XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, è prioritario per garantire la qualità e la trasparenza negli appalti delle pubbliche amministrazioni e ridurre il rischio di infiltrazioni criminali. Nel sistema degli appalti, è prevista, tra l'altro, la possibilità che le stazioni appaltanti autorizzino il subappalto cosiddetto a cascata, una norma non condivisibile introdotta con le ultime modifiche apportate al Codice degli appalti;
in una fase nella quale – a fronte delle enormi risorse derivanti dal PNRR, dal Fondo Complementare, da eventi come le Olimpiadi invernali e Giubileo – vanno avviate e concluse tutte le opere necessarie alla crescita del Paese e della qualità delle nostre città e alla messa in sicurezza del territorio, questo non deve comportare una riduzione delle tutele dei lavoratori in materia di diritti e tutela della sicurezza e della salute;
è necessario, anzi improrogabile, che le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, definiscano protocolli, con le parti sociali, per la contrattazione di anticipo, protocolli nei quali, tra l'altro, siano chiaramente indicati limiti nei bandi di gara contro il subappalto a cascata, si qualifichino gli appalti ad aziende strutturate in grado di eseguire direttamente con i propri dipendenti e mezzi, gli appalti ottenuti;
si devono contrastare i rischi che possono derivare dalla liberalizzazione del subappalto e l'allungamento della filiera nei cantieri: dalla compressione dei costi e di conseguenza dei diritti e delle tutele dei lavoratori, aumento delle zone grigie, nelle quali si possono evidenziare forme di sfruttamento e il non rispetto dei Contratti nazionali nonché le possibili infiltrazioni criminali;
la pratica delle gare al massimo ribasso va esclusa in quanto sono evidenti le ricadute e l'impatto sulle basse retribuzioni alle quali si assiste nell'ambito degli appalti pubblici;
attualmente il nuovo codice appalti non prevede un limite generale ma lascia spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le amministrazioni procedenti possono previa adeguata motivazione, indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, venendosi così ad introdurre un divieto solo facoltativo, sia parziale sia totale di ricorso al subappalto tenuto conto: delle specifiche caratteristiche dell'appalto; qualora sia necessario per rafforzare il controllo nelle attività di cantiere, condizioni di lavoro e salute o la prevenzione di rischi di infiltrazione criminale;
in materia di limiti al subappalto e sulla possibilità per le stazioni appaltanti di individuare le prestazioni che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario o che non potranno formare oggetto di subappalto, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto si vanno consolidando interventi della giustizia amministrativa come la recente sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 187 della Sezione I il 27 maggio 2023;
la pubblica amministrazione per acquisire beni, forniture e servizi effettua una valutazione delle esigenze e sceglie le modalità per soddisfare tali esigenze attraverso le procedure previste nel decreto legislativo n. 50 del 2016;
il decreto legislativo n. 50 del 2016 dispone che l'aggiudicazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto effettivamente trasparente e concorrenziale e la scelta del pubblico contraente deve ricadere sul concorrente che abbia effettivamente presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
in particolare, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è vincolante in caso di contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
ai fini della valutazione della congruità dell'offerta con cui si partecipa alla gara d'appalto l'offerta è considerata anormalmente bassa se la stazione appaltante ha accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ma anche dai contratti collettivi, una norma richiamata dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici la proposta di direttiva europea sul salario minimo prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore pertinente e ai salari minimi legali, laddove esistenti;
dallo stesso documento del CNEL «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» del 12 ottobre 2023 si evince che le esternalizzazioni e dunque il ricorso ad appalti e subappalti dei servizi hanno prodotto una compressione dei costi scaricando i risparmi dell'impresa appaltante sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore creando un dumping contrattuale nel sistema degli appalti;
la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51 ha stabilito che anche se nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, come riaffermato anche dalla sentenza della Corte di cassazione del 2 ottobre 2023, n. 27713, questo non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso la previsione del salario minimo legale, suggerito dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come politica per garantire una «giusta retribuzione»,
impegna il Governo:
1) ad assumere, in tempi rapidi, iniziative di carattere normativo finalizzate a:
a) obbligare le stazioni appaltanti, nel caso di affidamenti di contratti inferiori alle soglie stabilite a livello europeo, ad aggiudicare gli appalti esclusivamente tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) escludere il ricorso ad aggiudicazioni al massimo ribasso e in ogni caso a garantire che gli oneri relativi alla sicurezza e agli oneri contrattuali, nonché i costi della manodopera, siano scorporati dalle offerte;
c) vietare negli appalti pubblici il ricorso a subappalti a cascata prevedendo contestualmente la priorità nell'affidamento dei contratti di appalto a quelle aziende strutturate in grado di eseguire, direttamente con i propri dipendenti e mezzi, tutte le fasi degli appalti affidati e, con riferimento alle associazioni temporanee di imprese (ATI), a prevedere il ricorso al subappalto esclusivamente per lavori di complessità rilevante o per eventi non prevedibili;
d) prevedere comunque, e in ogni caso, che l'affidatario dell'appalto dichiari al momento dell'offerta: le parti di lavorazioni o servizi che saranno eventualmente subappaltati, indicandoli in maniera analitica; il loro onere economico che sarà integralmente riconosciuto all'impresa subappaltatrice, e che non potrà essere soggetto in alcun modo a ribassi, garantendo al contempo i costi di manodopera e della sicurezza dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice;
e) vincolare il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori, qualsiasi sia la tipologia di contratto della prestazione di lavoro, ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;
f) introdurre negli appalti pubblici il trattamento economico minimo orario di 9 euro lordi;
g) a ripristinare la norma della parità di trattamento retributivo per contrastare il dumping contrattuale nel sistema degli appalti dei servizi tra appaltatore e subappaltatore, come evidenziato, da ultimo, anche dal Documento del CNEL «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» del 12 ottobre 2023;
h) prevedere il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle norme contrattuali in materia di garanzia del trattamento economico e del versamento di oneri previdenziali per i lavoratori impegnati in appalti pubblici;
i) procedere nella qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo: il potenziamento degli uffici tecnici e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti dalle attuali circa ventimila a tremila.
(1-00211) «Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), al comma 15 dell'articolo 1, prevede la convocazione di una Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, le cui conclusioni sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa;
a distanza di dodici anni dall'ultima conferenza tenutasi a Trieste nel 2009, si è svolta a Genova il 27 e 28 novembre 2021 la VI conferenza nazionale sulle dipendenze «Oltre le fragilità», con l'obiettivo trasversale di riaprire il dibattito sui disturbi da uso di sostanze, e di raccogliere indicazioni da trasmettere al Parlamento per individuare i necessari aggiornamenti a una legge quadro che ormai risale a più di 30 anni fa (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);
la relazione e la conferenza furono accompagnate anche dalla elaborazione del piano nazionale dipendenze (Pand) 2022-2025, presentato il 12 ottobre 2022 dalla Ministra pro tempore per le politiche giovanili ma poi non adottato per la scadenza del mandato governativo; sull'elaborazione del piano si è registrato un ritardo imperdonabile di ben 12 anni, che non ha consentito, per troppo tempo, di monitorare e rendere conto della rapida evoluzione e aggravamento del fenomeno dei disturbi da uso di sostanze;
il piano aveva il rilevante obiettivo di realizzare un cambio di prospettiva con il superamento di un approccio repressivo e criminalizzante e la promozione di un modello di regolazione sociale piuttosto che di azione penale, come emerso anche in sede della VI conferenza nazionale sulle dipendenze, nel corso della quale era stato evidenziato – sulla base dei dati relativi a consumo di droghe e spaccio – il sostanziale fallimento della prassi repressiva di gestione del fenomeno;
i lavori e i documenti sopra detti hanno consentito di avere un quadro esaustivo sullo stato dei disturbi da uso di sostanze, poiché hanno fornito una panoramica puntuale sulla disponibilità delle sostanze psicoattive illegali presenti sul territorio nazionale, sulla diffusione dei consumi e sul profilo dei consumatori, sulle azioni che le istituzioni hanno promosso a livello nazionale e locale per contrastare il fenomeno e sui percorsi e le azioni utili per prevenire la diffusione dei consumi e a ridurre i danni connessi, implementare le strutture dedicate alla cura e al reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze;
dai numerosi dati raccolti nei predetti documenti emerge, tra l'altro, che:
a) la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto trasversale sul complesso mondo delle droghe con una risposta disomogenea: da una parte c'è stata una flessione nella percentuale dei giovani utilizzatori di sostanze, nel numero delle segnalazioni e delle denunce penali per reati commessi in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e nel numero dei ricoveri e dei decessi droga-correlati, dall'altra è aumentata in maniera sensibile la quantità di sostanze intercettate nel nostro Paese e ben 62 sono le sostanze nuove, di cui 8 mai rilevate prima sul territorio nazionale; nella relazione al parlamento il numero di Nps è ulteriormente cresciuto con 76 Nps di cui 29 per la prima volta in Italia;
b) nel 2021 la cocaina si confermava come la seconda sostanza più utilizzata dopo l'eroina e si registrava un aumento dei consumatori assistiti e dei decessi correlati con un aumento, nell'ultimo triennio, del tasso di mortalità pari a 1,7 decessi ogni 1.000.000 abitanti. I ricoveri ospedalieri correlati all'assunzione di cocaina dall'11 per cento nel 2011 sono passati al 26 per cento nel 2020, al 24,3 per cento nel 2021, in particolare, i ricoveri maschili risultano raddoppiati e quelli femminili triplicati;
c) la cannabis continua ad essere la sostanza più utilizzata in Italia e, oltre alla marijuana e all'hashish, si diffondono anche nuove e preoccupanti forme e prodotti a base di cannabis e adulterati appartenenti alla categoria dei cannabinoidi sintetici; trend questo in crescita sia nel 2021 che ne 2022;
d) le conseguenze sanitarie dell'uso di cannabis sembrano rimanere piuttosto marginali: nel 2021, l'11 per cento delle persone in trattamento presso i SerD usava i cannabinoidi come sostanza primaria; dato confermato anche per il 2022;
e) la persistente diffusione del consumo di cannabis, data la normativa vigente, ha un impatto rilevante anche sul sistema penale e carcerario, e di conseguenza anche in termini di costi sociali. Nel 2022 il 40 per cento delle denunce per reati droga-correlati (per la quasi totalità riguardanti traffico/spaccio) e oltre il 75 per cento delle segnalazioni per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope hanno infatti riguardato proprio la cannabis e i suoi derivati. Le conseguenze sociali appaiono tanto più preoccupanti considerando che tra i giovanissimi fino a 19 anni segnalati, la detenzione ad uso personale di cannabinoidi costituisce la quasi totalità dei casi;
f) nel 2021 diminuiscono i consumi fra gli studenti di sostanze come ecstasy, amfetamina, metamfetamina, LSD e GHB; tuttavia costituisce un allarme rilevante il loro consumo, almeno una volta durante il 2021, da quasi 19 mila ragazzi (0,7 per cento) e che un quinto ha avuto il primo contatto con queste sostanze non oltre i 13 anni (20,1 per cento); nel corso del 2021 il consumo di allucinogeni ha interessato più di 18 mila ragazzi, 4 mila studenti ne hanno riferito un consumo frequente di almeno 10 volte;
g) l'eroina rimane la sostanza primaria maggiormente diffusa tra le persone che hanno richiesto un trattamento nei servizi pubblici per i disturbi da uso di sostanze (62 per cento) e la modalità d'assunzione maggiormente riferita è quella iniettiva (62,7 per cento), aumentando esponenzialmente il rischio di contrarre malattie infettive; il dato sui decessi droga-correlati riferibili all'eroina sono intorno al 54 per cento nel 2021 e al 50 per cento nel 2022, confermando come l'eroina sia responsabile della maggior parte dei decessi per overdose;
