nell'omicidio della Mastropietro. Le indagini condotte sul punto rimanevano senza esito, e la Procura della Repubblica avanzava richiesta di archiviazione: a seguito della opposizione della parte offesa, e della conseguente fissazione della camera di consiglio da parte del Giudice per le indagini preliminari di Macerata, questa Procura Generale disponeva l'avocazione del suddetto procedimento”.
In conseguenza delle ulteriori indagini disposte, venivano iscritti nel registro degli indagati per il reato di concorso nell'omicidio della Mastropietro D. M. e B. I.
Anche queste ulteriori indagini tuttavia non portavano ad esiti concreti, e questo Ufficio richiedeva al giudice delle indagini preliminari di Macerata l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di D. M. e di B. I.; il giudice delle indagini preliminari, con proprio provvedimento datato 26 ottobre 2022, rilevando tra l'altro come: “Le indagini esperite sono state esaustive e approfondite, e l'esito non concludente delle stesse sotto il profilo della raccolta di elementi sufficienti per supportare un eventuale esercizio detrazione penale nei confronti degli odierni indagati non appare suscettibile di essere posto in discussione dalle diverse valutazioni espresse dalla difesa di parte opponente” disponeva la archiviazione del procedimento».
Infine, dal contributo conoscitivo stilato dalla Corte di appello di Ancona emerge che: «1) Il processo a carico di Oseghale Innocent, n. 1/2020 RG Corte di Assise Appello, si è svolto a seguito di impugnazione dell'imputato avverso la sentenza n. 1/2019 emessa dalla Corte di Assise di Macerata il 29 maggio 2019, con la quale l'Oseghale era stato riconosciuto colpevole dei reati di omicidio volontario di Mastropietro Pamela aggravato da violenza sessuale, vilipendio, sottrazione, occultamento e distruzione di cadavere (tutti commessi tra il 30 e il 31 gennaio 2018) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, oltre al pagamento delle spese processuali, di mantenimento in carcere e di costituzione di parte civile.
All'esito del giudizio di secondo grado la Corte di Assise di Appello di Ancona, con sentenza n. 4/2020, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese.
Con sentenza n. 24156/2022 la prima sezione della Corte di cassazione disponeva l'annullamento parziale della condanna con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Perugia, limitatamente alla aggravante della violenza sessuale contestata in relazione al reato di omicidio volontario, dichiarando l'irrevocabilità della condanna per tutti gli altri reati. Non è noto a questo Ufficio l'esito del giudizio di rinvio.
2) Il processo a carico di Lucky Desmond e Awelima Lucky, n. 284/2019 RG Corte di Appello, si è celebrato a seguito di impugnazione degli imputati avverso la sentenza n. 330/2018 emessa dal Gup del Tribunale di Macerata, che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato i suddetti responsabili di plurime fattispecie di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti (tra le quali una nei confronti di Mastropietro Pamela in data 30 gennaio 2018, in occasione dei fatti di cui al precedente processo), con riconoscimento, quanto all'Awelima, dell'aggravante specifica di cui all'articolo 80, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, per aver in più casi ceduto stupefacenti nei pressi di un istituto scolastico.
Il Tribunale condannava quindi il Lucky alla pena di sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa e l'Awelima alla pena di otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, per entrambi oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena ed espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.
Al termine del secondo grado la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 563/2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva quanto all'Awelima l'aggravante sopra indicata, rideterminava la pena inflitta agli imputati in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa ciascuno, sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della durata di anni cinque ed escludeva per entrambi la pena accessoria dell'interdizione legale, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
La sentenza d'appello non veniva impugnata dall'imputato Lucky Desmond ed è per questi divenuta irrevocabile in data 14 settembre 2019.
Con sentenza n. 1037/2020 del 14 settembre 2020 la terza sezione della Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore Generale, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'aggravante sopra descritta, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia; la Corte inoltre dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato Awelima avverso la sentenza d'appello, condannandolo alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Non è noto a questo Ufficio l'esito del giudizio di rinvio».
Così correttamente ricostruita la vicenda giudiziaria, e fermo restando che i fatti oggetto dell'interrogazione sono stati ben vagliati dall'autorità giudiziaria competente, e che non sono stati segnalati ostacoli di tipo investigativo, si rappresenta che sono allo studio i possibili interventi normativi volti a garantire l'effettività della pena, sempre proiettata verso il reinserimento sociale, ma la cui esecuzione sia legata a pregnanti presupposti di meritevolezza per l'accesso ai benefici penitenziari, e ancorata a un adeguato periodo di esecuzione in carcere.
