XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA
Comunicazioni del Governo sul Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria
Tempo complessivo: 3 ore e 40 minuti.
Governo | 30 minuti | |
Tempi tecnici | 5 minuti | |
Interventi a titolo personale | 5 minuti | |
Gruppi |
1 ora e 30 minuti
(discussione) |
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto) |
Fratelli d'Italia | 18 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 13 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 12 minuti | 10 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 11 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 10 minuti | 10 minuti |
Azione – Italia Viva – Renew Europe | 8 minuti | 10 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 6 minuti | 10 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 6 minuti | 10 minuti |
Misto: | 6 minuti | 10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 3 minuti | 6 minuti |
+Europa | 3 minuti | 4 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 13 novembre 2023.
Albano, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Orsini, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Orsini, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di disegni di legge.
In data 10 novembre 2023 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL» (1539);
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999» (1540).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
PITTALIS: «Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione» (1301) Parere delle Commissioni I, V e X.
IX Commissione (Trasporti):
GIANASSI ed altri: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità di pedoni e ciclisti» (1483) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.
XII Commissione (Affari sociali):
MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale per la sensibilizzazione sulla crescita dei bambini» (1317) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 7 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al primo semestre 2023 (Doc. LXXI-bis, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2021 (Doc. CXLII, n. 1).
Questa relazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, la relazione sull'applicazione della medesima legge n. 219 del 2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022 (Doc. CL, n. 1).
Questa relazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cornovecchio (Lodi), San Giorgio del Sannio (Benevento) e Torrecuso (Benevento).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'AllegatoA ai resoconti della seduta del 10 novembre 2023, a pagina 5, seconda colonna, sesta riga, dopo la parola: «II» deve intendersi inserita la seguente: «, V».
MOZIONI BRAGA ED ALTRI N. 1-00210 E MARI ED ALTRI N. 1-00211 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DEGLI APPALTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLE RETRIBUZIONI E ALLA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) il tema di una adeguata retribuzione in grado di assicurare un'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia è oggetto di un acceso dibattito nel nostro Paese e di una netta contrapposizione tra la proposta delle opposizioni, sostenuta da un ampio spettro di forze sociali e da una vasta letteratura, per l'introduzione anche in Italia del salario minimo legale e una aprioristica preclusione delle forze di maggioranza nei confronti di tale strumento giuridico;
2) conferma di tale contrapposizione è stata offerta, lo scorso 27 luglio 2023, in occasione della discussione generale sulla proposta di legge sul salario minimo, quando il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, evidenziando la disponibilità della sua forza politica e della maggioranza ad un confronto approfondito sul tema – senza avvalersi della forza dei numeri – e, rivendicando la fondatezza di soluzioni alternative, segnalava tra le questioni che hanno un grande impatto sui livelli delle retribuzioni nel nostro Paese anche la circostanza della diffusione della pratica delle gare al massimo ribasso negli appalti pubblici. Una prassi che andava stigmatizzata e per la quale la sua forza politica aveva presentato, in più occasioni, emendamenti volti alla sua cancellazione;
3) anche nel recente e controverso documento approvato, a maggioranza, dal Cnel «Elementi di riflessione sul salario minimo», in più passaggi si evidenzia una diretta correlazione tra le basse retribuzioni che caratterizzano alcuni ambiti e settori lavorativi e le modalità di assegnazione e gestione degli appalti, prevalentemente pubblici, dove, ad esempio, la contrattazione collettiva non riesce a «garantire trattamenti retributivi adeguati (almeno stando agli indicatori suggeriti dalla direttiva europea, e cioè il 60 per cento del salario lordo mediano e il 50 per cento del salario lordo medio), e come confermato da recenti interventi della magistratura»;