la popolazione scolastica continua a rappresentare il principale destinatario degli interventi di prevenzione che, anche nel contesto emergenziale, si sono articolati in forma di corsi interattivi o incontri, lavori di gruppo, lezioni frontali, seminari plenari, incontri tra pari e ricerche individuali, anche ampliando l'offerta delle tematiche, trattate nell'ottica della promozione di stili di vita sani e dell'aumento della percezione del rischio e della consapevolezza di sé, che comprendono anche una sensibilizzazione in relazione al consumo di alcol associato alla guida, prevenzione all'uso disfunzionale di internet e di strumenti digitali, contrasto al gioco d'azzardo, la violenza di genere e la promozione dell'educazione fra pari, l'educazione affettiva ed emotiva, le conseguenze dell'emergenza per la pandemia da COVID-19, le mafie e la criminalità;
appare dirimente l'intervento di prevenzione e di riduzione del danno nei contesti di aggregazione e divertimento giovanile, soprattutto notturno, con progetti volti a recuperare in maniera precoce i più giovani proprio sul territorio in cui vivono e svolgono la loro vita sociale, ovvero attraverso il contatto diretto con il consumatore nel proprio ambiente naturale con l'obiettivo di arginare gli effetti dannosi del comportamento di consumo, attraverso test e vaccini, distribuzione di materiali sterili; ad esempio i servizi di pill testing/drug checking erogati dalle unità mobili, soprattutto nei contesti del divertimento notturno, consentono non solo l'analisi delle sostanze e un monitoraggio territoriale a supporto del sistema di allerta precoce, ma anche lo scambio reciproco di informazione, offerta di primo soccorso, ascolto e orientamento, nonché le possibilità di aggancio precoce di consumatori sconosciuti ai servizi;
il consumo di sostanze stupefacenti viene spesso concepito come un fenomeno prevalentemente maschile ed effettivamente i dati relativi al consumo, ai danni e ai decessi droga-correlati ne confermano, in generale, la prevalenza; tuttavia, la condizione femminile è spesso associata a rischi più incisivi e richiede un'attenzione particolare di genere attraverso programmi di prevenzione, di accesso ai servizi e interventi specificatamente disegnati sulle esigenze della popolazione femminile;
negli ultimi anni alcuni indicatori mostrano che le differenze tra generi, all'interno del panorama delle dipendenze, specialmente tra i giovani stanno subendo importanti cambiamenti, soprattutto nelle popolazioni studentesche. Il dato più significativo è osservabile fra le studentesse di 15 e 16 anni, che presentano consumi uguali o superiori ai coetanei di cannabinoidi, nuove sostanze psicoattive (NPS), cocaina e oppiacei. Ma, nel 2022 abbiamo potuto osservare il sorpasso dei consumi femminili su quelli maschili sul consumo di tabacco e di bevande alcoliche, dato che si va a sommare al consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica da sempre appannaggio tipicamente femminile;
le differenze di genere tra i più giovani emergono anche per tutti quei fenomeni strettamente inerenti alla sfera comportamentale quali, ad esempio, l'utilizzo di internet e dei social media. Le studentesse trascorrono molto più tempo online e mostrano percentuali più elevate per quanto riguarda un utilizzo problematico della rete; dichiarano in misura maggiore di esser state vittime di cyberbullismo e di aver fatto esperienza di ghosting;
il divario di genere è minimo nelle fasce di età giovanili per quanto riguarda l'uso dannoso e rischioso di bevande alcoliche, e fra i 35 e i 55 anni si osservano prevalenze sovrapponibili anche per quel che riguarda i consumi di stimolanti e Nps;
il dato relativo ai consumi di eroina e oppiacei conferma un quadro tendenzialmente in aumento tra la popolazione adulta femminile, da monitorare in tal senso anche il consumo di farmaci a base oppiacea;
gli accessi al pronto soccorso droga-correlati che, pur essendo in numeri assoluti quasi la metà di quelli maschili, vedono maggiormente coinvolte sia le giovani under 17, che presentano il 13 per cento degli accessi contro il 7 per cento nella stessa fascia di età fra i ragazzi, sia le over 75, con quasi il 13 per cento degli accessi droga-correlati, contro il 4 per cento dei coetanei. Accessi per il 65 per cento dei casi legati a «psicosi indotte da droghe», contro il 44 per cento della popolazione maschile. L'incremento negli ultimi 5 anni dei ricoveri correlati al consumo di cocaina (2017=12 per cento; 2021=18 per cento) è quello più significativo;
per quanto riguarda i ricoveri, il rapporto è di 1 donna ogni 2,2 uomini e per gli accessi al pronto soccorso di 1 donna ogni 2 uomini;
nell'accesso ai servizi (essenzialmente SerD) si contano 18.000 donne contro oltre 105.000 uomini. Dato che si estremizza ulteriormente quanto si osservano i nuovi utenti dove per ogni donna in trattamento (n. 2.459) ci sono 6 uomini (n. 14.919), leggermente inferiore le differenze di genere nelle strutture del privato-sociale dove per ogni donna in trattamento (n. 4.171) ci sono 5 uomini (n. 21.462);
il 2022 ha visto un incremento dei decessi per overdose nel genere femminile rispetto al biennio precedente (da 30 a 45 casi);
questi dati suggeriscono una specificità di tendenza che deve essere colta;
nella popolazione carceraria la sostanza primaria maggiormente consumata è l'alcol (33,7 per cento), seguita da cannabis, cocaina o crack ed eroina o altri oppioidi; l'utenza femminile si distingue per percentuali maggiori di quante utilizzano oppioidi e cocaina, mentre quella maschile, come la nuova utenza, per l'utilizzo di alcol e cannabis;
nel 2022 il 30 per cento della popolazione carceraria ha un disturbo da uso di sostanze, percentuale in crescita nell'ultimo quadriennio (28 per cento nel 2022); stabile (33 per cento) la percentuale di persone detenute tossicodipendenti di nazionalità straniera; la componente femminile si attesta attorno al 3 per cento;
la nuova utenza e i cittadini stranieri in carcere sono in media più giovani del totale delle persone detenute tossicodipendenti; oltre la metà dell'utenza ristretta in carcere è assistita per uso primario di cocaina o crack; gli oppioidi sono al secondo posto, più frequenti nell'utenza femminile mentre l'uso primario di cannabis è riferito dal 14 per cento della nuova utenza e dal 10 per cento delle persone detenute di genere maschile e da quelle di nazionalità straniera;
riguardo alle caratteristiche della popolazione carceraria straniera è rilevante notare come il 29 per cento dei detenuti stranieri abbiano disturbi da uso di sostanze con un incremento dell'incidenza sul totale della popolazione carceraria con disturbo da uso di sostanze dall'11 per cento del 1992, al 34 per cento degli anni 2017-2018, per poi assestarsi al 33 per cento nel corso dell'ultimo biennio; il tema del consumo di sostanze nella popolazione straniera richiede di prestare attenzione sia in termini di prevenzione sia di trattamento, con interventi mirati che tengano in considerazione le sue peculiarità come, ad esempio, la specifica condizione giuridica all'interno del Paese delle persone coinvolte;
nel 2001 è stata licenziata la legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge 125 del 2001) recante disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale di coloro che hanno disturbi da uso di alcol (DUA), intendendo per bevanda alcolica «ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume»;
ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge, nel 2022, è stata presentata al Parlamento la relazione che illustra il quadro epidemiologico del fenomeno correlato al consumo di bevande alcoliche nel nostro Paese, aggiornato al 2020, descrivendo anche i modelli di trattamento per il DUA e la capacità di assistenza dei Servizi alcologici con le eventuali criticità emerse, nonché la spesa farmaceutica per la terapia farmacologica dei DUA;
nel mese di marzo 2022 si è tenuta, dopo 14 anni dalla precedente tenutasi nel 2008, la seconda Conferenza nazionale alcol dal titolo «Informare, educare, curare: verso un modello partecipativo ed integrato» dell'alcologia italiana e promossa dal Ministero della salute in collaborazione con le regioni, con l'obiettivo di condividere conoscenze, costruire nuove alleanze e proporre interventi per contrastare i disturbi da uso di alcol (DUA);
nel 2022 e nel 2023 è stato pubblicato anche il rapporto Istisan «Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute», sul monitoraggio del consumo e delle problematiche alcol-correlate;
il 20 gennaio 2023 si è conclusa la consultazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con le associazioni professionali e il mondo accademico sull'implementazione del piano d'azione globale sull'alcol 2022-2030, che mira a promuovere l'attuazione della strategia globale sulle bevande alcoliche e sfruttare le evidenze disponibili, e il know-how politico, nel controllo dell'alcol e nell'affrontare i danni associati al suo consumo;
il Piano d'azione sull'alcol 2022-2030, alla cui stesura ha contribuito dal 2019 l'Osservatorio nazionale alcol (Ona) dell'Istituto superiore di sanità (ISS), è parte della più ampia strategia mondiale di lotta alle malattie cronico-degenerative, azione principe dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) che prevedono la riduzione del 10 per cento del consumo rischioso e dannoso di alcol entro il 2025;
la suddetta consultazione, come riferito dall'Iss, ha consolidato «il consenso dei rappresentanti mondiali della comunità scientifica e accademica e quello del settore dei professionisti della salute sul messaggio centrale di una prevenzione basata sulle evidenze (come quelle pubblicate sulla rivista Lancet a gennaio, che hanno ribadito che non esistono limiti sicuri di consumo di alcol per la nostra salute) e che hanno supportato scelte a tutela dei consumatori (come quelle della Commissione europea nell'approvazione delle informazioni di salute in etichetta degli alcolici proposte in Irlanda e le linee guida del Canada che hanno indicato in due bicchieri di bevanda alcolica a settimana i limiti da non superare). Sono state inoltre affrontate le tematiche prioritarie della diffusione dell'interferenza dell'industria nel raggiungimento degli obiettivi di salute sostenibili e, a livello nazionale, le dinamiche pervasive di conflitti d'interesse operanti nei contesti di decisione delle politiche di prevenzione ostacolate da logiche di convenienza economica prevalenti su quelli di prevenzione e di tutela della salute»;
in occasione della su citata Conferenza nazionale alcol, l'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità ha prodotto una serie di documenti riassuntivi (factsheet) su aspetti specifici delle tematiche alcol-correlate al fine di favorire un'adeguata informazione e una cultura di prevenzione basata su livelli più elevati di consapevolezza e di responsabilità individuale e sociale e di tutela della salute;
dai predetti factsheet emerge, tra i diversi dati presentati in occasione della su citata Conferenza nazionale alcol emerge che in Italia, nel 2020, in piena pandemia di COVID-19, il Sistema di Monitoraggio ha rilevato 8,6 milioni di consumatori a rischio (22,9 per cento maschi e 9,4 per cento femmine) con un incremento annuale del 6,6 per cento e del 5,3 per cento, rispettivamente per i due sessi; minori (760.000) e anziani (2.600.000) le fasce di età di maggiore criticità; preoccupa molto l'aumento del consumo tra le minorenni: tra 16 e 17 anni la frequenza delle consumatrici a rischio (40,5 per cento) raggiunge quella dei coetanei maschi (43,8 per cento), tra 11 e 15 anni 10 minori su 100 sono a rischio; cresce anche il binge drinking con 4.100.000 consumatori che si sono ubriacati nel 2020, 930.000 tra gli 11 e i 25 anni di età, con 120.000 minori intossicati di cui solo 3.800 hanno fatto ricorso a un pronto soccorso (PS) rappresentando comunque il 10 per cento circa dei 29.362 accessi ai PS per intossicazione alcolica; dei circa 830.000 consumatori dannosi con salute già compromessa dai danni causati dall'alcol, con disturbi da uso di alcol e in necessità di trattamento, solo 64.527 risultano presi in carico come soggetti con DUA per cura e riabilitazione nei servizi per i disturbi da uso di sostanze ai quali non si è rivolto il 93 per cento circa di quanti attesi per una qualsiasi forma d'intervento terapeutico;
da sottolineare che dei 3800 under 17 che hanno accesso ai pronto-soccorso, non abbiamo nessuna traccia, se non sporadica, di presa in carico del problema del singolo e/o della sua rete familiare;
ogni giorno nei Paesi UE circa 800 persone muoiono per cause attribuibili all'alcol e nel nostro Paese sono 17.000 i decessi annuali evitabili causati dall'alcol: in media 50 persone al giorno;
dai dati del sistema EMUR (assistenza emergenza e urgenza) del Ministero della salute, mediamente il 10 per cento dei circa 30.000 accessi al pronto soccorso nel corso degli anni più recenti, hanno riguardato minori, soprattutto ragazze, per una condizione patologica legata all'alcol; mentre dai dati relativi ai servizi o gruppi di lavoro per il DUA si registra un calo progressivo della presa in carico;
in media, oltre il 70 per cento di coloro che hanno DUA è in età lavorativa e produttiva e i nuovi utenti sono più giovani di quelli già presi in carico; la bevanda alcolica prevalente di riferimento, sia di coloro che hanno un DUA che dei consumatori dannosi, è il vino, seguito dalla birra, dai superalcolici e dagli aperitivi, amari e digestivi;