Soprattutto per fatti criminali di particolarmente gravi.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PICCOLOTTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende da un comunicato dell'Unione degli universitari (Udu) di Firenze, sembrerebbe che l'Ateneo fiorentino abbia sporto una denuncia nei confronti di studenti che avevano promosso e praticato un'attività di socializzazione studentesca;
alcuni dei suddetti studenti sarebbero stati convocati in questura, identificati come appartenenti all'associazione Udu e risulterebbero indagati;
a parere dell'interrogante la negazione all'utilizzo degli spazi scolastici e universitari, la repressione e le denunce contribuiscono a scoraggiare la partecipazione alla vita dell'università e alla vita politica in generale e, considerata la distanza attuale tra i giovani e la politica e le preoccupanti percentuali di astensionismo, la manifestazione di opinioni politiche, attività sindacali e occupazioni di spazi fisici e temporali nelle scuole e nelle università andrebbero vissute come un momento di arricchimento del dibattito civile e politico e non come fenomeni da reprimere;
da anni l'Udu di Firenze porta avanti l'idea di un'università vissuta non come esamificio ma come spazio di socialità e per questo si è sviluppata, negli anni, la prassi, a livello studentesco, di promuovere momenti di collettività per rendere l'università un luogo di condivisione; negli anni scorsi tali attività si svolgevano sotto l'autorizzazione, anche tacita, dell'Ateneo attraverso il «Regolamento spazi» e, tuttavia, dopo il periodo pandemico e il cambio di governance di Ateneo, tale accordo è venuto a mancare e il dialogo con i vertici dell'università si è interrotto;
il 17 giugno 2022, nella consapevolezza della liceità del loro operato, gli studenti dell'università di Firenze hanno pacificamente e spontaneamente promosso proprio uno dei suddetti momenti di collettività, da sempre accettati dai vertici dell'Ateneo;
durante l'attività promossa dall'UDU, non sono stati riportati danni all'edificio, che è stato anche ripulito al termine dell'iniziativa, né agli arredi e, al contrario, la struttura è stata sorvegliata dagli studenti e, come affermato dagli stessi, il servizio di vigilanza dell'Ateneo era presente all'evento;
per aver organizzato tale iniziativa diversi studenti sarebbero stati convocati in questura come persone informate dei fatti e interrogati dalla Digos e al termine della deposizione sarebbe stata notificata loro una informazione di garanzia;
nel gennaio 2021, la procura di Roma ha chiesto di archiviare molte inchieste su scuole occupate dagli studenti nella capitale perché gli studenti «devono essere considerati soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi alla sua gestione»;
chiedendo l'archiviazione, la procura ha sostenuto che «l'esercizio dei diritti di riunione e manifestazione del pensiero garantiti dalla Costituzione cessa di essere legittimo solo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio dei diritti»;
dunque, il solo prendere possesso degli spazi scolastici significa semplicemente esercitare un diritto, quello di «riunione e manifestazione» garantito dalla Costituzione e il diritto allo studio sarebbe comunque garantito con lezioni autogestite, didattica alternativa e attività culturali; dalle notizie in possesso e in assenza di contestazioni di atti e comportamenti più gravi, non conosciute dall'interrogante, quanto accaduto a Firenze è del tutto simile a quanto accaduto in molte scuole romane nel 2021 –:
quali iniziative di natura normativa i Ministri interrogati, per quanto competenza, intendano assumere per introdurre la non perseguibilità dell'utilizzo e dell'occupazione temporanea di spazi fisici nelle scuole e nell'Università da parte degli studenti per iniziative destinate a promuovere il dibattito civile e politico tra gli stessi, essendo gli studenti soggetti attivi della comunità studentesca, quando tali iniziative non ledono altri interessi costituzionalmente tutelati e rientrano invece nell'esercizio dei diritti di riunione e manifestazione del pensiero.
(4-00894)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, premesso che l'Università di Firenze ha sporto una denuncia nei confronti di studenti che avevano promosso e praticato una attività di socializzazione studentesca, si avanzano quesiti in ordine ad eventuali iniziative di natura normativa volte ad introdurre la non perseguibilità dell'utilizzo e dell'occupazione temporanea di spazi fisici nelle scuole e nell'Università da parte degli studenti per iniziative destinate a promuovere il dibattito civile e politico fra gli stessi, essendo gli studenti soggetti attivi della comunità studentesca, quando tali iniziative non ledono altri interessi costituzionalmente tutelati e rientrano invece nell'esercizio dei diritti di riunione e manifestazione del pensiero.
Orbene, in relazione all'evento riportato, emerge — come da relazione informativa stilata dall'Università di Firenze – che trattasi di un'iniziativa di socialità studentesca promossa il giorno 17 giugno 2022 dall'Udu di Firenze, a seguito della quale l'Ateneo avrebbe sporto denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
In proposito, tuttavia, si rappresenta che l'Udu non ha comunicato preventivamente all'amministrazione di voler organizzare una festa, oltre l'orario di chiusura del plesso fissato per le ore 19.00.
Di tale evento l'ateneo è venuto a conoscenza in modo del tutto fortuito, perché nel suddetto plesso erano stati affissi alcuni volantini che pubblicizzavano l'evento.
All'orario di chiusura del plesso, come avviene in questi casi, gli organizzatori dell'evento si sono rifiutati di abbandonare i locali universitari.
Il personale di portineria ivi presente non ha potuto far altro che lasciare gli avventori nel plesso stesso, tenuto conto delle circostanze succitate oltre al fatto che erano presenti numerosissimi soggetti.