4) criticità che riguarderebbero anche la diffusione di forme elusive e del sommerso in diversi settori, così come negli appalti di servizio;
5) e ancora, laddove il suddetto documento indica le proposte indirizzate agli interlocutori istituzionali, tra l'altro, si suggerisce di intervenire per contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure ad hoc finalizzate al «sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, di contrasto al sommerso, di gestione delle gare pubbliche al massimo ribasso»;
6) anche alla luce di tali ultimi pronunciamenti sembrano maturate le condizioni politiche per procedere con una proposta normativa finalizzata a limitare la possibilità di ricorrere al criterio di aggiudicazione delle gare con il massimo ribasso per gli appalti della pubblica amministrazione, i cui effetti si ripercuotono sui lavoratori e sui loro salari e per intervenire sull'istituto del subappalto, in coerenza con le indicazioni europee che indicano in questo istituto una possibilità di maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese e una modalità di esecuzione di lavori e servizi in termini di maggiore efficienza, specializzazione, intervento da parte dell'aggiudicatario di appalti pubblici;
7) allo stesso tempo, non possono non tenersi in dovuta considerazione le possibili conseguenze che potranno determinarsi sulla condizione della sicurezza sul lavoro derivanti dalla progressiva applicazione delle misure che hanno ampliato la facoltà di ricorrere tanto al subappalto, a cascata, quanto al criterio del massimo ribasso;
8) elementi questi che assumono una cruciale rilevanza, in particolare, negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, dove la competizione rischia di spostarsi sul costo della manodopera stessa (che rappresenta spesso oltre l'80 per cento dell'importo complessivo dell'offerta) con prevedibili effetti sulla tutela delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, se non addirittura del rispetto delle clausole sociali per la stabilità occupazionale;
9) al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerebbe anzitutto prevedere l'obbligo per le stazioni appaltanti di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, nonché reintrodurre un tetto massimo per il punteggio economico. Per i lavori, sarebbe altresì opportuno vietare l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati;
10) per di più, in maniera del tutto anticoncorrenziale, l'articolo 50 del nuovo codice degli appalti – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affidamento sottosoglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determinerà un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;
11) è stato autorevolmente calcolato che, nel complesso, con il nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha reso strutturali gli affidamenti diretti fino a 150 mila euro, la procedura negoziata senza bando invitando cinque imprese fino a 1 milione di euro, e l'invito di dieci imprese fino alla soglia Ue di 5,38 milioni di euro, ovvero le soglie derogatorie pensate per la fase emergenziale della pandemia, ben il 98 per cento degli affidamenti nel campo dei lavori pubblici potrà essere negoziato e assegnato senza bando di gara;
12) in relazione in particolare all'istituto del subappalto, previsto dall'ordinamento europeo e nazionale per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e per consentire in specifiche circostanze una più efficiente organizzazione del lavoro in relazione all'esecuzione di parti di lavorazioni e servizi ben individuati già dichiarati dall'appaltatore in fase di gara, si ritiene opportuno intervenire sul rischio concreto che il già previsto divieto di ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza venga di fatto aggirato, come spesso avviene, ricorrendo a ribassi su altre componenti di prezzo;
13) appare urgente un'iniziativa normativa che risponda alle segnalazioni e ai rilievi sopra evidenziati,
impegna il Governo
1) ad adottare, per quanto di competenza, le opportune e tempestive iniziative normative volte prioritariamente a prevedere che:
a) per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato «esclusivamente» per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, introducendo altresì l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo;
c) i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
d) a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice.
(1-00210) «Braga, Orlando, Scotto, Andrea Rossi, Cuperlo, Vaccari, De Maria, Manzi, Girelli, Forattini, Roggiani, Serracchiani, Ghio, Curti, Fossi, Fornaro, Bonafè, Furfaro, Di Biase, Malavasi, Marino, Boldrini, Gribaudo».