ogni Paese europeo può ridurre i danni attribuibili all'alcol implementando una serie di misure di comprovata politica sull'alcol per cui sono disponibili prove di efficacia con esperienza accumulata a livello europeo e nazionale; nel 2018, nella terza riunione ONU ad alto livello dell'Assemblea Generale sulle malattie non trasmissibili, i Capi di Stato e di Governo si sono impegnati a rafforzare le leggi e le misure fiscali per proteggere le persone dal consumo di prodotti nocivi come tabacco e alcol:
nel 2020 è stata pubblicata l'infografica Oms che illustra alcune nozioni scientifiche sui legami tra il consumo di alcol e diversi tipi di cancro, affermando che:
a) l'alcol causa almeno 7 tipi di cancro; uno dei modi con cui l'alcol (etanolo) causa il cancro è attraverso il danno al DNA delle cellule;
b) tipi più diffusi di cancro causato dall'alcol sono diversi per uomini e donne; i siti più comuni di sviluppo di cancro causato dall'alcol sono stati il seno nelle donne (il cancro più diffuso nelle donne) e il colon (il cancro più diffuso negli uomini);
c) il rischio di cancro dovuto al consumo di alcol aumenta fin dal primo bicchiere. Non esiste un livello sicuro di consumo di alcol rispetto al rischio di cancro. Tutti i tipi di bevande alcoliche, inclusi birra, vino e superalcolici, possono causare il cancro. Il rischio c'è fin dai bassi livelli di consumo e aumenta considerevolmente all'aumentare del consumo di alcol;
d) più di 1 su 10 dei casi di cancro alcol-correlati nella regione europea dell'OMS nel 2018 sono dovuti al consumo di non più di: 1 birra grande (500 millilitri), 2 bicchieri di vino (200 millilitri), 60 millilitri di superalcolici al giorno;
e) il consumo combinato di tabacco e alcol moltiplica il rischio di cancro. Le persone che fumano tabacco e bevono alcolici hanno un rischio 5 volte superiore di sviluppare il cancro della cavità orale, dell'orofaringe, della laringe e dell'esofago, rispetto alle persone che fanno uso esclusivo di alcol o tabacco;
f) il cancro dovuto al consumo di alcol è totalmente prevenibile. Ridurre il consumo di alcol preverrebbe i vari tipi di cancro causati dal suo consumo. Misure efficaci (best buys Naz. Unite e OMS): rendere l'alcol meno accessibile, vietare o diminuire il marketing di alcolici su tutti i tipi di media, ridurre la disponibilità di alcolici;
l'OMS sostiene fortemente le regolamentazioni per l'uso delle etichette di avvertenze per la salute da apporre sulle bevande alcoliche, al fine di assicurare al consumatore la corretta informazione sui rischi relativi al cancro legati al consumo di alcolici. In questo modo possono essere garantite le scelte informate, come ridurre o smettere di bere alcol;
nei, rapporti Istisan del 2022 e del 2023 dell'Iss si rileva che l'Oms invita gli operatori economici a:
a) astenersi dal promuovere il consumo di alcolici;
b) eliminare e prevenire qualsiasi indicazione positiva sulla salute correlata all'alcol;
c) garantire, all'interno di quadri normativi o co-regolamentari, la disponibilità di informazioni sui consumatori facilmente comprensibili sulle etichette delle bevande alcoliche (compresi composizione, limiti di età, avvertenze sanitarie e controindicazioni per il consumo di alcol);
d) stanziare risorse per l'attuazione di misure che possano contribuire a ridurre il consumo dannoso di alcol nell'ambito dei loro ruoli principali di sviluppatori, produttori, distributori, venditori e venditori di bevande alcoliche;
e) astenersi dal finanziare la salute pubblica e le attività politiche e la ricerca per prevenire qualsiasi potenziale pregiudizio nella definizione dell'agenda che emerga dal conflitto di interessi;
f) cessare la sponsorizzazione della ricerca scientifica sulle dimensioni della salute pubblica del consumo di alcol e delle politiche sull'alcol e il suo utilizzo a fini di marketing o lobbying;
dalle considerazioni conclusive del succitato rapporto Istisan del 2022 e del 2023 emerge che nel nostro Paese sono, ancora oggi, almeno 4 le aree d'azione che richiedono interventi prioritari:
a) risposta dei servizi sanitari (quali l'utilizzo di screening e intervento breve per il consumo rischioso e dannoso di alcol e la disponibilità di interventi terapeutici standardizzati);
b) marketing delle bevande alcoliche (pubblicità e sponsorizzazioni da parte dell'industria dell'alcol di eventi sportivi e che riguardano i giovani, restrizioni sulle vendite promozionali);
c) politiche sui prezzi;
d) politiche per la riduzione delle conseguenze negative del consumo di alcol e dell'intossicazione (es. quelle miranti alla formazione del personale addetto alla somministrazione delle bevande, quelle sulle etichette con le informazioni nutrizionali e sulla salute e i numerosi richiami nei programmi di prevenzione che avevano già richiamato l'indispensabilità e l'urgenza di rinnovare i sistemi di rilevazione precoce e d'intervento, di rivedere i protocolli di gestione degli stati d'intossicazione acuta e la gestione nei pronto soccorso delle conseguenze del bere per ubriacarsi);
al fine di aumentare la consapevolezza sui danni causati dall'alcol e sull'efficacia delle misure, occorre rafforzare il ruolo della società civile nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche sull'alcol e il ruolo indipendente delle istituzioni di tutela della salute, mobilitando le diverse parti interessate per azioni coordinate;
il consumo di prodotti del tabacco continua a rappresentare la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile e dall'ultimo rapporto sulla prevenzione e il controllo del tabagismo emergono ancora oggi numeri drammatici; la dipendenza da tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme; il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie;
secondo i dati dell'OMS, il fumo di tabacco è la più grande minaccia per la salute e il primo fattore di rischio delle malattie croniche non trasmissibili a livello mondiale, con circa un miliardo di fumatori, di cui circa l'80 per cento vive in Paesi a basso e medio reddito, nei quali il carico di malattia e mortalità collegato al tabacco è più pesante;
a livello mondiale, l'Oms stima che il consumo di tabacco sia la causa di otto milioni di decessi ogni anno e il piano di azione globale dell'Oms per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020, pertanto, ha incluso l'obiettivo di ridurre la prevalenza dell'uso di tabacco (da fumo e non da fumo) del 30 per cento nel 2025 rispetto ai valori del 2010; tuttavia, dai dati stimati la riduzione si fermerebbe ancora al 23,4 per cento;
secondo i dati dell'indagine Eurobarometro 2017 il 26 per cento degli europei fuma (30 per cento gli uomini e il 22 per cento le donne); il valore è lo stesso del 2014, ma sono in aumento i fumatori nella classe di età 15-24 anni 1 (da 24 per cento a 29 per cento); l'Italia è al 10° posto con una prevalenza del 24 per cento inferiore alla media europea;
le persone che tentano di smettere di fumare si riducono progressivamente nel tempo, ma va sottolineato che nel tempo si va riducendo anche la quota di fumatori e chi riesce in questo tentativo dichiara di averlo fatto perlopiù senza alcun ausilio, scarso invece l'utilizzo di farmaci o cerotti e rarissimo il ricorso ai servizi o ai corsi offerti dalle Asl;
ancora troppo bassa è l'attenzione degli operatori sanitari al fumo: solo il 51,4 per cento dei fumatori dichiara di aver ricevuto il consiglio di smettere di fumare da un medico o da un operatore sanitario.
I dati non mostrano un chiaro gradiente geografico nell'attenzione degli operatori sanitari;
nel 2021 il consumo quotidiano di tabacco nella popolazione studentesca aumenta al crescere dell'età, passando dal 3,7 per cento dei 15enni fino a coinvolgere un quarto dei 19enni (25 per cento);
sono invece 1 milione gli studenti che, almeno una volta nella vita, hanno utilizzato sigarette elettroniche o e-cig; nello studio ESPAD Italia, sulla base delle risposte relative all'uso di sigarette e/o sigarette elettroniche, sono stati identificati tre comportamenti di fumo nella vita: fumatori esclusivi di sigarette, utilizzatori esclusivi di sigarette elettroniche e utilizzatori duali; il fumo esclusivo di sigaretta ha coinvolto il 21,7 per cento dei ragazzi, l'uso esclusivo di e-cig il 2,9 per cento mentre sono il 39 per cento gli utilizzatori duali, portando a 63,6 per cento la prevalenza totale di fumo e/o svapo;
il 10,5 per cento degli studenti di 15-19 anni in Italia ha assunto psicofarmaci per l'iperattività/attenzione, per dimagrire, per dormire/rilassarsi e/o per regolare l'umore senza prescrizione medica (spm) almeno una volta nella vita e il 6,6 per cento lo ha fatto nei 12 mesi antecedenti lo svolgimento dello studio;
i trend di consumo sono stati in tendenziale aumento dall'inizio della loro rilevazione per un decennio: nel 2017, infatti, si sono registrati i valori più alti per tutte le tipologie di consumo; gli stessi sono poi diminuiti sino al 2020. Nell'ultima rilevazione, rispetto all'anno della pandemia da COVID-19, sono aumentate le prevalenze del consumo riferito all'ultimo anno e all'ultimo mese;
il 90,3 per cento degli studenti che nell'ultimo anno hanno fatto uso di sostanze psicoattive illegali tra cannabis, cocaina, stimolanti, allucinogeni e oppiacei, ha utilizzato una sola sostanza; il 6,1 per cento ha utilizzato 2 sostanze differenti e il 3,6 per cento ne ha utilizzate almeno 3: 44 mila studenti, pari all'1,7 per cento di tutti gli studenti, possono quindi essere definiti «poliutilizzatori»;
la cannabis è la sostanza più utilizzata da tutte le tipologie di consumatori, sia da quelli che hanno fatto uso di una sola sostanza, sia dai cosiddetti «poliutilizzatori»; tra questi ultimi segue poi il consumo di cocaina; considerando gli studenti che nel 2021 hanno utilizzato almeno una sostanza tra cannabis, cocaina, stimolanti, allucinogeni, oppiacei, anabolizzanti, solventi/inalanti e tranquillanti, la quota di chi ne ha assunta solo una è pari all'86 per cento il 9,2 per cento ha riferito l'uso di 2 sostanze e il 5,1 per cento di almeno 3: considerando un maggior numero di sostanze, salgono quindi a 79 mila gli studenti che possono essere definiti «poliutilizzatori» e corrispondono al 3,1 per cento di tutti gli studenti 15-19enni;
tra gli studenti che hanno utilizzato frequentemente almeno una delle sostanze, si osservano percentuali maggiori di chi beve alcolici e fuma tabacco quotidianamente. In quota superiore, negli ultimi 30 giorni, si sono anche ubriacati e hanno praticato almeno una volta binge drinking (aver cioè fatto 5 o più bevute di fila);
le due tipologie di poliutilizzatori si contraddistinguono anche rispetto al profilo di gioco d'azzardo: secondo il test di screening South Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents (Sogs-Ra) quasi il 16 per cento dei polisperimentatori ha un profilo definibile «a rischio», contro poco più del 10 per cento dei policonsumatori, la proporzione di coloro che hanno un profilo di gioco «problematico» è rispettivamente pari al 23 per cento e al 28 per cento;
gli studenti policonsumatori sono inoltre più frequentemente coinvolti in altri comportamenti a rischio come: danneggiare di proposito beni pubblici/privati, rubare, avere problemi con le forze dell'ordine, aggredire qualcuno fino a dover ricorrere a un dottore, filmare con il proprio cellulare scene di violenza, spendere abitualmente oltre 45 euro senza controllo da parte dei genitori, avere rapporti sessuali non protetti, avere problemi nel rapporto con gli amici o gli insegnanti, aver perso almeno 3 giorni di scuola senza alcun motivo e aver avuto incidenti alla guida di auto o scooter;
gli studenti con un profilo di consumo di cannabis «a rischio» si caratterizzano anche per il consumo di sostanze legali: bevono alcolici tutti i giorni o quasi, nel corso dell'ultimo mese hanno praticato binge drinking e si sono ubriacati; sono forti fumatori, avendo fumato almeno 11 sigarette al giorno nel corso dell'ultimo anno e hanno utilizzato psicofarmaci senza prescrizione medica nel mese antecedente la compilazione del questionario; tutti questi comportamenti sono riferiti sempre in quota superiore rispetto ai consumatori «non a rischio»,
impegna il Governo:
1) ad adottare le iniziative di competenza volte ad approvare il Piano nazionale dipendenze (Pand) 2022-2025, già presentato il 12 ottobre 2022, tenuto conto che è stato elaborato con un rilevante e corposo contributo di tutte le istituzioni pubbliche e private coinvolte sul tema dei disturbi da uso di sostanze e tenuto altresì conto che sull'elaborazione del Piano si è registrato un ritardo imperdonabile di ben 12 anni che non ha consentito, per troppo tempo, di monitorare e rendere conto, della rapida evoluzione e aggravamento del fenomeno dei disturbi da uso di sostanze;
2) ad adottare iniziative volte ad assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (Lea) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (Leps), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;
3) ad adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da applicare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto, per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze legali e illegali;
4) ad adottare iniziative di competenza sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai Lea, dello screening «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti;
5) a monitorare la diffusione delle Nps (nuove sostanze psicoattive), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;
6) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, a delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;
7) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, a realizzare su tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante, per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale, quali il gioco d'azzardo, il gaming patologico, l'Hikikomori, la nomofobia e il vamping;