Infatti, alla festa hanno partecipato centinaia di giovani, che hanno affollato sia i locali dell'ateneo che gli spazi aperti circostanti, fino a tarda notte.
Seppure non si siano verificati danni per il patrimonio dell'ateneo né per i partecipanti all'evento, l'evento, per come verificatosi, costituisce un'oggettiva occupazione degli spazi universitari imposta dagli studenti in violazione delle disposizioni regolamentari interne, poiché perpetrata in assenza di preventiva autorizzazione dell'ateneo.
Neppure v'è stata una sorta di «autorizzazione tacita» da parte del medesimo ateneo.
L'organizzazione e la gestione di eventi con un numero così cospicuo di partecipanti, infatti, costituisce un notevole pericolo per l'incolumità in primis degli stessi partecipanti, in secundis un rischio per lo stesso patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ateneo.
Gli edifici universitari, infatti, per finalità, caratteristiche tecniche nonché strutturali non sono adatti ad ospitare eventi con un afflusso così rilevante di partecipanti.
Oltre a ciò, deve sottolinearsi che la tutela della sicurezza degli avventori dovrebbe essere garantita da un numero cospicuo di personale, a ciò formato.
Ciò precisato, merita evidenziare che la regolamentazione interna dell'ateneo fiorentino prevede indubbiamente disposizioni che favoriscono la socializzazione studentesca ma le iniziative debbono svolgersi nel rispetto del quadro normativo generale a partire, come appena detto, dalle previsioni in materia di sicurezza.
In conclusione, poiché la citata condotta ha rappresentato un'occupazione di fatto dei locali, non autorizzata dall'ateneo, la rettrice nella qualità di pubblico ufficiale ha ritenuto doveroso di procedere mediante la presentazione di un esposto contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Firenze, senza indicazioni nei riguardi di specifici soggetti è di organizzazioni.
Così ricostruiti gli esatti termini della vicenda, non emergono le criticità evidenziate nell'atto rogatorio e tali da comportare modifiche del tessuto normativo vigente, da ritenersi del tutto idoneo alla garanzia dei diritti di riunione e manifestazione del pensiero, affatto messi in discussione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PICCOLOTTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'11 luglio 2023 il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale adottato dalla Commissione giustizia sulle nuove norme anti-Slapp (azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica);
si tratta di un ulteriore importante passo per contrastare le azioni legali cosiddette temerarie intraprese contro giornalisti e operatori dei media al fine di intimidirli, scoraggiarli o punirli per il loro lavoro di denuncia e inchiesta;
le norme anti-Slapp sono da tempo attese soprattutto dai giornalisti di Paesi come Malta, Ungheria, Polonia, Grecia e Romania e non a caso, la legge è stata dedicata a Daphne Caruana Galizia, giornalista e blogger maltese assassinata nel 2017;
anche giornalisti di altri Paesi europei – per esempio Irlanda del Nord – hanno testimoniato la difficoltà di difendersi dalle cause temerarie che a volte durano anni e mettono a dura prova, anche economicamente, testate e cronisti;
il testo negoziale approvato dal Parlamento europeo prevede garanzie per le vittime delle Slapp, che possono chiedere il rapido respingimento della causa, nel qual caso sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia, mentre chi subisce la causa potrà chiedere un risarcimento anche per danni psicologici o alla reputazione;
le nuove norme delimitano il campo delle cause temerarie per ridurre i tempi del processo e fermare subito quelle intentate con il solo fine di intimidire;
in Europa le cause temerarie sono circa l'11 per cento del totale; agli Stati membri viene anche chiesto di istituire sportelli unici in cui le vittime di Slapp possano chiedere informazioni e consulenza, e a cui le autorità nazionali dovrebbero fornire assistenza finanziaria, legale e psicologica;
il relatore tedesco di S&D ha ricordato che in alcuni Paesi europei «le cause legali abusive stanne dissuadendo le voci critiche» e i tribunali sono spesso «terreni di gioco per ricchi e potenti», mentre «giornalisti e attivisti sono una pietra miliare delle nostre democrazie e dovrebbero poter lavorare senza subire intimidazioni»;
dal Parlamento europeo arriva una spinta ad inserire anche nel nostro ordinamento norme che anche il mondo dell'informazione del nostro Paese attende da tempo;
in attesa che si concluda il percorso negoziale tra l'Ue e gli Stati membri per giungere ad una direttiva, a parere dell'interrogante, sarebbe opportuno che il Ministro interrogato proponesse di inserire anche nel nostro ordinamento norme analoghe a quelle approvate in Europa; in particolare, sarebbe necessario prevedere che il giudice competente valuti preliminarmente la manifesta infondatezza ai fini della prosecuzione del giudizio;
l'assenza di specifiche norme sulle cosiddette «querele temerarie» ha limitato negli anni il diritto all'informazione anche nel nostro Paese, con numerosi esponenti politici o altre figure pubbliche che le hanno utilizzate soltanto per indurre editori e direttori a interrompere il lavoro di inchiesta e di denuncia di molti giornalisti;
la terza relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2022 riporta che, in Italia, le leggi sulla diffamazione rimangono una delle principali fonti di preoccupazione per i giornalisti e le organizzazioni che li rappresentano, che diversi casi di diffamazione, spesso caratterizzati da una lunga durata dei procedimenti, hanno un effetto simile a quello di azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp) e conclude che la combinazione di cause per diffamazione di tipo penale e civile può essere usata per ottenere un effetto deterrente sull'attività giornalistica con ripercussioni tangibili sul giornalismo investigativo e indipendente nel Paese –:
se il Ministro interrogato non intenda proporre di introdurre nel nostro ordinamento norme analoghe a quelle contenute nel testo negoziale approvato dal Parlamento europeo l'11 luglio 2023 al fine di contrastare efficacemente le cosiddette «querele temerarie» contro giornalisti e operatori dei media, a difesa del loro lavoro di inchiesta e denuncia.