La Camera,
premesso che:
1) tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, è prioritario per garantire la qualità e la trasparenza negli appalti delle pubbliche amministrazioni e ridurre il rischio di infiltrazioni criminali. Nel sistema degli appalti, è prevista, tra l'altro, la possibilità che le stazioni appaltanti autorizzino il subappalto cosiddetto a cascata, una norma non condivisibile introdotta con le ultime modifiche apportate al Codice degli appalti;
2) in una fase nella quale – a fronte delle enormi risorse derivanti dal PNRR, dal Fondo Complementare, da eventi come le Olimpiadi invernali e Giubileo – vanno avviate e concluse tutte le opere necessarie alla crescita del Paese e della qualità delle nostre città e alla messa in sicurezza del territorio, questo non deve comportare una riduzione delle tutele dei lavoratori in materia di diritti e tutela della sicurezza e della salute;
3) è necessario, anzi improrogabile, che le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, definiscano protocolli, con le parti sociali, per la contrattazione di anticipo, protocolli nei quali, tra l'altro, siano chiaramente indicati limiti nei bandi di gara contro il subappalto a cascata, si qualifichino gli appalti ad aziende strutturate in grado di eseguire direttamente con i propri dipendenti e mezzi, gli appalti ottenuti;
4) si devono contrastare i rischi che possono derivare dalla liberalizzazione del subappalto e l'allungamento della filiera nei cantieri: dalla compressione dei costi e di conseguenza dei diritti e delle tutele dei lavoratori, aumento delle zone grigie, nelle quali si possono evidenziare forme di sfruttamento e il non rispetto dei Contratti nazionali nonché le possibili infiltrazioni criminali;
5) la pratica delle gare al massimo ribasso va esclusa in quanto sono evidenti le ricadute e l'impatto sulle basse retribuzioni alle quali si assiste nell'ambito degli appalti pubblici;
6) attualmente il nuovo codice appalti non prevede un limite generale ma lascia spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le amministrazioni procedenti possono previa adeguata motivazione, indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, venendosi così ad introdurre un divieto solo facoltativo, sia parziale sia totale di ricorso al subappalto tenuto conto: delle specifiche caratteristiche dell'appalto; qualora sia necessario per rafforzare il controllo nelle attività di cantiere, condizioni di lavoro e salute o la prevenzione di rischi di infiltrazione criminale;
7) in materia di limiti al subappalto e sulla possibilità per le stazioni appaltanti di individuare le prestazioni che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario o che non potranno formare oggetto di subappalto, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto si vanno consolidando interventi della giustizia amministrativa come la recente sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 187 della Sezione I il 27 maggio 2023;
8) la pubblica amministrazione per acquisire beni, forniture e servizi effettua una valutazione delle esigenze e sceglie le modalità per soddisfare tali esigenze attraverso le procedure previste nel decreto legislativo n. 50 del 2016;
9) il decreto legislativo n. 50 del 2016 dispone che l'aggiudicazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto effettivamente trasparente e concorrenziale e la scelta del pubblico contraente deve ricadere sul concorrente che abbia effettivamente presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
10) in particolare, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è vincolante in caso di contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
11) ai fini della valutazione della congruità dell'offerta con cui si partecipa alla gara d'appalto l'offerta è considerata anormalmente bassa se la stazione appaltante ha accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ma anche dai contratti collettivi, una norma richiamata dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
12) con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici la proposta di direttiva europea sul salario minimo prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore pertinente e ai salari minimi legali, laddove esistenti;
13) dallo stesso documento del CNEL «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» del 12 ottobre 2023 si evince che le esternalizzazioni e dunque il ricorso ad appalti e subappalti dei servizi hanno prodotto una compressione dei costi scaricando i risparmi dell'impresa appaltante sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore creando un dumping contrattuale nel sistema degli appalti;
14) la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51 ha stabilito che anche se nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, come riaffermato anche dalla sentenza della Corte di cassazione del 2 ottobre 2023, n. 27713, questo non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso la previsione del salario minimo legale, suggerito dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come politica per garantire una «giusta retribuzione»,
impegna il Governo
1) ad assumere, in tempi rapidi, iniziative di carattere normativo finalizzate a:
a) obbligare le stazioni appaltanti, nel caso di affidamenti di contratti inferiori alle soglie stabilite a livello europeo, ad aggiudicare gli appalti esclusivamente tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) escludere il ricorso ad aggiudicazioni al massimo ribasso e in ogni caso a garantire che gli oneri relativi alla sicurezza e agli oneri contrattuali, nonché i costi della manodopera, siano scorporati dalle offerte;