8) con riferimento a tutta la popolazione carceraria a cui sia stato diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, ad adottare iniziative volte a concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;
9) ad adottare iniziative volte a dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'uso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;
10) ad intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «binge drinking» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente», che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta;
11) ad adottare iniziative volte a incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;
12) a mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che usano sostanze o alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del setting scolastico, di un'informazione evidence-based per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze legali e illegali e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura;
13) a riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze legali e illegali favorendone la de-stigmatizzazione e, inoltre, a riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per una presa in carico globale;
14) a riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'uso di sostanze legali e illegali anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il counselling online, implementando la telemedicina e le soluzioni digitali;
15) a sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (Cat), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce;
16) a adottare iniziative volte a rafforzare il sostegno, monitoraggio e ampliamento della legislazione di controllo del tabagismo, per proteggere la salute dei non fumatori, potenziando i programmi di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e campagne di informazione e comunicazione multimediali per ridurre la prevalenza dei consumatori, in particolare tra i giovani;
17) in relazione al tabagismo, ad implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i centri anti tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;
18) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, ad attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo;
19) ad integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione; collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;
20) ad adottare iniziative volte a revisionare la normativa sulla privacy per garantire l'utilizzo dei dati sociosanitari per finalità di programmazione sanitaria e ricerca pubblica, favorendo l'integrazione del flusso Sind (Sistema informativo nazionale dipendenze) con flussi informativi sanitari e con altri flussi specifici;
21) ad adottare iniziative normative predisponendo un disegno di legge quadro sui disturbi da uso di sostanze, analoga a quella sull'alcol, che includa:
a) le disposizioni relative ai diversi ambiti di intervento sostituendo il modello repressivo con un modello di governo e regolazione sociale del fenomeno;
b) l'esclusione dell'ambito dell'azione penale della coltivazione di cannabis a uso domestico, nonché l'esclusione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e, in ogni caso dell'arresto obbligatorio;
22) ad adottare le iniziative di competenza volte ad eliminare il criterio tabellare che individua le quantità/dosi entro le quali si configura l'uso personale e il cui superamento definisce lo spaccio, rimettendo il giudizio alla discrezionalità del giudice sulla possibilità di avviare percorsi di giustizia riparativa e di inserire i lavori di pubblica utilità come possibile sanzione, in sostituzione alla reclusione;
23) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, ad adottare iniziative volte ad introdurre una specializzazione in «Medicina delle dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione post-laurea della medicina dei disturbi da uso di sostanze, di alcol e di tabacco soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
24) ad adottare iniziative di competenza volte a incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità;
25) a prevedere iniziative per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione on the job, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;
26) a potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da uso di sostanze e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica banca dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;
27) a riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;
28) a valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari;
29) ad adottare iniziative volte ad assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le fake news e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;
30) a porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;
31) ad adottare iniziative idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «best buys» della WHO che sono rilevate come le più efficaci per ridurre il consumo di alcol e di tabacco;
32) a programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni (la recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori), concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;
33) a impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di marketing che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;
34) ad incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;
35) a limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato di alcol sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;
36) a favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.
(1-00212) «Quartini, Baldino, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi, Cappelletti, Di Lauro».
ATTI DI CONTROLLO
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazione a risposta orale:
ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto «aiuti quater», convertito con legge 13 gennaio 2023, sono state riattivate le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi, stabilendo che in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni per la durata di vita utile del giacimento previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; secondo quanto si apprende da organi di stampa, la regione Veneto ha istituito un gruppo di lavoro per la valutazione preliminare degli aspetti ambientali legati ad interventi di estrazione di gas naturale nell'Alto Adriatico, formato da docenti dell'università di Padova e delle Università Iuav e Ca' Foscari di Venezia le cui valutazioni, contenute in un documento conclusivo, fanno emergere effetti significativi sull'ambiente marino e costiero del Polesine e del Delta del Po, riferiti sia alla subsidenza, che ai danni all'ecosistema marino; la posa delle condotte sottomarine e l'utilizzo delle piattaforme per estrarre il gas avrebbe effetti sia sull'attività di pesca che sui siti di importanza comunitaria della Rete europea Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat», a tutela del Tursiops trucantus e della tartaruga marina;
le mappe di subsidenza porrebbero in evidenza una situazione di fragile equilibrio che induce a porre attenzione anche a minimi incrementi di abbassamento del terreno che possono generare significativi effetti in termini di incremento del rischio idraulico, dell'erosione costiera e delle morfologie lagunari, oltre che del processo di intrusione salina nei fiumi;
le due concessioni interessate dalla possibile ripresa delle attività estrattive sono rispettivamente A.C14.AS, con i giacimenti Gaia e Rosanna e A.C15.AX, con i giacimenti Valentina, Raffaela, Emanuela e Melania, facenti capo a Eni ed a Energean Italy, entrambe ancora attive .anche se prive di infrastrutture estrattive;
sempre da notizie di stampa si apprende che risulterebbe tutt'ora attivo un «tavolo tecnico idrocarburi» composto da funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di Ispra e delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna per approfondire soprattutto il rischio subsidenza in merito alla ripresa delle attività estrattive nell'Alto Adriatico –:
se i Ministri interrogati risultino a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritengano di dover adottare le iniziative di competenza volte ad escludere un'autorizzazione alla ripresa delle attività estrattive relative alle concessioni di Eni e Energean Italy nell'Alto Adriatico che violerebbe i vincoli costituiti dalla vigente legislazione europea in materia di salvaguardia della biodiversità e di conservazione degli habitat naturali, oltre a determinare un ulteriore aggravamento dei fenomeni di subsidenza presenti nell'area.
(3-00793)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta scritta:
GHIRRA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si apprende di un esposto indirizzato pochi giorni fa all'Antitrust da parte dell'Adiconsum Sardegna in relazione all'aumento incontrollato delle tariffe aeree da e verso la Sardegna durante le prossime festività natalizie;
l'Associazione di consumatori lamenta che simulando l'acquisto di un biglietto per arrivare a Cagliari il 23 dicembre e ripartire il 7 gennaio, si spendano 243 euro da Verona, 252 euro da Bologna, 280 euro da Torino e addirittura 349 euro da Venezia. Se si viaggia da Roma e si è disposti a ripartire da Cagliari alle prime ore del mattino, la spesa per il biglietto è di 143 euro, ma se si scelgono orari più comodi, la tariffa, a seconda della compagnia scelta, può arrivare a 442 euro;
la situazione è ancora più critica se si parte da Milano: in questo caso la tariffa minima è di 199 euro, ma occorre imbarcarsi la notte del 23 dicembre alle ore 23:50 da Orio al Serio e ripartire da Cagliari alle 22:25. Se si cambia orario la spesa, a secondo della compagnia, può arrivare fino a 604 euro a biglietto. Situazione del tutto simile nelle stesse date (andata 23 dicembre, ritorno 7 gennaio) nelle tratte verso Olbia: da Torino 365 euro, tra 126 e 408 euro se si viaggia da Milano, e tra 87 e 257 euro da Roma. Per la tratta Milano-Alghero, nelle medesime date, la spesa per il biglietto è compresa tra 180 e 431 euro, da Roma tra 182 e 314 euro;
il costo dei voli, già adesso esorbitante, è di certo destinato ad aumentare ulteriormente con l'approssimarsi delle festività, limitando così in modo evidente prima di tutto il diritto di mobilità dei sardi e delle sarde e più in generale la continuità territoriale della Sardegna con il resto del continente italiano ed europeo;
da anni, in prossimità dei periodi festivi, in particolar modo quello estivo e natalizio, si assiste all'incremento incontrollato dei prezzi delle tariffe aeree e navali da e verso la Sardegna senza che vengano adottati idonei strumenti, capaci di circoscrivere i rincari tariffari e attutirne gli effetti sugli utenti;
a parere dell'interrogante, le note peculiarità delle Isole e la riconosciuta necessità del superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione imporrebbero un intervento normativo e regolatorio a tutela della continuità territoriale sarda, ulteriore e più pregnante rispetto all'attuale regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, che produce modesti risultati esclusivamente con riguardo ai residenti ma si dimostra inefficace nella regolazione delle tariffe riservate a tutti gli altri utenti;
il principio di libera circolazione previsto dalla normativa europea non può rimanere un'ipotesi condizionata dall'insufficienza dei vettori aerei, delle rotte di collegamento e dai costi eccessivi, diversamente si tratterebbe di una libera circolazione virtuale e discriminatoria anche sul piano sociale, oltre che territoriale, ostativo di vere politiche di coesione e sviluppo delle realtà europee insulari e periferiche –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione descritta in premessa; se non ritengano opportuno adottare iniziative di competenza per impedire che si verifichino meccanismi speculatori ai danni degli utenti e come intendano intervenire per garantire l'immediato ripristino di un'effettiva continuità territoriale da e verso la Sardegna, nel rispetto del diritto di cui agli articoli 16 e 119 della Costituzione.
(4-01868)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
CASO, AMATO, CHERCHI e ORRICO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il Ministero dell'istruzione ha avuto l'autorizzazione a indire un concorso per l'assunzione di 11.263 collaboratori scolastici. Il bando era rivolto a coloro che avevano lavorato per almeno 10 anni come dipendenti a tempo indeterminato di aziende che fornivano servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali;
al suddetto concorso si è aggiunto poi un secondo bando Ata ex Lsu per le assunzioni di altri 1.591 lavoratori con almeno 5 anni di servizio;
con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare una terza selezione per l'assunzione, a decorrere dal 1° settembre 2022, di ulteriori 590 ex Lsu che non hanno potuto partecipare alle procedure precedenti per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza;
il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto lo slittamento delle suddette assunzioni al 1° settembre 2023;
a oggi non risulta ancora pubblicato il bando per le nuove assunzioni, facendo paventare il rischio di ulteriori slittamenti, che aggraverebbero la condizione di crisi in cui versano molti lavoratori senza stipendio dal 2020 –:
se il Ministro interrogato non ritenga urgente adottare le iniziative di competenza per velocizzare le procedure di pubblicazione del nuovo bando, garantendo così le assunzioni previste per il 1° settembre 2023.