(4-01380)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, riferito che il 1° luglio 2023 il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale adottato dalla Commissione giustizia sulle nuove norme anti-Slapp (azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica) si chiede di sapere «se il Ministro interrogato non intenda proporre di introdurre nel nostro ordinamento norme analoghe a quelle contenute nel testo negoziale approvato dal Parlamento europeo il 1° luglio 2023 al fine di contrastare efficacemente le, cosiddette “querele temerarie” contro giornalisti e operatori dei media, a difesa del loro lavoro di inchiesta e denuncia».
Orbene, si evidenzia che il Dicastero della giustizia, a mezzo della preposta articolazione (Dag) è stato impegnato in sede europea a seguire presso il Consiglio il negoziato sulla proposta di direttiva COM (2022) 177 avente a oggetto la protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, cosiddetta Strategic lawsuit against public participation - Slapp e che all'esito dell'orientamento generale del Consiglio GAI del 9 giugno scorso sul testo della proposta, il 7 luglio scorso sono iniziati i triloghi con il Parlamento europeo che, come correttamente indicato, ha licenziato il 29 giugno scorso una risoluzione (A9-0223/2023) sul testo della proposta di direttiva in oggetto presentato dalla Commissione UE.
Nella sede europea si fornisce il contributo ai fini della formazione e difesa della posizione italiana assicurando la compatibilità dell'iniziativa legislativa con l'ordinamento interno.
Considerato in via generale che solo una volta che sia stata adottata a livello unionale la direttiva, lo Stato membro e, quindi, nella specie l'Italia dovrà adoperarsi per raggiungere lo scopo proprio della direttiva recependola nel proprio ordinamento (articolo 288 TFUE), a livello di ordinamento interno si segnala brevemente e per mera completezza espositiva che nel non sempre facile contemperamento tra libertà di stampa da un lato e tutela del rispetto dell'onore e della reputazione del singolo dall'altro, la Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2021, n. 150, esaminando le questioni sollevate da alcuni tribunali sulla legittimità della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l'altro, con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, preso atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.
La Corte ha rimarcato la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PORTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
in Argentina sono presenti, secondo i dati statistici forniti dal rapporto Italiani nel Mondo del 2022, 903.081 cittadini italiani. Si tratta di un Paese dove è fortemente presente la comunità italiana ed ha contribuito al relativo sviluppo in maniera forte;
la storia dell'emigrazione italiana in Argentina ha radici antiche, tanto che tra il 1870 e il 1925, si stima che quasi 2.5 milioni di italiani siano arrivati in quella terra, e, per effetto del continuo flusso migratorio verso questo Paese, oggi l'Argentina è la Nazione, fuori dall'Italia, con la maggiore presenza di nostri concittadini;
la presenza migratoria italiana in Argentina continua ad aumentare tanto che, come si evince dai dati dell'anagrafe consolare, nel 2021 vi erano 1.043.720 iscritti a tale anagrafe mentre nel 2022 ve ne erano 1.076.770. Un dato che dovrebbe stimolare l'Amministrazione degli affari esteri ad aumentare i servizi per i connazionali piuttosto che a diminuirli;
la rete consolare italiana non è in grado di soddisfare con la capillarità e l'efficienza che la nostra grande collettività richiede la domanda di servizi che proviene dai nostri connazionali. Alcuni consolati meriterebbero di essere elevati di grado, mentre nuove agenzie consolari dovrebbero essere istituite per sopperire alla chiusura di agenzie onorarie o alle estese dimensioni di alcune circoscrizioni;
è il caso del consolato di Mar del Plata, importante porto dell'Argentina e sede dell'unica cattedra universitaria al mondo di studi sull'italicità, che avrebbe tutti i requisiti per essere elevato a consolato generale, così come si sta facendo per Mendoza; è il caso anche dell'ex vice consolato onorario di San Isidro, oggi chiuso e che rispondeva a una estesissima popolazione italiana nel territorio della capitale e che potrebbe essere riaperto con lo status di agenzia consolare di carriera; si ricorda infine il consolato italiano di Bahia Blanca, riferimento di un territorio di enormi dimensioni e che potrebbe sensibilmente essere beneficiato se, come richiedono le autorità locali e la comunità italiana, fosse aperta nella città di Neuquén (a ben 500 chilometri dalla sede del consolato generale) un'agenzia consolare in grado di offrire i servizi consolari ad una buona parte della regione patagonica –:
se non intenda il Ministro interrogato adottare le iniziative di competenza volte ad elevare a consolato generale la rappresentanza italiana a Mar del Plata e rendere operativi due nuove agenzie consolari a San Isidro e Neuquén in modo da rispondere alle effettive esigenze dei connazionali e delle imprese italiane che si trovano sul posto, con beneficio per i nostri connazionali ma anche con l'evidente risultato di alleggerire il pesante carico di lavoro che si riversa sulla rete consolare italiana in Argentina.