c) vietare negli appalti pubblici il ricorso a subappalti a cascata prevedendo contestualmente la priorità nell'affidamento dei contratti di appalto a quelle aziende strutturate in grado di eseguire, direttamente con i propri dipendenti e mezzi, tutte le fasi degli appalti affidati e, con riferimento alle associazioni temporanee di imprese (ATI), a prevedere il ricorso al subappalto esclusivamente per lavori di complessità rilevante o per eventi non prevedibili;
d) prevedere comunque, e in ogni caso, che l'affidatario dell'appalto dichiari al momento dell'offerta: le parti di lavorazioni o servizi che saranno eventualmente subappaltati, indicandoli in maniera analitica; il loro onere economico che sarà integralmente riconosciuto all'impresa subappaltatrice, e che non potrà essere soggetto in alcun modo a ribassi, garantendo al contempo i costi di manodopera e della sicurezza dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice;
e) vincolare il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori, qualsiasi sia la tipologia di contratto della prestazione di lavoro, ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;
f) introdurre negli appalti pubblici il trattamento economico minimo orario di 9 euro lordi;
g) a ripristinare la norma della parità di trattamento retributivo per contrastare il dumping contrattuale nel sistema degli appalti dei servizi tra appaltatore e subappaltatore, come evidenziato, da ultimo, anche dal Documento del CNEL «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» del 12 ottobre 2023;
h) prevedere il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle norme contrattuali in materia di garanzia del trattamento economico e del versamento di oneri previdenziali per i lavoratori impegnati in appalti pubblici;
i) procedere nella qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo: il potenziamento degli uffici tecnici e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti dalle attuali circa ventimila a tremila.
(1-00211) «Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO E A TUTELA DEL RISPARMIO (A.C. 1437-A)
A.C. 1437-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 1437-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE
Articolo 1.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)
1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 – (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). – 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.
Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)
1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale,».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:
a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per l'anno 2023 dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 3.
(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:
a) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo ex-post ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex-post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI
Articolo 4.
(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Capo III
MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1 possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-octies, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Articolo 6.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili)
1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite con le parole «al».
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1437-A – Modificazioni delle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti» e dopo le parole: «29 dicembre 2016» sono inserite le seguenti: «, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017»;
al comma 2, le parole: «l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARERA»;
al comma 3, la parola: «ARERA» è sostituita dalle seguenti: «l'ARERA»;
al comma 7, le parole: «delle risorse derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle risorse derivanti»;
al comma 8:
all'alinea, dopo le parole: «30 marzo 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al capoverso Art. 3, comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;
al comma 9, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «milioni di euro mediante» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro, mediante», le parole: «delle risorse derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle risorse derivanti», le parole: «(CSEA) e» sono sostituite dalle seguenti: «(CSEA), e,» e le parole: «milioni di euro a valere» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro, a valere».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale) – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente”».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «da 450 a 451-bis» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «n. 197», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;
alla lettera b), le parole: «abbonamenti per i mezzi del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «abbonamenti ai servizi di trasporto»;
al comma 2, lettera b), le parole: «della carta qualora» sono sostituite dalle seguenti: «della carta, qualora»;
al comma 4, dopo le parole: «legge 10 marzo 2023, n. 23» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «è incrementato per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, è incrementato, per l'anno 2023,».