(4-01865)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta scritta:
FARAONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
in queste settimane gli ispettorati provinciali del lavoro (Ipl) e l'Inps stanno svolgendo ispezioni presso le sedi degli enti della formazione professionale accreditati presso la Regione Siciliana al fine di verificare la regolarità della posizione contributiva degli stessi dal 2016 ad oggi;
Inps, nonostante tutti gli enti interessati siano in possesso della dichiarazione unica della regolarità contributiva, avrebbe notificato il verbale unico di accertamento, contestando loro il mancato versamento dei contributi per i periodi di sospensione dal lavoro dei propri dipendenti;
i periodi di sospensione sarebbero stati concordati a seguito di un accordo con le organizzazioni sindacali del settore, avallata dalla Regione Siciliana, con la sola finalità di evitare il licenziamento e quindi a tutela dei lavoratori stessi;
i verbali relativi alla sospensione concordata, redatti in sede sindacale ex articolo 411 del codice di procedura civile proposti dal conciliatore e sottoscritti da ciascun lavoratore, sono stati depositati, attraverso gli uffici Ipl, presso i tribunali e le sedi Inps;
a distanza di molti anni, Ipl e Inps contestano l'inadempimento, sostenendo che la sospensione concordata in sede protetta del rapporto di lavoro, ancorché condivisa e avallata dalla regione, non desse luogo al venire meno dell'obbligo contributivo;
la contestazione non tiene peraltro conto del fatto che gli enti svolgono un'attività per conto della regione e la necessità di trovare accordi quali quelli oggetto di contestazione è stata causata, ad avviso dell'interrogante, dalle inadempienze e dai ritardi della stessa regione, tali per cui gli enti non hanno potuto, per ragioni oggettive e indipendenti dalla loro volontà, proseguire l'attività;
le iniziative assunte rischiano di compromettere in maniera irreversibile la situazione finanziaria degli enti coinvolti, visto l'ammontare delle somme contestate che in alcuni casi supera i 3 milioni di euro;
il mancato o parziale pagamento di quanto richiesto o un ritardo determinerà un Durc irregolare e di conseguenza l'impossibilità di percepire quanto dovuto dalla regione per le attività in corso, che dopo anni di stallo ha riavviato le attività, determinando una nuova interruzione delle attività formative con grave danno per la popolazione coinvolta e inevitabili conseguenze sui livelli occupazionali –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione gravissima descritta in premessa e se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza al fine di chiarire se gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali e avallati dalla regione possano essere legittimamente contestati dopo tutti questi anni;
nel caso, quali iniziative di competenza intenda adottare per scongiurare il grave danno che la situazione determinatasi potrebbe causare a un settore strategico per l'economia e lo sviluppo della Sicilia e salvaguardare i livelli occupazionali e la necessità di formare adeguatamente e in tempi brevi le nuove figure professionali necessarie per affrontare i compiti e le sfide che questo territorio ha di fronte e che gli impegni per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza impongono.
(4-01866)
SALUTE
Interrogazione a risposta scritta:
LACARRA, STEFANAZZI e UBALDO PAGANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 796, lettera o) ha disposto la riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio di analisi, pubbliche e private, delegando le regioni ad approvare il relativo piano;
la legge n. 133 del 2008 ha previsto tra i criteri generali per l'accesso all'accreditamento istituzionale una soglia minima di efficienza pari a 200.000 prestazioni annue;
con l'accordo del 23 marzo 2011 in sede di conferenza Stato-regioni è stato adottato il modello di riorganizzazione in rete;
nelle linee guida del suddetto accordo si specifica «l'autonomia delle singole regioni (...) alla traduzione alla traduzione operativa [dei criteri per la riorganizzazione] ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali»;
il documento chiarisce che «al fine di evitare concentrazioni e possibili posizioni dominanti, vanno vietate le aggregazioni che prevedano l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio»;
con la D.G.R. 16 maggio 2017 n. 736, la regione Puglia ha approvato il suo modello organizzativo, consentendo alle strutture private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e ai laboratori operanti nel territorio di organizzarsi in qualunque forma di aggregazione prevista dal codice civile;
nello specifico, la deliberazione ha previsto due modelli («A» e «B»), accomunati dall'obiettivo del raggiungimento delle 200.000 prestazioni annue:
«A», scelto da più del 90 per cento dei laboratori, consistente nella libera scelta di aggregazione di strutture fino al raggiungimento di 200 mila prestazioni annue;
«B», costituito da un solo hub (cui riferiscono diversi punti prelievo) obbligato al raggiungimento della stessa soglia;
nel 2022, secondo quanto appreso dall'interrogante, il Dipartimento salute della regione avrebbe comunicato, in evidente contrasto con la normativa regionale citata considerata come «norma transitoria», la decisione di eliminare il modello «A» e imporre il passaggio al modello «B», trasmettendo un apposito cronoprogramma al Ministero della salute;
una consolidata giurisprudenza amministrativa (su tutte, la sentenza n. 4517 del 24 luglio del 2018 del Consiglio di Stato, Sez. III) conferma che: le 200.000 prestazioni devono intendersi come erogate dall'intera rete e non dal singolo laboratorio;
la legge regionale Puglia n. 30 del 2022, all'articolo 23 (approvato all'unanimità), conferma che «il valore soglia di efficienza delle 200.000 prestazioni [...] all'interno dell'aggregazione secondo il modello A è riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura»; tale disposizione è stata di recente impugnata dal Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale;
gli esami di laboratorio forniscono i dati per l'80 per cento delle diagnosi e sono fondamentali per le terapie salvavita e le strutture pubbliche non riescono a garantire tali servizi in tempi brevi;
come segnalato dai rappresentanti delle principali associazioni di laboratori privati di analisi accreditati con il Ssn, diverrebbe insostenibile qualunque tipo di aggregazione qualora non si blocchi l'aggiornamento, in vigore dal prossimo anno, del nomenclatore tariffario collegato all'introduzione dei nuovi Lea;
tale misura, datata 2017, riporta costi inferiori di circa il 30 per cento rispetto al precedente tariffario e non tiene conto del tasso di inflazione che dal 31 marzo di quell'anno è cresciuto di più del 20 per cento;
in caso di conversione al Modello «B», moltissime strutture sarebbero costrette alla chiusura o alla cessione ad aziende multinazionali, causando il licenziamento di centinaia di professionisti e favorendo il consolidamento di posizioni dominanti espressamente vietate dall'accordo del 2011 –:
se intenda chiarire le motivazioni, anche giuridiche, sulla cui base il Governo ha inteso promuovere l'impugnazione della norma pugliese richiamata in premessa, pur conoscendo le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare;
se intenda adottare le iniziative di competenza per garantire su tutto il territorio nazionale un servizio sanitario efficiente, tenendo conto, a tal proposito, dell'aumento generalizzato dei prezzi degli ultimi anni e bloccando, come richiesto dalle associazioni di categoria, l'aggiornamento del nomenclatore tariffario.
(4-01867)
Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.
Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Caso e altri n. 5-01010 del 20 giugno 2023 in interrogazione a risposta scritta n. 4-01865.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
DEBORAH BERGAMINI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 e la conseguente circolare n. 8 del 2022 del Mediocredito Centrale hanno prodotto la modifica delle condizioni previste per ottenere il prolungamento della durata della garanzia sulle operazioni finanziarie ammesse all'intervento del fondo, in particolare specificando che il prolungamento di detta garanzia è consentito alle sole imprese che si trovino in stato di crisi temporanea o di difficoltà;
il combinato disposto del paragrafo D, parte IV, numeri 1 e 10 delle disposizioni operative del decreto sembrerebbe escludere dalla possibilità di ottenere il prolungamento della garanzia in precedenza concessa le imprese che non versano in stato di crisi;
tale esclusione, anche alla luce della difficile congiuntura economica a livello mondiale prodotta dalla guerra in Ucraina e da altri fattori congiunturali, rischia di porre le basi per l'indebolimento di numerose imprese italiane –:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative di competenza al fine di rimuovere le criticità riportate in premessa.
(4-00775)
Risposta. — Con l'atto in esame, l'interrogante ha espresso preoccupazione in merito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 e dalla circolare n. 8 del 2022 di Mediocredito Centrale delle condizioni previste per ottenere il prolungamento della durata della garanzia sulle operazioni finanziarie ammesse all'intervento del fondo. L'interrogante teme, infatti, che la norma consenta il prolungamento della garanzia a favore delle sole imprese che si trovino in stato di crisi temporanea o di difficoltà, dato che il combinato disposto del paragrafo D, parte IV, numeri 1 e 10 delle disposizioni operative del decreto, sembrerebbe escludere la possibilità di ottenere il prolungamento della garanzia in precedenza concessa alle imprese che non versano in stato di crisi. Una simile esclusione, anche alla luce della difficile congiuntura economica mondiale, rischierebbe di porre le basi per l'indebolimento di numerose imprese italiane.
A riguardo, si rappresenta che la modifica delle disposizioni operative, approvata con decreto ministeriale del 3 ottobre 2022, non ha in alcun modo modificato le condizioni di accesso al prolungamento della garanzia di cui alla parte VI, paragrafo D, numero 1, che è rimasta invariata rispetto alla precedente formulazione.
Le uniche modifiche apportate alla disciplina dei prolungamenti della garanzia riguardano la documentazione da produrre nel caso di escussione della garanzia, rispetto a operazioni oggetto di prolungamento.
In particolare, è stata prevista, nell'ambito della documentazione da produrre in sede di richiesta di escussione, nel caso di avvenuta acquisizione di fideiussione omnibus, la necessità di indicare la percentuale di imputazione della stessa all'operazione finanziaria garantita. Nel medesimo paragrafo D, n. 10, punto elenco n. 7, che già prevedeva la necessità di produrre documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti, ai sensi della normativa fallimentare, è stato inserito l'ulteriore riferimento alle procedure di gestione della crisi d'impresa e di insolvenza.
Si rappresenta, altresì, per completezza, che, per quanto riguarda le imprese in bonis e aventi i requisiti di ammissibilità all'intervento del fondo, le disposizioni operative vigenti prevedono la possibilità di richiedere la conferma della garanzia in caso di prolungamenti della durata del finanziamento garantito.
Tale procedura prevede una conferma della garanzia (per la nuova durata), previa valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla garanzia, ovvero una conferma d'ufficio, qualora l'allungamento della durata del finanziamento garantito dipenda dall'emanazione di provvedimenti che implichino una sospensione ope legis (si veda anche la circolare Mediocredito Centrale n. 7/2023).
Si precisa, inoltre, che la possibilità di allungare la durata delle garanzie relative ai finanziamenti garantiti ai sensi del Temporary Framework Covid è limitata, dalla disciplina, ad un massimo di 8 anni. L'unica deroga è prevista per i prolungamenti della durata della garanzia per imprese in temporanea difficoltà.
Infine, in relazione alle soluzioni applicabili per aiutare le imprese nell'attuale contesto, si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente, è possibile garantire nuovi finanziamenti, finalizzati all'estinzione di finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo. Tale possibilità consente alle imprese di ottenere tempi di rimborso più ampi rispetto a quelli previsti dal finanziamento originario.
Inoltre, non essendo previsto alcun obbligo di erogare liquidità aggiuntiva, l'importo del nuovo finanziamento può essere pari all'importo del debito residuo sul finanziamento in essere.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Massimo Bitonci.
BICCHIELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il «BuzziLab», laboratorio dell'istituto tecnico industriale statale Tullio Buzzi, è un laboratorio «conto terzi» che effettua prove tecniche, test di laboratorio, pareri ed altri servizi per aziende e tribunali, mettendo a disposizione strutture, personale ed un know-how all'avanguardia e di estrema eccellenza;
l'istituto Tullio Buzzi di Prato nasce nel 1886 a Prato e rappresenta un importante centro di didattica che da circa 130 anni forma i tecnici per l'industria tessile, costituendo un'eccellenza per i distretti produttivi del Paese;
i servizi del cosiddetto BuzziLab vengono e venivano prestati a titolo oneroso con emissione di regolari fatture;
gli introiti sono sempre stati sufficienti a coprire tutte le spese di gestione, generando altresì utili consistenti;
gli utili venivano parzialmente utilizzati per apportare migliorie all'istituto nonché per il finanziamento di progetti didattici;
ad inizio settembre del 2019, il nuovo dirigente scolastico disponeva l'immediata chiusura del laboratorio, provocando un unisono coro di proteste da parte del mondo politico, produttivo, studentesco e associativo della città del distretto produttivo;
in esito a tali rimostranze, ed anche a seguito di interrogazioni parlamentari, il laboratorio fu riaperto;
per quanto riguarda i profili relativi alla gestione dell'attività, la Corte dei conti si è espressa con la sentenza n. 269 del 2023 –:
se sia informato sui fatti descritti in premessa e, al fine di evidenziare il danno che la chiusura ha generato, se sia a conoscenza, per quanto di competenza, dei dati relativi all'ultimo fatturato consolidato dell'anno antecedente la chiusura del BuzziLab (2018) e dei dati relativi al fatturato prodotto dal BuzziLab nell'anno 2022.
(4-01553)
Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell'istruzione e del merito è a conoscenza della complessa vicenda segnalata con il presente atto, ivi inclusi i dati del fatturato registrato negli ultimi esercizi finanziari, attraverso l'attività di laboratorio per conto terzi, denominata «Buzzilab».
Tuttavia, si rende noto che l'ufficio scolastico regionale, in risposta alla richiesta di questo Ministero di fornire elementi, ha comunicato che a seguito di più visite ispettive è emerso che, nella gestione delle attività per conto terzi del laboratorio «Buzzilab», nel tempo, si è configurata la disapplicazione degli obblighi di servizio e la violazione delle norme disciplinanti la materia dei compensi del personale scolastico, nonché uno sviamento rispetto alle finalità istituzionali dell'istituto tecnico industriale «Buzzi» di Prato.
Sulla vicenda è, altresì, intervenuta la sentenza della Corte dei conti della Toscana con la quale sono state riconosciute le responsabilità del dirigente scolastico pro-tempore.
In ultimo, si rappresenta che, secondo quanto riferito dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, allo stato, l'attività conto terzi è attivata, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ma soprattutto con uno stretto collegamento con la didattica e con il più ampio coinvolgimento degli alunni e delle classi dell'istituto.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa è emerso che, in un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia avente ad oggetto questioni relative all'amministrazione comunale di Santa Marinella, sarebbero stati depositati agli atti da parte della procura, e di conseguenza diffusi in modo incontrollato, video di intercettazioni ambientali penalmente irrilevanti riguardanti il sindaco di Santa Marinella;
non si tratta dell'unico caso in cui vengono allegate agli atti intercettazioni non rilevanti penalmente ma di interesse mediatico in quanto di contenuto tale da alimentare il pettegolezzo –:
se sia a conoscenza di quanto riferito in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per ricostruire i fatti e le ragioni che hanno portato a tale vicenda;
quali iniziative anche normative intenda assumere per scongiurare il rischio che fatti intimi penalmente irrilevanti vengano diffusi attraverso intercettazioni telefoniche o ambientali, condotte in particolare tramite videocamere o captatori informatici.
(4-01627)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere posto in risalto che – come emerge dalla nota estesa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia – in data 22 settembre 2023 il periodico La Verità pubblicava l'articolo intitolato «...il bunga bunga (intercettato) del Sindaco PD...» nel quale, dopo essersi riassunti i fatti riguardanti il procedimento penale contrassegnato dal n. 5657/2021 R. G. N. R. P. M. Tribunale di Civitavecchia, si riferiva tra l'altro che «...dopo la segnalazione di T. la Procura ha fatto piazzare delle telecamere in tre stanze del Comune, causando un corto circuito inaspettato. La sorpresa sarebbe arrivata al momento dell'avviso di chiusura delle indagini, quando A. ha chiesto di acquisire alcuni atti depositati per impostare la propria difesa. E i magistrati, tra questi, hanno inserito anche i filmati realizzati. Compreso almeno uno che riprendeva un consesso amoroso di T. con una dipendente di un Ministero...».
Al riguardo va ricordato che:
le intercettazioni ambientali con videoriprese nei locali del comune di Santa Marinella sono state regolarmente autorizzate dal gip del tribunale di Civitavecchia e sono state eseguite tra il 31 gennaio 2022 e il 25 marzo 2022, per un totale di 54 giorni;
la Compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri, delegata unitamente alla stazione di Santa Marinella dei Carabinieri per l'esecuzione dell'attività di captazione elettronica, non ha mai riferito alla magistratura requirente della esistenza dei filmati citati nell'articolo di stampa, né nel corso delle operazioni medesime né all'atto del conferimento delle registrazioni nell'archivio delle intercettazioni;
dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero titolare del procedimento, non essendo stato informato di quanto sopra e quindi ignorando la presenza di dati sensibili non rilevanti, in data 23 maggio 2023 autorizzava il rilascio di copia delle registrazioni audio e video così come richiesto dal difensore dell'indagato R. A., il quale formulava l'istanza indicando i RIT di tre intercettazioni ambientali (tra cui quella di interesse) e di due intercettazioni telefoniche, senza ulteriori specificazioni;
l'istanza veniva motivata dal difensore dell'indagato R. A. con l'affermazione che «...la mole delle intercettazioni effettuate risulta essere considerevole...» inoltre le intercettazioni ambientali venivano individuate con il RIT e l'indicazione «...stanza Romeo...», che è la sala deputata allo svolgimento delle riunioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di Santa Marinella, così che l'istanza medesima, per quanto generica, non poteva considerarsi priva di indicazioni sulle finalità difensive. A ciò si aggiunga che le registrazioni video non sono contrassegnate da progressivi e possono essere distinte solamente per il giorno e l'orario in cui sono realizzate sicché, non essendo stata segnalata dalla polizia giudiziaria operante la presenza di dati sensibili non rilevanti, «...qualsiasi diversa delibazione della richiesta avrebbe comportato per il magistrato procedente l'onere, invero inesigibile, di visionare e ascoltare tutte le registrazioni effettuate nei 54 giorni in cui si sono svolte le operazioni...».
Deve essere a questo punto sottolineato che il procedimento penale contrassegnato dal n. 5657/2021 R.G.N.R. veniva iscritto in data 30 dicembre 2021 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale nei confronti di R. A., F. F., A. B. e G. S., consiglieri e impiegati del comune di Santa Marinella, nonché nei confronti di F. Q., imprenditore operante in tale comune.
Siffatto procedimento penale traeva origine dalle dichiarazioni rese da P. T., Sindaco del comune di Santa Marinella, il quale riferiva che i citati consiglieri, facenti parte della maggioranza, erano stati avvicinati da F. Q. con offerte di danaro e prebende varie al fine di farli dimettere in massa e fare conseguentemente cadere anche il primo cittadino, colpevole di non avere voluto assecondare alcune sue richieste aventi a oggetto il rilascio di autorizzazioni urbanistiche.
Sulla base di ciò la procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia poneva in essere un'attività di indagine consistente nella escussione delle persone informate sui fatti, nella acquisizione di documenti presso gli uffici comunali, nella intercettazione telefonica degli indagati e nell'intercettazione ambientale audio e video della sala riunioni attigua all'ufficio del Sindaco (cosiddetta stanza Romeo).
In data 10 maggio 2022 veniva emessa nei confronti degli indagati la richiesta di rinvio a giudizio.
Si ricorda che l'intercettazione ambientale relativa alla citata sala (cosiddetta stanza Romeo) di cui al RIT 37/2022, si svolgeva dal 31 gennaio 2022 al 25 marzo 2022.
Tale intercettazione ambientale riprendeva casualmente il Sindaco del comune di Santa Marinella mentre si intratteneva nottetempo in convegni carnali.
I Carabinieri della compagnia di Civitavecchia e della stazione di Santa Marinella, non ritenendo – ovviamente – il contenuto della citata registrazione rilevante, non procedevano alla sua trascrizione e non la evidenziavano come «... conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili..» secondo quanto previsto dalla circolare redatta in data ottobre 2020 avente a oggetto la «... nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali – linee guida e direttive...» diramata ai vari organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario.
Ne consegue che il pubblico ministero procedente non era in alcun modo a conoscenza dell'esistenza di questa registrazione.
Con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale emesso in data 3 aprile 2022 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Marinella veniva depositato il materiale probatorio acquisito e comunicate agli indagati le registrazioni intercettate ritenute rilevanti ai fini della prova dei reati oggetto di contestazione: RIT 17/22 del 3 febbraio 2022 - prog. 309; RIT 17/22 del 7 febbraio 2022 - prog. 578; RIT 17/22 del 26 febbraio 2022 - prog. 2127; RIT 17/22 del 3 febbraio 2022 - prog. 260; RIT 18/22 del 14 marzo 2022 - prog. 4874; RIT 18/22 del 1o marzo 2022 - prog. 5408; RIT 18/22 del 1o marzo 2022 - prog. 5449; RIT 18/22 del 1o marzo 2022 - prog. 5507; RIT 18/22 del 2 marzo 2022 - prog. 5629; RIT 18/22 del 2 marzo 2022 - prog. 5664; RIT 20/22 del 14 marzo 2022 - prog. 240; RIT 37/22 del 15 febbraio 2022 - prog. 4133 - 4134 - 4135 - 4136 - 4137 - 4138 - 4139 -4140 - 4141 - 4142 - 4143 - 4144; RIT 20/22 del 15 marzo 2022 - prog. 428; RIT 17/22 del 15 febbraio 2022 - progr. 1257 - 1258; RIT 71/2022 del 16 marzo 2022 - prog. 290.
La registrazione indicata nell'atto di sindacato ispettivo non figura tra quelle indicate come rilevanti dalla procura della Repubblica pressa il tribunale di Civitavecchia.
Il difensore dell'indagato R. A. in data 21 aprile 2023 (ossia nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) chiedeva l'autorizzazione a estrarre copia delle menzionate registrazioni e, inoltre, dei RIT 17 - 20 - 37 - 60- 71 nella loro interezza.
In data 23 maggio 2023 il pubblico ministero presso il tribunale di Civitavecchia, non essendo a conoscenza del fatto che il R.I.T. n. 37/22 contenesse anche la registrazione sensibile, autorizzava la richiesta di copia con riferimento a tutti i RIT indicati nell'istanza difensiva, ritenendo di non avere elementi per rigettare la richiesta stessa.
Alla stregua di tutti gli elementi di fatto sinora esposti nel dettaglio, pertanto, non emergono comportamenti disciplinarmente rilevanti ascrivibili ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia che hanno condotto le indagini nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 5657/2021 R.G.N.R. e non si rinvengono, quindi, i presupposti per l'attivazione dei poteri ispettivi di titolarità di questo Dicastero.
Su di un piano più generale, deve essere ricordato che il disegno di legge presentato da questo Ministro e dal Ministro della difesa intitolato «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» attualmente in discussione al Senato intende, tra l'altro, intervenire nella materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento, stabilendo che: il divieto di pubblicare il contenuto delle intercettazioni cada solo allorquando il contenuto della captazione elettronica sia «... riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento...»; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui sia vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in un altro procedimento specificamente indicato; è ampliato l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (cosiddetti brogliacci) e, rispettivamente, il dovere del giudice di stralciare le intercettazioni, includendo – oltre ai già previsti dati personali sensibili – anche quelli relativi a soggetti diversi dalle parti (fatta salva, anche in questo caso, l'ipotesi che gli stessi risultino rilevanti ai fini delle indagini); nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero e nell'ordinanza cautelare emessa dal giudice non debbano essere indicati i dati personali, dei soggetti diversi dalle parti (salvo, in tal caso, che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti).