(4-01331)
Risposta. — L'Argentina ricopre per il nostro Paese un'importanza prioritaria, anche in virtù della consistente comunità di cittadini italiani residenti. È in Argentina, infatti, la rete consolare italiana di carriera più estesa al mondo. Essa è composta da 9 strutture consolari di carriera, ossia 5 consolati generali (Buenos Aires, Bahia Blanca, Córdoba, La Plata e Rosario), un consolato di I classe in corso di elevazione a consolato generale (Mendoza), un consolato a Mar del Plata e 2 agenzie consolari (Lomas de Zamora e Moròn).
Il consolato di Mar del Plata, con a capo un funzionario diplomatico di carriera, serve una comunità di connazionali inferiore (circa 61.600 unità) rispetto a tutti gli altri uffici consolari presenti in Argentina, eccezion fatta per il consolato di Lomas de Zamora (58.852 connazionali).
Dall'analisi dei dati sui servizi consolari, nel periodo 2019-2022 emerge un quadro molto positivo, nel quale la sede ha recuperato pienamente rispetto alle problematiche emerse nel periodo post-pandemico. Infatti, per quanto riguarda i principali servizi consolari, nel 2022 sono stati rilasciati 6.006 passaporti (il 74 per cento in più rispetto al 2019), sono state lavorate 3.077 pratiche AIRE (il 19 per cento in più rispetto al 2019) e sono stati trasmessi 3.406 atti di stato civile (il 24 per cento in più rispetto al 2019).
Sempre in termini di produttività, rispetto al 2022, nel corso del 2023 la sede registra un ulteriore aumento dei servizi: emerge infatti un incremento del +17 per cento nel rilascio dei passaporti; +24 per cento nella trasmissione di atti di stato civile; +20 per cento sul fronte della lavorazione di pratiche AIRE. Inoltre, dal sondaggio effettuato nel mese di aprile 2023, appare come i tempi di attesa dell'utenza siano sotto la media (4 settimane per i passaporti e 1 settimana per la lavorazione delle pratiche AIRE) rispetto a quelli registrati presso altre sedi consolari di analoga dimensione.
Il consolato di Mar del Plata è anche una delle 8 sedi extraeuropee coinvolte nel progetto sperimentale, iniziato ad aprile 2023, che consente il rilascio delle carte d'identità elettroniche (CIE). Al riguardo, Mar del Plata registra la performance migliore in termini quantitativi: per il 2023 è previsto il rilascio di 500 CIE.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'attuale rango del consolato di Mar del Plata possa essere considerato opportuno ed equilibrato, con una collocazione razionale all'interno della più ampia rete diplomatico-consolare attiva in Argentina.
Con riguardo alla rete consolare onoraria, il vice consolato onorario di San Isidro non è stato chiuso, ma risulta a oggi privo di titolare a seguito delle dimissioni presentate a fine gennaio 2023 dalla precedente titolare. A tal proposito, il competente consolato generale di Buenos Aires ha attivato tutte le procedure per la nomina di un nuovo vice console onorario.