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «di cui al comma 4, le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo le imprese»;
alla lettera c), dopo le parole: «21 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017»;
al comma 3, dopo le parole: «lettere a), b) e c)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «di difficolta» sono sostituite dalle seguenti: «di difficoltà»;
al comma 4, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: «valore lordo aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «valore aggiunto lordo»;
ai commi 5 e 6, le parole: «con energia da fonti» sono sostituite dalle seguenti: «con energia prodotta da fonti»;
al comma 8:
alla lettera b), le parole: «da fonti» sono sostituite dalle seguenti: «con energia prodotta da fonti»;
alla lettera c), dopo le parole: «al fine di determinare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01,» e le parole: «della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «l'adempimento all'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «l'adempimento dell'obbligo»;
al secondo periodo, le parole: «dal secondo periodo del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8, lettere a), b) e c)»;
al quarto periodo, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;
al quinto periodo, le parole: «inadempimento agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «inadempimento degli obblighi» e le parole: «adempimento agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «adempimento degli obblighi»;
al comma 10:
alla lettera a), le parole: «le tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi»;
alla lettera e), le parole: «da ENEA, ISPRA e GSE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE»;
alla lettera g), le parole: «controllo ex-post» sono sostituite dalle seguenti: «controllo ex post» e dopo le parole: «della comunicazione» sono inserite le seguenti: «della Commissione europea»;
al comma 11, le parole: «l'assolvimento agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «l'assolvimento degli obblighi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni»;
al comma 12, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono inserite le seguenti: «, alle Camere» e dopo le parole: «sull'andamento» sono inserite le seguenti: «dell'applicazione»;
al comma 13, al primo periodo, le parole: «valutazione ex-post» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione ex post» e, al secondo periodo, le parole: «a valere sulla componente» sono sostituite dalle seguenti: «a carico della componente».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «e fino» sono soppresse.
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «ai fini IRES» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta sul reddito delle società» e le parole: «ai fini IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
al terzo periodo, le parole: «cessione di rami» sono sostituite dalle seguenti: «cessioni di ramo» e le parole: «repubblica del» sono sostituite dalla seguente: «Repubblica»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «che entro» sono sostituite dalle seguenti: «che, entro», le parole: «al comma 1 possono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, possono» e le parole: «di trasferimento come» sono sostituite dalle seguenti: «di trasferimento, come»;
al secondo periodo, le parole: «cessione di rami» sono sostituite dalle seguenti: «cessioni di ramo» e le parole: «repubblica del» sono sostituite dalla seguente: «Repubblica»;
al comma 3:
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «al comma 3-octies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera c), capoverso 3-duodecies, dopo le parole: «al comma 3-octies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e la parola: «Decreto» è sostituita dalla seguente: «decreto».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «dei beni del cedente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «con le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente:»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 100» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge n. 50»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «gli interventi relativi» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi relativi» e le parole: «considerano» sono sostituite dalle seguenti: «si considera» e, al quarto periodo, dopo le parole: «del 12 settembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «si provvede, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede nel limite»;
alla rubrica, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo».
Nel capo IV, all'articolo 8 è premesso il seguente:
«Art. 7-bis. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle Camere.
1.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, valutati in 2.317 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
1.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:
a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;
b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.
1.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove adeguate campagne d'informazione a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela e a tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile.
1.5. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 l'aumento del prezzo del gas sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle piccole e medie imprese, non può superare il 30 per cento di quello stabilito da ARERA sul mercato tutelato.
1.6. Bonelli, Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
1.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai consumi di gas metano per uso industriale somministrato alle imprese estrattive.
5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 103), le parole: «estrattive,» sono soppresse.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 9-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.20. Bonafè.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.24. Simiani, Bonafè.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
1.29. Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale aggiungere le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.
1.31. Braga, Peluffo, Merola, De Micheli, Di Sanzo, D'Alfonso, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Tabacci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.08. Merola, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Simiani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.011. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.010. Benzoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.013. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
**1.014. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
**1.016. Benzoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
**1.017. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
1.018. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del regime di maggior tutela)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;
b) al comma 60, primo periodo, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
1.038. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del regime di mercato tutelato)
1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».
2. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle parole: «10 gennaio 2025».
1.039. Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.
ART. 2.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: e di carburanti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale nonché, in alternativa a questi ultimi, per l'acquisto di carburanti se in possesso di veicolo intestato al titolare della social card.
2.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o per la mobilità condivisa.
2.2. Evi, Ghirra, Borrelli, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Dori, Mari.
Al comma 4, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 100 milioni
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: 19.429.667 fino alla fine del comma, con le seguenti: 107.429.667 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 19.429.667 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 88.000.000 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.14. Braga, Peluffo, Merola, Barbagallo, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Ghio, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.17. Ghirra, Borrelli, Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Dori, Mari.
Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 19.429.667 per l'anno 2023 con le seguenti: 162 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024
2.18. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alifano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.
Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 7.429.667 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 142. 570.333 per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.19. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alifano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
6-ter. Il fondo di cui al comma 6-bis è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 6-bis, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di contrasto del carovita.
2.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il buono è cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui comma 6-bis, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di contrasto al carovita.
2.25. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Sostegno agli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
1. Al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, a favore di studenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di abbonamenti annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento annuale. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto attuativo citato al periodo precedente, sono definite le modalità di presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e la rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.
3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario;
b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
2.09. Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Sicurezza energetica e Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)
1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.017. Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.
ART. 3.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, hanno diritto ad accedere alle agevolazioni di cui al comma 4, lettera c), anche le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: Le imprese di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
al comma 14, sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis.
3.1. Benzoni.
Al comma 5, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento
3.2. Evi, Borrelli, Grimaldi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari.
Al comma 5 , sostituire le parole: che non emettono carbonio con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 6:
sostituire le parole: che non emettono carbonio con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili;
sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 8, lettera b), sostituire le parole: che non emettono carbonio con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.
3.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.
Al comma 5, sostituire la parola: termine con le seguenti: lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3.7. Del Barba.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.
*3.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.
*3.10. Benzoni.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.
*3.11. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono tenute alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.
3.12. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.
Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: relativo costo aggiungere la seguente: complessivo;
dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si dovrà considerare: per la lettera a) le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa; per la lettera b) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine; per la lettera c) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.
al comma 9:
primo periodo, sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato con le seguenti: o all'adozione di;
secondo periodo, dopo le parole: dal secondo periodo del comma 8 aggiungere le seguenti: sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11.
sopprimere il quinto periodo;
al comma 11:
sostituire le parole di cui ai commi 5, 6 e 8 con le seguenti: di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;
dopo le parole: ai sensi del comma 9 aggiungere le seguenti: ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento.
dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ovvero lettera b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.
3.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.
Al comma 8, alinea, primo periodo aggiungere, infine, le parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente.
3.23. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.
Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nella misura in cui il tempo di ritorno degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;
Conseguentemente, al comma 9, primo periodo sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 con le seguenti: ovvero, per le imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, la dimostrazione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 73/2020 e successive modifiche e integrazioni.
3.26. Del Barba.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: qualora il tempo di ammortamento degli investimenti fino alla fine della lettera.
3.28. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e non sia comunque inferiore al 50 per cento del suddetto importo.
3.32. Del Barba.
Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
3.33. Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Piccolotti, Mari.
Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
3.34. Borrelli, Evi, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.
Al comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per poter procedere allo svolgimento dei compiti di cui al precedente periodo, a ISPRA vengono garantite in modo continuativo le informazioni necessarie, con particolare riferimento ai livelli emissivi e ai dati di attività delle imprese interessate.
3.37. Evi, Borrelli, Zaratti, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Grimaldi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.
3.39. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.
3.41. Benzoni.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.
3.42. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Al comma 10, lettera e), dopo le parole: fonti rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.
*3.47. Benzoni.
Al comma 10, lettera e), dopo le parole: fonti rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.
*3.48. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
**3.51. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
**3.53. Benzoni.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
**3.54. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: della componente degli oneri fino alla fine del periodo, con le seguenti: del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3.55. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.09. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)
1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, nonché di contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole della Conferenza Stato/regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.
3.011. Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzioni svolte dalla SACE S.p.A. per favorire la transizione e la sicurezza energetica)
1. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La SACE S.p.A. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».
3.020. Bonelli, Evi, Borrelli, Piccolotti, Zanella, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.
ART. 4.
Sopprimerlo.
*4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Sopprimerlo.
*4.2. Cappelletti, Pavanelli.
Sopprimerlo.
*4.3. Grimaldi, Borrelli, Evi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4.6. Benzoni.
ART. 6.
Sopprimerlo.
*6.1. Guerra, Peluffo, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Barbagallo, Morassut, Scotto, Casu, Di Sanzo.
Sopprimerlo.
*6.2. Alfonso Colucci, Pavanelli, Fenu.
Sopprimerlo.
*6.3. Evi, Ghirra, Borrelli, Mari, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Piccolotti, Dori.