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GHIRRA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha istituito l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (Inl), operativa dal 2017;
a parere degli interroganti, la confluenza dei corpi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail in un unico ente non ha tenuto conto delle specifiche professionalità, privilegiando le finalità di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa al riconoscimento delle specifiche competenze acquisite;
dai dati diffusi dagli organi di stampa emerge che oggi gli ispettori in organico all'Inps sono meno di mille e quelli Inail circa 200 ed eseguirebbero ogni anno 160 mila controlli su altrettante imprese, a fronte di 1,8 milioni di aziende italiane con dipendenti;
gli interroganti ritengono che il modello delineato nel decreto legislativo n. 149 del 2015 sia profondamente errato poiché mira a rendere le competenze degli ispettori Inl, Inps e Inail perfettamente sovrapponibili e fungibili e prevede il ruolo a esaurimento per gli ispettori previdenziali e assicurativi;
la suddetta scelta determina l'incapacità degli enti preposti a compiere un efficace accertamento e recupero dei propri crediti e ha già prodotto una riduzione di circa 1000 ispettori previdenziali, con evidenti e ovvie ripercussioni sulla efficienza ed efficacia della lotta all'evasione contributiva e al contrasto all'economia sommersa;
il 20 marzo 2023 il Ministro dell'interno avrebbe inviato una comunicazione ai prefetti per illustrare i «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie», prospettando di estendere i servizi di vigilanza alle zone a più alto rischio di fenomeni di illegalità;
il suddetto piano d'azione, per assicurare una immediata visibilità al progetto e accrescere la percezione di sicurezza della cittadinanza, ha previsto la realizzazione di servizi straordinari «ad alto impatto» di controllo del territorio, con impegno di personale di polizia locale, polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza;
in particolare il Ministro dell'interno chiamerebbe in causa anche gli ispettori dell'Inl e i dipendenti delle Asl in quanto «si tratta di servizi che, pur partendo dal ruolo centrale svolto dalle forze di polizia, hanno visto il concorso di dipendenti di enti diversi, quali Asl, Ispettorato del lavoro, aziende municipalizzate, secondo un approccio integrato che ha permesso di affrontare le principali emergenze incidenti sulle cennate stazioni e sulle aree limitrofe, sottoponendo a controllo persone, esercizi pubblici, veicoli, procedendo al sequestro di stupefacenti e accertando illeciti di vario tipo, anche in materia di lavoro e fiscale, nonché situazioni che hanno portato alla irrogazione di divieti di accesso alle aree urbane»;
la lettera, evidenziando i positivi risultati ottenuti, annuncia la prosecuzione del sistema integrato, che dovrà essere adottato anche dalle altre prefetture;
vista l'emergenziale carenza di organico negli uffici territoriali, coinvolgere nelle suddette operazioni i pochi ispettori in servizio significa, a parere degli interroganti, distoglierli dal loro complicato compito di arginare il fenomeno delle morti sul lavoro, contrastare il lavoro nero, lo sfruttamento e il mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro –:
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda adottare le iniziative di competenza affinché venga attuato un sostanzioso piano di assunzioni che reintegri gli organici degli ispettorati, oggi ridotti al minimo, ripristinando la competenza ispettiva in tutti gli enti interessati, con l'eliminazione del ruolo a esaurimento;
se i Ministri interrogati non intendano, ciascuno per la propria competenza, almeno in questa fase di emergenziale carenza di organico degli ispettori, rivedere i contenuti dei «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie» evitando il rischio che i pochi ispettori in servizio vengano coinvolti nelle operazioni previste dai citati piani ed essere così distolti dai loro complessi compiti di contrasto al lavoro nero, sfruttamento e mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro.
(4-00806)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
La salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. È stato, infatti, subito istituito il tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, aderente al tessuto produttivo odierno.
Si segnala, altresì, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto promotore della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Inail e Inl, volto a promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Relativamente ai «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie», il Ministero dell'interno, interpellato sul tema, ha riferito che, al fine di fronteggiare particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si prevede la realizzazione di servizi straordinari di controllo del territorio «ad alto impatto» per i quali, i prefetti potranno valutare l'utilizzo di tutte le forze a disposizione, mediante il concorso di dipendenti di enti diversi, secondo un approccio integrato, e, se del caso, potranno ricorrere anche all'impiego degli ispettori del lavoro che saranno impiegati esclusivamente nello svolgimento dei compiti di loro competenza.
Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo, si evidenzia che è stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'ingresso di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023, difatti, sono stati assunti dall'ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare agli uffici territoriali del lavoro.
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo già in atto anche diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia sul piano delle tutele assicurative sia per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023.
In conclusione, si assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a riservare la massima attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nella consapevolezza che il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.
MANZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
i percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP, programmati ogni anno dalle regioni, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro;
ogni anno migliaia di studenti conseguono un titolo di studio di qualifica e diploma professionale e possono disporre di uno strumento per la veloce immissione nel mercato del lavoro: ciò consente di aumentare il capitale di competenze specialistiche disponibili, riducendo al tempo stesso il mismatch tra domanda e offerta di figure professionali e tecniche contribuendo a contrastare il rischio di dispersione scolastica e di disorientamento formativo tra i giovani;
il sistema IeFP contribuisce così ad assolvere la funzione di istruzione per i giovani in età di diritto dovere all'istruzione e alla formazione previsto dalla normativa nazionale, con il solo contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui capitoli di spesa dedicati al sistema duale;
secondo recenti dati Inapp, il tasso di occupazione per i percorsi IeFP, a 3 anni dal titolo di studio è del 71 per cento tra i diplomati e del 68 per cento tra i qualificati. Si tratta di un ulteriore passo in avanti rispetto ai già considerevoli valori registrati due anni prima, rispettivamente del 62,2 per cento e 69,2 per cento. Da questo punto di vista, i percorsi dell'IeFP rappresentano probabilmente il luogo di incontro più promettente tra mondo della formazione e mondo del lavoro come dimostrano anche i dati sul livello di coerenza tra lavoro svolto e iter formativo e quelli sul grado di soddisfazione degli stessi occupati;
nell'insieme i dati che emergono dall'indagine evidenziano una sostanziale continuità e dinamicità del sistema, pur con importanti differenze territoriali;
la sostenibilità economica del sistema della IeFP grava sugli enti e sul sistema regionale della formazione;
l'aumento dei costi dovuti all'inflazione ai rincari delle materie prime nonché all'innalzamento dei costi energetici ha aggravato la sostenibilità economico-finanziaria della IeFP e del personale del settore;
si ritiene, in particolare, necessario facilitare ed accelerare il recupero di una sostenibilità economica, a favore di tutto il personale che lavora nella IeFP e ne costituisce la principale ricchezza con la sua professionalità che, grazie ad un approccio culturale e didattico caratterizzante, contribuisce allo sviluppo di questo modello formativo;
la priorità segnalata da molti enti formatori e dalle organizzazioni sindacali è di pervenire in tempi rapidi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) risalente al 2013 al fine di recuperare e sostenere il potere d'acquisto perso in tutti questi anni e dare il giusto riconoscimento e valore a tutti coloro che operano all'interno del sistema;
il mancato rinnovo del Ccnl formazione professionale non consente un adeguato riconoscimento e una valorizzazione delle professionalità del settore e contribuisce ad indebolirne la sostenibilità nel tempo;
va preso atto della straordinaria opportunità che offre l'investimento «Sistema duale» del PNRR (missione 5, componente 1, investimento 1.4), che si pone come obiettivo quello di consolidare il sistema IeFP per favorire l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di competenze spendibili su mercato del lavoro;
si ricorda che l'investimento citato del PNRR consentirà per i prossimi due anni formativi (2023/2024 e 2024/2025) di avere risorse finanziare aggiuntive eccezionalmente disponibili a favore del sistema della IeFP –:
quando si intenda procedere al rinnovo del Contratto collettivo nazionale per garantire il giusto riconoscimento e valore di tutti coloro che operano, nel sistema dell'IeFP;
quale sia lo stato di attuazione dell'investimento del PNRR in materia e quali ulteriori iniziative di competenza si intendano attuare per il rafforzamento del sistema rispetto a un riconoscimento finanziario che rimane comunque nettamente al di sotto della somma pro capite riconosciuta dal Ministero dell'istruzione e del merito per ogni studente della scuola secondaria di secondo grado;
se non si ritenga, dunque, di adottare iniziative di competenza per attivare ulteriori fonti di finanziamento a sostegno del sistema della IeFP e favorire un confronto in conferenza Stato-regioni per l'adozione sull'intero territorio nazionale di parametri compatibili con il costo del lavoro degli operatori del settore a contratto rinnovato, al fine di accrescere le competenze e sostenere la competitività e la capacità innovativa del sistema economico.
(4-01388)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, relativa alle iniziative di competenza che si intendono assumere in relazione al sistema dell'IeFP, con particolare riferimento al rinnovo del CCNL di riferimento per gli operatori, allo stato di attuazione del relativo investimento PNRR e alle altre iniziative economiche in merito, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente e in relazione alle fonti di finanziamento, si rileva che dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con l'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018) è previsto uno stanziamento di risorse annuale, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui:
euro 189.109.570,00 per il finanziamento dei percorsi di IeFP ordinario finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (articolo 1 comma 110, lettera a);
euro 75 milioni per il finanziamento dei percorsi in duale rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro (articolo 1 comma 110, lettera b) - duale ordinario). Nel periodo 2022-2024 le risorse del primo periodo sono state integrate con la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, comma 297) e con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 130 - duale aggiuntivo);
le risorse a disposizione per i percorsi duali sono state integrate nel periodo 2021-2025 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 «Sistema Duale») con ulteriori 600 milioni di euro per la realizzazione, entro dicembre 2025, di 135 mila percorsi individuali di istruzione e formazione professionale in modalità duale aggiuntivi rispetto ad una baseline di 39 mila percorsi ordinari (per un totale complessivo di 174 mila percorsi).
Relativamente allo stato di attuazione dell'investimento Missione 5 - Componente 1 -Investimento 1.4 «Sistema Duale», si evidenzia, che allo stato attuale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad adottare – con decreto del Ministro del lavoro n. 139 del 2 agosto 2022 – le «Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale».
Inoltre, sono stati definiti e sottoscritti gli accordi di collaborazione con tutte le amministrazioni regionali, soggetti attuatori degli interventi e ripartite, in favore delle stesse amministrazioni regionali, le risorse relative all'annualità 2021, per un importo pari a 120 milioni di euro, e le risorse relative all'annualità 2022, per un importo pari a 240 milioni di euro. I documenti di programmazione regionale relativi alle annualità 2021 e 2022 sono, inoltre, stati approvati.
Infine, è stato istituito l'osservatorio del sistema duale, quale sede di governance multilivello dell'investimento e predisposto l'impianto e gli strumenti per il monitoraggio fisico, finanziario e degli indicatori dell'investimento.
Con riferimento, al rinnovo del contratto collettivo del personale occupato nei percorsi di istruzione e formazione professionale, si ricorda che la negoziazione degli accordi rappresenta una prerogativa rimessa alle parti sociali; tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle proprie competenze, assicura il proprio sostegno in merito.
In conclusione, si rappresenta che questo Ministero assicura una costante attenzione e impegno nei confronti della formazione professionale dei giovani, quale strumento principale di accesso al mondo del lavoro.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.