Il vice consolato onorario di Neuquén è privo di titolare dal 2019. Sarà possibile programmare la sua riattivazione non appena verrà individuato dal competente consolato generale a Bahia Blanca un nuovo candidato idoneo a ricoprire l'incarico.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continuerà a impegnarsi al fine di assicurare alla rete consolare di carriera e onoraria in Argentina la massima attenzione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
STEFANAZZI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
in data 12 maggio 2023 l'onorevole interrogante si è recato, nell'esercizio delle proprie prerogative parlamentari, presso la Casa circondariale «Borgo San Nicola» di Lecce, riscontrando gravi problematiche di salubrità degli ambienti e un generale stato di preoccupante ammaloramento di gran parte della struttura carceraria;
tali allarmanti criticità sono pienamente confermate dall'esito di due sopralluoghi effettuati dalla Asl di Lecce in data 17 e 23 febbraio 2023, al fine di verificare i requisiti igienico-sanitari della struttura;
a fronte di una capienza regolamentare dell'istituto pari a 798 unità, al momento dell'ultimo sopralluogo della Asl risultavano presenti 1063 detenuti, di cui 983 uomini e 81 donne, determinando una situazione di grave sovraffollamento degli spazi;
la struttura presenta nel suo complesso molteplici e rilevanti criticità, sia negli ambienti destinati al personale, sia in quelli adibiti alla custodia e alla cura dei detenuti;
come riportato nelle conclusioni della relazione effettuata dalla Asl di Lecce a seguito dei suddetti sopralluoghi, «Emergono ancora (rispetto al precedente sopralluogo) evidenti problemi strutturali e manutentivi in grado di compromettere le condizioni igienico sanitarie dell'intero complesso, sia in termini di microclima che di persistenza dei requisiti di vivibilità (presenza di muffe ed umidità nei vani doccia, servizi igienici con pareti non lavabili, ecc.). Molte delle criticità evidenziate sarebbero "controllabili" con programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria adeguatamente pianificati che, allo stato attuale, rivestono carattere di urgenza»;
tra le criticità riscontrate negli ambienti dell'edificio, si elencano, a mero titolo esemplificativo: materiale accatastato e mobilio pericolante non fissato alle pareti, sanitari in acciaio fortemente deteriorati, arrugginiti e sporchi, cavi liberi appesi, corrugati usurati o completamente danneggiati, gravi infiltrazioni sui soffitti e sulle pareti, muffe, scrostature e caduta di intonaco, guano di volatili su alcuni davanzali e persino la presenza di volatili all'interno della struttura;
anche i locali destinati all'assistenza sanitaria non sembrano sempre idonei a garantire il servizio, né ad assicurare agli operatori e ai detenuti adeguati standard igienici e di sicurezza: il settore di chirurgia ambulatoriale previsto fin dal 2017 non è ancora stato allestito, le visite specialistiche di urologia, chirurgia plastica e ortopedia richiedono il trasferimento del detenuto all'esterno, la farmacia ha difficoltà nel garantire la fornitura continuativa di farmaci, gli arredi presenti negli ambulatori e nell'infermeria sono vetusti o insufficienti, in molti ambienti non sono presenti sistemi di riscaldamento/raffreddamento e in molti casi i contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi è utilizzato anche per la raccolta di rifiuti misti;
anche negli ambienti dedicati ai laboratori (falegnameria, tessile, progetto Likem per il recupero dei vecchi modem e officina metalmeccanica) in molti casi non sono rispettati gli standard minimi di sicurezza;
le condizioni, per tanti aspetti indegne, in cui versa la casa circondariale di Lecce non sono dissimili da quelle di altri istituti penitenziari italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, che hanno già rappresentato motivo di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
lo stato di degrado che interessa molti di questi luoghi, infatti, costituisce un pericolo per la sicurezza e la salute dei detenuti e dello stesso personale penitenziario;
tutto quanto rappresentato assume maggiore gravità quando in tali strutture, come accade a Lecce, sono ospitate detenute madri con figli minori a carico –:
se si intenda intraprendere iniziative per verificare lo stato di salubrità e gli standard di sicurezza delle strutture carcerarie italiane e porre urgentemente in essere, sulla base di tali verifiche, un piano di interventi di adeguamento, ammodernamento e manutenzione degli edifici carcerari;
se si intenda, per quanto di competenza, accertare le ragioni per cui i lavori di riqualificazione avviati nella casa circondariale di Lecce sono stati interrotti.
(4-01038)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, l'interrogante, riferito di criticità strutturali e di salubrità degli ambienti della casa circondariale di Lecce, dallo stesso rilevati all'esito di visite nonché confermati da relazione della competente Asl, avanza quesiti circa la conoscenza dei fatti nonché su quanto sulle soluzioni che si intendano adottare.
Orbene, con specifico riferimento alle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria già avviate e/o programmate dal Dap, e tese al miglioramento dello stato d'uso delle strutture e delle condizioni detentive della casa circondariale di Lecce, si evidenzia che nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria relativo all'anno 2023, sono previsti i seguenti interventi: 1) lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della caserma agenti - Importo previsto euro 300.000,00. Di prossimo avvio il relativo procedimento; 2) intervento di efficientamento energetico dei lastrici solari dei reparti detentivi C2, R1, R2 e servizi - Importo previsto euro 3.500.000,00. È in corso la verifica della progettazione esecutiva da parte di operatori esterni all'amministrazione, propedeutica all'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 3) realizzazione di un immobile da destinare a spazi trattamentali, con annesso campo da calcio - Importo previsto euro 1.153.484,48. L'intervento risulta cantierizzato.
Inoltre, tra gli interventi in corso per l'attivazione di nuovi posti detentivi che consentiranno di poter mitigare l'attuale condizione di sovraffollamento dell'istituto leccese, si annota l'intervento in corso presso l'ex istituto penale per minorenni di Lecce Monteroni – a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ove è prevista la realizzazione di una sezione a custodia attenuata della casa circondariale di Lecce, a seguito di interventi di ristrutturazione generale con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 della sezione B a Custodia attenuata: l'importo del finanziamento M.I.T. è pari ad euro 4.000.000,00 ed il primo lotto dei lavori dovrebbe concludersi entro il 2023.