MIELE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
col recente decreto-legge n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022, è stato riconosciuto il diritto per gli idonei del concorso docenti ordinario 2020 di essere inseriti in una graduatoria di merito come era stato previsto, con evidente sperequazione, per questi concorsi, banditi con D.D. n. 498/2020 e D.D. n. 499/2020;
le graduatorie di merito, stilate al termine delle procedure concorsuali, hanno però validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (articolo 7/1 del decreto legislativo n. 59 del 2017);
tale limitazione costituisce un evidente pregiudizio per tutti quei docenti che alla fine di un lungo percorso di studio sono risultati idonei eppure vedono caducare il loro diritto ad entrare in ruolo ed essere stabilizzati, tanto più in considerazione del fatto che docenti che hanno partecipato a concorsi precedenti hanno invece ottenuto la proroga di validità delle graduatorie fino al completo esaurimento delle stesse (è il caso idonei del 1999, a suo tempo, inseriti nelle GAE, degli idonei del 2012 assunti con un piano nazionale, degli idonei del 2016 che con diversi provvedimenti hanno ottenuto una validità quinquennale delle graduatorie);
è utile sottolineare che tra i partecipanti del concorso ordinario valutati idonei c'è una fitta percentuale di precari storici, che solo il 10 per cento dei partecipanti hanno superato il concorso che prevedeva tre prove, di cui una pratica di durata variabile fra 3 e 8 ore e dunque si può parlare di graduatorie di merito stilate secondo parametri rigorosissimi;
inoltre il concorso ordinario è già abilitante per tutti gli idonei che hanno superato le prove concorsuali a differenza di altri finalizzati alla stabilizzazione dei precari con abilitazione possibile, previo superamento di un percorso formativo autofinanziato dai partecipanti, solo per i partecipanti che hanno un punteggio tale da rientrare nei posti messi al bando;
è legittima la preoccupazione che il bando di nuovi concorsi per quelle classi in cui non sono state ancora completamente esaurite le graduatorie di merito possa lasciare definitivamente nel precariato numerosi professionisti che ad oggi hanno in realtà maturato grande competenza ed esperienza che andrebbe perduta a discapito non solo dei lavoratori in questione ma anche degli studenti;
la nuova denominazione del Ministero dell'istruzione richiama direttamente il merito, dunque, a parere dell'interrogante, questo Governo non potrà che tenere nella dovuta considerazione i diritti acquisiti da quei professionisti che hanno partecipato ad una procedura concorsuale assai complessa e sono risultati idonei –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno prevedere il prolungamento, fino ad esaurimento, della validità della graduatoria di merito relativa al concorso ordinario infanzia e primaria (D.D. n. 498 del 2020) e secondaria (D.D. n. 499 del 2020) al fine di garantire, tramite scorrimento, il meritato ruolo a tutti gli idonei;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di superare il precariato storico nella scuola e restituire dignità a tutti quei docenti che dopo anni di formazione non hanno ancora alcuna garanzia di stabilizzazione.
(4-01167)
Risposta. — In riferimento all'atto parlamentare in esame, per quanto concerne la richiesta di prevedere il prolungamento, fino ad esaurimento, della validità delle graduatorie di merito, relative al concorso ordinario infanzia e primaria – bandito con determinazione dirigenziale n. 498 del 2020 – e al concorso per la secondaria – bandito con determinazione dirigenziale n. 499 del 2020 – si rappresenta che l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ha integrato l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Alla luce del recente intervento normativo, le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per il personale docente, di cui ai decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, integrate con i candidati risultati idonei, sono prorogate sino al loro esaurimento e, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.
Con riferimento, invece, all'ulteriore tema segnalato nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si ricorda, preliminarmente, che il PNRR ha introdotto un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un profondo ripensamento della loro formazione iniziale, che potrà rappresentare un antidoto alla creazione di precariato solo dopo che sarà entrato pienamente a regime.
Per questo motivo, è stata posta particolare attenzione alla fase di accompagnamento e transizione verso questo nuovo modello di reclutamento, che non può non tenere in conto l'esperienza professionale maturata dal personale docente nell'ambito dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Di conseguenza, in vista dell'avvio di un'importante stagione di nuovi concorsi, da bandire con frequenza annuale, il Ministero ha previsto che il primo di essi sia riservato a coloro che hanno già prestato servizio, per almeno 3 anni, negli ultimi 5, presso un'istituzione scolastica, o che abbiano conseguito i 24 CFU secondo il previgente ordinamento.
Inoltre, a riprova della costante attenzione alla valorizzazione del servizio già prestato dal personale precario della scuola, sia statale sia paritaria, il ministero, in sede di conversione del decreto-legge PA-bis, con emendamento sostenuto dall'intera maggioranza, ha voluto favorirne l'accesso ai nuovi percorsi di abilitazione attraverso una significativa quota di riserva.
Al contempo, si è fatto in modo di concentrare i contenuti dei percorsi riservati a tali soggetti soprattutto sulle competenze teoriche ancora da acquisire, prevedendo il conseguimento di soli 30 CFU/CFA. La misura è rivolta a coloro che hanno svolto servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno almeno nella classe di concorso per la quale sceglie di abilitarsi.
Infine, poiché l'avvio dei percorsi abilitanti necessiterà di tempo per entrare a pieno regime e soddisfare, anno per anno, la richiesta di abilitazioni da parte di tutti gli interessati, è stato previsto che per i prossimi tre anni, nei casi in cui non si renda possibile l'iscrizione ai percorsi abilitanti per difetto dell'offerta formativa, ai soli fini delle procedure di riconoscimento delle scuole paritarie, si possa prescindere dal possesso dell'abilitazione da parte dei docenti che abbiano almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci.
Il medesimo decreto PA-bis è intervenuto altresì per superare l'annosa questione del precariato dei docenti di religione cattolica. Per questo motivo, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate, è stata innalzata dal 50 al 70 la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura straordinaria, riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
Infine, con l'obiettivo di dare, anzitutto, una tempestiva risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, garantendo maggiore continuità didattica, riducendo, inoltre, il precariato storico degli insegnanti di sostegno, il ministero ha appena concluso la procedura per le immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2023/2024, dei docenti inseriti nella I fascia da graduatorie provinciali per le supplenze su posto di sostegno, prevista dal decreto-legge «Assunzioni».
Si tratta della più rilevante immissione in ruolo di docenti di sostegno degli ultimi anni che ha fatto registrare una percentuale pari al 74,1 per cento di copertura dei posti del contingente su posto di sostegno, rispetto al 53,2 per cento di copertura nell'anno scolastico 2022/2023.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
UBALDO PAGANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
in data 22 novembre 2022, dopo oltre quattro anni di attesa, il Ministero della difesa ha pubblicato sul sito InPA il bando per il corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli dell'Amministrazione della difesa, da impiegare presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto;
secondo i sindacati, al termine delle prove d'esame risulterebbero idonei appena 160 candidati a fronte di 5.200 partecipanti;
sempre secondo quanto scrivono in un comunicato le parti sociali, «tutte le articolazioni» del Ministero della difesa sarebbero da anni decise a «distruggere tutte le attività affidate a personale civile e ad impedirne il reclutamento»;
anche in occasione del suddetto concorso, infatti, a detta dei sindacati, non sono mancati gli ostacoli: domande troppo complicate se rapportate ai ruoli messi a bando, il diniego a fornire ai concorrenti una banca dati dei quesiti delle prove, così come il rifiuto di inserire anche qualificate professionalità civili all'interno delle commissioni d'esame, interamente composta da personale della Marina militare;
nel comunicato, inoltre, si legge «che che su 900 partecipanti alla prova per 90 posti di motoristi, solo 3 candidati sono risultati idonei per partecipare al corso di formazione»;
occorre specificare, perdipiù, che la procedura non era volta a selezionare tecnici già formati ma, al contrario, era finalizzata al reclutamento di partecipanti ad un corso di formazione di quattro mesi per l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento dei ruoli messi a concorso;
ad oggi, ancora secondo quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, mancherebbero 10.000 dipendenti civili nelle piante organiche del Ministero della difesa, anche a causa di «evidenti resistenze di un sistema interno che ne vuole ostacolare il reclutamento» –:
se intenda confermare o smentire i dati relativi ai candidati risultati idonei al corso-concorso di cui in premessa;
se intenda fornire informazioni con riguardo alla presunta «resistenza» all'assunzione di personale civile da parte di articolazioni del Ministero della difesa;
se intenda intraprendere iniziative affinché i posti non coperti siano immediatamente rimessi a concorso, anche ampliando i posti degli altri concorsi in via di pubblicazione.
(4-01236)
Risposta. — In data 22 novembre 2022 è stato pubblicato il bando di corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia retributiva F2, da impiegare presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto.
Il fondamento di tale procedura selettiva è da ricercarsi nell'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e nel decreto interministeriale difesa – P.A. del luglio 2021 che ha individuato anche le modalità di svolgimento del citato corso-concorso.
La gestione delle fasi concorsuali è stata attribuita a Formez P.A., associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.
Con decreto dirigenziale in data 13 aprile 2023 sono state nominate le otto commissioni esaminatrici del concorso pubblico, in considerazione dei diversi profili professionali da reclutare.
In particolare, i componenti delle suddette commissioni sono stati resi disponibili dallo Stato maggiore della Marina, non essendo pervenute manifestazioni di disponibilità da parte di personale civile a ricoprire tali incarichi. Analoga problematica, peraltro, era emersa nella fase di costituzione delle diciannove commissioni valutatrici dei precedenti concorsi RIPAM (riqualificazione pubblica amministrazione) banditi a favore della difesa nel luglio 2022 (per n. 69 funzionari tecnici e n. 264 assistenti tecnici).
Nelle date del 17 e 18 maggio 2023, presso la sede di Lecce Fiere, si sono svolte le prove preselettive, le quali sono state sostenute da un numero di candidati pari a circa il 50 per cento del numero di adesioni complessive pervenute alla scadenza indicata nel bando.
Successivamente, nelle date del 14 e 15 giugno 2023, sono state espletate le prove scritte da parte di n. 2.897 candidati, a fronte di n. 3.104 convocazioni effettuate.
Tali prove sono state superate – considerando nel complesso tutti i profili professionali messi a concorso – da n. 455 candidati.
Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 13, del bando, in virtù del quale «Sono ammessi alla fase di accertamento dei requisiti fisici i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) fino a selezionare un numero massimo di candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria», e considerato che, per alcuni profili, il numero dei candidati che ha conseguito tale punteggio minimo è risultato largamente inferiore a quello dei posti messi a bando, i candidati che hanno avuto accesso alla successiva fase della selezione sono stati n. 194.
Per quanto riguarda, invece, la questione relativa ai quesiti somministrati in sede concorsuale, è opportuno precisare che gli stessi sono stati predisposti, come concordato con apposita convenzione e successiva riunione ad hoc, dalle commissioni esaminatrici e dal Formez (per una limitata quota parte) in assoluta coerenza con le tipologie e i requisiti dei profili professionali da reclutare.
In merito alla possibilità di rimettere a bando i posti che non verranno coperti con la procedura in parola, si rappresenta che la competente direzione generale si sta già attivando in tal senso, attesa la natura straordinaria di tali assunzioni, al fine di poter acquisire quanto prima le unità necessarie mediante prossime procedure concorsuali.
Proprio al fine di consentire la piena operatività alle attività dell'Arsenale di Taranto, la difesa è costantemente impegnata al reperimento di personale idoneo a ricoprire i ruoli e a svolgere le mansioni richieste dallo stabilimento militare.
A carattere più generale, peraltro, è destituita di ogni fondamento l'ipotesi di presunte resistenze interne all'amministrazione rispetto al reclutamento di nuovo personale civile.
Al contrario, il Ministero della difesa è attualmente impegnato in una massiccia campagna di assunzioni, iniziata lo scorso anno con la pubblicazione di un bando di concorso per 333 unità di personale di terza e seconda area con profili tecnici e di uno per 15 dirigenti (13 amministrativi e 2 tecnici). Il completamento di tali procedure è atteso entro la fine dell'anno corrente.
Inoltre, lo scorso luglio ha preso avvio un'ulteriore procedura selettiva che porterà all'assunzione di altre 1452 unità di personale, anche in questo caso di molteplici profili e qualifiche professionali.
Tali importanti iniziative realizzano una decisa inversione di tendenza e dimostrano la chiara volontà di perseguire l'obiettivo di colmare in tempi brevi le carenze che ancora si registrano in molte articolazioni del Dicastero, così da dare ulteriore slancio agli stabilimenti, agli arsenali e alle altre realtà produttive a beneficio, non soltanto dell'Amministrazione della difesa, ma anche di tutte le comunità e di tutti i territori che tali siti ospitano.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.