Merita poi sottolineare che, a seguito delle criticità riscontrate nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla locale Asl nel mese di febbraio scorso, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, con nota 15 maggio 2023 indirizzata al magistrato di sorveglianza di Lecce, ha riferito di aver incaricato i propri tecnici di effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti detentivi e che, all'uopo, impegnerà i fondi ricevuti sul capitolo 7301/1 E.F. 2023 per i necessari interventi di manutenzione degli stessi.
Nella circostanza, lo stesso provveditorato regionale ha evidenziato, altresì, che sul capitolo di spesa 7301/1 E.F. 2023 sono stati stanziati complessivamente euro 1.300.000,00, suddivisi tra tutti gli istituti del distretto, di cui una quota parte – pari ad euro 232.442,14 complessivi – destinati alla casa circondariale di Lecce.
Inoltre, lo stesso provveditorato ha predisposto la programmazione triennale 2023-2025 di alcune opere presso il penitenziario di Lecce, con la quale sono stati previsti e pianificati alcuni interventi strutturali e di manutenzione con relativa previsione di spesa.
In particolare, la programmazione annualità 2023 Cap. 7301/1 prevede: 1) Rifacimento impermeabilizzazione copertura del corpo di fabbrica «centrali tecnologiche» (intervento previsto inizialmente per l'anno 2024, è stato anticipato al 2023 per motivi d'urgenza) - Importo: euro 130.000,00; 2) Installazione reti antigetto alle finestre esterne delle camere di pernottamento dei reparti C1 e C2 (intervento volto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nelle aree sottostanti alle sezioni detentive e come sistema antidrone) - Importo: euro 120.000,00.
Quanto alla programmazione annualità 2024 Cap. 7301/1 è prevista: 1) Adeguamento dei quadri elettrici di bassa tensione - Importo: euro 55.000,00; 2) Manutenzione straordinaria cucina detenuti reparto R2 - Importo: euro 300.000,00; 3) Manutenzione straordinaria muro di cinta - euro 100.000,00.
Infine, la programmazione annualità 2025 Cap. 7301/1 vede: 1) Conversione centrale termica per l'alimentazione a gas metano - euro 150.000,00.
Ancora, per l'anno 2024 alla voce assegnazione fondi 2024 Cap. 1687/1, risultano euro 250.000,00.
Con tale budget è prevista sia l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria che il pagamento dei contratti per le manutenzioni ordinarie e per la conduzione degli impianti.
Da ultimo, si riferisce che a mezzo dei fondi messi a disposizione dalla cassa delle ammende è prevista la realizzazione di un nuovo edificio per attività trattamentali nelle adiacenze del nuovo padiglione: l'importo è pari ad euro 1.000.000,00.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
VARCHI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la professione di fonico e Trascrittore Forense nasce con l'introduzione della prova testimoniale all'interno del procedimento penale, tramite l'assunzione del metodo orale e, in particolare, con le norme di attuazione emanate nel decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 che hanno recato con sé la necessità di avvalersi di nuove professionalità per agevolare i tempi processuali;
fra i compiti più delicati di tale professione vi è quello di stabilire l'autenticità delle prove audio, migliorare la qualità delle registrazioni, interpretare e documentare le prove sonore e la trascrizione di dialoghi con la ricostruzione sonora e temporale degli eventi;
negli anni, fonici, stenotipisti e trascrittori hanno dato vita a ditte individuali, società cooperative, consorzi o associazioni temporanee di impresa che, attraverso l'aggiudicazione a specifici bandi di gara nazionali, hanno garantito e tutt'ora garantiscono gli atti dibattimentali penali presso tutti i tribunali italiani;
ad oggi, però, tali professionisti, circa 1500 in tutta Italia, non sono stati ancora riconosciuti come categoria, essendo inquadrati prevalentemente al 2° e 3° livello del Ccnl multiservizi, un contratto che non contempla le competenze richieste per lo svolgimento delle complesse e delicate attività oggetto di appalto che, invece, prevedono alti livelli di professionalità, esperienza e un percorso formativo adeguato;
la loro continuità lavorativa, seppur apparentemente garantita da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato è, di fatto, solo formale perché ad ogni cambio di appalto la qualità del servizio e l'utilizzo di personale «idoneo» viene rimessa alla valutazione dell'aggiudicatario che, come denunciato dagli operatori del settore, non necessariamente tiene conto della pregressa esperienza lavorativa e/o della comprovata professionalità;
negli anni, tali professionisti sarebbero stati inquadrati come portieri, operai del settore metalmeccanico, del commercio, soci di cooperativa: qualifiche lontane dalle reali professionalità e senza le dovute garanzie giuridiche ed economiche, portando ad avere non solo lavoratori con trattamenti economici tra i più disparati, ma anche una diversa qualità del servizio sul territorio nazionale;
a Palermo, ad esempio, per oltre venti anni e fino al 2017, fonici, stenotipisti e trascrittori forensi si sono occupati del delicato compito della registrazione, trascrizione e stenotipia delle udienze di carattere penale, tra cui gli atti dei processi per mafia, attraverso aziende che applicavano diversi Ccnl, spesso «contratti pirata» e senza tutele; nel 2017 è subentrato il consorzio Ciclat, che ha dato la gestione alle aziende Nuovi orizzonti, Ricina e Verbatim, con cui i sindacati hanno avviato un confronto che si è concluso con il riconoscimento del contratto nazionale per i servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
la notizia di un concorso per 3.000 operatori con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati nei servizi di documentazione degli atti processuali ha destato forte preoccupazione sul mantenimento della continuità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto –:
accertata la veridicità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per riconoscere giuridicamente la categoria professionale dei fonici, stenotipisti e trascrittori forensi, al fine di adottare un contratto collettivo nazionale che ne garantisca un trattamento economico, retributivo e normativo adeguato ai profili professionali e alle esperienze maturate negli anni.
(4-01161)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che la categoria professionale dei fonici, stenotipisti e trascrittori forensi svolge l'attività disciplinata dal titolo III del libro II del codice di procedura penale.
Invero l'articolo 134 del codice di procedura penale prevede che la documentazione degli atti processuali sia realizzata attraverso la redazione di un verbale e il comma 2 dell'articolo 135 del codice di procedura penale stabilisce che «...quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il Giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'Amministrazione dello Stato...».
La necessità di documentare l'attività svolta in maniera più completa ed esaustiva rispetto al verbale redatto in forma riassuntiva dall'ausiliario del giudice ha di fatto reso una prassi vieppiù consolidata la verbalizzazione tramite strumenti stenotipici, di fonoregistrazione ovvero di registrazione audiovisiva, con successiva trascrizione integrale.
L'amministrazione provvede, attraverso l'aggiudicazione della fornitura dei servizi di documentazione degli atti processuali, a garantire gli stessi.
Con peculiare riguardo alla figura dell'operatore data entry e alla sua specificità in quanto personale tecnico a supporto dell'ufficio per il processo, si osserva quanto segue.
L'ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a «.. .garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione...» (articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012).
La linea di progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza capitale umano prevede – come meccanismo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato e delle pendenze e in genere di maggiore efficienza del sistema giustizia – che l'amministrazione proceda all'assunzione, con contratti a tempo determinato, di 21.910 unità di personale non magistratuale con varie qualifiche non presenti nell'odierno ordinamento professionale. Questa massiccia immissione di risorse umane presenta evidenti caratteri di eccezionalità e di temporaneità.
Con ciò si vuole evidenziare il condivisibile intento del legislatore, attuato dall'amministrazione centrale, di ovviare alla variabilità di risorse attraverso un modello di ufficio basato, almeno in parte, su risorse umane stabili e certe, che prestano servizio per un arco temporale predefinito e ritenuto sufficiente al raggiungimento dei suindicati obiettivi.
Si rimarca che questo intervento si fonda su esigenze straordinarie ed è finanziato integralmente con risorse eurounitarie, all'interno di un segmento temporale ben delimitato e non prorogabile.
Appare infatti opportuno fare cenno a quanto specificato nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113: «...al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...» le amministrazioni di cui al comma 1 possono «...ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni...» e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nell'ambito di questa vasta campagna assunzionale sono state portate a termine le procedure concorsuali e le relative assunzioni di personale a supporto dell'ufficio per il processo: le nuove qualifiche, con le loro specifiche professionalità, hanno lo scopo di offrire un sostegno alle linee di riforma, anche organizzativa, della giustizia ordinaria, accanto al supporto offerto dagli addetti all'ufficio per il processo.
Per quanto concerne le immissioni in servizio del personale a supporto dell'ufficio per il processo si registrano numeri considerevoli, se si tiene conto del fatto che dall'avviso di indizione del bando di concorso, in data 1° aprile 2022, alle prese di servizio sono state assunte 3.693 unità, di cui 2.238 di soli operatori data entry.
In relazione alle mansioni attribuite a queste figure, le stesse si rilevano nell'ambito dell'allegato II al decreto-legge n. 80 del 2021, in cui vengono delineate sia le specifiche sia i contenuti professionali di pertinenza: «...riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 – Impiegati addetti alle macchine d'ufficio. Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione, preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti, trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali, redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia – scrittura, trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono. Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'Amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati su supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...».
Risulta quindi evidente che, sebbene le mansioni attribuite per legge alla figura professionale dell'operatore data entry risultino in buona parte sovrapponibili a quelle previste per i fonici, gli stenotipisti e i trascrittori forensi, i relativi tratti distintivi siano da individuare nella diversa modalità di reclutamento – su base contrattuale e con una scadenza definita e non prorogabile – e nello specifico campo di applicazione in cui le predette mansioni vengono svolte (attività amministrativa di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprendente anche l'informatizzazione dei documenti processuali).
All'esito della definitiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della definitiva cessazione dal servizio del personale a supporto dell'ufficio per il processo (e segnatamente degli operatori data entry), questo Dicastero avvierà le pertinenti iniziative volte a valutare l'opportunità di «...riconoscere giuridicamente la categoria professionale dei fonici, stenotipisti e trascrittori forensi al fine di adottare un contratto collettivo nazionale che ne garantisca un trattamento economico, retributivo e normativo adeguato...».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.